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            <title>ADVANTLAW -&gt; News</title>
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            <copyright>RYZE Digital</copyright>
            
            <pubDate>Fri, 14 Aug 2026 23:12:56 +0200</pubDate>
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                        <pubDate>Fri, 10 Jul 2026 10:02:59 +0200</pubDate>
                        <title>Il ruolo rilevante di compliance e internal audit come presidi di governance</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-ruolo-rilevante-di-compliance-e-internal-audit-come-presidi-di-governance</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Contributo a cura di <strong>Antonio Caruccio </strong>per Fondi &amp; Sicav.</i></p><p>Esma ha pubblicato gli esiti della Common Supervisory Action (Csa) che si è svolta nel 2025 sulle funzioni di compliance e internal audit dei gestori di fondi. Il Final Report Esma dell’11 maggio 2026 sulle funzioni di compliance e internal audit richiama i gestori di fondi a verificare l’effettività dei propri controlli.</p><p><strong>Le funzioni di compliance e internal audit</strong></p><p>Le funzioni di compliance e internal audit non costituiscono un mero corredo organizzativo, né intervengono soltanto quando emergono criticità. Per i gestori di fondi rappresentano il presidio attraverso il quale rendere effettivi i requisiti previsti dalla disciplina Aifmd e Oicvm, individuando e gestendo i rischi di non conformità. Il Final Report restituisce un quadro complessivamente positivo: le autorità nazionali hanno giudicato soddisfacente il livello di conformità dei gestori esaminati. Tuttavia, sono state evidenziate vulnerabilità ricorrenti che richiedono una governance interna più solida.</p><p><strong>Non è solo una questione di adeguamento</strong></p><p>l nodo centrale del report è che procedure formalmente adeguate non bastano. Esma ha infatti rilevato casi di policy non aggiornate, controlli formulati in termini eccessivamente generali e piani di monitoraggio privi di una metodologia di risk assessment sufficientemente definita e documentata. Un piano di compliance efficace deve dunque indicare i rischi da misurare e, soprattutto, criteri, frequenza e conseguenze dell’accertamento di un’anomalia. Il controllo non può esaurirsi nella reportistica, ma deve tradursi in azioni correttive e nella verifica della loro attuazione. Merita attenzione il caso dei gestori inseriti in gruppi bancari o finanziari. L’appartenenza a un gruppo può assicurare competenze e strumenti che un gestore indipendente difficilmente potrebbe sviluppare da solo. Il modello diventa però fragile quando la compliance locale si limita a recepire priorità, policy e valutazioni del rischio elaborate altrove. Esma segnala espressamente il caso di un gestore Ucits nel quale l’analisi di gruppo aveva trascurato profili propri dell’attività locale, quali il risk management, la gestione della liquidità, la valutazione e la delega. L’appartenenza al gruppo non giustifica una minore attenzione ai rischi del singolo gestore: impone invece che i presìdi siano calibrati sulla sua natura, dimensione e complessità e che la valutazione dei rischi consideri prodotti, servizi, canali distributivi e tipologia di investitori.</p><p><strong>Presidiare l'esternalizzazione</strong></p><p>Resta centrale il tema dell’esternalizzazione delle funzioni di controllo. Esternalizzare non significa trasferire la responsabilità. Il ricorso a fornitori specialistici o a funzioni di gruppo può essere efficiente, specie per i gestori minori, ma richiede un presidio interno reale. Occorrono mandati chiari, flussi informativi, evidenza dei controlli svolti e un soggetto interno in grado di valutare risultati ed eventuali carenze. In difetto, la funzione rischia di essere formalmente presente, ma sostanzialmente estranea alle decisioni gestionali. Inoltre, il report valorizza la qualità del follow-up e il ruolo del consiglio di amministrazione. Le carenze riscontrate riguardano non solo l’individuazione delle anomalie, ma anche tracciabilità, azioni correttive e indicazione delle scadenze. È in questa fase che si misura il coordinamento tra compliance, internal audit, strutture operative e consiglio di amministrazione, chiamato a vigilare anche su piani di audit fondati sui rischi effettivi del gestore. Per le Sgr, la lezione è semplice: la compliance non deve limitarsi a segnalare, ma deve essere coinvolta nelle decisioni organizzative rilevanti e di investimento. Un’ulteriore indicazione merita attenzione: il presidio deve essere dimostrabile. I registri delle violazioni, le operazioni con parti correlate, i report periodici non rappresentano solo adempimenti documentali, bensì strumenti attraverso cui il gestore può prevenire e correggere i rischi. Non a caso, tra le buone prassi Esma figurano la consultazione preventiva della compliance per nuovi prodotti o procedure, l’uso di sistemi informatici che rendano tracciabile l’interazione con le funzioni operative e una reportistica che documenti carenze, rimedi, scadenze e relativo follow-up. In conclusione, la sfida non è moltiplicare controlli e documenti, ma fare delle funzioni di compliance e internal audit presìdi effettivi della governance del gestore, capaci di incidere sulle decisioni rilevanti e sulla qualità della gestione collettiva.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 06 Jul 2026 09:55:03 +0200</pubDate>
                        <title>Dalla UE in arrivo prescrizioni per intermediari e creator</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/dalla-ue-in-arrivo-prescrizioni-per-intermediari-e-creator</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Il provvedimento prevede un contratto dettagliato al conferimento dell'incarico.</i></p><p>Attualmente non esiste una legge ad hoc sui finfluencer, ma un loro possibile inquadramento è stato al centro delle discussioni sul pacchetto di riforme promosso dalla Ue per rafforzare la tutela dei piccoli risparmiatori noto come Retail Investment Strategy. Con posizioni diverse tra le tre istituzioni europee, con Commissione e Consiglio più conservativi (proponevano un rafforzamento degli obblighi di trasparenza per il marketing digitale senza creare una disciplina specifica per i finfluencer) e Parlamento europeo più innovativo. […]</p><p>[…] «In particolare», spiega l'avvocato <strong>Francesco Mocci</strong>, partner di ADVANT Nctm, «la direttiva, pur riconoscendo un ruolo positivo degli influencer nella promozione dell'educazione finanziaria verso un pubblico più ampio, si preoccupa di disciplinare in modo trasparente le comunicazioni di marketing, in modo da far emergere il legame tra intermediari e finfluencer. In quest'ottica, si prevede che l'incarico conferito a un influencer finanziario (definito come qualsiasi persona fisica o giuridica in grado di influenzare il comportamento, l'opinione o le decisioni di investimento di clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio, in virtù della propria esposizione, posizione o relazione con il pubblico, e che svolge comunicazioni di marketing o pratiche di marketing per conto di un'impresa di investimento) di promuovere determinati prodotti e servizi dell'intermediario sia disciplinato da un apposito contratto scritto, che ne specifichi natura e portata».[…]</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sull'edizione di Lunedì 6 luglio 2026 de Il Sole 24 Ore.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 06 Jul 2026 09:47:56 +0200</pubDate>
                        <title>Risparmio, la mappa dei rischi cambia con finfluencer e digitale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/risparmio-la-mappa-dei-rischi-cambia-con-finfluencer-e-digitale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Verso l'incontro con il mercato. L'attenzione agli impatti dei contenuti social sulle scelte dei privati è uno dei punti centrali nell'attività della Consob.</i></p><p>È partito il conto alla rovescia in vista dell'incontro annuale di Consob con il mercato finanziario che si terrà lunedì prossimo a Milano. Si può essere pressoché certi che tra i temi al centro dell'appuntamento ci saranno i canali digitali, oggetto di numerosi interventi della Commissione (che dal 2019 ha oscurato 1.763 siti web di intermediari finanziari abusivi) sia sul fronte delle linee guida, sia su quello della ricerca.[…]</p><p>[…] Il punto di riferimento in questo senso sono le linee guida diffuse da Consob congiuntamente all'Esma, l'Autorità di regolamentazione e di vigilanza sui mercati finanziari dell'Unione europea. «Due sono in definitiva gli ambiti in cui la figura dei finfluencer rileva», spiega <strong>Francesco Mocci </strong>, partner di ADVANT Nctm. «In primo luogo, la loro attività può interferire con la disciplina delle raccomandazioni di investimento, sei post sui social consigliano, esplicitamente o implicitamente, una strategia su strumenti finanziari. L'Esma avverte che è facile sconfinare dall'attività puramente educativa alla raccomandazione, ad esempio valutando le performance future di un emittente durante un webinar. Nelle raccomandazioni, andranno esplicitate le ipotesi di conflitto di interessi, le fonti consultate, le metodologie di calcolo dei prezzi o la frequenza degli aggiornamenti. Una diffusione superficiale di informazioni può poi sfociare in reati gravi, come l'insider trading (per esempio, rivelando in anticipo il contenuto di una raccomandazione autorevole)o la manipolazione del mercato, per esempio diffondendo messaggi fuorvianti o creando "azioni coordinate" tra utenti social per influenzare artificialmente i prezzi e trarne profitto».[…]</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sul numero di Lunedì 6 luglio de Il Sole 24 Ore.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 29 Jun 2026 09:50:43 +0200</pubDate>
                        <title>Investitori e tutele: la Ris supera gli ultimi ostacoli Ue con un compromesso light</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/investitori-e-tutele-la-ris-supera-gli-ultimi-ostacoli-ue-con-un-compromesso-light</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Gli incentivi non potranno essere vietati da singoli Stati neanche volendo.</i></p><p>Il 28 maggio scorso, il Consiglio della Ue ha pubblicato la versione della direttiva omnibus sulla Retail Investment Strategy (Ris), che rappresenta il testo di compromesso finale e il punto di arrivo delle complesse negoziazioni tra gli Stati membri. A sua volta la Commissione Econ del Parlamento europeo ha adottato il 23 giugno l'accordo raggiunto in trilogo sul pacchetto Ris. I testi saranno ora sottoposti al voto della plenaria del Parlamento europeo per la ratifica definitiva dell'accordo e la conclusione dell'iter legislativo parlamentare, attualmente prevista per l'11-12 novembre 2026. Dunque, dopo anni di dibattiti infuocati, la Ris sembra veleggiare verso la Gazzetta Ufficiale della Ue.[…]</p><p>[…] <strong>Vietato toccare gli incentivi</strong></p><p>Entrando nel merito delle singole riforme, Francesco Mocci, partner di Advant Nctm, interviene su uno dei temi più accesi del dibattito normativo: gli incentivi (inducements). Mocci evidenzia come, rispetto al tanto temuto divieto totale paventato inizialmente, si sia giunti a un "divieto del divieto". Gli Stati membri, infatti, non potranno vietare gli incentivi tout court, se non in casi eccezionali e ben giustificati. Tali forme di remunerazione resteranno ammissibili subordinatamente al superamento di un test, da condurre caso per caso, che dimostri il rispetto del miglior interesse del cliente e l'innalzamento della qualità del servizio. […]</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sull'edizione del 27 giugno 2026 de Il Sole 24 Ore</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 15 Jun 2026 09:42:18 +0200</pubDate>
                        <title>Recepimento della AIFMD2: è iniziata la consultazione della Banca d&#039;Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/recepimento-della-aifmd2-e-iniziata-la-consultazione-della-banca-ditalia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Articolo a cura di Francesco Donadei per <a href="https://www.fondiesicav.it/" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Fondi &amp; Sicav</i></a>.</p><p>Il 27 maggio 2025 la Banca d’Italia ha avviato la consultazione pubblica relativa sulle disposizioni per l’attuazione della Direttiva (Ue) 2024/927 (“Aifmd2”) e di alcune novità introdotte dal D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, a sua volta di attuazione della delega della Legge Capitali. La consultazione è rivolta agli operatori attivi nel settore del risparmio gestito, alle banche che svolgono le attività di depositario, alle associazioni di categoria e a ogni altro soggetto che possa avere interesse a fornire osservazioni e spunti di riflessione sulle modifiche proposte.</p><p><strong>Le Modifiche</strong></p><p>Per ciò che concerne, in particolare, la gestione collettiva del risparmio, la consultazione pubblica riguarda le proposte di modifica alle seguenti disposizioni della Banca d’Italia: (i) il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015; (ii) il Regolamento di attuazione degli artt. 4-undecies e 6, c. 1, lett. b) e c-bis), del TUF del 5 dicembre 2019; (iii) le Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29 luglio 2009; (iv) le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del 18 giugno 2009. L’intervento dell’Autorità di vigilanza è volto a definire modalità applicative coerenti con il quadro legislativo europeo e con la normativa primaria, assicurando un corretto coordinamento con l’impianto prudenziale e informativo già previsto per i fondi e i gestori.</p><p><strong>Le Novità</strong></p><p>Per il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, la principale novità riguarda le attività esercitabili dalle Sgr, il cui novero è stato integrato per disciplinare l’amministrazione di benchmark, le fattispecie di gestione di crediti in sofferenza nei confronti degli acquirenti degli stessi e l’esercizio nei confronti di terzi di attività già svolte a favore degli Oicr gestiti. Altre novità di rilievo riguardano le regole applicabili ai gestori di “Fia di credito” e di “Fia che investono anche in credito” con riferimento ai requisiti organizzativi, ai limiti di leva e alle misure di contenimento e frazionamento del rischio applicabili, a seconda delle attività di investimento e della tipologia di Oicr. Ulteriori novità sono presenti in materia di strumenti di gestione della liquidità (Lmt), con l’integrazione dei riferimenti ai nuovi strumenti di gestione della liquidità previsti dalla AIfmd2 e la disciplina degli obblighi per la loro selezione, calibrazione e utilizzo. In relazione all’operatività dei depositari a livello transfrontaliero, il Regolamento è stato integrato per disciplinare l’operatività transfrontaliera dei depositari italiani per ciò che concerce il contenuto della comunicazione preventiva di avvio dell’operatività e la documentazione che deve essere allegata alla comunicazione. Anche la disciplina dei Gefia sotto soglia registrati è stata integrata per quanto riguarda il procedimento di registrazione, le ipotesi di superamento non temporaneo delle soglie previste dal Tuf e le relative conseguenze, le ipotesi di cancellazione dal registro, le attività esercitabili dai Gefia sotto soglia registrati in relazione ai Fia gestiti, i flussi informativi nei confronti della Banca d’Italia e le norme applicabili ai depositari dei Fia.</p><p><strong>Il TUF 2019</strong></p><p>Per il Regolamento di attuazione del Tuf del 2019, le modifiche recepiscono l’obbligo per i gestori, sancito dalla Aifmd2, di nominare due soggetti tenuti a condurre l’attività dell’intermediario che siano impiegati a tempo pieno e che siano domiciliati nell’Ue; questi soggetti devono soddisfare i requisiti di idoneità previsti, a livello nazionale, dall’art.13 del Tuf e potranno essere amministratori o dipendenti del gestore. Inoltre, vengono recepite le modifiche apportate dalla Aifmd2 sul regime della delega applicabile non solo alle attività collegate alla gestione collettiva del risparmio, ma anche agli altri servizi che il gestore è autorizzato a svolgere, includendo nella definizione di “delega” anche l’esternalizzazione di funzioni operative importanti. In coerenza con il nuovo regime semplificato per i gestori sotto soglia registrati, tali soggetti sono esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento, che rimane applicabile esclusivamente ai gestori autorizzati. Il Regolamento del 2019 viene anche allineato al Regolamento Dora (Digital operational resilience act), che mira ad armonizzare i requisiti di resilienza digitale nel settore finanziario europeo: a tal fine, sono stati eliminati i riferimenti al sistema informativo, in quanto sostituiti dalle disposizioni del dorA e dei relativi atti delegati. Infine, per completare il raccordo delle disposizioni regolamentari di settore con le previsioni dell’Aifmd2, sono state integrate sia le Disposizioni di Trasparenza che le Disposizioni Abf per estenderne l’ambito di applicazione ai gestori di Fia italiani e di Fia Ue che erogano crediti in Italia a valere sul proprio patrimonio. La consultazione resterà aperta per 45 giorni e, pertanto, le risposte potranno essere trasmesse fino all’11 luglio 2026.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 12 Jun 2026 09:38:41 +0200</pubDate>
                        <title>RIS, da rivoluzione annunciata a compromesso europeo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ris-da-rivoluzione-annunciata-a-compromesso-europeo</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Intervento del nostro Francesco Mocci su We Wealth.&nbsp;</i></p><p>Quando la Commissione europea presentò la Retail Investment Strategy (RIS) nel 2023, l'obiettivo era ambizioso: rafforzare la tutela degli investitori retail e aumentare la partecipazione delle famiglie ai mercati finanziari intervenendo sui principali meccanismi che regolano la distribuzione di prodotti finanziari e assicurativi. Tre anni dopo, dopo un lungo confronto tra Commissione, Parlamento, Consiglio e industria, la riforma si avvia verso il traguardo in una veste molto diversa rispetto a quella immaginata in origine.</p><p>«La proposta iniziale era particolarmente ambiziosa», osserva Francesco Mocci, avvocato e partner di ADVANT Nctm, intervistato da We Wealth. […]</p><p>[…] «Sugli incentivi si è tornati un po' indietro. La loro percezione diventa leggermente più difficile che sotto la MiFID 2, ma non c'è stata la rivoluzione che ci si aspettava all'inizio», spiega l'avvocato. Se sul fronte delle retrocessioni la Commissione ha dovuto accettare numerosi compromessi, diversa è stata la sorte del value for money, il principio destinato a verificare che il rapporto tra costi, caratteristiche e benefici dei prodotti sia effettivamente giustificabile. «Forse la misura più importante di tutte», sottolinea Mocci.</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sul numero di Giugno 2026</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 09 Jun 2026 09:26:11 +0200</pubDate>
                        <title>Crypto e sanzioni Ue</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/crypto-e-sanzioni-ue</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Articolo a cura della nostra Irene Gusso per Bluerating</i>.</p><p>Sono passati più di quattro anni dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina per mano della Russia ed è evidente che quest’ultima non ha alcuna intenzione di arrestare tale aggressione nel prossimo futuro. Con questa consapevolezza, già il 23 ottobre 2025 il Consiglio dell’UE ha adottato il 19° pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia (con il Regolamento n. 2025/2033, che modifica il Regolamento (UE) 2014/833; “Regolamento”): tale pacchetto non sarà con ogni probabilità l’ultimo, dal momento che le competenti istituzioni europee stanno già lavorando al 20° pacchetto (di cui non si conoscono ancora i dettagli).</p><p><br><a href="https://www.bluerating.com/private/870217/crypto-e-sanzioni-ue" target="_blank" rel="noreferrer">Leggi il contributo integrale</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 05 Jun 2026 09:57:57 +0200</pubDate>
                        <title>RIU, SIU e AI: l&#039;Europa alla prova della regolamentazione finanziaria</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/riu-siu-e-ai-leuropa-alla-prova-della-regolamentazione-finanziaria</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Retail Investment Strategy (RIS) è agli sgoccioli: il testo definitivo circola in forma ufficiosa e segna un ridimensionamento netto rispetto alle ambizioni di partenza — il ban sugli incentivi è tramontato, i benchmark di fatto accantonati.&nbsp;</p><p>La Saving and Investments Union (SIU) guarda più lontano ma rischia di restare vaga. L’AI Act entra nel perimetro della consulenza finanziaria con domande ancora aperte.&nbsp;</p><p><a href="https://www.thesignalmedia.com/ris-siu-e-ai-leuropa-alla-prova-della-regolamentazione-finanziaria/" target="_blank" rel="noreferrer">Leggi l'intervista del nostro Francesco Mocci a The Signal</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 28 May 2026 10:09:45 +0200</pubDate>
                        <title>Risparmio gestito: la nuova stagione della regolamentazione UE</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/risparmio-gestito-la-nuova-stagione-della-regolamentazione-ue</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Per Francesco Mocci, Partner di ADVANT Nctm, l'evoluzione normativa ridefinisce il rapporto tra intermediari, mercati privati e consulenza legale.&nbsp;</i></p><p><a href="https://riviste.toplegal.it/bookcase/ipaai" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Leggi l'intervista completa sul numero di maggio 2026 di Top Legal Digital</i></a></p><p>In Europa il risparmio privato è al centro di una strategia che punta a rafforzare la competitività, a sostenere la crescita delle imprese e a ridurre la dipendenza da capitali esterni. Si tratta di una trasformazione che passa in primo luogo dalla finanza, ma che vede tra gli attori protagonisti anche gli studi legali chiamati ad accompagnare intermediari, società di gestione e reti distributive in una stagione di profonda evoluzione normativa. È il quadro delineato da <strong>Francesco Mocci</strong>, partner di ADVANT Nctm specializzato in diritto bancario, finanziario e assicurativo.</p><p>«La Savings and Investments Union nasce dalla constatazione che enormi quantità di risparmio restano ferme sui conti correnti e non vengono utilizzate per far crescere l’economia», spiega Mocci. La strategia europea punta a convogliare liquidità privata verso investimenti produttivi e mercati privati. Secondo il partner di ADVANT Nctm, uno dei progetti più significativi riguarda i Savings and Investment Accounts, contenitori di investimento semplici che dovrebbero beneficiare di incentivi fiscali e regolamentari per favorire la partecipazione degli investitori retail. «L’idea - spiega - è quella di offrire prodotti accessibili anche a chi non ha grande esperienza dei mercati finanziari, creando un’alternativa alla semplice liquidità detenuta sui conti correnti».</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 14 May 2026 14:26:03 +0200</pubDate>
                        <title>La riforma del Tuf e il nuovo volto della gestione collettiva</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-riforma-del-tuf-e-il-nuovo-volto-della-gestione-collettiva</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Articolo a cura di <strong>Flavio Burrai </strong>per il numero 184 - Maggio 2026 di <strong>Fondi &amp; Sicav</strong></i></p><p>Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d. lgs. 14 aprile 2026, n. 47, la riforma organica del Tuf è diventata realtà. In esecuzione della delega contenuta nella cosiddetta “Legge Capitali” (l. n. 21/2024), il legislatore ha ridisegnato i confini del mercato dei capitali italiano.&nbsp;</p><p>Per gli operatori del settore il nuovo decreto non rappresenta una rivoluzione inaspettata nei contenuti, che ricalcano sostanzialmente lo schema di quello che era già circolato nei mesi scorsi, ma introduce un regime transitorio che merita un’analisi attenta per i risvolti operativi immediati.</p><p><strong>Gefia sotto soglia</strong></p><p>Come già commentato in queste colonne dall’avv. Lorenzo Macchia all’indomani dell’approvazione dello schema di decreto, il cuore della riforma per la gestione collettiva risiede nell’introduzione di modelli operativi più snelli.&nbsp;</p><p>La principale innovazione riguarda i Gefia sotto soglia registrati. Superando l’impostazione adottata in sede di recepimento della Direttiva Aifmd, l’Italia si allinea finalmente alla prassi comunitaria: per i gestori di Fia italiani chiusi e riservati che non investono in crediti e operano entro le soglie dei 100 milioni di euro o 500 milioni in assenza di leva e con lock-up quinquennale, il regime autorizzativo preventivo della Banca d’Italia è sostituito da una più agevole iscrizione in un apposito registro.&nbsp;</p><p>I Gefia sotto soglia registrati saranno assoggettati a un regime di vigilanza circoscritto, non già continuo, bensì limitato alla verifica delle condizioni di registrazione e al monitoraggio del rischio sistemico, con controlli attivati esclusivamente “ad evento”.&nbsp;</p><p>I Fia in questione dovranno rivestire necessariamente la forma chiusa e la natura riservata, potendo essere commercializzati esclusivamente a investitori professionali. Il regolamento del Fia potrà tuttavia prevedere la partecipazione di investitori non professionali, a condizione che questi sottoscrivano o acquistino quote per un importo complessivo non inferiore a 500 mila euro e dimostrino di detenere un portafoglio finanziario di almeno 5 milioni di euro.</p><p><strong>Debuttano le società di partenariato</strong></p><p>Parallelamente, assistiamo al debutto delle società di partenariato. Queste ultime, che devono essere costituite come società in accomandita per azioni (Sapa), rappresentano la naturale evoluzione delle Società di Investimento Semplice (Sis), ora abrogate. Il nuovo veicolo avrà come unico scopo l’investimento collettivo nei settori del private equity e venture capital, utilizzando il patrimonio raccolto tramite l’offerta delle proprie azioni, strumenti finanziari partecipativi e altre modalità di raccolta definite nello statuto.</p><p><strong>Riflessi pratici</strong></p><p>Dal punto di vista pratico, il passaggio al regime di sola registrazione per i piccoli gestori ridurrà significativamente i tempi per arrivare al mercato.&nbsp;</p><p>Tuttavia, la “vigilanza attenuata” non deve essere confusa con un’assenza di regole: resta fermo il rispetto della normativa antiriciclaggio e la necessità di assetti organizzativi idonei, sui quali l’organo di controllo sarà chiamato a vigilare. Per le Sgr, la sfida sarà valutare se e come integrare questi nuovi veicoli nelle proprie strategie di gruppo.&nbsp;</p><p>A completare il quadro delle innovazioni operative, da ultimo, si segnala l’introduzione degli enti previdenziali privatizzati all’interno della categoria dei clienti professionali e l’aggiornamento delle definizioni di Oicr per ricomprendere all’interno dello stesso tanto le gestioni interne quanto quelle esterne.</p><p><strong>Il regime transitorio</strong></p><p>Gli articoli da 11 a 16 del decreto disciplinano le disposizioni transitorie che impattano anche sulla gestione collettiva.&nbsp;</p><p>L’articolo 12 del decreto stabilisce che i gestori che attualmente si avvalgono delle deroghe previste per le SiS o per altri regimi semplificati (ai sensi del previgente art. 35-undecies Tuf) hanno dodici mesi dall’adozione delle disposizioni attuative della Banca d’Italia per regolarizzare la propria posizione. Due le strade percorribili:&nbsp;</p><ol><li data-list-item-id="e724f25633c8239f1087080d609eb6588">richiedere la piena autorizzazione come Sgr o Sicav/Sicaf “ordinaria”;&nbsp;</li><li data-list-item-id="e0c2b5ccb625611bce9cd26b9b2fb53c4">presentare istanza per l’iscrizione nel nuovo registro dei Gefia sotto soglia, ma a una condizione stringente: ottenere il consenso espresso di tutti i partecipanti ai Fia già istituiti alla prosecuzione dell’incarico sotto il nuovo regime.&nbsp;</li></ol><p>In assenza di tale consenso, o in caso di mancata istanza entro il termine, la Banca d’Italia procederà alla revoca dell’autorizzazione e alla cancellazione dagli albi. Si tratta di un passaggio delicato che impone ai gestori una tempestiva attività di compliance e di relazione con i propri investitori. Nelle more del termine, l’istituzione di nuovi Fia sarà consentita solo se compatibile con i requisiti del nuovo regime sotto soglia.&nbsp;</p><p>In conclusione, la riforma 2026 offre strumenti preziosi per modernizzare il nostro mercato. La palla passa ora ai regolatori per le norme tecniche e, soprattutto, agli operatori, chiamati a gestire una transizione che non permette distrazioni cronologiche.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 11 May 2026 09:37:07 +0200</pubDate>
                        <title>Le 4 normative che cambieranno il mercato dei fondi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-4-normative-che-cambieranno-il-mercato-dei-fondi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il settore dell'asset management è interessato in questi mesi da un vero tourbillon di interventi normativi, sia a livello europeo che nazionale, che potranno cambiare in modo significativo la disciplina applicabile. Filo conduttore delle modifiche è l'obiettivo di rendere il mercato dei fondi comuni di investimento, sia UCITS che FIA, più integrato, competitivo e attrattivo per la clientela, attraverso il superamento delle barriere normative che avevano in qualche modo compromesso l'efficacia.</p><p>Tra i provvedimenti in pipeline che impatteranno sulla disciplina dei fondi e dei relativi gestori posso citarsi la direttiva AIFDM 2, il Market Integration Package (MIP), la direttiva omnibus nel contesto della retail investment strategy (RIS) e le modifiche al TUF conseguenti alla Legge Capitali.</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sul numero di maggio 2026 di The Signal</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 04 May 2026 10:09:20 +0200</pubDate>
                        <title>Regolamento Dora: chiarezza cercasi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/regolamento-dora-chiarezza-cercasi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>È intervenuta la Commissione europea per definire il criterio: se un'entità finanziaria fornisce a un'altra entità finanziaria un proprio servizio di natura ibrida, occorre individuare quale delle due componenti sia prevalente.</i></p><p>Il 17 gennaio 2025 è entrato in vigore il Regolamento (Ue) 2022/2554 (Dora), che ha letteralmente rivoluzionato il settore finanziario, ormai pervaso dall'uso della tecnologia e dei servizi digitali. Infatti, non si può negare che l'uso onnipresente di sistemi e servizi informatici e l'elevata digitalizzazione che caratterizzano a oggi il settore finanziario (e che hanno portato numerosi vantaggi e benefici) abbiano al contempo reso il sistema finanziario più vulnerabile ai rischi informatici. In questo contesto, Dora mira a rafforzare la resilienza operativa digitale del settore finanziario e interviene, tra le altre cose, sulla disciplina dei contratti tra entità finanziarie e fornitori terzi di servizi Ict. Nel tempo sono emersi diversi dubbi tra gli operatori , inter alia, sull'ambito di applicazione di Dora, anche a fronte delle resistenze di vari fornitori, che non di rado si appellano alle (limitate) eccezioni previste da Dora. Una maggiore chiarezza è certamente nell'interesse di tutte le parti in gioco.</p><p><i>Leggi l'articolo integrale a cura di Irene Russo sul numero di Maggio di Private.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 21 Apr 2026 09:57:42 +0200</pubDate>
                        <title>Aimfd 2: cosa cambia adesso per i fondi di credito</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/aimfd-2-cosa-cambia-adesso-per-i-fondi-di-credito</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Articolo a cura di Lorenzo Macchia per The Signal</i></p><p>Con la auspicabile entrata in vigore, entro il prossimo 16 aprile, del decreto legislativo volto ad adeguare il Testo Unico della Finanza (TUF) alla direttiva (UE) 2024/927 (c.d. AIFMD II), diretta a modernizzare e armonizzare il quadro regolamentare nell’UE nell’ambito della gestione collettiva, ci saranno alcuni cambiamenti degni di nota in materia di fondi di investimento alternativi (FIA).&nbsp;</p><p>La direttiva AIFMD II si concentra su diverse aeree strategiche tra cui in particolare l’armonizzazione delle regole per la costituzione di fondi alternativi che concedono prestiti. La finalità ultima dichiarata dal legislatore europeo è quella di facilitare alle imprese l’accesso agli strumenti di finanza alternativa rispetto al tradizionale canale bancario.</p><p>Non dobbiamo dimenticare che in ambito domestico (fenomeno presente anche in altri Stati membri) già da diversi anni la normativa di riferimento permette ai FIA italiani e ai FIA UE di investire in crediti, a valere sul proprio patrimonio, con alcune restrizioni e limiti. Il timore che approcci normativi nazionali divergenti potessero condurre ad arbitraggi regolamentari e a livelli diversi di tutela degli investitori, ostacolando in tal modo la creazione di un mercato interno efficiente, ha portato il legislatore sovranazionale ad uniformare all’interno dell’Unione l’attività di concessione di prestiti da parte dei FIA.</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sul numero del 20/04/2026 di The Signal</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 17 Apr 2026 09:23:40 +0200</pubDate>
                        <title>Lmt per gestire gli stress della liquidità</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lmt-per-gestire-gli-stress-della-liquidita</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Articolo a cura di Lorenzo Macchia per Fondi &amp; Sicav</i></p><p>Uno dei pilastri della riforma dettata dalla Aifmd II (Direttiva 2024/927) è la nuova disciplina sugli strumenti di gestione della liquidità dei fondi, chiamati con l'acronimo Lmt (liquidity management tool). Gli strumenti in esame non si applicano a tutti i tipi di Oicr; gli Lmt riguardano i fondi aperti, Oicvm e Fia di tipo aperto, cioè quella tipologia di fondi che consentono rimborsi periodici delle quote agli investitori. Di contro i Fia chiusi riservati, come i fondi di private equity, di private debt o di venture capital che raccolgono capitale e non ammettono rimborsi anticipati, sono esclusi dall'obbligo di dotarsi di tale tipologia di strumenti di gestione della liquidità.&nbsp;</p><p><strong>L'UTILIZZO DEGLI LMT</strong>&nbsp;</p><p>Gli Lmt sono strumenti che il gestore può attivare per gestire situazioni di stress sulla liquidità del fondo, in particolare quando le richieste di rimborso degli investitori superano la disponibilità liquida del portafoglio. Un Fia aperto investe in attivi che possono essere illiquidi o difficili da liquidare rapidamente, ma deve al tempo stesso garantire rimborsi periodici agli investitori. Se molti investitori chiedono di uscire con tempistiche ravvicinate - come accade tipicamente nei periodi di crisi di mercato - il gestore si trova in una situazione di disallineamento tra passività liquide e attivi illiquidi. Gli Lmt servono esattamente a gestire questo rischio, consentendo al gestore di modulare i rimborsi in modo ordinato invece di liquidare il portafoglio a prezzi penalizzanti.&nbsp;</p><p><strong>GLI STRUMENTI DI GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ</strong></p><p>L'Aifmd II ci fornisce un elenco chiuso di nove «strumenti di gestione della liquidità a disposizione dei Gefia che gestiscono Fia di tipo aperto», tra cui troviamo: ( 1 ) la sospensione delle sottoscrizioni, dei riacquisti e dei rimborsi; (2) le restrizioni al rimborso (gate); (3) la proroga dei termini di preavviso; (4) le commissioni di rimborso; (5) l'oscillazione dei prezzi; (6) la doppia tariffazione; (7) il prelievo antidiluzione; (8) i rimborsi in natura e, infine (9), i conti side pocket. I Gefia che gestiscono Fia di tipo aperto, salvo specifiche eccezioni, sono obbligati a selezionare almeno due strumenti di gestione della liquidità adeguati, tra quelli indicati dal numero 2 al numero 8 del citato elenco, dopo avere valutato l'idoneità di tali strumenti in relazione alla strategia di investimento perseguita, al profilo di liquidità e alla politica di rimborso del fondo. Il gestore rappresenta il funzionamento degli strumenti scelti nel regolamento o nell'atto costitutivo del Fia ai fini del possibile utilizzo nell'interesse degli investitori del Fia. Tuttavia, viene dettata un'ulteriore restrizione in termini di scelta dello strumento: la selezione non può comprendere soltanto gli strumenti dell'oscillazione dei prezzi e della doppia tariffazione.&nbsp;</p><p><strong>COME SCEGLIERE GLI STRUMENTI</strong>&nbsp;</p><p>L'Esma nei suoi orientamenti fornisce indicazioni di dettaglio sulla selezione degli strumenti di gestione della liquidità precisando che i gestori possono scegliere di selezionare più di due Lmt nonché misure aggiuntive di liquidità, al fine di garantire la resilienza complessiva del fondo e la capacità di gestire la sua liquidità tanto in condizioni normali del mercato quanto in condizioni di stress. L'Aifmd II attribuisce, inoltre, al Gefia la possibilità di ricorrere agli strumenti della sospensione delle sottoscrizioni, dei riacquisti e dei rimborsi, o ai conti side pocket soltanto in casi eccezionali, quando le circostanze lo richiedano e quando ciò sia giustificato, tenuto conto degli interessi degli investitori del Fia. Tale facoltà è concessa anche senza un'espressa previsione all'interno del regolamento o dell'atto costitutivo del fondo. Si tratta, in altre parole, di strumenti attivabili di diritto. La normativa primaria non definisce in maniera puntuale le circostanze eccezionali al ricorrere delle quali i gestori possono attivare gli Lmt cosiddetti di diritto; tuttavia, l'Esma nei propri orientamenti propone un elenco, seppure non esaustivo, assai rappresentativo di circostanze eccezionali. Si passa dalla difficoltà di valutazione delle attività, ai gravi problemi di liquidità per cui l'esecuzione della vendita delle attività sottostanti potrebbe causare difficoltà di liquidità per il fondo, dagli incidenti informatici che incidono sulla capacità operativa del fondo, del gestore di fondi e/o del fornitore di servizi del fondo, alle chiusure impreviste dei mercati, alle restrizioni alla negoziazione, alla chiusura delle sedi di negoziazione, per finire con le gravi crisi finanziarie e/o politiche, con la presenza di frodi o catastrofi naturali.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 07 Apr 2026 13:46:58 +0200</pubDate>
                        <title>Riforme - La Ris alla fine limita agli Stati di porre il divieto degli incentivi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/riforme-la-ris-alla-fine-limita-agli-stati-di-porre-il-divieto-degli-incentivi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Le ambizioni iniziali della proposta sembrano per lo più abbandonate</i></p><p>Alla luce della versione finale del testo della direttiva sulla Retail Investment Strategy (RIS) - in quello che dovrebbe essere il testo definitivo - il quadro normativo che si delinea è quello di un compromesso al ribasso. Un pò come Artemis2 che ad ogni passaggio ha lasciato cadere un pezzo. Anzi, con una incredibile inversione a “u”, dal divieto di retrocessioni, che la Commissione aveva prospettato, si è passati a una limitazione della possibilità di divieto nella versione finale.&nbsp;</p><p>Andiamo per ordine.</p><p>Come evidenziato da Francesco Mocci, partner di ADVANT Nctm, “Ci troviamo di fronte ad un significativo ammorbidimento delle regole, con una direttiva che appare annacquata persino rispetto alle posizioni negoziali iniziali di Parlamento e Consiglio”.</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sul numero di Plus 24 Il Sole 24 Ore del 4 aprile 2026</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 07 Apr 2026 11:55:48 +0200</pubDate>
                        <title>Consulenza - Le tutele sono a rischio se non c&#039;è il contratto quadro</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/consulenza-le-tutele-sono-a-rischio-se-non-ce-il-contratto-quadro</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tutele a rischio se non c'è il contratto quadro per chi riceve consulenza finanziaria Nel caso di una lite avere un accordo formalizzato rafforza le ragioni del cliente Nel 2025 più di un terzo dei ricorsi classificati dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie (il 36,7% dei 760 ricorsi ricevuti nell'anno) ha riguardato la consulenza in materia di investimenti. A proposito di questo numero così elevato, l'Acf, nella sua relazione annuale segnala una tendenza diffusa tra i risparmiatori a ricondurre alla consulenza finanziaria qualunque contatto o interazione avuta con il proprio intermediario.&nbsp;</p><p>L'avvocato Ludovica D'Ostuni, Counsel di ADVANT Nctm, osserva che la consulenza "si insinua" molto facilmente nelle pieghe dei rapporti commerciali in molteplici contesti. La direttiva Mifid definisce la consulenza come la prestazione di raccomandazioni personalizzate relative a operazioni su uno o più strumenti finanziari, le quali si configurano quando il suggerimento è presentato come adatto al cliente o basato sulla considerazione delle sue specifiche caratteristiche</p><p><a href="https://www.ilsole24ore.com/art/tutele-rischio-se-non-c-e-contratto-quadro-chi-riceve-consulenza-finanziaria-AIoCr6HC?refresh_ce=1" target="_blank" rel="noreferrer">Leggi l'articolo integrale su IlSole24ore.com</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 26 Mar 2026 11:35:11 +0100</pubDate>
                        <title>Private | Tutele rafforzate</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/private-tutele-rafforzate</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Articolo a cura di Ludovica D'Ostuni per Private</i></p><p>Cambiano le regole per i servizi finanziari a distanza. Il legislatore italiano introduce nuovi vincoli.</p><p>Con il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 209, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 gennaio 2026, il legislatore italiano ha riformato la disciplina della commercializzazione a distanza di servizi ai consumatori in attuazione alla Direttiva (Ue) n. 2673/2023. Il decreto legislativo introduce nel Codice del Consumo gli articoli da 59 - bis a 59 - terdecies e abroga gli artt. 67 bis e seguenti. Le nuove disposizioni entreranno in vigore il prossimo 19 giugno. L’ambito di applicazione oggettivo non muta: sono servizi finanziari i servizi bancari, assicurativi, previdenziali, di pagamento, d’investimento. La nuova disciplina si pone in generale in continuità con le precedenti ma introduce alcune rilevanti novità.</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sul numero di marzo 2026 di Private</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 24 Mar 2026 09:44:12 +0100</pubDate>
                        <title>Derivati - Spallata alla Cassazione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/derivati-spallata-alla-cassazione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>A cura di Benedetta Musco Carbonaro per <a href="https://www.bluerating.com/private/862753/derivatim-spallata-alla-cassazione" target="_blank" rel="noreferrer">Bluerating.com</a></p><p>Torniamo ad occuparci della giurisprudenza in materia di derivati perché, se è vero che la Cassazione mantiene per ora rigidamente la propria posizione (che rappresenta peraltro un <i>unicum</i> nel panorama internazionale), è però anche vero che la giurisprudenza di merito, più o meno timidamente, inizia a dare <strong>segnali importanti in senso nettamente difforme rispetto ai giudici di legittimità</strong>.</p><p><br><strong>Nuovo orientamento</strong></p><p>In tale scenario si segnala la recente sentenza n. 4596 del 19 luglio 2025, con cui la Corte di Appello di Roma si è pronunciata sulla validità di due contratti derivati <i>interest rate swap</i> di tipo <i>plain vanilla</i>, discostandosi significativamente dall’orientamento ormai piuttosto consolidato espresso negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione, ampiamente seguita poi dai giudici di merito, che come noto richiede a fini addirittura di validità del derivato (nel senso che la loro mancanza è causa di nullità per assenza di causa) l’indicazione, nel contratto, del mark to market, degli scenari probabilistici e dei costi impliciti, che sarebbero necessari al fine di poter configurare come “razionale” l’alea bilaterale del contratto, sebbene nessuna norma espressamente li richieda.</p><p>La Corte di Appello ha infatti confermato la pronuncia di primo grado del Tribunale di Roma, che aveva respinto le domande della cliente anche alla luce della Ctu disposta al fine di accertare l’effettiva finalità di copertura dei due Irs oggetto di causa rispetto all’indebitamente a tasso variabile della cliente stessa. E questo già di per sé sarebbe una notizia, ma la sentenza di appello è di particolare interesse perché, diversamente da quanto è accaduto anche recentemente nella giurisprudenza di merito, che in qualche modo si è discostata dal diktat della Suprema Corte senza tuttavia contestarne apertamente l’orientamento (ci riferiamo in particolare a talune sentenze del Tribunale e della Corte di Appello di Milano – sentenza del 5 agosto 2024 n. 2278, già commentata su questa rivista), la Corte di Appello di Roma non si è limitata ad una presa di distanza, ma <strong>ha chiaramente ed apertamente confutato la posizione ormai consolidata della Cassazione</strong>.</p><p><a href="https://www.bluerating.com/private/862753/derivatim-spallata-alla-cassazione" target="_blank" rel="noreferrer">Leggi l'articolo integrale su bluerating.com</a><br>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 23 Mar 2026 13:41:21 +0100</pubDate>
                        <title>What Will The EU Inc. Proposal Mean For The Fintech Industry? Experts Discuss</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/what-will-the-eu-inc-proposal-mean-for-the-fintech-industry-experts-discuss</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>The European Commission has presented EU Inc., a single corporate rulebook that companies can choose instead of dealing with 27 national systems and more than 60 company forms. For fintech founders, that legal complexity has often made EU market entry tricky and it has increased legal bills. EU Inc. creates one solid framework for the whole Union.</p><p>To recap, in the <a href="https://techround.co.uk/news/experts-expectations-eu-commission-eu-inc/" target="_blank" rel="noreferrer">proposal</a>, a company can register within 48 hours, fully online, at a maximum cost of €100 and with no minimum share capital. The Commission says founders will submit their information once through an EU level interface connecting national registers. A central EU register will follow in a second phase.[…]</p><p>[…] <strong>Fabio Coco, </strong>Partner ADVANT Nctm: "The Commission unveiled the EU Inc. proposal on 18 March: it falls short of what the financial sector urgently needs to accelerate innovation and it does not offer any form of ‘fintech passport’ or a genuine ‘single license’ for financial services.&nbsp;</p><p>At this stage, the ‘EU Inc.’ proposal, seems to be a missed opportunity for innovation in the financial sector: the absence of an EU-wide regulatory sandbox or ‘safe harbor’ provision is a notable omission. Such an environment is vital for testing innovative financial services under a reduced regulatory burden without compromising market integrity. By deferring to existing national frameworks, the proposal misses a critical opportunity to lower the high barriers to entry in the banking, insurance, and financial sectors. This lack of centralised ambition risks curbing the competition and innovation the initiative was intended to foster.</p><p>In contrast, the progress made by the Italian Supervisory Authorities serves as a robust benchmark. Facilitated by a forward-thinking legislative approach, Italy successfully implemented a national regulatory sandbox. This controlled environment allows supervised entities and Fintech operators to test technologically innovative products and services within the banking, financial and insurance sectors for a defined period – a model that provides the clarity and flexibility currently missing from the broader EU proposal". […]</p><p>Read the full article on <a href="https://techround.co.uk/news/fintech-experts-eu-inc-industry/" target="_blank" rel="noreferrer"><u>techround.co.uk</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 20 Mar 2026 09:45:59 +0100</pubDate>
                        <title>Rischi ambientali e catastrofali: tra prevenzione e profili assicurativi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/rischi-ambientali-e-catastrofali-tra-prevenzione-e-profili-assicurativi</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Negli ultimi anni, eventi meteo-climatici più intensi e frequenti aumentano la probabilità di danni fisici agli immobili (ad esempio da alluvione o frana) con impatti, in certi casi, sull’operatività delle imprese, anche in relazione alla possibile interruzione delle attività (fermo produzione, danneggiamento di scorte, etc).</p><p class="text-justify">In questo quadro, assume rilievo anche la dimensione finanziaria del rischio fisico. L’Approfondimento della Banca d’Italia n. 77 (febbraio 2026) stima che il 38% delle imprese non finanziarie italiane sia esposto a rischi idrogeologici, con differenze importanti per territorio e settore, e rileva che la copertura assicurativa riduce mediamente di circa la metà l’impatto dell’esposizione sulla probabilità di insolvenza a un anno. Il rischio meteo-climatico fisico diventa quindi un fattore che incide sul rischio di credito&nbsp;e, in generale, sulla resilienza economica dell’impresa.&nbsp;</p><p class="text-justify">È in questo contesto che si colloca l’obbligo della copertura c.d. “Nat Cat”, introdotto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024, art. 1, commi 101 e ss.) attuato mediante il Decreto interministeriale 30 gennaio 2025, n. 18 e ulteriormente disciplinato dal Decreto Legge n. 39/2025 convertito con la Legge n. 78/2025.&nbsp;</p><p class="text-justify">La disciplina impone alle imprese con sede legale in Italia, nonché alle imprese estere con stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese, di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, che includono sismi, frane, alluvioni, inondazioni e esondazioni come definiti dall’art 3 decreto n.18/2025.&nbsp;</p><p class="text-justify">Sotto il profilo oggettivo, la copertura è riferita, in particolare, alle immobilizzazioni materiali individuate dal rinvio all’art. 2424 c.c., sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), ossia:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>terreni e fabbricati,&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>impianti e macchinari,&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>attrezzature industriali e commerciali.&nbsp;</span></p></li></ul><p class="text-justify">L’obbligo di copertura è previsto unicamente per le immobilizzazioni di cui sopra utilizzate a qualsiasi titolo nell’esercizio dell’attività di impresa: quindi l’imprenditore dovrà assicurare sia i beni propri sia i beni di terzi locati che siano strumentali rispetto alla sua impresa.&nbsp;</p><p class="text-justify">Qualora il proprietario dell’immobile utilizzato dall’imprenditore decida di assicurare l’immobile, l’imprenditore potrà evitare di assicurare il bene, ma sarà tenuto a raccogliere prova dell’esistenza della polizza e verificarne la correttezza e l’idoneità rispetto ai requisiti previsti dalla normativa.&nbsp;</p><p class="text-justify">Qualora sia l’imprenditore stesso a stipulare la polizza sul bene in locazione utilizzato per la propria impresa, la legge prevede che l’eventuale indennizzo venga attribuito nella sua totalità al proprietario del bene che sarà tenuto aimpiegare le somme ricevute per il ripristino dei beni danneggiati o periti utilizzati dall’imprenditore. Qualora invece, il proprietario non intenda procedere al ripristino dei beni danneggiati o periti, l’imprenditore avrà diritto ad una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell'attività di impresa a causa dell'evento catastrofale, nel limite del 40 per cento dell'indennizzo ricevuto dal proprietario.</p><p class="text-justify">Le tempistiche di entrata in vigore dell’obbligo sono state dilazionate nel tempo per categorie di imprese e sono state oggetto di varie proroghe. Da ultimo, il cosiddetto Milleproroghe 2026 (Decreto Legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, pubblicata in G.U. 28 febbraio 2026, n. 49) ha disposto il differimento al 31 marzo 2026 per alcune categorie di imprese (pesca e acquacoltura e le micro e piccole imprese che esercitano somministrazione di alimenti e bevande o operano come imprese turistico-ricettive).&nbsp;</p><p class="text-justify">Giova ricordare che dell'inadempimento dell’obbligo assicurativo posto a carico delle imprese si dovrà tenere conto ai fini dell’assegnazione di contributi, sovvenzioni e agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, incluse quelle erogate in occasione di eventi calamitosi o catastrofali.</p><p class="text-justify">Anche in considerazione del fatto che le misure di prevenzione influenzano il costo del premio assicurativo, nonché dei rischi (di natura anche penale, di responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché reputazionale) connessi alla <i>compliance&nbsp;</i>in materia ambientale, diventa quindi fondamentale per l’impresa pianificare sia la prevenzione che la risposta alle emergenze, restando sempre aggiornati sulla normativa applicabile.</p><p class="text-justify">Una prevenzione efficace richiede, tra l’altro:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>una mappatura realistica degli scenari di rischio (anche fisico);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>procedure interne che definiscano responsabilità e poteri decisionali;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>piani di emergenza aggiornati;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>tracciabilità di controlli, manutenzioni e verifiche periodiche;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>una gestione rigorosa di eventuali sostanze pericolose.&nbsp;</span></p></li></ul><p class="text-justify">Sul versante della risposta alle emergenze, è decisivo che l’impresa sia in grado di agire con tempestività e in modo organizzato, ad&nbsp;esempio&nbsp;in relazione alla gestione corretta delle comunicazioni e degli adempimenti verso le autorità competenti quando richiesti dalla normativa di settore o dalle autorizzazioni applicabili.</p><p class="text-justify">Nel contesto attuale, la gestione del rischio ambientale è infatti oggi un profilo di governance che può incidere direttamente su costi, continuità operativa e responsabilità.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                                <category>ESG</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 18 Mar 2026 09:35:35 +0100</pubDate>
                        <title>Listing Act e Regolamento Prospetto: sono arrivati i chiarimenti di Esma</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/listing-act-e-regolamento-prospetto-sono-arrivati-i-chiarimenti-di-esma</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Contributo a cura di <strong>Francesco Donadei</strong> per </i><a href="https://www.fondiesicav.it/" target="_blank" rel="noreferrer"><i><strong>Fondi &amp; Sicav</strong></i></a></p><p>Il 18 febbraio 2026 la European securities and markets authority (“Esma”) ha emesso un public statement con il quale ha fornito indicazioni pratiche per l’applicazione delle modifiche introdotte dal Regolamento (Ue) 2809/2024 (cosiddetto “Listing act”) al Regolamento (Ue) 1129/2017 (cosiddetto “Regolamento Prospetto” o “Rp”) in tema di prospetto informativo.</p><p><strong>Indicazioni alle autorità nazionali</strong></p><p>Le indicazioni fornite dall’Esma sono rivolte alle autorità nazionali e agli emittenti e riguardano, in particolare:&nbsp;</p><p>(i) le modalità di applicazione, da parte delle autorità nazionali, delle disposizioni transitorie di cui all’art. 48-bis del Regolamento Prospetto a prospetti informativi, documenti di registrazione e documenti di registrazione universali;&nbsp;<br>(ii) l’oggetto dell’obbligo di comunicazione degli emittenti alle autorità nazionali in relazione ai Prospetti Ue della ripresa (di cui all’art. 14-bis del Regolamento Prospetto, cosiddetti Follow-on) e ai Prospetti UE della crescita (di cui all’art. 15 del Regolamento Prospetto, cosiddetti Eu Growth), utilizzabili a partire dal 5 marzo 2026, tenuto conto del previsto ritardo nell’applicazione del Regolamento Delegato della Commissione (“Atto Delegato”) che andrà a modificare il Regolamento Delegato (Ue) 980/2019 su formato, contenuto, controllo e approvazione del prospetto.&nbsp;</p><p>In relazione al primo argomento, l’art. 48-bis, par. 1 del Rp prevede che «i prospetti approvati fino al 4 giugno 2026 continuano a essere disciplinati fino al termine del loro periodo di validità dalla versione del presente regolamento in vigore il giorno della loro approvazione». L’Esma è consapevole del fatto che l’assenza, nella norma di un riferimento esplicito ai documenti di registrazione e ai documenti di registrazione universali crea una lacuna normativa non intenzionale, che deve essere colmata per garantire l’introduzione omogenea delle modifiche apportate dal Listing act al Rp.</p><p>Pertanto, l’Esma chiarisce ora che l’articolo 48-bis, par. 1, del Rp non dovrebbe essere applicato in modo restrittivo e che, di conseguenza, anche i documenti di registrazione e i documenti di registrazione universali rientrano nel suo ambito di applicazione, dal momento che il periodo di validità di 12 mesi di tali documenti dalla data della loro approvazione, previsto dall’art. 12, par. 2 e 3, del Rp, non è stato modificato dal Listing act.</p><p><strong>Approccio coerente</strong></p><p>L’approccio seguito dall’Esma è coerente con gli obiettivi del Listing act, che mira a ridurre i costi e gli oneri per gli emittenti che attualmente impediscono alle imprese, incluse le Pmi, di accedere ai mercati pubblici dell’Unione, come indicato anche nel Considerando 5 del provvedimento.</p><p>Pertanto, l’Esma si aspetta che le autorità nazionali consentano l’utilizzo dei documenti di registrazione e dei documenti di registrazione universali approvati o depositati fino al 4 giugno 2026 nei prospetti tripartiti approvati successivamente, fino alla scadenza della loro validità.</p><p>In relazione al secondo argomento, l’Esma ricorda che a partire dal 5 marzo 2026 sarà possibile utilizzare i Prospetti Ue della ripresa e i Prospetti Ue della crescita per raccogliere capitale sui mercati finanziari: l’Esma si aspetta che, da tale data, le elutorità nazionali esaminino i Prospetti Ue della ripresa e i Prospetti Ue della crescita conformemente agli articoli 14-bis e 15-bis del Rp.</p><p>Tuttavia, l’Esma prevede ragionevolmente che l’Atto Delegato, sebbene formalmente adottato prima della scadenza del 5 marzo 2026, non troverà applicazione fino al termine del periodo di controllo di tre mesi da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea.</p><p><strong>Disposizioni già applicabili</strong></p><p>A tal proposito, l’Esma osserva che nel periodo precedente l’applicabilità dell’Atto Delegato, le disposizioni degli articoli 14-bis e 15-bis del Rp sono già applicabili e, pertanto:</p><p>(i) i Prospetti Ue della ripresa dovranno essere presentati secondo una sequenza standardizzata basata sull’ordine di informativa previsto negli allegati IV o V del Rp; mentre<br>(ii) i Prospetti Ue della crescita dovranno essere presentati secondo una sequenza standardizzata basata sull’ordine di informativa previsto negli allegati VII o VIII del Rp.</p><p>Per tutta la durata del periodo antecedente l’applicabilità delle disposizioni modificative, l’Esma raccomanda di includere le informazioni previste dall’Atto Delegato: sebbene tale raccomandazione non sia vincolante, poiché l’Atto Delegato non sarà ancora entrato in vigore, i requisiti di informativa contenuti nell’Atto Delegato possono aiutare le parti interessate e le autorità nazionali competenti a determinare quali informazioni più dettagliate siano necessarie per soddisfare i requisiti previsti dagli allegati IV, V, VII e VIII nonché dagli articoli 14-bis, par. 2, e 15-bis, par. 2, della nuova versione del Rp.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 02 Mar 2026 11:06:21 +0100</pubDate>
                        <title>Derivati: la Cassazione ci ripensa e attenua gli scenari probabilistici</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/derivati-la-cassazione-ci-ripensa-e-attenua-gli-scenari-probabilistici</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Il commento di Francesco Mocci su Plus24 - Il Sole 24 Ore.</i></p><p>A distanza di pochi anni dalla celebre “sentenza Cattolica” delle Sezioni Unite, la n. 8770 del 12 maggio 2020, la giurisprudenza in materia di contratti derivati (Interest Rate Swap) registra una nuova svolta. Due recenti ordinanze della Prima Sezione Civile della Cassazione (nn. 2262 e 2358 del 3 e 4 febbraio 2026), pur dichiarandosi in continuità formale con il precedente orientamento, introducono elementi di forte discontinuità, ridisegnando i confini di validità di questi complessi strumenti finanziari. […]</p><p>[…] Secondo l'avvocato Francesco Mocci, Partner di ADVANT Nctm, le due ordinanze “hanno il merito di averne superato l'applicazione più rigida, introducendo fondamentali spazi di flessibilità nella valutazione delle fattispecie concrete”. La giurisprudenza di merito precedente aveva sanzionato con la nullità qualsiasi contratto privo degli elementi indicati dalle Sezioni Unite. “Ora, al contrario, la Suprema Corte - continua Mocci - distingue opportunamente tra derivati complessi e derivati semplici (i cosiddetti plain vanilla), calibrando gli obblighi informativi in base al caso specifico”.</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sul numero del 28 febbraio 2026</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 27 Feb 2026 10:12:08 +0100</pubDate>
                        <title>Private | Spallata derivati</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/private-spallata-derivati</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Articolo a cura di Benedetta Musco Carbonaro per Private</i></p><p>Torniamo ad occuparci della giurisprudenza in materia di derivati perché, se è vero che la Cassazione mantiene per ora rigidamente la propria posizione (che rappresenta peraltro un unicum nel panorama internazionale), è però anche vero che la giurisprudenza di merito più o meno timidamente inizia a dare segnali importanti in senso nettamente difforme rispetto ai giudici di legittimità.&nbsp;</p><p><strong>Nuovo orientamento</strong></p><p>In questo scenario si segnala la recente sentenza n. 4596 del 19 luglio 2025, con cui la Corte di Appello di Roma si è pronunciata sulla validità di due contratti derivati interest rate swap di tipo plain vanilla, discostandosi significativamente dall’orientamento ormai piuttosto consolidato espresso negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione, ampiamente seguita poi dai giudici di merito, che come noto richiede a fini addirittura di validità del derivato (nel senso che la loro mancanza è causa di nullità per assenza di causa) l’indicazione nel contratto del mark to market, degli scenari probabilistici e dei costi impliciti, che sarebbero necessari al fine di poter configurare come “razionale” l’alea bilaterale del contratto, sebbene nessuna norma espressamente li richieda. La Corte di Appello ha infatti confermato la pronuncia di primo grado del Tribunale di Roma, che aveva respinto le domande della cliente anche alla luce della Ctu disposta al fine di accertare l’effettiva finalità di copertura dei due Irs oggetto di causa rispetto all’indebitamente a tasso variabile della cliente stessa. E questo già di per sé sarebbe una notizia, ma la sentenza di appello è di particolare interesse perché, diversamente da quanto è accaduto anche recentemente nella giurisprudenza di merito, che in qualche modo si è discostata dal diktat della Suprema Corte senza tuttavia contestarne apertamente l’orientamento (ci riferiamo in particolare a talune sentenze del Tribunale e della Corte di Appello di Milano – sentenza del 5 agosto 2024 n. 2278, già commentata su questa rivista), la Corte di Appello di Roma non si è limitata ad una presa di distanza ma ha chiaramente e apertamente confutato la posizione ormai consolidata della Cassazione.</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sul numero di Febbraio 2026</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 13 Feb 2026 10:58:00 +0100</pubDate>
                        <title>Gli impatti del Market integration package</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/gli-impatti-del-market-integration-package</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Articolo a cura di Irene Gusso per Fondi &amp; Sicav.</i></p><p>«Il 4 dicembre 2025 la Commissione Europea ha pubblicato il "Market Integration Package" ("Mip"), costituito da tre proposte legislative volte a rafforzare l'integrazione dei mercati di capitali dell'Ue».&nbsp;</p><p>Il “Market Integration Package” si inserisce nella strategia europea per la creazione di una “Unione del risparmio e degli investimenti” (SIU) e mira a rimuovere barriere operative e normative che ancora incidono sulla gestione e distribuzione transfrontaliera di fondi nell’Unione Europea.</p><p>Le proposte, attualmente in fase di esame presso le istituzioni europee, includono interventi rilevanti su UCITS, AIFMD, MiFID II e sul Regolamento (UE) 2019/1156, con l’obiettivo di favorire armonizzazione, semplificazione e maggiore efficienza dei processi autorizzativi e di distribuzione cross-border.</p><p><i>Leggi l’articolo completo sul numero di febbraio di Fondi &amp; Sicav.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 11 Feb 2026 14:24:44 +0100</pubDate>
                        <title>Retail investment strategy, l&#039;Europa chiude il cerchio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/retail-investment-strategy-leuropa-chiude-il-cerchio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il 18 dicembre 2025 le istituzioni europee hanno raggiunto l’intesa politica sulla Retail Investment Strategy (RIS), il pacchetto legislativo che riforma in modo significativo la disciplina dei servizi di investimento retail, intervenendo su MiFID II, IDD, PRIIPs e altre normative di settore.</p><p>Secondo <strong>Francesco Mocci </strong>il cuore della riforma resta il principio del value for money, che punta a rafforzare i controlli sul rapporto tra qualità e prezzo dei prodotti offerti ai risparmiatori. Mocci evidenzia inoltre come, nella versione finale dell’accordo, i benchmark di ESMA ed EIOPA siano stati ridimensionati, mantenendo un ruolo funzionale soprattutto ai controlli delle Autorità di vigilanza.</p><p>Sul tema degli incentivi, la RIS conferma la possibilità di ricorrere agli inducements, ma con condizioni più stringenti: saranno consentiti solo se accompagnati da un effettivo innalzamento della qualità del servizio e in un contesto informativo rafforzato.</p><p>Infine, la riforma introduce misure specifiche anche per i finfluencer, prevedendo accordi scritti con gli intermediari committenti e controlli sul loro operato.</p><p>In base alle indicazioni attualmente disponibili, gli Stati membri dovranno recepire la direttiva entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE, mentre le regole si applicheranno, con alcune eccezioni, dopo 30 mesi.</p><p><i>Leggi l'articolo completo pubblicato su </i><a href="https://www.thesignalmedia.com/retail-investment-strategy-leuropa-chiude-il-cerchio/" target="_blank" rel="noreferrer"><i>The Signal</i></a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 06 Feb 2026 17:23:03 +0100</pubDate>
                        <title>Spinta al mercato. Il legislatore nazionale imprime una svolta al Testo Unico della Finanza</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/spinta-al-mercato-il-legislatore-nazionale-imprime-una-svolta-al-testo-unico-della-finanza</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il percorso della riforma delle disposizioni in materia di mercati dei capitali, in esecuzione della delega contenuta nella legge 5 marzo 2024, n. 21 (c.d. Legge Capitali), giunge alla sua fase cruciale, con l'approvazione preliminare dello schema di decreto legislativo che modifica il Tuf e di norme del codice civile. L'obiettivo dichiarato dal legislatore è aumentare la competitività e l'attrattività del mercato finanziario italiano. Le novità aprono scenari di grande interesse.&nbsp;</p><p class="text-justify">L'intervento da parte del legislatore tocca, in particolare, la gestione collettiva del risparmio, la disciplina delle offerte pubbliche di acquisto e scambio, nonché la governance delle società quotate.&nbsp;</p><p class="text-justify"><i>Articolo integrale pubblicato nel numero di gennaio di Private - Magazine del Private Banking.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 29 Jan 2026 11:39:49 +0100</pubDate>
                        <title>Retail Investment Strategy, la riforma entra nella fase decisiva</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/retail-investment-strategy-la-riforma-entra-nella-fase-decisiva</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Articolo pubblicato su <i>The Signal</i>.&nbsp;</p><p>A fine 2025 l’Unione europea ha raggiunto l’accordo politico sulla direttiva omnibus che riforma in profondità il quadro normativo dei servizi di investimento retail. Dopo oltre due anni di negoziati, la Retail Investment Strategy entra nella sua fase decisiva, ridisegnando regole, incentivi e tutele per il risparmio.&nbsp;</p><p>Nell’analisi di <strong>Francesco Mocci </strong>emergono i nodi chiave della riforma: value for money, incentivi, ruolo dei benchmark, finfluencer e tempi di attuazione.</p><p>Leggi <a href="https://www.thesignalmedia.com/retail-investment-strategy-la-riforma-entra-nella-fase-decisiva/" target="_blank" rel="noreferrer"><i>qui</i></a> l'articolo completo.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 29 Jan 2026 11:04:29 +0100</pubDate>
                        <title>Tutele. Polizze verso standard di trasparenza modello Mifid</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tutele-polizze-verso-standard-di-trasparenza-modello-mifid</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 34927 del 31 dicembre 2025, ha chiarito che la trasparenza informativa costituisce un dovere fondamentale di correttezza e buona fede nella distribuzione dei prodotti assicurativi, affermando che la predisposizione di clausole ambigue prima della sottoscrizione può integrare una responsabilità precontrattuale.</p><p><i>Su Plus 24 - Il Sole 24 Ore</i>, <strong>Ludovica D’Ostuni</strong> richiama l’attenzione sulle differenze di tutela che caratterizzavano il periodo antecedente all’entrata in vigore della direttiva sulla distribuzione dei prodotti assicurativi (IDD), oggi al centro di numerosi contenziosi relativi a prodotti collocati in quel contesto. L’obiettivo della IDD è stato quello di superare il cosiddetto “doppio binario” tra disciplina Mifid e assicurativa, creando condizioni paritarie (<i>level playing field</i>) e allineando progressivamente le regole applicabili ai diversi intermediari.</p><p><i>Articolo integrale pubblicato il 24 gennaio 2026 su Plus24 – Il Sole 24 Ore</i>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 27 Jan 2026 11:41:35 +0100</pubDate>
                        <title>Arbitro assicurativo. Un avvio con alcune incertezze che solo il collegio potrà chiarire</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/arbitro-assicurativo-un-avvio-con-alcune-incertezze-che-solo-il-collegio-potra-chiarire</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il nuovo Arbitro Assicurativo (AAS), operativo dal 15 gennaio, ha avviato la propria attività con un flusso regolare di ricorsi e senza criticità operative. Accanto ai primi dati sull’operatività, emergono tuttavia alcuni profili interpretativi relativi all’ambito di competenza e alle tipologie di controversie trattabili.</p><p>Su questi temi interviene Benedetta Musco Carbonaro nell’articolo pubblicato su <i>Plus24 – Il Sole 24 Ore</i>, analizzando le principali questioni aperte che saranno chiarite attraverso l’orientamento del Collegio e la prassi applicativa del nuovo organismo.</p><p><i>Articolo integrale pubblicato il 24 gennaio 2026 su Plus24 – Il Sole 24 Ore</i>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 15 Jan 2026 11:04:18 +0100</pubDate>
                        <title>Esce l&#039;intermediario ed entra l&#039;Sgr nell&#039;Acf</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/esce-lintermediario-ed-entra-lsgr-nellacf</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Una recente decisione dell'Arbitro per le controversie finanziarie consolida il principio per cui legittimata a essere convenuta in giudizio è la società di gestione del risparmio, e non l'intermediario collocatore del fondo, qualora la richiesta dell'investitore sia volta alla restituzione delle somme investite (si veda la Decisione n. 7709 del 19 novembre 2024, ma anche più di recente la Decisione n. 8225 del 23 ottobre 2025).&nbsp;</p><p>L'Arbitro, infatti, pronunciandosi sulla eccezione sollevata da parte dell'intermediario collocatore dei fondi, cui veniva contestata la perdita derivante dall'investimento, con richiesta di restituzione della somma originariamente investita, ha affermato il principio secondo cui il ruolo di mero collocatore dell'intermediario non consente di individuare quest'ultimo quale parte del contratto che, invece, si sviluppa lungo l'asse investitore e Sgr che è, pertanto, il soggetto nei confronti del quale non possono che essere avanzate richieste restitutorie con riferimento ai capitali investiti.&nbsp;</p><p><strong>L'EFFETTIVA CONTROPARTE CONTRATTUALE&nbsp;</strong></p><p>Legittimato passivo, dunque, rispetto alle domande di risoluzione (e invalidità) del relativo rapporto contrattuale deve ritenersi non l'intermediario collocatore (che, come noto, interviene esclusivamente in sede di commercializzazione del prodotto), bensì il soggetto emittente, in quanto effettiva controparte contrattuale. I binari sui quali si muove questa affermazione sono quelli che distinguono i cosiddetti rimedi "restitutori" da quelli "risarcitori", che possono sembrare simili, ma che in realtà sono assolutamente differenti tra loro.&nbsp;</p><p><strong>AZIONE DI NATURA RESTITUTORIA&nbsp;</strong></p><p>La ripetizione d'indebito oggettivo, che deriva in conseguenza della caducazione del contratto (in virtù di una pronuncia di nullità, annullamento o risoluzione), rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, ed è circoscritta tra colui che dispone il pagamento ed il destinatario del pagamento stesso (sia che questi lo abbia incassato personalmente, sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante, visto che a ogni effetto è il destinatario colui che deve qualificarsi come effettivo beneficiario).&nbsp;</p><p>È proprio su questa traiettoria decisionale che, quindi, si colloca il ragionamento spiegato dal Collegio dell'Acf per cui, se l'investitore agisce con richieste che hanno finalità restitutorie delle somme corrisposte per l'investimento (quindi con domande che presuppongono l'accoglimento di un'azione di nullità, annulla mento o risoluzione dell'investimento) la legittimazione spetta alla Sgr, mentre se le finalità sono risarcitorie la responsabilità è dell'intermediario collocatore.&nbsp;</p><p><strong>ALCUNE OBIEZIONI&nbsp;</strong></p><p>Si deve obiettare tuttavia che, proprio per il ruolo che l'intermediario assume, si possono determinare nullità conseguenti e derivanti da situazioni oggettivamente estranee al rapporto investitore ed Sgr: di conseguenza la nullità potrebbe astratta mente dipendere da condotte non imputabili alla Sgr, quale ad esempio la mancanza del contratto disciplinante la prestazione dei servizi di investimento, oppure l'eventuale vizio del consenso dell'investitore. In questo caso, dunque, la Sgr sarebbe chiamata a rispondere in via diretta e restitutoria, nei confronti dell'investitore, in relazione a condotte a sé non imputabili, aggravando la posizione della stessa Sgr rispetto a una situazione da parte propria non governabile. Chiaramente tale particolare situazione non si verifica nel momento in cui oggetto della contestazione da parte dell'investitore sia la documentazione predisposta dalla Sgr, la gestione del fondo o, comunque, attività che si colleghino direttamente all'investimento, laddove il soggetto legittimato a resistere alle domande dell'investitore è esclusivamente la Sgr.&nbsp;</p><p><strong>QUANDO RISPONDE IL COLLOCATORE&nbsp;</strong></p><p>Qualora sia oggetto di contestazione, da parte dell'investitore, la mancata osservanza degli obblighi di informativa, assumendo di non avere ricevuto alcuna informativa sufficientemente precisa, circostanziata e specifica sulla natura e la portata delle operazioni di investimento, ossia si lamenti la mancata con segna di Kid relativi ai fondi, ossia ancora una carenza legata all'attività di consulenza, il soggetto legittimato a contraddire è necessariamente l'intermediario collocatore in quanto si tratta di attività legate alla prestazione dei servizi di investimento che l'intermediario deve rispettare nei confronti della propria clientela: l'eventuale violazione di tali obblighi conducono ver so una eventuale condanna di risarcimento del danno da individuare secondo i criteri notoriamente sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione.</p><p><i>Il contributo a cura di <strong>Paolo Francesco Bruno</strong> per Fondi &amp; Sicav - Dicembre 2025 / Gennaio 2026.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 09 Dec 2025 11:44:00 +0100</pubDate>
                        <title>Perché la direttiva CRD VI è un grattacapo per le banche extra Ue che operano in Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/perche-la-direttiva-crd-vi-e-un-grattacapo-per-le-banche-extra-ue-che-operano-in-italia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La direttiva CRD VI introduce un quadro regolamentare più stringente per le banche extra-UE che operano nell’Unione europea, imponendo l’obbligo di stabilire una succursale per lo svolgimento delle principali attività bancarie. Come evidenziano <strong>Francesco Mocci</strong> e <strong>Flavio Burrai</strong> di ADVANT Nctm, <i>“la CRD VI introduce un sistema a due livelli per le succursali, con requisiti più stringenti per le succursali di Classe 1, che subiranno requisiti di capitale, liquidità e governance quasi identici a quelli delle altre filiazioni europee”</i>.</p><p>Secondo i professionisti, le nuove regole potrebbero incidere in modo significativo sulla presenza di operatori internazionali nel mercato italiano: <i>“le conseguenze della riforma potrebbero portare gli operatori extra-UE, soprattutto di media dimensione, ad abbandonare il mercato retail per l’impossibilità di sostenere i costi di una succursale di Classe 1, oppure a trasferire l’aumento dei requisiti patrimoniali sui clienti finali sotto forma di costi maggiori”</i>.</p><p><i>Approfondimento pubblicato su Citywire Italia - 2 dicembre 2025.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 09 Dec 2025 11:10:00 +0100</pubDate>
                        <title>Dai conti dormienti a veicolo d’impresa: la SIU può sbloccare 2.000 miliardi di euro</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/dai-conti-dormienti-a-veicolo-dimpresa-la-siu-puo-sbloccare-2000-miliardi-di-euro</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>La strategia Savings and Investments Union (SIU) della Commissione europea mira a mobilitare oltre 2.000 miliardi di euro di risparmi dormienti, indirizzandoli verso l’economia reale attraverso i nuovi conti di risparmio-investimento (SIA).&nbsp;</p><p><strong>Francesco Mocci </strong>e<strong> Luigi Merola</strong> di ADVANT Nctm spiegano che “i nuovi conti, mutuati dall’esperienza svedese, dovrebbero vincere la diffidenza del settore retail verso i mercati finanziari”, grazie a requisiti quali “facilità di apertura, portabilità, costi comprensibili e accesso a prodotti semplici e ben diversificati”.</p><p>Sul piano fiscale osservano che “appare realistico replicare per i SIA un regime simile a quello applicabile ai PIR”, sottolineando però la necessità di evitare le rigidità che ne hanno frenato la diffusione. Centrale anche il ruolo dell’educazione finanziaria, poiché “soltanto la comprensione dei rischi e delle opportunità potrà indurre gli investitori retail ad abbandonare l’istinto […] a depositare i risparmi sui conti correnti”.</p><p>Quanto all’adattamento degli operatori, evidenziano che la direzione è quella di “un mondo in cui l’accesso ai mercati finanziari sarà più facile, più trasparente, senza discriminazioni”. Il buon esito della SIU dipenderà infine da un mix equilibrato di incentivi fiscali, visibilità degli strumenti e stabilità normativa.</p><p>Articolo integrale pubblicato nel numero di dicembre di <i>The Signal.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 18 Nov 2025 16:06:18 +0100</pubDate>
                        <title>Alla prova di Dora. La nuova disciplina europea ridefinisce la resilienza operativa digitale </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/alla-prova-di-dora-la-nuova-disciplina-europea-ridefinisce-la-resilienza-operativa-digitale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Dal <strong>17 gennaio 2025</strong>, il Regolamento (UE) 2022/2554 (<strong>DORA</strong>) ridisegna le regole sulla resilienza operativa digitale di banche, assicurazioni e imprese di investimento. La normativa incide non solo sull’infrastruttura ICT, ma anche sull’attività quotidiana di private banker e consulenti finanziari, soprattutto nei <strong>servizi e rapporti a distanza</strong> gestiti tramite portali e piattaforme digitali.</p><p>L’implementazione sta risultando complessa per la natura tecnico-legale dei requisiti e per i numerosi atti attuativi pubblicati in modo graduale. DORA richiede infatti un <strong>aggiornamento costante</strong> di policy, procedure di gestione del rischio, piani di risposta agli incidenti e controllo dei fornitori ICT, che devono accettare clausole più rigorose su audit, continuità dei servizi e subfornitura.</p><p>In questo scenario cresce la responsabilità dei consulenti: devono monitorare i propri strumenti digitali, segnalare tempestivamente anomalie o accessi sospetti e supportare i clienti in caso di blocchi operativi o incidenti ICT.</p><p>Diventano quindi essenziali <strong>formazione mirata</strong>, procedure interne chiare e team <strong>multidisciplinari</strong> (legali e IT) capaci di affrontare in modo coordinato gli aspetti tecnici e regolamentari. Un approccio strutturato che consente di ridurre rischi operativi e tutelare meglio la clientela.</p><p><i>Contributo a cura di <strong>Fabio Coco</strong>, pubblicato sul numero di novembre di Private - Magazine del Private Banking.&nbsp;</i></p><p class="text-end">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 16 Oct 2025 09:22:00 +0200</pubDate>
                        <title>Webinar - Adeguata verifica a distanza</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/webinar-adeguata-verifica-a-distanza</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Adeguata verifica a distanza&nbsp;<br><br><strong>Fabio Coco</strong> è stato relatore unico al workshop organizzato da <strong>Paradigma Srl</strong> in materia di adeguata verifica effettuata a distanza; in questa sede sono stati analizzati e approfonditi i seguenti temi:<br>⁠<br>- le disposizioni attuative di Banca d’Italia e IVASS<br>⁠⁠- le Linee Guida dell’EBA in materia di remote customer onboarding e il relativo recepimento da parte di Banca d’Italia<br>⁠⁠- l⁠e applicazioni dell’identità digitale per l’adeguata verifica della clientela, anche alla luce del Regolamento eIDAS2<br>⁠- le novità del Pacchetto AML e, in particolare, del Regolamento (UE) 1624/2024<br>- ⁠gli RTS attuativi del Regolamento (UE) 1624/2024<br>⁠⁠- gli impatti del Regolamento DORA sui contratti di fornitura ICT per l'implementazione di soluzioni di remote onboarding<br>- i nuovi orientamenti EBA dell’8 luglio 2025 sul rischio di terze parti.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 23 Sep 2025 09:20:00 +0200</pubDate>
                        <title>La conservazione digitale dei dati e delle informazioni ai fini antiriciclaggio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-conservazione-digitale-dei-dati-e-delle-informazioni-ai-fini-antiriciclaggio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La conservazione digitale dei dati e delle informazioni ai fini antiriciclaggio<br><br><strong>Fabio Coco</strong> e <strong>Francesco Donadei</strong> hanno partecipato come relatori al&nbsp;webinar&nbsp;organizzato&nbsp;da <strong>Paradigma Srl</strong> con un approfondimento sulla disciplina in materia di antiriciclaggio, con particolare riguardo a:<br><br>➡️ l’evoluzione normativa dal DPCM del 3 dicembre 2013 alle Linee Guida AgID del 9 settembre 2020 sulla conservazione dei documenti informatici;<br>➡️ il provvedimento della Banca d’Italia del 24 marzo 2020 sulla conservazione dei dati e delle informazioni ai fini antiriciclaggio anche alla luce delle novità di cui all’AML Package;<br>➡️ le novità introdotte in tema di adeguata verifica a distanza, anche alla luce delle Guidelines EBA e delle disposizioni della Banca d’Italia, del Regolamento (UE) 2024/1624 e del Consultation Paper EBA del 6 marzo 2025;<br>➡️ l’outsourcing della conservazione e le&nbsp;regole sugli accordi di esternalizzazione, alla luce anche del Regolamento DORA, degli Orientamenti EBA del 25 febbraio 2019&nbsp;e del Consultation Paper EBA dell’8 luglio 2025.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 07 Nov 2025 14:27:08 +0100</pubDate>
                        <title>I più recenti chiarimenti delle autorità sul Regolamento MiCAR</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/i-piu-recenti-chiarimenti-delle-autorita-sul-regolamento-micar</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Regolamento (UE) 2023/1114 (“MiCAR”) ha introdotto la disciplina europea delle crypto-asset, stabilendo regole per l’emissione e l’offerta al pubblico di tali strumenti, nonché per la prestazione di servizi da parte dei fornitori (“Casp”).<br>La normativa è stata recentemente integrata da regolamenti delegati e linee guida che precisano, tra l’altro, le procedure di approvazione dei white paper, i criteri di autorizzazione dei Casp e la gestione dei conflitti di interesse.</p><p>Le autorità di vigilanza – Esma, EBA, Banca d’Italia e Consob – hanno inoltre fornito chiarimenti e raccomandazioni su temi cruciali, come la distinzione tra servizi regolamentati e non, il rapporto tra MiCAR e PSD2, e i rischi derivanti dalle cosiddette “emissioni multiple” di stablecoin.<br>Nel complesso, emerge un quadro normativo in evoluzione, nel quale il ruolo delle autorità è centrale per assicurare coerenza e protezione degli investitori.</p><p><i>Approfondimento a cura di <strong>Fabio Coco</strong> – pubblicato nel primo numero di novembre di </i><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_assets/Asset_Crypto.pdf" target="_blank"><i>Asset Crypto</i></a><i>.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 07 Oct 2025 10:22:00 +0200</pubDate>
                        <title>Adempimenti DORA</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/adempimenti-dora</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Adempimenti DORA&nbsp;| La gestione del rischio ICT nei rapporti contrattuali con i terzi fornitori</strong><br><br><strong>Fabio Coco</strong> ha partecipato come relatore al webinar organizzato da <strong>Paradigma Srl</strong> con un approfondimento sugli adempimenti previsti dal Regolamento DORA in materia di rapporti contrattuali con i fornitori di servizi ICT, con particolare riguardo a:<br><br>➡️ la definizione di servizio ICT e la distinzione tra servizi essenziali/critici e altri servizi&nbsp;alla luce del Regolamento (UE) 2956/2024;<br>➡️&nbsp;il processo di adeguamento dei contratti esistenti anche alla luce del Regolamento (UE) 1773/2024;<br>➡️&nbsp;il regime di responsabilità e le exit strategy;<br>➡️ le clausole fondamentali da inserire nei contratti con i fornitori ICT;<br>➡️ il ruolo dei fornitori nella classificazione e segnalazione di incidenti o minacce informatiche alla luce del Regolamento (UE) 1772/2024&nbsp;e del Regolamento&nbsp;(UE)&nbsp;301/2025;<br>➡️ la gestione dei rapporti con i subcontractors e il registro delle informazioni sugli accordi contrattuali&nbsp;alla luce del Regolamento (UE) 532/2025<br>➡️&nbsp;il contenuto del Decreto di adeguamento del quadro normativo nazionale (D. Lgs. n. 23/2025)</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 07 Oct 2025 10:17:00 +0200</pubDate>
                        <title>Firme elettroniche e identità digitale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/firme-elettroniche-e-identita-digitale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Firme elettroniche e identità digitale - Le principali criticità e il contenzioso relativo all’utilizzo delle firme elettroniche.&nbsp;</strong><br><br><strong>Fabio Coco</strong> ha partecipato come relatore al webinar organizzato da Paradigma&nbsp;Srl&nbsp;sull’utilizzo delle firme elettroniche e in particolare con riferimento alle seguenti tematiche:<br><br>- il disconoscimento e la ripartizione dell’onere probatorio per le diverse tipologie di firme alla luce del CAD e del regolamento eIDAS;<br>- le caratteristiche e le criticità legate all’uso delle diverse firme elettroniche anche alla luce del DPCM del 22 febbraio 2013&nbsp;(firma elettronica avanzata, firma qualificata o firma digitale, firma tramite SPID);<br>- i limiti di utilizzo delle&nbsp;firme elettroniche;<br>- la scelta della firma elettronica e la valutazione di rischio;<br>- accorgimenti e presidi nell’ambito&nbsp;delle procedure e delle verifiche di utilizzo delle firme elettroniche</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 24 Oct 2025 15:29:28 +0200</pubDate>
                        <title>Beyond The Implementation Deadline: Bridging Legal, Technical And Contractual Complexity For Ongoing DORA Compliance</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/beyond-the-implementation-deadline-bridging-legal-technical-and-contractual-complexity-for-ongoing-dora-compliance</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>The European Union’s (EU) <strong>Digital Operational Resilience Act (DORA)</strong> entered into force on 17 January 2025, meaning that banks, payment institutions, insurance undertakings, investment firms, asset managers, alternative investment fund managers – even crypto-asset service providers and central counterparties – and other in-scope entities have now had to be DORA-compliant for a number of months.<br>Ensuring that systems, contracts and internal procedures are compliant with DORA is being treated as a paramount priority by the vast majority of firms. Most have now progressed beyond preliminary gap analyses and mapping of ICT services to the execution of structured implementation programs.</p><p>This is not a one-off compliance task, but rather a <strong>new standard for business-as-usual</strong>. It requires a continuous and dynamic process of reviewing and enhancing internal policies, risk management frameworks, and incident response procedures, as well as revising contractual arrangements with ICT service providers.</p><p>The article explores how institutions can bridge the <strong>legal, technical, and contractual complexities</strong> that arise in this ongoing phase of compliance, focusing on sustainable operational resilience and effective governance models across the financial ecosystem.</p><p><i>By <strong>Fabio Coco</strong> – published in Mealey’s Litigation Report: Cyber Tech &amp; E-Commerce</i></p><p><i>Read </i><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_assets/AD-Cov-Mealeys-2025Oct22.pdf" target="_blank"><i>the full Article</i></a><i>&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 21 Oct 2025 10:13:49 +0200</pubDate>
                        <title>Azioni risarcitorie</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/azioni-risarcitorie</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Uno dei temi storicamente più controversi nell'ambito del contenzioso finanziario che coinvolge le società fiduciarie è quello della legittimazione ad agire in giudizio. In particolare: quando strumenti finanziari intestati fiduciariamente subiscono una perdita di valore, chi è legittimato ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno? Il fiduciario, titolare formale dei titoli, oppure il fiduciante, effettivo proprietario?</p><p>Con l’ordinanza n. 13754 del 22 maggio 2025, la Cassazione è tornata sul tema della legittimazione ad agire nei rapporti fiduciari.<br>La Corte ha confermato che, nelle azioni risarcitorie ai sensi dell’art. 2395 c.c., solo i fiducianti — e non le società fiduciarie — sono titolari del diritto al risarcimento per la perdita di valore degli strumenti finanziari intestati fiduciariamente.</p><p>Richiamando il modello “germanistico” della legge n. 1966/1939, la Suprema Corte ha ribadito che la fiduciaria assume solo l’intestazione formale e i poteri di gestione, mentre la proprietà sostanziale resta in capo ai fiducianti.</p><p>La decisione distingue inoltre tale fattispecie da quella oggetto dell’ordinanza n. 29410/2020, che aveva riconosciuto la legittimazione della fiduciaria solo per contratti di gestione patrimoniale stipulati in nome proprio.<br>Resta dunque essenziale una valutazione caso per caso, in base al contenuto del mandato e ai poteri conferiti alla fiduciaria.</p><p><i>Contributo a cura di <strong>Paolo Sobrini</strong>, pubblicato sul numero di ottobre di Private - Magazine del Private Banking.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 13 Oct 2025 10:04:45 +0200</pubDate>
                        <title>Riforma del Tuf. La proposta del Governo limita le assemblee e mette a tacere i piccoli azionisti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/riforma-del-tuf-la-proposta-del-governo-limita-le-assemblee-e-mette-a-tacere-i-piccoli-azionisti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Le assise blindate da scelta anti Covid a prassi ordinaria contro i disturbatori</i></p><p>La proposta del Tuf presentata dal Governo in settimana interviene su diversi temi specificamente relativi al mondo degli investimenti e del risparmio. Gli interventi sono incentrati sulla disciplina degli emittenti, con l'obiettivo di renderli più competitivi e attrattivi, in uno scenario normativo allineato con il contesto europeo. Non sono invece toccati i temi tipici della tutela degli investitori, quali l'offerta fuori sede, le regole di redazione dei contratti, le regole di condotta degli emittenti, l'adeguatezza dei prodotti e la trasparenza […]</p><p>[…] “Questa modifica è stata introdotta” spiega <strong>Francesco Mocci</strong>, partner di <strong>ADVANT Nctm</strong> “perchè l'italia era in ritardo rispetto ad altri paesi, come il Lussemburgo, dove era molto più facile istituire fondi piccoli (sotto i 100 o 500 milioni di euro attivi in gestione, a seconda dell'utilizzo della leva finanziaria o meno. Il cambiamento potrebbe portare a una significativa proliferazione di veicoli di investimento più snelli in Italia”. Un altro elemento rilevante sul fronte del risparmio gestito è l'eliminazione delle Sis (Società di Investimento Semplice). […]</p><p><i>Articolo integrale sull'edizione di Sabato 11 ottobre 2025 di Plus24 Il Sole 24 Ore.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 06 Oct 2025 10:38:52 +0200</pubDate>
                        <title>Banche. Dati dei clienti sicuri ma le insidie sono molte</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/banche-dati-dei-clienti-sicuri-ma-le-insidie-sono-molte</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Un attacco cyber su cinque in Italia riguarda il settore finanziario</i></p><p>In tempi di guerra ibrida e attacchi cibernetici a infrastrutture di ogni tipo, una preoccupazione che accomuna molti risparmiatori (meno forse chi ha un mutuo) sulla possibilità che i propri risparmi vadano perduti per i cedimenti delle strutture informatiche delle banche. I crimini cyber sono in aumento a causa di un contesto geopolitico complicato e di un ambiente tecnologico più evoluto e quindi gli schemi di attacco sono più sofisticati, aumentando le vulnerabilità. Un rischio che non riguarda solo il settore finanziario, come in questi giorni si è visto con gli attacchi di droni che hanno messo in ginocchio i sistemi aeroportuali. Questi eventi servono da campanello d'allarme per le istituzioni finanziarie, data la natura sistemica che il settore ricopre a livello europeo.</p><p>[…] In questo periodo oltretutto c'è la questione dei rapporti con i subfornitori di servizi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione (Ict) anche alla luce del Regolamento Delegato 532/2025. «Le istituzioni finanziarie - spiega <strong>Fabio Coco</strong>, Partner di <strong>ADVANT Nctm</strong> - devono rivedere i contratti con i fornitori Ict, che spesso non risultano conformi alle indicazioni di Dora. Quindi, lo sforzo maggiore, in questo momento, è adeguare i rapporti con i fornitori e con la filiera dei subfornitori tenendo conto dell'attività di risk assessment (valutazione dei rischi puntuale) già effettuata e dell'attività di audit sui fornitori e subfornitori, come richiesto dalla normativa Dora». Tra l'altro le autorità di vigilanza sono molto focalizzate sul tema contrattuale che sta richiedendo tanto tempo e risorse alle istituzioni finanziarie. […]</p><p><i>Articolo integrale nell'edizione del 4 ottobre 2025 di Plus24 Il Sole 24 ore</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 30 Sep 2025 14:07:03 +0200</pubDate>
                        <title>Regolamento Dora, quali sono gli impatti sulle reti di cf e pb</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/regolamento-dora-quali-sono-gli-impatti-sulle-reti-di-cf-e-pb</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Dora ha un impatto non solo sulla struttura di back office delle financial entities, ma anche sull’operatività dei private banker e dei consulenti finanziari quando utilizzano i servizi Ict o servizi aventi sottostanti servizi Ict.</i></p><p>Il <strong>Regolamento (UE) 2022/2554 (Dora) </strong>ha introdotto un nuovo framework normativo in tema di resilienza operativa digitale, al quale tutte le entità finanziarie europee, a partire dal 17 gennaio 2025, devono adeguarsi. Dora ha un impatto non solo sulla struttura di back office delle financial entities, ma anche sull’operatività dei private banker e dei consulenti finanziari quando utilizzano i servizi Ict o servizi aventi sottostanti servizi Ict.</p><p>Leggi l'articolo completo a cura di Fabio Coco su <a href="https://citywire.com/it/news/regolamento-dora-quali-sono-gli-impatti-sulle-reti-di-cf-e-pb/a2475112" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Citywire</u></a><br>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 29 Sep 2025 15:09:49 +0200</pubDate>
                        <title>Cartolarizzazioni: la riforma UE</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cartolarizzazioni-la-riforma-ue</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Commissione europea ha presentato e posto in pubblica consultazione un pacchetto di proposte per aggiornare il quadro normativo dell'Ue in materia di cartolarizzazioni, con l'intento di semplificare e migliorare l'efficacia del framework normativo attualmente in essere.&nbsp;</p><p><strong>La necessità di standard&nbsp;</strong></p><p>Tale iniziativa che si inserisce nell'ambito della Strategia dell'Unione dei risparmi e degli investimenti (Siu) prevede delle modifiche all'attuale framework basato sul principalmente sul Regolamento 2017/2402 che tra le altre cose ha introdotto nell'ordinamento europeo l'istituto della cartolarizzazione Sts (semplice, trasparente e standardizzata). Oltre alle modifiche al già citato regolamento sulle cartolarizzazioni, sono state poste in consultazione delle modifiche al regolamento 2013/575 (Crr) che riguarda i requisiti di capitale degli enti finanziari nonché al Regolamento delegato 2015/61 in materia di requisito di copertura della liquidità (Lcr).</p><p><strong>Gli obiettivi dell'Ue&nbsp;</strong></p><p>Gli scopi principali che la normativa posta in consultazione si prefigge di conseguire sono la riduzione degli oneri operativi, la semplificazione degli obblighi di due diligence e dí trasparenza, una migliore gestione del rischio e un livello più elevato di protezione degli investitori.</p><p>Tra le innovazioni degne di nota si segnalano in particolare:&nbsp;</p><p>• Obblighi di due diligence "flessibili". La proposta sembra aprire ad una possibile graduazione basata sul "principio di proporzionalità" per gli obblighi di due diligence degli investitori istituzionali. Gli obblighi informativi e di verifica saranno modulati in base al rischio effettivo della posizione cartolarizzata, superando l'attuale approccio maggiormente riconducibile al principio c.d. "one size fits all".&nbsp;</p><p>• Riforma degli obblighi di trasparenza. Le modifiche proposte in sede di consultazione mirano a rendere più flessibili i requisiti di trasparenza, adattandoli alle specificità delle diverse classi di attivi cartolarizzati.&nbsp;</p><p>• Coordinamento più efficace delle attività di vigilanza. Nella proposta vi sono previsioni volte a rafforzare il coordinamento tra autorità di vigilanza nazionali e le ESAs (Autorità di vigilanza europee), promuovendo una maggiore convergenza nelle prassi di vigilanza. L'obiettivoè garantire un'applicazione coerente del regolamento in tutta l'UE, riducendo il rischio di eventuali arbitraggi regolamentari.&nbsp;</p><p>• Fine-tuning del framework STS e delle cartolarizzazioni sintetiche. In particolare sono previste delle modifiche sui requisiti di omogeneità delle esposizioni nelle cartolarizzazioni STS e soprattutto vi è una riforma della disciplina delle cartolarizzazioni sintetiche (cioè quelle operazioni in cui il trasferimento del rischio di credito avviene attraverso strumenti derivati e non attraverso la cessione di crediti che restano di proprietà dell'originator).&nbsp;</p><p>• Distinzione tra cartolarizzazione pubblica e cartolarizzazione privata. In tal senso, nella definizione di cartolarizzazione pubblica rientrano quelle operazioni in cui titoli cartolarizzati sono ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati o in una sede di negoziazione (come definita nella Mifid II) oppure ancora quando le notes cartolarizzate vengono distribuite ad investitori che non hanno partecipato alla strutturazione dell'operazione. In mancanza di tali presupposti, le operazioni saranno definite come cartolarizzazioni private.</p><p><strong>Regolamentazione più coerente&nbsp;</strong></p><p>Le modifiche proposte in sede di consultazione rappresentano un ulteriore passo verso un mercato europeo delle cartolarizzazioni che sarà più robusto ed efficiente attraverso una regolamentazione più chiara e coerente e che aprirà la strada a nuovi approcci operativi che si spera possano soddisfare le aspettative degli investitori e degli operatori del mercato.&nbsp;</p><p>Le semplificazioni operative introdotte nel testo in consultazione mirano a ridurre l'onerosità del ricorso allo strumento della cartolarizzazione i cui costi fissi di strutturazione spesso rappresentano un ostacolo non indifferente per numerosi soggetti interessati ad avvalersene ma la cui massa di esposizioni da cartolarizzare non raggiunge una soglia dimensionale tale da assorbire in modo efficiente tali costi.&nbsp;</p><p>Non sono infine da sottovalutare le innovazioni introdotte in sede di Crr e Lcr poiché, come noto, spesso il trattamento prudenziale delle esposizioni verso la cartolarizzazione è uno dei driver principali che condiziona le scelte di investimento degli operatori del settore.&nbsp;</p><p><i>Contributo a cura di <strong>Loris Cottoni</strong>, pubblicato nel numero di settembre di Private - Magazine del Private Banking</i>.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 22 Sep 2025 11:51:13 +0200</pubDate>
                        <title>Regole Ue. Il difficile cammino delle imprese verso la resilienza digitale formato Dora</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/regole-ue-il-difficile-cammino-delle-imprese-verso-la-resilienza-digitale-formato-dora</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>I ritardi nell'adozione delle norme attuative e le sfide per i Cda e i consulenti</i></p><p>Per il settore finanziario europeo la gestione del rischio tecnologico e la sfida della conformità al Digital Operational Resilience Act (Dora) non è più una semplice scadenza regolamentare, ma una priorità strategica destinata a ridefinire la gestione dei servizi Ict e dei rapporti con i fornitori. Non si tratta di un adeguamento una tantum, ma di un nuovo standard che accompagnerà la vita quotidiana delle istituzioni finanziarie, imponendo un costante processo di revisione delle politiche interne, dei sistemi di gestione del rischio e delle procedure di risposta agli incidenti.</p><p>Come spiega <strong>Fabio Coco</strong>, partner di ADVANT Nctm, «L'attuazione di Dora è stato un percorso lungo, in cui le financial entities, i consulenti It e i legali hanno dovuto operare in un contesto normativo in continua evoluzione, adattando costantemente le proprie strategie man mano che venivano pubblicati nuovi regolamenti, nonché chiarimenti e Q&amp;A delle ESAs (Autorità di Vigilanza europee). Di conseguenza, questo quadro dinamico e incerto ha inevitabilmente allungato i tempi per la redazione di nuove policy e per la conclusione delle negoziazioni contrattuali con i fornitori Ict».</p><p>Uno dei nodi più complessi nell'attuazione del Dora riguarda i contratti con i fornitori Ict. «Questi ultimi - ricorda Coco -, salvo i casi di fornitori critici, non sono direttamente soggetti al regolamento e spesso pongono resistenze all'introduzione di clausole che comportano oneri e responsabilità aggiuntive. Le trattative diventano particolarmente delicate su punti come i diritti illimitati di audit da parte delle entità finanziarie, i piani di uscita che obbligano a garantire continuità di servizio durante la migrazione a un altro provider, o la revisione dei rapporti con i subappaltatori».&nbsp;</p><p>Secondo Coco inoltre le difficoltà aumentano quando si tratta di servizi Ict a supporto di funzioni essenziali o importanti, dove aumentano i rischi per le financial entities e, di conseguenza, i requisiti sono molto più stringenti. «A complicare ulteriormente il quadro vi sono alcune clausole richieste da Dora che devono essere costruite su misura in base al tipo di servizio - aggiunge Coco -, rendendo molto difficile l'uso sistematico di modelli contrattuali standard. In più, i nuovi contratti devono essere coerenti non solo con Dora ma anche con l'insieme di regole già esistenti anche di matrice nazionale (ad es. le disposizioni di Banca d'Italia e Ivass)». La questione è che i contratti dovranno essere da subito conformi, le autorità di vigilanza passeranno a una fase di enforcement più rigorosa, e i costi di compliance diventeranno una spesa continua. «Già oggi alcuni fornitori - conclude Coco - chiedono compensi aggiuntivi per coprire le nuove responsabilità contrattuali, e la tendenza potrebbe consolidarsi».&nbsp;</p><p><i>Articolo integrale sul settimanale del 20 settembre 2025 di Plus 24 - Il Sole 24 Ore.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 15 Sep 2025 14:07:51 +0200</pubDate>
                        <title>Il titolare effettivo e gli Oicr</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-titolare-effettivo-e-gli-oicr</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Approfondimento a cura di <strong>Lorenzo Macchia </strong>per <strong>Fondi &amp; Sicav</strong></p><p>Il regolamento (Ue) 2024/1624 ha definitivamente posto fine all'annosa diatriba sull'individuazione del titolare effettivo nell'ambito della gestione collettiva e, in particolare, negli organismi di investimento collettivo. Il dibattito dottrinale si è sviluppato a causa della mancanza nell'ordinamento nazionale e prima ancora europeo di una norma specifica a tutela dell'interesse del titolare effettivo, nonostante la vigenza di disposizioni che ne trattavano il tema ma sempre in termini generali. Nel tempo si sono sviluppati di fatto tre orientamenti che hanno condotto all'impostazione assunta da ultimo dal legislatore europeo.</p><p><strong>Il criterio residuale</strong></p><p>La prima interpretazione riteneva appropriato ricorrere sic et simpliciter al cosiddetto criterio residuale, poiché non vi erano disposizioni presenti nell'ordinamento giuridico che dettavano in maniera puntuale e precisa i criteri per l'individuazione del titolare effettivo in presenza di fondi comuni di investimento. Si ricorda che, secondo il criterio residuale, qualora i criteri dettati dalla normativa non consentano di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, questo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari dei poteri di rappresentanza legale di amministrazione o direzione dell'ente.&nbsp;</p><p>Un secondo approccio, applicando i criteri estensivi già previsti per altri istituti come trust o fondazioni, individuava quali titolari effettivi di un Oicr, in via cumulativa: (i) i quotisti superiori al 25% del patrimonio del fondo, (ii) i titolari di poteri di amministrazione e gestione del patrimonio dell'Oicr, ossia, nell'ambito del consiglio di amministrazione del gestore, che, come noto, coordina ed è responsabile ultimo ed esclusivo della gestione degli Oicr, l'amministratore delegato e, ove presenti, eventuali altri amministratori con delega sulla gestione del fondo, (iii) i titolari effettivi del gestore.</p><p>L'ultimo orientamento riteneva che si dovessero individuare i titolari effettivi di un Oicr nei quotisti che detengono quote superiori al 25% del patrimonio del fondo.</p><p>Le ultime due interpretazioni erano entrambe percorribili, mentre sicuramente la prima era da scartare, posto che l'uso sistematico e dunque improprio del criterio residuale inficerebbe l'efficacia del processo di adeguata verifica e lascerebbe spazio a tutti quei soggetti che hanno necessità di occultare la propria identità dietro un veicolo o altri istituti giuridici di difficile collocazione all'interno dell'ordinamento.&nbsp;</p><p>A comporre il conflitto tra le diverse interpretazioni offerte dalla dottrina e dalla prassi applicativa è intervenuto, come detto, il legislatore europeo spinto dall'esigenza di stabilire norme armonizzate sulla titolarità effettiva indipendentemente dal fatto che gli organismi d'investimento collettivo siano presenti nello Stato membro sotto forma di soggetto giuridico dotato di personalità giuridica, come istituto giuridico privo di personalità giuridica, o sotto qualsiasi altra forma.</p><p><strong>Come individuare i titolari</strong></p><p>A tal proposito ai sensi dell'art. 61 del regolamento (Ue) 2024/1624 i titolari effettivi degli organismi d'investimento collettivo sono da individuare nella o nelle persone fisiche che soddisfano una o più delle seguenti condizioni: (a) detengono, direttamente o indirettamente, almeno il 25 % delle quote dell'Oicr; (b) hanno la capacità di definire o influenzare la politica di investimento dell'organismo d'investimento collettivo; (c) controllano le attività dell'organismo d'investimento collettivo con altri mezzi.</p><p>Seguendo la ratio della disciplina antiriciclaggio di nuova emanazione è evidente che l'individuazione del titolare effettivo deve essere condotta mediante un approccio cosiddetto di full disclosure, ossia di totale trasparenza e rappresentazione dei soggetti che in qualche modo possono influire dal punto di vista economico e giuridico sull'andamento del fondo.</p><p>Vale la pena, infine,ricordare che il regolamento (Ue) 2024/1624 troverà applicazione negli Stati membri solo a partire dal 10 luglio 2027; sarà tutto da vedere se gli operatori del mercato si adegueranno fin da subito alla nuova disciplina oppure, anche per mere finalità opportunistiche, continueranno ad applicare i vecchi criteri interpretativi.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 24 Jul 2025 09:38:06 +0200</pubDate>
                        <title>Chiamata senza risposta | Private, Magazine del Private Banking</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/chiamata-senza-risposta</link>
                        <description>La giurisprudenza limita la responsabilità dell&#039;intermediario per i danni dei consulenti. Nel corso degli anni ha acquisito rilevanza la responsabilizzazione dei clienti.</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Negli ultimi anni si sta registrando, nel panorama giurisprudenziale relativo alle controversie promosse da clienti danneggiati da condotte illecite di promotori o dipendenti di intermediari finanziari, una sempre maggiore attenzione alle condotte concrete poste in essere proprio dai soggetti lesi, al fine di valutarne la complessiva incidenza nella produzione del danno per il quale i medesimi agiscono in giudizio, anche e soprattutto nei confronti delle banche che, come noto, rispondono in solido per gli illeciti dei loro consulenti o dipendenti.</p><p><strong>Esclusione di responsabilità&nbsp;</strong></p><p>Anche la giurisprudenza di legittimità della Cassazione è ormai costante nell'affermare che la responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dai propri promotori finanziari è esclusa laddove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore. Tali condotte agevolatrici, ovviamente, sono state nel tempo individuate e graduate nella loro gravità, nel senso che talora rilevano in termini di concorso di colpa del danneggiato, con conseguente riduzione in diversa misura del risarcimento, mentre nei casi più eclatanti sono state considerate idonee ad escludere in radice il nesso di occasionalità necessaria, presupposto essenziale per la condanna dell'intermediario finanziario al risarcimento del danno a favore dei clienti (ferma naturalmente la condanna del consulente finanziario in caso di accertamento di sue condotte illecite). Tuttavia, trattandosi in definitiva di accertamenti fattuali, la rilevanza delle condotte anomale del soggetto danneggiato è stata oggetto di accertamenti non sempre uniformi da parte dei tribunali, con conseguenti pronunce spesso contrastanti.</p><p><strong>I limiti della Cassazione&nbsp;</strong></p><p>In tale scenario appare quindi di particolare rilevanza la recente ordinanza della Cassazione n. 11240 del 29 aprile 2025, che ha integralmente ribaltato una sentenza con cui la Corte di Appello di Salerno aveva condannato non solo i consulenti finanziari ma anche le banche loro preponenti. La Cassazione ha infatti ritenuto che la sentenza di appello fosse meritevole di integrale riforma nella parte in cui aveva considerato priva di rilevanza l'avvenuta consegna, da parte del cliente ai consulenti finanziari, dei codici personali necessari per operare on line sul conto corrente, codici personali che erano stati abusivamente utilizzati dai consulenti per appropriarsi di somme depositate sul conto del cliente. Tale elemento, infatti, è stato ritenuto dalla Cassazione decisivo, trattandosi di condotta gravemente negligente da parte del cliente e per questo idonea non solo ad integrare un profilo di concorso di colpa del danneggiato, ma ancor prima ad escludere la responsabilità delle banche per i danni subiti dal cliente che aveva agito in giudizio. La Cassazione ha in particolare richiamato una propria precedente pronuncia del 2016, affermando definitivamente il principio secondo cui "nell'ipotesi di abusiva utilizzazione delle credenziali informatiche del correntista ad opera di terzi la responsabilità dell'istituto di credito resta esclusa nell'ipotesi in cui emerga che — come nel caso ora in esame — l'evento dannoso risulti discendere da trascuratezza, errore o frode del correntista o da forza maggiore".</p><p><strong>Rileva la consapevolezza&nbsp;</strong></p><p>La Suprema Corte ha quindi contestato nello specifico la sentenza della Corte di Appello, proprio per avere quest'ultima negato in radice rilevanza alla condotta del cliente. A tale riguardo i giudici di appello avevano ritenuto che il modesto livello di preparazione del cliente valesse ad escludere la coscienza in capo a quest'ultimo del difetto di diligenza insito nell'avvenuta e dichiarata consegna dei codici personali per operare sul proprio conto. Ad avviso della Cassazione, invece, proprio la consapevolezza di avere scarse o nulle capacità nella gestione di un conto online avrebbe dovuto indurre il cliente, nell'ottica di una basilare ed elementare diligenza, o a non prevedere per il proprio contratto simili forme di operatività oppure, comunque, a non cedere a nessuno quelle credenziali personali la cui disponibilità avrebbe consentito a terzi di operare sul conto anche all'insaputa del cliente stesso. Si tratta quindi di un precedente importante che si pone in un percorso già chiaramente tracciato, per quanto ancora non univoco, volto a definire anche in capo alla clientela precisi obblighi e doveri di diligenza, la cui violazione o, comunque, omessa considerazione, diventa rilevante ed in taluni casi decisiva ai fini dell'esclusione della responsabilità degli intermediari finanziari per i danni causati da condotte illegittime dei propri consulenti o dipendenti. La strada quindi è della maggiore responsabilizzazione anche dei clienti, sia nella scelta delle modalità operative più congeniali alle proprie conoscenze, sia nell'utilizzo quanto meno dell'ordinaria diligenza nella gestione dei propri rapporti patrimoniali.</p><p><i>Contributo a cura di <strong>Benedetta Musco Carbonaro</strong>, pubblicato nel numero di agosto di Private - Magazine del Private Banking</i>.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 16 Jul 2025 12:04:04 +0200</pubDate>
                        <title>Open finance: le big tech non potranno gestire i dati finanziari dei clienti </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/default-6344010a51563cf8fd02585026a24d6a</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Fida, il regolamento sull'open finance (Financial Information Data Access), riprende il suo cammino, che sembrava essersi arenato, con l'esclusione delle big tech (Apple, Meta, Amazon), dalla possibilità di essere tra i soggetti che potranno accedere ai dati finanziari dei clienti. I servizi della Commissione Ue in un documento riservato (del genere che viene indicato come non paper) preparato nelle scorse settimane, riconoscono le preoccupazioni sollevate da Consiglio e Parlamento riguardo all'accesso al Fida da parte delle imprese designate come "gatekeeper" ai sensi del Digital Markets Act, ovvero le big tech.&nbsp;</p><p>I Colegislatori infatti avevano segnalato che i gatekeeper detengono un considerevole potere economico, sono in grado di sfruttare i loro vantaggi, come l'accesso a grandi quantità di dati, da un'area di attività all'altra. Senza contare che alcune di queste imprese esercitano il controllo su interi ecosistemi di piattaforme nell'economia digitale e sono estremamente difficili da contrastare o contestare e questo potrebbe portare a gravi squilibri nel potere contrattuale per i mercati nel settore digitale.&nbsp;</p><p>«Una simile opzione - spiega l'avvocato <strong>Francesco Mocci</strong>, partner di ADVANT Ntcm - ha suscitato notevoli perplessità, perché i gatekeeper si trovano in una situazione di evidente vantaggio competitivo derivante dalla loro capacità di acquisire, gestire ed elaborare big data avvalendosi di piattaforme consolidate ottenendo ulteriori informazioni, spesso sensibili, su milioni di utenti».&nbsp;</p><p>Le big tech in pratica per accedere ai dati finanziari dei clienti dovrebbero essere autorizzati come Fisp (Financial Information Service Providers). I Fisp sono soggetti che, elaborando i dati dei conti di pagamento aperti presso vari intermediari, offrono ai clienti un servizio di analisi e consolidamento dei dati resi disponibili su un'unica piattaforma. Nella prospettiva dell'open finance, i Fisp saranno in grado di assicurare ai clienti una visione d'insieme dei loro investimenti e dei loro impegni finanziari, consentendo loro una più efficiente pianificazione e una accurata selezione dei partner.&nbsp;</p><p>«Se la Commissione, nella proposta di regolamento originaria del 2023 - spiega Mocci -, non aveva manifestato particolare sensibilità sul tema, Parlamento e Consiglio hanno invece spinto, rispettivamente, per il divieto per i gatekeeper di diventare Fisp o comunque per una loro rigida regolamentazione. Nel testo con cui apporta semplificazioni alla precedente proposta, la Commissione pare adottare un approccio particolarmente restrittivo: i gatekeeper non potranno diventare Fisp e forti limitazioni saranno previste anche peri soggetti da essi posseduti o controllati».</p><p><i>L'articolo su Il Sole 24 Ore</i>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 09 Jul 2025 09:34:00 +0200</pubDate>
                        <title>Il collocamento a distanza di prodotti bancari, finanziari e assicurativi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-collocamento-a-distanza-di-prodotti-bancari-finanziari-e-assicurativi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il nostro <strong>Fabio Coco</strong> ha partecipato all'evento organizzato da <strong>Paradigma Srl</strong> dedicato al&nbsp;collocamento a distanza di prodotti bancari, finanziari e assicurativi.&nbsp;<br><br>In particolare, Fabio è stato relatore con un intervento dal titolo "Le modalità di conclusione a distanza del contratto e l'uso delle firme elettroniche" trattando i seguenti argomenti:<br>➡️ Le Linee Guida dell’AgID in materia di formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici<br>➡️ La conclusione via Internet di contratti bancari, finanziari e assicurativi<br>➡️ Le firme elettroniche: caratteristiche e differenze tra le diverse tipologie<br>➡️ Il valore probatorio di documenti informatici, copie e duplicati<br>➡️ La sottoscrizione via SPID dei documenti informatici nelle Linee Guida AGID<br>➡️ Le novità sull’utilizzo della identità digitale e delle firme elettroniche introdotte dal Regolamento Eidas 2<br>➡️ Gli obblighi di conservazione dei documenti informatici</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 14 Jul 2025 10:06:45 +0200</pubDate>
                        <title>Gli intermediari assicurativi hanno l&#039;obbligo di dettagliare al cliente ogni singolo costo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/gli-intermediari-assicurativi-hanno-lobbligo-di-dettagliare-al-cliente-ogni-singolo-costo</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><i><strong>Gli intermediari che offrono prodotti assicurativi e sono soggetti alla normativa Mifid, su richiesta del cliente sono tenuti a fornire il rendiconto annuale dei costi in formato analitico, oltre alla forma aggregata già obbligatoria? In caso affermativo questo significa che, oltre alla rendicontazione complessiva, devono essere in grado di fornire un dettaglio dei costi e degli oneri sostenuti per i singoli prodotti o servizi, se richiesto dal cliente?</strong></i></p><p>Risponde <strong>Ludovica D'Ostuni</strong>, Counsel Advant-Nctm La disciplina degli obblighi a carico degli intermediari abilitati (banche e Sim) relativamente alla disclosure - ex ante ed ex post - dei costi relativi alla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi è disciplinata dall'articolo 133, comma 2, lettera b), n. X.3. La norma stabilisce che «le informazioni su tutti i costi e gli oneri, comprese le informazioni relative all'attività di distribuzione assicurativa, al costo del prodotto di investimento assicurativo raccomandato o offerto in vendita al cliente e alle modalità di pagamento da parte del cliente, ivi inclusi eventuali pagamenti eseguiti a favore di o tramite terzi.</p><p><i>Articolo integrale sull'edizione del 12 luglio 2025 di Plus 24 Il Sole 24 Ore.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 14 Jul 2025 09:57:56 +0200</pubDate>
                        <title>Ue. La commissione traccia la semplificazione per rilanciare Fida</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ue-la-commissione-traccia-la-semplificazione-per-rilanciare-fida</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Alcune partite che sembravano destinate ad arenarsi nel mare magnum delle proposte europee non realizzate hanno visto nell'ultimo periodo un risveglio di interesse. Oltre alla Ris (Retail investment strategy), ha ripreso quota anche il regolamento Fida (Financial Information Data Access), destinato a promuovere nella Ue l'open finance, dopo l'open banking.</p><p><strong>La semplificazione</strong></p><p>Per sbloccare Fida, la Commissione ha elaborato un non paper (ovvero un documento interno preparato dagli uffici), per arrivare a una proposta semplificata per facilitare il percorso dell'iniziativa. «Si vuole replicare la positiva esperienza dei servizi di pagamento anche al mondo finanziario - spiega l'avvocato Francesco Mocci, partner di ADVANT Nctm - rendendo disponibili i dati dei clienti detenuti presso enti creditizi, imprese di assicurazione e altri soggetti vigilati anche agli intermediari (denominati "utenti di dati") interessati a offrire nuovi prodotti agli stessi destinatari. I clienti dovranno dare il consenso affinché le informazioni relative ai loro contratti — mutui ipotecari, crediti al consumo, servizi di investimento, una vasta gamma di servizi assicurativi, prodotti pensionistici, etc. — possano essere condivise con gli utenti di dati. I benefici attesi consistono in un maggiore controllo da parte dei clienti in merito ai propri dati e, soprattutto, nella maggiore personalizzazione dei servizi: gli utenti di dati, infatti, avrebbero a disposizione le informazioni necessarie per confezionare prodotti e servizi più mirati». L'obiettivo dunque è quello di ridurre gli oneri amministrativi e i costi di adeguamento per il mercato, pur preservando la finalità di fondo.</p><p><i>Articolo integrale sull'edizione del 12 luglio 2025 di Plus 24 Il Sole 24 Ore.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 10 Jul 2025 09:39:18 +0200</pubDate>
                        <title>Nessuna garanzia per i risparmiatori</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nessuna-garanzia-per-i-risparmiatori</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Contributo a cura di Irene Gusso per </i><a href="https://www.fondiesicav.it/" target="_blank" rel="noreferrer"><i><u>Fondi &amp; Sicav</u></i></a></p><p>Negli ultimi anni sì è registrata una partecipazione sempre crescente degli investitori retail al mondo degli investimenti finanziari. Questa tendenza è stata favorita dalla proliferazione di nuovi canali di accesso ai mercati dei capitali, quali app, social network, motori di ricerca e piattaforme online. Per fare alcuni esempi: si possono trovare opportunità di investimento tramite una semplice ricerca su Google o visualizzando per caso un post su Facebook o X o, addirittura, un breve video su Tik Tok.</p><p><strong>Il rovescio della medaglia&nbsp;</strong></p><p>Questo fenomeno ha certamente avuto effetti positivi; per esempio, ha incrementato i capitali investiti e la concorrenza tra gli operatori del mercato.Tuttavia, non possiamo non considerare il rovescio della medaglia: gli investitori retail sono ora maggiormente esposti al rischio di truffa, perché non c'è alcuna garanzia che le imprese con cui interagiscono tramite social media e piattaforme digitali siano soggetti professionali e autorizzati. Questo aspetto non è di scarso valore: i soggetti autorizzati, in quanto tali, possono essere considerati affidabili, perché per potere ottenere e mantenere la loro autorizzazione devono dimostrare di rispettare determinati requisiti e sono costantemente sottoposti alla supervisione delle autorità di vigilanza competenti.Al contrario, in mancanza di un soggetto autorizzato, gli investitori retail rischiano di assumere decisioni di investimento dettate più dall'efficacia degli strumenti comunicativi e delle strategie di marketing utilizzate dagli offerenti, che dalla bontà degli investimenti in sé.</p><p><strong>Il rischio di truffe</strong></p><p>Ne consegue che le piattaforme digitali rischiano, se non provviste di adeguati presidi, di essere sfruttate da veri e propri truffatori per pubblicizzare servizi finanziari non autorizzati e, quindi, illeciti e per spingere i piccoli investitori a rivolgersi a società o enti non autorizzati. Il problema non è di poco conto; infatti, questo genere di truffe rischia di avere impatti non solo a livello individuale, ma anche a livello sistemico. L'impatto sul piano individuale è evidente: il singolo investitore potrebbe incorrere in perdite significative a causa degli investimenti pubblicizzati sulle piattaforme digitali. Ma esiste anche un rischio sistemico: il settore degli investimenti finanziari vive delle iniezioni di capitali da parte di tutto il pubblico degli investitori, professionali e non; quindi, un fenomeno come quello delle truffe finanziarie online, che ha il potenziale di creare una forte sfiducia del pubblico nei confronti del settore finanziario, può avere un impatto negativo sul buon funzionamento del mercato.</p><p><strong>L'invito di ESMA ai provider</strong></p><p>In questo scenario, in cui è ben possibile che non sia coinvolta alcuna impresa di investimento autorizzata, l'unico schermo tra gli investitori e i potenziali truffatori è costituito proprio dai provider delle piattaforme online e, per questo motivo, l'Esma (l'autorità di vigilanza europea per gli strumenti finanziari e i mercati di capitali) ha inviato, in data 28 maggio 2025, una lettera a tutti i principali provider: Alphabet, Amazon, Apple, Google, Meta, Rcddit, Snap,Tclegram,TikTok e X. Questi ultimi sono stati invitati ad adottare misure proattive per prevenire la promozione di servizi finanziari non autorizzati; in sostanza, il provider dovrebbe approntare dei sistemi per verificare se una determinata impresa, che desideri promuovere servizi finanziari tramite la sua piattaforma, sia stata autorizzata da una qualche autorità di vigilanza europea od operi per conto di un'impresa autorizzata.A titolo di esempio, l'Esma ha suggerito che i provider potrebbero effettuare queste verifiche tramite la consultazione del registro delle imprese di investimento autorizzate ai sensi della Mifid2, tenuto dalla stessa Esma. Questo non è l'unico strumento disponibile. Infatti, l'iniziativa dell'Esma ripropone sul piano europeo i timori già espressi a livello internazionale dal losco (International organization of securities commissions) in una comunicazione del 21 maggio 2025, in cui si fa anche riferimento a un apposito database globale, lanciato nel primo trimestre del 2025 e denominato l-Scan (International securities and commodities alerts network), che raccoglie un elenco delle imprese di investimento non autorizzate o coinvolte in attività finanziarie illegali. Si auspica che i provider accolgano i suggerimenti dell'Esma, per rendere i nuovi canali di pubblicità finanziaria più sicuri e affidabili, non solo a tutela degli investitori, ma a beneficio dell'intero sistema.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 09 Jul 2025 10:03:46 +0200</pubDate>
                        <title>SIU, RIS e Regolamento FIDA: le riforme che potrebbero cambiare il risparmio in Europa</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/siu-ris-e-regolamento-fida-le-riforme-che-potrebbero-cambiare-il-risparmio-in-europa</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Dal nodo incentivi alla spinta verso l’economia reale, Francesco Mocci, partner di ADVANT Nctm, analizza il futuro incerto delle proposte europee sul risparmio, tra complessità politiche e impatti attesi su consulenza, prodotti e investitori retail.</i></p><p>In Europa si discute di risparmio, ma la direzione non è affatto chiara. La proposta della Retail Investment Strategy (RIS), pensata per rivoluzionare il rapporto tra consulenti, risparmiatori e prodotti finanziari, rischia di arenarsi ancora prima di diventare realtà. A spiegarne motivi, prospettive e insidie è l’avvocato Francesco Mocci, partner di Advant Nctm, che segue da vicino l’evoluzione normativa in ambito finanziario.</p><p>“Non è detto che la RIS vedrà mai la luce”, afferma con realismo Mocci. “Oggi esistono tre versioni diverse del testo – una della Commissione, una del Parlamento e una del Consiglio – che divergono profondamente sui punti principali.”</p><p>Uno degli aspetti più controversi della proposta riguarda il tema degli incentivi; inizialmente, si temeva l’introduzione di un bando simile a quello esistente in Olanda e Regno Unito. “Il divieto degli incentivi è stato accantonato già nella fase iniziale dalla Commissione”, chiarisce Mocci. “Ma tutte le versioni della RIS prevedono comunque un periodo di osservazione, volto a valutare se un eventuale divieto sarà opportuno in futuro.”</p><p><a href="https://www.we-wealth.com/news/siu-ris-e-regolamento-fida-le-riforme-che-potrebbero-cambiare-il-risparmio-in-europa" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Leggi qui l'articolo integrale</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 04 Jul 2025 16:45:00 +0200</pubDate>
                        <title>Le applicazioni dell&#039;Intelligenza Artificiale in ambito bancario, finanziario e assicurativo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-applicazioni-dellintelligenza-artificiale-in-ambito-bancario-finanziario-e-assicurativo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fabio Coco</strong> ha partecipato al workshop organizzato da Optime dedicato alle applicazioni dell'Intelligenza Artificiale in ambito bancario, finanziario e assicurativo.<br><br>In particolare, Fabio ha parlato di:</p><ul><li><span>Strumenti basati sull’AI per l’individuazione di frodi o di condotte anomale con riferimento ai servizi di pagamento e alle transazioni bancarie</span></li><li><span>Problematiche connesse all’utilizzo dell’AI ai fini del credit scoring</span></li><li><span>Utilizzo dell’AI per lo svolgimento della valutazione di adeguatezza nell’ambito dei servizi di investimento</span></li><li><span>Forme di trading algoritmico guidati da sistemi di AI</span></li><li><span>Applicazioni dell’AI per il calcolo della probability of default in termini di differenziazione di rischio e nell’ambito dell’Internal Ratings-Based (IRB) modelling</span></li></ul>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 01 Jul 2025 09:32:23 +0200</pubDate>
                        <title>Norme Ue. Da oggi in vigore le nuove regole sull&#039;accessibilità</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/norme-ue-da-oggi-in-vigore-le-nuove-regole-sullaccessibilita</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Interessati tutti i documenti messi a disposizione dalle banche</i></p><p>[…] Si applica infatti a partire da oggi (28 giugno) con molti punti ancora aperti e notevoli dubbi interpretativi l'European Accessibility Act - Eaa. La direttiva UE 2019/89 era stata recepita in Italia con il decreto legislativo 82/2022, che ha individuato nell'Agid (Agenzia per l'Italia digitale) l'autorità di riferimento per il settore […]</p><p>[…] L'Agid ha messo in consultazione delle Linee Guida, che secondo l'avvocato <strong>Francesco Mocci</strong>, partner di ADVANT Nctm: «Non affrontano i problemi relativi all'applicazione della nuova normativa al comparto bancario e finanziario e presentano un taglio meramente tecnico; sarebbe stato opportuno un coordinamento con le Autorità di vigilanza di settore (Banca d'Italia e Consob), per offrire agli intermediari il tempo necessario per l'adeguamento tempestivo al nuovo scenario. Un punto aperto rilevante, non toccato dalle Linee Guida, è relativo alle informazioni oggetto della Direttiva».</p><p><i>Articolo integrale sul numero del 28 giugno 2025 di Plus 24 Il Sole 24 ore</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 25 Jun 2025 10:23:24 +0200</pubDate>
                        <title>Polizze sotto la lente</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/polizze-sotto-la-lente</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>L'Ivass ha effettuato uno studio relativo alla chiarezza dei contratti assicurativi È emerso che la complessità del linguaggio crea una barriera alla comprensione.</i></p><p><i>Contributo a cura di Ludovica D'Ostuni per Private - Magazine del Private Banking</i></p><p>L'Ivass ha da tempo dedicato particolare attenzione alla chiarezza delle norme contrattuali dei prodotti assicurativi. La prima iniziativa posta in essere risale al 2018 con l'adozione delle linee guida elaborate da Ania relative ai "contratti semplici e chiari" cui l'Autorità di Vigilanza ha chiesto alle imprese di adeguarsi.</p><p>Le linee guida sono state poi aggiornate e pubblicate nella loro nuova versione ad aprile 2025. In concomitanza con queste iniziative Ivass nel 2022 ha effettuato un'approfondita analisi su un campione di testi contrattuali.&nbsp;</p><p>Nel mese di febbraio 2025, <strong>l'istituto ha poi reso noti i risultati di un follow up dello studio del 2022 da cui emergono interessanti indicazioni per le imprese assicurative.&nbsp;</strong></p><p>L'analisi commissionata da Ivass ha combinato l'analisi quantitativa, basata su algoritmi e indicatori oggettivi di leggibilità (come l'indice Gulpease), con un'analisi qualitativa della struttura, grafica, del lessico e dell'orientamento al cliente dei testi esaminati (in tutto 26 contratti di assicurazione contro gli infortuni).</p><p><strong>I risultati dell'analisi qualitativa&nbsp;</strong></p><p>L'indice Gulpease valuta la leggibilità di un testo su una scala da O a 100: se l'indice è inferiore a 80, iI testo si ritiene difficile da leggere per persone con licenza elementare, se inferiore a 60 è ritenuto difficile da leggere per persone con licenza media e, infine, se inferiore a 40 il testo si ritiene difficile da leggere per persone con istruzione superiore.&nbsp;</p><p><strong>Nell'analisi condotta l'indice Gulpease dei testi esaminati è stato comparato a quello della Costituzione Italiana (pari a 54,9), considerata un testo di facile comprensibilità</strong>.&nbsp;</p><p>È risultato che l'indice medio del campione è salito da 44,24 nel 2022 a 47,34 nel 2024.&nbsp;</p><p>Tuttavia, il valore medio dell'indice dimostra che i contratti adoperano ancora un linguaggio complesso, non accessibile a quella fetta di popolazione che ha come titolo più elevato la licenza media inferiore. La complessità del linguaggio crea ancora quindi una significativa barriera alla comprensione dei diritti e obblighi che discendono dai contratti.</p><p><strong>I risultati dell'analisi qualitativa</strong></p><p>L'indagine qualitativa è stata condotta su alcuni parametri definiti ex ante: la struttura, la grafica e l'orientamento al cliente, la sintassi, la grammatica ed infine il lessico. È utile soffermarsi soprattutto sugli elementi critici rilevati dall'analisi condotta per comprendere quali sono le aree di miglioramento che possono condurre ad una scrittura chiara, semplice e non per questo meno efficace dei contratti. Lo studio, infatti, ha rilevato. l'utilizzo di nomi di contratti o garanzie potenzialmente fuorvianti (ad esempio "totale", "completo"), l'uso di termini datati ("portatori di handicap') e un linguaggio che a volte enfatizza l'evento avverso (morte) piuttosto che il beneficio della copertura.&nbsp;</p><p>In relazione alla grammatica ed alla sintassi, pur apprezzandosi la sostituzione del congiuntivo con l'indicativo presente, dallo studio emerge ancora che i periodi sono eccessivamente lunghi (anche 80 parole) e che le frasi brevi sono tali in quanto semplice è il concetto sottostante: non c'è quindi un vero sforzo di semplificazione laddove occorrerebbe. Inoltre emerge ancora un linguaggio eccessivamente articolato e infarcito di avverbi lunghi o formule eccessivamente burocratiche ("fatta salva la facoltà"), di congiunzioni ambigue (e/o).</p><p><strong>C'è ancora da lavorare</strong></p><p>L'analisi dell'Ivass conferma la necessità di intervenire ancora sui testi contrattuali: pur se vi sono segnali di una direzione verso testi più chiari e comprensibili permangono ancora alcune aree di miglioramento. Si tratta peraltro di un esercizio che è funzionale non solo ad assicurare una comunicazione chiara e semplice nei confronti della clientela (che può costituire anche un fattore competitivo) ma anche a garantire alle imprese assicurative la piena conformità con la normativa di riferimento. Il Codice delle Assicurazioni Private, adottato con il d.lgs. n. 206/2005, stabilisce infatti che "Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente". La chiarezza dei testi contrattuali costituisce quindi uno specifico requisito normativo. <strong>Lo studio, inoltre, si presta ad essere utilizzato come benchmark anche in settori contigui a quello assicurativo.</strong>&nbsp;</p><p>Va ricordato, infatti, che anche Banca d'Italia nel provvedimento sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ha introdotto uno specifico allegato avente ad oggetto i criteri di redazione della documentazione di trasparenza. Utili in quest'ottica sono sicuramente anche le nuove linee guide Ania che forniscono strumenti utili per la redazione e revisione dei contratti e contengono suggerimenti ed esempi per l'utilizzo di una sintassi efficace e comprensibile per coniugare precisione e chiarezza,. focus su grammatica, morfologia e lessico per i quali sono riportati anche esempi e accorgimenti da utilizzare per una maggiore comprensibilità da parte del lettore, raccomandazioni sull'utilizzo di un linguaggio inclusivo.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 23 Jun 2025 10:02:52 +0200</pubDate>
                        <title>Fiscalità delle operazioni di LBO e Tax Insurance</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/fiscalita-delle-operazioni-di-lbo-e-tax-insurance</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Giovedì 26 giugno</i><br><i>Dalle 17.00 alle 19.00</i></p><p>Davide Massiglia parteciperà al convegno organizzato dalla Commissione Fiscalità Internazionale dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Milano.&nbsp;</p><p>Durante l'evento, verranno affrontati temi legati ai profili fiscali delle operazioni di Leveraged Buy Out, che, ancora oggi, a distanza di 10 anni dalla pubblicazione della circolare dell’Agenzia delle Entrate che ne ha confermato la piena legittimità, risultano foriere di contrasti tra i contribuenti e l’Amministrazione finanziaria.</p><p><a href="https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_CkDSamiFS8SdJX9ttPD1zQ#/registration" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per iscriverti</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 20 Jun 2025 11:14:43 +0200</pubDate>
                        <title>L’accessibilità dei servizi bancari e finanziari</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/laccessibilita-dei-servizi-bancari-e-finanziari</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Francesco mocci affronta su </i><a href="https://www.dirittobancario.it/art/laccessibilita-dei-servizi-bancari-e-finanziari/" target="_blank" rel="noreferrer"><i><strong><u>Diritto Bancario</u></strong></i></a><i> il tema dell’accessibilità, ossia il diritto per tutte le persone ad avere accesso ai servizi offerti attraverso siti web e applicazioni mobili, con particolare riguardo al caso in cui siano presati servizi bancari e finanziari.</i></p><p><strong>1. Dalla legge Stanca all’European Accessibility Act (EAA)</strong></p><p>Garantire la massima fruibilità di servizi e prodotti a tutti, in modo da superare le barriere derivanti da difficoltà fisiche o intellettive, è diventato un obiettivo centrale del legislatore europeo e nazionale.</p><p>È il tema dell’accessibilità, ossia, a livello generale, la possibilità per le persone disabili (<a href="https://www.dirittobancario.it/art/laccessibilita-dei-servizi-bancari-e-finanziari/#_ftn1" target="_blank" rel="noreferrer">[1]</a>) di avere accesso, su una base di uguaglianza con gli altri, all’ambiente fisico, ai trasporti, ai sistemi e alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nonché ad altri servizi e strutture.</p><p>Di pari passo con lo sviluppo tecnologico si è accresciuta, in particolare, l’importanza dell’accessibilità nel mondo digitale, ovvero la capacità dei sistemi informatici – inclusi i siti web e le applicazioni mobili – di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che, a causa di disabilità, necessitano di tecnologie assistive (<a href="https://www.dirittobancario.it/art/laccessibilita-dei-servizi-bancari-e-finanziari/#_ftn2" target="_blank" rel="noreferrer">[2]</a>) o configurazioni particolari.</p><p>A livello interno, e ancora per pochi giorni, la norma di riferimento per <strong>l’accessibilità digitale </strong>è la l. 9 gennaio 2004, n. 4, la <strong>c.d. Legge Stanca</strong>, che si prefigge lo scopo di portare avanti una strategia dell’inclusione e di riconoscere e tutelare il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/laccessibilita-dei-servizi-bancari-e-finanziari/" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per l'articolo integrale</u></a><br>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 13 Jun 2025 14:58:30 +0200</pubDate>
                        <title>Cambia il diritto di rimborso</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cambia-il-diritto-di-rimborso</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Articolo a cura di <strong>Lorenzo Macchia</strong> per Fondi &amp; Sicav.</i></p><p>II Regolamento Ue 2023/606, entrato in vigore il 10 gennaio 2024, ha modificato il Regolamento Eltif 2015/760, concentrando il proprio intervento di riforma su alcune tematiche ritenute di ostacolo alla piena spendibilità del prodotto a favore degli investitori al dettaglio.&nbsp;</p><p>Gli Eltif, rivolgendosi non solo a investitori istituzionali, ma anche a investitori al dettaglio, fin dalla loro nascita hanno avuto l'obiettivo di cercare di convogliare capitali verso le imprese che necessitano di denaro fresco e soprattutto con progetti di investimento a lungo termine.&nbsp;</p><p>La caratteristica intrinseca di fondo chiuso e illiquido dovuta alla natura degli "asset eligible" è stata ritenuta uno dei principali motivi ostativi allo sviluppo e all'appetibilità di tale veicolo di investimento sul mercato. Con la riforma del regolamento, il legislatore europeo ha cercato di dare nuova linfa e vitalità al prodotto Eltif consentendo ai gestori di strutturare fondi con strategie tipicamente illiquide e a lungo termine, con la facoltà per l'investitore di uscire dall'investimento effettuato prima della scadenza del termine di durata del fondo.</p><p><strong>Importanti eccezioni</strong></p><p>La nuova disciplina, se da un lato conferma la possibilità per l'investitore di chiedere il rimborso delle quote o delle azioni detenute solo «a partire dal giorno seguente la data in cui si conclude il ciclo di vita dell'Eltif» (ossia dopo la fine del periodo di investimento), dall'altro riconosce importanti eccezioni a tale principio. E previsto, infatti, che il regolamento del fondo possa consentire «la possibilità di rimborsi durante il ciclo di vita dell'Eltif», purché siano rispettate integralmente alcune condizioni.</p><p>In primo luogo, è necessario evidenziare che comunque un periodo, seppur minino, di detenzione delle quote o azioni del fondo deve essere indicato nel regolamento. A tale proposito, la Commissione ha emanato nel luglio 2024 alcuni standard tecnici che stabiliscono criteri utili per individuare correttamente un periodo minimo di detenzione. Secondo gli Rts, il gestore di un Eltif in tali casi deve tenere conto di alcuni elementi, tra i quali, ad esempio, la natura a lungo termine e la strategia di investimento dell'Eltif, le classi di attività sottostanti, la politica di investimento dell'Eltif, la tipologia di investitori nel fondo.</p><p>In ogni caso, il periodo minimo di detenzione deve essere coerente e necessario per completare almeno l'investimento del capitale versato dai sottoscrittori, salvo casi particolari che comunque devono essere giustificati.</p><p>L'esercizio della liquidazione delle quote o delle azioni detenute è altresì ammesso solo nel caso in cui il gestore dell'Eltif sia in grado di dimostrare che il fondo dispone di strumenti di gestione della liquidità e di un'adeguata politica di rimborso compatibili con la strategia di investimento a lungo termine dell'Eltif stesso. Inoltre, la politica di rimborso dell'Eltif deve comunque garantire che i rimborsi siano limitati ai flussi di cassa positivi attesi e a una percentuale degli attivi investiti nelle stesse asset class in cui possono investire i fondi istituiti ai sensi della direttiva Ucits. In ogni caso, gli investitori devono essere trattati equamente e i rimborsi potranno essere concessi su base proporzionale se le richieste di liquidazione superano la percentuale delle attività "eligible".</p><p><strong>Disposizione sproporzionata e dannosa</strong></p><p>Si rappresenta, infine, che la normativa originaria prevedeva il diritto degli investitori di chiedere la liquidazione dell'Eltif se le loro (legittime) domande di rimborso non erano state soddisfatte entro il termine di un anno dalla data di presentazione. Tale disposizione è stata ritenuta sproporzionata e dannosa, sia per l'efficace esecuzione della strategia di investimento dell'Eltif, sia per gli interessi di altri investitori o gruppi di investitori e pertanto nel nuovo regolamento è stata stralciata.</p><p>I presupposti sembrano positivi, tuttavia sarà necessario comprendere come questa normativa speciale e di derivazione europea possa trovare la sua collazione all'interno dell'ordinamento italiano che da sempre differenzia tra fondi chiusi, che si connotano per una mancata possibilità per l'investitore di uscire dall'investimento a suo piacimento, e fondi aperti, dove al contrario è ammesso il diritto di rimborso con frequente periodicità.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 09 Jun 2025 12:08:28 +0200</pubDate>
                        <title>La Consob richiama l&#039;attenzione del pubblico sui «finfluencer» online</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-consob-richiama-lattenzione-del-pubblico-sui-finfluencer-online</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Su Il Sole 24 Ore, <strong>Francesco Mocci</strong> commenta un tema sempre più attuale, legato al richiamo di attenzione della Consob sui finfluencer:</p><p><i>«Sui social media si è convinti di essere in uno spazio totalmente deregolamentato. Ma non è così: l'attività dei finfluencer non è soggetta ad autorizzazione, ma deve comunque rispettare regole stringenti sulla diffusione di raccomandazioni di investimento.</i></p><p><i>Trattandosi di soggetti che si qualificano come "esperti" in materia finanziaria, dovrebbero per esempio distinguere i fatti dalle opinioni, riportare le fonti affidabili utilizzate, indicare eventuali conflitti di interesse, spiegare in base a quali metodologie o ipotesi di fondo abbiano elaborato i suggerimenti».</i></p><p><i>L'articolo completo su Il Sole 24 Ore.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 06 Jun 2025 12:04:08 +0200</pubDate>
                        <title>Prescrizione risarcimenti: nuova vittoria per le banche in Cassazione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/default-ad258799e7147cc6f31a8ae74169da95</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il termine di prescrizione per l’azione risarcitoria inizia a decorrere da quando si presentano le condizioni per accorgersi del danno, non da quando se ne prende effettivamente coscienza. A stabilirlo è stata una nuova pronuncia della Cassazione. La Cassazione ha accolto il ricorso presentato dalla banca - assistita dal dipartimento regulatory di ADVANT Nctm - sostenendo che il termine di prescrizione di dieci anni per richiedere il risarcimento era già decorso al momento dell’instaurazione del giudizio.</p><p>«<i>Un precedente importante che sottolinea come le regole previste dal Codice Civile per la prescrizione debbano essere applicate con attenzione e rigore per garantire la certezza dei rapporti giuridici, fondamento basilare dell’ordinamento giuridico che l’istituto della prescrizione mira appunto ad assicurare</i>», ha dichiarato <strong>Benedetta Musco Carbonaro</strong>, partner di ADVANT Nctm, aggiungendo che la decisione della Corte di Cassazione rappresenta un importante precedente «<i>su un tema oggi particolarmente dibattuto</i>».</p><p><i>L'articolo su MF - Milano Finanza.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 26 May 2025 12:37:36 +0200</pubDate>
                        <title>Arbitro Assicurativo al via</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/arbitro-assicurativo-al-via</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Articolo a cura di Paolo Francesco Bruno per Private - Magazine del Private Banking</i></p><p>Siamo quasi in dirittura di arrivo riguardo all'istituzione dell'Arbitro Assicurativo, ovvero il sistema di risoluzione delle controversie previsto sia dal codice del consumo che da quello delle assicurazioni private.</p><p>Lo scorso 6 marzo, l'Ivass ha avviato la consultazione sullo schema delle disposizioni tecniche e attuative previste dal Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in ltaly (MIMIT) del 6 novembre 2024, ed eventuali osservazioni, commenti e proposte dovevano essere trasmesse allo stesso Istituto di vigilanza entro il 5 aprile.<strong> Siamo dinnanzi all'ultimo miglio che porterà all'avvio dell'attività i cui contorni operativi</strong> si erano già definiti attraverso il citato decreto e che trova affinità ai già presenti Arbitro Bancario Finanziario e Arbitro per le Controversie Finanziarie.</p><p><strong>Adesione automatica</strong></p><p>L'adesione all'Arbitro Assicurativo è automatica, per effetto dell'iscrizione all'albo delle imprese o al Registro degli intermediari assicurativi (RLIT) o ai relativi elenchi. Nello specifico, riguarda quindi le imprese e gli intermediari assicurativi con sede legale o residenza in Italia, le rappresentanze in Italia di imprese con sede legale in uno Stato terzo e le imprese e gli intermediari con sede legale o residenza in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo (SEE) e operanti in Italia in regime di stabilimento o libera prestazione di servizi. Le imprese e gli intermediari con sede legale o residenza in uno Stato See operanti in Italia in libera prestazione di servizi, possono scegliere di aderire a un altro sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, a condizione che nel Paese di origine esista un tale sistema aderente alla rete Fin-Net e previa comunicazione all'lvass da effettuarsi in conformità a quanto previsto dallo schema di disposizioni attuative.</p><p>Sotto il profilo dei soggetti che potranno valersi dell'Arbitro, il ricorso potrà essere proposto, anche senza l'ausilio di un avvocato o procuratore, dal cliente, ovvero il contraente della polizza assicurativa, dall'assicurato e dal. danneggiato che sia titolare di azione diretta verso la Compagnia. Dalla definizione di cliente sono invece esclusi imprese assicurative e intermediari che operano nei settori assicurativo, previdenziale, bancario e finanziario.</p><p><strong>Necessario il reclamo preventivo</strong></p><p>L'Arbitro potrà pronunciarsi solamente a condizione che vi sia stato un preventivo reclamo per il quale l'impresa e/o l'intermediario non abbiano dato riscontro — o soddisfacente risposta — entro il termine di 45 giorni, non sia trascorso un anno dalla proposizione del reclamo e, soprattutto, che la questione posta all'attenzione dell'Arbitro non abbia ad oggetto fatti accaduti o comportamenti avvenuti prima di tre anni dalla data dí proposizione del reclamo, oppure non sia già decisa o pendente davanti ad autorità giudiziale o organismo di conciliazione.</p><p>Le controversie di competenza dell'Arbitro Assicurativo saranno diverse: potranno essere devolute sia quelle relative all'accertamento di diritti, obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da un contratto di assicurazione, che quelle concernenti l'inosservanza delle regole di condotta previste nel codice delle assicurazioni relative all'attività di distribuzione assicurativa. L Arbitro Assicurativo non potrà condurre accertamenti istruttori autonomi e dovrà quindi basare le proprie decisioni solo sui documenti prodotti dalle parti.</p><p>Tra i suoi poteri, spicca quello di presentare proposte conciliative, nonché quello di dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'estinzione del ricorso, o la cessazione della materia del contendere qualora le parti definiscano anche al di fuori dell'Arbitro la controversia.</p><p><strong>Contraddittorio</strong></p><p>Il procedimento si svolge in contradditorio: ha avvio con il deposito del ricorso nel quale la parte deve produrre la documentazione a supporto delle proprie richieste; il ricorso è trasmesso all'impresa di assicurazione o all'intermediario, che risponde, nel termine di quaranta giorni, allegando rutta la documentazione utile per la decisione del ricorso. Le parti hanno facoltà di una ulteriore replica ciascuno, con termini di 20 giorni perentori. La decisione dell'Arbitro è collegiale e presa a maggioranza dei componenti, non è vincolante per le parti, sussistendo semmai la sanzione "reputazionale" per imprese e intermediari nel caso di inadempimento, ma soprattutto potrà disporsi una condanna equitativa se si ritiene accertato il diritto, ma la quantificazione risulta di difficile determinazione.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 20 May 2025 11:48:23 +0200</pubDate>
                        <title>Aggiustare la RIS o rifarla da zero</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/aggiustare-la-ris-o-rifarla-da-zero</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Le regole per gli investitori al dettaglio? O cambiano in modo compatibile con le attese della Commissione europea, o salta tutto. La temperatura dello scontro sul pacchetto normativo che, in origine, aveva ipotizzato la fine delle retrocessioni, non è diminuita nella sua fase di triplice negoziato fra Commissione, Parlamento e Consiglio dell'Unione europea […]</p><p>[…] Alla luce delle spaccature, l'ipotesi di un ritiro della Ris “è concreta” secondo Francesco Mocci, partner dello studio legale ADVANT Nctm. Oggi sono note due revisioni della normativa: una proposta dall'Europarlamento e una del Consiglio. Si cerca ora una mediazione che parte, però, da un punto di partenza “confuso”, ha affermato Mocci: “Se alla fine devesse prevalere una versione troppo annacquata del value for money - o se anche altri punti cardine come gli incentivi o la consulenza venissero indeboliti - la Commissione si riserva la possibilità di ritirare tutto”.&nbsp;</p><p>La dialettica serrata fra consulenza finanziaria e Commissione europea, poi, potrebbe salire ulteriormente di livello con i nuovi prodotti retail annunciati nell'ambito della SIU: “Si parla di prodotti finanziari ispirati all'esperienza svedese, che potrebbero essere acquistati direttamente dai risparmiatori senza il filtro di un consulente”, ha dichiarato Mocci. “Questo approccio, se confermato, disintermedierebbe il mercato e andrebbe in direzione opposta a quanto affermato finora”.&nbsp;</p><p>L'avvocato non crede però “che la consulenza finanziaria debba cessare di essere centrale, soprattutto per la clientela private e per chi ha patrimoni consistenti. Non si può pensare che prodotti standardizzati sostituiscano il ruolo educativo e strategico della consulenza".</p><p><i>Articolo integrale sul numero di maggio 2025 di We Wealth</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 20 May 2025 11:20:52 +0200</pubDate>
                        <title>Le cripto-attività classificate come quote di organismi di investimento collettivo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-cripto-attivita-classificate-come-quote-di-organismi-di-investimento-collettivo</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>A cura di Lorenzo Macchia per Fondi &amp; Sicav</i></p><p>Le cripto-attività, fin dall'inizio della loro diffusione nel panorama mondiale, hanno visto un'accesa discussione sulla loro natura e qualificazione giuridica, sia da parte della dottrina giuridica ed economica, sia da parte degli organi legislativi, amministrativi e delle autorità di vigilanza nazionali e sovranazionali. Il legislatore europeo è intervenuto solo di recente a regolare la diffusione di questa tipologia di strumenti con il regolamento sul mercato delle cripto-attività (Regolamento Ue 2023/1114 - cosiddetto Regolamento Mica). Lo stesso legislatore definisce in maniera ampia il concetto di cripto-attività, inteso come una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito o memorizzato elettronicamente, utilizzando una specifica tecnologia.</p><p><strong>Token finanziari e non finanziari</strong></p><p>Il Regolamento Mica tiene distinti, da una parte, i token non finanziari, come i token di moneta elettronica, i token collegati ad attività e la categoria residuale delle cripto-attività diverse dai citati token (tra questi ultimi rientrano anche gli utility token), dall'altra parte, i token elettronici rappresentativi di strumenti finanziari che non sono compresi nel perimetro oggettivo del citato framework normativo. Anche se la definizione di "strumento finanziario" è fornita attraverso un elenco tendenzialmente chiuso presente all'interno dell'Allegato I della direttiva 2014/65 (Mifid 2), alcuni problemi applicativi possono presentarsi soprattutto in relazione all'individuazione dei criteri per determinare quando una cripto-attività possa essere qualificata come strumento finanziario.</p><p><strong>Le linee guida</strong></p><p>Nel dicembre 2024 l'Esma ha emanato alcune linee guida (tradotte in lingua italiana nel marzo successivo) volte appunto a fornire degli orientamenti comuni sui requisiti per la qualificazione delle cripto-attività come strumenti finanziari. Di particolare interesse è la potenziale classificazione di alcune cripto-attività come quote di un organismo di investimento collettivo. L'autorità di vigilanza precisa, coerentemente con la diffusa interpretazione della nozione di Oicr, riassunta negli orientamenti sui concetti chiave della direttiva Gefia del 13 agosto 2023, che il progetto connesso alla emissione delle cripto-attività dovrebbe prevedere: (i) l'aggregazione di capitali provenienti da una pluralità di investito ri; (ii) la finalità di investire i capitali raccolti conformemente a una politica di investimento predeterminata; (iii) l'obiettivo di generare un rendimento aggregato a vantaggio dei suddetti investitori. L'Esma ci tiene a precisare che la classificazione del fondo come cripto-attività non è legata al fatto che i partecipanti al fondo apportano al patrimonio collettivo moneta legale o cripto-attività. Secondo l'Esma, ad esempio, dovrebbe essere considerata una quota di un Oicr una cripto-attività che consenta ai possessori di: (i) investire in fondi di investimento digitali, in virtù dei quali i sottoscrittori hanno diritto a una quota proporzionale dei rendimenti generati dal portafoglio gestito; (ii) riscattare i token per una quota del valore del portafoglio.&nbsp;</p><p><strong>L'autonomia del gestore</strong></p><p>Inoltre, dovrà essere garantito il rispetto del principio dell'autonomia del gestore del fondo. In altre parole, ai possessori dei token (gruppi o parti di essi) non può essere conferito alcun potere decisorio o il controllo su questioni operative che riguardano la gestione ordinaria delle attività incluse nel patrimonio collettivo. Peraltro, ci tiene a precisare l'Esma, che per essere classificata come quota di un fondo, una cripto-attività dovrebbe avere lo scopo di fornire agli investitori un rendimento aggregato, che è generato dal rischio condiviso che deriva dall'acquisto, dalla detenzione o dalla vendita delle attività di investimento sottostanti. Questo criterio garantisce il diritto degli investitori a una quota dei profitti o delle perdite in ragione della loro partecipazione. Infine, un altro aspetto chiave da considerare è lo scopo commerciale o industriale generale del progetto connesso alle cripto-attività. Affinché l'emittente di una cripto-attività possa essere classificato come organismo di investimento collettivo, il progetto connesso alla cripto-attività non deve avere uno scopo commerciale o industriale generale.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 12 May 2025 14:12:47 +0200</pubDate>
                        <title>Consulenza, il cantiere in Europa è sempre aperto. I conti con meno Fisco</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/consulenza-il-cantiere-in-europa-e-sempre-aperto-i-conti-con-meno-fisco</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tratto dall'edizione del 12 maggio 2025 di “L'economia” del Corriere della Sera</p><p><i>A che punto sono le tre diverse proposte sui temi dei costi e della trasparenza. Il progetto di strumenti con tassazione agevolata per far lavorare meglio i 10 mila miliardi di euro fermi in banca in tutta la Ue.</i></p><p>Le attuali regole sulla consulenza finanziaria non tutelano adeguatamente gli interessi dei risparmiatori: è la convinzione della Commissione europea, che non intende mollare la presa sulla Retail Investment Strategy (Ris), l'iniziativa lanciata nel maggio 2023 per ridisegnare il settore e garantire un miglior rapporto qualità-costi e maggiore trasparenza sui prodotti d'investimento.</p><p>[…] Il primo aprile la Commissione ha ricevuto il mandato di produrre un documento semplificato su cui far convergere le posizioni di Consiglio e Parlamento. «Tra i temi che hanno impensierito gli operatori, c'è l'aumento dei costi per abilitare l'accesso ai dati e la salvaguardia della privacy», osserva <strong>Francesco Mocci</strong>, partner di ADVANT Nctm.&nbsp;</p><p>Entro metà maggio il documento dovrebbe essere pronto. Intanto, però, la Commissione sembra dare priorità soprattutto agli sviluppi della Savings and Investments Union (Siu), il piano annunciato lo scorso 19 marzo a Bruxelles per promuovere un mercato unico del risparmio e degli investimenti nell'Ue, destinato a prendere forma, a tappe, nei prossimi due anni (vedi grafico).&nbsp;</p><p>A differenza dei due citati provvedimenti, la Siu ambisce a un ruolo più strategico: i nuovi conti di risparmio e investimento, dotati di incentivi fiscali, per stimolare l'accesso ai mercati finanziari dei privati e supportare le piccole e medie imprese; una revisione delle regole per fondi pensione e strumenti di previdenza integrativa; uno sforzo generale per uniformare la vigilanza e ridurre la frammentazione del mercato dei capitali europeo, dove vigono ancora norme molto diverse nei Paesi membri.&nbsp;</p><p>«Il messaggio è chiaro: bisogna mobilitare i risparmi europei per finanziare gli obiettivi strategici dell'Europa, sul piano della transizione ecologica, digitale e, aggiungerei, militare», chiosa Mocci. Nel mirino ci sono quei io mila miliardi di risparmi, calcolala Commissione, parcheggiati su conti deposito, che - dice il documento - «sono sicuri e facilmente accessibili, ma generano rendimenti relativamente bassi se paragonati all'investimento negli strumenti dei mercati finanziari».</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 09 May 2025 10:06:14 +0200</pubDate>
                        <title>Mocci: &quot;Ris arenata, FiDa dimenticata&quot;. E adesso?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/mocci-ris-arenata-fida-dimenticata-e-adesso</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Francesco Mocci, partner di Advant Nctm intercettato da We Wealth, affronta lo stato dell’arte delle normative in cantiere per i banker. Occhi sulla Retail investment strategy e sul futuro incerto del regolamento FiDa, tra ritardi e tensioni istituzionali.</p><p><a href="https://www.we-wealth.com/news/mocci-ris-fida-siu-a-che-punto-siamo" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per l'intervista integrale</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 07 May 2025 10:05:23 +0200</pubDate>
                        <title>Normativa ESG: l’Europa alla ricerca di un equilibrio (difficile) tra competitività e trasparenza</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/normativa-esg-leuropa-alla-ricerca-di-un-equilibrio-difficile-tra-competitivita-e-trasparenza</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La normativa europea sulla sostenibilità si trova a un punto di svolta con la necessità di rispondere a due tendenze, solo a un primo sguardo antitetiche: privilegiare la sostenibilità o la competitività? Alla base del quesito le profonde evoluzioni che si sono succedute negli ultimi mesi, e le decisioni che si prenderanno nel corso dell’anno determineranno il corso della finanza sostenibile (europea) che verrà.</p><p>A fronte di un corpus normativo “consistente”, si è scelto di individuare due “blocchi” centrali per i player finanziari, di cui si individueranno gli impatti reciproci e le potenziali marce indietro su elementi che si consideravano acquisiti, in primis la disponibilità dei dati, perché, come è bene ricordare: la normativa sulla sostenibilità nasce anche (e soprattutto) come contrasto al greenwashing.</p><p>Un cambio di prospettiva è arrivato il 26 febbraio 2025 con la pubblicazione della bozza del primo Pacchetto Omnibus il cui obiettivo primario è la “semplificazione” normativa in tema di sostenibilità. Nelle mire di Bruxelles, tale semplificazione è ancillare a una maggiore competitività del blocco UE nel panorama mondiale. Omnibus coinvolge nello specifico le due normative indirizzate alle imprese in merito alla rendicontazione di sostenibilità (CSRD) e alla due diligence (CSDDD) e tra gli altri interventi inserisce “una bozza di atto delegato che modifica Taxonomy Disclosures e Taxonomy Climate and Environmental Delegate Act, sottoposti a consultazione pubblica”, spiega <strong>Lorenzo Macchia</strong>. In particolare, afferma, CSRD punta a rendere la rendicontazione di sostenibilità “più proporzionata e meno gravosa”. L’esperto specifica come “il nuovo ambito di applicazione, che si canalizza verso le aziende di grandi dimensioni con maggiori probabilità di avere un impatto sull’ambiente, proteggerà le PMI dalle eccessive richieste di informazioni sulla sostenibilità e rafforzerà la competitività riducendo gli oneri amministrativi”. Un punto di vista che, come ricorda Macchia, aderisce ai suggerimenti proposti dal Rapporto Draghi. E non solo.</p><p><i>Articolo completo su </i><a href="https://fundspeople.com/it/normativa-esg-leuropa-alla-ricerca-di-un-equilibrio-difficile-tra-competitivita-e-trasparenza/" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Fundspeople</i></a>.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>ESG</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 06 May 2025 17:48:52 +0200</pubDate>
                        <title>Salone del risparmio 2025</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/salone-del-risparmio-2025</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Francesco Mocci</strong> è intervenuto in occasione del Salone del Risparmio 2025, condividendo una disamina sullo stato dell’arte di RIS (Retail Investment Strategy), FIDA (Finacial Data Access) e SIU (Savings and Investments Union).<br><br>Una riflessione che ha approfondito il dibattito e i rischi di ritiro paventati per il regolamento RIS - attualmente in fase di trilogo - l’arenamento definitivo di FiDA e le strategie e gli obiettivi previsti dal progetto della SIU.</p><p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=WK6GI-lBLdw" target="_blank" rel="noreferrer"><i>L'intervista su We Wealth</i></a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 30 Apr 2025 10:55:37 +0200</pubDate>
                        <title>Sanzioni da rimodulare </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sanzioni-da-rimodulare</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Articolo a cura di Jessica Facchini sul numero di Aprile di <strong>Private - Magazine del Private Banking</strong></i></p><p>Novità in vista per il cosiddetto <strong>"istituto degli impegni"</strong>, una modalità alternativa e innovativa di definizione del procedimento attualmente prevista — a seguito delle modifiche apportate dalla Legge Capitali — dall'art. 196 ter del Tuf. I1 27 gennaio 2025 la Consob ha posto in consultazione alcune proposte di modifica al Regolamento sul procedimento sanzionatorio in materia.&nbsp;</p><p><strong>Spinta alla competitività&nbsp;</strong></p><p>L'istituto degli impegni si inserisce tra gli interventi volti a favorire la competitività del mercato italiano, prevedendo la possibilità che il procedimento sanzionatorio venga anticipatamente definito senza che si giunga all'irrogazione delle sanzioni. Al fine di disciplinare la procedura in questione, <strong>è stata proposta l'introduzione nel Regolamento del nuovo Capo II </strong><i><strong>bis</strong></i>, che definisce le modalità e le tempistiche di svolgimento delle singole fasi in cui si articola il sub-procedimento. Entro il termine di trenta giorni dalla notifica della lettera di contestazione, il destinatario può presentare al Servizio Sanzioni Amministrative una proposta di impegni, redatta sulla base di un modello allegato al Regolamento. La Consob è quindi tenuta a valutare la ricevibilità della proposta, previa eventuale richiesta di chiarimenti e precisazioni al soggetto interessato.&nbsp;</p><p><strong>I casi di irricevibilità&nbsp;</strong></p><p>Il Regolamento individua i casi di irricevibilità. Benché venga precisato che tale valutazione sia ancorata a criteri oggettivi, privi di contenuti discrezionali, alcune ipotesi previste, quali l'irrealizzabilità — anche in considerazione della capacità finanziaria del soggetto, in caso di proposte di ristoro economico — o la non suscettibilità di concreta e tempestiva attuazione della proposta sembrano in realtà presupporre (e anticipare) una valutazione di merito della proposta. <strong>Laddove la proposta superi il vaglio di ammissibilità, la successiva fase istruttoria prevede la trasmissione di una relazione recante valutazioni sulla proposta di impegni</strong> sia alla Commissione sia al proponente gli impegni, il quale ha il diritto di presentare osservazioni.&nbsp;</p><p><strong>Gli step successivi&nbsp;</strong></p><p>Segue l'eventuale consultazione: la Commissione — nel caso in cui lo ritenga opportuno — aia la possibilità di avviarla, al fine di acquisire le osservazioni di operatori di settore e terzi interessati (destinatari di cui si auspica una delimitazione). Nel corso dell'ultima fase, quella decisoria, <strong>la Commissione è chiamata a valutare la proposta di impegni e, all'esito, a disporre alternativamente l'approvazione della stessa</strong> — con possibile pubblicazione sul sito del provvedimento —, rendendo gli impegni obbligatori e chiudendo il procedimento sanzionatorio, ovvero il rigetto e disponendo in tal caso la prosecuzione del procedimento. La. Consob propone alcuni elementi, mutuandoli peraltro dalla normativa antitrust, che già prevede l'istituto, e introducendo quindi alcuni fattori di novità per la disciplina di settore che la Commissione dovrebbe tenere in considerazione al fine di assumere la propria decisione. Questi richiamano, nello specifico: (i) la gravità della condotta del proponente; (ii) la particolare inclinazione del soggetto alla commissione di illeciti amministrativi; nonché (iii) l'idoneità delle misure proposte a far venir meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato oggetto della contestazione.&nbsp;</p><p><strong>Limiti per le persone fisiche&nbsp;</strong></p><p>L'istituto degli impegni risulterebbe maggiormente utilizzabile in caso di violazione da parte degli intermediari di misure di carattere organizzativo e procedurale, più facilmente sanabili mediante la presentazione di proposte "rimediali". <strong>Al contrario, non si ravvisano grandi possibilità di applicazione con riguardo lessico Facchini alle persone fisiche</strong>, soprattutto nell'ambito di procedimenti in tema di abusi di mercato. La possibilità per la Consob di procedere alla pubblicazione del provvedimento decisorio e degli impegni assunti — già prevista nell'art. 196 ter del TUF — potrebbe limitare i risvolti positivi sul piano reputazionale di cui dovrebbe beneficiare il proponente degli impegni e rendere meno appetibile l'istituto. L'espressa applicabilità dell'art. 195 bis del TUF, ad ogni modo, consentirebbe la pubblicazione in forma anonima del provvedimento o la non pubblicazione dello stesso, aprendo altresì alla possibilità di formulare eventuali istanze al fine di garantire la riservatezza degli atti del subprocedimento. La pubblicazione non dovrebbe dunque essere automatica.&nbsp;</p><p><strong>Le questioni ancora aperte&nbsp;</strong></p><p><strong>II nuovo Capo II bis prevede infine le ipotesi di prosecuzione e riapertura del procedimento sanzionatorio</strong> che conseguono, rispettivamente, al rigetto della proposta di impegni o al verificarsi di determinate circostanze, specificamente individuate dal Regolamento. I termini di durata del procedimento dovrebbero nuovamente decorre a seguito del rigetto della proposta di impegni. In proposito, non pare tuttavia esser stato chiarito un aspetto che aveva destato alcune problematiche interpretative già in occasione dell'introduzione dell'art. 196 ter nel TUF relativo, in particolare, al raccordo tra la presentazione della proposta di impegni e l'(eventuale) presentazione di deduzioni, nel procedimento ordinario che abbia ripreso il corso: nel documento di consultazione non pare esser stato affrontato tale aspetto. La Consob è intervenuta sul Regolamento proponendo anche ulteriori modifiche. A tal riguardo, si segnala in particolare la proposta — che desta qualche perplessità — di modifica del regime di pubblicazione delle sanzioni: l'attuale previsione, secondo cui la pubblicazione del provvedimento deve essere necessariamente successiva all'effettiva notifica dello stesso al destinatario, sarebbe modificata nel senso di consentire in ogni caso la pubblicazione decorsi trenta giorni dall'avvio delle procedure finalizzate all'ultima notificazione.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 18 Apr 2025 10:11:19 +0200</pubDate>
                        <title>SFDR e vigilanza Consob: che cosa cambia per i gestori</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sfdr-e-vigilanza-consob-che-cosa-cambia-per-i-gestori</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Articolo a cura di Flavio Burrai per Fondi &amp; Sicav</i></p><p>II settore della gestione del risparmio è sempre più al centro delle evoluzioni normative in materia di finanza sostenibile. Con il richiamo di attenzione n. 1/25 dell'11 febbraio 2025 Consob ha ribadito l'importanza della corretta applicazione del Regolamento Ue 2019/2088 ("Sfdr"), evidenziando le aree critiche della trasparenza informativa e della coerenza tra strategia di investimento e caratteristiche Esg dichiarate.&nbsp;</p><p>Il richiamo, complementare a quello precedente, sempre di Consob, datato 25 luglio 2024, si inserisce nel contesto delle iniziative europee volte a semplificare il quadro normativo e a migliorare il coordinamento tra le autorità di vigilanza. Per Sgr; Sicav e Fia ciò comporta nuovi obblighi di disclosure e un'attenzione crescente alla coerenza tra marketing e strategia di gestione.</p><p><strong>Un approccio risk-based</strong></p><p>La Consob ha chiarito che la sua supervisione sui gestori sarà condotta con un approccio risk-based, concentrandosi su tre aspetti fondamentali:&nbsp;</p><ol><li>trasparenza dei prodotti finanziari, con verifica della corretta applicazione degli obblighi Sfdr per i fondi previsti dagli articoli 6,8e9;</li><li>coerenza tra strategia di investimento e caratteristiche Esg dichiarate, per evitare discrepanze tra documenti informativi e portafogli effettivi;</li><li>monitoraggio continuo delle prassi di mercato, con raccolta dati e vigilanza congiunta con Esma.&nbsp;</li></ol><p>Per i fondi di cui agli articoli 8, che promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali ma senza un obiettivo di sostenibilità vincolante, e 9, che hanno un obiettivo di investimento sostenibile, del Regolamento Sfdr, i gestori devono rispettare i template sull'informativa precontrattuale previsti dagli allegati II e III del Regolamento delegato Ue 2022/1288, che includono:&nbsp;</p><ul><li>identificazione degli obiettivi sostenibili e delle caratteristiche Esg; • rispetto del principio Dnsh (do no significant harm), per evitare danni ad altri obiettivi ambientali e sociali;</li><li>elementi obbligatori della politica di investimento e la policy per la valutazione della good governance.&nbsp;</li></ul><p>Un aspetto critico riguarda il principio Dnsh, che impone ai gestori di dimostrare che gli investimenti sostenibili non causino danni significativi ad altri obiettivi ambientali o sociali. La Consob ha evidenziato la necessità di una maggiore chiarezza nei metodi di valutazione, pena il rischio di incorrere in pratiche di cosiddetto greenwashing.</p><p><strong>Prassi scorrette da evitare</strong></p><p>Per contrastare dichiarazioni Esg fuorvianti, Consob ha individuato alcune prassi scorrette da evitare:</p><ul><li>utilizzo di claim generici, come "il prodotto persegue obiettivi ambientali/sociali" senza dettagli chiari sugli obiettivi reali;</li><li>mancanza di indicatori concreti che rendano misurabili gli impatti Esg;</li><li>disallineamento tra strategia dichiarata e portafoglio effettivo, se i fondi includono asset Esg non-compliant.</li></ul><p>Per i gestori, ciò implica la necessità di rafforzare i controlli interni e la governante Esg,assicurandosi che la selezione degli investimenti sia realmente allineata agli obiettivi dichiarati. Le indicazioni di Consob avranno un impatto significativo sui gestori, rendendo necessaria una serie di azioni correttive e di adeguamento:</p><ol><li>revisione dei documenti informativi: i gestori dovranno aggiornare le informative Sfdr per evitare dichiarazioni generiche;</li><li>maggiore trasparenza nella rendicontazione Esg: sarà fondamentale dimostrare, con dati concreti, i progressi rispetto agli obiettivi dichiarati;</li><li>integrazione dei criteri Esg nei processi di investimento: i gestori dovranno rafforzare le metodologie di selezione degli asset per garantire la coerenza con le strategie dichiarate</li><li>formazione interna e revisione della governance Esg: compliance e risk management dovranno lavorare in sinergia per evitare il rischio di pratiche scorrette.</li></ol><p>Il richiamo segna quindi un passo decisivo verso una maggiore coerenza e trasparenza nel settore della finanza sostenibile. Per le Sgr e i gestori di fondi il messaggio è chiaro: la trasparenza Esg non è più un'opzione, ma un obbligo regolamentare con implicazioni concrete sulla strategia di investimento e sulla comunicazione con gli investitori. Chi saprà adeguarsi rapidamente potrà rafforzare la propria credibilità sul mercato, mentre chi trascurerà questi aspetti potrebbe trovarsi esposto a richiami e interventi sanzionatori. In un contesto in cui la domanda di prodotti Esg è in continua crescita, garantire la credibilità della finanza sostenibile diventa un fattore chiave.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 02 Apr 2025 10:36:59 +0200</pubDate>
                        <title>Allarme cripto</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/allarme-cripto</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>L'Ue si distanzia dagli Stati Uniti, decidendo di normare il settore. Il Regolamento Micar evidenzia i pericoli per i non addetti ai lavori</i></p><p>Articolo a cura di <strong>Irene Gusso</strong> per <strong>Private - Magazine del Private Banking</strong></p><p>Il Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle criptoattività (no come Micar, recepito in Italia dal D.Lgs. 5 settembre 2024, n. 129) si applica dal 30 dicembre 2024 e annovera tra i suoi obiettivi senz'altro quello di rafforzare le tutele di coloro che scelgono di "investire" in crypto-asset.</p><p>L'avvento di questa normativa ha giustamente rassicurato gli investitori, che si sono rivolti con rinnovato entusiasmo a questo mercato, provocando un significativo e improvviso incremento del valore di alcuni crypto-asset. Proprio alla luce di ciò, il 13 dicembre 2024 l'Esma ha pubblicato un warning intitolato "Crypto-assets on the rise but remaining very risky".</p><p><strong>I rischi connessi all'investimento</strong></p><p>Le preoccupazioni dell'Esma nascono essenzialmente dalla consapevolezza che il Micar non elimina tutti i rischi connessi agli investimenti nel settore.</p><p>Innanzitutto, numerosi cryptoasset sono strumenti puramente speculativi soggetti a un'elevata volatilità, tanto che il recente picco di valore di alcuni crypto-asset potrebbe avere vita breve e rivelarsi una vera e propria bolla.</p><p>Inoltre, per quanto sia innegabile che l'entrata in vigore del Micar abbia comportato un enorme passo avanti nella tutela dell'investitore in crypto-asset, non si può negare che le tutele introdotte non siano paragonabili a quelle previste dalla normativa in materia di prodotti di investimento. Per esempio: non è previsto alcuno schema di indennizzo per gli investitori in caso di liquidazione giudiziale — o liquidazione coatta amministrativa o altra procedura concorsuale — del prestatore di servizi in crypto-asset («Casp"); non tutti i Casp sono tenuti a valutare se il cliente sia in grado di comprendere i prodotti in cryptoasset che desiderano negoziare; i Casp non hanno alcun obbligo di riferire ai clienti, su base periodica, i crypto-asset che gli stessi detengono per loro conto, né il loro valore aggiornato o corrente.</p><p><strong>Possibili rinvii</strong></p><p>Ancora, sebbene la data di applicazione di Micar fosse il 30 dicembre 2024, il Regolamento consente agli Stati membri di posticipare l'applicazione di alcune disposizioni oltre tale data. Per esempio, è consentito ai CASP che hanno prestato i loro servizi in conformità al diritto applicabile prima del 30 dicembre 2024 di continuare a farlo fino al 1° luglio 2026 o fino al rilascio o al rifiuto di un'autorizzazione, se questa data è anteriore. Pertanto, fino a tale data, le competenti Autorità nazionali potranno esercitare solamente limitati poteri di vigilanza su tali soggetti, con ciò che ne consegue in termini di tutela dei clienti.&nbsp;</p><p><strong>L'ambito di applicazione</strong></p><p>In aggiunta, si segnala che il Micar non si applica a tutti i cryptoasset, e che alcune eccezioni sono particolarmente significative. Per esempio, il Regolamento comunitario non si applica ai cosiddetti Nft ("Non Fungible Token"), ossia i crypto-asset che sono unici e non fungibili con altri crypto-asset; questi comprendono una vasta area di mercato, quella dell'arte digitale e degli oggetti da collezione. Le caratteristiche degli Nft si prestano certamente in misura minore ad avere un uso finanziario, e ciò rende i rischi per i possessori e il sistema finanziario piuttosto contenuti. Resta il fatto che, comunque, gli Nft non sono prodotti completamente sicuri, in quanto possono comunque prestarsi ad attività speculative o a pratiche illegali di manipolazione del prezzo (c.d. "wash trading").</p><p><strong>Cosa accade agli operatori extra-Ue</strong></p><p>Chiaramente, le tutele fornite dal Micar sono ancora più labili nei casi in cui i crypto-asset o i relativi servizi sono proposti od offerti da imprese extra-UE. In tali casi, infatti, gli investitori sono maggiormente esposti a rischi di frodi o truffe e, in caso di dispute o controversie con i fornitori, sarà senz'altro più complesso per i clienti agire in via giurliviale nei confronti dei medesimi.</p><p>Consigli utili per gli investitori</p><p>L'Esma conclude il proprio warning con uno specchietto riepilogativo per invitare gli investitori a sviluppare una &nbsp;maggiore consapevolezza dei rischi legati aicrypto-asset e ai prodotti e servizi collegati, quali:</p><ul><li>perdita dei fondi investiti;</li><li>brusche fluttuazioni dei prezzi;</li><li>truffe, frodi o attacchi informatici;</li><li>assenza di adeguate misure di protezione o indennizzo.</li></ul><p>Pertanto, i clienti sono invitati a verificare:</p><ul><li>di poter tollerare l'eventuale perdita dei fondi investiti;</li><li>di essere pronti ad assumersi rischi elevati;</li><li>di comprendere le caratteristiche dei prodotti o servizi in questione;</li><li>di essere in grado di proteggere efficacemente i dispositivi utilizzati per comprare, conservare o trasferire cryptoasset;</li><li>che l'emittente dei crypto-asset nel quale si intenda investire sia autorizzato a operare nell'Unione Europea;</li><li>che il Casp per le crypto-asset con cui si intende interagire sia debitamente autorizzato a operare nell'Unione Europea.</li></ul><p>In conclusione, sebbene il Micar rappresenti una conquista in termini di tutela degli investitori, è essenziale non "abbassare la guardia".</p><p><strong>Gli Usa scelgono un'altra strada</strong></p><p>La vittoria di Trump alle presidenziali Usa ha spinto Washington in direzione opposta all'Europa nella materia delle valute digitali. Mentre l'Ue ha puntato sulla regolamentazione, con l'obiettivo primario di tutelare i piccoli investitori, negli Stati Uniti si è scelto di virare verso la deregolamentazione, se non addirittura per un sostegno pieno al settore. Lo stesso Trump, accogliendo le proposte dei crypto-entusiasti ho aperto alla possibilità di creare una riserva statale basata sul Bitcoin. Una prospettiva, quest'ultima, che comporterebbe massicci acquisti della regine della cryptovalute da parte del Tesoro Usa, con la conseguenza di un incremento del valore. Intanto, poco prima del suo insediamento, Trump ha lanciato una criptovaluta che porta il suo nome, Trump, scatenando una febbre d'acquisto che ha fatto salire in poche ore la sua valutazione complessiva fino a diversi miliardi di dollari.&nbsp;</p><p>Finora la regolamentazione in merito alle criptovalute è stata stringente sia per evitare che la speculazione crei problemi ai piccoli investitori, sia perché le stesse non sono soggette al controllo della Banca centrale, come invece avviene per il dollaro. Dunque, la crescita delle crypto rischia di limitare il potere della Fed nell'intervenire in caso di necessità. Anche su questo fronte, non sarà facile dare seguito alle promesse elettorali.</p><p>In ogni caso un primo sdoganamento vi è già stato lo scorso anno con l'autorizzazione al lancio degli Etf aventi come sottostanti i Bitcoin.&nbsp;</p><p>Tornando alle novità più recenti, subito dopo la sua elezione alla Casa Bianca, Trump ha revocato un ordine esecutivo di Biden del 2022 che provava o porre dei paletti in materia e ha ordinato la creazione di un gruppo di lavoro che punti a valorizzare questi asset.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 18 Mar 2025 11:03:00 +0100</pubDate>
                        <title>Investimenti retail, Bruxelles pronta al ritiro se l&#039;accordo è al ribasso</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/investimeti-retail-bruxelles-pronta-al-ritiro-se-laccordo-e-al-ribasso</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Prodotti finanziari. La Retail Investment Strategy a tutela degli investitori rischia di essere ancora depotenziata dall'Europarlamento e dal Consiglio Ue</i></p><p>[…] La Retail Investment Strategy è stata presentata come una direttiva volta a modificare una serie di direttive in vigore, su proposta della commissaria Mairead McGuinness, che nella passata Commissione si occupava di servizi finanziari. La questione che si voleva "aggredire" è quella dei costi elevati, secondo la Commissione, dei prodotti finanziari e della loro non sempre efficiente allocazione.[…]</p><p>[…] Secondo l'avvocato Francesco Mocci, Partner di ADVANT Nctm: «Uno dei punti su cui si sono registrate maggiori distanze tra le istituzioni europee è per esempio quello dei cosiddetti benchmark, che avrebbe dovuto elaborare l'Esma e nei cui range si sarebbero dovuti collocare i costi dei prodotti. Poi sono stati sostituiti dal Parlamento con la consultazione dei peers, dei pari. Secondo il Consiglio infine c'è la possibilità di scegliere tra i benchmark e i peers». Tra l'altro con l'affossamento della Ris si perderebbero anche le norme che erano previste per disciplinare il mondo dei cosiddetti fininfluencer: gli influencer del settore finanziario. Come pure l'equiparazione delle tutele per i prodotti assicurativi e quelli finanziari. […]</p><p><i>Articolo integrale disponibile sull'edizione del 18 marzo 2025 de Il Sole 24 Ore</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 12 Mar 2025 13:47:06 +0100</pubDate>
                        <title>Sempre più gamification</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sempre-piu-gamification</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Articolo a cura di Francesco Donadei per <a href="https://www.fondiesicav.it/" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Fondi&amp;Sicav</u></a></p><p>Nell’ultimo Quaderno Giuridico di gennaio 2025 pubblicato dalla Consob viene analizzato il fenomeno della gamification negli investimenti finanziari attraverso lo studio di alcuni casi di cronaca, nel tentativo di offrire spunti di riflessione in vista di possibili riforme del quadro giuridico nazionale di riferimento.</p><p><strong>Il quaderno giuridico</strong></p><p>Lo scorso 20 gennaio la Consob ha pubblicato il primo Quaderno Giuridico del 2025, interamente dedicato alla gamification degli investimenti finanziari, ossia all’utilizzo in ambito finanziario di meccanismi tipici del gioco (in particolare, del videogioco) per rendere gli utenti o i potenziali clienti partecipi delle attività di un sito e accrescere il loro interesse ai servizi e ai prodotti offerti.</p><p>Benché, come noto, le opinioni espresse nei Quaderni Giuridici siano attribuibili esclusivamente agli autori e non rappresentino, pertanto, posizioni ufficiali della Consob, il contenuto del lavoro in questione appare di sicuro interesse sia per la rilevanza e l’attualità delle questioni trattate sia per l’autorevolezza delle opinioni ivi contenute.</p><p>Il Quaderno si articola in quattro capitoli, dedicati rispettivamente all’analisi del caso GameStop nel contesto generale di espansione del fenomeno, all’analisi della gamification dal punto di vista dei comportamenti degli investitori, ormai immersi in un ambiente social, all’analisi dei profili normativi del trading alla luce delle nuove figure dei fin-influencer e del cosiddetto copy-trading e, infine, all’analisi del ruolo delle piattaforme digitali nella gamification e del loro rapporto con gli investitori retail.</p><p><strong>Rischi e vantaggi della gamification</strong></p><p>Nella descrizione delle varie manifestazioni della gamification, vengono messi in luce sia i vantaggi sia i rischi insiti nel fenomeno: su un piatto della bilancia vengono posti una potenziale maggiore partecipazione al mercato da parte dei risparmiatori retail, una potenziale crescita del carattere transfrontaliero del mercato stesso e una selezione più agevole dei prodotti da parte degli investitori; sull’altro piatto trovano posto, invece, i rischi connessi alla banalizzazione delle scelte di investimento, spesso non assistite da adeguati set informativi e da un’attività consulenziale quasi sempre irrilevante. La bilancia, in definitiva, sembra pendere dalla parte dei rischi. In tal senso, il caso GameStop rappresenta, secondo gli autori, un esempio emblematico delle potenzialità ma, soprattutto, dei rischi insiti nella gamification degli investimenti, e fornisce una conferma empirica dell’alto grado di rischio che spesso connota tali tipologie di investimenti, anche per investitori professionali.</p><p><strong>Il fin-influencer</strong></p><p>Alcune interessanti considerazioni sono poi svolte sulla figura del fin-influencer, la cui attività si connota per rischi ben maggiori rispetto agli influencer operanti in altri settori, in ragione delle specificità che i prodotti finanziari presentano rispetto ad altri beni o servizi.</p><p>In particolare, la quantità e la qualità dell’informazione fornita dai fin-influencer ai propri follower risultano spesso del tutto inidonee a consentire scelte di investimento consapevoli, soprattutto in soggetti con scarsi livelli di alfabetizzazione finanziaria.</p><p>Dal momento che l’attività dei fin-influencer si muove spesso al limite tra pubblicità e mera divulgazione, al fine di rafforzare la tutela degli investitori retail, la Commissione Europea ha previsto, nel pacchetto di norme che rientrano nella Retail Investment Strategy, alcune misure volte a introdurre specifici requisiti per i contenuti degli annunci di marketing finanziario, che dovranno essere rispettati anche dai fin-influencer.</p><p><strong>Trading e gamification</strong></p><p>Su un piano di analisi più strettamente legato alla normativa in materia di servizi di investimento, vengono analizzati gli evidenti legami fra le varie forme di gamification e il trading, con particolare riferimento ai fenomeni più emblematici dell’evoluzione in atto: da un lato, la diffusione di opinioni, raccomandazioni di investimento e trading ideas sui portali dedicati all’informazione finanziaria, anche collegati alle piattaforme di trading, e, dall’altro, l’imitazione degli investimenti altrui mediante il cosiddetto copy trading.</p><p>La sempre maggiore diffusione di questi fenomeni costringe gli interpreti a interrogarsi sulla reale efficacia delle strategie regolatorie attualmente utilizzate nella disciplina dei mercati finanziari, che dovrebbero probabilmente sempre più orientarsi verso l’adozione di presìdi di governo del prodotto ma anche, in una prospettiva nuova, di governo del servizio mediante individuazione precisa dei target di clientela cui rivolgere i servizi stessi.</p><p>Come spesso accaduto anche in passato, l’evoluzione della realtà del mercato è talmente rapida che riuscire a trovare strumenti normativi e regolamentari adeguati per disciplinarla costituisce senza dubbio una sfida considerevole per il futuro.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 10 Mar 2025 12:20:03 +0100</pubDate>
                        <title>L&#039;algoritmo deve restare sotto la supervisione umana</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lalgoritmo-deve-restare-sotto-la-supervisione-umana</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Intervista a <strong>Fabio Coco </strong>per Plus24 Il Sole 24 Ore</p><p>L'intelligenza artificiale comincia a dare un contributo rilevante nell'ambito della propria operatività ai soggetti che operano nel mercato finanziario. Proviamo a fare il punto delle conseguenze con Fabio Coco, Partner di ADVANT Nctm.&nbsp;</p><p><strong>I casi d'uso dell'intelligenza artificiali possono apportare grandi vantaggi per le imprese del mondo finanziario. Possiamo fare qualche esempio?</strong> In particolare, l'intelligenza artificiale è stata utilizzata per individuare potenziali frodi a danno del prestatore di servizi di pagamento e dei clienti. La possibilità di analizzare grandi quantità di dati permette di identificare anomalie nelle transazioni per individuare tentativi di frode, ma anche di profilare le abitudini dei clienti e individuare le transazioni che si discostano da tali cosiddetti pattern anche tramite forme di "adaptive learning" ossia di strumenti che aggiornano i loro parametri, imparando dai dati in tempo reale.</p><p><i>Articolo integrale disponibile sul settimanale di Plus 24 - Il Sole 24 Ore</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 28 Feb 2025 14:08:07 +0100</pubDate>
                        <title>Trasparenza e competitività: le nuove Disposizioni di vigilanza per i gestori di NPL</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/trasparenza-e-competitivita-le-nuove-disposizioni-di-vigilanza-per-i-gestori-di-npl</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>A cura di<strong> Stefano Padovani</strong>, <strong>Fabio Coco</strong> e<strong> Loris Cottoni</strong> per <strong>Bebankers</strong></p><p class="text-justify">Lo scorso 13 febbraio Banca d’Italia ha pubblicato sul proprio sito <i>web </i>le disposizioni di vigilanza per il recepimento della Direttiva (UE) 2021/2167 (c.d. <i>Secondary Market Directive</i> – “SMD”, attuata nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. 116/2024) relativa agli acquirenti e ai gestori di crediti deteriorati, che contengono in particolare le regole di autorizzazione e di svolgimento dell’attività da parte dei gestori di crediti in sofferenza.</p><p class="text-justify">Il principale obiettivo delle predette disposizioni di vigilanza è quello di garantire che i gestori (una nuova figura di soggetto vigilato introdotta con la SMD) iscritti nel nuovo albo di cui all’art. 114.5 del TUB operino in modo competitivo, prudente e trasparente. Le disposizioni di vigilanza si concentrano su cinque pilastri fondamentali:</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><a href="https://www.bebankers.it/trasparenza-e-competitivita-le-nuove-disposizioni-di-vigilanza-per-i-gestori-di-npl/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per l'articolo integrale</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 27 Feb 2025 10:28:36 +0100</pubDate>
                        <title>Mina prescrizione per le banche: la Cassazione sposta in avanti il termine dei 10 anni per le azioni risarcitorie</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/mina-prescrizione-per-le-banche-la-cassazione-sposta-in-avanti-il-termine-dei-10-anni-per-le-azioni-risarcitorie</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il commento di <strong>Benedetta Musco Carbonaro</strong> per Milano Finanza</p><p><i>In una sentenza sul caso Lehman i giudici dicono che il conteggio non parte dalla firma del contratto ma da quando il cliente si accorge del danno. Così gli intermediari rischiano di perdere tante cause</i></p><p>I dieci anni di tempo massimo per chiedere agli intermediari il risarcimento per eventuali danni subiti dalla sottoscrizione di un investimento finanziario potrebbero non valere più. A stabilirlo è stata una recente sentenza della Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi su un caso che riguardava investimenti in obbligazioni Lehman Brothers realizzati nel 2003. Secondo i giudici, che hanno condannato le banche e dato ragione agli investitori (due per un totale di poco meno di 140 mila euro), la prescrizione dei 10 anni non va infatti conteggiata dalla sottoscrizione dei bond ma solo a partire da quando il risparmiatore ha avuto la percezione della situazione del rischio. Un termine evidentemente aleatorio e, per di più, i giudici hanno aggiunto che dovrebbe essere l’intermediario, la banca o il consulente finanziario per esempio, a provare che il cliente potesse diventare cosciente del rischio in un determinato periodo, e da lì iniziano a decorrere i 10 anni.</p><p><a href="https://www.milanofinanza.it/news/mina-prescrizione-per-le-banche-la-cassazione-sposta-in-avanti-il-termine-dei-10-anni-per-le-azioni-202502270631456777?refresh_cens" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per l'articolo integrale</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 24 Feb 2025 10:20:02 +0100</pubDate>
                        <title>Sicurezza informatica</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sicurezza-informatica</link>
                        <description>Il Regolamento Ue Dora innova nel campo della cybersecurity finanziaria. Obbligo di strategie che garantiscano sicurezza e affidabilità delle operazioni</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Articolo a cura di <strong>Loris Cottoni </strong>sul numero di Febbraio di <strong>Private - Magazine del Private Banking</strong></p><p>Da metà gennaio è applicabile il Regolamento Ue 2022/2554, più noto come Dora (Digital Operational Resilience Act), una delle più importanti innovazioni nel framework della sicurezza informatica in ambito bancario, finanziario ed assicurativo. Fa parte di un pacchetto di misure più ampio ed articolato che include ulteriori Regolamenti delegati e Regolamenti di esecuzione, nonché misure nazionali di adeguamento ed armonizzazione dell'ordinamento interno al mutato contesto normativo.</p><p><strong>Cresce l'impatto dei rischi It</strong></p><p>Tra i motivi che hanno indotto il legislatore europeo a varare una riforma così radicale e impattante c'è il crescente grado di digitalizzazione dei servizi bancari e finanziari, che ha amplificato i potenziali impatti dei rischi informatici (sia in termini quantitativi che qualitativi) sull'operatività delle entità finanziarie. In tal senso, le entità finanziarie e i loro provider di servizi Ict saranno obbligati a formalizzare e adottare strategie aziendali che prevedano misure adeguate e idonee a garantire la sicurezza e l'affidabilità delle loro operazioni. Tra le altre cose, le predette strategie aziendali dovranno indudere sia misure di sicurezza "preventive" (misure di sicurezza informatica volte a rendere più robusti i sistemi aziendali contro attacchi e minacce esterne) sia "successive" (mitigazione degli impatti, risoluzione dei problemi, gestione degli incidenti, garanzia della continuità aziendale e così via).</p><p><strong>Riforma in 5 punti</strong></p><p>I pilastri principali su cui poggia la disciplina di Dora sono essenzialmente 5, che possono essere così sintetizzati:</p><ul><li><u>la gestione dei rischi Ict</u><i>, cioè l'obbligo in primo luogo di mappare tutte le funzioni e le attività aziendali che sono supportate da servizi ICT e, in secondo luogo, il dotarsi di strutture di governante interna per la gestione del rischio ICT con un'attribuzione chiara di ruoli e responsabilità formalizzate in apposite policy interne;</i></li><li><u>la resilienza operativa digitale</u><i>: ossia l'obbligo di prevedere un programma di test da eseguire periodicamente per valutare e rimediare eventuali lacune emerse in materia di sicurezza informatica; la gestione dei rapporti con i fornitori di servizi Ict: la valutazione e il monitoraggio dei rischi dei rapporti con i fornitori esterni (inclusi i subcontractor) per il tramite la redazione di accordi contrattuali che includano certe clausole contrattuali a tutela degli interessi dell'entità finanziaria lungo tutta la catena di fornitura dei servizi;</i></li><li><u>la gestione degli incidenti</u>: in primo luogo, il dotarsi di griglie interne per la classificazione degli incidenti e delle minacce informatiche e, in secondo, l'obbligo di informare tempestivamente le autorità competenti in merito ad eventuali incidenti significativi e alle misure adottate per affrontarli e mitigarne gli impatti; </li><li><u>la condivisione delle informazioni ("infosharing")</u>: l'istituzione di meccanismi di condivisone delle informazioni in modo tale da incrementare di alertness e readiness degli operatori di mercato a fronte del continuo evolversi dei rischi Ict. L'impatto di Dora sulle varie tipologie di entità finanziarie non sarà evidentemente lo stesso per tutte, perché alcune di esse (si pensi al caso delle banche) erano già sottoposte ad un regime regolamentare in materia di rischi Ict particolarmente oneroso, che di fatto già includeva molte delle misure poi successivamente introdotte da Dora.</li></ul><p><strong>Impatto diversificato</strong></p><p>Nel caso di altre entità finanziarie (si pensi ad esempio ai Gefia), gli impatti di Dora saranno certamente maggiori, poiché tali tipologie di soggetti sono stati sinora sottoposti a un framework regolamentare decisamente più snello rispetto a quello delle banche. In tal senso, la <strong>Banca d'Italia</strong>, con le recenti comunicazioni del 23 e del 30 dicembre 2024, ha avuto modo di esternare agli operatori di mercato le proprie preliminari "aspettative di vigilanza" con riferimento ai prossimi passaggi che le entità finanziarie vigilate dall'Istituto di via Nazionale dovranno compiere per adeguarsi al nuovo regolamento comunitario. Infine, si segnala che al momento non tutti i tasselli che compongono il vasto pacchetto Dora sono stati ancora finalizzati. In particolare, mancano ancora all'appello alcune misure di “secondo livello” (regolamenti delegati, regolamenti di esecuzione, etc.) nonché le misure nazionali di adeguamento della normativa domestica.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 20 Feb 2025 17:11:39 +0100</pubDate>
                        <title>Retail investment strategy: il punto sulle nuove regole per i banker</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/retail-investment-strategy-il-punto-sulle-nuove-regole-per-i-banker</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Dopo la fumata bianca del Consiglio europeo alla Retail investment strategy, ci si attendeva un testo definitivo entro il primo semestre del 2025. Ma l’adozione della direttiva non sembrerebbe all’orizzonte. We Wealth ne ha discusso con Francesco Mocci, partner di Advant Nctm.</i></p><p>Sono trascorsi otto mesi dalla fumata bianca del Consiglio europeo alla <a href="https://www.we-wealth.com/voices/retail-investment-strategy-l-evoluzione-dei-modelli-di-business" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>Retail investment strategy</strong></a>, il nuovo pacchetto di norme che mira a rendere più semplice e sicuro l’accesso dei risparmiatori ai mercati finanziari. Ma, da allora, non si registrano significativi passi in avanti. Anzi, l’adozione della direttiva “non si vede più all’orizzonte”, racconta a <i>We Wealth</i> <strong>Francesco Mocci, partner di Advant Nctm</strong>. A che punto siamo?</p><p>“Dopo che a giugno 2024 anche il Consiglio europeo aveva diffuso la propria versione della direttiva omnibus nell’ambito della Retail investment strategy, in seguito alla proposta iniziale della Commissione e alla versione intermedia dell’Econ – comitato permanente in seno al Parlamento europeo – <strong>avrebbe dovuto avviarsi la procedura di trilogo</strong>, una consultazione informale tra le tre istituzioni che avrebbe auspicabilmente portato, nel <strong>primo semestre del 2025</strong>, alla convergenza delle tre parti su un <strong>testo definitivo</strong>”, ricorda Mocci. “Il condizionale è d’obbligo, considerato che non si registrano significativi passi in avanti e l’adozione della direttiva non si vede più all’orizzonte”, aggiunge.</p><p>Non ci si attendeva certamente un percorso facile, perché <strong>le tre versioni divergono su molti punti</strong>: da quelli più pubblicizzati, come la disciplina degli inducements e l’individuazione e assicurazione del value for money, ad altri meno studiati, per esempio il test di adeguatezza e appropriatezza e la regolamentazione dei <a href="https://www.we-wealth.com/news/influencer-e-finanza-come-difendersi" target="_blank" rel="noreferrer">finfluencer</a>. “La tendenza che si ricava dall’analisi delle proposte di Commissione, Econ e Consiglio è comunque quella di un <strong>progressivo ammorbidimento</strong>, con la proposta del Consiglio che è decisamente meno ambiziosa di quella iniziale della Commissione e più attenta a evitare appesantimenti operativi per gli intermediari”, prosegue l’esperto. Ma nonostante i tentativi di Parlamento e Consiglio di ridurre la portata rivoluzionaria delle posizioni inizialmente sostenute dalla Commissione, <strong>le soluzioni fin qui discusse e proposte sembrerebbero continuare a non convincere vasti segmenti del mercato</strong>.</p><p><a href="https://www.we-wealth.com/news/retail-investment-strategy-a-che-punto-siamo" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Articolo integrale su We Wealth</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 20 Feb 2025 09:42:23 +0100</pubDate>
                        <title>SFDR: un regolamento da rivedere profondamente</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sfdr-un-regolamento-da-rivedere-profondamente</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Articolo a cura di Lorenzo Macchia per <a href="https://www.fondiesicav.it/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Fondi &amp; Sicav</u></strong></a></p><p>Alla fine del 2023 la Commissione europea ha avviato e concluso due consultazioni, una mirata e una pubblica, per la revisione e la modifica del regolamento (Ue) 2019/2088, la cosiddetta Sustainable finance disclosure regulation (Sfdr). La consultazione pubblica aveva come obiettivo di raccogliere informazioni e opinioni da un’ampia gamma di soggetti interessati, tra i quali operatori finanziari, organizzazioni non governative, associazioni di categoria, autorità nazionali competenti e investitori professionali e al dettaglio, sulle loro esperienze con l’attuazione dell’Sfdr.</p><p>In particolare, la Commissione ha invitato gli stakeholder a rispondere a vari quesiti in merito allo stato di attuazione della Sfdr, al raggiungimento degli obiettivi prefissati, alle eventuali criticità e ai problemi riscontrati nell’attuazione del citato regolamento. Inoltre, è stata posta l’attenzione sull’interazione della Sustainable finance disclosure regulation con altre norme sulla finanza sostenibile, cercando di spronare gli intervistati a indicare eventuali incongruenze o disallineamenti tra il nuovo regolamento e il resto del framework normativo europeo di settore.</p><p>Sulla base del documento e dalle risultanze che sono emerse la Commissione e le Esa hanno preso atto che il quadro normativo potrebbe essere migliorato e che le norme contenute nel Regolamento Sfdr potrebbero risultare assai complesse e di difficile comprensione, in particolare per gli investitori al dettaglio.</p><p>Per cercare di dare un contributo attivo per la revisione del Regolamento Sfdr, le autorità di vigilanza nel giugno 2024 hanno pubblicato di propria iniziativa un parere diretto a rappresentare, inter alia, i benefici che potrebbe avere l’introduzione di un sistema di categorizzazione e/o di un indicatore di sostenibilità che permetta agli investitori al dettaglio di comprendere meglio il profilo di sostenibilità sottostante i prodotti finanziari.</p><p>La previsione di nuove categorie di prodotti finanziari sostituirebbe l’attuale differenziazione tra strumenti che promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali e altri che hanno come obiettivo un investimento sostenibile, che, come noto, ha generato non pochi dubbi e criticità applicative tra gli operatori.</p><p>Un problema riscontrato da molti concerne la genericità delle indicazioni contenute nell’articolo 8 del Regolamento Sfdr, in quanto la «promozione di caratteristiche ambientali o sociali», cui si fa riferimento, comprende una gamma molto ampia di ambizioni di sostenibilità.</p><p>Per quanto riguarda invece l’applicazione dell’articolo 9 del regolamento Sfdr è stata riscontrata dalla stessa Commissione l’ampia discrezionalità concessa ai manufacturer nella strutturazione dei prodotti finanziari derivante dall’astratta definizione di investimento sostenibile ai sensi dell’art. 2, paragrafo 17 della Sfdr.</p><p>Tenendo conto di queste difficoltà le autorità di vigilanza propongono adesso di introdurre in prima battuta due nuove categorie di prodotti finanziari di semplice comprensione per l’investitore al dettaglio, con criteri oggettivi e soglie chiare e trasparenti.</p><p>Per gli strumenti che investono in attività economiche e asset sostenibili dal punto di vista ambientale e/o sociale, le Esa suggeriscono di introdurre la «categoria dei prodotti sostenibili».</p><p>I prodotti ricompresi in tale categoria avranno l’obbligo di rispettare una «soglia minima di sostenibilità» prestabilita come parte degli investimenti del prodotto finanziario.</p><p>Per questi strumenti le autorità di vigilanza raccomandano alla Commissione di valutare la fusione in un’unica categoria cioè la divisione in due sottocategorie, ambientale e sociale, anche in considerazione della differenza di maturità tra i temi ambientali e sociali e in assenza di una cosiddetta tassonomia sociale. In merito ai prodotti che investono in attività economiche e attività non ancora sostenibili, ma che intendono raggiungere la sostenibilità nel tempo dal punto di vista ambientale e/o sociale, è stato suggeritoo di introdurre la «categoria dei prodotti di transizione», che dovranno prevedere specifiche strategie di investimento volte al progressivo miglioramento delle prestazioni ambientali e/o sociali a seconda degli obiettivi prefissati.</p><p>La partita è aperta e molti scommettono che la Commissione ha intenzione di proporre a breve una revisione completa e per certi versi rivoluzionaria del quadro normativo in materia di Sfdr.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 19 Feb 2025 15:01:00 +0100</pubDate>
                        <title>Dora: cybersicurezza bancaria, ora si fa sul serio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/dora-cybersicurezza-bancaria-ora-si-fa-sul-serio</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Finora le prassi delle banche e degli attori finanziari non hanno seguito schemi comuni sulla cybersicurezza e, per quanto generalmente buone, non esistono standard veri e propri per tutelare la un settore altamente sensibile agli attacchi dei criminali. Da questo gennaio, le cose cambiano: diventa vincolante, infatti, il regolamento DORA (Digital Operational Resilience Act), la normativa che impone regole uniformi a livello europeo per garantire la cyber resilienza delle entità finanziarie. Ma attualmente com’è messa la sicurezza informatica delle banche?</p><p>DORA punta a migliorare la “resilienza operativa digitale, ossia la capacità di costruire, assicurare e riesaminare la propria integrità e affidabilità operativa, garantendo tramite i servizi informatici di fornitori terzi, la sicurezza dei sistemi informatici anche a fronte di eventuali perturbazioni”, spiegano <strong>Fabio Coco e Loris Cottoni</strong>.&nbsp;</p><p>“Sebbene molte banche italiane abbiano già avviato processi di miglioramento nella protezione dei dati, dei sistemi informatici e delle infrastrutture di rete, la vera sfida risiede nel consolidare un approccio integrato e coordinato tra le diverse strutture interne della banca, con l’obiettivo di mantenere aggiornati e al passo coi tempi i sistemi di difesa contro minacce in continua evoluzione”, aggiungono Coco e Cottoni. “Ciascuna entità finanziaria dovrà individuare i contratti riconducibili a servizi ICT e distinguere i servizi essenziali o importanti”, vale a dire quelli che, in caso di interruzione, potrebbero minare “sostanzialmente i risultati finanziari o la continuità dei servizi” della banca. Insomma, bisognerà capire e prevedere dove un cyber attacco potrebbe fare davvero male, anche se mirato ai fornitori della banca-bersaglio e non direttamente all’istituto. Successivamente, si dovrà svolgere una gap analysis per individuare carenze nei processi o nei sistemi e adeguare policy e contratti ai nuovi requisiti previsti da DORA.</p><p>L'articolo completo su <a href="https://www.we-wealth.com/news/dora-cybersicurezza-banche" target="_blank" rel="noreferrer">We Wealth</a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 04 Feb 2025 10:22:30 +0100</pubDate>
                        <title>Retail Investment Strategy: Un percorso tortuoso tra i palazzi di Bruxelles</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/un-percorso-tortuoso-tra-i-palazzi-di-bruxelles</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Entro l'estate è atteso il testo definitivo della direttiva che dovrebbe rendere più semplice e sicuro l'accesso dei risparmiatori ai mercati finanziari. Ma i rilievi degli addetti ai lavori sono ancora molti.</i></p><p><i>Articolo a cura di Francesco Mocci per Wall Street Italia</i></p><p>Dopo che, a giugno 2024, anche il Consiglio Europeo ha diffuso la propria versione della direttiva omnibus nell'ambito della Retail Investment Strategy, in seguito alla proposta iniziale della Commissione e alla versione intermedia dell'Econ — comitato permanente in seno al Parlamento europeo — ha preso íl via la procedura di "trilogo", una consultazione informale tra le tre istituzioni che dovrebbe portare, auspicabilmente nel corso del primo semestre del 2025, alla convergenza delle tre diverse parti su un testo definitivo.</p><p><strong>Ancora troppa complessità.</strong></p><p>Per la Retail Investment Strategy non si profila, tuttavia, un percorso facile, perché le tre versioni divergono su molti punti, da quelli più pubblicizzati, come disciplina degli inducements e individuazione/ assicurazione del value for money, ad altri meno studiati, per esempio il test di adeguatezza/appropriatezza e la regolamentazione dei fin-influencer. La tendenza è comunque quella di un progressivo ammorbidimento, con la proposta del Consiglio che è decisamente meno ambiziosa di quella della Commissione.</p><p><i>Articolo integrale disponibile sul numero di Febbraio 2025 di Wall Street Italia</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 31 Jan 2025 11:19:19 +0100</pubDate>
                        <title>Segnalazione di pregi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/segnalazione-di-pregi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Ancora sotto la lente Consob le condizioni entro cui può essere svolta l'attività. L'Autorità chiarisce i limiti tra la segnalazione e la promozione al collocamento.&nbsp;</i><br>Articolo a cura di Paolo Sobrini per <strong>Private - Magazine del Private Banking</strong></p><p>Recentemente la Consob è tornata a esprimersi sulla controversa figura del segnalatore di pregi, confermandone la rilevanza, che continua a suscitare interesse nel panorama finanziario. In particolare, con la nuova Comunicazione 0073137 del 26 luglio 2024 l'autorità di vigilanza ha chiarito ulteriormente i confini e le condizioni entro i quali può essere svolta tale attività, offrendo una chiave di lettura utile e aggiornata per il settore.</p><p><strong>L'evoluzione normativa</strong></p><p>L'intervento si colloca in un quadro di evoluzione normativa sia a livello comunitario sia nazionale, che ha progressivamente conferito legittimazione alla figura del segnalatore, distinguendola chiaramente in ambiti come la distribuzione assicurativa e la mediazione creditizia. Il segnalatore di pregi è il soggetto — persona fisica o giuridica — che, nella fase preliminare di una relazione commerciale o finanziaria, presenta un intermediario autorizzato a potenziali clienti, evidenziandone appunto i "pregi", ossia le caratteristiche positive, come ad esempio l'expertise professionale o la reputazione. Questa attività, pur rientrando nella prassi del settore, deve rispettare rigorosi limiti per non sconfinare in attività riservate, come la promozione o il collocamento.</p><p><strong>Il riconoscimento professionale</strong></p><p>La regolamentazione di questa attività, assimilabile, per certi versi, al libero procacciatore d'affari e non sottoposta a riserva, si è sviluppata principalmente attraverso orientamenti della Consob e codici di comportamento delle associazioni di categoria, senza, quindi, una disciplina normativa organica. Un punto di svolta a livello normativo si è avuta con l'introduzione di una disciplina esplicita nel settore assicurativo, a seguito del recepimento della direttiva UE/2016/97, che ha riconosciuto dignità giuridica a questa figura, con tratti distintivi rispetto ad altre in qualche modo simili. La nuova comunicazione della Consob si inserisce in questo contesto, analizzando un modello operativo innovativo e tecnologicamente avanzato proposto da un istituto di moneta elettronica (Imel).</p><p><strong>Il superamento delle due fasi</strong></p><p>Il modello operativo prevedeva un percorso articolato in due fasi: nella prima, gli utenti venivano informati sull'esistenza dei partner e sui servizi da loro offerti attraverso una lista strutturata con una breve descrizione delle loro caratteristiche principali. Nella seconda fase, avveniva un'interazione diretta tra cliente e partner, attraverso sezioni specifiche dell'app interamente gestite dai partner stessi tramite Api (application programming interfaces), che consentivano loro di controllare contenuti e servizi. Il passaggio tra le due fasi era delimitato da una schermata gateway, che non solo separava gli ambienti gestiti dall'istituto e dai partner, ma evidenziava chiaramente al cliente l'identità del partner responsabile della gestione della nuova sezione, tramite un design distintivo e marchi riconoscibili. La Consob ha evidenziato che il modello proposto, inclusivo di Banner e strumenti interattivi, presentava elementi di interazione pre-negoziale che conferivano un carattere promozionale, eccedendo così i confini della semplice segnalazione.</p><p><strong>Il ruolo dei banner nelle app</strong></p><p>L'Autorità di vigilanza, allineandosi ad alcune comunicazioni precedenti, ha ribadito che, affinché un'attività possa essere qualificata come mera segnalazione, deve limitarsi a fornire informazioni generiche sugli intermediari senza entrare nel merito dei prodotti o stabilire meccanismi che inducano il cliente alla sottoscrizione di contratti. In particolare, la Consob ha ribadito che l'eventuale uso di banner, pop-up o strumenti analoghi all'interno di app potrebbe integrare un'attività di promozione o collocamento a distanza, qualora tali elementi fossero idonei a instaurare un dialogo diretto con il cliente o a favorire la sottoscrizione immediata di contratti. Tali strumenti devono essere quindi valutati attentamente per evitare sconfinamenti nella promozione, che richiederebbe specifiche autorizzazioni. In conclusione, il caso solleva importanti questioni su come tracciare il confine tra segnalazione e promozione, soprattutto alla luce di modelli operativi sempre più tecnologicamente avanzati e conferma, al contempo, il ruolo centrale della Consob nella definizione dei confini di un'attività rilevante nel mercato finanziario.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 28 Jan 2025 09:49:45 +0100</pubDate>
                        <title>Dati personali dei soci di fondi di investimento: tra Gdpr e diritti degli altri soci</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/dati-personali-dei-soci-di-fondi-di-investimento-tra-gdpr-e-diritti-degli-altri-soci</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Articolo a cura di Paolo Francesco Bruno per <a href="https://citywire.com/it/news/dati-personali-dei-soci-di-fondi-di-investimento-tra-gdpr-e-diritti-degli-altri-soci/a2458371" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Citywyre</u></strong></a></p><p><i>Una recente decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha fornito una serie di chiarimenti generali riguardo all’applicazione del Regolamento Gdpr</i></p><p>Una recente decisione della <strong>Corte di Giustizia</strong> dell’Unione Europea ha fornito una serie di chiarimenti generali riguardo all’applicazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (Gdpr) ed i limiti entro i quali possono aver luogo la richiesta e la divulgazione di informazioni personali di soci di un fondo di investimento, soprattutto nel caso in cui la partecipazione sia indiretta, in quanto detenuta tramite una società fiduciaria.</p><p>La decisione è stata resa a seguito di rinvio pregiudiziale disposto dall’Amtsgericht München (Tribunale circoscrizionale, Monaco di Baviera, Germania) e verteva sull’interpretazione dell’articolo 6, par. 1, comma primo lettere b), c) ed f) del Gdpr. All’origine del contenzioso vi era l’azione promossa da alcuni soci che avevano adito l’autorità per ottenere informazioni sugli altri partecipati al fondo (con l’interesse di entrare in contatto e negoziare con loro il<br>riacquisto delle loro quote sociali, o ancora di coordinarsi con questi ultimi al fine di formare una volontà comune nell’ambito di decisioni dei soci) e, ovviamente, un contrasto applicativo tra Gdpr e diritto tedesco.</p><p>La Cgue giunge ad affermare che, in applicazione ai limiti imposti dal Gdpr, la richiesta di altri detentori di partecipazioni in un fondo ad azionariato diffuso di comunicare i dati sui soci con partecipazioni indirette tramite società fiduciaria può avvenire se ciò è necessario all’esecuzione di un contratto, ovvero sia indispensabile per realizzare una finalità che è parte integrante della prestazione contrattuale destinata all’interessato.</p><p>Tuttavia, tale previsione non può trovare applicazione nel caso in cui i contratti di<br>partecipazione e fiduciari, in forza dei quali sono state acquistate partecipazioni indirette nei fondi di investimento, prevedono espressamente il divieto di comunicare i dati relativi agli investitori indiretti ad altri detentori di partecipazioni. D’altro canto, osserva la Cgue, la caratteristica essenziale dell’acquisto di una partecipazione indiretta, tramite una società fiduciaria, in un fondo di investimento ad azionariato diffuso è precisamente l’anonimato dei<br>soci, ivi incluso nei rapporti tra i soci stessi.</p><p>In altri termini, è tenendo conto del trattamento riservato dei loro dati da parte del fondo di investimento che le persone optano per un&nbsp;investimento finanziario in un siffatto fondo sotto forma di partecipazione detenuta tramite una&nbsp;società fiduciaria.</p><p>In linea teorica, osserva la Corte, potrebbe la richiesta di informazioni trovare positivo riscontro&nbsp;se essa è necessaria per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o&nbsp;di terzi, ma a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali&nbsp;dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali. Nel caso in esame, in termini<br>molto pragmatici, viene escluso che tale deroga possa trovare applicazione, in quanto il socio del fondo di investimento potrebbe chiedere direttamente al fondo o alla società fiduciaria di trasmettere la sua richiesta al socio interessato, allo scopo di fare conoscenza o discutere con quest’ultimo, lasciandogli così la libertà di rimanere anonimo oppure avviare un dialogo con l’altro socio.</p><p>Infine, viene vagliata dalla Corte l’ultima condizione che legittimerebbe la diffusione dei dati del socio, ovvero quando sia necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. In tale situazione è legittimo il trattamento dei dati quando è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, in virtù del diritto dello Stato membro interessato (anche per effetto di posizione giurisprudenziale, alla condizione che tale giurisprudenza sia chiara e precisa, che la sua applicazione sia prevedibile per le persone che vi sono sottoposte e che risponda a un obiettivo<br>di interesse pubblico e sia proporzionata a quest’ultimo).</p><p>Spetterà quindi al Tribunale valutare i principi di diritto interpretativi del Gdpr e valutare se i soci hanno, o meno, diritto ad ottenere i nominativi degli altri soci indiritti dal fondo o dalle società fiduciarie.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Fondi di Investimento</category>
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 27 Jan 2025 11:38:02 +0100</pubDate>
                        <title>Webinar | Le polizze assicurative Linked tra rischio demografico e mercato finanziario</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/webinar-le-polizze-assicurative-linked-tra-rischio-demografico-e-mercato-finanziario</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Mercoledì 29 gennaio<br>dalle 14.00 alle 17.00</p><p>Benedetta Musco Carbonaro parteciperà come relatrice al webinar organizzato dalla Commissione Diritto delle Assicurazioni dell'Ordine degli Avvocati di Milano.</p><p>In particolare, Benedetta tratterà il tema della pignorabilità delle polizze assicurative linked.</p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/nctm/PDF/Le_polizze_assicurative_linked.pdf" target="_blank"><strong><u>Clicca qui per ulteriori informazioni</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 17 Jan 2025 10:10:41 +0100</pubDate>
                        <title>Conoscenza dei dati personali dei soci di fondi di investimento</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/conoscenza-dei-dati-personali-dei-soci-di-fondi-di-investimento</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Articolo a cura di <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/paolo-francesco-bruno#tab0" target="_blank"><u>Paolo Francesco Bruno</u></a> per <a href="https://www.fondiesicav.it/" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Fondi&amp;Sicav</u></a></p><p>Una recente decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Cgue) ha fornito una serie di chiarimenti generali sull'applicazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (Gdpr) e i limiti entro i quali possono avere luogo la richiesta e la divulgazione di informazioni personali di soci di un fondo di investimento, soprattutto nel caso in cui la partecipazione sia indiretta, in quanto detenuta tramite una società fiduciaria.</p><p><strong>Origine del contenzioso</strong></p><p>La decisione è stata presa in seguito al rinvio pregiudiziale disposto dall'Amtsgericht München (Tribunale circoscrizionale, Monaco di Baviera, Germania) e verteva sull'interpretazione dell'articolo 6, par. 1, comma primo lettere b), c) ed f) del Gdpr. All'origine del contenzioso vi era l'azione promossa da alcuni soci che avevano adito l'autorità per ottenere informazioni sugli altri partecipanti al fondo, con l'interesse di entrare in contatto e negoziare con loro il riacquisto delle loro quote sociali, o ancora di coordinarsi con questi ultimi per formare una volontà comune nell'ambito di decisioni dei soci. E, ovviamente, si trattava di dirimere anche un contrasto applicativo tra Gdpr e diritto tedesco.</p><p><strong>Osservazioni della Cgue</strong></p><p>La Cgue giunge ad affermare che, in applicazione ai limiti imposti dal Gdpr, la richiesta di altri detentori di partecipazioni in un fondo ad azionariato diffuso di comunicare i dati sui soci con partecipazioni indirette tramite società fiduciaria può avvenire se ciò è necessario all'esecuzione di un contratto, ovvero sia indispensabile per realizzare una finalità che è parte integrante della prestazione contrattuale destinata all'interessato. Tuttavia, tale previsione non può trovare applicazione nel caso in cui i contratti di partecipazione e fiduciari, in forza dei quali sono state acquistate partecipazioni indirette nei fondi di investimento, prevedono espressamente il divieto di comunicare i dati degli investitori indiretti ad altri detentori di partecipazioni, D'altro canto, osserva la Cgue, la caratteristica essenziale dell'acquisto di una partecipazione indiretta, tramite una società fiduciaria, in un fondo di investimento ad azionariato diffuso, è precisamente l'anonimato dei soci, ivi incluso nei rapporti tra i soci stessi. In altri termini, è tenendo conto del trattamento riservato dei loro dati da parte del fondo di investimento che le persone optano per un investimento finanziario in un siffatto fondo sotto forma di partecipazione detenuta tramite una società fiduciaria.</p><p><strong>Perseguimento del legittimo interesse</strong></p><p>In linea teorica, osserva la Corte, potrebbe la richiesta di informazioni trovare positivo riscontro se essa fosse necessaria per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, ma a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali. Nel caso in esame,in termini molto pragmatici, viene escluso che tale deroga possa trovare applicazione, in quanto il socio del fondo di investimento potrebbe chiedere direttamente al fondo o alla società fiduciaria di trasmettere la sua richiesta al socio interessato, allo scopo di fare conoscenza o discutere con quest'ultimo, lasciandogli così la libertà di rimanere anonimo oppure avviare un dialogo con l'altro socio.</p><p><strong>Adempimento di un obbligo legale</strong></p><p>Infine, viene vagliata dalla Corte l'ultima condizione che legittimerebbe la diffusione dei dati del socio, ovvero quando sia necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. In tale situazione è legittimo il trattamento dei dati quando è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, in virtù del diritto dello Stato membro interessato, anche per effetto di posizione giurisprudenziale, alla condizione che tale giurisprudenza sia chiara e precisa, che la sua applicazione sia prevedibile per le persone che vi sono sottoposte e che risponda a un obiettivo di interesse pubblico e sia proporzionata a quest'ultimo. Spetterà quindi al Tribunale valutare i principi di diritto interpretativi del Gdpr e valutare se i soci hanno, o meno, diritto adottenere i nominativi degli altri soci indiretti dal fondo o dalle società fiduciarie.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 31 Dec 2024 10:15:09 +0100</pubDate>
                        <title>Arriva l&#039;arbitro</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/arriva-larbitro</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Articolo a cura di Ludovica D'Ostuni su Private</strong>.</p><p>Dopo una lunga attesa, da metà 2025 sarà finalmente operativo l'Arbitro delle controversie assicurative gestito da Ivass e previsto dal Codice delle Assicurazioni Private fin dal 2018.</p><p><strong>Risoluzione delle controversie</strong></p><p>Questo meccanismo di risoluzione alternativa delle controversie, analogo a quelli già operanti dei settori bancario e finanziario (Abf ed Acf), è previsto dall'art. 187.1 del Codice delle Assicurazioni, che delega però a un decreto interministeriale la declinazione in concreto di composizione, modalità operative e natura delle controversie che saranno di sua competenza.</p><p>L'iter di redazione è iniziato a valle del recepimento della direttiva Idd (nel 2018), dapprima mediante consultazioni tra i ministeri competenti e Ivass e poi con il coinvolgimento, ma senza ricorso a pubblica consultazione, dei principali stakeholder.</p><p>La prima bozza di decreto ministeriale così (faticosamente) varata è stata presentata una prima volta, ne1 2023, al Consiglio di Stato, che ha tuttavia emesso un parere interlocutorio, chiedendo alcuni approfondimenti e suggerendo alcune modifiche del testo.</p><p>È stato quindi ripresentato un nuovo testo e a fine agosto 2024 il Consiglio di Stato ha emesso il parere finale, dando quindi il via libera.</p><p><strong>Le competenze affidate</strong></p><p>Ma quali sono le principali caratteristiche di questo nuovo procedimento? Le controversie di competenza dell'Arbitro Assicurativo saranno diverse e variegate: potranno essere devolute sia quelle relative all'accertamento di diritti, obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da un contratto di assicurazione (incluso il risarcimento dei danni) che quelle concernenti l'inosservanza delle regole di condotta relative all'attività di distribuzione assicurativa.</p><p>Il ricorso, analogamente a quanto previsto per Abf e Acf, potrà essere esperito a condizione che preliminarmente vi sia stata un'interlocuzione "diretta" tra le parti e quindi che sia stato indirizzato un reclamo all'impresa assicurativa o all'intermediario del cui esito il ricorrente non sia soddisfatto. Il decreto ministeriale si preoccupa anche di assicurare che vi sia un effettivo e attuale interesse al ricorso: questo potrà essere presentato non oltre 12 mesi dalla comunicazione dell'esito del reclamo.</p><p><strong>Chi potrà farvi ricorso</strong></p><p>Anche sotto il profilo dei soggetti che potranno adire l'Arbitro, la disciplina è articolata: avranno questa facoltà non solo il contraente della polizza assicurativa ma anche l'assicurato e il danneggiato che sia titolare di azione diretta verso la Compagnia. Al momento tale diritto è previsto nell'ambito delle polizze RC Auto, responsabilità civile sanitaria ai sensi della cd. legge "Geli" e responsabilità civile correlata alla caccia.</p><p>L'Arbitro Assicurativo non potrà condurre accertamenti istruttori autonomi e dovrà quindi basare le proprie decisioni solo sui documenti prodotti dalle parti: dunque saranno ammissibili solo quelle controversie in cui per l'accertamento del fatto o la quantificazione della prestazione o del danno non siano necessarie perizie tecniche d'ufficio, testimonianze e così via.</p><p><strong>Pronuncia non vincolante</strong></p><p>La decisione non sarà munita di efficacia vincolante: il soggetto soccombente, quindi, non sarà obbligato a darvi seguito. L'inadempimento della decisione da parte di imprese e intermediari sarà però reso noto mediante pubblicazione sul sito dell'Arbitro e del soggetto stesso. Questa forma di pubblicità, equivalente a una vera e propria sanzione reputazionale, dovrebbe favorire il cosiddetto effetto conformativo, che limiterà i casi di mancato adempimento da parte delle imprese o degli intermediari.</p><p>Vi sono tuttavia degli aspetti di potenziale criticità da considerare che potrebbero minare l'efficacia di questo meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie: il settore assicurativo presenta, infatti, caratteristiche peculiari per la struttura del mercato (diverse tipologie di intermediari, catene di intermediazione complesse). Inoltre, rileva la natura delle controversie molte delle quali richiederanno la valutazione e la quantificazione di danni difficili da dimostrare e accertare in assenza di poteri "istruttori".</p><p>Vi è poi un tema di coordinamento e sovrapposizione di competenze con l'Acf: nel caso delle polizze di investimento assicurative (Ibips) distribuite dagli intermediari iscritti alla sezione D del RUI (quindi Sim e banche) la competenza a valutare la condotta degli intermediari è infatti rimessa a questo organismo. Nelle controversie in cui sia coinvolta anche la compagnia assicurativa, che dovrebbe essere convenuta invece davanti all'Arbitro Assicurativo, si pone quindi un tema di "conflitto" di competenze che andrà in qualche modo risolto.&nbsp;</p><p>L'avvento dell'Arbitro presenta quindi luci e ombre: la giurisprudenza che si andrà via via formando costituirà sicuramente una guida per imprese e intermediari nella trattazione dei reclami ma rimane comunque da verificare quanto sarà efficace l'attività dell'Arbitro in questo settore.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 16 Dec 2024 09:52:51 +0100</pubDate>
                        <title>Europa. La confusione sulla Ris rischiano di pagarla i clienti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/europa-la-confusione-sulla-ris-rischiano-di-pagarla-i-clienti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Le istituzioni Ue in assetto rinnovato riapriranno il dossier a breve.</i></p><p>La Retail Investment Strategy in procinto di riprendere il suo corso si presenta in una situazione di estrema confusione: tre versioni tra loro molto diverse da parte di Commissione, Parlamento e Consiglio e tutti e tre gli organismi europei in assetto diverso rispetto a quello che ha precedentemente esaminato il provvedimento. […]</p><p>[…] «La tendenza - spiega Francesco Mocci, Partner ADVANT Nctm - è comunque quella di un ammorbidimento progressivo, con la proposta del Consiglio che è decisamente meno ambiziosa di quella della Commissione. Nonostante gli evidenti tentativi di Parlamento e Consiglio di ridurre la portata rivoluzionaria delle posizioni inizialmente sostenute dalla Commissione, le soluzioni fin qui circolarizzate continuano a non convincere vasti segmenti del mercato».&nbsp;</p><p>Ma in tutta questa situazione il problema è che slittamento dopo slittamento si perda il bandolo della matassa: «È importante segnalare come le principali associazioni europee di categoria del settore finanziario - continua Mocci - hanno invitato i co-legislatori a sottoporre la direttiva a un "check di competitività", in quanto le attuali formulazioni del provvedimento non consentirebbero di raggiungere il prefissato obiettivo di aumentare la partecipazione degli investitori al dettaglio nei mercati di capitali. Al contrario, il provvedimento in discussione aumenterebbe la già elevata complessità e burocrazia del quadro normativo che disciplina la distribuzione dei prodotti finanziari, Ibips compresi, determinando impatti negativi sia sulle imprese che sugli investitori».&nbsp;</p><p>In pratica aumentando il carico burocratico, un documento che si focalizza molto sui costi dei prodotti finanziari, rischierebbe proprio di aumentare questi costi, realizzando così una situazione che può essere definita di eterogenesi dei fini.&nbsp;</p><p>Come conclude Mocci: «Le osservazioni delle associazioni di categoria, anche sedi taglio generico, colgono in gran parte nel segno: nel tentativo di disciplinare argomenti di capitale importanza nel mercato, le istituzioni europee sembrano avere intrapreso la strada di una maggiore complessità delle regole. Ne rappresenta un esempio la disciplina degli incentivi, che si è via via complicata dalla Commissione al Consiglio, imponendo una serie di obblighi, test e verifiche agli intermediari che causerebbero domande e dubbi interpretativi di non poco conto».</p><p><i>Articolo integrale disponibile sull'edizione settimanale di Plus24 Il Sole 24 Ore</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 02 Dec 2024 17:23:44 +0100</pubDate>
                        <title>Market Abuse: Listing ACT e le altre novità 2024</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/market-abuse-listing-act-e-le-altre-novita-2024</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>4 e 5 dicembre 2024</i><br><i>Live webinar</i></p><p><strong>Francesco Mocci</strong> parteciperà come relatore al corso organizzato da Borsa Italiana dal titolo <i>"Market Abuse: Listing ACT e le altre novità 2024"</i>.&nbsp;</p><p>L'evento, parte del programma formativo di Borsa Italiana Academy, si concentrerà sulle ultime novità normative riguardanti il Market Abuse e sulle implicazioni del nuovo Listing ACT, con particolare attenzione all'accesso al capitale per le PMI.</p><p><a href="https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/academy/corsi-open/corso-marketabuse2024.htm#:~:text=Market%20Abuse%3A%20Listing%20ACT%20e%20le%20altre%20novit%C3%A0%202024&amp;text=Il%2014%20novembre%202024%20%C3%A8,al%20capitale%20per%20le%20PMI." target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per ulteriori informazioni</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 27 Nov 2024 16:56:30 +0100</pubDate>
                        <title>Procedure di ADR e controversie in materia assicurativa</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/procedure-di-adr-e-controversie-in-materia-assicurativa</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Venerdì 29 novembre</i><br><i>Dalle 14.30 alle 17.30</i><br><i>Webinar</i></p><p><strong>Ludovica D'Ostuni </strong>e <strong>Emanuele Marzano </strong>parteciperanno all'evento online organizzato dalla Commissione Diritto delle Assicurazioni dell'Ordine degli Avvocati di Milano.&nbsp;</p><p>In particolare, Ludovica sarà relatrice con un intervento dal titolo “Arbitrato Assicurativo, descrizione dell'istituto e della sua possibile disciplina”, mentre Emanuele si focalizzerà su "Accordo sulle modalità di svolgimento della negoziazione assistita, sulla formulazione di procedure standard e quando si deve o conviene concludere un accordo di negoziazione assistita.</p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/nctm/PDF/corso_milano.pdf" target="_blank"><u>Clicca qui per il programma completo dell'evento</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 19 Nov 2024 09:58:15 +0100</pubDate>
                        <title>Uniformata l&#039;attività di concessione dei prestiti dei Fia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/uniformata-lattivita-di-concessione-dei-prestiti-dei-fia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>A cura di <strong>Lorenzo Macchia</strong> per Fondi &amp; Sicav</p><p>La Direttiva (Ue) 2024/927 del 13 marzo 2024 (la cosiddetta Aifmd 2) riconosce, per la prima volta a livello europeo, la possibilità di istituire fondi di investimento alternativi che erogano prestiti.</p><p>In ambito domestico (fenomeno presente anche in altri stati membri), già da diversi anni la normativa di riferimento concede ai Fia italiani e Ue di investire in crediti, a valere sul proprio patrimonio, a favore di soggetti diversi dai consumatori. Del resto, i fondi di investimento che erogano prestiti sono una fonte di finanziamento alternativo e valido per l'economia reale.Tali fondi possono fornire finanziamenti essenziali alle piccole e medie imprese per le quali è più difficile accedere alle fonti di prestito tradizionali tipiche del canale bancario. Il timore che approcci normativi nazionali divergenti potessero condurre ad arbitraggi regolamentari e a livelli diversi di tutela degli investitori, ostacolando in tal modo la creazione di un mercato interno efficiente, ha portato il legislatore sovranazionale a uniformare all'interno dell'Unione l'attività di concessione di prestiti da parte dei Fia.</p><p><strong>La direttiva</strong></p><p>La citata direttiva stabilisce che il “Fia concedente prestiti” deve (i) avere una strategia di investimento consistente principalmente nel concedere prestiti oppure (ii) erogare finanziamenti per un valore nozionale che rappresenta almeno il 50 % del valore patrimoniale netto del fondo stesso. Tramite un approccio estensivo si ricomprende all'interno del perimetro dell'attività di concessione di prestiti non solo le ipotesi in cui il Fia eroga direttamente il credito in qualità di prestatore originario, ma anche i casi in cui concede un prestito indirettamente tramite un terzo o una società veicolo che concede il prestito per o per conto del Fia, o per o per conto del gestore in relazione a esso. Per evitare l'elusione strumentale della normativa in esame sono considerate, quali attività di concessione di prestiti e dunque soggette alla disciplina di settore, anche le ipotesi in cui il Fia o il gestore partecipi alla strutturazione del prestito o definisca le sue caratteristiche.</p><p>I Fia di credito sono costituiti generalmente in forma chiusa in quanto il rimborso all'investitore è legato, in considerazione della tipologia degli asset di investimento, al completamento del ciclo di vita del fondo.Tuttavia, è riconosciuta la possibilità di costituire fondi di credito aperti qualora il gestore riesca a dimostrare che il sistema di gestione del rischio di liquidità del Fia risulti compatibile con la strategia di investimento e la politica di rimborso dello stesso.</p><p><strong>Leva finanziaria</strong></p><p>Per garantire la stabilità e l'integrità del sistema finanziario e introdurre garanzie proporzionate, i Fia concedenti prestiti dovrebbero essere soggetti a un limite di leva finanziaria che varia a seconda che siano di tipo aperto o chiuso. Salvo eccezioni particolari, in caso di fondo aperto, in considerazione del maggior rischio di stabilità finanziaria dovuto all'esposizione delle continue richieste di rimborso, è prevista una leva finanziaria fino al 175%; in caso di fondo chiuso, generalmente più stabile dal punto di vista finanziario, fino al 300%.</p><p><strong>Limitazioni</strong></p><p>Dal punto di vista soggettivo sono previste alcune limitazioni, in particolare non è possibile erogare credito al gestore o al personale dello stesso, al depositario delle quote del fondo, al delegato alla gestione o al personale dello stesso nonché a un soggetto appartenente al medesimo gruppo del gestore. Il legislatore europeo consente ai Fia di erogare prestiti anche ai consumatori nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina sulla tutela a tale tipologia di soggetti, ma riconosce agli stati membri la facoltà di potere vietare la concessione di prestiti ai consumatori da parte dei Fia nel loro territorio, per motivi di interesse pubblico. L'eventuale divieto imposto da uno stato membro non deve però pregiudicare la commercializzazione di Fia, all'interno dell'Unione, che concedono prestiti ai consumatori o esercitano attività di gestione dei crediti concessi ai consumatori. Infatti, questa disposizione ammette la possibilità che in stati come l'Italia, dove il legislatore interno ha circoscritto l'erogazione di prestiti da parte dei Fia esclusivamente a favore di soggetti diversi dai consumatori, risulti legittimo commercializzare Fia eroganti credito ai consumatori purché istituiti in stati membri in cui non opera il suddetto divieto.</p><p><strong>Pregiudizio delle norme</strong></p><p>Appare evidente l'effetto discriminatorio nei confronti dei gestori italiani e a tale proposito è auspicabile, quanto necessario, l'intervento del legislatore nazionale al fine di introdurre presidi efficaci per sopperire al pregiudizio arrecato dalle attuali norme. In merito, infine, al recepimento della direttiva in questione gli stati membri dovranno adottare entro il 16 aprile 2026 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi; in relazione ad alcune disposizioni sugli obblighi di segnalazione in materia di delega di funzioni l'implementazione è programmata per il 16 aprile 2027.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 08 Nov 2024 14:30:06 +0100</pubDate>
                        <title>Le novità e l&#039;impatto del regolamento Dora</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-novita-e-limpatto-del-regolamento-dora</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Articolo a cura di <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/fabio-coco" target="_blank"><strong><u>Fabio Coco</u></strong></a> pubblicato su Funds People</p><p><i>Con l'aumento delle minacce informatiche, il legislatore europeo ha riconosciuto l'importanza di dotare le istituzioni finanziarie, bancarie e assicurative dell'Unione di un quadro normativo che favorisca la loro resilienza operativa digitale.</i></p><p>Il Regolamento UE 2022/2554, noto come "DORA" (Digital Operational Resilience Act), la cui applicazione dovrebbe decorrere a partire dal 17 gennaio 2025, rappresenta la più importante riforma sinora varata nel settore della sicurezza informatica nell'ambito bancario, finanziario e assicurativo. Come confermato dai suoi considerando, il crescente grado di digitalizzazione e interconnessione ha amplificato i rischi informatici in conseguenza del ruolo essenziale acquisito dai servizi ICT. Con l'aumento delle minacce informatiche e delle interruzioni operative conseguenti a incidenti di sicurezza, il legislatore europeo ha riconosciuto l'importanza di dotare le istituzioni finanziarie, bancarie e assicurative dell'Unione di un quadro normativo che favorisca la loro "resilienza operativa digitale", ossia la capacità di costruire, assicurare e riesaminare la propria integrità e affidabilità operativa, garantendo tramite i servizi ICT di fornitori terzi, la sicurezza dei sistemi informatici anche a fronte di eventuali perturbazioni. In tal senso, è cruciale che le entità finanziarie ed i loro provider di servizi ICT adottino misure adeguate e idonee per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle loro operazioni.</p><p>I pilastri principali su cui poggia la disciplina di DORA sono essenzialmente cinque:</p><p>(i) <strong>Gestione dei rischi</strong>: obbligo di mappare tutte le funzioni e le attività supportate da servizi ICT e gestirne i rischi, le minacce alla cybersecurity e le vulnerabilità, dotandosi di strutture di governance interna e formalizzando le relative policy per monitorarle.</p><p>(ii) <strong>Resilienza operativa</strong>: obbligo di prevedere un programma di test per valutare e rimediare eventuali lacune di sicurezza informatica.</p><p>(iii) <strong>Rapporti con i fornitori terzi</strong>: valutazione e monitoraggio dei rischi dei rapporti con fornitori esterni (in particolare i fornitori con cui hanno rapporti diretti e anche i subcontractors) tramite la redazione di accordi contrattuali che includano i requisiti minimi indicati nel regolamento.</p><p>(iv) <strong>Gestione degli incidenti</strong>: obbligo di informare le autorità competenti su eventuali incidenti significativi e le misure adottate per affrontarli.</p><p>(v) <strong>Meccanismi di condivisione delle informazioni</strong>: possibilità di scambio reciproco di informazioni e analisi delle minacce informatiche.</p><p><strong>Gli impatti di DORA</strong></p><p>L'impatto di DORA sulle varie tipologie di entità finanziarie non sarà lo stesso per tutti i destinatari, sia in termini di presidi di governance interna (es. aggiornamento delle policy di sicurezza informatica) sia in termini di revisione dei contratti con i fornitori di servizi ICT a supporto di funzioni essenziali o importanti.</p><p>In particolare, le banche (attesa la loro rilevanza a livello di rischio sistemico) erano già sottoposte a un framework regolamentare particolarmente avanzato in ragione del recepimento sia degli orientamenti EBA su esternalizzazione che degli orientamenti EBA sulla gestione dei rischi ICT e di sicurezza (entrambi poi richiamati e attuati nella Circolare 285) che già anticipavano alcune delle misure poi successivamente ribadite da DORA.</p><p>Insieme alle banche, anche le imprese di assicurazione, nonché SGR e gestori di FIA, sono già attualmente chiamati ad adottare una serie di presidi in caso di esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti. Per le imprese di assicurazione vi saranno impatti sulle attività da svolgere internamente per l'adeguamento e la compliance con le previsioni di DORA, anche alla luce della ormai risalente regolamentazione di settore (i.e. il Regolamento IVASS n. 38 del 2018). Le SGR, i gestori di FIA e le imprese di investimento a loro volta avranno un impatto rilevante (in termini di sforzi interni per l'adeguamento); le attuali fonti non approfondiscono e non considerano in modo esaustivo le regole di resilienza operativa digitale (si pensi al Regolamento UE 2013/231 e al Regolamento di Banca d'Italia e Consob del 5 dicembre 2019, ma anche al Regolamento UE 2017/565; anche se parzialmente, l'unica fonte che cerca di regolamentare il tema sono gli orientamenti ESMA sul cloud, applicabili peraltro solo ai servizi in cloud).</p><p>In ogni caso, ciascuna entità finanziaria dovrà innanzitutto individuare tutti i contratti riconducibili a servizi ICT prestati da fornitori terzi; tra questi si dovranno distinguere i servizi a supporto di funzioni essenziali o importanti, ossia quelle funzioni la cui interruzione o la cui esecuzione interrotta, carente o insufficiente, comprometterebbe sostanzialmente i risultati finanziari o la solidità o la continuità dei servizi e delle sue attività, o ancora il costante adempimento delle condizioni e degli obblighi inerenti alla sua autorizzazione o di altri obblighi previsti dalla normativa di settore applicabile. Successivamente, sarà necessario svolgere una gap analysis per poter correttamente valutare i rischi e le azioni da intraprendere per poter adeguare tutte le policy e le procedure interne e i contratti ai nuovi requisiti previsti dal Regolamento DORA e dai regolamenti delegati.</p><p>In tal senso, il framework DORA è ben lungi dall'essere completato e, in particolare, (i) mancano ancora la maggior parte delle norme tecniche di attuazione (c.d. RTS e ITS, si pensi ad esempio alla classificazione degli incidenti, alla gestione dei rapporti con i subfornitori, alle metodologie di notifica e reporting degli incidenti) e (ii) sarà necessaria l'emanazione di un decreto legislativo di "armonizzazione" dell'ordinamento italiano alle novità introdotte dal pacchetto DORA come previsto dall'art. 16 della legge delega n. 15/2024. Inevitabilmente, tutto ciò rende ancora più difficile questa fase di implementazione e progressivo adeguamento a questa nuova normativa "iper-tecnica".</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 31 Oct 2024 15:16:45 +0100</pubDate>
                        <title>La nuova disciplina del credito al consumo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-nuova-disciplina-del-credito-al-consumo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>5 novembre 2024<br>09.30-13.30<br>Online</p><p>Il nostro team <strong>Regulatory</strong> parteciperà all'evento organizzato da <a href="https://www.paradigma.it/" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Paradigma</u></a> finalizzato all’aggiornamento e al confronto sulle principali novità derivanti dalla nuova Direttiva in materia di credito al consumo (Direttiva UE n. 2023/2225 o CCD2.</p><p>Programma dell'incontro:</p><ul><li><strong>Le principali novità introdotte dalla CCD2 e il suo ambito di applicazione</strong><br>I contenuti principali della nuova Direttiva<br>Lo sviluppo del canale online<br>L’ampliamento dell’ambito di applicazione: i nuovi prodotti e le nuove soglie di valore<br>Le nuove forme di credito:il c.d. Buy Now Pay Later e le novità in tema di sconfinamenti, leasing e finanziamenti senza interessi<br><strong>Avv. Francesco Mocci</strong><br><i>ADVANT Nctm</i><br>&nbsp;</li><li><strong>La pubblicità e l’informazione precontrattuale, i contratti e la vendita abbinata/aggregata</strong><br>Gli annunci pubblicitari, gli obblighi informativi e il warning obbligatorio<br>La nuova struttura del SECCI precontrattuale e le modalità di consegna al consumatore<br>Le pratiche di commercializzazione abbinata e aggregata<br>La forma e i contenuti del contratto di credito<br>Le modifiche del contratto di credito e le modifiche del tasso debitore<br><strong>Avv. Flavio Burrai</strong><br><i>ADVANT Nctm</i><br>&nbsp;</li><li><strong>Le novità in materia di valutazione del merito creditizio</strong><br>La valutazione del merito creditizio svolta nell’interesse del consumatore<br>I fattori da considerare nella valutazione del merito creditizio<br>Le indicazioni dell’EBA negli Orientamenti in materia di loan origination and monitoring<br>Le conseguenze della violazione degli obblighi in materia di violazione del merito creditizio secondo la CGUE: la sentenza dell’11 gennaio 2024 (C‑755/22)<br>Le regole in materia di banche dati e valutazione del merito creditizio tramite ricorso a processi automatizzati<br><strong>Avv. Anna Bettoni</strong><br><i>ADVANT Nctm</i><br>&nbsp;</li><li><strong>Le novità in materia di rimborso anticipato del finanziamento</strong><br>Dalla sentenza Lexitor alla nuova disciplina della CCD2 in materia di estinzione anticipata<br>L’evoluzione della giurisprudenza nazionale ed europea a seguito della sentenza Lexitor<br>Gli impatti della sentenza Lexitor sul settore del credito immobiliare ai consumatori<br>Il panorama normativo: confronto tra normativa vigente e regole della CCD2<br><strong>Avv. Irene Gusso</strong><br><i>ADVANT Nctm</i><br>&nbsp;</li><li><strong>Le regole per impedire prassi predatorie nei confronti dei consumatori e le regole finalizzate a prevenire e contrastare il sovraindebitamento</strong><br>Le misure contenitive del costo totale del credito<br>Il divieto di consenso desunto del consumatore<br>Le misure per promuovere l’educazione finanziaria<br>Le misure di forbearance<br>Il servizio di consulenza e assistenza<br><strong>Avv. Francesco Donadei</strong><br><i>ADVANT Nctm</i><br>&nbsp;</li><li><strong>Le novità applicative e le nuove criticità in relazione ai contratti e ai crediti derivanti da credito al consumo</strong><br>Il contrasto tra opinion EBA, PSR sui nuovi servizi di pagamento, factoring e credito al consumo<br>La cartolarizzazione dei crediti derivanti da rapporti di credito al consumo, i diritti dei clienti in caso di cessione di portafogli di crediti in bonis e di crediti NPL<br>L’informativa ai debitori ceduti nella normativa di Banca d’Italia di recepimento della direttiva SMD<br><strong>Avv. Fabio Coco</strong><br><i>ADVANT Nctm</i></li></ul><p><a href="https://www.paradigma.it/iniziativa/la-nuova-disciplina-del-credito-al-consumo-2/#presentazionedf7c-7d3b" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per ulteriori informazioni</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 30 Oct 2024 13:48:44 +0100</pubDate>
                        <title>La raccolta delle Q&amp;A sul regolamento SFDR e sul regolamento delegato 2022/1288</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-raccolta-delle-qa-sul-regolamento-sfdr-e-sul-regolamento-delegato-2022-1288</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Arrivano le risposte</i>.</p><p>Articolo a cura del nostro <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/lorenzo-macchia" target="_blank"><strong><u>Lorenzo Macchia</u></strong></a> per <a href="https://www.fondiesicav.it/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Fondi &amp; Sicav</u></strong></a></p><p>Nel mese di luglio 2024 le tre autorità europee di vigilanza (Eba, Eiopa e Esma – “Esa”) hanno raccolto in un unico documento le risposte fornite dalla Commissione europea e dalle stesse autorità alle domande relative all’applicazione della normativa di cui al Regolamento (Ue) 2019/2088 (cosiddetto Regolamento Sfdr), sulla disciplina sull’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari e l’applicazione delle disposizioni di cui al Regolamento delegato (Ue) 2022/1288 relativo agli standard tecnici che integrano il Regolamento Sdfr con il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni sugli indicatori di sostenibilità e gli effetti negativi per quest’ultima.</p><p>La versione consolidata delle Q&amp;A fornisce chiarimenti su temi critici quali, a titolo di esempio, la definizione di investimento sostenibile, la determinazione del valore attuale degli investimenti rispetto ai fattori PAI, l’informativa sui PAI e sui prodotti finanziari.</p><p>Tra le Q&amp;A più rilevanti ricordiamo quelle che hanno come oggetto i chiarimenti sulla strutturazione dei prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali o una combinazione di tali caratteristiche (art. 8 del Regolamento SFDR), ossia quegli strumenti che hanno come obiettivo principale gli investimenti sostenibili (art. 9 del Regolamento SFDR).</p><p><strong>Nessun obbligo particolare</strong></p><p>Le ESA precisano che il Regolamento SFDR rimane neutrale in termini di richieste normative sulla progettazione dei prodotti finanziari come articolo 8 o 9 di cui al citato regolamento. In altre parole, gli articoli richiamati non prescrivono obblighi particolari in relazione alle caratteristiche del prodotto come la composizione degli investimenti o le soglie minime di investimento, gli obiettivi di investimento ammissibili, né determinano gli stili di investimento ammissibili, gli strumenti, le strategie o le metodologie di investimento da utilizzare. Le tre autorità, inoltre, hanno colto l’occasione per includere all’interno del documento anche alcune nuove osservazioni alle domande pervenute dagli operatori del mercato.</p><p>È stato chiarito che il gestore di fondi di investimento alternativi è responsabile degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 10 del regolamento SFDR in relazione ai prodotti finanziari che offre in qualità di partecipante al mercato finanziario. A questo proposito, il gestore deve assicurare che tutte le informazioni pertinenti ai sensi dell’articolo 10 del regolamento SFDR siano rese disponibili sul proprio sito web e nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non ne avesse uno dovrà crearlo per conformarsi alla normativa sulla rendicontazione e comunicazione in ambito ESG (cfr. Q&amp;A I. 4).</p><p><strong>Un approccio look-through</strong></p><p>Si afferma, altresì, che quando un prodotto finanziario investe in altri prodotti finanziari che asseritamente effettuano investimenti sostenibili è necessario seguire un approccio di tipo “look-through”, ossia gli investimenti sottostanti devono essere esaminati e valutati per garantire la loro qualificazione come investimenti sostenibili. I partecipanti al mercato, dunque, non possono basarsi solo sulle informazioni contenute nella documentazione del fondo sottostante, ma devono assicurarsi (attraverso accurata due diligence) che gli investimenti sottostanti siano conformi ai principi espressi dall’art. 2, paragrafo 17 del Regolamento Sfdr che definisce, appunto, il concetto di “investimento sostenibile” (cfr. Q&amp;A V.22).</p><p>Inoltre, le Esa chiariscono che i beni come le auto o gli immobili detenuti tramite holding o special purpose vehicle non richiedono un controllo del rispetto di prassi di buona governance da parte delle stesse società veicolo. Tuttavia, è necessario che tale controllo sia effettuato sulle società partecipate (cfr. Q&amp;A V.27).</p><p>È fin troppo facile comprendere il forte impatto di questa raccolta e dei relativi aggiornamenti per gli operatori del mercato, che fino a oggi erano costretti a cercare i chiarimenti forniti dalle istituzioni europee tra vari e numerosi documenti, mentre grazie alle nuove Q&amp;A si trovano con un testo unico di portata sistematica ed esaustiva.</p><p>Bisogna tenere conto, in ogni caso, che le Q&amp;A oggetto di commento potrebbero essere modificate significativamente a seguito dell’esito della revisione del Regolamento SFDR da parte della Commissione europea.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 23 Oct 2024 10:02:42 +0200</pubDate>
                        <title>Pignorabilità delle polizze vita: ancora criticità sulle unit</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/pignorabilita-delle-polizze-vita-ancora-criticita-sulle-unit</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Per le polizze di puro rischio che non garantiscono neppure parzialmente il capitale investito la Suprema Corte ritiene che il prodotto non abbia caratteristiche previdenziali e sia quindi pignorabile.</i></p><p>Con la recente sentenza n. 1294 del 15 luglio 2024 la <strong>Corte di Appello di Firenze </strong>(qui l’articolo) si è pronunciata sulla impignorabilità di una polizza vita rientrante nel ramo I del Codice delle Assicurazioni Private.</p><p>Riformando integralmente la sentenza di primo grado del <strong>Tribunale di Pistoia</strong>, che aveva dichiarato la pignorabilità della polizza e l’inefficacia ex art. 44 della legge fallimentare del pagamento della prestazione al beneficiario poi fallito, la Corte di Appello di Firenze ha sancito a chiare lettere che si trattava di una polizza vita tradizionale di <strong>ramo I a gestione separata</strong>, con affermazione della sua impignorabilità ex art. 1923 c.c. e conseguente esclusione dai beni compresi nell’attivo fallimentare.</p><p>Articolo a cura di <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/benedetta-musco-carbonaro" target="_blank"><u>Benedetta Musco Carbonaro</u></a></p><p><a href="https://citywire.com/it/news/pignorabilit%C3%A0-delle-polizze-vita-ancora-criticit%C3%A0-sulle-unit/a2452565" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per il documento integrale</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 22 Oct 2024 14:19:37 +0200</pubDate>
                        <title>Sanzioni, più dialogo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sanzioni-piu-dialogo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Introdotto un nuovo strumento che delinea le procedure di competenza della Consob. Contemplata la possibilità di definire il procedimento tramite accordi negoziali.</i></p><p>La legge Capitali (5 marzo 2024) ha introdotto una serie di interessanti novità, volte a favorire la raccolta di capitali sul mercato attraverso la rimozione di vincoli normativi e operativi.&nbsp;</p><p>È quindi nell'<strong>ottica di una maggiore efficienza </strong>e di un miglior funzionamento del mercato che vanno lette anche le novità apportate al sistema sanzionatorio di competenza dell'Autorità di vigilanza.&nbsp;</p><p>In particolare, il legislatore italiano ha introdotto uno strumento innovativo di definizione delle procedure sanzionatorie promosse dalla Consob, attraverso l'inserimento di un nuovo titolo con un solo articolo ad hoc (il 196 - ter, appunto) all'interno del testo unico sulla finanza (Tuf).&nbsp;</p><p>Tale disposizione contempla la possibilità (auspicata, per la verità, dagli addetti ai lavori da oltre un decennio) di definire il procedimento sanzionatorio tramite accordi negoziali, evitando così l'irrogazione della sanzione.</p><p>A cura di<strong> </strong><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/paolo-sobrini" target="_blank"><strong><u>Paolo Sobrini</u></strong></a></p><p><i>Articolo completo sul numero di Ottobre di Private - Magazine del Private Banking</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 15 Oct 2024 12:22:00 +0200</pubDate>
                        <title>AML Package - VI Direttiva Antiriciclaggio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/aml-package-vi-direttiva-antiriciclaggio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>22 ottobre 2024<br>Dalle 09.30-18.00</p><p>Il nostro team <strong>Regulatory</strong> parteciperà all'evento organizzato da <a href="https://www.paradigma.it/" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Paradigma</u></a> con focus sull'AML Package, recentemente pubblicato in G.U. dell'Unione Europea, recante il pacchetto di riforma della disciplina dell'antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo.</p><p>In particolare, l'incontro verterà su:</p><ul><li>La struttura dell'AML Package e le varie fasi di implementazione a livello nazionale</li><li>L'Anti-Money Laudering Authority (AMLA)</li><li>Il nuovo Regolamento AML</li><li>L'adeguata verifica a distanza (Orientamenti EBA in materia di remote onboarding)</li><li>Le novità in tema di segnalazioni di operazioni sospette (SOS)</li><li>Le novità in materia di beni di lusso e di società di calcio</li></ul><p>Interverranno, per il nostro Studio:</p><ul><li><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/fabio-coco" target="_blank"><u>Fabio Coco</u></a>, Partner</li><li><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/francesco-mocci" target="_blank"><u>Francesco Mocci</u></a>, Partner</li><li><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/lorenzo-macchia" target="_blank"><u>Lorenzo Macchia</u></a>, Counsel</li><li><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/loris-cottoni" target="_blank"><u>Loris Cottoni</u></a>, Associate</li><li><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/francesco-donadei" target="_blank"><u>Francesco Donadei</u></a>, Associate</li><li><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/jessica-facchini" target="_blank"><u>Jessica Facchini</u></a>, Associate</li><li><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/paolo-sobrini" target="_blank"><u>Paolo Sobrini</u></a>, Associate</li></ul><p><a href="https://www.paradigma.it/iniziativa/aml-package/#programmadf7c-7d3b" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Per ulteriori informazioni clicca qui</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 17 Oct 2024 10:58:41 +0200</pubDate>
                        <title>Collocamento Polizze: nessun obbligo di contratto scritto nel pre-MiFID</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/collocamento-polizze-nessun-obbligo-di-contratto-scritto-nel-pre-mifid</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Articolo a cura di </strong><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/benedetta-musco-carbonaro" target="_blank"><strong><u>Benedetta Musco Carbonaro</u></strong></a></p><p>Con l'ordinanza dell'8 marzo 2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione del servizio prestato dall'intermediario finanziario quando distribuisce polizze e degli obblighi formali che da ciò conseguivano nel regime normativo precedente all'introduzione della direttiva MiFID.&nbsp;</p><p>Il contenzioso riguardava diverse polizze distribuite da una banca tra gennaio e febbraio del 2007, di cui gli attori avevano invocato la presunta nullità in conseguenza dell'assenza di un contratto di collocamento concluso per iscritto con i clienti che avevano sottoscritto le polizze, e quindi per violazione dell'obbligo di forma scritta dei contratti per la prestazione dei servizi di investimento previsto dall'art. 23 del TUF.</p><p><a href="https://www.aziendabanca.it/rivista-online/aziendabanca-296" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Articolo integrale sull'edizione del 16 ottobre 2024 di Azienda Banca</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 14 Oct 2024 11:01:41 +0200</pubDate>
                        <title>Risparmio, l&#039;importanza di scegliere (bene) i consulenti: tutti i costi e le opportunità</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/risparmio-limportanza-di-scegliere-bene-i-consulenti-tutti-i-costi-e-le-opportunita</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Affidarsi a un professionista per investire i risparmi (anche pochi) può mettere al riparo da brutte esperienze e massimizzare i guadagni: ecco il panorama dei modelli di servizio utilizzati sul nostro mercato e delle spese. In attesa di ulteriori evoluzioni delle normative europee. E di nuovi sviluppi portati dalla tecnologia.</i></p><p><strong>Le strategie per convincere i risparmiatori</strong></p><p>Investire senza averne le competenze equivale a prendersi cura della propria salute rinunciando al medico: il rischio di fare danni è elevato. Soprattutto se il quadro clinico è complesso: bisogna pensare non solo agli investimenti, ma anche a costruire una pensione di scorta, proteggersi dai rischi. Non è al riparo neppure chi sta fermo, parcheggia la liquidità sul conto corrente, per paura di sbagliare. Tra le motivazioni che disincentivano i risparmiatori a rivolgersi a un professionista – dice un altro rapporto Consob – c’è la percezione di costi elevati. Ma si tratta di è un quadro in evoluzione. Con la Retail investment strategy l’Europa sta provando a ridisegnare il settore della consulenza finanziaria, partendo da due pilastri:<strong> </strong>garantire un rapporto qualità-costi ragionevole, più trasparenza e un servizio che tuteli il migliore interesse del cliente privato. Siamo alle battute finali del lungo iter di approvazione, che ha visto annacquare l’impianto originario. «È difficile immaginare la pubblicazione della direttiva prima del secondo trimestre 2025», segnala <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/francesco-mocci" target="_blank"><strong><u>Francesco Mocci</u></strong></a>, partner di ADVANT Nctm.</p><p><a href="https://www.corriere.it/economia/risparmio/cards/risparmio-l-importanza-di-scegliere-bene-i-consulenti-tutti-i-costi-e-le-opportunita/le-strategie-per-convincere-i-risparmiatori.shtml" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per l'articolo integrale</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 09 Oct 2024 09:18:48 +0200</pubDate>
                        <title>Le novità del 2024 su AML/CFT: evoluzioni a livello europeo e nazionale </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-novita-del-2024-su-aml-cft-evoluzioni-a-livello-europeo-e-nazionale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>11 e 12 ottobre 2024<br>Live Webinar</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/fabio-coco" target="_blank"><strong><u>Fabio Coco</u></strong></a> parteciperà a un importante webinar dedicato all'approfondimento del nuovo "AML Package", pubblicato il 19 giugno scorso nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Questo pacchetto di riforme antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo include la VI Direttiva Antiriciclaggio, un regolamento (Single Rulebook) che introduce nuovi requisiti di due diligence e un limite ai pagamenti in contanti, e l'istituzione dell'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA), che sarà operativa dal 2025.</p><p>Il webinar offrirà l'opportunità di fare il punto sulle novità del pacchetto AML e sull'implementazione a livello nazionale, con aggiornamenti sia per l'antiriciclaggio che per il contrasto al finanziamento del terrorismo.</p><p><a href="https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/academy/corsi-open/corso-aml2024.htm" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Per ulteriori informazioni clicca qui</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 07 Oct 2024 09:36:53 +0200</pubDate>
                        <title>Eba chiama all&#039;azione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/eba-chiama-allazione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>L'autorità europea invita le banche ad adottare misure di inclusione finanziaria. Nuova disciplina anche per i consulenti in merito a sospetti di riciclaggio.</i></p><p>A cura di <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/lorenzo-macchia" target="_blank"><strong><u>Lorenzo Macchia</u></strong></a>.</p><p>Con il termine de-risking si fa riferimento alla pratica invalsa soprattutto tra gli intermediari bancari di rifiutare o interrompere rapporti con i singoli clienti o intere categorie di clienti ritenuti ad alto rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo.</p><p><strong>Mancato accesso ai servizi</strong></p><p>Questa pratica può condurre a un mancato, quanto dannoso, accesso da parte della clientela a prodotti e servizi finanziari di base, condizione essenziale per la partecipazione alla vita economica e sociale, senza considerare, poi, che i soggetti che subiscono pratiche di de-risking potrebbero ricorrere al cosiddetto shadow banking system, con le conseguenti quanto inevitabili criticità del caso.&nbsp;</p><p>Sulla base di tali presupposti, l’Eba ha invitato le autorità competenti degli Stati membri a sostenere gli istituti e i loro utenti e ad adottare le misure necessarie per promuovere l’inclusione finanziaria delle categorie di clienti particolarmente colpite dal de-risking ingiustificato, ricordando che creare le condizioni per fornire l’accesso ai servizi finanziari ai consumatori è un mezzo necessario per promuovere la loro partecipazione al mercato interno.</p><p><i>L'articolo completo sul numero di settembre 2024 di Private.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 04 Oct 2024 17:02:54 +0200</pubDate>
                        <title>Il nuovo Registro dei titolari effettivi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-nuovo-registro-dei-titolari-effettivi</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/lorenzo-macchia" target="_blank"><strong><u>Lorenzo Macchia</u></strong></a><strong> </strong>sarà docente dell'evento formativo online organizzato da Paradigma dedicato alle ultime novità normative in materia di antiriciclaggio, con focus sul registro dei titolari effettivi.</p><p>Dopo la pubblicazione del decreto del 29 settembre 2023, i soggetti obbligati sono tenuti a comunicare al Registro delle imprese i dati relativi alla titolarità effettiva entro i termini previsti.&nbsp;</p><p>L’obiettivo dell'evento è fornire una visione chiara e operativa sull'evoluzione normativa e sulle modalità di comunicazione al registro.</p><p>L'incontro, <strong>che si svolgerà in videoconferenza il prossimo 9 ottobre</strong>, è rivolto ai Responsabili antiriciclaggio, ai Responsabili degli uffici legali e normativa, compliance e Internal audit, tutti i soggetti obbligati alla comunicazione del titolare effettivo quali le Pubbliche Amministrazioni, alle imprese con personalità giudica, alle persone giuridiche private (ad esempio associazioni, fondazioni), ai trust e agli istituti affini, nonché ad avvocati che operano nel settore dell’antiriciclaggio.</p><p><a href="https://www.paradigma.it/iniziativa/il-nuovo-registro-dei-titolari-effettivi-3/#presentazionedf7c-7d3b" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per ulteriori informazioni</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 01 Oct 2024 10:35:25 +0200</pubDate>
                        <title>Le polizze vita di ramo I non si possono pignorare: lo stabilisce la Corte d&#039;Appello</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-polizze-vita-di-ramo-i-non-si-possono-pignorare-lo-stabilisce-la-corte-dappello</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Si tratta di un precedente importante in un periodo in cui si assiste di frequente a iniziative esecutive che hanno a oggetto anche polizze di ramo I, la cui natura assicurativa era considerata sostanzialmente inoppugnabile.</i></p><p>Le polizze vita di ramo I sono prodotti assicurativi e quindi impignorabili.</p><p>A stabilirlo è la <strong>Corte di Appello di Firenze </strong>in relazione a un contenzioso che ha coinvolto un cliente assistito da <strong>ADVANT Nctm</strong>.</p><p>La vicenda riguarda un soggetto terzo e due figli beneficiari, ai quali, a seguito del decesso del contraente, la compagnia aveva liquidato la prestazione.</p><p>Il fallimento dell’attività di uno dei due figli ha portato, tuttavia, all’avvio di una causa civile davanti al <strong>Tribunale di Pistoia </strong>sull’accertamento dell’effettiva natura della polizza (ritenuta, dai promotori della causa, un investimento finanziario e non uno strumento assicurativo) e, di conseguenza, sull’inefficacia (ex art. 44 della legge fallimentare) del pagamento della metà della prestazione effettuata dalla compagnia a favore del beneficiario poi fallito.</p><p>Il team del dipartimento regulatory - guidato da <strong>Benedetta Musco Carbonaro</strong>, partner di ADVANT Nctm, coadiuvata dall’associate <strong>Antonio Caruccio</strong> - ha seguito l’impugnazione della sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Pistoia, che aveva dichiarato inefficace la liquidazione della prestazione al beneficiario oggetto di fallimento, davanti alla Corte di Appello di Firenze nell’interesse della compagnia.</p><p>Leggi l'articolo integrale su <a href="https://citywire.com/it/news/le-polizze-vita-di-ramo-i-non-possono-essere-pignorate-lo-stabilisce-la-corte-dappello-di-firenze/a2451090?re=124394&amp;refea=2013712&amp;link_id=1717125" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>CityWire.</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 30 Sep 2024 14:26:55 +0200</pubDate>
                        <title>Derivati. I giudici di Milano indulgenti sui &quot;plain vanilla&quot;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/derivati-i-giudici-di-milano-indulgenti-sui-plain-vanilla</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con un'importante sentenza del 5 agosto 2024, la Corte d'Appello di Milano si è pronunciata sul tema della validità dei contratti derivati Otc (over the counter), oggetto in questi ultimi anni di un generale ripensamento da parte della giurisprudenza di legittimità. La decisione di Milano, riguardante un contratto di UniCredit, reputa ininfluente e non necessaria l'illustrazione ex ante degli scenari probabilistici ai clienti nei casi di interest rate swap semplici e senza barriere, ponendosi in chiara antitesi con l'orientamento più restrittivo sulla validità dei contratti derivati fino ad oggi in voga […]</p><p>[…] “La giurisprudenza di merito si è in prevalenza accodata alla decisione della Suprema Corte” spiega <strong>Francesco Mocci</strong>, partner di ADVANT Nctm, “con qualche isolato precedente dissonante ma spesso non particolarmente meditato, mentre in letteratura non sono mancante voci critiche su un orientamento che rappresentava un unicum a livello europeo e che soprendeva non poco gli operatori esteri”. […]</p><p><i>Articolo integra su Il Sole 24 ore di Domenica 29 settembre.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 16 Sep 2024 09:42:00 +0200</pubDate>
                        <title>La costruzione della policy di product governance (POG)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-costruzione-della-policy-di-product-governance-pog</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fabio Coco </strong>e <strong>Francesco Mocci</strong> parteciperanno al workshop online dedicato alla costruzione della policy di product governance (POG) organizzato da Optime Formazione Studio e Ricerche.</p><p>In particolare:</p><p><u>Giovedi 19 settembre</u>:&nbsp;</p><p><strong>Fabio Coco </strong>terrà un intervento dal titolo: “La costruzione della policy di Product Governance dei prodotti bancari”</p><p><u>Giovedì 26 settembre 2024:</u></p><p><strong>Francesco Mocci </strong>terrà un intervento dal titolo: “La costruzione della policy di Product Governance dei prodotti finanziari”</p><p><a href="https://www.optime.it/iniziativa/la-costruzione-della-policy-di-product-governance-pog/#programmadf7c-7d3b" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Per maggiori informazioni clicca qui</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 24 Sep 2024 09:58:27 +0200</pubDate>
                        <title>La gestione dei rischi e l&#039;attività di compliance in caso di esternalizzazione di funzioni e servizi ICT</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-gestione-dei-rischi-e-lattivita-di-compliance-in-caso-di-esternalizzazione-di-funzioni-e-servizi-ict</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/fabio-coco" target="_blank"><strong><u>Fabio Coco</u></strong></a><strong> </strong>parteciperà, in qualità di relatore, all'evento organizzato da Paradigma dedicato alla gestione dei rischi e dell'attività di compliance in caso di esternalizzazione di funzioni e servizi digitali, anche alla luce del nuovo quadro normativo e regolamentare e della più recente prassi operativa.</p><p>In particolare, l'avv. Coco parteciperà con un intervento dal titolo “La sicurezza della supply-chain nel mondo finanziario” che toccherà i seguenti punti:</p><ul><li>La circolare n.285/2013 di Banca d'Italia</li><li>Le Linee Guida (EBA/GL/2019/02) in materia di esternalizzazioni</li><li>Il Regolamento UE sulla resilienza operativa digitale (DORA)</li><li>Impatti e nuove responsabilità per i fornitori di servizi ICT</li><li>Le evoluzioni del Regolamento eIDAS</li></ul><p><a href="https://www.paradigma.it/iniziativa/la-gestione-dei-rischi-e-lattivita-di-compliance-in-caso-di-esternalizzazione-di-funzioni-e-servizi-ict-2/#presentazionedf7c-7d3b" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Per il programma completo clicca qui</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 20 Sep 2024 14:24:11 +0200</pubDate>
                        <title>Bankitalia chiude la consultazione sulla normativa che regola gli Npl</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/bankitalia-chiude-la-consultazione-sulla-normativa-che-regola-gli-npl</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La direttiva che regola l'attività dei gestori e degli acquirenti dei crediti in sofferenza, meglio conosciuti come non-performing loan (Npl), scorge finalmente il traguardo anche in Italia. Lo scorso 13 agosto è stato infatti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo relativo al recepimento (tardivo) nell'ordinamento italiano della Secondary Market Directive (Smd) adottata dall'Unione europea nell'ormai lontano novembre 2021.</p><p>[…] La nuova normativa mira a eliminare alcuni ostacoli regolamentari che hanno finora impedito lo sviluppo di un mercato secondario a livello paneuropeo delle sofferenze bancarie al tempo stesso efficiente, competitivo e liquido. «Sotto il profilo regolamentare - spiega <strong>Fabio Coco</strong>, partner di ADVANT Nctm - la riforma maggiormente degna di nota introdotta dal decreto consiste nella sostanziale liberalizzazione, a certe condizioni, dell'acquisto di sofferenze bancarie».[…]</p><p>[…]«Il recepimento della Smd andrà ben oltre la vigilanza sui gestori di crediti in sofferenza», conferma Coco, indicando che «vi saranno impatti anche sulla trasparenza, sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie e sulle norme che regolano la centrale dei rischi».[…]</p><p>Articolo completo sull'edizione odierna de <strong>Il Sole 24 Ore</strong>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 12 Sep 2024 10:05:26 +0200</pubDate>
                        <title>Un mercato più vivace per gli Npl</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/un-mercato-piu-vivace-per-gli-npl</link>
                        <description>Di Loris Cottoni, Associate di ADVANT Nctm</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Lo scorso 13 agosto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo n. 116/2024 concernente il recepimento nell'ordinamento italiano della Direttiva (Ue) 2021/2167 (cosiddetta Secondary market directive — Smd) relativa ai gestori e agli acquirenti di crediti in sofferenza.&nbsp;</p><p>Una prima bozza di schema di Decreto legislativo di recepimento era già stata previamente posta in consultazione dal Mef a gennaio per raccogliere le osservazioni provenienti dal mercato. Tra gli obiettivi della Smd si annovera quello di creare un quadro regolamentare che incentivi lo sviluppo di un vivace mercato secondario a livello europeo degli Npl aprendo la partecipazione anche a capitali provenienti da soggetti non vigilati.&nbsp;</p><p>Due sono gli aspetti principali connessi al recepimento della Smd nel nostro ordinamento: la liberalizzazione dell'attività di acquisto dei crediti in sofferenza e l'introduzione della nuova figura del gestore di crediti in sofferenza.</p><p>In particolare, riguardo al primo aspetto, si rileva che l'attività di acquisto di crediti deteriorati dovrebbe essere sostanzialmente liberalizzata. Questo cambiamento introdurrebbe una nuova esenzione (benché valida solo per le sofferenze cedute da banche e intermediari finanziari) nel quadro definitorio del Dm 53/2015, secondo il quale l'acquisto di crediti a titolo oneroso è considerato un'attività riservata, in quanto rientra nel più ampio concetto di «concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.</p><p><i><strong>Articolo integrale sul numero di settembre di Fondi &amp; Sicav.&nbsp;</strong></i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 06 Aug 2024 09:53:01 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm-Zitiello, le ragioni dietro l’integrazione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/default-e8f897c2f56009b837dda49a9eec468f</link>
                        <description>Paolo Montironi, Senior Partner di ADVANT Nctm spiega a TopLegal la ratio dietro l’integrazione della boutique Zitiello, avvenuta il mese scorso. </description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>«Volevamo presidiare in modo ancora più profondo il mercato regolamentare finanziario bancario e assicurativo, attraverso la crescita della struttura dedicata così da poter offrire alla nostra clientela una gamma di servizi più ampia, oggi il dipartimento Regulatory».&nbsp;</p><p>Lo studio ha optato per un’integrazione verticale delle competenze specialistiche di Zitiello, invece che per una fusione con studi simili per dimensioni. Una soluzione che ha il vantaggio di «far acquisire in tempi rapidi ed efficienti le competenze necessarie, riducendo al minimo il rischio di sovrapposizioni». La scelta sullo studio da integrare è caduta su «uno tra i più attivi e riconosciuti studi nell’area regolamentare», a parer di Montironi.&nbsp;</p><p><br>Dal canto suo, Zitiello può rafforzare la sua practice di regolamentare e di contenzioso utilizzando un brand più forte e con appeal internazionale. «Questo ci consentirà di accedere a incarichi ancora più prestigiosi, di acquisire nuove posizioni attraverso la sinergia con i dipartimenti di ADVANT Nctm a noi affini, di acquisire un maggior peso nel settore transactional e dell’M&amp;A finanziario bancario e assicurativo», racconta Luca Zitiello, ex titolare dell’omonimo studio e ora socio onorario di ADVANT Nctm.</p><p><br>A convincere Zitiello all’integrazione è stata la definizione di «un percorso che porti nello studio eccellenze nei vari settori di riferimento, innalzando così ulteriormente la qualità e la competitività», oltre che l’opportunità di alleanza internazionale con il marchio ADVANT. «Ci consentirà di essere sempre più presenti in un mondo globalizzato e dominato da operatori transnazionali», sottolinea Zitiello.&nbsp;</p><p><br>L’integrazione consentirà altresì a Zitiello di effettuare miglioramenti sotto il profilo gestionale, beneficiando dell’inserimento in un’insegna di maggiori dimensioni. «Potremo liberarci di alcuni adempimenti, ora centralizzati, e concentrarci ancor di più sul profilo professionale e sulla qualità del servizio offerto», afferma Zitiello.&nbsp;</p><p><br><strong>Le principali iniziative di ADVANT Nctm&nbsp;</strong></p><p>Fra le varie iniziative dal punto di vista del business, sul fronte Capital Markets, ad esempio, ADVANT Nctm ha partecipato negli ultimi anni a diversi processi di semplificazione dell’impianto regolamentare al fine di ridurre oneri e costi per l’accesso ai mercati dei capitali e per le società già quotate sia a livello Ue che domestico.</p><p><br>Inoltre, &nbsp;lo studio si sta anche muovendo sul fronte dell’<strong>intelligenza artificiale</strong>, nella convinzione che qualsiasi modello di business, compreso quello di un’insegna, sia sostenibile nel lungo periodo se è in grado di capitalizzare i risparmi di spesa derivanti dall’impiego delle nuove. «Il successo futuro della professione legale dipenderà in larga parte dal modo in cui riusciremo a sfruttare le opportunità dell’intelligenza artificiale, in termini soprattutto di automatizzazione di talune attività time consuming. Quanto ai giovani, prima ancora di alfabetizzarli all’uso dei sistemi di intelligenza artificiale che lo studio mette a disposizione, vogliamo renderli consapevoli che nessuna macchina sarà mai capace di eguagliare il valore del loro lavoro», evidenzia Montironi.</p><p><br>Da alcuni anni poi, ADVANT Nctm sta sviluppando una serie di iniziative per supportare e promuovere i <strong>giovani</strong>, come career days, alternanza scuola lavoro, internship con studenti internazionali, secondment presso le varie sedi dell’alleanza, premi e borse di studio per gli studenti più meritevoli.&nbsp;</p><p><br>L’insegna sta anche implementando una serie di attività e servizi volti a favorire una <strong>transizione graduale ed ecosostenibile</strong>, sia verso i clienti che verso i propri dipendenti. «Siamo impegnati nell’utilizzo di energia rinnovabile e iniziative di efficientamento energetico, nell’adozione di policy per i viaggi e spostamenti di lavoro più sostenibili, in training interni, masterclass e focus group mirati su tematiche Esg, oltre che nel calcolo dell’impronta carbonica». Inoltre, Advant Nctm ha aderito al Forum per la Finanza Sostenibile e a iniziative di engagement con investitori e con lo Stato italiano.</p><p><br>Infine, lo studio da oltre un decennio sta sostenendo l’<strong>arte contemporanea</strong> tramite il progetto indipendente <i>nctm e l’arte</i>, a sostegno dell'arte contemporanea, attivato nel 2011 con la direzione artistica di Gabi Scardi.</p><p><a href="https://www.toplegal.it/art/advant-nctm-zitiello-le-ragioni-dietro-l-integrazione/" target="_blank" rel="noreferrer"><i>L'articolo su TopLegal</i></a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 06 Aug 2024 09:31:56 +0200</pubDate>
                        <title>L’ora del tagliando per la Retail Investment Strategy</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/default-753c077f3a168dda00b4be0d587529fc</link>
                        <description>Il contributo di Francesco Mocci, Partner di ADVANT Nctm.</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Un anno fa, il 24 maggio 2023, la Commissione aveva proposto l’adozione di una direttiva destinata a mutare radicalmente il mondo dei mercati finanziari: se approvata, avrebbe infatti modificato in modo sostanziale la Mifid 2, la Idd, le direttive sui fondi comuni di investimento e la Solvency 2.</p><p>L’obiettivo di fondo della proposta, nel quadro della Retail Investment Strategy, era rafforzare la tutela degli investitori al dettaglio, evitando differenze di trattamento derivanti dalla diversa tipologia di prodotto in considerazione. Inoltre, la Commissione si proponeva di migliorare il rapporto tra i costi applicati da produttori e distributori e i benefici assicurati dagli investimenti, che a suo giudizio non era ottimale.</p><p><strong>Due temi di discussione</strong></p><p>Tra le tante proposte, due avevano innescato un intenso dibattito: la modifica della disciplina degli incentivi e l’introduzione del concetto del value for money.</p><p>Sotto il primo profilo, <strong>la Commissione non aveva ceduto alle pressioni</strong> di alcuni suoi esponenti che volevano estendere all’Unione <strong>la soluzione del divieto di rebates commissionali</strong> già sperimentata in Inghilterra e Olanda.</p><p>Tuttavia, aveva comunque proposto regole più stringenti rispetto al passato, differenziate a seconda dei servizi di investimento prestati: divieto assoluto di inducements nella gestione di portafogli, nella consulenza indipendente e nei servizi esecutivi, salvo il collocamento di prodotti diversi dai Priips; possibilità di percepire gli incentivi nei servizi esecutivi solo in caso di abbinamento con la consulenza non indipendente, arricchita però di contenuti. In particolare, la consulenza avrebbe a tal fine dovuto seguire il criterio del “best interest”, prevedendo la valutazione di una gamma adeguata di strumenti finanziari, la raccomandazione degli strumenti finanziari più efficienti in termini di costi e, in ogni caso, anche di uno o più prodotti privi di caratteristiche non funzionali al conseguimento degli obiettivi di investimento del cliente.</p><p><strong>Verso commissioni più basse</strong></p><p>Sotto il secondo profilo, coerentemente con l’obiettivo di ridurre i costi dei prodotti e dei servizi prestati agli investitori retail, la Commissione aveva proposto di inasprire i meccanismi di product goverance a carico di produttori e distributori, introducendo un rigoroso processo di controllo dei prezzi per i Priips.</p><p>La novità più eclatante era però l’elaborazione, a cura dell’Esma e dell’Eiopa, di <strong>benchmark di costo e rendimento</strong>, che i produttori avrebbero dovuto rispettare nella strutturazione dei prodotti finanziari. In caso di scostamento dai parametri di riferimento, i manufacturer avrebbero dovuto dimostrare all’Autorità di vigilanza la giustificazione e la proporzionalità dei costi rispetto alle caratteristiche dei prodotti: in difetto di una simile prova, non si sarebbe potuto approvare il prodotto e immetterlo sul mercato.</p><p>Non tutti hanno apprezzato il tentativo della Commissione.</p><p><strong>Disciplina penalizzante</strong></p><p><strong>La disciplina degli incentivi è parsa ad alcuni troppo arzigogolata e penalizzante per l’industria</strong>, mentre il tentativo di introdurre una sorta di calmiere sui prezzi dei prodotti finanziari ha destato grande sorpresa.</p><p>Il 2 aprile scorso, l’Econ (Committee on Economic and Monetary Affairs) ha reso un parere al Parlamento, apportando alla proposta della Commissione alcune modifiche nel tentativo di mitigare gli aspetti più problematici.</p><p>Quanto alla disciplina degli incentivi, l’Econ ha mantenuto il divieto di percezione dei rebates commissionali dalle società prodotto per la gestione patrimoniale e per la consulenza indipendente, proponendo però una soluzione più sfumata per i servizi esecutivi. Non troviamo infatti più un espresso divieto o un obbligo di associare a tali servizi la consulenza; tuttavia, rimane il criterio del best interest, soddisfatto con certezza solo se viene abbinata la consulenza, con caratteristiche lievemente meno ambiziose rispetto alla proposta della Commissione (in particolare, la selezione tra i prodotti adeguati si basa non più solo sul costo, ma anche sulla sua efficienza per il cliente finale).</p><p>Quanto al value for money, l’ECON ha sostituito l’obbligo dei produttori e dei distributori di parametrare i costi dei prodotti con i benchmark di Esma ed Eiopa con un più morbido onere di condurre un’analisi comparativa con i prodotti dei competitor.</p><p><strong>Strumenti per le autorità di vigilanza</strong></p><p>I benchmark diventano invece tools a disposizione delle autorità di vigilanza, <strong>da utilizzare nelle loro attività di controllo dei mercati</strong>.</p><p>Ci si attendeva che il Parlamento, riunito in seduta plenaria il 23 aprile scorso, approvasse in prima lettura il testo emendato dall’Econ, inviandolo al Consiglio. Invece, l’assemblea ha preferito avviare negoziati interistituzionali con la Commissione e con il Consiglio, in modo da arrivare a un testo condiviso da sottoporre al voto (la procedura cosiddetta di “trilogo”).</p><p>Stando così le cose, i tempi di approvazione della direttiva rischiano di non essere brevi.</p><p>Il nuovo Parlamento uscito dalle elezioni potrebbe avere orientamenti diversi e sollecitare ulteriori modifiche alla proposta della Commissione. Il testo dovrebbe poi essere approvato dal Consiglio.</p><p><strong>È difficile pensare che la direttiva possa vedere la luce prima dell’anno prossimo</strong>, e pare oggi una previsione persino ottimistica.</p><p><a href="https://www.bluerating.com/private/816252/lora-del-tagliando-per-la-retail-investment-strategy" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Il contributo per Bluerating</i></a>.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 31 Jul 2024 13:59:59 +0200</pubDate>
                        <title>Euribor manipolato verso le Sezioni Unite</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/euribor-manipolato-verso-le-sezioni-unite</link>
                        <description>Il nostro Francesco Mocci nell&#039;articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’ordinanza del 3 maggio 2024, n. 12007, resa dalla terza sezione della Corte di Cassazione aveva già in parte raffreddato gli entusiasmi suscitati in alcuni osservatori dal precedente provvedimento del Giudice di legittimità di dicembre sul controverso tema della manipolazione dell’Euribor nel periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008.</p><p><strong>Francesco Mocci </strong>sottolinea che "nella nuova ordinanza si nega recisamente che ai contratti di mutuo possa riconoscersi natura di "contratti a valle" dell'intesa anticoncorrenziale "a monte", perché quest'ultima era diretta ad alterare il mercato dei derivati e non quello dei finanziamenti. Non è quindi corretto considerare i contratti di finanziamento come lo sbocco del cartello vietato".</p><p><a href="https://www.ilsole24ore.com/art/euribor-manipolato-le-sezioni-unite-AFdhmZ2C" target="_blank" rel="noreferrer"><i><strong>Clicca qui per leggere l'articolo completo.</strong></i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 24 Jul 2024 12:34:00 +0200</pubDate>
                        <title>Revisione Ucits DEA, Esma aspetta i feedback del mercato entro il 7 agosto</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/revisione-ucits-dea-esma-aspetta-i-feedback-del-mercato-entro-il-7-agosto</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nell’ambito della revisione della <strong>Direttiva 2007/16/CE</strong> sugli eligible assets per i <strong>fondi UCITS (UCITS EAD)</strong>, la Commissione Europea ha incaricato l’<strong>ESMA (European securities and markets Authority</strong>) effettuare una valutazione sull’attuazione della Direttiva negli Stati membri e sulle divergenze emerse nel corso della sua applicazione, nonché di elaborare raccomandazioni su come modificare la UCITS EAD per mantenerla in linea con gli sviluppi del mercato.<br>Dall’adozione della Direttiva ad oggi, infatti, il numero, il tipo e la varietà di strumenti finanziari sono notevolmente aumentati, determinando incertezza in merito all’ammissibilità di alcuni assets nell’ambito dell’investimento dei fondi; ciò ha dato origine a interpretazioni e pratiche di mercato divergenti e a possibili rischi per la protezione degli investitori.<br>L’ESMA è stata quindi invitata, tra le altre cose, a fornire chiarimenti sulle definizioni chiave e sui criteri in base ai quali un’attività possa essere considerata eligible e a valutare rischi e benefici derivanti dall’esposizione dei fondi a classi di attività non ammissibili per l’investimento diretto.<br>A questo proposito, il 7 maggio 2024 l’ESMA ha pubblicato una<i> Call for Evidence</i> al fine di raccogliere dal mercato feedback sulle prassi sviluppate e sulle questioni interpretative connesse ai temi sostanziali contenuti nella Direttiva.<br>&nbsp;</p><h4><strong>L’iter</strong></h4><p>La Call for Evidence è suddivisa in due sezioni. Nell’ambito della prima, l’Autorità di Vigilanza formula 19 domande allo scopo di ottenere evidenze su: (i) questioni di convergenza, chiarezza, interpretazione e applicazione pratica di concetti e definizioni di primario rilievo della Direttiva, quali quelli di indici finanziari, strumenti del mercato monetario, liquidità e attività finanziarie liquide, limiti di investimento, titoli trasferibili, criteri di valutazione e gestione del rischio, derivati incorporati, strumenti delta-one, investimenti di fondi in altri fondi; (ii) valutazioni sulla persistente attualità – alla luce delle mutate condizioni di mercato – di alcuni concetti espressi nella Direttiva, quale quello di presunzione di liquidità e negoziabilità; (iii) possibile miglioramento della disciplina con riguardo alle questioni relative alla gestione efficiente del portafoglio. Nell’ambito della seconda sezione, invece, l’ESMA formula sei domande al fine di ottenere riscontri e dati in merito alla modalità e misura in cui i fondi UCITS hanno acquisito esposizioni dirette e indirette in determinate classi di attività che possono determinare problemi interpretativi in merito alla loro ammissibilità e/o rischi per gli investitori al dettaglio.<br>&nbsp;</p><h4><strong>La posizione dell’Esma</strong></h4><p>L’ESMA, in proposito, si dichiara consapevole dell’esistenza di pareri e interpretazioni divergenti e della limitata disponibilità di dati, ed è quindi interessata a ricevere analisi e considerazioni dai partecipanti al mercato per valutare i possibili benefici connessi all’assunzione da parte dei fondi di esposizioni dirette o indirette in tali classi di attività. In particolare, l’Autorità di Vigilanza domanda agli interessati di: (i) compilare una tabella in cui sono elencate diverse classi di attività “controverse” (tra le quali, ad esempio, prestiti strutturati/a leva, obbligazioni catastrofe, quote di emissione, merci, cripto assets e azioni non quotate), indicando i possibili benefici associati all’assunzione di esposizioni dirette o indirette dei fondi in tali strumenti, fornendo altresì prove a supporto della posizione espressa, tenendo conto delle caratteristiche dei mercati sottostanti; (ii) fornire evidenze di come le esposizioni indirette nelle classi di attività elencate aumenterebbero o ridurrebbero i costi e/o i rischi rispetto agli investimenti diretti; (iii) esprimere parere sull’opportunità di adottare un approccio look-through, con l’obiettivo di ridurre la possibilità per i fondi di assumere un’esposizione indiretta in classi di attività altrimenti non ammissibili; (iv) valutare rischi e benefici per i fondi in relazione all’investimento in titoli emessi da veicoli di cartolarizzazione e all’assunzione di posizioni corte tramite determinati strumenti finanziari, quali i derivati.</p><p>Le risposte alla Call for Evidence potranno essere inviate entro il 7 agosto 2024, perché l’ESMA possa fornire il proprio parere tecnico alla Commissione entro il 31 ottobre 2024.</p><p>A cura di <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/jessica-facchini" target="_blank">Jessica Facchini</a> per <a href="https://www.investiremag.it/investire/2024/07/24/news/revisione-ucits-dea-esma-aspetta-i-feedback-del-mercato-entro-il-7-agosto/" target="_blank" rel="noreferrer">Investire</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 10 Jul 2024 12:39:00 +0200</pubDate>
                        <title>La prova del corretto operato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-prova-del-corretto-operato-1</link>
                        <description>Di seguito, l&#039;articolo a cura del nostro Paolo Francesco Bruno su Fondi &amp; Sicav</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con la recente decisione n. 7418 del 13 giugno 2024, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (Acf) offre un utile spunto per rammentare quali sono gli obblighi informativi cui è tenuto ad adempiere l’intermediario finanziario in caso di negoziazione di fondi e come essi possono essere dimostrati. La vicenda concerneva l’acquisto di quote di fondi comuni d’investimento Ucits da parte di due coniugi. In seguito all’acquisto, il Consiglio di Amministrazione della Sgr decideva di sospendere temporaneamente tutte le richieste di sottoscrizione e di switch del fondo, comunicando poi ai clienti le operazioni di scorporo effettuate dalla società di gestione nel tempo. Dalla successiva vendita dei titoli, tuttavia, gli investitori lamentavano una rilevante perdita in linea capitale, di cui chiedevano ristoro all’intermediario. Dal punto di vista probatorio, rammentando che l’Acf non svolge un’attività istruttoria “profonda” come quella che avviene nel processo ordinario di cognizione, è bene ricordare che l’intermediario è onerato comunque a depositare “tutta la documentazione afferente al rapporto controverso” (come ricorda il Regolamento concernente l’Acf) e assume su di sé l’onere di dimostrare il proprio corretto operato. A fronte della ridda eterogenea di contestazioni mosse a carico dell’intermediario collocatore, quest’ultimo ha sistematicamente replicato alle censure mosse, fornendo evidenze probatorie idonee a dimostrare la correttezza del proprio operato.</p><p><i><strong>Articolo integrale disponibile sull'edizione lug/ago di Fondi&amp;Sicav</strong></i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 25 Jul 2024 11:49:41 +0200</pubDate>
                        <title>Consulenza finanziaria e finfluencer, parola all&#039;avvocato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/consulenza-finanziaria-e-finfluencer-parola-allavvocato</link>
                        <description>L&#039;intervista di Bluerating al nostro Luca Zitiello sull&#039;importante tema della regolamentazione normativa nel mondo dei finfluencer </description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il tema sicuramente più delicato relativo al mondo dei finfluencer è quello della regolamentazione normativa. A tal proposito BLUERATING ha deciso di interpellare uno dei maggiori esperti italiani in materia di diritto applicato ai servizi d’investimento, l’avvocato Luca Zitiello di Advant Nctm.</p><p><strong>Quando i consigli finanziari di un influencer a suo giudizio possono rientrare nell’esercizio non autorizzato dell’attività di consulenza finanziaria e quali invece sono i confini “leciti” dell’educazione finanziaria sui social?</strong><br>Per rispondere correttamente a questa domanda bisogna rifarsi alla definizione di consulenza in materia finanziaria contenuta nella Mifid, che, non dimentichiamolo, ha avuto il grande merito di riconoscerne la fondamentale rilevanza come elemento condizionante le scelte degli investitori, riportando il servizio di consulenza tra quelli sottoposti ad autorizzazione e sottoponendolo a rigorose regole di condotta. La consulenza consiste in una raccomandazione personalizzata avente a oggetto strumenti finanziari. Essa dunque si caratterizza per tre elementi fondamentali: essere una raccomandazione, ossia avere ad oggetto un consiglio di comprare, vendere, tenere, sottoscrivere o rimborsare; essere personalizzata, ossia rivolta a un singolo investitore e presentata come per lui adeguata secondo un modello one to one e non one to all; avere a oggetto strumenti finanziari, ossia titoli e non valute o commodities. Al fine di capire quale sia l’ambito di attività consentito e quali invece le condotte che rappresentano esercizio abusivo del servizio di consulenza l’Esma ha emesso lo scorso 11 luglio 2023 un documento molto importante denominato Supervisory briefing on understanding the definition of advice under Mifid 2 in cui si ripercorrono i requisiti essenziali e si forniscono esempi concreti, unitamente a un questionario, al fine di specificare i limiti delle attività e indagare le aree grigie e di confine. Si noti come alcune esemplificazioni riguardino proprio gli influencer che operano attraverso i social media, come per esempio Facebook o Instagram. Con riferimento a questi soggetti va considerato che essi operano principalmente usando il web e che di per sé l’impiego di internet sembrerebbe a prima vista garantire l’assenza del secondo requisito, ossia quello della personalizzazione, in quanto la tecnica stessa implica il rivolgere un messaggio al pubblico, ossia a una serie indifferenziata di persone. Infatti non compie abusivismo chi pubblica le proprie idee d’investimento o la propria opinione sull’andamento di uno strumento finanziario. Al contrario, viola le regole chi rivolge una raccomandazione a un singolo investitore presentando la stessa come per lui adeguata. Il documento Esma al riguardo chiarisce che una raccomandazione diffusa attraverso canali distributivi, come internet, di per sé non esclude l’elemento della personalizzazione. Va verificata infatti l’intera condotta e quindi può rappresentare consulenza finanziaria quell’attività a cui alla raccomandazione espressa su Instagram, ossia al pubblico, seguano poi delle mail o dei messaggi personalizzati nei quali la stessa raccomandazione venga proposta come adeguata a singoli risparmiatori concretizzandosi in tali casi il reato di abusivismo finanziario.</p><p><strong>Come potrebbe a suo avviso intervenire il legislatore per limitare eventuali attività di phishing da parte di chi si autoproclama esperto di investimenti?</strong><br>A questa domanda sta cercando di dare una risposta una recente proposta di regolamentazione, la Retail Investment Strategy (Ris), proveniente dalla Commissione europea e ora all’attenzione del Consiglio europeo e del Parlamento e volta a modificare la Mifid e la Idd. In una proposta di emendamento della relatrice Yon-Courtin si prende atto che le nuove generazioni sono le più vulnerabili alle pratiche di mis-selling e che lo sviluppo dei cosiddetti finfluencer, che pur può promuovere la crescita dell’educazione finanziaria, ha bisogno di regole per salvaguardare la fiducia degli investitori. In particolare si prevede che gli intermediari abilitati che scelgano di usare finfluencer per la promozione dei propri prodotti debbano redigere un contratto scritto in cui sia chiarito lo scopo e la natura dell’attività posta in essere dal finfluencer, sia previsto l’obbligo di fornire alle autorità competenti la sua identità e i suoi riferimenti e, soprattutto, si prevede l’obbligo di vigilanza in capo agli intermediari abilitati per il rispetto delle regole di condotta. Sta di fatto però che al momento l’attività di ricerca e analisi finanziaria, differentemente dalla consulenza finanziaria, è libera e non ha barriere all’ingresso. Quand’anche&nbsp; l’attività dell’influencer non scada nell’abusivismo, c’è comunque bisogno di una regolamentazione più stringente e di chiare sanzioni per chi non sia trasparente, non rispetti la disciplina sul conflitto di interessi, non rilevi le sue fonti, non faccia disclosure su ogni forma di incentivo ricevuto e la sua effettiva quantificazione, al fine di contrastare in modo efficiente il rischio che, soprattutto i giovani, cadano preda del primo pifferaio magico che si improvvisa esperto di mercati finanziari. Ciò non toglie che si debba incidere sull’educazione finanziaria e sulla consapevolezza: quello che (apparentemente) non costa non vale e non si possono affidare le proprie scelte d’investimento a soggetti che non sono abilitati e che non offrano sufficienti garanzie di poterne rispondere.</p><p><a href="https://www.bluerating.com/banche-e-reti/817531/consulenza-finanziaria-e-finfluencer-parola-allavvocato" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Tratto da Bluerating</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 01 Jul 2024 11:09:00 +0200</pubDate>
                        <title>Direttiva Npl, un passo avanti ma la strada resta ancora lunga</title>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Tra le note positive di quella che si profila come una completa liberalizzazione dell’acquisto delle sofferenze bancarie, <strong>Fabio Coco, Partner ADVANT Nctm, </strong>è pronto a rilevare «un notevole impatto anche nell’operatività cross-border, poiché verrebbe introdotto un passaporto europeo in virtù del quale un gestore di crediti in sofferenza che ottiene l’autorizzazione nel proprio paese di origine potrà operare in Italia senza necessariamente costituirvi un nuovo intermediario e il medesimo schema si applicherà ai gestori italiani che opereranno in altre giurisdizioni europee».</p><p class="text-justify">Per contro, l’introduzione di maggior tutela a favore dei debitori ceduti, pur necessaria, mette gli stessi operatori di fronte ad adempimenti onerosi «Le banche che cedono Npl a terzi dovranno fornire molte informazioni al potenziale acquirente in modo tale che egli possa effettuare un’attenta due diligence sul portafoglio», ricorda in particolare Coco, che non esclude l’estensione degli obblighi anche agli intermediari finanziari che operano ai sensi dell’articolo 106 del Tub.</p><p class="text-justify">A destare attenzione è anche la gestione del regime transitorio con la disciplina vigente. «Dall’esame della bozza di testo trasmessa alla Camera – osserva Coco – sembrerebbe che il legislatore si stia adoperando per rendere meno traumatico possibile il passaggio al nuovo regime attraverso la previsione di apposite clausole di grandfathering che dovrebbero consentire agli attuali operatori di gestire e recuperare i crediti acquistati prima della riforma senza iscriversi all’albo dei gestori di crediti in sofferenza».</p><p class="text-justify"><i>L’articolo completo su Il Sole 24 Ore.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 02 Jul 2024 11:07:00 +0200</pubDate>
                        <title>Le tre versioni della Ris a confronto</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-tre-versioni-della-ris-a-confronto</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>Le posizioni di Commissione, Parlamento e Consiglio sulla Ris</strong></p><p class="text-justify">Ancora un po’ più annacquata la proposta del Consiglio. Aggiunge <strong>Francesco Mocci, </strong>Partner ADVANT Nctm: «Per il Consiglio occorrerà rispettare alcuni principi generali. In pratica gli inducement non devono spingere gli intermediari a offrire o raccomandare un prodotto al posto di un altro; l’ammontare degli incentivi deve essere proporzionale al valore del prodotto e al livello di servizio prestato; non ci devono essere differenze tra gli incentivi in relazione a prodotti “di casa” o di fornitori terzi; non ci deve essere un beneficio per il percettore senza un vantaggio tangibile per il cliente. Inoltre occorrerà soddisfare un nuovo inducement test, tra le cui componenti ritroviamo il quality enhancement test, o test di innalzamento della qualità del servizio, che era già presente nella Mifid 2 e che la Commissione e il Parlamento non intendevano più riproporre».</p><p class="text-justify">«Il Consiglio propone per i Priips un vero e proprio value for money process a carico di produttori e distributori, che include la necessaria comparazione dei costi e dei rendimenti dei prodotti con quelli affini disponibili sul mercato. La costruzione del cosiddetto peer group dei prodotti comparabili deve essere effettuata sulla base della metodologia e dei dati forniti da Esma ed Eiopa. In caso di significativa divergenza dal mercato, produttori e distributori, con una certa flessibilità, dovranno adottare gli accorgimenti più opportuni per assicurare valore al prodotto e correggere i disallineamenti nocivi per gli investitori».</p><p class="text-justify"><i>La versione integrale su Il Sole 24 Ore.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 01 Jul 2024 11:10:00 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm si rafforza nell&#039;area regolamentare con Zitiello Associati</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-si-rafforza-nellarea-regolamentare-con-zitiello-associati</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><i>Con l’integrazione di Zitiello Associati, nasce un nuovo dipartimento specializzato in Regulatory: un significativo ampliamento delle competenze verticali di ADVANT Nctm nell’area del diritto bancario, assicurativo e dei mercati finanziari, con specifico riferimento alla consulenza regolamentare a soggetti vigilati e al contenzioso.</i></p><p class="text-justify"><i>Milano, 01 luglio 2024</i> – ADVANT Nctm, lo studio italiano di ADVANT, attraverso il Senior Partner Paolo Montironi, ha il piacere di comunicare l’integrazione con lo Studio Zitiello Associati, boutique legale fondata nel 2006, nella quale operano professionisti esperti in materia bancaria, finanziaria e assicurativa.</p><p class="text-justify">A livello strategico, l’operazione si inserisce nel percorso di ulteriore crescita di ADVANT Nctm, in cui, contestualmente all’integrazione con Zitiello Associati, verrà creato un dipartimento specializzato in <i>Regulatory,</i> e rappresenta per lo Studio un significativo consolidamento delle proprie competenze verticali nell’area del diritto bancario, assicurativo e dei mercati finanziari, con specifico riferimento alla consulenza regolamentare a soggetti vigilati e al contenzioso.</p><p class="text-justify">Entra a far parte di ADVANT Nctm un gruppo di 22 professionisti costituito da: un Socio Onorario/Of Counsel, Luca Zitiello; tre Partner, Fabio Coco, Francesco Mocci e Benedetta Musco Carbonaro (portando così la compagine societaria a 77 soci); tre Counsel – Ludovica D’Ostuni, Paolo Franceso Bruno e Lorenzo Macchia – e Rossella Mariani come Of Counsel – oltre a quattordici collaboratori.</p><p class="text-justify">Il nuovo dipartimento Regulatory includerà, oltre al team di professionisti di Zitiello Associati, anche Danilo Quattrocchi e Antonia Di Bella – che in ADVANT Nctm già si occupano di conformità regolamentare dei soggetti operanti nel settore bancario, finanziario e assicurativo – nonché il team di Emidio Cacciapuoti, operante nel settore del risparmio gestito e nell’assistenza a fondi di investimento.</p><p class="text-justify"><strong>Paolo Montironi, Senior Partner </strong>di<strong> ADVANT Nctm</strong>, ha commentato: “<i>Siamo entusiasti di aver concluso questo importante accordo con i colleghi di Zitiello Associati. La creazione di un dipartimento dedicato al Regulatory è funzionale a cogliere al meglio tutte le opportunità che ci prospetta il mutevole settore di riferimento, caratterizzato da una sempre maggiore concentrazione dei clienti, con un ampliamento della gamma dei servizi richiesti, e da continui mutamenti normativi, che richiedono una proliferazione di interventi interpretativi da parte dei regulators europei e nazionali. Tale contesto suggerisce un interlocutore unico su più giurisdizioni e un’assistenza integrata con competenze specialistiche e trasversali: una risposta che ADVANT Nctm, con il team di professionisti provenienti da Zitiello Associati, potrà dare ai clienti</i>”.</p><p class="text-justify"><strong>Luca Zitiello, Managing Partner </strong>di<strong> Zitiello Associati, </strong>ha concluso:<strong> “</strong><i>Con i miei soci siamo onorati di entrare a fare parte della famiglia ADVANT Nctm e non vediamo l’ora di poter mettere a fattor comune la nostra importante expertise nel campo del diritto bancario, finanziario e assicurativo che ci ha permesso di posizionarci in modo distintivo e verticale negli ultimi venti anni in Italia. In un contesto come quello attuale è molto importante poter trovare sempre nuovi sbocchi per crescere in modo sinergico e siamo molto contenti di averlo potuto fare con un partner del livello di ADVANT Nctm”.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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