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            <title>ADVANTLAW -&gt; News</title>
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            <language>en-gb</language>
            <copyright>RYZE Digital</copyright>
            
            <pubDate>Wed, 26 Aug 2026 22:38:41 +0200</pubDate>
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                        <pubDate>Mon, 24 Aug 2026 11:20:14 +0200</pubDate>
                        <title>A carico delle società anche sanzioni sproporzionate su vizi formali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/a-carico-delle-societa-anche-sanzioni-sproporzionate-su-vizi-formali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il dibattito sull'attuazione del Listing Act in Italia coinvolge in modo particolare la riforma del sistema sanzionatorio per gli abusi di mercato, un tema sicuramente centrale per l'attrattività e la competitività della nostra piazza finanziaria e quindi per la permanenza delle imprese nei listini di Piazza Affari […]</p><p>[…] “Se per la mancata comunicazione di informazioni privilegiate può essere corretta l'applicazione di sanzioni amministrative gravose” spiega <strong>Lukas Plattner</strong>, di ADVANT Nctm, “lo stesso non si può dire per le violazioni di natura puramente formale”.&nbsp;</p><p>In merito a queste ultime, come la mancata o non corretta apertura del registro degli insider (articolo 18 Mar) o la tardiva notifica del ritardo (articolo 17.4 Mar), Plattner spiega: “Sono degli adempimenti burocratici, non hanno nessun effetto sul mercato. Per queste mancanze procedurali oggi le sanzioni oscillano tra i 5mila e i 250mila euro. Sarebbe opportuno intervenire introducendo sanzioni proporzionate, magari comprese tra i 1.500 e i 5mila euro.”</p><p>Leggi l'articolo integrale sull'edizione del 22 agosto 2026 de Il Sole 24 Ore - Plus 24</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 21 Aug 2026 09:25:53 +0200</pubDate>
                        <title>Stablecoin, futuro incerto</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/stablecoin-futuro-incerto</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Articolo a cura della nostra <strong>Irene Gusso</strong> per <a href="https://www.bluerating.com/private/874834/stablecoin-futuro-incerto" target="_blank" rel="noreferrer">Bluerating</a></p><p>Il comparto delle criptovalute va assumendo una rilevanza crescente anche nei portafogli dei non addetti ai lavori, compresa la clientela del private banking. Spesso si sentono nominare acronimi come Usdt e Usdc, stablecoin il cui valore è ancorato al dollaro americano. A differenziarle è – tra le altre cose – l’emittente, rispettivamente Tether e Circle. Secondo uno studio pubblicato da Banca d’Italia il 20 aprile 2026 (redatto dal direttore generale Paolo Angelini e intitolato “Dlt and Stablecoins: Where Do We Stand?”) “<strong>ad oggi, la capitalizzazione di mercato delle stablecoin si attesta intorno ai 315 miliardi</strong> (circa il 13% del mercato totale delle cripto-attività) e la stragrande maggioranza di tali stablecoin è denominata in dollari americani”. Certo, non mancano esempi di stablecoin il cui valore è ancorato all’euro, quali “EURT” ed Eurc (anch’esse emesse, rispettivamente, da Tether e Circle), ma l’impatto di tali strumenti sul mercato è molto meno incisivo di quello delle stablecoin americane, rappresentando ancora una nicchia marginale per gli investitori europei.</p><p><a href="https://www.bluerating.com/private/874834/stablecoin-futuro-incerto" target="_blank" rel="noreferrer">Leggi l'articolo integrale</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 10 Aug 2026 10:26:04 +0200</pubDate>
                        <title>Le canzoni generate con l&#039;AI violano il diritto d&#039;autore? Cosa ci insegna il caso Suno vs Gema</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-canzoni-generate-con-lai-violano-il-diritto-dautore-cosa-ci-insegna-il-caso-suno-vs-gema</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Una recente sentenza del Tribunale Regionale di Monaco di Baviera fissa un punto importante sul rapporto tra addestramento dell'intelligenza artificiale e copyright musicale. Il caso in questione vedeva contrapposte Suno, una delle piattaforme di intelligenza artificiale generativa più diffuse per la creazione di musica, e Gema, l'equivalente tedesco della Siae, che accusava l'azienda statunitense di aver elaborato dei brani a partire da canzoni famose del suo repertorio, protette da diritto d'autore, senza alcun compenso. […]</p><p><strong>Cosa è successo?</strong></p><p>La decisione del tribunale, resa nota il 31 luglio 2026, "afferma alcuni principi che potrebbero incidere sullo sviluppo delle piattaforme di AI: l'addestramento dei modelli su opere protette, la loro conservazione e il successivo utilizzo richiedono l'autorizzazione dei titolari dei diritti, anche quando l'addestramento avvenga al di fuori dell'Unione europea", spiega l'avvocato Luca Guidobaldi, counsel di ADVANT Nctm.</p><p><strong>Cosa veniva contestato a Suno dalla Siae tedesca?</strong></p><p>«Secondo Gema, attraverso semplici prompt, anche esclusivamente testuali, Suno era in grado di generare composizioni musicali estremamente simili, se non addirittura sovrapponibili, ad alcuni dei brani più celebri e di maggior valore economico del proprio repertorio, tra cui <i>Forever Young</i> degli Alphaville e <i>Mambo No. 5</i> di Lou Bega. Partendo da queste evidenze, Gema ha sostenuto che il modello di intelligenza artificiale utilizzato da Suno fosse stato necessariamente addestrato proprio su quei brani, "ascoltandoli" per imparare a riprodurne, almeno in parte, le caratteristiche. Secondo la collecting, il modello avrebbe inoltre conservato copie delle opere, rendendole disponibili durante il processo di generazione di nuove canzoni richieste dagli utenti», spiega l’avvocato. Il&nbsp;Tribunale tedesco ha stabilito che queste attività costituiscono una violazione del diritto d'autore. «Per questo motivo, ha ordinato a Suno di interrompere ogni futuro utilizzo delle opere in assenza di un’adeguata autorizzazione o licenza rilasciata da Gema, eventualmente dietro pagamento delle relative royalties. Ha inoltre imposto alla piattaforma di fornire tutta la documentazione relativa agli utilizzi passati dei brani e ai ricavi ottenuti», prosegue l’avvocato Guidobaldi.</p><p><a href="https://www.corriere.it/economia/innovazione/26_agosto_08/le-canzoni-generate-con-l-ai-violano-il-diritto-d-autore-cosa-ci-insegna-il-caso-suno-vs-gema-bbab8b4d-04a5-4b31-9e29-b1b882f17xlk.shtml" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per leggere l'articolo integrale del Corriere della Sera</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Sat, 08 Aug 2026 10:38:00 +0200</pubDate>
                        <title>L&#039;appassionante campionato a 5 per i nuovi stadi. Come si gioca</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lappassionante-campionato-a-5-per-i-nuovi-stadi-come-si-gioca</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>A Napoli il campo (quasi) largo del sindaco Gaetano Manfredi e del presidente della Regione, Roberto Fico, ha puntato sulla riqualificazione dello stadio Maradona, con soldi pubblici (200 milioni), per presentarsi all'appuntamento degli Europei 2032. La città ha già inviato il progetto all'UEFA e conta di rientrare tra le cinque candidate italiane per ospitare il campionato di calcio che l'Italia è stata costretta a condividere con la Turchia proprio per mancanza di impianti sportivi adeguati […]</p><p>[…] Come spiega l'avvocato Marco Monaco, partner dello studio legale ADVANT Nctm, Napoli non aveva molte alternative, se non restare esclusa dal circuito delle città ospitanti, visto che il Calcio Napoli non ha ad oggi presentato un progetto con allegato studio di fattibilità secondo le norme previste dalla legge Stadi del 2021. “Eppure - prosegue Monaco - questa legge, che facilita la realizzazione di immobili complementari all'infrastruttura sportiva, offre di fatto ai privati un discreto margine di business. Inoltre, l'introduzione della figura del commissario per gli stadi assicurerà procedure amministrative e urbanistiche estremamente semplificate. In pratica, gli stadi sono stati assimilati a opere infrastrutturali di interesse strategico nazionali e come tali possono viaggiuare su una corsia preferenziale”.</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sull'edizione dell'8 agosto 2026 de il Foglio</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 07 Aug 2026 10:43:50 +0200</pubDate>
                        <title>CSA2: quando la sicurezza rischia di comprimere il mercato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/csa2-quando-la-sicurezza-rischia-di-comprimere-il-mercato</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La proposta di revisione del Cybersecurity Act europeo (CSA2) mira a rafforzare la resilienza cibernetica dell’Unione, intervenendo sulla certificazione della cybersicurezza, sulla sicurezza delle catene di approvvigionamento TIC e sulla disciplina dei fornitori qualificati ad alto rischio. Le nuove misure pongono, tuttavia, questioni che vanno oltre il piano strettamente tecnologico e investono il funzionamento del mercato interno e gli equilibri istituzionali europei.</p><p><strong>Edoardo Raffiotta</strong> esamina i possibili effetti del nuovo quadro sulla concorrenza e sulla standardizzazione del mercato ICT europeo, soffermandosi sui principi di proporzionalità e non discriminazione e sul ruolo attribuito alla Commissione europea rispetto a materie che intersecano la sicurezza nazionale. L’analisi mette così a fuoco il rapporto tra rafforzamento della sicurezza delle TIC, tutela del mercato e perseguimento dell’autonomia strategica europea.</p><p><i>Leggi l'articolo pubblicato su </i><a href="https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/csa2-quando-la-sicurezza-rischia-di-comprimere-il-mercato/" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Agenda Digitale</i></a><i>.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 04 Aug 2026 11:41:12 +0200</pubDate>
                        <title>Dall’assistente empatico al deepfake: le nuove regole di trasparenza per l’AI</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/dallassistente-empatico-al-deepfake-le-nuove-regole-di-trasparenza-per-lai</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Dal 2 agosto 2026 sono applicabili gli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 50 dell'AI Act per i sistemi di intelligenza artificiale che interagiscono con le persone e per i contenuti generati o manipolati dall'IA.</p><p>Nell'articolo pubblicato su <i>Il Sole 24 Ore</i>, <strong>Edoardo Raffiotta </strong>esamina il nuovo quadro normativo, soffermandosi sugli obblighi che gravano su provider e deployer, sulle regole applicabili ai sistemi di riconoscimento delle emozioni e ai deepfake, nonché sulle principali esenzioni previste dal Regolamento. L'analisi mette inoltre in evidenza le criticità ancora aperte, tra cui la mancanza di standard tecnologici maturi per rendere effettiva la trasparenza e la crescente necessità di sviluppare strumenti in grado di distinguere l'interazione umana da quella artificiale.</p><p>L'articolo integrale è disponibile nell'edizione del 3 agosto de <a href="https://www.ilsole24ore.com/art/dall-assistente-empatico-deepfake-nuove-regole-trasparenza-l-ai-AJK96Rd" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Il Sole 24 Ore</i></a><i>.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 03 Aug 2026 15:13:00 +0200</pubDate>
                        <title>Il tempo e il metodo dell’AI Act</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-tempo-e-il-metodo-dellai-act</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Edoardo Raffiotta</strong> approfondisce gli effetti del regolamento (UE) 2026/1744, che interviene sul calendario di applicazione dell'AI Act, rinviando alcune disposizioni relative ai sistemi di IA ad alto rischio e lasciando invariata la piena operatività del resto dell'impianto normativo. Il rinvio, osserva Edoardo, «non è delle imprese, è delle istituzioni», chiamate a completare gli strumenti necessari per rendere effettiva la conformità.&nbsp;</p><p>Le modifiche si inseriscono nel più ampio processo di riforma della regolazione digitale europea e confermano come il prossimo futuro sia quello di una disciplina «in movimento», chiamata a governare una tecnologia in continua evoluzione attraverso una regolazione flessibile e per principi.</p><p>L'articolo integrale è disponibile su <a href="https://www.dirittoegiustizia.it/dettaglio/16083931/il-tempo-e-il-metodo-dellai-act" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Diritto e Giustizia</i></a><i>.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e Data</category>
                            
                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 23 Jul 2026 15:19:00 +0200</pubDate>
                        <title>Tech, AI: sovranità tema centrale, favorire investimenti e una cultura dell’innovazione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tech-ai-sovranita-tema-centrale-favorire-investimenti-e-una-cultura-dellinnovazione</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>In occasione dell'evento "Tecnologia, potere, regole: la nuova partita della sovranità europea", organizzato da Adnkronos e Open Gate Italia presso il Palazzo dell'Informazione di Roma, <strong>Edoardo Raffiotta</strong> ha sottolineato come l'intelligenza artificiale rappresenti al tempo stesso «un grandissimo potenziale» e «un fattore di competitività» per le imprese, evidenziando la necessità di una governance chiara. Ha inoltre richiamato il tema della sovranità digitale, osservando che, oltre alle regole, sono necessari investimenti, ricerca e una solida cultura dell'innovazione affinché anche le imprese europee possano sviluppare modelli e sistemi nazionali.</p><p><i>L'intervista su </i><a href="https://www.adnkronos.com/economia/tech-ai-raffiotta-unibicocca-sovranita-tema-centrale-favorire-investimenti-e-cultura-innovazione_52f19VIszhoRs8ZUdEpq77?refresh_ce" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Adnkronos</i></a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Cybersecurity</category>
                            
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                        <pubDate>Thu, 23 Jul 2026 14:19:00 +0200</pubDate>
                        <title>Raffaele Giarda nuovo Partner di ADVANT Nctm</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/raffaele-giarda-nuovo-partner-di-advant-nctm</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">ADVANT Nctm annuncia l’ingresso di Raffaele Giarda in qualità di Partner dello Studio.&nbsp;</p><p class="text-justify">L’entrata di Raffaele Giarda contribuisce a rafforzare il settore Technology, Media, Entertainment and Telecommunications (TMT), che potrà giovarsi delle competenze maturate in oltre tre decenni di attività nell’ambito della regolamentazione di settore, anche con riferimento alle tematiche legate agli investimenti esteri in Italia (FDI).</p><p class="text-justify">La nomina di Raffaele Giarda si inserisce nel percorso di costante potenziamento delle competenze professionali dello Studio a supporto dei clienti, rafforzando l’expertise TMT di ADVANT Nctm in un momento storico, come quello attuale, in cui innovazione e digitalizzazione rappresentano un fattore determinante per le imprese e la loro crescita.</p><p class="text-justify"><i>“L’ingresso di Raffaele Giarda è, per noi, motivo di orgoglio. Si tratta di un professionista con una reputazione solida, costruita in decenni di attività, anche in ambito internazionale, nel settore TMT e nell’advisory su operazioni complesse. La sua esperienza arricchisce la nostra offerta nel settore, oltre a consolidare la capacità dello Studio di assistere i propri clienti in un contesto di mercato in rapida evoluzione e in continua trasformazione”</i>, ha commentato <strong>Paolo Montironi</strong>, <strong>Senior Partner</strong> di <strong>ADVANT Nctm</strong>.</p><p class="text-justify"><i>“L'ingresso in ADVANT Nctm rappresenta per me una nuova, importante fase professionale, in uno Studio che unisce dimensione europea, qualità dei professionisti e chiara visione di sviluppo. Porto con me una profonda esperienza nel settore TMT, con l'obiettivo di contribuire fin da subito all’ulteriore consolidamento del posizionamento dello Studio sul mercato di riferimento”</i>, ha dichiarato <strong>Raffaele Giarda</strong>.</p><p class="text-justify">Con l’ingresso di Raffaele Giarda, il numero totale dei Partner di ADVANT Nctm arriva a 88.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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