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    23.10.2024

    Pignorabilità delle polizze vita: ancora criticità sulle unit


    Per le polizze di puro rischio che non garantiscono neppure parzialmente il capitale investito la Suprema Corte ritiene che il prodotto non abbia caratteristiche previdenziali e sia quindi pignorabile.

    Con la recente sentenza n. 1294 del 15 luglio 2024 la Corte di Appello di Firenze (qui l’articolo) si è pronunciata sulla impignorabilità di una polizza vita rientrante nel ramo I del Codice delle Assicurazioni Private.

    Riformando integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Pistoia, che aveva dichiarato la pignorabilità della polizza e l’inefficacia ex art. 44 della legge fallimentare del pagamento della prestazione al beneficiario poi fallito, la Corte di Appello di Firenze ha sancito a chiare lettere che si trattava di una polizza vita tradizionale di ramo I a gestione separata, con affermazione della sua impignorabilità ex art. 1923 c.c. e conseguente esclusione dai beni compresi nell’attivo fallimentare.

    Articolo a cura di Benedetta Musco Carbonaro

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