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            <title>ADVANTLAW -&gt; News</title>
            <link>https://www.advantlaw.com/</link>
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            <language>en-gb</language>
            <copyright>RYZE Digital</copyright>
            
            <pubDate>Wed, 09 Sep 2026 12:58:42 +0200</pubDate>
            <lastBuildDate>Wed, 09 Sep 2026 12:58:42 +0200</lastBuildDate>
            
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                        <pubDate>Mon, 07 Sep 2026 09:52:36 +0200</pubDate>
                        <title>In caso di decadenza l&#039;obbligo restitutorio grava in capo a chi ha materialmente percepito gli incentivi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/in-caso-di-decadenza-lobbligo-restitutorio-grava-in-capo-a-chi-ha-materialmente-percepito-gli-incentivi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con la sentenza n. 6267 del 3 agosto 2026, la Seconda Sezione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di primo grado e revocato il decreto ingiuntivo opposto nei confronti dell’operatore subentrante nella titolarità di un impianto fotovoltaico.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il Collegio ha stabilito che l’obbligo restitutorio derivante dalla decadenza con effetto <i>ex tunc</i> dagli incentivi è riconducibile allo schema dell’indebito oggettivo di cui all’art. 2033 c.c. che grava unicamente sul soggetto che ha materialmente percepito le somme, a nulla rilevando i richiami alla cessione del contratto ex art. 1409 c.c. operati dal GSE.</p><p class="text-justify">La decisione riveste un rilievo sistematico importante per il settore delle energie rinnovabili, scardinando la prassi consolidata del GSE e ridefinendo la mappa dei rischi nelle operazioni di acquisizione nonché di cessione di <i>asset</i> energetici.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>1. Il contesto normativo e la prassi del GSE in sede di cambio di titolarità</strong></p><p class="text-justify">Nelle operazioni di trasferimento della titolarità di impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili, il subentro nella convenzione avviene, di norma, mediante un procedimento di cambio di titolarità gestito dal GSE.</p><p class="text-justify">Nel provvedimento di accettazione del trasferimento di titolarità della convenzione (il quale costituisce un “addendum” alla convenzione originaria), il GSE inserisce una clausola standard in forza della quale “<i>ai sensi dell’art. 1409 c.c., il contraente subentrante assume i diritti e gli obblighi del contraente cedente nell’ambito del contratto ceduto, proseguendo in tutti i suoi rapporti anteriori al trasferimento della titolarità</i>”.</p><p class="text-justify">Sulla scorta di tale formulazione, il GSE ha storicamente sostenuto la responsabilità diretta del subentrante per qualsiasi debito restitutorio sorto in capo al cedente per violazioni anteriori al cambio di titolarità, andando a recuperare dal nuovo titolare dell'impianto le somme già erogate in relazione all’impianto sin dalla data di entrata in esercizio.&nbsp;</p><p class="text-justify">La pronuncia in analisi ridefinisce i confini e sancisce l'invalidità di tale meccanismo sanzionatorio.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>2. L’iter processuale e i risvolti innovativi</strong></p><p class="text-justify"><strong>2.1 La vicenda processuale</strong></p><p class="text-justify">La controversia trae origine dall’opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo con cui il TAR Lazio ha ingiunto al soggetto subentrante di un impianto fotovoltaico di restituire al GSE le somme percepite a titolo di incentivi sin dall’entrata in esercizio.</p><p class="text-justify">Il soggetto subentrante aveva acquisito la titolarità dell’impianto fotovoltaico a seguito della cessione di un ramo d’azienda.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">Nell’ambito di tale operazione, le parti avevano espressamente escluso dal trasferimento tutti i debiti e i crediti anteriori alla cessione. Successivamente, le medesime parti avevano presentato congiuntamente al GSE istanza di voltura della convenzione.</p><p class="text-justify">Nelle more della conclusione del procedimento di voltura, all’esito di verifiche ispettive, il GSE ha riscontrato violazioni rilevanti e, conseguentemente, ha comminato la decadenza dalle tariffe incentivanti con effetto retroattivo.&nbsp;</p><p class="text-justify">All’atto del perfezionamento dell’addendum alla convenzione, il GSE ha accettato la voltura richiamando l’art. 1409 c.c. per effetto del quale il cessionario subentra in tutti i diritti e obblighi del cedente e prosegue pertanto in tutti i rapporti giuridici anteriori al trasferimento di titolarità. Questa impostazione fa sì che il GSE possa opporre al subentrante tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ivi compresa l’eventuale compensazione per somme indebitamente pagate al cedente.</p><p class="text-justify">Successivamente, il GSE, a fronte del sollecito e del mancato pagamento della somma richiesta (circa 397mila euro), ha ottenuto l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del subentrante, ritenuto quale unico soggetto passivo in virtù dell'effetto liberatorio della cessione del contratto.</p><p class="text-justify">Il Consiglio di Stato, riformando sul punto la decisione del giudice di prime cure, ha disatteso tale ricostruzione, accogliendo l’appello proposto dal soggetto subentrante e, per l’effetto, revocando il decreto ingiuntivo.</p><p class="text-justify"><strong>2.2 I risvolti innovativi: la riconducibilità della fattispecie allo schema di cui all’art. 2033 c.c.</strong></p><p class="text-justify">Il fulcro della decisione risiede nella corretta qualificazione della natura giuridica della pretesa restitutoria del GSE a seguito della comminata decadenza tariffaria.</p><p class="text-justify">Il Consiglio di Stato ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti determina l'estinzione retroattiva (<i>ex tunc</i>) della posizione di vantaggio del beneficiario. Di conseguenza, la richiesta di restituzione degli incentivi erogati non costituisce l'esercizio di un potere autoritativo, ma si configura come una ripetizione di indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c., la quale grava, per principio generale, esclusivamente sul soggetto che ha effettivamente percepito le somme prive di titolo (cfr. Cons Stato, sez. II, sent. n. 3773/2026).</p><p class="text-justify">Nel caso di specie, l'obbligazione restitutoria non è un debito di natura contrattuale derivante dalla convenzione (nella quale è subentrata la società appellante), ma rappresenta, invece, la diretta conseguenza della rimozione retroattiva del titolo pubblicistico che legittimava l'erogazione dell’incentivo. Tale debito grava, perciò, solo sull’originario titolare che ha percepito le somme.</p><p class="text-justify">A supporto di questa tesi, il Collegio valorizza la disciplina stessa della convenzione sottoscritta con i produttori, ovverosia:</p><ul><li data-list-item-id="ee2675df368ed9ca04d21f59d3a2c2aeb"><p class="text-justify"><span>l’art. 13, comma 5, prevede espressamente il recupero di quanto "</span><i><span>indebitamente percepito dal Soggetto Responsabile</span></i><span>", collegando l'obbligo restitutorio al soggetto che ha percepito materialmente le somme; e</span></p></li><li data-list-item-id="e49666403fdc399531e72bdd1004ba03b"><p class="text-justify"><span>l'art. 9 regola la cessione dell'impianto senza disporre alcun subentro automatico del cessionario nelle passività restitutorie maturate dal cedente prima del trasferimento.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Non è dunque giuridicamente ammissibile traslare sul cessionario/subentrante un debito restitutorio da indebito relativo a somme che quest'ultimo non ha mai riscosso.&nbsp;</p><p class="text-justify">Né può ritenersi che la successione nella convenzione del nuovo titolare dell’impianto gli abbia trasferito anche l’obbligazione restitutoria facente capo al cedente.</p><p class="text-justify">L'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., infatti, non segue la titolarità o la circolazione del bene (in questo caso, l'impianto), ma rimane indissolubilmente legata alla materiale percezione del pagamento, rimasto privo di causa.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>3. Considerazioni conclusive&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">Tale decisione rappresenta un fondamentale punto di svolta nella tutela degli investitori nel settore delle fonti rinnovabili, in quanto esclude l’ingiustificato rischio di una trasmissione automatica a carico dei soggetti che acquistano impianti già operativi dei rischi restitutori relativi a periodi antecedenti l’acquisto, garantendo che l’acquirente/subentrante, il quale non ha mai incassato le somme oggetto di contestazione, non venga esposto a richieste di restituzione di somme mai incassate.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Infrastructurelawitaly</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 07 Sep 2026 09:39:40 +0200</pubDate>
                        <title>Regole Ue: come aggirare i veti dei renitenti all&#039;Unione di risparmi e investimenti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/regole-ue-come-aggirare-i-veti-dei-renitenti-allunione-di-risparmi-e-investimenti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Se la Siu non trova presto l'unanimità che richiede la procedura europea, si può partire con chi ci sta. La possibilità di una cooperazione rafforzata sulle tematiche finanziarie, lanciata di recente dalla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, esprime l'urgenza di accelerare sul tema della competitività continentale affrontando il paradosso dei capitali inattivi e della crescita d'impresa. […]</p><p>[…] La cooperazione rafforzata, come ricorda <strong>Francesco Mocci,</strong> partner di <strong>ADVANT Ntcm</strong>, richiederebbe il coinvolgimento di un minimo di nove Stati membri e l'approvazione formale di Commissione, Parlamento e Consiglio. «C'è da ricordare - afferma - che malgrado l'insistenza dell'E6, nessuna richiesta formale in tal senso è stata ancora presentata e le istituzioni continuano a prediligere il percorso ordinario per tutti i 27 Paesi membri». E segnala che su questi temi, un'Europa a due velocità rappresenterebbe un paradosso rispetto agli obiettivi originari dell'Unione dei risparmi e degli investimenti. «La tematica su cui è più verosimile che la cooperazione rafforzata possa prendere piede - afferma Mocci - è proprio il Misp, con particolare riguardo alla questione della supervisione centralizzata dei mercati dei capitali attraverso un rafforzamento dei poteri dell'Esma. In proposito, difatti, tutti gli Stati membri condividono gli obiettivi generali del pacchetto, ma con "significantly diverging views" sul livello appropriato di centralizzazione».</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sull'edizione del 5 settembre 2026 de Il Sole 24 Ore Plus 24</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 03 Sep 2026 09:20:27 +0200</pubDate>
                        <title>Banche: Svolta per i derivati</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/banche-svolta-per-i-derivati</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>La Corte di Cassazione ridimensiona gli obblighi informativi delle banche. Due ordinanze riducono gli oneri previsti nei contratti semplici.</i></p><p><i>Articolo a cura di <strong>Jessica Facchini </strong>per Private.</i></p><p>I contratti derivati rappresentano da anni uno strumento diffuso nella gestione dei grandi patrimoni e nelle strategie di copertura del rischio proposte da banche e intermediari finanziari nell’ambito dei servizi di private banking e wealth management. Con la sentenza delle Sezioni Unite numero 8770 del 2020 (cosiddetta “Cattolica”), la giurisprudenza in materia si era sostanzialmente consolidata: ai fini della validità di tali contratti, considerati “scommesse razionali”, era necessaria l’indicazione del “mark to market” e della relativa formula di calcolo, degli scenari probabilistici e dei costi impliciti.</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sul numero di lug/ago 2026 di Private</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <guid isPermaLink="false">news-10646</guid>
                        <pubDate>Mon, 31 Aug 2026 10:26:17 +0200</pubDate>
                        <title>Riforma portuale: l&#039;Italia vuol migliorare la competitivà</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/riforma-portuale-litalia-vuol-migliorare-la-competitiva</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Per un paese che vive al centro del Mediterraneo, il mare non è più soltanto una risorsa geografica: è una questione di politica industriale, competitività e sicurezza economica. Non sorprende, allora, che il cantiere della riforma del sistema portuale, avviato dal governo con la presentazione, a maggio, di un ddl di riforma e riordino della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di governance portuale e rilancio degli investimenti in infrastrutture strategiche di trasporto marittimo, oggi all'esame della Camera (AC 2925) sia tornato al centro del dibattito istituzionale. In gioco non c'è soltanto la governance degli scali, ma la capacità dell'Italia di trasformare la propria vocazione marittima in un vantaggio strategico duraturo. […]</p><p>[…] Il disegno di legge di riforma della portualità riorganizza la legge 84/1994 per modernizzare la governance, centralizzare gli investimenti strategici e aumentare la competitività dei porti. «Il progetto centralizza competenze statuali finora affidate alle singole Autorità di Sistema, modello segnato da parcellizzazionee duplicazione degli investimenti», dice <strong>Alberto Torrazza</strong>, partner dipartimento Shipping and Logistics di <strong>ADVANT Nctm</strong>. «Alla costituenda Porti d'Italia Spa, partecipata dal MEF e vigilata dal MIT, è affidata la regia nazionale della pianificazione strategica, superando la frammentazione delle 16 Autorità di Sistema Portuale (AdSP) e facendo da stazione appaltante per le opere strategiche. Lo Stato assume dunque la pianificazione unica delle infrastrutture e l'integrazione logistica, con l'obiettivo - mai pienamente raggiunto- di connettere banchine, retroporti, interportie reti ferroviarie europee. La Spa svolgerà attività commerciali a mercato: progettazione di opere portuali e realizzazione- prevedibilmente in PPP - di infrastrutture anche fuori dal territorio nazionale, al servizio della rete trasporti italiana. La scelta del disegno di legge favorisce la maturazione del consenso nel cluster e nella Commissione parlamentare, che ha da poco concluso un'imponente consultazione. Restano tuttavia aperti alcuni nodi: rapporti con regioni e municipalità dei territori portuali, infrastrutture energetiche e interporti. Centrale il finanziamento: l'art. 27-bis istituisce il Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo e il Fondo di funzionamento di Porti d'Italia, alimentati da una quota (15-25%) del gettito delle AdSP da tasse portuali, fissata con decreto ministeriale annuale; meccanismo per risorse stabili, ma legato alla progettualità definita. Una riforma attesa da tempo, accolta con interesse dal settore, che vede nella razionalizzazione degli investimenti e nella regia centralizzata il valore aggiunto finora mancato alla portualità».</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sul numero del 31 agosto 2026 di Italia Oggi Sette.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Shipping and Logistics</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 31 Aug 2026 09:47:57 +0200</pubDate>
                        <title>Cyber Resilience Act: quali prodotti rientrano e quando adeguarsi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ambito-di-applicazione-del-cyber-resilience-act</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Uno smartwatch, un router, un PLC industriale e perfino un’API cloud: prodotti molto diversi, ma che hanno qualcosa in comune. Potrebbero tutti rientrare nel Cyber Resilience Act.</p><p>Per una prima verifica, basta porsi tre domande.</p><p>Il prodotto contiene elementi digitali?</p><p>È messo a disposizione sul mercato dell’Unione europea nell’ambito di un’attività commerciale?</p><p>Può scambiare dati con un altro dispositivo o con una rete?</p><p>Se la risposta a queste domande è sì, allora il CRA si applica.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 24 Aug 2026 11:20:14 +0200</pubDate>
                        <title>A carico delle società anche sanzioni sproporzionate su vizi formali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/a-carico-delle-societa-anche-sanzioni-sproporzionate-su-vizi-formali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il dibattito sull'attuazione del Listing Act in Italia coinvolge in modo particolare la riforma del sistema sanzionatorio per gli abusi di mercato, un tema sicuramente centrale per l'attrattività e la competitività della nostra piazza finanziaria e quindi per la permanenza delle imprese nei listini di Piazza Affari […]</p><p>[…] “Se per la mancata comunicazione di informazioni privilegiate può essere corretta l'applicazione di sanzioni amministrative gravose” spiega <strong>Lukas Plattner</strong>, di ADVANT Nctm, “lo stesso non si può dire per le violazioni di natura puramente formale”.&nbsp;</p><p>In merito a queste ultime, come la mancata o non corretta apertura del registro degli insider (articolo 18 Mar) o la tardiva notifica del ritardo (articolo 17.4 Mar), Plattner spiega: “Sono degli adempimenti burocratici, non hanno nessun effetto sul mercato. Per queste mancanze procedurali oggi le sanzioni oscillano tra i 5mila e i 250mila euro. Sarebbe opportuno intervenire introducendo sanzioni proporzionate, magari comprese tra i 1.500 e i 5mila euro.”</p><p>Leggi l'articolo integrale sull'edizione del 22 agosto 2026 de Il Sole 24 Ore - Plus 24</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 21 Aug 2026 09:25:53 +0200</pubDate>
                        <title>Stablecoin, futuro incerto</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/stablecoin-futuro-incerto</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Articolo a cura della nostra <strong>Irene Gusso</strong> per <a href="https://www.bluerating.com/private/874834/stablecoin-futuro-incerto" target="_blank" rel="noreferrer">Bluerating</a></p><p>Il comparto delle criptovalute va assumendo una rilevanza crescente anche nei portafogli dei non addetti ai lavori, compresa la clientela del private banking. Spesso si sentono nominare acronimi come Usdt e Usdc, stablecoin il cui valore è ancorato al dollaro americano. A differenziarle è – tra le altre cose – l’emittente, rispettivamente Tether e Circle. Secondo uno studio pubblicato da Banca d’Italia il 20 aprile 2026 (redatto dal direttore generale Paolo Angelini e intitolato “Dlt and Stablecoins: Where Do We Stand?”) “<strong>ad oggi, la capitalizzazione di mercato delle stablecoin si attesta intorno ai 315 miliardi</strong> (circa il 13% del mercato totale delle cripto-attività) e la stragrande maggioranza di tali stablecoin è denominata in dollari americani”. Certo, non mancano esempi di stablecoin il cui valore è ancorato all’euro, quali “EURT” ed Eurc (anch’esse emesse, rispettivamente, da Tether e Circle), ma l’impatto di tali strumenti sul mercato è molto meno incisivo di quello delle stablecoin americane, rappresentando ancora una nicchia marginale per gli investitori europei.</p><p><a href="https://www.bluerating.com/private/874834/stablecoin-futuro-incerto" target="_blank" rel="noreferrer">Leggi l'articolo integrale</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 10 Aug 2026 10:26:04 +0200</pubDate>
                        <title>Le canzoni generate con l&#039;AI violano il diritto d&#039;autore? Cosa ci insegna il caso Suno vs Gema</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-canzoni-generate-con-lai-violano-il-diritto-dautore-cosa-ci-insegna-il-caso-suno-vs-gema</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Una recente sentenza del Tribunale Regionale di Monaco di Baviera fissa un punto importante sul rapporto tra addestramento dell'intelligenza artificiale e copyright musicale. Il caso in questione vedeva contrapposte Suno, una delle piattaforme di intelligenza artificiale generativa più diffuse per la creazione di musica, e Gema, l'equivalente tedesco della Siae, che accusava l'azienda statunitense di aver elaborato dei brani a partire da canzoni famose del suo repertorio, protette da diritto d'autore, senza alcun compenso. […]</p><p><strong>Cosa è successo?</strong></p><p>La decisione del tribunale, resa nota il 31 luglio 2026, "afferma alcuni principi che potrebbero incidere sullo sviluppo delle piattaforme di AI: l'addestramento dei modelli su opere protette, la loro conservazione e il successivo utilizzo richiedono l'autorizzazione dei titolari dei diritti, anche quando l'addestramento avvenga al di fuori dell'Unione europea", spiega l'avvocato Luca Guidobaldi, counsel di ADVANT Nctm.</p><p><strong>Cosa veniva contestato a Suno dalla Siae tedesca?</strong></p><p>«Secondo Gema, attraverso semplici prompt, anche esclusivamente testuali, Suno era in grado di generare composizioni musicali estremamente simili, se non addirittura sovrapponibili, ad alcuni dei brani più celebri e di maggior valore economico del proprio repertorio, tra cui <i>Forever Young</i> degli Alphaville e <i>Mambo No. 5</i> di Lou Bega. Partendo da queste evidenze, Gema ha sostenuto che il modello di intelligenza artificiale utilizzato da Suno fosse stato necessariamente addestrato proprio su quei brani, "ascoltandoli" per imparare a riprodurne, almeno in parte, le caratteristiche. Secondo la collecting, il modello avrebbe inoltre conservato copie delle opere, rendendole disponibili durante il processo di generazione di nuove canzoni richieste dagli utenti», spiega l’avvocato. Il&nbsp;Tribunale tedesco ha stabilito che queste attività costituiscono una violazione del diritto d'autore. «Per questo motivo, ha ordinato a Suno di interrompere ogni futuro utilizzo delle opere in assenza di un’adeguata autorizzazione o licenza rilasciata da Gema, eventualmente dietro pagamento delle relative royalties. Ha inoltre imposto alla piattaforma di fornire tutta la documentazione relativa agli utilizzi passati dei brani e ai ricavi ottenuti», prosegue l’avvocato Guidobaldi.</p><p><a href="https://www.corriere.it/economia/innovazione/26_agosto_08/le-canzoni-generate-con-l-ai-violano-il-diritto-d-autore-cosa-ci-insegna-il-caso-suno-vs-gema-bbab8b4d-04a5-4b31-9e29-b1b882f17xlk.shtml" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per leggere l'articolo integrale del Corriere della Sera</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Sat, 08 Aug 2026 10:38:00 +0200</pubDate>
                        <title>L&#039;appassionante campionato a 5 per i nuovi stadi. Come si gioca</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lappassionante-campionato-a-5-per-i-nuovi-stadi-come-si-gioca</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>A Napoli il campo (quasi) largo del sindaco Gaetano Manfredi e del presidente della Regione, Roberto Fico, ha puntato sulla riqualificazione dello stadio Maradona, con soldi pubblici (200 milioni), per presentarsi all'appuntamento degli Europei 2032. La città ha già inviato il progetto all'UEFA e conta di rientrare tra le cinque candidate italiane per ospitare il campionato di calcio che l'Italia è stata costretta a condividere con la Turchia proprio per mancanza di impianti sportivi adeguati […]</p><p>[…] Come spiega l'avvocato Marco Monaco, partner dello studio legale ADVANT Nctm, Napoli non aveva molte alternative, se non restare esclusa dal circuito delle città ospitanti, visto che il Calcio Napoli non ha ad oggi presentato un progetto con allegato studio di fattibilità secondo le norme previste dalla legge Stadi del 2021. “Eppure - prosegue Monaco - questa legge, che facilita la realizzazione di immobili complementari all'infrastruttura sportiva, offre di fatto ai privati un discreto margine di business. Inoltre, l'introduzione della figura del commissario per gli stadi assicurerà procedure amministrative e urbanistiche estremamente semplificate. In pratica, gli stadi sono stati assimilati a opere infrastrutturali di interesse strategico nazionali e come tali possono viaggiuare su una corsia preferenziale”.</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sull'edizione dell'8 agosto 2026 de il Foglio</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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