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            <title>ADVANTLAW -&gt; News</title>
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            <language>en-gb</language>
            <copyright>RYZE Digital</copyright>
            
            <pubDate>Sat, 06 Jun 2026 04:10:54 +0200</pubDate>
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                        <pubDate>Fri, 05 Jun 2026 16:36:28 +0200</pubDate>
                        <title>Decreto Bollette: il ruolo di garante di ultima istanza del GSE per i contratti sottoscritti tramite la Bacheca PPA</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/decreto-bollette-il-ruolo-di-garante-di-ultima-istanza-del-gse-per-i-contratti-sottoscritti-tramite-la-bacheca-ppa</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Lo scorso 18 aprile 2026 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 49/2026 che ha convertito con emendamenti in legge il Decreto-Legge n. 21/2026 (il “<strong>DL Bollette</strong>”). L’articolo 4 del citato provvedimento introduce disposizioni per promuovere la contrattazione di lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese, intervenendo sulla bacheca di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 199/2021 (“<strong>Bacheca PPA</strong>”) nonché sul ruolo del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (“<strong>GSE</strong>”) quale garante di ultima istanza, prevedendo altresì l’intervento di SACE S.p.A.</p><p class="text-justify">Tali novità integrano quanto già previsto dal decreto n. 152 del 20 giugno 2025 adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (“<strong>MASE</strong>”), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (“<strong>MEF</strong>”), in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 28, comma 2 e 2-<i>bis</i>, del D. Lgs. 199/2021, che ha fornito specifici indirizzi al Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (“<strong>GME</strong>”) per la costituzione e l’avvio di un mercato organizzato dedicato alla negoziazione dei PPA (“<strong>MPPA</strong>”) e ha definito i criteri e le condizioni in base ai quali il GSE possa assumere il ruolo di garante di ultima istanza dei PPA negoziati sul MPPA.</p><p class="text-justify">Tra il mese di luglio e il mese di agosto 2025, GME e GSE hanno avviato e concluso due consultazioni aventi ad oggetto, rispettivamente (i) la proposta di modello di funzionamento del MPPA (“<strong>Modello di Funzionamento</strong>”) e (ii) la proposta di regole operative per la qualifica dei soggetti che intendono partecipare al MPPA e per la disciplina della garanzia di ultima istanza del GSE (“<strong>Regole Operative</strong>”). Nonostante entrambe le consultazioni siano state chiuse, il modello di funzionamento e le Regole Operative non sono ancora state ufficialmente pubblicate.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>La nuova sezione della Bacheca PPA</strong></p><p class="text-justify">Ai sensi del regolamento pubblicato dal GME (“<strong>Regolamento Bacheca</strong>”), la Bacheca è suddivisa in 3 diversi comparti: comparto annunci, comparto registrazione contratti ecomparto <i>energy release</i>.</p><p class="text-justify">Nell’ambito del comparto annunci, gli operatori interessati a proporre ovvero a ricercare contratti di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine possono pubblicare, in forma anonima e non vincolante, i propri annunci. Tra le altre caratteristiche che i contratti oggetto di detti annunci dovranno rispettare, ai sensi delle disposizioni tecniche di funzionamento della Bacheca PPA pubblicate dal GME, vi è anche quello di avere una durata <u>non inferiore a 5 anni</u>.</p><p class="text-justify">L’articolo 4, comma 1, del DL Bollette prevede che la Bacheca PPA sia adeguata mediante l’introduzione di una nuova sezione dedicata specificatamente alla stipula di contratti che, dal lato della domanda, (i) dovranno avere durata <u>non inferiore a 3 anni</u> e (ii) potranno essere negoziati anche in forma aggregata, in funzione dell’ubicazione, del profilo dei consumi ovvero dell’appartenenza a settori merceologici. Dal lato offerta, invece, l’energia elettrica scambiata ai sensi di detti contratti non dovrà essere o divenire oggetto di contrattualizzazione nell’ambito di meccanismi di supporto per la produzione di energia da fonti rinnovabili.</p><p class="text-justify">I suddetti contratti sono stipulati tra le parti al di fuori della Bacheca PPA – anche con il supporto del GSE – e sono soggetti all’obbligo di registrazione sulla Bacheca PPA.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>L’estensione del ruolo del GSE quale garante di ultima istanza</strong></p><p class="text-justify">L’articolo 4, comma 2, del DL Bollette, prevede che le parti possono chiedere al GSE l’assunzione del ruolo di garante di ultima istanza in relazione anche ai contratti sottoscritti per il tramite della nuova sezione della Bacheca PPA. A tal fine, il GSE dovrà individuare forme di minimizzazione e trasferimento del rischio dei contraenti nell’ambito delle tipologie di contratti definite, anche avvalendosi della società SACE S.p.A.</p><p class="text-justify">In particolare, per la parte eccedente e solo una volta esaurite le risorse economiche destinate alla garanzia di ultima istanza di cui all’articolo 28, comma 2-<i>bis</i>, del decreto legislativo n. 199/2021, SACE S.p.A. è autorizzata a rilasciare a favore del GSE garanzie a condizioni di mercato, per una percentuale massima di copertura non eccedente il 70 per cento.&nbsp;</p><p class="text-justify">Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del DL Bollette, il MASE, di concerto con il MEF, dovrebbe approvare le regole operative, proposte dal GSE, per l’attuazione di quanto fino ad ora esposto con riferimento, inter alia, ai requisiti da soddisfare da parte delle imprese per l’accesso alla garanzia di ultima istanza nonché agli schemi di contratto di adesione al servizio di garanzia di ultima istanza (“<strong>Nuove Regole Operative</strong>”).</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>I requisiti per l’accesso alla garanzia di ultima istanza&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">Occorre anzitutto ricordare che il Modello di Funzionamento e le Regole Operative prevedono dei requisiti soggettivi per la partecipazione al Mercato Elettrico e per l’assunzione da parte del GSE del ruolo di garante di ultima istanza nel MPPA particolarmente onerosi.</p><p class="text-justify">Infatti, tutti i partecipanti al MPPA, oltre ad essere imprese attive presso la competente camera di commercio ed avere un <i>rating </i>non inferiore al c.d. <i>investment grade</i>, dovranno:</p><ol><li data-list-item-id="e34e39ced2f7488d267e64aa86af24525"><p class="text-justify"><span>ottenere la qualifica di operatori di mercato ai sensi della disciplina del Mercato Elettrico (GME), soddisfacendone tutti i relativi requisiti;</span></p></li><li data-list-item-id="e9d23e48f21dfc29a7fce0ab89bbb28cc"><p class="text-justify"><span>essere “</span><i><span>balance responsible party</span></i><span>” di uno o più impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili entrati in esercizio o autorizzati, se venditori (GSE);</span></p></li><li data-list-item-id="e24b69b1c313c54f0bf598795f1dff021"><p class="text-justify"><span>essere “</span><i><span>balance responsible party</span></i><span>” di uno o più punti di prelievo come definito nel TIT, se acquirenti (GSE).</span></p></li></ol><p class="text-justify">Come già evidenziato, detti requisiti e gli oneri (anche in termini professionali e di strumenti di garanzia) correlati per partecipare al Mercato Elettrico e, quindi al MPPA, potrebbero costituire un ostacolo all’accesso alla garanzia di ultima istanza fornita dal GSE sia per le società di progetto che normalmente detengono gli impianti di produzione sia per i clienti finali energivori.&nbsp;</p><p class="text-justify">Tuttavia, la Bacheca PPA e la possibilità di accedere a detto strumento di garanzia fornito dal GSE anche per i contratti stipulati per il tramite della stessa potrebbero consentire di superare tale ostacolo.</p><p class="text-justify">Ciò, in quanto, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Bacheca PPA del GME, possono essere ammessi alla Bacheca PPA i soggetti dotati di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza, senza che siano previsti ulteriori e diversi requisiti e/o il rilascio di particolari strumenti di garanzia a favore del GME come nel caso di adesione al Mercato Elettrico e al MPPA.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Una importante novità</strong></p><p class="text-justify">La novità introdotta dall’articolo 4 del DL Bollette potrebbe, dunque, rappresentare un importante strumento per il superamento degli ostacoli – quantomeno sotto il profilo dei requisiti soggettivi – che parevano precludere l’accesso al MPPA e alla garanzia di ultima istanza del GSE, consentendo anche ai soggetti privi dei requisiti ivi previsti di beneficiare di tale meccanismo di garanzia.</p><p class="text-justify">Nondimeno, per il tramite della Bacheca PPA, sembrerebbero potersi sottoscrivere esclusivamente contratti di compravendita fisica di energia elettrica, con esclusione dei contratti virtuali (c.d. <i>virtual</i> PPA) i quali, alla luce del crescente rilievo che stanno assumendo nella prassi di mercato, si ritiene che debbano parimenti poter accedere a tale strumento di garanzia.</p><p class="text-justify">Sarà, pertanto, necessario attendere la pubblicazione delle Nuove Regole Operative – ovvero la revisione di quelle già sottoposte a consultazione – al fine di verificare se le facilitazioni all’accesso allo strumento di garanzia appena esposte siano effettivamente assecondate dal regolatore e, dunque, se i nuovi requisiti soggettivi previsti per l'accesso alla Bacheca PPA consentiranno un effettivo utilizzo dello strumento, in linea con l'obiettivo di&nbsp;promuovere la contrattazione a lungo termine dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili da parte delle imprese.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><ol><li data-list-item-id="e2b931a9807190554c6a7fdf43aa5eb6e"><a href="/news-e-approfondimenti#ref-ftn1" class="footnote-backlink">^</a><span>A tal fine si rimanda al nostro articolo:&nbsp;</span><a href="https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-mercato-organizzato-dei-ppa-in-italia-e-la-garanzia-di-ultima-istanza-del-gse" target="_blank"><span>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-mercato-organizzato-dei-ppa-in-italia-e-la-garanzia-di-ultima-istanza-del-gse</span></a><span>&nbsp;</span></li><li data-list-item-id="e4e2f1e86cffa3f29772cbf1632e05829"><a href="/news-e-approfondimenti#ref-ftn2" class="footnote-backlink">^</a><span>Nell’ambito del quale gli operatori venditori assolvono all’obbligo di registrazione dei contratti di compravendita di lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili conclusi, fermo restando che i relativi contratti vengono sottoscritti al di fuori della Bacheca medesima.</span></li><li data-list-item-id="ea3d30070b9a371c8f1327b8246902f3f"><a href="/news-e-approfondimenti#ref-ftn3" class="footnote-backlink">^</a><span>Nell’ambito del quale possono essere presentate offerte di acquisto per l’energia elettrica resa disponibile dal GSE nell’ambito del meccanismo energy release 1.0.</span></li><li data-list-item-id="ef8157f4bdd74e299740b28adaae6ac2f"><a href="/news-e-approfondimenti#ref-ftn4" class="footnote-backlink">^</a><a href="https://www.mercatoelettrico.org/Portals/0/Documents/it-IT/20250127DTF05rev3PPA.pdf" target="_blank" rel="noreferrer"><span>https://www.mercatoelettrico.org/Portals/0/Documents/it-IT/20250127DTF05rev3PPA.pdf</span></a><span>&nbsp;</span></li><li data-list-item-id="e46a74463c09fa6fe81890d7231c55ebc"><a href="/news-e-approfondimenti#ref-ftn5" class="footnote-backlink">^</a><span>A tal fine si rimanda al nostro articolo:&nbsp;</span><a href="https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-mercato-organizzato-dei-ppa-in-italia-e-la-garanzia-di-ultima-istanza-del-gse" target="_blank"><span>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-mercato-organizzato-dei-ppa-in-italia-e-la-garanzia-di-ultima-istanza-del-gse</span></a></li></ol>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 05 Jun 2026 10:40:52 +0200</pubDate>
                        <title>Quando il personaggio si identifica con l&#039;attore: la Cassazione sui limiti della tutela autoriale di &quot;The man with no name&quot;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/quando-il-personaggio-si-identifica-con-lattore-la-cassazione-sui-limiti-della-tutela-autoriale-di-the-man-with-no-name</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con l’ordinanza n. 12257 del primo maggio 2026, la Corte di Cassazione ha reso un’importante pronuncia in tema di tutela autoriale del personaggio cinematografico, affrontandone i requisiti minimi di proteggibilità ai sensi della legge sul diritto d’autore (“<strong>L.d.a.</strong>”) con particolare riguardo al rapporto tra il personaggio di fantasia e l’attore che ne abbia incarnato le sembianze sullo schermo, nonché ai presupposti logici del plagio-contraffazione.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>La questione</strong></p><p class="text-justify">La vertenza trae origine dalla domanda proposta da Unidis Jolly Film s.r.l. – titolare dei diritti sul film “Per un pugno di dollari” – nei confronti della casa di produzione e distribuzione cinematografica Paramount Pictures Corporation e di altri soggetti (tra cui il compositore Hans Florian Zimmer e i registi Gregor John Verbinski e James Ward Byrkit), nonché del soggettista John David Logan, lamentando l’indebito sfruttamento economico, all’interno del lungometraggio animato “Rango”, del personaggio denominato “The Man with No Name”.</p><p class="text-justify">A fondamento delle proprie domande, l’attrice esponeva che il personaggio “The Man with No Name”, protagonista della celebre trilogia <i>western</i> diretta da Sergio Leone e interpretata da Clint Eastwood, godeva di autonoma tutelabilità autoriale ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L.d.a., e che tale personaggio era stato riprodotto, senza licenza né autorizzazione, nel personaggio dello “Spirito del West” nel film “Rango”, prodotto da Paramount.</p><p class="text-justify">Sulla base di tali premesse, Unidis sosteneva che il personaggio era stato utilizzato illecitamente all’interno di “Rango” e chiedeva che ne fosse accertata la contraffazione per plagio, con il conseguente riconoscimento della lesione dei propri diritti d’autore. Chiedeva altresì la condanna di Paramount per concorrenza sleale e per i danni derivanti dallo sfruttamento non autorizzato del personaggio. In via subordinata, deduceva la violazione della disciplina sulla citazione lecita prevista dall’art. 70 l. aut.; in ulteriore subordine, invocava l’applicazione del rimedio dell’arricchimento senza causa.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Le decisioni di merito&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">Il Tribunale di Roma respingeva integralmente le domande proposte da Unidis, ritenendo insussistente qualsiasi ipotesi di plagio in relazione al personaggio “The Man with No Name”, atteso che il riferimento operato nell’opera “Rango” era da ricondursi all’attore Clint Eastwood, di cui erano state riprodotte le caratteristiche somatiche e morali, e non alla figura di fantasia rivendicata da parte attrice.</p><p class="text-justify">Con sentenza del 31 agosto 2022, la Corte d’Appello di Roma respingeva il gravame proposto da Unidis, condividendo integralmente le conclusioni cui era pervenuto il Tribunale. In particolare, la Corte osservava come nel film “Rango” non fosse stato richiamato il personaggio “The Man with No Name” in quanto tale, bensì la figura dell’attore Clint Eastwood, evocata attraverso una serie di riferimenti ai suoi tratti fisici e alle caratteristiche che ne hanno consolidato l’immagine nell’immaginario collettivo.</p><p class="text-justify">Secondo il giudice distrettuale, inoltre, non era possibile individuare una netta distinzione tra il personaggio e l’attore che lo aveva interpretato, poiché l’identità stessa di “The Man with No Name” risultava strettamente legata alla presenza scenica e all’interpretazione di Eastwood. La Corte riteneva altresì che il personaggio fosse privo di quel minimo grado di originalità richiesto per beneficiare della tutela autoriale, risolvendosi in una rielaborazione di modelli narrativi e figurativi già ampiamente radicati nella tradizione del western, senza aver acquisito nel tempo una propria autonomia espressiva rispetto a tali archetipi.</p><p class="text-justify">Infine, la Corte rilevava che, anche a voler prescindere dalla questione della proteggibilità del personaggio, il richiamo contenuto in “Rango” avrebbe comunque potuto essere ricondotto a una forma di citazione lecita ai sensi dell’art. 70 l. aut., non emergendo alcuna finalità di sfruttamento economico concorrenziale nei confronti della titolare dei diritti.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Il ricorso per Cassazione</strong></p><p class="text-justify">Avverso la decisione della Corte d’Appello, Unidis proponeva ricorso per cassazione articolato in sei diversi motivi. Le censure investivano, soprattutto, la valutazione circa la non proteggibilità del personaggio “The Man with No Name” e la conseguente esclusione del plagio. La ricorrente contestava inoltre l’interpretazione dell’art. 1 L.d.a. accolta dal giudice di merito, sostenendo che la Corte territoriale aveva introdotto surrettiziamente il requisito della separabilità del personaggio dall’attore che lo interpreta quale presupposto per il riconoscimento della tutela autoriale.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>La decisione della Corte&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">La Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo i motivi in parte inammissibili e in parte infondati.</p><p class="text-justify">Nel ribadire i principi già affermati in materia, la Corte ha ricordato che la tutela del personaggio costituisce una forma di protezione autonoma rispetto a quella riconosciuta all’opera nella quale esso è inserito. Ciò che rileva, infatti, non è la notorietà dell’opera, bensì il grado di caratterizzazione del personaggio, che deve presentare tratti sufficientemente originali e riconoscibili da consentirne l’identificazione come autonoma creazione intellettuale.</p><p class="text-justify">Muovendo da tale premessa, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito, secondo cui “The Man with No Name” non possiede un livello di individualizzazione tale da distinguerlo in modo apprezzabile dagli archetipi tradizionali del western. La figura del pistolero solitario e taciturno rappresenterebbe infatti una rielaborazione di modelli narrativi già ampiamente presenti nella tradizione del genere, priva di quel quid creativo necessario per accedere alla tutela autoriale.</p><p class="text-justify">È proprio da questa insufficiente caratterizzazione che deriva il passaggio più interessante della pronuncia. Secondo la Cassazione, l’identità del personaggio risulta ormai inscindibilmente associata a quella di Clint Eastwood, che lo ha interpretato in più opere contribuendo in maniera decisiva alla sua fortuna presso il pubblico. In una situazione di questo tipo, il richiamo operato da un’opera successiva può finire per riguardare non il personaggio in quanto creazione dell’ingegno, ma la figura dell’attore e l’immagine che ne è derivata nell’immaginario collettivo.</p><p class="text-justify">Da questa prospettiva, la Corte esclude che nel caso di specie possa configurarsi un plagio del personaggio. L’eventuale evocazione realizzata in “Rango” sarebbe infatti riferibile a Clint Eastwood e non a una figura narrativa dotata di autonoma individualità creativa.</p><p class="text-justify">Quanto al richiamo operato dalla Corte d’Appello alla disciplina della citazione lecita, la relativa censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse. Secondo la Cassazione, infatti, tale argomento aveva carattere meramente accessorio rispetto alla <i>ratio decidendi</i> principale, fondata sulla non proteggibilità del personaggio.&nbsp;</p><p class="text-justify">Una volta confermata quest’ultima conclusione, ogni ulteriore questione relativa all’applicabilità dell’art. 70 L.d.a. risultava priva di incidenza sull’esito della controversia.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Rilievi conclusivi</strong></p><p class="text-justify">La giurisprudenza di legittimità riconosce da tempo che il personaggio cinematografico può costituire oggetto di autonoma tutela autoriale, a prescindere dall’opera nella quale è inserito. Tale protezione, tuttavia, richiede che il personaggio presenti tratti sufficientemente originali e distintivi da renderlo riconoscibile come una creazione individuale, e non come una semplice riproposizione di figure già appartenenti al patrimonio narrativo di un determinato genere.</p><p class="text-justify">La vicenda di “The Man with No Name” evidenzia proprio i limiti di tale principio. Secondo la Corte, infatti, il personaggio non presenta un grado di caratterizzazione tale da differenziarlo in modo significativo dagli archetipi tradizionali del western. A ciò si aggiunge un ulteriore elemento: la sua notorietà risulta strettamente legata all’interpretazione di Clint Eastwood, al punto che, nell’immaginario collettivo, il personaggio e l’attore tendono a sovrapporsi.</p><p class="text-justify">Sotto questo profilo si colloca l’aspetto più interessante della decisione. La Cassazione precisa che l’immedesimazione tra personaggio e interprete non rappresenta una condizione ulteriore per il riconoscimento della tutela autoriale. Essa costituisce, piuttosto, la conseguenza dell’assenza di una fisionomia creativa realmente autonoma. Quando il pubblico identifica il personaggio principalmente attraverso il volto, lo stile e la personalità dell’attore che lo interpreta, diventa difficile distinguere la creazione narrativa dalla figura reale dell’interprete.</p><p class="text-justify">In una simile situazione, l’eventuale richiamo operato da opere successive rischia di riguardare non tanto il personaggio in sé, quanto l’immagine dell’attore che lo ha reso celebre. La decisione sembra quindi muoversi lungo una linea di confine ben precisa: il diritto d’autore non può essere utilizzato per estendere la protezione a figure che, più che esprimere una compiuta individualità creativa, finiscono per identificarsi con l’interprete che ne ha determinato il successo.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 05 Jun 2026 09:57:57 +0200</pubDate>
                        <title>RIU, SIU e AI: l&#039;Europa alla prova della regolamentazione finanziaria</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/riu-siu-e-ai-leuropa-alla-prova-della-regolamentazione-finanziaria</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Retail Investment Strategy (RIS) è agli sgoccioli: il testo definitivo circola in forma ufficiosa e segna un ridimensionamento netto rispetto alle ambizioni di partenza — il ban sugli incentivi è tramontato, i benchmark di fatto accantonati.&nbsp;</p><p>La Saving and Investments Union (SIU) guarda più lontano ma rischia di restare vaga. L’AI Act entra nel perimetro della consulenza finanziaria con domande ancora aperte.&nbsp;</p><p><a href="https://www.thesignalmedia.com/ris-siu-e-ai-leuropa-alla-prova-della-regolamentazione-finanziaria/" target="_blank" rel="noreferrer">Leggi l'intervista del nostro Francesco Mocci a The Signal</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-10393</guid>
                        <pubDate>Thu, 04 Jun 2026 10:49:57 +0200</pubDate>
                        <title>L&#039;intelligenza artificiale cambierà il lusso?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lintelligenza-artificiale-cambiera-il-lusso</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il nostro Paolo Lazzarino, intervenuto nel podcast “Indicam On air”, esplora il rapporto tra innovazione tecnologica, intelligenza artificiale e settore del lusso tra nuove opportunità, trasformazioni dei modelli creativi e sfide per la tutela dei brand e della proprietà intellettuale.</p><p><a href="https://www.spreaker.com/episode/l-intelligenza-artificiale-cambiera-il-lusso--72325551" target="_blank" rel="noreferrer">Ascolta la puntata</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 04 Jun 2026 09:53:54 +0200</pubDate>
                        <title>A volte i pianeti si allineano: la caparra confirmatoria e l’IVA</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/a-volte-i-pianeti-si-allineano-la-caparra-confirmatoria-e-liva</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con sentenza n. 2751 del 3 dicembre 2025, depositata il 26 gennaio 2026, il Tribunale di Verona, Sezione Penale, ha adottato una coraggiosa decisione, con la quale, forzando un po’ le strette maglie della legge, ha evitato di condannare una parte per non aver versato un’imposta che in realtà non era dovuta.</p><p class="text-justify">Ne parliamo nella nostra nuova pillola con Antonio Tola.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Tue, 02 Jun 2026 08:57:00 +0200</pubDate>
                        <title>nctm e l&#039;arte. Che significa raccontare il presente. Conversazione con Gabi Scardi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nctm-e-larte-che-significa-raccontare-il-presente-conversazione-con-gabi-scardi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nel cuore di uno dei polmoni verdi di Milano, un progetto visionario, la mostra <i><u>Contatto Arte-Città</u></i> curata da <strong>Giulio Macchi</strong> per la Triennale di Milano del 1973, aveva costruito una serie di opere pubbliche aperte alla cittadinanza. Tra queste, il <i><u>Teatro Continuo</u></i><u> di</u><strong> Alberto Burri,</strong> una piattaforma monumentale, uno <i>scheletro</i> che poteva essere portato in vita da chiunque in qualsiasi momento: un invito all’atto fisico della cittadinanza. Nel 1989, inspiegabilmente, il Comune di Milano decide di abbattere la struttura.</p><p>Ventisei anni dopo l’opera viene reintegrata. Dietro l’operazione c’è il progetto culturale <i><strong>nctm e l’arte</strong></i><strong>;</strong> naturalmente con la supervisione della <u>Sovrintendenza</u> e in accordo con il<u> Comune di Milano</u>, <u>La Triennale </u>e la<u> Fondazione dell’artista</u>.</p><p>Cosa ci dice sul dialogo tra pubblico e privato nel sostegno alla cultura, ma anche nella sua immaginazione? Cosa ci dice della disseminazione della cura del discorso culturale in un sistema città, in un sistema comunità sempre più frammentato, mobile e complesso?</p><p>Leggi l'intervista a Gabi Scardi, curatrice del progetto <i>nctm e l'arte</i>, su <a href="https://www.artapartofculture.net/2026/05/30/nctm-e-larte-che-significa-raccontare-il-presente-conversazione-con-gabi-scardi/" target="_blank" rel="noreferrer">Art a part of Culture</a><br>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Sat, 30 May 2026 09:04:00 +0200</pubDate>
                        <title>Caso Dieselgate. Sul market abuse arriva la decisione della Corte Ue</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/caso-dieselgate-sul-market-abuse-arriva-la-decisione-della-corte-ue</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>L'arduo equilibrio tra riservatezza aziendale e regole di trasparenza.</i></p><p>Per le società quotate è sempre più difficile mantenere in equilibrio le esigenze di riservatezza aziendale e gli obblighi di trasparenza a tutela del mercato. Questo conflitto è al centro di una vicenda portata recentemente all'attenzione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dalla Corte Federale di Giustizia tedesca (Bundesgerichtshof), relativa al noto caso "dieselgate" che vede coinvolte Volkswagen e la sua controllante Porsche.[…]</p><p>[…] "Il nodo giuridico per questi soggetti - spiega Lukas Plattner, partner di ADVANT Nctm - è stabilire se le informazioni e le conoscenze apprese ricoprendo un ruolo in una società del gruppo siano automaticamente attribuibili anche all'emittente, persino quando si tratta di notizie strettamente coperte da vincoli di riservatezza». Le conseguenze per i soggetti interlocker potrebbero essere radicali: «Se la Corte dovesse sancire la prevalenza assoluta della trasparenza del mercato, questi amministratori si troverebbero spogliati della possibilità di opporre il segreto fiduciario aziendale, finendo per dover trasferire le informazioni "riservate" da un consiglio di amministrazione all'altro".</p><p>Leggi l'articolo integrale sul numero del 30 maggio 2026 de Il Sole 24 Ore - Plus 24</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Thu, 28 May 2026 14:02:26 +0200</pubDate>
                        <title>Trade secrets e Digital Omnibus: proteggere il know-how mentre i dati circolano per obbligo di legge</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/trade-secrets-e-digital-omnibus-proteggere-il-know-how-mentre-i-dati-circolano-per-obbligo-di-legge</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il problema, in breve</strong></p><p class="text-justify">Il Digital Omnibus — il pacchetto normativo con cui Bruxelles sta razionalizzando le regole digitali dell'UE — spinge nella stessa direzione da anni: più condivisione, più portabilità, meno silos. Un obiettivo legittimo, ma con un effetto collaterale che molte imprese non hanno ancora messo a fuoco: ogni obbligo di data sharing è una finestra in più da cui può uscire il know-how che non si è scelto o che non si può brevettare.</p><p class="text-justify">Il pacchetto comprende due testi principali: uno che interviene sulle regole esistenti in materia di dati, cybersicurezza e privacy (il <i>digital acquis</i>), ancora in negoziato; e uno sull'intelligenza artificiale, su cui è stato raggiunto un accordo politico provvisorio il 7 maggio 2026. Le date di pubblicazione ufficiale restano soggette al completamento del processo formale.</p><p><strong>Cosa cambia concretamente</strong></p><p class="text-justify">Le modifiche al <i>digital acquis</i> più rilevanti per chi gestisce informazioni sensibili:</p><ul style="margin-left:-1px;"><li data-list-item-id="e75c46ece21a889ab816fca148d65f728"><p class="text-justify"><span><strong>Dati pubblici e grandi operatori.</strong> Le pubbliche amministrazioni potranno applicare condizioni speciali alle Very Large Enterprises e ai gatekeeper DMA che riusano dati pubblici, per evitare che l'accesso privilegiato ai dati consolidi posizioni già dominanti.</span></p></li><li data-list-item-id="eef4e758f3dcd911686d2f64008094dc3"><p class="text-justify"><span><strong>Intermediari dati.</strong> Il regime obbligatorio del Data Governance Act diventerebbe volontario, con requisiti di separazione più leggeri. Più attori nella catena, più punti di contatto.</span></p></li><li data-list-item-id="e0020d35b6d6aaf164f70aa9b0fcbe27a"><p class="text-justify"><span><strong>Cloud switching.</strong> Regimi semplificati per alcune categorie, ma con salvaguardie esplicite su trade secrets e rischi di esposizione verso giurisdizioni terze.</span></p></li><li data-list-item-id="eb34c2d2e51c9c92dd1469703404f9948"><p class="text-justify"><span><strong>Smart contract per il data sharing.</strong> Eliminati i requisiti essenziali dell'art. 36 del Data Act: meno vincoli tecnici, più peso alla governance contrattuale.</span></p></li></ul><p><strong>Il punto di partenza: il Data Act</strong></p><p class="text-justify">Già in vigore dal 12 settembre 2025, il Data Act dà agli utenti di dispositivi connessi il diritto di far condividere i propri dati con terze parti. Per i produttori, questo espone un perimetro delicato: i dati possono contenere logiche operative, parametri di configurazione, prestazioni, tutto ciò che compone il know-how senza mai essere stato etichettato come tale. E il Data Act disapplica la protezione <i>sui generis</i> sui database in questo contesto, spostando il peso della tutela verso i segreti commerciali.</p><p class="text-justify">Pensiamo ad un caso concreto.<strong>&nbsp;</strong>Un produttore di impianti industriali connessi riceve da un cliente la richiesta di condividere 18 mesi di log operativi con un fornitore di manutenzione indipendente che è concorrente diretto del suo servizio post-vendita. Quei log contengono parametri di calibrazione e sequenze di controllo sviluppate in anni di R&amp;D, mai brevettate. Il Data Act non ammette un rifiuto generalizzato, ma consente al produttore di richiedere misure tecniche proporzionate prima di condividere (art. 4, par. 6): NDA con clausola anti-reverse-engineering, dati sensibili solo in forma aggregata, divieto contrattuale di usare i dati per sviluppare servizi concorrenti (art. 6, par. 2, lett. e). Se il terzo rifiuta le misure, il produttore può bloccare la condivisione, ma deve motivarlo per iscritto e notificare l'autorità competente. Questi due passi non sono facoltativi: sono la condizione formale perché il rifiuto sia legittimo.</p><p class="text-justify">Il Regolamento prevede anche la possibilità di rifiutare la condivisione quando essa renderebbe altamente probabile un serio danno economico. La soglia è alta, e il problema pratico è che quel danno va dimostrato <i>prima</i> che la divulgazione avvenga, su dati che non sono ancora usciti. Chi non ha documentato il valore dei propri segreti si troverà senza argomenti nel momento in cui servono.</p><p><strong>La novità del Digital Omnibus: il fattore giurisdizionale</strong></p><p class="text-justify">Se approvata nella forma proposta, la modifica al Data Act introdurrebbe una nuova base di rifiuto alla condivisione: il rischio di acquisizione illecita da parte di soggetti operanti in Paesi terzi con tutele insufficienti&nbsp; o con tutele formalmente equivalenti ma prive di enforcement reale.</p><p class="text-justify">È un cambiamento di prospettiva concreto. Oggi molti leak non nascono da attacchi informatici o dipendenti infedeli: nascono dal fatto che un dato condiviso legittimamente arriva a un destinatario corretto, che però opera in una giurisdizione dove un'autorità locale può richiedergli di divulgarlo e dove ottenere un'ingiunzione è lento o impossibile. Il segreto si perde per struttura sistemica, non per dolo. La proposta prova a trasformare questa asimmetria in una leva giuridica: il rifiuto è legittimo, ma deve essere motivato per iscritto e notificato all'autorità competente.</p><p><strong>Cinque cose da fare adesso</strong></p><ul style="margin-left:-1px;"><li data-list-item-id="e58336d8860b3323e29de322ef1074d56"><p class="text-justify"><span><strong>Mappare i dati in senso competitivo.</strong> Non ai fini GDPR: quali dataset, se analizzati, rivelano processi o logiche proprietarie? Quali rientrano nel perimetro del Data Act?</span></p></li><li data-list-item-id="e46f9643ae94c1cc8b15d95981065164c"><p class="text-justify"><span><strong>Costruire un trade secret registry.</strong> Un segreto commerciale esiste se è non noto, ha valore economico proprio perché segreto, ed è protetto con misure ragionevoli. NDA, controlli di accesso, audit log, policy interne: tutto documentato e aggiornato.</span></p></li><li data-list-item-id="e46e2d6680a05f6ba0ae9bb6a596476fc"><p class="text-justify"><span><strong>Strutturare la risposta alle richieste di data sharing.</strong> Serve un processo, non una valutazione caso per caso. Con criteri chiari su quando opporre un rifiuto, come motivarlo e come notificarlo.</span></p></li><li data-list-item-id="eb478c5f1537858d88dd2e2434e709d74"><p class="text-justify"><span><strong>Fare l'assessment giurisdizionale dei flussi dati.</strong> Chi riceve i dati? Dove opera? Dove sono i suoi sub-fornitori? Qual è l'enforcement reale in quelle giurisdizioni?</span></p></li><li data-list-item-id="ed296107bf4f7ffdc7c508e3194fcacac"><p class="text-justify"><span><strong>Monitorare l'iter normativo.</strong> Il Digital Omnibus per il digital acquis cambierà. Chi lavora con dati sensibili deve sapere come, e quando.</span></p></li></ul><p class="text-center">* * *</p><p class="text-justify">La direzione del Digital Omnibus non cambierà: più circolazione, più portabilità. Ma le imprese che hanno costruito il loro vantaggio su dati e processi non brevettati non possono aspettare che la normativa si stabilizzi. Il segreto che resiste è quello che è già stato strutturato come tale prima che qualcuno chieda di condividerlo.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 28 May 2026 10:09:45 +0200</pubDate>
                        <title>Risparmio gestito: la nuova stagione della regolamentazione UE</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/risparmio-gestito-la-nuova-stagione-della-regolamentazione-ue</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Per Francesco Mocci, Partner di ADVANT Nctm, l'evoluzione normativa ridefinisce il rapporto tra intermediari, mercati privati e consulenza legale.&nbsp;</i></p><p><a href="https://riviste.toplegal.it/bookcase/ipaai" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Leggi l'intervista completa sul numero di maggio 2026 di Top Legal Digital</i></a></p><p>In Europa il risparmio privato è al centro di una strategia che punta a rafforzare la competitività, a sostenere la crescita delle imprese e a ridurre la dipendenza da capitali esterni. Si tratta di una trasformazione che passa in primo luogo dalla finanza, ma che vede tra gli attori protagonisti anche gli studi legali chiamati ad accompagnare intermediari, società di gestione e reti distributive in una stagione di profonda evoluzione normativa. È il quadro delineato da <strong>Francesco Mocci</strong>, partner di ADVANT Nctm specializzato in diritto bancario, finanziario e assicurativo.</p><p>«La Savings and Investments Union nasce dalla constatazione che enormi quantità di risparmio restano ferme sui conti correnti e non vengono utilizzate per far crescere l’economia», spiega Mocci. La strategia europea punta a convogliare liquidità privata verso investimenti produttivi e mercati privati. Secondo il partner di ADVANT Nctm, uno dei progetti più significativi riguarda i Savings and Investment Accounts, contenitori di investimento semplici che dovrebbero beneficiare di incentivi fiscali e regolamentari per favorire la partecipazione degli investitori retail. «L’idea - spiega - è quella di offrire prodotti accessibili anche a chi non ha grande esperienza dei mercati finanziari, creando un’alternativa alla semplice liquidità detenuta sui conti correnti».</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 27 May 2026 10:30:26 +0200</pubDate>
                        <title>EU Inc proposals will simplify European business creation and accelerate growth – but complexity remains</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/eu-inc-proposals-will-simplify-european-business-creation-and-accelerate-growth-but-complexity-remains</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://europeanbusinessmagazine.com/eu-inc-proposals-will-simplify-european-business-creation-and-accelerate-growth-but-complexity-remains/" target="_blank" rel="noreferrer">European Business Magazine</a></p><ul><li data-list-item-id="eefb1df75cf511d8f78a5d03f3a59cf34"><a href="https://www.advant-altana.com/en/professionals/cv-professional/marie-hindre" target="_blank">Marie Hindré</a>, Partner at ADVANT Altana</li><li data-list-item-id="ef50d8a1f596722fd838ad352d9a9f7d5"><a href="https://www.advant-beiten.com/en/experts/cv-professional/markus-p-linnartz" target="_blank">Markus P. Linnartz</a>, Partner at ADVANT Beiten</li><li data-list-item-id="ef35dce222e0a4c09330637fe7ba8e583"><a href="https://www.advant-nctm.com/en/professional/cv-professional/filippo-federici" target="_blank">Filippo Federici</a>, Counsel at ADVANT Nctm</li></ul><p>The new <a href="https://commission.europa.eu/news-and-media/news/eu-inc-making-business-easier-european-union-2026-03-18_en" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><i>“EU Inc”</i></a> proposals announced last month to create one harmonized set of corporate rules for companies operating across the European Union have the potential to be a genuine gamechanger for business success and EU competitiveness. Reducing complexity and costs will make it far easier for ambitious, innovative companies to start up, raise capital and grow so they can scale just as seamlessly within the bloc as they could if they were based elsewhere in the world in countries with lower administrative burdens such as the US or China. Yet, while this move towards greater simplification represents a major step forward, several key issues could still undermine the overall success of this important initiative.</p><p><a href="https://europeanbusinessmagazine.com/eu-inc-proposals-will-simplify-european-business-creation-and-accelerate-growth-but-complexity-remains/" target="_blank" rel="noreferrer">Read the full article here</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Mon, 25 May 2026 09:25:34 +0200</pubDate>
                        <title>Antitrust, un settennato per gestire le sfide dei mercati</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/antitrust-un-settennato-per-gestire-le-sfide-dei-mercati</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i><strong>Il commento di Luca Toffoletti a ItaliaOggi Sette</strong></i></p><p>Il settennato di Roberto Rustichelli alla guida dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si è chiuso lo scorso4 maggio.I numeri, snocciolati nell'ultima relazione al parlamento, fanno la fotografia della complessa attività svolta: 125 istruttorie avviate in materia di concorrenza, e sanzioni complessive per 4 miliardi di euro; 661 istruttorie in difesa dei consumatori e sanzioni per 500 milioni. A queste si aggiungono 586 interventi di advocacy. Complessivamente, stima Agcm, 9 miliardi euro di benefici per imprese e consumatori grazie all'attività a tutela della concorrenza e ristori rivolti a più di 2 milioni di consumatori per complessivi 208 milioni euro, con oltre 172mila segnalazioni (+20% all'anno e + 150% rispetto al 2019, anno di insediamento di Rustichelli).</p><p>«Anche il discorso di presentazione dell'ultima Relazione annuale del presidente Rustichelli mette - giustamente - al primo posto il tema del giorno per l'antitrust: la difficile impresa di conciliare "competizione" e "competitività"», dice <strong>Luca Toffoletti</strong>, partner di<strong> ADVANT Nctm</strong>: «la questione è efficacemente inquadrata così: "Di frontea un nuovo paradigma in cui competitività e sicurezza economica sono ivenuti termini di un binomio inscindibile, quale ruolo può giocare la concorrenza?". In modo ancora più stringente, Rustichelli ci ricorda che è in gioco la "ricerca di un nuovo equilibrio" in cui la concorrenza venga "mantenuta al passo coi tempi, aprendola al dialogo con le esigenze della sicurezza economica, dell'autonomia strategica e della sostenibilità". La risposta è duplice: da un lato c'è l'orgogliosa rivendicazione del "primato" del diritto della concorrenza, e la ferma esclusione della necessità di allentarei vincoli antitrust; dall'altro, il riconoscimento che è in corso a livello europeo un programma di rinnovamento, che investe in particolare il trattamento delle concentrazioni. È un vecchio tema per l'antitrust, forse il più interessante di tutti: "concorrenza e...", ossia come conciliare la tutela della concorrenza con altri obiettivi sociali - la protezione dei lavoratori, la tutela dell'ambiente, da ultimo la onnicomprensiva sostenibilità. La Corte di Giustizia, investita del tema, richiama i Trattati, che pongono la concorrenza sullo stesso piano di altri fini».</p><p><i>Leggi l'articolo completo sul numero di Lunedì 25 maggio 2026 di ItaliaOggi Sette.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 21 May 2026 09:29:25 +0200</pubDate>
                        <title>Tuf, stop al doppio binario per sanzionare gli illeciti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tuf-stop-al-doppio-binario-per-sanzionare-gli-illeciti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Finanza e regole. Il sottosegretario Freni: «Trovata un'intesa sulla soglia al di sopra della quale c'è il reato e al di sotto la violazione amministrativa»</i></p><p><br>La riforma del Tuf ha ancora dei cantieri aperti. Il lavoro del Governo non è terminato con l'entrata in vigore, il 29 aprile scorso, del decreto di attuazione (D.Lgs. 47/2026) della Legge dei Capitali, che ha dato esecuzione alla delega che ha dato avvio ai lavori nel 2024. Nell'ambito della conferenza su "Cosa cambia per imprese, banche e risparmiatori con la riforma del mercato dei capitali", il sottosegretario all'Economia e alle Finanze ha annunciato che un altro cantiere sta per giungere a fine lavori. […]</p><p>[…] A sollecitare l'annuncio di Freni è stato l'intervento dell'avvocato Luigi Orsi, dello studio legale ADVANT Nctm, che ha sottolineato come «un mercato nel quale le regole penali sono confuse, sedimentate nel tempo, poco coordinate, implica inefficenze che non possiamo permetterci se vogliamo dare attrattività al nostro mercato. Il falso in bilancio e la manipolazione del mercato sono illeciti che oggi hanno una doppia valenza amministrativa e penale che va superata».</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sul numero del 21/05/2026 de Il Sole 24 Ore - Supplemento, Festival dell'Economia</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 20 May 2026 12:24:38 +0200</pubDate>
                        <title>ESG e Marchi Ambientali “Autodichiarati”: cosa succede dopo il 27 settembre 2026</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/esg-e-marchi-ambientali-autodichiarati-cosa-succede-dopo-il-27-settembre-2026</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><i>Il D.lgs. 30/2026 cambia radicalmente le regole per le certificazioni di sostenibilità fai-da-te</i></p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Il problema</strong></p><p class="text-justify">Migliaia di imprese italiane hanno costruito nel tempo la propria comunicazione ESG attorno a marchi e loghi di sostenibilità "autoprodotti": denominazioni registrate come marchi europei o nazionali, pittogrammi "green", etichette di prodotto con <i>claim</i> ambientali, tutti creati e gestiti dall'impresa stessa senza il coinvolgimento di un ente verificatore terzo. Si tratta dei cosiddetti marchi "autodichiarati".</p><p class="text-justify">Dal 27 settembre 2026, la loro sopravvivenza nella comunicazione commerciale è seriamente a rischio.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Cosa dice la nuova normativa</strong></p><p class="text-justify">Il D.lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, recependo la Direttiva (UE) 2024/825 ("Empowering Consumers for the Green Transition"), introduce nel Codice del Consumo un divieto particolarmente rigoroso relativo all'utilizzo di marchi o etichette di sostenibilità non fondati su sistemi di certificazione indipendenti e trasparenti, o non approvati da autorità pubbliche riconosciute.</p><p class="text-justify">La norma è inequivoca su un punto che molte imprese tendono a sottovalutare: la registrazione come marchio presso l'EUIPO o l'UIBM non equivale a certificazione di sostenibilità. Il marchio registrato gode di tutela come segno distintivo, non come attestazione delle qualità ambientali che veicola. Sono due piani giuridici del tutto distinti.</p><p class="text-justify">Un marchio di sostenibilità autodichiarato, per quanto regolarmente registrato e da anni presente sul mercato, potrà quindi essere qualificato come pratica commerciale vietata ai sensi del Codice del Consumo, indipendentemente dall'intenzione soggettiva dell'impresa.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Marchi individuali, collettivi e di certificazione: una distinzione che conta</strong></p><p class="text-justify">Il Codice della Proprietà Industriale distingue tra marchio individuale, marchio collettivo e marchio di certificazione. Nella pratica, tuttavia, la grande maggioranza dei marchi ambientali ESG è registrata come marchio individuale, la categoria strutturalmente più esposta, poiché non prevede alcun soggetto terzo verificatore. Il marchio di certificazione, affidato per legge a un soggetto indipendente e corredato da un regolamento d’uso, è il modello più vicino ai requisiti della nuova normativa, ma solo se il regolamento prevede criteri scientificamente fondati e audit da organismi accreditati. Il marchio collettivo si trova in una posizione intermedia che richiede valutazione caso per caso.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>I requisiti per i sistemi di certificazione ammessi</strong></p><p class="text-justify">Affinché un marchio di sostenibilità possa continuare a circolare legittimamente nella comunicazione commerciale, il sistema sottostante deve soddisfare cumulativamente requisiti di indipendenza, trasparenza e verificabilità, tra cui:</p><ul style="margin-left:8px;"><li data-list-item-id="eb9531f41d5d5f416fcd4c190115400c5"><p class="text-justify"><span>criteri oggettivi, scientificamente fondati e pubblicamente accessibili;</span></p></li><li data-list-item-id="e376c262d396f5240db47539f52b793c1"><p class="text-justify"><span>gestione da parte di un soggetto terzo indipendente rispetto all'impresa beneficiaria;</span></p></li><li data-list-item-id="e28c6c1950a698a56c928fdc17bce4def"><p class="text-justify"><span>audit e verifiche periodiche da parte di organismi accreditati;</span></p></li><li data-list-item-id="edd605cac590dcecafdaba3738dd8f14d"><p class="text-justify"><span>meccanismo di reclamo fruibile da terzi;</span></p></li><li data-list-item-id="ee139d28aa4cb7c602cdae1e4d41d0a7b"><p class="text-justify"><span>aggiornamento regolare dei criteri alla luce dei progressi scientifici e tecnici.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Tali elementi riflettono la struttura dei sistemi di certificazione richiamati dalla Direttiva e dalla disciplina europea in materia di <i>sustainability labels</i> e <i>certification schemes</i>.</p><p class="text-justify">Non è sufficiente affidare la verifica a un soggetto formalmente esterno: è la struttura complessiva del sistema che deve essere conforme.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Le opzioni per le imprese</strong></p><p class="text-justify">Le imprese titolari di marchi autodichiarati hanno essenzialmente due strade:</p><ol style="margin-left:8px;"><li data-list-item-id="ea25393d83a92545a8d559201cccce0c0"><p class="text-justify"><i><span>Costruire un sistema di certificazione proprio conforme</span></i><span> Il marchio viene mantenuto, ma agganciato a un sistema di verifica indipendente costruito ad hoc, con il coinvolgimento di un organismo accreditato (Bureau Veritas, DNV, TÜV, SGS o equivalenti). È la soluzione che preserva il valore di brand, ma richiede tipicamente 6-12 mesi di implementazione — incompatibile con la scadenza del 27 settembre 2026 per chi non ha già avviato il percorso — oltre a comportare costi di implementazione e mantenimento potenzialmente significativi.</span></p></li><li data-list-item-id="e6eeaf129bd656f0300dd9dccff1b8664"><p class="text-justify"><i><span>Ritirare il marchio e migrare verso un sistema certificato già esistente</span></i><span> Per le imprese che non siano già in condizione di soddisfare i requisiti, la sospensione cautelativa del marchio in attesa del completamento del percorso di adeguamento è fortemente raccomandata.</span></p></li></ol><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>La verifica dei contratti B2C e B2B: un passaggio spesso trascurato</strong></p><p class="text-justify">L'esposizione al rischio non si esaurisce nella comunicazione commerciale. Nei rapporti <i>B2C</i>, condizioni generali di vendita e schede prodotto richiamano spesso le caratteristiche ambientali del prodotto: se fondate su un marchio autodichiarato non conforme, espongono l'impresa ad azioni dei consumatori oltre che a procedimenti AGCM. Nei rapporti <i>B2B</i>, i contratti di fornitura e distribuzione contengono frequentemente <i>representations &amp; warranties</i> di conformità normativa, la cui violazione può attivare clausole di indennizzo o risoluzione; analogamente, i capitolati con clausole ESG impongono ai fornitori standard certificativi il cui venir meno configura un inadempimento contrattuale. La verifica dei contratti attivi è pertanto parte integrante — e non accessoria — della due diligence ESG.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Il tempo stringe: la due diligence ESG non è più rinviabile</strong></p><p class="text-justify">L'implementazione degli interventi correttivi richiede mediamente 1-2 mesi di lavoro strutturato. Chi non ha ancora avviato una ricognizione sistematica dei propri marchi e <i>claim</i> ambientali si trova oggi in una situazione di rischio concreto, considerato che la scadenza del 27 settembre 2026 non ammette proroghe.</p><p class="text-justify">Una due diligence ESG mirata deve coprire: la mappatura di tutti i marchi e <i>claim</i> ambientali utilizzati nella comunicazione, la verifica della loro conformità ai nuovi requisiti, la valutazione delle opzioni di adeguamento, il censimento dei contratti attivi — B2C e B2B — contenenti riferimenti a marchi o <i>claim</i> ambientali e l'analisi delle relative clausole di garanzia e conformità, e la definizione di un piano di <i>remediation</i> prioritizzato.</p><p class="text-justify">Le sanzioni previste per le violazioni sono significative — potenzialmente fino al 4% del fatturato annuo realizzato nell'Unione Europea nei casi previsti dal Codice del Consumo — e si affiancano al rischio reputazionale derivante dalla pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori dell'AGCM.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                                <category>ESG</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 18 May 2026 09:34:31 +0200</pubDate>
                        <title>Video: Intervista a Lukas Plattner, convegno annuale AssoNEXT 2026</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/video-intervista-a-lukas-plattner-convegno-annuale-assonext-2026</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 18 May 2026 09:25:21 +0200</pubDate>
                        <title>Video: Pay Trasparency Directive in Italy</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/pay-trasparency-directive-in-italy</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 14 May 2026 14:26:03 +0200</pubDate>
                        <title>La riforma del Tuf e il nuovo volto della gestione collettiva</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-riforma-del-tuf-e-il-nuovo-volto-della-gestione-collettiva</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Articolo a cura di <strong>Flavio Burrai </strong>per il numero 184 - Maggio 2026 di <strong>Fondi &amp; Sicav</strong></i></p><p>Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d. lgs. 14 aprile 2026, n. 47, la riforma organica del Tuf è diventata realtà. In esecuzione della delega contenuta nella cosiddetta “Legge Capitali” (l. n. 21/2024), il legislatore ha ridisegnato i confini del mercato dei capitali italiano.&nbsp;</p><p>Per gli operatori del settore il nuovo decreto non rappresenta una rivoluzione inaspettata nei contenuti, che ricalcano sostanzialmente lo schema di quello che era già circolato nei mesi scorsi, ma introduce un regime transitorio che merita un’analisi attenta per i risvolti operativi immediati.</p><p><strong>Gefia sotto soglia</strong></p><p>Come già commentato in queste colonne dall’avv. Lorenzo Macchia all’indomani dell’approvazione dello schema di decreto, il cuore della riforma per la gestione collettiva risiede nell’introduzione di modelli operativi più snelli.&nbsp;</p><p>La principale innovazione riguarda i Gefia sotto soglia registrati. Superando l’impostazione adottata in sede di recepimento della Direttiva Aifmd, l’Italia si allinea finalmente alla prassi comunitaria: per i gestori di Fia italiani chiusi e riservati che non investono in crediti e operano entro le soglie dei 100 milioni di euro o 500 milioni in assenza di leva e con lock-up quinquennale, il regime autorizzativo preventivo della Banca d’Italia è sostituito da una più agevole iscrizione in un apposito registro.&nbsp;</p><p>I Gefia sotto soglia registrati saranno assoggettati a un regime di vigilanza circoscritto, non già continuo, bensì limitato alla verifica delle condizioni di registrazione e al monitoraggio del rischio sistemico, con controlli attivati esclusivamente “ad evento”.&nbsp;</p><p>I Fia in questione dovranno rivestire necessariamente la forma chiusa e la natura riservata, potendo essere commercializzati esclusivamente a investitori professionali. Il regolamento del Fia potrà tuttavia prevedere la partecipazione di investitori non professionali, a condizione che questi sottoscrivano o acquistino quote per un importo complessivo non inferiore a 500 mila euro e dimostrino di detenere un portafoglio finanziario di almeno 5 milioni di euro.</p><p><strong>Debuttano le società di partenariato</strong></p><p>Parallelamente, assistiamo al debutto delle società di partenariato. Queste ultime, che devono essere costituite come società in accomandita per azioni (Sapa), rappresentano la naturale evoluzione delle Società di Investimento Semplice (Sis), ora abrogate. Il nuovo veicolo avrà come unico scopo l’investimento collettivo nei settori del private equity e venture capital, utilizzando il patrimonio raccolto tramite l’offerta delle proprie azioni, strumenti finanziari partecipativi e altre modalità di raccolta definite nello statuto.</p><p><strong>Riflessi pratici</strong></p><p>Dal punto di vista pratico, il passaggio al regime di sola registrazione per i piccoli gestori ridurrà significativamente i tempi per arrivare al mercato.&nbsp;</p><p>Tuttavia, la “vigilanza attenuata” non deve essere confusa con un’assenza di regole: resta fermo il rispetto della normativa antiriciclaggio e la necessità di assetti organizzativi idonei, sui quali l’organo di controllo sarà chiamato a vigilare. Per le Sgr, la sfida sarà valutare se e come integrare questi nuovi veicoli nelle proprie strategie di gruppo.&nbsp;</p><p>A completare il quadro delle innovazioni operative, da ultimo, si segnala l’introduzione degli enti previdenziali privatizzati all’interno della categoria dei clienti professionali e l’aggiornamento delle definizioni di Oicr per ricomprendere all’interno dello stesso tanto le gestioni interne quanto quelle esterne.</p><p><strong>Il regime transitorio</strong></p><p>Gli articoli da 11 a 16 del decreto disciplinano le disposizioni transitorie che impattano anche sulla gestione collettiva.&nbsp;</p><p>L’articolo 12 del decreto stabilisce che i gestori che attualmente si avvalgono delle deroghe previste per le SiS o per altri regimi semplificati (ai sensi del previgente art. 35-undecies Tuf) hanno dodici mesi dall’adozione delle disposizioni attuative della Banca d’Italia per regolarizzare la propria posizione. Due le strade percorribili:&nbsp;</p><ol><li data-list-item-id="e724f25633c8239f1087080d609eb6588">richiedere la piena autorizzazione come Sgr o Sicav/Sicaf “ordinaria”;&nbsp;</li><li data-list-item-id="e0c2b5ccb625611bce9cd26b9b2fb53c4">presentare istanza per l’iscrizione nel nuovo registro dei Gefia sotto soglia, ma a una condizione stringente: ottenere il consenso espresso di tutti i partecipanti ai Fia già istituiti alla prosecuzione dell’incarico sotto il nuovo regime.&nbsp;</li></ol><p>In assenza di tale consenso, o in caso di mancata istanza entro il termine, la Banca d’Italia procederà alla revoca dell’autorizzazione e alla cancellazione dagli albi. Si tratta di un passaggio delicato che impone ai gestori una tempestiva attività di compliance e di relazione con i propri investitori. Nelle more del termine, l’istituzione di nuovi Fia sarà consentita solo se compatibile con i requisiti del nuovo regime sotto soglia.&nbsp;</p><p>In conclusione, la riforma 2026 offre strumenti preziosi per modernizzare il nostro mercato. La palla passa ora ai regolatori per le norme tecniche e, soprattutto, agli operatori, chiamati a gestire una transizione che non permette distrazioni cronologiche.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 14 May 2026 09:21:05 +0200</pubDate>
                        <title>La ricetta di AssoNext per rafforzare le small cap di Piazza Affari</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-ricetta-di-assonext-per-rafforzare-le-small-cap-di-piazza-affari</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>AssoNext, l'associazione delle pmi quotate sotto la presidenza di Vincenzo Polidoro, presenta oggi la nuova roadmap per rafforzare il mercato dei capitali italiano e, in particolare, il segmento Egm di Piazza Affari, segmento dedicato alle piccole e medie imprese.</p><p><strong>Lukas Plattner,</strong> membro del Comitato Scientifico di AssoNext e partner dello studio ADVANT Nctm, sottolinea che la roadmap di AssoNext «mette a sistema, in un disegno organico, le leve che servono al rilancio del mercato dei capitali italiano. I tre pilastri - fair market, finanza paziente ed equity visibility - affrontano nodi strutturali su cui per troppo tempo si è proceduto per interventi episodici». Infatti strumenti per la «stabilizzazione del credito d'imposta per le ipo, una quota core dei fondi Sia italiani dedicata alle small e mid cap domestiche sul modello di Francia e Svezia, valorizzazione dell'Egm come fonte di finanziamento delle pmi sono tasselli di una politica industriale moderna».</p><p><a href="https://www.milanofinanza.it/news/la-ricetta-di-assonext-per-rafforzare-le-small-cap-di-piazza-affari-2704126" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Leggi l'articolo integrale sul numero del 14/05 di Milano Finanza</i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 11 May 2026 12:47:53 +0200</pubDate>
                        <title>Importanti chiarimenti sulla PAS da parte del Consiglio di Stato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/importanti-chiarimenti-sulla-pas-da-parte-del-consiglio-di-stato</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con la sentenza n. 3325 del 28 aprile 2026 il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto da una società titolare di un impianto a biomassa, riformando la decisione del TAR Emilia-Romagna che aveva confermato l’ordinanza comunale di ripristino dello stato dei luoghi, adottata ai sensi dell’art. 44, co. 2, del d.lgs. n. 28/2011.&nbsp;</p><p class="text-justify">La controversia traeva origine dalla mancata presentazione del certificato di collaudo finale relativo all’impianto realizzato in forza di due PAS: secondo l’Amministrazione tale omissione avrebbe giustificato sia l’irrogazione della sanzione pecuniaria che la misura reale del ripristino.</p><p class="text-justify">La pronuncia affronta questioni centrali nella disciplina dell’istituto della PAS.</p><p class="text-justify">In primo luogo, il Consiglio di Stato conferma la riconducibilità della PAS al modello della SCIA, valorizzando sia la derivazione storica dalle previgenti ipotesi di DIA, sia la struttura del controllo amministrativo, esercitabile nei trenta giorni successivi alla presentazione della dichiarazione. Il decorso di tale termine non determina la formazione di un provvedimento tacito, ma produce l’effetto tipico della SCIA: il privato può legittimamente avviare l’attività dichiarata in assenza di tempestivi rilievi inibitori.</p><p class="text-justify">I principi affermati dal Consiglio di Stato trovano riscontro in una serie di recenti pronunce dei Tribunali Amministrativi Regionali, tra cui:</p><ul><li data-list-item-id="ec146fb868a6b929b822eebb9a754d687"><p class="text-justify"><span>la sentenza n. 495 del 30 aprile 2026, con cui il TAR Lazio – Latina ha ribadito che, decorso il termine di trenta giorni senza la notifica dell’ordine di non effettuare l’intervento, l’attività deve intendersi definitivamente assentita. L’eventuale esercizio del potere di autotutela richiede la sussistenza di un interesse pubblico specifico e ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità, nonché un’effettiva comparazione con l’affidamento del privato;</span></p></li><li data-list-item-id="e5f359bd63cb257554679a5e5cbaa2c18"><p class="text-justify"><span>la sentenza n. 59 del 14 gennaio 2026, con cui il TAR Puglia - Lecce ha annullato sia il provvedimento di rigetto — intervenuto oltre il termine di trenta giorni, quando la fattispecie abilitativa doveva ritenersi ormai perfezionata — sia il successivo atto di annullamento in autotutela, adottato senza la necessaria valutazione degli interessi pubblici e senza alcuna comparazione con le posizioni imprenditoriali della ricorrente;</span></p></li><li data-list-item-id="eee72fe55e717d3093326f85972ad1317"><p class="text-justify"><span>la sentenza n. 474 del 1° aprile 2026, con cui il TAR Lombardia - Brescia ha accolto il ricorso di un operatore, chiarendo che l’asserita carenza di un requisito abilitante (i.e. la disponibilità delle aree) avrebbe dovuto essere fatta valere entro il termine decadenziale di trenta giorni.</span></p></li></ul><p class="text-justify">in secondo luogo, la sentenza chiarisce che il termine triennale di cui all’art. 6, co. 6, del d.lgs. n. 28/2011 decorre dal perfezionamento della PAS e riguarda il completamento materiale dell’intervento. La sua inosservanza incide sulla possibilità di proseguire i lavori non ancora eseguiti, ma non trasforma in abusivo quanto già realizzato in conformità al titolo, coerentemente con la distinzione operata dall’Adunanza Plenaria n. 14/2024 tra opere incomplete dotate di autonomia funzionale e opere radicalmente difformi dal progetto.</p><p class="text-justify">Il terzo profilo concerne l’art. 44, co. 2, del d.lgs. n. 28/2011. Il Consiglio di Stato afferma che la misura del ripristino è riferibile alle sole fattispecie tipizzate dalla norma — totale mancanza della PAS o difformità dell’opera — senza possibilità di estensione analogica. La mancata trasmissione del collaudo, pur costituendo un inadempimento dell’obbligo di cui all’art. 6, co. 8, non può essere equiparata alla mancanza del titolo né determinarne la caducazione e ciò in quanto il collaudo assolve una funzione certificativa, ma non riveste natura costitutiva. Il ragionamento è rafforzato dal confronto con l’art. 23, co. 7, del d.P.R. n. 380/2001, che sanziona la mancata presentazione del collaudo per opere in SCIA alternativa con una sanzione pecuniaria e non con la demolizione.</p><ol><li style="margin-left:-40px;" data-list-item-id="eae739ab00be2370a34d1078cfef24fba"><p class="text-center"><span>* * *</span></p></li></ol><p class="text-justify">Orbene, ancora una volta, è il giudice amministrativo - e non le amministrazioni competenti - a farsi “garante” degli obiettivi di decarbonizzazione sottesi alla disciplina delle fonti rinnovabili.</p><p class="text-justify">Infatti, mentre la giurisprudenza consolida un quadro di certezza giuridica, riconoscendo la stabilità dei titoli abilitativi e contenendo l’esercizio dei poteri inibitori e sanzionatori entro i limiti di legge, le Amministrazioni continuano troppo spesso ad adottare provvedimenti restrittivi fondati su interpretazioni estensive delle norme, ostacolando di fatto la realizzazione e l’esercizio degli impianti.&nbsp;</p><p>Il risultato è un paradosso: la transizione energetica, che il legislatore ha inteso promuovere attraverso la semplificazione dei procedimenti autorizzativi, finisce per essere affidata non già all’azione amministrativa, bensì alla funzione correttiva della giurisdizione.</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/nctm/PDF/Cds_3325-2026_Mancanza_collaudo_Biometano-Non_inficia_la_PAS-_Natura_della_PAS_con_termine_3_anni_per_fine_dei_lavori_dalla_data_di_perfezionamento_dopi_i_30_gg.pdf" target="_blank">Leggi la sentenza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 11 May 2026 09:37:07 +0200</pubDate>
                        <title>Le 4 normative che cambieranno il mercato dei fondi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-4-normative-che-cambieranno-il-mercato-dei-fondi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il settore dell'asset management è interessato in questi mesi da un vero tourbillon di interventi normativi, sia a livello europeo che nazionale, che potranno cambiare in modo significativo la disciplina applicabile. Filo conduttore delle modifiche è l'obiettivo di rendere il mercato dei fondi comuni di investimento, sia UCITS che FIA, più integrato, competitivo e attrattivo per la clientela, attraverso il superamento delle barriere normative che avevano in qualche modo compromesso l'efficacia.</p><p>Tra i provvedimenti in pipeline che impatteranno sulla disciplina dei fondi e dei relativi gestori posso citarsi la direttiva AIFDM 2, il Market Integration Package (MIP), la direttiva omnibus nel contesto della retail investment strategy (RIS) e le modifiche al TUF conseguenti alla Legge Capitali.</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sul numero di maggio 2026 di The Signal</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-10294</guid>
                        <pubDate>Fri, 08 May 2026 17:02:55 +0200</pubDate>
                        <title>Digital Omnibus AI, raggiunto l&#039;accordo a livello europeo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/digital-omnibus-ai-raggiunto-oggi-laccordo-a-livello-europeo</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il 7 maggio 2026 la presidenza del Consiglio dell'UE e i negoziatori del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio per semplificare alcune delle norme contenute nell'AI Act. L'intesa si inserisce nel pacchetto legislativo "Omnibus VII" e rappresenta il primo risultato concreto della tabella di marcia "One Europe, One Market" concordata dalle tre istituzioni la settimana scorsa, in piena continuità con la "rivoluzione della semplificazione" invocata dalla Dichiarazione di Budapest del novembre 2024.</p><p class="text-justify">Sul fronte della tempistica, i co-legislatori hanno abbandonato l'approccio flessibile proposto dalla Commissione — che prevedeva un rinvio fino a 16 mesi subordinato alla disponibilità degli standard tecnici — in favore di un calendario fisso: le nuove date di applicazione delle norme sui sistemi ad alto rischio saranno il 2 dicembre 2027 per i sistemi autonomi e il 2 agosto 2028 per quelli incorporati in prodotti. Una scelta che offre agli operatori economici un orizzonte prevedibile su cui pianificare i propri adeguamenti.</p><p class="text-justify">L'accordo interviene anche su tutela dei diritti fondamentali, introducendo un divieto esplicito per i sistemi di IA di generare contenuti sessuali non consensuali o materiale pedopornografico (CSAM), e ripristinando il criterio della stretta necessità per il trattamento di dati personali sensibili ai fini del rilevamento dei bias. Sul piano della competitività, le esenzioni regolamentari già previste per le PMI vengono estese alle piccole imprese a media capitalizzazione (SMC), riducendo gli oneri amministrativi per una platea più ampia di soggetti.</p><p class="text-justify">Vengono inoltre chiarite le competenze dell'AI Office nella supervisione dei sistemi basati su modelli di IA per uso generale, con esplicita elencazione delle eccezioni in cui restano competenti le autorità nazionali.&nbsp;</p><p class="text-justify">Sul versante industriale, un compromesso ad hoc consente di limitare l'applicazione dell'AI Act nei settori — come dispositivi medici, macchinari e giocattoli — in cui la normativa settoriale prevede già requisiti analoghi, evitando duplicazioni e semplificando la compliance.</p><p class="text-justify">L'accordo dovrà ora essere formalmente approvato da entrambe le Istituzioni prima dell'adozione definitiva, attesa nelle prossime settimane.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Fri, 08 May 2026 09:53:03 +0200</pubDate>
                        <title>Focus Lavoro - Maggio 2026</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/focus-lavoro-maggio-2026</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Torna l'appuntamento con “Focus Lavoro”, la Newsletter dedicata agli aggiornamenti giurisprudenziali e normativi di rilevanza per i professionisti del diritto del lavoro.&nbsp;</p><p>Il documento offre un’analisi delle principali novità in materia di diritto del lavoro, concentrandosi su aggiornamenti giurisprudenziali e normativi di rilevanza per i professionisti del settore.</p><p>L’obiettivo è fornire, attraverso una serie di brevi articoli, notazioni sintetiche su argomenti di attualità dettati dagli interventi del legislatore e dagli orientamenti oscillanti della giurisprudenza di merito e di legittimità.</p><p>In questo numero:</p><ul><li data-list-item-id="e8c1dc08ba94611c6b968f8df0640ef2c">Novità in materia di salute e sicurezza nel lavoro agile</li><li data-list-item-id="e33f8769eb12104da0da1487ad3eb5172">Il luogo di svolgimento della prestazione in <i>smart working</i>, senza un adeguato collegamento con la struttura organizzativa del datore di lavoro, è inutilizzabile ai fini dell’individuazione del giudice competente per territorio</li><li data-list-item-id="e11eb4ae7408a42359095b90fc4124108">Trasferimento, unità produttiva e incompatibilità ambientale: precisazioni sul perimetro dell’art. 2103 c.c.</li><li data-list-item-id="e4510416d11e15c4cb100ce384d59863f">I nuovi confini del <i>repêchage</i></li><li data-list-item-id="e678dcad58ed4756000fcbb4f5315df1e">La prova della giusta causa può essere fornita anche solo con presunzioni semplici</li></ul><p><a href="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/nctm/PDF/Focus_Lavoro_Maggio_2026.pdf" target="_blank">Leggi qui</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Thu, 07 May 2026 14:10:28 +0200</pubDate>
                        <title>Transaction risk insurance nelle operazioni M&amp;A Energy and Infrastructures</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/transaction-risk-insurance-nelle-operazioni-ma-energy-and-infrastructures</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tra gli strumenti negoziali di allocazione del rischio, tipici delle operazioni di M&amp;A, è ormai sempre più diffuso il ricorso alle c.d. <i>transactional risk insurance policies </i>e, più in generale, ai prodotti assicurativi dedicati alle operazioni straordinarie.</p><p>Questi strumenti puntano a facilitare la negoziazione tra le parti, trasferendo all’assicurazione il rischio di perdite economiche insite nelle operazioni, perseguendo quindi l’interesse del venditore ad una (possibile) <i>clean exit </i>e proteggendo l’acquirente dalle possibili passività.</p><p>Tra le soluzioni maggiormente adottate nella prassi contrattuale, figurano sicuramente le Polizze W&amp;I a cui si accompagnano anche prodotti assicurativi di diversa natura, quali: (i) polizze dedicate a rischi specifici noti ed identificati emersi (magari) in fase di <i>due diligence </i>(<i>Contingent </i>Risk Policy), (ii) polizze relative alla validità di titoli giuridici degli immobili (<i>Title Risk Policy</i>), e (iii) polizze dedicate alla chiusura di fondi (<i>End of Fund Life Wrapper</i>).</p><p>In aggiunta a quanto precede – in un ecosistema sempre più sofisticato quale quello odierno – i broker hanno ampliato il ventaglio dei servizi effettuando anche analisi e valutazioni delle coperture assicurative in essere nelle società target, al fine di valutare la loro completezza, i possibili rischi non assicurati e la congruità dei massimali delle coperture assicurative in essere, tenuto conto dell’attività svolta dalla società target.</p><p>L’utilizzo delle polizze W&amp;I e, più in generale, dei prodotti “<i>transactional risk</i>” è stato progressivamente esteso anche ai sistemi europei di <i>civil law</i>, grazie all’intervento di alcuni fattori ovvero: (i) alla progressiva semplificazione dei processi di <i>underwriting</i>; (ii) alla maggior accessibilità dei premi assicurativi; e, soprattutto, grazie (iii) all’introduzione di prodotti specifici e di prodotti rivolti anche ad operazioni di dimensione medio – piccola.</p><p>Secondo gli ultimi dati, il numero di polizze stipulate nel 2024 con riferimento a operazioni di M&amp;A sul mercato italiano sarebbe stato pari a quasi 400 polizze, con quindi circa il 20% delle operazioni M&amp;A complessive assistite da una Polizza W&amp;I, con un <i>trend </i>di crescita costante negli ultimi anni che ha coinvolto anche il settore dell’energia e delle infrastrutture, nel quale il ricorso ai prodotti assicurativi si è attestato – in linea con l’andamento generale del mercato M&amp;A – intorno al 20% del complessivo numero di Polizze W&amp;I sottoscritte in questo particolare segmento di mercato, caratterizzato da un forte impatto della regolazione sul <i>cash flow </i>generato.</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/nctm/PDF/Transaction_risk_insurance.pdf" target="_blank">Leggi il documento integrale</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 07 May 2026 10:23:57 +0200</pubDate>
                        <title>Stadi: il Commissario straordinario per le opere UEFA 2032 e il nuovo modello di autorizzazione unica per le infrastrutture di interesse strategico nazionale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/stadi-il-commissario-straordinario-per-le-opere-uefa-2032-e-il-nuovo-modello-di-autorizzazione-unica-per-le-infrastrutture-di-interesse-strategico-nazionale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con la recente registrazione della nomina del Commissario straordinario da parte della Corte dei conti, si sblocca finalmente il quadro normativo semplificato finalizzato ad assicurare la realizzazione e il completamento delle opere necessarie e funzionali allo svolgimento della fase finale del campionato europeo di calcio UEFA EURO 2032.&nbsp;</p><p class="text-justify">Con l'art. 9-ter del D.L. n. 96/2025, convertito con Legge n. 119/2025, il Legislatore ha istituito la figura del Commissario straordinario per tali opere, ridisegnando strutturalmente le norme applicabili alla costruzione e all'ammodernamento delle infrastrutture sportive di interesse strategico nazionale.</p><p class="text-justify">In particolare, il Commissario è tenuto a definire uno o più piani di intervento, nonché le attività agli stessi funzionali, sulla base delle iniziative dei soggetti privati promotori e in considerazione delle soluzioni operative definite dal Comitato interistituzionale per la candidatura dell'Italia a ospitare UEFA EURO 2032. I piani devono essere approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.&nbsp;</p><p class="text-justify">Dalle previsioni normative introdotte appare evidente che i progetti degli stadi rientranti nei suddetti piani possano seguire il procedimento speciale disciplinato dall’art. 9-ter, mentre per gli altri impianti sportivi si dovrà continuare a fare riferimento alle disposizioni – comunque semplificatorie - previste dall’art. 4 del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38.</p><p class="text-justify">Sul versante dei poteri, il Commissario straordinario può provvedere, a mezzo di ordinanza, sentite le amministrazioni competenti (che avranno quindici giorni per esprimersi, applicandosi in caso contrario il meccanismo del silenzio-assenso) in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto della normativa antimafia e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. Il Sindaco del Comune interessato può essere nominato Sub-commissario, avvalendosi degli uffici comunali per le proprie funzioni.</p><p class="text-justify">Il nucleo dell'intera architettura normativa è rappresentato dal procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica. Tale provvedimento autorizzatorio, nel quale confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione, assenso, intesa, parere e nulla osta comunque denominati, è rilasciato dal Commissario straordinario in esito a un'apposita conferenza di servizi, convocata in applicazione degli artt. 14-bis e seguenti della L. n. 241/1990, alla quale partecipano tutte le amministrazioni competenti, ivi comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità. Il rilascio dell'autorizzazione unica sostituisce a ogni effetto tutti i provvedimenti comunque denominati, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, costituendo altresì titolo per la localizzazione degli interventi e per l'apposizione di vincolo espropriativo.</p><p class="text-justify">La finalità della norma è chiara: delineare un procedimento rivolto ad accelerare l'approvazione di progetti relativi a infrastrutture di interesse strategico nazionale, in risposta al crescente <i>gap </i>dell'Italia rispetto a Paesi di ranking sportivo inferiore, non figurando tra le prime dieci nazioni europee per numero di stadi costruiti o ammodernati tra il 2007 e il 2024. Il quadro normativo pone in capo al Commissario una speciale competenza che assorbe tutti i procedimenti amministrativi relativi all'approvazione della progettazione delle infrastrutture, in una logica di semplificazione massima.</p><p class="text-justify">I poteri del Commissario straordinario non appaiono, tuttavia, limitati agli stadi già candidati per Euro 2032, potendo estendersi a tutti gli interventi considerati necessari e strettamente funzionali allo svolgimento del torneo, sulla base delle iniziative dei soggetti privati promotori e delle soluzioni operative del Comitato interistituzionale per la candidatura ad EURO 2032.&nbsp;</p><p class="text-justify">Sul versante del sostegno economico, il Legislatore ha previsto l'istituzione del "Fondo italiano per lo Sport", al dichiarato fine di sostenere la promozione, l'aggiudicazione e l'organizzazione di grandi eventi sportivi internazionali e di ottimizzare gli investimenti a favore dell'impiantistica sportiva, affidandone la gestione all'Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A. (ICSC). La misura presenta una struttura particolarmente ampia: il Fondo è destinato non soltanto al rilascio di garanzie su finanziamenti erogati da banche o intermediari finanziari, ma anche alla concessione diretta o indiretta di finanziamenti, alla sottoscrizione di strumenti di capitale di rischio e all'erogazione di contributi a fondo perduto. Il funzionamento del Fondo e le modalità di accesso alle relative risorse sono rimessi a uno o più DPCM, adottati di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta dell'ICSC. Per espressa previsione legislativa, il Fondo può intervenire anche nell'ambito di operazioni di partenariato pubblico-privato quale forma di sostegno al promotore privato, ai sensi del comma 5 dell'art. 9-ter del D.L. n. 96/2025.</p><p class="text-justify">Il Legislatore assume, in conclusione, che il rilancio dell'impiantistica sportiva, e della riqualificazione urbanistica che ne deriva, non possa prescindere da una ferma inversione di rotta nell'ambito del procedimento amministrativo di approvazione dei progetti relativi alle citate infrastrutture, capace di stimolare l'intervento di capitali privati, anche attraverso il sostegno finanziario pubblico.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 06 May 2026 09:34:09 +0200</pubDate>
                        <title>Intellectual Property: Asset and Share Purchases (Italy)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/intellectual-property-asset-and-share-purchases-italy</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il nostro Partner Paolo Lazzarino ha contribuito al capitolo “IP: Asset and Share Purchases (Italy)” della pubblicazione <a href="https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" class="outlook-break-word-in-links" rel="noreferrer noopener">Practical Law</a>, piattaforma internazionale di riferimento per professionisti legali e imprese.</p><p><br>***<br><br><i>A Practice Note addressing the key legal issues to consider in relation to IP when entering into an asset or share purchase agreement governed by Italian law.</i></p><p><i>This Note forms part of a global suite of country-specific resources helping private practice and inhouse lawyers and attorneys navigate different jurisdictional frameworks for the transfer of IP rights as part of an asset or share purchase transaction.</i></p><p><strong>Overview of Asset and Share Purchase Transactions in Italy</strong></p><p>Corporate transactions are commonly structured as either asset or share purchases in Italy. There is no publicly available data on the most common structure, but in practice the share deal is the predominant choice.&nbsp;</p><p>In a share purchase transaction, the purchaser acquires the shares or equity interests of the target company, depending on whether it is a joint-stock company (S.p.A.) or a limited liability company (S.r.l.). The parties formalise a share deal through a notarial deed of transfer, or by endorsing share certificates, which are then notarised and recorded in the shareholders' ledger.&nbsp;</p><p>In an asset purchase transaction, the purchaser buys a business or a business branch, provided that the assets are organised as a business under Article 2555 of the Civil Code (Codice civile) (meaning a collection of assets that the business owner has brought together to carry out business operations). Both parties execute a notarial deed of transfer identifying the business.</p><p><a href="https://signon.thomsonreuters.com/?productid=PLCUS&amp;viewproductid=PLCUS&amp;lr=0&amp;culture=en-US&amp;returnto=https%3a%2f%2f1.next.westlaw.com%2fCosi%2fSignOn%3fredirectTo%3d%252fw-045-8686%253fisplcus%253dtrue%2526transitionType%253dDefault%2526contextData%253d(sc.Default)%2526firstPage%253dtrue%26isplcus%3dtrue&amp;tracetoken=0506260234350dvNvdjFpfNMIcH5HMgDun_YG3JpduhE6LZvxAiX6RkogXCAnfZOoF1hTKlIA6DVOIRMbhRlDgIzawk4n_wWfDl_DbhKE1P6TzVHVJ4_NdcmEWPFw6r7UZkHnnmyY-d7RXillTJTvD9ZWaH9NyFkHGFMQo53Z-MhL6Ua3NFq9YIhb_QiGmkFOljFrmkLki4pUViZi7aU8NAFev4Jtu2yeetboDrtqZSJdvK0TyWJnQMPHGvtJ15-PnEVvAYRferkd0TvCsXSymJM5kq-Lc4_DEd3s-f4dXE7O_-Fa1V1rcZjAXzq_pGorV7xGNuj_wFVPlpxn4aHNvD1B7F8ByHA9DLx5N0YHbtrXDUzhQLxVCAFijrgJULNHWAXp2OhGh9Cf&amp;bhcp=1" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Read the full document here</u></a> <strong>by Thompson Reuters&nbsp;</strong></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-10282</guid>
                        <pubDate>Mon, 04 May 2026 10:09:20 +0200</pubDate>
                        <title>Regolamento Dora: chiarezza cercasi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/regolamento-dora-chiarezza-cercasi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>È intervenuta la Commissione europea per definire il criterio: se un'entità finanziaria fornisce a un'altra entità finanziaria un proprio servizio di natura ibrida, occorre individuare quale delle due componenti sia prevalente.</i></p><p>Il 17 gennaio 2025 è entrato in vigore il Regolamento (Ue) 2022/2554 (Dora), che ha letteralmente rivoluzionato il settore finanziario, ormai pervaso dall'uso della tecnologia e dei servizi digitali. Infatti, non si può negare che l'uso onnipresente di sistemi e servizi informatici e l'elevata digitalizzazione che caratterizzano a oggi il settore finanziario (e che hanno portato numerosi vantaggi e benefici) abbiano al contempo reso il sistema finanziario più vulnerabile ai rischi informatici. In questo contesto, Dora mira a rafforzare la resilienza operativa digitale del settore finanziario e interviene, tra le altre cose, sulla disciplina dei contratti tra entità finanziarie e fornitori terzi di servizi Ict. Nel tempo sono emersi diversi dubbi tra gli operatori , inter alia, sull'ambito di applicazione di Dora, anche a fronte delle resistenze di vari fornitori, che non di rado si appellano alle (limitate) eccezioni previste da Dora. Una maggiore chiarezza è certamente nell'interesse di tutte le parti in gioco.</p><p><i>Leggi l'articolo integrale a cura di Irene Russo sul numero di Maggio di Private.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Thu, 30 Apr 2026 09:38:44 +0200</pubDate>
                        <title>Decreto FerZ, ADVANT: nodi aperti su Albo, certificati e rischio profilo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/decreto-ferz-advant-nodi-aperti-su-albo-certificati-e-rischio-profilo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La consultazione sul decreto FerZ mostra un settore più consapevole ma ancora diviso su aspetti chiave del nuovo meccanismo. A fronte di un apprezzamento generale per l’approccio sistemico e tecnologicamente neutrale, emergono criticità su Albo, certificati, gestione del rischio profilo e durata degli strumenti di copertura. I margini di modifica restano limitati dai vincoli europei, ma il recepimento delle osservazioni degli operatori sarà decisivo per garantire efficacia, partecipazione e fiducia nel nuovo schema incentivante. Lo spiegano a <strong>pv magazine Italia </strong>Michele Carli, senior associate, e Piero Viganò, partner di ADVANT Nctm.</p><p><a href="https://www.pv-magazine.it/2026/04/27/decreto-ferz-advant-nodi-aperti-su-albo-certificati-e-rischio-profilo/" target="_blank" rel="noreferrer">Leggi qui</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Thu, 30 Apr 2026 09:34:24 +0200</pubDate>
                        <title>Investire sui Data Center: rischi e opportunità alla luce della conversione in legge del DL Bollette</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/investire-sui-data-center-rischi-e-opportunita-alla-luce-della-conversione-in-legge-del-dl-bollette</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Al fine di recuperare terreno sui competitor internazionali, la Commissione UE nel corso del precedente anno ha adottato l’“<i>AI Continent Action Plan</i>” (Comunicazione COM/2025 165) ponendo l’accento sulle principali barriere ed ostacoli che gli Stati Membri sono chiamati a fronteggiare al fine di incrementare lo sviluppo di <i>AI Factories</i> in ambito europeo.&nbsp;</p><p class="text-justify">In tale panorama, sulla scia degli interventi europei e della recente strategia pubblicata dal MIMIT il 5 novembre u.s. per l’attrazione in Italia degli investimenti industriali in Data Center (“<strong>DC</strong>”) le ultime settimane sono state caratterizzate da novità di non marginale rilievo per la futura diffusione di tali infrastrutture sul territorio nazionale.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il riferimento è, in particolare, alla recente conversione in Legge del DL n. 21 del 20 febbraio 2026 (anche noto come “<strong>DL Bollette</strong>”) (Legge n. 49 del 19 aprile 2026 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2026 – la “<strong>Legge di Conversione</strong>”) che ha ridefinito i profili <i>permitting</i> di rilievo ai fini della costruzione ed esercizio dei DC.</p><p class="text-justify">Con tale approfondimento – già anticipato su Quotidiano Energia il 28 aprile u.s. (<a href="https://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531283" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/531283</a>) – ci concentriamo sui potenziali risvolti operativi derivanti dalla Legge di Conversione in relazione allo sviluppo dei DC.</p><p class="text-justify"><strong>Il procedimento unico per l’autorizzazione dei DC</strong></p><p class="text-justify">Nello specifico, al fine di accelerare gli iter amministrativi correlati al rilascio dei titoli abilitativi volti a garantire l’operatività dei DC, l’articolo 8 della Legge di Conversione introduce un procedimento autorizzativo unico.</p><p class="text-justify">Sulla scia delle semplificazioni implementate negli ultimi anni per gli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, ora, anche per i DC si prevede una sorta di autorizzazione unica o PAUR, mirata a snellire e velocizzare l’ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni preordinate e connesse a vario titolo alla costruzione ed esercizio dell’intervento.</p><p class="text-justify">In particolare, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 8 della Legge di Conversione:</p><ul style="margin-left:8px;"><li data-list-item-id="e42b91122d11b55d9004d6bf5fc53467c"><p class="text-justify"><span>l’autorizzazione, sia per la realizzazione sia per l’ampliamento, dei DC e delle relative reti connesse di utenza (di qualunque tensione nominale), è rilasciata nell’ambito di un procedimento autorizzativo unico da parte dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale. Per l’effetto, nel caso di DC con potenza fino a 300 MW, l’autorità competente sarà la relativa Regione (o Provincia delegata) e, nel caso di potenze superiori, il MASE;</span></p></li><li data-list-item-id="e9ad3ac8fa8abdd2f8e67e9bdd79922a1"><p class="text-justify"><span>in virtù del principio di adeguatezza, nel caso di procedimenti di competenza Regionale o Provinciale, la funzione di autorità competente non può essere a sua volta delegata o attribuita ad altri enti di livello sub-provinciale;</span></p></li><li data-list-item-id="ec866948791fb2e1bdcf2b4586efc9e76"><p class="text-justify"><span>l’istanza di autorizzazione unica deve includere tutta la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti nulla osta e assensi ivi inclusi, ove necessari, quelli per l’autorizzazione integrata ambientale, la valutazione di impatto ambientale, l’autorizzazione paesaggistica o culturale, per l’utilizzo delle acque e per le emissioni atmosferiche, ivi compresa la verifica di conformità urbanistica ai piani comunali;</span></p></li><li data-list-item-id="e727badcced4153e73594724a7822aeca"><p class="text-justify"><span>l’autorizzazione unica è rilasciata in esito ad apposita conferenza di servizi e il relativo procedimento deve avere una durata non superiore a dieci mesi decorrenti dalla verifica della completezza della documentazione allegata all’istanza. Tale termine non è prorogabile se non per circostanze eccezionali e, comunque, per un massimo di tre mesi;</span></p></li><li data-list-item-id="eefe169f00f7295e7dce20b7219e55f06"><p class="text-justify"><span>nel caso in cui il progetto sia sottoposto a screening VIA e lo stesso si concluda prevedendo la necessità di attivare il procedimento di VIA, la relativa istanza dovrà essere presentata entro il termine perentorio di 90 giorni, decorsi i quali l’istanza si intende come rinunciata ed il procedimento archiviato;</span></p></li><li data-list-item-id="e9d7602cb0f04b868dbc24e44b8c3f29b"><p class="text-justify"><span>per i progetti di DC dichiarati dal Consiglio dei ministri di preminente interesse strategico nazionale (ed aventi, quindi, un valore complessivo non inferiore ad un miliardo di euro), la relativa autorizzazione unica è rilasciata da un commissario straordinario di governo in coerenza con le disposizioni dettate dal DL 104/2023;</span></p></li><li data-list-item-id="e6d6943b9a6a5bbeb97cd082adbe28e1e"><p class="text-justify"><span>per i DC che, alla data di entrata in vigore del Decreto, abbiano già ottenuto i titoli abilitativi (ivi inclusi i provvedimenti ambientali) necessari alla realizzazione dell’iniziativa ma non anche l’autorizzazione per le opere di connessione, la stessa deve essere rilasciata dalla Regione competente. Tale norma fa espresso riferimento alle opere di connessione con tensione superiore a 220 kV e non anche alle opere con tensioni inferiori.&nbsp;</span></p></li></ul><p class="text-justify"><strong>Considerazioni preliminari e prospettive future</strong></p><p class="text-justify">La Legge di Conversione presenta, come prevedibile, molteplici punti aperti che necessiteranno di essere chiariti nelle successive fasi di entrata in vigore e, soprattutto, nell’ambito della prassi operativa da parte delle pubbliche amministrazioni coinvolte.</p><p class="text-justify">Innanzitutto, si rileva che l’istanza per l’ottenimento del titolo autorizzativo deve includere, tra l’altro, la verifica di conformità urbanistica del progetto ai piani comunali.</p><p class="text-justify">Pertanto, diversamente da quanto osservato per il comparto delle rinnovabili sembrerebbe che la relativa “autorizzazione unica” non possa costituire, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.&nbsp;</p><p class="text-justify">Tale circostanza, anche in difetto di una normativa nazionale sulle aree idonee (alla pari di quanto previsto per le rinnovabili), lascia agli enti locali un considerevole margine di discrezionalità.</p><p class="text-justify">Nella prassi, sarà dunque cruciale la preliminare analisi dei piani comunali di governo del territorio e delle relative norme tecniche di attuazione al fine di verificare l’assenza di previsioni di azzonamento o di parametri urbanistici ostativi alla costruzione del DC.</p><p class="text-justify">In aggiunta, tranne che per i progetti già autorizzati e che debbano ottenere i titoli abilitativi per le opere di connessione con tensione superiore a 220 kV, non è prevista alcuna disposizione transitoria o clausola di salvaguardia con riguardo alle iniziative già avviate o in fase di avviamento, con la conseguenza che si dovrebbe applicare agli stessi il c.d. principio del&nbsp;<i>tempus regit actum</i>&nbsp;non senza rilevanti problemi di coordinamento e di competenza tra i vari enti preposti.</p><p class="text-justify">Ancora, diversamente da quanto previsto dalla recente strategia del MIMIT, non sono presenti riferimenti concreti ad eventuali sistemi di incentivazione e meccanismi di attrazione mirati a promuovere in concreto la realizzazione dei DC che appaiono quanto mai opportuni in ragione del notevole incremento della domanda energetica atteso nei prossimi anni (<i>e.g.</i>, considerando eventualmente un riconoscimento formale dei DC come “soggetti energivori”, obbligati, da un lato a rispettare le c.d. condizionalità green, ma dall’altro beneficiari di agevolazioni sugli oneri di sistema e, in generale, sul prezzo dell’energia).&nbsp;</p><p class="text-justify">I DC rappresentano uno snodo essenziale verso l’effettiva transizione digitale del Paese e, se, da un lato, gli operatori di settore si mostrano disponibili a sopportare i tradizionali rischi di mercato, dall’altro, non sono altrettanto disponibili ad assumersi i rischi tipicamente legati alla discrezionalità delle pubbliche amministrazioni.</p><p class="text-justify">In tale prospettiva, la Legge di Conversione appare idonea a rappresentare un primo lieve impulso verso la progressiva valorizzazione dei DC nel panorama nazionale; tuttavia, per un concreto cambio di paradigma è auspicabile che siano introdotte delle disposizioni integrative e correttive o, quantomeno, dei provvedimenti attuativi da adottare in tempi rapidi.</p><p class="text-justify">Quanto sopra con l’obiettivo di mitigare i medesimi ostacoli e situazioni di incertezza che negli ultimi anni hanno caratterizzato lo sviluppo di altri impianti strategici (<i>i.e.</i>, i progetti rinnovabili) per i quali i c.d. “procedimenti autorizzativi unici” sono stati negli ultimi anni sovente interpretati dai player di mercato non come un incentivo bensì come una barriera agli investimenti come è stato d’altro canto testimoniato dallo stesso legislatore con il progressivo ampliamento del perimetro applicativo dei c.d. regimi semplificati quali l’attività libera e la PAS.&nbsp;</p><p class="text-justify">Non da ultimo, occorre poi tenere in debita considerazione i profili correlati all’ottimizzazione della rete elettrica.&nbsp;</p><p class="text-justify">A tal riguardo, la Legge di Conversione se, da un lato, reca una significativa revisione dell’attuale disciplina nazionale in materia di connessione alla rete con riguardo ai profili di immissione (e, dunque, sugli impianti di produzione), dall’altro, non dedica il medesimo spazio alle unità di consumo (tra cui rientrano i DC) e ai relativi futuri prelievi di energia dalla rete elettrica nazionale.</p><p class="text-justify">Sul punto, ad oggi il codice di rete Terna presenta plurimi coni d’ombra senza puntualizzare se la regolazione organica definita negli ultimi anni con riferimento agli impianti di produzione possa essere applicata per analogia anche in relazione alle unità di consumo ed entro quali limiti.</p><p class="text-justify">Eppure, come anticipato, le richieste di connessione stanno crescendo molto più della domanda reale e risultano fortemente concentrate in alcune zone di mercato con la conseguenza che non può essere escluso che l’attuale architettura di rete possa andare incontro a possibili fenomeni di saturazione con conseguenti impatti negativi sulla connessione di nuovi DC e con significativi rallentamenti degli investimenti in corso.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 28 Apr 2026 12:28:34 +0200</pubDate>
                        <title>Allucinazioni AI: per l’AGCM il problema non è solo che l’AI possa sbagliare, ma come questo rischio viene comunicato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ia-generativa-e-allucinazioni-trasparenza-by-design-nella-prassi-agcm</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con i recenti procedimenti su DeepSeek, Mistral AI e NOVA AI, l’AGCM chiarisce un punto semplice: non conta solo che l’IA possa sbagliare, ma come questo rischio viene comunicato</p><p>Con il provvedimento n. 31864, l’AGCM affronta uno dei profili più delicati dei servizi di intelligenza artificiale generativa: la gestione del rischio di output inesatti (“allucinazioni”) sotto il profilo della tutela del consumatore.</p><p>Il procedimento PS12968 riguarda il servizio “Le Chat” di Mistral AI. L’Autorità ha ipotizzato una violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, ritenendo che gli utenti non fossero informati in modo sufficientemente chiaro, immediato e intellegibile della possibilità che il sistema generasse risposte errate o fuorvianti. Il punto non era tanto l’assenza di informazioni in senso assoluto — presenti nelle condizioni di servizio e nel centro assistenza — quanto la loro concreta accessibilità e visibilità nell’esperienza d’uso.</p><p>La decisione si inserisce in una linea ormai consolidata: nelle pratiche digitali rivolte ai consumatori, l’informazione rilevante deve essere effettiva, non meramente formale. In altri termini, non è sufficiente che il rischio sia descritto in documenti contrattuali, se tali documenti non sono immediatamente accessibili o non intercettano l’utente nel momento in cui assume decisioni o utilizza il servizio.</p><p>In questo contesto, Mistral AI ha presentato impegni ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, evitando un accertamento di infrazione. Gli impegni, ritenuti idonei a rimuovere i profili critici, si articolano lungo quattro direttrici principali: (i) inserimento di disclaimer direttamente nelle finestre di dialogo (“Le Chat può commettere errori. Controlla le risposte”); (ii) rafforzamento e traduzione in italiano delle condizioni di servizio, con esplicita indicazione dell’inaffidabilità potenziale degli output e della necessità di verifica; (iii) miglioramento dell’accessibilità delle condizioni di servizio lungo tutto il percorso utente (homepage, login, registrazione, app store, interfaccia); (iv) traduzione integrale del sito e del centro assistenza in lingua italiana.</p><p>Il tratto distintivo del provvedimento è l’affermazione di una&nbsp;<strong>trasparenza “contestuale”</strong>: l’utente deve essere avvertito del rischio non solo “da qualche parte”, ma&nbsp;<strong>nel momento e nel luogo in cui quel rischio si manifesta</strong>, cioè durante l’interazione con il sistema. È un passaggio che avvicina la disciplina consumeristica alla logica del&nbsp;<i>compliance by design</i>, già nota in altri ambiti regolatori.</p><p>La decisione ha inoltre un riflesso sistemico: le “allucinazioni” non sono più solo un limite tecnologico, ma diventano un elemento giuridicamente rilevante nella valutazione della correttezza della pratica commerciale. Un sistema di IA generativa che, anche implicitamente, induca l’utente a ritenere affidabili le proprie risposte può integrare un profilo di scorrettezza, se non adeguatamente accompagnato da avvertenze chiare.</p><p><strong>Conclusioni pratiche</strong></p><p>Per gli operatori che sviluppano o integrano soluzioni di IA generativa:</p><ul><li data-list-item-id="ef47c836ca7608dfd900a1924822e282f"><span>il disclaimer sugli errori deve essere&nbsp;<strong>integrato nell’interfaccia</strong>, non relegato nei termini;</span></li><li data-list-item-id="e25e5dd7c015fa8cd4c035f51728a4d0b"><span>il messaggio deve essere&nbsp;<strong>semplice, visibile e immediato</strong>;</span></li><li data-list-item-id="efc6c5a7b222d26d27032eb19f0273f69"><span>le condizioni di servizio devono essere&nbsp;<strong>facilmente accessibili e localizzate</strong>;</span></li><li data-list-item-id="e123ab3f9db263390f4abca26d787833f"><span>nei casi sensibili (legale, medico, fiscale), è opportuno prevedere&nbsp;<strong>warning rafforzati</strong>.</span></li></ul>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_processed_/5/8/csm_ADV_Start-up_2_3dd5708e68.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-10256</guid>
                        <pubDate>Mon, 27 Apr 2026 15:52:18 +0200</pubDate>
                        <title>Corte di Giustizia UE, C-132/25: le inibitorie cautelari IP non possono restare efficaci sine die senza giudizio di merito</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/corte-di-giustizia-ue-c-132-25-le-inibitorie-cautelari-ip-non-possono-restare-efficaci-sine-die-senza-giudizio-di-merito</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con sentenza del 23 aprile 2026, nella causa C-132/25,&nbsp;<i>M.M. Ristorazione Srl c. Villa Ramazzini Srl</i>, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha dichiarato incompatibile con il diritto dell'Unione la disciplina italiana che consentiva il mantenimento delle inibitorie cautelari in materia di proprietà industriale anche in assenza dell'instaurazione del giudizio di merito.</p><p><strong>1. Ambito della decisione: provvedimenti anticipatori e non anticipatori</strong></p><p>La sentenza incide esclusivamente sulle inibitorie cautelari e, più in generale, sui provvedimenti anticipatori ai sensi dell'art. 132, comma 4, CPI. Non modifica invece il regime già applicabile alle misure conservative.</p><p><strong>Provvedimenti non anticipatori (descrizione e sequestro).</strong>&nbsp;Per queste misure, l'obbligo di instaurazione del giudizio di merito era già previsto prima della sentenza in commento. L'art. 132, commi 2 e 3, CPI stabilisce che, se il merito non è avviato entro il termine perentorio (venti giorni lavorativi o trentuno giorni di calendario), il provvedimento perde automaticamente efficacia. La sentenza C-132/25 non introduce alcuna novità per questa categoria.</p><p><strong>Provvedimenti anticipatori (inibitorie).</strong>&nbsp;L'art. 131 CPI attribuisce al giudice il potere di vietare la prosecuzione o la reiterazione della violazione. Tale misura era stata esentata dall'obbligo di merito dall'art. 132, comma 4, CPI, che rimetteva a ciascuna parte la facoltà — e non l'obbligo — di promuovere il giudizio di merito. È questa esenzione che la CGUE ha dichiarato incompatibile con l'art. 9, par. 5, della Direttiva 2004/48/CE.</p><p><strong>2. La decisione della Corte</strong></p><p>La questione trae origine da un'inibitoria cautelare emessa dal Tribunale di Roma che vietava l'uso del segno "Mò Mò Pizza, Sapori e Salute", ritenuto interferente con il marchio "Mò Mò". Il giudizio di merito non era stato poi instaurato. La Corte di Cassazione aveva sospeso il procedimento e rimesso la questione alla CGUE.</p><p>La Corte ha affermato che la natura "anticipatoria" di un provvedimento non lo sottrae alla disciplina europea delle misure provvisorie. Anche un'inibitoria idonea ad anticipare gli effetti di una sentenza definitiva resta una misura cautelare e, come tale, deve essere accompagnata dalle garanzie della Direttiva Enforcement. Tra queste vi è il diritto del convenuto a ottenere la revoca o la cessazione degli effetti della misura qualora il ricorrente non coltivi la controversia nel merito.</p><p>La Corte valorizza l'equilibrio tra tutela effettiva dei diritti IP e salvaguardia dei diritti di difesa: le misure cautelari devono essere rapide ed efficaci, ma non possono trasformarsi in provvedimenti sostanzialmente definitivi senza un accertamento pieno. Il principio di economia processuale non può prevalere sulle garanzie poste dagli artt. 3 e 9 della Direttiva 2004/48, letti anche alla luce dell'art. 50 TRIPS e degli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.</p><p><strong>3. Efficacia retroattiva</strong></p><p>Che la decisione possa avere effetto anche su decisioni passate è confermato dalla giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, secondo la quale l'interpretazione del diritto dell'Unione ha efficacia retroattiva (<i>ex tunc</i>): essa chiarisce il significato della norma europea come avrebbe dovuto essere intesa sin dall'origine, con la conseguenza che la disciplina nazionale incompatibile deve essere disapplicata anche con riferimento a situazioni sorte anteriormente alla pronuncia.</p><p><strong>4. Indicazioni pratiche per le inibitorie già ottenute</strong></p><p>Ma attenzione che la sentenza non determina la caducazione automatica delle inibitorie già emesse. L'art. 9, par. 5, della Direttiva 2004/48 — come espressamente chiarito dalla Corte — richiede un’iniziativa del convenuto: senza un'istanza di revoca o di declaratoria di inefficacia presentata dal resistente, l'inibitoria continua a produrre i propri effetti.</p><p>È altresì essenziale precisare che&nbsp;<strong>l'istanza di revoca non costituisce un giudizio di merito e non ne comporta l'apertura</strong>: si tratta di un'istanza che il resistente presenta al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, il quale si pronuncia nell'ambito del procedimento cautelare, senza che ciò implichi l'avvio di un processo di merito sulla titolarità o sulla validità del diritto.</p><p>Fermo restando che la decisione pone delle questioni pratiche che saranno rimesse alla prassi, si si può formulare una prima valutazione operativa per in caso di inibitoria già rilasciata, che si basa sulla situazione del caso concreto:</p><p><strong>Questione ancora attiva</strong>: l’inibitoria risulta concretamente operante, sussiste un interesse economico sottostante e il resistente potrebbe essere incentivato a reagire; in tale contesto, il rischio di un’istanza di revoca appare non trascurabile. In questo scenario, l’avvio del giudizio di merito può rappresentare una soluzione prudenziale, idonea a rafforzare la posizione del titolare e a ridurre i profili di incertezza.</p><p><strong>Questione non più attiva</strong>: l’inibitoria sembra aver esaurito i suoi effetti pratici, il resistente ha adempiuto o non è più operativo nel settore, ovvero non emergono interessi economici residui tali da incentivarne una reazione; in tali circostanze, il rischio di un’istanza di revoca può ritenersi limitato. In questo caso, l’instaurazione del giudizio di merito potrebbe non risultare necessaria.</p><p><strong>5. Conclusioni</strong></p><p>La pronuncia segna un importante riallineamento della disciplina italiana al quadro europeo: l'urgenza può giustificare una tutela immediata e incisiva, ma non può sostituire indefinitamente l'accertamento nel merito. Per i titolari di diritti IP, ciò impone una maggiore attenzione strategica nella gestione del contenzioso cautelare e, per le inibitorie già ottenute e ancora attive, una valutazione ponderata sull'opportunità di instaurare il giudizio di merito. Per i destinatari delle inibitorie, la sentenza apre invece nuovi spazi di reazione contro misure rimaste efficaci senza un successivo accertamento nel merito.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 27 Apr 2026 12:05:57 +0200</pubDate>
                        <title>FIA DI CREDITO E DIRECT LENDING: PRIME CONSIDERAZIONI ALLA LUCE DEL RECEPIMENTO DI AIFMD2</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/fia-di-credito-e-direct-lending-prime-considerazioni-alla-luce-del-recepimento-di-aifmd2</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con il D.Lgs. 13 marzo 2026, n. 39 (di seguito, il “Decreto”), il legislatore italiano ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2024/927 (di seguito, “AIFMD II” o “Direttiva”), intervenendo in modo significativo sul D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, il “TUF”) e ridisegnando, tra l’altro, la disciplina applicabile ai fondi di investimento alternativi (“FIA”) che investono in crediti.&nbsp;</p><p>Il recepimento si colloca nel più ampio processo di adeguamento dell’ordinamento interno alle innovazioni introdotte a livello unionale in materia di gestione collettiva, con particolare riguardo alla concessione di prestiti da parte dei FIA, alla gestione del rischio di liquidità, ai meccanismi di delega e al regime del depositario.&nbsp;</p><p>Come già osservato in un nostro precedente intervento in merito alle novità della Direttiva, alcuni dei profili di maggiore incertezza nel nuovo quadro europeo erano destinati a trovare un primo chiarimento proprio in sede di recepimento nazionale. Il presente contributo si propone, pertanto, di esaminare le principali scelte compiute dal legislatore italiano in sede di recepimento, soffermandosi in particolare sul nuovo assetto dei FIA che investono in crediti e verificando in quale misura il nuovo testo del TUF abbia risolto i principali dubbi interpretativi già emersi all’indomani dell’emanazione della Direttiva.&nbsp;</p><p>Occorre peraltro rilevare che il quadro regolamentare resta, allo stato, ancora parzialmente incompleto, in quanto il Decreto rimette alla Banca d’Italia e alla Consob l’adozione delle relative disposizioni attuative entro il 16 ottobre 2026.</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/nctm/PDF/AIFMD2_-_Aprile_2026.pdf" target="_blank"><i>Leggi l'approfondimento</i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 27 Apr 2026 09:43:13 +0200</pubDate>
                        <title>Market Abuse. Ecco quando le informazioni diventano privilegiate</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/market-abuse-ecco-quando-le-informazioni-diventano-privilegiate</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>La Corte di giustizia Ue spiega i criteri per applicare la normativa</i></p><p>La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea causa C363/24 affronta il tema della definizione e della gestione delle informazioni privilegiate ai sensi del regolamento Mar (market abuse), originati da un caso in cui Carnegie Investment Bank ha proceduto alla vendita delle azioni date in pegno da un soggetto apicale della società Starbreeze.[…]</p><p>[…] Tuttavia, come sintetizza <strong>Lukas Plattner</strong>, partner di ADVANT Nctm: «il fatto che comunque l'iscrizione era accompagnata dalla segnalazione che il soggetto non poteva operare sui titoli la fa diventare, secondo la Corte un'informazione privilegiata». La banca aveva obiettato di non aver ricevuto la motivazione alla base dell'iscrizione, ma la Corte ha ritenuto irrilevante questa mancanza. Secondo la Corte poi il principio di "verosimiglianza" ex ante prevale sulla correttezza oggettiva ex post. La banca aveva ricevuto la notifica dell'iscrizione nella lista insider cinque minuti prima che questa venisse effettivamente formalizzata dall'emittente. Plattner evidenzia: «l'informazione può essere privilegiata se credibile al momento in cui viene ricevuta e riveste quindi la verosimiglianza sufficiente per farla ritenere un'informazione privilegiata, anche se ex post si rivela essere un'informazione non corretta».</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sull'edizione del 25 aprile 2026 de Il Sole 24 Ore - Plus 24</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 24 Apr 2026 15:30:23 +0200</pubDate>
                        <title>Cosa cambia con la nuova determinazione ACN sulla categorizzazione? </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cosa-cambia-con-la-nuova-determinazione-acn-sulla-categorizzazione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Le indicazioni pratiche per il nuovo adempimento NIS da completare entro il 30 giugno 2026.</i></p><p>L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (<i>“ACN”</i>) ha pubblicato oggi la Determinazione ACN n. 155238/2026 (“Determinazione”), recante le categorie di rilevanza nonché il processo, le modalità e i criteri per l'elencazione, caratterizzazione e categorizzazione delle attività e dei servizi.&nbsp;</p><p>La Determinazione adotta il modello di categorizzazione meglio definito agli allegati 1 e 2 della stessa Determinazione. Entrambi i modelli sono articolati in dieci macro-aree, per ciascuna delle quali sono indicate la denominazione, la descrizione e la categoria di rilevanza pre-assegnata. Le quattro categorie di rilevanza individuate dalla determinazione sono: impatto alto, impatto medio, impatto basso e impatto minimo.&nbsp;</p><p>Sotto il profilo contenutistico, i due allegati individuano le medesime macro-aree, che si distinguono per la categoria di rilevanza loro attribuita.</p><p>Quanto all’ambito di applicazione, l’Allegato 1 si applica ai soggetti NIS riconducibili alle tipologie di soggetto riconducibili ai settori: energia; trasporti; sanitario; acqua potabile; acque reflue; spazio; servizi postali e di corriere; gestione dei rifiuti; fabbricazione, produzione e distribuzione di sostanze chimiche; produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti; fabbricazione; e ai soggetti che forniscono servizi di trasporto pubblico locale. L’Allegato 2 si applica a tutti gli altri soggetti NIS&nbsp;non riconducibili a tali settori.&nbsp;</p><p>Sul&nbsp;piano operativo, la Determinazione stabilisce che i soggetti NIS, tramite il Portale ACN, devono procedere all’elencazione e alla categorizzazione di tutte le attività svolte e di tutti i servizi erogati, sia internamente&nbsp;sia esternamente, suddividendoli nelle macro-aree del modello di cui all’allegato rilevante. Per ogni attività o servizio devono indicare tre elementi: la macro-area corrispondente, la denominazione e descrizione, e la categoria di rilevanza.&nbsp;</p><p>È previsto anche un margine di valutazione autonoma. Il soggetto NIS può infatti attribuire a una specifica attività o a un servizio una categoria diversa da quella pre-assegnata alla macro-area, ma solo sulla base di una propria valutazione dell’impatto che una possibile compromissione avrebbe sulla capacità di svolgere correttamente le attività e i servizi NIS. In questo caso, il soggetto deve conservare la documentazione&nbsp;che giustifica tale valutazione. Se invece non svolge attività o non eroga servizi riconducibili a una o più macro-aree, non è tenuto a indicarle.&nbsp;</p><p>La Determinazione prevede poi due regole di coordinamento. La prima riguarda i soggetti che hanno già svolto la classificazione dei dati e dei servizi per la Pubblica Amministrazione&nbsp;ai sensi del Decreto Direttoriale ACN n. 21007/24: per tali soggetti si applica quel modello, in luogo del modello della presente determinazione. La seconda riguarda le attività e i servizi soggetti alla disciplina del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, per cui la categoria di rilevanza è predeterminata come “impatto alto”, senza applicare il procedimento ordinario.&nbsp;</p><p>Infine, per quanto non espressamente previsto dalla Determinazione, si applicano le Disposizioni del Decreto NIS. Tale Determinazione si applica a decorrere dal 1° maggio 2026.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 24 Apr 2026 10:10:13 +0200</pubDate>
                        <title>Aziende digital-first, buio sullo sfratto</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/aziende-digital-first-buio-sullo-sfratto</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gli affittuari delle aziende che non comprendono una sede fisica, in linea di principio, non si possono sfrattare: questo il limite che la Corte di Cassazione aveva prescritto per il novellato istituto dello "sfratto d'azienda". Ma poiché il successivo Correttivo Cartabia del 2024 non ha preso posizione su tale limite, il quadro non è più così netto e resta aperto il dibattito interpretativo. La Riforma Cartabia del 2022 ha infatti esteso lo sfratto per morosità all'affitto di azienda, pur trattandosi di un rimedio tradizionalmente costruito intorno alla restituzione di un bene immobile. Il problema si pone, quindi, per le aziende (o il ramo d'azienda) da sfrattare che operano solo attraverso l'uso organizzato di asset mobili (si pensi alla logistica) oppure di strumenti immateriali, come piattaforme digitali e per l'e-commerce, licenze e sistemi basati sull'intelligenza artificiale, pagine web e social media, e sia quindi priva di un luogo fisico da liberare (si pensi alle aziende fintech, branchless o full-remote).</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sull'edizione del 24 aprile 2026 di Italia Oggi Sette</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 23 Apr 2026 09:53:31 +0200</pubDate>
                        <title>Energy Law Italy Outlook | Vol.3-2026</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/energy-law-italy-outlook-vol3-2026</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Disponibile online il nuovo numero di Energy Law Italy Outlook, la <strong>Newsletter</strong> a cura del Team Energy &amp; Infrastructures di <strong>ADVANT Nctm</strong> che analizza gli sviluppi normativi e regolatori più rilevanti del panorama energetico italiano.&nbsp;</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/nctm/PDF/Energy_NL_Vol.3_2026.pdf" target="_blank">Leggi qui</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 22 Apr 2026 11:32:09 +0200</pubDate>
                        <title>Principali novità in materia di Golden Power e cenni sul quadro UE</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/principali-novita-in-materia-di-golden-power-e-cenni-sul-quadro-ue</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il regime italiano in materia di controllo degli investimenti esteri— il cosiddetto “Golden Power” — ha registrato, negli ultimi mesi, molteplici sviluppi significativi. Di seguito si offrirà una breve panoramica delle principali evoluzioni, con particolare riguardo a quelle idonee a produrre un impatto significativo sulle imprese e sulla gestione delle operazioni straordinarie. Nella sezione II saranno poi esaminati alcuni elementi di novità del quadro europeo, a partire dalla revisione del Regolamento UE sul controllo degli investimenti esteri diretti, attualmente in corso.</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/nctm/PDF/Golden_Power.pdf" target="_blank">Clicca qui per leggere l'alert</a> a cura di Francesco Mazzocchi</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 21 Apr 2026 17:02:27 +0200</pubDate>
                        <title>Consent or Pay e Digital Omnibus: un nuovo rapporto tra diritti fondamentali ed economia dei dati</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/consent-or-pay-e-digital-omnibus-un-nuovo-rapporto-tra-diritti-fondamentali-ed-economia-dei-dati</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><i>Di seguito l'intervento di Giulio Uras al panel "Pay or okay e monetizzazione dei dati: a che punto siamo? Sviluppi e prospettive della valorizzazione dei dati", nell'ambito del Privacy Symposium 2026.</i></p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">Sapete tutti che sui meccanismi di Consent or Pay si basano – nel senso che dal loro funzionamento dipendono – alcuni modelli di business. Su tutti, quello dell’editoria online: con i ricavi pubblicitari, i giornali pagano i giornalisti.</p><p class="text-justify">E sapete tutti anche che la questione giuridica che questi modelli sollevano è, da anni, sempre la stessa: la libertà del consenso.</p><p class="text-justify">Secondo le autorità di controllo, il consenso non è libero – e quindi non è valido – se l’alternativa offerta all’utente, cioè pagare, lo induce di fatto a prestarlo. È un’impostazione coerente con l’art. 7 del GDPR e con la lettura rigorosa che ne dà lo European Data Protection Board.</p><p class="text-justify">Confesso però che, dopo anni di dibattiti, continuo a non capire quale sia, in concreto, questa “alternativa equivalente” che renderebbe il consenso libero. Ma credo di non essere il solo. Perché è facile dire che 1,99 euro al mese possono influenzare una scelta. È molto più difficile dire quale alternativa, realisticamente sostenibile, non la influenzerebbe.</p><p class="text-justify">E mentre noi discutevamo di questo – cioè del prezzo del consenso – la Commissione Europea ha spostato il piano del discorso.</p><p class="text-justify">Con il Digital Omnibus, il legislatore prende atto di un fatto noto a tutti: gli utenti non leggono i cookie banner, non capiscono cosa stanno accettando, e prestano il consenso solo per liberarsi del fastidio di non poter visualizzare una pagina web nella sua interezza a causa della presenza dei cookie banner.</p><p class="text-justify">Il consenso, in altre parole, non è espressione di una scelta libera e informata.</p><p class="text-justify">Per rimediare, la proposta introduce i segnali automatizzati: si tratta di strumenti tecnici che consentono all’utente di esprimere le proprie preferenze una volta per tutte senza dover interagire ogni volta con i cookie banner. Ai titolari è fatto obbligo di dotarsi di strumenti in grado di leggere questi segnali e di rispettarli.</p><p class="text-justify">È, se vogliamo, un tentativo di superare il consenso come lo abbiamo conosciuto finora.</p><p class="text-justify">Ma – ed è qui che il discorso diventa interessante – il legislatore introduce una deroga: i media service provider, quando offrono servizi mediali, non sono tenuti a rispettare questi segnali.</p><p class="text-justify">E la giustificazione di questa deroga non è tecnica. È economica: si vuole preservare la possibilità per gli editori di interagire direttamente con gli utenti per raccoglierne il consenso e, così facendo, preservare i flussi di ricavi che sostengono il giornalismo indipendente, definito pilastro della società democratica.</p><p class="text-justify">Ora, da un lato, il legislatore ci dice che il sistema dei cookie banner è inefficace, genera fatica (la fatica del consenso), e non produce decisioni realmente consapevoli.</p><p class="text-justify">Dall’altro, decide di mantenerlo – e anzi di proteggerlo – proprio per il settore dei media.</p><p class="text-justify">La domanda, allora, è: come si può, nello stesso tempo, riconoscere che il meccanismo è strutturalmente inadeguato a raccogliere un consenso libero e continuare a fondare su quel meccanismo la validità del consenso stesso?</p><p class="text-justify">Forse la risposta è più semplice – e più scomoda – di quanto siamo stati disposti ad ammettere finora.</p><p class="text-justify">Forse dovremmo dire apertamente che il Consent or Pay, così come oggi è strutturato, presenta dei limiti. Che la scelta dell’utente è inevitabilmente condizionata. Che il consenso, in questi contesti, non è mai completamente “puro”.</p><p class="text-justify">Ma che questo non lo rende automaticamente illegittimo.</p><p class="text-justify">Perché entra in gioco qualcos’altro: il bilanciamento.</p><p class="text-justify">Il diritto alla protezione dei dati personali, del resto, non vive nel vuoto. Convive con altri diritti e libertà: la libertà di espressione, la libertà di informazione, la libertà d’impresa.</p><p class="text-justify">Il punto non è negare la natura fondamentale del diritto alla protezione dei dati personali. Il punto è riconoscere che, in un sistema costituzionale, anche i diritti fondamentali possono entrare in tensione e devono essere bilanciati.</p><p class="text-justify">E qui, a mio avviso, il Digital Omnibus segna un passaggio importante.</p><p class="text-justify">Non dice che i dati personali sono una merce.</p><p class="text-justify">Non dice che il diritto alla protezione dei dati è disponibile.</p><p class="text-justify">Ma dice qualcosa di più preciso: che quando sono in gioco interessi sufficientemente rilevanti – strutturali, democraticamente giustificati – il bilanciamento è non solo possibile, ma legittimo.</p><p class="text-justify">E lo dice in una norma di rango primario, non in una costruzione dottrinale.</p><p class="text-justify">Questo, inevitabilmente, lascia un segno.</p><p class="text-justify">Perché rende più difficile sostenere una posizione assolutista, come quella espressa dallo stesso European Data Protection Board, secondo cui i dati personali non possono mai essere oggetto di scambio economico o di condizionamento.</p><p class="text-justify">La realtà normativa che si sta delineando è più sfumata.</p><p class="text-justify">E allora forse la vera domanda non è più: “il dato può avere un prezzo?”. Ma un’altra: “quali interessi giustificano che, in certe condizioni, possa averlo?”.</p><p class="text-justify">E soprattutto: chi decide questo bilanciamento?</p><p class="text-justify">Il legislatore, certamente.</p><p class="text-justify">Le autorità di controllo, attraverso l’interpretazione.</p><p class="text-justify">I giudici, nei casi concreti.</p><p class="text-justify">E, in una certa misura, anche il mercato – che però non può essere lasciato solo.</p><p class="text-justify">Perché il rischio, altrimenti, è evidente: che il bilanciamento diventi progressivamente una mercificazione.</p><p class="text-justify">E allora il punto – il vero punto – su cui, a mio avviso, il dibattito deve spostarsi è questo: l’architettura valoriale che il sistema europeo sta costruendo.</p><p class="text-justify">Se la deroga per i media è giustificata dalla rilevanza democratica del giornalismo, quali altri interessi economici possono aspirare alla stessa dignità?</p><p class="text-justify">Penso alla sostenibilità delle piattaforme, all’innovazione tecnologica, all’accesso ai servizi digitali, alla ricerca scientifica.</p><p class="text-justify">La domanda che rimane aperta è dove si traccia il confine tra un bilanciamento legittimo e una progressiva erosione del diritto fondamentale.</p><p class="text-justify">Molto, secondo me, si giocherà sull’interplay tra Digital Omnibus e Consent or Pay.</p><p class="text-justify">Ed è per questo che, forse, il Consent or Pay non è più solo un problema di consenso.</p><p class="text-justify">È il luogo in cui si sta decidendo qualcosa di più grande: che tipo di rapporto vogliamo costruire, nel diritto europeo, tra diritti fondamentali ed economia dei dati.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 21 Apr 2026 13:50:26 +0200</pubDate>
                        <title>Aiuti di Stato e short sea shipping intra-UE: così l&#039;UE prova a reagire al blocco di Hormuz</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/aiuti-di-stato-e-short-sea-shipping-intra-ue-cosi-lue-prova-a-reagire-al-blocco-di-hormuz</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>A livello unionale è in via di definizione il quadro giuridico necessario a consentire misure pubbliche di sostegno in favore degli operatori del cabotaggio comunitario. Spetta ora alle autorità nazionali attivarsi per sostenere i segmenti più esposti alla crisi energetica.</i></p><p>A seguito della crisi dei prezzi dell’energia innescata dal conflitto tra Stati Uniti e Israele, da un lato, e Iran, dall’altro, la Commissione Europea ha proposto di integrare il quadro sugli aiuti di Stato per il 2025 — il cosiddetto CISAF — originariamente concepito per sostenere la decarbonizzazione dei settori produttivi, con disposizioni urgenti volte a consentire agli Stati membri di intervenire a favore dei comparti maggiormente colpiti dal rincaro energetico e dalle perturbazioni di mercato connesse al conflitto.</p><p>Con specifico riguardo al settore marittimo, il testo prevede disposizioni di dettaglio dedicate allo short sea shipping intraeuropeo che, come noto, assolve funzioni di continuità territoriale, <i>shift </i>modale e coesione socio-economica. In tale perimetro dovrebbero ragionevolmente rientrare, nel caso italiano, sia le Autostrade del Mare sia i collegamenti con le isole maggiori e minori.</p><p><a href="https://www.shippingitaly.it/2026/04/21/aiuti-di-stato-e-short-sea-shipping-intra-ue-cosi-lue-prova-a-reagire-al-blocco-di-hormuz/" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Leggi l'articolo integrale a cura di Alberto Rossi per Shipping Italy</i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Shipping and Logistics</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 21 Apr 2026 09:57:42 +0200</pubDate>
                        <title>Aimfd 2: cosa cambia adesso per i fondi di credito</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/aimfd-2-cosa-cambia-adesso-per-i-fondi-di-credito</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Articolo a cura di Lorenzo Macchia per The Signal</i></p><p>Con la auspicabile entrata in vigore, entro il prossimo 16 aprile, del decreto legislativo volto ad adeguare il Testo Unico della Finanza (TUF) alla direttiva (UE) 2024/927 (c.d. AIFMD II), diretta a modernizzare e armonizzare il quadro regolamentare nell’UE nell’ambito della gestione collettiva, ci saranno alcuni cambiamenti degni di nota in materia di fondi di investimento alternativi (FIA).&nbsp;</p><p>La direttiva AIFMD II si concentra su diverse aeree strategiche tra cui in particolare l’armonizzazione delle regole per la costituzione di fondi alternativi che concedono prestiti. La finalità ultima dichiarata dal legislatore europeo è quella di facilitare alle imprese l’accesso agli strumenti di finanza alternativa rispetto al tradizionale canale bancario.</p><p>Non dobbiamo dimenticare che in ambito domestico (fenomeno presente anche in altri Stati membri) già da diversi anni la normativa di riferimento permette ai FIA italiani e ai FIA UE di investire in crediti, a valere sul proprio patrimonio, con alcune restrizioni e limiti. Il timore che approcci normativi nazionali divergenti potessero condurre ad arbitraggi regolamentari e a livelli diversi di tutela degli investitori, ostacolando in tal modo la creazione di un mercato interno efficiente, ha portato il legislatore sovranazionale ad uniformare all’interno dell’Unione l’attività di concessione di prestiti da parte dei FIA.</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sul numero del 20/04/2026 di The Signal</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Tue, 21 Apr 2026 09:47:19 +0200</pubDate>
                        <title>In Cina tornano a crescere gli investimenti dall&#039;estero</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/in-cina-tornano-a-crescere-gli-investimenti-dallestero</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Nei primi due mesi create 8.631 nuove imprese con capitale dall'estero: +14%</i></p><p><i>Nei settori ad alta tecnologia le risorse non cinesi sono aumentate del 20.4%</i></p><p>Il presidente Xi Jinping, giusto un anno fa, chiamò a raccolta le aziende straniere perché tornassero a investire in Cina. Lo fece a chiusura delle Due Sessioni del Parlamento cinese, al cospetto del Gotha delle aziende globalizzate.</p><p>Impresa non facile, perché nel 2025 Pechino ha incassato "solo" 107,38 miliardi di dollari, con un calo del 9,5% su base annua. La disaffezione delle multinazionali sembrava ormai diffusa e, invece, l'altalena delle politiche economiche americane mista al pacchetto di riforme cinesi, confermato dal nuovo Piano Quinquennale, hanno innescato una ripresa degli investimenti di lungo termine. […]</p><p>[…] «Si tratta di un salto di qualità importante - spiegano Enrico Toti e Laura Formichella, of Counsel di ADVANT Nctm - perché questi strumenti definiscono l'architettura regolatoria dell'accesso al mercato cinese da parte dei capitali stranieri, combinando apertura selettiva, indirizzo industriale e controllo strategico. Il Catalogo diventa un dispositivo di governance economica attraverso il quale la Repubblica Popolare Cinese continua a esercitare un ruolo attivo nell'indirizzare la struttura e la qualità degli investimenti esteri modellati sulle esigenze del mercato interno».</p><p><i>Leggi l'articolo integrale nell'edizione del 21/04/2026 de Il Sole 24 Ore</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Fri, 17 Apr 2026 09:23:40 +0200</pubDate>
                        <title>Lmt per gestire gli stress della liquidità</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lmt-per-gestire-gli-stress-della-liquidita</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Articolo a cura di Lorenzo Macchia per Fondi &amp; Sicav</i></p><p>Uno dei pilastri della riforma dettata dalla Aifmd II (Direttiva 2024/927) è la nuova disciplina sugli strumenti di gestione della liquidità dei fondi, chiamati con l'acronimo Lmt (liquidity management tool). Gli strumenti in esame non si applicano a tutti i tipi di Oicr; gli Lmt riguardano i fondi aperti, Oicvm e Fia di tipo aperto, cioè quella tipologia di fondi che consentono rimborsi periodici delle quote agli investitori. Di contro i Fia chiusi riservati, come i fondi di private equity, di private debt o di venture capital che raccolgono capitale e non ammettono rimborsi anticipati, sono esclusi dall'obbligo di dotarsi di tale tipologia di strumenti di gestione della liquidità.&nbsp;</p><p><strong>L'UTILIZZO DEGLI LMT</strong>&nbsp;</p><p>Gli Lmt sono strumenti che il gestore può attivare per gestire situazioni di stress sulla liquidità del fondo, in particolare quando le richieste di rimborso degli investitori superano la disponibilità liquida del portafoglio. Un Fia aperto investe in attivi che possono essere illiquidi o difficili da liquidare rapidamente, ma deve al tempo stesso garantire rimborsi periodici agli investitori. Se molti investitori chiedono di uscire con tempistiche ravvicinate - come accade tipicamente nei periodi di crisi di mercato - il gestore si trova in una situazione di disallineamento tra passività liquide e attivi illiquidi. Gli Lmt servono esattamente a gestire questo rischio, consentendo al gestore di modulare i rimborsi in modo ordinato invece di liquidare il portafoglio a prezzi penalizzanti.&nbsp;</p><p><strong>GLI STRUMENTI DI GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ</strong></p><p>L'Aifmd II ci fornisce un elenco chiuso di nove «strumenti di gestione della liquidità a disposizione dei Gefia che gestiscono Fia di tipo aperto», tra cui troviamo: ( 1 ) la sospensione delle sottoscrizioni, dei riacquisti e dei rimborsi; (2) le restrizioni al rimborso (gate); (3) la proroga dei termini di preavviso; (4) le commissioni di rimborso; (5) l'oscillazione dei prezzi; (6) la doppia tariffazione; (7) il prelievo antidiluzione; (8) i rimborsi in natura e, infine (9), i conti side pocket. I Gefia che gestiscono Fia di tipo aperto, salvo specifiche eccezioni, sono obbligati a selezionare almeno due strumenti di gestione della liquidità adeguati, tra quelli indicati dal numero 2 al numero 8 del citato elenco, dopo avere valutato l'idoneità di tali strumenti in relazione alla strategia di investimento perseguita, al profilo di liquidità e alla politica di rimborso del fondo. Il gestore rappresenta il funzionamento degli strumenti scelti nel regolamento o nell'atto costitutivo del Fia ai fini del possibile utilizzo nell'interesse degli investitori del Fia. Tuttavia, viene dettata un'ulteriore restrizione in termini di scelta dello strumento: la selezione non può comprendere soltanto gli strumenti dell'oscillazione dei prezzi e della doppia tariffazione.&nbsp;</p><p><strong>COME SCEGLIERE GLI STRUMENTI</strong>&nbsp;</p><p>L'Esma nei suoi orientamenti fornisce indicazioni di dettaglio sulla selezione degli strumenti di gestione della liquidità precisando che i gestori possono scegliere di selezionare più di due Lmt nonché misure aggiuntive di liquidità, al fine di garantire la resilienza complessiva del fondo e la capacità di gestire la sua liquidità tanto in condizioni normali del mercato quanto in condizioni di stress. L'Aifmd II attribuisce, inoltre, al Gefia la possibilità di ricorrere agli strumenti della sospensione delle sottoscrizioni, dei riacquisti e dei rimborsi, o ai conti side pocket soltanto in casi eccezionali, quando le circostanze lo richiedano e quando ciò sia giustificato, tenuto conto degli interessi degli investitori del Fia. Tale facoltà è concessa anche senza un'espressa previsione all'interno del regolamento o dell'atto costitutivo del fondo. Si tratta, in altre parole, di strumenti attivabili di diritto. La normativa primaria non definisce in maniera puntuale le circostanze eccezionali al ricorrere delle quali i gestori possono attivare gli Lmt cosiddetti di diritto; tuttavia, l'Esma nei propri orientamenti propone un elenco, seppure non esaustivo, assai rappresentativo di circostanze eccezionali. Si passa dalla difficoltà di valutazione delle attività, ai gravi problemi di liquidità per cui l'esecuzione della vendita delle attività sottostanti potrebbe causare difficoltà di liquidità per il fondo, dagli incidenti informatici che incidono sulla capacità operativa del fondo, del gestore di fondi e/o del fornitore di servizi del fondo, alle chiusure impreviste dei mercati, alle restrizioni alla negoziazione, alla chiusura delle sedi di negoziazione, per finire con le gravi crisi finanziarie e/o politiche, con la presenza di frodi o catastrofi naturali.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 16 Apr 2026 09:40:28 +0200</pubDate>
                        <title>Market abuse, il penale sia l&#039;extrema ratio e non un binario morto. Quali correttivi necessari</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/market-abuse-il-penale-sia-lextrema-ratio-e-non-un-binario-morto-quali-correttivi-necessari</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L'Italia ha emesso 80 sanzioni amministrative Mar, il numero più alto nell'UE, ma nessuna penale. Questo squilibrio evidenzia l'inefficacia del sistema&nbsp;e la necessità di una riforma organica.</p><p>Nel 2024 l’Italia ha irrogato <strong>80 sanzioni amministrative Mar</strong>, - il dato più alto nell’Ue - ma, come nel 2023, nessuna sanzione penale. Ne emerge uno squilibrio evidente: l’impianto amministrativo è attivo ed efficace, mentre quello penale risulta di fatto inoperante, anche per la complessità dei procedimenti, il carico delle Procure e la sovrapposizione con l’azione Consob.</p><p>Questo quadro rafforza l’esigenza di <strong>superare il doppio binario sanzionatorio</strong>, optando per quello amministrativo, anche alla luce delle criticità evidenziate sia dalla <strong>Cedu</strong>, che ha qualificato le sanzioni <strong>Consob </strong>come sostanzialmente penali, rilevando la violazione del principio del ne bis in idem, che della <strong>Corte di Giustizia Ue</strong>, che ammette il cumulo solo se giustificato e coordinato.</p><p><a href="https://www.milanofinanza.it/news/market-abuse-il-penale-sia-l-extrema-ratio-e-non-un-binario-morto-quali-correttivi-necessari-202604151805375028?refresh_cens" target="_blank" rel="noreferrer">Leggi l'articolo integrala di Lukas Plattner per Milano Finanza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                                <category>Financial Services</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 14 Apr 2026 10:20:07 +0200</pubDate>
                        <title>NIS2: ACN ha adottato le nuove determinazioni su fornitori rilevanti, categorizzazione di attività e servizi e scadenze per i nuovi soggetti NIS</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nis2-acn-ha-adottato-le-nuove-determinazioni-su-fornitori-rilevanti-categorizzazione-di-attivita-e-servizi-e-scadenze-per-i-nuovi-soggetti-nis</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il 13 aprile 2026 l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (“<i><strong>ACN</strong></i>”) ha pubblicato sul proprio sito web due nuove determinazioni del direttore generale dell’ACN:</p><ul><li data-list-item-id="e107408b2e02f411615113d5dbef9b11f">la <span><strong>Determinazione ACN n. 127437 del 13 aprile 2026</strong></span>, che aggiorna e sostituisce la precedente Determinazione ACN n. 379887 del 19 dicembre 2025 e introduce l’obbligo di svolgere il nuovo processo di elencazione e categorizzazione delle attività e dei servizi ed elencare i fornitori rilevanti NIS durante l’aggiornamento annuale delle informazioni;</li><li data-list-item-id="e7e48284253b8fdc918a02d4254eb5895">la <span><strong>Determinazione ACN n. 127434 del 13 aprile 2026</strong></span>, che stabilisce i termini entro cui i soggetti iscritti per la prima volta nell’elenco NIS nel corso del 2026 dovranno adempiere agli obblighi di notifica degli incidenti significativi e di adozione delle misure di sicurezza.</li></ul><p><strong>Elencazione dei fornitori rilevanti NIS</strong></p><p>La Determinazione ACN n. 127437/2026 introduce l’obbligo di indicare i <strong>fornitori rilevanti NIS</strong> nell’ambito del più ampio processo di aggiornamento annuale delle informazioni.</p><p>Un fornitore rilevante NIS è il soggetto che fornisce servizi o prodotti a un soggetto NIS e che soddisfa <strong>almeno uno</strong> dei seguenti criteri:</p><ol><li data-list-item-id="efe9992b843c84f77ebdd13f15ee3a4a7">la fornitura è riconducibile alle attività o ai servizi di cui all’allegato I, punti 8 e 9, del Decreto NIS, tra cui rientrano i fornitori di servizi DNS, i gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello, i fornitori di servizi cloud, i fornitori di servizi di data center, i fornitori di reti di distribuzione dei contenuti (CDN), nonché i fornitori di servizi gestiti e i fornitori di servizi di sicurezza gestiti;</li><li data-list-item-id="edf6cf39ad7157ccae928591775bd6e5b">l’interruzione o la compromissione della fornitura comporterebbe un impatto significativo sulla capacità del soggetto NIS di erogare le attività o i servizi per cui rientra nell’ambito NIS, anche perché non sono disponibili fornitori alternativi adeguati (fornitori non fungibili).</li></ol><p>Per adempiere a questo obbligo, i soggetti NIS devono utilizzare il “Servizio NIS/Aggiornamento annuale informazioni” sul Portale ACN e indicare, per ciascun fornitore rilevante:</p><ul><li data-list-item-id="ef903c8c5dd0c801307b3b10058fecd32">la denominazione;</li><li data-list-item-id="ea5a2c5bea31fc8ef626ef65b3c563b13">il codice fiscale;</li><li data-list-item-id="ea3acbc9607f1191200907f45983e0920">il Paese in cui ha sede legale;</li><li data-list-item-id="ec2cb71572faa0196f652b15ed3dfe76e">i codici CPV (Common Procurement Vocabulary) relativi alle forniture di cui il soggetto NIS beneficia;</li><li data-list-item-id="e37a3eb10cbec05e95284ba52a35f96c9">il criterio di rilevanza utilizzato.</li></ul><p><strong>Elencazione e categorizzazione delle attività e dei servizi</strong></p><p>Una delle principali novità operative riguarda l’obbligo, per i soggetti NIS, di comunicare l’elenco delle proprie attività e dei propri servizi, attribuendo a ciascuno la relativa categoria di rilevanza. Il d.lgs. n. 138/2024 (“<i><strong>Decreto NIS</strong></i>”) prevede che questo adempimento sia svolto <strong>dal 1° maggio al 30 giugno di ogni anno</strong>, tramite la piattaforma digitale ACN, a partire dalla ricezione della prima comunicazione di inserimento nell’elenco dei soggetti NIS.</p><p>La Determinazione ACN n. 127437/2026 precisa che tale attività deve essere svolta tramite il <strong>“Servizio NIS/Categorizzazione”</strong> del Portale ACN. In concreto, il Punto di Contatto deve compilare l’elenco delle attività e dei servizi dell’organizzazione e attribuire a ciascuno la categoria di rilevanza secondo il modello che verrà stabilito dall’ACN nei prossimi giorni, con la pubblicazione della determinazione con il modello di categorizzazione, insieme a materiale informativo per supportare nello svolgimento di una analisi di impatto (BIA) semplificata.</p><p>È importante sottolineare che, <strong>decorso il termine del 30 giugno</strong>, l’elenco categorizzato delle attività e dei servizi si intende <strong>definitivamente acquisito e non più modificabile</strong>, salvo i casi di ritardo dovuti a documentate criticità tecnico-operative non imputabili al soggetto.&nbsp;</p><p>Inoltre, le entità finanziarie soggette al Regolamento DORA e rientranti anche nell’ambito NIS sono esentate da questo specifico adempimento, ferma restando la possibilità di aderirvi volontariamente.</p><p>L’elenco categorizzato delle attività e dei servizi trasmesso dai soggetti NIS potrà essere sottoposto a verifiche di conformità da parte dell’ACN, effettuate a campione e anche mediante confronto con i dati comunicati da soggetti comparabili. L’ACN dovrà fornire un riscontro entro <strong>90 giorni</strong> dalla trasmissione, termine prorogabile una sola volta fino a ulteriori <strong>60 giorni</strong> in caso di approfondimenti. Qualora siano richieste integrazioni, chiarimenti o modifiche, il soggetto NIS dovrà rispondere <strong>entro 30 giorni</strong>; in caso di mancato o tardivo riscontro, l’elenco potrà essere rigettato. In assenza di un esito negativo comunicato nei termini previsti, l’elenco si intende convalidato.</p><p><strong>Termini per i soggetti inseriti nell’elenco NIS per la prima volta nel 2026</strong></p><p>La Determinazione ACN n. 127434/2026 riguarda invece i soggetti che sono stati <strong>inseriti per la prima volta&nbsp;</strong>nell’elenco dei soggetti NIS nel corso del 2026. Per questi soggetti, ACN ha fissato i termini per l’adempimento degli obblighi in materia di misure di sicurezza e di notifica. In particolare:&nbsp;</p><ul><li data-list-item-id="ee74542c4d3d30b6fab39c51df58fcbef">il termine per l’adozione delle <strong>misure di sicurezza</strong> previste dagli allegati 1 e 2 della Determinazione ACN n. 379907/2025 scade il <strong>31 luglio 2027</strong>;</li><li data-list-item-id="ea27468c433e2ab77a0a0d143e75710c1">l’obbligo di notifica degli <strong>incidenti significativi</strong> descritti negli allegati 3 e 4 della Determinazione ACN n. 379907/2025 decorre dal <strong>1° gennaio 2027</strong>.</li></ul><p>Un’ulteriore previsione riguarda i <strong>gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello</strong> e i <strong>fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio</strong> inseriti nell’elenco NIS nel corso del 2026. Per questi soggetti, la Determinazione ACN n. 127434/2026 stabilisce che gli obblighi richiamati dall’articolo 4(1) della Determinazione ACN n. 379907/2025 devono essere adempiuti entro il <strong>31 luglio 2027</strong>.</p><p>Se hai bisogno di assistenza e supporto nell’adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina NIS, rivolgiti ai tuoi professionisti di riferimento.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 13 Apr 2026 10:15:06 +0200</pubDate>
                        <title>Un primo passo per il riordino delle sanzioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/un-primo-passo-per-il-riordino-delle-sanzioni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Governo ha di recente varato la bozza di decreto legislativo per la riforma delle sanzioni amministrative e penali previste dal Testo Unico della Finanza (Tuf).</p><p>Il punto di partenza di questa riforma è spiegato da Lukas Plattner, partner di ADVANT Nctm, il quale evidenzia il “paradosso italiano”: “Nel 2024 l'Italia è risultata il primo Paese in Europa per numero di sanzioni amministrative irrogate in materia di abusi di mercato (ben 80), ma non è stata irrogata alcuna sanzione penale, replicando una dinamica già vista nel 2023. Questo scenario descrive un "doppio binario" sanzionatorio fortemente asimmetrico, in cui l'iter amministrativo procede speditamente, mentre i procedimenti penali restano fermi al palo a causa di complessità strutturali, carichi di lavoro elevati per le Procure e forse violazioni bagatellari".</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sul numero dell'11 aprile 2026 de Plus 24 Il Sole 24 Ore</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 10 Apr 2026 16:58:21 +0200</pubDate>
                        <title>Dell’elettrificazione delle banchine portuali: il sistema di cold ironing</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/dellelettrificazione-delle-banchine-portuali-il-sistema-di-cold-ironing</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>1. Premessa</strong></p><p class="text-justify">L'elettrificazione delle banchine portuali, c.d. “<i><strong>cold ironing</strong></i>” si iscrive nel più ampio obiettivo della “<i>mobilità sostenibile</i>” e punta a ridurre le esternalità negative derivanti dall'utilizzo di combustibili qualità durante la fase di stazionamento delle navi.&nbsp;</p><p class="text-justify">Un primo inquadramento normativo del sistema si è registrato con l'art. 34-bis del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, successivamente modificato dalla L. 30 dicembre 2023, n. 214, che ha definito il <i>cold ironing</i> quale “<i><strong>insieme di strutture, opere e impianti realizzati sulla terraferma necessari all'erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto</strong></i>”, qualificandolo altresì come servizio di interesse economico generale.&nbsp;</p><p class="text-justify">In tale contesto si inserisce il recente Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 10 del 22 gennaio 2026 (di seguito, “<strong>Decreto MIT</strong>”), adottato per fornire alle Autorità di Sistema Portuale indicazioni puntuali sulla gestione dei servizi di <i>cold ironing</i> e per garantire la piena compatibilità delle misure di agevolazione tariffaria con l'articolo 107 del TFUE in ottemperanza alla decisione della Commissione Europea del 17 giugno 2024, C/2024/3934,.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>2. Del regime autorizzativo: l’autorizzazione unica regionale</strong></p><p class="text-justify">Ai sensi dell’art. 33 del D.L. n. 36/2022, i progetti di elettrificazione dei porti sono stati qualificati come programmi “<i>di pubblica utilità</i>”, assoggettandone la costruzione e l'esercizio al rilascio di un'<strong>autorizzazione unica&nbsp;</strong>da parte della regione competente, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, con l'obiettivo di semplificare le procedure per la realizzazione delle infrastrutture necessarie al sistema.&nbsp;</p><p class="text-justify">L'autorizzazione unica è rilasciata a conclusione della conferenza di servizi indetta dall'Autorità di Sistema Portuale o dalla regione competente, con la partecipazione di tutte le amministrazioni interessate, con termine massimo di centoventi giorni, ovvero di centottanta nei casi in cui sia necessario il procedimento di valutazione di impatto ambientale (“VIA”) o la verifica di assoggettabilità (“Screening VIA”).&nbsp;</p><p class="text-justify">In ordine all'assoggettabilità a VIA, si ritiene che il progetto debba seguire le ordinarie regole del Codice dell'Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006), laddove i singoli interventi ricadano tra quelli di cui agli Allegati II, II-bis, III e IV alla Parte II del medesimo Codice.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>3. Della disciplina regolatoria: gli oneri di sistema e il regime di agevolazione</strong></p><p class="text-justify">Il tema degli oneri generali di sistema (di seguito, <strong>“OGS</strong>”) rappresenta il nucleo centrale del regime di vantaggio riconosciuto al sistema di <i>cold ironing</i>: con Delibera ARERA 492/2024/R/eel del 29 novembre 2024, è stata data attuazione alle disposizioni di cui all'art. 34-bis, comma 1, del D.L. n. 162/2019, in materia di “<i><strong>sconti sugli oneri generali di sistema per l'energia elettrica prelevata da infrastrutture di cold ironing</strong></i>”.&nbsp;</p><p class="text-justify">L'entità degli sconti è pari, per i consumi degli anni dal 2025 al 2029, al 100% degli OGS dovuti dal Gestore dell'infrastruttura di <i>cold ironing</i> (“<strong>GdI</strong>”), con riduzione proporzionale nei casi in cui il POD non sia destinato esclusivamente all'alimentazione di infrastrutture di <i>cold ironing</i>. Il Decreto MIT ha quindi precisato le modalità operative del regime: a decorrere dal 1° gennaio 2030, le agevolazioni saranno riconosciute solo alle navi e nei porti non soggetti agli obblighi rispettivamente previsti dal Regolamento UE 2023/1804 e dal Regolamento UE 2023/1805, al fine di circoscrivere l'incentivo ai soli casi in cui esso risulti necessario a orientare i comportamenti degli operatori.&nbsp;</p><p class="text-justify">Le agevolazioni devono essere trasferite integralmente agli utilizzatori finali del servizio di <i>cold ironing</i> ed il GdI riconosce a consuntivo gli eventuali crediti non corrisposti in tariffa, sotto forma di conguaglio o sconto sulle forniture successive. È altresì prevista una clausola di salvaguardia in materia di aiuti di Stato: le agevolazioni non possono essere riconosciute a imprese versanti in situazione di difficoltà o destinatarie di un ordine di recupero pendente, a tal fine acquisendo dal beneficiario apposita autocertificazione.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>4. Del Gestore dell’Infrastruttura di </strong><i><strong>cold ironing</strong></i><strong> (GdI) e delle modalità di affidamento del servizio</strong></p><p class="text-justify">Il GdI può essere un'impresa o un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), costituito o costituendo, che dimostri comprovata esperienza nella gestione di infrastrutture energetiche complesse, reti di distribuzione elettrica, impianti di <i>cold ironing</i> ovvero stazioni di ricarica ad alta potenza, operative nel rispetto di standard tecnici e di sicurezza equivalenti a quelli europei.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il medesimo GdI è tenuto a garantire condizioni di accesso e fornitura eque e non discriminatorie, condividendo preventivamente con l'Autorità di Sistema Portuale competente le condizioni di accesso agli impianti, che vengono pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità, oltre ad essere tenuto ad una rendicontazione semestrale alle Autorità di Sistema Portuale, comunicando i dati relativi alle agevolazioni riconosciute, all'energia fornita e al piano tariffario applicato.</p><p class="text-justify">L'erogazione del servizio costituisce un <strong>servizio di interesse economico generale</strong>, i cui gestori sono individuati dalle Autorità competenti mediante procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge n. 84/1994 e del D.Lgs. n. 36/2023 (c.d. Codice dei contratti pubblici).&nbsp;</p><p class="text-justify">Gli ambiti ottimali di affidamento (c.d. <i>cluster</i>) sono individuati dalla Direzione Generale competente, con possibilità per le Autorità di Sistema Portuale interessate di regolare l'organizzazione dell'affidamento mediante accordi di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990. L'affidamento comporta il rilascio al GdI di una concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 36 del Codice della navigazione, mentre lo stesso sarà tenuto a presentare un piano economico-finanziario in equilibrio, con ricavi tariffari idonei a coprire i costi del servizio, comprensivi di un margine di utile ragionevole tendente al costo medio ponderato del capitale investito.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>5. Conclusioni: una disciplina in evoluzione</strong></p><p class="text-justify">Il quadro normativo sin qui ricostruito si presenta come un <strong>assetto regolatorio ancora in fase di consolidamento</strong>, la cui compiuta definizione resta subordinata anche a fattori di ordine tecnico, economico e istituzionale, operanti sia sul piano nazionale sia su quello europeo. D’altronde, nonostante i significativi progressi registrati ad oggi nella disciplina in oggetto, taluni istituti fondamentali - quali la definizione dei <i>cluster</i> di affidamento e i criteri di selezione dei gestori, nonché la definizione delle responsabilità nella filiera dell’approvvigionamento di energia elettrica nell’ambito del sistema di <i>cold ironing</i> - restano in fase attuativa e il quadro eurounitario in materia di transizione energetica del settore marittimo è esso stesso in rapida evoluzione.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><ol><li data-list-item-id="e38d19ad10876e91440b6bfc2eebab650"><a href="/news-e-approfondimenti#ref-ftn1" class="footnote-backlink">^</a><span> Si intende far riferimento alla Direzione generale per i porti, la logistica e l’intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, incardinata nell’ambito del Dipartimento per i trasporti e la navigazione</span></li></ol>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Shipping and Logistics</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 09 Apr 2026 12:01:04 +0200</pubDate>
                        <title>Diritto della crisi - Liquidazione di un fondo immobiliare</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/diritto-della-crisi-liquidazione-di-un-fondo-immobiliare</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Un fondo immobiliare in crisi è davvero destinato alla liquidazione? Non più, almeno secondo il tribunale di Milano.</p><p>Ne parliamo nella nuova Pillola con Bruno Fondacaro.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 07 Apr 2026 13:46:58 +0200</pubDate>
                        <title>Riforme - La Ris alla fine limita agli Stati di porre il divieto degli incentivi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/riforme-la-ris-alla-fine-limita-agli-stati-di-porre-il-divieto-degli-incentivi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Le ambizioni iniziali della proposta sembrano per lo più abbandonate</i></p><p>Alla luce della versione finale del testo della direttiva sulla Retail Investment Strategy (RIS) - in quello che dovrebbe essere il testo definitivo - il quadro normativo che si delinea è quello di un compromesso al ribasso. Un pò come Artemis2 che ad ogni passaggio ha lasciato cadere un pezzo. Anzi, con una incredibile inversione a “u”, dal divieto di retrocessioni, che la Commissione aveva prospettato, si è passati a una limitazione della possibilità di divieto nella versione finale.&nbsp;</p><p>Andiamo per ordine.</p><p>Come evidenziato da Francesco Mocci, partner di ADVANT Nctm, “Ci troviamo di fronte ad un significativo ammorbidimento delle regole, con una direttiva che appare annacquata persino rispetto alle posizioni negoziali iniziali di Parlamento e Consiglio”.</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sul numero di Plus 24 Il Sole 24 Ore del 4 aprile 2026</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 07 Apr 2026 11:55:48 +0200</pubDate>
                        <title>Consulenza - Le tutele sono a rischio se non c&#039;è il contratto quadro</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/consulenza-le-tutele-sono-a-rischio-se-non-ce-il-contratto-quadro</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tutele a rischio se non c'è il contratto quadro per chi riceve consulenza finanziaria Nel caso di una lite avere un accordo formalizzato rafforza le ragioni del cliente Nel 2025 più di un terzo dei ricorsi classificati dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie (il 36,7% dei 760 ricorsi ricevuti nell'anno) ha riguardato la consulenza in materia di investimenti. A proposito di questo numero così elevato, l'Acf, nella sua relazione annuale segnala una tendenza diffusa tra i risparmiatori a ricondurre alla consulenza finanziaria qualunque contatto o interazione avuta con il proprio intermediario.&nbsp;</p><p>L'avvocato Ludovica D'Ostuni, Counsel di ADVANT Nctm, osserva che la consulenza "si insinua" molto facilmente nelle pieghe dei rapporti commerciali in molteplici contesti. La direttiva Mifid definisce la consulenza come la prestazione di raccomandazioni personalizzate relative a operazioni su uno o più strumenti finanziari, le quali si configurano quando il suggerimento è presentato come adatto al cliente o basato sulla considerazione delle sue specifiche caratteristiche</p><p><a href="https://www.ilsole24ore.com/art/tutele-rischio-se-non-c-e-contratto-quadro-chi-riceve-consulenza-finanziaria-AIoCr6HC?refresh_ce=1" target="_blank" rel="noreferrer">Leggi l'articolo integrale su IlSole24ore.com</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 07 Apr 2026 11:48:57 +0200</pubDate>
                        <title>Contratti di sviluppo, sfide e opportunità per pmi e studi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contratti-di-sviluppo-sfide-e-opportunita-per-pmi-e-studi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Negli ultimi anni il Contratto di sviluppo si è affermato come uno degli strumenti cardine della politica industriale italiana, per dimensione finanziaria e capacità di sostenere programmi di investimento complessi. Secondo le statistiche rese disponibili da Invitalia, fino al 2021, la misura ha finanziato 200 progetti per 7,2 miliardi di euro di investimenti e oltre 3,1 miliardi di agevolazioni. Dal 2021 si contano poi ulteriori 100 progetti circa, tra contratti e accordi sviluppo, finanziati sia a valere sulla misura ordinaria che su sportelli tematici con l'attivazione complessivamente di circa 10 miliardi di euro di risorse dedicate in oltre dieci anni dal 2014 al 2025. Negli ultimi anni, anche grazie al ricorso al Pnrr, lo strumento si è articolato con l'attivazione di sportelli tematici su semiconduttori, tecnologie net-zero, energie rinnovabilie filiere industriali prioritarie (agroindustria, design, moda e arredo, automotive, chimica, farmaceutica e altre). Nel complesso si registra un peso crescente di progetti strategici e capital intensive, una rilevanza degli interventi agroindustriali a sostegno di un settore trainante del Made in Italy, investimenti nel Mezzogiorno e numerose iniziative dedicate alla transizione ecologica.[…]</p><p>[…] «La gestione di un Contratto di Sviluppo richiede un approccio multidisciplinare. Collaboriamo stabilmente con advisor finanziari, società di consulenza industriale, esperti di progettazione tecnica e consulenti del lavoro per i profili occupazionali», dice <strong>Filippo Federici</strong>, counsel del dipartimento Corporate and Commercial di ADVANT Nctm. «Nei progetti più complessi è frequente il coinvolgimento di ingegneri ambientali e società di revisione. L'integrazione tra competenze legali e tecnico-economiche è un fattore decisivo per il buon esito dell'operazione» . «Il Contratto di Sviluppo si caratterizza per un approccio negoziale e «su misura», con un mix di contributia fondo perduto e finanziamenti agevolati.È particolarmente efficace per progetti complessi che integrano investimenti produttivi, R&amp;De sostenibilità ambientale. La presenza di un soggetto gestore unico (Invitalia) consente poi una governance centralizzata del procedimento. In Studio operiamo con un team interdisciplinare che integra competenze corporate, amministrative, regolatorie e finanziarie. Assistiamoi clienti sin dalla fase di strutturazione del programma di investimento, nella definizione del veicolo societarioe nella negoziazione con Invitalia. Particolare attenzione è dedicata ai profili di governance, compliance, 231e sostenibilità, che incidono sull'ammissibilità e sull'erogazione delle agevolazioni. L'approccio è spesso integrato con advisor finanziari e tecnici». Lo Studio ha assistito imprese industrialie gruppi nella transizione energetica, in programmi di ampliamento produttivoe riconversione tecnologica. In diversi casi il Contratto di Sviluppo ha consentito di rendere sostenibili investimenti strategici che altrimenti avrebbero richiesto tempi di ritorno più lunghi. Lo strumento siè rivelato particolarmente efficace per progetti con forte impatto occupazionale e ambientale. «L'iter è strutturato e richiede un'elevata qualità progettuale, sia sotto il profilo industriale sia finanziario. La complessità documentale resta significativa. L'esperienza dimostra che una preparazione preliminare accurata è determinante per ridurre criticità e richieste integrative. La fase di monitoraggio successiva all'ammissione è altrettanto centrale. Un ulteriore snellimento delle tempistiche istruttoriee una maggiore prevedibilità dei criteri valutativi renderebbero lo strumento ancora più competitivo rispetto ad analoghe misure europee. Visto l'elevato tasso tecnico di taluni progetti, spesso tagliati su settori industriali molto specifici, poi, sarebbe opportuno istituzionalizzare un momento di confronto diretto tra Invitalia e le imprese richiedenti, tramite una o più audizioni. Il contraddittorio non solo scritto nel procedimento, infatti, permetterebbe anche di sciogliere ambiguità o incomprensioni che potrebbero risultare in ragioni ostative all'accoglimento della domanda» conclude Federici.</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sul numero del 7 aprlie 2026 di Italia Oggi Sette</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Compliance</category>
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 02 Apr 2026 11:02:07 +0200</pubDate>
                        <title>	Regolamento imballaggi (“PPWR”): nuovi obblighi per le imprese</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/regolamento-imballaggi-ppwr-nuovi-obblighi-per-le-imprese</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Il Regolamento (UE) 2025/40 (c.d. “PPWR”) introduce nuovi obblighi per le imprese in relazione agli imballaggi. Il 30 marzo 2026, la Commissione europea ha pubblicato una bozza delle linee guida (“Guidance document”), volte a chiarire gli aspetti operativi del nuovo regime, ma al momento non ancora applicabili.&nbsp;</i></p><p><i>Questa nota analizza, senza pretese di esaustività, alcune delle principali novità introdotte dal PPWR.</i></p><p><strong>Introduzione</strong></p><p>Il Regolamento (UE) 2025/40, noto come “PPWR” (<i>Packaging and Packaging Waste Regulation</i>), copre l'intero ciclo di vita dell’imballaggio e si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell’Unione (sia di produzione interna che importati da paesi terzi) e ai rifiuti di imballaggio generati nell’UE. La scelta dello strumento regolamentare, direttamente applicabile senza necessità di recepimento nazionale, risponde all'esigenza di garantire uniformità normativa in tutti gli Stati membri.</p><p>Tra le novità con maggiore impatto per le imprese si evidenziano il divieto di PFAS negli imballaggi alimentari e il nuovo sistema di etichettatura armonizzata per la raccolta differenziata.</p><p>Il 30 marzo 2026 la Commissione europea ha pubblicato una bozza delle linee guida (“<i>Guidance document</i>”), volte a chiarire gli aspetti operativi del nuovo regime, ma al momento non ancora applicabili<i>.&nbsp;</i>Il documento sarà adottato formalmente dalla Commissione in un secondo momento, quando saranno disponibili tutte le versioni linguistiche. Solo a partire da quel momento le linee guida aggiornate potranno trovare applicazione.</p><p><strong>1. Divieto di PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti</strong></p><p>E’ ormai nota la pericolosità delle PFAS per la salute umana. Tale aspetto è evidenziato chiaramente dal Regolamento PPWR secondo cui, “<i>sulla base delle proprietà fisiche delle PFAS, in particolare la loro persistenza, e insieme agli</i> <i>effetti identificati sulla salute di alcune PFAS sulla salute, le PFAS rappresentano un pericolo per l’ambiente e per la salute umana</i>” (considerando 20).</p><p>Inoltre, “<i>le PFAS nei materiali a contatto con i prodotti alimentari comporteranno inevitabilmente l’esposizione degli esseri umani alle PFAS. Tenuto conto che i pericoli legati alle PFAS non hanno soglia per natura, l’esposizione a tali sostanze derivanti da materiali a contatto con i prodotti alimentari costituisce un rischio inaccettabile per la salute umana</i>” (considerando 21).</p><p>Sulla base di queste premesse, a partire dal 12 agosto 2026, l'art. 5, par. 5 del PPWR vieta l’immissione sul mercato di imballaggi a contatto con alimenti contenenti PFAS (sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche) al di sopra di soglie specifiche:</p><ul><li data-list-item-id="effea0b0c418bfbf2ce5e6360de2097f5"><span>25 ppb per qualsiasi PFAS misurato con analisi mirata (esclusi i PFAS polimerici dalla quantificazione);</span></li><li data-list-item-id="e0414288cfed468043744c41992edd79e"><span>250 ppb per la somma dei PFAS misurati come somma dell'analisi mirata;</span></li><li data-list-item-id="ee5f439662a02fe4b245206f03e7143f9"><span>50 ppm per i PFAS totali, inclusi i polimerici.</span></li></ul><p>Si segnala un aspetto rilevante: dalla stessa data cessa di applicarsi la presunzione di conformità basata sull'Allegato C della EN 13428:2004, che non riflette i nuovi limiti del PPWR.</p><p>Inoltre, va tenuto presente che il PPWR non prevede alcun periodo transitorio per l’esaurimento delle scorte di imballaggi contenenti PFAS prodotti dopo il 12 agosto 2026. Gli imballaggi già immessi sul mercato prima di tale data possono restare in commercio, ma quelli immessi successivamente devono rispettare i nuovi limiti. Non sono previste eccezioni per gli imballaggi contenenti materiale riciclato.</p><p>Si tratta pertanto di un elemento di cui tenere conto nella pianificazione degli approvvigionamenti: le imprese che utilizzano imballaggi a contatto con alimenti dovranno garantire che le forniture successive al 12 agosto 2026 siano conformi, richiedendo ai fornitori le informazioni e la documentazione necessarie ai sensi dell’art. 16 del PPWR.</p><p><strong>2. Come cambierà l'etichettatura degli imballaggi per la raccolta differenziata?</strong></p><p>Per quanto concerne più specificamente l’etichettatura per la raccolta differenziata da parte dei consumatori, il PPWR introduce una disciplina pienamente armonizzata. Gli Stati membri non potranno mantenere sistemi di etichettatura nazionali dopo le scadenze previste dal PPWR (ad esempio, non potrà essere mantenuta l’etichetta ambientale di cui all’art. 219 del D.Lgs. 152/2006).&nbsp;</p><p>L'obbligo scatterà dal 12 agosto 2028, o 24 mesi dall'entrata in vigore degli atti di esecuzione della Commissione, se successiva.</p><p>Secondo quanto previsto dall’art. 12, par. 1, a partire dalla data di applicazione, l’imballaggio immesso sul mercato dovrà recare un’etichetta armonizzata con informazioni sui materiali che lo compongono, finalizzata a facilitare la cernita da parte dei consumatori.</p><p>L’etichetta così prevista:</p><ol style="margin-left:72px;"><li data-list-item-id="e41febb9946cccb5c58faaec36f18bf79"><span>è composta da pittogrammi definiti dalla Commissione;</span></li><li data-list-item-id="ef665f4a224d73430735cae9f79081f9d"><span>deve essere facilmente comprensibile, anche per persone con disabilità.&nbsp;</span></li></ol><p>Per gli imballaggi compostabili, l’etichetta deve anche chiarire (i) che il materiale è compostabile, (ii) che non è adatto al compostaggio domestico, e (iii) che non deve essere disperso in natura.&nbsp;</p><p>Tale normativa si applicherà a tutti gli imballaggi, inclusi quelli per l’e-commerce. Sono invece esclusi, in particolare, gli imballaggi per il trasporto.</p><p>Infine, secondo quanto previsto dall’art. 12, par. 12, gli imballaggi interessati dagli obblighi di etichettatura che siano stati fabbricati nell’Unione o importati prima della scadenza dei termini applicabili, ma non conformi, possono essere comunque messi a disposizione sul mercato fino a tre anni dalla data di entrata in vigore delle prescrizioni di etichettatura pertinenti.</p><p><strong>3. Le azioni prioritarie per le imprese</strong></p><p>Le imprese dovrebbero avviare fin d’ora una serie di azioni volte al rispetto del PPWR.</p><p>Innanzitutto, occorre procedere alla mappatura del portafoglio imballaggi e alla predisposizione della documentazione tecnica. È infatti prioritario verificare la conformità degli imballaggi rispetto ai nuovi requisiti imposti dal PPWR, al fine di comprendere quali misure di adeguamento debbano essere implementate.</p><p>E’ altresì necessario, per gli imballaggi a contatto con alimenti, verificare la presenza di PFAS e richiedere ai fornitori la documentazione necessaria ai sensi dell’art. 16 del PPWR, in vista del divieto del 12 agosto 2026.</p><p>Infine, è importante tenersi costantemente aggiornati rispetto agli sviluppi normativi (ad esempio, con riferimento all’adozione degli atti di esecuzione del PPWR).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>ESG</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 01 Apr 2026 17:49:27 +0200</pubDate>
                        <title>Greenwashing e nuove regole UE: il D.lgs. 30/2026 ridisegna i confini delle pratiche commerciali ambientali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/greenwashing-e-nuove-regole-ue-il-dlgs-30-2026-ridisegna-i-confini-delle-pratiche-commerciali-ambientali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">In un mercato in cui la sostenibilità e l'attenzione all'ambiente rappresentano parametri sempre più determinanti nelle scelte di acquisto dei consumatori, le pratiche riconducibili al c.d.&nbsp;<i>greenwashing</i>&nbsp;— ossia l'utilizzo di strategie di marketing volte a indurre i consumatori a ritenere che i prodotti e/o l'attività di un professionista abbiano effetti positivi sull’ambiente o siano più sostenibili di quanto non siano in realtà — sono da tempo oggetto di crescente attenzione normativa. Nel corso degli anni si è progressivamente avvertita l'esigenza di una disciplina armonizzata a livello europeo capace di regolare tali fenomeni, garantendo ai consumatori informazioni chiare, precise e comparabili.</p><p class="text-justify">In tale contesto si inserisce l'adozione della Direttiva (UE) 2024/825, nota come&nbsp;<i>"Empowering Consumers for the Green Transition"</i>, finalizzata a rafforzare la tutela dei consumatori nei confronti delle pratiche commerciali scorrette di natura ambientale. Il decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, entrato in vigore il 24 marzo 2026, ha recepito nell'ordinamento italiano i contenuti della Direttiva, fissando al 27 settembre 2026 il termine entro cui gli operatori economici saranno tenuti ad adeguarsi alle nuove previsioni.</p><p class="text-justify">L'intervento incide in misura significativa sul Codice del Consumo (c. cons.), introducendo all'art. 18, co. 1, le definizioni di termini chiave — tra cui "asserzione ambientale", "asserzione ambientale generica", "etichetta di sostenibilità" e "sistemi di certificazione" — essenziali per l'interpretazione delle nuove disposizioni, le quali ampliano il novero delle pratiche commerciali ingannevoli, delle omissioni ingannevoli e delle pratiche considerate ingannevoli in ogni caso.</p><p class="text-justify">Nel dettaglio, il D.lgs. n. 30/2026 ha apportato le seguenti modifiche:</p><p class="text-justify"><strong>(i) Ampliamento dell'art. 21, co. 1, c. cons.</strong>&nbsp;La norma introduce un espresso riferimento non soltanto alle caratteristiche tradizionali dei prodotti, ma anche a quelle ambientali, sociali e agli aspetti di circolarità, quali durabilità, riparabilità e riciclabilità. Ne consegue che qualsiasi pratica idonea a indurre in errore il consumatore su tali profili è qualificata come ingannevole.</p><p class="text-justify"><strong>(ii) Nuove fattispecie all'art. 21, co. 2, c. cons.</strong>&nbsp;Vengono introdotte le fattispecie di "asserzione ambientale su prestazioni future senza piano di attuazione" (lett. b-<i>ter</i>) e "pubblicizzazione di vantaggi irrilevanti" (lett. b-<i>quater</i>). Sono pertanto considerate ingannevoli le asserzioni ambientali relative a prestazioni future non supportate da un piano definito e verificabile in modo indipendente, nonché la valorizzazione di caratteristiche comuni a tutti i prodotti di una medesima categoria, presentate indebitamente come distintive sotto il profilo ecologico.</p><p class="text-justify"><strong>(iii) Rafforzamento della disciplina delle omissioni ingannevoli (art. 22 c. cons.).</strong>&nbsp;Il nuovo comma 5-<i>ter</i>&nbsp;dell'art. 22 c. cons. prevede che, nei servizi di comparazione tra prodotti in cui siano fornite informazioni di natura ambientale, sociale o relativa alla circolarità, rivestano carattere essenziale — con la conseguenza che la loro omissione integra un illecito — il metodo di comparazione utilizzato, i prodotti e i fornitori coinvolti, nonché le misure predisposte per l'aggiornamento delle informazioni.</p><p class="text-justify"><strong>(iv) Integrazione dell'elenco delle pratiche in ogni caso ingannevoli (art. 23 c. cons.).</strong>&nbsp;L'intervento più rilevante riguarda l'ampliamento dell'art. 23 c. cons., che enumera le pratiche commerciali considerate ingannevoli in ogni caso. Vi rientrano, tra le altre cose, l'impiego di etichette di sostenibilità non fondate su certificazioni riconosciute e le asserzioni ambientali generiche non dimostrabili.</p><p class="text-justify">La vigilanza sull'applicazione della normativa è affidata all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), cui sono attribuiti specifici poteri sanzionatori e che è da sempre particolarmente attiva nella repressione dei fenomeni di c.d. greenwashing.</p><p class="text-justify"><strong>Conclusioni</strong></p><p class="text-justify">Il D.lgs. n. 30/2026 segna un punto di svolta nella regolazione delle comunicazioni ambientali d'impresa, introducendo obblighi precisi a carico di chi ricorra ad asserzioni di questo tipo. Con il termine di adeguamento fissato al 27 settembre 2026, le imprese sono chiamate ad agire con tempestività, rivedendo le proprie strategie di comunicazione alla luce del nuovo quadro normativo.</p><p class="text-justify">Sul piano operativo, è essenziale che le aziende procedano a un audit delle asserzioni ambientali attualmente in uso, assicurandosi che ciascuna sia supportata da evidenze verificabili e, ove necessario, da certificazioni riconosciute. È altresì indispensabile strutturare un presidio interdisciplinare stabile — che coinvolga le funzioni legale, marketing,&nbsp;<i>compliance&nbsp;</i>e&nbsp;<i>sustainability</i>&nbsp;— deputato all'approvazione preventiva dei contenuti e al monitoraggio continuo delle comunicazioni.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                                <category>ESG</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Wed, 01 Apr 2026 09:07:24 +0200</pubDate>
                        <title>Decreto Bollette: gli impatti sui BPA nel testo approvato in Commissione Attività produttive</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/decreto-bollette-testo-approvato-in-commissione-attivita-produttive</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>1. Introduzione</strong></p><p class="text-justify">Lo scorso 20 febbraio 2026 è stato approvato il Decreto-Legge n. 21/2026 (il “<strong>DL Bollette</strong>”), attualmente in fase di conversione, sul cui testo, come approvato in Commissione Attività produttive, il Governo ha posto la questione di fiducia alla Camera, con termine per la conversione in legge fissato al 21 aprile 2026. Il provvedimento interviene, <i>inter alia</i>, sul disposto dell’art. 5-bis del Decreto-Legge n. 63 del 15 maggio 2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 163 del 12 luglio 2024 (“<strong>DL Agricoltura</strong>”), circoscrivendo le modalità attraverso cui i produttori di biometano e i clienti finali disciplinano la contrattualizzazione dei relativi volumi.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>2. Il contesto normativo: DM Biometano, DL Agricoltura e DM GO</strong></p><p class="text-justify">Per meglio comprendere la portata della modifica, appare utile ripercorrere brevemente l’evoluzione normativa che ha riguardato il meccanismo incentivante disciplinato dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 15 settembre 2022 (“<strong>DM Biometano</strong>”), con particolare riferimento all’autoconsumo del biometano.</p><p class="text-justify">Come noto, il DM Biometano definiva come biometano autoconsumato i volumi di biometano prodotti e trasmessi, tramite reti interne al sito di volta in volta rilevante, alle apparecchiature per l’autoconsumo nel contesto di processi produttivi <strong><u>svolti dal medesimo produttore</u></strong>.</p><p class="text-justify">Successivamente, con l’entrata in vigore del DL Agricoltura e, in particolare, con le disposizioni di cui all’articolo 5-bis, comma 2, il legislatore – per favorire la produzione di biometano da biomasse agricole e incrementarne l’utilizzo nelle diverse filiere produttive difficili da decarbonizzare – ha introdotto importanti modifiche alla definizione di biometano autoconsumato nel contesto del DM Biometano. Pertanto, ad oggi, rientra nella nozione richiamata anche il biometano prodotto da un impianto agricolo nella disponibilità del soggetto titolare degli incentivi in tariffa premio di cui al DM Biometano e trasmesso tramite la rete con obbligo di connessione di terzi ad un cliente finale operante in settori industriali c.d. <i>hard-to-abate</i> (“<strong>Clienti Finali Hard-to-Abate</strong>”).</p><p class="text-justify">Ai fini di tale estensione, ai sensi del comma 2 dell’articolo 5-bis del DL Agricoltura, il <strong>prezzo medio mensile delle garanzie d’origine&nbsp;</strong>(“<strong>GO</strong>”)<strong> deve essere <u>nullo</u></strong>.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>3. Accordi di compravendita di biometano per autoconsumo: modifica normativa di cui all’articolo 11, comma 2, del DL Bollette</strong></p><p class="text-justify">Proprio sull’assetto così definito dal comma 2 dell’articolo 5-bis del DL Agricoltura è intervenuto il DL Bollette, il quale, come chiarito dalla relazione tecnica, intende impedire qualsivoglia tipologia di elusione da parte dei produttori in relazione alla valorizzazione delle GO.</p><p class="text-justify">In questo senso, il DL Bollette aggiunge un <strong>ultimo periodo al comma 2</strong>, chiarendo che la traslazione, anche indiretta, del valore delle GO su altre voci di costo del contratto non è consentita, fatto salvo il riconoscimento dei corrispettivi per la gestione operativa del contratto.</p><p class="text-justify">Inoltre, la modifica normativa introduce anche il nuovo <strong>comma 2-bis</strong> dell’articolo 5-bis del DL Agricoltura, il quale, al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza, prevede l’obbligo di dare evidenza delle singole voci di costo negli accordi di compravendita stipulati ai sensi del comma che precede. Per le medesime finalità è inoltre previsto che ARERA, su proposta del GSE, renda disponibili delle clausole contrattuali standard di cui gli operatori potranno avvalersi.</p><p class="text-justify">Nel successivo <strong>comma 2-ter</strong>, introdotto anch’esso dal DL Bollette, viene circoscritto l’ambito applicativo del comma 2 dell’articolo 5-bis del DL Agricoltura. In particolare, la disposizione prevede che il regime di autoconsumo si applichi agli accordi di compravendita sottoscritti con i Clienti Finali Hard-to-Abate nel limite del 35% dei consumi dei predetti clienti.</p><p class="text-justify">Infine, il <strong>comma 3</strong> dell’articolo 11 del DL Bollette, disciplina il regime di decorrenza delle disposizioni di cui al comma 2. Nella versione originariamente approvata dal Consiglio dei Ministri, il comma 3 prevedeva che tali disposizioni si applicassero ai contratti sottoscritti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto. La versione attualmente in fase di conversione ha tuttavia posticipato tale termine, stabilendo che le medesime disposizioni si applichino ai contratti sottoscritti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.</p><p class="text-justify">La <i>ratio</i> sottesa all’intervento appare coerente con lo scopo <i>ab origine</i> dell’articolo 5-bis del DL Agricoltura: assicurare che le GO siano effettivamente trasferite al cliente finale, sia esso o meno Cliente Finale Hard-to-Abate, ad un prezzo nullo, affinché questi goda degli stessi benefici che sarebbero stati riconosciuti al produttore in caso di autoconsumo diretto. La modifica normativa mira, pertanto, a contrastare le prassi negoziali, emerse in sede di prima applicazione dell’articolo 5-bis del DL Agricoltura, attraverso le quali il valore economico delle GO veniva di fatto ripartito tra il produttore e il Cliente Finale Hard-to-Abate.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>4. Osservazioni conclusive&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">In attesa della conversione del decreto e delle regole operative del GSE, le modifiche apportate dallo stesso introducono elementi di significativa novità che meritano attenta considerazione da parte degli operatori del settore.</p><p class="text-justify">In primo luogo, l'introduzione della soglia del 35% dei consumi dei Clienti Finali Hard-to-Abate quale limite massimo per l’applicazione del regime di autoconsumo di cui al DL Agricoltura comporta la necessità di rimodulare i volumi contrattualizzabili nell’ambito del singolo accordo di compravendita di biometano. La disposizione, tuttavia, non chiarisce le concrete modalità operative attraverso cui tale limitazione troverà applicazione; sarà pertanto necessario attendere l’eventuale pubblicazione delle nuove regole applicative del DM Biometano al fine di comprendere compiutamente la portata della novità introdotta dal DL Bollette.</p><p class="text-justify">In secondo luogo, il divieto di traslazione, anche indiretta, del valore delle GO su altre voci di costo del contratto incide in modo determinante sulla struttura del prezzo degli accordi di compravendita di biometano, richiedendo pertanto un’attenta individuazione delle componenti di costo legittimamente riconoscibili. A tal fine, la pubblicazione da parte di ARERA, su proposta del GSE, delle clausole contrattuali standard, unitamente al ruolo di monitoraggio attribuito al GSE, contribuirà a definire i limiti entro cui gli accordi di compravendita di biometano potranno ritenersi compatibili con il dettato normativo.</p><p class="text-justify">In tale contesto, l’assetto complessivamente disegnato dal legislatore pone indubbiamente sfide rilevanti in termini di strutturazione degli accordi di compravendita di biometano, con particolare riferimento alla struttura del prezzo pattuito tra le parti. Cionondimeno, il DL Bollette stesso sembra lasciare margini apprezzabili per (i) una definizione del corrispettivo che consenta di remunerare adeguatamente le attività svolte dal produttore – o dall’intermediario – nell’ambito della configurazione di autoconsumo, nel fare espressamente salvo il riconoscimento dei corrispettivi per la gestione operativa del contratto di compravendita e (ii) per la valorizzazione del biometano oggetto dell’accordo di compravendita in quanto sostenibile.&nbsp;</p><p class="text-justify">La corretta individuazione di tali margini, anche e soprattutto in vista delle clausole contrattuali standard che ARERA renderà disponibili su proposta del GSE, rappresenterà senz’altro un profilo di centrale rilevanza per gli operatori del settore.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Biometano</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-10174</guid>
                        <pubDate>Mon, 30 Mar 2026 09:50:31 +0200</pubDate>
                        <title>He said/she said: le molestie sul luogo di lavoro, prova e ruolo dell’HR</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/he-said-she-said-le-molestie-sul-luogo-di-lavoro-prova-e-ruolo-dellhr</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Le recenti modifiche intervenute nel d.lgs. 81/2008 relative alla valutazione esplicita del rischio di violenza o molestia come rischio lavorativo autonomo, hanno riportato l’attenzione sugli obblighi del datore di lavoro di prevenire, e laddove necessario, intervenire in caso di molestie.</i></p><p>Il diritto a un lavoro sicuro, libero da paure, discriminazioni e violenze, è un principio intangibile dell’ordinamento nazionale e internazionale che si attua per tramite dell’<strong>adattamento e ampliamento delle misure esistenti in materia di salute e sicurezza</strong>.</p><p>Nel caso specifico dell’Italia, ciò si traduce nella necessita di aggiornare il documento di valutazione dei rischi, di predisporre codici di condotta specifici, di attuare la formazione sul tema. Va inoltre evidenziato che, avendo a mente la Convenzione OIL in materia, i <strong>sistemi di segnalazione interna in forma riservata</strong> sono parte integrante delle misure di prevenzione e, dunque, devono essere valutati dal datore di lavoro.</p><p><a href="https://www.hr-link.it/molestie-luogo-lavoro-ruolo-hr/" target="_blank" rel="noreferrer">Leggi l'articolo a cura di Francesca Pittau per HR Link</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 30 Mar 2026 09:32:56 +0200</pubDate>
                        <title>The European Union’s first Anti-Corruption Directive: a significant step toward harmonised criminal law</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-european-unions-first-anti-corruption-directive-a-significant-step-toward-harmonised-criminal-law</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h3 class="text-justify"><span><strong>I. Overview and background: a long road to a common framework</strong></span></h3><p class="text-justify">On 26 March 2026, the European Parliament formally adopted the European Union’s first comprehensive anti-corruption directive — a landmark piece of criminal legislation that closes one of the most glaring gaps in the EU’s legal architecture (hereinafter, the “<strong>Directive</strong>”). The text was approved by 581 votes in favour, 21 against, and 42 abstentions, and had been provisionally agreed with the Council in December 2025<sup>&nbsp;</sup>(1).</p><p class="text-justify">The context underscoring the urgency of this intervention is striking. According to a 2025 Eurobarometer, 69% of Europeans believe corruption to be widespread in their country, and 66% consider efforts against high-level corruption to be insufficient<sup>&nbsp;</sup>(1). Earlier EPRS studies estimated the total cost of corruption risk in EU public procurement alone at €29.6 billion between 2016 and 2021, with an additional €4.3 billion attributable to contracts involving EU funds. More broadly, Europol has reported that 71% of the most threatening criminal networks active in the EU use corruption to facilitate their activities or obstruct justice (2).</p><p class="text-justify">The path to the directive began on 3 May 2023, when the European Commission tabled an anti-corruption legislative package based on Article 83 TFEU — the provision empowering Parliament and the Council to establish minimum rules on criminal offences and sanctions in areas of particularly serious cross-border crime (1). The proposal followed calls by the European Parliament for EU-wide harmonisation of corruption offences and was shaped by the EU Security Union Strategy (2020–2025) and the EU Strategy to Tackle Organised Crime (2021–2025), which had tasked the Commission with assessing whether existing rules were adequate to address evolving criminal practices.</p><p class="text-justify">The pre-existing framework was acknowledged as fragmented. It consisted principally of Council Framework Decision 2003/568/JHA on private-sector corruption, a 1997 Convention on corruption involving EU officials, and the PIF Directive (2017/1371) (2). A 2023 external study mandated by the European Commission confirmed that “<i>the lack of a coherent European framework including provisions for all corruption-related crimes identified by international standards</i>” constituted “<i>a source for legislative and operational challenges in tackling cross-border corruption cases</i>”<sup>&nbsp;</sup>(3). The Commission’s own questionnaires to Member States revealed wide divergence: definitions differed substantially, certain UNCAC-mandated offences were absent from national legislation, and limitation periods varied significantly (3).</p><p class="text-justify">Following the Commission proposal, the LIBE Committee of the European Parliament adopted its report in January 2024 with near-unanimous support. The Council agreed its general approach in June 2024, and trilogue negotiations concluded with a provisional agreement in December 2025. The Parliament gave its final endorsement on 26 March 2026<sup>&nbsp;</sup>(4).</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><h3 class="text-justify"><span><strong>II. Key provisions and criminal offences</strong></span></h3><p class="text-justify">The Directive (5) establishes a catalogue of corruption-related offences that Member States are required to criminalise if committed intentionally. These include (Articles 3 to 11):</p><ol style="margin-left:8px;"><li data-list-item-id="ecd91fe28da00de7a029e08da0282350d"><p class="text-justify"><span><strong>Public-sector bribery</strong> (active and passive): promising, offering, or granting an undue advantage to a public official, or a public official soliciting or accepting such an advantage, to perform or abstain from an act in the exercise of their functions;</span></p></li><li data-list-item-id="ed681893d611c6dee5d49711c5ac07655"><p class="text-justify"><span><strong>Private-sector bribery</strong> (active and passive): the same conduct involving directors or employees of private entities, acting in breach of their professional duties within the context of economic or commercial activities;</span></p></li><li data-list-item-id="ec2c263831b7026b18e9f5d9da91cafdf"><p class="text-justify"><span><strong>Misappropriation</strong>: the use by a public official of assets entrusted to their management for a purpose other than that intended, to their benefit or that of a third party, or to the detriment of the relevant public or private entity;</span></p></li><li data-list-item-id="e98b22da041fd8d7c9c9aa0fc2ec50f64"><p class="text-justify"><span><strong>Trading in influence</strong>: promising or granting an advantage to any person to exercise improper influence on a public official, irrespective of whether the influence was actually exerted or produced the intended result;</span></p></li><li data-list-item-id="e130308450d73bf1a54b9bd45916f558b"><p class="text-justify"><span><strong>Unlawful exercise of public functions</strong>: intentional serious violations of the law committed by a public official in the exercise of their functions;</span></p></li><li data-list-item-id="e2236635d65e8e6248af4a14965f52d09"><p class="text-justify"><span><strong>Obstruction of justice</strong>: use of violence, threats, or inducements to interfere with testimony, evidence, or the official functions of judicial or law-enforcement officers in proceedings related to corruption offences;</span></p></li><li data-list-item-id="e45e70f2586a8b7cc5afc4a7af3949150"><p class="text-justify"><span><strong>Enrichment from corruption offences</strong>: acquisition, possession, or use of assets by a public official in the knowledge that those assets derive from corruption offences committed by another public official;</span></p></li><li data-list-item-id="e7a51ec123d4b018ba6fb69b6146b4e85"><p class="text-justify"><span><strong>Concealment</strong>: intentional disguise or concealment of the nature, origin, or movement of assets derived from the above offences.</span></p></li><li data-list-item-id="eda50aa3fb78055c085341c76f632bfef"><p class="text-justify"><span><strong>Incitement, aiding and abetting, and attempt</strong> are also covered.</span></p></li></ol><p class="text-justify">The Directive (Article 2) defines key concepts including “public official” (covering EU and national officials, persons performing public service functions, and officials of international organisations), as well as “high-level official” — a category encompassing heads of government, ministers, members of parliament, constitutional and supreme court judges, prosecutors-general, and members of the European Commission and European Parliament.</p><p class="text-justify">Member States retain the right to adopt stricter standards, seeing as the Directive establishes only minimum rules.</p><p class="text-justify"><strong>Sanctions for natural persons</strong> (Article 12) are tiered according to the gravity of the offence: a minimum maximum penalty of five years’ imprisonment for public-sector bribery where the official’s act constitutes a breach of duty; at least four years for misappropriation, enrichment from corruption, and concealment; and at least three years for other offences, including private-sector bribery and trading in influence. Additional penalties may include fines, removal from public office, temporary disqualification from standing for election, exclusion from public procurement, and revocation of licences.</p><p class="text-justify">The Directive (Article 19) also harmonises <strong>limitation periods</strong>, requiring at least eight years from the commission of offences punishable by a maximum of at least four years’ imprisonment, and at least five years for less serious offences, with reduced minimum periods permissible only where interruption or suspension mechanisms exist.</p><p class="text-justify"><strong>Prevention</strong> obligations (Article 20 and following) require Member States to adopt national anti-corruption strategies, establish independent anti-corruption bodies, introduce asset disclosure mechanisms for public officials, regulate conflicts of interest and “revolving doors”, and conduct periodic risk assessments by sector. <strong>Whistleblower protection</strong> under Directive (EU) 2019/1937 is expressly extended to reports of corruption offences under this Directive (Article 25). <strong>Enhanced cooperation</strong> between national authorities and EU bodies — including OLAF, Eurojust, Europol, and the EPPO — is also mandated (Article 32).</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><h3 class="text-justify"><span><strong>III. Sanctions for legal persons: the turnover-based fine model and its broader context</strong></span></h3><p class="text-justify">One of the most significant innovations of the Directive lies in its approach to the <strong>liability and sanctioning of legal persons</strong>. Member States must ensure that companies can be held liable for corruption offences committed for their benefit by persons in a leading position, or where inadequate supervision by such persons enabled the commission of the offence (Article 13).</p><p class="text-justify">Sanctions must be effective, proportionate, and dissuasive. Beyond fines, they may include exclusion from public procurement, suspension from business activities, judicial winding-up, and publication of the judgment (Article 14).</p><p class="text-justify">The headline provision, however, concerns the <strong>calibration of pecuniary sanctions</strong>. For the most serious offences — public-sector bribery, private-sector bribery, and misappropriation (Articles 3 to 5) — the maximum fine must reach at least <strong>5% of the legal person’s total worldwide annual turnover</strong> in the preceding financial year, or alternatively <strong>€40 million</strong> in absolute terms. For trading in influence, obstruction of justice, and enrichment from corruption (Articles 6, 8, 9), the threshold is set at <strong>3% of global turnover</strong> or <strong>€24 million</strong>.</p><p class="text-justify">This turnover-based mechanism represents a structural break from the traditional Italian framework under <strong>Legislative Decree 8 June 2001, no.&nbsp;231&nbsp;</strong>(hereinafter, the<strong>&nbsp;</strong>“<strong>231 Decree</strong>”), which determines corporate sanctions through a “quotas” system: the judge fixes the number of units (<i>quote</i>) — between 100 and 1,000 — and the monetary value of each unit — between €258 and €1,549 — resulting in a maximum fine of approximately €1.55 million for corruption offences under Article 25 of the 231 Decree (6). While this system allows for a degree of judicial discretion calibrated to the gravity of the offence and the entity’s degree of responsibility, it was not designed to scale with the actual size or financial capacity of large multinationals.</p><p class="text-justify">The turnover-based model, by contrast, ensures that the sanction bears a direct and proportionate relationship to the economic weight of the offending entity — a principle that resonates with the regulatory logic already adopted in other European instruments. Most notably, <strong>Legislative Decree 30 December 2025, no.&nbsp;211</strong> — the Italian Decree implementing Directive (EU) 2024/1226 on criminal penalties for violations of EU restrictive measures — introduced a new Article 25-<i>octies</i>.2 into the 231 Decree, expressly providing for fines calculated as a percentage of the <strong>global annual turnover</strong> of the offending entity (7). Under that regime, fines range from 1% to 5% of global turnover for the most serious violations (or €3 million to €40 million where turnover cannot be determined), and from 0.5% to 1% for less serious ones (or €1 million to €8 million as an alternative).</p><p class="text-justify">The EU anti-corruption Directive now introduces a parallel and closely analogous structure. The alignment between the two instruments is deliberate: both reflect the EU legislator’s evolving preference for <strong>sanctions that penalise conduct in proportion to the economic capacity of the offender</strong>, thereby addressing the risk that fixed-sum fines may be absorbed as a ‘cost of doing business’ by large corporations. The same philosophy underpins the GDPR (fines up to 4% of global annual turnover), the Digital Markets Act, and various other EU sectoral regulations.</p><p class="text-justify">From an Italian implementation standpoint, the transposition of the Directive will require to amend Article 25 of the 231 Decree, which currently governs corporate liability for corruption-related offences. The existing quota-based system will need to be either replaced or supplemented by a turnover-referencing mechanism to achieve compliance with the Directive’s minimum standards.&nbsp;</p><p class="text-justify">From a corporate compliance perspective, the said directives make it critical for companies to promptly recalibrate their trade compliance and anti-bribery and corruption (ABAC) frameworks. The shift to turnover-based corporate fines&nbsp; substantially <strong>increases the (also, financial) exposure</strong> attached to corruption risks and makes “static” control systems harder to defend as effective. In practical terms, this calls for an immediate refresh of risk assessments (including sectoral and geographic corruption risks, public-touchpoints, and third-party channels), tighter third‑party due diligence and ongoing monitoring, strengthened controls over gifts/hospitality, sponsorships, facilitation-risk, and conflicts of interest (including revolving-door scenarios), and testing of reporting/escalation mechanisms (also in light of the Directive’s express linkage to the EU whistleblowing framework).&nbsp;</p><p class="text-justify">For Italian entities subject to the 231 Decree, transposition will likely require a targeted update of the so-called Model 231 (<i>compliance program</i>). Companies that treat the Directive as a “legislative update” rather than a compliance redesign risk finding that their Model 231 is no longer viewed as adequately implemented or effective when scrutinized by prosecutors and courts.</p><p class="text-justify"><i>The Directive now awaits formal adoption by the Council of the EU, after which it will enter into force 20 days following publication in the Official Journal of the European Union</i> (1). <i>Member States will have between 24 and 36 months from entry into force (depending on the obligations concerned) to transpose the Directive</i>.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Bibliography</strong></p><p>(1) europarl.europa.eu/news/en/press-room/20260323IPR38831/parliament-greenlights-eu-anti-corruption-rules</p><p>(2)&nbsp;<a href="https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2024/762406/EPRS_BRI(2024)762406_EN.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">EPRS_BRI(2024)762406_EN.pdf</a>, P. 2</p><p>(3) EPRS_BRI(2024)762406_EN.pdf, P. 5</p><p>(4)&nbsp;<a href="https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-era-for-european-defence-and-security/file-directive-on-combating-corruption" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-era-for-european-defence-and-security/file-directive-on-combating-corruption</a></p><p>(5)&nbsp;<a href="https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-10-2026-0094_EN.html" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-10-2026-0094_EN.html</a></p><p>(6)&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231</a></p><p>(7) <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-30;211!vig" target="_blank" rel="noreferrer">www.normattiva.it/uri-res/N2Ls</a>=</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Compliance</category>
                            
                                <category>White Collar Crime and Investigation</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 27 Mar 2026 09:23:24 +0100</pubDate>
                        <title>L’Unione europea dei mercati accelera la Savings and Investments Union</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lunione-europea-dei-mercati-accelera-la-savings-and-investments-union</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Autorizzazioni uniche, passaporto dei fondi, post-trading e vigilanza accentrata: il pacchetto è un passo chiave per la creazione di un mercato finanziario unico ed è il perno operativo della nuova strategia dell’Ue per mobilitare il risparmio privato a favore della crescita. Perché è importante? Ne abbiamo parlato con Lukas Plattner, Partner di ADVANT Nctm</i></p><p>Senza un vero mercato unico dei capitali, l’Unione europea resta un gigante finanziario incompiuto. È per questo che il Market Integration Package, adottato dalla Commissione il 4 dicembre 2025, è molto più di un intervento tecnico: rappresenta uno snodo strategico della Savings and Investments Union (SIU), il progetto con cui Bruxelles punta a mobilitare il risparmio europeo e trasformarlo in investimenti produttivi su scala continentale. La SIU nasce dall’esigenza di superare la storica frammentazione dei mercati finanziari europei, che oggi impedisce al capitale di circolare con la stessa efficienza con cui circola negli Stati Uniti, penalizzando crescita, innovazione e autonomia strategica dell’Europa.</p><p>Mercati dei capitali più integrati sono essenziali per rafforzare la forza economica dell’UE e raggiungere priorità strategiche come la competitività, la transizione digitale e verde, la difesa e la sicurezza. “Una maggiore integrazione dei mercati finanziari non è un fine, ma un mezzo per creare un mercato unico per i servizi finanziari più grande della somma delle sue componenti nazionali – scrive la Commissione – Un accesso semplificato ai mercati dei capitali riduce i costi e rende i mercati più attraenti per investitori e imprese in tutti gli Stati membri, indipendentemente dalle dimensioni.</p><p><a href="https://www.thesignalmedia.com/lunione-europea-dei-mercati-accelera-la-savings-and-investments-union/" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Leggi l'articolo completo su The Signal</i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 26 Mar 2026 14:49:38 +0100</pubDate>
                        <title>Il gigante d&#039;argilla seduce i General Counsel. L&#039;Europa non è in crisi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-gigante-dargilla-seduce-i-general-counsel-leuropa-non-e-in-crisi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Il clichè del declino del vecchio continente smentito da 800 head of legal affairs di Francia, Germania, Italia e USA, secondo il report di ADVANT.</i></p><p>Incertezza politica e frammentazione dei mercati uguale Europa destinata a un lento declino. Sbagliato. L’ultimo Europe’s Opportunity Outlook pubblicato da Advant, l’associazione europea di studi legali rappresentata in Italia da Advant Nctm, raccontano qualcosa di diverso. Anzi di opposto. La realtà percepita da chi muove le leve legali delle grandi aziende promuove il Vecchio Continente. Non è questione di solidità. Non soltanto. L’Europa rimane centrale nelle strategie di crescita anche nei prossimi anni. E lo dicono oltre 800 General Counsel tra Europa e Stati Uniti.&nbsp;</p><p>«Abbiamo un messaggio chiaro: il nostro continente resta un mercato solido e attrattivo per le aziende anche in un contesto complesso” commenta Guido Fauda, partner di Advant Nctm e membro dello Steering Group di Advant. “Emergono inoltre importanti stimoli sulla direzione da seguire: in primis semplificazione delle regole e capacità di stare al passo con AI e cybersecurity. Sono sfide importanti e opportunità concrete su cui costruire e rafforzare la competitività europea»</p><p>Leggi l'intervista integrale sul numero di marzo di Top Legal Digital</p>]]></content:encoded>
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 26 Mar 2026 11:35:11 +0100</pubDate>
                        <title>Private | Tutele rafforzate</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/private-tutele-rafforzate</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Articolo a cura di Ludovica D'Ostuni per Private</i></p><p>Cambiano le regole per i servizi finanziari a distanza. Il legislatore italiano introduce nuovi vincoli.</p><p>Con il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 209, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 gennaio 2026, il legislatore italiano ha riformato la disciplina della commercializzazione a distanza di servizi ai consumatori in attuazione alla Direttiva (Ue) n. 2673/2023. Il decreto legislativo introduce nel Codice del Consumo gli articoli da 59 - bis a 59 - terdecies e abroga gli artt. 67 bis e seguenti. Le nuove disposizioni entreranno in vigore il prossimo 19 giugno. L’ambito di applicazione oggettivo non muta: sono servizi finanziari i servizi bancari, assicurativi, previdenziali, di pagamento, d’investimento. La nuova disciplina si pone in generale in continuità con le precedenti ma introduce alcune rilevanti novità.</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sul numero di marzo 2026 di Private</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 26 Mar 2026 10:08:18 +0100</pubDate>
                        <title>AGCOM e influencer: le FAQ che traducono le regole in pratica</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/agcom-e-influencer-le-faq-che-traducono-le-regole-in-pratica</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Lo scorso 16 marzo 2026 l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha pubblicato due documenti di supporto finalizzati a facilitare la corretta applicazione delle Linee guida e del Codice di condotta dell’Autorità (di cui alla delibera 197/25/CONS) in materia di influencer e comunicazioni commerciali audiovisive.</p><p class="text-justify">In particolare, accanto all’Allegato A – che si sostanzia in un riepilogo sistematico delle fonti normative e regolamentari pertinenti che disciplinano sia gli aspetti sostanziali sia i profili procedurali relativi agli adempimenti e ai poteri dell’Autorità – è stato pubblicato anche un apposito <i>vademecum</i> (Allegato B), che raccoglie invece una serie di FAQ volte a chiarire l’applicazione degli obblighi già vigenti in materia di comunicazioni commerciali online da parte degli <i>influencer</i>.</p><p class="text-justify">Come espressamente precisato dall’Autorità, anche tale documento non introduce nuove prescrizioni, ma si limita a fornire indicazioni interpretative e operative, inserendosi nel quadro delineato dal TUSMA e dal regolamento Digital Chart dello IAP, affiancandosi alle Linee guida e al Codice di condotta già adottati.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Il problema</strong></p><p class="text-justify">Nell’ordinamento italiano è stato già definito il quadro di disciplina in materia di trasparenza pubblicitaria. La criticità risiede, piuttosto, nella sua concreta applicazione in un contesto, quale quello dei <i>social media</i>, caratterizzato da una progressiva sovrapposizione tra contenuto editoriale e comunicazione commerciale.</p><p class="text-justify">In tale scenario, il rischio è che l’obbligo di <i>disclosure</i>, pur formalmente rispettato, risulti sostanzialmente eluso: indicazioni inserite in posizione non immediatamente visibile, formule ambigue o utilizzo dei tool nativi delle piattaforme in luogo di una comunicazione chiara ed esplicita. L’obiettivo perseguito dalle FAQ è dunque quello di ridurre tali aree di incertezza, garantendo un puntuale rispetto delle norme applicabili.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Chi è soggetto alle regole</strong></p><p class="text-justify">L’Allegato qualifica come <i>influencer</i> qualsiasi soggetto che realizzi o selezioni contenuti destinati al pubblico <i>online</i>, esercitando un controllo editoriale e traendo un vantaggio, economico o di altra natura, connesso a tale attività.</p><p class="text-justify">La qualifica di “<i>influencer rilevante</i>” scatta invece al superamento di almeno 500.000 <i>follower</i> (misurati al 30° giorno antecedente l'invio della comunicazione) oppure di 1 milione di visualizzazioni medie mensili su una singola piattaforma. Per questi soggetti scattano obblighi aggiuntivi, tra cui l'iscrizione nell'Elenco tenuto da AGCOM.&nbsp;</p><p class="text-justify">Gli <i>influencer</i> sottosoglia, tuttavia, pur non soggiacendo all’obbligo di iscrizione, restano pienamente vincolati alle regole di trasparenza e correttezza.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Modalità di </strong><i><strong>disclosure</strong></i></p><p class="text-justify">Il principio cardine è che ogni contenuto avente finalità promozionale deve essere immediatamente riconoscibile come tale.</p><p class="text-justify">La natura pubblicitaria sussiste ogniqualvolta vi sia un vantaggio, anche non economico, collegato alla visibilità di un <i>brand</i>, prodotto o servizio. Ne consegue la necessità di utilizzare diciture chiare, esplicite e non ambigue, quali “<i>Pubblicità</i>”, “<i>ADV</i>” o equivalenti.</p><p class="text-justify">Le modalità operative variano in funzione del formato, ma rispondono a un criterio uniforme: l’informazione deve essere percepibile senza richiedere azioni da parte dell’utente.&nbsp;</p><p class="text-justify">Dette modalità seguono una logica costante: l'informazione deve essere percepibile senza azioni da parte dell'utente. Ad esempio, nei <i>post</i>, l'indicazione deve comparire all'inizio della <i>caption</i>; nei video, sia in sovrimpressione nelle prime scene sia nella descrizione; nelle <i>stories</i>, su ogni singolo contenuto; nelle dirette, in modo continuativo e ripetuto.&nbsp;</p><p class="text-justify">Inoltre, quando le regole previste dalla piattaforma social divergono da quelle di legge, prevalgono queste ultime — e in caso di dubbio si adotta la soluzione più cautelativa.</p><p class="text-justify">Restano chiaramente fermi i divieti assoluti previsti dalla normativa, tra cui quelli relativi al gioco d’azzardo, ai prodotti del tabacco e ai farmaci soggetti a prescrizione. Permangono, inoltre, gli obblighi rafforzati in materia di tutela dei minori, che vietano qualsiasi forma di sfruttamento della loro inesperienza o rappresentazione in contesti inappropriati.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Le fattispecie ricorrenti</strong></p><p class="text-justify">Le FAQ affrontano alcune situazioni frequentemente riscontrate nella prassi. Il cosiddetto <i>gifting</i>, consistente nella ricezione gratuita di prodotti, richiede, ad esempio, l’indicazione “<i>gifted by</i>” o equivalente. Con riferimento agli eventi, è necessario distinguere tra la partecipazione nell’ambito di un rapporto promozionale, che impone l’utilizzo di diciture quali “<i>ADV</i>”, e il semplice invito, per il quale è sufficiente “<i>invited by</i>”.</p><p class="text-justify">Particolarmente interessante, poi, la precisazione, contenuta pure nelle FAQ, che nel caso di rapporti di committenza tra l’<i>influencer</i> e il <i>brand</i> per la realizzazione di un contenuto, diciture quali “<i>in collaborazione con / in partnership with</i>” <strong><u>non</u></strong> sono considerate idonee perché non rendono chiara la natura pubblicitaria.</p><p class="text-justify">L’obbligo di segnalazione si estende, inoltre, anche ai contenuti pubblicati successivamente all’evento, qualora il <i>brand</i> resti identificabile.&nbsp;</p><p class="text-justify">L’Allegato precisa altresì che, anche dopo la cessazione di una collaborazione, appare opportuno mantenere la <i>disclosure</i> per un congruo periodo, indicativamente pari a tre mesi, laddove il contenuto continui a risultare associato al <i>brand</i>. Restano invece esclusi i contenuti di autopromozione, quando la finalità commerciale è immediatamente evidente, nonché le iniziative benefiche spontanee, prive di qualsiasi vantaggio o forma di invito.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Profili di rischio per i </strong><i><strong>brand</strong></i></p><p class="text-justify">La pubblicità occulta rappresenta il principale ambito di attenzione. Un contenuto apparentemente neutro, ma caratterizzato da toni marcatamente elogiativi, da una reiterata esposizione del prodotto o dalla presenza di call to action, può integrare una violazione in assenza di adeguata disclosure. Il rischio non riguarda esclusivamente l’influencer, ma si estende anche al brand committente.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Considerazioni conclusive</strong></p><p class="text-justify">Le FAQ, pur non avendo natura regolatoria, assumono assoluta rilevanza tracciando, in modo sempre più preciso, il metro interpretativo che l’Autorità adotterà nella valutazione dei casi concreti, trasformando principi già noti in criteri operativi difficilmente eludibili.</p><p class="text-justify">Per <i>influencer</i>, <i>brand</i> e agenzie non si tratta più di un aggiornamento formale, ma di una verifica sostanziale delle proprie prassi. Il quadro che emerge, infatti, combina obblighi già vigenti con indicazioni applicative sempre più puntuali, riducendo sensibilmente gli spazi di ambiguità e rendendo più esposto il rischio di contestazioni.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><strong>Faq linee guida e Codice di condotta per gli influencer (Allegato B - AGCOM)</strong></p><p class="text-justify">Per facilitare una corretta applicazione delle Linee guida e del Codice di condotta dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) (delibera 197/25/CONS), l'Autorità ha predisposto documenti integrativi pensati per rispondere alle esigenze dei diversi destinatari.&nbsp;</p><p class="text-justify">In particolare, l'<strong>Allegato B</strong> (FAQ – Linee guida e Codice di condotta per gli influencer) fornisce indicazioni pratiche per applicare in modo uniforme le regole in materia di trasparenza pubblicitaria, tutela dei minori e protezione degli utenti nei contenuti audiovisivi diffusi sui social. Tali regole si inseriscono nel quadro del TUSMA, del regolamento Digital Chart dello IAP, oltre che delle stesse Linee guida e del Codice di condotta già richiamati. Resta fermo <u>che queste indicazioni hanno carattere esclusivamente orientativo e non vincolante</u>, essendo comunque riservato all'Autorità il potere di valutare i singoli casi.</p><p class="text-justify">Dal punto di vista soggettivo, è considerato influencer chiunque <u>realizzi o selezioni contenuti destinati al pubblico online, esercitando un controllo editoriale e ricevendo un vantaggio economico o di altra natura</u> (denaro, prodotti, servizi o benefici). La qualifica di “<strong>influencer rilevante</strong>” scatta al superamento di almeno 500.000 follower (considerati nel valore registrato al 30° giorno antecedente l'invio della comunicazione) oppure di 1 milione di visualizzazioni medie mensili su una piattaforma, con conseguenti obblighi aggiuntivi. Resta fermo che anche i soggetti sottosoglia sono pienamente tenuti al rispetto delle regole di trasparenza e correttezza, ma, al contrario degli influencer rilevanti, <u>non</u> sono tenuti all’iscrizione <u>nell’Elenco degli influencer&nbsp;</u>predisposto da AGCOM.</p><p class="text-justify">Per quanto attiene l'applicazione concreta delle regole sulla pubblicità, il principio centrale è che <u>qualsiasi contenuto con finalità promozionale deve essere immediatamente riconoscibile come tale</u>. La natura pubblicitaria sussiste ogni volta che esiste un vantaggio, anche non economico, collegato alla visibilità di un brand, prodotto o servizio.&nbsp;</p><p class="text-justify">In questi casi è necessario utilizzare diciture esplicite e non ambigue come “Pubblicità”, “ADV” o equivalenti. Formulazioni come “in collaborazione con” <u>non</u> sono considerate idonee a rendere chiara la finalità commerciale. Allo stesso modo, il semplice tag del brand, l’inserimento di link o l’utilizzo dei tool nativi delle piattaforme non sono sufficienti in assenza di una disclosure testuale immediatamente visibile.</p><p class="text-justify">La modalità di inserimento della disclosure varia in funzione del formato del contenuto, ma segue una logica costante: l’informazione deve essere percepibile senza azioni da parte dell’utente (i singoli casi sono specificati nella tabella riepilogativa in calce). Sinteticamente, nei post l’indicazione deve comparire all’inizio della caption; nei video sia in sovrimpressione nelle prime fasi sia nella descrizione; nelle stories su ogni singolo contenuto; nelle dirette in modo continuativo e ripetuto.</p><p class="text-justify">Inoltre, l’Allegato chiarisce che, se le regole della piattaforma non coincidano con le regole di trasparenza, entrambe le regole dovranno essere rispettate; in particolare, le regole di legge e del Codice prevalgono e dovranno essere comunque garantite. In caso di difformità, si applica la soluzione più chiara e cautelativa (come, ad esempio, i tool previsti dalla piattaforma + la dicitura testuale).</p><p class="text-justify">Particolare attenzione è inoltre richiesta nei casi di gifting, partecipazione a eventi o esperienze offerte. I prodotti ricevuti gratuitamente richiedono l’indicazione “gifted by” o equivalente, mentre per gli eventi occorre distinguere tra presenza di un rapporto promozionale (che impone l’uso di “ADV”) e semplice invito (per cui è sufficiente “invited by”). Le stesse regole si estendono anche ai contenuti pubblicati successivamente all’evento, se il brand è ancora riconoscibile. In generale, nei casi dubbi è preferibile adottare comunque una disclosure.</p><p class="text-justify">Anche dopo la conclusione di una collaborazione, è opportuno mantenere la segnalazione pubblicitaria per un <u>periodo prudenziale</u> (indicativamente tre mesi) qualora il contenuto resti associato al brand. Sono invece esclusi dagli obblighi di disclosure i contenuti di autopromozione, quando la finalità commerciale risulta evidente, e le iniziative benefiche spontanee prive di qualsiasi forma di vantaggio o invito.</p><p class="text-justify">Un tema particolarmente rilevante per i brand è quello della pubblicità occulta, che si verifica quando un contenuto promozionale appare come neutro. Elementi come tono eccessivamente elogiativo, ripetuta esposizione del prodotto o presenza di call to action, in assenza di una chiara dichiarazione, possono determinare una violazione.</p><p class="text-justify">Restano infine fermi i divieti assoluti previsti dalla normativa (tra cui gioco d’azzardo, tabacco e farmaci soggetti a prescrizione) e gli obblighi rafforzati in materia di tutela dei minori, che vietano qualsiasi forma di sfruttamento della loro inesperienza o rappresentazione in contesti inappropriati.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Tabella riepilogativa</strong></p><figure class="table"><table style="border-style:none;" class="contenttable"><tbody><tr><td style="border-color:windowtext;height:57px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:189px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span><strong>Committenza</strong></span></p></td><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:none;border-right-style:solid;border-top-style:solid;height:57px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:453px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span>La dicitura "in collaborazione con / in partnership with" non è sufficiente in quanto non rende chiara la natura pubblicitaria</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;height:62px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:189px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span><strong>Video</strong></span></p></td><td style="border-bottom:1px solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1px solid windowtext;border-top-style:none;height:62px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:453px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span>La dicitura deve essere inserita sia in <u>sovraimpressione</u> nelle prime scene sia in <u>descrizione/didascalia</u></span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;height:60px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:189px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span><strong>Stories</strong></span></p></td><td style="border-bottom:1px solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1px solid windowtext;border-top-style:none;height:60px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:453px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span>La dicitura va in <u>sovraimpressione</u>, ben leggibile<u>, su ogni story/clip</u> a contenuto promozionale</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;height:74px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:189px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span><strong>Dirette (live)</strong></span></p></td><td style="border-bottom:1px solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1px solid windowtext;border-top-style:none;height:74px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:453px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span>È necessario rendere la natura promozionale visibile in overlay e ripetere la disclosure durante la live, soprattutto in presenza di call to action</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;height:76px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:189px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span><strong>Repost di contenuti di terzi</strong></span></p></td><td style="border-bottom:1px solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1px solid windowtext;border-top-style:none;height:76px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:453px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span>Se vengono ripubblicati contenuti legati a un brand/committente, deve essere inserita la disclosure appropriata e indicato il brand</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;height:75px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:189px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span><strong>Prodotti in regalo</strong></span></p></td><td style="border-bottom:1px solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1px solid windowtext;border-top-style:none;height:75px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:453px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span>In generale: "</span><i><span><u>gifted by …</u></span></i><span><u> / </u></span><i><span><u>prodotto inviato da</u></span></i><span><u> …".&nbsp;</u>Ciò vale anche per gli sconti personalizzati, omaggi e invii PR (no sconti standard disponibili per tutti)</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;height:56px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:189px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span><strong>Ospitalità e servizi</strong></span></p></td><td style="border-bottom:1px solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1px solid windowtext;border-top-style:none;height:56px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:453px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span>Usare "#<u>invitedby/invitato da …"</u> per ospitalità/servizi e "</span><i><span>gifted by/prodotto inviato da …</span></i><span>" per prodotti</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;height:122px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:189px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span><strong>Video interviste rilasciate durante un evento di un brand</strong></span></p></td><td style="border-bottom:1px solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1px solid windowtext;border-top-style:none;height:122px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:453px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span>Se viene ripubblicata l'intervista e nel contenuto l'evento/brand è riconoscibile, applicare la stessa disclosure prevista per l'evento: "Pubblicità/ADV" se c'è rapporto promozionale; "#invitedby … / invitato da …" se si tratta di invito/ospitalità senza contratto. Se il video è neutro e il brand non è riconoscibile, può non essere necessaria</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;height:46px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:189px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span><strong>Contenuti personali durante un viaggio/esperienza offerta</strong></span></p></td><td style="border-bottom:1px solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1px solid windowtext;border-top-style:none;height:46px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:453px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span>Omessa disclosure solo se il contenuto è davvero neutro: nessun richiamo al brand/evento, nessun tag, nessun logo o elemento che lo renda riconoscibile. In caso di dubbio, usare "#invitedby …" (o "ADV" se c'è committenza)</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;height:151px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:189px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span><strong>Autopromozione</strong></span></p></td><td style="border-bottom:1px solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1px solid windowtext;border-top-style:none;height:151px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:453px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span>Omessa disclosure se a) l'influencer promuove opere dell'ingegno di cui è autore o interprete (es. libri, brani musicali, contenuti artistici); b) l'influencer promuove prodotti o servizi contraddistinti da un marchio che coincida univocamente con il nome o il nickname dell'influencer stesso (es. brand di abbigliamento o cosmetica a proprio nome). Nessuna segnaletica è richiesta se la natura promozionale è palese e non vi è accordo di committenza con terzi</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;height:93px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:189px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span><strong>Iniziative di beneficenza</strong></span></p></td><td style="border-bottom:1px solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1px solid windowtext;border-top-style:none;height:93px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:453px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span>Supporto spontaneo senza inviti/benefit: no disclosure. Con invito/omaggio: "invitato da / prodotto inviato da". Caso misto (evento "Brand x Ente" con invito/prodotto dal brand): usare "Pubblicità/ADV" indicando il brand</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;height:75px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:189px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span><strong>Contenuti per un brand/ente a titolo gratuito (beneficenza)</strong></span></p></td><td style="border-bottom:1px solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1px solid windowtext;border-top-style:none;height:75px;padding:0px 7px;vertical-align:top;width:453px;"><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-center"><span>Usa "<u>Pubblicità/ADV</u>" oppure una formula chiara che indichi anche la gratuità (es. "promoted by … (for free)")</span></p></td></tr></tbody></table></figure>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_processed_/b/8/csm_ADV_Social_1_194eebf8b5.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
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                        <pubDate>Thu, 26 Mar 2026 09:18:31 +0100</pubDate>
                        <title>Il TAR conferma l&#039;idoneità del preliminare e la prevalenza della normativa statale sulle aree idonee rispetto alla normativa regionale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-tar-conferma-lidoneita-del-preliminare-e-la-prevalenza-della-normativa-statale-sulle-aree-idonee-rispetto-alla-normativa-regionale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con la sentenza n. 650 del 25 marzo 2026 il TAR Veneto ha annullato il provvedimento con cui un Comune aveva opposto il divieto di prosecuzione delle attività oggetto di una Procedura Abilitativa Semplificata.</p><p class="text-justify">La pronuncia è stata resa nell’ambito di un giudizio promosso da un primario operatore del settore delle rinnovabili titolare di un progetto di un impianto agrovoltaico su una superficie di circa 13,6 ettari in area agricola.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il diniego comunale era fondato, in sintesi,&nbsp;</p><ul style="margin-left:7px;"><li data-list-item-id="ecaf0b2ea58a5123898baae309beb515a"><p class="text-justify"><span>sull’asserita non idoneità del contratto preliminare di compravendita a dimostrare la disponibilità delle aree;</span></p></li><li data-list-item-id="e6f3dbe313582138b9ca16178161d7a8a"><p class="text-justify"><span>sull’applicabilità della disciplina regionale veneta in materia di “</span><i><span>indicatori di non idoneità</span></i><span>” (L.R. n. 17/2022) in deroga alla disciplina statale sulle aree idonee (D.Lgs. n. 199/2021).</span></p></li></ul><p class="text-justify">Accogliendo il ricorso, il Collegio ha affermato i seguenti importanti principi:</p><ol style="margin-left:-40px;"><li data-list-item-id="e25ce1b4cf1fa9efb1f2aa638abe61176"><p class="text-justify"><span>(i) in via preliminare, ha disatteso le eccezioni di improcedibilità del ricorso sollevate dal Comune resistente, il quale aveva dedotto che i contratti preliminari di compravendita fossero divenuti inefficaci per mancata stipula dei contratti definitivi entro il termine pattuito di 18 mesi. Il Collegio, facendo applicazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 cod. civ., ha rilevato che le clausole contrattuali attribuivano alla promissaria acquirente la facoltà di richiedere una proroga – alla quale la promittente venditrice aveva già prestato il proprio consenso ora per allora – e che la volontà delle parti di mantenere intatto il vincolo negoziale era ulteriormente confermata dalla stipula, in data successiva, di un apposito </span><i><span>addendum</span></i><span> con il quale era stato fissato un nuovo termine finale per la conclusione dei contratti definitivi.</span></p><p class="text-justify"><span>Nell’ambito di tali argomentazioni, il TAR ha ammesso il deposito dell’</span><i><span>addendum</span></i><span> oltre i termini previsti dall’art. 73 c.p.a., in quanto (</span><i><span><strong>i</strong></span></i><span>) venuto ad esistenza in data successiva alla relativa scadenza, (</span><i><span><strong>ii</strong></span></i><span>) resosi necessario al fine di interloquire su una questione sollevata per la prima volta nella memoria depositata dal Comune in data 26 gennaio 2026 e (</span><i><span><strong>iii</strong></span></i><span>) utile a dimostrare la persistenza dell’interesse al ricorso;</span></p><p class="text-justify">&nbsp;</p></li><li data-list-item-id="e4bf70a374f66ca4059854f8f067e4ead"><p class="text-justify"><span>(ii) in materia di disponibilità delle aree ai fini della PAS, il contratto preliminare di compravendita è idoneo a dimostrare la “</span><i><span>disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse</span></i><span>” richiesta dall’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 28/2011, purché conferisca al promissario acquirente poteri di godimento sufficienti a porre in essere gli adempimenti funzionali al conseguimento del titolo autorizzatorio.&nbsp;</span></p><p class="text-justify"><span>Il TAR, aderendo al recente orientamento del Consiglio di Stato (Sez. IV, 15 dicembre 2025, n. 9891) ha chiarito che la verifica deve essere condotta “</span><i><span>non tanto in astratto, in relazione al negozio giuridico utilizzato dalle parti, ma in concreto, in relazione al novero dei poteri di godimento assicurati</span></i><span>”. Nel caso di specie è stato dimostrato che i contratti preliminari attribuivano alla promissaria acquirente il libero accesso alle aree per sopralluoghi, rilievi e operazioni funzionali all'ottenimento delle autorizzazioni, nonché obblighi di non facere in capo alla promittente venditrice, con la conseguenza che la prima aveva pieno godimento delle aree;</span></p><p class="text-justify">&nbsp;</p></li><li data-list-item-id="ec483fc32604e8a72d8e87b93c376f897"><p class="text-justify"><span>(iii) le aree qualificate come idonee dall’art. 20, comma 8, lett. c-</span><i><span>ter</span></i><span>), n. 2 del d.lgs. n. 199/2021 – nella specie, aree agricole prive di caratteristiche ambientali di pregio localizzate entro 500 metri da uno stabilimento industriale – mantengono tale qualificazione anche laddove la normativa regionale (nella specie, la L.R. Veneto n. 17/2022) le classifichi come “agricole di pregio” e quindi presuntivamente non idonee.</span></p><p class="text-justify"><span>Il TAR ha statuito che la normativa regionale non può derogare ai principi fondamentali della materia riservati allo Stato e che i criteri introdotti dalla legge regionale “</span><i><span>varranno esclusivamente nelle aree agricole diverse da quelle qualificate dal Legislatore statale come «aree idonee di diritto»</span></i><span>”.&nbsp;</span></p><p class="text-justify"><span>Ne consegue che la realizzazione dell’impianto non è condizionata dalla titolarità, in capo al proponente, dei requisiti richiesti dall’art. 4, comma 3, della L.R. n. 17/2022;</span></p><p class="text-justify">&nbsp;</p></li><li data-list-item-id="ea3074a0ed0214530bd26b77e57354ae4"><p class="text-justify"><span>(iv) la mera vicinanza di un bene sottoposto a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 (nella specie, una villa veneta) non preclude la qualificazione dell’area come idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-</span><i><span>ter</span></i><span>), n. 2 del d.lgs. n. 199/2021.&nbsp;</span></p><p class="text-justify"><span>Il TAR, condividendo il recente indirizzo del Consiglio di Stato (Sez. IV, nn. 10383/2025 e 1099/2026), ha chiarito che la lett. c-quater) del medesimo comma 8 ha carattere residuale e generale, mentre la lett. c-</span><i><span>ter</span></i><span>) ha natura speciale: la clausola di salvezza “</span><i><span>fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter)</span></i><span>” contenuta nella lett. c-</span><i><span>quater</span></i><span>) impedisce che quest'ultima introduca un requisito di idoneità aggiuntivo rispetto alle fattispecie speciali già disciplinate dalle lettere precedenti.&nbsp;</span></p><p class="text-justify"><span>Il Collegio ha inoltre rilevato che l’eccezione del Comune relativa alla vicinanza della villa veneta costituiva un’inammissibile integrazione postuma della motivazione del provvedimento, in quanto tale circostanza non figurava tra le ragioni giuridiche poste a fondamento del diniego, ma era stata menzionata solo “</span><i><span>per completezza di informazione</span></i><span>” nella parte istruttoria dell’atto impugnato.</span></p></li></ol><p class="text-justify">Si tratta con tutta evidenza di una pronuncia di notevole rilievo per gli operatori del settore, in quanto consolida – in sede di merito – principi fondamentali in materia di (<i><strong>i</strong></i>) idoneità del contratto preliminare quale titolo di disponibilità delle aree, (<i><strong>ii</strong></i>) prevalenza della qualificazione statale delle aree idonee rispetto a discipline regionali più restrittive e (<i><strong>iii</strong></i>) rapporto tra le diverse fattispecie di idoneità previste dall'art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199/2021, con particolare riguardo alla natura speciale della lett. c-<i>ter</i>) rispetto alla lett. c-<i>quater</i>).</p><p class="text-justify">Inoltre, sotto il profilo processuale, la sentenza conferma la facoltà per il ricorrente di depositare documenti oltre i termini di cui all’art. 73 c.p.a., qualora questi siano venuti ad esistenza successivamente alla relativa scadenza e risultino utili a dimostrare la permanenza delle condizioni di procedibilità del ricorso.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 25 Mar 2026 12:15:38 +0100</pubDate>
                        <title>Hybrid PPA: una nuova opportunità per elettrivori, generatori e trader</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/hybrid-ppa-una-nuova-opportunita-per-elettrivori-generatori-e-trader</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Nel corso del convegno tenutosi presso la sede di Milano di ADVANT Nctm lo scorso 11 marzo si è discusso di una nuova opportunità per il futuro del mercato elettrico. Gli Hybrid PPA possono infatti rappresentare un punto di incontro più evoluto tra la domanda degli elettrivori e l’offerta di trader e IPP.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Le caratteristiche distintive di un Hybrid PPA</strong></p><p class="text-justify">Un Power Purchase Agreement — PPA — è, nella sua forma più elementare, un contratto di lungo periodo con cui un produttore di energia rinnovabile cede la propria produzione a un acquirente — tipicamente un consumatore industriale o un trader — a condizioni predeterminate, sottraendosi così alla volatilità del mercato spot.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il PPA tradizionale nella forma pay-as-produced ha caratteristiche che ne hanno sicuramente agevolato la diffusione, soprattutto in Italia: il rischio di volume è chiaramente allocato, la bancabilità dei contratti pluriennali in presenza di controparti con merito creditizio è elevata e il profilo di produzione di un impianto fotovoltaico o eolico non coincide necessariamente con il profilo di consumo dell'acquirente. Proprio questa ultima caratteristica, nelle prossime evoluzioni del mercato, potrebbe costituire un limite alla ulteriore diffusione dei contratti di lungo termine.&nbsp;</p><p class="text-justify">L'Hybrid PPA nasce esattamente per superare questo possibile limite, combinando in una struttura integrata una o più fonti di generazione e BESS. L'aggiunta dello stoccaggio consente infatti di trasformare un profilo di produzione intermittente e non altrimenti governabile in un profilo più prossimo alle esigenze del consumatore. In sostanza, il BESS, unitamente alle attività di trading, rende il prodotto — l'energia consegnata al cliente finale — qualitativamente diverso rispetto alla basilare produzione as-produced di un singolo impianto rinnovabile.&nbsp;</p><h3 class="text-justify" style="margin-left:0cm;"><span><strong>La struttura soggettiva dell'Hybrid PPA: attori e logiche</strong></span></h3><p class="text-justify">Dal punto di vista della struttura, un Hybrid PPA fisico può coinvolgere gli interessi di una pluralità di soggetti: i titolari degli impianti di generazione da fonte rinnovabile, i titolari dei sistemi di accumulo, il trader, che funge da aggregatore, il cliente finale elettrivoro e il fornitore della tecnologia/EPC Contractor. Vale la pena soffermarsi un momento su ciascuno di essi, perché la complessità dell'Hybrid PPA deriva proprio dal dover bilanciare interessi che non sempre convergono spontaneamente.</p><p class="text-justify">Il cliente finale energivoro ha una priorità chiara: ricevere energia in forma baseload, con consegna in PCE e le Garanzie di Origine in relazione ai volumi oggetto dell'Hybrid PPA.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il trader ha un interesse principale duplice: presentare al cliente finale energivoro un prodotto quanto più attrattivo possibile e al tempo stesso massimizzare il proprio margine mantenendo i prezzi riconosciuti al generatore nel PPA e al titolare dello storage nel contratto di tolling quanto più contenuti possibile. L'obiettivo commerciale del trader è concludere un PPA per quanto possibile Pay as Nominated con il generatore — ovvero un Pay as Produced con un volume minimo mensile garantito — con consegna in PCE.</p><p class="text-justify">Il titolare dello storage è principalmente interessato a ricevere dal trader un corrispettivo fisso o un floor nell'ambito del contratto di tolling, tale da rendere questa soluzione preferibile rispetto a — e compatibile con — eventuali alternative di valorizzazione della capacità di accumulo, inclusa la partecipazione al Capacity Market.&nbsp;</p><p class="text-justify">La SPV Impianto mira a stabilizzare i propri ricavi sottoscrivendo un PPA con il prezzo più alto possibile, assicurando la bancabilità del contratto.&nbsp;</p><h3 class="text-justify" style="margin-left:0cm;"><span><strong>Le esigenze di tutela: garanzie e bancabilità&nbsp;</strong></span></h3><p class="text-justify">Uno degli aspetti più delicati — e praticamente rilevanti — di questa architettura contrattuale riguarda la gestione dei rischi e la strutturazione delle garanzie tra le parti, ivi incluso il fornitore di tecnologia e gli EPC Contractor anche per esigenze di bancabilità.</p><p class="text-justify">Il trader vorrà tutelarsi sui vari fronti di rischio chiedendo la consegna di strumenti di garanzia.</p><h3 class="text-justify" style="margin-left:0cm;"><span><strong>Il contesto regolatorio&nbsp;</strong></span></h3><p class="text-justify">In questo contesto si inserisce anche il ruolo abilitante degli strumenti pubblici: l'Energy Release, i meccanismi FER, incluso il FER Z, il MACSE, il Capacity Market, il MPPA e le garanzie pubbliche, ma anche la necessità di regolare la coesistenza e l'interazione tra incentivazione pubblica e contrattazione privata.</p><p class="text-justify">Il mercato dei PPA potrà finalmente decollare o resterà marginale rispetto agli schemi pubblici gestiti dal GSE? Il FER-Z — la sua struttura decentrata e l’incentivazione della consegna di un profilo — potrà contribuire alla crescita del mercato&nbsp;dei PPA o potrà essere un limite?</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energivori</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Tue, 24 Mar 2026 09:44:12 +0100</pubDate>
                        <title>Derivati - Spallata alla Cassazione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/derivati-spallata-alla-cassazione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>A cura di Benedetta Musco Carbonaro per <a href="https://www.bluerating.com/private/862753/derivatim-spallata-alla-cassazione" target="_blank" rel="noreferrer">Bluerating.com</a></p><p>Torniamo ad occuparci della giurisprudenza in materia di derivati perché, se è vero che la Cassazione mantiene per ora rigidamente la propria posizione (che rappresenta peraltro un <i>unicum</i> nel panorama internazionale), è però anche vero che la giurisprudenza di merito, più o meno timidamente, inizia a dare <strong>segnali importanti in senso nettamente difforme rispetto ai giudici di legittimità</strong>.</p><p><br><strong>Nuovo orientamento</strong></p><p>In tale scenario si segnala la recente sentenza n. 4596 del 19 luglio 2025, con cui la Corte di Appello di Roma si è pronunciata sulla validità di due contratti derivati <i>interest rate swap</i> di tipo <i>plain vanilla</i>, discostandosi significativamente dall’orientamento ormai piuttosto consolidato espresso negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione, ampiamente seguita poi dai giudici di merito, che come noto richiede a fini addirittura di validità del derivato (nel senso che la loro mancanza è causa di nullità per assenza di causa) l’indicazione, nel contratto, del mark to market, degli scenari probabilistici e dei costi impliciti, che sarebbero necessari al fine di poter configurare come “razionale” l’alea bilaterale del contratto, sebbene nessuna norma espressamente li richieda.</p><p>La Corte di Appello ha infatti confermato la pronuncia di primo grado del Tribunale di Roma, che aveva respinto le domande della cliente anche alla luce della Ctu disposta al fine di accertare l’effettiva finalità di copertura dei due Irs oggetto di causa rispetto all’indebitamente a tasso variabile della cliente stessa. E questo già di per sé sarebbe una notizia, ma la sentenza di appello è di particolare interesse perché, diversamente da quanto è accaduto anche recentemente nella giurisprudenza di merito, che in qualche modo si è discostata dal diktat della Suprema Corte senza tuttavia contestarne apertamente l’orientamento (ci riferiamo in particolare a talune sentenze del Tribunale e della Corte di Appello di Milano – sentenza del 5 agosto 2024 n. 2278, già commentata su questa rivista), la Corte di Appello di Roma non si è limitata ad una presa di distanza, ma <strong>ha chiaramente ed apertamente confutato la posizione ormai consolidata della Cassazione</strong>.</p><p><a href="https://www.bluerating.com/private/862753/derivatim-spallata-alla-cassazione" target="_blank" rel="noreferrer">Leggi l'articolo integrale su bluerating.com</a><br>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 23 Mar 2026 13:41:21 +0100</pubDate>
                        <title>What Will The EU Inc. Proposal Mean For The Fintech Industry? Experts Discuss</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/what-will-the-eu-inc-proposal-mean-for-the-fintech-industry-experts-discuss</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>The European Commission has presented EU Inc., a single corporate rulebook that companies can choose instead of dealing with 27 national systems and more than 60 company forms. For fintech founders, that legal complexity has often made EU market entry tricky and it has increased legal bills. EU Inc. creates one solid framework for the whole Union.</p><p>To recap, in the <a href="https://techround.co.uk/news/experts-expectations-eu-commission-eu-inc/" target="_blank" rel="noreferrer">proposal</a>, a company can register within 48 hours, fully online, at a maximum cost of €100 and with no minimum share capital. The Commission says founders will submit their information once through an EU level interface connecting national registers. A central EU register will follow in a second phase.[…]</p><p>[…] <strong>Fabio Coco, </strong>Partner ADVANT Nctm: "The Commission unveiled the EU Inc. proposal on 18 March: it falls short of what the financial sector urgently needs to accelerate innovation and it does not offer any form of ‘fintech passport’ or a genuine ‘single license’ for financial services.&nbsp;</p><p>At this stage, the ‘EU Inc.’ proposal, seems to be a missed opportunity for innovation in the financial sector: the absence of an EU-wide regulatory sandbox or ‘safe harbor’ provision is a notable omission. Such an environment is vital for testing innovative financial services under a reduced regulatory burden without compromising market integrity. By deferring to existing national frameworks, the proposal misses a critical opportunity to lower the high barriers to entry in the banking, insurance, and financial sectors. This lack of centralised ambition risks curbing the competition and innovation the initiative was intended to foster.</p><p>In contrast, the progress made by the Italian Supervisory Authorities serves as a robust benchmark. Facilitated by a forward-thinking legislative approach, Italy successfully implemented a national regulatory sandbox. This controlled environment allows supervised entities and Fintech operators to test technologically innovative products and services within the banking, financial and insurance sectors for a defined period – a model that provides the clarity and flexibility currently missing from the broader EU proposal". […]</p><p>Read the full article on <a href="https://techround.co.uk/news/fintech-experts-eu-inc-industry/" target="_blank" rel="noreferrer"><u>techround.co.uk</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 20 Mar 2026 09:45:59 +0100</pubDate>
                        <title>Rischi ambientali e catastrofali: tra prevenzione e profili assicurativi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/rischi-ambientali-e-catastrofali-tra-prevenzione-e-profili-assicurativi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Negli ultimi anni, eventi meteo-climatici più intensi e frequenti aumentano la probabilità di danni fisici agli immobili (ad esempio da alluvione o frana) con impatti, in certi casi, sull’operatività delle imprese, anche in relazione alla possibile interruzione delle attività (fermo produzione, danneggiamento di scorte, etc).</p><p class="text-justify">In questo quadro, assume rilievo anche la dimensione finanziaria del rischio fisico. L’Approfondimento della Banca d’Italia n. 77 (febbraio 2026) stima che il 38% delle imprese non finanziarie italiane sia esposto a rischi idrogeologici, con differenze importanti per territorio e settore, e rileva che la copertura assicurativa riduce mediamente di circa la metà l’impatto dell’esposizione sulla probabilità di insolvenza a un anno. Il rischio meteo-climatico fisico diventa quindi un fattore che incide sul rischio di credito&nbsp;e, in generale, sulla resilienza economica dell’impresa.&nbsp;</p><p class="text-justify">È in questo contesto che si colloca l’obbligo della copertura c.d. “Nat Cat”, introdotto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024, art. 1, commi 101 e ss.) attuato mediante il Decreto interministeriale 30 gennaio 2025, n. 18 e ulteriormente disciplinato dal Decreto Legge n. 39/2025 convertito con la Legge n. 78/2025.&nbsp;</p><p class="text-justify">La disciplina impone alle imprese con sede legale in Italia, nonché alle imprese estere con stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese, di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, che includono sismi, frane, alluvioni, inondazioni e esondazioni come definiti dall’art 3 decreto n.18/2025.&nbsp;</p><p class="text-justify">Sotto il profilo oggettivo, la copertura è riferita, in particolare, alle immobilizzazioni materiali individuate dal rinvio all’art. 2424 c.c., sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), ossia:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>terreni e fabbricati,&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>impianti e macchinari,&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>attrezzature industriali e commerciali.&nbsp;</span></p></li></ul><p class="text-justify">L’obbligo di copertura è previsto unicamente per le immobilizzazioni di cui sopra utilizzate a qualsiasi titolo nell’esercizio dell’attività di impresa: quindi l’imprenditore dovrà assicurare sia i beni propri sia i beni di terzi locati che siano strumentali rispetto alla sua impresa.&nbsp;</p><p class="text-justify">Qualora il proprietario dell’immobile utilizzato dall’imprenditore decida di assicurare l’immobile, l’imprenditore potrà evitare di assicurare il bene, ma sarà tenuto a raccogliere prova dell’esistenza della polizza e verificarne la correttezza e l’idoneità rispetto ai requisiti previsti dalla normativa.&nbsp;</p><p class="text-justify">Qualora sia l’imprenditore stesso a stipulare la polizza sul bene in locazione utilizzato per la propria impresa, la legge prevede che l’eventuale indennizzo venga attribuito nella sua totalità al proprietario del bene che sarà tenuto aimpiegare le somme ricevute per il ripristino dei beni danneggiati o periti utilizzati dall’imprenditore. Qualora invece, il proprietario non intenda procedere al ripristino dei beni danneggiati o periti, l’imprenditore avrà diritto ad una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell'attività di impresa a causa dell'evento catastrofale, nel limite del 40 per cento dell'indennizzo ricevuto dal proprietario.</p><p class="text-justify">Le tempistiche di entrata in vigore dell’obbligo sono state dilazionate nel tempo per categorie di imprese e sono state oggetto di varie proroghe. Da ultimo, il cosiddetto Milleproroghe 2026 (Decreto Legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, pubblicata in G.U. 28 febbraio 2026, n. 49) ha disposto il differimento al 31 marzo 2026 per alcune categorie di imprese (pesca e acquacoltura e le micro e piccole imprese che esercitano somministrazione di alimenti e bevande o operano come imprese turistico-ricettive).&nbsp;</p><p class="text-justify">Giova ricordare che dell'inadempimento dell’obbligo assicurativo posto a carico delle imprese si dovrà tenere conto ai fini dell’assegnazione di contributi, sovvenzioni e agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, incluse quelle erogate in occasione di eventi calamitosi o catastrofali.</p><p class="text-justify">Anche in considerazione del fatto che le misure di prevenzione influenzano il costo del premio assicurativo, nonché dei rischi (di natura anche penale, di responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché reputazionale) connessi alla <i>compliance&nbsp;</i>in materia ambientale, diventa quindi fondamentale per l’impresa pianificare sia la prevenzione che la risposta alle emergenze, restando sempre aggiornati sulla normativa applicabile.</p><p class="text-justify">Una prevenzione efficace richiede, tra l’altro:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>una mappatura realistica degli scenari di rischio (anche fisico);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>procedure interne che definiscano responsabilità e poteri decisionali;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>piani di emergenza aggiornati;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>tracciabilità di controlli, manutenzioni e verifiche periodiche;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>una gestione rigorosa di eventuali sostanze pericolose.&nbsp;</span></p></li></ul><p class="text-justify">Sul versante della risposta alle emergenze, è decisivo che l’impresa sia in grado di agire con tempestività e in modo organizzato, ad&nbsp;esempio&nbsp;in relazione alla gestione corretta delle comunicazioni e degli adempimenti verso le autorità competenti quando richiesti dalla normativa di settore o dalle autorizzazioni applicabili.</p><p class="text-justify">Nel contesto attuale, la gestione del rischio ambientale è infatti oggi un profilo di governance che può incidere direttamente su costi, continuità operativa e responsabilità.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                                <category>ESG</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 18 Mar 2026 12:01:39 +0100</pubDate>
                        <title>L&#039;Europa e l&#039;AI generativa: il Parlamento traccia la rotta</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/leuropa-e-lai-generativa-il-parlamento-traccia-la-rotta</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il 10 marzo scorso il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione — atto politico non vincolante, ma indicativo della direzione regolatoria europea — sul rapporto tra intelligenza artificiale generativa e tutela dei contenuti. La risoluzione si inserisce in un quadro normativo già in movimento: l'AI Act, entrato in vigore nell'agosto 2024 e in progressiva applicazione fino al 2027, ha introdotto obblighi di trasparenza per i fornitori di modelli di AI per uso generale (GPAI).</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Il problema</strong></p><p class="text-justify">I sistemi di AI generativa si addestrano su enormi quantità di contenuti raccolti dalla rete senza autorizzazione e senza compenso per chi li ha prodotti. Il risultato è che gli autori si trovano a competere sul mercato con sistemi addestrati anche sui loro contenuti, senza che sia stato chiesto loro alcun consenso né riconosciuto alcun compenso. Una dinamica che per il Parlamento UE solleva questioni rilevanti sia sul piano dei diritti individuali degli autori sia sulla sostenibilità economica del settore culturale europeo nel suo complesso.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Le misure chieste alla Commissione</strong></p><p class="text-justify"><strong>Trasparenza.</strong> I fornitori di AI dovrebbero elencare analiticamente i contenuti protetti usati nell'addestramento — un obbligo riconducibile al principio di <i>sufficient disclosure</i>: la divulgazione deve essere sufficientemente dettagliata da consentire ai titolari dei diritti di verificare se e come i propri contenuti siano stati utilizzati. La misura si pone in continuità con quanto già previsto dall'AI Act per i modelli GPAI, che impone la pubblicazione di sommari sui dati di addestramento, spingendosi tuttavia verso un livello di dettaglio significativamente più elevato.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Nessuna scappatoia geografica.</strong> Un sistema AI che sfrutta contenuti protetti al di fuori dell'UE non dovrebbe essere commercializzato nel mercato europeo. Il principio riflette l'approccio extraterritoriale già adottato dall'AI Act, che si applica a tutti i sistemi immessi sul mercato europeo indipendentemente dal luogo di sviluppo.</p><p class="text-justify"><strong>Crawler tracciabili.</strong> Chi raccoglie dati dal web dovrebbe essere identificabile dagli operatori dei siti e tenere registri dettagliati delle proprie attività.</p><p class="text-justify"><strong>Filigrane digitali.</strong> I titolari dei diritti potranno marcare i propri contenuti; i fornitori di AI avranno l'obbligo di mantenerle intatte e di offrire strumenti per rilevarle. Il tema si intreccia con le disposizioni dell'AI Act sull'etichettatura dei contenuti sintetici e sul rilevamento automatizzato dei deepfake.</p><p class="text-justify"><strong>Diritto di esclusione.</strong> Il Parlamento ipotizza che i titolari dei diritti possano escludere i propri contenuti dall'addestramento dei modelli, tramite formati standardizzati gestiti dall'EUIPO. Si tratta di un rafforzamento operativo del meccanismo di opt-out già previsto dalla Direttiva sul mercato unico digitale (DSM), che l'AI Act richiama ma non disciplina nel dettaglio.</p><p class="text-justify"><strong>Licenze collettive.</strong> L'EUIPO potrebbe coordinare un sistema di licenze per settore. Per i contenuti già usati senza autorizzazione è prevista una remunerazione transitoria equa e proporzionata.</p><p class="text-justify"><strong>Etichettatura.</strong> La proposta propone l’introduzione dell'obbligo di distinguere i contenuti "generati dall'AI" da quelli "prodotti da un essere umano", con un codice di buone pratiche elaborato dalla Commissione — in linea con gli obblighi di trasparenza già introdotti dall'AI Act per i sistemi che generano contenuti sintetici o interagiscono direttamente con gli utenti.</p><p class="text-justify"><strong>Un principio di fondo</strong></p><p class="text-justify">La tutela dei contenuti resta ancorata alla paternità umana: i contenuti interamente generati dall'AI non sono proteggibili e rimangono nel pubblico dominio.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Perché conta ora</strong></p><p class="text-justify">Letta insieme all'AI Act, la risoluzione completa un mosaico regolatorio ancora in costruzione. L'AI Act ha posto le fondamenta — obblighi di trasparenza, gestione del rischio, governance dei modelli — ma ha rinviato la questione della protezione dei contenuti a sviluppi successivi. Questa risoluzione indica quale forma potrebbero assumere quegli sviluppi. Per chi opera nel settore culturale o tecnologico, è il momento di valutare le proprie pratiche alla luce di un quadro normativo che, tra obblighi già vigenti e misure in corso di definizione, è destinato a diventare progressivamente più stringente.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 18 Mar 2026 09:46:22 +0100</pubDate>
                        <title>L&#039;integrazione dei mercati accelera la Savings and investments union</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lintegrazione-dei-mercati-accelera-la-savings-and-investments-union</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Commento di Lukas Plattner su<strong> The Signal</strong></i></p><p><i>Autorizzazioni uniche, passaporto dei fondi, posttrading e vigilanza accentrata: il Market integration package è un passo chiave per la creazione di un sistema finanziario unico ed è il perno operativo della nuova strategia dell’Ue per mobilitare il risparmio privato a favore della crescita. The Signal ne parla con Lukas Plattner, Partner di Advant Nctm.</i></p><p>Senza un vero mercato unico dei capitali, l’Unione europea resta un gigante finanziario incompiuto. È per questo che il Market integration package, adottato dalla Commissione il 4 dicembre 2025, è molto più di un intervento tecnico: rappresenta uno snodo strategico della Savings and Investments Union (SIU), il progetto con cui Bruxelles punta a mobilitare il risparmio europeo e trasformarlo in investimenti produttivi su scala continentale. La SIU nasce dall’esigenza di superare la storica frammentazione dei mercati finanziari europei, che oggi impedisce al capitale di circolare con la stessa efficienza con cui circola negli Stati Uniti, penalizzando crescita, innovazione e autonomia strategica dell’Europa.&nbsp;</p><p>Mercati dei capitali più integrati sono essenziali per rafforzare la forza economica dell'UE e raggiungere priorità strategiche come la competitività, la transizione digitale e verde, la difesa e la sicurezza. “Una maggiore integrazione dei mercati finanziari non è un fine, ma un mezzo per creare un mercato unico per i servizi finanziari più grande della somma delle sue componenti nazionali - scrive la Commissione - Un accesso semplificato ai mercati dei capitali riduce i costi e rende i mercati più attraenti per investitori e imprese in tutti gli Stati membri, indipendentemente dalle dimensioni”</p><p>[…] “La novità di maggior portata - esordisce Plattner - riguarda l'introduzione dello status di Pan-European Market Operator (Pemo), destinato agli operatori che gestiscono più sedi di negoziazione in diversi Stati membri. Il PEMO consente di operare attraverso un'unica entità giuridica dotata di un'unica autorizzazione rilasciata da Esma, che assumerà anche la vigilanza centralizzata. I vantaggi sono diversi e vanno dalla riduzione drastica dei costi di compliance, all’eliminazione delle duplicazioni amministrative, alla razionalizzazione degli investimenti IT. La vigilanza accentrata solleva però interrogativi sulla capacità operativa di Esma, che dovrà essere dotata rapidamente di risorse adeguate”.</p><p><i>Articolo integrale disponibile sul numero di Marzo di The Signal</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 18 Mar 2026 09:35:35 +0100</pubDate>
                        <title>Listing Act e Regolamento Prospetto: sono arrivati i chiarimenti di Esma</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/listing-act-e-regolamento-prospetto-sono-arrivati-i-chiarimenti-di-esma</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Contributo a cura di <strong>Francesco Donadei</strong> per </i><a href="https://www.fondiesicav.it/" target="_blank" rel="noreferrer"><i><strong>Fondi &amp; Sicav</strong></i></a></p><p>Il 18 febbraio 2026 la European securities and markets authority (“Esma”) ha emesso un public statement con il quale ha fornito indicazioni pratiche per l’applicazione delle modifiche introdotte dal Regolamento (Ue) 2809/2024 (cosiddetto “Listing act”) al Regolamento (Ue) 1129/2017 (cosiddetto “Regolamento Prospetto” o “Rp”) in tema di prospetto informativo.</p><p><strong>Indicazioni alle autorità nazionali</strong></p><p>Le indicazioni fornite dall’Esma sono rivolte alle autorità nazionali e agli emittenti e riguardano, in particolare:&nbsp;</p><p>(i) le modalità di applicazione, da parte delle autorità nazionali, delle disposizioni transitorie di cui all’art. 48-bis del Regolamento Prospetto a prospetti informativi, documenti di registrazione e documenti di registrazione universali;&nbsp;<br>(ii) l’oggetto dell’obbligo di comunicazione degli emittenti alle autorità nazionali in relazione ai Prospetti Ue della ripresa (di cui all’art. 14-bis del Regolamento Prospetto, cosiddetti Follow-on) e ai Prospetti UE della crescita (di cui all’art. 15 del Regolamento Prospetto, cosiddetti Eu Growth), utilizzabili a partire dal 5 marzo 2026, tenuto conto del previsto ritardo nell’applicazione del Regolamento Delegato della Commissione (“Atto Delegato”) che andrà a modificare il Regolamento Delegato (Ue) 980/2019 su formato, contenuto, controllo e approvazione del prospetto.&nbsp;</p><p>In relazione al primo argomento, l’art. 48-bis, par. 1 del Rp prevede che «i prospetti approvati fino al 4 giugno 2026 continuano a essere disciplinati fino al termine del loro periodo di validità dalla versione del presente regolamento in vigore il giorno della loro approvazione». L’Esma è consapevole del fatto che l’assenza, nella norma di un riferimento esplicito ai documenti di registrazione e ai documenti di registrazione universali crea una lacuna normativa non intenzionale, che deve essere colmata per garantire l’introduzione omogenea delle modifiche apportate dal Listing act al Rp.</p><p>Pertanto, l’Esma chiarisce ora che l’articolo 48-bis, par. 1, del Rp non dovrebbe essere applicato in modo restrittivo e che, di conseguenza, anche i documenti di registrazione e i documenti di registrazione universali rientrano nel suo ambito di applicazione, dal momento che il periodo di validità di 12 mesi di tali documenti dalla data della loro approvazione, previsto dall’art. 12, par. 2 e 3, del Rp, non è stato modificato dal Listing act.</p><p><strong>Approccio coerente</strong></p><p>L’approccio seguito dall’Esma è coerente con gli obiettivi del Listing act, che mira a ridurre i costi e gli oneri per gli emittenti che attualmente impediscono alle imprese, incluse le Pmi, di accedere ai mercati pubblici dell’Unione, come indicato anche nel Considerando 5 del provvedimento.</p><p>Pertanto, l’Esma si aspetta che le autorità nazionali consentano l’utilizzo dei documenti di registrazione e dei documenti di registrazione universali approvati o depositati fino al 4 giugno 2026 nei prospetti tripartiti approvati successivamente, fino alla scadenza della loro validità.</p><p>In relazione al secondo argomento, l’Esma ricorda che a partire dal 5 marzo 2026 sarà possibile utilizzare i Prospetti Ue della ripresa e i Prospetti Ue della crescita per raccogliere capitale sui mercati finanziari: l’Esma si aspetta che, da tale data, le elutorità nazionali esaminino i Prospetti Ue della ripresa e i Prospetti Ue della crescita conformemente agli articoli 14-bis e 15-bis del Rp.</p><p>Tuttavia, l’Esma prevede ragionevolmente che l’Atto Delegato, sebbene formalmente adottato prima della scadenza del 5 marzo 2026, non troverà applicazione fino al termine del periodo di controllo di tre mesi da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea.</p><p><strong>Disposizioni già applicabili</strong></p><p>A tal proposito, l’Esma osserva che nel periodo precedente l’applicabilità dell’Atto Delegato, le disposizioni degli articoli 14-bis e 15-bis del Rp sono già applicabili e, pertanto:</p><p>(i) i Prospetti Ue della ripresa dovranno essere presentati secondo una sequenza standardizzata basata sull’ordine di informativa previsto negli allegati IV o V del Rp; mentre<br>(ii) i Prospetti Ue della crescita dovranno essere presentati secondo una sequenza standardizzata basata sull’ordine di informativa previsto negli allegati VII o VIII del Rp.</p><p>Per tutta la durata del periodo antecedente l’applicabilità delle disposizioni modificative, l’Esma raccomanda di includere le informazioni previste dall’Atto Delegato: sebbene tale raccomandazione non sia vincolante, poiché l’Atto Delegato non sarà ancora entrato in vigore, i requisiti di informativa contenuti nell’Atto Delegato possono aiutare le parti interessate e le autorità nazionali competenti a determinare quali informazioni più dettagliate siano necessarie per soddisfare i requisiti previsti dagli allegati IV, V, VII e VIII nonché dagli articoli 14-bis, par. 2, e 15-bis, par. 2, della nuova versione del Rp.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 17 Mar 2026 10:34:19 +0100</pubDate>
                        <title>Energy Law Italy Outlook | Febbraio 2026</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/energy-law-italy-outlook-febbraio-2026</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ora disponibile il quinto numero di Energy Law Italy Outlook, la <strong>Newsletter</strong> a cura del Team Energy &amp; Infrastructures di <strong>ADVANT Nctm</strong> che analizza gli sviluppi normativi e regolatori più rilevanti del panorama energetico italiano.&nbsp;</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/nctm/PDF/Energy_NL_2026.pdf" target="_blank"><strong><u>Leggi il numero di febbraio 2026</u></strong></a></p><p><a href="https://www.energylawitaly.com/newsletter-subscription" target="_blank"><u>Resta aggiornato!&nbsp;</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-10122</guid>
                        <pubDate>Mon, 16 Mar 2026 17:47:59 +0100</pubDate>
                        <title>Antiriciclaggio: l&#039;UIF emana le nuove istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/antiriciclaggio-luif-emana-le-nuove-istruzioni-per-la-rilevazione-e-la-segnalazione-delle-operazioni-sospette</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il <strong>18 dicembre 2025</strong> l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“<strong>UIF</strong>”) ha emanato il provvedimento recante le nuove istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette (il “<strong>Provvedimento</strong>”), destinato a sostituire il precedente provvedimento del 4 maggio 2011 e i relativi allegati. Il Provvedimento è il risultato di una consultazione pubblica alla quale lo Studio ha partecipato attivamente, contribuendo alla definizione delle istruzioni ora adottate. Il Provvedimento è rivolto a tutti i soggetti obbligati ai sensi del D.lgs. n. 231/2007 e le nuove disposizioni si applicheranno a decorrere dal <strong>1° luglio 2026</strong>.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il Provvedimento si articola in tre parti. La <strong>Parte Prima</strong> definisce i principi e le regole della collaborazione attiva, illustrando le fasi di individuazione e valutazione delle anomalie, le istruzioni operative per l’invio della segnalazione di operazioni sospette (“<strong>SOS</strong>”), la disciplina della sospensione delle operazioni e il flusso di ritorno degli esiti da parte dell’UIF. La <strong>Parte Seconda</strong> introduce disposizioni sugli adempimenti di natura organizzativa applicabili ai destinatari non soggetti alla supervisione delle Autorità di vigilanza di settore. Infine, la <strong>Parte Terza</strong> disciplina le modalità di accesso al portale Infostat-UIF e fornisce le istruzioni per la compilazione e l’invio delle SOS.</p><p class="text-justify">Con particolare riguardo ai <u>principi della collaborazione attiva</u>, il Provvedimento pone l’accento più sulla qualità che sulla quantità del flusso segnaletico. La SOS rappresenta infatti l’esito di un processo valutativo condotto dal destinatario a partire dall’individuazione di anomalie soggettive e oggettive, che devono essere esaminate anche alla luce delle informazioni disponibili e del profilo del cliente. Il Provvedimento esclude espressamente approcci automatici o meramente cautelativi: il mero superamento di soglie quantitative, la ricezione di richieste di informazioni da parte delle Autorità, l’esistenza di notizie negative sul soggetto ovvero l’adozione di misure personali o reali a suo carico non costituiscono, di per sè, presupposto sufficiente per l’invio di una SOS.</p><p class="text-justify">Il processo valutativo può legittimamente concludersi con l’esclusione del sospetto; in tali casi non sussiste l’obbligo di segnalazione, ma il destinatario è invitato a documentare, anche sinteticamente, le ragioni a sostegno di tale decisione, al fine di garantire la tracciabilità in caso di verifiche successive.</p><p class="text-justify">Tra gli elementi di maggiore rilievo introdotti dal Provvedimento si segnalano i seguenti.</p><p class="text-justify"><u>Intelligenza artificiale</u>. Il Provvedimento riconosce espressamente la possibilità di ricorrere a strumenti basati su sistemi di intelligenza artificiale per l’individuazione delle operatività anomale. Tali strumenti, laddove utilizzati, devono essere conformi alle disposizioni a essi eventualmente applicabili, basarsi su dati oggettivi e verificabili ed essere accompagnati da adeguate valutazioni svolte con l’intervento umano, finalizzate alla verifica e validazione delle anomalie rilevate. Sebbene l’utilizzo dell’intelligenza artificiale sia delineato con cautela, la sua esplicita menzione nel Provvedimento apre la strada a possibili applicazioni in ambiti finora poco esplorati, evidenziando ancora una volta le sfide che l’evoluzione tecnologica pone al diritto.</p><p class="text-justify"><u>Condivisione delle informazioni tra destinatari</u>. Viene introdotta la possibilità per i soggetti obbligati di condividere informazioni sulle anomalie individuate in relazione a operatività che presentino elementi comuni, nel rispetto degli obblighi di segretezza e riservatezza previsti dal D.lgs. 231/2007.</p><p class="text-justify"><u>Flusso di ritorno dell’UIF</u>. È rafforzato il sistema di comunicazione degli esiti delle segnalazioni: l’UIF fornirà ai destinatari, con cadenza almeno semestrale, indicazioni mirate sulla qualità della collaborazione attiva, distinguendo tra segnalazioni prive di sufficienti elementi di rischio a supporto del sospetto (c.d. elenco A) e segnalazioni classificate a basso rischio (c.d. elenco B). I soggetti obbligati sono tenuti a tener conto di tali riscontri ai fini del progressivo affinamento dei propri processi interni.</p><p class="text-justify">Tramite la scheda di feedback l’UIF fornisce inoltre con cadenza almeno annuale valutazioni di sintesi sulla collaborazione attiva del destinatario. Tale scheda è inviata ai destinatari che risultano aver inviato nell’anno solare di riferimento un numero rilevante di segnalazioni.</p><p class="text-justify"><u>Sospensione delle operazioni</u>. Il destinatario può sottoporre all’UIF un’operazione sospetta chiedendo la valutazione dell’esercizio del potere di sospensione, mediante l’invio di una SOS con apposito attributo. La sospensione può avere una durata massima di cinque giorni lavorativi dalla notifica del relativo provvedimento a mezzo PEC.</p><p class="text-justify">Come anticipato, la seconda parte del Provvedimento è poi dedicata agli <strong>adempimenti organizzativi</strong>.</p><p class="text-justify">In particolare, viene formalizzata la figura del referente SOS, che - nei destinatari diversi dalla persona fisica - deve essere identificata nel portale Infostat-UIF nella persona del legale rappresentante o di un suo delegato dotato di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità. Il delegato non può essere un soggetto esterno al destinatario o al gruppo di appartenenza, né il responsabile della funzione di revisione interna.</p><p class="text-justify">Quanto alla procedura interna di segnalazione, essa deve essere proporzionata alle dimensioni e alla complessità del soggetto obbligato, garantendo efficacia, tempestività e riservatezza. Non possono essere esternalizzate la decisione di effettuare la segnalazione e la trasmissione della stessa all’UIF.</p><p class="text-justify">L’ultima parte del Provvedimento è infine dedicata alle <strong>modalità di segnalazione</strong>. Le SOS devono essere trasmesse esclusivamente tramite il portale Infostat-UIF e devono contenere: dati identificativi, elementi strutturati relativi a operazioni, soggetti e rapporti, e una descrizione in forma libera dell’operatività sospetta e dei motivi del sospetto. La parte descrittiva non può limitarsi a un mero rinvio agli indicatori di anomalia o agli schemi dell’UIF, ma deve illustrare il processo logico-deduttivo seguito dal destinatario.</p><p class="text-justify">In conclusione, il Provvedimento ridefinisce in modo organico l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui agli artt. 35 e ss. del D.lgs. 231/2007, rafforzando un approccio basato sulla responsabilizzazione dei soggetti obbligati e sulla qualità della collaborazione attiva.&nbsp;</p><p class="text-justify">Le nuove istruzioni di cui al Provvedimento comportano alcune implicazioni operative particolarmente rilevanti per i soggetti obbligati.</p><p class="text-justify">In primo luogo, il Provvedimento rafforza la centralità del processo valutativo interno, escludendo approcci automatici o meramente cautelativi. Ciò richiede ai soggetti obbligati di dotarsi di procedure interne adeguate, in grado di consentire una valutazione effettiva delle anomalie alla luce del profilo del cliente, della natura dell’operazione e del contesto complessivo della transazione.</p><p class="text-justify">In secondo luogo, l’introduzione di riferimenti espliciti all’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale si inserisce in una tendenza ormai evidente nel quadro regolamentare nazionale ed europeo, volta a favorire l’utilizzo di strumenti tecnologici avanzati, pur nel rispetto del principio della responsabilità decisionale del destinatario. Il ricorso all’intelligenza artificiale non può quindi sostituire il processo valutativo richiesto dalla normativa antiriciclaggio, ma può rappresentare un supporto all’individuazione e alla gestione delle anomalie, soprattutto nei contesti caratterizzati da elevato numero di operazioni o da schemi transazionali complessi.</p><p class="text-justify">In questo contesto, l’adeguamento alle nuove istruzioni non si esaurisce in un aggiornamento formale delle procedure, ma richiede una revisione complessiva dei presidi antiriciclaggio, che includa – tra l’altro – la definizione di procedure interne di segnalazione, l’individuazione del referente SOS, l’aggiornamento delle policy di gestione delle anomalie e la formazione del personale coinvolto nelle operazioni.</p><p class="text-justify">Alla luce dell’entrata in vigore delle nuove istruzioni il 1° luglio 2026, appare pertanto opportuno che i soggetti obbligati avviino sin d’ora una verifica dei propri assetti di compliance antiriciclaggio, al fine di assicurare la piena conformità al nuovo quadro regolamentare e ridurre i rischi operativi e reputazionali connessi alla gestione delle operazioni sospette.</p><p class="text-justify">L’introduzione delle nuove istruzioni rappresenta un’occasione per rafforzare tali presidi e adeguarli alle evoluzioni normative e tecnologiche che interessano il settore.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Compliance</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 16 Mar 2026 17:39:06 +0100</pubDate>
                        <title>Legge annuale per le PMI: le principali novità</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legge-annuale-per-le-pmi-le-principali-novita</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">La Legge Annuale 2025 per le Piccole e Medie Imprese, che è stata approvata in via definitiva il 4 marzo 2026 dal Senato, introduce una significativa riforma del quadro italiano delle cartolarizzazioni, ridefinendo il modo in cui il magazzino può essere monetizzato e utilizzato come base per operazioni di finanziamento.</p><p class="text-justify">Modificando gli articoli 7, 7.1 e 7.2 della legge n. 130/1999 (la&nbsp;<strong>Legge sulle Cartolarizzazioni</strong>), la riforma consente alle imprese di liberare il valore finanziario del proprio stock di magazzino attraverso il ricorso al mercato dei capitali, offrendo un’alternativa alle tradizionali forme di finanziamento basate su garanzie.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>1. Elementi chiave della riforma</strong></p><p class="text-justify"><strong><u>Il magazzino diventa un attivo cartolarizzabile</u>:</strong> per la prima volta, i beni mobili non registrati — inclusi i beni di magazzino — possono essere direttamente cartolarizzati. Ciò consente operazioni basate sul trasferimento del magazzino a una veicolo di cartolarizzazione e sull’emissione di note garantite dal magazzino ai sensi dell’articolo 7.2.</p><p class="text-justify"><strong><u>Estensione del patrimonio segregato (patrimonio destinato)</u>:</strong> il patrimonio destinato può ora includere non solo crediti ma anche attivi lungo l’intero ciclo produttivo — materie prime, semilavorati, prodotti finiti e beni sostitutivi — consentendo strutture dinamiche e <i>revolving&nbsp;</i>allineate alle esigenze operative.</p><p class="text-justify"><strong>Due sono le strutture alternative di cartolarizzazione:</strong></p><p class="text-justify"><strong>Struttura ai sensi dell’articolo 7.1:</strong> la società destina il magazzino (unitamente a crediti presenti o futuri) a un patrimonio destinato, ovvero lo trasferisce a una SPV di supporto non emittente. La società veicolo di cartolarizzazione emittente concede un finanziamento a ricorso limitato, il cui rimborso deriva dagli attivi segregati e dai relativi proventi nell’ambito di una struttura giuridicamente separata.</p><p class="text-justify"><strong>Struttura ai sensi dell’articolo 7.2:</strong> il magazzino è acquistato dalla società veicolo di cartolarizzazione emittente, la quale ne finanzia l’acquisto mediante l’emissione note garantite dallo <i>stock</i> trasferito e dai relativi proventi della vendita, consentendo una soluzione di <i>destocking</i> strutturalmente più lineare.</p><p class="text-justify"><strong><u>Accesso per finanziatori non autorizzati</u>:</strong> soggetti finanziatori non autorizzati possono utilizzare tecniche di cartolarizzazione per fornire finanziamento a valere sul magazzino (attività in precedenza riservata a banche e intermediari regolamentati) oppure per acquistare il magazzino stesso.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>2. Principali cambiamenti rispetto al quadro previgente</strong></p><p class="text-justify">La riforma segna un chiaro passaggio da modelli di finanziamento del magazzino basati sul pegno a vere e proprie strutture di cartolarizzazione. In precedenza, il finanziamento del magazzino si fondava sul pegno mobiliare non possessorio a garanzia di un finanziamento. Il nuovo regime introduce strutture basate alternativamente sulla segregazione legale (articolo 7.1) oppure sull’acquisto del magazzino da parte di una SPV emittente (articolo 7.2), ampliando in modo significativo gli strumenti disponibili.</p><p class="text-justify">I patrimoni destinati non sono più limitati ai crediti e alle relative garanzie accessorie, ma possono ricomprendere l’intero ciclo produttivo, consentendo strutture revolving e continuamente reintegrabili.</p><p class="text-justify">La struttura ai sensi dell’articolo 7.2 crea inoltre la possibilità di una “derecognition” del magazzino dal bilancio dell’impresa e di una più chiara segregazione strutturale rispetto ai modelli tradizionali basati su garanzie.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>3. Perché è rilevante</strong></p><p class="text-justify">La riforma amplia in modo significativo le possibilità di <i>inventory financing</i> in Italia.</p><p class="text-justify">Essa apre nuovi canali di liquidità, riduce i vincoli operativi associati alle strutture basate su pegno non possessorio e facilita operazioni di <i>destocking</i> attraverso strumenti di cartolarizzazione standardizzati.</p><p class="text-justify">Per un’analisi completa — inclusi schemi strutturali, considerazioni fiscali e un confronto dettagliato tra gli articoli 7.1 e 7.2 — si rimanda al nostro alert completo disponibile al <a href="https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legge-annuale-pmi-novita-in-tema-di-cartolarizzazioni-per-lo-smobilizzo-del-magazzino" target="_blank"><strong>seguente link</strong></a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_processed_/a/5/csm_ADV_banking-and-finance_0e0fe1663b.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
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                    <item>
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                        <pubDate>Mon, 16 Mar 2026 11:16:00 +0100</pubDate>
                        <title>CNC - Misure Protettive - Fideiussori - Centrale Rischi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cnc-misure-protettive-fideiussori-centrale-rischi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tribunale di Napoli, 4 febbraio 2026</strong></p><p class="text-justify">Il Tribunale di Napoli in sede di reclamo ha revocato le misure protettive, già confermate nella composizione negoziata, aventi a oggetto il divieto (i) di escussione di garanzie prestate da terzi fideiussori, e (ii) di segnalazione alla Centrale dei Rischi dello stato di crisi dell’impresa.</p><p class="text-justify">Il Tribunale ravvisa sul punto una compressione ingiustificata degli interessi dei creditori: (i) rileva l’incongruità di un divieto di escussione esteso indistintamente all’intero patrimonio dei terzi fideiussori, che rimarrebbe peraltro esposto ai loro creditori personali e (ii) osserva che la pubblicità a Registro Imprese delle misure protettive priva di utilità il divieto di segnalazione interbancaria.</p><p class="text-justify"><i>La pronuncia è significativa in quanto si discosta da orientamenti della giurisprudenza (Trib. Avellino, 5 dicembre 2022; Trib. Napoli Nord, 24 gennaio 2024; Trib. Milano, 8 febbraio 2025; Trib. Pordenone, 27 maggio 2025), favorevoli all’estensione delle misure ex art. 18 CCII anche nei confronti dei terzi garanti e al divieto di pubblicazione nella Centrale Rischi.</i></p><p><i>Sulla prima questione, oggettivamente controversa, in realtà il Tribunale riconosce fondamento all’inibitoria, ove si tratti (diversamente dal caso esaminato) di determinati beni finzionali al piano di risanamento: non si confronta invece con l’alternativa&nbsp;</i>ratio<i> posta a fondamento dell’inibitoria, relativa alla modificazione del novero dei soggetti con i quali sono in corso trattative, per effetto della surrogazione del garante nella posizione del creditore originario.</i></p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_assets/trib-napoli-4-febbraio-2026-pres-scoppa-est-cacace.pdf" target="_blank"><i>Leggi la sentenza</i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Mon, 16 Mar 2026 09:41:03 +0100</pubDate>
                        <title>Investigazione della Commissione Europea su Shein e implicazioni del Digital Services Act (DSA) per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/investigazione-della-commissione-europea-su-shein-e-implicazioni-del-digital-services-act-dsa-per-la-tutela-dei-diritti-di-proprieta-intellettuale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>1. Contesto dell'indagine</strong></p><p class="text-justify">Il 17 febbraio 2026 la Commissione europea ha avviato un'indagine formale nei confronti di Shein, classificata come Very Large Online Platform (VLOP) ai sensi del Digital Services Act (DSA). L'iniziativa si inserisce nel quadro dei poteri di supervisione attribuiti alla Commissione per verificare il rispetto degli obblighi imposti alle piattaforme digitali di grandi dimensioni, in particolare con riferimento alla circolazione di prodotti illegali e contraffatti all'interno dei marketplace online. Tra i profili oggetto di analisi vi è la possibile presenza sulla piattaforma di beni che violano diritti di proprietà intellettuale, inclusi marchi, design e copyright. Shein è stata formalmente designata come VLOP dalla Commissione europea nell'ottobre 2023.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>2. Gli obblighi del DSA in materia di prodotti illegali e IPR</strong></p><p class="text-justify">Il Digital Services Act introduce un sistema di responsabilità e diligenza per le piattaforme online, incidendo direttamente anche sulla circolazione di prodotti contraffatti. Il DSA sostituisce il previgente regime di responsabilità degli intermediari introdotto dalla Direttiva sul Commercio Elettronico (2000/31/CE), rafforzando significativamente gli obblighi a carico delle piattaforme.</p><p class="text-justify">Tra gli obblighi più rilevanti:</p><p class="text-justify">a) Meccanismi di notice-and-action (art. 16 DSA):&nbsp;le piattaforme devono predisporre sistemi che consentano ai titolari di diritti di segnalare facilmente contenuti o prodotti illegali, inclusi articoli che violano diritti di proprietà intellettuale. Il sistema deve essere facilmente accessibile, dotato di un canale elettronico diretto, e capace di consentire segnalazioni sufficientemente precise. La piattaforma è tenuta a comunicare la decisione presa al segnalante, con obbligo di motivazione in caso di diniego.</p><p class="text-justify">b) Tracciabilità dei trader (art. 30 DSA):&nbsp;i marketplace devono raccogliere e verificare informazioni sui venditori professionali che operano sulla piattaforma — ragione sociale, partita IVA, dati bancari — secondo il principio del "Know Your Business Customer" (KYBC), al fine di ridurre la presenza di operatori che commercializzano prodotti contraffatti. I venditori che non abbiano fornito le informazioni richieste o la cui verifica sia fallita non possono operare sulla piattaforma.</p><p class="text-justify">c) Obblighi rafforzati per le VLOP (artt. 34–35 DSA):&nbsp;le piattaforme di dimensioni molto grandi devono: i) analizzare i rischi sistemici, tra cui la diffusione di prodotti illegali, con cadenza annuale; ii) adottare misure di mitigazione, come sistemi di controllo più efficaci e maggiore moderazione; iii) sottoporsi ad audit indipendenti sulla conformità delle misure adottate (art. 37 DSA).</p><p class="text-justify">d) Trasparenza e accesso ai dati:&nbsp;le VLOP devono fornire informazioni sulle modalità di funzionamento dei propri sistemi e sulle misure adottate per contrastare contenuti e prodotti illegali, nonché condividere dati con la Commissione e i ricercatori autorizzati (artt. 40–42 DSA).</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>3. Il focus dell'indagine: i prodotti contraffatti</strong></p><p class="text-justify">Con specifico riguardo all'attività di Shein quale marketplace di terzi, l'indagine della Commissione riguarda in particolare la possibile insufficienza delle misure adottate dalla piattaforma per: prevenire la vendita, da parte di venditori terzi, di prodotti che violano marchi o design registrati; rimuovere rapidamente gli articoli segnalati come contraffatti attraverso i meccanismi di notice-and-action; garantire la tracciabilità e la corretta identificazione dei venditori terzi ai sensi dell'art. 30 DSA.</p><p class="text-justify">In questo contesto il DSA diventa uno strumento complementare rispetto al tradizionale enforcement dei diritti IP, poiché non interviene sul singolo atto di contraffazione compiuto dal venditore terzo, ma sulla governance della piattaforma che ne ha reso possibile la commercializzazione.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>4. Possibili conseguenze dell'indagine</strong></p><p class="text-justify">Se la Commissione dovesse accertare violazioni del Digital Services Act, potrebbe imporre:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>misure correttive per rafforzare i sistemi di controllo della piattaforma (modifica dei sistemi di notice-and-action, rafforzamento della verifica dei seller, obbligo di report periodici);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>sanzioni fino al 6% del fatturato globale annuo della società (art. 74 DSA);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>penalità di mora fino al 5% del fatturato giornaliero medio per ogni giorno di ritardo nell'adempimento;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>in casi di violazione grave e reiterata, misure d'urgenza e, in extremis, sospensione temporanea dell'accesso al servizio nell'UE (art. 76 DSA).</span></p><p class="text-justify">&nbsp;</p></li></ul><p class="text-justify"><strong>5. Conclusioni</strong></p><p class="text-justify">L'indagine su Shein offre uno spunto significativo per riflettere sul ruolo che il Digital Services Act può svolgere, in via indiretta, nell'enforcement della proprietà intellettuale nell'economia digitale.</p><p class="text-justify">Il DSA rafforza la responsabilità procedurale delle piattaforme online, imponendo obblighi di diligenza più stringenti nella gestione dei prodotti potenzialmente contraffatti. Questo rappresenta un passo in avanti rispetto al regime previgente, ma non elimina le difficoltà strutturali dell'enforcement IP nel contesto digitale: la frammentazione delle catene di fornitura, la rapidità con cui i venditori scorretti si ricostituiscono sotto nuove identità e la complessità della verifica a scala globale rimangono sfide aperte.</p><p class="text-justify">Per i titolari di diritti, i meccanismi introdotti dal DSA — in particolare il notice-and-action e la tracciabilità dei trader — offrono strumenti aggiuntivi di tutela, che si affiancano senza sostituire i rimedi IP tradizionali. L'efficacia concreta di tali strumenti dipenderà tuttavia dall'effettiva implementazione da parte delle piattaforme e dal rigore con cui la Commissione eserciterà i propri poteri di supervisione.</p><p>L'esito dell'indagine su Shein fornirà indicazioni preziose sulla portata applicativa del DSA in questo ambito, ma è prematuro considerarlo un modello consolidato: si tratta di uno dei primi casi di enforcement nei confronti di una VLOP, e la prassi regolatoria è ancora in fase di definizione.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                                <category>Technology, Media, Entertainment and Telecommunications</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 16 Mar 2026 09:16:31 +0100</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm consolida l&#039;area Banking &amp; Finance con l&#039;ingresso di Antonio La Porta</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-consolida-larea-banking-finance-con-lingresso-di-antonio-la-porta</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">ADVANT Nctm annuncia l’ingresso di&nbsp;<strong>Antonio La Porta</strong> in qualità di&nbsp;partner&nbsp;nell’area&nbsp;<i>Banking &amp; Finance</i>.</p><p class="text-justify">Professionista con oltre vent’anni di esperienza maturata presso primari studi nazionali e internazionali, Antonio La Porta vanta una solida e riconosciuta competenza nella&nbsp;finanza straordinaria e strutturata&nbsp;con particolare focus su cartolarizzazioni, covered bond e operazioni su NPL, così come nel private debt, nell’acquisition finance e nel debt capital market.&nbsp;</p><p class="text-justify">Con Antonio La Porta entra a far parte dello Studio anche <strong>Francesca Spadafora</strong>, managing associate, che si occupa di diritto bancario e finanziario con esperienza nel debt capital market, nel corporate finance e nell’acquisition finance.&nbsp;</p><p class="text-justify">L’operazione si inserisce nel percorso di ulteriore consolidamento della practice&nbsp;<i>Banking &amp; Finance</i>&nbsp;di ADVANT Nctm avviato dall’inizio dell’anno con l’ingresso nella partnership di Federico Morelli e conferma la strategia dello Studio volta a strutturare un&nbsp;team altamente specializzato, capace di intercettare tempestivamente i trend più rilevanti del mercato per offrire una consulenza sempre più focalizzata e dedicata.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="text-justify"><i>“L’arrivo di Antonio La Porta rappresenta un ulteriore passo nel consolidamento della nostra practice Banking &amp; Finance. Dopo il recente ingresso di Federico Morelli, proseguiamo in un percorso di rafforzamento attraverso l’inserimento di professionisti con competenze distintive e in grado di portare un forte valore aggiunto. Un investimento che ci consente di accrescere ulteriormente in modo mirato la qualità del supporto ai clienti in un mercato in continua evoluzione”</i>, ha commentato&nbsp;<strong>Paolo Montironi</strong>,&nbsp;<strong>Senior Partner</strong>&nbsp;di&nbsp;<strong>ADVANT Nctm</strong>.</p><p class="text-justify"><i>“Entrare a far parte di ADVANT Nctm rappresenta, per me, un’opportunità particolarmente stimolante, in un’area – quella del Banking &amp; Finance – già consolidata e riconosciuta sul mercato. Metterò a disposizione dello Studio la mia esperienza nella finanza straordinaria ed in quella strutturata, con l’obiettivo di contribuire ulteriormente allo sviluppo della practice facendo leva su quattro elementi che considero centrali: competenze specialistiche, visione strategica, lavoro di gruppo e capacità di costruire relazioni di mercato solide e durature”</i>, ha dichiarato&nbsp;<strong>Antonio La Porta</strong>.</p><p class="text-justify">Con l’ingresso di Antonio La Porta, il&nbsp;numero totale dei Partner di ADVANT Nctm sale a 85.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 13 Mar 2026 15:07:41 +0100</pubDate>
                        <title>The Banksy removal - When street art meets property rights</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-banksy-removal-when-street-art-meets-property-rights</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h6><span>The removal last year of a Banksy in Venice has reignited a longstanding legal debate at the intersection of property law and copyright: when street art is created without permission on someone else's wall, who actually owns it? And can the property owner legally remove it?</span></h6><h6><span>In May 2019, during the inauguration of the Venice Biennale, a work attributed to Banksy appeared depicting a migrant child with its feet and part of its legs immersed in the water of a canal, wearing a life jacket and holding a flare emitting pink smoke. In early 2025, to preserve its integrity considering local climatic conditions and to allow restoration of the historic palazzo owned by Banca Ifis on which it was created, it was announced that the work would be removed by "detaching" it from the surface; the operation was carried out on the night of 23-24 July 2025. The restoration was completed in early 2026; the work is currently held at an undisclosed location and may soon be returned to its original site, this time with protective measures to shield it from the effects of water, salt air and wind.</span></h6><p><a href="https://www.artlawyersassociation.com/post/the-banksy-removal-when-street-art-meets-property-rights" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>Read the full article on artlawyersassociation.com</strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 12 Mar 2026 09:04:41 +0100</pubDate>
                        <title>Decreto-Legge 19/2026: nuove disposizioni in materia di bonifiche e industrie insalubri</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/decreto-legge-19-2026-nuove-disposizioni-in-materia-di-bonifiche-e-industrie-insalubri</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>Introduzione</strong></p><p class="text-justify">Il Decreto Legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante "<i>Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione</i>", è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2026, con l’introduzione di molteplici disposizioni che impattano su vari ambiti.</p><p class="text-justify">In attesa della conversione in legge e delle eventuali modifiche che potranno essere apportate, in questa sede verranno evidenziate le novità più rilevanti in relazione all’art. 242-ter del D.Lgs. 152/06 (in materia di interventi ammessi nei siti sottoposti a procedimento di bonifica), nonché quelle in materia di industria insalubre.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>1. Interventi ammessi nei siti sottoposti a procedimento di bonifica</strong></p><p class="text-justify">Il D.Lgs. 152/06 prevede una serie di vincoli e procedure finalizzate alla gestione dei siti sottoposti a procedimento di bonifica, con il duplice obiettivo di proteggere la salute pubblica e l'ambiente, nonché di garantire che eventuali interventi esterni non compromettano l'esecuzione degli interventi di bonifica.</p><p class="text-justify">Tali vincoli rendono necessario, per chiunque intenda eseguire lavori o opere in siti interessati da procedimenti di bonifica, l’applicazione di specifici iter (tra cui, in particolare, la procedura disciplinata dall'art. 242-ter del D.Lgs. 152/2006) al fine di scongiurare interventi suscettibili di aggravare il quadro ambientale o di interferire con le attività di bonifica.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il principio cardine, com'è noto, è quello della intangibilità del sito in bonifica. Ciononostante, il legislatore ha progressivamente ampliato i margini di intervento su tali siti, in particolare mediante l'introduzione dell’art. 242-ter.</p><p class="text-justify">Tale disposizione introduce un elenco tassativo di tipologie di opere e interventi ammissibili, subordinando la loro esecuzione al rispetto di due condizioni fondamentali: da un lato, che le modalità e le tecniche adottate non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica; dall'altro, che non vengano generati rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area, in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.</p><p class="text-justify">La verifica del rispetto di tali condizioni compete, ai sensi del c. 2 del medesimo articolo, all’autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte Quarta, del D.Lgs. 152/2006, nell’ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi ovvero, ove applicabile, nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.</p><p class="text-justify">Il c. 3 dell'art. 242-ter attribuisce al MASE (con riferimento alle aree ricadenti nei Siti di Interesse Nazionale) e alle Regioni (per le restanti aree) il compito di individuare le categorie di interventi esonerati dalla preventiva valutazione dell'autorità competente, nonché, ove tale valutazione sia richiesta, di definire i relativi criteri, le procedure e le modalità di controllo. In attuazione di tale disposizione, il Decreto Ministeriale 45/2023 ha elaborato una classificazione delle diverse tipologie di interventi e opere sulla base dell’impatto, anche solo potenziale, sulle matrici ambientali e delle caratteristiche specifiche del sito, modulando di conseguenza il regime procedurale applicabile alla valutazione delle interferenze.</p><p class="text-justify">L’art. 14, c. 1 del D.L. 19/26 modifica così l'art. 242-ter del D.Lgs. 152/06 prevedendo in particolare che, nelle more dell'adozione da parte delle Regioni delle disposizioni attuative, le categorie di interventi, i criteri e le procedure di valutazione e le modalità di controllo definiti dal MASE trovano applicazione anche per le aree ricomprese nei siti di competenza regionale.</p><p class="text-justify">Si tratta di una previsione di grande rilevanza, che può consentire alle imprese di effettuare interventi nei siti oggetto di procedimento di bonifica in modo ancor più agevole.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>2. Esclusione di talune imprese autorizzate dalla disciplina delle industrie insalubri</strong></p><p class="text-justify">Come noto, talune attività industriali sono qualificate come “industrie insalubri” ai sensi dell'art. 216 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie, di seguito “TULS”) e del Decreto Ministeriale 5 settembre 1994 (di seguito “DM 1994”).</p><p class="text-justify">Tali attività sono classificate dall'art. 216 TULS in due distinte categorie:&nbsp;</p><p class="text-justify">(i) la “Prima Classe”, che comprende le attività il cui rilevante potenziale inquinante impone il loro obbligatorio insediamento al di fuori dei centri abitati (tra cui, a titolo esemplificativo, impianti chimici);</p><p class="text-justify">(ii) la “Seconda Classe”, che raggruppa le attività che, pur potendo in linea di principio essere collocate in prossimità di aree abitate, richiedono comunque l'adozione di specifiche misure precauzionali volte a ridurne l'impatto sanitario.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il DM 1994 reca, in attuazione della predetta disposizione, l’elenco delle attività classificate come insalubri. In tale quadro normativo, la regola generale sancisce il divieto di insediamento delle attività di Prima Classe all'interno dei centri abitati; tuttavia, il c. 5 dell'art. 216 TULS prevede espressamente la possibilità di deroga a tale divieto, subordinatamente alla dimostrazione, da parte del gestore dell’impianto, dell'adozione di nuove metodologie produttive ovvero di specifiche cautele idonee a eliminare i rischi sanitari derivanti dall'esercizio dell'attività.</p><p class="text-justify">La novità introdotta dall’art. 14, c. 3 del D.L. 19/26 è che non sono più classificate come industrie insalubri, ai sensi dell'articolo 216 TULS, e sono quindi escluse dalla relativa disciplina, le imprese in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (“AIA”), di Autorizzazione Unica Ambientale (“AUA”) o di autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici, rilasciate ai sensi del D.Lgs. 152/06.&nbsp;</p><p class="text-justify">La disposizione elimina così la sovrapposizione tra il regime autorizzativo ambientale e il parallelo iter relativo alla classificazione come industria insalubre, con un rilevante effetto deflattivo sugli oneri burocratici.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>ESG</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 11 Mar 2026 10:33:39 +0100</pubDate>
                        <title>La trasparenza salariale come cambio di paradigma</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-trasparenza-salariale-come-cambio-di-paradigma</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>La direttiva UE 2023/970 introduce obblighi per le imprese utili per combattere il gender pay gap. Ma è solo un primo passo non risolutivo</i></p><p>La Direttiva UE 2023/970 rappresenta un passo cruciale nella lotta al gender pay gap, introducendo obblighi vincolanti di trasparenza salariale e strumenti più incisivi a tutela dei lavoratori. <strong>L’obiettivo principale è garantire la parità di retribuzione tra uomini e donne</strong>, riducendo divari ancora presenti nonostante le normative esistenti. Pur essendo focalizzata sul gender pay gap, la direttiva ha un impatto più ampio: richiede l’applicazione di criteri oggettivi e misurabili, spingendo le aziende a strutturare le politiche retributive in modo chiaro e coerente, riducendo ogni potenziale discriminazione e superando ogni possibile opacità nelle politiche adottate.</p><p><a href="https://www.mark-up.it/la-trasparenza-salariale-come-cambio-di-paradigma/" target="_blank" rel="noreferrer">Leggi l'approfondimento integrale a cura della nostra Francesca Pittau su mark-up.it</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 11 Mar 2026 10:27:53 +0100</pubDate>
                        <title>Nuove regole in tema di donazioni e circolazione dei beni immobili: la nuova disciplina dell&#039;azione di restituzione e la tutela dei terzi acquirenti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nuove-regole-in-tema-di-donazioni-e-circolazione-dei-beni-immobili-la-nuova-disciplina-dellazione-di-restituzione-e-la-tutela-dei-terzi-acquirenti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il legislatore, con Legge n. 182 del 2 dicembre 2025, è intervenuto in modo significativo sulla disciplina delle donazioni e della tutela degli eredi legittimari lesi o pretermessi, ossia degli eredi ai quali la legge riserva una quota minima del patrimonio del defunto (coniuge, figli e, in loro mancanza, ascendenti), che non può essere intaccata nemmeno per effetto di donazioni effettuate in vita<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a>.</p><p class="text-justify">Obiettivo dichiarato della riforma, infatti, è proprio quello di stimolare la concorrenza nel mercato immobiliare e di favorire la circolazione dei beni, immobili e mobili registrati, provenienti da donazione e successivamente acquistati da terzi.</p><p class="text-justify"><strong><u>Le principali novità</u></strong>: se gli eredi legittimari agiscono in riduzione - cioè chiedono al giudice di ridurre o annullare una donazione che ha leso la loro quota di legittima - ma il donatario ha ceduto a titolo oneroso l’immobile ad un <strong>terzo avente causa</strong>, quest’ultimo <strong>non potrà più essere chiamato a restituire il bene all’eredità</strong> (563 c.c.).&nbsp;</p><p class="text-justify">I legittimari potranno agire solo nei confronti del terzo che abbia ricevuto il bene di provenienza donativa, nei limiti del vantaggio da lui conseguito, esclusivamente laddove il donatario risulti insolvente <u>e</u> il terzo soggetto abbia ricevuto il bene in forza di un negozio a titolo gratuito.</p><p class="text-justify"><strong>Il terzo acquirente è dunque “messo al riparo” da eventuali pretese del legittimario leso se il bene è stato acquistato dal terzo a <u>titolo oneroso</u>.</strong></p><p class="text-justify">I legittimari conservano in ogni caso il diritto di agire in riduzione contro il <strong>donatario, il quale dovrà compensare <u>in denaro</u> i legittimari</strong> lesi o pretermessi nei limiti in cui ciò è necessario per integrare la quota ad essi riservata.&nbsp;</p><p class="text-justify">Un’ulteriore novità di grande rilevanza pratica è l'eliminazione dell’istituto <strong>dell'opposizione stragiudiziale alla donazione</strong>.&nbsp;</p><p class="text-justify">In base alla normativa previgente, i legittimari potevano “bloccare” il decorso del termine ventennale di tutela reale — quello entro il quale era possibile agire per recuperare il bene anche nei confronti del terzo acquirente — notificando e trascrivendo un apposito atto stragiudiziale di opposizione alla donazione, da rinnovare periodicamente. Tale meccanismo rendeva di fatto permanente l'incertezza sulla “sicurezza” di un bene di provenienza donativa, anche a distanza di decenni dalla donazione stessa.</p><p class="text-justify">Con la riforma, questo istituto viene abrogato per le successioni aperte dopo il 18 dicembre 2025: i legittimari non avranno più la facoltà di paralizzare la libera circolazione del bene attraverso tale strumento. La tutela loro riconosciuta è ormai esclusivamente di natura patrimoniale (il diritto a un’integrazione in denaro da parte del donatario), non più reale (il recupero del bene stesso).</p><p class="text-justify">Di seguito, una breve panoramica delle ulteriori novità derivanti dall’entrata in vigore della Legge in oggetto.</p><p class="text-justify"><strong>La sorte di pesi</strong><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" title><strong>[2]</strong></a><strong> e ipoteche costituiti dal donatario</strong></p><p class="text-justify">A fronte delle modifiche apportate all’art. 561 c.c., se gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione risultano gravati da pesi o ipoteche, i suddetti gravami restano efficaci, non trovando più applicazione il principio della “purgazione” delle ipoteche che caratterizzava la precedente disciplina. L’immobile, infatti, è restituito con tutti i pesi e vincoli connessi costituiti dal legatario/donatario, rimanendo a carico di quest’ultimo l’obbligo di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore del bene, nei limiti in cui è necessario integrare la quota ad essi riservata. La stessa disciplina è estesa alla donazione di beni mobili iscritti nei pubblici registri (art. 2690 c.c.).</p><p class="text-justify"><strong>La trascrizione della domanda di riduzione</strong></p><p class="text-justify">La suddetta disciplina di salvaguardia dell’acquisto del terzo avente causa dal donatario fa salvo il disposto dell’art. 2652, comma I, n. 1), c.c., con la conseguenza che, l’azione di riduzione è opponibile ai terzi aventi causa dal donatario con atto trascritto o iscritto dopo la trascrizione della domanda di riduzione.&nbsp;</p><p class="text-justify">Inoltre, in coordinamento con le nuove disposizioni sopra richiamate, è stato modificato altresì l’art. 2652 c.c., n. 8), c.c.. Per l’effetto, viene ridotto <strong>da dieci a tre anni</strong> il termine a disposizione del legittimario per trascrivere la domanda di riduzione e mantenere la sua opponibilità a terzi aventi causa dall’erede o dal legatario.&nbsp;</p><p class="text-justify">In altri termini, l’azione di riduzione è opponibile ai terzi acquirenti di diritti a titolo oneroso dall’erede o dal legatario per tre anni dall’apertura della successione, dopo i tre anni opera il principio della trascrizione della domanda di riduzione o dell’acquisto del terzo avente causa.</p><p class="text-justify"><strong>Regime transitorio</strong></p><p class="text-justify">Infine, il comma 2, dell’art. 44, l. 2 dicembre 2025, no. 182, introduce altresì una disciplina transitoria, precisando che le nuove regole in materia di azione di riduzione <u>trovano applicazione alle successioni aperte dopo l’entrata in vigore della legge in esame (i.e. dopo il 18 dicembre 2025)</u>.&nbsp;</p><p class="text-justify"><u>Per le successioni aperte in data anteriore continua invece ad operare la normativa previgente — con la conseguenza che resta esperibile l’azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dal donatario — purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni</u>:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>sia stata notificata e trascritta la domanda di riduzione prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>la domanda di riduzione venga notificata e trascritta entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>entro il medesimo termine di sei mesi sia notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione.</span></p></li></ul><p class="text-justify">In difetto della notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell’atto di opposizione nel termine semestrale dall’entrata in vigore della riforma, la nuova disciplina si estende anche alle successioni già aperte prima di tale data, una volta decorso il suddetto termine di sei mesi.</p><p class="text-justify"><strong>Conclusioni</strong></p><p class="text-justify">Lo spostamento della tutela del legittimario leso — da reale (recupero del bene) a risarcitoria (compensazione in denaro), pur con le specifiche sopra menzionate — auspicabilmente tutela chi compra un immobile di provenienza donativa, che non rischierà più di vedersi sottratto il bene a distanza di anni dall'acquisto.</p><p class="text-justify">In secondo luogo, gli istituti di credito saranno certamente più inclini ad accettare anche gli immobili di provenienza donativa come garanzia ipotecaria, rendendo in tal modo meno complesso l'accesso al credito.</p><p class="text-justify"><br>&nbsp;</p><hr><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a> L’intervento riformatore ha avuto ad oggetto la modifica degli artt. 561, 562, 563, 2652 e 2690 c.c..&nbsp;</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" title>[2]</a>Diritti reali o personali di godimento costituiti dal donatario, vincoli di natura urbanistica (convenzioni edilizie, atti d’obbligo), vincoli di indisponibilità (sequestri, pignoramenti).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 10 Mar 2026 10:28:14 +0100</pubDate>
                        <title>Women in legal Business - Raffaella Quintana</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/women-in-legal-business-raffaella-quintana</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i><strong>Raffaella Quintana, Head of White-Collar Crime at ADVANT Nctm, pioneered the integration of criminal law into multi-practice firms as a fundamental governance discipline.</strong></i></p><p class="text-justify">Raffaella Quintana is a partner and Head of White-Collar Crime, Investigation and Compliance at ADVANT Nctm. More than 35 years ago, when she built the first criminal law team inside a large Italian multi-practice firm, she had to make two arguments simultaneously: the legal one and the cultural one. The legal argument was technical. The cultural argument was harder, persuading partners and clients that business criminal law was not a niche for handling emergencies but a fundamental governance discipline, one that belongs in the room where strategy is made, not called in after the damage is done. That argument is now settled. What she continues to build is the architecture around it.</p><p><br><a href="https://www.leadersleague.com/en/news/women-in-legal-business-raffaella-quintana" target="_blank" rel="noreferrer">Read the full interview on Leaders League website</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Compliance</category>
                            
                                <category>White Collar Crime and Investigation</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 10 Mar 2026 09:47:46 +0100</pubDate>
                        <title>Decreto Bollette ed impatti sul mercato energetico: le disposizioni in materia di aliquota IRAP per le imprese del comparto energetico</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/decreto-bollette-ed-impatti-sul-mercato-energetico-le-disposizioni-in-materia-di-aliquota-irap-per-le-imprese-del-comparto-energetico</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">A distanza di diversi mesi dalla divulgazione della prima bozza (originariamente denominata “Decreto Energia” e poi ribattezzata definitivamente “<strong>Decreto Bollette</strong>”) il 21 febbraio u.s. è finalmente entrato in vigore il Decreto-Legge n. 21/2026 (il “<strong>Decreto</strong>”), recante plurime e rilevanti novità normative e regolatorie per il settore energetico.</p><p class="text-justify">Attesa la portata delle innovazioni introdotte, con la presente rubrica, Energy Law Italy prosegue l’analisi delle principali misure introdotte dal Decreto, riservando un approfondimento dedicato a ciascuna modifica normativa con particolare attenzione alle loro potenziali declinazioni pratiche (gli altri interventi sono disponibili al seguente&nbsp;<a href="https://www.energylawitaly.com/" target="_blank">link</a>).</p><p class="text-justify">In questa analisi ci concentriamo sulle misure fiscali del Decreto e in particolare su quelle relative all'aliquota IRAP applicabile agli operatori del settore energetico.</p><p class="text-justify">***</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><strong>Incremento temporaneo dell'aliquota IRAP</strong></p><p class="text-justify">In particolare, l’art. 3 del Decreto – rubricato <i>“Disposizioni in materia di aliquota IRAP per le imprese del comparto energetico”</i> – dispone, per i periodi d’imposta 2026 e 2027, un incremento di due punti percentuali dell’aliquota IRAP prevista dall’art. 16, commi 1 e 1-bis, del D.Lgs. 446/97 istitutivo dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) stessa.&nbsp;</p><p class="text-justify">La maggiorazione trova applicazione nei confronti dei soggetti che esercitano in via prevalente talune attività riconducibili al comparto energetico, individuate mediante specifici codici ATECO elencati nella Tabella 1 allegata al Decreto (meglio individuati nel prosieguo).</p><p class="text-justify">Dal punto di vista operativo, l’intervento comporta di fatto:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>l’innalzamento dell’aliquota ordinaria dal 3,9% al 5,9% per la generalità dei soggetti passivi interessati;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>l’aumento dal 4,2% al 6,2% dell’aliquota applicata dalle imprese concessionarie, diverse da quelle operanti nella costruzione e gestione di autostrade e trafori.</span></p><p class="text-justify">&nbsp;</p></li></ul><p><strong>Decorrenza</strong></p><p class="text-justify">La maggiorazione, espressamente temporanea e non strutturale, trova applicazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.&nbsp;</p><p class="text-justify">Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, l’incremento sarà quindi operativo dal 1° gennaio 2026.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><strong>Ambito soggettivo e criterio della prevalenza</strong></p><p class="text-justify">Il perimetro applicativo soggettivo della maggiorazione è individuato sulla base di un criterio della “prevalenza”, e cioè delineato con riferimento allo svolgimento “prevalente” di attività economiche che devono essere riconducibili ai seguenti macrosettori individuati dalla Tabella 1 allegata al Decreto:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>Attività estrattive (Sezione B):&nbsp;</span></p><ul><li><p class="text-justify"><span>06 - estrazione di petrolio greggio e gas naturale;&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>09.1 - attività di supporto all’estrazione di petrolio e gas naturale;</span></p></li></ul></li><li><p class="text-justify"><span>Attività manifatturiere (Sezione C):&nbsp;</span></p><ul><li><p class="text-justify"><span>19.2 – fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e prodotti da combustibili fossili;</span></p></li></ul></li><li><p class="text-justify"><span>Fornitura di energia elettrica e gas (Sezione D):&nbsp;</span></p><ul><li><p class="text-justify"><span>35.1 - Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica;&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>35.2 - Produzione di gas e distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte;&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>35.4 - Attività di servizi di intermediazione per l’energia elettrica e il gas naturale;</span></p></li></ul></li><li><p class="text-justify"><span>Trasporto e magazzinaggio (Sezione H):&nbsp;</span></p><ul><li><p class="text-justify"><span>49.50.1 - Trasporto mediante condotte di gas.</span></p></li></ul></li></ul><p class="text-justify">In mancanza di ulteriori chiarimenti attuativi o di criteri espressamente definiti dal legislatore (eventualmente già in fase di conversione in legge), la nozione di "prevalenza" dovrà verosimilmente essere ricostruita facendo riferimento a parametri oggettivi, quali il volume dei ricavi ovvero il valore della produzione rilevante ai fini IRAP. In coerenza con l’impianto del tributo regionale, appare dunque ragionevole ritenere che il criterio dirimente possa essere individuato nel peso percentuale del valore della produzione netta attribuibile alle attività energetiche rispetto al totale.</p><p class="text-justify">Un profilo di particolare interesse riguarda le imprese che, oltre alle attività ricomprese nei codici ATECO individuati dal Decreto, esercitino anche attività ulteriori estranee al perimetro energetico. <strong>Dalla formulazione letterale della norma sembrerebbe emergere che, in presenza di prevalenza dell’attività energetica, <u>l’aliquota maggiorata si applichi sull’intera base imponibile IRAP</u> e non soltanto sulla quota del valore della produzione netta riconducibile al segmento prevalente.</strong>&nbsp;</p><p class="text-justify">Un’interpretazione di tal genere, ove confermata in sede di prassi, potrebbe generare non trascurabili profili di complessità applicativa, specie per i gruppi multi-business, per le utility verticalmente integrate e per le società caratterizzate da attività miste, nelle quali la delimitazione del perimetro energetico - ai fini della verifica della prevalenza - potrebbe non risultare sempre agevole, soprattutto in presenza di attività tra loro funzionalmente integrate o di modelli organizzativi che non consentono una netta separazione dei flussi economici. Ne deriverebbero infatti potenziali criticità sia nella fase di qualificazione soggettiva sia nella pianificazione degli impatti fiscali complessivi.</p><p><strong>Impatto sugli acconti: rideterminazione con metodo storico</strong></p><p class="text-justify">Un aspetto di particolare rilievo operativo della nuova previsione normativa riguarda il coordinamento con il meccanismo di determinazione degli acconti secondo il metodo storico. Il comma 2 dell’art. 3 stabilisce infatti che, ai fini del calcolo dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, l’imposta del periodo precedente deve essere rideterminata come se l’aliquota maggiorata fosse già applicabile.</p><p class="text-justify">In termini sostanziali, ciò comporta un’anticipazione dell’onere fiscale già in sede di acconto 2026, con effetti immediati sulla liquidità e sulla pianificazione finanziaria delle imprese interessate. L’aggravio fiscale si manifesterà dunque prima della liquidazione del saldo, <u>permettendo di fatto al Ministero dell’Economia di incassare le risorse già nelle prossime scadenze di giugno e novembre 2026</u>, ed incidendo in misura significativa sui soggetti caratterizzati da elevati valori della produzione e da strutture <i>capital intensive</i>.</p><p><strong>Destinazione del gettito e meccanismo redistributivo</strong></p><p class="text-justify">La disposizione in commento delinea e si inserisce in una più ampia strategia di redistribuzione delle risorse interna al comparto energetico, utilizzando la leva fiscale dell’IRAP per finanziare una riduzione mirata degli oneri generali di sistema.</p><p class="text-justify">Il Decreto prevede infatti che le risorse derivanti dall’incremento dell’aliquota siano integralmente destinate alla riduzione della componente A<sub>SOS </sub>della bolletta elettrica per le utenze non domestiche, con esclusione i) delle utenze relative all’illuminazione pubblica, in bassa tensione per altri usi e alle utenze non domestiche in media, alta e altissima tensione; ii) dei prelievi che beneficino del regime tariffario speciale ex art. 29 del D.L. 91/2014 e iii) delle utenze iscritte nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ai sensi dell’art. 3 del D.L. 131/2023.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il beneficio non ha quindi carattere assoluto, ma è rivolto al tessuto produttivo intermedio che non beneficia dei regimi agevolativi riservati ai grandi consumatori energivori e ai grandi distretti industriali e che, in termini proporzionali, sopporta un’incidenza significativa degli oneri generali di sistema.</p><p class="text-justify">In questi termini, si viene dunque a configurare un meccanismo di riallocazione interna al sistema energetico, poiché una quota del maggior gettito fiscale proveniente dagli operatori della filiera energetica viene destinata a ridurre il costo dell’energia per le imprese del tessuto produttivo non energivoro, con <i><u>l’obiettivo dichiarato di attenuare strutturalmente il peso degli oneri generali di sistema</u></i>.</p><p class="text-justify">Sotto il profilo sistemico, la misura si colloca in una logica di riequilibrio interno alla filiera energetica, mirando ad <strong>intercettare una quota dei margini potenzialmente conseguiti in taluni segmenti del comparto, per destinarla al contenimento dei costi energetici sostenuti dalle imprese meno tutelate rispetto alla volatilità dei mercati</strong>.</p><p class="text-justify">Benché la disposizione non qualifichi espressamente la maggiorazione quale “contributo di solidarietà”, la struttura dell’intervento – circoscritto a un determinato settore e finalizzato alla redistribuzione di risorse all’interno dello stesso – richiama e presenta evidenti analogie, sotto il profilo sostanziale, con precedenti misure di prelievo settoriale orientate a finalità redistributive.</p><p class="text-justify">Resta tuttavia da verificare, anche alla luce dei futuri chiarimenti interpretativi e applicativi, se l’impianto normativo riuscirà a coniugare e contemperare l’obiettivo di equità con l’esigenza di garantire certezza e stabilità del quadro fiscale. In particolare, occorrerà valutare se l’incremento temporaneo dell’aliquota IRAP possa incidere sulle decisioni di investimento e sulla prevedibilità del carico tributario per gli operatori del comparto, soprattutto in un settore caratterizzato da elevata intensità di capitale e da orizzonti di pianificazione di medio-lungo periodo.</p><p><strong>Considerazioni preliminari</strong></p><p class="text-justify">Il nuovo assetto normativo impone, di fatto, alle imprese potenzialmente interessate un’attenta e tempestiva attività di analisi interna. In particolare, appare essenziale procedere ad una <strong>verifica</strong> puntuale del proprio <strong>inquadramento ATECO</strong>, anche alla luce delle attività effettivamente esercitate e della loro incidenza economica, nonché ad un’analisi tecnica dei criteri di determinazione della “<strong>prevalenza</strong>”, con specifico riferimento all’incidenza del valore della produzione netta attribuibile alle attività energetiche.</p><p class="text-justify">Parallelamente, dovranno essere valutati con anticipo gli impatti economico-finanziari derivanti dall’incremento dell’aliquota, anche tenendo conto della rideterminazione degli <strong>acconti</strong> 2026 secondo il metodo storico, che comporterà un’anticipazione del maggiore carico fiscale.&nbsp;</p><p>In tale contesto, un approccio preventivo e strutturato potrebbe consentire di mitigare i rischi fiscali e di carattere interpretativo, presidiare i profili di compliance e integrare coerentemente e tempestivamente – seppur temporaneamente - i nuovi e maggiori oneri nel processo di pianificazione fiscale e finanziaria, in un contesto regolatorio in evoluzione, peraltro passibile di modifiche in fase di conversione in legge del decreto-legge.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 09 Mar 2026 10:58:18 +0100</pubDate>
                        <title>Investimenti | L&#039;Europa? Porto sicuro</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/investimenti-leuropa-porto-sicuro</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Per il 66% degli avvocati d'azienda, l'Ue è diventata prima meta per i capitali esteri. Ma serve semplificare. La ricerca di ADVANT.</i></p><p>In un contesto geopolitico segnato da guerre, tensioni e nuove barriere commerciali, la stabilità rappresenta un vantaggio competitivo per l'Europa che si conferma un'area attrattiva per gli investimenti esteri e le imprese. È quanto emerge da “Europe's Opportunity Outlook”, il nuovo report di ADVANT, l'alleanza europea di studi legali rappresentata in Italia da ADVANT Nctm, che ha raccolto le opinioni di oltre 800 responsabili degli affari legali, operanti in aziende che superano i 100 milioni di dollari di fatturato, in quattro Paesi: Francia, Germania, Italia e Stati Uniti. […]</p><p>[…] «L'Ue ha fissato obiettivi chiari per stimolare la competitività, semplificando la regolamentazione e allineando le politiche europee e nazionali, resta da vedere se queste azioni saranno sufficienti e rapide. Esiste il rischio reale che volume e complessità della regolamentazione possano svantaggiare le imprese operanti in Europa rispetto a giurisdizioni con regole meno onerose», dice <strong>Paolo Montironi</strong>, senior partner di ADVANT Nctm. Al netto di questo, il quadro giuridico e regolamentare europeo nel complesso viene ritenuto affidabile e stabile. «L'Ue continua a rappresentare un contesto resiliente e attrattivo per investire e fare impresa anche in uno scenario globale segnato da incertezze geopolitiche ed economiche, come emerge dalle valutazioni dei general counsel chiamati a guidare i dipartimenti legali delle aziende coinvolte nella nostra ricerca», aggiunge <strong>Montironi</strong>.<strong> </strong>[…]</p><p>[…] «L'indagine conferma l'importanza di condividere riflessioni che possono contribuire a creare visione e approccio comune - conclude <strong>Guido Fauda</strong>, partner di ADVANT Nctm e membro dello steering group di ADVANT per l'Italia - . Sono emerse delle evidenze molto interessanti, sulla base delle quali potremo sviluppare percorsi condivisi in linea con le esigenze delle imprese che avranno sempre più bisogno di una consulenza specializzata e su misura».</p><p><i>Articolo integrale disponibile sull'edizione del 9 marzo 2026 de “Corriere L'Economia”</i></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 09 Mar 2026 09:09:28 +0100</pubDate>
                        <title>ADVANT Europe’s Opportunity Outlook:  l’Europa resta solida e attrattiva per investimenti esteri e crescita</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-europes-opportunity-outlook-leuropa-resta-solida-e-attrattiva-per-investimenti-esteri-e-crescita</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<ul><li><p class="text-justify"><i><span>Nuova analisi di<strong> </strong>ADVANT, alleanza europea di studi legali rappresentata in Italia da ADVANT Nctm, sulle opinioni di oltre 800 General Counsel in Europa e negli Stati Uniti sul futuro della competitività europea.</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span>Quattro le aree di indagine: stabilità e attrattività dell’Europa, semplificazione della normativa come leva di competitività, AI e cybersecurity, ruolo strategico dei General Counsel.</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span>I General Counsel vedono l’Europa come un contesto affidabile e resiliente, sempre più centrale nelle strategie di investimento in risposta alle incertezze globali.</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span>La riduzione della complessità regolamentare e una maggiore armonizzazione delle regole sono indicate come la priorità principale per sostenere crescita e investimenti.</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span>Intelligenza artificiale e sicurezza informatica emergono come aree sensibili, sia per l’urgenza di intervento normativo sia per i possibili rischi operativi.</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span>I Responsabili degli Affari Legali ampliano il proprio perimetro di azione, supportando il management delle aziende nelle decisioni strategiche e nella gestione dei rischi geopolitici.</span></i></p></li></ul><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><i>Milano, 09 marzo 2026</i> –&nbsp;L’Europa resta un’area solida e <strong>attrattiva</strong> per gli investimenti e per le imprese, anche in un contesto internazionale segnato da incertezze economiche e geopolitiche.&nbsp;</p><p class="text-justify">È quanto emerge da <i><strong>Europe’s Opportunity Outlook</strong></i>, il nuovo report pubblicato da <strong>ADVANT</strong> - alleanza europea di studi legali rappresentata, in Italia, da <strong>ADVANT Nctm</strong> - sulle opinioni dei Responsabili degli Affari legali (ovvero, i <i>General Counsel -GC</i>) in Europa e negli Stati Uniti.</p><p class="text-justify">La ricerca si è basata su un’indagine condotta tra oltre <strong>800 General Counsel</strong> (o figure equivalenti) in <strong>Francia</strong>, <strong>Germania</strong>, <strong>Italia</strong> e <strong>Stati Uniti</strong>, operanti in aziende con un fatturato annuo superiore a $100 milioni. Il sondaggio è stato affiancato, inoltre, da una serie di <strong>interviste qualitative approfondite</strong> con GC in Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Stati Uniti.</p><p class="text-justify">Secondo il panel intervistato, il continente europeo si conferma una regione solida: l’<strong>82%</strong> dei GC ritiene, infatti, che l’area possa essere favorita dall’ingresso di nuovi <strong>investimenti internazionali</strong>. Per il <strong>66%</strong> del campione, inoltre, l’Europa si posiziona come la <strong>prima meta</strong> di sviluppo estero: l’83% prevede di consolidarsi nei mercati continentali già presidiati ed una percentuale analoga (82%) conta di ampliare il bacino di presenza a nuovi Paesi europei nei prossimi tre-cinque anni. Una view condivisa anche dai Responsabili degli Affari Legali <strong>italiani</strong> interpellati che – per il <strong>69%</strong> - vedono il Vecchio Continente pronto a beneficiare di opportunità di <strong>crescita</strong> di matrice <strong>globale</strong>. L’Europa nel suo complesso viene, quindi, ritenuta un importante bacino di nuove opportunità per tutte quelle aziende che prevedono di avviare programmi di internazionalizzazione nel suo mercato e nei suoi Paesi-chiave, come l’Italia.</p><p class="text-justify">L’indagine di ADVANT ha riguardato <strong>quattro aree</strong> di riferimento:</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><i><strong>1) Stabilità europea come vantaggio competitivo</strong></i></p><p class="text-justify">I risultati mostrano un’<strong>elevata fiducia&nbsp;</strong>nel contesto europeo: l’<strong>84%</strong> dei GC lo valuta stabile e affidabile. I General Counsel statunitensi intervistati risultano ancora più ottimisti rispetto ai colleghi europei: l’87% ritiene che l’Europa beneficerà dell’espansione globale delle imprese, contro il 71% in Francia e il 76% in Germania e il 69% in Italia.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><i><strong>2) Semplificazione della normativa</strong></i></p><p class="text-justify">Accanto alla fiducia nel sistema europeo, il report evidenzia la <strong>necessità&nbsp;</strong>di proseguire con decisione nel percorso di&nbsp;<strong>semplificazione&nbsp;</strong>e<strong> armonizzazione normativa</strong>, indicato dai GC come il principale ambito di intervento per rafforzare la&nbsp;<strong>competitività</strong> dell’UE e favorire gli investimenti. Un rispondente su cinque (<strong>20%</strong>) individua, infatti, nella semplificazione e in una maggiore uniformità regolamentare le priorità di riforma più&nbsp;<strong>urgente</strong>, seguite da incentivi fiscali più incisivi (<strong>16%</strong>) e da un maggiore supporto all’innovazione (<strong>15%</strong>). Sebbene il quadro giuridico e regolamentare europeo sia complessivamente valutato come affidabile e stabile, emerge la percezione di una relativa <strong>debolezza</strong> in termini di capacità di stimolare l’<strong>innovazione</strong> e di facilitare il fare impresa. Un tema su cui i <strong>General Counsel italiani</strong> si mostrano, tuttavia, in <strong>controtendenza</strong> rispetto al resto del campione intervistato, con una valutazione più <strong>positiva</strong> sull’apertura del sistema legale europeo all’<strong>innovazione</strong> (il <strong>39%</strong>, rispetto al 33% della Germania e al 31% della Francia). Permane, inoltre, una forte convinzione sul ruolo guida dell’Europa in ambito <strong>ESG</strong>: l’<strong>85%</strong> dei rispondenti ritiene che l’UE continuerà a essere leader globale nella regolamentazione della sostenibilità.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><i><strong>3) Priorità: AI e cybersecurity&nbsp;</strong></i></p><p class="text-justify">L’intelligenza artificiale e la cybersecurity emergono come <strong>temi centrali</strong> sia sul piano regolamentare sia su quello operativo.&nbsp;Il 41% dei GC indica l’AI come un’area che richiede un intervento normativo urgente, anche alla luce del ritardo strutturale dell’Europa rispetto a Stati Uniti e Cina, mentre il 38% segnala la cybersecurity, in un contesto in cui il continente è ampiamente considerato un obiettivo primario della criminalità informatica.&nbsp;Parallelamente, il <strong>42%</strong> considera questi ambiti tra i principali <strong>rischi interni</strong> per i team legali, chiamati a garantire compliance e gestione del rischio in un contesto tecnologico in rapida evoluzione. In questo quadro, tuttavia, i Responsabili degli Affari Legali <strong>italiani</strong> parte del campione mostrano un orientamento più <strong>positivo</strong> verso l’<strong>innovazione</strong> e l’intelligenza artificiale, percepita solo dal <strong>38%</strong> come una possibile “minaccia” al lavoro quotidiano.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><i><strong>4) Evoluzione del ruolo e delle aspettative del General Counsel&nbsp;</strong></i></p><p class="text-justify">Il report evidenzia una <strong>crescente</strong> evoluzione del ruolo dei Responsabili degli Affari Legali, sempre più coinvolti nelle decisioni strategiche delle imprese. Il <strong>72%&nbsp;</strong>dei General Counsel afferma, infatti, di supportare<strong> regolarmente&nbsp;</strong>il management nelle valutazioni dei rischi geopolitici, confermando un <strong>ampliamento</strong> delle responsabilità oltre la tradizionale funzione legale.&nbsp;In questo scenario, l’<strong>innovazione</strong> <strong>tecnologica</strong> diventa anche un fattore distintivo nella scelta dei consulenti legali esterni di supporto: il <strong>36%</strong> dei GC afferma che l’uso della tecnologia, inclusa l’AI, incide in modo significativo sulla selezione degli advisor esterni, una percentuale che sale al <strong>40%</strong> per i Responsabili degli Affari Legali <strong>italiani</strong>. Questa trasformazione si riflette anche nelle aspettative verso i consulenti esterni: il <strong>39%</strong> dei GC predilige un modello <strong>ibrido</strong> di supporto ai servizi legali, in grado di combinare una presenza regionale con competenze specialistiche. In questo contesto, ampiezza delle competenze, esperienza settoriale e copertura dei principali Paesi europei emergono come i criteri più rilevanti nella selezione degli advisor legali.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Guido Fauda</strong>, <strong>Partner</strong> di <strong>ADVANT Nctm</strong> e<strong>&nbsp;</strong>membro dello <strong>Steering Group</strong> di <strong>ADVANT</strong> per l’<strong>Italia</strong>, ha commentato:<i> “L’UE ha fissato obiettivi chiari per stimolare la competitività e la prosperità futura semplificando la regolamentazione e allineando le politiche dell’Unione e nazionali, ma resta da vedere se queste azioni saranno effettivamente sufficienti e rapide. Esiste il rischio reale che volume e complessità della regolamentazione possano svantaggiare le imprese operanti in Europa rispetto a giurisdizioni con regole meno onerose. Al tempo stesso, l’UE resta una delle principali economie mondiali, con un sistema giuridico e regolamentare affidabile e prevedibile, e continua a rappresentare un contesto resiliente e attrattivo per investire e fare impresa anche in uno scenario globale in rapido cambiamento e segnato da incertezze geopolitiche ed economiche, come emerge chiaramente dalle valutazioni dei General Counsel chiamati a guidare i dipartimenti legali delle aziende coinvolte nella nostra ricerca. In particolare, inoltre, dal report emerge chiaramente che i General Counsel italiani continuano a credere nelle forti potenzialità dello sviluppo europeo dimostrandosi anche più aperti – rispetto ai colleghi intervistati- su alcune delle partite più decisive, come il ruolo dell’innovazione tecnologica. Stimoli estremamente importanti che sono già parte della nostra quotidianità e che, in ADVANT Nctm, stiamo traducendo in azioni concrete, per continuare a supportare i nostri clienti con una consulenza aderente alle loro reali necessità e capace di interiorizzare e tradurre in concretezza le continue evoluzioni del mercato”.</i></p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><i>“Inoltre, questa indagine – realizzata da ADVANT, la nostra alleanza europea di studi legali – ha confermato, una volta di più, l’importanza di condividere spunti e riflessioni che possono contribuire a creare visione e approccio comune”</i>, ha aggiunto <strong>Guido Fauda</strong><i>. “Da questo lavoro sono emerse delle evidenze estremamente importanti, sulla base delle quali potremo sviluppare percorsi condivisi in linea con le esigenze delle imprese, che avranno sempre più bisogno di una consulenza specializzata e su misura sugli aspetti più determinanti e strategici, come evidenziato dalla nostra survey”.</i></p><p><a href="http://www.advantlaw.com/europe" target="_blank"><u>Per ulteriori informazioni e accesso al report completo</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 09 Mar 2026 09:06:00 +0100</pubDate>
                        <title>Al SuperOtium di Napoli una serata di screening sulla videoarte contemporanea</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/al-superotium-di-napoli-una-serata-di-screening-sulla-videoarte-contemporanea</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Una riflessione sul potere delle immagini e sui modi in cui la realtà viene interpretata e trasformata dalle tecnologie e dalle pratiche artistiche contemporanee. Ma anche una ricognizione delle ricerche e dei progetti, italiani e internazionali, nel campo delle pratiche audiovisive contemporanee. Oggi, 6 marzo, gli spazi di <a href="https://www.superotium.it/it/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>SuperOtium</u></a> nel centro storico di <a href="https://www.exibart.com/tag/napoli/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>Napoli</u></a> ospiteranno <i>Visual Conversation</i>, una serata dedicata alla videoarte e alle immagini in movimento.</p><p>L’appuntamento, in programma alle ore 19 nell’art-hotel e residenza artistica di via Santa Teresa degli Scalzi, si inserisce nel programma culturale di SuperOtium che, dal 2017, promuove un modello di ospitalità e produzione artistica orientato alla sperimentazione e al confronto con la città. In questo contesto, la serata di&nbsp;<i>Visual Conversation</i> sarà scandita da una costellazione di lavori video che interrogano il rapporto tra immagini, archivi e tecnologie digitali. L’evento nasce dalla collaborazione con diverse realtà attive nel campo della ricerca visiva, tra cui Visualcontainer, Ex-Voto [radical public culture], Arts University Bournemouth, Collezione Agovino e <strong>nctm e l’arte</strong>.</p><p><a href="https://www.exibart.com/progetti-e-iniziative/al-superotium-di-napoli-una-serata-di-screening-sulla-videoarte-contemporanea/" target="_blank" rel="noreferrer">Leggi l'articolo integrale su exibart.com</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 09 Mar 2026 09:04:41 +0100</pubDate>
                        <title>Luigi Ardizzone e Francesco Follieri Partner di ADVANT Nctm</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/luigi-ardizzone-e-francesco-follieri-partner-di-advant-nctm</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>ADVANT Nctm rafforza il legame tra professione e accademia: Luigi Ardizzone e Francesco Follieri Partner dello Studio</strong></p><p class="text-justify"><strong>ADVANT Nctm</strong> compie un ulteriore passo nel proprio percorso di accrescimento delle proprie competenze con la nomina a Partner di <strong>Luigi Ardizzone</strong> e <strong>Francesco Follieri</strong>, già Of Counsel e membri del Comitato Scientifico.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Luigi Ardizzone</strong> è Professore Ordinario di Diritto Commerciale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia. Si occupa prevalentemente di diritto societario e dei mercati finanziari, in ambito sia giudiziale sia di operazioni di M&amp;A.</p><p class="text-justify"><strong>Francesco Follieri</strong> è Professore Ordinario di Diritto Amministrativo presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche della LUM “Giuseppe Degennaro”. Vanta un’ampia esperienza in ambito giudiziale e stragiudiziale, in molteplici settori del diritto amministrativo, tra cui contratti e servizi pubblici, sanità, infrastrutture, urbanistica ed edilizia, società a partecipazione pubblica, energia,ambiente, beni culturali e responsabilità erariale.&nbsp;</p><p class="text-justify">La nomina di Luigi Ardizzone e di Francesco Follieri a Partner si inserisce nella visione di <strong>lungo periodo</strong> di ADVANT Nctm che vede nell’<strong>integrazione&nbsp;</strong>tra attività professionale e mondo accademico uno degli elementi <strong>distintivi</strong> dell’identità dello Studio.&nbsp;</p><p class="text-justify">Un approccio che si esprime sia sul piano tecnico – attraverso il proprio <strong>Comitato Scientifico</strong> composto da docenti universitari di primo piano dei principali atenei italiani – sia nella continua formazione, <strong>interna</strong> ed <strong>esterna</strong> e iniziative mirate come l’assegnazione di borse di studio e premi di laurea a studenti universitari. Un percorso volto a contribuire alla crescita delle nuove generazioni e all’arricchimento continuo del patrimonio di conoscenze dello Studio.&nbsp;</p><p class="text-justify"><i>“La presenza di Luigi Ardizzone e Francesco Follieri nella nostra partnership rappresenta un passaggio importante e coerente con il nostro percorso di crescita e con l’attenzione che dedichiamo, da sempre, al mondo accademico quale punto di riferimento per la promozione di un metodo scientifico e rigoroso nell’esercizio della professione. Consolidare il rapporto tra accademia e professione significa investire nella qualità della consulenza e nel futuro della nostra comunità, promuovendo un paradigma capace di distinguerci in modo significativo sul mercato”</i>, ha commentato <strong>Paolo Montironi</strong>, <strong>Senior Partner</strong> di <strong>ADVANT Nctm</strong>.</p><p class="text-justify"><i>“Siamo molto lieti di poter contribuire, anche come Partner, a un progetto che valorizza in modo concreto l’integrazione tra attività accademica e pratica legale. Crediamo che il confronto costante tra ricerca scientifica e attività professionale rappresenti un fattore decisivo di sviluppo di soluzioni innovative e di crescita”</i>, hanno commentato <strong>Luigi Ardizzone</strong> e <strong>Francesco Follieri</strong>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 05 Mar 2026 09:25:23 +0100</pubDate>
                        <title>Il rimborso ETS ai produttori termoelettrici nel DL Bollette: un&#039;analisi critica della compatibilità con la normativa europea</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-rimborso-ets-ai-produttori-termoelettrici-nel-dl-bollette-unanalisi-critica-della-compatibilita-con-la-normativa-europea</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>A distanza di diversi mesi dalla divulgazione della prima bozza (originariamente denominata “Decreto Energia” poi ribattezzata definitivamente “Decreto Bollette”) il 21 febbraio u.s. è finalmente entrato in vigore il Decreto-Legge n. 21/2026 (il “Decreto”) recante plurime novità normative e regolatorie di non marginale rilievo per il settore energetico.</p><p>Attesa la portata delle innovazioni introdotte, con la presente rubrica, Energy Law Italy inaugura uno spazio di analisi delle principali misure introdotte dal Decreto, riservando un approfondimento dedicato a ciascuna modifica normativa con particolare attenzione alle loro potenziali declinazioni pratiche.</p><p>Con questo approfondimento ci concentriamo sugli impatti del Decreto in relazione alle misure per ridurre gli oneri relativi alla generazione elettrica da fonte termoelettrica a gas.</p><p>.</p><p class="text-justify">***</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">L'articolo 6 del decreto-legge n. 21/2026 (c.d. “<strong>DL Bollette</strong>”) ha introdotto un meccanismo di rimborso ai produttori termoelettrici a gas che, per struttura e portata, non ha precedenti nel panorama normativo europeo. La misura, che prevede tra l'altro la compensazione dei costi diretti sostenuti per l'acquisto delle quote di emissione nell'ambito del sistema EU ETS, solleva interrogativi di primaria importanza circa la sua compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea. Il presente contributo si propone di esaminare i principali profili di criticità della disposizione, dalla qualificazione come aiuto di Stato alle implicazioni sul funzionamento del mercato unico dell'energia, offrendo una chiave di lettura sistematica di un intervento normativo destinato ad alimentare un dibattito che trascende i confini nazionali.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><strong>1. Contesto e finalità dell'intervento normativo</strong></p><p class="text-justify">Il 18 febbraio 2026, il Governo italiano ha adottato il decreto-legge n. 21/2026 (pubblicato in G.U. n. 42 del 20 febbraio 2026), recante “Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e&nbsp;del gas in&nbsp;favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche, di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico”.</p><p class="text-justify">Al di là del dichiarato e condivisibile obiettivo di contenere i costi energetici per famiglie e imprese, tra le disposizioni che hanno suscitato il maggiore interesse – e le più accese discussioni – nel settore figurano quelle contenute nell'articolo 6 del decreto, rubricato “Misure urgenti per la riduzione degli oneri del gas naturale prelevato ai fini della produzione di energia elettrica e per il rafforzamento della concorrenzialità dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica”. Tale articolo introduce un duplice meccanismo di rimborso ai produttori termoelettrici a gas: (i) il rimborso di specifiche componenti della tariffa di trasporto del gas naturale applicate ai prelievi per la produzione di energia elettrica immessa in rete; (ii) un rimborso aggiuntivo commisurato al costo atteso dei permessi di emissione nell'ambito del sistema EU ETS per un impianto a ciclo combinato a gas (CCGT) efficiente. Quest'ultima misura è espressamente subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, TFUE.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><strong>2. Il sistema EU ETS: architettura e principi fondamentali</strong></p><p class="text-justify">Il Sistema europeo&nbsp;di&nbsp;scambio di&nbsp;quote di emissione di gas a effetto serra (European Union Emissions Trading System – EU ETS), istituito dalla Direttiva 2003/87/CE, costituisce il principale strumento adottato dall'Unione europea per il conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂ nei principali settori industriali e nel comparto dell'aviazione. Operativo dal 2005 quale primo e più ampio mercato del carbonio a livello mondiale, il sistema è stato concepito per dare attuazione agli impegni assunti dall'UE nell'ambito del Protocollo di Kyoto ed è stato successivamente allineato agli obiettivi dell'Accordo di Parigi.</p><p class="text-justify">Il sistema si fonda sul principio “chi inquina paga” sancito dall'articolo 191, paragrafo 2, TFUE, che impone l'internalizzazione dei costi ambientali da parte dei responsabili delle emissioni. L'approccio basato sul mercato è stato prescelto al fine di conseguire le riduzioni emissive nel modo più efficiente sotto il profilo dei costi, consentendo al mercato di determinare il prezzo del carbonio e di incentivare l'abbattimento delle emissioni laddove risulti economicamente meno oneroso.</p><p class="text-justify">Si tratta di un meccanismo di tipo cap-and-trade che fissa un tetto massimo complessivo (cap) alle emissioni consentite sul territorio europeo nei settori interessati, cui corrisponde un equivalente numero di quote di emissione (ove 1 tonnellata di CO₂eq. equivale a 1 quota), che possono essere acquistate o vendute su un apposito mercato (trade). Ogni operatore industriale attivo nei settori coperti dallo schema è tenuto a compensare, su base annuale, le proprie emissioni effettive – verificate da un soggetto terzo indipendente – con un corrispondente quantitativo di quote. La contabilità delle compensazioni è tenuta attraverso il Registro Unico dell'Unione,&nbsp;mentre il controllo sul rispetto delle scadenze e delle regole del meccanismo è affidato alle Autorità Nazionali Competenti (ANC).</p><p class="text-justify">Il sistema si è evoluto attraverso quattro fasi successive (Fase I: 2005-2007; Fase II: 2008-2012; Fase III: 2013-2020; Fase IV: 2021-2030), con limiti massimi progressivamente più stringenti. Il quantitativo complessivo di quote disponibili per gli operatori (cap) diminuisce nel tempo, imponendo di fatto una riduzione delle emissioni di gas serra nei settori ETS: in particolare, al 2030, il meccanismo garantirà un calo del 43% rispetto ai livelli del 2005. Il sistema è parte integrante del conseguimento degli obiettivi climatici vincolanti dell'UE, inclusa la riduzione delle emissioni del 55% entro il 2030 ai sensi della normativa europea sul clima (regolamento 2021/1119) e la neutralità climatica entro il 2050. La riserva stabilizzatrice del mercato assorbe quote in eccesso (24% annuo) o ne rilascia in caso di carenza, assicurando la stabilità dei prezzi e il corretto funzionamento del mercato.</p><p class="text-justify">Le quote possono essere allocate a titolo oneroso o gratuito. Nel primo caso, vengono vendute attraverso aste pubbliche alle quali partecipano soggetti accreditati che acquistano principalmente per compensare le proprie emissioni, ma possono altresì alimentare il mercato secondario del carbonio. Nel secondo caso, le quote vengono assegnate gratuitamente agli operatori a rischio di delocalizzazione delle produzioni in Paesi caratterizzati da standard ambientali meno stringenti rispetto a quelli europei (c.d. carbon leakage o fuga di carbonio). Le assegnazioni gratuite sono appannaggio dei settori manifatturieri e sono calcolate prendendo a riferimento le emissioni degli impianti più “virtuosi” (c.d. benchmarks, prevalentemente basati sulle produzioni più efficienti).</p><p class="text-justify">Ai fini della presente analisi, è opportuno distinguere tra carbon leakage diretto e carbon leakage indiretto. Il primo si riferisce al rischio di delocalizzazione delle imprese europee verso Paesi terzi con standard ambientali meno stringenti, determinato dall'elevato costo diretto delle quote di emissione. Il secondo concerne l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica causato dal trasferimento (pass-through) dei costi ETS da parte dei produttori termoelettrici nei prezzi dell'elettricità venduta ai consumatori finali, con conseguente aggravio dei costi per le imprese europee elettro-intensive esposte alla concorrenza internazionale.</p><p class="text-justify">Il sistema è strutturato in modo da incentivare riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e tecniche efficienti sotto il profilo energetico, tenendo conto delle&nbsp;tecnologie disponibili, dei prodotti sostitutivi e dei processi di produzione alternativi, della cogenerazione ad alto rendimento, del recupero energetico efficiente dei gas di scarico, della possibilità di utilizzare la biomassa e della cattura e dello stoccaggio di CO₂.</p><p class="text-justify">Un aspetto cruciale per comprendere le criticità della misura italiana riguarda il regime applicabile ai produttori di energia elettrica<sup>. </sup><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title><sup>[1]</sup></a>.&nbsp;Nel quadro del sistema EU ETS, i produttori di energia elettrica non beneficiano dell'assegnazione gratuita di quote, fatta eccezione per i casi specifici previsti dall'articolo 10-quater della Direttiva ETS e per l'elettricità prodotta a partire da gas di scarico. L'esclusione del settore elettrico dall'assegnazione gratuita si fonda sul presupposto che i produttori di energia elettrica possono trasferire il costo delle quote ETS nei prezzi dell'elettricità venduta ai consumatori finali (fenomeno del pass-through o trasferimento del carbon cost), a differenza di altri settori industriali esposti alla concorrenza internazionale che rischiano la rilocalizzazione delle emissioni (carbon leakage).</p><p class="text-justify">A decorrere dal 2019, gli Stati membri mettono all'asta tutte le quote che non sono oggetto di assegnazioni gratuite a norma degli articoli 10-bis e 10-quater della Direttiva ETS e che non sono immesse nella riserva stabilizzatrice del mercato.</p><p class="text-justify">Pertanto, i produttori termoelettrici (CCGT a gas, impianti a carbone, ecc.) sono tenuti a:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>ottenere un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra e restituire quote di emissioni pari alle emissioni complessivamente rilasciate dall'impianto durante ciascun anno civile, come verificate a norma dell'articolo 15 della Direttiva, entro il 30 settembre dell'anno successivo;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>sostenere il costo economico effettivo per ogni tonnellata di CO₂ emessa, pari al prezzo delle quote acquistate all'asta.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>acquistare le quote ETS tramite aste organizzate dagli Stati membri, anziché riceverle gratuitamente;</span></p><p class="text-justify">&nbsp;</p></li></ul><p><strong>3. Anatomia dell'articolo 6: struttura e meccanismo</strong></p><p class="text-justify">L'articolo&nbsp;6 del decreto-legge n. 21/2026 si articola in sei commi, ciascuno dei quali merita un esame puntuale.</p><ul><li><p class="text-justify"><span>Comma 1 - Rafforzamento della concorrenza nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica. Allo scopo di rafforzare la concorrenza nei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica e di favorire il trasferimento nei prezzi di offerta della valorizzazione dei costi variabili delle fonti rinnovabili non programmabili, l'ARERA è tenuta ad adottare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto, in attuazione del Regolamento (UE) n. 1227/2011 (REMIT), uno o più provvedimenti per la valutazione delle condotte di trattenimento economico di capacità degli operatori di mercato all'ingrosso. In particolare, la norma prevede che, con riferimento alle offerte di vendita presentate nel Mercato del Giorno Prima (MGP), i costi opportunità stimabili al momento della negoziazione costituiscano gli unici legittimi motivi economici per offrire ad un prezzo superiore al costo marginale della capacità di generazione, in linea con quanto stabilito dalle linee guida dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione dei regolatori dell'energia (ACER) del 18 dicembre 2024.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Comma 2 – Rimborso di componenti della tariffa di trasporto del gas naturale. L'ARERA, con uno o più provvedimenti, definisce le modalità con le quali, a decorrere dal 1° gennaio 2027, i corrispettivi unitari variabili della tariffa di trasporto del gas naturale - diversi da quelli funzionali alla copertura di costi di natura variabile - e le componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto del gas naturale a copertura di oneri di carattere generale del sistema gas, applicati ai prelievi di gas naturale per la produzione di energia elettrica immessa in rete, ulteriori rispetto a quelli già oggetto di rimborso di cui alla deliberazione ARERA 26 marzo 2020, n. 96/2020/R/eel, sono inclusi tra gli oneri oggetto di rimborso ai produttori termoelettrici. Il mancato gettito derivante dal rimborso è coperto&nbsp;tramite componenti applicate ai prelievi di energia elettrica, secondo le modalità definite dall'ARERA, che provvede, ove necessario, all'aggiornamento di quanto disciplinato nella deliberazione 96/2020/R/eel.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Comma 3 – Rimborso aggiuntivo per i costi ETS. In aggiunta a quanto previsto al comma 2, l'ARERA, con apposita deliberazione, disciplina il rimborso ai produttori termoelettrici, per i prelievi di gas naturale per la produzione di energia elettrica immessa in rete, di un importo definito dalla medesima Autorità con adeguato anticipo e per lassi temporali predefiniti, al fine di massimizzare i benefici per i consumatori italiani, anche tenendo conto degli impatti attesi sugli scambi transfrontalieri, e comunque nel limite del costo atteso, per il medesimo periodo, per un impianto a ciclo combinato a gas (CCGT) efficiente per gli adempimenti connessi alle emissioni ETS. Il mancato gettito derivante da tale rimborso è coperto ai sensi del comma 2, ultimo periodo.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Comma 4 – Verifica del pieno trasferimento dei rimborsi nelle offerte di vendita. L'ARERA verifica che i rimborsi di cui ai commi 2 e 3 siano pienamente trasferiti nelle offerte di vendita riferite agli impianti termoelettrici interessati dai medesimi rimborsi. Nel caso di verifica negativa, il produttore è tenuto a restituire i relativi rimborsi, maggiorati da eventuali sanzioni comminate dalla medesima Autorità ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481. A tal fine, l'ARERA, con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, definisce le modalità e i criteri per le procedure di verifica, nonché i comportamenti di offerta da ritenersi comunque conformi all'obbligo di trasferimento.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Comma 5 – Adeguamento del mercato della capacità. L'ARERA adegua le condizioni economiche previste nella disciplina del mercato della capacità di cui al decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, per tenere conto degli effetti derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Comma 6 – Clausola di subordinazione alla preventiva autorizzazione europea. L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.&nbsp;</span></p><p class="text-justify">&nbsp;</p></li></ul><p><strong>4. Le implicazioni sistemiche del rimborso ETS</strong></p><p class="text-justify">Il rimborso previsto dall'art. 6, comma 3, del decreto ai produttori termoelettrici per i costi ETS sostenuti nella produzione di energia elettrica presenta profili di criticità particolarmente rilevanti sotto il profilo sistematico.&nbsp;</p><p class="text-justify">In primo luogo, la misura neutralizza l'incentivo alla decarbonizzazione insito nel sistema ETS, il quale obbliga i produttori termoelettrici a internalizzare i costi delle emissioni, incentivando la transizione verso fonti di generazione a minore intensità carbonica.&nbsp;</p><p class="text-justify">In secondo luogo, il meccanismo trasferisce il costo delle emissioni dai produttori – che ne sono i responsabili diretti – ai consumatori finali, tramite componenti tariffarie applicate ai prelievi di energia elettrica, invertendo la logica del principio “chi inquina paga”.&nbsp;</p><p class="text-justify">In terzo luogo, la misura contraddice il principio dell'esclusione del settore elettrico dall'assegnazione gratuita di quote, reintroducendo de facto una forma di compensazione economica che annulla l'esposizione dei produttori termoelettrici al carbon price.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><strong>5. La qualificazione come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, par. 1 del TFUE</strong></p><p class="text-justify">Affinché una misura costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, TFUE, devono ricorrere quattro condizioni cumulative: (i) la misura deve essere concessa dallo Stato o mediante risorse statali; (ii) deve conferire un vantaggio selettivo a determinate imprese o produzioni; (iii) deve incidere sugli scambi tra Stati membri; (iv) deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza.</p><p class="text-justify">Il rimborso ai produttori termoelettrici previsto dall'art. 6 del decreto soddisfa tutti i predetti criteri:<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" title>[2]</a></p><ul><li><p class="text-justify"><span>Risorse statali. Il mancato gettito derivante dal rimborso è coperto tramite componenti applicate ai prelievi di energia elettrica dei clienti finali, secondo modalità stabilite dall'ARERA, configurando un trasferimento di risorse dai consumatori ai produttori mediato da un meccanismo pubblico (componenti tariffarie regolate).</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Vantaggio selettivo. La misura conferisce un vantaggio economico ai produttori termoelettrici, compensando costi (ETS e trasporto gas) che i medesimi avrebbero sostenuto in condizioni di mercato normali. Il vantaggio è selettivo in quanto concesso esclusivamente a imprese attive in un settore specifico della generazione elettrica.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Incidenza sugli scambi. Il settore elettrico è pienamente integrato a livello europeo attraverso il Single Day-Ahead Coupling (SDAC), il market coupling e le interconnessioni transfrontaliere. Qualsiasi vantaggio conferito a produttori nazionali incide pertanto sugli scambi tra Stati membri.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Distorsione della concorrenza. La misura altera la competitività relativa dei produttori termoelettrici italiani rispetto a quelli di altri Stati membri e rispetto ad altre tecnologie di generazione (rinnovabili, nucleare, idroelettrico).</span></p><p class="text-justify">&nbsp;</p></li></ul><p><strong>6. L'obbligo di notifica e il rischio di aiuto illegale</strong></p><p class="text-justify">Il regolamento (UE) 2015/1589 prevede che i progetti di nuovi aiuti siano notificati alla Commissione e non possano essere attuati prima della decisione di approvazione (obbligo di standstill ex art. 108, paragrafo 3, TFUE). L'attuazione della misura in violazione dell'obbligo di notifica configurerebbe un aiuto illegale,&nbsp;soggetto a ordine di recupero – comprensivo degli interessi – qualora la Commissione adotti una decisione negativa.</p><p class="text-justify">Sotto il profilo temporale, si osserva che la decorrenza del meccanismo è fissata al 1° gennaio 2027, rendendo incerto il completamento dell'iter autorizzativo europeo in tempo utile per l'avvio della misura.</p><p class="text-justify">Un aspetto che merita particolare attenzione riguarda il perimetro della clausola di subordinazione. Il comma 6 dell'art. 6 subordina alla preventiva autorizzazione della Commissione europea la sola efficacia del comma 3 (rimborso dei costi ETS). Tuttavia, anche il comma 2 – che prevede il rimborso di componenti della tariffa di trasporto del gas naturale ai produttori termoelettrici – presenta i medesimi elementi costitutivi dell'aiuto di Stato sopra analizzati (risorse statali, vantaggio selettivo, incidenza sugli scambi, distorsione della concorrenza). L'attuazione del comma 2 senza preventiva notifica alla Commissione europea comporta pertanto un concreto rischio di illegittimità della misura.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><strong>7. I principali profili di incompatibilità con il diritto dell'Unione</strong></p><p><i><u>a. La divergenza strutturale rispetto alle Linee Guida ETS</u></i></p><p class="text-justify">Le Linee guida della Commissione europea (Disciplina 2022 sugli aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia) autorizzano aiuti per compensare i costi indiretti delle emissioni, definiti come i costi delle emissioni trasferiti nei prezzi dell'elettricità e sostenuti da imprese attive in settori o sottosettori ritenuti esposti a un rischio significativo di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (carbon leakage) a causa dei <u>costi indiretti</u>, elencati nell'Allegato specifico. L'obiettivo dichiarato è prevenire il rischio significativo di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per i settori esposti alla concorrenza internazionale che non possono trasferire tali costi sui prezzi dei prodotti senza perdere quote di mercato significative.</p><p class="text-justify">La misura italiana, per contro, prevede un rimborso diretto ai produttori termoelettrici per i costi ETS sostenuti nella generazione di energia elettrica.&nbsp;</p><p class="text-justify">Tale schema: (i) non rientra nella categoria degli indirect emission<strong>&nbsp;</strong>costs prevista dalle Linee Guida ETS; (ii) compensa i produttori di energia – che sono soggetti diretti dell'ETS – anziché i consumatori industriali; (iii) rischia di indebolire il segnale di prezzo del carbonio che è alla base del funzionamento dell'ETS come meccanismo di riduzione delle emissioni efficace dal punto di vista dei costi. La divergenza è strutturale e priva di precedenti tra gli schemi autorizzati dalla Commissione europea.</p><p class="text-justify">La misura italiana inoltre sembra integrare una violazione del marginal pricing e del Single Day-Ahead Coupling (SDAC).</p><p class="text-justify">L'imposizione ex lege ai produttori termoelettrici a gas di offrire nel MGP prezzi depurati da componenti di costo effettive (ETS e trasporto gas) contrasta con il principio del prezzo uniforme marginalista del mercato day-ahead europeo, sancito dal regolamento CACM (Capacity Allocation and Congestion Management), non derogabile unilateralmente da uno Stato membro. L'impatto di tale meccanismo sulla formazione del prezzo all'ingrosso è tanto più rilevante in quanto, come evidenziato dall'ARERA, nel mercato elettrico italiano gli impianti CCGT/gas sono stati al margine (price setting) nel 68% delle ore nel 2023 e nel 71% delle ore nel 2024, confermando il loro ruolo determinante nella formazione del prezzo zonale nel MGP<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" title>[3]</a>.</p><p class="text-justify">Da ultimo, un intervento che obbliga per legge gli operatori a offrire prezzi diversi da quelli giustificati dai costi effettivi crea un prezzo “artificiale” nel mercato day-ahead, alterando il meccanismo di market coupling europeo.&nbsp;</p><p class="text-justify">A questo riguardo, è significativo osservare che l'analogia con il “Tope Ibérico” del 2022 – il meccanismo spagnolo-portoghese di cap al prezzo del gas utilizzato per la produzione elettrica – è solo parziale: il Tope Ibérico fu autorizzato dalla Commissione europea come deroga temporanea ed eccezionale al SDAC in un contesto di crisi energetica straordinaria (invasione russa dell'Ucraina, impennata dei prezzi del gas), mentre&nbsp;l'art. 6 del decreto sembra configurare un intervento strutturale senza esplicita limitazione temporale;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><i><u>b. L'incompatibilità del comma 1 con l'ordinamento dell'Unione europea;</u></i></p><p class="text-justify">La disposizione contenuta al comma 1 dell'art. 6 riveste un carattere del tutto inedito e peculiare. Per la prima volta, il legislatore nazionale impone all'autorità nazionale di regolamentazione (ARERA) l'obbligo di conformarsi a una specifica lettura interpretativa di un regolamento dell'Unione europea – il REMIT – prescrivendo che, nell'esercizio della propria funzione di vigilanza sulla condotta degli operatori nel mercato all'ingrosso, le offerte formulate a prezzi superiori al costo marginale si presumano illegittime, salvo che l'operatore fornisca adeguate giustificazioni economiche fondate sui costi opportunità stimabili al momento della negoziazione.</p><p class="text-justify">Tale previsione si pone in continuità con l'orientamento recentemente espresso dall'ARERA nella delibera n. 302/2025/R/eel, adottata all'esito di un'indagine conoscitiva sugli esiti dei mercati elettrici nazionali ad asta con consegna a breve termine. La posizione assunta dall'Autorità ha suscitato forti reazioni da parte degli operatori del settore, i quali contestano che il criterio del costo marginale non consenta la copertura dei costi fissi, ivi inclusi i costi di investimento. Ne è scaturito un contenzioso,&nbsp;attualmente pendente dinanzi al TAR Milano,&nbsp;nel quale i ricorrenti censurano l'interpretazione dell'art. 5 del REMIT sostenuta dall'ARERA, ritenendola in contrasto con le indicazioni fornite dall'ACER nelle proprie Linee guida.&nbsp;</p><p class="text-justify">L'imposizione per via legislativa all'autorità nazionale di regolamentazione dell'obbligo di interpretare il REMIT in conformità agli indirizzi governativi è difficilmente conciliabile con l'architettura normativa dell'Unione europea. Nel sistema del diritto dell'Unione, un regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, e la competenza a fornirne l'interpretazione autentica e vincolante spetta in via esclusiva alla Corte di giustizia dell'Unione europea, a presidio dei principi del primato del diritto dell'Unione, dell'autonomia dell'ordinamento giuridico europeo e dell'uniforme applicazione delle norme comuni. Il legislatore nazionale, pur potendo disciplinare gli aspetti rimessi alla discrezionalità degli Stati membri, non può pertanto imporre un'interpretazione vincolante di un regolamento dell'Unione.</p><p class="text-justify">L'art. 6, comma 1, del decreto, inoltre, nel prescrivere una determinata interpretazione del REMIT, incide sulla sfera di indipendenza che il diritto dell'Unione riserva alle autorità nazionali di regolamentazione. Ai sensi dell'art. 57 della direttiva (UE) 2019/944 relativa al mercato interno dell'energia elettrica, tali autorità non possono sollecitare né accettare istruzioni dirette da alcun governo o da altri soggetti pubblici o privati nell'esercizio delle proprie funzioni regolatorie. La Corte di giustizia ha peraltro chiarito che il diritto dell'Unione garantisce a dette autorità “l'indipendenza piena<strong>&nbsp;</strong>rispetto&nbsp;ai soggetti economici e ai soggetti pubblici, siano essi organi amministrativi o organi politici, e in quest'ultimo caso titolari del potere esecutivo o di quello legislativo” (sentenza del 2 settembre 2021, Commissione c. Germania, C-718/18).</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><i><u>c. Il rischio di manipolazione di mercato ai sensi del REMIT</u></i><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" title><i><strong><u>[4]</u></strong></i></a></p><p class="text-justify">Il regolamento REMIT (1227/2011) vieta qualsiasi transazione, ordine di scambio o offerta che fissi o tenti di fissare il prezzo di uno o più prodotti energetici all'ingrosso a un livello artificiale, salvo che la persona dimostri che le sue ragioni sono legittime e che la transazione è conforme alle pratiche di mercato accettate.</p><p class="text-justify">Si configura un paradosso normativo: nel caso in cui l'ARERA abbia rilevato possibili scostamenti tra prezzi di mercato e costi marginali attribuibili a strategie di offerta dei termoelettrici, l'obbligo ex lege di offrire a prezzi depurati da componenti di costo effettive (ETS e trasporto gas) potrebbe paradossalmente costituire esso stesso una manipolazione “istituzionalizzata” del prezzo, creando un livello di prezzo artificiale per legge.</p><p class="text-justify">Il decreto affida ad ARERA il compito di verificare – anche sulla base degli artt. 2 e 5 del Reg. (UE) 1227/2011 (REMIT) – che i rimborsi siano pienamente trasferiti nelle offerte di vendita relative agli impianti interessati, e di adottare provvedimenti per valutare condotte di “trattenimento economico” di capacità nei mercati all'ingrosso. Tuttavia, la verifica del “pieno trasferimento” dei rimborsi nelle offerte presenta difficoltà operative e di enforcement rilevanti: (i) difficoltà di monitoraggio granulare delle strategie di offerta orarie; (ii) rischio di sovracompensazione se il trasferimento non avviene integralmente; (iii) potenziali distorsioni se gli operatori adottano strategie di arbitraggio tra rimborsi e prezzi di mercato.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><i><u>d. Le distorsioni transfrontaliere e il rischio di “dumping energetico”</u></i></p><p class="text-justify">L'ARERA è tenuta a disciplinare il rimborso “aggiuntivo” tenendo conto degli impatti attesi sugli scambi transfrontalieri (market coupling). Il day-ahead italiano è parte del Single Day-Ahead Coupling (SDAC) europeo, con regole – tra cui il prezzo uniforme marginalista – di matrice UE non derogabili unilateralmente.</p><p class="text-justify">La riduzione artificiale del prezzo italiano mediante scorporo dei costi ETS e di trasporto gas comporterebbe le seguenti distorsioni:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>Aumento dell’export italiano: prezzi italiani artificialmente più bassi renderebbero l'Italia esportatrice netta verso i Paesi confinanti (Francia, Austria, Slovenia, Svizzera, Grecia), aumentando la produzione termoelettrica a gas nazionale, con conseguenti maggiori emissioni e costi ETS.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Paradosso del sussidio incrociato: i consumatori italiani pagherebbero, tramite le componenti applicate ai prelievi di energia elettrica, i costi di rimborso anche per la produzione esportata,&nbsp;sussidiando di fatto i consumatori esteri – potenzialmente concorrenti dell'industria italiana.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Incompatibilità con il SDAC: l'ARERA ha segnalato che nelle proprie simulazioni non è stato possibile tener conto compiutamente dell'interscambio con l'estero a causa delle complessità di modellizzazione del market coupling europeo. Un meccanismo che modifica unilateralmente la formazione del prezzo potrebbe richiedere l'uscita dell'Italia dal SDAC o la creazione di “due prezzi” (interno ed export), entrambe soluzioni di difficile compatibilità con la normativa UE. Il Parlamento europeo, nella risoluzione del 18 gennaio 2024 sulla riforma del mercato dell'energia elettrica dell'UE, ha sottolineato l'importanza di preservare l'integrità del mercato unico dell'energia e di evitare distorsioni derivanti da interventi nazionali unilaterali sui prezzi.&nbsp;</span></p><p class="text-justify">&nbsp;</p></li></ul><p><strong>8. Le ricadute sul mercato retail e la questione distributiva</strong></p><p class="text-justify">Il rimborso è finanziato tramite componenti applicate ai prelievi di energia elettrica dei clienti finali, secondo modalità definite dall'ARERA. Tuttavia, il decreto non fornisce dettagli su come tali componenti verrebbero ripartite tra le diverse tipologie di clienti (contratti a prezzo fisso vs indicizzato, forniture “rinnovabili” vs convenzionali).</p><p class="text-justify">Sul piano dei profili critici, si osserva anzitutto che i clienti con contratti a prezzo fisso hanno già incorporato nei loro prezzi contrattuali il costo ETS atteso per il periodo contrattuale: imporre loro di contribuire nuovamente ai medesimi costi tramite oneri di sistema potrebbe configurare una doppia imposizione e generare contenzioso. Analogamente, i clienti con forniture certificate rinnovabili potrebbero fondatamente sostenere di non dover contribuire ai costi ETS, in quanto la loro domanda non è servita – quantomeno sotto il profilo contrattuale – da impianti emissivi. Obbligare tali soggetti a corrispondere oneri di sistema destinati a rimborsare i costi ETS dei produttori termoelettrici potrebbe pertanto configurare una violazione del principio “chi inquina paga” sancito dalla Direttiva ETS.&nbsp;</p><p class="text-justify">Qualora la Commissione dichiarasse il meccanismo illegale per l’incompatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato, <strong>i clienti che hanno già pagato le componenti tariffarie potrebbero richiedere rimborsi, con conseguenti contenziosi e incertezza giuridica.</strong></p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><strong>9. L'assenza di condizionalità ambientali</strong></p><p class="text-justify">Gli schemi di compensazione ETS indiretta autorizzati dalla Commissione per il periodo 2021-2030 prevedono condizionalità stringenti: (i) implementazione obbligatoria di sistemi certificati di gestione dell'energia (ISO 50001) o ambientali (EMAS); (ii) realizzazione di misure di efficienza energetica con periodo di ritorno non superiore a tre anni; (iii) investimenti pari almeno al 50% dell'aiuto ricevuto in decarbonizzazione o efficienza energetica, oppure copertura di almeno il 30% del consumo elettrico con energie rinnovabili.</p><p class="text-justify">Il DL Bollette non prevede condizionalità analoghe per i produttori termoelettrici beneficiari del rimborso. Tale lacuna potrebbe essere considerata dalla Commissione come: (i) mancanza di proporzionalità dell'aiuto rispetto agli obiettivi perseguiti; (ii) assenza di incentivi alla transizione energetica e alla riduzione delle emissioni; (iii) incompatibilità con gli obiettivi del Green Deal europeo e con il principio “do no significant harm” (DNSH). La Disciplina 2022 richiama il principio generale secondo cui gli aiuti di Stato devono essere necessari, proporzionati e tali da non provocare indebite distorsioni della concorrenza, e devono contribuire agli obiettivi del Green Deal europeo.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><strong>10. Il confronto con gli schemi adottati in altri Paesi europei</strong></p><p class="text-justify">Per comprendere appieno la portata innovativa – e problematica – della misura italiana, è utile confrontarla con gli schemi di compensazione dei costi ETS autorizzati dalla Commissione europea in altri Stati membri, i quali presentano una struttura radicalmente diversa.</p><p class="text-justify">Germania: Schema SA.36103 (2013) per il periodo 2013-2020, con budget totale stimato di circa EUR 1,6 miliardi; Schema SA.100559 (2022) per il periodo 2021-2030, con budget stimato di EUR 27,5 miliardi.</p><p class="text-justify">Polonia: Schema SA.53850 (2019) per gli anni 2019-2020, con budget di circa EUR 417,5 milioni.</p><p class="text-justify">Regno Unito (pre-Brexit): Schema SA.35543 (2013) per il periodo 2013-2020, con budget di GBP 113 milioni (circa EUR 143 milioni nel 2013).</p><p class="text-justify">Altri Paesi: Paesi Bassi, Finlandia, Spagna, Belgio, Francia e altri Stati membri hanno notificato schemi analoghi di compensazione ETS indiretta.</p><p class="text-justify">Caratteristica comune fondamentale: tutti gli schemi autorizzati compensano i costi ETS indiretti sostenuti dai consumatori industriali elettro-intensivi – ossia i costi delle emissioni trasferiti nei prezzi dell'elettricità – e non i costi ETS diretti sostenuti dai produttori di energia. Nessuno degli schemi autorizzati dalla Commissione europea prevede la compensazione dei produttori termoelettrici per i costi ETS diretti.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><strong>11. Considerazioni conclusive e prospettive</strong></p><p class="text-justify">Alla luce dell'analisi sin qui condotta, le probabilità che la Commissione europea autorizzi la misura di cui all'art. 6, comma 3, del decreto appaiono oggettivamente molto ridotte, sebbene l'esito finale dipenda anche dalla formulazione definitiva della misura e dalle modalità applicative che saranno definite dall'ARERA oltre che dal confronto politico sulla riforma del meccanismo ETS.</p><p class="text-justify">Le criticità che emergono dall'analisi possono essere sintetizzate come segue. In primo luogo, si rileva una divergenza strutturale radicale rispetto agli schemi autorizzati dalla Commissione europea: la misura compensa i produttori termoelettrici per i costi ETS diretti, anziché i consumatori industriali per i costi ETS indiretti, senza alcun precedente nel panorama delle decisioni della Commissione. In secondo luogo, l'imposizione ex lege di offrire a prezzi depurati da costi effettivi contrasta con il principio del prezzo uniforme marginalista del regolamento CACM, non derogabile unilateralmente da uno Stato membro, configurando una violazione del SDAC e del marginal pricing. In terzo luogo, il comma 1 dell'art. 6 presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, in quanto il legislatore nazionale impone ad ARERA un'interpretazione vincolante del REMIT – regolamento direttamente applicabile la cui interpretazione autentica spetta alla CGUE – in violazione del primato del diritto dell'Unione e dell'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione ex art. 57 della direttiva (UE) 2019/944 e della giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza 2 settembre 2021, C-718/18, Commissione c. Germania). A ciò si aggiunge il rischio di una potenziale manipolazione di mercato ai sensi del REMIT, posto che l'obbligo ex lege di offrire a prezzi artificialmente bassi potrebbe esso stesso costituire “fissazione del prezzo a livello artificiale” vietata dall'art. 5 del REMIT. Sul piano degli effetti transfrontalieri, la riduzione artificiale del prezzo italiano comporterebbe un aumento dell'export, con i consumatori italiani che finanziano tramite oneri di sistema le emissioni per la produzione esportata, dando luogo a distorsioni e sussidi incrociati. Si evidenzia altresì l'assenza di qualsivoglia condizionalità ambientale, non prevedendo il decreto alcun obbligo in termini di efficienza energetica, decarbonizzazione o investimenti in fonti rinnovabili, in contrasto con i requisiti previsti dalla Disciplina 2022 e con il principio DNSH. Da ultimo, il comma 2 del medesimo articolo, relativo al rimborso delle componenti della tariffa di trasporto del gas naturale ai produttori termoelettrici, integra verosimilmente i requisiti dell'aiuto di Stato, ma non è subordinato alla preventiva autorizzazione della Commissione europea, con conseguente rischio di illegittimità, aggravato dall'incertezza temporale connessa alla decorrenza del meccanismo dal 1° gennaio 2027.</p><p>In definitiva, alla luce dell'analisi legale complessivamente svolta, la misura introdotta dal Governo italiano sembrerebbe destinata a non superare il vaglio delle istituzioni europee, presentando profili di incompatibilità talmente radicali e strutturali da renderne l'approvazione un esito del tutto improbabile. Sarebbe tuttavia riduttivo limitarsi a una valutazione di mera legittimità. Sul piano politico-istituzionale, l'articolo 6 del DL Bollette rappresenta un segnale inequivocabile della crescente pressione esercitata dagli Stati membri per una revisione profonda dell’attuale architettura del sistema EU ETS – una pressione che potrebbe trovare una prima, decisiva manifestazione già in occasione del Consiglio europeo di marzo. Il dibattito che ne scaturirà, tanto a livello nazionale quanto europeo, è destinato a ridefinire, forse in maniera oggi inattesa, i confini del rapporto tra politica energetica nazionale e vincoli del mercato unico dell'energia.</p><hr><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a> In particolare, si definisce carbon leakage diretto il rischio di delocalizzazione delle imprese europee a causa degli alti prezzi del carbonio, mentre carbon leakage indiretto indica l'aumento dei prezzi dell’elettricità, causata dagli alti prezzi del carbonio, che le imprese europee utilizzano.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" title>[2]</a> Fonte: Deliberazione ARERA 1° luglio 2025 no. 302/2025/R/EEL – “Rapporto sugli esiti del mercato elettrico del giorno prima nel biennio 2023-2024”.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" title>[3]</a>&nbsp;Cfr. Deliberazione ARERA n. 302/2025/R/eel.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" title>[4]</a> Nel mercato elettrico europeo, il prezzo dell'energia si determina secondo il meccanismo del marginal pricing, in virtù del quale tutta l'energia scambiata viene remunerata al prezzo corrispondente all'ultima offerta accettata necessaria a soddisfare la domanda complessiva.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 02 Mar 2026 11:06:21 +0100</pubDate>
                        <title>Derivati: la Cassazione ci ripensa e attenua gli scenari probabilistici</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/derivati-la-cassazione-ci-ripensa-e-attenua-gli-scenari-probabilistici</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Il commento di Francesco Mocci su Plus24 - Il Sole 24 Ore.</i></p><p>A distanza di pochi anni dalla celebre “sentenza Cattolica” delle Sezioni Unite, la n. 8770 del 12 maggio 2020, la giurisprudenza in materia di contratti derivati (Interest Rate Swap) registra una nuova svolta. Due recenti ordinanze della Prima Sezione Civile della Cassazione (nn. 2262 e 2358 del 3 e 4 febbraio 2026), pur dichiarandosi in continuità formale con il precedente orientamento, introducono elementi di forte discontinuità, ridisegnando i confini di validità di questi complessi strumenti finanziari. […]</p><p>[…] Secondo l'avvocato Francesco Mocci, Partner di ADVANT Nctm, le due ordinanze “hanno il merito di averne superato l'applicazione più rigida, introducendo fondamentali spazi di flessibilità nella valutazione delle fattispecie concrete”. La giurisprudenza di merito precedente aveva sanzionato con la nullità qualsiasi contratto privo degli elementi indicati dalle Sezioni Unite. “Ora, al contrario, la Suprema Corte - continua Mocci - distingue opportunamente tra derivati complessi e derivati semplici (i cosiddetti plain vanilla), calibrando gli obblighi informativi in base al caso specifico”.</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sul numero del 28 febbraio 2026</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 02 Mar 2026 10:14:00 +0100</pubDate>
                        <title>Decreto Bollette ed impatti sul mercato energetico: l&#039;intervento sui Conti Energia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/decreto-bollette-ed-impatti-sul-mercato-energetico-lintervento-sui-conti-energia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">A distanza di diversi mesi dalla divulgazione della prima bozza (originariamente denominata “Decreto Energia” poi ribattezzata definitivamente “Decreto Bollette”) il 21 febbraio u.s. è finalmente entrato in vigore il Decreto-Legge n. 21/2026 (il “<strong>Decreto</strong>”) recante plurime novità normative e regolatorie di non marginale rilievo per il settore energetico.</p><p class="text-justify">Attesa la portata delle innovazioni introdotte, con la presente rubrica, Energy Law Italy inaugura uno spazio di analisi delle principali misure introdotte dal Decreto, riservando un approfondimento dedicato a ciascuna modifica normativa con particolare attenzione alle loro potenziali declinazioni pratiche.</p><p class="text-justify">Con tale approfondimento – già anticipato su Quotidiano Energia il 26 febbraio u.s. (<a href="https://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/529083" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/529083</a>) – ci concentriamo sugli impatti del Decreto in relazioni agli impianti incentivati attraverso i Conti Energia.</p><p class="text-center"><strong>* * * *</strong></p><p class="text-justify">Al fine di affrontare l’elevata incidenza degli oneri generali di sistema sulla bolletta elettrica (derivanti dalla componente ASOS<sub>&nbsp;</sub>destinata al sostegno delle fonti rinnovabili) il Decreto e, in particolare, l’art. 2, introduce dei meccanismi di rimodulazione e fuoriuscita dagli incentivi dedicati agli impianti fotovoltaici di cui alle prime quattro edizioni del “Conti Energia”.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>IL “NUOVO” SPALMA-INCENTIVI</strong></p><p class="text-justify">In particolare, è introdotto un meccanismo di spalma-incentivi su base volontaria, rivolto agli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano dei premi fissi del Conto energia e le cui convenzioni con il GSE sono in scadenza a partire dal 1° gennaio 2029.</p><p class="text-justify">Con riferimento a tali impianti, ai sensi dell’art. 2, co. 1 del Decreto, i soggetti interessati possono, esclusivamente su base volontaria, entro il 31 maggio 2026, optare:&nbsp;</p><ul><li><p class="text-justify"><span>per una riduzione del 15% della tariffa premio spettante nel periodo che intercorre tra luglio 2026 e il 31 dicembre 2027, in cambio di un prolungamento delle convenzioni pari a 3 mesi;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>per una riduzione del 30%, della tariffa premio spettante nel medesimo periodo, in cambio – sempre ai sensi del comma 2 – di un prolungamento delle convenzioni pari a 6 mesi.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Per il periodo oggetto di estensione (pari a 3 o 6 mesi), è prevista l’applicazione da parte del GSE di una tariffa mediata (<i>i.e.</i>, pari alla media delle tariffe premio oggetto di riduzione).</p><p class="text-justify">Come detto, tale facoltà deve essere esercitata entro il 31 maggio 2026 e, in tal caso, è previsto che il GSE provveda all’aggiornamento delle relative convenzioni.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>EXIT STRATEGY</strong></p><p class="text-justify">Oltre alla rimodulazione, l’art. 2, co. 4 del Decreto prevede anche la possibilità di una fuoriuscita anticipata dal regime incentivante, in cambio di un corrispettivo, entro un contingente massimo di 10 GW.&nbsp;</p><p class="text-justify">Tale facoltà deve essere esercitata entro il 30 settembre 2026 e la relativa fuoriuscita diventa effettiva a decorrere dal 1° gennaio 2028.</p><p class="text-justify">A tal fine, la norma prevede che per quanto riguarda gli impianti che hanno aderito agli schemi di riduzione della tariffa di cui al “nuovo” spalma-incentivi sia previsto un accesso prioritario alla fuoriuscita anticipata.</p><p class="text-justify">Per quest’ultimi, il corrispettivo riconosciuto a fronte della fuoriuscita è pari al 90% del valore attualizzato dei flussi di cassa residui degli incentivi maturati per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2028 e la scadenza della convenzione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a>.&nbsp;</p><p class="text-justify">In altri termini, è prevista l’erogazione immediata di una somma, stimata, che i soggetti titolari avrebbero ricevuto in futuro, ridotta del 10%.</p><p class="text-justify">Di converso, per gli impianti che non hanno aderito al “nuovo” spalma-incentivi, per l’adesione al meccanismo della fuoriuscita è previsto il ricorso a una procedura competitiva, gestita dal GSE e da svolgersi entro il 30 giugno 2027 con le seguenti modalità:</p><ol><li><p class="text-justify"><span>i soggetti richiedenti presentano offerte espresse in termini di ribasso percentuale rispetto al valore base determinato ai sensi del punto ii);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il valore base, espresso in euro per MW, è calcolato dal GSE per ciascun impianto ed è pari al 90% del valore attualizzato dei flussi di cassa residui degli incentivi spettanti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2028 e la scadenza del contratto di incentivazione (ai fini di tale calcolo, la stima della produzione attesa è determinata sulla base della media della produzione storica dell'impianto nel corso dell'ultimo quinquennio);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il GSE provvede a classificare le offerte pervenute in ordine decrescente rispetto al beneficio atteso per il sistema, fino a concorrenza del limite della potenza residua del contingente di 10 GW.</span></p></li></ol><p class="text-justify">In definitiva, si prevedono due livelli di accesso all’“exit strategy”, nel limite della potenza complessiva di 10 GW: in via prioritaria per gli impianti che hanno aderito volontariamente al nuovo “spalma-incentivi”; in via secondaria, ove vi sia ancora “spazio”, per gli impianti che non hanno aderito a tale riduzione, tramite procedura competitiva.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>MODALITÀ E CONDIZIONI DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI</strong></p><p class="text-justify">Quanto alle modalità per il pagamento dei corrispettivi in favore dei soggetti selezionati (tramite accesso prioritario o procedura competitiva) è previsto che il corrispettivo sia pagato, a decorrere dal 2028, in rate costanti per dieci anni nel corso dei quali il relativo importo è rivalutato sulla base di un tasso di interesse determinato dal GSE che non dovrà essere superiore al 6%<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" title>[2]</a>.</p><p class="text-justify">In ogni caso, è bene precisare che l’accesso al meccanismo e l’erogazione del corrispettivo sono subordinati al rinnovo integrale degli impianti ammessi. Difatti, l’art. 2, co. 4 del Decreto prevede che ai fini dell’erogazione del corrispettivo:&nbsp;</p><ol><li><p class="text-justify"><span>gli impianti a fonti rinnovabili devono essere oggetto di interventi di rifacimento integrale tra il 1° gennaio 2028 ed il 31 dicembre 2030 e il rinnovo deve incrementare la producibilità dell’impianto almeno del doppio rispetto a quanto era previsto per il periodo di incentivazione residua (salvo che non si tratti di impianti con moduli collocati a terra in area agricola o con moduli non collocati a terra per i quali l’incremento della producibilità può essere pari al 40%);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>per la realizzazione di tali interventi devono essere utilizzati esclusivamente moduli fotovoltaici iscritti al Registro delle tecnologie per il fotovoltaico</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" title><span>[3]</span></a></p></li></ol><p class="text-justify">In quest’ottica, il Decreto introduce una modifica al D.Lgs 190/2024 (“<strong>TU Rinnovabili</strong>”) estendendo il regime semplificato dell’attività libera agli interventi di rifacimento integrale di impianti solari fotovoltaici esistenti, abilitati o autorizzati, che insistano su aree industriali, a condizione che, a seguito dell'intervento medesimo, l'impianto continui a ricadere interamente in area industriale, a prescindere dalla potenza risultante.</p><p class="text-justify">Ancora, il Decreto interviene sulla modalità di remunerazione dell’energia prodotta dagli impianti oggetto di rinnovo disponendo che questi: <i>(i)</i> per quanto riguarda la quota di potenza correlata all’incremento di producibilità, abbiano facoltà di accedere ai meccanismi di supporto di cui agli art. 6 e ss del D.Lgs 199/2021 (es. FER-X; FER-Z); <i>(ii)</i> per quanto riguarda la quota di potenza preesistente all’intervento di rifacimento, abbiano l’obbligo di contrattualizzare l’energia mediante PPA ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs 199/2021 o, in alternativa, di accedere ai sopra citati meccanismi di supporto.</p><p class="text-justify">Le modalità operative di accesso al meccanismo della fuoriuscita e di contrattualizzazione degli impegni assunti dai soggetti richiedenti sono state demandate – come di consueto - ad un apposito Decreto del MASE da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto (<i>i.e.</i>, entro il 21 maggio p.v.).</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>I DESTINATARI DEL RISPARMIO GENERATO DALLA MISURA</strong></p><p class="text-justify">Le modalità per il riconoscimento dei (potenziali) risparmi generati dai meccanismi in parola sono demandate ad una deliberazione dell’ARERA.</p><p class="text-justify">In merito, l’art. 2, co. 8 del Decreto prevede che la riduzione della componente di spesa correlata agli oneri generali di sistema (ASOS) sia applicata:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>per le utenze non domestiche, ad esclusione di quelle relative all’illuminazione pubblica, in bassa tensione per altri usi con potenza disponibile superiore a 16,5 kW;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>per le utenze non domestiche in media, alta e altissima tensione.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Diversamente, la riduzione in questione non trova applicazione relativamente:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>ai prelievi che godono del regime tariffario speciale di cui all’articolo 29 del DL 91/2014;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>alle utenze iscritte nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la CSEA (cd. energivori).</span></p></li><li><p class="text-justify">&nbsp;</p></li></ul><p class="text-justify"><strong>CONSIDERAZIONI PRELIMINARI</strong></p><p class="text-justify">Sulla base di quanto riportato nella relazione tecnica:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>la potenziale platea potrebbe comprendere circa 52.419 impianti, per una potenza complessiva di circa 13,3 GW;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>dal 2028 al 2031, considerata la fuoriuscita dal meccanismo dei Conti Energia I-IV può stimarsi una riduzione del costo dei meccanismi, e di conseguenza un minor fabbisogno di approvvigionamento ASOS, per un valore pari a 1.999 milioni per il 2028 e di 1.901 milioni di euro per il 2029, di 1.703 milioni per il 2030 e di 1.083 milioni per il 2031.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Senza voler trascurare le pur apprezzabili ambizioni del Governo di riduzione dei costi energetici, purtroppo le innovazioni in parola rischiano di incontrare una adesione poco significativa.</p><p class="text-justify">Lo schema ricorda, in parte, lo “spalma-incentivi” del 2014, con una differenza di non poco conto: in quel caso la rimodulazione era obbligatoria.</p><p class="text-justify">Diversamente, nel caso di specie il meccanismo è su adesione esclusivamente volontaria rendendo quindi notevolmente incerti gli esiti e gli effettivi benefici derivanti dalla misura in termini di decremento degli oneri di sistema.</p><p class="text-justify">A ben vedere, i criteri finanziari introdotti dal Decreto – caratterizzati da riduzioni delle tariffe e lievi estensioni della durata delle convezioni – non appaiono particolarmente “premianti” per i soggetti che decidono di aderire al nuovo spalma-incentivi.</p><p class="text-justify">Ancora, sono da valutare i limiti correlati alle modalità di remunerazione dell’energia prodotta dall’impianto su cui appaiono auspicabili dei chiarimenti da parte del MASE o in sede di conversione in Legge.</p><p class="text-justify">Lo stesso vale per le condizioni industriali connesse al meccanismo di fuoriuscita che si palesano particolarmente impegnative e rendono la scelta degli operatori tutt’altro che agevole: l’obbligo di rifacimento integrale, il rispetto di incrementi di producibilità tassativi, i tempi stringenti di conclusione dei lavori e l’utilizzo esclusivo di determinati moduli trasformano l’uscita anticipata dal regime incentivante in un’operazione industriale complessa che rischia di rendere poco attrattiva l’adesione agli schemi in questione e la conseguente rinuncia ai correnti (certi) flussi di cassa derivanti dai Conti Energia.</p><p class="text-justify">La fuoriuscita e i conseguenti interventi di rifacimento richiedono, infatti, investimenti rilevanti e una revisione complessiva dell’assetto amministrativo, contrattuale e finanziario funzionale alla vita del relativo impianto. Il riferimento è, tra l’altro, alla necessità di rinegoziare i contratti relativi alla disponibilità delle aree di impianto e, correlativamente, di rinegoziare o reperire nuovi finanziamenti.</p><p class="text-justify">Proprio con riferimento a tale fronte, se, da un lato, l’estensione del regime dell’attività libera agli interventi di rifacimento integrale può essere vista di buon occhio, dall’altro, bisognerà comprendere come tale regime iper-semplificato andrà ad incidere sulla revisione delle condizioni di bancabilità dei progetti in parola, attesi i maggiori profili di rischio discendenti dall’assenza di un titolo abilitativo espresso e di adeguate forme di pubblicità legale.&nbsp;</p><p class="text-justify">In definitiva, l’attuale struttura dei meccanismi appare caratterizzata da profili di incertezza tali da reputare, quantomeno in via preliminare, difficilmente raggiungibile il contingente di 10 GW ambito dall’esecutivo, ancora di più se si considera che le finestre di adesione scadono in tempi molto rapidi (31 maggio e 30 settembre p.v.) rendendo ancor meno agevoli le imprescindibili valutazioni commerciali dei player di mercato interessati dalle disposizioni in commento.</p><p class="text-justify">Si tratta ora di attendere e valutare le reazioni del mercato energetico anche alla luce dei provvedimenti attuativi di competenza del MASE e delle modifiche che saranno eventualmente introdotte in sede di conversione in Legge del Decreto attualmente in discussione alla Camera.</p><hr><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a> I flussi di cassa sono attualizzati utilizzando un tasso determinato dal GSE avendo a riferimento il costo del capitale di rischio che caratterizza gli investimenti in impianti fotovoltaici oggetto della procedura (cfr. Art. 2, co. 4, lett. b), num. 2 del Decreto).</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" title>[2]</a> Il tasso è determinato tenendo conto del costo medio del capitale che caratterizza gli investimenti in impianti fotovoltaici (cfr. Art. 2, co. 4, lett. e) del Decreto).</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" title>[3]</a> Cfr. Decreto Legge 181/2023.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Efficienza energetica</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 27 Feb 2026 10:12:08 +0100</pubDate>
                        <title>Private | Spallata derivati</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/private-spallata-derivati</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Articolo a cura di Benedetta Musco Carbonaro per Private</i></p><p>Torniamo ad occuparci della giurisprudenza in materia di derivati perché, se è vero che la Cassazione mantiene per ora rigidamente la propria posizione (che rappresenta peraltro un unicum nel panorama internazionale), è però anche vero che la giurisprudenza di merito più o meno timidamente inizia a dare segnali importanti in senso nettamente difforme rispetto ai giudici di legittimità.&nbsp;</p><p><strong>Nuovo orientamento</strong></p><p>In questo scenario si segnala la recente sentenza n. 4596 del 19 luglio 2025, con cui la Corte di Appello di Roma si è pronunciata sulla validità di due contratti derivati interest rate swap di tipo plain vanilla, discostandosi significativamente dall’orientamento ormai piuttosto consolidato espresso negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione, ampiamente seguita poi dai giudici di merito, che come noto richiede a fini addirittura di validità del derivato (nel senso che la loro mancanza è causa di nullità per assenza di causa) l’indicazione nel contratto del mark to market, degli scenari probabilistici e dei costi impliciti, che sarebbero necessari al fine di poter configurare come “razionale” l’alea bilaterale del contratto, sebbene nessuna norma espressamente li richieda. La Corte di Appello ha infatti confermato la pronuncia di primo grado del Tribunale di Roma, che aveva respinto le domande della cliente anche alla luce della Ctu disposta al fine di accertare l’effettiva finalità di copertura dei due Irs oggetto di causa rispetto all’indebitamente a tasso variabile della cliente stessa. E questo già di per sé sarebbe una notizia, ma la sentenza di appello è di particolare interesse perché, diversamente da quanto è accaduto anche recentemente nella giurisprudenza di merito, che in qualche modo si è discostata dal diktat della Suprema Corte senza tuttavia contestarne apertamente l’orientamento (ci riferiamo in particolare a talune sentenze del Tribunale e della Corte di Appello di Milano – sentenza del 5 agosto 2024 n. 2278, già commentata su questa rivista), la Corte di Appello di Roma non si è limitata ad una presa di distanza ma ha chiaramente e apertamente confutato la posizione ormai consolidata della Cassazione.</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sul numero di Febbraio 2026</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 24 Feb 2026 09:21:05 +0100</pubDate>
                        <title>Video | Rinnovabili e aree idonee: non è ancora finita?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/video-rinnovabili-e-aree-idonee-non-e-ancora-finita</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ascolta l'intervista di <a href="https://www.qualenergia.it/articoli/rinnovabili-aree-idonee-non-ancora-finita-registrazione/" target="_blank" rel="noreferrer">Qualenergia.it</a> al nostro Giovanni Battista De Luca sul Dl 175 e i suoi principali aspetti applicativi.</p><p><a href="https://www.qualenergia.it/articoli/rinnovabili-aree-idonee-non-ancora-finita-registrazione/" target="_blank" rel="noreferrer">Guarda il video</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 23 Feb 2026 11:59:00 +0100</pubDate>
                        <title>CNC - Cessione azienda art. 22 CCII</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cnc-cessione-azienda-art-22-ccii</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Trib. Parma, 16 gennaio 2026</p><p>Il Tribunale ha autorizzato la cessione dell'azienda in pendenza di composizione, ritenendo puntualmente dimostrata, nel caso di specie, la funzionalità a conseguire un risultato monetario migliorativo delle alternative liquidatorie, in coerenza con le trattative.</p><p>Un'ulteriore pronuncia che conferma la possibile attrattività della CNC, con la sua maggiore snellezza rispetto alle procedure, quale strumento per la cessione dei compendi produttivi in esercizio.</p><p>Affinchè, tuttavia, ciò non si traduca in una minore tutela per i creditori, occorre dimostrare puntualmente, dati (anche prospettici) e (quantomeno bozza avanzata di) manovra alla mano, che la cessione sia funzionale &nbsp;tanto a evitare dispersioni di valore, a causa del protrarsi delle formalità di vendita in altri contesti, quanto a consentire l'implementazione di una soluzione ristrutturativa coerente con le trattative in corso, migliorativa delle alternative praticabili.</p><p>Un onere probatorio forse non agevole, ma che consente il giusto bilanciamento tra tutti gli interessi in gioco, a fronte di una compiuta disclosure sulle conseguenze dell'autorizzazione di un atto definitivo quale il trasferimento dell'azienda, in un contesto negoziale ancora in fieri.</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/nctm/PDF/trib-parma-16-gennaio-2026-pres-est-vernizzi.pdf" target="_blank"><i><u>Leggi la sentenza</u></i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 23 Feb 2026 09:21:42 +0100</pubDate>
                        <title>Italian ETS reimbursement measure unlikely to secure European Commission approval</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/italian-ets-reimbursement-measure-unlikely-to-secure-european-commission-approval</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<ul><li>Legal experts say Italian ETS reimbursement measure unlikely to secure European Commission approval</li><li>Selective and structural nature may conflict with EU State aid rules</li><li>ICIS Analytics model suggests measure would distort market, lift Italian gas-fired generation</li></ul><p>LONDON (ICIS)–Legal experts told ICIS that article 6 of the Italian “DL Bollette” energy decree – which introduces an ETS-linked compensation mechanism for gas-fired power producers – is unlikely to be approved by the European Commission because of its selective and structural, rather than exceptional, nature.</p><p>ICIS spoke to <strong>Piero Vigano</strong>, partner and coordinator of the energy and infrastructure department, and <strong>Francesco Mazzocchi</strong>, counsel in competition and European Union law at law firm ADVANT Nctm, who said that, as the decree stands, “the likelihood that the European Commission will authorize the measure does not appear to be high.”</p><p><a href="https://www.icis.com/explore/resources/news/2026/02/20/11181298/italian-ets-reimbursement-measure-unlikely-to-secure-european-commission-approval-legal-experts/?group_id=107" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>Read the full article</strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 18 Feb 2026 15:43:05 +0100</pubDate>
                        <title>Conto Termico 3.0: nuove opportunità per la riqualificazione energetica degli edifici</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/conto-termico-30-nuove-opportunita-per-la-riqualificazione-energetica-degli-edifici</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il Conto Termico 3.0, o nuovo Conto Termico<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a>, incentiva interventi di <strong>piccole dimensioni</strong><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" title><strong>[2]</strong></a> per <strong>l'incremento&nbsp;</strong>dell'<strong>efficienza energetica</strong> e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili con una dotazione finanziaria di <strong>900 milioni di euro annui</strong>, erogati con un <strong>sostegno in conto capitale fino a un massimo del 65% (e un minimo del 40%) delle spese ammissibili</strong>.</p><p class="text-justify">La dotazione finanziaria di Euro 900 milioni è suddivisa in:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>500 milioni di euro ai privati, di cui 150 milioni destinati alle imprese;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>400 milioni di euro alle Pubbliche Amministrazioni (“<strong>PA</strong>”), di cui 20 milioni destinati alle Diagnosi Energetiche</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" title><span>[3]</span></a><span>.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Rispetto al Conto Termico 2.0, il nuovo Conto Termico prevede:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>l'estensione del perimetro delle PA che possono accedere al meccanismo (mediante nuova definizione all’art. 2, lett. c) del Decreto);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>l'ampliamento delle tecnologie incentivabili (Artt. 5 e 8 del Decreto);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>l'ammissibilità agli interventi di efficienza anche ai soggetti privati su edifici appartenenti all'ambito terziario (Artt. 4 e 7 del Decreto);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il contributo anticipato per la redazione della diagnosi energetica riservato alle PA e agli Enti del Terzo Settore (“<strong>ETS</strong>”) non economici, pari al 50% della spesa da sostenere (Art. 15);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>la possibilità di accedere al meccanismo tramite le Comunità Energetiche Rinnovabili o i Gruppi di autoconsumatori&nbsp;di cui le PA, ETS o soggetti privati siano membri (Art. 13);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>la possibilità di accedere al meccanismo mediante un soggetto privato nell'ambito di una configurazione di partenariato pubblico-privato, esclusivamente per le PA (Art. 13);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>l'innalzamento della quota incentivata al 100% della spesa, per interventi realizzati su edifici di proprietà dei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e da essi utilizzati (Art. 11);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>la maggiorazione dell'incentivo per alcune categorie di interventi di efficienza energetica che utilizzano componenti esclusivamente prodotti nell'UE o che prevedono l'installazione di impianti con moduli fotovoltaici iscritti al “registro delle tecnologie del fotovoltaico”</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" title><span>[4]</span></a><span>&nbsp;, fermo restando il rispetto delle percentuali massime di incentivazione del 65% o del 100% sopra richiamate.</span></p></li></ul><p class="text-justify"><strong>Tipologie di interventi ammessi</strong></p><p class="text-justify">Le tipologie di interventi ammesse ai benefici del Conto Termico 3.0 sono<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" title>[5]</a>:</p><p class="text-justify">1. interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica (Titolo II, Articolo 5, para. 1, lett. a) -h)), ovvero:</p><ul><li><p class="text-justify"><i><span>Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span>Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span>Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solari esterni di chiusure trasparenti con esposizione da ESE a O, fissi o mobili, non trasportabili;</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span>Trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”</span></i><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" title><i><span><strong>[6]</strong></span></i></a><i><span>;</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span>Sostituzione di sistemi per l'illuminazione di interni e delle pertinenze esterne esistenti con sistemi di illuminazione efficienti;</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span>Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici, inclusa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore;</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span>Installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, presso l'edificio e le relative pertinenze, realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche;</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span>Installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, presso l'edificio o nelle relative pertinenze, realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche;</span></i></p></li></ul><p class="text-justify">2. interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza (Titolo III, Articolo 8, para. 1, lett. a-g)), ovvero:</p><ul><li><p class="text-justify"><i><span>Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica (con potenza termica utile nominale fino a 2 MW;</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span>Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi&nbsp;factory made&nbsp;o bivalenti a pompa di calore (con potenza termica nominale fino a 2 MWt);</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span>Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissioni in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con generatori di calore alimentati da biomassa, compresi i sistemi ibridi&nbsp;factory made&nbsp;o bivalenti a pompa di calore (con potenza termica nominale fino a 2 MWt);</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span>Installazione di impianti solari termici, anche abbinati a sistemi di&nbsp;solar cooling&nbsp;(con superficie solare lorda fino a 2.500 m2);</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span>Sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore;</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span>Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti (con potenza termica utile nominale fino a 2 MW);</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span>Sostituzione funzionale, totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili.</span></i></p></li></ul><p class="text-justify">Si nota che gli incentivi sono determinati in funzione delle spese ammissibili previste per la realizzazione dell'intervento, nel rispetto dei massimali specifici per: (i) unità di superficie; (ii) unità di potenza; (iii) producibilità degli impianti (i.e., “<strong>dimensione fisica</strong>” dell’immobile oggetto di intervento, superficie dell’immobile o della copertura, pavimento o parete oggetto di intervento o dell’impianto di produzione di calore/energia) con la conseguenza che per massimizzare l’incentivo percepibile (con economia di scala favorevole) è necessario focalizzarsi su interventi di medie/grandi dimensioni che sono numericamente ridotti.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Cenni sul PPP nel contesto del Conto Termico 3.0</strong></p><p class="text-justify">Le PA possono accedere agli incentivi avvalendosi di un soggetto privato che assume la qualità di Soggetto Responsabile<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" title>[7]</a>, con il quale sia stato sottoscritto un contratto di partenariato pubblico-privato (cd. PPP) di cui all’art. 174 e segg. del D.lgs. n. 36 del 2023 (Codice dei Contratti Pubblici), a esclusione del partenariato sociale. Il soggetto privato che agirà in qualità di Soggetto Responsabile deve rispettare i requisiti soggettivi di volta in volta indicati dalla <strong>procedura di affidamento indetta dalla PA</strong> ai sensi del D.lgs. 36/2023 e, in particolare:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui agli articoli 94, 95 e 98 del D.lgs. n. 36/2023;&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale proporzionati all’oggetto e al valore del contratto, ai sensi degli artt. 100 e ss. del D.lgs. n. 36/2023;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>nel caso in cui il contratto comprenda l’esecuzione di lavori, di essere in possesso dell’attestazione SOA nelle categorie e classifiche pertinenti, laddove richiesta dalla normativa vigente</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" title><span>[8]</span></a><span>.</span></p></li></ul><p class="text-justify">La determinazione degli incentivi, in termini di intensità e cumulabilità, viene effettuata nei limiti delle spese imputabili alla PA nell’ambito del contratto di PPP, sia nel caso in cui la PA si configuri direttamente come Soggetto Responsabile sia nel caso in cui il soggetto privato si identifichi come Soggetto Responsabile. Sono imputabili alla PA tutte le spese ammissibili ai sensi del Decreto che sono previste dal progetto esecutivo approvato ai sensi del D.lgs. n. 36/2023, anche se rientranti in tutto o in parte nell’investimento del privato, ovvero che sono indicate dal Piano economico finanziario (PEF) asseverato da un ente terzo.</p><p class="text-justify">In fase di trasmissione della richiesta di concessione degli incentivi, il Soggetto Responsabile dovrà fornire:&nbsp;</p><ul><li><p class="text-justify"><span>il contratto di PPP, debitamente sottoscritto dalle parti e redatto ai sensi dell’art. 174 e ss. D.lgs. 36/23, avente i requisiti minimi previsti dalle regole applicative ovvero:</span></p><ul><li><p class="text-justify"><i><span>il rapporto contrattuale instaurato tra il soggetto pubblico e il soggetto privato deve essere di lungo periodo e finalizzato al soddisfacimento di un interesse pubblico, tra cui in ogni caso la riqualificazione energetica dell’edificio oggetto dell’intervento;&nbsp;</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span>la <strong>copertura dei fabbisogni finanziari necessari deve provenire in misura significativa da risorse del soggetto privato </strong>anche in ragione del rischio operativo assunto;</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span>la progettazione esecutiva, la realizzazione e la gestione del progetto devono essere affidate al soggetto privato, mentre al soggetto pubblico spetta il compito di definire gli obiettivi e verificarne l’attuazione;&nbsp;</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span>il <strong>rischio costruttivo e operativo connesso alla realizzazione e alla gestione del progetto deve ricadere in misura prevalente in capo al soggetto privato</strong>;</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span>una durata compatibile con il raggiungimento dell’interesse pubblico sotteso all’affidamento e comunque non inferiore al periodo di erogazione dell’incentivo maggiorato di cinque anni, corrispondente al termine di mantenimento dei requisiti e di conservazione della documentazione;&nbsp;</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span><strong>trasferimento del rischio operativo a carico della parte privata, sulla quale grava anche in tutto o in parte l’investimento, fermo il successivo accesso ai meccanismi incentivanti</strong>;&nbsp;</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span><strong>attribuzione alla parte privata del compito di realizzare e gestire l’opera/le opere oggetto di affidamento, secondo modalità e prescrizioni impartite dalla parte pubblica, che definisce gli obiettivi e ne verifica l’attuazione</strong>;</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span>“clausole rescissorie” che, in caso di risoluzione anticipata del contratto per cause imputabili al soggetto privato, garantiscano la restituzione al GSE degli incentivi già erogati ovvero la rinuncia agli incentivi non ancora percepiti;&nbsp;</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span>il contratto deve essere sottoscritto in una data antecedente a quella di presentazione dell'istanza di accesso agli incentivi (nel caso di interventi ad accesso diretto);</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span>il contratto deve risultare efficace, al più tardi, alla data di accoglimento dell'istanza di accesso agli incentivi.</span></i></p></li></ul></li><li><p class="text-justify"><span>il progetto esecutivo verificato e approvato ai sensi del D.lgs. 36/2023 con l’indicazione delle spese ammissibili ai fini del Conto Termico di cui agli artt. 6 e 9 del Decreto, dell’IVA e delle entrate tra cui l’incentivo Conto Termico e infine dell’utile previsto;&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il Piano economico-finanziario (PEF) asseverato da ente terzo contenente l'importo complessivo delle spese sostenute per la realizzazione dell’intervento mediante il partenariato pubblico-privato, con l’indicazione delle spese ammissibili ai fini del Conto Termico di cui agli artt. 6 e 9 del Decreto, dell’IVA e delle entrate tra cui l’incentivo Conto Termico e infine dell’utile previsto;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il piano dei pagamenti previsti dal contratto;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>dichiarazione contenente la suddivisione delle spese ammissibili e non ammissibili, sottoscritta dalla PA e dal Privato, redatta secondo il modello 10. Il valore delle spese ammissibili indicato dovrà essere corrispondente con quello riportato sul Portaltermico;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>in caso di contratti multi-edificio, ripartizione dei costi per singolo edificio oggetto dell’intervento, firmata da entrambe le parti.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Affinché un EPC possa consentire alla ESCO di accedere, per conto del Soggetto Ammesso, al meccanismo di sostegno del Conto Termico 3.0, lo stesso deve rispettare i requisiti minimi previsti dall’Allegato 8 del D.lgs. 102/2014 e deve essere coerente con le disposizioni del Decreto. In particolare, il contratto:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>deve presentare i requisiti di cui all’Allegato 8 del D.lgs. 102/2014;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>deve rispettare le disposizioni della norma UNI CEI EN 17669:2023;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>deve</strong> rispettare quanto previsto dall’art. 2, comma 2, lett. n), del D.lgs. n. 102 del 2014 e, pertanto, <strong>fondarsi su dei risparmi garantiti di energia e non esclusivamente su effetti economici</strong>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>deve prevedere dei procedimenti chiari e coerenti per la determinazione delle baseline energetiche di riferimento e per l’individuazione dei metodi di normalizzazione dei parametri al contorno;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>deve prevedere un sistema di misura chiaro e coerente con gli algoritmi dei risparmi da determinare e garantire;&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>deve riferirsi ad un unico edificio o all’unità immobiliare su cui sono realizzati gli interventi, a meno dell’eccezione prevista per le PA (per cui è ammesso EPC multi-edificio);&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>deve prevedere una durata del contratto compatibile con quanto previsto dall’art. 13 comma 6, lett. a) del Decreto, (i.e., periodo di incentivazione + cinque anni successivi al periodo di erogazione degli incentivi);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>deve essere redatto in maniera tale che il legame stabilito fra le parti, non sia fittizio, ma si deve concretizzare con un riconoscimento periodico di un canone, per l’intera durata contrattuale, a fronte di una prestazione/funzione da mantenere sino alla fine del contratto;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>deve prevedere un’indicazione chiara e coerente delle spese, delle entrate e dell’utile, in linea con quanto indicato all’art. 13, comma 6, lettera b) del D.M. 7 agosto 2025.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Sebbene il <i>project financing</i> (disciplinato oggi dall’art. 193 del D.lgs. 36/2023), una delle modalità di selezione del partner privato nei PPP di tipo contrattuale, sia stato oggetto di una recente pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che ha sancito l’incompatibilità del diritto di prelazione riconosciuto in garante al promotore, previsto dal previgente D.lgs. n. 50/2016<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" title>[9]</a> (ma tuttora riprodotto nel vigente D.lgs. n. 36/2023), e sia (anche sotto altri profili) oggetto di esame in una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea l’8 ottobre 2025, la conclusione di contratti EPC con le pubbliche amministrazioni si configura come un’opzione che, pur richiedendo un’attenta pianificazione e una solida strutturazione contrattuale, appare destinata ad assumere un ruolo sempre più centrale nei prossimi anni, in affiancamento ad altri strumenti (quali, ad esempio, il Servizio Energia Plus).</p><p class="text-justify">Infatti, l’utilizzo degli EPC per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici rappresenta un rilevante volano economico per la filiera delle imprese coinvolte e, considerata l’estensione del patrimonio immobiliare pubblico, un altrettanto significativo volano ambientale, in termini di riduzione delle emissioni climalteranti conseguente al risparmio energetico conseguibile, come sottolineato recentemente anche da ENEA.</p><p class="text-justify">Occorre infatti considerare che il D.lgs. n. 36/2023 dedica una specifica disposizione ai contratti EPC (art. 200), dettando una disciplina puntuale in ordine a taluni obblighi contrattuali e relative modalità di esecuzione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" title>[10]</a>.</p><p class="text-justify">D’altronde, l’accesso allo strumento del PPP ai fini dell’ammissione al Conto Termico costituisce un ulteriore elemento di attrattività, anche alla luce della predisposizione congiunta, da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, della Ragioneria Generale dello Stato e di ENEA, di un contratto tipo di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC) per gli edifici pubblici, ai sensi dell’art. 200 del D.lgs. n. 36/2023 e dei relativi allegati (ivi inclusi il capitolato tecnico e la matrice dei rischi).</p><p class="text-justify">Tale iniziativa assume particolare rilievo sistematico: da un lato, favorisce l’omogeneità e la standardizzazione delle clausole contrattuali, riducendo le incertezze applicative e i tempi di strutturazione delle operazioni; dall’altro, rafforza la bancabilità dei progetti, grazie a una più chiara allocazione dei rischi tra amministrazione concedente e operatore economico, in coerenza con i principi propri del PPP e fornisce un quadro regolatorio più stabile e prevedibile per gli investitori.</p><p class="text-justify">Al fine di rendere coerenti la struttura e la logica del PPP e degli EPC nel contesto del Conto Termico 3.0, costruito su una logica di incentivo riferita al singolo intervento inteso in senso stretto, risulta necessario adottare un paradigma differente. In particolare, occorre valorizzare interventi, intesi in senso lato, di più ampio respiro, che prevedano una pluralità di opere e/o impianti e che siano fondati su un miglioramento complessivo del rendimento energetico del sistema oggetto di intervento. Tale prestazione, se realizzata in conformità alle previsioni contrattuali e a parità di costo del vettore energetico, è idonea a generare un risparmio misurabile e vantaggioso sia per la pubblica amministrazione sia per il partner privato.</p><p class="text-justify">In definitiva, l’integrazione tra disciplina dei PPP, schema tipo di EPC e meccanismi incentivanti del Conto Termico appare idonea a promuovere una più ampia diffusione degli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio pubblico, con effetti positivi sia sul piano finanziario sia su quello ambientale.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Termini di pagamento degli incentivi&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">In base alle Regole Applicative (Punto 4.3), gli importi dell’incentivo sono erogati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della fine del bimestre in cui ricade la data di perfezionamento della Scheda-Contratto<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" title>[11]</a>, che coincide con la data della comunicazione da parte del GSE al Soggetto Responsabile del provvedimento di ammissione agli incentivi di cui al Decreto.&nbsp;</p><p class="text-justify">Per importi fino a Euro 15.000, il Decreto prevede l’erogazione dell’incentivo in un’unica rata. Gli importi che superino tale soglia sono erogati in <strong>rate annuali costanti </strong>per la durata definita nella Tabella 1 di cui all’art. 11, comma 3 del Decreto (i.e., tra 2 e 5 anni)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" title>[12]</a>.</p><p class="text-justify">Ai sensi dell’art. 11, comma 6 del Decreto, in relazione agli interventi realizzati dalla PA e dagli Enti del Terzo Settore (“<strong>ETS</strong>”), anche per il tramite di ESCO o degli altri soggetti abilitati, è prevista l’erogazione in un’unica rata anche per incentivi di importo superiore a Euro 15.000&nbsp;quando optino per la procedura di <strong>accesso diretto</strong> (i.e., alla conclusione dei lavori) e non in caso di <strong>prenotazione</strong> (i.e., per lavori ancora da avviare o in corso di realizzazione, riservata alle PA e agli ETS).</p><p class="text-justify">Per gli interventi realizzati dagli ETS economici, anche per il tramite di ESCO o degli altri soggetti abilitati, l’erogazione in un’unica rata anche per incentivi di importo superiore a Euro 15.000 è possibile esclusivamente per gli interventi del Titolo III<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" title>[13]</a>.</p><p class="text-justify">Il GSE, all’accoglimento delle istanze di prenotazione, impegna a favore del Soggetto Responsabile richiedente la somma corrispondente all’incentivo massimo riconoscibile. Tale importo è da intendersi quale massimale a preventivo. L’atto di conferma della prenotazione rilasciato dal GSE rappresenta un impegno all’erogazione delle risorse, fermo restando, in ogni caso, il rispetto delle condizioni di ammissibilità e dei requisiti previsti dal Decreto.</p><p class="text-justify">L’importo dell’incentivo prenotato rappresenta un massimale e può essere oggetto di rimodulazione da parte del GSE in esito alle attività istruttorie condotte sulle dichiarazioni e sulla documentazione presentata dal Soggetto Responsabile ai fini dell’erogazione dell’incentivo.</p><p class="text-justify">In caso di accesso agli incentivi mediante prenotazione, anche per il tramite di ESCO o di altro soggetto abilitato di cui all’art. 13 del Decreto, laddove richiesta, l‘erogazione dell’incentivo potrà avvenire mediante:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>una <strong>rata di acconto</strong></span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" title><span>[14]</span></a><span>, richiesta dal Soggetto Responsabile con la comunicazione dell‘avvio dei lavori;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>un'eventuale <strong>rata intermedia</strong></span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn15" title><span><strong>[15]</strong></span></a><span>, che potrà essere richiesta al raggiungimento del 50% dell’importo delle spese ammissibili previste per la realizzazione dell’intervento oggetto della prenotazione;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>una <strong>rata di saldo</strong>, richiesta dal Soggetto Responsabile alla conclusione dell’intervento, a seguito dell’invio dell’istanza di accesso diretto a rendicontazione (cd. post prenotazione).</span></p></li></ul><p class="text-justify">L’erogazione delle suddette rate è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della fine del bimestre in cui ricade la data di attivazione del contratto, da intendersi come la data di invio del provvedimento di ammissione agli incentivi.</p><p class="text-justify">Ove espressamente previsto in alcune delle fattispecie contrattuali di cui all’art. 14, comma 2, lettera b) num. i., iii., iv.), ovvero: (i) presenza di una diagnosi energetica e di un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l'impegno all'esecuzione di almeno uno degli interventi ivi ricompresi; (ii) presenza di un contratto di prestazione energetica o di un altro contratto di fornitura integrato per la riqualificazione energetica dei sistemi interessati; (iii) presenza di un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l'avvenuta assegnazione dei lavori oggetto della scheda-domanda, unitamente al verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori, la PA o l’ETS può chiedere che le somme prenotate in proprio favore siano erogate, anche parzialmente, dal GSE alla ESCO firmataria del contratto, sotto propria responsabilità circa la corretta esecuzione dei lavori e la quantificazione richiesta (previa formale obbligazione solidale tra le parti).</p><p class="text-justify">Si segnala che (i) un soggetto privato selezionato dalla PA nell’ambito di forme di partenariato pubblico-privato che presenta richiesta di contributo in Conto Termico - qualificandosi come Soggetto Responsabile - per conto di una PA, così come (ii) una ESCO che presenta richiesta di contributo in Conto Termico - qualificandosi come Soggetto Responsabile per conto di un altro soggetto, tramite la stipula di un contratto EPC o di Servizio Energia, <u>non può usufruire del mandato irrevocabile all'incasso</u> (Punto 12.12.3.2. delle Regole Applicative).&nbsp;</p><p class="text-justify">Si precisa, infatti, che il <strong>mandato irrevocabile</strong> all'incasso <strong>è uno strumento</strong> con il quale si va ad <strong>effettuare il pagamento di un bene</strong>, alla stregua di una ricevuta di bonifico. Nei casi in cui la ESCO si configura come Soggetto Responsabile, infatti, non devono essere trasmessi al GSE le fatture e le relative ricevute di bonifico, e conseguentemente non può essere adottato lo strumento del mandato irrevocabile all'incasso (Punto 12.12.4 delle Regole Applicative).</p><p class="text-justify"><u>L’incentivo verrà pertanto pagato alla PA che lo condividerà – se e nella misura pattuita – con la ESCo ma rendendo nei fatti meno appetibile per enti finanziatori una tale tipologia di struttura finanziaria.</u></p><p class="text-justify">È invece ammissibile la cessione del credito, esclusivamente per le istanze inviate in modalità di <strong>accesso diretto</strong> e con <strong>pagamento rateizzato dell’incentivo</strong> e deve avere ad oggetto la totalità dei crediti, presenti e futuri, vantati dal cedente nei confronti del GSE per effetto della Convenzione in essere tra le parti, fino alla scadenza della stessa o alla eventuale retrocessione (Punto 12.3.3. delle Regole Applicative). Inoltre:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>i crediti devono essere ceduti a un unico cessionario;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>la richiesta di ammissione all’incentivo deve essere effettuata esclusivamente nella modalità di Accesso Diretto;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>l’erogazione dei crediti dovrà essere rateizzata;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>è necessario che l’atto di cessione dei crediti sia:</span></p><ul><li><p class="text-justify"><span>redatto sulla base modello standard del GSE in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio e stipulato in data successiva al provvedimento di accoglimento emesso dal GSE;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>completo della Convenzione quale parte integrante dell’atto di cessione dei crediti;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>espressamente accettato dal GSE a seguito di notifica, mediante invio di raccomandata A/R o PEC, al mandante e al mandatario;</span></p></li></ul></li></ul><p class="text-justify">La cessione del credito ha validità fino all'accettazione, da parte del GSE, dell'eventuale atto di retrocessione del credito. La retrocessione dell'intero credito residuo al cedente originario deve avvenire nella stessa forma, rispettando le medesime condizioni sopra riportate, con la quale è stato stipulato l'atto di cessione dei crediti a cui si riferisce.</p><p class="text-justify">Il GSE provvederà a pagare i crediti residui al titolare originario del credito a decorrere dal secondo mese successivo all'accettazione della retrocessione. Il GSE non è Responsabile nel caso di mancata, errata e/o ritardata ricezione dell'atto.</p><p class="text-justify">L'accettazione, sia della cessione, sia della retrocessione dei crediti, non pregiudica la facoltà del GSE di opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.</p><hr><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a> Di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 7 agosto 2025 (“<strong>D.M. 7 agosto 2025</strong>” o “<strong>Decreto</strong>”) in vigore dal giorno 25 dicembre 2025 (i.e., 90 giorni dalla pubblicazione in GU). In data 5 dicembre 2025 il GSE ha pubblicato le relative regole applicative (le “<strong>Regole Applicative</strong>”).</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" title>[2]</a> In quanto presentano <strong>caratteristiche tecniche, economiche e procedurali tali da giustificare un regime autorizzativo e incentivante semplificato</strong>, alternativo rispetto agli strumenti strutturali (per infrastrutture energetiche di rete grandi impianti di produzione centralizzata programmi industriali complessi) o agli incentivi complessi.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" title>[3]</a> Diagnosi e redazione dell'attestato di prestazione energetica sono incentivate nella misura del 100% della spesa sostenuta dall'amministrazione pubblica o dalla ESCO che esegue l'intervento per suo conto, ad esclusione delle cooperative di abitanti e delle cooperative sociali.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" title>[4]</a>&nbsp;Di cui all’articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, ed in particolare del <i>5% per impianti con moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea (“<strong>MS</strong>”) con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5% (lett. a); del 10% per impianti con moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti nei MS, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5% (lett. b); del 15% &nbsp;per impianti con moduli fotovoltaici prodotti nei MS, composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'UE con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0% (lett. c).</i></p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" title>[5]</a> Si precisa che gli interventi di cui al punto 1 e 2 devono essere realizzati necessariamente in <strong>edifici</strong> <strong>esistenti</strong>, parti di essi o unità immobiliari esistenti.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" title>[6]</a> L’edificio a energia quasi zero (nZEB) è definito come un “<i>edificio ad altissima prestazione energetica in cui il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta in situ</i>” dalla direttiva EPBD (2010/31/EU).</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" title>[7]</a> Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera tt) del Decreto, il Soggetto Responsabile (SR) è il <i>“soggetto che ha sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi di cui al presente decreto e che ha diritto all’incentivo e stipula il contratto con il GSE. Per la compilazione della scheda-domanda e per la gestione dei rapporti contrattuali con il GSE, può operare attraverso un soggetto delegato”.</i></p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" title>[8]</a> Ai fini dell’accesso agli incentivi di cui al Decreto, nel caso in cui il contratto di PPP preveda anche la gestione di risparmi energetici sull’edificio oggetto dell’intervento il soggetto deve essere in possesso della certificazione UNI CEI 11352, rilasciata da organismo accreditato, in corso di validità alla data di presentazione dell’istanza al GSE. La certificazione deve essere mantenuta per l’intero periodo di incentivazione e per i cinque anni successivi all’erogazione da parte del GSE dell’incentivo o dell’eventuale ultima rata dell’ottenimento dell’incentivo riconosciuto. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio o società di scopo ai sensi dell’art. 194 del D.lgs. n. 36/2023, vale quanto già precisato per la ESCO rispetto all’impresa che deve risultare in possesso della certificazione UNI CEI 13352.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" title>[9]</a> Con sentenza del 5 febbraio 2026, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dichiarato, nella Causa C-810/24, l'incompatibilità del diritto di prelazione riconosciuto al promotore nell'ambito del procedimento di <i>project financing</i> di cui all'art. 183, comma 15, del previgente Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) con il diritto dell'Unione Europea e, in particolare, con la direttiva 2014/23/UE in materia di affidamento dei contratti di concessione. Invero il censurato diritto di prelazione attribuiva al promotore non aggiudicatario della procedura di gara indetta dall’amministrazione concedente la facoltà di adeguare la propria offerta a quella dell’aggiudicatario ovvero, in caso di mancato esercizio della prelazione, di ottenere il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione della proposta.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" title>[10]</a> In particolare, l’art. 200 del D.lgs. n. 36/2023 prevede che nei contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (i) i ricavi di gestione dell'operatore economico sono determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente, purché quantificabili in relazione ai consumi; (ii) la misura di miglioramento dell'efficienza energetica, calcolata secondo le norme in materia di attestazione della prestazione energetica degli immobili e delle altre infrastrutture energivore, è resa disponibile all'ente concedente a cura dell'operatore economico; (iii) la misura di cui al precedente punto deve essere verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme informatiche adibite per la raccolta, l'organizzazione, la gestione, l'elaborazione, la valutazione e il monitoraggio dei consumi energetici.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" title>[11]</a>&nbsp;Documento contrattuale da stipularsi tra Soggetto Attuatore e GSE e contenente le clausole contrattuali che regolano il rapporto tra le parti nel periodo di incentivazione relativo agli interventi oggetto della richiesta di concessione degli incentivi di cui al Decreto.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" title>[12]</a> In caso di multi-intervento, il numero delle rate è individuato quale valore massimo tra i valori delle rate dei singoli interventi di cui alla suddetta Tabella 1, distribuendo equamente tra esse la somma dell’incentivo totale spettante.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" title>[13]</a> Per tali soggetti, laddove vengano realizzati multi-intervento con combinazione di interventi del Titolo II (su edifici ricadenti nell’ambito terziario) e del Titolo III, l’erogazione di incentivi di importo superiore a Euro 15.000 è effettuata con multi-rata e uniformata alla durata massima prevista dagli interventi del Titolo II.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" title>[14]</a> L’importo della rata in acconto è pari al 50% del beneficio complessivamente riconosciuto, se la durata dell’incentivo è di 2 anni, è pari ai due quinti del beneficio complessivamente riconosciuto, se la durata dell’incentivo è di 5 anni, in riferimento alle annualità indicate nella tabella 12.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref15" title>[15]</a> L’importo dell’eventuale rata intermedia è quantificato in funzione dell’incentivo massimale prenotato, con decurtazione dell’acconto erogato e distribuendo uniformemente la restante quota spettante, in misura pari al 50%, tra la rata intermedia e il saldo da consuntivare alla fine dei lavori.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 16 Feb 2026 11:20:00 +0100</pubDate>
                        <title>Composizione negoziata - Misure protettive e assegnazione nel pignoramento presso terzi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/composizione-negoziata-misure-protettive-e-assegnazione-nel-pignoramento-presso-terzi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Trib. Vicenza, 11 gennaio 2026&nbsp;</p><p class="text-justify">Il Tribunale ha confermato l’efficacia ‘retroattiva' delle misure protettive, rispetto a un’ordinanza di assegnazione già intervenuta&nbsp;in un pignoramento presso terzi, in quanto non causerebbe una definitiva spoliazione patrimoniale, bensì una mera legittimazione all’incasso. Onde così evitare un soddisfacimento particolaristico, configgente con la <i>par condicio </i>e il complessivo risanamento, le misure devono poter sospendere anche tali effetti; operativamente, le somme andranno accantonate su un conto vincolato alla procedura, a presidio della loro destinazione al piano di risanamento.</p><p><i>Una decisione significativa su un tema di grande rilevanza pratica per gli operatori. L’assegnazione, infatti, è sempre stata ritenuta definitiva (salvo eventuale revocatoria, ma in sede, ormai, di liquidazione giudiziale) determinando, in casi di esecuzioni ormai avanzate, la scelta necessitata per la debitrice di accesso al procedimento unitario, piuttosto che alla CNC, proprio perché i (più lenti) meccanismi di protezione di quest’ultima non consentivano di arrivare in tempo a prevenire l’assegnazione. Scelta che, tuttavia, si porta dietro le conseguenze di uno strumento meno flessibile e con una durata più ristretta, che potrebbero non tutelare al meglio la massa creditoria e, quindi, dovrebbe poter essere ponderata in modo organico alla luce di tutte le specifiche circostanze, e non dettata dalla mera necessità di evitare 'assalti alla diligenza'. In tal senso, il diffondersi di un orientamento conforme a questa pronuncia può essere accolto con favore. &nbsp;</i></p><p><br><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_assets/Trib._Vicenza__provv.clean_.pdf" target="_blank">Leggi la sentenza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Sun, 15 Feb 2026 19:09:02 +0100</pubDate>
                        <title>Il TAR Sardegna accoglie i ricorsi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-tar-sardegna-accoglie-i-ricorsi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Via libera ai lavori per due impianti fotovoltaici e riavvio dell’</strong><i><strong>iter</strong></i><strong> autorizzativo per un impianto eolico</strong></p><p class="text-justify">Con le sentenze nn. 339, 340 e 346 del 14 febbraio 2026, il TAR Sardegna <u>ha accolto i ricorsi proposti da alcuni primari operatori</u>, annullando due provvedimenti di diniego alla prosecuzione dei lavori già avviati relativi ad altrettanti impianti fotovoltaici (nn. 339/2026 e 340/2026) e il provvedimento di improcedibilità dell’<i>iter</i> autorizzativo per un impianto eolico da circa 30 MW (n. 346/2026)</p><p class="text-justify">In applicazione dei principi fissati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 184/2025 (per il cui approfondimento si rinvia al seguente <a href="https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legge-sarda-sulle-aree-idonee-stop-della-corte-costituzionale" target="_blank"><i>link</i></a>) – che ha dichiarato l’illegittimità della l.r. Sardegna n. 20/2024 – il TAR ha ribadito che <strong><u>la qualificazione di “</u></strong><i><strong><u>area non idonea</u></strong></i><strong><u>” non può tradursi in un divieto assoluto e aprioristico</u></strong>, precisando che l’Amministrazione è tenuta a svolgere una valutazione concreta nell’ambito del procedimento amministrativo.&nbsp;</p><p class="text-justify">Nello specifico:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>per effetto delle sentenze nn. 339/2026 e 340/2026, l’operatore potrà riavviare i lavori illegittimamente interrotti;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>per effetto della sent. n. 346/2026, la Regione Sardegna dovrà riavviare il procedimento autorizzativo relativo all’impianto eolico.&nbsp;</span></p></li></ul><p class="text-justify">Ancora una volta è stato necessario l’intervento della giurisprudenza costituzionale e amministrativa per sbloccare lo stallo causato dalle Amministrazioni resistenti che hanno fatto leva sulla moratoria regionale che ha cagionato importanti ritardi agli operatori rallentando illegittimamente l’installazione di impianti FER nel territorio sardo.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 13 Feb 2026 10:58:00 +0100</pubDate>
                        <title>Gli impatti del Market integration package</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/gli-impatti-del-market-integration-package</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Articolo a cura di Irene Gusso per Fondi &amp; Sicav.</i></p><p>«Il 4 dicembre 2025 la Commissione Europea ha pubblicato il "Market Integration Package" ("Mip"), costituito da tre proposte legislative volte a rafforzare l'integrazione dei mercati di capitali dell'Ue».&nbsp;</p><p>Il “Market Integration Package” si inserisce nella strategia europea per la creazione di una “Unione del risparmio e degli investimenti” (SIU) e mira a rimuovere barriere operative e normative che ancora incidono sulla gestione e distribuzione transfrontaliera di fondi nell’Unione Europea.</p><p>Le proposte, attualmente in fase di esame presso le istituzioni europee, includono interventi rilevanti su UCITS, AIFMD, MiFID II e sul Regolamento (UE) 2019/1156, con l’obiettivo di favorire armonizzazione, semplificazione e maggiore efficienza dei processi autorizzativi e di distribuzione cross-border.</p><p><i>Leggi l’articolo completo sul numero di febbraio di Fondi &amp; Sicav.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 12 Feb 2026 15:36:00 +0100</pubDate>
                        <title>Elite: intervista a Michele Motta</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/elite-intervista-a-michele-motta</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Elite</strong>, ecosistema che aiuta le piccole e medie imprese a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici, ha intervistato il nostro Partner <strong>Michele Motta</strong>.</p><p><strong>Cosa significa per te "imprenditorialità”?</strong></p><p>“Imprenditorialità è la capacità di cogliere, prima degli altri, un’opportunità e di trasformarla in un valore concreto attraverso azione, creatività, innovazione e assunzione di rischi calcolati.L’attuale contesto macroeconomico e geopolitico, caratterizzato da incertezze e instabilità, offre agli imprenditori nuove opportunità (innovazione digitale, sostenibilità, nuovi mercati), ma richiede al contempo strategie di resilienza e rapido adattamento, con una forte spinta verso digitalizzazione, efficienza e internazionalizzazione, mentre le competenze e la formazione continua diventano cruciali per essere competivi in un scenario in rapida evoluzione.Ciò che spesso apprezzo nel prestare assistenza agli imprenditori è la loro capacità di elaborare e valutare le informazioni messe a loro disposizione (ad esempio in relazione ai rischi di natura legale legati a una certa iniziativa) e assumere una determinata decisione ponderando con grande rapidità i relativi rischi/benefici, intravedendo opportunità che altri non avrebbero colto”.</p><p><a href="https://www.elite-network.com/it/news/inspiring-advant-nctm" target="_blank" rel="noreferrer"><i><u>Clicca qui per l'intervista integrale</u></i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 11 Feb 2026 14:24:44 +0100</pubDate>
                        <title>Retail investment strategy, l&#039;Europa chiude il cerchio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/retail-investment-strategy-leuropa-chiude-il-cerchio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il 18 dicembre 2025 le istituzioni europee hanno raggiunto l’intesa politica sulla Retail Investment Strategy (RIS), il pacchetto legislativo che riforma in modo significativo la disciplina dei servizi di investimento retail, intervenendo su MiFID II, IDD, PRIIPs e altre normative di settore.</p><p>Secondo <strong>Francesco Mocci </strong>il cuore della riforma resta il principio del value for money, che punta a rafforzare i controlli sul rapporto tra qualità e prezzo dei prodotti offerti ai risparmiatori. Mocci evidenzia inoltre come, nella versione finale dell’accordo, i benchmark di ESMA ed EIOPA siano stati ridimensionati, mantenendo un ruolo funzionale soprattutto ai controlli delle Autorità di vigilanza.</p><p>Sul tema degli incentivi, la RIS conferma la possibilità di ricorrere agli inducements, ma con condizioni più stringenti: saranno consentiti solo se accompagnati da un effettivo innalzamento della qualità del servizio e in un contesto informativo rafforzato.</p><p>Infine, la riforma introduce misure specifiche anche per i finfluencer, prevedendo accordi scritti con gli intermediari committenti e controlli sul loro operato.</p><p>In base alle indicazioni attualmente disponibili, gli Stati membri dovranno recepire la direttiva entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE, mentre le regole si applicheranno, con alcune eccezioni, dopo 30 mesi.</p><p><i>Leggi l'articolo completo pubblicato su </i><a href="https://www.thesignalmedia.com/retail-investment-strategy-leuropa-chiude-il-cerchio/" target="_blank" rel="noreferrer"><i>The Signal</i></a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 10 Feb 2026 11:56:39 +0100</pubDate>
                        <title>Intelligenza artificiale e job fairs per scremare i legali del futuro</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/intelligenza-artificiale-e-job-fairs-per-scremare-i-legali-del-futuro</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nel panorama giuridico contemporaneo, sempre più competitivo e internazionale, ma anche sempre più asfittico, visto lo svuotamento delle facoltà di giurisprudenza, la capacità degli studi legali di attrarre e selezionare i giovani talenti rappresenta un fattore strategico cruciale. Non si tratta più solo di valutare le competenze tecniche, ma di individuare profili ad alto potenziale che possano crescere all'interno dello studio, condividendo valori e visioni. In questo contesto, il processo di selezione si è evoluto, diventando strutturato e focalizzato su diverse fasi chiave.</p><p>Negli ultimi anni il mondo dei grandi studi legali sta vivendo una profonda trasformazione.&nbsp;</p><p>«La competizione per attrarre e trattenere i migliori talenti è diventata sempre più intensa e i cambiamenti generazionali stanno ridefinendo modelli organizzativi, aspettative professionali e percorsi di carriera. In questo scenario, parlare di talento non è più una scelta, ma una necessità strategica», sostiene <strong>Francesca Oldani</strong>, HR Manager di ADVANT Nctm.&nbsp;</p><p>«Comprendere cosa significhi davvero 'talento' è il primo passo. Le abilità si costruiscono con lo studio e l'esperienza; il talento, invece, è una predisposizione naturale che accelera l'apprendimento e amplifica il valore generato. Tuttavia, il talento non emerge da solo. Clima organizzativo, fiducia e qualità della leadership sono elementi decisivi. Saper individuare, valorizzare e far crescere i talenti è una delle sfide centrali della leadership contemporanea. Oggi negli studi convivono più generazioni, con valori e priorità differenti. I professionisti più giovani pongono grande attenzione all'equilibrio tra vita privata e lavoro e alle opportunità di crescita. ADVANT Nctm affronta le sfide del mercato con strumenti di welfare, formazione strutturata, piani di crescita trasparenti e integrazione dell'IA. Per chi ha la scintilla per il diritto, ADVANT Nctm non è solo un luogo di lavoro, ma un progetto di lungo periodo. Un contesto in cui il talento viene riconosciuto, coltivato e trasformato in futuro».</p><p><i>Articolo integrale pubblicato il 9 febbraio 2026 su Italia Oggi Sette</i>.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 09 Feb 2026 14:10:58 +0100</pubDate>
                        <title>Il “mosaico” delle sanzioni europee tra frammentazione e convergenza:</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-mosaico-delle-sanzioni-europee-tra-frammentazione-e-convergenza</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>L’Italia verso la criminalizzazione delle violazioni delle misure restrittive dell’Unione Europea</strong></p><p>In seno all’Unione europea (“<strong>UE</strong>”), il quadro applicativo relativo alle misure restrittive è stato a lungo caratterizzato da una marcata <strong>frammentazione</strong>. Sebbene le sanzioni siano adottate a livello unionale, la loro attuazione e il relativo enforcement rimangono di competenza degli Stati membri: il risultato che ne deriva è un mosaico di regimi sanzionatori divergenti, approcci investigativi disomogenei e differenti livelli dicoercibilità delle norme rilevanti.</p><p>In alcuni ordinamenti, le violazioni vengono trattate come mere violazioni amministrative; in altri, sono perseguite penalmente, spesso comportando la reclusione e/o la responsabilità delle persone giuridiche. Tale difformità ha alimentato forti preoccupazioni in sede europea, principalmente in quanto capace di incentivare pratiche di <i><strong>forum shopping </strong></i>da parte di operatori economici che tendono a privilegiare le giurisdizioni con un <i>enforcement </i>più permissivo. In tale contesto, si sono moltiplicati gli appelli a un’<strong>armonizzazione più incisiva</strong>, volta a definire standard investigativi comuni e a rafforzare il coordinamento transfrontaliero, così da colmare le lacune applicative ancora esistenti</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/nctm/PDF/WCC_article_ITA.pdf" target="_blank"><strong>Leggi il documento integrale</strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>White Collar Crime and Investigation</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 06 Feb 2026 17:23:03 +0100</pubDate>
                        <title>Spinta al mercato. Il legislatore nazionale imprime una svolta al Testo Unico della Finanza</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/spinta-al-mercato-il-legislatore-nazionale-imprime-una-svolta-al-testo-unico-della-finanza</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il percorso della riforma delle disposizioni in materia di mercati dei capitali, in esecuzione della delega contenuta nella legge 5 marzo 2024, n. 21 (c.d. Legge Capitali), giunge alla sua fase cruciale, con l'approvazione preliminare dello schema di decreto legislativo che modifica il Tuf e di norme del codice civile. L'obiettivo dichiarato dal legislatore è aumentare la competitività e l'attrattività del mercato finanziario italiano. Le novità aprono scenari di grande interesse.&nbsp;</p><p class="text-justify">L'intervento da parte del legislatore tocca, in particolare, la gestione collettiva del risparmio, la disciplina delle offerte pubbliche di acquisto e scambio, nonché la governance delle società quotate.&nbsp;</p><p class="text-justify"><i>Articolo integrale pubblicato nel numero di gennaio di Private - Magazine del Private Banking.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 06 Feb 2026 12:32:20 +0100</pubDate>
                        <title>Il diritto di prelazione del promotore: un nuovo inizio per la finanza di progetto</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-diritto-di-prelazione-del-promotore-un-nuovo-inizio-per-la-finanza-di-progetto</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con<a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_assets/Cgue_Urban_Vision.pdf" target="_blank">sentenza</a> pubblicata il 5 febbraio 2026, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dichiarato, nella Causa C-810/24, l'incompatibilità del diritto di prelazione riconosciuto al promotore nell'ambito del procedimento di <i>project financing</i> di cui all'art. 183, comma 15, del previgente Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) con il diritto dell'Unione Europea e, in particolare, con la direttiva 2014/23/UE in materia di affidamento dei contratti di concessione.&nbsp;</p><p class="text-justify">Tale diritto – che ha avuto i suoi primordi sin dalla legge n. 109/1994, ma privo di corrispettivo nelle fonti dell’Unione Europea – attribuisce al promotore non aggiudicatario della procedura di gara indetta dall’amministrazione concedente la facoltà di adeguare la propria offerta a quella dell’aggiudicatario ovvero, in caso di mancato esercizio della prelazione, di ottenere il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione della proposta.&nbsp;</p><p class="text-justify">Condividendo i rilievi formulati dal Consiglio di Stato (che aveva sollevato la questione), la Corte di Giustizia ha affermato che il meccanismo di prelazione viola il principio di parità di trattamento nelle procedure di affidamento dei contratti di concessione. La Corte ha evidenziato, in particolare, che tale meccanismo è idoneo a sovvertire l’esito della gara e che, in caso di esercizio della prelazione, l’offerta del promotore non aggiudicatario subisce una modifica sostanziale in un momento successivo all’aggiudicazione, modifica espressamente vietata dalla normativa europea (e su cui la Corte di Giustizia si è già più volte pronunciata: cfr. sentenze 13 giugno 2024, BibMedia, C‑737/22, EU:C:2024:495; 25 aprile 1996, Commissione/Belgio, C‑87/94, EU:C:1996:161).&nbsp;</p><p class="text-justify">La Corte ha ritenuto anche che il diritto di prelazione sia incompatibile anche con la libertà di stabilimento di cui all’art. 49 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, in quanto il vantaggio assicurato al promotore è idoneo a disincentivare la partecipazione degli operatori economici di altri Stati membri alle procedure di <i>project financing</i>, producendo un effetto anticoncorrenziale. La Corte ha infine escluso che tale disciplina possa trovare fondamento alla luce dei principi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa e di sussidiarietà, obiettivi tipici dei procedimenti di finanza di progetto, nei quali il soggetto privato si fa carico dei costi di realizzazione di lavori e servizi di interesse pubblico, oltre che della progettazione a monte della gara. Tali principi, infatti, non rientrano tra le ipotesi tassative di deroga previste dal diritto dell’Unione Europea alla libertà di stabilimento.</p><p class="text-justify">La Corte di Giustizia si è pronunciata solo sull’incompatibilità della precedente disciplina del <i>project financing</i>. Nel frattempo, il legislatore italiano ha tentato di correre ai ripari modificando l’attuale art. 193 del d.lgs. n. 36/2023, introducendo una sorta di mini-procedura ad evidenza pubblica per la selezione del promotore. Tuttavia, da un lato, gli argomenti spesi dalla Corte di Giustizia potrebbero trovare applicazione anche nel caso in cui il promotore venga scelto a valle di quella procedura concorrenziale. La Corte fonda la sentenza del 5 febbraio 2026 sulla “destrutturazione” della gara che il diritto di prelazione comporta. E tale elemento è indipendente da come venga scelto il titolare del diritto di prelazione. Dall’altro lato, la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia, contestando anche che le forme della procedura di scelta del promotore non rispettano i requisiti minimi di trasparenza e imparzialità richiesti dalla disciplina europea (l’avvio della procedura di infrazione, riguardante una serie di norme contenute nel vigente Codice dei contratti pubblici, è disponibile <a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_assets/Procedura_Infrazione_Codice_Appalti.pdf" target="_blank">qui</a>).</p><p class="text-justify">La questione, dunque, si pone anche con riferimento alla vigente versione dell’art. 193 d.lgs. n. 36/2023. In ogni caso è opportuna una riflessione generale sugli effetti che la sentenza potrebbe avere nei confronti del ricorso alla finanza di progetto, su iniziativa del privato. Se, come crediamo, la sentenza in commento segnerà la fine del diritto di prelazione, non è scontato che l’istituto della finanza di progetto seguirà la stessa sorte. È giunto il momento di considerare che l’elemento essenziale di tale procedura consiste nella facoltà concessa al privato di progettare, o, nella maggior parte dei casi, addirittura ideare, un’opera pubblica o un servizio. La libertà di iniziativa dei soggetti privati trova un fondamento nell’art. 41 Cost., con un potere d’impulso che costituisce una sorta di unicum nel contesto normativo attuale dei contratti pubblici. In passato tale prerogativa consentiva ai proponenti di avere un vantaggio rispetto agli altri operatori di mercato, dal momento che l’ente pubblico poteva esaminare la proposta, dichiararla di pubblico interesse o fattibile, e procedere a bandire la gara, senza mai sollecitare altri potenziali interessati. Le disposizioni introdotte con il c.d. Decreto Correttivo, invece, garantiscono, sin da subito, la possibilità di avviare una comparazione tra più proposte, rendendo la procedura più trasparente. È evidente che per il privato aumentano notevolmente i rischi relativi ad un eventuale fallimento dell’iniziativa, accompagnati dai costi rilevanti della fase preliminare, alleggeriti, nondimeno, con la previsione normativa che consente la presentazione di un progetto semplificato.&nbsp;</p><p class="text-justify">Tuttavia, non può essere taciuto che l’eventuale procedura ad evidenza pubblica, bandita ponendo a base di gara il progetto elaborato dal promotore, unitamente agli altri elaborati della proposta, inclusa una sintesi del piano economico-finanziario, si svolgerebbe in un contesto dove sarebbe presente una sorta di “prelazione sostanziale” del citato operatore, dettata dal beneficio competitivo assicurato dalla perfetta conoscenza dei suddetti atti (e degli eventuali margini di miglioramento dei medesimi). Tale posizione di vantaggio è confermata anche dall’obbligo di aggiudicare la procedura di finanza di progetto attraverso il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo.&nbsp;</p><p class="text-justify">Inoltre, merita di essere osservato che la Corte di Giustizia, nella sentenza in commento, non ha messo in discussione il diritto del promotore non aggiudicatario al rimborso delle spese sostenute per la predisposizione della proposta – nel limite massimo del 2,5% del valore dell’investimento, secondo il dettato normativo dell’art. 193 del vigente Codice dei contratti pubblici – a carico dell’aggiudicatario della procedura di gara.</p><p class="text-justify">È chiaro che tali aspetti saranno apprezzati particolarmente da realtà imprenditoriali maggiormente strutturate, disposte a rischiare e in possesso di adeguate risorse economiche.</p><p class="text-justify">In conclusione, da un lato, la fine del diritto di prelazione potrebbe costituire una sorta di barriera in grado di rendere la finanza di progetto meno praticabile rispetto al passato, dall’altro, potrebbe rappresentare un nuovo inizio per il <i>project financing</i>, con un’evoluzione dell’istituto, destinato ad essere utilizzato per operazioni assistite da quei presupposti giuridici, economici e tecnici, la cui mancanza, spesso, in passato, ha visto fallire centinaia di iniziative, con enorme spreco di risorse pubbliche e private.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
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                        <pubDate>Thu, 29 Jan 2026 14:10:51 +0100</pubDate>
                        <title>Energy Law Italy Outlook | Gennaio 2026</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/energy-law-italy-outlook-gennaio-2026</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ora disponibile il quarto numero di Energy Law Italy Outlook, la <strong>Newsletter</strong> a cura del Team Energy &amp; Infrastructures di <strong>ADVANT Nctm</strong> che analizza gli sviluppi normativi e regolatori più rilevanti del panorama energetico italiano.&nbsp;</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/nctm/PDF/Energy_NL_Gennaio_2026.pdf" target="_blank"><strong>Leggi il numero di Gennaio 2026</strong></a></p><p><a href="https://www.energylawitaly.com/newsletter-subscription" target="_blank">Resta aggiornato!&nbsp;</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 29 Jan 2026 11:39:49 +0100</pubDate>
                        <title>Retail Investment Strategy, la riforma entra nella fase decisiva</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/retail-investment-strategy-la-riforma-entra-nella-fase-decisiva</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Articolo pubblicato su <i>The Signal</i>.&nbsp;</p><p>A fine 2025 l’Unione europea ha raggiunto l’accordo politico sulla direttiva omnibus che riforma in profondità il quadro normativo dei servizi di investimento retail. Dopo oltre due anni di negoziati, la Retail Investment Strategy entra nella sua fase decisiva, ridisegnando regole, incentivi e tutele per il risparmio.&nbsp;</p><p>Nell’analisi di <strong>Francesco Mocci </strong>emergono i nodi chiave della riforma: value for money, incentivi, ruolo dei benchmark, finfluencer e tempi di attuazione.</p><p>Leggi <a href="https://www.thesignalmedia.com/retail-investment-strategy-la-riforma-entra-nella-fase-decisiva/" target="_blank" rel="noreferrer"><i>qui</i></a> l'articolo completo.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 29 Jan 2026 11:04:29 +0100</pubDate>
                        <title>Tutele. Polizze verso standard di trasparenza modello Mifid</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tutele-polizze-verso-standard-di-trasparenza-modello-mifid</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 34927 del 31 dicembre 2025, ha chiarito che la trasparenza informativa costituisce un dovere fondamentale di correttezza e buona fede nella distribuzione dei prodotti assicurativi, affermando che la predisposizione di clausole ambigue prima della sottoscrizione può integrare una responsabilità precontrattuale.</p><p><i>Su Plus 24 - Il Sole 24 Ore</i>, <strong>Ludovica D’Ostuni</strong> richiama l’attenzione sulle differenze di tutela che caratterizzavano il periodo antecedente all’entrata in vigore della direttiva sulla distribuzione dei prodotti assicurativi (IDD), oggi al centro di numerosi contenziosi relativi a prodotti collocati in quel contesto. L’obiettivo della IDD è stato quello di superare il cosiddetto “doppio binario” tra disciplina Mifid e assicurativa, creando condizioni paritarie (<i>level playing field</i>) e allineando progressivamente le regole applicabili ai diversi intermediari.</p><p><i>Articolo integrale pubblicato il 24 gennaio 2026 su Plus24 – Il Sole 24 Ore</i>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 28 Jan 2026 14:35:48 +0100</pubDate>
                        <title> ICLG – Corporate Investigations 2026</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-international-comparative-legal-guide-corporate-investigations-2026</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>The International Comparative Legal Guide – Corporate Investigations 2026</i> has been published, featuring the Italy Chapter authored by <strong>Raffaella Quintana, Ornella Belfiori, Francesca Cannata and Paolo Vespa</strong>.</p><p>The chapter provides a comprehensive analysis of the Italian legal framework governing corporate investigations, addressing key aspects such as internal investigations, self-disclosure to enforcement authorities, investigation procedures and attorney–client privilege.</p><p>Download <a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_assets/ICLG_-_Corporate_Investigations_-_Chapter_8_Italy.pdf" target="_blank">the chapter</a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 28 Jan 2026 10:39:24 +0100</pubDate>
                        <title>La corsa contro il tempo per salvare i contributi PNRR</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-corsa-contro-il-tempo-per-salvare-i-contributi-pnrr</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cambiano le regole per biometano, agrivoltaico e CACER e arriva una nuova scadenza: si va oltre il 30 giugno 2026</strong></p><p class="text-justify">Come noto è stato di recente reso pubblico lo schema di <strong>decreto-legge che introduce misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)</strong>.</p><p class="text-justify">Il decreto attua la <strong>sesta revisione del Piano</strong> - approvata lo scorso 27 novembre dal Consiglio Europeo – resasi necessaria di fronte alla consapevolezza dell’<strong>impossibilità di raggiungere</strong>, nei termini e con le modalità originariamente previste (anche a seguito delle precedenti revisioni del Piano), gli <strong>obiettivi originariamente fissati al 30 giugno 2026</strong>.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Un passo indietro: da dove nasce la sesta revisione del PNRR</strong></p><p class="text-justify">Con la Comunicazione <i>NextGenerationEU – The road to 2026 (COM(2025) 310 final)</i>, del 4 giugno del 2025, la Commissione ha fornito agli Stati membri orientamenti su come razionalizzare ulteriormente i rispettivi piani per la ripresa e la resilienza (“<strong>PRR</strong>”).</p><p class="text-justify">In tale contesto, la Commissione UE ha indicato alcuni possibili interventi, tra cui: <i>(i)</i> il rafforzamento delle misure esistenti (spostando risorse sulle misure che hanno ottenuto risultati superiori alle aspettative); <i>(ii)</i> la riduzione delle risorse per le misure non attuabili nei tempi; <i>(iii)</i> l’utilizzo di strumenti finanziari gestiti da soggetti indipendenti secondo lo schema della <i>facility</i> per incentivare gli investimenti privati a fronte di fallimenti del mercato.</p><p class="text-justify">Nell'ambito di tali investimenti i traguardi del PRR coprirebbero: <i>(a)&nbsp;</i>il trasferimento di fondi al partner esecutivo tramite la firma di accordi di attuazione; e <i>(b)&nbsp;</i>la firma di contratti con i beneficiari finali per l'utilizzo della totalità dei fondi trasferiti.&nbsp;</p><p class="text-justify">Per introdurre tale strumento finanziario o regime di sovvenzioni, gli Stati membri dovrebbero determinare il fallimento del mercato che intendono affrontare e la relativa domanda di mercato, garantire che le decisioni di aggiudicazione del partner esecutivo siano indipendenti dal governo e che la gestione finanziaria sia separata dallo Stato membro, nonché esaminare la capacità operativa del partner esecutivo di introdurre tale strumento.</p><p class="text-justify"><strong>Le facility GSE per biometano, agrivoltaico e comunità energetiche&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">Ecco, quindi, che l'articolo 29 dello schema di decreto reca l’introduzione nell’ordinamento giuridico italiano del sistema delle <i><strong>facility&nbsp;</strong></i>previste dalla Commissione Europea, per tre settori strategici: <strong>biometano, agrivoltaico e comunità energetiche&nbsp;</strong>(CACER).</p><p class="text-justify">Il meccanismo prevede l’istituzione di specifici programmi di sovvenzione finanziati dal PNRR, e finalizzati alla concessione di <strong>contributi in conto capitale</strong>.</p><p class="text-justify">In particolare, le misure già previste saranno incluse in un <strong>programma di incentivi&nbsp;</strong>per un valore complessivo di 4.130 milioni di euro<strong>&nbsp;</strong>di <strong>contributi a fondo perduto</strong> (che ricordiamo essere risorse già assegnate all’Italia dal PNRR) in ragione di: 1,1 miliardi di euro per l'agrivoltaico, 795 milioni di euro per le comunità energetiche e 2,2 di euro miliardi per il biometano.</p><p class="text-justify">La gestione dei programmi è affidata al GSE e, per ciascuna misura, saranno sottoscritti tra il GSE ed il MASE specifici accordi attuativi per l’individuazione delle regole di selezione, valutazione, controllo, monitoraggio, rendicontazione e gestione finanziaria.&nbsp;</p><p class="text-justify">Gli accordi devono inoltre prevedere il subentro del GSE al MASE nell’erogazione dei contributi e nei rapporti con i soggetti già selezionati o beneficiari sulla base dei provvedimenti adottati prima dell’entrata in vigore del decreto nonché il trasferimento delle relative risorse finanziarie a quest’ultimo.</p><p class="text-justify">I programmi di investimento originariamente previsti e disciplinati dai decreti attuativi di riferimento (ovvero DM 15 settembre 2022, per il biometano; DM 22 dicembre 2023, per l’agrivoltaico e DM 7 dicembre 2023 per le CER) resteranno invariati sotto il profilo sostanziale, quanto a finalità, beneficiari, e costi ammissibili.</p><p class="text-justify">La novità riguarda invece i <strong>tempi di entrata in esercizio degli impianti</strong>. Il termine del 30 giugno 2026, fissato dai decreti ministeriali, viene superato: la nuova scadenza sarà stabilita negli atti di concessione o nei relativi <i>addenda</i> e, in ogni caso, non potrà eccedere i 24 mesi dalla comunicazione degli atti medesimi a pena di decadenza dai benefici.</p><p class="text-justify">La data del <strong>30 giugno 2026&nbsp;</strong>mantiene rilevanza esclusivamente in quando<strong> deadline</strong> limitatamente per la <strong>sottoscrizione degli accordi di finanziamento da parte di GSE e operatori</strong>.&nbsp;</p><p class="text-justify">L’<strong>entrata in esercizio&nbsp;</strong>degli impianti potrà invece avvenire come detto <strong>fino a 24 mesi dopo&nbsp;</strong>la<strong>&nbsp;</strong>comunicazione dei contratti, arrivando potenzialmente al 30 giugno 2028.&nbsp;</p><p class="text-justify">In questo modo si riduce il rischio che i progetti finanziati dal PNRR non riescano a rispettare le scadenze del 2026, rischio fortemente prospettato da più parti in questi mesi considerando i ritardi di suppliers, contractors e gestori della rete (sia gas che elettrica) nella costruzione ed energizzazione degli impianti.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il sistema delle <i>facility</i>, gestito dal GSE, consente infatti di “prenotare” gli incentivi fino al 2028, garantendo maggiore flessibilità attuativa ai soggetti beneficiari.</p><p class="text-justify">Le decisioni di assegnazione dei contributi in conto capitale da parte del GSE verranno assunte “<i>a maggioranza da un comitato indipendente per l’investimento istituito presso il GSE</i>” e senza controllo del governo.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>I requisiti di accesso ai contributi</strong></p><p class="text-justify">Per accedere ai finanziamenti, i progetti beneficiari devono rispettare alcuni requisiti fondamentali. In linea con quanto già previsto nei decreti originari, il nuovo provvedimento stabilisce:&nbsp;</p><ul><li><p class="text-justify"><span>il <strong>principio del "</strong></span><i><span><strong>non arrecare un danno significativo</strong></span></i><span><strong>" (DNSH)</strong>: restano, dunque, esclusi i progetti che coinvolgono combustibili fossili, impianti soggetti al sistema di scambio quote di emissione UE con emissioni sopra i parametri consentiti, nonché gli impianti di gestione rifiuti come discariche e inceneritori;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il <strong>divieto del cumulo dei contributi</strong>: i finanziamenti a fondo perduto previsti dal PNRR non possono essere combinati con altri finanziamenti europei per coprire lo stesso costo.</span></p></li></ul><p class="text-justify"><strong>Le incertezze operative</strong></p><p class="text-justify">Nonostante la definizione del quadro generale, permangono numerose opacità sul funzionamento concreto della misura.&nbsp;</p><p class="text-justify">Da un lato, mancano ancora gli accordi attuativi tra GSE e MASE, che dovranno stabilire regole di selezione, controllo e gestione dei contributi; dall’altro, dovranno essere pubblicati i regolamenti operativi, contenenti, tra l’altro, le regole tecniche e procedurali di dettaglio, comprese le tempistiche di erogazione, gli obblighi dei beneficiari durante e dopo la realizzazione degli impianti, le modalità per la rendicontazione delle spese ammissibili e le modalità/tempistiche di erogazione dei contributi in conto capitale (attesi entro 45 giorni dalla stipula degli accordi tra MASE e il GSE).&nbsp;</p><p class="text-justify">Fino al trasferimento delle risorse al GSE, il medesimo ha però la facoltà di <strong>anticipare</strong> i contributi mediante risorse nella propria disponibilità, nel limite del <strong>dieci per cento</strong> dell’ammontare complessivo dei programmi di sovvenzione, garantendo quindi un po' di respiro nei flussi finanziari delle società aggiudicatarie (si ricordi che ai sensi delle regole operative del DM 15 settembre 2022 per il biometano è previsto il riconoscimento del contributo in conto capitale a seguito dell’ultimazione dei lavori).&nbsp;</p><p class="text-justify">Fino alla definizione di questi strumenti, tuttavia, non è possibile avere un quadro chiaro sul funzionamento effettivo della <i>facility</i>, né sui tempi e le modalità con cui saranno individuati eventuali nuovi beneficiari, in particolare con riferimento alla VI asta del biometano annunciata ma mai bandita.&nbsp;</p><p class="text-justify">Si segnala altresì che, in data 19 giugno 2025, il MASE era già intervenuto sui termini relativi all’agrivoltaico con il <strong>decreto ministeriale n. 149</strong>, il quale ha consentito ai soggetti ammessi di ultimare i lavori di realizzazione elettrica entro il 30 giugno 2026, prevedendo invece che la messa in esercizio degli impianti potesse avvenire nei successivi 18 mesi. Occorrerà ora chiarire da parte delle autorità competenti se tale decreto ministeriale debba ritenersi integralmente abrogato dal nuovo decreto-legge ovvero se si rendano necessari interventi di <strong>coordinamento</strong> tra le due disposizioni.</p><p class="text-justify">Non risulta, infine, chiaro il <strong>compito</strong> che verrebbe demandato al <strong>comitato indipendente</strong> per l’investimento istituito presso il GSE, considerato che, allo stato, i beneficiari delle misure biometano e agrivoltaico sono già stati individuati mediante le rispettive procedure competitive.&nbsp;</p><p class="text-justify">Occorre pertanto chiarire se tale comitato sia destinato ad operare esclusivamente con riferimento alle CACER ovvero se possa incidere anche su progetti già ammessi agli incentivi, nonostante la bancabilità degli stessi debba ritenersi definitivamente garantita in ragione del consolidamento del diritto alla percezione del beneficio a seguito della positiva iscrizione in graduatoria, come peraltro confermato dal GSE nel luglio 2025 con riferimento agli impianti collocati tra la posizione 149 e la 298 della V asta<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a>.</p><p class="text-justify"><strong>Una misura che “aggira” ma non risolve i problemi</strong></p><p class="text-justify">Al di là delle incertezze ancora aperte sul funzionamento operativo della <i>facility</i>, emerge un dato centrale: la sesta revisione del PNRR consente di rispettare formalmente le scadenze europee, ma <strong>non garantisce il conseguimento effettivo degli obiettivi di politica energetica</strong>.&nbsp;</p><p class="text-justify">I traguardi fissati dal Piano, infatti, si limitano oggi a due passaggi formali: il trasferimento dei fondi al partner esecutivo al momento della firma degli accordi attuativi e la sottoscrizione dei contratti con i beneficiari finali per l’utilizzo della totalità dei fondi stanziati.</p><p class="text-justify">Ciò che viene meno è l’obiettivo principale: l’entrata in esercizio, entro il 2026, di una determinata capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili. In altre parole, si impegnano risorse nell’auspicio che gli impianti vengano realizzati, senza alcuna garanzia che tutti i progetti saranno completati nei tempi previsti.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il nodo centrale resta la <strong>complessità</strong> del <strong>quadro autorizzativo</strong> e i ritardi di connessione da parte degli operatori della rete elettrica e del gas (sia di trasporto che di trasmissione).</p><p class="text-justify">La <strong>rete del gas</strong>, in particolare, si è dimostrata <strong>non sufficientemente capillare</strong> e in grado di assorbire nuova capacità di produzione a prescindere dalla localizzazione degli impianti. La rete elettrica invece sconta un grado di saturazione e un numero di richieste di connessione sempre più in crescita (280 mila nuove connessione per e-distribuzione nel 2024, in crescita del 22,4% rispetto al 2023<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" title>[2]</a>).</p><p class="text-justify">Sono inoltre da non trascurare le considerevoli difficoltà tecniche correlate allo sviluppo impianti agrivoltaici avanzati.</p><p class="text-justify">Tutti fattori che hanno comportato lo <strong>slittamento</strong> dei tempi di raggiungimento della <i>milestone</i> e reso imprescindibile l’attivazione del succitato meccanismo di facility.&nbsp;</p><p class="text-justify">In definitiva, la strategia adottata permette di rispettare la lettera dei termini europei, ma lascia in sospeso la sostanza; difatti, senza interventi strutturali su autorizzazioni e infrastrutture, il rischio concreto è che parte della capacità produttiva stimata non riuscirà ad entrare in esercizio neppure nei nuovi termini.</p><p class="text-justify">Si segnala che un <strong>altro intervento</strong> legato all’attuazione del PNRR (Misura <i>M7-6 Riforma 3,&nbsp;</i>prevista per il terzo trimestre del 2025) è stato effettuato dal legislatore con la <strong>legge di Bilancio 2026</strong> (legge n. 199/2025) con la quale si è previsto, in tema di connessione alla rete di trasporto e distribuzione di gas naturale, <strong>per far fronte agli attuali limiti infrastrutturali di accettabilità del biometano nelle reti e per favorire un ampio utilizzo del biometano</strong>, in capo ai gestori:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>da una parte, <strong>l’obbligodi connettere</strong> alla propria rete, entro termini perentori e a pena di sanzioni, con previsione di procedure sostitutive in caso di inerzia, sia gli impianti di produzione di biometano realizzati ex novo sia quelli derivanti dalla riqualificazione di preesistenti impianti di produzione di biogas, secondo le regole stabilite dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>dall’altra che il <strong>70 per cento</strong> dei <strong>costi</strong> degli investimenti di connessione alle reti di trasporto o di distribuzione e il <strong>100 per cento dei costi&nbsp;</strong>relativi ai sistemi di misura e dei costi relativi alla compressione, siano <strong>attribuiti ai gestori dei sistemi di trasporto o di distribuzione</strong> in relazione alla soluzione di connessione individuata, mentre la restante parte, pari al <strong>30 per cento</strong>, dei costi degli investimenti di connessione ricada in capo ai produttori.</span></p></li></ul><p class="text-justify">ARERA dovrà <strong>aggiornare</strong> la propria <strong>regolazione</strong> relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi entro il 15 febbraio 2026.</p><p class="text-justify"><strong>Fermo restando il sicuro impatto positivo della misura anche con riferimento alle operazioni straordinarie in corso e in partenza</strong>, si resta in attesa della <strong>pubblicazione</strong> del decreto e successivamente degli accordi tra MASE e GSE, nonché, per quanto attiene al settore biometano della nuova regolamentazione di ARERA.</p><hr><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a>&nbsp;<a href="https://www.gse.it/servizi-per-te/news/sviluppo-del-biometano-ok-del-consiglio-ue-a-risorse-aggiuntive" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.gse.it/servizi-per-te/news/sviluppo-del-biometano-ok-del-consiglio-ue-a-risorse-aggiuntive</a>&nbsp;</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" title>[2]</a> Fonte: Relazione e Bilancio di esercizio di e-distribuzione S.p.A. al 31 dicembre 2024,&nbsp;<a href="https://www.e-distribuzione.it/content/dam/e-distribuzione/documenti/e-distribuzione/Bilancio_esercizio_2024.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.e-distribuzione.it/content/dam/e-distribuzione/documenti/e-distribuzione/Bilancio_esercizio_2024.pdf</a>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Biometano</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <guid isPermaLink="false">news-9960</guid>
                        <pubDate>Tue, 27 Jan 2026 11:41:35 +0100</pubDate>
                        <title>Arbitro assicurativo. Un avvio con alcune incertezze che solo il collegio potrà chiarire</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/arbitro-assicurativo-un-avvio-con-alcune-incertezze-che-solo-il-collegio-potra-chiarire</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il nuovo Arbitro Assicurativo (AAS), operativo dal 15 gennaio, ha avviato la propria attività con un flusso regolare di ricorsi e senza criticità operative. Accanto ai primi dati sull’operatività, emergono tuttavia alcuni profili interpretativi relativi all’ambito di competenza e alle tipologie di controversie trattabili.</p><p>Su questi temi interviene Benedetta Musco Carbonaro nell’articolo pubblicato su <i>Plus24 – Il Sole 24 Ore</i>, analizzando le principali questioni aperte che saranno chiarite attraverso l’orientamento del Collegio e la prassi applicativa del nuovo organismo.</p><p><i>Articolo integrale pubblicato il 24 gennaio 2026 su Plus24 – Il Sole 24 Ore</i>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 26 Jan 2026 09:47:33 +0100</pubDate>
                        <title>Legge di bilancio 2026: quali effetti su salari, premi e welfare aziendale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/default-91e7499383d66391e05ad527099c658c</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Quali sono gli impatti della legge di bilancio 2026 sulla contrattazione collettiva? Oltre alle misure per agevolare i salari reali, la partita si gioca soprattutto su premi di risultato e welfare.</i></p><p>Come ormai di prassi e coerentemente con la natura del provvedimento, la legge di bilancio concentra gran parte delle sue disposizioni su soluzioni temporanee – spesso limitate all’anno di riferimento e, in alcuni casi, a quello successivo – che sfruttano la leva fiscale.&nbsp;</p><p>La <strong>legge di bilancio 2026</strong> non si è discostata da tale prassi con le principali misure che puntano sulla riduzione dell’aliquota fiscale applicata a specifiche voci retributive, come gli aumenti contrattuali, le maggiorazioni legate a condizioni lavorative di maggiore disagio in termini di collocazione temporale della prestazione e premialità.</p><p><a href="https://www.hr-link.it/legge-bilancio-2026-retribuzioni-premi-risultato/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>Leggi l'articolo completo su HR-Link</strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Thu, 22 Jan 2026 10:20:31 +0100</pubDate>
                        <title>Market Integration Package: lo strumento chiave per attuare la SIU</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/market-integration-package-lo-strumento-chiave-per-attuare-la-siu</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Articolo a cura di Lukas Plattner pubblicato su <i>The Signal</i>.</p><p>Arriva il pacchetto europeo per l’integrazione del mercato. Nuove regole che mirano a superare la frammentazione attuale attraverso riforme su autorizzazioni, distribuzione fondi, post-trading e vigilanza centralizzata. Ecco quali saranno le implicazioni per l’industria.</p><p>La Commissione europea ha presentato il 4 dicembre 2025 il <i>Market Integration Package</i>, tassello cruciale della <i>Savings and Investments Union (SIU)</i>, destinato a rimuovere le barriere che ancora frammentano il mercato unico dei servizi finanziari.</p><p>Leggi <a href="https://www.thesignalmedia.com/market-integration-package-lo-strumento-chiave-per-attuare-la-siu/" target="_blank" rel="noreferrer"><i>qui</i></a> l'articolo completo.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 21 Jan 2026 10:37:30 +0100</pubDate>
                        <title>Chi paga se l&#039;intelligenza artificiale sbaglia? </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/chi-paga-se-lintelligenza-artificiale-sbaglia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Un recente caso deciso dal tribunale di Firenze ci fa riflettere su un tema destinato a diventare sempre più attuale: la responsabilità di chi utilizza l'intelligenza artificiale.</p><p>Ne parliamo nella nuova pillola con <strong>Mauro Curtò</strong>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9937</guid>
                        <pubDate>Tue, 20 Jan 2026 16:38:21 +0100</pubDate>
                        <title>Aree idonee: arriva la conversione in legge</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/aree-idonee-arriva-la-conversione-in-legge</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>Dietrofront del parlamento su AIA e introduzione di un regime transitorio. Prevale il buonsenso ma permangono vari profili critici</strong></p><p class="text-justify">Come noto, con l’emanazione del Decreto n. 175 del 21 novembre 2025 destinato originariamente a regolare i soli crediti d’imposta di cui al Piano Transizione 5.0 (il “<strong>Decreto</strong>”) si è diffuso tra gli operatori un senso di sconforto e disillusione, per l’ulteriore nuova battuta di arresto derivante dal nuovo regime delle “aree idonee” per la realizzazione di impianti da fonte rinnovabile in Italia.</p><p class="text-justify">Nello specifico, il Decreto:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>ha abrogato la disciplina delle aree idonee </span><i><span>ope legis</span></i><span> di cui all’art. 20, co. 8 del D.Lgs. 199/2021 (e, per l’effetto, anche il DL Agricoltura (d.l. n. 63/2024), in pendenza, come noto, di scrutinio costituzionale) nonché&nbsp;i criteri e i parametri di cui al DM del 2 luglio 2024 (il “<strong>DM Aree Idonee</strong>” - già parzialmente annullato dal TAR Lazio a maggio del 2025 e attualmente </span><i><span>sub judice</span></i><span> dinanzi al Consiglio di Stato);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>ha introdotto nel Decreto Legislativo n. 190/2024 (anche noto come “<strong>TU FER</strong>”) una nuova disciplina delle aree idonee (artt. 11-</span><i><span>bis</span></i><span> e ss. del TU FER).&nbsp;</span></p></li></ul><p class="text-justify">Come detto, le modifiche apportate dal Decreto hanno creato particolari timori e incertezze, in particolare, da una parte, per l’introduzione del requisito dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (“<strong>AIA</strong>”) per gli impianti industriali entro cui considerare un raggio di “idoneità” e, dall’altra per l’assenza di un regime transitorio da applicarsi ai progetti già in corso di autorizzazione sulla base della normativa abrogata.&nbsp;</p><p class="text-justify">Con la conversione in legge del Decreto, (attualmente in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – la “<strong>Legge di Conversione</strong>”), se, per un verso, tali profili di criticità sono stati per risolti, per un altro, sono emerse ulteriori perplessità di rilievo non marginale per le prossime iniziative di sviluppo&nbsp;</p><p class="text-justify">In merito, si riporta di seguito l’intera elencazione delle varie tipologie di “aree idonee” così come modificate dalla Legge di Conversione.</p><p class="text-justify">Nello specifico, sono considerate aree idonee:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>i <u>siti ove sono già installati impianti che producono energia dalla stessa fonte rinnovabile&nbsp;</u>e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al <u>20%</u>, con la precisazione (non presente nel previgente Art. 20 del D.Lgs. 199/2021) che tale variazione dell’area non è consentita per gli impianti fotovoltaici installati a terra in aree agricole; inoltre, per le nuove aree occupate, bisogna osservare quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004 in materia di autorizzazioni culturali e paesaggistiche (cfr. Art. 11-</span><i><span>bis</span></i><span>, co. 1, lett. a) del TU FER);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>i siti oggetto di <u>bonifica</u> individuati ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (il “<strong>Codice dell’Ambiente</strong>”), le <u>cave</u> e le <u>miniere</u> cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento nonché (in aggiunta a quanto era previsto dal D.Lgs. 199/2021) le <u>discariche</u> o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati (cfr. Art. 11-</span><i><span>bis</span></i><span>; co. 1, lett. b), c) e d) del TU FER);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>i siti e gli impianti nella disponibilità delle società del gruppo <u>Ferrovie dello Stato</u>, dei gestori di <u>infrastrutture ferroviarie</u>, delle <u>concessionarie autostradali</u>, delle <u>società di gestione aeroportuale</u> nonché i <u>beni del demanio</u> in uso al Ministero della Difesa o al Ministero dell’Interno e determinati beni immobili individuati dall’Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, e (previsione introdotta in fase di conversione) il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nei casi di beni a destinazione agricola, di proprietà dello Stato, non contemplati in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza (cfr. Art. 11-</span><i><span>bis</span></i><span>, co. 1, lett. e), f), g), h) ed i)).</span></p></li></ul><p class="text-justify"><strong>Impianti fotovoltaici&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">All’art. 11-<i>bis</i>, co. 1, lett. l) sono previste delle ulteriori (e aggiuntive) fattispecie di idoneità specifiche per gli impianti fotovoltaici. In particolare, si tratta:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>delle aree adiacenti alla <u>rete autostradale</u> entro una distanza non superiore a <u>300 metri</u>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>degli <u>edifici</u>, delle <u>strutture edificate e relative superfici esterne pertinenziali</u>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>delle <u>aree a destinazione</u> <u>industriale</u>, <u>direzionale</u>, <u>artigianale, commerciale</u>, <u>logistica</u> e delle <u>aree destinate all’insediamento di Data Center</u>;</span></p></li></ul><p class="text-justify">delle aree adibite a parcheggi (limitatamente alle strutture di copertura);</p><ul><li><p class="text-justify"><span>degli invasi idrici, i laghi di cave e le miniere dismesse o in condizioni di degrado ambientale;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>delle aree nel perimetro di competenza del servizio idrico integrato;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>delle aree interne agli <u>stabilimenti</u> e agli impianti industriali, non destinati alla produzione agricola o zootecnica, <strong><u>né alla produzione di energia da fonte rinnovabile</u></strong> di cui all’art. 268 del Codice dell’Ambiente e le zone agricole racchiuse in un perimetro di 350 metri da tale impianto o stabilimento (è stato rimosso in fase di conversione la necessità che il relativo stabilimento sia stato autorizzato con AIA mentre è stata confermata la compressione della <u>buffer zone</u> da 500 a 350 metri).</span></p></li></ul><p class="text-justify">Nemmeno in fase di conversione è stato re-introdotto il previgente Art. 20, co. 8, lett. c-<i>quater </i>(<i>i.e.</i>, le aree non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004) che proprio di recente il TAR Lombardia-Milano, sez. III, sent. n. 4300 del 30 dicembre 2025 ha confermato essere <i>–</i> in continuità con altre pronunce ammnistrative <i>(cfr. TAR Piemonte, sez. II, 19 ottobre 2023, n. 808 e TAR Toscana, sez. II, 8 luglio 2024, n. 844) –</i> un’ulteriore fattispecie di area idonea, ampliativa dell’elenco contenuto nel comma 8.</p><p class="text-justify">Inoltre, il testo approvato dal Parlamento è intervenuto eliminando tra i centri di idoneità per lo sviluppo di nuovi impianti da fonte rinnovabile gli impianti FER già esistenti, ponendo un argine all’orientamento estensivo che si era consolidato con l’interpello MASE n. 130318 dell’8 agosto 2023 poi corroborato anche dalla giurisprudenza amministrativa (tra le altre <i>TAR Lazio, Roma, Sentenza n. 4994/2025; Tar Lecce, Sentenza n. 1113/2025</i>).&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Zone agricole e impianti agrivoltaici</strong></p><p class="text-justify">Come noto, il Decreto ha finalmente introdotto la tanto agognata definizione di impianto agrivoltaico standard, che ricordiamo essere quella di “<i>impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Al fine di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali, l’impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione”.</i></p><p class="text-justify">Sul punto, la Legge di Conversione introduce importanti precisazioni da tenere a mente in fase autorizzativa:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>per l’installazione dell’impianto agrivoltaico i soggetti proponenti di impianti agrivoltaici sono tenuti a dotarsi di una dichiarazione asseverata – da allegare al progetto presentato in fase di autorizzazione e, comunque, da mettere a disposizione dell’amministrazione nell’ambito delle attività di controllo – redatta da un professionista abilitato che attesti che l’impianto è idoneo a conservare almeno l’80% della produzione lorda vendibile;&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>viene attribuito al comune territorialmente competente un potere della durata di cinque anni (successivi alla realizzazione di un impianto agrivoltaico) volto a verificare la persistenza dell’idoneità del sito di installazione all’uso agro-pastorale;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>è previsto il ripristino dello stato dei luoghi nonché l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 1.000 ed euro 100.000 agli interventi di installazione di impianti agrivoltaici che non consentano la preservazione della continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title><span>[1]</span></a><span>.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Tali emendamenti danno adito a non poche perplessità attese le strutturali difficoltà di mezzi e conoscenze degli uffici tecnici comunali nonché l’intrinseca complicazione di poter asseverare <i>ex ante</i> un valore fortemente condizionato da fattori imprevedibili (<i>i.e.</i>, clima) determinabile solo <i>ex post</i> a maggior ragione con riferimento a terreni attualmente non coltivati o sui quali verrà mutata coltura.</p><p class="text-justify">Ulteriori criticità discendono poi dalla novità correlata al potere quinquennale di verifica delle amministrazioni comunali che, oltre a poter essere utilizzato strumentalmente dagli enti locali, rischia di conferire una notevole incertezza alla solidità dei progetti acquistati o sviluppati dagli attori di mercato proprio in ragione della genericità e astrattezza dei parametri da osservare ai sensi della Legge di Conversione.</p><p class="text-justify"><strong>Impianti per la produzione di biometano</strong></p><p class="text-justify">Con riferimento agli impianti per la produzione di biometano le modifiche alla disciplina del Decreto appaiono limitate ma non prive di conseguenze. In particolare, sono considerate idonee:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>le aree agricole entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale (</span><i><span>i.e.</span></i><span>, il previgente all’Art. 20, co. 8, lett. c-ter), 1) del D.Lgs. 199/2021 che, come visto, non si applica più agli impianti fotovoltaici);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti di cui all’art. 268 del Codice dell’Ambiente nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Come visto per la tecnologia fotovoltaica, anche per i progetti di impianti per la produzione di biometano non figurano più tra le aree idonee quelle di cui al previgente art. 20, co. 8, lett. c-<i>quater</i> (<i>i.e.</i>, le aree non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004).</p><p class="text-justify"><strong>Parola alle Regioni</strong></p><p class="text-justify">Sulla falsariga di quanto disposto dal previgente art. 20, co. 4 del D.Lgs. 199/2021 in combinato disposto con il DM Aree Idonee, si prevede che entro 120 giorni dall’entrata in vigore del Decreto (<i>i.e.</i>, entro il 22 marzo 2026), le Regioni e, entro centottanta giorni dalla medesima data (<i>i.e.</i>, entro il 21 maggio 2026), ciascuna provincia autonoma (garantendo l’opportuno coinvolgimento degli enti locali) provvedano con propria legge, all’individuazione delle aree idonee sulla base dei principi e criteri di cui al nuovo art. 11-<i>bis</i>, co. 4 del TU FER, tra cui vale la pena menzionare i seguenti:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>le Regioni non possono qualificare come idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio né quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi, né identificare aree idonee ove le caratteristiche degli impianti da realizzare siano in contrasto con le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici (cfr. Art. 11-</span><i><span>bis</span></i><span>, co. 4, lett. m) del TU FER);</span></p></li></ul><p class="text-justify">Sul punto si sono espresse anche le associazioni di categoria, rappresentando la criticità, segnalata da alcune Regioni, relativa alla difficoltà di individuare aree idonee in misura sufficiente rispetto agli obiettivi regionali assegnati. Tali criticità producono, in concreto, l’effetto di una sostanziale impossibilità di conseguire i target di sviluppo delle fonti rinnovabili nei termini previsti, con conseguente rischio di compromissione degli obiettivi nazionali ed europei.</p><ul><li><p class="text-justify"><span>al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli, le aree agricole qualificabili come aree idonee a livello regionale non devono essere inferiori allo 0,8% delle Superfici Agricole Utilizzate (SAU) né superiori al 3% delle SAU medesime, <u>comprensive della superficie su cui insistono impianti agrivoltaici</u> (inciso inserito mediante la Legge di Conversione);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>può essere previsto un differente limite massimo per ciascun comune fermi restando i limiti regionali sopra esposti, </span><i><span>i.e.</span></i><span>, tra lo 0,8% e il 3% della SAU (periodo inserito al posto del precedente “</span><i><span>possono essere definite specifiche percentuali di sfruttamento delle SAU a livello comunale</span></i><span>” in sede di esame parlamentare al fine di attribuire esplicitamente tale competenza alle regioni e alle province autonome, superando così possibili incertezze interpretative della formulazione originaria circa l’ente preposto alla determinazione delle soglie a livello comunale);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>impossibilità di prevedere divieti generali e astratti all’installazione di impianti a fonti rinnovabili, fermi restando i divieti e le limitazioni prescritte per l’installazione di impianti fotovoltaici in aree agricole ai sensi dell’art. 11-</span><i><span>bis</span></i><span>, co. 2 e di quanto previsto dall’articolo 11-</span><i><span>quinquies</span></i><span> del Decreto (a mente del quale all’interno delle zone di protezione dei siti UNESCO è consentita unicamente l’installazione di impianti da fonti rinnovabili autorizzabili in edilizia libera ai sensi dell’All. A del TU FER).</span></p></li></ul><p class="text-justify"><strong>Aree idonee a mare</strong></p><p class="text-justify">Il Decreto introduce il concetto di “aree idonee a mare” (cfr. art. 11-<i>ter</i> del TU FER) disponendo che sono tali quelle aree individuate dai piani di gestione dello spazio marittimo nonché le piattaforme petrolifere in disuso e i porti (quest’ultimi, per impianti eolici di potenza fino a 100 MW e previa variante del piano regolatore portuale da approvarsi entro sei mesi dalla presentazione dell’istanza di autorizzazione unica).</p><p class="text-justify"><strong>Regime semplificato</strong></p><p class="text-justify">Alla pari di quanto disposto dal previgente art. 22 del D.Lgs. 199/2021, l’art. 11-<i>quater</i> del Decreto prevede che per gli interventi ricadenti (interamente e non parzialmente) su aree idonee si applichi un regime autorizzativo semplificato.</p><p class="text-justify">Segnatamente, per tali interventi non è necessaria l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica (il parere dell’autorità competente, ove espresso, non è vincolante) e, in caso di progetti soggetti ad autorizzazione unica, i termini del procedimento sono ridotti di un terzo.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>L’introduzione di disposizioni transitorie e la scomparsa delle aree ex c-</strong><i><strong>quater</strong></i></p><p class="text-justify">Se inizialmente il Decreto ha reiterato lo stesso errore del DM Aree Idonee, non prevedendo alcun regime di salvaguardia per gli iter in corso, così determinando un potenziale effetto retroattivo delle nuove limitazioni sui plurimi progetti in <i>pipeline</i> non in linea con i rinnovati criteri localizzativi (ricordiamo che il TAR Lazio con la sentenza 9155/2025 ha parzialmente annullato il DM Aree Idonee su questo punto), ecco che l’esame al parlamento ci fornisce un regime transitorio che mira a salvare tutti i progetti il cui iter autorizzativo era già in vigore alla data di entrata in vigore del Decreto.</p><p class="text-justify">Segnatamente, è stabilito che le disposizioni di cui agli articoli 11-bis, comma 1, e 11-quater del TU FER, introdotti dal Decreto, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del Decreto (dunque al 22 novembre 2025), le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Si chiarisce inoltre che per “procedure in corso” si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del Decreto. Inoltre, nei casi di elevato valore agricolo dell’area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all’articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.&nbsp;</p><p class="text-justify">Sorge subito il problema, tuttavia, di determinare quando<i>&nbsp;</i>la completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta per tutti quei procedimenti semplificati (i.e., PAS) per i quali il filtro della completezza documentale non viene nei fatti compiuto. Ciò determinerebbe, a seconda dell’interpretazione sistematica o letterale della norma (i) di considerare “salvi” tutti i progetti il cui deposito sia stato completato almeno trenta giorni antecedentemente alla data del 22 novembre 2025 (nel rispetto dell’Articolo 8 del TU FER) o al contrario (ii) di considerare non verificata la completezza documenti tutti quei procedimenti per i quali non sia stato formalmente rilasciato un provvedimento di conferma della completezza documentale (sebbene il termine di trenta giorni sia nel frattempo già decorso).</p><p class="text-justify">Quanto infine al previgente c-<i>quater</i>, sede di plurime iniziative progettuali fin dalla sua introduzione, è stata confermata l’esclusione dal novero delle aree idonee di quelle non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004.</p><p class="text-justify"><strong>Le aree agricole</strong></p><p class="text-justify">Nonostante il DL Agricoltura sia attualmente sottoposto al vaglio costituzionale, il Decreto appare, purtroppo, riproporre essenzialmente il medesimo divieto generalizzato di realizzazione di impianti fotovoltaici a terra nelle aree agricole.</p><p class="text-justify">L’unica positiva differenza è rappresentata dall’introduzione della tanto attesa definizione di impianti agrivoltaici standard i quali, dovrebbero poter essere realizzati su aree agricole in deroga al predetto divieto.</p><p class="text-justify">Ciò nondimeno, anche in relazione a tale profilo appaiono permanere significativi margini di incertezza; difatti la deroga trova applicazione solo laddove i moduli siano “<i>collocati in posizione adeguatamente elevata da terra</i>”, il che lascia immensi spazi di discrezionalità alle relative amministrazioni locali su cosa si debba intendere per “<i>posizione adeguatamente elevata</i>”.</p><p class="text-justify">È opportuno, se non necessario, che vengano forniti dei criteri e parametri tecnici nitidi e concreti volti a limitare l’alea dei procedimenti amministrativi e, al contempo, ad agevolare gli operatori nella pianificazione delle proprie strategie di investimento&nbsp;</p><p class="text-justify">Lasciano particolarmente perplessi i paletti imposti alle Regioni in termini di aree agricole qualificabili come idonee nel proprio territorio che, come visto, non devono essere inferiori allo 0,8% né superiori al 3% delle SAU (<i>i.e.</i>, la somma delle superfici destinate alla produzione agricola), prevedendo, inoltre, la possibilità per i comuni di definire&nbsp;un differente limite massimo, fermi restando i limiti regionali sopra esposti.</p><p class="text-justify">Si tratta di un meccanismo che rischia di innescare, per ciascuna Regione, una vera e propria corsa all’avvio dei procedimenti autorizzativi su aree agricole al fine di prevenire eventuali rischi di diniego derivanti dall’avvenuta erosione della succitata soglia del 3%.</p><p class="text-justify">Sebbene la forchetta individuata per le aree idonee, pur presentata come misura di tutela del suolo agricolo, non costituisce in realtà un vincolo effettivo alla crescita del fotovoltaico utility scale sotto un profilo puramente quantitativo - essendo il 3% della SAU<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" title>[2]</a> sufficiente a sviluppare ben più della capacità necessaria per il fabbisogno energetico, è ragionevole attendersi che una parte significativa delle aree astrattamente idonee non presenterà condizioni di allaccio tecnicamente ed economicamente sostenibili, con la conseguenza di alimentare, come già avviene, fenomeni di progettualità opportunistica, eccessiva concentrazione micro-zonale e perdita di efficienza del sistema autorizzativo ed energetico a svantaggio di tutta la collettività.</p><p class="text-justify"><strong>Conclusioni</strong></p><p class="text-justify">Il quadro normativo delineato dalla Legge di Conversione segna senza dubbio un punto di svolta nella disciplina delle aree idonee per lo sviluppo delle fonti rinnovabili, ponendo rimedio ad alcune delle più evidenti criticità emerse nella versione originaria del provvedimento.&nbsp;</p><p class="text-justify">In particolare, l’introduzione di un regime transitorio per i procedimenti in corso e la rimozione di requisiti sproporzionati, quali il necessario possesso dell’AIA per l’individuazione delle buffer zone industriali, rappresentano interventi correttivi apprezzabili e, sotto diversi profili, necessari per ristabilire un minimo di certezza giuridica per gli operatori.</p><p class="text-justify">Ciò nondimeno, l’impianto complessivo della riforma continua a presentare significative aree di frizione.&nbsp;</p><p class="text-justify">La definitiva esclusione della fattispecie ex art. 20, co. 8, lett. c-<i>quater</i> del D.Lgs. 199/2021 riduce sensibilmente l’ampiezza delle aree qualificabili come idonee, in apparente disallineamento rispetto all’orientamento giurisprudenziale che ne aveva valorizzato la funzione espansiva e sistematica. Parimenti, il persistente divieto generalizzato di fotovoltaico a terra in area agricola, temperato solo dalla deroga per gli impianti agrivoltaici standard, continua a fondarsi su formule elastiche e indeterminate che rischiano di tradursi, in sede applicativa, in un ampliamento eccessivo della discrezionalità amministrativa.</p><p class="text-justify">Particolarmente delicata appare, inoltre, la scelta di vincolare le Regioni a soglie percentuali rigide di SAU qualificabile come area idonea.&nbsp;</p><p class="text-justify">Tale meccanismo, sebbene formalmente orientato alla tutela del suolo agricolo, rischia di produrre effetti distorsivi, incentivando una competizione anticipatoria tra progetti, una concentrazione localizzativa non ottimale e un incremento di iniziative prive di reale sostenibilità tecnica ed economica, con ricadute negative sull’efficienza complessiva del sistema autorizzativo e sul perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione.</p><p class="text-justify">In definitiva, il legislatore ha compiuto un passo avanti nel tentativo di razionalizzare una materia stratificata e fortemente conflittuale, ma il risultato appare ancora lontano da un assetto realmente stabile, coerente e funzionale agli obiettivi nazionali ed europei e che ascolti le istanze degli operatori.&nbsp;</p><p class="text-justify">Molto dipenderà, nei prossimi mesi, dall’attuazione regionale del nuovo quadro normativo, dall’adozione degli strumenti digitali di supporto alla pianificazione territoriale e, non da ultimo, dal contributo chiarificatore che potrà provenire dalla giurisprudenza amministrativa.&nbsp;</p><p class="text-justify">In assenza di ulteriori interventi di affinamento, permane il rischio che la disciplina delle aree idonee continui a rappresentare non tanto un fattore di accelerazione, quanto un ulteriore terreno di incertezza per lo sviluppo ordinato delle fonti rinnovabili in Italia.</p><hr><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a>&nbsp;Tale sanzione è prevista anche per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra in violazione del divieto di cui all’art. 11-<i>bis</i> comma 2 del TU FER.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" title>[2]</a>&nbsp;Attualmente pari a 12,3 milioni di ettari, fonte ISTAT (2025):&nbsp;<a href="https://www.istat.it/storage/ASI/2025/capitoli/C13.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.istat.it/storage/ASI/2025/capitoli/C13.pdf</a> a fronte di un obbiettivo di generazione da fonte rinnovabile al 2040 che oscilla tra 144 GW e 170 GW, fonte Terna (2025):&nbsp;<a href="https://download.terna.it/terna/Terna_Prospettive_Sviluppo_Sistema_Energetico_2050_Copertura_domanda_elettrica_8de15802728e7d1.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">https://download.terna.it/terna/Terna_Prospettive_Sviluppo_Sistema_Energetico_2050_Copertura_domanda_elettrica_8de15802728e7d1.pdf</a>.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Biometano</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 19 Jan 2026 11:43:20 +0100</pubDate>
                        <title>IRES e IRAP: le novità della Legge di Bilancio 2026 per le banche</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ires-e-irap-le-novita-della-legge-di-bilancio-2026-per-le-banche</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/ires-e-irap-le-novita-della-legge-di-bilancio-2026-per-le-banche/" target="_blank" rel="noreferrer">Tratto da Diritto Bancario</a></p><p><i><strong>Luigi Merola </strong>sintetizza le <strong>principali disposizioni</strong> di natura tributaria introdotte dalla Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (<strong>Legge di Bilancio 2026</strong>) che <strong>impattano</strong> sulla determinazione dell’Imposta sul Reddito delle Società (<strong>IRES</strong>) e dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (<strong>IRAP</strong>) dovute dalle <strong>banche</strong>. Vengono altresì riprese alcune disposizioni che, pur non assumendo diretta rilevanza ai fini della determinazione delle imposte dovute a titolo di IRES ed IRAP, sono tuttavia di particolare interesse per il settore bancario.</i></p><p><strong>1. Tobin tax (articolo 1, commi 29 – 31)</strong></p><p>La Legge di Bilancio 2026 interviene sulla disciplina dell’<strong>imposta sulle transazioni finanziarie</strong> (c.d. “Tobin tax”), <strong>raddoppiando le aliquote</strong> applicabili alle principali transazioni soggette ad imposta.</p><p>In particolare, l’imposta sui trasferimenti di proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui all’<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&amp;art.idArticolo=2346&amp;art.versione=3&amp;art.codiceRedazionale=042U0262&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&amp;art.idGruppo=300&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.flagTipoArticolo=2" target="_blank" rel="noreferrer">art. 2346, co. 6, c.c.</a>, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché dei titoli rappresentativi dei predetti strumenti (indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente), è elevata dallo 0,2% allo 0,4% in presenza di transazioni effettuate al di fuori dei mercati regolamentati, dallo 0,1% allo 0,2% per le transazioni concluse sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ires-e-irap-le-novita-della-legge-di-bilancio-2026-per-le-banche/#_ftn1" target="_blank" rel="noreferrer">[1]</a>, dallo 0,02% allo 0,04% per le negoziazioni ad alta frequenza relative a operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano.</p><p>Le nuove aliquote trovano applicazione con riguardo ai trasferimenti e alle operazioni effettuati <strong>a decorrere dal 1° gennaio 2026</strong>.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/ires-e-irap-le-novita-della-legge-di-bilancio-2026-per-le-banche/" target="_blank" rel="noreferrer">Leggi qui l'articolo integrale</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 19 Jan 2026 09:23:37 +0100</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm si rafforza nel Debt Capital Markets con l&#039;ingresso di Federico Morelli</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-si-rafforza-nel-debt-capital-markets-con-lingresso-di-federico-morelli</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>ADVANT Nctm annuncia l'ingresso del partner <strong>Federico Morelli </strong>nell'area Debt Capital Markets (DCM), rafforzando ulteriormente le proprie competenze in materia di private debt, corporate bonds, equity capital markets e finanza strutturata.</p><p>Morelli vanta una consolidata esperienza nell'assistenza a operazioni di debt ed equity capital markets, in ambito sia domestico sia internazionale, nonché in emissioni di strumenti subordinati.</p><p>Contestualmente, entrano a far parte di ADVANT Nctm anche <strong>Martina Baldi</strong>, managing associate, e <strong>Federica Alici Biondi</strong>, senior associate.</p><p>L'operazione si inserisce nel percorso di sviluppo della practice e si collega ai più recenti trend del mercato del debito, tra cui il crescente rimpatrio dei bond da parte di emittenti italiani.</p><p>Nell'ambito della medesima strategia, ADVANT Nctm annuncia inoltre l'ingresso di <strong>Gaetano Petroni</strong> come counsel: professionista che, oltre ad operare nel real estate finance, vanta una solida esperienza nelle emissioni high yield.</p><p>“L'arrivo di Federico Morelli - commenta <strong>Paolo Montironi</strong>, Senior Partner di ADVANT Nctm - conferma la volontà dello Studio di proseguire nel percorso di rafforzamento attraverso l'inserimento di profili con esperienze distintive e una forte capacità di sviluppo. Un investimento che ci consente di accrescere ulteriormente la qualità del supporto ai nostri clienti e di rendere l'offerta sempre più articolata e aderente alle trasformazioni del contesto economico. Continuiamo così a evolvere il nostro modello di consulenza, mettendo competenza, visione e innovazione al servizio delle esigenze dei clienti”.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 15 Jan 2026 11:04:18 +0100</pubDate>
                        <title>Esce l&#039;intermediario ed entra l&#039;Sgr nell&#039;Acf</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/esce-lintermediario-ed-entra-lsgr-nellacf</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Una recente decisione dell'Arbitro per le controversie finanziarie consolida il principio per cui legittimata a essere convenuta in giudizio è la società di gestione del risparmio, e non l'intermediario collocatore del fondo, qualora la richiesta dell'investitore sia volta alla restituzione delle somme investite (si veda la Decisione n. 7709 del 19 novembre 2024, ma anche più di recente la Decisione n. 8225 del 23 ottobre 2025).&nbsp;</p><p>L'Arbitro, infatti, pronunciandosi sulla eccezione sollevata da parte dell'intermediario collocatore dei fondi, cui veniva contestata la perdita derivante dall'investimento, con richiesta di restituzione della somma originariamente investita, ha affermato il principio secondo cui il ruolo di mero collocatore dell'intermediario non consente di individuare quest'ultimo quale parte del contratto che, invece, si sviluppa lungo l'asse investitore e Sgr che è, pertanto, il soggetto nei confronti del quale non possono che essere avanzate richieste restitutorie con riferimento ai capitali investiti.&nbsp;</p><p><strong>L'EFFETTIVA CONTROPARTE CONTRATTUALE&nbsp;</strong></p><p>Legittimato passivo, dunque, rispetto alle domande di risoluzione (e invalidità) del relativo rapporto contrattuale deve ritenersi non l'intermediario collocatore (che, come noto, interviene esclusivamente in sede di commercializzazione del prodotto), bensì il soggetto emittente, in quanto effettiva controparte contrattuale. I binari sui quali si muove questa affermazione sono quelli che distinguono i cosiddetti rimedi "restitutori" da quelli "risarcitori", che possono sembrare simili, ma che in realtà sono assolutamente differenti tra loro.&nbsp;</p><p><strong>AZIONE DI NATURA RESTITUTORIA&nbsp;</strong></p><p>La ripetizione d'indebito oggettivo, che deriva in conseguenza della caducazione del contratto (in virtù di una pronuncia di nullità, annullamento o risoluzione), rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, ed è circoscritta tra colui che dispone il pagamento ed il destinatario del pagamento stesso (sia che questi lo abbia incassato personalmente, sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante, visto che a ogni effetto è il destinatario colui che deve qualificarsi come effettivo beneficiario).&nbsp;</p><p>È proprio su questa traiettoria decisionale che, quindi, si colloca il ragionamento spiegato dal Collegio dell'Acf per cui, se l'investitore agisce con richieste che hanno finalità restitutorie delle somme corrisposte per l'investimento (quindi con domande che presuppongono l'accoglimento di un'azione di nullità, annulla mento o risoluzione dell'investimento) la legittimazione spetta alla Sgr, mentre se le finalità sono risarcitorie la responsabilità è dell'intermediario collocatore.&nbsp;</p><p><strong>ALCUNE OBIEZIONI&nbsp;</strong></p><p>Si deve obiettare tuttavia che, proprio per il ruolo che l'intermediario assume, si possono determinare nullità conseguenti e derivanti da situazioni oggettivamente estranee al rapporto investitore ed Sgr: di conseguenza la nullità potrebbe astratta mente dipendere da condotte non imputabili alla Sgr, quale ad esempio la mancanza del contratto disciplinante la prestazione dei servizi di investimento, oppure l'eventuale vizio del consenso dell'investitore. In questo caso, dunque, la Sgr sarebbe chiamata a rispondere in via diretta e restitutoria, nei confronti dell'investitore, in relazione a condotte a sé non imputabili, aggravando la posizione della stessa Sgr rispetto a una situazione da parte propria non governabile. Chiaramente tale particolare situazione non si verifica nel momento in cui oggetto della contestazione da parte dell'investitore sia la documentazione predisposta dalla Sgr, la gestione del fondo o, comunque, attività che si colleghino direttamente all'investimento, laddove il soggetto legittimato a resistere alle domande dell'investitore è esclusivamente la Sgr.&nbsp;</p><p><strong>QUANDO RISPONDE IL COLLOCATORE&nbsp;</strong></p><p>Qualora sia oggetto di contestazione, da parte dell'investitore, la mancata osservanza degli obblighi di informativa, assumendo di non avere ricevuto alcuna informativa sufficientemente precisa, circostanziata e specifica sulla natura e la portata delle operazioni di investimento, ossia si lamenti la mancata con segna di Kid relativi ai fondi, ossia ancora una carenza legata all'attività di consulenza, il soggetto legittimato a contraddire è necessariamente l'intermediario collocatore in quanto si tratta di attività legate alla prestazione dei servizi di investimento che l'intermediario deve rispettare nei confronti della propria clientela: l'eventuale violazione di tali obblighi conducono ver so una eventuale condanna di risarcimento del danno da individuare secondo i criteri notoriamente sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione.</p><p><i>Il contributo a cura di <strong>Paolo Francesco Bruno</strong> per Fondi &amp; Sicav - Dicembre 2025 / Gennaio 2026.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 14 Jan 2026 10:01:32 +0100</pubDate>
                        <title>Patto di non concorrenza: qual è il corrispettivo &quot;giusto&quot;?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/patto-di-non-concorrenza-qual-e-il-corrispettivo-giusto</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nella pratica quotidiana, sopratutto nel contesto delle operazioni straordinarie, ci confrontiamo spesso con il tema della <strong>struttura </strong>del patto di non concorrenza: uno strumento essenziale per preservare il <strong>valore dell'investimento e per gestire in modo più sicuro la fase di disinvestimento</strong>.</p><p>Il nodo centrale? Il <strong>quanto</strong> e il <strong>come </strong>del corrispettivo:</p><ul><li>è possibile prevedere un pagamento in corso di rapporto?</li><li>e, se sì, quale misura è corretta?</li></ul><p>Con la sentenza <strong>n. 436 del 9 gennaio 2026</strong>, la Corte di Cassazione - Sezione Lavoro è tornata sul tema e, in particolare, sul requisito della determinabilità del corrispettivo quando questo è pagato durante il rapporto ed è collegato alla durata effettiva dello stesso.</p><p>In continuità con l'orientamento già espresso dalla sentenza n. 5540/2021, la Corte ha chiarito che il riferimento alla durata del rapporto <strong>non incide </strong>sulla determinabilità del corrispettivo ma può rilevare sul piano della sua congruità in quanto:</p><ul><li><span>un corrispettivo variabile in funzione della durata del rapporto è determinabile, perchè fondato su criteri oggettivi;</span></li><li><span>ciò che resta da valutare al momento della cessazione è se quel compenso sia congruo rispetto al sacrificio imposto al lavoratore.</span></li></ul><p>Proprio sul tema della <strong>congruità</strong>, la cassazione (sent. n. 5540/2021) aveva già indicato che un requisito di adeguatezza è implicito nell'art. 2125 c.c. e che compensi <strong>meramente simbolici</strong> o manifestamente <strong>iniqui/sproporzionati</strong> rendono il patto nullo.</p><p><a href="https://www.giuslavoristi.it/agi_cms/public/news/1768306166904.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">Leggi qui la sentenza integrale</a><br>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 09 Jan 2026 11:31:02 +0100</pubDate>
                        <title>Adempimento collaborativo, sprint di ammissioni nel 2025</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/adempimento-collaborativo-sprint-di-ammissioni-nel-2025</link>
                        <description>Salgono a 221 le imprese nel regime: 78 nuove istanze accolte</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La notizia era attesa, ma non per questo meno rilevante: l’elenco delle società che hanno scelto di instaurare una relazione collaborativa, fondata su un dialogo continuo e strutturato con l’Agenzia delle Entrate, si arricchisce di <strong>78 nuove istanze</strong>. Un plauso va certamente ai vertici aziendali che hanno intrapreso questo percorso, agli advisor che li hanno accompagnati e al team dell’Adempimento Collaborativo dell’Agenzia delle Entrate, che — ancora prima di accogliere i 350 nuovi funzionari dedicati al programma — è riuscito a gestire l’interazione con un numero record di istanti. Nel complesso, il perimetro dei grandi contribuenti “virtuosi” si fa sempre più ampio: sono ormai <strong>oltre 220 le società </strong>che, dal 2015 — anno di pubblicazione del D.Lgs. n. 128/2015 — a oggi hanno scelto la strada del dialogo preventivo.</p><p>Ora l’attenzione si sposta sui certificatori, chiamati entro il 30 settembre 2026 a verificare che i <strong>tax control framework</strong>&nbsp;implementati dalle nuove ammesse rispettino i requisiti previsti dal decreto e dalle Linee Guida, fornendo una ragionevole certezza circa una gestione consapevole, affidabile e strutturata della variabile fiscale da parte dell’impresa.</p><p>Il dato delle nuove ammissioni assume un rilievo ancora maggiore se letto in chiave evolutiva: <strong>19 ammissioni nel 2023, 31 nel 2024 e 78 nel 2025</strong>. Una crescita significativa, che testimonia la progressiva maturazione e il consolidamento di un sistema che, nel tempo, ha acquisito maggiore stabilità e regole più chiare. Alla luce della recente riduzione della soglia di fatturato per l’accesso al regime — fissata a <strong>500 milioni di euro a partire dal 2026</strong>&nbsp;— è ragionevole attendersi che nei prossimi anni molte imprese saranno chiamate a compiere scelte strategiche di rilievo.</p><p>L’adesione all’adempimento collaborativo, infatti, non si esaurisce in una decisione formale, ma presuppone l’avvio di un percorso impegnativo, che richiede il disegno e l’implementazione di un sistema integrato ed efficace di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. Si tratta di una scelta di lungo periodo, che implica un profondo cambio di paradigma per l’intera organizzazione: il passaggio da una logica prevalentemente reattiva a una logica preventiva, fondata su una maggiore responsabilizzazione del management e su una concezione della fiscalità come componente strutturale della governance aziendale. Una sfida tutt’altro che banale, soprattutto considerando che alla riduzione dei volumi di fatturato si accompagna, di regola, una minore dimensione organizzativa e, conseguentemente, una più limitata disponibilità di risorse e competenze interne da dedicare all’implementazione e alla gestione del TCF.</p><p>Un ulteriore elemento completa il quadro prospettico. <strong>A partire dal 2028</strong>, la soglia di fatturato per l’accesso al regime di adempimento collaborativo sarà ulteriormente ridotta a <strong>100 milioni di euro</strong>, ampliando il bacino delle imprese potenzialmente interessate a <strong>oltre 11.000 realtà produttive</strong>. Ciò segnerà il definitivo passaggio del programma da regime “d’élite”, riservato a pochi grandi contribuenti, a vera e propria <strong>leva di sistema</strong>.</p><p>La sfida non riguarda solo le imprese, ma anche — e forse ancor prima — l’Agenzia delle Entrate, chiamata a dimostrare che la solidità dell’impianto regolamentare e il corretto funzionamento degli strumenti disegnati dal legislatore sono in grado di sostenere, in modo concreto ed efficace, un modello improntato al confronto preventivo, alla qualità della relazione e alla fiducia reciproca. In questa prospettiva, appare auspicabile che il percorso prosegua lungo la direttrice di una crescente standardizzazione e, per taluni aspetti, di una semplificazione degli strumenti — senza tuttavia comprometterne la sostanza e la funzione — nella consapevolezza che un Fisco efficace non deve ambire a essere “amico”, bensì <strong>equo</strong>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Sat, 03 Jan 2026 09:03:00 +0100</pubDate>
                        <title>Previdenza. Per la complementare fisco più benevolo ma con qualche limite</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/previdenza-per-la-complementare-fisco-piu-benevolo-ma-con-qualche-limite</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ancora basso il tetto alle deduzioni. Ideale sarebbe tassare solo la prestazione finale.</p><p>La previdenza complementare è uno di quei settori in cui la fiscalità gioca un ruolo positivo, anche se pure qui non mancano delle aree di miglioramento. Del resto la stessa Manovra finanziaria ne prende atto, visto che alza il limite della deducibilità da 5.164,57 euro a 5.300 euro. […]</p><p>[…] Ma la situazione per quanto migliore rispetto ai redditi finanziari, resta ancora critica nel confronto con altri Paesi. <strong>Lukas Plattner</strong>, Partner ADVANT Nctm e membro comitato scientifico di Assonext spiega infatti: “La tassazione del prodotto previdenziale avviene negli altri Paesi solitamente solo al momento della liquidazione (ossia quando si va in pensione, in caso di morte o di disabilità che costringe all'uscita dal lavoro), l'Italia anticipa invece il prelievo. Nel nostro ordinamento si tassano i rendimenti anche durante la fase di accumulo, riducendo l'efficienza dell'interesse composto su un investimento che per natura è di lungo termine”.</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sul numero del 3 gennaio de Il Sole 24 Ore Plus</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 22 Dec 2025 12:27:55 +0100</pubDate>
                        <title>Dal Tar Palermo importanti principi per il settore delle rinnovabili</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/dal-tar-palermo-importanti-principi-per-il-settore-delle-rinnovabili</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con l’ordinanza n. 740 del 19 dicembre 2025, il TAR Sicilia – Palermo, sez. V, ha fornito importanti chiarimenti per il settore delle rinnovabili.</p><p class="text-justify">La pronuncia è stata resa nell’ambito di un giudizio promosso da un primario operatore originato da un diniego di proroga <i>ex </i>art. 10-<i>septies </i>del D.L. n. 21/2022 (anche noto come “<strong>DL Ucraina</strong>”), motivato (i) dal mancato rispetto del termine di inizio lavori autorizzati in PAS e (ii) dalla non conformità del progetto al nuovo piano urbanistico adottato.</p><p class="text-justify">A valle della camera di consiglio, il Collegio ha chiarito che:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>in base all’art. 10 </span><i><span>septies</span></i><span> d.l. n. 21/2022, “</span><i><span><u>la proroga costituisce atto dovuto e non richiede un atto di assenso formale da parte dell’autorità procedente</u></span></i><span>” (cfr. TAR Campania, Salerno, Sez. II, 17 ottobre 2025 n. 1701) al verificarsi delle condizioni tassativamente previste, tra cui che il termine da prorogare non sia scaduto e che “</span><i><span>i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, <u>con nuovi strumenti urbanistici approvati</u></span></i><span>”;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>per l’intervento autorizzabile con la PAS (generalmente assimilata in giurisprudenza a una SCIA) <strong><u>non è previsto ex art. 6, d.lgs. 28/2011 un termine di inizio lavori</u></strong> mentre è previsto che debba essere completato entro tre anni dal relativo perfezionamento;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>la mera “adozione” di una variante urbanistica (non ancora approvata) che si ponga in contrasto con il titolo abilitativo già formatosi non è idonea a impedire la proroga </span><i><span>ex lege</span></i><span> del titolo stesso.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Si tratta con tutta evidenza di un provvedimento di notevole rilievo, soprattutto alla luce dei significativi riflessi pratici ed economici per gli attori del settore, in quanto chiarisce aspetti fondamentali – fino ad oggi ancora incerti – destinati ad aver un impatto concreto per i progetti in via di sviluppo.&nbsp;</p><p class="text-justify">Si resta ora in attesa dell’udienza di merito che è stata fissata per il 18 giugno p.v.&nbsp;</p><p class="text-justify"><i>Contributo a cura di <strong>Giovanni Battista De Luca</strong>, <strong>Lorenzo Piscitelli</strong> e <strong>Ludovica Petrucci</strong>.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 17 Dec 2025 09:49:26 +0100</pubDate>
                        <title>Legge sarda sulle aree idonee: stop della Corte Costituzionale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legge-sarda-sulle-aree-idonee-stop-della-corte-costituzionale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con la sentenza n. 184 del 16 dicembre 2025 la Corte Costituzionale, com’era presumibile, ha ritenuto in gran parte incostituzionale l’oramai nota Legge della Regione Sardegna n. 20/2024 in materia di aree idonee (la “Legge”).</p><p>In merito, si riporta di seguito un sintetico riepilogo schematico delle principali argomentazioni espresse dalla Consulta unitamente alle nostre considerazioni preliminari sui riflessi della pronuncia in commento.</p><p class="text-center">* * *</p><p><strong>Sull’applicazione della Legge anche ai procedimenti autorizzativi già conclusi&nbsp;</strong></p><p>La Consulta ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l’art. 1, co. 2 della Legge laddove impone di applicare la stessa anche ai procedimenti già conclusi.&nbsp;</p><p>Tale previsione violerebbe, infatti, i principi del legittimo affidamento e della libertà di iniziativa economica, oltre che quello di massima diffusione degli impianti FER.</p><p>Nel segno, ad avviso della Corte, la disposizione regionale “<i>trasmoda in una disciplina irragionevolmente limitativa del legittimo affidamento, ponendosi in contrasto con il principio della certezza del diritto poiché determina una vanificazione di tutti i provvedimenti autorizzativi rilasciati per la costruzione e l’esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, senza che tale travolgimento sia motivato da ragioni di carattere tecnico o scientifico (ex plurimis, sentenza n. 88 del 2025)</i>”.</p><p><strong>In ordine al divieto di realizzazione degli impianti nelle aree qualificate come non idonee</strong></p><p>Coerentemente con le coordinate ermeneutiche da tempo tracciate dalla Consulta è stato ribadito che “<i>l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico (sentenza n. 134 del 2025)</i>”.</p><p>La qualifica di un’area come non idonea determina, tutt’al più, l’impossibilità di accedere ai procedimenti autorizzatori semplificati, previsti dal legislatore statale nelle aree idonee per velocizzare la diffusione delle fonti rinnovabili.</p><p>In tali aree, infatti, l’installazione di un impianto può essere autorizzata, ma sulla base di una idonea istruttoria e di una motivazione rafforzata.</p><p>Secondo i giudici “<i>la decisione definitiva in merito alla realizzazione degli impianti FER, nelle aree indicate come non idonee, va assunta, in ogni caso, all’esito del singolo procedimento di autorizzazione concernente lo specifico progetto di impianto, all’interno del quale si potrebbero comunque evidenziare ragioni a favore della sua realizzazione</i>”.</p><p>Ed infatti, è nel procedimento che dovranno emergere le obiettive ragioni ostative alla realizzazione dell’impianto in un’area non idonea. Ad avviso della Corte, il procedimento autorizzativo consente, infatti, di valutare in concreto il rapporto tra le aree idonee e non, nonché di bilanciare compiutamente la protezione della natura e la tutela dell’ambiente mediante la riduzione delle fonti di energia inquinanti.</p><p>Tale impostazione, in definitiva, permette di contrastare il fenomeno <i>Nimby</i> e, quindi, di evitare che vengano assecondate le volontà di alcuni organi politici regionali tese ad ostacolare la realizzazione degli impianti nei rispettivi territori.</p><p>Alla luce di tali argomentazioni, è stata, dunque, dichiarata costituzionalmente illegittima la disposizione che pone un divieto assoluto di installazione degli impianti FER nelle aree non idonee.&nbsp;</p><p><strong>Sui limiti per gli interventi di </strong><i><strong>revamping </strong></i><strong>e </strong><i><strong>repowering</strong></i></p><p>È costituzionalmente illegittima per violazione del riparto di competenze legislative, la norma regionale che introduce differenti tipologie di limiti alle attività di repowering e revamping, basati sia sull’estensione delle superfici interessate sia, di fatto, sul numero di aerogeneratori di nuova generazione autorizzabili, adottando così un criterio difforme e in contrasto con quello stabilito dal legislatore statale.</p><p><strong>Impianti </strong><i><strong>off-shore</strong></i><strong> e competenza statale</strong></p><p>La Corte ha chiarito che l’individuazione delle aree idonee per l’installazione di impianti FER off-shore è di competenza del Ministro delle infrastrutture e trasporti.&nbsp;</p><p>Ne deriva che le regioni, ivi inclusa la Sardegna, non possono individuare autonomamente i siti idonei all’installazione di tali impianti.</p><p class="text-center">* * *</p><p>La Corte ha accolto gran parte delle contestazioni avanzate dal Governo contro la legge regionale sarda, confermando e rafforzando l’orientamento nazionale ed europeo a sostegno della transizione energetica.</p><p>In merito, è auspicabile che alcuni spunti offerti dalla pronuncia in commento siano colti recepiti nell’ambito dell’attuale conversione in Legge del DL 175/2025.</p><p>Con tale decreto, come noto, è stata significativamente ridefinita la normativa in materia di aree idonee, lasciando perplessità di non marginale rilievo anche e soprattutto con riferimento a taluni profili approfonditi dai giudici costituzionali, tra tutti l’assenza di disposizioni transitorie e la disciplina dei progetti ricadenti solo parzialmente in aree non idonee.</p><p>L’obiettivo condiviso deve essere giungere ad un contesto normativo che sia quanto più possibile nitido ed univoco onde prevenire l’oramai costante ricorso da parte degli operatori alle sedi giudiziali per affermare principi che dovrebbero essere pacifici.</p><p><i>Approfondimento a cura di <strong>Giovanni Battista De Luca</strong>, <strong>Lorenzo Piscitelli</strong> e <strong>Ludovica Petrucci</strong></i>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
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                        <pubDate>Mon, 15 Dec 2025 14:42:14 +0100</pubDate>
                        <title>Verona adotta una disciplina urbanistica per la logistica e l&#039;e-commerce basata sul carico urbanistico effettivo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/verona-adotta-una-disciplina-urbanistica-per-la-logistica-e-le-commerce-basata-sul-carico-urbanistico-effettivo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il fenomeno della logistica di “<strong>ultimo miglio"</strong> – relativa alla fase terminale della catena distributiva che consegna il prodotto direttamente all'acquirente – ha modificato radicalmente l'impatto territoriale delle attività logistiche.&nbsp;</p><p class="text-justify">Sul piano normativo, tuttavia, <strong>permane un vuoto regolatorio</strong> a livello nazionale e regionale. La legislazione urbanistica vigente non contempla una disciplina specifica per le attività logistiche moderne, lasciando agli enti locali il compito di individuare soluzioni normative adeguate nell'esercizio della propria autonomia pianificatoria.</p><p class="text-justify">In questo contesto, il <strong>Comune di Verona</strong> ha adottato, con deliberazione n. 44 del 25 settembre 2025, la variante urbanistica n. 56 che introduce una <strong>disciplina organica e differenziata</strong> per le attività logistiche, basata sul principio del <strong>carico urbanistico effettivo</strong>.</p><p class="text-justify">La scelta veronese si pone in linea con l'orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato che ha affermato che la logistica può costituire, a seconda dei casi, una <i>sub</i> funzione sia dell'attività commerciale che di quella industriale e che determinante, al riguardo, diviene l'analisi della tipologia di flusso di utenze correlata al “magazzino” che può comportare un differente carico urbanistico "<i>se è funzionale all'esercizio di attività produttiva, venendo utilizzato per la gestione di materiali derivanti da un fabbricato industriale, ovvero se è strumentale all'esercizio di attività commerciale, fungendo da deposito di prodotti finiti pronti per essere immessi sul mercato</i>” (Cons. Stato, Sez. II, n. 5297/2022).</p><p class="text-justify">Per questo motivo la variante adottata introduce nell’ambito della generale macrocategoria “UT3- direzionale e produttivo” una chiara distinzione tra la logistica produttiva tradizionale (UT3/2) e la c.d. “<strong>logistica distributiva” (UT3/3), a sua volta distinta&nbsp;</strong>in <strong>tre sotto-tipologie</strong>:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>UT3/3.1: attività di autotrasporto per conto terzi;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>UT3/3.2: attività di un operatore per rifornire la propria rete distributiva;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><u>UT3/3.3: attività di un operatore per distribuire direttamente al consumatore finale</u> (e-</span><i><span>commerce</span></i><span>).</span></p></li></ul><p class="text-justify">Oltre a tale aspetto definitorio e qualificatorio, già di per sé rilevante, per rendere le norme aderenti alla realtà operativa, il Comune ha anche distinto il <strong>carico urbanistico</strong> delle tre sottocategorie della logistica distributiva in funzione del loro impatto effettivo sul territorio:</p><ul><li><p class="text-justify"><span><strong>carico medio</strong> per UT3/3.1 e UT3/3.2: tipologie che generalmente gravitano sulla grande viabilità o sulla rete ferroviaria e che hanno un impatto più lineare e prevedibile;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>carico alto</strong> per la logistica dell'e-commerce: questa tipologia incide direttamente sulle aree urbane in termini di traffico, sosta, inquinamento atmosferico e acustico, organizzazione degli spazi pubblici.</span></p></li></ul><p class="text-justify">In aggiunta a quanto precede la variante introduce anche <strong>standard territoriali più elevati&nbsp;</strong>rispetto al minimo normativo regionale, riconoscendo che verde pubblico e parcheggi svolgono una funzione di riequilibrio urbanistico fondamentale rispetto all’insediamento di immobili di logistica.</p><p class="text-justify">Tuttavia, il Comune non differenza gli <i>standard</i> in base al carico urbanistico di cui sopra, prevedendo per tutte le sottocategorie della logistica distributiva UT3/3 l’obbligo di recuperare le seguenti dotazioni standard:</p><ul><li><p class="text-justify"><span><strong>6 mq/100 mq ST</strong> di parcheggi pubblici (P2);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>9 mq/100 mq ST</strong> di verde pubblico.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Fermo restando quanto precede, un elemento di flessibilità è rappresentato dai <strong>parcheggi privati (P1)</strong>, dimensionati tramite un <strong>criterio prestazionale</strong>: ossia calcolati in base ai flussi reali previsti di mezzi e persone, garantendo l'adattabilità necessaria in un settore in continua evoluzione. Un sistema di <strong>"doppia verifica"</strong> assicura comunque che la dotazione complessiva non sia inferiore a quella prevista per la destinazione produttiva tradizionale.</p><p class="text-justify">In conclusione, la tipizzazione dell'uso UT3/3 connesso alla logistica dell’e-commerce, la differenziazione interna delle funzioni logistiche e la definizione di carichi urbanistici coerenti con l'impatto effettivo rendono l'intervento veronese un <strong>modello </strong>che può orientare sia altre amministrazioni locali sia il legislatore nazionale. Del resto, non si può ignorare la nuova geografia del commercio – dominata dall'e-commerce, dalle esigenze di consegna rapida e dalla crescente frammentazione dei flussi distributivi – che impone alle città di dotarsi di <strong>strumenti normativi moderni, flessibili e aderenti alla realtà operativa</strong>.</p><p class="text-justify">Attendiamo, quindi, la scadenza del 29 dicembre 2025 per la presentazione delle osservazioni alla variante adottata e l’eventuale versione approvata.</p><p class="text-justify"><i>Approfondimento a cura di <strong>Rossella Vaiano</strong></i>.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 15 Dec 2025 11:29:30 +0100</pubDate>
                        <title>Tobin Tax, che boomerang | Milano Finanza</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tobin-tax-che-boomerang</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Il governo raddoppia la tassa sulle transazioni allo 0,2% sulle società quotate e allo 0,4% sulle non quotate. Ma finora lo Stato ha incassato la metà di quanto atteso, mentre gli scambi sono crollati del 40%. Gli effetti su Eni, Enel, Poste, Leonardo &amp; co.</i></p><p>Errare è umano, perseverare diventa diabolico. Alla disperata ricerca di fondi a copertura della manovra finanziaria, il governo prende di mira la già asfittica Piazza Affari e lavora al raddoppio della Tobin Tax. Un’imposizione fiscale che ovviamente i mercati non amano. Introdotta nel 2013 dal governo Monti, colpisce le società con sede legale in Italia e che hanno un valore a partire da 500 milioni di euro. Si applica ai soggetti che acquistano quote di queste imprese, indipendentemente dalla loro nazionalità.</p><p><strong>Chi colpisce la Tobin</strong>. La proposta attuale prevede di portare dallo 0,1% allo 0,2% l'aliquota per le società quotate sui mercati regolamentati e dallo 0,2% allo 0,4% per quelle nei mercati non regolamentati (dallo 0,02% allo 0,04% l'imposizione sulle negoziazioni ad alta frequenza). Vengono invece escluse le operazioni a mercato che si aprono e chiudono in giornata […]</p><p>[…] <strong>Davide Massiglia</strong>, Counsel ADVANT Nctm, nota che “l'impatto della misura sarebbe molto differenziato. Per gli investitori retail, tradizionalmente più reattivi all'aumento dei costi operativi, il raddoppio dell'aliquota potrebbe incidere sulle strategie ad alta rotazione e sulla convenienza degli acquisti ricorrenti o frazionati. Per gli investitori meno dinamici, invece, l'effetto resterebbe ”contenuto, ma comunque percepibile nel caso di investimenti periodici". […]</p><p>[…] Ben più rilevante sarebbe invece l'impatto, riprende poi Massiglia, sugli investitori istituzionali (italini ed esteri) e sulle relative strategie “per le quali l'incremento dei costi marginali per transazione rappresenta un fattore distorsivo importante. Un aumento dell'imposta potrebbe ridurre la liquidità complessiva del mercato domestico e favorire un progressivo spostamento dell'operatività verso strumenti e piazze non soggetti al prelievo” come per esempio l'Olanda.</p><p><i>Articolo integrale sul settimanale del 13 dicembre 2025 di Milano Finanza</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 11 Dec 2025 10:59:37 +0100</pubDate>
                        <title>Gli investimenti tramite club deal: un modello in evoluzione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/gli-investimenti-tramite-club-deal-un-modello-in-evoluzione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tratto da <a href="https://www.dirittobancario.it/art/gli-investimenti-tramite-club-deal-un-modello-in-evoluzione/" target="_blank" rel="noreferrer"><i><strong>Diritto Bancario</strong></i></a><i> - 11 dicembre 2025.</i></p><p>Il contributo analizza il modello dei <i>club deal</i> quale forma di investimento collettivo in cui un numero ristretto di investitori si aggrega per la realizzazione di una singola operazione, generalmente tramite la costituzione di uno <i>special-purpose investment vehicle</i>. L’analisi esamina la struttura contrattuale e societaria del club deal, soffermandosi sulle principali scelte in materia di governance, diritti patrimoniali, trasferimento delle partecipazioni ed exit. Ampio spazio è dedicato ai profili fiscali connessi alla fase di disinvestimento e alla distribuzione dei proventi, nonché alla disciplina degli strumenti di incentivazione dei soci operativi. Il contributo affronta infine i profili regolamentari, con particolare riferimento ai limiti della riserva di attività in materia di gestione collettiva del risparmio, evidenziando le condizioni che consentono di mantenere il club deal al di fuori del relativo perimetro applicativo.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/gli-investimenti-tramite-club-deal-un-modello-in-evoluzione/" target="_blank" rel="noreferrer">Clicca qui per l'articolo integrale</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                                <category>Fondi di Investimento</category>
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 11 Dec 2025 10:00:10 +0100</pubDate>
                        <title>Growth Italia. Riforme normative e opportunità per Borsa Italiana e investitori</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/growth-italia-riforme-normative-e-opportunita-per-borsa-italiana-e-investitori</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lukas Plattner </strong>discute le recenti riforme normative che interessano Borsa Italiana, evidenziando la necessità di maggiore attenzione per gli MTF e l'importanza di coinvolgere le associazioni di categoria nel processo. Si sottolinea anche l'appetito degli investitori per l'equity domestico e la necessità di prodotti finanziari incentivati.</p><p><i>La video intervista pubblicata su </i><a href="https://video.milanofinanza.it/video/growth-italia-riforme-normative-e-opportunita-per-borsa-italiana-e-investitori-x9vedo6" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Milano Finanza</i></a>.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 09 Dec 2025 11:44:00 +0100</pubDate>
                        <title>Perché la direttiva CRD VI è un grattacapo per le banche extra Ue che operano in Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/perche-la-direttiva-crd-vi-e-un-grattacapo-per-le-banche-extra-ue-che-operano-in-italia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La direttiva CRD VI introduce un quadro regolamentare più stringente per le banche extra-UE che operano nell’Unione europea, imponendo l’obbligo di stabilire una succursale per lo svolgimento delle principali attività bancarie. Come evidenziano <strong>Francesco Mocci</strong> e <strong>Flavio Burrai</strong> di ADVANT Nctm, <i>“la CRD VI introduce un sistema a due livelli per le succursali, con requisiti più stringenti per le succursali di Classe 1, che subiranno requisiti di capitale, liquidità e governance quasi identici a quelli delle altre filiazioni europee”</i>.</p><p>Secondo i professionisti, le nuove regole potrebbero incidere in modo significativo sulla presenza di operatori internazionali nel mercato italiano: <i>“le conseguenze della riforma potrebbero portare gli operatori extra-UE, soprattutto di media dimensione, ad abbandonare il mercato retail per l’impossibilità di sostenere i costi di una succursale di Classe 1, oppure a trasferire l’aumento dei requisiti patrimoniali sui clienti finali sotto forma di costi maggiori”</i>.</p><p><i>Approfondimento pubblicato su Citywire Italia - 2 dicembre 2025.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 09 Dec 2025 11:10:00 +0100</pubDate>
                        <title>Dai conti dormienti a veicolo d’impresa: la SIU può sbloccare 2.000 miliardi di euro</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/dai-conti-dormienti-a-veicolo-dimpresa-la-siu-puo-sbloccare-2000-miliardi-di-euro</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La strategia Savings and Investments Union (SIU) della Commissione europea mira a mobilitare oltre 2.000 miliardi di euro di risparmi dormienti, indirizzandoli verso l’economia reale attraverso i nuovi conti di risparmio-investimento (SIA).&nbsp;</p><p><strong>Francesco Mocci </strong>e<strong> Luigi Merola</strong> di ADVANT Nctm spiegano che “i nuovi conti, mutuati dall’esperienza svedese, dovrebbero vincere la diffidenza del settore retail verso i mercati finanziari”, grazie a requisiti quali “facilità di apertura, portabilità, costi comprensibili e accesso a prodotti semplici e ben diversificati”.</p><p>Sul piano fiscale osservano che “appare realistico replicare per i SIA un regime simile a quello applicabile ai PIR”, sottolineando però la necessità di evitare le rigidità che ne hanno frenato la diffusione. Centrale anche il ruolo dell’educazione finanziaria, poiché “soltanto la comprensione dei rischi e delle opportunità potrà indurre gli investitori retail ad abbandonare l’istinto […] a depositare i risparmi sui conti correnti”.</p><p>Quanto all’adattamento degli operatori, evidenziano che la direzione è quella di “un mondo in cui l’accesso ai mercati finanziari sarà più facile, più trasparente, senza discriminazioni”. Il buon esito della SIU dipenderà infine da un mix equilibrato di incentivi fiscali, visibilità degli strumenti e stabilità normativa.</p><p>Articolo integrale pubblicato nel numero di dicembre di <i>The Signal.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 05 Dec 2025 11:05:01 +0100</pubDate>
                        <title>Energy Law Italy Outlook | Novembre 2025</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/energy-law-italy-outlook-novembre-2025</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ora disponibile il terzo numero di Energy Law Italy Outlook, la <strong>Newsletter</strong> a cura del Team Energy &amp; Infrastructures di <strong>ADVANT Nctm</strong> che analizza gli sviluppi normativi e regolatori più rilevanti del panorama energetico italiano.&nbsp;</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/nctm/PDF/Energy_Law_Italy_Outlook_Novembre_2025.pdf" target="_blank"><strong>Leggi il numero di &nbsp;novembre 2025</strong></a></p><p><a href="https://www.energylawitaly.com/newsletter-subscription" target="_blank">Resta aggiornato!&nbsp;</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 03 Dec 2025 10:49:01 +0100</pubDate>
                        <title>Legge 106: le nuove regole per lavoratori fragili e genitori di figli con invalidità</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legge-106-le-nuove-regole-per-lavoratori-fragili-e-genitori-di-figli-con-invalidita</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Dal 9 agosto 2025 è entrata in vigore la legge 106/2025, destinata a rafforzare le protezioni previste dalla legge 104 per i lavoratori fragili e per i genitori di figli disabili. La norma introduce misure significative, tra cui dieci ore aggiuntive di permessi annui per visite, cure ed esami e la possibilità di richiedere un congedo non retribuito fino a 24 mesi, durante il quale il posto di lavoro è garantito. Previste anche novità per l’accesso facilitato allo smart working e per i lavoratori autonomi, che potranno sospendere l’attività fino a 300 giorni in caso di patologie gravi.</p><p>Non mancano, tuttavia, alcuni elementi critici: il congedo non produce anzianità di servizio né copertura previdenziale, salvo versamenti volontari. <strong>Patrizio Bernardo</strong> di ADVANT Nctm, intervistato da HR Link, sottolinea l’importanza di una gestione aziendale chiara delle procedure, soprattutto in relazione alla privacy dei dati sanitari e al coordinamento con la contrattazione collettiva. Resta inoltre auspicabile un intervento legislativo che colmi i vuoti contributivi oggi previsti, così da garantire tutele più complete nei momenti di maggiore fragilità.</p><p><i>Articolo integrale, a cura di Giuseppe Nuzzi, su </i><a href="https://www.hr-link.it/legge-106-come-funziona/" target="_blank" rel="noreferrer"><i>HR Link</i></a><i>.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 01 Dec 2025 17:42:00 +0100</pubDate>
                        <title>Fer Z: an innovative scheme to support renewables, system flexibility and market integration</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/fer-z-an-innovative-scheme-to-support-renewables-system-flexibility-and-market-integration</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Italy’s upcoming Fer Z mechanism introduces a new approach based on programmable production profiles supported by portfolios of renewables and storage. According to <strong>Piero Viganò</strong>, partner at ADVANT Nctm, the scheme will not only drive further renewable deployment but also play “a supportive role with regards to the energy grid”. He notes that “the flexibility provided by battery storage systems and related time-shifting products, including MACSE, will be key” to ensuring effective delivery under the mechanism.</p><p>The launch of Fer Z depends on EU clearance, which Viganò describes as “the key step in the process of starting the Fer Z mechanism, without which it cannot be implemented”. He recalls that the European Commission has “expressed reservations about the technological efficiency and compatibility of Fer Z with the EU State Aid Guidelines, as well as the effectiveness of the mechanism in relation to the planned maintenance aspects of the facilities”. Given the innovative nature of the model, he also expects that approval of the GSE and ARERA operating rules “could take quite a long time”.</p><p>As for its interaction with existing schemes, Viganò sees Fer Z not as conflicting with Fer X but as “competition among operators for the capacity quotas offered by the various schemes, and of simultaneous competition between the schemes themselves”. He adds that while “the Fer X capacity quota could over time decrease and be partially transferred to Fer Z”, “for the moment it is not possible to envisage migration scenarios because reference tariffs are not known”.</p><p><i>Published in icis.com:</i></p><p><a href="https://www.icis.com/explore/resources/news/2025/11/20/11157622/icis-explains-new-fer-z-incentive-mechanism-could-reduce-renewable-curtailment-in-italy/" target="_blank" rel="noreferrer"><i>New Fer Z incentive mechanism could reduce renewable curtailment in Italy</i></a></p><p><a href="https://www.icis.com/explore/resources/news/2025/11/25/11158585/icis-explains-complexity-of-new-italian-fer-z-mechanism-could-delay-implementation/" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Complexity of new Italian Fer Z mechanism could delay implementation</i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Efficienza energetica e servizi energetici</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 01 Dec 2025 17:13:00 +0100</pubDate>
                        <title>Associazione in partecipazione: configurabile il patto implicito di esclusione totale dalle perdite?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/associazione-in-partecipazione-configurabile-il-patto-implicito-di-esclusione-totale-dalle-perdite</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La sentenza n. 1210/2025 del Tribunale di Modena ribadisce che, nell’associazione in partecipazione, le parti possono concordare anche implicitamente l’esclusione totale dell’associato dalle perdite. Tale esclusione può desumersi dalla previsione che impone all’associante di restituire integralmente l’apporto a fine rapporto, segno della volontà di non coinvolgere l’associato nel rischio di perdita.</p><p><i>Pubblicazione a cura di <strong>Daniele Griffini</strong>, apparsa su Il Quotidiano Giuridico il 27 novembre 2025.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 01 Dec 2025 14:30:00 +0100</pubDate>
                        <title>Concordato preventivo – Cram down fiscale e ristrutturazione trasversale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/concordato-preventivo-cram-down-fiscale-e-ristrutturazione-trasversale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tribunale di Verona, 7 agosto 2025</p><p>Il Tribunale di Verona ha omologato un&nbsp;concordato in continuità aziendale nonostante il&nbsp;voto contrario dell’Agenzia delle Entrate, applicando il meccanismo del&nbsp;<i>cram down</i>&nbsp;fiscale, anche ai fini della&nbsp;ristrutturazione trasversale&nbsp;<i>ex</i>&nbsp;artt. 88, co. 4, e 112, co. 2, CCII. Il giudice ha ritenuto che la proposta concordataria fosse&nbsp;più conveniente della liquidazione giudiziale, rispettosa dell’ordine dei privilegi (anche nella distribuzione della finanza esterna) e sorretta da un piano&nbsp;fattibile e coerente&nbsp;nelle sue previsioni economico-finanziarie.&nbsp;</p><p><i>La decisione è innanzitutto significativa in quanto conferma l’applicabilità del&nbsp;</i>cram down<i>&nbsp;fiscale anche ai fini del raggiungimento delle maggioranze del&nbsp;</i>cross-class cram down,&nbsp;<i>successivamente alle modifiche sul punto intervenute con il Correttivo-per.&nbsp;</i></p><p><i>La pronuncia è poi rilevante anche sotto il molto attuale e discusso profilo (cfr. App. Milano&nbsp;24 marzo 2025) della c.d. ‘ultrattività moderata’ (o ‘privilegio attenuato’) del degrado erariale. La proposta omologata, infatti, se da un lato prevedeva una separata suddivisione in classi dei vari tributi incapienti, dall’altro lato prevedeva un soddisfacimento pari ai chirografi&nbsp;</i>ab origine<i>&nbsp;per due classi di privilegiati degradati a chirografo (accise e imposte comunali)&nbsp;ma&nbsp;che, secondo la teoria del privilegio attenuato, avrebbero invece dovuto ricevere un pagamento superiore.</i></p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_assets/Trib._Verona__7_agosto_2025__1_.pdf" target="_blank">Consulta la sentenza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Mon, 01 Dec 2025 12:32:25 +0100</pubDate>
                        <title>Non solo praticanti: gli studi legali aprono agli studenti universitari</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/non-solo-praticanti-gli-studi-legali-aprono-agli-studenti-universitari</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nell’articolo multivoice pubblicato da <i>Il Sole 24 Ore</i> e firmato da Massimiliano Carbonaro, viene affrontato un tema centrale per ADVANT Nctm: l’importanza di avvicinare gli studenti universitari alla professione legale attraverso percorsi concreti e anticipati, che permettano di conoscere da vicino lo studio e le competenze richieste dal mercato.</p><p>Il nostro HR, <strong>Daniele Calabretta</strong>, ha sottolineato il valore della partecipazione a Career Day ed eventi universitari:</p><p>«Far conoscere lo studio e intercettare i ragazzi più meritevoli. Le modalità di ingresso in studio sono gli stage curriculari, la pratica anticipata e il praticantato. La complessità e la dinamicità del modo di lavorare attuale richiedono che il giovane non solo sia bravo, ma anche capace di gestire i ritmi, la complessità, la relazione con i diversi team».</p><p>In ADVANT Nctm investiamo in programmi dedicati all’ingresso e alla crescita dei giovani professionisti. La nostra <i>Academy interna</i> propone cicli trimestrali su competenze chiave per la professione, tra cui inglese giuridico, basi di bilancio, redazione degli atti e altri strumenti essenziali per una preparazione completa.</p><p><i>Articolo integrale su Il Sole 24 Ore.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Fri, 28 Nov 2025 14:08:38 +0100</pubDate>
                        <title>Arriva il correttivo al TU rinnovabili: prospettive, contraddizioni e scenari futuri</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/arriva-il-correttivo-al-tu-rinnovabili-prospettive-contraddizioni-e-scenari-futuri</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Ad un anno di distanza dall’approvazione in Consiglio dei Ministri del Decreto Legislativo n. 190 del 25 novembre 2024 (anche noto come “<strong>TU FER</strong>”), il Governo ha apportato, con il Decreto Legislativo n. 178 del 26 novembre 2025 (oramai noto come il “<strong>Correttivo</strong>”), notevoli modifiche all’impianto normativo di settore.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il Correttivo, pubblicato a distanza di soli sei giorni dalle recenti misure in materia di aree idonee (per i cui approfondimenti, si rimanda al nostro precedente contributo “<a href="https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/aree-idonee-cambiano-le-regole-del-gioco-novita-ed-impatti-sulle-future-strategie-di-investimento" target="_blank"><i>Aree idonee: cambiano le regole del gioco. Novità ed impatti sulle future strategie di investimento</i></a><i>”</i>) e che entrerà in vigore il prossimo 11 dicembre 2025, va ulteriormente ad emendare il TU FER con potenziali riflessi di rilievo tutt’altro che marginale sulle attuali prassi di mercato.&nbsp;</p><p class="text-justify">In merito, si riporta di seguito un sintetico e schematico riepilogo delle principali modifiche normative intervenute unitamente ad alcune preliminari considerazioni sulle loro potenziali declinazioni pratiche.</p><p><strong>1. Impianti di accumulo</strong></p><p class="text-justify">Per espressa richiesta delle associazioni di settore, il Correttivo modifica l’art. 1, comma 1 del TU FER introducendo un riferimento esplicito agli <strong>impianti di accumulo</strong>.</p><p class="text-justify">In tal modo, è chiarito definitivamente che i regimi amministrativi previsti dal TU FER si applicano anche con riguardo a tale tipologia di <i>asset</i> che, inoltre, per effetto del richiamo di cui all’art. 2, co. 2, devono essere considerati di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.</p><p class="text-justify">Come noto, in precedenza, gli allegati al TU FER già contemplavano interventi sugli impianti di accumulo elettrochimico, ma mancava una norma che confermasse in modo inequivocabile l’estensione dei regimi amministrativi anche a tali impianti.&nbsp;</p><p><strong>2. Titoli idonei ai fini della disponibilità delle aree</strong></p><p class="text-justify">Con gli emendamenti introdotti agli art. 8 e 9 del TU FER (inerenti alle procedure PAS e AU) è definitivamente chiarito che i <strong>contratti preliminari</strong> rappresentano titolo idoneo a dimostrare la legittima disponibilità dell’area.</p><p class="text-justify">Si tratta, come evidente, della concreta trasposizione in sede normativa delle recenti pronunce giurisprudenziali sul tema.</p><p class="text-justify">Da ultimo, il TAR Palermo, con le sentenze nn. 2131 e 2133 del 30 settembre 2025, ha confermato che possono essere ritenuti idonei anche i contratti preliminari regolarmente registrati e trascritti ai sensi dell’art. 2645-<i>bis</i> c.c., poiché “<i>riguardo al principio di proporzionalità, imporre la stipula e la produzione di contratti definitivi prima ancora del rilascio dell’autorizzazione determinerebbe un aggravio ingiustificato per l’operatore, costringendolo a sostenere costi e vincoli patrimoniali senza avere la certezza dell’esito favorevole del procedimento, con un sacrificio eccessivo rispetto alla tutela perseguita dal legislatore. In tal senso, […], il deposito dei contratti definitivi può essere rinviato alla fase successiva al rilascio dell’autorizzazione</i>”.</p><p class="text-justify">Tali principi sono stati, inoltre, già recepiti sul versante regionale, dalla Circolare prot. 39593 del 14 novembre 2025 con cui la Regione Siciliana ha disposto l’adeguamento della check list della documentazione richiesta per i procedimenti autorizzativi alle succitate coordinate ermeneutiche.</p><p><strong>3. Compensazioni ambientali</strong></p><p class="text-justify">L’art. 7 del Correttivo apporta modifiche alla lett. m) del co. 4 dell’art. 8 del TU FER, prevedendo nuove modalità per determinare gli importi da destinare al finanziamento del programma di compensazioni territoriali al Comune nel cui territorio verrà installato l’impianto.</p><p class="text-justify">Come noto, il precedente impianto normativo (rappresentati dal DM 10 settembre 2010 e dal TU FER) prevedeva genericamente che tale percentuale fosse calcolata sulla base dei “<i>proventi comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto</i>” senza, tuttavia, chiarire il perimetro di tale locuzione (<i>e.g.</i>, se si trattasse, ad esempio, di proventi annui, di proventi sulla produzione di energia oppure di utile dell’impresa).</p><p class="text-justify">Per l’effetto delle modifiche introdotte dal Correttivo nel caso di progetti sottoposti al regime di PAS, si passa dal previgente “<i>programma di compensazioni territoriali al comune interessato non inferiore al 2 per cento e non superiore al 3 per cento dei proventi”&nbsp;</i>alle nuove soglie, non inferiori all’1% e non superiori al 3%,&nbsp;assumendo come <i>benchmark</i> il “<i>valore della produzione attesa durante la vita utile dell’impianto, al netto del valore dell'energia eventualmente autoconsumata</i>”.</p><p class="text-justify">Lo stesso vale per quanto riguarda i progetti soggetti al regime dell’Autorizzazione Unica con la differenza che la soglia percentuale massima è stata elevata al 4% (cfr. art. 9, co. 10, lett. d, TU FER).</p><p class="text-justify">Le modifiche introdotte dal Correttivo entreranno in vigore dall’11 dicembre 2025 ed ulteriori criteri in ordine all’applicazione delle misure di compensazione saranno specificati in sede di aggiornamento delle Linee Guida 2010 ai sensi dell’art. 14, co. 5, del TU FER.&nbsp;</p><p><strong>4. Sistema di risoluzione alternativa delle controversie</strong></p><p class="text-justify">Con l’inserimento dell’art. 12-<i>ter </i>al TU FER, il Correttivo apporta una significativa innovazione in termini di <strong>deflazione del contenzioso giurisdizionale.</strong></p><p class="text-justify">È stato infatti previsto un nuovo meccanismo di risoluzione delle controversie, la cui gestione è demandata all’Acquirente Unico, e che sarà oggetto di definizione da parte dell’ARERA con separati provvedimenti.</p><p class="text-justify">Tale meccanismo dovrebbe trovare applicazione con riferimento ai regimi amministrativi connessi agli interventi sugli impianti rinnovabili, risolvendo vertenze relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'accertamento circa la sussistenza di vincoli territoriali, la verifica della completezza della documentazione a corredo della PAS o dell'istanza di AU nonché l'applicazione della disciplina semplificata per gli interventi che insistano in aree idonee.</p><p><strong>5. Applicazione del rito abbreviato ai sensi dell’art. 119 c.p.a.</strong></p><p class="text-justify">Al fine di garantire una quanto più celere definizione dei giudizi riguardanti le controversie relative alle procedure e ai provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione in materia di impianti FER, il Correttivo introduce l’art. 10-<i>bis</i> nel Testo Unico FER.&nbsp;</p><p class="text-justify">Tale articolo stabilisce che alle suddette controversie si applicano le disposizioni previste dall’art. 119 del c.p.a. (relativo al <strong>rito abbreviato</strong> dei giudizi amministrativi).</p><p class="text-justify">Per effetto di tale disposizione, tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli per la proposizione dell’appello cautelare.</p><p><strong>6. Ulteriori novità</strong></p><p class="text-justify">Tra gli ulteriori fattori di novità appaiono, inoltre, meritevoli di menzione:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>l’innalzamento da <strong>10 a</strong> <strong>12 MW</strong> della soglia per l’applicazione del regime di PAS con riguardo agli impianti solari fotovoltaici, ubicati in aree idonee ai sensi dell’art. 11-</span><i><span>bis&nbsp;</span></i><span>del TU FER, da sottoporre a PAS (Allegato B, Sezione I del TU FER) così da rendere il testo coerente con quanto già previamente previsto dall’art. 13 in materia di esenzione di tali progetti dalle procedure ambientali;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>l’introduzione della definizione di “<strong>opere connesse</strong>” da intendere come “</span><i><span>le opere di connessione dell'impianto alla rete elettrica di distribuzione ovvero alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione nelle predette reti dell'energia prodotta o accumulata, nonché le opere di connessione alla rete di distribuzione del gas naturale o di idrogeno per gli impianti di produzione di biometano o di idrogeno, fatta eccezione per gli interventi edilizi</span></i><span>”;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>La precisazione che la <strong>verifica di assoggettabilità a VIA</strong>, ove occorrente,</span><i><span>&nbsp;</span></i><span>debba <strong>precedere</strong></span><i><span>&nbsp;</span></i><span>l’avvio del procedimento di AU e debba durare non più di 90 giorni dalla verifica di completezza documentale di cui all’art. 19, co. 2 del Codice dell’Ambiente.</span></p></li></ul><p class="text-justify"><strong>Conclusioni</strong></p><p class="text-justify">Le innovazioni introdotte dal Correttivo – seppur non alla pari di quelle recentemente discusse in materia di aree idonee – sembrerebbero poter produrre riflessi non indifferenti sul contesto normativo di settore e, di conseguenza, sui futuri investimenti nel comparto delle rinnovabili.</p><p class="text-justify">Sicuramente, possono essere viste positivamente le disposizioni volte a chiarire (una volta per tutte) che è possibile ricorrere ai contratti preliminari per la dimostrazione della disponibilità giuridica dell’area.</p><p class="text-justify">Lo stesso dicasi con riferimento all’innalzamento della soglia degli interventi assoggettabili alla PAS e alla definizione di opere connesse.</p><p class="text-justify">Di converso, lasciano perplessi:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>le modifiche peggiorative intervenute, rispetto all’ultima versione del Correttivo circolata le scorse settimane, in ordine alle misure di compensazione ambientale. Difatti, rispetto al testo precedente, su spinta dell’ANCI:</span></p><ul><li><p class="text-justify"><span>la soglia minima applicabile per i progetti autorizzati in PAS è stata innalzata dallo 0,5% all’1% e quella massima per i progetti in AU dal 3% al 4%. In merito, in assenza di chiare disposizioni transitorie, sarà da comprendere, in sede applicativa, se la nuova soglia del 4% per quanto riguarda l’AU sarà assunta come riferimento dalle amministrazioni comunali unicamente con riguardo ai futuri iter autorizzativi o, diversamente, anche con riferimento ai procedimenti già in corso nonché in merito ai procedimenti di revisione/rinegoziazione delle convenzioni aventi per oggetto esclusivamente misure di carattere patrimoniale in violazione della Legge n. 145/2018 (ritenuta poi legittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 46 del 23 marzo 2021).</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il parametro di riferimento è tornato ad essere “</span><i><span>il valore della produzione attesa durante la vita utile dell’impianto</span></i><span>” in luogo del precedente “</span><i><span>valore della produzione attesa per i primi cinque anni dall’entrata in esercizio dell’impianto</span></i><span>”;</span></p></li></ul></li><li><p class="text-justify"><span>le novità introdotte sul versante giudiziale e stragiudiziale. Difatti, da un lato si prevede l’applicazione del rito abbreviato (fermo restando il termine di 60 giorni per la notifica del ricorso) e, financo, un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie, dall’altro, si conferma ancora una volta la possibilità di impugnare sia i provvedimenti amministrativi sia quelli dell’Acquirente Unico mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (a cui si applica un termine di 120 giorni dalla piena conoscenza dell’atto che si presume lesivo) con un notevole dispendio in termini di tempi e costi per gli operatori di settore;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>l’introduzione dei sistemi di accumulo tra quelli a cui si applica espressamente il TU FER senza tuttavia puntualizzare quali sono le aree idonee applicabili a tale tipologia di asset con notevoli incertezze applicative nell’ambito dello scouting dei terreni da dedicare a tali iniziative.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Senza voler trascurare le pur apprezzabili ambizioni di riordino normativo del legislatore e i menzionati potenziali effetti chiarificatori che potrebbero derivare dal Correttivo, in definitiva, per ora, sembra che sia stato fatto “troppo poco e troppo tardi”.</p><p class="text-justify">Difatti, nell’ottica degli ambiziosi obiettivi al 2030, il quadro normativo di settore appare ancora, contrassegnato dalla permanenza di plurime incongruenze e coni d'ombra che rischiano di continuare ad incidere negativamente sulle strategie di investimento degli operatori di mercato&nbsp;</p><p class="text-justify">Ad ogni modo, per avere un quadro chiaro, completo ed esaustivo in merito alla futura nuova disciplina (e alle conseguenti reazioni dei player di mercato) sarà comunque necessario attendere se e come le amministrazioni locali andranno a recepire tali modifiche normative nonché, per quanto riguardo la nuova forma di ADR, i successivi provvedimenti attuativi dell’ARERA.</p><p class="text-justify"><i>Approfondimento a cura di <strong>Giovanni Battista De Luca</strong>, <strong>Lorenzo Piscitelli</strong> e <strong>Ludovica Petrucci</strong>.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Efficienza energetica</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    </item>
                
                    <item>
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                        <pubDate>Wed, 26 Nov 2025 17:18:19 +0100</pubDate>
                        <title>Legge Annuale PMI: novità in tema di cartolarizzazioni per lo smobilizzo del magazzino</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legge-annuale-pmi-novita-in-tema-di-cartolarizzazioni-per-lo-smobilizzo-del-magazzino</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Nel quadro della legge annuale per le PMI, approvata in prima lettura dal Senato il 22 ottobre 2025 (il “<strong>Legge Annuale PMI</strong>”) e attualmente all’esame della Camera dei deputati, si colloca un intervento normativo di particolare rilievo in materia di cartolarizzazioni.</p><p class="text-justify">Il provvedimento introduce talune rilevanti modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130 (la “<strong>Legge sulle Cartolarizzazioni</strong>”), con l’obiettivo di ampliare gli strumenti di accesso al credito per il tessuto imprenditoriale nazionale attraverso lo smobilizzo del magazzino.</p><p class="text-justify">L’intento dichiarato dal legislatore è quello di <i><u>consentire alle imprese di valorizzare a fini finanziari il proprio capitale immobilizzato nelle scorte</u></i>, favorendo <i><u>l’uso più efficiente del magazzino e rendendo più flessibile la disciplina della cartolarizzazione</u></i>, senza alterare la struttura patrimoniale o il controllo societario.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>1. Le modifiche ed innovazioni alla Legge sulle Cartolarizzazioni</strong></p><p class="text-justify">L’intervento normativo si concentra su tre disposizioni centrali della Legge sulle Cartolarizzazioni — gli articoli 7, 7.1 e 7.2 — ridefinendone significativamente l’ambito applicativo e che quindi consentiranno a soggetti (anche diversi da banche e intermediari finanziari autorizzati a svolgere attività di finanziamento a soggetti commerciali) di finanziare lo smobilizzo di magazzino, sottoscrivendo note emesse dalla società di cartolarizzazione ai fini, a seconda del caso, di:&nbsp;</p><p class="text-justify">(i) finanziare un patrimonio segregato (in forma di patrimonio destinato o di società veicolo di supporto) cui è stato destinato il magazzino; ovvero&nbsp;</p><p class="text-justify">(ii) acquistare il magazzino stesso,</p><p class="text-justify">i cui proventi derivanti dalla vendita e gestione verranno utilizzati a titolo di remunerazione e rimborso delle note emesse.</p><p class="text-justify">In primo luogo, viene modificato l’articolo 7, <strong>comma 1, lettera a)</strong>, specificando che la cartolarizzazione può riguardare «<i><strong>crediti, <u>anche futuri</u></strong></i>». Si tratta di un chiarimento di natura sistematica che recepisce quanto già implicitamente previsto dall’articolo 1 della Legge sulle Cartolarizzazioni. Ciò premesso, tale modifica deve leggersi anche in combinato disposto con la natura “<i>rolling</i>” del magazzino, il cui smobilizzo mediante lo strumento della cartolarizzazione è oggetto delle ulteriori modifiche sotto sintetizzate.</p><p class="text-justify">Contestualmente, la <strong>lettera b-bis)</strong> del medesimo comma è integrata per estendere le cartolarizzazioni anche ai <strong>«</strong><i><strong><u>beni mobili non registrati</u></strong></i><strong>»</strong>, con conseguente modifica della rubrica dell’articolo 7.2, ora intitolata «<i><strong>Cartolarizzazioni immobiliari e di beni mobili anche registrati</strong></i>». Questa modifica consente di replicare, per le scorte di magazzino e gli altri beni mobili non soggetti a registrazione, la struttura già prevista per gli immobili e per i beni mobili registrati, aprendo alla possibilità di <strong>cartolarizzazioni del magazzino industriale</strong> (<i>destocking</i>).</p><p class="text-justify">La modifica più sostanziale sembra tuttavia essere quella introdotta al <strong>comma 2-octies dell’articolo 7</strong>, che ridefinisce il concetto di <strong>patrimonio destinato</strong>.</p><p class="text-justify"><strong>2. La nuova concezione di “</strong><i><strong>patrimonio destinato</strong></i><strong>” nel contesto delle cartolarizzazioni</strong></p><p class="text-justify">Nella formulazione originaria, il patrimonio destinato poteva includere soltanto i crediti e, in via accessoria, beni o diritti posti a garanzia di tali crediti.&nbsp;</p><p class="text-justify">Con la nuova versione, il legislatore stabilisce che il soggetto finanziato può destinare non solo i crediti, ma anche i diritti e i beni riferibili a tali crediti, inclusi i prodotti derivanti dalla loro trasformazione o combinazione, nonché i beni sostitutivi.&nbsp;</p><p class="text-justify">In questo modo, il patrimonio destinato assume una configurazione dinamica, idonea di rappresentare l’intero ciclo produttivo dell’impresa: dalle materie prime ai prodotti finiti, fino ai beni sostitutivi. Questa evoluzione permette di includere nel patrimonio segregato tutti gli elementi economici che concorrono alla generazione dei crediti, rendendo di fatto cartolarizzabile anche il magazzino in lavorazione o in trasformazione.</p><p class="text-justify"><strong>3. SPV d’appoggio e nuove opportunità operative</strong></p><p class="text-justify">La norma introduce una rilevante innovazione procedurale: la possibilità di costituire il patrimonio destinato anche mediante cessione a una società veicolo d’appoggio (“<strong>SPV</strong>”), ai sensi dell’articolo 7.1, comma 4 (senza peraltro dover rispettare la condizione prevista dal comma 1 del medesimo articolo, che limitava tale facoltà ai crediti deteriorati ceduti da banche o intermediari finanziari aventi sede legale in Italia).&nbsp;</p><p class="text-justify">In questo modo, anche le imprese non finanziarie — come le PMI — possono accedere a questo strumento per cartolarizzare crediti ordinari o attivi legati al magazzino.&nbsp;</p><p class="text-justify">L’operazione può beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dai commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies della Legge sulle Cartolarizzazioni, che prevedono, tra l’altro, l’esenzione da imposte sui trasferimenti e l’applicazione di regimi semplificati ai fini delle imposte dirette e indirette.&nbsp;</p><p class="text-justify">La SPV può così essere utilizzata per gestire, valorizzare e segregare i beni oggetto dell’operazione, analogamente a quanto già previsto per le cosiddette ReoCo nelle cartolarizzazioni immobiliari, ma ora anche in operazioni ordinarie, rafforzando la flessibilità e l’efficienza del modello.</p><p class="text-justify"><strong>4. Chiarimento sull’ambito applicativo degli articoli 7.1 e 7.2</strong></p><p class="text-justify">È opportuno evidenziare che la struttura di cui all’articolo 7.1 è particolarmente indicata nei casi in cui, oltre alle scorte di magazzino, siano presenti anche crediti (esistenti o futuri) da includere nell’operazione, consentendo così di combinare in un unico schema beni e crediti e di ottimizzare il profilo di segregazione e di deconsolidamento.&nbsp;</p><p class="text-justify">Viceversa, l’articolo 7.2 ha ad oggetto esclusivamente beni mobili, come lo stock di magazzino, e rappresenta la soluzione più lineare per le imprese che intendano cartolarizzare solo le scorte. La scelta tra le due strutture dipenderà quindi dalla composizione degli attivi e dagli obiettivi di efficienza fiscale e regolamentare perseguiti.</p><p class="text-justify"><strong>5. Considerazioni finali</strong></p><p class="text-justify">Nel complesso, l’intervento – una volta concluso l’iter di approvazione - amplierà in modo significativo il potenziale applicativo della Legge sulle Cartolarizzazioni e introdurrà un meccanismo specifico per lo smobilizzo del magazzino.&nbsp;</p><p class="text-justify">Lo strumento in questione risulta sicuramente più efficiente delle strutture viste sino ad oggi sul mercato che prevedevano o il magazzino come mero “collateral” di un finanziamento ovvero la necessità di cedere il magazzino stesso ad un terzo soggetto, ma con degli accordi volti a consentire comunque la gestione da parte del cedente. Peraltro, la nuova struttura supera in maniera sostanziale alcune difficoltà operative legate allo spossessamento del pegno o altro tipo di garanzia reale sul magazzino, che spesso creavano limitazioni o eccessivi oneri gestionali sia per il soggetto finanziatore che per il proprietario del magazzino e che comunque anche l’introduzione del pegno mobiliare non possessorio non era riuscito a risolvere a pieno.</p><p class="text-justify">Le imprese potranno così ottenere risorse finanziarie attraverso la <strong>cartolarizzazione dello stock di magazzino</strong>, includendo non solo i crediti già sorti ma anche quelli futuri connessi alla produzione e alla vendita dei beni. D’altro canto, i finanziatori potranno beneficiare delle tutele previste dalla normativa sulle cartolarizzazioni in tema, <i>inter alia</i>, di segregazione del patrimonio finanziato a favore del soggetto finanziatore / sottoscrittore delle note, senza necessità di costituire garanzie ad hoc sul magazzino.</p><p class="text-justify"><i>Approfondimento a cura di <strong>Roberto de Nardis di Prata</strong>, <strong>Matteo Gallanti</strong> e<strong> Luigi Dugato</strong>.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 24 Nov 2025 09:21:15 +0100</pubDate>
                        <title>Aree idonee: cambiano le regole del gioco. Novità ed impatti sulle future strategie di investimento </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/aree-idonee-cambiano-le-regole-del-gioco-novita-ed-impatti-sulle-future-strategie-di-investimento</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Come noto, da ormai alcuni mesi gli attori del mercato energetico ed infrastrutturale sono in fervente attesa dell’entrata in vigore del c.d. “Decreto Energia” attesi i significativi riflessi potenzialmente derivanti dalla futura regolamentazione in materia di saturazione virtuale delle reti elettriche e di sviluppo di Data Center (per approfondimenti in ordine a tali tematiche si vedano i nostri precedenti articoli:<a href="https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/saturazione-virtuale-partita-rinviata-a-fine-agosto-cosa-attendersi-e-i-potenziali-impatti-sul-mercato" target="_blank">Saturazione virtuale</a> e<a href="https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/investire-sui-data-center-sfide-attuali-e-prospettive-future-tra-nuovi-procedimenti-autorizzativi-e-meccanismi-di-attrazione" target="_blank">Investire sui Data Center</a>).&nbsp;</p><p class="text-justify">Nelle ultime settimane è circolata una nuova bozza del citato decreto che, se da un lato, non è sembrata apportare consistenti modifiche sul versante della saturazione e dei DC, dall’altro, è andata arricchendosi, introducendo una consistente riorganizzazione delle c.d. “aree idonee” all’installazione di impianti rinnovabili.</p><p class="text-justify">Dal “Decreto Energia” le misure in questione sono ora formalmente migrate nel Decreto n. 175 del 21 novembre 2025 anche noto come “Decreto Transizione 5.0” e destinato originariamente, per l’appunto, a regolare i soli crediti d’imposta di cui al Piano Transizione 5.0 (il “<strong>Decreto</strong>”).</p><p class="text-justify">Il Decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 novembre u.s., introduce plurimi emendamenti al Decreto Legislativo n. 190/2024 (anche noto come “<strong>TU Rinnovabili</strong>”) andando sostanzialmente ad abrogare le regole del gioco per come le conosciamo attualmente e, nel dettaglio:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>la disciplina delle aree idonee </span><i><span>ope legis</span></i><span> di cui all’art. 20, co. 8 del D.Lgs 199/2021 (e, per l’effetto, anche il DL Agricoltura, in pendenza, come noto, di scrutinio costituzionale);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>i criteri e i parametri di cui al DM del 2 luglio 2024 (il “<strong>DM Aree Idonee</strong>”) già parzialmente annullato dal TAR Lazio a maggio del corrente anno e attualmente </span><i><span>sub judice</span></i><span> dinanzi al Consiglio di Stato.</span></p></li></ul><p class="text-justify">La nuova regolamentazione è ora rassegnata dagli artt. 11-<i>bis</i> e ss. del TU Rinnovabili.&nbsp;</p><p class="text-justify">Segnatamente, alla pari di quanto era previsto dal D.Lgs 199/2021, sono considerate aree idonee:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>i <u>siti ove sono già installati impianti della stessa fonte</u> e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al <u>20%</u>, con la precisazione (questa non presente nel previgente Art. 20 del D.Lgs 199/2021) che tale variazione dell’area non è consentita per gli impianti fotovoltaici installati a terra in aree agricole e che, per le nuove aree occupate, bisogna osservare quanto previsto dal D.Lgs 22/2004 in materia di autorizzazioni culturali e paesaggistiche (cfr. Art. 11-</span><i><span>bis</span></i><span>, co. 1, lett. a) del TU Rinnovabili);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>i siti oggetto di <u>bonifica</u> individuati ai sensi del D.Lgs 152/2006 (il “<strong>Codice dell’Ambiente</strong>”), le <u>cave</u> e le <u>miniere</u> cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento nonché (in aggiunta a quanto era previsto dal D.Lgs 199/2021) le <u>discariche</u> o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati (cfr. Art. 11-</span><i><span>bis</span></i><span>; co. 1, lett. b), c) e d) del TU Rinnovabili);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>i siti e gli impianti nella disponibilità delle società del gruppo <u>Ferrovie</u> dello Stato, dei gestori di infrastrutture ferroviarie, delle <u>concessionarie autostradali</u>, delle <u>società di gestione aeroportuale</u> nonché i <u>beni del demanio</u> in uso al Ministero della Difesa o al Ministero dell’Interno e determinati beni immobili individuati dall’Agenzia del Demanio (cfr. Art. 11-</span><i><span>bis</span></i><span>, co. 1, lett. e), f), g), h) ed i)).</span></p></li></ul><p><strong>Impianti fotovoltaici&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">Il Decreto prevede poi all’art. 11-<i>bis</i>, co. 1, lett. l) delle disposizioni <i>ad hoc</i> per gli impianti fotovoltaici.</p><p class="text-justify">In buona sostanza:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>sono confermate come aree idonee quelle adiacenti alla <u>rete autostradale</u> entro una distanza non superiore a <u>300 metri</u>, gli <u>edifici </u>e le <u>aree industriali</u> (a cui si aggiungono le <u>aree destinate all’insediamento di Data Center</u>, le aree adibite a parcheggi, gli invasi idrici e le aree nel perimetro di competenza del servizio idrico integrato);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>appare confermato il <u>divieto</u> di installazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole entro <u>500 metri da zone a destinazione industriale</u>, artigianale e commerciale (</span><i><span>i.e.</span></i><span>, il previgente divieto introdotto per effetto del DL Agricoltura e relativo all’Art. 20, co. 8, lett. c-ter), 1) del D.Lgs 199/2021);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>sono rimodulate, in chiave restrittiva, le aree idonee di cui al previgente art. 20, co. 8, lett. c-</span><i><span>ter</span></i><span>, n. 2) (</span><i><span>i.e.</span></i><span>, le aree interne agli <u>stabilimenti</u> di cui all’art. 268 del Codice dell’Ambiente e le zone agricole racchiuse in un perimetro di 500 metri dallo stabilimento) prevedendo quali condizioni: </span><i><span>(a)</span></i><span> che il relativo stabilimento non sia destinato alla produzione agricola e sia stato autorizzato con <u>Autorizzazione Integrata Ambientale</u> (“<strong>AIA</strong>”); </span><i><span>(b)</span></i><span> per le zone agricole una compressione della <u>buffer zone</u> da 500 a 350 metri;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>non appaiono più figurare tra le aree idonee quelle di cui al previgente Art. 20, co. 8, lett. c-</span><i><span>quater&nbsp;</span></i><span>(</span><i><span>i.e.</span></i><span>, le aree non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004).</span></p></li></ul><p class="text-justify"><strong>Zone agricole e impianti agrivoltaici</strong></p><p class="text-justify">Il Decreto appare prevedere (finalmente) una definizione volta a identificare i c.d. impianti agrivoltaici diversi da quelli avanzati (per i quali è stata prevista sin da principio un’illustrazione analitica ai fini dell’accesso alle misure PNRR).</p><p class="text-justify">Nello specifico, il nuovo art. 4, co. 1, lett. f-<i>bis</i>) definisce come “impianti agrivoltaici” gli impianti fotovoltaici che preservano la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione e che, possono (non devono), prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.</p><p class="text-justify">Si tratta di una novità di rilievo non marginale considerato che se, per un verso, la nuova disciplina conferma sostanzialmente all’art. 11-<i>bis</i>, co. 2, il divieto generalizzato di installazione di impianti fotovoltaici in aree agricole, per un altro, prevede una espressa deroga (oltre che per le CER e gli impianti agrivoltaici avanzati alla pari della previgente regolamentazione) anche per gli impianti agrivoltaici “standard” come sopra definiti purché i moduli siano “<i>collocati in posizione adeguatamente elevata da terra</i>”.</p><p class="text-justify"><strong>Impianti per la produzione di biometano</strong></p><p class="text-justify">Con riferimento agli impianti per la produzione di biometano si conferma, essenzialmente, la disciplina previgente, benchè con alcune precisazioni. In particolare, continuano ad essere idonee:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>le aree agricole entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale (</span><i><span>i.e.</span></i><span>, il previgente all’Art. 20, co. 8, lett. c-ter), 1) del D.Lgs 199/2021);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti di cui all’art. 268 del Codice dell’Ambiente nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento con la specificazione, già menzionata per gli impianti fotovoltaici, che tali stabilimenti devono essere autorizzati in regime di AIA;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Come visto per la tecnologia fotovoltaica, anche per i progetti in questione non appaiono più figurare tra le aree idonee quelle di cui al previgente art. 20, co. 8, lett. c-<i>quater</i> (<i>i.e.</i>, le aree non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004).</p><p class="text-justify"><strong>Parola alle Regioni</strong></p><p class="text-justify">Sulla falsariga di quanto disposto dal previgente art. 20, co. 4 del D.Lgs 199/2021 in combinato disposto con il DM Aree Idonee, si prevede che entro 120 giorni dall’entrata in vigore del Decreto (<i>i.e.</i>, indicativamente entro il 22 maggio 2026) le Regioni provvedano, con propria legge, all’individuazione delle aree idonee sulla base dei principi e criteri di cui al nuovo art. 11-<i>bis</i>, co. 4 del TU Rinnovabili, tra cui vale la pena menzionare i seguenti:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>le Regioni non possono qualificare come idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio né quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi, né identificare aree idonee ove le caratteristiche degli impianti da realizzare siano in contrasto con le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici (cfr. Art. 11-</span><i><span>bis</span></i><span>, co. 4, lett. m) del TU Rinnovabili);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli, le aree agricole qualificabili come aree idonee a livello regionale non devono essere inferiori allo 0,8% delle Superfici Agricole Utilizzate (SAU) né superiori al 3% delle SAU medesime e possono essere definite specifiche percentuali di sfruttamento delle SAU a livello comunale;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>impossibilità di prevedere divieti generali e astratti all’installazione di impianti a fonti rinnovabili, fermi restando i divieti e le limitazioni prescritte per l’installazione di impianti fotovoltaici in aree agricole ai sensi dell’art. 11-</span><i><span>bis</span></i><span>, co. 2 e di quanto dall’articolo 11-</span><i><span>quinquies</span></i><span> del Decreto (a mente del quale all’interno delle zone di protezione dei siti UNESCO è consentita unicamente l’installazione di impianti da fonti rinnovabili autorizzabili in edilizia libera ai sensi dell’All. A del TU Rinnovabili).</span></p></li></ul><p class="text-justify">Al fine di agevolare l’individuazione delle aree idonee (nonché delle zone di accelerazione), con Decreto del MASE da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, saranno regolate le modalità di funzionamento di una piattaforma digitale mirata alla qualificazione del territorio e alla classificazione delle aree e delle zone.</p><p class="text-justify">Per quanto riguarda, invece, gli obiettivi al 2030 di potenza da fonti rinnovabili da installare in ciascun territorio resta confermata la precedente ripartizione regionale di cui al DM Aree Idonee.</p><p class="text-justify"><strong>Aree idonee a mare</strong></p><p class="text-justify">Il Decreto introduce il concetto di “aree idonee a mare” (cfr. art. 11-<i>ter</i> del TU Rinnovabili) disponendo che sono tali quelle individuate dai piani di gestione dello spazio marittimo nonché le piattaforme petrolifere in disuso e i porti (quest’ultimi, per impianti eolici di potenza fino a 100 MW e previa variante del piano regolatore portuale da approvarsi entro sei mesi dalla presentazione dell’istanza di autorizzazione unica).</p><p class="text-justify"><strong>Regime semplificato</strong></p><p class="text-justify">Alla pari di quanto disposto dal previgente art. 22 del D.Lgs 199/2021, l’art. 11-<i>quater</i> del Decreto prevede che per gli interventi ricadenti (interamente e non parzialmente) su aree idonee si applichi un regime autorizzativo semplificato.</p><p class="text-justify">Segnatamente, per tali interventi non è necessaria l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica (il parere dell’autorità competente, ove espresso, non è vincolante) e, in caso di progetti soggetti ad autorizzazione unica, i termini del procedimento sono ridotti di un terzo.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Considerazioni preliminari ed impatti sul mercato</strong></p><p class="text-justify">Dopo circa quattro anni trascorsi ad attendere un concreto cambio di paradigma unitamente ad indicazioni chiare, precise ed univoche su come e dove orientare le proprie strategie di investimento, è altamente probabile che il Decreto in questione si presti a molteplici critiche da parte degli operatori di mercato, alcune delle quali possono essere agevolmente anticipate da una piana lettura della disciplina in esame.</p><p class="text-justify"><strong>L’assenza di disposizioni transitorie e la scomparsa delle aree ex c- </strong><i><strong>quater</strong></i></p><p class="text-justify">Come noto, il TAR Lazio con la sentenza 9155/2025 ha parzialmente annullato il DM Aree Idonee per l’assenza di una disciplina transitoria mirata a salvaguardare i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto e nelle more della promulgazione delle Leggi Regionali.</p><p class="text-justify">Il Decreto appare ripetere esattamente lo stesso errore, non prevedendo alcun regime di salvaguardia per le posizioni giuridiche consolidate e determinando un potenziale effetto retroattivo delle nuove limitazioni sui plurimi progetti in <i>pipeline</i> non in linea con i rinnovati criteri localizzativi (si pensi, a mero titolo esemplificativo, al numero significativo di progetti da installare in aree ex c-<i>quater</i> o ex c-<i>ter</i>, 2) i cui stabilimenti non sono autorizzati in regime di AIA).</p><p class="text-justify">La norma, inoltre, non appare prevede una espressa abrogazione delle previgenti disposizioni pur disponendo, di fatto, la loro evidente sostituzione con il nuovo regime.</p><p class="text-justify">È auspicabile che – onde prevenire il proliferare di contenziosi, passibili verosimilmente di accoglimento atteso anche il precedente del TAR Lazio –in sede di conversione in Legge (<i>i.e</i>., entro il 22 gennaio p.v.) sia corretto il tiro, introducendo la suddetta clausola salvaguardia; tuttavia, anche in tale (ottimistica) ipotesi, il risultato consisterebbe in 60 giorni di totale congelamento delle iniziative di sviluppo, con inevitabili riflessi negativi sugli investimenti ad oggi in corso di valutazione o attuazione da parte degli attori di mercato.</p><p class="text-justify">Lo stesso discorso vale per quanto riguarda le fasce di rispetto dei beni sottoposti a tutela.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il TAR Lazio, con la sentenza sopra citata, ha tacciato di illegittimità il DM Aree Idonee per un evidente difetto di proporzionalità nella parte in cui dava la possibilità alle Regioni di prevedere fasce di rispetto dei beni sottoposti a tutela fino a 7 chilometri dal relativo perimetro</p><p class="text-justify">Il Decreto sembra risolvere tale tematica in radice, depennando il previgente c)-<i>quater</i> e prevedendo, addirittura, l’impossibilità per le Regioni di qualificare come idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela indipendentemente dalle fasce di rispetto che non rivestono più alcuna rilevanza.</p><p class="text-justify">In altri termini, è impedita una volta per tutte la realizzazione di progetti in prossimità di beni tutelati a prescindere da qualsivoglia fascia di rispetto.</p><p class="text-justify">Quanto sopra, sembrerebbe, salvo modifiche in sede di conversione, andare a compromettere considerevolmente le plurime iniziative previamente idonee ai sensi dell’art. 20, co. 8 lett. c)-<i>quater</i> attualmente in corso di valutazione e, financo, in assenza di disposizione transitorie, in corso di autorizzazione.</p><p class="text-justify"><strong>Il filtro dell’AIA&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">Ai sensi del previgente art. 20, co. 8, lett. c-<i>ter</i>) era possibile installare impianti fotovoltaici o per la produzione di biometano su aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti nonché nelle aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento.</p><p class="text-justify">In ossequio al principio di massima diffusione delle energie rinnovabili, la disposizione in parola è stata oggetto di plurime interpretazioni estensive sia da parte dell’esecutivo sia in sede giudiziale, arrivando a classificare come “stabilimento” anche gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW nonché le centrali e sottostazioni elettriche (cfr. interpello MASE n. 130318 dell’8 agosto 2023; TAR Lazio, Roma, Sentenza n. 4994/2025; Tar Lecce, Sentenza n. 1113/2025).</p><p class="text-justify">Quanto sopra in virtù di un approccio sostanzialistico, mirato a considerare come idonee le aree a forte impatto urbanistico che, di converso, appare integralmente trascurato dal Decreto.</p><p class="text-justify">Il novello art. 11-<i>bis</i>, co. 1, lett. l), num. 1) del Decreto, infatti da, un lato, circoscrive il raggio di idoneità delle aree agricole per il fotovoltaico a 350 metri (anziché 500) e, dall’altro, richiede espressamente (sia per il fotovoltaico sia per il biometano) che il relativo impianto o stabilimento sia soggetto ad AIA, restringendo significativamente la platea dei siti utilizzabili rispetto alle precedenti letture estensive.&nbsp;</p><p class="text-justify">Questa contraddizione normativa genera incertezza giuridica e rischia di vanificare gli sforzi interpretativi compiuti per ampliare le superfici sviluppabili, creando un evidente cortocircuito tra l'evoluzione ermeneutica favorevole alle rinnovabili e la nuova disciplina restrittiva.&nbsp;</p><p class="text-justify">Si consideri, infatti, che molti impianti industriali, pur avendo un impatto territoriale significativo, non sono necessariamente soggetti ad AIA, la quale riguarda esclusivamente <i>facilities</i> di notevoli dimensioni e dedicate ad attività con elevato e significativo impatto ambientale, tra cui, a titolo esemplificativo, la produzione e trasformazione dei metalli o l’industria chimica.</p><p class="text-justify"><strong>Le aree agricole</strong></p><p class="text-justify">Nonostante il DL Agricoltura sia attualmente in pendenza di giudizio costituzionale, il Decreto appare, purtroppo, riproporre essenzialmente il medesimo divieto generalizzato di realizzazione di impianti fotovoltaici a terra nelle aree agricole.</p><p class="text-justify">L’unica positiva differenza è rappresentata dall’introduzione della tanto attesa definizione di impianti agrivoltaici standard i quali, dovrebbero poter essere realizzati su aree agricole in deroga al predetto divieto.</p><p class="text-justify">Ciò nondimeno, anche in relazione a tale profilo appaiono permanere significativi margini di incertezza; difatti la deroga trova applicazione solo laddove i moduli siano “<i>collocati in posizione adeguatamente elevata da terra</i>”, il che lascia immensi spazi di discrezionalità alle relative amministrazioni locali su cosa si debba intendere per “<i>posizione adeguatamente elevata</i>”.</p><p class="text-justify">In sede di conversione è opportuno, se non necessario, che vengano forniti dei criteri e parametri tecnici nitidi e concreti volti a limitare l’alea dei procedimenti amministrativi e, al contempo, ad agevolare gli operatori nella pianificazione delle proprie strategie di investimento&nbsp;</p><p class="text-justify">Lasciano particolarmente perplessi i paletti imposti alle Regioni in termini di aree agricole qualificabili come idonee nel proprio territorio che, come visto, non devono essere inferiori allo 0,8% né superiori al 3% delle SAU (<i>i.e.</i>, la somma delle superfici aziendali destinate alla produzione agricola), prevedendo, inoltre, la possibilità per i comuni di definire specifiche percentuali di sfruttamento delle SAU.</p><p class="text-justify">Si tratta di un meccanismo che rischia di innescare, per ciascuna Regione, una vera e propria corsa all’avvio dei procedimenti autorizzativi su aree agricole al fine di prevenire eventuali rischi di diniego derivanti dall’avvenuta erosione della succitata soglia del 3%.</p><p class="text-justify"><strong>Conclusioni</strong></p><p class="text-justify">La nuova regolamentazione appare chiudere il cerchio delle aree idonee tornando, essenzialmente, al punto di partenza con condizioni e criteri, purtroppo, ulteriormente restrittivi rispetto alla previgente normativa andando a disinnescare gli effetti positivi introdotti con il D. Lgs 199/2021.</p><p class="text-justify">Si tratta con tutta evidenza di una disciplina peggiorativa rispetto a quella previgente e che, in modo alquanto inatteso, appare non aver colto – diversamente dalla giurisprudenza nazionale – l’urgente necessità di adottare definitivamente un approccio coerente con i principi europei di massima diffusione delle fonti rinnovabili, proporzionalità e integrazione ambientale rendendo quasi impossibile il raggiungimento al 2030 degli obiettivi prefissati dal PNIEC.</p><p class="text-justify">Tale scenario consistente in un ennesimo cambiamento <i>in peius</i> della normativa di settore – in assenza di un&nbsp;consistente intervento riformatore in sede di conversione in Legge – rischia di alimentare ulteriormente l’attuale clima di incertezza normativa con inevitabili riflessi negativi sull’intero comparto nonché, in termini generali, sull’obiettivo comune di costruire progressivamente un sistema energetico solido ed indipendente.</p><p class="text-justify">Serviva un salto in avanti e, sfortunatamente, per ora, sembra che l’esecutivo, ignorando i segnali che arrivano dal mercato e dai giudici amministrativi, abbia fatto un inaspettato passo indietro.</p><p class="text-justify"><i>Approfondimento a cura di <strong>Giovanni Battista De Luca</strong>, <strong>Piero Viganò</strong> e <strong>Lorenzo Piscitelli</strong>.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 21 Nov 2025 12:16:05 +0100</pubDate>
                        <title>Le nuove FAQ dell&#039;ACN sul Referente CSIRT</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-nuove-faq-dellacn-sul-referente-csirt</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (“<i><strong>ACN</strong></i>”) ha pubblicato in data 21 novembre 2025 alcune FAQ che forniscono chiarimenti sul ruolo, i requisiti e le modalità di designazione del Referente CSIRT.&nbsp;</p><p>Il Referente CSIRT, la cui designazione è prevista dalla&nbsp;Determinazione ACN n. 250916 del 19 settembre 2025, è colui o colei che ha il compito di gestire le interlocuzioni con il CSIRT Italia (Computer Security Incident Response Team nazionale) e di trasmettere le notifiche di incidenti significativi (come definiti dalla Determinazione ACN n. 164179) e le notifiche volontarie di informazioni rilevanti sulla cybersicurezza.</p><p>Le FAQ precisano che il Referente CSIRT può essere qualsiasi persona fisica che disponga di competenze di base in materia di cybersicurezza e gestione degli incidenti informatici, nonché di un’adeguata conoscenza dei sistemi e delle reti dell’organizzazione.&nbsp;</p><p>In tale prospettiva, è ammessa anche la designazione di professionisti esterni, quali il responsabile di un SOC/CERT o il gestore di un’infrastruttura IT esternalizzata.</p><p>È inoltre previsto che, limitatamente alle organizzazioni di dimensioni contenute, i ruoli di Punto di Contatto e Referente CSIRT possano coincidere.</p><p>Le FAQ chiariscono anche che non esistono limitazioni relative alla cittadinanza del Referente CSIRT e che il dialogo con lo CSIRT Italia può avvenire anche in lingua inglese.</p><p>Un ulteriore chiarimento riguarda la natura della designazione: essa configura una delega esclusivamente operativa e non implica alcun trasferimento di responsabilità, che restano in capo agli organi di amministrazione e direzione del soggetto NIS.&nbsp;</p><p>Inoltre, viene specificato che i Sostituti del Referente CSIRT devono essere in possesso dei medesimi requisiti del Referente CSIRT e sono soggetti alle medesime previsioni operative.</p><p>Le FAQ indicano poi che la notifica degli incidenti può essere effettuata, oltre che dal Referente CSIRT e dai suoi sostituti, anche dal Punto di Contatto e dal Sostituto Punto di Contatto.</p><p>Infine, con riferimento alla procedura di designazione, viene specificato che il Punto di Contatto deve inserire nel Portale dei Servizi ACN il codice fiscale e l’indirizzo e-mail del Referente CSIRT e degli eventuali sostituti. Successivamente, il Referente CSIRT (e i suoi sostituti) devono accedere al Portale tramite SPID o CIE e completare il censimento della propria utenza, senza necessità di caricare alcuna documentazione di supporto.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 21 Nov 2025 08:30:34 +0100</pubDate>
                        <title>Il nuovo Energy Release 2.0 alla luce di Comfort Letter, del Decreto Correttivo e delle Regole Operative</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-nuovo-energy-release-20-alla-luce-dei-comfort-letter-del-decreto-correttivo-e-delle-regole-operative</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Come noto, lo scorso 27 giugno 2025 la Commissione Europea ha confermato che il meccanismo Energy Release 2.0, introdotto con il Decreto del Ministero per l’Ambiente e la Sicurezza Energetica (“<strong>MASE</strong>”) n. 268 del 23 luglio 2024 (“<strong>Decreto Energy Release 2.0</strong>”)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a>, con la nuova struttura illustrata dalla Commissione medesima, può essere considerato compatibile con i requisiti relativi alla promozione della produzione di energia rinnovabile secondo le attuali norme in materia di aiuti di Stato (“<strong>Comfort Letter</strong>”).</p><p class="text-justify">Tale struttura è stata recepita dal decreto n. 204 del 29 luglio 2025, pubblicato sul sito del MASE lo scorso 28 ottobre (“<strong>Decreto Correttivo</strong>”), a seguito dell’intervenuta registrazione della Corte dei Conti.</p><p class="text-justify">Da ultimo, il Decreto Direttoriale del MASE pubblicato il 19 Novembre 2025 ha approvato le attese regole operative e gli schemi di contratto predisposti e trasmessi dal GSE (“<strong>Regole Operative</strong>”).&nbsp;</p><p class="text-justify">Tali fonti confermano che i clienti finali energivori - iscritti all’elenco CSEA alla data del 18 gennaio 2025 - avranno la possibilità di ricevere, per un periodo di trentasei mesi (“<strong>Periodo di Anticipazione</strong>”) decorrente dal 1 gennaio 2025, volumi di energia dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (“<strong>GSE</strong>”) per il tramite di un contratto per differenza a due vie con un prezzo di riferimento pari a 65 Euro/MWh sulla base di quote mensili del volume complessivamente aggiudicato dagli energivori all’esito della procedura di assegnazione, introducendo però alcune rilevanti disposizioni.</p><p class="text-justify">Tra queste spiccano la Procedura Competitiva, come di seguito definita, di aggiudicazione dei volumi da restituire al GSE&nbsp; e la disciplina del c.d. Claw Back: il diritto del GSE a vedersi retrocesso dalla controparte il&nbsp;vantaggio residuo corrispondente al&nbsp;minore tra il valore attualizzato dei flussi finanziari durante il periodo di anticipazione e la differenza, se positiva, tra il valore attualizzato dei flussi finanziari durante il periodo di anticipazione e il valore attualizzato dei flussi finanziari durante il periodo di restituzione.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il periodo di restituzione ha ancora una durata di venti anni, ma a questo si aggiunge un ulteriore periodo della durata massima di 20 anni durante il quale potrà intervenire detta retrocessione.</p><p class="text-justify"><i><strong><u>Il Contratto e il relativo Addendum diretti a regolare il periodo di anticipazione ed il periodo di restituzione</u></strong></i></p><p class="text-justify">L’energivoro (o l’aggregatore) è tenuto a sottoscrivere un contratto (corrispondente al precedente Contratto di Anticipazione) diretto a regolare il proprio rapporto con il GSE entro il termine ultimo del 31 gennaio 2026 (“<strong>Contratto</strong>”).</p><p class="text-justify">Tale contratto ha ad oggetto:</p><p class="text-justify">i. la regolazione del differenziale per l’anticipazione all’operatore dei volumi di energia elettrica e le relative garanzie di origine;</p><p class="text-justify">ii. l’obbligo di realizzare nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili entro quaranta mesi dalla sottoscrizione del contratto unico;</p><p class="text-justify">iii. l’obbligo di restituzione dell’energia elettrica anticipata e delle relative Garanzie di Origine;</p><p class="text-justify">iv. l’obbligo di restituzione del vantaggio residuo.</p><p class="text-justify">Fatto salvo quanto previsto in alcuni casi di aggiudicazione ad esito della Procedura Competitiva, la nuova capacità di generazione dovrà essere entrata in esercizio non prima del 30 aprile 2025 e comunque non oltre il termine di quaranta mesi successivi alla data di sottoscrizione del Contratto, fatta salva la proroga per cause di forza maggiore o nei casi di ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi. Resta comunque fermo il termine finale già individuato nel 31 dicembre 2030.</p><p class="text-justify">Gli adempimenti contrattuali relativi all’entrata in esercizio della nuova capacità e gli obblighi di restituzione potranno essere trasferiti dall’energivoro (o aggregatore), con relativa liberazione, al soggetto terzo delegato tramite sottoscrizione del c.d. Addendum anche successivamente allo svolgimento della Procedura Competitiva e comunque entro quaranta mesi dalla sottoscrizione del Contratto.</p><p class="text-justify">Con riferimento alla regolazione del differenziale nel periodo di restituzione è opportuno notare che per ogni mese del periodo di restituzione il GSE, in relazione all’Energia da Restituire Mensile, calcola la differenza tra il prezzo di cessione e il maggiore tra zero e il prezzo del Mercato del Giorno Prima, determinato nel periodo rilevante delle transazioni e nella zona di mercato in cui è localizzato l’impianto. È stato inserito un <i>floor</i> pari a zero per il calcolo del differenziale. In caso di prezzi negativi, il produttore riceverà il prezzo di cessione da parte del GSE e non è quindi più prevista la precedente disposizione secondo la quale “<i>la regolazione è sospesa nei periodi rilevanti in cui si registrino sul MGP prezzi pari a zero o negativi</i>”.</p><p class="text-justify"><strong>La regolazione anticipata dei rapporti relativi al periodo di anticipazione&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">Con riferimento alla corresponsione degli importi relativi alle competenze del 2025, il GSE effettuerà un unico pagamento dopo l’emissione della prima fattura.</p><p class="text-justify">Le Garanzie di Origine annullate entro il 31 marzo dell’anno “n” potranno essere utilizzate per attestare i consumi dell’anno “n-1”, ma, per attestare i consumi dell’anno 2025, potranno essere utilizzate le Garanzie di Origine riconosciute nell’ambito del Contratto che siano annullate entro il 30 aprile 2026.</p><p class="text-justify">La prima garanzia relativa agli anni 2025 e 2026 dovrà essere costituita dall’energivoro (o dall’aggregatore) per un importo calcolato dal GSE sulla base degli importi anticipati con riferimento all’anno 2025 e sulla stima del 2026 e presentata entro il 28 febbraio dello stesso anno.&nbsp;</p><p class="text-justify"><i><strong><u>Procedura Competitiva</u></strong></i></p><p class="text-justify">Il GSE - entro novanta giorni dalla data di pubblicazione delle nuove Regole Operative e successivamente alla sottoscrizione, da parte dei clienti finali energivori o aggregatori, del Contratto - pubblicherà l’avviso per lo svolgimento della procedura competitiva di cui all’articolo 6-bis del Decreto Energy Release 2.0, così come modificato dal Decreto Correttivo, al fine di selezionare i soggetti terzi che assumeranno l’obbligo di realizzare la nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili che consenta di soddisfare il requisito – già noto – della produzione di almeno il doppio dei volumi anticipati ai clienti finali energivori durante il periodo di anticipazione (“<strong>Procedura Competitiva</strong>”).</p><p class="text-justify">Il GSE avvierà la Procedura Competitiva quando saranno decorsi non meno di quindici giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso. La procedura rimarrà aperta per i successivi trenta giorni e l’esito sarà pubblicato entro quarantacinque giorni dalla chiusura.&nbsp;</p><p class="text-justify">Potranno partecipare i seguenti soggetti: (i) energivori (o aggregatori) che abbiano sottoscritto il Contratto (entro i limiti della quota di energia oggetto di anticipazione); (ii) soggetti terzi delegati (entro i limiti della quota di energia oggetto del Contratto per cui sono stati delegati); (iii) produttori terzi, energivori (o aggregatori) e delegati per una quota di energia ulteriore rispetto a quella oggetto del Contratto, i quali, ai fini della partecipazione, soddisfino i seguenti requisiti: a) disponibilità del titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto e concessori; b) disponibilità del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva e registrazione dell’impianto sul sistema GAUDI di Terna validata dal gestore di rete;&nbsp; c) conformità dell’impianto ai requisiti prestazionali e alle norme in materia di tutela ambientale necessari anche per rispettare il principio del “Do No Significant Harm” (DNSH).&nbsp;</p><p class="text-justify">I partecipanti presenteranno offerte aventi ad oggetto il premio che saranno disposti a ricevere o a versare per la realizzazione della nuova capacità di generazione prevista per l’accesso al meccanismo, restando inteso che i partecipanti potranno quindi offrire anche premi negativi. E’ inoltre previsto che gli energivori (o gli aggregatori) e i delegati, con riferimento ai volumi oggetto del contratto di anticipazione sottoscritto possano, pur partecipando, evitare di presentare una offerta. In tal caso, ai fini della formazione della graduatoria, il GSE considererà anche tali volumi, assumendo che, con riferimento agli stessi, sia stata presentata un’offerta pari all’offerta minima ammessa.</p><p class="text-justify">La partecipazione, a sua volta, può avere due diversi trattamenti a seconda del soggetto partecipante e del volume per cui lo stesso presenta l’offerta.</p><p class="text-justify">Verranno incluse nel c.d. “Cluster A” le richieste di partecipazione presentate senza effettuare una offerta da (i) energivori, per tutta o solo una quota parte dell’energia oggetto del Contratto; (ii) energivori in forma aggregata, per tutta o solo una quota parte dell’energia oggetto del contratto; (iii) delegati, per tutta o solo una quota parte dell’energia oggetto del Contratto.&nbsp;</p><p class="text-justify">Saranno inserite nel c.d. “Cluster B” le richieste di partecipazione presentate con intenzione di effettuare un’offerta da: (i) energivori, per tutta o solo una quota parte dell’energia oggetto del Contratto; (ii) energivori, per la quota parte dell’energia eccedente il Contratto; (iii) aggregatori, per tutta o solo una quota parte dell’energia oggetto del Contratto; (iv) aggregatori, per la quota parte dell’energia eccedente il Contratto; (v) delegati per la sola quota parte dell’energia eccedente il Contratto, (vi) produttori terzi senza alcun limite di quota.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Formazione della graduatoria e conclusione del Contratto di Aggiudicazione</strong></p><p class="text-justify">La graduatoria è pubblicata entro i quarantacinque giorni successivi alla data di chiusura della Procedura Competitiva. Risulteranno aggiudicate (i) tutte le richieste di partecipazione del Cluster A; (ii) tutte le offerte del Cluster B inferiori o pari al valore dell’ultima offerta accettata.&nbsp;</p><p class="text-justify">Dopo la pubblicazione della graduatoria, saranno tenuti alla sottoscrizione del c.d. Contratto di Aggiudicazione solo i produttori terzi aggiudicatari oltre a energivori (o aggregatori) e delegati, ma solo per la sola quota parte dell’energia eccedente il Contratto.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Entrata in esercizio degli impianti ad esito della Procedura Competitiva</strong></p><p class="text-justify">Per gli energivori (o aggregatori) sui quali permane l’obbligo di realizzazione e restituzione rispetto alla quantità di energia oggetto del Contratto, la capacità dovrà entrare in esercizio entro il termine di quaranta mesi dalla sottoscrizione del Contratto.</p><p class="text-justify">Gli impianti relativi alle offerte del “Cluster B” e nella titolarità degli energivori (o aggregatori) o delegati, entrambi per la quota dell’energia eccedente il Contratto, o per i terzi, gli impianti dovranno entrare in esercizio obbligatoriamente entro 36 mesi dalla pubblicazione della graduatoria della Procedura Competitiva e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2030.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Modalità di regolazione del Vantaggio Residuo&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">Non oltre il diciannovesimo anno dall’inizio del Periodo di restituzione, Il GSE calcola il valore del Vantaggio Residuo. Se positivo sarà possibile adottare una delle seguenti soluzioni:&nbsp;</p><p class="text-justify">i. liquidazione immediata dell’importo;</p><p class="text-justify">ii. cessione a titolo gratuito al GSE della proprietà degli impianti e delle aree su cui insistono gli stessi, previa presentazione di una perizia asseverata;&nbsp;</p><p class="text-justify">iii. estensione degli obblighi contrattuali fino alla completa regolazione del Vantaggio residuo per un periodo, comunque, non superiore a ulteriori vent’anni ai sensi di un un ulteriore CfD a due vie.</p><p class="text-justify"><strong>Lo scenario e il possibile contesto competitivo tra Energy Release e Fer X</strong></p><p class="text-justify">Anche nello scenario delineato dal nuovo complesso normativo il c.d. Claw Back continua ad essere un elemento di incertezza per i produttori, ma non è escluso che sia tale da pregiudicare l’interesse di tutti i produttori a concludere accordi con gli energivori e gli aggregatori.</p><p class="text-justify">Tenuto conto delle regole relative alla Procedura Competitiva e della possibilità di trasferire direttamente sul delegato tutte le responsabilità relative all’entrata in esercizio della nuova capacità, si potrebbero creare i presupposti per una frenetica fase di negoziazione diretta a concludere accordi tra energivori e aggregatori da una parte e produttori dall’altra per consentire ai primi di escludere ogni rischio e ai secondi di assicurarsi il volume da restituire, a fronte del rilascio di garanzie al GSE invece che agli energivori.</p><p class="text-justify">Resta da verificare se i produttori vorranno anche rinunciare ad una posizione utile nella graduatoria del FER X transitorio per accedere ai benefici della nuova versione dell’energy Release valutando le condizioni in presenza delle quali sarà possibile ottenere la restituzione della cauzione.&nbsp;</p><p class="text-justify"><i>Articolo a cura di <strong>Piero Viganò</strong> e <strong>Valentina Castelli</strong>.&nbsp;</i></p><hr><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a> A tal fine si rimanda al nostro articolo<a href="https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/un-prezzo-scontato-per-lenergia-elettrica-sara-offerto-agli-energivori-ai-sensi-del-decreto-energy-release-del-mase" target="_blank"><i>Un prezzo scontato per l'energia elettrica sarà offerto agli energivori ai sensi del decreto Energy Release del MASE</i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Efficienza energetica e servizi energetici</category>
                            
                                <category>Energivori</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 18 Nov 2025 16:06:18 +0100</pubDate>
                        <title>Alla prova di Dora. La nuova disciplina europea ridefinisce la resilienza operativa digitale </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/alla-prova-di-dora-la-nuova-disciplina-europea-ridefinisce-la-resilienza-operativa-digitale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Dal <strong>17 gennaio 2025</strong>, il Regolamento (UE) 2022/2554 (<strong>DORA</strong>) ridisegna le regole sulla resilienza operativa digitale di banche, assicurazioni e imprese di investimento. La normativa incide non solo sull’infrastruttura ICT, ma anche sull’attività quotidiana di private banker e consulenti finanziari, soprattutto nei <strong>servizi e rapporti a distanza</strong> gestiti tramite portali e piattaforme digitali.</p><p>L’implementazione sta risultando complessa per la natura tecnico-legale dei requisiti e per i numerosi atti attuativi pubblicati in modo graduale. DORA richiede infatti un <strong>aggiornamento costante</strong> di policy, procedure di gestione del rischio, piani di risposta agli incidenti e controllo dei fornitori ICT, che devono accettare clausole più rigorose su audit, continuità dei servizi e subfornitura.</p><p>In questo scenario cresce la responsabilità dei consulenti: devono monitorare i propri strumenti digitali, segnalare tempestivamente anomalie o accessi sospetti e supportare i clienti in caso di blocchi operativi o incidenti ICT.</p><p>Diventano quindi essenziali <strong>formazione mirata</strong>, procedure interne chiare e team <strong>multidisciplinari</strong> (legali e IT) capaci di affrontare in modo coordinato gli aspetti tecnici e regolamentari. Un approccio strutturato che consente di ridurre rischi operativi e tutelare meglio la clientela.</p><p><i>Contributo a cura di <strong>Fabio Coco</strong>, pubblicato sul numero di novembre di Private - Magazine del Private Banking.&nbsp;</i></p><p class="text-end">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 18 Nov 2025 14:33:00 +0100</pubDate>
                        <title>Compensazione concorsuale - canoni di locazione posteriori alla domanda</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/compensazione-concorsuale-canoni-di-locazione-posteriori-alla-domanda</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Cass. 28 gennaio 2025,&nbsp;n. 2005</p><p class="text-justify">Nel concordato preventivo,&nbsp;stante la comune anteriorità alla domanda dei rispettivi fatti genetici,&nbsp;sono compensabili&nbsp;<i>ex&nbsp;</i>art. 56 e 169 l. fall. il credito di una società in concordato per canoni di locazione divenuti esigibili in corso di procedura e il controcredito della conduttrice per finanziamento bancario erogato prima della domanda di concordato.&nbsp;</p><p class="text-justify"><i>La pronuncia si inserisce nel solco del pacifico orientamento di legittimità (Cass. SU n. 775/1999, Cass. n. 18915/2010, Cass. n. 14418/2013, Cass. n. 10869/2020 e&nbsp;Cass. n. 2406/2025) confermando che la compensazione è ammessa anche quando uno dei crediti diventa liquido o esigibile in pendenza di una procedura concorsuale, purché il relativo fatto genetico sia anteriore all’apertura del concorso.</i></p><p class="text-justify"><i>La Corte afferma però innovativamente&nbsp;che il diritto al pagamento dei canoni sorge unitariamente dal contratto di locazione, indipendentemente dalle scadenze previste, che attengono quindi solo all’esigibilità del credito del locatore.</i></p><p class="text-justify"><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_assets/Cassazione__sentenza_n._2005_del_2025.pdf" target="_blank">Consulta la sentenza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 17 Nov 2025 17:53:43 +0100</pubDate>
                        <title>Certificazione TCF: una nuova opportunità per i legali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/certificazione-tcf-una-nuova-opportunita-per-i-legali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’avvio dell’albo dei certificatori dei Tax Control Framework (TCF), previsto dal decreto ministeriale n. 212/2024, apre un nuovo ambito professionale anche per gli avvocati. Il nuovo sistema consente alle imprese di accedere al regime di adempimento collaborativo con l’Agenzia delle Entrate attraverso la certificazione dei modelli di gestione del rischio fiscale.</p><p>Su questi temi è intervenuto <strong>Luca La Barbera</strong>, partner di ADVANT Nctm, intervistato da <i>Italia Oggi Sette – Affari Legali</i>, evidenziando sfide e opportunità per la professione forense.</p><p>«Affidare ai professionisti forensi il delicato ed importante compito di certificare o attestare i modelli TCF rappresenta allo stesso tempo una sfida e un'opportunità. Introducendo l'obbligo di certificazione come presupposto per l'ammissione al regime di adempimento collaborativo, il legislatore ha voluto affidare ad un professionista esterno ed indipendente il delicato compito di garantire la solidità e il buon funzionamento del modello di gestione del rischio fiscale. L'attività di certificazione, pertanto, presuppone capacità e competenze per inserirsi in modo utile ed efficace nella relazione già impostata tra l'azienda e il professionista che la assiste nella costruzione del TCF, senza creare duplicazioni e appesantimenti e allo stesso tempo, eseguendo in modo accurato ed attento l'attività di analisi e valutazione fino ad oggi svolta dall'Agenzia delle Entrate.&nbsp;</p><p>Un compito delicato che richiede non solo conoscenza approfondita della materia giuridico-fiscale, ma anche dimestichezza con i meccanismi ed i processi che regolano il funzionamento di organizzazioni complesse. Ancor di più, in considerazione dell'imminente abbassamento delle soglie di entrata (500 milioni di euro di fatturato), che verosimilmente amplierà il novero delle istanti ad aziende con processi ed organigrammi più snelli, dove spesso la responsabilità per la gestione della fiscalità è, in tutto o in parte, affidata ad un consulente esterno.</p><p>Una sfida, certo, ma anche un'imperdibile opportunità per portare valore concreto, contribuendo a creare un nuovo contesto in cui contribuente e amministrazione lavorano insieme alla costruzione un rapporto fiduciario basato su interlocuzioni trasparenti, costanti e preventive».</p><p><i>L'articolo integrale su Italia Oggi Sette – Affari Legali, a cura di Antonio Ranalli.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 14 Nov 2025 15:54:14 +0100</pubDate>
                        <title>Le tasse sui dividendi e la riforma dei mercati finanziari tradita</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-tasse-sui-dividendi-e-la-riforma-dei-mercati-finanziari-tradita</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><i>Due proposte per correggere una stortura</i></p><p class="text-justify">L’articolo 18 del disegno di legge di bilancio interviene sull’articolo 89 del TUIR, limitando l’esclusione dalla base imponibile dei dividendi percepiti dalle società di capitali ai soli soggetti che detengono una partecipazione almeno pari al 10%.</p><p class="text-justify">Questa esclusione non costituisce un privilegio fiscale, ma attua un principio cardine dei sistemi tributari: evitare la doppia imposizione economica degli utili già tassati in capo alla società che li distribuisce. La misura, se confermata (ci sono allo studio correttivi in sede parlamentare), avrebbe un impatto rilevante sulle strutture d’investimento utilizzate per partecipare al capitale di rischio e si pone in netto contrasto con l’impianto della recente riforma del Testo Unico della Finanza, che punta invece a favorire l’afflusso di capitale privato verso le imprese.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><a href="https://www.repubblica.it/economia/2025/11/13/news/le_tasse_sui_dividendi_e_la_riforma_dei_mercati_finanziari_tradita-424979177/" target="_blank" rel="noreferrer">Leggi l'articolo integrale</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                                <category>Fondi di Investimento</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 13 Nov 2025 10:20:42 +0100</pubDate>
                        <title>Composizione negoziata e minor rischio nella concessione del credito</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/composizione-negoziata-e-minor-rischio-nella-concessione-del-credito</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Bruno Fondacaro e Riccardo Torni analizza il tema del <strong>rischio correlato</strong> alla <strong>concessione di credito alle imprese</strong>, temperato dal <strong>progressivo consolidamento</strong>, a livello giurisprudenziale, degli <strong>elementi costitutivi</strong> della fattispecie di <strong>abusiva concessione</strong>, nonché dal <strong>ricorso</strong> sempre più frequente alla procedura di <strong>composizione negoziata</strong> della crisi.</p><p><strong>1. Premessa e linee evolutive</strong></p><p>Frequentemente gli <strong>istituti di credito</strong> si trovano di fronte a <strong>scelte complesse</strong>, da cui possono derivare <strong>rischi significativi</strong> <strong>sia</strong> dal punto di vista <strong>economico</strong>, in ragione della mancata restituzione di quanto erogato, <strong>che</strong> dal punto di vista <strong>legale</strong>, in ragione</p><ol><li>della <strong>revoca delle linee di credito</strong> nel momento di difficoltà; ovvero,</li><li>dalla <strong>erogazione di credito a un’impresa</strong> che si trova ormai in una situazione di <strong>crisi irreversibile</strong>.</li></ol><p>Nel <strong>primo caso viene contestato </strong>alla Banca di non aver operato secondo buona fede per aver “<strong>tolto sostegno</strong>” al <strong>cliente in difficoltà</strong> (cfr., recentemente, Trib. Catanzaro, 17 agosto 2023, in <i>Giurisprudenza delle Imprese</i>; nonché Cass., 16 aprile 2021, n. 10125; Cass., 24 agosto 2016, n. 17291); mentre nel <strong>secondo caso</strong>, al contrario, si contesta il fatto di aver “<strong>dato sostegno</strong>” a <strong>imprese</strong> che, in verità, <strong>avrebbero dovuto accedere</strong> senza ulteriore ritardo alla <strong>liquidazione giudiziale</strong> (cfr., recentemente, Trib. Venezia, 17 luglio 2025, in <i>Ristrutturazioni aziendali</i>; Trib. Napoli, 15 luglio 2025, in <i>ilcaso.it</i>).</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/composizione-negoziata-e-minor-rischio-nella-concessione-del-credito/" target="_blank" rel="noreferrer">Clicca qui per l'articolo integrale</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 12 Nov 2025 15:44:38 +0100</pubDate>
                        <title>Antonio Corda nuovo Of Counsel di ADVANT Nctm</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/antonio-corda-nuovo-of-counsel-di-advant-nctm</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">In qualità di Of Counsel del dipartimento Corporate and Commercial, Antonio Corda entra oggi a far parte di ADVANT Nctm. Professionista con un ampio track record nel settore delle telecomunicazioni e dell’ICT, Antonio Corda ha maturato una significativa esperienza in contesti nazionali e internazionali, ricoprendo ruoli esecutivi in ambito legale, compliance, privacy, affari regolamentari e sicurezza in aziende nei settori ITC e telecomunicazioni:&nbsp;ultimo fra questi,&nbsp;<i>Chief Legal, Compliance &amp; Security Officer&nbsp;</i>in Fastweb+Vodafone.</p><p class="text-justify">Nel suo nuovo ruolo, Antonio collaborerà con i team di ADVANT Nctm impegnati in operazioni di M&amp;A e in progetti commerciali nel settore delle telecomunicazioni e ICT, sia nel segmento retail sia in quello delle infrastrutture.&nbsp;</p><p class="text-justify">“Siamo lieti di accogliere Antonio nel nostro Studio - afferma Paolo Montironi, Senior partner di ADVANT Nctm -&nbsp;la sua esperienza nel settore TMT e nelle tematiche di compliance e cybersecurity rappresenta un importante valore aggiunto per l’assistenza che offriamo ai nostri clienti in operazioni ad elevato contenuto tecnologico e regolamentare”.</p><p class="text-justify">“Entrare a far parte di ADVANT Nctm - aggiunge Corda - è per me un’opportunità per mettere a disposizione la mia esperienza in un contesto multidisciplinare e internazionale, contribuendo allo sviluppo di progetti strategici nel settore delle telecomunicazioni e dell’ICT”.</p><p>Con questo ingresso, ADVANT Nctm conferma il proprio impegno a presidiare con competenze specialistiche i settori caratterizzati da forte innovazione tecnologica, con particolare attenzione ai profili regolamentari, di compliance, di privacy e sicurezza.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Technology, Media, Entertainment and Telecommunications</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 11 Nov 2025 11:21:02 +0100</pubDate>
                        <title>Ultima chance per correggere l&#039;ETS. Sul Green Deal l&#039;UE deve cambiare rotta</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ultima-chance-per-correggere-lets-sul-green-deal-lue-deve-cambiare-rotta</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Quando, nel 2021, la presidente Von der Leyen presentò il pacchetto Fit for 55, nessuno ne comprese appieno le molte conseguenze. Si parlò, anzi, di un <strong>illuminismo ambientale che l’Unione avrebbe avuto il compito di diffondere nel mondo</strong>. Estendere il regime ETS al trasporto per mare e istituire il regolamento FuelEU Maritime è sembrato alla politica di allora il più bel regalo che si potesse fare alle prossime generazioni. A nulla sono valsi gli appelli alla cautela espressi da più parti. Le norme sono state frettolosamente adottate nonostante si intravedessero pericolosi aumenti del costo del trasporto e conseguenze ancora peggiori sulle catene logistiche.</p><p>Era tuttavia evidente che applicare in modo uniforme la tassazione climatica a tutti i segmenti di traffico marittimo avrebbe danneggiato interi comparti. In primo luogo, il transhipment di contenitori, le autostrade del mare e collegamenti con le isole maggiori.&nbsp; Ma, ancora una volta, la politica di quel quinquennio europeo tirò dritto introducendo l’ETS senza adeguati correttivi.</p><p><strong>Poi è arrivato il conto e pure abbastanza salato. Così, anche i paladini dell’oltranzismo climatico hanno cominciato a misurare le parole.</strong><strong> </strong>Più che altro perché, nel frattempo, è arrivato il rumoroso fallimento del tentativo da parte dell’IMO di varare una misura globale per la decarbonizzazione marittima.</p><p><strong>In questo contesto possiamo ora registrare alcuni timidi segnali di un cambio di passo a Bruxelles.</strong><strong> </strong>La settimana scorsa, il collegio dei Commissari UE ha approvato il <strong>Sustainable Transport Investment Plan (STIP)</strong>. Quest’ultimo stima il fabbisogno di risorse necessario a sviluppare i carburanti alternativi e delinea diversi strumenti per soddisfarlo includendo forme di compensazione per coprire, nel marittimo, il differenziale di prezzo tra i carburanti alternativi e quelli convenzionali, come avviene in aviazione. Da ultimo, nell’ambito delle negoziazioni sul target ambientale climatico 2040, il Consiglio europeo ha concordato di posticipare di un anno l’entrata in vigore dell’ETS2 al settore stradale e agli edifici.</p><p><strong>Tutto questo va nella direzione suggerita da oltre due anni dal Governo italiano</strong>, ovvero la necessità di aprire un negoziato vero e credibile per arrivare alla revisione del regime ETS quanto meno nei servizi internazionali e nelle autostrade del mare.</p><p>Al parlamento europeo prevedo l’intensificarsi delle interrogazioni rivolte alla Commissione per comprendere il pensiero di chi, all’interno della stessa, tiene da sempre le posizioni più oltranziste (la DG CLIMA). Molto, se non moltissimo, dipende dall’atteggiamento della burocrazia di vertice su cui si può sperare possano incidere i recenti accadimenti internazionali (in primis il fallimento del progetto di tassazione globale dello shipping proposto dall’IMO).</p><p><strong>Sarà un confronto duro e travagliato quello che si avvicina tra l’apparato della Commissione e la politica industriale patrocinata da alcuni Commissari e dai Governi più interessati tra cui l’Italia, la Grecia la Spagna, il Portogallo, Cipro e Malta.</strong></p><p>Dalla parte del mercato e dei cittadini europei v’è la novità, del tutto apprezzabile, che <strong>gli impatti deteriori sul nostro sistema logistico sono oggi più che evidenti</strong>, perché misurati senza margine di errore, e difficilmente giustificabili in un contesto profondamente cambiato. Sono infatti sotto gli occhi di tutti il ritorno alla gomma dei traffici conquistati con immane fatica dalle imprese armatoriali, l’impatto sul trasporto marittimo da e verso le isole maggiori e i nuovi porti di transhipment in Nord Africa che hanno cominciato ad accogliere i traffici intercontinentali già appannaggio dei nostri scali.</p><p>La buona notizia è che, nel secondo semestre del prossimo anno, la regola europea prevede la revisione della Direttiva ETS. <strong>Sarà un’occasione unica per correggere la rotta</strong> e quasi sicuramente sarà l’unica finestra temporale disponibile che avremo per farlo prima che le conseguenze sul mercato, già evidenti, diventino irreversibili.</p><p><i>*Questo articolo è stato pubblicato originariamente sull'inserto Blue Economy de </i><a href="https://www.linkedin.com/company/il-secolo-xix/" target="_blank" class="fDuvLPVllNXbzPqnpebVlGrVfebORw " rel="noreferrer"><strong>Il Secolo XIX</strong></a><i> di lunedì 10 novembre 2025.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Shipping and Logistics</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 10 Nov 2025 10:40:15 +0100</pubDate>
                        <title>Riforma Cartabia: un bilancio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/riforma-cartabia-un-bilancio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>A due anni dall'entrata in vigore, è possibile tracciare un primo bilancio degli effetti della <strong>Riforma Cartabia</strong> sulla giustizia civile.<br><br>Presentata come una svolta epocale per semplificare, razionalizzare e velocizzare il processo, ha generato alte aspettative, ma anche interrogativi e difficoltà applicative.<br><br>Ne parliamo nella nostra nuova <strong>pillola</strong> con <strong>Ivan Lamponi</strong>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 07 Nov 2025 14:27:08 +0100</pubDate>
                        <title>I più recenti chiarimenti delle autorità sul Regolamento MiCAR</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/i-piu-recenti-chiarimenti-delle-autorita-sul-regolamento-micar</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Regolamento (UE) 2023/1114 (“MiCAR”) ha introdotto la disciplina europea delle crypto-asset, stabilendo regole per l’emissione e l’offerta al pubblico di tali strumenti, nonché per la prestazione di servizi da parte dei fornitori (“Casp”).<br>La normativa è stata recentemente integrata da regolamenti delegati e linee guida che precisano, tra l’altro, le procedure di approvazione dei white paper, i criteri di autorizzazione dei Casp e la gestione dei conflitti di interesse.</p><p>Le autorità di vigilanza – Esma, EBA, Banca d’Italia e Consob – hanno inoltre fornito chiarimenti e raccomandazioni su temi cruciali, come la distinzione tra servizi regolamentati e non, il rapporto tra MiCAR e PSD2, e i rischi derivanti dalle cosiddette “emissioni multiple” di stablecoin.<br>Nel complesso, emerge un quadro normativo in evoluzione, nel quale il ruolo delle autorità è centrale per assicurare coerenza e protezione degli investitori.</p><p><i>Approfondimento a cura di <strong>Fabio Coco</strong> – pubblicato nel primo numero di novembre di </i><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_assets/Asset_Crypto.pdf" target="_blank"><i>Asset Crypto</i></a><i>.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 05 Nov 2025 11:23:16 +0100</pubDate>
                        <title>Notifica o pubblicazione sul BUR: da quando decorre il termine di impugnazione per la PA?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/notifica-o-pubblicazione-sul-bur-da-quando-decorre-il-termine-di-impugnazione-per-la-pa</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con sentenza del 14 ottobre 2025, n. 447, il TAR Abruzzo ha fatto chiarezza su un fondamentale aspetto inerente all’<strong>impugnabilità</strong> dei titoli autorizzativi – e non solo – rilasciasti dagli Enti competenti per la realizzazione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile.&nbsp;</p><p class="text-justify">Nell’ambito della definizione di un giudizio con sentenza semplificata, il Collegio ha colto l’occasione per chiarire come, al fine della proposizione di apposito ricorso innanzi agli organi della giustizia amministrativa,&nbsp; la pubblicazione di una determinazione sul Bollettino Ufficiale Regionale <strong>non è idonea</strong> a privare dell’effetto legale di integrazione del <i>dies a quo</i> la pregressa <strong>comunicazione individuale</strong> che della medesima determinazione è garantita mediante comunicazione digitale effettuata ai sensi dell’art. 47 del Codice dell’Amministrazione digitale, nonché ai sensi dell’art. 14 bis, della L. n. 241/1990, determinante per il raggiungimento della “<strong>piena conoscenza</strong>” della determinazione e, di conseguenza, dell’<strong>avvio del termine</strong> previsto per l’impugnazione della stessa.&nbsp;</p><p class="text-justify">Nel caso di specie, il Collegio, a seguito dell’opposizione alla trattazione del ricorso in sede straordinaria presentata dalla controinteressata, passando così alla decisione del ricorso in sede giurisdizionale, ha dichiarato <strong>irricevibile</strong> il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato dal Comune di Corropoli (TE), notificato in data 18 luglio 2025, per l’annullamento dell’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione Abruzzo per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e le relative opere di connessione.&nbsp;</p><p class="text-justify">La determinazione contenente la predetta autorizzazione unica era, tuttavia, stata notificata via PEC al proponente e al Comune di Corropoli (TE) in data 3 marzo 2025, data a partire dalla quale, per il Collegio giudicante, il ricorrente ha <strong>avuto piena conoscenza</strong> della determinazione discussa e, pertanto, <i>dies a quo</i> per il decorso del termine di centoventi giorni previsto per il ricorso al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, per il quale “<i><strong>il ricorso deve essere proposto nel termine di centoventi giorni</strong> <strong>dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza</strong></i>”.</p><p class="text-justify">Per l’Ente ricorrente, pertanto, a nulla rileva la conseguente pubblicazione sul BURAT della determinazione, tantomeno in termini di posticipazione del <i>dies a quo&nbsp;</i>previsto per la presentazione del ricorso al Presidente della Repubblica per l’annullamento dell’autorizzazione unica: tale pubblicazione, precisa quindi il Collegio, <strong>non supera</strong> <strong>la precedente comunicazione PEC</strong> mediante la quale, il Comune di Corropoli (TE), era stato già posto nella condizione di conoscere della lesività del provvedimento impugnato, nonché delle ragioni sottese all’adozione del medesimo.</p><p class="text-justify">La decorrenza dei termini di impugnazione a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento sul BUR vale, quindi, per i soli Enti o controinteressati che non abbiano già ricevuto la notifica del provvedimento stesso. Resta, invece, valido, per tutti i soggetti (pubblici e privati) destinatari della notifica, il principio di cui all’art. 41 del Codice del processo amministrativo, ai sensi del quale “<i>il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato […] entro il termine previsto dalla legge, <strong><u>decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza</u></strong>, ovvero, <strong><u>per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione</u></strong> se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge</i>”.</p><p class="text-justify"><i>Approfondimento a cura di <strong>Giovanni Battista De Luca</strong>, <strong>Lorenzo Piscitelli</strong> e<strong> Elisa Tunno</strong>.&nbsp;</i></p><p class="text-justify">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 04 Nov 2025 17:55:29 +0100</pubDate>
                        <title>Migrant Child - Some private law reflections on the &quot;removal&quot; of street artworks</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/migrant-child-some-private-law-reflections-on-the-removal-of-street-artworks</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">The case of The Migrant Child, attributed to Banksy and created in 2019 on the façade of a historic building in Venice, has reignited the debate on the intersection between ownership rights over the physical support and copyright, particularly when the artwork is executed without the property owner’s authorization. At the end of July 2025, the work was in fact detached: a sophisticated operation carried out by specialized technicians, culminating in its safe transfer to a vault. Although intended to ensure preservation, the removal marked the physical and conceptual separation of the work from its original context.</p><p class="text-justify">Street art, by its very nature ephemeral and located in public space, forces a balancing of competing interests: on the one hand, the author’s moral right to the integrity of the work; on the other, the prerogatives of the property owner, who may decide to remove, cover, or even destroy the work. Italian copyright law (Law No. 633/1941) protects the artist from the very moment of creation, yet unauthorized execution on another’s property may constitute an infringement of ownership rights and limit protection.</p><p class="text-justify">Part of the scholarship invokes the doctrine of <i>accessione</i> (Article 936 Civil Code), whereby the mural becomes an integral part of the building; others refer to <i>commistione</i> (Article 939 Civil Code) or to the <i>dicatio ad patriam</i>, namely the dedication of the work to collective use. In any event, the act of removal introduces an element of transformation: the work, conceived as site-specific, loses part of its original meaning once detached.</p><p class="text-justify">The debate is not confined to Italy. From a comparative perspective, Germany adopts an approach similar to the Italian one, generally recognizing the primacy of property rights – and treating unauthorized street art as damage to the property – while nonetheless preserving copyright protection where the requirements of originality are met. Consequently, if the property owner decides to remove the portion of the wall and sell it, such conduct may conflict with the author’s exclusive right of “distribution,” unless the artist has implicitly accepted the prospect of future alienation. Equally noteworthy is the French system, which, much like the Italian and German models, grants copyright protection to all works reflecting the artist’s personality, regardless of the medium. Original street art thus falls within the creations protected by the Intellectual Property Code, without prejudice to the fact that its unauthorized execution may amount to a criminal offence of degradation.</p><p class="text-justify">The Venetian case illustrates this tension well: the collective interest in preserving an artistic language born on the margins of legality clashes with the dominical prerogatives of the property owner, who may perceive removal as a form of protection or as an economic opportunity. Nor are precedents lacking.</p><p class="text-justify">In the absence of ad hoc legislation, the issue remains entrusted to evolving interpretations of long-standing civil law doctrines, conceived for very different contexts. The removal of The Migrant Child demonstrates how urgent a systematic reflection on street art has become: who may truly dispose of it? And how can cultural value, public interest, and individual rights be reconciled, regardless of the artist’s fame?</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Tue, 04 Nov 2025 16:23:46 +0100</pubDate>
                        <title>Navigating artificial intelligence in international arbitration from the arbitrator’s viewpoint </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/navigating-artificial-intelligence-in-international-arbitration-from-the-arbitrators-viewpoint</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>This contribution by <strong>Angelo Anglani</strong>, Partner at ADVANT Nctm, was published on AIA Online following his intervention at the AIA–CIETAC Seminar “<i>Navigating artificial intelligence in international arbitration from the arbitrator’s viewpoint</i>”, held on 19 September during the 13th China Arbitration Week.</p><p>In his address, Angelo Anglani explored how Artificial Intelligence can serve as a <i>brilliant associate</i>, pose <i>potential perils</i>, and — when responsibly governed — become a <i>trusted partner</i> for arbitrators.</p><p>In his address, he explored how AI can serve as a <i>brilliant associate</i>, a <i>potential peril</i>, and — when responsibly governed — a <i>trusted partner</i>.</p><p>"AI will not replace the international arbitrator, but the arbitrator who understands and governs AI will replace the one who does not.”</p><p>Drawing inspiration from the great Italian explorers, Angelo Anglani underlined the need to navigate this “digital ocean” with professional judgment, ethical principles, and transparency — ensuring that technology enhances, rather than diminishes, the human essence of justice.</p><p><i>Read the full text published on </i><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_assets/AIAOnline_n._3_2025.pdf" target="_blank"><i>AIA Online</i></a><i>.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 03 Nov 2025 14:35:00 +0100</pubDate>
                        <title>Composizione negoziata – Misure cautelari e sospensione dell&#039;addebito di rate di mutuo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/composizione-negoziata-misure-cautelari-e-sospensione-delladdebito-di-rate-di-mutuo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tribunale di Bologna, 22 settembre 2025</p><p>Il Tribunale di Bologna ha&nbsp;respinto la richiesta di sospensione cautelare dell’addebito di&nbsp;rate di mutuo, rilevando che ciò avrebbe comportato un’anticipazione degli effetti degli accordi in corso di negoziazione, alterando l’equilibrio negoziale tra le parti nella trattativa. Le misure cautelari, infatti, possono essere ammesse&nbsp;solo per preservare (anche indirettamente) l’integrità dei valori aziendali&nbsp;e non per incidere sui rapporti obbligatori: salvo, rileva il Tribunale, per sterilizzare gli effetti di inadempimenti a fronte di minaccia dei creditori di avvalersi di rimedi contrattuali, in violazione dell’obbligo di partecipare in buona fede alle trattative.</p><p><i>La decisione afferma che le misure cautelari&nbsp;non possono incidere sull’oggetto stesso delle trattative (nel caso di specie, proprio la moratoria dei crediti bancari anteriori). Resta quindi la necessità per il debitore di negoziare la sospensione del pagamento dei debiti in scadenza, rispetto alla quale le banche sono di regola disponibili a una moratoria di fatto, mentre una formalizzazione dell'impegno spesso non è&nbsp;fattibile per via dei tempi e delle complessità di delibera delle banche. Un'eventuale disapplicazione cautelare&nbsp;potrebbe discendere, secondo&nbsp;il Tribunale, solo da una valutazione caso per caso di coerenza e funzionalità con le trattative e le prospettive di risanamento.</i></p><p><i>Il Tribunale ha invece concesso la sospensione cautelare delle azioni sui beni dei soci garanti, messi a disposizione per sostenere il percorso di risanamento, secondo l’orientamento ormai diffuso nella giurisprudenza di merito.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 03 Nov 2025 12:31:25 +0100</pubDate>
                        <title>Finanziaria 2026: il prelievo sui dividendi penalizza l’investimento delle famiglie</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/finanziaria-2026-il-prelievo-sui-dividendi-penalizza-linvestimento-delle-famiglie</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Emidio Cacciapuoti </strong>commenta su <i>Plus24 </i>l’impatto della nuova misura sui family office e sul private equity.</p><p>«Il private equity – afferma Cacciapuoti – in sé non subisce un impatto diretto rilevante poiché i suoi investimenti sono generalmente di maggioranza, e le percentuali detenute molto spesso eccedono il 10%. I fondi di private equity, sia con strutture internazionali che nazionali, godono inoltre di un’esenzione strutturale: il fondo chiuso, per esempio, è già totalmente esente dai dividendi, e lo stesso vale per i fondi esteri».</p><p>«Il problema – continua – sorge per le famiglie che reinvestono percentuali inferiori al 10%, trovandosi ad affrontare un aggravio fiscale superiore alle aspettative. La scelta della struttura di investimento familiare diventa quindi determinante».</p><p>«Anche i piani di incentivazione per il management (MIP), che spesso prevedono coinvestimenti inferiori al 10%, rischiano di essere penalizzati: la soglia del 10% diventa troppo elevata in questo contesto».</p><p>«La struttura dei club deal – conclude – si basa sull’esclusione dei dividendi, raccogliendo investitori che detengono spesso partecipazioni inferiori al 10%. Anche i family office subiscono un impatto importante, poiché investono in veicoli societari che oggi beneficiano dell’esenzione sui dividendi: la nuova norma colpisce proprio questa fonte di reddito di lungo periodo».</p><p><i>L'articolo integrale, a cura di Antonio Criscione, su Plus 24-Il Sole 24 Ore</i>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 03 Nov 2025 09:59:53 +0100</pubDate>
                        <title>La superborsa europea non è più un miraggio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-superborsa-europea-non-e-piu-un-miraggio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Su <i>Milano Finanza</i> si discute della possibile fusione tra Euronext e Deutsche Börse, ipotesi che rilancia il progetto di una <strong>“Wall Street europea”</strong> — un’unica borsa per rafforzare il mercato dei capitali dell’Unione.&nbsp;</p><p>Nel dibattito, interviene anche <strong>Lukas Plattner</strong>, partner di <strong>ADVANT Nctm</strong>, sottolineando la necessità di un’infrastruttura integrata e interoperabile per favorire liquidità e competitività.</p><p>«Occorre integrare i listini, creando una piattaforma unica a cui si connettono le diverse trading venue».</p><p>«Per ridurre la frammentazione serve il consolidated tape con i dati su transazioni e prezzi dei titoli negoziati su mercati regolamentati e Mtf Ue, un archivio centrale con tutte le informazioni pubblicate dalle quotate (Esap) e un’infrastruttura interoperabile per eseguire gli ordini. Semplificherebbero la vita degli investitori stimolando scambi e liquidità».</p><p><i>L'articolo integrale su </i><a href="https://www.milanofinanza.it/news/la-superborsa-europea-non-e-piu-un-miraggio-2683671" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Milano Finanza</i></a>.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 29 Oct 2025 17:01:06 +0100</pubDate>
                        <title>Italy’s AI Regulations Take Effect: Should Other Countries Follow?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/italys-ai-regulations-take-effect-should-other-countries-follow</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Italy has become the first country in the European Union to pass a national law on AI before the EU’s own AI Act takes effect. The law, approved by the Senate in the middle of last month, builds on discussions that began in April las year. Impact Newswire reports that the Italian government wants to create more elaborate rules for both public and private AI use, focusing on accountability, ethics and transparency.&nbsp;</p><p>The law includes 28 articles that define how AI can be used in different sectors. It also introduces rules for protecting minors under 14, requiring parental consent before any data linked to them can be processed. Italian lawmakers say the goal is to make AI systems fair and safe for citizens while allowing companies to keep innovating responsibly.</p><p>According to <strong>Giulio Uras</strong>:</p><p>“The Italian government’s effort has been both remarkable and, for once, genuinely timely. It sets a clear benchmark for EU countries aiming to complement the AI Act at the national level. Its approach is founded on three key pillars: innovation, transparency, and criminal protection.&nbsp;</p><p>On innovation, the Italian law conveys a clear and forward-looking policy direction. By authorising the secondary use of pseudonymised personal data for research purposes, it adopts a functional and proportionate regulatory model designed to foster scientific and technological development. This approach implicitly acknowledges that Europe’s ability to compete in the global AI landscape depends on avoiding an overly dogmatic interpretation of fundamental rights (particularly in the field of data protection) that could unduly restrict legitimate research and innovation.&nbsp;</p><p>As for transparency, the Italian law is more debatable. The law extends disclosure obligations across several sectors (including employment and intellectual professions) without following the AI Act’s risk-based approach. Such a broad rule may overburden low-risk systems and, paradoxically, stifle innovation.</p><p>The criminal protection provisions yield mixed results. The new offense addressing deepfakes(Art. 612-quater of the Italian Criminal Code) effectively targets a growing threat. More broadly, introducing criminal law safeguards was undoubtedly necessary, as it reinforces protection against the unlawful use of AI to obtain unfair profits or inflict harm. However, criminal provisions are effective only when they can be concretely enforced. In this regard, the drafting technique adopted for the new aggravating circumstance (Art. 61, no. 11-decies of the Italian Criminal Code) raises issues of legal clarity and operational effectiveness, which may ultimately limit its enforceability in practice.</p><p>The real challenge for EU Member States that wish to follow Italy’s example will be to do so without adding unnecessary layers of bureaucracy or new burdens on businesses. Otherwise, the drive for innovation risks being lost in translation.”&nbsp;</p><p><i>Full article published in TechRound</i>.&nbsp;<br>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9889</guid>
                        <pubDate>Mon, 27 Oct 2025 14:37:00 +0100</pubDate>
                        <title>Affitto d’azienda nella composizione negoziata – Esclusione dal regime autorizzativo ex art. 22 CCII</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/affitto-dazienda-nella-composizione-negoziata-esclusione-dal-regime-autorizzativo-ex-art-22-ccii</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tribunale di Terni, 30 aprile 2025</p><p>Il Tribunale di Terni&nbsp;ha dichiarato il non luogo a provvedere&nbsp;su un’istanza di autorizzazione alla stipula di un contratto di affitto d’azienda nell’ambito di una composizione negoziata, ritenendola non ricompresa tra gli atti soggetti al regime autorizzativo di cui all’art. 22, co. 1, lett. d), CCII. Il “<i>trasferimento d’azienda</i>” contemplato dalla norma – anche se “<i>in qualunque forma</i>” – andrebbe quindi inteso come riferito ai soli atti a effetti traslativi (e non di mero godimento). L’operazione deve dunque essere ricondotta tra gli atti di straordinaria amministrazione disciplinati dall’art. 21 CCII, con il solo obbligo di preventiva informativa all’esperto.</p><p><i>La pronuncia (in linea con il precedente del Trib.&nbsp;Piacenza 1° giugno 2023) conferma la tassatività delle ipotesi dell’art. 22 CCII e consolida l’orientamento volto a mantenere il pieno presidio gestorio in capo all’imprenditore nel corso della composizione negoziata. Del resto, come noto, il Tribunale non è chiamato a una vera e propria autorizzazione, ma solo a concedere il beneficio dell’esenzione dell’acquirente dalla responsabilità solidale ex art. 2560 c.c.: si tratta di una&nbsp;norma, peraltro, che non è applicabile all’affitto di azienda, e non vi è quindi necessità di provvedimento del Tribunale anche per questo motivo.</i></p><p><i>Tutto ciò rappresenta un incentivo per un ricorso alla composizione negoziata, rispetto alle procedure di ristrutturazione giudiziali, nelle quali invece l'affitto ponte, a percorso già avviato (e salvo particolari casi di motivata ed eccezionale urgenza), viene&nbsp;sottoposto a gara: ciò che determina complicazioni e tempi non brevi, così imponendo, nei fatti, di stipulare l’affitto nei soli casi&nbsp;‘pre-packed’ ante procedura.</i></p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_assets/Trib._Terni__30_aprile_2025_-_Affitto_azienda_in_CNC.pdf" target="_blank">Consulta la sentenza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 24 Oct 2025 15:29:28 +0200</pubDate>
                        <title>Beyond The Implementation Deadline: Bridging Legal, Technical And Contractual Complexity For Ongoing DORA Compliance</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/beyond-the-implementation-deadline-bridging-legal-technical-and-contractual-complexity-for-ongoing-dora-compliance</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>The European Union’s (EU) <strong>Digital Operational Resilience Act (DORA)</strong> entered into force on 17 January 2025, meaning that banks, payment institutions, insurance undertakings, investment firms, asset managers, alternative investment fund managers – even crypto-asset service providers and central counterparties – and other in-scope entities have now had to be DORA-compliant for a number of months.<br>Ensuring that systems, contracts and internal procedures are compliant with DORA is being treated as a paramount priority by the vast majority of firms. Most have now progressed beyond preliminary gap analyses and mapping of ICT services to the execution of structured implementation programs.</p><p>This is not a one-off compliance task, but rather a <strong>new standard for business-as-usual</strong>. It requires a continuous and dynamic process of reviewing and enhancing internal policies, risk management frameworks, and incident response procedures, as well as revising contractual arrangements with ICT service providers.</p><p>The article explores how institutions can bridge the <strong>legal, technical, and contractual complexities</strong> that arise in this ongoing phase of compliance, focusing on sustainable operational resilience and effective governance models across the financial ecosystem.</p><p><i>By <strong>Fabio Coco</strong> – published in Mealey’s Litigation Report: Cyber Tech &amp; E-Commerce</i></p><p><i>Read </i><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_assets/AD-Cov-Mealeys-2025Oct22.pdf" target="_blank"><i>the full Article</i></a><i>&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 22 Oct 2025 16:43:09 +0200</pubDate>
                        <title>Navigating Europe’s fragmented sanctions landscape: Italy’s move toward criminalization of EU restrictive measures’ violations</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/navigating-europes-fragmented-sanctions-landscape-italys-move-toward-criminalization-of-eu-restrictive-measures-violations</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>The article explores Italy’s recent step toward <strong>criminalizing breaches of EU restrictive measures</strong>, marking a decisive alignment with <strong>Directive (EU) 2024/1226</strong> and the EU’s broader effort to harmonize sanctions enforcement.&nbsp;</p><p>Through <strong>Draft Legislative Decree No. 317/2025</strong>, Italy introduces a new <strong>Chapter I-bis</strong> in the Criminal Code on “Crimes against the Common Foreign and Security Policy of the European Union” and extends corporate criminal liability under Legislative Decree 231/2001.</p><p>The contribution examines the key features of the reform — including new offences, liability extensions, and coordination mechanisms — and highlights the compliance implications for companies, emphasizing the need for robust risk assessment, due diligence, and an integrated trade compliance culture.</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/nctm/PDF/WCC.pdf" target="_blank"><i>Read the full article</i></a><i> by <strong>Ornella Belfiori</strong>. &nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>White Collar Crime and Investigation</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 22 Oct 2025 12:19:48 +0200</pubDate>
                        <title>Condanna di società e soci in solido: la strana inoperatività del beneficio di preventiva escussione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/condanna-di-societa-e-soci-in-solido-la-strana-inoperativita-del-beneficio-di-preventiva-escussione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Cassazione civile, con la sentenza 13 ottobre 2025, n. 27367, si è pronunciata a proposito del beneficio di preventiva escussione riconosciuto ai soci delle società in nome collettivo, affermando che questi ultimi non se ne possono avvalere qualora il titolo esecutivo sia costituito da un decreto ingiuntivo che li condanna a pagare, in modo diretto e incondizionato, in solido con la società e che essi (a differenza della società) non abbiano opposto.</p><p>Il contributo a cura di <strong>Daniele Griffini</strong>, pubblicato su <i>Il Giornale Giuridico</i> – 22 ottobre 2025.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 21 Oct 2025 10:13:49 +0200</pubDate>
                        <title>Azioni risarcitorie</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/azioni-risarcitorie</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Uno dei temi storicamente più controversi nell'ambito del contenzioso finanziario che coinvolge le società fiduciarie è quello della legittimazione ad agire in giudizio. In particolare: quando strumenti finanziari intestati fiduciariamente subiscono una perdita di valore, chi è legittimato ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno? Il fiduciario, titolare formale dei titoli, oppure il fiduciante, effettivo proprietario?</p><p>Con l’ordinanza n. 13754 del 22 maggio 2025, la Cassazione è tornata sul tema della legittimazione ad agire nei rapporti fiduciari.<br>La Corte ha confermato che, nelle azioni risarcitorie ai sensi dell’art. 2395 c.c., solo i fiducianti — e non le società fiduciarie — sono titolari del diritto al risarcimento per la perdita di valore degli strumenti finanziari intestati fiduciariamente.</p><p>Richiamando il modello “germanistico” della legge n. 1966/1939, la Suprema Corte ha ribadito che la fiduciaria assume solo l’intestazione formale e i poteri di gestione, mentre la proprietà sostanziale resta in capo ai fiducianti.</p><p>La decisione distingue inoltre tale fattispecie da quella oggetto dell’ordinanza n. 29410/2020, che aveva riconosciuto la legittimazione della fiduciaria solo per contratti di gestione patrimoniale stipulati in nome proprio.<br>Resta dunque essenziale una valutazione caso per caso, in base al contenuto del mandato e ai poteri conferiti alla fiduciaria.</p><p><i>Contributo a cura di <strong>Paolo Sobrini</strong>, pubblicato sul numero di ottobre di Private - Magazine del Private Banking.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 20 Oct 2025 14:39:00 +0200</pubDate>
                        <title>Composizione negoziata della crisi – Relazione finale negativa dell&#039;Esperto e sua sostituzione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/composizione-negoziata-della-crisi-relazione-finale-negativa-dellesperto-e-sua-sostituzione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tribunale di Roma 8 agosto 2025 - Commissione CCIAA Trieste 11 luglio 2025</p><p>&nbsp;Il Tribunale di Roma - nel disporre il non luogo a provvedere sull’istanza di conferma delle misure protettive, stante l’intervenuta archiviazione della composizione negoziata, a fronte del parere negativo dell’Esperto e del deposito della sua relazione finale - ha confermato la non sindacabilità, da parte del giudice ordinario, del provvedimento con il quale il Segretario generale della Camera di Commercio ne dispone l'archiviazione, in quanto espressione di una funzione amministrativa.</p><p><i>Se da un lato non v’è dubbio che il Giudice concorsuale non abbia poteri di sindacato sulla chiusura della CNC decisa dall’Esperto, dall’altro lato – e di qui il rilievo della pronuncia in commento – resta il problema dell’assenza di un rimedio, da parte del debitore,&nbsp;anche nei casi in cui&nbsp;la relazione ex art. 17, co. 5, CCII si presti a contestazioni.</i></p><p><i>Il che può limitare l’efficacia dello strumento della CNC. Una possibile soluzione ‘evolutiva’ sembra rinvenirsi in una decisione della CCIIAA di Trieste dell’11 luglio 2025, la quale, a seguito di istanza della debitrice, ha disposto in autotutela la sostituzione dell’Esperto e la riapertura della CNC archiviata, sebbene non per ragioni di merito (che restano insindacabili anche in questa sede), bensì per l'eccessiva compressione dei tempi posti dall’Esperto per riscontrare alcune richieste e, quindi, a presidio della garanzia del contraddittorio.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 20 Oct 2025 11:06:33 +0200</pubDate>
                        <title>Contraffazione, la lotta al tarocco inizia a funzionare</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contraffazione-la-lotta-al-tarocco-inizia-a-funzionare</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Anche nel 2025 la lotta alla contraffazione in Italia continua a fare passi avanti significativi, grazie alla legge sul Made in Italy e al rafforzato impegno di autorità e tribunali specializzati. Le misure di controllo alle frontiere e gli interventi d’urgenza in sede civile si confermano strumenti centrali per la tutela dei brand nei settori più esposti, come moda e design industriale.</p><p>«Nel primo semestre del 2025 l’attività anticontraffazione ha confermato la sua centralità per il nostro Studio, articolandosi tra azioni legali e interventi doganali. I settori più colpiti restano moda e design industriale, con fenomeni frequenti di importazioni parallele, vendite online di prodotti falsi e copie di disegni e modelli. Il presidio integrato tra dogane e tribunali si conferma essenziale per contenere rapidamente i danni ai brand.<br>Accanto ai blocchi doganali, lo strumento più efficace restano i ricorsi d’urgenza in sede civile – per descrizione, inibitoria e sequestro – che permettono di bloccare in poche settimane la diffusione dei falsi. A ciò si affianca il contrasto penale, con l’intervento della Guardia di Finanza e dei servizi antifrode, che rafforza l’effetto deterrente», spiega <strong>Paolo Lazzarino</strong>, Partner di ADVANT Nctm.</p><p><i>L'articolo integrale, a cura di Luca Settembrini, su Italia Oggi Sette – Affari Legali, 20 ottobre 2025.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 17 Oct 2025 10:00:41 +0200</pubDate>
                        <title>Borsa/Short Selling: giocare al ribasso può funzionare ma è un gioco di squali?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/borsa-short-selling-giocare-al-ribasso-puo-funzionare-ma-e-un-gioco-di-squali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In Borsa le azioni salgono e scendono in continuazione. <strong>La strategia di gran lunga prevalente tra gli investitori è, tuttavia, rialzista: si compra un titolo o un fondo ipotizzando di guadagnare sull'aumento delle quotazioni</strong>. Lo short selling, o vendita allo scoperto, funziona al contrario: permette di ottenere un profitto se il prezzo di un'azione cala. Anche i piccoli investitori possono assumere posizioni "corte", cioè ribassiste. Ma è quando entrano in gioco hedge fund e fondi attivisti che il mercato si muove.[…]</p><p>[…] “Il confine è determinato da due aspetti chiave, secondo l'art.12 del Regolamento europeo sugli abusi di mercato: un presupposto fondamentale della manipolazione è il carattere falso o fuorviante delle informazioni diffuse. L'altro aspetto centrale riguarda la trasparenza sui conflitti d'interesse. Il fondo o la società di ricerca che pubblicano un report devono dichiarare se hanno assunto una posizione ribassista. Spesso si tratta di operazioni che partono da un'investigazione profonda” argomenta<strong> Lukas Plattner</strong>, partner di <strong>ADVANT Nctm</strong>. “Le autorità di vigilanza nella maggior parte dei casi non intervengono, riconoscendo che i giudizi negativi ma fondati possono svolgere un ruolo correttivo”.</p><p><i>Articolo integrale disponibile sull'edizione del 17 ottobre 2025 di Sette - Corriere della Sera</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 16 Oct 2025 09:22:00 +0200</pubDate>
                        <title>Webinar - Adeguata verifica a distanza</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/webinar-adeguata-verifica-a-distanza</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Adeguata verifica a distanza&nbsp;<br><br><strong>Fabio Coco</strong> è stato relatore unico al workshop organizzato da <strong>Paradigma Srl</strong> in materia di adeguata verifica effettuata a distanza; in questa sede sono stati analizzati e approfonditi i seguenti temi:<br>⁠<br>- le disposizioni attuative di Banca d’Italia e IVASS<br>⁠⁠- le Linee Guida dell’EBA in materia di remote customer onboarding e il relativo recepimento da parte di Banca d’Italia<br>⁠⁠- l⁠e applicazioni dell’identità digitale per l’adeguata verifica della clientela, anche alla luce del Regolamento eIDAS2<br>⁠- le novità del Pacchetto AML e, in particolare, del Regolamento (UE) 1624/2024<br>- ⁠gli RTS attuativi del Regolamento (UE) 1624/2024<br>⁠⁠- gli impatti del Regolamento DORA sui contratti di fornitura ICT per l'implementazione di soluzioni di remote onboarding<br>- i nuovi orientamenti EBA dell’8 luglio 2025 sul rischio di terze parti.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 13 Oct 2025 17:41:40 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm sul mercato senza scorciatoie: integrazioni mirate e governance trasparente</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-sul-mercato-senza-scorciatoie-integrazioni-mirate-e-governance-trasparente</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Negli ultimi anni anni, Advant Nctm ha lavorato con metodo, scegliendo di crescere senza scorciatoie. Nessuna fusione forzata, nessuna aggregazione dettata solo dai numeri, ma la costruzione paziente di un DNA indipendente. Oggi, come racconta il senior partner <strong>Paolo Montironi</strong> a MAG, lo studio è entrato in una fase ulteriore: «Abbiamo avviato un percorso di integrazione mirata, con l’obiettivo di rafforzare le nostre competenze e dare ai clienti un’offerta specialistica e completa. Non ci interessa aumentare il fatturato con operazioni fini a se stesse, ma portare a bordo professionisti capaci di crescere insieme a noi».</p><p>Una strategia che segna il passaggio alla piena istituzionalizzazione, in un mercato legale italiano sempre più complesso e competitivo.</p><p><strong>Integrazioni mirate, non fusioni a tavolino</strong></p><p>Il biennio 2023-2024 ha visto una serie di ingressi significativi, che hanno trasformato practice in veri e propri dipartimenti autonomi. A Genova, con la <a href="https://legalcommunity.it/advant-nctm-e-studio-legale-berlingieri-via-allintegrazione-nel-settore-marittimo/" target="_blank" rel="noreferrer">integrazione dello studio Berlingieri</a>, lo studio ha rafforzato la propria competenza nell’area del nel diritto marittimo e ha stabilito una nuova presenza territoriale in aggiunta a quelle di Milano e Roma. L’area energia e infrastrutture è al centro dell’operazione con cui lo studio ha portato in squadra il socio <a href="https://legalcommunity.it/advant-nctm-rafforza-la-compagine-societaria-con-lingresso-di-vigano/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>Piero Francesco Viganò</strong></a> (ex Gitti &amp; Partners), così come il Restructuring è stato il focus del lateral hire di <a href="https://legalcommunity.it/juri-bettinelli-nuovo-socio-di-advant-nctm/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>Juri Bettinelli</strong></a> (ex A&amp;O). Sul fronte fiscale e del fund formation è arrivato <a href="https://legalcommunity.it/advant-nctm-consolida-il-private-equity-con-lingresso-di-emidio-cacciapuoti/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>Emidio Cacciapuoti</strong></a>, per operare anche in sinergia con il private equity, mentre l’area penalistica è stata integrata con gli arrivi di <strong>Luigi Orsi</strong> e, successivamente, di <a href="https://legalcommunity.it/advant-nctm-raffaella-quintana-nuova-partner-nellarea-white-collar-crime/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>Raffaella Quintana</strong></a>, esperta di compliance e diritto penale (ex Dla Piper). E sempre tra le operazioni più recenti, non possiamo non citare l’integrazione, per il regulatory finanziario, della boutique Zitiello Associati; per l’area del lavoro l’integrazione tutta romana con lo studio Boursier Niutta, dopo l’ingresso di <strong>Patrizio Bernardo</strong> (ex Delfino e Assocciati Willkie Farr &amp; Gallagher) a Milano; e da ultimo l’arrivo di <strong>Luca La Barbera</strong>, ex Accenture, in concomitanza con l’avvio (all’interno del Tax) della nuova area dedicata al regime di adempimento collaborativo (cooperative compliance) e alla gestione proattiva del rischio fiscale delle imprese (<a href="https://legalcommunity.it/advant-nctm-luca-la-barbera-nuovo-partner-nellarea-tax/" target="_blank" rel="noreferrer">LEGGI QUI</a>).</p><p>Il filo conduttore? L’età e l’attitudine dei professionisti: «Cerchiamo soci tra i 40 e i 50 anni, con un potenziale di sviluppo e l’ambizione di crescere, non solo all’interno della loro practice ma anche nella visibilità sul mercato. Vogliamo che i nostri team siano riconoscibili e in grado di dialogare con i clienti come interlocutori forti e autonomi».</p><p>L’obiettivo è consolidare un modello di <i>one-stop-shop</i> in grado di coniugare profondità specialistica e approccio trasversale.</p><p><a href="https://legalcommunity.it/advant-nctm-sul-mercato-senza-scorciatoie-integrazioni-mirate-e-governance-trasparente/" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Leggi l'articolo integrale</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 13 Oct 2025 14:40:00 +0200</pubDate>
                        <title>Composizione Negoziata - cessione azienda </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/composizione-negoziata-cessione-azienda</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tribunale di Vasto, 26 settembre 2025</p><p>Il Tribunale di Vasto, nel solco di altri precedenti analoghi (cfr. Trib. Ancona 27 marzo 2025) ha emesso un peculiare provvedimento di autorizzazione alla cessione d’azienda&nbsp;<i>ex</i>&nbsp;art. 22, comma 1, lett. d) CCII, disponendo altresì l’utilizzo di un doppio&nbsp;<i>escrow account&nbsp;</i>per l’incasso del prezzo e il pagamento dei creditori, vincolato all’ordine dell’Esperto, in modo da garantire da eventuali aggressioni dei creditori le somme derivanti dalla cessione, anche in assenza di misure protettive.</p><p><i>Come ben noto, la disciplina delle cessioni d’azienda&nbsp;</i>ex&nbsp;<i>art. 22 CCII è per certi versi lacunosa e manchevole, tanto da rendere spesso disincentivante il ricorso allo strumento ai fini delle operazioni di dismissione aziendale. Si pensi ad esempio alla limitata esenzione da passività fiscali pregresse, o all’assenza di effetti purgativi delle iscrizioni pregiudizievoli.</i></p><p><i>Sono quindi da accogliere favorevolmente le pronunce che, “dettando le misure ritenute opportune”&nbsp;</i>ex&nbsp;<i>art. 22 co. 2 lett. d) CCII e interpretando elasticamente la norma, consentono di preservare gli interessi cardine alla celere conservazione della continuità e al miglior soddisfacimento dei creditori.</i></p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_assets/Trib._Vasto_26_settembre_2025.pdf" target="_blank">Consulta la sentenza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 13 Oct 2025 12:53:43 +0200</pubDate>
                        <title>Luca La Barbera nuovo Partner di ADVANT Nctm</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/luca-la-barbera-nuovo-partner-di-advant-nctm</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>ADVANT Nctm</strong> compie un nuovo, significativo passo nel proprio percorso di crescita strategica. Lo Studio annuncia, infatti, l’ingresso di <strong>Luca La Barbera</strong> in qualità di Partner e l’avvio – all’interno della divisione <i>Tax</i> – della nuova area dedicata al regime di <strong>Adempimento Collaborativo (</strong><i><strong>Cooperative Compliance</strong></i>) e alla gestione proattiva del rischio fiscale delle imprese, guidata dallo stesso La Barbera.&nbsp;</p><p class="text-justify">La nuova struttura sarà focalizzata sulla progettazione del <i>Tax Control Framework</i> e sulla consulenza nell’adozione di modelli organizzativi che facilitino l’interlocuzione trasparente e collaborativa con l’amministrazione finanziaria, accompagnando in particolare le aziende in tutte le fasi del percorso di adesione e gestione del regime di <i>Cooperative Compliance</i>. L’avvio di questa area posiziona ADVANT Nctm tra i primi Studi legali italiani a dotarsi di un team dedicato alla <i>Cooperative Compliance</i>, consentendo alle imprese di beneficare del regime già dall’esercizio 2026.</p><p class="text-justify">Professionista con oltre 20 anni di comprovata esperienza in ambito fiscale - maturata in importanti realtà industriali e del settore moda e consolidata in Accenture come Managing Director Tax per Southern &amp; Central Europe &amp; Middle East per più di quindici anni - Luca La Barbera ha sviluppato una competenza di primo piano nella creazione e implementazione di sistemi di controllo del rischio fiscale (TCF) e nel processo di ammissione e gestione della <i>Cooperative Compliance</i>, contribuendo a definire standard oggi di riferimento per aziende italiane e internazionali.</p><p class="text-justify">Il regime di Adempimento Collaborativo è destinato a svolgere un ruolo centrale nei prossimi anni e rappresenta uno dei fronti più promettenti per il Diritto Tributario italiano, rinnovando ed innovando il rapporto tra Fisco e imprese secondo i principi di trasparenza e fiducia reciproca e favorendo una gestione preventiva e condivisa del rischio fiscale. Le prospettive di sviluppo del regime sono, infatti, particolarmente rilevanti grazie alla progressiva riduzione della soglia di accesso, che passerà a 500 milioni di euro di fatturato a partire dal 2026, fino a 100 milioni dal 2028, ampliando notevolmente il numero di aziende che potranno aderire.</p><p class="text-justify">L’ingresso di Luca La Barbera e la creazione della nuova area di business consolidano la strategia di crescita di ADVANT Nctm conseguita grazie ad aggregazioni di boutique o team di professionisti altamente specializzati in ambiti complementari e sinergici. Nell’ultimo anno, lo Studio ha, infatti, accelerato questo processo con operazioni di rilievo nell’ambito del diritto regolamentare, penale d’impresa e del lavoro, che ha portato anche alla creazione di aree di pratica dedicate.</p><p class="text-justify">Oggi, con Luca La Barbera e l’avvio dell’area dedicata alla <i>Cooperative Compliance</i>, questo approccio strategico di sviluppo anche per <i>lateral hires</i> si estende al dipartimento fiscale (che al momento conta circa 30 professionisti), area in forte crescita e sempre più cruciale nell’ambito della consulenza ai clienti.&nbsp;</p><p class="text-justify"><i>“L’ingresso di Luca La Barbera rappresenta un’ulteriore conferma della nostra strategia di crescita mirata, basata sull’attrazione di professionisti o realtà con competenze molto distintive e un alto potenziale di sviluppo. Un approccio che ci permette non solo di continuare a investire in talenti e specializzazioni capaci di portare valore immediato e di lungo periodo, ma anche di ampliare costantemente l’offerta di servizi e di anticipare le esigenze di un mercato in rapida evoluzione, ponendo al centro innovazione e qualità della consulenza per rispondere con efficacia alle sfide delle imprese</i>.<i>”</i> commenta <strong>Paolo Montironi, Senior Partner di ADVANT Nctm</strong>.</p><p class="text-justify"><i>“Sono particolarmente orgoglioso di entrare a far parte di ADVANT Nctm, una realtà che ha dimostrato di saper crescere con visione, investendo in ambiti di grande prospettiva. L’Adempimento Collaborativo è destinato a diventare un pilastro del sistema fiscale italiano e credo che il nostro lavoro possa contribuire in modo concreto a diffondere modelli di gestione del rischio fiscale fondati su trasparenza e dialogo con l’Amministrazione, creando valore per le aziende e per il Paese. Poter sviluppare questo progetto all’interno di una realtà del calibro di ADVANT Nctm è per me uno stimolo forte per poter contribuire concretamente alla crescita e al rafforzamento dello Studio nel lungo periodo.”</i> dichiara <strong>Luca La Barbera</strong>.</p><p class="text-justify">Con l’ingresso di Luca La Barbera, il <strong>numero totale dei Partner di ADVANT Nctm sale a 85</strong>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 13 Oct 2025 10:12:36 +0200</pubDate>
                        <title>Processo al nuovo Tuf</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/processo-al-nuovo-tuf</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Il governo ha riscritto il Testo Unico della Finanza firmato da Draghi che regola ipo, opa e delisting per incentivare le quotazioni e semplificare le norme. Ma si instaura un potere dei forti a danno dei piccoli soci e del mercato. Ecco cosa cambia</i></p><p>Dopo quasi trent’anni e molti cambiamenti epocali nel mondo finanziario, è stato riscritto un documento fondamentale per i mercati azionari. E’ il Testo Unico della Finanza, la guida per chi vuole operare a Piazza Affari. Il gruppo di lavoro chiamato dal Mef a rivedere le norme ha impiegato diverso tempo, oltre un anno, per trovare un accordo su una serie complessa di norme che andranno a incidere sulla vita quotidiana delle società quotate. […]</p><p>[…] Lukas Plattner, Partner dello Studio ADVANT Nctm, esperto di capital markets ed M&amp;A, ricorda in tal senso che “la norma prende spunto dalle regole vigenti nel Regno Unito, ma con un importante alleggerimento, visto che a Londra le società possono uscire dal mercato passando dal via libera del giudice che omologa la decisione dell'assemblea. Qui questo passaggio non è previsto ed è un bene in ottica di semplificazione”. […]</p><p><i>Articolo integrale nell'edizione del 11 ottobre 2025 di Milano Finanza</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 13 Oct 2025 10:04:45 +0200</pubDate>
                        <title>Riforma del Tuf. La proposta del Governo limita le assemblee e mette a tacere i piccoli azionisti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/riforma-del-tuf-la-proposta-del-governo-limita-le-assemblee-e-mette-a-tacere-i-piccoli-azionisti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Le assise blindate da scelta anti Covid a prassi ordinaria contro i disturbatori</i></p><p>La proposta del Tuf presentata dal Governo in settimana interviene su diversi temi specificamente relativi al mondo degli investimenti e del risparmio. Gli interventi sono incentrati sulla disciplina degli emittenti, con l'obiettivo di renderli più competitivi e attrattivi, in uno scenario normativo allineato con il contesto europeo. Non sono invece toccati i temi tipici della tutela degli investitori, quali l'offerta fuori sede, le regole di redazione dei contratti, le regole di condotta degli emittenti, l'adeguatezza dei prodotti e la trasparenza […]</p><p>[…] “Questa modifica è stata introdotta” spiega <strong>Francesco Mocci</strong>, partner di <strong>ADVANT Nctm</strong> “perchè l'italia era in ritardo rispetto ad altri paesi, come il Lussemburgo, dove era molto più facile istituire fondi piccoli (sotto i 100 o 500 milioni di euro attivi in gestione, a seconda dell'utilizzo della leva finanziaria o meno. Il cambiamento potrebbe portare a una significativa proliferazione di veicoli di investimento più snelli in Italia”. Un altro elemento rilevante sul fronte del risparmio gestito è l'eliminazione delle Sis (Società di Investimento Semplice). […]</p><p><i>Articolo integrale sull'edizione di Sabato 11 ottobre 2025 di Plus24 Il Sole 24 Ore.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 07 Oct 2025 11:17:57 +0200</pubDate>
                        <title>Irrilevanza dell&#039;errore materiale e applicabilità della decurtazione tariffaria</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/irrilevanza-dellerrore-materiale-e-applicabilita-della-decurtazione-tariffaria</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>Impianti iscritti al Registro: (i) irrilevanza dell’errore materiale relativo ad un criterio di priorità se non arreca vantaggio nella graduatoria all’operatore; (ii) applicabilità della decurtazione in luogo della decadenza anche prima della sottoscrizione della convenzione.</strong></p><p class="text-justify">Con la sentenza n. 7414 del 19 settembre 2025, il Consiglio di Stato ha sancito importanti e innovativi principi in materia di impianti che accedono agli incentivi previa iscrizione in apposito registro informatico del GSE (nel caso di specie il DM 6 luglio 2012).</p><p class="text-justify">In particolare, i due principali elementi di novità introdotti con la citata pronuncia sono:</p><ol><li><p class="text-justify"><span><strong>l’irrilevanza dell’errore materiale relativo all’indicazione della potenza dell’impianto quale criterio di priorità qualora tale errore non comporti alcun vantaggio indebito per l’operatore</strong> e, anzi, possa risultare svantaggioso per il suo posizionamento in graduatoria per aver indicato una potenza maggiore di quella nominale di concessione;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>l’applicabilità della <strong>decurtazione tariffaria</strong> in luogo della decadenza per gli impianti inseriti in graduatoria<strong> anche in assenza della sottoscrizione della convenzione</strong>.</span></p></li></ol><p class="text-justify">Nel caso di specie, il Comune ricorrente, nell’istanza d’iscrizione al registro per gli incentivi di cui al DM 6 luglio 2012, per un mero errore di digitazione aveva indicato una potenza superiore rispetto a quella risultante dal titolo concessorio (ovvero 226 kW anziché 152 kW).</p><p class="text-justify">Per tale ragione, a seguito dei controlli effettuati dopo l’inserimento dell’impianto in graduatoria in posizione utile, il GSE, avendo rilevato una discordanza tra la potenza dichiarata in fase di iscrizione al Registro (226 kW) e la potenza nominale di concessione (152 kW), ne dichiarava la decadenza dagli incentivi per aver fornito una dichiarazione non veritiera in ordine al criterio di priorità previsto dall’art. 10, comma 3, lettera g), del DM 6 luglio 2012 e inerente alla «<i>minor potenza degli impianti</i>».</p><p class="text-justify">Secondo i giudici del Consiglio di Stato, l’errore commesso dall’operatore nell’indicazione della potenza effettiva dell’impianto (226 kW anziché 152 kW), non ha determinato <strong>alcuna violazione del criterio di priorità</strong> previsto dall’art. 10, comma 3, lettera g), del DM 6 luglio 2012, né <strong>alcun indebito vantaggio</strong> per il Comune nella graduatoria, in quanto l’indicazione di una potenza maggiore rispetto a quella effettivamente autorizzata ha svantaggiato tale ente nel suo posizionamento in graduatoria (essendo la potenza minore uno dei criteri gerarchici da seguire nello stilare la graduatoria) tantoché esso è passato dalla posizione n. 111 (che avrebbe ottenuto indicando la potenza corretta) alla n. 135.</p><p class="text-justify">In buona sostanza, i giudici amministrativi, adottando un approccio sostanzialistico, hanno ritenuto non sussistente alcuna violazione rilevante da parte del Comune il quale non ha conseguito alcun vantaggio competitivo per effetto di un errore materiale in sede di digitazione della potenza e ciò in quanto “<i>l’errore commesso non è stato determinante all’ottenimento di alcun vantaggio concreto nei confronti degli altri concorrenti, esso va ragionevolmente reputato frutto di un <strong>accadimento involontario</strong>”.</i></p><p class="text-justify">Con la medesima pronuncia il Collegio ha altresì affrontato il tema della declinazione dell’art 42, c. 3, del D.Lgs. 28/2011 ai sensi del quale “<i>al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, l’energia termica e il risparmio energetico conseguente agli interventi di efficientamento, degli impianti che al momento dell’accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE dispone la decurtazione dell’incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento in ragione dell’entità della violazione</i>”.</p><p class="text-justify">Nel caso di specie, il Comune, a valle dell’ammissione in posizione utile in graduatoria ha avviato l’investimento per l’attivazione dell’impianto salvo poi essere destinatario del provvedimento con il quale il GSE ha comminato la decadenza dagli incentivi.</p><p class="text-justify">Per il Consiglio di Stato non vi è dubbio che l’impianto rientri nella cornice applicativa dell’art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 28/2011, la quale regolamenta “<i>la sorte degli <strong>impianti che percepiscono incentivi</strong> al momento dell’accertamento della violazione, <strong>senza</strong> <strong>imporre&nbsp;</strong>che per l’applicazione dell’istituto della decurtazione sia già intervenuta<strong> la sottoscrizione della convenzione</strong></i>” e&nbsp;che pertanto “<i>una diversa interpretazione diretta ad aggiungere un segmento della fattispecie normativa non dettato dal legislatore, oltre ad essere&nbsp;praeter legem, pregiudicherebbe in modo arbitrario e irragionevole le finalità di salvaguardia della produzione di energia da fonti rinnovabili, a cui fa esplicito riferimento il citato art. 42, comma 3”.</i></p><p class="text-justify">Difatti, muovendo dal dato letterale della norma, i giudici amministrativi hanno ritenuto che il GSE avrebbe dovuto procedere a decurtare l’incentivo in luogo della comminata decadenza e ciò in quanto escludere la decurtazione in luogo della decadenza, pregiudicherebbe le finalità di salvaguardia della produzione di energia da fonti rinnovabili, a cui fa esplicito riferimento l’art. 42, comma 3 del D. Lgs. 28/2011 non ritenendo rilevante la materiale percezione degli incentivi ma l’aver tenuto una condotta tale da indurre l’operatore a ritenere l’impianto ammissibile a percepire gli incentivi.</p><p class="text-justify">Si tratta di principi molto rilevanti che tutelano la buona fede dell’operatore titolare di tutti i requisiti necessari per l’accesso ai benefici e che, per effetto di un mero errore materiale, non ha conseguito alcun vantaggio competitivo escludendone l’applicabilità della più grave sanzione della decadenza in luogo della decurtazione dell’incentivo anche per coloro i quali siano stati ammessi in posizione utile in graduatoria ma non abbiano ancora sottoscritto la relativa convenzione con il GSE.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 07 Oct 2025 10:22:00 +0200</pubDate>
                        <title>Adempimenti DORA</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/adempimenti-dora</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Adempimenti DORA&nbsp;| La gestione del rischio ICT nei rapporti contrattuali con i terzi fornitori</strong><br><br><strong>Fabio Coco</strong> ha partecipato come relatore al webinar organizzato da <strong>Paradigma Srl</strong> con un approfondimento sugli adempimenti previsti dal Regolamento DORA in materia di rapporti contrattuali con i fornitori di servizi ICT, con particolare riguardo a:<br><br>➡️ la definizione di servizio ICT e la distinzione tra servizi essenziali/critici e altri servizi&nbsp;alla luce del Regolamento (UE) 2956/2024;<br>➡️&nbsp;il processo di adeguamento dei contratti esistenti anche alla luce del Regolamento (UE) 1773/2024;<br>➡️&nbsp;il regime di responsabilità e le exit strategy;<br>➡️ le clausole fondamentali da inserire nei contratti con i fornitori ICT;<br>➡️ il ruolo dei fornitori nella classificazione e segnalazione di incidenti o minacce informatiche alla luce del Regolamento (UE) 1772/2024&nbsp;e del Regolamento&nbsp;(UE)&nbsp;301/2025;<br>➡️ la gestione dei rapporti con i subcontractors e il registro delle informazioni sugli accordi contrattuali&nbsp;alla luce del Regolamento (UE) 532/2025<br>➡️&nbsp;il contenuto del Decreto di adeguamento del quadro normativo nazionale (D. Lgs. n. 23/2025)</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 07 Oct 2025 10:17:00 +0200</pubDate>
                        <title>Firme elettroniche e identità digitale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/firme-elettroniche-e-identita-digitale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Firme elettroniche e identità digitale - Le principali criticità e il contenzioso relativo all’utilizzo delle firme elettroniche.&nbsp;</strong><br><br><strong>Fabio Coco</strong> ha partecipato come relatore al webinar organizzato da Paradigma&nbsp;Srl&nbsp;sull’utilizzo delle firme elettroniche e in particolare con riferimento alle seguenti tematiche:<br><br>- il disconoscimento e la ripartizione dell’onere probatorio per le diverse tipologie di firme alla luce del CAD e del regolamento eIDAS;<br>- le caratteristiche e le criticità legate all’uso delle diverse firme elettroniche anche alla luce del DPCM del 22 febbraio 2013&nbsp;(firma elettronica avanzata, firma qualificata o firma digitale, firma tramite SPID);<br>- i limiti di utilizzo delle&nbsp;firme elettroniche;<br>- la scelta della firma elettronica e la valutazione di rischio;<br>- accorgimenti e presidi nell’ambito&nbsp;delle procedure e delle verifiche di utilizzo delle firme elettroniche</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 07 Oct 2025 10:09:29 +0200</pubDate>
                        <title>Arbitrato, la Riforma Cartabia ha rilanciato lo strumento</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/arbitrato-la-riforma-cartabia-ha-rilanciato-lo-strumento</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Qualche dubbio sul nuovo potere cautelare degli arbitri</i></p><p>L'arbitrato si sta facendo strada come una delle soluzioni preferenziali per definire le controversie civili e commerciali in Italia, attirando un numero crescente di imprese e di privati. I dati aggiornati al 31 dicembre 2024 della Camera Arbitrale di Milano (CAM) rivelano una dinamica molto spinta: 135 nuove domande nell'anno, con un valore complessivo di oltre 1,36 miliardi di euro, raddoppiato rispetto ai 540 milioni del 2023. Questo significativo incremento si inserisce in un trend quinquennale di crescita de132%, testimoniando una fiducia consolidata nello strumento. […]</p><p>[…] «Il bilancio provvisorio della riforma appare positivo» dice <strong>Bruno Fondacaro</strong>, partner di ADVANT Nctm. «Nonostante le innovazioni introdotte, la pratica applicativa dell'arbitrato evidenzia alcune criticità. Tra queste la disciplina del potere cautelare degli arbitri che, allo stato, risulta oggettivamente limitato e rischia di generare una situazione di incertezza e inefficienza. In base al nuovo art. 818 c.p.c. gli arbitri possono emanare misure cautelare solo in presenza di una espressa volontà delle parti, volontà che potrà manifestarsi in una specifica clausola compromissoria, <i>per relationem</i> ad un regolamento arbitrale che accordi la facoltà o con una previsione pattizia separata e successiva, così da individuare, prima dell'avvio del procedimento, perimetro e limiti dei poteri spettanti agli arbitri. Per evitare problemi nell'applicazione pratica di questo potere cautelare si sarebbe potuto prevedere una potestà cautelare generale degli arbitri, lasciando comunque alle parti la facoltà di manifestare, se del caso, una volontà contraria. Altra possibile criticità riguarda, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 818-bis c.p.c., la fase di reclamo del provvedimento cautelare adottato dagli arbitri. I motivi di reclamo, rimessi alla decisione della Corte di Appello del distretto in cui ha sede l'arbitrato, sono a critica vincolata, in forza del rinvio ai soli errores in procedendo di cui all'art. 829, comma 1, c. p. c., in tema di nullità del lodo e contemplano anche l'ipotesi della contrarietà all'ordine pubblico. Questa scelta legislativa limita dunque fortemente i motivi di reclamo e non sembra consentire alcuna contestazione sul requisito delpericulum in mora. Resta il fatto che le modifiche normative hanno determinato un maggior interesse delle imprese verso l'arbitrato, soprattutto nei settori caratterizzati da contratti di rilevanza internazionale. La maggiore efficienza procedurale, l'allineamento agli standard stranieri e la possibilità di ottenere provvedimenti cautelare costituiscono elementi che rafforzano la fiducia degli operatori economici. L'adesione rimane tuttavia più cauta tra le piccole e medie imprese, per le quali i costi continuano a rappresentare un ostacolo significativo e la complessità tecnica appare un deterrente"</p><p><i>Articolo integrale sull'edizione del 6 ottobre 2025 di Affari Legali - Italia Oggi 7</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <guid isPermaLink="false">news-9608</guid>
                        <pubDate>Mon, 06 Oct 2025 12:07:14 +0200</pubDate>
                        <title>NIS, entro il 31 dicembre deve essere designato il Referente CSIRT</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nis-entro-il-31-dicembre-deve-essere-designato-il-referente-csirt</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Lo scorso 19 settembre, l’ACN ha adottato la&nbsp;Determinazione ACN n. 333017, che aggiorna e sostituisce la precedente&nbsp;Determinazione ACN n. 283727 del 22 luglio 2025.</p><p class="text-justify">La novità più rilevante è l’introduzione della figura del&nbsp;Referente CSIRT.</p><p class="text-justify"><strong>Ma chi è il Referente CSIRT?&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">Il Referente CSIRT è colui o colei che ha il compito di gestire le interlocuzioni con il CSIRT Italia (Computer Security Incident Response Team nazionale) e di trasmettere le notifiche di incidenti significativi (come definiti dalla&nbsp;Determinazione ACN n. 164179) e le notifiche volontarie di informazioni rilevanti sulla cybersicurezza.</p><p class="text-justify">Per assicurare tempestività e continuità alle comunicazioni con il CSIRT, la normativa prevede la possibilità di nominare uno o più sostituti del Referente CSIRT, che lo affiancano nello svolgimento delle sue funzioni e che possono operare in sua vece in caso di assenza o impedimento.</p><p class="text-justify">A differenza del Punto di Contatto e del Sostituto Punto di Contatto, può essere designata quale Referente CSIRT (e come suo sostituto) anche una persona fisica esterna all’organizzazione (un consulente, ad esempio).</p><p class="text-justify">In ogni caso, è richiesto che le persone designate possiedano&nbsp;competenze di base in materia di sicurezza informatica e gestione degli incidenti e una&nbsp;conoscenza approfondita dei sistemi informativi e delle reti&nbsp;del soggetto NIS per il quale operano.</p><p class="text-justify">La designazione deve essere effettuata dal Punto di Contatto tramite una procedura apposita. La&nbsp;procedura di designazione&nbsp;sarà attiva dal&nbsp;20 novembre 2025&nbsp;e dovrà essere completata entro il&nbsp;31 dicembre 2025, attraverso il&nbsp;portale dei servizi accessibile tramite il sito web dell’ACN.</p><p class="text-justify">A prima vista, l’introduzione della figura del Referente CSIRT rappresenta per i soggetti NIS un importante strumento di supporto, in quanto consente di&nbsp;affidare&nbsp;la gestione delle notifiche di incidenti anche a persone esterne all’organizzazione, dispensando i soggetti NIS da attività particolarmente gravose, time consuming e per cui è preferibile ricorrere alle competenze di consulenti esterni.&nbsp;</p><p class="text-justify">Ciò risulta utile, in particolare, per:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>quei&nbsp;soggetti NIS&nbsp;che non dispongono di strutture o risorse interne adeguate per fare fronte agli adempimenti connessi alla notifica degli incidenti;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>le organizzazioni estere soggette alla giurisdizione nazionale (ad esempio, i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica e i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico) che possono incontrare difficoltà legate a barriere linguistiche o differenze di fuso orario.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Se hai bisogno di assistenza e supporto nell’adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina NIS <a href="https://www.advant-nctm.com/esperienza/aree-di-attivita/it-e-data/compliance-digitale" target="_blank"><strong><u>clicca qui</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 06 Oct 2025 10:38:52 +0200</pubDate>
                        <title>Banche. Dati dei clienti sicuri ma le insidie sono molte</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/banche-dati-dei-clienti-sicuri-ma-le-insidie-sono-molte</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Un attacco cyber su cinque in Italia riguarda il settore finanziario</i></p><p>In tempi di guerra ibrida e attacchi cibernetici a infrastrutture di ogni tipo, una preoccupazione che accomuna molti risparmiatori (meno forse chi ha un mutuo) sulla possibilità che i propri risparmi vadano perduti per i cedimenti delle strutture informatiche delle banche. I crimini cyber sono in aumento a causa di un contesto geopolitico complicato e di un ambiente tecnologico più evoluto e quindi gli schemi di attacco sono più sofisticati, aumentando le vulnerabilità. Un rischio che non riguarda solo il settore finanziario, come in questi giorni si è visto con gli attacchi di droni che hanno messo in ginocchio i sistemi aeroportuali. Questi eventi servono da campanello d'allarme per le istituzioni finanziarie, data la natura sistemica che il settore ricopre a livello europeo.</p><p>[…] In questo periodo oltretutto c'è la questione dei rapporti con i subfornitori di servizi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione (Ict) anche alla luce del Regolamento Delegato 532/2025. «Le istituzioni finanziarie - spiega <strong>Fabio Coco</strong>, Partner di <strong>ADVANT Nctm</strong> - devono rivedere i contratti con i fornitori Ict, che spesso non risultano conformi alle indicazioni di Dora. Quindi, lo sforzo maggiore, in questo momento, è adeguare i rapporti con i fornitori e con la filiera dei subfornitori tenendo conto dell'attività di risk assessment (valutazione dei rischi puntuale) già effettuata e dell'attività di audit sui fornitori e subfornitori, come richiesto dalla normativa Dora». Tra l'altro le autorità di vigilanza sono molto focalizzate sul tema contrattuale che sta richiedendo tanto tempo e risorse alle istituzioni finanziarie. […]</p><p><i>Articolo integrale nell'edizione del 4 ottobre 2025 di Plus24 Il Sole 24 ore</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 06 Oct 2025 10:15:33 +0200</pubDate>
                        <title>Energy Law Italy Outlook | Ottobre 2025</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/energy-law-italy-outlook-ottobre-2025</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ora disponibile il secondo numero di Energy Law Italy Outlook, la <strong>Newsletter</strong> a cura del Team Energy &amp; Infrastructures di <strong>ADVANT Nctm</strong> che analizza gli sviluppi normativi e regolatori più rilevanti del panorama energetico italiano.&nbsp;</p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/nctm/PDF/Energy_Law_Italy_Outlook_-_Ottobre_2025.pdf" target="_blank"><strong>Leggi il numero di Ottobre 2025</strong></a></p><p><a href="https://www.energylawitaly.com/newsletter-subscription" target="_blank">Resta aggiornato!&nbsp;</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Sun, 05 Oct 2025 14:43:00 +0200</pubDate>
                        <title>Composizione negoziata – Denunzia al Tribunale ex art. 2409 c.c.</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/composizione-negoziata-denunzia-al-tribunale-ex-art-2409-cc</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tribunale di Milano, 11 aprile 2025</p><p>Il Tribunale di Milano, a fronte della denuncia di gravi irregolarità&nbsp;<i>ex&nbsp;</i>art. 2409 c.c. presentata dai sindaci di una società per azioni&nbsp;, ha respinto il ricorso in considerazione dell’intervenuto accesso dell’impresa al percorso di composizione negoziata della crisi, ritenendo che l’adozione dell’eventuale ordine di ispezione avrebbe potuto compromettere il percorso di risanamento intrapreso. &nbsp;</p><p><i>Per la prima volta un decreto si pronuncia sul rapporto tra composizione negoziata della crisi e denuncia ex art. 2409 c.c., sottolineando la necessità per i Tribunali di esercitare la massima prudenza prima di intervenire sugli assetti gestionali e sulle dinamiche interne della società, durante l’utilizzo di tale strumento di regolazione della crisi.</i></p><p><i>Un’espressione di&nbsp;</i>favor&nbsp;<i>per la procedura, ritenendosi che il relativo accesso, con i presidi in essa contemplati, quali la nomina dell’Esperto, possa sostanzialmente superare la necessità di attivazione dei rimedi societari</i>.</p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_assets/Trib._Milano__Sez._Spec._Impresa__11_aprile_2025.pdf" target="_blank">Consulta la sentenza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 01 Oct 2025 16:06:29 +0200</pubDate>
                        <title>Procedimenti sanzionatori Consob e impegni del presunto trasgressore: prime applicazioni in tema di market abuse</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/procedimenti-sanzionatori-consob-e-impegni-del-presunto-trasgressore-prime-applicazioni-in-tema-di-market-abuse</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con delibera n. 23597 del 4 giugno 2025, pubblicata in G.U. il 12 giugno 2025, la Consob ha novellato il Regolamento sui procedimenti sanzionatori, dando così anche attuazione all’art. 196-<i>ter</i> del TUF, introdotto dalla Legge Capitali (L. 21/2024).</p><p class="text-justify">Come noto, la norma primaria ha introdotto uno strumento innovativo che consente di evitare l’irrogazione della sanzione amministrativa, a fronte dell’assunzione, da parte del presunto trasgressore, di impegni idonei a neutralizzare gli effetti pregiudizievoli della presunta violazione.</p><p class="text-justify">Nel definire le regole procedurali per l’accesso all’istituto, la Consob ha chiarito che gli impegni sono “astrattamente ammissibili” rispetto a qualsiasi illecito di propria competenza, indipendentemente dalla materia coinvolta e dalla natura o dalla qualifica soggettiva dell’autore (persona fisica o giuridica).&nbsp;</p><p class="text-justify">L’accoglimento della proposta del soggetto interessato resta, tuttavia, subordinato al ricorrere di due condizioni cumulative: (a) la non particolare gravità della condotta; e (b) l’effettiva idoneità delle misure proposte a rimuovere gli effetti pregiudizievoli per il mercato e per gli investitori.&nbsp;</p><p class="text-justify">Le prime soluzioni adottate da Consob si risolvono in contribuzioni di somme a favore del fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori, nell’assunzione di obblighi di risarcimento e nella partecipazione a corsi formativi, lasciando, quindi, intravedere un’interpretazione piuttosto elastica del requisito di effettività riparatoria, &nbsp;specie nei casi di illeciti di <i>market abuse</i> anche qualora addebitati a persone fisiche (v. Delibere n. 23629/2025; 23620/2025; 23621/2025; 23622/2025; 23619/2025; 23444/2025; 23445/2025).&nbsp;</p><p class="text-justify">Il provvedimento attuativo ha poi accolto alcune osservazioni emerse durante la fase di consultazione pubblica. I principali miglioramenti apportati a valle della consultazione riguardano:&nbsp;</p><p class="text-justify">(i) la facoltà di integrare la proposta entro i successivi trenta giorni su specifici aspetti che necessitano di maggiori approfondimenti;&nbsp;</p><p class="text-justify">(ii) l’estensione del termine per la presentazione di chiarimenti e precisazioni da 20 a 30 giorni, con possibilità di ulteriore proroga a seguito di motivata istanza;&nbsp;</p><p class="text-justify">(iii) la possibilità di audizione del proponente al fine di meglio definire i chiarimenti e le precisazioni da fornire; e&nbsp;</p><p class="text-justify">(iv) alcune precisazioni relative alla fase (eventuale) di consultazione con gli operatori di settore, volte a rafforzare le garanzie in tema di anonimato al ricorrere di determinati presupposti.&nbsp;</p><p class="text-justify">Le prime applicazioni da parte di Consob dell’istituto, applicabile a tutti i procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla sua entrata in vigore (ossia dopo il 27 marzo 2024), fa prevedere un ampio ricorso all’istituto così come auspicato dal mercato.</p><p class="text-justify">La presentazione di proposte “rimediali” non viene, infatti, riservata - come si poteva ipotizzare – ai casi di violazione da parte degli intermediari di misure di carattere organizzativo e procedurale, ma – e ciò si apprende con favore – risulta, altresì, possibile in caso di presunte violazioni commesse da persone fisiche, anche per ipotetiche condotte di abusi di mercato. L’effetto deflattivo di tale orientamento è certamente da lodare nello spirito di una Autorità di Vigilanza <i>market friendly,&nbsp;</i>soprattutto<i>&nbsp;</i>considerato che l’Italia risulta, purtroppo, ai primi posti nell’Unione Europea per irrogazioni di sanzioni amministrative, che spesso colpiscono condotte di lieve gravità che non creano alcun pregiudizio all’integrità del mercato.&nbsp;</p><p class="text-justify">Proprio in relazione a presunte violazioni della disciplina in tema di <i>market abuse</i> che si riscontrano i primi casi di utilizzo della normativa in tema di impegni.&nbsp;</p><p class="text-justify">Interessanti in proposito risultano gli impegni considerati idonei dalla Consob: si va dal versamento di un importo – di entità variabile – a favore del Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori alla partecipazione a corsi di formazione in tema di abusi di mercato; a tali misure si aggiungono, soprattutto in caso di contestazioni per insider trading, obblighi di astensione dalle negoziazioni sui mercati o di condurre un’operatività limitata per un determinato lasso di tempo, con eventuale liquidazione del portafoglio detenuto, o impegni di reportistica periodica alla Consob sull’operatività che verrà realizzata.&nbsp;</p><p class="text-justify">L’istituto promette quindi di rappresentare un vero punto di svolta<i>&nbsp;</i>in materia di sanzioni amministrative comminate dalla Consob e assumere notevole rilevanza soprattutto in relazione ai procedimenti per <i>market abuse</i>, da sempre connotati da sanzioni particolarmente afflittive e conseguenze rilevanti – anche sotto il profilo reputazionale – per i soggetti sanzionati.</p><p class="text-justify">Segnaliamo che l’accoglimento degli impegni proposti da parte di Consob importa la pubblicazione del provvedimento e degli impegni.&nbsp;</p><p class="text-justify">La Consob, peraltro, in occasione della valutazione delle prime proposte, non ha ritenuto di far ricorso allo strumento della consultazione con gli operatori di settore, fase eventuale della procedura che aveva destato qualche dubbio nel corso delle consultazioni, soprattutto in ragione della platea non chiaramente definita dei soggetti potenzialmente coinvolti.&nbsp;</p><p class="text-justify">In definitiva, possiamo archiviare – quanto meno per ora – le perplessità sorte nell’iter di definizione della disciplina, in attesa di conferma se le future applicazioni dell’istituto confermino le prime (positive) impressioni finora maturate.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 01 Oct 2025 12:39:30 +0200</pubDate>
                        <title>Licenziamenti e incapacità naturale: la Consulta dichiara l’illegittimità del termine dei 60 giorni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/licenziamenti-e-incapacita-naturale-la-consulta-dichiara-lillegittimita-del-termine-dei-60-giorni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con la sentenza n. 111 del 18 luglio 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, primo comma, della legge n. 604/1966 sui licenziamenti individuali. La Consulta ha infatti escluso che, in caso di incapacità naturale del lavoratore – cioè l’incapacità di intendere o di volere – possa operare l’onere di impugnare il licenziamento entro 60 giorni. In queste situazioni, il lavoratore dispone dunque dell’intero termine di 240 giorni per contestare il recesso.</p><p>La decisione si inserisce in una stagione particolarmente intensa di interventi della Corte Costituzionale in materia di licenziamenti, segnata anche dalla nota sentenza n. 118/2025 sui rapporti di lavoro nelle piccole imprese. Con questo nuovo intervento, la Corte affronta un tema delicato e di forte attualità: come tutelare i lavoratori che, trovandosi in una condizione di incapacità, non sono in grado di reagire nei termini ordinari.</p><p><i>L'articolo completo su </i><a href="https://www.hr-link.it/sentenza-111-advant/" target="_blank" rel="noreferrer"><i>HR Link</i></a><i>.</i></p><p><i>A cura di <strong>Francesca Pittau</strong>, partner ADVANT Nctm.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 30 Sep 2025 14:07:03 +0200</pubDate>
                        <title>Regolamento Dora, quali sono gli impatti sulle reti di cf e pb</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/regolamento-dora-quali-sono-gli-impatti-sulle-reti-di-cf-e-pb</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Dora ha un impatto non solo sulla struttura di back office delle financial entities, ma anche sull’operatività dei private banker e dei consulenti finanziari quando utilizzano i servizi Ict o servizi aventi sottostanti servizi Ict.</i></p><p>Il <strong>Regolamento (UE) 2022/2554 (Dora) </strong>ha introdotto un nuovo framework normativo in tema di resilienza operativa digitale, al quale tutte le entità finanziarie europee, a partire dal 17 gennaio 2025, devono adeguarsi. Dora ha un impatto non solo sulla struttura di back office delle financial entities, ma anche sull’operatività dei private banker e dei consulenti finanziari quando utilizzano i servizi Ict o servizi aventi sottostanti servizi Ict.</p><p>Leggi l'articolo completo a cura di Fabio Coco su <a href="https://citywire.com/it/news/regolamento-dora-quali-sono-gli-impatti-sulle-reti-di-cf-e-pb/a2475112" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Citywire</u></a><br>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <guid isPermaLink="false">news-9582</guid>
                        <pubDate>Mon, 29 Sep 2025 15:09:49 +0200</pubDate>
                        <title>Cartolarizzazioni: la riforma UE</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cartolarizzazioni-la-riforma-ue</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Commissione europea ha presentato e posto in pubblica consultazione un pacchetto di proposte per aggiornare il quadro normativo dell'Ue in materia di cartolarizzazioni, con l'intento di semplificare e migliorare l'efficacia del framework normativo attualmente in essere.&nbsp;</p><p><strong>La necessità di standard&nbsp;</strong></p><p>Tale iniziativa che si inserisce nell'ambito della Strategia dell'Unione dei risparmi e degli investimenti (Siu) prevede delle modifiche all'attuale framework basato sul principalmente sul Regolamento 2017/2402 che tra le altre cose ha introdotto nell'ordinamento europeo l'istituto della cartolarizzazione Sts (semplice, trasparente e standardizzata). Oltre alle modifiche al già citato regolamento sulle cartolarizzazioni, sono state poste in consultazione delle modifiche al regolamento 2013/575 (Crr) che riguarda i requisiti di capitale degli enti finanziari nonché al Regolamento delegato 2015/61 in materia di requisito di copertura della liquidità (Lcr).</p><p><strong>Gli obiettivi dell'Ue&nbsp;</strong></p><p>Gli scopi principali che la normativa posta in consultazione si prefigge di conseguire sono la riduzione degli oneri operativi, la semplificazione degli obblighi di due diligence e dí trasparenza, una migliore gestione del rischio e un livello più elevato di protezione degli investitori.</p><p>Tra le innovazioni degne di nota si segnalano in particolare:&nbsp;</p><p>• Obblighi di due diligence "flessibili". La proposta sembra aprire ad una possibile graduazione basata sul "principio di proporzionalità" per gli obblighi di due diligence degli investitori istituzionali. Gli obblighi informativi e di verifica saranno modulati in base al rischio effettivo della posizione cartolarizzata, superando l'attuale approccio maggiormente riconducibile al principio c.d. "one size fits all".&nbsp;</p><p>• Riforma degli obblighi di trasparenza. Le modifiche proposte in sede di consultazione mirano a rendere più flessibili i requisiti di trasparenza, adattandoli alle specificità delle diverse classi di attivi cartolarizzati.&nbsp;</p><p>• Coordinamento più efficace delle attività di vigilanza. Nella proposta vi sono previsioni volte a rafforzare il coordinamento tra autorità di vigilanza nazionali e le ESAs (Autorità di vigilanza europee), promuovendo una maggiore convergenza nelle prassi di vigilanza. L'obiettivoè garantire un'applicazione coerente del regolamento in tutta l'UE, riducendo il rischio di eventuali arbitraggi regolamentari.&nbsp;</p><p>• Fine-tuning del framework STS e delle cartolarizzazioni sintetiche. In particolare sono previste delle modifiche sui requisiti di omogeneità delle esposizioni nelle cartolarizzazioni STS e soprattutto vi è una riforma della disciplina delle cartolarizzazioni sintetiche (cioè quelle operazioni in cui il trasferimento del rischio di credito avviene attraverso strumenti derivati e non attraverso la cessione di crediti che restano di proprietà dell'originator).&nbsp;</p><p>• Distinzione tra cartolarizzazione pubblica e cartolarizzazione privata. In tal senso, nella definizione di cartolarizzazione pubblica rientrano quelle operazioni in cui titoli cartolarizzati sono ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati o in una sede di negoziazione (come definita nella Mifid II) oppure ancora quando le notes cartolarizzate vengono distribuite ad investitori che non hanno partecipato alla strutturazione dell'operazione. In mancanza di tali presupposti, le operazioni saranno definite come cartolarizzazioni private.</p><p><strong>Regolamentazione più coerente&nbsp;</strong></p><p>Le modifiche proposte in sede di consultazione rappresentano un ulteriore passo verso un mercato europeo delle cartolarizzazioni che sarà più robusto ed efficiente attraverso una regolamentazione più chiara e coerente e che aprirà la strada a nuovi approcci operativi che si spera possano soddisfare le aspettative degli investitori e degli operatori del mercato.&nbsp;</p><p>Le semplificazioni operative introdotte nel testo in consultazione mirano a ridurre l'onerosità del ricorso allo strumento della cartolarizzazione i cui costi fissi di strutturazione spesso rappresentano un ostacolo non indifferente per numerosi soggetti interessati ad avvalersene ma la cui massa di esposizioni da cartolarizzare non raggiunge una soglia dimensionale tale da assorbire in modo efficiente tali costi.&nbsp;</p><p>Non sono infine da sottovalutare le innovazioni introdotte in sede di Crr e Lcr poiché, come noto, spesso il trattamento prudenziale delle esposizioni verso la cartolarizzazione è uno dei driver principali che condiziona le scelte di investimento degli operatori del settore.&nbsp;</p><p><i>Contributo a cura di <strong>Loris Cottoni</strong>, pubblicato nel numero di settembre di Private - Magazine del Private Banking</i>.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 29 Sep 2025 14:44:00 +0200</pubDate>
                        <title>Misure cautelari – composizione negoziata</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/misure-cautelari-composizione-negoziata</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Trib. Padova, 12 settembre 2025</p><p>Il Tribunale di Padova ha concesso le misure cautelari, aventi il medesimo contenuto delle misure protettive tipiche non più rinnovabili dopo il decorso del termine massimo di 240 giorni, richieste della debitrice in composizione negoziata nei confronti di taluni creditori.&nbsp;</p><p><i>Dopo una recente pronuncia in senso contrario (Trib. Roma 14 maggio 2025), riprende vigore l’orientamento che ritiene invece ammissibili le misure cautelari, secondo l'interpretazione più ragionevole a tutela del debitore. A sostegno di questa interpretazione va ricordato che l'efficacia delle misure cautelari presuppone sempre l'accertamento in contraddittorio con il creditore della necessità delle misure richieste per addivenire alla soluzione della crisi e, inoltre, che le misure cautelari, per propria natura, sono atipiche nel contenuto e devono poter rispondere alle esigenze del caso di specie, senza rigide limitazioni.</i></p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_assets/Tribunale_di_Padova__provvedimento_del_12.9.2025.pdf" target="_blank">Consulta la sentenza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 29 Sep 2025 11:21:02 +0200</pubDate>
                        <title>Danni da investimento finanziario</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/danni-da-investimento-finanziario</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Quando inizia a decorrere il termine di prescrizione per chiedere un risarcimento per danni da investimenti finanziari?<br><br>La questione è un tema dibattuto già da molti anni nei contenziosi, e su cui la giurisprudenza, soprattutto di merito, si è pronunciata assumendo posizioni molto varie e anche contrastanti tra loro.<br><br>In questo scenario si è inserita una prima sentenza della Cassazione di fine 2024 (la n. 32226 del 12 dicembre 2024), nel quale si è affermato il principio secondo cui il termine di prescrizione inizia a decorrere da quando il cliente danneggiato diventa consapevole del pregiudizio patrimoniale subito.<br><br>Con sentenza del gennaio 2025 la Cassazione ha poi rivisto la propria posizione, specificando che il termine di prescrizione per l’azione risarcitoria inizia in realtà a decorrere da quando si presentano le condizioni per accorgersi del danno.<br><br>Ne parliamo nella nostra nuova pillola con <strong>Benedetta Musco Carbonaro.</strong></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 24 Sep 2025 10:58:44 +0200</pubDate>
                        <title>Neurodivergenza e people management: che cosa vuol dire per l’HR?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/neurodivergenza-e-people-management-che-cosa-vuol-dire-per-lhr</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Quando si parla di inclusione lavorativa ci si imbatte sempre più spesso con il termine <i>neurodivergenza</i>. Che cosa significa, a chi si riferisce e perché è importante parlarne anche in prospettiva legale? <strong>Francesca Pittau </strong>approfondisce questa importante componente della forza lavoro.</p><p><strong>Quanti neurotipi?</strong><br>La neurodiversità è un termine non medico, coniato negli anni ’90, che comprende condizioni come autismo, ADHD, dislessia e altre. Sempre più aziende internazionali hanno avviato programmi di assunzione neurodiverse.</p><p><strong>Da dove si può iniziare?</strong><br>Il quadro normativo italiano, con il D.lgs. 62/2024, introduce strumenti innovativi come il <i>Progetto di Vita</i>, ponendo la persona al centro e ampliando le prospettive di inclusione lavorativa.</p><p><strong>Quali domande occorre porsi?</strong><br>HR e datori di lavoro dovrebbero interrogarsi su procedure, valutazioni delle prestazioni, sicurezza sul lavoro e strumenti tecnologici, per prevenire discriminazioni e garantire ambienti realmente inclusivi.</p><p><i>Articolo integrale su </i><a href="https://www.hr-link.it/neurodivergenze-people-management/" target="_blank" rel="noreferrer"><i>hr-link.it</i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 23 Sep 2025 17:17:27 +0200</pubDate>
                        <title>Decreto-Legge 116/2025: nuove fattispecie ambientali e responsabilità d’impresa</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/decreto-legge-116-2025-nuove-fattispecie-ambientali-e-responsabilita-dimpresa</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Decreto-Legge 8 agosto 2025, n. 116: nuove fattispecie ambientali e responsabilità delle imprese<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a></p><p>Segnaliamo che nella Gazzetta Ufficiale dell’8 agosto 2025, n. 183 è stato pubblicato il Decreto-Legge 8 agosto 2025, n. 116 (“<strong>Decreto-Legge</strong>” o “<strong>d.l. 116/2025</strong>”), recante “<i>Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi</i>”.</p><p>Il provvedimento introduce importanti novità in materia ambientale modificando, <i>inter alia</i>, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. “<i>Testo Unico Ambientale</i>” e, di seguito, “<strong>TUA</strong>”), il codice penale e l’art. 25-<i>undecies</i> (“<i>Reati Ambientali</i>”) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (“<strong>d.lgs. 231/2001</strong>”).&nbsp;</p><p>Per quanto d’interesse, il Decreto-Legge inasprisce l’apparato sanzionatorio dei reati ambientali, modifica alcune fattispecie già richiamate dall’art.&nbsp;25-<i>undecies del</i> d.lgs. 231/2001<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" title>[2]</a> ed introduce ulteriori fattispecie tra i reati presupposto previsti dallo stesso 25-<i>undecies</i>.</p><p>Occorre, dapprima, menzionare le due ipotesi di reato di seguito compendiate, in quanto il loro subingresso nel catalogo dei reati presupposto ex d.lgs. 231/2001 assume un importante rilievo sistemico, ponendo fine a un'anomalia normativa lungamente stigmatizzata in dottrina<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" title>[3]</a>.&nbsp;</p><ul><li><span>“</span><i><span>impedimento del controllo</span></i><span>” (art. 452-</span><i><span>septies</span></i><span> c.p.) che sanziona chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali, di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti;&nbsp;</span></li><li><p><span>“</span><i><span>omessa bonifica</span></i><span>” (art. 452-</span><i><span>terdecies</span></i><span> c.p.)&nbsp;che punisce chiunque, obbligato per legge o per ordine dell’autorità, non provvede volontariamente alla bonifica o al ripristino di un sito.&nbsp;</span></p><p><span>Giova rammentare che il reato in parola si distingue dalla contravvenzione&nbsp;di cui all’art. 257 TUA (“</span><i><span>Bonifica dei siti</span></i><span>”) – ipotesi storicamente presupposta alla responsabilità degli enti ai sensi dell’art.&nbsp;25-</span><i><span>undecies</span></i><span> d.lgs. 231/2001 - in quanto fattispecie di natura speciale, che&nbsp;punisce una condotta omissiva all'interno di uno specifico e strutturato procedimento amministrativo .&nbsp;Il reato si configura solo quando il soggetto che ha causato l'inquinamento (con superamento delle c.d. “CSC”</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" title><span>[4]</span></a><span>/”CSR”</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" title><span>[5]</span></a><span>) non adempie all'obbligo di bonificare il sito <strong>in conformità al progetto operativo approvato dall'autorità competente</strong>, come previsto dalla procedura degli artt. 242 e ss. del TUA</span></p><p><span>L’art. 452-</span><i><span>terdecies</span></i><span> c.p., invece,&nbsp;ha una portata più ampia e sussidiaria, accedendo ad una pretesa punitiva senz’altro maggiore. La </span><i><span>ratio legis</span></i><span> è quella di sanzionare l'inadempimento di un obbligo di ripristino ambientale a prescindere dalla sua fonte specifica</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" title><span>[6]</span></a><span>;&nbsp;</span></p></li></ul><p>Particolare attenzione andrebbe prestata anche all’introduzione nel catalogo 231 delle seguenti ulteriori fattispecie in materia di rifiuti:</p><ul><li><p><span>“</span><i><span>abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari</span></i><span>” e “</span><i><span>abbandono di rifiuti pericolosi</span></i><span>” (artt. 255-</span><i><span>bis</span></i><span> e 255-</span><i><span>ter</span></i><span> TUA). Il d.l. 116/2025 opera una profonda revisione della materia, trasformando l'abbandono di rifiuti da illecito amministrativo (o contravvenzionale) a <strong>delitto</strong>, anche qualora si tratti di rifiuti non pericolosi, laddove i casi particolari richiamati nell’art. 255-bis TUA siano integrati</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" title><span>[7]</span></a><span>. Qualora la condotta sia posta in essere <strong>da titolari</strong></span><strong>&nbsp;</strong><span><strong>di imprese o responsabili di enti</strong> le sanzioni sono aggravate. Di cruciale impatto operativo, per entrambe le previsioni, è la connessione con l'istituto del <strong>deposito temporaneo</strong> (art. 183, comma 1, lett. bb), TUA).</span></p><p><span>Come noto, infatti, il superamento dei limiti temporali e volumetrici previsti per il “</span><i><span>deposito temporaneo</span></i><span> </span><i><span>prima della raccolta</span></i><span>” </span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" title><span>[8]</span></a><span> dei rifiuti può integrare le fattispecie di cui sopra dando, ora, luogo anche alla responsabilità dell’ente ex d.lgs. 231/2001.</span></p></li><li><span>“</span><i><span>combustione illecita di rifiuti</span></i><span>” (art. 256-</span><i><span>bis</span></i><span> del TUA). La norma, anch'essa elevata al rango di delitto e attratta nel perimetro della responsabilità 231, è volta a reprimere la prassi della c.d. "gestione termica" abusiva dei rifiuti. Si tratta di una fattispecie di <strong>reato a condotta libera e di pericolo astratto</strong>, che si distingue dal delitto comune di incendio (art. 423 c.p.), il quale richiede il sorgere di un pericolo per la pubblica incolumità. La sua introduzione nel catalogo mira a contrastare quelle condotte che, pur non raggiungendo la soglia del disastro ambientale (art. 452-</span><i><span>quater</span></i><span> c.p.), costituiscono una modalità particolarmente dannosa di smaltimento illegale, spesso finalizzata a una drastica riduzione dei costi aziendali.</span></li></ul><p>In attesa della conversione in legge del d.l. 116/2025 (prevista entro il 7 ottobre 2025), è essenziale che le imprese non sottovalutino la portata delle modifiche introdotte. Le nuove disposizioni determinano, come visto, un innalzamento della soglia di rilevanza penale per condotte, specie in materia di rifiuti, che in precedenza potevano costituire illeciti minori e non presupposti alla responsabilità dell’Ente.&nbsp;</p><p>L'impatto sul d.lgs. 231/2001 è, in questa occasione, diretto e immediato scaturendo, per le imprese, un’importante occasione per valutare l’adeguatezza preventiva dei propri sistemi di controllo interno in materia ambientale. Tale attività potrebbe accedere alla necessità di procedere ad aggiornamenti mirati del dei modelli di organizzazione, gestione e controllo (“<i><strong>Modelli 231</strong></i>”).</p><p>L’<i>assessment&nbsp;</i>dovrebbe proiettarsi, <i>in primis</i>, sui processi a maggior rischio, come, ad esempio, la gestione del ciclo dei rifiuti. A tal proposito risulterebbe particolarmente utile verificare la “tenuta” degli strumenti normativi e organizzativi aziendali relativi alla gestione del rifiuto, con particolare attenzione alle implicazioni connesse al deposito temporaneo.</p><p>L'adeguamento del Modello 231 e dei relativi protocolli interni costituisce, infatti, il presupposto tecnico per allineare il sistema di compliance alle nuove fattispecie presupposto. Tale aggiornamento, unitamente alle conseguenti attività di effettiva attuazione del Modello 231 (come vigilanza dell’OdV, audit e formazione), risulta pertanto funzionale a preservarne i requisiti di idoneità ed efficace attuazione richiesti dal d.lgs. 231/2001 ai fini del potenziale riconoscimento dell'efficacia esimente della responsabilità dell'ente in sede giudiziaria.</p><p>Restiamo a Vostra disposizione al fine di svolgere i necessari approfondimenti per comprendere i concreti impatti delle norme in esame sulla Vostra realtà aziendale.</p><hr><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a>&nbsp;Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" title>[2]</a>&nbsp;Il Decreto Legge è intervenuto, in particolare, sulle seguenti fattispecie, innalzando il trattamento sanzionatorio e prevedendo nuove circostanze aggravanti: (i) “<i>Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività</i>” (art. 452-sexies c.p.); (ii) “<i>Reati in materia di attività di gestione di rifiuti non autorizzata</i>” (art. 256 del d.lgs. n. 152/2006); (iii) “<i>Spedizione illegale di rifiuti</i>” (art. 259, comma 1, d.lgs. n. 152/2006); (iv) “<i>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti</i>” (art. 452-quaterdecies c.p.).</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" title><sup>[3]</sup></a> Esclusione che era apparsa particolarmente problematica e foriera di criticità con riferimento al delitto di omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.), in quanto la sua mancata inclusione ha alimentato un intenso dibattito circa la coerenza del sistema repressivo. Autorevole dottrina aveva più volte sottolineato come tale lacuna vanificasse la ratio stessa della Legge 22 maggio 2015 n. 68, che era quella di rafforzare il presidio penale a tutela dell'ambiente anche attraverso il coinvolgimento delle persone giuridiche. C. Ruga Riva, I nuovi delitti contro l'ambiente, in G. L. Gatta (a cura di), <i>La riforma dei reati ambientali. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68</i>, Dike Giuridica, Roma, 2015, p. 115 ss. L'intervento del d.l. 116/2025 ha finalmente ricomposto questa&nbsp;frattura sistematica, riallineando il catalogo dei reati presupposto alla reale offensività delle condotte e alla necessità di sanzionare non solo le azioni inquinanti, ma anche le omissioni che ne perpetuano gli effetti dannosi nell'interesse dell'impresa.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" title>[4]</a>&nbsp;Concentrazioni Soglia di Contaminazione</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" title>[5]</a>&nbsp;Concentrazioni Soglia di Rischio</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" title>[6]</a>&nbsp;In questo senso, tra gli altri, G. Gallone<i>, L’individuazione del responsabile della bonifica: giudice amministrativo e giudice penale a confronto</i>, in <i>Urb. e App.</i> 4/2020 p. 449 e ss..</p><p>Si veda, altresì, la Relazione n. III/04/2015 del settore penale dell’ufficio del Massimario della Corte di Cassazione ove, proprio in relazione alla fattispecie di cui all’art. 257 TUA, si specifica che <i>“l’introduzione della clausola di riserva «Salvo che il fatto costituisca più grave reato», fa in modo [..] che essa possa operare solo nelle ipotesi di un superamento delle soglie di rischio che non abbia raggiunto (quanto meno) gli estremi dell’inquinamento, ossia che non abbia cagionato una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dei beni (acque, aria, etc.) elencati indicati dall’art. 452-bis</i>”.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" title><i><strong><sup>[7]</sup></strong></i></a><i><sup>&nbsp;</sup>«Se dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:</i></p><p><i>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</i></p><p><i>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;</i></p><p>b) se il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo&nbsp;<a href="https://www.brocardi.it/codice-dell-ambiente/parte-quarta/titolo-v/art240.html" target="_blank" title="Definizioni" rel="noreferrer">240</a>&nbsp;o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze».</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" title>[8]</a>&nbsp;In estrema sintesi, ai sensi dell’art. 185-bis TUA, il deposito temporaneo dei rifiuti è consentito solo se (i) avviene nel luogo di produzione (oppure, per gli agricoltori, presso cooperative o consorzi) e, in casi specifici, anche presso i punti vendita (per rifiuti con responsabilità estesa del produttore o da costruzione/demolizione); (ii) sono rispettate le norme di sicurezza per i rifiuti pericolosi e contenenti inquinanti (stoccaggio, imballaggio ed etichettatura); (iii) i rifiuti vengono raccolti almeno ogni 3 mesi o al raggiungimento di 30 m³ complessivi (di cui max 10 m³ pericolosi), e in ogni caso entro un anno; (iv) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee.La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che il superamento dei limiti quantitativi o temporali ivi previsti comporta la dequalificazione dell'attività, che degrada a "deposito incontrollato" o "abbandono".</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>White Collar Crime and Investigation</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9713</guid>
                        <pubDate>Tue, 23 Sep 2025 09:20:00 +0200</pubDate>
                        <title>La conservazione digitale dei dati e delle informazioni ai fini antiriciclaggio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-conservazione-digitale-dei-dati-e-delle-informazioni-ai-fini-antiriciclaggio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La conservazione digitale dei dati e delle informazioni ai fini antiriciclaggio<br><br><strong>Fabio Coco</strong> e <strong>Francesco Donadei</strong> hanno partecipato come relatori al&nbsp;webinar&nbsp;organizzato&nbsp;da <strong>Paradigma Srl</strong> con un approfondimento sulla disciplina in materia di antiriciclaggio, con particolare riguardo a:<br><br>➡️ l’evoluzione normativa dal DPCM del 3 dicembre 2013 alle Linee Guida AgID del 9 settembre 2020 sulla conservazione dei documenti informatici;<br>➡️ il provvedimento della Banca d’Italia del 24 marzo 2020 sulla conservazione dei dati e delle informazioni ai fini antiriciclaggio anche alla luce delle novità di cui all’AML Package;<br>➡️ le novità introdotte in tema di adeguata verifica a distanza, anche alla luce delle Guidelines EBA e delle disposizioni della Banca d’Italia, del Regolamento (UE) 2024/1624 e del Consultation Paper EBA del 6 marzo 2025;<br>➡️ l’outsourcing della conservazione e le&nbsp;regole sugli accordi di esternalizzazione, alla luce anche del Regolamento DORA, degli Orientamenti EBA del 25 febbraio 2019&nbsp;e del Consultation Paper EBA dell’8 luglio 2025.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 22 Sep 2025 14:45:00 +0200</pubDate>
                        <title>Fondo insolvente – composizione negoziata</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/fondo-insolvente-composizione-negoziata</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Trib. Milano, 16 luglio 2025</p><p>Il Tribunale di Milano ha concesso le misure protettive nella composizione negoziata avviata da un fondo insolvente, in persona della SGR, con ciò riconoscendo esplicitamente la relativa soggettività giuridica al fine dell’accesso a strumenti di risanamento alternativi alla liquidazione giudiziale speciale&nbsp;<i>ex&nbsp;</i>art. 57 co. 6-bis TUF.</p><p><i>Si tratta di pronuncia importante sul tema della disponibilità di strumenti di risanamento per i fondi in crisi o insolventi, questione discussa in dottrina, ma che emerge raramente in giurisprudenza. L’unico precedente edito, richiamato anche in questa decisione, era sempre del Trib. Milano, 10 novembre 2016, che aveva omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.fall., sul presupposto che non si trattasse di procedura concorsuale. Il Tribunale nella motivazione del recente provvedimento esclude invece quello stesso strumento (oggi art. 57 CCII) dal novero degli strumenti accessibili ai fondi, dovendosi oggi qualificare come procedura concorsuale. Restano quindi esclusi anche il concordato preventivo e il PRO.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 22 Sep 2025 11:51:13 +0200</pubDate>
                        <title>Regole Ue. Il difficile cammino delle imprese verso la resilienza digitale formato Dora</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/regole-ue-il-difficile-cammino-delle-imprese-verso-la-resilienza-digitale-formato-dora</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>I ritardi nell'adozione delle norme attuative e le sfide per i Cda e i consulenti</i></p><p>Per il settore finanziario europeo la gestione del rischio tecnologico e la sfida della conformità al Digital Operational Resilience Act (Dora) non è più una semplice scadenza regolamentare, ma una priorità strategica destinata a ridefinire la gestione dei servizi Ict e dei rapporti con i fornitori. Non si tratta di un adeguamento una tantum, ma di un nuovo standard che accompagnerà la vita quotidiana delle istituzioni finanziarie, imponendo un costante processo di revisione delle politiche interne, dei sistemi di gestione del rischio e delle procedure di risposta agli incidenti.</p><p>Come spiega <strong>Fabio Coco</strong>, partner di ADVANT Nctm, «L'attuazione di Dora è stato un percorso lungo, in cui le financial entities, i consulenti It e i legali hanno dovuto operare in un contesto normativo in continua evoluzione, adattando costantemente le proprie strategie man mano che venivano pubblicati nuovi regolamenti, nonché chiarimenti e Q&amp;A delle ESAs (Autorità di Vigilanza europee). Di conseguenza, questo quadro dinamico e incerto ha inevitabilmente allungato i tempi per la redazione di nuove policy e per la conclusione delle negoziazioni contrattuali con i fornitori Ict».</p><p>Uno dei nodi più complessi nell'attuazione del Dora riguarda i contratti con i fornitori Ict. «Questi ultimi - ricorda Coco -, salvo i casi di fornitori critici, non sono direttamente soggetti al regolamento e spesso pongono resistenze all'introduzione di clausole che comportano oneri e responsabilità aggiuntive. Le trattative diventano particolarmente delicate su punti come i diritti illimitati di audit da parte delle entità finanziarie, i piani di uscita che obbligano a garantire continuità di servizio durante la migrazione a un altro provider, o la revisione dei rapporti con i subappaltatori».&nbsp;</p><p>Secondo Coco inoltre le difficoltà aumentano quando si tratta di servizi Ict a supporto di funzioni essenziali o importanti, dove aumentano i rischi per le financial entities e, di conseguenza, i requisiti sono molto più stringenti. «A complicare ulteriormente il quadro vi sono alcune clausole richieste da Dora che devono essere costruite su misura in base al tipo di servizio - aggiunge Coco -, rendendo molto difficile l'uso sistematico di modelli contrattuali standard. In più, i nuovi contratti devono essere coerenti non solo con Dora ma anche con l'insieme di regole già esistenti anche di matrice nazionale (ad es. le disposizioni di Banca d'Italia e Ivass)». La questione è che i contratti dovranno essere da subito conformi, le autorità di vigilanza passeranno a una fase di enforcement più rigorosa, e i costi di compliance diventeranno una spesa continua. «Già oggi alcuni fornitori - conclude Coco - chiedono compensi aggiuntivi per coprire le nuove responsabilità contrattuali, e la tendenza potrebbe consolidarsi».&nbsp;</p><p><i>Articolo integrale sul settimanale del 20 settembre 2025 di Plus 24 - Il Sole 24 Ore.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 22 Sep 2025 09:44:53 +0200</pubDate>
                        <title>Digital Services Act e GDPR: l’EDPB mette ordine</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/digital-services-act-e-gdpr-ledpb-mette-ordine</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">L’11 settembre 2025 il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati ("EDPB”) ha adottato e sottoposto a consultazione pubblica le Linee Guida n. 3/2025 ("Linee Guida") sull’interazione tra il Regolamento (UE) 2022/2065 (“Digital Services Act” o "DSA") e il Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR").&nbsp;</p><p class="text-justify">Le Linee Guida perseguono una duplice finalità: da una parte, garantire la certezza del diritto e la prevedibilità del quadro normativo applicabile ai fornitori di servizi intermediari ai sensi del DSA e; dall’altra, salvaguardare i diritti e le libertà delle persone fisiche con particolare riguardo al diritto alla protezione dei dati personali, sancito dall'art. 8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e dall'art. 16 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (“TFUE”).</p><p class="text-justify">In via preliminare, l’EDPB chiarisce che il DSA non deroga né prevale sul GDPR, non configurandosi quale lex specialis ai sensi dell’art. 2(4) del DSA. In conformità alla consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, i due regolamenti devono essere interpretati e applicati in modo da garantirne la reciproca compatibilità e coerenza sistemica, costituendo due atti giuridici di pari rango gerarchico.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><i><strong>Rimozione di contenuti illegali</strong></i></p><p class="text-justify">L’EDPB entra quindi nel merito affrontando innanzitutto il regime giuridico applicabile alle attività di indagine volontaria (voluntary own-initiative investigations) finalizzate all'individuazione e rimozione di contenuti illegali, poste in essere dai fornitori di servizi intermediari ai sensi dell'art. 7 del DSA. In relazione al trattamento di dati personali connesso allo svolgimento di questa attività, le Linee Guida individuano nell'art. 6(1)(f) del GDPR (e cioè nel legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi) la base giuridica del trattamento (almeno nella generalità dei casi). L'EDPB precisa, tuttavia, che spetta al fornitore di servizi intermediari dimostrare la sussistenza delle condizioni che legittimano il ricorso al legittimo interesse, segnatamente: la legittimità dell'interesse perseguito, la necessità del trattamento per il conseguimento di tale interesse e la prevalenza dello stesso rispetto ai diritti e alle libertà dell'interessato. Questa valutazione deve essere documentata attraverso un Legitimate Interest Assessment (LIA) che fornisca evidenza del bilanciamento effettuato dal titolare tra gli interessi contrapposti, conformemente ai principi di necessità e proporzionalità. Va da sé che qualora la rimozione dei contenuti non derivi dall'esercizio di facoltà discrezionali del fornitore di servizi intermediari ma costituisca adempimento di un obbligo di legge, la base giuridica del trattamento è quella prevista dall'art. 6(1)(c) del GDPR (e cioè adempimento di obblighi di legge).&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><i><strong>Meccanismi di notice and action</strong></i></p><p class="text-justify">Le Linee Guida esaminano, poi, le implicazioni dei meccanismi di notifica e azione (notice and action) di cui agli artt. 16 e 17 del DSA, con particolare riguardo al trattamento dei dati personali del soggetto segnalante (notifier) e del destinatario del servizio interessato dal provvedimento restrittivo. Con riguardo al trattamento dei dati del segnalante, l'EDPB stabilisce che i fornitori di servizi di hosting devono applicare il principio di minimizzazione di cui all'art. 5(1)(c) del GDPR, limitando la raccolta alle sole informazioni strettamente necessarie per l'espletamento della procedura (segnatamente le generalità e l’indirizzo e-mail del segnalante). Il meccanismo di notifica deve in particolare essere configurato in modo tale da consentire (ma senza imporre obbligatoriamente) l'identificazione del soggetto segnalante, fatta salva l'ipotesi in cui tale identificazione risulti indispensabile per la valutazione dell'illegittimità del contenuto oggetto di segnalazione. Quanto alla comunicazione dell'identità del segnalante al destinatario del servizio, l'art. 17(3)(b) del DSA prescrive che tale comunicazione possa avvenire esclusivamente se strettamente necessaria per l'esercizio dei diritti di difesa. In tal caso, il fornitore dei servizi intermediari è tenuto ad adempiere preventivamente agli obblighi informativi di cui all'art. 13 del GDPR nei confronti del segnalante, specificando le finalità e la base giuridica della comunicazione a terzi dei suoi dati personali.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><i><strong>Processi decisionali automatizzati</strong></i></p><p class="text-justify">L'EDPB rileva poi che le determinazioni relative alla rimozione di contenuti possono configurare, ricorrendone i presupposti, un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 22 del GDPR. Qualora tale processo si svolga in assenza di intervento umano, trovano applicazione le condizioni, i requisiti e gli obblighi previsti dall’art. 22 del GDPR, compresi il diritto dell'interessato di ottenere l'intervento umano, esprimere la propria opinione e contestare la decisione assunta, nonché l'obbligo per il titolare di attuare misure appropriate per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><i><strong>Reclami e sospensione</strong></i></p><p class="text-justify">Con riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 20 e 23 del DSA, relative rispettivamente ai meccanismi interni di gestione dei reclami (internal complaint-handling systems) e i provvedimenti di sospensione per utilizzo manifestamente illegale o abusivo dei servizi offerti attraverso le piattaforme online, l'EDPB chiarisce che l'operatività di tali strumenti procedurali lascia impregiudicato l'esercizio dei diritti e l'esperimento dei rimedi riconosciuti agli interessati dal GDPR. Le Linee Guida evidenziano, inoltre, la necessità inderogabile di conformarsi ai principi generali sanciti dall'art. 5 del GDPR e, in particolare, ai principi di minimizzazione dei dati, esattezza, trasparenza e limitazione della conservazione. I fornitori di piattaforme online sono pertanto tenuti a garantire che le attività di trattamento effettuate nell'ambito delle procedure di reclamo e sospensione rispettino integralmente tali principi, documentando adeguatamente le misure tecniche e organizzative adottate a tal fine. Con specifico riferimento all'art. 23 del DSA, l'EDPB specifica che l'adozione di misure sospensive nei confronti di un destinatario del servizio non può in alcun modo compromettere o limitare l'esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR. In particolare, rimane pienamente azionabile il diritto alla portabilità dei dati di cui all'art. 20 del GDPR, atteso che il fornitore della piattaforma online mantiene la qualifica di titolare e continua a trattare i dati personali dell'interessato anche durante il periodo di vigenza della sospensione.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><i><strong>Dark patterns</strong></i></p><p class="text-justify">Un ulteriore profilo di particolare rilevanza concerne la disciplina dei modelli di progettazione ingannevoli (deceptive design patterns o dark patterns). L'art. 25 del DSA introduce un divieto generale per i fornitori di piattaforme online e di motori di ricerca online di progettare, organizzare o gestire le proprie interfacce online in modo tale da ingannare o manipolare i destinatari dei loro servizi, ovvero da compromettere o limitare in misura sostanziale la capacità degli stessi di assumere decisioni libere e informate. A questo riguardo, le Linee Guida delineano con precisione i criteri sulla base dei quali trovi applicazione il regime sanzionatorio previsto dal DSA ovvero quello previsto dal GDPR, stabilendo che una pratica di progettazione ingannevole ricade nell'ambito di applicazione del GDPR, con conseguente attribuzione della competenza sulla vigilanza e sulle sanzioni alle autorità per la protezione dei dati personali, qualora sussistano cumulativamente i seguenti presupposti: (i) la pratica in questione comporti il trattamento di dati personali e; (ii) il comportamento dell'utente che il modello di progettazione intende influenzare, manipolare o compromettere riguardi specificamente decisioni relative al trattamento dei propri dati personali. Tale seconda condizione ricorre tipicamente nelle ipotesi in cui l'interfaccia ingannevole sia finalizzata a indurre l'interessato a fornire dati personali ulteriori rispetto a quelli necessari per l'erogazione del servizio, ovvero a prestare un consenso al trattamento non genuinamente libero e informato.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><i><strong>Pubblicità online e profilazione</strong></i></p><p class="text-justify">Merita particolare attenzione anche l'interpretazione fornita dall'EDPB in ordine alla portata applicativa dell'art. 26(3) del DSA, che vieta la presentazione di pubblicità basata su profilazione realizzata mediante l'utilizzo di categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9(1) del GDPR. L'EDPB sottolinea che tale disposizione introduce un divieto assoluto e incondizionato che opera ancora una volta in via complementare rispetto al regime del GDPR, precludendo tale attività di trattamento anche in presenza del consenso esplicito dell'interessato ex articolo 9(2)(a) del GDPR.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><i><strong>Sistemi di raccomandazione dei contenuti</strong></i></p><p class="text-justify">Con riferimento alla disciplina dei sistemi di raccomandazione, l'EDPB fornisce un'interpretazione qualificatoria di particolare rilievo, stabilendo che la presentazione di contenuti personalizzati agli utenti mediante algoritmi di raccomandazione integra profilazione ai sensi dell'articolo 4(4) del GDPR. Le Linee Guida evidenziano inoltre che la presentazione algoritmica di contenuti specifici può costituire una “decisione che incide in modo analogo significativo” sull'interessato ai sensi dell'articolo 22(1) del GDPR. Questa qualificazione trova applicazione segnatamente nelle ipotesi in cui i contenuti raccomandati possano produrre conseguenze significative per gli individui, quali effetti economici o sociali rilevanti, ovvero influenzare in modo duraturo o permanente le loro scelte comportamentali. Per le piattaforme online di dimensioni molto grandi ("VLOPs") e i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi ("VLOSEs"), l'art. 38 del DSA impone l'obbligo di fornire almeno un sistema di raccomandazione non basato sulla profilazione. L'esercizio di tale opzione da parte dell'utente comporta il divieto assoluto per i VLOPs e VLOSEs di procedere alla raccolta e al trattamento dei dati personali dell’utente medesimo per finalità di profilazione.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><i><strong>Tutela dei minori</strong></i></p><p class="text-justify">Anche per quanto riguarda la tutela dei minori, le Linee Guida riaffermano l'applicabilità integrale dei principi fondamentali sanciti dal GDPR, con particolare riguardo all'implementazione dei sistemi di verifica e accertamento dell'età (<i>age assurance mechanisms</i>). L'EDPB sottolinea che tali meccanismi devono essere progettati e implementati nel rispetto dei principi di necessità, minimizzazione, proporzionalità e protezione dei dati fin dalla progettazione (<i>privacy by design</i>) di cui all'art. 25 del GDPR. In concreto, le Linee Guida consigliano l’adozione di quei sistemi che non comportino l'identificazione univoca degli utenti né la conservazione permanente dei dati relativi all'età o alla fascia d'età degli interessati.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><i><strong>Rischi sistemici</strong></i></p><p class="text-justify">Con riguardo alla gestione dei rischi sistemici, gli artt. 34 e 35 del DSA introducono per i fornitori di VLOPs e VLOSEs obblighi specifici di valutazione e mitigazione che presentano significative interconnessioni con il quadro normativo in materia di protezione dei dati personali. Le Linee Guida chiariscono che, allorquando vengano identificati rischi sistemici concernenti i diritti fondamentali di protezione dei dati personali che non siano limitati a singoli utenti, l'effettuazione di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del GDPR risulterà con ogni probabilità necessaria.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><i><strong>Cooperazione tra autorità</strong></i></p><p class="text-justify">Infine, l’EDPB conclude la sua analisi con alcune indicazioni generali in materia di governance e di enforcement del quadro normativo integrato DSA-GDPR. In applicazione del principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4(3) del TFUE, le Linee Guida stabiliscono l'obbligo per le autorità competenti per l'applicazione del DSA e le autorità per la protezione dei dati Personali di istituire meccanismi strutturati di consultazione e cooperazione reciproca nelle materie di competenza concorrente, anche per la promulgazione di appositi codici di condotta. Nell'ordinamento italiano, tale modello cooperativo ha trovato già parziale applicazione mediante strumenti di coordinamento quali il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 12 aprile 2023 tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Garante per la Protezione dei Dati Personali, nonché tramite l'istituzione di tavoli tecnici congiunti permanenti.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 19 Sep 2025 10:20:35 +0200</pubDate>
                        <title>L’Italia ha la sua legge sull’intelligenza artificiale </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/litalia-ha-la-sua-legge-sullintelligenza-artificiale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>L'approvazione definitiva</strong></p><p class="text-justify">Il 17 settembre 2025, il Senato, con 77 voti favorevoli, 55 contrari e 2 astenuti, ha approvato in via definitiva la legge sull'intelligenza artificiale (di seguito, la “Legge”).</p><p class="text-justify">L'Italia diventa, dunque, il primo Paese dell’UE a integrare la disciplina dettata dall’AI Act con una normativa nazionale in materia di intelligenza artificiale. L’obiettivo del legislatore nazionale è quello di rafforzare ulteriormente il livello di tutela dai rischi connessi all’impiego dell’intelligenza artificiale in taluni ambiti e settori.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>La struttura della Legge</strong></p><p class="text-justify">La Legge si compone di 28 articoli suddivisi in sei capi.</p><p class="text-justify">Il Capo I, di stampo programmatico, stabilisce i principi da rispettare e le finalità che l'intelligenza artificiale dovrebbe soddisfare.</p><p class="text-justify">Il Capo II detta disposizioni specifiche in relazione all’impiego di sistemi di intelligenza artificiale in determinati settori come il settore sanitario, la ricerca scientifica, il mondo del lavoro, le professioni intellettuali, la pubblica amministrazione e l’amministrazione della giustizia.</p><p class="text-justify">Il Capo III stabilisce le modalità per la redazione e l'aggiornamento della strategia nazionale per l'intelligenza artificiale, che dovrà favorire le collaborazioni pubblico-privato e promuovere ricerca e formazione.</p><p class="text-justify">Il Capo IV è dedicato alla tutela del diritto d’autore e il Capo V alla tutela penale.</p><p class="text-justify">Infine, il Capo VI contiene le disposizioni finanziarie e finali.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Le autorità competenti</strong></p><p class="text-justify">Con l’approvazione della Legge, sono state ufficialmente individuate quali autorità nazionali competenti in materia di intelligenza artificiale l’<strong>Agenzia per l’Italia Digitale&nbsp;</strong>(AgID) e l’<strong>Agenza per la Cybersicurezza Nazionale&nbsp;</strong>(ACN).</p><p class="text-justify">L’AgID, in qualità di autorità di notifica, provvederà a definire le procedure e a esercitare le funzioni e i compiti in materia di notifica, valutazione, accreditamento e monitoraggio dei soggetti incaricati di verificare la conformità dei sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio.</p><p class="text-justify">Mentre l’ACN, in qualità di autorità di vigilanza, sarà responsabile per la vigilanza sui sistemi di intelligenza artificiale, con poteri ispettivi e sanzionatori.</p><p class="text-justify">Entrambe le autorità contibuiranno, inoltre, alla definizione e all’aggiornamento della strategia nazionale per l’intelligenza artificiale d’intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale.</p><p class="text-justify">Inoltre, presso la Presidenza del Consiglio, vengono istituiti:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>il <strong>Comitato di Coordinamento delle attività di indirizzo</strong>, con funzioni di coordinamento dell'azione di indirizzo e promozione delle attività di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e modelli di intelligenza artificiale;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il <strong>Comitato di coordinamento tra le autorità</strong>, con il compito di assicurare il coordinamento e la collaborazione tra autorità nazionali competenti, le altre pubbliche amministrazioni e autorità indipendenti.</span></p></li></ul><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Le principali novità settore per settore</strong></p><p class="text-justify"><strong>Sanità e ricerca.</strong> L'art. 8 della Legge autorizza l'uso secondario di dati personali (anche appartenenti a categorie particolari) per finalità di ricerca, purché privi di elementi identificativi e fermo restando l’obbligo di informativa verso l’interessato. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario sarà consentito come supporto ai processi di prevenzione, diagnosi, cura e trattamento, a condizione che la decisione finale resti in capo al medico.</p><p class="text-justify"><strong>Lavoro.</strong> Viene istituito un osservatorio ministeriale sull'intelligenza artificiale per monitorare rischi e le opportunità dell'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro. Si vieta ogni valutazione automatizzata delle performance dei lavoratori senza possibilità di contestazione, mentre ai datori di lavoro viene fatto obbligo di informare e formare il personale sull'uso degli strumenti tecnologici.</p><p class="text-justify"><strong>Professioni intellettuali</strong>. L'art. 13 della Legge limita l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali alle sole attività strumentali e di supporto all'attività professionale, con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera. Inoltre, i professionisti sono tenuti a comunicare al cliente le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati con un linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.</p><p class="text-justify"><strong>Giustizia.</strong> L'art. 15 della Legge vieta l'uso di sistemi di intelligenza artificiale per l’adozione di decisioni giudiziarie in maniera automatizzata; potranno invece essere impiegati per l’analisi e il supporto alla redazione degli atti, ferma restando la responsabilità dei magistrati.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Come cambia il codice penale</strong></p><p class="text-justify">Il Capo V introduce talune modifiche al codice penale. In particolare, la Legge introduce una <strong>nuova fattispecie di reato</strong> e una <strong>nuova</strong> <strong>circostanza aggravante comune</strong>.</p><p class="text-justify">La nuova figura delittuosa, che trova collocazione all’art. 612-<i>quater&nbsp;</i>c.p.,&nbsp;punisce&nbsp;la diffusione di contenuti falsificati, idonei aeh trarre in inganno (i cd. <i>deep fake</i>), tramite sistemi di intelligenza artificiale.</p><p class="text-justify">D’altro lato, la Legge allestisce un articolato sistema di aggravanti, il cui fulcro è l'introduzione di una circostanza aggravante comune all’art. 61, n. 11-<i>decies</i> c.p, che dispone un aumento di pena nel caso in cui l’uso di un sistema di intelligenza artificiale costituisca mezzo insidioso per facilitare il reato, ostacolare la difesa o aggravare le sue conseguenze.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>L’attuazione della Legge</strong></p><p class="text-justify">Per l’entrata in vigore della Legge non resta che attendere la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica e la relativa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, da cui decorreranno i 15 giorni di <i>vacatio legis</i>.</p><p class="text-justify">In ogni caso, una volta che la Legge sarà entrata in vigore, spetterà al Governo completare la disciplina attraverso l’adozione, entro dodici mesi, di uno o più decreti legislativi. Questi regoleranno aspetti di particolare rilevanza, tra cui:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>la definizione una disciplina organica relativa all'utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>l’attribuzione alle autorità competenti dei poteri di vigilanza, ispettivi, sanzionatori e gli altri poteri amministrativi previsti dall’AI Act;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>la disciplina delle misure per l'aggiornamento della normativa vigente sui servizi bancari, finanziari, assicurativi e di pagamento;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>la definizione di regole in materia di responsabilità civile per i danni derivati dall’utilizzo dell'intelligenza artificiale;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>la definizione dei criteri di imputazione della responsabilità penale delle persone fisiche e della responsabilità amministrativa degli enti, tenendo conto del livello effettivo di controllo sui sistemi.</span></p></li></ul><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Le questioni ancora aperte</strong></p><p class="text-justify">Restano nel testo della Legge approvato in via definitiva dal Senato alcune criticità evidenziate durante l'iter parlamentare.&nbsp;</p><p class="text-justify">In particolare, nel suo <strong>parere circostanziato C(2024)7814</strong>, la Commissione aveva “bocciato” la prima bozza della Legge per tre ordini di motivi:</p><ol><li><p class="text-justify"><span>le definizioni non possono distaccarsi da quelle utilizzate nell’AI Act;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>i settori sanitario, delle professioni intellettuali e dell’amministrazione giudiziaria rischiano di essere soggetti a obblighi eccessivi;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>AgID e ACN sono autorità governative e, per questo, non assicurano piena indipendenza.</span></p></li></ol><p class="text-justify">Mentre il primo rilievo era già stato risolto attraverso il rinvio alle definizioni dell’AI Act, le altre due aree di potenziale incompatibilità con la normativa europea non risultano essere state affrontate.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>La sfida è ora</strong></p><p class="text-justify">L'approvazione definitiva della Legge rappresenta un traguardo importante per l'Italia, che dà il passo agli altri paesi europei con riguardo all’intelligenza artificiale. Ma la vera sfida inizia ora con l'attuazione della normativa.</p><p class="text-justify">Il successo della Legge, infatti, dipenderà in larga misura dalla qualità dei decreti legislativi che il Governo dovrà adottare entro il prossimo anno; un banco di prova cruciale per tradurre gli obiettivi programmatici in regole operative che possano adeguatamente bilanciare le esigenze degli operatori, il progresso tecnologico e la tutela di diritti e libertà fondamentali.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 18 Sep 2025 11:32:04 +0200</pubDate>
                        <title>Il TAR Lombardia annulla la Delibera lombarda sull’agrivoltaico: illegittima l’introduzione di limitazioni non previste dalla normativa nazionale per l’installazione di impianti agrivoltaici su aree agricole</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-tar-lombardia-annulla-la-delibera-lombarda-sullagrivoltaico-illegittima-lintroduzione-di-limitazioni-non-previste-dalla-normativa-nazionale-per-linstallazione-di-impianti-agrivoltaici-su-aree-agricole</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con sentenza del 3 settembre 2025, n. 789, il TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, ha annullato in parte la Delibera regionale n. XII/2783 del 15 luglio 2024, recante “<i>Approvazione di indirizzi in merito all’installazione di impianti agrivoltaici nelle aree agricole</i>” (la “<strong>Delibera</strong>”), per mezzo della quale la Regione Lombardia, in attesa dell’adozione dei decreti ministeriali per l’individuazione dei principi e dei criteri omogenei per l’identificazione delle aree e delle superfici idonee e non idonee all’installazione di impianti FER, ha designato gli indirizzi in merito alla predetta installazione.</p><p class="text-justify">La pronuncia è stata resa nell’ambito del giudizio instaurato a seguito dell’archiviazione, da parte della Provincia di Mantova, dell’istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), ai sensi dell’art. 27 <i>bis</i> del D. Lgs. n. 152/2006, per la realizzazione nel Comune di San Giorgio Bigarello (MN) di un impianto agrivoltaico avente potenza pari a 13,56 MWp e delle relative opere di connessione.</p><p class="text-justify">Il Collegio, con la summenzionata pronuncia, ha ritenuto <strong>illegittima</strong> la previsione di cui all’Allegato A, paragrafo 6, lettera D), della Delibera in quanto introduttiva di “<i><strong>limitazioni non previste dalla normativa nazionale</strong>, restringendone il campo di applicazione in assenza di qualsivoglia presupposto legittimante contemplato dalla disciplina di riferimento e dunque con essa in contrasto</i>”.&nbsp;</p><p class="text-justify">Si ricorda, difatti, come la gravata previsione di cui alla Delibera prevedeva che, innanzitutto, “<i>il terreno agricolo (l’insieme delle particelle catastali) su cui verrà installato l’impianto agrivoltaico, deve essere in conduzione ad una impresa agricola con un valido titolo (proprietà, affitto, comodato) per tutto il periodo di esercizio dell’impianto agrivoltaico stesso</i>”, oltre a sancire che “<i>possono presentare richiesta di titolo abilitativo</i>:</p><ol><li><p class="text-justify"><i><span>impresa agricola singola o associata da certificato camerale, che realizza il progetto al fine di contenere i propri costi di produzione. Il requisito è verificato attraverso il fatturato dell’energia prodotta (che si configura come attività connessa, cioè complementare ed accessoria alla produzione agricola principale) che non deve superare il valore della produzione agricola, affinché venga mantenuto lo status di imprenditore agricolo, nel rispetto della normativa vigente in tema di definizione della figura dell’imprenditore agricolo e delle attività agricole (D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo);</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span><strong>società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l'azienda o il ramo d’azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli</strong> ai quali è riservata l'attività di gestione imprenditoriali, salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia</span></i><span>”.</span></p></li></ol><p class="text-justify"><strong>Nulla di tutto ciò</strong>, come correttamente ha segnalato il Collegio (richiamando una recente pronuncia del TAR Lombardia, Milano, del 20 febbraio 2025, n. 1825) <strong>è prescritto dalla legislazione nazionale</strong>, che non introduce alcun <strong>requisito soggettivo</strong> in capo al proponente con riferimento alla forma giuridica o all’oggetto dell’impresa, né tantomeno impone particolari modelli di aggregazione tra operatori economici. Né rileva l’introduzione di appositi requisiti soggettivi introdotti dal DM del 22 dicembre 2023, n. 436 (c.d. “Decreto Agrivoltaico”) che, però, sono previsti “<i>unicamente ai fini dell’accesso agli incentivi per la realizzazione dei sistemi agrivoltaici</i>”, oltre ad essere, in ogni caso, meno gravosi rispetto ai requisiti soggettivi di cui alla Delibera. Le stesse considerazioni, come ha evidenziato il Collegio, valgono anche per i requisiti soggettivi di cui alle Linee Guida pubblicate dal MASE il 27 giugno 2022, rilevanti, anch’esse, “<i>unicamente come fattori premiali o criteri di selezione prioritaria</i>”, concludendo che <strong>alcun requisito soggettivo ulteriore è prescritto ai fini della richiesta di rilascio dei titoli autorizzativi per la realizzazione dell’impianto</strong>.</p><p class="text-justify">In conclusione, dunque, la pronuncia del TAR Lombardia in commento si inserisce nel novero giurisprudenziale in forza del quale, volta per volta, si rilevano – e auspicabilmente annullano – le limitazioni, gli ostacoli ed i vincoli che, irragionevolmente, le Regioni intendono introdurre rispetto all’installazione di impianti FER e, come nel caso di specie, rispetto alla realizzazione di impianti agrivoltaici in area agricola.</p><p class="text-justify">Approfondimento a cura di <strong>Giovanni Battista De Luca</strong>, <strong>Ernesto Rossi</strong> <strong>Scarpa Gregorj </strong>e <strong>Elisa Tunno</strong>. &nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 17 Sep 2025 10:43:27 +0200</pubDate>
                        <title>Disegno di Legge sull’Intelligenza Artificiale: qualche riflessione sui profili penalisti e le ricadute sistemiche sulla responsabilità da reato degli Enti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/disegno-di-legge-sullintelligenza-artificiale-qualche-riflessione-sui-profili-penalisti-e-le-ricadute-sistemiche-sulla-responsabilita-da-reato-degli-enti</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>Aggiornamento 18 settembre 2025:</strong> <strong>il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge di delega al governo sull'intelligenza artificiale. Il provvedimento è legge</strong></p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><i>L'intelligenza artificiale (AI) sta rapidamente trasformando tutti i settori economici, ma pone anche nuove sfide giuridiche complesse: dalla privacy al diritto d’autore ma anche sul fronte della responsabilità penale e delle tutele contro gli usi illeciti. Dopo la recente introduzione nel panorama europeo del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act), il recente Disegno di Legge sull’Intelligenza Artificiale (DDL AI) rappresenta il primo tentativo organico del Legislatore italiano di disciplinare le implicazioni penalistiche di queste tecnologie, introducendo nuovi reati e aggravanti specifiche. Tuttavia, emergono profili critici e lacune normative, soprattutto riguardo alla responsabilità degli enti giuridici e alla coerenza del quadro sanzionatorio. Questo articolo mira ad analizzare le principali novità del DDL AI, le sue ricadute pratiche e le prospettive future, offrendo un punto di vista di supporto per stakeholder interessati a comprendere come meglio prepararsi a un contesto normativo ancora in evoluzione dopo l’implementazione dei primi adempimenti relativi all’AI Act.&nbsp;</i></p><p class="text-justify"><i>***</i></p><p class="text-justify">Il diritto penale vive una perenne tensione tra la sua necessaria stabilità, presidio delle libertà fondamentali, e la spinta a inseguire un divenire tecnologico e sociale che ne erode costantemente i confini.&nbsp;</p><p class="text-justify">In questo scenario si colloca il DDL AI, nel testo approvato dal Senato e successivamente emendato dalla Camera, il quale, al netto dei tempi incerti di approvazione parlamentare, merita un’analisi puntuale, scevra da facili entusiasmi o aprioristiche critiche.&nbsp;</p><p class="text-justify">Siamo quantomeno al cospetto del primo tentativo del Legislatore nazionale di dare forma giuridica a un fenomeno che rischia, altrimenti, di travolgere categorie e principi consolidati.</p><p class="text-justify">Il presente contributo si prefigge di analizzare, in via preliminare, le principali innovazioni di natura penalistica e di delinearne le potenziali ricadute sistemiche sul microsistema della responsabilità degli enti, la cui tenuta dogmatica è sempre più minacciata dall’avvento di agenti decisionali non umani.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>1. Le modifiche al Codice Penale</strong></p><p class="text-justify">L’architettura sanzionatoria ipotizzata dal DDL si muoverebbe lungo una duplice direttrice codicistica: da un lato, la creazione di una nuova fattispecie incriminatrice; dall’altro, l’introduzione di una circostanza aggravante comune.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>1.1. Il Delitto di Illecita Diffusione di Contenuti Manipolati</strong></p><p class="text-justify">La nuova figura delittuosa, destinata a trovare collocazione nel corpo del codice all'art. 612-<i>quater</i>, <strong>punirebbe</strong> la diffusione di contenuti falsificati tramite sistemi di IA, idonei a trarre in inganno.&nbsp;</p><p class="text-justify">Di particolare interesse <strong>risulterebbe</strong> la scelta di strutturare il reato attorno al <strong>dolo specifico</strong> del cagionare un "<i>danno ingiusto</i>", opzione che, se per un verso disvela l’intenzione del Legislatore di procedere ad una delimitazione del disvalore penale delle condotte, dall’altro affiderà agli interpreti un non agevole compito di esegesi.</p><p class="text-justify">Non meno rilevante appare la disciplina della procedibilità. Il Legislatore opterebbe per un regime differenziato: la regola generale sarebbe quella della <strong>procedibilità a querela della persona offesa</strong>.&nbsp;</p><p class="text-justify">Tale scelta, se da un lato affida alla vittima la valutazione circa l'opportunità di attivare la pretesa punitiva, dall'altro potrebbe depotenziare la tutela in contesti in cui la persona offesa si trovi in una posizione di debolezza o soggezione. A temperare tale impostazione interverrebbero, tuttavia, due eccezioni per casi particolarmente sensibili che renderebbero il delitto <strong>procedibile d'ufficio</strong>: qualora il fatto sia connesso con un altro delitto procedibile d'ufficio, o se commesso nei confronti di persona incapace o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>1.2. L'Aggravante Comune: l'AI come Possibile Indice di Accresciuto Disvalore Penale</strong></p><p class="text-justify">Di impatto sistemico ancora maggiore <strong>apparirebbe</strong> l'introduzione di una circostanza aggravante comune all'art. 61, n. 11<i>-decies</i> c.p: detta norma prevederebbe un aumento di pena nel caso in cui l’uso di un sistema di AI costituisca mezzo insidioso per facilitare il reato, ostacolare la difesa o aggravare le sue conseguenze. Questa norma riconosce l’oggettiva pericolosità legata all’impiego dell’intelligenza artificiale come amplificatore d’offesa.</p><p class="text-justify">In altre parole, l'inasprimento della pena sarebbe subordinato alla valutazione che l'impiego del sistema di AI abbia costituito "<i>mezzo insidioso</i>", ovvero abbia "<i>ostacolato la pubblica o la privata difesa</i>" o "<i>aggravato le conseguenze del reato</i>", connotando in senso prevalentemente oggettivo – con tutte le conseguenze sistemiche che ne deriverebbero – l’aggravante in parola.&nbsp;</p><p class="text-justify">Si tratterebbe, in definitiva, di una qualificazione normativa di un'accresciuta pericolosità della condotta, legata alla sua capacità di amplificare l'offesa o di indebolire le difese della vittima.</p><p class="text-justify"><strong>2. La pretermissione della responsabilità dell’Ente&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">Ad una prima lettura del testo normativo, <strong>sembrerebbe emergere una significativa lacuna</strong>: la nuova fattispecie di cui all'art. 612-quater c.p. <strong>non risulta, allo stato, esplicitamente inclusa</strong> nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti.&nbsp;</p><p class="text-justify">Tale assenza solleva un interrogativo ineludibile: dimenticanza o scelta consapevole del Legislatore? Se fosse una scelta, essa genererebbe un vuoto normativo non ignorabile, se si considera quanto i fenomeni di manipolazione digitale possano concretamente interessare la criminalità d’impresa.</p><p class="text-justify">Senza in questa sede addentrarsi nella complessa esegesi dei rapporti – in termini di potenziale concorso formale ovvero apparente – tra la nuova figura delittuosa e le fattispecie già vigenti, segnatamente quelle a presidio dei mercati regolamentati, è tuttavia possibile, in mera e approssimativa esemplificazione, ipotizzare alcuni scenari la cui plausibilità renderebbe evidente della lacuna normativa.</p><p class="text-justify">Si potrebbe, ad esempio, immaginare la diffusione di un video artefatto in cui l'amministratore delegato di una società quotata annuncia un inesistente <i>profit warning</i>, al solo fine di provocare un crollo del titolo e consentire operazioni speculative al ribasso.&nbsp;</p><p class="text-justify">Né meno plausibile apparirebbe, specie in contesti non regolamentati come quello delle cripto-attività, la creazione di un <i>deepfake</i> di un noto influencer che elogia una valuta digitale a bassa capitalizzazione, al fine di orchestrarne un <i>pump-and-dump</i> a danno di piccoli investitori.&nbsp;</p><p class="text-justify">Allo stesso modo, la fattispecie potrebbe trovare applicazione in contesti di concorrenza sleale, ove un ente diffondesse un audio, generato artificialmente ma del tutto realistico, di una conversazione in cui i vertici di un'impresa concorrente sembrano ammettere pratiche illegali, al fine di sabotarne la reputazione.</p><p class="text-justify"><strong>3. Diritto d'Autore nell'Era dell'IA Generativa e l'Automatica Espansione della Responsabilità 231</strong></p><p class="text-justify">Di converso, un'analisi sistematica del DDL AI rivela un esito opposto per quanto concerne le nuove tutele in materia di diritto d'autore.&nbsp;</p><p class="text-justify">L'art. 26, comma 3, del testo <strong>modificherebbe</strong> l'art. 171 della Legge n. 633/1941, introducendo la nuova lettera a-ter), che <strong>punirebbe</strong> la riproduzione o l'estrazione di testi o dati in violazione delle nuove norme sul <i>text and data mining</i> .</p><p class="text-justify">Qui la conseguenza sul piano della responsabilità dell'ente appare diametralmente diversa.&nbsp;</p><p class="text-justify">Poiché l'art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001 già richiama, tra i reati presupposto, le violazioni previste dall'art. 171 della legge sul diritto d'autore, la nuova fattispecie <strong>vi rientrerebbe automaticamente</strong>, in forza del rinvio operato dalla norma.</p><p class="text-justify">Si paleserebbe, dunque, una <strong>asimmetria sanzionatoria</strong>: un ente potrebbe essere chiamato a rispondere ex D.Lgs. 231/2001 per aver addestrato il proprio sistema di IA con dati protetti da copyright in modo illecito, ma potrebbe non rispondere ai sensi del medesimo decreto per aver utilizzato quello stesso sistema al fine di creare e diffondere un <i>deepfake</i> dannoso per un concorrente.&nbsp;</p><p class="text-justify">Tale trattamento differenziato interroga la coerenza del legislatore e meriterebbe un'attenta riflessione nel prosieguo dei lavori parlamentari.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>4. Le Deleghe al Governo</strong></p><p class="text-justify">A rendere il quadro ancor più complesso e fluido interviene l'ampia delega che l'art. 24 del DDL AI <strong>conferirebbe</strong> al Governo per "<i>adeguare e specificare la disciplina dei casi di realizzazione e di impiego illeciti di sistemi di intelligenza artificiale</i>".</p><p class="text-justify">I principi e criteri direttivi delineati dal comma 5 appaiono di portata quantomai vasta e potenzialmente idonei a ridisegnare interi settori del diritto penale e processuale.</p><p class="text-justify">Il Governo verrebbe infatti delegato a:&nbsp;</p><ul><li><p class="text-justify"><span><strong>precisare i criteri di imputazione</strong> della responsabilità penale delle persone fisiche e amministrativa degli enti, tenendo conto del </span><i><span>"livello effettivo di controllo dei sistemi</span></i><span>";</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>introdurre autonome fattispecie di reato</strong>, anche colpose, per l'omessa adozione di misure di sicurezza;&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>regolare l'utilizzo dell'IA nelle indagini preliminari</strong> ; e, infine,&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>modificare la normativa sostanziale e processuale vigente</strong> a fini di coordinamento.&nbsp;</span></p></li></ul><p class="text-justify">Una delega di eccezionale ampiezza, che di fatto posticipa a una futura decretazione legislativa la definizione di nodi dogmatici centrali.&nbsp;</p><p class="text-justify">La disciplina penale dell'AI si configura, dunque, non come un punto d'arrivo, ma come un cantiere aperto, la cui architettura definitiva dipenderà in larga misura dalle scelte che verranno operate in sede governativa.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Considerazioni Conclusive</strong></p><p class="text-justify">Il Disegno di Legge sull’Intelligenza Artificiale, nella sua attuale formulazione, si presenta come il primo, organico tentativo del legislatore nazionale di governare un fenomeno tecnologico dalle pervasive implicazioni penalistiche.&nbsp;</p><p class="text-justify">L'analisi del testo, tuttavia, rivela non solo l'intento di approntare nuove difese, ma anche profili di criticità, possibili disarmonie e un ampio ricorso allo strumento della delega legislativa, che rimette a un momento successivo la definizione di aspetti cruciali della materia, che, probabilmente, dovrebbero conoscere un diverso approfondimento nell’economia di un iter legislativo ordinario.&nbsp;</p><p class="text-justify">Emerge, allo stato, la potenziale lacuna derivante dalla mancata inclusione del nuovo delitto di illecita diffusione di contenuti manipolati nel catalogo dei reati presupposto; mancanza che dischiude interrogativi sulla piena consapevolezza delle implicazioni criminologiche della fattispecie nelle dinamiche dell’organizzazione economica.&nbsp;</p><p class="text-justify">Sarebbe pertanto auspicabile un intervento più attento a intercettare la reale portata offensiva dei fenomeni, attraverso un'opera di tipizzazione delle fattispecie più rigorosa e meditata.&nbsp;</p><p class="text-justify">Un compito, questo, che necessariamente dovrà attingere a nozioni metagiuridiche, poiché non è possibile incriminare efficacemente ciò che non si comprende a fondo nelle sue implicazioni tecniche e operative.&nbsp;</p><p class="text-justify">Proprio in questo risiede, in definitiva, la tensione che attraverserà sempre di più il diritto penale del futuro: il difficoltoso, costante, affinamento delle categorie normative -se non, addirittura, dogmatiche - a fronte dell'incessante e convulsa accelerazione del progresso tecnologico.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><hr><p class="text-justify">¹ Cfr. Cass. Pen., Sez. Unite, 24 aprile 2014, n. 38343 (ThyssenKrupp), che ha consolidato il concetto di "colpa di organizzazione" come fondamento della responsabilità dell'ente. Sul punto, per una riflessione critica, A. ALESSANDRI, <i>Diritto penale e attività economiche</i>, il Mulino, 2018.</p><p class="text-justify">² Per un'analisi della nozione di "interesse o vantaggio" dell'ente, si veda Cass. Pen., Sez. Unite, 30 gennaio 2014, n. 10561 (Espenhahn).</p><p class="text-justify">³ Sul tema della soggettività penale degli agenti artificiali, si vedano, tra gli altri, G. L. GATTA, "Intelligenza artificiale e diritto penale: un primo quadro d'insieme", in <i>Diritto Penale Contemporaneo</i>, Fasc. 3/2023, e F. MANTOVANI, "Machina Sapiens. L'intelligenza artificiale e la sfida al diritto penale", in <i>Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale</i>, 2021.</p><p class="text-justify">⁴ Sulle problematiche legate al <i>text and data mining</i> e al diritto d'autore, si veda M. R. MARELLA, "Diritto d'autore e intelligenza artificiale. Note a margine dell'AI Act", in <i>Diritto dell'informazione e dell'informatica</i>, 2023.</p><p class="text-justify">⁵ Per una visione d'insieme sulle sfide poste dalla tecnologia al diritto penale, si rinvia a E. MUSCO, <i>I nuovi orizzonti del diritto penale dell'economia</i>, Giuffrè, 2022.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Compliance</category>
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 15 Sep 2025 14:07:51 +0200</pubDate>
                        <title>Il titolare effettivo e gli Oicr</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-titolare-effettivo-e-gli-oicr</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Approfondimento a cura di <strong>Lorenzo Macchia </strong>per <strong>Fondi &amp; Sicav</strong></p><p>Il regolamento (Ue) 2024/1624 ha definitivamente posto fine all'annosa diatriba sull'individuazione del titolare effettivo nell'ambito della gestione collettiva e, in particolare, negli organismi di investimento collettivo. Il dibattito dottrinale si è sviluppato a causa della mancanza nell'ordinamento nazionale e prima ancora europeo di una norma specifica a tutela dell'interesse del titolare effettivo, nonostante la vigenza di disposizioni che ne trattavano il tema ma sempre in termini generali. Nel tempo si sono sviluppati di fatto tre orientamenti che hanno condotto all'impostazione assunta da ultimo dal legislatore europeo.</p><p><strong>Il criterio residuale</strong></p><p>La prima interpretazione riteneva appropriato ricorrere sic et simpliciter al cosiddetto criterio residuale, poiché non vi erano disposizioni presenti nell'ordinamento giuridico che dettavano in maniera puntuale e precisa i criteri per l'individuazione del titolare effettivo in presenza di fondi comuni di investimento. Si ricorda che, secondo il criterio residuale, qualora i criteri dettati dalla normativa non consentano di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, questo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari dei poteri di rappresentanza legale di amministrazione o direzione dell'ente.&nbsp;</p><p>Un secondo approccio, applicando i criteri estensivi già previsti per altri istituti come trust o fondazioni, individuava quali titolari effettivi di un Oicr, in via cumulativa: (i) i quotisti superiori al 25% del patrimonio del fondo, (ii) i titolari di poteri di amministrazione e gestione del patrimonio dell'Oicr, ossia, nell'ambito del consiglio di amministrazione del gestore, che, come noto, coordina ed è responsabile ultimo ed esclusivo della gestione degli Oicr, l'amministratore delegato e, ove presenti, eventuali altri amministratori con delega sulla gestione del fondo, (iii) i titolari effettivi del gestore.</p><p>L'ultimo orientamento riteneva che si dovessero individuare i titolari effettivi di un Oicr nei quotisti che detengono quote superiori al 25% del patrimonio del fondo.</p><p>Le ultime due interpretazioni erano entrambe percorribili, mentre sicuramente la prima era da scartare, posto che l'uso sistematico e dunque improprio del criterio residuale inficerebbe l'efficacia del processo di adeguata verifica e lascerebbe spazio a tutti quei soggetti che hanno necessità di occultare la propria identità dietro un veicolo o altri istituti giuridici di difficile collocazione all'interno dell'ordinamento.&nbsp;</p><p>A comporre il conflitto tra le diverse interpretazioni offerte dalla dottrina e dalla prassi applicativa è intervenuto, come detto, il legislatore europeo spinto dall'esigenza di stabilire norme armonizzate sulla titolarità effettiva indipendentemente dal fatto che gli organismi d'investimento collettivo siano presenti nello Stato membro sotto forma di soggetto giuridico dotato di personalità giuridica, come istituto giuridico privo di personalità giuridica, o sotto qualsiasi altra forma.</p><p><strong>Come individuare i titolari</strong></p><p>A tal proposito ai sensi dell'art. 61 del regolamento (Ue) 2024/1624 i titolari effettivi degli organismi d'investimento collettivo sono da individuare nella o nelle persone fisiche che soddisfano una o più delle seguenti condizioni: (a) detengono, direttamente o indirettamente, almeno il 25 % delle quote dell'Oicr; (b) hanno la capacità di definire o influenzare la politica di investimento dell'organismo d'investimento collettivo; (c) controllano le attività dell'organismo d'investimento collettivo con altri mezzi.</p><p>Seguendo la ratio della disciplina antiriciclaggio di nuova emanazione è evidente che l'individuazione del titolare effettivo deve essere condotta mediante un approccio cosiddetto di full disclosure, ossia di totale trasparenza e rappresentazione dei soggetti che in qualche modo possono influire dal punto di vista economico e giuridico sull'andamento del fondo.</p><p>Vale la pena, infine,ricordare che il regolamento (Ue) 2024/1624 troverà applicazione negli Stati membri solo a partire dal 10 luglio 2027; sarà tutto da vedere se gli operatori del mercato si adegueranno fin da subito alla nuova disciplina oppure, anche per mere finalità opportunistiche, continueranno ad applicare i vecchi criteri interpretativi.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 15 Sep 2025 11:21:55 +0200</pubDate>
                        <title>Sanzioni Consob. Authority coraggiosa nell&#039;applicare la disciplina degli impegni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sanzioni-consob-authority-coraggiosa-nellapplicare-la-disciplina-degli-impegni</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Per le violazioni sul market abuse apertura alle vie riparative</i></p><p>Un approccio coraggioso della Consob nell'applicare la nuova disciplina degli impegni. Se infatti c'era qualche dubbio sull'applicazione di quest'ultima a violazioni legate al market abuse, questo dubbio sembra ormai superato.&nbsp;</p><p>Il meccanismo degli impegni infatti permette di sostituire al gravoso meccanismo sanzionatorio previsto per le violazioni di cui si occupa Consob, una soluzione alternativa, basata sull'impegno del soggetto interessato a mettere in atto una serie di azioni che evitano appunto che sia irrogata la sanzione. Una possibilità introdotta dalla legge Capitali (n. 21/2024), attuata successivamente dalla Consob con la delibera n. 23597 del 4 giugno 2025.</p><p>«L'obiettivo principale di questa innovazione normativa - spiega l'avvocato <strong>Lukas Plattner</strong>, partner di ADVANT Nctm - è stato quello di creare un ambiente maggiormente competitivo per i mercati finanziari italiani e di promuovere un'autorità di vigilanza "market friendly". Questo desiderio nasce dalla constatazione che l'Italia è, purtroppo, uno dei paesi dell'Unione Europea con il più alto numero di sanzioni amministrative irrogate, spesso per condotte considerate "bagatellari" o di lieve gravità che non causano turbamenti significativi al mercato».&nbsp;</p><p>Plattner segnala come spesso si tratti di fattispecie formali o bagatellari, come la mancata apertura del registro dei ritardi o degli insider, operazioni durante il "blackout period", o la mancata comunicazione di operazioni da parte di soggetti apicali, anche per importi irrisori (sotto i 50.000 euro per l'insider dealing).&nbsp;</p><p>«Queste violazioni, sebbene non gravi in termini di impatto sul mercato - continua Plattner - comportavano sanzioni significative di decine di migliaia di euro e, soprattutto, la pubblicazione sul bollettino Consob e Esma per cinque anni, con gravi conseguenze reputazionali e personali, inclusa la possibile perdita dei requisiti di onorabilità per sedere nei consigli delle società quotate».</p><p><i>Articolo integrale sul settimanale del 13 settembre 2025 di Plus 24 - Il Sole 24 Ore&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 12 Sep 2025 14:14:57 +0200</pubDate>
                        <title>Corollari processuali della circolazione mortis causa delle partecipazioni in s.r.l.</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/corollari-processuali-della-circolazione-mortis-causa-delle-partecipazioni-in-srl</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><i>Eredità e partecipazione in società: qual è il momento a partire dal quale gli eredi acquisiscono il diritto a proseguire l’azione sociale di responsabilità precedentemente promossa dal de cuius?</i></p><p><strong>1.Premessa</strong></p><p class="text-justify">Con la sentenza n. 2624 depositata in data 29 gennaio 2024, la Cassazione Civile si è pronunciata in merito a due temi che intersecano tanto il diritto societario quanto il diritto successorio: da un lato, la circolazione <i>mortis causa</i> delle partecipazioni di società a responsabilità limitata; dall’altro lato, la legittimazione degli eredi del socio defunto ad esercitare i diritti sociali connessi alle medesime partecipazioni.&nbsp;</p><p class="text-justify">La pronuncia in commento suscita interesse perché, combinando tra loro i princìpi del diritto societario e processuale con quelli del diritto delle successioni, chiarisce, in caso di decesso del socio di s.r.l., quale sia il momento a partire dal quale gli eredi acquisiscono il diritto a proseguire l’azione sociale di responsabilità ai sensi dell'art. 2476 c.c. precedentemente promossa dal <i>de cuius</i>.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>2. Il caso di specie</strong></p><p class="text-justify">In primo grado l’attore, socio di una s.r.l., esperiva l’azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2476, comma 3, c.c., nei confronti dell’amministratore unico. Nelle more del giudizio, quest’ultimo convenuto, e la società, litisconsorte nel giudizio, dichiaravano la morte dell’attore (non rilevata dal legale di parte attrice) onde provocare l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 300, comma 1, c.p.c.&nbsp;</p><p class="text-justify">Senonché, all’udienza successiva si costituivano in prosecuzione, ai sensi dell’art. 300, comma 2, e art 302 c.p.c., le eredi universali del socio deceduto, benché a tale data <i><strong><u>non</u></strong></i> avessero ancora provveduto all’iscrizione presso l’ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2470 c.c. dell’acquisto <i>mortis causa</i> delle quote del <i>de cuius</i>.&nbsp;</p><p class="text-justify">In ragione di tale mancata iscrizione alla data della costituzione, i convenuti eccepivano l’inammissibilità e l’inefficacia dell’atto di impulso delle eredi, a loro dire compiuto in carenza di legittimazione attiva perché non (ancora) aventi la qualità di “socie”, acquisibile solo con l’incombente di cui all’art. 2470 c.c. (ottemperato dalle stesse solo mesi dopo, allorché la causa era, però, ormai stata trattenuta – e poi rimessa – in decisione).&nbsp;</p><p class="text-justify">Il Tribunale riteneva, invece, sussistente la legittimazione processuale attiva delle eredi a proseguire il processo (appunto, non dichiarato interrotto) e, infine, condannava l’amministratore unico a pagare le somme di cui alle domande attore.</p><p class="text-justify">La sentenza veniva, allora, impugnata dinanzi alla Corte d’Appello di Milano nella sola parte del rigetto delle eccezioni attinenti alla legittimazione delle eredi a proseguire il giudizio, appello che la Corte territoriale rigettava ritenendo: (<i>i</i>) che l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori costituisce un diritto esclusivo della società che può esser fatto valere dal socio in qualità di sostituto processuale della società; (<i>ii</i>) che <u>le eredi, sulla base dell’accettazione dell’eredità, con efficacia retroattiva al momento dell’apertura della successione, avevano acquistato la qualità di soci </u><s>&nbsp;</s>e, pertanto, potessero promuovere l’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c. in detta qualità, quali sostitute processuali straordinarie della società.</p><p class="text-justify">L’amministratore soccombente, pertanto, presentava ricorso per cassazione.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>3. Tra il diritto societario e il diritto successorio: l’art. 2476, comma 3, c.c. e l’art. 459 c.c. Il quesito sottoposto alla Suprema Corte.</strong></p><p class="text-justify">L’art. 2476, comma 3, c.c. consente a ciascun socio di proporre l’azione sociale di responsabilità secondo uno schema che, in rito, è riconducibile alla figura della sostituzione processuale ai sensi dell'art. 81 c.p.c., per cui il socio assume la posizione di sostituto processuale straordinario della società stessa.</p><p class="text-justify">Viene, inoltre, in rilievo l’art. 2470 c.c., il quale dispone che il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito dell’atto di trasferimento presso l’Ufficio del Registro delle Imprese.</p><p class="text-justify">Ne deriva che, se, <u>da un lato</u>, l’acquisto <i>mortis causa</i> della qualità di socio presuppone il solo trasferimento <i>iure haereditario</i> della titolarità della partecipazione mediante delazione e successiva accettazione dell’eredità da parte del delato (che così acquista la qualità di erede), dall’altro lato, affinché tale erede acquisti anche la qualità di socio “<i>di fronte alla società</i>” occorre altresì che l’atto successorio di trasferimento sia depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2470 c.c.</p><p class="text-justify">Ma come si coordina, allora, l’art. 2470 c.c. con gli assiomi del diritto successorio e, in particolare, con l’art. 459 c.c. secondo cui: «<i>l’eredità si acquista con l’accettazione. L’effetto dell’accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione</i>»? Se è vero che, con una <i>fictio iuris</i>, l’erede diventa titolare delle sostanze ereditarie retroattivamente, sin dall’istante in cui si è aperta la successione, allora accettando in eredità una quota societaria egli diventa senz’altro “socio” con la medesima efficacia retroattiva? Se sì, è nel medesimo momento che egli acquista (retroattivamente) anche la legittimazione ad esercitare i diritti sociali, tra cui la legittimazione all’azione <i>ex</i> art. 2476, comma 3, c.c.?</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>4. Il principio di diritto</strong></p><p class="text-justify">Con la sentenza in epigrafe, la Suprema Corte ha risposto enunciando il seguente principio di diritto: «<i>i chiamati all'eredità del&nbsp;</i>de cuius<i> acquistano (retroattivamente) la partecipazione sociale al momento dell'accettazione dell'eredità, ma sono legittimati all'esercizio dei diritti sociali solo a seguito del deposito per l'iscrizione del loro acquisto nel registro delle imprese: ed in definitiva, prima di tale momento, gli eredi non possono nemmeno interferire con l'operato dell'amministratore, in quanto terzi rispetto alla società. <strong>Anche il diritto ad agire per responsabilità nei confronti degli amministratori, tra gli altri diritti sociali, pur nella sua peculiarità, si concretizza in capo all'erede del socio, dunque, solo con l'adempimento delle formalità di cui si è detto</strong></i>».</p><p class="text-justify">Quindi il trasferimento <i>iure haereditario</i> della titolarità della quota è condizione necessaria, ma non sufficiente per l'esercizio dei diritti sociali in capo agli eredi: essi <i><u>da un lato</u>&nbsp;</i>acquistano retroattivamente la partecipazione sociale al momento dell’apertura della successione, <i><u>dall’altro</u></i>, divengono legittimati all’esercizio dei diritti sociali – tra cui le azioni contro l’amministratore – solo a seguito dell’iscrizione del loro acquisto nel registro delle imprese di cui all’art. 2470 c.c.: prima di tale momento, gli eredi non possono nemmeno interferire con l’operato dell’amministratore, in quanto terzi rispetto alla società e come tali privi anche del “potere” di sostituirsi ad essa <i>ex</i> art 81 c.p.c.</p><p class="text-justify">&nbsp;Il principio enunciato muove anzitutto dal tenore letterale dell’art. 2470 c.c. che – a ben vedere – nel disporre che «<i>il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito</i>», non distingue tra trasferimenti <i>inter vivos</i> o <i>mortis causa.</i> Esso trova comunque la sua <i>ratio</i> in un’inderogabile <strong>esigenza di certezza</strong> delle situazioni giuridiche, esigenza che – del resto – neppure pare collidere con l'operatività dell'art. 459 c.c. Le due norme operano infatti su piani diversi, che non si escludono tra loro: l’art. 459 c.c., determina il momento in cui il delato diviene erede (ed eventualmente “socio”) mentre l’art. 2470 c.c. si limita a regolare il momento (ben diverso) in cui tale qualità di erede-socio diviene <i><strong><u>anche</u></strong></i> “opponibile” alla società e suscettibile di una proiezione sul piano processuale ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c. e dell'81 c.p.c.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 08 Sep 2025 16:58:35 +0200</pubDate>
                        <title>Greenwashing, l&#039;Ue ora frena: ritirata la direttiva Green Claims</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/greenwashing-lue-ora-frena-ritirata-la-direttiva-green-claims</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Su Italia Oggi</i> <i>Sette</i> un approfondimento a più voci, a cura di Alberto Grifone, sul recente stop da parte della Commissione europea alla direttiva “Green Claims”. La proposta, presentata nel 2023, mirava a contrastare il greenwashing imponendo alle imprese verifiche scientifiche sulle dichiarazioni ambientali, ma è stata ritirata temendo eccessivi oneri per le PMI e un impatto sulla competitività.</p><p><strong>Lorenzo Lazzarino</strong>, partner di ADVANT Nctm, ha commentato così la decisione della Commissione:</p><p>«La decisione della Commissione di ritirare la proposta di direttiva sui green claims impone cautela e non va interpretato come un via libera a dichiarazioni più disinvolte. Se da un lato riduce l’onere normativo per le imprese, dall’altro lascia un vuoto che può alimentare incertezza e pratiche scorrette. In Italia restano comunque applicabili il Codice del Consumo e le norme sulla concorrenza sleale, che vietano dichiarazioni ambientali ingannevoli. Senza criteri comuni UE, aumenta il rischio di disallineamenti normativi all’interno della UE, che è fonte di incertezza per le imprese.<br>Nel vuoto lasciato dalla direttiva UE, codici di condotta volontari come il Codice di Autodisciplina IAP possono giocare un ruolo più rilevante, diventando punto di riferimento de facto per una comunicazione ambientale corretta. Le imprese serie dovranno continuare a comunicare in modo trasparente, per non compromettere la fiducia dei consumatori».</p><p>L'articolo integrale: <i>Italia Oggi Sette – Affari Legali</i>, 8 settembre 2025.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Tue, 02 Sep 2025 12:18:04 +0200</pubDate>
                        <title>Nuove tecnologie e concorrenza. Si amplia il ruolo dell&#039;Antitrust </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nuove-tecnologie-e-concorrenza-si-amplia-il-ruolo-dellantitrust</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Le grandi innovazioni digitali e l’intelligenza artificiale stanno trasformando anche il diritto della concorrenza. Su questo tema <i>Italia Oggi Sette – Affari Legali</i> (a cura di Federico Unnia) ha raccolto il commento del nostro partner <strong>Luca Toffoletti</strong>.</p><p>Secondo Luca Toffoletti, il Digital Market Act rappresenta un passaggio fondamentale: «raccoglie l’eredità dell’esperienza antitrust e codifica applicazioni innovative della giurisprudenza. La sua cifra è soprattutto procedurale, trasformando divieti generali in prescrizioni specifiche che aumentano la certezza giuridica e contengono i costi di compliance».</p><p>Un tema altrettanto rilevante è il merger control, dove la crescente diffusione di poteri di chiamata sulle concentrazioni sotto-soglia si confronta con la necessità di tutelare la certezza giuridica.</p><p>Come conclude Luca Toffoletti: «la forza del diritto antitrust sta proprio nella sua capacità di adattamento all’evoluzione dei mercati e delle tecniche».</p><p>Per leggere l'articolo completo: <i>Italia Oggi Sette – Affari Legali</i>, 1 settembre 2025.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Mon, 01 Sep 2025 14:44:27 +0200</pubDate>
                        <title>Il recepimento in Italia della Secondary Market Directive: analisi del D.lgs. 116/2024</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-recepimento-in-italia-della-secondary-market-directive-analisi-del-dlgs-116-2024</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>1. L’attuazione della Secondary Market Directive in Italia</strong></p><p class="text-justify">Il D.lgs. n. 116/2024 (il “<strong>Decreto</strong>”) ha recepito in Italia la Direttiva UE/2021/2167 (la “<strong>Direttiva</strong>”) in materia di gestori e acquirenti di crediti, il cui obiettivo era uniformare le norme che disciplinano i gestori e gli acquirenti di crediti deteriorati nonché favorire la crescita di un mercato secondario dei crediti deteriorati all’interno dell’Unione Europea. I principali contenuti e le prime considerazioni sullo schema di recepimento della Direttiva in Italia sono stati oggetto di approfondimento nella nostra precedente newsletter del 19 febbraio 2024.&nbsp;</p><p class="text-justify">In particolare, il Decreto è intervenuto modificando il D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (<i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>, “<strong>TUB</strong>”) con l’introduzione del nuovo Capo II del Titolo V (articoli dal 114.1 al 114.10) denominato «Acquisto e gestione di crediti in sofferenza e gestori di crediti in sofferenza», apportando alcune novità legislative rispetto a quanto previsto dalla Direttiva.</p><p class="text-justify">A livello di legislazione secondaria, l’articolo 3, comma 1, del Decreto ha attribuito alla Banca d’Italia il compito di emanare le ulteriori disposizioni di recepimento della Direttiva e attuative del nuovo Capo II, Titolo V, del TUB. In ottemperanza a tale mandato, il 13 febbraio 2025 la Banca d’Italia ha pubblicato sul proprio sito web le nuove disposizioni di vigilanza (le “<strong>Disposizioni Attuative</strong>”) che includono specifiche previsioni per la gestione dei crediti in sofferenza, disciplinando in particolare la figura del gestore di crediti in sofferenza, quale nuovo soggetto vigilato dalla Banca d’Italia.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il presente approfondimento concerne le principali novità introdotte dal Decreto e dalle Disposizioni Attuative, con particolare riferimento alla nuova figura del gestore di crediti in sofferenza.</p><p class="text-justify"><strong>2. Ambito di applicazione</strong></p><p class="text-justify">Il Decreto circoscrive l’ambito di applicazione della nuova normativa ai “crediti in sofferenza”, definiti dalle Disposizioni Attuative come “<i>il complesso delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca</i>. <i>Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese</i>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a>.&nbsp;</p><p class="text-justify">Diversamente da quanto previsto nella Direttiva, devono pertanto ritenersi esclusi non solo tutti i crediti che rientrano nelle categorie <i>performing</i>, ma anche gli UTP (<i>Unlikely to Pay</i>), e <i>past due,</i> oltre che i crediti c.d. commerciali (<i>e.g. utilities</i>, crediti derivanti dall’attività di impresa etc.).</p><p class="text-justify">Inoltre, il legislatore nazionale ha deciso, conformemente a quanto consentito dalla Direttiva, di estendere l’ambito di applicazione del Decreto anche ai crediti finanziari in sofferenza originati da soggetti non bancari iscritti all’albo ex articolo 106 del TUB, da fondi di investimento o da società veicolo di cartolarizzazione (SPV).</p><p class="text-justify">La nuova normativa non trova, invece, applicazione&nbsp;con riferimento all’acquisto e alla gestione di crediti in sofferenza effettuata da: (i) gestori di organismi di investimento collettivo del risparmio in relazione ai fondi da essi gestiti; (ii) banche (anche con riferimento ai crediti da esse concessi o acquistati); (iii) intermediari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del TUB (anche con riferimento ai crediti dagli stessi sia concessi sia acquistati), se svolta in Italia<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" title>[2]</a>.</p><p class="text-justify">Infine, la Banca d’Italia ha chiarito che le operazioni di cartolarizzazione caratterizzate da segmentazione del rischio (ad esempio, operazioni con <i>tranche</i> subordinate/<i>senior</i>) sono escluse dall’ambito applicativo delle nuove regole sulla gestione dei crediti deteriorati: la decisione di mantenere l’attività di <i>servicing</i> riservata a soggetti vigilati e qualificati (i.e. banche e intermediari ex art. 106 del TUB) ha lo scopo di tutelare la solidità e la trasparenza delle operazioni, a beneficio sia degli investitori sia dell’intero sistema finanziario.</p><p class="text-justify"><strong>3. Gli acquirenti di crediti in sofferenza</strong></p><p class="text-justify">Il Decreto e le Disposizioni Attuative, in recepimento della Direttiva, chiariscono che gli acquirenti di crediti in sofferenza possono essere sia persone fisiche sia persone giuridiche, purché diverse dalle banche<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" title>[3]</a>, che acquistino i crediti in sofferenza nell’ambito di un’attività commerciale o professionale, e non a titolo personale o occasionale.</p><p class="text-justify">La normativa non richiede che gli acquirenti rispettino requisiti patrimoniali minimi o siano in possesso di autorizzazioni preventive, ma tali soggetti devono comunque operare nel rispetto delle regole generali di trasparenza, correttezza e diligenza.</p><p class="text-justify"><strong>4. L’informativa agli acquirenti di crediti in sofferenza&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">A far data dal 19 ottobre 2023 trova applicazione il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2083 della Commissione Europea del 26 settembre 2023 (il “<strong>Regolamento</strong>”), che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva per quanto riguarda i modelli che devono essere usati dagli enti creditizi per la trasmissione agli acquirenti di informazioni sulle esposizioni creditizie nel portafoglio bancario.</p><p class="text-justify">L’art. 3 del Il Regolamento prevede le categorie di informazioni che devono essere fornite (controparte; contratto di credito, garanzie e cronologia della riscossione dei rimborsi), il cui dettaglio è poi contenuto negli allegati, i quali prevedono criteri, tabelle, definizioni, dati e istruzioni da seguire per fornire le informazioni. Sotto il profilo della riservatezza, il Regolamento prevede che siano gli enti creditizi a (i) individuare le informazioni che devono essere considerate riservate a norma del diritto dell’Unione applicabile e (ii) garantire un’adeguata protezione di tali informazioni, anche concludendo appositi accordi di riservatezza con i cessionari prima di condividere i dati personali prima della conclusione del contratto.</p><p class="text-justify">Il Regolamento non si applica a:</p><p class="text-justify">(i) compravendite di crediti che fanno parte di vendite di succursali, aree di attività o vendite di portafogli dei clienti che non sono limitate ai contratti di credito deteriorati e ai trasferimenti di contratti di credito deteriorati nell’ambito di un’operazione di ristrutturazione in corso dell’ente creditizio che vende nel quadro di procedure di insolvenza, risoluzione o liquidazione;&nbsp;</p><p class="text-justify">(ii) compravendite di crediti deteriorati mediante cartolarizzazione laddove si applichi il Regolamento (UE) 2017/2402 e la comunicazione delle relative informazioni sia disciplinata dal regolamento delegato (UE) 2020/1224 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1225;</p><p class="text-justify">(iii) compravendite di crediti deteriorati in forza di credit default swap, total return swap e altri contratti derivati, contratti di assicurazione e contratti di sub-partecipazione;&nbsp;</p><p class="text-justify">(iv) compravendite di crediti deteriorati in forza di un contratto di garanzia finanziaria o di un’operazione di finanziamento tramite titoli.</p><p class="text-justify"><strong>5. I gestori di crediti in sofferenza e l’autorizzazione a svolgere l’attività di gestione</strong></p><p class="text-justify">Una delle principali novità del Decreto è rappresentata dall’introduzione della figura del gestore di crediti in sofferenza, che si aggiunge a banche e intermediari ex art. 106 del TUB quale soggetto legittimato a gestire i crediti in sofferenza per conto degli acquirenti di crediti in sofferenza.&nbsp;</p><p class="text-justify">Gli acquirenti di crediti in sofferenza non possono, infatti, gestire direttamente i crediti oggetto di acquisizione, ma devono affidarsi a un soggetto vigilato da individuarsi tra banche, intermediari ex art. 106 del TUB o appunto gestori iscritti nell’albo speciale istituito ai sensi dell’art. 114.5 del TUB e autorizzati dalla Banca d’Italia<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" title>[4]</a>.</p><p class="text-justify">A differenza di quanto disposto dalla Direttiva<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" title>[5]</a> che prevede l’obbligo di nominare un soggetto che svolga attività di gestione di crediti solamente con riferimento all’acquisto di crediti in sofferenza vantati nei confronti dei consumatori, il Decreto ha previsto che l’acquirente di crediti in sofferenza sia sempre tenuto a nominare un gestore di crediti in sofferenza (ovvero una banca o un intermediario finanziario ex art. 106 del TUB), indipendentemente, dunque, dalla tipologia di soggetti verso i quali tali crediti in sofferenza sono vantati.&nbsp;</p><p class="text-justify">Le Disposizioni Attuative<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" title>[6]</a> prevedono che la gestione dei crediti in sofferenza comprenda la riscossione e il recupero dei pagamenti dovuti dal debitore, la rinegoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali con il debitore ceduto<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" title>[7]</a>, la gestione dei reclami dei debitori ceduti e l’informativa al debitore relativa a ogni variazione dei tassi di interesse e degli oneri o a ogni pagamento dovuto.</p><p class="text-justify">Inoltre, ai sensi della Parte Prima, Capitolo 4, Sezione II, delle Disposizioni Attuative, l’attività del gestore autorizzato può includere l’acquisto a titolo definitivo e la gestione per conto proprio di crediti in sofferenza, purché la stessa avvenga “<i>in via subordinata rispetto alla gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti terzi</i>”.&nbsp;</p><p class="text-justify">La ragione di tale limitazione risiede nella volontà del legislatore di assicurare che l’oggetto sociale del gestore di crediti in sofferenza (<i>i.e.</i> la gestione per conti di terzi acquirenti) sia coerente con l’attività in concreto svolta (anche in considerazione dell’assenza di requisiti prudenziali di tipo quantitativo in capo ai gestori, che si basa sul presupposto che il recupero di crediti venga svolto per conto di terzi)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" title>[8]</a>.</p><p class="text-justify">Ai fini dell’iscrizione all’albo dei gestori, è richiesta un’adeguata struttura organizzativa, l’adozione di procedure operative efficaci e un sistema di controlli interni idoneo a garantire la corretta gestione dei crediti in sofferenza. Il gestore deve inoltre essere in grado di svolgere direttamente una parte significativa delle attività di gestione, evitando di delegarla integralmente a terzi senza assicurare una supervisione interna.&nbsp;</p><p class="text-justify">La Banca d’Italia verifica la solidità patrimoniale e gestionale del richiedente, valutando la capacità dello stesso di operare in modo sostenibile nel lungo periodo, nonché il piano d’impresa presentato dal gestore, che deve illustrare le strategie operative e le modalità di gestione dei crediti.</p><p class="text-justify">La domanda per ottenere l’iscrizione all’albo dei gestori da parte di nuovi soggetti deve essere presentata alla Banca d’Italia, la quale ha 90 giorni dalla ricezione della documentazione per pronunciarsi.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>6. La tutela dei debitori ceduti</strong></p><p class="text-justify">Tra gli obiettivi della Direttiva, vi è senz’altro garantire un’adeguata e rafforzata tutela dei debitori ceduti. Questo principio, fatto proprio dal legislatore nazionale, si sostanzia in specifici obblighi informativi individuali. In particolare, il gestore di crediti in sofferenza, oppure la banca o l’intermediario finanziario ex art. 106 del TUB incaricati dall’acquirente per la gestione di tali crediti, devono comunicare in modo diretto e personale al debitore l’avvenuta cessione del credito.&nbsp;</p><p class="text-justify">L’obbligo di informare il debitore sorge subito dopo la cessione del credito e, comunque, sempre prima che vengano avviate eventuali azioni di recupero nei suoi confronti.&nbsp;</p><p class="text-justify">L’informativa da fornire al debitore ceduto deve rispettare precisi requisiti di contenuto, così da garantire piena trasparenza e tutela del debitore.</p><p class="text-justify"><strong>7. Il ruolo dei soggetti titolari di licenza ex art. 115 TULPS</strong></p><p class="text-justify">La nuova disciplina introdotta dal Decreto e dalle Disposizioni Attuative ridefinisce anche il ruolo dei soggetti autorizzati ex art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (“<strong>TULPS</strong>”).</p><p class="text-justify">Queste società, tradizionalmente attive nel recupero stragiudiziale dei crediti, possono ora scegliere se richiedere l’autorizzazione come gestori di crediti in sofferenza ai sensi dell’art. 114.6 del TUB oppure limitarsi a svolgere attività di recupero per conto terzi o come fornitori di servizi specialistici sotto la responsabilità di un gestore di crediti in sofferenza nell’ambito di accordi di <i>outsourcing</i>, fermo restando che il gestore deve comunque garantire il rispetto delle regole di <i>governance</i> e vigilanza previste dalle Disposizioni Attuative.</p><p class="text-justify">Secondo le indicazioni della Banca d’Italia, nel caso in cui la&nbsp;classificazione&nbsp;in stato di sofferenza avvenga&nbsp;successivamente&nbsp;all’affidamento dell’attività di recupero stragiudiziale ad un soggetto provvisto della licenza di cui all’articolo 115 del TULPS, quest’ultimo&nbsp;potrà continuare a gestire tali crediti&nbsp;senza chiedere l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 114.6 del TUB. Viceversa, ove detto credito venga successivamente ceduto a un acquirente di crediti in sofferenza,&nbsp;l’attività di recupero rientra nel campo di applicazione del Capo II del Titolo V del TUB. L’acquirente sarà quindi tenuto a nominare per la gestione una banca, un intermediario 106 ovvero un gestore di crediti in sofferenza autorizzato.</p><p class="text-justify">Inoltre, nel contesto di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto esclusivamente crediti in sofferenza realizzate ai sensi della Legge 130/1999 e prive di segmentazione del rischio,&nbsp;il&nbsp;<i>master servicer</i>&nbsp;(banca, intermediario finanziario o gestore di crediti in sofferenza) potrà, nel rispetto della disciplina settoriale applicabile e sulla base di un&nbsp;contratto di esternalizzazione,<strong>&nbsp;</strong>avvalersi per il&nbsp;recupero stragiudiziale dei crediti in sofferenza&nbsp;cartolarizzati di soggetti titolari di licenza ex art. 115 TULPS.</p><p class="text-justify">***</p><p class="text-justify"><strong>Riferimenti normativi</strong></p><ul><li><p class="text-justify"><span>Direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE).</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2083 del 26 settembre 2023, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2021/2167 per quanto riguarda i modelli che devono essere usati dagli enti creditizi per la trasmissione agli acquirenti di informazioni sulle esposizioni creditizie nel portafoglio bancario.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), Capo II del Titolo V (articoli dal 114.1 al 114.10).</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Decreto legislativo 30 luglio 2024, n. 116 recante il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Documento di consultazione contenente le disposizioni della Banca d’Italia per l’attuazione della Direttiva.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Disposizioni della Banca d’Italia per il recepimento della Direttiva (UE) 2021/2167 sugli acquirenti e sui gestori di crediti deteriorati.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Tavola di resoconto alla consultazione pubblicata avviata il 24 luglio 2024 dalla Banca d’Italia, pubblicata sul sito della Banca d’Italia.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Workshop per gli operatori interessati alla presentazione della domanda di autorizzazione come “gestori di crediti in sofferenza”, 6 marzo 2025, slides pubblicate sul sito della Banca d’Italia.</span></p></li></ul><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><i>Approfondimento a cura di <strong>Matteo Gallanti </strong>e <strong>Stefano Padovani</strong>.&nbsp;</i></p><hr><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a> Le Disposizioni Attuative, in linea con le previsioni del TUB, individuano il perimetro delle “sofferenze” la cui definizione coincide con quella contenuta nella Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti).</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" title>[2]</a> Art. 114.2, comma 1, del TUB.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" title>[3]</a> Art. 114.1 del TUB.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" title>[4]</a> Art. 114.3, comma 2 del TUB.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" title>[5]</a> Art. 17, par. 1, lett. a) della Direttiva.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" title>[6]</a> Si veda la definizione di “Gestione dei crediti in sofferenza” prevista dalla Disposizioni Attuative.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" title>[7]</a> Tale rinegoziazione non deve costituire attività di concessione di finanziamenti ai sensi dell’articolo 106 del TUB; a tali fini non costituiscono attività di concessione di finanziamenti l'estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" title>[8]</a>&nbsp;Come emerso in sede di consultazione da parte della Banca d’Italia, il criterio di subordinazione si considera rispettato se il&nbsp;valore lordo (<i>gross book value</i>) dei crediti gestiti per conto di terzi&nbsp;supera il&nbsp;50% del <i>gross book value</i> totale&nbsp;dei crediti in sofferenza gestiti, inclusi quelli acquistati in proprio. Ai fini di tale calcolo, sono da includersi sia i crediti in sofferenza acquistati&nbsp;prima&nbsp;dell’entrata in vigore della normativa sia quelli acquisitati in una fase successiva, purché ancora nel portafoglio del gestore; sono invece esclusi dal calcolo i crediti non in sofferenza gestiti in via stragiudiziale. I gestori di crediti in sofferenza devono verificare trimestralmente il rispetto del criterio di subordinazione, segnalando eventuali scostamenti alla Banca d’Italia.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 21 Aug 2025 11:15:40 +0200</pubDate>
                        <title>Regolamento UE sulla deforestazione (EUDR): novità e adempimenti dal 2025</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/regolamento-ue-sulla-deforestazione-eudr-novita-e-adempimenti-dal-2025</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il Regolamento europeo relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale.&nbsp;</strong></p><p>Il Regolamento (UE) 2023/1115, noto come “EUDR”, è entrato in vigore il 29 giugno 2023 e sarà applicabile dal <strong>30 dicembre 2025</strong> per la maggior parte degli operatori, mentre le micro e piccole imprese avranno tempo fino al <strong>30 giugno 2026</strong>.&nbsp;</p><p>La normativa mira a ridurre al minimo la deforestazione e il degrado forestale a livello globale, contenere le emissioni di gas a effetto serra e proteggere la biodiversità. Oltre agli obiettivi ambientali, l’EUDR integra considerazioni sociali, imponendo il rispetto della legislazione del Paese di produzione, inclusa quella ambientale, agricola, forestale, e in materia di diritti umani e dei popoli indigeni.</p><p>E’ opportuno segnalare che si tratta di una normativa speciale rispetto a quella, “orizzontale”, prevista in materia di due diligence con la Direttiva&nbsp;2024/1760 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (c.d. “CSDDD”); pertanto, in caso di contrasto, l’EUDR prevale sulla CSDDD.</p><p>Di recente, la Commissione Europea ha pubblicato (in G.U.U.E. C del 12 agosto 2025) un nuovo documento di orientamento (C/2025/4524), volto a chiarire le previsioni dell’EUDR (nel proseguo, la “Comunicazione”). La Comunicazione – peraltro giuridicamente non vincolante – fornisce infatti indicazioni operative su aspetti chiave come le differenze tra gli obblighi in capo ai diversi operatori, la <i>due diligence</i>, la presentazione della dichiarazione di dovuta diligenza (“DDS”), il ruolo delle certificazioni e le tempistiche di entrata in vigore dell’EUDR.</p><p>Il campo di applicazione dell’EUDR comprende sette materie prime considerate a rischio: bovini, cacao, caffè, olio di palma, soia, legno e gomma naturale, oltre a numerosi prodotti derivati elencati nell’Allegato I, tra cui cuoio, cioccolato, carta, mobili e pneumatici.&nbsp;</p><p>La disciplina interessa, in particolare, <strong>operatori e commercianti, distinguendo tra PMI e non-PMI</strong>. In sintesi, l’operatore è chi immette per primo un prodotto rilevante sul mercato UE o lo esporta, mentre il commerciante è chi lo mette a disposizione sul mercato dopo l’immissione iniziale.&nbsp;</p><p>Gli operatori non-PMI devono implementare <strong>un processo di </strong><i><strong>due diligence</strong></i> strutturato in tre fasi: raccolta di informazioni dettagliate sul prodotto (descrizione, quantità, Paese di produzione, geolocalizzazione degli appezzamenti, dati di fornitori e acquirenti, prove di conformità); valutazione del rischio di non conformità, considerando elementi quali il rischio Paese, la presenza di deforestazione o degrado forestale, i diritti delle popolazioni locali, la complessità della filiera e il rischio di mescolamento con prodotti di origine sconosciuta; e, se necessario, adozione di misure di mitigazione per ridurre il rischio a un livello nullo o trascurabile, come richieste di informazioni aggiuntive, audit indipendenti o controlli in loco.</p><p>La conclusione positiva della <i>due diligence</i> è possibile solo se il rischio residuo è nullo o trascurabile. In caso contrario, il prodotto non può essere immesso sul mercato o esportato.&nbsp;</p><p>L’operatore deve presentare, attraverso il Sistema Informativo previsto dall’articolo 33, <strong>la DDS</strong> e conservare la relativa documentazione per almeno cinque anni.&nbsp;</p><p>È inoltre tenuto a dotarsi di un <strong>sistema interno di </strong><i><strong>due diligence</strong></i><strong>, con procedure e controlli formalizzati</strong>, nonché revisione periodica almeno annuale.</p><p>La legislazione pertinente ai sensi dell’EUDR include le norme del Paese di produzione relative all’uso del suolo, alla tutela ambientale, alla gestione forestale, ai diritti di terzi e dei lavoratori, ai diritti umani e indigeni, nonché alle disposizioni fiscali, anticorruzione, commerciali e doganali.</p><p>La normativa prevede una <strong>classificazione dei Paesi di origine</strong> in base al livello di rischio: basso, standard o alto. Per i Paesi a basso rischio, gli operatori possono applicare una due diligence semplificata, limitandosi alla raccolta delle informazioni di base e alla presentazione della DDS, senza analisi e mitigazione approfondite. Nei Paesi ad alto rischio, invece, le verifiche e i controlli sono più rigorosi e frequenti.</p><p>Le autorità competenti effettuano <strong>controlli documentali e fisici, anche in dogana</strong>. In caso di non conformità possono essere adottate misure correttive come il ritiro o il richiamo immediato dei prodotti, la sospensione della loro immissione sul mercato, la donazione per fini caritatevoli o lo smaltimento. Le sanzioni possono arrivare ad almeno il 4% del fatturato annuo realizzato nell’UE, oltre alla confisca dei prodotti o dei proventi, all’esclusione temporanea da appalti e fondi pubblici e, nei casi più gravi o in caso di recidiva, al divieto di immissione o esportazione di prodotti rilevanti.</p><p>La Comunicazione riconosce l’utilità di schemi volontari di certificazione ambientale e tracciabilità; tuttavia, essi possono <strong>integrare</strong> – e non sostituire – la <i>due diligence</i> obbligatoria. In particolare, certificazioni basate su modelli di equilibrio di massa o su percentuali miste di prodotto non garantiscono di per sé la conformità all’EUDR. Solo prodotti completamente conformi ai criteri di legalità e deforestazione zero in <strong>tutti</strong> i loro componenti possono essere immessi sul mercato UE. L’operatore deve dunque verificare la conformità della certificazione all’EUDR.</p><p>Per prepararsi alla scadenza del 30 dicembre 2025, le aziende dovrebbero mettere in atto quanto prima una serie di azioni: mappare le proprie filiere, identificando fornitori e aree a rischio; istituire un database centralizzato per la gestione delle informazioni; nonché adeguare i contratti di fornitura con clausole specifiche sulla conformità alla normativa.&nbsp;</p><p>È altresì essenziale formare il personale coinvolto, in particolare negli uffici acquisti, qualità e sostenibilità, e implementare un sistema di <i>due diligence</i> interno strutturato, eventualmente integrato nel Modello 231.&nbsp;</p><p>È infine imprescindibile mantenere un monitoraggio costante dell’evoluzione normativa e delle <i>best practices</i>, per garantire un adeguamento tempestivo e prevenire rischi legali e reputazionali.</p><p class="text-center">***</p><p><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare <strong>Valentina Cavanna </strong>all’indirizzo</i><a href="mailto:valentina.cavanna@advant-nctm.com"><i>valentina.cavanna@advant-nctm.com</i></a><i>.</i></p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/esperienza/settori/ambiente-e-sicurezza" target="_blank"><i>Resta aggiornato</i></a><i>!</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Ambiente e Sicurezza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 11 Aug 2025 10:22:12 +0200</pubDate>
                        <title>Europa. Nuova definizione di piccole imprese a media capitalizzazione anche per i bonus Ipo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/europa-nuova-definizione-di-piccole-imprese-a-media-capitalizzazione-anche-per-i-bonus-ipo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Commissione europea ha introdotto, con la Raccomandazione n. 2025/1099 del 21 maggio 2025, una nuova definizione di “piccole imprese a media capitalizzazione” che amplia le possibilità di accesso a benefici e misure di sostegno, tra cui anche i bonus per le Ipo. Un passaggio che, come sottolineano i nostri professionisti, potrebbe avere effetti immediati sia in termini di semplificazione burocratica sia di stimolo agli investimenti.</p><p>«L'iniziativa mira ad evitare che il superamento delle soglie dimensionali previste per le micro, piccole o medie imprese […] comporti un'immediata e sproporzionata intensificazione degli oneri normativi e amministrativi a carico di imprese ancora in fase di crescita […] C'è quindi un impatto operativo immediato della raccomandazione», spiega <strong>Lukas Plattner</strong>.</p><p>Come segnala <strong>Francesco Mazzocchi</strong>, la raccomandazione inciderà anche sugli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio».</p><p>E ancora, Plattner aggiunge: «Già oggi vediamo un primo effetto: la riduzione degli oneri amministrativi […] L’ampliamento della platea di imprese beneficiarie potrà stimolare ulteriormente gli investimenti […] La Francia si è già mossa, la Germania pure. Non possiamo restare indietro. Serve coraggio e visione».</p><p><i>Leggi l’articolo completo su Plus24 per approfondire tutti i dettagli.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 08 Aug 2025 11:05:32 +0200</pubDate>
                        <title>Investire sui Data Center: sfide attuali e prospettive future tra nuovi procedimenti autorizzativi e meccanismi di attrazione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/investire-sui-data-center-sfide-attuali-e-prospettive-future-tra-nuovi-procedimenti-autorizzativi-e-meccanismi-di-attrazione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Ad oggi in Italia sono presenti circa 160 Data Center (“<strong>DC</strong>”) la cui domanda energetica si attesta intorno ai 30 GW di potenza con più del 70% della richiesta concentrata tra Lombardia e Piemonte ma in netta crescita in altre Regioni, tra cui Lazio e Puglia.</p><p class="text-justify">Il riferimento è, principalmente, agli Edge DC (aventi una dimensione tra 400 e 1.800 mq e consumi energetici &lt;5MW) che si distinguono dai Medium DC (tra 2.000 e 9.000 mq con consumi &gt;5MW) e dagli Hyperscale DC (oltre 9.000 mw con consumi &gt;100MW).</p><p class="text-justify">In tale contesto, le ultime settimane sono state caratterizzate da novità di non marginale rilievo per la futura diffusione dei DC sul territorio nazionale.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il riferimento è, in particolare:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>al “nuovo” procedimento unico per la realizzazione di DC disciplinata dalla bozza del c.d. “Decreto Energia”, circolata il 24 luglio u.s. e che dovrebbe entrare in vigore entro la fine del corrente mese;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>alla strategia per l’attrazione in Italia degli investimenti industriali esteri in DC resa pubblica dal MIMIT il 16 luglio e che sarà in consultazione sino al 16 agosto p.v. (la “<strong>Strategia</strong>”).</span></p></li></ul><p class="text-justify"><strong>Il procedimento unico per l’autorizzazione dei DC</strong></p><p class="text-justify">Al fine di accelerare gli iter amministrativi correlati al rilascio dei titoli abilitativi volti a garantire l’operatività dei DC, l’articolo 3 del Decreto Energia introduce un procedimento autorizzativo unico.</p><p class="text-justify">Sulla scia delle semplificazioni implementate negli ultimi anni per gli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, ora, anche per i DC si prevede, dunque, una sorta di autorizzazione unica o PAUR, mirata snellire e velocizzare l’ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni preordinate e connesse a vario titolo alla costruzione ed esercizio dell’intervento.</p><p class="text-justify">Segnatamente, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3 del Decreto Energia:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>l’autorizzazione, sia per la realizzazione sia per l’ampliamento, dei DC (aziendali, in co-ubicazione, in co-hosting o relativi campus) e delle relative reti connesse di utenza (di qualunque tensione nominale), è rilasciata nell’ambito di un procedimento autorizzativo unico da parte dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale. Per l’effetto, nel caso di DC con potenza fino a 300 MW, l’autorità competente sarà la relativa Regione (o Provincia delegata) e, nel caso di potenze superiori, il MASE;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>in virtù del principio di adeguatezza, nel caso di procedimenti di competenza Regionale o Provinciale, la funzione di autorità competente non può essere a sua volta delegata o attribuita ad altri enti di livello sub-provinciale;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>l’istanza di autorizzazione unica deve includere tutta la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti nulla osta e assensi ivi inclusi, ove necessari, quelli per l’autorizzazione integrata ambientale, la valutazione di impatto ambientale, l’autorizzazione paesaggistica o culturale, per l’utilizzo delle acque e per le emissioni atmosferiche:</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>l’autorizzazione unica è rilasciata in esito ad apposita conferenza di servizi e il relativo procedimento deve avere una durata non superiore a dieci mesi decorrenti dalla verifica della completezza della documentazione allegata all’istanza. Tale termine non è prorogabile se non per circostanze eccezionali e, comunque, per un massimo di tre mesi;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>nel caso in cui il progetto sia sottoposto a screening a VIA e lo stesso si concluda prevedendo la necessità di attivare il procedimento di VIA, la relativa istanza dovrà essere presentata entro il termine perentorio di 90 giorni, decorsi i quali l’istanza si intende come rinunciata ed il procedimento archiviato;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>per i progetti di DC dichiarati dal Consiglio dei ministri di preminente interesse strategico nazionale, la relativa autorizzazione unica è rilasciata da un commissario straordinario di governo in coerenza con le disposizioni dettate dal DL 104/2023;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>per i DC che, alla data di entrata in vigore del Decreto, abbiano già ottenuto i titoli abilitativi (ivi inclusi i provvedimenti ambientali) necessari alla realizzazione dell’iniziativa ma non anche l’autorizzazione per le opere connessione, la stessa deve essere rilasciata dalla Regione competente. Tale norma fa espresso riferimento alle opere di connessione con tensione superiore a 220 kV e non anche alle opere con tensioni inferiori.&nbsp;</span></p></li></ul><p class="text-justify"><strong>Meccanismi di attrazione di nuovi investimenti</strong></p><p class="text-justify">Con la Strategia il MIMIT ha avviato una analisi di settore per individuare punti di forza e di debolezza del sistema Italia e attuare tutte quelle azioni ritenute necessarie per attrarre investimenti esteri, velocizzando le procedure di installazione e creare un ecosistema attrattivo per potenziali stakeholder interessati.</p><p class="text-justify">In quest’ottica, i principali campi di azione individuati consistono:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>nell’identificazione del segmento industriale dei DC,&nbsp;già iniziata con l’introduzione dal 1° gennaio 2025 del codice ATECO 63.10.10 tra quelli relativi alle&nbsp;“</span><i><span>infrastrutture informatiche, elaborazione dati, hosting e attività connesse</span></i><span>” (ATECO 63.10), in attesa di un codice ATECO specifico e unitario con la pubblicazione nel 2027 dei nuovi Codici;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>nell’introduzione di una specifica destinazione d’uso per i DC;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>nella semplificazione dei processi autorizzativi (da attuare, si assume, tramite il sopra citato Decreto Energia);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>nell'identificazione delle migliori aree di sviluppo, mediante potenziamento del SINFI (Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture), con georeferenziazione multilivello di approdi sottomarini, reti elettriche, aree industriali dismesse, cablaggi e fonti rinnovabili;</span></p></li></ul><p class="text-justify">Il documento è attualmente in consultazione pubblica e tutti i soggetti interessati possono avanzare le proprie proposte o osservazione entro il 16 agosto p.v.&nbsp;</p><p class="text-justify">In parallelo a tali iniziative, appare quanto mai opportuno promuovere e incentivare lo sviluppo delle reti e delle fonti energetiche rinnovabili, in connessione con l’incremento della domanda energetica atteso nei prossimi anni, considerando eventualmente un riconoscimento formale dei DC come “soggetti energivori”, obbligati, da un lato a rispettare le c.d. condizionalità green, ma dall’altro beneficiari di agevolazioni sugli oneri di sistema e, in generale, sul prezzo dell’energia.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Considerazioni preliminari</strong></p><p class="text-justify">Con particolare riferimento al Decreto Energia (che a differenza della Strategia non ha contenuto meramente programmatico), la bozza attualmente disponibile appare presentare molteplici punti aperti che necessiteranno di essere chiariti nelle successive fasi di entrata in vigore ed applicazione della normativa di settore.&nbsp;</p><p class="text-justify">Tra gli altri:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>non è specificato se la relativa autorizzazione possa costituire, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Tale omissione appare mal conciliarsi con il termine massimo di conclusione del procedimento (10 mesi) che appare difficilmente osservabile laddove si renda necessario richiedere ed ottenere la relativa variazione urbanistica;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>tranne che per i progetti già autorizzati e che debbano ottenere i titoli abilitativi per le opere di connessione con tensione superiore a 220 kW, non è prevista alcuna disposizione transitoria o clausola di salvaguardia con riguardo alle iniziative già avviate o in fase di avviamento, con la conseguenza che si dovrebbe applicare agli stessi il c.d. principio del </span><i><span>tempus regit actum</span></i><span> non senza rilevanti problemi di coordinamento e di competenza tra i vari enti preposti;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>non v’è alcun riferimento a provvedimenti attuativi (</span><i><span>e.g.</span></i><span>, linee guida) volte a fornire maggiori dettagli in ordine alla documentazione da produrre, ai contenuti minimi dell’istanza, ai vincoli eventualmente ostativi alla realizzazione degli interventi, alla possibilità o meno di classificare le opere come di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai fini dell’eventuale attivazione di procedure espropriative ecc.;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>non sono presenti riferimenti concreti ad eventuali sistemi di incentivazione e meccanismi di attrazione mirati a promuovere in concreto la realizzazione dei DC.</span></p></li></ul><p class="text-justify">I DC rappresentato uno snodo essenziale verso l’effettiva transizione digitale del Paese e, se, da un lato, gli operatori di settore si mostrano disponibili a sopportare i tradizionali rischi di mercato, dall’altro, non sono altrettanto disponibili ad assumersi i rischi tipicamente legati alla discrezionalità delle pubbliche amministrazioni.</p><p class="text-justify">In tale prospettiva, la Strategia e il Decreto Energia appaiono idonei a rappresentare un primo lieve impulso verso la progressiva valorizzazione dei DC nel panorama nazionale; tuttavia, da una prima analisi della bozza attualmente in circolazione, per un concreto cambio di paradigma è auspicabile che siano introdotte delle disposizioni integrative e correttive o, quantomeno, dei provvedimenti attuativi da adottare in tempi rapidi.</p><p class="text-justify">Quanto sopra con l’obiettivo di mitigare i medesimi ostacoli e situazioni di incertezza che negli ultimi anni hanno caratterizzato lo sviluppo di altri impianti strategici (<i>i.e.</i>, i progetti rinnovabili) per i quali i c.d. “procedimenti autorizzativi unici” sono stati negli ultimi anni sovente interpretati dai player di mercato non come un incentivo bensì come una barriera agli investimenti come è stato d’altro canto testimoniato dallo stesso legislatore con il progressivo ampliamento del perimetro applicativo dei c.d. regimi semplificati quali l’attività libera e la PAS.&nbsp;</p><p class="text-justify">Approfondimento a cura di <strong>Piero Viganò</strong>, <strong>Giovanni Battista De Luca</strong>, <strong>Lorenzo Piscitelli</strong>, <strong>Ernesto Rossi Scarpa Gregorj</strong> e <strong>Paola Putignano</strong>.&nbsp;</p><p class="text-justify"><a href="https://www.energylawitaly.com/" target="_blank"><u>Resta aggiornato</u></a>!</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 06 Aug 2025 10:49:58 +0200</pubDate>
                        <title>Saturazione virtuale: partita rinviata a fine agosto. Cosa attendersi e i potenziali impatti sul mercato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/saturazione-virtuale-partita-rinviata-a-fine-agosto-cosa-attendersi-e-i-potenziali-impatti-sul-mercato</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Come oramai noto, da alcune settimane sta circolando la bozza del c.d. “Decreto Energia” (“<strong>Decreto</strong>”) recante, tra l’altro, misure urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche.</p><p class="text-justify">Sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, il Decreto dovrebbe giungere in Consiglio dei Ministri a fine agosto subito dopo la pausa estiva.</p><p class="text-justify"><strong><u>L’attuale bozza del Decreto</u></strong></p><p class="text-justify">Ai fini che qui rilevano, il Decreto prevede l’introduzione di un articolo 10-<i>bis</i> nel D.Lgs. n. 190/2024 (c.d. TU FER) volto a regolare le soluzioni di connessione alla rete elettrica degli: <i>(i)</i> impianti a <strong><u>fonti rinnovabili</u></strong> (con l’esclusione degli eolici offshore); <i>(ii)</i> impianti di <strong><u>storage</u></strong> (BESS e pompaggio idroelettrico).</p><p class="text-justify">Sulla base dell’attuale bozza:</p><ul><li><p class="text-justify">è previsto che ARERA disciplini entro <strong>180 giorni</strong> dall’entrata in vigore del Decreto le modalità e le condizioni tecniche ed economiche per la connessione delle suddette tipologie di impianti. In particolare, da un lato, Terna e, dall’altro i distributori di rete locali, dovranno allocare sia la capacità di rete disponibile che eventualmente quella in eccesso rispetto a quella disponibile tramite <strong><u>procedure trasparenti e non discriminatorie</u></strong>;</p></li><li><p class="text-justify">a decorrere dall’adozione della suddetta disciplina da parte di ARERA, <strong>perdono efficacia</strong> le soluzioni di connessione afferenti a progetti di impianti a fonti rinnovabili (con l’esclusione degli eolici offshore) e storage non autorizzati e il cui progetto definitivo delle opere di rete non sia stato già validato/benestariato dal distributore o da Terna;</p></li><li><p class="text-justify">la perdita dell’efficacia della soluzione di connessione non può costituire motivo di <strong>sospensione</strong> del procedimento autorizzativo o ambientale in corso relativo al progetto di impianto;</p></li><li><p class="text-justify">in deroga a quanto procede, <strong>restando efficaci</strong> le soluzioni di connessione relative ai progetti che hanno ottenuto già un provvedimento di esclusione dall’assoggettabilità a VIA (c.d. Screening VIA) o quelli che hanno già ottenuto un provvedimento di VIA, purché tali provvedimenti abbiano avuto ad oggetto anche le opere di rete;</p></li><li><p class="text-justify">anche se le relative soluzioni di connessione conservano efficacia, ai fini dell’<strong>assegnazione definitiva&nbsp;</strong>della capacità di rete è in ogni caso necessario che il progetto ottenga l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio.</p></li></ul><p class="text-justify"><strong><u>Considerazioni preliminari</u></strong></p><p class="text-justify">Dalla bozza di Decreto appare emergere – con l’eccezione degli impianti off-shore che appaiono esclusi dall’ambito oggettivo di applicazione della norma – un quadro regolatorio in materia di connessione alla RTN pressoché rivoluzionato rispetto a quello vigente con impatti, quantomeno nel breve periodo, sulle iniziative già avviate o in fase di prossimo avviamento.</p><p class="text-justify">Ed infatti, laddove le attuali disposizioni fossero integralmente confermate, è verosimile che per le iniziative in stato più avanzato si assista nei prossimi mesi ad una vera e propria corsa all’ottenimento dello Screening VIA, della VIA o del benestare onde tentare di prevenire il rischio di decadenza delle STMG ottenute.</p><p class="text-justify">In merito, vale la pena evidenziare, in via preliminare, che la deroga disciplinata dal Decreto rischia di rivelarsi discriminatoria, consentendo ai progetti che – in ragione delle loro caratteristiche – sono sottoposti a procedimenti ambientali, di “conservare” la STMG nonostante non abbiano ottenuto la validazione/benestare del progetto definitivo delle opere di rete.</p><p class="text-justify">Ulteriori coni d’ombra riguardano, poi, la prossima declinazione delle sopra citate procedure “trasparenti e non discriminatorie” (le quali, teoricamente ed in linea con l’obbligo di connessione di terzi alla RTN, non dovrebbero essere “competitive” nel verso senso della parola) nonché gli iter autorizzativi relativi alle iniziative le cui STMG saranno decadute.</p><p class="text-justify">Bisognerà, infatti, comprendere come l’ente competente al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio, potrà essere nella posizione di pronunciarsi su un progetto di connessione che non è più attuale, tenuto conto che sia la PAS che l’autorizzazione unica hanno ad oggetto di norma sia l’impianto di generazione che le opere di rete.</p><p class="text-justify">Emerge inoltre con chiarezza che diventerà ancora più dirimente accelerare e snellire le procedure autorizzative connesse allo sviluppo delle rinnovabili visto che i progetti che ottengono più velocemente il titolo abilitativo saranno quelli che otterranno per primi la capacità di rete in via definitiva, a discapito dei progetti non autorizzati.</p><p class="text-justify">Questi, anche se prossimi al termine&nbsp;dell’iter autorizzativo, vedranno aumentare il rischio di perdere la capacità assegnata nel contesto della procedura indetta da Terna in caso di saturazione definitiva della relativa micro-zona con potenziali aggravi economici in termini di maggiori costi da sostenere per la relativa connessione (<i>e.g.</i>, qualora la sottostazione previamente identificata fosse stata nel mentre saturata e sia necessario optare per una soluzione più distante e più onerosa).&nbsp;</p><p class="text-justify">In merito, è verosimile che si assisterà all’instaurazione di molteplici contenziosi da parte degli operatori interessati, a causa dell’improvviso venir meno del loro diritto acquisito sulla capacità di rete previamente prenotata.&nbsp;</p><p class="text-justify">Per avere un quadro chiaro, completo ed esaustivo in merito alla futura nuova disciplina (e alle conseguenti reazioni dei player di mercato) sarà comunque necessario attendere l’entrata in vigore della normativa e dei successivi provvedimenti attuativi dell’ARERA (che, orientativamente dovrebbero, essere pubblicati entro febbraio 2026 laddove fosse confermata l’entrata in vigore del Decreto entro la fine del corrente mese).</p><p class="text-justify">Il presente articolo, a cura di <strong>Piero Viganò</strong>, <strong>Giovanni Battista De Luca</strong>, <strong>Lorenzo Piscitelli </strong>e <strong>Ernesto Rossi Scarpa Gregorj</strong>, è il terzo di una serie di articoli pubblicati sulla saturazione virtuale della rete. I precedenti sono:</p><p class="text-justify"><a href="https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/saturazione-virtuale-della-rete-microzone-e-procedure-trasparenti-i-potenziali-impatti-sulle-attuali-e-future-iniziative-di-sviluppo" target="_blank"><i>Saturazione virtuale della rete: microzone e procedure trasparenti. I potenziali impatti sulle attuali e future iniziative di sviluppo</i></a></p><p class="text-justify"><a href="https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/italia-rete-elettrica-sotto-pressione-la-sfida-della-saturazione-tra-immissione-e-prelievo" target="_blank"><i>Italia, rete elettrica sotto pressione: la sfida della saturazione tra immissione e prelievo</i></a></p><p class="text-justify"><a href="https://www.energylawitaly.com/" target="_blank">Resta aggiornato</a>!</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 04 Aug 2025 11:37:38 +0200</pubDate>
                        <title>Illegittimità costituzionale della legge calabrese sulle biomasse. Stessa sorte attende la Legge della Regione Sardegna sulle aree inidonee?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/illegittimita-costituzionale-della-legge-calabrese-sulle-biomasse-stessa-sorte-attende-la-legge-della-regione-sardegna-sulle-aree-inidonee</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con sentenza n. 134 depositata il 28 luglio scorso, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 14, commi 1 e 2 della Legge della Regione Calabria n. 36/2024 in quanto vieta la realizzazione, nei parchi nazionali e regionali, degli impianti per la produzione di energia da biomasse con potenza superiore a 10 MW termici (comma 1) e impone agli impianti esistenti con potenza superiore a 10 MW termici di ridurla entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, pena la decadenza dell’autorizzazione (comma 2).</p><p class="text-justify">La Corte, dopo aver dato preliminarmente atto della differenza tra gli impianti a biomasse e gli altri impianti da fonti rinnovabili<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a> – la cui realizzazione e operatività si pone, normalmente, in minore conflitto con la tutela dell’ambiente – ha rilevato come la legge calabrese, pur non stabilendo un divieto generalizzato di realizzazione di impianti FER sul territorio regionale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" title>[2]</a>, si ponga comunque in violazione dell’art. 117, comma 3, Cost. in relazione alla materia “<i>produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia</i>” di competenza concorrente (<i>i.e.</i> congiunta di Stato, che fissa i principi, e Regioni, che legiferano nel rispetto di tali principi)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" title>[3]</a>.</p><p class="text-justify">Se è vero, infatti, che la nuova disciplina nazionale ha assegnato alle Regioni un ruolo fondamentale nell’individuazione delle aree idonee e inidonee all’installazione degli impianti FER<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" title>[4]</a>, ad avviso della Corte, tale dichiarazione di inidoneità, <strong>non può tradursi in un divieto assoluto stabilito </strong><i><strong>a priori</strong></i>,<strong>&nbsp;</strong>ma equivale a indicare le aree in cui l’installazione dell’impianto può essere egualmente autorizzata ancorché sulla base di una idonea istruttoria e di una motivazione rafforzata.&nbsp;</p><p class="text-justify">Secondo la Consulta, interpretare diversamente i limiti del potere riconosciuto alle Regioni, si porrebbe in palese contrasto con l’esigenza dello sviluppo di energie rinnovabili cruciale proprio rispetto all’obiettivo di tutela dell’ambiente nell’interesse delle future generazioni.</p><p class="text-justify">È la prima volta che la Corte si è espressa sulla base dei principi del DM Aree Idonee (decreto ministeriale 21 giugno 2024) che, attuando l’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 199 del 2021, ha stabilito i nuovi principi e criteri omogenei per l’individuazione da parte delle Regioni delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione degli impianti FER con la precisazione, però, che l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico.</p><p class="text-justify">In buona sostanza la nuova normativa, se da un lato da risalto alla autonomia regionale al contempo vuole scongiurare il rischio che anche quando non sussistano evidenti ragioni di salvaguardia del territorio e degli ecosistemi introducano dei divieti il che si porrebbe in palese contrasto con la pressante esigenza dello sviluppo di energie rinnovabili la quale è «di cruciale rilievo» proprio «rispetto al vitale obiettivo di tutela dell’ambiente, anche nell’interesse delle future generazioni» (cfr.sentenza n. 216 del 2022).</p><p class="text-justify">Tutto questo in attesa della pronuncia sulla Legge della Regione Sardegna (L.R. n. 20/2024) che, ricordiamo, ha sostanzialmente vietato l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile sul 99% del territorio sardo.</p><p class="text-justify"><i>Approfondimento a cura dei nostri professionisti <strong>Giovanni Battista De Luca</strong>, <strong>Paola Putignano</strong> e<strong> Ernesto Rossi Scarpa Gregorj</strong>.</i></p><p class="text-justify"><a href="https://www.advant-nctm.com/esperienza/aree-di-attivita/energia-e-infrastrutture" target="_blank"><i>Resta aggiornato sulle ultime news</i></a>!</p><hr><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a> Sono note le criticità ambientali legate all’installazione degli impianti termici a biomasse stigmatizzate nello stesso Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) che, a pag. 58, prevede che la relativa installazione sia “<i>guidata in modo da favorire gli impianti ad alta qualità ambientale e ad alta efficienza, considerando anche la possibilità che siano introdotte limitazioni a installazioni ex-novo nelle aree caratterizzate da situazioni critiche sotto il profilo della qualità dell’aria</i>”.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" title>[2]</a> La legge ha ad oggetto i soli impianti alimentati da biomasse, in contesti in cui l’esigenza della protezione dell’<i>habitat</i> naturale è particolarmente forte – ovvero i parchi nazionali e regionali – e individua il limite di potenza dei 10 MW termici.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" title>[3]</a>&nbsp;Per completezza, si segnala che la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, della legge regionale anche per violazione degli artt. 3 e 41 Cost. Secondo la Corte, tale disposizione normativa assume il carattere di legge provvedimento, poiché è riferibile unicamente alla centrale del Mercure (il solo impianto a biomasse oggi collocato in un parco nazionale o regionale calabrese) e risulta, quindi, destinata a incidere su una singola posizione giuridica, intervenendo così il legislatore regionale su questioni normalmente affidate all’autorità amministrativa.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" title>[4]</a> La disciplina previgente consentiva l’individuazione delle aree inidonee esclusivamente “attraverso un’apposita istruttoria” e, quindi, non con legge ma all’esito di un procedimento amministrativo (paragrafo 17 delle Linee guida di cui al DM 10 settembre 2010).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 31 Jul 2025 14:24:40 +0200</pubDate>
                        <title>Energy Outlook | Luglio 2025</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/energy-outlook-luglio-2025</link>
                        <description>Nasce Energy Outlook, la Newsletter di ADVANT Nctm dedicata all&#039;area Energia e Infrastrutture!</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ora disponibile il primo numero di Energy Law, la <strong>#Newsletter</strong> mensile a cura del Team Energy &amp; Infrastructures di <a href="https://www.linkedin.com/company/86285154/admin/page-posts/published/#" target="_blank" class="ql-mention" rel="noreferrer"><strong>ADVANT Nctm</strong></a> che analizza gli sviluppi normativi e regolatori più rilevanti del panorama energetico italiano.&nbsp;</p><p>Dalle prossime aste <strong>FER X</strong> ai chiarimenti sul mercato <strong>PPA</strong>, passando per le novità sul mercato <strong>agrivoltaico</strong>, <strong>certificati bianchi</strong> e <strong>Data Center</strong>, la newsletter offre un aggiornamento puntuale per operatori e stakeholder del mercato energetico.</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/user_upload/Energy_NL.pdf" target="_blank"><strong>Leggi il numero di Luglio 2025</strong></a></p><p><a href="https://www.energylawitaly.com/newsletter-subscription" target="_blank">Resta aggiornato!&nbsp;</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 30 Jul 2025 14:46:00 +0200</pubDate>
                        <title>Cram down fiscale negli accordi di ristrutturazione dei debiti – non si applica la liberazione dei coobbligati ex art. 59 co. 2 CCII</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cram-down-fiscale-negli-accordi-di-ristrutturazione-dei-debiti-non-si-applica-la-liberazione-dei-coobbligati-ex-art-59-co-2-ccii</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>App. Brescia, 11 giugno 2025</p><p class="text-justify">Secondo la Corte bresciana il <i>cram down</i> fiscale determina un’assimilazione <i>in toto</i> delle agenzie fiscali e previdenziali ai creditori aderenti agli accordi e non invece un fenomeno assimilabile agli accordi a efficacia estesa di cui all’art. 60 CCII. In quest’ultimo caso, a seguito del correttivo <i>ter</i>, restano salvi i diritti dei creditori nei confronti dei fideiussori e dei coobbligati (così come da sempre nel concordato preventivo). Questa disposizione non si applica quindi ai creditori pubblici, che conseguentemente non possono agire nei confronti di eventuali coobbligati a seguito dell’omologazione degli accordi.</p><p class="text-justify"><i>Si tratta di una decisione coerente con l’impostazione del Codice, che prevede due distinti istituti, ognuno dei quali ha una propria&nbsp;</i>ratio<i>, diversi caratteri, presupposti ed effetti.</i></p><p class="text-justify"><i>Si segnala il richiamo, quale&nbsp;</i>obiter dictum<i> nella motivazione, alla circostanza che lo scopo della norma sarebbe la conservazione, ove possibile, della continuità aziendale: gli accordi di ristrutturazione possono avere anche carattere liquidatorio, ma certamente l’interpretazione è funzionale anche a questa finalità, ove ne sia il caso.</i></p><p class="text-justify">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9376</guid>
                        <pubDate>Tue, 29 Jul 2025 16:51:00 +0200</pubDate>
                        <title>Il mercato organizzato dei PPA in Italia e la garanzia di ultima istanza del GSE</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-mercato-organizzato-dei-ppa-in-italia-e-la-garanzia-di-ultima-istanza-del-gse</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">In ottemperanza alle disposizioni dell’art. 28, comma 2 e 2-bis, del D. Lgs. 199/2021, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di completare il quadro delle disposizioni regolanti la negoziazione dei contratti di lungo termine di energia rinnovabile (“<strong>PPA</strong>”), con il decreto n. 152 del 20 giugno 2025 (“<strong>Decreto</strong>”) ha:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>fornito specifici indirizzi al Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (“<strong>GME</strong>”)<strong>&nbsp;</strong>per la costituzione e l’avvio di un mercato organizzato dedicato alla negoziazione dei PPA (“<strong>MPPA</strong>”);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>definito i criteri e le condizioni in base ai quali il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (“<strong>GSE</strong>”) assume il ruolo di garante di ultima istanza dei PPA negoziati sul MPPA.</span></p></li></ul><p class="text-justify"><strong>Il contesto europeo e nazionale di riferimento</strong></p><p class="text-justify">Il Decreto si inserisce in un contesto normativo europeo in continua evoluzione, volto a favorire gli investimenti in energia rinnovabile e a garantire stabilità ai prezzi. A partire dal Regolamento (UE) 2024/1747, l’Unione Europea, infatti, incoraggia gli Stati membri a eliminare gli ostacoli esistenti per la negoziazione e sottoscrizione dei PPA, promuovendo, tra gli altri, strumenti di garanzia a supporto degli operatori, in particolare PMI e soggetti con limitato accesso ai mercati.</p><p class="text-justify">In ambito nazionale, il decreto si colloca nell’ambito del PNIEC e della Missione 7 del REPowerEU del PNRR, che mira a ridurre la dipendenza dalle fonti fossili, accelerare lo sviluppo delle rinnovabili e favorire la diffusione dei contratti a lungo termine (5–10 anni) tra produttori e acquirenti di energia rinnovabile.</p><p class="text-justify">Più nel dettaglio, la principale finalità del MPPA e del ruolo del GSE, quale garante di ultima istanza, è di ridurre le principali barriere esistenti per l’accesso e lo sviluppo dei PPA tra cui l’elevato costo finanziario degli strumenti di garanzia richiesti per gestire il rischio associato alle posizioni delle parti nel PPA.&nbsp;</p><p class="text-justify">Nelle scorse settimane GME e GSE hanno avviato due consultazioni aventi ad oggetto, rispettivamente (i) la proposta di modello di funzionamento del MPPA e (ii) la proposta di regole operative per la qualifica dei soggetti che intendono partecipare al MPPA e per la disciplina di garanzia di ultima istanza del GSE (“<strong>Regole Operative</strong>”), così come previsto dall’art. 8 del Decreto. La consultazione del GME si è conclusa il 24 luglio 2025, mentre il termine per la consultazione del GSE è in scadenza il prossimo 4 agosto 2025.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>La struttura del MPPA ai sensi del Decreto e del documento per la consultazione del GME&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">Il MPPA sarà una nuova piattaforma di negoziazione facente parte del più ampio mercato elettrico gestito dal GME (“<strong>Mercato Elettrico</strong>”)<strong>&nbsp;</strong>e, in particolare, sarà integrato funzionalmente con il mercato a termine (“<strong>MTE</strong>”)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a>.</p><p class="text-justify">Per tale ragione, il Decreto prevede che i <strong>prodotti</strong> che potranno essere negoziati sul MPPA dovranno avere “<i>caratteristiche standardizzate analoghe o comunque compatibili con quelle dei contratti negoziati sul MTE</i>”.</p><p class="text-justify">Infatti, ai sensi del Decreto e dei documenti per la consultazione di GME e GSE, potranno essere negoziati sul MPPA contratti di compravendita aventi esclusivamente un profilo standardizzato di tipo <i>baseload</i> e <i>peakload</i>, proprio come attualmente previsto sul MTE.</p><p class="text-justify">Inoltre, i contratti negoziabili su MPPA dovranno:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>essere riferibili a volumi di energia che non siano già stati oggetto di contratti precedentemente negoziati e che non siano oggetto di altri incentivi e/o servizi erogati dal GSE (anche con riferimento alla relativa quota di potenza dell’impianto);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>avere una durata di minimo 5 e massimo 10 anni.</span></p></li></ul><p class="text-justify">È altresì previsto che i PPA possano essere negoziati direttamente sul MPPA, attraverso una negoziazione ad asta con meccanismo di gradimento, ovvero al di fuori del mercato (“<strong>OTC Clearing</strong>”), purché i PPA OTC Clearing siano compatibili con i prodotti negoziabili su MPPA.</p><p class="text-justify">Il MPPA sarà un mercato a partecipazione volontaria, ma per l’accesso e la partecipazione sono previsti requisiti soggettivi ed oggettivi.</p><p class="text-justify">Oltre ai requisiti oggettivi, relativi agli impianti, <strong>requisiti soggettivi</strong> sono previsti sia dal GME, con riferimento alla partecipazione al Mercato Elettrico, che dal GSE, con riferimento al ruolo da quest’ultimo assunto nel MPPA.</p><p class="text-justify">Infatti, tutti i partecipanti al MPPA, oltre ad essere imprese attive presso la competente camera di commercio ed avere un <i>rating&nbsp;</i>non inferiore al c.d. <i>investment grade</i>, dovranno:</p><ol><li><p class="text-justify"><span>avere la qualifica di operatori di mercato ai sensi della disciplina del Mercato Elettrico (GME);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>essere utenti del dispacciamento di uno o più impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili entrati in esercizio o autorizzati, se venditori (GSE);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>essere utenti del dispacciamento di uno o più punti di prelievo come definito nel TIT, se acquirenti (GSE).</span></p></li></ol><p class="text-justify">Il GME assumerà il ruolo di controparte centrale dei partecipanti sul MPPA, mentre il GSE interverrà in caso<i>&nbsp;</i>di inadempimento di una delle parti del PPA per garantire la continuità dei contratti, se così deciso della parte non inadempiente, come di seguito descritto.</p><p class="text-justify"><strong>Il ruolo di garante di ultima istanza del GSE ai sensi del Decreto e del documento per la consultazione del GSE</strong></p><p class="text-justify">Il soggetto che possiede i requisiti previsti dalle Regole Operative del GSE sottoscrive il contratto di adesione con GSE al fine di ottenere la garanzia di ultima istanza del GSE.</p><p class="text-justify">Nel caso in cui una parte si renda inadempiente nei confronti del GME ai sensi della disciplina del Mercato Elettrico ovvero nei confronti del GSE ai sensi del contratto di adesione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" title>[2]</a>, la controparte <i>in bonis</i> potrà decidere di proseguire nel contratto e usufruire del servizio di ultima istanza del GSE ovvero di far cessare l’efficacia del contratto negoziato sul MPPA e recedere dal contratto di adesione sottoscritto con il GSE.</p><p class="text-justify">Se la controparte <i>in bonis</i> decide di attivare la garanzia del GSE, quest’ultimo subentra nella posizione della controparte inadempiente per il rimanente tempo del PPA, che non sia già oggetto di consegna sul MCT.</p><p class="text-justify">Inoltre, in caso di inadempimento del venditore, il GSE, in forza del mandato che gli è stato conferito, subentrerà quale utente del dispacciamento in immissione dell’impianto o degli impianti oggetto del PPA.</p><p class="text-justify">In caso di subentro del GSE, le posizioni contrattuali delle parti vengono regolate mediante l’applicazione del c.d. “prezzo di riserva” (“<strong>Prezzo di Riserva</strong>”), così come determinato ai sensi delle Regole Operative, e non del prezzo contrattuale precedentemente determinato dalle Parti nel PPA.</p><p class="text-justify"><strong>Una riforma strategica?</strong></p><p class="text-justify">I requisiti e gli oneri (anche in termini professionali) per partecipare al Mercato Elettrico e, quindi al MPPA, potrebbero costituire un ostacolo per le società di progetto che normalmente detengono gli impianti di produzione nonché per i clienti finali energivori che partecipano direttamente al Mercato.&nbsp;</p><p class="text-justify">Ai sensi del documento per la consultazione del GSE, sembra, tuttavia, che sia produttori che clienti finali possano partecipare al MPPA per il tramite del proprio <i>trader</i> al quale abbiano conferito mandato per il dispacciamento.</p><p class="text-justify">Ciò consentirebbe di superare tale limite, consentendo la partecipazione tramite utenti qualificati cui più produttori/clienti potrebbero dare mandato, similmente a come avviene per il mercato del dispacciamento gestito da Terna e in relazione al Capacity Market. Tuttavia, in tale contesto, occorrerà valutare i rischi derivanti dall’aggregazione.</p><p class="text-justify">Analoghe valutazioni potrebbero essere svolte anche in merito alla partecipazione al MPPA da parte dei clienti finali energivori.</p><p class="text-justify">Anche il Prezzo di Riserva desta diversi dubbi, in quanto non consentirebbe alle parti di mantenere il medesimo <i>cash flow</i> previsto al momento della conclusione del PPA.&nbsp;</p><p class="text-justify">Occorrerà dunque attendere la pubblicazione degli esiti delle consultazioni avviate da GSE e GME per comprendere se i dubbi e i suggerimenti degli operatori del mercato saranno tenuti in considerazione nella costruzione del MPPA e nella strutturazione del ruolo del GSE quale garante di ultima istanza.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Resta aggiornato</strong>: <a href="https://www.energylawitaly.com/newsletter-subscription" target="_blank"><i>iscriviti alla nostra newsletter</i></a></p><hr><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a> In particolare, si prevede che il MTE venga suddiviso in due comparti: il mercato dei contratti a termine (“<strong>MCT</strong>”) nel quale continueranno ad essere negoziati i contratti attualmente negoziabili sul MTE e il MPPA.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" title>[2]</a> Ad esempio, in caso di mancato adempimento agli obblighi assunti ai sensi del contratto di adesione.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>PPA</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9371</guid>
                        <pubDate>Mon, 28 Jul 2025 15:10:09 +0200</pubDate>
                        <title>Antiriciclaggio: in consultazione la bozza UIF di aggiornamento sulle SOS (con apertura all’intelligenza artificiale)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/antiriciclaggio-in-consultazione-la-bozza-uif-di-aggiornamento-sulle-sos-con-apertura-allintelligenza-artificiale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il 4 luglio 2025 l’Unità di informazione finanziaria (<i>“<strong>UIF</strong>”</i>) ha posto in consultazione un documento (il <i>“<strong>Provvedimento</strong>”</i>) contenente le <strong>nuove istruzioni</strong> <strong>per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette</strong> (<i>“<strong>SOS</strong>”</i>), destinate a sostituire un precedente provvedimento del 4 maggio 2011.&nbsp;</p><p class="text-justify">La revisione delle istruzioni di cui al Provvedimento si colloca nel più ampio processo di riforma della normativa eurounitaria in materia. Le disposizioni contenute nel Provvedimento, rivolte all’intera platea dei destinatari dell’obbligo di segnalazione (<i>“<strong>Destinatari</strong>”</i>)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a>, mirano ad <i>“<strong>agevolare la rilevazione delle operazioni sospette e assicurare tempestività, completezza e riservatezza della segnalazione nonché di accrescerne la qualità</strong>”</i>. L’antecedente di questo processo riformatore è rappresentato dal provvedimento dell’UIF del 12 maggio 2023, contenente un elenco di trentaquattro indicatori di anomalia, elaborati per facilitare l’individuazione delle operazioni sospette e garantire un adempimento corretto e uniforme degli obblighi segnaletici da parte dei Destinatari. La SOS rappresenta uno degli strumenti antiriciclaggio più rilevanti e costituisce l’esito di un processo valutativo svolto dai Destinatari, che prende avvio dall’individuazione di indici di anomalia, sia soggettivi che oggettivi, utili a stabilire se, con riferimento a un determinato soggetto e a una specifica operazione, si configuri un sospetto.</p><p class="text-justify">Il Provvedimento si articola in tre parti: la <strong><u>prima parte</u></strong> illustra i principi e le regole da osservare nella collaborazione attiva – intesa come l’<i>”insieme delle misure organizzative, procedurali, informatiche, di disciplina interna e formazione adottate dal destinatario al fine di adempiere all’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”</i> – e fornisce le istruzioni relative all’individuazione e all’esame delle anomalie, alla SOS, alla sospensione delle operazioni sospette, ai flussi di ritorno sugli esiti delle segnalazioni comunicati dall’UIF, nonché ai rapporti tra l’obbligo di SOS e altre disposizioni normative; la <strong><u>seconda parte</u></strong> reca disposizioni sugli adempimenti organizzativi e procedurali strettamente connessi all’obbligo di segnalazione, con particolare riferimento alla nomina del responsabile SOS e alla definizione della procedura interna di segnalazione (tali indicazioni si applicano, è bene precisarlo, ai Destinatari non soggetti alla supervisione delle Autorità di vigilanza di settore); la <strong><u>terza parte</u></strong>, infine, disciplina le modalità di registrazione al Portale Infostat-UIF e la compilazione della segnalazione.</p><p class="text-justify">Particolarmente interessante è poi il richiamo, nella sezione del Provvedimento dedicata all’“Individuazione delle anomalie”, all’impiego, da parte dei Destinatari, di strumenti – anche informatici – per la selezione delle operatività anomale, basati su parametri quantitativi e qualitativi, tra cui rientrano anche quelli basati sull’<strong>intelligenza artificiale </strong>(“<i><strong>IA</strong></i>”). Pur se il ricorso all’IA è qui delineato con cautela, venendo subordinato all’utilizzo di dati oggettivi e verificabili e a valutazioni condotte con l’intervento umano al fine di controllare e validare le anomalie rilevate, la sua menzione nel Provvedimento della UIF sembra comunque aprire la strada a possibili applicazioni in ambiti finora inesplorati, mettendo ancora una volta in evidenza le sfide che l’evoluzione tecnologica incessantemente pone al diritto.</p><p class="text-justify">In definitiva, il Provvedimento posto in consultazione ridefinisce l’obbligo di SOS di cui agli artt. 35 e ss. del D.lgs. n. 231/2007 (<i>“<strong>Decreto Antiriciclaggio</strong>”</i>) secondo una logica orientata alla qualità, più che alla quantità, del flusso segnaletico. Viene così chiarito che non si è di fronte a un mero adempimento burocratico-amministrativo, bensì a un’attività proattiva di<i> intelligence </i>finanziaria, fondata sulla responsabilizzazione del Destinatario. Si passerà ora all’analisi dei profili più rilevanti del Provvedimento, seguendo la suddivisione in tre parti sopra delineata.</p><p class="text-justify">Le principali novità introdotte dal nuovo Provvedimento rappresentano un passo significativo verso la modernizzazione del sistema antiriciclaggio italiano, con particolare attenzione alla qualità delle segnalazioni e all'innovazione tecnologica. In questo contesto, a parere di chi scrive, risulta comunque fondamentale il rispetto del principio di proporzionalità, che deve guidare l'applicazione delle misure antiriciclaggio - incluso l'impiego di strumenti basati sull'intelligenza artificiale - per garantire un corretto equilibrio tra l'efficacia della prevenzione e l'impatto sulle attività economiche dei soggetti obbligati destinatari che – come noto – rappresentano realtà fra loro anche molto eterogenee per natura e dimensioni. In questo senso, l’IA potrebbe essere molto rilevante ed efficace in termini di ausilio nei cd. background check nel contesto dell’adeguata verifica della clientela (e/o nella verifica di taluni documenti pubblici che li riguardano) per i soggetti obbligati meno strutturati.</p><p class="text-justify"><i>Approfondimento a cura di <strong>Filippo Federici</strong>, <strong>Valentina Molinari</strong> e <strong>Lorenzo Brugioni</strong>.&nbsp;</i></p><p class="text-justify"><a href="https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/Istruzioni_UIF_rilevazione_e_segnalazione_operazioni_sospette.pdf" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Le nuove istruzioni dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF)</i></a><i>.</i></p><hr><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a>Ai sensi del Provvedimento, le istruzioni sono rivolte a tutti i soggetti obbligati alla segnalazione di operazioni sospette ai sensi del D.lgs. 231/2007. Tra questi rientrano, in via esemplificativa: Banche e intermediari finanziari, come SIM, SGR, fiduciari e istituti di pagamento; Imprese di assicurazione e intermediari assicurativi, in particolare nel ramo vita;</p><p class="text-justify">Professionisti quali notai, avvocati, commercialisti e revisori, quando assistono i clienti in operazioni finanziarie, immobiliari o societarie; Operatori del mercato dell’arte, comprese gallerie e case d’asta, obbligati quando effettuano o intermediano operazioni di valore pari o superiore a 10.000 euro; Operatori del gioco pubblico, tra cui concessionari, gestori di sale e piattaforme di gioco online; e altri soggetti non finanziari, come agenti immobiliari, compro oro, operatori in cripto-attività e prestatori di servizi fiduciari.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <guid isPermaLink="false">news-9364</guid>
                        <pubDate>Mon, 28 Jul 2025 09:27:58 +0200</pubDate>
                        <title>Aiuti di Stato. La nuova categoria delle imprese a media capitalizzazione. Quali prospettive?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/aiuti-di-stato-la-nuova-categoria-delle-imprese-a-media-capitalizzazione-quali-prospettive</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>1. Introduzione&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">La Commissione europea ha adottato, con la Raccomandazione n. 2025/1099 del 21 maggio 2025 (la “<strong>Raccomandazione”</strong>) una nuova definizione di “piccole imprese a media capitalizzazione” (“<strong>SMC</strong>”), destinata a costituire parametro di riferimento per la normativa e i programmi dell’Unione che ne fanno espresso richiamo (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a>).</p><p class="text-justify">Vengono ad acquisire lo <i>status&nbsp;</i>di “piccole imprese a media capitalizzazione” le imprese che:&nbsp;</p><ul><li><p class="text-justify"><span>non sono PMI ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE,</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>occupano meno di 750 persone,</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il cui fatturato annuo non supera €150 milioni, o</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il cui totale di bilancio annuo (</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" title><span>[2]</span></a><span>) non supera €129 milioni.</span></p></li></ul><p class="text-justify">L’iniziativa mira ad evitare che il superamento delle soglie dimensionali previste per le micro, piccole o medie imprese, come definite dalla&nbsp;<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003H0361" target="_blank" rel="noreferrer">Raccomandazione 2003/361/CE</a> (“<strong>PMI</strong>”), comporti un’immediata e sproporzionata intensificazione degli oneri normativi e amministrativi a carico di imprese ancora in fase di crescita, che possono essere destinatarie di misure di aiuto senza che gli Stati debbano notificare le misure alla Commissione europea.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>2. Principali impatti e linee prospettiche</strong></p><p class="text-justify">Conformemente ai punti 5, 6 e 7 della Raccomandazione, la nuova definizione di piccola impresa a media capitalizzazione dovrà costituire il riferimento per la normativa e per i programmi dell’Unione che facciano esplicito uso del termine “piccola impresa a media capitalizzazione” o che siano rivolti a imprese corrispondenti ai criteri dimensionali ivi fissati.</p><p class="text-justify">In via transitoria, i programmi dell’Unione attualmente in vigore che già prevedono disposizioni relative alle piccole imprese a media capitalizzazione continueranno ad applicarsi alle imprese che, al momento dell’adozione dei suddetti programmi, rientravano in tale categoria, senza pregiudicare il quadro attuale definito dalla Commissione.</p><p class="text-justify">La nuova definizione rileverà in particolare con riferimento a due ambiti specifici in tema di aiuti di Stato:</p><p class="text-justify"><strong>2.1.</strong> Gli&nbsp;<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0122(04)&amp;qid=1751015099945" target="_blank" rel="noreferrer">Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04)</a> “<strong>Orientamenti per il finanziamento del rischio”</strong></p><p class="text-justify">Gli Orientamenti per il finanziamento del rischio prevedono la categoria delle “piccole imprese a media capitalizzazione”, stabilendo che, tra le imprese ammissibili a misure di finanziamento del rischio, andassero incluse non solo le PMI, ma anche le imprese il cui numero di dipendenti non superasse le 499 unità e il cui fatturato annuo non superasse 100 milioni di EUR o il totale di bilancio annuo non superasse € 86 milioni.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="text-justify">Gli Orientamenti riconoscono, infatti, che imprese comprese in tale fascia dimensionale affrontano un “deficit di finanziamento” simile a quello delle PMI in crescita.</p><p class="text-justify">Con la Raccomandazione 2025/1099, la Commissione amplia tale platea&nbsp;di imprese beneficiarie, aggiornando i parametri dimensionali. Tuttavia, gli Orientamenti dovranno essere aggiornati per riflettere l’estensione dimensionale prevista dalla Raccomandazione.&nbsp;</p><p class="text-justify">La stessa Commissione chiarisce poi che la nuova definizione generale di&nbsp;small mid-cap&nbsp;«lascia impregiudicate le soglie ritenute opportune nel contesto degli aiuti di Stato». In altri termini, la Raccomandazione non incide o modifica&nbsp;in alcun modo&nbsp;i limiti previsti dalle normative sugli aiuti.</p><p class="text-justify"><strong>2.2</strong> Il&nbsp;<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0651-20230701" target="_blank" rel="noreferrer">Reg. (UE) n. 651/2014</a>, il cd.&nbsp;GBER (<i>General Block Exemption Regulation</i>):<br><br>il GBER è il regolamento della Commissione europea che stabilisce le condizioni in base alle quali determinati tipi di aiuti di Stato possono essere considerati compatibili con il mercato interno e quindi esentati dalla notifica preventiva alla Commissione.</p><p class="text-justify">Ebbene, il regolamento di esenzione, così come aggiornato nel 2023, ha esteso il proprio ambito di applicazione anche alle piccole imprese a media capitalizzazione (nella definizione originaria già prevista dagli Orientamenti per il finanziamento del rischio). &nbsp;</p><p class="text-justify">Sono interessate allo stato due tipi di misure: (i) gli aiuti per agevolare la conclusione di contratti di rendimento energetico e (ii) gli aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU, che prevedono come possibili beneficiarie delle misure di aiuto questo tipo di imprese.&nbsp;</p><p class="text-justify">Anche il GBER dovrà essere modificato per riflettere l’innalzamento delle soglie dimensionali introdotto dalla Raccomandazione, ma si tratta, anche qui, di mero adeguamento formale.&nbsp;</p><p class="text-justify">Va notato in proposito che la Commissione ha già manifestato l’intenzione di&nbsp;inserire la nuova categoria&nbsp;in alcuni strumenti in corso di revisione. Nell’ambito del pacchetto di misure&nbsp;Omnibus IV&nbsp;(presentato anch’esso il 21 maggio 2025), si prevede di riconoscere formalmente le&nbsp;small <i>mid-cap</i>&nbsp;come categoria separata di imprese,&nbsp;semplificando le regole&nbsp;loro applicabili e&nbsp;riducendo gli oneri&nbsp;quando superano la soglia PMI. Ciò include interventi legislativi mirati su vari regolamenti UE (ad esempio in materia di GDPR, registri ambientali, ecc.) e auspicabilmente modifiche del&nbsp;GBER&nbsp;– rispetto al quale è aperta la consultazione pubblica fino al 6 ottobre 2025 - - e degli Orientamenti sul finanziamento del rischio.&nbsp;</p><p class="text-justify">È auspicabile, tuttavia, che le modifiche non si limitino a meri aggiornamenti formali ma che questa categoria di imprese possa beneficiare di un novero assai più ampio di tipologie di aiuto, con soglie più elevate di quelle attualmente previste.&nbsp;</p><p class="text-justify">È il caso ad esempio di incentivi fiscali&nbsp;mirati a favorire l’accesso al mercato dei capitali nell’ambito della <i>Savings and Investment Union</i> e destinati alle PMI e alle SMC quotande o neo-quotate&nbsp;(come contributi a fondo perduto o crediti d’imposta per coprire costi di IPO su mercati dedicati) e di strumenti fiscali per favorire il venture capital e la raccolta di equity (ad es. detrazioni IRPEF/IRES per chi investe) che dovrebbero potere essere automaticamente esentate, a certe condizioni,&nbsp;dagli obblighi di notifica alla Commissione europea, anche quando riguardi le SMC, secondo la definizione aggiornata della Raccomandazione, così come auspicato nel report TESG del maggio 2012&nbsp;(<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" title>[3]</a>).</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>3. Conclusioni</strong></p><p class="text-justify">L’estensione dei parametri dimensionali applicabili alle SMC mira a favorire le imprese in fase di crescita, garantendo loro l’accesso a strumenti di sostegno essenziali per il loro sviluppo e costituisce un chiaro segnale politico di apertura rispetto a un allentamento dei vincoli in materia di aiuti di Stato.</p><p class="text-justify">È fondamentale, tuttavia, a nostro avviso, estendere in maniera significativa il perimetro delle misure di aiuto alle quali le SMC possono accedere, consentendo agli Stati membri, anche tramite incentivi fiscali mirati, uno spazio d’azione maggiore rispetto a quello previsto dalle disposizioni oggi in vigore.&nbsp;</p><p class="text-justify">Soltanto in questo modo gli aiuti di Stato potranno contribuire alla crescita delle SMC, che costituiscono l’asse portante dell’economia UE.&nbsp;</p><hr><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">([1]) Tale raccomandazione fa seguito all’introduzione degli orientamenti politici 2024–2029 della Commissione europea, che avevano annunciato l’intenzione di valutare se la regolamentazione esistente applicabile alle piccole imprese a media capitalizzazione fosse troppo onerosa, sproporzionata o costituisse un ostacolo per il loro sviluppo competitivo. Nella medesima direzione si colloca la comunicazione “Bussola per la competitività dell’UE”, con cui la Commissione si è impegnata a proporre una nuova definizione di piccole imprese a media capitalizzazione al fine di garantire una regolamentazione proporzionata e confacente alle loro dimensioni. Anche lo studio “<i>Study to map, measure and portray the EU mid-cap landscape</i>” della Commissione europea, ha evidenziato che le piccole imprese a media capitalizzazione rappresentano un segmento di attività imprenditoriale chiaramente distinto dalle PMI ma anche dalle grandi imprese.</p><p>([2]) Intendendosi per tale&nbsp;il totale dell'attivo patrimoniale.</p><p class="text-justify">([3]) <i>Empowering EU capital markets for SMEs - Making listing cool again</i>, Final report of the Technical Expert Stakeholder Group (TESG) on SMEs, May 2021, pp. 58 ss, disponibile in <a href="https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3858732" target="_blank" rel="noreferrer">papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm</a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 28 Jul 2025 09:16:00 +0200</pubDate>
                        <title>Dal conto corrente alla Borsa: come aumentare la partecipazione al capitale di rischio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/dal-conto-corrente-alla-borsa-come-aumentare-la-partecipazione-al-capitale-di-rischio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>L'europa vara la Saving Investments Union per valorizzare i fondi fermi nei depositi</i></p><p>L'Europa ha varato la Saving and Investments Union (Siu), strategia per trasformare il risparmio fermo nei depositi bancari in investimenti produttivi a favore dell'industria europea. «Oggi circa il 70% del risparmio delle famiglie Ue, quasi 10mila miliardi di euro, giace in depositi sicuri ma a basso rendimento — spiega l'avvocato <strong>Lukas Plattner</strong>, partner ADVANT Nctm -. La Siu mira a convogliare parte di queste risorse verso l'economia reale, offrendo ai cittadini strumenti più semplici per investire sui mercati dei capitali e far crescere imprese e ricchezza delle famiglie».</p><p>Il fulcro della Siu è semplificare l'accesso al mercato dei capitali per le imprese, specie le piccole e medie. «Il nuovo Listing Act europeo, ad esempio, taglia burocrazia e costi di quotazione (prospetti più snelli, autorizzazioni più rapide) — dice Plattner -. Va anche evitato il gold plating, ovvero quel surplus di regole nazionali oltre le norme Ue che finisce per frenare imprese e investitori. Al contrario, serve un approccio proporzionato e flessibile: strumenti finanziari innovativi per canalizzare il risparmio verso le Pmi, sostenuti da efficaci incentivi fiscali». La dipendenza dell'Italia dal credito bancario si riflette in un mercato azionario sottodimensionato. «La capitalizzazione di Borsa italiana è circa il 36% del Pil, contro il 158% in Svezia e il 109% in Francia — dice Plattner -. Anche il ritmo di nuove quotazioni (Ipo) diverge: la Svezia ha visto oltre 500 Ipo nell'ultimo decennio, indice di grande dinamismo, mentre in Italia le matricole sul mercato regolamentato è pari a una media di 4 l'anno»</p><p><i>Articolo integrale sul numero del 26 luglio 2025 di Milano Finanza.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 24 Jul 2025 11:22:00 +0200</pubDate>
                        <title>Jobs Act, la Consulta interviene: illegittimo il limite rigido delle sei mensilità</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/jobs-act-la-consulta-interviene-illegittimo-il-limite-rigido-delle-sei-mensilita</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con la sentenza n. 118 depositata il 21 luglio 2025, la Corte costituzionale è intervenuta sul regime delle tutele in caso di licenziamento illegittimo, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, nella parte in cui prevedeva, per i datori di lavoro c.d. “di piccole dimensioni”, un tetto fisso e invalicabile all’indennizzo spettante al lavoratore nel caso di licenziamento illegittimo pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento.</p><p class="text-justify">Secondo la Corte, l’imposizione di un tetto fisso e invalicabile configura una liquidazione forfettizzata che, in assenza di qualunque margine di valutazione per il giudice, compromette la tutela riconosciuta al lavoratore di una prospettiva di effettivo ristoro e deterrenza.&nbsp;</p><p class="text-justify">La pronuncia non contesta la legittimità di un sistema che prevede, per le imprese di più piccole dimensioni, un regime differenziato e una tutela risarcitoria ridotta. Non viene quindi messa in discussione la scelta del legislatore di prevedere una disciplina meno onerosa per i datori di lavoro che non superano una certa soglia occupazionale, ma ritiene non conforme ai principi costituzionali la rigidità del limite massimo in quanto impedisce qualsiasi adattamento alla peculiarità delle singole fattispecie, risultando incompatibile con una tutela effettiva.</p><p class="text-justify">Per l’effetto della incostituzionalità dell’art. 9, comma 1, limitatamente alle parole “<i>e non può in ogni caso superare il limite delle sei mensilità</i>” la tutela indennitaria nel caso di imprese di più piccole dimensioni potrà essere modulata dal Giudice fra le 3 e le 18 mensilità, ossia in misura dimezzata rispetto a quanto previsto per le imprese sopra soglia.</p><p class="text-justify">La sentenza sottolinea inoltre che l’utilizzo esclusivo del criterio dimensionale rappresenta un indicatore non più affidabile della reale forza economica dell’impresa nell’attuale contesto produttivo. In questa prospettiva, la Corte auspica che il legislatore, in sede di eventuale riforma, valuti l’introduzione di parametri ulteriori – come il fatturato o il bilancio – per calibrare la misura dell’indennizzo in maniera più coerente con le caratteristiche dell’impresa.</p><p class="text-justify">La Corte Costituzionale già con la sentenza n. 183 del 2022 aveva sollevato medesime perplessità in ordine all’adeguatezza della disciplina riservata ai datori di lavoro di più piccole dimensioni e una possibile frizione con i principi costituzionali, scegliendo di non intervenire con una pronuncia ablativa e invitando (restando inascoltata) il legislatore ad intervenire.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><a href="https://www.advant-nctm.com/esperienza/aree-di-attivita/lavoro" target="_blank"><u>Articolo a cura del dipartimento Lavoro. Per maggiori informazioni clicca qui</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 24 Jul 2025 09:38:06 +0200</pubDate>
                        <title>Chiamata senza risposta | Private, Magazine del Private Banking</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/chiamata-senza-risposta</link>
                        <description>La giurisprudenza limita la responsabilità dell&#039;intermediario per i danni dei consulenti. Nel corso degli anni ha acquisito rilevanza la responsabilizzazione dei clienti.</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Negli ultimi anni si sta registrando, nel panorama giurisprudenziale relativo alle controversie promosse da clienti danneggiati da condotte illecite di promotori o dipendenti di intermediari finanziari, una sempre maggiore attenzione alle condotte concrete poste in essere proprio dai soggetti lesi, al fine di valutarne la complessiva incidenza nella produzione del danno per il quale i medesimi agiscono in giudizio, anche e soprattutto nei confronti delle banche che, come noto, rispondono in solido per gli illeciti dei loro consulenti o dipendenti.</p><p><strong>Esclusione di responsabilità&nbsp;</strong></p><p>Anche la giurisprudenza di legittimità della Cassazione è ormai costante nell'affermare che la responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dai propri promotori finanziari è esclusa laddove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore. Tali condotte agevolatrici, ovviamente, sono state nel tempo individuate e graduate nella loro gravità, nel senso che talora rilevano in termini di concorso di colpa del danneggiato, con conseguente riduzione in diversa misura del risarcimento, mentre nei casi più eclatanti sono state considerate idonee ad escludere in radice il nesso di occasionalità necessaria, presupposto essenziale per la condanna dell'intermediario finanziario al risarcimento del danno a favore dei clienti (ferma naturalmente la condanna del consulente finanziario in caso di accertamento di sue condotte illecite). Tuttavia, trattandosi in definitiva di accertamenti fattuali, la rilevanza delle condotte anomale del soggetto danneggiato è stata oggetto di accertamenti non sempre uniformi da parte dei tribunali, con conseguenti pronunce spesso contrastanti.</p><p><strong>I limiti della Cassazione&nbsp;</strong></p><p>In tale scenario appare quindi di particolare rilevanza la recente ordinanza della Cassazione n. 11240 del 29 aprile 2025, che ha integralmente ribaltato una sentenza con cui la Corte di Appello di Salerno aveva condannato non solo i consulenti finanziari ma anche le banche loro preponenti. La Cassazione ha infatti ritenuto che la sentenza di appello fosse meritevole di integrale riforma nella parte in cui aveva considerato priva di rilevanza l'avvenuta consegna, da parte del cliente ai consulenti finanziari, dei codici personali necessari per operare on line sul conto corrente, codici personali che erano stati abusivamente utilizzati dai consulenti per appropriarsi di somme depositate sul conto del cliente. Tale elemento, infatti, è stato ritenuto dalla Cassazione decisivo, trattandosi di condotta gravemente negligente da parte del cliente e per questo idonea non solo ad integrare un profilo di concorso di colpa del danneggiato, ma ancor prima ad escludere la responsabilità delle banche per i danni subiti dal cliente che aveva agito in giudizio. La Cassazione ha in particolare richiamato una propria precedente pronuncia del 2016, affermando definitivamente il principio secondo cui "nell'ipotesi di abusiva utilizzazione delle credenziali informatiche del correntista ad opera di terzi la responsabilità dell'istituto di credito resta esclusa nell'ipotesi in cui emerga che — come nel caso ora in esame — l'evento dannoso risulti discendere da trascuratezza, errore o frode del correntista o da forza maggiore".</p><p><strong>Rileva la consapevolezza&nbsp;</strong></p><p>La Suprema Corte ha quindi contestato nello specifico la sentenza della Corte di Appello, proprio per avere quest'ultima negato in radice rilevanza alla condotta del cliente. A tale riguardo i giudici di appello avevano ritenuto che il modesto livello di preparazione del cliente valesse ad escludere la coscienza in capo a quest'ultimo del difetto di diligenza insito nell'avvenuta e dichiarata consegna dei codici personali per operare sul proprio conto. Ad avviso della Cassazione, invece, proprio la consapevolezza di avere scarse o nulle capacità nella gestione di un conto online avrebbe dovuto indurre il cliente, nell'ottica di una basilare ed elementare diligenza, o a non prevedere per il proprio contratto simili forme di operatività oppure, comunque, a non cedere a nessuno quelle credenziali personali la cui disponibilità avrebbe consentito a terzi di operare sul conto anche all'insaputa del cliente stesso. Si tratta quindi di un precedente importante che si pone in un percorso già chiaramente tracciato, per quanto ancora non univoco, volto a definire anche in capo alla clientela precisi obblighi e doveri di diligenza, la cui violazione o, comunque, omessa considerazione, diventa rilevante ed in taluni casi decisiva ai fini dell'esclusione della responsabilità degli intermediari finanziari per i danni causati da condotte illegittime dei propri consulenti o dipendenti. La strada quindi è della maggiore responsabilizzazione anche dei clienti, sia nella scelta delle modalità operative più congeniali alle proprie conoscenze, sia nell'utilizzo quanto meno dell'ordinaria diligenza nella gestione dei propri rapporti patrimoniali.</p><p><i>Contributo a cura di <strong>Benedetta Musco Carbonaro</strong>, pubblicato nel numero di agosto di Private - Magazine del Private Banking</i>.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 23 Jul 2025 14:35:00 +0200</pubDate>
                        <title>Extraterritorialità, l&#039;arma cinese per allargare la sovranità globale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/extraterritorialita-larma-cinese-per-allargare-la-sovranita-globale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Cina proietta sempre più la sua sovranità nello spazio globale, tutelando attivamente interessi strategici e rafforzando la capacità di enforcement oltreconfine.</p><p>Lo fa con un massiccio utilizzo delle clausole di extraterritorialità inserite nelle sue leggi più “sensibili” (privacy, controspionaggio, dual use, cybersecurity, sicurezza, concorrenza sleale) grazie alle quali può estendere l'applicazione di una legge cinese a soggetti, condotte o situazioni giuridiche fuori dal territorio nazionale con effetti a cascata nel proprio ordinamento o che coinvolgono interessi strategici cinesi. […]</p><p>[…] «Si tratta di un'applicazione prospettica — puntualizza Laura Formichella, of counsel di ADVANT Nctm -, ma non bisogna sottovalutare la portata di queste clausole la cui portata legale si estende ben oltre il territorio fisico. L'extraterritorialità può essere basata su vari fattori, come la nazionalità di individui o aziende, il luogo in cui si verifica la condotta o gli effetti di tale condotta all'interno del territorio dello Stato. E la Cina mostra tutta la capacità di far rispettare le sue leggi al di fuori del territorio nazionale».</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sull'edizione del 23 luglio 2025 de Il Sole 24 Ore.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 22 Jul 2025 11:21:47 +0200</pubDate>
                        <title>Europa divisa: il cambio di rotta ancora non si vede, ma il tempo stringe</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/europa-divisa-il-cambio-di-rotta-ancora-non-si-vede-ma-il-tempo-stringe</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’Europa è al bivio. Di fronte a sé ha due alternative: lasciare che la normativa climatica istituita negli anni passati continui a gravare su settori strategici dell’economia del continente, oppure ridefinire e quindi rilanciare una nuova transizione verde e digitale con un ampio programma di politiche industriali che consentano di raggiungere i risultati che tutti si attendono.</p><p>I vertici delle Istituzioni europee ed i principali capi di Stato dell’Unione non hanno dubbi su quale sia il cammino da intraprendere, soprattutto nello scenario geopolitico internazionale sempre più sfidante in cui ci troviamo. <strong>Da più di un anno, sia a Bruxelles sia in molte cancellerie degli Stati Membri dell’Unione, il linguaggio politico sembra cambiato</strong>. Tuttavia, si fatica ad intravedere un reale cambiamento nel lavoro quotidiano dei decisori e nella produzione normativa – invero ancora povera – della Commissione Europea. In gioco, nel caso del settore marittimo, c’è molto di più di un’astratta concezione di “<i>competitività”</i>: autonomia strategica, proiezione industriale, livelli occupazionali, coesione territoriale e sviluppo economico sono tutti fattori interconnessi che senza un intervento concreto sono destinati all’irrilevanza globale e al declino economico.</p><p>Per chi è abituato ad interagire con Bruxelles, l’impressione diffusa è che le istanze in maturazione a livello politico non riescano ancora a trovare spazio e interpretazione nell’ipertrofico e potente apparato burocratico della Commissione Europea. Da lì partono le proposte legislative, e gran parte di esse rimane invariata attraverso il lungo percorso di discussione che attraversa Parlamento Europeo e Consiglio. La preoccupazione, di conseguenza, è molta; e il rischio che si profila a medio termine è che ai proclami non seguano azioni concrete o che, nella peggiore delle ipotesi, certi rimedi siano peggiori dei mali, ad esempio nel caso in cui certi rinnovati impulsi protezionistici danneggino gli armatori a vantaggio di altri segmenti della filiera marittimo-industriale.</p><p><strong>Verso una doppia tassazione ambientale?</strong></p><p>Un esempio in particolare permette di riflettere su questo aspetto primario del <i>policy-making </i>europeo. A livello internazionale è stato salutato con entusiasmo l’accordo raggiunto in sede IMO, durante l’MEPC83 di aprile, sull’introduzione di <strong>una misura a medio termine per la riduzione delle emissioni del settore marittimo globale</strong>. L’accordo è sicuramente perfettibile, e i prossimi mesi ci diranno di più sulla sua reale messa a terra, attesa per l’MEPC straordinaria di ottobre. Ma è fuor di dubbio che <strong>l’accordo IMO abbia un carattere epocale e apra la strada ad un allineamento della normativa europea con la futura normativa globale</strong>. Del resto, l’allineamento è previsto e auspicato dalle stesse norme europee (ETS e <i>Fuel</i>EU). Ebbene, nonostante il raggiungimento di un ritrovato <i>level playing field</i> possa risolvere una volta per tutte le distorsioni causate dalla legislazione climatica europea nel mercato dello <i>shipping</i> – <i>in primis</i> sul <i>transhipment</i> ma anche su altri segmenti come le AdM – le reazioni informali della burocrazia di Bruxelles all’idea di un intervento correttivo che allinei legislazione UE e legislazione IMO sono state particolarmente tiepide.</p><p>Potrei soffermarmi a lungo sulle ragioni tecniche per le quali la futura normativa IMO non può essere considerata, secondo taluni a Bruxelles, equivalente all’ETS e alla <i>Fuel</i>EU, pur avendo in buona sostanza recepito aspetti significativi di entrambe le leggi. Ciononostante, mancherei i veri punti politici per cui dobbiamo aspettarci dalla Commissione europea poca disponibilità ad allineare in modo ottimale le norme UE a quelle IMO: da un lato, la volontà di mantenere in vigore le normative del <i>Fit for 55</i> come un <strong>feticcio ideologico</strong> che collochi l’Europa più avanti degli altri attori globali nella corsa verso una società a zero emissioni nette, dall’altro <strong>la destinazione ultima</strong> di una parte considerevole del prelievo fiscale derivante da <i>Fuel</i>EU e ETS, attraverso i bilanci dell’Unione e dello Stato, per ripagare rispettivamente il <i>Next Generation EU</i> e il debito pubblico. Qui, precisamente nella reale volontà di fornire al settore marittimo-portuale europeo le stesse regole dei paesi <i>extra</i>-Ue per poter giocare ad armi pari sul mercato, le agende politiche del nuovo corso dell’Unione troveranno il loro punto di caduta negli anni a venire.</p><p>Le premesse non sono le migliori, e per questo <strong>serve maggiore protagonismo italiano</strong><strong> </strong>e maggiore consapevolezza e azione coordinata da parte di tutte le rappresentanze del mondo marittimo a livello internazionale, alcune delle quali troppo spesso cedono all’opportunità apparente di collaborare con ONG oltranziste pur di essere considerate interlocutori responsabili.</p><p><strong>Un approccio verticale per essere protagonisti</strong></p><p>Nella lettera di missione del Presidente Von Der Leyen al Commissario Europeo ai Trasporti, Apostolos Tzitzikostas, che ne ha delineato le linee guida di mandato, alcuni provvedimenti di diretto interesse del settore marittimo sono stati annunciati e, successivamente, sono stati inclusi nel <i>Working Plan </i>della Commissione europea per i mesi a venire. Tra questi, saranno particolarmente importanti la Strategia Marittima Industriale Europea, la Strategia Europea dei Porti e il Piano di Investimenti per il Trasporto Sostenibile (<i>Sustainable Transport Investment Plan </i>- STIP).</p><p>In virtù delle preoccupazioni espresse nei paragrafi precedenti, <strong>occorre promuovere un approccio “</strong><i><strong>italiano</strong></i><strong>” e vertical</strong>e: troppo spesso il filo diretto tra componenti industriali in senso lato, Ministeri, Rappresentanza Permanente d’Italia e parlamentari europei non ha funzionato o non è stato proprio istituito. Gli ultimi due anni hanno portato ad una svolta, anche grazie alla stabilità politica del Governo e all’istituzione del CIPOM. Serve adesso premere sull’acceleratore per poter influire meglio grazie ad un lavoro di filiera che parta dal basso e, attraverso la mediazione e l’indicazione degli organi politici nazionali, sappia orientare l’azione di tutti coloro che si muovono su Bruxelles e più in generale fuori dall’Italia – compresa la Rappresentanza nazionale presso l’IMO, che svolge un ruolo cruciale – giocando la partita con la maglia del nostro Paese.</p><p>I rischi che si profilano per le politiche europee in fase di elaborazione sono l’inefficacia anacronistica e l’eccessivo protezionismo, mentre le potenzialità sono enormi ma devono essere colte e costruite. Di anno in anno, navighiamo in acque sempre più turbolente: per tenere la prua dritta e arrivare in porto è giunto il momento di iniziare a lavorare come sistema industriale-nazionale integrato. <strong>Ognuno dovrà fare la sua parte</strong>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Shipping and Logistics</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 17 Jul 2025 15:17:36 +0200</pubDate>
                        <title>Disabilità e lavoro: tante persone, tante competenze</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/disabilita-e-lavoro-tante-persone-tante-competenze</link>
                        <description>Quali sono i doveri principali del datore di lavoro nell’inserimento e valorizzazione di lavoratori con disabilità? E il tema dei caregiver, l’altra faccia della medaglia.</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>In questa puntata della rubrica di HR Link “Includere per Crescere”, Francesca Pittau fornisce alcune chiavi di lettura sulla valorizzazione di un patrimonio di risorse e competenze oltre l’ottica dell’assolvimento degli obblighi di collocamento obbligatorio di persone con disabilità.</i></p><p><strong>Qualche numero</strong></p><p>Le persone con limitazioni nelle attività abitualmente svolte in Italia sono poco più di 12 milioni, ossia il 21,4% della popolazione, di cui il 5% con limitazioni gravi e il restante 16,4% con limitazioni non gravi.</p><p>Circa un terzo delle persone con disabilità in età lavorativa è occupato (il 12% di chi ha una limitazione grave, il 28,9% di coloro che hanno una limitazione non grave) e la maggior parte di questi lavoratori possono essere definiti a bassa intensità lavorativa. Lo svantaggio è ancora più netto per le lavoratrici.</p><p>Le persone con disabilità che hanno titoli di studio più elevati (diploma di scuola superiore e titoli accademici) è pari al 30,1% tra gli uomini e al 19,3% tra le donne, a fronte del 55,1% e 56,5% per il resto della popolazione; ciò è fortemente influenzato dai permanenti ostacoli alla piena inclusione scolastica, dovuti soprattutto a barriere architettoniche nelle scuole, carenza di insegnanti di sostegno e di strumenti tecnologici.</p><p>Nell’anno 2023/2024 nella scuola italiana si contavano 359 mila alunni con disabilità, circa il 4,5% del totale.</p><p>Si conta che in Italia ci siano 7 milioni di <i>caregiver</i>, di cui il 38% si prende cura di familiari non autosufficienti.</p><p><a href="https://www.hr-link.it/valorizzazione-lavoratori-disabilita/" target="_blank" rel="noreferrer">Leggi qui l'articolo integrale</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 16 Jul 2025 12:04:04 +0200</pubDate>
                        <title>Open finance: le big tech non potranno gestire i dati finanziari dei clienti </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/default-6344010a51563cf8fd02585026a24d6a</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Fida, il regolamento sull'open finance (Financial Information Data Access), riprende il suo cammino, che sembrava essersi arenato, con l'esclusione delle big tech (Apple, Meta, Amazon), dalla possibilità di essere tra i soggetti che potranno accedere ai dati finanziari dei clienti. I servizi della Commissione Ue in un documento riservato (del genere che viene indicato come non paper) preparato nelle scorse settimane, riconoscono le preoccupazioni sollevate da Consiglio e Parlamento riguardo all'accesso al Fida da parte delle imprese designate come "gatekeeper" ai sensi del Digital Markets Act, ovvero le big tech.&nbsp;</p><p>I Colegislatori infatti avevano segnalato che i gatekeeper detengono un considerevole potere economico, sono in grado di sfruttare i loro vantaggi, come l'accesso a grandi quantità di dati, da un'area di attività all'altra. Senza contare che alcune di queste imprese esercitano il controllo su interi ecosistemi di piattaforme nell'economia digitale e sono estremamente difficili da contrastare o contestare e questo potrebbe portare a gravi squilibri nel potere contrattuale per i mercati nel settore digitale.&nbsp;</p><p>«Una simile opzione - spiega l'avvocato <strong>Francesco Mocci</strong>, partner di ADVANT Ntcm - ha suscitato notevoli perplessità, perché i gatekeeper si trovano in una situazione di evidente vantaggio competitivo derivante dalla loro capacità di acquisire, gestire ed elaborare big data avvalendosi di piattaforme consolidate ottenendo ulteriori informazioni, spesso sensibili, su milioni di utenti».&nbsp;</p><p>Le big tech in pratica per accedere ai dati finanziari dei clienti dovrebbero essere autorizzati come Fisp (Financial Information Service Providers). I Fisp sono soggetti che, elaborando i dati dei conti di pagamento aperti presso vari intermediari, offrono ai clienti un servizio di analisi e consolidamento dei dati resi disponibili su un'unica piattaforma. Nella prospettiva dell'open finance, i Fisp saranno in grado di assicurare ai clienti una visione d'insieme dei loro investimenti e dei loro impegni finanziari, consentendo loro una più efficiente pianificazione e una accurata selezione dei partner.&nbsp;</p><p>«Se la Commissione, nella proposta di regolamento originaria del 2023 - spiega Mocci -, non aveva manifestato particolare sensibilità sul tema, Parlamento e Consiglio hanno invece spinto, rispettivamente, per il divieto per i gatekeeper di diventare Fisp o comunque per una loro rigida regolamentazione. Nel testo con cui apporta semplificazioni alla precedente proposta, la Commissione pare adottare un approccio particolarmente restrittivo: i gatekeeper non potranno diventare Fisp e forti limitazioni saranno previste anche peri soggetti da essi posseduti o controllati».</p><p><i>L'articolo su Il Sole 24 Ore</i>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 16 Jul 2025 09:32:21 +0200</pubDate>
                        <title>Relazione annuale 2024 del Garante Privacy al Parlamento</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/relazione-annuale-2024-del-garante-privacy-al-parlamento</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La presentazione della Relazione annuale 2024 dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali alla Camera dei Deputati rappresenta un appuntamento importante non solo per le Istituzioni, gli operatori giuridici e gli stakeholder, ma per tutti i cittadini. In un contesto tecnologico che evolve a ritmi vertiginosi, segnato dall’avvento dell’intelligenza artificiale e dall’incessante digitalizzazione di processi e servizi, la tutela della privacy si conferma un presidio fondamentale di democrazia e fiducia digitale.</p><p><strong>I numeri chiave del 2024: un anno di sfide e interventi</strong></p><p>La relazione sottolinea con chiarezza quanto il panorama della protezione dei dati sia diventato complesso e interconnesso:</p><ul><li><span><strong>2.204 data breach segnalati</strong> tra settore pubblico e privato, un dato che testimonia la crescente esposizione ai rischi e l’esigenza di un approccio rigoroso e proattivo da parte di tutti gli attori, anche alla luce dell’intensificarsi delle sanzioni nei casi più gravi da parte del Garante</span><a href="https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10148845" target="_blank" class="fui-Link ___1q1shib f2hkw1w f3rmtva f1ewtqcl fyind8e f1k6fduh f1w7gpdv fk6fouc fjoy568 figsok6 f1s184ao f1mk8lai fnbmjn9 f1o700av f13mvf36 f1cmlufx f9n3di6 f1ids18y f1tx3yz7 f1deo86v f1eh06m1 f1iescvh fhgqx19 f1olyrje f1p93eir f1nev41a f1h8hb77 f1lqvz6u f10aw75t fsle3fq f17ae5zn" title="https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10148845" rel="noreferrer noopener"><span>1</span></a><span>.</span></li><li><span><strong>130 ispezioni</strong> condotte, con focus su ambiti altamente innovativi: sistemi di identità digitale (SPID), riconoscimento facciale, videosorveglianza e applicazioni di intelligenza artificiale. Questi controlli pongono in rilievo come la sfida della privacy sia sempre più intrecciata con i temi dell’innovazione tecnologica e della cybersecurity.</span></li><li><span><strong>835 provvedimenti collegiali</strong> adottati, di cui <strong>468 di natura correttiva e sanzionatoria</strong>: un segnale forte della crescente attenzione sia repressiva che preventiva dell’Autorità nei confronti delle violazioni e delle criticità più rilevanti. I pagamenti derivanti dall'attività sanzionatoria sono corrisposti a Euro 24.430.856,45</span></li><li><span><strong>Oltre 16.000 quesiti</strong> gestiti dall’Autorità, segno di un interesse sempre più diffuso e concreto nei confronti della materia e della necessità di una comunicazione trasparente e autorevole a beneficio di cittadini e imprese.</span></li></ul><p><strong>Privacy e intelligenza artificiale: bilanci e prospettive</strong></p><p>Nel 2024 l’Autorità ha puntato i riflettori sulle profonde implicazioni dell’adozione dell’intelligenza artificiale nei settori chiave: dalla sanità digitale all’age verification, passando per la gestione delle identità digitali e i rischi connessi al web scraping per l’addestramento degli algoritmi. Il dialogo tra evoluzione tecnologica e diritto si fa sempre più stringente, portando il Garante a ribadire la necessità di una regolazione rigorosa e aggiornata rispetto ai nuovi scenari digitali.</p><p>Le attività ispettive e i provvedimenti hanno interessato anche la delicata questione delle <strong>decisioni automatizzate</strong> e della profilazione, così come la cybersicurezza delle infrastrutture pubbliche e private. La Relazione richiama tutti i responsabili dei dati a mantenere un alto livello di consapevolezza e responsabilità in tema di sicurezza tecnica e organizzativa.</p><p><strong>Cultura della conformità: diritti e fiducia al centro</strong></p><p>Il bilancio tracciato dal Garante è chiaro: la cultura della conformità normativa e della sicurezza dei dati non è più solo un adempimento. È una garanzia per la tutela dei diritti fondamentali delle persone e un pilastro imprescindibile per la fiducia digitale nella società e nel mercato.</p><p>Viene rinnovato l’invito a tutti gli operatori—pubblici e privati—a investire in formazione, aggiornamento costante dei processi e trasparenza, per rafforzare un ecosistema digitale che tuteli la dignità, la libertà e la sicurezza di ciascun individuo.</p><p>In conclusione, la Relazione annuale 2024 del Garante Privacy fotografa un Paese in cui la protezione dei dati personali non è più solo un tema tecnico, ma una vera e propria questione sociale, giuridica ed etica. Dalla gestione dei data breach all’innovazione della AI, la sfida è quotidiana e chiede a tutti i protagonisti di essere all’altezza, costruendo insieme un futuro digitale più sicuro, inclusivo e trasparente.</p><p><a href="https://www.gpdp.it/documents/10160/0/Relazione+2024+del+Garante+per+la+protezione+dei+dati+personali.pdf/0a81a64e-0ea4-5073-8137-9fa244c470bd?version=4.0" target="_blank" rel="noreferrer">Qui la relazione completa</a></p><p><a href="https://www.gpdp.it/documents/10160/0/Relazione+annuale+2024+-+Discorso+del+Presidente.pdf/6f2fb17e-ae90-fb68-89c6-011e8c1bf3ce?version=1.0" target="_blank" rel="noreferrer">Qui il discorso del Presidente Pasquale Stanzione</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 14 Jul 2025 10:06:45 +0200</pubDate>
                        <title>Gli intermediari assicurativi hanno l&#039;obbligo di dettagliare al cliente ogni singolo costo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/gli-intermediari-assicurativi-hanno-lobbligo-di-dettagliare-al-cliente-ogni-singolo-costo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i><strong>Gli intermediari che offrono prodotti assicurativi e sono soggetti alla normativa Mifid, su richiesta del cliente sono tenuti a fornire il rendiconto annuale dei costi in formato analitico, oltre alla forma aggregata già obbligatoria? In caso affermativo questo significa che, oltre alla rendicontazione complessiva, devono essere in grado di fornire un dettaglio dei costi e degli oneri sostenuti per i singoli prodotti o servizi, se richiesto dal cliente?</strong></i></p><p>Risponde <strong>Ludovica D'Ostuni</strong>, Counsel Advant-Nctm La disciplina degli obblighi a carico degli intermediari abilitati (banche e Sim) relativamente alla disclosure - ex ante ed ex post - dei costi relativi alla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi è disciplinata dall'articolo 133, comma 2, lettera b), n. X.3. La norma stabilisce che «le informazioni su tutti i costi e gli oneri, comprese le informazioni relative all'attività di distribuzione assicurativa, al costo del prodotto di investimento assicurativo raccomandato o offerto in vendita al cliente e alle modalità di pagamento da parte del cliente, ivi inclusi eventuali pagamenti eseguiti a favore di o tramite terzi.</p><p><i>Articolo integrale sull'edizione del 12 luglio 2025 di Plus 24 Il Sole 24 Ore.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 14 Jul 2025 09:57:56 +0200</pubDate>
                        <title>Ue. La commissione traccia la semplificazione per rilanciare Fida</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ue-la-commissione-traccia-la-semplificazione-per-rilanciare-fida</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Alcune partite che sembravano destinate ad arenarsi nel mare magnum delle proposte europee non realizzate hanno visto nell'ultimo periodo un risveglio di interesse. Oltre alla Ris (Retail investment strategy), ha ripreso quota anche il regolamento Fida (Financial Information Data Access), destinato a promuovere nella Ue l'open finance, dopo l'open banking.</p><p><strong>La semplificazione</strong></p><p>Per sbloccare Fida, la Commissione ha elaborato un non paper (ovvero un documento interno preparato dagli uffici), per arrivare a una proposta semplificata per facilitare il percorso dell'iniziativa. «Si vuole replicare la positiva esperienza dei servizi di pagamento anche al mondo finanziario - spiega l'avvocato Francesco Mocci, partner di ADVANT Nctm - rendendo disponibili i dati dei clienti detenuti presso enti creditizi, imprese di assicurazione e altri soggetti vigilati anche agli intermediari (denominati "utenti di dati") interessati a offrire nuovi prodotti agli stessi destinatari. I clienti dovranno dare il consenso affinché le informazioni relative ai loro contratti — mutui ipotecari, crediti al consumo, servizi di investimento, una vasta gamma di servizi assicurativi, prodotti pensionistici, etc. — possano essere condivise con gli utenti di dati. I benefici attesi consistono in un maggiore controllo da parte dei clienti in merito ai propri dati e, soprattutto, nella maggiore personalizzazione dei servizi: gli utenti di dati, infatti, avrebbero a disposizione le informazioni necessarie per confezionare prodotti e servizi più mirati». L'obiettivo dunque è quello di ridurre gli oneri amministrativi e i costi di adeguamento per il mercato, pur preservando la finalità di fondo.</p><p><i>Articolo integrale sull'edizione del 12 luglio 2025 di Plus 24 Il Sole 24 Ore.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 11 Jul 2025 15:35:44 +0200</pubDate>
                        <title>Obblighi di informazione e consultazione nelle fusioni trasfrontaliere</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/obblighi-di-informazione-e-consultazione-nelle-fusioni-trasfrontaliere</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il D.Lgs 88/2025,&nbsp;pubblicato in Gazzetta Ufficiale&nbsp;23 giugno 2025&nbsp;n. 143, riscrive gli obblighi procedurali di informazione e consultazione dei lavoratori&nbsp;nell'ambito delle fusioni transfrontaliere: esaminiamo il&nbsp;quadro normativo completo, le nuove procedure e il relativo regime applicativo.</p><p class>&nbsp;</p><p class><a href="https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/11728827/obblighi-di-informazione-e-consultazione-nelle-fusioni-transfrontaliere" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Leggi qui l'articolo a cura di Enrico Boursier Niutta e Marzia Sansone per QuotidianoPiù</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 11 Jul 2025 10:59:04 +0200</pubDate>
                        <title>Decreto Mase e regole operative GSE per capire meccanismo claw-back</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/decreto-mase-e-regole-operative-gse-per-capire-meccanismo-claw-back</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>“La formula descritta nella comfort letter, comunque interpretata, porta a risultati che appaiono illogici e non coerenti con l’obiettivo dello schema che è, ancora più alla luce della comfort letter, coinvolgere gli energivori in un meccanismo di supporto all’effettiva installazione di capacità addizionale da fonti rinnovabili che sembra però ben lontano dall’essere conseguibile”, ha detto Piero Viganò, partner di ADVANT Nctm, a <strong>pv magazine Italia</strong>.</i></p><p><strong>pv magazine Italia</strong> ha avuto il piacere di confrontarsi con Piero Viganò, partner di Advant Nctm Studio Legale. Abbiamo parlato del meccanismo di claw-back all’interno dell’Energy Release 2.0 e del Mercato Pluriennale PPA.</p><p><strong>Il 27 giugno 2025 la Commissione europea ha trasmesso all’Italia una comfort letter in cui accoglie positivamente la versione rivista del meccanismo “Energy Release 2.0”. In caso di sovra-remunerazione, è previsto un meccanismo di claw-back: al termine dei contratti iniziali, i beneficiari potranno essere tenuti a restituire l’eventuale vantaggio residuo tramite l’estensione del contratto CfD a condizioni economiche limitate ai soli costi operativi e di manutenzione. Come reputate questa clausola?</strong></p><p>Il meccanismo claw-back è previsto dalla comfort letter per le ipotesi in cui al termine del periodo di restituzione (20 anni dalla data di entrata in esercizio degli impianti), il GSE accerti, mediante l’applicazione della formula indicata dalla Commissione, che il valore netto attualizzato dei benefici ottenuti dai clienti finali energivori o aggregatori durante il periodo di anticipazione risulti superiore a quello restituito durante periodo di restituzione. In tal caso, il termine di durata del contratto di restituzione potrà essere esteso per un periodo ulteriore, al fine di consentire l’integrale restituzione del vantaggio economico residuo. Durante tale estensione, il prezzo di riferimento sarà significativamente ridotto rispetto al prezzo di cessione di Euro 65/MWh, in quanto limitato alla sola copertura dei costi operativi e di manutenzione dell’impianto.</p><p>Questa previsione introduce una importante novità che, se da un lato, potrebbe consentire di mitigare il rischio di sovraremunerazione, dall’altro lato, impone una valutazione attenta da parte dei soggetti produttori in relazione al flusso di cassa che potranno ottenere o non ottenere mediante l’accesso all’Energy Release 2.0.</p><p>In ogni caso, occorre attendere la pubblicazione del decreto da parte del MASE e delle relative regole operative del GSE, che avranno il compito di chiarire nel dettaglio i presupposti applicativi e le modalità di attuazione di tale meccanismo. Solo allora gli operatori potranno effettuare valutazioni informate sull’opportunità di adesione al meccanismo, tenuto conto del potenziale impatto sul ritorno economico complessivo dell’investimento.</p><p>Infatti, la formula descritta nella comfort letter, comunque interpretata, porta a risultati che appaiono illogici e non coerenti con l’obiettivo dello schema che è, ancora più alla luce della comfort letter, coinvolgere gli energivori in un meccanismo di supporto all’effettiva installazione di capacità addizionale da fonti rinnovabili che sembra però ben lontano dall’essere conseguibile.</p><p><a href="https://www.pv-magazine.it/2025/07/11/novita-normative-advant-decreto-mase-e-regole-operative-gse-per-capire-meccanismo-claw-back/" target="_blank" rel="noreferrer"><i><u>Articolo integrale&nbsp;</u></i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 10 Jul 2025 09:39:18 +0200</pubDate>
                        <title>Nessuna garanzia per i risparmiatori</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nessuna-garanzia-per-i-risparmiatori</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Contributo a cura di Irene Gusso per </i><a href="https://www.fondiesicav.it/" target="_blank" rel="noreferrer"><i><u>Fondi &amp; Sicav</u></i></a></p><p>Negli ultimi anni sì è registrata una partecipazione sempre crescente degli investitori retail al mondo degli investimenti finanziari. Questa tendenza è stata favorita dalla proliferazione di nuovi canali di accesso ai mercati dei capitali, quali app, social network, motori di ricerca e piattaforme online. Per fare alcuni esempi: si possono trovare opportunità di investimento tramite una semplice ricerca su Google o visualizzando per caso un post su Facebook o X o, addirittura, un breve video su Tik Tok.</p><p><strong>Il rovescio della medaglia&nbsp;</strong></p><p>Questo fenomeno ha certamente avuto effetti positivi; per esempio, ha incrementato i capitali investiti e la concorrenza tra gli operatori del mercato.Tuttavia, non possiamo non considerare il rovescio della medaglia: gli investitori retail sono ora maggiormente esposti al rischio di truffa, perché non c'è alcuna garanzia che le imprese con cui interagiscono tramite social media e piattaforme digitali siano soggetti professionali e autorizzati. Questo aspetto non è di scarso valore: i soggetti autorizzati, in quanto tali, possono essere considerati affidabili, perché per potere ottenere e mantenere la loro autorizzazione devono dimostrare di rispettare determinati requisiti e sono costantemente sottoposti alla supervisione delle autorità di vigilanza competenti.Al contrario, in mancanza di un soggetto autorizzato, gli investitori retail rischiano di assumere decisioni di investimento dettate più dall'efficacia degli strumenti comunicativi e delle strategie di marketing utilizzate dagli offerenti, che dalla bontà degli investimenti in sé.</p><p><strong>Il rischio di truffe</strong></p><p>Ne consegue che le piattaforme digitali rischiano, se non provviste di adeguati presidi, di essere sfruttate da veri e propri truffatori per pubblicizzare servizi finanziari non autorizzati e, quindi, illeciti e per spingere i piccoli investitori a rivolgersi a società o enti non autorizzati. Il problema non è di poco conto; infatti, questo genere di truffe rischia di avere impatti non solo a livello individuale, ma anche a livello sistemico. L'impatto sul piano individuale è evidente: il singolo investitore potrebbe incorrere in perdite significative a causa degli investimenti pubblicizzati sulle piattaforme digitali. Ma esiste anche un rischio sistemico: il settore degli investimenti finanziari vive delle iniezioni di capitali da parte di tutto il pubblico degli investitori, professionali e non; quindi, un fenomeno come quello delle truffe finanziarie online, che ha il potenziale di creare una forte sfiducia del pubblico nei confronti del settore finanziario, può avere un impatto negativo sul buon funzionamento del mercato.</p><p><strong>L'invito di ESMA ai provider</strong></p><p>In questo scenario, in cui è ben possibile che non sia coinvolta alcuna impresa di investimento autorizzata, l'unico schermo tra gli investitori e i potenziali truffatori è costituito proprio dai provider delle piattaforme online e, per questo motivo, l'Esma (l'autorità di vigilanza europea per gli strumenti finanziari e i mercati di capitali) ha inviato, in data 28 maggio 2025, una lettera a tutti i principali provider: Alphabet, Amazon, Apple, Google, Meta, Rcddit, Snap,Tclegram,TikTok e X. Questi ultimi sono stati invitati ad adottare misure proattive per prevenire la promozione di servizi finanziari non autorizzati; in sostanza, il provider dovrebbe approntare dei sistemi per verificare se una determinata impresa, che desideri promuovere servizi finanziari tramite la sua piattaforma, sia stata autorizzata da una qualche autorità di vigilanza europea od operi per conto di un'impresa autorizzata.A titolo di esempio, l'Esma ha suggerito che i provider potrebbero effettuare queste verifiche tramite la consultazione del registro delle imprese di investimento autorizzate ai sensi della Mifid2, tenuto dalla stessa Esma. Questo non è l'unico strumento disponibile. Infatti, l'iniziativa dell'Esma ripropone sul piano europeo i timori già espressi a livello internazionale dal losco (International organization of securities commissions) in una comunicazione del 21 maggio 2025, in cui si fa anche riferimento a un apposito database globale, lanciato nel primo trimestre del 2025 e denominato l-Scan (International securities and commodities alerts network), che raccoglie un elenco delle imprese di investimento non autorizzate o coinvolte in attività finanziarie illegali. Si auspica che i provider accolgano i suggerimenti dell'Esma, per rendere i nuovi canali di pubblicità finanziaria più sicuri e affidabili, non solo a tutela degli investitori, ma a beneficio dell'intero sistema.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 09 Jul 2025 17:05:34 +0200</pubDate>
                        <title>Dalla Capital Market Union alla Saving Investment Union (SIU) per canalizzare il risparmio europeo verso l’economia reale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/default-b9e24f677b7a10050a8d4dbf7c98765c</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Durante l’<strong>MF Growth Italia Day 2025</strong> organizzato da Milano Finanza, <strong>Lukas Plattner </strong>ha analizzato lo stato dell’arte e le prospettive della SIU, oltre al regolamento varato dall’Unione Europea.</p><p>Il necessario passo in avanti in termini di semplificazione portato dalla Saving and Investment Union, infatti, deve ora essere accompagnato da misure concrete che possano rendere accessibili i capitali per imprese e risparmiatori.</p><p>“<i>Serve una spinta da parte degli Stati membri per incentivare nuovi strumenti finanziari dedicati all’equity domestico con importanti schemi di incentivi fiscali, soluzioni che – già attualmente – registrano forte interesse e domanda da parte dei risparmiatori. In Italia, ad esempio, solo il 16% del risparmio gestito totale viene investito in questa asset class e la percentuale va ampliata. Si può ripartire dai PIR, che sono stati un buon modello, lavorando per riportarli a nuova veste e agire, in contemporanea, sul versante previdenziale, altro elemento di grande attenzione. È necessario promuovere un’azione integrata e condivisa tra mondo delle imprese, settore finanziario e Governo per dare spinta a questo necessario travaso di capitali al mondo produttivo</i>”, ha evidenziato Lukas Plattner.</p><p><a href="https://video.milanofinanza.it/video/opportunita-finanziarie-con-la-saving-investment-union-dell-unione-europea-x9ml99s" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Il video completo su Milano Finanza</i></a>.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 09 Jul 2025 10:08:00 +0200</pubDate>
                        <title>Dal feed al lead il passo è breve</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/dal-feed-al-lead-il-passo-e-breve</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Dall'appeal del B2c alla credibilità nel B2b, l'influencer marketing evolve in chiave professionale, mentre imprese e creator devono fare i conti con nuove regole, compliance fiscale e contrattuale. E improvvisare non è più un'opzione.</i></p><p>Mentre il dibattito sull'etica e la trasparenza dell'influencer marketing continua a tenere banco, c'è un fronte meno appariscente ma in rapida espansione che merita attenzione: quello B2b. Qui, l'influencer non è solo e necessariamente un volto da milioni di follower, ma - nella maggior parte dei casi - un professionista di settore, un esperto riconosciuto o un leader d'opinione capace di influenzare decisioni aziendali e orientare le stretegie di acquisto. […]</p><p>[…] «L'introduzione del nuovo codice Ateco dedicato agli influencer e ai content creator segna un passo importante verso una maggiore chiarezza, perlomeno in materia fiscale e contributiva, in un settore finora privo di una disciplina di legge specifica», spiega a Economy <strong>Paolo Lazzarino</strong>, partner ADVANT Nctm, studio legale con uffici operativi a Milano, Roma, Genova, ma anche a Londra e Shanghai. «A questo intervento ha fatto seguito a febbraio di quest'anno la pubblicazione della circolare Inps n. 44, che fornisce un primo quadro interpretativo chiaro in merito agli obblighi previdenziali dei content creator, individuando due principali regimi applicabili: l'inquadramento come lavoratori autonomi per le attività abituali e organizzate professionalmente, e come lavoratori dello spettacolo per le attività di natura artistica o di intrattenimento legate alla promozione di marchi o prodotti».&nbsp;</p><p>Eppure l'inquadramento contrattuale resta ancora incerto: «Manca infatti una definizione giuridica univoca dei termini "influencer" o "creator e le disposizioni di legge si applicano per analogia, richiamando categorie tradizionali come la prestazione d'opera, l'agenzia e la cessione di diritti d'autore. Non a caso, una recente sentenza del Tribunale di Roma ha qualificato l'attvità dell'influencer, nel caso di rapporti stabili e continuativi che coinvolgano l'utilizzo di codici sconto o di altri meccanismi di affiliazione per la promozione dì prodotti online, come attività di intermediazione propria dell'agente di commercio, con conseguente obbligo di iscrizione alla gestione Enasarco».&nbsp;</p><p>Così gli influencer , soprattutto quelli più strutturati e spesso supportati da agenzie o team di esperti, stanno adottando un approccio più accurato, prestando maggiore attenzione alle implicazioni legali e fiscali. «Questi soggetti si avvalgono sempre di più di contratti ben redatti, prestano attenzione alle regole pubblicitarie e si affidano a consulenti specializzati per assicurarsi la compii ance legale e fiscale. Questa maggiore attenzione deriva certamente dall'adozione delle Linee Guida Agcom sugli influencer, in vigore dal 2024, che introducono un cambio di prospettiva: gli influencer più seguiti, con un forte impatto sull'opinione pubblica, sono ora equiparati ai fornitori di servizi media audiovisivi e devono rispettare obblighi chiari su trasparenza, tutela dei minori, diritti d'autore e prevenzione della disinformazione. Si tratta di una regolamentazione del settore, che si affianca alla Digital Chart lap, già nota per fornire indicazioni pratiche su come segnalare contenuti pubblicitari sui social», precisa Lazzarino.&nbsp;</p><p>E i micro-influencer? «Non è raro che vengano attivate collaborazioni senza un contratto scritto o che si trascurino gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa, come l'inserimento delle diciture pubblicitarie nei contenuti sponsorizzati. In alcuni casi, manca del tutto la percezione che determinati contenuti possano avere conseguenze legali, ad esempio in materia di diffamazione, contraffazione, denigrazione commerciale o pubblicità ingannevole: si pensi, ad esempio, alla promozione di "dupes", ovvero prodotti ispirati a marchi noti, che in certi casi può configurare una violazione del diritto di marchio e dare luogo a responsabilità per contraffazione», spiega il legale.&nbsp;</p><p>Altri rischi non trascurabili riguardano l'uso non autorizzato di opere protette da diritto d'autore (come immagini, musiche o loghi), la diffusione di contenuti lesivi della dignità umana o inappropriati per i minori, e la promozione di prodotti o servizi in settori regolamentati (come alimenti, integratori o cosmetici) senza rispettare le specifiche prescrizioni di legge. «Non meno importante, vi è anche il rischio di omissioni fiscali o contributive», sottolinea Lazzarino. […]</p><p><i>Articolo integrale sull'eduzione di Luglio di </i><a href="https://www.economymagazine.it/" target="_blank" rel="noreferrer"><i><u>Economy</u></i></a><i>&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 09 Jul 2025 10:03:46 +0200</pubDate>
                        <title>SIU, RIS e Regolamento FIDA: le riforme che potrebbero cambiare il risparmio in Europa</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/siu-ris-e-regolamento-fida-le-riforme-che-potrebbero-cambiare-il-risparmio-in-europa</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Dal nodo incentivi alla spinta verso l’economia reale, Francesco Mocci, partner di ADVANT Nctm, analizza il futuro incerto delle proposte europee sul risparmio, tra complessità politiche e impatti attesi su consulenza, prodotti e investitori retail.</i></p><p>In Europa si discute di risparmio, ma la direzione non è affatto chiara. La proposta della Retail Investment Strategy (RIS), pensata per rivoluzionare il rapporto tra consulenti, risparmiatori e prodotti finanziari, rischia di arenarsi ancora prima di diventare realtà. A spiegarne motivi, prospettive e insidie è l’avvocato Francesco Mocci, partner di Advant Nctm, che segue da vicino l’evoluzione normativa in ambito finanziario.</p><p>“Non è detto che la RIS vedrà mai la luce”, afferma con realismo Mocci. “Oggi esistono tre versioni diverse del testo – una della Commissione, una del Parlamento e una del Consiglio – che divergono profondamente sui punti principali.”</p><p>Uno degli aspetti più controversi della proposta riguarda il tema degli incentivi; inizialmente, si temeva l’introduzione di un bando simile a quello esistente in Olanda e Regno Unito. “Il divieto degli incentivi è stato accantonato già nella fase iniziale dalla Commissione”, chiarisce Mocci. “Ma tutte le versioni della RIS prevedono comunque un periodo di osservazione, volto a valutare se un eventuale divieto sarà opportuno in futuro.”</p><p><a href="https://www.we-wealth.com/news/siu-ris-e-regolamento-fida-le-riforme-che-potrebbero-cambiare-il-risparmio-in-europa" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Leggi qui l'articolo integrale</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 09 Jul 2025 09:34:00 +0200</pubDate>
                        <title>Il collocamento a distanza di prodotti bancari, finanziari e assicurativi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-collocamento-a-distanza-di-prodotti-bancari-finanziari-e-assicurativi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il nostro <strong>Fabio Coco</strong> ha partecipato all'evento organizzato da <strong>Paradigma Srl</strong> dedicato al&nbsp;collocamento a distanza di prodotti bancari, finanziari e assicurativi.&nbsp;<br><br>In particolare, Fabio è stato relatore con un intervento dal titolo "Le modalità di conclusione a distanza del contratto e l'uso delle firme elettroniche" trattando i seguenti argomenti:<br>➡️ Le Linee Guida dell’AgID in materia di formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici<br>➡️ La conclusione via Internet di contratti bancari, finanziari e assicurativi<br>➡️ Le firme elettroniche: caratteristiche e differenze tra le diverse tipologie<br>➡️ Il valore probatorio di documenti informatici, copie e duplicati<br>➡️ La sottoscrizione via SPID dei documenti informatici nelle Linee Guida AGID<br>➡️ Le novità sull’utilizzo della identità digitale e delle firme elettroniche introdotte dal Regolamento Eidas 2<br>➡️ Gli obblighi di conservazione dei documenti informatici</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 08 Jul 2025 15:46:06 +0200</pubDate>
                        <title>Presentazione del 2° Rapporto 2025 di Nomisma</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/default-c7a9374350ce6ea7c63ed6374bf9aece</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Giovedì 10 luglio | ore 10:30<br>Auditorium Assolombarda, Milano</p><p><strong>Marco Monaco</strong> parteciperà alla presentazione del <strong>2° Rapporto 2025 sul mercato immobiliare</strong> a cura di <strong>Nomisma</strong>, intervenendo nel panel conclusivo dedicato al ruolo strategico che la riqualificazione di stadi e impianti sportivi può assumere come leva per la rigenerazione urbana e la valorizzazione del territorio. Un tema sempre più centrale nel dibattito sul futuro delle città.</p><p>L’incontro offrirà una panoramica aggiornata sullo scenario macroeconomico e sulle dinamiche del mercato immobiliare italiano, coinvolgendo esperti, istituzioni e operatori del settore.</p><p><a href="https://www.nomisma.it/eventi/2-rapporto-sul-mercato-immobiliare-2025/" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Per iscrizioni</i></a><i>.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 07 Jul 2025 14:07:51 +0200</pubDate>
                        <title>MF Growth Italia Day 2025</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/mf-growth-italia-day-2025</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lukas Plattner</strong> parteciperà come relatore al MF Growth Italia Day 2025, l’evento annuale promosso da <strong>Milano Finanza</strong> e <strong>Class CNBC</strong> per fare il punto sul presente e il futuro del mercato Euronext Growth Milano.<br><br>Tra i temi affrontati:<br>• Le sfide delle PMI tra dazi e geopolitica<br>• Investimenti pubblico-privati per la crescita<br>• Il ruolo di fondi pensione e assicurazioni<br>• IPO, delisting e prospettive per l’EGM<br>• Finanza alternativa, DeFi e strumenti innovativi<br><br><a href="https://www.classagora.it/eventi/mf-growth-italia-day-2025" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Iscriviti qui per partecipare</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 04 Jul 2025 16:45:00 +0200</pubDate>
                        <title>Le applicazioni dell&#039;Intelligenza Artificiale in ambito bancario, finanziario e assicurativo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-applicazioni-dellintelligenza-artificiale-in-ambito-bancario-finanziario-e-assicurativo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fabio Coco</strong> ha partecipato al workshop organizzato da Optime dedicato alle applicazioni dell'Intelligenza Artificiale in ambito bancario, finanziario e assicurativo.<br><br>In particolare, Fabio ha parlato di:</p><ul><li><span>Strumenti basati sull’AI per l’individuazione di frodi o di condotte anomale con riferimento ai servizi di pagamento e alle transazioni bancarie</span></li><li><span>Problematiche connesse all’utilizzo dell’AI ai fini del credit scoring</span></li><li><span>Utilizzo dell’AI per lo svolgimento della valutazione di adeguatezza nell’ambito dei servizi di investimento</span></li><li><span>Forme di trading algoritmico guidati da sistemi di AI</span></li><li><span>Applicazioni dell’AI per il calcolo della probability of default in termini di differenziazione di rischio e nell’ambito dell’Internal Ratings-Based (IRB) modelling</span></li></ul>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 01 Jul 2025 09:32:23 +0200</pubDate>
                        <title>Norme Ue. Da oggi in vigore le nuove regole sull&#039;accessibilità</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/norme-ue-da-oggi-in-vigore-le-nuove-regole-sullaccessibilita</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Interessati tutti i documenti messi a disposizione dalle banche</i></p><p>[…] Si applica infatti a partire da oggi (28 giugno) con molti punti ancora aperti e notevoli dubbi interpretativi l'European Accessibility Act - Eaa. La direttiva UE 2019/89 era stata recepita in Italia con il decreto legislativo 82/2022, che ha individuato nell'Agid (Agenzia per l'Italia digitale) l'autorità di riferimento per il settore […]</p><p>[…] L'Agid ha messo in consultazione delle Linee Guida, che secondo l'avvocato <strong>Francesco Mocci</strong>, partner di ADVANT Nctm: «Non affrontano i problemi relativi all'applicazione della nuova normativa al comparto bancario e finanziario e presentano un taglio meramente tecnico; sarebbe stato opportuno un coordinamento con le Autorità di vigilanza di settore (Banca d'Italia e Consob), per offrire agli intermediari il tempo necessario per l'adeguamento tempestivo al nuovo scenario. Un punto aperto rilevante, non toccato dalle Linee Guida, è relativo alle informazioni oggetto della Direttiva».</p><p><i>Articolo integrale sul numero del 28 giugno 2025 di Plus 24 Il Sole 24 ore</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <guid isPermaLink="false">news-9178</guid>
                        <pubDate>Thu, 26 Jun 2025 14:27:34 +0200</pubDate>
                        <title>Fotovoltaico in aree idonee. Illegittimità del diniego PAS: cumulo paesaggistico e prevalenza della normativa nazionale sui vincoli territoriali </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/fotovoltaico-in-aree-idonee-illegittimita-del-diniego-pas-cumulo-paesaggistico-e-prevalenza-della-normativa-nazionale-sui-vincoli-territoriali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Sulla scia dei recenti orientamenti giurisprudenziali, con la recente sentenza n. 190 del 21 giugno 2025 il TAR Molise ha espresso alcuni principi di notevole interesse nell’ambito del delicato equilibrio tra la normativa nazionale e locale nel contesto dello sviluppo di progetti rinnovabili.</p><p class="text-justify">Segnatamente, con la tale pronuncia il TAR ha chiarito che <strong>la disciplina primaria</strong> – rappresentata, nel caso di specie, dall’art. 20 del D.Lgs 199/2021 in materia di <strong>aree idonee</strong> – in quanto proveniente da fonte legislativa, <strong>rende “cedevoli” eventuali vincoli paesaggistici regolati da piani territoriali e da prescrizioni delle NTA</strong>.</p><p class="text-justify">Per l’effetto, è stato stabilito che, laddove il relativo progetto ricada in area idonea <i>ex lege</i>, la PAS non può essere negata in virtù di vincoli territoriali preesistenti senza tener conto del dato normativo nazionale.</p><p class="text-justify">Nella fattispecie in questione, il Comune di Larino aveva trascurato il contesto legislativo nazionale (nel segno, l’art. 20, co. 8, c-<i>ter</i>, n. 1 e n. 2) reputando un progetto fotovoltaico di potenza pari a circa 5 MW incompatibile con il Piano Territoriale Paesistico Ambientale (negando la relativa PAS) nonostante lo stesso ricadesse in area idonea.</p><p class="text-justify">A tal riguardo, il TAR Molise ha evidenziato che <strong>la disciplina regionale e comunale</strong> evocata nei provvedimenti impugnati <strong>deve ritenersi superata</strong> sia dalla disciplina statale in materia di aree idonee sia dalla disciplina regionale (<i>i.e.</i>, la DGR n. 158/2023 con cui i criteri localizzativi sono state adeguati alle disposizioni nazionali).</p><p class="text-justify">È stato, dunque, ribadito che le disposizioni regionali o locali, recanti vincoli o prescrizioni alla installazione di impianti FER possano restare valide, nelle more dell’emanazione dei decreti attuativi <i>ex</i> art. 20 del D.Lgs. 199/2021, esclusivamente per le parti che non confliggono con la normativa nazionale (sul punto si veda, anche, la nota del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica prot. n. 124474 del 28 luglio 2023 fornita in riscontro ad un interpello su un caso analogo).</p><p class="text-justify">I giudici amministrativi si sono inoltre soffermati su due ulteriori profili di rilievo non marginale nel contesto dello sviluppo di progetti rinnovabili, sottolineando che:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>in ambito autorizzativo gli enti locali non possono limitarsi a recepire acriticamente i pareri contrari della <strong>Soprintendenza</strong>, per di più se i progetti ricadono in area idonea e, dunque, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs 199/2021, quest’ultimi sono “<strong>non vincolanti</strong>”;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>una ragionevole valutazione dell’<strong>effetto cumulo&nbsp;</strong>ai fini paesaggistici non può che tener conto, ai fini della valutazione del reale impatto percettivo di un progetto fotovoltaico, dei soli impianti limitrofi già esistenti e/o approvati e non anche di quelli ancora in fase autorizzativa.&nbsp;</span></p></li></ul><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>RESTA AGGIORNATO</strong><br><a href="https://www.energylawitaly.com/newsletter-subscription" target="_blank">Iscriviti alla nostra Newsletter</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 25 Jun 2025 14:11:54 +0200</pubDate>
                        <title>M&amp;A Energy in Italia: nuove opportunità tra rinnovabili, storage, biometano e evoluzione delle Route To Market</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ma-energy-in-italia-nuove-opportunita-tra-rinnovabili-storage-biometano-e-evoluzione-delle-route-to-market</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">L’attività M&amp;A nel mercato italiano dell’energia e delle infrastrutture si è confermata anche 2024 particolarmente prolifica, non soltanto grazie agli obiettivi europei (c.d. Green Deal) e nazionali (PNIEC) di decarbonizzazione, ma grazie anche agli obiettivi di sicurezza energetica imposti dal mutato quadro geopolitico. Il 2024 ha registrato un notevole volume di operazioni M&amp;A &nbsp;nel settore energy and utilities, comprensivo delle rinnovabili sia elettriche che gassose.</p><p class="text-justify">Osservando in dettaglio l’evoluzione del mercato nell’anno passato e nel primo trimestre 2025 è stato senz’altro possibile notare come il processo di transizione in atto non riguardi ormai più soltanto la generazione di energia da fonti rinnovabili e la riduzione di emissioni, ma più genericamente la diversificazione delle fonti di produzione ed il prospettico ammodernamento delle infrastrutture di rete, visto il crescente bisogno di flessibilità, conseguente alla diversificazione delle fonti di produzione non programmabili – insieme all’integrazione delle infrastrutture digitali nelle reti, che avrà verosimilmente un ruolo significativo anche nel miglioramento proprio nella gestione delle reti.</p><p class="text-justify"><strong>Le nuove direttrici di crescita: storage e biometano.</strong></p><p class="text-justify">In questo quadro generale, accanto a operazioni di rilievo nei settori delle reti elettriche e metano e LNG, l’attenzione degli investitori si è quindi progressivamente rivolta al mercato dell’accumulo elettrochimico (storage, BESS) e allo sviluppo e/o conversione di progetti dedicati alla produzione di biometano da rifiuti organici e reflui/sottoprodotti agricoli, quest’ultimo supportato&nbsp;&nbsp;del Decreto del MASE 15 settembre 2022, che ha potuto beneficiare delle risorse rese disponibili dai fondi europei al PNRR, mentre l’approssimarsi dei relativi termini di entrata in esercizio sta riducendo le prospettive di ritorno sull’investimento e quindi le valorizzazioni.</p><p class="text-justify">Nel primo caso, elemento a supporto degli investimenti è stato il favorevole quadro regolatorio che ha introdotto il nuovo meccanismo “MACSE” (Meccanismo di Approvvigionamento della Capacità di Stoccaggio Elettrico) per regolare l’approvvigionamento di capacità di stoccaggio da parte di Terna la cui prima asta si terrà il 30 settembre 2025, ma fonti di cash flow potrebbero essere costituite anche dai contratti di off take, di tolling oltre che dal Capacity Market anche combinati tra loro oltre che con un approccio merchant grazie all’attesa diffusione degli optimization agrement.&nbsp;</p><p class="text-justify">Parallelamente, nel 2024 il biometano si è imposto come vettore strategico grazie al supporto economico offerto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che ha previsto circa 1,7 miliardi di Euro a supporto della produzione di gas rinnovabile, innescando investimenti su numerosi progetti di scala industriale, sostenuti da tariffe incentivanti – di cui le prime due a scadenza proprio alla fine del 2024 nel primo trimestre accesso prioritario alla rete.&nbsp;</p><p class="text-justify">Lo scorso 7 giugno, l’ammontare delle risorse è stato peraltro incrementato grazie all’approvazione da parte della Commissione della richiesta italiana di procedere con la riallocazione di 640 milioni di Euro dalla misura originariamente dedicata all’idrogeno nei settori industriali hard to abate verso lo sviluppo del mercato del biometano, con scadenza a giugno 2026. Si tratta di una misura significativa che potrebbe comunque non raggiungere i suoi obiettivi in considerazione dello sfidante termine per l’entrata in esercizio degli impianti.&nbsp;</p><p class="text-justify">Nel determinare i flussi di cassa degli investimenti negli impianti di produzione di biometano dovrebbe inoltre tenersi in considerazione&nbsp;che l’articolo 5-<i>bis&nbsp;</i>del DL Agricoltura ha introdotto estensione della definizione di biometano autoconsumato anche al biometano consumato, in un sito diverso da quello di produzione, da parte di un cliente finale attivo nei c.d. settori “<i>hard to abate”&nbsp;</i>che abbia sottoscritto con il produttore apposito contratto di compravendita del biometano, cioè un c.d. <i>corporate&nbsp;</i>BPA o CBPA e che&nbsp;il 16 maggio 2025, il GSE ha pubblicato le nuove regole applicative DM Biometano, le quali meglio dettagliano i principali termini e condizioni dei CBPA, i principali requisiti oggettivi che dovranno essere rispettati dall’impianto biometano di volta in volta rilevante e i requisiti soggettivi delle parti interessate alla sottoscrizione di un CBPA<i>.&nbsp;</i>Tali norme hanno creato i presupposti di un crescente mercato che potrebbe determinare una diversa valorizzazione degli asset nell’ambito delle operazioni di M&amp;A che abbiano ad oggetto tali asset.</p><p class="text-justify"><strong>Il quadro normativo e gli ulteriori strumenti di supporto alle energie rinnovabili&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">L’attuale quadro normativo, sebbene complesso, offre significative opportunità agli operatori del settore. Tra gli strumenti più rilevanti i meccanismi FER X Transitorio per l’incentivazione delle FER mature (impianti solari, eolici, idroelettrici e a gas residui) e l’atteso FER X a regime, favorendo così la bancabilità di un maggior numero di progetti sino ad ora basata sostanzialmente solo sullo scarso accesso al FER 1 oltre che sui Long Term Trader PPA e sui Long Term Corporate PPA fisici e virtuali dotati di specifiche caratteristiche.</p><p class="text-justify">Riguardo al FER 2 – che punta a sostenere la realizzazione di 4,6 GW complessivi tra il 2024 e il 2028 - proprio ad inizio 2025 sono state pubblicate le regole operative che regole delle procedure competitive che ne determineranno l’assegnazione in misura variabile tra i&nbsp;tra i 100 €/MWh e i 300 €/MWh a seconda della tecnologia e della potenza ed un evidente regime di favore per l’eolico&nbsp;off-shore&nbsp;con 3,8 GW. La grande attesa per l’avvio dei bandi dedicati all’eolico off-shore è però destinata a perdurare in attesa di un adeguato numero di progetti che possano partecipare ad aste veramente competitive.</p><p class="text-justify">Il FER X Transitorio – il cui decreto di approvazione risale al febbraio scorso – ha destinato invece 9.7 miliardi di euro ad un meccanismo temporaneo pensato per promuovere la realizzazione di nuovi impianti il cui bando verrà pubblicato il 14 luglio 2025, come dichiarato dal responsabile degli affari regolatori del GSE, Ing. Davide Valenzano in occasione di un convegno tenutosi presso la sede di Milano di ADVANT Nctm e ciò in attesa del meccanismo FER-X a regime che dovrebbe essere approvato entro l’autunno del 2025 e favorire la realizzazione di impianti addizionali per il periodo 2026 - 2029..</p><p class="text-justify">Ugualmente incentrato sul meccanismo dei contratti per differenza (CfD) è il meccanismo c.d. Energy Release 2.0, introdotto dal Decreto Legge Nr. 11 del 9 dicembre 2023, come successivamente modificato, per il quale si rimane in attesa della definizione delle regole ad esito del confronto tra MASE e Commissione Europea&nbsp;</p><p class="text-justify">Le menzionate misure&nbsp; si inseriscono, inoltre, in un quadro normativo generale riorganizzato dal Testo Unico sulle Rinnovabili, adottato sempre lo scorso anno - che su input della normativa europea - ha finalmente portato semplificazioni procedurale e razionalizzazione in materia di autorizzazioni, semplificando processi e chiarendo incertezze interpretative e per il quale si attendono le ulteriori evoluzioni che saranno contenute nel correttivo atteso entro la fine dell’anno.</p><p class="text-justify">Rispetto alle previsioni, l’Italia continuerà a rappresentare un mercato attrattivo per gli investimenti di fondi tradizionali e infrastrutturali anche grazie alla bancabilità dei progetti supportata dai regimi incentivanti e per la rilevante numerosità di route to marker rese disponibili dal MASE.</p><p class="text-justify">Tale attrattività riguarderà inoltre i settori a servizio delle nuove installazioni quali EPC Contractor e O&amp;M Operator oltre alle ESCO e agli operatori genericamente attivi nell’efficienza energetica, ma la frammentazione del mercato sembra costituire un ostacolo.</p><p class="text-justify"><strong>I rischi collegati alla saturazione virtuale della rete&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">In considerazione dello stato&nbsp;<i>early stage</i> di molte iniziative di sviluppo di impianti FER per le quali è stata prenotata la capacità di rete (e non ancora validato il relativo progetto), è verosimile che molti di questi progetti non siano mai realizzati.&nbsp;</p><p class="text-justify">In tale contesto, negli ultimi mesi il MASE e Terna hanno avviato la predisposizione di strategie volte a scongiurare potenziali rischi di congestione virtuale della rete legati al considerevole quantitativo di richieste di allaccio correlate a tali progetti embrionali.&nbsp;</p><p class="text-justify">Entro la fine dell’anno dovrebbe quindi essere approvato un quadro regolatorio in materia di connessione alla rete pressoché rivoluzionato rispetto a quello vigente che potrebbe avere un rilevante impatto sugli attuali e futuri investimenti nel settore delle rinnovabili.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>RESTA AGGIORNATO:</strong><br><a href="https://www.energylawitaly.com/newsletter-subscription" target="_blank"><u>Iscriviti alla nostra Newsletter</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
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                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Biometano</category>
                            
                                <category>BPA</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 25 Jun 2025 10:23:24 +0200</pubDate>
                        <title>Polizze sotto la lente</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/polizze-sotto-la-lente</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>L'Ivass ha effettuato uno studio relativo alla chiarezza dei contratti assicurativi È emerso che la complessità del linguaggio crea una barriera alla comprensione.</i></p><p><i>Contributo a cura di Ludovica D'Ostuni per Private - Magazine del Private Banking</i></p><p>L'Ivass ha da tempo dedicato particolare attenzione alla chiarezza delle norme contrattuali dei prodotti assicurativi. La prima iniziativa posta in essere risale al 2018 con l'adozione delle linee guida elaborate da Ania relative ai "contratti semplici e chiari" cui l'Autorità di Vigilanza ha chiesto alle imprese di adeguarsi.</p><p>Le linee guida sono state poi aggiornate e pubblicate nella loro nuova versione ad aprile 2025. In concomitanza con queste iniziative Ivass nel 2022 ha effettuato un'approfondita analisi su un campione di testi contrattuali.&nbsp;</p><p>Nel mese di febbraio 2025, <strong>l'istituto ha poi reso noti i risultati di un follow up dello studio del 2022 da cui emergono interessanti indicazioni per le imprese assicurative.&nbsp;</strong></p><p>L'analisi commissionata da Ivass ha combinato l'analisi quantitativa, basata su algoritmi e indicatori oggettivi di leggibilità (come l'indice Gulpease), con un'analisi qualitativa della struttura, grafica, del lessico e dell'orientamento al cliente dei testi esaminati (in tutto 26 contratti di assicurazione contro gli infortuni).</p><p><strong>I risultati dell'analisi qualitativa&nbsp;</strong></p><p>L'indice Gulpease valuta la leggibilità di un testo su una scala da O a 100: se l'indice è inferiore a 80, iI testo si ritiene difficile da leggere per persone con licenza elementare, se inferiore a 60 è ritenuto difficile da leggere per persone con licenza media e, infine, se inferiore a 40 il testo si ritiene difficile da leggere per persone con istruzione superiore.&nbsp;</p><p><strong>Nell'analisi condotta l'indice Gulpease dei testi esaminati è stato comparato a quello della Costituzione Italiana (pari a 54,9), considerata un testo di facile comprensibilità</strong>.&nbsp;</p><p>È risultato che l'indice medio del campione è salito da 44,24 nel 2022 a 47,34 nel 2024.&nbsp;</p><p>Tuttavia, il valore medio dell'indice dimostra che i contratti adoperano ancora un linguaggio complesso, non accessibile a quella fetta di popolazione che ha come titolo più elevato la licenza media inferiore. La complessità del linguaggio crea ancora quindi una significativa barriera alla comprensione dei diritti e obblighi che discendono dai contratti.</p><p><strong>I risultati dell'analisi qualitativa</strong></p><p>L'indagine qualitativa è stata condotta su alcuni parametri definiti ex ante: la struttura, la grafica e l'orientamento al cliente, la sintassi, la grammatica ed infine il lessico. È utile soffermarsi soprattutto sugli elementi critici rilevati dall'analisi condotta per comprendere quali sono le aree di miglioramento che possono condurre ad una scrittura chiara, semplice e non per questo meno efficace dei contratti. Lo studio, infatti, ha rilevato. l'utilizzo di nomi di contratti o garanzie potenzialmente fuorvianti (ad esempio "totale", "completo"), l'uso di termini datati ("portatori di handicap') e un linguaggio che a volte enfatizza l'evento avverso (morte) piuttosto che il beneficio della copertura.&nbsp;</p><p>In relazione alla grammatica ed alla sintassi, pur apprezzandosi la sostituzione del congiuntivo con l'indicativo presente, dallo studio emerge ancora che i periodi sono eccessivamente lunghi (anche 80 parole) e che le frasi brevi sono tali in quanto semplice è il concetto sottostante: non c'è quindi un vero sforzo di semplificazione laddove occorrerebbe. Inoltre emerge ancora un linguaggio eccessivamente articolato e infarcito di avverbi lunghi o formule eccessivamente burocratiche ("fatta salva la facoltà"), di congiunzioni ambigue (e/o).</p><p><strong>C'è ancora da lavorare</strong></p><p>L'analisi dell'Ivass conferma la necessità di intervenire ancora sui testi contrattuali: pur se vi sono segnali di una direzione verso testi più chiari e comprensibili permangono ancora alcune aree di miglioramento. Si tratta peraltro di un esercizio che è funzionale non solo ad assicurare una comunicazione chiara e semplice nei confronti della clientela (che può costituire anche un fattore competitivo) ma anche a garantire alle imprese assicurative la piena conformità con la normativa di riferimento. Il Codice delle Assicurazioni Private, adottato con il d.lgs. n. 206/2005, stabilisce infatti che "Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente". La chiarezza dei testi contrattuali costituisce quindi uno specifico requisito normativo. <strong>Lo studio, inoltre, si presta ad essere utilizzato come benchmark anche in settori contigui a quello assicurativo.</strong>&nbsp;</p><p>Va ricordato, infatti, che anche Banca d'Italia nel provvedimento sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ha introdotto uno specifico allegato avente ad oggetto i criteri di redazione della documentazione di trasparenza. Utili in quest'ottica sono sicuramente anche le nuove linee guide Ania che forniscono strumenti utili per la redazione e revisione dei contratti e contengono suggerimenti ed esempi per l'utilizzo di una sintassi efficace e comprensibile per coniugare precisione e chiarezza,. focus su grammatica, morfologia e lessico per i quali sono riportati anche esempi e accorgimenti da utilizzare per una maggiore comprensibilità da parte del lettore, raccomandazioni sull'utilizzo di un linguaggio inclusivo.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 24 Jun 2025 12:14:53 +0200</pubDate>
                        <title>Italia, rete elettrica sotto pressione: la sfida della saturazione tra immissione e prelievo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/italia-rete-elettrica-sotto-pressione-la-sfida-della-saturazione-tra-immissione-e-prelievo</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">L’Italia si trova oggi ad affrontare una duplice sfida sul fronte della rete elettrica nazionale: <strong>la saturazione non solo in immissione, ma anche in prelievo</strong>. Se da anni si discute della difficoltà di connettere nuovi impianti di produzione – in particolare da fonti rinnovabili – per limiti di capacità di rete e congestioni infrastrutturali, ora si affaccia con forza un problema speculare ma altrettanto critico: <strong>la crescente domanda di energia elettrica in prelievo</strong>, trainata da nuovi e potenti poli di consumo.</p><p class="text-justify">Tra questi, i <strong>data center</strong> rappresentano il fulcro della nuova pressione sulla rete. Secondo stime di settore, entro il 2030 la sola <strong>Lombardia</strong> – e in particolare l’<strong>area metropolitana di Milano</strong> – potrebbe assorbire diversi gigawatt di potenza aggiuntiva per alimentare strutture di cloud computing, intelligenza artificiale e servizi digitali avanzati. Aumenti di domanda tanto concentrati sul territorio rischiano di <strong>superare la capacità di prelievo disponibile nelle cabine primarie e nelle dorsali di alta tensione</strong>.</p><p class="text-justify">I data center, infrastrutture centrali per cloud computing, intelligenza artificiale, servizi finanziari e telecomunicazioni, stanno moltiplicando la loro presenza nell’area metropolitana di <strong>Milano</strong>, attratti dalla qualità delle infrastrutture, dalla connettività e dalla prossimità ai grandi operatori ICT. Ma questo sviluppo ha un costo energetico significativo.</p><p class="text-justify">Il fenomeno sta già emergendo nelle valutazioni di Terna e delle società di distribuzione locale, che rilevano colli di bottiglia e richieste di connessione che <strong>superano la capacità tecnica installata</strong>. A differenza delle centrali tradizionali o degli impianti industriali del passato, i data center <strong>richiedono alimentazione costante, stabile e ad alta intensità</strong>, spesso con richieste nell’ordine delle centinaia di megawatt per singolo sito.</p><p class="text-justify">In parallelo, il fabbisogno di elettricità sarà amplificato dalla <strong>decarbonizzazione dei consumi</strong>, con l’elettrificazione di settori come i trasporti, il riscaldamento e i processi industriali. Ne emerge un quadro in cui la rete dovrà non solo accogliere sempre più fonti rinnovabili distribuite, ma anche <strong>distribuire energia in modo capillare e affidabile ai nuovi poli di domanda</strong>, spesso localizzati in zone già dense di carichi.</p><p class="text-justify">Questo scenario rende urgenti <strong>investimenti infrastrutturali</strong>, il potenziamento delle reti di trasmissione e distribuzione, l’adozione di soluzioni digitali per la gestione intelligente dei flussi energetici e una pianificazione coerente con i piani di sviluppo urbano e industriale. <strong>L’equilibrio tra domanda e offerta elettrica non è più solo una questione di produzione, ma sempre più di capacità di assorbimento e resilienza della rete</strong>.</p><p class="text-justify">Secondo quanto attualmente emerso, in questo contesto, Terna avrebbe pensato ad un meccanismo simile a quello dell’“<strong>Open Season</strong>”, previsto per le domande in immissione, anche per le domande in prelievo derivante da nuovi Data Center. In particolare, i potenziali utenti in prelievo, durante il periodo di Open Season, dovranno <strong>manifestare il loro interesse e impegno</strong> per l’utilizzo della capacità futura. Non si tratterebbe, dunque, di una vera e propria asta, ma sarà data precedenza ai soggetti che <strong>per primi otterranno l’autorizzazione</strong>.</p><p>* Questo articolo è il secondo di una serie di articoli pubblicati sulla saturazione virtuale della rete. Il primo è raggiungibile a<strong> </strong><a href="https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/saturazione-virtuale-della-rete-microzone-e-procedure-trasparenti-i-potenziali-impatti-sulle-attuali-e-future-iniziative-di-sviluppo" target="_blank"><strong>questo indirizzo</strong></a></p><p><strong>RESTA AGGIORNATO</strong><br><a href="https://www.energylawitaly.com/newsletter-subscription" target="_blank"><u>Iscriviti alla nostra Newsletter</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Distribuzione</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 24 Jun 2025 11:56:37 +0200</pubDate>
                        <title>Evento | Fiducia e Responsabilità - Primi effetti sul pubblico e sul mercato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/evento-fiducia-e-responsabilita-primi-effetti-sul-pubblico-e-sul-mercato</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>26 giugno 2025</i><br><i>Dalle 09.30</i></p><p><strong>Marco Monaco</strong> interverrà all’evento “Fiducia e Responsabilità”, organizzato dal TAR Lombardia.<br>L’incontro sarà dedicato all’analisi del ruolo centrale della fiducia e della responsabilità nella Pubblica Amministrazione e nel mercato.</p><p>Nel corso dell’evento sarà inoltre presentato il volume "Codice dei contratti pubblici" di Claudio Contessa e Paolo Del Vecchio.</p><p><a href="https://www.giustizia-amministrativa.it/documents/20142/81626596/Locandina+TAR+Milano+%2826+giu+2025%29.pdf/efd85912-7c40-ba62-51cf-1042ddb45668?t=1750339184450" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per ulteriori informazioni</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 23 Jun 2025 14:21:20 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm integra lo studio Boursier Niutta, boutique di riferimento nell&#039;area lavoro</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-integra-lo-studio-boursier-niutta-boutique-di-riferimento-nellarea-lavoro</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>ADVANT Nctm annuncia l’integrazione dello Studio Boursier Niutta &amp; Partners, boutique con oltre 50 anni di esperienza e&nbsp;punto di&nbsp;riferimento nel diritto del Lavoro, Sindacale, delle Relazioni Industriali e della Previdenza Sociale.</p><p>L’operazione si inserisce in un percorso strategico di rafforzamento del dipartimento Lavoro, già avviato nei mesi scorsi con l’ingresso dell’avvocato Patrizio Bernardo e del suo team.&nbsp;</p><p>Il nuovo gruppo opererà dalla sede di Roma, garantendo così un miglior&nbsp;presidio territoriale e un servizio sempre più strutturato e prossimo alla clientela dell’area.</p><p class="text-justify">Entrano a far parte di ADVANT Nctm <strong>Enrico Boursier Niutta</strong>, Partner, ed un team composto da <strong>Carlo Boursier Niutta</strong> (Of Counsel), figura autorevole nella disciplina, e <strong>Patrizio Maria Raimondi</strong> (Of Counsel), <strong>Antonio Armentano</strong> (Counsel), <strong>Paolo Angeli</strong>, <strong>Antonio La Bella</strong> e <strong>Mattia Grupposo</strong> (Advisor), <strong>Rosalina Panetta</strong> (Senior Associate) e <strong>Giulia Clementi </strong>(Associate), oltre a due risorse di staff.</p><p class="text-justify">A seguito dell’intgrazione con lo Studio Boursier Niutta &amp; Partners, il dipartimento Lavoro di ADVANT Nctm rafforza la propria posizione tra i principali player del settore di riferimento, raggiungendo dimensioni e competenze tra le più rilevanti del mercato, con 37 professionisti.&nbsp;</p><p>Enrico Boursier Niutta vanta una importante esperienza nell’assistenza&nbsp;a clienti nazionali ed internazionali nell’ambito del diritto del Lavoro e del diritto Sindacale e svolge attività di consulenza ed assistenza per le aziende in ogni ambito giuslavoristico ed in particolare sulle seguenti materie: ristrutturazioni aziendali, piani incentivanti per dirigenti, MBO e fringe benefits, licenziamenti individuali e collettivi, trasferimenti di azienda, relazioni industriali e contratti di agenzia.&nbsp;</p><p>Paolo Montironi, Senior Partner di ADVANT Nctm, commenta: “<i>Siamo entusiasti di aver concluso questo importante accordo con Enrico, Carlo e il loro team.&nbsp;ADVANT Nctm si conferma così una realtà attrattiva per studi boutique e professionisti affermati, grazie alla qualità della propria organizzazione e a un modello di partnership moderno e trasparente, capace di valorizzarne le competenze mantenendo la propria identità, e offrendo al tempo stesso uno spazio ideale per far crescere progetti imprenditoriali e relazioni professionali, come dimostrano le recenti integrazioni dello Studio Berlingieri (shipping, 2023) e dello Studio Zitiello (regulatory, 2024)</i>”.</p><p>Il numero totale dei partner di ADVANT Nctm sale ora a 84.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 23 Jun 2025 10:28:02 +0200</pubDate>
                        <title>Il FER Z: un nuovo modello giuridico per l&#039;incentivazione delle energie rinnovabili in Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-fer-z-un-nuovo-modello-giuridico-per-lincentivazione-delle-energie-rinnovabili-in-italia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con l’obiettivo di accelerare la decarbonizzazione, il MASE sta predisponendo un nuovo e ulteriore schema di incentivazione alle rinnovabili denominato <strong>FER Z</strong>. Questo meccanismo, ancora non sottoposto all’approvazione da parte della Commissione europea con riferimento alla disciplina UE sugli aiuti di Stato, rappresenta un’innovazione di rilievo nel panorama normativo e regolatorio nazionale.</p><p class="text-justify">Abbiamo discusso di questo meccanismo e delle sue implicazioni per il sistema elettrico nazionale nel corso del convegno organizzato dal Dipartimento Energy &amp; Infrastructure di ADVANT Nctm presso la sede di Milano il 18 giugno 2025 - a cui hanno partecipato il Dott. Federico Boschi capo Dipartimento Energia del MASE e l’ing. Davide Valenzano, responsabile degli affari regolatori del GSE, oltre a Tommaso Barbetti di Elemens - dedicato al nuovo Market Design e alle Route To Market disponibili per i produttori da FER.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>1. Natura e struttura giuridica del FER Z</strong></p><p class="text-justify">Il FER Z si differenzia dai precedenti modelli (come il FER X) per la sua <strong>architettura decentralizzata</strong>. Mentre nel sistema FER X vige un approccio “pay-as-produced” tra lo Stato e il produttore, il FER Z introduce una <strong>disintermediazione contrattuale</strong> tra asset produttivo e incentivo, valorizzando il ruolo degli <strong>aggregatori</strong>, quali trader e utility.</p><p class="text-justify">Questi soggetti stipuleranno un <strong>Contract for Difference (CfD)</strong> con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) sulla base di profili predefiniti di consegna energetica (es. baseload o peakload), e contemporaneamente dovranno approvvigionarsi di energia da un portafoglio eterogeneo di impianti, di cui almeno il 70/80% da FER di nuova realizzazione (solare, eolico, idroelettrico e accumuli) per soddisfare tali obblighi.</p><p class="text-justify">A loro volta gli aggregatori, quindi, dovranno stipulare:&nbsp;</p><ol><li><p class="text-justify"><span>PPA virtuali (CfD) con i vari produttori che compongono il suddetto portafoglio e che oggi sono soggetti che parteciperebbero direttamente al FER X;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>contratti di acquisto della disponibilità di storage o contratti di time-shifting MACSE,</span></p></li></ol><p class="text-justify">per poter comporre e rispettare il profilo promesso in favore del GSE.</p><p class="text-justify">In ultima istanza, si tratta di un Corporate PPA virtuale baseload o peakload dove il GSE ha il ruolo della <i>corporation</i>.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>2. Profili giuridici e criticità regolatorie</strong></p><p class="text-justify">Il FER Z comporta maggiori <strong>complessità contrattuali e rischio operativo</strong>, poiché richiede all’aggregatore non solo di garantire la continuità della fornitura secondo profili orari, ma anche di gestire attivamente il portafoglio produttivo e l’equilibrio economico tra CfD e acquisti a mercato.</p><p class="text-justify">Dal punto di vista giuridico, si tratta di un <strong>sistema incentivante ibrido</strong> che incorpora elementi tipici dei <strong>Corporate PPA</strong> e del capacity market di Terna. L’incentivo non è più legato alla mera produzione, ma al rispetto di un <strong>profilo teorico di produzione</strong>, che dovrà essere garantito lungo un orizzonte temporale definito (verosimilmente annuale).</p><p class="text-justify">Come dichiarato dal Dott. Boschi, la Commissione europea ha per il momento espresso <strong>riserve</strong> sull’efficienza tecnologica e sulla compatibilità del FER Z con la disciplina UE sugli aiuti di Stato, nonché sull’efficacia del meccanismo in relazione agli aspetti di manutenzione programmata degli impianti, questione rilevante anche per il FER X.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>3. Implicazioni per il mercato e prospettive normative</strong></p><p class="text-justify">Dal punto di vista del diritto dell’energia, il FER Z rappresenta un passo verso una <strong>maggiore integrazione concorrenziale</strong> delle rinnovabili nei mercati energetici. Si prevede che questo schema possa contribuire per circa <strong>5 GW baseload</strong>, con una <strong>potenza installata necessaria stimata fino a 20 GW</strong>.</p><p class="text-justify">In termini operativi, è prevista una <strong>consultazione pubblica</strong> (non ancora iniziata) e l’avvio delle prime aste non prima del <strong>2026</strong>, con una durata potenziale fino al <strong>2029</strong>. Il sistema sarà modulato sulla base della complementarietà con altri strumenti (FER X, PPA di mercato) per evitare sovrapposizioni o distorsioni, fermo restando che i vari meccanismi/strumenti dovranno convivere.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">Resta aggiornato: <a href="https://www.energylawitaly.com/newsletter-subscription" target="_blank"><u>CLICCA QUI PER ISCRIVERTI ALLA NOSTRA NL</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Eolico</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Idroelettrico</category>
                            
                                <category>PPA</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 23 Jun 2025 10:02:52 +0200</pubDate>
                        <title>Fiscalità delle operazioni di LBO e Tax Insurance</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/fiscalita-delle-operazioni-di-lbo-e-tax-insurance</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Giovedì 26 giugno</i><br><i>Dalle 17.00 alle 19.00</i></p><p>Davide Massiglia parteciperà al convegno organizzato dalla Commissione Fiscalità Internazionale dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Milano.&nbsp;</p><p>Durante l'evento, verranno affrontati temi legati ai profili fiscali delle operazioni di Leveraged Buy Out, che, ancora oggi, a distanza di 10 anni dalla pubblicazione della circolare dell’Agenzia delle Entrate che ne ha confermato la piena legittimità, risultano foriere di contrasti tra i contribuenti e l’Amministrazione finanziaria.</p><p><a href="https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_CkDSamiFS8SdJX9ttPD1zQ#/registration" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per iscriverti</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Sat, 21 Jun 2025 14:47:00 +0200</pubDate>
                        <title>PRO – Piano liquidatorio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/pro-piano-liquidatorio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Trib. Roma, 25 marzo 2025</p><p>Trib. Milano, 9 novembre 2024</p><p class="text-justify">Il Tribunale di Roma ha ritenuto inammissibile una proposta di PRO fondata su di un piano puramente liquidatorio, offrendo a sostegno diverse indicazioni normative secondo cui lo strumento sarebbe finalizzato unicamente al risanamento dell’impresa in prospettiva di prosecuzione dell’attività.</p><p class="text-justify">Al contrario, il Tribunale di Milano, pronunciatosi anch’esso dopo il correttivo <i>ter</i>, ritiene decisiva la modifica secondo cui nella fase di esecuzione si applica la disciplina dettata per il concordato liquidatorio dall’art. 114 CCII.</p><p class="text-justify"><i>La decisione del Tribunale di Roma non è condivisibile. Non vi è ragione infatti di restringere la funzionalità del PRO, che deroga persino al rispetto dei privilegi e rappresenta una sorta di soluzione intermedia tra gli accordi di ristrutturazione e il concordato, entrambi idonei a soluzioni di tipo meramente liquidatorio. Al contrario, è da seguire la decisione del Tribunale di Milano, in linea con le altre anteriori al correttivo&nbsp;</i>ter<i>.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 20 Jun 2025 11:14:43 +0200</pubDate>
                        <title>L’accessibilità dei servizi bancari e finanziari</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/laccessibilita-dei-servizi-bancari-e-finanziari</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Francesco mocci affronta su </i><a href="https://www.dirittobancario.it/art/laccessibilita-dei-servizi-bancari-e-finanziari/" target="_blank" rel="noreferrer"><i><strong><u>Diritto Bancario</u></strong></i></a><i> il tema dell’accessibilità, ossia il diritto per tutte le persone ad avere accesso ai servizi offerti attraverso siti web e applicazioni mobili, con particolare riguardo al caso in cui siano presati servizi bancari e finanziari.</i></p><p><strong>1. Dalla legge Stanca all’European Accessibility Act (EAA)</strong></p><p>Garantire la massima fruibilità di servizi e prodotti a tutti, in modo da superare le barriere derivanti da difficoltà fisiche o intellettive, è diventato un obiettivo centrale del legislatore europeo e nazionale.</p><p>È il tema dell’accessibilità, ossia, a livello generale, la possibilità per le persone disabili (<a href="https://www.dirittobancario.it/art/laccessibilita-dei-servizi-bancari-e-finanziari/#_ftn1" target="_blank" rel="noreferrer">[1]</a>) di avere accesso, su una base di uguaglianza con gli altri, all’ambiente fisico, ai trasporti, ai sistemi e alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nonché ad altri servizi e strutture.</p><p>Di pari passo con lo sviluppo tecnologico si è accresciuta, in particolare, l’importanza dell’accessibilità nel mondo digitale, ovvero la capacità dei sistemi informatici – inclusi i siti web e le applicazioni mobili – di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che, a causa di disabilità, necessitano di tecnologie assistive (<a href="https://www.dirittobancario.it/art/laccessibilita-dei-servizi-bancari-e-finanziari/#_ftn2" target="_blank" rel="noreferrer">[2]</a>) o configurazioni particolari.</p><p>A livello interno, e ancora per pochi giorni, la norma di riferimento per <strong>l’accessibilità digitale </strong>è la l. 9 gennaio 2004, n. 4, la <strong>c.d. Legge Stanca</strong>, che si prefigge lo scopo di portare avanti una strategia dell’inclusione e di riconoscere e tutelare il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/laccessibilita-dei-servizi-bancari-e-finanziari/" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per l'articolo integrale</u></a><br>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Fri, 20 Jun 2025 09:28:31 +0200</pubDate>
                        <title>Corporate BPA ed adempimenti ETS</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/corporate-bpa-ed-adempimenti-ets</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>1. CBPA e Pubblicazione delle Nuove Regole Applicative al DM Biometano</strong></p><p class="text-justify">Con il termine “BPA” (<i>biomethane purchase agreement</i>) ci si riferisce alla categoria di contratti a lungo termine aventi ad oggetto la fornitura di un determinato volume di biometano prodotto da un impianto di generazione - in fase di sviluppo e, quindi, da realizzarsi, o già realizzato - ad un soggetto acquirente. L’acquirente potrà essere, alternativamente, un “<i>trader</i>” oppure un cliente finale, a partire dalla data di efficacia della Legge n. 101/2024 che ha convertito il Decreto-legge n. 64/2024 (“<strong>DL Agricoltura</strong>”). In particolare, l’articolo 5-<i>bis&nbsp;</i>del DL Agricoltura prevede l’estensione della definizione di biometano autoconsumato anche al biometano consumato, in un sito diverso da quello di produzione, da parte di un cliente finale attivo nei c.d. settori “<i>hard to abate”&nbsp;</i>che abbia sottoscritto con il produttore apposito contratto di compravendita del biometano, cioè un c.d. <i>corporate&nbsp;</i>BPA o CBPA.&nbsp;</p><p class="text-justify">In data 16 maggio 2025, il GSE ha pubblicato le nuove regole applicative (“<strong>Regole Applicative</strong>”) di cui all’articolo 12 del Decreto del MASE 15 settembre 2022<strong>&nbsp;</strong>(“<strong>DM Biometano</strong>”), le quali meglio dettagliano i principali termini e condizioni dei CBPA, i principali requisiti oggettivi che dovranno essere rispettati dall’impianto biometano di volta in volta rilevante e i requisiti soggettivi delle parti interessate alla sottoscrizione di un CBPA<i>.&nbsp;</i></p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>2. Caratteristiche dell’Impianto</strong></p><p class="text-justify">Con riferimento ai requisiti relativi agli impianti sottesi ad un CBPA:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>l’impianto dovrà produrre biometano dalla digestione anaerobica di biomassa proveniente dallo svolgimento di attività agricole, forestali, di allevamento, alimentare e agroindustriale, cioè dovrà trattarsi di un impianto c.d. agricolo;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>l’impianto dovrà beneficiare della tariffa incentivante di cui al DM Biometano.</span></p></li></ul><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>3. Caratteristiche del cliente finale</strong></p><p class="text-justify">Con riferimento, invece, ai requisiti soggettivi relativi alle parti di un CBPA, nel caso in cui l’impianto sotteso al CBPA sia connesso ad una rete pubblica, le Regole Applicative hanno precisato che il cliente finale dovrà essere principalmente attivo in un settore identificato come “<i>Hard to Abate”</i>, tra cui rientrano (a fini esemplificativi) cementifici, acciaierie, cartiere, vetrerie, imprese siderurgiche e chimiche. Tale requisito soggettivo non è invece richiesto con riferimento al caso in cui l’impianto oggetto del CBPA sia connesso ad una rete chiusa.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>4. Caratteristiche dell’Accordo di compravendita di biometano</strong></p><p class="text-justify">L’accordo di compravendita di biometano di cui all’art. 5-<i>bis&nbsp;</i>del DL Agricoltura potrà essere sottoscritto sia anteriormente che posteriormente all’entrata in esercizio dell’impianto di biometano di volta in volta rilevante e dovrà essere trasmesso al GSE. Inoltre, detto tipo di accordo dovrà necessariamente rispettare requisiti e contenuti minimi dettagliatamente esposti nelle Regole Applicative ed elencati di seguito.</p><p class="text-justify">In primo luogo, il CBPA dovrà avere ad oggetto l’intero volume di biometano prodotto dall’impianto di volta in volta rilevante e le relative garanzie di origine.</p><p class="text-justify">In secondo luogo, la durata dovrà essere almeno di un anno.</p><p class="text-justify">Infine, il CBPA dovrà includere ulteriori di previsioni volte a garantire che il produttore sia soggetto alle istruzioni del cliente finale autoconsumatore.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>5. Osservazioni conclusive</strong></p><p class="text-justify">Alla luce di quanto considerato, le Regole Applicative permettono di completare il panorama delle fonti normative e regolatorie necessarie alla negoziabilità di <i>corporate biomethane purchase agreements</i>,<i>&nbsp;</i>i quali potrebbero assumere una rilevanza fondamentale e crescente all’interno del panorama contrattuale del mercato energetico italiano data sia la diffusione di un numero via via maggiore di impianti di generazione di biometano derivante dalla purificazione del biogas da fermentazione anaerobica di biomassa agricola sia la rilevanza che accordi di questo tipo possono rivestire per clienti finali con particolare riferimento ad obiettivi interni di sostenibilità e decarbonizzazione oltre che all’adempimento degli obblighi di cui al sistema ETS&nbsp;(<i>Emission Trading Scheme</i>) europeo.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Energivori</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Gassose</category>
                            
                                <category>Biometano</category>
                            
                                <category>BPA</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 16 Jun 2025 14:28:39 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm cresce nel Penale d&#039;Impresa: entra Raffaella Quintana e nasce un dipartimento specializzato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-cresce-nel-penale-dimpresa-entra-raffaella-quintana-e-nasce-un-dipartimento-specializzato</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>ADVANT Nctm annuncia l’ingresso di <strong>Raffaella Quintana</strong>, avvocata penalista con consolidata esperienza in tutti gli ambiti del diritto penale d’impresa e, più in generale, della compliance. L’avvocata Quintana, proveniente da DLA Piper, entra in Studio come nuova Partner nell’area White Collar Crime.</p><p>Il suo arrivo rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita di ADVANT Nctm nell’area del diritto penale d’impresa, anche a seguito del recente ingresso di Luigi Orsi e Alice Baccin, che consente di completare l’assetto dell’attuale team, integrandosi in modo sinergico con le competenze già presenti in Studio in materia di compliance, grazie alle attività degli avvocati Paolo Gallarati, Raffaele Caldarone e Luca Cavagnaro. Contestualmente, verrà creato un dipartimento specializzato in White Collar Crime, Investigations &amp; Compliance di cui Raffaella sarà la coordinatrice.</p><p>L’operazione rafforza la capacità dello Studio di offrire ai clienti un servizio pienamente integrato e strategico in termini di prevenzione, formazione sulla compliance e supporto nella gestione del rischio penale connesso alle loro attività.</p><p>Con un lungo percorso professionale nel diritto penale d’impresa, Raffaella Quintana è riconosciuta ai vertici delle principali directories internazionali e si occupa di tutte le problematiche connesse, con particolare riguardo a casi di reati contro la Pubblica Amministrazione, reati fiscali, societari e fallimentari, oltre che ambientali e in materia di Health &amp; Safety, legal internal investigations, nonché ad aspetti legati alla responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.&nbsp;</p><p class="text-justify">Raffaella Quintana entra presso la sede romana di ADVANT Nctm con un team che comprende <strong>Francesco Lalli</strong> e <strong>Federico Lucariello </strong>(Managing Associate), <strong>Ornella Belfiori</strong> e <strong>Francesca Cannata</strong> (Senior Associate) e tre Trainee (<strong>Matteo Nicolì</strong>, <strong>Paolo Vespa</strong> e <strong>Jacopo Nicolaj</strong>).&nbsp;</p><p class="text-justify">“<i>Siamo contenti di accogliere Raffaella e il suo team, certi che questa collaborazione consentirà allo Studio di rafforzare e ampliare la propria offerta, mettendo a disposizione dei clienti un’assistenza legale sempre più integrata, solida e orientata alle operazioni complesse” -</i>commenta Paolo Montironi, Senior Partner di ADVANT Nctm – <i>“In un contesto regolatorio sempre più complesso, infatti, il rafforzamento dell’area penale ci permette di tutelare meglio i clienti, accrescere la nostra competitività e offrire soluzioni multidisciplinari di alto livello".&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>White Collar Crime and Investigation</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 16 Jun 2025 11:27:26 +0200</pubDate>
                        <title>Focus Lavoro - Giugno 2025</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/focus-lavoro-giugno-2025</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Torna l'appuntamento con “Focus Lavoro”, la Newsletter dedicata agli aggiornamenti giurisprudenziali e normativi di rilevanza per i professionisti del diritto del lavoro.&nbsp;</p><p>Attraverso una serie di brevi note, vengono affrontate tematiche di immediato interesse operativo come i licenziamenti, la disciplina del rapporto di lavoro, le esternalizzazioni, iprovvedimenti del Garante Privacy che interessano la materia, il welfare, la sicurezza sul lavoro.</p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/nctm/PDF/Focus_Lavoro_Giugno_2025.pdf" target="_blank"><u>Clicca qui per leggere il documento integrale</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Fri, 13 Jun 2025 16:51:59 +0200</pubDate>
                        <title>Saturazione virtuale della rete: microzone e procedure trasparenti. I potenziali impatti sulle attuali e future iniziative di sviluppo </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/saturazione-virtuale-della-rete-microzone-e-procedure-trasparenti-i-potenziali-impatti-sulle-attuali-e-future-iniziative-di-sviluppo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Alla data del 30 aprile 2025, la capacità delle richieste pendenti di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (“<strong>RTN</strong>”) per gli impianti rinnovabili era pari a circa <strong>354.35 GW</strong>, di cui quasi la metà relativa alla fonte solare (152.98 GW), una buona percentuale dedicata allo sviluppo di progetti eolici on-shore (109.09 GW) e off-shore (89.16 GW) e la quota residuale (3.12 GW) allocata tra le restanti fonti meno convenzionali<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a>.&nbsp;</p><p class="text-justify">Le Regioni dove si concentra il maggior numero di richieste sono quelle del centro sud e, in particolare, Puglia, Sicilia, Sardegna, Basilicata e Lazio.</p><p class="text-justify">Siamo ben oltre gli obiettivi di decarbonizzazione definiti dal PNIEC e in base ai quali l’Italia è tenuta ad installare entro il 2030 “appena” <strong>65 GW</strong> di nuova capacità rinnovabile; quindi, appena un quinto della capacità attualmente prenotata sulla rete.</p><p class="text-justify">Una notevole percentuale delle pratiche di connessione risulta essere tuttavia ancora in uno stato di avanzamento embrionale o quasi. Difatti:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>per 59.47 GW le relative STMG sono ancora da accettare;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>per 153.07 GW le STMG sono state accettate (ma il progetto delle opere di rete non è ancora in valutazione);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>per 72.63 GW i progetti delle opere di rete sono ancora in valutazione da parte del gestore;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>per 57.96 GW i relativi progetti hanno ricevuto il nulla osta (</span><i><span>i.e.</span></i><span>, sono stati “validati” o “benestariati);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>per 8.11 GW è stata rilasciata la STMD.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Se si cambiano gli addendi e si prendono in esame unicamente i progetti benestariati e per i quali è stata rilasciata la STMD, il conteggio di cui sopra scende a <strong>66,07 GW</strong>, in linea con gli obiettivi PNIEC ma ben al di sotto della potenza attualmente prenotata.</p><p class="text-justify">È verosimile che, atteso il loro stato <i>early stage</i>, molte delle iniziative per le quali è stata prenotata la capacità di rete (e non ancora validato il relativo progetto) non vadano a buon fine; per l’effetto, si è dinanzi ad un potenziale sovradimensionamento delle infrastrutture di rete.&nbsp;</p><p class="text-justify">In tale contesto, negli ultimi mesi il MASE e Terna si sono messi al lavoro per studiare delle strategie volte a scongiurare potenziali rischi di congestione virtuale della rete legati al considerevole quantitativo di richieste di allaccio correlate a tali progetti embrionali.</p><p class="text-justify">Andando per ordine:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>il 14 marzo Terna ha pubblicato il piano di sviluppo per la rete 2025 dedicando un apposito capitolo alla programmazione territoriale efficiente e agli interventi di connessione;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>nell’ambito della conversione in legge del c.d. DL Bollette, intervenuta il 24 aprile, il MASE ha presentato un emendamento (poi ritirato) volto ad apportare significative modifiche alla disciplina degli iter di connessione tramite l’introduzione di nuove modalità di prenotazione della capacità di rete nonché specifici criteri di priorità;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il 28 aprile è stato dato avvio ad un celere processo di consultazione riservato alle associazioni di categoria sulla nuova disciplina ipotizzata dal MASE;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>al principio del corrente mese il Ministro ha dichiarato che la disciplina in questione – che dovrebbe avere i medesimi tratti di quella (quasi) introdotta tramite il DL Bollette – troverà prossimamente espressa regolamentazione mediante un emendamento o un decreto </span><i><span>ad hoc&nbsp;</span></i><span>(sulla base di recenti dichiarazioni del direttore generale mercati e infrastrutture energetiche del MASE, tale provvedimento dovrebbe entrare in vigore entro la fine del 2025).</span></p></li></ul><p class="text-justify">Ebbene, dall’analisi congiunta della succitata documentazione e delle informazioni ad oggi disponibili sembrerebbe emergere – con l’eccezione degli impianti off-shore che appaiono esclusi dall’ambito oggettivo di applicazione della norma – un quadro regolatorio in materia di connessione alla RTN pressoché rivoluzionato rispetto a quello vigente e di cui si riepilogano di seguito i principali tratti distintivi di rilievo per gli attuali e futuri investimenti nel settore delle rinnovabili.</p><ul><li><p class="text-justify"><span><u>Le microzone</u></span></p></li></ul><p class="text-justify">Per la definizione delle soluzioni di connessione è previsto il passaggio dalla attuale gestione per “singola” pratica a una gestione basata sul disegno di soluzioni “complessive”.</p><p class="text-justify">In quest’ottica, c’è l’esordio del concetto di “microzona”, ovvero una porzione di RTN sub-regionale (e, quindi, sub-zonale) e che, da una prima mappatura svolta da Terna, vede delinearsi 76 diverse microzone.</p><p class="text-justify">Il nuovo iter di connessione prevede, quindi, una analisi: <i>(i)</i> inter-microzonale, valutando la capacità accoglibile in ciascuna microzona compatibilmente con i vincoli di scambio tra microzone e con il grado di congestione di quella determinata microzona; e <i>(ii)</i> intra-microzonale, disegnando per ciascuna microzona una soluzione di connessione complessiva in grado di accogliere la capacità stimata sulla base dell’analisi inter-microzonale.</p><p class="text-justify">I dati afferenti a ciascuna microzona saranno consultabili dagli operatori tramite il portale telematico TE.R.R.A. gestito da Terna e soggetto ad aggiornamento trimestrale a seconda dell’andamento dello sviluppo dei progetti risultati assegnatari di capacità di rete.</p><p class="text-justify">Sul portale sarà quindi consultabile la fotografia della capacità massima addizionale da fonti rinnovabili e da accumuli – fatta eccezione per quella relativa agli impianti off-shore – assegnabile in ciascuna microzona.</p><ul><li><p class="text-justify"><span><u>Le procedure di allocazione della capacità</u></span></p></li></ul><p class="text-justify">Sulla base del precedente emendamento poi ritirato:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>l’allocazione della capacità di rete disponibile e le relative soluzioni di connessione dovrebbero essere rilasciate mediante procedure trasparenti e non discriminatorie da indire secondo modalità procedurali stabilite dall’ARERA entro 180 giorni dall’entrata in vigore della nuova disciplina;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>per gli operatori che, all’esito delle procedure competitive, siano risultati assegnatari di capacità di rete e che abbiano già ottenuto la PAS o l’Autorizzazione Unica, la relativa capacità di rete dovrebbe essere assegnata in via definitiva.</span></p></li></ul><p class="text-justify">L’attuale modalità di analisi delle richieste di connessione prevede un criterio sequenziale di assegnazione delle soluzioni di connessione con valutazioni condotte <i>one to one</i> con gli operatori per ciascuna richiesta.</p><p class="text-justify">Diversamente, con le novità in corso di introduzione, sembrerebbe che il gestore faccia una valutazione a monte definendo una soluzione complessiva applicabile alla relativa microzona e proceda all’assegnazione della capacità di rete non mediante procedimenti singoli avviati su istanza degli operatori interessati bensì mediante vere e proprie procedure pubbliche (le quali, in linea con l’obbligo di connessione di terzi alla RTN, almeno in teoria, non dovrebbero essere “competitive” nel verso senso della parola).</p><p class="text-justify">Un vantaggio non indifferente sarà riservato ai progetti che hanno ottenuto il titolo autorizzativo, per i quali sarà prevista l’assegnazione in via definitiva della relativa capacità.</p><ul><li><p class="text-justify"><span><u>I progetti in corso e le STMG già rilasciate</u></span></p></li></ul><p class="text-justify">Come anticipato, i principi, i criteri funzionali e le modalità operative di allocazione della capacità di rete tramite le suddette procedure trasparenti dovrebbero essere dettagliate da ARERA tramite un provvedimento <i>ad hoc</i> da emettere entro 180 giorni dall’entrata in vigore della nuova disciplina.</p><p class="text-justify">A tal riguardo, tra le novità di maggior rilievo, anche e soprattutto per le iniziative avviate o in fase di avviamento, figura la previsione in base alla quale a far data dalla pubblicazione del provvedimento adottato dall’ARERA, le soluzioni di connessione riferite a progetti rinnovabili o accumuli non abilitati o autorizzati, già rilasciate ma non validate dal gestore di rete, perderanno efficacia.</p><p class="text-justify">In poche parole, se si guarda al quadro attuale, laddove tale norma fosse già in vigore e il provvedimento di ARERA già adottato, le pratiche inerenti a circa 202 GW di potenza cadrebbero nel nulla, costringendo gli operatori a dover necessariamente prendere parte alle procedure trasparenti di cui sopra per prenotare la capacità necessaria a portare avanti le proprie iniziative di sviluppo.&nbsp;</p><p class="text-justify">Le innovazioni che il MASE si accinge ad introdurre rivestono con tutta evidenza una notevole portata per le attuali e future iniziative di sviluppo di progetti rinnovabili.</p><p class="text-justify">Laddove, infatti, le disposizioni previamente inserite e poi ritirate dal DL Bollette dovessero essere integralmente confermate:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>diventerà ancora più dirimente accelerare e snellire le procedure autorizzative connesse allo sviluppo delle rinnovabili visto che, in buona sostanza, i progetti che ottengono più velocemente il titolo abilitativo saranno quelli che otterranno per primi la capacità di rete in via definitiva, a discapito dei progetti che vanno a rilento, i quali vedranno aumentare il rischio di perdere la capacità assegnata nel contesto della procedura indetta da Terna in caso di saturazione definitiva della relativa micro-zona;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>è verosimile che per le iniziative in stato più avanzato si assista nei prossimi mesi ad una vera e propria corsa al benestare onde tentare di prevenire il rischio di decadenza delle STMG ottenute;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>è altrettanto verosimile che – laddove fosse confermata l’assenza di qualsivoglia clausola di salvaguardia per i progetti per i quali la STMG è stata già accettata o il relativo progetto delle opere di rete sia in corso di valutazione dal gestore – si assista al proliferare di molteplici contenziosi da parte degli operatori interessati a causa dell’improvviso venir meno del loro diritto acquisito sulla capacità di rete previamente prenotata. In merito, si precisa che l’eventuale cessazione di efficacia delle STMG non dovrebbe essere immediatamente conseguente all’entrata in vigore della norma, bisognerà infatti attendere la successiva disciplina dell’ARERA (volendo ipotizzare che la normativa entri in vigore entro fine giugno, la conseguente disciplina dell’ARERA dovrebbe essere disponibile entro dicembre 2025 – </span><i><span>i.e.</span></i><span>, entro 180 giorni).</span></p></li></ul><p class="text-justify">È bene puntualizzare che si è dinanzi a considerazioni meramente preliminari, difatti per avere un quadro chiaro, completo ed esaustivo in merito alla futura nuova disciplina sarà necessario attendere l’entrata in vigore della normativa e dei successivi provvedimenti attuativi dell’ARERA.</p><p class="text-justify">Saranno inoltre da osservare anche i risvolti applicativi dell’innovazione normativa per valutare se la stessa sarà effettivamente idonea o meno a garantire una programmazione efficiente delle infrastrutture della RTN e, al contempo, a tutelare i player di mercato prevenendo e non creando nuovi colli di bottiglia.</p><hr><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a> Dati tratti dalla piattaforma <i>econnextion</i> di Terna.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Fri, 13 Jun 2025 16:32:45 +0200</pubDate>
                        <title>Parità retributiva: i numeri fanno tutta la differenza</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/parita-retributiva-i-numeri-fanno-tutta-la-differenza</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Che cosa vuol dire (e che cosa non vuol dire) la trasparenza salariale per le imprese e per il raggiungimento di obiettivi di parità di genere? L'articolo a cura della nostra Francesca Pittau per HR Link</i></p><p>In questo primo articolo della rubrica “Includere per Crescere” cerchiamo insieme di prevedere i principali impatti per le imprese della <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023L0970" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Direttiva (UE) 2023/970</u></a> nota come <i>Pay Trasparency Directive</i>. Entro il 7 giugno 2026 gli Stati membri dovranno infatti recepire la normativa: questa data si avvicina ed è tempo di cominciare ad agire.&nbsp;</p><p><strong>Qualche numero sulla parità salariale</strong></p><p>La <strong>parità di retribuzione</strong> per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore è un principio fondante dell’Unione Europea a cui gli Stati Membri si sono impegnati ormai da diversi decenni.&nbsp;</p><p>Ciononostante, in Europa la parità salariale è ancora lontana.</p><p>Solo in Lussemburgo il gap retributivo tra uomini e donne è stato colmato: la <strong>media europea è del 13%</strong> (nel 2023), quindi per ogni euro guadagnato da un uomo, una donna guadagna 0,87 centesimi.&nbsp;</p><p><a href="https://www.hr-link.it/parita-retribuitiva/" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per il contributo integrale</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 13 Jun 2025 14:58:30 +0200</pubDate>
                        <title>Cambia il diritto di rimborso</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cambia-il-diritto-di-rimborso</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Articolo a cura di <strong>Lorenzo Macchia</strong> per Fondi &amp; Sicav.</i></p><p>II Regolamento Ue 2023/606, entrato in vigore il 10 gennaio 2024, ha modificato il Regolamento Eltif 2015/760, concentrando il proprio intervento di riforma su alcune tematiche ritenute di ostacolo alla piena spendibilità del prodotto a favore degli investitori al dettaglio.&nbsp;</p><p>Gli Eltif, rivolgendosi non solo a investitori istituzionali, ma anche a investitori al dettaglio, fin dalla loro nascita hanno avuto l'obiettivo di cercare di convogliare capitali verso le imprese che necessitano di denaro fresco e soprattutto con progetti di investimento a lungo termine.&nbsp;</p><p>La caratteristica intrinseca di fondo chiuso e illiquido dovuta alla natura degli "asset eligible" è stata ritenuta uno dei principali motivi ostativi allo sviluppo e all'appetibilità di tale veicolo di investimento sul mercato. Con la riforma del regolamento, il legislatore europeo ha cercato di dare nuova linfa e vitalità al prodotto Eltif consentendo ai gestori di strutturare fondi con strategie tipicamente illiquide e a lungo termine, con la facoltà per l'investitore di uscire dall'investimento effettuato prima della scadenza del termine di durata del fondo.</p><p><strong>Importanti eccezioni</strong></p><p>La nuova disciplina, se da un lato conferma la possibilità per l'investitore di chiedere il rimborso delle quote o delle azioni detenute solo «a partire dal giorno seguente la data in cui si conclude il ciclo di vita dell'Eltif» (ossia dopo la fine del periodo di investimento), dall'altro riconosce importanti eccezioni a tale principio. E previsto, infatti, che il regolamento del fondo possa consentire «la possibilità di rimborsi durante il ciclo di vita dell'Eltif», purché siano rispettate integralmente alcune condizioni.</p><p>In primo luogo, è necessario evidenziare che comunque un periodo, seppur minino, di detenzione delle quote o azioni del fondo deve essere indicato nel regolamento. A tale proposito, la Commissione ha emanato nel luglio 2024 alcuni standard tecnici che stabiliscono criteri utili per individuare correttamente un periodo minimo di detenzione. Secondo gli Rts, il gestore di un Eltif in tali casi deve tenere conto di alcuni elementi, tra i quali, ad esempio, la natura a lungo termine e la strategia di investimento dell'Eltif, le classi di attività sottostanti, la politica di investimento dell'Eltif, la tipologia di investitori nel fondo.</p><p>In ogni caso, il periodo minimo di detenzione deve essere coerente e necessario per completare almeno l'investimento del capitale versato dai sottoscrittori, salvo casi particolari che comunque devono essere giustificati.</p><p>L'esercizio della liquidazione delle quote o delle azioni detenute è altresì ammesso solo nel caso in cui il gestore dell'Eltif sia in grado di dimostrare che il fondo dispone di strumenti di gestione della liquidità e di un'adeguata politica di rimborso compatibili con la strategia di investimento a lungo termine dell'Eltif stesso. Inoltre, la politica di rimborso dell'Eltif deve comunque garantire che i rimborsi siano limitati ai flussi di cassa positivi attesi e a una percentuale degli attivi investiti nelle stesse asset class in cui possono investire i fondi istituiti ai sensi della direttiva Ucits. In ogni caso, gli investitori devono essere trattati equamente e i rimborsi potranno essere concessi su base proporzionale se le richieste di liquidazione superano la percentuale delle attività "eligible".</p><p><strong>Disposizione sproporzionata e dannosa</strong></p><p>Si rappresenta, infine, che la normativa originaria prevedeva il diritto degli investitori di chiedere la liquidazione dell'Eltif se le loro (legittime) domande di rimborso non erano state soddisfatte entro il termine di un anno dalla data di presentazione. Tale disposizione è stata ritenuta sproporzionata e dannosa, sia per l'efficace esecuzione della strategia di investimento dell'Eltif, sia per gli interessi di altri investitori o gruppi di investitori e pertanto nel nuovo regolamento è stata stralciata.</p><p>I presupposti sembrano positivi, tuttavia sarà necessario comprendere come questa normativa speciale e di derivazione europea possa trovare la sua collazione all'interno dell'ordinamento italiano che da sempre differenzia tra fondi chiusi, che si connotano per una mancata possibilità per l'investitore di uscire dall'investimento a suo piacimento, e fondi aperti, dove al contrario è ammesso il diritto di rimborso con frequente periodicità.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 13 Jun 2025 14:17:18 +0200</pubDate>
                        <title>Contratti pubblici e ribassabilità dei costi della manodopera</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contratti-pubblici-e-ribassabilita-dei-costi-della-manodopera-video</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), all’art. 41, co. 14, prevede che nei contratti di lavori e servizi i costi della manodopera e della sicurezza siano “scorporati dall’importo assoggettato al ribasso”.<br><br>Questa disposizione, ad una prima lettura, sembra vietare il ribasso dei costi della manodopera (qualora inferiori a quelli indicati dalla stazione appaltante).<br><br>Ne parliamo nella nostra nuova pillola con <strong>Francesco Follieri</strong>.</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contratti-pubblici-e-ribassabilita-dei-costi-della-manodopera" target="_blank"><u>Clicca qui per l'approfondimento</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 13 Jun 2025 09:38:21 +0200</pubDate>
                        <title>Contratti pubblici e ribassabilità dei costi della manodopera</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contratti-pubblici-e-ribassabilita-dei-costi-della-manodopera</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>1. Il Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), all’art. 41, co. 14, prevede che nei contratti di lavori e servizi i costi della manodopera e della sicurezza siano “<i>scorporati dall’importo assoggettato al ribasso</i>”.</p><p>Questa disposizione, ad una prima lettura, sembra vietare il ribasso dei costi della manodopera (qualora inferiori a quelli indicati dalla stazione appaltante). Essa deve, tuttavia, essere letta insieme alla previsione, sempre al comma 14 dell’art. 41, per cui “<i>resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale</i>” e all’art. 108, co. 9, del Codice dei Contratti Pubblici, in base al quale ciascun concorrente deve indicare il proprio costo della manodopera nell’offerta economica, a pena di esclusione. E queste altre disposizioni lasciano quantomeno intendere che il ribasso possa derivare da un costo della manodopera inferiore a quello definito dalla stazione appaltante, da dichiarare nell’offerta. Ciò, però, non implica di per sé che il ribasso possa essere applicato anche alla parte del prezzo corrispondente al costo della manodopera.&nbsp;</p><p class="text-justify">L’ANAC, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la giurisprudenza amministrativa hanno tentato di dipanare i dubbi sollevati da questa disciplina. Da queste interpretazioni sono derivate due possibili modalità di ribasso del prezzo dipendente da costi della manodopera più bassi di quelli stabiliti dalla stazione appaltante.</p><p class="text-justify">In primo luogo, si può applicare il ribasso percentuale <u>solo alle voci di prezzo diverse dalla manodopera</u>, di modo che sommando le voci ribassate al costo della manodopera (fisso), stabilito dalla stazione appaltante, risulterà il prezzo che l’operatore vuole offrire. Questo metodo viene denominato “ribasso indiretto”, perché l’operatore economico può offrire un costo della manodopera inferiore (beneficiando della sua legittima efficienza sotto quel profilo), ma solo indirettamente, per effetto di un ribasso maggiore delle altre voci di costo.</p><p class="text-justify">La giurisprudenza che giunge a questa conclusione sostiene che i costi della manodopera vanno espunti dal calcolo del ribasso in virtù di una <u>interpretazione letterale dell’art. 41, co. 14 del Codice dei Contratti Pubblici</u>. Si afferma che: “<i>tale previsione normativa vieta […] che i costi della manodopera, pur rientrando nel più generale importo posto a base di asta, siano inclusi nel cd. importo assoggettato al ribasso ovvero nell’importo sul quale dovrà essere applicato il ribasso percentuale offerto dal concorrente e ciò all’evidente fine di non sottostimare le retribuzioni da erogare ai lavoratori applicati nell’esecuzione delle commesse pubbliche</i>” (TAR Calabria, Reggio Calabria, 8 febbraio 2024 n. 119). Tuttavia, “<i>qualora l’operatore economico disponga di un’organizzazione aziendale particolarmente efficiente, che gli consenta di abbattere i costi della manodopera, questi ultimi possono essere diminuiti in via indiretta e riflessa, ossia offrendo un più elevato ribasso sull’importo dei lavori o dei servizi oggetto della commessa. Detto altrimenti, la formulazione del ribasso è consentita esclusivamente sul valore dell’appalto al netto della manodopera stimata dalla stazione appaltante (e al netto degli oneri di sicurezza), ma <u>il concorrente ha la facoltà di ridurre indirettamente i costi del lavoro aumentando la percentuale di sconto praticata sulla componente direttamente ribassabile. Naturalmente, i minori costi della manodopera che l’operatore ritiene di sopportare in concreto vanno specificati nell’offerta economica</u>, ai sensi dell’art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023, <u>nonché giustificati mediante la dimostrazione della propria efficienza aziendale</u></i>” (TAR Liguria, Genova, Sez. I, 14 ottobre 2024 n. 673; cfr. TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 27 febbraio 2025 n. 738; TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 31 ottobre 2024 n. 3000).</p><p class="text-justify">A questa tesi si contrappone quella per cui il costo della manodopera può essere oggetto di “<strong>ribasso diretto</strong>”: visto che i costi di manodopera vanno dichiarati separatamente (sulla base dell’organizzazione e struttura dei costi del personale di ciascun operatore economico), il ribasso deve essere applicato anche al costo della manodopera.</p><p class="text-justify">Questa tesi ha da subito trovato accoglimento nel parere n. 2154 del 19 luglio 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e nella delibera n. 528 del 15 novembre 2023 (con il Bando tipo n. 1/2023 e la relativa nota illustrativa) dell’ANAC. L’ANAC ha, poi, più di recente ribadito questa tesi (si vedano a titolo esemplificativo le delibere dell’ANAC n. 174 del 10 aprile 2024, n. 452 del 9 ottobre 2024 e n. 65 del 25 febbraio 2025). L’Autorità ammette che anche i costi della manodopera siano assoggettati al ribasso, poiché “<i><u>la lettura sistematica e costituzionalmente orientata delle diverse disposizioni del Codice in materia di costi della manodopera</u>, ed in particolare dello stesso art. 41, comma 14, seconda parte, e degli artt. 108, comma 9 e 110, induce a ritenere che il costo della manodopera continui a costituire una componente dell’importo posto a base di gara</i>” (ANAC, delibera n. 528 del 15 novembre 2023). Difatti, ciò che conta è che l’operatore dimostri che la “<i>riduzione complessiva dei relativi importi derivi da una più efficiente organizzazione aziendale</i>” (TAR Puglia, Bari, Sez. II, 15 marzo 2025 n. 353). Sulla base di questa lettura, l’operatore economico non può essere escluso per il solo fatto di aver assoggettato a ribasso anche il costo della manodopera, ma la sua offerta sarà assoggettata alla verifica dell’anomalia, nella quale “<i>l’operatore economico avrà l’onere di dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, oltre il rispetto dei minimi salariali […]</i>” (Cons. Stato, Sez. V, 19 novembre 2024 n. 9254)<i>.&nbsp;</i>Infatti, secondo questa tesi “<i><u>solo seguendo tale impostazione si spiega anche l’obbligo del concorrente di indicare i propri costi della manodopera, a pena di esclusione dalla gara</u> […],</i> <i>previsione che sarebbe evidentemente superflua se i costi della manodopera non fossero ribassabili, e il successivo art. 110, primo comma, che include i costi della manodopera dichiarati dal concorrente tra gli elementi specifici, in presenza dei quali la stazione appaltante avvia il procedimento di verifica dell’anomalia</i>. […] <i>Emerge, infatti, la volontà di responsabilizzare gli operatori economici, allo scopo di assicurare che questi ultimi, prima di formulare il proprio ribasso complessivo, svolgano una seria valutazione preventiva dei predetti costi</i>” (Cons. Stato, Sez. V, 19 novembre 2024 n. 9254; sempre a sostegno del “ribasso diretto” si vedano tra le tante TAR Toscana, Sez. IV, 29 gennaio 2024 n. 120; TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 11 novembre 2024 n. 3739).</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">2. L’opzione per l’una o per l’altra tesi non ha, in verità, alcun impatto sul calcolo del punteggio economico. È evidente che non lo abbia laddove la formula prescelta dalla stazione appaltante consideri il corrispettivo offerto. Non lo ha, però, nemmeno laddove il punteggio economico venga calcolato sulla base del ribasso percentuale (come accade nelle formule di interpolazione lineare o di interpolazione non lineare di cui alle Linee Guida dell’ANAC n. 2/2016), purché tutte le offerte vengano formulate o almeno considerate allo stesso modo – cioè tutte con ribasso indiretto o tutte con ribasso diretto. Infatti, fermo il totale offerto da ciascun offerente, che il ribasso consista in una percentuale maggiore applicata solo sulle voci di corrispettivo diverse dalla manodopera o in una percentuale inferiore applicata su tutte le voci di corrispettivo non ha impatto sul rapporto tra i ribassi e dunque sul punteggio.&nbsp;</p><p class="text-justify">Ad es., ipotizziamo una gara con un punteggio economico pari a 30 in totale e un prezzo a base di gara di 1.000.000 di euro, di cui 500.000,00 di costo della manodopera (senza oneri della sicurezza non ribassabili per comodità di calcolo).</p><p class="text-justify">L’Offerta 1 è pari ad 800.000,00 euro, corrispondente al 40% del ribasso sui corrispettivi diversi dal costo della manodopera e al 20% sul totale del corrispettivo.</p><p class="text-justify">L’Offerta 2 è pari ad 850.000,00 euro, corrispondente al 30% del ribasso sui corrispettivi diversi dal costo della manodopera e al 15% sul totale del corrispettivo.&nbsp;</p><p class="text-justify">Se il disciplinare prevede la formula dell’interpolazione lineare, fermo che l’Offerta 1 avrà 30 punti (perché è la migliore offerta economica), l’Offerta 2 avrà in ogni caso 22,5 punti. Infatti, se il punteggio è pari al punteggio massimo moltiplicato per il rapporto tra il ribasso dell’offerta da valutare e il ribasso massimo (cioè <i>Pmax x Ri/Rmax</i>), si ha che:</p><p class="text-justify">(a) tenendo conto del ribasso diretto, si ha <i>30 x 15%/20% = 22,5;</i></p><p class="text-justify">(b) tenendo conto del ribasso indiretto, si ha <i>30 x 30%/40% = 22,5</i>.</p><p class="text-justify">Se il disciplinare prevede la formula dell’interpolazione non lineare, cioè <i>Pmax x (Ri/Rmax)<sup>a</sup></i>, laddove “a” deve essere superiore ad 1, fermo che l’Offerta 1 avrà 30 punti (perché è la migliore offerta economica), l’Offerta 2 avrà in ogni caso sempre lo stesso punteggio. Infatti, immaginando a = 2:</p><p class="text-justify">(a) tenendo conto del ribasso diretto, si ha <i>30 x (15%/20%)<sup>2 </sup>= 16,875;</i></p><p class="text-justify">(b) tenendo conto del ribasso indiretto, si ha <i>30 x (20%/40%)<sup>2 </sup>= 16,875</i>.</p><p class="text-justify">Al variare del valore di a, poi, cambia il punteggio dell’Offerta 2, ma esso rimane invariato sia tenendo conto del ribasso diretto sia del ribasso indiretto. Ad esempio, con a = 1,5:</p><p class="text-justify">(a) tenendo conto del ribasso diretto, si ha <i>30 x (15%/20%)<sup>1,5</sup>= 19,485;</i></p><p class="text-justify">(b) tenendo conto del ribasso indiretto, si ha <i>30 x (20%/40%)<sup>1,5</sup>= 19,485</i>.</p><p class="text-justify">Fermo restando l’obbligo di rispettare la disciplina della remunerazione del lavoro e di dichiarare il costo della manodopera effettivamente praticato, l’indifferenza dei metodi di ribasso ai fini dell’applicazione del punteggio economico lascia emergere che optare per l’una o l’altra interpretazione è, in realtà, questione di mera convenzione.&nbsp;</p><p class="text-justify">D’altro canto, i metodi di ribasso sono indifferenti anche rispetto alla tutela della remunerazione della manodopera: la verifica del rispetto dei minimi salariali avviene in sede di verifica di congruità del costo della manodopera dichiarato dall’aggiudicatario.</p><p class="text-justify">Sicché, trarre conseguenze espulsive dall’applicazione del ribasso diretto è del tutto sproporzionato: al più l’applicazione di un ribasso diretto in luogo di uno indiretto da parte dell’operatore economico può aprire ad una rettifica della percentuale di ribasso (laddove la percentuale di ribasso fosse rilevante), eventualmente per il tramite dei chiarimenti sull’offerta <i>ex&nbsp;</i>art. 101, co. 3, del Codice dei Contratti Pubblici, fermi il totale del prezzo offerto e il costo della manodopera dichiarato). Il dibattito, dunque, potrebbe essere superato in radice, prendendo atto dell’irrilevanza della modalità di formulazione del ribasso.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>3. </strong>Fino ad un definitivo assestamento della giurisprudenza (o ad un radicale superamento della questione), resta determinante porre attenzione alla singola disciplina di gara, per come prevede la formulazione dell’offerta e il calcolo del punteggio economico, e comunque dichiarare il costo della manodopera effettivo, per tenersi pronti alle giustificazioni della congruità dell’offerta.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 12 Jun 2025 11:17:54 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm continua a crescere: tre nuovi partner per rafforzare la squadra</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-continua-a-crescere-tre-nuovi-partner-per-rafforzare-la-squadra</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">ADVANT Nctm annuncia la promozione di tre nuovi partner: Giuseppe Buono (Bancario e Finanziario), Andrea Iovieno (Capital Markets) e Filippo Ughi (Corporate/M&amp;A).</p><p class="text-justify">Le nomine si inseriscono nella strategia di crescita interna dello Studio, impegnato nella valorizzazione dei propri talenti e nella costruzione di solidi percorsi professionali, e costituiscono una ulteriore tappa nel rafforzamento della competitività e professionalità di ADVANT Nctm.</p><p class="text-justify"><strong>Giuseppe Buono </strong>vanta un’esperienza consolidata in diritto bancario e finanziario e capital markets, con particolare focus su operazioni di leveraged finance, real estate finance, project e corporate finance, oltre che nei debt capital markets. Supporta regolarmente banche, fondi e società su operazioni di finanziamento – sia domestiche che cross border – seguendone la strutturazione e la documentazione. Ha inoltre curato numerose operazioni di basket bond sul mercato italiano.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Andrea Iovieno </strong>è esperto in diritto societario e dei mercati finanziari, con un focus su equity e debt capital markets. Affianca emittenti, banche e intermediari in operazioni di quotazione, aumenti di capitale, operazioni straordinarie, emissioni di strumenti di debito, nonché fornisce assistenza in ambito public M&amp;A e in tema di corporate governance e compliance regolamentare.</p><p class="text-justify"><strong>Filippo Ughi </strong>ha un’esperienza consolidata in corporate finance, M&amp;A, private equity e diritto societario. Assiste società industriali e fondi di investimento italiani e internazionali in operazioni di M&amp;A, private equity e corporate finance, offrendo anche consulenza continuativa in materia societaria, dagli statuti alla governance, fino all’operatività degli organi sociali.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 09 Jun 2025 12:08:28 +0200</pubDate>
                        <title>La Consob richiama l&#039;attenzione del pubblico sui «finfluencer» online</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-consob-richiama-lattenzione-del-pubblico-sui-finfluencer-online</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Su Il Sole 24 Ore, <strong>Francesco Mocci</strong> commenta un tema sempre più attuale, legato al richiamo di attenzione della Consob sui finfluencer:</p><p><i>«Sui social media si è convinti di essere in uno spazio totalmente deregolamentato. Ma non è così: l'attività dei finfluencer non è soggetta ad autorizzazione, ma deve comunque rispettare regole stringenti sulla diffusione di raccomandazioni di investimento.</i></p><p><i>Trattandosi di soggetti che si qualificano come "esperti" in materia finanziaria, dovrebbero per esempio distinguere i fatti dalle opinioni, riportare le fonti affidabili utilizzate, indicare eventuali conflitti di interesse, spiegare in base a quali metodologie o ipotesi di fondo abbiano elaborato i suggerimenti».</i></p><p><i>L'articolo completo su Il Sole 24 Ore.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 06 Jun 2025 12:04:08 +0200</pubDate>
                        <title>Prescrizione risarcimenti: nuova vittoria per le banche in Cassazione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/default-ad258799e7147cc6f31a8ae74169da95</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il termine di prescrizione per l’azione risarcitoria inizia a decorrere da quando si presentano le condizioni per accorgersi del danno, non da quando se ne prende effettivamente coscienza. A stabilirlo è stata una nuova pronuncia della Cassazione. La Cassazione ha accolto il ricorso presentato dalla banca - assistita dal dipartimento regulatory di ADVANT Nctm - sostenendo che il termine di prescrizione di dieci anni per richiedere il risarcimento era già decorso al momento dell’instaurazione del giudizio.</p><p>«<i>Un precedente importante che sottolinea come le regole previste dal Codice Civile per la prescrizione debbano essere applicate con attenzione e rigore per garantire la certezza dei rapporti giuridici, fondamento basilare dell’ordinamento giuridico che l’istituto della prescrizione mira appunto ad assicurare</i>», ha dichiarato <strong>Benedetta Musco Carbonaro</strong>, partner di ADVANT Nctm, aggiungendo che la decisione della Corte di Cassazione rappresenta un importante precedente «<i>su un tema oggi particolarmente dibattuto</i>».</p><p><i>L'articolo su MF - Milano Finanza.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 05 Jun 2025 12:06:28 +0200</pubDate>
                        <title>Metadati, il Garante interviene sull’estensione del periodo di conservazione oltre i 21 giorni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/metadati-il-garante-interviene-sullestensione-del-periodo-di-conservazione-oltre-i-21-giorni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con il provvedimento n. 243 del 29 aprile 2025, il Garante per la protezione dei dati personali ("<i><strong>Garante</strong></i>") ha irrogato nei confronti di Regione Lombardia ("<i><strong>Regione</strong></i>") una sanzione amministrative pecuniaria di 50.000 euro per aver conservato, in assenza delle necessarie garanzie procedurali, i metadati generati dai sistemi di gestione della posta elettronica dei propri dipendenti per un periodo di 90 giorni e i log di navigazione Internet per 365 giorni. In particolare, la Regione ha omesso di adempiere agli obblighi previsti dall'articolo 4(1) della Legge n. 300/1970 (“<i><strong>Statuto dei lavoratori</strong></i>”) e non ha effettuato una preventiva valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA) ai sensi dell’art. 35 del GDPR.&nbsp;</p><p class="text-justify">Nel provvedimento in esame, il Garante ha ribadito che i metadati generati dai sistemi di gestione della posta elettronica e i log di navigazione Internet sono dati personali e che la loro raccolta generalizzata, in quanto consente il controllo a distanza dell'attività lavorativa, impone al datore di lavoro, ricorrendo determinate circostanze, di esperire le procedure previste dall'articolo 4(1) dello Statuto dei lavoratori.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il Documento di indirizzo del Garante del 6 giugno 2024 aveva del resto già cristallizzato questo orientamento, precisando che i metadati generati dai sistemi di gestione della posta elettronica dei dipendenti possono essere conservati per periodo limitati, di regola non superiori a 21 giorni. In caso di conservazione oltre i 21 giorni, è necessario – secondo il Garante – esperire le procedure previste dall'articolo 4(1) dello Statuto dei lavoratori. Ciò a meno che il titolare non sia in grado di dimostrare la sussistenza in concreto di particolari ragioni di natura tecnica o organizzativa (connesse ad esempio alla sicurezza informatica del servizio di posta elettronica) che rendano necessaria l’estensione della conservazione oltre i 21 giorni.&nbsp;</p><p class="text-justify">Tali ragioni non sono state rinvenute nel caso di specie.</p><p class="text-justify">La Regione, peraltro, mediante tre fornitori esterni, era in grado di combinare indirizzi IP, indirizzi MAC e identità dei dipendenti, avendo così piena disponibilità di informazioni che consentivano una potenziale profilazione e un controllo individuale dei dipendenti. Il Garante ha giudicato sproporzionato e eccedente i principi di minimizzazione e limitazione della conservazione tale trattamento e ha imposto, tra l'altro, l'anonimizzazione dei tentativi di accesso ai siti web blacklistati, la riduzione della conservazione dei log di navigazione Internet da 365 a 90 giorni (con possibilità di conservazione oltre tale termine solo previa anonimizzazione dei dati), la limitazione degli accessi ai dati al solo personale espressamente autorizzato e la cifratura dei dati che permettono l'associazione tra dispositivo e dipendente.</p><p class="text-justify">Il Garante ha altresì chiarito che, in considerazione del fatto che il trattamento dei metadati generati dai sistemi di gestione della posta elettronica dei dipendenti comporta, almeno potenzialmente, "rischi elevati" per i diritti e le libertà degli interessati (in quanto comporta il monitoraggio sistematico di soggetti – i dipendenti – considerati vulnerabili in ragione della loro subordinazione al datore di lavoro), effettuare una DPIA è obbligatorio e non effettuarla configura una violazione dell'articolo 35 del GDPR.</p><p class="text-justify">L'orientamento del Garante è quindi chiaro: la conservazione dei metadati non dovrebbe eccedere i 21 giorni e conservarli oltre i 21 giorni, senza esperire le procedure previste dall’art. 4(1) dello Statuto dei Lavoratori, è legittimo solo in presenza di comprovate ragioni di natura tecnica connesse al funzionamento e alla sicurezza informatica del servizio (le quali in ogni caso non possono consistere in generiche ragioni connesse alla sicurezza informatica delle reti e dei sistemi informativi del datore di lavoro). Nel caso in cui tali ragioni non sussistano, è necessario, a seconda dei casi, raggiungere un accordo con le rappresentanze sindacali o ottenere l’autorizzazione del competente Ispettorato del Lavoro. In ogni caso è sempre necessario effettuare e documentare una DPIA e un Legitimate Impact Assessment (LIA), aggiornare le informative sul trattamento dei dati personali rilevanti e le policy e procedure interne e adottare adeguate misure tecniche e organizzative per garantire un livello adeguato di protezione ai dati personali trattati.</p><p>Se hai bisogno di assistenza e supporto nell’adempimento degli obblighi connessi alla raccolta e conservazione dei metadati generati dai sistemi di gestione della posta elettronica aziendale, rivolgiti ai tuoi professionisti di riferimento.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 03 Jun 2025 10:07:43 +0200</pubDate>
                        <title>Italian Arbitration Day 2025 </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/italian-arbitration-day-2025</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>International Arbitration: False Friends and True Foes – Navigating the Fine Line Between Use and Abuse</p><p>10 giugno 2025<br>Piazza Affari, Milano</p><p><strong>Angelo Anglani</strong> parteciperà anche quest'anno all'Italian Arbitration Day, l'evento di riferimento per l'arbitrato organizzato dall'<strong>Associazione Italiana per l'Arbitrato - AIA</strong> e dalla <strong>Camera Arbitrale di Milano</strong>.</p><p><a href="https://italianarbitrationday.com/wp-content/uploads/2025/04/IAD-2025-PROGRAM.pdf" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per ulteriori informazioni</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 03 Jun 2025 09:43:04 +0200</pubDate>
                        <title>La richiesta di integrazione documentale da parte della PA interrompe il termine decadenziale per la proposizione del ricorso avverso il silenzio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-richiesta-di-integrazione-documentale-da-parte-della-pa-interrompe-il-termine-decadenziale-per-la-proposizione-del-ricorso-avverso-il-silenzio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con le sentenze nn. 324, 325 e 326 del 26 maggio 2025, il TAR Basilicata ha chiarito che <strong>il termine per proporre il ricorso avverso il silenzio è interrotto</strong> qualora vengano avanzate delle richieste di integrazione documentale da parte della Pubblica Amministrazione.</p><p class="text-justify">Nei giudizi definiti con le sentenze nn. 324 e 325/2025, le vicende sono speculari. Era stata presentata un’istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale <i>ex </i>art. 27<i> bis</i> del D.lgs. n. 152/2006 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico e delle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale. A tale istanza, l’Amministrazione aveva risposto solo tre anni dopo chiedendo un’integrazione documentale. Dopo aver adempiuto a tale richiesta, l’Amministrazione però era rimasta inerte non rispettando così il termine di conclusione del procedimento stabilito in 230 giorni.</p><p class="text-justify">Invece, nel giudizio definito con la sentenza n. 326/2025 era stata presentata un’istanza per il rilascio dell’Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico, cui la Regione aveva dato seguito solo due anni dopo tramite richiesta di integrazione documentale. Anche in questa fattispecie, l’Amministrazione era rimasta inerte violando il termine di 90 giorni per concludere il procedimento.</p><p class="text-justify">L’art. 31 c.p.a. al comma 2 stabilisce che l’azione avverso il silenzio “<i>può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento</i>”.</p><p class="text-justify">In tutte e tre i giudizi questo termine decadenziale risulta ampiamente decorso, ma il TAR Basilicata ha invece accolto tutti i ricorsi. Questo perché ha ritenuto che la risposta alla richiesta di integrazione documentale - proveniente dall’Amministrazione - costituisca un evento interruttivo del termine, mentre sarebbe ininfluente l’istanza di sospensione <i>ex </i>art. 27 <i>bis</i>, co. 5, secondo periodo, del D.lgs. n. 152/2006 avanzata dal privato e concessa dall’Amministrazione.</p><p class="text-justify">Perciò, siccome dalla data in cui la ricorrente aveva risposto alla richiesta di integrazione documentale era iniziato a decorrere il rimanente termine procedimentale per indire la Conferenza di servizi, il TAR in tutti e tre i giudizi ha condannato la Regione Basilicata a convocare la Conferenza dei servizi e a concludere il procedimento.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 28 May 2025 15:40:18 +0200</pubDate>
                        <title>CER: il nuovo quadro normativo – dal DL Bollette al Decreto MASE, cosa cambia per gli operatori in attesa della Corte dei Conti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cer-il-nuovo-quadro-normativo-dal-dl-bollette-al-decreto-mase-cosa-cambia-per-gli-operatori-in-attesa-della-corte-dei-conti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Nell’ambito degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 il legislatore nazionale, anche su impulso delle istituzioni UE, sta dedicando oramai da qualche tempo risorse significative alla condivisione e autoconsumo di energia pulita con particolare attenzione alle Comunità Energetiche Rinnovabili (“<strong>CER</strong>”).</p><p class="text-justify">Nello specifico, i vari attori coinvolti in tali configurazioni possono beneficiare:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>di incentivi sotto forma di tariffa incentivante sulla quota di energia condivisa per un contingente di potenza massimo pari a 5 GW;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>a determinate condizioni (in particolare nel caso di CER sviluppati in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti), di contributi a fondo perduto a valere sul PNRR (benché nei limiti del 40% dei costi di investimento) con risorse stanziate pari a 2,2 miliardi di euro con un target di 1,73 GW di potenza installata.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Se si guarda al contributo PNRR alla data del 19 maggio u.s. sono state presentate richieste per una potenza complessiva di appena 420 MW (con una media di 90 kW a CER), di cui risultano ammesse meno della metà (43%).</p><p class="text-justify">A circa cinque mesi dal termine ultimo per l’accesso alla misura (30 novembre 2025) siamo, dunque, ancora molto lontani dall’obiettivo di 1,73 GW ipotizzato alla fine del 2023 (nel segno mancano ancora all’appello circa 1.3 GW).</p><p class="text-justify">Purtroppo, la situazione non appare più rosea se dal fronte del PNRR ci si sposta sul versante delle tariffe incentivanti.</p><p class="text-justify">Per quest’ultime sono state infatti presentate domande per una potenza complessiva di circa 130 MW (con una media 120 kW a CER); per tale meccanismo i termini di scadenza sono più dilatati (è possibile accedere fino al 31 dicembre 2027) ma in ogni caso il contingente stimato appare difficilmente passibile di erosione, scontando odiernamente un divario di circa 4.9 GW.</p><p class="text-justify">Lo scenario dipinto appare derivare, da un lato, da obiettivi politici con tutta evidenza eccessivamente ambiziosi e, dall’altro, dalle oramai risapute complessità dei passaggi burocratici e attuativi che caratterizzano la costituzione e gestione delle CER e che ne hanno considerevolmente ostacolato la diffusione.</p><p class="text-justify">In tale contesto, nel dare seguito alle dichiarazioni pubbliche recentemente rilasciate dal Ministro Pichetto Fratin, nelle ultime settimane il legislatore ed il MASE hanno provato a dare una nuova spinta alle comunità energetiche, innovando con modifiche di rilievo non marginale il quadro normativo di settore.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il riferimento è, segnatamente, ai seguenti due fronti di intervento:&nbsp;</p><ul><li><p class="text-justify"><span>estensione dei soggetti ammessi a partecipare alle comunità - introdotta con il Decreto Legge 29 marzo 2025, n. 19, convertito nella Legge 24 aprile 2025, n. 60 (anche noto come “<strong>Decreto Bollette</strong>”); e&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>aggiornamento delle modalità di accesso ai contributi a fondo perduto PNRR, disciplinata tramite un nuovo decreto ministeriale attualmente soggetto al controllo della Corte dei Conti.</span></p></li></ul><p class="text-justify"><strong><u>Le novità del Decreto Bollette</u></strong></p><p class="text-justify">In prima battuta, al fine di incrementare i canali di accesso alle CER, il DL Bollette ha agito sul perimetro soggettivo di applicazione della norma, ampliando in modo non indifferente la platea dei soggetti che possono costituire o aderire a una Comunità Energetica Rinnovabile.&nbsp;</p><p class="text-justify">Nello specifico, in aggiunta ai soggetti già previsti – ovvero persone fisiche, PMI, enti territoriali, enti religiosi e del terzo settore – sono stati espressamente inseriti come “nuovi soggetti ammessi”: <i>(i)</i> le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP); <i>(ii)</i> i consorzi di bonifica; <i>(iii)</i> gli enti e le aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica; e <i>(iv)</i> le associazioni ambientaliste riconosciute.</p><p class="text-justify">Ancora, il legislatore sembrerebbe recepire i chiarimenti forniti dal GSE in merito alla c.d. CER nazionale.</p><p class="text-justify">Il riferimento è, nello specifico, all’eliminazione dall’art. 31, co. 1, lett. b) del D.Lgs 199/2021 dell’inciso <i>“</i>situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti” in virtù del quale sembrerebbe che i soci o membri della CER possano ora essere situati anche in Comuni diversi da quelli in cui sono presenti gli impianti.</p><p class="text-justify">Quanto sopra, con l’eccezione dei soggetti titolari dei c.d. poteri di controllo (<i>i.e.</i>, come chiarito dal GSE, quei poteri attribuiti al fine di indirizzare la CER e garantire il conseguimento dello scopo statutario) che, diversamente, devono essere situati nel “territorio in cui sono ubicati gli impianti”.</p><p class="text-justify">L’intervento sembra quindi diretto a recepire alcune tendenze del settore, ormai indirizzato verso il modello “multi – configurazione”, con, da un lato, una maggior flessibilità nell’individuazione dei soggetti membri, non più necessariamente ancorata ai confini comunali e, dall’altro, sotto il profilo della <i>governance</i>, la costituzione di comitati di configurazione che, tramite l’esercizio dei poteri di controllo (da interpretarsi come sopra), siano nelle condizioni di assicurare, per ciascuna iniziativa, l’effettivo perseguimento dei relativi interessi territoriali.</p><p class="text-justify">In merito, appare tuttavia prematuro assumere una posizione definitiva; saranno infatti da attendere chiarimenti da parte delle autorità competenti (ARERA, MASE, GSE), nonché osservare i relativi risvolti applicativi dell’innovazione normativa in questione.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong><u>Il Decreto del MASE: le nuove regole per accedere al contributo PNRR</u></strong></p><p class="text-justify">Sempre nell’ottica di recuperare terreno e tentare di avvicinarsi ai contingenti fissati alla fine del 2023, il 16 maggio il MASE ha emesso un decreto che innova ulteriormente le modalità di accesso agli incentivi e contributi dedicati allo sviluppo di comunità energetiche rinnovabili.&nbsp;</p><p class="text-justify">In primo luogo, nell’accogliere le istanze avanzate da diversi mesi da parte delle associazioni di categoria, l’accesso ai contributi PNRR è stato esteso alle CER sviluppate nei Comuni fino a 50.000 abitanti (in precedenza la misura era riservata ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti).</p><p class="text-justify">La modifica ha una portata non indifferente in quanto allarga notevolmente il perimetro oggettivo di applicazione del meccanismo di sostegno.</p><p class="text-justify">Basti infatti pensare che i Comuni Italiani sotto i 50.000 abitanti sono circa 7.750 mentre, mentre il conteggio si ferma a circa 5.500 se si considerano esclusivamente quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.&nbsp;</p><p class="text-justify">Di particolare rilievo risultano, inoltre, le modifiche relative all’anticipo del contributo, al cumulo dello stesso con le tariffe incentivanti e alla possibilità di andare oltre alla scadenza del 30 giugno 2026 per la connessione dell’impianto.</p><p class="text-justify">Segnatamente:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>è stata prevista la possibilità di richiedere, a titolo di anticipazione, fino al 30% del valore del contributo PNRR (in precedenza tale anticipazione poteva essere al massimo pari al 10%);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>in caso di cumulo tra contributi in conto capitale ed incentivi è stata esclusa l’applicabilità del fattore di riduzione delle tariffe incentivanti anche per le persone fisiche facenti parte della relativa CER (diversamente, per tale categoria, in caso di cumulo, era previsto un dimezzamento della tariffa in caso di accesso a contributi nella misura del 40% dei costi di investimento);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>è stata introdotta una maggiore flessibilità nei tempi di entrata in esercizio dei progetti, prevedendo che, ai fini dell’accesso al contributo PNRR solo per i lavori di realizzazione dell’impianto sia necessario osservare la scadenza del 30 giugno 2026 mentre, l’effettiva entrata in esercizio può avvenire entro il 31 dicembre 2027 così da mitigare eventuali penalizzazioni legati ai tempi preordinati alla realizzazione delle opere di rete e alla connessione dell’impianto.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Si tratta con tutta evidenza di innovazioni di portata non marginale per la predisposizione dei <i>business plan</i> da parte sia dei membri delle configurazioni sia degli eventuali produttori terzi nonché, ove necessaria, ai fini della bancabilità dei relativi progetti.</p><p class="text-justify">Ed infatti, in buona sostanza, è concessa la possibilità ai soggetti interessati di ottenere l’anticipazione di maggiori risorse finanziarie prima dell’avvio dei lavori, di beneficiare di maggiori profitti dalle tariffe incentivanti in caso di cumulo con il contributo e di affrontare con maggior tranquillità le scadenze correlate all’erogazione della quota a saldo del contributo PNRR.</p><p class="text-justify">Per la pubblicazione in Gazzetta e l’effettiva entrata in vigore si resta ora in attesa del vaglio della Corte dei Conti.</p><p class="text-justify">Le modifiche introdotte offrono indubbiamente nuove opportunità di sviluppo e di investimento, ciò nondimeno, permangono ancora plurime perplessità.&nbsp;</p><p class="text-justify">Resta, in particolare, una criticità di fondo: le richieste per l’accesso ai contributi PNRR possono essere presentate fino al 30 novembre 2025 e a tale data i relativi progetti devono essere già dotati di preventivi di connessione ottenuti ed accettati nonché dei relativi titoli autorizzativi.</p><p class="text-justify">Tali adempimenti, come noto, anche a valle delle recenti semplificazioni introdotte per effetto del TU Rinnovabili, sono contrassegnati da tempi incerti e mal si conciliano con le scadenze stringenti correlate al contributo PNRR.</p><p class="text-justify">Se si assume che il decreto entri in vigore all’inizio di giugno i player di mercato avranno, infatti, appena 6 mesi di tempo per svolgere i relativi studi di fattibilità, verificare la sostenibilità economico-finanziaria degli investimenti e completare tutti i necessari passaggi burocratici dinanzi al gestore di rete e alle relative pubbliche amministrazioni (senza contare i profili societari connessi alla costituzione della CER ed eventualmente contrattuali laddove siano coinvolti anche produttori terzi).</p><p class="text-justify">In disparte le CER di prossima costituzione, il decreto appare dare origine a specifiche questioni operative e giuridiche anche con riguardo a quelle già costituite.</p><p class="text-justify">In particolare, occorrerà verificare se l’ingresso di nuove categorie di soggetti – in particolare enti pubblici e istituzioni non originariamente contemplate – comporti l’obbligo di modificare lo statuto delle CER già costituite, ad esempio per adeguarne le finalità, i requisiti di partecipazione o le modalità decisionali. pur dovendo conservare la relazione con il territorio che la normativa europea (ed anche quella nazionale) da sempre mirano a tutelare.</p><p class="text-justify">Tale scenario rende sempre più impellente un effettivo e sostanziale cambio di paradigma nell’ambito della definizione del quadro legislativo in materia di CER che non può più permettersi di essere visto come una barriera agli investimenti ma, anzi, dovrebbe essere di impulso agli stessi così da consentire anche ai piccoli produttori e consumatori di svolgere la propria parte nella corsa alla decarbonizzazione.</p><p class="text-justify">In definitiva, anche se i recenti segnali sono positivi e appaiono andare nella giusta direzione, da una visione complessiva del contesto normativo e regolatorio di riferimento, la valorizzazione e il consolidamento dell’autoconsumo diffuso nel panorama energetico nazionale appare, purtroppo, viaggiare ancora decisamente a rilento.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 27 May 2025 11:03:28 +0200</pubDate>
                        <title>Influencer Marketing: istruzioni per l’uso</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/influencer-marketing-istruzioni-per-luso</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Giovedì 29 maggio</i><br><i>18:15 - 19:45</i><br><i>Competence, Via Kramer 31 – Porta Venezia</i></p><p>Paolo Lazzarino parteciperà all'evento organizzato da Competence dedicato a <strong>trend</strong>, <strong>regole</strong> e <strong>buone pratiche </strong>per l'influencer marketing.</p><p><a href="https://competencecommunication.com/influencer-marketing-istruzioni-per-uso/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>Per maggiori informazioni</strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 27 May 2025 10:59:41 +0200</pubDate>
                        <title>Unicredit, Ops Bpm: il Tar può dare ragione a Orcel?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/unicredit-ops-bpm-il-tar-puo-dare-ragione-a-orcel</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La sussistenza di interessi strategici che giustifichino il golden power non è così chiara: e Orcel chiede chiarezza al Tar prima di procedere con l’Ops.</p><p>“Il TAR, nei pochi precedenti che hanno riguardato la disciplina Golden Power, ha affermato che i poteri speciali sono espressione di una funzione di alta amministrazione e di ampia discrezionalità”, ha dichiarato a We Wealth, l’avvocato <strong>Francesco Mazzocchi </strong>– <strong>Counsel </strong>di <strong>ADVANT Nctm</strong>, “in questo quadro, i giudici amministrativi dovranno valutare se, nel caso concreto, i poteri sono stati esercitati in conformità con il diritto dell’Unione e, in particolare, con le norme sulla libertà di stabilimento delle società, con cui la disciplina Golden Power si pone in rapporto di naturale tensione. Secondo la Corte di giustizia, restrizioni a queste libertà fondamentali – tramite misure che possono ostacolare o scoraggiare l’acquisto di altre società – sono possibili, <strong>purché siano giustificate dalla presenza di una minaccia effettiva e sufficientemente grave alla sicurezza o ad altro interesse fondamentale della collettività</strong>. Questo il cuore della questione, il cui esito dipende largamente dalle motivazioni del provvedimento, di cui non sono a conoscenza”.<i>&nbsp;</i></p><p>Un possibile esito? “Il Tar può sia decidere direttamente che rinviare la questione alla Corte di giustizia, sospendendo il giudizio, anche in attesa di un’eventuale decisione della Commissione europea sullo stesso tema, nel contesto delle prerogative concessele dalla normativa europea sul controllo delle concentrazioni (art. 21(4) del Regolamento 139/2004)”.</p><p><i>L'articolo completo su </i><a href="https://www.we-wealth.com/news/unicredit-golden-power-banco-bpm#esiste-un-motivo-per-vincolare-loperazione" target="_blank" rel="noreferrer"><i>We Wealth</i></a>.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 27 May 2025 09:44:45 +0200</pubDate>
                        <title>Nel Real Estate, il legale è strategico</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nel-real-estate-il-legale-e-strategico</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Luigi Croce spiega su Top Legal lo sviluppo del mercato e gli asset emergenti</i></p><p>Nel mondo del real estate, il tempo del semplice parere legale è finito. Oggi l'advisor è chiamato a essere un consulente capace di comprendere la visione dell'investitore, valutarne i rischi, intervenire nelle fasi critiche di sviluppo e affiancarlo nel dialogo con la complessità normativa, urbanistica e regolatoria. «Il ruolo del legale non si limita più a un'analisi meramente documentale», spiega <strong>Luigi Croce</strong>, partner di ADVANT Nctm e coordinatore della practice Real Estate. «Il cliente moderno è competente, esigente e si aspetta soluzioni su misura e l'avvocato deve entrare nel progetto, coglierne peculiarità e rischi, e interpretarlo con una logica tecnico-economica, non solo giuridica».</p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_assets/Nel_real_estate_il_legale_e_strategico.pdf" target="_blank"><u>Clicca qui per l'articolo integrale</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 26 May 2025 12:37:36 +0200</pubDate>
                        <title>Arbitro Assicurativo al via</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/arbitro-assicurativo-al-via</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Articolo a cura di Paolo Francesco Bruno per Private - Magazine del Private Banking</i></p><p>Siamo quasi in dirittura di arrivo riguardo all'istituzione dell'Arbitro Assicurativo, ovvero il sistema di risoluzione delle controversie previsto sia dal codice del consumo che da quello delle assicurazioni private.</p><p>Lo scorso 6 marzo, l'Ivass ha avviato la consultazione sullo schema delle disposizioni tecniche e attuative previste dal Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in ltaly (MIMIT) del 6 novembre 2024, ed eventuali osservazioni, commenti e proposte dovevano essere trasmesse allo stesso Istituto di vigilanza entro il 5 aprile.<strong> Siamo dinnanzi all'ultimo miglio che porterà all'avvio dell'attività i cui contorni operativi</strong> si erano già definiti attraverso il citato decreto e che trova affinità ai già presenti Arbitro Bancario Finanziario e Arbitro per le Controversie Finanziarie.</p><p><strong>Adesione automatica</strong></p><p>L'adesione all'Arbitro Assicurativo è automatica, per effetto dell'iscrizione all'albo delle imprese o al Registro degli intermediari assicurativi (RLIT) o ai relativi elenchi. Nello specifico, riguarda quindi le imprese e gli intermediari assicurativi con sede legale o residenza in Italia, le rappresentanze in Italia di imprese con sede legale in uno Stato terzo e le imprese e gli intermediari con sede legale o residenza in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo (SEE) e operanti in Italia in regime di stabilimento o libera prestazione di servizi. Le imprese e gli intermediari con sede legale o residenza in uno Stato See operanti in Italia in libera prestazione di servizi, possono scegliere di aderire a un altro sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, a condizione che nel Paese di origine esista un tale sistema aderente alla rete Fin-Net e previa comunicazione all'lvass da effettuarsi in conformità a quanto previsto dallo schema di disposizioni attuative.</p><p>Sotto il profilo dei soggetti che potranno valersi dell'Arbitro, il ricorso potrà essere proposto, anche senza l'ausilio di un avvocato o procuratore, dal cliente, ovvero il contraente della polizza assicurativa, dall'assicurato e dal. danneggiato che sia titolare di azione diretta verso la Compagnia. Dalla definizione di cliente sono invece esclusi imprese assicurative e intermediari che operano nei settori assicurativo, previdenziale, bancario e finanziario.</p><p><strong>Necessario il reclamo preventivo</strong></p><p>L'Arbitro potrà pronunciarsi solamente a condizione che vi sia stato un preventivo reclamo per il quale l'impresa e/o l'intermediario non abbiano dato riscontro — o soddisfacente risposta — entro il termine di 45 giorni, non sia trascorso un anno dalla proposizione del reclamo e, soprattutto, che la questione posta all'attenzione dell'Arbitro non abbia ad oggetto fatti accaduti o comportamenti avvenuti prima di tre anni dalla data dí proposizione del reclamo, oppure non sia già decisa o pendente davanti ad autorità giudiziale o organismo di conciliazione.</p><p>Le controversie di competenza dell'Arbitro Assicurativo saranno diverse: potranno essere devolute sia quelle relative all'accertamento di diritti, obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da un contratto di assicurazione, che quelle concernenti l'inosservanza delle regole di condotta previste nel codice delle assicurazioni relative all'attività di distribuzione assicurativa. L Arbitro Assicurativo non potrà condurre accertamenti istruttori autonomi e dovrà quindi basare le proprie decisioni solo sui documenti prodotti dalle parti.</p><p>Tra i suoi poteri, spicca quello di presentare proposte conciliative, nonché quello di dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'estinzione del ricorso, o la cessazione della materia del contendere qualora le parti definiscano anche al di fuori dell'Arbitro la controversia.</p><p><strong>Contraddittorio</strong></p><p>Il procedimento si svolge in contradditorio: ha avvio con il deposito del ricorso nel quale la parte deve produrre la documentazione a supporto delle proprie richieste; il ricorso è trasmesso all'impresa di assicurazione o all'intermediario, che risponde, nel termine di quaranta giorni, allegando rutta la documentazione utile per la decisione del ricorso. Le parti hanno facoltà di una ulteriore replica ciascuno, con termini di 20 giorni perentori. La decisione dell'Arbitro è collegiale e presa a maggioranza dei componenti, non è vincolante per le parti, sussistendo semmai la sanzione "reputazionale" per imprese e intermediari nel caso di inadempimento, ma soprattutto potrà disporsi una condanna equitativa se si ritiene accertato il diritto, ma la quantificazione risulta di difficile determinazione.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 26 May 2025 12:06:50 +0200</pubDate>
                        <title>È illegittimo il diniego della PAS per progetti in aree idonee se non adeguatamente motivato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/e-illegittimo-il-diniego-della-pas-per-progetti-in-aree-idonee-se-non-adeguatamente-motivato</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con la sentenza n. 758 del 29 aprile 2025, il TAR Lecce ha ribadito <strong>l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di motivare in maniera puntuale il provvedimento di diniego della PAS</strong> nell’eventualità in cui il relativo progetto ricada in area idonea ai sensi dell’art. 20, co. 8 del D.lgs. n. 199/2021.</p><p class="text-justify">Nel caso di specie, il Comune di Nardò si è limitato a constatare che il progetto non fosse compatibile con il PRG e il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale e che, dunque, le relative aree non potessero essere classificate come idonee ai sensi dell’art. 20, co. 8, lett. a) del D.Lgs 199/2021 (<i>i.e.</i>, siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento).</p><p class="text-justify">Ebbene, il TAR ha rilevato che l’amministrazione ha fondato le proprie conclusioni su una <strong>lettura solo parziale</strong> (oltre che erronea) del quadro normativo in materia di aree idonee.</p><p class="text-justify">Nello specifico, il Comune se, da un lato, si è soffermato sull’area idonea di cui all’art. 20, co. 8, lett. a), dall’altro, ha omesso di rilevare che il progetto insisteva sulle aree di cui all’art. 20, co. 8, lett. c-<i>ter</i>), n. 2, anch’esse idonee all’installazione di impianti rinnovabili e citate espressamente dall’operatore nell’ambito dell’iter autorizzativo.</p><p class="text-justify">Si tratta, in particolare, delle aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento.</p><p class="text-justify">Ne deriva, come sottolineato dal Collegio, il difetto di istruttoria e di motivazione delle determinazioni dell’amministrazione comunale, atteso che l’art. 20, co. 8, lett. a) del D.Lgs 199/2021 non è l’unica norma volta ad individuare le aree idonee <i>ex lege</i> e che è stata omessa la valutazione in ordine alla riconducibilità o meno dell’area di intervento ad ulteriori fattispecie disciplinate dal medesmo quadro legislativo.</p><p class="text-justify">In aggiunta, il TAR Lecce ha altresì censurato il provvedimento impugnato nella parte in cui avrebbe ritenuto il progetto incompatibile con le disposizioni del PPTR, evidenziando che, <strong>sotto il profilo motivazionale</strong>, l’amministrazione è tenuta ad una <strong>valutazione della singola fattispecie</strong> avuto riguardo alla specificità dei luoghi e dell’interesse pubblico tenendo ben presenti le norme europee in materia di promozione delle fonti rinnovabili.</p><p class="text-justify">La sentenza si pone nel solco di un orientamento che va man mano consolidandosi e in virtù del quale le <strong>motivazioni dell’eventuale diniego opposto alla realizzazione di impianti rinnovabili devono essere particolarmente stringenti</strong> (cfr. tra le altro, Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 giugno 2020, n. 3696 e Sez. II, 2 maggio 2025, n. &nbsp;3701).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 22 May 2025 14:48:00 +0200</pubDate>
                        <title>Mutuo con garanzia MCC – Violazione delle regole di istruttoria – Conseguenze solo risarcitorie</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/mutuo-con-garanzia-mcc-violazione-delle-regole-di-istruttoria-conseguenze-solo-risarcitorie</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Trib. Padova, 11 febbraio 2025</p><p class="text-justify">In caso di violazione delle regole sulla valutazione del merito creditizio nell’ambito dell’istruttoria prodromica alla concessione di finanziamenti assistiti da garanzia MCC, la stessa non determina la nullità del contratto, né la conseguente esclusione dallo stato passivo della liquidazione giudiziale, bensì la sola responsabilità risarcitoria a carico della banca.</p><p class="text-justify"><i>La decisione si discosta dall’orientamento maggioritario: nega la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, ritenendo che questa discenderebbe solo da norme di nullità e non da norme di condotta, come quelle che riguardano la valutazione del merito creditizio, che non sarebbero neppure riconducibili a tutela di situazioni di preminente interesse generale. La curatela deve quindi formulare eccezione di compensazione con la propria pretesa risarcitoria per non ammettere il credito della banca al passivo (così anche Trib. Napoli, che però non aveva esaminato il tema della nullità del contratto e aveva comunque escluso il credito).</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 22 May 2025 14:47:00 +0200</pubDate>
                        <title>Linee di credito con garanzia MCC – Nullità per contrarietà a norme penali e al buon costume – Non ripetibilità delle somme</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/linee-di-credito-con-garanzia-mcc-nullita-per-contrarieta-a-norme-penali-e-al-buon-costume-non-ripetibilita-delle-somme</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Trib. Piacenza, 8 gennaio 2025</p><p class="text-justify">La concessione di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica che si risolva oggettivamente in un aggravamento del dissesto di un imprenditore in assenza di ragionevoli prospettive di superamento della crisi, con violazione delle regole di valutazione del merito creditizio da parte della banca, determina la nullità del contratto ai sensi dell’art. 1418 c.c. per contrarietà a norma penale.</p><p class="text-justify"><i>La decisione si inserisce nell’orientamento di merito maggioritario che riconosce la nullità del contratto (Trib. Torino e Asti), prendendo espressamente posizione anche sulla esclusione del diritto al rimborso del capitale per contrarietà al buon costume (art. 2035 c.c.) inteso anche come violazione delle regole di correttezza di mercato (Cass. n. 16706/2020), con la conseguente esclusione del credito dal passivo.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 22 May 2025 11:15:50 +0200</pubDate>
                        <title>Le nuove FAQ della Commissione sull’obbligo di AI literacy</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-nuove-faq-della-commissione-sullobbligo-di-ai-literacy</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il 2 febbraio 2025 sono divenute applicabili alcune disposizioni dell’AI Act.&nbsp;</p><p class="text-justify">Oltre alle disposizioni relative alle pratiche di AI vietate, è divenuto applicabile anche l’art. 4 che sancisce l’obbligo di assicurare che il personale e, in generale, le persone che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale possiedano un “livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di AI”.&nbsp;</p><p class="text-justify">A differenza di altri obblighi previsti dall’AI Act, l’obbligo di cui all’art. 4 trova applicazione a prescindere dal livello di rischio che i sistemi di AI presentano e riguarda tanto i fornitori quanto i deployer.</p><p class="text-justify">Quale contenuto abbia nello specifico l’obbligo di AI literacy, l’AI Act tuttavia non lo dice.</p><p class="text-justify">Già l’AI Office, nell’ambito dell’AI Pact – l’iniziativa tesa a facilitare la compliance all’AI Act da parte delle organizzazioni aderenti – aveva fornito il suo contributo alla definizione dei contenuti dell’obbligo in questione attraverso l’istituzione del c.d. Living Repository (una raccolta delle best practice in materia di AI literacy adottate da organizzazioni di dimensioni diverse e operanti in diversi settori).</p><p class="text-justify">Ma i chiarimenti attesi sul contenuto dell’obbligo di AI literacy sono pervenuti soltanto il 12 maggio scorso, con la pubblicazione delle FAQ della Commissione Europea.</p><p class="text-justify"><strong>L’obbligo di AI literacy è già in vigore. </strong>Il primo, fondamentale, chiarimento fornito dalla Commissione è che l’obbligo di AI literacy è già applicabile (ma l’eventuale violazione potrà essere sanzionata soltanto a decorrere dal 2 agosto 2026).&nbsp;</p><p class="text-justify">Tutte le organizzazioni che impiegano sistemi di AI, dunque, già devono definire e attuare programmi di AI literacy, comprese – come si premura di specificare la Commissione – le organizzazioni i cui dipendenti usano ChatGPT.</p><p class="text-justify"><strong>Il concetto di AI literacy. </strong>La Commissione ritorna, poi, sul concetto di AI literacy, richiamando la definizione di cui all’art. 3(56) dell’AI Act, ai sensi del quale per AI literacy si intende l’insieme delle competenze, conoscenze e consapevolezze necessarie per utilizzare i sistemi di sistemi di AI in modo informato, riconoscendone allo stesso tempo opportunità, rischi e potenziali pregiudizi.</p><p class="text-justify"><strong>Non solo dipendenti. </strong>Le FAQ ricordano che, come stabilito dall’art. 4 dell’AI Act, l’AI literacy non è richiesta soltanto con riguardo al personale dipendente ma con riguardo a tutte le persone – dipendenti e non – che si occupano per conto di fornitori e deployer del funzionamento e dell’utilizzo dei sistemi di AI. Oltre al personale dipendente, vi rientrano, sulla base delle indicazioni della Commissione, anche appaltatori, fornitori di servizi e clienti, nella misura in cui impieghino sistemi di AI forniti o comunque messi a disposizione dall’organizzazione.&nbsp;</p><p class="text-justify">Sul piano contrattuale, sarà particolarmente importante per i deployer prevedere nei contratti con i fornitori di sistemi di AI un obbligo di assistenza nella definizione e attuazione dei programmi di AI literacy richiesti dall’art. 4 dell’AI Act.</p><p class="text-justify"><strong>Un obbligo “flessibile”. </strong>Non sono previsti né saranno previsti requisiti stringenti per i programmi di AI literacy. Ciò che conta è che il programma tenga conto dei seguenti quattro aspetti:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>assicurare una comprensione generale dell’AI (e cioè fornire ai destinatari del programma gli strumenti per comprendere cos’è l’AI, come funziona, come viene utilizzata all’interno dell’organizzazione e quali opportunità nonché quali rischi comporta);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>calibrare l’alfabetizzazione sul ruolo dell’organizzazione (e cioè considerare se l’organizzazione agisce quale fornitore o quale deployer);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>garantire la comprensione dei rischi e delle relative misure atte a mitigarli;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>personalizzare il programma, offrendo contenuti differenziati sulla base, da un lato, delle conoscenze tecniche, delle esperienze e del livello di istruzione e formazione dei destinatari e, dall’altro, del contesto in cui i sistemi di AI sono destinati ad essere utilizzati.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Le FAQ precisano che comunque non si può prescindere, nella definizione dei contenuti del programma, dagli aspetti etici e legali (l’AI Act dovrà perciò essere oggetto di formazione).&nbsp;</p><p class="text-justify">Nessun requisito di forma è previsto. La Commissione suggerisce di prendere spunto dalle best practice del Living Repository. Tra queste si segnalano in particolare:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>differenziazione della formazione in base al ruolo (ad esempio, corsi di formazione generali a tutto il personale e corsi di formazione specifici per singole funzioni aziendali; formazione mirata su architetture algoritmiche, gestione del rischio e compliance normativa per il personale “tecnico” e formazione su concetti di base e casi pratici per il personale “non tecnico”; etc.);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>metodologia multicanale (ad esempio, piattaforme di e-learning, webinar, incontri in presenza, etc.);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>creazione di framework interni e toolbox (ad esempio, realizzazione di piattaforme per accompagnare i destinatari nell’uso responsabile dell’AI).</span></p></li></ul><p class="text-justify">Non è neanche previsto un numero di ore minimo né è richiesto l’ottenimento di certificazioni. È però raccomandabile – sottolinea la Commissione – documentare l’erogazione delle attività formative e di ogni altra iniziativa rilevante attraverso un apposito registro interno.</p><p class="text-justify">Ovviamente non basta, per adempiere all’obbligo di cui all’art. 4 dell’AI Act, richiedere al personale di prendere visione delle istruzioni d’uso dei sistemi di AI impiegati dall’organizzazione.&nbsp;</p><p class="text-justify">Se hai bisogno di assistenza e supporto nell’adempimento dell’obbligo di AI literacy, rivolgiti ai tuoi professionisti di riferimento.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 21 May 2025 11:11:53 +0200</pubDate>
                        <title>Il Piano Legislativo cinese 2025: cosa aspettarsi?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-piano-legislativo-cinese-2025-cosa-aspettarsi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il Comitato Permanente dell’Assemblea Nazionale del Popolo della Repubblica Popolare cinese ha recentemente pubblicato il Piano di Lavoro Legislativo 2025.&nbsp;</p><p><strong>I. Che cos’è il Piano di Lavoro Legislativo?&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">La RPC è un paese in cammino, che mira a raggiungere un ideale finale che si identifica con il comunismo passando per una serie di tappe intermedie. Da un punto di vista giuridico, la logica di fondo implica, da un lato, la leadership del Partito Comunista Cinese come principio costituzionale, dall’altro un lavoro legislativo che prevede il raggiungimento di obiettivi annuali e l’attuazione sistematica di successivi piani quinquennali.</p><p class="text-justify">Nella logica di tale percorso a tappe, l’interlocutore finale, il PCC, ritiene che l’obiettivo di “<i>risolvere il problema della povertà estrema e creare una società moderatamente prospera</i>” sia stato raggiunto nel 2021. L’obiettivo attuale sarà quello di raggiungere la “<i>modernizzazione socialista di base</i>” entro il 2035, ovvero nell’arco di due piani quinquennali.</p><p class="text-justify">L’orizzonte temporale allargato si estende fino a metà secolo, con l’obiettivo di “<i>trasformare la Cina in un moderno Paese socialista che sia prospero, democratico, culturalmente avanzato, armonioso e bello, contribuendo in ultima analisi alla realizzazione del ringiovanimento nazionale</i>”, ciò che in termini pratici più immediati dovrebbe significare:</p><ul><li><span>aumento del PIL pro capite, evitando squilibri di reddito significativi</span></li><li><span>ampliamento della partecipazione dei cittadini ai processi decisionali e creazione di un ambiente più stabile, trasparente e fondato sul rispetto delle regole</span></li><li><span>promozione di istruzione, dell’innovazione tecnologica, dei talenti, dello sport e delle arti</span></li><li><span>promozione di sviluppo personale, equità sociale, reddito equo e dell’accesso universale ai servizi pubblici. Tutela dell’ambiente e promozione della sostenibilità a lungo termine.</span></li><li><span>potenziamento del ruolo e della reputazione della RPC nella comunità internazionale.</span></li></ul><p><strong>II. Quali sono i punti salienti del Piano di quest’anno?</strong></p><p class="text-justify">Il piano legislativo del 2025 ha una valenza particolare. Essendo l’ultimo anno del 14° Piano Quinquennale (2021-2025), non solo segna la conclusione delle iniziative esistenti, ma pone altresì le basi per la prossima fase di sviluppo del paese. Il lavoro legislativo di quest’anno non guarda solo al 2025, ma accenna anche alle priorità a lungo termine.</p><p class="text-justify">Infatti, sulla base della valutazione di medio periodo del 14° Piano Quinquennale e degli obiettivi di lungo periodo per il 2035, le prime indicazioni per il 15° Piano Quinquennale (2026-2030) stanno già prendendo forma. Tra queste, un’enfasi continua sulla crescita guidata dall’innovazione, sullo sviluppo verde e a basse emissioni di carbonio e sulla trasformazione digitale delle industrie. Strategie di più ampio respiro puntano a stimolare i consumi interni, a sbloccare i potenziali di investimento e a rafforzare la ricerca nelle tecnologie di base per i settori strategici. Si prevede inoltre che la Cina intensifichi il sostegno all’innovazione delle imprese, rafforzi l’attrazione dei talenti e ottimizzi ulteriormente l'ambiente imprenditoriale complessivo.</p><p class="text-justify">In linea con tali obiettivi strategici, il piano legislativo 2025 è strutturato in modo tale da riflettere e sostenere queste priorità. Esso è suddiviso in sei sezioni, delle quali la seconda - Elaborazione e revisione della legislazione - funge da componente centrale. Le leggi elencate in tale sezione sono strettamente connesse ai principali obiettivi del 14° Piano Quinquennale, che si possono così riassumere:</p><figure class="table"><table style="border-style:none;" class="contenttable"><tbody><tr><td style="border-color:windowtext;border-width:1.0pt;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;"><p class="text-center"><span><strong>Principali obiettivi del 14° Piano Quinquennale</strong></span></p></td><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:none;border-right-style:solid;border-top-style:solid;border-width:1.0pt;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;"><p class="text-center"><span><strong>Piano di Lavoro Legislativo 2025: Leggi da rivedere o redigere</strong></span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;border-width:1.0pt;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;"><span>Far progredire lo sviluppo economico</span></td><td style="border-bottom:1.0pt solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1.0pt solid windowtext;border-top-style:none;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;"><p><span><strong>Obiettivo:&nbsp;</strong>migliorare i meccanismi istituzionali per promuovere uno sviluppo qualitativo.</span></p><p><span>Leggi da redigere: Legge sulla promozione dell’economia privata, Legge sulla pianificazione dello sviluppo nazionale, Legge sulle finanze, Legge sulla stabilità finanziaria, Legge sulla protezione dei terreni agricoli e sul miglioramento della qualità.</span></p><p><span>Leggi da modificare: Legge sulla concorrenza sleale, Legge sul fallimento delle imprese, Legge sulle gare d’appalto, Legge sull’agricoltura, Legge sulla pesca, Legge sull’aviazione civile, Legge sulla Banca Popolare Cinese, Legge sulla supervisione e l’amministrazione delle banche.</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;border-width:1.0pt;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;"><span>Ottimizzazione dell’ efficienza nella governance nazionale</span></td><td style="border-bottom:1.0pt solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1.0pt solid windowtext;border-top-style:none;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;"><p><span><strong>Obiettivo 1:&nbsp;</strong>consolidare il quadro istituzionale a supporto della democrazia popolare, considerandola come un processo integrato e continuo.</span></p><p><span>Leggi da modificare: Legge sull’organizzazione del comitato degli abitanti dei villaggi, Legge sull’organizzazione del comitato degli abitanti delle città.</span></p><p><span><strong>Obiettivo 2:</strong> rafforzare i meccanismi di governance della sicurezza nazionale e della pubblica sicurezza.</span></p><p><span>Leggi da redigere: Legge sull’energia atomica, Legge per affrontare le emergenze sanitarie, Legge sulla sicurezza delle sostanze chimiche pericolose.&nbsp;</span></p><p><span>Leggi da Modificare: Legge sulle sanzioni amministrative di pubblica sicurezza, Legge sulle carceri, Legge sui risarcimenti statali, Legge sulla sicurezza informatica</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;border-width:1.0pt;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;"><span>Miglioramento del livello di civilizzazione sociale</span></td><td style="border-bottom:1.0pt solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1.0pt solid windowtext;border-top-style:none;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;"><p><span><strong>Obiettivo:&nbsp;</strong>consolidare l’unità nazionale; rafforzare la Cina come moderna potenza culturale socialista.</span></p><p><span>Leggi da redigere: Legge sulla promozione dell’unità etnica e del progresso, Legge sull’istruzione legale e sulla pubblicità.&nbsp;</span></p><p><span>Leggi da modificare: Legge sulla lingua e la scrittura comune&nbsp;</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;border-width:1.0pt;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;"><span>Miglioramento delle condizionei di vita e del benessere collettivo</span></td><td style="border-bottom:1.0pt solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1.0pt solid windowtext;border-top-style:none;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;"><p><span><strong>Obiettivo</strong>: rafforzare i sistemi a tutela e a supporto del benessere collettivo.</span></p><p><span>Leggi da redigere: Legge sull’assistenza sociale, Legge sui servizi per l’infanzia, Legge sul contenzioso di interesse pubblico della procura.&nbsp;</span></p><p><span>Leggi da modificare: Legge sulla prevenzione delle malattie infettive, Legge sulla circolazione stradale, legge sulla sicurezza alimentare.</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;border-width:1.0pt;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;"><span>Avanzamenti nella conservazione ecologica</span></td><td style="border-bottom:1.0pt solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1.0pt solid windowtext;border-top-style:none;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;"><p><span><strong>Obiettivo</strong>: perfezionare le normative&nbsp; in materia di civilizzazione ecologica</span></p><p><span>Legge da continuare a redigere: compilazione del Codice Ambientale</span></p><p><span>Legge da redigere: Legge sui parchi nazionali</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;border-width:1.0pt;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;"><span>Ulteriore slancio nelle riforme e l’apertura economica</span></td><td style="border-bottom:1.0pt solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1.0pt solid windowtext;border-top-style:none;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;"><p><span><strong>Obiettivo</strong>: rafforzare le normative relative ai rapporti con l’estero e all’impegno internazionale</span></p><p><span>Leggi da modificare: Legge marittima, Legge sul del commercio estero, Legge sugli arbitrati</span></p></td></tr></tbody></table></figure><p><strong>III. Come interpretare il Piano di quest’anno?</strong></p><p class="text-justify">In primo luogo, va detto che l’attenzione resta concentrata sullo sviluppo economico e sulla crescita qualitativa sostenibile che rappresentano anche la principale priorità legislativa.</p><p class="text-justify">Dopo la riforma e l’apertura promossa da Deng Xiaoping, la rapida crescita della Cina è derivata da un’accelerazione strutturale: caratterizzata dall'aumento della manodopera, dall'espansione delle fabbriche e da un utilizzo più efficiente delle risorse. La forza lavoro ha visto un incremento, la tecnologia industriale si è diffusa e il capitale si è spostato dall'agricoltura alla produzione. Negli ultimi anni, la Cina è entrata in una fase di rallentamento strutturale. La forza lavoro è diminuita, i rendimenti del capitale sono in calo, l'innovazione nel settore manifatturiero sta incontrando dei limiti, il settore dei servizi e l’industria tradizionale devono affrontare una crescente pressione per l'aggiornamento.&nbsp;La Cina sta dunque cercando di riorientarsi verso una crescita qualitativa.</p><p class="text-justify">La sfida economica più urgente per la Cina riguarda probabilmente la sovraccapacità strutturale, ossia l'eccesso di capacità produttiva rispetto alla domanda interna. Questo squilibrio, a nostro avviso, può essere sintetizzato in un aspetto cruciale: vendere in Cina è più difficile che comprare dalla Cina. Le imprese occidentali che decidano di entrare nel mercato cinese dovranno porsi una domanda fondamentale: quale valore distintivo possono offrire?&nbsp;</p><p class="text-justify">Un'analisi delle priorità legislative della Cina consente di chiarire meglio la situazione. Sebbene temi come la governance democratica, l'unità nazionale e i modelli di sicurezza non costituiscano preoccupazioni immediate per gli investitori stranieri, altri aspetti sono strettamente connessi alle aspirazioni di una società in trasformazione, con un'attenzione crescente alla qualità della vita, al progresso culturale e alla gestione sostenibile dell'ambiente. In particolare:</p><ol><li><p class="text-justify"><span><strong>Assistenza sanitaria e lifestyle</strong>: persiste la domanda di tecnologie mediche avanzate, di strumenti diagnostici di precisione e di alimenti funzionali ad alto contenuto nutritivo, adatti a consumatori attenti al benessere.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>Sostenibilità e vita all’aria aperta</strong>: la Cina oggi promuove l’idea che “le montagne verdi e le acque limpide sono montagne d’oro e d’argento”. &nbsp;Tale cambiamento favorisce i produttori europei di biciclette di alta qualità, veicoli elettrici fuoristrada e attrezzature durevoli per l’outdoor. I modelli di sviluppo urbano riflettono questo ethos: neli lotti sfitti vengono sempre più frequentemente riconvertiti in corridoi verdi, sentieri lungo il fiume e parchi comunali piuttosto che in complessi residenziali.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>Arricchimento culturale</strong>: si moltiplicano le opportunità nelle produzioni teatrali itineranti, nei partenariati per l’educazione artistica e negli spettacoli interculturali. Lo </span><i><span>Shanghai Culture Square</span></i><span>, adiacente ai nostri uffici, esemplifica questa tendenza, con il suo programma di produzioni europee per il 2025, come </span><i><span>Molière, l’Opéra Urbain&nbsp;</span></i><span>e </span><i><span>Mozart</span></i><span>.</span></p></li></ol><p class="text-justify">Per distinguersi sul mercato cinese, un prodotto deve offrire un vantaggio chiaramente articolato rispetto alle alternative nazionali. È difficile competere solo per il prezzo. Occorre invece porre l’accento su ciò che distingue un prodotto, sia in termini di qualità che di distinguibilità o di attrattiva generale.</p><p><strong>IV. Conclusioni&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">Negli ultimi anni, la Cina ha continuato a portare avanti in modo graduale la sua politica di "riforma e apertura", adottando misure per ottimizzare il contesto giuridico e normativo al fine di facilitare un maggiore coinvolgimento internazionale. Sebbene abbia costantemente rafforzato la cooperazione con i partner stranieri e semplificato l'accesso agli affari e ai viaggi internazionali, nel Paese persiste una chiara distinzione tra questioni strettamente nazionali e quelle con una dimensione estera o transfrontaliera. In particolare:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>La Legge sugli investimenti esteri del 2020 ha abolito la distinzione giuridica tra società a investimento estero e società puramente nazionali.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Tra il 2021 e il 2022 la Cina ha modificato numerose leggi per potenziare la riforma e l’apertura. Ne sono un esempio la Legge sul porto di libero scambio di Hainan e la Legge doganale.&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Nel 2024 e nel 2025, la legislazione sugli stranieri ha sperimentato un’accelerazione. Il piano legislativo per il 2024 ha posto l’accento sul miglioramento delle normative in materia. Le nuove leggi e gli emendamenti si sono concentrati su dogane, quarantena, antiriciclaggio e disposizioni relative agli stranieri.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Nel 2025, la Cina ha presentato al Comitato Permanente&nbsp;dell’Assemblea Nazionale del Popolo emendamenti alla legge sul commercio estero. Ha inoltre emanato regolamenti in materia di controversie di proprietà intellettuale con implicazioni internazionali, linee guida per la mediazione e nuove regole per l’utilizzo dell’emblema nazionale all’estero. Sono previste ulteriori revisioni di leggi in materia di immigrazione, dogane, importazioni ed esportazioni di tecnologia, cooperazione in materia di lavoro e trasporto marittimo internazionale. È in fase di elaborazione la normativa sugli investimenti all’estero. La Cina è inoltre impegnata nella revisione dei trattati e nella riforma del diritto internazionale per promuovere la pace e lo sviluppo globale.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>La Cina sta inoltre attuando politiche di esenzione dal visto e facilitazione del rilascio dei visti: ha firmato accordi di esenzione dal visto con 26 Paesi, concede unilateralmente l’esenzione dal visto per 30 giorni ai cittadini di 43 Paesi, tra cui Francia, Germania e Italia, e dal 17 dicembre 2024 ha introdotto una nuova politica di esenzione dal visto di transito per i cittadini di 54 Paesi. Tale politica estende il periodo di permanenza in transito a 240 ore (10 giorni) e aggiunge 21 nuovi porti per l’ingresso e l’uscita in transito senza visto.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Nel complesso, le riforme legali in corso in Cina dimostrano un’apertura costruttiva verso la cooperazione internazionale, con particolare riguardo a settori quali commercio, investimenti, proprietà intellettuale e scambi interpersonali.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 21 May 2025 10:01:59 +0200</pubDate>
                        <title>Referendum 2025: quali possibili impatti su lavoro e imprese?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/referendum-2025-quali-possibili-impatti-su-lavoro-e-imprese</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’8 e il 9 giugno 2025 gli italiani saranno chiamati a esprimersi su cinque quesiti referendari, quattro dei quali riguardano direttamente il mondo del lavoro. Questi quesiti mirano a modificare o abrogare alcune norme introdotte con il Jobs Act. Per imprese e professionisti delle risorse umane, il voto potrebbe segnare un cambio di rotta importante su licenziamenti, contratti, appalti e tutele dei lavoratori.&nbsp;</p><p>Vediamoli nel dettaglio con l’avvocata <strong>Francesca Pittau</strong>.</p><p><a href="https://www.hr-link.it/referendum-2025-hr/" target="_blank" rel="noreferrer">Clicca qui per leggere l'articolo di Hr Link.</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 20 May 2025 11:48:23 +0200</pubDate>
                        <title>Aggiustare la RIS o rifarla da zero</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/aggiustare-la-ris-o-rifarla-da-zero</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Le regole per gli investitori al dettaglio? O cambiano in modo compatibile con le attese della Commissione europea, o salta tutto. La temperatura dello scontro sul pacchetto normativo che, in origine, aveva ipotizzato la fine delle retrocessioni, non è diminuita nella sua fase di triplice negoziato fra Commissione, Parlamento e Consiglio dell'Unione europea […]</p><p>[…] Alla luce delle spaccature, l'ipotesi di un ritiro della Ris “è concreta” secondo Francesco Mocci, partner dello studio legale ADVANT Nctm. Oggi sono note due revisioni della normativa: una proposta dall'Europarlamento e una del Consiglio. Si cerca ora una mediazione che parte, però, da un punto di partenza “confuso”, ha affermato Mocci: “Se alla fine devesse prevalere una versione troppo annacquata del value for money - o se anche altri punti cardine come gli incentivi o la consulenza venissero indeboliti - la Commissione si riserva la possibilità di ritirare tutto”.&nbsp;</p><p>La dialettica serrata fra consulenza finanziaria e Commissione europea, poi, potrebbe salire ulteriormente di livello con i nuovi prodotti retail annunciati nell'ambito della SIU: “Si parla di prodotti finanziari ispirati all'esperienza svedese, che potrebbero essere acquistati direttamente dai risparmiatori senza il filtro di un consulente”, ha dichiarato Mocci. “Questo approccio, se confermato, disintermedierebbe il mercato e andrebbe in direzione opposta a quanto affermato finora”.&nbsp;</p><p>L'avvocato non crede però “che la consulenza finanziaria debba cessare di essere centrale, soprattutto per la clientela private e per chi ha patrimoni consistenti. Non si può pensare che prodotti standardizzati sostituiscano il ruolo educativo e strategico della consulenza".</p><p><i>Articolo integrale sul numero di maggio 2025 di We Wealth</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 20 May 2025 11:20:52 +0200</pubDate>
                        <title>Le cripto-attività classificate come quote di organismi di investimento collettivo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-cripto-attivita-classificate-come-quote-di-organismi-di-investimento-collettivo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>A cura di Lorenzo Macchia per Fondi &amp; Sicav</i></p><p>Le cripto-attività, fin dall'inizio della loro diffusione nel panorama mondiale, hanno visto un'accesa discussione sulla loro natura e qualificazione giuridica, sia da parte della dottrina giuridica ed economica, sia da parte degli organi legislativi, amministrativi e delle autorità di vigilanza nazionali e sovranazionali. Il legislatore europeo è intervenuto solo di recente a regolare la diffusione di questa tipologia di strumenti con il regolamento sul mercato delle cripto-attività (Regolamento Ue 2023/1114 - cosiddetto Regolamento Mica). Lo stesso legislatore definisce in maniera ampia il concetto di cripto-attività, inteso come una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito o memorizzato elettronicamente, utilizzando una specifica tecnologia.</p><p><strong>Token finanziari e non finanziari</strong></p><p>Il Regolamento Mica tiene distinti, da una parte, i token non finanziari, come i token di moneta elettronica, i token collegati ad attività e la categoria residuale delle cripto-attività diverse dai citati token (tra questi ultimi rientrano anche gli utility token), dall'altra parte, i token elettronici rappresentativi di strumenti finanziari che non sono compresi nel perimetro oggettivo del citato framework normativo. Anche se la definizione di "strumento finanziario" è fornita attraverso un elenco tendenzialmente chiuso presente all'interno dell'Allegato I della direttiva 2014/65 (Mifid 2), alcuni problemi applicativi possono presentarsi soprattutto in relazione all'individuazione dei criteri per determinare quando una cripto-attività possa essere qualificata come strumento finanziario.</p><p><strong>Le linee guida</strong></p><p>Nel dicembre 2024 l'Esma ha emanato alcune linee guida (tradotte in lingua italiana nel marzo successivo) volte appunto a fornire degli orientamenti comuni sui requisiti per la qualificazione delle cripto-attività come strumenti finanziari. Di particolare interesse è la potenziale classificazione di alcune cripto-attività come quote di un organismo di investimento collettivo. L'autorità di vigilanza precisa, coerentemente con la diffusa interpretazione della nozione di Oicr, riassunta negli orientamenti sui concetti chiave della direttiva Gefia del 13 agosto 2023, che il progetto connesso alla emissione delle cripto-attività dovrebbe prevedere: (i) l'aggregazione di capitali provenienti da una pluralità di investito ri; (ii) la finalità di investire i capitali raccolti conformemente a una politica di investimento predeterminata; (iii) l'obiettivo di generare un rendimento aggregato a vantaggio dei suddetti investitori. L'Esma ci tiene a precisare che la classificazione del fondo come cripto-attività non è legata al fatto che i partecipanti al fondo apportano al patrimonio collettivo moneta legale o cripto-attività. Secondo l'Esma, ad esempio, dovrebbe essere considerata una quota di un Oicr una cripto-attività che consenta ai possessori di: (i) investire in fondi di investimento digitali, in virtù dei quali i sottoscrittori hanno diritto a una quota proporzionale dei rendimenti generati dal portafoglio gestito; (ii) riscattare i token per una quota del valore del portafoglio.&nbsp;</p><p><strong>L'autonomia del gestore</strong></p><p>Inoltre, dovrà essere garantito il rispetto del principio dell'autonomia del gestore del fondo. In altre parole, ai possessori dei token (gruppi o parti di essi) non può essere conferito alcun potere decisorio o il controllo su questioni operative che riguardano la gestione ordinaria delle attività incluse nel patrimonio collettivo. Peraltro, ci tiene a precisare l'Esma, che per essere classificata come quota di un fondo, una cripto-attività dovrebbe avere lo scopo di fornire agli investitori un rendimento aggregato, che è generato dal rischio condiviso che deriva dall'acquisto, dalla detenzione o dalla vendita delle attività di investimento sottostanti. Questo criterio garantisce il diritto degli investitori a una quota dei profitti o delle perdite in ragione della loro partecipazione. Infine, un altro aspetto chiave da considerare è lo scopo commerciale o industriale generale del progetto connesso alle cripto-attività. Affinché l'emittente di una cripto-attività possa essere classificato come organismo di investimento collettivo, il progetto connesso alla cripto-attività non deve avere uno scopo commerciale o industriale generale.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 19 May 2025 16:15:40 +0200</pubDate>
                        <title>ETD: l’articolo 14 resta intatto. Il compromesso politico regge</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/etd-larticolo-14-resta-intatto-il-compromesso-politico-regge</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’anno scorso - in questo esatto periodo - il settore marittimo europeo era fortemente preoccupato dalla possibilità che la proposta di compromesso sull’<i>Energy Taxation Directive</i>, presentata dall’allora presidenza semestrale di turno del Consiglio dell’Unione europea, il Belgio, venisse approvata dall’ECOFIN e imponesse un regime di accise sui carburanti ad uso marittimo in Europa.</p><p>Nelle maglie di quei negoziati, <strong>avevamo stimato che le eventuali accise avrebbero gravato sulle compagnie di navigazione europee per un totale di cinque miliardi di euro all’anno</strong>: una cifra equivalente alla tassazione ETS, di cui la nuova ETD avrebbe ereditato le stesse criticità in termini di diversione dei flussi commerciali dall’Europa ma senza l’obbligo - anche solo parziale - di reinvestire nel settore le risorse raccolte.</p><p>Il compromesso belga è stato l’ultimo colpo di coda ideologico del <i>Fit For 55</i>, e se fosse stato approvato avrebbe definitivamente messo in crisi il settore marittimo europeo. Fortunatamente ciò non è accaduto. <strong>Per la prima volta nell’era del </strong><i><strong>Green Deal</strong></i><strong>, la mobilitazione del settore marittimo-portuale e dei governi degli Stati Membri “marittimi” del Mediterraneo - Italia in testa - ha permesso di bloccare una proposta irrealistica</strong> e inaugurare una stagione di negoziati, protrattasi sotto la Presidenza di turno ungherese nella seconda metà dell’anno passato, che ha confermato provvisoriamente la deroga sulle accise per il settore marittimo nell’ambito di un processo legislativo non ancora concluso sul testo di compromesso nel suo insieme.</p><p>Pertanto, le negoziazioni sull’ETD sono proseguite nella seconda metà del 2025 sotto la nuova Presidenza semestrale di turno, la Polonia, e le stiamo seguendo con attenzione perché - come recita un modo di dire in uso nei negoziati a Bruxelles - <i>nulla è deciso finché tutto non è stato deciso. </i>Ogni riunione può riservare la sorpresa di un cambio di passo inatteso. <strong>Ma allo stato attuale possiamo affermare con una certa soddisfazione che non ci sono campanelli d’allarme che facciano temere una riapertura della parte “marittima” dell’ETD</strong>. L’ultimo testo di compromesso circolato dalla Presidenza polacca non tocca l’art.14 dedicato alla tassazione dei prodotti energetici ad uso marittimo, che anzi è stato nei mesi passati integrato per tenere in considerazione quegli aspetti del mercato energetico dello <i>shipping</i> che, al tempo della stesura dell’ETD negli anni passati, non erano rilevanti, come l’uso dell’elettricità.</p><p>L’impressione che si ha osservando questo processo legislativo oggi, e la concomitante nuova agenda politica della Commissione Europea, è che un anno fa, quando l’introduzione di un regime di accise sul settore marittimo sembrava ormai certa, abbiamo raggiunto il picco dell’ambizione delle politiche europee. A partire da quel momento, complice il cambio di passo auspicato dai governi verso una maggiore apertura delle istituzioni alle ragioni dell’industria, il clima è più favorevole: si parla di Strategie per il rilancio della competitività, e il <i>Report Draghi 2024</i> ha riportato al centro del dibattito l’urgenza di fornire una base industriale solida alla transizione in corso.</p><p><strong>Il compromesso politico sull’ETD regge, e l’art.14 resta intatto</strong>. È ora il momento di proseguire nella stesura di politiche europee realistiche, che riconoscano il ruolo strategico del settore marittimo. Dalla geopolitica alle politiche di coesione, l’Europa torni a guardare al mare.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 19 May 2025 14:07:26 +0200</pubDate>
                        <title>TAR Sicilia – Progetti rinnovabili: i contratti preliminari sono sufficienti per soddisfare il requisito della disponibilità delle aree</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tar-sicilia-progetti-rinnovabili-i-contratti-preliminari-sono-sufficienti-per-soddisfare-il-requisito-della-disponibilita-delle-aree</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con ordinanza n. 1006/2025 dell’8 maggio 2025, il TAR Palermo ha fornito precisazioni di portata tutt’altro che marginale ai fini dello sviluppo di progetti rinnovabili nel contesto siciliano con particolare riguardo al requisito della <strong>disponibilità delle aree</strong> di impianto.</p><p class="text-justify">La pronuncia in questione prende le mosse dalla richiesta di annullamento di una nota dell’Assessorato all’Energia della Regione Siciliana con cui, al fine di comprovare la disponibilità giuridica dei suoli interessati dall’istallazione dell’impianto, era stato richiesto al relativo operatore di produrre, prima del rilascio del titolo autorizzativo, copia dei contratti definitivi debitamente registrati e trascritti.</p><p class="text-justify">Ebbene, i giudici amministrativi hanno chiarito che, in linea con l’art. 2, co. 2 della L.R. n. 29/2015, per comprovare la sussistenza del predetto requisito, è <strong>sufficiente produrre i contratti preliminari</strong> (regolarmente registrati e trascritti).</p><p class="text-justify">Diversamente, il <strong>deposito del contratto definitivo</strong> può essere rinviato alla <strong>fase successiva</strong> <strong>all’emissione del provvedimento autorizzatorio</strong>.</p><p class="text-justify">Difatti, come sottolineato dai giudici del Tar, i negozi preliminari, anche in virtù di quanto previsto dall’art. 2932 del codice civile, in materia di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto, sono di per sé idonei a dare evidenza della disponibilità delle aree di progetto.</p><p class="text-justify">Si tratta con tutta evidenza di un provvedimento di notevole rilievo, soprattutto alla luce dei significativi riflessi pratici ed economici per gli attori di mercato che, in questi ultimi mesi, si sono trovati a dover sopportare importanti costi da sostenere nell’ambito delle iniziative di sviluppo di progetti rinnovabili, attesi gli oneri non indifferenti correlati all’esecuzione dei contratti definitivi prima della positiva conclusione degli iter autorizzativi.</p><p class="text-justify">Si resta ora in attesa dell’udienza di merito che è stata fissata per il 24 settembre p.v. anche se, come visto, appare abbastanza chiaro l’orientamento del Collegio sul punto.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Eolico</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 19 May 2025 11:38:14 +0200</pubDate>
                        <title>Da pensioni e assicurazioni 30 miliardi all&#039;economia reale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/da-pensioni-e-assicurazioni-30-miliardi-alleconomia-reale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>La stima. Sono le risorse che secondo AssoNext potrebbero affluire alle Pmi con un pacchetto di incentivi fiscali volti a favorire un maggiore coinvolgimento degli investitori istituzionali</i></p><p>Le idee per veicolare oltre 30 miliardi di euro verso l'economia reale non mancano e sono state raccolte in dieci proposte da AssoNext. Occorre, però, iniziare ad agire e disegnare robusti incentivi fiscali per incoraggiare concretamente gli investimenti a lungo termine verso le imprese domestiche. Del resto il sostegno alle Pmi è una priorità strategica per il Governo italiano e per l'Unione Europea, che hanno promosso diverse misure strategiche per facilitare l'accesso delle imprese al mercato dei capitali. […]</p><p>[…] Il tema della valorizzazione del risparmio previdenziale è […] uno strumento centrale di sviluppo per l'economia del Paese e negli ultimi anni ha assunto un rilievo crescente nel dibattito istituzionale. Adesso bisogna utilizzare le leve degli incentivi fiscali per dimostrare che oltre ai dibattiti e alle dichiarazioni c'è anche l'effettiva volontà di agire in tale direzione. Anche Ia Commissione parlamentare di controllo sugli enti previdenziali ha evidenziato, in numerose audizioni, l'opportunità di orientare una quota più significativa delle risorse dei fondi pensione e delle casse previdenziali verso l'economia reale italiana, con specifica attenzione alle Pmi quotate.&nbsp;</p><p>«A tal fine proponiamo l'introduzione di incentivi fiscali mirati - spiega Lukas Plattner, partner di ADVANT Nctm e membro del comitato scientifico di Assonext -. Una fiscalità di scopo capace di rendere più attrattivo l'investimento in asset domestici. Attualmente, il quadro normativo italiano prevede un regime parzialmente incentivante: è infatti prevista l'esenzione da imposta sui rendimenti per gli investimenti in imprese italiane (anche attraverso Pir o fondi di venture capital), fino a un limite del lo% dell'attivo del fondo, a condizione di una detenzione minima quinquennale. Tuttavia, secondo le analisi di Banca d'Italia, tale misura ha avuto un impatto modesto, con una quota di patrimonio investita in strumenti emessi da imprese italiane ancora molto contenuta». Occorre quindi andare oltre e le proposte di Assonext (riassunte nella scheda a lato) potrebbero dare nuovi stimoli, anche ai datori di lavoro, per veicolare maggiore risorse verso i fondi pensione, a loro volta incentivati a investire maggiormente nel tessuto produttivo italiano.&nbsp;</p><p>«In questo contesto - conclude PIattner - occorre una revisione complessiva del regime fiscale applicabile alla previdenza complementare e alle polizze vita, ispirata al modello europeo Eet (Esenzione della contribuzione — Esenzione dei rendimenti — Tassazione delle prestazioni). Un modello che, a differenza dell'attuale assetto italiano (Ett), incentiva il risparmio previdenziale e ne massimizza l'efficacia allocativa a beneficio dell'economia nazionale».</p><p><i>Articolo integrale sull'edizione del 18 maggio 2025 de Il Sole 24 Ore</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 16 May 2025 14:26:07 +0200</pubDate>
                        <title>Il mancato rispetto del termine di inizio lavori non comporta l’automatica decadenza del titolo autorizzativo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-mancato-rispetto-del-termine-di-inizio-lavori-non-comporta-lautomatica-decadenza-del-titolo-autorizzativo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con le sentenze nn. 4050 e 4051 del 12 maggio 2025, il Consiglio di Stato ha stabilito che <strong>il mancato rispetto del termine di inizio lavori non costituisce</strong> <strong>di per sé motivo sufficiente per la declaratoria di decadenza del titolo autorizzativo</strong> (nel caso di specie, Autorizzazione Unica).</p><p class="text-justify">In particolare, è stato specificato che qualora l’operatore economico abbia presentato l’istanza di proroga, <strong>debitamente giustificata</strong> da elementi ostativi all’inizio dei lavori, il provvedimento di decadenza non può fondarsi sul mero dato storico della scadenza dei termini dettati nel provvedimento autorizzativo (e neppure di quelli dettati dalle proroghe successivamente concesse).</p><p class="text-justify">Diversamente, in questi casi, l’Amministrazione è chiamata a <strong>valutare la rilevanza degli elementi giustificativi</strong> posti a base dell’istanza di proroga.&nbsp;</p><p class="text-justify">Nel contesto della produzione di energie rinnovabili non possono, infatti, trovare applicazione gli orientamenti tradizionali in tema di inizio dei lavori in ambito edilizio, in quanto gli impianti in questione sono accompagnati da una specificità rilevante, dovendo connettersi ad una rete elettrica.&nbsp;</p><p class="text-justify">E’ stato quindi posto l’accento sulla <strong>differenza tra il formale inizio dei lavori in generale e l’inizio dei lavori specificamente riservato, </strong><i><strong>ope legis</strong></i><strong>, alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili</strong>.&nbsp;</p><p class="text-justify">Nello specifico, il <i>favor</i> riconosciuto dall’ordinamento alla produzione di energia da fonti rinnovabili deve essere inteso come principio generale, applicabile, in quanto tale, anche al <strong>termine di “inizio dei lavori”</strong>.&nbsp;</p><p class="text-justify">In quest’ottica, tale termine deve ritenersi <strong>rispettato tutte le volte in cui sia stato dato l’avvio all’iniziativa</strong> nei sensi specificati dall’art. 2, co. 159 della Legge n. 244/2007 (<i>i.e</i>,&nbsp;mediante l'acquisizione della disponibilità delle aree destinate ad ospitare l'impianto, nonché l'accettazione del preventivo di allacciamento alla rete, la stipulazione di contratti per l'acquisizione di macchinari o per la costruzione di opere relative all'impianto, ovvero la stipulazione di contratti di finanziamento dell'iniziativa o l'ottenimento in loro favore di misure di incentivazione etc.).</p><p class="text-justify">Il concetto di “<i>avvio</i>” ovvero di “<i>inizio</i>” dei lavori è, dunque, equiparato a quello di “<i>concreto avvio della realizzazione dell’iniziativa</i>” (cfr. <i>inter alia</i>, Consiglio di Stato, Sentenza, 14 gennaio 2016, n. 84).</p><p class="text-justify">Da ultimo e a titolo di completezza, si segnala che con le medesime pronunce in parola il Consiglio di Stato ha colto inoltre l’occasione per ribadire che <strong>un atto lesivo, quale la decadenza del titolo autorizzativo, impone il rispetto delle garanzie procedimentali</strong> di cui all’art. 7 della Legge n. 241/1990 (a meno che non sussistano ragioni di urgenza da esplicitare adeguatamente nella motivazione del provvedimento).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Gassose</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 14 May 2025 10:16:14 +0200</pubDate>
                        <title>Le sfide legali dell&#039;innovazione tecnologica</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-sfide-legali-dellinnovazione-tecnologica</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ogni giorno, aziende e operatori si confrontano su un doppio fronte: da un lato, l'innovazione tecnologica applicata ai processi aziendali che richiede soluzioni legali su misura, dall'altro sfide per la compliance digitale sempre più sofisticate.&nbsp;</p><p>Come navigare nel complesso framework normativo tra GDPR, NIS2, DORA, AI ACT, European Accessibility Act? Ne parliamo con <strong>Marco Cappa</strong> nella nostra nuova pillola.<br><br><a href="https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nuovi-obblighi-di-accessibilita-digitale" target="_blank"><u>Leggi qui l'approfondimento dedicato ai nuovi obblighi di accessibilità digitale</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 13 May 2025 15:09:54 +0200</pubDate>
                        <title>Nuovi obblighi di accessibilità digitale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nuovi-obblighi-di-accessibilita-digitale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>A decorrere dal 28 giugno 2025, diventa pienamente vincolante l’obbligo di conformità ai requisiti di accessibilità per tutti i nuovi servizi digitali e prodotti destinati ai consumatori. L’obiettivo è garantire l’inclusione digitale e la piena fruibilità anche da parte delle persone con disabilità, secondo standard tecnici uniformi a livello europeo.</p><p><strong>Fonti normative di riferimento</strong></p><ul><li><span>Decreto Legislativo 82/2022: recepisce la Direttiva (UE) 2019/882 (European Accessibility Act), che introduce obblighi specifici per l’accessibilità di prodotti e servizi digitali anche nel settore privato.</span></li><li><span>Legge 4/2004 e s.m.i. (Legge Stanca): prima disciplina sull’accessibilità digitale per le pubbliche amministrazioni.</span></li><li><span>Legge 120/2020: ha esteso l’ambito soggettivo della Legge Stanca, includendo anche imprese private che erogano servizi essenziali di interesse generale tramite canali digitali. &nbsp;</span></li></ul><p><strong>Soggetti obbligati</strong></p><p>Gli obblighi di accessibilità si applicano a:</p><ul><li><span>Soggetti privati rientranti nella legge Stanca: si tratta di soggetti con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a 500 milioni di euro che offrono servizi essenziali fruibili da persone con disabilità attraverso siti web o attraverso applicazioni mobili (quali, ad esempio, fornitori di energia, banche, assicurazioni, compagnie di trasporto, servizi sanitari, servizi delle comunicazioni elettroniche, servizi di raccolta dei rifiuti, servizi di commercio elettronico, etc.).</span></li><li><span>Operatori economici (fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori, distributori e fornitori di servizi) che offrono servizi digitali e prodotti al pubblico. </span><ul><li><span>In relazione ai <u>servizi digitali</u>, il d.lgs. 82/2022, si applica a:</span><ul><li><span>servizi di comunicazione elettronica;</span></li><li><span>servizi che forniscono accesso a servizi di media audiovisivi;</span></li><li><span>servizi di trasporto passeggeri;</span></li><li><span>servizi bancari<strong> </strong>per consumatori;</span></li><li><span>libri elettronici; e</span></li><li><span>servizi di commercio elettronico.</span></li></ul></li><li><span>In relazione ai <u>prodotti</u>, il d.lgs. 82/2022, si applica a: </span><ul><li><span>sistemi hardware e sistemi operativi informatici (es., pc, notebook, smartphone, tablet, etc.);</span></li><li><span>terminali self-service di pagamento (es., sportelli automatici, macchine per l’emissione di biglietti, terminali per il check-in, etc.);</span></li><li><span>terminali con capacità informatiche interattive utilizzate per i servizi di comunicazione elettronica;</span></li><li><span>terminali per accedere a servizi di media audiovisivi; e</span></li><li><span>lettori di libri elettronici.</span></li></ul></li></ul></li></ul><p><strong>Vigilanza e sanzioni</strong></p><p>La vigilanza sull’applicazione della normativa è affidata all’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) per quanto riguarda i servizi digitali e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMiT) per quanto riguarda i prodotti. Tali autorità possono:</p><ul><li><span>Effettuare accertamenti e ispezioni;</span></li><li><span>Emettere diffide con termine per la regolarizzazione;</span></li><li><span>Applicare sanzioni pecuniarie:</span><ul><li><span>Fino al 5% del fatturato medio annuo per violazioni gravi da parte dei soggetti privati, con fatturato superiore a 500 milioni di euro negli ultimi tre anni di attività, che rientrano nella Legge Stanca;</span></li><li><span>Da 5.000 a 40.000 euro per gli altri soggetti, valutando gravità, numero di utenti coinvolti e portata dei servizi non accessibili;</span></li><li><span>Da 2.500 a 30.000 euro per mancata ottemperanza alle diffide o ostacolo alle ispezioni.</span></li></ul></li><li><span>Adottare misure inibitorie, con forti impatti reputazionali, tra cui:</span><ul><li><span>Oscuramento del sito web o rimozione dell’app dagli store digitali;</span></li><li><span>Divieto di accesso, temporaneo o definitivo, ai servizi digitali non conformi.&nbsp;</span></li></ul></li></ul><p><strong>Sintesi operativa</strong></p><ul><li><span>Dal 28 giugno 2025, i prodotti e servizi digitali potranno essere immessi sul mercato solo rispettando i requisiti di accessibilità previsti dalla normativa europea e nazionale.</span></li><li><span>Le imprese sono chiamate ad adeguare siti web, app, dispositivi e servizi digitali agli standard tecnici di accessibilità, pena l’applicazione di sanzioni, danni reputazionali e misure restrittive da parte di AgID e MIMiT.</span></li></ul><p>In ottemperanza alla Legge Stanca, le imprese con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a 500 milioni di euro, già oggi sono obbligate ad adeguare siti, app e touchpoint digitali agli standard di accessibilità. Per queste imprese, le sanzioni in caso di violazione possono arrivare fino al 5% del fatturato.&nbsp;</p><p>Dal 28 giugno 2025, l’obbligo di accessibilità digitale si estende a tutte le medie e piccole imprese (cioè le aziende sopra i 2 milioni di euro di fatturato annuo o più di 10 dipendenti) che offrono prodotti e servizi digitali ai consumatori con sanzioni fino a 40.000 Euro. Sono escluse solo le microimprese.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 13 May 2025 09:53:36 +0200</pubDate>
                        <title>DL Bollette: cosa cambia per gli iter autorizzativi e ambientali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/dl-bollette-cosa-cambia-per-gli-iter-autorizzativi-e-ambientali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con il Decreto-Legge n. 19 del 28 febbraio 2025, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 60 del 24 aprile 2025 (anche noto come “<strong>Decreto Bollette</strong>”) sono state recentemente introdotte plurime novità di rilievo non marginale ai fini dello sviluppo di progetti rinnovabili ivi inclusi i sistemi di accumulo.</p><p class="text-justify">In merito, si riporta di seguito un sintetico e schematico riepilogo delle principali modifiche normative intervenute unitamente ad alcune preliminari considerazioni sulle loro potenziali declinazioni pratiche.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-center">***&nbsp;</p><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>1. Accumuli elettrici termomeccanici&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">Ai sensi dell’art. 3-<i>quinquies</i> del Decreto Bollette, in aggiunta agli impianti di accumulo elettrochimico sono <strong>espressamente inseriti</strong> tra gli interventi soggetti al regime di PAS di cui all’All. B, Sez. I, lett. aa) e di Autorizzazione Unica di cui all’All. C del TU Rinnovabili anche gli <strong>accumulatori elettrici termomeccanici</strong>. Per l’effetto:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>sono soggetti a PAS gli interventi relativi ad accumulatori elettrici termomeccanici ubicati all’interno di specifiche aree (es. nel perimetro di impianti industriali o di impianti di produzione di energia elettrica esistenti; all’interno di aree di cava ecc.) e al ricorrere di determinate condizioni (es. l’intervento non richiede variante agli strumenti urbanistici adottati ecc.);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>sono sottoposti ad AU di competenza regionale gli interventi relativi ad accumulatori elettrici termomeccanici:&nbsp;(a) connessi o asserviti ad impianti di produzione di energia elettrica di potenza uguale o inferiore a 300 MW autorizzati ma non ancora realizzati;&nbsp;(b) ubicati in aree diverse da quelle sopra descritte e relative al regime di PAS e in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale, di potenza inferiore o pari a 200 MW;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>sono sottoposti ad AU di competenza statale gli interventi relativi ad accumulatori elettrici termomeccanici: (a) connessi o asserviti ad impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW autorizzati ma non ancora realizzati; (b) ubicati in aree diverse da quelle sopra descritte e relative al regime di PAS di potenza superiore ai 200 MW.&nbsp;</span></p></li></ul><p class="text-justify">Sempre sul versante dei sistemi di accumulo con l’art. 3-<i>sexies</i> del Decreto Bollette, si prevede che il MASE, previa stipula di un’apposita convenzione, possa avvalersi del <strong>GSE</strong> in relazione ai <strong>procedimenti autorizzativi</strong> concernenti impianti c.d. <i><strong>storage</strong></i>.</p><p class="text-justify">Quanto sopra con l’obiettivo di efficientare i relativi iter amministrativi.</p><p class="text-justify">Pertanto, da un lato, si integrano espressamente le categorie di sistemi di accumulo sottoposti alla disciplina del TU Rinnovabili e, dall’altro, si prevede l’ausilio del GSE al fine di rendere più spedite le pratiche amministrative funzionali e connesse alla realizzazione di tali progetti.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>2. Accumuli idroelettrici attraverso pompaggio puro</strong></p><p class="text-justify">L’art. 4-<i>bis</i>, co. 1, lett. a, num. 2, del Decreto Bollette modifica l’art. 9, co. 13 del TU Rinnovabili la cui previsione dispone ora che, anche per gli impianti di <strong>accumulo idroelettrico</strong> attraverso pompaggio puro, nell’ambito dei relativi procedimenti di AU (di competenza statale) si esprima, in sede di conferenza di servizi, sia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sia la <strong>regione interessata</strong>.</p><p class="text-justify">Anche in tal caso si estende, dunque, la platea delle pubbliche amministrazioni da coinvolgere stabilendo espressamente che ai fini del procedimento autorizzativo debba essere sentita anche la regione interessata dal relativo progetto.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>3. Impianti off-shore</strong></p><p class="text-justify">Novità analoghe sono previsto anche con riguardo ai progetti off-shore.</p><p class="text-justify">Nello specifico, si dispone che nei procedimenti di AU relativi ad <strong>impianti off-shore&nbsp;</strong>(di <strong>competenza statale</strong>) in sede di conferenza di servizi debbano essere sentiti non solo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare (per gli aspetti legati all’attività di pesca marittima) ma <strong>anche la relativa regione costiera&nbsp;</strong>interessata.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Lo stesso vale per gli interventi di potenziamento, ripotenziamento</strong>, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati che comportino una potenza complessiva superiore a 300 MW (cfr. art. 9, co. 13, TU Rinnovabili come modificato dall’art. 4-<i>bis,</i> co. 1, lett. a), num. 1 del Decreto Bollette).</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>4. Idroelettrico&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">Si estende il regime dell’<strong>attività libera&nbsp;</strong>agli <strong>impianti idroelettrici con capacità di generazione inferiore a 500 kW&nbsp;</strong>di potenza di concessione e che osservino specifici requisiti tecnico-urbanistici (<i>e.g.</i>, realizzati su condotte esistenti senza incremento né della portata esistente; non comportino modifiche alle destinazioni d'uso ecc.) (cfr. art. 4-<i>bis</i>, co. 1, lett. b) del Decreto Bollette).&nbsp;</p><p class="text-justify">L’obiettivo è tentare di agevolare lo sviluppo di determinati progetti idroelettrici che, in ragione delle loro caratteristiche tecniche-progettuali, sono idonei ad essere sottoposti ad un iter particolarmente semplificato.</p><p class="text-justify">In termini generali, si segnala che è previsto il regime di <strong>PAS</strong> per impianti idroelettrici di potenza <strong>&lt;100 kW&nbsp;</strong>e l’<strong>AU</strong> in caso di impianti di <strong>potenza superiore&nbsp;</strong>a tale soglia.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>5. Impianti agrivoltaici&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">Con l’art. 4-<i>bis</i>, co. 1, lett. c) del Decreto Bollette è eliminato il riferimento agli impianti agrivoltaici dall’All. B, Sez. I del TU Rinnovabili.</p><p class="text-justify">La previgente versione prevedeva che erano soggetti a PAS gli impianti solari fotovoltaici o agrivoltaici di potenza fino a 1 MW.</p><p class="text-justify">Tale modifica sembrerebbe essere stata introdotta essenzialmente per ovviare alla discordanza di tale disposizione con l’All. A del TU Rinnovabili in base al quale agli impianti agrivoltaici di potenza inferiore a 5 MW e che consentono la continuità dell'attività agricola e pastorale si applica il regime dell’attività libera.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>6. Impianti eolici&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">Come anticipato gli emendamenti introdotti mediante il Decreto Bollette producono riflessi non solo sugli iter autorizzativi ma anche su quelli ambientali.</p><p class="text-justify">In particolare, con l’art. 4-<i>bis</i>, co. 2, è integrato l’Allegato IV del Codice dell’Ambiente prevedendo che siano assoggettati a <strong>screening VIA regionale&nbsp;</strong>i progetti di rifacimento ovvero di ripotenziamento di impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati, da realizzare nello stesso sito dell'impianto esistente, abilitato o autorizzato, e che comportano un <strong>incremento di potenza superiore a 30 MW</strong>.&nbsp;</p><p class="text-justify">Si ricorda che tale potenza, in linea con quanto chiarito dal <strong>MASE</strong> (interpello prot. 65335 del 24 aprile 2023) va calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale.</p><p class="text-justify">Si evidenzia inoltre che, ai sensi della recente giurisprudenza amministrativa (Tar Lecce, sent. nn. 11/2025 e 935/2024), ai fini del cumulo, devono considerarsi unicamente i progetti in corso di autorizzazione, e non anche gli impianti insistenti in aree contigue già realizzati ed in esercizio.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>7. Progetti prioritari VIA</strong></p><p class="text-justify">Ai sensi dell’art. 4-<i>quater</i> del Decreto Bollette è integrato l’elenco di cui all’art. 8 del Codice dell’Ambiente prevedendo che siano considerati <strong>prioritari</strong> anche gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili soggetti ad <strong>autorizzazione unica di competenza statale&nbsp;</strong>di cui all’All. C, Sez. II del TU Rinnovabili (<i>e.g.</i>, impianti di potenza &gt;300MW; off-shore ecc.).&nbsp;</p><p class="text-justify">È quindi ampliata la lista delle categorie progettuali da considerarsi prioritarie nel contesto dell’ordine di trattazione dei procedimenti di VIA di competenza della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-center">***</p><p class="text-center">&nbsp;</p><p class="text-justify">Le innovazioni introdotte dal Decreto Bollette sembrerebbero in larga misura dirette ad ampliare la platea degli attori istituzionali da coinvolgere nel contesto dei procedimenti autorizzativi di rilievo per lo sviluppo di progetti rinnovabili.</p><p class="text-justify">Il riferimento è, in particolare, ai progetti di accumulatori elettrici termomeccanici, di accumuli idroelettrici attraverso pompaggio puro e di impianti off-shore per i quali è previsto il coinvolgimento del GSE e/o delle regioni interessate.</p><p class="text-justify">In linea meramente teorica l’incremento degli interlocutori istituzionali presenti ai tavoli autorizzativi potrebbe rendere meno spedita la conclusione degli iter amministrativi.</p><p class="text-justify">Sul punto appare tuttavia prematuro assumere una posizione definitiva; saranno infatti da osservare i risvolti applicativi dell’innovazione normativa per valutare se la stessa sarà effettivamente idonea o meno a recare un beneficio agli operatori di mercato in termini di maggior efficienza e celerità dei procedimenti di loro interesse.</p><p class="text-justify">Di diverso tenore e di rilievo non marginale appaiono le modifiche concernenti i procedimenti ambientali.</p><p class="text-justify">In effetti, l’introduzione della soglia di 30 MW per lo screening VIA delle modifiche degli impianti eolici sembrerebbe rendere maggiormente nitido il perimetro applicativo della norma, in precedenza resa opaca, tra l’altro, da non meglio precisati riferimenti alla produzione di impatti ambientali significativi e negativi (cfr. art. 6, co. 6 del Codice dell’Ambiente).</p><p class="text-justify">Si può guardare con favore anche all’inserimento tra i progetti prioritari, ai fini dei procedimenti VIA, di quelli soggetti ad AU statale ai sensi del TU Rinnovabili.</p><p class="text-justify">In relazione a tale ultimo profilo appare tuttavia opportuno sottolineare che tale modifica si inserisce nel solco della recente giurisprudenza amministrativa la quale ha chiarito a più riprese che tale criterio di priorità non è di per sé idoneo a derogare l’obbligo di conclusione di tutti i procedimenti di VIA instaurati dinanzi la Commissione Tecnica (i.e., non solo quelli “prioritari”) entro i termini perentori stabiliti dalla legge (sul punto si veda il nostro commento alla recente sentenza del Consiglio di Stato, 22 aprile 2025, n. 3465).&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Eolico</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 12 May 2025 14:12:47 +0200</pubDate>
                        <title>Consulenza, il cantiere in Europa è sempre aperto. I conti con meno Fisco</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/consulenza-il-cantiere-in-europa-e-sempre-aperto-i-conti-con-meno-fisco</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tratto dall'edizione del 12 maggio 2025 di “L'economia” del Corriere della Sera</p><p><i>A che punto sono le tre diverse proposte sui temi dei costi e della trasparenza. Il progetto di strumenti con tassazione agevolata per far lavorare meglio i 10 mila miliardi di euro fermi in banca in tutta la Ue.</i></p><p>Le attuali regole sulla consulenza finanziaria non tutelano adeguatamente gli interessi dei risparmiatori: è la convinzione della Commissione europea, che non intende mollare la presa sulla Retail Investment Strategy (Ris), l'iniziativa lanciata nel maggio 2023 per ridisegnare il settore e garantire un miglior rapporto qualità-costi e maggiore trasparenza sui prodotti d'investimento.</p><p>[…] Il primo aprile la Commissione ha ricevuto il mandato di produrre un documento semplificato su cui far convergere le posizioni di Consiglio e Parlamento. «Tra i temi che hanno impensierito gli operatori, c'è l'aumento dei costi per abilitare l'accesso ai dati e la salvaguardia della privacy», osserva <strong>Francesco Mocci</strong>, partner di ADVANT Nctm.&nbsp;</p><p>Entro metà maggio il documento dovrebbe essere pronto. Intanto, però, la Commissione sembra dare priorità soprattutto agli sviluppi della Savings and Investments Union (Siu), il piano annunciato lo scorso 19 marzo a Bruxelles per promuovere un mercato unico del risparmio e degli investimenti nell'Ue, destinato a prendere forma, a tappe, nei prossimi due anni (vedi grafico).&nbsp;</p><p>A differenza dei due citati provvedimenti, la Siu ambisce a un ruolo più strategico: i nuovi conti di risparmio e investimento, dotati di incentivi fiscali, per stimolare l'accesso ai mercati finanziari dei privati e supportare le piccole e medie imprese; una revisione delle regole per fondi pensione e strumenti di previdenza integrativa; uno sforzo generale per uniformare la vigilanza e ridurre la frammentazione del mercato dei capitali europeo, dove vigono ancora norme molto diverse nei Paesi membri.&nbsp;</p><p>«Il messaggio è chiaro: bisogna mobilitare i risparmi europei per finanziare gli obiettivi strategici dell'Europa, sul piano della transizione ecologica, digitale e, aggiungerei, militare», chiosa Mocci. Nel mirino ci sono quei io mila miliardi di risparmi, calcolala Commissione, parcheggiati su conti deposito, che - dice il documento - «sono sicuri e facilmente accessibili, ma generano rendimenti relativamente bassi se paragonati all'investimento negli strumenti dei mercati finanziari».</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 09 May 2025 10:06:14 +0200</pubDate>
                        <title>Mocci: &quot;Ris arenata, FiDa dimenticata&quot;. E adesso?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/mocci-ris-arenata-fida-dimenticata-e-adesso</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Francesco Mocci, partner di Advant Nctm intercettato da We Wealth, affronta lo stato dell’arte delle normative in cantiere per i banker. Occhi sulla Retail investment strategy e sul futuro incerto del regolamento FiDa, tra ritardi e tensioni istituzionali.</p><p><a href="https://www.we-wealth.com/news/mocci-ris-fida-siu-a-che-punto-siamo" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per l'intervista integrale</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 08 May 2025 17:57:35 +0200</pubDate>
                        <title>NIS, la determinazione dell’ACN sulla notifica degli accordi di condivisione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nis-la-determinazione-dellacn-sulla-notifica-degli-accordi-di-condivisione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">La determinazione ACN n. 136118 del 10 aprile 2025 –&nbsp;<i>Notifica degli accordi di condivisione delle informazioni sulla sicurezza informatica di cui all'articolo 17 del decreto NIS</i>&nbsp;(“<i><strong>Determinazione 136118</strong></i>”) stabilisce le modalità attraverso le quali i soggetti NIS che partecipano ad accordi di condivisione devono notificare all’ACN la partecipazione a tali accordi.</p><p class="text-justify">Gli accordi di condivisione sono disciplinati dall’art. 17 del d.lgs. n. 138/2024 e hanno ad oggetto la condivisione (volontaria e facoltativa) tra soggetti NIS o tra soggetti NIS e altri soggetti (ad esempio, fornitori di soggetti NIS) di informazioni relative alla sicurezza informatica, come minacce informatiche, quasi-incidenti, vulnerabilità, tecniche e procedure, allarmi di sicurezza, etc. Tali accordi sono funzionali alla prevenzione degli incidenti, nonché alla gestione, al contenimento e alla mitigazione delle loro conseguenze e contribuiscono all’innalzamento degli standard di sicurezza informatica collettiva.</p><p class="text-justify">La partecipazione di un soggetto NIS a uno o più accordi di condivisione deve essere comunicata all’ACN tramite il portale dei servizi, fornendo&nbsp;il testo dell’accordo e indicando la denominazione dello stesso e l’elenco dei soggetti che vi partecipano.</p><p class="text-justify">Riguardo ai termini di notifica, per gli accordi stipulati dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 138/2024 (e cioè successivamente al 16 ottobre 2024), la notifica deve essere effettuata tempestivamente e quindi contestualmente o immediatamente dopo la conclusione dell’accordo​. In ogni caso, gli accordi di condivisione sottoscritti prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 138/2024 (e ancora in corso al 31 maggio 2026) devono essere notificati entro il 31 maggio 2026​.</p><p class="text-justify">L’elenco degli accordi di condivisione a cui il soggetto NIS partecipa notificato all’ACN deve essere sempre verificato e aggiornato nel tempo: in particolare, ai sensi della Determinazione 136118, qualsiasi modifica (ad esempio, la sottoscrizione di un nuovo accordo, la risoluzione di un accordo esistente o modifiche al testo o ai partecipanti all’accordo), deve essere comunicata all’ACN entro 14 giorni dalla data della modifica.</p><p class="text-justify">In ogni caso, l’elenco degli accordi di condivisione deve essere aggiornato almeno una volta all’anno: tra il 15 aprile e il 31 maggio di ciascun anno, i soggetti NIS devono aggiornare, sempre tramite il portale, l’elenco degli accordi di condivisione di cui fanno parte.&nbsp;</p><p class="text-justify">Se hai bisogno di assistenza e supporto nell’adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina NIS, rivolgiti ai tuoi professionisti di riferimento.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 07 May 2025 16:45:03 +0200</pubDate>
                        <title>Tutti i termini di valutazione di impatto ambientale (VIA) sono perentori</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tutti-i-termini-della-valutazione-di-impatto-ambientale-via-sono-perentori</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con la sentenza n. 3465 del 22 aprile 2025, il Consiglio di Stato è tornato ad affrontare il tema della perentorietà dei termini di conclusione dei procedimenti di <strong>valutazione di impatto ambientale</strong>.</p><p class="text-justify">In particolare, i Giudici di Palazzo Spada hanno ribadito ancora una volta a chiare lettere che il <strong>criterio di priorità</strong> disciplinato dall’art. 8 del D.Lgs 152/2006 <strong>non è idoneo a derogare l’obbligo di conclusione dei procedimenti</strong> di VIA entro i termini perentori stabiliti dalla legge (cfr. art. 25, co. 7, D.Lgs 152/2006 – il “<strong>Codice dell’Ambiente</strong>”).</p><p class="text-justify">Risultano quindi integralmente riformate le conclusioni cui era giunto il giudice di primo grado (TAR Basilicata, Sez. I, Sentenza n. 598/2024) secondo il quale, al contrario, la regola della perentorietà dei termini avrebbe dovuto essere recessiva rispetto alla necessità di dare priorità agli <i>iter</i> degli impianti di maggiore potenza.&nbsp;</p><p class="text-justify">La pronuncia in commento si inserisce nel solco della recente giurisprudenza amministrativa la quale ha chiarito a più riprese che <strong>tutti i termini della VIA sono perentori </strong>(cfr. tra le altre, Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2024, n. 9737 e Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 dicembre 2024, n. 9791).</p><p class="text-justify">Difatti, in coerenza con l’art. 3-<i>bis</i>, co. 3 del D.Lgs 152/2006, le norme del Codice dell’Ambiente possono essere <strong>derogate solo per dichiarazione espressa</strong> da successive leggi.</p><p class="text-justify">Diversamente, come rilevato dal Consiglio di Stato, nel caso di specie, il criterio di priorità nella trattazione delle istanze (connessa <i>ratione temporis</i> alla maggiore potenza da installare) non solo non è supportato da alcuna deroga espressa alla perentorietà dei termini di conclusione dei relativi procedimenti ma non risulta neanche incompatibile con tale disciplina.</p><p class="text-justify">Per l’effetto di quanto precede, il Consiglio di Stato ha condannato il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a provvedere sull’istanza di VIA entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza con l’avvertimento che, in caso di ulteriore inerzia si procederà con la nomina di un <strong>commissario </strong><i><strong>ad acta</strong></i>.</p><p class="text-justify">Si tratta di un ulteriore importante punto di chiarimento nell’ambito delle articolate procedure ambientali che caratterizzano il settore delle rinnovabili e che richiama l’attenzione sull’attuale delicato equilibrio tra le complicazioni organizzative interne delle autorità competenti e l’osservanza delle garanzie procedimentali nonché sul peso del contenzioso nell’ambito di tali procedimenti.</p><p class="text-justify">Su tali aspetti e sulle ultime pronunce della giurisprudenza amministrativa si è d’altra parte soffermata proprio di recente la stessa Commissione tecnica PNRR-PNIEC ponendo l’accento sulla necessità di porre rimedio quanto prima alle oramai note questioni organizzativo-amministrative del Ministero ed evidenziando che una percentuale pari al <strong>41,4%</strong> delle istanze pervenute è ad oggi condizionata dall’<strong>incidenza del contenzioso nella determinazione dell’ordine di trattazione</strong> (si veda sul punto il recente report primo trimestre 2025 della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC trasmesso al MASE in data 17 aprile u.s.).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Eolico</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 07 May 2025 10:22:29 +0200</pubDate>
                        <title>Per gli influencer è l&#039;ora delle regole e dei consulenti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/per-gli-influencer-e-lora-delle-regole-e-dei-consulenti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Negli ultimi anni, la “creator economy” ha guadagnato una crescente rilevanza nel panorama commerciale e comunicativo, portando con sè la necessità di una regolamentazione giuridica adeguata. Con l'introduzione del codice Ateco 73.11.03 per le attività di influencer marketing e content creation, operativo dal 1° aprile di quest'anno, è stato segnato un passo importante verso il riconoscimento della professione dell'influencer, sebbene attualmente limitato a questioni previdenziali.&nbsp;</p><p>[…] L'influencer marketing, con il suo potenziale di persuasione sulle scelte dei consumatori, rientra a pieno titolo nel settore pubblicitario. «E come ogni pubblicità, deve rispettare regole di trasparenza ben definite», sostiene <strong>Paolo Lazzarino</strong>. «Il Codice del Consumo impone che ogni contenuto a carattere promozionale venga chiaramente segnalato come tale, un principio che la Digital Chart IAP traduce in formule esplicite, come «sponsorizzato» o «ad». Nulla deve essere lasciato al caso: la fiducia del pubblico è un valore da proteggere, e l'inganno non è un'opzione. Ma la regolamentazione non si ferma qui. Con le linee guida Agcom del gennaio 2024, anche gli influencer più seguiti sono stati formalmente inseriti nel quadro normativo del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi. Non più solo creatori di contenuti indipendenti, ma veri e propri operatori della comunicazione, soggetti a regole ben precise. E nel frattempo, la consultazione pubblica sul codice di condotta degli influencer avanza. Tra gli obiettivi, la creazione di un registro, la tutela dei minori e un maggiore controllo sull'uso di filtri e modifiche digitali, perché l'autenticità deve restare al centro di questo universo. Il mondo dell'influencer marketing è ricco di potenzialità, ma non privo di rischi. Diventa così fondamentale adottare strategie di tutela giuridica ben precise».&nbsp;</p><p><i>L'articolo completo su Italia Oggi Sette</i>.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 07 May 2025 10:05:23 +0200</pubDate>
                        <title>Normativa ESG: l’Europa alla ricerca di un equilibrio (difficile) tra competitività e trasparenza</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/normativa-esg-leuropa-alla-ricerca-di-un-equilibrio-difficile-tra-competitivita-e-trasparenza</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La normativa europea sulla sostenibilità si trova a un punto di svolta con la necessità di rispondere a due tendenze, solo a un primo sguardo antitetiche: privilegiare la sostenibilità o la competitività? Alla base del quesito le profonde evoluzioni che si sono succedute negli ultimi mesi, e le decisioni che si prenderanno nel corso dell’anno determineranno il corso della finanza sostenibile (europea) che verrà.</p><p>A fronte di un corpus normativo “consistente”, si è scelto di individuare due “blocchi” centrali per i player finanziari, di cui si individueranno gli impatti reciproci e le potenziali marce indietro su elementi che si consideravano acquisiti, in primis la disponibilità dei dati, perché, come è bene ricordare: la normativa sulla sostenibilità nasce anche (e soprattutto) come contrasto al greenwashing.</p><p>Un cambio di prospettiva è arrivato il 26 febbraio 2025 con la pubblicazione della bozza del primo Pacchetto Omnibus il cui obiettivo primario è la “semplificazione” normativa in tema di sostenibilità. Nelle mire di Bruxelles, tale semplificazione è ancillare a una maggiore competitività del blocco UE nel panorama mondiale. Omnibus coinvolge nello specifico le due normative indirizzate alle imprese in merito alla rendicontazione di sostenibilità (CSRD) e alla due diligence (CSDDD) e tra gli altri interventi inserisce “una bozza di atto delegato che modifica Taxonomy Disclosures e Taxonomy Climate and Environmental Delegate Act, sottoposti a consultazione pubblica”, spiega <strong>Lorenzo Macchia</strong>. In particolare, afferma, CSRD punta a rendere la rendicontazione di sostenibilità “più proporzionata e meno gravosa”. L’esperto specifica come “il nuovo ambito di applicazione, che si canalizza verso le aziende di grandi dimensioni con maggiori probabilità di avere un impatto sull’ambiente, proteggerà le PMI dalle eccessive richieste di informazioni sulla sostenibilità e rafforzerà la competitività riducendo gli oneri amministrativi”. Un punto di vista che, come ricorda Macchia, aderisce ai suggerimenti proposti dal Rapporto Draghi. E non solo.</p><p><i>Articolo completo su </i><a href="https://fundspeople.com/it/normativa-esg-leuropa-alla-ricerca-di-un-equilibrio-difficile-tra-competitivita-e-trasparenza/" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Fundspeople</i></a>.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                                <category>ESG</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 06 May 2025 17:48:52 +0200</pubDate>
                        <title>Salone del risparmio 2025</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/salone-del-risparmio-2025</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Francesco Mocci</strong> è intervenuto in occasione del Salone del Risparmio 2025, condividendo una disamina sullo stato dell’arte di RIS (Retail Investment Strategy), FIDA (Finacial Data Access) e SIU (Savings and Investments Union).<br><br>Una riflessione che ha approfondito il dibattito e i rischi di ritiro paventati per il regolamento RIS - attualmente in fase di trilogo - l’arenamento definitivo di FiDA e le strategie e gli obiettivi previsti dal progetto della SIU.</p><p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=WK6GI-lBLdw" target="_blank" rel="noreferrer"><i>L'intervista su We Wealth</i></a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 06 May 2025 17:18:24 +0200</pubDate>
                        <title>PEM Talk 2025</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/pem-talk-2025</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Lunedì 12 maggio | ore 17 | evento online</p><p><strong>Emidio Cacciapuoti</strong> prenderà parte alla tavola rotonda del primo <strong>PEM Talk del 2025</strong>, promosso da AIFI. L’evento sarà dedicato alla presentazione dei dati trimestrali sul mercato del private equity e a un approfondimento sul tema dei family business, con il contributo di esponenti del settore, investitori e advisor.</p><p>Il Private Equity Monitor – PEM è attivo presso la LIUC Business School, con il contributo di ADVANT Nctm.</p><p>Clicca <a href="https://w3.liuc.it/iscrizioni/f.php?f=4083" target="_blank" rel="noreferrer"><i>qui</i></a><i> </i>per l'iscrizione all'evento.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 06 May 2025 15:29:03 +0200</pubDate>
                        <title>Il MASE adotta le nuove “Istruzioni operative per la gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici incentivati in conto energia”</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-mase-adotta-le-nuove-istruzioni-operative-per-la-gestione-del-fine-vita-dei-moduli-fotovoltaici-incentivati-in-conto-energia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con Decreto Direttoriale del 12 marzo 2025, n. 45, il MASE ha adottato le nuove “<i>Istruzioni operative per la gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici incentivati in conto energia</i>” (di seguito, le “<strong>Istruzioni</strong>”), intervenendo sul tema del “fine-vita” dei componenti costitutivi degli impianti fotovoltaici.&nbsp;</p><p class="text-justify">In sintesi, si tratta di mere precisazioni e adattamenti alla normativa intervenuta successivamente all’ultimo aggiornamento delle Istruzioni, avvenuto nell’ottobre 2023.</p><p class="text-justify">In primo luogo, due sono le modifiche formali che interessano le Istruzioni, poiché se nelle precedenti istruzioni si faceva esplicito riferimento ai “<i>pannelli fotovoltaici</i>”, nelle nuove Istruzioni detto richiamo è sostituito dalla definizione “<i><strong>moduli fotovoltaici</strong></i>”, mantenendo saldo il significato che precedentemente era negli stessi termini assegnato al “<i>pannello</i>”, riferendosi, dunque, “<i>al pannello fotovoltaico installato in impianti di potenza nominale inferiore</i> (se si tratta di “<i>modulo fotovoltaico domestico</i>”, n.d.r.), <i>superiore o uguale </i>(se si tratta di “<i>modulo fotovoltaico professionale</i>”, n.d.r.) <i>a 10 kW</i>”. O ancora, se in passato il codice identificativo dei singoli rifiuti era definito erroneamente come “codice CER” (<i>Catalogo Europeo dei Rifiuti</i>), oggi correttamente diventa il “<strong>codice EER</strong>” (<i>Elenco Europeo dei Rifiuti</i>).</p><p class="text-justify">Al netto delle suddette modifiche formali, è recepita la <strong>definizione della nuova quota trattenuta dal GSE</strong> di cui al D.Lgs. n. 49/2014, finalizzata a garantire la completa copertura dei costi di gestione e smaltimento ambientalmente compatibile dei moduli fotovoltaici a fine vita: se in passato detta quota ammontava ad un valore pari a Euro 10/modulo per qualsiasi tipologia di RAEE fotovoltaico, domestico o professionale, con le nuove Istruzioni la medesima quota sarà <strong>pari al doppio dei costi di adesione da versare ai Sistemi Collettivi, individuati nel valore di Euro 10/modulo per qualsiasi tipologia di RAEE fotovoltaico, domestico o professionale</strong>.</p><p class="text-justify">Con l’adozione delle nuove Istruzioni, dunque, la quota trattenuta dal GSE è pari a Euro <strong>20/modulo</strong>, disponendo che, nel caso di impianti di tipologia professionale entrati in esercizio dal 2006 al 2012 per i quali è già stato avviato il processo di trattenimento della quota secondo la modalità di calcolo stabilita sulla base del precedente valore della quota (pari a 10€/modulo), “<i>la maggiorazione introdotta viene applicata a partire dalle rate residue del periodo di trattenimento</i>”, provvedendo “<i>alla rimodulazione delle restanti quote del piano di rateizzazione</i>”.</p><p class="text-justify">In quanto alle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 118/2020 e s.m.i., oltre a riprendere la precisazione introdotta con il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, per la quale la quota da versare al Sistema Collettivo può essere rateizzata nel periodo massimo di cinque anni (e, in ogni caso, per un periodo non superiore al numero di anni residui di incentivazione per l’impianto specifico), il Decreto n. 45/2025 e le nuove Istruzioni tengono conto delle previsioni introdotte con il D.L. n. 84/2024, recante “<i>Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico</i>”, individuando come <strong>ulteriori due finestre temporali disponibili per la trasmissione dell’istanza di adesione ad un Sistema Collettivo</strong> quella compresa tra il 1° aprile 2025 ed il 31 maggio 2025, attualmente in corso, e quella compresa tra il 1° luglio 2025 e il 30 settembre 2025, derogando quindi alla precedente finestra di adesione la cui scadenza era fissata al 31 dicembre 2024.</p><p class="text-justify">Con riferimento alle <strong>tempistiche di restituzione delle quote a garanzia precedentemente trattenute dal GSE</strong>, invece, le modalità individuate nelle Istruzioni prevedono che, per gli impianti di tipologia domestica, la restituzione delle quote trattenute è prevista nel corso dell’anno successivo rispetto alla trasmissione dell’istanza di adesione al Sistema Collettivo; per gli impianti di tipologia professionale, la restituzione delle quote trattenute verrà effettuata entro 180 giorni dalla data di conclusione della finestra temporale di riferimento in cui è stata presentata l’istanza di adesione al Sistema Collettivo.</p><p class="text-justify">Da ultimo, in aderenza a quanto previsto dal D.L. n. 84/2024, rispetto al passato, oggi il MASE può avvalersi del GSE per l’attività di verifica e controllo sulle attività dei Sistemi Collettivi.</p><p class="text-justify">Rimangono inalterati gli allegati alle Istruzioni medesime, congiuntamente alle previgenti disposizioni, rimaste intatte a seguito dell’adozione del Decreto n. 45/2025 e delle analizzate nuove Istruzioni per il fine vita dei moduli fotovoltaici incentivati in conto energia.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 06 May 2025 14:50:00 +0200</pubDate>
                        <title>Mutuo con garanzia MCC – Concessione abusiva di credito</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/mutuo-con-garanzia-mcc-concessione-abusiva-di-credito</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Trib. Napoli, 27 novembre 2024</p><p class="text-justify">Il Tribunale di Napoli ha rigettato il ricorso in opposizione allo stato passivo di una banca e confermato l’esclusione del credito, ritenendo che l’aggravamento del dissesto della società debitrice fosse stato causato dalla condotta di abusiva concessione di un mutuo (peraltro destinato al rimborso di un debito pregresso), pur nella consapevolezza dello stato di insolvenza del debitore e quindi principalmente sull’assunto di poter beneficiare della garanzia pubblica.&nbsp;</p><p class="text-justify"><i>La decisione alimenta l’orientamento di merito, in corso di formazione, che, sulla scia delle precedenti pronunce del Tribunale di Torino e del Tribunale di Asti, riconosce l’illiceità, con la conseguente esclusione del diritto al rimborso e di esclusione dal passivo, dell’operazione di finanziamento concessa a soggetti insolventi, confidando nella garanzia dello Stato.</i></p><p class="text-justify"><i>Un argomento di sicuro interesse e attualità, considerata un’attesa maggiore ricorrenza di queste fattispecie, al crescere delle insolvenze delle imprese (c.d.&nbsp;</i>zombie companies)<i> inertizzate dai finanziamenti emergenziali.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 05 May 2025 14:26:29 +0200</pubDate>
                        <title>Raffronto tra i principi deontologici delle professioni di avvocato, notaio e giornalista</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/raffronto-tra-i-principi-deontologici-delle-professioni-di-avvocato-notaio-e-giornalista</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Giovedì 8 maggio | ore 14.30-17.30<br>Salone Valente – Via San Barnaba 29, Milano<br><br><strong>Rossella Adamo</strong> interverrà come relatrice al convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Milano, nell’ambito del programma di formazione continua, con un intervento dedicato a "<i>La deontologia dell’avvocato: principi generali</i>".<br><br>L’evento è gratuito e consente il riconoscimento di 3 crediti formativi in materia obbligatoria per gli avvocati.<br><br>Iscrizioni tramite <a href="https://sfera.sferabit.com/servizi/accesso_albosfera.php" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Sfera</i></a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
                            
                            
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                    </item>
                
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                        <pubDate>Wed, 30 Apr 2025 14:16:07 +0200</pubDate>
                        <title>Sistemi di stoccaggio, diffusione dei Contratti di Tolling e Capacity Market</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sistemi-di-stoccaggio-diffusione-dei-contratti-di-tolling-e-capacity-market</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>Che cos’è il contratto di tolling?</strong></p><p class="text-justify">Il termine “<i>tolling</i>” deriva dall’inglese “<i>toll</i>”, che in origine significa pedaggio, tariffa o, nell’ambito industriale, il compenso che viene pagato per l'utilizzo di un impianto di produzione o trasformazione. Il contratto di<i> tolling</i>, pertanto, è un contratto con cui un soggetto, il proprietario della materia prima, affida a un altro soggetto, titolare dell’impianto, la lavorazione o trasformazione di tale materia, mantenendone però la proprietà.</p><p class="text-justify">Nel contesto degli impianti di produzione di energia elettrica, e in particolare degli impianti di cogenerazione, il contratto di <i>tolling </i>si configura come un contratto ai sensi del quale un soggetto, c.d. <i>toller</i>, fornisce la materia prima (quale, tipicamente, il combustibile) a un altro soggetto, c.d. <i>processor</i>, titolare dell’impianto di cogenerazione e produzione affinché quest’ultimo produca, mediante l’utilizzo del materiale fornito dal <i>toller</i>, l’energia elettrica e termica che sarà successivamente riconsegnata al <i>toller</i> medesimo da parte del <i>processor</i>, a fronte del pagamento di un corrispettivo.</p><p class="text-justify">Più recentemente, si nota la diffusione del contratto di <i>tolling</i> da parte degli operatori di mercato anche ai sistemi di accumulo (“<strong>Contratto di Tolling</strong>”). In tale contesto, il Contratto di Tolling si configura come un accordo ai sensi del quale il soggetto proprietario dell’impianto di stoccaggio, l’<i>asset owner </i>(“<strong>Asset Owner</strong>”), rende disponibile la capacità dell’impianto medesimo per consentire ad un altro soggetto, il<i> toller </i>(“<strong>Toller</strong>”), di immettere, conservare e prelevare, a propria discrezione, l’energia elettrica dall’impianto di stoccaggio dell’<i>Asset Owner</i>, a fronte del pagamento, da parte del <i>Toller</i>, di un corrispettivo volto a remunerare la predetta messa a disposizione della capacità. Il <i>Toller</i> manterrà la proprietà esclusiva di tutta l'energia immessa, conservata e prelevata dall'impianto durante il periodo di durata del Contratto di Tolling.</p><p class="text-justify">Risulta evidente, dunque, che in quest’ultima configurazione del Contratto di Tolling non vi sia alcuna fornitura di materia prima né alcuna attività di produzione di energia elettrica. L’impianto di stoccaggio viene semplicemente messo a disposizione del <i>Toller </i>al fine di consentire a quest’ultimo di conservare l’energia elettrica per renderla, in un secondo momento, disponibile sul mercato valorizzandola secondo le sue esigenze.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>La ratio sottesa al Contratto di Tolling</strong></p><p class="text-justify">Con il Contratto di Tolling le parti intendono ripartire i rischi e le responsabilità correlati tanto all’attività di realizzazione di un sistema di accumulo quanto al successivo esercizio del sistema medesimo.</p><p class="text-justify">Più in particolare:</p><p class="text-justify">(i) l’<i>Asset Owner</i> si impegna a realizzare e raggiungere l’entrata in esercizio dell’impianto entro un certo termine e a mettere a disposizione la relativa capacità di stoccaggio in favore del <i>Toller</i>. L’<i>Asset Owner,</i> a seguito dell’entrata in esercizio, manterrà la responsabilità correlata alle attività di manutenzione, messa a disposizione e gestione dell’impianto in favore del <i>Toller</i>, percependo un corrispettivo da parte del <i>Toller</i> che garantirà all’<i>Asset Owner </i>il <i>cash flow</i> necessario a quest’ultimo per adempiere agli obblighi eventualmente assunti ai sensi di un contratto di finanziamento sottoscritto per la realizzazione dell’impianto nel contesto di un più ampio progetto di finanziamento (c.d. finanza di progetto); mentre</p><p class="text-justify">(ii) il <i>Toller</i> si impegna ad utilizzare l’impianto in conformità ai cicli e alle procedure concordate nel Contratto di Tolling potendovi conservare l’energia elettrica nella sua disponibilità al fine di valorizzarla a propria discrezione, restando inteso che con riferimento all’impianto di stoccaggio, il <i>Toller</i> non assumerà alcun rischio di realizzazione e manutenzione dello stesso.</p><p class="text-justify"><strong>La struttura del corrispettivo nel Contratto di Tolling</strong></p><p class="text-justify">Come descritto nei precedenti paragrafi, il <i>Toller</i> versa un corrispettivo all’<i>Asset Owner</i> per remunerare la messa a disposizione della capacità dell’impianto di stoccaggio da parte di quest’ultimo.</p><p class="text-justify">Tale corrispettivo può assumere diverse configurazioni:</p><p>(i) <u>corrispettivo fisso</u>: un ammontare di Euro moltiplicato per ogni MW della capacità resa disponibile ai sensi del Contratto di Tolling. In tal caso, le parti, pur avendo determinato il corrispettivo in misura fissa, potrebbero prevedere dei meccanismi di aggiustamento dello stesso al fine di tenere in considerazione l’effettiva disponibilità dell’impianto e la relativa efficienza nel periodo rilevante;</p><p>(ii) <u>corrispettivo varabile</u>: un ammontare di Euro moltiplicato per ogni MWh dei volumi di energia che sono immessi e conservati nell’impianto per ciascun periodo rilevante. Tale corrispettivo variabile potrà essere previsto come unico corrispettivo ovvero in aggiunta al corrispettivo fisso;</p><p>(iii) <u>revenue sharing</u>: un valore percentuale dell’ammontare dei profitti realizzati dall’ottimizzazione dell’impianto da parte del <i>Toller</i>, ivi incluso quanto ottenuto dalla partecipazione ai mercati, che sarà attribuito all’<i>Asset Owner</i>, quale unico corrispettivo ovvero in aggiunta al corrispettivo fisso e/o al corrispettivo variabile. Il revenue sharing potrà trovare applicazione quale unico corrispettivo, o componente del medesimo, a partire dal momento in cui decorrono gli obblighi relativi alla messa a disposizione della capacità in favore del <i>Toller&nbsp;</i>e di pagamento del corrispettivo, ovvero come modalità di ripartizione dei profitti ottenuti prima di tale momento, qualora l’entrata in esercizio dell’impianto intervenga in un momento antecedente rispetto al momento da cui decorre il pagamento del corrispettivo fisso e/o del corrispettivo variabile.</p><p class="text-justify"><strong>Il rapporto tra Contratto di Tolling e Capacity Market</strong></p><p class="text-justify">Le posizioni e gli impegni delle parti ai sensi del Contratto di Tolling e il meccanismo di determinazione del corrispettivo sopra descritto potranno risultare maggiormente articolati se l’<i>Asset Owner</i>, con la medesima capacità messa a disposizione del <i>Toller</i> ai sensi del Contratto di Tolling, intendesse partecipare al mercato della capacità.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il mercato della capacità, conformemente a quanto previsto dall’articolo 1 del D.Lgs. 379/2003 s.m.i, è, per l’appunto, un mercato organizzato e gestito da Terna basato sulla capacità messa a disposizione del sistema elettrico e volto al raggiungimento dell'adeguatezza della capacità produttiva disponibile nel sistema elettrico stesso assicurando il costante soddisfacimento della domanda nazionale di energia con adeguati margini di riserva.</p><p class="text-justify">Detto mercato si struttura come un sistema di aste (c.d. procedure concorsuali) volte a definire gli impegni di capacità assunti da ciascun partecipante al mercato e all’esito delle quali gli aggiudicatari saranno tenuti alla sottoscrizione di uno specifico contratto con Terna (“<strong>Contratto Capacity Market</strong>”). Ai sensi di detto contratto, l’assegnatario - che, ai fini di cui al presente articolo, risulta l’<i>Asset Owner</i> - si impegna a rendere disponibile a Terna la capacità aggiudicata all’esito delle procedure concorsuali valorizzando i corrispondenti volumi di energia elettrica sul mercato elettrico per il tramite del <i>Toller </i>a fronte del pagamento, da parte di Terna, all’assegnatario di un corrispettivo composto da una componente variabile e da una componente fissa.&nbsp;</p><p class="text-justify">Alla luce di quanto brevemente esposto e del fatto che la capacità dell’impianto di stoccaggio è gestita e valorizzata dal <i>Toller</i>, la coesistenza del Contratto Capacity Market e del Contratto di Tolling produce la necessità di disciplinare in quest’ultimo accordo gli ulteriori impegni a carico dell’<i>Asset Owner </i>e del <i>Toller</i>. Inoltre, il Contratto di Tolling dovrà configurare un sistema di flussi e un corrispettivo che tenga in debito conto la più complessa situazione giuridica e fattuale inerente all’impianto di stoccaggio di proprietà dell’<i>Asset Owenr </i>in tale contesto.&nbsp;</p><p class="text-justify">Invero, il <i>Toller</i>, anche in qualità di utente del dispacciamento dell’impianto, sarà il soggetto responsabile delle attività di immissione e prelievo dell’energia dall’impianto di stoccaggio, della gestione della disponibilità dell’impianto medesimo nonché della presentazione delle offerte sul mercato elettrico.</p><p class="text-justify">Più in particolare, il Contratto di Tolling, con riferimento alla partecipazione al mercato della capacità, dovrà disciplinare:</p><p class="text-justify">(i) la partecipazione alle Procedure Concorsuali, eventualmente limitando la possibilità per l<i>’Asset Owner</i> di partecipare ad alcune di esse a seconda del differente periodo di consegna;</p><p class="text-justify">(ii) l’impegno dell’<i>Asset Owner</i> a non partecipare al Meccanismo di Approvvigionamento della Capacità di Stoccaggio Elettrico (“MACSE”)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a>, ad ogni ulteriore meccanismo, tra cui i meccanismi incentivanti, e/o ad un mercato che possa essere incompatibile con gli impegni assunti ai sensi del Contratto di Tolling e del Contratto Capacity Market;</p><p class="text-justify">(iii) gli specifici obblighi che il <i>Toller </i>dovrà assumere per consentire all’<i>Asset Owner&nbsp;</i>di adempiere agli obblighi, a propria volta assunti, ai sensi del Contratto Capacity Market;</p><p class="text-justify">(iv) la ripartizione del rischio relativo al corrispettivo variabile che dovrà essere versato al Gestore di Rete nell’ipotesi in cui le offerte siano eseguite ad un prezzo superiore allo <i>strike price</i>;</p><p class="text-justify">(v) i rimedi contrattuali applicabili nel caso in cui l’<i>Asset Owner</i> risulti inadempiente agli obblighi assunti ai sensi del Contratto Capacity Market, qualora tali inadempimenti siano attribuibili ad atti, omissioni o inadempimenti del <i>Toller</i> ai sensi del Contratto di Tolling.</p><p class="text-justify">In generale, il <i>Toller</i> avrà il diritto di dispacciare l'impianto, a sua discrezione, su tutti i mercati disponibili, purché la partecipazione a tali mercati sia sempre conforme alle regole del Mercato della Capacità e non influisca negativamente sulla partecipazione allo stesso da parte dell’<i>Asset Owner</i>.</p><p class="text-justify">Di quanto precede e di altri aspetti relativi agli investimenti nello Storage e i relativi <i>cash flow </i>nel contesto della bancabilità parleremo insieme ai nostri ospiti in occasione del convegno <a href="https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fr.sb.advant-nctm.com%2Fmk%2Fmr%2Fsh%2F1t6AVsg9Ynm8rP3xbpaxpKyxnBCfRL%2FOMj0GdJXvDQk&amp;e=a8a919ea&amp;h=075e18e1&amp;f=y&amp;p=y" target="_blank" title="https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fr.sb.advant-nctm.com%2Fmk%2Fmr%2Fsh%2F1t6AVsg9Ynm8rP3xbpaxpKyxnBCfRL%2FOMj0GdJXvDQk&amp;e=a8a919ea&amp;h=075e18e1&amp;f=y&amp;p=y" rel="noreferrer"><i><u>BESS: profili di bancabilità tra regole e mercato</u></i></a>, che si terrà presso la nostra sede di Milano. Tramite il <a href="https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fr.sb.advant-nctm.com%2Fmk%2Fmr%2Fsh%2F1t6AVsg9Ynm8rP3xbpaxpKyxnBCfRL%2FOMj0GdJXvDQk&amp;e=a8a919ea&amp;h=075e18e1&amp;f=y&amp;p=y" target="_blank" title="https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fr.sb.advant-nctm.com%2Fmk%2Fmr%2Fsh%2F1t6AVsg9Ynm8rP3xbpaxpKyxnBCfRL%2FOMj0GdJXvDQk&amp;e=a8a919ea&amp;h=075e18e1&amp;f=y&amp;p=y" rel="noreferrer"><i><u>link </u></i><u>è possibile registrarsi</u></a>. I posti disponibili sono limitati e vi suggeriamo di iscrivervi quanto prima.</p><hr><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a> Il <a href="https://www.energylawitaly.com/?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&amp;tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&amp;tx_news_pi1%5Bnews%5D=8907&amp;cHash=fc57f604754a617237c5771c1615f6cb" target="_blank">MACSE</a> è stato introdotto con delibera ARERA n. 247/2023, in attuazione dell’art. 18 del D.Lgs. n. 210/2011.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 30 Apr 2025 11:57:00 +0200</pubDate>
                        <title>Contratto di locazione: risoluzione anticipata e danno al locatore</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contratto-di-locazione-risoluzione-anticipata-e-danno-al-locatore</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>A cura di <strong>Bruno Fondacaro</strong> e <strong>Alessandra Bertolino</strong> per <strong>Diritto Bancario</strong>.&nbsp;</i></p><p><i>Il presente</i><a href="https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2025/04/2025-Fondacaro-Bertolino-danno-al-locatore.pdf" target="_blank" rel="noreferrer"><i> articolo</i></a><i> analizza l’ultimo orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione in tema di danno al locatore da mancato guadagno in caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione per inadempimento del conduttore.&nbsp;</i></p><p>Con sentenza n. 4892/2025 del 25 febbraio 2025, risolvendo una vexata quaestio in materia di risoluzione anticipata del contratto di locazione per fatto e colpa del conduttore, le Sezioni Unite hanno sancito la risarcibilità del danno dal locatore per i canoni che avrebbe incassato sino alla naturale scadenza del contratto; a condizione, però, che dimostri di essersi in buona fede attivato per una nuova locazione a terzi e restando in ogni caso esclusa l’applicabilità dell’art. 1591 c.c.</p><p><strong>1. Il caso</strong></p><p>A causa della morosità del conduttore B.S., il locatore I.C. chiedeva ed otteneva la convalida del relativo sfratto. Il locatore rientrava così nella disponibilità dell’immobile nel settembre 2010 mentre la scadenza naturale del contratto sarebbe decorsa nel 2011.</p><p>I.C. aveva quindi convenuto il conduttore avanti al Tribunale di Roma per essere risarcita dei danni subiti, consistenti in canoni di locazione non corrisposti fino alla data di scadenza del contratto.</p><p>Il Tribunale e la Corte d’Appello avevano rigettato le domande del locatore ritenendo che la materiale riconsegna dell’immobile locato fosse valsa a escludere ogni pregiudizio a carico della locatrice, dovendo ritenersi che il patrimonio dell’attore fosse stato adeguatamente reintegrato, appunto, attraverso il ripristino del materiale godimento dell’immobile.</p><p>Avverso la pronuncia della Corte territoriale, C. proponeva ricorso in Cassazione.</p><p><strong>2. Il contrasto: contratto di locazione e danno da risoluzione anticipata&nbsp;</strong></p><p>Con ordinanza interlocutoria n. 31276 del 9 novembre 2023, il ricorso veniva rimesso al Primo Presidente della Corte di Cassazione per la risoluzione, a sezioni unite, della seguente questione di diritto, su cui risultava esservi contrasto: se al locatore al quale il conduttore inadempiente abbia riconsegnato l’immobile prima della naturale scadenza del contratto vada riconosciuto o meno «<i>il diritto al risarcimento del danno consistente nella mancata percezione dei canoni di locazione eventualmente dovuti per il periodo successivo a detta riconsegna fino alla naturale scadenza del contratto, o all’eventuale precedente data di conclusione di una nuova locazione».</i></p><p>Sussistevano, infatti, due distinti orientamenti tra loro contrastanti.</p><p>Secondo un primo indirizzo – quello seguito dalle Corti territoriali pronunciatesi sul caso in esame – tale diritto risarcitorio derivante dalla risoluzione anticipata del contratto di locazione per inadempimento del conduttore andrebbe appunto negato [<a href="https://www.dirittobancario.it/art/contratto-di-locazione-risoluzione-anticipata-e-danno-al-locatore/#_ftn1" target="_blank" rel="noreferrer">[1]</a>]. Detto orientamento muove dal presupposto che la natura del canone sia quella di un “corrispettivo” spettante al locatore a fronte della sua rinuncia a godere direttamente dell’immobile. Di tal ché, una volta ripristinato tale godimento mediante la materiale riconsegna del bene, detto corrispettivo cesserà a sua volta di esser dovuto, anche sotto forma di risarcimento. In altri termini, il carattere corrispettivo del canone rispetto alla privazione del godimento fa sì che, una volta riottenuto il bene, il patrimonio del creditore venga a trovarsi nella medesima consistenza in cui si trovava prima che il conduttore si rendesse inadempiente, escludendosi – da quel momento – la configurabilità di una sua diminuzione (risarcibile) in termini di “mancato guadagno”.</p><p>Unica ipotesi in cui possa parlarsi di<i> «un danno correlato alla mancata percezione del canone dopo il rilascio» potrebbe semmai in configurarsi – anche secondo l’orientamento in discorso – solo «se, per le concrete condizioni in cui si trova l’immobile, la restituzione del bene non abbia consentito al locatore di poter esercitare, né in via diretta né in via indiretta, il godimento di cui si era privato concedendo il bene in locazione». Anche in tale ipotesi, peraltro, bisogna considerare che il risarcimento sarà la conseguenza, non tanto dell’inadempimento del conduttore al mancato pagamento del canone, bensì della sua violazione all’obbligo ex art. 1590 c.c. di restituire il bene nel medesimo stato in cui l’ha ricevuta, con la conseguenza che </i>non potrà esser <i>sic et simpliciter</i> pari al canone non percepito sino alla naturale scadenza del contratto (o sino alla stipula di un contratto nuovo) ma dovrà bensì essere “commisurato”, caso pe caso, «<i>alla perdita al tempo occorrente per il relativo ripristino quale conseguenza dell’inesatto adempimento dell’obbligazione di rilascio nei sensi dell’art. 1590 cod. civ.</i>» [<a href="https://www.dirittobancario.it/art/contratto-di-locazione-risoluzione-anticipata-e-danno-al-locatore/#_ftn2" target="_blank" rel="noreferrer">[2]</a>].</p><p>Vi era poi un secondo indirizzo, più risalente e tendenzialmente prevalente, secondo cui la mera restituzione del bene immobile, ancorché anticipata rispetto alla naturale scadenza del contratto, non neutralizzerebbe il danno da mancata ricezione dei canoni sino alla scadenza stessa, che andrebbe quindi risarcito [<a href="https://www.dirittobancario.it/art/contratto-di-locazione-risoluzione-anticipata-e-danno-al-locatore/#_ftn3" target="_blank" rel="noreferrer">[3]</a>]. La riconsegna del bene, infatti, varrebbe idealmente a ripristinare il godimento <i>diretto</i> del bene stesso; mentre il locatore in quanto tale è colui che si è determinato a trarre dal bene un godimento <i>indiretto</i>, non essendo interessato all’immobile in sé ma ai suoi frutti (civili). In quest’ottica, l’anticipata risoluzione del contratto di locazione pregiudica – per usare le parole della Suprema Corte – il “<i>programma di godimento</i>” del locatore; e il danno, in questo senso inteso, si protrae o fino a quando la funzione economica assegnata all’immobile dal suo proprietario non sia stata ripristinata con una nuova locazione oppure finché non giunga la data in cui sarebbe comunque venuta meno, e cioè l’originaria data di scadenza del contratto di locazione oggetto di risoluzione anticipata.&nbsp;Sino a questi momenti, l’intervenuta restituzione del bene risulterà del tutto ininfluente rispetto al danno subito e subendo: il vantaggio economico cui il locatore mirava sarà comunque, nel frattempo, andato perso e, pertanto, gli andrà risarcito. Anche in tale arresto, peraltro, si è precisato che il danno risarcibile non corrisponderà automaticamente a tutti i canoni di locazione concordati fino al reperimento di un nuovo conduttore essendo sempre e comunque necessario un apprezzamento da parte del giudice del merito delle circostanze del caso concreto ivi comprese l’eventuale, negligente inerzia del creditore-locatore nel perseguire un vantaggioso reimpiego del bene nel periodo in questione[<a href="https://www.dirittobancario.it/art/contratto-di-locazione-risoluzione-anticipata-e-danno-al-locatore/#_ftn4" target="_blank" rel="noreferrer">[4]</a>].</p><p><strong>3. La soluzione delle Sezioni Unite</strong></p><p>Quest’ultimo orientamento, già prevalente, è quello condiviso dalle Sezioni Unite, ancorché con taluni correttivi di cui si dirà subito appresso.</p><p>La Corte, infatti, non ritiene condivisibile il primo degli indirizzi esposti, stigmatizzando come lo stesso muova dall’erroneo assunto che il canone rappresenti un “corrispettivo” sostitutivo del possibile godimento diretto del bene da parte del locatore, fungendo da contropartita della sua rinuncia al godimento stesso. Secondo le Sezioni Unite, però, non è dato sostenere che la causa del contratto di locazione debba rinvenirsi nello scambio di un prezzo verso la “rinuncia al godimento diretto del bene” operata dal locatore: una simile impostazione, infatti, non considera che non necessariamente in capo al locatore risiede un interesse al godimento diretto del proprio immobile, com’è, ad esempio, in tutti i casi in cui lo abbia acquistato al solo fine di trarne un reddito.</p><p>Insomma, l’interesse del locatore al godimento diretto del bene non è tipizzato né tipizzabile essendo il locatore colui che, all’esatto opposto, è semmai per definizione interessato al godimento indiretto (frutti civili) dell’immobile. Per usare le parole della Suprema Corte: l’interesse portato dal locatore, e per il quale si è determinato alla stipula del contratto, è quello di conseguire «<i>la trasformazione in una definitiva disponibilità monetaria della temporanea utilizzabilità del bene».</i></p><p><i>E, se così è, allora l’anticipata restituzione del bene, non soltanto non potrà mai ripristinare il danno subito per tale mancata “trasformazione” ma anzi rappresenta, «piuttosto l’attestazione del fallimento (per responsabilità del conduttore) del programma contrattuale» che a tale trasformazione mirava. La restituzione del bene, insomma, è essa stessa l’empirica estrinsecazione del danno subito dal locatore, danno che infatti perdura sinché (non giunga la data di scadenza originaria ovvero sinché) questi mantenga il godimento del bene restituitogli e non rinvenga un altro conduttore con cui realizzare “il programma contrattuale” prematuramente fallito a causa del conduttore precedente.</i></p><p><i>Ciò posto, in punto di concreta risarcibilità di tale danno, vale però lo stesso correttivo di cui si è detto testé – ribadito nei precedenti orientamenti – ed anzi ulteriormente enfatizzato dalle Sezioni Unite in esame: quello secondo cui tale danno non potrà esser senz’altro riconosciuto come “risarcibile” e tanto meno in misura automaticamente pari ai canoni residui non percepiti (la Corte parla di «rifiuto di ogni prospettabile automatismo in ipotesi volto a identificare, di necessità, il danno del locatore con l’insieme dei canoni non percepiti»). Né un simile automatismo potrebbe discendere – spiega la Corte – dall’applicazione analogica dell’art. 1591 c.c. il quale prevede sì che, in caso di inadempimento del conduttore, al locatore spetti «il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno» ma l’inadempimento cui la norma si riferisce è solo quello inerente alla ritardata riconsegna e non anche al mancato pagamento del canone, senza che si giustifichi una lettura interpretativa diversa ed estensiva.</i></p><p><i>Il danno di cui alla fattispecie esaminate dalle Sezioni Unite si configura infatti come un danno-conseguenza che soggiace alla regola generale di cui dall’</i><a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262!vig=" target="_blank" rel="noreferrer"><i>art. 1223 cod. civ</i></a><i>., a norma del quale il “mancato guadagno” del locatore in tanto potrà ritenersi risarcibile, in quanto appaia configurabile alla stregua di una «conseguenza immediata e diretta» dell’inadempimento del conduttore.</i></p><p><i>Tale nesso di causalità è oggetto di un onere probatorio necessariamente e interamente <u>incombente sul locatore ai sensi dell’art. 2697 c.c.</u> In quest’ottica, in particolare, questi dovrà dimostrare «d’essersi convenientemente attivato, non appena ottenuta la riconsegna del proprio immobile, al fine di rendere conoscibile con i mezzi ordinari la disponibilità dell’immobile per una nuova locazione. Un atteggiamento di persistente ingiustificata inerzia del locatore nel riattivare le possibilità di recupero della redditività del proprio bene</i> <i>a seguito della sua riacquistata disponibilità (in tesi confidando sul diritto a conseguire, a titolo risarcitorio, tutti i canoni convenuti fino alla naturale scadenza del contratto), non potrà non legittimare, secondo l’id quod plerumque accidit, la prospettazione dell’eventuale riconducibilità della cessata redditività del bene alla responsabilità dello stesso locatore».</i></p><p><i>Deve pertanto ritenersi gravante sul locatore l’onere di comprovare che, nonostante la restituzione dell’immobile prima della scadenza del contratto da parte del conduttore inadempiente, il danno costituito dalla mancata percezione del canone fino a detta scadenza, o fino alla stipulazione di una nuova locazione, si è ugualmente verificato. E va da sé, quasi specularmente, che una negligenza in tal senso del locatore potrà essere eccepita dal conduttore convenuto per il risarcimento ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c.</i></p><p><strong>4. Il principio di diritto sul danno da risoluzione anticipata del contratto di locazione&nbsp;</strong></p><p><i>Alla luce di tutto quanto sopra, il principio di diritto dettato dalle Sezioni Unite Civili è il seguente: «Il diritto del locatore a conseguire, ai sensi dell’art. 1223 c.c., il risarcimento del danno da mancato guadagno a causa della risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore non viene meno, di per sé, in seguito alla restituzione del bene locato prima della naturale scadenza del contratto, ma richiede, normalmente, la dimostrazione, da parte del locatore, di essersi tempestivamente attivato, una volta ottenuta la disponibilità dell’immobile, per una nuova locazione a terzi, fermo l’apprezzamento del giudice delle circostanze del caso concreto anche in base al canone della buona fede e restando in ogni caso esclusa l’applicabilità dell’art. 1591 c.c.».</i></p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/contratto-di-locazione-risoluzione-anticipata-e-danno-al-locatore/#_ftnref1" target="_blank" rel="noreferrer">[1]</a> Cassazione civile, 20 gennaio 2017, n.1426</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/contratto-di-locazione-risoluzione-anticipata-e-danno-al-locatore/#_ftnref2" target="_blank" rel="noreferrer">[2]</a> Tra le altre: Cassazione civile, 10 dicembre 2013, n. 27614;</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/contratto-di-locazione-risoluzione-anticipata-e-danno-al-locatore/#_ftnref3" target="_blank" rel="noreferrer">[3]</a> Tra le altre: Cassazione civile, 5 gennaio 2023, n. 194, secondo cui: «<i>il danno da risarcire non può non ritenersi rappresentato dall’ammontare dei canoni dovuti per la durata ulteriore della locazione ormai sciolta per inadempimento, senza che si possa prendere in considerazione la ripresa disponibilità della cosa, perché questa, finché non viene locata di nuovo, per il soggetto che aveva scelto di ricavare dal bene un reddito locatizio, non può rappresentare – o quanto meno non può a priori presumersi rappresenti – un effettivo e reale vantaggio a quello paragonabile</i>»;</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/contratto-di-locazione-risoluzione-anticipata-e-danno-al-locatore/#_ftnref4" target="_blank" rel="noreferrer">[4]</a> Cassazione Civile, 7 febbraio 2020, n. 8482.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 30 Apr 2025 10:55:37 +0200</pubDate>
                        <title>Sanzioni da rimodulare </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sanzioni-da-rimodulare</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Articolo a cura di Jessica Facchini sul numero di Aprile di <strong>Private - Magazine del Private Banking</strong></i></p><p>Novità in vista per il cosiddetto <strong>"istituto degli impegni"</strong>, una modalità alternativa e innovativa di definizione del procedimento attualmente prevista — a seguito delle modifiche apportate dalla Legge Capitali — dall'art. 196 ter del Tuf. I1 27 gennaio 2025 la Consob ha posto in consultazione alcune proposte di modifica al Regolamento sul procedimento sanzionatorio in materia.&nbsp;</p><p><strong>Spinta alla competitività&nbsp;</strong></p><p>L'istituto degli impegni si inserisce tra gli interventi volti a favorire la competitività del mercato italiano, prevedendo la possibilità che il procedimento sanzionatorio venga anticipatamente definito senza che si giunga all'irrogazione delle sanzioni. Al fine di disciplinare la procedura in questione, <strong>è stata proposta l'introduzione nel Regolamento del nuovo Capo II </strong><i><strong>bis</strong></i>, che definisce le modalità e le tempistiche di svolgimento delle singole fasi in cui si articola il sub-procedimento. Entro il termine di trenta giorni dalla notifica della lettera di contestazione, il destinatario può presentare al Servizio Sanzioni Amministrative una proposta di impegni, redatta sulla base di un modello allegato al Regolamento. La Consob è quindi tenuta a valutare la ricevibilità della proposta, previa eventuale richiesta di chiarimenti e precisazioni al soggetto interessato.&nbsp;</p><p><strong>I casi di irricevibilità&nbsp;</strong></p><p>Il Regolamento individua i casi di irricevibilità. Benché venga precisato che tale valutazione sia ancorata a criteri oggettivi, privi di contenuti discrezionali, alcune ipotesi previste, quali l'irrealizzabilità — anche in considerazione della capacità finanziaria del soggetto, in caso di proposte di ristoro economico — o la non suscettibilità di concreta e tempestiva attuazione della proposta sembrano in realtà presupporre (e anticipare) una valutazione di merito della proposta. <strong>Laddove la proposta superi il vaglio di ammissibilità, la successiva fase istruttoria prevede la trasmissione di una relazione recante valutazioni sulla proposta di impegni</strong> sia alla Commissione sia al proponente gli impegni, il quale ha il diritto di presentare osservazioni.&nbsp;</p><p><strong>Gli step successivi&nbsp;</strong></p><p>Segue l'eventuale consultazione: la Commissione — nel caso in cui lo ritenga opportuno — aia la possibilità di avviarla, al fine di acquisire le osservazioni di operatori di settore e terzi interessati (destinatari di cui si auspica una delimitazione). Nel corso dell'ultima fase, quella decisoria, <strong>la Commissione è chiamata a valutare la proposta di impegni e, all'esito, a disporre alternativamente l'approvazione della stessa</strong> — con possibile pubblicazione sul sito del provvedimento —, rendendo gli impegni obbligatori e chiudendo il procedimento sanzionatorio, ovvero il rigetto e disponendo in tal caso la prosecuzione del procedimento. La. Consob propone alcuni elementi, mutuandoli peraltro dalla normativa antitrust, che già prevede l'istituto, e introducendo quindi alcuni fattori di novità per la disciplina di settore che la Commissione dovrebbe tenere in considerazione al fine di assumere la propria decisione. Questi richiamano, nello specifico: (i) la gravità della condotta del proponente; (ii) la particolare inclinazione del soggetto alla commissione di illeciti amministrativi; nonché (iii) l'idoneità delle misure proposte a far venir meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato oggetto della contestazione.&nbsp;</p><p><strong>Limiti per le persone fisiche&nbsp;</strong></p><p>L'istituto degli impegni risulterebbe maggiormente utilizzabile in caso di violazione da parte degli intermediari di misure di carattere organizzativo e procedurale, più facilmente sanabili mediante la presentazione di proposte "rimediali". <strong>Al contrario, non si ravvisano grandi possibilità di applicazione con riguardo lessico Facchini alle persone fisiche</strong>, soprattutto nell'ambito di procedimenti in tema di abusi di mercato. La possibilità per la Consob di procedere alla pubblicazione del provvedimento decisorio e degli impegni assunti — già prevista nell'art. 196 ter del TUF — potrebbe limitare i risvolti positivi sul piano reputazionale di cui dovrebbe beneficiare il proponente degli impegni e rendere meno appetibile l'istituto. L'espressa applicabilità dell'art. 195 bis del TUF, ad ogni modo, consentirebbe la pubblicazione in forma anonima del provvedimento o la non pubblicazione dello stesso, aprendo altresì alla possibilità di formulare eventuali istanze al fine di garantire la riservatezza degli atti del subprocedimento. La pubblicazione non dovrebbe dunque essere automatica.&nbsp;</p><p><strong>Le questioni ancora aperte&nbsp;</strong></p><p><strong>II nuovo Capo II bis prevede infine le ipotesi di prosecuzione e riapertura del procedimento sanzionatorio</strong> che conseguono, rispettivamente, al rigetto della proposta di impegni o al verificarsi di determinate circostanze, specificamente individuate dal Regolamento. I termini di durata del procedimento dovrebbero nuovamente decorre a seguito del rigetto della proposta di impegni. In proposito, non pare tuttavia esser stato chiarito un aspetto che aveva destato alcune problematiche interpretative già in occasione dell'introduzione dell'art. 196 ter nel TUF relativo, in particolare, al raccordo tra la presentazione della proposta di impegni e l'(eventuale) presentazione di deduzioni, nel procedimento ordinario che abbia ripreso il corso: nel documento di consultazione non pare esser stato affrontato tale aspetto. La Consob è intervenuta sul Regolamento proponendo anche ulteriori modifiche. A tal riguardo, si segnala in particolare la proposta — che desta qualche perplessità — di modifica del regime di pubblicazione delle sanzioni: l'attuale previsione, secondo cui la pubblicazione del provvedimento deve essere necessariamente successiva all'effettiva notifica dello stesso al destinatario, sarebbe modificata nel senso di consentire in ogni caso la pubblicazione decorsi trenta giorni dall'avvio delle procedure finalizzate all'ultima notificazione.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 29 Apr 2025 11:57:59 +0200</pubDate>
                        <title>Sicurezza sul lavoro: il nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sicurezza-sul-lavoro-il-nuovo-accordo-stato-regioni-sulla-formazione-in-materia-di-salute-e-sicurezza-dei-lavoratori</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>1. PREMESSA</strong></p><p>Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (“<strong>D. Lgs. 81/2008</strong>” o “<strong>Testo Unico Sicurezza</strong>”) prevede che il datore di lavoro garantisca a ciascun lavoratore un’adeguata formazione in materia di salute e sicurezza (art. 37, c. 1). Inoltre, lo stesso D. Lgs. 81/2008 stabilisce che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione siano definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, previa consultazione delle parti sociali (art. 37, c. 2).</p><p>Nella seduta del 17 aprile 2025, la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, ha sancito – dopo una lunga attesa – il nuovo “<i>Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo, n. 81 del 2008</i>” – Repertorio atti 59/CSR (nel proseguo, “<strong>ASR</strong>”).</p><p>L’ASR abroga gli accordi precedenti<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a> e ridefinisce – questa volta in un unico testo – durata, contenuti minimi e modalità della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con alcune importanti novità.&nbsp;</p><p><strong>2. NOVITA' INTRODOTTE DALL'ASR</strong></p><p>Le principali novità dell’ASR, che verranno illustrate <i>infra</i>, riguardano i seguenti temi:&nbsp;</p><ul><li><span><strong>Requisiti dei soggetti formatori</strong>;</span></li><li><span><strong>Modalità di erogazione dei corsi</strong>;</span></li><li><span><strong>Nuovi percorsi formativi</strong>;</span></li><li><span><strong>Verifica dell’apprendimento obbligatoria</strong>;</span></li><li><span><strong>Valutazione dell’efficacia della formazione</strong>.</span></li></ul><p><strong>3. REQUISITI DEI SOGGETTI FORMATORI</strong></p><p>L’ASR individua i soggetti adibiti ai corsi di formazione e di aggiornamento (“<strong>Soggetti Formatori</strong>”), suddividendoli in diverse categorie:&nbsp;</p><ul><li><span>Istituzionali: tra di essi si annoverano le amministrazioni pubbliche tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Ministero della difesa; Ministero della salute; Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica; Ministero dell’interno; Università; INAIL; Ordini e i collegi professionali.</span></li><li><span>Accreditati: si fa riferimento ai soggetti formatori che si sono accreditati secondo il modello definito in ogni Regione e Provincia autonoma, ai sensi dell'Intesa del 20 marzo 2008.</span></li><li><span>Altri soggetti, tra i quali si annoverano Fondi Interprofessionali di settore; Organismi Paritetici e Associazione sindacali di datori di lavoro o lavoratori. Gli organismi paritetici e le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative o di servizio di loro diretta emanazione. Inoltre, viene introdotto, il principio per cui “</span><i><span>per diretta emanazione si intende una struttura che deve essere di proprietà esclusiva o almeno partecipata in modo prevalente dell’associazione sindacale dei datori di lavoro o dei lavoratori</span></i><span>”.&nbsp;</span></li></ul><p>I docenti devono possedere specifiche competenze e, in particolare, essere in possesso dei requisiti di cui al Decreto Ministeriale 6 marzo 2013 ss.mm.ii. (fatto salvo quanto previsto dall’ASR per specifici percorsi formativi).</p><p><strong>4. MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CORSI&nbsp;</strong></p><p>L’ASR definisce quattro modalità di erogazione dei corsi di formazione:&nbsp;</p><ul><li><span>presenza fisica;</span></li><li><i><span>e-learning;</span></i></li><li><span>video conferenza sincrona;</span></li><li><span>modalità mista.</span></li></ul><p>Si ammette l’utilizzo della video conferenza sincrona e <i>dell’e-learning</i>, ma con alcune limitazioni e a determinate condizioni (ad esempio, la piattaforma deve poter monitorare e certificare la partecipazione attiva del discente). Si evidenzia che la modalità <i>e-learning</i> non è consentita, in particolare, per la formazione dei preposti.</p><p>In tutti i corsi di formazione e aggiornamento devono essere redatti i verbali delle verifiche finali, con elementi minimi indicati dall’ASR.</p><p>Il Soggetto Formatore, inoltre, dovrà conservare per almeno 10 anni la documentazione attraverso il “Fascicolo del corso”, il quale è costituito da: (i) progetto formativo e programma del corso; (ii) dai anagrafici dei partecipanti; (iii) registro presenze dei partecipanti, con firme; (iv) elenco dei docenti, con firme; (v) verbale della verifica finale.</p><p><strong>5. NUOVI PERCORSI FORMATIVI&nbsp;</strong></p><p>L’ASR definisce i percorsi formativi in parte confermando quanto già previsto dagli accordi precedenti, in parte apportando talune novità. Esso, infatti:</p><p>a) definisce le ore obbligatorie di formazione e i corsi di aggiornamento destinati a datori di lavoro, dirigenti e preposti, nonché a Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione (“<strong>RSPP</strong>”) e lavoratori;</p><p>b) definisce il percorso formativo destinato a coordinatori per la progettazione (“<strong>CSP</strong>”) e coordinatori per l’esecuzione (“<strong>CSE</strong>”) nei cantieri temporanei e mobili, aggiornando l’allegato XIV del Testo Unico Sicurezza;</p><p>c) definisce la formazione per datori di lavoro e dirigenti delle imprese affidatarie;</p><p>d) introduce nuovi obblighi formativi per l’uso di attrezzature di lavoro per cui è prevista una specifica abilitazione di cui all’art. 73, c. 5 del Testo Unico Sicurezza (es. conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, conduzione di gru mobili e conduzione di escavatori);</p><p>e) istituisce percorsi formativi mirati per chi opera in ambienti sospetti di inquinamento o confinati di cui al D.P.R. 177/2011.</p><p>In particolare, per quanto riguarda i datori di lavoro, i preposti e i dirigenti, si segnala quanto segue:&nbsp;</p><ul><li><p><span>Per i datori di lavoro, si prevede un corso di formazione della durata minima di 16 ore, a cui si aggiunge un modulo “cantieri” di minimo 6 ore per i datori di lavoro delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili. Il corso ha lo scopo di fornire </span><i><span>“competenze organizzative, gestionali e giuridiche per gestire il processo della salute e sicurezza sul posto di lavoro nell’ottica del superamento di una visione formale della materia a favore di una visione sostanziale orientata alla prevenzione e alla protezione della salute dei lavoratori, anche alla luce della continua evoluzione del mondo del lavoro</span></i><span>”.&nbsp;</span></p><p><span>L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 6 ore;</span></p></li><li><span>Per i datori di lavoro che, dopo aver frequentato il nuovo corso specifico per datori, intendano anche ricoprire il ruolo di RSPP, è previsto un modulo comune di 8 ore valido per tutti i settori, e ulteriori moduli specifici a seconda del settore (es. chimico: 16 ore). In questo caso, l’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale con durata minima di 8 ore;</span></li><li><span>Per i preposti, invece, la durata del corso passa da 8 a 12 ore. L’aggiornamento, invece, dovrà avvenire con cadenza biennale e dovrà avere una durata minima di 6 ore;</span></li><li><span>Per i dirigenti, infine, la durata del corso si riduce da 16 a 12 ore, ma viene previsto un modulo aggiuntivo "cantieri" da 6 ore (per dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili). L’aggiornamento dovrà essere effettuato con cadenza quinquennale, con durata minima di 6 ore.</span></li></ul><p><strong>6. VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO OBBLIGATORIA&nbsp;</strong></p><p>Una novità significativa concerne l’introduzione delle modalità della verifica finale di apprendimento da svolgersi al termine di ogni corso di formazione, senza eccezioni. Tale verifica consente di valutare con precisione l’apprendimento e le competenze acquisite dai partecipanti durante il corso.</p><p>Al termine di ciascun corso, qualora il partecipante abbia frequentato almeno il 90% delle ore totali previste e abbia superato con successo la verifica finale di apprendimento, il soggetto formatore provvederà al rilascio di un attestato di partecipazione.&nbsp;</p><p><strong>7. VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELLA FORMAZIONE</strong></p><p>Infine, un’altra novità di rilievo è l’obbligo, per il datore di lavoro, di valutare se la formazione impartita al lavoratore sia efficace. Tale valutazione viene effettuata durante lo svolgimento della prestazione di lavoro, a una certa distanza di tempo dal termine del corso, e costituisce parte integrante del processo formativo.</p><p>Le modalità che possono essere utilizzate sono le seguenti: analisi infortunistica aziendale; questionari da somministrare al personale; <i>check list</i> di valutazione.</p><p>L’ASR prevede poi che, nell’ambito della riunione periodica, deve essere verificato il raggiungimento dei risultati attesi e rilevata l’efficacia formativa attraverso gli indicatori, i criteri e gli strumenti stabiliti in sede di progettazione del corso.</p><p><strong>8. DISPOSIZIONI TRANSITORIE&nbsp;</strong></p><p>L’ASR entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.</p><p>In fase di prima applicazione e comunque non oltre 12 mesi dall’entrata in vigore dell’ASR, potranno essere avviati i corsi secondo quanto previsto dai precedenti accordi, nonché dell’allegato XIV del Testo Unico Sicurezza vigente prima dell’entrata in vigore dell’ASR.</p><p>L’ASR prevede infine che “<i>i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, del presente accordo in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo. I corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo sono riconosciuti. L’aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato</i>”.</p><p>L’ASR disciplina altresì le modalità di riconoscimento della formazione pregressa per le altre categorie di soggetti.</p><p class="text-center">***</p><p><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.</i></p><p><i>Per ulteriori informazioni, si prega di contattare i seguenti professionisti: Paolo Gallarati, all’indirizzo </i><a href="mailto:paolo.gallarati@advant-nctm.com"><i>paolo.gallarati@advant-nctm.com</i></a><i>, o Valentina Cavanna, all’indirizzo</i><a href="mailto:valentina.cavanna@advant-nctm.com"><i> valentina.cavanna@advant-nctm.com</i></a><i>.&nbsp;</i></p><hr><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a> Ovvero: l’accordo del 21 dicembre 2011 (repertorio atti 221/CSR); l’accordo del 21 dicembre 2011 (repertorio atti 223/CSR); l’accordo del 22 febbraio 2012; l’accordo del 7 luglio 2016; l’accordo del 25 luglio 2012 contenente le “Linee applicative” degli Accordi del 21 dicembre 2011.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                                <category>Ambiente e Sicurezza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 28 Apr 2025 15:43:31 +0200</pubDate>
                        <title>La necessità di un meccanismo di approvvigionamento di capacità di stoccaggio elettrico: il MACSE, la disciplina terna e il sistema delle garanzie</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-necessita-di-un-meccanismo-di-approvvigionamento-di-capacita-di-stoccaggio-elettrico-il-macse-la-disciplina-terna-e-il-sistema-delle-garanzie</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">In attuazione di quanto previsto all’art. 18, del D.Lgs. n. 210/2011, ARERA – con Delibera n. 247/2023 – ha introdotto il <strong>Meccanismo di Approvvigionamento di Capacità di Stoccaggio Elettrico </strong>(“<strong>MACSE</strong>”), approvando i criteri e le condizioni per il suo funzionamento, su proposta di Terna, al fine di regolare l’approvvigionamento di capacità di stoccaggio da parte del gestore della rete.</p><p class="text-justify">L’ampia diffusione ed incidenza registrata dalla produzione di energia da fonti rinnovabili ha reso fondamentale l’introduzione di un sistema di stoccaggio della produzione energetica e, quindi, di capacità di accumulo centralizzata al fine di garantire flessibilità e massimizzazione del ricorso al sistema delle rinnovabili.</p><p class="text-justify">Il Meccanismo, di cui Terna ne ha pubblicato la disciplina, in data 22 ottobre 2024, previa approvazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con DM del 10 ottobre 2024, n. 346, si fonda sulla possibilità di <strong>stipulare </strong><i><strong>contratti standard </strong></i>per l’approvvigionamento di capacità di accumulo elettrico con controparti selezionate tramite procedure competitive, destinatarie di un premio determinato espresso in euro/MWh annuo: a fronte del premio, al produttore aggiudicatario non resta che mettere a disposizione la capacità contrattuale a terzi che abbiano acquistato, tramite Terna, i c.d. prodotti di <i>time-shifting</i>, ovvero il diritto di immagazzinare l'energia prodotta in un momento specifico in uno o più impianti di accumulo che si sono aggiudicati le aste nella fase precedente, per poi immetterla in rete in un momento successivo.</p><p class="text-justify">Detti <i>contratti standard</i> prescrivono appositi <strong>obblighi per i sottoscrittori</strong>, ovvero (i) l’effettiva realizzazione della capacità di stoccaggio impegnata nei termini previsti dallo stesso contratto; (ii) l’obbligo di rendere disponibile a Terna, per l’intero periodo di consegna, la capacità di stoccaggio impegnata, al fine di consentire l’esercizio, da parte di operatori di mercato terzi, dei contratti di <i>time-shifting</i>; (iii) l’obbligo di rendere disponibile a Terna sul Mercato dei Servizi di Dispacciamento (“MSD”), per l’intero periodo di consegna, singolarmente o tramite aggregati definiti da Terna nel Codice di rete, la capacità di stoccaggio impegnata, rispettando le prestazioni tecniche minime definite nel contratto e i vincoli economici.</p><p class="text-justify">Come anticipato, quindi, per la stipula dei <i>contratti standard</i>, Terna organizza apposite <strong>procedure competitive</strong>, rendendo periodicamente disponibili dei contingenti incrementali di capacità al fine di garantire la disponibilità di determinate quantità di stoccaggio elettrico nei diversi e futuri periodi, tenendo conto di diverse variabili componenti: a dette procedure concorsuali potranno partecipare esclusivamente titolari di impianti di stoccaggio in possesso di appositi requisiti soggettivi ed oggettivi, ma non solo.</p><p class="text-justify"><strong>1.1 Del sistema delle garanzie</strong></p><p class="text-justify">Nell’ambito delle procedure concorsuali di cui sopra, in conformità alle previsioni di cui alla Delibera ARERA, Terna organizza e gestisce un sistema di garanzie al quale i partecipanti sono tenuti ad aderire, pena l’estromissione dalle medesime procedure o l’impossibilità per il partecipante di procedere alla stipula del <i>contratto standard</i> di approvvigionamento di capacità di stoccaggio elettrico. Il predetto sistema delle garanzie è costituito da (i) garanzie pre-asta; (ii) garanzie post-asta; e (iii) il fondo di garanzia.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>1.1.1. Garanzie pre-asta&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">In conformità a quanto disposto dal Capo II dalla Disciplina Terna, per ciascuna asta il partecipante deve costituire, almeno 40 (quaranta) giorni prima dalla data di esecuzione dell’asta alla quale intende qualificare il sistema di stoccaggio, <strong>una</strong> <strong>garanzia pre-asta </strong>di importo pari alla somma tra:&nbsp;</p><p class="text-justify">(i) la capacità qualificata<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a> di ciascun sistema di stoccaggio qualificato, espressa in MWh;</p><p class="text-justify">(ii) il premio di riserva<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" title>[2]</a> dell’asta aperta alla tecnologia di riferimento con periodo di pianificazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" title>[3]</a> più breve tra quelle ammesse alla procedura concorsuale;</p><p class="text-justify">(iii) una percentuale pari al 10%.</p><p class="text-justify">Detta garanzia pre-asta, nella forma del <u>deposito cauzionale infruttifero</u>, verrà <strong>restituita </strong>da Terna a ciascun partecipante che risulti assegnatario, entro 15 (quindici) giorni da quando Terna invia allo stesso la copia controfirmata del contratto e/o dell’accordo attuativo, e ad ogni partecipante che non risulti assegnatario, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione degli esiti dell’asta.</p><p class="text-justify">Qualora il partecipante assegnatario non adempia agli obblighi in capo ai medesimi assegnatari individuati da Terna, e/o qualora a seguito di apposite verifiche effettuate prima della stipula del contratto e/o dell’accordo attuativo, risulti la non veridicità delle dichiarazioni rese e/o della documentazione fornita, <strong>Terna può escutere la garanzia pre-asta</strong> costituita dal partecipante.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>1.1.2. Garanzie post-asta</strong></p><p class="text-justify">Allo stesso modo della garanzia pre-asta, per ciascun contratto, l’assegnatario deve costituire o integrare, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione degli esiti dell’asta, <strong>una o più garanzie post-asta</strong>, di importo complessivo pari alla somma tra:</p><p class="text-justify">(i) la capacità impegnata<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" title>[4]</a> di ciascun sistema di stoccaggio contrattualizzato, espressa in MWh;</p><p class="text-justify">(ii) il premio di riserva dell’asta aperta alla tecnologia di riferimento con periodo di pianificazione più breve tra quelle ammesse alla procedura concorsuale in cui il sistema di stoccaggio è stato contrattualizzato;</p><p class="text-justify">(iii) il numero di anni, arrotondato per difetto, del periodo di pianificazione della tecnologia di riferimento con periodo di pianificazione più breve tra quelle ammesse alla procedura concorsuale in cui il sistema di stoccaggio è stato contrattualizzato;</p><p class="text-justify">(iv) una percentuale pari al 15%.</p><p class="text-justify">Detta garanzia post-asta, nelle forme del <u>deposito cauzionale infruttifero</u> o della <u>fideiussione bancaria a prima richiesta</u>, verrà <strong>restituita </strong>da Terna, su richiesta dell’assegnatario, successivamente alla completa regolazione delle partite economiche scaturenti dal contratto e dai relativi accordi attuativi.</p><p class="text-justify">Anche nel caso delle garanzie post-asta prestate dall’assegnatario, qualora quest’ultimo non adempia alle obbligazioni di pagamento derivanti dal contratto e dai relativi accordi attuativi, Terna <strong>può escutere la garanzia post-asta</strong> costituita dall’assegnatario.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>1.1.3. Il fondo di garanzia&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">Per ciascun contratto stipulato con Terna, l’assegnatario è tenuto a versare nei confronti di quest’ultima, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione degli esiti dell’asta, <strong>un contributo al fondo di garanzia </strong>pari alla somma dei prodotti tra:&nbsp;</p><p class="text-justify">(i) la capacità impegnata di ogni sistema di stoccaggio contrattualizzato, espressa in MWh;</p><p class="text-justify">(ii) il premio di riserva dell’asta aperta alla tecnologia di riferimento con periodo di pianificazione più breve tra quelle ammesse alla procedura concorsuale in cui il sistema di stoccaggio è stato contrattualizzato;</p><p class="text-justify">(iii) una percentuale pari al 15%.</p><p class="text-justify">Anche il contributo al fondo di garanzia, come le garanzie pre e post-asta, nella forma di deposito cauzionale fruttifero, verrà <strong>restituito</strong>, su richiesta dell’assegnatario, successivamente alla completa regolazione delle partite economiche scaturenti dal contratto e dai relativi accordi attuativi.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il ricorso al fondo di garanzia da parte di Terna è <strong>subordinato all’escussione preventiva di tutte le garanzie post-asta </strong>costituite dall’assegnatario nell’ambito del contratto a cui è riferito l’adempimento, ricorrendo, ordinatamente, prima ai contributi al fondo di garanzia versati dall’assegnatario inadempiente, poi ai contributi al fondo di garanzia versati dagli altri assegnatari.</p><p class="text-justify"><strong>1.2 La prima gara&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">In data 7 marzo 2025, mediante apposita comunicazione per gli operatori, Terna ha reso note le tempistiche per la prima asta del MACSE: difatti, l’asta per il 2028 per l’approvvigionamento a termine di nuova capacità di accumulo relativa a batterie a ioni di litio e alle tecnologie di stoccaggio elettrico diverse dalle batterie a ioni di litio e dall’accumulo idroelettrico, si svolgerà il giorno <strong>30 settembre 2025</strong>.</p><p class="text-justify">Pertanto, secondo lo scadenziario fissato dalla stessa Terna, i partecipanti sono tenuti a presentare apposita richiesta di ammissione, nelle modalità dalla stessa definite, entro il 3 giugno e a presentare sul portale MACSE i dati e la documentazione necessaria entro il 17 luglio, con versamento del deposito cauzionale a titolo di garanzia pre-asta entro il 21 agosto e caricamento della documentazione relativa all’autorizzazione entro il successivo 26 agosto.</p><p class="text-justify">A titolo di stima, si prevede che la capacità attualmente autorizzata è di circa 9 GWh, quindi al di sotto rispetto alla domanda di 10 GWh, dovendosi però ancora considerare che potranno partecipare tutti gli impianti autorizzati in via definitiva entro fine agosto 2025.</p><p class="text-justify">Di quanto precede e di altri aspetti relativi agli investimenti nello Storage e i relativi <i>cash flow</i> nel contesto della bancabilità parleremo insieme ai nostri ospiti in occasione del convegno <a href="https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fr.sb.advant-nctm.com%2Fmk%2Fmr%2Fsh%2F1t6AVsg9Ynm8rP3xbpaxpKyxnBCfRL%2FOMj0GdJXvDQk&amp;e=a8a919ea&amp;h=075e18e1&amp;f=y&amp;p=y" target="_blank" title="https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fr.sb.advant-nctm.com%2Fmk%2Fmr%2Fsh%2F1t6AVsg9Ynm8rP3xbpaxpKyxnBCfRL%2FOMj0GdJXvDQk&amp;e=a8a919ea&amp;h=075e18e1&amp;f=y&amp;p=y" rel="noreferrer"><i>BESS: profili di bancabilità tra regole e mercato</i></a>, che si terrà presso la nostra sede di Milano. Tramite il <a href="https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fr.sb.advant-nctm.com%2Fmk%2Fmr%2Fsh%2F1t6AVsg9Ynm8rP3xbpaxpKyxnBCfRL%2FOMj0GdJXvDQk&amp;e=a8a919ea&amp;h=075e18e1&amp;f=y&amp;p=y" target="_blank" title="https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fr.sb.advant-nctm.com%2Fmk%2Fmr%2Fsh%2F1t6AVsg9Ynm8rP3xbpaxpKyxnBCfRL%2FOMj0GdJXvDQk&amp;e=a8a919ea&amp;h=075e18e1&amp;f=y&amp;p=y" rel="noreferrer"><i>link</i> è possibile registrarsi</a>. I posti disponibili sono limitati e vi suggeriamo di iscrivervi quanto prima.</p><hr><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a> Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. i) della Disciplina MACSE di Terna, per ciascun sistema di stoccaggio, è la capacità, espressa in valori interi di MWh, che Terna qualifica all’asta.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" title>[2]</a> Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. aaa) della Disciplina MACSE di Terna, si intende il valore massimo che può essere assunto dal premio corretto (<i>i.e.</i>, per ciascun sistema di stoccaggio, l’ammontare pari al prodotto tra il premio e precisi coefficienti di cui alla medesima disciplina adottata da Terna), secondo quanto definito dall’Autorità in relazione ad una procedura concorsuale.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" title>[3]</a> Ai sensi dell‘art. 2, comma 1, lett. jj) della Disciplina MACSE di Terna, si intende il periodo, definito nella relazione tecnica, che intercorre fra la data di comunicazione degli esiti dell’asta e l’avvio del periodo di consegna (<i>i.e.</i>, il periodo durante il quale il sistema di stoccaggio contrattualizzato è soggetto all’obbligo di disponibilità e all’obbligo di restituzione, con inizio in data 1° gennaio).</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" title>[4]</a> Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. g) della Disciplina MACSE di Terna, per ciascun sistema di stoccaggio, è la capacità, espressa in valori interi di MWh, che risulta contrattualizzata in esito alla partecipazione all’asta.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 28 Apr 2025 10:43:28 +0200</pubDate>
                        <title>NIS, cosa ha stabilito l’ACN con riguardo a misure di sicurezza e notifica di incidenti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nis-cosa-ha-stabilito-lacn-con-riguardo-a-misure-di-sicurezza-e-notifica-di-incidenti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Delle tre determinazioni pubblicate il 15 aprile 2025 sul proprio sito web dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (“<i><strong>ACN</strong></i>”), la determinazione ACN n. 164179 del 10 aprile 2025 (“<i><strong>Determinazione</strong></i>”) è quella che riguarda le misure di sicurezza di base e gli obblighi di base in materia di notifica di incidenti.</p><p class="text-justify">L’espressione “di base” associata alle misure di sicurezza e agli obblighi di notifica è impiegata per indicare che essi riguardano la fase di prima implementazione della disciplina NIS. Ulteriori misure e obblighi di notifica si aggiungeranno al termine dell’attività di categorizzazione delle attività e dei servizi che sarà condotta a partire dal 2026.</p><p class="text-justify">Le misure di sicurezza, elencate e descritte negli allegati 1 (per i soggetti importanti) e 2 (per i soggetti essenziali) alla Determinazione, sono state definite sulla base del “<i>Framework Nazionale per la Cybersecurity e la Data Protection</i>”, edizione 2025 (derivato dal Cyber Security Framework del National Institute of Standards and Technology).</p><p class="text-justify">Sono organizzate in funzioni (governo, identificazione, protezione, rilevamento, risposta e ripristino), categorie, sottocategorie e requisiti e comprendono sia misure di natura organizzativa (che richiedono, ad esempio, l’elaborazione di piani, l’adozione di politiche e procedure, la tenuta e l’aggiornamento di elenchi, inventari e registri, etc.) sia misure di natura tecnica (che richiedono, invece, l’implementazione di meccanismi di cifratura, sistemi di autenticazione multifattore, backup, firewall, etc.). Il contenuto dei due allegati è, in gran parte, coincidente ma a carico dei soggetti essenziali sono previsti requisiti aggiuntivi o più rigorosi.</p><p class="text-justify">Come previsto, tra le misure di sicurezza di base figura anche la valutazione della cybersecurity della catena di fornitura. Ciò avrà, inevitabilmente, un impatto anche su quei soggetti che, pur non rientrando nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 138/2024, forniscono beni o servizi rilevanti per la sicurezza dei sistemi informativi e di rete dei soggetti NIS. Questi ultimi dovranno, in particolare, censire i fornitori rilevanti (e i rispettivi contratti), tenere un inventario dei servizi erogati e richiedere ai fornitori il possesso di una serie di requisiti in termini di cybersecurity (di cui deve essere verificata periodicamente la sussistenza nel tempo).</p><p class="text-justify">Per quanto riguarda gli obblighi di base in materia di notifica agli incidenti, gli allegati 3 e 4 identificano le tipologie di incidenti significativi che devono essere notificati (l’allegato 3 per i soggetti importanti e l’allegato 4 per i soggetti essenziali).</p><p class="text-justify">I termini per la notifica restano quelli indicati dal d.lgs. n. 138/2024. Nello specifico, la notifica deve avvenire senza ingiustificato ritardo e comunque:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>entro 24 ore dalla scoperta, deve essere trasmessa una pre-notifica che indichi, almeno, se l’incidente è il risultato di atti illegittimi o malevoli o se può avere un impatto transfrontaliero;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>entro 72 ore dalla scoperta, deve essere trasmessa la notifica vera e propria che deve riportare informazioni aggiornate sull’incidente, una valutazione iniziale dello stesso e gli indicatori di compromissione;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>entro un mese dalla notifica, deve essere trasmessa una relazione finale che contenga almeno una descrizione dettagliata dell’incidente, comprensiva della sua gravità e del suo impatto, il tipo di minaccia o la causa originale (root cause) che ha probabilmente innescato l’incidente, le misure di attenuazione adottate e in corso e, ove noto, impatto transfrontaliero dell’incidente.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Il termine entro il quale i soggetti NIS dovranno adottare le misure di sicurezza di base definite dagli allegati 1 e 2 alla Determinazione è fissato in diciotto mesi dalla ricezione della comunicazione di inserimento nell’elenco dei soggetti NIS (quindi, assumendo che la comunicazione sia stata ricevuta il 15 aprile 2025, le misure di sicurezza dovranno essere adottate entro il 15 ottobre 2026). Gli obblighi di base in materia di notifica degli incidenti significativi scattano, invece, decorsi nove mesi dalla ricezione della comunicazione (quindi, assumendo che la comunicazione sia stata ricevuta il 15 aprile 2025, gli obblighi di base in materia di notifica degli incidenti significativi scattano dal 15 gennaio 2026).</p><p class="text-justify">La descrizione di dettaglio delle misure di sicurezza e delle tipologie di incidenti significativi sono disponibili a questo <a href="https://www.acn.gov.it/portale/documents/d/guest/detacn_nis_specifiche_2025_164179_allegato1" target="_blank" rel="noreferrer">link</a>, per quanto riguarda i soggetti importanti, e a questo <a href="https://www.acn.gov.it/portale/documents/d/guest/detacn_nis_specifiche_2025_164179_allegato2" target="_blank" rel="noreferrer">link</a>, per quanto riguarda i soggetti essenziali.</p><p class="text-justify">Da ultimo, segnaliamo che la Determinazione prescrive obblighi specifici a carico dei gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello e i fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio nonché dei soggetti ricompresi nel Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica.</p><p class="text-justify">Prevede, inoltre, un regime transitorio per gli operatori di servizi essenziali (c.d. OSE), che continuano ad applicare le previsioni in materia di misure di sicurezza e notifica di incidenti di cui al d.lgs. n. 65/2018 (di recepimento della Direttiva NIS1) e per gli operatori telco, che continuano ad applicare le previsioni di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 dicembre 2018.</p><p class="text-justify">Se hai bisogno di assistenza e supporto nell’adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina NIS, rivolgiti ai tuoi professionisti di riferimento.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 24 Apr 2025 10:27:55 +0200</pubDate>
                        <title>Festival del lavoro sostenibile 2025</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/festival-del-lavoro-sostenibile-2025</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Giovedì 8 maggio 2025 | ore 11:00 – 17:00<br><i>Hotel Quirinale – Via Nazionale 7, Roma</i></p><p><strong>ADVANT Nctm è partner del festival del lavoro sostenibile 2025</strong>, promosso da <strong>HRLink</strong>: un’importante occasione di confronto multidisciplinare sulle sfide e le trasformazioni che stanno ridefinendo il mondo del lavoro.</p><p>Tra i protagonisti anche la nostra <strong>Francesca Pittau</strong>, che offrirà il suo contributo sul ruolo delle competenze giuridiche e organizzative per costruire un lavoro più <strong>sostenibile, umano e innovativo</strong>.</p><p>Tanti i temi in agenda, tra cui:</p><ul><li><span>L’impatto dell’<strong>intelligenza artificiale</strong> e le competenze per governarla</span></li><li><span>La <strong>partecipazione dei lavoratori</strong> come leva per engagement e produttività</span></li><li><span>L’evoluzione della <strong>leadership</strong> e il dialogo tra manager e <strong>Generazione Z</strong></span></li><li><span>Il ruolo strategico delle <strong>academy aziendali</strong> e il rilancio delle competenze <strong>STEM</strong></span></li><li><span>La ridefinizione di <strong>welfare</strong> e <strong>contrattazione collettiva</strong> in chiave sostenibile</span></li></ul><p><a href="https://www.lavorosostenibile.com/2025" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Scopri il programma</i></a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 23 Apr 2025 15:43:11 +0200</pubDate>
                        <title>Dialoghi sul capitale d’impresa: strumenti per finanziare le strategie di crescita</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/dialoghi-sul-capitale-dimpresa-strumenti-per-finanziare-le-strategie-di-crescita</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Mercoledì 7 maggio 2025 | 16.00-18.30<br>Presso Confindustria Veneto Est, Marghera (VE) + diretta streaming via Webex<br><br><strong>Manfredi Luongo</strong> e <strong>Alessia Trevisan </strong>parteciperanno come relatori al seminario organizzato da Confindustria Veneto Est, nell’ambito del ciclo di incontri dedicati al capitale d’impresa. Questo terzo appuntamento sarà incentrato sui club deal, come strumento strategico per sostenere i progetti di crescita delle imprese attraverso capitale privato e competenze imprenditoriali.<br><br>Manfredi e Alessia dialogheranno insieme ad altri esperti del settore per approfondire:<br>-le nuove traiettorie del capitale privato<br>-il ruolo dei gruppi di investimento<br>-i modelli evolutivi dei club deal<br><br>L’evento è gratuito e aperto a tutti, in presenza o online (fino a esaurimento posti).<br><br>Qui il <a href="https://forms.confindustriavenest.it/eventi/xIscrizione.xsp?cod=EV25.097.01" target="_blank" rel="noreferrer"><i>link</i></a><i> </i>per iscriversi.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Private Equity and Venture Capital</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 23 Apr 2025 15:30:09 +0200</pubDate>
                        <title>IAIA25 Annual Conference </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/iaia25-annual-conference</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Valentina Cavanna</strong> sarà presente alla IAIA25 – International Association for Impact Assessment Annual Conference, che si terrà a Bologna dal 1 al 4 maggio, quest’anno dedicata a un tema di grande attualità: “Impact assessment in the age of artificial intelligence”.</p><p>Gli appuntamenti a cui prenderà parte:</p><p><strong>-28 e 29 aprile</strong> come relatrice al training “Transforming ESIA into action: more effective follow-up for sustainable development”</p><p><strong>-4 maggio</strong> in qualità di chair della sessione “Implementation of HIA from a comparative perspective: common grounds, differences, and the future with AI”</p><p>Un’occasione di confronto internazionale su tematiche sempre più centrali per lo sviluppo sostenibile e l’innovazione nei processi decisionali.</p><p><a href="https://2025.iaia.org/#" target="_blank" rel="noreferrer">Scopri di più sul sito ufficiale</a>.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Ambiente e Sicurezza</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 23 Apr 2025 11:36:54 +0200</pubDate>
                        <title>Il diritto di opt-out</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-diritto-di-opt-out</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Una delle questioni più pressanti poste dallo sviluppo dell’intelligenza artificiale riguarda la possibilità, da parte dei titolari di diritti d’autore, di esercitare una riserva (c.d. "opt-out") per impedire che le proprie opere vengano utilizzate per l’addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale per finalità generali. Questa facoltà trova le sue basi normative nella Direttiva UE 2019/790, nota anche come Directive on Copyright in the Digital Single Market (DCDSM), e nel più recente Regolamento UE 2024/1689, comunemente denominato AI Act.</p><p class="text-justify">In particolare, l’articolo 4, paragrafo 3 della DCDSM ha introdotto a livello europeo la possibilità per i titolari dei diritti di riservare l’uso delle proprie opere rispetto alle pratiche di estrazione automatizzata di dati e contenuti (Text and Data Mining - TDM). Si tratta di processi automatizzati di analisi di grandi volumi di dati e testi digitali, spesso utilizzati per addestrare modelli di intelligenza artificiale o per effettuare analisi di pattern.&nbsp;Tale previsione è stata poi rafforzata e integrata dall’articolo 53, paragrafo 1, lettera (c) dell’AI Act, che impone ai fornitori di modelli di intelligenza artificiale per finalità generali l’adozione di policy efficaci per garantire il rispetto della disciplina UE in materia di diritto d’autore e diritti connessi.</p><p class="text-justify">L’introduzione e la garanzia del diritto di riserva risulta fondamentale anche in virtù dell’eccezione a favore del TDM delineata agli articoli 3 e 4 della DCDSM. L’articolo 3 consente l’utilizzo, senza consenso, di contenuti protetti dal diritto d’autore per finalità di ricerca scientifica, e non può essere oggetto di opt-out. L’articolo 4 invece permette l’uso anche per scopi ulteriori, ad esempio commerciali, ma consente al titolare del diritto di opporsi. Il diritto di opt-out permette quindi ai titolari di escludere le proprie opere dal TDM per gli usi rientranti nell’art. 4, ma non per quelli dell’art. 3.</p><p class="text-justify">In Italia, già prima dell’entrata in vigore del Regolamento europeo, l’articolo 70-quater della legge 22 aprile 1941 n. 633, introdotto con il D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 177 in attuazione della DCDSM, riconosceva il diritto di riserva per le opere e i materiali protetti presenti online o in banche dati. Questa disposizione nazionale si ritiene applicabile anche ai casi in cui i fornitori di IA raccolgono dati in fase di addestramento dei modelli per finalità generali.</p><p class="text-justify">La nuova disciplina europea ha il merito di rafforzare e armonizzare a livello comunitario questa tutela, offrendo maggiore certezza e uniformità agli operatori del settore. Un ulteriore tassello normativo è rappresentato dal processo di redazione del Codice di Buone Pratiche in materia di Intelligenza Artificiale per Scopi Generali (CPAI), attualmente giunto alla terza versione del draft, che si concluderà nel mese di maggio 2025. Questo documento, elaborato con il coinvolgimento della Commissione Europea e degli stakeholder del settore, mira a definire in modo operativo le disposizioni dell’AI Act. La versione attuale del draft include già una serie di misure (I.2 – I.2.6) che impegnano i firmatari a garantire la conformità alla normativa UE in materia di diritto d’autore.</p><p class="text-justify">L’aspetto più dibattuto riguarda le modalità concrete attraverso cui i titolari di diritti possono esercitare il diritto di opt-out, e come i gestori dei modelli IA possano rilevarle e rispettarle. Attualmente, lo strumento più diffuso è il Robot Exclusion Protocol, noto come robots.txt, che consente di limitare l’accesso dei web crawler ai contenuti online. Tuttavia, essendo un protocollo informatico pensato per i motori di ricerca degli anni ‘90, risulta almeno in parte inadeguato rispetto alle esigenze attuali.</p><p class="text-justify">Per questo motivo, si discute se una riserva espressa in linguaggio naturale (anziché informatico) possa essere considerata valida. Una prima indicazione giunge dalla giurisprudenza tedesca, con la pronuncia del Tribunale di Amburgo nel caso Kneschke/LAION del 27 settembre 2024, secondo cui, in via obiter dictum, anche una riserva espressa in linguaggio naturale può essere considerata "machine-readable" alla luce delle tecnologie attuali.&nbsp;Questo principio è coerente con l’art. 53, par. 1, lett. (c) dell’AI Act, che impone ai fornitori l’adozione di strumenti tecnologici "all’avanguardia" per rilevare eventuali riserve, indipendentemente dalla forma espressiva. Tuttavia, va precisato che tale interpretazione, espressa in via obiter dictum dal Tribunale di Amburgo, non ha ancora valore vincolante a livello dell’Unione Europea e costituisce un orientamento giurisprudenziale emergente, in attesa di un consolidamento normativo o giudiziale.&nbsp;</p><p class="text-justify">Negli ultimi anni sono infatti emersi strumenti più avanzati rispetto al robots.txt:</p><ul><li><p class="text-justify"><span><strong>meta tag</strong>: elementi HTML che possono contenere istruzioni per i motori di ricerca e i crawler, compresa la riserva sui diritti;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>ai.txt</strong>: file collocabile nella root del sito con istruzioni specifiche per i crawler di IA;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>Spawning</strong>: piattaforma che consente agli artisti di verificare se le proprie opere sono nei dataset IA e di opporsi all’uso;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>tdmrep.json</strong>: protocollo web per esprimere la riserva TDM;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>C2PA Content Credentials</strong>: metadati inseriti nel file stesso (immagini, video, testi) con indicazioni sull’uso consentito.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Inoltre, molte piattaforme, incluse alcune app e social media, hanno introdotto meccanismi per l’opt-out sui contenuti caricati dagli utenti.</p><p class="text-justify">Rimane tuttavia irrisolta la questione della mancanza di uno standard unico e interoperabile che renda il diritto di opt-out inequivocabile e facilmente rilevabile da parte dei soggetti che utilizzano tecniche di web scraping per l’addestramento di modelli IA. Fino all’introduzione di un registro centralizzato, i fornitori di modelli di intelligenza artificiale sono comunque tenuti ad adottare tecnologie "all’avanguardia" per rilevare e rispettare le riserve, come previsto anche dagli obblighi di trasparenza agli articoli 53, par. 1, lettere (a) e (b) dell’AI Act.&nbsp;</p><p class="text-justify">In questo contesto si inserisce l’iniziativa della Commissione Europea del 23 gennaio 2025, che ha pubblicato un bando per valutare la fattibilità tecnica e giuridica di un registro digitale centralizzato per le riserve TDM. Un simile registro permetterebbe una comunicazione più efficace tra titolari dei diritti e fornitori di IA, semplificando la gestione delle richieste di esclusione.</p><p class="text-justify">Non è ancora stato deciso quale ente sarà incaricato della gestione di tale registro. Tra i candidati figurano l’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) e il nuovo Ufficio Europeo per l’Intelligenza Artificiale, istituito nel 2024 per supervisionare l’applicazione dell’AI Act.</p><p class="text-justify">In conclusione, il diritto di opt-out rappresenta un elemento centrale nel bilanciamento tra innovazione tecnologica e tutela della proprietà intellettuale. Sebbene le basi normative siano ormai solide, la sfida più grande resta quella di sviluppare strumenti tecnici accessibili, chiari e standardizzati che consentano l’effettiva applicazione di questo diritto in un contesto digitale in rapida evoluzione.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 22 Apr 2025 11:54:04 +0200</pubDate>
                        <title>Gestire le persone negli studi professionali e nelle agenzie: tra strategie HR, sfide organizzative e nuove pratiche</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/gestire-le-persone-negli-studi-professionali-e-nelle-agenzie-tra-strategie-hr-sfide-organizzative-e-nuove-pratiche</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>La gestione del personale è un tema centrale anche – e forse soprattutto – negli studi professionali e nelle agenzie. Ma come si strutturano queste dinamiche in contesti dove la componente individuale è fortemente marcata? Chi si occupa della gestione delle risorse? E quali sono le buone pratiche da seguire?</i></p><p>Studi professionali e network di agenzie aperte al pubblico sono realtà caratterizzate da dinamiche molto differenti da quelle di un’azienda classica, indipendentemente dalle sue dimensioni. Per questo la gestione del personale può avere un impatto molto importante sull’andamento dell’intero nucleo lavorativo.&nbsp;</p><p>Quali sono i meccanismi? E quali le best practice? Abbiamo chiesto <strong>come si gestiscono le persone negli studi professionali e nelle agenzie </strong>a due HR, Daniele Calabretta di Advant Nctm e Francesca Ravasi di Gruppo Tempocasa.</p><p>Se nei piccoli studi spesso è il titolare a gestire tutto, nelle realtà più strutturate è presente la figura HR, con un ruolo sempre più strategico. Lo conferma <strong>Daniele Calabretta, HR di ADVANT Nctm:</strong> “La gestione delle persone in uno studio legale, soprattutto in una realtà strutturata e in continua evoluzione come la nostra, richiede uno sguardo attento e lungimirante, orientato a cogliere la complessità del presente e di orizzonti ampi e in continua trasformazione. Non si tratta solo di coordinare, ma di accompagnare percorsi professionali molto esigenti, costruiti su competenze tecniche, aspettative di crescita e un ritmo di lavoro intenso”.&nbsp;</p><p>“Ulteriore complessità – prosegue Calabretta – è data anche dalla compresenza di due grandi ‘famiglie’ professionali: da un lato i <strong>professionisti</strong>, che costituiscono il cuore dell’attività legale e richiedono un accompagnamento personalizzato nei loro percorsi di sviluppo; dall’altro, circa 80 <strong>dipendenti</strong> tra staff, paralegali e figure di supporto che contribuiscono in modo fondamentale al funzionamento dello studio. Ciascun gruppo ha dinamiche, bisogni e prospettive diverse e la sfida è costruire una gestione coerente e inclusiva, capace di valorizzare tutti, pur nelle rispettive specificità. All’interno dello studio mi occupo della gestione dei professionisti – circa 330 persone tra praticanti, associate, senior associate e counsel – coordinando la funzione HR insieme a una risorsa interna e rispondendo direttamente al Partner di riferimento e al DG. Il nostro compito è quindi quello di creare le condizioni affinché ogni percorso professionale possa svilupparsi al meglio, combinando struttura e ascolto, processi chiari e relazioni forti”.</p><p><a href="https://www.hr-link.it/gestire-personale-studi-agenzie/" target="_blank" rel="noreferrer"><i><u>Articolo integrale disponibile su HR Link</u></i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 21 Apr 2025 16:05:00 +0200</pubDate>
                        <title>Il diritto di opt-out</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/video-il-diritto-di-opt-out</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Una delle questioni più pressanti poste dallo sviluppo dell’intelligenza artificiale riguarda la possibilità, da parte dei titolari di diritti d’autore, di esercitare una riserva (c.d. "opt-out") per impedire che le proprie opere vengano utilizzate per l’addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale per finalità generali.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 18 Apr 2025 11:53:28 +0200</pubDate>
                        <title>Il Consiglio di Stato torna a “perimetrare” il confine tra autotutela e decadenza</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-consiglio-di-stato-torna-a-perimetrare-il-confine-tra-autotutela-e-decadenza</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con la sentenza n. 3264 del 16 aprile 2025, il Consiglio di Stato è tornato ad affrontare il tema della distinzione tra <strong>autotutela</strong> e <strong>decadenza</strong> in relazione ai provvedimenti di secondo grado adottati dal GSE.</p><p class="text-justify">Nel caso esaminato, il GSE, dopo aver approvato un progetto di efficientamento energetico e tre RCV, ne ha respinto la quarta annullando il provvedimento di accoglimento della PPPM e le RVC in precedenza approvate in quanto non conformi alla normativa (D.M. 28 dicembre 2012).&nbsp;</p><p class="text-justify">Ebbene, il Collegio ha stabilito che il provvedimento di annullamento non fosse riconducibile alla decadenza ma all’esercizio da parte del GSE del <strong>potere di autotutela</strong>, e come tale soggetto alla disciplina dell’art. 21 <i>nonies</i> della L. 241/1990, poiché fondato su una <strong>rivalutazione di elementi già esaminati in precedenza&nbsp;</strong>con esito positivo, senza che nel frattempo fossero emersi nuovi fatti o documenti.</p><p class="text-justify">La <strong>decadenza</strong> si caratterizza, infatti, per la tipologia di vizio, individuato (i) nella <strong>falsità</strong> o non veridicità <strong>delle condizioni dichiarate</strong> dall'istante, o (ii) nella <strong>violazione di prescrizioni amministrative</strong> ritenute essenziali per il perdurante godimento dei benefici ovvero, ancora, (iii) nel <strong>venir meno dei requisiti di idoneità</strong> per la costituzione e la continuazione del rapporto (Ad. Plen. 11 settembre 2020 n. 18).&nbsp; Il potere esercitato in questi casi dal GSE si concretizza nell’emanazione di un atto vincolato di carattere accertativo della mancanza dei requisiti oggettivi condizionanti <i>ab origine</i> l'ammissione all’incentivo (Cons. Stato, sez. IV, 12 gennaio 2017, n. 50; 24 gennaio 2022, n. 462; 20 gennaio 2021, n. 594; sez. VI, 3 gennaio 2022, n. 9; 28 settembre 2021, n. 6516; Corte cost., 13 novembre 2020, n.237), all’esito di un nuovo percorso procedimentale, nel cui contesto sono acquisiti <strong>ulteriori elementi conoscitivi</strong>.</p><p class="text-justify">Qualora, invece, l’assenza delle condizioni per accedere al meccanismo incentivante venga pronunciata sulla base di una <strong>mera riconsiderazione dello stesso materiale istruttorio&nbsp;</strong>già nella disponibilità del GSE, l’atto è da ricondurre alla categoria dell’annullamento d’ufficio in autotutela.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong><u>L’effettuazione di controlli sulla base di nuovi elementi istruttori traccia, dunque, la linea di demarcazione tra autotutela e decadenza</u></strong>.</p><p class="text-justify">Il giudici del Consiglio di Stato evidenziano come, una volta concluso il procedimento con il vaglio positivo degli elementi forniti dal privato, il loro riesame, non giustificato da nuovi elementi emersi, ovvero non dovuto a omissioni informative o false rappresentazioni, o inadempimenti ad obblighi assunti, deve necessariamente seguire i canoni ed i presupposti dell’esercizio del potere di autotutela soggiacendo ai relativi limiti di cui all’art. 21 <i>nonies </i>della L. 241/1990.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Efficienza energetica e servizi energetici</category>
                            
                                <category>Efficienza energetica</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 18 Apr 2025 10:11:19 +0200</pubDate>
                        <title>SFDR e vigilanza Consob: che cosa cambia per i gestori</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sfdr-e-vigilanza-consob-che-cosa-cambia-per-i-gestori</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Articolo a cura di Flavio Burrai per Fondi &amp; Sicav</i></p><p>II settore della gestione del risparmio è sempre più al centro delle evoluzioni normative in materia di finanza sostenibile. Con il richiamo di attenzione n. 1/25 dell'11 febbraio 2025 Consob ha ribadito l'importanza della corretta applicazione del Regolamento Ue 2019/2088 ("Sfdr"), evidenziando le aree critiche della trasparenza informativa e della coerenza tra strategia di investimento e caratteristiche Esg dichiarate.&nbsp;</p><p>Il richiamo, complementare a quello precedente, sempre di Consob, datato 25 luglio 2024, si inserisce nel contesto delle iniziative europee volte a semplificare il quadro normativo e a migliorare il coordinamento tra le autorità di vigilanza. Per Sgr; Sicav e Fia ciò comporta nuovi obblighi di disclosure e un'attenzione crescente alla coerenza tra marketing e strategia di gestione.</p><p><strong>Un approccio risk-based</strong></p><p>La Consob ha chiarito che la sua supervisione sui gestori sarà condotta con un approccio risk-based, concentrandosi su tre aspetti fondamentali:&nbsp;</p><ol><li>trasparenza dei prodotti finanziari, con verifica della corretta applicazione degli obblighi Sfdr per i fondi previsti dagli articoli 6,8e9;</li><li>coerenza tra strategia di investimento e caratteristiche Esg dichiarate, per evitare discrepanze tra documenti informativi e portafogli effettivi;</li><li>monitoraggio continuo delle prassi di mercato, con raccolta dati e vigilanza congiunta con Esma.&nbsp;</li></ol><p>Per i fondi di cui agli articoli 8, che promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali ma senza un obiettivo di sostenibilità vincolante, e 9, che hanno un obiettivo di investimento sostenibile, del Regolamento Sfdr, i gestori devono rispettare i template sull'informativa precontrattuale previsti dagli allegati II e III del Regolamento delegato Ue 2022/1288, che includono:&nbsp;</p><ul><li>identificazione degli obiettivi sostenibili e delle caratteristiche Esg; • rispetto del principio Dnsh (do no significant harm), per evitare danni ad altri obiettivi ambientali e sociali;</li><li>elementi obbligatori della politica di investimento e la policy per la valutazione della good governance.&nbsp;</li></ul><p>Un aspetto critico riguarda il principio Dnsh, che impone ai gestori di dimostrare che gli investimenti sostenibili non causino danni significativi ad altri obiettivi ambientali o sociali. La Consob ha evidenziato la necessità di una maggiore chiarezza nei metodi di valutazione, pena il rischio di incorrere in pratiche di cosiddetto greenwashing.</p><p><strong>Prassi scorrette da evitare</strong></p><p>Per contrastare dichiarazioni Esg fuorvianti, Consob ha individuato alcune prassi scorrette da evitare:</p><ul><li>utilizzo di claim generici, come "il prodotto persegue obiettivi ambientali/sociali" senza dettagli chiari sugli obiettivi reali;</li><li>mancanza di indicatori concreti che rendano misurabili gli impatti Esg;</li><li>disallineamento tra strategia dichiarata e portafoglio effettivo, se i fondi includono asset Esg non-compliant.</li></ul><p>Per i gestori, ciò implica la necessità di rafforzare i controlli interni e la governante Esg,assicurandosi che la selezione degli investimenti sia realmente allineata agli obiettivi dichiarati. Le indicazioni di Consob avranno un impatto significativo sui gestori, rendendo necessaria una serie di azioni correttive e di adeguamento:</p><ol><li>revisione dei documenti informativi: i gestori dovranno aggiornare le informative Sfdr per evitare dichiarazioni generiche;</li><li>maggiore trasparenza nella rendicontazione Esg: sarà fondamentale dimostrare, con dati concreti, i progressi rispetto agli obiettivi dichiarati;</li><li>integrazione dei criteri Esg nei processi di investimento: i gestori dovranno rafforzare le metodologie di selezione degli asset per garantire la coerenza con le strategie dichiarate</li><li>formazione interna e revisione della governance Esg: compliance e risk management dovranno lavorare in sinergia per evitare il rischio di pratiche scorrette.</li></ol><p>Il richiamo segna quindi un passo decisivo verso una maggiore coerenza e trasparenza nel settore della finanza sostenibile. Per le Sgr e i gestori di fondi il messaggio è chiaro: la trasparenza Esg non è più un'opzione, ma un obbligo regolamentare con implicazioni concrete sulla strategia di investimento e sulla comunicazione con gli investitori. Chi saprà adeguarsi rapidamente potrà rafforzare la propria credibilità sul mercato, mentre chi trascurerà questi aspetti potrebbe trovarsi esposto a richiami e interventi sanzionatori. In un contesto in cui la domanda di prodotti Esg è in continua crescita, garantire la credibilità della finanza sostenibile diventa un fattore chiave.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 17 Apr 2025 09:30:46 +0200</pubDate>
                        <title>Proposta di modifica alla definizione di Sistema Semplice di Produzione e Consumo (SSPC)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/proposta-di-modifica-alla-definizione-di-sistema-semplice-di-produzione-e-consumo-sspc</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>1. Definizione attuale</strong></p><p class="text-justify">Attualmente, il SSPC (<i>Sistema Semplice di Produzione e Consumo</i>) è definito come il sistema in cui una linea elettrica collega una o più unità di produzione gestite, in qualità di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche diverse <strong>purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario</strong>, ad una o più unità di consumo gestite, in qualità di cliente finale, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche dello stesso gruppo. Tale configurazione impone quindi un vincolo soggettivo tra i produttori, limitando di fatto, lato consumo o lato produzione, l’accesso al regime SSPC a soggetti tra loro legati da rapporti societari formali (art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 210/2021 e art. 1.1, lett. nn) dell’Allegato A alla Delibera ARERA 12 dicembre 2013 n. 578/2013/R/eel, il c.d. TISSPC).</p><p class="text-justify"><strong>2. Proposta di modifica</strong></p><p class="text-justify">La nuova formulazione proposta in sede di conversione in Legge del D.L. n. 19/2025 (c.d. Decreto Bollette) prevede l’eliminazione del vincolo di appartenenza al medesimo gruppo societario <strong>in capo ai soggetti produttori</strong>, lasciando invariato tale vincolo per i soggetti consumatori. Il testo così modificato permetterebbe a produttori <strong>anche non appartenenti al medesimo gruppo societario</strong> di contribuire alla generazione elettrica all’interno dello stesso SSPC.</p><p class="text-justify"><strong>Nuova definizione proposta:</strong></p><p class="text-justify">“<i>Il sistema in cui una linea elettrica collega una o più unità di produzione gestite, in qualità di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche diverse, ad un’unità di consumo gestita da una persona fisica in qualità di cliente finale o ad una o più unità di consumo gestite, in qualità di cliente finale, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario</i> [...]”.</p><p class="text-justify"><strong>3. Ragioni della proposta</strong></p><p class="text-justify">L’obiettivo della modifica è quello di:</p><ul><li><p class="text-justify"><span><strong>favorire l’integrazione di impianti di produzione da parte di soggetti terzi</strong>, anche indipendenti, all’interno di un sistema SSPC, mantenendo tuttavia l’unitarietà del sistema di consumo;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>superare le rigidità societarie</strong> oggi richieste, che spesso non trovano riscontro nella realtà operativa di imprese che condividono spazi, interessi o finalità energetiche comuni, pur non facendo formalmente parte dello stesso gruppo;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>stimolare l’efficienza energetica</strong> e l’autoproduzione dietro un unico POD, dover necessariamente adottare configurazioni che utilizzano la rete pubblica (CER, autoconsumo a distanza con linea pubblica, autoconsumo collettivo).</span></p></li></ul><p class="text-justify"><strong>4. Conclusioni</strong></p><p class="text-justify">La modifica proposta si colloca nel solco delle recenti evoluzioni normative in materia di autoconsumo e sistemi energetici distribuiti, mirando a <strong>rendere più inclusivo e versatile l’istituto del SSPC</strong>, pur salvaguardando i presidi di responsabilità gestionale e di semplificazione amministrativa propri della configurazione attuale.</p><p class="text-justify">Entro e non oltre il 29 aprile 2025, la proposta di modifica dovrà (o meno) essere approvata definitivamente dal Parlamento in sede di conversione in Legge del D.L. Bollette.</p><p class="text-justify">Laddove tale proposta dovesse essere effettivamente e definitivamente approvata, in attesa dell’ulteriore recepimento da parte di ARERA nell’ambito del TISSPC, con riferimento a quelle configurazioni SSPC che dovessero essere interessate ad aggiungere all’interno delle configurazione stesse uno o più impianti di produzione nella titolarità di soggetti diversi da quelli attualmente titolari degli impianti di produzione, si ritiene applicabile la <strong>procedura prevista per la comunicazione delle modifiche</strong> della configurazione del SSPC previste dalle relative Regole Tecniche del GSE.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Efficienza energetica e servizi energetici</category>
                            
                                <category>Autoconsumo</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 17 Apr 2025 09:23:38 +0200</pubDate>
                        <title>Il Template della Commissione Europea sulla Trasparenza dei Dati di Addestramento: Prime Linee Guida per l’AI Act</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-template-della-commissione-europea-sulla-trasparenza-dei-dati-di-addestramento-prime-linee-guida-per-lai-act</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>A partire dall’adozione dell’AI Act (Reg. UE 2024/1689), avvenuta il 1° agosto 2024, uno dei principali temi di confronto tra gli stakeholder del settore è stato l’obbligo previsto dall’art. 53.1, lett. d) e dal considerando 107, in particolare per quanto riguarda la trasparenza sui dati di addestramento dei modelli di intelligenza artificiale per finalità generali.</p><p>Il regolamento richiede ai provider di questi modelli di rendere pubblicamente disponibile una sintesi sufficientemente dettagliata dei dati utilizzati per l’addestramento, ovvero di quel patrimonio informativo che viene impiegato per regolare e ottimizzare i parametri del modello stesso. Sin da subito, l’espressione “sufficiently detailed” ha generato un acceso dibattito: cosa significa, esattamente, “abbastanza dettagliato”? E soprattutto, quali criteri dovrebbero guidare i provider nella redazione di questa sintesi?</p><p><strong>Sarà proprio sull’elasticità o sulla rigidità dell’interpretazione del requisito del “sufficientemente dettagliato” che si giocherà una parte decisiva della futura battaglia legale tra i titolari di contenuti e le piattaforme di intelligenza artificiale.</strong>&nbsp;Da un lato, i creatori e i detentori di diritti rivendicano un accesso concreto e verificabile alle informazioni sui dati utilizzati, essenziale per far valere i propri diritti. Dall’altro, i provider spingeranno per un’applicazione più flessibile del requisito, che consenta di proteggere i propri asset strategici e di evitare di scoprire troppo le carte, anche per ragioni di concorrenza. La linea di demarcazione tra trasparenza effettiva e mera compliance formale sarà sottile, e a definirla saranno – inevitabilmente – le prime pronunce giudiziarie.</p><p>La ratio dell’obbligo è chiara: consentire ai titolari di interessi legittimi di esercitare i propri diritti in modo più efficace. Il riferimento immediato è, naturalmente, ai titolari di diritti d’autore, per i quali la possibilità di accedere a informazioni sui dati utilizzati consente di verificare se e come i propri contenuti siano stati impiegati senza autorizzazione.</p><p>Ma il perimetro degli interessi tutelati va ben oltre la sfera autoriale. In gioco ci sono anche la protezione dei dati personali, il diritto alla ricerca scientifica, e la necessità – sempre più pressante – di individuare e correggere eventuali bias, che possono riflettersi su una vasta gamma di ambiti, dalle piattaforme di servizi ai sistemi decisionali pubblici, fino ai prodotti commerciali basati su IA.</p><p>Il considerando 107, nell’esplicitare le modalità di adempimento dell’obbligo di disclosure, sottolinea anche la necessità di trovare un equilibrio. Da una parte, la tutela di chi ha interesse a sapere quali dati siano stati usati. Dall’altra, la legittima esigenza dei provider di non esporre asset strategici, come segreti industriali, algoritmi o processi di raccolta ed elaborazione.</p><p>Per cercare di offrire un primo orientamento applicativo, la Commissione Europea ha pubblicato nel gennaio 2025 un template destinato a guidare i provider nella redazione della sintesi richiesta. Il modello nasce da un ampio processo di consultazione, che ha coinvolto rappresentanti del settore IA e dei titolari di interessi legittimi già attivi nella stesura del Codice di Buone Pratiche sull’IA per finalità generali (CPAI).</p><p>Questo template accompagna il provider lungo tutte le fasi del ciclo di vita del dato, dal pre-training al fine-tuning, e impone un linguaggio chiaro e comprensibile, pensato per essere accessibile anche a chi non ha competenze tecniche avanzate.</p><p>Le sezioni previste sono tre:</p><ol><li><span><strong>General Information</strong></span><br>Si raccolgono informazioni generali sul modello: chi lo ha sviluppato, quando è stato immesso sul mercato, qual è la<span>&nbsp;</span><i><span>knowledge cut-off date</span></i>, ovvero la data dell’ultimo aggiornamento dei contenuti. Sono richiesti anche dettagli sulla dimensione complessiva dei dati e sulle loro caratteristiche (numero di immagini, minuti audio, lingue e provenienza geografica dei dati).</li><li><span><strong>List of Data Sources</strong></span><br>Qui viene richiesto un elenco delle fonti di dati utilizzate: dataset pubblici, dataset di terze parti, dati raccolti tramite web crawling (con indicazione degli strumenti utilizzati), dati forniti dagli utenti o autoprodotti dal provider.<br>Un aspetto controverso riguarda il fatto che il template si concentra solo sui dataset “principali” o “grandi”, definiti come quelli che rappresentano più del 5% del totale. Questo potrebbe creare un effetto distorsivo, perché:<ul><li>alcuni provider potrebbero suddividere dataset voluminosi in sottoinsiemi artificiosi per eludere l’obbligo;</li><li>i dataset visivi (immagini/video), per loro natura, sono più grandi di quelli testuali, rischiando così una discriminazione tecnica non giustificata.</li></ul></li><li><span><strong>Relevant Data Processing Aspects</strong></span><br>In questa sezione si richiede di descrivere le misure adottate per la tutela dei diritti d’autore, come l’identificazione e rimozione di contenuti riservati, ma anche la gestione di contenuti inappropriati.<br>Sono emerse tuttavia critiche: la sezione appare troppo focalizzata sulla protezione del copyright, e trascura aspetti cruciali come la descrizione delle fasi di<span>&nbsp;</span><i><span>pre-processing</span></i>, in particolare i metodi di anonimizzazione o filtraggio dei dati.</li></ol><p>La pubblicazione definitiva del template e delle linee guida è attesa nel secondo trimestre del 2025, in vista della piena applicabilità degli obblighi, fissata per il 2 agosto 2025.</p><p>Ciò che è certo è che questa normativa, e la sua attuazione concreta, avranno un impatto significativo sulle scelte dei provider di IA a livello globale. Alcuni Paesi potrebbero decidere di allinearsi al modello europeo, creando uno standard internazionale. Altri, al contrario, potrebbero preferire regolamenti più flessibili, per attrarre ricerca, investimenti e sviluppo nei rispettivi territori.</p><p>Il vero banco di prova, tuttavia, arriverà solo con le prime controversie giudiziarie, che daranno forma concreta ai principi oggi scritti nel regolamento. Quelle decisioni segneranno la direzione futura della regolazione europea in materia di intelligenza artificiale.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <guid isPermaLink="false">news-8866</guid>
                        <pubDate>Wed, 16 Apr 2025 07:38:21 +0200</pubDate>
                        <title>NIS, adottate le determinazioni che definiscono gli obblighi: l’aggiornamento delle informazioni scade il 31 maggio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nis-adottate-le-determinazioni-che-definiscono-gli-obblighi-laggiornamento-delle-informazioni-scade-il-31-maggio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il 15 aprile 2025 l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (“<i><strong>ACN</strong></i>”) ha pubblicato sul proprio sito web tre nuove determinazioni del direttore generale dell’ACN:&nbsp;</p><ul><li><p class="text-justify"><span>la determinazione ACN n. 136117 del 10 aprile 2025 - </span><i><span>Piattaforma, Punto di contatto e sostituto, aggiornamento delle informazioni e rappresentante NIS di cui all'articolo 7 del decreto NIS</span></i><span> (“</span><i><span><strong>Determinazione 136117</strong></span></i><span>”);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>la determinazione ACN n. 136118 del 10 aprile 2025 – </span><i><span>Notifica degli accordi di condivisione delle informazioni sulla sicurezza informatica di cui all'articolo 17 del decreto NIS</span></i><span> (“</span><i><span><strong>Determinazione 136118</strong></span></i><span>”); e</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>la determinazione ACN n. 164179 del 10 aprile 2025 – </span><i><span>Specifiche di base per l'adempimento agli obblighi di cui agli articoli 23, 24, 25, 29 e 32 del decreto NIS</span></i><span> (“</span><i><span><strong>Determinazione 164179</strong></span></i><span>”).</span></p></li></ul><p class="text-justify">La Determinazione 136117, che aggiorna e sostituisce la determinazione ACN n. 38565 del 26 novembre 2024, disciplina l’accesso al portale dei servizi e le modalità per la registrazione e l’aggiornamento delle informazioni nonché la designazione del punto di contatto e delle altre persone abilitate ad operare sul portale dei servizi dell’ACN per conto dei soggetti NIS.</p><p class="text-justify">Le novità introdotte dalla Determinazione 136117 riguardano in particolare:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>il sostituto punto di contatto;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>la segreteria;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>gli operatori; e</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il processo per l’aggiornamento annuale delle informazioni.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Il sostituto punto di contatto è una persona fisica, diversa dal punto di contatto, designata dal soggetto NIS ai sensi dell’art. 7(4)(d) del d.lgs. n. 138/2024 a cui è affidato il compito di supportare il punto di contatto nell’esercizio delle proprie funzioni (fatta eccezione per la registrazione che compete unicamente al punto di contatto).</p><p class="text-justify">La segreteria è, invece, la persona fisica che supporta il punto di contatto e il sostituto punto di contatto nelle interlocuzioni con l’ACN.</p><p class="text-justify">Infine, gli operatori sono coloro che svolgono funzioni di supporto al punto di contatto e al sostituto punto di contatto operando sul portale.</p><p class="text-justify">Come per il punto di contatto, le funzioni di sostituto punto di contatto possono essere assunte solo dal rappresentante legale, da un procuratore generale (censito nel registro delle imprese) ovvero da un dipendente delegato dal rappresentante legale. Non è chiaro invece se ciò valga anche per la segreteria e gli operatori.&nbsp;</p><p class="text-justify">Per poter operare sul portale, il sostituto punto di contatto, la segreteria e gli operatori devono essere invitati dal punto di contatto, effettuare il censimento e associare la propria utenza a quella del soggetto NIS. Segreteria e operatori non possono tuttavia, tramite il portale, trasmettere all’ACN comunicazioni relative all’adempimento degli obblighi di cui al d.lgs. n. 138/2024. Il ruolo di segreteria può essere assunto da un solo utente.</p><p class="text-justify">Si noti, in ogni caso, che mentre la designazione del sostituto punto di contatto è obbligatoria, il coinvolgimento di segreterie e operatori è meramente eventuale.&nbsp; &nbsp;</p><p class="text-justify">Con riguardo al processo di aggiornamento delle informazioni, la Determinazione 136117 richiede che dal 15 aprile al 31 maggio di ogni anno siano trasmesse, tramite la sezione del portale denominata “Servizio NIS/Aggiornamento annuale”, le informazioni richieste dall’art. 7(4 e 5) del d.lgs. n. 138/2024.</p><p class="text-justify">In particolare, tutti i soggetti NIS devono, a seconda dei casi, fornire o verificare l’aggiornamento delle seguenti informazioni:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>dati anagrafici e di contatto del punto di contatto e, ove applicabile, dati contenuti nella delega conferita dal rappresentante legale;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>dati anagrafici e di contatto del sostituto punto di contatto e, ove applicabile, dati contenuti nella delega conferita dal rappresentante legale;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>dati anagrafici e di contatto della segreteria;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>dati anagrafici e di contatto del soggetto NIS (devono essere forniti almeno codice fiscale, denominazione, indirizzo della sede legale, indicazione del rappresentante legale, elenco dei procuratori generali, numero di telefono, domicilio digitale e indirizzo di posta elettronica ordinaria);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>elenco dei componenti degli organi di amministrazione e direttivi, da identificare sulla base dell’art. 38(5) del d.lgs. n. 138/2024 (devono essere forniti almeno nome e cognome, codice fiscale e indirizzo PEC);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>elenco dei servizi ricompresi nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 138/2024 che sono forniti dal soggetto NIS, con indicazione degli Stati membri dell’UE in cui sono forniti;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>spazio di indirizzamento IP pubblico in uso o nella disponibilità del soggetto NIS (e cioè gli indirizzi IP pubblici e statici che un soggetto NIS utilizza o ha nella propria disponibilità in forza di contratti o accordi con fornitori di servizi Internet, Registri Internet Regionali o altre organizzazioni deputate alla fornitura di indirizzi IP sulla base delle normative e degli accordi nazionali, europei e internazionali vigenti);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>nomi di dominio in uso o nella disponibilità del soggetto NIS (e cioè i nomi di dominio che un soggetto NIS utilizza o ha nella propria disponibilità in forza di contratti o accordi con fornitori di servizi di registrazione di nomi di dominio o altre organizzazioni deputate loro fornitura di nomi di dominio sulla base delle normative e degli accordi nazionali, europei e internazionali vigenti); e</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>elenco degli accordi di condivisione delle informazioni (e cioè le intese volontarie tra soggetti NIS per scambiare informazioni rilevanti sulla cybersicurezza di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 138/2024).</span></p></li></ul><p class="text-justify">Fornitori di servizi di sistema dei nomi di dominio, gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello, fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio, fornitori di servizi di cloud computing, fornitori di servizi di data center, fornitori di reti di distribuzione dei contenuti, fornitori di servizi gestiti, fornitori di servizi di sicurezza gestiti, fornitori di mercati online, fornitori di motori di ricerca online e fornitori di piattaforme di social network devono inoltre, a seconda dei casi, fornire o verificare l’aggiornamento delle informazioni relative alle proprie sedi nell’UE. Se poi, questi sono stabiliti al di fuori del territorio nazionale e hanno designato il loro rappresentante in Italia forniscono e verificano l’aggiornamento anche dei dati di contatto e anagrafici del rappresentante in Italia.</p><p class="text-justify">Le analisi di dettaglio della Determinazione 136118 e della Determinazione 164179 saranno disponibili a breve.</p><p class="text-justify">Se hai bisogno di assistenza e supporto nell’adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina NIS, rivolgiti ai tuoi professionisti di riferimento. &nbsp;&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Tue, 15 Apr 2025 16:03:00 +0200</pubDate>
                        <title>Responsabilità limitata dei sindaci</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/responsabilita-limitata-dei-sindaci</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Pochi giorni fa (lo scorso 12 aprile) è entrata in vigore la riforma dell'art. 2407 del codice civile, operata con la legge n. 35/2025, che ha limitato la responsabilità dei sindaci. </p><p> In questa nuova pillola ne parliamo con il nostro <strong>Daniele Griffini</strong>, che ci illustra i tratti essenziali della riforma, sottolineandone la rilevanza nell’ambito del sistema dei controlli e non escludendo l’insorgere all’orizzonte di possibili questioni di legittimità costituzionale. </p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 15 Apr 2025 09:56:34 +0200</pubDate>
                        <title>La Garanzia Growth: un nuovo supporto per le imprese italiane</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-garanzia-growth-un-nuovo-supporto-per-le-imprese-italiane</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">La cd. “Garanzia Growth”(<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a>) (la “<strong>Garanzia Growth</strong>”), operativa dal 1° aprile 2025, va a sostituire altri strumenti di garanzia di SACE S.p.A. (“<strong>SACE</strong>”) ed, in particolare, le “Garanzia Futuro” e “Garanzia Green” ed in misura parziale la “Garanzia Archimede”, che - sebbene avessero destato interesse nel mercato - non sono riuscite ad esprimere tutto il loro potenziale, anche a causa di talune complessità nella relativa messa a terra. Si vedrà che la Garanzia Growth se, da un lato, sicuramente supera alcune di queste criticità (ad esempio, l’inapplicabilità della Garanzia Futuro ai <i>pool</i> bancari), dall’altro lato, mantiene, a nostro avviso, alcuni elementi migliorabili (vedasi, ad esempio, il fatto che la Garanzia Growth non possa essere utilizzata per titoli di debito e/o a beneficio di fondi di <i>private debt</i>).</p><p class="text-justify">A quanto sopra si deve aggiungere che la Garanzia Growth viene rilasciata sul mercato in piena continuità operativa rispetto alle sopra menzionate “Garanzia Futuro” e “Garanzia Green” grazie alla predisposizione effettuata da SACE di un nuovo modello 5.0 delle condizioni generali (le “<strong>Condizioni Generali</strong>”) della precedente “Garanzia Futuro”. Ciò consente alle 120 attuali banche <i>partner</i> di SACE di poter già ora strutturare finanziamenti assistiti dalla stessa Garanzia Growth.&nbsp;</p><p class="text-justify">Si precisa che il presente elaborato concerne un’analisi delle previsioni della Garanzia Growth relativamente all’operatività della stessa in convenzione.&nbsp;</p><p class="text-center"><strong>* * *</strong></p><p class="text-justify">La Garanzia Growth nasce con l’intento, tra le altre cose, di semplificare il processo di accesso alla garanzia. Da come si evince dalla pagina web di SACE, i tempi di rilascio della garanzia dovrebbero essere davvero celeri (addirittura, in certi casi, entro 24 ore dalla richiesta di garanzia). Inoltre, viene garantito alle imprese ed ai soggetti finanziatori un processo totalmente digitalizzato per l’emissione della garanzia.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il processo prevede, in ogni caso la presentazione di una richiesta di finanziamento al soggetto finanziatore che allega un’autocertificazione con la quale vengono definite le finalità del finanziamento, il tutto secondo il modello <i>sub</i> Allegato 3 alle Condizioni Generali (la “<strong>Richiesta di Finanziamento</strong>”). Sono previsti quattro separati moduli (allegati alla Richiesta di Finanziamento e tra loro alternativi) a seconda della tipologia di operazione su cui viene richiesto l’intervento di SACE. Nello specifico, come meglio si dirà nel prosieguo, abbiamo (i) il modulo “Mercato Domestico PMI”, (ii) il modulo “Mercati Globali”, (iii) il modulo “Mercato Domestico MID&amp;LAC” e (iv) il modulo “Green PMI”.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>1. I soggetti a favore dei quali la Garanzia Growth può essere emessa</strong></p><p class="text-justify">La Garanzia Growth può essere rilasciata in favore di:</p><p class="text-justify">(i) <strong><u>banche nazionali</u></strong>;&nbsp;</p><p class="text-justify">(ii) <strong><u>banche estere</u></strong>; e&nbsp;</p><p class="text-justify">(iii) <strong><u>operatori finanziari italiani od esteri</u></strong>,</p><p class="text-justify"><u>che rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività</u>.&nbsp;</p><p class="text-justify">È di particolare interesse segnalare che le FAQ pubblicate da SACE, relative alla Garanzia Growth (le “<strong>FAQ</strong>”)(<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" title>[2]</a>) <strong><u>escludono dal novero dei soggetti finanziatori che possono richiedere la Garanzia Growth in convenzione i fondi di </u></strong><i><strong><u>private debt</u></strong></i><strong><u>, le società di gestione del risparmio e i FIA</u></strong> (anche se già in precedenza convenzionati con Garanzia Futuro).&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>2. Le imprese destinatarie della Garanzia Growth</strong></p><p class="text-justify">Ai sensi dell’art. 2.1 delle Condizioni Generali Garanzia Growth, per avere accesso alla garanzia, le imprese devono:&nbsp;</p><p class="text-justify">(i) essere costituite in forma di <u>società di capitali</u>, <u>anche in forma cooperativa</u>,&nbsp;<strong><u>sia PMI&nbsp;</u></strong><u>(</u><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" title><u>[3]</u></a><u>)</u><strong><u> che non PMI</u></strong> (a seconda della tipologia di operazione su cui si chiedere l’intervento di copertura di SACE, come meglio si dirà nel proseguio);</p><p class="text-justify">(ii) avere la <strong><u>sede legale ovvero la stabile organizzazione in Italia</u></strong>;&nbsp;</p><p class="text-justify">(iii) alla data della Richiesta di Finanziamento, <u>non risultare in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01</u>;&nbsp;</p><p class="text-justify">(iv) <u>alla data della richiesta di Garanzia Growth</u> e sulla base delle risultanze delle verifiche condotte dal soggetto finanziatore secondo le proprie procedure interne di concessione del credito:&nbsp;</p><ul><li><p class="text-justify"><span><u>non essere sottoposte a procedure concorsuali</u>;&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><u>non essere sottoposte a procedure esecutive avviate dal soggetto finanziatore o a procedure esecutive immobiliari avviate da un soggetto terzo</u> (quale, a titolo esemplificativo, un fornitore dell’impresa beneficiaria o un terzo finanziatore) <u>che influiscano negativamente sulla valutazione del merito creditizio dell’impresa beneficiaria</u>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>non avere segnalazioni negative in Centrale Rischi; e&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><u>non essere inadempienti a qualsiasi obbligo di rimborso nei confronti del soggetto finanziatore</u>, salvo che le imprese beneficiarie provvedano al rimborso delle eventuali somme non pagate entro la relativa data di erogazione; e</span></p></li></ul><p class="text-justify">(v) avere, alla data della richiesta di Garanzia Growth, un <i><u>rating&nbsp;</u></i><u>creditizio compreso all’interno delle soglie indicate nell’Allegato 2 delle condizioni generali della Garanzia Growth</u> (<i>Termini e Condizioni Particolari</i>).</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>3. I finanziamenti garantiti dalla Garanzia Growth e le modalità di erogazione</strong></p><p class="text-justify">Ai sensi della FAQ n. 18 <strong><u>sono ammessi i finanziamenti, inclusa la modalità "Confirming" per il pagamento di fatture a scadenza</u></strong>. <strong><u>Sono, invece, esclusi titoli di debito, </u></strong><i><strong><u>leasing</u></strong></i><strong><u> e </u></strong><i><strong><u>factoring</u></strong></i><strong><u> anticipo fatture</u></strong>.&nbsp;</p><p class="text-justify"><u>I finanziamenti possono prevedere un’erogazione unica o erogazioni multiple/SAL, se effettuate entro il periodo di preammortamento</u>.&nbsp;<u>È&nbsp; esclusa la modalità </u><i><u>revolving</u></i>.&nbsp;</p><p class="text-justify">Le FAQ precisano altresì che la Garanzia Growth non può essere impiegata nel contesto di operazioni di <i>project finance</i>, mentre è ammessa la possibilità di finanziare operazioni <i>corporate asset based</i>, purchè le garanzie reali che assistono il finanziamento siano conformi alle Condizioni Generali.</p><p class="text-justify">L’importo massimo in linea capitale del finanziamento (<u>che, come si evince dalle FAQ, </u><strong><u>potrà essere gestito in </u></strong><i><strong><u>pool&nbsp;</u></strong></i><u>purchè, tra l’altro, tutte le banche partecipanti al </u><i><u>pool</u></i><u> abbiano aderito alle Condizioni Generali)</u><i><u>,&nbsp;</u></i><u>in questa maniera superando una delle principali criticità della “Garanzia Futuro”</u>) e la durata del medesimo devono essere concordati tra le parti come previsto dall’Allegato 2 delle Condizioni Generali (<i>Termini e Condizioni Particolari</i>) che sono oggetto di definizione tra SACE ed il singolo soggetto finanziatore aderente alle Condizioni Generali (le “<strong>Condizioni Particolari</strong>”).&nbsp;In particolare, è possibile supportare <strong><u>finanziamenti a medio/lungo termine per un</u></strong><u> </u><strong><u>importo da un minimo di euro 50.000,00 ad un massimo di euro 50.000.000,00 in linea capitale</u></strong><u> con durata compresa </u><strong><u>tra i 12 mesi ed i 20 anni</u></strong>.&nbsp;</p><p class="text-justify">I contratti di finanziamento garantiti dalla Garanzia Growth dovranno (i) rispettare i termini e condizioni indicati nelle Condizioni Particolari e (ii) essere conformi ai contenuti di cui all’Allegato 4 (<i>Contenuti minimi del Contratto di Finanziamento</i>), che contiene le previsioni da inserire obbligatoriamente nel contratto di finanziamento.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>4 Le peculiarità dei “4 Moduli”</strong></p><p class="text-justify">Come anticipato, la peculiarità della Garanzia Growth risiede nel fatto che le Condizioni Generali prevedano ben quattro diverse autocertificazioni da allegare alternativamente alla Richiesta di Finanziamento.&nbsp;</p><p class="text-justify">Un elemento comune a tutti i moduli è la definizione delle spese sostenute o da sostenere.</p><p class="text-justify">Le “spese da sostenere” sono quelle ancora da sostenere in merito al progetto finanziato. Per “spese sostenute” si intendono:&nbsp;</p><p class="text-justify">(a) i costi e le spese sostenuti&nbsp;<u>per&nbsp;investimenti</u>:&nbsp;</p><ul><li><p class="text-justify"><span><u>entro 18 mesi antecedenti alla Richiesta di Finanziamento</u>&nbsp;(cd. “<strong>Reachback semplice</strong>”)&nbsp;o&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><u>oltre 18 mesi ma in ogni caso entro 60 mesi antecedenti alla Richiesta di Finanziamento</u>&nbsp;(cd. “<strong>Reachback avanzato</strong>”),&nbsp;<u>a condizione che vengano effettuate spese da sostenere entro i successivi 3 (tre) anni per un importo almeno pari al 10% della quota del finanziamento relativa a tali spese sostenute</u>; e&nbsp;</span></p></li></ul><p class="text-justify">(b) i costi e le spese sostenuti <u>per esigenze di capitale circolante entro 60 mesi antecedenti alla Richiesta di Finanziamento</u>,&nbsp;<u>a condizione che vengano effettuate spese da sostenere entro i successivi 3 (tre) anni per un importo almeno pari al 10% della quota del finanziamento relativa a tali spese sostenute</u>.&nbsp;</p><p class="text-justify">Per la voce “altre spese” (per esigenze di capitale circolante), prevista dai moduli “Mercato Domestico PMI”, “Mercati Globali” e “Mercato Domestico Mid&amp;LAC”, non c’è distinzione tra Reachback semplice ed avanzato e le stesse possono essere state sostenute&nbsp;<u>entro 60 mesi dalla Richiesta di Finanziamento</u>, a <u>condizione che&nbsp;l’impresa beneficiaria si&nbsp;impegni ad effettuare spese da sostenere ricadenti negli ambiti del modulo a cui la richiesta della voce “altre spese” si riferisce</u>. L’impegno è da realizzarsi <u>entro 3 anni dalla Richiesta di Finanziamento e per un importo almeno pari al 10% della quota di spese sostenute</u>.&nbsp;</p><p class="text-justify">Qualora l’operazione persegua obiettivi ambientali <i>green&nbsp;</i>(i.e. nel caso di utilizzo del modulo Green PMI e per le casistiche A.3 e/o A.4 previste all’interno del modulo Mercato Domestico MID&amp;LAC) sono finanziabili spese già sostenute in immobilizzazioni&nbsp;<u>entro i 60 mesi antecedenti alla Richiesta di Finanziamento</u>, <u>purché sussistano o siano attesi ulteriori costi e/o spese di gestione e/o manutenzione e/o di realizzazione non ancora sostenuti alla data della Richiesta di Finanziamento (ma non vi è un impegno analogo a quello previsto per il Reachback avanzato)</u>. Non&nbsp; è invece possibile richiedere il rimborso di spese sostenute per capitale circolante.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>4.1 Il modulo “Mercato Domestico PMI”</strong></p><p class="text-justify">Il modulo “Mercato Domestico PMI” <u>è dedicato ad imprese </u><strong><u>PMI</u></strong>,per operazioni <strong><u>in Italia</u></strong>. Il finanziamento può avere ad oggetto:</p><ul><li><p class="text-justify"><span><strong><u>immobilizzazioni materiali, immateriali e/o finanziarie (sia per spese da sostenere che sostenute)</u></strong> in relazione a investimenti connessi a diversi settori (inclusi, a titolo esemplificativo, infrastrutture ambientali e risorse idriche, infrastrutture energy da fonti rinnovabili, biocombustibili, </span><i><span>waste to energy</span></i><span>, innovazione tecnologica, industriale e digitale, imprenditoria femminile); o</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong><u>esigenze di capitale circolante&nbsp;</u></strong>per (i) l’approntamento di una fornitura o sub-fornitura di beni e/o servizi (<strong><u>per sole spese da sostenere</u></strong>) o per (ii) il pagamento dei debiti maturati dall’impresa beneficiaria verso i propri fornitori derivanti da forniture di beni e/o servizi connesse a investimenti sempre in relazione determinati settori (<strong><u>per sole spese da sostenere</u></strong>) oppure, in alternativa, (iii) per altre spese (<strong><u>in quest’ultimo caso sono finanziabili solamente spese sostenute</u></strong>).</span></p></li></ul><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>4.2 Il modulo “Mercati Globali”</strong></p><p class="text-justify">Il modulo “Mercati Globali” è dedicato a <strong><u>tutte le tipologie di imprese</u></strong> (<u>PMI e grandi imprese</u>), <strong><u>per operazioni all’estero</u></strong>. Il finanziamento può avere ad oggetto:&nbsp;</p><ul><li><p class="text-justify"><span><strong><u>immobilizzazioni materiali, immateriali e/o finanziarie all’estero (sia per spese da sostenere che sostenute)</u></strong>. Con riferimento alla presente fattispecie l’operazione da finanziare <u>non</u> deve essere relativa a talune categorie di investimenti impattanti sotto il profilo ambientale; o</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong><u>esigenze di capitale circolante&nbsp;</u></strong>per (i) l’approntamento di una fornitura o sub-fornitura di beni e/o servizi in favore di una controparte estera (<strong><u>per sole spese da sostenere</u></strong>); (ii) l’approntamento di una fornitura di beni e/o servizi da incorporarsi in produzioni destinate all’estero (<strong><u>per sole spese da sostenere</u></strong>); (iii) il pagamento dei debiti maturati dall’impresa beneficiaria verso i propri fornitori derivanti da forniture di beni e/o servizi da incorporarsi in produzioni di beni e/o servizii dell’impresa beneficiaria destinate all’estero (<strong><u>per sole spese da sostenere</u></strong>); (iv) altre spese (<strong><u>in quest’ultimo caso sono finanziabili solamente spese sostenute</u></strong>).&nbsp;</span></p></li></ul><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>4.3 Il modulo “Mercato Domestico Mid&amp;LAC”</strong></p><p class="text-justify">Il modulo “Mercato Domestico Mid&amp;LAC” fruisce del plafond previsto per la Garanzia Archimede (per operazioni fino a Euro 50 milioni) ed è dedicato alle imprese <strong><u>non PMI</u></strong>, <strong>per operazioni in Italia</strong>.&nbsp;Il finanziamento può avere ad oggetto:</p><ul><li><p class="text-justify"><span><strong><u>immobilizzazioni materiali, immateriali e/o finanziarie in Italia</u></strong> in relazione a investimenti connessi a (i) infrastrutture; (ii) servizi pubblici locali; (iii) transizione, economia pulita e circolare e mobilità sostenibile; (iv) adattamento/mitigazione, sostenibilità/resilienza climatica; (v) industria; (vi) innovazione tecnologica, industriale e digitale;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong><u>esigenze di capitale circolante&nbsp;</u></strong>(i) connesse ad investimenti di cui ai paragrafi (i), (ii), (v) e (vi) di cui sopra (<strong><u>per sole spese da sostenere</u></strong>); (ii) per il pagamento dei debiti maturati dall’impresa beneficiaria verso i propri fornitori derivanti da forniture di beni e /o servizi connesse a investimenti nei settori di cui ai paragrafi (i), (ii), (v) e (vi) di cui sopra (<strong><u>per sole spese da sostenere</u></strong>); (iii) per altre spese (<strong><u>in quest’ultimo caso sono finanziabili solamente spese sostenute</u></strong>).</span></p></li></ul><p class="text-justify">Qualora l’operazione rientri nell’ambito di immobilizzazioni materiali/immateriali e/o finanziarie connesse ai settori della transizione, economia pulita e circolare e mobilità sostenibile e/o dell’adattamento/mitigazione, sostenibilità/resilienza climatica, sorge un obbligo in capo all’impresa beneficiaria di indicare quale “Obiettivo Ambientale“ è perseguito per mezzo dell’operazione.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>4.4 Il modulo “Green PMI”</strong></p><p class="text-justify">Il modulo “Green PMI” è dedicato a tutte le imprese <strong><u>PMI</u></strong>, che intendono finanziare spese da sostenere e/o spese sostenute per progetti <i>green</i><strong>in Italia</strong>. In particolare, il finanziamento deve essere richiesto allo scopo di effettuare i pagamenti dei costi e delle spese da sostenere e/o già sostenuti per attività tese al perseguimento di uno o più degli “Obiettivi Ambientali”.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>5. La percentuale garantita ed il regime commissionale della Garanzia Growth</strong></p><p class="text-justify">La Garanzia Growth è una <u>garanzia a prima richiesta</u> assunta da SACE e dallo Stato italiano <u>esplicita, irrevocabile, avente ad oggetto il rischio di mancato rimborso del finanziamento, per capitale e interessi, per una quota pari al </u><strong><u>70% del debito garantito</u></strong>,&nbsp;senza alcun vincolo di solidarietà tra i due soggetti.</p><p class="text-justify">Il soggetto finanziatore dovrà corrispondere a SACE per la concessione della Garanzia Growth la “Remunerazione SACE Running”, orientata alle condizioni di mercato, su base periodica. Si noti che le Condizioni Generali della nuova Garanzia Growth escludono <i>in toto</i> la disciplina relativa al pagamento della cd. remunerazione <i>upfront</i> che, in passato, poteva cumularsi con la “Remunerazione SACE Running” o, in alternativa, essere prevista come unica forma di remunerazione dovuta dalll’impresa beneficiaria in favore di SACE. L’unica forma di remunerazione contemplata dunque dalle Condizioni Generali è la Remunerazione SACE Running.&nbsp;</p><p class="text-justify"><u>Le commissioni dovute a SACE sono calcolate tenuto conto, tra le altre cose, del </u><i><u>rating </u></i><u>creditizio attribuito all’impresa beneficiaria</u>.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>6. L’istruttoria di SACE</strong></p><p class="text-justify">Il soggetto finanziatore, una volta ricevuta la Richiesta di Finanziamento da parte dell’impresa, effettuerà l’istruttoria creditizia. A&nbsp;seguito dell’approvazione dell’operazione di finanziamento da parte dell’organo deliberante, il soggetto finanziatore procederà all’invio della richiesta di Garanzia Growth. SACE effettuerà quindi la dovuta istruttoria prodromica alla concessione della garanzia. In caso di esito positivo, verrà emessa la garanzia mediante il portale online, utilizzando il modello di garanzia di cui all’Allegato 6 (<i>Garanzia SACE</i>) delle Condizioni Generali, comunicando altresì al soggetto finanziatore il CUI (codice unico identificativo) relativo a tale garanzia.&nbsp;</p><p class="text-justify"><u>La prima od unica erogazione del finanziamento dovrà avvenire entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di SACE relativa al positivo esito dell’istruttoria e, quindi, dall’emissione della garanzia</u>.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>7. La Garanzia Growth “Light”.&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">SACE ha altresì introdotto un ulteriore strumento di garanzia a beneficio delle imprese italiane (in continuità con quanto già effettuato con riferimento alla “Garanzia Futuro”), la cd. <u>Garanzia Growth Light</u>, le cui condizioni generali rispecchiano in modo quasi integrale le Condizioni Generali Garanzia Growth. Alcune delle principali differenze che meritano di essere poste all’attenzione riguardano:&nbsp;</p><p class="text-justify">(i) l’elenco dei criteri di <i>eligibility</i> delle imprese beneficiarie, che con riferimento alla Garanzia Growth Light non tiene in considerazione il <i>rating</i> creditizio di quest’ultime al fine della concessione della garanzia; e&nbsp;</p><p class="text-justify">(ii) le modalità di determinazione delle commissioni dovute a SACE non tengono conto del <i>rating</i> creditizio attribuito all’impresa beneficiaria, ma sono determinate a insindacabile giudizio di SACE sulla base di metodologie e valutazioni interne e indicate nel testo della garanzia rilasciata da SACE.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.</i><br><br>&nbsp;</p><hr><p class="text-justify">([1]) Si veda il comunicato stampa pubblicato al seguente link&nbsp;<a href="https://www.sace.it/media/comunicati-e-news/dettaglio-comunicato/sace--al-via-la-garanzia-growth-per-la-crescita-delle-imprese" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.sace.it/media/comunicati-e-news/dettaglio-comunicato/sace--al-via-la-garanzia-growth-per-la-crescita-delle-imprese</a><i>.</i></p><p class="text-justify">([2]) Le&nbsp; FAQ sono disponibili al seguente link <a href="https://www.sace.it/docs/default-source/garanzia-growth/faq-garanzie-growth-02-04-2025.pdf?sfvrsn=3ce4f1b9_3" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.sace.it/docs/default-source/garanzia-growth/faq-garanzie-growth-02-04-2025.pdf?sfvrsn=3ce4f1b9_3</a>. &nbsp;</p><p>([3]) come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 14 Apr 2025 17:40:51 +0200</pubDate>
                        <title>La Regione Veneto interviene in materia di concessioni per l’esercizio delle grandi e piccole derivazioni ad uso idroelettrico</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-regione-veneto-interviene-in-materia-di-concessioni-per-lesercizio-delle-grandi-e-piccole-derivazioni-ad-uso-idroelettrico</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con Legge regionale del 10 febbraio 2025, n. 1, recante “<i>Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico", </i>la Regione Veneto ha completato l’intervento in materia di concessioni idroelettriche, modificando la Legge regionale del 3 luglio 2020, n. 27, ed in particolare sull’art. 4 della medesima.</p><p class="text-justify">In vigore dal 14 febbraio 2025, giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, la previsione normativa unifica le tre precedenti proposte di legge (<i>i.e.</i>, nn. 221, 283 e 291) ed introduce una fondamentale <strong>proroga per l’esercizio delle piccole derivazioni a scopo idroelettrico scadute</strong>: con il precedente testo, difatti, si fissava il termine di scadenza nella data del 31 luglio 2024 ma, per effetto della novella, tale termine è stato sostituito con il termine del “<i>31 luglio 2029</i>”.</p><p class="text-justify">La Legge regionale n. 1/2025, infatti, opera una proroga di ben cinque anni per le <strong>piccole concessioni</strong> <strong>scadute nel luglio del 2024</strong>, nell’ottica di riservare allo Stato un tempo tecnicamente “sufficiente” per l’individuazione e l’attuazione di un’adeguata disciplina regolatoria finalizzata alle assegnazioni delle piccole derivazioni idroelettriche, come ritenuto dal Consiglio regionale.&nbsp;</p><p class="text-justify">Difatti, la <i>ratio</i> della novella risiede nella consapevolezza dell’attuale assenza, a livello nazionale, di una disciplina finalizzata alla regolazione, in sede di rinnovo delle piccole concessioni, delle procedure competitive: a tal proposito, non manca il richiamo alle direttive europee, come la “Bolkestein”, per la quale l’indizione di bandi per l’affido delle derivazioni idroelettriche ai nuovi concessionari è garanzia di leale concorrenza ma, di conseguenza, dispendio di ampio tempo durante il quale, come sancito dalla presidente della Seconda commissione consiliare, “<i>non possiamo lasciare scoperto un servizio essenziale come la produzione elettrica,&nbsp;</i>[specialmente] <i>se consideriamo quanto siano problematiche per l’ambiente e costose economicamente altre forme di approvvigionamento energetico, in primis quelle provenienti da combustibili fossili</i>”.</p><p class="text-justify">Inoltre, con la medesima Legge regionale n. 1/2025, la Regione Veneto è intervenuta anche sulle concessioni per i <strong>grandi impianti</strong>, rimettendo - dall’entrata in vigore della novella - alla Giunta regionale la possibilità di consentire alle sole concessioni scadute in data anteriore al 31 dicembre 2024, la prosecuzione temporanea, da parte del concessionario, dell’esercizio degli impianti di grande derivazione ad uso idroelettrico per il tempo che si ritiene necessario per il completamento delle procedure di attribuzione delle stesse grandi derivazioni idroelettriche: l’intento di detta previsione risiede nel garantire la continuità della produzione elettrica in considerazione dei tempi necessari per effettuare la ricognizione delle opere, dei beni e degli impianti afferenti alle grandi derivazioni idroelettriche, nonché nel garantire l’espletamento delle procedure di gara.</p><p class="text-justify">Benché si tratti, quindi, come anticipato, di una previsione normativa di natura “transitoria”, la cui introduzione, d’altronde, lascia spazio alla possibilità di conoscere, <i>medio tempore</i>, la pronuncia della Corte di Giustizia europea sull’applicabilità della predetta Direttiva “<i>Bolkestein</i>” anche alle piccole derivazioni idroelettriche, <strong>il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 9 aprile, ha disposto l’impugnazione della medesima Legge regionale n. 1/2025</strong>, in quanto alcune delle disposizioni <i>ivi</i> contenute si mostrano illegittime rispetto agli articoli 11 e 117, comma 1 e 2, lett. e), della Costituzione: in particolare, il Consiglio ha ritenuto che “<i>la disposizione regionale in esame delinea una specifica ipotesi di rinnovo che esula dai principi concorrenziali</i>, <i>[…]viene così cristallizzato il riconoscimento implicito di un rinnovo, <strong>in evidente contrasto con i principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione</strong> previsti dalla normativa eurounitaria ed in particolare dall'art. 12 della direttiva Bolkenstein che, secondo la costante giurisprudenza […], costituisce norma self executing dell'ordinamento euro unitario, e, come tale, direttamente applicabile con conseguente necessità di disapplicazione della normativa interna contrastante con essa</i>”.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Idroelettrico</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Mon, 14 Apr 2025 17:28:11 +0200</pubDate>
                        <title>L&#039;evoluzione dello sport ha bisogno di super esperti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/levoluzione-dello-sport-ha-bisogno-di-super-esperti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Negli ultimi anni, il mondo dello sport ha visto un crescente intreccio con il settore legale, portando alla nascita e al rafforzamento di dipartimenti specializzati all'interno di studi legali.</p><p>Questa evoluzione è il risultato della sempre maggiore complessità delle normative che regolano il panorama sportivo, dove avvocati esperti sono diventati figure fondamentali anche nelle federazioni e nelle organizzazioni sportive. Dalla gestione di questioni regolamentari nazionali e internazionali, come i diritti audiovisivi e le normative sul doping, fino alla risoluzione di contenziosi complessi di fronte a organismi prestigiosi come la Fifa e il Cas, gli avvocati si trovano al centro di un settore.</p><p>[…] La riforma dello Sport, adottata nel 2021, ha avuto un impatto su tutti i soggetti che, a vario titolo, operano in questo ambito e ha inciso sul mondo del dilettantismo, sul «lavoro sportivo », sulla fiscalità, sugli investimenti per la realizzazione di infrastrutture. «In particolare», spiega Federico Vecchio, partner di ADVANT Nctm, «il d.lgs n. 38/2021 ha dettato le norme in materia di costruzione, ristrutturazione, gestione e sicurezza degli impianti sportivi, stabilendo, all'art. 4, comma 12, alcune importanti misure di semplificazione in favore delle società sportive professionistiche che intendono presentare proposte di riqualificazione di stadi esistenti, prevedendo che dopo l'approvazione del progetto da parte della conferenza di servizi decisoria si possa procedere direttamente a sottoscrivere il contratto di concessione, senza necessità di osservare il codice dei contratti pubblici per l'affidamento dei lavori, se non si ricevono sovvenzioni pubbliche superiori al 50% dell'importo degli stessi. Questa disposizione ha avuto ed ha indubbiamente una portata eccezionale, con la possibilità di agevolare gli investimenti da parte delle società sportive professionistiche. Per contribuire al consolidamento patrimoniale delle società, la disposizione consente di ricevere la cessione, anche a titolo gratuito a fronte del valore dell'intervento, del diritto di superficie o del diritto di usufrutto sull'impianto sportivo o sulle altre aree di proprietà pubblica per una durata fino a novantanove anni o il trasferimento della proprietà degli stessi alla Società»[…]</p><p><i>Articolo integrale disponibile sull'edizione del 14 aprile 2025 di Italia Oggi Sette</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Sport</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 14 Apr 2025 14:51:00 +0200</pubDate>
                        <title>Composizione negoziata – Misure cautelari – Inibizione dell’escussione di garanzie pubbliche</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/composizione-negoziata-misure-cautelari-inibizione-dellescussione-di-garanzie-pubbliche</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Trib. Modena, 8 marzo 2025&nbsp;</p><p>Il&nbsp;Tribunale di&nbsp;Modena&nbsp;ha accolto la misura cautelare di inibitoria dell’escussione di garanzie pubbliche, non tanto per evitare la maturazione del privilegio conseguente all’escussione, quanto piuttosto per facilitare le trattative da proseguire con il finanziatore garantito (rispetto alle complessità dei rapporti con il garante pubblico) e, inoltre, per consentire di approfondire la verifica della non abusività della concessione di credito in considerazione della garanzia ottenuta dalla banca.</p><p><i>Si consolida l’orientamento di merito che inibisce in via cautelare l’escussione di garanzie di terzi: per quanto riguarda le garanzie pubbliche, in un precedente inedito del Trib. Ravenna l’inibitoria era stata concessa per evitare il consolidarsi del “super-privilegio”, ciò che invece correttamente il Trib. Modena lascia in disparte. Interessante poi la motivazione modenese che richiama il tema emergente della contestazione della validità della garanzia pubblica e della verifica che la banca non abbia concesso abusivamente il credito a fronte della stessa.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Mon, 14 Apr 2025 11:46:47 +0200</pubDate>
                        <title>L&#039;AI Act ti ha sommerso?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lai-act-ti-ha-sommerso</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale, nell’Unione Europea, è disciplinato dal Regolamento (UE) 2024/1689, più noto come AI Act, che prescrive diversi obblighi a seconda de:</p><ul><li><span>il ruolo dell'operatore economico</span></li><li><span>il livello di rischio del sistema di AI </span></li></ul><p>Se sei un deployer, e cioè se ti limiti ad utilizzare sistemi di AI all'interno della tua impresa, solo alcuni degli obblighi previsti dall'AI Act troveranno applicazione. </p><p>Ne parliamo nella nostra nuova pillola con Francesco Fidel Camera e Giulio Uras.  </p><p>Scopri di più sull'AI Act: <a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/nctm/PDF/AI_ACT.pdf" target="_blank">www.advantlaw.com/fileadmin/nctm/PDF/AI_ACT.pdf</a> </p><p>Resta aggiornato sulle ultime notizie legale al mondo dell'intelligenza artificiale: <a href="https://www.advant-nctm.com/esperienza/spotlight/intelligenza-artificiale" target="_blank">www.advant-nctm.com/esperienza/spotlight/intelligenza-artificiale</a> </p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 11 Apr 2025 09:39:53 +0200</pubDate>
                        <title>Dietro-front del TAR Lazio sulla legittimità delle linee guida regionali per lo sviluppo degli impianti FER</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/dietro-front-del-tar-lazio-sulla-legittimita-delle-linee-guida-regionali-per-lo-sviluppo-degli-impianti-fer</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con sentenza n. 6969, pubblicata l’8 aprile 2025, pronunciandosi sul ricorso instaurato da una società destinataria di una comunicazione di irricevibilità dell’istanza di <i>PAUR</i> per la costruzione e l’esercizio di un impianto agrivoltaico nel Comune di Acquapendente (VT), il TAR Lazio ha sancito l’<strong>illegittimità delle Linee Guida</strong>, adottate con Deliberazione della Giunta n. 171 del 12 maggio 2023, per mezzo delle quali la Regione Lazio ha adottato gli indirizzi e i criteri transitori per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, per il rilascio del PAUR ai sensi dell’art. 27 <i>bis</i>, del D.Lgs. n. 152/2006, per impianti fotovoltaici ed eolici a terra nel territorio regionale.</p><p class="text-justify">Si ricorda come l’approvazione da parte della Regione Lazio delle suddette Linee Guida è da inserirsi nelle more dell’approvazione, da parte delle singole Regioni, dei decreti ministeriali finalizzati all'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, di cui al comma 1, dell’art. 20, del D.Lgs. n. 199/2021: con le medesime Linee Guida, la Regione Lazio, se da un lato ha conferito priorità alla realizzazione delle iniziative ricadenti in aree già ritenute idonee ai sensi del comma 8, dell’art. 20, del D.Lgs. n. 199/2021 o inerenti allo sviluppo delle Fonti Energetiche Rinnovabili nell’ambito dell’attuazione del <i>PNRR</i>, del Piano Nazionale Complementare e della Programmazione unitaria 21-27, dall’altro lato ha condizionato l’attivazione del procedimento per il rilascio del <i>PAUR</i> ad un <strong>criterio di proporzionalità e sussidiarietà tra Province</strong>, “<i>tale da consentire, in ogni singola provincia, lo sviluppo delle FER esclusivamente fino a un massimo del 50% del totale autorizzato espresso in MWp dell’intera Regione</i>”.</p><p class="text-justify">Ebbene, in considerazione dell’elevata concentrazione di impianti FER nella Provincia di Viterbo (che, attualmente, ospita circa il 78% della totalità degli impianti FER installati presso la Regione Lazio), le previsioni contenute dalle Linee Guida, con specifico riferimento a tale Provincia, dispongono di fatto un vero e proprio <strong>divieto all’installazione di progetti che non siano ricompresi tra quelli prioritari ovvero insistenti in area idonea</strong>, con la conseguente impossibilità, quindi, di avviare i procedimenti autorizzativi in tutti gli altri casi.</p><p class="text-justify">Contrariamente a quanto statuito con sentenza n. 23856, pubblicata il 31 dicembre 2024, il medesimo TAR Lazio ha, dunque, rilevato la contrarietà di dette Linee Guida con le disposizioni contenute ai commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 199/2021, in quanto introducono una <strong>moratoria per i procedimenti non prioritari in aree diverse da quelle idonee</strong>, nonché con linee guida di cui al D.M. del 10 settembre 2010, configurando, per una porzione significativa del territorio regionale, un <strong>divieto preliminare alla realizzazione di progetti FER</strong>, oltreché alla costante giurisprudenza costituzionale che ha chiarito la natura inderogabile delle linee guida a garanzia di una disciplina uniforme sul territorio nazionale.</p><p class="text-justify">Il Collegio, dunque, nonostante abbia confermato in capo alle Regioni la possibilità di introdurre criteri di proporzionalità e sussidiarietà al fine di rendere armonico lo sviluppo degli impianti FER sul territorio regionale, ha concluso per la qualificazione della Deliberazione n. 171/2023 nei termini di un vero e proprio “<i><strong>divieto aprioristico di instaurare</strong></i><strong> [una debita istruttoria] </strong><i><strong>procedimentale</strong></i>”, determinando un’“<i><strong>inevitabile illegittimità per violazione dei principi inderogabili che governano la materia</strong>”.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <guid isPermaLink="false">news-8820</guid>
                        <pubDate>Thu, 10 Apr 2025 14:33:00 +0200</pubDate>
                        <title>Nuovi dazi USA: possibili effetti sui contratti internazionali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nuovi-dazi-usa-possibili-effetti-sui-contratti-internazionali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Aggiornato a giovedì 10 aprile 2025</i></p><p><strong><u>1. IL QUADRO DELLE NUOVE TARIFFE DOGANALI</u></strong></p><p class="text-justify">Con provvedimento emanato dal Presidente degli Stati Uniti lo scorso 2 aprile, il governo americano ha adottato le nuove misure in materia di tariffe doganali, che prevedono l’applicazione di dazi supplementari sulle importazioni dei prodotti provenienti da tutti i Paesi esteri.</p><p class="text-justify">Le nuove politiche protezioniste adottate dal governo americano, in vigore dalla mezzanotte del 2 aprile, si applicano quindi anche alle importazioni provenienti dall’Unione europea.</p><p class="text-justify">Di seguito le principali novità previste dalle nuove misure:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>per il&nbsp;<strong>settore automobilistico</strong>, sono introdotte tariffe doganali del&nbsp;<strong>25%</strong>, che vengono applicate alle importazioni di&nbsp;<strong>automobili, camion e relativa componentistica</strong>&nbsp;(per quest’ultima voce, le misure entreranno in vigore entro il 3 maggio) da tutti i Paesi esteri;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>a partire&nbsp;<strong>dal 5 aprile</strong>&nbsp;le importazioni di tutte le merci dai Paesi esteri nel territorio doganale degli Stati Uniti sono sottoposte all’applicazione di&nbsp;<strong>dazi</strong>&nbsp;del&nbsp;<strong>10%</strong>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>per molti Paesi, l’aliquota sarebbe stata destinata a salire a partire dal 9 aprile</strong>. In particolare, il provvedimento della Casa Bianca prevedeva che all’<strong>Unione europea&nbsp;</strong>(e, di conseguenza, all’Italia) sarebbero stati applicati dazi al&nbsp;<strong>20%</strong>; nel caso della&nbsp;<strong>Cina</strong>, la percentuale arrivava fino al&nbsp;<strong>34%</strong>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>tuttavia, lo stesso 9 aprile il Presidente degli Stati Uniti ha annunciato una sospensione di 90 giorni delle nuove tariffe, mantenendo dazi reciproci al 10% verso tutti i Paesi;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>l’unica eccezione è costituita dalla Cina, che aveva risposto alle nuove misure statunitensi con l’approvazione di controdazi all’84%: nei suoi confronti, il governo americano ha ordinato un rialzo dei dazi al 125%;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>alcuni&nbsp;<strong>prodotti</strong>&nbsp;rimangono al momento&nbsp;<strong>esclusi dalle nuove tariffe doganali</strong>. Tra questi, rientrano&nbsp;<strong>prodotti farmaceutici, legname e semiconduttori, molti metalli preziosi (tra cui oro, argento, platino e rame), prodotti energetici (incluso il petrolio) e minerali</strong>, oltre alle merci oggetto di misure specifiche.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Le nuove disposizioni integrano un primo pacchetto di misure già emanate lo scorso 10 febbraio, con le quali il governo americano aveva sancito l’applicazione di dazi al 25% per le importazioni di acciaio e alluminio.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><strong><u>2. L’IMPATTO DEI DAZI SUI CONTRATTI COMMERCIALI</u></strong></p><p class="text-justify">Oltre ad indubbie ricadute sul piano economico e commerciale, l<strong>’introduzione dei dazi può avere una diretta incidenza su tutti i contratti commerciali</strong>&nbsp;– in essere o ancora da stipulare – aventi ad oggetto la fornitura di beni verso gli Stati Uniti.</p><p class="text-justify">In particolare, per i contratti già conclusi, l’adempimento delle obbligazioni contrattuali alla luce dell’incremento delle tariffe doganali potrebbe risultare ben più gravoso rispetto a quanto previsto – o fosse ragionevolmente prevedibile – al momento della sottoscrizione del contratto.</p><p class="text-justify">In primo luogo, è opportuno compiere una valutazione preliminare delle singole clausole contrattuali, verificando la presenza nel contratto di:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>disposizioni su legislazione e foro competente, per stabilire se il contratto sia soggetto o meno alla legge italiana (e, conseguentemente, ai possibili rimedi previsti dal codice civile);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>eventuali termini di resa (c.d.&nbsp;</span><i><span>Incoterms</span></i><span>) per verificare i criteri di ripartizione tra le parti degli incombenti doganali di&nbsp;</span><i><span>import</span></i><span>/</span><i><span>export</span></i><span>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>eventuali clausole di rinegoziazione contrattuale e/o di cessazione anticipata del rapporto contrattuale al verificarsi di determinate circostanze (ad esempio, clausole di forza maggiore o clausole c.d. di&nbsp;</span><i><span>hardship</span></i><span>).</span></p></li></ul><p class="text-justify">Inoltre, la recente sospensione di 90 giorni delle nuove tariffe conferma il quadro di attuale instabilità e incertezza dei rapporti commerciali internazionali. Questo impone, a nostro parere, una ancor maggiore accortezza nella negoziazione di nuovi accordi e una particolare attenzione nella gestione degli accordi già in essere.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><strong>2.1 <u>I rimedi codicistici</u></strong></p><p class="text-justify">Per i contratti commerciali soggetti alla legge italiana – in assenza di specifici rimedi contrattuali concordati dalle parti – il codice civile prevede alcuni istituti giuridici che potrebbero limitare l’impatto delle nuove misure tariffarie sulle pattuizioni contrattuali originarie. In particolare:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore (</span><i><span>ex&nbsp;</span></i><span>artt. 1218, 1256 e 1463 e ss. del codice civile);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>l’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione (</span><i><span>ex&nbsp;</span></i><span>art. 1467 e ss. del codice civile);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>le disposizioni in materia di equità integrativa (</span><i><span>ex</span></i><span>&nbsp;art. 1374 c.c.), nonché quelle relative agli obblighi di interpretazione ed esecuzione del contratto secondo buona fede (</span><i><span>ex&nbsp;</span></i><span>artt. 1366, 1375 c.c.).</span></p></li></ul><p class="text-justify">L’ipotesi di impossibilità sopravvenuta&nbsp;della prestazione è integrata al verificarsi di una&nbsp;qualsiasi situazione impeditiva dell’adempimento non prevedibile e non superabile tramite lo sforzo legittimamente richiedibile al debitore. Difatti, ai sensi dell’art. 1218 c.c., il debitore inadempiente può essere ritenuto non responsabile qualora dimostri che l’inadempimento è stato conseguenza dell’impossibilità di eseguire la prestazione per “<i>causa a lui non imputabile</i>”.</p><p class="text-justify">Nei casi di impossibilità sopravvenuta definitiva, l’obbligazione contrattuale si estingue, con conseguente risoluzione di diritto del contratto (totale oppure parziale, nel caso in cui l’impossibilità riguardi solo una parte della prestazione); diversamente, ove tale impossibilità sia solo temporanea, l’adempimento dell’obbligazione può essere legittimamente sospeso.</p><p class="text-justify">Fermo restando la necessità di compiere una valutazione caso per caso dei singoli contratti, i nuovi dazi (almeno in linea generale) non sembrano integrare una vera e propria impossibilità definitiva. In circostanze comunque specifiche, potrebbe essere invocata una impossibilità temporanea, con conseguente sospensione dell’obbligo di eseguire il contratto.</p><p class="text-justify">Probabilmente, potrebbe essere più agevole invocare l’istituto dell’<strong>eccessiva&nbsp;onerosità sopravvenuta</strong>. Tale rimedio consente la risoluzione di contratti il cui equilibrio sia modificato da avvenimenti sopravvenuti – straordinari e non ragionevolmente prevedibili al momento della conclusione del contratto – che non rientrano nell’ambito della normale alea contrattuale e che rendono una delle prestazioni eccessivamente onerosa rispetto all’altra.</p><p class="text-justify">In questo caso, la controparte che sia interessata a mantenere in essere il vincolo contrattuale potrà valutare di ridurre ad equità il contratto, modificandone equamente le condizioni.</p><p class="text-justify">Ad ogni modo, è opportuno segnalare che entrambi gli istituti citati – al netto della possibilità di ridurre ad equità il contratto – si scontrano spesso con un ostacolo operativo: nell’ambito del commercio, infatti, la risoluzione del contratto potrebbe non rappresentare un rimedio adeguato, in quanto comporterebbe il totale venir meno del rapporto commerciale. Al riguardo, all’epoca dell’epidemia da Covid-19 (evento eccezionale per eccellenza), la Corte di Cassazione si era espressa a sostegno dell’esistenza di un obbligo per le parti di rinegoziazione il contratto, anziché invocarne la risoluzione (cfr. Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario, relazione tematica n. 56/2020).</p><p class="text-justify">In via alternativa, si potrebbe valutare di ricorrere all’applicazione dei principi generali di equità integrativa e buona fede nell’esecuzione del contratto, con riferimento ai quali la dottrina ha già ravvisato la possibilità di sostenere l’esistenza di un generale dovere di rinegoziazione del contratto, in presenza di circostanze sopravvenute.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><strong>2.2 <u>I rimedi contrattuali</u></strong></p><p class="text-justify">Come visto, la normativa codicistica offre prevalentemente rimedi che comportano il venir meno del rapporto contrattuale, i quali spesso mal si conciliano con l’esigenza, in ambito commerciale, a preservare per quanto possibile i rapporti commerciali in essere.</p><p class="text-justify">Nell’ottica di favorire l’attivazione di rimedi conservativi, una soluzione può risiedere nella predisposizione a priori di specifiche clausole di rinegoziazione contrattuale.</p><p class="text-justify">In tal senso, spesso i contratti commerciali integrano alcune clausole tipiche della prassi commerciale, nazionale e internazionale, che regolano a livello negoziale gli effetti degli eventi sopravvenuti che possono incidere sull’equilibrio contrattuale.</p><p class="text-justify">Le previsioni contrattuali più diffuse nella prassi negoziale sono:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>le c.d. clausole di&nbsp;</span><i><span>force majeure</span></i><span>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>le c.d. clausole di&nbsp;</span><i><span>hardship</span></i><span>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>le c.d. clausole MAC (</span><i><span>material adverse change</span></i><span>).</span></p></li></ul><p class="text-justify">Le clausole di forza maggiore regolano i casi in cui l’obbligazione contrattuale diventa impossibile a causa del verificarsi di un evento dedotto nel contratto. L’applicazione della clausola di forza maggiore comporta la sospensione delle obbligazioni in capo alla parte e, eventualmente, la successiva risoluzione del contratto o la facoltà per le parti di recedere dallo stesso.</p><p class="text-justify">La possibilità che simili clausole possano trovare applicazione con riferimento all’introduzione dei dazi deve essere valutata alla luce della loro esatta formulazione, anche se – come visto – le nuove tariffe generalmente non comportano una vera e propria impossibilità della prestazione. Si dovrà procedere ad una analisi di dettaglio dei singoli eventi ricompresi dalla clausola.&nbsp;</p><p class="text-justify">Le clausole di&nbsp;<i>hardship</i>, diversamente, impongono l’obbligo di rinegoziare le pattuizioni contrattuali al verificarsi di determinate circostanze che rendano eccessivamente oneroso, per una delle parti, eseguire il contratto.</p><p class="text-justify">Tale rimedio parrebbe rappresentare una via più percorribile nel quadro dell’introduzione dei nuovi dazi.&nbsp;<i>In primis</i>&nbsp;– con una finalità analoga all’istituto dell’eccessiva onerosità sopravvenuta – le clausole di&nbsp;<i>hardship</i>&nbsp;non fanno riferimento in senso stretto a ipotesi di impossibilità dell’adempimento. In secondo luogo, il carattere conservativo del rimedio potrebbe rappresentare una soluzione più adeguata alle esigenze del commercio.</p><p class="text-justify">Da ultimo, le clausole MAC (<i>material adverse change</i>) legittimano una parte – al verificarsi di un determinato evento “rilevante” – a recedere dal contratto (salvo che sia previsto un c.d. “<i>right to cure</i>”, che concede la possibilità all’altra parte di offrire di rimediare alle conseguenze dell’evento sopravvenuto). Anche in tale ipotesi, è comunque opportuno effettuare una valutazione caso per caso per verificare l’applicabilità in concreto.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p><strong><u>3. CONCLUSIONI</u></strong></p><p class="text-justify">L’introduzione delle nuove tariffe doganali da parte degli Stati Uniti pone diversi interrogativi riguardo alle sorti dei rapporti commerciali tra Stati Uniti e Italia.</p><p class="text-justify">In attesa di seguire gli sviluppi delle politiche intraprese dal governo americano, è opportuno valutare, nei&nbsp;<strong>contratti in corso di negoziazione</strong>, l’<strong>inserimento</strong>&nbsp;di adeguate previsioni volte a mitigare i rischi derivanti dall’estrema incertezza del contesto internazionale, anche in vista di eventuali contromisure che potrebbero essere adottate dall’Unione europea, ad esempio prevedendo&nbsp;<strong>clausole specifiche che allochino chiaramente l’onere di nuovi dazi e/o prevedano meccanismi di revisione dei prezzi</strong>.</p><p class="text-justify">Quanto ai&nbsp;<strong>contratti commerciali già sottoscritti</strong>, la cui esecuzione dovesse essere impattata dai dazi, sarà&nbsp;<strong>necessario valutare caso per caso la possibile attivazione dei rimedi di legge e di contratto disponibili</strong>.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Tax</category>
                            
                                <category>USA e Canada</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 09 Apr 2025 10:16:29 +0200</pubDate>
                        <title>Lazzarino, ADVANT Nctm: IA e proprietà intellettuali, lo scenario legislativo internazionale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lazzarino-advant-nctm-ia-e-proprieta-intellettuali-lo-scenario-legislativo-internazionale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Intervista di Monitor Immobiliare a Paolo Lazzarino</i></p><p>L’intelligenza artificiale è un grande strumento che si è senza dubbio evoluto nel tempo, soprattutto in alcune aree, ma che mantiene come costante un problema legato al copyright.</p><p>Ne parla Paolo Lazzaretto, partner ADVANT Nctm.</p><p><a href="https://www.monitorimmobiliare.it/monitor-tv/lazzarino-advant-nctm-ia-e-proprieta-intellettuali-lo-scenario-legislativo-internazionale-video-_202504041400/" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per guardare il video</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 09 Apr 2025 10:14:04 +0200</pubDate>
                        <title>HR Focus Magazine - Intervista a Michele Bignami</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/hr-focus-magazine-intervista-a-michele-bignami</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Di seguito, l'intervista a cura di GIDP al nostro partner Michele Bignami.</p><p class="text-justify"><strong>Ci vuole raccontare il suo percorso professionale, dagli studi fino ad essere diventato un legale esperto in risorse umane?</strong></p><p class="text-justify">Forse tutto è dovuto al caso o meglio a un evento che all’epoca non sembrava destinato a segnare la mia vita professionale: parlo della grande nevicata dell’85, che molti ricorderanno. L’esame di diritto del lavoro avrei dovuto farlo il 14 gennaio di quell’anno, ma, arrivato con grande fatica all’Università (venivo da fuori Milano), scoprii che l’esame era stato rimandato di un mese. Tornai quindi a casa (nel frattempo i trasporti pubblici si erano già bloccati) e, avendo più tempo a disposizione, mi rimisi a studiare, riuscendo così ad approfondire la materia e ad appassionarmene. L’esame andò davvero bene. Al momento, però, non avevo ancora fatto una scelta specifica; il diritto del lavoro rimaneva un piacevole esame, ma nulla di più.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><a href="https://gidp.it/intervista-a-michele-bignami/" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per l'articolo integrale</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 07 Apr 2025 11:43:36 +0200</pubDate>
                        <title>Focus Lavoro - Aprile 2025</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/focus-lavoro-aprile-2025</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Torna l'appuntamento con “Focus Lavoro”, la Newsletter dedicata agli aggiornamenti giurisprudenziali e normativi di rilevanza per i professionisti del diritto del lavoro.&nbsp;</p><p>Attraverso una serie di brevi articoli, vengono affrontate tematiche centrali come i licenziamenti, le nuove tutele per i lavoratori, le regolamentazioni sul welfare aziendale e le modifiche recenti alla normativa in materia di esternalizzazioni illecite.</p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/nctm/PDF/Focus_Lavoro_aprile_2025.pdf" target="_blank" title="Focus Lavoro 2025"><strong><u>Clicca qui per leggere il documento integrale</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 03 Apr 2025 12:02:29 +0200</pubDate>
                        <title>NIS, e ora? Il calendario delle date da tenere a mente</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nis-e-ora-il-calendario-delle-date-da-tenere-a-mente</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Lo scorso 16 ottobre è entrato in vigore il d.lgs. n. 138/2024 con il quale l’Italia ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2022/2555 (c.d. Direttiva NIS2).</p><p class="text-justify">Il d.lgs. n. 138/2024 si applica, di regola, a medie e grandi imprese rientranti in 17 settori critici e altamente critici (oltre a pubbliche amministrazioni e talune ulteriori tipologie di soggetti identificati direttamente dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale) e prevede a carico dei soggetti NIS obblighi riconducibili alle seguenti categorie:&nbsp; &nbsp;</p><ul><li><p class="text-justify"><span><strong>obblighi di registrazione e aggiornamento delle informazioni</strong>: ogni anno i soggetti NIS devono registrarsi o aggiornare la registrazione già effettuata sul portale web dell’ACN, indicando il punto di contatto e fornendo una serie di informazioni relative, tra l’altro, alle attività svolte e ai servizi forniti;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>obblighi in materia di misure di sicurezza</strong>: ai soggetti NIS è richiesta l’adozione di misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate per gestire i rischi posti alla sicurezza dei sistemi informativi e di rete utilizzati nelle loro attività o nella fornitura dei loro servizi;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>obblighi in materia di notifica degli incidenti</strong>: i soggetti NIS devono notificare al CSIRT, per fasi ed entro termini temporali stringenti, gli incidenti di sicurezza che hanno un impatto significativo sulla fornitura dei loro servizi;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>obblighi a carico degli organi amministrativi e direttivi</strong>: gli organi amministrativi e direttivi, che sono responsabili per le violazioni della disciplina NIS, sono tenuti a seguire una formazione in materia di sicurezza informatica e a promuovere l’offerta periodica di formazione in materia di sicurezza informatica ai propri dipendenti.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Se la tua organizzazione è un soggetto NIS o presumi che lo diventerà nel corso di quest’anno, trovi di seguito un calendario con le date da tenere a mente per assicurare la conformità al d.lgs. n. 138/2024.</p><figure class="table" style="width:100.0%;"><table style="border-style:none;" class="contenttable"><tbody><tr><td style="background-color:#F2F2F2;border-color:#D9D9D9;border-width:1.0pt;height:2.0cm;padding:5.4pt;width:29.58%;"><span><strong>&nbsp;15 aprile 2025</strong></span></td><td style="background-color:#F2F2F2;border-bottom-style:solid;border-color:#D9D9D9;border-left-style:none;border-right-style:solid;border-top-style:solid;border-width:1.0pt;height:2.0cm;padding:5.4pt;width:70.42%;"><p class="text-justify"><span>Se hai effettuato la registrazione sul portale dell’ACN entro il 10 marzo 2025, riceverai agli indirizzi e-mail (dell’organizzazione e del punto di contatto) che hai fornito in fase di registrazione conferma da parte dell’ACN dell’inserimento della tua organizzazione nell’elenco dei soggetti essenziali o importanti.</span></p><p class="text-justify"><span>Sempre il 15 aprile 2025, l’ACN adotterà le determinazioni con le quali saranno definiti gli obblighi di base in materia di notifica degli incidenti e di misure di sicurezza a cui i soggetti NIS dovranno conformarsi a partire da gennaio 2026.</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:#D9D9D9;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;border-width:1.0pt;height:2.0cm;padding:5.4pt;width:29.58%;"><span><strong>Dal 15 aprile al 31 maggio 2025</strong></span></td><td style="border-bottom:1.0pt solid #D9D9D9;border-left-style:none;border-right:1.0pt solid #D9D9D9;border-top-style:none;height:2.0cm;padding:5.4pt;width:70.42%;"><p class="text-justify"><span>Se sei stato inserito nell’elenco dei soggetti essenziali e importanti, dovrai fornire, tramite il portale, ulteriori informazioni relative, in particolare, ai nomi di dominio in uso, agli Stati membri in cui offri i servizi soggetti alla NIS e ai responsabili nella tua organizzazione.</span></p></td></tr><tr><td style="background-color:#F2F2F2;border-bottom-style:solid;border-color:#D9D9D9;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;border-width:1.0pt;height:2.0cm;padding:5.4pt;width:29.58%;"><span><strong>Da 1 gennaio al 28 febbraio 2026</strong></span></td><td style="background-color:#F2F2F2;border-bottom:1.0pt solid #D9D9D9;border-left-style:none;border-right:1.0pt solid #D9D9D9;border-top-style:none;height:2.0cm;padding:5.4pt;width:70.42%;"><p class="text-justify"><span>Se hai effettuato la registrazione sul portale dell’ACN entro il 10 marzo 2025, dovrai confermare le informazioni fornite o aggiornarle, se del caso.</span></p><p class="text-justify"><span>Se, invece, non hai effettuato la registrazione sul portale dell’ACN entro il 10 marzo 2025 (in quanto hai valutato di non rientrare nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 138/2024 a quella data) ma nel corso dell’anno hai superato i massimali delle medie imprese o avviato attività che determinano l’applicazione della disciplina NIS, dovrai effettuare la prima registrazione.</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:#D9D9D9;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;border-width:1.0pt;height:2.0cm;padding:5.4pt;width:29.58%;"><span><strong>Da gennaio 2026</strong></span></td><td style="border-bottom:1.0pt solid #D9D9D9;border-left-style:none;border-right:1.0pt solid #D9D9D9;border-top-style:none;height:2.0cm;padding:5.4pt;width:70.42%;"><p class="text-justify"><span>Gli obblighi di base in materia di notifica degli incidenti, definiti dall’ACN con la determinazione che sarà adottata entro il 15 aprile 2025, diventeranno applicabili.&nbsp;</span></p></td></tr><tr><td style="background-color:#F2F2F2;border-bottom-style:solid;border-color:#D9D9D9;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;border-width:1.0pt;height:2.0cm;padding:5.4pt;width:29.58%;"><span><strong>Da ottobre 2026</strong></span></td><td style="background-color:#F2F2F2;border-bottom:1.0pt solid #D9D9D9;border-left-style:none;border-right:1.0pt solid #D9D9D9;border-top-style:none;height:2.0cm;padding:5.4pt;width:70.42%;"><p class="text-justify"><span>Gli obblighi di base in materia di misure di sicurezza, definiti dall’ACN con la determinazione che sarà adottata entro il 15 aprile 2025, diventeranno applicabili.</span></p></td></tr></tbody></table></figure><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">Se hai bisogno di assistenza e supporto nell’adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina NIS, rivolgiti ai tuoi professionisti di riferimento. &nbsp;&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 03 Apr 2025 11:43:43 +0200</pubDate>
                        <title>In materia di espropriazione, il termine per la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale è dimidiato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/in-materia-di-espropriazione-il-termine-per-la-trasposizione-del-ricorso-straordinario-in-sede-giurisdizionale-e-dimidiato</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con sentenza n. 124, pubblicata lo scorso 27 marzo, il TAR Emilia Romagna – Parma ha dichiarato inammissibile la trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in sede giurisdizionale per l’annullamento di un provvedimento avente ad oggetto la comunicazione di avvenuta dichiarazione di pubblica utilità (art. 17, comma 2, D.P.R 327/2001) e di avvio del procedimento espropriativo per l’acquisizione degli immobili interessati dalla realizzazione delle opere di servitù di elettrodotto e passaggio connesse alla realizzazione di un impianto FV avente potenza pari a circa 5 MW relative a dei terreni siti nel Comune di Noceto.&nbsp;</p><p class="text-justify">In accoglimento dell’eccezione sollevata dalla controinteressata, il TAR ha statuito che in virtù dell’art. 119, comma 1, lett. f) e comma 2, c.p.a., <u>nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a provvedimenti concernenti le procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati</u> (salvo, nei giudizi di primo grado, quelli inerenti la notificazione del ricorso e dei motivi aggiunti), ivi <u>compreso il termine di trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario</u> mediante deposito dell’atto di costituzione di cui all’art. 48 c.p.a., che costituisce termine avente natura processuale e dunque da rispettare a pena di inammissibilità (cfr., <i>ex multis</i>, T.A.R. Veneto, Sez. II, 31 maggio 2024 n. 1251).</p><p class="text-justify">Ai sensi dell’art. 48, comma 1, c.p.a., qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario proponga opposizione, il giudizio prosegue innanzi al competente tribunale amministrativo regionale “<i>se il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell’atto di opposizione, deposita nella relativa segreteria l’atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione alle altre parti</i>”.</p><p class="text-justify">È, quindi, già con l’opposizione al ricorso straordinario che si apre la fase giurisdizionale della vicenda, senza che il deposito dell’atto di costituzione possa essere considerato quale “notificazione del ricorso introduttivo” –al quale non si applicherebbe il termine dimidiato–.</p><p class="text-justify">L’atto di costituzione si limita, infatti, a riproporre il ricorso già proposto in sede amministrativa, che non può essere integrato o modificato nei motivi e nelle conclusioni, e non può, dunque, in nessun modo essere equiparato alla proposizione del ricorso, già introdotto, con la conseguenza che, per le materie soggette al rito speciale di cui all’art. 119 cod. proc. amm., <strong><u>il deposito dell’atto di costituzione oltre il termine dimidiato di trenta giorni dall’opposizione rende inammissibile il ricorso giurisdizionale per tardività del suo deposito ai fini della trasposizione</u></strong> (cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. VII, 9 febbraio 2023 n. 1443; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 6 agosto 2024 n. 217).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    </item>
                
                    <item>
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                        <pubDate>Wed, 02 Apr 2025 10:36:59 +0200</pubDate>
                        <title>Allarme cripto</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/allarme-cripto</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>L'Ue si distanzia dagli Stati Uniti, decidendo di normare il settore. Il Regolamento Micar evidenzia i pericoli per i non addetti ai lavori</i></p><p>Articolo a cura di <strong>Irene Gusso</strong> per <strong>Private - Magazine del Private Banking</strong></p><p>Il Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle criptoattività (no come Micar, recepito in Italia dal D.Lgs. 5 settembre 2024, n. 129) si applica dal 30 dicembre 2024 e annovera tra i suoi obiettivi senz'altro quello di rafforzare le tutele di coloro che scelgono di "investire" in crypto-asset.</p><p>L'avvento di questa normativa ha giustamente rassicurato gli investitori, che si sono rivolti con rinnovato entusiasmo a questo mercato, provocando un significativo e improvviso incremento del valore di alcuni crypto-asset. Proprio alla luce di ciò, il 13 dicembre 2024 l'Esma ha pubblicato un warning intitolato "Crypto-assets on the rise but remaining very risky".</p><p><strong>I rischi connessi all'investimento</strong></p><p>Le preoccupazioni dell'Esma nascono essenzialmente dalla consapevolezza che il Micar non elimina tutti i rischi connessi agli investimenti nel settore.</p><p>Innanzitutto, numerosi cryptoasset sono strumenti puramente speculativi soggetti a un'elevata volatilità, tanto che il recente picco di valore di alcuni crypto-asset potrebbe avere vita breve e rivelarsi una vera e propria bolla.</p><p>Inoltre, per quanto sia innegabile che l'entrata in vigore del Micar abbia comportato un enorme passo avanti nella tutela dell'investitore in crypto-asset, non si può negare che le tutele introdotte non siano paragonabili a quelle previste dalla normativa in materia di prodotti di investimento. Per esempio: non è previsto alcuno schema di indennizzo per gli investitori in caso di liquidazione giudiziale — o liquidazione coatta amministrativa o altra procedura concorsuale — del prestatore di servizi in crypto-asset («Casp"); non tutti i Casp sono tenuti a valutare se il cliente sia in grado di comprendere i prodotti in cryptoasset che desiderano negoziare; i Casp non hanno alcun obbligo di riferire ai clienti, su base periodica, i crypto-asset che gli stessi detengono per loro conto, né il loro valore aggiornato o corrente.</p><p><strong>Possibili rinvii</strong></p><p>Ancora, sebbene la data di applicazione di Micar fosse il 30 dicembre 2024, il Regolamento consente agli Stati membri di posticipare l'applicazione di alcune disposizioni oltre tale data. Per esempio, è consentito ai CASP che hanno prestato i loro servizi in conformità al diritto applicabile prima del 30 dicembre 2024 di continuare a farlo fino al 1° luglio 2026 o fino al rilascio o al rifiuto di un'autorizzazione, se questa data è anteriore. Pertanto, fino a tale data, le competenti Autorità nazionali potranno esercitare solamente limitati poteri di vigilanza su tali soggetti, con ciò che ne consegue in termini di tutela dei clienti.&nbsp;</p><p><strong>L'ambito di applicazione</strong></p><p>In aggiunta, si segnala che il Micar non si applica a tutti i cryptoasset, e che alcune eccezioni sono particolarmente significative. Per esempio, il Regolamento comunitario non si applica ai cosiddetti Nft ("Non Fungible Token"), ossia i crypto-asset che sono unici e non fungibili con altri crypto-asset; questi comprendono una vasta area di mercato, quella dell'arte digitale e degli oggetti da collezione. Le caratteristiche degli Nft si prestano certamente in misura minore ad avere un uso finanziario, e ciò rende i rischi per i possessori e il sistema finanziario piuttosto contenuti. Resta il fatto che, comunque, gli Nft non sono prodotti completamente sicuri, in quanto possono comunque prestarsi ad attività speculative o a pratiche illegali di manipolazione del prezzo (c.d. "wash trading").</p><p><strong>Cosa accade agli operatori extra-Ue</strong></p><p>Chiaramente, le tutele fornite dal Micar sono ancora più labili nei casi in cui i crypto-asset o i relativi servizi sono proposti od offerti da imprese extra-UE. In tali casi, infatti, gli investitori sono maggiormente esposti a rischi di frodi o truffe e, in caso di dispute o controversie con i fornitori, sarà senz'altro più complesso per i clienti agire in via giurliviale nei confronti dei medesimi.</p><p>Consigli utili per gli investitori</p><p>L'Esma conclude il proprio warning con uno specchietto riepilogativo per invitare gli investitori a sviluppare una &nbsp;maggiore consapevolezza dei rischi legati aicrypto-asset e ai prodotti e servizi collegati, quali:</p><ul><li>perdita dei fondi investiti;</li><li>brusche fluttuazioni dei prezzi;</li><li>truffe, frodi o attacchi informatici;</li><li>assenza di adeguate misure di protezione o indennizzo.</li></ul><p>Pertanto, i clienti sono invitati a verificare:</p><ul><li>di poter tollerare l'eventuale perdita dei fondi investiti;</li><li>di essere pronti ad assumersi rischi elevati;</li><li>di comprendere le caratteristiche dei prodotti o servizi in questione;</li><li>di essere in grado di proteggere efficacemente i dispositivi utilizzati per comprare, conservare o trasferire cryptoasset;</li><li>che l'emittente dei crypto-asset nel quale si intenda investire sia autorizzato a operare nell'Unione Europea;</li><li>che il Casp per le crypto-asset con cui si intende interagire sia debitamente autorizzato a operare nell'Unione Europea.</li></ul><p>In conclusione, sebbene il Micar rappresenti una conquista in termini di tutela degli investitori, è essenziale non "abbassare la guardia".</p><p><strong>Gli Usa scelgono un'altra strada</strong></p><p>La vittoria di Trump alle presidenziali Usa ha spinto Washington in direzione opposta all'Europa nella materia delle valute digitali. Mentre l'Ue ha puntato sulla regolamentazione, con l'obiettivo primario di tutelare i piccoli investitori, negli Stati Uniti si è scelto di virare verso la deregolamentazione, se non addirittura per un sostegno pieno al settore. Lo stesso Trump, accogliendo le proposte dei crypto-entusiasti ho aperto alla possibilità di creare una riserva statale basata sul Bitcoin. Una prospettiva, quest'ultima, che comporterebbe massicci acquisti della regine della cryptovalute da parte del Tesoro Usa, con la conseguenza di un incremento del valore. Intanto, poco prima del suo insediamento, Trump ha lanciato una criptovaluta che porta il suo nome, Trump, scatenando una febbre d'acquisto che ha fatto salire in poche ore la sua valutazione complessiva fino a diversi miliardi di dollari.&nbsp;</p><p>Finora la regolamentazione in merito alle criptovalute è stata stringente sia per evitare che la speculazione crei problemi ai piccoli investitori, sia perché le stesse non sono soggette al controllo della Banca centrale, come invece avviene per il dollaro. Dunque, la crescita delle crypto rischia di limitare il potere della Fed nell'intervenire in caso di necessità. Anche su questo fronte, non sarà facile dare seguito alle promesse elettorali.</p><p>In ogni caso un primo sdoganamento vi è già stato lo scorso anno con l'autorizzazione al lancio degli Etf aventi come sottostanti i Bitcoin.&nbsp;</p><p>Tornando alle novità più recenti, subito dopo la sua elezione alla Casa Bianca, Trump ha revocato un ordine esecutivo di Biden del 2022 che provava o porre dei paletti in materia e ha ordinato la creazione di un gruppo di lavoro che punti a valorizzare questi asset.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 01 Apr 2025 09:28:14 +0200</pubDate>
                        <title>Importanti chiarimenti dal MASE sull&#039;applicabilità delle previsioni del Testo Unico FER</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/importanti-chiarimenti-dal-mase-sullapplicabilita-delle-previsioni-del-testo-unico-fer</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Una delle maggiori perplessità sorte all’indomani dell’approvazione del Testo Unico FER (D.Lgs. n. 190/2024) riguarda la sua applicabilità ai progetti con iter autorizzativo avviato successivamente al 30 dicembre 2024 (data di entrata in vigore della norma) ma nelle more dei 180 giorni di adeguamento delle Regioni e degli enti locali alla nuova normativa (del TU FER ne abbiamo parlato qui,&nbsp;<a href="https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nota-di-approfondimento-testo-unico-sulle-rinnovabili" target="_blank"><i>Nota di Approfondimento: Testo Unico sulle Rinnovabili</i></a>).</p><p class="text-justify">Mentre l’<strong>art. 15&nbsp;</strong>prevede, infatti, che <u>le disposizioni procedimentali soppresse dall’allegato D continuino ad applicarsi alle procedure in corso</u>, cioè a quelle procedure per le quali è in corso la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto, “<i>fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto</i>”, l’<strong>art. 1, comma 3</strong>, dispone che, <u>nelle more dell’adeguamento ai principi di cui al Testo Unico da parte delle Regioni e degli enti locali</u> (che deve avvenire entro il termine di 180 giorni dalla data della sua entrata in vigore), <u>continua a trovare applicazione la disciplina&nbsp; previgente</u>. &nbsp;</p><p class="text-justify">Con risposta del 26 marzo scorso all’interrogazione n. 5-03777, la X Commissione del MASE ha chiarito che, a partire dal 30 dicembre 2024, “<i><strong>ogni nuova iniziativa</strong> che non rientri tra quelle per le quali la verifica di completezza della documentazione a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore, <strong>è soggetta alle nuove disposizioni sia in ordine alla tipologia di regime amministrativo, sia in ordine all’amministrazione competente</strong></i>”.</p><p class="text-justify">Il MASE ha precisato inoltre che, con riferimento alla previsione di cui all’art. 1, comma 3, il richiamato “<i>adeguamento</i>” è riferito ad aspetti meramente organizzativi delle singole amministrazioni competenti, in ordine, tra gli altri, alla completa digitalizzazione delle procedure amministrative.</p><p class="text-justify">In conclusione, devono ritenersi <strong>immediatamente applicabili le previsioni di cui al TU FER rispetto alle “nuove iniziative”&nbsp;</strong>tra cui sono ricomprese, oltre alle richieste di autorizzazione presentate successivamente alla data del 30 dicembre 2024, anche quelle presentate antecedentemente a quella data ma per le quali la verifica di completezza documentale non risulti essere stata ultimata alla data del 30 dicembre&nbsp;2024.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 31 Mar 2025 10:27:00 +0200</pubDate>
                        <title>Le regole ETS e la pericolosa inerzia di Bruxelles</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-regole-ets-e-la-pericolosa-inerzia-di-bruxelles</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Articolo a cura di <strong>Alberto Rossi</strong> per <strong>Il Secolo XIX</strong></p><p>La Commissione Europea sta monitorando gli effetti dell'inclusione del settore marittimo nell'Ets, ottemperando al testo della Direttiva. Questa analisi, per il nostro Paese, concerne due settori di significativa importanza: l'impatto sui servizi di continuità territoriale e su quelli di transhipment di contenitori. Il report giunge alla conclusione che non si è registrato —ad oggi —alcun effetto pregiudizievole, posto che i servizi sono stati resi senza alterazioni. La Commissione dà tuttavia atto che queste sue conclusioni sono in parte dovute al fatto che nel 2024 si era nella prima fase del regime (il calcolo del costo Ets è stato fatto al 40% delle effettive emissioni, sarà al 70% nel 2025 e a1100% l'anno prossimo) e che la crisi del Canale di Suez ha determinato scelte nei vettori non imputabili alla norma ambientale. Ed ecco che la Commissione si astiene dal fare quanto avrebbe potuto secondo la Direttiva, e cioè proporre modifiche derogatorie all'impianto come del resto chiesto (e non solo auspicato) da alcuni ministri europei dei Trasporti (in testa il ministro Salvini, ma la posizione è stata più volte sostenuta anche dal ministro Pichetto Fratin).</p><p><i>Articolo integrale nell'edizione del 31 marzo 2025 de Il Secolo XIX</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Shipping and Logistics</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 27 Mar 2025 10:29:00 +0100</pubDate>
                        <title>Legal 500 EMEA 2025</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legal-500-emea-2025</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Grazie al lavoro e all’eccellenza dei nostri team, quest’anno siamo classificati in 26 Practice Area e i professionisti hanno ottenuto 36 posizionamenti nei ranking di Legal 500 EMEA 2025<br><br>Lo Studio si conferma top ranked (Tier 1) in Intellectual Property: Copyrights e in Shipping e, nel complesso, ha fatto registrare 4 upgrade tra i dipartimenti e 5 tra i professionisti.&nbsp;<br><br>Si confermano Hall of Fame Paolo Montironi (Commercial, Corporate and M&amp;A e Private Equity), Giorgio Berlingieri (Shipping), Giuliano Berruti (Administrative and Public Law), Luigi Croce (Real Estate and Construction), Paolo Lazzarino (Intellectual Property) e Luca Toffoletti (EU/Competition Law).<br><br>Entrano per la prima volta in classifica come "Next Generation Partner" Simone Gaggero (Shipping) e Giulio Uras (Data Privacy and Data Protection).<br><br>Siamo lieti inoltre che il valore del team della nostra sede di Genova sia stato riconosciuto con l’ingresso nel ranking dedicato alla città.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 26 Mar 2025 12:39:15 +0100</pubDate>
                        <title>Il Consiglio di Stato torna a pronunciarsi sull’artato frazionamento e sul legittimo affidamento ingenerato dal GSE in capo al privato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-consiglio-di-stato-torna-a-pronunciarsi-sullartato-frazionamento-e-sul-legittimo-affidamento-ingenerato-dal-gse-in-capo-al-privato</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con sentenza n. 2252 del 19 marzo 2025, il Consiglio di Stato ha chiarito che affinché si configuri un’ipotesi di artato frazionamento, che costituisce violazione del criterio dell’equa remunerazione degli investimenti, non è sufficiente che due impianti (nel caso di specie, autorizzati a distanza di tempo e ubicati in due comuni diversi), di proprietà del medesimo soggetto, condividano lo stesso punto di connessione.</p><p class="text-justify">Il Collegio ha ritenuto che tale circostanza non possa da sola integrare l’ipotesi di artato frazionamento, atteso che l’art. 29 del D.M. 23 giugno 2016, nella sua interezza, prevede che tale elemento possa essere considerato, al più, come “<i>indiziario</i>” e non quale elemento costitutivo della fattispecie abusiva.</p><p class="text-justify">In particolare, ad avviso dei giudici del Consiglio di Stato, dall’esame dell’art. 29 del D.M. 23 giugno 2016, il quale prevede che il GSE “<i>nell’applicare le disposizioni di cui all’art. 5, comma 2, verifica, inoltre, la sussistenza di elementi indicativi di un artato frazionamento della potenza degli impianti</i>”, emerge inequivocabilmente come “<i><strong>l’unicità del nodo di raccolta dell’energia prodotta</strong> possa essere al più valutato quale <strong>possibile elemento indicativo</strong> di un artato frazionamento, <strong>ma non possa in alcun modo essere considerato</strong> - in forza di una non prevista presunzione assoluta - <strong>elemento da solo sufficiente a configurare un artato frazionamento</strong></i>”.</p><p class="text-justify">In tale ottica, per i giudici di Palazzo Spada, l’interpretazione data dal GSE prima, e dal TAR, poi, essendo incentrata sulla valorizzazione dell’art. 5, comma 2, lett. b)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a>, del D.M. 23 giugno 2016 secondo cui si sarebbe in presenza sempre e comunque di un “<i>unico impianto</i>” ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. b), del D.M. 23 giugno 2016 in caso di “<i>impianti localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue</i>”, solo perché nella stessa particella siano situati entrambi i POD, comporterebbe l’inammissibile abrogazione della parte in cui lo stesso art. 5, comma 2 fa salvo l’art. 29 del D.M. 23 giugno 2016 generando “<i>un inammissibile corto circuito logico-giuridico</i>”.&nbsp;</p><p class="text-justify">Altro spunto molto interessante della sentenza in commento riguarda il riconoscimento della lesione del principio del <strong>legittimo affidamento&nbsp;</strong>in capo all’operatore titolare dei due impianti eolici al quale, in un primo momento, era stato contestato, in sede di preavviso di rigetto dal GSE, tra gli altri motivi ostativi, il possibile artato frazionamento, laddove i provvedimenti finali di rigetto adottati dal GSE non contenevano alcuna contestazione in merito.&nbsp;</p><p class="text-justify">Tanto aveva indotto la società a ritenere che i propri impianti non fossero stati più ritenuti dal Gestore interconnessi fra loro con la conseguenza che, a seguito della pubblicazione dei nuovi bandi per l’incentivazione aveva ritenuto di poter partecipare, previa iscrizione al Registro dei due impianti (rispettivamente aventi potenza di 3 MW e 2,4 MW) in luogo della procedura d’asta (prevista per gli impianti con potenza superiore ai 5 MW).</p><p class="text-justify">Ne consegue che la condotta del GSE è stata censurata dal Consiglio di Stato in quanto contraria non solo al dato letterale e alla <i>ratio</i> delle disposizioni in materia di artato frazionamento, ma anche al principio del legittimo affidamento ingenerato nell’operatore il quale si configura «<i>in ragione del convincimento ragionevole del legittimo esercizio del potere pubblico e del convincimento ragionevole dell’operato dell’amministrazione conforme ai principi di correttezza e buona fede, individuandosi in ciò il duplice parametro “al quale ancorare” “la fiducia”, “il convincimento” o “l’aspettativa” del privato</i>» (<i>ex multis</i>,&nbsp;Cons. Stato, Sez. IV, 27 dicembre 2024, n. 10415).</p><hr><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a>&nbsp;Secondo cui “<i>fermo restando l’art. 29, ai fini della determinazione della potenza dell’impianto, ivi incluso il valore di soglia di cui al comma 1, si considera quanto segue: … b) più impianti alimentati dalla stessa fonte, nella disponibilità del medesimo produttore o riconducibili, a livello societario, a un unico produttore e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico&nbsp;impianto, di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti</i>”.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Eolico</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 25 Mar 2025 11:02:42 +0100</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm cresce nel labour con l&#039;ingresso del nuovo Partner Patrizio Bernardo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-cresce-nel-labour-con-lingresso-del-nuovo-partner-patrizio-bernardo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Siamo lieti di annunciare l'ingresso di <strong>Patrizio Bernardo </strong>come nuovo partner del dipartimento Lavoro.&nbsp;</p><p class="text-justify">Con l’ingresso di Patrizio e del suo team, composto da Claudia Schmiedt (Senior Associate), Francesca Retus (Associate), due trainee (Sara Salmeri e Emiliano Ferrari) e una persona di staff (Angelica Tamburrano), la practice si consolida ulteriormente, raggiungendo un totale di 28 professionisti.</p><p class="text-justify">Patrizio Bernardo vanta una solida esperienza nel diritto del lavoro, tanto in ambito nazionale quanto internazionale, assistendo medie e grandi imprese per tutto ciò che attiene alla gestione dei rapporti di lavoro dipendente, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, tra cui, in particolare, la predisposizione di contratti di lavoro per personale dirigente, la stesura di patti di non concorrenza post-contrattuale,&nbsp; politiche retributive, salute e sicurezza sul lavoro, licenziamenti individuali e collettivi, gestione degli ammortizzatori sociali, relazioni industriali e negoziazione di contratti collettivi.</p><p class="text-justify">“<i>Con la sua expertise, Patrizio contribuirà ulteriormente&nbsp;al consolidamento della posizione di ADVANT Nctm come punto di riferimento nel settore&nbsp;del diritto del lavoro. Siamo entusiasti di accoglierlo insieme al suo team, certi che questa collaborazione porterà un ulteriore valore aggiunto sia al nostro Studio che alla nostra clientela e che contribuirà alla&nbsp;continua crescita di ADVANT Nctm”, </i>commenta Paolo Montironi, Senior Partner di ADVANT Nctm.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il numero totale dei Partner dello Studio sale ora a 79.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 21 Mar 2025 15:46:37 +0100</pubDate>
                        <title>DDL Intelligenza Artificiale: dal Senato la prima approvazione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ddl-intelligenza-artificiale-dal-senato-la-prima-approvazione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Una prima analisi del disegno di legge sull’intelligenza artificiale all’esame del Parlamento.</p><p><strong>Iter legislativo</strong></p><p>Nella notte di giovedì 20 marzo, il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge sull’intelligenza artificiale (il “<i><strong>DDL AI</strong></i>”) che integrerà a livello nazionale la disciplina dettata dal Regolamento (UE) 2024/1689 (più noto come <strong>AI Act</strong>).&nbsp;</p><p>A quasi un anno di distanza dalla sua trasmissione alle Camere, il DDL AI ha ricevuto il via libera dall’Aula del Senato con lievi modifiche. La palla passa ora alla Camera dei Deputati. Per l’effettiva implementazione delle norme, occorrerà comunque attendere (anche dopo che sarà approvato in via definitiva dal Parlamento) l’adozione da parte del Governo dei decreti legislativi sulle materie oggetto di delega.&nbsp;</p><p>I tempi (lunghi) di approvazione da parte del Senato del DDL AI si spiegano anche alla luce del parere reso dalla Commissione europea con il quale erano state rilevate alcune incongruenze con l’AI Act che, come si dirà di seguito, sono state solo parzialmente risolte.</p><p><strong>Il disegno di legge</strong></p><p>L’obiettivo del DDL AI è quello di rafforzare ulteriormente il livello di tutela in relazione all’utilizzo dell’intelligenza artificiale con specifico riferimento a taluni ambiti e settori.</p><p>La struttura del DDL AI si articola come segue.</p><p>Nella prima parte sono stabiliti i <strong>principi guida</strong> ed è definita la <strong>strategia nazionale </strong>in relazione all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.</p><p>La seconda parte prevede, invece, specifiche <strong>disposizioni di settore</strong>, volte a innalzare il livello di <strong>trasparenza</strong> nei seguenti ambiti e settori:</p><ul><li><span>sanitario e ricerca scientifica;</span></li><li><span>mondo del lavoro e professioni intellettuali;</span></li><li><span>attività giudiziaria;</span></li><li><span>pubblica amministrazione;</span></li><li><span>sicurezza nazionale;</span></li><li><span>tutela degli utenti e diritto d’autore.</span></li></ul><p>La terza parte è dedicata alla<i> governance</i> e individua le autorità nazionali competenti in materia e cioè:</p><ul><li><span>l’<strong>Agenzia per l’Italia Digitale&nbsp;</strong>(AgID), in qualità di <u>autorità di notifica</u>; e</span></li><li><span>l’<strong>Agenza per la Cybersicurezza Nazionale</strong> (ACN), in qualità di <u>autorità di vigilanza</u>.</span></li></ul><p>Infine, la quarta parte è dedicata alla tutela penale e stabilisce una serie di circostanze aggravanti in relazione all’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nella commissione di taluni reati, oltre a introdurre una <strong>nuova fattispecie di reato</strong> che punisce l’illecita diffusione dei cd. <i>deep fake</i>.</p><p><strong>Le modifiche al testo originario</strong></p><p>Rispetto alla versione originaria del 23 aprile 2024, il nuovo testo del DDL AI ha subito poche modifiche, tutte di scarso rilievo. In particolare, si segnalano:</p><ul><li><span>la rimozione di autonome definizioni dei termini “sistemi di intelligenza artificiale” e “modelli di intelligenza artificiale”, facendo rinvio alle definizioni dell’AI Act;</span></li><li><span>i trattamenti di dati personali per finalità di ricerca e sperimentazione clinica saranno disciplinati specificamente attraverso decreto del Ministero della salute;</span></li><li><span>il conferimento di apposita delega al governo per definire una disciplina organica relativa all’utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici nell’ambito del </span><i><span>training</span></i><span> di sistemi di intelligenza artificiale.</span></li></ul><p><strong>I rilievi della Commissione</strong></p><p>Come detto sopra, la Commissione europea aveva espresso al Governo una serie di rilievi sul testo originario del DDL AI, giudicato eccessivamente restrittivo.&nbsp;</p><p>In particolare, nel suo <strong>parere circostanziato C(2024)7814</strong>, la Commissione aveva “bocciato” il testo di legge per tre ordini di motivi:</p><ul><li><span>le definizioni non possono distaccarsi da quelle utilizzate nell’AI Act;</span></li><li><span>gli ambiti delle professioni intellettuali, dell’attività giudiziaria e della sanità rischiano di essere sovraccaricati da obblighi eccessivi;</span></li><li><span>le autorità di governance nominate, AgID e ACN, sono autorità governative che non possono assicurare piena indipendenza.</span></li></ul><p><strong>Considerazioni conclusive</strong></p><p>Se il primo rilievo è stato affrontato e risolto, i restanti rilievi non sembrano essere stati presi in considerazione. Le aree di potenziale incompatibilità con la disciplina europea sull’intelligenza artificiale dunque persistono.&nbsp;</p><p>La domanda a questo punto è: il DDL AI sarà approvato così com’è o, invece, il legislatore terrà conto del parere della Commissione revisionandone il contenuto? Non ci resta che attendere la decisione della Camera dei Deputati.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8700</guid>
                        <pubDate>Fri, 21 Mar 2025 14:43:42 +0100</pubDate>
                        <title>Verso la sostenibilità energetica dei data center: un percorso tutto da costruire</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/verso-la-sostenibilita-energetica-dei-data-center-un-percorso-tutto-da-costruire</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>Il carattere energivoro dei Data Center e la mancanza di accesso ai vantaggi riservati alle imprese energivore ad alto rischio di delocalizzazione</strong></p><p class="text-justify">La crescente dipendenza dai servizi digitali sta comportando una domanda senza precedenti di infrastrutture per l’elaborazione e l’archiviazione dei dati. I <i>data center</i>, tra le infrastrutture più energivore del pianeta, sono al centro della rivoluzione digitale e dell’intelligenza artificiale e il loro consumo energetico ed idrico non può più essere ignorato. Sistemi di raffreddamento e apparecchiature di supporto devono infatti essere continuamente alimentati per garantire il funzionamento dei servizi digitali senza interruzioni.&nbsp;</p><p class="text-justify">Per quanto, tuttavia, si tratti con ogni evidenza di energivori, i <i>data center</i> non possono oggi ancora accedere ai vantaggi riservati alle imprese ad alto rischio di delocalizzazione, in quanto pare arduo dimostrare che si tratta di un settore a rischio delocalizzazione, presupposto degli attuali aiuti di stato alle imprese energivore.</p><p class="text-justify">A questo si aggiunge che il&nbsp;codice ATECO&nbsp;(63.11) attribuito dal primo gennaio 2025 ai <i>data center</i>, allo stato, non rientra tra quelli che possono accedere alle agevolazioni per gli energivori.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Il contesto normativo europeo e nazionale</strong></p><p class="text-justify">Con il <strong>Regolamento Delegato (UE) 2024/1774</strong> del 13 marzo 2024, la Commissione Europea ha costituito un nuovo sistema di valutazione della sostenibilità dei <i>data center</i> diretto a consentire raffronti tra centri dati e promuovere nuovi assetti o interventi adeguati di efficientamento in centri dati nuovi o esistenti, che possano tradursi non solo in una riduzione considerevole del consumo idrico ed energetico, ma anche in un più ampio ricorso alle energie rinnovabili, nell'aumento dell'efficienza della rete o nel riutilizzo del calore di scarto nelle strutture e nelle reti di riscaldamento circostanti.&nbsp;</p><p class="text-justify">Tra le altre, il regolamento indica le informazioni e gli indicatori chiave di prestazione che devono essere comunicati alla banca dati europea dai gestori di centri dati con una domanda di potenza delle tecnologie dell'informazione installate pari ad almeno 500 kW e che sono necessari per l'istituzione di un sistema per classificare la sostenibilità dei centri dati e di una metodologia di misurazione e calcolo comune dell'Unione. Esso definisce inoltre i primi indicatori di sostenibilità dei centri dati che saranno calcolati sulla base delle informazioni e degli indicatori chiave di prestazione comunicati alla banca dati europea sui centri dati.</p><p class="text-justify">Ad oggi, in Italia non esistono, invece, norme specificamente dedicate ai <i>data center</i>.</p><p class="text-justify">Un primo disegno di legge in materia risale allo scorso 24 giugno 2024 (c.d. “<strong>DDL Pastorella</strong>”) che reca la “<i>Delega al Governo in materia di organizzazione, potenziamento e sviluppo tecnologico dei centri di elaborazione dati</i>” al fine di:</p><p class="text-justify">a) prevedere una disciplina di carattere generale dei centri di elaborazione dati, nel rispetto dei princìpi costituzionali, dell’ordinamento dell’Unione europea e del diritto internazionale, definendo, in tale ambito, procedure autorizzative semplificate per la costruzione di nuove infrastrutture e un relativo codice ATECO;&nbsp;</p><p class="text-justify">b) assicurare il&nbsp;<strong>potenziamento della rete elettrica nazionale</strong> per garantire la concreta attuazione dello sviluppo infrastrutturale;</p><p class="text-justify">c) promuovere lo sviluppo tecnologico e sostenere l’economia digitale,&nbsp;<strong>incentivando</strong> gli investimenti pubblici e privati nell’innovazione tecnologica per il settore dei centri di elaborazione dati;</p><p class="text-justify">d) favorire il riconoscimento e la crescita del settore, ottimizzando l’utilizzo delle risorse e riducendo l’impatto ambientale, nel rispetto dei princìpi di semplificazione burocratica e delle disposizioni in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati;&nbsp;</p><p class="text-justify">e) definire i parametri e i livelli di sicurezza, resilienza, ripristino ed&nbsp;<strong>efficienza energetica</strong> dei centri di elaborazione dati, nel rispetto degli standard e delle disposizioni internazionali in materia;&nbsp;</p><p class="text-justify">f) facilitare la trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni e delle imprese e l’offerta di servizi performanti ai cittadini attraverso lo sviluppo di competenze progettuali, di costruzione e di mantenimento delle infrastrutture ad alta tecnologia;&nbsp;</p><p class="text-justify">g) adottare iniziative per garantire la competitività dell’Italia nelle strategie infrastrutturali e digitali europee e la sovranità tecnologica per le infrastrutture dei centri di elaborazione dati;&nbsp;</p><p class="text-justify">h) promuovere la formazione e lo sviluppo di competenze specifiche nel settore dei centri di elaborazione dati, anche prevedendo l’istituzione di programmi educativi specifici in collaborazione con enti di alta formazione.</p><p class="text-justify">Con il disegno di legge n. 1259 del 2025 (“<strong>DDL Basso</strong>”) è stato sostanzialmente ripreso il contenuto del DDL Pastorella, prevendendo ulteriori finalità e, nello specifico:</p><p class="text-justify">a) agevolare il riutilizzo e la&nbsp;<strong>riqualificazione di siti con la presenza di centrali a carbone</strong> dismesse o in dismissione per la realizzazione di nuovi centri di elaborazione dati e delle infrastrutture energetiche di supporto, anche attraverso incentivi finanziari;</p><p class="text-justify">b) creare una cabina di regia interministeriale composta dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per coordinare lo sviluppo delle infrastrutture dei centri di elaborazione dati;</p><p class="text-justify">c) valutare l'<strong>accelerazione</strong> delle richieste per i progetti di nuovi centri di elaborazione dati che prevedano l'utilizzo di soluzioni energetiche pulite, le sperimentazioni innovative di teleriscaldamento e di raffreddamento, la riduzione di richieste di acqua;</p><p class="text-justify">d) sostenere i&nbsp;<strong>sistemi di accumulo</strong> di energia a basso impatto ambientale per rendere i centri di elaborazione dati più sostenibili ed efficienti.&nbsp;&nbsp;</p><p class="text-justify">Entrambi i DDL non indicano quale tipo di meccanismo incentivante dovrebbe essere adottato, né le tipologie di procedure autorizzative astrattamente da implementare. Non è nemmeno indicato sulla base di quale principio l’incentivo sarebbe compatibile con la normativa eurounitaria relativa agli aiuti di Stato.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Incentivi esistenti e PPA</strong></p><p class="text-justify">Ad oggi, non esistono meccanismi incentivanti pensati esclusivamente per i <i>data center</i>. Tuttavia, dal punto di vista regolatorio i <i>data center</i>, costituiscono “unità di consumo”. In quanto tali, possono questi costituire una configurazione di autoconsumo (individuale o, in presenza dei relativi presupposti, collettivo), con collegamento diretto o tramite rete pubblica a impianti di produzione di energia elettrica da FER.</p><p class="text-justify">L’<strong><u>autoconsumo tramite rete pubblica</u></strong> è incentivato dal Decreto ministeriale n. 414 del 7 dicembre 2023 (“<strong>DM CACER</strong>”) che definisce le modalità di concessione di incentivi, volti a promuovere la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili anche inseriti in configurazioni di comunità energetiche, gruppi di autoconsumatori e autoconsumatori a distanza.&nbsp;</p><p class="text-justify">In particolare, il DM CACER incentiva la quota di energia “autoconsumata” dall’unità di consumo e prodotta dall’unità di produzione. La medesima energia è anche oggetto di contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata.</p><p class="text-justify">L’<strong><u>autoconsumo individuale con collegamento diretto</u></strong> all’unità di produzione, invece, può configurare alternativamente, a scelta delle parti e a seconda della maggiore convenienza:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>un Sistema Semplice di Produzione e Consumo (“<strong>SSPC</strong>”) ai sensi del Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (“<strong>TISSPC</strong>”), che, in estrema sintesi, beneficia di uno sconto sugli oneri di sistema;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>un autoconsumo a distanza con linea diretta ai sensi del Testo Integrato di Autoconsumo Diffuso (“<strong>TIAD</strong>”), che beneficia del solo contributo di valorizzazione sull’energia autoconsumata.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Ovviamente le due ultime configurazioni permettono al cliente finale, oltre ai vantaggi sopra citati, un risparmio diretto in bolletta pari alla minor energia non prelevata dalla rete a autoconsumata.</p><p class="text-justify">Da ultimo, è evidente il frequente ricorso ai <strong>PPA</strong> prevalentemente virtuali, da parte delle <i>big tech</i> per assicurarsi un prezzo fisso dell’energia da prodursi da impianti da fonti rinnovabili addizionali, il cui ruolo - con l’applicazione delle regole che affidano al GSE la funzione di garante di ultima istanza e con l’attesa crescita della capacità di stoccaggio elettrico - potrebbe essere ulteriormente ampliato e diversificato, con l’adozione di contratti a profilo invece che a volume.&nbsp;</p><p class="text-justify">***</p><p class="text-justify">[1] Questo contributo fa seguito ad altri in cui sono stata analizzati gli aspetti relativi alle autorizzazioni ambientali (<a href="https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/energia-tra-innovazione-tecnologica-e-impatto-ambientale" target="_blank">https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/energia-tra-innovazione-tecnologica-e-impatto-ambientale</a> ) e agli aspetti urbanistici nella Regione Lombardia (<a href="https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/linee-guida-per-la-realizzazione-dei-data-center" target="_blank">https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/linee-guida-per-la-realizzazione-dei-data-center</a> ).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Efficienza energetica e servizi energetici</category>
                            
                                <category>Energivori</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 20 Mar 2025 14:40:47 +0100</pubDate>
                        <title>Chambers Europe 2025</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/chambers-europe-2025</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Siamo orgogliosi di comunicare che 16 aree di pratica di ADVANT Nctm sono presenti nelle classifiche di <strong>Chambers</strong> Europe 2025.</p><p>Inoltre, abbiamo raggiunto l’importante risultato di 42 <strong>ranking</strong> per i nostri Professionisti.</p><p>Quest’anno si registrano:</p><ul><li><span>4 upgrade di <strong>Practice Area</strong></span></li><li><span>15 upgrade per i professionisti</span></li></ul><p><strong>Paolo Montironi</strong> ottiene il titolo di “Senior Stateperson” in “Corporate M&amp;A: Mid-Market” e “Private Equity”.</p><p>Sono promossi in Band 1 <strong>Alberto Rossi</strong> nell’area “Shipping” e <strong>Pietro Zanoni</strong> nell’area “Corporate M&amp;A: Mid-Market”, mentre <strong>Giorgio Berlingieri</strong> si conferma in Band 1 sempre per Shipping.</p><p><strong>Filippo Cassola</strong>, <strong>Francesco Mazzocchi</strong>, <strong>Marco Monaco</strong> e <strong>Alessia Trevisan</strong> entrano per la prima volta nei ranking rispettivamente per: Shipping, Competition/European Law, Public Law e Corporate M&amp;A: Mid-Market.</p><p>Un grande risultato che testimonia l’eccellenza del nostro team!</p>]]></content:encoded>
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 19 Mar 2025 14:52:14 +0100</pubDate>
                        <title>China Desk - Doing business in Italy</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/china-desk-doing-business-in-italy</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>The Italian legal system is a civil law system. Italy is a founding member of the European Union (EU). The body of European Community law is effective in Italy, either directly or by incorporation. Italy adheres to several international treaties and conventions, including the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG). Italy is the 9th world exporter of goods and the 13th importer.&nbsp;</p><p>The Italian economic structure relies mainly on services and industry sector. Indeed, twothirds of Italy’s GDP is contributed by the services sector (including wholesales, retails and transports sub sectors), while approximately 29% of national income is derived from manufacturing and construction industry, mainly run by small and medium-sized familyowned enterprises. The strongest industrial sectors are machinery and clothing / textiles. Agriculture contributes to the remaining share of total GDP. Attracting foreign investments has been an important factor in the economic and social development of the country, in addition to being one of the priorities of the Italian government.</p><p><a href="https://www.advantlaw.com/news/china-desk-doing-business-in-italy" target="_blank"><strong><u>Click here to read the full document</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9901</guid>
                        <pubDate>Wed, 19 Mar 2025 14:51:00 +0100</pubDate>
                        <title>Misure protettive e cautelari ex art. 54 CCII – rinvio pregiudiziale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/misure-protettive-e-cautelari-ex-art-54-ccii-rinvio-pregiudiziale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Trib. Brindisi, 3 dicembre 2024</p><p class="text-justify">Il Tribunale di Brindisi, in un procedimento di conferma di misure protettive atipiche (sospensione di cambiali e assegni postdatati) ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 363-<i>bis</i>&nbsp;c.p.c. in punto di (i)&nbsp;riconducibilità delle misure protettive atipiche al&nbsp;<i>genus</i>&nbsp;delle misure cautelari e (ii) possibilità di ottenere, superato il limite di dodici mesi stabilito dall’art. 8 CCII, una misura cautelare dello stesso contenuto delle misure protettive atipiche già scadute.&nbsp;</p><p class="text-justify"><i>La Cassazione ha già ritenuto ammissibile il rinvio pregiudiziale in materia cautelare. In attesa della pronuncia della Corte, l’ordinanza del Tribunale, che riporta un’amplissima e approfondita rassegna degli orientamenti e dei temi rilevanti, consente di fare il punto sulla (tutt’ora, anche dopo il Correttivo Ter) incerta sovrapposizione tra misure protettive atipiche e cautelari. Al riguardo, il Tribunale sottolinea la differenza dei presupposti che il giudice deve accertare, a seconda dell’adesione all’una o all’altra tesi.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Tue, 18 Mar 2025 15:26:00 +0100</pubDate>
                        <title>Attorney-client privilege in criminal proceedings in the EU: need for common standards</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/attorney-client-privilege-in-criminal-proceedings-in-the-euneed-for-common-standards</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Sebbene il diritto al segreto professionale tra avvocato e cliente (c.d. “<i>attorney-client privilege</i>”) sia da tempo riconosciuto nel panorama giuridico europeo come un diritto fondamentale, nella pratica - come risulta evidente, in particolare, nell’ambito di indagini <i>cross-border - </i>la sua protezione non sembra essere effettiva e adeguata. È tuttavia possibile (e auspicabile) che l’Unione Europea, partendo da standard comuni rintracciabili a partire dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia Europea, intervenga per disciplinare la materia introducendo regole armonizzate per tutti gli Stati membri.</p><p>Di seguito, la pubblicazione a cura della nostra Marianna Geraci per Springer Nature: <a href="https://link.springer.com/article/10.1007/s12027-025-00836-w" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8690</guid>
                        <pubDate>Tue, 18 Mar 2025 11:03:00 +0100</pubDate>
                        <title>Investimenti retail, Bruxelles pronta al ritiro se l&#039;accordo è al ribasso</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/investimeti-retail-bruxelles-pronta-al-ritiro-se-laccordo-e-al-ribasso</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Prodotti finanziari. La Retail Investment Strategy a tutela degli investitori rischia di essere ancora depotenziata dall'Europarlamento e dal Consiglio Ue</i></p><p>[…] La Retail Investment Strategy è stata presentata come una direttiva volta a modificare una serie di direttive in vigore, su proposta della commissaria Mairead McGuinness, che nella passata Commissione si occupava di servizi finanziari. La questione che si voleva "aggredire" è quella dei costi elevati, secondo la Commissione, dei prodotti finanziari e della loro non sempre efficiente allocazione.[…]</p><p>[…] Secondo l'avvocato Francesco Mocci, Partner di ADVANT Nctm: «Uno dei punti su cui si sono registrate maggiori distanze tra le istituzioni europee è per esempio quello dei cosiddetti benchmark, che avrebbe dovuto elaborare l'Esma e nei cui range si sarebbero dovuti collocare i costi dei prodotti. Poi sono stati sostituiti dal Parlamento con la consultazione dei peers, dei pari. Secondo il Consiglio infine c'è la possibilità di scegliere tra i benchmark e i peers». Tra l'altro con l'affossamento della Ris si perderebbero anche le norme che erano previste per disciplinare il mondo dei cosiddetti fininfluencer: gli influencer del settore finanziario. Come pure l'equiparazione delle tutele per i prodotti assicurativi e quelli finanziari. […]</p><p><i>Articolo integrale disponibile sull'edizione del 18 marzo 2025 de Il Sole 24 Ore</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 18 Mar 2025 09:52:07 +0100</pubDate>
                        <title>Il silenzio del MIC nel procedimento di VIA equivale a silenzio assenso orizzontale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-silenzio-del-mic-nel-procedimento-di-via-equivale-a-silenzio-assenso-orizzontale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con la sentenza n. 867 del 4 febbraio 2025, il Consiglio di Stato è tornato a pronunciarsi sul silenzio del Ministero della Cultura (MIC) nell’ambito del procedimento di valutazione d’impatto ambientale (VIA) per la realizzazione di un impianto agrovoltaico, confermandone la natura di silenzio assenso orizzontale ai sensi dell’art. 17-<i>bis</i> L. n. 241/1990.</p><p class="text-justify">Come noto, nelle procedure di VIA rimesse alla competenza statale, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), in qualità di autorità competente, adotta il provvedimento di compatibilità ambientale sul progetto previa acquisizione del concerto del MiC, in ossequio al disposto dell’art. 25 D.lgs. n. 152/2006.</p><p class="text-justify">In particolare, con riferimento ai progetti PNRR, l’art. 25, comma 2 <i>bis</i>, del D.Lgs. n. 152/2006, stabilisce che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC si esprima “<i>entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, <u>previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni</u></i>”.</p><p class="text-justify">In buona sostanza, con la citata norma è stato delineato un procedimento in base al quale, conclusa la fase istruttoria, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC rende il proprio parere sulla compatibilità ambientale del progetto il quale viene portato all’attenzione del MiC per la relativa valutazione. Il Ministero è chiamato ad esprimersi entro il termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento reso dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.</p><p class="text-justify">Fino alle recenti pronunce, accadeva spesso che il MASE attendesse per svariati mesi l’espressione del concerto del MiC, la mancanza del quale comportava un vero e proprio stallo nella procedura non superabile se non mediante la proposizione dell’azione sul silenzio innanzi al Giudice Amministrativo.</p><p class="text-justify">La più recente giurisprudenza amministrativa, prendendo le mosse dall’orientamento formatasi in seno al Consiglio di Stato (cfr., Sez. IV, sent. n. 8610/2023) con riferimento al silenzio della Soprintendenza nell’ambito del procedimento di compatibilità paesaggistica, ha, invece, ritenuto applicabile l’istituto del silenzio-assenso tra Amministrazioni (c.d. silenzio assenso orizzontale) <i>ex</i> art. 17 <i>bis</i> L. 241/1990, anche in caso di procedura di VIA statale.</p><p class="text-justify">L’articolo 17 <i>bis</i>, nel disciplinare gli effetti del dell’inerzia nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni, introduce l’istituto del silenzio assenso orizzontale una volta decorsi i termini accordati dalla legge per il rilascio del parere. Tale istituto, per espressa previsione del comma 3, si applica anche nel caso in cui vengano in rilievo interessi sensibili e, dunque, nei casi in cui sia prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta di “<i>amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali</i>”.&nbsp;</p><p class="text-justify">In definitiva, la più recente giurisprudenza amministrativa stigmatizza l’illegittimità &nbsp;dei pareri e dei contributi tecnico-istruttori adottati in violazione dei termini perentori di legge escludendo la loro portata preclusiva rispetto alla conclusione del procedimento e, anzi, riconoscendo a quel ritardo valore di silenzio assenso tra amministrazioni una volta decorsi i termini per il rilascio dei pareri, non potendo comportare il ritardo una sospensione <i>sine die</i> del procedimento di VIA in danno dell’operatore.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Mon, 17 Mar 2025 15:51:02 +0100</pubDate>
                        <title>La Strategia Nazionale Idrogeno e gli accordi per la realizzazione del SoutH2 Corridor</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-strategia-nazionale-idrogeno-e-gli-accordi-per-la-realizzazione-del-south2-corridor</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Con l’approvazione della Strategia Nazionale e i recenti accordi intervenuti con Austria, Germania, Tunisia e Algeria è stato definitivamente delineato il piano di azione per la nascita di un mercato dell’idrogeno che vede il Paese principale attore di questo nuovo processo.</i></p><p class="text-justify">Lo scorso 26 novembre il Ministero dell’Ambiente e delle Sicurezza Energetica&nbsp;ha presentato nella sede del GSE, la Strategia Nazionale per l’Idrogeno (di seguito, “<strong>Strategia</strong>”), un documento di indirizzo che tratteggia gli obiettivi del Pease per valorizzare il ruolo dell’idrogeno - e, in particolare, dall’idrogeno verde<a href="/news-e-approfondimenti#_edn1" title>[i]</a> - nel processo di transizione energetica italiano, per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione assunti nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (“<strong>PNIEC</strong>”) al 2030 e nel Net Zero al 2050.</p><p class="text-justify">Come noto, infatti, l’idrogeno è chiamato a giocare un ruolo fondamentale nei c.d. settori <i>hard-to-abate</i> (HTA) dell’industria (acciaio, fonderie, ceramica, cemento vetro) nonché in ulteriori settori più specifici come quello della mobilità, del trasporto terrestre pesante o a lungo raggio, del settore marittimo e del trasporto aereo.<strong>&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">Del resto allo stato attuale, il suo utilizzo è limitato a quello di un gas tecnico, ovvero un fattore produttivo di cui viene fatto uso in alcuni specifici processi industriali (raffinazione del petrolio, produzione di fertilizzanti, etc.) ovvero all’uso come carburante in progetti pilota di mobilità sostenibile, ma che non ha ancora trovato un utilizzo significativo per la produzione di calore tramite combustione.</p><p class="text-justify">Viceversa, questo gas potrebbe assumere il ruolo importante come vettore energetico, poiché potenzialmente producibile da tutte le fonti energetiche primarie - rinnovabili (bio e non bio), fossili e nucleari e in quanto dotato di un certo grado di universalità per taluni usi finali.</p><p class="text-justify">La Strategia è quindi articolata secondo <strong>tre fondamentali direttive</strong>, ovvero: (i) la domanda di idrogeno; (ii) la produzione e la sua offerta; e (iii) il trasporto e le infrastrutture ad esso necessarie. In ciascuno di tali ambiti la Strategia ha sviluppato tre scenari, ovvero lo scenario “base”, quello “intermedio” e un ultimo di “alta diffusione”, che vengono seguiti da un capitolo dedicato alle&nbsp;azioni strategiche, politiche e le misure di supporto, fissando diversi orizzonti temporali da qui al 2050.</p><p class="text-justify">Con riguardo all’orizzonte di <strong>breve periodo</strong> (fino al 2030), la Strategia prevede che la domanda di idrogeno sarà guidata dagli obblighi europei della RED III, in ottemperanza alla quale l’Italia ha già intrapreso iniziative per sostenere la nascita di un mercato <i>ad hoc</i>, grazie alle risorse messe a disposizione dal PNRR che finanzieranno i primi progetti di produzione operativi entro il 2026. La Strategia punta ad implementare misure per facilitare la realizzazione di tali progetti, lavorando su schemi incentivanti per abbattere il costo dell’idrogeno, intervenendo per supportare la catena del valore fino all’utilizzatore finale, oltre che per semplificare la normativa e i percorsi autorizzativi ambientali e per la sicurezza.&nbsp;</p><p class="text-justify">In questa fase la produzione e il consumo sarà prevalentemente concentrato in aree confinate (c.d. <i>Hydrogen Valleys</i>), in grado di creare sinergie tra settori diversi, dalla mobilità all’industria e avvicinare domanda ed offerta. Questa fase di sviluppo embrionale della filiera e del mercato dovrebbe consentire di utilizzare forme di idrogeno rinnovabile e a bassa emissione carbonica per poter disporre, fin da subito, delle prime quantità significative di idrogeno dotato di <strong>garanzie di origine specifiche</strong>. Tale evoluzione sarà inoltre accompagnata dallo sviluppo - a livello locale - delle infrastrutture per il trasporto e la logistica.</p><p class="text-justify">La crescita potenziale del settore nel <strong>medio termine</strong> sarà invece indirizzata dalle politiche di riduzione delle emissioni, favorita dalla crescente disponibilità di tecnologie H<sub>2,&nbsp;</sub>oltre che supportata da misure pensate per dar seguito agli obblighi europei e dal PNRR consentire la nascita di un vero mercato dell’idrogeno, anche attraverso lo sviluppo di soluzioni di grande taglia in grado di abbattere i costi di esercizio. Rispetto agli scenari di breve termine, nel medio periodo ci si attende un aumento della domanda nei settori del trasporto marittimo ed aereo, industria HTA, mobilità su gomma pesante e a lungo raggio.&nbsp;</p><p class="text-justify">Nello scenario a <strong>lungo termine</strong>, il 2050 rappresenterà il punto di arrivo degli impegni <i>Net Zero</i>, con una penetrazione dell’idrogeno che potrà raggiungere il 18% dei consumi finali dell’industria HTA e il 30% dei consumi finali nel settore dei trasporti. L’<strong>infrastruttura</strong> sarà protagonista per lo scambio di energia con altri Paesi, consolidando il ruolo dell’Italia come <i>hub</i> di import dell’idrogeno per l’Europa con infrastrutture di reti gas collegate al Nord Africa e un insieme di porti, abilitati per l’<i>import</i> di idrogeno (e altri vettori energetici, tra cui ammoniaca, metanolo, etc.).</p><p class="text-justify">La Strategia, considerata la variabilità della produzione delle fonti rinnovabili non programmabili, che rende molto utile l’inserimento nella rete elettrica diverse tipologie di <strong>sistemi di accumulo</strong>, sottolinea la capacità dell’idrogeno, per sua natura, a differenza delle batterie e di quasi tutte le tecnologie attualmente considerate per l’accumulo, di consentire lo stoccaggio di grandi quantità di energia anche su periodi relativamente lunghi.</p><p class="text-justify">Negli scenari ipotizzati dalla Strategia, l’<strong>importazione</strong> di idrogeno sarà un’opzione necessaria (oltre che economicamente vantaggiosa) per coprire parte della domanda interna.</p><p class="text-justify">A tal proposito, è di rilievo in ambito infrastrutturale la realizzazione di una dorsale italiana di condotte dedicate al trasporto di idrogeno, parte del più ampio corridoio meridionale, <i>Southern Hydrogen Corridor.</i></p><p class="text-justify">La <strong>domanda di idrogeno</strong> potrà, infatti, essere coperta da un’offerta di idrogeno in parte prodotto in Italia e in parte importato; il tema del possibile <i>import</i> di idrogeno ha già trovato spazio nella versione definitiva del PNIEC inviato alla Commissione europea il 1° luglio 2024. Difatti, secondo lo scenario di <i>policy</i> del PNIEC si stima che almeno il 70% della domanda sarà soddisfatta sul territorio nazionale, mentre la restante quota sarà importata. L’<i>import</i> rivestirà, quindi, già nel breve periodo un ruolo rilevante per la diffusione dell’idrogeno, nell’auspicio che venga a svilupparsi un mercato internazionale.</p><p class="text-justify">A lungo termine (oltre il 2030) è, inoltre, probabile che sia l’Italia che l’Europa non saranno in grado di produrre localmente abbastanza idrogeno, specialmente verde, per coprire l’intera domanda futura.</p><p class="text-justify">Grazie alla sua collocazione geografica e alla rete di infrastrutture di collegamento esistenti per il trasporto del gas naturale (da adeguare a trasporto di idrogeno), <strong>l’Italia ha l’opportunità di diventare un </strong><i><strong>hub</strong></i><strong> per l’</strong><i><strong>import</strong></i><strong>, la produzione e l’</strong><i><strong>export</strong></i><strong> di idrogeno rinnovabile</strong>, mettendo in collegamento il Nord Africa con l’Europa. Questo ruolo è ulteriormente rafforzato:</p><p class="text-justify">(i) dalla numerosità e distribuzione dei siti di stoccaggio di gas naturale disponibili nel paese, che potrebbero essere riconvertiti a stoccaggio di idrogeno, aumentando la sicurezza e il bilanciamento del sistema;&nbsp;</p><p class="text-justify">(ii) dalla disponibilità di approdi via mare per importazioni dal Mediterraneo e Medio Oriente di vettori energetici (es. ammoniaca) da convertire in idrogeno.</p><p class="text-justify">Un ruolo di rilievo nell’approvvigionamento dell’idrogeno rinnovabile nell’Unione Europea potrà essere svolto dal Corridoio Meridionale Idrogeno (“<i><strong>SoutH2 Corridor</strong></i>”).</p><p class="text-justify">Nell’ambito delle attività congiunte per lo sviluppo di un <i>SoutH<sub>2</sub> Corridor</i> (che, attraversando Italia, Austria e Germania, consentirà l’importazione e la fornitura di idrogeno rinnovabile a basso costo, prodotto nei Paesi della sonda sud del Mediterraneo, ai principali cluster di domanda italiani e dell’Europa centrale), il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica sta lavorando, da tempo, con i Ministeri tedeschi ed austriaci per valutare ipotesi di collaborazione su specifici strumenti a supporto dell’importazione.&nbsp;</p><p class="text-justify">L’ultimo atto dell’ambizioso progetto risale allo scorso 21 gennaio 2025: Italia, Germania, Austria, Algeria e Tunisia hanno, infatti, firmato la lettera di intenti con cui si impegnano la realizzazione Corridoio meridionale dell’idrogeno (di circa 4.000 km), che collegherà i centri di produzione in Nord Africa con il cuore dell’Europa.&nbsp;</p><p class="text-justify">Per la realizzazione del <i>South H<sub>2</sub> Corridor&nbsp;</i>sono previsti cinque sottoprogetti per una capacità di trasporto fino a 163 TWh all’anno. Per l’Europa, i progetti riguardano per il 60-70% la riconversione di gasdotti esistenti. Le varie tratte del Corridoio sono state riconosciute dalla Ue come Progetti di interesse comune (Pci) e hanno ottenuto da Bruxelles lo status di “<i>Global Gateway</i>”.</p><p class="text-justify">Nella dichiarazione, i firmatari si sono impegnati a rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell’infrastruttura attraverso un gruppo di lavoro congiunto composto da cinque membri, che si riunirà ogni sei mesi, al fine di coordinare le politiche nazionali, scambiare esperienze per garantire l’efficace attuazione del progetto, identificare le esigenze di finanziamento e meccanismi in grado di ridurre i rischi e sviluppare le competenze necessarie.</p><p class="text-justify">Del resto, la fornitura di idrogeno da vettori energetici importati avrebbe per l’Italia un impatto positivo in termini di diversificazione degli approvvigionamenti energetici, già a breve/medio termine, e di preparazione all’utilizzo diffuso dell’idrogeno, tramite infrastrutture dedicate contribuendo a fornire idrogeno rinnovabile ad un prezzo più competitivo alle industrie italiane. Inoltre, si valorizzerebbe il ruolo dei porti, convertendoli in nuovi <i>hub</i> per le energie rinnovabili che fungerebbero da catalizzatori per lo sviluppo della domanda, analogamente a quanto sta già avvenendo nel Nord Europa. Ciò, potrebbe avere anche ricadute positive in termini di sviluppo di competenze e di una filiera logistica dedicata all’idrogeno.</p><p class="text-justify">Correlati ai temi dell’offerta e del mercato dell’idrogeno vi è senza dubbio il tema della sua <strong>tracciabilità e della certificazione</strong> della sua origine. A maggio 2024 il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato in via definitiva un regolamento ed una direttiva (cosiddetto pacchetto sui mercati dell’idrogeno e del gas) che punta tra l’altro a creare un quadro normativo per infrastrutture e mercati dedicati all'idrogeno e per una pianificazione di rete integrata. In particolare, il pacchetto prevede che siano emanate norme di qualità del gas e suo monitoraggio, anche in seguito alla miscelazione; inoltre prevede sia sviluppato un sistema di certificazione dell’idrogeno a basse emissioni di carbonio. Lo schema di certificazione (si estende anche ai prodotti derivati) dovrà essere sviluppato in coerenza con quanto già previsto per l’idrogeno rinnovabile di origine non biologica, andando così a completare il quadro regolatorio per la tracciabilità e certificazione dell’idrogeno e dei combustibili “<i>low-carbon</i>”, sia prodotti in UE, sia importati.</p><p class="text-center">***</p><p class="text-justify"><strong>La Strategia prevede più scenari</strong>, sottolineando come la molteplicità e la complessità delle tematiche legate allo sviluppo dell’idrogeno comporta il dover prendere in considerazione una serie di fattori non del tutto determinabili con largo anticipo rispetto al momento in cui un ampio dispiegamento delle tecnologie si renderà necessario. Da qui la scelta di più scenari per tracciare un percorso di medio-lungo termine sull’impiego dell’idrogeno rinnovabile.</p><p class="text-justify">Nello scenario ad “alta diffusione” viene attribuito al&nbsp;vettore idrogeno&nbsp;un ruolo molto importante, seppur differenziato settore per settore. Invece lo scenario “base”, pur riconoscendo un contributo significativo all’idrogeno, ipotizza un maggiore ritardo nella maturazione e nel raggiungimento della competitività di questo vettore.&nbsp;</p><p class="text-justify">Gli scenari al 2050 stimano consumi di idrogeno tra 6,4 e 11,9 milioni di tonnellate annue (6,39 mln ton nello scenario “base”, 9,08 mln ton in quello “intermedio” e 11,93 mln ton in quello “alta diffusione”). Lo scenario “alta diffusione” prevede un consumo che coprirà nel 2050 il 30% dei trasporti, il 18% dell’industria <i>hard-to-abate</i> e lo 0,7% nel civile.&nbsp;</p><p class="text-justify">Gli investimenti previsti variano in base alla quota di produzione nazionale e a quella dell’<i>import</i>: uno scenario con il 70% di produzione interna e 30% import e uno scenario con 80% di import e 20% di produzione. Nello scenario con il 70% di produzione interna, si stimano 8-16 miliardi di euro per 15-30 GW di elettrolizzatori, mentre con l’80% di import la spesa si riduce a 2-5 miliardi per 4-9 GW.</p><hr><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ednref1" title>[i]</a> L’idrogeno viene spesso classificato in base alla filiera produttiva impiegata. Tuttavia, può ancora capitare di imbattersi in una terminologia, non ufficiale, che fa riferimento ai colori: (i) idrogeno grigio, prodotto a partire da fonti fossili senza cattura della CO2 prodotta; (ii) idrogeno blu, prodotto a partire da fonti fossili ma catturando la CO2 prodotta; (iii) idrogeno verde, prodotto da fonti rinnovabili; (iv) idrogeno rosa, prodotto da fonte nucleare; (v) idrogeno bianco, di origine geologica. La Strategia Europea dell’idrogeno (COM/2020/301) fa, invece, riferimento a differenti tipologie di idrogeno classificandole come segue: 1) idrogeno elettrolitico, prodotto attraverso l'elettrolisi dell'acqua in un elettrolizzatore alimentato ad energia elettrica, a prescindere dalla fonte di quest'ultima; 2) idrogeno rinnovabile (o pulito), prodotto attraverso l'elettrolisi dell'acqua tramite energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili; 3) idrogeno di origine fossile, prodotto attraverso vari processi le cui materie prime sono combustibili fossili; 4) idrogeno di origine fossile con cattura del carbonio, caratterizzato dalla cattura dei gas serra emessi durante il processo di produzione; 5) idrogeno a basse emissioni di carbonio (“<i>low carbon</i>”) che include l'idrogeno di origine fossile con cattura del carbonio e l'idrogeno elettrolitico.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Efficienza energetica</category>
                            
                                <category>Idrogeno</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 17 Mar 2025 09:41:45 +0100</pubDate>
                        <title>Obbligo di iscrizione al registro imprese del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/obbligo-di-iscrizione-al-registro-imprese-del-domicilio-digitale-pec-degli-amministratori-di-imprese-costituite-in-forma-societaria</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con <a href="https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/AOO_STVREGISTRO_UFFICIALEU_0043836_12-03-2025.pdf" target="_blank" title="https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/AOO_STVREGISTRO_UFFICIALEU_0043836_12-03-2025.pdf" rel="noreferrer"><u>nota n. 43836 del 12 marzo 2025</u></a>, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fornito le prime indicazioni interpretative ed operative concernenti l’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese del domicilio digitale (i.e. l’indirizzo di posta elettronica certificata) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria, introdotto dalla legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (<i>Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027</i>).</p><p>Negli scorsi mesi, le Camere di Commercio e taluni Consigli notarili avevano interpretato tale obbligo come applicabile esclusivamente alle società che, a partire dal 1° gennaio 2025, (i) presentassero domanda di iscrizione della nomina degli amministratori unitamente all’atto costitutivo di società di capitali; o (ii) presentassero domanda di iscrizione dell’atto costitutivo di società di persone.</p><p>Era inoltre stata ammessa la possibilità per gli amministratori di indicare come domicilio digitale quello della società presso cui ricoprivano la carica, analogamente a quanto avviene per l’elezione del domicilio fisico.&nbsp;</p><p>La nota del Ministero ha chiarito definitivamente i dubbi interpretativi emersi nei mesi scorsi, specificando innanzitutto che l’obbligo di comunicazione del domicilio digitale - a pena di sospensione del procedimento di iscrizione a Registro Imprese ed eventualmente di sanzione amministrativa - si estende agli amministratori di tutti i soggetti, costituiti in qualsiasi forma societaria (siano esse società di persone o di capitale) che possono svolgere attività imprenditoriale. Ne restano pertanto escluse le società semplici (con la sola eccezione delle società semplici che esercitino attività agricola) e le società di mutuo soccorso, nonché i consorzi di cui agli artt. 2602 c.c. e ss., anche con attività esterna ex art. 2612 c.c., e le società consortili.</p><p>Il Ministero ha inoltre precisato che l’obbligo di comunicazione del domicilio digitale riguarda non solo gli amministratori delle imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025 (o che presentino la domanda di iscrizione al registro successivamente a tale data) ma anche gli amministratori e i liquidatori delle società già esistenti prima dell’entrata in vigore della norma.</p><p>Pertanto, il Ministero ha precisato che la comunicazione della PEC degli amministratori dovrà avvenire:</p><ul><li><span>per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025 (o che presentino la domanda di iscrizione successivamente a tale data) contestualmente al deposito della domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese; e</span></li><li><span>per le imprese già costituite prima del 1° gennaio 2025, entro il 30 giugno 2025. In caso di nuova nomina o rinnovo dell’amministratore, l’indirizzo PEC dovrà essere comunicato in occasione dell’iscrizione della nomina stessa.</span></li></ul><p>Infine, quanto alla possibilità di indicare, analogamente a quanto avviene per il domicilio fisico, il domicilio digitale della società, il Ministero ha smentito i precedenti orientamenti interpretativi di alcune Camere di Commercio, chiarendo che ciascun amministratore dovrà fornire un proprio indirizzo PEC personale.&nbsp;</p><p>ADVANT Nctm è a disposizione dei propri Clienti per assisterli nell’adempimento degli obblighi di legge.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 14 Mar 2025 09:44:56 +0100</pubDate>
                        <title>White Paper | La Compliance Digitale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/white-paper-la-compliance-digitale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>“Compliance digitale” è un’espressione nuova con la quale ci si intende riferire al complesso delle attività volte ad assicurare la conformità di prodotti, servizi, processi e attività alle normative che governano il settore digitale.</p><p>Quello digitale è certamente il settore in cui si è registrata la produzione normativa più sostenuta degli ultimi anni. L’Artificial Intelligence Act è solo l’ultimo dei numerosi atti legislativi adottati dall’Unione Europea in questo ambito: dal GDPR al Data Act, dal Digital Services Act al Digital Markets Act, dalle Direttive NIS al DORA al Cyber Resilience Act, il quadro normativo è complesso e in continua evoluzione.</p><p>Comprendere ambito di applicazione e contenuti di ciascuna normativa, quindi, è fondamentale per chi, come il Compliance Officer, è chiamato a garantire la conformità normativa all’interno dell’organizzazione aziendale e a sovraintendere alle attività che si rendono necessarie per raggiungerla.</p><p>Cominciamo, quindi, dall’esame delle normative che, in un tentativo di razionalizzazione, abbiamo ricondotto ai seguenti cinque ambiti: dati personali, data economy, mercati e servizi digitali, cybersecurity e intelligenza artificiale.</p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/nctm/PDF/White_Compliance.pdf" target="_blank"><strong><u>Clicca qui per il documento integrale</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 13 Mar 2025 12:14:19 +0100</pubDate>
                        <title>Anche una stazione primaria di trasformazione elettrica di Terna può essere considerata “impianto industriale”</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/anche-una-stazione-primaria-di-trasformazione-elettrica-di-terna-puo-essere-considerata-impianto-industriale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con la sentenza n. 4994 pubblicata lo scorso 10 marzo, il TAR Lazio ha stabilito che anche una stazione primaria di trasformazione elettrica di Terna può essere considerata “<i>impianto industriale</i>” ai sensi del D. Lgs. n. 199/2021, art. 20, comma 8, c-ter 2, ai fini dell’individuazione di aree idonee all’installazione di rinnovabili.</p><p class="text-justify">Il TAR, accogliendo il ricorso promosso avverso il provvedimento di diniego emanato all’esito della procedura abilitativa semplificata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 4 MW, ha respinto la tesi sostenuta dall’Amministrazione per la quale il progetto non rientrava in area idonea in quanto distante oltre 500 metri da impianti industriali, dovendo essere classificata la stazione Terna come “<i>infrastruttura tecnologica</i>”.</p><p class="text-justify">Richiamando alcune sentenze della Corte di Cassazione che hanno riconosciuto il carattere “<i>industriale</i>” dell’attività connessa alla produzione di energia sviluppata da parchi eolici e centrali idroelettriche (cfr. Cass. civ., Sez. V, Sentenze nn. 14042/2020 e 14007/2024), il Collegio ritiene che la nozione “<i>impianto industriale</i>” debba essere interpretata “<i>non in senso restrittivo – ossia come attività industriale funzionale alla trasformazione di materiali in nuovi prodotti – ma anche quale attività tesa alla trasformazione dell’energia potenziale idrostatica in energia cinetica e, quindi, in energia elettrica</i>”.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il TAR sottolinea come, la <i>ratio</i> sottesa all’art. 20 comma 8 lett. c ter) D. Lgs. 199/2021 – che fissa, seppur transitoriamente, i criteri relativi all’individuazione delle aree idonee ad ospitare l’installazione di impianti fotovoltaici – si sostanzia nell’esigenza di “<i>favorire il decoro urbano e quindi di concentrare, ove possibile, gli impianti di energia rinnovabile in aree già a forte impatto urbanistico</i>”.</p><p class="text-justify">Il TAR Lazio estende, quindi, ulteriormente il concetto di “<i>impianto industriale</i>”, in senso non dissimile da quanto aveva già fatto il MASE, con la risposta n. 130318 all’interpello del Comune di Villalba, lo scorso 8 agosto 2023, richiamando nella definizione di “<i>stabilimento</i>” fornita nell’art. 268, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, riconoscendo la natura di “<i>stabilimento industriale</i>” anche agli impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 20 kW, considerato che anche un impianto fotovoltaico può essere individuato quale “<i>complesso unitario e stabile ovvero stabilimento industriale in ragione del fatto che è composto da un insieme ad esempio di moduli, inverter, sistema di accumulo, sistema di monitoraggio che sono tra loro interconnessi come un complessivo ciclo produttivo e che la qualifica di stabilimento corrisponde anche al luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività”</i>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 12 Mar 2025 13:47:06 +0100</pubDate>
                        <title>Sempre più gamification</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sempre-piu-gamification</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Articolo a cura di Francesco Donadei per <a href="https://www.fondiesicav.it/" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Fondi&amp;Sicav</u></a></p><p>Nell’ultimo Quaderno Giuridico di gennaio 2025 pubblicato dalla Consob viene analizzato il fenomeno della gamification negli investimenti finanziari attraverso lo studio di alcuni casi di cronaca, nel tentativo di offrire spunti di riflessione in vista di possibili riforme del quadro giuridico nazionale di riferimento.</p><p><strong>Il quaderno giuridico</strong></p><p>Lo scorso 20 gennaio la Consob ha pubblicato il primo Quaderno Giuridico del 2025, interamente dedicato alla gamification degli investimenti finanziari, ossia all’utilizzo in ambito finanziario di meccanismi tipici del gioco (in particolare, del videogioco) per rendere gli utenti o i potenziali clienti partecipi delle attività di un sito e accrescere il loro interesse ai servizi e ai prodotti offerti.</p><p>Benché, come noto, le opinioni espresse nei Quaderni Giuridici siano attribuibili esclusivamente agli autori e non rappresentino, pertanto, posizioni ufficiali della Consob, il contenuto del lavoro in questione appare di sicuro interesse sia per la rilevanza e l’attualità delle questioni trattate sia per l’autorevolezza delle opinioni ivi contenute.</p><p>Il Quaderno si articola in quattro capitoli, dedicati rispettivamente all’analisi del caso GameStop nel contesto generale di espansione del fenomeno, all’analisi della gamification dal punto di vista dei comportamenti degli investitori, ormai immersi in un ambiente social, all’analisi dei profili normativi del trading alla luce delle nuove figure dei fin-influencer e del cosiddetto copy-trading e, infine, all’analisi del ruolo delle piattaforme digitali nella gamification e del loro rapporto con gli investitori retail.</p><p><strong>Rischi e vantaggi della gamification</strong></p><p>Nella descrizione delle varie manifestazioni della gamification, vengono messi in luce sia i vantaggi sia i rischi insiti nel fenomeno: su un piatto della bilancia vengono posti una potenziale maggiore partecipazione al mercato da parte dei risparmiatori retail, una potenziale crescita del carattere transfrontaliero del mercato stesso e una selezione più agevole dei prodotti da parte degli investitori; sull’altro piatto trovano posto, invece, i rischi connessi alla banalizzazione delle scelte di investimento, spesso non assistite da adeguati set informativi e da un’attività consulenziale quasi sempre irrilevante. La bilancia, in definitiva, sembra pendere dalla parte dei rischi. In tal senso, il caso GameStop rappresenta, secondo gli autori, un esempio emblematico delle potenzialità ma, soprattutto, dei rischi insiti nella gamification degli investimenti, e fornisce una conferma empirica dell’alto grado di rischio che spesso connota tali tipologie di investimenti, anche per investitori professionali.</p><p><strong>Il fin-influencer</strong></p><p>Alcune interessanti considerazioni sono poi svolte sulla figura del fin-influencer, la cui attività si connota per rischi ben maggiori rispetto agli influencer operanti in altri settori, in ragione delle specificità che i prodotti finanziari presentano rispetto ad altri beni o servizi.</p><p>In particolare, la quantità e la qualità dell’informazione fornita dai fin-influencer ai propri follower risultano spesso del tutto inidonee a consentire scelte di investimento consapevoli, soprattutto in soggetti con scarsi livelli di alfabetizzazione finanziaria.</p><p>Dal momento che l’attività dei fin-influencer si muove spesso al limite tra pubblicità e mera divulgazione, al fine di rafforzare la tutela degli investitori retail, la Commissione Europea ha previsto, nel pacchetto di norme che rientrano nella Retail Investment Strategy, alcune misure volte a introdurre specifici requisiti per i contenuti degli annunci di marketing finanziario, che dovranno essere rispettati anche dai fin-influencer.</p><p><strong>Trading e gamification</strong></p><p>Su un piano di analisi più strettamente legato alla normativa in materia di servizi di investimento, vengono analizzati gli evidenti legami fra le varie forme di gamification e il trading, con particolare riferimento ai fenomeni più emblematici dell’evoluzione in atto: da un lato, la diffusione di opinioni, raccomandazioni di investimento e trading ideas sui portali dedicati all’informazione finanziaria, anche collegati alle piattaforme di trading, e, dall’altro, l’imitazione degli investimenti altrui mediante il cosiddetto copy trading.</p><p>La sempre maggiore diffusione di questi fenomeni costringe gli interpreti a interrogarsi sulla reale efficacia delle strategie regolatorie attualmente utilizzate nella disciplina dei mercati finanziari, che dovrebbero probabilmente sempre più orientarsi verso l’adozione di presìdi di governo del prodotto ma anche, in una prospettiva nuova, di governo del servizio mediante individuazione precisa dei target di clientela cui rivolgere i servizi stessi.</p><p>Come spesso accaduto anche in passato, l’evoluzione della realtà del mercato è talmente rapida che riuscire a trovare strumenti normativi e regolamentari adeguati per disciplinarla costituisce senza dubbio una sfida considerevole per il futuro.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                                <category>Technology, Media, Entertainment and Telecommunications</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 12 Mar 2025 10:02:20 +0100</pubDate>
                        <title>Opere edilizie incomplete, cosa fare quando il permesso decade</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/rosemarie-serrato-opere-edilizie-incomplete-cosa-fare-quando-il-permesso-decade</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nel marzo del 2024, il Consiglio di Stato ha affrontato una problematica di grande rilevanza nel diritto urbanistico: la disciplina da applicare alle opere edilizie eseguite in virtù di un permesso di costruire decaduto. Le principali implicazioni giuridiche per il proprietario di una di queste opere, i criteri considerati dalle amministrazioni comunali prima di ordinare la demolizione e l’impatto del decreto “Milleproroghe 2025” sulla questione sono tra gli elementi più importanti sul tema.&nbsp;</p><p>Ne parla la nostra Rosemarie Serrato a Monitor TV.</p><p><a href="https://www.monitorimmobiliare.it/monitor-tv/serrato-advant-nctm-opere-edilizie-incomplete-cosa-fare-quando-il-permesso-decade-video-_202503031700/" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per il video</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 10 Mar 2025 14:52:00 +0100</pubDate>
                        <title>Misure cautelari ex art. 19 CCII – contenuto analogo alle misure protettive tipiche – superamento limite annuale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/misure-cautelari-ex-art-19-ccii-contenuto-analogo-alle-misure-protettive-tipiche-superamento-limite-annuale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Trib. Verona, 22 dicembre 2024</p><p class="text-justify">Il Tribunale di Verona ha ritenuto ammissibile - nell’ambito della composizione negoziata, - la domanda di applicazione di provvedimenti cautelari rivolti a determinati creditori specificamente individuati, anche decorso il termine massimo di durata delle misure protettive di cui all’art. 8 CCII, sul presupposto della perdurante necessità di continuare ad assicurare un’adeguata protezione al debitore, funzionale al buon esito delle trattative.</p><p class="text-justify"><i>La decisione alimenta l’orientamento di merito in corso di formazione sull’ammissibilità, nella composizione negoziata, di misure cautelari aventi contenuto analogo a quello delle misure protettive già concesse in misura massima, in ciò adottando una soluzione ragionevole che (in assenza di manifeste finalità elusive della disciplina e delle tempistiche di legge) consente di rafforzare la tutela del debitore per raggiungere l’obiettivo della ristrutturazione, colmando le asimmetrie di legge tra durata della composizione e delle misure protettive.&nbsp;</i></p><p class="text-justify"><i>***</i></p><p class="text-justify">Trib. Roma, 15 febbraio 2025&nbsp;</p><p class="text-justify">Il Tribunale di Roma ha deciso che le misure cautelari&nbsp;<i>ex</i>&nbsp;art. 19 CCII possono determinare effetti analoghi a quelli delle misure protettive previste dall’art. 18 CCII, purché non venga superato il limite massimo di durata complessiva di un anno stabilito dall’art. 8 CCII, arco temporale massimo, entro il quale le protezioni devono quindi rimanere contenute.&nbsp;</p><p class="text-justify"><i>La pronuncia – diversamente da quanto affermato da alcuni recenti arresti giurisprudenziali – conferma la necessità di un equilibrio tra la tutela dell’imprenditore in difficoltà e l’esigenza di evitare un’estensione indebita delle protezioni, individuando nel termine annuale di cui all’art. 8 CCII, ritenuto funzionale alla gestione della crisi in conformità con i principi comunitari, la durata massima delle protezioni dalle azioni esecutive e cautelari intraprese in danno dell’imprenditore.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 10 Mar 2025 12:20:03 +0100</pubDate>
                        <title>L&#039;algoritmo deve restare sotto la supervisione umana</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lalgoritmo-deve-restare-sotto-la-supervisione-umana</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Intervista a <strong>Fabio Coco </strong>per Plus24 Il Sole 24 Ore</p><p>L'intelligenza artificiale comincia a dare un contributo rilevante nell'ambito della propria operatività ai soggetti che operano nel mercato finanziario. Proviamo a fare il punto delle conseguenze con Fabio Coco, Partner di ADVANT Nctm.&nbsp;</p><p><strong>I casi d'uso dell'intelligenza artificiali possono apportare grandi vantaggi per le imprese del mondo finanziario. Possiamo fare qualche esempio?</strong> In particolare, l'intelligenza artificiale è stata utilizzata per individuare potenziali frodi a danno del prestatore di servizi di pagamento e dei clienti. La possibilità di analizzare grandi quantità di dati permette di identificare anomalie nelle transazioni per individuare tentativi di frode, ma anche di profilare le abitudini dei clienti e individuare le transazioni che si discostano da tali cosiddetti pattern anche tramite forme di "adaptive learning" ossia di strumenti che aggiornano i loro parametri, imparando dai dati in tempo reale.</p><p><i>Articolo integrale disponibile sul settimanale di Plus 24 - Il Sole 24 Ore</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 07 Mar 2025 14:31:35 +0100</pubDate>
                        <title>#EnergIA Tra innovazione tecnologica e impatto ambientale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/energia-tra-innovazione-tecnologica-e-impatto-ambientale</link>
                        <description>Una prima analisi critica dei limiti regolatori previsti dalla disciplina italiana sui data center</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il 27 febbraio scorso, mentre milioni di utenti attendevano l’arrivo di GPT 4.5, il nuovo modello di OpenAI, un imprevisto ha intralciato i piani di lancio della società leader nel settore dell’intelligenza artificiale. Come ammesso su X dal CEO Sam Altman, la richiesta di risorse computazionali del nuovo modello “<i>gigante e costoso</i>” di OpenAI ha comportato un’inaspettata carenza di unità di elaborazione grafica (GPU), necessarie per supportare il suo funzionamento.</p><p class="text-justify">Questo episodio, che ha causato la posticipazione del lancio di GPT 4.5, rende manifesta l’esigenza nel mondo AI di sempre maggiori risorse di calcolo per alimentare le nuove frontiere della tecnologia e, conseguentemente, di una quantità sempre maggiore di energia.</p><p class="text-justify">L’obiettivo di questo focus è affrontare alcuni aspetti specifici dell’annosa <i>querelle</i> tra innovazione tecnologica e impatto ambientale (ed energetico) provocato dalla stessa. E quale miglior punto di partenza se non l’analisi della disciplina regolatoria della principale fonte di fabbisogno computazionale per l’elaborazione di massicce quantità di dati? I <strong>data center</strong>: ormai elementi essenziali per supportare l'espansione degli algoritmi di intelligenza artificiale.</p><p class="text-justify">I data center, anche noti come centri di elaborazione dati (CED), sono infrastrutture fisiche che ospitano le apparecchiature (<i>in primis</i>, server e sistemi di <i>storage</i>) e i servizi di gestione delle risorse informatiche, costituendo un’infrastruttura IT che può essere funzionale a uno o più fruitori.</p><p class="text-justify">Sul tema, per la prima volta in Italia, sono state adottate dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), con Decreto n. 257 del 2 agosto 2024, delle <u>Linee Guida per le Procedure di Valutazione Ambientale dei Data Center</u> (Linee Guida).</p><p class="text-justify">Tale provvedimento è stato reso necessario dalla constatazione, espressa dai vertici del MASE, che i data center “<i>rappresentano quasi il <strong>3% della domanda di elettricità dell’UE</strong>, percentuale destinata ad aumentare nei prossimi anni. Da qui la necessità di indirizzarli verso una maggiore efficienza ai fini della sostenibilità”.</i> &nbsp;Sul punto, il crescente utilizzo di modelli di AI, ha spinto l’Agenzia Internazionale dell’Energia a prevedere per il 2026 un raddoppiamento del consumo di elettricità per alimentare i data center rispetto a quanto richiesto nel 2022. E la prospettiva per gli anni a venire è quella di una vorticosa crescita della domanda di energia. Recentemente, il Financial Times ha sollevato la questione se l'energia nucleare possa essere la risposta ideale per alimentare l'intelligenza artificiale senza emissioni di carbonio. Un evento significativo è stato l'accordo tra Microsoft e Constellation Energy per l'acquisto dell'energia prodotta dalla centrale nucleare di Three Mile Island, in Pennsylvania, per i prossimi 20 anni. Questo impianto fornirà 835 megawatt di energia, sufficiente per alimentare circa 800.000 case.</p><p class="text-justify">Ma aldilà di quale sia la fonte (fossile o meno) energetica, nello specifico i data center, oltre ad aver bisogno di una connessione alla rete elettrica per l’alimentazione dei relativi consumi, necessitano di <strong>gruppi elettrogeni di emergenza</strong> per far fronte ad eventuali interruzioni di energia elettrica. Sono proprio questi gruppi di elettrogeni a costituire uno degli aspetti di impatto ambientale più rilevante.</p><p class="text-justify">È per questo che le Linee Guida limitano l’ambito di applicazione ai gruppi elettrogeni di emergenza la cui potenza termica nominale sia superiore a <strong>50MW</strong>, distinguendo un livello di assoggettamento procedimentale progressivo alla normativa ambientale.</p><p class="text-justify">In tal senso, chiunque intenda realizzare un data center dovrà sottoporre il progetto, alternativamente, a:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>&nbsp;per i casi in cui la potenza è ricompresa <u>tra i 50 e 150 MW</u>, <strong>verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)&nbsp;</strong>ai sensi dell’art. 19 del Testo Unico Ambientale (TUA), volta a verificare se il progetto non determina potenziali impatti significativi e quindi può essere escluso dal procedimento di VIA;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>per i casi in cui la potenza è <u>superiore a 150 MW</u>, dovrà invece essere eseguita una <strong>VIA ai sensi dell’art. 23 e ss. del TUA</strong>, al fine di individuare, descrivere e valutare, in modo appropriato, gli impatti ambientali del progetto.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Si consideri, però, che gli impatti sull’ambiente dei data center, non sono solo quelli generati dalle unità in esercizio degli impianti sulla componente atmosfera, dal momento che il progetto può incidere anche su <strong>consumo e impermeabilizzazione di suolo</strong>, sul <strong>paesaggio</strong>, sulla <strong>biodiversità</strong>, sull’<strong>ambiente idrico</strong>, sulla <strong>salute</strong> e, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. c) del TUA, gli impatti ambientali da valutare sono tutti gli “<i>effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori:</i></p><ul><li><p class="text-justify"><i><span>popolazione e salute umana;</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span>biodiversità;&nbsp;</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span>territorio, suolo, acque, aria e clima;&nbsp;</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span>beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;&nbsp;</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span>interazione trai fattori sopra elencati”&nbsp;</span></i></p></li></ul><p class="text-justify">Pertanto, al fine di predisporre la documentazione necessaria per le valutazioni ambientali previste, sarà necessario prendere in considerazione tutti i potenziali impatti del data center, anche se la produzione di energia da parte dei generatori di emergenza avviene per intervalli di tempo circoscritti, durante le attività di manutenzione ordinaria o durante le eventuali limitate interruzioni di rete.</p><p class="text-justify">Le recenti Linee Guida provano dunque ad affrontare il tema della sostenibilità dei data center, richiedendo agli operatori un approccio integrato per conciliare innovazione tecnologica e responsabilità ambientale. In questo contesto – sicuramente intricato - abbiamo sviluppato un’esperienza nella navigazione del framework normativo-regolamentare su come implementare efficacemente le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e garantire la conformità con le recenti disposizioni. L’obiettivo è di assistere gli operatori che intendano sviluppare progetti sostenibili, ottimizzando l'efficienza operativa e riducendo gli impatti ambientali.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 06 Mar 2025 12:16:52 +0100</pubDate>
                        <title>Un disegno di legge per il rilancio del nucleare in Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/un-disegno-di-legge-per-il-rilancio-del-nucleare-in-italia</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il 28 febbraio, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge sul nucleare (il “<strong>DDL Nucleare</strong>” o “<strong>DDL</strong>”).&nbsp;</p><p class="text-justify">Per una più compiuta analisi del documento appare utile approfondire anche i contenuti della relativa relazione illustrativa (“<strong>Relazione Illustrativa</strong>”) per la quale il DDL delega il Governo a definire un quadro normativo per la produzione di energia da fonte nucleare sostenibile idoneo ad attrarre investimenti privati e pubblici e si inserisce nelle politiche strategiche volte ad “<i>assicurare l’approvvigionamento, lo sviluppo economico, la sovranità nazionale e l’indipendenza del paese</i>” nel contesto geopolitico, nell’ambito degli obiettivi di decarbonizzazione e puntando anche alla “<i>sostenibilità dei costi per gli utenti finali (domestici e non) e la competitività del sistema industriale</i>”.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>SMR, AMR, microreattori e fusione: nuove tecnologie che rimuovono gli ostacoli di ordine costituzionale e rispetto del principio della neutralità tecnologica</strong></p><p class="text-justify">In questo ampio scenario, il Governo ritiene necessario dotarsi di una fornitura di energia elettrica prodotta in modo continuativo nel tempo essendo convinto che gli obiettivi di decarbonizzazione e indipendenza energetica difficilmente potrebbero essere raggiunti con le sole fonti rinnovabili, caratterizzate dalla non-programmabilità e dalla non completa prevedibilità della produzione&nbsp;richiamando quindi il secondo scenario tracciati nel PNIEC, secondo i quali, al 2050, l’energia nucleare potrà coprire tra l’11% e il 22% della domanda, con 8-16 GW di capacità nucleare installata.&nbsp;</p><p class="text-justify">La Relazione Illustrativa sottolinea che le tecnologie - SMR (<i>Small Modular Reactor</i>), gli AMR (<i>Advanced Modular Reactor</i>), i microreattori e l’energia da fusione nucleari – oltre ad essere ancora in corso di sviluppo dovrebbero assicurare elevati <i>standard</i> di sicurezza ed efficienza. Ne consegue che, l’intervento normativo in essere non troverebbe alcun ostacolo nei <i>referendum</i> con cui l’Italia ha rinunciato, nel 1987 e nel 2011, alla produzione di energia da fonte nucleare, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, che vede un limite discendente dalle precedenti abrogazioni referendarie, solo se, nel corso del tempo, non si fosse “<i>determinato, successivamente all’abrogazione, alcun mutamento né del quadro politico, né delle circostanze di fatto</i>” (Corte costituzionale, Sent. 199/2012).&nbsp;</p><p class="text-justify">La Relazione Illustrativa richiama anche il principio della neutralità tecnologica per il quale dovrebbe essere il mercato a scegliere tra le varie opzioni quelle più efficaci e competitive.&nbsp;Ad oggi non si dispone, tuttavia, di informazioni in merito al costo delle nuove tecnologie.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Prossimi passi: i relativi termini eccedono la durata della legislatura</strong></p><p class="text-justify">In particolare, l’art. 1 del DDL, richiamando le finalità già analizzate, prevede che il Governo eserciti la delega entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, adottando uno o più decreti legislativi per disciplinare la produzione di energia nucleare in Italia, anche ai fini della produzione di idrogeno. Entro 24 mesi dall'entrata in vigore di ciascun decreto, il Governo potrà adottare uno o più decreti legislativi con disposizioni integrative e correttive, anche al fine di redigere un testo unico.&nbsp;</p><p class="text-justify">È quindi assai concreta la probabilità che un completo quadro regolatorio applicabile a nuovi investimenti nella produzione di energia da fonte rinnovabile non sarà definito nel corso dell’attuale legislatura.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Le previsioni del DDL</strong></p><p class="text-justify">Tra le altre, la delega ha ad oggetto:&nbsp;</p><p class="text-justify">(i) la predisposizione di una disciplina organica dell’intero ciclo di vita dell’energia nucleare, dalla sperimentazione e progettazione, all’autorizzazione degli impianti, al loro esercizio, fino alla gestione, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti radioattivi e allo smantellamento degli impianti, nel rispetto degli <i>standard</i> di qualità e sicurezza garantiti e validati dagli organismi internazionali e sovranazionali;&nbsp;</p><p class="text-justify">(ii) la consegna da parte dei promotori dei progetti di adeguate garanzie finanziarie e giuridiche per coprire i costi di costruzione, gestione e smantellamento degli impianti e per i rischi, anche a loro non direttamente imputabili, derivanti dall’attività nucleare;&nbsp;</p><p class="text-justify">(iii) la disciplina delle<strong>&nbsp;</strong>modalità di sostegno<strong>&nbsp;</strong>alla realizzazione di impianti e alla produzione di energia da fonte nucleare sostenibile;&nbsp;</p><p class="text-justify">(iv) la disciplina della sperimentazione, localizzazione, costruzione ed esercizio di nuovi impianti di produzione di energia da fonte nucleare sostenibile, di impianti di stoccaggio temporaneo nonché, qualora non processabile, riciclabile o riutilizzabile, di smaltimento definitivo, dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito;</p><p class="text-justify">(v) la disciplina della disattivazione e dello smantellamento delle installazioni nucleari esistenti sul territorio nazionale;</p><p class="text-justify">(vi) le modalità di promozione delle attività di ricerca e sviluppo, anche mediante forme di incentivazione dei relativi investimenti;&nbsp;</p><p class="text-justify">(vii) La disciplina sulla sicurezza, sulla vigilanza e sul controllo, anche mediante istituzione di un’autorità amministrativa indipendente e il riordino o la soppressione degli organi e degli enti titolari di competenze in materia.</p><p class="text-justify">All’art. 3 il DDL fissa i principi e i criteri direttivi guida per l’elaborazione dei decreti legislativi, tra cui:</p><p class="text-justify">(i) quanto agli aspetti autorizzativi: a) la previsione di un unico titolo abilitativo<strong>&nbsp;</strong>alla costruzione e all’esercizio degli impianti che costituisca anche variante ai vigenti strumenti urbanistici; &nbsp;b) la previsione che gli interventi sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e che il titolo abilitativo può comprendere, ove necessario, la dichiarazione di inamovibilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in essa compresi; c) la previsione di procedimenti abilitativi integrati che coinvolgano il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nel rispetto delle attribuzioni della costituenda autorità indipendente;&nbsp;</p><p class="text-justify">(ii) quanto agli aspetti economici, di garanzia e incentivanti: a) la previsione di adeguati strumenti finanziari, con oneri a carico del soggetto abilitato, a garanzia della gestione dell’intero ciclo di vita dell’impianto medesimo, fino allo smantellamento finale, ivi inclusa la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito; b) l’individuazione degli strumenti di garanzia<strong>&nbsp;</strong>nonché di copertura finanziaria e assicurativa, a carico dell’esercente le attività nucleari, contro i rischi relativi all’esercizio delle attività medesime, anche per motivi indipendenti dall’esercente stesso; c) la determinazione dei criteri per l’attribuzione di eventuali forme di sostegno per gli operatori.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>L’ubicazione degli impianti</strong></p><p class="text-justify">Resta poi il tema di dell’ubicazione delle nuove centrali e dei depositi di scorie nucleari in un Paese dove le comunità fanno spesso fatica ad accettare anche l’installazione di moduli fotovoltaici e pale eoliche. Non a caso non mancano riferimenti ai contesti territoriali quali la &nbsp;“<i>promozione e valorizzazione dei territori interessati</i>”, “<i>la previsione di modalità di partecipazione del soggetto abilitato alla promozione, allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio interessato dalla localizzazione dell’impianto, privilegiando modalità fondate su accordi tra il soggetto medesimo e le amministrazioni interessate</i>”, &nbsp;il “<i>rigoroso rispetto del principio di leale collaborazione con il “circuito” degli enti territoriali per tutti i casi in cui è costituzionalmente necessario il loro coinvolgimento</i>”, la “<i>previsione di forme di informazione capillare nei confronti delle specifiche popolazioni interessate dalla localizzazione degli impianti, nonché di consultazione delle medesime</i>”.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Nucleare</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 03 Mar 2025 16:10:58 +0100</pubDate>
                        <title>ADVANT Pulse No. 4: Your Labour &amp; Employment News</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-pulse-no-4-your-labour-employment-news</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L'intelligenza artificiale (IA) continua a trasformare i luoghi di lavoro, integrandosi sempre più nei processi aziendali, tra cui l'assunzione, il monitoraggio e la valutazione dei dipendenti. Le aziende che utilizzano l'IA devono già rispettare normative esistenti, come la protezione dei dati e le leggi sul lavoro. Tuttavia, presto dovranno conformarsi anche alla nuova legislazione europea sull'IA: l'<strong>AI Act</strong>.</p><p>Pubblicato nell'agosto 2024, l'AI Act classifica i sistemi di IA in base al livello di rischio, imponendo requisiti più severi ai sistemi ad alto rischio. Le relative disposizioni entreranno in vigore nell'agosto del prossimo anno.</p><p><strong>Sistemi di IA ad alto rischio secondo l'AI Act</strong></p><p>Nel contesto lavorativo, il nuovo regolamento riguarda principalmente:</p><ul><li>Sistemi di IA utilizzati per l'assunzione o la selezione del personale, in particolare per pubblicare annunci di lavoro mirati, analizzare e filtrare le candidature e valutare i candidati.</li><li>Sistemi di IA impiegati per decisioni che influenzano il rapporto di lavoro, come la determinazione delle condizioni contrattuali, la promozione o la cessazione del rapporto di lavoro, l'assegnazione di compiti in base al comportamento individuale o alle caratteristiche personali, nonché il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni e del comportamento dei dipendenti.</li></ul><p><strong>Requisiti per i sistemi di IA ad alto rischio</strong></p><p>I fornitori di sistemi di IA ad alto rischio devono rispettare diversi obblighi, tra cui:</p><ul><li>Gestione della qualità e del rischio</li><li>Documentazione tecnica e obblighi di registrazione e archiviazione</li><li>Garanzia di accuratezza, robustezza, sicurezza informatica e accessibilità durante lo sviluppo</li><li>Trasparenza e obblighi informativi</li><li>Registrazione nel database UE pertinente e cooperazione con l'autorità di vigilanza</li></ul><p>Coloro che si limitano a implementare tali sistemi devono generalmente soddisfare requisiti meno stringenti rispetto ai fornitori, ma in alcuni casi potrebbero essere soggetti agli stessi obblighi estesi.</p><p><strong>Prospettive future sulla responsabilità dell'IA</strong></p><p>In futuro, la responsabilità giuridica legata all'IA sarà integrata nell'AI Act, con l'obiettivo di semplificare i percorsi legali per le persone che subiscono danni a causa di sistemi di IA, anche in ambito lavorativo. Tuttavia, il processo legislativo è ancora nelle fasi iniziali e, come spesso accade, le direttive potrebbero subire modifiche significative prima di essere approvate in via definitiva.</p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/nctm/PDF/Pulse.pdf" target="_blank"><strong><u>Clicca qui per leggere il documento integrale</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                                <category>Technology, Media, Entertainment and Telecommunications</category>
                            
                                <category>Intelligenza Artificiale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 03 Mar 2025 09:59:00 +0100</pubDate>
                        <title>Environmental, Social &amp; Governance Law Italy 2025</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/environmental-social-governance-law-italy-2025</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>1. <strong>Setting the Scene – Sources and Overview</strong></p><p><strong>1.1 What are the main substantive ESG-related regulations and who is driving the regulatory agenda in your jurisdiction?</strong></p><p>While there is no separate set of environmental, social and governance (“ESG”)-related regulations, the Italian legal framework includes several pieces of major legislation that relate to ESG sustainability and to Benefit Corporations.</p><p>There is a long legal tradition in Italy surrounding ESG issues, arising from the 1948 Constitution, which has a strong civic and human rights component.&nbsp; In particular, the recent constitutional reform (Constitutional Law 1/2022) amended Articles 9 and 41 of the Italian Constitution, establishing in particular that the Republic safeguards the environment, biodiversity and ecosystems “also in the interest of future generations”, and that private economic enterprise should be carried out in a manner that does not damage the environment or human health (see also question 1.4).</p><p>In 2021, Italy adopted its National Action Plan on Business and Human Rights for 2021–2026, undertaking the implementation of the 17 Sustainable Development Goals (“SDGs”) and encouraging companies to realise the goal of decent work for all, as set out in SDG 8 (Decent Work and Economic Growth) and to enhance the use of indicators of quality, sustainable development, equality and gender.</p><p><a href="https://iclg.com/practice-areas/environmental-social-and-governance-law/italy" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Read here the full document</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>ESG</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Sat, 01 Mar 2025 11:41:00 +0100</pubDate>
                        <title>Quotazione in Borsa delle PMI</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/quotazione-in-borsa-delle-pmi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Negli ultimi anni il mercato Euronext Growth Milan è diventato il punto di riferimento per le PMI italiane che vogliono crescere ed innovare.  </p><p>Ma cosa consente quotarsi in borsa?  </p><p>Ne parliamo con <strong>Andrea Iovieno</strong> nella nostra nuova pillola.  Per ulteriori informazioni visita la pagina del nostro sito web dedicato all'area<strong> </strong>di pratica <a href="https://www.advant-nctm.com/esperienza/aree-di-attivita/capital-markets" target="_blank"><strong><u>Capital Markets</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 28 Feb 2025 14:08:07 +0100</pubDate>
                        <title>Trasparenza e competitività: le nuove Disposizioni di vigilanza per i gestori di NPL</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/trasparenza-e-competitivita-le-nuove-disposizioni-di-vigilanza-per-i-gestori-di-npl</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>A cura di<strong> Stefano Padovani</strong>, <strong>Fabio Coco</strong> e<strong> Loris Cottoni</strong> per <strong>Bebankers</strong></p><p class="text-justify">Lo scorso 13 febbraio Banca d’Italia ha pubblicato sul proprio sito <i>web </i>le disposizioni di vigilanza per il recepimento della Direttiva (UE) 2021/2167 (c.d. <i>Secondary Market Directive</i> – “SMD”, attuata nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. 116/2024) relativa agli acquirenti e ai gestori di crediti deteriorati, che contengono in particolare le regole di autorizzazione e di svolgimento dell’attività da parte dei gestori di crediti in sofferenza.</p><p class="text-justify">Il principale obiettivo delle predette disposizioni di vigilanza è quello di garantire che i gestori (una nuova figura di soggetto vigilato introdotta con la SMD) iscritti nel nuovo albo di cui all’art. 114.5 del TUB operino in modo competitivo, prudente e trasparente. Le disposizioni di vigilanza si concentrano su cinque pilastri fondamentali:</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><a href="https://www.bebankers.it/trasparenza-e-competitivita-le-nuove-disposizioni-di-vigilanza-per-i-gestori-di-npl/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per l'articolo integrale</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 28 Feb 2025 08:35:25 +0100</pubDate>
                        <title>Workshop Formativo | Da scarto a risorsa: le opportunità dell&#039;economia circolare</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/workshop-formativo-da-scarto-a-risorsa-le-opportunita-delleconomia-circolare</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Martedì 4 marzo, dalle 10.00 alle 14.00</i><br><i>Sicindustria, Via A. Volta 44, Palermo</i></p><p><strong>Enrico Toti</strong> e <strong>Valentina Cavanna </strong>parteciperanno al workshop organizzato da Sicindustria, in collaborazione con il nostro studio e con l'Università di Palermo, focalizzato sulle opportunità offerte dall’economia circolare per le imprese. L’evento, che si terrà il 4 marzo 2025 presso la sede di Sicindustria a Palermo, rientra nel progetto STAGE (Sustainable Transition for the Agile and Green Enterprise) e mira a fornire alle aziende strumenti pratici per trasformare gli scarti in risorse, contribuendo a una gestione più sostenibile dei materiali.</p><p><a href="https://www.sicindustria.eu/workshop-formativo-da-scarto-a-risorsa-le-opport.htm" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per ulteriori informazioni</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 27 Feb 2025 17:28:22 +0100</pubDate>
                        <title>La mancanza dei titoli abilitativi per l’esercizio dell’azienda ricevuta in affitto</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>A cura di Bruno Fondacaro e Emanuele Marzano per <a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Diritto Bancario</u></strong></a></p><p><i>Il contributo analizza l’applicabilità della disciplina del contratto di locazione al contratto di affitto di azienda, con particolare riguardo all’imputazione del rischio connesso alla mancanza dei titoli abilitativi necessari all’esercizio dell’attività cui l’immobile oggetto di contratto è destinato, alla luce del recente orientamento espresso dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 1 febbraio 2025 n. 416.</i></p><p><strong>1. Il caso concreto esaminato dalla Corte di Appello</strong></p><p>La sentenza in commento tra origine da un contratto d’affitto, stipulato da due società concedenti (successivamente fuse per incorporazione), avente a oggetto il godimento delle rispettive aziende costituite dalle attività di campeggio turistico con balneazione e di ristorazione. In costanza di rapporto, l’affittuaria ometteva il pagamento di alcuni ratei del canone di affitto, adducendo come motivazione la mancata consegna da parte della concedente di tutti i titoli abilitativi (autorizzazioni, concessioni e certificazioni) prescritti per l’esercizio dell’attività aziendale.</p><p>La concedente agiva in giudizio per ottenere, dunque, in via principale la risoluzione del contratto per grave inadempimento da parte dell’affittuaria, con conseguente sua condanna al rilascio delle aziende concesse in godimento, in via gradata, la concedente domandava altresì la condanna dell’affittuaria al pagamento dei canoni di affitto rimasti insoluti, nonché gli ulteriori che sarebbero maturati fino all’effettiva riconsegna.</p><p>Con separato ricorso, a sua volta la società affittuaria conveniva in giudizio la concedente, allegando la violazione di quest’ultima dell’obbligo, prescritto dall’<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262" target="_blank" rel="noreferrer">articolo 1617 cod. civ.</a>, di consegnare l’azienda in stato idoneo a servire all’uso e alla produzione per cui erano destinata, con conseguente impossibilità di dare avvio alla stagione balneare. L’affittuaria domandava quindi la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, comprensivi del danno emergente, costituito dalle spese sostenute per l’avvio dell’attività, nonché dal lucro cessante, corrispondente ai mancati introiti patiti per l’omesso esercizio dell’attività.</p><p>A seguito della riunione dei due giudizi e disposto l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza n. 1209 pubblicata il 28 luglio 2020, il Tribunale di Torre Annunziata dichiarava la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’affittuaria, stante il mancato pagamento dei canoni di affitto, condannandola al risarcimento dei danni, essendo già intervenuta nelle more la riconsegna del complesso aziendale. Al contempo, il primo giudice accertava e dichiarava il diritto della stessa affittuaria al risarcimento per i danni derivanti dall’inadempimento della concedente, non avendo quest’ultima realizzato gli interventi convenuti, necessari a rendere la struttura concessa in affitto idonea al pieno svolgimento dell’attività aziendale.</p><p>La concedente proponeva dunque appello, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, contestando l’erronea valutazione del proprio inadempimento e chiedendo di conseguenza il rigetto delle domande avanzate dall’affittuaria. Da parte sua, l’affittuaria proponeva appello incidentale, sostenendo che la sentenza di primo grado era viziata dalla violazione del principio <i>inadimplenti non est adimplendum</i> di cui all’articolo 1460 cod. civ., ritenendo giustificata la sospensione del pagamento del canone di affitto dall’inadempimento della concedente. L’affittuaria concludeva, dunque, per il rigetto dell’appello principale e in via incidentale domandava altresì la riforma della sentenza di primo grado, insistendo affinché fosse accertata e dichiarata la risoluzione del contratto per grave inadempimento della concedente e la sua conseguente condanna al risarcimento dei danni.</p><p><strong>2. Il principio elaborato nella riforma della sentenza di primo grado</strong></p><p>Nell’esaminare i motivi di impugnazione sottoposti, la Corte di Appello di Napoli si è preoccupata di precisare che «<i>la disciplina dell’affitto va ricercata, ove la fattispecie non sia regolata da una norma specifica, mediante ricorso alle disposizioni generali sulla locazione, contenute nella sezione I dello stesso capo VI, in quanto compatibili, onde nel caso in esame deve porsi mente agli articoli 1575 e 1578 c.c., per i quali il locatore deve consegnare e mantenere la cosa in istato da servire all’uso convenuto, onde qualora essa sia affetta da vizi che ne diminuiscano in modo apprezzabile l’idoneità all’uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili</i>»<i>.</i></p><p>Sempre con particolare riferimento al contratto d’affitto d’azienda, nel medesimo contesto la Corte ha chiarito che <i>«l’esistenza dei titoli amministrativi necessari per lo svolgimento dell’attività d’impresa cui l’azienda stessa è destinata</i> <i>costituisce un requisito essenziale per l’uso pattuito</i>».</p><p>Per ciò che attiene, infine, ai rimedi esperibili dall’affittuario, la Corte ritiene inoltre che non ogni vizio o difetto dell’azienda concessa in affitto costituisce causa di risoluzione del contratto o giustifica la riduzione del corrispettivo «<i>deve trattarsi di vizi che diminuiscano in modo apprezzabile l’idoneità all’uso pattuito (art. 1578 c.c.) sì da alterare l’equilibrio delle obbligazioni reciproche, e che non siano conosciuti o facilmente riconoscibili dal conduttore, con l’uso dell’ordinaria diligenza, al momento della consegna del bene</i>».</p><p>A fronte di questi principi, pur accertando sussistente parte dei vizi lamentati dall’affittuaria, la Corte di Appello ha ritenuto l’inidoneità degli stessi a integrare il grave inadempimento della concedente ai fini della risoluzione del contratto d’affitto ai sensi degli articoli 1453 e 1455 cod. civ., considerato il loro impatto temporaneo sull’operatività aziendale, senza che tali vizi avessero inciso, quindi, in modo radicale e irreversibile sull’equilibrio contrattuale, tenuto conto anche della durata pluriennale del rapporto.</p><p>Oltre a ritenere che parte dei vizi e difetti denunciati fossero conosciuti e conoscibili dall’affittuaria, stante il pregresso godimento dell’azienda in forza di un anteriore contratto, il Giudice del gravame ha valorizzato le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio svolta in primo grado, nella quale l’ausiliario aveva accertato la presenza delle autorizzazioni essenziali allo svolgimento dell’attività economica cui l’azienda era destinata, nonché la generazione di ricavi da parte dell’azienda medesima, verificata sulla base delle scritture contabili dell’affittuaria.</p><p>Seppure non sufficienti a integrare le condizioni per la risoluzione del contratto d’affitto, la Corte d’Appello ha ritenuto ad ogni modo rilevante parte dei vizi denunciati dall’affittuaria dal punto di vista risarcitorio. In conclusione, per un verso, in parziale accoglimento dell’appello principale, la Corte ha ridotto l’importo dovuto dalla concedente all’affittuaria a titolo di risarcimento dei danni, disponendo la sua compensazione con il residuo controcredito per i canoni scaduti. Per altro verso, in parziale accoglimento dell’appello incidentale proposto dall’affittuaria, il giudice del gravame ha pronunciato la risoluzione consensuale del contratto, valorizzando la riconsegna dell’azienda oggetto di causa, ricevuta dalla concedente senza alcuna eccezione riguardo l’inosservanza del termine di preavviso, condotte delle parti ritenute incompatibili con la volontà di proseguire regolarmente il rapporto.</p><p><strong>3. Gli orientamenti alternativi nel panorama giurisprudenziale</strong></p><p>Il principio elaborato dalla Corte d’Appello nella sentenza in commento ritiene applicabile, nel silenzio del dato normativo, la disciplina del contratto di locazione a quello di affitto d’azienda. Sulla base di questa premessa procede poi a valutare le rispettive condotte di concedente e affittuaria.</p><p>Rispetto alle motivazioni della Corte, è interessante osservare, anzitutto, come anche in materia di contratto di locazione non vi sia un orientamento che attribuisce univocamente al locatore o al conduttore (o meglio, per quanto rileva in questa sede, alla concedente o alla affittuaria) l’obbligo di garantire la presenza di tutti i titoli abilitativi necessari all’esercizio dell’attività cui l’immobile oggetto di contratto è destinato.</p><p>Merita di essere menzionato, infatti, un primo orientamento più favorevole al conduttore, secondo cui l’inidoneità dell’immobile all’uso convenuto nel contratto e la mancanza delle necessarie autorizzazioni amministrative configurano grave inadempimento del locatore <a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftn1" target="_blank" rel="noreferrer">[1]</a>.</p><p>Secondo un altro orientamento, questo più favorevole al locatore, costituisce un obbligo del conduttore verificare le caratteristiche tecniche dell’immobile e la sua idoneità allo svolgimento dell’attività che intende esercitare all’interno. Sulla base di questa premessa, si esclude che la mancanza di tali caratteristiche valga a integrare grave inadempimento del locatore, salvo il caso in cui l’obbligo di conseguire le autorizzazioni necessarie all’esercizio dell’attività sia stato esplicitamente pattuito a suo carico in forza del contratto <a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftn2" target="_blank" rel="noreferrer">[2]</a>.</p><p>Si registra, infine, un terzo orientamento – presumibilmente elaborato nel tentativo di contemperare i primi due – secondo cui sussiste il grave inadempimento del locatore, non solo qualora abbia espressamente assunto l’obbligo di ottenere le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività cui l’immobile è destinato, ma anche quando l’impossibilità di conseguire siffatte autorizzazioni derivi dalle caratteristiche intrinseche dell’immobile <a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftn3" target="_blank" rel="noreferrer">[3]</a>.</p><p>Ripercorse brevemente le variegate elaborazioni che convivono con riferimento al contratto di locazione, relativamente alla mancanza dell’autorizzazioni necessarie all’esercizio dell’attività cui l’immobile è destinato <a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftn4" target="_blank" rel="noreferrer">[4]</a>, merita di essere ricordato inoltre l’orientamento che pone rilievo rispetto all’affitto d’azienda le speciali prescrizioni (in particolare gli articoli 1617 e 1621 cod. civ.) dettate in materia di affitto di beni produttivi <a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftn5" target="_blank" rel="noreferrer">[5]</a>. Sulla base di tale ultimo principio, si registrano diversi precedenti che hanno ritenuto sussistente il grave inadempimento del concedente all’obbligo di consegnare l’azienda in condizioni idonee all’uso previsto, laddove essa sia sprovvista delle autorizzazioni necessarie all’esercizio dell’attività o queste non possano essere conseguite <a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftn6" target="_blank" rel="noreferrer">[6]</a>.</p><p>Ultimata questa panoramica, è interessante soffermarsi, infine, sulle modalità in cui, sempre in mancanza di apposite clausole contrattuali, opera la ripartizione tra concedente e affittuario degli obblighi connessi ai titoli abilitativi necessari all’esercizio dell’azienda oggetto di contratto, con riguardo, oltre che alla fase originaria (la consegna dell’azienda) alla fase di esecuzione del contratto.</p><p>Si tratta di un argomento, infatti, che può essere ricondotto ragionevolmente alla disciplina degli oneri di manutenzione e riparazione dell’azienda concessa in affitto, materia in cui l’orientamento prevalente si è discostato dall’applicazione delle norme prescritte con riferimento al contratto di locazione.</p><p>Nell’individuare la disciplina integrativa dell’affitto d’azienda sul tema, si registra un ricorso frequente, infatti, alle norme dettate in materia di usufrutto d’azienda, orientamento che tende a valorizzare il rinvio testuale operato dall’articolo 2562 cod. civ. all’articolo 2561, secondo comma, cod. civ. Come noto, quest’ultima norma impone all’usufruttuario (ovvero all’affittuario) di gestire l’azienda in modo da «<i>conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti</i>».</p><p>È stato affermato ad esempio che proprio sulla base del cd. principio di conservazione dell’azienda debbano essere delimitati, sempre in mancanza di particolari pattuizioni convenzionali, gli obblighi di manutenzione e di riparazione dell’affittuario, che è tenuto al rinnovo dei componenti dell’azienda, mentre si ritiene esuli da tale obbligo la sostituzione degli impianti obsoleti (<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftn7" target="_blank" rel="noreferrer">[7]</a>).</p><p>Sempre secondo la giurisprudenza, costituiscono interventi di manutenzione ordinaria (a carico dell’affittuario) quelli volti alla conservazione della destinazione economica dell’azienda e al ripristino della sua attitudine produttiva. Sono invece manutenzioni straordinarie a carico del concedente quelle che esulano da tale scopo. In mancanza di un criterio distintivo convenzionalmente pattuito, si ritiene applicabile inoltre l’articolo 1005 cod. civ. dettato in materia di usufrutto, ma considerato di portata generale <a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftn8" target="_blank" rel="noreferrer">[8]</a>.</p><p>In altre parole, secondo la ricostruzione della giurisprudenza, sono a carico dell’affittuario gli interventi volti alla conservazione ed al godimento della cosa, mentre sono riservate al concedente le opere che incidono sulla struttura, la sostanza e la destinazione della stessa. Ai fini della qualificazione come intervento di manutenzione straordinaria, lo stesso deve avere natura strutturale e deve essere inoltre strumentale alla stabilità o al rinnovamento del bene o di parte di esso <a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftn9" target="_blank" rel="noreferrer">[9]</a>. Sul punto è stato chiarito, inoltre, che per rinnovamento deve intendersi «<i>la sostituzione di entità preesistenti, ma ormai inefficienti con altre pienamente efficienti</i>» volto «<i>alla prevenzione o eliminazione di cedimenti e deterioramenti legati alla vetustà</i>» <a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftn10" target="_blank" rel="noreferrer">[10]</a>.</p><p><strong>4. Conclusioni</strong></p><p>Le oscillazioni della giurisprudenza circa l’imputazione al concedente o all’affittuario dei rischi connessi alla presenza e al mantenimento dei titoli abilitativi necessari all’esercizio dell’azienda concessa in affitto, confermano la particolare attenzione che, nella pratica professionale, deve essere dedicata alla redazione delle clausole contrattuali connesse a tali profili. La predisposizione di un insieme dettagliato di dichiarazioni e garanzie, riguardanti il possesso di tutti i titoli abilitativi necessari all’esercizio dell’attività aziendale, nonché ulteriori clausole finalizzate a convenire sin dall’inizio tra concedente e affittuario quale di essi sia poi tenuto a eseguire eventuali interventi di adeguamento necessari ad assicurare (anche dal punto di vista del mantenimento dei titoli abilitativi) la continuità aziendale nella fase esecutiva del rapporto, possono contribuire senz’altro a prevenire i rischi di un contenzioso che, per i motivi che si ha avuto modo di trattare, si presenta senz’altro dagli esiti incerti.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftnref1" target="_blank" rel="noreferrer">[1]</a>&nbsp; Nella&nbsp; giurisprudenza&nbsp; di&nbsp; legittimità&nbsp; si&nbsp; vedano&nbsp; ad&nbsp; esempio:&nbsp; Cass.&nbsp; 9&nbsp; febbraio&nbsp; 2012&nbsp; n.&nbsp; 3726;&nbsp; Cass.&nbsp; 7&nbsp; giugno&nbsp; 2011&nbsp; n.&nbsp; 12286;&nbsp; Cass.&nbsp; 19&nbsp; luglio&nbsp; 2008&nbsp; n.&nbsp; 20067;&nbsp; Cass.&nbsp; 28&nbsp; marzo&nbsp; 2006&nbsp; n.&nbsp; 7081;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cass.&nbsp; 13&nbsp; dicembre&nbsp; 1980&nbsp; n.&nbsp; 6484.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftnref2" target="_blank" rel="noreferrer">[2]</a>&nbsp; Sempre&nbsp; in&nbsp; giurisprudenza&nbsp; si&nbsp; vedano,&nbsp; tra&nbsp; le&nbsp; altre,&nbsp; Cass.&nbsp; 7&nbsp; giugno&nbsp; 2018&nbsp; n.&nbsp; 14731;&nbsp; Cass.&nbsp; 14&nbsp; agosto&nbsp; 2014&nbsp; n.&nbsp; 17986;&nbsp; Cass.&nbsp; 25&nbsp; gennaio&nbsp; 2011,&nbsp; n.&nbsp; 1735;&nbsp; Cass.&nbsp; 1°&nbsp; dicembre&nbsp; 2009&nbsp; n.&nbsp; 25278;&nbsp; Cass.&nbsp; 8&nbsp; giugno&nbsp; 2007&nbsp; n.&nbsp; 13395.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftnref3" target="_blank" rel="noreferrer">[3]</a>&nbsp; In&nbsp; termini&nbsp; si&nbsp; vedano&nbsp; le&nbsp; seguenti&nbsp; pronunce&nbsp; della&nbsp; Suprema&nbsp; Corte:&nbsp; Cass.&nbsp; 26&nbsp; luglio&nbsp; 2016&nbsp; n.&nbsp; 15377;&nbsp; Cass.&nbsp; 18&nbsp; gennaio&nbsp; 2016&nbsp; n.&nbsp; 666;&nbsp; Cass.&nbsp; 16&nbsp; giugno&nbsp; 2014&nbsp; n.&nbsp; 13651.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftnref4" target="_blank" rel="noreferrer">[4]</a>&nbsp; Oltre&nbsp; la&nbsp; sentenza&nbsp; in&nbsp; commento&nbsp; in&nbsp; dottrina&nbsp; si&nbsp; veda&nbsp; ad&nbsp; esempio&nbsp; M.&nbsp; P.&nbsp; Nastri,&nbsp; <i>L’affitto&nbsp; di&nbsp; azienda,&nbsp; l’usufrutto&nbsp; e&nbsp; la&nbsp; locazione</i>,&nbsp; in&nbsp; <i>Notariato</i>,&nbsp; 2010.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftnref5" target="_blank" rel="noreferrer">[5]</a>&nbsp; Nella&nbsp; giurisprudenza&nbsp; di&nbsp; legittimità&nbsp; si&nbsp; vedano&nbsp; ad&nbsp; esempio:&nbsp; Cass.&nbsp; 27&nbsp; marzo&nbsp; 2020&nbsp; n.&nbsp; 7574;&nbsp; Cass.&nbsp; 21&nbsp; settembre&nbsp; 2015&nbsp; n.&nbsp; 18450.&nbsp; Nella&nbsp; giurisprudenza&nbsp; di&nbsp; merito&nbsp; si&nbsp; veda&nbsp; anche&nbsp; Trib.&nbsp; Brindisi,&nbsp; 18&nbsp; dicembre&nbsp; 2017,&nbsp; in&nbsp; <i>De&nbsp; Jure</i>.&nbsp; In&nbsp; senso&nbsp; favorevole&nbsp; all’applicazione&nbsp; delle&nbsp; norme&nbsp; su&nbsp; affitto&nbsp; di&nbsp; beni&nbsp; produttivi&nbsp; e&nbsp; locazione&nbsp; all’affitto&nbsp; d’azienda&nbsp; in&nbsp; quanto&nbsp; compatibili&nbsp; in&nbsp; dottrina&nbsp; si&nbsp; vedano:&nbsp; V.&nbsp; Roppo,&nbsp; <i>Trattato&nbsp; dei&nbsp; contratti</i>,&nbsp; II,&nbsp; 2014,&nbsp; 1333;&nbsp; C.&nbsp; Ferrentino&nbsp; –&nbsp; A.&nbsp; Ferrucci,&nbsp; <i>Dell’azienda</i>,&nbsp; 2014,&nbsp; 268.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftnref6" target="_blank" rel="noreferrer">[6]</a>&nbsp; In&nbsp; questi&nbsp; termini&nbsp; e&nbsp; con&nbsp; particolare&nbsp; riferimento&nbsp; alle&nbsp; difformità&nbsp; dell’azienda&nbsp; dal&nbsp; punto&nbsp; di&nbsp; vista&nbsp; della&nbsp; prevenzione&nbsp; incendi,&nbsp; si&nbsp; vedano&nbsp; ad&nbsp; esempio:&nbsp; Trib.&nbsp; Bologna,&nbsp; 28&nbsp; settembre&nbsp; 2022;&nbsp; Trib.&nbsp; Ravenna,&nbsp; 14&nbsp; febbraio&nbsp; 2022;&nbsp; entrambe&nbsp; in&nbsp; <i>De&nbsp; Jure</i>.&nbsp; Per&nbsp; l’opinione&nbsp; contraria&nbsp; in&nbsp; merito&nbsp; all’inapplicabilità&nbsp; dell’articolo&nbsp; 1621&nbsp; cod.&nbsp; civ.&nbsp; all’affitto&nbsp; di&nbsp; azienda&nbsp; si&nbsp; veda&nbsp; G.U.&nbsp; Tedeschi,&nbsp; <i>L’usufrutto&nbsp; e&nbsp; l’affitto&nbsp; d’azienda</i>,&nbsp; <i>Tratt.&nbsp; Rescigno</i>,&nbsp; IV,&nbsp; 2012,&nbsp; 143.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftnref7" target="_blank" rel="noreferrer">[7]</a>&nbsp; M.&nbsp; Cian,&nbsp; <i>Dell’azienda&nbsp; –&nbsp; commento&nbsp; sub&nbsp; art.&nbsp; 2562&nbsp; c.c.</i>,&nbsp; in&nbsp; <i>Comm.&nbsp; Schlesinger</i>,&nbsp; 2018,&nbsp; 265;&nbsp; F.&nbsp; Fimmanò&nbsp; –&nbsp; A.&nbsp; Picchione,&nbsp; <i>L’affitto&nbsp; dell’azienda&nbsp; –&nbsp; commento&nbsp; sub&nbsp; art.&nbsp; 2561&nbsp; c.c.</i>,&nbsp; in&nbsp; <i>Comm.&nbsp; Gabrielli</i>,&nbsp; 2014,&nbsp; 907.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftnref8" target="_blank" rel="noreferrer">[8]</a>&nbsp; Nella&nbsp; giurisprudenza&nbsp; di&nbsp; legittimità&nbsp; si&nbsp; vedano:&nbsp; Cass.&nbsp; 27&nbsp; maggio&nbsp; 2022&nbsp; n.&nbsp; 17226;&nbsp; Cass.&nbsp; 18&nbsp; settembre&nbsp; 2020&nbsp; n.&nbsp; 19632.&nbsp; Dello&nbsp; stesso&nbsp; avviso,&nbsp; nella&nbsp; giurisprudenza&nbsp; di&nbsp; merito&nbsp; si&nbsp; vedano:&nbsp; App.&nbsp; Firenze,&nbsp; 26&nbsp; luglio&nbsp; 2022;&nbsp; Trib.&nbsp; Firenze,&nbsp; 6&nbsp; ottobre&nbsp; 2022,&nbsp; entrambe&nbsp; in&nbsp; <i>De&nbsp; Jure</i>.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftnref9" target="_blank" rel="noreferrer">[9]</a>&nbsp; In&nbsp; termini&nbsp; si&nbsp; vedano:&nbsp; Cass.&nbsp; 12&nbsp; settembre&nbsp; 2019&nbsp; n.&nbsp; 22797;&nbsp; Cass.&nbsp; 6&nbsp; novembre&nbsp; 2015&nbsp; n.&nbsp; 22703.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftnref10" target="_blank" rel="noreferrer">[10]</a>&nbsp; Nella&nbsp; giurisprudenza&nbsp; di&nbsp; legittimità&nbsp; si&nbsp; vedano&nbsp; Cass.&nbsp; 12&nbsp; settembre&nbsp; 2019&nbsp; n.&nbsp; 22797;&nbsp; Cass.&nbsp; 28&nbsp; novembre&nbsp; 1998&nbsp; n.&nbsp; 12085.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 27 Feb 2025 10:28:36 +0100</pubDate>
                        <title>Mina prescrizione per le banche: la Cassazione sposta in avanti il termine dei 10 anni per le azioni risarcitorie</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/mina-prescrizione-per-le-banche-la-cassazione-sposta-in-avanti-il-termine-dei-10-anni-per-le-azioni-risarcitorie</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il commento di <strong>Benedetta Musco Carbonaro</strong> per Milano Finanza</p><p><i>In una sentenza sul caso Lehman i giudici dicono che il conteggio non parte dalla firma del contratto ma da quando il cliente si accorge del danno. Così gli intermediari rischiano di perdere tante cause</i></p><p>I dieci anni di tempo massimo per chiedere agli intermediari il risarcimento per eventuali danni subiti dalla sottoscrizione di un investimento finanziario potrebbero non valere più. A stabilirlo è stata una recente sentenza della Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi su un caso che riguardava investimenti in obbligazioni Lehman Brothers realizzati nel 2003. Secondo i giudici, che hanno condannato le banche e dato ragione agli investitori (due per un totale di poco meno di 140 mila euro), la prescrizione dei 10 anni non va infatti conteggiata dalla sottoscrizione dei bond ma solo a partire da quando il risparmiatore ha avuto la percezione della situazione del rischio. Un termine evidentemente aleatorio e, per di più, i giudici hanno aggiunto che dovrebbe essere l’intermediario, la banca o il consulente finanziario per esempio, a provare che il cliente potesse diventare cosciente del rischio in un determinato periodo, e da lì iniziano a decorrere i 10 anni.</p><p><a href="https://www.milanofinanza.it/news/mina-prescrizione-per-le-banche-la-cassazione-sposta-in-avanti-il-termine-dei-10-anni-per-le-azioni-202502270631456777?refresh_cens" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per l'articolo integrale</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 26 Feb 2025 12:09:21 +0100</pubDate>
                        <title>EU Compass e diritto del lavoro: quali novità dobbiamo aspettarci?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/eu-compass-e-diritto-del-lavoro-quali-novita-dobbiamo-aspettarci</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Articolo a cura di <strong>Francesca Pittau </strong>per <a href="https://www.altalex.com/documents/news/2025/02/26/eu-compass-diritto-lavoro-quali-novita-dobbiamo-aspettarci" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Altalex</u></a></p><p>Il 29 gennaio 2025, la Commissione Europea ha presentato ai principali organi dell'Unione&nbsp;<i>"</i><a href="https://commission.europa.eu/document/download/10017eb1-4722-4333-add2-e0ed18105a34_en" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><i><strong><u>A Competitiveness Compass for the EU</u></strong></i></a><i>"</i>, una bussola strategica per orientare le politiche europee nei prossimi anni.</p><p>La bussola evidenzia i punti di forza dell’Unione Europea:&nbsp;<strong>talenti, forza lavoro altamente qualificata,&nbsp;</strong>ampio bacino di capitali privati e altrettanto&nbsp;<strong>ampio mercato unico, un ambiente giuridico stabile</strong>&nbsp;e prevedibile, il rispetto dello stato di diritto e un'economia sociale di mercato unica.</p><p>Tuttavia, riconosce anche le debolezze strutturali che limitano la produttività e rendono l'Europa vulnerabile di fronte alle sfide poste dalla concorrenza sleale e dalle distorsioni nella produzione globale.</p><p>Come sottolineato nel&nbsp;Rapporto Draghi, se l’Europa accetta un declino economico gestito e graduale, si condanna a una "lenta agonia", a meno che non cerchi di invertire la tendenza. La bussola è una&nbsp;<i>call for action</i>.</p><p><a href="https://www.altalex.com/documents/news/2025/02/26/eu-compass-diritto-lavoro-quali-novita-dobbiamo-aspettarci" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per l'articolo integrale</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 25 Feb 2025 14:41:11 +0100</pubDate>
                        <title>Studentati e rigenerazione urbana</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/studentati-e-rigenerazione-urbana</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">In Italia non esiste una definizione unica e organica di "rigenerazione urbana" a livello nazionale.</p><p class="text-justify">Attualmente, al Senato è in esame il&nbsp;<a href="https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01360984.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">disegno di legge unificato sulla rigenerazione urbana</a> che costituisce la sintesi di ben otto disegni di legge.</p><p class="text-justify">Peraltro, sempre nell’ottica di semplificare e rendere più attuale la normativa sul governo del territorio, il 21 febbraio è terminata la consultazione pubblica per la riforma del Testo Unico dell'Edilizia, con la quale il Ministero delle Infrastrutture ha raccolto le segnalazioni dagli operatori del settore in merito alle criticità della normativa attuale nell’ottica di una riforma organica della materia.</p><p class="text-justify">Al di là della definizione normativa, la rigenerazione urbana viene generalmente intesa come un insieme di interventi volti alla riqualificazione e valorizzazione del tessuto urbano esistente, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita, promuovere la sostenibilità ambientale e rilanciare l’economia locale.</p><p class="text-justify">Tra le leve strategiche per la rigenerazione urbana e l’inclusione sociale ci sono gli studentati: la crescente richiesta di alloggi per studenti costituisce uno stimolo per riqualificare zone degradate o inutilizzate, con la realizzazione di strutture sostenibili, inserite armonicamente nel contesto urbano e ben collegate con i servizi locali.</p><p class="text-justify"><strong><u>Le diverse tipologie di residenze universitarie</u></strong></p><p class="text-justify">La disciplina degli studentati si articola diversamente a varia a seconda della tipologia (residenza universitaria privata <i>tout court</i>; residenza universitaria cofinanziata ai sensi della legge n. 338/2000 e del PNRR; residenza universitaria privata convenzionata).</p><p class="text-justify"><strong><u>Residenze universitarie private</u></strong></p><p class="text-justify">La normativa nazionale e regionale applicabile agli immobili privati adibiti a studentato dipende dalla destinazione d’uso che viene attribuita a questa tipologia di immobili a livello comunale.&nbsp;</p><p class="text-justify">Le destinazioni d’uso più comunemente attribuibili agli studentati sono:</p><ul><li><p class="text-justify"><span><strong>residenziale</strong></span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>turistico-ricettiva</strong></span></p></li></ul><p class="text-justify"><strong><u>Residenze universitarie cofinanziate ai sensi della legge n. 338/2000 e del PNRR.</u></strong></p><p class="text-justify">Con l’entrata in vigore del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (il PNRR) la legge n. 338/2000 è stata integrata con l’inserimento di nuove previsioni volte a conseguire l’obiettivo di creare almeno 60.000 posti letto aggiuntivi rispetto a quelli esistenti entro il 30 giugno 2026 (data di scadenza ultima fissata dal PNRR per il completamento dell’Obiettivo M4C1-30).&nbsp;</p><p class="text-justify">A tale scopo sono stati inseriti nell’art. 1 della legge n. 338/2000 i commi 4-bis e 4-ter, nonché i nuovi art. 1-bis (Nuovo housing universitario), 1-ter (Regime autorizzatorio per l’esercizio di una struttura residenziale universitaria) e 1-quater (Semplificazioni in tema di cambi di destinazione d’uso degli immobili da destinare a residenze universitarie).</p><p class="text-justify"><strong><u>Residenze universitarie e alloggi sociali</u></strong></p><p class="text-justify">Le residenze universitarie possono essere, a determinate condizioni, qualificate come una forma di alloggio sociale, in quanto offrono soluzioni abitative a canoni calmierati per studenti con difficoltà economiche, garantendo un accesso equo all’istruzione superiore.&nbsp;</p><p class="text-justify">Le residenze universitarie sono realizzate&nbsp;in regime di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) a cura e spese del privato, previa stipula di una convenzione di gestione con il comune di riferimento per la regolamentazione, tra le altre cose, della gestione, dei canoni, dei prezzi e dei servizi.&nbsp;</p><p class="text-justify">Nel panorama milanese, tra le iniziative più recenti va segnalata la sottoscrizione, lo scorso 18 febbraio, tra il&nbsp;<a href="https://www.linkedin.com/company/comune-di-milano/" target="_blank" title="https://www.linkedin.com/company/comune-di-milano/" rel="noreferrer">Comune di Milano</a> e il Fondo Cervino - Comparto B (gestito da REAM SGR) delle convenzioni per la gestione di due residenza universitarie (per un totale di 1152 posti alloggio) che saranno nelle immediate vicinanze dell’area su cui sorgerà il campus dell’università Statale per le materie scientifiche&nbsp;</p><p class="text-justify">Gli studentati contribuiscono a soddisfare una quota di edilizia residenziale sociale prevista dalla dal Programma Integrato di Intervento per la valorizzazione dell’area MIND – Milano Innovation District.</p><p class="text-justify">Il progetto rappresenta virtuoso esempio di rigenerazione urbana attraverso la realizzazione di alloggi sociali sull’area già sede di “Expo 2015”.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 24 Feb 2025 10:20:02 +0100</pubDate>
                        <title>Sicurezza informatica</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sicurezza-informatica</link>
                        <description>Il Regolamento Ue Dora innova nel campo della cybersecurity finanziaria. Obbligo di strategie che garantiscano sicurezza e affidabilità delle operazioni</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Articolo a cura di <strong>Loris Cottoni </strong>sul numero di Febbraio di <strong>Private - Magazine del Private Banking</strong></p><p>Da metà gennaio è applicabile il Regolamento Ue 2022/2554, più noto come Dora (Digital Operational Resilience Act), una delle più importanti innovazioni nel framework della sicurezza informatica in ambito bancario, finanziario ed assicurativo. Fa parte di un pacchetto di misure più ampio ed articolato che include ulteriori Regolamenti delegati e Regolamenti di esecuzione, nonché misure nazionali di adeguamento ed armonizzazione dell'ordinamento interno al mutato contesto normativo.</p><p><strong>Cresce l'impatto dei rischi It</strong></p><p>Tra i motivi che hanno indotto il legislatore europeo a varare una riforma così radicale e impattante c'è il crescente grado di digitalizzazione dei servizi bancari e finanziari, che ha amplificato i potenziali impatti dei rischi informatici (sia in termini quantitativi che qualitativi) sull'operatività delle entità finanziarie. In tal senso, le entità finanziarie e i loro provider di servizi Ict saranno obbligati a formalizzare e adottare strategie aziendali che prevedano misure adeguate e idonee a garantire la sicurezza e l'affidabilità delle loro operazioni. Tra le altre cose, le predette strategie aziendali dovranno indudere sia misure di sicurezza "preventive" (misure di sicurezza informatica volte a rendere più robusti i sistemi aziendali contro attacchi e minacce esterne) sia "successive" (mitigazione degli impatti, risoluzione dei problemi, gestione degli incidenti, garanzia della continuità aziendale e così via).</p><p><strong>Riforma in 5 punti</strong></p><p>I pilastri principali su cui poggia la disciplina di Dora sono essenzialmente 5, che possono essere così sintetizzati:</p><ul><li><u>la gestione dei rischi Ict</u><i>, cioè l'obbligo in primo luogo di mappare tutte le funzioni e le attività aziendali che sono supportate da servizi ICT e, in secondo luogo, il dotarsi di strutture di governante interna per la gestione del rischio ICT con un'attribuzione chiara di ruoli e responsabilità formalizzate in apposite policy interne;</i></li><li><u>la resilienza operativa digitale</u><i>: ossia l'obbligo di prevedere un programma di test da eseguire periodicamente per valutare e rimediare eventuali lacune emerse in materia di sicurezza informatica; la gestione dei rapporti con i fornitori di servizi Ict: la valutazione e il monitoraggio dei rischi dei rapporti con i fornitori esterni (inclusi i subcontractor) per il tramite la redazione di accordi contrattuali che includano certe clausole contrattuali a tutela degli interessi dell'entità finanziaria lungo tutta la catena di fornitura dei servizi;</i></li><li><u>la gestione degli incidenti</u>: in primo luogo, il dotarsi di griglie interne per la classificazione degli incidenti e delle minacce informatiche e, in secondo, l'obbligo di informare tempestivamente le autorità competenti in merito ad eventuali incidenti significativi e alle misure adottate per affrontarli e mitigarne gli impatti; </li><li><u>la condivisione delle informazioni ("infosharing")</u>: l'istituzione di meccanismi di condivisone delle informazioni in modo tale da incrementare di alertness e readiness degli operatori di mercato a fronte del continuo evolversi dei rischi Ict. L'impatto di Dora sulle varie tipologie di entità finanziarie non sarà evidentemente lo stesso per tutte, perché alcune di esse (si pensi al caso delle banche) erano già sottoposte ad un regime regolamentare in materia di rischi Ict particolarmente oneroso, che di fatto già includeva molte delle misure poi successivamente introdotte da Dora.</li></ul><p><strong>Impatto diversificato</strong></p><p>Nel caso di altre entità finanziarie (si pensi ad esempio ai Gefia), gli impatti di Dora saranno certamente maggiori, poiché tali tipologie di soggetti sono stati sinora sottoposti a un framework regolamentare decisamente più snello rispetto a quello delle banche. In tal senso, la <strong>Banca d'Italia</strong>, con le recenti comunicazioni del 23 e del 30 dicembre 2024, ha avuto modo di esternare agli operatori di mercato le proprie preliminari "aspettative di vigilanza" con riferimento ai prossimi passaggi che le entità finanziarie vigilate dall'Istituto di via Nazionale dovranno compiere per adeguarsi al nuovo regolamento comunitario. Infine, si segnala che al momento non tutti i tasselli che compongono il vasto pacchetto Dora sono stati ancora finalizzati. In particolare, mancano ancora all'appello alcune misure di “secondo livello” (regolamenti delegati, regolamenti di esecuzione, etc.) nonché le misure nazionali di adeguamento della normativa domestica.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 24 Feb 2025 10:02:00 +0100</pubDate>
                        <title>Nuove frontiere legali: tecnologia 5.0 al servizio del recupero dei crediti commerciali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nuove-frontiere-legali-tecnologia-50-al-servizio-del-recupero-dei-crediti-commerciali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>26 febbraio 2025<br>Webinar</p><p>Nell’ambito del ciclo di incontri organizzati da IEI Connect, <strong>Gianluca Massimei</strong> interverrà nell’ultimo appuntamento affrontando il tema: “<i><strong>Nuove frontiere legali: tecnologia 5.0 al servizio del recupero dei crediti commerciali</strong></i>”.&nbsp;</p><p>Gianluca si concentrerà sull'uso delle tecnologie più avanzate per supportare le imprese nella gestione economica e legale.</p><p><strong><u>Clicca qui per iscrizione all'evento</u></strong></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 21 Feb 2025 15:37:54 +0100</pubDate>
                        <title>TAR Lazio: prescrizione decennale per il recupero incentivi GSE decorre dai conguagli</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tar-lazio-prescrizione-decennale-per-il-recupero-incentivi-gse-decorre-dai-conguagli</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Dopo la recentissima sentenza del Consiglio di Stato, pubblicata lo scorso 3 febbraio (ne avevamo parlato qui:&nbsp;<a href="https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-consiglio-di-stato-conferma-la-prescrizione-decennale-del-diritto-del-gse-al-recupero-degli-incentivi-indebitamente-erogati" target="_blank"><i>Il Consiglio di Stato conferma la prescrizione decennale del diritto del GSE al recupero degli incentivi indebitamente erogati</i></a>), anche il TAR Lazio, Sez. III <i>ter</i>, con sentenza pubblicata il 17 febbraio 2025, n. 3443, è tornato a pronunciarsi sul tema della prescrizione decennale del diritto del GSE al recupero degli incentivi indebitamente erogati <strong>in caso di conguagli tariffari </strong>precisando che: <strong>il </strong><i><strong>dies a quo</strong>&nbsp;</i>della prescrizione inizia a<strong>&nbsp;decorrere&nbsp;</strong>dal giorno in cui il diritto del Gestore può essere fatto valere, ovverosia<strong> dal 30 giugno dell’anno successivo a quello solare di produzione</strong>.</p><p class="text-justify">Nella fattispecie, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Gestore ordinava la restituzione degli incentivi percepiti in eccesso sulla base dei conguagli per il periodo 2012-2015, con riferimento ad un impianto fotovoltaico su edificio ammesso al Quarto Conto Energia.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il ricorrente, oltre a lamentare l’erroneità delle letture effettuate dal Gestore in sede di conguaglio, ha contestato l’intervenuta prescrizione del diritto di credito del GSE con riferimento all’annualità del 2012, in quanto l’impugnata richiesta di restituzione è stata notificata nel novembre del 2022 ovverosia oltre i dieci anni dall’incasso degli incentivi percepiti da luglio ad ottobre 2012.</p><p class="text-justify">Chiarite le modalità di determinazione dell’incentivo in concreto spettante ai proponenti in questione, basate sulla previsione di cui all’<strong>art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 91/2014</strong>, secondo la quale il GSE eroga le tariffe incentivanti<i>&nbsp;</i>“<i>con rate mensili costanti, in misura pari al 90 per cento della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, nell'anno solare di produzione ed&nbsp;<strong>effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva entro il 30 giugno dell’anno successivo</strong></i>”, il TAR Lazio ha ribadito che l’azione di recupero da parte del Gestore delle somme corrisposte e non dovute deve ritenersi soggetta all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 del cod. civ., “<i>il cui termine decorre dal giorno di erogazione delle somme, avendo l'azione di ripetizione dell’indebito come suo fondamento l’inesistenza, totale o parziale, dell’obbligazione adempiuta da una parte, perché il vincolo obbligatorio non è mai sorto o è venuto meno successivamente</i>”.</p><p class="text-justify">Partendo da tale presupposto, il TAR Lazio ha precisato che, <strong>in caso di conguaglio</strong>, <strong>l’individuazione materiale delle somme relative all’anno solare di produzione ha luogo entro il 30 giugno dell’anno successivo rispetto a quello di produzione</strong>.</p><p class="text-justify">La <i>ratio</i> sottesa a tale orientamento risiederebbe nella peculiarità del sistema di erogazione degli incentivi basato su rate di acconto e conguaglio finale, che consente al Gestore di ottenere “<i>una quantificazione completa dell’energia prodotta nell’anno solare di riferimento solamente nell’anno successivo</i>” e, in tal modo (i) confrontare la produzione effettiva con la produzione presunta; (ii) ottenere l’incentivo in concreto spettante, moltiplicando la produzione effettiva per la tariffa riconosciuta; (iii) effettuare la somma algebrica tra incentivo erogato in acconto e incentivo in concreto spettante; (iv) ricavare l’importo da sottoporre a conguaglio.</p><p class="text-justify">Secondo i giudici del TAR Lazio, quindi, solo l’esatta determinazione nell’anno successivo rispetto all’anno solare di produzione consente al GSE, da un lato, di effettuare il conguaglio una volta ricevute i dati effettivi di produzione dell’impianto dal gestore di rete e, dall’altro, di esercitare il proprio diritto a chiedere la restituzione degli incentivi erogati e non dovuti.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 21 Feb 2025 10:23:56 +0100</pubDate>
                        <title>Legal 500 Patent Litigation Guide | Capitolo Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legal-500-patent-litigation-guide-capitolo-italia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>ADVANT Nctm ha curato, grazie al contributo di <strong>Paolo Lazzarino</strong> e<strong> Roberto Cesaro</strong>, il capitolo italiano della Legal500 Patent Litigation Guide.</p><p>La guida fornisce una panoramica esaustiva sulle controversie in materia di brevetti all'interno della giurisdizione italiana, toccando argomenti quali:</p><ul><li>Contraffazione di brevetti (diretta e indiretta)</li><li>Invalidità dei brevetti</li><li>Ingiunzioni e procedimenti di opposizione</li><li>Tendenze future del contenzioso</li></ul><p><a href="https://www.legal500.com/guides/chapter/italy-patent-litigation/?_gl=1*3am96z*_up*MQ..*_ga*MzAwMDUyNDg2LjE3MzgwNzU0NTg.*_ga_JFNJC5V947*MTczODA3NTQ1Ny4xLjEuMTczODA3NTQ3Mi4wLjAuMA" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per leggere la guida</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 20 Feb 2025 17:11:39 +0100</pubDate>
                        <title>Retail investment strategy: il punto sulle nuove regole per i banker</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/retail-investment-strategy-il-punto-sulle-nuove-regole-per-i-banker</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Dopo la fumata bianca del Consiglio europeo alla Retail investment strategy, ci si attendeva un testo definitivo entro il primo semestre del 2025. Ma l’adozione della direttiva non sembrerebbe all’orizzonte. We Wealth ne ha discusso con Francesco Mocci, partner di Advant Nctm.</i></p><p>Sono trascorsi otto mesi dalla fumata bianca del Consiglio europeo alla <a href="https://www.we-wealth.com/voices/retail-investment-strategy-l-evoluzione-dei-modelli-di-business" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>Retail investment strategy</strong></a>, il nuovo pacchetto di norme che mira a rendere più semplice e sicuro l’accesso dei risparmiatori ai mercati finanziari. Ma, da allora, non si registrano significativi passi in avanti. Anzi, l’adozione della direttiva “non si vede più all’orizzonte”, racconta a <i>We Wealth</i> <strong>Francesco Mocci, partner di Advant Nctm</strong>. A che punto siamo?</p><p>“Dopo che a giugno 2024 anche il Consiglio europeo aveva diffuso la propria versione della direttiva omnibus nell’ambito della Retail investment strategy, in seguito alla proposta iniziale della Commissione e alla versione intermedia dell’Econ – comitato permanente in seno al Parlamento europeo – <strong>avrebbe dovuto avviarsi la procedura di trilogo</strong>, una consultazione informale tra le tre istituzioni che avrebbe auspicabilmente portato, nel <strong>primo semestre del 2025</strong>, alla convergenza delle tre parti su un <strong>testo definitivo</strong>”, ricorda Mocci. “Il condizionale è d’obbligo, considerato che non si registrano significativi passi in avanti e l’adozione della direttiva non si vede più all’orizzonte”, aggiunge.</p><p>Non ci si attendeva certamente un percorso facile, perché <strong>le tre versioni divergono su molti punti</strong>: da quelli più pubblicizzati, come la disciplina degli inducements e l’individuazione e assicurazione del value for money, ad altri meno studiati, per esempio il test di adeguatezza e appropriatezza e la regolamentazione dei <a href="https://www.we-wealth.com/news/influencer-e-finanza-come-difendersi" target="_blank" rel="noreferrer">finfluencer</a>. “La tendenza che si ricava dall’analisi delle proposte di Commissione, Econ e Consiglio è comunque quella di un <strong>progressivo ammorbidimento</strong>, con la proposta del Consiglio che è decisamente meno ambiziosa di quella iniziale della Commissione e più attenta a evitare appesantimenti operativi per gli intermediari”, prosegue l’esperto. Ma nonostante i tentativi di Parlamento e Consiglio di ridurre la portata rivoluzionaria delle posizioni inizialmente sostenute dalla Commissione, <strong>le soluzioni fin qui discusse e proposte sembrerebbero continuare a non convincere vasti segmenti del mercato</strong>.</p><p><a href="https://www.we-wealth.com/news/retail-investment-strategy-a-che-punto-siamo" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Articolo integrale su We Wealth</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 20 Feb 2025 14:35:00 +0100</pubDate>
                        <title>Tax treatment of after-sale warranties: VAT or insurance tax?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tax-treatment-of-after-sale-warranties-vat-or-insurance-tax</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Capita spesso, soprattutto nel settore automobilistico, che la vendita di prodotti, come gli autoveicoli, sia accompagnata dalla vendita di pacchetti di garanzie post-vendita.</p><p>Il trattamento ai fini delle imposte indirette di tali pacchetti deve essere analizzato attentamente in base alle leggi fiscali dello Stato di residenza dell'azienda produttrice e alle leggi fiscali dello Stato in cui il prodotto viene venduto.</p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/nctm/PDF/Tax_2.pdf" target="_blank"><strong><u>Leggi qui</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 20 Feb 2025 09:42:23 +0100</pubDate>
                        <title>SFDR: un regolamento da rivedere profondamente</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sfdr-un-regolamento-da-rivedere-profondamente</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Articolo a cura di Lorenzo Macchia per <a href="https://www.fondiesicav.it/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Fondi &amp; Sicav</u></strong></a></p><p>Alla fine del 2023 la Commissione europea ha avviato e concluso due consultazioni, una mirata e una pubblica, per la revisione e la modifica del regolamento (Ue) 2019/2088, la cosiddetta Sustainable finance disclosure regulation (Sfdr). La consultazione pubblica aveva come obiettivo di raccogliere informazioni e opinioni da un’ampia gamma di soggetti interessati, tra i quali operatori finanziari, organizzazioni non governative, associazioni di categoria, autorità nazionali competenti e investitori professionali e al dettaglio, sulle loro esperienze con l’attuazione dell’Sfdr.</p><p>In particolare, la Commissione ha invitato gli stakeholder a rispondere a vari quesiti in merito allo stato di attuazione della Sfdr, al raggiungimento degli obiettivi prefissati, alle eventuali criticità e ai problemi riscontrati nell’attuazione del citato regolamento. Inoltre, è stata posta l’attenzione sull’interazione della Sustainable finance disclosure regulation con altre norme sulla finanza sostenibile, cercando di spronare gli intervistati a indicare eventuali incongruenze o disallineamenti tra il nuovo regolamento e il resto del framework normativo europeo di settore.</p><p>Sulla base del documento e dalle risultanze che sono emerse la Commissione e le Esa hanno preso atto che il quadro normativo potrebbe essere migliorato e che le norme contenute nel Regolamento Sfdr potrebbero risultare assai complesse e di difficile comprensione, in particolare per gli investitori al dettaglio.</p><p>Per cercare di dare un contributo attivo per la revisione del Regolamento Sfdr, le autorità di vigilanza nel giugno 2024 hanno pubblicato di propria iniziativa un parere diretto a rappresentare, inter alia, i benefici che potrebbe avere l’introduzione di un sistema di categorizzazione e/o di un indicatore di sostenibilità che permetta agli investitori al dettaglio di comprendere meglio il profilo di sostenibilità sottostante i prodotti finanziari.</p><p>La previsione di nuove categorie di prodotti finanziari sostituirebbe l’attuale differenziazione tra strumenti che promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali e altri che hanno come obiettivo un investimento sostenibile, che, come noto, ha generato non pochi dubbi e criticità applicative tra gli operatori.</p><p>Un problema riscontrato da molti concerne la genericità delle indicazioni contenute nell’articolo 8 del Regolamento Sfdr, in quanto la «promozione di caratteristiche ambientali o sociali», cui si fa riferimento, comprende una gamma molto ampia di ambizioni di sostenibilità.</p><p>Per quanto riguarda invece l’applicazione dell’articolo 9 del regolamento Sfdr è stata riscontrata dalla stessa Commissione l’ampia discrezionalità concessa ai manufacturer nella strutturazione dei prodotti finanziari derivante dall’astratta definizione di investimento sostenibile ai sensi dell’art. 2, paragrafo 17 della Sfdr.</p><p>Tenendo conto di queste difficoltà le autorità di vigilanza propongono adesso di introdurre in prima battuta due nuove categorie di prodotti finanziari di semplice comprensione per l’investitore al dettaglio, con criteri oggettivi e soglie chiare e trasparenti.</p><p>Per gli strumenti che investono in attività economiche e asset sostenibili dal punto di vista ambientale e/o sociale, le Esa suggeriscono di introdurre la «categoria dei prodotti sostenibili».</p><p>I prodotti ricompresi in tale categoria avranno l’obbligo di rispettare una «soglia minima di sostenibilità» prestabilita come parte degli investimenti del prodotto finanziario.</p><p>Per questi strumenti le autorità di vigilanza raccomandano alla Commissione di valutare la fusione in un’unica categoria cioè la divisione in due sottocategorie, ambientale e sociale, anche in considerazione della differenza di maturità tra i temi ambientali e sociali e in assenza di una cosiddetta tassonomia sociale. In merito ai prodotti che investono in attività economiche e attività non ancora sostenibili, ma che intendono raggiungere la sostenibilità nel tempo dal punto di vista ambientale e/o sociale, è stato suggeritoo di introdurre la «categoria dei prodotti di transizione», che dovranno prevedere specifiche strategie di investimento volte al progressivo miglioramento delle prestazioni ambientali e/o sociali a seconda degli obiettivi prefissati.</p><p>La partita è aperta e molti scommettono che la Commissione ha intenzione di proporre a breve una revisione completa e per certi versi rivoluzionaria del quadro normativo in materia di Sfdr.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 19 Feb 2025 15:01:00 +0100</pubDate>
                        <title>Dora: cybersicurezza bancaria, ora si fa sul serio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/dora-cybersicurezza-bancaria-ora-si-fa-sul-serio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Finora le prassi delle banche e degli attori finanziari non hanno seguito schemi comuni sulla cybersicurezza e, per quanto generalmente buone, non esistono standard veri e propri per tutelare la un settore altamente sensibile agli attacchi dei criminali. Da questo gennaio, le cose cambiano: diventa vincolante, infatti, il regolamento DORA (Digital Operational Resilience Act), la normativa che impone regole uniformi a livello europeo per garantire la cyber resilienza delle entità finanziarie. Ma attualmente com’è messa la sicurezza informatica delle banche?</p><p>DORA punta a migliorare la “resilienza operativa digitale, ossia la capacità di costruire, assicurare e riesaminare la propria integrità e affidabilità operativa, garantendo tramite i servizi informatici di fornitori terzi, la sicurezza dei sistemi informatici anche a fronte di eventuali perturbazioni”, spiegano <strong>Fabio Coco e Loris Cottoni</strong>.&nbsp;</p><p>“Sebbene molte banche italiane abbiano già avviato processi di miglioramento nella protezione dei dati, dei sistemi informatici e delle infrastrutture di rete, la vera sfida risiede nel consolidare un approccio integrato e coordinato tra le diverse strutture interne della banca, con l’obiettivo di mantenere aggiornati e al passo coi tempi i sistemi di difesa contro minacce in continua evoluzione”, aggiungono Coco e Cottoni. “Ciascuna entità finanziaria dovrà individuare i contratti riconducibili a servizi ICT e distinguere i servizi essenziali o importanti”, vale a dire quelli che, in caso di interruzione, potrebbero minare “sostanzialmente i risultati finanziari o la continuità dei servizi” della banca. Insomma, bisognerà capire e prevedere dove un cyber attacco potrebbe fare davvero male, anche se mirato ai fornitori della banca-bersaglio e non direttamente all’istituto. Successivamente, si dovrà svolgere una gap analysis per individuare carenze nei processi o nei sistemi e adeguare policy e contratti ai nuovi requisiti previsti da DORA.</p><p>L'articolo completo su <a href="https://www.we-wealth.com/news/dora-cybersicurezza-banche" target="_blank" rel="noreferrer">We Wealth</a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 18 Feb 2025 14:56:20 +0100</pubDate>
                        <title>Chambers and Partners Global Guide 2025</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/chambers-and-partners-global-guide-2025</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Siamo orgogliosi di comunicare che 6 aree di pratica di ADVANT Nctm sono presenti nelle classifiche di <strong>Chambers Global 2025</strong>!&nbsp;</p><p>Abbiamo inoltre raggiunto l’importante risultato di 15 ranking per i nostri professionisti.<br><br>In particolare, si registrano <strong>2 upgrade</strong> di Practice Area e <strong>7 upgrade</strong> per gli individual.<br><br><strong>Paolo Montironi</strong> diventa Senior State People mentre <strong>Pietro Zanoni </strong>viene promosso in Band 1 per Corporate/M&amp;A: Mid-Market.<br><br><strong>Alessia Trevisan </strong>entra per la prima volta nei Ranking, sempre per Corporate/M&amp;A: Mid-Market.<br><br>Congratulazioni!<br><br><a href="https://chambers.com/law-firm/advant-nctm-global-2:2914" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per la Global Guide 2025</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 13 Feb 2025 11:04:02 +0100</pubDate>
                        <title>Così cambia l’insider trading a Piazza Affari</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cosi-cambia-linsider-trading-a-piazza-affari</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Senato ha approvato un disegno di legge di iniziativa governativa che modifica (articolo 19 bis) la prospettiva su Piazza Affari. Da un lato, viene esteso di un anno il lavoro della Commissione Tuf per la revisione del Testo Unico della Finanza in materia di OPA. Dall'altro, si prevede una riforma del sistema sanzionatorio per le società quotate, con impatti evidenti sull’Authority dei mercati, la Consob.</p><p>«<i>L’articolo 19 bis approvato dal Senato, delega al governo, nell’ambito della Legge Capitali, una riforma organica delle sanzioni applicabili alle società quotate, che costituiscono un deterrente per l’accesso al mercato</i>», commenta<strong> Lukas Plattner</strong>.&nbsp;</p><p><strong>L'articolo completo su </strong><a href="https://www.milanofinanza.it/news/cosi-cambia-l-insider-trading-a-piazza-affari-202502121727307120?refresh_cens" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>Milano Finanza</strong></a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 12 Feb 2025 15:04:00 +0100</pubDate>
                        <title>GC Summit Italy 2025</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/gc-summit-italy-2025</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>19 febbraio 2025 | 13.00-19.00 | Hilton Milan, Via Luigi Galvani 12, Milano</p><p><strong>Paolo Gallarati </strong>e <strong>Giulio Uras</strong> interverranno al <strong>GC Summit Italy 2025</strong>, l’evento organizzato da Legal 500 dedicato ai general counsel. Il loro intervento si concentrerà sul tema: “<strong>The Role of the General Counsel in Cybersecurity: Rising to the Challenge of the NIS2</strong>”, affrontando le sfide emergenti della sicurezza informatica e il ruolo cruciale del General Counsel nell'adeguarsi alla normativa NIS2.<br>&nbsp;</p><p><a href="https://www.legal500.com/events/gc-summit-italy-2025/#sponsors" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Maggiori informazioni</i></a><i>.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Compliance</category>
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 11 Feb 2025 17:52:16 +0100</pubDate>
                        <title>L’innovation defence nelle concentrazioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/linnovation-defence-nelle-concentrazioni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>18 febbraio 2025, a partire dalle 16.00</i><br><i>Piazza Diaz 2, Milano</i><br><i>Via Barberini 86, Roma</i></p><p><a href="https://www.linkedin.com/in/luca-toffoletti-430532a/" target="_blank" class="ember-view" rel="noreferrer"><strong>Luca Toffoletti</strong></a> parteciperà all’evento organizzato da Concorrenze intervenendo sul tema della “innovation defence” nel controllo antitrust delle concentrazioni (dalle killer acquisition al Rapporto Draghi).&nbsp;<br><br>Luca ne discuterà con Michele Piergiovanni, Head of Unit and Acting Director della European Commission.<br><br><a href="https://lnkd.in/dAeSdX2Q" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per ulteriori informazioni</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_processed_/e/0/csm_ADV_II_Employment-Industrial-Relations-1b_copy_6a34ec5c89.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8473</guid>
                        <pubDate>Tue, 11 Feb 2025 16:34:56 +0100</pubDate>
                        <title>Nota di Sintesi del Decreto FER-X Transitorio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nota-di-sintesi-del-decreto-fer-x-transitorio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">1. <strong>Finalità e Contesto Normativo</strong></p><p class="text-justify">Il decreto <strong>FER-X Transitorio</strong> è stato firmato, ma non ancora pubblicato (e, quindi, non ancora entrato in vigore) dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in attuazione degli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 199/2021, con l'obiettivo di sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con costi vicini alla competitività di mercato.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">2. <strong>Ambito di Applicazione</strong></p><p class="text-justify">Si applica a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>Fotovoltaico</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Eolico</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Idroelettrico</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Gas residuati dai processi di depurazione</span></p></li></ul><p class="text-justify">Anche gli impianti agrivoltaici sono incentivabili in quanto ricompresi tra i fotovoltaici, ancorché non beneficino di nessun maggior incentivo e/o criterio di priorità nell’ammissione al meccanismo incentivante.</p><p class="text-justify">Rientrano nell’ambito di applicazione anche gli interventi di rifacimento integrale e parziale e di potenziamenti di impianti esistenti limitatamente alla nuova sezione di impianto ascrivibile al potenziamento.</p><p class="text-justify">La validità del decreto è transitoria, con scadenza al <strong>31 dicembre 2025</strong>, salvo esaurimento anticipato del contingente di potenza previsto per gli impianti di taglia superiore ad 1 MW. Per gli impianti di potenza inferiore ad 1 MW il decreto cesserà di applicarsi 60 giorni dopo il raggiungimento del contingente di potenza pari a 3 GW qualora antecedente al 31 dicembre 2025.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">3.<strong> Meccanismo di Supporto</strong></p><p class="text-justify">Il decreto prevede due modalità di accesso agli incentivi:</p><ul><li><p class="text-justify"><span><strong>Accesso diretto</strong> per impianti con potenza ≤ <strong>1 MW</strong> (purché abbiano avviato i lavori dopo l’entrata in vigore del FER X transitorio).</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>Procedure competitive (aste al ribasso)</strong> per impianti con potenza &gt; <strong>1 MW</strong>, con assegnazione basata su offerte economiche.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Con riferimento agli impianti con potenza &gt; <strong>1 MW</strong>, è previsto che il meccanismo incentivante operi solamente per il 95% dell’energia prodotta dagli impianti che risultino ammessi.</p><p class="text-justify">I <strong>contingenti di potenza</strong> per gli impianti di piccola taglia sono pari a&nbsp;3 GW.&nbsp;Quelli previsti per le procedure competitive, invece, sono:</p><ul><li><p class="text-justify"><span><strong>Fotovoltaico:</strong> 10 GW</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>Eolico:</strong> 4 GW</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>Idroelettrico:</strong> 0,63 GW</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>Gas da depurazione:</strong> 0,02 GW</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>Totale:</strong> 14,65 GW</span></p></li></ul><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">4. <strong>Criteri di Selezione e Priorità</strong></p><p class="text-justify">L'accesso agli incentivi è condizionato al rispetto di requisiti ambientali, tecnici ed economici.&nbsp;</p><p class="text-justify">Per gli impianti di potenza superiore a 1 MW, il requisito più innovativo rispetto ad altri meccanismi di incentivazione è costituito dall’obbligo di partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento.</p><p class="text-justify">Per tali impianti, gli altri principali requisiti sono :</p><ul><li><p class="text-justify"><span>possesso del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio dell’impianto, ma si segnala che, su richiesta del produttore, è possibile accedere alle procedure competitive presentando il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ove previsto;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>preventivo di connessione accettato in via definitiva e registrazione dell'impianto sul sistema GAUDI di Terna validata dal gestore di rete;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>conformità ai requisiti prestazionali e alle norme nazionali e euro-unionali in materia di tutela ambientale necessari anche per rispettare il principio del “</span><i><span>Do No Significant Harm</span></i><span>” (“<strong>DNSH</strong>”) nonché ai requisiti di cui all’Allegato 3, declinati nelle regole operative che saranno emanate dal GSE;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>possesso di almeno uno dei seguenti requisiti volti a dimostrare la solidità finanziaria del soggetto richiedente:</span></p><ul><li><p class="text-justify"><span>possesso di dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione all’entità dell’intervento, tenuto conto della redditività attesa dall’intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l’impegno del medesimo istituto a finanziare l’intervento;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>capitalizzazione, in termini di capitale sociale interamente versato e/o di versamenti in conto futuro aumento capitale, il cui valore minimo è stabilito in relazione all'investimento previsto per la realizzazione dell'impianto, determinato applicando, alla potenza nominale dell’impianto, il costo specifico di investimento, nella seguente misura:</span></p><ul><li><p class="text-justify"><span>il 10% sulla parte dell'investimento fino a cento milioni di euro;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il 5% sulla parte dell'investimento eccedente cento milioni di euro e fino a duecento milioni di euro;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il 2% sulla parte dell'investimento eccedente i duecento milioni di euro.</span></p></li></ul></li></ul></li></ul><p class="text-justify">Non è consentito, altresì, l’accesso al meccanismo di supporto agli impianti di potenza superiore a 1 MW per i quali siano stati avviati i lavori di realizzazione prima di aver presentato istanza di partecipazione alle procedure competitive.</p><p class="text-justify">Costituiscono criteri di priorità, in caso di esubero di domande rispetto ai contingenti disponibili:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>Rimozione di <strong>amianto/eternit</strong> per gli impianti fotovoltaici.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>Rifacimenti integrali e potenziamenti</strong> su aree agricole senza aumento della superficie occupata.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Realizzazione in <strong>aree idonee</strong> secondo la normativa (nazionale) vigente.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>Presenza di sistemi di accumulo</strong> per migliorare la programmabilità della produzione.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>Contratti di approvvigionamento a lungo termine</strong> (minimo 10 anni).</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>Anteriorità &nbsp;</strong>della data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura.</span></p></li></ul><p class="text-justify">È previsto che, in sede di partecipazione alle procedure competitive, il proponente debba presentare una cauzione c.d. provvisoria a garanzia della qualità del progetto e l’impegno a prestare una cauzione definitiva a garanzia della realizzazione dell’impianto entro 90 giorni dalla pubblicazione con esito positivo della relativa graduatoria.</p><p class="text-justify">La cauzione definitiva è determinata in misura pari al 10% del costo di investimento previsto per la realizzazione dell’impianto determinato per tecnologia secondo la seguente tabella:</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><figure class="table"><table style="border-style:none;" class="contenttable"><tbody><tr><td style="border-color:windowtext;border-width:1.0pt;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;width:240.7pt;"><p class="text-justify"><span><strong>Fonte rinnovabile</strong></span></p></td><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:none;border-right-style:solid;border-top-style:solid;border-width:1.0pt;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;width:240.7pt;"><p class="text-justify"><span><strong>Costo specifico di investimento (Euro/KW)</strong></span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;border-width:1.0pt;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;width:240.7pt;"><p class="text-justify"><span>Fotovoltaica</span></p></td><td style="border-bottom:1.0pt solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1.0pt solid windowtext;border-top-style:none;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;width:240.7pt;"><p class="text-justify"><span>900</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;border-width:1.0pt;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;width:240.7pt;"><p class="text-justify"><span>Eolica</span></p></td><td style="border-bottom:1.0pt solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1.0pt solid windowtext;border-top-style:none;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;width:240.7pt;"><p class="text-justify"><span>1.420</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;border-width:1.0pt;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;width:240.7pt;"><p class="text-justify"><span>Idraulica</span></p></td><td style="border-bottom:1.0pt solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1.0pt solid windowtext;border-top-style:none;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;width:240.7pt;"><p class="text-justify"><span>3.160</span></p></td></tr><tr><td style="border-bottom-style:solid;border-color:windowtext;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:none;border-width:1.0pt;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;width:240.7pt;"><p class="text-justify"><span>Gas residuati dai processi di depurazione</span></p></td><td style="border-bottom:1.0pt solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1.0pt solid windowtext;border-top-style:none;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;width:240.7pt;"><p class="text-justify"><span>3.500</span></p></td></tr></tbody></table></figure><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">L’ammontare della cauzione provvisoria è, invece, pari al 50% dell’ammontare della cauzione definitiva.</p><p class="text-justify">La cauzione definitiva viene escussa, nella misura del 30%, nel caso in cui, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria il soggetto richiedente comunichi al GSE la rinuncia alla posizione utile in graduatoria. Laddove, invece, tale rinuncia sia comunicata tra i sei e i dodici mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, il GSE escute il 50% della cauzione definitiva. Se non viene rispettato nemmeno tale ultimo termine, il GSE escute l’intero ammontare della cauzione definitiva.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">5. <strong>Modalità di Incentivazione e Prezzi</strong></p><p class="text-justify">Per gli impianti di potenza inferiore a 200 kW il GSE provvede direttamente al ritiro e alla vendita dell’energia elettrica erogando, sulla produzione netta immessa in rete, il prezzo di aggiudicazione in forma di tariffa omnicomprensiva, fermo restando che il richiedente può optare per il meccanismo riservato agli impianti con potenza uguale o superiore a 200 kW.</p><p class="text-justify">Per questi ultimi, il supporto è assegnato tramite una <strong>tariffa differenziale</strong> (contratti per differenza a due vie), restando l’energia prodotta dall’impianto nella disponibilità del richiedente/produttore che, dunque, è libero di valorizzarla sul mercato:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>Se il <strong>prezzo di mercato</strong> è inferiore al <strong>prezzo di aggiudicazione</strong>, il GSE integra la differenza.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Se il prezzo di mercato è superiore, il produttore deve restituire la differenza al sistema.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Il <strong>prezzo di mercato</strong> corrisponde al prezzo di riferimento individuato nel prezzo del Mercato del Giorno Prima gestito dal GME, purché maggiore di zero, determinato nel periodo rilevante delle transazioni e nella zona di mercato (quindi, P<sub>Z</sub>) in cui è localizzato l’impianto contrattualizzato.</p><p class="text-justify">Il prezzo di aggiudicazione, invece, è variabile e dipende dall’offerta (al ribasso) sul <strong>prezzo di esercizio</strong> che ogni operatore effettua nella relativa procedura d’asta. Ad oggi, il prezzo di esercizio che sarà applicato nelle procedure di cui al decreto in esame è il c.d. “prezzo di esercizio superiore” che è, a sua volta differente a seconda della tecnologia dell’impianto:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>95 Euro/MWh per il fotovoltaico e per l’eolico;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>105 Euro/MWh per l’idroelettrico;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>100 Euro/MWh per i gas residuati dai processi di depurazione.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Il prezzo di aggiudicazione, inoltre, una volta determinato è aggiornato all’inflazione ed è corretto sulla base della zona geografica in cui si trova l’impianto.</p><p class="text-justify">Infine, il prezzo di aggiudicazione è corretto nella misura di:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>+ 27 Euro/MWh per impianti fotovoltaici in sostituzione di eternit o amianto;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>+ 5 Euro/MWh, per impianti realizzati su specchi d’acqua.</span></p></li></ul><p class="text-justify">I <strong>prezzi di esercizio</strong> per impianti fino a 1 MW, invece, saranno stabiliti da ARERA e aggiornati periodicamente.</p><p class="text-justify">È prevista la possibilità di adeguamento delle tariffe e delle regole per le nuove procedure in base all’andamento del mercato.</p><p class="text-justify">In caso di prezzi di mercato negativi o nulli:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>per gli impianti che partecipano al Mercato del Bilanciamento (quindi, per tutti gli impianti con potenza superiore a 1 MW e per tutti quegli impianti con potenza inferiore a 1 MW che hanno optato per la partecipazione a tale mercato), l’incentivo è calcolato sull’energia elettrica producibile nel solo periodo di tempo in cui il prezzo di mercato è risultato negativo/nullo. In particolare, l’incentivo in caso di prezzi di mercato negativi/nulli, è calcolato secondo la seguente formula:</span></p><p class="text-justify"><span>I = MIN (E<sub>p&nbsp;</sub>, P<sub>mb</sub>&nbsp;+ P<sub>o</sub>)</span></p><p class="text-justify"><span>dove</span></p><p class="text-justify"><span>I = incentivi</span></p><p class="text-justify"><span>E<sub>p </sub>= energia producibile</span></p><p class="text-justify"><span>P<sub>mb </sub>= programma in entrata nel Mercato del Bilanciamento</span></p><p class="text-justify"><span>P<sub>o </sub>= potenza offerta a prezzo nullo o negativo</span></p><p class="text-justify"><span>ARERA dovrà determinare le modalità di calcolo dell’energia producibile;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>per gli impianti che non partecipano al Mercato del Bilanciamento, l’erogazione dell’incentivo è sospesa nei soli periodi in cui il prezzo di mercato è risultato nullo/negativo e non è prevista alcuna erogazione al termine del periodo di incentivazione.</span></p></li></ul><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">In caso di taglio della produzione (c.d. <i>curtailment</i>):</p><ul><li><p class="text-justify"><span>in ottemperanza a ordini provenienti da gestori di rete per la risoluzione di problemi legati alla rete stessa, oppure</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>in ottemperanza a ordini impartiti da Terna sul Mercato del Bilanciamento e/o in altre piattaforme di bilanciamento europee, l’incentivo è calcolato sulla base dell’energia producibile dall’impianto nel solo periodo di </span><i><span>curtailment</span></i><span> e limitatamente ai volumi oggetto di taglio della produzione. È, comunque, riconosciuto dal GSE il prezzo medio di negoziazione relativo alle GO.</span></p></li></ul><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">6.<strong> Tempi di Realizzazione e Sanzioni</strong></p><p class="text-justify">Gli impianti devono entrare in esercizio <strong>entro 36 mesi</strong> dalla pubblicazione della graduatoria, al netto di eventuali cause di forza maggiore.</p><p class="text-justify">Per ritardi nella realizzazione sono previste <strong>penalità progressive</strong> sulla tariffa (0,2% per ogni mese per i primi nove mesi di ritardo e 0,5% per i successivi sei mesi) fino ad un massimo 15 (quindici) mesi di ritardo, oltre il quale è disposta la decadenza dall’accesso agli incentivi. In questo caso, qualora l’impianto venga successivamente riammesso a meccanismi di supporto, si applicherà una riduzione del 5% della tariffa.</p><p class="text-justify">In caso di mancato rispetto dei termini che precedono, il GSE provvede ad escutere la cauzione definitiva, fermo restando quanto indicato nel paragrafo 4 che precede in caso di rinuncia.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>7. Pubblicazione e prossimi passi</strong></p><p class="text-justify">Il Decreto non è ancora stato pubblicato ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del MASE.</p><p class="text-justify">Occorre, dunque, ora attendere, oltre alla pubblicazione del Decreto, entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore, l’ulteriore pubblicazione delle regole operative da parte del GSE e la delibera con la quale ARERA:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>provvede a definire i prezzi di aggiudicazione per gli impianti di potenza inferiore o uguale a 1 MW che accedono direttamente al meccanismo di supporto (ARERA);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>provvede a pubblicare i prezzi di esercizio (ARERA);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>definisce la regolazione tecnica e le modalità procedurali da applicare (ARERA):</span></p><ul><li><p class="text-justify"><span>in caso di prezzi nulli/negativi e in caso di </span><i><span>curtailment</span></i><span> su ordini impartiti da gestori di rete/Terna;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>per l’abilitazione e partecipazione degli impianti al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento.</span></p></li></ul></li></ul>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Eolico</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Idroelettrico</category>
                            
                                <category>PPA</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_processed_/5/9/csm_ADV_Environmental_2_628eed9a93.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
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                        <pubDate>Tue, 11 Feb 2025 15:44:47 +0100</pubDate>
                        <title>Linee guida sulla pseudonimizzazione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/linee-guida-sulla-pseudonimizzazione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Nell’ambito del Regolamento (UE) 2016/679 (“<i><strong>GDPR</strong></i>”), che ne introduce per la prima volta il concetto, la pseudonimizzazione viene considerata come una delle misure tecniche di cui il titolare o il responsabile possono avvalersi per adempiere agli obblighi in materia di protezione dei dati personali. Nello specifico, la procedura di pseudonimizzazione consiste nel rendere i dati personali relativi ad un determinato individuo non più riconducibili allo stesso, se non – ed è qui la differenza sostanziale con l’anonimizzazione – mediante l’utilizzo di ulteriori informazioni, comprese eventuali informazioni aggiuntive che si trovano al di fuori del controllo della parte che sta effettuando la pseudonimizzazione. Tali informazioni aggiuntive (cd. <i>pseudonomysation secrets</i>) devono essere conservate separatamente e protette da adeguate misure di sicurezza. Lo scopo è garantire che chi tratta il dato pseudonimizzato non sia in grado di ricondurlo all’individuo cui tale dato pertiene.&nbsp;</p><p class="text-justify">Come sostenuto nelle Linee guida, dal momento che i dati pseudonimizzati costituiscono informazioni relative a una persona fisica identificabile, essi rimangono a tutti gli effetti dati personali e, come tali, sono soggetti alle disposizioni di cui al GDPR.&nbsp;</p><p class="text-justify">A questo riguardo, l’EDPB pare adottare una nozione molto ampia di dati personali, in contrasto con le recenti conclusioni dell'Avvocato Generale Dean Spielmann nella causa C-413/23 P del 6 febbraio 2025. Infatti, adottando un approccio più restrittivo, l’Avvocato Generale sottolinea che, al fine di determinare se i dati pseudonimizzati siano da considerarsi dati personali e dunque rientrino nell’ambito di applicazione oggettivo del GDPR, si debba tenere conto della ragionevole probabilità che le informazioni aggiuntive possano essere utilizzate dal destinatario dei dati per identificare l’interessato, non essendo sufficiente la mera teorica identificabilità dello stesso.</p><p class="text-justify">Tornando alle Linee guida, concetto fondamentale introdotto dall’EDPB è quello di “<i>pseudonomysation domain</i>”, definibile come l’insieme di individui e sistemi autorizzati che possono avere accesso ai dati pseudonimizzati. All’interno di questo dominio, che sarà onere del titolare/responsabile determinare, i dati pseudonimizzati possono essere trattati minimizzando i rischi di re-identificazione degli interessati. Ciò comporta, come logico corollario, che gli <i>pseudonomysation secrets</i> dovranno essere conservati al di fuori del dominio di pseudonimizzazione.&nbsp;</p><p class="text-justify">Sempre in un’ottica di <i>accountability</i>, il titolare è tenuto a valutare, anche attraverso <i>risk assessment</i> periodici, la probabilità di re-identificazione all'interno del dominio di pseudonimizzazione, in modo da garantire che il rischio rimanga trascurabile per tutto il periodo di trattamento.</p><p class="text-justify">D’altra parte, le Linee guida costituiscono anche un utile indirizzo operativo per le imprese e gli operatori, presentando alcuni esempi di misure tecniche adeguate per procedere alla pseudonimizzazione, tra cui si segnalano:</p><ul><li><p class="text-justify">tecniche di crittografia avanzata, come le funzioni di Hash SHA-3, che possono essere utilizzate per creare dati pseudonimizzati. Per aumentare la sicurezza del procedimento, è possibile combinare queste funzioni con un salt, ossia una stringa di dati casuali generata in modo sicuro;</p></li><li><p class="text-justify">misure di sicurezza relative all’infrastruttura informatica, come la limitazione degli accessi agli <i>pseudonomysation secrets </i>(in concreto, si potrebbero limitare gli accessi ai soli amministratori di sistema, applicando anche ad essi il principio del privilegio minimo);</p></li><li><p class="text-justify">l’utilizzazione di strumenti di <i>data protection engineering</i>, sui cd. quasi identificatori (cioè quelle informazioni che, se combinate tra loro, possono identificare indirettamente un individuo), incluse tecniche come la <span><strong>generalizzazione e soppressione</strong></span>, che modificano il livello di dettaglio dei dati o eliminano quelli altamente rischiosi per ridurre il rischio di re-identificazione.</p></li></ul><p class="text-justify">In conclusione, emerge dall’analisi delle Linee guida il ruolo fondamentale che la pseudonimizzazione può giocare per l’applicazione del principio di privacy by design oltre che in alcune aree di attività aziendali, assai sensibili dal punto di vista <i>data protection</i>, come la gestione dei canali whistleblowing e i trasferimenti di dati personali extra UE. Come chiarito dalle stesse Linee guida, la pseudonimizzazione può inoltre facilitare l’utilizzo di basi giuridiche come il legittimo interesse di cui all’art. 6(1)(f) del GDPR per il trattamento dei dati personali - un approccio certamente utile quando si deve cercare un’alternativa al consenso e il bilanciamento tra gli interessi delle aziende e i diritti degli individui - e favorire la compatibilità dei dati trattati da eventuali destinatari con la valutazione della finalità originaria del trattamento, ai sensi dell’art. 6(4) GDPR.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 11 Feb 2025 12:04:00 +0100</pubDate>
                        <title>Responsabilità penale per chi viola le norme sugli appalti </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/responsabilita-penale-per-chi-viola-le-norme-sugli-appalti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Una delle novità più rilevanti introdotte dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 è la reintroduzione della responsabilità penale per violazioni legate all’impiego irregolare di manodopera.&nbsp;<br><br>Le sanzioni, abolite o attenuate con la depenalizzazione del 2016, sono ora rinvigorite per contrastare fenomeni quali la somministrazione abusiva di manodopera, l’utilizzo illecito di manodopera ed il distacco illecito.<br><br>Ne parliamo con Michele Bignami nella nostra nuova pillola.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 11 Feb 2025 09:40:53 +0100</pubDate>
                        <title>La Corte di Giustizia annullerà la Direttiva sul Salario Minimo Adeguato?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-corte-di-giustizia-annullera-la-direttiva-sul-salario-minimo-adeguato</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il 14 gennaio 2025, l’Avvocato Generale ha espresso un parere favorevole alla posizione di Danimarca e Svezia nella causa da esse promossa per l’annullamento della Direttiva sul Salario Minimo Adeguato UE 2022/2041.</p><p class="text-justify">La questione principale sollevata dai due Stati (che avevano espresso voto contrario anche durante il processo di approvazione della Direttiva) è se questa superi la ripartizione delle competenze tra l’Unione Europea e i suoi Stati membri, come definita dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). La Danimarca, principale ricorrente, sostiene che la Direttiva eccede tali limiti.</p><p class="text-justify">Secondo l’Avvocato Generale, la Direttiva effettivamente li supera, in quanto rappresenta un’"interferenza diretta" nella materia delle “retribuzioni”, che l’Articolo 153(5) del TFUE esclude espressamente dalla competenza dell’Unione Europea.</p><p class="text-justify">In sostanza, secondo questa interpretazione, ciò che conta non è solo il fatto che la Direttiva non fissi direttamente le retribuzioni, ma il suo obiettivo di regolamentare i salari, indipendentemente dal grado di rigidità o flessibilità. Pertanto, anche un intervento di carattere procedurale volto a disciplinare la “retribuzione” costituirebbe un’interferenza diretta e violerebbe il TFUE, trattandosi di una materia di esclusiva competenza nazionale.</p><p class="text-justify">Il ricorso è stato presentato da Danimarca e Svezia, mentre Germania, Francia e Spagna (tra gli altri) si sono schierate contro questa posizione.</p><p class="text-justify"><strong>Danimarca e Svezia sono contrarie al salario minimo?</strong></p><p class="text-justify">Come sottolineato dall’Avvocato Generale,&nbsp;<i>“la presente azione non nasce dal nulla, in quanto è intrinsecamente legata alla costante opposizione della Danimarca e di altri Stati membri nordici alle azioni dell'Unione Europea che ritengono interferiscano con i loro sistemi di diritto del lavoro e di relazioni industriali”</i>.</p><p class="text-justify">È evidente, infatti, che Danimarca e Svezia non si oppongono a garanzie minime per i lavoratori. Entrambi i Paesi hanno un tasso di copertura della contrattazione collettiva superiore all’80%, assicurando un’ampia tutela ai lavoratori. Tuttavia, la loro opposizione si basa sul modello consolidato di diritto del lavoro e relazioni industriali, che valorizza l’autonomia delle parti sociali. In questi Paesi, salari e condizioni di lavoro non sono stabiliti per legge, ma determinati attraverso la contrattazione collettiva.</p><p class="text-justify">L’obiezione, dunque, non riguarda il contenuto e i principi della Direttiva – essendo entrambi i Paesi già vincolati alla Convenzione sulla fissazione del salario minimo dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) del 1970 – bensì il principio di non interferenza nella materia delle retribuzioni e nel diritto di associazione (altro aspetto oggetto di contestazione).</p><p class="text-justify"><strong>Qual è lo stato del salario minimo nell’Unione Europea?</strong></p><p class="text-justify">Ad oggi, 22 dei 27 Stati membri dell’Unione Europea hanno un salario minimo nazionale stabilito per legge. I cinque Paesi che ne sono privi sono Danimarca, Italia, Austria, Finlandia e Svezia. Gli importi variano notevolmente all’interno dell’UE, passando dai 2.638 euro mensili in Lussemburgo ai 550,66 euro della Bulgaria.</p><p class="text-justify"><strong>E in Italia?</strong></p><p class="text-justify">In Italia, il dibattito sull’introduzione di un salario minimo legale è stato al centro dell’attenzione nel 2024, soprattutto alla luce di fatti di cronaca e sentenze che hanno evidenziato il problema del lavoro povero e l’inadeguatezza di alcuni contratti collettivi rispetto al principio costituzionale di proporzionalità e sufficienza del salario. Principio che, secondo costante giurisprudenza, ha carattere immediatamente precettivo.</p><p class="text-justify">Un ruolo di rilievo nel dibattito lo ha avuto il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro – CNEL (che in molti hanno ipotizzato, nel tempo, di abolire). Il CNEL ha condotto un’istruttoria al termine della quale ha emesso un parere, sostenendo che il fenomeno del lavoro povero debba essere valutato in termini più ampi rispetto alla sola introduzione di un salario minimo e valorizzando il ruolo della contrattazione collettiva.</p><p class="text-justify">Nel parere si evidenzia che la Direttiva, come noto, non impone agli Stati membri l’obbligo di fissare per legge un salario minimo adeguato. Laddove esista già un sistema di contrattazione collettiva solido ed esteso, con trattamenti retributivi definiti da soggetti rappresentativi, non sono richieste ulteriori verifiche o adempimenti.&nbsp;</p><p class="text-justify">In Italia, il tasso di copertura della contrattazione collettiva si avvicina al 100%. Tuttavia, permangono alcune criticità, come il ritardo nei rinnovi contrattuali, sebbene il CNEL ritenga che il sistema disponga di strumenti correttivi per gestire i periodi di vacanza contrattuale. Per quanto riguarda la cosiddetta “contrattazione pirata”, il 96,5% dei lavoratori di cui si conosce il contratto applicato è coperto da un accordo firmato dalle principali sigle sindacali (CGIL, CISL e UIL).</p><p class="text-justify">Il CNEL, comunque, conclude suggerendo l’adozione di un piano a sostegno della contrattazione collettiva, avendo a mente la questione salariale e l’esistenza di pratiche fraudolente ed elusive.</p><p class="text-center">***</p><p class="text-justify">Secondo l’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP), l’introduzione di un salario minimo di 9 euro lordi all’ora coinvolgerebbe circa il 21% dei lavoratori dipendenti, pari a 2,6 milioni di persone. Per le imprese, il costo stimato – escludendo i contributi previdenziali obbligatori e il trattamento di fine rapporto, calcolati sul salario mensile lordo – sarebbe di circa 6,7 miliardi di euro.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 10 Feb 2025 09:44:11 +0100</pubDate>
                        <title>Il Consiglio di Stato conferma la prescrizione decennale del diritto del GSE al recupero degli incentivi indebitamente erogati</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-consiglio-di-stato-conferma-la-prescrizione-decennale-del-diritto-del-gse-al-recupero-degli-incentivi-indebitamente-erogati</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con sentenza pubblicata il 3 febbraio 2025, n. 828, il Consiglio di Stato, Sez. II, ha statuito che&nbsp;il diritto al recupero degli incentivi indebitamente corrisposti,&nbsp;vantato dal GSE in caso di decurtazione della tariffa o decadenza dal beneficio, all’esito dell’esercizio dell’attività di verifica e controllo ai sensi dell’art. 42, D.Lgs. n. 28/2011, deve ritenersi soggetto all'ordinaria <strong>prescrizione decennale</strong> di cui all'art. 2946 c.c. <strong>il cui termine decorre dal giorno in cui le somme sono state materialmente erogate</strong>.</p><p class="text-justify">La sentenza si pone nel solco di un orientamento ormai consolidato (sul punto, <i>ex multis</i>, TAR Lazio, Sez. III ter, Sentenza n. 10162/2024; TAR Lazio, Sez. III stralcio, Sentenza n. 11508/2024; TAR Lazio, Sez. III ter, Sentenza n. 1385/2023; TAR Lazio, Sez. III ter, Sentenza n. 12196/2023; TAR Lazio, Sez. III ter, Sentenza n. 12641/2023; Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza n. 6060/2018) per il quale al diritto di credito del GSE si applica la prescrizione decennale e&nbsp;il giorno da cui tale diritto può essere fatto valere non può essere posticipato all’esito del procedimento di verifica e controllo ma decorre dalla data di erogazione di ogni singolo pagamento effettuato in favore dell’impianto incentivato,&nbsp;a nulla rilevando la natura pubblica della funzione riguardante la regolazione e la regolamentazione del mercato interno dell’energia e del suo sistema di incentivazione. L’unica eccezione (prevista peraltro espressamente dall’art. 2941 n. 8) c.c.) è rappresentata dal dolo del beneficiario dell’erogazione che comporta la sospensione del decorso del termine prescrizionale finché il dolo non venga scoperto.</p><p class="text-justify">Il potere di verifica e controllo è, infatti, esercitabile dal GSE immediatamente dopo l’ammissione agli incentivi, per cui&nbsp;è solo in&nbsp;capo allo stesso che va ravvisata la responsabilità per l’omesso (o ritardato) esercizio di tali poteri.&nbsp;Ne consegue che, la scelta dell’<i>an</i> e del quando attivare il procedimento non può comportare lo slittamento in avanti del <i>dies a quo</i> della prescrizione, pena un’indebita mobilità del termine di decorrenza della prescrizione rimesso alla discrezionalità del Gestore.</p><p class="text-justify">Risulta, dunque, allo stato dell’arte, incontestato il principio, già più volte sancito dalla giurisprudenza amministrativa, per cui, da un lato, in presenza di una verificata circostanza di indebita corresponsione della tariffa incentivante, il GSE non potrà agire per il recupero delle somme erogate rispetto alle quali è già decorso il termine di prescrizione decennale <i>ex</i> art. 2946 c.c., dall’altro, che tale prescrizione non va fatta decorrere dalla data del provvedimento con cui il GSE ha adottato il provvedimento di riduzione tariffaria, bensì dalla data di ogni singola erogazione.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 05 Feb 2025 14:46:00 +0100</pubDate>
                        <title>Hiring week 2025</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/hiring-week-2025</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Dal 25 al 28 febbraio torna la nostra <strong>Hiring Week</strong>, un'opportunità per neolaureati e laureandi in Giurisprudenza che desiderano intraprendere un percorso professionale all'interno di un importante realtà come ADVANT Nctm.<br><br>Scopri i requisiti e candidati entro il 18 febbraio inviando il tuo CV e una breve lettera di presentazione: <a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/nctm/PDF/Hiring_Week_2025.pdf" target="_blank"><strong><u>CLICCA QUI</u></strong></a><br><br>Il progetto rientra tra le attività che il nostro studio organizza per sostenere concretamente le giovani generazioni al fine di valorizzarne il talento e favorirne l'ingresso nella professione di avvocato, come le borse di studio e il premio di laurea.&nbsp;<br><br>▶️ Per ulteriori informazioni sui nostri progetti: <a href="https://www.advant-nctm.com/lavora-con-noi/your-career-advantage" target="_self" class="TYwFhGrAOkNlxnxENufwIbYSlSJAqSIcLM"><strong><u>CLICCA QUI</u></strong></a><br><br><i>Scegli il tuo momento per disegnare il tuo futuro</i></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 04 Feb 2025 10:22:30 +0100</pubDate>
                        <title>Retail Investment Strategy: Un percorso tortuoso tra i palazzi di Bruxelles</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/un-percorso-tortuoso-tra-i-palazzi-di-bruxelles</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Entro l'estate è atteso il testo definitivo della direttiva che dovrebbe rendere più semplice e sicuro l'accesso dei risparmiatori ai mercati finanziari. Ma i rilievi degli addetti ai lavori sono ancora molti.</i></p><p><i>Articolo a cura di Francesco Mocci per Wall Street Italia</i></p><p>Dopo che, a giugno 2024, anche il Consiglio Europeo ha diffuso la propria versione della direttiva omnibus nell'ambito della Retail Investment Strategy, in seguito alla proposta iniziale della Commissione e alla versione intermedia dell'Econ — comitato permanente in seno al Parlamento europeo — ha preso íl via la procedura di "trilogo", una consultazione informale tra le tre istituzioni che dovrebbe portare, auspicabilmente nel corso del primo semestre del 2025, alla convergenza delle tre diverse parti su un testo definitivo.</p><p><strong>Ancora troppa complessità.</strong></p><p>Per la Retail Investment Strategy non si profila, tuttavia, un percorso facile, perché le tre versioni divergono su molti punti, da quelli più pubblicizzati, come disciplina degli inducements e individuazione/ assicurazione del value for money, ad altri meno studiati, per esempio il test di adeguatezza/appropriatezza e la regolamentazione dei fin-influencer. La tendenza è comunque quella di un progressivo ammorbidimento, con la proposta del Consiglio che è decisamente meno ambiziosa di quella della Commissione.</p><p><i>Articolo integrale disponibile sul numero di Febbraio 2025 di Wall Street Italia</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 03 Feb 2025 14:41:55 +0100</pubDate>
                        <title>Legge di Bilancio 2025 - Principali novità fiscali per le imprese</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legge-di-bilancio-2025-principali-novita-fiscali-per-le-imprese</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (“Legge di Bilancio 2025”) è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 43/L della Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2024 n. 305 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2025. Di seguito vengono sintetizzate le principali novità fiscali e misure agevolative destinate alle imprese.</p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/nctm/PDF/Legge_di_bilancio_2025.pdf" target="_blank"><strong><u>Clicca qui per il documento integrale</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 31 Jan 2025 16:50:14 +0100</pubDate>
                        <title>Decreto Salva Casa: pubblicate le linee guida</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/decreto-salva-casa-pubblicate-le-linee-guida</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il 30 gennaio 2025 il MIT ha pubblicato le&nbsp;<strong>linee di indirizzo e i criteri interpretativi</strong>&nbsp;sull’attuazione&nbsp;delle disposizioni&nbsp;del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105 (c.d. D.L. Salva Casa).&nbsp;</p><p class="text-justify">Le linee guida sono state predisposte dal MIT per <strong>facilitare la corretta ed effettiva attuazione</strong> delle disposizioni del D.L. Salva Casa, rispondendo alle esigenze rappresentate dagli attori coinvolti nel processo edilizio.</p><p class="text-justify">Stato legittimo&nbsp;degli immobili, mutamento&nbsp;della&nbsp;destinazione d’uso, procedure per la regolarizzazione&nbsp;delle difformità edilizie e adeguamento&nbsp;degli standard edilizi: suddivise in <strong>quattro aree di intervento</strong>, le linee guida – corredate dalle FAQ - si presentano come un importante strumento a supporto&nbsp;degli Enti territoriali e&nbsp;degli operatori&nbsp;del settore nell’applicazione&nbsp;delle disposizioni&nbsp;del D.L. Salva Casa sull’intero territorio nazionale.</p><p class="text-justify">Le <strong>disposizioni del D.L. Salva Casa</strong> non richiedono ulteriori interventi attuativi da parte dello Stato, stante la loro <strong>natura auto-applicativa</strong>.&nbsp;</p><p class="text-justify">Resta in ogni caso salva la <strong>facoltà delle Regioni di adottare norme di dettaglio</strong> pur nel rispetto della <i>ratio</i> delle norme novellate dal D.L. Salva Casa e in coerenza con le scelte operate dal legislatore statale.&nbsp;</p><p class="text-justify">Le linee guida sono disponibili al <a href="https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/basic/2025-01/Linee%20Guida%20DL%20Salva%20Casa.pdf" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>seguente link</strong></a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 31 Jan 2025 11:19:19 +0100</pubDate>
                        <title>Segnalazione di pregi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/segnalazione-di-pregi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Ancora sotto la lente Consob le condizioni entro cui può essere svolta l'attività. L'Autorità chiarisce i limiti tra la segnalazione e la promozione al collocamento.&nbsp;</i><br>Articolo a cura di Paolo Sobrini per <strong>Private - Magazine del Private Banking</strong></p><p>Recentemente la Consob è tornata a esprimersi sulla controversa figura del segnalatore di pregi, confermandone la rilevanza, che continua a suscitare interesse nel panorama finanziario. In particolare, con la nuova Comunicazione 0073137 del 26 luglio 2024 l'autorità di vigilanza ha chiarito ulteriormente i confini e le condizioni entro i quali può essere svolta tale attività, offrendo una chiave di lettura utile e aggiornata per il settore.</p><p><strong>L'evoluzione normativa</strong></p><p>L'intervento si colloca in un quadro di evoluzione normativa sia a livello comunitario sia nazionale, che ha progressivamente conferito legittimazione alla figura del segnalatore, distinguendola chiaramente in ambiti come la distribuzione assicurativa e la mediazione creditizia. Il segnalatore di pregi è il soggetto — persona fisica o giuridica — che, nella fase preliminare di una relazione commerciale o finanziaria, presenta un intermediario autorizzato a potenziali clienti, evidenziandone appunto i "pregi", ossia le caratteristiche positive, come ad esempio l'expertise professionale o la reputazione. Questa attività, pur rientrando nella prassi del settore, deve rispettare rigorosi limiti per non sconfinare in attività riservate, come la promozione o il collocamento.</p><p><strong>Il riconoscimento professionale</strong></p><p>La regolamentazione di questa attività, assimilabile, per certi versi, al libero procacciatore d'affari e non sottoposta a riserva, si è sviluppata principalmente attraverso orientamenti della Consob e codici di comportamento delle associazioni di categoria, senza, quindi, una disciplina normativa organica. Un punto di svolta a livello normativo si è avuta con l'introduzione di una disciplina esplicita nel settore assicurativo, a seguito del recepimento della direttiva UE/2016/97, che ha riconosciuto dignità giuridica a questa figura, con tratti distintivi rispetto ad altre in qualche modo simili. La nuova comunicazione della Consob si inserisce in questo contesto, analizzando un modello operativo innovativo e tecnologicamente avanzato proposto da un istituto di moneta elettronica (Imel).</p><p><strong>Il superamento delle due fasi</strong></p><p>Il modello operativo prevedeva un percorso articolato in due fasi: nella prima, gli utenti venivano informati sull'esistenza dei partner e sui servizi da loro offerti attraverso una lista strutturata con una breve descrizione delle loro caratteristiche principali. Nella seconda fase, avveniva un'interazione diretta tra cliente e partner, attraverso sezioni specifiche dell'app interamente gestite dai partner stessi tramite Api (application programming interfaces), che consentivano loro di controllare contenuti e servizi. Il passaggio tra le due fasi era delimitato da una schermata gateway, che non solo separava gli ambienti gestiti dall'istituto e dai partner, ma evidenziava chiaramente al cliente l'identità del partner responsabile della gestione della nuova sezione, tramite un design distintivo e marchi riconoscibili. La Consob ha evidenziato che il modello proposto, inclusivo di Banner e strumenti interattivi, presentava elementi di interazione pre-negoziale che conferivano un carattere promozionale, eccedendo così i confini della semplice segnalazione.</p><p><strong>Il ruolo dei banner nelle app</strong></p><p>L'Autorità di vigilanza, allineandosi ad alcune comunicazioni precedenti, ha ribadito che, affinché un'attività possa essere qualificata come mera segnalazione, deve limitarsi a fornire informazioni generiche sugli intermediari senza entrare nel merito dei prodotti o stabilire meccanismi che inducano il cliente alla sottoscrizione di contratti. In particolare, la Consob ha ribadito che l'eventuale uso di banner, pop-up o strumenti analoghi all'interno di app potrebbe integrare un'attività di promozione o collocamento a distanza, qualora tali elementi fossero idonei a instaurare un dialogo diretto con il cliente o a favorire la sottoscrizione immediata di contratti. Tali strumenti devono essere quindi valutati attentamente per evitare sconfinamenti nella promozione, che richiederebbe specifiche autorizzazioni. In conclusione, il caso solleva importanti questioni su come tracciare il confine tra segnalazione e promozione, soprattutto alla luce di modelli operativi sempre più tecnologicamente avanzati e conferma, al contempo, il ruolo centrale della Consob nella definizione dei confini di un'attività rilevante nel mercato finanziario.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 31 Jan 2025 11:06:21 +0100</pubDate>
                        <title>Roma Capitale: pubblicata la deliberazione n. 169 dell’11 dicembre 2024 di adozione della variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del PRG</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/roma-capitale-pubblicata-la-deliberazione-n-169-dell11-dicembre-2024-di-adozione-della-variante-parziale-alle-norme-tecniche-di-attuazione-del-prg</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il 30 gennaio 2025 è stata pubblicata sull’Albo Pretorio la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 169 dell’11 dicembre 2024 con la quale è stata adottata la variante parziale agli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione (“<strong>NTA</strong>”) del vigente Piano Regolatore Generale (“<strong>PRG</strong>”) di Roma Capitale.</p><p class="text-justify">Ai sensi della L.R. n. 19/2022, entro <u>30 giorni</u> dalla data di pubblicazione dell’avviso di deposito presso la segretaria comunale, chiunque può presentare osservazioni.</p><p class="text-justify">Dall’analisi del testo delle NTA adottato, tra le novità di rilievo si segnalano:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>conferma della&nbsp;<strong>tutela del centro storico e della sua residenzialità</strong>: si mantengono gli attuali confini della Città storica e si esclude la possibilità di intervenire con aumenti volumetrici;&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>novità in tema di destinazione d’uso</strong>: viene introdotta una suddivisione delle destinazioni d’uso sulla base di cinque “macro-categorie funzionali” e del loro carico urbanistico, nello specifico (i) <strong>residenziale</strong> (che ricomprende: abitazioni singole, abitazioni collettive e <u>abitazioni ad uso ricettivo, compresi </u></span><i><span><u>bed and breakfast</u></span></i><span><u>, affittacamere e case per vacanza</u>); (ii) <strong>turistico-ricettive</strong> (strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere); (iii) <strong>produttivo e direzionale</strong> (tra gli altri, artigianato produttivo, industria, commercio&nbsp;all’ingrosso, depositi e magazzini; <u>logistica</u>; </span><i><span><u>data center</u></span></i><span>); (iv) <strong>commerciale</strong>; (v) <strong>rurale</strong>.&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>eliminazione</strong> delle norme che limitavano le dimensioni degli hotel a <strong>massimo 60 posti letto</strong>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>restrizioni alle ulteriori trasformazioni dell'agro romano;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>disciplina volta a semplificare gli interventi di rigenerazione urbana, favorendo quindi gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nel rispetto del principio del consumo di suolo;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>disciplina specifica per il <strong>recupero degli edifici abbandonati</strong> – applicabile indipendentemente alla destinazione funzionale –</span> <span>individuati sulla base di verbali approvati con apposito provvedimento della Giunta Capitolina. Entro 3 anni dalla data di approvazione del suindicato provvedimento, i proprietari di tali immobili potranno presentare una proposta di piano attuativo o domanda di idoneo titolo abilitativo con modalità diretta finalizzato al recupero dell’immobile. Tali interventi, inoltre, potranno beneficiare di incentivi e premialità (inclusa una riduzione del contributo di costruzione);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>disciplina specifica per </span><i><span><strong>housing&nbsp;</strong></span></i><span><strong>sociale</strong>, ivi inclusi <strong>studentati e </strong></span><i><span><strong>senior housing</strong></span></i><span>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>norme in tema di recupero delle sale cinematografiche, impiantistica sportiva e utilizzo del litorale.</span></p></li></ul><p class="text-justify">La deliberazione n. 169 dell’11 dicembre 2024 è disponibile al seguente link:&nbsp;<a href="https://legal-team.it/wp-content/uploads/2025/01/Deliberazione-Assemblea-Capitolina-n.-169-2024-1.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">Deliberazione Assemblea Capitolina n. 169-2024.</a></p><p class="text-justify">Si ricorda che – a seguito della pubblicazione della delibera di adozione – al fine del rilascio / della presentazione dei titoli edilizi rilevanti troveranno applicazione le c.d. “misure di salvaguardia”, le quali impongono di verificare la conformità di ogni intervento edilizio alla disciplina prevista sia dallo strumento urbanistico vigente, sia da quello adottato.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 30 Jan 2025 09:55:30 +0100</pubDate>
                        <title>Appalti e lavoro: il D.L. n. 19 del 2024</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/appalti-e-lavoro-il-dl-n-19-del-2024</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>1. Appalti: fra economia, società e lavoro povero</strong></p><p class="text-justify">Gli appalti rappresentano un settore cruciale per l’economia e per le strategie aziendali ma sono anche tristemente balzati alla cronaca come possibile terreno fertile per pratiche scorrette, fino al vero sfruttamento lavorativo. Il 2024 ha visto l’intervento di diverse istituzioni per contrastare questi fenomeni, in particolare la magistratura (con il Tribunale di Milano in prima fila), che si è distinta per le sue iniziative, che hanno coinvolto molteplici settori (e quello della moda e della logistica su tutti).</p><p class="text-justify">Le indagini dalle Procure hanno portato alla luce fenomeni in cui aziende beneficiarie finali di catene di subappalti erano, in ultimo, consapevoli o inconsapevoli beneficiarie di schemi di sfruttamento lavorativo, non solo in settori economicamente vulnerabili, ma anche in comparti produttivi ad alto margine e senza distinzione geografica sul territorio nazionale.</p><p class="text-justify">Nel contesto di tale rinnovata attenzione al tema – che, per il vero, si è caratterizzato orma da tempo per la grande vivacità normativa (basti pensare alle innumerevoli modifiche sul regime della responsabilità solidale) – si pone, da ultimo, l’intervento del legislatore con il D.L. n. 19 del 2024.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>2. Il ritorno della responsabilità penale</strong></p><p class="text-justify">Il <strong>Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19</strong>, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024 ed entrato in vigore lo stesso giorno, ha introdotto importanti modifiche in materia di appalti. Successivamente, è stato convertito in legge, con modificazioni, dalla&nbsp;<strong>Legge 29 aprile 2024, n. 56</strong>, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 29 aprile 2024 ed entrata in vigore il 30 aprile 2024.</p><p class="text-justify">Una delle novità più rilevanti introdotte dal DL è la reintroduzione della responsabilità penale per violazioni legate all’impiego irregolare di manodopera. Le sanzioni, abolite o attenuate con la depenalizzazione del 2016, sono ora rinvigorite per contrastare fenomeni quali la somministrazione abusiva di manodopera, l’utilizzo illecito di manodopera ed il distacco illecito</p><p class="text-justify">Questa scelta legislativa mira a limitare pratiche scorrette e anticoncorrenziali, offrendo al contempo una maggiore tutela ai lavoratori anche in situazioni nelle quali non si configuri una condizione di sfruttamento lavorativo, ma si sia in presenza di fenomeni simulatori o, comunque, di esercizio di attività protette, come la somministrazione di lavoro, senza le necessarie autorizzazioni.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>3. In dettaglio: le sanzioni</strong></p><p class="text-justify">La normativa introduce un sistema sanzionatorio dettagliato per specifiche violazioni.&nbsp;</p><p class="text-justify">Ecco un riepilogo:</p><p class="text-justify">a) <strong>Somministrazione non autorizzata</strong></p><ul><li><p class="text-justify"><span>Per il somministratore: arresto fino a un mese o ammenda di 60 euro per giorno/lavoratore, con aggravanti in caso di minori.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Per gli utilizzatori: ammenda di 50 euro per giorno/lavoratore, applicabile anche in caso di superamento dei limiti consentiti.</span></p></li></ul><p class="text-justify">b) <strong>Appalto e distacco non genuino</strong></p><ul><li><p class="text-justify"><span>Arresto fino a un mese o ammenda di 60 euro per giorno/lavoratore per entrambe le parti.</span></p></li></ul><p class="text-justify">c) <strong>Somministrazione fraudolenta</strong></p><ul><li><p class="text-justify"><span>Arresto fino a 3 mesi e/o ammenda di 100 euro per giorno/lavoratore per entrambe le parti.</span></p></li></ul><p class="text-justify">d) <strong>Esercizio abusivo di attività di intermediazione</strong></p><ul><li><p class="text-justify"><span>Arresto fino a 6 mesi e ammenda tra 1.500 e 7.000 euro.</span></p></li></ul><p class="text-justify">e) <strong>Ricerca e selezione del personale o outplacement non autorizzati</strong></p><ul><li><p class="text-justify"><span>Arresto fino a 3 mesi e ammenda da 900 a 4.500 euro.</span></p><p class="text-justify">&nbsp;</p></li></ul><p class="text-justify"><strong>4. Le garanzie sul trattamento economico e normativo minimo</strong></p><p class="text-justify">È stata, inoltre, introdotta una norma di carattere generale che stabilisce che&nbsp;“<i>Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto</i>”.</p><p class="text-justify">La disposizione si mostra di non facile applicazione stante che il concetto di sindacato comparativamente più rappresentativo risulta essere di difficile definizione, vista la varietà e l’incertezza dei criteri impiegati.&nbsp;</p><p class="text-justify">Inoltre, anche il riferimento al contratto collettivo applicato per settore e zona costituisce un concetto diverso rispetto al concetto utilizzato da altre fonti normative, con correlati dubbi interpretativi ed applicativi. Inutile dire che, se si pensa al “settore”, sono diversi i CCNL (anche considerando quelli effettivamente rappresentativi) che insistono sulle medesime attività e che, dunque, potrebbero essere presi a riferimento.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>5. Un mercato più equo?</strong></p><p class="text-justify">Le nuove regole riusciranno a migliorare le condizioni lavorative e a promuovere un mercato più trasparente e realmente competitivo? Per rispondere a questa domanda saranno da valutare gli effetti concreti dell’applicazione delle norme illustrate da parte della magistratura e degli organi ispettivi.</p><p class="text-justify">Nel frattempo, il dibattito rimane aperto.<strong>&nbsp;</strong></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 28 Jan 2025 09:49:45 +0100</pubDate>
                        <title>Dati personali dei soci di fondi di investimento: tra Gdpr e diritti degli altri soci</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/dati-personali-dei-soci-di-fondi-di-investimento-tra-gdpr-e-diritti-degli-altri-soci</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Articolo a cura di Paolo Francesco Bruno per <a href="https://citywire.com/it/news/dati-personali-dei-soci-di-fondi-di-investimento-tra-gdpr-e-diritti-degli-altri-soci/a2458371" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Citywyre</u></strong></a></p><p><i>Una recente decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha fornito una serie di chiarimenti generali riguardo all’applicazione del Regolamento Gdpr</i></p><p>Una recente decisione della <strong>Corte di Giustizia</strong> dell’Unione Europea ha fornito una serie di chiarimenti generali riguardo all’applicazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (Gdpr) ed i limiti entro i quali possono aver luogo la richiesta e la divulgazione di informazioni personali di soci di un fondo di investimento, soprattutto nel caso in cui la partecipazione sia indiretta, in quanto detenuta tramite una società fiduciaria.</p><p>La decisione è stata resa a seguito di rinvio pregiudiziale disposto dall’Amtsgericht München (Tribunale circoscrizionale, Monaco di Baviera, Germania) e verteva sull’interpretazione dell’articolo 6, par. 1, comma primo lettere b), c) ed f) del Gdpr. All’origine del contenzioso vi era l’azione promossa da alcuni soci che avevano adito l’autorità per ottenere informazioni sugli altri partecipati al fondo (con l’interesse di entrare in contatto e negoziare con loro il<br>riacquisto delle loro quote sociali, o ancora di coordinarsi con questi ultimi al fine di formare una volontà comune nell’ambito di decisioni dei soci) e, ovviamente, un contrasto applicativo tra Gdpr e diritto tedesco.</p><p>La Cgue giunge ad affermare che, in applicazione ai limiti imposti dal Gdpr, la richiesta di altri detentori di partecipazioni in un fondo ad azionariato diffuso di comunicare i dati sui soci con partecipazioni indirette tramite società fiduciaria può avvenire se ciò è necessario all’esecuzione di un contratto, ovvero sia indispensabile per realizzare una finalità che è parte integrante della prestazione contrattuale destinata all’interessato.</p><p>Tuttavia, tale previsione non può trovare applicazione nel caso in cui i contratti di<br>partecipazione e fiduciari, in forza dei quali sono state acquistate partecipazioni indirette nei fondi di investimento, prevedono espressamente il divieto di comunicare i dati relativi agli investitori indiretti ad altri detentori di partecipazioni. D’altro canto, osserva la Cgue, la caratteristica essenziale dell’acquisto di una partecipazione indiretta, tramite una società fiduciaria, in un fondo di investimento ad azionariato diffuso è precisamente l’anonimato dei<br>soci, ivi incluso nei rapporti tra i soci stessi.</p><p>In altri termini, è tenendo conto del trattamento riservato dei loro dati da parte del fondo di investimento che le persone optano per un&nbsp;investimento finanziario in un siffatto fondo sotto forma di partecipazione detenuta tramite una&nbsp;società fiduciaria.</p><p>In linea teorica, osserva la Corte, potrebbe la richiesta di informazioni trovare positivo riscontro&nbsp;se essa è necessaria per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o&nbsp;di terzi, ma a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali&nbsp;dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali. Nel caso in esame, in termini<br>molto pragmatici, viene escluso che tale deroga possa trovare applicazione, in quanto il socio del fondo di investimento potrebbe chiedere direttamente al fondo o alla società fiduciaria di trasmettere la sua richiesta al socio interessato, allo scopo di fare conoscenza o discutere con quest’ultimo, lasciandogli così la libertà di rimanere anonimo oppure avviare un dialogo con l’altro socio.</p><p>Infine, viene vagliata dalla Corte l’ultima condizione che legittimerebbe la diffusione dei dati del socio, ovvero quando sia necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. In tale situazione è legittimo il trattamento dei dati quando è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, in virtù del diritto dello Stato membro interessato (anche per effetto di posizione giurisprudenziale, alla condizione che tale giurisprudenza sia chiara e precisa, che la sua applicazione sia prevedibile per le persone che vi sono sottoposte e che risponda a un obiettivo<br>di interesse pubblico e sia proporzionata a quest’ultimo).</p><p>Spetterà quindi al Tribunale valutare i principi di diritto interpretativi del Gdpr e valutare se i soci hanno, o meno, diritto ad ottenere i nominativi degli altri soci indiritti dal fondo o dalle società fiduciarie.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Fondi di Investimento</category>
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 27 Jan 2025 11:38:02 +0100</pubDate>
                        <title>Webinar | Le polizze assicurative Linked tra rischio demografico e mercato finanziario</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/webinar-le-polizze-assicurative-linked-tra-rischio-demografico-e-mercato-finanziario</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Mercoledì 29 gennaio<br>dalle 14.00 alle 17.00</p><p>Benedetta Musco Carbonaro parteciperà come relatrice al webinar organizzato dalla Commissione Diritto delle Assicurazioni dell'Ordine degli Avvocati di Milano.</p><p>In particolare, Benedetta tratterà il tema della pignorabilità delle polizze assicurative linked.</p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/nctm/PDF/Le_polizze_assicurative_linked.pdf" target="_blank"><strong><u>Clicca qui per ulteriori informazioni</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Sat, 25 Jan 2025 11:18:00 +0100</pubDate>
                        <title>Responsabilità penale negli appalti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/responsabilita-penale-negli-appalti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 22 Jan 2025 11:18:00 +0100</pubDate>
                        <title>Cosa succede alle opere incompiute?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cosa-succede-alle-opere-incompiute</link>
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                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 21 Jan 2025 15:49:59 +0100</pubDate>
                        <title>Evento - Blu pastello: Governance e impatto sociale degli investimenti aziendali in arte e cultura</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/blu-pastello-governance-e-impatto-sociale-degli-investimenti-aziendali-in-arte-e-cultura</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Giovedì 23 gennaio dalle ore 14.15</i><br><i>Università di Pavia</i></p><p><strong>Alessandra Donati </strong>sarà relatrice al workshop “<strong>Blu pastello: Governance e impatto sociale degli investimenti aziendali in arte e cultura</strong>”, un incontro focalizzato sul management degli '<i>art asset</i>' (come collezioni d'arte, musei d'impresa, ecc.) e sul ruolo di questi ultimi come leva di sostenibilità sociale.</p><p>L’evento si inserisce nell’ambito dell’ITIR Summit 2025, un’importante occasione di confronto tra ricercatori, imprese e istituzioni, organizzata del centro di ricerca multidisciplinare ITIR dell’Università di Pavia, con l'obiettivo di promuovere l'innovazione trasformativa.</p><p><a href="https://www.itir.io/itir-summit-2025/itir-summit-2025-blu-pastello/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per maggiori informazioni</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 21 Jan 2025 11:39:36 +0100</pubDate>
                        <title>Evento | Fondamenti dei sistemi giuridici contemporanei</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/fondamenti-dei-sistemi-giuridici-contemporanei</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Laura Formichella</strong> e <strong>Enrico Toti</strong> saranno relatori al Master di II livello in “<strong>Fondamenti dei sistemi giuridici contemporanei</strong>” dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.</p><p>Laura terrà una lezione sull'interpretazione del diritto cinese alla luce dell'entrata in vigore del Codice civile della PRC; Enrico tratterà le fonti del diritto cinese: eridità storica, evoluzioni e prospettive contemporanee.</p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/nctm/PDF/Locandina_22.01.01.01.pdf" target="_blank"><strong><u>Clicca qui per il programma</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 20 Jan 2025 09:39:21 +0100</pubDate>
                        <title>Approvata la legge di conversione del D.L. Ambiente: tutte le novità in materia di VIA e screening VIA.</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/approvata-la-legge-di-conversione-del-dl-ambiente-tutte-le-novita-in-materia-di-via-e-screening-via</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Lo scorso 10 dicembre la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione Decreto-Legge 17 ottobre 2024 n. 153, recante “<i>Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico</i>” (D.L. Ambiente).</p><p class="text-justify">Di seguito alcune delle più importanti novità in materia di autorizzazioni ambientali.</p><p class="text-justify">Una delle finalità del D.L. Ambiente è quella di rendere più rapido l’iter dei procedimenti di valutazioni e&nbsp;autorizzazioni ambientali&nbsp;introducendo una corsia preferenziale per alcuni progetti. Sul punto, modificando l’art. 8 del D.Lgs. 152/2006, il Decreto inserisce tra i <strong>progetti a cui accordare preferenza nell’ordine di trattazione</strong> da parte della Commissione tecnica statale di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS nonché innanzi alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC quelli “<i>di preminente interesse strategico nazionale ai sensi dell’art. 13 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136” e&nbsp;“a quelli aventi le caratteristiche di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla&nbsp;legge 15 luglio 2022, n. 91</i>” .&nbsp;Tra questi sono considerate prioritarie le tipologie progettuali che saranno individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto dei seguenti criteri:</p><p class="text-justify">a) affidabilità e sostenibilità tecnica ed economica del progetto in rapporto alla sua realizzazione;</p><p class="text-justify">b) contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC;</p><p class="text-justify">c) rilevanza ai fini dell'attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);</p><p class="text-justify">d) valorizzazione di opere, impianti o infrastrutture esistenti.</p><p class="text-justify">Nelle more dell'adozione del decreto, sono da considerarsi prioritari, nell’ordine:&nbsp;</p><p class="text-justify">1) i progetti di nuovi impianti di accumulo idroelettrico mediante pompaggio puro che prevedono, anche attraverso il ripristino delle condizioni di normale esercizio degli invasi esistenti, l'incremento dei volumi di acqua immagazzinabili (previsione aggiunta in sede di conversione);</p><p class="text-justify">2) le opere e gli impianti di stoccaggio geologico, cattura e trasporto di CO2, nonché i relativi impianti funzionalmente connessi, e gli impianti industriali oggetto di conversione in bioraffinerie (previsione aggiunta in sede di conversione);</p><p class="text-justify">3) i progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al numero 6-bis) dell’allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili;&nbsp;</p><p class="text-justify">4) i progetti di nuovi impianti concernenti le derivazioni per uso idroelettrico di potenza fino a 10MW (previsione aggiunta in sede di conversione);&nbsp;</p><p class="text-justify">5) gli interventi di <i>revamping</i> e <i>repowering</i> di impianti alimentati da fonti eoliche o solari;&nbsp;</p><p class="text-justify">6) i progetti fotovoltaici <i>on-shore</i> e agrivoltaici <i>on-shore</i> di potenza nominale pari almeno a 50 MW e i progetti eolici <i>on-shore</i> di potenza nominale pari almeno a 70 MW.</p><p class="text-justify">A tali progetti è riservata una quota non superiore ai tre quinti delle trattazioni delle Commissioni, fermo restando l’ordine cronologico di priorità della data di comunicazione al proponente dell’avvenuta pubblicazione della documentazione nel sito web dell’autorità competente che vale per tutti i progetti, prioritari e non.&nbsp;</p><p class="text-justify">Nell’ottica di accelerazione nella valutazione dei progetti, il Decreto prevede altresì che, in caso di ritardo nell’emissione del provvedimento di VIA, il Presidente della Commissione VIA-VAS e il Presidente della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC possono disporre l’assegnazione del progetto alla Commissione Tecnica VIA-VAS, ferma restando l’applicazione della disciplina procedimentale relativa alle valutazioni di impatto ambientale dei progetti PNRR e PNIEC.</p><p class="text-justify">Stringenti ed innovative previsioni sono introdotte con riferimento alle <strong>modalità di svolgimento del procedimento di </strong><i><strong>screening</strong></i><strong> VIA</strong> di cui all’art. 19 D.Lgs. 152/2006:&nbsp;</p><p class="text-justify">i) entro quindici giorni dalla scadenza del termine di 30 giorni dalla comunicazione alle amministrazioni interessate di avvenuta pubblicazione della documentazione sul portale, l’autorità competente può richiedere al proponente chiarimenti e integrazioni finalizzati ad escludere la sottoposizione del progetto al procedimento di VIA, assegnando un termine non superiore a trenta giorni, decorso il quale, in assenza delle integrazioni richieste, l'istanza si intende respinta;</p><p class="text-justify">ii) l’autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di 30 giorni dalla comunicazione alle amministrazioni interessate di avvenuta pubblicazione della documentazione sul portale o, nei casi di richieste di chiarimenti o di integrazioni documentali, entro 45 giorni dal ricevimento dei chiarimenti ovvero delle integrazioni richiesti. In casi eccezionali, l’autorità competente può prorogare, per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per l’adozione del provvedimento di screening VIA, comunicando tempestivamente, e per iscritto, al proponente le ragioni che giustificano la proroga.</p><p class="text-justify">Il Decreto dispone, inoltre, che <strong>il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA non possa avere un’efficacia inferiore a cinque anni, indicata nel provvedimento stesso</strong> tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente. Decorso tale termine senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento deve essere reiterato, fatta salva la concessione di <strong>specifica proroga</strong> da parte dell’autorità competente, su istanza del proponente corredata dai pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute. Anche in questo caso, entro 15 giorni dall’istanza, l’autorità competente può richiedere documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio non superiore a venti giorni per la relativa presentazione. Qualora la documentazione risulti nuovamente incompleta, l’istanza si intenderà ritirata. Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento ovvero di modifiche, anche progettuali, il provvedimento con cui è disposta la proroga non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di verifica di assoggettabilità VIA originario. Se l’istanza è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia del provvedimento, quest’ultimo continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell’autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga.<i>&nbsp;</i></p><p class="text-justify">Il D.L. Ambiente introduce poi, in parziale deroga al principio generale di cui alla L. n. 241/1990 – secondo il quale il silenzio-assenso non opera in materia ambientale – il meccanismo di <strong>silenzio-assenso</strong> in relazione all’accoglimento dell’istanza di sospensione del procedimento fino ad un massimo di 12 giorni qualora all’esito della consultazione ovvero della presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente si renda necessaria la modifica o l’integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita. La predetta istanza si intende accolta se trascorsi sette giorni dalla richiesta di sospensione la Commissione VIA-VAS o la Commissione tecnica PNRR-PNIEC resta silente.</p><p class="text-justify">Un’ulteriore novità riguarda la <strong>verifica da parte del Ministero della cultura dell’adeguatezza della relazione paesaggistica allegata alla VIA</strong> (art. 24, comma 5, D.Lgs. 152/2006). Anche in questo caso, con l’identico meccanismo previsto innanzi alle Commissioni Tecniche, in caso di richiesta di integrazione, laddove il proponente non riscontri nel termine indicato dall’autorità (comunque non superiore a 30 giorni, prorogato di ulteriori 30 giorni su richiesta del proponente), l’istanza di VIA si intende automaticamente respinta e il Ministero della cultura ne dà comunicazione al proponente e all’autorità competente, cui è fatto obbligo di procedere all’archiviazione.</p><p class="text-justify">Con l’obiettivo di incidere sui recenti orientamenti giurisprudenziali del Consiglio di Stato (<i>ex multis</i>, Consiglio di Stato. nn. 7299/2024, 4098/2022), per il quale si può ritenere che l’autorizzazione paesaggistica sia compresa nell’ambito del provvedimento di VIA rilasciato con Delibera del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-<i>bis</i>) della L. 400/1988, il Decreto introduce, altresì, l’art. 25, comma 2-<i>quinquies</i> del D.Lgs. 152/2006, prevedendo che il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l’autorizzazione paesaggistica ove la relazione paesaggistica consenta di esprimere una valutazione positiva di compatibilità paesaggistica del progetto. Il Ministero della cultura è, inoltre, tenuto a motivare adeguatamente l’eventuale diniego del concerto e, in caso di parere favorevole della Commissione Tecnica VIA-VAS o Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, può applicarsi l’art. 5, comma 2, lett. c-<i>bis</i>) della L. 400/1988, superando il dissenso con Delibera del Consiglio dei Ministri che sostituisce ad ogni effetto il provvedimento di VIA favorevole e comprende l’autorizzazione paesaggistica&nbsp;ove la relazione paesaggistica sia completa e consenta un giudizio positivo di compatibilità paesaggistica.&nbsp;</p><p class="text-justify">Da ultimo, con la legge di conversione è stata modificata la previsione del D.L. Ambiente che maggiormente aveva preoccupato gli operatori nella versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 18 ottobre: al comma 2 dell’art. 1 era, infatti, previsto che “<i>per i progetti di produzione di energia da fonti rinnovabili, <strong>il proponente allega all’istanza di VIA</strong> di cui all’art. 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 <strong>anche una dichiarazione attestante la legittima disponibilità, a qualunque titolo, della superficie e, qualora occorra, delle risorse necessarie alla realizzazione dei progetti medesimi</strong></i>”.&nbsp;</p><p class="text-justify">La disposizione sembrava rendere necessaria per tutti i progetti di produzione di energia rinnovabile implicanti il ricorso alla procedura di VIA, l’immediata dimostrazione della disponibilità della superficie interessata dagli impianti.&nbsp;</p><p class="text-justify">Tale pretesa, tuttavia, era apparsa, sin da subito, del tutto irragionevole, collocando un impegno di spesa particolarmente gravoso (quello dell’acquisto della disponibilità dei terreni) in una fase progettuale del tutto transitoria, considerato anche che durante la stessa procedura di VIA sono frequenti le richieste da parte delle autorità di spostamento dei componenti dell’impianto e delle relative opere di connessione. Allo stesso tempo, la norma appariva non tenere in debito conto la circostanza che spesso la disponibilità delle aree viene necessariamente ottenuta dopo la fase autorizzativa tramite esproprio successivo - come spesso accade per l’eolico - ovvero pubblica concessione sui terreni del demanio –in caso di idroelettrico -.</p><p class="text-justify">La legge di conversione ha integralmente sostituito il richiamato comma 2 dell’art. 1, prevedendo che per i progetti di produzione energetica da fonte fotovoltaica, solare termodinamica, a biomassa o a biogas, nonché di produzione di biometano (escludendo, quindi, le fonti eolica e idrica), il proponente alleghi un’autodichiarazione, attestante la legittima disponibilità, a qualunque titolo, della superficie su cui realizzare l'impianto, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Gassose</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 17 Jan 2025 10:10:41 +0100</pubDate>
                        <title>Conoscenza dei dati personali dei soci di fondi di investimento</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/conoscenza-dei-dati-personali-dei-soci-di-fondi-di-investimento</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Articolo a cura di <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/paolo-francesco-bruno#tab0" target="_blank"><u>Paolo Francesco Bruno</u></a> per <a href="https://www.fondiesicav.it/" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Fondi&amp;Sicav</u></a></p><p>Una recente decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Cgue) ha fornito una serie di chiarimenti generali sull'applicazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (Gdpr) e i limiti entro i quali possono avere luogo la richiesta e la divulgazione di informazioni personali di soci di un fondo di investimento, soprattutto nel caso in cui la partecipazione sia indiretta, in quanto detenuta tramite una società fiduciaria.</p><p><strong>Origine del contenzioso</strong></p><p>La decisione è stata presa in seguito al rinvio pregiudiziale disposto dall'Amtsgericht München (Tribunale circoscrizionale, Monaco di Baviera, Germania) e verteva sull'interpretazione dell'articolo 6, par. 1, comma primo lettere b), c) ed f) del Gdpr. All'origine del contenzioso vi era l'azione promossa da alcuni soci che avevano adito l'autorità per ottenere informazioni sugli altri partecipanti al fondo, con l'interesse di entrare in contatto e negoziare con loro il riacquisto delle loro quote sociali, o ancora di coordinarsi con questi ultimi per formare una volontà comune nell'ambito di decisioni dei soci. E, ovviamente, si trattava di dirimere anche un contrasto applicativo tra Gdpr e diritto tedesco.</p><p><strong>Osservazioni della Cgue</strong></p><p>La Cgue giunge ad affermare che, in applicazione ai limiti imposti dal Gdpr, la richiesta di altri detentori di partecipazioni in un fondo ad azionariato diffuso di comunicare i dati sui soci con partecipazioni indirette tramite società fiduciaria può avvenire se ciò è necessario all'esecuzione di un contratto, ovvero sia indispensabile per realizzare una finalità che è parte integrante della prestazione contrattuale destinata all'interessato. Tuttavia, tale previsione non può trovare applicazione nel caso in cui i contratti di partecipazione e fiduciari, in forza dei quali sono state acquistate partecipazioni indirette nei fondi di investimento, prevedono espressamente il divieto di comunicare i dati degli investitori indiretti ad altri detentori di partecipazioni, D'altro canto, osserva la Cgue, la caratteristica essenziale dell'acquisto di una partecipazione indiretta, tramite una società fiduciaria, in un fondo di investimento ad azionariato diffuso, è precisamente l'anonimato dei soci, ivi incluso nei rapporti tra i soci stessi. In altri termini, è tenendo conto del trattamento riservato dei loro dati da parte del fondo di investimento che le persone optano per un investimento finanziario in un siffatto fondo sotto forma di partecipazione detenuta tramite una società fiduciaria.</p><p><strong>Perseguimento del legittimo interesse</strong></p><p>In linea teorica, osserva la Corte, potrebbe la richiesta di informazioni trovare positivo riscontro se essa fosse necessaria per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, ma a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali. Nel caso in esame,in termini molto pragmatici, viene escluso che tale deroga possa trovare applicazione, in quanto il socio del fondo di investimento potrebbe chiedere direttamente al fondo o alla società fiduciaria di trasmettere la sua richiesta al socio interessato, allo scopo di fare conoscenza o discutere con quest'ultimo, lasciandogli così la libertà di rimanere anonimo oppure avviare un dialogo con l'altro socio.</p><p><strong>Adempimento di un obbligo legale</strong></p><p>Infine, viene vagliata dalla Corte l'ultima condizione che legittimerebbe la diffusione dei dati del socio, ovvero quando sia necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. In tale situazione è legittimo il trattamento dei dati quando è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, in virtù del diritto dello Stato membro interessato, anche per effetto di posizione giurisprudenziale, alla condizione che tale giurisprudenza sia chiara e precisa, che la sua applicazione sia prevedibile per le persone che vi sono sottoposte e che risponda a un obiettivo di interesse pubblico e sia proporzionata a quest'ultimo. Spetterà quindi al Tribunale valutare i principi di diritto interpretativi del Gdpr e valutare se i soci hanno, o meno, diritto adottenere i nominativi degli altri soci indiretti dal fondo o dalle società fiduciarie.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 16 Jan 2025 14:55:00 +0100</pubDate>
                        <title>Misure cautelari ex art. 54 CCII – contenuto analogo alle misure protettive tipiche – superamento limite annuale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/misure-cautelari-ex-art-54-ccii-contenuto-analogo-alle-misure-protettive-tipiche-superamento-limite-annuale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Trib. Padova, 23 dicembre 2024</p><p class="text-justify">Anche il Tribunale di Padova, in ambito però di concordato preventivo, si esprime in senso favorevole alla concessione di misure cautelari dal contenuto analogo a quello delle misure protettive, oltre il termine massimo di legge, purché non&nbsp;<i>erga omnes&nbsp;</i>bensì circoscritte a specifici destinatari, le cui particolari condotte potrebbero pregiudicare il percorso di risanamento intrapreso. Invero, secondo il Tribunale patavino, solo in ipotesi di piena sovrapponibilità sia contenutistica che di individuazione dei destinatari verrebbe, in un certo senso, eluso il termine massimo di durata delle misure protettive stabilito dall’art. 8 CCII.</p><p class="text-justify"><i>Si tratta di un’ulteriore pronuncia favorevole che - individuando il&nbsp;</i>discrimen<i>&nbsp;tra misure cautelari atipiche e misure protettive tipiche nella identificazione selettiva della platea dei destinatari - trova un compromesso tra la necessità di protezione oltre i 12 mesi delle misure protettive erga omnes e il rispetto del termine legale di durata delle stesse.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 16 Jan 2025 09:39:14 +0100</pubDate>
                        <title>GSE Garante nei Contratti PPA: la Riforma del DL Emergenze</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/gse-garante-nei-contratti-ppa-la-riforma-del-dl-emergenze</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>Introduzione</strong></p><p class="text-justify">Con l’approvazione del D.L. n. 208 del 31 dicembre 2024 (“<strong>DL Emergenze</strong>”), il Consiglio dei Ministri ha introdotto una serie di misure destinate a rispondere a crisi contingenti e ad implementare l’esecuzione degli obiettivi di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (“<strong>PNRR</strong>”). Tra queste, spicca l’articolo 8 DL Emergenze, dedicato alla mitigazione dei rischi finanziari negli accordi di compravendita a lungo termine di energia da fonti rinnovabili, noti anche come <i>Power Purchase Agreements</i> (“<strong>PPA</strong>”), conformemente a quanto previsto ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1747 del Parlamento europeo e del Consiglio (“<strong>Regolamento (UE) 2024/1747</strong>”).&nbsp;</p><p class="text-justify">Questo articolo tratta dei dettagli del ruolo del Gestore dei Servizi Energetici (“<strong>GSE</strong>”) come garante di ultima istanza e analizza gli impatti previsti di tale misura.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Il contesto normativo</strong></p><p class="text-justify">Come detto, la previsione normativa mira a rafforzare la sicurezza e l’attrattività dei PPA intervenendo sull’articolo 28 del D.Lgs. n. 199/2021 e rimuovendo alcuni degli ostacoli di tipo normativo, amministrativo e finanziario alla loro diffusione, al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione tramite lo sfruttamento di energia rinnovabile. In particolare, i primi due commi dell’attuale articolo 28<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a> prevedono rispettivamente:&nbsp;</p><ul><li><p class="text-justify"><span>l’istituzione di una bacheca informatica da parte del Gestore dei Mercati Energetici – GME S.p.A. (“<strong>GME</strong>”) finalizzata a: (i) raccogliere gli annunci di operatori interessati a proporre la negoziazione di PPA in qualità di venditori/produttori o di acquirenti favorendone l’incontro, tramite il “</span><i><span>Comparto Annunci</span></i><span>”; (ii) permettere la registrazione dei PPA già conclusi dagli operatori iscritti alla bacheca, il tramite il “</span><i><span>Comparto Registrazione Contratti</span></i><span>”; e (iii) eseguire le procedure di assegnazione dell’energia elettrica relative al c.d. meccanismo </span><i><span>energy release</span></i><span> di cui al D.M. 16 settembre 2022</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" title><span>[2]</span></a><span>, tramite il “Comparto </span><i><span>Energy Release</span></i><span>” (“<strong>Bacheca PPA</strong>”);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>l’istituzione di una piattaforma di negoziazione organizzata gestita dal GME a partecipazione volontaria e volta a facilitare la sottoscrizione e diffusione dei PPA tra gli operatori (venditori o acquirenti) interessati, facilitando il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione così come auspicato dai paragrafi (27) e (28) del Regolamento (UE) 2024/1747 (“<strong>Piattaforma GME</strong>”).&nbsp;</span></p></li></ul><p class="text-justify">A tale proposito, occorre precisare che la Piattaforma GME, allo stato, non risulta ancora operativa e si differenzia in tutto e per tutto dalla Bacheca PPA, ad oggi, pienamente operativa e funzionante.</p><p class="text-justify">L’articolo 8 del DL Emergenze introduce due nuovi commi al testo dell’articolo 28 D.Lgs. n. 199/2021. In particolare, il nuovo comma 2-<i>bis</i> prevede che, tramite apposito decreto, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (“<strong>MASE</strong>”) stabilisca criteri e condizioni affinché il GSE assuma il ruolo di garante di ultima istanza nei contratti PPA in coerenza con un sistema più ampio di garanzie che sarà definito dallo stesso decreto tramite l’identificazione dei requisiti e degli obblighi in merito a carico dei contraenti.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il tutto si inserisce, come già accennato, nel contesto degli sforzi derivanti dal capito <i>RepowerEU</i> del PNRR in merito all’adozione di normative primarie e attuative entro il 2024 volte ad incrementare la fiducia degli operatori di mercato in relazione alla negoziazione dei PPA, riducendo i rischi percepiti associati ai PPA, incentivando una maggiore e più ampia partecipazione al mercato e stabilizzando il mercato e i prezzi inerenti agli accordi di compravendita di energia a lungo termine.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Le funzioni del GSE come garante di ultima istanza</strong></p><p class="text-justify">La novella normativa, dunque, prevede che il GSE subentri alla parte inadempiente (produttore o acquirente) di un PPA così da garantire l’adempimento delle obbligazioni assunte dalla stessa nei confronti della controparte <i>in bonis</i>.</p><p class="text-justify">Si segnala che il nuovo sistema sembrerebbe limitato nel suo ambito di applicazione ai soli PPA stipulati tramite la Piattaforma GME. In tal senso, depongono (i) il riferimento nell’incipit del comma 2-<i>bis</i> del art. 28 D.Lgs. n. 199/2021 alla finalità del nuovo sistema di garanzia, cioè “<i>lo sviluppo dei contratti di lungo termine attraverso la “<strong><u>Piattaforma GME</u></strong>” di cui al comma 2, primo periodo</i>” e (ii) il richiamo al decreto ministeriale che regolerà il funzionamento della Piattaforma GME stessa quale principale normativa attuativa di tale nuovo sistema di garanzia.</p><p class="text-justify">Inoltre, occorre precisare che la garanzia prestata dal GSE tramite il subentro nel contratto di volta in volta rilevante opererà solamente in ultima istanza, ossia nel momento in cui il sistema di garanzie ulteriori previste dal decreto ministeriale non permettano alla parte <i>in bonis&nbsp;</i>un’adeguata copertura a fronte dell’inadempimento dell'altra parte. In merito, il secondo capoverso del comma 2-<i>bis</i> del novellato articolo 28 D.Lgs. n. 199/2021 prevede il supporto di un sistema di garanzie integrato con la disciplina della Piattaforma GME e potenzialmente simile per funzionamento ai meccanismi a tal proposito previsti per la partecipazione alle negoziazioni sul Mercato Elettrico.</p><p class="text-justify">Infine, ad oggi, come anticipato, la Piattaforma GME non è ancora stata attivata: allo stato, pertanto, il nuovo sistema di garanzia non risulta applicabile ad alcun PPA.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Le stime degli impatti economici a livello macro e sui singoli PPA</strong></p><p class="text-justify">Secondo la relazione tecnica di cui al DL Emergenze, il sistema di garanzie è progettato per coprire le esigenze sottese ad una capacità complessiva di 10 GW<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" title>[3]</a> di energia rinnovabile entro il 2030 equivalente a 15,7 TWh/anno, circa un ventesimo del consumo elettrico nazionale.</p><p class="text-justify">Gli oneri stimati per il GSE si aggirano attorno a 45 milioni di euro l’anno per un quinquennio, per un totale di 224 milioni di euro. Questi costi saranno ripartiti principalmente tra i proventi delle aste ETS<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" title>[4]</a> e, in misura limitata, sugli oneri di sistema. Inoltre, come suggerito dalla relazione tecnica, il futuro meccanismo di garanzia oggetto del presente contributo potrebbe essere ancor meno gravoso economicamente per il GSE se il legislatore dovesse prevedere l’ottenimento della disponibilità dell’energia oggetto del PPA una volta che il GSE sia subentrato in qualità di acquirente piuttosto che di venditore, eliminando il rischio legato alle fluttuazioni di mercato.&nbsp;</p><p class="text-justify">Tuttavia, si ritiene che con il legislatore dovrà attentamente valutare la fattibilità e le modalità con le quali il GSE potrà eventualmente ottenere la disponibilità dell’energia oggetto dei PPA di volta in volta rilevanti.</p><p class="text-justify">A tal proposito, meno problematica sembra l’ipotesi di subentro nella posizione contrattuale dell’acquirente ove si ipotizza che per ottenere la disponibilità dell’energia sottesa al PPA: (i) il GSE potrebbe essere nominato utente del dispacciamento con riferimento all’impianto sotteso al PPA di volta in volta rilevante, ritirando direttamente l’energia consegnata al POD dell’impianto e ottenendone così la disponibilità; oppure, secondo uno schema meno tutelante per il GSE stesso, (ii) l’acquirente potrebbe essere tenuto a trasferire l’energia prodotta ed immessa in rete dall’impianto tramite PCE al conto del GSE che ne otterrà in tal modo la disponibilità.&nbsp;</p><p class="text-justify">Mentre, con riferimento all’ipotesi di subentro nella posizione contrattuale del venditore si ipotizza che: (i) il GSE potrebbe essere nominato quale utente del dispacciamento con riferimento all’impianto sotteso al PPA di volta in volta rilevante ritirando direttamente l’energia consegnata al POD dell’impianto, ottenendone così la disponibilità, per poi impegnarsi a trasferire detti volumi in PCE all’acquirente; oppure, secondo uno schema meno incisivo sulla struttura contrattuale, (ii) il GSE potrebbe subentrare al venditore solo con riferimento alla posizione creditoria dello stesso rinunciando tuttavia alla disponibilità dell’energia. In ogni caso, il rischio a cui sarebbe esposto il GSE in questo contesto è quello per cui il produttore si disinteressi alla manutenzione e gestione dell’impianto.</p><p class="text-justify">Ad ogni modo l’eventuale disponibilità dell’energia, combinata con criteri di efficienza operativa, contribuirebbe a minimizzare l’impatto economico complessivo sul sistema, minimizzando il rischio prezzo. Infine, la relazione tecnica al DL Emergenze sottolinea che l’efficacia del meccanismo dipende da condizioni come la stabilità dei prezzi di mercato e l’applicazione di clausole contrattuali che limitano il rischio per il GSE, garantendo un impatto economico potenzialmente nullo<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" title>[5]</a>.</p><p class="text-justify">Quanto alla negoziazione dei singoli PPA, occorrerà verificare come il decreto ministeriale attuativo implementerà effettivamente il meccanismo di garanzia e a quali condizioni. Per ora, è possibile prevedere che il meccanismo di garanzia in parola non eliminerà l’esigenza di richiedere alle parti strumenti di garanzia a supporto dell’adempimento degli obblighi contrattuali, in quanto la garanzia del GSE opererà “in ultima istanza”, quindi, verosimilmente, solo dopo che tutte le altre forme di garanzia contrattualmente previste siano state inutilmente azionate. A questo proposito, sarà interessante capire anche quale tipologia di garanzie dovranno essere prestate dagli operatori per poter accedere alla Piattaforma GME.&nbsp;</p><p class="text-justify">È inoltre prevedibile che la misura in esame abbia comunque un impatto sui costi relativi alle garanzie che le parti dovranno prestare nell’ambito di un PPA e, quindi, indirettamente, anche sul prezzo dell’energia oggetto del PPA stesso, ancorché, in tale calcolo, si debba tenere conto che il meccanismo di garanzia di ultima istanza sarà oggetto di specifico corrispettivo.</p><p class="text-justify">Infine, quale effetto collaterale negativo dello scopo di tale sistema di garanzie volto anche ad abbattere le barriere in ingresso del mercato del PPA si segnala la possibilità di diffusione di pratiche connotate da un maggior grado di “azzardo morale” dettate proprio dall’esistenza di un sistema di garanzie basato, in ultima istanza, sul subentro di un’entità terza quale parte contrattuale.</p><hr><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a> Tali primi due commi sono rimasti invariati rispetto al testo del D.Lgs. 199/2021 così come originariamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" title>[2]</a> Si precisa che non si tratta del recente meccanismo omonimo dell’energy release introdotto dal D.L. n. 181/2023.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" title>[3]</a> Di cui 7 GW di capacità fotovoltaica e 3 GW di capacità eolica.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" title>[4]</a> Cfr. comma 2-<i>ter</i> del novellato articolo 28 D.Lgs. n. 199/2021.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" title>[5]</a> Si consideri che la novella normativa è stata adottata considerando scenari di prezzo compresi tra 65 e 115 Euro/MWh sui mercati spot e un prezzo contrattuale medio dei PPA pari a 90 Euro/MWh.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Energivori</category>
                            
                                <category>PPA</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 15 Jan 2025 14:55:55 +0100</pubDate>
                        <title>Focus Lavoro - Gennaio 2025</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/focus-lavoro-gennaio-2025</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024 la Legge n. 203 del 13 dicembre 2024 (cd. “Collegato Lavoro”) che entrerà in vigore il 12 gennaio 2025.</p><p>Nel numero di gennaio del nostro “Focus lavoro”, le principali novità:</p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/nctm/PDF/NL_Lavoro_gennaio_2025.pdf?utm_source=brevo&amp;utm_campaign=Nuovo%20editore%20Focus%20Lavoro%20ottobre%202024_copy&amp;utm_medium=email" target="_blank"><strong><u>Clicca qui</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 14 Jan 2025 09:47:05 +0100</pubDate>
                        <title>Il MASE pubblica le Regole operative del decreto FER 2</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-mase-pubblica-le-regole-operative-del-decreto-fer-2</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Lo scorso 23 dicembre, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha segnalato in Gazzetta Ufficiale la pubblicazione sul proprio sito istituzionale del decreto direttoriale del 10 dicembre 2024, recante “<i>Approvazione delle regole operative del decreto 19 giugno 2024</i>″, c.d. FER 2, entrato in vigore l’11 dicembre 2024 (giorno successivo alla relativa pubblicazione sul sito). Prende così definitivamente forma il decreto per l'<strong>incentivazione degli impianti a fonte rinnovabile innovativi o con costi di generazione elevati</strong>.</p><p class="text-justify">Le Regole operative, elaborate dal GSE, forniscono le informazioni necessarie per l’adempimento di quanto previsto dal FER 2 e, in via generale, dal quadro normativo e regolatorio vigente in materia.</p><p class="text-justify">Il documento illustra i tempi e le modalità di svolgimento delle <strong>procedure competitive</strong> previste, le modalità di riallocazione della capacità produttiva eventualmente non assegnata, le modalità e gli adempimenti previsti per la partecipazione alle procedure e per l’inserimento in posizione utile nelle graduatorie. Sono, inoltre, disciplinati i criteri di formazione delle graduatorie e i motivi di esclusione nonché gli effetti delle rinunce e i motivi che, eventualmente accertati successivamente all’entrata in esercizio, in fase di valutazione della richiesta di accesso agli incentivi, comportano la decadenza dalla graduatoria.</p><p class="text-justify">A ciascuna procedura competitiva corrisponde:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>un bando (avviso pubblico);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>un contingente di capacità produttiva, espresso in MW, per ogni procedura prevista, da assegnare agli impianti che partecipano alla procedura;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>una graduatoria, redatta dal GSE in esito alla selezione dei progetti e che tiene conto dell’eventuale ribasso percentuale offerto rispetto alla tariffa di riferimento posta a base della procedura competitiva e dell’eventuale applicazione dei criteri di priorità.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Il FER 2 prevede nove tipologie di procedure, dipendenti dalla tipologia di impianto e dalla categoria di intervento. Le tipologie di impianto ammesse sono:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>impianti a biogas di potenza nominale non superiore a 300 kW elettrici;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>impianti a biomassa di potenza nominale non superiore a 1.000 kW elettrici;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>impianti solari termodinamici di qualsiasi potenza;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>impianti eolici </span><i><span>off-shore floating</span></i><span> e impianti eolici </span><i><span>off-shore</span></i><span> su fondazioni fisse con distanza minima dalla costa pari a 12 miglia nautiche, di qualsiasi potenza;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>impianti fotovoltaici </span><i><span>off-shore floating</span></i><span> e impianti fotovoltaici </span><i><span>floating</span></i><span> su acque interne, di qualsiasi potenza;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>impianti da energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina di qualsiasi potenza;&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>impianti geotermici, tradizionali con innovazioni o a emissioni nulle, di qualsiasi potenza.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Il FER 2 punta a sostenere la <strong>realizzazione di 4,6 GW complessivi tra il 2024 e il 2028</strong>.</p><p class="text-justify">Le tariffe incentivanti variano tra i 100 €/MWh e i 300 €/MWh a seconda della tecnologia e della potenza. La tecnologia sulla quale il Decreto punta maggiormente è l’eolico <i>off-shore</i> con 3,8 GW.</p><p class="text-justify">Per partecipare alle aste bisogna essere in possesso del <strong>titolo abilitativo</strong> (o provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ove previsto) e di un <strong>preventivo di connessione</strong> alla rete elettrica accettato in via definitiva. Vanno poi rispettati determinati requisiti <strong>minimi ambientali e prestazionali</strong>.&nbsp;</p><p class="text-justify">Alle procedure sono ammessi sia interventi di nuova costruzione sia, per i soli impianti geotermici tradizionali con innovazioni, interventi per il rifacimento di impianti già esistenti.</p><p class="text-justify">Ciascuna procedura competitiva resta aperta per un periodo di 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione del bando sul sito web del GSE e le relative graduatorie sono pubblicate entro i 90 giorni successivi alla data di chiusura.&nbsp;</p><p class="text-justify">In caso di mancata saturazione del contingente di potenza, il GSE, per ogni tipologia di procedura, al fine di riallocare le risorse disponibili, prevede dei <strong>meccanismi di riallocazione della potenza non assegnata</strong>: in ciascuna procedura competitiva la quota di potenza residua non assegnata è attribuita al contingente della prima procedura successiva, fino all’esaurimento dei contingenti.</p><p class="text-justify">Inoltre, il GSE valuterà la possibilità di riallocare la quota di potenza relativa a impianti risultati ammessi in posizione utile in una precedente graduatoria e per i quali il soggetto richiedente abbia presentato rinuncia.</p><p class="text-justify">È previsto un <strong>meccanismo di controllo e integrazione</strong> delle domande. Nondimeno, nessuna responsabilità potrà essere attribuita al GSE, per mancata segnalazione di inesattezze o carenze documentali, in ordine ad asseriti errori commessi all’atto della richiesta di iscrizione alle procedure competitive o di errata trasmissione della documentazione obbligatoria da parte del soggetto richiedente, non potendosi invocare il principio del “soccorso istruttorio”.</p><p class="text-justify">La mancata evidenza del possesso dei requisiti e/o dei criteri di priorità dichiarati in fase di iscrizione, determina l’esclusione dalla graduatoria.</p><p class="text-justify">Il FER 2 prevede per i soggetti richiedenti, in fase di iscrizione, la possibilità (per gli impianti con potenza fino a 300 kW) o l’obbligo (per gli impianti con potenza superiore a 300 kW) di formulare un’offerta di <strong>riduzione percentuale della tariffa di riferimento</strong>. A parità di riduzione offerta, e in caso di saturazione del contingente, verranno, infatti, presi in considerazione gli altri criteri di priorità previsti dal decreto:</p><p class="text-justify">a) impianti realizzati nelle aree identificate come idonee in attuazione dell’articolo 20 e 23 del decreto legislativo n. 199 del 2021;</p><p class="text-justify">b) anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.</p><p class="text-justify">L’offerta di riduzione percentuale deve essere maggiore o uguale al 2%, per impianti con potenza superiore a 300 kW. Per ciascuna tipologia di procedura, la tariffa di riferimento è quella di cui all’Allegato 1 al FER 2, ridotta del 3% all’anno a partire dal 2025. Per gli impianti con potenza fino a 300 kW, tale riduzione si applica a partire dal 2026.</p><p class="text-justify">Per gli impianti risultati in posizione utile nelle graduatorie pubblicate a valle delle rispettive procedure competitive, il FER 2 prevede, in base alla fonte, alla categoria di intervento e alla tipologia di soggetto richiedente, il rispetto di precisi limiti temporali per l’entrata in esercizio ai fini dell’accesso agli incentivi; successivamente all’entrata in esercizio, il soggetto richiedente può formulare richiesta di incentivo.</p><p class="text-justify">Il documento disciplina anche la fase di richiesta di riconoscimento dell’incentivo, il relativo procedimento di valutazione e verifica, la determinazione della tariffa, l’attivazione dei contratti e successive modalità erogazione dell’incentivo, prevedendo altresì specifiche condizioni di cumulabilità con altre misure nonché il sistema delle verifiche e controlli.</p><p class="text-justify">Il FER 2 prevede <strong>due tipologie di incentivi</strong>: una tariffa omnicomprensiva o un incentivo, calcolato come differenza tra la tariffa spettante e il prezzo zonale orario dell’energia (riferito alla zona di mercato in cui è immessa in rete l’energia elettrica prodotta dall’impianto). Nel caso in cui la differenza sia positiva, il GSE eroga gli incentivi in misura pari alla già menzionata differenza, sull’energia incentivata ovverosia sulla produzione netta immessa in rete. Nel caso in cui il valore dell’incentivo risulti negativo, il GSE provvederà a richiedere la restituzione di tale differenziale mediante conguaglio, compensazione su altre partite di competenza del medesimo soggetto o corresponsione diretta. Gli impianti di potenza inferiore o uguale a 300 kW possono optare per l’una o per l’altra tipologia. Per gli impianti di potenza superiore a 300 kW è previsto esclusivamente il riconoscimento dell’incentivo.&nbsp;</p><p class="text-justify">Nel caso di tariffa omnicomprensiva, il corrispettivo erogato comprende la remunerazione dell’energia prodotta e immessa in rete, che è ritirata dal GSE; nel caso di incentivo, l’energia prodotta e immessa in rete resta invece nella disponibilità del produttore.</p><p class="text-justify">Il <strong>primo bando</strong> si è aperto il 16 dicembre per gli impianti biogas e biomassa per un contingente di 10 MW e si chiuderà alle ore 12 del 14 febbraio 2025.</p><p class="text-justify">Il <strong>calendario delle procedure</strong> successive sarà approvato dal Ministero, su proposta del Gestore, entro il 31 marzo 2025 e comunicato dal GSE due mesi prima dell’apertura di ogni procedura.</p><p class="text-justify">Il decreto prevede <strong>almeno una procedura per anno per biogas e biomasse e almeno tre procedure sull’intero periodo</strong>, cioè fino a fine 2028, <strong>per le altre tecnologie</strong>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Eolico Off Shore</category>
                            
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                                <category>Biometano</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 13 Jan 2025 10:58:00 +0100</pubDate>
                        <title>Transazione fiscale nella composizione negoziata</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/transazione-fiscale-nella-composizione-negoziata</link>
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                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 13 Jan 2025 10:26:21 +0100</pubDate>
                        <title>La sorte delle opere edilizie incomplete all&#039;esame dell&#039;Adunanza Plenaria</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-sorte-delle-opere-edilizie-incomplete-allesame-delladunanza-plenaria</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>La sorte delle opere edilizie incomplete all’esame dell’Adunanza Plenaria</strong></p><p class="text-justify">Nel marzo dello scorso anno, la Seconda Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 2228/2024, ha affrontato una problematica di grande rilevanza nel diritto urbanistico: quale disciplina si applica alle opere edilizie eseguite in virtù di un permesso di costruire decaduto?&nbsp;</p><p class="text-justify">La questione, caratterizzata da orientamenti giurisprudenziali divergenti, è stata rimessa all’Adunanza Plenaria, che - con la decisione 14/2024 - ha fornito importanti chiarimenti.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Il caso</strong></p><p class="text-justify">Il caso sottoposto all’Adunanza Plenaria trae origine da una vicenda molto complessa: nel 2010 veniva rilasciato un permesso di costruire per la realizzazione di un’autorimessa interrata.&nbsp;</p><p class="text-justify">A seguito di un esposto, veniva avviata un’indagine penale, sfociata in una sentenza contenente, tra l’altro, la condanna dei commissari <i>ad acta</i> che avevano rilasciato il permesso di costruire e la valutazione di “<i>assoluta e macroscopica illegittimità del permesso di costruire</i>”.</p><p class="text-justify">Successivamente, il Comune di Sorrento notificava al proprietario del fondo e all’impresa esecutrice il provvedimento (non impugnato) di presa d’atto della decadenza del permesso di costruire 2010, per lo spirare del termine di ultimazione dei lavori.</p><p class="text-justify">In seguito, il Comune <strong>ordinava</strong>, ai sensi dell’art. 31 del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001), “<i>il <strong>ripristino</strong> dello stato dei luoghi per come risultante in via antecedente all’esecuzione delle opere parzialmente eseguite in forza del permesso di costruire</i>”, ritenendo peraltro che la decadenza del permesso di costruire “<i>assorbe ogni immediata valutazione in ordine alla legittimità del permesso di costruire</i>”.</p><p class="text-justify">Il provvedimento veniva impugnato dai proprietari e dall’impresa esecutrice davanti al TAR Campania, sostenendo che le opere, essendo state eseguite in conformità a un permesso valido al momento della loro realizzazione, non potessero essere considerate abusive. Il TAR Campania confermava la legittimità dell’ordine di demolizione, ritenendo che le opere incomplete risultassero incompatibili con le normative urbanistiche.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Il quesito e le posizioni della giuridprudenza</strong></p><p class="text-justify">La domanda centrale sottoposta all’Adunanza Plenaria era: <strong>quale disciplina si applica alle opere parzialmente realizzate in forza di un titolo edilizio decaduto e non completate attraverso un nuovo permesso?</strong></p><p class="text-justify">La normativa di riferimento è contenuta nell’art. 15 del Testo Unico Edilizia, che stabilisce la durata limitata dei permessi di costruire, con decadenza automatica per le opere non ultimate entro i termini<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a>.</p><p class="text-justify">Testualmente, in base all’articolo 15 del Testo Unico Edilizia,&nbsp;<i>“(…) il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad <strong>un anno</strong> dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare <strong>tre anni dall'inizio dei lavori</strong>. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. (…)</i></p><p class="text-justify"><i>3. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di <strong>nuovo permesso per le opere ancora da eseguire</strong>, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività (…)</i></p><p class="text-justify"><i>4. Il permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio</i>”.</p><p class="text-justify">Dunque, quale sorte spetta alle opere realizzate in forza di un permesso decaduto?</p><p class="text-justify">Due le posizioni della giurisprudenza:</p><ul><li><p class="text-justify"><span><strong>tesi conservativa:</strong> le opere realizzate in conformità a un permesso valido non possono essere considerate abusive, anche se il titolo è decaduto: la decadenza del permesso di costruire opera <strong>ex nunc</strong>, preservando la legittimità delle opere già costruite</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" title><span>[2]</span></a><span>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>tesi demolitoria:</strong> le opere incompiute e prive di funzionalità autonoma devono essere considerate abusive, poiché la decadenza del titolo ne rende illegittima la permanenza</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" title><span>[3]</span></a><span>.</span></p><p class="text-justify">&nbsp;</p></li></ul><p class="text-justify"><strong>La sentenza dell’Adunanza Plenaria</strong></p><p class="text-justify">L’Adunanza Plenaria, con una decisione articolata, pur riconoscendo la validità di alcuni argomenti della tesi conservativa, ha stabilito criteri chiari per distinguere le situazioni, sottolineando che:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>“</span><i><span>nel caso di costruzioni <strong>prive di autonomia e funzionalità</strong>, il Comune deve disporne la demolizione e la riduzione in pristino ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, in quanto eseguite in totale difformità rispetto al permesso di costruire;</span></i></p></li><li><p class="text-justify"><i><span>– qualora il permesso di costruire abbia previsto la realizzazione di una pluralità di <strong>costruzioni funzionalmente autonome</strong> (ad esempio villette) che siano rispondenti al permesso di costruire considerando il titolo edificatorio in modo frazionato, gli immobili edificati – ferma restando l’esigenza di verificare se siano state realizzate le opere di urbanizzazione e ferma restando la necessità che esse siano comunque realizzate – devono intendersi supportati da un titolo idoneo, anche se i manufatti realizzati non siano totalmente completati, ma – in quanto caratterizzati da tutti gli elementi costitutivi ed essenziali – necessitino solo di opere minori che non richiedono il rilascio di un nuovo permesso di costruire;</span></i></p><ol><li><p class="text-justify"><i><span>qualora le opere incomplete, ma funzionalmente autonome, presentino difformità non qualificabili come gravi, l’Amministrazione potrà adottare la sanzione recata dall’art. 34 del T.U.;</span></i></p></li></ol></li><li><p class="text-justify"><i><span>è fatta salva la possibilità per la parte interessata, ove ne sussistano tutti i presupposti, di ottenere un titolo che consenta di conservare l’esistente e di chiedere l’accertamento di conformità ex art. 36 del T.U. nel caso di opere “minori” (quanto a perimetro, volumi, altezze) rispetto a quelle assentite, in modo da dotare il manufatto – di per sé funzionale e fruibile – di un titolo idoneo, quanto alla sua regolarità urbanistica</span></i><span>”.</span></p></li></ul><p class="text-justify">L’Adunanza Plenaria ha sottolineato alcuni principi fondamentali:</p><ul><li><p class="text-justify"><span><strong>conformità al progetto:</strong> la realizzazione delle opere deve rispettare rigorosamente il progetto approvato. Le costruzioni parziali che si discostano dal titolo sono da considerarsi abusive;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>tutela del territorio:</strong> la sentenza evidenzia l’importanza di preservare l’integrità paesaggistica e urbanistica, evitando la permanenza di manufatti incompleti e deturpanti;</span></p></li><li><p class="text-justify"><i><span><strong>tempus regit actum</strong></span></i><span><strong>:</strong> i nuovi permessi devono rispettare le norme urbanistiche vigenti al momento del rilascio, garantendo un adeguato controllo sull’evoluzione del territorio.</span><br>&nbsp;</p></li></ul><p></p><hr><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a> La recente pubblicazione del decreto “Milleproroghe 2025” (D.L. 202/2024, GU n. 302 del 27 dicembre) ha ulteriormente esteso i termini per l’inizio e la fine dei lavori edilizi, già oggetto di precedenti proroghe a partire dal D.L. 21/2022 (Decreto Ucraina). Il decreto prevede un differimento di 36 mesi per:</p><ul><li><span><strong>termini di inizio e fine lavori</strong> relativi a SCIA e permessi di costruire rilasciati o formati fino al 31 dicembre 2024.</span></li><li><span><strong>validità di convenzioni urbanistiche</strong> (ad esempio, lottizzazioni) e dei relativi piani attuativi, purché non in contrasto con nuovi strumenti urbanistici o vincoli di tutela ambientale e culturale.</span></li></ul><p>La proroga non è automatica: il soggetto interessato deve presentare una comunicazione ufficiale per avvalersi della misura. La proroga è subordinata alla verifica di alcuni requisiti:</p><ul><li><span>i titoli edilizi non devono essere già scaduti al momento della comunicazione.</span></li><li><span>non devono sussistere incompatibilità con nuovi strumenti urbanistici o vincoli paesaggistici e culturali.</span></li><li><span>la misura si applica anche a SCIA e autorizzazioni paesaggistiche (ordinarie e semplificate) già prorogate secondo disposizioni precedenti, come il regime straordinario del D.L. 69/2013 e le norme emergenziali della L. 27/2020.</span></li></ul><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" title>[2]</a> Cfr. Cons. Stato 5258/2022; Cons. Stato 5588/2019.</p><p>[3] Cfr. Cons. Stato 8605/2019; Cons. Stato 10291/2023.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 10 Jan 2025 17:00:00 +0100</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm al primo posto della classifica Mergermarket M&amp;A Ranking 2024</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-al-primo-posto-della-classifica-mergermarket-ma-ranking-2024</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>ADVANT Nctm</strong> si è posizionato al <strong>1° posto</strong> in Italia nella classifica di <strong>Mergermarket </strong>per numero di operazioni <strong>M&amp;A</strong> completate nel 2024, con 142 deal accreditati.<br><br>Questo straordinario risultato premia la professionalità e l'impegno del nostro team, sempre pronto ad affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione.<br><br>Per la prima volta, inoltre, ADVANT si è classificata nella top 20 europea, un traguardo che riflette la crescita costante e il consolidamento del nostro posizionamento a livello internazionale.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 10 Jan 2025 15:12:47 +0100</pubDate>
                        <title>Contratto di locazione nullo e diritto del conduttore alla ripetizione dei canoni già versati</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contratto-di-locazione-nullo-e-diritto-del-conduttore-alla-ripetizione-dei-canoni-gia-versati</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con la recente ordinanza n. 32696 del 16 dicembre 2024 pronunciata dalla terza sezione, la Corte di Cassazione ha chiarito se, e in quale misura, spetti il diritto alla ripetizione dei canoni versati, in capo al conduttore, in ipotesi di contratto di locazione dichiarato nullo.</p><p class="text-justify">Nello specifico, nel caso di specie, il conduttore, aveva adito l’autorità giudiziaria sul presupposto di aver condotto in locazione – in forza di un <strong>rapporto contrattuale&nbsp;</strong>che il locatore aveva preteso svolgersi “<i><strong>di fatto</strong></i>” – una stanza in un appartamento sito in Roma, corrispondendo un canone di Euro 500,00 mensili da ottobre 2011 a giugno 2015.</p><p class="text-justify">Pertanto, parte attrice agiva <u>per ottenere la declaratoria di nullità del contratto di locazione oltre alla condanna del locatore alla restituzione dei canoni versati</u>.</p><p class="text-justify">Questo il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte: «<i>in caso di nullità del contratto di locazione, il <strong>conduttore ha diritto a ripetere</strong>, a norma dell’art. 2033 cod. civ., <strong>i canoni versati al locatore in esecuzione del contratto</strong>, ferma restando la <strong>facoltà di quest’ultimo</strong> di eccepire, ex art. 2041 cod. civ., la sussistenza di un <strong>ingiustificato arricchimento</strong>, facendo valere un credito indennitario che va, però, liquidato nei limiti della <strong>diminuzione patrimoniale subita</strong> nell’erogazione della prestazione e non in misura coincidente con il mancato guadagno che esso avrebbe potuto trarre dall’instaurazione di una valida relazione contrattuale</i>».</p><p class="text-justify">Dunque, queste le conclusioni che possiamo trarre dalla lettura della sentenza e del principio di diritto di cui sopra:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>la pretesa restitutoria del conduttore è da ricondurre nell’alveo della norma di cui all’art. 2033 cod. civ. (indebito oggettivo) secondo cui “</span><i><span>chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato</span></i><span>”;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>le ipotesi legislative in cui, nonostante il venir meno del vincolo contrattuale, le prestazioni sono irripetibili, sono da ritenersi eccezioni rispetto alla regola generale (ciò vale ad esempio nel caso di risoluzione per inadempimento del contratto);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>avendo comunque il conduttore goduto dell’immobile – fatto storico ineliminabile – il locatore ha diritto di chiedere un indennizzo, al fine di eliminare lo squilibrio contrattuale venutosi a creare, all’esito di una valutazione oggettiva dell’utilità conseguita dal conduttore e, dunque, entro i limiti della diminuzione patrimoniale subita dall’esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido. Il locatore non ha pertanto diritto ad ottenere il mancato guadagno che avrebbe potuto trarre dall’instaurazione di un contratto valido;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il giudice non può statuire d’ufficio sull’ingiustificato arricchimento che rimane eccezione riservata alla parte (nel caso di specie il locatore era rimasto contumace).</span></p></li></ul><p class="text-justify">La pronuncia in esame ci permette altresì di ricordare che, come affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 9475 del 9 aprile 2021, <u>il contratto di locazione concluso in forma verbale e non registrato, è affetto da nullità relativa e di protezione che può essere fatta valere solo dal conduttore e non è rilevabile d’ufficio dal giudice</u>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 08 Jan 2025 09:58:30 +0100</pubDate>
                        <title>Lavorare durante i festivi: cosa succede se il dipendente si rifiuta?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lavorare-durante-i-festivi-cosa-succede-se-il-dipendente-si-rifiuta</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Lavorare nei giorni festivi: è legittimo rifiutarsi? Quali diritti ha il dipendente e come devono regolarsi le aziende? Con il parere dell’avvocato Francesca Pittau, vediamo cosa prevede la legge, come gestire i turni festivi e le novità normative per il 2025.</i></p><p>Le festività rappresentano un momento delicato per le aziende e i lavoratori, soprattutto per chi opera in settori dove l’attività non può fermarsi, come, oltre ai servizi essenziali, il commercio, la ristorazione e così via. Questo periodo porta spesso a riflettere sulla gestione del lavoro nei giorni festivi, un tema che coinvolge aspetti legali, organizzativi e di equità nei rapporti tra datori di lavoro e dipendenti. In particolare, ci si domanda: è possibile <strong>obbligare un dipendente a lavorare in un giorno festivo</strong>? Quali diritti spettano al lavoratore che presta servizio in queste giornate? Abbiamo approfondito la questione con l’<strong>avvocato Francesca Pittau</strong>, partner di Advant Nctm, per chiarire il quadro normativo e fornire spunti di riflessione per le aziende che si trovano a gestire questo tema.</p><p><strong>Quali sono i giorni festivi in Italia?</strong></p><p>Facciamo intanto chiarezza su quali sono i giorni festivi. In Italia i giorni festivi stabiliti dalla legge includono sia le festività religiose che quelle civili: Capodanno (1° gennaio), Epifania (6 gennaio), Pasqua e Lunedì dell’Angelo (data variabile), Festa della Liberazione (25 aprile), Festa del Lavoro (1° maggio), Festa della Repubblica (2 giugno), Ferragosto (15 agosto), Ognissanti (1° novembre), Immacolata Concezione (8 dicembre), Natale (25 dicembre) e Santo Stefano (26 dicembre). A queste si aggiungono eventuali festività locali stabilite in base al Santo Patrono della città o della regione.</p><p><strong>Il quadro normativo: quando il lavoro festivo è legittimo</strong></p><p>Lavorare durante le<strong> festività infrasettimanali</strong> è consentito dal nostro ordinamento, a patto che ci sia un accordo tra le parti. Come sottolinea l’avvocato Pittau: “La Corte di Cassazione ha più volte indicato che è valido l’accordo con il quale il lavoratore rinuncia al diritto all’astensione nelle giornate festive infrasettimanali, non esistendo un divieto assoluto di prestare lavoro in tali giornate”.</p><p>Lo stesso vale per il lavoro domenicale. In questo caso, il diritto al riposo settimanale, che deve essere garantito per almeno 24 ore ogni sette giorni, può essere collocato in un giorno diverso dalla domenica. Tuttavia, l’avvocato precisa che: “Limiti alla adibizione al lavoro domenicale possono risultare dal CCNL e dalla contrattazione territoriale, sia con riferimento a un numero massimo di domeniche richiedibili, sia rispetto alle maggiorazioni da applicare o alle categorie di lavoratori (es. genitori di bambini in tenera età).”</p><p><strong>Retribuzione e riposi compensativi: cosa sapere</strong></p><p>Quando un lavoratore presta servizio durante un giorno festivo o la domenica, ha diritto a un trattamento economico adeguato, stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato. Inoltre, è fondamentale rispettare il diritto al riposo compensativo.</p><p>In particolare, avendo a mente le festività natalizie, l’avvocato Pittau evidenzia due principi da considerare nella programmazione: “la Corte di Cassazione ha stabilito che è illegittima la decisione del datore di lavoro di imporre al dipendente di fruire del riposo compensativo, spettante per aver prestato attività lavorativa durante la domenica, nei giorni di festività infrasettimanali, a nulla rilevando che tali giorni siano stati previsti dall’azienda come lavorativi. Inoltre, sempre la Cassazione, con decisione dell’11 dicembre 2024, ha stabilito che nel caso di lavoro domenicale, la maggiorazione deve essere riconosciuta anche nel caso in cui il CCNL applicato riconosca solo il diritto al riposo compensativo laddove tale riposo non sia compensativo dei sacrifici correlati all’attività domenicale”.&nbsp;</p><p><strong>Come gestire il lavoro festivo: il consiglio dell’esperto</strong></p><p>Per le aziende che operano anche durante i festivi, una gestione efficace e rispettosa dei turni è essenziale. “Sulla base dell’esperienza virtuosa dei nostri clienti, una programmazione adeguata, tempestiva ed equa dei turni – soprattutto per chi gestisce attività aperte al pubblico anche la domenica e nei festivi – è essenziale, in modo da consentire ai lavoratori e alle lavoratrici un possibile bilanciamento con le esigenze di vita personale e familiare anche in periodi complessi come quelli delle festività natalizie” analizza l’avvocato Pittau.&nbsp;</p><p>“In questo esercizio di chiarezza – conclude – l’utilizzo di documentazione contrattuale che sia specifica per le esigenze dell’azienda e che chiarisca&nbsp; la richiesta di prestare lavoro nei giorni festivi, il regime del riposo settimanale e, nel caso del part-time, la collocazione dell’orario e le regole applicabili alla turnistica, oltre che la disciplina delle clausole elastiche, giocano un ruolo fondamentale nel definire le regole di ingaggio”.</p><p><a href="https://www.hr-link.it/lavorare-durante-i-festivi/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Tratto da HR Link</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 07 Jan 2025 10:10:44 +0100</pubDate>
                        <title>La Regione Sardegna approva la legge per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti FER.</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-regione-sardegna-approva-la-legge-per-lindividuazione-di-aree-e-superfici-idonee-e-non-idonee-allinstallazione-e-promozione-di-impianti-fer</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Lo scorso 5 dicembre è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, n. 65, la Legge regionale n. 20, recante “<i>Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi</i>”, adottata in attuazione del D.M. 21 giugno 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2024, n. 153, c.d. “Decreto Aree Idonee”.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il provvedimento è in vigore dal 6 dicembre, ovvero dal giorno successivo alla pubblicazione, e trova applicazione non solo rispetto agli <strong>impianti la cui procedura di autorizzazione sia stata avviata successivamente alla data di entrata in vigore della legge</strong>, ma, altresì, agli <strong>impianti il cui </strong><i><strong>iter</strong></i><strong> autorizzativo è in corso</strong> e finanche agli <strong>impianti già autorizzati che non abbiano comportato una modifica irreversibile dello stato dei luoghi</strong>, i cui titoli abilitativi saranno privi d’efficacia.</p><p class="text-justify">La legge dispone l’abrogazione della precedente legge regionale del 3 luglio 2024, n. 5, recante “<i>Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali</i>”, introduttiva della c.d. “<i>moratoria sarda</i>”,&nbsp;e, di conseguenza, la caducazione dell’impugnativa avente ad oggetto la legittimità della stessa sollevata dal Consiglio dei Ministri innanzi alla Corte costituzionale.</p><p class="text-justify">La Sardegna è così la prima regione italiana ad aver dato esecuzione al Decreto Aree Idonee, al ‘dichiarato’ fine di individuare “<i>le aree idonee e le superfici idonee, non idonee e ordinarie, al fine di favorire la transizione ecologica, energetica e climatica</i>”, garantire la minimizzazione dell’impatto ambientale e paesaggistico degli impianti di energia a fonti rinnovabili, nonché la loro programmazione territoriale nel rispetto sia degli obblighi comunitari di decarbonizzazione e transizione energetica, sia degli obiettivi regionali di potenza complessiva, con l’obiettivo di massimizzazione delle aree da individuare al fine di agevolare gli obiettivi regionali di potenza complessiva da raggiungere entro il 2030, di cui al Decreto Aree Idonee.</p><p class="text-justify">Al fine di poter individuare le aree e le superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile, il provvedimento, in primo luogo, provvede alla fondamentale differenziazione tra <strong>taglie d’impianto</strong>, individuando gli impianti</p><p class="text-justify">a) di <strong><u>piccola taglia</u></strong> negli impianti fotovoltaici, termodinamici, agrivoltaici con potenza nominale inferiore o uguale a 1 MW; impianti eolici con altezza massima complessiva inferiore o uguale a 20 metri; impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas con potenza nominale inferiore o uguale a 200 kW; impianti geotermoelettrici aventi una temperatura del fluido reperito inferiore o uguale a 90 gradi centigradi; negli accumuli con potenza nominale installata inferiore o uguale a 500 kW;</p><p class="text-justify">b) di <strong><u>media taglia</u></strong> negli impianti fotovoltaici, termodinamici, agrivoltaici con potenza nominale superiore o uguale a 1 MW e inferiore o uguale a 10 MW; impianti eolici con altezza massima complessiva superiore a 20 metri e inferiore o uguale a 100 metri; impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas con potenza nominale superiore a 200 kW e inferiore o uguale a 1 MW; impianti geotermoelettrici aventi una temperatura del fluido reperito superiore a 90 gradi centigradi e inferiore o uguale a 150 gradi centigradi; accumuli con potenza nominale installata maggiore a 500 kW e inferiore o uguale a 1,2 MW;</p><p class="text-justify">c) di <strong><u>grande taglia</u></strong> negli impianti fotovoltaici, termodinamici, agrivoltaici con potenza nominale superiore a 10 MW; impianti eolici con altezza massima complessiva superiore a 100 metri; impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas con potenza nominale superiore a 1 MW; impianti geotermoelettrici aventi una temperatura del fluido reperito superiore a 150 gradi centigradi; accumuli con potenza nominale installata maggiore a 1,2 MW.</p><p class="text-justify">In considerazione delle diverse taglie d’impianto agli Allegati A, B, C, D ed E, nonché ai commi 9 e 11, art. 1, L.R. 20/2024, vengono, quindi, individuate le <strong>aree non idonee</strong>,<strong> in quantitativo di gran lunga superiore a quelle idonee</strong>, individuate, invece, all’Allegato F e, precisamente, riconosciute</p><p class="text-justify">a) nelle aree industriali dismesse, ad eccezione degli impianti eolici di grande taglia;</p><p class="text-justify">b) nelle aree destinate a discariche di rifiuti urbani e speciali, esclusivamente nelle aree di servizio esterne al corpo discarica, limitatamente&nbsp;agli impianti fotovoltaici e agli impianti eolici di piccola e media taglia;</p><p class="text-justify">c) per l’installazione degli impianti fotovoltaici, i siti e gli impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie;</p><p class="text-justify">d) le aree portuali, esclusi i porti turistici, limitatamente&nbsp;agli impianti fotovoltaici e quelli di produzione di energia da moto ondoso;</p><p class="text-justify">e) le aree aeroportuali, limitatamente&nbsp;agli impianti fotovoltaici;</p><p class="text-justify">f) le aree di pertinenza delle principali arterie viarie già oggetto di trasformazione, limitatamente&nbsp;agli impianti fotovoltaici di piccola taglia;</p><p class="text-justify">g) limitatamente&nbsp;agli impianti fotovoltaici e agli impianti eolici di piccola e media taglia, le aree estrattive di prima e seconda categoria;</p><p class="text-justify">h) le aree dei siti oggetto di procedimento di bonifica, limitatamente&nbsp;agli impianti fotovoltaici e agli impianti eolici di piccola e media taglia nonché impianti a biomasse;</p><p class="text-justify">i) gli specchi acquei degli invasi del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale,&nbsp;come individuati dall'Ente gestore del Sistema Idrico, non utilizzati dai mezzi aerei antincendio, e relative pertinenze, limitatamente&nbsp;alle centrali idroelettriche e agli impianti fotovoltaici flottanti fino a 10 MW;</p><p class="text-justify">j) per gli impianti fotovoltaici e gli impianti eolici di piccola e media taglia,&nbsp;le zone urbanistiche omogenee D e le zone G a destinazione commerciale e logistica;</p><p class="text-justify">k) ad esclusione degli impianti eolici di grande taglia, le aree industriali gestite dai consorzi industriali provinciali, le zone industriali di interesse regionale, nonché i PIP di cui all'articolo 27, legge 22 ottobre 1971, n. 865;</p><p class="text-justify">l) le zone urbanistiche omogenee G di cui al decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica del 20 dicembre 1983, n. 2266/U a destinazione specifica per energie rinnovabili, ad eccezione degli impianti eolici di grande taglia;</p><p class="text-justify">m) per l’installazione di impianti fotovoltaici,&nbsp;le aree infrastrutturate delle zone urbanistiche omogenee G relative al settore dei trasporti (strade, ferrovie, porti e aeroporti), esclusi i porti turistici, e agli impianti tecnologici (ciclo rifiuti, ciclo acque, potabilizzatori, depuratori, impianti di sollevamento, ciclo energia);</p><p class="text-justify">n) limitatamente all'installazione di impianti eolici di piccola e media taglia, le aree infrastrutturate delle zone urbanistiche omogenee G, relative agli impianti tecnologici (ciclo rifiuti, ciclo acque, potabilizzatori, depuratori, impianti di sollevamento, ciclo energia).</p><p class="text-justify">Ciascuna ipotesi reca specifiche condizioni tecniche al rispetto delle quali la realizzazione degli impianti è subordinata.</p><p class="text-justify">La realizzazione degli impianti e degli accumuli FER, indipendentemente dalla loro collocazione in aree idonee o in aree ordinarie, è, inoltre, vincolata al rispetto dei requisiti e delle prescrizioni di cui all'allegato G nonché al rispetto delle specifiche prescrizioni di natura territoriale, urbanistica, edilizia, paesaggistica, con particolare riferimento al Piano paesaggistico regionale, ambientale e tecnica proprie dell'area e dell'impianto oggetto di istanza di autorizzazione.</p><p class="text-justify">Come previsto dall’art. 1, comma 4, <strong>limitatamente agli impianti fotovoltaici</strong>, fermo il rispetto della normativa vigente in materia territoriale, urbanistica, edilizia, ambientale e paesaggistica, con particolare riferimento alle previsioni contenute nel Piano Paesaggistico regionale (PPR) e negli altri strumenti urbanistici, nonché ai requisiti tecnici per tipologia di impianto fissati dall’Allegato G della stessa legge regionale, sono individuate quali <strong>aree idonee</strong> “<i>le superfici di copertura di manufatti edilizi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, edifici, tettoie, pergolati, pensiline, pubblici e privati, di qualsiasi natura, legittimamente realizzati o da realizzare in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, e i relativi sistemi di cumulo</i>”.</p><p class="text-justify">Particolarmente rilevante, inoltre, la successiva precisazione ai sensi della quale, indipendentemente dal riconoscimento di aree idonee, non idonee o ordinarie (quelle per cui la realizzazione di impianti FER è subordinata alla verifica caso per caso), “<i>è <strong>sempre ammessa la realizzazione di impianti geotermici di piccola taglia</strong> per i quali si applica la disciplina autorizzatoria prevista dalla normativa vigente in materia di aree idonee</i>”.</p><p class="text-justify">Nella legge è inoltre precisato, al primo periodo del comma 7, art. 1, che “<i>qualora un progetto di impianto ricada su un areale ricompreso sia nelle aree definite idonee, di cui all'allegato F, sia nelle aree definite non idonee, di cui agli allegati A, B, C, D ed E, prevale il <strong>criterio di non idoneità</strong></i>”, mentre gli interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento relativi ad impianti realizzati precedentemente all'entrata in vigore della legge in esame e in esercizio presso aree definite dalla stessa come non idonee, “<i><strong>sono ammessi solo qualora non comportino un aumento della superficie lorda occupata, nonché, nel caso di impianti eolici, un aumento dell'altezza totale dell'impianto</strong></i>”.&nbsp;</p><p class="text-justify">Ulteriore previsione contenuta all’art. 2 della legge regionale, prevede l’istituzione, a partire dal 2025, di un <strong>fondo</strong> - alimentato con risorse regionali, nazionali ed europee, con dotazione iniziale di Euro 678.000.000 per gli anni compresi dal 2025 al 2030 - <strong>per la concessione di misure di incentivo</strong>, “<i>sia mediante l'erogazione di sovvenzioni a fondo perduto, sia mediante il ricorso a strumenti finanziari o attraverso la loro combinazione</i>”, al fine di <strong>sostenere gli interventi volti all’installazione di impianti fotovoltaici e di accumulo di energia elettrica destinati all'autoconsumo</strong> e realizzati da, in ottemperanza ai requisiti disposti dalla stessa previsione normativa, (i) persone fisiche residenti in Sardegna; (ii) imprese e professionisti con sede operativa in Sardegna; (iii) comunità energetiche ed altre forme di autoconsumo e condivisione; (iv) comuni, unione di comuni, province, città metropolitane; (v) altri enti pubblici regionali, territoriali. Si tratta di incentivi concessi mediante procedimento valutativo a seguito di emissione di bando, con particolari misure finalizzate alla promozione delle comunità energetiche.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il provvedimento dispone, inoltre, misure di semplificazione e accelerazione per la promozione degli impianti FER, nonché misure di garanzie di esecuzione e bonifica dei siti degli impianti: in primo luogo, all’art. 3, in capo ai comuni la facoltà di proporre <strong>istanza propedeutica alla realizzazione di un impianto o di un accumulo FER all’interno di un’area individuata come non idonea</strong>; tale istanza, deliberata successivamente ad una fase di “dibattito pubblico” dalla maggioranza qualificata del consiglio comunale (o dei consigli comunali) il cui territorio è interessato dall’impianto o dall’accumulo, trova finalizzazione con la stipula di un’<strong>intesa con la Regione</strong>; in caso di perfezionamento della suddetta intesa, “<i>il proponente ha facoltà di presentare ai soggetti competenti istanza per la realizzazione dell’intervento nell’ambito del regime autorizzativo previsto per le aree ordinarie</i>”, optando quindi per la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), o per la Autorizzazione unica (AU).</p><p class="text-justify">In secondo luogo, per tutti gli impianti e gli accumuli FER ed entro centoventi giorni dal rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione degli stessi – e comunque prima della presentazione di comunicazione di inizio lavori –, la legge regionale n. 20/2024 rimette in capo al soggetto autorizzato la presentazione presso l’Assessorato regionale dell’industria di una <strong>garanzia</strong> in misura pari al valore complessivo dell’intervento al fine di coprire l’eventuale mancata realizzazione dell’impianto o la sua realizzazione in difformità dall’autorizzazione rilasciata, nonché di garantire la dismissione dell’impianto di produzione, delle opere connesse e delle opere di ripristino dei luoghi interessati. Tale previsione interessa altresì gli impianti in corso di autorizzazione e, con diversi meccanismi e tempistiche, quelli già autorizzati per cui non si sia ancora dato inizio ai lavori nonché gli impianti i cui lavori siano in corso di regolare svolgimento.</p><p class="text-justify">All’esito di un’analisi complessiva della normativa (il cui destino, in termini di probabile declaratoria di incostituzionalità, sembra già segnato), appaiono, dunque, sensibilmente ridotte - oltre che significativamente condizionate al rispetto di specifiche prescrizioni - le opportunità di realizzazione di impianti ed accumuli FER, dovendo constatare che <strong>le aree definite come “idonee” rappresentano, nel complesso, solo l’1% dell’intero territorio regionale</strong>: la legge, la cui applicazione è prevista, del tutto irrazionalmente, finanche agli impianti già autorizzati e i cui lavori siano stati già iniziati, si manifesta, dunque, come una ulteriore (illegittima) stretta alla diffusione delle rinnovabili, blindando il territorio della Regione Sardegna e costituendo un nuovo ostacolo al raggiungimento degli imposti obiettivi di decarbonizzazione.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Eolico</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
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                                <category>Biometano</category>
                            
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                        <pubDate>Tue, 31 Dec 2024 10:15:09 +0100</pubDate>
                        <title>Arriva l&#039;arbitro</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/arriva-larbitro</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Articolo a cura di Ludovica D'Ostuni su Private</strong>.</p><p>Dopo una lunga attesa, da metà 2025 sarà finalmente operativo l'Arbitro delle controversie assicurative gestito da Ivass e previsto dal Codice delle Assicurazioni Private fin dal 2018.</p><p><strong>Risoluzione delle controversie</strong></p><p>Questo meccanismo di risoluzione alternativa delle controversie, analogo a quelli già operanti dei settori bancario e finanziario (Abf ed Acf), è previsto dall'art. 187.1 del Codice delle Assicurazioni, che delega però a un decreto interministeriale la declinazione in concreto di composizione, modalità operative e natura delle controversie che saranno di sua competenza.</p><p>L'iter di redazione è iniziato a valle del recepimento della direttiva Idd (nel 2018), dapprima mediante consultazioni tra i ministeri competenti e Ivass e poi con il coinvolgimento, ma senza ricorso a pubblica consultazione, dei principali stakeholder.</p><p>La prima bozza di decreto ministeriale così (faticosamente) varata è stata presentata una prima volta, ne1 2023, al Consiglio di Stato, che ha tuttavia emesso un parere interlocutorio, chiedendo alcuni approfondimenti e suggerendo alcune modifiche del testo.</p><p>È stato quindi ripresentato un nuovo testo e a fine agosto 2024 il Consiglio di Stato ha emesso il parere finale, dando quindi il via libera.</p><p><strong>Le competenze affidate</strong></p><p>Ma quali sono le principali caratteristiche di questo nuovo procedimento? Le controversie di competenza dell'Arbitro Assicurativo saranno diverse e variegate: potranno essere devolute sia quelle relative all'accertamento di diritti, obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da un contratto di assicurazione (incluso il risarcimento dei danni) che quelle concernenti l'inosservanza delle regole di condotta relative all'attività di distribuzione assicurativa.</p><p>Il ricorso, analogamente a quanto previsto per Abf e Acf, potrà essere esperito a condizione che preliminarmente vi sia stata un'interlocuzione "diretta" tra le parti e quindi che sia stato indirizzato un reclamo all'impresa assicurativa o all'intermediario del cui esito il ricorrente non sia soddisfatto. Il decreto ministeriale si preoccupa anche di assicurare che vi sia un effettivo e attuale interesse al ricorso: questo potrà essere presentato non oltre 12 mesi dalla comunicazione dell'esito del reclamo.</p><p><strong>Chi potrà farvi ricorso</strong></p><p>Anche sotto il profilo dei soggetti che potranno adire l'Arbitro, la disciplina è articolata: avranno questa facoltà non solo il contraente della polizza assicurativa ma anche l'assicurato e il danneggiato che sia titolare di azione diretta verso la Compagnia. Al momento tale diritto è previsto nell'ambito delle polizze RC Auto, responsabilità civile sanitaria ai sensi della cd. legge "Geli" e responsabilità civile correlata alla caccia.</p><p>L'Arbitro Assicurativo non potrà condurre accertamenti istruttori autonomi e dovrà quindi basare le proprie decisioni solo sui documenti prodotti dalle parti: dunque saranno ammissibili solo quelle controversie in cui per l'accertamento del fatto o la quantificazione della prestazione o del danno non siano necessarie perizie tecniche d'ufficio, testimonianze e così via.</p><p><strong>Pronuncia non vincolante</strong></p><p>La decisione non sarà munita di efficacia vincolante: il soggetto soccombente, quindi, non sarà obbligato a darvi seguito. L'inadempimento della decisione da parte di imprese e intermediari sarà però reso noto mediante pubblicazione sul sito dell'Arbitro e del soggetto stesso. Questa forma di pubblicità, equivalente a una vera e propria sanzione reputazionale, dovrebbe favorire il cosiddetto effetto conformativo, che limiterà i casi di mancato adempimento da parte delle imprese o degli intermediari.</p><p>Vi sono tuttavia degli aspetti di potenziale criticità da considerare che potrebbero minare l'efficacia di questo meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie: il settore assicurativo presenta, infatti, caratteristiche peculiari per la struttura del mercato (diverse tipologie di intermediari, catene di intermediazione complesse). Inoltre, rileva la natura delle controversie molte delle quali richiederanno la valutazione e la quantificazione di danni difficili da dimostrare e accertare in assenza di poteri "istruttori".</p><p>Vi è poi un tema di coordinamento e sovrapposizione di competenze con l'Acf: nel caso delle polizze di investimento assicurative (Ibips) distribuite dagli intermediari iscritti alla sezione D del RUI (quindi Sim e banche) la competenza a valutare la condotta degli intermediari è infatti rimessa a questo organismo. Nelle controversie in cui sia coinvolta anche la compagnia assicurativa, che dovrebbe essere convenuta invece davanti all'Arbitro Assicurativo, si pone quindi un tema di "conflitto" di competenze che andrà in qualche modo risolto.&nbsp;</p><p>L'avvento dell'Arbitro presenta quindi luci e ombre: la giurisprudenza che si andrà via via formando costituirà sicuramente una guida per imprese e intermediari nella trattazione dei reclami ma rimane comunque da verificare quanto sarà efficace l'attività dell'Arbitro in questo settore.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 30 Dec 2024 09:43:39 +0100</pubDate>
                        <title>Greenfield: le ultime pronunce giurisprudenziali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/greenfield-le-ultime-pronunce-giurisprudenziali</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Si riporta qui di seguito una rassegna delle pronunce più rilevanti recentemente intervenute in merito alle procedure autorizzative per la costruzione e l’esercizio di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>1. <u>Impianti su aree industriali, ex cave e discariche - Autorizzazione con DILA senza necessità di acquisire altri pareri.</u></strong></p><p class="text-justify">Con&nbsp;<strong>sentenza n. 1922/2024</strong>, il <strong>TAR Veneto </strong>ha ritenuto sia&nbsp;doverosa applicazione&nbsp;dell’art. 22&nbsp;<i>bis</i>, D.lgs. n. 199/2021, introdotto dall’art. 47 comma 1 lett. b) del D.L. 13/2023,&nbsp;in caso di&nbsp;<u>installazione di impianti fotovoltaici a terra</u>&nbsp;e delle relative opere di connesse e infrastrutture necessarie nelle zone e nelle aree a destinazione urbanistica industriale, artigianale e commerciale o, ancora, in discariche o lotti di discariche chiusi e ripristinati, ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento,&nbsp;che, in quanto <u>attività di manutenzione ordinaria,&nbsp;non è subordinata all’acquisizione di alcun permesso, autorizzazione o atto di assenso</u>.&nbsp;In questi casi, l’eventuale provvedimento di rigetto adottato dall’ente competente all’esito della PAS, (erroneamente) attivata dall’operatore, deve ritenersi del tutto illegittimo. Ciò vale anche nel caso il cui la predetta procedura sia stata attivata (in questo caso opportunamente) prima dell’entrata in vigore del citato art. 22&nbsp;<i>bis</i>, in quanto, in virtù del principio&nbsp;<i>tempus regit actum</i>, la nuova disposizione, in assenza di diverse previsioni di carattere transitorio, si applica anche ai procedimenti a quella data già in corso.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>2. <u>Autorizzazione in PAS in aree idonee – Anche le opere connesse possono essere autorizzate in PAS ove ricadenti in aree non idonee.&nbsp;</u></strong></p><p class="text-justify">Con&nbsp;<strong>ordinanza n. 605/2024</strong>, il&nbsp;<strong>TAR Palermo</strong>, richiamando la previsione di cui al comma 1&nbsp;<i>ter,&nbsp;</i>art. 22, D.lgs. n. 199/2021, ha osservato come&nbsp;<u>le infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti FER&nbsp;“</u><i><u>possono beneficiare della disciplina autorizzatoria semplificata prevista per le aree idonee, indipendentemente dalla loro ubicazione</u></i><u>”</u>: ciò comporta che, anche laddove tali infrastrutture siano ubicate in aree non idonee, esse&nbsp;possano&nbsp;comunque&nbsp;– in astratto – essere&nbsp;trattate come insistenti in aree idonee, con le semplificazioni procedurali che ne derivano, lasciando quindi in capo all’Amministrazione il compito di motivare eventuali ragioni di incompatibilità delle opere con l’area in cui devono essere inserite, avuto riguardo alle specifiche caratteristiche del territorio e ai vincoli che su di esso insistono. A tali considerazioni, il TAR giunge anche in virtù del consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale le aree non incluse tra quelle idonee “<i>non possono essere dichiarate non idonee all’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell’ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee</i>” (cfr.&nbsp;<i>ex multis</i>, T.A.R. Palermo, Sez. V, ordinanze collegiali n. 3272 dell’8 novembre 2023, n. 3814 del 20 dicembre 2023, n. 95 dell’11 gennaio 2024 e, da ultimo, n. 87 del 22 febbraio 2024).</p><p class="text-justify">Con la medesima ordinanza, inoltre, il TAR Palermo coglie occasione per dare rilievo&nbsp;al&nbsp;<i>periculum</i>&nbsp;che deriva&nbsp;dal ritardo che l’Amministrazione competente accumula nel rilascio del titolo autorizzativo, dovendo considerare sia che la realizzazione dell’impianto stesso è connessa alla capacità di rete prenotata dal proponente mediante l’accettazione del preventivo di connessione (STMG), sia la limitata durata della stessa prenotazione, pari a soli&nbsp;270&nbsp;giorni lavorativi dall’accettazione del preventivo, pena la perdita di validità della prenotazione e la conseguente esposizione al rischio del proponente all’eventuale esaurimento della capacità di rete.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>3. <u>Autorizzazione in aree idonee – Non è vincolante il parere della Soprintendenza.&nbsp;</u></strong></p><p class="text-justify">Con&nbsp;<strong>sentenza n. 867/2024</strong>, il <strong>TAR Sardegna</strong> ha statuito che “<i><u>se la richiesta di VIA riguarda</u>&nbsp;un progetto di impianti da ubicare in&nbsp;<u>aree idonee per legge</u>, come nel caso ora in esame,&nbsp;<u>il parere dell’Autorità preposta alla Tutela del Paesaggio non è vincolante</u>, ragion per cui i ministeri competenti devono adottare l’atto conclusivo del procedimento sulla scorta di una motivazione autonoma, non potendo limitarsi a recepire pedissequamente il parere espresso dalla Soprintendenza stessa, ciò specialmente quando, come nel caso ora in esame, il parere della stessa è contraddetto da quello espresso da altri uffici che hanno partecipato all’istruttoria</i>”. Nel caso di specie, osserva il collegio, il provvedimento di rigetto adottato dal MASE è illegittimo nella misura in cui si limita a richiamare pedissequamente il parere negativo della Soprintendenza speciale per il PNRR, senza nulla aggiungere e senza neppure fare riferimento ai pareri favorevoli che nel corso dell’istruttoria erano stati espressi da altri uffici, in particolar modo la Commissione Tecnica VIA-VAS dello stesso MASE.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>4. <u>Autorizzazione in aree idonee – Il Comune non può introdurre nuove limitazioni per la realizzazione di impianti FER.&nbsp;</u></strong></p><p class="text-justify">Con&nbsp;<strong>sentenza n. 3464/2024</strong>, il&nbsp;<strong>TAR Lombardia</strong>&nbsp;ha rilevato come “<i>l’introduzione a livello prettamente locale di un sistema di regole volte a restringere l’ambito delle aree concretamente utilizzabili per l’insediamento di impianti fotovoltaici, senza chiare motivazioni che giustifichino l’introduzione di tali misure in funzione della tutela di interessi concorrenti potenzialmente pregiudicati e parimenti meritevoli di salvaguardia, nonché in violazione del principio di stretta proporzionalità rispetto alle esigenze di tutela perseguite, si ponga in contrasto anche con il favor manifestato dalla legislazione eurounitaria, in particolare dal Regolamento (UE) 2022/2577 del 22.12.2022, secondo cui “la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa, gli impianti di stoccaggio sono considerati d'interesse pubblico prevalente e d'interesse per la sanità e la sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi</i>””. Censurando le norme di cui al regolamento edilizio comunale, il TAR ha precisato che&nbsp;<u>se il sito scelto per l’installazione dell’impianto fotovoltaico ricade su area dichiarata idonea&nbsp;</u><i><u>ex lege</u></i><u>, all’ente locale non rimane alcuno spazio valutativo in ordine all’insediabilità dell’opera</u>. Il Comune non ha invero il potere di stabilire, neppure indirettamente attraverso previsioni che vorrebbero limitarsi a disciplinare lo&nbsp;<i>ius aedificandi</i>, in quali aree possano essere installati detti impianti, essendo la competenza relativa alla localizzazione degli stessi ripartita unicamente tra Stato e Regioni. L’unico margine discrezionale che residua all’amministrazione comunale&nbsp;<u>attiene alla possibilità di introdurre una regolamentazione prettamente edilizia relativa ad aspetti costruttivi, che deve tuttavia muoversi entro confini rigorosi ed essere declinata secondo un principio di stretta proporzionalità</u>&nbsp;per rimanere tale e non trasmodare nella surrettizia previsione di criteri ostativi all’insediamento di tali fonti energetiche.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>5. <u>Criterio di priorità nella VIA – Non viene meno la perentorietà dei termini del procedimento di VIA per i&nbsp;progetti non prioritari.</u></strong><i>&nbsp;</i></p><p class="text-justify">Con&nbsp;<strong>sentenza n. 9793/2024</strong>, il&nbsp;<strong>Consiglio di Stato</strong>&nbsp;ha ribadito la <u>perentorietà di tutti i termini del procedimento di VIA</u> (cfr. art. 25, comma 7, D.lgs. 152/2006). Interrogandosi sulla portata interpretativa dell’art. 8, comma 1, del&nbsp;D.lgs. 152/2006, come modificato dal dl 17/2022,&nbsp;<i>“nella parte in cui stabilisce un criterio di precedenza nella valutazione dei progetti aventi un rilevante impatto economico, occupazionale o aventi autorizzazioni in scadenza</i>”, il Consiglio di Stato ha, infatti, ritenuto che “<i>in ogni caso, anche a prescindere dalle modalità utilizzate dall’amministrazione per dare concretezza al criterio legislativo della priorità, il Ministero&nbsp;avrebbe dovuto adottare, a legislazione vigente, delle&nbsp;misure organizzative&nbsp;tali da consentire l’esame dei&nbsp;progetti prioritari, fermo restando il&nbsp;rispetto dei termini di conclusione&nbsp;dei procedimenti relativi ai&nbsp;progetti non prioritari&nbsp;in quanto non derogati da alcuna disposizione di legge</i>”. <u>Il criterio di priorità</u>&nbsp;assume, quindi, mera rilevanza interna ai fini di una ordinata ed efficace gestione degli iter autorizzatori da parte degli organi a ciò deputati, “<i>ma <u>non è tale da assumere, al contempo, una portata derogatoria della disciplina legale del termine di conclusione del procedimento</u></i>”.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>6. </strong><i><strong><u>Tempus regit actum</u></strong></i><strong><u> – L’art. 22 </u></strong><i><strong><u>bis</u></strong></i><strong><u> del D.Lgs. n. 199/2021 si applica anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.</u></strong><i>&nbsp;</i></p><p class="text-justify">Con <strong>sentenza n. 790/2024</strong>, il <strong>TAR Sardegna</strong> ha accolto il ricorso promosso avverso il diniego di un’autorizzazione unica ex art. 12, D.Lgs. n. 387 del 2003, avente ad oggetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 104,076 insistente su area industriale, in ragione del principio <i>tempus regit actum</i>, essendo nelle more del procedimento autorizzativo entrato in vigore l’art. 47 del D.L. 24.2.2023, n. 13 (conv. L. 23.4.2023, n. 41) che ha introdotto l’art. 22 <i>bis&nbsp;</i>nel corpo del D.lgs. n. 199 del 2021, rubricato “<i>Procedure semplificate per l'installazione di impianti fotovoltaici</i>”.</p><p class="text-justify">Per il Collegio: “<i><u>Il diniego regionale impugnato, stante la sopravvenienza normativa, non è legittimo</u></i><u>”, dal momento che “</u><i><u>il progetto in questione non è più soggetto al regime dell’autorizzazione unica</u></i><u>” con la conseguenza che</u><i><u> “il procedimento per il suo rilascio si sarebbe dovuto chiudere con una archiviazione</u> (o altro atto equipollente) che dichiarasse l’inapplicabilità del regime (…) per essere l’attività qualificabile come manutenzione ordinaria non soggetta ad autorizzazione e, dunque, attività ad edilizia libera</i>” <u>in virtù dell’entrata in vigore dell’art. 22 </u><i><u>bis</u></i>.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>7. <u>VIA Statale - Il criterio di priorità per la trattazione di alcuni progetti non fa venir meno la perentorietà dei termini di conclusione del procedimento per i progetti “non prioritari”.</u></strong></p><p class="text-justify">Con la <strong>sentenza n. 830/2024</strong>, il <strong>TAR Sardegna</strong> ha dichiarato <u>l’illegittimità del silenzio serbato dal MASE rispetto all’obbligo di provvedere in relazione all’adozione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale nei termini</u> previsti dagli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 152 del 2006 sulla base dell’assunto per il quale “<i><u>l’introduzione di un criterio di priorità</u> nella trattazione delle istanze basato sulla maggiore potenza dell’impianto (art. 8, co. 1, d.lgs. n. 152/2006) <u>non può di per sé solo legittimare il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento</u> (art. 25, co. 7, d.lgs. n. 152/2006) <u>per gli altri procedimenti</u>, attesa anche la circostanza che, seppure di potenza inferiore, sono tesi a soddisfare interessi riconducibili all’esercizio dell’impresa” (Cons. Stato, Sez. IV, ord. 20 maggio 2024, n. 1882)</i>”.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>8. <u>Economicità dell’azione amministrativa – Moratoria Sarda - L’operatore può chiedere all’Amministrazione comunale di qualificare correttamente la propria domanda alla luce del dato normativo sopravvenuto.</u></strong></p><p class="text-justify">Con la <strong>sentenza n. 844/2024</strong>, il <strong>TAR Sardegna</strong> osserva che, successivamente all’entrata in vigore della L. 5/2024 (c.d. Moratoria Sardegna), <u>l’operatore può chiedere all’Amministrazione comunale di qualificare correttamente la propria domanda alla luce del dato normativo sopravvenuto</u>, fornendo la documentazione necessaria alla luce delle precisazioni fornite dalla stessa legge regionale sulle caratteristiche del c.d. “agrivoltaico” esente dalla moratoria.</p><p class="text-justify">La diversa opinione, espressa dall’amministrazione, per cui la ricorrente avrebbe potuto formulare una nuova istanza ai sensi della normativa sopravvenuta dando così vita ad un nuovo procedimento, sconta il rilievo che elementari esigenze di concentrazione, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa impongono di ritenere che qualora sia già aperto una canale comunicativo – procedimentale tra l’Amministrazione e i privati, e sopravvenga un diverso e rilevante dato normativo, lo stesso canale venga utilizzato per precisare - alla luce del mutamento intervenuto - i contenuti e le caratteristiche del bene della vita di cui è già stato chiesto il riconoscimento.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>9. <u>Eolico - In caso di aree da acquisire mediante procedura espropriativa, la mancata disponibilità delle aree non è condizione ostativa al riconoscimento dell’avvenuta formazione tacita del titolo autorizzativo.</u></strong></p><p class="text-justify">Con la <strong>sentenza n. 847/2024</strong>, il <strong>TAR Sardegna</strong> ha ritenuto tacitamente formatosi il titolo autorizzativo per la realizzazione delle opere di repowering di un parco eolico composto da n. 27 aerogeneratori e con potenza complessiva pari a 121,5 MW a seguito del decorso del termine di 60 giorni previsto dal d.l. n. 50/2022 dalla presentazione dell’istanza.</p><p class="text-justify">Sul punto, l’Amministrazione ha opposto la mancata dimostrazione della disponibilità delle aree da parte della ricorrente, evidenziando come non si possa ritenere conclusa tacitamente anche la procedura espropriativa.</p><p class="text-justify">Tale affermazione, tuttavia, secondo il TAR, non è coerente con il dato normativo, dato che l’art. 12, comma 4 bis del d.lgs. n. 387/2003 prevede che per gli impianti diversi da quelli indicati nel primo alinea (tra i quali non rientrano i parchi eolici) l’operatore “[…]<i>in sede di presentazione della domanda di autorizzazione di cui al comma 3, può richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse</i>”.</p><p class="text-justify">Ne consegue che <u>l’Amministrazione non avrebbe potuto opporre la mancata disponibilità delle aree quale condizione ostativa al riconoscimento dell’avvenuta formazione tacita del titolo autorizzativo, dato che la loro effettiva disponibilità dipenderà dallo svolgimento delle procedure espropriative a valle dell’avvenuta conclusione del procedimento autorizzativo</u>.</p><p class="text-justify">Né la formazione tacita del titolo può essere impedita, come ritenuto dall’Amministrazione, dalla moratoria disposta dalla legge regionale n. 5/2024, considerato che la stessa è entrata in vigore il 4 luglio 2024, ossia in data ampiamente successiva alla formazione del titolo della ricorrente e sul quale non ha potuto produrre alcun effetto preclusivo.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>10. <u>L’inidoneità dell’area per mancanza dei presupposti applicativi di una delle ipotesi di cui al comma 8, art. 20, D.lgs. 199/2021, non impedisce la qualificazione di idoneità dell’area per sussistenza dei presupposti relativi a una diversa fattispecie di cui al medesimo comma.</u></strong></p><p class="text-justify">Nel caso di specie, affrontato dal <strong>TAR Toscana</strong> con <strong>sentenza n. 1359/2024</strong>, l’Amministrazione aveva negato l’autorizzazione alla realizzazione di un impianto fotovoltaico in ragione della circostanza che lo stesso, pur ricadendo in area idonea ai sensi della lettera c-ter, comma 8, art. 20, D.Lgs. 199/2021, non rientrava tra le aree idonee di cui alla lettera c-<i>quater</i> essendo l'area interessata ricompresa nel perimetro di un bene sottoposto a tutela ai sensi dell’art.12, comma 1 del D. Lgs.vo 42/2004 e ss.mm.ii.</p><p class="text-justify">Per il <strong>TAR Toscana</strong>: “<i>Le riportate disposizioni vanno interpretate, come affermato da recente giurisprudenza (anche di questa stessa Sezione), nel senso che esse prevedono due distinte ipotesi, tra loro cumulative, di idoneità&nbsp;</i>ex lege<i> di aree territoriali alla realizzazione di impianti fotovoltaici. In altre parole, <u>l’accertata sussistenza dei presupposti applicativi di una delle due disposizioni recate dalle lettere c-ter e c-quater impone di ritenere idonea l’area</u>. Più in particolare, e con specifico riferimento al presente giudizio, l’eventuale non operatività della lettera c-quater non esclude l’autorizzabilità dell’opera ai sensi della lettera c-ter, in quanto la seconda delle due disposizioni (quater) aggiunge una nuova ipotesi di idoneità legale, facendo testualmente salva l’operatività della prima norma (ter)</i>”.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Eolico</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 18 Dec 2024 14:37:26 +0100</pubDate>
                        <title>Clausola “a prima richiesta” e garanzie personali – l’ultima pronuncia della Suprema Corte </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/clausola-a-prima-richiesta-e-garanzie-personali-lultima-pronuncia-della-suprema-corte</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con la recentissima sentenza n. 31105 del 4 dicembre 2024 pronunciata dalla prima sezione, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulle conseguenze derivanti dall’inserimento di una clausola di pagamento “<i>a prima richiesta</i>” in un contratto di fideiussione.</p><p class="text-justify">Questo il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte: «<i>in materia di garanzie personali, <strong>la presenza nell’accordo di garanzia di una clausola a <u>prima richiesta</u> non è decisiva ai fini di stabilire se le parti abbiano inteso stipulare una fideiussione o un contratto autonomo di garanzia</strong>, rendendosi a tal fine necessario accertare, per mezzo di una indagine diretta a ricostruire, facendo uso degli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice, <u>l’effettiva volontà delle parti</u>, lo scopo che queste hanno inteso perseguire per mezzo dell’intervenuta stipulazione</i>».</p><p class="text-justify">Ricordiamo altresì che la questione relativa all’idoneità o sufficienza della clausola di pagamento a prima e semplice richiesta (o senza eccezioni), al fine di qualificare un rapporto di garanzia come garanzia autonoma o fideiussione, era stata affrontata già da tempo dalle Sezioni Unite (Sent. n. 3947/2010) le quali si erano espresse nel senso di ritenere che la clausola “<i>a prima richiesta <u>e senza eccezioni</u></i>” dovrebbe di per sé orientare l’interprete verso l’approdo alla fattispecie del contratto autonomo di garanzia, salva evidente, patente, irredimibile discrasia con l’intero contenuto “altro” della convenzione negoziale.</p><p class="text-justify">Hanno poi fatto seguito diverse pronunce, tanto di merito quanto di legittimità, che si sono espresse talvolta in un senso e talvolta nel senso opposto.</p><p class="text-justify">Quel che ci preme in questa sede è però trarre qualche <u>considerazione pratica e utile agli operatori del settore immobiliare ogni qualvolta si trovino a dover rilasciare o richiedere una garanzia personale</u>, si pensi al caso della locazione/grande locazione, dell’affitto di ramo d’azienda o di un appalto d’opera.</p><p class="text-justify">È bene infatti che le parti negozino in modo consapevole, tenendo a mente che non è decisivo il <i>nomen</i> che viene attribuito al negozio giuridico per avere la certezza di aver sottoscritto una fideiussione ovvero un contratto autonomo di garanzia.</p><p class="text-justify">Il regolamento contrattuale deve infatti rispecchiare le effettive volontà delle parti, o quantomeno è necessario che le parti siano bene informate in relazione a diritti e doveri che discendono dalla sottoscrizione dell’uno o dell’altro contratto.</p><p class="text-justify">Lato garantito, è bene tutelarsi prevedendo la possibilità di escutere la garanzia a prima richiesta (non documentale e/o giustificata) e senza eccezioni, anche in caso di opposizione del creditore; al contrario.&nbsp;</p><p class="text-justify">Lato debitore principale, è bene circoscrivere la libertà di escutere la garanzia e optare per una fideiussione vera e propria che, ricordiamo, non è valida se non è valida l’obbligazione principale (art. 1939 c.c., espressione del principio di accessorietà).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 18 Dec 2024 09:32:20 +0100</pubDate>
                        <title>Prospettive del Buy Now Pay Later B2C all&#039;alba della nuova Direttiva sul credito ai consumatori</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/prospettive-del-buy-now-pay-later-b2c-allalba-della-nuova-direttiva-sul-credito-ai-consumatori</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Articolo a cura di Danilo Quattrocchi e Valeria Perini</p><p>Il <strong>Buy Now Pay Later (BNPL)</strong> si è inserito con vigore, per la semplicità di utilizzo e la naturale vocazione al mondo dell'e-commerce, nel processo di digitalizzazione che sta investendo il mondo dei servizi e prodotti finanziari.&nbsp;</p><p>Solo in Italia, il BNPL ha segnato nel 2022 un incremento del 47%, in ulteriore accelerazione rispetto al +35% del 2021, con ritmi molto superiori rispetto al credito al consumo tradizionale.&nbsp;</p><p>In termini generali, il BNPL sottende un finanziamento a breve termine, che consente agli utenti di corrispondere il prezzo di un bene o servizio in un numero variabile di rate senza, nella prevalenza dei casi, addebito di interessi.&nbsp;</p><p>Lo schema operativo più diffuso implica una dilazione di pagamento senza oneri, volta ad agevolare l'acquisto di beni/servizi da parte di clienti che non dispongono immediatamente della liquidità necessaria o che, semplicemente, preferiscono non pagare per intero e subito il prezzo dovuto.</p><p>L'operazione coinvolge tre soggetti distinti:</p><p>a) l'acquirente;&nbsp;<br>b) il merchant;&nbsp;<br>c) un soggetto terzo che, sulla base di un accordo col merchant, permette all'acquirente di dilazionare il pagamento.&nbsp;</p><p>L'interposizione del c.d. BNPL Provider consente al merchant di ricevere immediatamente il corrispettivo e all'acquirente di frazionare in più rate il pagamento. Nell'ambito di un tale schema, i BNPL Provider generano ricavi principalmente attraverso le commissioni di servizio addebitate agli esercenti o, talvolta, tramite l'addebito di commissioni o penali di mora ai clienti che non effettuano i pagamenti dovuti nei tempi previsti.</p><p><i>Contributo integrale disponibile sul numero di Dicembre di </i><a href="https://www.aziendabanca.it/rivista-online/aziendabanca-298" target="_blank" rel="noreferrer"><i><u>AziendaBanca</u></i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 17 Dec 2024 09:45:49 +0100</pubDate>
                        <title>Interventi ispettivi in materia ambientale e segnalazioni di illecito ambientale: tra prevenzione e difesa</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/interventi-ispettivi-in-materia-ambientale-e-segnalazioni-di-illecito-ambientale-tra-prevenzione-e-difesa</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Sulla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2024 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 2024, n. 186, avente ad oggetto il “<i>Regolamento concernente disposizioni sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132</i>”.&nbsp;</p><p>Il menzionato decreto – che introduce disposizioni organiche in materia di caratteristiche, competenze e funzioni del personale incaricato degli interventi ispettivi ambientali (ISPRA e ARPA) – è particolarmente rilevante in quanto, oltre a disciplinare gli aspetti, per così dire, formali dell’attività di tali organi, detta principi e criteri generali per lo svolgimento dell’attività ispettiva, e introduce una specifica procedura per la segnalazione degli illeciti ambientali da parte degli stessi.</p><p>L’art. 5, c. 11 del Regolamento – similmente a quanto già previsto dalla L. 689/1981 – prevede, infatti, che nel corso delle attività ispettive, tali organi procedano all'identificazione delle persone presenti sul luogo dell'ispezione, all'acquisizione delle rispettive dichiarazioni e all'effettuazione, in contraddittorio con i soggetti presenti, delle operazioni tecniche ai fini dell'acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie all'attività ispettiva e di controllo. Inoltre, l’art. 5, c. 16 prevede che il personale ispettivo possa richiedere ai soggetti sottoposti a verifica di esibire la documentazione non acquisita o non acquisibile d'ufficio, in un insieme di operazioni di cui viene redatto processo verbale.</p><p>Per quanto concerne la segnalazione degli illeciti ambientali, invece, particolarmente rilevante è la previsione di cui all’art. 7 del citato Regolamento, che fa obbligo a ISPRA e ARPA di avviare le attività di verifica ritenute necessarie sulla base dei fatti rappresentati e le conseguenti attività ispettive anche nel caso in cui le segnalazioni relative a possibili irregolarità ambientali siano effettuate in forma anonima.&nbsp;</p><p>Tale nuova procedura, com’è chiaro, aumenta il rischio già esistente sulle imprese di vedersi contestato un illecito ambientale di qualsivoglia natura e costituisce un ulteriore tassello nella sempre maggiore pervasività della legislazione (europea e nazionale) in relazione agli aspetti ambientali.</p><p>Per poter operare al meglio – anche in considerazione dell’ampio novero di sanzioni previste dall’ordinamento in materia ambientale (illeciti amministrativi, contravvenzioni o addirittura delitti, a cui si aggiunge la responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D. Lgs. 231/01) – è richiesta oggi, agli operatori, una conoscenza puntuale dell’intricato sistema di regole di settore e la capacità di farsi strada in un sistema complesso che dev’essere affrontato, prima ancora che in ottica difensiva, sul fronte preventivo, mediante l’introduzione di specifiche&nbsp;<i>policy</i>&nbsp;e, a volte, attraverso la riorganizzazione a livello di <i>governance</i>.</p><p>A tal proposito, le investigazioni interne&nbsp;(intese in senso ampio quale strumento difensivo e preventivo)&nbsp;sono parte centrale del sistema, giacché l’attività di <i>due diligence </i>– svolta da soggetti con un alto grado di specializzazione e una profonda esperienza nel settore, eventualmente affiancati da tecnici ambientali (anch’essi specializzati) – può risultare utile nell’identificare eventuali “punti deboli” nella gestione delle tematiche ambientali e nel comprendere la strada migliore, in ottica preventiva, per evitare di incorrere in illeciti. Parimenti, anche l’avvio di investigazioni difensive (anch’esse effettuate da specialisti) può rivelarsi cruciale, permettendo di fronteggiare al meglio eventuali procedimenti penali a carico di persone fisiche e/o giuridiche, di limitare il perimetro della contestazione e di individuare la strategia difensiva più efficace.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>ESG</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 16 Dec 2024 09:52:51 +0100</pubDate>
                        <title>Europa. La confusione sulla Ris rischiano di pagarla i clienti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/europa-la-confusione-sulla-ris-rischiano-di-pagarla-i-clienti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Le istituzioni Ue in assetto rinnovato riapriranno il dossier a breve.</i></p><p>La Retail Investment Strategy in procinto di riprendere il suo corso si presenta in una situazione di estrema confusione: tre versioni tra loro molto diverse da parte di Commissione, Parlamento e Consiglio e tutti e tre gli organismi europei in assetto diverso rispetto a quello che ha precedentemente esaminato il provvedimento. […]</p><p>[…] «La tendenza - spiega Francesco Mocci, Partner ADVANT Nctm - è comunque quella di un ammorbidimento progressivo, con la proposta del Consiglio che è decisamente meno ambiziosa di quella della Commissione. Nonostante gli evidenti tentativi di Parlamento e Consiglio di ridurre la portata rivoluzionaria delle posizioni inizialmente sostenute dalla Commissione, le soluzioni fin qui circolarizzate continuano a non convincere vasti segmenti del mercato».&nbsp;</p><p>Ma in tutta questa situazione il problema è che slittamento dopo slittamento si perda il bandolo della matassa: «È importante segnalare come le principali associazioni europee di categoria del settore finanziario - continua Mocci - hanno invitato i co-legislatori a sottoporre la direttiva a un "check di competitività", in quanto le attuali formulazioni del provvedimento non consentirebbero di raggiungere il prefissato obiettivo di aumentare la partecipazione degli investitori al dettaglio nei mercati di capitali. Al contrario, il provvedimento in discussione aumenterebbe la già elevata complessità e burocrazia del quadro normativo che disciplina la distribuzione dei prodotti finanziari, Ibips compresi, determinando impatti negativi sia sulle imprese che sugli investitori».&nbsp;</p><p>In pratica aumentando il carico burocratico, un documento che si focalizza molto sui costi dei prodotti finanziari, rischierebbe proprio di aumentare questi costi, realizzando così una situazione che può essere definita di eterogenesi dei fini.&nbsp;</p><p>Come conclude Mocci: «Le osservazioni delle associazioni di categoria, anche sedi taglio generico, colgono in gran parte nel segno: nel tentativo di disciplinare argomenti di capitale importanza nel mercato, le istituzioni europee sembrano avere intrapreso la strada di una maggiore complessità delle regole. Ne rappresenta un esempio la disciplina degli incentivi, che si è via via complicata dalla Commissione al Consiglio, imponendo una serie di obblighi, test e verifiche agli intermediari che causerebbero domande e dubbi interpretativi di non poco conto».</p><p><i>Articolo integrale disponibile sull'edizione settimanale di Plus24 Il Sole 24 Ore</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 13 Dec 2024 11:18:01 +0100</pubDate>
                        <title>Evento: Il nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/evento-il-nuovo-codice-della-crisi-di-impresa-e-dellinsolvenza</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Lunedì 16 dicembre, dalle 14.00 alle 18.00<br>ODCEC Milano, Via Pattari 6</p><p><strong>Fabio Marelli </strong>parteciperà come relatore alla lezione inaugurale del corso organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano con focus sul nuovo codici della crisi di impresa e dell'insolvenza.</p><p><a href="https://www.odcec.mi.it/eventi/2024/12/16/newsletter-formazione/il-nuovo-codice-della-crisi-di-impresa-e-dell-insolvenza---parte-1-di-16" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per ulteriori informazioni</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 12 Dec 2024 09:08:35 +0100</pubDate>
                        <title>Roma Capitale: adottata la variante alle Norme Tecniche di Attuazione del PRG</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/roma-capitale-adottata-la-variante-alle-norme-tecniche-di-attuazione-del-prg</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Contributo a cura di Rosemarie Serrato e Sara Petricciuolo.</p><p class="text-justify">L’11 dicembre 2024, l'Assemblea Capitolina ha approvato la delibera di adozione della variante parziale del Piano Regolatore Generale (“<strong>PRG</strong>”) del Comune di Roma, avente ad oggetto la revisione delle Norme Tecniche di Attuazione (“<strong>NTA</strong>”) contenuto nello strumento di pianificazione comunale.</p><p class="text-justify">Le NTA del PRG definiscono le regole che stabiliscono diritti e doveri della proprietà immobiliare, in funzione delle trasformazioni edilizie e urbanistiche della città e del territorio. Entrate in vigore nel 2008 con l’approvazione del PRG, non sono mai state modificate e/o aggiornate. La variante in commento, dunque, costruisce la prima modifica alle NTA del PRG fin dalla sua approvazione.</p><p class="text-justify">L'aggiornamento delle NTA si inserisce in una più ampia programmazione di semplificazione amministrativa e di pianificazione comunale più dinamica, in cui sono favoriti gli interventi di rigenerazione urbana, limitando il consumo di suolo e incentivando una residenzialità sostenibile anche nel centro storico.</p><p class="text-justify">Come si apprende dalla sintesi del comunicato pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale, tra le novità di rilievo si segnalano:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>la semplificazione delle procedure per i 200 piani integrati di rigenerazione previsti dal PRG e per la formazione dei programmi preliminari;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>conferma della&nbsp;<strong>tutela del centro storico e della sua residenzialità</strong>: si mantengono gli attuali confini della Città storica e si esclude la possibilità di intervenire con aumenti volumetrici;&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>novità in tema di destinazione d’uso</strong>: nella destinazione urbanistica "residenziale" viene introdotta la sottocategoria turistico-ricettiva che include: bed and breakfast, affittacamere e case per vacanza. La nuova sottocategoria sarà disciplinata da un nuovo regolamento </span><i><span>ad hoc&nbsp;</span></i><span>su commercio e sulle strutture turistico-ricettive extralberghiere;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><strong>eliminazione</strong> delle norme che limitavano le dimensioni degli hotel a <strong>massimo 60 posti letto</strong>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>estensione del contributo straordinario a tutte le più rilevanti valorizzazioni in centro storico;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>restrizioni alle ulteriori trasformazioni dell'agro romano;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>disciplina specifica per il <strong>recupero dei fabbricati abbandonati</strong>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>disciplina specifica per </span><i><span><strong>housing&nbsp;</strong></span></i><span><strong>sociale</strong>, ivi inclusi <strong>studentati e </strong></span><i><span><strong>senior housing</strong></span></i><span>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>norme in tema di recupero delle sale cinematografiche, impiantistica sportiva e utilizzo del litorale.</span></p></li></ul><p class="text-justify">In attesa della pubblicazione del testo delle NTA adottate, il comunicato ufficiale del Comune di Roma è disponibile al seguente link: <a href="https://www.comune.roma.it/web/it/notizia/approvata-modifica-norme-tecniche-piano-regolatore-generale.page" target="_blank" rel="noreferrer">qui</a>.</p><p class="text-justify">Fermo quanto sopra, si segnala che – a seguito della pubblicazione della delibera di adozione – al fine del rilascio / della presentazione dei titoli edilizi rilevanti troveranno applicazione le c.d. “misure di salvaguardia”, le quali impongono di verificare la conformità di ogni intervento edilizio alla disciplina prevista strumento urbanistico vigente e da quello adottato.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 11 Dec 2024 11:55:47 +0100</pubDate>
                        <title>Tutela del diritto di ipoteca rispetto alla confisca edilizia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tutela-del-diritto-di-ipoteca-rispetto-alla-confisca-edilizia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Articolo a cura di Bruno Fondacaro e Francesca Maggioni tratto da <a href="https://www.dirittobancario.it/art/tutela-del-diritto-di-ipoteca-rispetto-alla-confisca-edilizia/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>Diritto Bancario</strong></a></p><p><i>Il </i><a href="https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2024/12/2024-Fondacaro-Maggioni-Ipoteca-e-confisca-edilizia.pdf" target="_blank" rel="noreferrer"><i>presente contributo</i></a><i> analizza le implicazioni per le ipoteche gravanti su immobili abusivi della recente sentenza della Corte Costituzionale in materia di confisca edilizia e tenuta dell’ipoteca sul bene immobile confiscato.</i></p><p><strong>1. Premessa</strong></p><p>Il presente contributo si pone l’obiettivo di esaminare, senza pretese di esaustività, l’esito del giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con ordinanza 8 gennaio 2024 e definito con la sentenza della <a href="https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2024:160" target="_blank" rel="noreferrer">Corte Costituzionale n. 160 pubblicata il 3 ottobre 2024</a> [1], approfondendo, in particolare, il percorso argomentativo seguito dal Collegio giudicante [2] per arrivare alla pronuncia di incostituzionalità di cui si discute e i parametri su cui ha fatto leva, anche al fine di meglio comprendere le ragioni che giustificano la tutela del diritto di ipoteca rispetto a provvedimenti quali la confisca edilizia, nonché, in ottica anche comparativa, rispetto ai provvedimenti ablativi di natura penale.</p><p><strong>2. La fattispecie concreta e la promozione dell’incidente di costituzionalità</strong></p><p>Prima di procedere con l’analisi della sentenza emessa dalla Corte Costituzionale e le relative implicazioni, pare utile rappresentare brevemente la fattispecie da cui deriva la decisione della Corte di Cassazione di promuovere l’incidente di costituzionalità che ha dato il via al giudizio definito dalla pronuncia in commento.</p><p>La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società dinanzi al Tribunale di Palermo nel lontano 1993 nei confronti di due debitori persone fisiche (per l’importo di Lire 222.420.647), in virtù del quale la creditrice iscriveva ipoteca giudiziale su un fondo di proprietà dei debitori e cedeva il proprio credito che, dopo vari passaggi, giungeva ad altra società di capitali.</p><p>Sul fondo ipotecato veniva edificato (da parte di soggetti estranei al creditore ipotecario) un immobile abusivo e nel 1994 il Comune di Agrigento, accertata tale circostanza, trascriveva <i>ex</i> art. 7 L. 47/1985, provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale del fabbricato, dell’area di sedime e quella pertinenziale circostante.</p><p>Nel 2013 la società cessionaria del credito avviava l’esecuzione forzata sul terreno (nei confronti degli originari debitori) e sul fabbricato (nei confronti del Comune di Agrigento) e rinnovava l’ipoteca giudiziaria iscritta sul fondo. Nel 2017 il Giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza di vendita e dichiarava non proseguibile l’esecuzione forzata in virtù dell’acquisizione dell’immobile abusivo al patrimonio comunale, che, secondo il Tribunale, aveva comportato l’estinzione dell’ipoteca iscritta sul fondo sul quale l’immobile era stato edificato.</p><p>Veniva quindi proposta opposizione agli atti esecutivi, rigettata dal Tribunale di Agrigento nel 2019, avverso la quale veniva presentato ricorso per Cassazione. La Sezione della Corte investita della questione riteneva che la decisione della causa implicasse la risoluzione di una questione di massima di particolare importanza e rimetteva gli atti al Primo Presidente perché disponesse l’assegnazione alle Sezioni Unite [3]. Nell’ordinanza interlocutoria la Cassazione riconosceva la conformità della decisione di merito all’indirizzo ermeneutico della stessa Suprema Corte, secondo cui l’acquisizione al patrimonio comunale determina l’estinzione degli eventuali diritti di garanzia iscritti in precedenza sul bene. Tuttavia, evidenziava anche che il caso sottoposto al suo esame differisse da quelli precedenti in quanto l’ipoteca era stata iscritta sul fondo prima dell’edificazione dell’immobile abusivo e vi era, quindi, l’esigenza di tutelare il creditore ipotecario [4].</p><p>Le SS.UU. ritenevano di non dover mutare l’indirizzo ermeneutico espresso dalla Corte [5] e avallato anche dalla giurisprudenza amministrativa [6]. Sostenevano quindi che, una volta verificatasi l’acquisizione da parte dell’ente comunale, il creditore non potesse soddisfarsi sul bene ipotecato, ma potesse solo: <i>(i)</i> far valere il proprio diritto reale di garanzia sulla parte di terreno eccedente il decuplo dell’area di sedime; <i>(ii)</i> chiedere al debitore il risarcimento del danno.</p><p>La Corte rimettente non riteneva però soddisfacente la soluzione così prospettata, in quanto ravvisava un sacrificio ingiustificato dei diritti reali di garanzia preesistenti, di cui siano titolari terzi che non hanno concorso all’abuso. Veniva quindi promosso incidente di costituzionalità [7] in relazione all’art. 7, comma 3°, L. 47/1985 [8] e all’art. 31, comma 3°, D.P.R. 380/2001 per violazione degli artt. 3, 24, 42 e 117, comma 1°, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo) nella parte in cui «<i>non prevedono, in caso di iscrizione di ipoteca giudiziale su un terreno sul quale sia stato costruito un immobile abusivo, gratuitamente acquisito al patrimonio del comune, la permanenza dell’ipoteca sul terreno a garanzia del creditore ipotecario</i>».</p><p><strong>3. La decisione della Consulta: incostituzionalità (parziale) dell’art. 7, comma 3°, L. 47/1985 per violazione degli artt. 3, 24 e 42 Cost.</strong></p><p>La Corte Costituzionale, investita della questione, ha affrontato anzitutto l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Avvocatura Generale dello Stato, basata sull’asserita incompatibilità, logica e giuridica, fra il titolo originario dell’acquisto da parte dell’ente comunale e la possibile permanenza delle garanzie reali sul bene oggetto di acquisto [9], ritenendola infondata. Al riguardo la Corte ha rilevato come la sorte di un diritto reale minore (quale è la garanzia ipotecaria) non sia, di per sé, pregiudicata dalla natura originaria dell’acquisto, dipendendo essa piuttosto dalla funzione del diritto reale e da come viene regolamentato dal legislatore.</p><p>Sempre in via preliminare di rito ha rilevato poi che, benché oggetto di censura fossero due norme (<i>i.e.</i>, l’art. 7, comma 3°, L. 47/1985 e l’art. 31, comma 3°, D.P.R. 380/2001, di identico tenore) solo la prima era applicabile alla fattispecie.</p><p>Ciò chiarito, riveliamo subito che la Corte Costituzionale ha considerato fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3°, L. 47/1985 sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 Cost. (è rimasta invece assorbita la censura concernente l’art. 117, comma 1°, Cost.)</p><p>Anticipate così le statuizioni della Corte, ciò che più rileva è il percorso argomentativo seguito dalla stessa per giungere alla propria decisione, che può essere riassunto come di seguito.</p><p>Anzitutto il Collegio giudicante ha ricordato che la norma censurata si colloca nel quadro di una disciplina che regola le conseguenze di violazioni gravi della normativa urbanistico-edilizia (e cioè, la realizzazione di opere in assenza di concessione, in totale difformità della medesima, ovvero con variazioni essenziali [10]). In siffatte ipotesi, la richiamata normativa urbanistico-edilizia prevede che l’ente comunale provveda direttamente alla demolizione dell’abuso e al ripristino dello stato dei luoghi, a spese del responsabile [11], o ingiunga a quest’ultimo di demolire l’abuso (l’ingiunzione, per precisione, è rivolta sia al responsabile dell’abuso, sia al proprietario dell’immobile) [12]. Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto al patrimonio comunale [13].&nbsp;</p><p>La Cassazione, fin dal 2006, ha interpretato questa norma inquadrando la confisca tra gli acquisti a titolo originario della proprietà [14]. Da tale qualificazione (e in assenza di una previsione di legge che specificasse la sorte dei diritti reali minori) il diritto vivente ha dedotto che eventuali diritti reali minori (quale è l’ipoteca) venissero caducati unitamente al precedente diritto dominicale, senza che potesse assumere rilevanza l’eventuale anteriorità della relativa trascrizione o iscrizione.</p><p>Conseguenza di tale convincimento era però il fatto che le norme sull’ipoteca venivano rese praticamente irrilevanti, nonostante dette norme di regola attribuiscano al creditore ipotecario il diritto di sequela sul bene e il diritto di essere soddisfatto con preferenza in sede espropriativa [15].</p><p>La Corte Costituzionale si è interrogata quindi, in primo luogo, sulla ragionevolezza di tale conseguenza (l’estinzione del diritto reale di garanzia) per il creditore ipotecario non responsabile dell’abuso edilizio. Per fare ciò essa ha riflettuto sulla funzione che la confisca edilizia svolge, rilevando come la finalità della confisca edilizia sia – secondo quanto già in precedenza affermato dalla Suprema Corte [16] – afflittiva, in quanto l’acquisizione <i>ex lege</i> da parte del Comune integra una sanzione in senso stretto, distinta dalla demolizione, che rappresenta la reazione dell’ordinamento al duplice illecito posto in essere da chi prima esegue un’opera abusiva e poi non adempie all’obbligo di demolirla.</p><p>Alla luce di tale funzione (afflittiva abbiamo detto) della confisca, la Consulta ha ravvisato la palese irragionevolezza di una disciplina che determina l’automatica estinzione del diritto reale di ipoteca e il conseguente pregiudizio alla tutela del credito del soggetto (creditore ipotecario) che non sia responsabile dell’abuso. Ragionando diversamente, e cioè ritenendo ragionevole la disciplina sopra richiamata, si finirebbe per giustificare l’applicazione al creditore pignoratizio di conseguenze sanzionatorie di un illecito al quale è del tutto estraneo perché, se non è responsabile dell’abuso non può essere destinatario dell’ordine di demolizione al quale, per definizione, non può ottemperare. Né egli può ritenersi obbligato <i>propter rem</i> alla demolizione, in quanto il suo diritto reale non gli attribuisce né il possesso né la detenzione del bene.</p><p>Ciò chiarito, la Corte ha svolto anche in un ulteriore passaggio, affermando che non vi sono ragioni per circoscrivere la tutela del creditore ipotecario al solo caso in cui egli abbia iscritto ipoteca sul terreno o sia divenuto cessionario del diritto <i>prima</i> della realizzazione dell’immobile abusivo, ciò in quanto la natura abusiva di un immobile non incide sulle vicende relative al diritto di ipoteca. Sul punto i Giudici delle leggi richiamano diverse disposizioni della L. 47/1985 e del D.P.R. 380/2001 [17] per affermare che la presenza di un abuso edilizio non incide sulla circolazione e sulla tutela del credito ipotecario, le cui facoltà si fanno valere in sede espropriativa, nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia. Posto, quindi, che l’ordinamento giuridico accorda normalmente tutela al creditore che acquista l’ipoteca su un immobile già abusivo, per la Corte non vi è ragione di ritenere che il medesimo creditore ipotecario (che non è responsabile dell’abuso edilizio), debba subire le conseguenze pregiudizievoli della confisca operata dal Comune per effetto di una sanzione inflitta per l’inottemperanza a un ordine di demolizione, al quale altri soggetti dovevano provvedere.</p><p>La Corte Costituzionale, in secondo luogo, ha valutato (e ravvisato) la sproporzione tra il sacrificio imposto dalla norma censurata al creditore ipotecario non responsabile dell’abuso edilizio e le conseguenze della sua inerzia.</p><p>La Consulta al riguardo ha rilevato che, ammettendo la correttezza della disciplina che determina, in caso di confisca edilizia, l’automatica estinzione del diritto reale di ipoteca e il conseguente pregiudizio alla tutela del credito del soggetto (creditore ipotecario) che non sia responsabile dell’abuso, detto creditore, per evitare ciò, sarebbe costretto a una continua vigilanza sull’immobile al fine di poter chiedere all’autorità giudiziaria la cessazione di quegli atti del debitore o di terzi che, in quanto idonei a creare i presupposti della confisca edilizia, sarebbero tali da portare all’estinzione della garanzia. Secondo il Collegio giudicante si tratterebbe però di iniziative inesigibili, in quanto il dovere del creditore di tenere una condotta attiva per mitigare il danno non comprende l’esercizio di attività gravose (quali la vigilanza incessante sull’immobile, l’accertamento del carattere abusivo di eventuali manufatti o l’avvio di un’azione giudiziaria) [18]. Né la sproporzione potrebbe essere mitigata dall’esistenza di rimedi per il creditore successivi al perimento del bene (quali l’esecuzione sulla parte residua del terreno oggetto della garanzia reale o la richiesta di altre garanzie reali su altri beni o del risarcimento del danno) che costituiscono forme alternative di tutela ipotetiche e aleatorie, come tali non adeguate.</p><p><strong>4. (Segue) L’incostituzionalità (parziale) anche dell’art. 31, comma 3°, D.P.R. 380/2001 per violazione degli artt. 3, 24, 42 Cost.</strong></p><p>Si è detto nel precedente paragrafo che la Corte Costituzionale ha preso in considerazione le (sole) censure poste con riguardo all’art. 7, comma 3°, L. 47/1985, essendo questa la norma applicabile alla fattispecie <i>ratione temporis</i>.</p><p>Ciononostante, essa ha poi anche precisato che l’art. 31, comma 3°, D.P.R. 380/2001 ha un tenore letterale identico a quello dell’art. 7, comma 3°, L. 47/1985, e, quindi, che anche per questa disposizione valgono le medesime motivazioni poste a supporto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3°, L. 47/1985. Da ciò è derivata la conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale (parziale) anche dell’art. 31, comma 3°, D.P.R. 380/2001 sempre per violazione degli artt. 3, 24 e 42 Cost.</p><p><strong>5. Implicazioni pratiche e breve raffronto con la disciplina riguardante la confisca di natura penale</strong></p><p>La decisione della Consulta porta con sé risvolti pratici abbastanza evidenti, in quanto la tutela del diritto di ipoteca del creditore risulta rafforzata rispetto al passato.</p><p>Alla luce della pronuncia, infatti, anche in presenza dell’acquisizione, mediante confisca edilizia, da parte dell’ente comunale dell’immobile realizzato in violazione della normativa urbanistico-edilizia e che non sia stato demolito, il diritto reale di garanzia, rappresentato dall’ipoteca iscritta dal creditore (estraneo all’abuso) sul fondo sul quale l’immobile è stato costruito, non potrà più essere pregiudicato dalla caducazione automatica conseguente alla caducazione del diritto dominicale. E ciò – si rammenta – non solo nel caso in cui il creditore abbia iscritto ipoteca sul terreno o sia divenuto cessionario del diritto <i>prima</i> della realizzazione dell’immobile abusivo, in quanto la natura abusiva di un immobile non dovrà incidere sul diritto di ipoteca medesimo.</p><p>Il creditore, quindi, non sarà costretto a tenere una condotta attiva (mediante vigilanza sull’immobile, accertamento dell’abusività di eventuali manufatti o avvio di giudizi) al fine di poter chiedere all’autorità giudiziaria la cessazione di quegli atti del debitore o di terzi che creerebbero i presupposti della confisca edilizia, in quanto detta confisca non dovrà più comportare l’estinzione della garanzia.</p><p>Le implicazioni pratiche che la pronuncia di incostituzionalità determinerà in ambito civile/amministrativo, peraltro, appaiono in linea con quanto in realtà già previsto – anche grazie ad un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni data dalla Corte di Cassazione – in relazione ai provvedimenti ablativi di natura penale, e cioè, tipicamente, le confische di prevenzione <i>ex</i> D.lgs. 159/2011 (c.d. Codice antimafia) e le confische disposte nella fase di cognizione, che, come si intuisce, hanno la finalità ora di prevenire, ora di reprimere la commissione di reati.</p><p>Benché, anche in questi casi possa esserci il rischio di un contrasto tra l’interesse del creditore (che solitamente ha iscritto proprio un’ipoteca sul bene oggetto di confisca) e l’interesse pubblico dello Stato, come detto, a evitare la tenuta di una condotta illecita o a reprimerla, è prevista una specifica normativa che, per come interpretata dalla Suprema Corte, si pone a tutela del creditore in buona fede che dimostri di non avere “legami” con detta condotta.</p><p>Ora, per quel che riguarda la c.d. confisca di prevenzione <i>ex</i> D.lgs. 159/2011, il creditore vantante un diritto antecedente al sequestro può agire per vedere riconosciuto il proprio credito se ricorrono i presupposti di cui agli artt. 52 e ss. del medesimo decreto, e cioè: (i) l’anteriorità del credito, risultante da atti aventi data certa, rispetto al sequestro, (ii) l’inesistenza di altri beni del debitore sui quali il credito può esercitare la garanzia patrimoniale in misura idonea al soddisfacimento del credito; (iii) la buona fede del creditore e la contestuale assenza di strumentalità del credito all’attività illecita perpetrata dal destinatario del sequestro. Come anticipato, però, rispetto a quest’ultimo requisito, che, se interpretato troppo rigorosamente, rischierebbe di danneggiare i terzi creditori che hanno concesso in buona fede un credito rivelatosi strumentale ad un illecito, anche se essi sono estranei alle condotte tenute del debitore, la Cassazione ha affermato – dando una lettura costituzionalmente orientata della norma – che il creditore è tenuto a dimostra la propria buona fede e, solo se risulti accertata la strumentalità del credito rispetto all’attività illecita, anche l’ignoranza in buona fede del nesso di strumentalità tra credito e attività illecita commessa dal debitore [19].</p><p>Con riguardo alle confische di cognizione [20] il discorso è pressoché analogo. Ad esse, infatti, si applica quanto previsto dall’art. 104 <i>bis</i> disp. att. c.p.p., che ha esteso a tutti i casi di confisca il regime di tutela dei diritti del terzo, previsti dal Codice Antimafia, appena sopra descritti [21]. La richiamata disposizione, ai commi 1 <i>bis </i>e 1 <i>quater</i>, prevede infatti che (i) «<i>in caso di sequestro disposto ai sensi dell’art. 321, comma 2, del codice </i>[sequestro preventivo ai fini di confisca]<i> o di confisca ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo</i> [D.lgs. n. 159/2011, cioè appunto il c.d. Codice Antimafia]» e (ii) «a<i>i casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall’articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice, si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</i>».</p><p>[1] Camera di Consiglio del 4 giugno 2024, decisione del 6 giugno 2024, pubblicazione del 3 ottobre 2024.</p><p>[2] Presidente Augusto Antonio Barbera; Redattore Emanuela Navarretta.</p><p>[3] Procedimento <i>ex</i> art. 374, comma 2°, c.p.c.</p><p>[4] Anche sulla scorta dell’insegnamento offerto in tema di confisca urbanistica e tutela dei terzi di buona fede da alcune pronunce della Corte Europea dei diritti dell’uomo.</p><p>[5] Cass., Sez VI civ., ordinanza 11 novembre 2021, n. 33570; Cass., Sez. I civ., ordinanza 9 ottobre 2017, n. 23583; Cass., Sez. VI civ. ordinanza 6 ottobre 2017, n. 23453; Cass., Sez. III civ., sentenza 26 gennaio 2006, n. 1693.</p><p>[6] CdS, adunanza plenaria, sentenza 11 ottobre 2023, n. 16; CdS, Sez. VI, sentenza 9 giugno 2020, n. 3697; CdS, Sez. IV, sentenza 16 gennaio 2019, n. 398; Sez. V, sentenza 7 marzo 1997, n. 220.</p><p>[7] Si precisa che prima di proporre incidente di costituzionalità la Corte di Cassazione rimettente ha provato a valutare la percorribilità di un’interpretazione adeguatrice delle norme alla Costituzione, sondando due vie interpretative, tuttavia ritenute poi non accessibili. La prima attribuiva al Comune, a titolo di diritto di superficie, il solo manufatto abusivo, qualificando come nuda proprietà il diritto sul terreno (che avrebbe potuto rimanere gravato dall’ipoteca originaria), ma tale ricostruzione risultava smentita dal dato testuale dell’art. 7 della L. 47/1985 e dall’art. 31, comma 3°, D.P.R. 380/2001. La seconda consentiva al creditore ipotecario di coltivare l’esecuzione forzata con vendita sottoposta a condizione sospensiva rappresentata dalla demolizione dell’immobile abusivo o dalla presentazione di una domanda in sanatoria, ma ciò non pareva superare il tema dell’estinzione dell’ipoteca per effetto dell’acquisto a titolo originario da parte del Comune.</p><p>[8] Articolo oggi abrogato dall’art. 136, comma 2°, lett. f), D.P.R. 380/2001 (c.d. T.U. Edilizia), il quale, all’art. 31, comma 3°, prevede una disposizione di identico tenore.</p><p>[9] Per completezza si segnala che l’Avvocatura dello Stato ha proposto anche una possibile interpretazione adeguatrice ulteriore rispetto a quelle già sondate dalla Corte di Cassazione, che consideri il titolare di diritti reali di garanzia precedentemente iscritti tra i destinatari dell’ordine di demolizione, cosicché egli risulti tra i soggetti come possono adoperarsi per impugnare l’ordine medesimo o per procedere direttamente alla demolizione dell’immobile abusivo per evitare le conseguenze dell’inottemperanza.</p><p>[10] Cfr. artt. 7 e 8, L. 47/1985.</p><p>[11] Cfr. artt. 4, commi 1°, 2° e 4°, e 6, L. 47/1985 e oggi artt. 27, comma 2°, e 29, comma 1° D.P.R. 380/2001.</p><p>[12] Cfr. art. 7, comma 2°, L. 47/1985 e oggi art. 31, comma 2°, D.P.R. 380/2001.</p><p>[13] Art. 7, comma 3°, L. 47/1985 oggi art. 31, comma 3°, D.P.R. 380/2001, e cioè le disposizioni oggetto di censura.</p><p>[14] Cass., Sez. III civ., 26 gennaio 2006, n. 1693 (ma già prima, in un <i>obiter dictum</i>, Cass., SS.UU. civ., 12 giugno 1999, n. 322). Tale interpretazione ha poi trovato conferma anche nella giurisprudenza relativa all’art. 31, comma 3°, D.P.R. 380/2001: Cass., Sez VI civ., ordinanza 11 novembre 2021, n. 33570; Cass., Sez II civ., ordinanza 30 gennaio 2020, n. 2194; Cass., Sez. I civ., ordinanza 9 ottobre 2017, n. 23583; Cass., Sez. VI civ. ordinanza 6 ottobre 2017, n. 23453; Cass., Sez. III civ., sentenza 26 gennaio 2006, n. 1693; CdS, Sez. VI, sentenza 8 marzo 2023, n. 2459; CdS, adunanza plenaria, sentenza 11 ottobre 2023, n. 16; CdS, Sez. VI, sentenza 9 giugno 2020, n. 3697; CdS, Sez. IV, sentenza 16 gennaio 2019, n. 398; Sez. V, sentenza 7 marzo 1997, n. 220.</p><p>[15] C.d. <i>ius sequelae</i>, <i>ius distrahendi</i> e <i>ius praelationis</i>; cfr. artt. 2858 ss. c.c.; 2741, comma 1°, c.c.; 2808 c.c. e 510 c.p.c., nonché, in caso di cessione del credito, art. 1263, comma 1°, c.c.</p><p>[16] Cfr., a titolo d’esempio, Cass., Sez. III civ., 26 gennaio 2006, n. 1693 e, più di recente, con riguardo alla disciplina prevista dal T.U. Edilizia, anche CdS, Sez. VI, 17 marzo 2023, n. 2769.</p><p>[17] Art. 17, comma 1°, secondo periodo, L. 47/1985, abrogato dal T.U. Edilizia e sostituito dall’art. 46, comma 1°, secondo periodo, D.P.R. 380/2001; art. 17, comma 3°, e art. 40, comma 4°, L. 47/1985; art. 46, comma 3°, D.P.R. 380/2001.</p><p>[18] Hanno affermato questo principio Cass., Sez. Lavoro, ordinanza 5 agosto 2021, n. 22352; Cass., Sez. I civ., ordinanza 8 febbraio 2019, n. 3797; Cass., Sez. III civ., ordinanza 5 ottobre 2018, n. 24522; Cass., Sez. Lavoro, sentenza 11 marzo 2016, n. 4865.</p><p>[19] Cass., Sez. VI pen., 11 luglio 2023, n. 30153.</p><p>[20] Disciplinata dagli articoli 240 ss. c.p. (oltre che da alcune disposizioni specifiche per singole ipotesi di reato) e può essere di tre diverse tipologie: diretta, per equivalente e allargata.</p><p>[21] Già applicabile alla confisca allargata dal 2017 in virtù di specifica modifica legislativa all’art. 12 <i>sexies</i> D.L. n. 306/1992 (all’epoca in vigore e successivamente abrogato).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 09 Dec 2024 10:14:04 +0100</pubDate>
                        <title>Il grande freddo delle Borse senza l&#039;unione dei mercati</title>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>La frammentazione delle procedure di scambio è uno degli ostacoli alla crescita dei capitali in Ue</i></p><p>L'ultimo monito è arrivato da Christine Lagarde: urgono progressi concreti verso l'unione europea dei mercati dei capitali. E un passaggio centrale, ha spiegato la presidente della Bce in questo modo allineandosi a Mario Draghi, affinché l'Ue diventi «più resiliente in un mondo economico sempre più frammentato».&nbsp;</p><p>Cosa significa, nel concreto, unire i mercati dei capitali europei? Benché se ne parli spesso, ritiene <strong>Lukas Plattner</strong>, partner di ADVANT Nctm, «il concetto rimane fumoso. Non credo possa essere una concentrazione delle società di gestione, non sarebbe fattibile anche per accenti concorrenziali, ma dovrebbe essere l'unificazione digitale delle piattaforme e il consolidamento delle controparti e dei depositari centrali», ruoli oggi in Italia svolti rispettivamente dalla Cassa di compensazione e da Monte Titoli.</p><p>Secondo Plattner, «per canalizzare il risparmio verso le imprese Ue ed evitare che vada verso quelle extra Ue, servono incentivi fiscali. Lo schema ideale dovrebbe essere quello di prodotti di risparmio e previdenziali/assicurativi incentivati per investire nelle imprese europee». In Italia, un passo in questa direzione è stato fatto con i Pir, ma occorrono correttivi per evitare, come accaduto, che si vendano i prodotti allo scadere del beneficio fiscale.</p><p>Per Plattner, è necessario accelerare i processi già in atto per favorire «la condivisone dei dati al fine di arrivare a una piattaforma globale di negoziazione a livello Ue a cui sono interconnesse le diverse trading venne (luoghi di scambio) regionali». L'idea è quella di arrivare ad avere «Ipo su base nazionale ma scambi su base europea, che consentano all'investitore di accedere da tutti i punti in Ue a strumenti finanziari con un unico prezzo». L'esperto suggerisce poi di «allargare le competenze dell'Esma», l'autorità delle Borse europee, e di «centralizzare le sanzioni, oggi troppo diversificate».</p><p><a href="https://www.repubblica.it/economia/2024/12/09/news/unione_mercati_capitali_ue_ostacoli_cosa_manca_lagarde-423825915/" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Tratto da Affari&amp;Finanza. Clicca qui per l'articolo integrale</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 09 Dec 2024 09:54:20 +0100</pubDate>
                        <title>Le sfide del diritto d&#039;autore nell&#039;era digitale: proprietà intellettuale online e intelligenza artificiale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-sfide-del-diritto-dautore-nellera-digitale-proprieta-intellettuale-online-e-intelligenza-artificiale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>10 e 17 dicembre 2024</i><br><i>17.00-18.30</i><br><i>Università degli Studi Roma Tre</i></p><p>Luca Guidobaldi e Pierluigi Dodaro interverranno durante il seminario organizzato dal dipartimento di Economia dell'Università degli Studi Roma Tre in collaborazione con il nostro Studio.</p><p>L'evento, dedicato alle sfide del diritto d'autore nell'era digitale, rientra nell'ambito dei seminari di fondamenti giuridici della digitalizzazione a cura del Prof. Avv. Ettore Battelli.</p><p><a href="https://economia.uniroma3.it/articoli/le-sfide-del-diritto-dautore-nellera-digitale-proprieta-intellettuale-online-e-intelligenza-artificiale-465395/" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per ulteriori informazioni</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 05 Dec 2024 09:24:52 +0100</pubDate>
                        <title>Nota di Approfondimento: Testo Unico sulle Rinnovabili</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nota-di-approfondimento-testo-unico-sulle-rinnovabili</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 25 novembre 2024, ha approvato il Testo Unico sulle Rinnovabili, un provvedimento destinato a rivoluzionare il quadro normativo delle energie rinnovabili in Italia. Questo decreto legislativo si pone l’obiettivo di semplificare le procedure amministrative e promuovere un’adozione più diffusa ed efficace delle fonti di energia sostenibile, in linea con gli obiettivi europei di transizione energetica e decarbonizzazione.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Obiettivi e Linee Guida</strong></p><p class="text-justify">Il Testo Unico rappresenta una risposta alla frammentazione normativa che spesso ha ostacolato lo sviluppo del settore delle rinnovabili in Italia. Le principali finalità sono:</p><ul><li><p class="text-justify">ridurre la complessità burocratica;</p></li><li><p class="text-justify">garantire una maggiore certezza operativa agli investitori e agli operatori del settore;</p></li><li><p class="text-justify">sostenere una pianificazione territoriale più chiara e armonizzata;</p></li><li><p class="text-justify">promuovere l’utilizzo efficiente del territorio attraverso strumenti innovativi come le “zone di accelerazione”.</p></li></ul><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Principali Novità del Provvedimento</strong></p><p class="text-justify"><strong>1. Tre Regimi Amministrativi Differenziati</strong></p><p class="text-justify">Per agevolare le procedure di autorizzazione, il decreto circoscrive a tre i regimi amministrativi esperibili:</p><ul><li><p class="text-justify"><strong>Attività Libera:</strong> Si applica agli interventi di minore entità che non interferiscono con beni tutelati o opere pubbliche. È sufficiente rispettare alcune condizioni tecniche e ambientali minime. Per interventi su terreni non antropizzati, è prevista una garanzia finanziaria per il ripristino del sito.</p></li><li><p class="text-justify"><strong>Procedura Abilitativa Semplificata (PAS):</strong> Ideata per progetti di media complessità, questa procedura richiede la presentazione di una documentazione tecnica semplificata. È pensata per interventi che non necessitano di valutazioni ambientali ma che richiedono comunque un monitoraggio specifico. Rimane ferma la possibilità per il proponente di richiedere la pubblicazione della PAS sul BUR della Regione rilevante.</p></li><li><p class="text-justify"><strong>Autorizzazione Unica:</strong> Obbligatoria per interventi complessi e su larga scala. La competenza è regionale per impianti fino a 300 MW e statale (Ministero dell’Ambiente) per quelli di potenza superiore. È previsto che le Regioni possano discrezionalmente, in caso di VIA regionale, attivare il procedimento di PAUR di cui all’art. 27 bis, D.Lgs. n. 152/2006, ferma restando la facoltà di prevedere un procedimento unico il cui provvedimento finale di Autorizzazione Unica ricomprenderà anche il provvedimento di VIA. In ogni caso (ossia anche nel caso non sia esperito il procedimento di PAUR), il procedimento di Autorizzazione Unica ricomprenderà ora anche l’eventuale provvedimento di Screening VIA.</p></li></ul><p class="text-justify">È previsto, infine, che il provvedimento di Autorizzazione Unica sia ora pubblicato sul sito <i>internet</i> dell’Amministrazione competente.</p><p class="text-justify">Con riferimento alle procedure di Screening VIA e di VIA, si segnalano:</p><ul><li><p class="text-justify">le <strong><u>nuove soglie di</u>&nbsp;</strong>(&gt;)<strong> <u>30 MW</u>&nbsp;</strong>oltre la quale si applica lo <strong><u>Screening VIA statale</u></strong> e di (≥) <strong><u>15 MW</u>&nbsp;</strong>oltre la quale si applica<strong> <u>Screening VIA regionale</u></strong> per impianti a terra installati su aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;</p></li><li><p class="text-justify">la <strong><u>nuova soglia di</u>&nbsp;</strong>(&gt;) <strong><u>25 MW</u></strong> oltre la quale si applica<strong> <u>lo Screening VIA statale</u></strong> per gli impianti a terra su aree idonee (resta a 10 MW, invece, la soglia per impianti a terra su aree non ricomprese tra quelle idonee);</p></li><li><p class="text-justify">la <strong><u>nuova soglia di</u>&nbsp;</strong>(≥) <strong><u>12 MW</u></strong>oltre la quale si applica<strong> <u>lo Screening VIA regionale</u></strong> per gli impianti fotovoltaici e agrovoltaici su aree agricole compatibili e che permettano l’integrtazione con l’attività agricola (da capire il significato di tali compatibilità e integrazione);</p></li><li><p class="text-justify">la <strong><u>nuova soglia di</u>&nbsp;</strong>(≥) <strong><u>15 MW</u></strong>oltre la quale si applica<strong> <u>lo Screening VIA regionale</u></strong> per gli impianti su tetto.</p></li></ul><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>2. Zone di Accelerazione</strong></p><p class="text-justify">Il decreto introduce le cosiddette “zone di accelerazione”, aree geografiche individuate specificamente per velocizzare l’installazione di impianti rinnovabili. Queste zone verranno mappate dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) entro maggio 2025, con i piani regionali definitivi attesi per febbraio 2026. Le priorità includono:</p><ul><li><p class="text-justify">superfici artificiali ed edificate;</p></li><li><p class="text-justify">aree industriali e siti di smaltimento;</p></li><li><p class="text-justify">bacini idrici artificiali e terreni agricoli non produttivi.</p></li></ul><p class="text-justify">Questo approccio mira a evitare conflitti con altre attività economiche o con la tutela del paesaggio, promuovendo al contempo un uso razionale del territorio.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>3. Disponibilità delle aree&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">Con riferimento alle attività di <strong><u>edilizia libera</u></strong>, è richiesto che il soggetto proponente, prima dell’avvio della realizzazione degli interventi e a prescindere dalla tipologia degli stessi, deve avere acquisito la disponibilità dell’area. Non è richiesta anche la disponibilità delle aree afferenti alle opere di connessione.</p><p class="text-justify">Con riferimento agli interventi soggetti a <strong><u>PAS</u></strong>, ugualmente, è prescritto che, alla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione e a prescindere dalla tipologia di intervento, il soggetto proponente debba aver acquisito la disponibilità dell’area oggetto dell’intervento. È finalmente stata introdotta la possibilità di ricorrere alle procedure espropriative con riferimento alle opere di rete.</p><p class="text-justify">Quanto, infine, agli interventi che dovranno essere autorizzati tramite <strong><u>Autorizzazione Unica</u></strong>, sarà ammesso il ricorso alle procedure espropriative anche per le aree di impianto, purché non si tratti di impianti fotovoltaici, solari termodinamici, biogas e biometano di nuova costruzione.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>4. Termini di inizio e fine lavori</strong></p><p class="text-justify">Con riferimento alle attività di <strong><u>edilizia libera</u></strong>, non è prescritto alcun termine di inizio/fine lavori.</p><p class="text-justify">Quanto agli interventi soggetti a <strong><u>PAS</u></strong>, invece, è finalmente superata l’attuale incertezza normativa prevedendo che i lavori debbano essere iniziati entro 1 (uno) anno dal perfezionamento della PAS e dovranno essere conclusi entro 3 (tre) anni dall’inizio dei lavori.</p><p class="text-justify">Con riferimento, infine, agli interventi soggetti ad <strong><u>Autorizzazione Unica</u></strong>, i termini di inizio e fine lavori sono stabiliti dal provvedimento di autorizzazione, ma non potranno complessivamente essere inferiori a 4 (quattro) anni totali. Ora, però, il provvedimento di autorizzazione dovrà anche prevedere il termine per l’entrata in esercizio dell’impianto.</p><p class="text-justify">Si segnala che, ad ora, è prevista la facoltà di richiedere una proroga di tali termini <strong><u>solo per cause di forza maggiore</u></strong>, casistica piuttosto limitata rispetto all’attuale disciplina che ammette la concessione della proroga per il fatto non imputabile al proponente (che è concetto più ampio della forza maggiore).</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>4. Codificazione del divieto di artato frazionamento</strong></p><p class="text-justify">È rimessa alle singole Regioni l’individuazione di specifiche regole per contrastare il c.d. artato frazionamento delle istanze di autorizzazione finalizzato ad accedere a procedure autorizzative meno onerose da parte di soggetti formalmente diversi, ma appartenenti al medesimo “<i>centro di interessi</i>”.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>5. Inasprimento del Quadro Sanzionatorio</strong></p><p class="text-justify">Per garantire il rispetto delle nuove regole, il decreto stabilisce sanzioni severe per le violazioni legate alle autorizzazioni. Le sanzioni possono arrivare fino a 150.000 Euro ed è sempre prescritto il ripristino dell’area.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Prossimi Passi</strong></p><p class="text-justify">Secondo il testo approvato dal Consiglio dei Ministri, il decreto entrerà in vigore il 30 dicembre 2024, ma il successo della sua attuazione dipenderà in gran parte dalla capacità delle Regioni e degli enti locali di adeguarsi rapidamente alle nuove disposizioni. Sarà essenziale un forte coordinamento tra il livello centrale e periferico per garantire che le semplificazioni promesse si traducano in benefici concreti per cittadini e imprese.</p><p class="text-justify">In particolare, le Regioni avranno 180 (centoottanta) giorni per adeguarsi alle disposizioni e ai principi di cui al decreto in commento. Nelle more di tale adeguamento, è precisato che si continua ad applicare la previgente disciplina.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Biometano</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Wed, 04 Dec 2024 12:52:30 +0100</pubDate>
                        <title>Le novità del Listing Act</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-novita-del-listing-act</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Articolo a cura di Lukas Plattner e Giacomo Abbadessa</i><br>Tratto da <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Diritto Bancario</u></strong></a>.</p><p><i>Il presente contributo analizza le novità del Listing Act, ovvero il pacchetto&nbsp;di misure pubblicate in Gazzetta Ufficiale UE lo scorso 14 novembre volte a&nbsp;rendere i mercati dei capitali più attraenti per le imprese dell’UE, facilitando l’accesso al capitale da parte delle piccole e medie imprese (PMI).</i></p><p><strong>1. Premessa</strong></p><p>Lo scorso 8 ottobre 2024, il Consiglio Europeo ha approvato il <i>c.d.</i> “Listing Act”, un pacchetto di misure legislative presentate dalla Commissione Europea il 7 dicembre 2022 e approvate dal Parlamento Europeo lo scorso 16 settembre 2024 (“<i>Listing Act</i>”) [1].</p><p>Il Listing Act introduce interventi normativi sistematici finalizzati a rendere i mercati dei capitali più attraenti per le imprese dell’UE, facilitando l’accesso al capitale da parte delle piccole e medie imprese (“<i>PMI</i>”) [2].</p><p>Il Listing Act [3] si compone:</p><ul><li>del Regolamento (UE) 2024/2809 (“<i>Regolamento Listing Act</i>”) che modifica <i>(a)</i> il Regolamento (UE) 2017/1129 in materia di prospetto informativo (“<i>Regolamento Prospetto</i>”) ([4]); <i>(b) </i>il Regolamento (UE) 2014/596 in materia di abusi di mercato (“<i>MAR</i>”) ([5]) e <i>(c)</i> e il Regolamento (UE) n. 600/2014;</li><li>della Direttiva (UE) 2024/2811 che modifica la Direttiva (UE) 2014/65 o <i>Markets in financial instruments directive</i> (“<i>MiFID II</i>”) e che abroga la Direttiva (UE) 2001/34/CE; e</li><li>della Direttiva (UE) 2024/2810 in materia di azioni a voto plurimo (“<i>Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo</i>”) per le società che chiedono l’ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un sistema multilaterale di negoziazione (“<i>MTF”</i>) [6].</li></ul><p>Il Listing Act entra in vigore in data odierna, 4 dicembre 2024, ovvero 20 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GU L del 14 novembre 2024), con l’eccezione di talune previsioni che entreranno in vigore tra il marzo 2025 e giugno 2026.</p><p>Sebbene le norme la cui entrata in vigore è stata differita riguardino alcuni tra gli interventi di maggior rilievo del Listing Act [7], le previsioni di immediata applicazione già anticipano la rilevante portata della riforma.</p><p><strong>2. Modifiche al Regolamento Prospetto</strong></p><p><strong>2.1 Esenzioni dall’obbligo di pubblicazione del prospetto</strong></p><p>Il Regolamento Prospetto stabilisce i requisiti per la redazione, l’approvazione e la diffusione del prospetto da pubblicare in caso di offerta pubblica o ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato UE (“<i>MR</i>”).</p><p>Le modifiche al Regolamento Prospetto introdotte dal Regolamento Listing Act semplificano gli obblighi informativi per le offerte pubbliche iniziali (“<i>IPO</i>”) e per l’ammissione alla negoziazione su un MR, riducendo la lunghezza dei prospetti, nonché la complessità e i costi legati alla redazione e pubblicazione, oltre a razionalizzare il processo di revisione e approvazione del prospetto da parte delle Autorità competenti.</p><p><i><u>Nuove esenzioni in caso di (i) offerta pubblica o ammissione alla negoziazione di titoli fungibili con strumenti già ammessi alla negoziazione sullo stesso mercato da almeno 18 mesi, indipendentemente dalla loro dimensione; e (ii) offerta pubblica di titoli che rappresentano meno del 30% degli strumenti già ammessi alla negoziazione sullo stesso mercato</u></i></p><p>Il Regolamento Listing Act introduce nuove esenzioni dall’obbligo di pubblicare un prospetto di quotazione o offerta.</p><p>In primo luogo, le nuove esenzioni (indipendente da requisiti di dimensione) si applicano nei seguenti casi:</p><ul><li>l’offerta di titoli fungibili con titoli ammessi alla negoziazione in un MR o in un mercato di crescita per le PMI [8]&nbsp;(“<i>SGM</i>“) continuativamente per almeno i 18 mesi precedenti l’offerta dei nuovi titoli [9], con la conseguenza che gli emittenti ammessi su MR o su SGM (come Euronext Growth Milan) da più di 18 mesi potranno collocare <i>equity</i> o debito senza dover pubblicare un prospetto qualora l’offerta sia superiore a 8 milioni;</li><li>titoli fungibili con titoli ammessi alla negoziazione in un MR continuativamente per almeno gli ultimi 18 mesi precedenti l’ammissione alla negoziazione dei nuovi titoli [10],</li></ul><p>purché, in entrambi i casi, siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:</p><ul><li>i titoli offerti al pubblico o destinati a essere ammessi alla negoziazione in un MR non sono emessi in occasione di un’acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, di una fusione o di una scissione;</li><li>l’emittente dei titoli non oggetto di una ristrutturazione o di procedura d’insolvenza;</li><li>sia messo a disposizione (con le modalità di cui <i>infra</i>) un documento informativo sintetico contenente le informazioni di cui al nuovo Allegato IX del Regolamento Prospetto non soggetto ad approvazione da parte di Consob presso la quale dovrà essere unicamente depositato.</li></ul><p>In secondo luogo, viene introdotta un’ulteriore esenzione, questa dipendente dalla dimensione dell’offerta, nel caso di un’offerta di titoli destinati a essere ammessi alla negoziazione in un MR o su uno SGM e fungibili con titoli già ammessi alla negoziazione sullo stesso mercato, a condizione i titoli rappresentano, su un periodo di 12 mesi, meno del 30% del numero di titoli già ammessi alla negoziazione nello stesso mercato [11].</p><p><i><u>Soglie di esenzione per il prospetto di quotazione innalzate dal 20% al 30% in caso di ammissione di titoli fungibili con titoli già ammessi alla negoziazione nello stesso mercato (art. 1, comma 5, Regolamento Prospetto)</u></i></p><p>Il Regolamento Listing Act innalza la soglia rilevante per l’applicabilità di talune esenzioni dall’obbligo di pubblicazione prospetto di quotazione, portandola dal 20% al 30%, su un periodo di 12 mesi.</p><p>In particolare, a seguito di queste modifiche, non sarà richiesto un prospetto per l’ammissione alla negoziazione di:</p><ul><li>i titoli fungibili con titoli già ammessi alla negoziazione nello stesso MR, a condizione che essi rappresentino, su un periodo di 12 mesi, meno del <u>30%</u> del numero di titoli già ammessi alla negoziazione nello stesso MR [12];</li><li>azioni derivanti dalla conversione o dallo scambio di altri titoli o dall’esercizio di diritti conferiti da altri titoli, quando tali nuove azioni siano della stessa classe delle azioni già ammesse alla negoziazione nello stesso MR e rappresentino, su un periodo di 12 mesi, meno del <u>30%</u> del numero delle azioni della stessa classe già ammesse alla negoziazione nello stesso MR [13], fatto salvo quanto previsto dal nuovo art. 1, paragrafo 5, <i>b</i>–<i>bis)</i> del Regolamento Prospetto (su cui <i>infra</i>).</li></ul><p>Restano da rispettare, con riferimento all’esenzione sopra descritta, le condizioni connesse alla mancata soggezione a una ristrutturazione o di procedure d’insolvenza e alla messa a disposizione (con le modalità di cui <i>infra</i>) di un documento informativo sintetico contenente le informazioni di cui al nuovo Allegato IX del Regolamento Prospetto.</p><p>Quanto al nuovo Allegato IX [14], rilevante ai fini del paragrafo 4 [15] e il paragrafo 5 [16] dell’art. 1 del Regolamento Prospetto, Il Regolamento Listing Act ne ha specificato il formato.</p><p>L’Allegato XI dovrà essere di una lunghezza massima di 11 facciate di fogli A4 e redatto nella lingua ufficiale dello Stato membro di origine, o almeno in una delle sue lingue ufficiali, o in un’altra lingua accettata dall’autorità competente di tale Stato membro.</p><p>Ai fini delle esenzioni di cui sopra, il documento informativo di cui al nuovo Allegato IX dovrà essere depositato, in formato elettronico, presso l’Autorità dello Stato membro d’origine e contestualmente pubblicato in formato elettronico e con obbligo di consegna sempre in formato elettronico, su richiesta e a titolo gratuito, a qualsiasi potenziale investitore, così come previsto nel novellato art. 21, paragrafo 2 del Regolamento Prospetto.</p><p>Infine, il Regolamento Prospetto è stato modificato, mediante la sostituzione del paragrafo 6, art. 1, al fine di specificare che le esenzioni dall’obbligo di pubblicare il prospetto di cui ai paragrafi 4 e 5 del medesimo articolo possano essere applicate congiuntamente [17].</p><p>Si precisa, infine, che il Regolamento Prospetto include ormai una nuova definizione di “<i>ristrutturazione</i>” [18] e “<i>procedura d’insolvenza</i>” <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn19" target="_blank" rel="noreferrer">[19]</a>, rilevanti ai fini delle esenzioni di cui sopra.</p><p><strong>2.2 Semplificazioni redazione del prospetto informativo</strong></p><p><i><u>Nuova definizione di “approvazione” ai fini della procedura di approvazione del prospetto informativo</u></i></p><p>Il Regolamento Listing Act è intervenuto modificando la definizione di approvazione, di cui alla lettera r) dell’articolo 2 del Regolamento Prospetto ai sensi del quale, nella nuova formulazione, per tale si intende “<i>l’atto positivo al termine del controllo, da parte dell’autorità competente dello Stato membro di origine, della completezza, della coerenza e della comprensibilità delle informazioni fornite nel prospetto, che non riguarda tuttavia l’accuratezza di tali informazioni</i>”.</p><p>Tale formulazione sembra limitare la responsabilità delle Autorità di Vigilanza, restringendo l’attività di <i>due diligence </i>mediante l’espressa esclusione del giudizio di “<i>accuratezza</i>” delle informazioni contenute nel prospetto [20]. Il che pare escludere la sussistenza in capo alla Consob di una responsabilità per l’approvazione di un prospetto riportante informazioni non veritiere. In altri termini, il modesto inciso pare limitare la responsabilità dell’Autorità di Vigilanza alle ipotesi in cui sia stato omesso il controllo sulla completezza, coerenza e comprensibilità del prospetto con eliminazione di doveri di accertamento della correttezza materiale delle informazioni incluse nel prospetto informativo. Pertanto, sembra potersi confermare l’orientamento dell’Autorità di Vigilanza che la verifica sulla completezza del prospetto non debba comprendere anche l’accertamento dell’idoneità di ciascun elemento informativo a rappresentare in maniera compiuta il relativo fatto/dato [21] ma limitarsi a un controllo essenzialmente formale circa la sussistenza dell’elemento informativo richiesto dal Regolamento Prospetto.</p><p>La novità risiede nell’inserimento a livello 1 della disposizione, così da fugare ogni dubbio circa il fatto che la responsabilità delle Autorità di Vigilanza europee è limitata alla verifica della completezza, coerenza e comprensibilità del prospetto, il che segnala una convergenza col al regime applicabile alla <i>Security and Exchange Commission </i>(“<i>SEC</i>”) negli Stati Uniti, la quale, pur richiedendo agli emittenti, in sede di <i>filing</i>, di fornire informazioni accurate e veritiere, non è chiamata a garantire l’accuratezza delle informazioni contenute nei documenti sottoposti alla sua approvazione. La SEC, infatti, è considerata non esercitare una funzione di “<i>merit regulator</i>”, limitandosi a verificare che gli emittenti adempiano agli obblighi informativi ai sensi della normativa applicabile (<i>i.e.</i>, accertandosi che gli elementi informativi di cui è richiesta la <i>disclosure </i>siano rappresentati in maniera completa e con sufficiente dettaglio e chiarezza all’interno della documentazione fornita al mercato).</p><p><i><u>Prospetti standardizzati e in formato elettronico</u></i></p><p>Al fine di migliorare la leggibilità del prospetto per gli investitori, ridurre i costi associati alla sua redazione e armonizzarne il contenuto, il Regolamento Listing Act stabilisce che le informazioni incluse nel prospetto devono essere presentate in una sequenza standardizzata [22], che sarà definita tramite atti delegati della Commissione.</p><p>Ai sensi dell’art. 6, paragrafo 8, del Regolamento Prospetto, come modificato dal Regolamento Listing Act, l’<i>European Security and Markets Authority (“ESMA”</i>) dovrà sottoporre alla Commissione una bozza di <i>standard</i> tecnici di implementazione per specificare il formato e la disposizione del prospetto, a seconda del tipo di prospetto e del tipo di investitori a cui è destinato, entro dicembre 2025, ossia entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del Regolamento Listing Act.</p><p>Infine, il Regolamento Listing Act prevede che il prospetto venga distribuito esclusivamente in formato elettronico, eliminando così la possibilità per gli investitori di richiedere una copia cartacea [23], ferma la possibilità di riceverlo in formato elettronico senza costi.</p><p><i><u>Riduzione periodo di riferimento delle informazioni finanziarie</u></i></p><p>Il Regolamento Listing Act modifica anche l’Allegato I del Regolamento Prospetto, riducendo l’onere informativo per gli emittenti riguardo alle informazioni finanziarie storiche da includere nel prospetto. In particolare, ora è sufficiente includere nel prospetto <i>(i)</i> le informazioni finanziarie relative agli ultimi due esercizi finanziari (invece dei tre precedentemente richiesti) per titoli di capitale, e <i>(ii)</i> le informazioni finanziarie relative all’ultimo esercizio finanziario solo in relazione a titoli diversi dai titoli di capitale [24], oppure un periodo più breve durante il quale l’emittente è in attività e altre informazioni di carattere finanziario.</p><p><i><u>Fattori di rischio</u></i></p><p>Per quanto concerne i fattori di rischio [25], ferma la necessità che i fattori di rischio siano presentati in un numero limitato di categorie in funzione della loro natura, per alleggerire l’onere degli emittenti il legislatore ha sostituito il requisito di classificare i fattori di rischio più rilevanti (in quanto esercizio complicato e oneroso per gli emittenti) col requisito di elencare, in ciascuna categoria, i fattori di rischio più rilevanti in modo coerente con la valutazione effettuata dall’emittente.</p><p>Ancora, per rendere più comprensibile il prospetto e facilitare l’adozione di decisioni di investimento informate da parte degli investitori, il Regolamento Listing Act ribadisce che gli emittenti non dovrebbero sovraccaricare il prospetto con fattori di rischio generici.</p><p>A questo scopo, il Regolamento Listing Act stabilisce che il prospetto deve contenere fattori di rischio limitati ai rischi che sono specifici dell’emittente e dei titoli e che sono rilevanti per assumere una decisione d’investimento informata. Il prospetto non può contenere fattori di rischio generici o fattori di rischio che servano soltanto come esclusioni della responsabilità o che non offrano un quadro sufficientemente chiaro dei rischi specifici per gli investitori.</p><p>Nel redigere il prospetto, gli emittenti, gli offerenti o i soggetti che richiedono l’ammissione alla negoziazione in un MR valutano la rilevanza dei fattori di rischio sulla base della probabilità che si verifichino e dell’entità prevista del loro impatto negativo.</p><p>L’emittente, l’offerente o il soggetto che richiede l’ammissione alla negoziazione in un MR descrive adeguatamente ciascun fattore di rischio e spiega come incide sull’emittente o sui titoli oggetto dell’offerta o da ammettere alla negoziazione, potendo anche comunicare la valutazione della rilevanza dei fattori di rischio ricorrendo a una scala di tipo qualitativo (bassa, media, alta) a loro scelta.</p><p>I fattori di rischio dovranno essere presentati in un numero limitato di categorie, in funzione della loro natura. In ciascuna categoria, i fattori di rischio più rilevanti sono elencati in modo coerente con la valutazione di cui sopra.</p><p><i><u>Maggiori informazioni da poter incorporare mediante riferimento</u></i></p><p>Il Regolamento Listing Act estende l’ambito di applicazione dell’art. 19 del Regolamento Prospetto [26] riguardo all’inclusione di informazioni nel prospetto tramite riferimento, consentendo agli emittenti di utilizzare questa tecnica per un numero maggiore di documenti e informazioni.</p><p>Più precisamente, un prospetto può ormai incorporare per riferimento <i>(i)</i> un documento di registrazione universale (o una sua sezione) approvato o depositato presso un’autorità competente, e <i>(ii)</i> il documento informativo contenente le informazioni di cui al nuovo Allegato IX del Regolamento Prospetto [27].</p><p>Infine, il Regolamento Listing Act è intervenuto al fine di chiarire la possibilità per l’emittente, l’offerente o l’entità che richiede l’ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato di non pubblicare un supplemento [28]&nbsp;per le nuove informazioni finanziarie annuali o intermedie pubblicate, quando un prospetto di base è ancora valido ai sensi dell’art. 12, paragrafo 1, del Regolamento Prospetto (cioè per 12 mesi dalla sua approvazione). Gli emittenti sono, tuttavia, autorizzati a pubblicare volontariamente tali informazioni in un supplemento, salvo il rispetto delle condizioni di cui all’art. 19, paragrafo 1-<i>bis</i>), del Regolamento Prospetto, come modificato dal Regolamento Listing Act.</p><p>Se tali nuove informazioni sono pubblicate elettronicamente, possono essere incluse nel prospetto di base [29].</p><p>La possibilità di includere informazioni mediante riferimento sarà ulteriormente facilitata in futuro, quando gli investitori potranno accedervi in modo più efficiente ed efficace nel punto di accesso unico europeo (”<i>ESAP</i>”) istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859, che permetterà agli investitori di trovare la maggior parte delle informazioni pertinenti in un unico luogo digitale, facilitando così ulteriormente l’accesso alle informazioni incluse nei prospetti mediante riferimento.</p><p><i><u>Relazione aggregata annuale dell’ESMA sul rispetto da parte delle Autorità competenti dei termini di approvazione del prospetto</u></i></p><p>Il Regolamento Listing Act impone all’ESMA di pubblicare una relazione annuale che riporti i dati relativi al mancato rispetto, da parte delle Autorità competenti, del termine di approvazione del prospetto ai sensi dell’articolo 20 del Regolamento Prospetto [30], che dovranno darne comunicazione a ESMA con indicazione dei motivi del ritardo.</p><p>La norma intende, quindi, incentivare l’approvazione del prospetto da parte delle Autorità di vigilanza nel rispetto dei tempi stabiliti dal Regolamento Prospetto, prevedendo una forma di pubblicità della (eventuale) inefficienza delle Autorità competenti e/o del processo di approvazione.</p><p><i><u>Nuovi termini per la revoca dell’accettazione di una offerta pubblica di titoli, a seguito di supplemento</u></i></p><p>Il Regolamento Listing Act modifica, per aumentare il livello di tutela degli investitori, i termini utili per revocare l’accettazione in caso di una offerta pubblica di titoli all’esito della pubblicazione di un supplemento ai sensi dell’articolo 23 del Regolamento Prospetto.</p><p>Quando sia stato pubblicato un supplemento, il nuovo articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento Prospetto, prevede un termine di tre giorni (e non più due) per revocare l’accettazione [31].</p><p><strong>3. Modifiche alla MAR</strong></p><p><i><u>Semplificazioni della disciplina in materia di acquisto azioni proprie</u></i></p><p>Ai sensi dell’articolo 5 della MAR, i divieti di abuso e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (<i>ex </i>articolo 14 della MAR) e di manipolazione del mercato (<i>ex </i>articolo 15 della MAR) non si applicano ai programmi di riacquisto di azioni proprie e alle operazioni di stabilizzazione.</p><p>Per ridurre gli obblighi di comunicazione attualmente imposti agli emittenti in relazione ai programmi di riacquisto, il Regolamento Listing Act stabilisce che le informazioni relative alle operazioni di riacquisto siano divulgate:</p><ul><li>esclusivamente all’Autorità nazionale competente del mercato più rilevante in termini di liquidità (c<i>d. </i>mercato prevalente) per le azioni proprie dell’emittente (e <u>non</u> più a tutte le Autorità competenti dei mercati in cui le azioni sono quotate);</li><li>al pubblico solo in forma aggregata (anziché per ogni singola operazione) [32].</li></ul><p><i><u>Chiarimenti sulla natura opzionale del regime dei sondaggi di mercato (</u></i><u>c.d. market sounding</u><i><u>), ampliamento del suo ambito di applicazione per includere divulgazioni preliminari di informazioni relative a operazioni non perfezionate, semplificazione della procedura di “cleansing”</u></i></p><p>Il Regolamento Listing Act introduce alcune modifiche alla disciplina sui sondaggi di mercato (<i>c.d.</i> <i>market sounding</i>) di cui all’art. 11 MAR [33].</p><p>La norma su cui il legislatore europeo è intervenuta definiva “<i>sondaggio di mercato</i>” la “<i>comunicazione di informazioni, anteriormente all’annuncio di un’operazione, al fine di valutare l’interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni, come le dimensioni potenziali o il prezzo, a uno o più potenziali investitori</i>”.</p><p>Con la modifica del Regolamento Listing Act, la definizione di “<i>sondaggio di mercato</i>” viene estesa per includere la divulgazione di informazioni a terzi prima del potenziale annuncio di un’operazione [34] mediante l’aggiunta dell’aggettivo “<i>eventuale” </i>relativamente all’annuncio della operazione. Di conseguenza, l’ambito di applicazione del regime di <i>market sounding</i> è esteso per operazioni solo eventuali allargando così la possibilità per gli emittenti di contattare gli investitori in una fase di formazione dell’operazione. La modifica risponde anche a una esigenza di chiarezza che riconduce la disciplina in esame alla sua originale <i>ratio</i>: quella di valutare la potenzialità di una operazione (di per sé eventuale) [35].</p><p>Ancora, il legislatore europeo ha affinato la disciplina in esame per definire due distinte categorie di requisiti.</p><p>Da un lato, una prima categoria di requisiti obbligatori a ogni sondaggio di mercato. Dall’altro, una seconda categoria di requisiti che trovano applicazione in via volontaria [36] e che consentono ai partecipanti al mercato di beneficiare di un’esenzione limitata del divieto di divulgazione di informazioni privilegiate (<i>c.d.</i> <i>safe harbor</i>).</p><p>In altre parole, qualora un emittente scelga di divulgare informazioni privilegiate a terzi durante un sondaggio di mercato rispettando i requisiti procedurali di applicazioni volontaria, tale divulgazione sarà considerata come durante “<i>il normale esercizio di un’occupazione, una professione o una funzione</i>”.</p><p>Tuttavia, se un emittente decide di divulgare informazioni privilegiate a terzi durante un sondaggio di mercato senza conformarsi alla relativa procedura prevista dal MAR, l’emittente può comunque dimostrare che la divulgazione è avvenuta durante “<i>il normale esercizio di un’occupazione, una professione o una funzione</i>”, risultando pertanto lecita.</p><p>Nel dettaglio, l’articolo 11, paragrafo 3 della MAR rimane invariato, richiedendo che, per ciascuna comunicazione trasmessa per l’intera durata del sondaggio stesso, il <i>disclosing market participant</i>: <i>(i)</i>in via preliminare, esamini se il sondaggio di mercato comporterà la comunicazione di informazioni privilegiate, registrando per iscritto la sua conclusione e i motivi della stessa; e <i>(ii) </i>fornisca tali registrazioni scritte su richiesta dell’Autorità competente. Questi sono i requisiti che si potrebbero definire “<i>obbligatori</i>” per ogni sondaggio di mercato.</p><p>I requisiti di applicazione volontaria sono individuati dal nuovo articolo 11, paragrafo 4, della MAR, che dispone che, per usufruire del relativo <i>safe harbor</i>, il soggetto che promuove il sondaggio deve adempiere a una serie di obblighi, che ricalcano sostanzialmente quelli previsti dal previgente articolo 11, paragrafo 5, della MAR.</p><p>Permango, quindi, gli oneri connessi all’applicazione del <i>c.d.</i> <i>safe harbor</i>, rispetto al quale un intervento maggiormente consistente sarebbe stato forse opportuno.</p><p>Ad ogni modo, la nuova previsione risponde alla posizione dell’ESMA, che aveva messo in dubbio, sulla base della precedente normativa, la possibilità di svolgere un sondaggio di mercato anche senza rispettare tutti gli oneri procedimentali previsti dall’articolo 11 della MAR e dalla relativa normativa di attuazione [37].</p><p>Infine, il Regolamento Listing Act interviene sulle regole relative al “<i>cleansing</i>” delle informazioni, ovvero l’obbligo di informare le parti interessate quando determinate informazioni cessano di qualificarsi come informazioni privilegiate ai sensi della MAR. In particolare, qualora le informazioni divulgate nel corso di un <i>market sounding</i> cessino di essere considerate informazioni privilegiate secondo il <i>disclosing market participant</i>, quest’ultimo è tenuto a informare il destinatario il prima possibile. Il Regolamento Listing Act specifica che tale obbligo non si applica nei casi in cui le informazioni siano state rese pubbliche in altro modo [38] – mediante comunicato stampa del soggetto che ha promosso il sondaggio –, modificando il Regolamento Prospetto in questo senso [39].</p><p><i><u>Contratti di liquidità meramente comunicati (e non approvati)</u></i></p><p>Altra esemplificazione è rappresentata dalla modifica dell’articolo 13, paragrafo 12, primo comma, lett. d) della MAR, che ora chiarisce che il gestore del mercato o l’impresa di investimento che gestisce uno SGM debba meramente confermare per iscritto all’emittente di aver ricevuto una copia del contratto di liquidità. La previgente disciplina prevedeva, in un passaggio la cui applicazione risultava poco chiara, che dovesse altresì “<i>accettarne i termini e le condizioni</i>”.</p><p>La modifica si giustifica considerando che il gestore di un mercato di crescita per le PMI non è parte del contratto di liquidità.</p><p><i><u>Orientamenti dell’ESMA e atti delegati della Commissione in materia di ritardo</u></i></p><p>Se per l’entrata in vigore del nuovo articolo 17 della MAR, che rivoluzionerà la gestione delle informazioni privilegiate da parte degli emittenti (con particolare riferimento ai <i>c.d.</i> processi prolungati), occorrerà aspettare fino a giugno 2026, il nuovo paragrafo 11 del medesimo articolo entra in vigore immediatamente.</p><p>La norma impone all’ESMA di fornire orientamenti volti a stabilire un elenco indicativo non esaustivo dei legittimi interessi degli emittenti, di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a) dell’articolo 17 della MAR, utili ai fini di soddisfare la prima condizione connessa all’attivazione della procedura di ritardo (<i>i.e.</i>, “<i>la comunicazione delle informazioni privilegiate comporta il rischio di compromettere la stabilità finanziaria dell’emittente e del sistema finanziario</i>”).</p><p>Alla Commissione è, altresì, conferito il potere di adottare un atto delegato per stabilire e riesaminare, ove necessario, un elenco non esaustivo degli elementi seguenti:</p><ul><li>gli eventi finali o le circostanze finali nei processi prolungati e, per ciascun evento o circostanza, del momento in cui si ritiene che si sia verificato e in cui deve essere comunicato;</li><li>le situazioni in cui le informazioni privilegiate di cui l’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni intende ritardare la comunicazione sono in contrasto con le ultime informazioni comunicate al pubblico o con qualunque altro tipo di comunicazione da parte dell’emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni in relazione alla stessa questione a cui si riferiscono le informazioni privilegiate, di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera b). dell’articolo 17 della MAR.</li></ul><p><i><u>(In attesa di) Nuove norme tecniche di implementazione dell’ESMA</u></i></p><p>Il Regolamento Listing Act non apporta modifiche sostanziali al quadro normativo in materia di registro <i>insider</i>. Tuttavia, impone all’ESMA di rivedere le regole tecniche di attuazione, entro il 5 settembre 2025, sul regime semplificato per il registro <i>insider</i>, che attualmente può essere utilizzato dagli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su uno SGM.</p><p><i><u>Innalzamento della soglia rilevante per la notifica di operazioni c.d. di </u></i><u>internal dealing </u><i><u>da Euro 5 mila a 20 mila,</u></i><u> </u><i><u>su scelta discrezionale delle Autorità nazionali</u></i></p><p>Il Regolamento Listing Act introduce una serie di importanti modifiche alle regole applicabili ai <i>c.d.</i> <i>insider</i>, ovvero le persone che esercitano “<i>funzioni di amministrazione, direzione o controllo</i>” (“<i>PDMR</i>”) e le “<i>persone a loro strettamente associate</i>” [40].</p><p>In primo luogo, è stata innalzata la soglia di materialità rilevanti per il sorgere dell’obbligo di notifica.</p><p>La disciplina sinora applicabile prevedeva che l’obbligo di notifica scattasse rispetto a ogni operazione una volta raggiunto un controvalore totale di Euro 5 mila, in un anno solare. Il Regolamento Listing Act ha elevato la soglia di rilevanza per l’obbligo di notifica all’emittente delle operazioni effettuate dalle PDMR e dalle persone a loro strettamente associate a Euro 20 mila [41].</p><p>Sul punto, si evidenzia, tuttavia, che le autorità nazionali conservano una certa discrezionalità, con la possibilità di aumentare tale soglia a Euro 50 mila o ridurla a Euro 10 mila [42]. Si ricorda che, proprio in esercizio della previgente delega, l’articolo 152-<i>quinquies</i>.1 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (“<i>Regolamento Emittenti</i>”) già aveva innalzato la soglia a Euro 20 mila.</p><p>Sul punto, l’auspicio è che il Regolamento Emittenti venga modificato (in coerenza con quanto già fatto in precedenza) al fine di innalzare ulteriormente la soglia fino al tetto di Euro 50 mila, almeno per gli emittenti diversi dalle PMI, garantendo una proporzionalità nella definizione della soglia di rilevanza.</p><p>In secondo luogo, vengono introdotte nuove esenzioni al divieto di operazioni durante il <i>c.d.</i> <i>closed period</i>, disciplinato dal combinato disposto dell’articolo 19, paragrafi 11 [43] e 12, della MAR.</p><p>La MAR vieta – esclusivamente [44] – alle PDMR di effettuare operazioni sugli strumenti finanziari dell’emittente nei 30 giorni di calendario che precedono la pubblicazione di un rapporto finanziario intermedio o di fine esercizio, che sia prevista obbligatoriamente in capo all’emittente ai sensi della normativa applicabile o delle regole della sede di negoziazione applicabile all’emittente. Erano, poi, previste talune eccezioni al divieto di cui sopra [45], di cui all’articolo 19, paragrafo 12 della MAR.</p><p>Il paragrafo in commento è ormai sostituito con un nuovo testo, modificato al fine di specificare le tipologie di strumenti finanziari in relazione ai quali gli emittenti possono concedere esenzioni dal divieto di negoziazione durante i <i>closed period</i>, nelle circostanze e con riguardo alle tipologie di operazioni specificate nella norma. In particolare, un emittente può concedere tale esenzione:</p><ul><li>in base a una valutazione, caso per caso, in presenza di condizioni eccezionali [46]; o</li><li>in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio e a piani per i dipendenti relativi a strumenti finanziari diversi dalle azioni, una garanzia o diritti ad azioni e garanzie o diritti a strumenti finanziari diversi dalle azioni, o ancora operazioni in cui l’interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni.</li></ul><p>Come sottolineato nel Considerando (75), al fine di promuovere la coerenza delle norme, l’esenzione è stata estesa al fine di includere, tra i programmi esentati rivolti ai dipendenti, non solo quelli relativi a strumenti finanziari diversi dalle azioni, ma anche le garanzie o i diritti a strumenti diversi dalle azioni.</p><p>Ancora, il Regolamento Listing Act introduce, con il nuovo paragrafo 12-<i>bis </i>dell’articolo 19, nuove esenzioni, specificando che gli emittenti possono autorizzare i <i>c.d.</i> <i>insider</i> a operare durante il <i>closed period </i>in caso di operazioni o attività di negoziazione:</p><ul><li>che non riguardano decisioni di investimento attive del soggetto rilevante;</li><li>che derivano esclusivamente da fattori esterni o da azioni di terzi;</li><li>che sono operazioni o attività di negoziazione, compreso l’esercizio di diritti conferiti da strumenti derivati, basate su condizioni prestabilite” [47].</li></ul><p>In tale maniera, sono escluse le operazioni o attività svolte dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, direzione o controllo durante il periodo di chiusura che potrebbero riguardare accordi irrevocabili conclusi al di fuori di un periodo di chiusura, che possono anche derivare da un mandato discrezionale di gestione delle attività svolte da un terzo indipendente nell’ambito di detto mandato oppure potrebbero anche essere la conseguenza di eventi societari debitamente autorizzati che non implicano un trattamento vantaggioso delle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione [48].</p><p><i><u>Sanzioni amministrative per violazioni della disciplina MAR più proporzionate per gli emettenti</u></i></p><p>Il Regolamento Listing Act modifica il regime sanzionatorio della MAR nel tentativo di rendere le sanzioni amministrative più proporzionate alla dimensione dell’emittente [49], specie per le PMI [50]. L’iniziativa è lodevole e si inserisce nell’ampio sforzo prodotto per avvicinare le società al mercato dei capitali del rischio. Infatti, il rischio di violazione involontaria degli obblighi di comunicazione e le relative sanzioni amministrative sono un fattore importante di dissuasione delle imprese dal chiedere l’ammissione alla negoziazione [51].</p><p>Per evitare un onere eccessivo per le imprese, in particolare le PMI l’importo delle sanzioni per le violazioni commesse da persone giuridiche in relazione agli obblighi di comunicazione è stato modificato in via proporzionale alle dimensioni dell’impresa. L’articolo 30, paragrafo 2, lettera j), punti iii) e iv), stabilisce ora un minimo per l’importo massimo delle sanzioni che possono essere irrogate da un’autorità nazionale competente in caso di violazione del regime di informativa. In tali casi è inoltre opportuno consentire a ciascuno Stato membro nel rispettivo diritto nazionale di applicare un minore livello massimo delle sanzioni applicabile alle PMI, espresso in importi assoluti, al fine di garantire il trattamento proporzionato di queste ultime.</p><p>In particolare, è introdotto un tetto massimo delle sanzioni che possono essere comminate alle persone giuridiche per violazioni degli articoli da 14 a 20 della MAR <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn52" target="_blank" rel="noreferrer">[52]</a>, <i>inter alia</i>, per le violazioni agli obblighi di comunicazione delle informazioni privilegiate nonché per le violazioni degli obblighi in materia di registro <i>insider</i> e della disciplina di <i>internal dealing</i>.</p><p>Questo tetto massimo è calcolato come una percentuale del fatturato annuale totale dell’emittente, basandosi sull’ultimo bilancio disponibile. Tuttavia, qualora la sanzione risultante fosse sproporzionatamente bassa, le Autorità nazionali hanno la facoltà di stabilire un importo minimo.</p><p>A livello domestico, secondo la disciplina attualmente in vigore in materia di sanzioni amministrative, ai sensi dell’art. 187-<i>bis </i>del D. Lgs 58/1998 (“<i>TUF</i>”), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 20.000 a Euro 5 milioni chiunque violi il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all’articolo 14 della MAR [53].</p><p>Le violazioni dell’obbligo di comunicazione (<i>ex </i>Articolo 17 della MAR) da parte delle persone giuridiche sono punite dall’art. 187.<i>ter</i>.1, comma 1, del TUF con una sanzione da Euro 5.000 a Euro 2.500.000, indipendentemente dalla dimensione del fatturato dell’emittente e senza prevedere una soglia edittale inferiore per le PMI. Il TUF prosegue stabilendo che la sanzione possa essere commisurata al fatturato (in particolare, in misura del 2% del fatturato annuo) quando tale importo sia superiore a Euro 2.500.000 [54].</p><p>Se le violazioni indicate sopra sono commesse da una persona fisica, ai sensi del secondo comma dell’art. 187-<i>ter</i>.1 del TUF, si applica nei confronti di quest’ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 fino a Euro 1 milione.</p><p>Per la violazione degli obblighi in tema di registro <i>insider</i> (<i>ex </i>art. 17 della MAR) e di <i>internal dealing </i>(<i>ex </i>art. 18 della MAR), l’art. 187.<i>ter</i>.1, comma 4, del TUF prevede una sanzione monetaria da Euro 5.000 a Euro 1.000.000 da parte delle persone giuridiche, sempre senza previsione di soglie di fatturato né di un trattamento favorevole per le PMI.</p><p>Se le violazioni indicate sopra sono commesse da una persona fisica, ai sensi del quinto comma dell’art. 187-<i>ter</i>.1 del TUF, si applica nei confronti di quest’ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 fino a Euro 500.000.</p><p>Se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nell’art. 187.<i>ter</i>.1 del TUF, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.</p><p>Sul punto, è fortemente auspicabile che il legislatore domestico persegua nelle intenzioni del legislatore europeo, intervenendo celermente (anticipando il termine ultimo del 5 giugno 2026) sul regime italiano, al fine di commisurare le sanzioni al fatturato degli emittenti, introducendo, sulla scorta di quanto suggerito da tempo dagli operatori di mercato, un regime di minor rigore per le PMI.</p><p>La novella normativa si renderebbe opportuna anche alla luce del nuovo paragrafo 1, dell’articolo 31 della MAR, che è stato sostituito al fine di specificare che gli Stati membri devono garantire che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative, le Autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, al fine di applicare sanzioni proporzionate. Nel novero delle circostanze rilevanti ai fini di quanto precede emerge un nuovo elemento, per valutare la proporzionalità ovvero “<i>l’onere per l’autore della violazione derivante dalla duplicazione dei procedimenti e delle sanzioni di natura penale e amministrativa per la stessa condotta</i>” <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn55" target="_blank" rel="noreferrer">[55]</a>.</p><p><strong>4. Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo</strong></p><p><i><u>Armonizzazione minima della disciplina in materia di azioni a voto plurimo per le società ammesse alla negoziazione su un MTF, anche in fase pre-IPO (con facoltà per gli Stati membri di subordinarne l’efficacia alla IPO)</u></i></p><p>Il legislatore europeo ha preso atto delle differenze sostanziali, tra gli Stati membri, che interessano le disposizioni domestiche in materia di azioni a voto plurimo <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn56" target="_blank" rel="noreferrer">[56]</a>. Tale frammentazione crea ostacoli alla libera circolazione dei capitali nel mercato interno e condizioni di disparità per le società nei diversi Stati membri.</p><p>Nel recente passato, questa disparità ha portato a opportunità di arbitraggio normativo, spesso tradotte nel trasferimento della sede sociale degli emittenti in alcuni Stati membri con regimi che offrono maggiore flessibilità rispetto al principio “<i>one share one vote</i>” <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn57" target="_blank" rel="noreferrer">[57]</a>.</p><p>In questo contesto, la Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo aspira a stabilire un quadro europeo armonizzato per le azioni a voto plurimo delle società che intendono richiedere l’ammissione alla negoziazione su un MTF (tra cui l’Euronext Growth Milan), pur garantendo agli Stati membri una sufficiente flessibilità nella loro attuazione <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn58" target="_blank" rel="noreferrer">[58]</a>.</p><p>Il legislatore è, quindi, intervenuto per fornire agli azionisti di riferimento uno strumento per far fronte al timore di perdere il controllo della società, che costituisce un importante deterrente dall’accedere al mercato dei capitali, considerato il fisiologico effetto diluitivo connesso alla operazione di IPO.</p><p><i><u>Ambito di applicazione</u></i></p><p>La Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo stabilisce, al fine di assicurare una armonizzazione minima, norme comuni sulle strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l’ammissione alla negoziazione delle loro azioni in MTF, inclusi gli SGM, e che non hanno alcuna azione già ammessa alla negoziazione in un MTF o in un RM.</p><p><i><u>Definizione</u></i></p><p>La Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo definisce un’“<i>azione a voto plurimo</i>” come una “<i>azione appartenente a una categoria distinta e separata di azioni nella quale le azioni conferiscono più voti per azione rispetto a un’altra categoria di azioni con diritti di voto su questioni che devono essere decise dall’assemblea generale degli azionisti</i>” <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn59" target="_blank" rel="noreferrer">[59]</a>.</p><p><i><u>Adozione delle azioni a voto plurimo nella fase pre-IPO</u></i></p><p>Gli Stati membri provvedono affinché una società le cui azioni non siano già ammesse alla negoziazione in un MR o in un MTF abbia il diritto di adottare una struttura con azioni a voto plurimo per l’ammissione alla negoziazione delle sue azioni in un MTF <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn60" target="_blank" rel="noreferrer">[60]</a>.</p><p>La Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo specifica che il diritto di adottare una struttura con azioni a voto plurimo comprende il diritto di una società di adottare tale struttura <u>prima</u> di chiedere l’ammissione alla negoziazione in un MTF <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn61" target="_blank" rel="noreferrer">[61]</a>.</p><p>Fermo quanto precede, gli Stati membri possono subordinare l’esercizio dei diritti di voto potenziati connessi alle azioni a voto plurimo all’ammissione delle azioni della società alla negoziazione in un MTF <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn62" target="_blank" rel="noreferrer">[62].</a></p><p><i><u>L’adozione o la modifica di strutture con azioni a voto plurimo richiede una decisione presa con maggioranza qualificata in assemblea e il rispetto di misure di salvaguardia a tutela degli azionisti</u></i></p><p>Al fine di garantire un’adeguata protezione degli interessi degli azionisti che non detengono azioni a voto plurimo, la Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo introduce specifiche misure di salvaguardia per questi ultimi.</p><p>In particolare, gli Stati membri devono:</p><ol><li>garantire che la decisione di modificare la struttura con azioni a voto plurimo in modo tale da interessare i diritti di voto delle azioni sia presa dall’assemblea almeno a maggioranza qualificata, assicurano che tale decisione sia soggetta a votazione distinta per ciascuna categoria di azioni i cui diritti siano interessati <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn63" target="_blank" rel="noreferrer">[63]</a>;</li><li>limitare l’impatto delle azioni a voto plurimo sul processo decisionale nell’assemblea, introducendo almeno uno degli elementi seguenti:</li><li>un rapporto massimo tra il numero di voti connessi alle azioni a voto plurimo e il numero di voti connessi alle azioni con i diritti di voto inferiori; oppure</li><li>l’obbligo che le decisioni dell’assemblea siano soggette a maggioranza qualificata dei voti espressi, escluse le decisioni relative alla nomina e revoca dei membri degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, nonché le decisioni operative sottoposte all’approvazione dell’assemblea, siano adottate:</li><li>&nbsp;<ol><li>a maggioranza qualificata, sia dei voti espressi sia del capitale sociale rappresentato all’assemblea generale o del numero di azioni rappresentate all’assemblea generale; oppure</li><li>a maggioranza qualificata dei voti espressi, e siano oggetto di una votazione distinta all’interno di ciascuna categoria di azioni i cui diritti sono interessati <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn64" target="_blank" rel="noreferrer">[64]</a>.</li></ol></li></ol><p>Gli Stati membri possono prevedere ulteriori misure di salvaguardia per assicurare un’adeguata tutela degli interessi degli azionisti che non detengono azioni a voto plurimo (<i>c.d.</i> “<i>sunset clauses</i>”), di cui l’articolo 4, paragrafo 2, ne delinea le caratteristiche <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn65" target="_blank" rel="noreferrer">[65]</a>.</p><p><i><u>Regime di trasparenza</u></i></p><p>Gli Stati membri devono provvedere affinché le società ammesse alla negoziazione o che intendano presentare domanda per l’ammissione alla negoziazione in uno SGM (o su diverso MTF) forniscano un <i>set </i>informativo relativamente alla struttura con azioni a voto plurimo adottata <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn66" target="_blank" rel="noreferrer">[66]</a>.</p><p>In particolare, devono essere divulgati:</p><ol><li>la struttura con l’indicazione delle varie categorie di azioni, comprese le azioni che non sono ammesse alla negoziazione, e, per ciascuna categoria di azioni:<ol><li>i diritti e gli obblighi connessi alle azioni in tale categoria,</li><li>la percentuale del capitale sociale totale o del numero complessivo di azioni che le azioni in tale categoria rappresentano; e</li><li>il numero totale di voti che le azioni in tale categoria rappresentano;</li></ol></li><li>eventuali restrizioni al trasferimento di azioni, compresi gli accordi tra azionisti noti alla società e che potrebbero comportare tali restrizioni;</li><li>eventuali restrizioni ai diritti di voto delle azioni, compresi gli accordi tra azionisti noti alla società e che potrebbero comportare tali restrizioni;</li><li>l’identità, se nota alla società, degli azionisti che detengono azioni a voto plurimo che rappresentano più del 5 % dei diritti di voto di tutte le azioni nella società, e delle persone fisiche o dei soggetti giuridici autorizzati a esercitare i diritti di voto per conto di tali azionisti, se del caso <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn67" target="_blank" rel="noreferrer">[67]</a>.</li></ol><p><i><u>Azioni a voto plurimo in Italia </u></i><u>post </u><i><u>DDL Capitali</u></i></p><p>Per quanto concerne il regime domestico, in Italia, le società possono già apportare alcune deroghe al principio “<i>una azione un voto</i>” ai sensi dell’art. 2351, comma 4, del Codice Civile, che consente la creazione di azioni con diritti di voto plurimo. Il che, tenendo anche a mente l’art. 2376 Codice Civile, fa ritenere che la disciplina domestica richiederà pochi o forse nessun adattamento quanto all’adozione della Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo, visto che già oggi sono previste le salvaguardie circa l’introduzione delle azioni a voto plurimo e le deliberazioni assembleari che possano arrecare un pregiudizio alle altre categorie di azioni. Quanto alle <i>c.d.</i> <i>sunset clause</i> è opinione di chi scrive che un intervento legislativo debba essere ponderato tenendo in conto le richieste del mercato e la necessità, d’altra parte, di evitare un eccessivo irrigidimento dell’autonomia privata.</p><p>Tuttavia, questa opzione è esclusa per le società quotate su un mercato regolamentato ai sensi dell’art. 127-<i>sexies</i>, comma 1, del TUF.</p><p>Si ricorda che, recentemente, il legislatore italiano è intervenuto la regolamentazione delle azioni a voto plurimo con il <i>c.d.</i> DDL Capitali <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn68" target="_blank" rel="noreferrer">[68]</a>, introducendo modifiche significative in materia.</p><p>In particolare, rinviando ai precedenti contributi sul tema <a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftn69" target="_blank" rel="noreferrer">[69]</a>, il DDL Capitali ha modificato:</p><ul><li>l’art. 2351 del Codice Civile, consentendo alle società di prevedere nei loro statuti l’emissione di azioni con voto plurimo fino a un massimo di 10 voti per azione (rispetto ai 3 voti previsti in precedenza);</li><li>l’art. 127-<i>quinquies</i> del TUF, relativo ai diritti di voto maggiorato, permettendo alle società di attribuire un voto maggiorato (fino a un massimo di due voti) per ogni azione detenuta dallo stesso azionista per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi, con la possibilità di concedere un voto aggiuntivo per ogni ulteriore periodo di dodici mesi consecutivi (fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione).</li></ul><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref1" target="_blank" rel="noreferrer">[1]</a> I testi dei documenti approvati dal Consiglio Europeo e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale UE sono reperibili al seguente link <a href="https://eur-lex.europa.eu/oj/daily-view/L-series/default.html?&amp;amp;ojDate=14112024" target="_blank" rel="noreferrer">eur-lex.europa.eu/oj/daily-view/L-series/default.html</a>.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref2" target="_blank" rel="noreferrer">[2]</a> Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento Prospetto (come di seguito definito), per “<i>PMI</i>” si intendono: (i) società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfino almeno due dei tre criteri seguenti: numero medio di dipendenti nel corso dell’esercizio inferiore a 250, totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro e fatturato netto annuale non superiore a 50 milioni di euro; oppure (ii) piccole e medie imprese quali definite all’articolo 4, paragrafo 1, punto 13, della MiFID II.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref3" target="_blank" rel="noreferrer">[3]</a> Dalla entrata in vigore del Listing Act, gli Stati membri hanno (<i>i</i>) 18 mesi per trasporre la Direttiva (UE) 2024/2811 di modifica della MiFID II (cfr. art. 3) e <i>(ii)</i> 2 anni per trasporre la Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo (cfr. art. 8).</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref4" target="_blank" rel="noreferrer">[4]</a> Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref5" target="_blank" rel="noreferrer">[5]</a> Regolamento (UE) N. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref6" target="_blank" rel="noreferrer">[6]</a> Di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 22, della MiFID II.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref7" target="_blank" rel="noreferrer">[7]</a> <i>E.g.</i>, revisione della nozione di informazione privilegiata e della procedura sul ritardo ai sensi della MAR, e nuovo Prospetto UE di <i>follow-on </i>e Prospetto di emissione UE della crescita (di cui, rispettivamente, agli articoli 14-<i>bis </i>e 15-<i>bis</i> del Regolamento Prospetto, come modificati dal Regolamento Listing Act).</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref8" target="_blank" rel="noreferrer">[8]</a> Ai sensi dell’art. 33, paragrafo 3, della MiFID II, uno SGM è un mercato che se le seguenti condizioni sono soddisfatte: a) almeno il 50 % degli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione sul MTF sono PMI nel momento in cui il MTF è registrato come SGM e successivamente ogni anno civile; b) sono stabiliti criteri appropriati per l’ammissione iniziale e continuativa alla negoziazione di strumenti finanziari degli emittenti sul mercato; c) al momento dell’ammissione iniziale alla negoziazione di strumenti finanziari sul mercato sono state pubblicate informazioni sufficienti per permettere agli investitori di assumere decisioni di investimento informate; d) sul mercato esiste un’adeguata informativa finanziaria periodica di un emittente o per conto dello stesso; e) gli emittenti, le persone che esercitano responsabilità di direzione, nonché le persone legate strettamente ad esse rispettano i requisiti pertinenti loro applicabili nell’ambito della MAR; f) le informazioni sulla regolamentazione riguardanti gli emittenti sul mercato sono conservate e divulgate pubblicamente; g) esistono sistemi e controlli efficaci intesi a prevenire e individuare gli abusi di mercato su tale mercato secondo quanto prescritto dalla MAR. Si evidenzia che la definizione di cui sopra è stata anche essa modifica dal Listing Act, che l’ha estesa chiarendo che anche un singolo segmento di un MTF si può qualificare come SGM, salvo il rispetto di talune condizioni (cfr. Art. 4, paragrafo 2, punto 12, della MiFID II, come modificata dal Regolamento Listing Act).</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref9" target="_blank" rel="noreferrer">[9]</a> Cfr. art. 1, paragrafo 4, d-<i>ter</i>) del Regolamento Prospetto, come modificato dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref10" target="_blank" rel="noreferrer">[10]</a> Cfr. art. 1, paragrafo 5, b-<i>bis</i>), del Regolamento Prospetto, come modificato dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref11" target="_blank" rel="noreferrer">[11]</a> Cfr. art. 1, paragrafo 4, d-<i>bis</i>), del Regolamento Prospetto, come modificato dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref12" target="_blank" rel="noreferrer">[12]</a> Cfr. art. 1, paragrafo 5, primo comma, lett. a) del Regolamento Prospetto, come modificato dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref13" target="_blank" rel="noreferrer">[13]</a> Cfr. art. 1, paragrafo 5, primo comma, lett. b) del Regolamento Prospetto, come modificato dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref14" target="_blank" rel="noreferrer">[14]</a> Le informazioni da fornire comprendono, <i>inter alia</i>, il nome e la sede legale dell’emittente, il nome dell’Autorità competente dello Stato membro d’origine, le ragioni dell’emissione e l’utilizzo dei proventi, i fattori di rischio specifici dell’emittente, le caratteristiche dei titoli e i termini e le condizioni dell’offerta nel caso di un’offerta pubblica di titoli.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref15" target="_blank" rel="noreferrer">[15]</a> Ai fini del documento di cui alla lett. d-<i>bis</i>), punto iii) e lett. d-<i>ter</i>), punto iii), del Regolamento Prospetto, come modificato dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref16" target="_blank" rel="noreferrer">[16]</a> Ai fini del documento di cui alla lett. b-<i>bis</i>), punto iii) del Regolamento Prospetto, come modificato dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref17" target="_blank" rel="noreferrer">[17]</a> Tuttavia, ai sensi del successivo nuovo comma del medesimo articolo, le esenzioni di cui al paragrafo 5, primo comma, lettere a) e b) di cui sopra, non sono applicate congiuntamente qualora la loro combinazione possa rischiare di portare all’ammissione immediata o differita alla negoziazione in un mercato regolamentato, su un periodo di 12 mesi, più del 30% del numero delle azioni della stessa classe già ammesse alla negoziazione nello stesso MR, senza che sia stato pubblicato un prospetto.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref18" target="_blank" rel="noreferrer">[18]</a> Ai sensi della nuova definizione tale termine indica la “<i>ristrutturazione quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, punto 1), della Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio</i>”, si veda la nuova lettera d-<i>bis</i>) dell’art. 2 del Regolamento Prospetto, come modificato dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref19" target="_blank" rel="noreferrer">[19]</a> Ai sensi della nuova definizione tale termine indica le “<i>procedure d’insolvenza quali definite all’articolo 2, punto 4), del Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio</i>”, si veda la nuova lettera d-<i>ter</i>) dell’art. 2 del Regolamento Prospetto, come modificato dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref20" target="_blank" rel="noreferrer">[20]</a> Cfr. Considerando (47) del Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref21" target="_blank" rel="noreferrer">[21]</a> Cfr. Comunicazione Consob n. DEM/9025420 del 24 marzo 2009 e Comunicazione n. 7/2020 del 9 luglio 2020 in cui la Consob rileva: “<i>Nella disciplina sul prospetto non possono considerarsi inclusi nel perimetro delle verifiche delle informazioni riportate nei prospetti ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità i seguenti controlli: – la verifica della rispondenza al vero dei fatti riportati nel prospetto; – la verifica della conformità delle informazioni finanziarie alla normativa di riferimento; – l’esame della rispondenza dei dati di bilancio contenuti nel prospetto alla contabilità sociale; – il riesame puntuale della corrispondenza ai dati contabili delle rielaborazioni effettuate ai fini dell’inserimento nel prospetto; – la verifica della conformità dell’operazione societaria alla normativa applicabile (…). L’approvazione del prospetto riguarda infatti le informazioni in esso contenute e non l’approvazione da parte dell’autorità dell’operazione d’offerta/ammissione alle negoziazioni; inoltre, l’applicazione dei criteri di completezza, coerenza e comprensibilità non può sostanziarsi in un’attività di </i>due diligence<i> compiuta dall’Autorità sui dati e sulle informazioni riportate nel prospetto dall’emittente</i>”.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref22" target="_blank" rel="noreferrer">[22]</a> Cfr. art. 27, paragrafo 1, del Regolamento Prospetto, come modificato dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref23" target="_blank" rel="noreferrer">[23]</a> Cfr. art. 21, paragrafo 11, del Regolamento Prospetto, come modificato dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref24" target="_blank" rel="noreferrer">[24]</a> Allegato n. I, punto XI, del Regolamento Prospetto, come modificato dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref25" target="_blank" rel="noreferrer">[25]</a> Cfr. art. 16, del Regolamento Prospetto, come modificato dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref26" target="_blank" rel="noreferrer">[26]</a> L’articolo 19 del Regolamento Prospetto offre agli emittenti la possibilità di includere nel prospetto determinate informazioni mediante riferimento. Tale possibilità è stata introdotta per ridurre l’onere per gli emittenti ed evitare la duplicazione delle informazioni già comunicate e pubblicate in conformità di altri atti normativi dell’Unione in materia di servizi finanziari.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref27" target="_blank" rel="noreferrer">[27]</a> Cfr. art. 19, paragrafo 1, lett. a) e b), del Regolamento Prospetto, come modificato dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref28" target="_blank" rel="noreferrer">[28]</a> Cfr. art. 23, paragrafo 1, del Regolamento Prospetto.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref29" target="_blank" rel="noreferrer">[29]</a> Cfr. art. 19, paragrafo 1-<i>ter</i>, del Regolamento Prospetto, come introdotto dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref30" target="_blank" rel="noreferrer">[30]</a> Cfr. art. 20, paragrafo 2, comma secondo del Regolamento Prospetto, come sostituito dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref31" target="_blank" rel="noreferrer">[31]</a> Sempre che il fatto nuovo significativo, l’errore o l’imprecisione rilevante ai fini della pubblicazione del supplemento siano emersi o siano stati rilevati prima della chiusura del periodo di offerta o della consegna dei titoli, se precedente.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref32" target="_blank" rel="noreferrer">[32]</a> Cfr. art. 5, paragrafo 1, lett. b), della MAR, come modificata dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref33" target="_blank" rel="noreferrer">[33]</a> A riconoscimento della rilevanza disciplina dei sondaggi di mercato, si veda il Considerando (32) della MAR, che guarda al <i>market sounding </i>come a “<i>uno strumento di grande importanza per valutare il parere dei potenziali investitori, rafforzare il dialogo con gli azionisti, assicurare che le negoziazioni si svolgano senza complicazioni e che le posizioni degli emittenti, degli azionisti esistenti e dei nuovi investitori potenziali siano compatibili […] particolarmente utile quando i mercati non suscitano fiducia, sono privi di indici di riferimento (benchmarks) pertinenti o sono volatili</i>”.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref34" target="_blank" rel="noreferrer">[34]</a> Cfr. art. 11, paragrafo 1, della MAR, come modificata dal Regolamento Listing Act, “<i>Un sondaggio di mercato consiste nella comunicazione di informazioni, anteriormente all’<u>eventuale</u> annuncio di un’operazione, al fine di valutare l’interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni, come le dimensioni potenziali o il prezzo, a uno o più potenziali investitori da parte” […]. </i>La modifica è coerente con le indicazioni dell’ESMA, che aveva segnalato, nel MAR Review Report del 23 settembre 2020 (disponibile al seguente <i>link chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-2391_final_report_-_mar_review.pdf</i>), che la “<i>presenza o meno di un annuncio non impatta effettivamente sulla natura del sondaggio e pertanto non dovrebbe essere riflessa nella definizione</i>” (cfr. § 307).</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref35" target="_blank" rel="noreferrer">[35]</a> Post modifica, la nuova definizione di sondaggio di mercato recita: “<i>comunicazione di informazioni, anteriormente all’<u>eventuale</u> </i>[enfasi aggiunta]<i> annuncio di un’operazione, al fine di valutare l’interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni, come le dimensioni potenziali o il prezzo, a uno o più potenziali investitori</i>”.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref36" target="_blank" rel="noreferrer">[36]</a> Cfr. art. 11, paragrafo 4, della MAR, come modificata dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref37" target="_blank" rel="noreferrer">[37]</a> Cfr. MAR Review Report, cit., § 255.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref38" target="_blank" rel="noreferrer">[38]</a> Cfr. art. 11, paragrafo 6, della MAR, come modificata dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref39" target="_blank" rel="noreferrer">[39]</a> Fermo quanto sopra, rimane l’obbligo da parte di ciascuno dei partecipanti ad un sondaggio di valutare se siano o meno ancora in possesso di informazioni privilegiate, a prescindere dagli obblighi di comunicazione del <i>disclosing market participant </i>(cfr. articolo 11, paragrafo 7, della MAR “<i>le persone che ricevono il sondaggio di mercato valutano autonomamente se sono in possesso di informazioni privilegiate</i>”).</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref40" target="_blank" rel="noreferrer">[40]</a> Come noto, l’articolo 19 della MAR impone obblighi di comunicazione in materia di <i>c.d.</i> <i>internal dealing </i>a carico delle persone che in un emittente “<i>esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché le persone a loro strettamente legate</i>” in merito alle operazioni condotte per loro conto “<i>concernenti le azioni o gli strumenti di debito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati</i>”.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref41" target="_blank" rel="noreferrer">[41]</a> Cfr. art. 19, paragrafo 8 della MAR, come modificata dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref42" target="_blank" rel="noreferrer">[42]</a> Cfr. art. 19, paragrafo 9 della MAR, come modificata dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref43" target="_blank" rel="noreferrer">[43]</a> Cfr. art. 19, paragrafo 1 della MAR, ai sensi del quale i PDMR non possono compiere “<i>operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative alle azioni o agli strumenti di debito di tale emittente, o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a essi collegati, durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell’annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che il relativo emittente è tenuto a rendere pubblici secondo: a) le regole della sede di negoziazione nella quale le azioni dell’emittente sono ammesse alla negoziazione; o b) il diritto nazionale</i>”.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref44" target="_blank" rel="noreferrer">[44]</a> Le persone strettamente legate alle PDMR sono escluse dal divieto, pur essendo soggette agli obblighi di comunicazione ai sensi del medesimo articolo 19 della MAR.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref45" target="_blank" rel="noreferrer">[45]</a> Le esenzioni al divieto di negoziazione durante il <i>c.d.</i> <i>closed period </i>sono meglio precisate nella normativa di secondo livello (cfr. Regolamento delegato (UE) 2016/522 e Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523).</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref46" target="_blank" rel="noreferrer">[46]</a> Quali gravi difficoltà finanziarie, che impongano la vendita immediata di azioni o di strumenti finanziari diversi dalle azioni.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref47" target="_blank" rel="noreferrer">[47]</a>) Il Considerando (76) del Regolamento Listing Act individua, tra le operazioni esenti, a titolo esemplificativo: <i>(i) </i>operazioni o attività derivate da un mandato discrezionale di gestione delle attività svolte da un terzo indipendente nell’ambito di detto mandato; <i>(ii) </i>operazioni che sono la conseguenza di eventi societari debitamente autorizzati che non implicano un trattamento vantaggioso delle PDMR; <i>(iii)</i> operazioni conseguenza dell’accettazione di successioni e donazioni o dell’esercizio di opzioni, future o altri strumenti derivati concordati al di fuori del periodo di chiusura.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref48" target="_blank" rel="noreferrer">[48]</a> Cfr. Considerando (76) del Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref49" target="_blank" rel="noreferrer">[49]</a> Cfr. art. 30, paragrafo 2 della MAR, come modificata dal Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref50" target="_blank" rel="noreferrer">[50]</a> Ai fini dell’articolo in esame, per “<i>piccola e media impresa</i>” o “PMI” si intende una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi dell’articolo 2 dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref51" target="_blank" rel="noreferrer">[51]</a> Cfr. Considerando (80) del Regolamento Listing Act.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref52" target="_blank" rel="noreferrer">[52]</a> Cfr. art. 14 (<i>Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate</i>), art. 15 (<i>Divieto di manipolazione del mercato</i>), art. 16 (<i>Prevenzione e individuazione di abusi di mercato</i>), art. 17 (<i>Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate</i>), art. 18 (<i>Elenchi delle persone aventi accesso a</i> <i>informazioni privilegiate</i>), art. 19 (<i>Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo, o di direzione</i>), art. 20 (<i>Raccomandazioni di investimenti e statistiche</i>), della MAR.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref53" target="_blank" rel="noreferrer">[53]</a> Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell’illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all’articolo 194-<i>bis</i> e della entità del prodotto o del profitto dell’illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo (cfr. art. 187-<i>bis</i>, comma 5, del TUF).</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref54" target="_blank" rel="noreferrer">[54]</a> Se il fatturato sia determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-<i>bis</i>, del TUF.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref55" target="_blank" rel="noreferrer">[55]</a> La nuova previsione recepisce i principi giurisprudenziali della Corte Europea dei diritti dell’uomo in materia di <i>c.d.</i> doppio binario sanzionatorio, principio affermato a partire della sentenza Grande Stevens (cfr. Corte Europea dei diritti dell’uomo, 4 marzo 2014 Grande Stevens e altri contro Italia, Ric. 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 e 18698/10).</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref56" target="_blank" rel="noreferrer">[56]</a> Cfr. Considerando (7) del Regolamento Listing Act, “[…] <i>alcuni Stati membri consentono strutture con azioni a voto plurimo, mentre altri le vietano. In alcuni Stati membri tale divieto è limitato alle società pubbliche, mentre in altri si applica a tutte le società</i>”.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref57" target="_blank" rel="noreferrer">[57]</a> Alcuni Stati membri, come la Svezia o la Danimarca, consentono le azioni a voto plurimo quasi fin dalla nascita dei loro mercati dei capitali. In Svezia le società quotate che presentano tali strutture azioni sono sempre rimaste al di sopra del 40% e in Finlandia e Danimarca rappresentano la maggioranza delle società quotate in borsa in termini di capitalizzazione di mercato. Per contro, altri Stati membri hanno vietato le azioni a voto plurimo. In alcuni casi il divieto è limitato alle società pubbliche, ad esempio in Germania e in Belgio, mentre in latri si applica a tutte le società, ad esempio in Austria e Croazia (cfr. Relazione sulla Proposta di Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo, disponibile al seguente <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:52022PC0761" target="_blank" rel="noreferrer"><i>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:52022PC0761</i></a>).</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref58" target="_blank" rel="noreferrer">[58]</a> Ai sensi dell’art. 8 della Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo, gli Stati membri devono adottare le misure legislative necessarie per conformarsi alla direttiva entro dicembre 2026, ovvero entro due anni dalla sua entrata in vigore.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref59" target="_blank" rel="noreferrer">[59]</a> Cfr. art. 2, n. 2), della Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref60" target="_blank" rel="noreferrer">[60]</a> Cfr. art. 3, paragrafo 2, della Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref61" target="_blank" rel="noreferrer">[61]</a> Cfr. art. 3, paragrafo 2, della Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref62" target="_blank" rel="noreferrer">[62]</a> Cfr. art. 3, paragrafo 3, della Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref63" target="_blank" rel="noreferrer">[63]</a> Cfr. art. 4, paragrafo 1, lett. a), della Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref64" target="_blank" rel="noreferrer">[64]</a> Cfr. art. 4, paragrafo 1, lett. b), della Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref65" target="_blank" rel="noreferrer">[65]</a> Cfr. art. 4, paragrafo 2, della Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo, il quale specifica che tali misure di salvaguardia possono comprendere in particolare disposizioni volte ad evitare che i diritti di voto potenziati connessi alle azioni a voto plurimo continuino ad esistere dopo: <i>(i) </i>il loro trasferimento a terzi o in caso di decesso, incapacità di agire o pensionamento del possessore originario di tali azioni a voto plurimo (clausola di decadenza basata sul trasferimento); <i>(ii) </i>un determinato periodo di tempo (clausola di decadenza basata sul tempo); <i>(iii) </i>il verificarsi di un evento specifico (clausola di decadenza basata sugli eventi).</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref66" target="_blank" rel="noreferrer">[66]</a>)Tali informazioni devono essere incluse nel prospetto informativo, nei documenti di ammissione o nei bilanci annuali.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref67" target="_blank" rel="noreferrer">[67]</a> Cfr. art. 5, paragrafo 1, 2 e 3, della Direttiva sulle Azioni a Voto Plurimo.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref68" target="_blank" rel="noreferrer">[68]</a> Cfr. Legge 5 marzo 2024, n. 21 recante disposizioni in materia di “<i>Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti</i>”, pubblicata in G.U. n. 60 del 12 marzo 2024 ed entrata in vigore il 27 marzo 2024.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-novita-del-listing-act/#_ftnref69" target="_blank" rel="noreferrer">[69]</a> Cfr. Si veda, per gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un MTF, L. Plattner, DDL Capitali: le novità per gli emittenti MTF, in questa rivista e per le società quotate un su un RM, L. Plattner, DDL Capitali: le novità per le società quotate in mercati regolamentati, sempre in questa rivista.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 03 Dec 2024 10:33:53 +0100</pubDate>
                        <title>Transazione fiscale (ma non previdenziale) nella composizione negoziata della crisi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/transazione-fiscale-ma-non-previdenziale-nella-composizione-negoziata-della-crisi</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><i>Articolo a cura di Fabio Marelli per Il Sole 24 Ore</i></p><p class="text-justify">Tra le moltissime disposizioni del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (“CCII”) modificate o aggiunte dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (c.d. “correttivo-<i>ter</i>”), spiccano quelle in materia di transazione fiscale e di trattamento dei debiti tributari e contributivi nei percorsi e negli strumenti di composizione della crisi e dell’insolvenza. Su questo versante gli interventi sono stati molteplici: (i) la transazione fiscale è stata introdotta – senza possibilità di <i>cram down</i> – anche nella composizione negoziata della crisi, come da tempo auspicato e anticipato; (ii) negli accordi di ristrutturazione dei debiti è stata in gran parte recepita – tra l’altro innalzando significativamente le soglie minime di soddisfacimento dei debiti erariali e previdenziali ai fini del <i>cram down</i> – la disciplina già prevista in via transitoria dall’art. 1-<i>bis</i> del d.l. 13 giugno 2023 (introdotto dalla l. di conversione 10 agosto 2023, n. 103); (iii) la transazione fiscale è stata introdotta anche nel piano di risanamento soggetto a omologazione (c.d. “PRO”), senza possibilità di <i>cram down</i>, in considerazione della necessaria adesione di tutte le classi di creditori ai fini dell’omologazione; (iv) nel concordato preventivo, il correttivo-<i>ter</i> ha confermato che è ammissibile il <i>cram down</i> fiscale e contributivo anche nel concordato in continuità aziendale e che le relative classi sono computate ai fini delle maggioranze nella c.d. ristrutturazione trasversale (art. 112, comma 2, CCII), salvo solo per l’approvazione da parte dell’unica classe c.d. “maltrattata” (superando così un orientamento nella giurisprudenza di merito, ancora più restrittivo).</p><p class="text-justify">Qui trattiamo della disciplina nella composizione negoziata della crisi, contenuta nel comma 2-<i>bis</i> aggiunto dal correttivo-<i>ter</i> all’art. 23 CCII. La esaminiamo in dettaglio di seguito.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>La definizione dei tributi per via negoziale</strong></p><p class="text-justify">La definizione dei debiti erariali viene prevista attraverso uno strumento di carattere contrattuale, coerentemente con il contesto della composizione negoziata della crisi in cui si inserisce. Tanto è chiarito senza possibilità di dubbio da diverse disposizioni del comma 2-<i>bis</i>: (i) si fa riferimento a una “<i>proposta di accordo transattivo”</i>; (ii) si prevede che “<i>l’accordo è sottoscritto dalle parti</i>”; (iii) è stabilito che il giudice verifichi “<i>la regolarità … dell’accordo”&nbsp;</i>oppure, alternativamente, dichiari che<i> “l’accordo è privo di effetti</i>”; infine, (iv) è previsto che “<i>l’accordo si risolve di diritto”</i> in caso di inadempimento.</p><p class="text-justify">Non si tratta di una novità, essendo ormai da lungo tempo prevista la transazione fiscale nel contesto degli accordi di ristrutturazione dei debiti (a suo tempo in forza dell’art. 182-<i>ter</i> l.fall., oggi dell’art. 63 CCII). Di nuovo istituto potremmo parlare se fossimo qui di fronte a uno strumento <i>esclusivamente</i> negoziale, ma così non è, considerato che la legge prevede, come abbiamo appena visto, un controllo da parte del Tribunale, che autorizza l’esecuzione dell’accordo, ovvero ne dichiara l’inefficacia. L’<i>exequatur&nbsp;</i>da parte del Tribunale si inserisce in un indirizzo normativo che ammette la definizione della pretesa tributaria, a fronte del ben noto principio di indisponibilità del credito tributario, solo in presenza di un intervento da parte dell’Autorità Giudiziaria, in un settore del nostro ordinamento “all’incrocio” tra i principi del diritto concorsuale e del diritto tributario. La transazione fiscale fino a oggi era ammissibile esclusivamente nell’ambito di strumenti che si concludono con una sentenza di omologazione da parte del Tribunale. Un esito attraverso un provvedimento di vera e propria omologazione probabilmente non sarebbe stato prospettabile, non essendo la composizione negoziata della crisi una procedura concorsuale, né uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza. La scelta del correttivo-<i>ter</i> sembra nel senso di prevedere un pur più blando controllo limitato alla regolarità dell’accordo (salvo quanto diremo più avanti in merito alla effettiva estensione di questo controllo). È peraltro evidente l’indirizzo del legislatore finalizzato a fornire ai funzionari delle Agenzie fiscali una sorta di “<i>comfort</i>” legato a un vaglio giurisdizionale (oltre che alle relazioni del professionista indipendente e del revisore, come vedremo).</p><p class="text-justify">Come accennato non è previsto il <i>cram down</i>, coerentemente con questo intervento più “limitato” da parte del Tribunale che, come appena richiamato, non assume i contorni della vera e propria omologazione di uno strumento di regolazione della crisi, come nel concordato o negli accordi di ristrutturazione. Le Agenzie fiscali valuteranno quindi, senza possibili “supplenze” da parte del Tribunale, la convenienza della proposta di accordo.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Il contenuto della proposta</strong></p><p class="text-justify">Veniamo quindi al tema, centrale, del possibile contenuto della proposta. Il comma 2-<i>bis</i> dell’art. 23 CCII prevede al primo e secondo periodo che l’imprenditore possa presentare una proposta che prevede<i> “il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori. La proposta non può essere formulata in relazione ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea”</i>.</p><p class="text-justify">L’aspetto più innovativo (per quanto riguarda, beninteso, il contesto della composizione negoziata) è rappresentato senz’altro dalla possibilità di prevedere un pagamento, a stralcio, di una percentuale del credito erariale. Come ben noto, in precedenza era consentito solo un limitato risparmio di sanzioni e interessi, oltre a una dilazione di pagamento, come tuttora previsto dall’art. 25-<i>bis,</i> comma 4, CCII. Si trattava di una rilevante limitazione della possibilità di perseguire il risanamento dell’impresa con il solo strumento della composizione negoziata: ove le risorse disponibili per la soddisfazione dei creditori pregressi, anche nell’arco del piano, non fossero state sufficienti al pagamento integrale del debito erariale, era necessario – restando nel contesto di una soluzione negoziata della crisi – accedere all’omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti (facendo ricorso alla disposizione dell’art. 63 CCII). Diversamente, l’imprenditore avrebbe dovuto ricorrere agli strumenti del concordato semplificato o del concordato preventivo, scontando però ben più gravosi costi di procedura, oltre che tempi ampiamente maggiori per conseguire la definizione della crisi. Anche potendo considerare di utilizzare l’istituto della transazione fiscale nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, l’imprenditore avrebbe dovuto tenere presente che – a seguito dell’introduzione della già richiamata disciplina prevista in via transitoria dall’art. 1-<i>bis</i> del d.l. 13 giugno 2023, oggi ripresa all’art. 63 CCII – la riduzione del debito erariale è fortemente condizionata dalle soglie minime di soddisfacimento (30 o 40% a seconda dei casi nella disciplina transitoria, 50 e 60% in quella introdotta nel Codice dal correttivo-<i>ter</i>) previste per il <i>cram down</i>. Nessun pagamento minimo, beninteso, era ed è necessario in caso di accettazione volontaria della proposta di transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione dei debiti da parte delle Agenzie, ma certamente la previsione di percentuali così elevate in caso di transazione fiscale “forzosa” rende meno agevole l’accettazione da parte dei funzionari di misure di soddisfacimento inferiori (e, in particolare, largamente inferiori).</p><p class="text-justify">Nella composizione negoziata, ai sensi del comma 2-<i>bis</i> dell’art. 23 CCII, non è prevista una misura minima di soddisfacimento al fine dell’accettazione della proposta di definizione parziale del debito erariale. Se da un lato questo fa sì che le Agenzie fiscali potranno quindi valutare in autonomia la proposta di accordo di definizione della debitoria, sulla sola base di ragioni di convenienza (o almeno di equivalenza) rispetto all’alternativa liquidatoria, che rappresenta comunque il requisito indispensabile in tutte le modalità ammesse di riduzione in sede concorsuale del debito erariale, dall’altro lato, tuttavia, non si può ignorare che un riferimento alle soglie minime previste oggi dall’art. 63 CCII potrà operare indirettamente come parametro nelle determinazione delle Agenzie sulle proposte di accordo nella composizione negoziata.</p><p class="text-justify">Per quanto riguarda invece il riscadenziamento del debito, già l’art. 25-<i>bis,</i> comma 4, CCII consentiva una possibilità di ampio differimento fino a sei anni (72 rate mensili), nell’ambito degli strumenti negoziali propri della composizione negoziata previsti dall’art. 23, comma 1, CCII (contratto che assicura la continuità aziendale per un biennio o accordo sottoscritto dall’esperto). Questa possibilità resta anche oggi, ma difficilmente potrebbe consentire di “gestire” la sola componente dilatoria del debito che sia anche, parallelamente, oggetto di stralcio parziale nell’ambito dell’accordo di cui al comma 2-<i>bis</i> dell’art. 23 CCII, anche ove la dilazione fosse comunque contenuta nei limiti delle misure premiali di cui all’art. 25-<i>bis,</i> comma 4, CCII. Il vantaggio di ricorrere alla misura premiale potrebbe essere quello di un percorso “agevolato” per la sola componente dilatoria della proposta, considerato che la stessa non è condizionata a un provvedimento del Tribunale (ma solo alla richiesta sottoscritta dall’esperto e alla pubblicazione del contratto o dell’accordo di cui all’art. 23, comma 1, CCII), né richiede relazioni del professionista indipendente e del revisore, né accordo o assenso delle Agenzie: il dubbio in merito all’ammissibilità di un tale “doppio binario” risiede nel fatto che le misure premiali dell’art. 25-<i>bis</i>, comma 4, CCII sembrano presupporre (nell’originario impianto normativo in cui furono previste) il pagamento integrale dei tributi, ciò che invece non sarebbe realizzato in ipotesi di concorrente proposta di accordo per lo stralcio di parte dei tributi stessi. Analoga dovrebbe essere la conclusione anche per quanto riguarda il possibile cumulo dei vantaggi della riduzione delle sanzioni e degli interessi, pure annoverati tra le misure premiali di cui all’art. 25-<i>bis</i>, comma 4, CCII.</p><p class="text-justify">Il tema centrale della nuova disciplina dell’oggetto dell’accordo transattivo in sede di composizione negoziata, tuttavia, è rappresentato da ciò che la disposizione del comma 2-<i>bis</i> dell’art. 23 CCII non dice, più che da ciò che è espressamente disposto: l’accordo per la ridefinizione del debito riguarda esclusivamente i crediti amministrati dalle agenzie fiscali e, quindi, è esclusa la possibilità di stralciare il debito derivante dai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori. Si tratta di una soluzione di compromesso che – al di là del maggior grado privilegio che assiste i contributi e che comunque condiziona la possibilità di stralcio all’incapienza del patrimonio già a partire dalla possibilità di soddisfare il relativo grado – non sembra potere trovare una valida giustificazione. Si potrebbe essere tentati di pensare che, considerata la nota assenza di disponibilità degli enti previdenziali ad acconsentire a proposte di definizione parziale dei contributi (financo nel concordato preventivo), ben poche sarebbero state le possibilità concrete di addivenire su base volontaria (e in assenza di <i>cram down</i>) a un accordo transattivo sul debito contributivo: tuttavia, l’esclusione <i>ex lege</i> dal novero dei possibili accordi non potrà che avere l’effetto di “rafforzare” l’atteggiamento fin qui assunto dall’INPS e dall’INAIL, a discapito della possibilità di addivenire a una soluzione della crisi attraverso uno strumento meno “invasivo” e oneroso (sia per il debitore che per i creditori) rispetto agli altri strumenti di composizione della crisi.</p><p class="text-justify">Il secondo tema di rilievo, per quanto riguarda il perimetro dei tributi che possono essere oggetto di accordo transattivo con l’Erario, riguarda la disposizione dell’art. 23, comma 2-<i>bis,</i> CCII il quale prevede, al secondo periodo, l’esclusione dei tributi propri dell’Unione Europea. Il tema in sé non è nuovo, posto che nella originaria versione dell’art. 182-<i>ter</i> l.fall. era, appunto, prevista analoga formulazione limitativa, che aveva originato ampia discussione e difformi orientamenti in merito alla falcidiabilità dell’IVA nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti (esclusa poi espressamente in una successiva revisione della norma). Come ben noto, il tema era stato poi superato, prima per effetto di una decisione della Corte di Giustizia dell’Unione (7 aprile 2016, causa C-546/14) e poi della nostra Corte di cassazione (S.U. 8 novembre 2016, n. 26988), per vedere poi normativamente eliminata (con il decreto correttivo del 2017) la disposizione che aveva suscitato le incertezze che oggi potrebbero riproporsi nel nuovo contesto della composizione negoziata. In proposito, si deve convenire pienamente con chi ha dimostrato convincentemente e con ampia argomentazione (G. Andreani, <i>L’introduzione della “transazione fiscale” nella composizione negoziata della crisi</i>, in <i>diritttodellacrisi.it</i>) che il dubbio non ha in realtà ragione di porsi e che l’IVA ben può essere oggetto di stralcio in sede di proposta di accordo transattivo nella composizione negoziata, in forza della nuova disposizione del comma 2-<i>bis</i> dell’art. 23 CCII.</p><p class="text-justify">In tema di ambito oggettivo dell’accordo, resta solo un ultimo cenno alla (perdurante) esclusione (così come negli altri strumenti di composizione della crisi) dei tributi degli enti locali territoriali.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><a href="https://ecommerce.ilsole24ore.com/shopping24/crisi-dimpresa-213.html" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per la versione integrale del documento disponibile su Il Sole 24 Ore</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 02 Dec 2024 17:23:44 +0100</pubDate>
                        <title>Market Abuse: Listing ACT e le altre novità 2024</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/market-abuse-listing-act-e-le-altre-novita-2024</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>4 e 5 dicembre 2024</i><br><i>Live webinar</i></p><p><strong>Francesco Mocci</strong> parteciperà come relatore al corso organizzato da Borsa Italiana dal titolo <i>"Market Abuse: Listing ACT e le altre novità 2024"</i>.&nbsp;</p><p>L'evento, parte del programma formativo di Borsa Italiana Academy, si concentrerà sulle ultime novità normative riguardanti il Market Abuse e sulle implicazioni del nuovo Listing ACT, con particolare attenzione all'accesso al capitale per le PMI.</p><p><a href="https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/academy/corsi-open/corso-marketabuse2024.htm#:~:text=Market%20Abuse%3A%20Listing%20ACT%20e%20le%20altre%20novit%C3%A0%202024&amp;text=Il%2014%20novembre%202024%20%C3%A8,al%20capitale%20per%20le%20PMI." target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per ulteriori informazioni</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 02 Dec 2024 10:10:47 +0100</pubDate>
                        <title>Il Consiglio di Stato sospende (parzialmente) il DM Aree Idonee</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-consiglio-di-stato-sospende-parzialmente-il-dm-aree-idonee</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con ordinanza n. 4298 all’esito della Camera di Consiglio del 14 novembre 2024, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello promosso da un primario operatore delle rinnovabili avverso la propria ordinanza n. 3867/2024, che, in riforma dell’ordinanza TAR Lazio – Roma n. 4082/2024, aveva accolto, ai fini di una sollecita fissazione dell’udienza di merito, l’istanza cautelare presentata dall’appellante con il ricorso proposto per l’annullamento del Decreto Ministeriale 21 giugno 2023, adottato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della cultura e il Ministero dell’agricoltura e avente ad oggetto la “<i>Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili</i>” (cd. D.M. Aree Idonee).</p><p class="text-justify">Sul punto, occorre però fare un passo indietro.</p><p class="text-justify">Con delle Ordinanze “gemelle” (nn. 3866-3867-3868-3869-3870-3871 e 3872), pubblicate all’esito della Camera di Consiglio del 17 ottobre 2024, la Sezione Quarta del Consiglio di Stato si era pronunciata sui ricorsi promossi da alcuni operatori del settore delle rinnovabili avverso le ordinanze con cui i giudici del TAR Lazio avevano rigettato le istanze cautelari presentate con i <strong><u>ricorsi per l’annullamento del DM Aree Idonee quanto agli artt. 1, 3 e 7</u></strong>.</p><p class="text-justify">I ricorsi accolti erano fondati su una serie di motivi, con i quali venivano contestate le decisioni cautelari sia con riferimento al <i>periculum</i> che al <i>fumus</i>, evidenziando, in particolare, che il Decreto:</p><p class="text-justify">- in violazione della legge delega, attribuirebbe alle Regioni il potere di individuare, accanto alle aree idonee e a quelle ordinarie, anche le aree non idonee nonché la facoltà, e non l’obbligo, di considerare idonee le aree così definite dall’art. 20, comma 8, D. Lgs. 199/2021;</p><p class="text-justify">- consentirebbe alle Regioni il potere di individuare le aree nelle quali è vietata l’installazione di impianti fotovoltaici a terra, in applicazione dell’art. 1bis, art. 20, introdotto dall’art. 5, D.L. 63/2024 (D.L. Agricoltura) adottato in violazione (i) dell’art. 77 Cost. ovvero in assenza dei presupposti di necessità e di urgenza; (ii) dell’art. 117 comma 1 Cost. in quanto lo sviluppo degli impianti fotovoltaici sarebbe richiesto in sede europea e (iii) dell’art. 9 Cost. imponendo vincoli eccessivi a impianti essenziali alla salvaguardia dell’ambiente in prospettiva futura.</p><p class="text-justify">Ebbene, sotto il profilo del <i>fumus</i>, il Consiglio di Stato aveva rilevato come i motivi dedotti richiedessero un approfondimento nel merito, con particolare riferimento alle censure che riguardano la semplice facoltà, data alle Regioni, di considerare idonee le aree già classificate tali dall’art. 20 comma 8 D. Lgs. 199/2021 nonché di disciplinare anche le aree non idonee.&nbsp;</p><p class="text-justify">Sotto il profilo del <i>periculum</i>, il Collegio aveva ritenuto che la tutela cautelare fosse rappresentata dalla sollecita fissazione dell’udienza di merito, in quanto solo con una sentenza di merito l’eventuale accoglimento del ricorso può acquistare la stabilità necessaria per poter orientare l’esercizio della potestà legislativa regionale e il successivo eventuale intervento correttivo del Governo, così ordinando la rifissazione delle udienze di merito, già calendarizzate dal TAR Lazio al 5 febbraio 2025, con la massima anticipazione possibile,&nbsp; tenendo conto che l’esercizio della potestà legislativa regionale in attuazione del D.M. Aree Idonee è previsto entro il 31 gennaio 2025 e che la questione da decidere è di rilievo sia per la finanza pubblica, incidendo sull’attuazione del PNRR, sia per il settore privato.</p><p class="text-justify">Con decreto monocratico del 21 ottobre, il Presidente della terza sezione del TAR Lazio aveva, tuttavia,&nbsp;rigettato l’istanza&nbsp;di anticipazione di udienza, confermando la data del&nbsp;5 febbraio 2025.</p><p class="text-justify">Tra i motivi di questa decisione (i) l’oggetto dell’azione impugnatoria che avrebbe già consentito alla parte ricorrente di ottenere, d’ufficio, una fissazione dell’udienza a distanza di pochi mesi; (ii) l’assenza&nbsp; dei caratteri di urgenza&nbsp;o peculiarità tali da&nbsp;giustificare&nbsp;la richiesta di “<i>iper accelerazione</i>” del rito, con abbreviazione dei termini a difesa; (iii) il numero dei ricorsi pendenti aventi ad oggetto l’impugnazione del medesimo D.M., proposti anche da difensori diversi - e che avrebbero dovuto ricevere la stessa priorità al fine di&nbsp;non creare discriminazioni - non compatibile con la già intervenuta fissazione delle udienze fino a febbraio 2025.</p><p class="text-justify">Veniamo ora all’ordinanza n. 4298 del 14 novembre 2024 in commento.</p><p class="text-justify">L’appellante ha, infatti, richiesto allo stesso Consiglio di Stato la revoca o modifica dell’ordinanza cautelare n. 3867/2024 (una delle richiamate ordinanze “gemelle”), a seguito di una “<i>sopravvenienza rilevante ai sensi dell’art. 58 comma 1 c.p.a.</i>”, ossia del fatto che la Regione Sardegna ha approntato il ddl regionale attuativo&nbsp;del decreto impugnato, in senso ritenuto sostanzialmente impeditivo delle iniziative della parte ricorrente.</p><p class="text-justify">Sulla scorta di tale sopravvenienza, <strong><u>il Consiglio di Stato ha, quindi, ritenuto di sospendere il D.M. limitatamente al solo art. 7 comma 2 lettera c), che dà alle Regioni la “</u></strong><i><strong><u>possibilità&nbsp;di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma 8</u></strong></i><strong><u>” del decreto 199/2021</u></strong>, per le ragioni che seguono.</p><p class="text-justify">Con riferimento al <i>fumus</i>, il Collegio ha rilevato come <strong><u>la norma appaia non pienamente conforme all’art. 20, comma 8, del d. lgs. 199/2021</u></strong>, il quale già elenca le aree contemplate come idonee, per cui “<i>in tale disciplina di livello primario <strong><u>non sembra possa rinvenirsi spazio per una più restrittiva disciplina regionale</u></strong></i>”.</p><p class="text-justify">Sul punto, Il Consiglio di Stato ha rigettato le considerazioni espresse dalla difesa dell’Amministrazione, per cui la sospensione “<i>impedirebbe di portare a compimento la procedura di semplificazione della normativa in materia di approvazione dei progetti FER</i>”, da un lato sottolineando che “<i>il decreto impugnato continua a vigere nella sua interezza, salva la norma sospesa di cui sopra</i>”, dall’altro che, essendo l’obiettivo del PNRR “<i>la creazione di un quadro normativo semplificato e accessibile per gli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER</i>)”, sarebbe semmai la disposizione sospesa ad andare in senso contrario “<i>dato che potrebbe introdurre una componente di incertezza in un quadro già definito dalla norma di legge</i>”.</p><p class="text-justify">Quanto al&nbsp;<i>periculum,</i>&nbsp;ad avviso del Collegio, “<i>deve ritenersi integrato, in quanto sulla base del decreto impugnato, come correttamente evidenziato dalla parte appellante, le Regioni sono tenute a provvedere con un atto legislativo, ancorché di contenuto sostanzialmente amministrativo. Quest’atto, come è ben noto, è sindacabile soltanto avanti la Corte costituzionale, nei limiti previsti per questo rimedio, che non sono esattamente sovrapponibili a quelli consentiti dall’ordinaria impugnazione di un atto amministrativo. Di conseguenza, in mancanza della tutela cautelare, una decisione di merito potrebbe intervenire in un momento in cui i progetti di interesse della parte appellante potrebbero essere non più realizzabili per effetto della legge regionale sopravvenuta, con lesione del principio dell’effettività della tutela giurisdizionale</i>”.</p><p class="text-justify">Il Consiglio di Stato, ovviamente, precisa di far salvo con la propria pronuncia “<i>l’esercizio da parte della Regione dell’autonomia legislativa che le spetta in base alla Costituzione, dovendo solo in proposito tenersi conto della sospensione della norma del decreto ministeriale operata con quest’ordinanza</i>”.</p><p class="text-justify">In conclusione, quindi, <strong><u>il DM Aree idonee risulta attualmente sospeso, limitatamente alla sola norma dell’art. 7, comma 2, lettera c)</u></strong>, ossia nella parte in cui sembrerebbe lasciare alle singole Regioni la facoltà di restringere il campo di applicazione delle aree “immediatamente” idonee ai sensi dell’art. 20, comma 8, D.Lgs. n. 199/2021, sino al termine di efficacia dell’ordinanza in commento, ovvero sino alla pubblicazione della sentenza di merito che il TAR Lazio, come noto, pronuncerà all’esito dell’udienza pubblica già fissata al 5 febbraio 2025.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 28 Nov 2024 11:53:25 +0100</pubDate>
                        <title>All’esame della Corte costituzionale il termine di dodici mesi per l’annullamento in autotutela</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/allesame-della-corte-costituzionale-il-termine-di-dodici-mesi-per-lannullamento-in-autotutela</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il Consiglio di Stato, con sentenza del 16 ottobre 2024 n. 8296, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 21-<i>nonies</i>, comma 1, della legge n. 241/1990 relativamente alla parte in cui è previsto il termine di dodici mesi per l’annullamento in autotutela dei provvedimenti amministrativi.</p><p class="text-justify">Nel dettaglio, l’asserita illegittimità costituzionale deriverebbe dal contrasto del predetto termine di dodici mesi per l’annullamento in autotutela con gli articoli 3, comma 1, 9, commi 1 e 2, 97, comma 2 e 117, comma 1, della Costituzione (relativamente agli articoli 1, lett. b. e d. e 5 lett. a. e c. della “<i>Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale per la società</i>” del 27 ottobre 2005).</p><p class="text-justify">Ad avviso del Collegio, in particolare, la previsione di un termine fisso e inderogabile così come previsto dall’articolo 21-<i>nonies</i>, comma 1, della legge n. 241/1990, impedirebbe alle amministrazioni competenti di valutare adeguatamente gli interessi “sensibili” quali, ad esempio, la tutela del patrimonio storico e artistico. Al contrario, la previsione di un termine “<i>elastico agganciato al canone della ragionevolezza</i>” permetterebbe alla pubblica amministrazione di ponderare adeguatamente gli interessi in gioco, evitando che quelli di primario rilievo costituzionale “<i>si rivelino sempre meccanicamente recessivi, per effetto del mero decorso del tempo, rispetto alla tutela di una situazione giuridica a matrice individuale</i>”.</p><p class="text-justify">Del resto, sempre secondo l’interpretazione del Collegio, nell’ambito di diversi istituti amministrativi, il legislatore ha valutato di prevedere una disciplina <i>sui generis</i> e temporalmente dilatata a tutela di interessi di rango primario e superindividuale. Tali istituti, a titolo esemplificativo, sono da ricondursi all’art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990, che sancisce che le disposizioni in materia di “silenzio- assenso” non si applicano ai procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico; all’art. 19, comma 1, della legge n. &nbsp;241/1990, che esclude dal campo di applicazione della SCIA i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali; agli artt. 14-<i>bis</i>, 14-<i>ter</i> e 14-<i>quinquies</i> della legge n. 241/1990 che stabiliscono (i) termini più lunghi per l’assunzione delle decisioni e per la conclusione dei lavori delle conferenze dei servizi nelle ipotesi in cui siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e dei beni culturali; (ii) nonché rimedi specifici avverso la determinazione conclusiva della conferenza dei servizi in favore delle amministrazioni dissenzienti preposte alla tutela dei predetti interessi.&nbsp;</p><p class="text-justify">Sotto un altro profilo, i giudici hanno evidenziato che la previsione di un limite temporale rigido per la possibilità di intervento in autotutela si tradurrebbe, indirettamente, nella “<i>preclusione della spendita di altri profili di capacità speciale autoritativa dell’amministrazione</i>”, con ciò intendendo che si limiterebbe il ri-esercizio del potere amministrativo conseguente all’annullamento del precedente provvedimento.</p><p class="text-justify">Si resta, quindi, in attesa di conoscere la decisione della Corte costituzionale che potrebbe mettere in discussione un importante strumento di certezza del diritto e, per l’effetto, provocare rilevanti conseguenze in capo ai privati interessati da un eventuale annullamento in autotutela.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 27 Nov 2024 16:56:30 +0100</pubDate>
                        <title>Procedure di ADR e controversie in materia assicurativa</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/procedure-di-adr-e-controversie-in-materia-assicurativa</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Venerdì 29 novembre</i><br><i>Dalle 14.30 alle 17.30</i><br><i>Webinar</i></p><p><strong>Ludovica D'Ostuni </strong>e <strong>Emanuele Marzano </strong>parteciperanno all'evento online organizzato dalla Commissione Diritto delle Assicurazioni dell'Ordine degli Avvocati di Milano.&nbsp;</p><p>In particolare, Ludovica sarà relatrice con un intervento dal titolo “Arbitrato Assicurativo, descrizione dell'istituto e della sua possibile disciplina”, mentre Emanuele si focalizzerà su "Accordo sulle modalità di svolgimento della negoziazione assistita, sulla formulazione di procedure standard e quando si deve o conviene concludere un accordo di negoziazione assistita.</p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/nctm/PDF/corso_milano.pdf" target="_blank"><u>Clicca qui per il programma completo dell'evento</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 27 Nov 2024 10:03:13 +0100</pubDate>
                        <title>Golden power su BPM</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/golden-power-su-bpm-perche-le-tesi-del-governo-sono-deboli</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.we-wealth.com/news/golden-power-governo-ops-unicredit-banco-bpm" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Tratto da We Wealth</u></strong></a></p><p>L’offerta lanciata da <strong>Unicredit</strong> sulla totalità delle azioni <strong>Banco Bpm </strong>non piace né al<a href="https://www.we-wealth.com/news/banco-bpm-cda-unicredit-ops" target="_blank" rel="noreferrer"> Cda guidato da Giuseppe Castagna</a> né al governo. L’aspetto apparentemente più anomalo è che sia stato il governo a esprimersi per primo e con la maggiore forza per respingere quella che, a prima vista, sembrerebbe una mossa di consolidamento finanziario che, storicamente, le autorità italiane ed europee hanno sempre accolto con i migliori auspici. Il <strong>ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti</strong>, ha evocato l’utilizzo dell’arma più potente in mano al governo per poter influenzare, o anche bloccare, un’operazione di fusione e acquisizione fra attori privati: il <strong>golden power</strong>. Questo potere straordinario, introdotto nel 2012 e successivamente esteso a una pluralità di settori, incluso quello creditizio, impedisce che un’operazione finanziaria possa compromettere gli interessi strategici del Paese. Tipicamente, viene evocato quando all’orizzonte ci sono acquisizioni da parte di attori stranieri. In questo caso, la tesi espressa dal <strong>ministro dei Trasporti, Matteo Salvini</strong>, è che <strong>Unicredit “è straniera”</strong> perché solo il 7% degli azionisti della banca guidata da <strong>Andrea Orcel</strong> è italiano.</p><p>Per la verità, l’italianità di Unicredit non è decisiva, sulla carta, per poter mettere il governo nelle condizioni di esercitare il golden power. “Da inizio 2023 la normativa consente al governo di esercitare questo potere anche nel caso di operazioni tra aziende italiane e anche nel settore bancario”, dice a <i>We Wealth</i> il <strong>ceo di Excellence Consulting, Maurizio Primanni</strong>, “la norma è contenuta nel Decreto Energia del 2022 e quindi quanto paventato dal ministro Giorgetti ha fondamento giuridico”. In quasi due anni, tuttavia, il governo non ha mai esercitato il golden power “nei confronti di un investitore italiano residente in Italia”, ha dichiarato all’agenzia <i>Radiocor</i> il direttore scientifico dell’Osservatorio Golden Power, Michele Carpagnano.</p><p><strong>Golden Power: cosa può fare il governo, e con quali limiti</strong></p><p><strong>Nel caso dell’Ops di Unicredit a Banco Bpm, al governo non basta dimostrare che la società “comprata” è strategica per gli interessi italiani e rientra nei requisiti di legge per poter attivare il golden power. </strong>Per inciso, questo aspetto è ovvio: secondo il Dpcm 179 del 2020, il governo può intervenire a protezione, fra le altre cose, delle “attività economiche di rilevanza strategica finanziarie, creditizie e assicurative, anche se svolte da intermediari, esercitate da imprese che realizzano un fatturato annuo netto non inferiore a 300 milioni di euro e aventi un numero medio annuale di dipendenti non inferiore a duecentocinquanta unità”.</p><p><strong>Il secondo e decisivo requisito per attivare il golden power è una valutazione motivata sui pericoli che l’acquisizione di Unicredit comporterebbe per gli interessi strategici italiani</strong>. “Il governo ha a disposizione numerosi strumenti ma l’esercizio di questi poteri, per quanto espressione di ampia discrezionalità, non è privo di limiti”, dice a <i>We Wealth</i> <strong>Francesco Mazzocchi, Counsel dello studio legale ADVANT Nctm</strong>. “Alla base del loro esercizio devono sussistere motivi imperativi di interesse generale (una ‘minaccia di grave pregiudizio agli interessi dello Stato’) che – visto l’impatto di tali restrizioni sulla libertà di impresa, così come sulle libertà di stabilimento e di libera circolazione dei capitali – devono essere interpretati restrittivamente”.</p><p>A leggere le dichiarazioni del ministro Salvini, il problema di fondo, agli occhi del governo, sarebbe la perdita dell’italianità del gruppo Banco Bpm: “Unicredit ormai di italiano ha poco e niente: è una banca straniera. <strong>A me sta a cuore che realtà come Bpm e Mps che stanno collaborando, soggetti italiani che potrebbero creare il Terzo Polo italiano, non vengano messe in difficoltà</strong>”. Molto poco chiaro, al di là della natura prevalentemente straniera dell’azionariato di Unicredit, quale sia l’effetto lesivo del consolidamento dal punto di vista della tutela dell’interesse nazionale.</p><p>Qualora il governo decidesse di esercitare il suo potere per proteggere la strategia del Terzo Polo guidato da Banco Bpm, dovrebbe completamente bloccare – e non porre condizioni sul piano strategico di Unicredit relative al gruppo combinato con Banco Bpm. Statisticamente, mosse di questo tipo sono state rarissime: <strong>su 30 casi in cui il golden power è stato effettivamente esercitato, solo in due il governo è arrivato ad opporsi all’acquisto delle partecipazioni</strong>.</p><p>Inoltre, motivare un blocco già di per sé rumoroso sulla base di considerazioni legate al destino di Mps, in mano allo Stato ancora per l’11,7%, <strong>rischia di apparire più una strategia politica di comodo, che non la protezione di un interesse nazionale.</strong></p><p><strong>Una Unicredit “meno straniera”</strong></p><p>Le basi per ostacolare un’acquisizione fra attori italiani priva di precedenti non sembrano delle più solide. Dal momento che Unicredit offre di scambiare le sue azioni con quelle di Banco Bpm grazie a nuove emissioni di capitale per circa 10 miliardi di euro, il risultato dell’operazione inciderebbe profondamente sull’azionariato complessivo di Unicredit.</p><p>Dal momento che solo il 15% circa degli azionisti rilevanti di Banco Bpm è estero (Credit Agricole e BlackRock), il gruppo risultante dall’integrazione Unicredit-Banco innalzerebbe la quota di azionariato italiano dal 7% attuale della sola Unicredit a oltre il doppio (e ancor di più se il prezzo dell’offerta sarà rivisto al rialzo). Inoltre, il nuovo gruppo realizzerebbe circa il 50% del fatturato in Italia, assicurando la centralità del Paese nelle politiche dell’istituto. In un certo senso, l’Ops renderebbe di fatto “meno straniera” la seconda banca più importante in Italia – fatto che complicherebbe non di poco la tesi del governo sulla minaccia agli interessi nazionali, necessaria per motivare il blocco totale dell’operazione.</p><p>“L’eventuale esercizio di poteri speciali da parte del governo”, conclude Mazzocchi, “dovrà essere oggetto di attenta considerazione, tenendo presente che gli interessi pubblici che più intuitivamente vengono in rilievo per questa operazione come la concorrenza e stabilità finanziaria devono essere presidiati dalle autorità di settore”.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 25 Nov 2024 09:34:40 +0100</pubDate>
                        <title>PEM Talks - Il ruolo del Private Debt nel settore</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/pem-talks</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>27 novembre 2024</i><br><i>17.00-18.00</i><br><i>Evento Online</i></p><p><strong>Emidio Cacciapuoti</strong> sarà relatore al terzo appuntamento dedicato al Private Equity Monitor organizzato dalla Liuc Business School.</p><p>L'evento, online, verterà sul ruolo del Private Debt nel settore; verranno inoltre presentati i dati del terzo trimestre PEM “Italia 2024”.</p><p>ADVANT Nctm è sponsor del Private Equity Monitor.&nbsp;</p><p><a href="https://km.nctm.it/Intranet/home/mainColumnParagraphs/011111111111111111111111111112/text_files/file/PROGRAMMA%20EVENTO%20PEM_27_11_24[29].pdf" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per ulteriori info</u></a><br><a href="https://w3.liuc.it/iscrizioni/f.php?f=3942" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per iscriverti</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                                <category>Private Equity and Venture Capital</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 22 Nov 2024 15:22:59 +0100</pubDate>
                        <title>Strategie di gestione e tutela dei marchi: patrimonio e futuro delle imprese</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/strategie-di-gestione-e-tutela-dei-marchi-patrimonio-e-futuro-delle-imprese</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Mercoledì 27 novembre</i><br><i>Dalle 14.30</i><br><i>Università degli Studi di Milano</i></p><p><strong>Paolo Lazzarino</strong> parteciperà all'evento organizzato da <a href="https://www.indicam.it/" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Indicam</u></a> dedicato alle sfide ed opportunità legate alla gestione dei marchi aziendali, con particolare attenzione alla loro evoluzione come elenco di identità e valore per le imprese.</p><p>In particolare, Paolo interverrà durante il panel “Patrimonio e continuità: peculiarità nella gestione di marchi e rapporto con l'azienda”.</p><p><a href="https://www.indicam.it/all-events/strategie-di-gestione-e-tutela-marchi-patrimonio-e-futuro-delle-imprese/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per maggiori informazioni</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 22 Nov 2024 14:41:21 +0100</pubDate>
                        <title>International Arbitration and Risk Management</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/international-arbitration-and-risk-management</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Alberto Toffoletto </strong>e <strong>Angelo Anglani </strong>parteciperanno all'evento organizzato da SDA Bocconi - School of Management che si terrà i prossimi<strong> 26-28 novembre presso l'Università Bocconi</strong>.</p><p>L'incontro si pone l'obiettivo di approfondire le principali tematiche legate all'arbitrato internazionale e alla gestione dei rischi in contesti globali, offrendo strumenti pratici e analisi strategiche per i professionisti del settore.</p><p>In particolare, Angelo Anglani parteciperà al panel <strong>International arbitration as a “project”</strong> previsto per martedì 26 novembre alle ore 11.00 con focus su:</p><ul><li>the preliminary SWOT analysis (of the claimant and the respondent)</li><li>early Case Assessment</li><li>creation of the team and identification of the internal manager/supervisor (legal, technical, commercial)</li><li>the selection of external consultants (legal and technical)</li><li>alternative remuneration models for external consultants</li><li>monitoring costs</li></ul><p>Alberto Toffoletto interverrà invece giovedì 28 novembre, alle ore 14.00, durante il panel <strong>Domestic vs International “Handling” of international Arbitrations?</strong></p><p><a href="https://www.sdabocconi.it/en/executive-open-programs/international-arbitration-and-risk-management-315542" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per ulteriori informazioni</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 21 Nov 2024 14:48:02 +0100</pubDate>
                        <title>IEI Connect 2024</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/iei-connect-2024</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>26 novembre | Hotel Gallia di Milano</strong></p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/gianluca-massimei" target="_blank"><strong><u>Gianluca Massimei</u></strong></a><strong> </strong>interverrà in occasione dell’edizione 2024 di IEI Connect, l’evento dedicato al settore del caffè organizzato dall'Istituto Espresso Italiano (IEI).</p><p>Gianluca parlerà del tema del recupero dei crediti, un’attività che ha assunto una rilevanza sempre maggiore per molte aziende del suddetto settore.&nbsp;</p><p>→ <a href="https://www.inei.coffee/it/Gli-ultimi-comunicati/IEI-Connect-2024-presenta-la-ricerca-esclusiva-su-baristi-e-consumatori-Il-26-novembre-la-giornata-promossa-da-Istituto-Espresso-Italiano" target="_blank" rel="noreferrer"><i><u>IEI Connect 2024</u></i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 20 Nov 2024 17:11:49 +0100</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm, MMN e Rete Clima insieme per la forestazione urbana di Nova Milanese (MB)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-mmn-e-rete-clima-insieme-per-la-forestazione-urbana-di-nova-milanese-mb</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Lo Studio Legale ADVANT Nctm e Magnetic Media Network S.p.A. (di seguito MMN), in collaborazione con Rete Clima, si sono riuniti per mettere a dimora 200 alberi in un'area destinata a riqualificazione dopo la chiusura di una cava locale. L'iniziativa si inserisce in un progetto di rinaturalizzazione, mirato a incrementare una nuova area verde e aumentare la biodiversità locale.</p><p>Nell’ambito del costante impegno di ADVANT Nctm per il raggiungimento dei principali Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, lo Studio Legale e le sue persone intraprendono per la prima volta un’attività di forestazione. Questo evento rappresenta una tappa importante nella strategia ESG aziendale, in cui le attività di forestazione contribuiscono alla riduzione e compensazione delle emissioni di CO2 generate dai processi di stampa gestiti.&nbsp;</p><p>MMN, Xerox Gold Authorised Concessionaire, ha svolto per ADVANT Nctm un’accurata analisi di Carbon&nbsp;Footprint attraverso l’esclusiva metodologia di calcolo certificata ICMQ, considerando non solo l’impatto carbonico sull’intero ciclo di vita dei device Xerox e dei suoi processi di stampa, ma arrivando a compensare anche il consumo di carta.</p><p>Tra gli obiettivi di ADVANT Nctm anche l’utilizzo di carta Xerox 100% riciclata post-consumo. Questa carta è disinchiostrata senza alcun impiego di sbiancanti, è totalmente priva di brillantanti ed è neutra in emissioni di CO₂. Per questo ha ottenuto le certificazioni “Nordic Swan” e “Blue Angel” per il controllo delle emissioni durante la produzione e per il rispetto dell’ambiente.</p><p>Inoltre, ADVANT Nctm in collaborazione con il reparto IT di Legalsoftech, ha deciso di rendere Carbon Neutral anche l'intero parco Apple esistente, andando di fatto ad anticipare un traguardo che Apple stessa, già impegnata nell’utilizzo di materiali riciclati e nell’ingegnerizzazione di prodotti sempre più vicini all’impatto zero, raggiungerà entro il 2030.</p><p>Queste decisioni hanno portato alla definizione di un piano di compensazione carbonica, per un totale di 232.000 Kg di CO₂eq. Le emissioni residue sono state quindi compensate attraverso 232 Carbon offset VCS Verra a sostegno dei seguenti progetti internazionali:</p><ul><li><span>Wind Power Project in Rajasthan, che consiste nella&nbsp;generazione di elettricità&nbsp;da fonte eolica&nbsp;mediante l'installazione di 16 generatori di turbine eoliche (WTG) a Jaisalmer, Rajasthan in India, con lo scopo di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili.</span></li><li><span>Cordillera Azul National Park REDD+ Project&nbsp;in Perù, un progetto REDD+ del Parco Nazionale della Cordillera Azul, che ha come obiettivo la conservazione di una magnifica distesa di foreste di pianura e montane.</span></li></ul><p>ADVANT Nctm e le sue persone hanno preso parte a un evento di team building per la messa a dimora di 200 alberi tra esemplari di latifoglie miste arboree e arbustive al fine di ripristinare le dinamiche naturali coerenti con la vegetazione potenziale, con l'obiettivo della ricostruzione dell’habitat originario e del recupero della diversità di specie arboree.</p><p>Questo intervento si inserisce tra i numerosi progetti IT Carbon Neutral di MMN,&nbsp; Xerox Gold Authorised Concessionaire e primo Apple Authorised Enterprise Reseller in Italia, esempio virtuoso di Solutions Provider che accompagna le aziende verso l’adozione di modelli di economia circolare, attraverso percorsi di trasformazione digitale attenti alle tematiche ambientali. Attraverso best practice consolidate in ambito Enterprise, ricerca e sviluppo, MMN ha ottenuto un’esclusiva certificazione ICMQ sulla metodologia di calcolo dell’impronta carbonica dei dispositivi di stampa Xerox.</p><p>“Siamo estremamente orgogliosi di partecipare attivamente a questo progetto di forestazione urbana, che è parte del nostro impegno verso la sostenibilità” – dichiara Riccardo Sallustio, partner di ADVANT Nctm. “Questo evento rappresenta un'opportunità concreta per restituire valore al territorio e contribuire alla rigenerazione urbana e all’assorbimento di anidride carbonica. La collaborazione con MMN e Rete Clima ci ha permesso di generare un impatto positivo non solo per l'ambiente urbano ma anche per le persone e le comunità che serviamo. La partecipazione a questo progetto rafforza ulteriormente la nostra intenzione di integrare la sostenibilità in tutte le aree operative dello Studio”.</p><p>“Siamo entusiasti di collaborare con lo Studio Legale ADVANT Nctm in questo progetto innovativo di compensazione carbonica dei processi di stampa - sottolinea Antonio Poloni (VP MMN) - “Questo progetto rappresenta un passo avanti nel percorso verso la sostenibilità ambientale. Oggi, grazie ai progetti IT Carbon Neutral, continuiamo a rispondere a un’esigenza sempre più diffusa&nbsp;accompagnando i nostri clienti verso la neutralità carbonica delle proprie scelte tecnologiche”.</p><p>L’intervento di forestazione di Nova Milanese - afferma Paolo Viganò - Presidente di Rete Clima - nasce dalla volontà delle aziende di contribuire, con azioni concrete ed efficaci, alla tutela ambientale: piantare un albero è un’occasione straordinaria per parlare di cambiamenti climatici e di cosa può fare ognuno per contrastarli, attraverso uno stile di vita più sostenibile. Inoltre, prosegue Viganò, le attività di forestazione prevedono la piantagione e coltivazione per tre anni di piante autoctone, appartenenti a diverse specie arboree e arbustive, tipiche della zona. Le piante sono prodotte nei vivai locali perché lo scopo dei progetti è anche quello di valorizzare la filiera florovivaistica italiana. Tutte le piante sono accompagnate da passaporto fitosanitario, che garantisce il controllo, la tracciabilità e l’assenza di malattie la cui diffusione potrebbe causare gravi danni economici ed ambientali”.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>ESG</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 20 Nov 2024 15:28:30 +0100</pubDate>
                        <title>Contratti derivati, fair value ed il principio della cd. “alea razionale”</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contratti-derivati-fair-value-ed-il-principio-della-cd-alea-razionale</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Articolo a cura di <strong>Giovanni de Capitani</strong> e <strong>Davide Brollo</strong></p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>1. Introduzione</strong></p><p class="text-justify">Con ordinanza n.7386 del 19 marzo 2024, La Corte di Cassazione, si è nuovamente pronunciata in materia di contratti derivati e, in particolare, sulle conseguenze derivanti dall’assenza di una precisa ed esplicita indicazione dei cd. costi impliciti all’interno del contratto di <i>swap</i>.&nbsp;</p><p class="text-justify">Secondo il parere della Suprema Corte, il contratto di <i>interest rate swap</i> che non contenga un accordo tra intermediario ed investitore sulla misura dell’alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti e condivisi tra le parti, compresa l’indicazione e la quantificazione del <i>mark to market</i> iniziale e degli ulteriori costi impliciti applicati dall’intermediario, è nullo, incidendo le suddette carenze sulla validità del contratto derivato.</p><p class="text-justify">La vicenda definita dall’ordinanza della Suprema Corte verteva su una società che aveva convenuto in giudizio un istituto di credito per far dichiarare nullo il contratto di swap concluso tra le parti in data 22 settembre 2008 oltre che il contratto quadro contestualmente perfezionato, richiedendo, <u>in via subordinata</u>, che la Corte pronunciasse l’annullabilità del contratto di swap e, <u>in via ulteriormente gradata,&nbsp;</u>la risoluzione dello stesso per inadempimento dell’intermediario. La ricorrente ha altresì richiesto che la banca fosse condannata al risarcimento dei danni.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>2. Le riflessioni della Corte d'Appello di Torino</strong></p><p class="text-justify">La Corte di Appello di Torino in data 29 ottobre 2019 ha pronunciato sentenza (n. 1742/2019) con cui, in parziale riforma della pronuncia di primo grado (che aveva rigettato in toto le pretese attoree), ha condannato la banca a corrispondere all’appellante a titolo di risarcimento del danno la somma di Euro 20.165,93 (oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo effettivo), pari all’ammontare del <i>fair value</i> negativo al momento della stipula del contratto di swap, valutato dal CTU sulla base della differenza tra il tasso d’interesse fisso effettivo del 5,1% applicato allo swap su un nozionale di Euro 750.000,00 e dovuto dalla società e il tasso d’interesse fisso pari al 4,74% che avrebbe reso equivalenti le prestazioni delle parti ai sensi del contratto di Swap e reso, per tale ragione, il contratto di swap “par”.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il giudice dell’impugnazione ha però escluso che il contratto derivato dedotto in lite fosse nullo, annullabile o passibile di una pronuncia di risoluzione per inadempimento, sulla base del fatto che l’indicazione del <i>mark to market</i> non può essere considerata come elemento essenziale del contratto derivato e che, conseguentemente, la sua mancanza non ne determina la nullità per difetto di causa; ha tuttavia osservato che, a fronte dell’inadempimento della banca del dovere di una corretta e completa informazione, potesse essere riconosciuto un risarcimento del danno, come sopra indicato, in misura pari all’ammontare della commissione implicita percepita dall’istituto di credito (commissione apparentemente esclusa dal contratto ma di fatto applicata dalla banca).&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>3. I principi dell'ordinanza n.7368 del 19 marzo 2024 e il richiamo alle sezioni unite del 2020</strong></p><p class="text-justify">Avverso la decisione della Corte d’Appello, sopra richiamata, la società ricorre in cassazione con un’impugnazione articolata in sei motivi. In particolare, occorre porre attenzione al secondo motivo di ricorso con cui viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli articoli 21 e 23 del T.u.f. e degli articoli 1418, 1325 e 1346 del Codice Civile sulla base del fatto che la corte territoriale non abbia constatato la nullità del contratto alla luce dell’assenza dell’indicazione del <i>mark to market</i>, inteso come valore negativo per il cliente, che non può che essere considerato come elemento essenziale del contratto di swap. La ricorrente deduce altresì che: <i>“(…) la banca era tenuta ad indicare gli elementi causali del contratto, al fine di far comprendere all’investitore l’alea contrattuale. (…) il riconoscimento normativo della causa del contratto risiede nella razionalità dell’alea, cioè nella sua misurabilità e conoscibilità, non essendo meritevole di tutela un negozio in cui vi siano alee ignote ad uno dei contraenti e/o estranee all’oggetto dell’accordo</i>”.&nbsp;</p><p class="text-justify">La Suprema Corte, accogliendo il secondo motivo di ricorso, precisa che gli swap (che di natura hanno un contenuto non etero regolamentato) si contraddistinguono per il fatto che lo strumento finanziario cd. <i>non par</i> (come quello del caso di specie) presenta al momento della stipula un valore negativo per una delle due parti poiché uno dei due flussi di pagamento non riflette il livello dei tassi del mercato. In tale caso, l’unico modo per poter riequilibrare le prestazioni corrispettive sarebbe quello di prevedere il pagamento di una commissione alla controparte che subisce e accetta le condizioni maggiormente penalizzanti (commissione che nel caso di specie non era stata prevista in favore dell’investitore rendendo, per l’appunto, il contratto derivato di natura<i> non par</i> dato il valore iniziale dello <i>swap&nbsp;</i>negativo a discapito della società).&nbsp;</p><p class="text-justify">Tale disallineamento, continua la Suprema Corte, trova ragione nel fatto che&nbsp;“<i>l’intermediario che negozia per conto proprio è in grado di conoscere con maggior precisione le caratteristiche del prodotto&nbsp;(e, quindi, essenzialmente, gli scenari probabilistici che sono associati ai flussi monetari che il contratto programma)</i>”.</p><p class="text-justify">Come ricorda la Suprema Corte: “<i>L’importanza dei costi impliciti nasce dal fatto che l’occultamento del reale valore dello strumento finanziario è stato alternativamente considerato, nelle diverse prospettive ricostruttive che hanno trovato espressione in dottrina e in giurisprudenza, ora come un risultato non coerente con la causa del contratto, ora, come una condizione che rende indeterminabile l’oggetto di questo, ora come un inadempimento dell’intermediario agli obblighi informativi nei confronti dell’investitore: sicché&nbsp;la presenza dei detti costi potrebbe alternativamente rilevare sul piano genetico, determinando la nullità del contratto, oppure sulla dinamica attuativa del rapporto obbligatorio, traducendosi nella mancata osservanza, da parte dell’intermediario, dell’obbligo, posto dall’art. 23, lett. a), TUF, di «comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza per servire al meglio l’interesse del cliente»: con conseguente applicazione dell’apparato rimediale operante per il caso di inadempimento</i>.”.&nbsp;</p><p class="text-justify">Proseguendo nell’analisi del secondo motivo di ricorso, la Suprema Corte richiama la pronuncia delle Sezioni Unite (n. 8770/2020) che aveva statuito come l’assenza dell’indicazione del mark to market del derivato (i.e. il costo, pari al valore reale dello swap ad una certa data, al quale una parte può anticipatamente chiudere tale derivato od un terzo soggetto, estraneo all’operazione di investimento iniziale, è disposto a subentrarvi), da considerarsi elemento essenziale del contratto di swap, comporti la nullità del medesimo. In particolare, le Sezioni Unite avevano qualificato tale nullità come “strutturale” <i>ex</i>&nbsp;art. 1418, comma 2, Codice Civile) essendo per l’appunto inerente a elementi essenziali del contratto.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>4. Conclusioni</strong></p><p class="text-justify">Sulla base delle ragioni meglio descritte nei precedenti paragrafi, viene contestata alla Corte d’Appello l’errata considerazione che i giudici di merito hanno fatto relativamente all’assenza di una puntuale indicazione della misura dell’alea del contratto derivato oggetto della pronuncia, comprendente il cd. <i>mark to market</i> e tutti gli ulteriori costi impliciti accessori del contratto di <i>swap</i>.</p><p class="text-justify">Tale carenza, ribadisce la Suprema Corte, indice sulla validità del contratto e ne determina, di conseguenza, la relativa nullità.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 20 Nov 2024 11:10:00 +0100</pubDate>
                        <title>Al vaglio della Corte Costituzionale la soglia di gravità delle violazioni tributarie definitivamente accertate quale causa di esclusione dalle gare</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/al-vaglio-della-corte-costituzionale-la-soglia-di-gravita-delle-violazioni-tributarie-definitivamente-accertate-quale-causa-di-esclusione-dalle-gare</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Articolo a cura di <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/maria-pia-marzaro" target="_blank"><strong>Maria Pia Marzaro</strong></a> e <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/francesco-follieri" target="_blank"><strong>Francesco Follieri</strong></a>.</p><p class="text-justify">Con ordinanza dell’11 settembre 2024, n. 7518, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di<strong> legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 4, secondo periodo, del d.lgs. 50/2016</strong>, laddove prevede la soglia di gravità per le violazioni tributarie definitivamente accertate, discostandosi da precedenti della Sez. V (che aveva già dichiarato manifestamente infondate analoghe questioni di illegittimità costituzionale).</p><p class="text-justify">Infatti, in base all’art. 80, co. 4, d.lgs. n. 50/2016:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>le violazioni tributarie definitivamente accertate sono gravi <strong>se superano l’importo di euro 5.000,00</strong>, stabilita dall’art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>le violazioni non definitivamente accertate, invece, <strong>sono gravi se sono pari o superiori al 10% del valore</strong> del contratto e comunque superiori ad Euro 35.000,00.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Con l’ordinanza in commento, il Consiglio di Stato, esclusa la disapplicazione per contrasto con il principio di proporzionalità che deve informare le deroghe alle cause di esclusione previste dalle Direttive del 2014 in materia di contratti pubblici, <strong>ritiene rilevante e non manifestamente infondata </strong>la questione di legittimità costituzionale dell’art. 80, co. 4, d.lgs. n. 50/2016, in relazione all’art. 3 della Costituzione.</p><p class="text-justify">Invero, ad avviso del Collegio, il sistema di determinazione della soglia di gravità per le irregolarità fiscali definitivamente accertate (a portata automaticamente escludente) “<i>si pone in tensione insanabile con l’art. 3 Cost. quale crogiuolo in cui si fondono secondo un sapiente dosaggio assiologico i principi cardinali di proporzionalità e ragionevolezza</i>”.&nbsp;</p><p class="text-justify">In particolare, secondo il Collegio, la norma è irragionevole e sproporzionata <strong>per due ordini di ragioni</strong>:&nbsp;</p><p class="text-justify">(a) l’art. 80, co. 4, d.lgs. n. 50 del 2016 richiama la soglia di un meccanismo (quello dell’art. 48 <i>bis</i> del d.P.R. n. 602 del 1973) che comporta la <strong>compensazione automatica tra crediti</strong> nei confronti delle pubbliche amministrazioni e debito erariale. Con la conseguenza che lo stesso debito, se sorto prima della partecipazione alla gara, comporta automaticamente l’esclusione (indipendentemente dal valore del contratto e dalle dimensioni dell’operatore economico), mentre se sorto in corso di esecuzione comporta solo il congelamento del credito vantato dal contribuente nei confronti della p.a. per la somma corrispondente al debito tributario;</p><p class="text-justify">(b) la soglia per le violazioni tributarie definitivamente accertate è <strong>ingiustificatamente più bassa</strong> di quella prevista per le violazioni tributarie non definitivamente accertate, ove la gravità è commisurata al valore del contratto da aggiudicare e presidiata da una soglia <i>de minimis </i>(Euro 35.000,00).</p><p class="text-justify">Il Consiglio di Stato – conscio della discrezionalità del legislatore in materia – <strong>quasi suggerisce alla Corte costituzionale una sentenza additiva di principio</strong>, con la quale cioè si sancisca che sono “<i>gravi violazioni definitivamente accertate quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602</i>”, ossia superiore ad Euro 5.000,00,“<i>e che, in ogni caso, sono correlate al valore dell'appalto</i>”, lasciando perciò al legislatore la determinazione della proporzione rispetto al valore dell’appalto. In altre parole, secondo il Consiglio di Stato, il legislatore non sarebbe tenuto ad estendere alle violazioni definitivamente accertate la soglia di rilevanza del 10% del valore del contratto da aggiudicare.&nbsp;</p><p class="text-justify">La questione portata all’attenzione della Corte costituzionale è estremamente attuale, perché l’art. 94, co. 6, l’art. 95, co. 2, e l’Allegato II.10 del d.lgs. n. 36/2023 (allo stato non oggetto dello schema di decreto correttivo) ripetono la medesima disciplina della gravità delle violazioni tributarie. A ben vedere, poi, il d.lgs. 36/2023 ha in un certo senso ulteriormente<strong> sottolineato la disparità di trattamento</strong> tra le violazioni tributarie definitivamente accertate e quelle non definitivamente accertate, collocando quelle definitive nell’art. 94, cioè fra le cause di esclusione automatica, e quelle non definitive nell’art. 95, cioè fra le cause di esclusione non automatica. Sicché, malgrado l’ordinanza di rimessione si riferisca solo all’art. 80 dell’abrogato codice dei contratti pubblici e, perciò, l’eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale possa avere effetti solo in relazione a quella norma, non è da escludere che una pronuncia sull’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 possa riverberarsi anche sulla disciplina attualmente vigente.&nbsp;</p><p class="text-justify">Del resto, per le stesse ragioni evidenziate dal Consiglio di Stato <strong>è lecito dubitare della legittimità costituzionale</strong> anche dell’art. 94, co. 6, d.lgs. n. 36/2023. Sicché non è da escludere che, in attesa della decisione della Corte costituzionale, possa essere sollevata anche questione di legittimità costituzionale dell’attuale disciplina di questa causa di esclusione.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 19 Nov 2024 09:58:15 +0100</pubDate>
                        <title>Uniformata l&#039;attività di concessione dei prestiti dei Fia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/uniformata-lattivita-di-concessione-dei-prestiti-dei-fia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>A cura di <strong>Lorenzo Macchia</strong> per Fondi &amp; Sicav</p><p>La Direttiva (Ue) 2024/927 del 13 marzo 2024 (la cosiddetta Aifmd 2) riconosce, per la prima volta a livello europeo, la possibilità di istituire fondi di investimento alternativi che erogano prestiti.</p><p>In ambito domestico (fenomeno presente anche in altri stati membri), già da diversi anni la normativa di riferimento concede ai Fia italiani e Ue di investire in crediti, a valere sul proprio patrimonio, a favore di soggetti diversi dai consumatori. Del resto, i fondi di investimento che erogano prestiti sono una fonte di finanziamento alternativo e valido per l'economia reale.Tali fondi possono fornire finanziamenti essenziali alle piccole e medie imprese per le quali è più difficile accedere alle fonti di prestito tradizionali tipiche del canale bancario. Il timore che approcci normativi nazionali divergenti potessero condurre ad arbitraggi regolamentari e a livelli diversi di tutela degli investitori, ostacolando in tal modo la creazione di un mercato interno efficiente, ha portato il legislatore sovranazionale a uniformare all'interno dell'Unione l'attività di concessione di prestiti da parte dei Fia.</p><p><strong>La direttiva</strong></p><p>La citata direttiva stabilisce che il “Fia concedente prestiti” deve (i) avere una strategia di investimento consistente principalmente nel concedere prestiti oppure (ii) erogare finanziamenti per un valore nozionale che rappresenta almeno il 50 % del valore patrimoniale netto del fondo stesso. Tramite un approccio estensivo si ricomprende all'interno del perimetro dell'attività di concessione di prestiti non solo le ipotesi in cui il Fia eroga direttamente il credito in qualità di prestatore originario, ma anche i casi in cui concede un prestito indirettamente tramite un terzo o una società veicolo che concede il prestito per o per conto del Fia, o per o per conto del gestore in relazione a esso. Per evitare l'elusione strumentale della normativa in esame sono considerate, quali attività di concessione di prestiti e dunque soggette alla disciplina di settore, anche le ipotesi in cui il Fia o il gestore partecipi alla strutturazione del prestito o definisca le sue caratteristiche.</p><p>I Fia di credito sono costituiti generalmente in forma chiusa in quanto il rimborso all'investitore è legato, in considerazione della tipologia degli asset di investimento, al completamento del ciclo di vita del fondo.Tuttavia, è riconosciuta la possibilità di costituire fondi di credito aperti qualora il gestore riesca a dimostrare che il sistema di gestione del rischio di liquidità del Fia risulti compatibile con la strategia di investimento e la politica di rimborso dello stesso.</p><p><strong>Leva finanziaria</strong></p><p>Per garantire la stabilità e l'integrità del sistema finanziario e introdurre garanzie proporzionate, i Fia concedenti prestiti dovrebbero essere soggetti a un limite di leva finanziaria che varia a seconda che siano di tipo aperto o chiuso. Salvo eccezioni particolari, in caso di fondo aperto, in considerazione del maggior rischio di stabilità finanziaria dovuto all'esposizione delle continue richieste di rimborso, è prevista una leva finanziaria fino al 175%; in caso di fondo chiuso, generalmente più stabile dal punto di vista finanziario, fino al 300%.</p><p><strong>Limitazioni</strong></p><p>Dal punto di vista soggettivo sono previste alcune limitazioni, in particolare non è possibile erogare credito al gestore o al personale dello stesso, al depositario delle quote del fondo, al delegato alla gestione o al personale dello stesso nonché a un soggetto appartenente al medesimo gruppo del gestore. Il legislatore europeo consente ai Fia di erogare prestiti anche ai consumatori nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina sulla tutela a tale tipologia di soggetti, ma riconosce agli stati membri la facoltà di potere vietare la concessione di prestiti ai consumatori da parte dei Fia nel loro territorio, per motivi di interesse pubblico. L'eventuale divieto imposto da uno stato membro non deve però pregiudicare la commercializzazione di Fia, all'interno dell'Unione, che concedono prestiti ai consumatori o esercitano attività di gestione dei crediti concessi ai consumatori. Infatti, questa disposizione ammette la possibilità che in stati come l'Italia, dove il legislatore interno ha circoscritto l'erogazione di prestiti da parte dei Fia esclusivamente a favore di soggetti diversi dai consumatori, risulti legittimo commercializzare Fia eroganti credito ai consumatori purché istituiti in stati membri in cui non opera il suddetto divieto.</p><p><strong>Pregiudizio delle norme</strong></p><p>Appare evidente l'effetto discriminatorio nei confronti dei gestori italiani e a tale proposito è auspicabile, quanto necessario, l'intervento del legislatore nazionale al fine di introdurre presidi efficaci per sopperire al pregiudizio arrecato dalle attuali norme. In merito, infine, al recepimento della direttiva in questione gli stati membri dovranno adottare entro il 16 aprile 2026 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi; in relazione ad alcune disposizioni sugli obblighi di segnalazione in materia di delega di funzioni l'implementazione è programmata per il 16 aprile 2027.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 19 Nov 2024 09:03:40 +0100</pubDate>
                        <title>Unlocking Real Estate Deals: From Financing to Completion</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/unlocking-real-estate-deals-from-financing-to-completion</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Giovedì 21 novembre, dalle 18.15<br>Università Bocconi, via Roberto Sarfatti 25, Milano&nbsp;</p><p><strong>Luigi Croce</strong> parteciperà all'evento organizzato dalla Corporate Law Academy dell'Università Bocconi di Milano.</p><p>L'incontro verterà sulle operazioni di Real Estate in tutte le loro fasi, fornendo una visione a 360° delle sfide e delle opportunità che queste comportano.</p><p><u>Programma dell'evento</u></p><p class="text-justify"><strong>Introduzione al mercato Real Estate</strong></p><ul><li><p class="text-justify"><span>Panoramica generale del settore immobiliare e delle complessità che caratterizzano le singole asset class e le grandi operazioni</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Presentazione degli ospiti ed introduzione dell’evento.</span></p></li></ul><p class="text-justify"><strong>La Fase di Origination</strong>: Individuazione delle singole opportunità e valutazione di fattibilità&nbsp;</p><ul><li><p class="text-justify"><span>Valutazioni preliminari: brokers e financial advisors, rispettivi ruoli nella identificazione di opportunità e nella valutazione delle stesse.&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Il tema del rendimento</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Il ruolo del consulente tecnico: l’importanza di una due diligence tecnica per verificare la perseguibilità dell’investimento dal punto di vista economico (es capex) strutturale e urbanistico.&nbsp;</span></p></li></ul><p class="text-justify"><strong>La Fase iniziale dell’Operazione</strong></p><ul><li><p class="text-justify"><span>Definizione dell’oggetto dell’investimento;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Definizione della tipologia e della natura del processo: one to one vs bid/negoziato standard vs processo competitivo. Eventuali tecniche di gestione di un processo competitivo e di massimizzazione del prezzo.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Definizione della Lettera di Intenti e dell’eventuale esclusiva, ovvero di manifestazione di interesse, non disclosure agreement e cd information package.</span></p></li></ul><p><strong>Il ruolo della e la tipologia di Due Diligence</strong></p><ul><li><span>Business Due Diligence</span><ul><li><span>Tipologia di business (es in ambito alberghiero, health care, etc:) e prospettive correlate</span></li></ul></li><li><span>Legal/Tax Due Diligence: Buyer vs Vendor Due Diligence.</span><ul><li><span>verifiche su proprietà, licenze, conformità urbanistica e ambientale, contratti in essere e potenziali contenziosi; il tutto a seconda dell’asset class</span></li><li><span>Importanza del Q&amp;A</span></li><li><span>Importanza di eventuali management presentation</span></li></ul></li></ul><p><strong>Il negoziato</strong></p><ul><li><span>Identificazione del contratto in base al processo avviato</span><ul><li><span>Negoziato one to one: standard preliminary sale and purchase agreement, con ampia facoltà di discussion e negoziazione</span></li><li><span>Bid: preliminary sale and purchase agreement con limitata possibilità di discussion e negoziazione</span></li></ul></li><li><span>Le differenti posizioni delle parti (buy side vs sell side) e il differente atteggiamento negoziale</span></li><li><span>Le clausole più rilevanti:</span><ul><li><span>Assumptions;</span></li><li><span>Prezzo e eventuale aggiustamento, downwards vs upwards, earn out</span></li><li><span>Condizioni (ad es nel caso di vendita di beni da regolarizzare e/o vincolati, correlato ruolo del notaio);</span></li><li><span>MAC vs Res perit domino;</span></li><li><span>Subj to Finance or not</span></li><li><span>Reps &amp; Warranties</span></li><li><span>Indemities, sole remedy e eventuali limitazioni</span></li><li><span>Special Indemnities</span></li><li><span>Eventuali depositi a garanzia</span></li></ul></li></ul><p><strong>L’Interim Period: tra signing e closing</strong></p><ul><li><span>L’eventuale finanziamento</span><ul><li><span>La discussione con la banca di riferimento</span></li><li><span>Term sheet</span></li><li><span>Loan agreement</span><ul><li><span>Assunzioni della banca</span></li><li><span>Covenants</span></li><li><span>Garanzie</span></li><li><span>Clausole di accelerazione</span></li></ul></li></ul></li><li><p class="text-justify"><span>Individuazione del Notaio e ruolo dello stesso: l’importanza della figura notarile nel garantire la trasparenza e la legalità del processo. L’importanza di relazione notarile ventennale e verifiche su esistenza o meno di trascrizioni, iscrizioni, oneri, vincoli o diritti di terzi o comunque formalità pregiudizievoli</span></p></li></ul><p><strong>Closing</strong> dell’operazione e stipula</p><ul><li><span>Aspetti legali e contrattuali: il momento della firma di fronte al Notaio.</span></li><li><span>Il coordinamento dei singoli atti: ad es in caso di vendita di bene da liberare da gravami e contestuale finanziamento. </span></li><li><span>L’importanza della contestualità. La prassi al riguardo</span></li></ul><p><strong>Q&amp;A e conclusioni</strong></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 18 Nov 2024 11:17:02 +0100</pubDate>
                        <title>Risparmi verso le pmi: esempi virtuosi per l&#039;Italia sono Svezia, Olanda e Francia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/risparmi-verso-le-pmi-esempi-virtuosi-per-litalia-sono-svezia-olanda-e-francia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il rapporto tra capitalizzazione di Borsa e Pil, tra i grandi Paesi europei, in Italia è particolarmente ridotto. Si aggirava infatti intorno al 36% secondo le rilevazioni di Assonime a fine 2023, mentre invece in Svezia per esempio si arrivava al 158% e anche l'Olanda (129%) e la Francia (109%) avevano una capitalizzazione che superava il Pil. I Paesi con un rapporto non particolarmente elevato come Spagna e Germania superano, comunque, il 50%.</p><p>Come mai in Svezia si è arrivati a questa situazione? <strong>Lukas Plattner</strong> - Partner di ADVANT Nctm -, spiega come mai la Svezia abbia raggiunto un tale successo riassumibile in circa 500 Ipo negli ultimi 10 anni. «In Svezia c'è una profonda cultura dell'investimento, con partecipazione attiva degli investitori istituzionali e retail. L'ampio coinvolgimento è stato, inoltre, supportato da iniziative di educazione finanziaria e da prodotti di investimento incentivati - come i conti di risparmio individuali - che hanno creato una solida base di investitori nazionali, migliorando la liquidità e la stabilità del mercato». Oltre a questo viene segnalato anche un quadro normativo semplificato, favorevole alla crescita delle Pmi e alla partecipazione del mercato, con una burocrazia ridotta, con prospetti per Ipo più semplici e tempi di approvazione rapidi. Tutti elementi questi ultimi che si stanno perseguendo, con i relativi tempi anche in Italia. In più in Svezia c'è stato, un coinvolgimento importante dei fondi pensione: «Il 50% delle Aum (asset under management) è investito nel mercato azionario domestico con fonte stabile di capitale d'investimento - continua Plattner -. Questa partecipazione attiva non solo sostiene la liquidità del mercato, ma infonde anche fiducia negli altri investitori, rafforzando la resilienza e il potenziale di crescita del mercato».</p><p><i>Articolo completo su Plus 24 Il Sole 24 Ore.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 15 Nov 2024 16:27:15 +0100</pubDate>
                        <title>Italian Insurtech Summit 2024</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/italian-insurtech-summit-2024</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>21-22 novembre 2024</i><br><i>09.00-21.00</i><br><i>Milano LUISS Hub</i></p><p><strong>Jacopo Arnaboldi parteciperà all’Italian Insurtech Summit</strong>, l’evento di riferimento per l’innovazione tecnologica nel settore assicurativo in Italia, organizzato dall'Italian Insurtech Association.</p><p>Durante il summit, saranno approfonditi temi centrali come l’intelligenza artificiale, i big data, la blockchain e le soluzioni innovative che stanno ridefinendo il modo in cui le compagnie assicurative operano e interagiscono con i loro clienti.&nbsp;</p><p>L’evento rappresenta un’occasione unica per confrontarsi con i protagonisti dell’innovazione e per scoprire come le nuove tecnologie stiano cambiando il panorama assicurativo italiano e globale.</p><p><a href="https://insurtechitaly.com/event/italian-insurtech-summit/" target="_blank" rel="noreferrer"><i><u>Clicca qui per maggiori informazioni</u></i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 15 Nov 2024 09:53:03 +0100</pubDate>
                        <title>Smart City Milano – Transforming cities with sustainable energy systems</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/smart-city-milano-transforming-cities-with-sustainable-energy-systems</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Lunedì 18 novembre</i><br><i>Torre Gioia 22, Milano</i></p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/piero-vigano" target="_blank"><strong><u>Piero Viganò</u></strong></a> parteciperà al convegno organizzato dalla Camera di Commercio Italo-Germanica nell’ambito del progetto "<strong>Energy Solutions - Made in Germany</strong>".</p><p>L'evento, che si terrà a Milano, sarà un'importante occasione per discutere di soluzioni innovative e sostenibili nel settore dell’energia e della trasformazione urbana.</p><p>In particolare, Piero sarà relatore con un intervento dal titolo “<i>La costituzione di una CER in Italia: un focus sul quadro normativo</i>”.</p><p><a href="https://www.ahk-italien.it/it/servizi/energy-solutions-made-in-germany/translate-to-italiano-smart-city-milano-transforming-cities-with-sustainable-energy-systems" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per il programma completo dell'evento</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 13 Nov 2024 09:23:26 +0100</pubDate>
                        <title>Licenziare via Whatsapp in Italia: cosa dice la legge e i casi più discussi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/licenziare-via-whatsapp-in-italia-cosa-dice-la-legge-e-i-casi-piu-discussi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.hr-link.it/licenziare-via-whatsapp-italia/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Tratto da HR Link, People at Work</u></strong></a></p><p><i>Negli ultimi anni, in Italia, si è parlato con crescente frequenza della possibilità di licenziare un dipendente tramite chat o un semplice SMS. Queste modalità hanno sollevato un dibattito acceso sia tra i giuristi che tra i lavoratori. Ma è legale licenziare un dipendente con un messaggio di testo? Cosa prevede la normativa italiana a riguardo?</i></p><p>In Italia, il <strong>licenziamento</strong> è regolato da un quadro legislativo piuttosto rigoroso, che prevede specifiche forme e modalità di comunicazione. La legge stabilisce che il licenziamento deve essere comunicato per iscritto. Questa regola è sancita dall’<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&amp;art.idArticolo=2&amp;art.versione=1&amp;art.codiceRedazionale=090G0154&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=1990-05-11&amp;art.idGruppo=0&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.flagTipoArticolo=0" target="_blank" rel="noreferrer"><u>articolo 2 della Legge 604/1966</u></a>, che richiede la forma scritta come requisito essenziale per garantire la validità del licenziamento.&nbsp;</p><p>“La <strong>giurisprudenza</strong>, fin dai tempi del&nbsp;telefax, si è interrogata sul mezzo tecnico con cui il licenziamento può essere validamente comunicato ed è pervenuta, anche rispetto all’SMS, alla conclusione che il mezzo è idoneo nella misura in cui garantisce tutti i requisiti richiesti dalla legge, tra i quali, in particolare, il fatto che la volontà di recedere sia chiara e inequivocabile e incorporata in un atto scritto, riconducibile al datore di lavoro. Inoltre, deve essere portata a conoscenza del lavoratore” spiega l’avvocato <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/francesca-pittau" target="_blank"><u>Francesca Pittau</u></a> di ADVANT Nctm, che aggiunge: “Pertanto, come sempre, è importante analizzare la situazione nel suo complesso prima di scegliere una tale modalità per una decisione così importante come il recesso da un contratto di lavoro”.</p><p>La <strong>comunicazione scritta</strong>, va specificato, serve a tutelare il lavoratore, offrendogli una traccia documentale con cui poter contestare il licenziamento, se lo ritiene illegittimo o discriminatorio, presso il giudice del lavoro. La legge stabilisce inoltre che nel caso di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, il datore di lavoro è obbligato a fornire una dettagliata motivazione della decisione, spiegando chiaramente le ragioni che giustificano il recesso dal contratto.&nbsp;</p><p><strong>Licenziare via Whatsapp, e-mail o SMS: è valido?</strong></p><p>Tecnicamente, dunque, come ha spiegato l’avvocato Pittau, un SMS o una email potrebbero rispettare il requisito formale della comunicazione scritta, dato che offrono una traccia tangibile e verificabile: “Possiamo dire che ‘scritto’ non significa scritto sulla carta, come nel caso della classica lettera di licenziamento, ma si può anche riferire a una <strong>visualizzazione su displa</strong>y” chiarisce ancora l’avvocato; tuttavia, la giurisprudenza è stata piuttosto cauta su questo punto.</p><p>Secondo diversi tribunali italiani, sebbene un SMS o un’email possano in linea teorica costituire una comunicazione scritta, rimane fondamentale che il messaggio contenga tutti gli elementi richiesti dalla legge, come l’esplicitazione dei motivi del licenziamento. Inoltre, deve essere verificata la<strong> ricezione da parte del dipendente</strong>. Un aspetto critico che emerge è legato infatti alla possibilità che il lavoratore non legga il messaggio, per esempio a causa di un guasto tecnico o perché cambia numero di telefono.&nbsp;</p><p>Per questo motivo, i tribunali spesso consigliano modalità più sicure e tracciabili, come la <strong>raccomandata con ricevuta di ritorno</strong> o la <strong>PEC</strong> (posta elettronica certificata), che garantiscono una prova dell’effettiva ricezione del messaggio da parte del destinatario.</p><p><strong>Le case history più emblematiche</strong></p><p>Uno dei casi più noti in Italia riguardanti il licenziamento via SMS risale al 2006, quando la dipendente di un’azienda di telecomunicazioni fu <strong>licenziata con un messaggio di testo</strong>. Il caso fece molto scalpore e sollevò una serie di interrogativi legali e sociali sulla validità e sull’appropriatezza di questa modalità di licenziamento. La lavoratrice fece ricorso e il tribunale ritenne il licenziamento illegittimo, principalmente perché la comunicazione tramite SMS non era stata seguita da una raccomandata che esplicitasse le motivazioni del recesso.</p><p>Un altro esempio si ebbe nel 2015, quando un lavoratore fu <strong>licenziato via WhatsApp</strong>. Anche in questo caso, il giudice del lavoro dichiarò nullo il licenziamento perché non erano state rispettate le formalità richieste dalla legge. Nonostante l’uso di una piattaforma elettronica che forniva una traccia scritta del licenziamento, la procedura non rispettava i requisiti legali di trasparenza e chiarezza.</p><p>Nel 2021, durante la pandemia, sono emersi <strong>nuovi casi di licenziamenti comunicati via email o messaggistica istantanea</strong>, soprattutto nel contesto dello smart working. Tuttavia, molti di questi licenziamenti sono stati contestati dai dipendenti e successivamente annullati dai tribunali, poiché le modalità di comunicazione non garantivano il rispetto delle norme procedurali.</p><p>“Ci sono in realtà anche precedenti (benché la casistica non sia ampia) che hanno ritenuto il licenziamento via sms e whatsapp conforme ai requisiti di forma scritta – ribatte l’avvocato Pittau – e, poi, con una valutazione che si muove però su un piano diverso, hanno anche ritenuto valide le motivazioni indicate. Il caso per me più chiaro è una decisione del Tribunale di Catania del 2017, in cui il messaggio Whatsapp è stato ritenuto, come modalità, idoneo ad assolvere i requisiti di forma visto che il messaggio si presentava in forma scritta e, in quel caso, il giudice vi aveva anche rinvenuto caratteristiche di chiarezza e inequivocità tali da non far dubitare circa la volontà di recesso del datore di lavoro.&nbsp;La prova di ciò era peraltro data, a detta del Tribunale, dal fatto che l’atto di recesso era stato tempestivamente impugnato e, dunque, la lavoratrice non aveva avuto dubbi su quali fossero le conseguenze di quella comunicazione, sebbene fosse stato utilizzato un mezzo diverso dalla tradizionale lettera stampata consegnata a mani o via posta”.</p><p><strong>Gli elementi imprescindibili</strong></p><p>Ci sono alcuni fattori che devono essere garantiti se si usa uno strumento digitale per comunicazioni così importanti, come spiega Francesca Pittau: “Grande rilevanza è da attribuirsi alla <strong>certezza della provenienza di una comunicazione di recesso dal datore di lavoro</strong> e, dunque, ci si deve accertare che sia possibile per il destinatario collegare le utenze utilizzate a un soggetto che ha il potere di esprimere validamente la volontà di cessare il rapporto, onde evitare contestazioni sul punto.&nbsp;</p><p>Inoltre, se consideriamo l’SMS alla stregua di un documento informatico, la legge ci dice che il requisito della forma scritta deve essere liberamente valutato in giudizio tenendo conto delle caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità del documento.&nbsp;</p><p>Ovviamente, appurato il soddisfacimento della forma scritta, rimane sempre da svolgere il vaglio sulle motivazioni. Se, dunque, si pensa di usare un mezzo come l’SMS – che per sue caratteristiche può spingere a comunicazioni molto sintetiche – si dovrà valutare con attenzione se sia davvero il più idoneo anche per trasferire i contenuti necessari ed esplicitare le motivazioni che stanno alla base della decisione presa”. &nbsp;</p><p><strong>I consigli per gli HR</strong></p><p>“Accertarsi che il testo individuato abbia le caratteristiche in termini di motivazione che ci si aspetterebbe in una lettera di licenziamento – consiglia l’avvocato Pittau – e che sia inequivoca la provenienza da una utenza del datore di lavoro. Mi pare che si possa dire che, tenuto conto di alcune accortezze, il mezzo di per sé non determini, da solo, una illegittimità del licenziamento. Tuttavia, pur comprendendo che la velocità e semplicità possano essere attraenti per i datori di lavoro (soprattutto per le piccole realtà) non sottovaluterei altre “controindicazioni” rispetto a questa scelta. La messaggistica induce a un linguaggio normalmente più sintetico e più “veloce”, che potrebbe non essere la scelta ideale per veicolare decisioni e motivazioni che andrebbero invece attentamente ponderate e spiegate con adeguato livello di dettaglio.</p><p>Premesso ciò, vorrei mettere in guardia gli HR dal rischio di sottovalutare <strong>l’impatto ulteriormente negativo </strong>che la scelta comunicativa può comportare sul lavoratore. Infatti, sebbene la consegna di una lettera di licenziamento sia sempre un momento difficile, chi si occupa di risorse umane sa che può anche essere un momento per fornire dei chiarimenti, per comprendere le reazioni e per testimoniare come la società affronta situazioni complesse e assume la responsabilità delle proprie decisioni.&nbsp;Credo che non sia ancora arrivato il momento per la lettera di licenziamento di andare in pensione” conclude l’avvocato Pittau.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 12 Nov 2024 09:22:29 +0100</pubDate>
                        <title>Il regolamento deforestazione impone nuovi oneri alle imprese</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-regolamento-deforestazione-impone-nuovi-oneri-alle-imprese</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Dal 30 dicembre dovranno garantire che i loro prodotti non provengano da aree deforestate</i></p><p>Promuovere il consumo nell'Ue di prodotti che non contribuiscano più alla deforestazione e al degrado forestale in Europa e nel resto del mondo. Questo l'obiettivo principale che si prefigge di raggiungere del Regolamento EUDR (UE) 2023/1115, noto anche come “regolamento sulla deforestazione” che, salvo proroghe come quella di un anno chiesta pochi giorni fa dalla Commissione Ue, diventerà efficace dal 30 dicembre 2024 per le grandi imprese e dal 30 giugno 2025 per le microimprese e le piccole imprese. Molte le sfide imposte alle imprese, sotto diversi profili: naturale, economico e giuridico, ovvero come assicurare che le produzioni e i relativi derivati siano rispettosi della normativa. In questo contesto gli avvocati sono chiamati a svolgere un ruolo importante, per affiancare le imprese che rischiano non solo multe ma anche impatti “reputazionali” sulla propria attività […]</p><p>[…] La due diligence nella value / supply chain è uno dei punti chiave del «nuovo corso» della normativa europea, previsto da diversi strumenti, sia «orizzontali» — come le direttive CSRD e CSDDD - sia «verticali». «Sono previsti obblighi estremamente impattanti sulle operazioni di business (attività produttive, manufatturiere o agricole), richiedendo alle imprese uno sforzo imponente per dimostrare la propria conformità», dice <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/valentina-cavanna" target="_blank"><u>Valentina Cavanna</u></a>, Advisor area Corporate and Commercial di <strong>ADVANT Nctm</strong>. «Il Regolamento ha un ambito di applicazione molto esteso, riguardando non solo le «materie prime interessate» (bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno) bensì anche i "prodotti interessati" elencati nell'Allegato I (tra cui, il cuoio, gli pneumatici e gli imballaggi in legno). Anteriormente alla prima immissione di una merce o un prodotto nel mercato dell'Unione o alla sua esportazione, occorre verificare che sia esente da deforestazione, sia stato prodotto in conformità alla legislazione pertinente del Paese di produzione e sia coperto da una dichiarazione di dovuta diligenza. Deve essere rispettata la normativa del Paese di produzione; condizione tutt'altro che banale, che si riferisce non solo alla tutela dell'ambiente e della biodiversità ma anche ai diritti d'uso del suolo, ai «diritti di terzi» e ai diritti dei lavoratori, ai diritti umani protetti dal diritto internazionale e al principio del consenso libero, preventivo e informato (anche secondo quanto previsto dalla Dichiarazione dell'ONU sui diritti dei popoli indigeni), oltre che alle norme fiscali, anticorruzione, commerciali e doganali. La dichiarazione di dovuta diligenza è uno degli aspetti chiave del Regolamento: per ogni prodotto l'impresa deve aver messo in atto un sistema di dovuta diligenza e una valutazione del rischio di non conformità con l'adozione delle eventuali misure necessarie. Tra le informazioni richieste e che possono creare difficoltà alle imprese, la «geolocalizzazione» di tutti gli appezzamenti di terreno in cui sono stati prodotti i prodotti rilevanti. L'EUDR richiede da parte dell'impresa una profonda conoscenza di quanto normativamente previsto, nonché delle proprie attività e di quelle della propria catena di fornitura. Le imprese devono quindi adeguare le proprie attività a 360 gradi, agendo tra l'altro sugli aspetti contrattuali della filiera e sulla propria governance, dotandosi altresì di adeguati presìdi interni (incluso personale formato e idonee procedure).</p><p><i>Articolo integrale sul numero di Lunedì 11 novembre di Italia Oggi Sette.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>ESG</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 11 Nov 2024 15:31:36 +0100</pubDate>
                        <title>Il correttivo al Codice della Crisi: novità per i creditori bancari</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-correttivo-al-codice-della-crisi-novita-per-i-creditori-bancari</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>14 novembre 2024</i><br><i>09.00 - 17.30</i><br><i>Webinar</i></p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/fabio-marelli" target="_blank"><strong><u>Fabio Marelli</u></strong></a><strong> </strong>parteciperà come relatore al webinar organizzato da Diritto Bancario dedicato al <i>terzo correttivo al Codice della Crisi.</i></p><p>Il correttivo introduce importanti novità non solo definitorie, ma altresì nella <strong>disciplina sostanziale e processuale</strong> della <strong>composizione negoziata</strong> della crisi, del<strong> concordato</strong> in continuità e della l<strong>iquidazione giudiziale</strong>, nonché sul trattamento complessivo delle <strong>partecipazioni sociali</strong> delle società in crisi.</p><p>In particolare, Fabio parteciperà alla sessione pomeridiana con un intervento sulla liquidazione giudiziale, con focus su:</p><ul><li>I presupposti di accesso</li><li>Il procedimento di accertamento del passivo: le transazioni sul credito oggetto di impugnazione</li><li>Le modifiche al programma di liquidazione</li><li>Durata massima della liquidazione e prosecuzione della procedura dopo il decreto di chiusura</li><li>La cessione delle azioni revocatorie, risarcitorie e recuperatorie</li><li>Disciplina dei contratti pendenti: la tutela del promissario acquirente nei contratti di vendita di immobili e dei creditori ipotecari (art. 173 CCII)</li></ul><p><a href="https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2024/10/Webinar-DB-14.11.2024-Correttivo-CCII-4.pdf" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per il programma completo</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 11 Nov 2024 09:45:55 +0100</pubDate>
                        <title>Imposta di registro sugli atti di costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli: ribadita l’applicazione dell’aliquota del 9%</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/imposta-di-registro-sugli-atti-di-costituzione-del-diritto-di-superficie-su-terreni-agricoli-ribadita-lapplicazione-dellaliquota-del-9</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>A cura di<strong> </strong><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/guido-martinelli" target="_blank"><strong>Guido Martinelli</strong></a> e <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/sarah-eusepi" target="_blank"><strong>Sarah Eusepi</strong></a>.</p><p>Roma, 8 Novembre 2024</p><p class="text-justify">1. <i><strong>Premessa</strong></i></p><p class="text-justify">La tassazione ai fini dell’imposta di registro degli atti costitutivi di diritti di superficie su terreni agricoli rappresenta un tema di grande rilevanza e interesse per il settore delle energie rinnovabili, trattandosi di uno schema contrattuale largamente utilizzato nell’ambito della realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e fotovoltaica. Tali accordi contrattuali consentono, infatti, ai produttori di energia da fonte rinnovabile (nello specifico eolica o fotovoltaica) di assicurarsi la disponibilità delle aree e dei terreni agricoli su cui generalmente vengono installati detti impianti (ed al contempo la “bancabilità” dei progetti stessi), senza acquisire la piena proprietà di tali terreni.</p><p class="text-justify">Ai fini dell’imposta di registro, la costituzione del diritto di superficie rientra tra gli “<i>atti soggetti a registrazione in termine fisso</i>”, rispetto ai quali l’art. 1, comma 1, della Tariffa, A Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986 (“T.U.R.”) stabilisce:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>al primo periodo, che gli “</span><i><span>atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi</span></i><span>” sono assoggettati ad imposta di registro proporzionale determinata nella misura del 9%;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>al terzo periodo, che “</span><i><span>se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale</span></i><span>" i relativi atti sono assoggettati ad imposta di registro proporzionale determinata nella misura del 15%.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Rispetto agli atti di costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali l’Amministrazione finanziaria ha storicamente affermato l’assoggettamento all’imposta proporzionale di registro con aliquota del 15%<sup>1</sup>, reputando la fattispecie assimilabile alla nozione di «trasferimento» di cui al terzo periodo dell’art. 1, comma 1 cit.<sup>2</sup>.</p><p class="text-justify">L’indirizzo espresso sul punto dalla prassi amministrativa era già stato disatteso dalla giurisprudenza di legittimità sulla scorta di considerazioni volte ad evidenziare l’impossibilità di avallare, in punto di diritto, l’assimilazione prospettata dall’Amministrazione finanziaria.</p><p class="text-justify">In particolare, con l’ordinanza n. 3461/2021, la Suprema Corte di Cassazione, nel pronunciarsi sull’assoggettamento all’imposta di registro di un atto di costituzione di diritto di superficie su terreni a destinazione agricola per la costruzione di un impianto fotovoltaico, aveva affermato che “<i>Dalla piana lettura della norma</i> [terzo periodo dell’art. 1 della Tariffa, n.d.r.] <i>emerge che la disposizione è applicabile al trasferimento e non alla ‘costituzione’ di un diritto reale di godimento</i>”, evidenziando l’impossibilità di operare una assimilazione tra le due fattispecie, atteso che “<i>la costituzione del diritto di superficie su terreni da parte di cedente-costituente non segue le regole dettate per gli atti aventi per oggetto il trasferimento</i>” e ciò proprio in quanto “<i>il diritto di superficie si ‘costituisce’, e non si ‘trasferisce’</i>".</p><p class="text-justify">Sulla scorta di tali considerazioni la Suprema Corte aveva ritenuto di condividere l'indirizzo già espresso con sentenza n. 16495/ 2003<sup>3</sup>, resa in fattispecie riguardante la costituzione del diritto di servitù, reputandola “<i>ai fini fiscali assimilabile a quella in esame</i> [costituzione diritto di superficie, n.d.r.]”, riconducendo anche l’ipotesi di costituzione del diritto di superficie in esame nell’ambito applicativo della previsione di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, con conseguente assoggettamento all’imposta proporzionale di registro con aliquota del 9%.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">2. <i><strong>La Risposta ad interpello n. 365/2023.</strong></i></p><p class="text-justify">Nonostante il chiaro criterio interpretativo/operativo delineato dalla Suprema Corte, rispetto al diritto di superficie l’Amministrazione finanziaria – a differenza di quanto avvenuto in relazione al diritto di servitù – aveva mantenuto ferma la tesi della “assimilazione”, ribadendo la propria posizione nella Risposta ad interpello n. 365/2023.</p><p class="text-justify">Nell’ambito di tale documento, con riguardo al principio di diritto affermato dalla Suprema Corte con l’ordinanza n. 3461/2021 cit.– richiamata dal Notaio istante a supporto della propria soluzione interpretativa – l’Agenzia delle Entrate aveva affermato di non ritenere ostative rispetto alla propria posizione le motivazioni espresse in detta ordinanza in quanto “<i>pur concernendo una controversia in tema di tassazione di un atto di costituzione del diritto di superficie, la Suprema Corte richiama espressamente precedenti pronunce sul diritto di servitù nonché il concetto secondo cui ‘non comporta trasferimento di diritti o facoltà del proprietario del fondo servente’, che, come evidenziato, è peculiare del diritto di servitù come definito dagli articoli 1027 e segg. del codice civile e non degli altri diritti reali di godimento”.</i></p><p class="text-justify">Sulla scorta di tali considerazioni l’Agenzia aveva, quindi, concluso che “<i>si ritengono ancora attuali i principi di tassazione, ai fini dell'imposta di registro, resi con la citata circolare n. 18/E del 2013. Pertanto, l'atto di costituzione del diritto di superficie relativamente ai terreni agricoli in argomento è soggetto all'imposta di registro nella misura del 15 per cento, oltre che alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 50 per ognuna</i>”.</p><p class="text-justify">3. <i><strong>L’ordinanza Cass. n. 27293/2024.</strong></i></p><p class="text-justify">Con la recentissima ordinanza n. 27293/2024 la Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla tassazione ai fini dell’imposta di registro degli atti costitutivi di diritti di superficie su terreni agricoli<sup>4</sup>, confermando l’applicazione dell’aliquota prevista dal primo periodo dell’art. 1, comma 1, della Tariffa, A Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986 (pari all’8% nel testo applicabile <i>ratione temporis</i> al caso controverso ed al 9% secondo il testo vigente).</p><p class="text-justify">In continuità con l’indirizzo già espresso, la Suprema Corte <i>–&nbsp;</i>rammentato che <i>“In entrambe le configurazioni contemplate dall'art. 952 cod. civ., si assiste alla separazione tra la titolarità giuridica del fondo e quella della costruzione (da edificare o già esistente) </i>[che, n.d.r.]<i> non comporta, però, un frazionamento della titolarità giuridica del suolo che […] rimane in capo al concedente” –&nbsp;</i>ha ribadito che<i> “In ragione del carattere intrinsecamente temporaneo del diritto, la proprietà superficiaria deve ritenersi un diritto ontologicamente diverso da quello di piena proprietà”&nbsp;</i>e la conseguente necessità,&nbsp; ai fini del trattamento tributario, di tenere distinti gli atti traslativi da quelli costitutivi di diritti reali di godimento, considerato altresì che <i>“quando il legislatore ha voluto tassare anche gli atti di costituzione lo ha espressamente previsto<sup>5</sup></i>”<i>.</i></p><p class="text-justify">Nel confermare il proprio indirizzo, la Cassazione ha espressamente affermato la non vincolatività delle indicazioni fornite dalla prassi amministrativa<sup>6</sup>, tradizionalmente addotta dagli Uffici a supporto degli avvisi di liquidazione emessi in relazione a tale fattispecie.</p><p class="text-justify">Appare rilevante che la Cassazione, non solo abbia espressamente richiamato e confermato l’indirizzo già espresso con l’ordinanza n. 3461/2021, ma abbia di fatto considerato tale indirizzo come consolidato.</p><p class="text-justify">A fronte del ricorso proposto dall’Avvocatura, il Consigliere delegato aveva, infatti, formulato proposta di definizione accelerata ex art. 380- bis c.p.c., in ragione della manifesta infondatezza dei motivi di censura, rilevando che "<i>Il termine trasferimento contenuto nell'art. 1, della tariffa allegata al d. P. R. n. 131 del 1986 è stato adoperato dal legislatore per indicare tutti quegli atti che prevedono il passaggio da un soggetto ad un altro della proprietà di beni immobili o della titolarità di diritti reali immobiliari di godimento e non può essere riferito agli atti che costituiscono diritti reali di godimento come la servitù, la quale non comporta trasferimento di diritti o facoltà del proprietario del fondo servente ma compressione del diritto di proprietà di questi a vantaggio di un determinato fondo dominante)</i>".&nbsp;</p><p class="text-justify">La decisione in commento smentisce, pertanto, ulteriormente la posizione reiterata nella Risposta ad interpello n. 365/2023 cit., con cui l’Amministrazione finanziaria aveva ribadito l’applicazione dell’aliquota del 15% agli atti di costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli, nonostante il Notaio rogante avesse espressamente richiamato il principio affermato dall’ord. n. 3461/2021 cit.</p><p class="text-justify">Considerata la piena conformità della decisione alla proposta del Consigliere delegato, l’Erario soccombente è stato, tra l’altro, condannato, non solo al pagamento delle spese di lite “maggiorate”, ma anche pagamento delle ulteriori somme previste dall'art. 96 commi 3 e 4 c.p.c., elemento che potrebbe favorire una valutazione in termini di abbandono del filone contenzioso da parte dell’Amministrazione finanziaria, in analogia a quanto avvenuto in relazione agli atti costitutivi di servitù<sup>7</sup>.<br>&nbsp;</p><hr><p class="text-justify"><sup>1 </sup>Risoluzione n. 92/E/2000, Circolari n. 18/E/2013 e n. 36/E/2013. Secondo la tesi dell’Agenzia, sebbene il terzo periodo dell’art. 1 cit., nel suo tenore letterale, circoscriva l’applicazione dell’aliquota del 15% agli atti aventi ad oggetto il “trasferimento” di terreni agricoli, il Legislatore avrebbe inteso operare una assimilazione tra il concetto di “trasferimento” a quello di “atto traslativo” o “traslativo e costitutivo” di diritti reali di godimento, sicché il termine “trasferimento” dovrebbe intendersi come riferito anche gli “atti costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento” espressamente indicati nel primo periodo del medesimo comma 1.</p><p class="text-justify"><sup>2 </sup>Rispetto a tale indirizzo, si era posta in linea di discontinuità la più recente Risoluzione n. 4/E del 15 gennaio 2021, che recependo l’indirizzo assunto sul punto dalla Corte di Cassazione, aveva affermato che, ai fini dell’imposta di registro, gli atti costitutivi di servitù su terreno agricolo a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali dovessero essere ricondotti nell’ambito applicativo della previsione di carattere generale di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, dichiarando di fatto superate&nbsp;le indicazioni contenute nei precedenti documenti di prassi (Cass. sent. n. 16495/2003, conf. Cass. sentt. nn. 22198/2019, 22199/2019, 22200/2019 e 22201/2019, Cass. ordd. nn. 6671/2020, 6677/2020 e 22118/2020).</p><p class="text-justify"><sup>3 </sup>Secondo cui "<i>Il termine trasferimento contenuto nel D.P.R. 131 del 1986, art. 1, della tariffa allegata è stato adoperato dal legislatore per indicare tutti quegli atti che prevedono il passaggio da un soggetto ad un altro della proprietà di beni immobili o della titolarità di diritti reali immobiliari di godimento e non può essere riferito agli atti che costituiscono diritti reali di godimento come la servitù, la quale non comporta trasferimento di diritti o facoltà del proprietario del fondo servente ma compressione del diritto di proprietà di questi a vantaggio di un determinato fondo (dominante)"</i></p><p class="text-justify"><sup>4 </sup>In particolare, il caso deciso dalla Cassazione verteva su di un atto di costituzione del diritto di superficie su terreno agricolo finalizzato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico.</p><p><sup>5 </sup>Richiamando a titolo esemplificativo l'art. 9 comma 5 del D.P.R. 917/1986.&nbsp;</p><p class="text-justify"><sup>6 </sup>In particolare, dalla Circolare n. 36/E/2013 richiamata dall’Amministrazione ricorrente a supporto della propria impugnazione, rispetto alla quale la Suprema Corte ha rammentato “<i>che le circolari con le quali l'Agenzia delle entrate interpreti una norma tributaria, anche qualora contengano direttive agli uffici gerarchicamente subordinati, esprimono esclusivamente un parere non vincolante, oltre che per gli uffici a cui sono dirette, per il contribuente, per la stessa autorità che le ha emanate e per il giudice; pertanto, la cd. interpretazione ministeriale delle norme tributarie, sia essa contenuta in circolari o risoluzioni, non costituisce fonte di diritto, né è soggetta al controllo di legittimità esercitato dalla Corte di cassazione (ex artt. 111 Cost. e 360 c.p.c.), trattandosi non di manifestazione di attività normativa, ma di attività interna alla medesima pubblica amministrazione, destinata ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti, ma inidonea ad incidere sul rapporto tributario (S.U. n. 23031 del 2007; Cass. n. 35098/2022; Cass. 18618 /2019; Cass. n. 10195 del 2016)</i>”.</p><p><i><sup>7 </sup>Supra</i>, Risoluzione n. 4/E del 15 gennaio 2021.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Tax</category>
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 08 Nov 2024 14:30:06 +0100</pubDate>
                        <title>Le novità e l&#039;impatto del regolamento Dora</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-novita-e-limpatto-del-regolamento-dora</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Articolo a cura di <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/fabio-coco" target="_blank"><strong><u>Fabio Coco</u></strong></a> pubblicato su Funds People</p><p><i>Con l'aumento delle minacce informatiche, il legislatore europeo ha riconosciuto l'importanza di dotare le istituzioni finanziarie, bancarie e assicurative dell'Unione di un quadro normativo che favorisca la loro resilienza operativa digitale.</i></p><p>Il Regolamento UE 2022/2554, noto come "DORA" (Digital Operational Resilience Act), la cui applicazione dovrebbe decorrere a partire dal 17 gennaio 2025, rappresenta la più importante riforma sinora varata nel settore della sicurezza informatica nell'ambito bancario, finanziario e assicurativo. Come confermato dai suoi considerando, il crescente grado di digitalizzazione e interconnessione ha amplificato i rischi informatici in conseguenza del ruolo essenziale acquisito dai servizi ICT. Con l'aumento delle minacce informatiche e delle interruzioni operative conseguenti a incidenti di sicurezza, il legislatore europeo ha riconosciuto l'importanza di dotare le istituzioni finanziarie, bancarie e assicurative dell'Unione di un quadro normativo che favorisca la loro "resilienza operativa digitale", ossia la capacità di costruire, assicurare e riesaminare la propria integrità e affidabilità operativa, garantendo tramite i servizi ICT di fornitori terzi, la sicurezza dei sistemi informatici anche a fronte di eventuali perturbazioni. In tal senso, è cruciale che le entità finanziarie ed i loro provider di servizi ICT adottino misure adeguate e idonee per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle loro operazioni.</p><p>I pilastri principali su cui poggia la disciplina di DORA sono essenzialmente cinque:</p><p>(i) <strong>Gestione dei rischi</strong>: obbligo di mappare tutte le funzioni e le attività supportate da servizi ICT e gestirne i rischi, le minacce alla cybersecurity e le vulnerabilità, dotandosi di strutture di governance interna e formalizzando le relative policy per monitorarle.</p><p>(ii) <strong>Resilienza operativa</strong>: obbligo di prevedere un programma di test per valutare e rimediare eventuali lacune di sicurezza informatica.</p><p>(iii) <strong>Rapporti con i fornitori terzi</strong>: valutazione e monitoraggio dei rischi dei rapporti con fornitori esterni (in particolare i fornitori con cui hanno rapporti diretti e anche i subcontractors) tramite la redazione di accordi contrattuali che includano i requisiti minimi indicati nel regolamento.</p><p>(iv) <strong>Gestione degli incidenti</strong>: obbligo di informare le autorità competenti su eventuali incidenti significativi e le misure adottate per affrontarli.</p><p>(v) <strong>Meccanismi di condivisione delle informazioni</strong>: possibilità di scambio reciproco di informazioni e analisi delle minacce informatiche.</p><p><strong>Gli impatti di DORA</strong></p><p>L'impatto di DORA sulle varie tipologie di entità finanziarie non sarà lo stesso per tutti i destinatari, sia in termini di presidi di governance interna (es. aggiornamento delle policy di sicurezza informatica) sia in termini di revisione dei contratti con i fornitori di servizi ICT a supporto di funzioni essenziali o importanti.</p><p>In particolare, le banche (attesa la loro rilevanza a livello di rischio sistemico) erano già sottoposte a un framework regolamentare particolarmente avanzato in ragione del recepimento sia degli orientamenti EBA su esternalizzazione che degli orientamenti EBA sulla gestione dei rischi ICT e di sicurezza (entrambi poi richiamati e attuati nella Circolare 285) che già anticipavano alcune delle misure poi successivamente ribadite da DORA.</p><p>Insieme alle banche, anche le imprese di assicurazione, nonché SGR e gestori di FIA, sono già attualmente chiamati ad adottare una serie di presidi in caso di esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti. Per le imprese di assicurazione vi saranno impatti sulle attività da svolgere internamente per l'adeguamento e la compliance con le previsioni di DORA, anche alla luce della ormai risalente regolamentazione di settore (i.e. il Regolamento IVASS n. 38 del 2018). Le SGR, i gestori di FIA e le imprese di investimento a loro volta avranno un impatto rilevante (in termini di sforzi interni per l'adeguamento); le attuali fonti non approfondiscono e non considerano in modo esaustivo le regole di resilienza operativa digitale (si pensi al Regolamento UE 2013/231 e al Regolamento di Banca d'Italia e Consob del 5 dicembre 2019, ma anche al Regolamento UE 2017/565; anche se parzialmente, l'unica fonte che cerca di regolamentare il tema sono gli orientamenti ESMA sul cloud, applicabili peraltro solo ai servizi in cloud).</p><p>In ogni caso, ciascuna entità finanziaria dovrà innanzitutto individuare tutti i contratti riconducibili a servizi ICT prestati da fornitori terzi; tra questi si dovranno distinguere i servizi a supporto di funzioni essenziali o importanti, ossia quelle funzioni la cui interruzione o la cui esecuzione interrotta, carente o insufficiente, comprometterebbe sostanzialmente i risultati finanziari o la solidità o la continuità dei servizi e delle sue attività, o ancora il costante adempimento delle condizioni e degli obblighi inerenti alla sua autorizzazione o di altri obblighi previsti dalla normativa di settore applicabile. Successivamente, sarà necessario svolgere una gap analysis per poter correttamente valutare i rischi e le azioni da intraprendere per poter adeguare tutte le policy e le procedure interne e i contratti ai nuovi requisiti previsti dal Regolamento DORA e dai regolamenti delegati.</p><p>In tal senso, il framework DORA è ben lungi dall'essere completato e, in particolare, (i) mancano ancora la maggior parte delle norme tecniche di attuazione (c.d. RTS e ITS, si pensi ad esempio alla classificazione degli incidenti, alla gestione dei rapporti con i subfornitori, alle metodologie di notifica e reporting degli incidenti) e (ii) sarà necessaria l'emanazione di un decreto legislativo di "armonizzazione" dell'ordinamento italiano alle novità introdotte dal pacchetto DORA come previsto dall'art. 16 della legge delega n. 15/2024. Inevitabilmente, tutto ciò rende ancora più difficile questa fase di implementazione e progressivo adeguamento a questa nuova normativa "iper-tecnica".</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 06 Nov 2024 17:29:17 +0100</pubDate>
                        <title>Il sistema della logistica fra consumo di suolo e rigenerazione urbana</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-sistema-della-logistica-fra-consumo-di-suolo-e-rigenerazione-urbana</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Giovedì 7 novembre</i><br><i>Dalle 09.30 alle 11.45</i><br><i>Innovation Center, Firenze</i></p><p><strong>Rosemarie Serrato</strong> parteciperà all'evento organizzato da Urbanpromo intitolato "Leggi sul consumo di suolo," un'importante occasione di confronto e approfondimento sulle normative che regolano la gestione del territorio e il consumo di suolo in Italia.&nbsp;</p><p>L'incontro vedrà la partecipazione di esperti del settore, rappresentanti delle istituzioni e professionisti che si confronteranno sulle sfide e le opportunità legate a una gestione sostenibile e responsabile delle risorse territoriali. Si discuteranno i più recenti aggiornamenti normativi e le buone pratiche che mirano a limitare l'espansione urbana non controllata e a promuovere una pianificazione che rispetti l'ambiente e la qualità della vita.</p><p><a href="https://urbanpromo.it/2024/eventi/leggi-sul-consumo-di-suolo/" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per ulteriori informazioni</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 06 Nov 2024 09:38:13 +0100</pubDate>
                        <title>Lorenzo Freddi nuovo partner dello Studio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lorenzo-freddi-nuovo-partner-dello-studio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">ADVANT Nctm è lieta di annunciare l'ingresso di <strong>Lorenzo Freddi</strong> come nuovo partner del dipartimento Corporate/M&amp;A, con l’obiettivo di arricchire le competenze dello Studio in particolare nei settori tech, infrastrutture e trasporti.&nbsp;</p><p class="text-justify"><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/lorenzo-freddi" target="_blank"><strong>Lorenzo </strong></a>porta con sé un’esperienza di 16 anni maturata presso Cleary Gottlieb Steen &amp; Hamilton LLP, dove ha sviluppato una solida competenza in ambito M&amp;A e private equity.&nbsp;</p><p class="text-justify">Nel corso della sua carriera, ha assistito clienti industriali e fondi di investimento, sia italiani che internazionali, in una vasta gamma di operazioni M&amp;A, joint venture e partnership. Il suo percorso professionale include anche una consolidata expertise in contratti commerciali e tecnologici.</p><p class="text-justify">Grazie alla sua esperienza e competenza, Lorenzo Freddi offrirà un contributo significativo alle esigenze dei clienti di ADVANT Nctm nei settori più strategici e complessi.&nbsp;</p><p class="text-justify">Con l’ingresso di Lorenzo, ADVANT Nctm conta oggi 78 partner.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 05 Nov 2024 11:33:20 +0100</pubDate>
                        <title>Italian Maritime Law Association | 125° anniversario</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/italian-maritime-law-association-125-anniversario</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Giorgio Berlingieri parteciperà al Convegno di Genova per il 125° anniversario dell'Associazione Italiana di Diritto Marittimo (AIDIM)</strong></p><p>L'evento, che si terrà a Genova il prossimo 8 novembre, sarà introdotto dai saluti istituzionali di figure di rilievo: la Presidente della Prima Sezione Civile della Corte d’Appello di Genova, Dottoressa Rosella Silvestri, in rappresentanza della Presidente della Corte, Dottoressa Elisabetta Vidali, il Presidente del Tribunale di Genova, Dottor Enrico Ravera, il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Genova, Avv. Luigi Cocchi, e l’Ammiraglio Ispettore Piero Pellizzari, Direttore Marittimo della Liguria e Comandante della Capitaneria di Porto di Genova.</p><p>Il Convegno inizierà con una sessione in lingua inglese, che vedrà la partecipazione di importanti ospiti internazionali: Ann Fenech, Presidente del Comité Maritime International, Måns Jacobsson, ex Direttore degli Oil Pollution Compensation Funds e Socio Onorario dell’AIDIM, e Norman A. Martinez Gutierrez, Direttore dell’International Maritime Law Institute dell’IMO.</p><p>Seguiranno due sessioni in lingua italiana, durante le quali i Soci dell’AIDIM presenteranno interventi focalizzati su vari temi del diritto marittimo, analizzando sia l’evoluzione storica della disciplina sia gli sviluppi attuali e futuri.</p><p>Prima del Convegno si terrà un’Assemblea dell’AIDIM con all'Ordine del Giorno la nomina dei membri del Comitato Direttivo per il triennio 2025-2027.</p><p><a href="http://example.comfileadmin/advantlaw/Programma.pdf"><strong><u>Clicca qui per il programma</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Shipping and Logistics</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 05 Nov 2024 09:41:34 +0100</pubDate>
                        <title>La riforma del diritto societario della Repubblica Popolare Cinese</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-riforma-del-diritto-societario-della-repubblica-popolare-cinese</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>7 novembre 2024<br>9.00-13.00</p><p><strong>Laura Formichella</strong> e <strong>Enrico Toti</strong> parteciperanno all'evento organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre e dal CSDC (Centro Studi sulla Cina e sull'Asia Orientale).</p><p>Laura sarà relatrice con un intervento dal titolo “Codice civile e Legge sulle società: il divieto di abuso della personalità giuridica”.</p><p>Enrico modera e introduce l'incontro.</p><p><a href="https://apps.uniroma3.it/ateneo/memo/files/pub_Locandina_093501d6-73bb-4427-a8ab-6b394e6e97e1.pdf" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per ulteriori informazioni</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 04 Nov 2024 15:49:32 +0100</pubDate>
                        <title>Sustainable Finance Conference</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sustainable-finance-conference</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>7 novembre 2024</i><br><i>A&amp;O Shearman, 1 Bishops Square, London, E1 6AD</i></p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/riccardo-sallustio" target="_blank"><strong><u>Riccardo Sallustio</u></strong></a> parteciperà alla conferenza organizzata da LMA (Loan Market Association) dedicata alla finanza sostenibile.</p><p>Focus dell'evento:</p><ul><li><u>Il Futuro della Finanza</u>: una discussione sulla sostenibilità e sul ruolo che la finanza svolge nel supportare le iniziative ecologiche.</li><li><u>Sostenibilità nelle Supply Chains</u>: come può la finanza promuovere la sostenibilità nella gestione delle catene di approvvigionamento?</li><li><u>Geopolitica della Sostenibilità</u>: un’analisi approfondita di come gli eventi politici globali – incluse le oltre 70 elezioni previste per il 2024 – possano influenzare gli sforzi internazionali verso la sostenibilità.</li></ul><p>Con la partecipazione di relatori di alto profilo, verranno analizzati i diversi percorsi verso una finanza sostenibile, evidenziando le molteplici vie per raggiungere gli obiettivi di “net-zero”. L'evento metterà in risalto l'importanza di strategie su misura, pensate per rispondere alle esigenze specifiche delle diverse parti interessate.</p><p><a href="https://www.lma.eu.com/events/sustainable-finance-conference-nov-2024" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per ulteriori informazioni</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>ESG</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 04 Nov 2024 10:01:30 +0100</pubDate>
                        <title>Linee Guida Nazionali VIS: le esperienze applicative di proponenti e valutatori</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/default-e58646a8bea98587d430c9c3b9d9f13e</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Mercoledì 6 novembre 2024<br>10.00-13.00<br>Fiera di Rimini, Sala Tulipano pad. B6</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/valentina-cavanna" target="_blank"><strong><u>Valentina Cavanna</u></strong></a> parteciperà all'evento organizzato da Ecomondo con focus sulle esperienze applicative delle LG VIS Nazionali elaborate dall’ISS nell’ambito della procedura VIA di opere di competenza statale, in particolare i grandi impianti di combustione.&nbsp;</p><p>Questa giornata in particolare vuole descrivere lo sviluppo e l’analisi dello studio VIS dal punto di vista del Proponente e del Valutatore per alcune opere quali i rigassificatori, le bioraffinerie e le Centrali termoelettriche.</p><p>Valentina sarà relatrice con un intervento dal titolo "Linee Guida ISS: punti di forza e criticità alla luce delle esperienze applicative.&nbsp;</p><p><a href="https://www.ecomondo.com/eventi/palinsesto-convegnistico/seminari-e-convegni/e27341935/national-hia-guidelines-application-experiences-of-proposers-and-evaluators.html" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per maggiori informazioni</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>ESG</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 31 Oct 2024 15:36:43 +0100</pubDate>
                        <title>La relazione annuale dell’AGCM: una discussione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-relazione-annuale-dellagcm-una-discussione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>6 novembre 2024<br>14.00<br>Università Bocconi</p><p>Il nostro <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/luca-toffoletti" target="_blank"><u>Luca Toffoletti</u></a> parteciperà all'evento organizzato dall'Associazione Antitrust Italiana e dall'Università Bocconi di Milano.</p><p>In particolare, l'avv. Toffoletti sarà relatore con un intervento dal titolo “Il controllo delle concentrazioni e le concentrazioni sotto-soglia”.</p><p><a href="https://www.associazioneantitrustitaliana.it/attivita/convegni/la-relazione-annuale-dellagcm-una-discussione-milano-6-novembre-2024-ore-1500/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per ulteriori informazioni</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 31 Oct 2024 15:16:45 +0100</pubDate>
                        <title>La nuova disciplina del credito al consumo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-nuova-disciplina-del-credito-al-consumo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>5 novembre 2024<br>09.30-13.30<br>Online</p><p>Il nostro team <strong>Regulatory</strong> parteciperà all'evento organizzato da <a href="https://www.paradigma.it/" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Paradigma</u></a> finalizzato all’aggiornamento e al confronto sulle principali novità derivanti dalla nuova Direttiva in materia di credito al consumo (Direttiva UE n. 2023/2225 o CCD2.</p><p>Programma dell'incontro:</p><ul><li><strong>Le principali novità introdotte dalla CCD2 e il suo ambito di applicazione</strong><br>I contenuti principali della nuova Direttiva<br>Lo sviluppo del canale online<br>L’ampliamento dell’ambito di applicazione: i nuovi prodotti e le nuove soglie di valore<br>Le nuove forme di credito:il c.d. Buy Now Pay Later e le novità in tema di sconfinamenti, leasing e finanziamenti senza interessi<br><strong>Avv. Francesco Mocci</strong><br><i>ADVANT Nctm</i><br>&nbsp;</li><li><strong>La pubblicità e l’informazione precontrattuale, i contratti e la vendita abbinata/aggregata</strong><br>Gli annunci pubblicitari, gli obblighi informativi e il warning obbligatorio<br>La nuova struttura del SECCI precontrattuale e le modalità di consegna al consumatore<br>Le pratiche di commercializzazione abbinata e aggregata<br>La forma e i contenuti del contratto di credito<br>Le modifiche del contratto di credito e le modifiche del tasso debitore<br><strong>Avv. Flavio Burrai</strong><br><i>ADVANT Nctm</i><br>&nbsp;</li><li><strong>Le novità in materia di valutazione del merito creditizio</strong><br>La valutazione del merito creditizio svolta nell’interesse del consumatore<br>I fattori da considerare nella valutazione del merito creditizio<br>Le indicazioni dell’EBA negli Orientamenti in materia di loan origination and monitoring<br>Le conseguenze della violazione degli obblighi in materia di violazione del merito creditizio secondo la CGUE: la sentenza dell’11 gennaio 2024 (C‑755/22)<br>Le regole in materia di banche dati e valutazione del merito creditizio tramite ricorso a processi automatizzati<br><strong>Avv. Anna Bettoni</strong><br><i>ADVANT Nctm</i><br>&nbsp;</li><li><strong>Le novità in materia di rimborso anticipato del finanziamento</strong><br>Dalla sentenza Lexitor alla nuova disciplina della CCD2 in materia di estinzione anticipata<br>L’evoluzione della giurisprudenza nazionale ed europea a seguito della sentenza Lexitor<br>Gli impatti della sentenza Lexitor sul settore del credito immobiliare ai consumatori<br>Il panorama normativo: confronto tra normativa vigente e regole della CCD2<br><strong>Avv. Irene Gusso</strong><br><i>ADVANT Nctm</i><br>&nbsp;</li><li><strong>Le regole per impedire prassi predatorie nei confronti dei consumatori e le regole finalizzate a prevenire e contrastare il sovraindebitamento</strong><br>Le misure contenitive del costo totale del credito<br>Il divieto di consenso desunto del consumatore<br>Le misure per promuovere l’educazione finanziaria<br>Le misure di forbearance<br>Il servizio di consulenza e assistenza<br><strong>Avv. Francesco Donadei</strong><br><i>ADVANT Nctm</i><br>&nbsp;</li><li><strong>Le novità applicative e le nuove criticità in relazione ai contratti e ai crediti derivanti da credito al consumo</strong><br>Il contrasto tra opinion EBA, PSR sui nuovi servizi di pagamento, factoring e credito al consumo<br>La cartolarizzazione dei crediti derivanti da rapporti di credito al consumo, i diritti dei clienti in caso di cessione di portafogli di crediti in bonis e di crediti NPL<br>L’informativa ai debitori ceduti nella normativa di Banca d’Italia di recepimento della direttiva SMD<br><strong>Avv. Fabio Coco</strong><br><i>ADVANT Nctm</i></li></ul><p><a href="https://www.paradigma.it/iniziativa/la-nuova-disciplina-del-credito-al-consumo-2/#presentazionedf7c-7d3b" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per ulteriori informazioni</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 31 Oct 2024 09:46:43 +0100</pubDate>
                        <title>The AI battlefields - How to navigate and overcome the legal challenges</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-ai-battlefields-how-to-navigate-and-overcome-the-legal-challenges</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>The AI battlefields - How to navigate and overcome the legal challenges è il titolo del convegno IBA che si terrà a Milano il 7 e l’8 novembre presso l’Excelsior Hotel Gallia.</p><p>Organizzato dai responsabili dei comitati IBA “Intellectual Property, Communications and Technology” - tra cui <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/vittorio-noseda" target="_blank"><strong><u>Vittorio Noseda</u></strong></a> - l’evento rappresenta un’occasione unica per approfondire le questioni legali più complesse che caratterizzano i settori della tecnologia e della proprietà intellettuale.</p><p><a href="https://www.ibanet.org/conference-details/CONF2528" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Per ulteriori informazioni clicca qui</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 30 Oct 2024 13:48:44 +0100</pubDate>
                        <title>La raccolta delle Q&amp;A sul regolamento SFDR e sul regolamento delegato 2022/1288</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-raccolta-delle-qa-sul-regolamento-sfdr-e-sul-regolamento-delegato-2022-1288</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Arrivano le risposte</i>.</p><p>Articolo a cura del nostro <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/lorenzo-macchia" target="_blank"><strong><u>Lorenzo Macchia</u></strong></a> per <a href="https://www.fondiesicav.it/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Fondi &amp; Sicav</u></strong></a></p><p>Nel mese di luglio 2024 le tre autorità europee di vigilanza (Eba, Eiopa e Esma – “Esa”) hanno raccolto in un unico documento le risposte fornite dalla Commissione europea e dalle stesse autorità alle domande relative all’applicazione della normativa di cui al Regolamento (Ue) 2019/2088 (cosiddetto Regolamento Sfdr), sulla disciplina sull’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari e l’applicazione delle disposizioni di cui al Regolamento delegato (Ue) 2022/1288 relativo agli standard tecnici che integrano il Regolamento Sdfr con il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni sugli indicatori di sostenibilità e gli effetti negativi per quest’ultima.</p><p>La versione consolidata delle Q&amp;A fornisce chiarimenti su temi critici quali, a titolo di esempio, la definizione di investimento sostenibile, la determinazione del valore attuale degli investimenti rispetto ai fattori PAI, l’informativa sui PAI e sui prodotti finanziari.</p><p>Tra le Q&amp;A più rilevanti ricordiamo quelle che hanno come oggetto i chiarimenti sulla strutturazione dei prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali o una combinazione di tali caratteristiche (art. 8 del Regolamento SFDR), ossia quegli strumenti che hanno come obiettivo principale gli investimenti sostenibili (art. 9 del Regolamento SFDR).</p><p><strong>Nessun obbligo particolare</strong></p><p>Le ESA precisano che il Regolamento SFDR rimane neutrale in termini di richieste normative sulla progettazione dei prodotti finanziari come articolo 8 o 9 di cui al citato regolamento. In altre parole, gli articoli richiamati non prescrivono obblighi particolari in relazione alle caratteristiche del prodotto come la composizione degli investimenti o le soglie minime di investimento, gli obiettivi di investimento ammissibili, né determinano gli stili di investimento ammissibili, gli strumenti, le strategie o le metodologie di investimento da utilizzare. Le tre autorità, inoltre, hanno colto l’occasione per includere all’interno del documento anche alcune nuove osservazioni alle domande pervenute dagli operatori del mercato.</p><p>È stato chiarito che il gestore di fondi di investimento alternativi è responsabile degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 10 del regolamento SFDR in relazione ai prodotti finanziari che offre in qualità di partecipante al mercato finanziario. A questo proposito, il gestore deve assicurare che tutte le informazioni pertinenti ai sensi dell’articolo 10 del regolamento SFDR siano rese disponibili sul proprio sito web e nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non ne avesse uno dovrà crearlo per conformarsi alla normativa sulla rendicontazione e comunicazione in ambito ESG (cfr. Q&amp;A I. 4).</p><p><strong>Un approccio look-through</strong></p><p>Si afferma, altresì, che quando un prodotto finanziario investe in altri prodotti finanziari che asseritamente effettuano investimenti sostenibili è necessario seguire un approccio di tipo “look-through”, ossia gli investimenti sottostanti devono essere esaminati e valutati per garantire la loro qualificazione come investimenti sostenibili. I partecipanti al mercato, dunque, non possono basarsi solo sulle informazioni contenute nella documentazione del fondo sottostante, ma devono assicurarsi (attraverso accurata due diligence) che gli investimenti sottostanti siano conformi ai principi espressi dall’art. 2, paragrafo 17 del Regolamento Sfdr che definisce, appunto, il concetto di “investimento sostenibile” (cfr. Q&amp;A V.22).</p><p>Inoltre, le Esa chiariscono che i beni come le auto o gli immobili detenuti tramite holding o special purpose vehicle non richiedono un controllo del rispetto di prassi di buona governance da parte delle stesse società veicolo. Tuttavia, è necessario che tale controllo sia effettuato sulle società partecipate (cfr. Q&amp;A V.27).</p><p>È fin troppo facile comprendere il forte impatto di questa raccolta e dei relativi aggiornamenti per gli operatori del mercato, che fino a oggi erano costretti a cercare i chiarimenti forniti dalle istituzioni europee tra vari e numerosi documenti, mentre grazie alle nuove Q&amp;A si trovano con un testo unico di portata sistematica ed esaustiva.</p><p>Bisogna tenere conto, in ogni caso, che le Q&amp;A oggetto di commento potrebbero essere modificate significativamente a seguito dell’esito della revisione del Regolamento SFDR da parte della Commissione europea.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 29 Oct 2024 10:11:56 +0100</pubDate>
                        <title>Marchio vs. DOP: la Corte di Cassazione rinvia il caso Salaparuta alla CGUE per chiarimenti su tutele contrastanti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/marchio-vs-dop-la-corte-di-cassazione-rinvia-il-caso-salaparuta-alla-cgue-per-chiarimenti-su-tutele-contrastanti</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Articolo a cura di <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/paolo-lazzarino" target="_blank"><strong><u>Paolo Lazzarino</u></strong></a></p><p><strong>Sintesi</strong></p><p>Con la sentenza n. 12563/2024, la Corte di Cassazione ha affrontato la controversia tra Duca di Salaparuta S.p.A. e il Ministero delle Politiche Agricole, oltre a diversi produttori di vino e al Consorzio di Tutela dei vini Salaparuta DOP. Duca di Salaparuta sosteneva che la registrazione del termine “Salaparuta” come DOC nazionale, avvenuta nel 2006, e come DOP europea, avvenuta nel 2009, erano in conflitto con il suo rinomato marchio "Salaparuta", il quale veniva usato per contraddistinguere i suoi vini fin dal XIX secolo. Il ricorrente sosteneva che la registrazione nazionale DOC e la registrazione europea DOP erano decettive e/o depositate in malafede. La Corte di Cassazione ha ritenuto necessario un rinvio preliminare alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (“CGUE”) per risolvere il conflitto tra marchi notori e DOP ai sensi del diritto dell'UE.</p><p><strong>Controversie legali e background dei procedimenti</strong></p><p>Nel 2016, Duca di Salaparuta citava in giudizio davanti al Tribunale di Milano diverse cantine vitivinicole che utilizzavano il segno "Salaparuta" sulle loro etichette, il Consorzio di Tutela dei vini DOP "Salaparuta" e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (l'ente che aveva concesso la registrazione della DOC nazionale).</p><p>In primo luogo, la Ricorrente sosteneva che l'uso sull’etichette da parte delle cantine convenute del segno “Salaparuta” costituisse sia una contraffazione di marchio sia un atto di concorrenza sleale. Duca di Salaparuta chiedeva inoltre che la DOP italiana, concessa nel 2006, e la successiva registrazione UE, concessa nel 2009, fossero dichiarate nulle. La ricorrente infatti sosteneva che tali denominazioni fossero decettive e/o depositate in malafede e che, in ogni caso, interferissero con i suoi marchi anteriori.</p><p>In particolare, la Ricorrente fondava la sua domanda di nullità sull'art. 43.2 del Reg. (CE) n. 479/08 – che riproduce sostanzialmente l'Art. 118 duodecies, 2, del Reg. (CE) n. 1234/07 – secondo cui “Un nome non è protetto in quanto denominazione di origine o indicazione geografica se, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la protezione potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino.”</p><p>Con sentenza n. 1384/21, emessa il 16 febbraio 2021, il Tribunale di Milano accoglieva le richieste del ricorrente in punto di violazione del marchio e di concorrenza sleale. Ad avviso del Tribunale, il modo in cui il termine "Salaparuta" veniva usato sulle etichette dei convenuti avrebbe potuto trarre in inganno i consumatori sull'origine dei vini.</p><p>Tuttavia, il Tribunale di Milano respingeva la domanda di Duca di Salaparuta tesa a dichiarare la nullità della DOC nazionale e della DOP europea, poiché la disposizione invocata dal richiedente – cioè l'art. 43.2 del Reg. 43.2 (CE) n. 479/08 che stabilisce la prevalenza del marchio anteriore rinomato rispetto alla successiva DOP – non era in vigore quando, nel 2006, il segno “Salaparuta” aveva ricevuto la protezione nazionale come DOC.</p><p>Duca di Salaparuta impugnava la decisione di primo grado davanti alla Corte d'Appello di Milano. Con sentenza n. 1453/23, la Corte d'Appello respingeva l'appello e confermava la sentenza impugnata. In particolare, la Corte d'Appello sottolineava che nel caso in questione era necessario applicare la norma transitoria prevista dall'art. 51 del Regolamento (CE) n. 479/08, che stabilisce la protezione automatica nell'UE di una denominazione d’origine nazionale già protetta ai sensi del precedente regolamento.</p><p>Inoltre, la Corte d'Appello evidenziava che il segno "Salaparuta" era stato registrato come denominazione d’origine nazionale ai sensi del Reg. (CE) n. 1493/1999, che – alla lett. (b) del paragrafo 2 della sezione "F" dell'allegato VII – fondava un criterio di prevalenza della denominazione di origine sul marchio, anche se quest'ultimo era anteriore e conteneva termini identici, ferma restando la possibilità per il titolare del marchio noto di continuare ad usarlo a condizione che la registrazione del marchio fosse avvenuta almeno venticinque anni prima del riconoscimento ufficiale della denominazione geografica da parte dello Stato membro.</p><p>Il ricorrente impugnava dunque la decisione davanti alla Corte di Cassazione, la quale sospendeva il procedimento e sottoponeva alla CGUE i due seguenti quesiti:</p><ol><li>Le registrazioni DOP per denominazioni vinicole che esistevano prima del Regolamento UE 1234/2007 (poi sostituito dal Regolamento 1308/2013), come la DOP “Salaparuta” (registrata nel 2009), sono soggette alla regola che nega la protezione a una DOP/IGP se questa potrebbe indurre in errore i consumatori a causa della notorietà e reputazione di un marchio precedente? Oppure questa regola non si applica alle denominazioni che erano già protette a livello nazionale prima di ricevere un riconoscimento a livello europeo, in base al principio di certezza del diritto (come menzionato nella sentenza della Corte nella causa Bayerischer Brauerbund)?</li><li>Se le leggi precedenti (Regolamento 1493/1999) si applicano a questa situazione di fatto oggetto del presente giudizio, è possibile che le DOP successive siano invalide o perdano la protezione in virtù del principio generale di non decettività dei segni distintivi?</li></ol><p><strong>Conclusioni</strong></p><p>Questa decisione evidenzia la necessità di ulteriori chiarimenti sul modo in cui il diritto dell'UE dà priorità alle protezioni delle DOP rispetto ai marchi anteriori dotati di notorietà. Se la CGUE ritiene che i marchi anteriori notori possano invalidare le DOP successive, potrebbe costituire un precedente per altri marchi che si trovano ad affrontare conflitti simili in tutta l'UE. Le aziende con marchi notori dovrebbero monitorare attentamente le domande di DOP, soprattutto quando i nomi regionali si sovrappongono ai loro marchi.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 28 Oct 2024 11:50:36 +0100</pubDate>
                        <title>Lotta ai green claims, sfida per aziende e avvocati</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lotta-ai-green-claims-sfida-per-aziende-e-avvocati</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Sono sempre più frequenti i casi di greenwashing sanzionati dalle authority di vigilanza</i></p><p>Conquistare i consumari con campagne che esaltano qualità green dei prodotti, ma che in realtà sono poco sostenibili. L'Unione Europea ha da tempo iniziato una battaglia contro il fenomeno del greenwashing, ovvero l'uso ingannevole di affermazioni relative alla sostenibilità ambientale da parte delle aziende. Negli ultimi anni, il potere competitivo di vantare un'impronta verde ha assunto un'importanza cruciale, ma la gestione di questo tipo di comunicazioni è risultata spesso poco accurata, originando conflitti legali e reputazionali […]</p><p>[…] Il contrasto all'uso di green claim è diventato una priorità da parte della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. «L'enforcement dell'Agcm in questo campo non è una novità; l'impianto normativo si è via via affinato, di pari passo con l'inasprimento dell'apparato sanzionatorio in materia di pratiche commerciali scorrette», dice <strong>Francesco Mazzocchi</strong>, counsel area Antitrust e concorrenza di <strong>ADVANT Nctm</strong>.&nbsp;</p><p>«Oggi, le imprese responsabili di green claim ingannevoli rischiano di subire sanzioni fino a 10 milioni di euro e, se la pratica ha valenza transfrontaliera, fino al 4% del fatturato. Le istruttorie avviate dall'Agcm non sono ancora moltissime, ma l'attività si è rivolta ai settori più diversi (energetico, alimentare, automotive, beni di consumo) ed è facile prevedere un incremento dei casi nei mesi a venire. La compliance è diventata, quindi, fondamentale per reggere il passo di una normativa sempre più stringente, in linea con gli obiettivi europei. Da citare, in questo senso, la direttiva 2024/825/UE sulla Responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde — in via di recepimento in Italia - e la proposta della Commissione europea di direttiva sui green claim del marzo 2023 diretta ad introdurre obblighi di attestazione e certificazione da parte di soggetti terzi indipendenti dei green claim delle imprese, nonché nuove prescrizioni in tema di sistemi di etichettatura e marchi ambientali». […]</p><p><i>Articolo integrale sull'edizione odierna di Italia Oggi Sette.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 25 Oct 2024 11:06:08 +0200</pubDate>
                        <title>Italian Energy Day 2024</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/italian-energy-day-2024</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Martedì 29 ottobre 2024<br>08.30 - 19.30<br>NH Collection Milano Citylife, Via Bartolomeo Colleoni 14, Milano</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/piero-vigano" target="_blank"><strong><u>Piero Viganò</u></strong></a> parteciperà all'Italian Energy Day 2024, evento chiave per il settore energetico organizzato da Montel Group.&nbsp;</p><p>La conferenza riunirà professionisti ed esperti del settore per discutere sulle sfide e le opportunità del mercato energetico italiano, con focus su strategie innovative e sostenibili.</p><p>In particolare, Piero interverrà durante il panel dedicato all'energia nucleare.</p><p><a href="https://montelgroup.com/resources/events/italian-energy-day-2024?tab=program" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per il programma completo dell'evento</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 25 Oct 2024 09:37:43 +0200</pubDate>
                        <title>Offshore Wind Revolution</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/offshore-wind-revolution</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>25 ottobre 2024<br>Marina Convention Center, via Filippo Patti 30<br>Palermo, Italia</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/alberto-rossi" target="_blank"><strong><u>Alberto Rossi</u></strong></a><strong> </strong>sarà relatore all’evento "<i>Offshore wind revolution. Building the industry and getting the ports ready</i>" promosso dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale e Magellan Circle (azienda parte integrante di Circle Group), dedicato alla produzione di energia eolica offshore.</p><p>In particolare, Alberto Rossi interverrà durante il panel &nbsp;"Pianificazione e strumenti normativi in Italia: stato dell’arte e criticità”.</p><p>→ <a href="https://events.magellancircle.eu/wp-content/uploads/2024/10/OWR2024_Agenda_19.10.pdf" target="_blank" rel="noreferrer"><i><u>Agenda</u></i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Shipping and Logistics</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 23 Oct 2024 14:43:00 +0200</pubDate>
                        <title>Dalla polizza alle partnership: come proteggersi dai nuovi rischi cyber?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/dalla-polizza-alle-partnership-come-proteggersi-dai-nuovi-rischi-cyber</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Martedì 29 ottobre 2024<br>09.30-10.30</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/paolo-gallarati" target="_blank"><u>Paolo Gallarati</u></a> e <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/giulio-uras" target="_blank"><u>Giulio Uras</u></a> parteciperanno al webinar organizzato da ANRA (Associazione Nazionale del Risk Manager e Responsabili Assicurazioni Aziendali) in collaborazione con QBE Italia.&nbsp;</p><p>Durante l'evento, dedicato al settore assicurativo con focus sugli attacchi informatici, verrà presentato QCyberProtect, la nuova proposta di QBE con servizio di incident respons management grazie alla partnership con il nostro Studio.</p><p><a href="https://www.anra.it/article/3977/dalla-polizza-alle-partnership-come-proteggersi-dai-nuovi-rischi-cyber" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Per ulteriori informazioni clicca qui</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 23 Oct 2024 10:53:06 +0200</pubDate>
                        <title>Il &quot;sale and lease back&quot; nel mercato immobiliare</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-sale-and-lease-back-nel-mercato-immobiliare</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Articolo a cura di <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/luigi-croce" target="_blank"><strong><u>Luigi Croce</u></strong></a> e <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/mara-del-giudice" target="_blank"><strong><u>Mara del Giudice</u></strong></a></p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">Da tempo nella prassi <i>real estate</i> si assiste alla diffusione di operazioni commerciali di c.d. “<i>sale and lease back</i>” in cui, tipicamente, <strong>un’impresa vende dietro corrispettivo un bene strumentale</strong> <strong>ad un operatore di mercato che – divenutone proprietario – lo concede in locazione al venditore stesso dietro pagamento di un canone</strong>.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il venditore può talvolta riservarsi la <strong>facoltà, alla scadenza del rapporto&nbsp;</strong>di <strong>riacquistare</strong> la proprietà del bene con il pagamento di un prezzo eventualmente predeterminato, ovvero di <strong>prorogare/rinnovare</strong> il godimento continuando a pagare i canoni per un ulteriore periodo, o ancora di <strong>riconsegnare</strong> definitivamente il bene al concedente.</p><p class="text-justify"><strong>Obiettivo </strong>dell’operazione è normalmente una <strong>flessibilità operativa</strong> - e <strong>liquidità immediata</strong> - per l’impresa venditrice che utilizza il bene strumentale <strong>non dovendo però sopportare rischi, oneri e costi fissi </strong>(a seconda del tipo di contratto che le parti decidono di sottoscrivere) che derivano dall’esserne proprietari. In tal modo, l’impresa potrà concentrarsi maggiormente sugli aspetti strategici del proprio <i>business</i> e non sugli aspetti propriamente “immobiliari”.</p><p class="text-justify">Con la recentissima pronuncia in commento, la Corte di Cassazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a> torna a pronunciarsi sul tema della validità del contratto di <i>sale and lease back</i> in rapporto al divieto di patto commissorio.&nbsp;</p><p class="text-justify">Lo scopo di questo sintetico contributo è dunque quello di <strong>fugare dubbi relativi a potenziali profili di rischio o campanelli d’allarme per l’operatore del mercato immobiliare</strong>.</p><p class="text-justify">Di fatto, il rischio di dar vita a un contratto di <i>sale and lease back</i> invalido (nullo per illiceità della causa – 1344 c.c.), non parrebbe sussistere in relazione alla fattispecie usualmente posta in essere dagli operatori del mercato immobiliare.</p><p class="text-justify">La giurisprudenza (anche molto recente) della Suprema Corte ha enucleato specifici <strong>presupposti essenziali</strong> (da valutare caso per caso e non contestabili in sede di scrutinio di legittimità se adeguatamente motivati) per poter considerare invalido il contratto di <i>sale and lease back</i> alla luce del divieto di patto commissorio, in particolare:</p><ol><li><p class="text-justify"><span>la sussistenza di una <u>situazione di credito preesistente/contestuale della società acquirente/concedente</u> del bene nei confronti dell’utilizzatrice, già proprietaria del bene stesso;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>l'esistenza di <u>condizioni di difficoltà economica della venditrice</u> che inducano a sospettare di un approfittamento dell’acquirente-concedente;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>la <u>sproporzione</u> tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall'acquirente.</span></p></li></ol><p class="text-justify">Normalmente, guardando alla prassi del mercato <i>real estate</i>, tali operazioni vengono – come anticipato – poste in essere per scopi strategici e da soggetti strutturati (non certo in un momento critico del business), in assenza di preesistenti situazioni di credito-debito tra impresa venditrice e operatore del mercato finanziario (acquirente) e, in presenza di un allineamento, normalmente certificato da un valutatore, tra il valore del bene trasferito e il corrispettivo versato dall’acquirente dal momento che il prezzo viene quantificato all’esito di perizie di stima condotte da soggetti esperti a ciò preposti.</p><p class="text-justify">Pertanto, il <i>sale and lease back</i> si conferma essere uno <strong>strumento efficiente e </strong><i><strong>safe </strong></i>per le imprese che intendano realizzare operazioni come quelle sopra enucleate.</p><hr><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a>Cass. Civ. sez. III, 7 ottobre 2024, n. 26225.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 23 Oct 2024 10:02:42 +0200</pubDate>
                        <title>Pignorabilità delle polizze vita: ancora criticità sulle unit</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/pignorabilita-delle-polizze-vita-ancora-criticita-sulle-unit</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Per le polizze di puro rischio che non garantiscono neppure parzialmente il capitale investito la Suprema Corte ritiene che il prodotto non abbia caratteristiche previdenziali e sia quindi pignorabile.</i></p><p>Con la recente sentenza n. 1294 del 15 luglio 2024 la <strong>Corte di Appello di Firenze </strong>(qui l’articolo) si è pronunciata sulla impignorabilità di una polizza vita rientrante nel ramo I del Codice delle Assicurazioni Private.</p><p>Riformando integralmente la sentenza di primo grado del <strong>Tribunale di Pistoia</strong>, che aveva dichiarato la pignorabilità della polizza e l’inefficacia ex art. 44 della legge fallimentare del pagamento della prestazione al beneficiario poi fallito, la Corte di Appello di Firenze ha sancito a chiare lettere che si trattava di una polizza vita tradizionale di <strong>ramo I a gestione separata</strong>, con affermazione della sua impignorabilità ex art. 1923 c.c. e conseguente esclusione dai beni compresi nell’attivo fallimentare.</p><p>Articolo a cura di <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/benedetta-musco-carbonaro" target="_blank"><u>Benedetta Musco Carbonaro</u></a></p><p><a href="https://citywire.com/it/news/pignorabilit%C3%A0-delle-polizze-vita-ancora-criticit%C3%A0-sulle-unit/a2452565" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per il documento integrale</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 22 Oct 2024 14:19:37 +0200</pubDate>
                        <title>Sanzioni, più dialogo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sanzioni-piu-dialogo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Introdotto un nuovo strumento che delinea le procedure di competenza della Consob. Contemplata la possibilità di definire il procedimento tramite accordi negoziali.</i></p><p>La legge Capitali (5 marzo 2024) ha introdotto una serie di interessanti novità, volte a favorire la raccolta di capitali sul mercato attraverso la rimozione di vincoli normativi e operativi.&nbsp;</p><p>È quindi nell'<strong>ottica di una maggiore efficienza </strong>e di un miglior funzionamento del mercato che vanno lette anche le novità apportate al sistema sanzionatorio di competenza dell'Autorità di vigilanza.&nbsp;</p><p>In particolare, il legislatore italiano ha introdotto uno strumento innovativo di definizione delle procedure sanzionatorie promosse dalla Consob, attraverso l'inserimento di un nuovo titolo con un solo articolo ad hoc (il 196 - ter, appunto) all'interno del testo unico sulla finanza (Tuf).&nbsp;</p><p>Tale disposizione contempla la possibilità (auspicata, per la verità, dagli addetti ai lavori da oltre un decennio) di definire il procedimento sanzionatorio tramite accordi negoziali, evitando così l'irrogazione della sanzione.</p><p>A cura di<strong> </strong><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/paolo-sobrini" target="_blank"><strong><u>Paolo Sobrini</u></strong></a></p><p><i>Articolo completo sul numero di Ottobre di Private - Magazine del Private Banking</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 21 Oct 2024 11:07:34 +0200</pubDate>
                        <title>Focus Lavoro | Ottobre 2024</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/focus-lavoro-ottobre-2024</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il seguente documento, a cura del nostro dipartimento di Lavoro, offre un'analisi approfondita delle principali novità in materia di diritto del lavoro, concentrandosi su aggiornamenti giurisprudenziali e normativi di rilevanza per i professionisti del settore.</p><p>Attraverso una serie di brevi articoli, vengono affrontate tematiche centrali come i licenziamenti, le nuove tutele per i lavoratori, le regolamentazioni sul welfare aziendale e le modifiche recenti alla normativa in materia di esternalizzazioni illecite.</p><p>L'obiettivo è fornire una sintesi chiara e aggiornata dei principali cambiamenti legislativi, mettendo in luce le interpretazioni più recenti dei tribunali e le tendenze emergenti nel panorama legislativo.</p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/nctm/PDF/Focus_Lavoro.pdf" target="_blank"><strong><u>Focus lavoro | Ottobre 2024</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 18 Oct 2024 16:48:32 +0200</pubDate>
                        <title>Le concessioni balneari: situazione normativa e prospettive</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-concessioni-balneari-situazione-normativa-e-prospettive</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Francesco Follieri </strong>sarà relatore all'evento organizzato dal dipartimento di giurisprudenza e il CeSAT dell'Università di Genova.&nbsp;</p><p>In particolare, Francesco parteciperà con un intervento dal titolo “Le più recenti innovazioni legislative”.</p><p><a href="http://example.comfileadmin/nctm/PDF/Locandina_def_Balneari_23_ottobre_2024.pdf"><u>Clicca qui per maggiori informazioni</u></a></p><p>Mercoledì 23 ottobre 2024<br>10.45-17.30<br>Polo Universitario di Imperia dell'Università degli Studi Genova, Via Nizza 8, Imperia</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 18 Oct 2024 11:39:48 +0200</pubDate>
                        <title>Arretrare per Avanzare. Accorgimenti e Tecniche di Negoziazione con Controparti Cinesi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/arretrare-per-avanzare-accorgimenti-e-tecniche-di-negoziazione-con-controparti-cinesi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Giovedì 24 ottobre<br>Dalle ore 10.00<br>Videoconferenza</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/carlo-geremia" target="_blank"><strong><u>Carlo Geremia</u></strong></a> parteciperà all'evento organizzato dall'IMIT (Italian Managers for International Trade) dedicato agli strumenti e tecniche nella negoziazione con controparti cinesi.&nbsp;</p><p>Programma:</p><p>1. Conoscere la controparte cinese</p><ul><li>Tipologia societaria</li><li>Differenze geografiche</li><li>Ruolo/posizione nella gerarchia dell'interlocutore</li><li>Contesto economico</li></ul><p>2. Come noi italiani siamo percepiti (e spesso non compresi) e aspetti economici e culturali</p><p>3. Negoziazione e comunicazione:</p><ul><li>Differenze culturali: Utopia o realtà</li><li>Importanza e fraintendimenti linguistici: equivoci</li></ul><p>4. Tecniche di negoziazione e i risultati (documentali contrattuali): esempi e accorgimenti</p><p><a href="https://www.assimit.it/formazione-e-eventi/formazione/arretrare-per-avanzare-accorgimenti-e-tecniche-di-negoziazione-con-controparti-cinesi.kl" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per iscrizione all'evento</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 17 Oct 2024 14:13:00 +0200</pubDate>
                        <title>30° convegno RIB - Assigeco</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/30-convegno-rib-assigeco</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Venerdì 18 ottobre 2024<br>11.30 - 12.30</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/antonia-di-bella" target="_blank"><u>Antonia Di Bella</u></a> parteciperà al 30° convegno RIB - Assigeco, incontro dedicato al mondo assicurativo, riassicurativo e bancario.&nbsp;</p><p>Focus di questa edizione: “Il filo rosso che unisce: Coperture assicurative Cat Nat, Assorbimenti di capitale per rischi climatici e relativa erogazione del credito, Cat Bond vs Riass”.</p><p>In particolare, Antonia parlerà di Nat Cat: la rappresentazione in bilancio e gli impatti sul solvency ratio.</p><p><a href="https://www.eventirib.it/event/30deg-convegno-rib-assigeco-210/register" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Per ulteriori informazioni clicca qui</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 17 Oct 2024 10:58:41 +0200</pubDate>
                        <title>Collocamento Polizze: nessun obbligo di contratto scritto nel pre-MiFID</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/collocamento-polizze-nessun-obbligo-di-contratto-scritto-nel-pre-mifid</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Articolo a cura di </strong><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/benedetta-musco-carbonaro" target="_blank"><strong><u>Benedetta Musco Carbonaro</u></strong></a></p><p>Con l'ordinanza dell'8 marzo 2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione del servizio prestato dall'intermediario finanziario quando distribuisce polizze e degli obblighi formali che da ciò conseguivano nel regime normativo precedente all'introduzione della direttiva MiFID.&nbsp;</p><p>Il contenzioso riguardava diverse polizze distribuite da una banca tra gennaio e febbraio del 2007, di cui gli attori avevano invocato la presunta nullità in conseguenza dell'assenza di un contratto di collocamento concluso per iscritto con i clienti che avevano sottoscritto le polizze, e quindi per violazione dell'obbligo di forma scritta dei contratti per la prestazione dei servizi di investimento previsto dall'art. 23 del TUF.</p><p><a href="https://www.aziendabanca.it/rivista-online/aziendabanca-296" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Articolo integrale sull'edizione del 16 ottobre 2024 di Azienda Banca</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 15 Oct 2024 17:44:00 +0200</pubDate>
                        <title>应对欧盟新网络和信息系统安全指令2：企业需知</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/%E5%BA%94%E5%AF%B9%E6%AC%A7%E7%9B%9F%E6%96%B0%E7%BD%91%E7%BB%9C%E5%92%8C%E4%BF%A1%E6%81%AF%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%8C%87%E4%BB%A42%E4%BC%81%E4%B8%9A%E9%9C%80%E7%9F%A5</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>为应对日益增长的针对各行业企业的网络攻击，欧盟出台了《网络和信息系统安全指令2》（NIS2），旨在加强欧盟范围内的网络安全韧性。作为欧盟更广泛的数字战略的一部分，NIS2为关键行业的企业设定了新的义务，要求其加强网络和信息系统安全，以更好地抵御网络威胁和漏洞。该指令对于在欧洲开展业务的中国企业尤为重要，因为NIS2合规不仅有助于避免处罚，而且能确保企业在日益动荡的数字环境中保持业务安全。以下是您需要了解的内容。</p><p><strong>NIS2是什么？</strong></p><p>NIS2旨在加强诸如能源、医疗保健和数字基础设施等关键行业企业的网络安全。该指令要求企业对其网络和信息系统的安全性负有管理责任，及时报告重大安全事件，并解决整个运营过程中的漏洞。同时该指令还强调供应链的安全性和问责制，确保企业采取积极措施管理各个层面的网络风险。对于在欧洲运营的中国企业而言，遵守NIS2对于维护网络安全和达到欧盟标准至关重要。</p><p><strong>谁需要遵守？</strong></p><p>从2024年10月起，NIS2将适用于欧盟范围内的众多企业。被归类为中型及以上（年收入超过1,000万欧元且员工人数超过50人）且属于基本（必要）或重要实体的企业必须遵守NIS2：</p><ul><li><span>基本（必要）实体：这些企业属于能源、医疗保健、交通、供水、银行和数字基础设施等极其关键的行业。由于这些行业在社会中扮演着重要角色，因此这些企业必须遵守更严格的安全要求并受到更严格的监管。</span></li><li><span>重要实体：这些企业包括食品生产、废物管理、邮政服务和关键产品制造等行业。虽然这些企业同样重要，但与关键实体相比，合规要求略低。</span></li></ul><p>此外，无论规模大小，企业符合以下条件也必须遵守规定：</p><ul><li><span>提供公共电子通信网络、信托服务、域名注册或域名服务。</span></li><li><span>被欧盟成员国认定为关键公共管理机构。</span></li><li><span>被认定为欧盟标准下的关键实体。</span></li></ul><p>值得注意的是，在欧盟境内提供服务的非欧盟公司如果符合规定标准，也需要遵守NIS2。</p><p><strong>企业的新责任</strong></p><p>NIS2为企业引入了一些新责任，扩展了先前的《网络和信息系统安全指令》（NIS）：</p><ol><li><span><strong>风险管理</strong>：企业必须实施全面的风险管理措施，包括评估其网络和信息系统中的漏洞。这意味着企业必须定期识别潜在的网络威胁，并采取有效的安全措施应对风险。</span></li><li><span><strong>事故报告</strong>：企业必须在更严格的时间范围内报告重大网络安全事故——发现事故后24小时内报告预警，72小时内报告详细情况，并在事故报告后一个月内提交最终报告。快速报告旨在加快响应和协调速度，以减轻损失。</span></li><li><span><strong>供应链安全</strong>：NIS2对整个供应链的安全提出了新的要求。企业必须确保其第三方供应商和合作伙伴遵守相同的网络安全标准，积极管理其运营中的风险。</span></li><li><span><strong>治理和问责</strong>：NIS2要求企业在管理层指定负责监督网络安全工作的负责人。高级管理层必须确保遵守指令，建立更高水平的问责制。</span></li><li><span><strong>标准和认证体系的适用</strong>：NIS2鼓励企业采用欧洲和国际标准，并使用欧洲网络安全认证体系来加强其网络安全措施。</span></li></ol><p><strong>不合规的处罚</strong></p><p>欧盟成员国将指定监管机构来监控合规情况。处罚可能包括：</p><ul><li><span><strong>&nbsp;罚款</strong>：基本（必要）实体最高罚款可达全球营业额的2%或1000万欧元，重要实体最高罚款可达全球营业额的1.4%或700万欧元：无论金额多少，这一巨额罚款都强调了稳健网络安全实践的重要性。</span></li><li><span><strong>公开谴责</strong>：不合规的公司可能面临公开曝光，声誉损失，并可能失去客户和合作伙伴的信任。</span></li><li><span><strong>暂停业务活动</strong>：在严重情况下，企业可能被要求停止某些业务，特别是关系到危害网络和信息安全的行为。</span></li></ul><p>这些处罚展现了欧盟在网络安全问题上的坚决态度，要求企业必须将保护系统安全、抵御网络威胁作为优先事项。</p><p><strong>中国海外企业如何准备NIS2合规：</strong></p><p>在欧洲运营的中国企业应尽早准备，以确保在NIS2生效时能够满足相关要求。以下是一些基本的准备步骤：</p><ol><li><span><strong>评估合规性</strong>：根据企业的规模和行业特点，判断您的企业是否需要遵守NIS2的规定。这包括评估员工人数和全球营业额。</span></li><li><span><strong>更新网络安全政策</strong>：使您现有的网络安全政策符合NIS2的要求。进行差距分析，找出当前做法可能不符合指令标准的领域。</span></li><li><span><strong>修订业务战略</strong>：确保您的业务战略涵盖网络安全措施和风险管理，这可能需要制定新的事故报告机制和供应链安全协议。</span></li><li><span><strong>与利益相关者合作</strong>：与供应商、合作伙伴和其他利益相关者沟通，确保他们了解新的要求，并准备共同遵守规定。</span></li><li><span><strong>实施培训计划</strong>：向员工和合作伙伴普及NIS2的要求和网络安全最佳实践，确保所有相关人员都清楚自己在合规性方面的责任。</span></li><li><span><strong>监控和报告</strong>：建立有效的监控系统，跟踪合规性进展，并定期发布报告。透明度有助于建立信任，并展示企业对网络安全的承诺。</span></li></ol><p><strong>结论</strong></p><p>NIS2为在欧洲运营的中国企业带来了挑战和机遇。虽然合规要求企业付出巨大努力来加强网络安全性，但同时也为企业提供了在竞争激烈的市场中增强声誉和提高运营灵活性的机会，最终有助于在全球范围内营造安全、可信的数字环境。通过现在采取积极措施，中国企业不仅可以避免处罚，还可以将自己定位为网络安全领域的领导者，从而支持企业的长期发展和成功。</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>中国业务部</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 15 Oct 2024 12:22:00 +0200</pubDate>
                        <title>AML Package - VI Direttiva Antiriciclaggio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/aml-package-vi-direttiva-antiriciclaggio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>22 ottobre 2024<br>Dalle 09.30-18.00</p><p>Il nostro team <strong>Regulatory</strong> parteciperà all'evento organizzato da <a href="https://www.paradigma.it/" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Paradigma</u></a> con focus sull'AML Package, recentemente pubblicato in G.U. dell'Unione Europea, recante il pacchetto di riforma della disciplina dell'antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo.</p><p>In particolare, l'incontro verterà su:</p><ul><li>La struttura dell'AML Package e le varie fasi di implementazione a livello nazionale</li><li>L'Anti-Money Laudering Authority (AMLA)</li><li>Il nuovo Regolamento AML</li><li>L'adeguata verifica a distanza (Orientamenti EBA in materia di remote onboarding)</li><li>Le novità in tema di segnalazioni di operazioni sospette (SOS)</li><li>Le novità in materia di beni di lusso e di società di calcio</li></ul><p>Interverranno, per il nostro Studio:</p><ul><li><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/fabio-coco" target="_blank"><u>Fabio Coco</u></a>, Partner</li><li><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/francesco-mocci" target="_blank"><u>Francesco Mocci</u></a>, Partner</li><li><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/lorenzo-macchia" target="_blank"><u>Lorenzo Macchia</u></a>, Counsel</li><li><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/loris-cottoni" target="_blank"><u>Loris Cottoni</u></a>, Associate</li><li><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/francesco-donadei" target="_blank"><u>Francesco Donadei</u></a>, Associate</li><li><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/jessica-facchini" target="_blank"><u>Jessica Facchini</u></a>, Associate</li><li><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/paolo-sobrini" target="_blank"><u>Paolo Sobrini</u></a>, Associate</li></ul><p><a href="https://www.paradigma.it/iniziativa/aml-package/#programmadf7c-7d3b" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Per ulteriori informazioni clicca qui</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 14 Oct 2024 16:25:43 +0200</pubDate>
                        <title>Dialoghi con Alberto Mazzoni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/dialoghi-con-alberto-mazzoni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Venerdì 18 ottobre<br>Aula Pio XI, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/alberto-toffoletto" target="_blank"><strong><u>Alberto Toffoletto</u></strong></a><strong> </strong>parteciperà all'incontro organizzato dal dipartimento di diritto privato e pubblico dell'economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore con un intervento dal titolo “La nozione di impresa nel diritto antitrust e gli sviluppi recenti”.</p><p><a href="https://www.unicatt.it/eventi/ateneo/milano/2024/dialoghi-con-alberto-mazzoni.html" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per ulteriori informazioni</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 14 Oct 2024 15:31:45 +0200</pubDate>
                        <title>Novità legislative giurisprudenziali in materia di arbitrato internazionale, tra Helvetia e Bel Paese</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/novita-legislative-giurisprudenziali-in-materia-di-arbitrato-internazionale-tra-helvetia-e-bel-paese</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Giovedì 17 ottobre<br>17.00-20.00</p><p><a href="https://swissarbitration.glueup.com/event/asa-local-group-gasi-aia-e-arbit-119726/home.html" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Angelo Anglani</u></strong></a> parteciperà all'evento organizzato da GASI (Gruppo ASA della Svizzera Italiana), AIA (Associazione italiana per l'arbitrato) e Arbit (Italian Forum for arbitration and ADR) con focus sulle novità legislative giurisprudenziali in materia di arbitrato internazionale.&nbsp;</p><p>L'incontro si svolgerà presso l'Hotel Pestalozzi, Piazza Indipendenza 9, Lugano (Svizzera)</p><p><a href="https://swissarbitration.glueup.com/event/asa-local-group-gasi-aia-e-arbit-119726/home.html" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per maggiori informazioni</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 14 Oct 2024 11:01:41 +0200</pubDate>
                        <title>Risparmio, l&#039;importanza di scegliere (bene) i consulenti: tutti i costi e le opportunità</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/risparmio-limportanza-di-scegliere-bene-i-consulenti-tutti-i-costi-e-le-opportunita</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Affidarsi a un professionista per investire i risparmi (anche pochi) può mettere al riparo da brutte esperienze e massimizzare i guadagni: ecco il panorama dei modelli di servizio utilizzati sul nostro mercato e delle spese. In attesa di ulteriori evoluzioni delle normative europee. E di nuovi sviluppi portati dalla tecnologia.</i></p><p><strong>Le strategie per convincere i risparmiatori</strong></p><p>Investire senza averne le competenze equivale a prendersi cura della propria salute rinunciando al medico: il rischio di fare danni è elevato. Soprattutto se il quadro clinico è complesso: bisogna pensare non solo agli investimenti, ma anche a costruire una pensione di scorta, proteggersi dai rischi. Non è al riparo neppure chi sta fermo, parcheggia la liquidità sul conto corrente, per paura di sbagliare. Tra le motivazioni che disincentivano i risparmiatori a rivolgersi a un professionista – dice un altro rapporto Consob – c’è la percezione di costi elevati. Ma si tratta di è un quadro in evoluzione. Con la Retail investment strategy l’Europa sta provando a ridisegnare il settore della consulenza finanziaria, partendo da due pilastri:<strong> </strong>garantire un rapporto qualità-costi ragionevole, più trasparenza e un servizio che tuteli il migliore interesse del cliente privato. Siamo alle battute finali del lungo iter di approvazione, che ha visto annacquare l’impianto originario. «È difficile immaginare la pubblicazione della direttiva prima del secondo trimestre 2025», segnala <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/francesco-mocci" target="_blank"><strong><u>Francesco Mocci</u></strong></a>, partner di ADVANT Nctm.</p><p><a href="https://www.corriere.it/economia/risparmio/cards/risparmio-l-importanza-di-scegliere-bene-i-consulenti-tutti-i-costi-e-le-opportunita/le-strategie-per-convincere-i-risparmiatori.shtml" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per l'articolo integrale</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 11 Oct 2024 16:10:36 +0200</pubDate>
                        <title>RE ITALY 2024</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/re-italy-2024</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Mercoledì 16 ottobre<br>Piazza Affari 6, Milano<br>&nbsp;</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/marco-antonio-monaco" target="_blank"><strong><u>Marco Monaco</u></strong></a><strong> </strong>parteciperà alla 24° edizione di RE Italy, la convention annuale del Real Estate organizzata da Monitorimmobiliare e Monitor Legale.&nbsp;</p><p>Durante l'evento, che si terrà presso Borsa Italiana, i principali player del mercato si confronteranno sullo stato dell'arte e la crescita del settore nel nostro Paese.</p><p>In particolare, l'avv. Monaco interverrà come speaker durante il panel dedicato al codice degli appalti</p><p><a href="https://www.monitorimmobiliare.it/reitaly/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Per ulteriori informazioni clicca qui</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 10 Oct 2024 16:35:44 +0200</pubDate>
                        <title>ITHIC - Italian Hospitality Investment Conference 2024</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ithic-italian-hospitality-investment-conference</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>17 e 18 ottobre 2024</strong><br><strong>Hotel Villa Pamphili, Roma</strong></p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/bruno-fondacaro" target="_blank"><u>Bruno Fondacaro</u></a> parteciperà come speaker all'ITHIC, evento annuale dedicato agli investimenti nel settore dell'hospitality.</p><p>La conferenza, che si svolgerà nella splendida cornice dell'Hotel Villa Pamphili, a Roma, riunisce esperti del settore alberghiero, consulenti e professionisti del real estate per analizzare le opportunità del mercato, le tendenze emergenti e le strategie di crescita.</p><p>Tema di quest'anno: “Showing You the Future”.</p><p><br><a href="https://www.ithic.it/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Per ulteriori informazioni clicca qui</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 09 Oct 2024 15:00:59 +0200</pubDate>
                        <title>Il nuovo Regolamento Antiriciclaggio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-nuovo-regolamento-antiriciclaggio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>11 ottobre 2024</strong><br><strong>09.00 - 17.00</strong></p><p><strong>Danilo Quattrocchi sarà docente al webinar sul nuovo regolamento antiriciclaggio</strong>, organizzato da Diritto Bancario.&nbsp;</p><p>L'evento si concentrerà sul nuovo quadro normativo delineato dall'"AML Package" e le sue implicazioni per gli operatori del settore.&nbsp;</p><p>Il webinar offrirà un'analisi approfondita delle novità legislative e del loro impatto sulle imprese, con particolare attenzione agli obblighi di comunicazione e ai nuovi requisiti di compliance.</p><p>In particolare:</p><ul><li>I presupposti del processo e le misure di adeguata verifica</li><li>Misure specifiche di adeguata verifica</li><li>La raccolta e tenuta delle informazioni</li><li>Le novità in materia di titolare effettivo</li><li>La chiusura del processo e le eventuali segnalazioni di operazioni sospette (SOS)</li></ul><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/il-nuovo-regolamento-antiriciclaggio/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per maggiori informazioni</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 09 Oct 2024 09:18:48 +0200</pubDate>
                        <title>Le novità del 2024 su AML/CFT: evoluzioni a livello europeo e nazionale </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-novita-del-2024-su-aml-cft-evoluzioni-a-livello-europeo-e-nazionale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>11 e 12 ottobre 2024<br>Live Webinar</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/fabio-coco" target="_blank"><strong><u>Fabio Coco</u></strong></a> parteciperà a un importante webinar dedicato all'approfondimento del nuovo "AML Package", pubblicato il 19 giugno scorso nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Questo pacchetto di riforme antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo include la VI Direttiva Antiriciclaggio, un regolamento (Single Rulebook) che introduce nuovi requisiti di due diligence e un limite ai pagamenti in contanti, e l'istituzione dell'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA), che sarà operativa dal 2025.</p><p>Il webinar offrirà l'opportunità di fare il punto sulle novità del pacchetto AML e sull'implementazione a livello nazionale, con aggiornamenti sia per l'antiriciclaggio che per il contrasto al finanziamento del terrorismo.</p><p><a href="https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/academy/corsi-open/corso-aml2024.htm" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Per ulteriori informazioni clicca qui</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 07 Oct 2024 09:36:53 +0200</pubDate>
                        <title>Eba chiama all&#039;azione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/eba-chiama-allazione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>L'autorità europea invita le banche ad adottare misure di inclusione finanziaria. Nuova disciplina anche per i consulenti in merito a sospetti di riciclaggio.</i></p><p>A cura di <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/lorenzo-macchia" target="_blank"><strong><u>Lorenzo Macchia</u></strong></a>.</p><p>Con il termine de-risking si fa riferimento alla pratica invalsa soprattutto tra gli intermediari bancari di rifiutare o interrompere rapporti con i singoli clienti o intere categorie di clienti ritenuti ad alto rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo.</p><p><strong>Mancato accesso ai servizi</strong></p><p>Questa pratica può condurre a un mancato, quanto dannoso, accesso da parte della clientela a prodotti e servizi finanziari di base, condizione essenziale per la partecipazione alla vita economica e sociale, senza considerare, poi, che i soggetti che subiscono pratiche di de-risking potrebbero ricorrere al cosiddetto shadow banking system, con le conseguenti quanto inevitabili criticità del caso.&nbsp;</p><p>Sulla base di tali presupposti, l’Eba ha invitato le autorità competenti degli Stati membri a sostenere gli istituti e i loro utenti e ad adottare le misure necessarie per promuovere l’inclusione finanziaria delle categorie di clienti particolarmente colpite dal de-risking ingiustificato, ricordando che creare le condizioni per fornire l’accesso ai servizi finanziari ai consumatori è un mezzo necessario per promuovere la loro partecipazione al mercato interno.</p><p><i>L'articolo completo sul numero di settembre 2024 di Private.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 04 Oct 2024 17:02:54 +0200</pubDate>
                        <title>Il nuovo Registro dei titolari effettivi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-nuovo-registro-dei-titolari-effettivi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/lorenzo-macchia" target="_blank"><strong><u>Lorenzo Macchia</u></strong></a><strong> </strong>sarà docente dell'evento formativo online organizzato da Paradigma dedicato alle ultime novità normative in materia di antiriciclaggio, con focus sul registro dei titolari effettivi.</p><p>Dopo la pubblicazione del decreto del 29 settembre 2023, i soggetti obbligati sono tenuti a comunicare al Registro delle imprese i dati relativi alla titolarità effettiva entro i termini previsti.&nbsp;</p><p>L’obiettivo dell'evento è fornire una visione chiara e operativa sull'evoluzione normativa e sulle modalità di comunicazione al registro.</p><p>L'incontro, <strong>che si svolgerà in videoconferenza il prossimo 9 ottobre</strong>, è rivolto ai Responsabili antiriciclaggio, ai Responsabili degli uffici legali e normativa, compliance e Internal audit, tutti i soggetti obbligati alla comunicazione del titolare effettivo quali le Pubbliche Amministrazioni, alle imprese con personalità giudica, alle persone giuridiche private (ad esempio associazioni, fondazioni), ai trust e agli istituti affini, nonché ad avvocati che operano nel settore dell’antiriciclaggio.</p><p><a href="https://www.paradigma.it/iniziativa/il-nuovo-registro-dei-titolari-effettivi-3/#presentazionedf7c-7d3b" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per ulteriori informazioni</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 04 Oct 2024 16:12:41 +0200</pubDate>
                        <title>CBBA-Europe annual conference</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cbba-europe-annual-conference</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>8 ottobre 2024</strong><br><strong>09:00 - 17.00</strong></p><p><strong>NH Brussels EU Berlaymont</strong></p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/francesca-pittau" target="_blank"><strong><u>Francesca Pittau</u></strong></a><strong> </strong>parteciperà alla Conferenza Annuale CBBA-Europe dal titolo “<i>Ensuring Sustainability and Adequacy of Employee Benefits under the current and upcoming EU regulations</i>”.</p><p>In particolare, Francesca sarà moderatrice durante il panel dedicato al tema della mobilità.</p><p><a href="https://www.cbba-europe.eu/wp-content/uploads/2024/08/Annual-Conf-Brussels-program-20241001.pdf" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per il programma completo</u></a></p><p><a href="https://www.cbba-europe.eu/event_registration-2/" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per iscriverti all'evento</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 04 Oct 2024 11:23:23 +0200</pubDate>
                        <title>Esecuzione fondiaria ex art. 41 TUB e liquidazione concorsuale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Articolo a cura di <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/bruno-fondacaro" target="_blank"><strong><u>Bruno Fondacaro</u></strong></a><strong> </strong>e <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/emanuele-giuseppe-marzano-monterosso" target="_blank"><strong><u>Emanuele Marzano</u></strong></a><strong> </strong>per <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Diritto Bancario</u></strong></a>.</p><p><i>Il </i><a href="https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2024/10/2024-Fondacaro-Marzano-Dip.-Contenzioso-artitrati-e-ADR-1.pdf" target="_blank" rel="noreferrer"><i>presente contributo</i></a><i> affronta il tema del rapporto tra esecuzione fondiaria ex art. 41 TUB e liquidazione concorsuale, laddove entrambe pendenti, soffermandosi sulle soluzioni elaborate da dottrina e giurisprudenza, anche alla luce del regime introdotto dal Codice della crisi di impresa.</i></p><h6><strong>1. Il privilegio fondiario ex art. 41, co. 2, TUB e il Codice della Crisi</strong></h6><p>Il presente contributo si pone l’obiettivo di esaminare, senza pretese di esaustività, le interferenze tra la pendenza, contestuale, dell’esecuzione individuale promossa o proseguita dal creditore fondiario ai sensi dell’<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art41!vig=" target="_blank" rel="noreferrer">art. 41, co. 2, d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385</a> (TUB) e la liquidazione concorsuale, approfondendo, sul punto, le soluzioni elaborate da dottrina e giurisprudenza, anche alla luce delle novità introdotte, in un recente passato, dalla riforma della crisi d’impresa. E infatti, nell’ottica di potenziare la neonata procedura di liquidazione giudiziale, l’art. 7, co. 4, lett. a) della l. 19 ottobre 2017 n. 155 («<i>Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza</i>») prevede il progressivo abbandono delle esecuzioni speciali e dei privilegi processuali, incluso quello fondiario, nei successivi due anni decorrenti dall’emissione dei provvedimenti attuativi della riforma.</p><p>Essendo ormai trascorsi oltre due anni dall’introduzione del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (c.c.i.) con il d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 e s.m.i., senza che vi stata un’espressa abrogazione del privilegio <i>ex </i>art. 41, co. 2, TUB, ci si è chiesti se tale norma fosse “sopravvissuta”, trovando applicazione anche nell’ambito della nuova disciplina di liquidazione giudiziale, o se, invece, fosse stata oggetto di tacita abrogazione.</p><p>Di recente, seppure in via incidentale e dando atto dell’esistenza di un minoritario orientamento contrario <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn1" target="_blank" rel="noreferrer">[1]</a>, la Suprema Corte ha concluso per la “sopravvivenza” dell’art. 41, co. 2, TUB, ritenendo conforme alla lettera della legge, «<i>l’interpretazione che ammette l’operatività del privilegio fondiario anche nella liquidazione giudiziale</i>» <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn2" target="_blank" rel="noreferrer">[2]</a>.</p><p>Gli elementi su cui la Suprema Corte ha fondato il proprio orientamento sono essenzialmente due: <i>(i)</i> primo, il fatto che l’art. 150 c.c.i., nel disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari su beni compresi nella procedura, ricalca, con alcuni adeguamenti terminologici, il pregresso art. 51 l. fall., facendo dunque salva ogni «<i>diversa disposizione di legge</i>»; <i>(ii)</i> secondo, il fatto che l’art. 349 c.c.i. preveda la sostituzione, nelle disposizioni vigenti, della parola «<i>fallimento</i>», contenuta nell’art. 41, co. 2, TUB, con «<i>liquidazione giudiziale</i>».</p><p>Di fronte al chiarimento offerto del più recente orientamento della Suprema Corte, che ha dunque ritenuto applicabile l’art. 41, co. 2, TUB anche alla liquidazione giudiziale, emerge il rinnovato interesse degli operatori per le soluzioni elaborate da giurisprudenza e dottrina in merito alle interferenze tra l’esecuzione proposta dal creditore fondiario e la necessità di procedere alla liquidazione dei medesimi beni in ambito concorsuale.</p><p>Prima di esaminare tali soluzioni, volendo fornire una sintetica panoramica di ordine generale, si ricorda che l’art. 41, co. 2, TUB – il quale consente l’avvio o la prosecuzione dell’azione esecutiva avente a oggetto i beni ipotecati a garanzia del credito fondiario, nonostante l’intervenuto fallimento del debitore – costituisce una disposizione speciale, che deroga parzialmente alla regola generale del concorso dei creditori. Come noto detto concorso è assicurato sia sul piano sostanziale (cfr. art. 2741 c.c.) che formale, con il già menzionato divieto per i creditori di iniziare e proseguire azioni esecutive sui beni facenti parte del patrimonio del fallito, prescritto dall’art. 150 c.c.i., fatta salva la <i>«diversa disposizione di legge</i>».</p><p>Dal punto di vista definitorio l’art. 38 TUB identifica il credito fondiario come quello «<i>avente per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili</i>». Con la precisazione che, ai fini della qualificazione come credito fondiario, non è ostativa un’ipoteca di grado inferiore al primo, dato che tale eventualità è disciplinata dall’art. 2, co. 2 della delibera del CICR del 22 aprile 1995 emanata ai sensi dell’art. 38, co. 2, TUB <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn3" target="_blank" rel="noreferrer">[3]</a>.</p><p>Un’ulteriore precisazione, essenziale a comprendere l’esigenza di coordinamento tra esecuzione individuale <i>ex</i> art. 41, co. 2, TUB e liquidazione concorsuale, riguarda il connotato strettamente processuale del privilegio che quest’ultima disposizione accorda al creditore fondiario. L’art. 41, co. 2, TUB «<i>non si traduce in una causa di prelazione ulteriore rispetto al privilegio ipotecario connesso alla nascita del mutuo fondiario</i>» <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn4" target="_blank" rel="noreferrer">[4]</a> e tale privilegio alla riscossione «<i>non esclude il concorrente diritto degli organi del fallimento di procedere alla liquidazione dello stesso bene, in quanto incluso nella massa attiva</i>» <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn5" target="_blank" rel="noreferrer">[5]</a>.</p><p>In altre parole, il privilegio <i>ex</i> art. 41, co. 2, TUB, avendo appunto natura meramente processuale, non ha l’effetto di sottrarre il bene immobile gravato da ipoteca dall’attivo fallimentare. L’esecuzione forzata individuale avviata o proseguita ai sensi di tale disposizione è compatibile, dunque, con la liquidazione dello stesso bene in sede concorsuale <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn6" target="_blank" rel="noreferrer">[6]</a>. Ora, se le due procedure sono destinate a coesistere, assume fondamentale importanza l’individuazione di meccanismi di collegamento tra le varie fasi e strumenti di reazione a eventuali aspetti patologici.</p><p>Prima di entrare nel merito di tali meccanismi, a conclusione delle considerazioni generali sin qui svolte, è opportuno sottolineare che la “coesistenza” dell’esecuzione forzata <i>ex</i> art. 41, co. 2, TUB, in passato valida per il fallimento e ora per la liquidazione giudiziale, non può essere estesa in maniera indiscriminata, tuttavia, alle altre procedure concorsuali.</p><p>Tale coesistenza è stata infatti tradizionalmente esclusa con il concordato preventivo <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn7" target="_blank" rel="noreferrer">[7]</a>, che è destinato a prevalere rispetto al privilegio del creditore fondiario, mentre, in passato, era ammessa per la liquidazione coatta amministrativa, secondo un orientamento piuttosto risalente della Suprema Corte, che trova tuttavia seguito limitato in alcune recenti pronunce dei giudici di merito <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn8" target="_blank" rel="noreferrer">[8]</a>. Quanto agli istituti introdotti dal Codice della Crisi, merita di essere menzionato, infine, il contrasto interpretativo che ha riguardato l’applicazione dell’art. 41, co. 2, TUB alla liquidazione controllata <i>ex</i> artt. 268 ss. c.c.i. <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn9" target="_blank" rel="noreferrer">[9]</a>, contrasto che, di recente, è stato risolto in senso positivo dalla giurisprudenza di legittimità <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn10" target="_blank" rel="noreferrer">[10]</a>.</p><h6><strong>2. L’avvio dell’esecuzione fondiaria: legittimazione passiva e obblighi di custodia</strong></h6><p>Un primo dubbio interpretativo che si pone innanzi al creditore fondiario che, avvalendosi del privilegio processuale <i>ex</i> art. 41, co. 2, TUB, intenda avviare o proseguire la procedura esecutiva immobiliare a seguito dell’intervenuto fallimento (o meglio, dell’intervenuta liquidazione giudiziale) del debitore, attiene all’individuazione del soggetto legittimato passivamente a subire l’esecuzione.</p><p>Come è facile comprendere, si tratta di un aspetto non meramente teorico, ma con importanti risvolti pratici, dato che si tratta di individuare essenzialmente il soggetto cui destinare gli atti introduttivi dell’esecuzione fondiaria (ovvero la sua riassunzione, nel caso in cui la liquidazione giudiziale sia sopravenuta) anche ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio.</p><p>In linea generale l’art. 143 c.c.i., che per quanto di interesse ha lasciato inalterato il vecchio testo dell’art. 43 l. fall., nella parte in cui prevede che «<i>nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore</i>», attribuisce a quest’ultimo la legittimazione sostitutiva del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn11" target="_blank" rel="noreferrer">[11]</a>.</p><p>Secondo un risalente orientamento elaborato dalla Suprema Corte, con riferimento all’art. 43 l. fall., da tale ultima norma non discende la legittimazione passiva del curatore rispetto all’esecuzione avviata dal creditore fondiario ex art. 41, co. 2, TUB, che dovrà essere avviata o proseguita dunque nei confronti del debitore <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn12" target="_blank" rel="noreferrer">[12]</a>. Con successive e recenti pronunce, la Suprema Corte ha modificato la portata di tale orientamento, ammettendo, ad esempio, la legittimazione del curatore a proporre l’opposizione <i>ex</i> art. 615 c.p.c. all’esecuzione fondiaria, nonché l’esecuzione agli atti esecutivi <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn13" target="_blank" rel="noreferrer">[13]</a>.</p><p>In considerazione di tale ultimo orientamento e della regola generale della sostituzione processuale del fallito a opera del curatore oggi prevista dall’art. 147 c.c.i., si è soliti parlare di «<i>legittimazione concorrente</i>» tra curatore e fallito <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn14" target="_blank" rel="noreferrer">[14]</a>. Sarebbe opportuno, pertanto, per il creditore fondiario destinare gli atti dell’esecuzione <i>ex</i> art. 41, co. 2, TUB, sia al debitore fallito che al curatore, così da limitare il rischio di esporsi a eccezioni di carenza di legittimazione passiva.</p><p>Desta invece meno preoccupazione il dubbio interpretativo riguardante la custodia dell’immobile, nella fase antecedente le operazioni di liquidazione, dato che se, da un lato, la giurisprudenza ammette la nomina del custode da parte del giudice dell’esecuzione <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn15" target="_blank" rel="noreferrer">[15]</a>, dall’altro lato, risulta che, laddove questi non sia stato ancora nominato, la custodia spetti comunque al curatore, in forza dei generali doveri di amministrazione del patrimonio del fallito previsti oggi dall’art. 128 c.c.i., già art. 31 l. fall. <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn16" target="_blank" rel="noreferrer">[16]</a>.</p><h6><strong>3. La liquidazione dell’immobile: l’imprescindibile coordinamento tra esecuzione fondiaria e liquidazione giudiziale</strong></h6><p>Se in una fase preliminare è dunque possibile che esecuzione fondiaria e liquidazione giudiziale, aventi a oggetto il medesimo bene immobile, proseguano “in parallelo”, non vi è dubbio che, nella successiva fase di liquidazione coattiva, esse debbano necessariamente convergere.</p><p>Lo stesso bene immobile – per il quale pende l’esecuzione individuale <i>ex</i> art. 41, co. 2, TUB, non per questo sottratto alla massa attiva della liquidazione giudiziale – non potrebbe infatti essere alienato coattivamente a terzi in entrambe le procedure. Basti considerare che, in caso contrario, oltre al rischio di contravvenire al principio di unicità delle procedure esecutive (o meglio di liquidazione coattiva) che si ricava dagli artt. 524 e 561 c.p.c., potrebbero essere acquisiti diritti tra loro incompatibili dai diversi soggetti aggiudicatari nelle due procedure.</p><p>Per quanto tale conflitto potrebbe essere risolto, in linea di principio, con il ricorso alle norme sulla trascrizione, una delle due vendite esecutive verrebbe necessariamente privata di effetti e si genererebbe così un conseguente inutile dispendio di attività processuale.</p><p>Affinché ciò non accada occorre quindi stabilire, <i>ex ante, </i>un criterio di coordinamento che consenta di definire in quale delle due procedure, esecuzione individuale <i>ex</i> art. 41, co. 2, TUB o liquidazione giudiziale, debba procedersi alla vendita coattiva dell’immobile. A tale esigenza si è rivelata particolarmente sensibile la giurisprudenza di legittimità che, nel silenzio normativo, fin dall’epoca più risalente e senza particolari ripensamenti, ha risolto il conflitto tra procedure, in fase di vendita, sulla base di un criterio temporale. E infatti, secondo la Suprema Corte, in caso di coesistenza tra esecuzione fondiaria e liquidazione, queste «<i>devono coordinarsi tra loro e, per tale aspetto, concernente l’individuazione del giudice cui spetta di vendere, il coordinamento è operante sulla base del criterio temporale, e dunque in considerazione dall’anteriorità del provvedimento che dispone la vendita</i>» <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn17" target="_blank" rel="noreferrer">[17]</a>. Per mera completezza va comunque segnalato il fatto come, nonostante l’orientamento univoco espresso dalla giurisprudenza di legittimità, il criterio temporale, come strumento di coordinamento tra esecuzione fondiaria e liquidazione concorsuale, non abbia trovato il consenso unanime della dottrina, dato che, secondo alcuni autori, ai sensi dell’art. 41, co. 2, TUB «<i>il legislatore ha conferito espressamente al creditore fondiario il potere di procedere in via esecutiva in pendenza di fallimento, dovrebbe pertanto coerentemente escludersi la possibilità per gli organi concorsuali di procedere alla liquidazione del medesimo bene già sottoposto a pignoramento dal creditore fondiario, laddove questi intenda proseguire l’esecuzione individuale</i>» <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn18" target="_blank" rel="noreferrer">[18]</a>.</p><p>Ciò detto, anche ritendo ormai pacifica l’applicazione del criterio “temporale” adottato dalla giurisprudenza, gli interrogativi certo non mancano.</p><p>Un primo interrogativo riguarda l’individuazione dell’atto, al quale occorre fare riferimento, ai fini della corretta applicazione del criterio “temporale”, nell’ambito dell’esecuzione fondiaria e/o della procedura di liquidazione giudiziale</p><p>Ci si è chiesti, ad esempio, se il criterio temporale dovesse essere applicato tenendo comunque in considerazione le norme in materia di litispendenza <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn19" target="_blank" rel="noreferrer">[19]</a>, metodo che avrebbe portato a ritroso il confronto temporale fino all’atto di pignoramento e/o alla sentenza dichiarativa di fallimento. Tralasciando i profili strettamente teorici, tale aspetto è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, laddove ha precisato che, ai fini della vendita coattiva, debba essere preferita la procedura nella quale sia stato emesso, per primo, il «<i>provvedimento che dispone la vendita</i>». Tale provvedimento può essere individuato: <i>(i) </i>per l’esecuzione fondiaria, nell’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione <i>ex </i>art. 569, co. 3, c.p.c.; mentre <i>(ii)</i> per la liquidazione giudiziale, considerata la natura di «<i>atto di pianificazione e di indirizzo</i>» del programma di liquidazione e la sua inidoneità a incidere su posizioni soggettive <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn20" target="_blank" rel="noreferrer">[20]</a>, nel decreto con il quale il giudice delegato autorizza i singoli atti di vendita ai sensi dell’art. 213, co. 7, c.c.i., già art. 104<i>ter</i>, co. 9, l. fall. <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn21" target="_blank" rel="noreferrer">[21]</a>.</p><p>Altro interrogativo attiene inoltre all’ammissibilità di eccezioni al criterio di coordinamento temporale – individuato, come detto dalla Suprema Corte in via interpretativa e in assenza di espressa disposizione – tra vendita esecutiva e fallimentare. In particolare, ci si è chiesti se il diritto del creditore fondiario alla vendita dell’immobile ipotecato nell’esecuzione individuale possa essere destinato a prevalere, per quanto la vendita dello stesso bene sia già stato disposta in sede fallimentare.</p><p>Alcuni elementi a favore dell’ammissibilità di eccezioni sono rinvenibili dall’<i>iter</i> argomentativo impiegato dalla Suprema Corte nelle prime pronunce in cui è stata affermata l’applicazione del criterio temporale <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn22" target="_blank" rel="noreferrer">[22]</a>, percorso logico dato poi per sottinteso nelle pronunce successive. A ben vedere è anzitutto la stessa Corte, infatti, a limitare l’applicazione del criterio temporale alla «<i>mancanza di altro specifico interesse degli Istituti di credito fondiario a preferire la procedura esecutiva individuale</i>». Non solo, nella stessa pronuncia la Corte chiarisce la <i>ratio</i> che ha portato ad affermare il dato temporale come criterio di scelta per la vendita in una delle due procedure, che è quella di «<i>privilegiare quella che presenti maggiore speditezza in termini di liquidazione del bene</i>».</p><p>Qualora il creditore fondiario dimostri l’esistenza di uno specifico interesse alla vendita nell’esecuzione individuale, oppure la vendita concorsuale non garantisca la maggiore celerità nella liquidazione del bene, l’esecuzione individuale dovrebbe essere preferita dunque anche nel caso in cui la vendita in sede fallimentare sia già stata disposta.</p><p>Il contrario interesse del creditore fondiario può derivare, ad esempio, dalle modalità in cui, di regola, viene disposta la liquidazione dell’attivo fallimentare, che impongono di preferire la vendita in blocco «<i>dell’intero complesso aziendale</i>» (art. 214 c.c.i. già art. 105 l. fall.). Potrebbe succedere, infatti, come avvenuto nel caso concreto da cui trae spunto questo contributo, che all’interno del complesso aziendali, siano compresi beni poco appetibili oltre l’immobile ipotecato, i quali se stimati in misura sensibilmente superiore ai corretti valori di mercato, scoraggerebbero la partecipazione di potenziali aggiudicatari alla vendita competitiva dell’intero complesso aziendale, con conseguente allungamento dei tempi di liquidazione.</p><p>In questa ipotesi, dovrebbe essere quindi riconosciuto il diritto del creditore fondiario a che la vendita dell’immobile ipotecato avvenga nell’esecuzione individuale, promossa e proseguita <i>ex</i> art. 41, co. 2, TUB, anche laddove la vendita dello stesso bene sia già stata disposta nella liquidazione giudiziale.</p><p>Non resta quindi da chiedersi quale possa essere lo strumento processuale con cui il creditore fondiario possa far valere questo diritto nei confronti degli organi della procedura, soprattutto nel caso (da considerarsi la regola, visto il disposto dell’art. 216, co. 3, c.c.i.) in cui la vendita concorsuale non segua il codice di rito e non siano quindi a disposizione del creditore fondiario le opposizioni esecutive.</p><p>Ai sensi dell’art. 217, co. 1, c.c.i. (già art. 108 l. fall.) il creditore fondiario potrebbe fare istanza di sospensione delle operazioni di vendita, sollecitando il vaglio da parte del giudice delegato dei profili riguardanti il contrapposto interesse alla vendita dell’immobile ipotecato nell’esecuzione individuale e la sollecita liquidazione del bene stesso <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn23" target="_blank" rel="noreferrer">[23]</a>.</p><p>In alternativa il creditore fondiario potrebbe proporre reclamo <i>ex</i> art. 133 c.c.i. (già art. 36 l. fall.) avverso l’avviso di vendita, essendo quest’ultimo un atto del curatore e non essendo ciò precluso dalla mancata impugnazione del programma di liquidazione <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn24" target="_blank" rel="noreferrer">[24]</a>. Su quest’ultimo strumento processuale, oltre a ricordare il ristretto termine di otto giorni dalla conoscenza dall’atto che si vuole reclamare, occorre tenere in considerazione che il testo dello stesso art. 133 c.c.i., rimasto inalterato rispetto alla l. fall., prevede che gli atti del curatore possano essere reclamati avanti dal giudice delegato solo per «<i>violazione di legge</i>». È essenziale chiarire, quindi, il significato di quest’ultima locuzione, dato che da essa dipende l’ampiezza delle censure che possono essere sottoposte al giudice delegato ai sensi dell’art. 133 c.c.i. rispetto agli atti del curatore.</p><p>Secondo un primo e più risalente orientamento, in sede di reclamo sarebbe precluso al giudice delegato un sindacato di merito rispetto alle scelte gestorie del curatore, limitando il reclamo alla «<i>violazione di legge</i>» il legislatore avrebbe inteso garantire l’autonomia di tale ultimo organo della procedura <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn25" target="_blank" rel="noreferrer">[25]</a>. Per altro e più recente orientamento, il controllo del giudice delegato è esteso anche al merito gestorio degli atti del curatore, dato che, in caso di accoglimento del reclamo, l’intervento del giudice è direttamente sostitutivo dell’atto del curatore; le stesse considerazioni valgono in caso di accoglimento del reclamo contro gli atti omissivi del curatore, in questa ipotesi il curatore è tenuto a ottemperare alle prescrizioni del giudice delegato, che avranno inevitabilmente contenuto gestorio <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn26" target="_blank" rel="noreferrer">[26]</a>.</p><p>Ulteriore argomento a sostegno di tale secondo orientamento è l’obbligo di diligenza del curatore prescritto dall’art. 136 c.c.i. (già art. 38 l. fall.). Quest’ultima disposizione consentirebbe il sindacato del giudice delegato in merito alla a correttezza gestoria degli atti del curatore, pur rimanendo entro i limiti della verifica di eventuali violazioni di legge, costituite appunto dall’aver contravvenuto agli obblighi di diligenza posti a carico del curatore <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn27" target="_blank" rel="noreferrer">[27]</a>.</p><p>In conclusione, laddove si ritenga che i profili riguardanti l’interesse del creditore fondiario alla vendita separata dell’immobile ipotecato in sede esecutiva e alla speditezza delle attività di liquidazione attengano al merito gestorio degli atti del curatore, essi potrebbero comunque addotti come motivi di reclamo <i><u>ex</u></i> art. 133 c.c.i. contro l’avviso di vendita, contestando la violazione da parte del curatore degli obblighi di diligenza a suo carico ex art. 136 c.c.i.</p><h6><strong>4. La fase di distribuzione del ricavato</strong></h6><p>Nella fase che segue la vendita coattiva dell’immobile ipotecato, ossia la distribuzione della somma ricavata, il privilegio <i>ex</i> art. 41, co. 2, TUB rivela tutta la sua natura strettamente processuale. Dal punto di vista sostanziale, il creditore fondiario non è dispensato a partecipare al procedimento di verifica del credito e dell’esistenza e delle cause legittime di prelazione che si svolge in concorso nella liquidazione giudiziale.</p><p>Così prevede espressamente l’art. 151, co. 3, c.c.i. (già art. 52 l. fall.) nella parte in cui precisa che le disposizioni relative all’accertamento dei crediti (Titolo V e art. 151, co. 2, c.c.i.) si applicano anche ai creditori (come quello fondiario) che sono esentati dal divieto di promuovere e continuare le azioni esecutive e cautelari nei confronti del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale. In armonia è l’ultimo periodo dell’art. 41, co. 2, TUB, il quale prevede che la parte del ricavato della vendita eccedente quanto risulta dovuto al creditore fondiario in sede di riparto deve essere attribuita al fallimento.</p><p>In questo contesto, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato il principio del carattere provvisorio della distribuzione effettuata in favore del creditore fondiario nell’esecuzione individuale, precisando che è «<i>onere dell’istituto, che intende rendere definitiva quell’assegnazione, insinuarsi allo stato passivo “in modo tale da consentire la graduazione dei crediti cui è finalizzata la procedura concorsuale</i>» <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn28" target="_blank" rel="noreferrer">[28]</a>.</p><p>In tempi più recenti, il ruolo preminente dell’accertamento del credito in sede concorsuale e stato esteso ulteriormente, dato che, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, non solo l’insinuazione al passivo del creditore fondiario è presupposto per il suo diritto a trattenere quanto ricevuto in via provvisoria nell’esecuzione individuale, ma è altresì presupposto per la stessa distribuzione provvisoria <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn29" target="_blank" rel="noreferrer">[29]</a>.</p><p>Si tenga presente, infine, che, sempre ai fini della distribuzione, sulla base dei sopra enunciati principi, la partecipazione del creditore fondiario all’accertamento concorsuale dei crediti è necessitata, si assiste in genere (se non originariamente evocato) all’intervento del curatore nell’esecuzione fondiaria <i>ex</i> art. 41, co. 2, TUB. Le finalità dell’intervento del curatore sono essenzialmente due: la prima rinvenibile dall’ultimo paragrafo dell’art. 41, co. 2 TUB, ottenere quanto eventualmente residui dalla vendita esecutiva una volta soddisfatto in via provvisoria il creditore fondiario e la seconda, far valere sul ricavato della vendita esecutiva i crediti destinati a prevalere sull’ipoteca del creditore fondiario, come quelli in prededuzione o assistiti da privilegio speciale sull’immobile <i>ex</i> artt. ss. 2770 c.c., tra cui meritano di essere menzionati, per la loro usuale incidenza, i crediti per imposte indirette, tra cui l’IMU <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn30" target="_blank" rel="noreferrer">[30]</a>.</p><p>***</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref1" target="_blank" rel="noreferrer">[1]</a> Per la tesi dell’inapplicabilità alla liquidazione giudiziale dell’art. 41, co. 2, TUB, si veda in giurisprudenza di merito Trib. Ancona, 22 giugno 2023, in <i>Il Caso</i>.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref2" target="_blank" rel="noreferrer">[2]</a> Cass. 19 agosto 2024, n. 22914.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref3" target="_blank" rel="noreferrer">[3]</a> Si vedano in termini: Trib. Agrigento, 20 giugno 2016, in <i>Ex Parte Creditoris</i>; Trib. Perugia, 31 gennaio 2020, in <i>One Legale</i>.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref4" target="_blank" rel="noreferrer">[4]</a> S. Passafiume, <i>Il credito fondiario fra esecuzione e fallimento</i>, <i>In Executivis</i> <i>– La rivista telematica dell’esecuzione forzata</i>, 2019, 2.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref5" target="_blank" rel="noreferrer">[5]</a> Cass. 30 gennaio 1985, n. 582, in <i>Giust. civ. Mass.</i>, 1985, 1; Cass., 28 gennaio 1993, n. 1025; emesse entrambe con riferimento alla pregressa disciplina del credito fondiario (R.D. 6 luglio 1905, n. 646). Orientamento tradizionale che è stato confermato anche a seguito dell’emanazione del TUB, sul punto si veda ad esempio Cass. 8 settembre 2011, n. 18436. In dottrina si vedano ad esempio L. Abete, <i>Creditore fondiario ed ufficio fallimentare: le reciproche prerogative, il relativo rapporto e le correlate conseguenze</i>, in <i>Fallimento</i>, 2012, 326 ss.; G.B. Nardecchia, <i>Accertamento, quantificazione e graduazione del credito fondiario: l’intervento del curatore nell’esecuzione individuale</i>, in <i>Il Fallimento</i>, 12, 2018, 1394.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref6" target="_blank" rel="noreferrer">[6]</a> Così espressamente Cass., 28 gennaio 1993, n. 1025.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref7" target="_blank" rel="noreferrer">[7]</a> Si vedano sul punto, seppur riferite alla disciplina previgente al c.c.i. e al TUB: Cass. 7 dicembre 1999, n. 13667; Cass. 19 marzo 1998, n. 2922; Cass. 7 novembre 1991, n. 11879. In termini si vedano anche in giurisprudenza di merito Trib. Avellino, 8 maggio 2018; Trib. Rimini, 11 aprile 2017, in <i>De Jure</i>.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref8" target="_blank" rel="noreferrer">[8]</a> In senso favorevole si veda Cass. 7 giugno 1988, n. 3847; in senso contrario si vedano invece ad esempio: Trib. Macerata, 14 marzo 2019, in <i>De Jure</i>; Trib. Siena, 14 aprile 2020, in <i>Ex Parte Creditoris</i>.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref9" target="_blank" rel="noreferrer">[9]</a> Per la compatibilità dell’art. 41, co. 2, TUB alla liquidazione controllata si vedano in giurisprudenza: Trib. Brescia, 12 aprile 2023, in <i>Il Caso</i>; Trib. Larino, 17 ottobre 2023, in <i>De Jure</i>. In senso contrario si vedano invece sempre in giurisprudenza: Trib. Modena, 3 marzo 2023; Trib. Treviso, 28 novembre 2022, entrambe in <i>Il Caso</i>. Sempre in senso contrario e per una più ampia critica all’attualità del privilegio <i>ex</i> art. 41, co. 2, TUB si veda: M. Attanasio, <i>Il privilegio fondiario e il Codice della Crisi</i>, in <i>Diritto della Crisi</i>, 2023.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref10" target="_blank" rel="noreferrer">[10]</a> Cass. 19 agosto 2024, n. 22914.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref11" target="_blank" rel="noreferrer">[11]</a> In dottrina con riferimento al vecchio testo dell’art. 43 l. fall. si veda ad esempio S. Passafiume, <i>Il credito fondiario fra esecuzione e fallimento</i>, <i>cit.</i>, 3.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref12" target="_blank" rel="noreferrer">[12]</a> Si vedano Cass. 11 marzo 1987 n. 2352; Cass. 3 giugno 1996 n. 5081.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref13" target="_blank" rel="noreferrer">[13]</a> Cass. 19.8.2003, n. 12115; Cass. 2 ottobre 2003 n. 14675; Cass. 17 giugno 2021 n. 17441. In giurisprudenza di merito si veda anche Trib. Monza, 1° maggio 2018, in <i>De Jure</i>.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref14" target="_blank" rel="noreferrer">[14]</a> S. Passafiume, <i>Il credito fondiario fra esecuzione e fallimento</i>, <i>cit.</i>, 3; E. Bruschetta, <i>Legittimazione del curatore nell’esecuzione di credito fondiario</i>, in <i>Il Fallimento</i>, 2004, p. 1320.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref15" target="_blank" rel="noreferrer">[15]</a> Cass. 2 giugno 1994, n. 5352.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref16" target="_blank" rel="noreferrer">[16]</a> Cass. 8 maggio 2009, n. 10599. In giurisprudenza di merito si veda anche di recente Trib. Imperia, 4 aprile 2022, in <i>De Jure</i>.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref17" target="_blank" rel="noreferrer">[17]</a> In questi termini si sono espresse in un arco temporale di oltre trent’anni, sia nella vigenza del TUB che dalla precedente legge sul credito fondiario: Cass. 20 aprile 2022, n. 12673; Cass. 4 marzo 2015 n. 4399; Cass. 8 settembre 2011 n. 18436; Cass. 28 gennaio 1993, n. 1025; Cass. 30 gennaio 1985, n. 582, in<i> Giust. civ. Mass.</i>, 1985, 1.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref18" target="_blank" rel="noreferrer">[18]</a> S. Passafiume, <i>Il credito fondiario fra esecuzione e fallimento</i>, cit., 5.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref19" target="_blank" rel="noreferrer">[19]</a> C M. Tardivo, <i>Il finanziamento fondiario nella nuova legge bancaria: aspetti processuali nell’art. 41</i>, in <i>Studi in onore di L. Montesano</i>, 1997, p. 791.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref20" target="_blank" rel="noreferrer">[20]</a> Cass. 6 settembre 2019, n. 22383; Cass. 1° luglio 2022, n. 21007.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref21" target="_blank" rel="noreferrer">[21]</a> S. Passafiume, <i>Il credito fondiario fra esecuzione e fallimento</i>, <i>cit.</i>, 5.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref22" target="_blank" rel="noreferrer">[22]</a> Cass. 28 gennaio 1993, n. 1025.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref23" target="_blank" rel="noreferrer">[23]</a> Secondo la giurisprudenza di legittimità infatti l’art. 108 l. fall. (trasposto nell’art. 217 c.c.i.) attribuisce «<i>un generale potere per il giudice delegato di sospendere le operazioni di vendita in presenza di gravi e giustificati motivi</i>» esercitabile laddove il curatore, cui è attributo il potere di compiere le operazioni di vendita, non si ottenga al «<i>rispetto di regole minime di correttezza e trasparenza</i>» (Cass., 10 ottobre 2023, n. 28365). In senso favorevole all’atipicità dei «<i>gravi e fondati motivi</i>» che giustificano la sospensione delle operazioni di vendita da parte del giudice delegato si veda di recente F. Rolfi, <i>Procedure competitive: trasparenza, ordine pubblico economico e poteri del giudice delegato</i>, <i>Il Fallimento</i>, 3, 2024, 331. Per il generalizzato potere del giudice delegato a sospendere le operazioni di vendita «<i>per ogni vizio di legittimità che lo inficia</i>», seppure con riferimento alla disciplina anteriore alla riforma <i>ex</i> d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5 si veda anche Cass. 2 giugno 1999, n. 5341. Per un più restrittivo orientamento secondo cui i «<i>gravi e fondati motivi</i>» atterrebbero alla «<i>violazione delle norme imperative e di ordine pubblico economico</i>» si veda ad esempio Cass. 7 novembre 2023, n. 30917.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref24" target="_blank" rel="noreferrer">[24]</a> Stante il suo contenuto di pianificazione e indirizzo, il programma di liquidazione è inidoneo al giudicato: Cass. 6 settembre 2019, n. 22383.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref25" target="_blank" rel="noreferrer">[25]</a> Si veda sul punto, fra tutti, l’efficace riepilogo di V. Iorio, <i>Reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori – Commento sub art. 36 l. fall.</i>, in <i>Commentario alla Legge Fallimentare</i>, a cura di A. Caiafa, 2017, 211.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref26" target="_blank" rel="noreferrer">[26]</a> A. Castagnola, <i>Il giudice delegato e le declamazioni del legislatore</i>, in <i>Riv. dir. proc.</i>, 2015, 1, 69.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref27" target="_blank" rel="noreferrer">[27]</a> In questo senso si vedano in giurisprudenza di merito Trib. Monza, 11 aprile 2012, in <i>De Jure</i>; Trib. Milano, 5 maggio 2016, in <i>Crisi d’Impresa</i>, 2016.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref28" target="_blank" rel="noreferrer">[28]</a> Cass. 13 dicembre 2017, n.29972; Cass. 30 marzo 2015, n. 6377; Cass. 11 ottobre 2012, n. 17368; Cass. 4 settembre 2009, n.19217; Cass. 28 maggio 2008, n. 13996; Cass., SS.UU., 17 dicembre 2004, n. 23572.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref29" target="_blank" rel="noreferrer">[29]</a> «<i>Per ottenere l’attribuzione (in via provvisoria, salvi i definitivi accertamenti operati nel prosieguo della procedura fallimentare) delle somme ricavate dalla vendita, il creditore fondiario dovrà documentare al giudice dell’esecuzione di avere sottoposto positivamente il proprio credito alla verifica del passivo in sede fallimentare, cioè di aver proposto l’istanza di ammissione al passivo del fallimento e di avere ottenuto un provvedi- mento favorevole dagli organi della procedura (anche se non ancora divenuto definitivo)</i>» Cass. 28 settembre 2018, n. 23482.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref30" target="_blank" rel="noreferrer">[30]</a> G.B. NARDECCHIA, <i>Accertamento, quantificazione e graduazione del credito fondiario: l’intervento del curatore nell’esecuzione individuale</i>, <i>cit.</i>, 1399.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 02 Oct 2024 16:49:00 +0200</pubDate>
                        <title>NPL &amp; UTP 2024</title>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>ADVANT Nctm</strong> è sponsor dell'undicesima edizione del Congresso nazionale di Giurimetria, Banca e Finanza.</p><p>L'evento, organizzato da Alma Iura, si pone l'obiettivo di affrontare l'attuale stato di salute del credito deteriorato, discutendo su importanti temi quali:&nbsp;</p><ul><li>le sfide del mercato</li><li>fusioni e acquisizioni</li><li>gli impatti delle nuove normative europee</li><li>l’Italia come modello nel campo degli NPLs</li><li>il ruolo delle nuove tecnologie e dei regolatori</li><li>la trasformazione dell'industria bancaria</li></ul><p><a href="https://nplutp.almaiura.events/#agenda" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per maggiori informazioni</u></strong></a></p><p>Il congresso si terrà il prossimo martedì 8 ottobre presso il Palazzo della Gran Guardia, Verona.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 02 Oct 2024 11:32:43 +0200</pubDate>
                        <title>NIS2 al via!</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nis2-al-via</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Articolo a cura di <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/giulio-uras" target="_blank"><strong><u>Giulio Uras</u></strong></a>, <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/francesco-fidel-camera" target="_blank"><strong><u>Francesco Fidel Camera</u></strong></a> e <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/matteo-pagliarulo" target="_blank"><strong><u>Matteo Pagliarulo</u></strong></a>.</p><p>È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. n. 138/2024 (“<i><strong>Decreto NIS2</strong></i>”) che recepisce la direttiva (UE) 2022/2555, più nota come “Direttiva NIS2”.&nbsp;</p><p>Il Decreto NIS2 oltre ad abrogare il d.lgs. n. 65/2018 – che recepiva la direttiva 2016/1148, c.d. Direttiva NIS – ha disposto anche l’abrogazione degli artt. 40 (“<i>Sicurezza delle reti e dei servizi</i>”) e 41 (“<i>Attuazione e controllo</i>”) del d.lgs. n. 259/2003 (“<i>Codice delle Comunicazioni Elettroniche</i>”), con la conseguenza che ora i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico sono soggetti unicamente alla disciplina dettata dal Decreto NIS2.</p><p class="text-justify"><i><strong>A chi si applica?</strong></i></p><p class="text-justify">Il Decreto NIS2 si applica a soggetti, sia pubblici che privati, che operano in settori “critici” (es. energia, trasporti, settore bancario, settore sanitario, infrastrutture digitali, spazio, gestione dei rifiuti, fabbricazione di dispositivi medici, macchinari, autoveicoli, etc.).&nbsp;</p><p class="text-justify">I soggetti obbligati si distinguono poi in essenziali e importanti, in funzione della loro importanza per il settore o il tipo di servizi che forniscono, nonché́ delle loro dimensioni. L’appartenenza ad una o all’altra categoria rileva ai fini dell’applicazione delle sanzioni in caso di violazione degli obblighi previsti dal Decreto NIS2, che sono più elevate per i soggetti essenziali (pari a un massimo di almeno 10 milioni EUR o a un massimo di almeno il 2% del totale del fatturato mondiale annuo per l’esercizio precedente dell’impresa cui il soggetto essenziale appartiene, se tale importo è superiore).</p><p class="text-justify"><i><strong>Quali sono gli obblighi?</strong></i></p><p class="text-justify">I principali obblighi gravanti sui soggetti obbligati consistono nell’adozione di misure di gestione dei rischi per la sicurezza informatica e nella notifica di incidenti significativi.</p><p class="text-justify">Con riguardo agli obblighi in materia di gestione dei rischi per la sicurezza informatica, ai soggetti essenziali e importanti è imposta l’adozione di misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate per gestire i rischi posti alla sicurezza dei sistemi informativi e di rete utilizzati nelle loro attività o nella fornitura dei loro servizi.&nbsp;</p><p class="text-justify">Per quanto riguarda gli obblighi di notifica, il Decreto NIS2 prevede che i soggetti essenziali e importanti notifichino al CSIRT gli incidenti che hanno un impatto significativo sulla fornitura dei loro servizi.&nbsp;</p><p class="text-justify">La notifica è effettuata per fasi e prevede: una pre-notifica entro 24 ore dall’incidente, la notifica vera e propria entro 72 ore dall’incidente e una relazione finale entro 1 mese dalla notifica.</p><p class="text-justify">Tanto gli obblighi in materia di gestione dei rischi per la sicurezza informatica quanto gli obblighi di notifica saranno definiti nel dettaglio (anche con riguardo a termini, modalità, specifiche e tempi graduali di implementazione) dall’ACN con proprie determinazioni sulla base di criteri di gradualità e proporzionalità.</p><p class="text-justify">La responsabilità di assicurare il rispetto degli obblighi stabiliti dal Decreto NIS2 ricade sugli organi amministrativi e direttivi dei soggetti essenziali e importanti, che sono responsabili delle violazioni del Decreto NIS2.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">Per maggiori informazioni consulta la nostra Guida sulla <a href="http://example.comfileadmin/nctm/PDF/Guida_Cybersecurity.pdf"><strong><u>Cybersecurity</u></strong></a> (aggiornata a Decreto NIS2, Decreto CER e Legge sulla Cybersicurezza) o contatta i nostri professionisti dedicati alla materia.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 02 Oct 2024 11:20:20 +0200</pubDate>
                        <title>Le principali novità del Correttivo-ter al codice della crisi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-correttivo-ter-al-codice-della-crisi-le-principali-novita</link>
                        <description>Articolo a cura di Fabio Marelli</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il 27 settembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 13&nbsp;settembre 2024, n. 136 (“<strong>Correttivo-ter</strong>”) al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.</p><p class="text-justify">Al netto di molte modifiche di stile e di dettaglio, il Correttivo-ter da un lato recepisce talune prassi e orientamenti o risolve dubbi interpretativi e, dall’altro, introduce istituti (su tutti la transazione fiscale nella composizione negoziata della crisi) largamente attesi dagli operatori. Di particolare rilievo anche le percentuali minime di soddisfacimento dei crediti degli enti in caso di <i>cram down</i> negli accordi di ristrutturazione.</p><p class="text-justify">Di seguito si richiamano sinteticamente le principali novità.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">1. <strong><u>Composizione negoziata della crisi</u> (“CNC”)</strong></p><p class="text-justify">• <strong>Presupposto oggettivo (art. 12).</strong>&nbsp;È espressamente confermato che può accedervi l’imprenditore in stato di insolvenza.</p><p class="text-justify">• <strong>Nomina dell’esperto (art. 13).</strong> Costituirà elemento di valutazione per la nomina anche il <i>track record</i> delle precedenti CNC.</p><p class="text-justify">• <strong>Rapporti bancari e finanziari (art. 16).</strong> La sospensione/revoca delle linee di credito dovrà specificare espressamente le ragioni della decisione assunta. La prosecuzione del rapporto non sarà<i>&nbsp;</i>“<i>di per sé</i>”<i>&nbsp;</i>motivo di responsabilità e la notizia dell’accesso alla CNC non costituirà “<i>di per sé</i>” ragione di una diversa classificazione del credito, da compiersi invece caso per caso. Stabilito l’obbligo di riattivazione delle linee di credito sospese a seguito della richiesta di misure protettive, se confermate, nei confronti delle banche interessate, ferma la possibilità delle stesse di mantenere la sospensione per effetto dell’applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale.&nbsp;</p><p class="text-justify">• <strong>Durata (art. 17).</strong>&nbsp;È resa più agevole la prosecuzione dell’incarico dell’esperto al termine dei primi 180 giorni, fino a ulteriori 180 giorni: (i) è sufficiente che lo richiedano, con il consenso dell’esperto, “<i>l’imprenditore o le parti con le quali sono in corso trattative</i>” (non più “<i>tutti i creditori</i>” e, soprattutto, anche il solo imprenditore), o, in assenza di richiesta (ii) siano in corso le misure protettive o cautelari o la relativa istanza al Tribunale, o pendente la richiesta di autorizzazione <i>ex&nbsp;</i>art. 22, o debba attuarsi il relativo provvedimento.</p><p class="text-justify">• <strong>Misure protettive e cautelari (art. 19).</strong> Il decreto di fissazione dell’udienza deve essere pubblicato nel registro delle imprese e il Tribunale può disporre modalità di notificazione <i>ad hoc&nbsp;</i>(si risolve così un tema di rilievo pratico per le misure <i>erga omnes</i> in presenza di centinaia di creditori).</p><p class="text-justify">• <strong>Autorizzazioni del Tribunale</strong><i><strong>&nbsp;</strong></i><strong>(art. 22).</strong> Per favorire il perfezionamento delle operazioni funzionali al risanamento, i finanziamenti o le cessioni d’azienda autorizzati potranno essere perfezionati anche dopo la chiusura della CNC (ove previsto nel provvedimento o nella relazione finale dell’esperto). Inoltre, è chiarito meglio che la prededucibilità dei crediti opera, a prescindere dall’esito della CNC, nelle procedure esecutive e concorsuali, anche in caso di <i>consecutio</i>.</p><p class="text-justify">• <strong>Transazione fiscale (art. 23).</strong> Viene introdotta anche nella CNC la possibilità di formulare una proposta di accordo transattivo per il pagamento parziale o dilazionato del debito fiscale (a eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea). Non è previsto il <i>cram down</i>.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">2. <strong><u>Concordato semplificato</u></strong></p><p class="text-justify">• &nbsp;<strong>Suddivisione in classi (art. 25-sexies).</strong> L’eventuale classamento riguarderà anche i crediti privilegiati degradati al chirografo.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">3. <strong><u>Piani attestati di risanamento</u></strong></p><p class="text-justify">• <strong>Contenuto minimo (art. 56).</strong> Il Correttivo-ter mostra particolare attenzione al rispetto della normativa c.d. <i>health</i>&amp;<i>safety</i>, i cui costi e oneri saranno da contemplare nel piano, unitamente alla posizione dei lavoratori.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">4. <strong><u>Procedimento unitario e misure protettive</u></strong></p><p class="text-justify">• <strong>Effetti della domanda con riserva (art. 44).</strong> Il Correttivo-ter consente opportunamente di differenziare già dalla domanda “prenotativa” i relativi effetti, allineandoli a quelli previsti per lo strumento prescelto, depositando un progetto del relativo piano di regolazione della crisi. Si tratta in sostanza della possibilità di escludere, per gli accordi di ristrutturazione e il PRO, gli effetti della domanda di concordato (in particolare il divieto di pagamento dei creditori anteriori e le autorizzazioni per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione), agevolando la gestione dell’impresa nella fase più delicata dell’accesso al percorso di risanamento.</p><p class="text-justify">• <strong>Misure protettive (art. 54).</strong> Viene chiarito (risolvendo un contrasto di giurisprudenza sul punto) che le misure protettive “atipiche” possono avere anche lo stesso contenuto di quelle “tipiche” (e quindi essere concesse anche una volta esaurite queste ultime, oltre il periodo massimo di un anno previsto dall’art. 8). Tuttavia, è prevista la condizione del deposito della proposta e del piano: non è quindi possibile ottenere le misure “atipiche” nel c.d. pre-concordato, in cui sono disponibili invece le misure cautelari, come il Correttivo-ter conferma espressamente.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">5. <strong><u>Accordi di ristrutturazione dei debiti&nbsp;</u></strong></p><p class="text-justify">• <strong>Trasformazione, fusione e scissione (art. 57).</strong> Vengono richiamate le disposizioni dell’art. 116 applicabili nel concordato preventivo, in merito alle operazioni straordinarie previste dal piano e alle relative opposizioni.</p><p class="text-justify">• <strong>Transazione fiscale (art. 63).</strong> L’adesione degli enti dovrà intervenire entro novanta giorni, salvo proroghe, di ulteriori (i) <strong>60</strong> giorni in caso di modifica e (ii) <strong>90</strong> giorni in caso di nuova proposta. La domanda di omologazione andrà proposta una volta ottenuta l’adesione o decorsi i relativi termini (viene risolto così un contrasto giurisprudenziale sul tema).</p><p class="text-justify">• <i><strong>Cram down</strong></i><strong> fiscale (art. 63).</strong> In caso di mancata adesione o di voto contrario, l’omologazione può intervenire se l’adesione è determinante e se ricorrono congiuntamente i seguenti ulteriori requisiti:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>l’accordo <strong>non</strong> ha carattere <strong>liquidatorio</strong>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>l’entità dei crediti vantati dagli <strong>altri</strong> <strong>creditori aderenti&nbsp;</strong>è pari ad almeno il <strong>25%</strong> dell’importo complessivo;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il soddisfacimento dei creditori pubblici non è deteriore rispetto all’<strong>alternativa</strong> della <strong>liquidazione giudiziale</strong> alla data della proposta;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il soddisfacimento dei creditori pubblici è almeno pari al <strong>50%</strong>, esclusi sanzioni e interessi, fermo il pagamento degli interessi di dilazione al tasso legale (nel caso in cui gli altri creditori aderenti siano meno del 25%, la soglia minima di soddisfacimento sale al <strong>60%</strong>).</span></p></li></ul><p class="text-justify">Infine, non è possibile ricorrere al <i>cram down</i> fiscale se:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>nei <strong>cinque anni</strong> precedenti il deposito della proposta, il debitore ha concluso una <strong>transazione fiscale poi risolta di diritto</strong>, salvo il caso della rinegoziazione/modifica dell’accordo ai sensi dell’art. 58 (inclusi casi di successione nell’attività di un soggetto che ha concluso una transazione risolta di diritto, ovvero nei relativi debiti tributari); oppure</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: (i) il debito nei confronti dei <strong>creditori pubblici</strong> è pari o superiore all’<strong>80%&nbsp;</strong>del debito complessivo e (ii) il debito nei confronti dei creditori pubblici deriva (a) prevalentemente da omessi versamenti nel corso di <strong>5 periodi d’imposta</strong> anche non consecutivi oppure (b) per almeno <strong>un terzo</strong> dall’accertamento di violazioni realizzate con <strong>atti fraudolenti</strong> di vario tipo.</span></p></li></ul><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">6. <strong><u>Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione</u> (PRO)</strong></p><p class="text-justify">• <strong>Transazione fiscale (art. 64-bis).</strong> Viene introdotta anche al PRO (senza <i>cram down</i>).</p><p class="text-justify">• <strong>Cessione d’azienda (art. 64-bis).</strong> Il Tribunale può autorizzare, anche prima dell’omologazione, il <strong>trasferimento a qualunque titolo dell’azienda o di uno o più rami</strong> (liberi da passività pregresse) se previsto dal piano e funzionale alla continuità e alla migliore soddisfazione dei creditori, previo rispetto del principio di competitività (che potrà essere attuato in modo flessibile).&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">7. <strong><u>Concordato preventivo</u></strong></p><p class="text-justify">• <strong>Valore di liquidazione (art. 87).</strong> Il Correttivo-ter chiarisce che corrisponde al risultato netto, dedotte le spese, dell’attività liquidatoria (beni, diritti, azioni) nella liquidazione giudiziale, con maggiorazione in caso sia possibile la cessione dell’azienda in esercizio. Viene così codificato un orientamento interpretativo che si stava affermando. Il tema è di rilievo centrale nella definizione dei piani e delle proposte di concordato, posto che rappresenta la soglia, tra altro, per determinare la porzione dell’attivo liberamente distribuibile secondo la <i>relative priority rule</i>, la convenienza della proposta e il <i>cram down</i> fiscale e previdenziale.</p><p class="text-justify">• <strong>Classi obbligatorie (art. 85).</strong> Viene innalzata la soglia massima delle piccole imprese da inserire nella classe (non più secondo la definizione di “impresa minore” dell’art. 2, ma solo fornitori che rispettano almeno due requisiti tra i seguenti: attivo fino a 5 milioni, fatturato fino a 10 milioni, dipendenti fino a 50).</p><p class="text-justify">• <strong>Garanzie pubbliche (art. 87).</strong> Il piano dovrà indicare specifici fondi rischi per l’escussione delle garanzie pubbliche SACE/MCC (viene così risolto il dubbio applicativo che si era posto nella redazione dei piani e delle proposte).</p><p class="text-justify">• <i><strong>Cram down </strong></i><strong>nel concordato in continuità (art. 88).</strong> Il Correttivo-ter conferma che il concordato può essere omologato anche in caso di voto contrario degli enti e che le relative classi sono computate ai fini delle maggioranze anche nella c.d. ristrutturazione trasversale, ma non per l’approvazione da parte dell’unica classe c.d. “maltrattata” (viene superato un orientamento di merito ancora più restrittivo).</p><p class="text-justify">• <strong>Proposte concorrenti (art. 90).</strong> Viene dimezzata (dal 10% al 5% dei crediti) la soglia che consente di formulare la proposta, con evidente finalità di incentivo allo strumento.</p><p class="text-justify">• <strong>Contratti pendenti (art. 94-bis).</strong> Il Correttivo-ter chiarisce che le tutele del concordato in continuità si applicano già a far data dalla presentazione della richiesta (e non più dalla “concessione”) di misure protettive e cautelari.</p><p class="text-justify">• <strong>Omologazione “trasversale” nel concordato in continuità (artt. 111-112).</strong> Viene fissato un termine di sette giorni dalla chiusura del voto per richiedere o consentire l’omologazione in assenza di unanimità delle classi. Viene confermata l’interpretazione secondo cui, in assenza di maggioranza delle classi, il concordato può essere omologato con l’approvazione anche di una sola classe (la c.d classe “svantaggiata” o “maltrattata”), parzialmente soddisfatta e che avrebbe ricevuto un trattamento migliore se il valore eccedente quello di liquidazione fosse stato distribuito secondo l’ordine dei privilegi.</p><p class="text-justify">• <strong>Liquidazione di beni nel concordato in continuità (art. 114-bis).</strong> Il Correttivo-ter introduce una disciplina esplicita per l’ipotesi di liquidazione di beni nel contesto di un piano in continuità. In sede di omologazione il Tribunale può nominare, per le sole operazioni di liquidazione, uno o più liquidatori e un comitato dei creditori. Le modalità di vendita devono seguire criteri di efficienza, celerità, pubblicità e trasparenza. Gli effetti sono quelli delle vendite forzate e la cancellazione dei gravami avviene su ordine del giudice, una volta riscosso il prezzo della vendita.</p><p class="text-justify">• <strong>Operazioni straordinarie (art. 116).</strong> Viene prevista la pubblicazione nel registro imprese del piano concordatario che le contempla, unitamente ai relativi progetti. Le opposizioni vanno presentate nel procedimento di omologazione.</p><p class="text-justify">• <strong>Modifiche sostanziali del piano o della proposta (art. 118-bis).</strong> L’imprenditore può chiedere la rinnovazione dell’attestazione e comunica la proposta modificata al Commissario Giudiziale, il quale ne riferisce al Tribunale. Segue la pubblicazione a registro imprese e la comunicazione ai creditori, per l’eventuale opposizione nei successivi 30 giorni (si tratta di percorso analogo a quello già previsto per gli accordi di ristrutturazione).</p><p class="text-justify">• <strong>Omologazione del concordato con attribuzioni ai soci (art. 120-</strong><i><strong>quater</strong></i><strong>).</strong> Il Correttivo-ter definisce i criteri per determinare il valore effettivo riservato ai soci, richiamando i principi contabili applicabili in relazione al valore d’uso, sulla base dei dati risultanti dal piano. Restano invece le notevoli incertezze in merito alle condizioni da rispettare (necessità di apporti dei soci, criteri di distribuzione del valore risultante dalla ristrutturazione) per l’omologazione in caso di dissenso di una classe.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">8. <strong><u>Liquidazione giudiziale</u></strong></p><p class="text-justify">• <strong>Azioni revocatorie e di inefficacia (art. 166).</strong> Viene estesa al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio l’esenzione da revocatoria degli atti, pagamenti e garanzie in esecuzione del relativo piano. Si precisa che il periodo sospetto in caso di consecuzione tra procedure decorre dalla pubblicazione della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, anche con riserva.</p><p class="text-justify">• &nbsp;<strong>Contratti Preliminari (art. 173).</strong>&nbsp;<strong> </strong>Il Correttivo-ter prevede:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>la facoltà del creditore ipotecario di impugnare il decreto di esecutività dello stato passivo, contestando una sproporzione di almeno il 25% del prezzo di vendita stabilito nel preliminare. In caso di accoglimento, il contratto si scioglie e il bene viene liquidato dal curatore, salvo che il promissario acquirente offra il pagamento della differenza accertata, prima che il Tribunale provveda;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>l’opponibilità ai creditori di tutte le somme versate con mezzi tracciabili al debitore prima dell’apertura della procedura (e non più soltanto della metà dell’importo), in caso di subentro del curatore nel preliminare;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>l’attribuzione al giudice delegato, una volta eseguita la vendita e riscosso il prezzo, di ordinare la cancellazione delle ipoteche (e di ogni altro vincolo).</span></p></li></ul><p class="text-justify">•<strong> Rapporti di lavoro subordinato (art. 189).&nbsp;</strong>Viene<strong>&nbsp;</strong>semplificata la disciplina di recesso e subentro del curatore. In caso di cessazione, non è dovuta dal lavoratore la restituzione delle somme eventualmente ricevute a titolo assistenziale o previdenziale nel periodo di sospensione. I termini per la presentazione della domanda di NASpl decorrono dalla comunicazione della cessazione dal curatore o delle dimissioni del lavoratore.</p><p class="text-justify">• <strong>Opposizione allo stato passivo (art. 207).</strong>&nbsp;Sono previste:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>la possibilità di concedere termini per il deposito di ulteriori note difensive;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>la disciplina della transazione in pendenza di opposizione, sulla quale il collegio dispone la conforme modifica dello stato passivo.</span></p></li></ul><p class="text-justify">• <strong>Programma di liquidazione (art. 213).</strong> Per l’attuazione del programma è determinata la durata massima (5 anni dall’apertura), salvo proroghe per particolare complessità o difficoltà delle vendite.</p><p class="text-justify">•<strong> Azioni risarcitorie e recuperatorie (art. 215).&nbsp;</strong>Viene espressamente prevista la facoltà di cessione, unitamente alle revocatorie.</p><p class="text-justify">• <strong>Vendite immobiliari (art. 216).&nbsp;</strong>È disposto che sia svolto almeno un esperimento di vendita il primo anno e due per i successivi.</p><p class="text-justify">• <strong>Chiusura della procedura (art. 234).&nbsp;</strong>Viene estesa al caso<strong>&nbsp;</strong>di riparti attesi da altre procedure la possibilità di chiusura già prevista in pendenza di giudizi e procedimenti esecutivi.</p><p class="text-justify">• <strong>Concordato nella liquidazione giudiziale.</strong> Il Correttivo-ter introduce diverse novità.&nbsp;Segnaliamo le più rilevanti:</p><ul><li><p class="text-justify"><span><u>Concordato di gruppo</u> (art. 240) - può essere proposto in caso di liquidazione giudiziale unitaria. Può essere presentata domanda unica (ferma l’autonomia delle masse, anche con riguardo all’illustrazione di convenienza) o domande tra loro coordinate.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><u>Esame della proposta e comunicazioni ai creditori</u><strong>&nbsp;</strong>(art. 241) -<strong>&nbsp;</strong>in caso di più proposte di concordato, prevista la sottoposizione di tutte all’approvazione dei creditori (non più solo quella scelta dal comitato), salvo individuazione di una o più proposte maggiormente convenienti, secondo valutazione congiunta di curatore e comitato dei creditori.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><u>Approvazione</u><strong>&nbsp;</strong>(art. 244) -<strong>&nbsp;</strong>in caso di più proposte, è chiarito che si considera approvata quella votata con “</span><i><span>maggioranza più elevata dei crediti ammessi”</span></i><span>,</span><i><span>&nbsp;</span></i><span>fermo il criterio cronologico in caso di parità.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><u>Omologazione</u><strong>&nbsp;</strong>(art. 245) -<strong>&nbsp;</strong>vienechiarito che, in caso di contestazione della convenienza, la valutazione </span><i><span>di cram down</span></i><span> del Tribunale riguarda il trattamento del credito in misura non inferiore all’ipotesi di prosecuzione della liquidazione giudiziale (anche in caso di voto contrario determinante degli enti fiscali e contributivi).</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><u>Provvisoria esecutività del decreto di omologazione</u><strong>&nbsp;</strong>(art. 246) – l’efficacia è anticipata alla pubblicazione dell’omologazione (e non è quindi più condizionata al passaggio in giudicato). Le opposizioni allo stato passivo pendenti si interrompono e possono essere riassunte. La Corte d’Appello, al ricorrere dei gravi e fondati motivi, può sospendere l’esecutività del decreto.</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><u>Esecuzione del concordato</u><strong>&nbsp;</strong>(art. 249) - in caso di riforma o cassazione del provvedimento di omologazione, sono fatti salvi tutti gli atti legalmente compiuti in esecuzione e i relativi provvedimenti.</span></p></li></ul><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-center">***</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><i>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.&nbsp;</i></p><p class="text-justify"><i>Per ulteriori informazioni contattare </i><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/fabio-marelli" target="_blank"><i><strong><u>Fabio Marelli</u></strong></i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 02 Oct 2024 09:46:58 +0200</pubDate>
                        <title>Evento: Rinnovabili, il potenziale dell&#039;agrivoltaico in Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/evento-rinnovabili-il-potenziale-dellagrivoltaico-in-italia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>2 ottobre 2024, dalle 14.00 alle 15.00</p><p><strong>Piero Viganò</strong> parteciperà al webinar organizzato da <a href="https://montelgroup.com/" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Montel</u></a> dedicato al settore delle energie rinnovabili e alle potenzialità dell'agrivoltaico.</p><p>I relatori approfondiranno le prospettive di questa nuova tecnologia che punta ad unire agricoltura ed energia.</p><p>Verranno analizzate le ultime novità normative con focus su:</p><ul><li>stato delle rinnovabili in Italia</li><li>caratteristiche dell'agrivoltaico</li><li>agrivoltaico, quale ruolo nella decarbonizzazione</li></ul><p><a href="https://montelgroup.com/resources/events/rinnovabili-in-italia-il-potenziale-dellagrivoltaico-per-la-decarbonizzazione?tab=overview" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Per ulteriori informazioni clicca qui</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 01 Oct 2024 10:35:25 +0200</pubDate>
                        <title>Le polizze vita di ramo I non si possono pignorare: lo stabilisce la Corte d&#039;Appello</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-polizze-vita-di-ramo-i-non-si-possono-pignorare-lo-stabilisce-la-corte-dappello</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Si tratta di un precedente importante in un periodo in cui si assiste di frequente a iniziative esecutive che hanno a oggetto anche polizze di ramo I, la cui natura assicurativa era considerata sostanzialmente inoppugnabile.</i></p><p>Le polizze vita di ramo I sono prodotti assicurativi e quindi impignorabili.</p><p>A stabilirlo è la <strong>Corte di Appello di Firenze </strong>in relazione a un contenzioso che ha coinvolto un cliente assistito da <strong>ADVANT Nctm</strong>.</p><p>La vicenda riguarda un soggetto terzo e due figli beneficiari, ai quali, a seguito del decesso del contraente, la compagnia aveva liquidato la prestazione.</p><p>Il fallimento dell’attività di uno dei due figli ha portato, tuttavia, all’avvio di una causa civile davanti al <strong>Tribunale di Pistoia </strong>sull’accertamento dell’effettiva natura della polizza (ritenuta, dai promotori della causa, un investimento finanziario e non uno strumento assicurativo) e, di conseguenza, sull’inefficacia (ex art. 44 della legge fallimentare) del pagamento della metà della prestazione effettuata dalla compagnia a favore del beneficiario poi fallito.</p><p>Il team del dipartimento regulatory - guidato da <strong>Benedetta Musco Carbonaro</strong>, partner di ADVANT Nctm, coadiuvata dall’associate <strong>Antonio Caruccio</strong> - ha seguito l’impugnazione della sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Pistoia, che aveva dichiarato inefficace la liquidazione della prestazione al beneficiario oggetto di fallimento, davanti alla Corte di Appello di Firenze nell’interesse della compagnia.</p><p>Leggi l'articolo integrale su <a href="https://citywire.com/it/news/le-polizze-vita-di-ramo-i-non-possono-essere-pignorate-lo-stabilisce-la-corte-dappello-di-firenze/a2451090?re=124394&amp;refea=2013712&amp;link_id=1717125" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>CityWire.</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 30 Sep 2024 14:26:55 +0200</pubDate>
                        <title>Derivati. I giudici di Milano indulgenti sui &quot;plain vanilla&quot;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/derivati-i-giudici-di-milano-indulgenti-sui-plain-vanilla</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con un'importante sentenza del 5 agosto 2024, la Corte d'Appello di Milano si è pronunciata sul tema della validità dei contratti derivati Otc (over the counter), oggetto in questi ultimi anni di un generale ripensamento da parte della giurisprudenza di legittimità. La decisione di Milano, riguardante un contratto di UniCredit, reputa ininfluente e non necessaria l'illustrazione ex ante degli scenari probabilistici ai clienti nei casi di interest rate swap semplici e senza barriere, ponendosi in chiara antitesi con l'orientamento più restrittivo sulla validità dei contratti derivati fino ad oggi in voga […]</p><p>[…] “La giurisprudenza di merito si è in prevalenza accodata alla decisione della Suprema Corte” spiega <strong>Francesco Mocci</strong>, partner di ADVANT Nctm, “con qualche isolato precedente dissonante ma spesso non particolarmente meditato, mentre in letteratura non sono mancante voci critiche su un orientamento che rappresentava un unicum a livello europeo e che soprendeva non poco gli operatori esteri”. […]</p><p><i>Articolo integra su Il Sole 24 ore di Domenica 29 settembre.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 27 Sep 2024 16:38:22 +0200</pubDate>
                        <title>Navigating Restructuring and Legal Complexities in Germany, Italy &amp; Spain</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/navigating-restructuring-and-legal-complexities-in-germany-italy-spain</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Michele Bignami</strong> parteciperà all'evento organizzato da <strong>ELA</strong> sul tema: <strong>"Navigating Restructuring and Legal Complexities in Germany, Italy &amp; Spain."</strong></p><p>In un contesto economico complesso e in continua evoluzione, le aziende si trovano ad affrontare la necessità di adeguarsi alle condizioni di mercato. Questo è particolarmente importante per le imprese globali, chiamate a gestire diverse normative giuridiche.</p><p>Durante il webinar verranno approfonditi i seguenti argomenti:</p><ul><li>I principi generali e i processi per pianificare ed eseguire la riduzione del personale.</li><li>L'impatto che le autorità di ogni giurisdizione (Germania, Italia e Spagna) possono avere sui piani di ristrutturazione.</li><li>Gli errori comuni da evitare e le migliori pratiche da adottare per garantire un processo di ristrutturazione efficace.</li></ul><p>Il webinar è previsto per martedì 1 ottobre, dalle 15.00 alle 16.00</p><p><a href="https://event.on24.com/wcc/r/4703811/DAF2346FE1A161CB2D4EAA0F640F1F44?partnerref=ELAWebsite" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Per ulteriori informazioni clicca qui</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 27 Sep 2024 11:21:48 +0200</pubDate>
                        <title>Capitali per la crescita - Il processo di quotazione e l&#039;evoluzione della normativa</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/capitali-per-la-crescita-il-processo-di-quotazione-e-levoluzione-della-normativa</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lukas Plattner </strong>parteciperà all'evento organizzato dal comitato tecnico di ANDAF (Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari) dedicato al processo di quotazione e l'evoluzione della normativa nel mercato dei capitali.</p><p><a href="https://www.andaf.it/media/380519/andaf_corporatefinance_011024.pdf" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per il programma dettagliato.</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 26 Sep 2024 16:49:00 +0200</pubDate>
                        <title>Introduction to Civil Code, Contracts and Dispute Resolution in China</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/introduction-to-civil-code-and-dispute-resolution-in-china</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il nostro Hermes Pazzaglini terrà la seguente lectio magistralis in lingua inglese presso l'Università di Bologna:</p><p><strong>Introduction to Civil Code, Contracts and Dispute Resolution in China</strong></p><p>Tuesday, October 1, 2024 h. 15<br>Wednesday, October 2, 2024 h. 11</p><p>University of Bologna</p><p>Room H (October 1)<br>Room I (October 2)<br>via B. Andreatta, 8</p><p><a href="http://example.comfileadmin/advantlaw/LocandinaHermesPazzaglini_86_.pdf"><strong><u>Clicca qui per la locandina</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 26 Sep 2024 10:13:51 +0200</pubDate>
                        <title>Preventing Art Crimes through regulation and self-regulation</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/preventing-art-crimes-thorugh-regulation-and-self-regulation</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Alessandra Donati parteciperà alla conferenza internazionale organizzata dalla Cattedra UNESCO su Business Integrity and Crime Prevention in Art and Antiquities Market, in collaborazione con Fondazione Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale (CNPDS) e l'International Scientific and Professional Advisory Council of the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme (ISPAC).&nbsp;</p><p>L'evento, che si terrà il prossimo lunedì 30 settembre a Palazzo Visconti, Milano, vedrà la partecipazione di esperti nel settore dell'arte che discuteranno su temi legati all'aggiornamento del Codice Etico dell'Unesco per i dealer dei beni culturali, la regolamentazione e il contrasto al riciclaggio.</p><p>In particolare, Alessandra presiederà la sessione dedicata all'impatto legale delle procedure di due diligence.</p><p><a href="https://www.cnpds.it/wp-content/uploads/2024/08/Unesco-30-settembre-2024-V7.pdf" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per il programma completo</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 25 Sep 2024 14:43:22 +0200</pubDate>
                        <title>La gestione delle procedure di licenziamento</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-gestione-delle-procedure-di-licenziamento</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La nostra <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/francesca-pittau" target="_blank"><strong><u>Francesca Pittau</u></strong></a> sarà relatrice al webinar organizzato da Convenia sul sistema delle tutele nell’evoluzione giurisprudenziale.</p><p>In particolare, l'avv. Pittau parteciperà con un intervento dal titolo “Il sistema delle tutele nel licenziamento individuale” con focus su:</p><ul><li><span>limiti al potere di licenziamento: disegno evolutivo e quadro del sistema vigente</span></li><li><span>tutele reintegratorie e indennitarie: gli interventi della Corte costituzionale</span></li><li><span>art. 441 bis c.c.: “Controversie in materia di licenziamento”</span></li><li><span>negoziazione assistita</span></li><li><span>conciliazione giudiziale, amministrativa e sindacale</span></li></ul><p><a href="https://convenia.it/evento/la-gestione-delle-procedure-di-licenziamento/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Per ulteriori informazioni clicca qui</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 24 Sep 2024 09:58:27 +0200</pubDate>
                        <title>La gestione dei rischi e l&#039;attività di compliance in caso di esternalizzazione di funzioni e servizi ICT</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-gestione-dei-rischi-e-lattivita-di-compliance-in-caso-di-esternalizzazione-di-funzioni-e-servizi-ict</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/fabio-coco" target="_blank"><strong><u>Fabio Coco</u></strong></a><strong> </strong>parteciperà, in qualità di relatore, all'evento organizzato da Paradigma dedicato alla gestione dei rischi e dell'attività di compliance in caso di esternalizzazione di funzioni e servizi digitali, anche alla luce del nuovo quadro normativo e regolamentare e della più recente prassi operativa.</p><p>In particolare, l'avv. Coco parteciperà con un intervento dal titolo “La sicurezza della supply-chain nel mondo finanziario” che toccherà i seguenti punti:</p><ul><li>La circolare n.285/2013 di Banca d'Italia</li><li>Le Linee Guida (EBA/GL/2019/02) in materia di esternalizzazioni</li><li>Il Regolamento UE sulla resilienza operativa digitale (DORA)</li><li>Impatti e nuove responsabilità per i fornitori di servizi ICT</li><li>Le evoluzioni del Regolamento eIDAS</li></ul><p><a href="https://www.paradigma.it/iniziativa/la-gestione-dei-rischi-e-lattivita-di-compliance-in-caso-di-esternalizzazione-di-funzioni-e-servizi-ict-2/#presentazionedf7c-7d3b" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Per il programma completo clicca qui</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 23 Sep 2024 09:42:06 +0200</pubDate>
                        <title> Il Parlamento Ue approva il Listing Act: per le imprese più facile andare in Borsa</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ma-ora-servono-incentivi-fiscali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong><u>Ma ora servono incentivi fiscali</u></strong></p><p>"Tra la Legge Capitali già in vigore, il Listing Act in arrivo a breve e la riforma del Tuf attualmente in lavorazione, si può dire che l'Italia abbia ormai un'ottima normativa per favorire l'accesso delle imprese in Borsa. Ma non credo sia sufficiente: sono convinto che ora servano incentivi fiscali. La legislazione va bene, ma non basta: è necessaria una vera politica industriale che utilizzi la leva fiscale».&nbsp;</p><p><strong>Lukas Plattner</strong>, Partner di ADVANT Nctm, ne è convinto: la normativa in Italia ormai è "market friendly", ma questo non basterà a convincere i nostri imprenditori a cercare capitali in Borsa.</p><p><i>Leggi l'articolo completo sull'edizione di Domenica 22 settembre 2024 de Il Sole 24 Ore.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 20 Sep 2024 14:24:11 +0200</pubDate>
                        <title>Bankitalia chiude la consultazione sulla normativa che regola gli Npl</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/bankitalia-chiude-la-consultazione-sulla-normativa-che-regola-gli-npl</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La direttiva che regola l'attività dei gestori e degli acquirenti dei crediti in sofferenza, meglio conosciuti come non-performing loan (Npl), scorge finalmente il traguardo anche in Italia. Lo scorso 13 agosto è stato infatti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo relativo al recepimento (tardivo) nell'ordinamento italiano della Secondary Market Directive (Smd) adottata dall'Unione europea nell'ormai lontano novembre 2021.</p><p>[…] La nuova normativa mira a eliminare alcuni ostacoli regolamentari che hanno finora impedito lo sviluppo di un mercato secondario a livello paneuropeo delle sofferenze bancarie al tempo stesso efficiente, competitivo e liquido. «Sotto il profilo regolamentare - spiega <strong>Fabio Coco</strong>, partner di ADVANT Nctm - la riforma maggiormente degna di nota introdotta dal decreto consiste nella sostanziale liberalizzazione, a certe condizioni, dell'acquisto di sofferenze bancarie».[…]</p><p>[…]«Il recepimento della Smd andrà ben oltre la vigilanza sui gestori di crediti in sofferenza», conferma Coco, indicando che «vi saranno impatti anche sulla trasparenza, sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie e sulle norme che regolano la centrale dei rischi».[…]</p><p>Articolo completo sull'edizione odierna de <strong>Il Sole 24 Ore</strong>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 20 Sep 2024 10:14:08 +0200</pubDate>
                        <title>Piani di transizione climatica: governance, responsabilità e credibilità</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/piani-di-transizione-climatica-governance-responsabilita-e-credibilita</link>
                        <description>Il presente contributo, a cura del nostro Riccardo Sallustio, analizza la rilevanza dei piani di transizione climatica, previsti dal D.Lgs. n. 125/2024 che recepisce la nuova disciplina europea sulla rendicontazione di sostenibilità, il cui fine è l’integrazione della transizione e dei relativi rischi e opportunità nella strategia e nella pianificazione finanziaria e di investimenti delle società. Tale integrazione richiederà una nuova definizione dei modelli di governance delle imprese e apre a nuovi profili di conformità normativa e conseguente responsabilità degli amministratori, nonché di due diligence da parte del sistema bancario.</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/piani-di-transizione-climatica-governance-responsabilita-e-credibilita/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Tratto da Diritto Bancario</u></strong></a></p><p>Con la recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del <a href="https://www.dirittobancario.it/art/csrd-il-decreto-di-recepimento-in-gazzetta-ufficiale/" target="_blank" rel="noreferrer">Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125</a> (il “<strong>Decreto Legislativo</strong>”) di recepimento della<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32022L2464" target="_blank" rel="noreferrer"> direttiva (UE) 2022/2464</a> sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (la “CSRD”) viene introdotta nel nostro ordinamento la rendicontazione del piano di transizione climatica, che dovrebbe costituire il fulcro della governance della sostenibilità societaria. Novità significativa che, come vedremo, riveste una rilevanza che va oltre la mera rendicontazione, trattandosi di un vero e proprio piano di azione strategico e operativo sulla gestione e governance dei rischi climatici e delle opportunità connesse. Tale novità offre due principali prospettive di analisi: una prima legata alla congruità degli attuali modelli di governance per affrontare la transizione all’interno delle società ed una seconda che riguarda il regime di conformità normativa dei piani di transizione e la responsabilità dell’organo amministrativo.</p><p>Innanzitutto, la scelta del Decreto Legislativo di attribuire alla<strong> relazione sulla gestione degli amministratori</strong> la funzione di “contenitore” del piano di transizione, come per le altre informazioni afferenti alla sostenibilità della società, conferisce una nuova veste alla relazione che diventa così documento programmatico ed esecutivo di gestione delle opportunità, rischi ed impatti connessi ai fattori climatici, dettagliato e puntuale. Tale scelta, nel contesto delle informazioni di sostenibilità che le società tenute a redigere il piano devono fornire, è coerente con il ruolo del piano di transizione che, nelle intenzioni del legislatore europeo, è lo strumento strategico che interagisce con il modello di business e la sua resilienza, il piano finanziario nonché il piano di investimenti dell’impresa.</p><p>Inoltre, la CSRD, e conseguentemente il Decreto Legislativo, a differenza della Task Force on Climate-Related Financial Disclosure (TCFD) e dell’IFRS S2 dell’International Sustainability Standard Board, opera una <strong>scelta di governance netta</strong>, attribuendo all’organo amministrativo la definizione del piano di transizione.</p><p>Il nostro legislatore, infatti, in sede di recepimento della CSRD, ha previsto al <strong>primo comma dell’articolo 10 del Decreto Legislativo</strong> che “<i>[l]a responsabilità di garantire che le informazioni richieste [tra cui il piano di transizione climatica] … siano fornite in conformità a quanto previsto dal presente decreto compete agli amministratori delle società tenute agli obblighi ivi previsti. Nell’adempimento dei loro obblighi costoro agiscono secondo criteri di professionalità e diligenza</i>”.</p><p>Il “<strong>contenuto</strong>” <strong>minimo</strong> del piano deve <strong>conformarsi allo standard di rendicontazione sul cambiamento climatico</strong> (ESRS E1) di cui all’atto delegato della Commissione n. 2772/2023. Tale piano si deve, infatti, confrontare con i rischi fisici e di transizione che l’impresa deve affrontare, con diversi scenari climatici e con l’allineamento agli obiettivi di sostenibilità dell’Unione e del Green Deal europeo, tra cui l’obiettivo climatico di 1,5°C di riscaldamento globale nel 2050, previo calcolo dell’impronta carbonica Scope 1, 2 e 3 applicando le metodologie dell’intensità carbonica con riferimento ai singoli prodotti e della riduzione assoluta di emissioni della società, nonché prevedendo obiettivi temporali nel breve, medio e lungo termine basati sulla scienza, così come richiesto dallo standard di rendicontazione ESRS E1. La valutazione della resilienza del modello di business e della strategia richiedono un coordinamento con tre obblighi informativi di cui allo standard ESRS 2, che affronta in termini più generali gli elementi della strategia che riguardano le questioni di sostenibilità o che influiscono su di esse: il modello aziendale e la catena del valore (SBM-1); gli interessi ed opinioni dei portatori di interesse (SBM-2); e gli impatti, rischi e opportunità rilevanti e il modo in cui questi interagiscono con la sua strategia e il suo modello aziendale (SBM-3).</p><p>In ultima analisi, il piano dovrebbe consentire non solo agli amministratori ma anche ad azionisti, investitori, ceto creditorio e <i>stakeholder</i> nel loro complesso di <strong>valutare la capacità di allineamento della società agli obiettivi di transizione fissati dall’Unione</strong> e di <strong>reazione alle sfide connesse</strong>, nonché di vagliare il rischio che i beni aziendali possano essere oggetto di “<i>lock-in</i>” carbonico (ovvero esposti al rischio di continuare a contribuire al cambiamento climatico, pur in presenza di alternative ecosostenibili) e di “<i>stranding</i>” (ovvero di perdita di valore e di redditività dei beni aziendali) ed il rischio di impatti sulla resilienza della strategia e del modello di business.</p><p>Come si può notare, il piano affronta tematiche scientifiche, tecnologiche, climatiche, ambientali, contabili, legali, di policy e di <i>competitive intelligence</i> strettamente collegate tra di loro, che richiedono competenze specifiche e che dovrebbero guidare la strategia aziendale futura e le operazioni ordinarie e straordinarie della società. Attesa la rilevanza del piano per la resilienza della strategia e del modello di business, la decisione di attribuire la competenza di redigere il piano agli amministratori appare del tutto congrua e coerente con il sistema di governance delle società. Tale approccio è stato confermato dal nostro legislatore, in sede di recepimento, al poc’anzi citato primo comma dell’articolo 10 del Decreto Legislativo.&nbsp;</p><p>Gli<strong> standard di rendicontazione europei</strong> non offrono delle linee guida sulla redazione dei piani di transizione e sulla loro credibilità e nell’ordinamento dell’Unione manca una vera e propria <i>soft law</i>. Ciò nonostante, importanti spunti possono essere ricavati dalla Raccomandazione della Commissione Europea del 27 giugno 2023 sulla finanza di transizione, dalle linee guida dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) nonché dalla <i>Transition Plan Taskforce</i>, le cui linee guida è previsto siano utilizzate a livello internazionale nell’IFRS 2.</p><p>Alla luce di queste linee guida ed attesa la rilevanza della <i>soft law</i> nella CSRD nonchè la crescente attenzione alla <i>soft law </i>da parte della giurisprudenza, l’<strong>organo amministrativo,</strong> partendo da una disamina dei “<i><strong>drivers of change</strong></i>” che impattano a livello globale il settore di appartenenza della società, dovrebbe operare un’attenta <strong>analisi del processo produttivo adottato e del modello di business</strong> in un’ottica di <strong>compatibilità con la Legge Climatica ed il Green Deal Europeo</strong> (e quindi, ad es., con il Net Zero Industry Act, la Zero Pollution Policy, il Circular Economy Action Plan, l’Ecodesign Regulation, il Regolamento sulle Materie Prime Critiche per citare solo le principali fonti). Di seguito, andrebbe <strong>effettuata dalla società</strong> un<strong>’analisi dell’impatto dei singoli beni aziendali sull’ambiente</strong>, applicando la<strong> metodologia del </strong><i><strong>Life-Cycle Assessment</strong></i>, ovvero del<strong> ciclo di vita dei prodotti</strong> anche con riferimento all’impatto sulla perdita di biodiversità ed ecosistemi, laddove rilevante. Infine, il piano dovrebbe, ai sensi dell’<strong>ESRS E1</strong>, offrire <strong>soluzioni di mitigazione climatica congrue,</strong> tenendo anche presente, alla luce delle <i>best practice </i>del singolo settore industriale, le diverse tecnologie esistenti e future e la loro adozione da parte dei concorrenti della società.</p><p>La società dovrebbe indicare, ad esempio, quali siano queste soluzioni ed il loro livello di maturità tecnologica e di allineamento con il Regolamento Tassonomia, il costo delle stesse relativamente alla loro capacità di ridurre le emissioni di CO<sub>2,</sub> nonché il costo connesso alla dismissione dei beni aziendali e gli impatti economici derivanti dall’ingresso in nuove catene del valore e dalla normativa sulle quote di emissioni, la prioritizzazione degli interventi sui singoli beni partendo da quelli con più alto “<i>lock-in</i>” carbonico, ovvero da quelli per i quali esiste un’alternativa a basso livello di emissioni carboniche, individuando inoltre eventuali impedimenti, anche di natura legale, derivante da impegni di approvvigionamento di lunga durata, ad es. nel contesto delle materie prime critiche.</p><p>Le<strong> soluzioni di mitigazione individuate</strong>, ai sensi del Decreto Legislativo e dell’ESRS E1, vanno poi coordinate con i piani finanziari e di investimento della società, andando ad indicare le possibili fonti per finanziare la transizione. Laddove, nell’ambito di un’analisi di materialità, la società ritenga che sia esposta anche a dipendenze e/o impatti legati alla perdita di biodiversità o degli ecosistemi, il piano dovrebbe integrare anche questi temi ai sensi dell’ESRS E4, sempre contenuto nell’atto delegato della Commissione n. 2772/2023.</p><p>Data la complessità dei temi, diventa in questo contesto<strong> centrale la definizione dei ruoli e della gestione del flusso informativo tra</strong>, da una parte, gli organi delegati, che presumibilmente assumeranno responsabilità diretta per la preparazione del piano di transizione climatica, e, dall’altra, i consiglieri privi di delega e i membri dell’eventuale comitato endoconsiliare di sostenibilità. Siamo in una situazione ben differente rispetto alla redazione della dichiarazione non finanziaria, che è soggetta a principi di rendicontazione non vincolanti e la cui redazione nella prassi è demandata a terzi e soggetta ad un controllo formale da parte dell’organo amministrativo. Nel caso del piano di transizione, l’organo deve affrontare delle scelte strategiche e valutare l’impatto di varie esternalità sulla strategia della società e sul modello di business: si tratta di dati ed informazioni che generalmente non solo sono di dominio degli amministratori delegati, bensì richiedono una visione complessiva dell’attività di impresa che non concerne i consiglieri senza deleghe e quelli indipendenti.</p><p>Il comitato endoconsiliare di sostenibilità può senz’altro favorire lo scambio di informazioni, fornire dei pareri non vincolanti e suggerire l’applicazione di metodologie o di piani di azione per la redazione del piano, ma, in ultima analisi, la responsabilità della redazione del piano dovrebbe ricadere in capo ai consiglieri delegati, atteso che solo tali consiglieri sono tenuti, congiuntamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ad attestare, ai sensi del nuovo art. 154-ter del TUF, che la<strong> rendicontazione di sostenibilità inclusa nella relazione sulla gestione sia stata redatta conformemente agli standard di rendicontazione applicati ai sensi della CSRD e del Decreto Legislativo</strong>. Al contempo, i comitati endoconsiliari e i consiglieri senza deleghe assumono un significativo ruolo di valutazione e controllo, cercando di vigilare sulla coerenza, logicità e credibilità del piano. Data la complessità dei temi affrontati è però essenziale che la società conferisca degli strumenti efficaci di controllo agli amministratori non esecutivi e ai componenti dei comitati endoconsiliari, prevedendo, ad es., la possibilità di accedere a tutte le informazioni richiamate nel piano o comunque desumibili dallo stesso e di instaurare un contradditorio con le funzioni aziendali. Al fine di guidare la propria attività di valutazione e controllo, gli amministratori senza deleghe ed i componenti del comitato endoconsiliare di sostenibilità dovrebbero far leva sulle <i>best practice</i> di redazione dei piani nel settore specifico in cui opera l’impresa.</p><p>La rilevanza del piano di transizione per il modello di business e per la strategia imporrebbe un <strong>ampliamento delle competenze del comitato di sostenibilità</strong> per includere anche materie di indirizzo strategico o alternativamente la costituzione di un unico comitato di strategia e sostenibilità, che adotti una policy interna che miri ad individuare gli indicatori qualitativi e quantitativi di credibilità del piano di transizione climatica a cui i consiglieri delegati devono attenersi.</p><p>La <strong>conformità normativa del piano di transizione</strong> è sottoposta a tre regimi paralleli, uno di diritto di societario, uno civilistico ed uno penale ed amministrativo.</p><p>Il <strong>primo</strong> trova innanzitutto la sua fonte negli <strong>articoli 2392 e 2428 c.c..</strong> Una volta, infatti, individuati negli amministratori i soggetti responsabili del piano stesso, questi dovranno attenersi ai principi generali di professionalità e diligenza e a quelli specifici applicabili alla relazione sulla gestione, desumibili dall’art. 2428 c.c., che devono condurre ad un’analisi “<i>fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società</i>”. Come indicato dalla giurisprudenza di merito (trib. Milano, 23 dicembre 2022, n. 10200), laddove le informazioni contenute nella relazione sulla gestione (e quindi nel piano) siano connesse ai dati di bilancio e falsino o rendano non intelleggibili tali dati, la deliberazione di approvazione del bilancio è affetta da nullità, mentre se i vizi non sono collegati a dati di bilancio, ciò può solo causare l’annullabilità del bilancio o della relazione. È rilevante, a tal fine, la previsione dell’obbligo di rendicontazione E1-9 che riguarda gli effetti finanziari attesi dei rischi fisici e di transizione rilevanti. Pertanto, laddove la società abbia colposamente o dolosamente omesso o incorrettamente valutato tali rischi ed i loro effetti finanziari avrebbero dovuto essere inclusi tra i dati di bilancio, all’azionista è data la possibilità di agire in giudizio per fare dichiarare la nullità ovvero l’annullamento del bilancio o della relazione sulla gestione.</p><p>Sebbene ciò non si traduca in un obbligo positivo in capo agli amministratori di attuare il piano, previsto invece dalla direttiva (UE) 2024/1760 (Direttiva Due Diligence) come una obbligazione di mezzi, l’obbligo di predisporre con professionalità e diligenza un piano di transizione che sia fedele, equilibrato ed esauriente offre un primo canone di “credibilità” a cui il piano deve attenersi. Ciò a prescindere dalla necessità che lo stesso si conformi agli standard di rendicontazione generali adottati dalla Commissione con atto delegato n. 2772/2023. L’amministratore che non condivida gli obiettivi di mitigazione climatica è comunque tenuto a comportarsi con professionalità e diligenza e a cooperare con gli altri amministratori e con i soggetti preposti a coadiuvare l’organo nella preparazione del piano.</p><p>In tale contesto, assume rilievo anche il<strong> sesto comma dell’articolo 2381 c.c.</strong> che impone agli amministratori di agire in modo informato. Se è vero che il piano di transizione climatica costituisce una componente essenziale della strategia della società potenzialmente in grado di guidare scelte future e che le decisioni successive assunte dall’organo dovranno confrontarsi con lo stesso, allora questo non può che essere adottato a seguito di una conoscenza e valutazione da parte degli amministratori di tutti gli elementi fattuali e metodologici. Anche atteso che la relazione sulla gestione è atto congiunto non riferibile ai soli delegati, gli amministratori hanno un obbligo di attivarsi per richiedere ai consiglieri delegati ulteriori informazioni laddove queste non sia state fornite ovvero siano carenti, contraddittorie o inattendibili, non accogliendo in maniera passiva il deficit informativo.</p><p>Inoltre, posto che il piano deve<strong> affrontare la resilienza della strategia e del modello di business</strong>, è implicitamente richiesto agli amministratori di dotare innanzitutto la società di una strategia dettagliata e di un modello di business strutturato (ad es. con riferimento ai “<i>Business Model Canvas</i>”), obbligo non desumibile in altre fonti del nostro ordinamento. Una volta definita la strategia ed il modello di business, questi vanno testati con riferimento ai rischi, impatti, dipendenze e opportunità dell’impresa, non solo quelle di derivazione climatica. La definizione delle variabili ed i flussi informativi connessi dovrebbero poi considerare tutte le componenti dei rischi fisici e di transizione, incluso quelli derivanti dalla policy, dalla normativa e dal contenzioso ambientale e climatico.</p><p>Agli amministratori è quindi richiesto di<strong> valutare e adottare le necessarie modifiche agli assetti organizzativi, amministrativi e contabili ex articolo 2086 c.c.</strong>, prevedendo l’inserimento delle nuove variabili previste non solo dai suddetti standard di rendicontazione generali, ma anche, alla luce dell’orientamento della dottrina sull’utilizzo di linee guida non vincolanti, dalle <i>best practice</i> sulla redazione dei piani di transizione adottati internazionalmente e considerando l’adeguatezza del modello di struttura organizzativa, dei piani industriali ed operativi adottati, e delle professionalità all’interno della società, nonché dei sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi (SCIGR) e di <i>Enterprise Risk Management</i>. Gli assetti amministrativi ed organizzativi, così modificati, dovrebbero quindi essere testati utilizzando i criteri di credibilità dei piani sia qualitativi che quantitativi adottati a livello settoriale. Dal punto di vista contabile, gli assetti della società, alla luce dei principi contabili internazionali, dovrebbero consentire di valutare, ad es., l’impatto dei rischi climatici con riferimento al deprezzamento e ammortamento dei beni aziendali (IAS 16) e alla riduzione del valore contabile (IAS 36 e art. 2426 c.c.) nonché dovrebbero introdurre degli indicatori del percorso di transizione, ovvero dei <i>Key Performance Indicator</i> (<i>KPI</i>) per calcolare almeno il rischio di “<i>lock-in</i>” carbonico ed introdurre l’applicazione di una “<i>Marginal Abatement Cost Curve</i>” per valutare l’efficienza di costo di ciascuna misura di decarbonizzazione.</p><p>In un’ottica civilistica, le<strong> informazioni di sostenibilità contenute nella relazione sulla gestione</strong> (e quindi il piano di transizione) sono automaticamente richiamate nel prospetto informativo di titoli emessi dalla società o nel supplemento del prospetto relativo a tali titoli ai sensi del nuovo Regolamento Prospetto contenuto nel Listing Act europeo di cui si attende a breve l’adozione dal Consiglio dell’Unione. Pertanto, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento Prospetto, la mancata veridicità o completezza di tali informazioni determinerebbe la responsabilità civile dell’emittente, dell’offerente e degli altri soggetti di cui al comma 5 dell’articolo 94 del TUF.</p><p>Inoltre, le <strong>informazioni contenute nel piano di transizione</strong>, invece, <strong>non</strong> dovrebbero essere<strong> fonte di responsabilità civile</strong> laddove queste costituiscano delle informazioni ambientali generiche ai sensi della proposta di direttiva (UE) sulle asserzioni ambientali, atteso il dettato del considerano (11) di tale proposta nella formulazione approvata dal Parlamento Europeo il 12 marzo scorso.</p><p>Il <strong>terzo profilo</strong> concerne le <strong>sanzioni amministrative e penali</strong> derivanti dal mancato rispetto delle norme codicistiche, del Decreto Legislativo e degli standard di rendicontazione generali adottati dalla Commissione europea. Nella versione definitiva del Decreto Legislativo e nella relazione illustrativa dello schema del decreto si chiarisce che l’inclusione della rendicontazione di sostenibilità nella relazione finanziaria annuale ex articolo 154-ter del TUF determina l’attribuzione alla CONSOB del potere di applicare le sanzioni amministrative disciplinate dall’articolo 193 del TUF, sempre che il fatto non costituisca reato. Il testo definitivo del Decreto Legislativo e la relazione illustrativa non derogano al principio generale di inclusione della relazione sulla gestione nella definizione di comunicazioni sociali ex artt. 2621 e 2622 c.c e all’applicabilità di sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle norme sul mancato deposito presso il Registro delle imprese ex art. 2630 c.c..</p><p>Anche alla luce delle disposizioni della<strong> direttiva 2024/1619 (CRD VI)</strong> sui rischi climatici, la suddetta conformità normativa apre un nuovo fronte, quello della gestione da parte del sistema bancario di una serie di rischi derivanti dal legittimo affidamento ai piani dei prenditori che siano poco credibili. Tale circostanza espone il ceto bancario sia al rischio di utilizzare dati non corretti per la preparazione dei propri piani di transizione prudenziali da parte di quest’ultimo che a quello di valutare il rischio di credito dei prenditori in maniera non accurata, atteso il maggiore rischio di “<i>lock-in</i>” carbonico e di “<i>stranding</i>”. Una prudente gestione di questi rischi dovrà tradursi in una attività di due diligence sulla credibilità dei piani di transizione climatica della clientela e nella predisposizione di rimedi contrattuali.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 19 Sep 2024 09:57:03 +0200</pubDate>
                        <title>Power Purchase Agreement per le Rinnovabili per supportare gli obiettivi di crescita del PNIEC</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/power-purchase-agreement-per-le-rinnovabili-per-supportare-gli-obiettivi-di-crescita-del-pniec</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il nostro <strong>Guido Martinelli </strong>parteciperà, in qualità di relatore, al seminario organizzato dall'ANEV (Associazione Nazionale Energia del Vento) e dall'associazione ASSFORM sulle regole, i meccanismi e le normative del Piano Energia e Clima (PNIEC) predisposto dai ministeri dello Sviluppo Economico, dell'Ambiente e delle Infrastrutture e Trasporti.&nbsp;</p><p>Il Piano recepisce le novità contenute nel Decreto Legge sul Clima nonché quelle sugli investimenti per il Green New Deal previste nella Legge di Bilancio 2020.</p><p>In particolare, Guido interverrà durante il panel “Gli aspetti legali contrattuali dei PPA Long Term”.</p><p>L'evento si svolgerà presso ANEV, Lungotevere dei Mellini 44, Roma.</p><p><a href="http://example.comfileadmin/nctm/PDF/Programma_Seminario_PPA.pdf"><strong><u>Clicca qui per il programma completo</u></strong></a><strong><u>.</u></strong></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 18 Sep 2024 15:34:49 +0200</pubDate>
                        <title>2024 IPO Annual meeting</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/2024-ipo-annual-meeting</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il nostro <strong>Paolo Lazzarino</strong> sarà speaker al meeting annuale organizzato dall'Intellectual Property Owners Association previsto per il prossimo 22-24 settembre presso l'Hyatt Regency, a Chicago</p><p>L'Assemblea Annuale dell'IPO è l'evento di riferimento per i professionisti della proprietà intellettuale, con un programma ricco di interventi tenuti da leader del settore, riunioni di comitato, opportunità di networking, sponsor, espositori e molto altro.&nbsp;</p><p>In particolare, Paolo parteciperà durante l'intervento sulla nuova direttiva EU in tema di Right to Repair.</p><p><a href="https://ipo.org/index.php/am2024/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per maggiori informazioni.</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 18 Sep 2024 12:40:14 +0200</pubDate>
                        <title>MAG | Private Equity Focus</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/mag-private-equity-focus</link>
                        <description>Il commento del nostro Emidio Cacciapuoti</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Dopo un primo semestre di alto livello, il mercato del private equity conferma il proprio ottimo stato di salute nel corso del mese di luglio, facendo registrare 47 nuovi investimenti. Lo scorso anno, nel medesimo periodo, l’Osservatorio PEM di LIUC – Università Cattaneo, attivo nell’ambito delle attività della LIUC Business School, aveva mappato 49 investimenti (44 a luglio dell’anno precedente). Nei primi sette mesi dell’anno sono state concluse e censite 243 operazioni.&nbsp;</p><p>«Le operazioni si accompagnano a modelli e strutture di investimento sempre più evolute e focalizzate a obiettivi di creazione di valore nel medio lungo periodo», dichiara <strong>Emidio Cacciapuoti</strong>, partner ADVANT Nctm. «In tal senso, assistiamo a una sostanziale diversificazione delle strategie di exit con ampio ricorso al mercato del secondario con la strutturazione di continuation vehicle che consentono al gestore di proseguire la fase di sviluppo e consolidamento di valore degli asset ritenuti più strategici».&nbsp;</p><p>A luglio, le operazioni di buy out hanno rappresentato ben l’85% dei deal totali, lasciando alle altre tipologie di intervento un ruolo residuale; gli add on hanno rappresentato il 53%, segnale che gli operatori continuano a perseguire il potenziamento e la crescita per linee esterne delle proprie portfolio companies. Il Nord Italia costituisce sempre il principale polo catalizzatore, con Lombardia e Veneto, da sottolineare una buona frequenza di operazioni anche in Toscana e nel Lazio.&nbsp;</p><p>Prodotti per l’industria, ICT, terziario e beni di consumo sono i settori maggiormente oggetto di operazioni, con i primi due comparti che costituiscono circa il 45% dell’intera industry. L’attività di investimento degli operatori internazionali nelle imprese del nostro Paese ha rappresentato il 59% delle operazioni concluse, dato che si mantiene su livelli superiori rispetto alla già ormai consueta elevata quota degli ultimi anni.</p><p>&nbsp;A margine, per quanto concerne l’attività all’estero, si segnala che l’Osservatorio PEM ha mappato una operazione di acquisizione diretta in Europa conclusa da operatore domestico e quattro add on aventi quali target companies aziende europee, con Germania, Francia e Spagna quali mete privilegiate per l’espansione.&nbsp;</p><p>Da ultimo, si segnala la conferma del ritorno di operazioni di dimensione di assoluto rilievo: tra queste, l’acquisizione di Prelios da parte di Ion Investment Group, deal con enterprise value di 1350 milioni di euro, ma soprattutto l’acquisizione di Netco (la rete fissa di Tim) perfezionata da KKR, con il contributo di F2i sgr, con una valorizzazione pari a 18,5 miliardi di euro.</p><p><a href="https://legalcommunity.it/wp-content/uploads/2024/09/MAG-219_LC-2.pdf" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>Tratto da Mag By Legalcommunity</strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                                <category>Private Equity and Venture Capital</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
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                        <pubDate>Tue, 17 Sep 2024 14:15:00 +0200</pubDate>
                        <title>Il Consiglio di Stato si esprime sullo schema di decreto legislativo recante la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-consiglio-di-stato-si-esprime-sullo-schema-di-decreto-legislativo-recante-la-disciplina-dei-regimi-amministrativi-per-la-produzione-di-energia-da-fonti-rinnovabili</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong><u>Il Consiglio di Stato si esprime sullo schema di decreto legislativo</u></strong><u> </u><strong><u>recante la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’art. 26, commi 4 e 5, lett. b) e d), legge n. 118/2022 (c.d. Testo Unico FER): il testo è “lacunoso” oltreché “antitetico” rispetto all’obiettivo della semplificazione del quadro normativo nazionale.</u></strong></p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Articolo a cura di </strong><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/piero-vigano" target="_blank"><strong>Piero Viganò</strong></a><strong>,</strong> <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/giovanni-battista-de-luca" target="_blank"><strong>Giovanni Battista De Luca</strong></a>, <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/ernesto-rossi-scarpa-gregorj" target="_blank"><strong>Ernesto Rossi Scarpa Gregorj</strong></a> e <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/paola-putignano" target="_blank"><strong>Paola Putignano</strong></a>.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">Se dopo una prima fase di attività, il Governo Meloni aveva positivamente inciso, con misure per lo più favorevoli allo sviluppo del mercato delle rinnovabili, negli ultimi mesi sembra aver pericolosamente invertito la tendenza, assumendo posizioni del tutto “antitetiche” rispetto agli obiettivi di decarbonizzazione e transazione ecologica imposti dall’UE.</p><p class="text-justify">Dopo il c.d. DL Agricoltura (convertito con L. n. 101/2024), che ha vietato i nuovi impianti fotovoltaici sui terreni agricoli (salvo specifiche eccezioni), e il Decreto Aree Idonee (D.M. 21 giugno 2024), che rischia di rendere quasi tutto il territorio non idoneo alle rinnovabili, il Testo Unico FER, reduce da una sonora bocciatura in Consiglio di Stato, non è altro che l’ultimo abbaglio di un Governo che, anziché semplificare, complica non poco il raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNIEC al 2030, col rischio per l’Italia di essere colpita da pesanti sanzioni europee.</p><p class="text-justify">Con parere n. 01216/2024, infatti, la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato, all’esito dell’Adunanza svoltasi lo scorso 10 settembre 2024, si è pronunciata sullo schema del Testo Unico FER, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 7 agosto 2024.</p><p class="text-justify">Il Consiglio di Stato ha censurato lo schema di decreto legislativo sia sotto l’<strong><u>aspetto formale</u></strong>, rispetto alla procedura seguita dal Governo per la formulazione del testo, sia sotto l’<strong><u>aspetto del merito</u></strong>, in relazione all’inadeguatezza dello stesso rispetto al raggiungimento degli obiettivi a cui è preposto.</p><p class="text-justify">Preliminarmente, il parere stigmatizza la prassi di redazione postuma delle relazioni AIR e ATN rispetto all’esame preliminare da parte del Consiglio dei Ministri dello schema di decreto. La redazione della relazione AIR costituisce infatti un elemento imprescindibile ai fini della completezza dell’istruttoria degli atti ormativi secondo la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2009.</p><p class="text-justify">Sotto il profilo della verifica della conformità del procedimento seguito per l’attuazione della delega di cui all’art. 26, comma 4, L. n. 118/2022, il parere evidenzia scostamenti significativi rispetto a quanto previsto dal comma 7 dello stesso articolo, ai sensi del quale i decreti legislativi<i> “sono <strong><u>adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata</u></strong></i>”.&nbsp;</p><p class="text-justify">Ebbene, dalla documentazione trasmessa non risulta l’esercizio sostanziale del potere di proposta da parte di tutti i soggetti istituzionali ai quali è stato attribuito dalla legge di delega, tantomeno possono considerarsi espressione della «<i>co-proponenza</i>» le acritiche e meramente formali note sottoscritte dal Capo dell’Ufficio legislativo del MASE , nonché dal Capo dell’Ufficio legislativo del Ministro delle riforme istituzionali e della semplificazione normativa, aventi ad oggetto la sola e conseguente manifestazione di favore alla bozza normativa <strong><u>già predisposta</u></strong>, non rendendo in alcun modo percepibile il contributo delle predette Amministrazioni, in ragione delle rispettive competenza, ai contenuti dello schema di decreto.</p><p class="text-justify">La lacuna integra un vizio non meramente formale, in contrasto con l’art. 97 Cost., comma 3, della Costituzione. Il Consiglio di Stato, sul punto, ha già avuto modo di sottolineare come “<i>il mancato concorso alla elaborazione e formulazione della proposta equivale ad una attribuzione non esercitata</i>” e comporta “<i>la genesi non adeguata dell’iniziativa normativa</i>”&nbsp;(cfr. Cons. Stato, parere 28 marzo 2024, n. 440).</p><p class="text-justify">Similari considerazioni sono svolte anche in merito al concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della cultura, autori di pareri successivi - oltreché meramente formali di portata “<i>sostanzialmente abdicativa</i>”- all’approvazione in via preliminare dello schema da parte del Consiglio dei Ministri, ciò nonostante lo schema contempli numerose disposizioni di coordinamento tra le procedure autorizzative e <i>sub</i> procedimenti con precise scansioni temporali per l’intervento delle autorità preposte alla tutela dei vincoli paesaggistici e culturali, oltre&nbsp; che, con riferimento all’ autorizzazione unica (art. 9), la previsione della partecipazione ministeriale alla conferenza di servizi in modalità sincrona.</p><p class="text-justify">In sintesi, Consiglio di Stato evidenzia la totale assenza di un <strong><u>sostanziale</u></strong> concerto tra le Amministrazioni coinvolte nell’iniziativa, comprovata, inoltre, dalla mancata intesa in sede di Conferenza unificata, strumento di favore per la cooperazione tra attività statale e autonomie, che, secondo la formulazione del citato art. 26, comma 7, <strong><u>deve essere acquisita previamente anche rispetto al parere del Consiglio di Stato</u></strong>, e dall’assenza di qualsiasi elemento informativo (se non documentazione proveniente da alcune categorie economiche) in merito al coinvolgimento di “<i>molteplici soggetti istituzionali</i>” comunque richiamati nella relazione illustrativa, nonostante la pluralità delle tematiche inerenti alla previsione normativa coinvolga utenti di ogni categoria.</p><p class="text-justify">Un ulteriore aspetto di critica, da un punto di vista <strong><u>di merito</u></strong>, riguarda la conformità dello schema di decreto legislativo in oggetto rispetto agli obiettivi previsti, in particolare, dal Piano per la transizione ecologica (PTE): difatti, nonostante la relazione istruttoria allo schema richiami gli obiettivi di razionalizzazione e semplificazione della disciplina in materia di energia rinnovabile al fine di assicurare la massima diffusione degli impianti, essa risulta non essere in linea con gli obiettivi fissati dal PTE di un apporto delle rinnovabili pari al 72% entro il 2030, con un fabbisogno “<i>di nuova capacità FER da installare</i>” pari a circa 70-75 GW, vale a dire tra 7 e 8 GW/anno. Tale dato non pare allineato al target previsto dalla relazione AIR, con riferimento agli indicatori di monitoraggio degli obiettivi dello schema in esame, che è pari, per le fonti eoliche e fotovoltaiche, a 108 GW complessivi al 2030.&nbsp;</p><p class="text-justify">La relazione AIR e la relazione illustrativa non forniscono, inoltre, informazioni circa i risultati attesi dai regimi amministrativi previsti dallo schema in termini di contributo “<i>anche alla garanzia di una capacità di stoccaggio o, comunque, di una disponibilità di energia adeguata alla domanda energetica delle diverse categorie di consumatori e agli oneri attesi per ciascuna di esse</i>” e non contengono elementi in merito allo stato di attuazione degli strumenti, diversi dall’accelerazione delle procedure che, nella prospettiva europea, concorrono alla realizzazione degli obiettivi quantitativi ricondotti al principio dell’efficienza energetica al primo posto (“e<i>nergy efficiency first</i>”), ovvero la mappatura delle zone necessarie e l’individuazione delle zone di accelerazione (in cui i progetti fruiscono di significative riduzioni dei tempi di realizzazione), limitandosi a richiamare il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024 (c.d. Decreto aree idonee).</p><p class="text-justify">La documentazione presentata non offre, poi, alcun raffronto specifico, sotto il profilo dell’accelerazione delle procedure, tra i regimi vigenti e quelli che si intende introdurre, né, soprattutto, elementi specifici in merito alla coerenza dei tempi per il conseguimento dei titoli che risultano necessari ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 con gli obiettivi temporali della direttiva 2024/2413.</p><p class="text-justify">La relazione illustrativa non fornisce adeguati elementi informativi neppure in merito ai tempi necessari per l’adozione, entro e non oltre il 21 novembre 2025, di procedure autorizzative completamente digitali e di sistemi di comunicazione elettronica per il rilascio delle autorizzazioni.</p><p class="text-justify">Infine, la formulazione dell’art. 14, ai sensi del quale “<i>Le disposizioni di cui all’allegato D sono abrogate. Eventuali richiami ad altre disposizioni concernenti la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili si intendono riferiti al presente decreto</i>” risulta contraddittoria rispetto all’elenco delle disposizioni di rango primario abrogate con l’allegato D e agli interventi di coordinamento contenuti nell’art. 13, generando non poca confusione.</p><p class="text-justify">In conclusione, per il Consiglio di Stato “<i>traspare dall’esame dell’atto una tecnica normativa lacunosa, non solo non puntualmente correlata alle specifiche previsioni delle fonti dell’Unione europea, ma anche sostanzialmente antitetica, laddove adotta il metodo delle abrogazioni aspecifiche, all’obiettivo della semplificazione del quadro normativo nazionale</i>”.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Eolico</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 16 Sep 2024 17:56:00 +0200</pubDate>
                        <title>Il giudice amministrativo al cospetto della trasformazione digitale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-giudice-amministrativo-al-cospetto-della-trasformazione-digitale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il nostro <a href="https://www.linkedin.com/in/francesco-follieri-62504a17b/" target="_blank" class="ember-view" rel="noreferrer"><strong>Francesco Follieri</strong></a> interverrà al convegno internazionale organizzato dall'<a href="https://www.linkedin.com/company/universitalum/" target="_self" class="app-aware-link ">Università LUM</a>.<br><br>L'evento, che coinvolge quattro importanti progetti di ricerca europei e internazionali sull'intelligenza artificiale e la giustizia amministrativa, sarà un'opportunità per approfondire l'evoluzione digitale nel diritto.&nbsp;<br><br><a href="https://lnkd.in/e6BDuYaa" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per maggiori informazioni</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 16 Sep 2024 09:42:00 +0200</pubDate>
                        <title>La costruzione della policy di product governance (POG)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-costruzione-della-policy-di-product-governance-pog</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fabio Coco </strong>e <strong>Francesco Mocci</strong> parteciperanno al workshop online dedicato alla costruzione della policy di product governance (POG) organizzato da Optime Formazione Studio e Ricerche.</p><p>In particolare:</p><p><u>Giovedi 19 settembre</u>:&nbsp;</p><p><strong>Fabio Coco </strong>terrà un intervento dal titolo: “La costruzione della policy di Product Governance dei prodotti bancari”</p><p><u>Giovedì 26 settembre 2024:</u></p><p><strong>Francesco Mocci </strong>terrà un intervento dal titolo: “La costruzione della policy di Product Governance dei prodotti finanziari”</p><p><a href="https://www.optime.it/iniziativa/la-costruzione-della-policy-di-product-governance-pog/#programmadf7c-7d3b" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Per maggiori informazioni clicca qui</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 13 Sep 2024 09:38:46 +0200</pubDate>
                        <title>Competitività dei capitali e riforma del Testo Unico della Finanza</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/competitivita-dei-capitali-e-riforma-del-testo-unico-della-finanza</link>
                        <description>A Courmayeur il XXXVII convegno della Fondazione Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale dedicato al mercato dei capitali.</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il nostro <strong>Lukas Plattner </strong>parteciperà al Convegno organizzato dal CNPDS e dalla Fondazione Courmayeur Mont Blanc previsto per i giorni 20-21 settembre presso il Centro Congressi, Piazzale Monte Bianco (Courmayeur).</p><p>In particolare, Lukas interverrà durante la sessione dedicata all'accesso delle imprese ai mercati e il rapporto tra mercati regolamentati e non regolamentati (venerdì 20 settembre, dalle 15.00 alle 16.00).</p><p><a href="https://www.cnpds.it/wp-content/uploads/2024/05/14-Programma_19-06-2024.pdf" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per il programma completo dell'evento</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 12 Sep 2024 10:05:26 +0200</pubDate>
                        <title>Un mercato più vivace per gli Npl</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/un-mercato-piu-vivace-per-gli-npl</link>
                        <description>Di Loris Cottoni, Associate di ADVANT Nctm</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Lo scorso 13 agosto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo n. 116/2024 concernente il recepimento nell'ordinamento italiano della Direttiva (Ue) 2021/2167 (cosiddetta Secondary market directive — Smd) relativa ai gestori e agli acquirenti di crediti in sofferenza.&nbsp;</p><p>Una prima bozza di schema di Decreto legislativo di recepimento era già stata previamente posta in consultazione dal Mef a gennaio per raccogliere le osservazioni provenienti dal mercato. Tra gli obiettivi della Smd si annovera quello di creare un quadro regolamentare che incentivi lo sviluppo di un vivace mercato secondario a livello europeo degli Npl aprendo la partecipazione anche a capitali provenienti da soggetti non vigilati.&nbsp;</p><p>Due sono gli aspetti principali connessi al recepimento della Smd nel nostro ordinamento: la liberalizzazione dell'attività di acquisto dei crediti in sofferenza e l'introduzione della nuova figura del gestore di crediti in sofferenza.</p><p>In particolare, riguardo al primo aspetto, si rileva che l'attività di acquisto di crediti deteriorati dovrebbe essere sostanzialmente liberalizzata. Questo cambiamento introdurrebbe una nuova esenzione (benché valida solo per le sofferenze cedute da banche e intermediari finanziari) nel quadro definitorio del Dm 53/2015, secondo il quale l'acquisto di crediti a titolo oneroso è considerato un'attività riservata, in quanto rientra nel più ampio concetto di «concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.</p><p><i><strong>Articolo integrale sul numero di settembre di Fondi &amp; Sicav.&nbsp;</strong></i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 09 Sep 2024 16:42:33 +0200</pubDate>
                        <title>Pem Talk presenta il primo semestre 2024 del private equity italiano</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/pem-talk-presenta-il-primo-semestre-2024-del-private-equity-italiano</link>
                        <description>L&#039;evento sarà aperto a tutti e in diretta online alle 17.00</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il secondo appuntamento per il 2024 del PEM Talk sarà il 23 settembre, alle ore 17.00, in collegamento online su Teams. Nel corso di questa edizione del webinar, saranno presentati i dati del primo semestre 2024 dell’Osservatorio Private Equity Monitor – Pem. Seguirà una presentazione incentrata sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel settore.</p><p>L’Osservatorio Private Equity Monitor – PEM, attivo presso la LIUC Business School in collaborazione con AIFI e grazie al contributo di ADVANT Nctm, Deloitte, Equita, Executive SearchWorldwide, Fondo Italiano di Investimento Sgr e Riello Investimenti Sgr, sviluppa da venti anni un’attività di monitoraggio permanente sugli investimenti in capitale di rischio realizzati nel nostro Paese, al fine di offrire ad operatori, analisti, studiosi e referenti istituzionali, informazioni utili per lo svolgimento delle relative attività.</p><p>Per iscriversi, clicca <a href="http://w3.liuc.it/iscrizioni/f.php?f=3870" target="_blank" rel="noreferrer"><u>qui</u></a></p><p><a href="https://www.aifi.it/it/private-capital-today/pemtalkpresenta-il-primo-semestre-2024del-private-equity-italiano" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Tratto da AIFI.it</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                                <category>Private Equity and Venture Capital</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 06 Sep 2024 17:28:37 +0200</pubDate>
                        <title>Concessioni balneari: dal Governo ulteriore proroga fino al 2027</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/concessioni-balneari-dal-governo-ulteriore-proroga-fino-al-2027</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Negli ultimi giorni vi sono state rilevanti novità in merito al tema delle <strong>concessioni balneari</strong> e ad una loro ulteriore proroga dopo anni di incertezze legislative.<br><br>L’attuale quadro normativo italiano sulle concessioni balneari (ovvero la Legge n. 14/2023) prevede che le concessioni esistenti scadranno il <strong>31 dicembre 2024 </strong>(salvo alcuni casi in cui la durata potrà essere prorogata fino al 31 dicembre 2025) e che, a partire dal 1° gennaio 2025, le concessioni saranno assegnate tramite gara pubblica.&nbsp;</p><p class="text-justify">Tuttavia, alla luce della procedura d'infrazione avviata dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia per violazione della direttiva Bolkestein, il Governo italiano ha cercato di <strong>trovare una soluzione</strong> alla controversa questione delle concessioni balneari.</p><p class="text-justify">In particolare, il 4 settembre 2024 il Consiglio dei ministri ha <strong>approvato un decreto</strong> volto a risolvere le questioni derivanti dalla suddetta procedura di infrazione.</p><p class="text-justify">In base alla comunicazione del Consiglio dei Ministri (<a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/nctm/PDF/Cdm_93.pdf" target="_blank"><u>clicca qui per il comunicato stampa</u></a>), tale decreto prevede che: (i) le concessioni esistenti scadranno nel settembre 2027; (ii) le gare pubbliche dovranno essere avviate entro giugno 2027; (iii) le concessioni potranno avere una durata da un minimo di 5 a un massimo di 20 anni; (iv) i lavoratori impiegati nella precedente concessione dovranno essere assunti dal nuovo concessionario se ricevono da tale attività la fonte di reddito prevalente per sé e per il proprio nucleo familiare; (v) il nuovo concessionario dovrà corrispondere a favore del precedente un indennizzo pari al valore dei beni ammortizzabili e non ancora ammortizzati e all'equa remunerazione per gli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni; (vi) tra i criteri di valutazione delle offerte, sarà considerato anche il possesso di una concessione balneare nei cinque anni precedenti all’indizione della gara, se questa è stata la principale fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare.</p><p class="text-justify">A questo punto, non resta che attendere la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale ed eventuali reazioni da parte dell'UE.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Articolo a cura di Rosemarie Serrato e Rossella Vaiano</strong></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 04 Sep 2024 11:15:14 +0200</pubDate>
                        <title>La finanza sostenibile tra buone intenzioni e cattive pratiche</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-finanza-sostenibile-tra-buone-intenzioni-e-cattive-pratiche</link>
                        <description>I criteri ESG e la regolamentazione UE provano da tempo a indirizzare i fondi della finanza verso la sostenibilità. Ma resta alto il rischio di greenwashing, come insegna il caso scoperto da Climate Home. Nonostante tutto, ammonisce il Forum per la finanza sostenibile, bisogna superare i pregiudizi.</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>“Che sta succedendo al mondo della finanza sostenibile?”. È la domanda che sei mesi fa si poneva <i>Il Sole 24 Ore</i>. Il quotidiano di Confindustria <a href="https://www.ilsole24ore.com/art/crisi-esg-e-fuga-grandi-gruppi-accordi-climate-change-AFOFRXpC?refresh_ce" target="_blank" rel="noreferrer">faceva notare</a> che “sembrano ormai tramontati i giorni delle lettere di Larry Fink, numero uno della più grande società di asset management al mondo BlackRock (circa 10mila miliardi di dollari in gestione), che chiedeva ai manager di mezzo mondo di investire in modalità ESG”.</p><p>In questa torrida estate, in cui sempre più persone sono costrette a riconoscere l’inevitabilità (irreversibilità?) del collasso climatico, la domanda è ancora attuale. Specie perché, nonostante i tanti sforzi, il mondo della finanza sostenibile sembra essersi confermato pieno di buone intenzioni ma non di altrettante pratiche: da una parte valgono le autovaluzioni delle imprese o gli affidamenti a società specializzate che però, questa è la sensazione più diffusa, vengono selezionate proprio affinché forniscano risultati positivi; dall’altra i criteri ESG (<i>Environmental, Social, Governance</i>, cioè una sostenibilità ambientale, sociale, organizzativa) sono difficilmente valutabili in maniera univoca.</p><p>A luglio <a href="https://economiacircolare.com/transizione-ecologica-finanza-alessandro-volpi/" target="_blank" rel="noreferrer">l’esperto</a> Alessandro Volpi faceva notare sul proprio profilo Facebook che “la principale agenzia mondiale di attribuzione dei rating ESG è MSCI, che ha per azionisti di riferimento Vanguard, Black Rock e State Street, detentori di circa il 25% dell’azionariato dell’agenzia, a cui va aggiunto un altro 10% nelle mani di fondi partecipati dai primi tre. Dunque i parametri di sostenibilità sociale, ambientale e finanziaria sono assegnati da una agenzia di proprietà dei padroni del mondo. Il capitalismo si veste dal proprio migliore stilista per assumere i caratteri del grande benefattore”.</p><p>Ma quella di Volpi non è l’unica lettura possibile.</p><h3><strong>Per capire la finanza sostenibile bisogna superare i pregiudizi</strong></h3><p>In questi anni va registrato il lavoro indefesso, preciso e appassionato del Forum per la Finanza Sostenibile: si tratta della più nota associazione italiana del settore, nata nel 2001 con l’obiettivo di incoraggiare l’inclusione dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) nei prodotti e nei processi finanziari. La base associativa è <i>multi-stakeholder</i>: ne fanno parte operatori finanziari e altre organizzazioni interessate all’impatto ambientale e sociale degli investimenti. Con oltre 20 anni di esperienza e una cinquantina di ricerche pubblicate, <a href="https://finanzasostenibile.it/" target="_blank" rel="noreferrer">il sito</a> del Forum per la Finanza Sostenibile è una lettura imprescindibile per chi vuole saperne di più.</p><p>A tal proposito segnaliamo qui due ricerche che ci appaiono particolarmente importanti. La prima, più recente, si intitola <i>“Finanza sostenibile e biodiversità. Una guida per gli operatori”</i> ed è stata <a href="https://finanzasostenibile.it/attivita/paper-finanza-sostenibile-biodiversita-ita/" target="_blank" rel="noreferrer">realizzata</a> con il supporto di <strong>ADVANT Nctm</strong>, AXA Investment Managers ed Etica Egr. Lo scopo della ricerca è di “aumentare la consapevolezza sull’importanza della biodiversità anche dal punto di vista economico e finanziario, e fornire indicazioni concrete a investitori, banche e compagnie di assicurazione”.</p><p>Come ricorda il report, ogni giorno nel mondo scompaiono circa 50 specie viventi, un tasso che si stima fino a 1.000 volte superiore a quello di estinzione naturale (dati ISPRA). Gli ecosistemi necessitano urgentemente di azioni di conservazione e ripristino: è fondamentale dunque riorientare anche il mercato dei capitali in modo da colmare il <i>gap</i> di risorse per la biodiversità (che arriva, secondo le stime, fino a 824 miliardi di dollari all’anno) e ridurre gli investimenti con impatto negativo sulla natura.</p><p>“Gli operatori finanziari – si legge – possono adottare diversi strumenti, metodologie e approcci per tenere in considerazione la biodiversità nei loro processi e prodotti: indicatori per analizzare i piani di transizione degli emittenti; esclusioni e disinvestimento per i settori, le aziende e i Paesi con gli impatti più negativi sulla biodiversità; green bond e <i>Sustainability-Linked Bond</i> per finanziare progetti di conservazione o ripristino degli ecosistemi; certificati legati alla natura e crediti di biodiversità per attestare miglioramenti quantificabili; coperture assicurative ad hoc per mitigare i rischi fisici e di transizione, anche grazie a <i>nature-based solution</i> (soluzioni basate sulla natura, su cui abbiamo scritto <a href="https://economiacircolare.com/soluzioni-naturali-climatiche-cosa-sono/" target="_blank" rel="noreferrer">qui</a>, nda)”.</p><p>L’altro report che vogliamo segnalarvi è più datato (risale a novembre 2023) ma attualissimo. Si intitola <i>“La finanza sostenibile oltre i pregiudizi”</i> e <a href="https://finanzasostenibile.it/attivita/paper-finanza-sostenibile-oltre-pregiudizi-ita/" target="_blank" rel="noreferrer">si prefigge</a> lo scopo di “esaminare alcuni dei principali argomenti sollevati a riguardo, offrendo un’analisi basata sul quadro di riferimento europeo per sfatare tali critiche e mettere in evidenza i benefici concreti offerti dalla finanza sostenibile. Attraverso argomentazioni basate su prove tecniche e scientifiche, il Forum mira a ribadire l’importanza della finanza sostenibile come motore del progresso economico, sociale e ambientale”.</p><p>Dunque “il paper risponde a dieci falsi miti, spesso diffusi da fonti basate su opinioni ideologiche e politiche o condizionate da lobby, offrendo un’analisi chiara e puntuale in cui, pur riconoscendo le questioni ancora aperte, si evidenzia che la finanza sostenibile non solo crea valore a lungo termine e riduce i rischi, ma ha anche un impatto positivo su aziende, comunità e il sistema finanziario nel suo insieme”.</p><h3><strong>I colori preferiti della finanza sostenibile UE? Il nero e il grigio</strong></h3><p>Da tempo l’Unione Europea sta provando a ritagliarsi un ruolo decisivo nel mondo della finanza sostenibile. La<a href="https://economiacircolare.com/commissione-von-der-leyen-ambiente/" target="_blank" rel="noreferrer"> “nuova” Commissione</a> presieduta da Ursula von der Leyen dovrà proseguire i tavoli lasciati aperti dalla “vecchia” Commissione (anch’essa guidata da von der Leyen): la tassonomia, la direttiva sulla rendicontazione delle informazioni non finanziarie da parte delle imprese (<i>Non Financial Reporting Directive, NFRD)</i>, il regolamento sull’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari<i> (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR)</i>, i green bond e molto altro.</p><p>Uno sforzo innegabile che tuttavia fa registrare ancora un percorso opaco. Lo ha denunciato il portale Climate Home, che ha scoperto che molti fondi denominati green, e soprattutto regolamentati come tali dall’UE, detengono in realtà azioni per un valore di almeno 65 milioni di dollari nelle principali società del carbone in Cina, India, Stati Uniti, Indonesia e Sud Africa. Ricordiamo che il carbone, il cui uso è ancora massicciamente diffuso in quasi tutti i continenti, è la più inquinante delle fonti fossili, che a loro volta sono le principali responsabili del collasso climatico in atto.</p><p>“Gli investimenti sono di proprietà di importanti società finanziarie – si legge – tra cui BlackRock, Goldman Sachs e Fideuram, una controllata della più grande banca italiana Intesa Sanpaolo. La maggior parte delle aziende analizzate sono firmatari della<a href="https://www.netzeroassetmanagers.org/signatories/" target="_blank" rel="noreferrer"> Glasgow Financial Alliance for Net Zero</a> (GFANZ), i cui membri si impegnano ad allineare i loro portafogli con investimenti rispettosi del clima. I gestori patrimoniali hanno detto a Climate Home che le loro proprietà di carbone non contraddicono le politiche verdi dell’UE o l’accordo di Parigi del 2015 per affrontare i cambiamenti climatici”.</p><p>Parafrasando un noto detto, la strada per una reale finanza sostenibile è lastricata di buone intenzioni.</p><p><a href="https://economiacircolare.com/finanza-sostenibile-intenzioni-pratiche/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Tratto da economiacircolare.com</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>ESG</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 26 Aug 2024 12:44:44 +0200</pubDate>
                        <title>China Labour Guide</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/china-labour-guide</link>
                        <description>This memorandum outlines the principal regulations governing employment relationships in China, anchored by the “Labour Law of the People’s Republic of China,” effective from 1 January 1995, and the “Labour Contract Law,” which came into effect on 1 July 2013.</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>These laws create a comprehensive framework for employment that must be read in conjunction with supplemental provincial and local regulations, as well as judicial interpretations that guide their enforcement.</p><p>Notably, Chinese labour law applies uniformly to all employees, without distinction between managerial levels or types of workers. This guide is drafted to assist business owners and legal advisors in understanding and navigating the regulatory landscape, ensuring legal compliance and strategic workforce management.</p><p><a href="https://www.flipbookpdf.net/web/site/a2306153ee8abb787e15da36458de5cd1660eda1FBP30319162.pdf.html" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Click here to read the full document.</u></strong></a></p><p>Authors: <a href="https://www.advant-nctm.com/en/professional/cv-professional/pierpaolo-canero" target="_blank"><strong>Pierpaolo Canero</strong></a><strong> </strong>and <a href="https://www.advant-nctm.com/en/professional/cv-professional/liwen-zhang" target="_blank"><strong>Liwen Zhang</strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 21 Aug 2024 16:51:00 +0200</pubDate>
                        <title>CJEU | Restriction of the Freedom of Establishment by Legislation on Applicable Law in Corporate Matters</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cjeu-restriction-of-the-freedom-of-establishment-by-legislation-on-applicable-law-in-corporate-matters</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Art. 49 and 54 TFEU, Recital 2 of Directive (EU) 2019/2121 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 amending Directive (EU) 2017/1132 as regards cross-border conversions, mergers and divisions (OJ 2019 L 321, p. 1), Art. 25 legge n. 218/1995, Art. 2381 (2) Codice civile (Italian Civil Code)&nbsp;</p><p>Articles 49 and 54 TFEU must be interpreted as precluding legislation of a Member State which provides generally for its national law to apply to the acts of management of a company established in another Member State but carrying on the main part of its activities in the first Member State.</p><p><a href="https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%2Fents%2Fbeckrs%2F2024%2Fcont%2Fbeckrs.2024.8421.htm&amp;anchor=Y-300-Z-BECKRS-B-2024-N-8421" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>Click Here to read the document</strong></a></p><p>Article written by Flavia Trombetti (ADVANT Nctm) and Dr Tobias Pörnbacher (ADVANT Beiten).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 09 Aug 2024 14:14:13 +0200</pubDate>
                        <title>Un prezzo scontato per l&#039;energia elettrica sarà offerto agli energivori ai sensi del decreto Energy Release del MASE</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/un-prezzo-scontato-per-lenergia-elettrica-sara-offerto-agli-energivori-ai-sensi-del-decreto-energy-release-del-mase</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il 23 luglio 2024, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (“MASE”) ha approvato il decreto Energy Release (“DM Energy Release”) che individua le modalità e i criteri per l’accesso al meccanismo dell’Energy Release, un meccanismo di sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese a forte consumo di energia elettrica (“Imprese Energivore”) previsto dall’art. 1 del D.L. 9 dicembre 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024 n. 11 (“Decreto Energia”).</p><p class="text-justify">Grazie al meccanismo Energy Release, le Imprese Energivore avranno la facoltà di chiedere al Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A. (“GSE”) un’anticipazione del 50% del volume di energia e delle relative garanzie di origine (“GO”) da prodursi da impianti da fonti rinnovabili addizionali (“Impianti”) a fronte del pagamento al GSE di un prezzo fisso per una durata di tre anni.&nbsp;</p><p class="text-justify">Tali condizioni di favore saranno applicate a fronte dell’impegno di realizzare (o, come meglio precisato nel seguito, di acquistare da terzi) energia elettrica generata dai predetti Impianti. Il volume anticipato dal GSE sarà restituito - unitamente alle relative GO - dalle Imprese Energivore una volta che l’impianto di volta in volta rilevante sarà entrato in esercizio, entro un termine stabilito, nel corso dei 20 (venti) anni successivi all’entrata in esercizio. A quanto precede, si aggiunga che le pubbliche amministrazioni, nel concedere le aree pubbliche nella loro disponibilità, dovranno preferire l’assegnazione a progetti di impianti di produzione da FER da realizzare per il soddisfacimento del fabbisogno energetico di imprese energivore.</p><p class="text-justify">In particolare, l’art. 1 del già richiamato Decreto Energia prevede che:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>l’anticipazione sia regolata da un contratto per differenza a due vie rispetto ad un prezzo prefissato dal GSE stesso (“Contratto di Anticipazione”); &nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>la restituzione avvenga in venti anni ai sensi di un ulteriore contratto per differenza a due vie sulla base del medesimo prezzo prefissato dal GSE (“Contratto di Restituzione”).</span></p></li></ul><p class="text-justify">In alternativa alla realizzazione degli Impianti da parte delle Imprese Energivore, le stesse possono impegnarsi a far realizzare gli Impianti da parte di soggetti terzi. In tale caso detti terzi e l’Impresa Energivora dovranno sottoscrivere – <i><u>anche indirettamente</u></i> – contratti di approvvigionamento a termine dell’energia rinnovabile prodotta dagli Impianti (<i>Long Term Corporate PPA o On Site PPA</i>) (“PPA”), per un volume complessivamente pari ad almeno il doppio di quello oggetto di restituzione. In questo secondo caso, l’Impresa Energivora si impegna anche per conto dei terzi produttori nei confronti del GSE per la futura restituzione dell’energia elettrica anticipata.</p><p class="text-justify">La nuova capacità di generazione potrà essere realizzata alternativamente tramite:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>installazione di nuovi impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici di potenza nominale minima pari a 200 kW ciascuno;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici oggetto di potenziamento o di rifacimento che consentano un incremento di potenza pari ad almeno 200 kW.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Modalità e criteri per l’accesso al meccanismo Energy Release</p><p class="text-justify">Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del DM Energy Release, il MASE approverà le regole operative proposte dal GSE (“Regole Operative”) ed entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di approvazione il GSE pubblicherà il <u>bando per l’assegnazione</u> dell’energia elettrica nella sua disponibilità.&nbsp;</p><p class="text-justify">Ai sensi dell’art. 3, c. 1, del DM Energy Release, il bando dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>volume di energia nella disponibilità del GSE;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>prezzo di cessione, determinato tenuto conto del costo efficiente unitario di produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala efficiente che utilizzano tecnologie competitive (“Prezzo di Cessione”);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>criteri per la determinazione della nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili che deve essere realizzata;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>schema del Contratto di Anticipazione e del Contratto di Restituzione e delle relative garanzie.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Entro sessanta giorni dalla data di apertura del bando le Imprese Energivore dovranno presentare una&nbsp;<u>manifestazione di interesse</u> a partecipare alla procedura di assegnazione dell’energia elettrica nella disponibilità del GSE.</p><p class="text-justify">La manifestazione di interesse dovrà rispettare i seguenti <u>requisiti</u>:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>il&nbsp;volume di energia richiesto in anticipazione non potrà essere superiore ai consumi medi annui rilevanti ai fini dell’iscrizione nell’elenco energivori;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>L’Impresa Energivora, in qualità di cliente (“Cliente”), si impegna a:</span></p><ul><li><p class="text-justify"><span><u>realizzare o far realizzare da un soggetto terzo un Impianto</u>, che dovrà entrare in esercizio <u>entro 40 (quaranta) mesi dalla conclusione del Contratto di Anticipazione</u>, fatti salvi casi di forza maggiore o di ritardo negli&nbsp;</span><i><span>iter</span></i><span>&nbsp;autorizzativi non imputabili all’impresa;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><u>sottoscrivere, o far sottoscrivere dal soggetto terzo, il Contratto di Restituzione</u> entro 40 mesi dalla sottoscrizione del Contratto di Anticipazione;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span><u>prestare idonea garanzia</u> nei termini e con le modalità definite dal GSE nelle Regole Operative.&nbsp;</span></p></li></ul></li></ul><p class="text-justify">L’Impresa Energivora dovrà inoltre prestare <u>idonea cauzione</u> a conferma della volontà di partecipare alla procedura di assegnazione; tale cauzione sarà restituita con la sottoscrizione del Contratto di anticipazione o con l’eventuale dichiarazione di rinuncia.</p><p class="text-justify"><strong>Preliminari conclusioni</strong></p><p class="text-justify">Senza voler in questo contesto rappresentare tutto il complesso quadro che emerge dal DM Energy Release e nemmeno esaminare il contenuto del Contratto di Anticipazione e del Contratto di Restituzione, la relativa natura ed il rapporto con il PPA e, forse con i PPA virtuali, sono sicuramente diversi i punti da chiarire, che potranno essere auspicabilmente definiti dalle Regole Operative dal GSE, per poter comprendere a pieno le modalità di accesso nonché il funzionamento del meccanismo Energy Release.&nbsp;</p><p class="text-justify">Le Regole Applicative potranno essere infatti utili al fine di individuare, il prezzo di riferimento per il funzionamento del meccanismo Energy Release, l’ammontare della cauzione da versare per partecipare al bando, il sistema di garanzie richieste alle imprese energivore per la sottoscrizione del Contratto di Anticipazione e del Contratto di Restituzione, il Prezzo di Cessione - che dovrà essere determinato sulla base del “<i>costo efficiente medio di produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala efficiente che utilizzano tecnologie mature competitive</i>” - e i rapporti tra accesso all’incentivazione e oggetto del contratto di approvvigionamento concluso con il terzo produttore di energia elettrica addizionale ove la stessa non sia prodotta direttamente dall’Impresa Energivora.</p><p class="text-justify"><i>L'approfondimento a cura di </i><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/piero-vigano" target="_blank"><i><strong>Piero Viganò</strong></i></a><i>, </i><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/ernesto-rossi-scarpa-gregorj" target="_blank"><i><strong>Ernesto Rossi Scarpa Gregorj</strong></i></a><i> e </i><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/valentina-castelli" target="_blank"><i><strong>Valentina Castelli</strong></i></a><i>.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Autoconsumo</category>
                            
                                <category>Energivori</category>
                            
                                <category>Eolico</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Idroelettrico</category>
                            
                                <category>PPA</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <guid isPermaLink="false">news-7887</guid>
                        <pubDate>Thu, 08 Aug 2024 14:31:56 +0200</pubDate>
                        <title>La moratoria sarda già al vaglio della Corte Costituzionale </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-moratoria-sarda-gia-al-vaglio-della-corte-costituzionale</link>
                        <description>È stata pubblicata, lo scorso 4 luglio sul BURAS n. 35, la Legge Regionale n. 5 del 3 luglio 2024 con cui il Consiglio ha approvato la c.d. Moratoria Sardegna.</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">La legge reca norme urgenti al dichiarato scopo di garantire la tutela e la salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente nonché di favorire lo sviluppo regolato e armonico degli impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili in armonia con le peculiarità e la conservazione del territorio regionale.</p><p class="text-justify">Nelle more dell'approvazione della legge regionale di individuazione delle aree idonee ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché dell'approvazione del Programma regionale di sviluppo (PRS) e del Piano paesaggistico regionale (PPR), e, comunque, per un periodo non superiore a 18 mesi dalla sua entrata in vigore, la norma sottopone l’intero territorio regionale a misure di salvaguardia del paesaggio, del territorio e dell’ambiente, prevedendo il divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili che incidono direttamente sull’occupazione di suolo.</p><p class="text-justify">In particolare, sono sottoposti a misure di salvaguardia comportanti il divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili i seguenti ambiti territoriali:</p><p class="text-justify">a) zone urbanistiche omogenee di cui all'art. 3 del Decreto n. 2266/U del 20 dicembre 1983<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a>, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 della legge;</p><p class="text-justify">b) aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata nonché aree equivalenti istituite dall'ordinamento regionale;</p><p class="text-justify">c) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, con particolare riferimento agli habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, e recepita con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;</p><p class="text-justify">d) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS) e zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale;</p><p class="text-justify">e) aree incluse nella Rete natura 2000 ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992;</p><p class="text-justify">f) aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette oppure aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle convenzioni internazionali e dalla direttiva n. 92/43/CEE del 1992;</p><p class="text-justify">g) aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità, quali produzioni biologiche, produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, produzioni tradizionali, ovvero aree di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale;</p><p class="text-justify">h) aree caratterizzate da situazioni di dissesto oppure di rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di assetto idrogeologico (PAI);</p><p class="text-justify">i) aree che distano meno di 7 chilometri da beni culturali, oppure di 1.500 metri per le isole minori;</p><p class="text-justify">j) le aree di cui all'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004, lett. a, b, c, d (nei limiti della parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare), f, g, h (limitatamente alle zone gravate da usi civici) e m;</p><p class="text-justify">k) le aree individuate ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera d), del decreto</p><p class="text-justify">legislativo n. 42 del 2004<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" title>[2]</a>;</p><p class="text-justify">l) aree che distano meno di 7 chilometri in linea d'aria, oppure 1.500 metri per le isole minori, da impianti di produzione e di accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili realizzati o per i quali sia stata presentata istanza per l'avvio della relativa procedura di autorizzazione alla data di entrata in vigore della legge.</p><p class="text-justify">Sono esclusi dall'applicazione delle misure di salvaguardia:</p><p class="text-justify">a) gli impianti di produzione e di accumulo di energia elettrica<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" title>[3]</a> da fonti rinnovabili che non comportano consumo di suolo e, limitatamente alle zone omogenee H, purché destinati all'autoconsumo o alla valorizzazione del compendio in chiave di sostenibilità ambientale;</p><p class="text-justify">b) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria o di revamping di impianti di produzione e di accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili;</p><p class="text-justify">c) gli impianti di produzione e di accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili finalizzati all'autoconsumo e gli impianti ricadenti nelle comunità energetiche;</p><p class="text-justify">d) gli impianti ubicati nelle aree libere di lotti già urbanizzati e edificati all'entrata in vigore della legge sulla base di un piano attuativo, ricadenti nelle zone urbanistiche omogenee D e G;</p><p class="text-justify">e) gli impianti di produzione e di accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili previsti all'interno di progetti aventi ad oggetto il trasporto pubblico sostenibile;</p><p class="text-justify">f) gli impianti di produzione e di accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili integrati all'interno di progetti per la realizzazione di opere pubbliche;</p><p class="text-justify">g) gli impianti agrivoltaici avanzati, con soluzioni costruttive in elevazione con una dimensione massima di 10 Mwp a servizio di aziende condotte da titolari aventi la qualifica di coltivatore diretto (CD) o imprenditore agricolo professionale (IAP) che risultino operative dalla data del 31 dicembre 2018 e con sede operativa nel territorio della Regione Sardegna.&nbsp;</p><p class="text-justify">Al comma 2 dell’art. 3, la legge prevede l’applicazione delle misure di salvaguardia anche alle procedure di autorizzazione “<i>in corso</i>” di impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili.</p><p class="text-justify">Sebbene il testo approvato e pubblicato non faccia alcun riferimento agli impianti già autorizzati la cui realizzazione non sia ancora iniziata, il Presidente della Regione, Alessandra Todde, ha tenuto a precisare che la legge “<i>è efficace per quanto riguarda il blocco di tutte le iniziative per le quali i lavori non avevano già avuto inizio precedentemente alla sua entrata in vigore</i>”. Allo stato, dunque, malgrado la lettera della norma, dovrebbe considerarsi bloccata anche la realizzazione degli impianti già autorizzati i cui lavori non siano ancora iniziati, con grave lesione del legittimo affidamento degli operatori.</p><p class="text-justify">La legge ha mostrato sin da subito evidenti profili di incostituzionalità.&nbsp;</p><p class="text-justify">E’ notizia di ieri che il Consiglio dei Ministri ha deciso di impugnarla innanzi alla Corte costituzionale per eccesso di competenze proprie della Regione secondo lo Statuto, per contrasto con la normativa statale ed europea e per violazione degli articoli 3, 41 e 117 della Costituzione. Il Consiglio dei Ministri ha, altresì, richiesto alla Consulta che si applichi immediatamente e in via cautelare la sospensione dell'art. 3, fulcro della norma.</p><p class="text-justify">Sul punto, occorre ricordare che alle Regioni non era consentito procedere alla individuazione delle aree idonee prima dell’emanazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 20, comma 1, del d.lgs. n. 199/2021 (“D.M. Aree idonee”, da ultimo pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 2 luglio 2024) né è consentito comunque disporre moratorie o sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione, come previsto dal successivo comma 6 del citato art. 20. Le Regioni non hanno, inoltre, il potere di assoggettare la realizzazione degli impianti di produzione o accumulo a limitazioni espresse su determinate aree, implicandone, di fatto, la concreta inutilizzabilità per rilevanti estensioni di territorio, in violazione della riserva di procedimento amministrativo e della relativa istruttoria volta a comporre gli interessi pubblici coinvolti e garantirne una corretta valorizzazione (cfr. <i>ex multis</i> Corte Cost., sentenza n. 77 del 2022), né possono autonomamente provvedere alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa (cfr. Corte Cost., sentenza n. 168 del 2010) ovvero imporre preclusioni assolute che inibiscano a priori ogni accertamento in concreto in sede autorizzativa (cfr. Corte Cost., sentenza n. 106 del 2020).</p><p class="text-justify">La norma, in altri termini, viola dell’articolo 117 della Costituzione, in materia di legislazione concorrente di “<i>produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia</i>”, l’art. 3 della Costituzione, disciplinando in maniera ingiustificatamente diversa dalle disposizioni nazionali situazioni sostanzialmente identiche, e l’articolo 41 della Costituzione in matria di libertà di iniziativa, oltre a porsi palesemente in contrasto con il principio di massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, in quanto ostativa al conseguimento degli ambiziosi obiettivi nazionali ed europei di decarbonizzazione.</p><p class="text-justify">Nonostante, quindi, con ogni probabilità, la legge sarà destinata ad essere censurata dalla Consulta &nbsp;- come già accaduto in passato con previsioni analoghe (si vedano le moratorie del Lazio o dell’ Abruzzo dichiarate incostituzionali rispettivamente con le sentenze n. 221/2022 e 27/2023) - vi è comunque il rischio concreto che qualunque iter autorizzativo dovesse essere avviato per la realizzazione di un progetto nella Regione venga colpito dalla moratoria (fatte salve le ipotesi di cui al comma 3 dell’art. 3 innanzi indicate) nelle more della decisione della Corte Costituzionale.</p><hr><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a> Tra le zone omogenee: a) il centro storico-artistico o di particolare pregio ambientale (zone A); b) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate diverse dalle zone A (zone B); c) le parti del territorio destinate a nuovi complessi residenziali, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie utilizzata richiesti per le zone B (zone C); d) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali, artigianali, commerciali, di conservazione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli e/o della pesca (zone D); e) le parti del territorio destinate ad usi agricoli e quelle con edifici, attrezzature ed impianti connessi al settore agro-pastorale e a quello della pesca, e alla valorizzazione dei loro prodotti (zone E); le parti del territorio di interesse turistico (zone F); le parti del territorio destinate ad edifici, attrezzature ed impianti, pubblici e privati, riservati a servizi di interesse generale (zone G); le parti del territorio non classificabili secondo i criteri in precedenza definiti e che rivestono un particolare valore speleologico, archeologico, paesaggistico o di particolare interesse per la collettività, quali fascia costiera, fascia attorno agli agglomerati urbani, fascia di rispetto cimiteriale, fascia lungo le strade statali provinciali e comunali (zone H).&nbsp;</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" title>[2]</a> In particolare: la fascia costiera, sistemi a baie e promontori, falesie e piccole isole; campi dunari e sistemi di spiaggia, aree rocciose e di cresta ed aree a quota superiore ai 900 metri sul livello del mare; grotte e caverne; monumenti naturali ai sensi della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31; zone umide, laghi naturali ed invasi artificiali e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, riparali, risorgive e cascate, ancorché temporanee; aree di ulteriore interesse naturalistico comprendenti le specie e gli habitat prioritari, ai sensi della direttiva n. 43/92/CEE del 1992; aree che distano meno di 2 chilometri in linea d'aria da alberi monumentali; aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale, compresa la fascia di tutela; aree caratterizzate da insediamenti storici.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" title>[3]</a> Sul punto, occorre rilevare che la Regione non ha competenza nell’autorizzare gli impianti Bess <i>stand-alone</i>; questa, infatti, appartiene al MASE. La norma quindi, nella parte in cui si riferisce agli “<i>impianti di accumulo da fonti rinnovabili</i>”, può al più riferirsi agli impianti di accumulo che operano in combinato con impianti da fonti rinnovabili. Devono quindi essere fatti salvi gli impianti <i>stand-alone</i> dagli effetti della moratoria.</p><p class="text-justify"><i>A cura di </i><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/giovanni-battista-de-luca" target="_blank"><i><strong>Giovanni De Luca</strong></i></a><i>, </i><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/piero-vigano" target="_blank"><i><strong>Piero Viganò</strong></i></a><i> e </i><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/paola-putignano" target="_blank"><i><strong>Paola Putignano</strong></i></a><i>.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Gassose</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 07 Aug 2024 16:36:31 +0200</pubDate>
                        <title>Decreto sulle Condizionalità Green: i chiarimenti e le disposizioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/decreto-sulle-condizionalita-green-alcuni-chiarimenti</link>
                        <description>Il DM sulle Condizionalità Green fornisce i chiarimenti sulla nuova disciplina per le imprese energivore da tempo attesi.</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Il 10 luglio 2024, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (“MASE”) ha approvato il decreto (“DM”) con il quale sono individuati “<i>modalità e criteri</i>” per il soddisfacimento delle condizioni e l’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 3 del Decreto Legge del 29 settembre 2023, n. 131 (“D.L. n. 131/2023”) che ha sensibilmente innovato il regime delle agevolazioni previste a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica a partire dal 1° gennaio 2024.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il DM completa il quadro delle regole per la revisione della disciplina sulle agevolazioni destinate agli energivori introdotta dal D.L. n. 131/2023 in linea con le linee guida sugli aiuti di Stato di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 del 18 febbraio 2022, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022».</p><p class="text-justify"><strong>La riforma del regime delle agevolazioni a favore delle imprese energivore</strong></p><p class="text-justify">Per quanto qui di rilievo, si ricorda che il D.L. n. 131/2023 prevede che per accedere a condizioni di favore nell’applicazione dei contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativi al sostegno delle energie rinnovabili (“Agevolazione”) - oltre agli obblighi di esecuzione della diagnosi energetica, le imprese energivore sono tenute ad adottare, alternativamente, una delle seguenti misure:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>implementare gli obblighi previsti nella diagnosi energetica qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l’importo dell’Agevolazione percepita;</span></p><ul><li><p class="text-justify"><span>dimostrare di coprire il proprio fabbisogno da “</span><i><span>fonti che non emettono carbonio</span></i><span>” per almeno il 30%;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>investire almeno il 50% dell’importo dell’Agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra.</span></p></li></ul></li></ul><p class="text-justify"><strong>I chiarimenti e le disposizioni del DM:&nbsp;</strong></p><p class="text-justify"><strong>i) Esecuzione degli interventi previsti dalle diagnosi energetiche</strong></p><p class="text-justify">Con specifico riferimento agli interventi previsti dal rapporto di diagnosi energetica (“Rapporto”), l’articolo 4 del DM ha chiarito che:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>l’impresa energivora deve individuare gli interventi che intende implementare per ciascun anno di fruizione dell’Agevolazione, purché tali interventi abbiano le seguenti caratteristiche:</span></p><ul><li><p class="text-justify"><span>un tempo di ritorno semplice non superiore ai tre anni;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>un costo complessivo degli investimenti (ivi compreso l’eventuale maggior costo operativo per la realizzazione dell’intervento) non eccedente l’importo dell’Agevolazione percepita nel relativo anno di riferimento;</span></p></li></ul></li><li><p class="text-justify"><span>nell’anno di riferimento dell’Agevolazione, l’impresa energivora deve effettuare investimenti corrispondenti almeno ad un terzo del valore degli interventi di cui sopra;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>gli interventi devono essere comunque conclusi entro il secondo anno successivo a quello dell’agevolazione.</span></p></li></ul><p class="text-justify">L’articolo 4 del DM ha chiarito che ai fini del rispetto di tali obblighi rilevano gli interventi previsto da un Rapporto in corso di validità e che siano realizzati a partire dal 1° gennaio 2024.</p><p class="text-justify">L’interpretazione delle previsioni che precedono non appare univoca e non resta quindi che attendere la delibera con cui ARERA dovrà stabilire le modalità e i termini mediante i quali le imprese energivore dovranno comunicare la scelta degli interventi contenuti nel Rapporto con cui adempiere agli obblighi. A tale proposito, si segnala che ARERA ha, recentissimamente, in data 30 luglio 2024, avviato la consultazione sul testo di delibera da adottare.</p><p class="text-justify"><strong>ii) Approvvigionamento energetico per almeno il 30% del fabbisogno da fonti che non emettono carbonio</strong></p><p class="text-justify">Con riferimento all’alternativa dell’approvvigionamento di energia da fonti che non emettono carbonio per almeno il 30% del fabbisogno dell’impresa energivora, il DM chiarisce che tale obbligo può essere soddisfatto in tre modi (o da una combinazione degli stessi):</p><ul><li><p class="text-justify">autoconsumo individuale on-site o a distanza con utilizzo della rete pubblica o con cavo privato diretto</p></li><li><p class="text-justify"><span>acquisto di energia elettrica attraverso contratti a termine conclusi con produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>direttamente tramite l’acquisizione e annullamento di garanzie d’origine per il valore corrispondente (una garanzia d’origine corrisponde a 1 MWh).</span></p></li></ul><p class="text-justify">Emergono alcune differenze ed esigenze di coordinamento rispetto al Decreto Ministeriale del MASE del 23 luglio 2024 (“DM Energy Release”) di cui sarà opportuno tenere conto in sede di applicazione delle norme.</p><p class="text-justify"><strong>iii) Investimento di almeno il 50% dell’importo dell’Agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">Infine, in relazione all’ultima delle alternative a disposizione delle imprese energivore il DM ha chiarito che sono idonei a soddisfare l’obbligo di investire almeno il 50% dell’importo dell’Agevolazione i “<i>progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra al di sotto del valore più basso tra i seguenti</i>”:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>il 90% del parametro di riferimento applicabile per l’assegnazione gratuita delle quote di emissione nell’ambito del sistema ETS;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>le emissioni medie del 10% dei migliori impianti elencati nel Regolamento UE 2021/447 per il prodotto rilevante.</span></p></li></ul><p class="text-justify"><strong>Controlli e sanzioni</strong></p><p class="text-justify">Il DM ha, infine, assegnato a ENEA, ISPRA e GSE i poteri di controllo sull’adempimento degli obblighi di cui sopra secondo modalità che gli stessi enti dovranno definire.</p><p class="text-justify">In particolare, ENEA svolgerà per ogni annualità controlli su un campione pari al 3% delle imprese energivore che hanno scelto di adempiere agli obblighi tramite l’implementazione degli interventi previsti nella propria diagnosi energetica.</p><p class="text-justify">In caso di accertato inadempimento, le intere agevolazioni percepite nel corso del periodo dell’inadempimento dovranno essere restituite a CSEA con penalità stabilite ai sensi dell’articolo 8 del DM.</p><p class="text-justify"><i>Il contributo a cura di </i><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/piero-vigano" target="_blank"><i><strong>Piero Viganò</strong></i></a><i> e </i><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/ernesto-rossi-scarpa-gregorj" target="_blank"><i><strong>Ernesto Rossi Scarpa Gregorj</strong></i></a><i>.</i></p><p class="text-justify">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Autoconsumo</category>
                            
                                <category>Efficienza energetica</category>
                            
                                <category>Energivori</category>
                            
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                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 06 Aug 2024 09:53:01 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm-Zitiello, le ragioni dietro l’integrazione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/default-e8f897c2f56009b837dda49a9eec468f</link>
                        <description>Paolo Montironi, Senior Partner di ADVANT Nctm spiega a TopLegal la ratio dietro l’integrazione della boutique Zitiello, avvenuta il mese scorso. </description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>«Volevamo presidiare in modo ancora più profondo il mercato regolamentare finanziario bancario e assicurativo, attraverso la crescita della struttura dedicata così da poter offrire alla nostra clientela una gamma di servizi più ampia, oggi il dipartimento Regulatory».&nbsp;</p><p>Lo studio ha optato per un’integrazione verticale delle competenze specialistiche di Zitiello, invece che per una fusione con studi simili per dimensioni. Una soluzione che ha il vantaggio di «far acquisire in tempi rapidi ed efficienti le competenze necessarie, riducendo al minimo il rischio di sovrapposizioni». La scelta sullo studio da integrare è caduta su «uno tra i più attivi e riconosciuti studi nell’area regolamentare», a parer di Montironi.&nbsp;</p><p><br>Dal canto suo, Zitiello può rafforzare la sua practice di regolamentare e di contenzioso utilizzando un brand più forte e con appeal internazionale. «Questo ci consentirà di accedere a incarichi ancora più prestigiosi, di acquisire nuove posizioni attraverso la sinergia con i dipartimenti di ADVANT Nctm a noi affini, di acquisire un maggior peso nel settore transactional e dell’M&amp;A finanziario bancario e assicurativo», racconta Luca Zitiello, ex titolare dell’omonimo studio e ora socio onorario di ADVANT Nctm.</p><p><br>A convincere Zitiello all’integrazione è stata la definizione di «un percorso che porti nello studio eccellenze nei vari settori di riferimento, innalzando così ulteriormente la qualità e la competitività», oltre che l’opportunità di alleanza internazionale con il marchio ADVANT. «Ci consentirà di essere sempre più presenti in un mondo globalizzato e dominato da operatori transnazionali», sottolinea Zitiello.&nbsp;</p><p><br>L’integrazione consentirà altresì a Zitiello di effettuare miglioramenti sotto il profilo gestionale, beneficiando dell’inserimento in un’insegna di maggiori dimensioni. «Potremo liberarci di alcuni adempimenti, ora centralizzati, e concentrarci ancor di più sul profilo professionale e sulla qualità del servizio offerto», afferma Zitiello.&nbsp;</p><p><br><strong>Le principali iniziative di ADVANT Nctm&nbsp;</strong></p><p>Fra le varie iniziative dal punto di vista del business, sul fronte Capital Markets, ad esempio, ADVANT Nctm ha partecipato negli ultimi anni a diversi processi di semplificazione dell’impianto regolamentare al fine di ridurre oneri e costi per l’accesso ai mercati dei capitali e per le società già quotate sia a livello Ue che domestico.</p><p><br>Inoltre, &nbsp;lo studio si sta anche muovendo sul fronte dell’<strong>intelligenza artificiale</strong>, nella convinzione che qualsiasi modello di business, compreso quello di un’insegna, sia sostenibile nel lungo periodo se è in grado di capitalizzare i risparmi di spesa derivanti dall’impiego delle nuove. «Il successo futuro della professione legale dipenderà in larga parte dal modo in cui riusciremo a sfruttare le opportunità dell’intelligenza artificiale, in termini soprattutto di automatizzazione di talune attività time consuming. Quanto ai giovani, prima ancora di alfabetizzarli all’uso dei sistemi di intelligenza artificiale che lo studio mette a disposizione, vogliamo renderli consapevoli che nessuna macchina sarà mai capace di eguagliare il valore del loro lavoro», evidenzia Montironi.</p><p><br>Da alcuni anni poi, ADVANT Nctm sta sviluppando una serie di iniziative per supportare e promuovere i <strong>giovani</strong>, come career days, alternanza scuola lavoro, internship con studenti internazionali, secondment presso le varie sedi dell’alleanza, premi e borse di studio per gli studenti più meritevoli.&nbsp;</p><p><br>L’insegna sta anche implementando una serie di attività e servizi volti a favorire una <strong>transizione graduale ed ecosostenibile</strong>, sia verso i clienti che verso i propri dipendenti. «Siamo impegnati nell’utilizzo di energia rinnovabile e iniziative di efficientamento energetico, nell’adozione di policy per i viaggi e spostamenti di lavoro più sostenibili, in training interni, masterclass e focus group mirati su tematiche Esg, oltre che nel calcolo dell’impronta carbonica». Inoltre, Advant Nctm ha aderito al Forum per la Finanza Sostenibile e a iniziative di engagement con investitori e con lo Stato italiano.</p><p><br>Infine, lo studio da oltre un decennio sta sostenendo l’<strong>arte contemporanea</strong> tramite il progetto indipendente <i>nctm e l’arte</i>, a sostegno dell'arte contemporanea, attivato nel 2011 con la direzione artistica di Gabi Scardi.</p><p><a href="https://www.toplegal.it/art/advant-nctm-zitiello-le-ragioni-dietro-l-integrazione/" target="_blank" rel="noreferrer"><i>L'articolo su TopLegal</i></a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 06 Aug 2024 09:31:56 +0200</pubDate>
                        <title>L’ora del tagliando per la Retail Investment Strategy</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/default-753c077f3a168dda00b4be0d587529fc</link>
                        <description>Il contributo di Francesco Mocci, Partner di ADVANT Nctm.</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Un anno fa, il 24 maggio 2023, la Commissione aveva proposto l’adozione di una direttiva destinata a mutare radicalmente il mondo dei mercati finanziari: se approvata, avrebbe infatti modificato in modo sostanziale la Mifid 2, la Idd, le direttive sui fondi comuni di investimento e la Solvency 2.</p><p>L’obiettivo di fondo della proposta, nel quadro della Retail Investment Strategy, era rafforzare la tutela degli investitori al dettaglio, evitando differenze di trattamento derivanti dalla diversa tipologia di prodotto in considerazione. Inoltre, la Commissione si proponeva di migliorare il rapporto tra i costi applicati da produttori e distributori e i benefici assicurati dagli investimenti, che a suo giudizio non era ottimale.</p><p><strong>Due temi di discussione</strong></p><p>Tra le tante proposte, due avevano innescato un intenso dibattito: la modifica della disciplina degli incentivi e l’introduzione del concetto del value for money.</p><p>Sotto il primo profilo, <strong>la Commissione non aveva ceduto alle pressioni</strong> di alcuni suoi esponenti che volevano estendere all’Unione <strong>la soluzione del divieto di rebates commissionali</strong> già sperimentata in Inghilterra e Olanda.</p><p>Tuttavia, aveva comunque proposto regole più stringenti rispetto al passato, differenziate a seconda dei servizi di investimento prestati: divieto assoluto di inducements nella gestione di portafogli, nella consulenza indipendente e nei servizi esecutivi, salvo il collocamento di prodotti diversi dai Priips; possibilità di percepire gli incentivi nei servizi esecutivi solo in caso di abbinamento con la consulenza non indipendente, arricchita però di contenuti. In particolare, la consulenza avrebbe a tal fine dovuto seguire il criterio del “best interest”, prevedendo la valutazione di una gamma adeguata di strumenti finanziari, la raccomandazione degli strumenti finanziari più efficienti in termini di costi e, in ogni caso, anche di uno o più prodotti privi di caratteristiche non funzionali al conseguimento degli obiettivi di investimento del cliente.</p><p><strong>Verso commissioni più basse</strong></p><p>Sotto il secondo profilo, coerentemente con l’obiettivo di ridurre i costi dei prodotti e dei servizi prestati agli investitori retail, la Commissione aveva proposto di inasprire i meccanismi di product goverance a carico di produttori e distributori, introducendo un rigoroso processo di controllo dei prezzi per i Priips.</p><p>La novità più eclatante era però l’elaborazione, a cura dell’Esma e dell’Eiopa, di <strong>benchmark di costo e rendimento</strong>, che i produttori avrebbero dovuto rispettare nella strutturazione dei prodotti finanziari. In caso di scostamento dai parametri di riferimento, i manufacturer avrebbero dovuto dimostrare all’Autorità di vigilanza la giustificazione e la proporzionalità dei costi rispetto alle caratteristiche dei prodotti: in difetto di una simile prova, non si sarebbe potuto approvare il prodotto e immetterlo sul mercato.</p><p>Non tutti hanno apprezzato il tentativo della Commissione.</p><p><strong>Disciplina penalizzante</strong></p><p><strong>La disciplina degli incentivi è parsa ad alcuni troppo arzigogolata e penalizzante per l’industria</strong>, mentre il tentativo di introdurre una sorta di calmiere sui prezzi dei prodotti finanziari ha destato grande sorpresa.</p><p>Il 2 aprile scorso, l’Econ (Committee on Economic and Monetary Affairs) ha reso un parere al Parlamento, apportando alla proposta della Commissione alcune modifiche nel tentativo di mitigare gli aspetti più problematici.</p><p>Quanto alla disciplina degli incentivi, l’Econ ha mantenuto il divieto di percezione dei rebates commissionali dalle società prodotto per la gestione patrimoniale e per la consulenza indipendente, proponendo però una soluzione più sfumata per i servizi esecutivi. Non troviamo infatti più un espresso divieto o un obbligo di associare a tali servizi la consulenza; tuttavia, rimane il criterio del best interest, soddisfatto con certezza solo se viene abbinata la consulenza, con caratteristiche lievemente meno ambiziose rispetto alla proposta della Commissione (in particolare, la selezione tra i prodotti adeguati si basa non più solo sul costo, ma anche sulla sua efficienza per il cliente finale).</p><p>Quanto al value for money, l’ECON ha sostituito l’obbligo dei produttori e dei distributori di parametrare i costi dei prodotti con i benchmark di Esma ed Eiopa con un più morbido onere di condurre un’analisi comparativa con i prodotti dei competitor.</p><p><strong>Strumenti per le autorità di vigilanza</strong></p><p>I benchmark diventano invece tools a disposizione delle autorità di vigilanza, <strong>da utilizzare nelle loro attività di controllo dei mercati</strong>.</p><p>Ci si attendeva che il Parlamento, riunito in seduta plenaria il 23 aprile scorso, approvasse in prima lettura il testo emendato dall’Econ, inviandolo al Consiglio. Invece, l’assemblea ha preferito avviare negoziati interistituzionali con la Commissione e con il Consiglio, in modo da arrivare a un testo condiviso da sottoporre al voto (la procedura cosiddetta di “trilogo”).</p><p>Stando così le cose, i tempi di approvazione della direttiva rischiano di non essere brevi.</p><p>Il nuovo Parlamento uscito dalle elezioni potrebbe avere orientamenti diversi e sollecitare ulteriori modifiche alla proposta della Commissione. Il testo dovrebbe poi essere approvato dal Consiglio.</p><p><strong>È difficile pensare che la direttiva possa vedere la luce prima dell’anno prossimo</strong>, e pare oggi una previsione persino ottimistica.</p><p><a href="https://www.bluerating.com/private/816252/lora-del-tagliando-per-la-retail-investment-strategy" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Il contributo per Bluerating</i></a>.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 01 Aug 2024 10:13:12 +0200</pubDate>
                        <title>Canada, per le Pmi un territorio da esplorare. Ma promettente</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/canada-per-le-pmi-un-territorio-da-esplorare-ma-promettente</link>
                        <description>Il commento di Paolo Quattrocchi su Il Sole 24 Ore.</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>“Il Canada è una nazione di cui si sa ben poco, se parliamo di possibilità commerciale. Comunemente l’associamo agli Stati Uniti, quasi che fossero un’appendice con un clima più rigido e meno abitanti. In verità il Canada è una nazione che condivide ben poco con gli Stati Uniti, in termini culturali e sociali. Solide radici anglo francesi, una cultura aperta e conservatrice allo stesso tempo, nativi americani con un forte radicamento nell’economia. Comprendere questa nazione può aiutarci a comprendere le opportunità che offre alle imprese italiane in cerca di mercati dove esportare.</p><h4><strong>Opportunità economiche e sviluppo</strong></h4><p>“Il Canada si muove molto bene: è molto <i>attento</i>, cauto e <i>bene</i> organizzato.” Spiega <a href="https://www.linkedin.com/in/paoloquattrocchi/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><u>Paolo Quattrocchi, </u></a>Partner dello studio legale ADVANT-Nctm <i>e Direttore del Centro</i> <i>Studi Italia Canada</i>. “Un paese a cui non manca nulla ma che è <i>sempre</i> alla ricerca di quel qualcosa in più che <i>può fare</i> la differenza; è su questo tema che si può sviluppare l’opportunità per ogni impresa italiana. L’approccio deve essere <i>professionale,</i> il nostro prodotto quindi deve essere una novità rispetto a quel che <i>gi</i>à esiste sul mercato, <i>la sua delivery impeccabile</i>.</p><p>I canadesi sono accoglienti e ascoltano, ma la loro disponibilità non deve essere confusa con <i>una banale e acritica</i> adesione ma deve essere vista come cauto ascolto. Non è un paese da<i> touch and go</i> ma ci <i>si</i> va con calma, preparazione, pensando a uno sviluppo nel tempo. Non è un luogo da vendita del prodotto solo tramite distributore, richiede la presenza. I canadesi devono vedere che tu sei presente, devono sentirti canadese.”</p><p>Comprendere la dimensione economica e sociale ci aiuta a definire le opportunità specialmente in settori cardine della nazione come quelli estrattivi.</p><p><a href="https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2024/08/01/canada-imprese-italiane/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>L'articolo integrale su econopoly.ilsole24ore.com</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>USA e Canada</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 31 Jul 2024 13:59:59 +0200</pubDate>
                        <title>Euribor manipolato verso le Sezioni Unite</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/euribor-manipolato-verso-le-sezioni-unite</link>
                        <description>Il nostro Francesco Mocci nell&#039;articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’ordinanza del 3 maggio 2024, n. 12007, resa dalla terza sezione della Corte di Cassazione aveva già in parte raffreddato gli entusiasmi suscitati in alcuni osservatori dal precedente provvedimento del Giudice di legittimità di dicembre sul controverso tema della manipolazione dell’Euribor nel periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008.</p><p><strong>Francesco Mocci </strong>sottolinea che "nella nuova ordinanza si nega recisamente che ai contratti di mutuo possa riconoscersi natura di "contratti a valle" dell'intesa anticoncorrenziale "a monte", perché quest'ultima era diretta ad alterare il mercato dei derivati e non quello dei finanziamenti. Non è quindi corretto considerare i contratti di finanziamento come lo sbocco del cartello vietato".</p><p><a href="https://www.ilsole24ore.com/art/euribor-manipolato-le-sezioni-unite-AFdhmZ2C" target="_blank" rel="noreferrer"><i><strong>Clicca qui per leggere l'articolo completo.</strong></i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 29 Jul 2024 14:17:12 +0200</pubDate>
                        <title>Il reale impatto del DL Agricoltura sul settore delle rinnovabili in Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-reale-impatto-del-dl-agricoltura-sul-settore-delle-rinnovabili-in-italia</link>
                        <description>Con la presente nota si intende riassumere e chiarire la portata dell&#039;articolo 5 del Decreto Legge n. 63 del 15 maggio 2024 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 112 (“DL Agricoltura”) ed entrato in vigore il 16 maggio 2024.</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>A cura di </i><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/piero-vigano" target="_blank"><i><strong><u>Piero Viganò</u></strong></i></a><i>, </i><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/giovanni-battista-de-luca" target="_blank"><i><strong>Giovanni Battista De Luca</strong></i></a><i>, </i><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/paola-putignano" target="_blank"><i><strong>Paola Putignano</strong></i></a><i> e<strong> </strong></i><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/pietro-canale" target="_blank"><i><strong>Pietro Canale</strong></i></a><i>.</i></p><p>L'articolo 5 ha introdotto alcune limitazioni all'installazione di impianti fotovoltaici a terra su aree agricole, modificando l'articolo 20 del Decreto Legislativo 199/2021 con l'introduzione di un nuovo comma 1-<i>bis</i> che prevede che l'installazione di impianti fotovoltaici a terra in aree agricole sia limitata alle “aree idonee”.</p><p class="text-justify">Il 12 luglio 2024 il Decreto Legge è stato convertito in Legge n. 101 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13 luglio 2024.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><h3 class="text-justify"><span><strong>Eccezioni al divieto</strong></span></h3><p class="text-justify">In primo luogo, l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra in aree classificate come agricole è ancora consentita:</p><p class="text-justify">a) se limitata al <i>repowering</i> e al <i>revamping</i> di impianti fotovoltaici preesistenti che non comportino un aumento della superficie occupata (lett. a), comma 8, art. 20 D. Lgs., 199/2021);</p><p class="text-justify">b) su terreni agricoli non produttivi, quali cave e miniere chiuse, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento (lett. c-<i>bis</i>, comma 8);</p><p class="text-justify">c) su aree in concessione al gruppo Ferrovie dello Stato, a gestori di infrastrutture ferroviarie, a società concessionarie di autostrade o a società di gestione aeroportuale su sedime aeroportuale (lett. c-<i>bis1</i>, comma 8);</p><p class="text-justify">d) su aree interne a fabbriche e stabilimenti industriali, nonché su aree racchiuse in un perimetro i cui punti non distino più di 500 metri dalla fabbrica o dallo stabilimento stesso (purché tali aree non siano vincolate ai sensi della seconda parte del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio). A questo proposito, si segnala che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), nel parere n. 130318 dell'8 agosto 2023 - reso a seguito di un quesito ambientale del Comune di Villalba sulla possibilità di considerare un impianto fotovoltaico esistente come complesso o stabilimento industriale unitario e stabile - ha chiarito che sono da considerarsi ammissibili, ai sensi dell'art. 20, lett. c<i>-ter</i> n. 2, D.Lgs. n. 199/2021, anche le aree classificate come agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da un impianto fotovoltaico a terra preesistente di potenza superiore a 20 kW (anche se quest'ultimo non è realizzato in un'area a destinazione industriale, artigianale o commerciale) (lett. c<i>-ter</i> n. 2, comma 8);</p><p class="text-justify">e) su aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri&nbsp; da esse (lett. c-<i>ter</i> n. 3 del comma 8).</p><p class="text-justify">Il testo convertito in legge prevede la possibilità di installare il fotovoltaico a terra anche nelle cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">L'installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra non è consentita:</p><p class="text-justify">i) su siti soggetti a bonifica (lett. b), comma 8);</p><p class="text-justify">ii) su aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché da cave e miniere (lett. c-<i>ter</i> n. 1, comma 8);</p><p class="text-justify">iii) su aree non vincolate ai sensi del Codice dei Beni Culturali e distanti almeno 500 metri da beni culturali vincolati ai sensi della seconda parte dell'articolo 136 del Codice dei Beni Culturali (lettera c-<i>quater</i>, comma 8).</p><p class="text-justify">Tali aree, pur essendo agricole, erano finora classificate come idonee dall'art. 20, comma 8 del D.Lgs. 199/2021 alle lettere b), c-<i>ter</i> n. 1 e c-<i>quater</i>.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">In secondo luogo, il divieto di impianti fotovoltaici con moduli a terra non si estende ai progetti:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>finalizzati alla creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>realizzati in attuazione delle misure di investimento del PNRR o del PNC o necessari per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR.</span></p></li></ul><p class="text-justify">&nbsp;</p><h3 class="text-justify"><span><strong>Impianti agrivoltaici</strong></span></h3><p class="text-justify">Pertanto, l'installazione di impianti agrivoltaici con moduli sopraelevati da terra (c.d. impianti agrivoltaici avanzati), come definiti dall'art. 65, commi 1-<i>quater</i> e 1-<i>quinquies</i> del D.L. n. 1/2012, ovvero che adottano soluzioni integrative innovative con l'assemblaggio dei moduli sopraelevati da terra, sfruttano tecnologie avanzate, prevedendo anche la rotazione dei moduli stessi, in modo da non compromettere la continuità delle attività colturali agro-pastorali dei terreni agricoli su cui insistono, continua a essere consentito in tutte le aree agricole, senza le limitazioni previste dal DL Agricoltura.</p><p class="text-justify">Ad oggi non è stato chiarito se, per essere esentati dal divieto, debbano essere soddisfatti ulteriori requisiti soggettivi anche da parte dei soggetti attuatori del progetto agrivoltaico avanzato (es. imprenditori agricoli, associazioni temporanee di imprese - ATI), in linea con il D.M. 22 dicembre 2023, n. 436 (“D.M. Agrivoltaico”) o se questi debbano essere soddisfatti solo ai fini dell'accesso agli incentivi ivi previsti, e quindi irrilevanti ai fini della disciplina del DL Agricoltura.</p><p class="text-justify">È dubbio se il divieto debba essere esteso anche agli impianti agrivoltaici semplici, cioè a quegli impianti che, pur prevedendo l'installazione di moduli a terra, sono realizzati in modo tale da consentire l'integrazione tra l'attività agricola e la produzione di energia elettrica e da valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi, senza compromettere la continuità dell'attività agricola. In questa ipotesi, il grado di integrazione tra i due sottosistemi è minore perché l'attività agricola si svolge esclusivamente tra le file di pannelli.</p><p class="text-justify">Sul punto, tuttavia, è necessario richiamare un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che nega l’assimilabilità degli impianti agrivoltaici ai “classici” impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, trattandosi di fenomeni in gran parte diversi tra loro, nonostante il comune punto di partenza (la produzione di energia elettrica da fonte pulita). Ed essendo situazioni non sovrapponibili, non possono essere assimilate <i>quoad effectum</i> (cfr., tra le altre, TAR Lecce Sez. II, Sentenza n. 1583/2022 e Consiglio di Stato Sez. IV, Sentenza n. 8029/2023).&nbsp;</p><p class="text-justify">Inoltre, se l'obiettivo del governo è quello di proteggere l'attività agricola e i terreni utilizzati per essa, sarebbe illogico vietare l'agrivoltaico “di base”; significherebbe vietare la combinazione di attività agricola e produzione di energia rinnovabile.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><h3 class="text-justify"><span><strong>Progetti legati al PNRR</strong></span></h3><p class="text-justify">La categoria residuale di progetti necessari per raggiungere gli obiettivi del PNRR potrebbe, allo stato attuale, includere, ad esempio:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>l'autoconsumo collettivo (perché è oggetto di una specifica misura del PNRR e insieme alle comunità energetiche è destinatario di uno specifico regime di incentivazione, ma non anche l'autoconsumo a distanza);&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>impianti fotovoltaici innovativi o impianti fotovoltaici combinati con l'idrogeno;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>impianti fotovoltaici per la produzione di biometano e biogas.</span></p></li></ul><p class="text-justify">&nbsp;</p><h3 class="text-justify"><span><strong>Le procedure già avviate</strong></span></h3><p class="text-justify">La nuova disposizione non si applica ai progetti in corso di approvazione, più precisamente agli impianti fotovoltaici che hanno già presentato la domanda di autorizzazione o per i quali l'autorizzazione o la procedura ambientale è già stata avviata alla data di entrata in vigore del DL Agricoltura (cioè il 16 maggio 2024).</p><p class="text-justify">Le disposizioni non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del Decreto, sia stato avviato almeno uno dei procedimenti amministrativi, comprese le procedure di valutazione ambientale, necessari per ottenere i titoli abilitativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse o sia stata rilasciata almeno una delle autorizzazioni medesime.</p><p class="text-justify">La disposizione non spiega cosa si intenda per procedure già “avviate”.</p><p class="text-justify">A. Per un'interpretazione meno restrittiva della norma, la semplice presentazione di una domanda di PAS, AU, PAUR, Screening VIA, VIA entro la data del 16 maggio 2024 potrebbe essere ritenuta sufficiente per considerare formalmente avviata la procedura.</p><p class="text-justify">B. Se si volesse aderire a un'interpretazione più restrittiva, le procedure già avviate potrebbero essere intese come segue:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>PAS: se la documentazione allegata al PAS è completa, il procedimento può considerarsi già avviato al momento della presentazione del PAS al Comune, anche se al 16 maggio 2024 non è ancora scaduto il termine di 30 giorni per il consolidamento del PAS. Nell'ipotesi invece che, a seguito della presentazione della domanda di PAS, sia necessario acquisire ulteriori atti di assenso previsti dalla legge, l'avvio del procedimento potrebbe coincidere con la comunicazione di avvio del procedimento/convocazione della Conferenza di servizi da parte del Comune;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>AU: il procedimento si intende avviato nel momento in cui l'Amministrazione competente invia al proponente la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt.&nbsp;7 e 9 della L. 241/1990;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>Screening VIA/PAUR: l'avvio del procedimento coincide con la pubblicazione della documentazione ambientale sul sito web dell'Autorità procedente e con la contestuale comunicazione della sua pubblicazione a tutte le Autorità potenzialmente interessate.</span></p></li></ul><p class="text-justify">L'interpretazione da dare all'espressione “procedura già avviata” sembra essere, quindi, un altro punto incerto del testo del DL Agricoltura, che non è stato chiarito, neppure durante il procedimento di conversione in legge.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><h3 class="text-justify"><span><strong>Durata dei contratti di diritto di superficie</strong></span></h3><p class="text-justify">In aggiunta a quanto sopra, l'art. 5, comma 2<i>-bis</i>, del DL Agricoltura prevede che tutti contratti di concessione di diritto di superficie, compresi quelli stipulati sotto forma di accordi preliminari, su terreni ricadenti nelle aree considerate idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. a, del D.Lgs. 199/2021, debbano essere stipulati per una durata minima di 6 anni. Qualora le parti concordino una durata inferiore o concedano il diritto di superficie omettendo l'indicazione di un termine specifico, il relativo contratto si intende stipulato per una durata di 6 anni.</p><p class="text-justify">Si precisa, inoltre, che al termine del primo periodo di 6 anni, il contratto di diritto di superficie si rinnova automaticamente per un ulteriore periodo di 6 anni. Al termine di questo secondo periodo, l'accordo si rinnova tacitamente alle stesse condizioni, a meno che una parte non comunichi all'altra - con lettera raccomandata e almeno sei mesi prima della relativa scadenza - la propria intenzione di rinnovare l'accordo a nuove condizioni o di non rinnovarlo affatto. La parte informata ha 60 giorni di tempo dal ricevimento di tale comunicazione per rispondere. In caso di mancata risposta o di mancato accordo tra le parti, il contrato di diritto di superficie in questione si considera risolto al termine del secondo periodo di validità.</p><p class="text-justify">Le disposizioni di cui sopra si applicano anche agli accordi preliminari/definitivi già in essere, a meno che una delle parti non decida di recedere dal relativo contratto entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge n. 101/2024. Tale diritto di recesso può essere letto come una via d'uscita concessa ai proprietari terrieri per evitare il nuovo regime fiscale applicato ai canoni di diritto di superficie a partire dal 1° gennaio 2024. Infatti, i proprietari terrieri sono ora nella posizione di rinegoziare tali canoni per compensare l'aumento della loro tassazione.</p><p class="text-justify">L'articolo 5, comma 2-<i>bis</i>, del DL Agricoltura appare poco chiaro e si presta a diverse interpretazioni. In particolare, non è del tutto chiaro se il termine di 6 anni si riferisca alla durata dei contratti preliminari/definitivi di diritto di superficie o alla durata del diritto di superficie costituito in virtù di tali contratti. Se dovesse prevalere questa seconda interpretazione, il diritto di recesso dai contratti preliminari di durata inferiore a 6 anni esercitato dai proprietari terrieri nella finestra temporale di 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge n. 101/2024 sarebbe considerato illegittimo.</p><p class="text-justify">Alla luce di quanto sopra, si prevede che, soprattutto in una prima fase dopo l'entrata in vigore del DL Agricoltura, ci sarà incertezza su come gestire i contratti di diritto di superficie e questo potrebbe ritardare o complicare le trattative volte ad acquisire la disponibilità dei terreni per lo sviluppo di nuovi impianti di energia rinnovabile.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><h3 class="text-justify"><span><strong>Conclusioni</strong></span></h3><p class="text-justify">In conclusione, l'impatto del DL Agricoltura sul mercato dell'energia solare sarebbe meno drammatico di quanto sembrasse a una prima lettura, grazie alle citate eccezioni al divieto. Tuttavia, appare abbastanza chiaro che le incertezze interpretative in ordine al significato di procedure già “avviate” potrebbe portare a un approccio non collaborativo da parte degli enti locali, anche con riferimento a progetti avviati prima del 16 maggio.&nbsp;</p><p class="text-justify">È inoltre evidente che gli impianti agrivoltaici sono previsti dal Governo come un nuovo modello di cooperazione tra l'industria della generazione fotovoltaica e l'attività agricola.&nbsp;</p><p class="text-justify">Gli investitori dovranno prestare molta attenzione al rapporto con l'agricoltore e alla relativa serietà e professionalità nello svolgimento delle attività agricole. L'agricoltore dovrà essere considerato come un contraente EPC, un operatore O&amp;M o un acquirente di energia elettrica nell'ambito dell'HTM e come tale i relativi documenti contrattuali dovranno essere strutturati tenendo conto di una rigorosa allocazione del rischio anche attraverso meccanismi di sostituzione. Il titolo di proprietà sui terreni dovrà tenere conto anche dello svolgimento delle attività agricole.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 29 Jul 2024 10:01:03 +0200</pubDate>
                        <title>Misure fiscali shock per i capitali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/misure-fiscali-shock-per-i-capitali</link>
                        <description>L&#039;intervista del nostro Lukas Plattner a Milano Finanza. </description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Negli ultimi anni l'Unione Europea e il governo italiano hanno fatto molto per semplificare e incentivare l'accesso delle imprese, e in particolare delle Pmi, al mercato dei capitali.</p><p>“Non è però abbastanza” - dice Lukas Plattner, avvocato partner di ADVANT Nctm ed esperto di regolamentazione dei mercati finanziari - "Adesso occorre introdurre misure shock di incentivazione fiscale, sia per le aziende, sia per il retail".&nbsp;</p><p>Per l'esperto, dunque, serve un ulteriore passo coraggioso che permetta all'Italia di diventare modello in Europa negli incentivi alle imprese che scelgono la quotazione.&nbsp;</p><p>“Bisogna però fare presto” sottolinea Plattner, “non c'è più tempo. È questo, infatti, un momento in cui le quotazioni languono sui listini Ue, i delisting aumentano e per invertire la rotta servono passi ulteriori e innovativi.”</p><p><i><strong>L'articolo integrale disponibile sul numero di sabato 27 luglio 2024 di Milano Finanza.</strong></i></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                            
                            
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                        <guid isPermaLink="false">news-7842</guid>
                        <pubDate>Thu, 25 Jul 2024 11:49:41 +0200</pubDate>
                        <title>Consulenza finanziaria e finfluencer, parola all&#039;avvocato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/consulenza-finanziaria-e-finfluencer-parola-allavvocato</link>
                        <description>L&#039;intervista di Bluerating al nostro Luca Zitiello sull&#039;importante tema della regolamentazione normativa nel mondo dei finfluencer </description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il tema sicuramente più delicato relativo al mondo dei finfluencer è quello della regolamentazione normativa. A tal proposito BLUERATING ha deciso di interpellare uno dei maggiori esperti italiani in materia di diritto applicato ai servizi d’investimento, l’avvocato Luca Zitiello di Advant Nctm.</p><p><strong>Quando i consigli finanziari di un influencer a suo giudizio possono rientrare nell’esercizio non autorizzato dell’attività di consulenza finanziaria e quali invece sono i confini “leciti” dell’educazione finanziaria sui social?</strong><br>Per rispondere correttamente a questa domanda bisogna rifarsi alla definizione di consulenza in materia finanziaria contenuta nella Mifid, che, non dimentichiamolo, ha avuto il grande merito di riconoscerne la fondamentale rilevanza come elemento condizionante le scelte degli investitori, riportando il servizio di consulenza tra quelli sottoposti ad autorizzazione e sottoponendolo a rigorose regole di condotta. La consulenza consiste in una raccomandazione personalizzata avente a oggetto strumenti finanziari. Essa dunque si caratterizza per tre elementi fondamentali: essere una raccomandazione, ossia avere ad oggetto un consiglio di comprare, vendere, tenere, sottoscrivere o rimborsare; essere personalizzata, ossia rivolta a un singolo investitore e presentata come per lui adeguata secondo un modello one to one e non one to all; avere a oggetto strumenti finanziari, ossia titoli e non valute o commodities. Al fine di capire quale sia l’ambito di attività consentito e quali invece le condotte che rappresentano esercizio abusivo del servizio di consulenza l’Esma ha emesso lo scorso 11 luglio 2023 un documento molto importante denominato Supervisory briefing on understanding the definition of advice under Mifid 2 in cui si ripercorrono i requisiti essenziali e si forniscono esempi concreti, unitamente a un questionario, al fine di specificare i limiti delle attività e indagare le aree grigie e di confine. Si noti come alcune esemplificazioni riguardino proprio gli influencer che operano attraverso i social media, come per esempio Facebook o Instagram. Con riferimento a questi soggetti va considerato che essi operano principalmente usando il web e che di per sé l’impiego di internet sembrerebbe a prima vista garantire l’assenza del secondo requisito, ossia quello della personalizzazione, in quanto la tecnica stessa implica il rivolgere un messaggio al pubblico, ossia a una serie indifferenziata di persone. Infatti non compie abusivismo chi pubblica le proprie idee d’investimento o la propria opinione sull’andamento di uno strumento finanziario. Al contrario, viola le regole chi rivolge una raccomandazione a un singolo investitore presentando la stessa come per lui adeguata. Il documento Esma al riguardo chiarisce che una raccomandazione diffusa attraverso canali distributivi, come internet, di per sé non esclude l’elemento della personalizzazione. Va verificata infatti l’intera condotta e quindi può rappresentare consulenza finanziaria quell’attività a cui alla raccomandazione espressa su Instagram, ossia al pubblico, seguano poi delle mail o dei messaggi personalizzati nei quali la stessa raccomandazione venga proposta come adeguata a singoli risparmiatori concretizzandosi in tali casi il reato di abusivismo finanziario.</p><p><strong>Come potrebbe a suo avviso intervenire il legislatore per limitare eventuali attività di phishing da parte di chi si autoproclama esperto di investimenti?</strong><br>A questa domanda sta cercando di dare una risposta una recente proposta di regolamentazione, la Retail Investment Strategy (Ris), proveniente dalla Commissione europea e ora all’attenzione del Consiglio europeo e del Parlamento e volta a modificare la Mifid e la Idd. In una proposta di emendamento della relatrice Yon-Courtin si prende atto che le nuove generazioni sono le più vulnerabili alle pratiche di mis-selling e che lo sviluppo dei cosiddetti finfluencer, che pur può promuovere la crescita dell’educazione finanziaria, ha bisogno di regole per salvaguardare la fiducia degli investitori. In particolare si prevede che gli intermediari abilitati che scelgano di usare finfluencer per la promozione dei propri prodotti debbano redigere un contratto scritto in cui sia chiarito lo scopo e la natura dell’attività posta in essere dal finfluencer, sia previsto l’obbligo di fornire alle autorità competenti la sua identità e i suoi riferimenti e, soprattutto, si prevede l’obbligo di vigilanza in capo agli intermediari abilitati per il rispetto delle regole di condotta. Sta di fatto però che al momento l’attività di ricerca e analisi finanziaria, differentemente dalla consulenza finanziaria, è libera e non ha barriere all’ingresso. Quand’anche&nbsp; l’attività dell’influencer non scada nell’abusivismo, c’è comunque bisogno di una regolamentazione più stringente e di chiare sanzioni per chi non sia trasparente, non rispetti la disciplina sul conflitto di interessi, non rilevi le sue fonti, non faccia disclosure su ogni forma di incentivo ricevuto e la sua effettiva quantificazione, al fine di contrastare in modo efficiente il rischio che, soprattutto i giovani, cadano preda del primo pifferaio magico che si improvvisa esperto di mercati finanziari. Ciò non toglie che si debba incidere sull’educazione finanziaria e sulla consapevolezza: quello che (apparentemente) non costa non vale e non si possono affidare le proprie scelte d’investimento a soggetti che non sono abilitati e che non offrano sufficienti garanzie di poterne rispondere.</p><p><a href="https://www.bluerating.com/banche-e-reti/817531/consulenza-finanziaria-e-finfluencer-parola-allavvocato" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Tratto da Bluerating</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 24 Jul 2024 12:34:00 +0200</pubDate>
                        <title>Revisione Ucits DEA, Esma aspetta i feedback del mercato entro il 7 agosto</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/revisione-ucits-dea-esma-aspetta-i-feedback-del-mercato-entro-il-7-agosto</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nell’ambito della revisione della <strong>Direttiva 2007/16/CE</strong> sugli eligible assets per i <strong>fondi UCITS (UCITS EAD)</strong>, la Commissione Europea ha incaricato l’<strong>ESMA (European securities and markets Authority</strong>) effettuare una valutazione sull’attuazione della Direttiva negli Stati membri e sulle divergenze emerse nel corso della sua applicazione, nonché di elaborare raccomandazioni su come modificare la UCITS EAD per mantenerla in linea con gli sviluppi del mercato.<br>Dall’adozione della Direttiva ad oggi, infatti, il numero, il tipo e la varietà di strumenti finanziari sono notevolmente aumentati, determinando incertezza in merito all’ammissibilità di alcuni assets nell’ambito dell’investimento dei fondi; ciò ha dato origine a interpretazioni e pratiche di mercato divergenti e a possibili rischi per la protezione degli investitori.<br>L’ESMA è stata quindi invitata, tra le altre cose, a fornire chiarimenti sulle definizioni chiave e sui criteri in base ai quali un’attività possa essere considerata eligible e a valutare rischi e benefici derivanti dall’esposizione dei fondi a classi di attività non ammissibili per l’investimento diretto.<br>A questo proposito, il 7 maggio 2024 l’ESMA ha pubblicato una<i> Call for Evidence</i> al fine di raccogliere dal mercato feedback sulle prassi sviluppate e sulle questioni interpretative connesse ai temi sostanziali contenuti nella Direttiva.<br>&nbsp;</p><h4><strong>L’iter</strong></h4><p>La Call for Evidence è suddivisa in due sezioni. Nell’ambito della prima, l’Autorità di Vigilanza formula 19 domande allo scopo di ottenere evidenze su: (i) questioni di convergenza, chiarezza, interpretazione e applicazione pratica di concetti e definizioni di primario rilievo della Direttiva, quali quelli di indici finanziari, strumenti del mercato monetario, liquidità e attività finanziarie liquide, limiti di investimento, titoli trasferibili, criteri di valutazione e gestione del rischio, derivati incorporati, strumenti delta-one, investimenti di fondi in altri fondi; (ii) valutazioni sulla persistente attualità – alla luce delle mutate condizioni di mercato – di alcuni concetti espressi nella Direttiva, quale quello di presunzione di liquidità e negoziabilità; (iii) possibile miglioramento della disciplina con riguardo alle questioni relative alla gestione efficiente del portafoglio. Nell’ambito della seconda sezione, invece, l’ESMA formula sei domande al fine di ottenere riscontri e dati in merito alla modalità e misura in cui i fondi UCITS hanno acquisito esposizioni dirette e indirette in determinate classi di attività che possono determinare problemi interpretativi in merito alla loro ammissibilità e/o rischi per gli investitori al dettaglio.<br>&nbsp;</p><h4><strong>La posizione dell’Esma</strong></h4><p>L’ESMA, in proposito, si dichiara consapevole dell’esistenza di pareri e interpretazioni divergenti e della limitata disponibilità di dati, ed è quindi interessata a ricevere analisi e considerazioni dai partecipanti al mercato per valutare i possibili benefici connessi all’assunzione da parte dei fondi di esposizioni dirette o indirette in tali classi di attività. In particolare, l’Autorità di Vigilanza domanda agli interessati di: (i) compilare una tabella in cui sono elencate diverse classi di attività “controverse” (tra le quali, ad esempio, prestiti strutturati/a leva, obbligazioni catastrofe, quote di emissione, merci, cripto assets e azioni non quotate), indicando i possibili benefici associati all’assunzione di esposizioni dirette o indirette dei fondi in tali strumenti, fornendo altresì prove a supporto della posizione espressa, tenendo conto delle caratteristiche dei mercati sottostanti; (ii) fornire evidenze di come le esposizioni indirette nelle classi di attività elencate aumenterebbero o ridurrebbero i costi e/o i rischi rispetto agli investimenti diretti; (iii) esprimere parere sull’opportunità di adottare un approccio look-through, con l’obiettivo di ridurre la possibilità per i fondi di assumere un’esposizione indiretta in classi di attività altrimenti non ammissibili; (iv) valutare rischi e benefici per i fondi in relazione all’investimento in titoli emessi da veicoli di cartolarizzazione e all’assunzione di posizioni corte tramite determinati strumenti finanziari, quali i derivati.</p><p>Le risposte alla Call for Evidence potranno essere inviate entro il 7 agosto 2024, perché l’ESMA possa fornire il proprio parere tecnico alla Commissione entro il 31 ottobre 2024.</p><p>A cura di <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/jessica-facchini" target="_blank">Jessica Facchini</a> per <a href="https://www.investiremag.it/investire/2024/07/24/news/revisione-ucits-dea-esma-aspetta-i-feedback-del-mercato-entro-il-7-agosto/" target="_blank" rel="noreferrer">Investire</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 23 Jul 2024 11:58:32 +0200</pubDate>
                        <title>The path to mainstreaming | Health Impact Assessment in Italy</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-path-to-mainstreaming-health-impact-assessment-in-italy</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>In this volume of Impact Assessment Outlook Journal, Valentina Cavanna talks about the path to mainstreaming and the health impact assessment in Italy.</i></p><p><a href="http://example.comfileadmin/nctm/PDF/Articolo_IEMA.pdf"><i><strong><u>Click here to read</u></strong></i></a><br>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>ESG</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 16 Jul 2024 13:02:00 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm, oltre l’istituzionalizzazione </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-oltre-listituzionalizzazione</link>
                        <description>L&#039;intervista integrale a Paolo Montironi nel nuovo numero di MAG</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>L’integrazione di Zitiello Associati è solo l’ultima mossa di un progetto strategico che porterà lo studio a raggiungere il traguardo dei 100 milioni di fatturato nel 2026. Montironi: «Guardiamo al futuro».</i></p><p>Nell’anno delle integrazioni tra studi legali (si veda l’articolo che segue in questo numero di MAG), anche ADVANT Nctm ha fatto la sua mossa mettendo a segno un’importante operazione nel settore della consulenza e del contenzioso regolamentare, integrando la boutique Zitiello Associati. Il deal, rivelato in anteprima da Legalcommunity, ha portato nello studio un team di ventidue professionisti che ora portano a più di 300 (inclusi i praticanti) i legali attivi in ADVANT Nctm.</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/nctm/PDF/Mag.pdf" target="_blank"><strong><u>Clicca qui per l'intervista integrale al Senior Partner di ADVANT Nctm, Paolo Montironi.</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 16 Jul 2024 10:56:00 +0200</pubDate>
                        <title>The European Commission-One Year of Foreign Subsidies Regulation</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-european-commission-one-year-of-foreign-subsidies-regulation</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Happy birthday, Foreign Subsidies Regulation! You took effect on 12 July 2023 and provided your guardian, the European Commission, with new powers to ensure a level playing field within the EU’s internal market. It may now investigate distortive effects of foreign subsidies in contexts such as company acquisitions and public tenders.The European Commission has embraced its new child and has so far used its tools more eagerly and broadly than many would have expected. These are the main Foreign Subsidies Regulation enforcement actions and trends so far:</p><p class="text-justify"><strong>Effects on M&amp;A Transactions</strong></p><p class="text-justify">Companies need to notify acquisitions, mergers and joint ventures to the European Commission when the target company/joint venture achieves an EU-wide turnover of at least EUR&nbsp;500 million and the parties were granted at least EUR 50 million in combined financial contributions from non-EU countries in the previous three years. Financial contributions in this context not only include state guarantees, equity contributions or loans but also tax benefits, project grants and revenues from sales to state entities.</p><p class="text-justify">Notification obligations started on 12 October 2023. Since then, the Foreign Subsidies Regulation has been applied to more deals than initially assumed. In the first 100 days alone, the Commission engaged in pre-notification discussions for 53 transactions, of which 14 were then formally notified. Out of those transactions, many were subject to parallel assessment under the EU Merger Regulation, some to parallel assessment under national merger control procedures in the EU and roughly half also to parallel assessment under foreign direct investment screening in the EU.</p><p class="text-justify">The Commission has so far found sufficient indications of distortive foreign subsidies in one case. In June 2024, it opened an in-depth investigation of the planned acquisition by Emirates Telecommunications Group Company PJSC of Eastern European telecommunication operator PPF Telecom Group B.V. Emirates Telecommunications Group Company PJSC is a telecommunication operator based in Abu Dhabi and has allegedly received unlimited guarantees, loans and further financial contributions from the United Arab Emirates. The investigation is still ongoing.</p><p class="text-justify"><strong>Effects on Public Tenders&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">New ex-ante notification obligations also apply to public procurement procedures that exceed certain thresholds. Again, the tool aims at identifying and controlling direct or indirect financial contributions by non-EU countries that are limited to one or more companies or industries, and thus confer the beneficiaries an unfair competitive advantage in the EU market. If the European Commission finds such distortive effects caused by the foreign subsidies, it may issue structural and behavioral remedies.</p><p class="text-justify">The Commission has already opened several in-depth investigations into public tenders:</p><ul><li><span>In February 2024, the Commission opened an in-depth investigation following the notification of a bid by Chinese state-owned company CRRC Qingdao Sifang Locomotive Co. Ltd. for providing and maintaining electric trains in Bulgaria.</span></li><li><span>In April 2024, the Commission opened in-depth investigations following two notifications of bidding consortia for the construction and operation of a solar plant in Romania. One consortium included a German subsidiary of LONGi Green Energy Technology Co. Ltd, which is listed on the Hong Kong Stock Exchange. The other consortium included Shanghai Electric UK Co. Ltd. and Shanghai Electric Hong Kong International Engineering Co. Ltd., both ultimately controlled by the P.R. China.</span></li></ul><p class="text-justify">The Commission didn’t need to take a final decision as each bidder withdrew its offer.</p><p class="text-justify"><strong>Dawn Raids</strong></p><p class="text-justify">The European Commission may as well start investigations on its own initiative: It may request notifications for smaller M&amp;A deals and public procurement procedures, and it may also conduct dawn raids. During dawn raids, the Commission may examine all digital and physical company records, take copies thereof, seal business premises, and ask staff members for explanations on facts or documents relating to the subject matter of the inspection.</p><p class="text-justify">The Commission made first use of the latter option in April 2024: It carried out an unannounced inspection at the Dutch and Polish offices of the Chinese state-owned company Nuctech. The Commission claims that Nuctech may have received foreign subsidies that could distort the internal market at the expense of other security equipment companies. Nuctech is currently challenging the Commission’s actions before the EU’s General Court.</p><p class="text-justify"><strong>Early Enforcement Trends</strong></p><p class="text-justify">The European Commission is using its new tools under the Foreign Subsidies Regulation very actively and extensively. Some priorities are already becoming apparent: while the Commission’s focus on Chinese companies had been anticipated from the start, the heightened scrutiny for state-owned Arab companies is a more recent trend. Still, the regulatory burden of the Foreign Subsidies Regulation is also felt by businesses based in the EU, the US, the UK or Switzerland when planning and implementing M&amp;A deals.</p><p class="text-justify">Energy, transportation, telecommunication and security equipment are so far the sectors in the spotlight of the Commission’s actions. However, we expect the Commission to extend its investigations to further sectors – like other services for critical infrastructure – in the coming years.</p><p class="text-justify"><strong>Practical Advice for Businesses</strong></p><p class="text-justify">Companies operating in these sectors and receiving financial contributions from non-EU countries should be particularly aware of the risk of investigations and prepare for them. For them, it is advisable to make themselves familiar with the European Commission’s dawn raid procedures. Notably, these rules may differ significantly from those applicable to investigations by national authorities in other contexts.</p><p class="text-justify">More generally, when preparing large M&amp;A deals or offers for public tenders, the potential notification requirements need to be considered. First experiences show that, for example, the pre-notification discussions with the Commission for company acquisitions can be quite lengthy and can include several requests for information. The implementation of internal reporting systems to continuously gather information on all forms of financial contributions from non-EU governments helps in preparing for such scenarios.</p><p class="text-justify">Companies should also watch out for sectoral market investigations – a tool that the Commission has not used so far but will likely use in the mid-term.</p><p class="text-justify"><i><strong>Written By Christoph Heinrich and Dr. Cathleen Laitenberger (ADVANT Beiten), Manuela Becchimanzi and Francesco Mazzocchi (ADVANT Nctm)</strong></i></p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><a href="https://europeanbusinessmagazine.com/business/the-european-commission-one-year-of-foreign-subsidies-regulation/" target="_blank" rel="noreferrer">By European Business Magazine</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 15 Jul 2024 14:37:43 +0200</pubDate>
                        <title>Terza bozza del Decreto Fer X: le principali novità (e criticità)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-principali-novita-e-criticita-della-terza-bozza-del-decreto-fer-x</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Con la presente nota, si intende riepilogare le principali novità introdotte nella nuova bozza del c.d. “Decreto Fer X” circolata il 31 maggio 2024, nonché commentare alcuni degli elementi critici rimasti irrisolti o emersi con la nuova bozza.</p><p class="text-justify">Per avere, dunque, una visione complessiva della struttura e dei contenuti del Decreto Fer X, si rimanda al nostro articolo già pubblicato in data 10 aprile 2024<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a>.</p><p><i><u>Contingenti di potenza messi a gara&nbsp;</u></i></p><p class="text-justify">I contingenti di potenza di volta in volta messi a gara non sono fissi, ma sono determinati, dal MASE (con il supporto tecnico di Terna e del GSE) sulla base, <i>inter alia</i>:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>della curva di domanda;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>della tecnologia;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>di specifici coefficienti individuati per ciascuna zona di mercato;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>dell’evoluzione attesa della domanda elettrica;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>del numero di procedimenti autorizzativi avviati e conclusi;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>dell’evoluzione attesa della rete di trasmissione, nonché&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>dei tempi di realizzazione, della vita utile e dei costi delle diverse tecnologie di fonte rinnovabile.</span></p></li></ul><p class="text-justify">La curva di domanda è determinata dall’interpolazione di cinque coppie di quantità/prezzo dell’energia elettrica secondo quanto meglio dettagliato nell’Allegato 2 alla nuova bozza di decreto.</p><p class="text-justify">Rispetto agli altri meccanismi di incentivazione l’integrazione della regolazione del mercato è davvero marcata ma le ragioni appaiono evidenti: evitare un eccessivo aggravio sulle tariffe elettriche tenuto conto della rilevante potenza che dovrebbe essere incentivata ma anche per evitare di aggravare l’instabilità della rete e ottimizzare la gestione in sicurezza del sistema, tenuto conto del carattere non programmabile dei volumi di energia che saranno prodotti.</p><p class="text-justify">Nel complesso, i contingenti incentivabili sono stati ridotti per il fotovoltaico di potenza maggiore di 1 MW (da 45 a 40 GW) e incrementati per gli impianti fotovoltaici che accedono direttamente tramite iscrizione al registro, ossia quelli aventi potenza uguale o inferiore a 1 MW (da 5 a 10 GW).&nbsp;</p><p class="text-justify">Tra gli impianti fotovoltaici incentivabili ai sensi della nuova bozza, infine, rientrano ora anche gli impianti installati su specchi d’acqua.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><i><u>Le tariffe</u></i></p><p class="text-justify">L’offerta di riduzione percentuale non è più necessariamente almeno pari al 2%, ma verrà di volta in volta determinata con la pubblicazione del bando.</p><p class="text-justify">Per gli impianti di potenza superiore a 1 MW, la base di asta è ora diversa a seconda di condizioni di costo particolarmente elevate e condizioni di costo particolarmente basse. In particolare, sono stati infatti introdotti:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>il prezzo di esercizio superiore e&nbsp;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il prezzo di esercizio inferiore,&nbsp;</span></p></li></ul><p class="text-justify">rispettivamente pari a Euro 95 ed Euro 70 sia per l’eolico che per il fotovoltaico.&nbsp;</p><p class="text-justify">Nello specifico, il “prezzo di esercizio superiore” è definito come il prezzo posto a base d’asta in caso di condizioni di costo particolarmente elevate.</p><p class="text-justify">Il “prezzo di esercizio inferiore”, invece, è il prezzo posto a base d’asta in caso di condizioni di costo particolarmente basse.</p><p class="text-justify">Il “prezzo di aggiudicazione”, dunque, dovrebbe essere quello di esercizio (superiore, inferiore o, comunque, fissato in questo intervallo) decurtato della percentuale di ribasso offerta e accettata in asta. Tuttavia, la bozza di decreto, nel definire il “prezzo di aggiudicazione” sembra non aver considerato l’introduzione dei prezzi di esercizio rispettivamente superiore e inferiore, riferendosi solamente a quello superiore.</p><p class="text-justify">Questo disallineamento tra prezzo di aggiudicazione e prezzo di esercizio superiore/inferiore è replicato anche nella disciplina delle modalità di esecuzione delle offerte (art. 4, comma 3) e nella determinazione della curva di domanda.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><i><u>I rapporti con i long-term PPA e il Mercato per il Servizio del Dispacciamento</u></i></p><p class="text-justify">Nella precedente versione della bozza di decreto era previsto che la quota di potenza non incentivata potesse essere oggetto di un contratto di approvvigionamento di energia elettrica a lungo termine (c.d. Long-Term PPA).&nbsp;</p><p class="text-justify">Tale previsione non aveva ragion d’essere dal momento che, a prescindere dall’incentivazione, tutta l’energia prodotta dall’impianto rimane comunque nella disponibilità del produttore.</p><p class="text-justify">Nella nuova bozza del decreto, dunque, è stato eliminato il riferimento alla quota parte di energia non incentivata e, ad oggi, pertanto, anche se l’intera potenza dell’impianto è oggetto di incentivazione, il produttore può liberamente sottoscrivere un Long-Term PPA per valorizzare tutta l’energia prodotta dall’impianto.</p><p class="text-justify">L’intervenuta sottoscrizione di un Long-Term PPA è peraltro ancora prevista tra i criteri di priorità.</p><p class="text-justify">Restano però da comprendere tanti aspetti relativi all’interazione tra il meccanismo CFD del Fer X e detto Long-Term PPA tra cui la natura fissa o necessariamente indicizzata e variabile del corrispettivo.&nbsp;</p><p class="text-justify">Quanto all’obbligo di partecipare al Mercato per il Servizio del Dispacciamento, lo stesso è stato esteso a tutti gli impianti aventi una potenza superiore a 1 MW, ossia a tutti quegli impianti che parteciperanno alle aste.</p><p class="text-justify">In questo solco, si inserisce la previsione secondo la quale&nbsp;il pagamento del prezzo di aggiudicazione da parte del GSE avviene sulla base della producibilità (anziché dell’effettiva immissione) nei casi di impianti soggetti a taglio della produzione in esito a ordini impartiti dai gestori delle reti o in esito a ordini di dispacciamento disposti da Terna sul mercato del bilanciamento (MB; tipicamente ordini di limitazione della produzione ossia dell’immissione in rete) e/o nelle piattaforme europee di bilanciamento. Ciò porta ad una maggiore integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili nelle logiche di mercato e, al contempo, di ridurre il rischio volume sostenuto dai medesimi impianti.</p><p class="text-justify">Allo stato, risulta, infine, irrisolto il rapporto tra la determinazione della tariffa incentivante di cui al Fer X e il corrispettivo che sarà fissato dal GSE, previa emanazione del relativo Decreto Ministeriale, per il c.d. “secondo Energy Release” di cui al D.L. n. 181/2023.&nbsp;</p><p class="text-justify">In particolare, si ricorda che tale ultimo meccanismo è strutturato come segue:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>da un lato, le imprese energivore, a fronte del rispetto di alcuni impegni relativi alla realizzazione potranno acquistare energia elettrica da fonti rinnovabili e le relative garanzie d’origine in via anticipata per un periodo di 3 (tre) anni mediante la stipula di un contratto per differenza a due vie rispetto ad un prezzo prefissato dal GSE stesso (“<strong>Primo Contratto</strong>”) e a fronte dell’assunzione, da parte delle imprese energivore di determinati impegni (si v.&nbsp;</span><i><span>infra</span></i><span>);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>dall’altro lato e dall’entrata in esercizio degli Impianti (come di seguito definiti), le imprese energivore stipulano con il GSE un contratto per differenza avente ad oggetto la restituzione, per una durata di 20 (venti) anni, della quantità di energia elettrica anticipata (e delle relative garanzie d’origine) nel periodo di cui al punto che precede (“<strong>Secondo Contratto</strong>”).</span></p></li></ul><p class="text-justify">Per poter accedere al meccanismo, le imprese energivore dovranno impegnarsi, al momento della conclusione del Primo Contratto, a realizzare impianti addizionali e quindi nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In alternativa, le imprese energivore possono impegnarsi ad acquistare da soggetti terzi, tramite appositi contratti di approvvigionamento a termine l’energia rinnovabile oggetto di nuova realizzazione (Long-Term Corporate PPA). In questo secondo caso, l’impresa energivora si impegna anche per conto dei terzi produttori nei confronti del GSE per la futura restituzione dell’energia elettrica anticipata.</p><p class="text-justify">Ebbene, non è ancora chiaro se le relative tariffe aggiudicate ad esito delle aste di cui al FER X saranno considerate nella determinazione del corrispettivo che il GSE richiederà per l’acquisto dell’energia elettrica da parte delle imprese energivore secondo il meccanismo di cui al D.L. n. 181/2023.</p><p class="text-justify">Si segnala, in ogni caso, che la bozza in esame non dovrebbe essere quella definitiva. &nbsp;Il Direttore Generale del MASE, Noce, ha infatti recentemente dichiarato che il Ministero sta recependo le indicazioni di ARERA dirette a rendere più competitive le aste. Nel proprio parere del 6 giugno ARERA ha suggerito, in particolare (i) di introdurre un limite al numero di manifestazioni di interesse che si possono avanzare con riferimento a ciascun progetto (questo dovrebbe portare alla possibilità di partecipare a non più di tre procedure competitive nel periodo 2024-2028); (ii) di scartare (per una quota pari a una capacità minima calcolata in termini di numero di offerte o di percentuale rispetto al contingente minimo previsto dall'asta) le offerte che si si posizionano nelle ultime posizioni utili anche in caso di offerte inferiori rispetto al contingente minimo.</p><p class="text-justify">L’11 giugno 2024, Noce ha, infine, dichiarato che il MASE mira ad ottenere un’approvazione “temporanea” del decreto da parte della Commissione europea per un periodo “transitorio” fino al 31 dicembre 2025, al fine di avviare le procedure competitive già entro il 2024. Ne consegue, dunque, che, una volta finito tale periodo “transitorio”, sarà necessario procedere con una nuova approvazione dello schema incentivante per il successivo periodo fino al 2028.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare Piero Viganò e Ernesto Rossi Scarpa Gregorj.</i></p><hr><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a> <a href="https://www.advant-nctm.com/news/articoli/la-nuova-bozza-di-d-m-fer-x-modifiche-rilevanti-e-novita-principali" target="_blank">www.advant-nctm.com/news/articoli/la-nuova-bozza-di-d-m-fer-x-modifiche-rilevanti-e-novita-principali</a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Eolico</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Idroelettrico</category>
                            
                                <category>PPA</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 10 Jul 2024 12:39:00 +0200</pubDate>
                        <title>La prova del corretto operato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-prova-del-corretto-operato-1</link>
                        <description>Di seguito, l&#039;articolo a cura del nostro Paolo Francesco Bruno su Fondi &amp; Sicav</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con la recente decisione n. 7418 del 13 giugno 2024, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (Acf) offre un utile spunto per rammentare quali sono gli obblighi informativi cui è tenuto ad adempiere l’intermediario finanziario in caso di negoziazione di fondi e come essi possono essere dimostrati. La vicenda concerneva l’acquisto di quote di fondi comuni d’investimento Ucits da parte di due coniugi. In seguito all’acquisto, il Consiglio di Amministrazione della Sgr decideva di sospendere temporaneamente tutte le richieste di sottoscrizione e di switch del fondo, comunicando poi ai clienti le operazioni di scorporo effettuate dalla società di gestione nel tempo. Dalla successiva vendita dei titoli, tuttavia, gli investitori lamentavano una rilevante perdita in linea capitale, di cui chiedevano ristoro all’intermediario. Dal punto di vista probatorio, rammentando che l’Acf non svolge un’attività istruttoria “profonda” come quella che avviene nel processo ordinario di cognizione, è bene ricordare che l’intermediario è onerato comunque a depositare “tutta la documentazione afferente al rapporto controverso” (come ricorda il Regolamento concernente l’Acf) e assume su di sé l’onere di dimostrare il proprio corretto operato. A fronte della ridda eterogenea di contestazioni mosse a carico dell’intermediario collocatore, quest’ultimo ha sistematicamente replicato alle censure mosse, fornendo evidenze probatorie idonee a dimostrare la correttezza del proprio operato.</p><p><i><strong>Articolo integrale disponibile sull'edizione lug/ago di Fondi&amp;Sicav</strong></i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 02 Jul 2024 11:07:00 +0200</pubDate>
                        <title>Le tre versioni della Ris a confronto</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-tre-versioni-della-ris-a-confronto</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>Le posizioni di Commissione, Parlamento e Consiglio sulla Ris</strong></p><p class="text-justify">Ancora un po’ più annacquata la proposta del Consiglio. Aggiunge <strong>Francesco Mocci, </strong>Partner ADVANT Nctm: «Per il Consiglio occorrerà rispettare alcuni principi generali. In pratica gli inducement non devono spingere gli intermediari a offrire o raccomandare un prodotto al posto di un altro; l’ammontare degli incentivi deve essere proporzionale al valore del prodotto e al livello di servizio prestato; non ci devono essere differenze tra gli incentivi in relazione a prodotti “di casa” o di fornitori terzi; non ci deve essere un beneficio per il percettore senza un vantaggio tangibile per il cliente. Inoltre occorrerà soddisfare un nuovo inducement test, tra le cui componenti ritroviamo il quality enhancement test, o test di innalzamento della qualità del servizio, che era già presente nella Mifid 2 e che la Commissione e il Parlamento non intendevano più riproporre».</p><p class="text-justify">«Il Consiglio propone per i Priips un vero e proprio value for money process a carico di produttori e distributori, che include la necessaria comparazione dei costi e dei rendimenti dei prodotti con quelli affini disponibili sul mercato. La costruzione del cosiddetto peer group dei prodotti comparabili deve essere effettuata sulla base della metodologia e dei dati forniti da Esma ed Eiopa. In caso di significativa divergenza dal mercato, produttori e distributori, con una certa flessibilità, dovranno adottare gli accorgimenti più opportuni per assicurare valore al prodotto e correggere i disallineamenti nocivi per gli investitori».</p><p class="text-justify"><i>La versione integrale su Il Sole 24 Ore.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 02 Jul 2024 10:32:00 +0200</pubDate>
                        <title>Introduzione alla cybersecurity</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/introduzione-alla-cybersecurity</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>Cybersecurity</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 01 Jul 2024 17:33:00 +0200</pubDate>
                        <title>供应链尽职调查： 欧盟和非欧盟公司的责任</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/%E4%BE%9B%E5%BA%94%E9%93%BE%E5%B0%BD%E8%81%8C%E8%B0%83%E6%9F%A5-%E6%AC%A7%E7%9B%9F%E5%92%8C%E9%9D%9E%E6%AC%A7%E7%9B%9F%E5%85%AC%E5%8F%B8%E7%9A%84%E8%B4%A3%E4%BB%BB</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>作者： Valentina Cavanna</i></p><p class="text-justify">欧盟（EU）的监管框架正在迅速演变，新规对欧盟和非欧盟公司都将产生影响。其中一个关键主题是供应链尽职调查，其背后的驱动力是对全球商业实践中可持续性和问责制日益增长的需求。事实上，新规要求公司将尽职调查纳入其政策和风险管理系统中，确保公司既要削减自身的负面影响，也要降低业务伙伴的负面影响。</p><p class="text-justify"><strong>欧盟供应链法规</strong></p><p class="text-justify">首先，欧盟第2023/1115号法规旨在创造无毁林产品。该法规要求企业收集信息、评估风险并采取措施降低风险。公司还必须报告其所做的努力，以确保透明度和问责制。</p><p class="text-justify">另外两项法规，即拟议的《企业可持续发展尽职调查指令》（CSDD）和《企业可持续发展报告指令 2022/2464》（CSRD），规定了更多义务。其中，CSDD 适用于欧盟大型公司和某些在欧盟营业额较高的非欧盟公司。该指令要求企业在考虑上游（与生产相关）和下游（与分销相关）活动的情况下，解决供应链产生的负面影响。</p><p class="text-justify">尽职调查义务包括识别、预防和减轻负面影响。这一过程包括与利益相关方接触并记录所开展的活动。</p><p class="text-justify">CSRD则对这些要求进行了扩展，要求提供详细的可持续性报告。除其他外，公司必须披露其尽职调查过程、运营影响以及为消除这些影响而采取的行动。这些信息有助于银行和投资者做出明智的决策，决定向何处分配资源以及在何种条件下提供贷款。</p><p class="text-justify"><strong>对企业和银行的影响</strong></p><p class="text-justify">基于以上所述，公司应进行充分的供应链影响评估。这些评估有助于公司了解自身的可持续发展水平并识别风险，促进公司优化采购实践并建立更稳固的业务关系。通过与联合国《工商企业与人权指导原则》、经合组织《尽职调查指导方针》等国际标准以及欧洲标准、法规保持一致，企业可以避免“洗绿”，提高自身竞争优势。</p><p class="text-justify">实施供应链影响评估时应具体情况具体分析，考虑公司在供应链中的地位、供应链本身的复杂性以及相关活动的背景。此类评估应全面彻底，并以可靠的证据为基础，确保能清晰地反映公司的可持续性和风险状况。</p><p class="text-justify">让当地社区等利益相关方参与进来，对于收集相关信息和确保进行稳健的影响评估至关重要。利益相关方的参与也有助于实现可持续全球供应链和可持续发展实践透明度的总体目标。利益相关方可以提供有关当地情况和潜在风险的宝贵见解，帮助公司积极主动地解决问题。</p><p class="text-justify">另一方面，一般来说，银行也面临着贷款交易带来的环境、社会和治理风险。</p><p class="text-justify">因此，对银行来说，这些法规意味着要对客户的运营进行更严格的审查。</p><p class="text-justify">事实上，银行应评估公司所面临的与供应链管理相关的风险，以及这些风险如何转化为金融风险（如信用风险、声誉风险等）。</p><p class="text-justify">因此，根据公司披露的信息和客户的额外参与，银行可以选择避免任何投资或贷款，或继续进行交易，要求采取纠正措施或规定具体条款。</p><p class="text-justify"><strong>结论</strong></p><p class="text-justify">欧盟不断发展的价值/供应链尽职调查监管框架既是挑战也是机遇。了解并遵守这些法规对企业有效管理风险和保持竞争力至关重要。通过促进尽职调查和可持续发展，企业可以降低风险，为更加透明和可持续的全球经济做出贡献。</p><p class="text-justify">通往可持续供应链的道路包括采用全面的尽职调查程序，与利益相关方合作，并不断改进实践，以提高应变能力和竞争力。</p><p class="text-justify">基于上述原因，这些法规将对欧盟公司（在一定程度上也包括非欧盟公司）产生重大影响。特别是，公司应实施新的政策和程序，以履行新的义务。</p><p class="text-justify">因此，企业必须了解新的义务，以便管理和减少相关风险（同时也要避免 "洗绿"）。</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>中国业务部</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 01 Jul 2024 11:10:00 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm si rafforza nell&#039;area regolamentare con Zitiello Associati</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-si-rafforza-nellarea-regolamentare-con-zitiello-associati</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><i>Con l’integrazione di Zitiello Associati, nasce un nuovo dipartimento specializzato in Regulatory: un significativo ampliamento delle competenze verticali di ADVANT Nctm nell’area del diritto bancario, assicurativo e dei mercati finanziari, con specifico riferimento alla consulenza regolamentare a soggetti vigilati e al contenzioso.</i></p><p class="text-justify"><i>Milano, 01 luglio 2024</i> – ADVANT Nctm, lo studio italiano di ADVANT, attraverso il Senior Partner Paolo Montironi, ha il piacere di comunicare l’integrazione con lo Studio Zitiello Associati, boutique legale fondata nel 2006, nella quale operano professionisti esperti in materia bancaria, finanziaria e assicurativa.</p><p class="text-justify">A livello strategico, l’operazione si inserisce nel percorso di ulteriore crescita di ADVANT Nctm, in cui, contestualmente all’integrazione con Zitiello Associati, verrà creato un dipartimento specializzato in <i>Regulatory,</i> e rappresenta per lo Studio un significativo consolidamento delle proprie competenze verticali nell’area del diritto bancario, assicurativo e dei mercati finanziari, con specifico riferimento alla consulenza regolamentare a soggetti vigilati e al contenzioso.</p><p class="text-justify">Entra a far parte di ADVANT Nctm un gruppo di 22 professionisti costituito da: un Socio Onorario/Of Counsel, Luca Zitiello; tre Partner, Fabio Coco, Francesco Mocci e Benedetta Musco Carbonaro (portando così la compagine societaria a 77 soci); tre Counsel – Ludovica D’Ostuni, Paolo Franceso Bruno e Lorenzo Macchia – e Rossella Mariani come Of Counsel – oltre a quattordici collaboratori.</p><p class="text-justify">Il nuovo dipartimento Regulatory includerà, oltre al team di professionisti di Zitiello Associati, anche Danilo Quattrocchi e Antonia Di Bella – che in ADVANT Nctm già si occupano di conformità regolamentare dei soggetti operanti nel settore bancario, finanziario e assicurativo – nonché il team di Emidio Cacciapuoti, operante nel settore del risparmio gestito e nell’assistenza a fondi di investimento.</p><p class="text-justify"><strong>Paolo Montironi, Senior Partner </strong>di<strong> ADVANT Nctm</strong>, ha commentato: “<i>Siamo entusiasti di aver concluso questo importante accordo con i colleghi di Zitiello Associati. La creazione di un dipartimento dedicato al Regulatory è funzionale a cogliere al meglio tutte le opportunità che ci prospetta il mutevole settore di riferimento, caratterizzato da una sempre maggiore concentrazione dei clienti, con un ampliamento della gamma dei servizi richiesti, e da continui mutamenti normativi, che richiedono una proliferazione di interventi interpretativi da parte dei regulators europei e nazionali. Tale contesto suggerisce un interlocutore unico su più giurisdizioni e un’assistenza integrata con competenze specialistiche e trasversali: una risposta che ADVANT Nctm, con il team di professionisti provenienti da Zitiello Associati, potrà dare ai clienti</i>”.</p><p class="text-justify"><strong>Luca Zitiello, Managing Partner </strong>di<strong> Zitiello Associati, </strong>ha concluso:<strong> “</strong><i>Con i miei soci siamo onorati di entrare a fare parte della famiglia ADVANT Nctm e non vediamo l’ora di poter mettere a fattor comune la nostra importante expertise nel campo del diritto bancario, finanziario e assicurativo che ci ha permesso di posizionarci in modo distintivo e verticale negli ultimi venti anni in Italia. In un contesto come quello attuale è molto importante poter trovare sempre nuovi sbocchi per crescere in modo sinergico e siamo molto contenti di averlo potuto fare con un partner del livello di ADVANT Nctm”.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 01 Jul 2024 11:09:00 +0200</pubDate>
                        <title>Direttiva Npl, un passo avanti ma la strada resta ancora lunga</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/direttiva-npl-un-passo-avanti-ma-la-strada-resta-ancora-lunga</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Tra le note positive di quella che si profila come una completa liberalizzazione dell’acquisto delle sofferenze bancarie, <strong>Fabio Coco, Partner ADVANT Nctm, </strong>è pronto a rilevare «un notevole impatto anche nell’operatività cross-border, poiché verrebbe introdotto un passaporto europeo in virtù del quale un gestore di crediti in sofferenza che ottiene l’autorizzazione nel proprio paese di origine potrà operare in Italia senza necessariamente costituirvi un nuovo intermediario e il medesimo schema si applicherà ai gestori italiani che opereranno in altre giurisdizioni europee».</p><p class="text-justify">Per contro, l’introduzione di maggior tutela a favore dei debitori ceduti, pur necessaria, mette gli stessi operatori di fronte ad adempimenti onerosi «Le banche che cedono Npl a terzi dovranno fornire molte informazioni al potenziale acquirente in modo tale che egli possa effettuare un’attenta due diligence sul portafoglio», ricorda in particolare Coco, che non esclude l’estensione degli obblighi anche agli intermediari finanziari che operano ai sensi dell’articolo 106 del Tub.</p><p class="text-justify">A destare attenzione è anche la gestione del regime transitorio con la disciplina vigente. «Dall’esame della bozza di testo trasmessa alla Camera – osserva Coco – sembrerebbe che il legislatore si stia adoperando per rendere meno traumatico possibile il passaggio al nuovo regime attraverso la previsione di apposite clausole di grandfathering che dovrebbero consentire agli attuali operatori di gestire e recuperare i crediti acquistati prima della riforma senza iscriversi all’albo dei gestori di crediti in sofferenza».</p><p class="text-justify"><i>L’articolo completo su Il Sole 24 Ore.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Regulatory</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 01 Jul 2024 11:05:00 +0200</pubDate>
                        <title>Via libera della Commissione Europea al FER 2</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/via-libera-della-commissione-europea-al-fer-2</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Lo scorso 4 giugno, la Commissione Europea ha approvato lo schema di decreto ministeriale, elaborato dal MASE di concerto con il MASAF, con la finalità di promuovere la produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili innovativi o con costi di generazione elevati, attraverso la definizione di incentivi che ne stimolino la competitività e consentano di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, il c.d. FER 2 (“<strong>Decreto</strong>”).</p><p class="text-justify">Destinatari della misura sono solo i nuovi impianti:</p><ol><li><p class="text-justify">alimentati da biogas (di potenza massina pari a 300 kW) e biomasse (di potenza non superiore a 1 MW);</p></li><li><p class="text-justify">solari termodinamici;</p></li><li><p class="text-justify">geotermoelettrici con innovazioni e ad emissioni nulle;</p></li><li><p class="text-justify">eolici off-shore sia floating che fissi (questi ultimi con una distanza minima dalla costa pari a 12 miglia);</p></li><li><p class="text-justify">fotovoltaici floating sia off-shore che su acque interne; e</p></li><li><p class="text-justify">impianti alimentati da energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio.</p></li></ol><p class="text-justify">La presente analisi è volta a offrire un riassunto conciso della bozza disponibile alla data di pubblicazione, ma strutturato, delle caratteristiche principali di questo sistema incentivante da lungo tempo atteso.</p><p class="text-justify">Possono accedere agli incentivi gli impianti in possesso:</p><ol><li><p class="text-justify">del titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio;</p></li><li><p class="text-justify">del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva;</p></li><li><p class="text-justify">che rispettino i requisiti minimi ambientali e prestazionali di cui all’Allegato 2 del Decreto.</p></li></ol><p class="text-justify">Tra le altre cause di esclusione tipiche di questi schemi incentivanti, ricordiamo che non è consentito l’accesso agli incentivi<a href="https://www.advant-nctm.com/articoli/via-libera-della-commissione-europea-al-fer-2#_ftn1" target="_blank"><sup>[1]</sup></a> agli impianti che hanno iniziato i lavori di realizzazione prima della pubblicazione della graduatoria formata dal GSE al termine di ogni procedura.</p><p class="text-justify">In relazione a tale causa di esclusione, gli interventi si intendono avviati al momento dell’assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo esemplificativo, quella relativa all’ordine delle attrezzature ovvero all’avvio dei lavori di costruzione. Non sono, invece, da considerarsi “avvio dei lavori”, per espressa previsione del Decreto, l’acquisto di terreni e le opere propedeutiche, quali l’ottenimento di permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità.</p><p class="text-justify">L’eolico offshore assorbirà gran parte della capacità da mettere all’asta con 3.800 MW. Gli altri contingenti disponibili sono di 150 MW per biogas e biomasse, 5 MW per il solare termodinamico di piccola taglia, 75 MW per il solare termodinamico di media/grande taglia, 100 MW per il geotermico innovativo, 60 MW per il geotermico ad emissioni nulle, 50 MW per il fotovoltaico su acque interne, 200 MW per il fotovoltaico off-shore e per l’energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina. Infine, è previsto un contingente di 150 MW per il rifacimento di impianti già esistenti da geotermico tradizionale con innovazioni.</p><p class="text-justify">Per gli impianti a biogas e biomasse il Decreto prevede che le aste vengano svolte annualmente, per le altre tecnologie dovranno tenersi almeno tre procedure sino al 31 dicembre 2028.</p><p class="text-justify">Le aste, organizzate dal GSE, daranno 30 giorni di tempo agli sviluppatori per la presentazione delle offerte.</p><p class="text-justify">Quanto alle tariffe di riferimento poste a base d’asta nel 2024 è previsto quanto segue:</p><p class="text-justify">(i) per gli impianti floating su acque interne di potenza fino a 1000 kW, 90 €/MWh e 75 €/MWh per gli impianti di potenza superiore;</p><p class="text-justify">(ii) per il solare termodinamico di potenza fino a 300 kW, 300 €/MWh, 240 €/MWh per quelli eccedenti tale soglia e fino a 5000 kW, mentre per gli impianti eccedenti e sino a 15.000 kW, 200 €/MWh;</p><p class="text-justify">(iii) per gli impianti geotermici tradizionali con innovazione la tariffa incentivante sarà pari a 100 €/MWh, mente per gli impianti a emissioni nulle, 200 €/MWh;</p><p class="text-justify">(iv) per l’eolico off-shore è prevista una tariffa incentivanti di 185 €/MWh;</p><p class="text-justify">(v) per gli impianti a biogas utilizzanti prodotti e sottoprodotti di cui alla tabella 1 del Decreto, 233 €/MWh;</p><p class="text-justify">(vi) per le biomasse utilizzanti prodotti e sottoprodotti di cui alla tabella 2, una tariffa pari a 246 €/MWh per gli impianti fino a 300 kW e pari a 185 €/MWh per gli impianti fino a 1.000 kW;</p><p class="text-justify">(vii) per gli impianti alimentati a energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, per tutte le potenze, 180 €/MWh.</p><p class="text-justify">Per gli anni successivi al primo, le tariffe poste a base d’asta sono ridotte del 3% all’anno, tranne che per gli impianti fino 300 kW per i quali tale riduzione si applicherà a decorrere dal 2026.</p><p class="text-justify">I soggetti richiedenti sono chiamati a offrire, nell’istanza di partecipazione, una riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento, comunque non inferiore al 2%. Tale obbligo di offerta di riduzione non si applica agli impianti di potenza fino a 300 kW.</p><p class="text-justify">I meccanismi di erogazione delle tariffe incentivanti previsti dal FER 2 sono i seguenti:</p><p class="text-justify">a) per gli impianti di potenza non superiore a 300 kW, il GSE provvede direttamente al ritiro e alla vendita dell’energia elettrica, erogando, sulla produzione netta immessa in rete, la tariffa spettante in forma di tariffa omnicomprensiva. I soggetti titolari possono richiedere, in alternativa, l’applicazione del regime di cui alla lettera b) dell’art. 9, come segue;</p><p class="text-justify">b) per gli impianti di potenza superiore a 300 kW, l’energia elettrica prodotta resta nella disponibilità del produttore, che provvede autonomamente alla valorizzazione sul mercato.</p><p class="text-justify">In questo secondo caso, il GSE calcola la differenza tra la tariffa spettante e il prezzo zonale orario, e:</p><p class="text-justify">1) ove tale differenza sia positiva, eroga gli incentivi applicando una tariffa premio, pari alla predetta differenza, sulla produzione netta immessa in rete;</p><p class="text-justify">2) nel caso in cui tale differenza risulti negativa, conguaglia o provvede a richiedere al soggetto titolare gli importi corrispondenti.</p><p class="text-justify">Gli incentivi non verranno erogati nelle ore in cui i prezzi zonali sono pari a zero o negativi.</p><p class="text-justify">Per ciascuna procedura sarà possibile presentare la domanda di accesso agli incentivi per un periodo di sessanta giorni ed entro i successi novanta giorni, il GSE compilerà una graduatoria basata sul ribasso percentuale offerto rispetto alla tariffa di riferimento, nei limiti dei contingenti disponibili.</p><p class="text-justify">In caso di superamento del contingente messo a disposizione per la singola procedura, il GSE applicherà a parità di ribasso percentuale offerto, i seguenti ulteriori criteri di priorità: a) impianti realizzati nelle aree identificate come idonee in attuazione dell’articolo 20 e 23 del decreto legislativo n. 199 del 2021; b) anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.</p><p class="text-justify">Dalla pubblicazione decorrerà un termine che non tiene conto dei ritardi nella realizzazione dell’impianto e delle opere connesse determinati da cause di forza maggiore – diverso a seconda della tecnologia<a href="https://www.advant-nctm.com/articoli/via-libera-della-commissione-europea-al-fer-2#_ftn2" target="_blank"><sup>[2]</sup></a> – per conseguire l’entrata in esercizio.</p><p class="text-justify">Per ogni mese di ritardo, fino a un massimo di nove mesi, sarà applicata una riduzione della tariffa dello 0,5%.</p><p class="text-justify">In caso di ritardo eccedente i nove mesi, interviene la decadenza dal diritto alla tariffa.</p><p class="text-justify">Qualora l’impianto venga successivamente riammesso a meccanismi di incentivazione tariffaria, applica a tale impianto una riduzione del 20% della tariffa di riferimento vigente.</p><p class="text-justify">I soggetti titolari comunicano al GSE la data di entrata in esercizio degli impianti entro i trenta giorni successivi all’avvio dell’esercizio stesso. La mancata comunicazione entro tale termine comporta la perdita del diritto al riconoscimento della tariffa spettante per il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell’impianto e il primo giorno del mese successivo alla data della comunicazione tardiva.</p><p class="text-justify">Successivamente all’entrata in esercizio, il soggetto titolare ha facoltà di svolgere una fase di avviamento e collaudo, secondo tempi massimi e modalità dettagliati nelle regole operative, al termine della quale comunica al GSE la data di entrata in esercizio commerciale.</p><p class="text-justify">I titolari devono comunicare al GSE la data di entrata in esercizio degli impianti entro trenta giorni. In mancanza, perderanno il diritto alla tariffa per il periodo tra la data di entrata in esercizio e il primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione tardiva. Dopo l’entrata in esercizio, il titolare può effettuare una fase di avviamento e collaudo – secondo tempi e modalità che saranno specificati nelle regole operative – decorsa la quale il titolare comunica al GSE la data di entrata in esercizio commerciale.</p><p class="text-justify">Il Decreto è attualmente all’esame dei Ministri competenti per la firma, dopodiché sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e la successiva pubblicazione.</p><p class="text-justify">Entro trenta giorni dalla pubblicazione, saranno emanate le Regole Operative con decreto del&nbsp;MASE, rendendo pienamente operativa la misura.</p><p class="text-justify"><i>l contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp;Piero Viganò , Giovanni Battista De Luca, Paola Putignano, Ernesto Rossi Scarpa Gregorj.</i></p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><a href="https://www.advant-nctm.com/articoli/via-libera-della-commissione-europea-al-fer-2#_ftnref1" target="_blank">[1]</a> Non è altresì consentito l’accesso (i) alle imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 249 del 31 luglio 2014; (ii) ai soggetti per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; (iii) alle imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno;</p><p class="text-justify"><a href="https://www.advant-nctm.com/articoli/via-libera-della-commissione-europea-al-fer-2#_ftnref2" target="_blank">[2]</a> Eolico off-shore, 50 mesi; fotovoltaico floating, 36 mesi; geotermoelettrico, 51 mesi; energia marina, 36 mesi; solare termodinamico, 55 mesi; biomasse e biogas, 31 mesi.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 28 Jun 2024 10:56:00 +0200</pubDate>
                        <title>Linee guida per la realizzazione dei Data Center</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/linee-guida-per-la-realizzazione-dei-data-center</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Articolo a cura di <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/rosemarie-serrato" target="_blank"><strong>Rosemarie Serrato</strong></a><strong> </strong>e <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/rossella-vaiano" target="_blank"><strong>Rossella Vaiano</strong></a>.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">La Regione Lombardia con Delibera di Giunta Regionale n. 2629 del 24 giugno 2024 ha approvato le “Linee guida per la realizzazione dei Data Center”.</p><p class="text-justify">Vediamone, in pillole, i principali contenuti.</p><p class="text-justify">***</p><p class="text-justify"><strong>Perché emanare delle linee guida?</strong></p><p class="text-justify">Per fornire, nelle more dell’approvazione di un provvedimento normativo puntuale, indirizzi uniformi alle amministrazioni comunali, anche sotto il profilo urbanistico ed ambientale.</p><p class="text-justify"><strong>Cosa sono i Data Center?</strong></p><p class="text-justify">Sono stanze, edifici o strutture fisiche che ospitano l’infrastruttura IT per la creazione, l’esecuzione e l’implementazione di applicazioni e servizi e per l’archiviazione e la gestione dei dati associati a tali applicazioni e servizi.</p><p class="text-justify"><strong>Come si classificano i Data Center?</strong></p><p class="text-justify">In base alle dimensioni, al fabbisogno energetico e alla potenza di calcolo. In particolare, si distinguono in:</p><ul><li>Hyperscale: strutture di grandi dimensioni, con fabbisogno energetico di oltre 100 MW, che hanno, di norma, uno sviluppo per fasi con tempi di realizzazione successivi dettati dalla graduale crescita dei fabbisogni di servizi destinati ai clienti finali.</li><li>Colocation: strutture di medie dimensioni, con fabbisogno energetico di oltre 5 MW.</li><li>Edge: strutture solitamente piccole (a volte anche solo un container), con fabbisogno energetico di meno di 1 MW.</li><li>Cripto-mining puro (“mining”): container o edifici di piccole dimensioni con un fabbisogno energetico elevato, ma gestite con poche e semplici risorse.</li></ul><p class="text-justify">A quanto sopra vanno poi aggiunti gli HPC (High Performance Computing) che possono essere di varie dimensioni e con differente fabbisogno energetico, ma, in generale, sono strutture con elevate esigenze per quanto riguarda la capacità di calcolo per scopi quali l’intelligenza artificiale, l’apprendimento automatico e altre operazioni di calcolo complesse.</p><p class="text-justify"><strong>Qual è la destinazione d’uso dei Data Center?</strong></p><p class="text-justify">I Data Center sono compatibili con le destinazioni d’uso produttiva e direzionale.</p><p class="text-justify"><strong>Dove possono essere localizzati i Data Center?</strong></p><p class="text-justify">I Comuni possono valutare l’idoneità della localizzazione degli impianti di medie e grandi dimensioni in base ai seguenti criteri:</p><ul><li>presenza di adeguata infrastrutturazione e disponibilità di energia a basso costo (preferibilmente energie rinnovabili) o produzione autonoma di energia, con priorità ai siti inattivi o ad aree brownfield, aree da rigenerare, aree a bassa densità di impianti, aree dove realizzare economie di sistema, impianti ecosistemici (teleriscaldamento, CER, …), aree climaticamente più idonee;</li><li>rischio ambientale;</li><li>qualità paesaggistica dei diversi territori;</li><li>possibili impatti sulle reti ecologiche e sulle reti verdi a finalità fruitiva;</li><li>presenza, nelle vicinanze, di infrastrutture, quali strade, tpl, acquedotti, elettrodotti, fognature, condutture tecnologiche, etc.;</li><li>presenza di altri data center o alla presenza di altre attività che potrebbero beneficiare del suddetto insediamento, anche ai fini della salvaguardia di occupazione e di tessuto produttivo.</li></ul><p class="text-justify"><strong>Quali sono le autorizzazioni ambientali necessarie?</strong></p><ul><li>Ove la potenza termica nominale dei gruppi di emergenza sia superiore a 50 MW si ricade in attività soggetta ad AIA, tale per cui è necessario che il proponente acquisisca preventivamente il provvedimento di esclusione da VIA o, in caso di potenza complessiva superiore a 150 MW, il provvedimento di compatibilità ambientale, prioritariamente rispetto al rilascio dell’AIA e di ogni altra autorizzazione.</li><li>Per i Data Center di medie e grandi dimensioni è necessario verificare, in base a quanto previsto dalla pianificazione comunale, se l’intervento rientri nell’ambito di applicazione della VAS.</li></ul><p class="text-justify"><strong>Qual è l’impatto sul procedimento autorizzatorio?</strong></p><p class="text-justify">Le istanze relative a strutture di medie e grandi dimensioni devono essere valutate in sede di conferenza di servizi in cui la Provincia o la Città metropolitana territorialmente interessata esprimerà un parere sulla compatibilità dell’intervento in base a quanto previsto dalle linee guida in oggetto.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 14 Jun 2024 15:03:00 +0200</pubDate>
                        <title>Cresce il numero dei Partner in ADVANT Nctm con 4 nuove promozioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cresce-il-numero-dei-partner-in-advant-nctm-con-4-nuove-promozioni</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>ADVANT Nctm</strong> rafforza la compagine societaria con la nomina di <strong>Roberto de Nardis di Prata</strong>, <strong>Francesca Pittau</strong>, <strong>Alessia Trevisan</strong> e <strong>Federico Vecchio </strong>quali nuovi Partner di Studio, portando così il numero a 74.</p><p class="text-justify">La promozione si inserisce all’interno della strategia di crescita interna di ADVANT Nctm volta a valorizzare i propri talenti.</p><p class="text-justify"><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/Roberto-de-Nardis-di-Prata" target="_blank" rel="noopener"><strong>Roberto de Nardis di Prata</strong></a><strong>&nbsp;</strong>ha maturato un’esperienza ventennale nelle aree del&nbsp;diritto bancario e finanziario e del&nbsp;<i>debt capital market</i>, occupandosi in particolar modo di operazioni di&nbsp;<i>acquisition, leveraged and real estate finance</i>,&nbsp;<i>corporate lending</i>, emissioni di&nbsp;<i>basket bond</i>&nbsp;e ristrutturazioni del debito. Roberto assiste sia primari finanziatori – banche e fondi di debito – che&nbsp;<i>sponsor</i>&nbsp;e società industriali nelle&nbsp;operazioni di finanziamento&nbsp;nonché operatori di <i>private debt</i>.</p><p class="text-justify"><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/Francesca-Pittau" target="_blank" rel="noopener"><strong>Francesca Pittau</strong></a>&nbsp;è esperta di diritto del lavoro e assiste clienti italiani e internazionali nella gestione&nbsp;delle risorse umane&nbsp;in ogni loro fase, con particolare focus&nbsp;sui&nbsp;processi di&nbsp;riorganizzazione&nbsp;e ristrutturazione aziendale. Inoltre, Francesca si occupa dello sviluppo e dell’implementazione di piani di incentivazione per&nbsp;<i>key manager</i>, politiche di&nbsp;<i>welfare</i>&nbsp;e attività di diversità e inclusione.</p><p class="text-justify"><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/Alessia-Trevisan" target="_blank" rel="noopener"><strong>Alessia Trevisan</strong></a>&nbsp;opera nel settore&nbsp;M&amp;A&nbsp;e, in particolare, del <i>private&nbsp;equity</i> e&nbsp;<i>venture&nbsp;capital</i>. Alessia assiste fondi di investimento, italiani e stranieri,&nbsp;imprese&nbsp;industriali,&nbsp;<i>family-office</i>, fondi di&nbsp;<i>venture capital</i>&nbsp;in operazioni di investimento&nbsp;e disinvestimento,&nbsp;nonché&nbsp;<i>manager&nbsp;</i>nella strutturazione ed implementazione di piani di incentivazione.</p><p class="text-justify"><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/Federico-Vecchio" target="_blank" rel="noopener"><strong>Federico Vecchio</strong></a><strong> </strong>opera sia nell’assistenza stragiudiziale&nbsp;che giudiziale&nbsp;a&nbsp;primari gruppi nazionali e multinazionali nel contenzioso anche arbitrale e in operazioni societarie straordinarie. Inoltre, Federico ha&nbsp;maturato una&nbsp;profonda conoscenza del diritto sportivo&nbsp;anche grazie alle cariche ricoperte&nbsp;presso gli organi di giustizia del CONI e di varie&nbsp;federazioni&nbsp;sportive, nazionali ed internazionali. &nbsp;<strong>&nbsp;</strong></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 13 Jun 2024 14:49:00 +0200</pubDate>
                        <title>Lo smontaggio dei moduli fotovoltaici è ricompreso nella gestione del fine-vita</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lo-smontaggio-dei-moduli-fotovoltaici-e-ricompreso-nella-gestione-del-fine-vita</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><i><strong><u>Cos’è successo</u></strong></i></p><p class="text-justify">Il ricorrente (Consorzio E-Cycle) ha impugnato le regole operative emanate dal GSE in attuazione dell’art. 24-bis del D.Lgs. n. 49/2014 (“<strong>Regole Operative</strong>”), sostenendo che le stesse sarebbero illegittime in quanto:</p><ul><li>il relativo sistema di garanzia ivi previsto e relativo alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti RAEE comprende anche la copertura dei costi relativi all’attività di smontaggio dei moduli, attività non ricompresa dalle norme in attuazione delle quali le Regole Operative sono state emanate;</li><li>il GSE, nella fase di istruttoria per la determinazione dei costi della suddetta garanzia, avrebbe indebitamente richiesto ai Consorzi anche i costi di “smontaggio”;</li><li>il GSE avrebbe indebitamente equiparato l’importo trattenuto dal medesimo GSE ai sensi dell’art. 40, comma 3, D.Lgs. n. 49/2014 al prezzo della garanzia per l’accesso ai sistemi collettivi.</li></ul><p class="text-justify">Secondo il TAR, la garanzia che deve essere prestata dal produttore di AEE è “<strong><u>totale</u></strong>”, così come prescritto dall’art. 40, comma 3, cit. e, quindi, inclusiva di ogni attività ad essa inerente. Ritiene quindi che lo smontaggio dei moduli debba essere incluso nel concetto di “gestione” sia da un punto di vista <strong><u>letterale</u></strong> che <strong><u>logico</u></strong> (si v. Considerando n. 12 della Direttiva 2012/19/UE), in quanto attività prodromica e strumentale (nonché condizione) alle successive fasi della gestione stessa.</p><p class="text-justify">Sull’indebita richiesta ai Consorzi relativa ai costi di smontaggio (peraltro, non riscontrata dai medesimi Consorzi), il TAR ha ritenuto che il GSE abbia correttamente comunque valutato la consistenza di tali costi in idonea istruttoria, senza che l’assenza di risposta da parte dei Consorzi possa di per sé costituire motivo di illegittimità dell’azione del GSE.</p><p class="text-justify"><i><strong><u>Perché è importante</u></strong></i></p><p class="text-justify">La sentenza in esame dissipa (per ora e in attesa che passi in giudicato o che intervenga un diverso assetto normativo) i dubbi sull’ampiezza della definizione del concetto di “gestione” del fine-vita del modulo fotovoltaico.</p><p class="text-justify">Fino ad ora, infatti, ciascun Consorzio forniva una propria interpretazione della suddetta definizione, con importanti differenze nella determinazione dell’importo del contributo di cui alla garanzia che il produttore deve prestare per ogni modulo immesso sul mercato.</p><p class="text-justify">Questa situazione rischiava di creare un mercato non del tutto concorrenziale, ma soprattutto rischiava di lasciare “scoperta” un’importante (anche in termini economici) fase della gestione del fine-vita dei RAEE.</p><p class="text-justify">Resta ora da capire come quei Consorzi, che hanno già raccolto i contributi dai produttori aderenti senza considerare i costi di smontaggio dei moduli, potranno (o dovranno?) richiedere l’adeguamento (ovviamente, al rialzo) dei predetti contributi affinché questi ultimi risultino comprensivi anche dei costi di smontaggio.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare </i><a href="mailto:piero.vigano@advant-nctm.com"><i>Piero Viganò</i></a><i> e </i><a href="mailto:ernesto.rossi@advant-nctm.com"><i>Ernesto Rossi</i></a><i>.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 06 Jun 2024 17:33:00 +0200</pubDate>
                        <title>Assegnazione della XVIII edizione di &quot;nctm e l&#039;arte: Artists-in-Residence&quot;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/assegnazione-della-xviii-edizione-di-nctm-e-larte-artists-in-residence</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Comitato di valutazione della XVIII edizione di nctm e l’arte: Artists-in-Residence si è riunito il 29 maggio 2024 e ha individuato gli artisti <strong>Mattia Pajè</strong>, <strong>Niccolò Masini</strong> e il duo <strong>Stefano Comensoli – Nicolò Colciago</strong> quali assegnatari del bando. La decisione è stata approvata dal Comitato Arte di <strong>ADVANT Nctm</strong>.</p><p><strong>Mattia Pajè</strong>:<br>Mattia Pajè conduce da anni un lavoro variegato e sottile in cui sonda la relazione tra l’umano e l’ulteriore. Attribuendogli la borsa di studio lo si sosterrà nell’intenzione di frequentare la Jan van Eyck Academie, Maastricht, è uno dei più importanti punti di riferimento attuali per la formazione artistica. Si prevede che il triennio in questo luogo, pensato per stimolare in ogni modo la crescita artistica, potrà<br>avere un forte effetto generativo.</p><p><strong>Niccolò Masini</strong>:<br>L’artista tende a concentrarsi sulla memoria legata ai luoghi e sulla loro stratificazione. Grazie alla borsa di studio Masini, in collaborazione con l’associazione no profit LATITUDE Platform for Urban Research and Design e in dialogo con le comunità locali, potrà sviluppare il progetto Expanded Echoes. Già definito nelle sue linee essenziali, Expanded Echoes riguarda il concetto di eco di memoria e di trasformazione del paesaggio e si concentra in particolare sulle acque scomparse a causa dell’urbanizzazione nella regione di Bruxelles. La residenza presso Boghossian Foundation / Villa Empain, Bruxelles, gli offrirà la possibilità di sviluppare il progetto.</p><p><strong>Stefano Comensoli – Nicolò Colciago:</strong><br>I due artisti lavorano con materiali trovati, grezzi, rovinati e consumati, di diversa origine. Il loro lavoro è<br>quindi basato anzitutto sull’osservazione. A loro si attribuisce una borsa di studio per una residenza presso l’Institute for Contemporary Art, Yerevan, Armenia, che rappresenterà la loro prima permanenza artistica fuori dal paese. Si confida che proprio per questo la permanenza potrà avere un alto potenziale di crescita, stimolando il loro approccio di ricerca e la loro già alta capacità di elaborazione rispetto a ciò che trovano intorno a sé.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 05 Jun 2024 15:30:00 +0200</pubDate>
                        <title>Combattere i falsi: le regole da seguire</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/combattere-i-falsi-le-regole-da-seguire</link>
                        <description>Molte cause intentate dai privati su opere da attribuire, chi ha ragione?Il merito artistico non si discute. Ma chi lo stabilisce? Gli attori in gioco</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">La diffusione dei conflitti sulle opere d’arte ha suscitato un’ampia pubblicistica, che richiede qualche precisazione. La casistica è sterminata: il mercante o il collezionista possono essere collusi con il falsario; lo stesso artista o il suo atelier possono essere coinvolti; l’assistente dell’artista può essere colluso con il falsario o essere egli stesso il falsario. E ancora può darsi che la scorrettezza si annidi laddove gli esperti sono chiamati a giudicare l’opera: di recente un archivio è stato ritenuto un’associazione rivolta a produrre e smerciare falsi. Il caso reciproco, degli esperti che accreditano come autentica un’opera falsa, è ancora più spinoso e delicato. Proprio l’estrema varietà della casistica sconsiglia in definitiva di cercare nell’aneddotica un punto di partenza convincente per la tutela dei collezionisti.</p><p class="text-justify"><strong>Il falso fuori dal mercato</strong></p><p class="text-justify">Da un dato fondamentale occorre partire: l’opera falsa deve essere riconosciuta come tale ed essere espunta dalla circolazione. Il mercato dell’arte è un luogo ‘pericoloso’. Per certi versi ricorda il mercato finanziario ma qui non vi è (quasi) regolazione e non vi è alcuna autorità di vigilanza. La sua integrità deve quindi affidarsi alla correttezza degli agenti (e in questa direzione sono interessanti le proposte di autoregolazione di carattere associativo emerse nella prassi), a meccanismi reputazionali spesso evanescenti e a strumenti giuridici che però non sempre sono efficaci.<br>I tipici conflitti riguardano il rapporto tra chi vende e chi acquista un’opera, tra chi la produce e chi la ‘consuma’ e, poi, tra chi la possiede e chi la giudica. Questi ultimi formano oggetto di un’attenzione che oggi assume tratti paradossali: il possessore di un’opera d’arte sembra talora più interessato a contestare il giudizio negativo in ordine alla sua autenticità piuttosto che cercare di ottenere il riconoscimento delle sue ragioni dal venditore. Ciò dipende, almeno in parte, dall’insufficienza del modello di tutela civilistico: il ‘difetto’ del bene può emergere a distanza di molti anni, trattandosi di un bene non destinato all’uso quotidiano, mentre, da un lato, i termini per la tutela dei diritti dell’acquirente decorrono dall’acquisto in caso di risoluzione (e non dalla ‘scoperta’), e, per altro verso, l’annullamento per errore (il cui termine quinquennale decorre, invece, dalla scoperta) è soggetto a stringenti limitazioni (l’errore deve essere, in particolare, essenziale e riconoscibile per l’altro contraente, che spesso a sua volta è o appare in buona fede).<br>A tacere del fatto che il venditore non sempre risulterà reperibile o ancora attivo sul mercato.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Le cautele negli acquisti</strong></p><p class="text-justify">È quindi necessario un supplemento di cautela negli acquisti d’arte: il collezionista deve pretendere almeno un parere autorevole di attribuzione dell’opera, senza accontentarsi della c.d. ‘autentica’ rilasciata dal venditore. Spetta al mercato la responsabilità di veicolare opere munite di corretta documentazione (l’art. 64 del Codice dei beni culturali impone all’intermediario l’obbligo di consegnare la documentazione relativa all’autenticità e alla provenienza), e al collezionista l’onere di svolgere ricerche adeguate prima dell’acquisto. Agli artisti, oggi, spetta anche il compito di inventariare diligentemente la propria produzione autentica e agli archivi di svolgere con rigore la tutela e l’archiviazione.<br>Al giudice spetta, soltanto, di risolvere questioni di diritto.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>L’autentica non in tribunale</strong></p><p class="text-justify">Sul tema la giurisprudenza largamente dominante ha molto ben chiarito che non è possibile agire in giudizio per vedersi ‘autenticata’ un’opera, al di fuori dei casi in cui il giudizio ‘di fatto’ sull’autenticità dell’opera sia necessario per risolvere la questione ‘di diritto’ della responsabilità di una parte in causa, tipicamente del venditore (in questo senso è esemplare Cass. 28821/17).<br>Una diversa posizione è, tuttavia, emersa occasionalmente nella giurisprudenza milanese. Sindacare in sede giudiziaria il giudizio del merito artistico sulla base di acrobatiche affermazioni teoriche (l’autenticità sarebbe un elemento del diritto di proprietà: dovrebbe discenderne allora la configurazione di un ‘diritto all’autenticità’, diritto che è, invece, configurabile solo nella relazione contrattuale con il venditore) rappresenta una scorciatoia non percorribile. Se la paternità dell’opera si integrasse nel diritto di proprietà, si finirebbe per sovrapporre la signoria sul bene con le sue qualità estrinseche, mentre ciò che viene in contestazione è il valore attribuito dall’apprezzamento del mercato, rigorosamente distinto rispetto al contenuto proprio del diritto assoluto di proprietà, e configurato di necessità in termini probabilistici.<br>In un recente caso (App. Milano 2262/22), attualmente al vaglio dei Giudici di legittimità, si è giunti ad ordinare addirittura all’Archivio l’inserimento dell’opera in catalogo, sia pure come opera contestata (senza avvedersi che il mercato continuerebbe comunque ad espungere l’opera contestata: se posso comprare un’opera autentica a che pro acquistare un sospetto falso?).</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>La libertà di critica</strong></p><p class="text-justify">Non è dato, tuttavia, imporre l’adozione forzata di un’opinione. Il giudizio critico è libero, o non è. Il giudice non può essere chiamato a svolgere le funzioni di critico d’arte, o di critico dei critici, anche questo è un dato che la giurisprudenza tiene ben fermo. Spetta, quindi, al mondo dell’arte la valutazione dell’autorevolezza degli esperti e al mercato di riconoscere all’oggetto valore e pregio conseguenti.<br>Al potere pubblico spetta, invece, di reprimere le frodi – che anche in questo settore (e la prassi lo dimostra) possono verificarsi – e di valutare i casi in cui il giudizio critico non è più tale, ma sia piegato al raggiungimento di scopi diversi. È il caso in cui ricorre il dolo, il solo, come afferma un’altra sentenza della Corte di Appello di Milano (n. 1238/21), in cui può configurarsi la responsabilità per la formulazione di un giudizio critico e, quindi, per il diniego di attribuzione dell’opera.<br>In definitiva, il problema dei falsi non si annida di certo nelle ‘camere di consiglio’ dei comitati di autentica. Piuttosto, nei laboratori dei falsari, e, poi, nello scorretto funzionamento dei meccanismi di mercato.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>I gatekeeper</strong></p><p class="text-justify">Ipotizzare che il discrimine tra opere autentiche e false si riveli il risultato di un sistema fondato sul capriccio o sul calcolo economico compiuto di concerto da una pluralità di esperti, peraltro spesso privi di diretti interessi economici, sembra davvero affrettato e ingenuo. Appare necessario, piuttosto, sottolineare l’importante funzione di ‘gatekeeping’ che archivi, artisti, esperti, avvocati, curatori, galleristi, mercanti in genere sono chiamati a svolgere per garantire l’integrità di un mercato pesantemente inquinato da opere non autentiche, anche al livello museale. Considerando che l’opposto approccio interventista dei giudici americani (a partire dal celebre caso del “Ritratto di dama” pseudoleonardesco) ha finito per indurre alcuni archivi a cessare l’attività di verifica e controllo delle opere (la Fondazione Pollock, per far solo un esempio), il rischio è quello di buttare il bambino della tutela del mercato con l’acqua sporca degli abusi da reprimere.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><a href="https://www.ilsole24ore.com/art/combattere-falsi-regole-seguire-AGWO4FP?refresh_ce" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Il Sole 24 Ore</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 28 May 2024 15:33:00 +0200</pubDate>
                        <title>Influencer, ok alle regole ma servono contratti dettagliati</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/influencer-ok-alle-regole-ma-servono-contratti-dettagliati</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Dopo il caso Ferragni è partita la corsa a fissare più regole possibili per disciplinare 1 attività degli influencer sui social.</p><p class="text-justify">[…] Quello che è avvenuto a Chiara Ferragni, soprattutto per quanto riguarda la fuga degli sponsor che l’avevano sostenuta, ha avviato un dibattito all’interno degli studi legali che si occupano principalmente proprio delle tematiche connesse alla pubblicità e alle sponsorizzazioni. «È essenziale in sede pre-contrattuale che l’azienda svolga un’approfondita due diligence sul testimonial cui vuole associare il proprio brand. C’è infatti il rischio che la brand reputation possa essere intaccata da una collaborazione commerciale con un partner la cui immagine risulti non allineata con i valori del marchio, magari a causa di condotte non solo attuali, ma anche passate», dice Paolo Lazzarino, partner di ADVANT Nctm. «E utile prevedere nel contratto un meccanismo di condivisione preventiva del piano marketing e l’impostazione di riunioni periodiche per la discussione e approvazione dei contenuti. Il contratto di collaborazione dovrà contenere meccanismi preventivi di controllo dei contenuti e un set di clausole dissuasive (manleve, penali); dall’altro, l’azienda dovrà garantirsi il diritto di risolvere immediatamente il contratto nel caso in cui il testimonial tenga condotte non in linea con i valori del brand e/o con norme di legge o autodisciplinari che regolano gli obblighi in materia di influencer marketing, trasparenza della pubblicità e tutela del consumatore. Per effetto delle linee Agcom approvate il gennaio scorso, l’attività degli influencer che superano la soglia di engagement individuata sarà soggetta a talune norme e principi del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi. E imperativo per gli influencer di grande richiamo dotarsi di strutture di supporto editoriale e legale che li coadiuvino nell’elaborazione e verifica dei contenuti, per controllarne l’aderenza alle prescrizioni legali e regolamentari. Ci pare probabile che le aziende tenderanno in futuro a preferire influencer che siano sufficientemente attrezzati».</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><i>L’articolo integrale sull’edizione settimanale di Italia Oggi Sette</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 27 May 2024 17:42:00 +0200</pubDate>
                        <title>AIFMD2 e impatti sul Direct Lending in Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/aifmd2-e-impatti-sul-direct-lending-in-italia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Lo scorso 26 marzo è stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, la Direttiva (UE) 2024/927 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024 (“<strong>AIFMD2</strong>”), che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE in una serie di aspetti, tra cui la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi. L’intervento risulta particolarmente rilevante perché mira a delineare un quadro giuridico comune applicabile a tutti i fondi alternativi che fanno “<i>loan origination</i>” e a fornire una nozione unitaria relativamente all’attività di “<i>loan origination</i>” quando posta in essere da parte dei gestori autorizzati.</p><p>AIFMD2 costituisce il punto di approdo di un processo che ha preso le mosse dall’opinion pubblicata dalla <i>European Securities and Market Authority </i>(“<strong>ESMA</strong>”) l’11 aprile 2016(1) e dalla constatazione della frammentazione delle normative nazionali degli Stati membri (“<strong>Opinion ESMA</strong>”).</p><p>L’Opinion ESMA fa brevemente riferimento a varie modalità con cui i fondi di investimento possono concedere credito: “<i>loan origination</i>”, “<i>loan participation</i>” e “<i>loan restructuring</i>”, soffermandosi tuttavia solo sul primo di tali fenomeni(2). In particolare, la “loan origination” viene individuata dall’ESMA come l’ipotesi in cui un fondo di investimento origini il credito (quindi lo eroghi direttamente), agendo come unico finanziatore ovvero come uno dei principali finanziatori.</p><p>Il presente <i>Alert </i>si propone di illustrare sinteticamente le principali novità apportate dalla AIFMD2 in questo settore, evidenziando alcuni aspetti su cui occorrerà fare chiarezza a livello UE o di implementazione delle norme a livello nazionale.</p><p><a href="http://example.comfileadmin/nctm/PDF/AIFMD2_-_Banking.pdf"><strong><u>Clicca qui per leggere il documento integrale</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
                            
                            
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-7654</guid>
                        <pubDate>Mon, 20 May 2024 11:15:00 +0200</pubDate>
                        <title>Su appalti e lavori pubblici a trainare è ancora il Pnrr</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/su-appalti-e-lavori-pubblici-a-trainare-e-ancora-il-pnrr</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">«Finalmente c’è un’economia sia pubblica, sia privata pronta a sostenere la realizzazione di un grande piano infrastrutturale e ci aspettiamo che si possa proseguire oltre la scadenza fissata al 2026, visto che il regolamento del Piano, quando è stato approvato non poteva tenere conto del conflitto russo- ucraino che invece ha rallentato la partenza del Pnrr&nbsp;influendo anche sui costi delle opere».</p><p class="text-justify">L’intervento del nostro&nbsp;<strong>Marco Monaco</strong>&nbsp;sull’edizione odierna de&nbsp;Il Sole 24 Ore&nbsp;nell’articolo dedicato al tema delle gare di appalto legate ai fondi del Pnrr “ancora centrali per l’attività degli avvocati amministrativisti nel 2024 sia per l’affiancamento agli enti pubblici, sia per quello alle imprese concorrenti”.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 13 May 2024 11:17:00 +0200</pubDate>
                        <title>Il merito artistico non si discute</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-merito-artistico-non-si-discute</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">“L’opera falsa va riconosciuta ed espunta dalla circolazione. A differenza dei mercati finanziari, l’integrità degli scambi del mercato dell’arte deve affidarsi alla correttezza degli agenti – e in questa direzione sono interessanti i tentativi di autoregolazione di carattere associativo emersi nella prassi -, a meccanismi reputazionali e agli scarni strumenti giuridici disponibili.”</p><p class="text-justify"><i>L’articolo integrale a cura della nostra Alessandra Donati e Andrea Barenghi (Barenghi &amp; Associati) sull’edizione de Il Sole 24 Ore – Plus in edicola l’11 maggio 2024.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 06 May 2024 14:05:00 +0200</pubDate>
                        <title>Growth Italia. Via al Listing Act europeo, quali novità per le Pmi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/growth-italia-via-al-listing-act-europeo-quali-novita-per-le-pmi</link>
                        <description>Lukas Plattner commenta le novità che verranno introdotte con l&#039;approvazione del Listing Act europeo</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://video.milanofinanza.it/video/growth-italia-via-al-listing-act-europeo-quali-novita-per-le-pmi-fzUSz34TFrBY" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>Clicca qui per il video integrale</strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <guid isPermaLink="false">news-7625</guid>
                        <pubDate>Fri, 03 May 2024 17:57:00 +0200</pubDate>
                        <title>Sentenza della CGUE nella causa C-354/22 sulla vinificazione e l&#039;etichettatura del vino</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sentenza-della-cgue-nella-causa-c-354-22-sulla-vinificazione-e-letichettatura-del-vino</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>IN SINTESI</strong></p><p class="text-justify">Un viticoltore può utilizzare il termine “azienda viticola” nell'etichettatura del suo vino, anche se il processo di coltivazione e pigiatura delle uve è avvenuto nell'azienda viticola di un altro viticoltore, a condizione che il processo di pigiatura avvenga sotto il controllo e la responsabilità del precedente viticoltore.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>LA CONTROVERSIA</strong></p><p class="text-justify">Con la decisione n. C-354/22, emessa il 23 novembre 2023, la Corte di giustizia dell'Unione europea (di seguito “CGUE”) ha interpretato l'articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, del Regolamento Delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 (“Regolamento delegato 33/2019”), stabilendo che "<i>Tali termini&nbsp;</i>[cioè, quelli elencati nell'allegato VI] <i>sono utilizzabili solo se il prodotto vitivinicolo è ottenuto esclusivamente da uve raccolte in vigneti sfruttati da tale azienda e la vinificazione è interamente effettuata in tale azienda</i>.</p><p class="text-justify">La decisione trae origine da una controversia tra il Land Rheinland-Pfalz (“il Land”) e un viticoltore tedesco di Zell, nella regione della Mosella (“il ricorrente”). Il ricorrente produceva vino con uve provenienti non solo dai suoi vigneti, ma anche da altri vigneti in affitto situati a circa 70 km di distanza dalla sua azienda vinicola, anch'essi coperti dalla stessa denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.</p><p class="text-justify">In base al contratto di locazione, il locatore coltivava i vigneti affittati alla ricorrente secondo le istruzioni di quest'ultima e, inoltre, affittava un impianto di torchiatura, che era a disposizione esclusiva dell’affittuario – per un periodo di 24 ore – per la lavorazione delle uve provenienti dai vigneti in affitto, secondo le pratiche enologiche del viticoltore affittuario. Il vino ottenuto veniva versato in tini e poi trasferito nell'azienda del ricorrente. Successivamente, il viticoltore etichettava tale vino utilizzando i termini “Weingut” (“azienda vinicola”) e “Gutsabfüllung” (“imbottigliamento dell'azienda”). Questi termini rientrano nell'articolo 54, paragrafo 1, del Regolamento Delegato 33/2019, in combinato disposto con l'allegato VI dello stesso.</p><p class="text-justify">In tali circostanze, il Land ha ritenuto che il richiedente non potesse utilizzare l'indicazione “Weingut” e “Gutsabfüllung” per il vino prodotto nel modo sopra descritto, a causa <i>i)&nbsp;</i>della mancanza di autonomia di uno stabilimento permanente e <i>ii</i>) della circostanza che il richiedente non impiegava personale proprio per l'operazione di pressatura del vino.</p><p class="text-justify">Pertanto, il ricorrente ha presentato un ricorso al Verwaltungsgericht Trier (un tribunale amministrativo) per far dichiarare che aveva il diritto di utilizzare queste due indicazioni. In prima istanza, il tribunale amministrativo ha accolto il ricorso. Tuttavia, il Land ha impugnato la decisione dinanzi al tribunale amministrativo superiore, che ha respinto il ricorso del viticoltore, sostenendo che le indicazioni ‘Weingut’ e ‘Gutsabfüllung’ possono essere utilizzate solo se la vinificazione è interamente svolta in un'azienda che costituisce un'unità operativa unica con uno stabilimento permanente utilizzato in modo permanente dal proprietario dell'azienda vitivinicola omonima e in cui il personale lavora sotto la sua direzione.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il viticoltore ha quindi impugnato la decisione presso il Tribunale amministrativo federale, il quale ha successivamente sottoposto una domanda di pronuncia pregiudiziale alla&nbsp;CGUE.</p><p class="text-justify">La Corte di giustizia non ha messo in dubbio che la vendemmia dei vigneti in affitto fosse effettuata dalla stessa azienda vitivinicola eponima (poiché i vigneti in affitto erano sfruttati secondo le richieste della ricorrente), ma si è soffermata sulla rilevanza dell'operazione separata di pressatura delle uve.</p><p class="text-justify">Sulla base della situazione di fatto sopra descritta, la CGUE ha stabilito che&nbsp;l'articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 33/2019 della Commissione deve essere interpretato nel senso che la pressatura di uve provenienti da vigneti in affitto che avviene in un impianto locato all'azienda viticola eponima per un breve periodo da un'altra azienda viticola non esclude che la vinificazione sia considerata interamente effettuata nell'azienda viticola eponima; ciò a condizione che l'impianto di pressatura sia esclusivamente a disposizione dell'azienda viticola eponima per il periodo necessario all'operazione di pressatura e che quest'ultima assuma la gestione effettiva, la stretta e continua sorveglianza e la responsabilità di tale operazione.</p><p class="text-justify">La Corte è giunta a questa conclusione basandosi sui seguenti argomenti: <i>i</i>) per “azienda” si intende “l'insieme delle unità utilizzate per le attività agricole e gestite da un agricoltore situate nel territorio dello stesso Stato membro”, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1307/2013, indipendentemente dalla sua proprietà; <i>ii</i>) il termine “gestita” non implica che l'agricoltore abbia un potere illimitato sulla superficie in questione quando la utilizza a fini agricoli; <i>iii</i>) per evitare che i clienti siano indotti in errore circa l'identità delle persone responsabili del processo di vinificazione, è sufficiente garantire che l'azienda assuma la gestione effettiva, la stretta e continua supervisione e la responsabilità dell'operazione.</p><p class="text-justify">Nella stessa ottica, la CGUE ha affermato che la pressatura delle uve può essere eseguita dai dipendenti di un altro viticoltore, a condizione che il viticoltore (affittuario dell'impianto) diriga effettivamente il processo di pressatura, mantenga una stretta e continua supervisione e si assuma la responsabilità di tale operazione.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>CONCLUSIONI</strong></p><p class="text-justify">Se da un lato la decisione della CGUE fa chiarezza sulla possibilità di separare le fasi della vinificazione, dall'altro richiede che i viticoltori prestino attenzione alla sua organizzazione giuridica e fattuale.&nbsp;</p><p class="text-justify">Infatti, quando si utilizzano denominazioni o indicazioni protette per uve parzialmente raccolte e trasformate in vigneti di altre aziende, i viticoltori devono verificare attentamente i contratti di affitto per assicurarsi che la gestione formale ed effettiva, la supervisione e la responsabilità delle operazioni di trasformazione siano affidate all’affittuario.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">ADVANT Nctm</p><p class="text-justify">Contatto: <a href="mailto:paolo.lazzarino@advant-nctm.com">paolo.lazzarino@advant-nctm.com</a></p><p class="text-justify">Tel: +39 333 1408623</p>]]></content:encoded>
                        
                        
                            
                            
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                        <guid isPermaLink="false">news-7832</guid>
                        <pubDate>Fri, 03 May 2024 15:18:00 +0200</pubDate>
                        <title>Quotazioni più facili, ecco i vantaggi delle nuove regole Ue per l’Egm e gli altri listini delle pmi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/quotazioni-piu-facili-ecco-i-vantaggi-delle-nuove-regole-ue-per-legm-e-gli-altri-listini-delle-pmi</link>
                        <description>Nelle nuove regole del Listing Package europeo spiccano diverse novità, dalle modifiche al Regolamento Prospetto alla semplificazione del prospetto ipo e alle nuove soglie di emissione.</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Nelle nuove regole del Listing Package europeo spiccano diverse novità, dalle modifiche al Regolamento Prospetto alla semplificazione del prospetto ipo e alle nuove soglie di emissione: questi i vantaggi per i sistemi multilaterali come Egm. Riconosciuto il ruolo dei mercati di crescita (Sgm) come una sorta di palestra a cavallo tra gli Mtf ordinari e i mercati regolamentati.</i></p><p class="text-justify">Il 24 aprile scorso il Parlamento Europeo ha approvato il <strong>Listing Package</strong>, volto a semplificare l’accesso ai mercati finanziari della Ue. Un lungo percorso avviato oltre cinque anni fa che ha portato a dei risultati lusinghieri.</p><p class="text-justify">Nel caso del Listing Package sono stati coinvolti due distinti gruppi di esperti coordinati dalla Commissione Ue (Hlf e Tesg), con una doppia consultazione sull’impact assesment prima e sull’articolato poi, che hanno visto una nutrita partecipazione degli attori del mercato. In sede di trilogo, Commissione, Consiglio e gruppi parlamentari di maggioranza e opposizione hanno lavorato con l’unico obiettivo di incentivare l’accesso ai mercati da parte delle imprese e, in particolare, le pmi, che costituiscono la larghissima parte del tessuto industriale Ue.</p><p class="text-justify"><strong>Tante semplificazioni nella riforma&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">Il merito principale del Listing Package è di essere una riforma organica. Per gli emittenti quotati su un mercato regolamentato o uno Sme Growth Market (Sgm), per esempio, le <strong>modifiche al Regolamento Prospetto </strong>tengono in massimo conto lo status di quotata e i conseguenti obblighi di trasparenza, che vengono valorizzati appieno giungendo alla <strong>eliminazione dell’obbligo di redigere un prospetto</strong>, se quotati da oltre 18 mesi, che viene sostituito da un documento di sintesi di 11 pagine non soggetto ad approvazione Consob. Il passo è di assoluto rilievo e ha portato alla semplificazione di uno dei cardini dell’informativa societaria (il prospetto) senza ledere l’integrità del mercato.</p><p class="text-justify">Per le società che intendono accedere al mercato è stato <strong>semplificato il prospetto ipo</strong>, che avrà un contenuto di non più di 300 pagine, con una robusta standardizzazione, a partire dalla nota di sintesi, e una sequenza rigida e preordinata. Documenti, quindi, auspicabilmente automatizzabili (machine readable) in un futuro vicino. Il prospetto potrà essere redatto in inglese (salvo opt-out per esigenze di mercato) e dovrà essere distribuito in forma elettronica senza cartaceo.</p><p class="text-justify"><strong>I vantaggi per i sistemi multilaterali come Egm</strong></p><p class="text-justify">Gli Sgm, come <a href="https://www.milanofinanza.it/quotazioni/dettaglio/euronext-3ae1591" target="_blank" rel="noreferrer">Euronext</a> Growth Milan, escono arricchiti, gli emittenti negoziati da meno di 18 mesi potranno emettere oltre soglia, che passerà <strong>da 8 a 12 milioni</strong>, collocando <strong>sino al 30% delle azioni in circolazione </strong>e successivamente pubblicando un documento di sintesi.</p><p class="text-justify">Il passaggio da Sgm al mercato regolamentato è agevolato con un prospetto di 50 pagine. Anche in questo caso sono riconosciute le caratteristiche degli Sgm che si pongono come una sorta di <strong>palestra a cavallo tra gli Mtf ordinari e mercati regolamentati</strong>, conservando, tuttavia, la giusta proporzionalità quanto a oneri e costi.</p><p class="text-justify">Per gli emittenti, gli obblighi di trasparenza introdotti un decennio orsono con la <strong>Market Abuse (Mar) </strong>necessitavano di una revisione in quanto si sono rivelati eccessivamente onerosi, di complessa gestione e con continua esposizione al rischio di inadempimenti burocratici sanzionati in via amministrativa. Per ovviare, è stata semplificata la gestione delle informazioni privilegiate, con particolare riguardo alle tappe intermedie di un processo prolungato: in questa ipotesi solo l’evento finale dovrà essere comunicato, non le tappe intermedie per cui non sarà neppure necessario attivare il cosiddetto ritardo.</p><p class="text-justify">Infine, per le società che intendono quotarsi su un Mtf o uno Sgm, il Listing Package include una direttiva di armonizzazione minima che fa obbligo agli Stati membri di assicurare la possibilità di adottare <strong>azioni a voto plurimo</strong>; in questo caso però il legislatore domestico ha anticipato la Ue elevando il potenziamento sino a dieci voti con la recente Legge Capitali.</p><p class="text-justify">Unico neo? È l’entrata in vigore di alcune norme cardine: il passaggio da Sgm al mercato regolamentato col prospetto da 50 pagine sarà possibile dopo 15 mesi dalla pubblicazione del regolamento di modifica, mentre dopo 18 sarà operativa la soglia di esenzione (12 milioni) così come le semplificazioni Mar circa le tappe intermedie. Forse <strong>si poteva accelerare di più</strong>.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><a href="https://www.milanofinanza.it/news/mercati-azionari-ecco-i-vantaggi-del-listing-package-europeo-per-l-egm-e-gli-altri-sgm-202405021931296949?refresh_cens" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>Tratto da Milano Finanza</strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 02 May 2024 17:46:00 +0200</pubDate>
                        <title>欧洲人工智能法案：人工智能监管的全面框架</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/%E6%AC%A7%E6%B4%B2%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E6%99%BA%E8%83%BD%E6%B3%95%E6%A1%88%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E6%99%BA%E8%83%BD%E7%9B%91%E7%AE%A1%E7%9A%84%E5%85%A8%E9%9D%A2%E6%A1%86%E6%9E%B6</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">在一个日益由技术驱动的世界中，人工智能（AI）以变革性的力量脱颖而出。人工智能的核心是使机器能够模仿人类的认知功能，如感知、思考、推理和学习的技术。这不仅仅是关于会下棋的计算机或者清洁房间的扫地机器人；而是关于创建能够分析、适应并可能在许多任务中超越人类的系统。</p><p class="text-justify">日常生活中，绝大多数人都会以某种形式与AI互动，但我们经常意识不到这些互动。比如，当我们要求手机播放我们最喜欢的歌曲、从Bilibili等视频网站收到推荐或使用人脸识别解锁手机时，我们便在与能够理解、预测人类偏好和行为的AI技术互动。这些系统无处不在——从为我们分类电子邮件的算法到已经出现在道路上的自动驾驶汽车。</p><p class="text-justify">此外，AI的应用不仅限于消费技术。它在更复杂、风险更高的环境中发挥着至关重要的作用，例如比医疗专业人员更快地诊断疾病、优化农业技术以生产更多食物、以及管理能源系统以减少消耗和成本。AI的发展潜力延伸到人类涉足的每个角落，创造着曾经是仅存在于科幻领域的事物——如实时语音翻译和高级机器人技术。</p><p class="text-justify">然而，尽管AI具有巨大的发展潜力，它也带来了一系列挑战和问题。这项技术在隐私、安全和伦理方面提出了许多挑战。例如，当AI处理大量个人数据以学习和做出决策时，我们如何确保它尊重我们的隐私？我们如何防止AI系统被用于有害目的？</p><p class="text-justify">欧盟的新AI法案是朝这个方向迈出的开创性步伐，旨在创建一个既能促进创新又能妥善解决AI伦理、法律和社会影响的治理框架。接下来，我们将深入探讨这项新规定的内容，以及它如何在上述事项之间取得平衡，以确保AI造福全社会。</p><p class="text-justify"><strong>框架</strong></p><p class="text-justify">AI法案对AI生态系统内的各种利益相关者进行分类，每类群体都承担特定的责任：</p><p class="text-justify">1.&nbsp;提供者：即开发AI系统或模型的实体（包括企业、公共机构、个人）。提供者将AI技术输入欧盟市场，他们必须确保其系统从开发到部署都符合监管要求。</p><p class="text-justify">2.&nbsp;授权代表：对于欧盟以外的提供者，欧盟内的授权代表承担确保其遵守该法案的责任。授权代表在管理跨境AI影响中至关重要，因为他们将成为监管机构在欧盟的联系人。</p><p class="text-justify">3.&nbsp;部署者：即在欧盟内操作AI系统的用户。部署者必须遵守法案设定的运营标准，确保AI的应用符合欧盟的规范和安全要求。</p><p class="text-justify">4.&nbsp;进口商和分销商：这类利益相关者将负责AI系统进入欧盟市场及分销。进口商在验证其引入欧盟的AI系统符合既定规则后，才能让AI系统进入市场。</p><p class="text-justify">5.&nbsp;制造商：将AI系统应用至自己品牌下的产品并投入市场的实体。制造商必须确保其生产的产品符合欧盟要求的安全和合规标准。</p><p class="text-justify"><strong>详细的风险分类</strong></p><p class="text-justify">AI法案引入了一个基于风险的分类系统，根据各种AI系统的潜在影响优先确定监管重点和强度：</p><p class="text-justify">•&nbsp;不可接受的风险：AI法案禁止可能对安全、生计和权利构成严重威胁的AI应用，如政府用于社会评分的系统或可能损害个人心理健康的操纵性应用。</p><p class="text-justify">•&nbsp;高风险：包括对关键基础设施、教育工具或作为安全关键产品组成部分的AI系统。这些系统需通过严格的符合性评估，以确保其安全性、准确性和可靠性。</p><p class="text-justify">•&nbsp;有限风险：与人类互动的AI应用（如聊天机器人），需要向用户公开其操作方式以保持透明。这将确保用户知道他们的互动可能是与机器而非人类进行。</p><p class="text-justify">•&nbsp;最小风险：风险影响微不足道的应用，如AI驱动的视频游戏或垃圾邮件过滤器，受到最为有限的监管，以鼓励在安全范围内的创新和发展。</p><p class="text-justify"><strong>执行和合规</strong></p><p class="text-justify">AI法案旨在建立相应处罚以确保通用数据保护条例（GDPR）的规定得到有效执行。不合规可能导致严重的财产处罚，处罚将根据违规的严重程度和违规公司的规模进行调整。</p><p class="text-justify">每个欧盟成员国必须指定一个或多个国家机构来监督AI法案的执行，维持严格的监督机制。国家机构还将处理不合规的情况，确保在欧盟使用的AI系统是安全的，并按照所设定的标准运行。</p><p class="text-justify">结论</p><p class="text-justify">AI法案体现了欧盟对人工智能快速发展所带来的挑战和机会的战略应对。通过实施这一全面的监管框架，欧盟不仅寻求管理与AI相关的复杂问题，还希望自身能够成为技术治理领域的领导者。AI法案旨在通过提供清晰的指导方针和稳定的政策环境来激发创新，对于促进技术进步和经济增长至关重要。</p><p class="text-justify">AI法案强调基于风险的方法，允许动态监管，以适应迅速发展的AI技术。通过专注于最关键的领域，如高风险和不可接受的风险类别，欧盟确保将资源集中在最需要保护公共福利、安全的领域，同时不会扼杀风险较小的领域内产生的创新。</p><p class="text-justify">通过制定AI法案，欧盟率先建立了一个可能影响全球AI监管规范和标准的示范。随着AI继续塑造全球各个行业，欧盟的主动、结构化方案为提供了一个蓝图，供有志于寻求在管理其固有风险的同时利用AI优势的地区参考。因此，AI立法代表着向实现平衡、可持续技术未来进发的战略举措。</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>中国业务部</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 02 May 2024 11:18:00 +0200</pubDate>
                        <title>Due diligence in the supply chain and supply chain impact assessment: duties for EU and non-EU companies</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/due-diligence-in-the-supply-chain-and-supply-chain-impact-assessment-duties-for-eu-and-non-eu-companies</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">“Companies are increasingly required to integrate due diligence into their policies and risk management system, as well as to identify, assess and prevent both their own negative impacts and those of their business partners in the supply chain”.</p><p class="text-justify"><a href="https://www.linkedin.com/in/ACoAAA3FL7YBP9Y6mgZe56EMkscijIjq6h30Tbc" target="_blank" rel="noreferrer">Valentina Cavanna</a>&nbsp;wrote an interesting article within Volume 20 of the Impact Assessment Outlook Journal by&nbsp;<a href="https://www.linkedin.com/company/iema---institute-of-environmental-management-and-assessment/" target="_blank" rel="noreferrer">IEMA</a>, discussing about the supply chain due diligence and their impact assessment and focusing on the&nbsp;duties for EU and non-EU companies.</p><p class="text-justify">Read here (from page 14) ➡&nbsp;<a href="https://lnkd.in/dYeEEygS" target="_self">https://lnkd.in/dYeEEygS</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>ESG</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <guid isPermaLink="false">news-7632</guid>
                        <pubDate>Tue, 30 Apr 2024 18:03:00 +0200</pubDate>
                        <title>CER: il Consiglio Nazionale del Notariato  si esprime sulle questioni dibattute e sulle forme giuridiche.</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cer-il-consiglio-nazionale-del-notariato-si-esprime-sulle-questioni-dibattute-e-sulle-forme-giuridiche</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Alla fine del mese di marzo, il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato uno studio sulla recente disciplina della incentivazione delle comunità energetiche rinnovabili (“<strong>CER”</strong>), offrendo importanti spunti in merito a vari profili di incertezza anche di rilevanza pratica.&nbsp;</p><p class="text-justify">Nel prosieguo sono esaminati alcuni dei passaggi fondamentali di detto studio. Ricordiamo come le seguenti indicazioni devono essere considerate come generali e che potrebbero non essere valide in ogni caso, dovendo essere di volta in volta oggetto di valutazione le circostanze rilevanti dello specifico caso.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><i><u>Gli incentivi economici statali</u></i></p><p class="text-justify">Le CER incentivate sono legittimate a godere di tre specifici contributi statali:</p><ol><li><p class="text-justify"><span>la </span><i><span>tariffa premio&nbsp;</span></i><span>prevista dal Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 (nel seguito il “<strong>Decreto CACER</strong>”), sulla base dell’energia condivisa nell’ambito della Configurazioni di Autoconsumo per la Condivisione dell’Energia Rinnovabile (“<strong>CACER</strong>”);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il </span><i><span>contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata&nbsp;</span></i><span>(o</span><i><span> contributo ARERA</span></i><span>), previsto dal Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (“<strong>TIAD</strong>”);</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il </span><i><span>contributo a fondo perduto</span></i><span>, interamente finanziato con il PNRR, previsto dal Decreto CACER a copertura parziale dei costi per la realizzazione o il potenziamento di alcuni impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.</span></p></li></ol><p class="text-justify">Tali contributi sono gestiti dal GSE nel rispetto delle <i>Regole operative per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e al contributo PNRR</i> del 23 febbraio scorso, aggiornate il 22 aprile 2024 (di seguito le “<strong>Regole Operative</strong>”). Per beneficiare della <i>tariffa premio</i> e del <i>contributo ARERA</i>, la CER deve accedere al servizio di autoconsumo diffuso prestato dal GSE, mediante apposita domanda presentata dal soggetto Referente<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a>. Ricevuta la domanda, il GSE effettuerà i controlli tecnico-amministrativi sulla documentazione, allegata dal Referente, relativa agli impianti di produzione ed alla CER. Solo in caso di esito positivo di tali controlli il GSE provvederà alla sottoscrizione del contratto per la regolazione del servizio per l’autoconsumo diffuso. I rigorosi controlli tecnico-amministrativi menzionati sono finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti e si protraggono anche a seguito della conclusione del contratto, durante la fase esecutiva; pertanto, qualora il GSE riscontri la perdita di uno o più dei requisiti di ammissibilità richiesti ovvero il rilascio di dichiarazioni mendaci, dispone la decadenza degli incentivi, con l’integrale recupero delle somme eventualmente già versate.</p><p class="text-justify"><i><u>La soggettività giuridica</u></i></p><p class="text-justify">Il requisito della soggettività giuridica delle CER, imposto dall’art. 31, primo comma, lett. <i>b</i>) del d.lgs. n. 199/2021<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" title>[2]</a>, impedisce di costituire CER sia in forma di associazione temporanea di impresa (o ATI), sia in forma di partenariato, non creandosi, in questi casi, un soggetto giuridico distinto dagli associati<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" title>[3]</a>.</p><p class="text-justify">Stante la soggettività giuridica delle CER, i contributi pagati dal GSE sono destinati alla CER e non ai suoi membri, quand’anche la CER attribuisca la qualifica di Referente a un soggetto diverso da sé<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" title>[4]</a>. I membri della CER, a loro volta, potranno vedersi accreditati i contributi del GSE solo eventualmente, se la ripartizione è prevista dall’atto costitutivo, da un regolamento ovvero da una decisione del competente organo della CER. Infatti, nessuna norma impone alla CER di ripartire i contributi economici del GSE tra i suoi membri.</p><p class="text-justify"><i><u>La condivisione dell’energia</u></i></p><p class="text-justify">Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, possono individuarsi tre aspetti legati alla condivisione dell’energia autoprodotta dalla CER:</p><ol><li><p class="text-justify"><span>la condivisione è attuata mediante un rapporto diretto tra la CER ed i suoi membri consumatori;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>la condivisione avviene </span><i><span>virtualmente</span></i><span>. Infatti, i membri non consumano fisicamente l’energia autoprodotta dalla CER, dovendo questa immettere nella rete pubblica tutta l’energia elettrica che non abbia autoconsumato in sito e potendo i membri della CER consumare solo l’energia elettrica prelevata dalla rete pubblica</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" title><span>[5]</span></a><span>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>la tariffa incentivante riguarda la sola condivisione di energia </span><i><span>elettrica</span></i><span> e non anche gli altri vettori energetici autoproducibili dalla CER da fonti rinnovabili, come l’energia termica.</span></p></li></ol><p class="text-justify">Il tratto essenziale della condivisione, proprio delle CER, ne definisce il loro scopo mutualistico, inteso nel senso di gestione di servizio del relativo ente verso i suoi membri. Lo scopo mutualistico presuppone un rapporto bilaterale fra la CER e i suoi membri.</p><p class="text-justify">Nell’ottica di tale rapporto bilaterale, la prestazione della CER può consistere nella ripartizione degli utili tra i suoi membri o in prestazioni ulteriori, anche di natura non economica<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" title>[6]</a>. La prestazione dei membri, invece, può consistere nella fornitura dei dati relativi ai loro consumi o nel lavoro da loro prestato alla CER.</p><p class="text-justify">Beninteso, il tratto essenziale della condivisione, proprio delle CER, non implica che <i>tutti</i> i suoi membri debbano partecipare alla condivisione. Non è infatti prescritto che la CER abbia un oggetto esclusivo e riferito alla sola produzione e condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo. Sicché può darsi che soggetti disinteressati alle predette attività, ma interessati ad altre<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" title>[7]</a>, facciano parte della CER, purché, ovviamente, tali soggetti non rappresentino la totalità dei membri<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" title>[8]</a>. In dettaglio, secondo quanto prescrivono le Regole Operative, la CER presuppone la presenza (i) di almeno due membri che siano consumatori e/o produttori di energia e (ii) di almeno due POD collegati a un’utenza di consumo e a un impianto di produzione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" title>[9]</a>.</p><p class="text-justify"><i><u>I membri</u></i></p><p class="text-justify">I membri della CER devono rientrare in almeno una delle seguenti categorie di soggetti:</p><ol><li><p class="text-justify"><span>imprenditori che non esercitino in via esclusiva o principale attività nel settore energetico e che rientrino nella definizione europea di MPMI (micro e piccole medie imprese)</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" title><span>[10]</span></a><span>;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>persone fisiche o enti privati che non siano qualificabili come imprenditori;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>enti privati di ricerca e formazione, enti religiosi, quelli del Terzo settore e di protezione ambientale;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>enti pubblici compresi tra le amministrazioni locali contenute nell'elenco periodicamente divulgato dall'ISTAT</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" title><span>[11]</span></a><span>.</span></p></li></ol><p class="text-justify"><i><u>Il requisito della c.d. “porta aperta</u>”</i></p><p class="text-justify">Il requisito della c.d. “porta aperta” previsto per le CER si concretizza nella facoltà di libero accesso alla stessa da parte di soggetti interessati e nella previsione di un diritto di recesso <i>ad nutum&nbsp;</i>dei clienti finali.</p><p class="text-justify">In virtù del primo elemento, si ritiene che la CER non possa legittimamente negare l’ammissione all’aspirante membro consumatore nemmeno quando i consumi degli attuali membri siano pari o superiori all’autoproduzione della CER nelle varie fasce orarie in cui viene calcolata l’energia elettrica condivisa. Inoltre, la CER non può surrettiziamente negare l’ingresso agli aspiranti membri, richiedendo requisiti sproporzionati o iniqui, come eccessivi conferimenti iniziali. Né la CER potrebbe circoscrivere l’ingresso ad uno o più dei tre sottoinsiemi della nozione di “cliente finale” di energia, ossia: (i) clienti civili; (ii) clienti non civili; (iii) consumatori energetici appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>In ogni caso, l’elemento della partecipazione aperta non impedisce alla CER di differenziare i requisiti di ingresso prescritti agli aspiranti membri, purché tale differenziazione sia equa e proporzionata. Né le impedisce di essere formata da membri appartenenti ad una sola delle classi sopra elencate, benché tale organizzazione sia stata concepita dal legislatore unionale come mezzo per promuovere preferibilmente persone fisiche che siano consumatori energetici; sicché, una CER, quanto alla sua compagine minimale, potrebbe essere costituita da due membri appartenenti all’unica classe delle MPMI, qualora costoro condividessero l’energia autoprodotta dalla CER.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il secondo elemento, quello del recesso <i>ad nutum&nbsp;</i>dei clienti finali, invece, non impedisce alla CER di condizionare l’efficacia del recesso nei suoi confronti al rispetto di determinate condizioni. Inoltre, se il recedente si è impegnato a rimanere nella CER fino alla scadenza di un certo termine, in caso di recesso anticipato rimangono fermi gli eventuali corrispettivi concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono anch’essi, comunque, risultare equi e proporzionati.</p><p class="text-justify"><i><u>I clienti finali</u></i></p><p class="text-justify">I membri della CER incentivata <i>consumatori energetici</i> mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso&nbsp;quello di scegliere il proprio venditore; sarebbe nulla, pertanto, la pattuizione statutaria o regolamentare con la quale la&nbsp;CER&nbsp;imponesse&nbsp;ai&nbsp;propri&nbsp;membri&nbsp;di&nbsp;acquistare&nbsp;l’energia&nbsp;dalla&nbsp;stessa&nbsp;CER&nbsp;o&nbsp;altri&nbsp;servizi&nbsp;energetici dal&nbsp;proprietario dell’impianto&nbsp;di produzione&nbsp;energetica locato&nbsp;alla CER.</p><p class="text-justify"><i><u>Il requisito dell’autonomia</u></i></p><p class="text-justify">Qualsiasi CER deve essere <i>autonoma</i> ai sensi dell’art. 31, primo comma, lett. <i>b</i>) del d.lgs. n. 199/2021. Il contenuto di tale requisito non è specificato. Tuttavia, esso trova il suo fondamento nel considerando 71 della dir. 2018/2001/UE: «<i>evitare&nbsp;gli abusi e garantire un'ampia partecipazione</i>».</p><p class="text-justify">L’autonomia, quindi, svolge la funzione di vietare il controllo&nbsp;interno&nbsp;ed&nbsp;esterno&nbsp;della&nbsp;CER. Tale divieto è rinforzato da una seconda prescrizione contenuta nella medesima direttiva, quella secondo cui&nbsp;la&nbsp;CER&nbsp;è&nbsp;un&nbsp;soggetto che «<i>è effettivamente controllato</i>» dai propri membri<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" title>[12]</a>.</p><p class="text-justify">La&nbsp;CER,&nbsp;dunque, può dirsi&nbsp;autonoma quando&nbsp;è&nbsp;effettivamente&nbsp;controllata&nbsp;dall’insieme dei propri membri e non invece da alcuni di costoro, da un loro gruppo minoritario o&nbsp;da&nbsp;soggetti esterni.</p><p class="text-justify"><i><u>La democraticità</u></i></p><p class="text-justify">A qualsiasi CER è imposto il carattere democratico, a prescindere dalla forma giuridica utilizzata per costituirla. Il necessario carattere democratico delle CER implica alcune considerazioni:</p><ol><li><p class="text-justify"><span>la nozione di «</span><i><span>poteri di controllo</span></i><span>», ripetutamente utilizzata nel d.lgs. n. 199/2021 per disciplinare le CER</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" title><span>[13]</span></a><span>, va intesa come </span><i><span>diritti di voto</span></i><span> esercitabili nella CER. Conseguentemente, dall’art. 31, primo comma, lett. </span><i><span>b</span></i><span>) e </span><i><span>d</span></i><span>) del d.lgs. n. 199/2021 si ricava che ogni membro della CER che sia un </span><i><span>consumatore energetico</span></i><span> deve essere legittimato ad esercitare almeno un voto nelle decisioni di competenza dei propri membri;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>la CER non può riconoscere diritti di partecipazione diversi dal voto nelle decisioni di competenza dei membri;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>nonostante la concezione delle CER come strumenti di attivazione e di autotutela dei </span><i><span>consumatori energetici</span></i><span>, non si impone la prevalenza dei voti spettanti ai membri rientranti in tale categoria. Sicché può legittimamente accadere che, fra i membri della CER, le MPMI detengano più voti delle persone fisiche;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>gli enti pubblici non possono mai avere la maggioranza dei voti nella CER, a meno che la CER sia stata costituita per promuovere l’utilizzo dell’energia termica da fonti rinnovabili;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il necessario carattere democratico della CER non impone di prevedere il voto capitario per i suoi membri. Tuttavia, se fosse previsto il voto plurimo, dovrebbero comunque fissarsi dei tetti ai voti esercitabili o comunque delle regole che impediscano il realizzarsi di situazioni di controllo della CER da parte di singoli membri o di loro gruppi minoritari. In aggiunta, il potere deliberativo dei membri della CER va, in ogni caso, riconosciuto in alcune materie, fra cui: nomina, compenso, revoca e responsabilità degli amministratori e, se presenti, dei membri dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti; organizzazione dell’organo cui hanno diritto di partecipare tutti i membri; destinazione degli eventuali utili; modificazioni dell’atto costitutivo; scioglimento dell’ente</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" title><span>[14]</span></a><span>.</span></p></li></ol><p class="text-justify"><i><u>Le attività esercitabili</u></i></p><p class="text-justify">L’oggetto della CER presenta una componente doverosa, ossia l’autoproduzione e la condivisione di energia da fonti rinnovabili, ed una componente opzionale, ossia altre attività, diverse dalle due menzionate, fra cui: la vendita e l’accumulo di energia autoprodotta o acquistata da terzi, la produzione di qualsiasi energia (dunque non solo quella elettrica) da fonti rinnovabili destinata al consumo dei propri membri, la promozione di «<i>interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica</i>», nonché l’offerta di «<i>servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri […]</i>»<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn15" title>[15]</a>.</p><p class="text-justify">Si noti che fra le attività della componente opzionale rientrano anche quelle sconnesse con le attività energetiche, che possono addirittura essere prevalenti (anche in termini di fatturato), fermo restando il limite imposto dalla specifica disciplina applicabile in virtù della forma giuridica adottata per la CER<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn16" title>[16]</a>.</p><p class="text-justify"><i><u>L’autoproduzione energetica</u></i></p><p class="text-justify">Gli impianti di produzione e di accumulo dell’energia devono essere «<i>nella disponibilità e sotto il controllo della comunità</i>», secondo quanto prescrive l’art. 31, secondo comma, lett. <i>a</i>) del d.lgs. n. 191/2021. Pertanto, ai fini dell’autoproduzione, non è necessario che la CER sia proprietaria degli impianti, essendo sufficiente che la stessa ne abbia la disponibilità, la quale si consegue mediante la sottoscrizione di un accordo tra la CER ed il produttore di energia – terzo o membro della CER. Da tale accordo si deve poter evincere che il produttore conduce i relativi impianti «<i>nel rispetto degli accordi definiti con la comunità per le finalità della comunità energetica rinnovabile e nel rispetto di quanto previsto dalle norme di riferimento</i>»<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn17" title>[17]</a>.</p><p class="text-justify">Si noti che la qualifica di “<i>produttore terzo</i>”, ossia di colui che offre la disponibilità dell’impianto alla CER, può essere assunta anche dalle grandi imprese ovvero da quei soggetti che svolgono come attività commerciale o professionale principale la produzione e lo scambio dell’energia elettrica, considerato che non appartengono alla CER.</p><p class="text-justify">La CER che ha solamente la disponibilità dell’impianto e non la sua proprietà, corrisponde ad un aggregatore energetico, sia per il lato della produzione, sia per il lato del consumo. Inoltre, in tal caso, la CER non è tenuta a pagare l’accisa sull’energia prodotta e non è titolare di alcuna officina elettrica (nel significato di cui all’art. 54 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504).</p><p class="text-justify">Raramente la CER sarà qualificabile come autoproduttore ai sensi dell’art. 2, secondo comma del d.lgs. n. 79/1999, poiché essa difficilmente autoconsumerà fisicamente almeno il settanta per cento dell’energia elettrica autoprodotta, come richiede quest’ultima disposizione. È più verosimile che l’energia elettrica autoprodotta dalla CER, eventualmente diminuita della poca autoconsumata in sito, venga integralmente immessa in rete, se del caso dopo essere stata in tutto o in parte accumulata in appositi impianti.</p><p class="text-justify">Ai fini della condivisione di energia rinnovabile internamente alla CER, mentre la produzione di energia può anche essere solo di terzi, il consumo deve essere solo dei membri della CER.</p><p class="text-justify">In particolare, per “energia elettrica condivisa”, ai sensi del TIAD, si intende «<i>in ogni ora e per l’insieme dei punti di connessione ubicati nella stessa zona di mercato che rilevano ai fini di una configurazione per l’autoconsumo diffuso, il minimo tra l’energia elettrica immessa ai fini della condivisione e l’energia elettrica prelevata ai fini della condivisione</i>»<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn18" title>[18]</a>. Mentre, per “<i>energia elettrica autoconsumata</i>”, ossia l’energia elettrica condivisa che gode della tariffa premio, si intende «<i>per ogni ora, l’energia elettrica condivisa afferente ai soli punti di connessione ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria</i>»<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn19" title>[19]</a> ed è relativa alla sola energia immessa da impianti di produzione (o da interventi di potenziamento) che (a) singolarmente considerati, siano di potenza non superiore a 1 MW e (b) complessivamente considerati, siano di potenza proveniente, per almeno il 70%, da impianti entrati in esercizio dopo il 15 dicembre 2021<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn20" title>[20]</a>.</p><p class="text-justify">Nell’energia elettrica autoconsumata e incentivata si computa anche quella accumulata dalla CER, dopo essere stata autoprodotta e prima di essere messa in rete.</p><p class="text-justify">Una CER può anche ricevere la tariffa premio sulla condivisione energetica realizzata su più cabine primarie, a condizione però che il corrispondente Referente (eventualmente diverso da quello incaricato per un’altra configurazione riferibile alla stessa CER) presenti, per ciascuna cabina primaria costituente un’apposita configurazione di autoconsumo, un’istanza al GSE di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso.</p><p class="text-justify">Dunque, ad una CER possono appartenere più CACER; in tal caso si può prevedere statutariamente che alla pluralità di CACER corrisponda un’articolazione organizzativa di tale CER (come una pluralità di assemblee separate), la quale permetta di suddividere i suoi membri in base alla loro appartenenza alle diverse sue CACER.</p><p class="text-justify"><i><u>La qualifica</u></i></p><p class="text-justify">La CER è da qualificarsi come imprenditore commerciale per le tre seguenti ragioni:</p><ol><li><p class="text-justify"><span>è certa la natura commerciale (cioè non agricola) delle attività energetiche;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>le attività energetiche, quand’anche esercitate da una CER che sia un imprenditore agricolo, non sono, di regola, qualificabili come </span><i><span>connesse</span></i><span> ai sensi dell’art. 2135, terzo comma, c.c.;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>anche in presenza di CER in forma di enti senza scopo di lucro, le loro attività corrispondenti a imprese commerciali dovrebbero essere solitamente prevalenti, se non esclusive, rispetto a quelle non imprenditoriali.</span></p></li></ol><p class="text-justify">Ne deriva che la CER sarà perlopiù soggetta allo statuto dell’imprenditore commerciale. Pertanto, sussistendo i relativi presupposti, una CER potrà, ad esempio, essere tenuta ad iscriversi nel registro delle imprese o essere sottoposta a liquidazione giudiziale.</p><p class="text-justify">In particolare, la CER incentivata è qualificabile come un imprenditore energetico<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn21" title>[21]</a>, pure nell’ipotesi in cui esternalizzasse tutte le sue attività economiche.</p><p class="text-justify"><i><u>I possibili tipi, sottotipi e qualifiche</u></i></p><p class="text-justify">Riguardo alla forma giuridica adottabile dalle CER, lo studio del Notariato conferma la già nota situazione di incertezza normativa. Non esiste, infatti, un’unica forma e un’unica regolamentazione ottimali per tutte le CER, potendosi le stesse differenziare molto in termini di membri (quantitativamente e qualitativamente), di ambito territoriale, di scopi, di attività e di struttura aziendale e finanziaria.</p><p class="text-justify">Ad ogni modo, nell’adozione della forma giuridica delle CER bisogna tener conto che il loro obiettivo principale, come stabilisce l’art. 31, primo comma, lett. <i>a</i>) del d.lgs. n. 199/2021, è «<i>quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari</i>».</p><p class="text-justify">Pertanto, il <i>prevalente</i> <i>scopo non lucrativo</i> delle CER, imposto dalla norma menzionata, impedisce di costituire la CER in una di quelle forme giuridiche che devono perseguire, almeno prevalentemente, lo scopo di lucro, <i>ex&nbsp;</i>art. 2247 c.c., fra cui: società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni e società benefit.&nbsp;</p><p class="text-justify">Mentre può ritenersi che il requisito del <i>prevalente</i> <i>scopo non lucrativo</i> delle CER consenta la costituzione di CER nelle forme della società (i) cooperativa a mutualità prevalente ovvero non prevalente ma con clausole statutarie conformi all’art. 2514, primo comma, c.c. o (ii) qualificata come impresa sociale.</p><p class="text-justify">Si consideri, inoltre, che il requisito in esame non è violato quando, nel rispetto della disciplina del prescelto modello organizzativo, la CER ripartisce i contributi del GSE tra i propri membri.</p><p class="text-justify">Fermo quanto sopra, possono in ogni caso ritenersi conformi alla disciplina imperativa della CER sopra delineata, le seguenti forme giuridiche:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>l’</span><i><span>associazione</span></i><span> (riconosciuta o non riconosciuta), anzitutto, come disciplinata dal codice civile. L’associazione può essere qualificata come impresa commerciale, può avere anche enti pubblici tra i propri associati e può perseguire uno scopo mutualistico o altruistico – ma non lucrativo. La CER associazione può acquisire anche la qualifica di ETS o di impresa sociale. Invece, la CER non può costituirsi in forma di organizzazione di volontariato o di associazione di promozione sociale, poiché la disciplina di queste ultime due forme giuridiche impedisce l’ingresso ad alcuni soggetti – come gli enti privati con scopo lucrativo o gli enti pubblici qualificabili come amministrazioni locali – e, pertanto, non sarebbe rispettato il requisito del libero ingresso, proprio delle CER. La CER associazione gode di due facilitazioni: (i) può essere costituita con due soli membri, a differenza della CER cooperativa, che ne richiede almeno 9; (ii) riduce i costi di costituzione e di mantenimento della struttura, specialmente se in forma di associazione non riconosciuta, a differenza di quanto avviene per le CER in forma societaria. Tuttavia, la disciplina dell’associazione non è stata concepita per l’esercizio di attività imprenditoriali e crea alcune complessità per il caso in cui si vogliano distribuire tra gli associati i contributi pubblici ricevuti dal GSE. Infatti, a causa del suo necessario scopo non lucrativo, la forma dell’associazione non consentirebbe la distribuzione dei contributi del GSE. È solo con la qualifica di ETS o di impresa sociale che la CER associazione può riconoscere ai propri associati detti contributi</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn22" title><span>[22]</span></a><span>, purché regoli le proprie attività di produzione, accumulo e condivisione di energia a fini di autoconsumo mediante </span><i><span>contratti</span></i><span> </span><i><span>parziari</span></i><span> (determinanti cioè il prezzo in funzione degli utili generati dall’ente produttore dei beni e/o dei servizi oggetto di tali contratti). La medesima CER non può, però, distribuire la stessa quantità di utili come ristorni, realizzando in tal caso un’illegittima distribuzione diretta di utili, la quale è consentita solo all’impresa sociale in forma di cooperativa, ai sensi dell’art. 3, comma 2-</span><i><span>bis</span></i><span>, d.lgs. n. 112/2017;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>la</span><i><span> fondazione</span></i><span>, a condizione che abbia una struttura aperta e democratica, è anch’essa una forma giuridica adottabile. Tuttavia, aderendo alla tesi secondo cui la fondazione non è funzionalmente neutra, essa non può essere ritenuta adatta se si intende assegnare alla CER uno scopo mutualistico, essendo necessario che la stessa persegua uno scopo di pubblica utilità; il che si verificherebbe se la maggioranza dei membri della CER fosse interessata ad instaurare scambi mutualistici con la propria fondazione. Inoltre, tale forma giuridica non consente neanche la ripartizione, tra i propri membri, dei contributi ricevuti dal GSE come impiego di utili, violando altrimenti il suo necessario scopo non lucrativo.&nbsp;&nbsp;</span><br><span>Anche in questo caso, la CER fondazione può acquisire anche la qualifica di ETS o di impresa sociale;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>la </span><i><span>società lucrativa</span></i><span>, purché non persegua in via principale lo scopo lucrativo. Questo vincolo è rispettabile solo adottando la qualifica di impresa sociale;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>la </span><i><span>società cooperativa</span></i><span> rappresenta la forma ottimale per gran parte delle CER poiché la sua disciplina è quella che meglio si adatta ai loro requisiti.&nbsp;</span><br><span>La CER cooperativa può, poi, avere la qualifica di impresa sociale, di società benefit e di impresa di comunità.La CER può corrispondere a una cooperativa consortile, atteso che questa società non è disciplinata direttamente dall’art. 2602, primo comma, c.c. e non è costretta né ad avere un oggetto sociale contenente solo attività consortili né a perseguire lo scopo mutualistico-consortile con una compagine sociale costituita unicamente da soci con i requisiti soggettivi imposti dal legislatore.La CER cooperativa deve essere costituita da almeno 9 membri</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn23" title><span>[23]</span></a><span>. Ad ogni modo, dovrebbero essere infrequenti i casi in cui la sostenibilità economica della CER e la necessaria condivisione dell’energia sia garantita da meno di nove soggetti, comunque destinati a crescere in ragione del necessario carattere aperto della CER. Lo scopo mutualistico della CER cooperativa può variare notevolmente, potendo le società cooperative realizzare «</span><i><span>contestualmente più tipi di scambio mutualistico</span></i><span>»</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn24" title><span>[24]</span></a><span>. Inoltre, la CER cooperativa è sempre qualificabile almeno come </span><i><span>di produzione</span></i><span> quand’anche i suoi soci fossero solo consumatori energetici. Invero, tale cooperativa, per svolgere la propria attività mutualistica, si avvale «</span><i><span>degli apporti di beni o servizi da parte dei soci</span></i><span>» ai sensi dell’art. 2512, primo comma, n. 3, c.c.; apporti che, qualora la CER si limitasse a condividere virtualmente l’energia elettrica, avrebbero ad oggetto i dati informatici relativi ai loro consumi energetici. Occorre, inoltre, evidenziare che un importante vantaggio della CER cooperativa rispetto alla CER associazione è dato dalla possibilità di prevedere, nell’atto costitutivo della prima, l’emissione di strumenti finanziari secondo la disciplina prevista per le S.p.A. Tuttavia, la CER cooperativa è impossibilitata a provare la propria mutualità prevalente nel limitato caso in cui il proprio oggetto sociale contempli soltanto l’autoproduzione e la condivisione di energia da fonti rinnovabili e nel relativo scambio mutualistico la propria prestazione sia una quota dell’utile di esercizio; in effetti, nel caso di specie si dovrebbe applicare l’art. 2513, primo comma, lett. </span><i><span>c</span></i><span>), c.c., che prescrive la quantificazione della prevalenza solo in base a voci di costo rappresentate nel conto economico, entro le quali non può però computarsi una quota di utile.</span></p></li></ul><p></p><hr><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" title>[1]</a> Le caratteristiche del soggetto Referente delle CER sono stabilite nel § 1.2.2.1 delle Regole Operative.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" title>[2]</a> Secondo cui «la comunità è un soggetto di diritto autonomo».</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" title>[3]</a> Tuttavia, in senso contrario, cfr. la delibera ARERA del 4 agosto 2020, 318/2020/R/eel ed il § 2.3 delle Regole tecniche per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa, del GSE, datate 4 aprile 2022, secondo cui una CER potrebbe essere costituita in forma di partenariato.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" title>[4]</a> Così, le somme pagate dal GSE sono da qualificare, contabilmente e civilisticamente, come ricavi o proventi per la CER, sicché, se si intende distribuire questi valori tra i membri della CER, occorre trasformarli in una parte dell’utile di esercizio.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" title>[5]</a> La condivisione, dunque, presuppone che la CER possa disporre dei dati relativi ai consumi di energia elettrica dei propri membri.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" title>[6]</a> Si pensi ad una CER che offre ai propri membri servizi di efficientamento energetico o di ricarica di automobili elettriche oppure ad una CER i cui membri decidano di destinare i benefici economici a soggetti diversi da loro o ad attività di interesse generale in favore della comunità ove la CER opera.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" title>[7]</a> Può perfino accadere che alcuni membri della CER non intendano avvalersi direttamente di alcuna delle attività svolte dalle CER, volendo magari solo finanziarle.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" title>[8]</a> È consigliabile, quindi, che l’atto costitutivo della CER (quand’anche non incentivata) preveda l’obbligo di alcuni dei suoi membri di diventare consumatori energetici, così assicurando il costante rispetto dell’art. 31, secondo comma, lett. <i>b</i>) del d.lgs. n. 199/2021, secondo cui «<i>l'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità&nbsp;</i>[…]».</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" title>[9]</a> Cfr. il § 1.2.2 delle Regole Operative.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" title>[10]</a> Cfr. l’art. 2 dell'allegato della racc. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, secondo cui «1<i>. [l]a categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR</i>».</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" title>[11]</a> Considerato il loro carattere locale, si prescrive, come requisito aggiuntivo, solo per quest’ultima classe di membri, che gli enti in parola siano collocati «<i>nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti</i>» di autoproduzione della corrispondente CER, ai sensi dell’art. 31, primo comma, lett. <i>b</i>) del d.lgs. n. 199/2021.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" title>[12]</a> Cfr. l’art. 2, punto 16), lett. <i>a</i>) della dir. 2018/2001/UE.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" title>[13]</a> Cfr., in particolare, gli artt. 10, primo comma, lett. <i>b</i>) e 31, primo comma, lett. <i>b</i>) e <i>d</i>).</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" title>[14]</a> Tale regola, valevole in mancanza di diverse disposizioni più rigide previste per specifiche forme, è ricavata dall’intero ordinamento degli enti collettivi di diritto privato.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref15" title>[15]</a> Cfr. l’art. 31, secondo comma, lett. <i>f</i>) del d.lgs. n. 199/2021.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref16" title>[16]</a> Una situazione di questo tipo può accadere, ad esempio, quando la CER abbia la qualifica di ETS (stante l’art. 5 d.lgs. n. 117/2017) o di impresa sociale (stante l’art. 2 d.lgs. n. 112/2017).</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref17" title>[17]</a> Cfr. il § 1.2.2 delle Regole Operative.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref18" title>[18]</a> Art. 1.1. lett. <i>t</i>) del TIAD.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref19" title>[19]</a> Art. 1.1. lett. <i>r</i>) del TIAD.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref20" title>[20]</a> Ai sensi del § 1.2.1.2 delle Regole Operative, i suddetti impianti devono comunque essere entrati in esercizio dopo la “<i>regolare costituzione della CER</i>” ovvero dopo “<i>che lo statuto/atto costitutivo della CER rispetti tutte le indicazioni contenute</i>” nelle Regole Operative.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref21" title>[21]</a> Cfr. l’art. 2, comma 25-<i>terdecies</i> del d.lgs. n. 79/1999, che definisce l’l’imprenditore elettrico come «<i>ogni persona fisica o giuridica, esclusi i clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: generazione, trasmissione, distribuzione, aggregazione, gestione della domanda, stoccaggio, fornitura o acquisto di energia elettrica, che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni</i>».</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref22" title>[22]</a> Grazie all’inciso finale degli artt. 8, terzo comma, lett. <i>d</i>) del d.lgs. n. 117/2017 e 3, secondo comma, lett. <i>e</i>) del d.lgs. n. 112/2017.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref23" title>[23]</a> Cfr. l’art. 2522, primo comma, c.c. Infatti, il secondo comma di tale norma, che consente di costituire una società cooperativa da parte di almeno 3 soci purché siano persone fisiche e purché la società adotti le norme della S.r.l., pone una limitazione soggettiva che contrasta con il requisito della libera partecipazione delle CER.</p><p class="text-justify"><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref24" title>[24]</a> Si veda l’art. 2513, secondo comma, c.c., che prevede la cd. “cooperativa mista”.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 23 Apr 2024 09:10:18 +0200</pubDate>
                        <title>Separazione attività ai fini IVA - Opzione efficace benchè datata e poco utilizzata</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/separazione-attivita-ai-fini-iva-opzione-efficace-benche-datata-e-poco-utilizzata</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Le banche, le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio e gli istituti di moneta elettronica (“intermediari”), per citare gli intermediari più rilevanti e diffusi disciplinati dai testi unici bancario e finanziario, svolgono attività e prestano servizi che, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, sono sempre stati, in prevalenza, esenti da IVA.</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/04/Tax-Alert96.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per leggere il documento complet0</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 17 Apr 2024 04:41:19 +0200</pubDate>
                        <title>Concordato preventivo con assuntore - Procedura competitiva</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/concordato-preventivo-con-assuntore-procedura-competitiva</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nel concordato che prevede il trasferimento dell’attivo a un assuntore, in relazione al trasferimento dell’azienda non è necessario attivare la procedura competitiva di cui all’art. 91 CCII, che si applica solo nel caso in cui è previsto il trasferimento di singoli e specifici beni.<strong>&nbsp;</strong><em>Il Tribunale conferma anche nella vigenza del nuovo Codice un orientamento già affermatosi in precedenza, che correttamente considera il trasferimento delle attività all’assuntore come una modalità legata inscindibilmente e unitariamente alla proposta ai creditori.</em>&nbsp;<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/04/04.-Trib.-Palermo.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per la sentenza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 10 Apr 2024 06:17:49 +0200</pubDate>
                        <title>Composizione negoziata – proroga della composizione negoziata su istanza delle parti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/composizione-negoziata-proroga-della-composizione-negoziata-su-istanza-delle-parti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Al fine della proroga per ulteriori 180 giorni della composizione negoziata della crisi su richiesta di “<em>tutte le parti</em>” e con il consenso dell’Esperto, <em>ex</em> art. 17 co. 7 CCII, l’espressione “<em>tutte</em>” deve intendersi riferita a coloro con i quali le trattative sono ancora in corso. Sono quindi esclusi sia coloro con i quali l’accordo è stato raggiunto, sia coloro che hanno negato disponibilità a trattare.<strong>&nbsp;</strong><em>Si tratta, per quanto noto, della prima pronuncia in tal senso sul tema, di grandissima rilevanza pratica: il Tribunale (in un caso seguito da ADVANT Nctm) adotta l’unica interpretazione ragionevole e fuga incertezze e inconvenienti che deriverebbero da una adesione formalistica al testo letterale della norma.</em>&nbsp;<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/04/Bologna-30-gennaio-2024.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per la sentenza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 10 Apr 2024 03:31:17 +0200</pubDate>
                        <title>La nuova bozza di D.M. “FER X”: modifiche rilevanti e novità principali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-nuova-bozza-di-d-m-fer-x-modifiche-rilevanti-e-novita-principali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<ol><li><strong>Introduzione</strong></li></ol><p>A partire dai primi giorni di marzo ha cominciato a circolare una nuova bozza di decreto ministeriale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (c.d. “<strong>FER X</strong>” e, di seguito anche, il “<strong>Decreto</strong>”), attuativo degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 199/2021 e recante disposizioni per la definizione di nuovi meccanismi di supporto per l’energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Di seguito vengono analizzati gli aspetti di maggiore rilevanza della bozza di Decreto.</p><p>Il FER X ha lo scopo di sostenere la produzione di energia da parte di impianti alimentati da fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato e in particolare tramite le seguenti tipologie di impianti:</p><p>(i) impianti solari fotovoltaici;</p><p>(ii) impianti eolici;</p><p>(iii) impianti idroelettrici</p><p>(iv) impianti di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione.</p><p>Riguardo le definizioni introdotte, devono segnalarsi, <i>inter alia</i>:</p><ul><li>l’“<i>integrale ricostruzione di un impianto diverso da idroelettrico</i>”, la quale indica un intervento realizzato su un sito sul quale, prima dell’avvio dei lavori di ricostruzione, preesisteva un altro impianto di produzione di energia elettrica, di cui possono essere riutilizzate le sole infrastrutture elettriche, le opere infrastrutturali interrate e gli edifici connessi al funzionamento dell’impianto preesistente<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1">[1]</a>;</li><li>l’“<i>impianto multi-sezione</i>”, ossia l’impianto composto da più sezioni che confluiscono su un unico punto di connessione alla rete e che soddisfa i seguenti requisiti: l’unicità del soggetto titolare delle sezioni di impianto; la presenza di autonoma apparecchiatura di misura dell’energia prodotta in ogni sezione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2">[2]</a> e la connessione in parallelo alla rete dell’ultima sezione entro e non oltre due anni dalla data di entrata in esercizio della prima sezione;</li><li>la “<i>potenza nominale di un impianto</i>”, somma, espressa in MW, delle potenze elettriche nominali degli alternatori (ovvero, ove non presenti, dei generatori) che appartengono all’impianto stesso, ove la potenza nominale di un alternatore è determinata moltiplicando la potenza apparente nominale, espressa in MVA, per il fattore di potenza nominale riportati sui dati di targa dell’alternatore medesimo, in conformità alla norma CEI EN 60034, con le seguenti eccezioni:</li></ul><p>i. per gli impianti eolici, la potenza è la somma delle potenze nominali dei singoli aerogeneratori che compongono l’impianto, come definite ai sensi della normativa CEI EN 61400; laddove il singolo aerogeneratore abbia una potenza nominale uguale o inferiore a 0,5 MW, si applica la definizione di cui <a href="/news-e-approfondimenti#b"><i>supra</i></a>;</p><p>ii. per gli impianti idroelettrici, la potenza è pari alla potenza nominale di concessione di derivazione dell’acqua;</p><p>iii. per gli impianti fotovoltaici, la potenza nominale è determinata dal minor valore tra la somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni <i>STC (Standard Test Condition) </i>e la potenza nominale del gruppo di conversione cc/aa, come definite dalle pertinenti norme del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), espressa in kW.</p><p>Sono altresì incentivati, ai sensi della bozza di Decreto, oltre agli interventi di nuova costruzione, gli interventi di riattivazione di impianti dismessi, di integrale ricostruzione ed i potenziamenti di impianti esistenti<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3">[3]</a>, anche con riferimento ad impianti per i quali è prevista la sottoscrizione di contratti di approvvigionamento di energia elettrica a lungo termine. Relativamente a quest’ultima ipotesi, l’accesso al meccanismo di supporto è consentito in funzione della potenza complessiva dell’impianto e limitatamente alla quota di potenza per la quale non sia stato sottoscritto il contratto di approvvigionamento dell’energia elettrica a lungo termine<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4">[4]</a>.</p><p>Seconda l’attuale bozza, il Decreto prevede una durata della sua applicazione:</p><ul><li><strong>fino al 31 dicembre 2028</strong> o,</li><li>per gli impianti di potenza nominale inferiore o uguale ad 1 MW, alla data di raggiungimento della somma di 5 GW di potenza finanziata, qualora tale data risulti antecedente al termine del 31 dicembre 2028.</li></ul><p>Il contingente di energia incentivabile con le <strong>procedure d’asta</strong> per il quinquennio 2024-2028 ammonta ad un <strong>totale</strong> di <strong>62,15 GW</strong>, riservando:</p><p>(a) <strong>45 GW</strong> per il <strong>fotovoltaico</strong><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5">[5]</a>;</p><p>(b)<strong> 16,5 GW</strong> per l’<strong>eolico</strong>;</p><p>(c) <strong>0,63 GW</strong> per l’<strong>idroelettrico;</strong></p><p>(d)<strong> 0,02 GW</strong> per i<strong> gas residuati dai processi di depurazione</strong>.</p><ol><li><strong>Impianti FER con potenza uguale o inferiore a 1 MW</strong></li></ol><p>Secondo l’art. 3 della bozza di Decreto, <strong>accedono direttamente</strong> al meccanismo di supporto gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (di seguito “<strong>Impianti FER</strong>”) con <strong>potenza inferiore o uguale a 1 MW</strong>, <u>a patto che i relativi lavori siano stati avviati successivamente all’entrata in vigore del Decreto</u> (per la determinazione della data di avvio dei lavori si osservi quanto esposto a proposito dell’art. 3, commi 5 e 6 <a href="/news-e-approfondimenti#a"><i>infra</i></a><i>)</i> e che gli stessi impianti siano in possesso dei requisiti prestazionali e di tutela ambientali “<i>necessari anche per rispettare il principio del “<strong>Do No Significant Harm (DNSH)</strong></i><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6">[6]</a><i>, nonché i requisiti di cui all’Allegato 2 e declinati nelle regole operative di cui all’articolo 10</i>”.</p><p>Tali impianti beneficiano di un prezzo di aggiudicazione pari al prezzo di esercizio, definito dall’Allegato 1 della bozza di Decreto per ogni fonte, come segue:</p><ul><li>per la fonte fotovoltaica: <u>85 €/MWh</u><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7">[7]</a>;</li><li>per la fonte eolica: <u>80 €/MWh</u>;</li><li>per la fonte idraulica: <u>110 €/MWh</u>;</li><li>per i gas residuati dai processi di depurazione: <u>100 €/MWh</u>.</li></ul><ol><li><strong>Impianti FER con potenza superiore a 1 MW</strong></li></ol><p>Di contro, gli Impianti FER di <strong>potenza superiore ad 1 MW</strong> accedono al meccanismo di supporto previsto dal Decreto, attraverso la partecipazione a <strong>procedure competitive</strong>, nei limiti di contingenza sopra indicati, dove i partecipanti sono tenuti ad offrire un ribasso sui prezzi di aggiudicazione sopra indicati. Il ribasso offerto non può essere inferiore al 2% dei suddetti prezzi di aggiudicazione.</p><p>Per poter risultare aggiudicatari, devono essere integrati i seguenti requisiti:</p><p>a) possesso del titolo autorizzativo o, su richiesta del produttore, del provvedimento favorevole di valutazione d’impatto ambientale di cui al D. Lgs. n. 152/2006 (“<strong>VIA</strong>”)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8">[8]</a>;</p><p>b) preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva;</p><p>c) conformità ai requisiti prestazionali e alle norme nazionali ed unionali in materia di tutela ambientale necessari anche per rispettare il principio <strong>DNSH</strong>, nonché ai requisiti di cui all’Allegato 2 del Decreto e declinati nelle regole operative.</p><p>d) possesso di una dichiarazione di un istituto bancario attestante la capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione all’entità dell’intervento, tenuto conto della redditività attesa dall’intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l’impegno del medesimo istituto a finanziare l’operazione.</p><p>Riguardo il tema del rispetto del principio <strong>DNSH</strong>, rilevante tanto per l’accesso diretto al meccanismo di sostegno tanto per la partecipazione alle procedure competitive per l’accesso allo stesso, è utile ricordare che, ai sensi del Regolamento (UE) n. 241/2021 (istitutivo del <i>Dispositivo di Ripresa e Resilienza</i>)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9">[9]</a>, nell’ambito dei singoli Piani nazionali possono essere finanziate esclusivamente le misure che rispettano il principio DNSH. L’introduzione di tale principio si deve al Regolamento (UE) n. 2020/852 (c.d. <i>Regolamento Tassonomia</i>), il quale introduce una classificazione delle attività economiche sostenibili sulla base del loro impatto su sei obiettivi ambientali e, in particolare, definisce un’<u>attività economica arrecante un danno significativo</u>:</p><ol><li>alla <strong>mitigazione dei cambiamenti climatici</strong>, se tale attività conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;</li><li>all’<strong>adattamento ai cambiamenti climatici</strong>, se tale attività conduce ad un peggioramento degli effettivi negativi sul clima attuale e futuro previsto sull’attività stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;</li><li>all’<strong>uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine</strong>, se tale attività nuoce al buono stato o al buon potenziale ecologico dei corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee e al buono stato ecologico delle acque marine;</li><li>all’<strong>economia circolare, compresi la prevenzione ed il riciclaggio di rifiuti</strong>, se:</li></ol><ul><li>tale attività conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti;</li><li>tale attività comporta un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili;</li><li>lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all’ambiente;</li></ul><ol><li>alla <strong>prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento</strong>, se tale attività comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo, rispetto alla situazione preesistente al suo avvio;</li><li>alla <strong>protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi</strong>, se tale attività nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli <i>habitat</i> e delle specie, compressi quelli di interesse per l’Unione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10">[10]</a>.</li></ol><p>Oltre alle particolari cause di esclusione previste dal comma 4, il comma 5 dell’art. 3 della bozza di Decreto nega l’accesso agli incentivi agli impianti i cui lavori di realizzazione siano stati avviati prima della presentazione dell’istanza di partecipazione alle stesse procedure competitive. A tal proposito, il comma 6 dello stesso art. 3 ribadisce che <u>l’avvio dei lavori coincide con il momento dell’assunzione della prima obbligazione che rende l’investimento irreversibile</u> (<i>e.g. </i>l’ordine delle attrezzature o l’avvio dei lavori di costruzione, non rientrando in quest’ultimi l’acquisto dei terreni e le opere propedeutiche quali l’ottenimento dei permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità). A tal proposito, essendo tale disposizione pressoché identica a quella contenuta nel D.M. 15 settembre 2022 (recante incentivi per la produzione di biometano), sembra potersi applicare anche in quest’ambito l’interpretazione resa dal GSE in una FAQ successiva all’entrata in vigore dello stesso D.M. 15 settembre 2022 e riguardante la data di avvio dei lavori, in cui si chiariva<i>, inter alia</i>, che “non costituisce un fermo impegno alla realizzazione dell’impianto la stipula di un contratto di fornitura la cui validità è (sospensivamente) condizionata all’ammissione in posizione utile in una graduatoria indetta dal GSE”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11">[11]</a>.</p><p>In aggiunta, si segnala che ai fini della partecipazione alle procedure competitive, i soggetti responsabili sono tenuti a presentare una cauzione provvisoria e una cauzione definitiva (le cui modalità di erogazione, di escussione e, con specifico riferimento alla cauzione provvisoria, anche il suo ammontare, saranno individuate dalle regole operative del GSE di cui all’art. 10 della Decreto). Con specifico riferimento alla <strong>cauzione definitiva</strong>, l’ammontare è fissato nella misura del <u>10% del costo dell’investimento</u> (così come determinato dall’Allegato 1 della bozza di Decreto)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12">[12]</a>. Tale previsione rappresenta un’innovazione, poiché il D.M. 4 luglio 2019 (c.d. “<i>FER 1</i>”), all’art. 15, comma 3, stabilisce che la cauzione definitiva sia determinata nella misura del 10% del costo di investimento previsto per la realizzazione dell’impianto, “<i>convenzionalmente fissato al 90% dei costi di cui alla tabella 1 dell’Allegato 2 del decreto 23 giugno 2016</i>”.</p><p>Per le procedure svolte nel 2024, i prezzi di esercizio posti a base d’asta sono quelli indicati nell’<strong>Allegato 1 </strong>della bozza di Decreto, cioè gli stessi prezzi indicati per l’accesso diretto al meccanismo di sostegno sopra indicati. Degna di menzione è anche la previsione del comma 5 dell’art. 4, in forza della quale i valori dei prezzi di esercizio saranno aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del GSE su base mensile, facendo riferimento all’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al fine di tener conto dell’inflazione media cumulata tra la data di entrata in vigore del Decreto ed il mese di pubblicazione del bando afferente alla singola procedura.</p><p>Nell’ambito della partecipazione alle aste, a parità di ribasso percentuale offerto all’esito dell’applicazione dei coefficienti di cui all’art. 4, comma 8, costituiscono criteri di priorità:</p><p>a) la rimozione integrale della copertura in <i>eternit</i> o comunque contenente amianto (esclusivamente per gli impianti fotovoltaici), per cui è altresì prevista una correzione del prezzo di aggiudicazione, vedi <i>infra</i>;</p><p>b) la realizzazione su aree identificate come idonee in attuazione dell’art. 20 del D. Lgs. n. 199/2021 (c.d. “<i>Decreto aree idonee</i>”);</p><p>c) la presenza di un sistema di accumulo dell’energia a servizio dell’impianto che garantisca almeno una modulazione giornaliera dell’energia elettrica, secondo i criteri definiti nelle regole operative di cui all’art. 10 del Decreto;</p><p>d) la sottoscrizione di un contratto di approvvigionamento di energia (c.d. “<i>Power Purchase Agreement”</i> o “<i>PPA”</i>) di lungo termine di durata almeno decennale, con le modalità previste dall’art. 3, comma 9;</p><p>e) l’anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.</p><p>A proposito dei tempi massimi per la realizzazione degli interventi a seguito della partecipazione alle procedure competitive, l’art. 7 stabilisce le seguenti tempistiche d’entrata in esercizio per gli impianti di nuova costruzione che risultino in posizione utile nelle rispettive graduatorie:</p><p>a) <u>21 mesi per gli impianti fotovoltaici</u>;</p><p>b) <u>34 mesi per gli impianti eolici</u>;</p><p>c) <u>54 mesi per gli impianti idroelettrici</u>;</p><p>d) <u>54 mesi per gli impianti di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione</u>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13">[13]</a></p><p>Con riferimento ai nuovi rifacimenti, il Decreto prevede, invece, i seguenti termini per l’entrata in esercizio:</p><ul><li>19 mesi per gli impianti eolici;</li><li>39 mesi per gli impianti idroelettrici;</li><li>27 mesi per gli impianti di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14">[14]</a></li></ul><p>Il mancato rispetto dei suddetti termini comporta una <strong>decurtazione</strong> del prezzo di aggiudicazione nella misura dello 0,2% per ogni mese di ritardo per i primi nove mesi, e dello 0,5% per i successivi sei mesi, nel limite massimo di quindici mesi, oltre il quale il GSE dichiara la decadenza dalla graduatoria ed escute la cauzione definitiva.</p><ol><li><strong>Previsioni comuni a tutti gli impianti</strong></li></ol><p>Un’importante novità inserita nell’art. 9, comma 3, della bozza di Decreto, consiste nell’aggiornamento da parte del GSE del prezzo di aggiudicazione sulla base del tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevati dall’ISTAT, per tenere conto dell’<strong>inflazione</strong> registrata:</p><p>a) nel periodo intercorso tra la data in cui si tiene la procedura competitiva e la data di entrata in esercizio attesa dell’impianto, con un’indicizzazione sul 100% del prezzo di aggiudicazione;</p><p>b) nell’arco temporale della durata del contratto a partire dalla data di entrata in esercizio effettiva dell’impianto, con una indicizzazione parziale del prezzo di aggiudicazione commisurata alla quota dei costi di gestione e manutenzione dello stesso impianto, così come definita nelle regole operative.</p><p>Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto, Terna S.p.A., in collaborazione con il GSE, trasmetterà al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (“<strong>MASE</strong>”), per la sua approvazione, una proposta di progressione temporale dei contingenti messi a disposizione per i successivi 5 (cinque) anni, articolata per tipologia, secondo il formato della Tabella 1 di cui all’art. 4 della bozza di Decreto. Entro lo stesso termine, Terna S.p.A. ed il GSE trasmetteranno al MASE, per la sua approvazione, una proposta di coefficienti da applicare alle offerte di riduzione del prezzo di esercizio presentate per ciascuna zona di mercato ai fini della definizione delle graduatorie (art. 4, commi 7 e 8).</p><p>Ai sensi dell’art. 9, comma 4, della bozza di Decreto, sia per gli impianti che accedono direttamente agli incentivi, sia per quelli che partecipano alle aste, il GSE eroga il contributo previsto per un periodo pari alla vita utile convenzionale degli impianti, indicata nell’Allegato 1 (<i>i.e.</i> <strong>20 anni </strong>per gli impianti di ogni fonte).</p><p>Secondo lo stesso art. 9, l’erogazione del prezzo di aggiudicazione si configura come:</p><p>a) pagamento da parte del GSE al produttore, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, di una <strong>tariffa omnicomprensiva</strong> per gli impianti di <strong>potenza non superiore a 200 kW</strong>. Di conseguenza il GSE provvede al ritiro e alla vendita dell’energia elettrica prodotta, ferma restando la facoltà dei titolari di tali impianti di aderire al meccanismo di cui all’art. 9, comma 1, lett. b (c.d. “<i>contratto per differenza a due vie</i>”);</p><p>b) pagamento da parte del GSE al produttore, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, di un <strong>contributo</strong> di importo pari alla <strong>differenza tra il prezzo di aggiudicazione determinato in esito a procedura d’asta e il maggior valore tra 0 e il prezzo zonale dell’energia elettrica</strong>, restando al produttore la disponibilità dell’energia elettrica prodotta e la possibilità di valorizzare quest’ultima sul mercato. Qualora la suddetta differenza risulti <strong>positiva</strong>, il GSE eroga tale differenza sotto forma di corrispettivo; nel caso di differenza <strong>negativa</strong>, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al titolare la differenza.</p><p>Giova altresì segnalare che, ai sensi dell’art. 9, comma 5 (ferme restando le determinazioni dell’ARERA in materia di dispacciamento) <u>gli impianti che accedono alle procedure competitive ed aventi potenza superiore a 6 MW</u> hanno un <strong>obbligo di abilitazione alla fornitura di servizi di dispacciamento</strong> secondo le modalità di cui al comma 8, lett. b. Di contro, per gli impianti aventi potenza inferiore a tale soglia che partecipano alle procedure competitive, tale abilitazione è facoltativa.</p><p>Una previsione altrettanto importante è contenuta al comma 6 dello stesso art. 9 della bozza di Decreto, secondo cui il GSE calcola l’ammontare dei pagamenti del prezzo di aggiudicazione sulla base dell’<strong>energia</strong> <strong>producibile</strong> dell’impianto, in luogo della produzione netta immessa in rete, nei casi di:</p><p>a) impianti soggetti a fermate derivanti da ordini impartiti dai gestori delle reti al di fuori del mercato per il servizio del dispacciamento al fine della risoluzione di vincoli di rete locali e/o da cause di forza maggiore;</p><p>b) prezzi zonali nulli o negativi sul Mercato del Giorno Prima, ma nei limiti della somma del programma in entrata nel Mercato del Bilanciamento e della potenza offerta a prezzo nullo, o negativo, a salire sul Mercato del Bilanciamento;</p><p>c) impianti soggetti a taglio della produzione in esito a ordini di dispacciamento disposti da Terna S.p.A. sul Mercato del Bilanciamento e/o nelle piattaforme europee di bilanciamento mediante l’accettazione di offerte a scendere che devono essere presentate a prezzo non inferiore a zero<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn15">[15]</a>.</p><p>Secondo quanto previsto dall’art. 10 della bozza di Decreto, la proposta di regole operative per l’accesso agli incentivi dovrà essere emanata dal GSE e trasmessa al MASE, per l’approvazione, entro 30 (trenta) giorni dall’entrata in vigore dello stesso Decreto.</p><p>Le regole operative definiranno, tra l’altro, i modelli per le istanze per l’accesso diretto al meccanismo di supporto e la partecipazione alle procedure di accesso allo stesso, le modalità di accesso semplificato per gli impianti che hanno accesso diretto agli incentivi di cui al Decreto anche in modo integrato con l’<i>iter</i> di connessione semplificato del modello unico ai sensi dell’art. 25, comma 4, del D. Lgs. n. 199/2021, le modalità di erogazione ed escussione della cauzione provvisoria e definitiva, gli obblighi a carico dei soggetti beneficiari ed il calendario di dettaglio delle procedure da svolgere e le modalità con le quali viene automaticamente riallocata la potenza eventualmente non assegnata. Ai sensi del comma 3 del medesimo art. 8, il GSE emana il primo avviso pubblico entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto.</p><p>Per quanto riguarda le <strong>condizioni di cumulabilità</strong> degli incentivi di cui al Decreto, l’art. 12 chiarisce che il meccanismo di sostegno sia cumulabile con:</p><p>a) contributi in conto capitale (nella misura massima del 40% del costo dell’investimento) esclusivamente per gli impianti di nuova costruzione;</p><p>b) fondi di garanzia e fondi di rotazione;</p><p>c) agevolazioni fiscali nella forma di credito di imposta o di detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari ed apparecchiature.</p><p>In tali casi di cumulo degli incentivi con <strong>contributi in conto capitale</strong>, il prezzo di aggiudicazione è rimodulato applicando il fattore percentuale (1 - F), dove F rappresenta il parametro che varia linearmente da 0 (laddove non vi sia nessun contributo in contro capitale) a 35% (laddove il contributo in conto capitale assegnato o riconosciuto sia pari al 40% del costo dell’investimento (Allegato 1, punto 2). Si registra pertanto, rispetto alle previsioni del D.M. “<i>FER 1</i>”, a parità di entità di contributo in conto capitale, un aumento del fattore percentuale di riduzione dell’incentivo.</p><p>A titolo di esempio, nel caso di contributo in conto capitale pari al 40% del costo dell’investimento, il prezzo di aggiudicazione per un impianto fotovoltaico di nuova costruzione pari a 85,00 €/MWh sarà ridotto nella misura del 35% e sarà dunque pari a 55,25 €/MWh.</p><p>Due ulteriori ipotesi di correzione del prezzo di aggiudicazione (tra loro cumulabili) sono previste dallo stesso Allegato 1 (punto 2) della bozza di Decreto per:</p><p>i. gli impianti fotovoltaici in sostituzione di <i>eternit</i> o amianto (+35 €/MWh);</p><p>ii. gli impianti fotovoltaici realizzati su coperture qualora la potenza dell’impianto sia inferiore o uguale a 1 MW (+10 €/MWh).</p><p>Infine, l’Allegato 1 (punto 3) della bozza di Decreto prevede che, per gli interventi di integrale ricostruzione, rifacimento e potenziamento, al prezzo di aggiudicazione, determinato con le modalità di cui all’art. 9, si applichino le condizioni e le modalità previste dal D.M. “<i>FER 1</i>”, facendo riferimento ai costi di investimento previsti per la realizzazione dell’impianto di cui alla Tabella 1 dello stesso Allegato 1 alla Bozza di Decreto.</p><ol><li><strong>Progetti di grandi dimensioni</strong></li></ol><p>La <strong>procedura di valutazione accelerata per i progetti di grandi dimensioni</strong>, prevista dall’art. 6 della bozza di Decreto, rappresenta sicuramente un elemento di notevole interesse per gli operatori del settore. Tale procedura prevede, per gli <strong>impianti di potenza superiore a 10 MW</strong>, la possibilità per il proponente<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn16">[16]</a> di formulare una specifica richiesta, congiunta alla domanda di autorizzazione unica, affinché il GSE esamini il progetto in via telematica parallelamente al procedimento di istruttoria di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 28/2011 e, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione unica, rilasci al proponente una <strong>qualifica di idoneità</strong> alla richiesta di accesso al meccanismo di supporto.</p><p>La conseguenza per gli impianti dotati della <strong>qualifica di idoneità</strong> risiede nel fatto che, qualora quest’ultimi partecipino alla prima gara utile ai sensi del Decreto, essi <u>non siano tenuti all’invio della documentazione afferente all’ottenimento del titolo abilitativo</u>.</p><p><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare </i><a href="mailto:piero.vigano@advant-nctm.com"><i>Piero Viganò</i></a><i>, </i><a href="mailto:giovanni.deluca@advant-nctm.com"><i>Giovanni De Luca</i></a><i> e </i><a href="mailto:ernesto.rossi@advant-nctm.com"><i>Ernesto Rossi</i></a><i>.</i></p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1">[1]</a> Se gli impianti realizzati sono ubicati su aree interessati da vincoli sopravvenuti alla realizzazione dell’impianto preesistente, l’intervento di ricostruzione può riguardare solo le opere, le infrastrutture e gli edifici non ricadenti nelle zone vincolate.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2">[2]</a> Ognuna avente autonomo codice sezione e codice “UP” così come identificati nel sistema Gaudì di Terna.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3">[3]</a> Per gli interventi di potenziamento l’accesso al meccanismo di supporto è consentito limitatamente alla nuova sezione di impianto ascrivibile al potenziamento.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4">[4]</a> In tal caso, il requisito dell’obbligo di abilitazione alla fornitura dei servizi di dispacciamento di cui all’art. 9, comma 5 (vedi <i>infra</i>) è da intendersi rispettato per la potenza complessiva dell’impianto.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5">[5]</a> L’Allegato 2 della bozza di Decreto fissa i requisiti specifici per l’accesso agli incentivi per ogni tipologia di impianto. Con riferimento agli impianti fotovoltaici, viene specificato che <u>gli impianti fotovoltaici includono gli </u><strong><u>impianti agrivoltaici</u></strong> (Allegato 2, punto 3).</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6">[6]</a> Il principio del “<i>Do No Significant Harm</i>” (“<strong>DNSH”</strong>) consiste nel “<i>non arrecare un danno significativo” </i>all’ambiente. Alla luce dell’art. 10 della bozza di Decreto, le regole operative del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito il “<strong>GSE</strong>”) disciplineranno i requisiti costruttivi, prestazionali e di tutela ambientale cui devono conformarsi gli impianti anche al fine di rispettare il principio DNSH e gli schemi di avviso pubblico per ciascuna delle procedure previste, in conformità al medesimo principio.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7">[7]</a> Sono compresi gli impianti fotovoltaici su terreni agricoli ai sensi dell’art. 4-<i>ter</i>, comma 2, del D.L. n. 181/2023 (c.d. “<strong>Decreto Energia</strong>”), convertito con Legge n. 11/2024.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8">[8]</a> Art. 3, commi 2 e 3 della bozza di Decreto.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9">[9]</a> Regolamento (UE) n. 241/2021, consultabile al link: <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241" target="_blank" rel="noreferrer">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241</a> .</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10">[10]</a> Art. 13 del Regolamento (UE) n. 2020/852, consultabile al <i>link</i>: <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852" target="_blank" rel="noreferrer">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852</a> .</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11">[11]</a> FAQ pubblicata in data 21 aprile 2023 sul portale di Assistenza Clienti del sito del GSE, consultabile al seguente <i>link</i>: <a href="https://supportogse.service-now.com/csm?id=faq&amp;sys_id=2f2bc31ec3d2a114ff379b6ce00131d2" target="_blank" rel="noreferrer">https://supportogse.service-now.com/csm?id=faq&amp;sys_id=2f2bc31ec3d2a114ff379b6ce00131d2</a>.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12">[12]</a> Ai sensi dell’Allegato 1, punto 1, della Bozza di Decreto, il costo dell’investimento è fissato a:</p><ul><li>900 €/kW per il fotovoltaico;</li><li>1.300 €/kW per l’eolico;</li><li>4.800 €/kW per l’idroelettrico;</li><li>7.000 €/kW per i gas residuati dai processi di depurazione.</li></ul><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13">[13]</a> Per gli impianti nella titolarità delle Pubbliche Amministrazioni, i termini sono incrementati di sei mesi.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14">[14]</a> <i>Idem</i>.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref15">[15]</a> Le previsioni di cui all’art. 9, comma 6, lett. b) e c), non si applicano agli impianti non soggetti all’obbligo di abilitazione alla fornitura di servizi di dispacciamento e agli impianti per cui tale abilitazione non venga decisa. Per gli impianti non abilitati di potenza superiore a 200 kW ed inferiori a 6 MW, l’erogazione è sospesa nelle ore in cui si registrino sul Mercato del Giorno Prima prezzi pari a 0 o negativi, ove previsto nel regolamento del mercato elettrico italiano, per un periodo superiore a 6 ore consecutive. Pertanto, il periodo di diritto al meccanismo di supporto è calcolato al netto delle ore totali in cui si è registrata la sospensione (art.9, comma 7).</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref16">[16]</a> Deve osservarsi che, ai fini dell’art. 6, sono esclusi gli impianti di titolarità delle amministrazioni locali, previsti e finanziati nell’ambito delle misure sperimentali ed innovative del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Eolico</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Idroelettrico</category>
                            
                                <category>PPA</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 09 Apr 2024 04:21:33 +0200</pubDate>
                        <title>M&amp;A, gli studi leader del primo trimestre 2024</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ma-gli-studi-leader-del-primo-trimestre-2024</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><p class="article-subtitle"><em>Sul podio Legance, Linklaters e Advant Nctm, rileva il monitoraggio trimestrale di Lseg. Importante la presenza delle insegne americane.</em></p><strong>Legance</strong>&nbsp;è il leader italiano nelle fusioni e acquisizioni (M&amp;A). Lo certifica la “Global Mergers &amp; Acquisition Review” del primo trimestre 2024, diffusa nei giorni scorsi dal Gruppo London Stock Exchange (Lseg), società cui fa capo la borsa inglese. La ricerca, che considera sia le società acquirenti che i target, colloca l’Italia al terzo posto a livello europeo per operazioni di M&amp;A, per un valore complessivo dei deal di&nbsp;<strong>18,2 miliardi di dollari</strong>.&nbsp;<p style="font-weight: 500;"><strong>I principali studi per M&amp;A in Italia nel primo trimestre 2024</strong></p><p style="font-weight: 400;"><b><strong>Legance&nbsp;</strong></b>detiene una quota di mercato del 44,8% nei mandati annunciati nel primo trimestre 2024 relativi a operazioni di M&amp;A, per un valore di 11,5 miliardi di dollari, suddivisi su 17 deal. Ricordiamo che l’insegna nel 2022 aveva il primato dei mandati in ambito M&amp;A.</p><p style="font-weight: 400;">Al secondo posto&nbsp;<b><strong>Linklaters</strong></b>, che ha seguito sei deal, per un valore di 10,2 milioni di dollari e una quota di mercato del 40%. Un deciso balzo per l’insegna, che nel 2023 era al 17mo posto.</p><p style="font-weight: 400;">Terza in classifica&nbsp;<b><strong>Advant Nctm</strong></b>, che ha fatturato 8,6 milioni di euro con la sua attività di advisor legale di M&amp;A, grazie all’assistenza per 10 deal, con una quota di mercato del 33,8%.</p><p style="font-weight: 400;">Sono fuori dal podio, ma presenti nella top-5, tre insegne internazionali: l’inglese&nbsp;<b><strong>Slaughter &amp; May&nbsp;</strong></b>l’americana McDermott Will &amp; Emery (entrambe con operazioni per un valore di 8,675 milioni) e la statunitense&nbsp;<b><strong>White e Case</strong></b>&nbsp;(con mandati per 7,6 milioni).</p><p style="font-weight: 400;">A dare un rilevante contributo ai mandati in Italia degli studi legali nel primo trimestre 2024 è stata&nbsp;<a href="https://www.toplegal.it/art/swisscom-rileva-vodafone-italia-tutti-gli-advisor-dell-operazione/" target="_blank" style="font-weight: 400;" rel="noreferrer">l’acquisizione di&nbsp;<b><strong>Vodafone</strong></b>&nbsp;da parte di&nbsp;<b><strong>Swisscom</strong></b></a>, conclusa a fine febbraio 2024: si è trattato infatti della quinta operazione più importante condotta a livello europeo. Ricordiamo che lato advisor sono state coinvolte tutte le insegne nella top-5 della classifica di Lseg: Legance, McDermott Will &amp; Emery e White e Case hanno assistito Swisscom, mentre Vodafone Italia è stata affiancata da Advant Nctm, Linklaters, Slaughter and May.</p>&nbsp;<strong>L'avanzata delle insegne americane</strong><p style="font-weight: 400;">In generale, si nota nella classifica di Lseg la massiccia presenza di insegne americane: oltre alle summenzionate McDermott Will &amp; Emery e White e Case, rientrano fra i primi dieci studi anche&nbsp;<b><strong>Pillsbury Winthrop Shaw Pitt</strong></b>,&nbsp;<b><strong>Sidley Austin</strong></b>, Ropes &amp; Gray e&nbsp;<b><strong>Wachtell</strong></b>,<b><strong>&nbsp;Lipton, Rosen &amp; Katz</strong></b>&nbsp;coinvolti in due operazioni, per un controvalore complessivo di 6,351 milioni di dollari.</p><p style="font-weight: 400;">Nel marzo 2024&nbsp;<a href="https://www.ropesgray.com/en/news-and-events/news/2024/03/ropes-gray-advises-sixth-street-on-italian-retail-joint-venture" target="_blank" style="font-weight: 400;" rel="noreferrer">Ropes &amp; Gray ha assistito&nbsp;<b><strong>Sixth Street</strong></b></a>, società di investimento globale con circa 75 miliardi di dollari di asset in gestione, nella costituzione della joint venture con&nbsp;<b><strong>Starwood Capital</strong></b>&nbsp;per un investimento in un portafoglio di immobili retail italiani del valore di 258 milioni di euro detenuto da&nbsp;<b><strong>Igd</strong></b>.</p><p style="font-weight: 400;">Inoltre,&nbsp;<a href="https://www.ropesgray.com/en/news-and-events/news/2024/02/ropes-gray-advises-partners-group-on-programmatic-european-pbsa-joint-venture" target="_blank" style="font-weight: 400;" rel="noreferrer">Ropes &amp; Gray nel febbraio 2024 ha seguito&nbsp;<b><strong>Partners Group</strong></b></a>&nbsp;nella sua joint venture paneuropea con lo specialista italiano di alloggi per studenti Camplus International e il gestore italiano di asset alternativi DeA Capital Real Estate. L’operazione rappresenta il maggiore deal di private equity nel mercato dello student-housing europeo.</p><p style="font-weight: 400;">Molti studi americani alla vetta del mercato italiano per l’M&amp;A non hanno uffici in Italia, e seguono i mandati cross border attraverso i suoi professionisti basati in Europa, il più delle volte tramite il proprio ufficio di Londra o New York.</p>&nbsp;<a href="https://www.toplegal.it/art/ma-gli-studi-leader-del-primo-trimestre-2024/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Top Legal</a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 03 Apr 2024 05:34:57 +0200</pubDate>
                        <title>Un libro sul diritto dell&#039;arte</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/un-libro-sul-diritto-dellarte</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i><strong>Da Baldessari a Isgrò, queste sentenze hanno fatto clamore</strong></i>.</p><p><i>L'opera d'arte in tribunale: la nuova pubblicazione di Alessandra Donati e Novelio Furin.</i></p><p>"Le opere parodistiche, quelle burlesche o ironiche, ma più in generale le opere che rivisitano un'opera altrui sono tali nella misura in cui mutano il senso dell'opera parodiata, in modo tale da assurgere al ruolo di opera a arte autoroma, come tale degna di autonoma tutela".</p><p><i>L'articolo completo sull'edizione mensile di Aprile 2024 de Il Giornale dell'Arte</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 03 Apr 2024 05:17:22 +0200</pubDate>
                        <title>Concordato preventivo – privilegio MCC in qualità di contro-garante</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/concordato-preventivo-privilegio-mcc-in-qualita-di-contro-garante</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Tribunale di Verona ha riconosciuto la natura privilegiata del credito applicando estensivamente la previsione di legge anche al caso in cui MCC non garantisca direttamente la banca erogatrice del finanziamento, ma un terzo che a sua volta si sia reso garante della banca.<strong>&nbsp;</strong><em>Una decisione che si aggiunge al panorama in formazione sul tema della garanzia pubblica nei finanziamenti emergenziali, in una fattispecie particolare non espressamente prevista dalla legge.</em><a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/04/02.-Trib.-Verona.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per leggere la sentenza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <guid isPermaLink="false">news-4722</guid>
                        <pubDate>Thu, 28 Mar 2024 02:45:34 +0100</pubDate>
                        <title>Il T.A.R. Emilia-Romagna conferma l&#039;effetto di variante agli strumenti urbanistici dell&#039;autorizzazione unica ex D.Lgs. n. 387/2003</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-t-a-r-emilia-romagna-conferma-leffetto-di-variante-agli-strumenti-urbanistici-dellautorizzazione-unica-ex-d-lgs-n-387-2003</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con le sentenze nn. <a href="https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&amp;schema=tar_pr&amp;nrg=202100133&amp;nomeFile=202400063_01.html&amp;subDir=Provvedimenti" target="_blank" rel="noreferrer">63</a> e <a href="https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&amp;schema=tar_pr&amp;nrg=202100175&amp;nomeFile=202400064_01.html&amp;subDir=Provvedimenti" target="_blank" rel="noreferrer">64</a>/2024, pubblicate in data 22 marzo 2024, il T.A.R. per l’Emilia-Romagna (sezione staccata di Parma) ha rigettato tre ricorsi avverso l’annullamento del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (“<strong>PAUR</strong>”), relativo alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico nel Comune di Noceto (PR) di potenza di picco pari a 5.756,1 KWp e di titolarità dalla NB4 S.r.l. assistita dall’Avv. Giovanni Battista De Luca, Partner dello studio legale ADVANT Nctm (dipartimento di <i>Energy &amp; Infrastructures</i>).</p><p>I ricorsi presentati dai privati proprietari di immobili limitrofi alle aree interessate dal progetto si inseriscono nel contenzioso amministrativo generato dalla sindrome cd. <i>Nimby</i> (“<i>Not In My Back Yard”</i>) per l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, spesso osteggiata dai proprietari di immobili situati nelle zone vicine alle aree di progetto attraverso la presentazione di ricorsi con cui, genericamente, si lamenta la violazione degli strumenti urbanistici vigenti e si dichiara di agire a tutela dell’asserito interesse paesaggistico asseritamente leso.</p><p>Nella prospettazione dei ricorrenti, il PAUR sarebbe stato illegittimo poiché:</p><ul><li>derivante da una variazione degli strumenti urbanistici operata al solo scopo di permettere la realizzazione di un impianto fotovoltaico su una porzione di area originariamente a destinazione residenziale (e pertanto incompatibile con la costruzione dell’opera stessa), poi mutata in “<i>ambiti agricoli di rilievo paesaggistico</i>”;</li><li>la valutazione dell’idoneità delle aree di progetto sarebbe dipesa dalla natura di “<i>area di cava dismessa</i>” delle stesse, afferendo tale qualifica solo ad una porzione dell’area di progetto, classificata come agricola.</li></ul><p>I giudici amministrativi hanno invece confermato la legittimità dell’operato dell’Amministrazione regionale, in quanto, all’esito della variazione urbanistica prodotta dal PAUR, tutte le aree interessate dall’impianto e dalle opere connesse risultavano ricadere in “<i>ambiti agricoli di rilievo paesaggistico</i>” e, dunque, in aree idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici ai sensi dell’Allegato 1 (lettera B, punto 7) della Deliberazione di Assemblea Legislativa (“<strong>D.A.L</strong>”) della Regione Emilia-Romagna n. 28/2010.</p><p>Infatti, il TAR ha avuto occasione di ribadire che l’autorizzazione unica rilasciata <i>ex</i> art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 configura, anche ai sensi delle linee guida di cui al D.M. 10 settembre 2010, <i>“ove occorre, variante allo strumento urbanistico</i>” (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 7 febbraio 2024, n. 471).</p><p>Tale effetto automatico di variante agli strumenti di pianificazione urbanistica, derivante dall’autorizzazione unica e riconosciuto dalla stessa legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 4/2018 (art. 21, commi 1 e 3), è funzionale alla realizzazione in tempi celeri, nell’ottica di una maggiore semplificazione e dell’accelerazione procedimentale, di opere di pubblica utilità quali gli impianti fotovoltaici.</p><p>Riguardo la natura di “<i>cava dismessa</i>” di parte delle aree di progetto, il TAR ha respinto le argomentazioni dei ricorrenti, chiarendo che tale qualificazione fosse solo un elemento valutativo <i>ad abundantiam</i>, richiamato nello Studio di Impatto Ambientale (“<strong>S.I.A.</strong>”) ed in sede di conferenza di servizi, ma non posto a fondamento della valutazione dell’idoneità dell’area interessata dall’intervento (basata sulla qualificazione complessiva della stessa in ambito agricolo di rilievo paesaggistico).</p><p>In definitiva, per la valutazione in tema di idoneità delle aree d’impianto e delle opere connesse ai fini autorizzativi, la destinazione urbanistica rilevante consiste in quella determinata all’esito del procedimento di autorizzazione unica, specialmente laddove il provvedimento autorizzatorio abbia eventualmente prodotto una variante agli strumenti urbanistici ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 27 Mar 2024 05:14:38 +0100</pubDate>
                        <title>Concordato preventivo – Classamento dei crediti bancari garantiti SACE/MCC</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/concordato-preventivo-classamento-dei-crediti-bancari-garantiti-sace-mcc</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Tribunale di Treviso ha ritenuto corretto il classamento del credito del fondo pubblico in privilegio con riserva, alla luce dell’orientamento di legittimità che ritiene sorto il credito privilegiato di SACE/MCC fin dall’origine della concessione della garanzia, ancorché condizionato al verificarsi dell’inadempimento del prenditore (Cass. 18148/2023).<em>Si tratta di una soluzione ragionevole e ispirata anche a ragioni pratiche, attraverso la creazione della c.d. “classe fantasma” del creditore privilegiato finanziatore pubblico garante, quale alternativa all’appostazione di un fondo rischi.</em><a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/03/01.-Trib.-Treviso.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per la sentenza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 27 Mar 2024 03:36:04 +0100</pubDate>
                        <title>Milano-Cortina, Abodi: «Lavori avanti a ritmi incalzanti»</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/milano-cortina-abodi-lavori-avanti-a-ritmi-incalzanti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>A un evento nel capoluogo lombardo parla anche il presidente del Coni Malagò: «Ci sono sempre dei piani B. Se non si realizzasse la pista da bob in tempo bisognerà andare in una di quelle già funzionanti».</i></p><p>"I lavori proseguono, le cose non si risolvono e stravolgono da una settimana all'altra.&nbsp;<strong>Si prosegue a ritmi incalzanti</strong>, perché i tempi non ci aiutano e vanno rispettati». Lo ha detto il ministro dello Sport e giovani,&nbsp;<strong>Andrea Abodi</strong>, intervenuto a margine della tavola rotonda "Impianti ed infrastrutture sportive: attori e processi - L'esperienza delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026" organizzata da Advant Nctm a Milano.</p><p>«Penso che l'eredità olimpica e paralimpica non dipenderà solo dalle opere che si chiuderanno prima - ha aggiunto -. Sono opere che comunque miglioreranno la qualità della vita dei cittadini, mentre quelle che saranno fatte dopo non intaccheranno sullo svolgimento delle Olimpiadi. Stiamo parlando di&nbsp;<strong>circa 3,5 miliardi di investimenti</strong>, che non sono il costo dei Giochi ma di opere pubbliche e mi riferisco a strade, autostrade e tratti ferroviari», ha concluso.</p><p>E se le cose andassero storte? A rispondere è stato il&nbsp;<strong>presidente del Coni Giovanni Malagò</strong>. «Ci sono sempre dei piani B, che sono pronti e predisposti, nella speranza che non si debba mai entrare in questo ordine di idee - ha detto -. Ma questo succede quasi sempre, in quasi tutte le manifestazioni sportive. Questo è un dato di fatto». Il pensiero va soprattutto all'impianto di Cortina. «Se non si riuscisse a realizzare&nbsp;<strong>la pista da bob </strong>in tempo? È molto semplice, bisognerà andare in una di quelle che sono funzionanti», ha concluso Malagò.</p><p><a href="https://www.rainews.it/tgr/lombardia/articoli/2024/03/milano-cortina-abodi-lavori-avanti-ritmi-incalzanti-olimpiadi-invernali-sport-d6b973bb-f9a6-40d4-8261-c0a20ed9e3a3.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Rai News</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 27 Mar 2024 03:32:00 +0100</pubDate>
                        <title>Milano, tavola rotonda su impianti sportivi e nuovo stadio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/milano-tavola-rotonda-su-impianti-sportivi-e-nuovo-stadio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tavola rotonda su Impianti e infrastrutture sportive a Milano, organizzata dallo studio legale Advant Nctm</strong>. Tra gli ospiti del dibattito Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, Giovanni Malago’, Presidente del CONI e della Fondazione Milano Cortina 2026, Massimo Ferrari, General Manager Corporate and Finance, Webuild, Alessandro Antonello, CEO Corporate, FC Internazionale Milano Advant Nctm. “ Oggi è stato un momento di riflessione su due temi che sono molto importanti per la città di Milano e in genere per l’Italia. Il primo è quello dello sviluppo delle infrastrutture. Noi abbiamo bisogno in Italia di avere infrastrutture sportive, rilevanti, moderne, che siano disponibili tutto l’anno e quindi non solo per le manifestazioni sportive, che siano accessibili a ogni categoria, soprattutto alle persone con disabilità”, ha spiegato<strong>&nbsp;l’avvocato Roberta Guaineri</strong>, tra gli organizzatori dell’evento. Altro tema affrontato nel corso della serata, quello dil nuovo stadio per le due squadre milanesi oppure la ristrutturazione di San Siro: “Abbiamo evidenziato come a volte le norme sono scritte bene, poi l’applicazione delle norme è molto più complessa. Ci sono tantissimi aspetti che sono qualificati come burocratici da parte delle persone. Molto spesso sono degli aspetti invece normativi molto complicati”, ha spiegato Guaineri: “È necessario mettere insieme tantissime facce, tantissime esigenze, che riguardano sia i tecnici sia anche i cittadini e quindi convincere i cittadini della bontà dei progetti aiuta poi a portare avanti dei progetti che siano ben realizzati”.&nbsp;<a href="https://www.lapresse.it/sport/2024/03/25/milano-tavola-rotonda-su-impianti-sportivi-e-nuovo-stadio/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da La Presse</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 27 Mar 2024 03:29:49 +0100</pubDate>
                        <title>Abodi: &quot;A oggi San Siro non potrebbe ospitare l&#039;Europeo 2032&quot;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/abodi-a-oggi-san-siro-non-potrebbe-ospitare-leuropeo-2032</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Il ministro dello Sport: "Dal punto di vista della rigenerazione delle infrastrutture bisogna ancora dare delle risposte entro il 2026".</i></p><p>Il futuro di San Siro resta caldo non solo a breve e medio termine, con il sindaco Sala che sta provando a trattenere Milan e Inter al Meazza, ma è caldissimo anche a lungo termine. E mentre Webuild prosegue a elaborare lo studio di fattibilità del progetto di restyling ("Con Inter e Milan ci sentiamo e le linee guida dei due club sull'eventuale riqualificazione dello stadio San Siro sono in arrivo, è questione di giorni", ha detto il d.g. di Massimo Ferrari), a prendere la parola sull'impianto milanese è Andrea Abodi.</p><p><strong>DECISIONI</strong> - "Per come è ora, San Siro non è in grado di ospitare gli Europei del 2032", ha detto il ministro dello Sport e dei Giovani partecipando alla tavola rotonda "Impianti ed infrastrutture sportive: attori e processi" organizzato da Advant Nctm a Milano. "Decisioni non sono ancora state assunte. Di sicuro la città di Milano, così come Roma e Torino, sono ragionevoli certezze ma dal punto di vista della rigenerazione delle infrastrutture bisogna ancora dare delle risposte entro il 2026".</p><p><a href="https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/Milan/25-03-2024/abodi-a-oggi-san-siro-non-potrebbe-ospitare-l-europeo-2032.shtml?refresh_ce" target="_blank" rel="noreferrer">Tratto da La Gazzetta dello Sport</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 18 Mar 2024 02:32:35 +0100</pubDate>
                        <title>L&#039;UE, le tasse sui carburanti e il futuro del trasporto marittimo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lue-le-tasse-sui-carburanti-e-il-futuro-del-trasporto-marittimo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p id="ember575" class="ember-view reader-content-blocks__paragraph"><strong>Il semestre belga di Presidenza del Consiglio Ue ha riaperto il dibattito sulla revisione della Direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici ETD </strong>(Energy Taxation Directive), l’ultima proposta ancora in discussione tra quelle contenute nel pacchetto “Fit for 55”: ETS, FuelEu Maritime e AFIR hanno concluso infatti il loro percorso per il settore marittimo.</p><p id="ember576" class="ember-view reader-content-blocks__paragraph">L’ETD costituisce la cornice europea della tassazione dei prodotti energetici usati come carburanti e combustibili, lasciando ai singoli Stati membri la libertà di fissare le proprie aliquote purché siano rispettati i valori minimi indicati nel testo. Nella Direttiva attualmente in vigore vi sono diverse esenzioni integrali dal campo di applicazione della norma, tra cui quella per i carburanti impiegati nel settore marino. <strong>La revisione proposta dalla Commissione prevede l’inclusione dei carburanti a uso marittimo tra i prodotti soggetti a tassazione.</strong> Trattandosi di materia fiscale, la revisione dell’ETD è soggetta alla procedura legislativa speciale di consultazione in cui gli Stati membri sono sostanzialmente responsabili, su proposta della Commissione, mentre il Parlamento Ue fornisce un’opinione non vincolante. Le discussioni più importanti si tengono quindi in Consiglio, dove in passato la proposta si è arenata più volte per l’impossibilità degli stati di concordare una formulazione soddisfacente. L’approvazione è possibile soltanto all’unanimità, anziché a maggioranza qualificata: una salvaguardia importante, da tenere in dovuta considerazione, riservata ai temi più sensibili.</p><p id="ember577" class="ember-view reader-content-blocks__paragraph">Riguardo alla proposta formulata dalla Presidenza belga, che ha presentato un compromesso in discussione in questi giorni, occorre prendere posizione sia nel merito sia nel metodo. Essa pone infatti una serie di <strong>criticità rilevanti</strong>, pur prevedendo alcune deroghe per i carburanti impiegati nei collegamenti con e tra le isole di uno stesso paese e un ambito limitato alle tratte intra-europee. Anzitutto, non sono stati presi in dovuta considerazione gli effetti che la tassazione dei carburanti avrà sull’aumento dei costi operativi delle navi che operano i servizi di prossimità esclusi dalle deroghe proposte. Nella revisione dell’ETD, si pone peraltro un problema tipico della normativa climatica europea: <strong>la mancanza di una valutazione d’impatto complessiva degli effetti cumulativi provocati dai diversi provvedimenti</strong>. Dalle istituzioni Ue e nazionali non è mai stata realizzata un’analisi soddisfacente, scientifica e predittiva del combinato disposto dei regimi ETS, FuelEu Maritime, AFIR e ETD. Misure economicamente sostenibili, se singolarmente prese, che pongono tuttavia seri problemi al comparto nel loro insieme. Senza contare l’impatto drammatico sulle attività di fornitura dei carburanti marini.</p><p id="ember578" class="ember-view reader-content-blocks__paragraph">Le valutazioni d’impatto proposte dalla Commissione Ue hanno sovente un carattere giustificativo del provvedimento stesso, anziché una funzione critica d’indagine e di correzione di eventuali effetti negativi. Un’osservazione, quest’ultima, che viene formulata sempre più spesso a Bruxelles: la Commissione assume a priori la bontà di un provvedimento e, in seguito, cerca di giustificarla con una valutazione d’impatto. <strong>Riguardo all’ETD, devono esserne valutati gli effetti in un’ottica d’insieme, considerando anche le conseguenze dell’impiego del CII IMO sull’operatività delle navi</strong>. In secondo luogo, va rilevata l’assenza di valutazione economica degli effetti della misura sulle finanze degli stati. Sia perché la revisione dell’ETD modifica il paradigma della tassazione dei prodotti energetici tout court, sia perché l’aumento dei costi del carburante può comportare l’insostenibilità economica di linee che hanno un interesse “generale” e sulle quali lo stato dovrà quindi intervenire economicamente per salvaguardare la fornitura di un servizio strategico. Potenzialmente devastante, inoltre, sarà l’effetto della revisione dell’ETD sulle attività dei depositi costieri e sull’intera filiera industriale che serve il settore marino. Con un serio rischio di fuga verso il bunkeraggio in paesi extra-Ue per molti servizi marittimi.</p><p id="ember579" class="ember-view reader-content-blocks__paragraph"><strong>Un ultimo problema riguarda l’assenza di riferimenti alle Autostrade del Mare. </strong>L’aumento dei costi dovuto a ETS e FuelEU Maritime rischia infatti di favorire lo spostamento dal trasporto marittimo a quello terrestre, essendo i servizi delle Autostrade del Mare in diretta concorrenza con quelli su strada. L’imposizione di accise sul carburante marino aumenterà ulteriormente il differenziale tra queste due modalità, a detrimento della sostenibilità economica delle Autostrade del mare su cui l’Europa e l’Italia stanno invece investendo da tempo.Le prossime settimane sono fondamentali. La discussione in Consiglio potrà subire un’accelerazione, giungendo all’approvazione del testo entro giugno, oppure fermarsi nuovamente per l’opposizione degli stati membri più colpiti dalle misure contenute nella revisione dell’ETD.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Shipping and Logistics</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
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                        <pubDate>Wed, 13 Mar 2024 02:54:56 +0100</pubDate>
                        <title>Private Equity Focus</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/private-equity-focus</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il mercato del private equity riparte nel 2024 subito con numeri importanti: sono ben 34 i nuovi investimenti annunciati nel corso del mese di gennaio appena concluso. Lo scorso anno, nel medesimo periodo, l'Osservatorio PEM di LIUC — Università Cattaneo, attivo nell'ambito delle attività della LIUC Business School, aveva mappato 24 investimenti, mentre erano 32 nel gennaio 2022. Oltre al numero di operazioni, appare di buon auspicio la rinnovata presenza di deal di dimensioni significative, su tutti l'acquisizione di La Piadineria completata da CVC Capital Partners.«Difficile fare previsioni per il 2024 ma è ragionevole aspettarsi una significativa attività d'investimenti e disinvestimenti soprattutto nell'area mid-market che offre maggiori opportunità di consolidamento e incremento del valore nelle target e garantisce altresì diverse soluzioni di exit. Sempre più spesso assistiamo a operazioni laddove operatori di private equity di maggiori dimensioni (spesso di matrice internazionale) subentrano ai gestori italiani che hanno avviato una prima fase di sviluppo e crescita delle pmi italiane. In tal caso, obiettivo principale di sviluppo è l'internazionalizzazione delle eccellenze italiane», dichiara Emidio Cacciapuoti, socio dello studio ADVANT Nctm.A gennaio, le operazioni di buy out hanno rappresentato il 76% dei deal totali; gli add hanno rappresento il 39%. Il Nord Italia costituisce sempre il principale polo catalizzatore, con Lombardia e Veneto in primo piano, ma è da segnalare anche la buona performance della Toscana. Prodotti industriali, ICT e cleantech sono i settori maggiormente oggetto di operazioni, con i primi due comparti che costituiscono da soli oltre la metà dell'intera industry. Lattività di investimento degli operatori internazionali nelle imprese del nostro Paese ha rappresentato il 44% delle operazioni concluse, in leggero calo rispetto agli ultimi anni.&nbsp;<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/03/Mag.pdf" target="_blank" rel="noopener"><em>Tratto da Mag by Legalcommunity</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 13 Mar 2024 02:45:06 +0100</pubDate>
                        <title>Il private equity cresce del 33%</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-private-equity-cresce-del-33</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il 2024 del private equity italiano è partito con il piede sull'acceleratore, e non solo per il numero complessivo delle operazioni, che fa marciare l'industria a ritmo di record storico. Tra gennaio e febbraio, infatti, il settore ha potuto festeggiare anche il ritorno dei grandi investimenti, che erano mancati per tutto il 2023. A mostrare queste evidenze è il Private Equity Monitor di Liuc-Business School, realizzato in collaborazione con Aifi e con il contributo di Advant Nctm, Deloitte, Equita, Esw Europe, Fondo Italiano d'Investimento sgr e Riello Investimenti sgr.<em>Articolo integrale sull'edizione odierna di Milano Finanza</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 08 Mar 2024 04:42:07 +0100</pubDate>
                        <title>China Data Protection Report 2024</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/china-data-protection-report-2024</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>This short guide will help you navigate through the data security management laws and regulations of the People’s Republic of China (“PRC”).</p><p><a href="http://example.comfileadmin/nctm/PDF/China_report.pdf"><strong><u>Click here for the entire document</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 06 Mar 2024 04:37:24 +0100</pubDate>
                        <title>BNP Paribas Cardif Vita nomina Antonia Di Bella Presidente del CdA</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/bnp-paribas-cardif-vita-nomina-antonia-di-bella-presidente-del-cda</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Di Bella (BNP Paribas Cardif Vita): "Affronterò questo impegno con passione e responsabilità, portando nuovi impulsi ed energie.</em>L’assemblea degli azionisti di&nbsp;<strong>BNP Paribas Cardif Vita</strong>, tra le prime dieci compagnie assicurative in Italia, ha nominato&nbsp;<strong>Antonia Di Bella</strong>, già presente nel CdA dall’aprile 2023, come Presidente del Consiglio di Amministrazione.&nbsp;<strong>Antonia Di Bella</strong>&nbsp;vanta un’esperienza trentennale nella consulenza e nel settore assicurativo. Nel corso della sua attività professionale si è occupata della revisione legale dei bilanci delle compagnie di assicurazione e riassicurazione, di consulenza in ambito di Corporate Governance, IFRS, Solvency II.La nuova Presidente ha ricoperto e ricopre importanti cariche sociali, come sindaco e amministratore indipendente in prestigiose società quotate e non, tra cui Assicurazioni Generali, Assimoco, Ariston Holding NV, Interpump Group, Italmobiliare, MAIRE Tecnimont. Attualmente è Of Counsel di ADVANT Nctm. All’inizio della carriera ha lavorato prima in&nbsp;<strong>KPMG</strong>&nbsp;e poi in&nbsp;<strong>Mazars</strong>, dove ha ricoperto il ruolo di leader della practice assicurativa per l’Italia.“<em>Sono onorata di assumere questa nuova posizione che mi consente di lavorare insieme al management italiano di BNP Paribas Cardif per promuovere un’assicurazione sempre più accessibile, sostenibile e responsabile</em>”, ha dichiarato&nbsp;<strong>Antonia Di Bella</strong>. “<em>Affronterò questo impegno con passione e responsabilità, portando nuovi impulsi ed energie, con l’obiettivo di servire al meglio i clienti e rafforzare ulteriormente il posizionamento della Compagnia in Italia</em>”.Oltre ad&nbsp;<strong>Antonia Di Bella</strong>, entrano nel Consiglio d’Amministrazione di BNP Paribas Cardif Vita&nbsp;<strong>Camillo Candia</strong>, top manager che vanta una lunga carriera nel settore assicurativo dove ha ricoperto ruoli di rilievo in importanti gruppi assicurativi, internazionali e non, e&nbsp;<strong>Jacques Faveyrol</strong>&nbsp;che, con oltre 30 anni di esperienza nel settore, porta un ampio bagaglio di competenze tecniche e manageriali maturate anche in&nbsp;<strong>BNP Paribas Cardif</strong>, in cui è entrato nel 2005.Le nuove nomine del CdA contribuiranno a rafforzare la governance della Compagnia, guidata dall’Amministratore Delegato&nbsp;<strong>Alessandro Deodato</strong>, e a consolidarne ulteriormente la posizione di leadership nel mercato Bancassurance in Italia.&nbsp;<strong>BNP Paribas Cardif Vita</strong>&nbsp;ringrazia il Presidente uscente&nbsp;<strong>Jean-Bertrand Laroche</strong>&nbsp;per il lavoro svolto e i risultati raggiunti negli anni della sua presidenza.&nbsp;<a href="https://www.affaritaliani.it/economia/notizie-aziende/bnp-paribas-cardif-vita-nomina-antonia-di-bella-presidente-del-cda-905033.html?refresh_ce" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Affari Italiani</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 05 Mar 2024 04:55:52 +0100</pubDate>
                        <title>Città Metropolitana di Milano: approvate le prime tre Strategie Tematico-Territoriali Metropolitane</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/citta-metropolitana-di-milano-approvate-le-prime-tre-strategie-tematico-territoriali-metropolitane</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Lo scorso 28 febbraio il Consiglio Metropolitano di Milano ha approvato le prime tre Strategie Tematico-Territoriali Metropolitane (STTM), predisposte ai sensi dell’art. 7-bis delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Metropolitano (PTM).</p><p>Le STTM sono strumenti di approfondimento e di attuazione del PTM che prefigurano linee di gestione del territorio in settori specifici fortemente integrati, su temi di rilevanza sovracomunale e metropolitana prioritari secondo i principi e gli obiettivi generali del PTM. Tramite le STTM, la Città metropolitana di Milano persegue un’attività di pianificazione circolare e flessibile, basata su un processo partecipativo che coinvolge enti pubblici, esperti e operatori del settore.</p><p>Le prime tre STTM approvate, efficaci a valle della pubblicazione sull’Albo Pretorio <i>on-line</i> della Città metropolitana, sono:</p><ul><li><strong>STTM 1 per la sostenibilità, le emergenze ambientali e la rigenerazione territoriale;</strong></li><li><strong>STTM 2 per la coesione sociale, i servizi sovracomunali e metropolitani;</strong></li><li><strong>STTM 3 per l’innovazione degli spazi della produzione, dei servizi e della distribuzione.</strong></li></ul><p>In conformità alle previsioni del PTM, i comuni dovranno riprendere e sviluppare, adattandoli alla scala locale, i contenuti delle STTM nei rispettivi strumenti di pianificazione.</p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/nctm/PDF/DCM_5-2024_merged.pdf" target="_blank" rel="noopener"><u>Clicca qui per leggere il documento</u></a></p><p><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare </i><a href="mailto:rosemarie.serrato@advant-nctm.com"><i>Rosemarie Serrato</i></a><i> e </i><a href="mailto:sara.petricciuolo@advant-nctm.com"><i>Sara Petricciuolo</i></a><i>.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 04 Mar 2024 08:40:20 +0100</pubDate>
                        <title>Accordi di ristrutturazione 57 CCII – Vale l’accettazione tardiva degli Enti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/accordi-di-ristrutturazione-57-ccii-vale-laccettazione-tardiva-degli-enti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’espresso consenso (o dissenso), trasmesso dagli Enti titolari di crediti fiscali e contributivi destinatari di proposta di trattamento, prima del decorso del termine di 90 giorni indicato dall’art. 63, comma 2, CCII rende superfluo attendere il tempo eventualmente residuo per adottare i conseguenti provvedimenti di non applicazione (o applicazione) del <em>cram-down</em>.<em>La pronuncia si iscrive in un orientamento di merito finalizzato alla speditezza del processo.</em><a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/03/13.-Trib.-Reggio-Calabria-9.06.2023.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per la sentenza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 01 Mar 2024 03:13:45 +0100</pubDate>
                        <title>Imprese cinesi a caccia di liquidità: capitale sociale da versare in cinque anni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/imprese-cinesi-a-caccia-di-liquidita-capitale-sociale-da-versare-in-cinque-anni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il mattone cinese si sgretola, trascinando con sè tutta l'impalcatura che regge un terzo del Pil, spingendo il Paese nella crisi del credito più grave degli ultimi anni. I mutui sono al livello più basso dal 2008, un sondaggio della Camera di commercio americana in Cina rivela che le aziende straniere rallentano i piani di espansione[...][...]&nbsp;«Il legislatore ha approvato radicali modifiche al diritto societario del Paese che ridurranno significativamente i tempi che gli investitori devono pagare per i contributi di capitale registrati, aumentando al contempo la responsabilità del management aziendale per impegni non pagati e pratiche dannose da parte degli azionisti», commenta Enrico Toti, sinologo e avvocato dello studio Nctm che ha analizzato a fondo il testo normativo.[...]&nbsp;<em>L'articolo completo sull'edizione odierna (1 marzo 2024) de Il Sole 24 Ore</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 29 Feb 2024 02:36:09 +0100</pubDate>
                        <title>Eba: linee guida Esg per tutte le banche</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/eba-linee-guida-esg-per-tutte-le-banche</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Consultazione fino al 18 aprile, entreranno in vigore entro metà 2025</em>Le linee guida sulla gestione dei rischi ESG, tradotte in un paper dell'Eba pubblicato lo scorso 18 gennaio, resteranno in consultazione pubblica fino al 18 aprile: entro fine anno dovrebbero essere codificate per diventare obbligatorie nel corso del primo semestre dell'anno prossimo[...][...]«Alle banche viene richiesto espressamente di mitigare i propri rischi considerando gli obiettivi climatici e regolamentari che si è imposta l'Unione europea e di valutare l'impatto dell'esposizione a soggetti cosiddetti "brown", che non hanno intrapreso un percorso credibile di transizione in linea con questa policy», spiega Riccardo Sallustio, partner di Advant Nctm, docente di green &amp; sustainable finance alla Luiss e esperto della Commissione europea sui green loan standard in Cina.[...]&nbsp;<em>L'articolo completo sull'edizione odierna (29 febbraio 2024) de Il Sole 24 Ore.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 28 Feb 2024 09:10:39 +0100</pubDate>
                        <title>La Garanzia Archimede: considerazioni alla luce delle altre garanzie SACE</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-garanzia-archimede-considerazioni-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Tratto da Diritto Bancario</strong></a></em>&nbsp;<em>Il&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2024/02/2024-De-Nardis-Buono-Brollo-Garanzia-Archimede.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">presente contributo</a>&nbsp;analizza l’operatività della c.d.&nbsp;<strong>Garanzia Archimede</strong>, il nuovo strumento di&nbsp;<strong>garanzia SACE</strong>&nbsp;introdotto dalla&nbsp;<strong>Legge di Bilancio 2024</strong>.</em>&nbsp;Come noto, il periodo emergenziale legato alla pandemia da COVID-19 e alla crisi energetica conseguente al conflitto russo-ucraino ha registrato un significativo ampliamento dell’operatività di SACE S.p.A. (“<strong>SACE</strong>”) a sostegno delle imprese.In tale contesto si colloca l’impiego di garanzie, quali la cd. “Garanzia Italia” e la successiva “Garanzia SupportItalia”<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn1" target="_blank" name="_ftnref1" rel="noreferrer">[1]</a>, nell’interesse di società (sia PMI che non) per una pluralità di finalità anche fra loro molto differenti&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn2" target="_blank" name="_ftnref2" rel="noreferrer">[2]</a>&nbsp;e secondo condizioni economiche pre-determinate. Il progressivo ritorno alla normalità fa registrare il superamento di tale impianto, attraverso l’adozione di nuove forme di garanzia, quali la recente “Garanzia Archimede” e la già operativa “Garanzia Futuro”, entrambe caratterizzate da finalità e destinatari specifici, nonché dal ricorso a condizioni economiche di mercato.A quanto sopra si deve aggiungere poi la garanzia SACE “Green”, recentemente rifinanziata nell’ambito della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (la “<strong>Legge di Bilancio 2024</strong>”).</p><div data-anchor-id="1"></div><p></p><h2><strong>1. La Garanzia “Archimede”</strong></h2>L’articolo 1, comma 259, della Legge di Bilancio 2024 prevede che “<em>al fine di sostenere investimenti infrastrutturali e produttivi realizzati in Italia, anche in ambiti caratterizzati da condizioni di parziale fallimento di mercato e di livelli subottimali di investimento, connessi all’elevata rischiosità anche associata a esposizioni di medio e lungo periodo, all’uso di tecnologie innovative o alla limitata offerta di prodotti finanziari, SACE è abilitata a rilasciare,&nbsp;<u>fino al 31 dicembre 2029</u>,&nbsp;<u>garanzie connesse a investimenti nei settori delle infrastrutture, anche a carattere sociale, dei servizi pubblici locali e dell’industria e ai processi di transizione verso un’economia circolare, la mobilità sostenibile, l’adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, la sostenibilità e la resilienza ambientale o climatica nonché l’innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese</u></em>” (la “<strong>Garanzia Archimede</strong>”).Una prima notazione che discende dalla lettura del dato normativo è che la Garanzia Archimede dovrebbe garantire finanziamenti connessi a “<em>capex</em>” e, in merito al settore di intervento, la stessa prevede un&nbsp;<em>focus</em>&nbsp;su investimenti sia infrastrutturali che produttivi in Italia, ma con una specifica attenzione al tema della transizione “<em>green</em>”, in ciò sovrapponendosi in parte con la garanzia SACE “Green” (su cui si dirà meglio nel prosieguo).Maggiori dettagli sullo scopo si avranno con l’implementazione della disciplina di attuazione da parte di SACE, cui spetta, in virtù dell’articolo 1, comma 265, della Legge di Bilancio 2024, il compito di stabilire “<em>le modalità operative ai fini dell’assunzione e della gestione delle garanzie, della loro escussione e del recupero dei crediti, nonché la documentazione necessaria ai fini del rilascio delle garanzie, inclusi i rimedi contrattuali previsti in relazione all’inadempimento da parte del soggetto garantito agli impegni previsti”</em>.<h3><strong>1.1 I soggetti a favore dei quali la Garanzia Archimede può essere emessa</strong></h3>Ai sensi dell’articolo 1, comma 260, lett. (a) e (c), la Garanzia Archimede può essere rilasciata in favore di:<ul> <li>soggetti identificati come&nbsp;<em><u>partner</u></em><u>&nbsp;esecutivi</u>&nbsp;nell’ambito del programma InvestEU di cui al regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn3" target="_blank" name="_ftnref3" rel="noreferrer">[3]</a>;</li> <li>banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri&nbsp;<u>soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia</u><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn4" target="_blank" name="_ftnref4" rel="noreferrer">[4]</a>;</li> <li><u>imprese di assicurazione</u>&nbsp;nazionali e internazionali, autorizzate all’esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma; nonché</li> <li><u>sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari</u>, partecipativi e non, convertibili&nbsp;<u>anche di rango subordinato</u>.</li></ul><p>Da una prima disamina dell’elenco si evince come la platea dei soggetti “<em>eligible</em>” sia piuttosto ampia. In particolare, la garanzia potrebbe essere impiegata anche nell’ambito di emissioni di strumenti di debito, finanziari e/o partecipativi. In tal caso, come previsto dall’allegato tecnico alla Legge di Bilancio 2024, SACE non valuta il rispetto da parte dei soggetti garantiti di adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività (così derogando al criterio applicabile generalmente ai soggetti da (i) a (iii)). Questi sono peraltro strumenti che consentirebbero anche a soggetti non autorizzati all’esercizio del credito in Italia di poter beneficiare della Garanzia Archimede.</p><h3><strong>1.2 Le imprese destinatarie della Garanzia Archimede</strong></h3>La Garanzia Archimede può garantire, ai sensi dell’articolo 1, comma 260, lett. (b) della Legge di Bilancio 2024&nbsp;<u>finanziamenti, sotto qualsiasi forma, ivi inclusi portafogli di finanziamenti</u>, concessi alle<u>&nbsp;imprese con sede legale in Italia e</u>&nbsp;alle&nbsp;<u>imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia,&nbsp;<strong>diverse dalle piccole e medie imprese</strong></u>, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003,&nbsp;<strong><u>e dalle imprese in difficoltà</u></strong>, come definite dalla comunicazione della Commissione 2014/C 249/01.Qui possiamo notare una prima sostanziale differenza rispetto ad altri strumenti impiegati da SACE, in quanto le PMI<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn5" target="_blank" name="_ftnref5" rel="noreferrer">[5]</a>&nbsp;sono state espressamente escluse.<h3><strong>1.3 Oggetto, durata, importo e regime commissionale della Garanzia Archimede</strong></h3>Inoltre, è importante rilevare il riferimento sia ai finanziamenti che ai portafogli di finanziamenti (per tali intendendosi un insieme di finanziamenti concessi dal medesimo soggetto garantito), il che lascia intendere la possibilità di impiegare la Garanzia Archimede anche nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione in cui la SPV funge da erogatore di una pluralità di finanziamenti, raccogliendo la provvista con l’emissione di titoli ABS. Possono altresì essere garantiti i finanziamenti concessi ad un soggetto abilitato all’esercizio del credito in Italia per effettuare finanziamenti alle imprese beneficiarie (ad esempio è il caso di un finanziamento erogato da una SPV di cartolarizzazione che a sua volta riceve la provvista da un altro finanziamento).La Garanzia Archimede può essere concessa per una&nbsp;<u>durata massima di&nbsp;<strong>venticinque anni</strong></u>&nbsp;e per una&nbsp;<strong><u>percentuale massima di copertura non eccedente le seguenti soglie</u></strong><u>:</u><a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/02/Screenshot-2024-02-28-alle-16.05.40.png" target="_blank"><img class="size-full wp-image-32516 aligncenter" src="/fileadmin/nctm/2024/02/Screenshot-2024-02-28-alle-16.05.40.png" alt></a>In aggiunta, come illustrato nell’allegato tecnico alla Legge di Bilancio 2024,&nbsp;<u>la percentuale di copertura delle garanzie su prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari concesse in favore di soggetti garantiti può essere innalzata fino al 100 per cento</u>, fermi restando i limiti previsti nel documento di gestione dei rischi che SACE ha l’obbligo di inviare trimestralmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro.Si precisa che gli impegni derivanti dalla concessione della Garanzia Archimede (che<u>&nbsp;viene rilasciata a condizioni di mercato</u>), sono assunti da SACE nella misura del 20 per cento e dallo Stato nella misura dell’80 per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno, senza alcun vincolo di solidarietà tra i due soggetti<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn7" target="_blank" name="_ftnref7" rel="noreferrer">[7]</a>. Non è in ogni caso ammesso il ricorso diretto dei soggetti finanziatori alla garanzia dello Stato.SACE determina i premi a titolo di remunerazione delle garanzie in linea con le caratteristiche e il profilo di rischio delle operazioni sottostanti, tenendo conto della loro natura e degli obiettivi dalle stesse conseguiti in conformità a quanto previsto dalle finalità degli investimenti da garantire. I premi sono riscossi da SACE e versati al Ministro dell’economia e delle finanze (il “<strong>MEF</strong>”), al netto delle commissioni trattenute da SACE. Quest’ultime sono comunque limitate alla copertura dei costi sostenuti in relazione all’attività di acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle garanzie. Fermo il criterio guida sopra enunciato, spetterà poi alla disciplina attuativa di SACE definire più in dettaglio il regime commissionale applicabile.<h3><strong>1.4 L’istruttoria di SACE e le soglie di materialità per l’intervento del MEF</strong></h3>Il rilascio della Garanzia Archimede avviene a valle dell’istruttoria di SACE<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn8" target="_blank" name="_ftnref8" rel="noreferrer">[8]</a>&nbsp;e, in particolare, dell’approvazione del relativo organo deliberativo. Per il rilascio della Garanzia Archimede:<ul> <li>il cui&nbsp;<u>importo massimo garantito in quota capitale ecceda 600 milioni di euro e superi il 25 per cento del fatturato dell’impresa beneficiaria, ovvero del consolidato del gruppo di riferimento<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn9" target="_blank" name="_ftnref9" rel="noreferrer">[9]</a></u>, ove esistente, considerati i dati risultanti dall’ultimo bilancio approvato;</li> <li>qualora&nbsp;<u>l’importo massimo garantito in quota capitale ecceda 1 miliardo di euro</u>,</li></ul><p>è altresì necessario il nulla osta del MEF.Nel caso di portafogli di finanziamenti, i parametri sopra indicati sono calcolati tenuto conto della percentuale garantita di ogni singolo finanziamento e i dati di fatturato di ciascuna impresa beneficiaria ovvero consolidato del gruppo di riferimento. Qualora l’<u>importo garantito sul singolo portafoglio di finanziamenti superi 3 miliardi di euro, si rende necessario il nulla osta del MEF</u>.</p><div data-anchor-id="2"></div><p></p><h2><strong>2. La Garanzia “Futuro”</strong></h2>La garanzia cd. “Futuro” è disciplinata da apposita convenzione pubblicata sul sito di SACE&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn10" target="_blank" name="_ftnref10" rel="noreferrer">[10]</a>&nbsp;(le “<strong>Condizioni Generali Futuro</strong>”) ed è volta a&nbsp;<u>sostenere l’innovazione tecnologica e il processo di digitalizzazione, per investire nelle infrastrutture e nella sostenibilità, nelle filiere strategiche e nelle aree economicamente svantaggiate ed altresì per sostenere lo sviluppo dell’imprenditoria femminile</u>&nbsp;(la “<strong>Garanzia Futuro</strong>”).<h3><strong>2.1 I soggetti a favore dei quali la Garanzia Futuro può essere emessa</strong></h3>La Garanzia Futuro può essere rilasciata in favore di:<ul> <li><u>banche nazionali</u>;</li> <li><u>banche estere</u>; e</li> <li><u>operatori finanziari italiani od esteri</u>,</li></ul><p><u>che rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività</u>.</p><h3><strong>2.2 Le imprese destinatarie della Garanzia Futuro</strong></h3>Ai sensi dell’art. 2.1 delle Condizioni Generali Garanzia Futuro, per avere accesso alla garanzia, le imprese devono:<ul> <li>essere costituite in forma di&nbsp;<u>società di capitali</u>,&nbsp;<u>anche in forma cooperativa</u>. Dalle FAQ pubblicate sul sito di SACE si evince, inoltre che, le società in questione devono essere operative da almeno tre anni e possono essere&nbsp;<u>sia PMI che non PMI</u>;</li> <li>avere la&nbsp;<u>sede legale ovvero una sede secondaria in Italia</u>;</li> <li>alla data della richiesta di finanziamento,&nbsp;<u>non risultare in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01</u>;</li> <li><u>alla data della richiesta di Garanzia Futuro</u>&nbsp;e sulla base delle risultanze delle verifiche condotte dal soggetto finanziatore secondo le proprie procedure interne di concessione del credito:<ul> <li><u>non essere, ovvero non essere state negli ultimi 5 anni, sottoposte a procedure concorsuali</u>;</li> <li><u>non essere sottoposte a procedure esecutive avviate dal soggetto finanziatore o a procedure esecutive immobiliari avviate da un soggetto terzo</u>&nbsp;(quale, a titolo esemplificativo, un fornitore dell’impresa beneficiaria o un terzo finanziatore)&nbsp;<u>che influiscano negativamente sulla valutazione del merito creditizio dell’impresa beneficiaria</u>;</li> <li>non avere segnalazioni negative in Centrale Rischi&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn11" target="_blank" name="_ftnref11" rel="noreferrer">[11]</a>; e</li> <li><u>non essere inadempienti a qualsiasi obbligo di rimborso nei confronti del soggetto finanziatore</u>, salvo che le imprese beneficiarie provvedano al rimborso delle eventuali somme non pagate entro la relativa data di erogazione; e</li></ul></li> <li>avere, alla data della richiesta di Garanzia Futuro, un&nbsp;<em><u>rating&nbsp;</u></em><u>creditizio compreso all’interno delle soglie indicate nell’Allegato 2 delle condizioni generali della Garanzia Futuro</u>&nbsp;(<em>Termini e Condizioni Particolari</em>)&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn12" target="_blank" name="_ftnref12" rel="noreferrer">[12]</a>.</li></ul><p></p><h3><strong>2.3 Oggetto, durata, importo e regime commissionale della Garanzia Futuro</strong></h3>L’Articolo 2.2 delle Condizioni Generali Garanzia Futuro prevede poi l’obbligo di accredito del finanziamento su un conto corrente intestato all’impresa beneficiaria ed aperto presso il soggetto finanziatore. Dalle FAQ risulta che questo non debba essere un conto dedicato.L’importo massimo in linea capitale del finanziamento (<u>che, come si evince dalla FAQ n. 44 della Garanzia Futuro, non potrà essere gestito in&nbsp;<em>pool</em></u>) e la durata del medesimo devono essere concordati tra le parti come previsto dall’Allegato 2 delle Condizioni Generali Garanzia Futuro (<em>Termini e Condizioni Particolari</em>). A tal riguardo, si segnala che secondo quanto indicato nelle FAQ della Garanzia Futuro è possibile supportare&nbsp;<strong><u>finanziamenti a medio/lungo termine per un</u></strong><u>&nbsp;<strong>importo da un minimo di euro 50.000,00 ad un massimo di euro 50.000.000,00 in linea capitale</strong>&nbsp;con durata compresa&nbsp;<strong>tra i 2 ed i 20 anni</strong></u>&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn13" target="_blank" name="_ftnref13" rel="noreferrer">[13]</a>.Lo scopo del finanziamento garantito da SACE deve essere indicato nell’”Autocertificazione di Rilievo Strategico” (certificazione in cui vengono descritte le operazioni oggetto di finanziamento) da allegare alla richiesta di finanziamento e deve ricadere in una delle seguenti opzioni: “<em>effettuazione dei&nbsp;<u>pagamenti relativi ai costi e alle spese</u></em><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn14" target="_blank" name="_ftnref14" rel="noreferrer">[14]</a><em>, inerenti all’attività produttiva caratteristica dell’impresa beneficiaria, da sostenere per:</em><ul> <li><em><u>immobilizzazioni materiali e/o immateriali all’estero o in Italia</u></em><em>;</em></li> <li><em><u>immobilizzazioni finanziarie all’estero</u></em><em>; ed</em></li> <li><em><u>esigenze di capitale circolante</u></em><em>.</em>”</li></ul><p>Nel caso in cui il finanziamento sia destinato a finanziare i costi e le spese per l’approntamento di una fornitura di beni e/o servizi, la stessa non deve ricadere nell’ambito di applicazione (a) della normativa concernente prodotti e/o tecnologie a duplice uso o materiale di armamento soggetti a licenza ai sensi della normativa di riferimento nazionale, dell’Unione Europea e degli Stati Uniti d’America (es. Reg. UE n. 821/2021, L. 185/1990, D.lgs. 221/2017, EAR, ITAR); e (b) delle disposizioni nazionali e dell’Unione europea in materia di controllo delle esportazioni/importazioni<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn15" target="_blank" name="_ftnref15" rel="noreferrer">[15]</a>.La Garanzia Futuro è una&nbsp;<u>garanzia a prima richiesta</u>&nbsp;assunta da SACE e dallo Stato italiano nei limiti di una quota rispettivamente pari al 10 e al 90 per cento del debito garantito,&nbsp;<u>esplicita, irrevocabile, avente ad oggetto il rischio di mancato rimborso del finanziamento, per capitale e interessi, per una quota pari al&nbsp;<strong>70% del debito garantito</strong></u>, senza alcun vincolo di solidarietà tra i due soggetti, ammessa a copertura ed indicata nel testo della garanzia rilasciata da SACE e fino ad un ammontare massimo pari all’importo indicato nel testo della garanzia rilasciata da SACE.Il soggetto finanziatore dovrà corrispondere a SACE, per la concessione della Garanzia Futuro, l’importo della commissione spettante alla stessa, sulla base di una delle due seguenti modalità:</p><ul> <li>in un’unica soluzione; in tal caso il finanziatore corrisponderà la sola “Remunerazione SACE&nbsp;<em>Upfront</em>”; ovvero</li> <li>in più soluzioni; in tal caso il finanziatore corrisponderà gli importi della “Remunerazione SACE&nbsp;<em>Running</em>”, anch’essa orientata alle condizioni di mercato, su base periodica.</li></ul><p>Le condizioni generali della Garanzia Futuro dispongono che “<em>fatta eccezione per la “Remunerazione SACE Upfront” e per la prima rata della “Remunerazione SACE Running”, che sono in ogni caso dovute al soggetto finanziatore, l’obbligo di quest’ultimo di riconoscere a SACE gli importi di cui all’Articolo 5 delle condizioni generali della Garanzia Futuro è subordinato all’effettivo pagamento del relativo ammontare da parte dell’impresa beneficiaria</em>”.Da tenere altresì presente che nessuna parte della remunerazione corrisposta a SACE è rimborsabile per alcun motivo.<u>Le commissioni dovute a SACE sono calcolate tenuto conto, tra le altre cose, del&nbsp;<em>rating&nbsp;</em>creditizio attribuito all’impresa beneficiaria</u>.</p><h3><strong>2.4 L’istruttoria di SACE</strong></h3>Il soggetto finanziatore, una volta ricevuta la richiesta di finanziamento da parte dell’impresa, effettuerà l’istruttoria creditizia. A seguito dell’approvazione dell’operazione di finanziamento da parte dell’organo deliberante, il soggetto finanziatore procederà all’invio della richiesta di Garanzia Futuro. SACE effettuerà quindi la dovuta istruttoria prodromica alla concessione della garanzia. In caso di esito positivo, verrà emessa la garanzia mediante il portale&nbsp;<em>online</em>&nbsp;ExportPlus, utilizzando il modello di garanzia di cui all’Allegato 6 (<em>Garanzia SACE</em>) delle Condizioni Generali Garanzia Futuro, comunicando altresì al soggetto finanziatore il CUI (codice unico identificativo) relativo a tale garanzia.<u>La prima od unica erogazione del finanziamento dovrà avvenire entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di SACE relativa al positivo esito dell’istruttoria e, quindi, all’emissione della garanzia</u>.<h3><strong>2.5 La Garanzia Futuro “<em>Light</em>”.</strong></h3>SACE ha altresì introdotto un ulteriore strumento di garanzia a beneficio delle imprese italiane, la cd.&nbsp;<u>Garanzia Futuro&nbsp;<em>Light</em></u>, le cui condizioni generali rispecchiano in modo quasi integrale le Condizioni Generali Garanzia Futuro. Alcune delle principali differenze che meritano di essere poste all’attenzione riguardano:<ul> <li>l’elenco dei criteri di&nbsp;<em>eligibility</em>&nbsp;delle imprese beneficiarie, che con riferimento alla Garanzia Futuro&nbsp;<em>Light</em>&nbsp;non tiene in considerazione il&nbsp;<em>rating</em>&nbsp;creditizio di quest’ultime al fine della concessione della garanzia; e</li> <li>le modalità di determinazione delle commissioni dovute a SACE (che in caso di Garanzia Futuro sono determinate, come indicato al paragrafo 2.3 di cui sopra, anche in base al&nbsp;<em>rating</em>&nbsp;creditizio attribuito all’impresa beneficiaria, mentre con riferimento alla Garanzia Futuro&nbsp;<em>Light</em>&nbsp;sono determinate a insindacabile giudizio di SACE sulla base di metodologie e valutazioni interne e indicate nel testo della garanzia rilasciata da SACE)&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn16" target="_blank" name="_ftnref16" rel="noreferrer">[16]</a>.</li></ul><div data-anchor-id="3"></div><p></p><h2><strong>3. La riconferma della Garanzia “<em>Green</em>”</strong></h2>La Legge di Bilancio 2024 (all’articolo 1, comma 269) ha previsto altresì la riconferma per l’anno 2024 della cd. Garanzia “<em>Green</em>” istituita dall’articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito con modifiche dalla legge 11 settembre 2020, n. 20 (la “<strong>Garanzia SACE&nbsp;<em>Green</em></strong>”) (nel limite di impegno assumibile da SACE pari ad euro 3 miliardi)&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn17" target="_blank" name="_ftnref17" rel="noreferrer">[17]</a>.<h3><strong>3.1 I soggetti a favore dei quali la Garanzia SACE Green può essere emessa</strong></h3>Nel contesto dell’operatività cd. sotto-soglia da parte di SACE, la Garanzia SACE Green (che&nbsp;<u>viene rilasciata a condizioni di mercato</u>) può essere rilasciata in favore di:<ul> <li><u>banche nazionali</u>;</li> <li><u>banche estere</u>; e</li> <li><u>operatori finanziari italiani o esteri</u>,</li></ul><p><u>che rispettino adeguati princìpi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività</u>.</p><h3><strong>3.2 Le imprese destinatarie della Garanzia SACE&nbsp;<em>Green</em></strong></h3>Restando all’interno del contesto dell’operatività cd. sotto-soglia (ossia per finanziamenti inferiori a Euro 15.000.000,00) da parte di SACE, ai sensi delle condizioni generali pubblicate sul sito di SACE (le “<strong>Condizioni Generali SACE&nbsp;<em>Green</em></strong>”)&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn18" target="_blank" name="_ftnref18" rel="noreferrer">[18]</a>, per avere accesso alla suddetta garanzia le imprese beneficiarie, devono:<ul> <li>essere costituite in forma di&nbsp;<u>società di capitali</u>,&nbsp;<u>anche in forma cooperativa</u>;</li> <li>avere un&nbsp;<u>fatturato non superiore a Euro 500.000.000,00 (cinquecento milioni)</u>, come risultante dall’ultimo bilancio approvato precedentemente alla data della richiesta di garanzia SACE;</li> <li>avere la&nbsp;<u>sede legale ovvero una sede secondaria in Italia</u>;</li> <li>alla data della richiesta di finanziamento,&nbsp;<u>non risultare in difficoltà</u>&nbsp;ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;</li> <li><u>alla data della richiesta della Garanzia SACE Green</u>:<ul> <li><u>non essere, ovvero non essere state negli ultimi 5 (cinque) anni, sottoposte a procedure concorsuali</u>&nbsp;ovvero a&nbsp;<u>procedure esecutive</u>&nbsp;avviate dal&nbsp; finanziatore o, per quanto a sua conoscenza, da un soggetto terzo;</li> <li><u>non avere segnalazioni negative in Centrale Rischi</u><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn19" target="_blank" name="_ftnref19" rel="noreferrer">[19]</a>; e</li> <li><u>non essere inadempienti a qualsiasi obbligo di rimborso nei confronti del finanziatore</u>, salvo che l’impresa beneficiaria in questione provveda al rimborso delle eventuali somme non pagate entro la relativa data di erogazione del finanziamento garantito;</li></ul></li> <li>avere, alla data di richiesta della garanzia SACE, un&nbsp;<em><u>rating</u></em><u>&nbsp;creditizio compreso nelle soglie di cui all’Allegato 2 delle Condizioni Generali SACE&nbsp;<em>Green</em></u>&nbsp;(<em>Termini e Condizioni Particolari</em>).</li></ul><p></p><h3><strong>3.3 Oggetto, durata, importo e regime commissionale della Garanzia SACE&nbsp;<em>Green</em></strong></h3>L’Articolo 2.2 delle Condizioni Generali SACE&nbsp;<em>Green</em>, nell’ambito dell’operatività sotto-soglia di SACE, prevede poi l’obbligo di accredito del finanziamento su un conto corrente intestato all’impresa beneficiaria ed aperto presso il soggetto finanziatore. Dalle FAQ pubblicate sul sito di SACE risulta che questo non debba essere un conto dedicato (al pari di quanto previsto per la Garanzia Futuro).L’importo massimo in linea capitale del finanziamento (<u>che, come si evince dalla FAQ n. 42 della Garanzia SACE green, non può essere gestito in&nbsp;<em>pool</em></u>) e la durata del medesimo devono essere concordati tra le parti come previsto dall’Allegato 2 delle Condizioni Generali SACE Green (<em>Termini e Condizioni Particolari</em>). A tal riguardo, si segnala che secondo quanto indicato nelle FAQ della Garanzia SACE Green è possibile supportare&nbsp;<strong><u>finanziamenti a medio/lungo termine per un</u></strong><u>&nbsp;<strong>importo da un minimo di euro 50.000,00 ad un massimo di euro 15.000.000,00 in linea capitale</strong>&nbsp;con durata compresa&nbsp;<strong>tra i 2 ed i 20 anni</strong></u><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn20" target="_blank" name="_ftnref20" rel="noreferrer">[20]</a>.Lo scopo del finanziamento garantito dalla Garanzia SACE&nbsp;<em>Green</em>&nbsp;deve essere indicato nella richiesta di finanziamento, nella ’”Autocertificazione Obiettivi Ambientali” (certificazione in cui vengono descritte le operazioni oggetto di finanziamento) e nel contratto di finanziamento e deve ricadere in una delle seguenti opzioni:<ul> <li><u>finanziare i costi e le spese da sostenere per le attività che costituiscono i&nbsp;</u>“<u>Progetti”</u>&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn21" target="_blank" name="_ftnref21" rel="noreferrer">[21]</a>&nbsp;indicate nelle casistiche dell’’Elenco Obiettivi Ambientali<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn22" target="_blank" name="_ftnref22" rel="noreferrer">[22]</a>, quali progetti finalizzati ad&nbsp;<u>agevolare la transizione verso un’economia pulita e circolare e ad integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili e ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l’avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l’inquinamento e l’entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione, ivi inclusi i progetti dedicati alla mitigazione ed all’adattamento dei cambiamenti climatici nonché alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento e alla protezione delle acque, della biodiversità e degli ecosistemi (i “<strong>Progetti</strong>”)</u>; ovvero</li> <li><u>finanziare le spese sostenute (non antecedentemente al 1° gennaio 2020) per le attività che costituiscono i Progetti</u>&nbsp;indicate nelle casistiche dell’Elenco Obiettivi Ambientali, per il valore di ammortamento residuo di tali attività e nei limiti in cui sussistano o siano attesi costi e/o spese di gestione e/o manutenzione e/o di realizzazione delle stesse non ancora sostenuti alla data della richiesta di finanziamento.</li></ul><p>La Garanzia SACE Green è una&nbsp;<u>garanzia a prima richiesta</u>&nbsp;assunta da SACE,&nbsp;<u>esplicita, irrevocabile, avente ad oggetto il rischio di mancato rimborso del finanziamento, per capitale e interessi, per una quota pari all’<strong>80% del debito garantito</strong></u>, ammessa a copertura ed indicata nel testo della garanzia rilasciata da SACE e fino ad un ammontare massimo pari all’importo indicato nel testo della garanzia rilasciata da SACE.Il soggetto finanziatore dovrà corrispondere a SACE per la concessione della Garanzia SACE Green l’importo della commissione spettante alla stessa SACE, sulla base di una delle due seguenti modalità:</p><ul> <li>in un’unica soluzione; in tal caso il finanziatore corrisponderà la sola “Remunerazione SACE&nbsp;<em>Upfront</em>”; ovvero</li> <li>in più soluzioni; in tal caso il finanziatore corrisponderà gli importi della “Remunerazione SACE&nbsp;<em>Running</em>”, anch’essa orientata alle condizioni di mercato, su base periodica.</li></ul><p>Le modalità di pagamento delle commissioni da parte di ciascun soggetto finanziatore in favore di SACE sono le medesime previste per la Garanzia Futuro.Le condizioni generali della Garanzia SACE Green dispongono che “<em>fatta eccezione per la “Remunerazione SACE Upfront” e per la prima rata della “Remunerazione SACE Running”, che sono in ogni caso dovute al soggetto finanziatore, l’obbligo di quest’ultimo di riconoscere a SACE gli importi di cui all’Articolo 5 delle condizioni generali della Garanzia SACE Green è subordinato all’effettivo pagamento del relativo ammontare da parte dell’impresa beneficiaria</em>”.Da tenere altresì presente che nessuna parte della remunerazione corrisposta a SACE è rimborsabile per alcun motivo.<u>Le commissioni dovute a SACE sono calcolate tenuto conto, tra le altre cose, del&nbsp;<em>rating&nbsp;</em>creditizio attribuito all’impresa beneficiaria</u>.</p><h3><strong>3.4 L’istruttoria di SACE</strong></h3>Il soggetto finanziatore, una volta ricevuta la richiesta di finanziamento da parte dell’impresa (unitamente alla relativa “Autocertificazione Obiettivi Ambientali”), effettuerà l’istruttoria creditizia. A seguito dell’approvazione dell’operazione di finanziamento da parte dell’organo deliberante, il soggetto finanziatore procederà all’invio della richiesta di Garanzia SACE&nbsp;<em>Green</em>. SACE effettuerà quindi la dovuta istruttoria prodromica alla concessione della garanzia. In caso di esito positivo, verrà emessa la garanzia mediante il portale&nbsp;<em>online</em>&nbsp;ExportPlus, utilizzando il modello di garanzia di cui all’Allegato 6 (<em>Garanzia SACE</em>) delle Condizioni Generali SACE&nbsp;<em>Green</em>, comunicando altresì al soggetto finanziatore il CUI (codice unico identificativo) relativo a tale garanzia.<u>La prima od unica erogazione del finanziamento dovrà avvenire entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di SACE relativa al positivo esito dell’istruttoria e, quindi, all’emissione della garanzia</u>.<h3><strong>3.5 La Garanzia SACE&nbsp;<em>Green</em>&nbsp;“<em>Light</em>”</strong></h3>SACE ha altresì introdotto un ulteriore strumento di garanzia a beneficio delle imprese italiane, la cd.&nbsp;<u>Garanzia SACE&nbsp;<em>Green Light</em></u>, le cui condizioni generali rispecchiano in modo quasi integrale quelle regolanti la Garanzia SACE&nbsp;<em>Green</em>. Alcune delle principali differenze che meritano di essere poste all’attenzione riguardano:<ul> <li>l’elenco dei criteri di&nbsp;<em>eligibility</em>&nbsp;delle imprese beneficiarie, che con riferimento alla Garanzia SACE&nbsp;<em>Green Light</em>&nbsp;non tiene in considerazione il&nbsp;<em>rating</em>&nbsp;creditizio di quest’ultime (al pari della Garanzia Futuro&nbsp;<em>Light</em>) al fine della concessione della garanzia; e</li> <li>le modalità di determinazione delle commissioni dovute a SACE (che in caso di Garanzia SACE Green sono determinate, come indicato al paragrafo 3.3 di cui sopra, anche in base al&nbsp;<em>rating</em>&nbsp;creditizio ottenuto dall’impresa beneficiaria, mentre con riferimento alla Garanzia SACE&nbsp;<em>Green Light</em>&nbsp;sono determinate a insindacabile giudizio di SACE sulla base di metodologie e valutazioni interne e indicate nel testo della garanzia rilasciata da SACE (al pari della Garanzia Futuro&nbsp;<em>Light</em>)).</li></ul><p></p><h3><strong>3.6 La Garanzia SACE&nbsp;<em>Green</em>&nbsp;cd. sopra-soglia</strong></h3>Le Garanzie SACE&nbsp;<em>Green</em>&nbsp;possono essere concesse anche per importi superiori ad euro 15.000.000,00. In tal caso, non saranno applicabili le Condizioni Generali SACE&nbsp;<em>Green</em>&nbsp;(che, come abbiamo visto, si applicano a finanziamenti da un importo minimo di euro 50.000,00 ad un importo massimo di euro 15.000.00,00).Le condizioni di rilascio della Garanzia SACE Green cd. sopra-soglia sono definite in maniera specifica per le singole imprese e oggetto di specifiche convenzioni stipulate tra SACE e gli istituti finanziatori&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftn23" target="_blank" name="_ftnref23" rel="noreferrer">[23]</a>.Inoltre, ai sensi dell’articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito con modifiche dalla legge 11 settembre 2020, n. 20, il rilascio da parte di SACE di Garanzie Green per importi pari o superiori ad euro 200 milioni di euro è subordinato alla decisione&nbsp; assunta con decreto del MEF, sentiti il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, sulla base dell’istruttoria trasmessa dalla stessa SACE.<div data-anchor-id="4"></div><p></p><h2><strong>4. Tabella riepilogativa: raffronto tra la Garanzia Archimede, la Garanzia Futuro e la Garanzia SACE Green</strong></h2><a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/02/1.png" target="_blank"><img class="size-full wp-image-32520 aligncenter" src="/fileadmin/nctm/2024/02/1.png" alt></a> <a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/02/2.png" target="_blank"><img class="size-full wp-image-32524 aligncenter" src="/fileadmin/nctm/2024/02/2.png" alt></a> <a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/02/3.png" target="_blank"><img class="size-full wp-image-32528 aligncenter" src="/fileadmin/nctm/2024/02/3.png" alt></a> <a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/02/4.png" target="_blank"><img class="size-full wp-image-32532 aligncenter" src="/fileadmin/nctm/2024/02/4.png" alt></a>Come si evince dalla tabella sopra riportata, si possono notare alcune sostanziali differenze tra i diversi tipi di strumenti di garanzia.Al riguardo, preme evidenziare come&nbsp;<u>la disciplina normativa della Garanzia Archimede</u>, sia particolarmente&nbsp;<u>innovativa in alcuni aspetti qualificanti</u>:<ul> <li>accesso alla garanzia di&nbsp;<u>sole società non PMI</u>;</li> <li><u>soggetti garantiti non necessariamente rientranti tra quelli autorizzati all’esercizio del credito</u>, attraverso l’impiego di prestiti obbligazionari o altra tipologia di strumenti di debito;</li> <li><u>applicabilità a portafogli di finanziamenti</u>, tanto come garanzia a livello del soggetto che eroga il credito alle imprese beneficiarie che al livello del soggetto che finanzia il soggetto erogatore; e</li> <li><u>possibilità di estendere la copertura al 100% in presenza di prestiti obbligazionari o altra tipologia di strumenti di debito</u>.</li></ul><p>&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref1" target="_blank" name="_ftn1" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref1</a>[1] Lo strumento “Garanzia Italia” è stato introdotto dall’articolo 1 del Decreto Legge n. 23/2020, poi convertito nella Legge n. 40/2020. L’operatività di tale garanzia è stata prorogata più volte e da ultimo fino al 30 giugno 2022. Succesivamente, l’art. 15 del Decreto Legge n. 50 del 2022 convertito nella Legge n. 91 del 2022 ha autorizzato SACE all’emissione della “Garanzia SupportItalia” fino al 31 dicembre 2023&nbsp; (termine prorogato dal D.L. n. 176/2022).<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref2" target="_blank" name="_ftn2" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref2</a>[2] Tra cui, a titolo esemplificativo, investimenti, costi del personale, costi dei canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda e/o capitale circolante.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref3" target="_blank" name="_ftn3" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref3</a>[3] Tra le altre, Cassa depositi e prestiti S.p.A., CDP Equity S.p.A., il Fondo Europeo per gli Investimenti, la Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa e la Banca Europea per gli Investimenti sono state ritenute idonee alla gestione dei programmi europei la cui implementazione viene delegata dalla Commissione ai partner esecutivi.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref4" target="_blank" name="_ftn4" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref4</a>[4] Tra i soggetti bancari, si possono menzionare le banche autorizzate in Italia, le banche UE che operano in regime di stabilimento o libera prestazione di servizi e le banche extra-UE autorizzate ad operare in Italia. I soggetti abilitati al credito in Italia, diversi dalle banche e dagli altri soggetti indicati nell’elenco, compendono,&nbsp;<em>inter alia</em>, intermediari finanziari ex art. 106 del D.Lgs. no. 385 del 1° settembre 1993, società finanziarie UE ammesse al mutuo riconoscimento, FIA Italiani e UE di natura chiusa (quest’ultimi subordinatamente ad un processo di notifica al regolatore italiano) e veicoli di cartolarizzazione.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref5" target="_blank" name="_ftn5" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref5</a>[5] Si ricorda che ai fini della qualificazione di un’impresa come PMI e, dunque, per la determinazione della dimensione aziendale, le imprese vengono classificate quali “autonome”, “collegate” o “associate”. Pertanto l’inserimento dell’impresa nell’ambito di un gruppo potrebbe consentire si superare il limite dimensionale previsto per poter beneficiare della Garanzia Archimede. La singola impresa o il gruppo di imprese per essere qualificate come PMI devono rispettare almeno due dei tre criteri dimensionali previsti dalla direttiva 2013/34/UE ed inerenti (i) il valore dello stato patrimoniale, (ii) i ricavi netti delle vendite e delle prestazionie (iii) il numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio. A tal riguardo, le suddette soglie sono state da ultimo modificate dalla direttiva delegata della Commissione Europea 2023/2775 UE che ha inteso adeguare le soglie di cui all’articolo 3 della direttiva 2013/34/UE per tenere conto dell’inflazione.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref6" target="_blank" name="_ftn6" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref6</a>[6] Lo spessore delle&nbsp;<em>tranche</em>&nbsp;“<em>junior</em>” e “<em>mezzanine</em>” non può in ogni caso superare il 15% dell’importo nominale complessivo del portafoglio di finanziamenti e la percentuale massima di copertura è al 50%.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref7" target="_blank" name="_ftn7" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref7</a>[7] Gli impegni sono assunti da SACE nel rispetto del piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio approvati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (“<strong>CIPESS</strong>”).<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref8" target="_blank" name="_ftn8" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref8</a>[8] L’istruttoria deve essere svolta in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo e, tra le altre cose, avuto riguardo al fatto che la Garanzia Archimede possa determinare elementi di addizionalità. Si ricorda che per addizionalità, come definita all’articolo 5, paragrafo 1 del citato Regolamento (UE) 2015/10171, si intende il sostegno fornito dal FEIS (Fondo europeo per gli investimenti strategici) a operazioni che fanno fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali e che la BEI, il FEI o gli strumenti finanziari esistenti dell’Unione non avrebbero potuto effettuare, o non avrebbero potuto effettuare in egual misura, nel periodo durante il quale è possibile utilizzare la garanzia dell’Unione, senza il sostegno del FEIS.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref9" target="_blank" name="_ftn9" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref9</a>[9] Si prega di considerare che la Legge di Bilancio 2024 non fornisce informazioni sul fatto che il consolidato del gruppo a cui appartiene l’impresa beneficiaria (con riferimento alle soglie di materialità del MEF) debba essere solo a livello italiano o ricomprendere eventuali società estere. A tal riguardo, sarà necessario attendere l’adozione delle regole disciplinanti la concessione della Garanzia Archimede da parte di SACE<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref10" target="_blank" name="_ftn10" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref10</a>[10] Il testo della convenzione, così come le FAQ, sono reperibili al seguente link:&nbsp;<a href="https://www.sace.it/soluzioni/dettaglio-categoria/dettaglio-prodotto/garanzia-futuro" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.sace.it/soluzioni/dettaglio-categoria/dettaglio-prodotto/garanzia-futuro</a><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref11" target="_blank" name="_ftn11" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref11</a>[11] Si tratta di qualsiasi segnalazione da parte del finanziatore o di altri enti creditizi alla Centrale Rischi di Banca d’Italia in una delle seguenti Categorie di Censimento o Variabili di Classificazione (come previste dalla Circolare della Banca d’Italia n. 139/1991): (a) (i) “sofferenze”; (ii) “crediti passati a perdita”; (iii) “inadempimenti persistenti” e (iv) rapporto tra «totale sconfinamenti per cassa» e «totale accordato operativo per cassa» superiore al venti per cento; ovvero (b) la segnalazione da parte del finanziatore alla Centrale Rischi di Banca d’Italia nella Variabile di Classificazione “inadempienze probabili”.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref12" target="_blank" name="_ftn12" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref12</a>[12] In aggiunta a quanto sopra, qualora il rimborso del finanziamento (oggetto della richiesta di garanzia) sia integralmente coperto da una garanzia rilasciata da una persona giuridica terza, ai fini del calcolo della remunerazione dovuta a SACE in relazione alla Garanzia Futuro si farà riferimento al&nbsp;<em>rating</em>&nbsp;creditizio attribuito dal soggetto finanziatore al garante, se migliore di quello dell’impresa beneficiaria a condizione che: (i) la garanzia rilasciata dal garante sia una garanzia autonoma, a prima richiesta e determini il trasferimento integrale del rischio dall’impresa beneficiaria al garante; (ii) il garante rispetti tutti i requisiti previsti per le imprese beneficiarie ai sensi dell’articolo 2.1 (<em>Tipologia di Imprese Beneficiarie e caratteristiche dei Finanziamenti</em>) delle Condizioni Generali Garanzia Futuro; e (iii) il garante non sia una persona fisica ovvero una società di persone.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref13" target="_blank" name="_ftn13" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref13</a>[13] Il finanziamento potrà avere un ammortamento cd. alla francese a rate costanti o, in alternativa, un ammortamento cd. alla italiana a quota capitale costante. Qualora il contratto di finanziamento preveda un ammortamento francese a rate costanti, sarà ammessa esclusivamente la possibilità di negoziare un tasso fisso e non variabile.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref14" target="_blank" name="_ftn14" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref14</a>[14] Nelle FAQ della Garanzia Futuro si evince che sono ammessi a copertura anche i finanziamenti destinati a supportare spese sostenute da non oltre i 18 mesi antecedenti alla data della richiesta di finanziamento, per il valore di ammortamento residuo e nei limiti in cui sussistano o siano attesi ulteriori costi e/o spese di gestione e/o manutenzione e/o di realizzazione non ancora sostenuti alla data della richiesta di finanziamento.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref15" target="_blank" name="_ftn15" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref15</a>[15] Ad esempio, sostanze chimiche pericolose, beni culturali, droghe e sostanze psicotrope, sostanze radioattive, rifiuti, prodotti contenenti pelliccia di cane e di gatto, flora e fauna selvatiche a rischio di estinzione, sostanze che riducono lo strato di ozono, prodotti ed apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra, alimenti e additivi alimentari e organismi geneticamente modificati.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref16" target="_blank" name="_ftn16" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref16</a>[16] Con riferimento a quest’ultimo aspetto, è opportuno evidenziare che ai sensi dell’articolo 5.5 (Remunerazione della Garanzia SACE) delle condizioni generali disciplinanti la Garanzia Futuro Light, eventuali importi indicati da SACE prima dell’emissione di ciascuna garanzia, anche per il tramite di applicativi informatici e/o piattaforme online, costituiscono stime della remunerazione potenzialmente applicabile e hanno natura meramente preliminare e informativa. Tali importi possono, pertanto, variare all’esito dell’istruttoria necessaria per la concessione della Garanzia Futuro Light e, inoltre: (i) sono forniti senza alcun pregiudizio alla possibilità che l’operazione venga respinta in caso di esito negativo delle verifiche condotte da SACE, e (ii) non costituiscono proposta contrattuale né offerta, e non hanno l’effetto di far sorgere in capo a SACE alcun obbligo ad emettere alcuna garanzia.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref17" target="_blank" name="_ftn17" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref17</a>[17] Le garanzia SACE “Green” sono emesse, tenuto conto degli indirizzi che il CIPESS può emanare entro il 28 febbraio di ogni anno e conformemente alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni n. 640 dell’11 dicembre 2019, in materia di Green deal europeo<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref18" target="_blank" name="_ftn18" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref18</a>[18] Il testo delle Condizioni Generali SACE Green, così come quello delle FAQ, è disponibile al seguente link:&nbsp; <a href="https://www.sace.it/soluzioni/dettaglio-categoria/dettaglio-prodotto/garanzie-green" target="_blank" rel="noreferrer">www.sace.it/soluzioni/dettaglio-categoria/dettaglio-prodotto/garanzie-green</a><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref19" target="_blank" name="_ftn19" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref19</a>[19] Si prega di vedere il commento di cui alla nota n. 8.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref20" target="_blank" name="_ftn20" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref20</a>[20] Il finanziamento potrà avere un ammortamento cd. alla francese a rate costanti o, in alternativa, un ammortamento cd. alla italiana a quota capitale costante. Qualora il contratto di finanziamento preveda un ammortamento francese a rate costanti, sarà ammessa esclusivamente la possibilità di negoziare un tasso fisso e non variabile (al pari di quanto previsto per la Garanzia Futuro).<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref21" target="_blank" name="_ftn21" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref21</a>[21] Per “Progetti” si intendono le attività descritte nelle casistiche dell’Elenco Obiettivi Ambientali nell’ambito dei progetti elencati dall’articolo 64, comma 1, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref22" target="_blank" name="_ftn22" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref22</a>[22] L’elenco ha ad oggetto gli obiettivi ambientali ai quali sono tesi i Progetti che vengono perseguiti mediante la realizzazione dei medesimi Progetti. Tale elenco è aggiornato tempo per tempo (l’ultimo aggiornamento risale all’11 luglio 2023 e comprende, tra le altre cose, la mitigazione dei cambiamenti climatici, la protezione dell’acqua e delle risorse marine e la prevenzione e riduzione dell’inquinamento).<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref23" target="_blank" name="_ftn23" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref23</a>[23] Oltre alle convenzioni sottoscritte con ciascun istituto di credito, nella prassi SACE fornisce poi delle cheklist con l’indicazione dei presidi contrattuali da inserire in contratto.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref24" target="_blank" name="_ftn24" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/la-garanzia-archimede-prime-considerazioni-anche-alla-luce-delle-altre-garanzie-sace/#_ftnref24</a>[24] Come indicato al paragrafo 2.5, l’elenco dei criteri di&nbsp;<em>eligibility</em>&nbsp;delle imprese beneficiarie, con riferimento alla Garanzia Futuro&nbsp;<em>Light</em>&nbsp;non tiene in considerazione il&nbsp;<em>rating</em>&nbsp;creditizio di quest’ultime al fine della concessione della garanzia.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 27 Feb 2024 04:40:59 +0100</pubDate>
                        <title>Buona partenza nel 2024 per gli investimenti del private equity</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/buona-partenza-nel-2024-per-gli-investimenti-del-private-equity</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Dopo un anno caratterizzato da luci e ombre, che da un lato ha visto il settore confermarsi su&nbsp;<strong>livelli di attività</strong>&nbsp;rilevanti ma dall’altro ha evidenziato un rallentamento rispetto al 2022, il mercato del&nbsp;<strong>private equity</strong>&nbsp;riparte nel 2024 subito con numeri importanti: sono ben 34 i nuovi investimenti annunciati nel corso del mese di gennaio appena concluso. Lo scorso anno, nel medesimo periodo, l’<strong>Osservatorio Pem® di Liuc</strong>&nbsp;–&nbsp;<strong>Università Cattaneo</strong>, attivo nell’ambito delle attività della&nbsp;<strong>Liuc Business School</strong>, aveva mappato 24 investimenti (32 a gennaio dell’anno precedente).Oltre al numero di operazioni, appare di buon auspicio per il prosieguo dell’anno anche la presenza di alcuni deals di dimensioni significative, su tutti l’acquisizione di&nbsp;<strong>La Piadineria</strong>&nbsp;completata da&nbsp;<strong>Cvc Capital Partners</strong>.“Difficile fare previsioni per il 2024 ma è ragionevole aspettarsi una significativa attività d’investimenti e&nbsp;<strong>disinvestimenti</strong>&nbsp;soprattutto nell’area&nbsp;<strong>mid-market</strong>&nbsp;che offre maggiori opportunità di consolidamento e incremento del valore nelle target e garantisce altresì diverse&nbsp;<strong>soluzioni di exit</strong>. Sempre più spesso assistiamo a operazioni laddove operatori di private equity di maggiori dimensioni (spesso di matrice internazionale) subentrano ai gestori italiani che hanno avviato una prima fase di sviluppo e crescita delle PMI italiane. In tal caso, obiettivo principale di sviluppo è l’internazionalizzazione delle eccellenze italiane”. Dichiara&nbsp;<strong>Emidio Cacciapuoti</strong>, socio dello studio<strong>&nbsp;Advant-Nctm</strong>.A gennaio, le operazioni di&nbsp;<strong>buy out</strong>&nbsp;hanno rappresentato il 76% dei deals totali; gli add on (operazioni di aggregazione aziendale) hanno rappresento il 38%, segnale che gli operatori si sono concentrati maggiormente sulla ricerca di nuove realtà per “<strong>arricchire</strong>” il proprio portafoglio, più che sul potenziamento e la crescita per linee esterne delle proprie portfolio companies, evidenza tipica dello scorso anno. Il&nbsp;<strong>Nord Italia</strong>&nbsp;costituisce sempre il principale polo catalizzatore, con Lombardia e Veneto sugli scudi, da segnalare la buona performance della Toscana; prodotti industriali, ICT e cleantech sono i settori maggiormente oggetto di operazioni, con i primi due comparti che costituiscono da soli oltre la metà dell’intera industry. L’attività di investimento degli operatori internazionali nelle imprese del nostro Paese ha rappresentato il 44% delle operazioni concluse, in leggero calo rispetto agli ultimi anni.A margine, per quanto concerne l’attività all’estero, si segnala che l’Osservatorio Pem® ha mappato una operazione di acquisizione diretta in Europa realizzata da player domestico, nel dettaglio in Olanda da Ambienta Sgr, nonché una operazione di add-on avente quale target company un’azienda straniera, in particolare l’acquisizione in Brasile di Alcolina condotta da&nbsp;<strong>Italmatch Chemicals</strong>&nbsp;sotto la regia di Bain Capital. In allegato, si riporta una tabella con i deals mappati dall’Osservatorio Pem® di Liuc Business School nel mese di gennaio, con alcune informazioni di dettaglio a supporto.&nbsp;<a href="https://www.economymagazine.it/buona-partenza-nel-2024-per-gli-investimenti-del-private-equity/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Economy Magazine</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <guid isPermaLink="false">news-4738</guid>
                        <pubDate>Mon, 26 Feb 2024 03:18:52 +0100</pubDate>
                        <title>Concordato semplificato: efficacia preclusiva della relazione negativa dell’esperto</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/concordato-semplificato-efficacia-preclusiva-della-relazione-negativa-dellesperto</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Corte ha confermato il rigetto dell’omologa del concordato semplificato, a causa della relazione finale negativa dell’Esperto, ritenendo che la relazione positiva sia requisito imprescindibile per l’omologazione del concordato semplificato e che non sia possibile una diversa valutazione da parte del Tribunale o in sede di impugnazione.<em>Una pronuncia restrittiva che, se da un lato valorizza il ruolo dell’esperto, dall’altro esclude la tutela del debitore rispetto a valutazioni non corrette e preclude l’accesso a un percorso liquidatorio più rapido ed equivalente nel risultato per i creditori.</em>&nbsp;<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/02/12.-C.App_.-Salerno-06.04.2023.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per leggere la sentenza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <guid isPermaLink="false">news-4739</guid>
                        <pubDate>Fri, 23 Feb 2024 10:36:01 +0100</pubDate>
                        <title>Jobs Act nuovamente al vaglio della Corte costituzionale: tutela reintegratoria in tutti i casi di nullità</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/jobs-act-nuovamente-al-vaglio-della-corte-costituzionale-tutela-reintegratoria-in-tutti-i-casi-di-nullita</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Corte costituzionale, con sentenza n. 22/2024, ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 2, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, limitatamente alla parola “<em>espressamente</em>”.Tale norma è stata ritenuta costituzionalmente illegittima nella parte in cui limitava la tutela reintegratoria ai soli licenziamenti intimati in violazione di norme in casi in cui la nullità era “espressamente previste dalla legge”.La Corte di cassazione, rimettendo la questione alla Consulta, sollevava la questione di costituzionalità in riferimento all’articolo 76 della Costituzione, per violazione del criterio di delega fissato dall’art. 1, comma 7, lettera c), della legge n. 183 del 2014 (c.d. <em>Jobs Act</em>) al fine di dirimere il dubbio circa il fatto se, in caso di licenziamento nullo, dichiarato tale sulla base di una nullità di ordine generale, la tutela dovesse essere solo quella indennitaria oppure la, più forte, tutela reintegratoria.La Corte costituzionale ha ritenuto fondata la censura, sottolineando che il riferimento ai “licenziamenti nulli” nel testo della legge delega non prevedeva alcuna distinzione tra nullità testuali e gli altri tipi di nullità ai fini della applicazione della tutela reintegratoria, prevedendo unicamente la possibilità di operare una distinzione per i licenziamenti disciplinari ingiustificati.Dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata, limitatamente alla parola “espressamente”, consegue che il regime sanzionatorio del licenziamento nullo è lo stesso sia che nella disposizione imperativa violata ricorra l’espressa sanzione della nullità sia che ciò non sia testualmente previsto, sempre che la nullità sia riconducibile a categorie di ordine generale.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:francesco.deplano@advant-nctm.com">Francesco Deplano</a> e <a href="mailto:susanna.pagannone@advant-nctm.com">Susanna Pagannone</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
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                        <guid isPermaLink="false">news-4740</guid>
                        <pubDate>Thu, 22 Feb 2024 03:28:55 +0100</pubDate>
                        <title>Nullo, in quanto discriminatorio, il licenziamento per inidoneità assoluta e permanente alle mansioni di un insegnante affetto da sclerosi multipla</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nullo-in-quanto-discriminatorio-il-licenziamento-per-inidoneita-assoluta-e-permanente-alle-mansioni-di-un-insegnante-affetto-da-sclerosi-multipla</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro (sentenza n. 4276/2023), ha dichiarato nullo in quanto discriminatorio il licenziamento intimato per asserita inidoneità assoluta e permanente alle mansioni di un insegnante affetto da sclerosi multipla, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di un periodo di prova e formazione finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato.In particolare, il Tribunale, anche in applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza europea, partendo dall’assunto per il quale un lavoratore disabile è maggiormente esposto al rischio di vedersi applicare la normativa in materia di comporto rispetto a un lavoratore non disabile, ha accolto le domande del lavoratore, rilevando una duplice forma discriminatoria: indiretta, per effetto della forzata applicazione della disciplina ordinaria del comporto ad un disabile in condizioni di gravità già certificata (il quale è stato indotto a richiedere l’aspettativa non retribuita nell’imminenza della scadenza del comporto, perdendo il sostegno economico), nonché diretta, poichè il licenziamento è stato intimato unicamente in ragione della patologia, senza adottare “accomodamenti ragionevoli” (misure o rimedi idonei ad eliminare od anche solo attenuare la situazione svantaggiosa per il soggetto disabile), basandosi su un accertamento non definitivo e precludendo al ricorrente lo svolgimento effettivo del periodo di prova e formazione per il quale era stato assunto.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:liz.sanchez@advant-nctm.com">Liz Sanchez</a> e <a href="mailto:elia.evangelista@advant-nctm.com">Elia Evangelista</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 19 Feb 2024 08:34:31 +0100</pubDate>
                        <title>Il recepimento della direttiva europea sui gestori e acquirenti di crediti (2021/2167)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-recepimento-della-direttiva-europea-sui-gestori-e-acquirenti-di-crediti-2021-2167</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Prime considerazioni sul regime autorizzatorio dei gestori di crediti e sulla disciplina degli acquirenti di crediti</strong></em><span style="text-decoration: underline;">Sommario</span>:</p><ol> <li>La genesi della Direttiva</li> <li>L'ambito di applicazione</li> <li>I gestori di crediti e l'autorizzazione a svolgere l'attività</li> <li>Gli acquirenti di crediti</li> <li>Lo schema di proposta di recepimento</li></ol><p>&nbsp;</p><ol> <li><strong>La genesi della Direttiva</strong></li></ol><p>La Direttiva UE/2021/2167 (la “<strong>Direttiva</strong>”) in materia di gestori ed acquirenti di crediti nota anche come <em>Secondary Market Directive</em>, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L’8 dicembre 2021, avrebbe dovuto essere recepita dal legislatore nazionale entro il 29 dicembre 2023.Nelle more dell’approvazione della legge di delegazione europea 2022-2023, e proprio in considerazione del fatto che il decorso del termine sopra indicato fissato dalla Direttiva richiede l’emanazione in tempi brevi del decreto legislativo di attuazione, il Dipartimento del Tesoro ha recentemente posto in consultazione uno schema di proposta di recepimento della Direttiva.Come noto, la Direttiva costituisce il punto di approdo di un percorso iniziato nel 2017 con la proposta della Commissione – accolta favorevolmente dal Parlamento Europeo e dal Consiglio – di integrare il processo per il completamento dell’Unione Bancaria con misure di riduzione dei crediti deteriorati, attuate mediante la condivisione e la riduzione del rischio<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, e con la elaborazione della c.d. “NPL Strategy”, poi rivista nel 2020 a seguito della crisi pandemica, che si poneva i seguenti obbiettivi:</p><p style="padding-left: 30px;">(i) lo sviluppo di un mercato secondario per i <em>distressed assets</em>, al fine di consentire alle banche di rimuovere gli <em>NPLs</em> dai loro bilanci e di garantire al contempo maggior protezione per i debitori;(ii) riformare la normativa europea in materia di insolvenza e protezione del debitore, con l’obiettivo di armonizzare i vari quadri normativi in materia di insolvenza nell’ambito dell’UE, mantenendo al contempo elevati <em>standard</em> di protezione per i consumatori;(iii) supportare la costituzione e la cooperazione di <em>asset management companies</em> (AMCs) a livello Europeo; e(iv) attuare misure precauzionali di sostegno pubblico (c.d. "<em>asset protection schemes</em>") al fine di garantire la continuità del supporto all’economia reale ai sensi della direttiva europea di risanamento e risoluzione delle crisi bancarie<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> e dei quadri normativi relativi agli aiuti di stato.</p>La Commissione ha quindi emanato nel 2018 un pacchetto normativo finalizzato ad affrontare la questione dei <em>Non Performing Loans</em> nell’ambito dell’Unione Europea e, nello specifico, a gestire lo <em>stock</em> di crediti deteriorati e prevenirne l’aumento<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.In tale contesto, sulla base della considerazione che “<em>la riduzione degli attuali stock di crediti deteriorati e la prevenzione di un eventuale eccessivo accumulo in futuro di crediti deteriorati sono obiettivi che presentano una chiara rilevanza a livello dell’Unione europea</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, la Direttiva si pone l’obiettivo – tra gli altri – di “<em>incoraggiare lo sviluppo di mercati secondari dei crediti deteriorati nell’Unione eliminando gli ostacoli, e stabilendo relative garanzie, al trasferimento dei crediti deteriorati da parte di enti creditizi ad acquirenti di crediti, garantendo al tempo stesso la tutela dei diritti dei debitori</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.&nbsp;<ol start="2"> <li><strong>Ambito di applicazione </strong></li></ol><p>Quanto all’ambito di applicazione, la Direttiva si applica:</p><p style="padding-left: 30px;">(i) ai gestori di crediti che agiscono per conto di un acquirente di crediti; e(ii) agli acquirenti di crediti che acquisiscono i diritti del creditore derivanti da crediti <em>non-performing</em> e/o dai relativi contratti da cui sorgono i crediti <em>non-performing</em>, originati da istituti di credito stabiliti dell'Unione Europea.</p>La Direttiva, tuttavia, non trova applicazione ove la gestione del credito <em>non-performing</em> bancario sia effettuata da un ente creditizio stabilito nell’Unione, da un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>, ovvero da altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito verso i consumatori.In forza della Direttiva viene quindi delineato un sistema “<em>differenziato</em>” per i crediti deteriorati di origine bancaria, disciplinati dalle norme di recepimento della medesima, rispetto a quello previsto per i crediti di natura diversa da quella deteriorata e/o di origine non bancaria, per i quali rimarrà in vigore l’attuale sistema normativo<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.&nbsp;<ol start="3"> <li><strong>I gestori di crediti e l’autorizzazione a svolgere l’attività</strong></li></ol><p>L’articolo 3 della Direttiva definisce il gestore di crediti come una persona giuridica che, nel quadro della sua attività̀ d’impresa, gestisce e fa rispettare i diritti e gli obblighi legati ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o al contratto di credito deteriorato stesso, per conto di un acquirente di crediti, e svolge una o più̀ delle attività̀ di gestione dei crediti. Per attività di gestione di crediti, si intende lo svolgimento di una o più̀ delle attività̀ seguenti: (i) riscuotere o recuperare dal debitore, conformemente al diritto nazionale, i pagamenti dovuti in relazione ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o al contratto di credito stesso; (ii) rinegoziare con il debitore, conformemente al diritto nazionale, i termini e le condizioni relativi ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o al contratto di credito stesso, in linea con le istruzioni impartite dall’acquirente di crediti, qualora il gestore di crediti non sia un “intermediario del credito” ai sensi dell’articolo 3 lettera f) della direttiva 2008/48/CE o dell’articolo 4 punto 5 della direttiva 2014/17/UE; (iii) gestire eventuali reclami relativi ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o al contratto di credito stesso; e (iv) informare il debitore di qualsiasi variazione dei tassi d’interesse, degli oneri o dei pagamenti dovuti legati ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o al contratto di credito stesso.Ai sensi della Direttiva, il quadro normativo applicabile ai gestori di crediti ricomprende in particolare, <em>inter alia</em>, l’obbligo di ottenere un’autorizzazione preventiva all’attività di gestione da parte dell’autorità nazionale competente. Nello specifico, la procedura delineata dalla Direttiva<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a> prevede che il gestore debba ottenere un’autorizzazione nello Stato membro d’origine prima di iniziare la propria attività. L’autorizzazione verrà rilasciata dalle autorità competenti, identificate all’interno delle disposizioni nazionali di recepimento della Direttiva, ove sussistano i requisiti per la concessione di cui all’articolo 5 della Direttiva, autorità alla cui vigilanza è previsto venga sottoposto il gestore autorizzato.&nbsp;</p><ol start="4"> <li><strong>Gli acquirenti di crediti</strong></li></ol><p>Il Titolo III (<em>Acquirenti di crediti</em>) della Direttiva liberalizza l’attività di cessione da parte degli enti creditizi agli “<em>acquirenti di crediti</em>”, per i quali quindi non è previsto alcun regime autorizzativo, prevedendo, a carico degli enti creditizi stessi, obblighi informativi a favore dell’acquirente in sede pre-negoziale e di <em>due diligence</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>. A carico degli acquirenti, oltre all’obbligo di nomina di un gestore di crediti, sono previsti obblighi a favore dell’autorità di vigilanza, per finalità statistiche e di monitoraggio<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>.&nbsp;</p><ol start="5"> <li><strong>Lo schema di proposta di recepimento (lo “Schema”)</strong></li></ol><p>La disciplina proposta nello Schema troverà applicazione attraverso l’introduzione all’interno del Titolo V del Testo Unico Bancario di un nuovo Capo II, dedicato all’attività di acquisto e gestione dei crediti in sofferenza. Tale nuovo Capo II includerà le norme relative alla nuova figura del “gestore di crediti in sofferenza”, che dovrà essere autorizzato all’esercizio di tale attività - e conseguentemente - vigilato da Banca d’Italia. Sono poi previsti altri interventi sul Titolo VI in materia di trasparenza e rapporti con i clienti, oltre che sulla disciplina sanzionatoria di cui al Titolo VIII.&nbsp;<em>5.1 &nbsp; L’ambito oggettivo e soggettivo</em>Coerentemente con l’impostazione della Direttiva, la nuova disciplina riguarda solo i crediti c.d. “finanziari”, cioè concessi da banche ed altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti (quali, ad esempio, intermediari finanziari di cui all’art 106 TUB, fondi di investimento, società veicolo di cartolarizzazione). Non riguarda, invece, i crediti di altra natura quali i crediti commerciali, quelli derivanti da contratti di fornitura od appalto, <em>utilities</em>, etc.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>, per i quali continuerà ad applicarsi la disciplina vigente.Lo Schema sembra poi sfruttare alcuni degli spazi di flessibilità riconosciuti dalla Direttiva agli Stati membri.Una prima scelta in tal senso, in applicazione di quanto previsto dall’art. 2, par. 3 dalla Direttiva, è quella di limitare l’ambito di applicabilità della nuova disciplina, all’interno dei crediti deteriorati, ai soli crediti classificati come in sofferenza secondo le disposizioni attuative della Banca d’Italia. Pertanto, fatte salve le eccezioni specificamente previste, la nuova disciplina si riferisce esclusivamente all’acquisto di crediti in sofferenza da parte di acquirenti di crediti in sofferenza in relazione alla gestione di crediti in sofferenza.Per converso la nuova disciplina non si applica alla gestione effettuata: (i) dai gestori degli organismi di investimento collettivo del risparmio in relazione ai fondi da essi gestiti; (ii) dalle banche (con riferimento ai crediti da esse sia concessi che acquistati); (iii) dagli intermediari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del TUB (con riferimento ai crediti dagli stessi sia concessi che acquistati), purché svolta in Italia.Lo Schema, in applicazione dell’art. 2, par. 4 della Direttiva, prevede poi che le nuove disposizioni non si applichino alla gestione di crediti in sofferenza effettuata nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 130, quando l’acquirente dei crediti è una società veicolo per la cartolarizzazione di cui all’articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2017/2402 (c.d. “<em>securitisation regulation”</em>)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>.Ciò dovrebbe significare che per la gestione dei crediti qualificati come sofferenze e acquistati da veicoli di cartolarizzazione ex “<em>securitisation regulation</em>” resterebbe obbligatorio avvalersi, quale “<em>master servicer</em>”, di una banca o di un intermediario finanziario ex art. 106 TUB, mentre l’attività di “<em>special servicer</em>” potrebbe essere esercitata – in regime di esternalizzazione – secondo quanto avviene oggi, e quindi senza che lo “<em>special servicer</em>” debba ottenere un’autorizzazione ai sensi della nuova disciplina. Ciò è particolarmente rilevante per tutti gli “<em>special servicer” </em>dotati di sola autorizzazione <em>ex</em> articolo 115 TULPS, che potrebbero continuare a svolgere tale attività di gestione di crediti in base a detta autorizzazione.Per prevedere tale esclusione lo Schema fa riferimento, in senso ampio, (in questo senso riprendendo la Direttiva) alla gestione dei crediti effettuata nell’ambito di operazioni di cartolarizzazioni europee, ma il testo potrebbe meglio chiarire che l’esclusione si applica appunto tanto al “<em>master servicer</em>” che allo “<em>special servicer</em>”.Sul punto vale la pena riprendere un’osservazione già formulata dai primi commentatori della Direttiva.Molte operazioni di cartolarizzazione italiane relative a crediti in sofferenza non rientrano fra le cartolarizzazioni “<em>europee</em>” e sono assoggettate solo alla Legge n. 130/1999. Ciò significa che le cartolarizzazioni c.d. “<em>domestiche</em>” non rientrano nell’esclusione di cui alla Direttiva e allo Schema, e di conseguenza i veicoli di cartolarizzazione che acquistano crediti in sofferenza nell’ambito di tali cartolarizzazioni saranno soggetti alla nuova disciplina, e quindi dovranno affidare la gestione dei medesimi ad un gestore di crediti in sofferenza autorizzato, ad una banca o ad intermediario finanziario ex art. 106 TUB. Qui si pone a prima vista un problema di coordinamento con la legge 130/1999 (di cui nello Schema non sembra prevista la modifica), che all’articolo 2, comma 6 prevede ora che le attività di riscossione dei crediti ceduti vengano svolte da banche od intermediari finanziari ex art. 106, mentre tale attività dovrebbe appunto anche poter essere svolta dai gestori di crediti in sofferenza.Dall’altro lato nella gestione dei crediti in sofferenza delle cartolarizzazioni c.d. “domestiche” si pone il tema se gli “<em>special servicer</em>” dotati di sola autorizzazione <em>ex</em> articolo 115 TULPS, per poter svolgere attività di gestione, debbano comunque dotarsi anche della “nuova autorizzazione” ovvero possano solo operare quali fornitori di servizi di gestione dei crediti sulla base di un contratto di esternalizzazione di cui all’art. 12 della Direttiva<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>.È poi previsto che con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possano essere individuati altri soggetti che, in considerazione dell’attività svolta, sono esclusi dall’ambito di applicazione della nuova disciplina. Probabilmente tale disposizione è destinata a dare attuazione al disposto dell’art. 2, par. 6 della Direttiva, che fa espresso riferimento all’attività di gestione dei crediti effettuata da notai, ufficiali giudiziari pubblici, o avvocati, quando tale attività di gestione è esercitata nel quadro delle rispettive professioni.&nbsp;<em>5.2&nbsp; &nbsp;L’acquisto di crediti in sofferenza a titolo oneroso</em><em>&nbsp;</em>Lo Schema chiarisce che l’acquisto a titolo oneroso di crediti in sofferenza non costituisce attività di concessione di finanziamenti ai sensi dell’articolo 106 del TUB. Quindi, in conformità alla Direttiva, mentre l’attività di gestione è soggetta ad autorizzazione, l’acquisto è liberalizzato. La liberalizzazione è peraltro limitata al solo acquisto a titolo oneroso di crediti in sofferenza, mentre per l’acquisto a titolo professionale di crediti diversi dalle sofferenze, in attuazione di quanto previsto dal considerando 16 della Direttiva, rimane la riserva di legge.Qui va evidenziato che nella definizione dell’attività di gestione dei crediti in sofferenza, lo Schema prevede che l’attività di rinegoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali con il debitore sia consentita al gestore di credito “a condizione che non costituisca attività di concessione di finanziamenti ai sensi dell’articolo 106” e che a tal fine non rilevano la mera “estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento”.&nbsp;<em>5.3</em>&nbsp;&nbsp; <em>L’obbligo per gli acquirenti di credito di nominare un gestore</em>Mentre l'art. 17, par. 1, lett. a) della Direttiva prevede l’obbligo di nominare, da parte dell’acquirente di crediti, un soggetto che svolga attività di gestione dei crediti solamente con riferimento all’acquisto di crediti in sofferenza vantati nei confronti dei consumatori, lo Schema – sfruttando la stessa flessibilità concessa in tal senso dall’art. 17, par. 1 stesso <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>–&nbsp; sembra prevedere che l’acquirente di crediti sia sempre tenuto a nominare un gestore di crediti (ovvero una banca od un intermediario finanziario ex art. 106 TUB), indipendentemente, dunque, dalla tipologia di soggetti verso i quali tali crediti in sofferenza sono vantati. Tale scelta pare obbedire ad esigenze di vigilanza (l’autorità potrebbe così sempre interfacciarsi con un soggetto regolamentato) ed alla volontà di assicurare maggiore tutela al debitore ceduto. Si tratta di un aspetto che potrebbe forse essere chiarito meglio nello Schema.Non è invece previsto venga esercitata l’opzione di cui all’art. 17, par. 4 della Direttiva, che consente agli Stati membri di autorizzare gli acquirenti di crediti a ricorrere anche a persone fisiche per la gestione di crediti.&nbsp;<em>5.4</em>&nbsp;&nbsp; <em>Il rilascio dell’autorizzazione</em>Accanto alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del TUB, l’attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza potrà essere svolta da coloro che hanno ottenuto l’autorizzazione prevista dalla nuova disciplina (l’”<strong>Autorizzazione</strong>”).Tale Autorizzazione dovrà essere richiesta alla Banca d’Italia e sarà dalla stessa concessa a condizione che sussistano i requisiti delineati, <em>inter alia</em>, nel nuovo articolo 114.6 del Capo II, Titolo V del TUB, nonché nelle future disposizioni attuative.L’art. 114.6 co. 1 del Capo II, Titolo V del TUB, riprendendo l’art. 5 della Direttiva, prevede che la Banca d’Italia conceda l’Autorizzazione qualora il richiedente, <em>inter alia</em>, abbia (i) adottato la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa; (ii) la sede legale e la direzione generale situate nel territorio della Repubblica; (iii) presentato, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l’attività iniziale e la struttura organizzativa, i dispositivi di governo societario, l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, le politiche e le procedure per assicurare il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di tutela dei debitori, incluse quelle per la gestione dei reclami.L’art. 114.6 rimette poi alle future disposizioni attuative di Banca d’Italia la disciplina relativa alla procedura di autorizzazione, alla valutazione delle condizioni di cui al co. 1 dell’art. 114.6, nonché a quella relativa alle ipotesi di revoca o decadenza dell’Autorizzazione.&nbsp;<em>5.5</em>&nbsp;&nbsp; <em>Il regime transitorio</em>Lo Schema è posto in pubblica consultazione fino al 29 febbraio 2024. Il relativo decreto legislativo, una volta approvato, entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.Lo Schema stesso, in conformità al termine di 6 (sei) mesi previsto dalla Direttiva per l’adeguamento al nuovo regime, prevede che i soggetti che svolgono attività di gestione di crediti in sofferenza, possano continuare a svolgere tale attività fino al 29 giugno 2024 sulla base della disciplina attualmente in vigore. Entro tale data essi devono ottenere l’autorizzazione, oppure cessare di svolgere l’attività.&nbsp;</p><ol start="6"> <li><strong> Conclusioni</strong></li></ol><p>In conclusione, l'analisi dello Schema evidenzia un notevole cambiamento nel panorama dell’acquisto e della gestione dei crediti in sofferenza. In conformità agli obiettivi della Direttiva e mirando dunque alla formazione di un mercato integrato dei servizi di recupero crediti a livello europeo, lo Schema, da un lato, rende più accessibile l'acquisizione di crediti in sofferenza, ma dall'altro impone un maggiore onere nell'esercizio delle attività di gestione dei medesimi. Tale attività è infatti subordinata all’ottenimento dell’Autorizzazione concessa da Banca d’Italia e subordinata alla sussistenza di requisiti in parte analoghi a quelli richiesti per l’iscrizione all’albo di cui all’art. 106 del TUB.Senz’altro, per comprendere a pieno l’impatto della nuova disciplina sul mercato domestico, sarà necessario attendere – non solamente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo di recepimento della Direttiva – ma anche l’emanazione dei futuri provvedimenti attuativi di Banca d’Italia, specie con riferimento alla valutazione delle condizioni per l’ottenimento dell’Autorizzazione.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:stefano.padovani@advant-nctm.com">Stefano Padovani</a> o <a href="mailto:andrea.bertoni@advant-nctm.com">Andrea Bertoni</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Comunicazione del 11 ottobre 2017, COM (2017) 592.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Direttiva 2014/59/EU.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Il pacchetto includeva una proposta di regolamento (proposta di modica al Regolamento (UE) n. 575/2013, Commissione Europea, 2018a) e una proposta di Direttiva (proposta di Direttiva sui servizi di credito, gli acquirenti di crediti e il recupero di garanzie reali, Commissione Europea 2018b).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Considerando (1) della Direttiva UE/2021/2167.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Considerando (9) della Direttiva UE/2021/2167.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> In particolare, ai GEFIA autorizzati o registrati conformemente alla direttiva 2011/61/UE, alle società̀ di gestione e alle società̀ di investimento autorizzate conformemente alla direttiva 2009/65/CE, a condizione che la società̀ di investimento non abbia designato una società̀ di gestione ai sensi di tale direttiva, per conto del fondo che gestisce.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Sul punto, i primi commentatori hanno già avuto modo di evidenziare come, alla luce anche del Considerando (17) della Direttiva, tale “<em>doppio regime</em>” permarrebbe solo nel caso in cui a livello nazionale non venga adottato un regime armonizzato per tutte le tipologie di crediti (cfr. P. Carrière, “<em>La Direttiva sui “gestori” e “acquirenti” di NPL: prospettive per il mercato italiano</em>”, in Diritto Bancario.it, Dicembre 2021).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Cfr. artt. 4, 5, 7, 8 21 Direttiva.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Articoli 15 (<em>Dritto alle informazioni relative ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o al contratto di credito deteriorato stesso</em>) e 16 (<em>Norme tecniche di attuazione per i modelli di dati</em>) della Direttiva.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Articoli 17 (<em>Obblighi degli acquirenti di crediti</em>), 18 (<em>Ricorso a gestori di crediti o altri soggetti</em>), 19 (<em>Rappresentante di un acquirente di crediti in un paese terzo</em>) e 20 (<em>Trasferimento dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato, o del contratto di credito deteriorato stesso, da parte di un acquirente di crediti e comunicazione alle autorità competenti</em>) della Direttiva.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Cfr. Articolo 1 (<em>Oggetto</em>) della Direttiva.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Articolo 2 (<em>Ambito di applicazione</em>) della Direttiva, comma 4: “<em>La presente direttiva lascia impregiudicate le prescrizioni delle legislazioni nazionali degli Stati membri in materia di gestione dei diritti del creditore in forza di un contratto di credito o del contratto di credito stesso quando l’acquirente di crediti è una società veicolo per la cartolarizzazione quale definita all’articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella misura in cui tali legislazioni nazionali: a) non influiscono sul livello di tutela garantita ai consumatori dalla presente direttiva; b) assicurano che le autorità competenti ricevano le informazioni necessarie dai gestori di crediti</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Lo Schema prevede che non costituisca attività di gestione di crediti in sofferenza l’attività esercitata, sulla base di un accordo di esternalizzazione di funzioni aziendali, da soggetti dotati di autorizzazione ex art. 115 TULP, tra l’altro, a favore di gestori di crediti in sofferenza.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> “Gli Stati membri ospitanti possono estendere il requisito di cui al primo comma ad altri contratti di credito”.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 19 Feb 2024 08:14:23 +0100</pubDate>
                        <title>Per Piazzetta Cuccia e per le Generali liste del cda in salita</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/per-piazzetta-cuccia-e-per-le-generali-liste-del-cda-in-salita</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>I paradossi delle nuove regole del Ddl Capitali: da un peso troppo forte delle minoranze, anche in termini di posti in consiglio, alla difficoltà di formare elenchi di candidati tanto lunghi. Con il rischio che presidente e ad vengano di fatto determinati dagli schieramenti avversi, con il voto nome per nome</em>Milano – Quale sarà l’impatto sul sistema finanziario delle nuove norme del Ddl Capitali in approvazione in Parlamento? La domanda riguarda soprattutto la partita sul controllo di Mediobanca e Generali, visto che le discontinuità più evidenti sono state introdotte sotto l’influenza dei partecipanti a tali partite.&nbsp;<strong>E toccano il meccanismo della lista del cda uscente per il rinnovo dei vertici e la possibilità di introdurre un voto maggiorato fino a 10 volte.</strong>«Risulterà difficile comporre liste superiori a un terzo dei candidati, molti non si vorranno esporre non sapendo se verranno eletti - osserva Lukas Plattner, partner di Advant Nctm - Inoltre se i consiglieri di minoranza superano un terzo del cda si rischia che una minoranza di blocco provochi uno stallo rispetto alla presentazione della lista da parte del consiglio uscente. Infine, se la lista del cda non ottiene la maggioranza assoluta dei voti potrebbero verificarsi casi paradossali in cui i consiglieri tratti dalla lista consiliare rappresentano la minoranza, con effetti dirompenti sulla governante».<a href="https://www.repubblica.it/economia/affari-e-finanza/2024/02/19/news/piazzetta_cuccia_generali_liste_del_cda-422154577/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Clicca qui per l'articolo integrale</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 19 Feb 2024 04:19:58 +0100</pubDate>
                        <title>Accordi di ristrutturazione - Vale l&#039;accettazione tardiva degli Enti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/accordi-di-ristrutturazione-vale-laccettazione-tardiva-degli-enti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’adesione degli Enti titolari di crediti fiscali e contributivi, destinatari di proposta di trattamento, vale quale adesione consensuale spontanea, sebbene intervenuta oltre il termine di novanta giorni indicato dall’art. 63, comma 2, CCII. Non occorre quindi, in tale caso, procedere al giudizio di <em>cram-down</em>.&nbsp;<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/02/11.-Trib.-Ferrara-21.06.2023-1.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per leggere la sentenza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 14 Feb 2024 03:48:03 +0100</pubDate>
                        <title>Il Ddl Capitali è solo la punta dell&#039;Iceberg</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-ddl-capitali-e-solo-la-punta-delliceberg</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Ddl Capitali è solo la punta dell'iceberg. Semplificate le regole, servirà una politica industriale dedicata a portare le pmi sui mercati dei capitali.<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/02/MAG-213_LC_02-1.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per l'articolo sul MAG di Febbraio 2024</a>:&nbsp;&nbsp;Lukas Plattner&nbsp;racconta il percorso del disegno di legge, in via di approvazione definitiva con la terza lettura presso il&nbsp;Senato della Repubblica, che dovrebbe facilitare l'accesso al mercato dei capitali delle aziende italiane.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 13 Feb 2024 02:51:24 +0100</pubDate>
                        <title>Con il Listing Package finalmente l&#039;Ue semplifica le regole per le ipo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/con-il-listing-package-finalmente-lue-semplifica-le-regole-per-le-ipo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>I lavori per la definizione del Listing Package, ovvero l'insieme di proposte legislative volte a riformare le regole relative alle quotazioni in borsa nell'Unione Europea, stanno volgendo al termine dopo anni di gestazione, a cui ha partecipato anche chi scrive.La Commissione, partendo dalle proposte degli operatori di mercato ha, quindi, avviato una ampia survey, culminata in un poderoso impact assesment, con coraggiose proposte a cui è seguita una ulteriore consultazione. Tra aprile e giugno 2023, il Consiglio Europeo ha, quindi, definito la propria posizione e il 24 ottobre 2023 la Commissione Econ, sotto la presidenza di Irene Tinagli, ha approvato le proprie proposte legislative. Il successivo trilogo è giunto pochi giorni fa a un accordo provvisorio.&nbsp;<em>L'approfondimento a cura di Lukas Plattner nell'edizione odierna di Milano Finanza.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 12 Feb 2024 05:01:38 +0100</pubDate>
                        <title>E-mail aziendali e metadati | Il documento di indirizzo del garante</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/e-mail-aziendali-e-metadati-il-documento-di-indirizzo-del-garante-2</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Lo scorso 21 dicembre il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato il documento di indirizzo "Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati".</p><p>Il documento impone ai datori di lavoro obblighi puntali in relazione alla raccolta, l'uso e la conservazione di metadati da parte dei programmi e dei servizi informatici per la gestione della posta elettronica in uso ai dipendenti.</p><p>Ma che cosa sono i metadati e qual è il contenuto degli obblighi imposti dal Garante?</p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/nctm/PDF/Email_aziendali_e_metadati.pdf" target="_blank"><u>Clicca qui per il documento integrale</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 12 Feb 2024 03:07:58 +0100</pubDate>
                        <title>Composizione negoziata: misure protettive atipiche e decreto ingiuntivo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/composizione-negoziata-misure-protettive-atipiche-e-decreto-ingiuntivo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tribunale di Vicenza, 26 maggio 2023</strong>Il Tribunale ha confermato le misure protettive richieste dal debitore, comprendenti non solo le usuali richieste di protezione dalle azioni esecutive e cautelari, ma anche la richiesta di disporre il divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni monitorie per ingiunzione di pagamento.<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/02/10.-Trib.-Vicenza-26.05.2023.pdf" target="_blank"><em>Clicca qui per leggere la decisione&nbsp;</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 07 Feb 2024 04:34:14 +0100</pubDate>
                        <title>Attuazione della Raccomandazione CESR/2011/3: il D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 207 istituisce il Comitato per le politiche macroprudenziali e apporta modifiche al CAP – TUB – TUF</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/attuazione-della-raccomandazione-cesr-2011-3-il-d-lgs-7-dicembre-2023-n-207-istituisce-il-comitato-per-le-politiche-macroprudenziali-e-apporta-modifiche-al-cap-tub-tuf</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<ol> <li><em>Premessa: inquadramento sistematico del D.Lgs. 207/2023</em></li></ol><p>Nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2023, n. 300, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 7 dicembre 2023 n. 207 (“<strong>D.Lgs. 207/2023</strong>”) con cui il legislatore italiano ha inteso dare seguito alla Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CESR) risalente al 22 dicembre 2011 (“<strong>Raccomandazione CESR/2011/3</strong>”).Mediante tale documento programmatico, il CESR – allora presieduto da Mario Draghi – ha elaborato una serie di raccomandazioni volte a innalzare l’efficacia delle politiche macroprudenziali nazionali in un’ottica di complessivo miglioramento della stabilità finanziaria all’interno dell’Unione Europea.Il CESR, difatti, pur prevedendo che “<em>la responsabilità dell'adozione delle misure necessarie a mantenere la stabilità finanziaria risiede in primo luogo all’interno dei quadri nazionali</em>”, ha contestualmente riconosciuto la necessità che l’attività delle autorità macroprudenziali nazionali (solitamente le banche centrali o le autorità di vigilanza finanziaria) debba essere coordinata attraverso l’emanazione di principi guida comuni, atti a garantire “<em>un punto di equilibrio tra l’esigenza di coerenza tra gli approcci nazionali e la flessibilità necessaria a tenere in considerazione le specificità nazionali</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>.La Raccomandazione CESR/2011/3 persegue l’obiettivo di procedere a tale attività di coordinamento, demandando comunque agli Stati Membri la responsabilità di adottare le misure necessarie a mantenere la stabilità finanziaria nell’UE attraverso l’implementazione, nei rispettivi quadri normativi nazionali, dei singoli mandati macroprudenziali.In Italia, i principi dettati da tale normativa europea sono stati recentemente accolti e attuati con l’emanazione del D.Lgs. 207/2023. Tra le novità introdotte dal legislatore italiano si segnala, anzitutto, l’istituzione di un’autorità indipendente designata per la conduzione delle politiche macroprudenziali comunitarie all’interno del territorio nazionale: il Comitato per le politiche macroprudenziali (“<strong>Comitato</strong>”).Il Comitato è composto dal Governatore della Banca d'Italia, che lo presiede, il Presidente della Consob, il Presidente dell’Ivass e il Presidente della Covip, in rappresentanza delle rispettive Autorità e, in ossequio a quanto previsto dalla Raccomandazione comunitaria relativamente agli obblighi di trasparenza e rendicontazione delle autorità macroprudenziali nazionali, è tenuto a presentare annualmente al Governo e alle Camere, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione sulla propria attività<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>.&nbsp;</p><ol start="2"> <li><em>Le modifiche apportate al Testo Unico Bancario</em></li></ol><p>L’attuazione del mandato macroprudenziale nazionale recata dal D.Lgs. 207/2023 riverbera significativi effetti anche sulla normativa di settore assicurativa, bancaria e finanziaria, attraverso l’introduzione e/o la modifica di talune disposizioni contenute, rispettivamente, nel D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), nel D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB) e nel D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).Per quanto attiene – in particolare – alle modifiche apportate al TUB, tali interventi forniscono, in linea con quanto già previsto dal Regolamento (UE) 2016/1011 (“<strong>Regolamento Benchmark</strong>”), indicazioni specifiche circa l’eventualità in cui un indice di riferimento (c.d. <em>benchmark</em> finanziario) applicato ai contratti stipulati da banche e intermediari finanziari con la clientela subisca una variazione sostanziale o la totale cessazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>.Con ordine. Il Regolamento Benchmark pone in capo agli amministratori e agli utilizzatori di <em>benchmark</em> finanziari l’obbligo di presidiare il rischio che la modifica e/o la cessazione dei medesimi si traduca in un pregiudizio per i clienti e, più in generale, in una minaccia per la stabilità finanziaria.In particolare, gli amministratori di indici finanziari sono tenuti a predisporre idonee procedure contenenti le azioni da intraprendere ove un <em>benchmark</em> si discosti radicalmente dai valori di riferimento e/o se ne debba cessare la produzione, e di aggiornare suddette procedure ogniqualvolta intervengano modifiche rilevanti agli indici (o alle famiglie di indici) a cui la procedura si riferisce<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.Inoltre, viene imposto agli enti vigilati (diversi dagli amministratori) che utilizzano i <em>benchmark </em>finanziari nei propri contratti di adottare, sulla base delle procedure predisposte dagli amministratori, <strong>solidi piani scritti</strong> (c.d. piani di sostituzione) <strong>che precisino l’<em>iter</em> operativo da attuarsi in caso di sostanziali variazioni o cessazione degli indici di riferimento</strong>. Tali piani, se opportuno in relazione al caso di specie, devono inoltre <strong>designare uno o più indici di riferimento alternativi a cui fare riferimento per la sostituzione di quelli di cui sarebbe sospesa la fornitura</strong>, specificando le ragioni per cui suddetti indici rappresenterebbero alternative valide.<strong>I soggetti obbligati</strong>, da ultimo, <strong>sono tenuti</strong> a fornire le procedure e i piani di sostituzione adottati e gli eventuali aggiornamenti all’Autorità su richiesta di quest’ultima, senza indebiti ritardi, e <strong>a rifletterli nella loro relazione contrattuale con i clienti</strong>.Nel solco di quanto previsto dal Regolamento Benchmark, il D.Lgs. 207/2023 introduce nel TUB una disposizione <em>ad hoc</em> che prescrive gli <strong>obblighi che banche e istituzioni finanziarie non bancarie sono tenute ad attuare in ipotesi di variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento utilizzato all’interno dei rispettivi contratti</strong>.Tali previsioni, compendiate nel nuovo articolo 118-<em>bis</em> TUB, dovranno essere rispettate dai soggetti obbligati per tutta la durata del rapporto contrattuale col cliente e le regole ivi incluse si applicheranno a tutti i contratti aventi a oggetto le operazioni e i servizi disciplinati dal Titolo VI del TUB (<em>i.e. </em>operazioni e servizi bancari e finanziari, credito al consumo e servizi di pagamento), in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti, <strong>anche ove diversi dai contratti finanziari di cui all’articolo 3, paragrafo 1, numero 18), del Regolamento Benchmark</strong><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.Banche e intermediari, in particolare, dovranno pubblicare sul proprio sito <em>internet</em> i piani di sostituzione adottati ai sensi del Regolamento Benchmark e portare gli stessi (e i relativi aggiornamenti) a conoscenza della clientela almeno una volta all'anno, o alla prima occasione utile, con le modalità previste per l’informativa periodica in corso di rapporto (<em>cfr</em>. art. 119, TUB).È inoltre necessario che le <strong>clausole contrattuali aventi a oggetto i tassi di interesse vengano predisposte in maniera tale da individuare le modifiche dell'indice di riferimento o l'indice sostitutivo che verrà utilizzato nel caso in cui cessi o sia variato sostanzialmente l'indice di riferimento originariamente previsto dal contratto</strong>.I soggetti obbligati devono necessariamente comunicare al cliente, entro trenta giorni dal verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento, le modifiche che intendono apportare all’indice ovvero l'indice sostitutivo che verrà utilizzato<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a>. La proposta di modifica (unilaterale) avente a oggetto il <em>benchmark</em> finanziario si deve intendere approvata dal cliente ove egli non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione.Ove, a seguito della richiamata comunicazione, il cliente manifesti, entro due mesi, la propria intenzione di recedere dal rapporto, le banche e gli intermediari finanziari, in sede di liquidazione del rapporto, dovranno applicare le condizioni contrattuali precedentemente previste, tenendo conto, con riferimento al tasso di interesse, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.Da ultimo, il nuovo articolo 118-<em>bis</em> del TUB sancisce l’inefficacia delle modifiche e/o della sostituzione dell'indice di riferimento adottate senza l’osservanza dell’<em>iter</em> descritto nella disposizione stessa.Banche e intermediari finanziari sono tenuti a conformarsi alle prescrizioni soprarichiamate entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 207/2023 (<em>i.e.</em> <strong>entro il 10 gennaio 2025</strong>):</p><ol> <li>informando la clientela circa i propri piani di sostituzione; e</li> <li>introducendo nei contratti – mediante apposita proposta di modifica unilaterale – le disposizioni necessarie per recepire il disposto dell’art. 118-<em>bis</em> del TUB.</li></ol><p><strong>Le modifiche apportate al TUB dal D.Lgs. 207/2023 determinano pertanto un significativo impatto su banche e intermediari finanziari, che dovranno pianificare e attuare le iniziative necessarie a pervenire alla tempestiva implementazione dei presidi imposti dal nuovo articolo 118-<em>bis</em> del TUB anche sulla contrattualistica relativa ai rapporti in essere.</strong><strong>&nbsp;</strong><em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/Danilo-Quattrocchi" target="_blank" rel="noopener">Danilo Quattrocchi</a>, <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/Eugenio-Siragusa" target="_blank" rel="noopener">Eugenio Siragusa</a> e <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/Giuseppe-Buono" target="_blank" rel="noopener">Giuseppe Buono</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> <em>Cfr</em>. considerando n. 4 della Raccomandazione CESR /2011/3.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> <em>Cfr</em>. Articolo 1, comma 9, D.Lgs. 207/2023. La Raccomandazione CESR/2011/3, sul punto, raccomanda agli Stati Membri di sottoporre l’autorità macroprudenziale all’obbligo di rendere conto, in ultima istanza, al parlamento nazionale. Sempre in tema di trasparenza e rendicontazione prevista per i comitati nazionali per le politiche macroprudenziali si prevede che gli Stati Membri debbano: garantire che le decisioni di politica macroprudenziale e le loro motivazioni siano tempestivamente rese pubbliche, salvo che ciò comporti rischi per la stabilità finanziaria, e che le strategie di politica macroprudenziale siano stabilite e pubblicate dall’autorità macroprudenziale. Inoltre, la Raccomandazione CESR/2011/3 riconosce all’autorità macroprudenziale il potere di rendere dichiarazioni, pubbliche e non, in materia di rischio sistemico, e garantisce che l’autorità macroprudenziale nonché il relativo personale siano legalmente tutelati quando agiscano in buona fede.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Per quanto attiene alle modifiche apportate dal D.Lgs. 207/2023 al TUF, il nuovo comma 5-<em>bis</em>, dell’articolo 4-<em>septies</em>.1, si limita a specificare che il Comitato è l'autorità competente a valutare se “<em>una clausola di riserva di uno specifico tipo di accordo originariamente convenuta non rispecchi più, oppure rispecchi con differenze significative, il mercato o la realtà economica che l'indice di riferimento in via di cessazione intendeva misurare e se l'applicazione di tale clausola possa costituire una minaccia per la stabilità finanziaria</em>”, oltre che imporre al Comitato di rendere pubblici gli elementi considerati alla base della menzionata valutazione di cui al primo periodo.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> <em>Cfr</em>. articolo 28, paragrafo 1, del Regolamento Benchmark.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5"><sup>[5]</sup></a> Vale a dire qualsiasi “contratto finanziario” ai sensi della disciplina comunitaria in materia di credito al consumo.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> È necessario che la comunicazione alla clientela avvenga in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
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                        <pubDate>Tue, 06 Feb 2024 10:35:02 +0100</pubDate>
                        <title>Via libera alla conversione del D.L. Energia: le principali modifiche e novità</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/via-libera-alla-conversione-del-d-l-energia-le-principali-modifiche-e-novita</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con l’approvazione definitiva da parte del Senato del 31 gennaio 2024, si chiude il processo di conversione del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 (c.d. D.L. Energia). La Camera dei Deputati aveva già approvato il disegno di legge di conversione, a seguito della questione di fiducia posta dal Governo sul relativo testo. Di seguito si segnalano le principali novità e modifiche contenute nel testo approvato, all’esito di vari emendamenti in fase di conversione.</p><p>In primo luogo, rispetto alla prima versione del meccanismo del nuovo c.d. “Energy Release” introdotto dall’art. 1 del D.L. (per il cui primo commento si rimanda al seguente <a href="https://www.advant-nctm.com/news/articoli/le-interazioni-del-nuovo-energy-release-con-i-long-term-corporate-ppa" target="_blank">link</a>):</p><ul><li>le imprese energivore potranno acquistare l’energia da fonti rinnovabili “<i>anche indirettamente</i>”;</li><li>gli impianti necessari per realizzare la nuova capacità di generazione potranno avere una potenza minima di 200 kW (invece che di 1 MW);</li></ul><p>In secondo luogo, è stato <strong>soppresso</strong> l’art. 4, comma 2, del D.L., il quale prevedeva l’istituzione di un <strong>contributo annuale a carico dei titolari di impianti FER di potenza superiore a 20 kW, da versare per i primi 3 anni dall’entrata in esercizio</strong>, qualora i titolari avessero acquisito il titolo per la costruzione dell’impianto tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030. Tale contributo annuale, pari a 10 Euro per ogni kW di potenza dell’impianto, sarebbe stato corrisposto al GSE ed avrebbe alimentato un fondo MASE a favore delle Regioni per l’adozione di misure di decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio. Alla luce della soppressione del comma 2, il fondo per le Regioni di cui al comma 1 si regge su parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica <i>ex</i> art. 23 del D. Lgs. n. 47/2020.</p><p>Un’ulteriore novità è rappresentata dall’aggiunta dell’art.4-<i>bis</i>, mediante il quale viene <strong>esteso </strong>l’ambito di applicazione della verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (c.d.<strong> </strong><i><strong>Screening</strong></i><strong> VIA</strong>)<strong> agli interventi di modifica anche sostanziale</strong>, per operazioni di <i>revamping</i>, <i>repowering</i> e <i>rebuilding</i> di impianti di produzione di energia elettrica da fonti eoliche o solari.</p><p>L‘art. 4-<i>ter</i>, comma 2, del D.L. reintroduce, dopo quasi 12 (dodici) anni, la possibilità di accedere ai <strong>meccanismi incentivanti di cui al D. Lgs. n. 199/2021</strong> (e non anche al D.M. 4 luglio 2019, c.d. FER 1) per gli <strong>impianti fotovoltaici su aree agricole</strong>.</p><p>L’art 4-<i>ter</i>, comma 3, del D.L. modifica il D. Lgs. n. 199/2021, nella parte in cui dispone che sia agevolata, <strong>in via</strong> <strong>prioritaria, la partecipazione agli incentivi a chi esegue interventi di rifacimento su impianti fotovoltaici esistenti realizzati in aree agricole</strong> che comportano la realizzazione di nuovi impianti o di nuove sezioni di impianto, sulla medesima area e a parità di superficie agricola occupata, <strong>con incremento della potenza complessiva</strong>.</p><p>Inoltre, l’art. 4-<i>septies</i> del D.L. introduce al D. Lgs. n. 199/2021 l’art. 7-<i>bis</i>, il quale dispone che con uno o più decreti del MASE siano definite le modalità per l’istituzione di un <strong>nuovo meccanismo incentivante</strong>, alternativo a quelli già previsti dagli artt. 6 e 7, <strong>finalizzato alla promozione di investimenti in capacità di produzione di energia da FER</strong>, definendo una serie di principi e criteri (lett. a-o).</p><p>Tramite l’inserimento del comma 3-<i>ter</i> all’art. 5 del D.L., gli <strong>incentivi GSE previsti dal D.M. 15 settembre 2022</strong>, prima riservati, tra gli altri, ai nuovi impianti di produzione di biometano alimentati da FORSU, sono estesi anche agli impianti alimentati da FORSU che siano stati oggetto di riconversione.</p><p>Riguardo le misure di sviluppo degli impianti eolici galleggianti in mare, l’art. 8 del D.L. Energia è stato modificato, prevedendo che il MASE pubblichi un avviso volto all’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’ individuazione, in <strong>almeno 2 (due) porti nel Mezzogiorno o aree portuali limitrofe ad aree nelle quali sia in corso l’eliminazione graduale dell’uso del carbone</strong>, di aree demaniali marittime da destinare alla realizzazione di infrastrutture idonee a garantire lo sviluppo di investimenti del settore della cantieristica navale per la produzione, assemblaggio e il varo di piattaforme galleggianti e di infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare. Con la medesima modifica, è stata altresì prevista la pubblicazione di <strong>un </strong><i><strong>vademecum</strong></i><strong> del MASE per i soggetti proponenti</strong>, relativo ad adempimenti ed informazioni minime necessari all’avvio del procedimento unico per l’autorizzazione degli <strong>impianti eolici </strong><i><strong>offshore</strong></i>.</p><p>Con il comma 9-<i>undecies </i>dell’art. 9 del D.L., si prevede che l’<strong>avvio</strong> delle <strong>procedure di autorizzazione</strong> di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo elettrochimico, comprese le relative opere connesse, <strong>non necessita del parere di conformità tecnica sulle soluzioni progettuali degli impianti di rete per la connessione da parte del gestore di rete</strong>, comunque acquisito nel corso del procedimento autorizzativo ai fini dell’emanazione del provvedimento finale.</p><p>Sono state innalzate, poi, le soglie per VIA e Screening VIA (rispettivamente a 25 MW e 12 MW) in aree idonee, così come quella per l’accesso alla PAS in aree idonee (fino a 12 MW).</p><p>In ultimo, l’art. 12-<i>bis</i> del D.L. reca modifiche alla normativa sullo smaltimento dei pannelli fotovoltaici (D. Lgs. n. 49/2014), nella parte in cui <strong>esclude che la mancata corrispondenza</strong> <strong>tra le matricole RAEE comunicate e quelle presenti in sito possa costituire una violazione rilevante ai fini dell’erogazione degli incentivi</strong> e, pertanto, sanzionabile ai fini dell’art. 42 del D. Lgs. n. 28/2011, fermo restando l’obbligo per il soggetto responsabile di comunicare al GSE gli interventi di manutenzione che comportano la sostituzione dei moduli fotovoltaici.</p><p>Sempre in tema di <strong>RAEE</strong>, è ora previsto che, con riferimento al trattenimento della quota per la gestione del fine vita dei pannelli da parte del GSE, quest’ultima sia determinata nella misura <strong>“</strong><i><strong>pari al doppio</strong></i><strong>”</strong> di quella determinata sulla base dei <strong>costi medi di adesione ai consorzi o determinati dai sistemi collettivi</strong>.</p><p>Per l’analisi del testo completo del disegno di legge di conversione, cliccare <a href="https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/DDLPRES/0/1403106/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-articolato_articolato2" target="_blank" rel="noreferrer">qui</a>.</p><p><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare </i><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/Piero-Vigan%C3%B2" target="_blank" rel="noopener"><i>Piero Viganò</i></a><i>, </i><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/Giovanni-Battista-De-Luca" target="_blank" rel="noopener"><i>Giovanni Battista De Luca</i></a><i>,&nbsp;</i><a href="https://www.advant-nctm.com/professionals/Ernesto-Rossi-Scarpa-Gregorj" target="_blank" rel="noopener"><i>Ernesto Rossi Scarpa Gregorj</i></a><i> e </i><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/Alessandro-Vittoria" target="_blank" rel="noopener"><i>Alessandro Vittoria</i></a><i>.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 05 Feb 2024 02:31:44 +0100</pubDate>
                        <title>Listing Act, operatori soddisfatti dell&#039;accordo. Ridotti oneri e costi della quotazione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/listing-act-operatori-soddisfatti-dellaccordo-ridotti-oneri-e-costi-della-quotazione</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><p id="ctl00_phContents_h2Subtitle" class="subtitle"><em>Il pacchetto comprende nuove norme sui prospetti, sugli abusi di mercato, sulla ricerca finanziaria e sulle strutture azionarie a voto multiplo.</em></p><strong>Soddisfazione per i compromessi raggiunti</strong>&nbsp;e ottimismo per il fatto che si arriverà a un'approvazione finale prima del termine della legislatura europea. È quanto esprimono a Teleborsa le associazioni di categoria che rappresentano le PMI quotate e gli intermediari finanziari, dopo che ieri Consiglio dell'UE e il Parlamento europeo&nbsp;<a href="https://finanza.repubblica.it/News_Dettaglio.aspx?code=211&amp;dt=2024-02-01&amp;src=TLB" target="_blank" rel="noreferrer">hanno raggiunto</a>&nbsp;un&nbsp;<strong>accordo provvisorio sul Listing Act</strong>, e in particolare su uno degli aspetti più dibattuti, ovvero la&nbsp;<strong>direttiva sulle azioni a voto plurimo</strong>. Mentre su altre due misure cardine del pacchetto, le regole su Prospetto e la Market Abuse, l'accordo era stato raggiunto a dicembre 2023, sulle azioni a voto plurimo c'era più incertezza, perché alcune proposte arrivate durante la discussione rischiavano di "compromettere" l'obiettivo della misura, ovvero favorire l'accesso delle PMI al mercato dei capitali eliminando uno dei principali ostacoli alla quotazione in Borsa, ossia il timore dei fondatori e delle famiglie di perdere il controllo della società una volta quotata.L'accordo raggiunto sul Listing Act&nbsp;<strong>ridurrà gli oneri burocratici e i costi</strong>&nbsp;per aiutare le imprese europee a quotarsi e a rimanere sui mercati pubblici dell'UE. L'accordo provvisorio trova un equilibrio tra la riduzione degli obblighi di comunicazione continuativa e il mantenimento dell'integrità e dell'efficienza del mercato, semplifica le norme relative alla ricerca in materia di investimenti al fine di aumentare il livello di ricerca sulle PMI, consente di riaggregare i pagamenti per i servizi di ricerca e l'esecuzione di ordini, rafforza la cooperazione e il coordinamento tra l'ESMA e le autorità nazionali competenti."L'impianto che è stato promosso dalla Commissione e migliorato dal Consiglio è stato poi mantenuto - spiega&nbsp;<strong>Lukas Plattner</strong>, partner di ADVANT Nctm e membro del Comitato Scientifico di AssoNext (l'Associazione Italiana delle PMI Quotate) - Come associazione di categoria siamo&nbsp;<strong>davvero molto contenti</strong>&nbsp;perché abbiamo&nbsp;<strong>portato a casa tutto quello che avevamo chiesto</strong>, e c'è stato un bel lavoro a livello delle associazioni europee, della Commissione e del Consiglio, con un primo sbandamento del Parlamento che alla fine si è risolto".Plattner, che ha seguito tutto l'iter del provvedimento per conto di AssoNext, evidenzia che ci sono alcune novità in grado di alleggerire significativamente gli oneri delle società quotate: "Il&nbsp;<strong>prospetto non sarà più lungo di 300 pagine</strong>, e se devo fare un passaggio da EGM al mercato regolamentato userò un prospetto di 50 pagine - quindi molto semplice, sintetico e con tempi di approvazione ridotti. Inoltre, se sono quotato da almeno 18 mesi sul mercato regolamentato, posso fare le&nbsp;<strong>offerte secondarie senza prospetto</strong>, in quanto serve solo un documento informativo di 10 pagine non soggetto ad approvazione di CONSOB. Infine, se l'aumento di capitale è fino al 30% delle azioni in circolazione, non devo fare nulla, con la soglia portata dal 20 al 30%, mentre la soglia per l'esenzione è a 12 milioni di euro".Un altro punto importante è quello che riguarda gli abusi di mercato, con il provvedimento che&nbsp;<strong>restringe la portata dell'obbligo di comunicazione</strong>&nbsp;nel caso di un processo prolungato (evento a più fasi). "Per quello che riguarda gli emittenti, ed è qui il passaggio fondamentale, nei processi prolungati - come ad esempio l'acquisizione di una partecipazione - va comunicato ora solo l'evento finale, mentre prima andavano comunicate anche le tappe intermedie, come la due diligence o la lettera d'intenti - dice Plattner - Gli emittenti hanno maggior certezza rispetto a quello che devono comunicare, e&nbsp;<strong>diminuiscono così gli oneri e i rischi di sanzion</strong>e, perché spesso CONSOB ha sanzionato per decine di migliaia di euro gli emittenti per non avevano ottemperato alla normativa".Per quanto riguarda la&nbsp;<strong>direttiva sulle azioni a voto plurimo</strong>, il nuovo accordo estende il campo di applicazione per includere, oltre ai mercati di crescita delle PMI (i cosiddetti SME growth markets), qualsiasi altro sistema multilaterale di negoziazione (MTF) che consenta l'ammissione alla negoziazione delle azioni delle PMI. Una possibile futura estensione del campo di applicazione ai mercati regolamentati potrebbe essere inclusa nella clausola di revisione. Inoltre, i co-legislatori hanno concordato di fissare un&nbsp;<strong>rapporto di voto massimo</strong>&nbsp;(ovvero il valore dei voti per azione che gli azionisti esistenti possono detenere rispetto a quelli che entrano nel mercato), lasciandone il valore alla&nbsp;<strong>discrezione degli Stati membri</strong>, oppure una restrizione per (la maggior parte ) delle decisioni a maggioranza qualificata dell'assemblea generale. La discrezionalità è stata necessaria per arrivare a un accordo, in quanto - soprattutto dai paesi nordici - erano arrivate opposizioni alla regolamentazione a livello comunitario delle strutture azionario a voto multiplo."Questa norma non solo&nbsp;<strong>chiarisce la legittimità di strutture a voto multiplo</strong>, ma prevede anche che gli Stati debbano consentirle - spiega&nbsp;<strong>Marco Ventoruzzo</strong>, presidente di AMF Italia (Associazione Intermediari Mercati Finanziari, ex Assosim) - In altre parole, è una norma autorizzatoria che mette una soglia minima a quello che non si può vietare e, secondo me, prende atto di due cose: prima della quotazione, a condizioni di prevedere alcune protezioni, è possibile accedere a queste strutture per creare una leva azionaria; ma comunque non si può prescindere dal giudizio del mercato, e laddove si decida di adottare queste strutture poi vanno comunque vendute le azioni e creato il flottante".Gli operatori italiani sono soddisfatti dell'accordo provvisorio raggiunto a livello europeo - che sarà ora messo a punto e presentato ai rappresentanti degli Stati membri e al Parlamento europeo per approvazione - anche perché si inserisce in una fase di fermento e rivisitazioni delle regole anche in Italia. "La norma europea non rende necessarie modifiche al TUF, ma le rende possibili - dice Ventoruzzo - Il<strong>&nbsp;tempismo è comunque buono</strong>&nbsp;perché il Ddl Capitali ha colto questi spazi e ha riconosciuto il bisogno di una maggiore flessibilità, e il Listing Act fornisce quindi indicazioni per la prossima revisione del TUF. Il legislatore europeo ha messo dei paletti, ma ha previsto che resti un minimo di libertà comune a tutti gli Stati, cercando di&nbsp;<strong>livellare le differenze tra i vari ordinamenti</strong>".Se alcuni punti del Listing Act rappresentano novità dirompenti, altri non hanno un peso specifico elevato, nonostante la loro natura simbolica. È il caso del&nbsp;<strong>"re-bundling" dei pagamenti per la ricerca e l'esecuzione degli ordini</strong>. Tra gli effetti dell'introduzione delle disposizioni MiFID II c'era stato infatti il cosiddetto "un-bundling" dei servizi di ricerca finanziaria, nella convinzione che pagare la ricerca attraverso le commissioni di trading fosse una forma di "indebito incentivo". Secondo molti operatori, il risultato è stato negativo per la produzione di ricerca, soprattutto sulle PMI, con conseguente diminuzione degli intermediari che producono ricerca e un inaridimento della liquidità sui titoli più piccoli.Quanto emerge dal Listing Act "è sostanzialmente un riconoscimento che l'obbligo di un-bundling ha fatto più danni che benefici, ma è un&nbsp;<strong>riconoscimento purtroppo tardivo</strong>, con gli stessi intermediari e gestori che si sono organizzati con dei centri di costo e dei profitti interni che rendono difficile fare marcia indietro - dice Ventoruzzo - Non è quindi scontato tornare alla situazione precedente".&nbsp;<a href="https://www.teleborsa.it/News/2024/02/02/listing-act-operatori-soddisfatti-dell-accordo-ridotti-oneri-e-costi-della-quotazione-77.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Teleborsa</a>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 01 Feb 2024 07:41:51 +0100</pubDate>
                        <title>Italy&#039;s hunt for savers&#039; cash leaves smaller firms high and dry</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/italys-hunt-for-savers-cash-leaves-smaller-firms-high-and-dry</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Summary:</strong></p><ul> <li class="text__text__1FZLe text__dark-grey__3Ml43 text__regular__2N1Xr text__small__1kGq2 body__base__22dCE body__small_body__2vQyf summary__point__NO-2F" data-testid="Body">Italy targets small savers in search for bond buyers</li> <li class="text__text__1FZLe text__dark-grey__3Ml43 text__regular__2N1Xr text__small__1kGq2 body__base__22dCE body__small_body__2vQyf summary__point__NO-2F" data-testid="Body">Outflows hit small- and mid-caps on Milan bourse in 2023</li> <li class="text__text__1FZLe text__dark-grey__3Ml43 text__regular__2N1Xr text__small__1kGq2 body__base__22dCE body__small_body__2vQyf summary__point__NO-2F" data-testid="Body">Liquidity drain linked to households' bond buys raises alarm</li></ul><p>MILAN, Feb 1 (Reuters) - With the European Central Bank trimming purchases of euro zone government bonds, Italy is keen that its citizens, especially wealthy ones, help it refinance the world's fourth-largest public debt pile as a share of output.More domestic ownership of Rome's debt, whose sustainability is seen as crucial for the euro zone's survival, could increase its resilience to shocks as small savers are less likely to panic in a crisis.But the blow to their wealth could reverberate more in the Italian economy, where small companies, which are the majority, struggle to find cash to grow.With Italy's already undersized public equity market&nbsp;<a href="https://www.reuters.com/markets/deals/atlantia-exit-highlights-milans-battle-retain-market-heavyweights-2022-11-25/" target="_blank" class="text__text__1FZLe text__inherit-color__3208F text__inherit-font__1Y8w3 text__inherit-size__1DZJi link__link__3Ji6W link__underline_default__2prE_" data-testid="Link" rel="noreferrer">shrinking further</a>&nbsp;and alternative investments only an option for the wealthy, listing advisers said the Treasury's&nbsp;<a href="https://www.reuters.com/markets/europe/italy-wants-most-public-debt-domestic-hands-economy-minister-2023-10-31/" target="_blank" class="text__text__1FZLe text__inherit-color__3208F text__inherit-font__1Y8w3 text__inherit-size__1DZJi link__link__3Ji6W link__underline_default__2prE_" data-testid="Link" rel="noreferrer">retail funding policy</a>&nbsp;is diverting capital away from businesses."Governments face tricky choices and they have, so to speak, to pick their poison," said Alberto Martin, senior researcher at Barcelona's Centre de Recerca en Economia Internacional, stressing there were downsides, too, to domestic debt ownership.Higher interest rates have rekindled Italians' love affair with their 2.4 trillion euro ($2.6 trillion) government bond market, which benefits from a tax rate that is less than half that on other financial investments, or even bank deposits.<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/02/BOND-HOLDINGS.png" target="_blank"><img class="size-full wp-image-31206 aligncenter" src="/fileadmin/nctm/2024/02/BOND-HOLDINGS.png" alt></a><strong>Tax Incentives</strong>To keep demand going, after households and businesses grew their government bond portfolios to a euro-era high by adding 140 billion euros in the 12 months through October, Rome is planning further tax incentives.taly intends to render effective, in time for a new retail bond sale in late February, measures to allow savers to take up to 50,000 euros ($54,000) worth of government bonds out of a wealth index the state uses to assess eligibility for welfare benefits, government sources said.The Treasury in 2023 issued 44 billion euros in bonds for retail investors, who hold 13.5% of its debt, more than double the level of mid-2022."Bonds dedicated to retail investors have been an enormous success in 2023," UniCredit Head of Strategy Research Luca Cazzulani said.To fund purchases, savers mostly used cash in bank deposits, but also sold mutual funds and insurance products, he said.Italian banks lost 56 billion euros in household deposits in the year through November and stock market trading volumes on mid-sized companies halved, prompting calls from&nbsp;<a href="https://www.manifestomercaticapitali.it/" target="_blank" class="text__text__1FZLe text__inherit-color__3208F text__inherit-font__1Y8w3 text__inherit-size__1DZJi link__link__3Ji6W link__underline_default__2prE_ link__with-icon__3x3oD" rel="noreferrer noopener" data-testid="Link">finance professionals, opens new tab</a>&nbsp;for government action.Italy's Treasury has promised new measures to channel private savings to support companies' investment needs, but has been scant on details.<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/02/ITALIAN-HOUSEHOLDS.png" target="_blank"><img class="size-large wp-image-31210 aligncenter" src="/fileadmin/nctm/2024/02/ITALIAN-HOUSEHOLDS-1022x1024.png" alt></a><strong>Spurring Investments</strong>A scheme to pour more of Italian households' 5 trillion euros in financial wealth into small businesses suffered 2.5-2.6 billion euros of outflows in 2023, broker Equita calculated, as a five-year term passed, allowing divestment while retaining tax breaks.Giulio Centemero, a politician in Prime Minister Giorgia Meloni's coalition, told Reuters he had proposed new tax breaks to stem redemptions and encourage new investments.He also proposed retaining a tax incentive to prod smaller business to list.To boost listings, Rome will approve in February measures such as ways to strengthen the&nbsp;<a href="https://www.reuters.com/markets/europe/what-makes-italys-capital-markets-bill-controversial-2024-01-24/" target="_blank" class="text__text__1FZLe text__inherit-color__3208F text__inherit-font__1Y8w3 text__inherit-size__1DZJi link__link__3Ji6W link__underline_default__2prE_" data-testid="Link" rel="noreferrer">influence</a>&nbsp;of longstanding shareholders. However, the plan has angered large international funds which make up 90% of investors in Italian equities.International investors drove Milan's blue-chip index up 28%&nbsp;<a href="https://www.reuters.com/markets/quote/.FTMIB" target="_blank" class="text__text__1FZLe text__inherit-color__3208F text__inherit-font__1Y8w3 text__inherit-size__1DZJi link__link__3Ji6W link__underline_default__2prE_ link__with-icon__3x3oD" rel="noreferrer noopener" data-testid="Link">(.FTMIB), opens new tab</a>&nbsp;in 2023, while domestic divestment pushed the index for mid- and small-capitalisation companies down 17%."The growing share of savings poured into government bonds drained liquidity away from the bourse, especially small- and mid-caps," said Lukas Plattner, a partner at law firm ADVANT Nctm, taking aim at the Treasury's "aggressive" policy.In 2022, Italian public equities totalled 34% of output, down from 51% in 2006, and compared with Germany's 45% and France's over 120%.Private markets in Italy account for only 3-4% of wealth, against an ideal allocation of at least 20%, said Claudio Scardovi, a Deloitte senior partner and professor at Milan's SDA Bocconi School of Management."An apparent zero" risk on government bonds, and yields which are attractive in nominal terms but less so net of inflation, divert "most savings away from real assets, preventing that cash from flowing into the economy," Scardovi said.Capital struggles to find the best use, he added."The state's decision-making process is partly influenced by consensus-building, not just the need to find the most productive and profitable investment".&nbsp;<a href="https://www.reuters.com/markets/europe/italys-hunt-savers-cash-leaves-smaller-firms-high-dry-2024-02-01/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">By Reuters.com</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 01 Feb 2024 03:53:54 +0100</pubDate>
                        <title>Riforma della Legge sulle società cinese</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/riforma-della-legge-sulle-societa-cinese</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il 29 dicembre 2023, la settima sessione del Comitato permanente della quattordicesima Assemblea nazionale del popolo ha adottato la nuova Legge sulle società della Repubblica Popolare Cinese, che entrerà in vigore a partire da luglio 2024. La riforma è attuata nel contesto di una più ampia revisione del sistema giuridico della RPC, che comprende tra l'altro il Codice civile, la Legge sugli investimenti esteri, ecc.La riforma si ispira alla necessità di predisporre un corpo normativo più strutturato, adeguato al dinamismo dell'attuale contesto societario. Di seguito sono elencate alcune delle aree tematiche su cui ha insistito la riforma. Si tenga conto che le modalità in cui le nuove norme saranno messe in pratica dipenderà in larga misura dal contenuto dei regolamenti esecutivi che saranno promulgati nei prossimi mesi.&nbsp;<strong>Conferimenti di capitale</strong>La nuova Legge sulle società introduce diverse garanzie aggiuntive in relazione ai conferimenti di capitale sociale, volte a contenere il rischio di società occultamente sottocapitalizzate. In particolare:</p><ul> <li>Mentre la legge precedente non prevedeva un termine per l’effettuazione dei conferimenti di capitale, con la nuova legge il termine per i conferimenti iniziali di capitale è di cinque anni. Le società costituite prima del 1° luglio 2024, i cui termini di conferimento superino i cinque anni, sono tenute all’adeguamento degli stessi per rispettare il termine di cinque anni, salvo diversa disposizione delle leggi, dei regolamenti amministrativi o del Consiglio di Stato.</li> <li>Inoltre, l‘introduzione di un sistema di capitale autorizzato comporta che la società non è tenuta ad emettere tutte le quote in un’unica soluzione, bensì il CdA può decidere sull'emissione di partecipazioni in base alle effettive condizioni operative della società e al mercato.</li> <li>Ai sensi della nuova legge, la società può chiedere ai soci che non abbiano effettuato i conferimenti di capitale entro i termini di procedervi entro un periodo non inferiore a 60 giorni. Se il versamento non avviene entro il termine, il socio può perdere le partecipazioni non conferite, che possono essere trasferite ad altri soci o annullate con conseguente riduzione del capitale. Se entro sei mesi le quote non vengono trasferite o annullate, gli altri soci potranno effettuare contribuzioni pro rata.</li></ul><p>Ai sensi della nuova così come della precedente legge, i soci non possono revocare o ritirare i conferimenti di capitale senza effettuare una riduzione formale del capitale, che può essere una procedura complessa. In base alla nuova legge, gli amministratori, i sindaci e gli alti dirigenti sono responsabili in solido con gli soci che ritirino illecitamente i conferimenti di capitale causando danni alla società.&nbsp;<strong>Organizzazione interna</strong>La nuova Legge sulle società si impegna a garantire la partecipazione dei dipendenti nella gestione dell’impresa. Le società con più di trecento dipendenti devono includere i rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di amministrazione, a meno che non sia stato istituito un consiglio di vigilanza - comprensivo dei rappresentanti dei lavoratori - a norma di legge. L'obiettivo è quello di rendere più democratica la procedura di deliberazione nelle imprese di grandi dimensioni e di tener conto delle istanze di un maggior numero di parti interessate. Non siamo sicuri di come questo si tradurrà nella pratica, specialmente in un contesto di promozione della crescita economica da parte del governo.Il nuovo diritto societario pone inoltre l'accento sulla responsabilità delle società a responsabilità limitata unipersonali, comprese quelle in caso di assunzione di debiti e di abuso della limitazione di responsabilità. Nonostante manchino regole rigide in tema, l’enfasi data dalla riforma suggerisce che potremmo assistere a nuovi casi significativi di perdita del beneficio della responsabilità limitata nei prossimi anni.&nbsp;<strong>Diritti dei soci</strong>I soci di società a responsabilità limitata possono ora consultare – ed estrarre copia di – documenti e relazioni contabili, nonché libri contabili, a determinate condizioni. Sono state modificate le procedure che consentono la convocazione di un'assemblea straordinaria. Il diritto dei soci di presentare proposte temporanee rafforza la partecipazione democratica e i corrispondenti diritti di accesso.Nel caso in cui un socio di maggioranza abusi dei propri diritti e danneggi gravemente gli interessi della società o di altri soci, questi ultimi hanno il diritto di chiedere che la società rilevi le loro quote a un prezzo ragionevole. Allo stesso modo, i soci possono intentare azioni contro gli amministratori, i dirigenti e le autorità di vigilanza di società controllate. Queste norme rafforzano e chiariscono i meccanismi di protezione che erano già presenti nella legge precedente, promuovendo la trasparenza e chiarendo i meccanismi di responsabilità interna.Inoltre, la responsabilità potenziale di amministratori, sindaci e alti dirigenti è stata notevolmente ampliata, in quanto ora include l'assistenza finanziaria illecita per l'acquisto di azioni proprie di società per azioni, la revoca del capitale sociale, la distribuzione illecita degli utili, ecc.&nbsp;<strong>Responsabilità degli organi sociali</strong>La nuova Legge sulle società aggiunge disposizioni dettagliate sul dovere di lealtà e diligenza degli amministratori, dei sindaci e degli alti dirigenti, chiarendo che il dovere di lealtà comporta l'adozione di misure atte ad evitare conflitti tra interessi propri e della società e che i detentori di cariche sociali non possono usare la loro autorità per ottenere vantaggi indebiti. Per quanto riguarda le operazioni con parti correlate, la nuova legge aggiunge le autorità di vigilanza tra le persone soggette a restrizioni, stabilendo che gli amministratori, i sindaci e gli alti dirigenti sono tenuti alla <em>disclosure</em> delle informazioni pertinenti.La nuova legge aumenta la potenziale responsabilità dei sindaci vietando loro di utilizzare la loro posizione per cercare opportunità commerciali appartenenti alla società per il proprio vantaggio personale.In caso di operazioni con parti correlate, di ricerca di opportunità commerciali a scopi personali e di concorrenza intra-settoriale, gli amministratori interessati dovranno astenersi dal voto. Se il numero di amministratori non compromessi nel consiglio di amministrazione è inferiore a tre, la questione deve essere sottoposta all’assemblea.Per rafforzare le responsabilità dei soci di controllo e dei controllanti di fatto, l'emendamento aggiunge due importanti disposizioni.</p><ul> <li>Anche se il socio di controllo o il controllante di fatto non ricoprono formalmente la carica di amministratori, ma sono materialmente coinvolti negli affari della società, saranno soggetti allo stesso dovere di lealtà e diligenza gravante sugli amministratori, sui sindaci e sui dirigenti.</li> <li>Se un socio di controllo o un controllante di fatto incarica un amministratore o un alto dirigente di porre in essere atti che danneggiano gli interessi della società o di altri soci, il primo sarà responsabile in solido con l'amministratore o l'alto dirigente. La disposizione rispecchia il sistema di concorso in violazione presente nel Codice civile, volto a disciplinare il comportamento dei soci di controllo e dei controllanti di fatto e a ridurre il rischio di pregiudizio agli interessi della società e dei soci di minoranza.</li></ul><p>&nbsp;<strong>Miglioramento delle procedure di istituzione, modifica e cancellazione</strong>La nuova legge prevede l'uso di licenze commerciali elettroniche, nonché metodi di comunicazione elettronica per la convocazione di riunioni e le votazioni. Anche la tipologia di beni che possono formare oggetto di conferimento è stata allargata, in quanto i soci possono ora conferire anche i crediti.Le modifiche richiedono che la società registri le modifiche all’assetto societario, in particolare se statutarie, e che la mancata registrazione di una modifica non possa essere opposta al terzo in buona fede.La delibera di modifica del rappresentante legale deve essere controfirmata dal nuovo rappresentante. Ciò mira a evitare situazioni in cui il rappresentante uscente si rifiuti di collaborare, o in cui (come succede) i rappresentanti legali vengano nominati contro la loro volontà o addirittura a loro insaputa.La cancellazione è concepita come un meccanismo per rettificare una registrazione errata, piuttosto che una sanzione amministrativa. In termini di condotte regolamentate, le norme riviste sono dirette più verso l'autorità di registrazione che verso le società. Lo scopo pare essere quello di autorizzare l'autorità di registrazione ad indagare sulle falsità della registrazione.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/Hermes-Pazzaglini" target="_blank" rel="noopener">Hermes Pazzaglini</a></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 30 Jan 2024 08:02:44 +0100</pubDate>
                        <title>Nuovo regolamento GSE: specificate violazioni che comportano decadenza da incentivi e definite percentuali di decurtazione applicabili in caso di controlli su impianti FER in esercizio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nuovo-regolamento-gse-specificate-violazioni-che-comportano-decadenza-da-incentivi-e-definite-percentuali-di-decurtazione-applicabili-in-caso-di-controlli-su-impianti-fer-in-esercizio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il nuovo regolamento del Gestore Servizi Energetici (GSE), pubblicato sul sito ufficiale in data 22 dicembre 2023, costituisce un’importante novità che chiarisce le violazioni che comportano la <strong><u>decadenza</u></strong> dagli incentivi e le percentuali di <strong><u>decurtazione</u></strong> applicabili in caso di violazioni di minore gravità per gli impianti FER in esercizio.</p><p>A seguito delle modifiche apportate dall’art. 13-<i>bis</i>, comma 1, lett. a), del Decreto Legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128, l’art. 42, comma 3, del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, prevede da un lato che, se riscontrate violazioni rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi nell’ambito dei controlli, il GSE disponga il rigetto dell’istanza ovvero la decadenza dagli incentivi (nonché il recupero delle somme già erogate); dall’altro che, in deroga a quanto sopra, “<i>al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell’accertamento della violazione percepiscono incentivi”, </i>il GSE proceda alla decurtazione dell’incentivo in misura compresa tra il 10 e il 50% “<i>in ragione dell’entità della violazione”. </i>Inoltre, la medesima norma prevede che tale decurtazione sia ridotta della metà nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica.</p><p>In forza dell’art. 13-<i>bis</i>, comma 2, del D.L. n. 101/2019, tali previsioni in materia di decurtazione degli incentivi si applicano ad impianti già realizzati e in esercizio oggetto di procedimenti amministrativi in corso e, “<i>su richiesta dell’interessato</i>”, a quelli conclusi con provvedimenti di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. di cui sopra, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non è intervenuto il parere di cui all’art. 11 del d.P.R. 24 novembre 1971, n.11.</p><p>Lo stesso art. 42, comma 6, del D. Lgs. n. 28/2011, prevede l’emanazione di un Decreto del Ministero per la definizione di una disciplina organica dei controlli in materia di incentivi di competenza del GSE.</p><p>A tal proposito, la giurisprudenza amministrativa ha confermato la diretta applicabilità delle modifiche normative sopra richiamate, anche in assenza del Decreto Ministeriale, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza delle sanzioni alle irregolarità riscontrate dal Gestore.</p><p>Ferma la vigenza del Decreto Ministeriale 31 gennaio 2014 (cd. decreto controlli) e la suddetta giurisprudenza amministrativa, il GSE ha emanato un proprio regolamento che classifica le violazioni che comportano la decadenza dagli incentivi (Allegato 1) e quelle che danno luogo a decurtazione (Allegato 2).</p><p>Il regolamento prevede infatti conseguenze differenti a seconda che, all’esito del procedimento di controllo, vengano accertate violazioni di cui al primo ovvero al secondo allegato.</p><p>Nel primo caso, in quanto violazioni rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, il GSE dispone la <strong><u>decadenza</u></strong> da quest’ultimi, insieme all’integrale recupero delle somme già erogate. Le ipotesi individuate nell’Allegato 1 si riferiscono sostanzialmente a <strong>violazioni gravi</strong>, quali, tra l’altro, comportamenti fraudolenti o ostativi nei confronti del Gestore, assenza totale del titolo autorizzativo, utilizzo di combustibili non rinnovabili e rifiuti in difformità dal titolo autorizzativo, artato frazionamento della potenza dell’impianto che comporta la violazione delle norme per l’accesso agli incentivi, utilizzo di componenti contraffatte ovvero oggetto di furto, assenza dei requisiti previsti per l’accesso agli incentivi degli impianti fotovoltaici in conto energia collocati a terra in area agricola (art. 65 della Legge 24 marzo 2012, n. 27, di conversione del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1).</p><p>Nel secondo caso, poiché tali violazioni non comportano la decadenza dal diritto agli incentivi, il GSE dispone la loro <strong><u>decurtazione</u></strong> (nella misura indicata per ciascuna ipotesi) a partire dalla data di decorrenza della convenzione e per l’intero periodo di incentivazione; il Gestore dispone altresì il recupero delle somme percepite in eccesso, anche tramite compensazione fino a concorrenza delle somme dovute. Le fattispecie individuate dall’Allegato 2 rappresentano <strong>violazioni di minori gravità</strong> quali, ad esempio, la voltura del titolo autorizzativo in data successiva a quella prevista ai fini dell’accesso agli incentivi o il perfezionamento dell’iter autorizzativo/abilitativo in data successiva alla data dichiarata di entrata in esercizio, difformità nella realizzazione dell’impianto rispetto a quanto dichiarato dal soggetto responsabile (nell’ipotesi di contingente non saturato o di assenza di ingiusto vantaggio rispetto ad altri partecipanti alla procedura).</p><p>Il regolamento ribadisce che il soggetto responsabile, in caso di procedimenti di controllo conclusi con provvedimento di decadenza ovvero oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato, è tenuto a presentare apposita istanza al GSE per l’applicazione delle decurtazioni previste all’art. 42, comma 3, del D. Lgs. n. 28/2011. Tale istanza importa acquiescenza alla violazione accertata dal Gestore e rinuncia all’eventuale azione giudiziale.</p><p>In caso di dichiarazione spontanea del soggetto responsabile, al di fuori di un procedimento di verifica e controllo, la misura della decurtazione prevista dall’Allegato 2 si riduce della metà. Tale dichiarazione comporta acquiescenza alla violazione accertata nel successivo provvedimento motivato di decurtazione emanato dal Gestore, salva la possibilità di svolgere attività controllo per l’accertamento di ulteriori violazioni o difformità.</p><p>Il GSE ha pertanto predisposto e pubblicato i due differenti modelli per la presentazione dell’istanza <i>ex</i> art. 42, comma 3, del D. Lgs. n. 28/2011, a seconda che si tratti di segnalazione spontanea o di contenzioso amministrativo.</p><p>Il Regolamento in esame contiene però un importante <i>caveat</i>: la decurtazione degli incentivi per violazioni di cui all’Allegato 2 non è applicabile qualora la condotta dell’operatore sia oggetto di procedimento e processo penale in corso, ovvero concluso con sentenza di condanna anche non definitiva.</p><p>In attesa dei risultati applicativi del nuovo Regolamento, si può certamente affermare che esso possa costituire per gli operatori del settore non solo punto di riferimento essenziale per le attività di controllo e le conseguenze delle violazioni accertate o accertabili, ma anche un prezioso ausilio per una migliore valutazione dei rischi economici legati alle caratteristiche e alle vicende procedimentali di ciascun impianto.</p><p><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare </i><a href="mailto:giovanni.deluca@advant-nctm.com"><i>Giovanni Battista De Luca</i></a><i>, </i><a href="mailto:ernesto.rossi@advant-nctm.com"><i>Ernesto Rossi Scarpa Gregorj</i></a><i> e </i><a href="mailto:alessandro.vittoria@advant-nctm.com"><i>Alessandro Vittoria</i></a><i>.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Biometano</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 29 Jan 2024 05:17:48 +0100</pubDate>
                        <title>Composizione negoziata – autorizzazione di finanziamenti prededucibili</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/composizione-negoziata-autorizzazione-di-finanziamenti-prededucibili</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La concessione di nuova finanza prededucibile richiede una valutazione del Tribunale, con il supporto di un ausiliario <em>ad hoc</em>, sia sulla verifica della funzionalità del finanziamento alla continuità d’impresa e alla migliore soddisfazione dei creditori, sia alla probabilità di successo del prospettico piano del debitore e alla sostenibilità dell’ulteriore finanza richiesta.<em>Una verifica molto attenta e puntuale, che conferma la prassi della nomina dell’ausiliario e dei criteri già fissati da Trib. Bologna 8 novembre 2022 e 9 gennaio 2023 in uno dei primi casi in materia, seguito da ADVANT Nctm.</em><a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/01/09.-Trib.-Genova-09.06.2023.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per consultare la decisione del Tribunale di Genova</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 23 Jan 2024 05:18:30 +0100</pubDate>
                        <title>Decreto Energia: primo passo per lo sviluppo dell’industria dell’eolico off-shore</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/decreto-energia-primo-passo-per-lo-sviluppo-dellindustria-delleolico-off-shore</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong><u>Cos’è successo</u></strong></p><p>Il D.L. n. 181/2023 (“<strong>Decreto Energia</strong>”) di recente emanazione ha introdotto un’importante novità in materia di sviluppo della filiera dell’industria dell’eolico <i>offshore.</i></p><p>Si legge, infatti, all’art. 8 del Decreto Energia che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è chiamato – entro 30 giorni dalla conversione in legge dello stesso Decreto Energia – ad avviare una procedura per l’individuazione di due aree demaniali portuali, con relativi specchi d’acqua esterni agli sbarramenti a protezione dei bacini portuali (le c.d. “difese foranee”) dedicate allo sviluppo della filiera dell’eolico offshore.</p><p>In particolare, tali aree – che dovranno necessariamente essere aree portuali del Sud Italia - saranno destinate alla realizzazione di&nbsp;“<i>infrastrutture idonee a garantire lo sviluppo degli investimenti del settore della cantieristica navale per la produzione, l'assemblaggio e il varo di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare</i>”.</p><p><strong><u>Perché è importante</u></strong></p><p>La norma in questione intende, quindi, sviluppare una filiera industriale che ad oggi in Italia è senz’altro carente rispetto ad altri Paesi europei. &nbsp;Filiera che potrebbe diventare strategica anche in considerazione dell’auspicabile intensificazione degli investimenti in progetti di parchi eolici galleggianti, in un Paese che ha tutte le caratteristiche per accogliere più investimenti in questo settore rispetto a quelli realizzati.</p><p>In Italia, infatti, nonostante lo sviluppo costiero pari a quasi 8.000 Km e ad alcuni indubbi vantaggi della tecnologia galleggiante rispetto all’eolico a terra (si pensi all’impatto paesaggistico ben inferiore), ad oggi un solo impianto eolico galleggiante è in esercizio (parco eolico di circa 30 MW di potenza di fronte al porto di Taranto).</p><p>Seppur degna di nota, la norma in oggetto rappresenta solamente il primo passaggio preliminare della procedura di individuazione di due poli, che dovrà essere gestita a livello ministeriale e che prevede inevitabilmente tempi lunghi. Inoltre, trattandosi di norma programmatica per lo sviluppo di una filiera, la norma non incide sullo scarno impianto normativo che regola le procedure autorizzative di impianti eolici offshore, contenuta all’art. 12, co. 3 del D.Lgs. n. 387/2003, che prevede una procedura ad hoc per il rilascio dell’autorizzazione unica.</p><p><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare </i><a href="mailto:piero.vigano@advant-nctm.com"><i>Piero Viganò</i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Energivori</category>
                            
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                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 23 Jan 2024 03:24:51 +0100</pubDate>
                        <title>Le nuove garanzie SACE</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-nuove-garanzie-sace</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<ol> <li><strong>La Garanzia “Archimede” </strong></li></ol><p><strong>&nbsp;</strong>Sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 Serie Generale è stata pubblicata la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (la “<strong>Legge di Bilancio 2024</strong>”), che ha introdotto la possibilità per SACE S.p.A. (“<strong>SACE</strong>”) di rilasciare una nuova tipologia di garanzia. In particolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 259, della Legge di Bilancio 2024, “<em>al fine di sostenere investimenti infrastrutturali e produttivi realizzati in Italia, anche in ambiti caratterizzati da condizioni di parziale fallimento di mercato e di livelli subottimali di investimento, connessi all'elevata rischiosità anche associata a esposizioni di medio e lungo periodo, all'uso di tecnologie innovative o alla limitata offerta di prodotti finanziari, SACE è abilitata a rilasciare, fino al 31 dicembre 2029, <u>garanzie connesse a investimenti nei settori delle infrastrutture, anche a carattere sociale, dei servizi pubblici locali e dell’industria e ai processi di transizione verso un’economia circolare, la mobilità sostenibile, l’adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, la sostenibilità e la resilienza ambientale o climatica nonché l’innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese</u></em>” (la “<strong>Garanzia Archimede</strong>”).&nbsp;<span style="text-decoration: underline;">1.1 I soggetti a favore dei quali la Garanzia Archimede può essere emessa</span><strong>&nbsp;</strong>La Garanzia Archimede può essere rilasciata in favore di:</p><p style="padding-left: 30px;">(i) soggetti identificati come <u>partner esecutivi</u> nell’ambito del programma InvestEU di cui al regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021(<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>);(ii) banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri <u>soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia</u>;(iii) <u>imprese di assicurazione</u> nazionali e internazionali, autorizzate all’esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma; nonché(iv) <u>sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari</u>, partecipativi e non, convertibili <u>anche di rango subordinato</u>.</p>&nbsp;<span style="text-decoration: underline;">1.2 L‘oggetto, la durata e l’importo della Garanzia Archimede</span>La Garanzia Archimede può garantire finanziamenti, sotto qualsiasi forma, ivi inclusi portafogli di finanziamenti, concessi alle<u> imprese con sede legale in Italia e</u> alle <u>imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, diverse dalle piccole e medie imprese</u>, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, <u>e dalle imprese in difficoltà</u>, come definite dalla comunicazione della Commissione 2014/C 249/01.La Garanzia Archimede può essere concessa per una <u>durata massima di <strong>venticinque anni</strong></u> e per una <strong><u>percentuale massima di copertura non eccedente le seguenti soglie</u></strong><u>:</u><a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/01/Screenshot-2024-01-23-alle-10.18.23.png" target="_blank"><img class="size-large wp-image-30722 aligncenter" src="/fileadmin/nctm/2024/01/Screenshot-2024-01-23-alle-10.18.23-1024x580.png" alt></a>In aggiunta, <u>la percentuale di copertura delle garanzie su prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari concesse in favore di soggetti garantiti può essere innalzata fino al 100 per cento</u>, fermi restando i limiti previsti nel documento di gestione dei rischi che SACE ha l’obbligo di inviare trimestralmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro.Si precisa che gli impegni derivanti dalla concessione della Garanzia Archimede (che<u> viene rilasciata a condizioni di mercato</u>), sono assunti da SACE nella misura del 20 per cento e dallo Stato nella misura dell’80 per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno, senza alcun vincolo di solidarietà tra i due soggetti. La stessa SACE determina i premi a titolo di remunerazione delle garanzie in linea con le caratteristiche e il profilo di rischio delle operazioni sottostanti, tenendo conto della loro natura e degli obiettivi dalle stesse conseguiti in conformità a quanto previsto dalle finalità degli investimenti da garantire, meglio descritti nei paragrafi iniziali del presente articolo.&nbsp;<span style="text-decoration: underline;">1.3 Soglie di materialità per l’intervento del MEF </span>Il rilascio della Garanzia Archimede:<ul> <li>il cui <u>importo massimo garantito in quota capitale ecceda 600 milioni di euro e superi il 25 per cento del fatturato dell’impresa beneficiaria, ovvero del consolidato del gruppo di riferimento(<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>)</u>, ove esistente, considerati i dati risultanti dall’ultimo bilancio approvato;</li> <li>qualora <u>l’importo massimo garantito in quota capitale ecceda (i) 1 miliardo di euro </u>ovvero, <u>(ii) per le garanzie su singoli portafogli di finanziamenti</u>, l’importo garantito in relazione al portafoglio superi <u>3 miliardi di euro</u>,</li></ul><p>è subordinato al nulla osta del Ministro dell’economia e delle finanze adottato sulla base dell’istruttoria trasmessa da SACE per le garanzie su portafogli di finanziamenti.&nbsp;<span style="text-decoration: underline;">1.4 Prossimi passi</span>Come statuisce la Legge di Bilancio 2024, all’articolo 1, comma 265 “<em>le modalità operative ai fini dell’assunzione e della gestione delle garanzie, della loro escussione e del recupero dei crediti, nonché la documentazione necessaria ai fini del rilascio delle garanzie, inclusi i rimedi contrattuali previsti in relazione all’inadempimento da parte del soggetto garantito agli impegni previsti, sono stabilite da SACE; pertanto, si attende ora che la stessa SACE proceda, conformemente alla propria prassi operativa, alla pubblicazione, sul proprio sito internet, delle linee guida necessarie a rendere pienamente operativo il nuovo strumento di garanzia</em>”.Siamo allo stato in attesa che tali linee guida siano pubblicate.<strong>&nbsp;</strong></p><ol start="2"> <li><strong>La Garanzia “Futuro”</strong></li></ol><p>Al fine di <u>sostenere l’innovazione tecnologica ed il processo di digitalizzazione, per investire nelle infrastrutture e nella sostenibilità, nelle filiere strategiche e nelle aree economicamente svantaggiate ed altresì per sostenere lo sviluppo dell’imprenditoria femminile</u>, SACE offre alle imprese italiane un nuovo strumento di garanzia avente le caratteristiche di seguito delineate (la “<strong>Garanzia Futuro</strong>”).&nbsp;<span style="text-decoration: underline;">2.1 A chi è indirizzata la Garanzia Futuro</span>Per avere accesso alla garanzia, le imprese dovranno:</p><p style="padding-left: 30px;">(i) essere costituite in forma di <u>società di capitali</u>, <u>anche in forma cooperativa</u>. Dalle FAQ pubblicate sul sito di SACE (le “<strong>FAQ</strong>”) si evince, inoltre che, le società in questione devono essere operative da almeno tre anni e possono essere <u>sia PMI che non PMI</u>;(ii) avere la <u>sede legale ovvero la sede secondaria in Italia</u>;(iii) alla data della richiesta di finanziamento, <u>non risultare in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01</u>;<u>(iv) alla data della richiesta di Garanzia Futuro</u> e sulla base delle risultanze delle verifiche condotte dal soggetto finanziatore secondo le proprie procedure interne di concessione del credito, (a) <u>non essere, ovvero non essere state negli ultimi 5 anni, sottoposte a procedure concorsuali</u>, (b) <u>non essere sottoposte a procedure esecutive avviate dal soggetto finanziatore o a procedure esecutive immobiliari avviate da un soggetto terzo</u> (quale, a titolo esemplificativo, un fornitore dell’impresa beneficiaria o un terzo finanziatore) <u>che influiscano negativamente sulla valutazione del merito creditizio dell’impresa beneficiaria</u>; (c) non avere segnalazioni negative in Centrale Rischi<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>; e (d) <u>non essere inadempienti a qualsiasi obbligo di rimborso nei confronti del soggetto finanziatore</u>, salvo che le imprese beneficiarie provvedano al rimborso delle eventuali somme non pagate entro la relativa data di erogazione; e(v) avere, alla data della richiesta di Garanzia Futuro, un <em><u>rating </u></em><u>creditizio compreso all’interno delle soglie indicate nell’Allegato 2 delle condizioni generali della Garanzia Futuro</u> (<em>Termini e Condizioni Particolari</em>)(<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>).</p>&nbsp;<span style="text-decoration: underline;">2.2 I soggetti a favore dei quali la Garanzia Futuro può essere emessa</span>La Garanzia Futuro può essere rilasciata in favore di:<p style="padding-left: 30px;">(i) banche nazionali;(ii) banche estere; e(iii) operatori finanziari italiani od esteri,</p>che rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività.<strong>&nbsp;</strong><span style="text-decoration: underline;">2.3 Requisiti del finanziamento</span>L’Articolo 2.2 delle condizioni generali della Garanzia Futuro prevede poi l’obbligo di accredito del finanziamento su un conto corrente intestato all’impresa beneficiaria ed aperto presso il soggetto finanziatore. Dalle FAQ risulta che questo non debba essere un conto dedicato.L’importo massimo in linea capitale del finanziamento (<u>che, come si evince dalla FAQ n. 44 della Garanzia Futuro, non potrà essere gestito in <em>pool</em></u>) e la durata del medesimo devono essere concordati tra le parti come previsto dall’Allegato 2 delle condizioni generali della Garanzia Futuro (<em>Termini e Condizioni Particolari</em>). A tal riguardo si segnala che secondo quanto indicato nelle FAQ della Garanzia Futuro è possibile supportare <strong><u>finanziamenti a medio/lungo termine per un</u></strong><u> <strong>importo da un minimo di euro 50.000,00 ad un massimo di euro 50.000.000,00 in linea capitale</strong> con durata compresa <strong>tra i 2 ed i 20 anni</strong></u>.(<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>) Il finanziamento potrà avere un ammortamento cd. alla francese a rate costanti o, in alternativa, un ammortamento cd. alla italiana a quota capitale costante. Qualora il contratto di finanziamento preveda un ammortamento francese a rate costanti, sarà ammessa esclusivamente la possibilità di negoziare un tasso fisso e non variabile.<strong>&nbsp;</strong>Lo scopo del finanziamento garantito da SACE deve essere indicato nell’”Autocertificazione di Rilievo Strategico” (certificazione in cui vengono descritte le operazioni oggetto di finanziamento) da allegarsi alla richiesta di finanziamento e deve ricadere in una delle seguenti opzioni: “<em>effettuazione dei <u>pagamenti relativi ai costi e alle spese(</u><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6"><strong>[6]</strong></a><u>)</u>, inerenti all’attività produttiva caratteristica dell’impresa beneficiaria, da sostenere per:</em><p style="padding-left: 30px;"><em>(a) <u>immobilizzazioni materiali e/o immateriali all’estero o in Italia</u></em><em>;</em><em>(b) <u>immobilizzazioni finanziarie all’estero</u></em><em>; ed</em><em>(c)<u> esigenze di capitale circolante</u></em><em>.</em>”</p>Nel caso in cui il finanziamento sia destinato a finanziare i costi e le spese per l’approntamento di una fornitura di beni e/o servizi, la stessa non deve ricadere nell’ambito di applicazione (a) della normativa concernente prodotti e/o tecnologie a duplice uso o materiale di armamento soggetti a licenza ai sensi della normativa di riferimento nazionale, dell’Unione Europea e degli Stati Uniti d’America (es. Reg. UE n. 821/2021, L. 185/1990, D.lgs. 221/2017, EAR, ITAR); (b) delle disposizioni nazionali e dell’Unione europea in materia di controllo delle esportazioni/importazioni(<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>).&nbsp;<span style="text-decoration: underline;">2.4 Caratteristiche della Garanzia Futuro</span>La Garanzia Futuro è una <u>garanzia a prima richiesta</u> assunta da SACE e dallo Stato italiano nei limiti di una quota rispettivamente pari al 10 e al 90 per cento del debito garantito, <u>esplicita, irrevocabile, avente ad oggetto il rischio di mancato rimborso del finanziamento, per capitale e interessi, per una quota pari al <strong>70% del debito garantito</strong></u>, senza alcun vincolo di solidarietà tra i due soggetti, ammessa a copertura ed indicata nel testo della garanzia rilasciata da SACE e fino ad un ammontare massimo pari all’importo indicato nel testo della garanzia rilasciata da SACE.Il soggetto finanziatore, una volta ricevuta la richiesta di finanziamento da parte dell’impresa, effettuerà l’istruttoria creditizia. A seguito dell’approvazione dell’operazione di finanziamento da parte dell’organo deliberante, il soggetto finanziatore procederà all’invio della richiesta di Garanzia Futuro. SACE effettuerà quindi la dovuta istruttoria prodromica alla concessione della garanzia. In caso di esito positivo, verrà emessa la garanzia mediante il portale online ExportPlus, utilizzando il modello di garanzia di cui all’Allegato 6 (<em>Garanzia SACE</em>) delle condizioni generali della Garanzia Futuro, comunicando altresì al soggetto finanziatore il CUI (codice unico identificativo) relativo a tale garanzia.<u>La prima od unica erogazione del finanziamento dovrà avvenire entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di SACE relativa al positivo esito dell’istruttoria e, quindi, all’emissione della garanzia</u>.SACE ha altresì introdotto un ulteriore strumento di garanzia a beneficio delle imprese italiane, la cd. <u>Garanzia Futuro Light</u>, le cui condizioni generali rispecchiano in modo quasi integrale quelle regolanti la Garanzia Futuro. Alcune delle principali differenze che meritano di essere poste all’attenzione riguardano: (i) l’elenco dei criteri di <em>eligibility</em> delle imprese beneficiarie, che con riferimento alla Garanzia Futuro Light non tiene in considerazione il <em>rating</em> creditizio di quest’ultime al fine della concessione della garanzia e (ii) le modalità di determinazione delle commissioni dovute a SACE (che in caso di Garanzia Futuro sono determinate anche in base al <em>rating</em> creditizio ottenuto dall’impresa beneficiaria, mentre con riferimento alla Garanzia Futuro Light sono determinate a insindacabile giudizio di SACE sulla base di metodologie e valutazioni interne e indicate nel testo della garanzia rilasciata da SACE)(<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>).&nbsp;<ol start="3"> <li><strong>La riconferma della Garanzia “Green”</strong><strong>&nbsp;</strong></li></ol><p>La Legge di Bilancio 2024 (all’articolo 1, comma 269) ha previsto altresì la riconferma per l’anno 2024 della cd. Garanzia “Green” istituita per mezzo dell’articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito con modifiche dalla legge 11 settembre 2020, n. 20 (nel limite di impegno assumibile da SACE pari ad euro 3 miliardi).&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:roberto.denardisdiprata@advant-nctm.com">Roberto De Nardis di Prata</a>, <a href="mailto:giuseppe.buono@advant-nctm.com">Giuseppe Buono</a> e <a href="mailto:davide.brollo@advant-nctm.com">Davide Brollo</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">News e approfondimenti</a>([1]) Tra le altre, Cassa depositi e prestiti S.p.A., CDP Equity S.p.A., il Fondo Europeo per gli Investimenti, la Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa e la Banca Europea per gli Investimenti sono state ritenute idonee alla gestione dei programmi europei la cui implementazione viene delegata dalla Commissione ai partner esecutivi.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">News e approfondimenti</a>([2]) Si prega di considerare che la Legge di Bilancio 2024 non fornisce informazioni sul fatto che il consolidato del gruppo a cui appartiene l’impresa beneficiaria (con riferimento alle soglie di materialità del MEF) debba essere solo a livello italiano o ricomprendere eventuali società estere. A tal riguardo, sarà necessario attendere l’adozione delle regole disciplinanti la concessione della Garanzia Archimede da parte di SACE<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">News e approfondimenti</a>([3]) Si tratta di qualsiasi segnalazione da parte del finanziatore o di altri enti creditizi alla Centrale Rischi di Banca d’Italia in una delle seguenti Categorie di Censimento o Variabili di Classificazione (come previste dalla Circolare della Banca d’Italia n. 139/1991): (i) “sofferenze”; (ii) “crediti passati a perdita”; (iii) “inadempimenti persistenti” e (iv) rapporto tra «totale sconfinamenti per cassa» e «totale accordato operativo per cassa» superiore al venti per cento e (b) la segnalazione da parte del finanziatore alla Centrale Rischi di Banca d’Italia nella Variabile di Classificazione “inadempienze probabili”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">News e approfondimenti</a>([4]) In aggiunta a quanto sopra, qualora il rimborso del finanziamento (oggetto della richiesta di garanzia) sia integralmente coperto da una garanzia rilasciata da una persona giuridica terza, ai fini del calcolo della remunerazione dovuta a SACE in relazione alla Garanzia Futuro si farà riferimento al <em>rating</em> creditizio attribuito dal soggetto finanziatore al garante, se migliore di quello dell’impresa beneficiaria a condizione che: (i) la garanzia rilasciata dal garante sia una garanzia autonoma, a prima richiesta e determini il trasferimento integrale del rischio dall’impresa beneficiaria al garante; (ii) il garante rispetti tutti i requisiti previsti per le imprese beneficiarie ai sensi dell’articolo 2.1 (<em>Tipologia di Imprese Beneficiarie e caratteristiche dei Finanziamenti</em>) delle condizioni generali della Garanzia Futuro; e (iii) il garante non sia una persona fisica ovvero una società di persone.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">News e approfondimenti</a>([5]) Alla data odierna risulta che alcune primarie banche abbiano già sottoscritto la convenzione con SACE ai fini dell’utilizzo della Garanzia Futuro per operazioni di finanziamento in favore delle imprese clienti.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">News e approfondimenti</a>([6]) Nelle FAQ della Garanzia Futuro si evince che sono ammessi a copertura anche i finanziamenti destinati a supportare spese sostenute da non oltre i 18 mesi antecedenti alla data della richiesta di finanziamento, per il valore di ammortamento residuo e nei limiti in cui sussistano o siano attesi ulteriori costi e/o spese di gestione e/o manutenzione e/o di realizzazione non ancora sostenuti alla data della richiesta di finanziamento.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">News e approfondimenti</a>([7]) Ad esempio, sostanze chimiche pericolose, beni culturali, droghe e sostanze psicotrope, sostanze radioattive, rifiuti, prodotti contenenti pelliccia di cane e di gatto, flora e fauna selvatiche a rischio di estinzione, sostanze che riducono lo strato di ozono, prodotti ed apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra, alimenti e additivi alimentari e organismi geneticamente modificati.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">News e approfondimenti</a>([8]) Con riferimento a quest’ultimo aspetto, è opportuno evidenziare che ai sensi dell’articolo 5.5 (Remunerazione della Garanzia SACE) delle condizioni generali disciplinanti la Garanzia Futuro Light, eventuali importi indicati da SACE prima dell’emissione di ciascuna garanzia, anche per il tramite di applicativi informatici e/o piattaforme online, costituiscono stime della remunerazione potenzialmente applicabile e hanno natura meramente preliminare e informativa. Tali importi possono, pertanto, variare all’esito dell’istruttoria necessaria per la concessione della Garanzia Futuro Light e, inoltre: (i) sono forniti senza alcun pregiudizio alla possibilità che l’operazione venga respinta in caso di esito negativo delle verifiche condotte da SACE, e (ii) non costituiscono proposta contrattuale né offerta, e non hanno l’effetto di far sorgere in capo a SACE alcun obbligo ad emettere alcuna garanzia.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 22 Jan 2024 03:15:33 +0100</pubDate>
                        <title>Composizione negoziata – il gruppo si individua su criteri fattuali e sostanziali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/composizione-negoziata-il-gruppo-si-individua-su-criteri-fattuali-e-sostanziali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="p1" style="text-align: center;"><b>Tribunale di Milano </b></p><p class="p1" style="text-align: center;"><b>SECONDA CIVILE </b></p><p class="p1" style="text-align: center;"><b>N. V.G. 9036/2023</b></p>&nbsp;<p class="p1">Il G.U., Richiamato il decreto di fissazione di udienza che dava atto della sussistenza dei presupposti formali normativamente previsti per la richiesta conferma;</p><p class="p1">sentiti all’udienza del 12.9.23 parte ricorrente, l’Esperto e i due creditori intervenuti;</p><p class="p1">lette le memorie depositate da INAIL e da XXX</p><p class="p1">esaminata la relazione dell’Esperto,</p><p class="p1">a scioglimento della riserva assunta ha pronunciato la seguente</p><p class="p1" style="text-align: center;">ORDINANZA</p><p class="p1"><span class="s1"><b>premesso: </b></span></p><p class="p1">- che parte ricorrente, dopo aver esplicato le ragioni della propria crisi e aver dato atto della propria situazione debitoria, ha affermato la possibilità di elaborare un piano di composizione della propria situazione di attuale insolvenza con pagamento al 100% dei creditori Inail e Inps e utilizzo dello strumento della transazione fiscale e previdenziale;</p><p class="p1">- <span class="s2">che, nell’ambito di detto percorso di composizione, la ricorrente ha chiesto la </span>conferma per 120 giorni delle seguenti misure:</p><p class="p1">1) non possa essere pronunciata sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale (e/o di altra analoga procedura, tra cui quella di liquidazione coatta amministrativa);</p><p class="p1">2) pertanto, non possa essere adottato il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa nei confronti di X;</p><p class="p1">3) non si possano acquisire diritti di prelazione se non concordati con le Cooperative, né possano iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul loro patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene <span class="s2">esercitata l’attività d’impresa; </span></p><p class="p1">4) <span class="s2">non si possa unilateralmente rifiutare l’adempimento dei contratti </span>pendenti o provocarne la risoluzione, né si possa anticiparne la scadenza o modificarli in danno delle Società, per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori;</p><p class="p1">- che l<span class="s2">’</span>unico creditore opponente, Inail, ha lamentato un<span class="s2">’</span>eccessiva contrazione dei termini a difesa, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del X, l<span class="s2">’</span>inattività delle società facenti parte del gruppo e la peculiare situazione di ciascuna all<span class="s2">’</span>interno del gruppo, ciò che avrebbe necessitato un trattamento differenziato, opponendosi all<span class="s2">’</span>accoglimento dell<span class="s2">’</span>istanza e in ogni caso sottolineando l<span class="s2">’</span>importanza del creditore <span class="s2">“</span>pubblico<span class="s2">”</span>;</p><p class="p1">- che parte ricorrente ha rammentato la non necessità di una situazione di attività aziendale ai fini dell<span class="s2">’</span>accesso alla composizione negoziata della crisi, ha ricondotto la posizione del X all<span class="s2">’</span>ambito creditorio e ha evidenziato la sussistenza dei presupposti per l<span class="s2">’</span>accesso dell<span class="s2">’</span>intero gruppo all<span class="s2">’</span>istituto prescelto, insistendo per l<span class="s2">’</span>accoglimento dell<span class="s2">’</span>istanza;</p><p class="p1">- <span class="s2">che l’Esperto, nella relazione ritualmente depositata </span>e brevemente riassunta all<span class="s2">’</span>udienza a beneficio dei creditori intervenuti, ha assunto motivata posizione sia in ordine al predisponendo piano, sia alla necessità di un confronto dialogico con i creditori, sia in ordine alla durata e alla tipologia delle singole misure richieste;</p><p class="p1"><span class="s1"><b>rilevato: </b></span></p><p class="p1"><span class="s3">- </span><span class="s1">che l’istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi è stata correttamente proposta dalle società facenti parte del gruppo come già ritenuto nel provvedimento di fissazione di udienza quanto alla competenza, il X summenzionato non risulta inserito tra i ricorrenti e non appare ostativa al percorso già intrapreso l’interruzione dell’attività aziendale, soprattutto a fronte della prospettazione di un’iniezione di finanza esterna; </span></p><p class="p1"><span class="s3">- </span><span class="s1">che nella relazione ritualmente depositata, l’Esperto ha dato atto della sussistenza di condizioni idonee – allo stato e salvi gli ulteriori necessari approfondimenti - a consentire il superamento dello stato di crisi, dovendo in ogni caso verificare sia l’apporto di finanza esterna, sia la percorribilità delle intese transattive già avviate e degli istituti della transazione fiscale e previdenziale per ciascuna società del gruppo; </span></p><p class="p1"><span class="s3">- </span><span class="s1">che, in detta cornice, le misure protettive hanno l’esclusiva funzione di consentire l’avvio e la prosecuzione di trattative con i creditori in una prospettiva non sbilanciata, sicchè l’istanza può essere accolta, con la precisazione che è sottratto all’ambito della norma il procedimento amministrativo prodromico alla liquidazione coatta e non vi è necessità di indicare partitamente i creditori attinti dal divieto di inizio e prosecuzione delle procedure esecutive; </span></p><p class="p1"><span class="s3">- </span><span class="s1">che, in base a quanto riferito dall’Esperto, e considerata la complessità sottesa a una ristrutturazione cd. “di gruppo”, la durata delle misure può fissarsi in giorni 120 come da istanza; </span></p><p class="p1" style="text-align: center;"><span class="s1">P.Q.M. </span></p><p class="p1"><span class="s1">CONFERMA le misure protettive richieste da XXX limitatamente a quanto infra specificato, stabilendo che: </span></p><p class="p1"><span class="s1">- i creditori per titolo o causa anteriore alla data di pubblicazione dell’istanza non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul solo patrimonio dell’Istante o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa, nè possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’Istante, anche se non sono inibiti i pagamenti spontanei; </span></p><p class="p1"><span class="s1">- la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive; </span></p><p class="p1"><span class="s1">- i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza. </span></p><p class="p1"><span class="s1">FISSA per le misure protettive concesse il termine massimo di durata di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla pubblicazione dell’istanza (14.8.23); </span></p><p class="p1"><span class="s1">AVVERTE che ai sensi di legge sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori e che dal giorno della pubblicazione dell’istanza e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata. </span></p><p class="p1"><span class="s1">Si comunichi con estrema urgenza a parte ricorrente, ai due creditori costituiti e all’Esperto nominato, a cura della cancelleria. </span></p><p class="p1"><span class="s4">13/09/2023</span></p><p class="p1"><span class="s4"> Il Giudice <i>Guendalina Alessandra Virginia Pascale </i></span></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 22 Jan 2024 02:52:13 +0100</pubDate>
                        <title>Dopo la stretta sugli influencer avvocati al lavoro sui contratti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/dopo-la-stretta-sugli-influencer-avvocati-al-lavoro-sui-contratti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Le nuove regole</strong>. Le linee guida dell'Agcom per chi ha più follower dettano l'agenda dei legali: garanzie già ampie per gli sponsor. Ma le tecnologie utilizzate e l'intelligenza artificiale rendono difficili i controlli</em>[...] «Le clausole esistenti erano già ricche di garanzie per lo sponsor - aggiunge <strong>Paolo Lazzarino</strong>, partner ADVANT Nctm - credo ora sarà avviata una valutazione precontrattuale degli influencer con una selezione molto rigida da parte delle aziende che non vogliono incappare in situazioni complesse con figure poco attente a queste dinamiche». [...]<a href="https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/dopo-stretta-influencer-avvocati-lavoro-contratti-AFt9VXOC" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Clicca qui per l'articolo integrale</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 19 Jan 2024 02:26:00 +0100</pubDate>
                        <title>Accordi di ristrutturazione – il 60% degli aderenti si calcola alla data del ricorso</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/accordi-di-ristrutturazione-il-60-degli-aderenti-si-calcola-alla-data-del-ricorso</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><p class="p1" style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong></p><p class="p1" style="text-align: center;"><strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong></p><p class="p1" style="text-align: center;"><strong>TRIBUNALE DI BOLOGNA</strong></p><p class="p1" style="text-align: center;"><strong>SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI</strong></p>&nbsp;<p class="p1">Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:</p><p class="p1">Dott. Michele GUERNELLI - Presidente</p><p class="p1"><i>Dott. Maurizio ATZORI - Giudice</i></p><p class="p1"><i>Dott.ssa Alessandra MIRABELLI - Giudice rel.</i></p>&nbsp;<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>nella procedura per accordi di ristrutturazione di cui al R.G. 43-1/2023 PU presentata da GH BOLOGNA S.P.A. (C.F./P.iva 02358431209) con sede legale in Bologna alla Via del Triumvirato n. 84<p style="text-align: center;"><strong>PREMESSO CHE</strong></p>GH BOLOGNA S.P.A. ha depositato in data&nbsp;24 febbraio 2023 domanda di omologazione ex art. 57 CCII degli Accordi di Ristrutturazione del debito sottoscritti con i suoi creditori, con transazione fiscale e previdenziale ex art. 63 CCI e richiesta di omologa in applicazione del comma 2 bis dell'art. 63 CCI data la mancata adesione da parte in INPS alla proposta di transazione.<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/01/07.-Trib.-Bologna-13.06.2023.pdf" target="_blank" rel="noopener"><em>Clicca qui per il documento integrale</em></a>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 18 Jan 2024 09:53:43 +0100</pubDate>
                        <title>M&amp;A: la classifica 2023 di Mergermarket per valore delle operazioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ma-la-classifica-2023-di-mergermarket-per-valore-delle-operazioni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ci sono un italiano e due internazionali. Parliamo del podio dell’attività m&amp;a in Italia nel 2023. Il dato è di MergerMarket che ha tirato le somme di un anno di fusioni e acquisizioni a cui hanno lavorato come consulenti legali, gli studi d’affari presenti in Italia.Guardando alle insegne che hanno seguito le operazioni di maggior valore, osserviamo che il primo posto di questa classifica è occupato da Gianni &amp; Origoni (Gop) che ha firmato 71 deal per un valore complessivo di 32,431 miliardi di dollari. Seguono a un’incollatura Clifford Chance, con 19 operazioni per 31,542 miliardi e Freshfields con lo stesso numero di deal per 31,505 miardi. Completano la lista degli studi legali in top 10, Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, 53 operazioni per 26,063 miliardi di valore; Carbonetti, con due deal per 23,3 miliardi; Chiomenti che nell’anno ha seguito 79 operazioni per un valore complessivo di 17,8 miliardi di dollari; White &amp; Case che ha lavorato su 20 dossier per 13,3 miliardi; seguito da BonelliErede, Legance e Linklaters che hanno messo assieme, nell’ordine, operazioni per un valore complessivo di 7,9, 6,4 e 6,4 miliardi di dollari.BonelliErede, però, risulta lo studio che ha seguito il numero più alto di operazioni con 92 dossier all’attivo nel 2023, seguito da Chiomenti (79), ADVANT Nctm (78), Pedersoli (72) e Gop (71). Completano la lista dei dieci studi che hanno lavorato al maggior numero di operazioni nel corso dell’anno appena passato, Russo De Rosa, accreditato su 66 deal; Legance che ha seguito 54 dossier; LCA, con lo stesso numero di operazioni; Gatti Pavesi Bianchi Ludovici (53) e Pwc Tls (51).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 18 Jan 2024 02:53:27 +0100</pubDate>
                        <title>TAR Lazio: obbligo di comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della l. 241/1990 per provvedimenti di diniego del GSE a seguito di istanza di riesame ex art. 42, comma 3, del D. Lgs. 28/2011 e art. 56, commi 7 e 8, del D.L. 76/2020</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tar-lazio-obbligo-di-comunicazione-di-preavviso-di-rigetto-ai-sensi-dellart-10-bis-della-l-241-1990-per-provvedimenti-di-diniego-del-gse-a-seguito-di-istanza-di-riesame-ex-art-42-comma-3</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con la sentenza n. 19716/2023 il TAR Lazio (sez. III-ter) ha accolto il ricorso avverso il provvedimento di diniego da parte del GSE di un’istanza di riesame proposta dalla società ricorrente, ai sensi dell’art. 42, comma 3, del D.Lgs. 28/2011, come modificato dall’art. 56 del D.L. 76/2020, annullando il provvedimento di diniego per mancata comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-<i>bis</i> della l. 241/1990.</p><p>A seguito di provvedimento di decadenza dagli incentivi emanato dal GSE, la ricorrente aveva proposto istanza volta ad ottenere l’applicazione dello speciale regime di sanatoria di cui all’art. 42, comma 3, del D.Lgs. 28/2011, come modificato dall’art. 56 del D.L. 76/2020, al fine di ottenere la decurtazione degli incentivi in luogo della decadenza, avverso la quale pende ricorso giurisdizionale in sede di appello avverso la sentenza di rigetto del ricorso in primo grado.</p><p>La sentenza del TAR Lazio ha operato una chiara ricostruzione della normativa applicabile al provvedimento impugnato.</p><p>Il legislatore ha più volte riformato l’art. 42 del D.Lgs. 28/2011, allo scopo di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili e misure di risparmio energetico.</p><p>Infatti, con l’art. 1, comma 960, lett a), della l. 205/2017 è stato introdotto al comma 3 del già citato art. 42 l’inciso secondo cui “<i>al fine di salvaguardare&nbsp; la produzione di energia da fonti rinnovabili, l’energia termine e il risparmio energetico, conseguente agli interventi di efficientamento, degli impianti che al momento dell’accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE dispone la decurtazione dell’incentivo in misura ricompresa tra il 10 e il 50 % in ragione dell’entità della violazione</i>.”</p><p>Inoltre, l’art. 13-bis, comma 2, del D.L. 101/2019, convertito in l. 128/2019, ha non solo ribadito la natura retroattiva della previsione sopra riportata, ma ha altresì precisato che la decurtazione si applica “<i>agli impianti realizzati e in esercizio oggetto di procedimenti amministrativi in corso e, su richiesta dell’interessato, a quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato</i>.”</p><p>L’art. 56, comma 7, del D.L. 76/2020 ha ulteriormente innovato l’art. 42 del D.Lgs. 28/2011, subordinando alla presenza dei presupposti di cui all’art. 21-<i>nonies</i> della l. 241/1990 l’emanazione dei provvedimenti di decadenza per violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2, rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi.</p><p>Il successivo comma 8 dell’art. 56 statuisce che “<i>le disposizioni di cui al comma si applicano anche ai progetti di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi di annullamento d'ufficio in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge [...]. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano nel caso in cui la condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE è oggetto di procedimento penale in corso concluso con sentenza di condanna, anche non definitiva</i>”.</p><p>Alla luce di tali disposizioni, le imprese destinatarie di provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi ancora <i>sub iudice</i> al momento dell’entrata in vigore del D.L. 76/2020 possono presentare apposita istanza volta ad ottenere l’applicazione dello <i>ius superveniens</i>, a regolazione del rapporto sostanziale.</p><p>La ricorrente aveva effettuato tale richiesta, la quale ha però riscontrato esito negativo manifestato nel provvedimento di diniego impugnato.</p><p>In primo luogo, il TAR ha precisato come la giurisprudenza (TAR Lazio, sede di Roma, sez. III-<i>ter</i>, 14 gennaio 2022, n. 393; 18 gennaio 2022, n. 525; n. 5602/2022; n. 7028/2022; n. 11452/2021) abbia esaminato la natura e la portata dell’art. 56, commi 7 e 8, del D.L. 76/2020, rilevando che le modifiche normative ivi apportate hanno introdotto un procedimento di natura eccezionale, avente finalità di sanatoria e ispirato dalla <i>ratio</i> di conservazione della capacità di produzione energetica da fonte rinnovabile.</p><p>Dalla medesima giurisprudenza si ricava che il potere in capo al GSE presenta i caratteri della <strong>doverosità</strong>, poiché è tenuto obbligatoriamente a pronunciarsi sull’istanza di riesame entro 60 giorni dalla presentazione della stessa, e della <strong>discrezionalità</strong>, in quanto al GSE è rimessa la valutazione della situazione di fatto e di diritto e la comparazione degli interessi pubblici e privati incisi dal provvedimento di decadenza. Di fatti, non è sufficiente di per sé l’interesse al mero ripristino della “<i>legalità violata dall’accertata violazione delle norme di settore che hanno dato luogo alla decadenza e alla perdita dell’incentivazione</i>.”</p><p>Da qui l’obbligo per il GSE di motivare l’accoglimento o il rigetto dell’istanza di riesame con riferimento alla situazione fattuale, valutando, oltre l’interesse al corretto utilizzo delle risorse finanziarie, l’interesse alla produzione energetica non fossile, l’interesse del privato e l’affidamento ingenerato nel beneficiario e più in generale la situazione di fatto incisa dal provvedimento di decadenza.</p><p>Tale necessità di valutazione e contemperamento di più interessi in sede di emanazione del provvedimento a fronte dell’istanza <i>ex</i> art. 56, comma 8, del D.L. 76/2020, configura in capo al GSE un potere di natura discrezionale, essendo lo stesso GSE investito della questione relativa alla sussistenza dei particolari presupposti per l’applicabilità della speciale deroga della decurtazione in luogo della decadenza.</p><p>Secondo il TAR Lazio, il potere suddetto costituisce comunque un potere di decadenza, integrando un autonomo potere di accertamento sostanziale e una sostanziale riedizione del potere già esercitato dal GSE.</p><p>In secondo luogo, il TAR Lazio ha ricordato come la disciplina in materia di previa comunicazione dei motivi ostativi, in correlazione con il principio di dequotazione dei vizi formali del provvedimento, sia stata novellata dall’art. 12, comma 1, lett. i), del D.L. 76/2020, convertito in l. 120/2020, il quale, modificando l’art. 21-<i>octies</i>, comma 2, della l. 241/1990, ha stabilito che al provvedimento adottato in violazione dell’art. 10-<i>bis</i> non si applica la regola secondo cui “<i>il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione di avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato</i>”.</p><p>Pertanto, in caso di omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza in relazione a provvedimenti di natura discrezionale, l’Amministrazione è preclusa dal dimostrare in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato in concreto (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 14 marzo 2022, n. 1790).</p><p>Il TAR Lazio ha dunque ricondotto la fattispecie in esame all’art. 21-<i>octies</i>, comma 2, ultimo periodo, della l. 241/1990, determinando il mancato preavviso di rigetto l’annullamento del provvedimento discrezionale, in considerazione delle garanzie partecipative sottese alla previsione di cui all’art. 10-<i>bis </i>della l. 241/1990, volte ad assicurare un’effettiva partecipazione dell’istante all’esercizio del potere amministrativo, un contraddittorio procedimentale in funzione collaborativa e difensiva e un’anticipata acquisizione in sede procedimentale di contestazioni suscettibili di evidenziare eventuali profili di illegittimità delle ragioni ostative preannunciate dall’Amministrazione.</p><p>La sentenza del TAR Lazio ha sottolineato che il provvedimento di diniego dell’istanza proposta dalla ricorrente avrebbe dovuto essere preceduto da una fase procedimentale partecipativa in cui il GSE rendesse edotto l’istante dei motivi ostativi alla sua domanda, consentendo una corretta partecipazione al procedimento attraverso la produzione di documenti e la formulazione di osservazioni.</p><p>In conclusione, il TAR Lazio ha annullato il provvedimento di diniego impugnato, con conseguente obbligo conformativo per il GSE di rideterminarsi sull’istanza nel rispetto del contraddittorio.</p><p>La sentenza in esame costituisce senz’altro un prezioso chiarimento per gli operatori interessati da procedimenti di controllo da parte del GSE, i quali abbiano proposto istanza di riesame di un provvedimento di decadenza <i>ex</i> art. 42, comma 3, del D. Lgs. 28/2011 e art. 56, commi 7 e 8, del D.L. 76/2020, al fine di ottenere la decurtazione degli incentivi in luogo della decadenza.</p><p><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp;</i><a href="mailto:piero.vigano@advant-nctm.com"><i>Piero Viganò</i></a><i>&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Efficienza energetica</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Biometano</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 16 Jan 2024 09:32:35 +0100</pubDate>
                        <title>The Legal 500: Private Equity Comparative Guide | Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-legal-500-private-equity-comparative-guide-italia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L'obiettivo di questa guida è quello di fornire ai lettori una panoramica pragmatica del diritto del <strong>private equity</strong> in diverse giurisdizioni.Ogni capitolo della guida fornisce informazioni sulle questioni attuali che interessano la pratica del private equity in un determinato Paese e affronta argomenti quali fusioni e acquisizioni, sistemi di incentivazione del management e finanziamento del debito, nonché approfondimenti, pareri e modifiche legislative previste per il rispettivo Paese.ADVANT Nctm ha curato il capitolo sull'Italia.<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/01/mpdf.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per il documento.</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 16 Jan 2024 03:32:30 +0100</pubDate>
                        <title>Piazza sotto attacco</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/piazza-sotto-attacco</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<div class="page" title="Page 2"><div class="section"><div class="layoutArea"><div class="column"><p><em><strong>DDL CAPITALI</strong>&nbsp;Il provvedimento diventa legge, ma alcune norme suscitano critiche e possono diminuire l'appeal del mercato azionario milanese. Le modifiche sulla lista del cda? Rischiano di essere riscritte già a marzo.</em>[...] Se il cda vuole presentare una lista per il nuovo consiglio di amministrazione, il testo "deve essere approvato con un quorum rafforzato pari ad almeno i due terzi, il che, in divenire, potrà dare un diritto di veto alla minoranza che raccoglie almeno il 20% dei voti tenuto conto dei criteri premiali di assegnazione dei seggi in sede di votazione" spiega Lukas Plattner, partner di ADVANT Nctm [...]&nbsp;<em>Articolo integrale sull'edizione settimanale (15 gennaio 2024) di Milano Finanza</em></p></div></div></div></div>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 09 Jan 2024 02:47:15 +0100</pubDate>
                        <title>Chinese Anti-Dumping Investigation on EU Brandy Imports</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/chinese-anti-dumping-investigation-on-eu-brandy-imports</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>On 5 January 2024, the Ministry of Commerce of the PRC (MOFCOM) has launched an anti-dumping investigation on EU-originating brandy import with the following details:</p><ul> <li>period of dumping investigation: 1 October 2022 to 30 September 2023.</li> <li>Scope of Investigation: imported spirits made from distilled wine into containers of less than 200 litres originating in the EU.</li> <li>Name of product under investigation: Spirits obtained by distilling wine into containers of less than 200 litres (usually called brandy). Main Use: Mainly used as beverage alcohol for human consumption. This product is classified under the Import and Export Tariff Code of the People's Republic of China: 22082000. Spirits made from distilled wine in containers of 200 litres and above under this tariff number are not included in the scope of the survey.</li></ul><p>Interested parties should register for the anti-dumping investigation with the Trade Remedy Bureau of the Ministry of Commerce within 20 days from 5 January 2024.Interested parties participating in the investigation must, according to the Reference Form for Registration for Participation in the Investigation, provide basic identification information, the quantity and number of products exported or imported into China, the quantity and number of similar products produced and sold, as well as explanatory materials such as relevant information.MOFCOM may use questionnaires, sampling, hearings, on-site verification, and other ways to understand the situation.To obtain the information required for the investigation in this case, MOFCOM usually releases a questionnaire to the interested parties within 10 working days from the closing date of the registration for participation in the investigation.The information to be provided will range from the structure and operation of the company, the product under investigation, export sales to China, domestic sales, operational and financial information, production costs and related expenses, estimated dumping margins and checklists, as well as the situation of similar products in the country, operation and related information, financial and related information, and other issues that need to be clarified.If the information submitted by the interested party to the MOFCOM needs to be kept confidential, the interested party may make a request to the MOFCOM for confidential treatment of the relevant information and state the reasons.Duration of the Investigation The investigation has commenced since 5 January 2024 and should normally be concluded by 5 January 2025, with a six-month extension under special circumstances.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 08 Jan 2024 03:27:58 +0100</pubDate>
                        <title>Composizione negoziata – cessione dell’azienda solo nel corso delle trattative</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/composizione-negoziata-cessione-dellazienda-solo-nel-corso-delle-trattative</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: center;"><strong>Tribunale di Piacenza</strong>- Sezione civile –</p>Il Giudice, dott. Stefano Aldo Tiberti, ha pronunciato il seguente<p style="text-align: center;"><strong>Decreto ex art. 22 CCII </strong></p>nella procedimento iscritto al numero di ruolo generale 1746/2023sull’istanza presentata daxxx&nbsp;, con sede in XXX, in persona del legale rappresentante XXX, rappresentata e difesa dall’Avv. Roberto Rovero del&nbsp;Foro di Piacenza (PC)<p style="text-align: center;"><strong>Premesso che </strong></p>la ricorrente ha depositato istanza di autorizzazione ex art. 22 CCII volta ad ottenere l’autorizzazione “nell’ambito della composizione negoziata della crisi” alla stipula di” contratto di affitto di azienda dalla concedente XXX&nbsp;all’affittuaria XXX&nbsp;con obbligo, nella forma della proposta irrevocabile d’acquisto, al successivo acquisto da parte della seconda dell’azienda medesima, disponendo di conseguenza ogni più opportuna misura.”, precisando che “l’accettazione della proposta di acquisto dell’azienda, previa emananda autorizzazione del Tribunale al fine di evitare il prodursi degli effetti di cui all’articolo 2560 secondo comma del codice civile, come previsto dalla lettera d) del primo comma dell’art. 22 CCII, è subordinata e condizionata all’esito della procedura competitiva per la selezione dell’acquirente che sarà indetta ai sensi e per gli effetti di cui all’art.22 CCII.” La ricorrente, quindi, chiede al Tribunale l’autorizzazione ex art. 22, co 1, lett. d) al trasferimento di azienda con effetto c.d. purgativo; l’operazione è strutturata mediante la previsione di un periodo di affitto d’azienda, cui dovrebbe conseguire la cessione della stessa, sulla base di una offerta irrevocabile di acquisto presentata dall’affittuario;<p style="text-align: center;"><strong>Ritenuto che</strong></p><p style="text-align: left;">come condivisibilmente affermato in dottrina, la finalità perseguita dal regime autorizzatorio della cessione d’azienda previsto ex art. 22 CCII è quella di incentivare all’immediato acquisto&nbsp;dell’azienda i potenziali interessati, i quali, in mancanza di tale previsione, sarebbero indotti ad attendere l’apertura di una procedura concorsuale per acquistare l’azienda in seno alla stessa, proprio al fine di beneficiare dell’effetto “purgativo” tipico della vendita coattiva endoconcorsuale;la situazione di crisi o di insolvenza, infatti, innegabilmente costituisce un forte disincentivo alle cessioni “privatistiche” e non coattive dei beni del debitore;l’autorizzazione del Tribunale in ogni caso non condiziona la validità e la piena efficacia del negozio traslativo dell’azienda o di suoi rami (trattandosi di un atto di straordinaria amministrazione, soggetto al regime di cui all’art. 21, co 2, CCII), ma è necessaria per far conseguire all’acquirente – sia pure nell’ambito di una vendita che resta “privatistica” – il beneficio dell’esenzione dalla responsabilità solidale per i debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta, anteriori al trasferimento, che risultino dai libri contabili obbligatori dell’imprenditore cedente (salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 2112 c.c.);tale funzione “anticipatoria” del trasferimento d’azienda autorizzato ex art. 22 CCII è anche ulteriormente confermata dalla previsione che il Tribunale, oltre a dover vagliare la funzionalità dell’atto rispetto alla continuità ed al miglior soddisfacimento dei creditori, deve altresì verificare “il rispetto del principio di competitività nella selezione dell’acquirente”, elemento che rafforza la similitudine tra il trasferimento in sede di composizione negoziata e la cessione competitiva endoconcorsuale;</p>da tali assunti ne consegue che l’autorizzazione può, logicamente, riguardare solo la cessione il cui perfezionamento sia previsto prima della conclusione delle trattative o, al massimo, nell’ambito di una soluzione di risanamento puramente negoziale e stragiudiziale ex art. 23, co 1, CCII - diversa quindi, dalle altre procedure in cui è comunque previsto un procedimento giurisdizionale ed un controllo del Tribunale - che direttamente si riallacci a quelle trattative; ciò posto, dalla lettura della bozza del contratto di affitto e collegata proposta irrevocabile di acquisto in atti2 risulta che: a) l’affitto della azienda, per come configurato nella ipotesi di risanamento, avrebbe durata quinquennale; b) il trasferimento dell’azienda non è un effetto immediato destinato a verificarsi già in sede di composizione negoziata, bensì al termine del periodo di affitto, quale atto conclusivo del progetto di risanamento; c) il trasferimento dell’azienda, quale effetto giuridico, costituisce una eventualità connessa all’esercizio da parte della concedente del diritto potestativo di accettazione della proposta irrevocabile di acquisto della affittuaria (unico soggetto, quindi, che si espone ad un vincolo giuridico finalizzato al&nbsp;trasferimento dell’azienda): d) la affittuaria si si obbliga a partecipare alla procedura competitiva per la selezione dell’acquirente che sarà indetta ai sensi e per gli effetti ex art. 22 CCII;il piano di risanamento prospettato dalla debitrice, giova sottolinearlo, si basa sull’intenzione di concludere un accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII, con annessa domanda di transazione fiscale e previdenziale ex art. 63 CCII;orbene, l’operazione delineata nella strategia di risanamento del debitore risulta, quindi estranea al campo di applicazione del regime autorizzatorio ex art. 22 CCII;l’estraneità, in primo luogo, deriva dalla circostanza che, nel caso in esame, il trasferimento dell’azienda non avrebbe, in realtà, la funzione di agevolare il pronto acquisto della stessa e la continuità aziendale, bensì’ l’unico effetto di garantire all’affittuario/futuro cessionario l’effetto favorevole di deroga alla responsabilità solidale ex art. 2560, co 2, c.c., il tutto ben prima che la funzionalità della intera operazione rispetto al prioritario obbiettivo del risanamento dell’impresa venga sottoposta al vaglio giurisdizionale e dei creditori nella sede concorsuale prospettata come soluzione della crisi;non può tacersi, inoltre, che la società affittuaria xxx è parte correlata con la società debitrice, sicché garantire alla prima, fi da ora, un sostanziale effetto esdebitativo rispetto ai creditori concorsuali - in forza di una operazione di continuità indiretta basata su affitto di azienda - appare palesemente non funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori; la funzionalità dell’operazione alla continuità aziendale in questa ipotesi, del resto, è già ben garantita di per sé dalla operazione di affitto di azienda;quanto, invece, al principio di competitività, in primo luogo va precisato che, allo stato, non risulta effettuata alcuna operazione seria volta a sondare il mercato al fine di reperire potenziali interessati; la competitività verrebbe rimessa ad un non meglio precisata “procedura competitiva” da svolgersi in sede di composizione negoziata, senza che il Tribunale sia attualmente in grado effettuare un benché minimo controllo sul rispetto dei criteri di trasparenza e pubblicità, necessari per il rispetto del principio sopra evocato;inoltre, la stessa possibilità di una selezione competitiva del potenziale acquirente è in realtà già ex se pregiudicata dal fatto che le procedure competitive di una impresa gravata da un affitto sono, logicamente, meno penetranti sul mercato, sia per le asimmetrie tra i potenziali interessati, sia perché eventuali terzi interessati sconterebbero l’impossibilità di ottenere il pronto ed immediato trasferimento del bene per il quale si concorre;in estrema sintesi, quindi, l’eventuale autorizzazione concessa in questa sede, per come richiesta, non consentirebbe né una effettiva verifica del principio di competitività, né risponderebbe alla ratio che deve informare la cessione autorizzata dell’azienda ex art. 22 CCII; in conclusione, quindi, l’istanza deve essere dichiarata inammissibile;<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>1) Dichiara inammissibile l’istanza.Si comunichi.Piacenza, 01/06/2023Il Giudice<em>Dott. Stefano Aldo Tiberti</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 02 Jan 2024 03:23:43 +0100</pubDate>
                        <title>Dogane, è allarmi sul nuovo codice Ue «Con queste resole i porti sono a rischio»</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/dogane-e-allarmi-sul-nuovo-codice-ue-con-queste-resole-i-porti-sono-a-rischio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>La Commissione decurta le tempistiche del deposito temporaneo Feport: «Poche 72 ore». Assarmatori: «Regalo agli scali extra-europei»</em>L'ambiziosa riforma del Codice delle dogane Ue («la più im4 portante dalla nascita dell'Unione doganale, nel 1968» parola della stessa Commissione) è in culla, ma già sta facendo infiammare la polemica tra gli operatori [...]&nbsp;La riforma del Codice doganale, che nelle intenzioni della Commissione europea ha l'obiettivo nobile di uniformare le procedure di tutto il Continente (stessa burocrazia e sistemi informatici per tutti i Paesi, e questo dovrebbe essere un bel vantaggio per l'Italia) è però finita mirino della Feport, l'associazione dei terminalisti europei, e più recentemente in Italia anche in quello di Alberto Rossi, segretario generale di Assarmatori [...]&nbsp;L'articolo completo sull'edizione del 2 gennaio 2024 de&nbsp;<em>Il Secolo XIX</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 22 Dec 2023 03:04:38 +0100</pubDate>
                        <title>Le interazioni del nuovo &quot;Energy Release&quot; con i long term corporate PPA</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-interazioni-del-nuovo-energy-release-con-i-long-term-corporate-ppa</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In data 27 novembre 2023, il Consiglio dei Ministri ha approvato il c.d. “Decreto Energia”, recante “<i>disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia, nonché’ per il funzionamento del mercato al dettaglio dell’energia elettrica</i>” (“<strong>Decreto Energia</strong>”), pubblicato in G.U. in data 9 dicembre 2023 (D.L. n. 181/2023). Si esamina qui di seguito il meccanismo introdotto dall’art. 1 del Decreto Energia (c.d. “<strong>Energy Release</strong>”) in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. “energivore”).</p><p>In sintesi, le imprese energivore potranno beneficiare dell’acquisto di energia elettrica ad un prezzo fisso per una durata di 3 (tre) anni a fronte dell’impegno di realizzare (o di acquistare da terzi) energia elettrica generata da impianti addizionali, la cui produzione, una volta entrati in esercizio i relativi impianti, sarà restituita al Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A. (“<strong>GSE</strong>”) - unitamente alle relative garanzie d’origine - nel corso dei 20 (venti) anni successivi all’entrata in esercizio di tali impianti.</p><p>Premesso che il meccanismo dell’Energy Release dovrà essere definito compiutamente dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (“<strong>MASE</strong>”) tramite apposito decreto, la disposizione in esame (art. 1 cit.) prevede che</p><ul><li>da un lato, le imprese energivore possano acquistare energia elettrica da fonti rinnovabili e le relative garanzie d’origine in via anticipata per un periodo di 3 (tre) anni mediante la stipula di un contratto per differenza a due vie rispetto ad un prezzo prefissato dal GSE stesso (“<strong>Primo Contratto</strong>”) e a fronte dell’assunzione, da parte delle imprese energivore di determinati impegni (si v. <i>infra</i>);</li><li>dall’altro lato e dall’entrata in esercizio degli Impianti (come di seguito definiti), le imprese energivore stipulino con il GSE un contratto per differenza avente ad oggetto la restituzione, per una durata di 20 (venti) anni, della quantità di energia elettrica anticipata (e delle relative garanzie d’origine) nel periodo di cui al punto che precede (“<strong>Secondo Contratto</strong>”).</li></ul><p>Per poter accedere al meccanismo dell’Energy Release così come sopra descritto, le imprese energivore dovranno impegnarsi, al momento della conclusione del Primo Contratto, a realizzare impianti addizionali e quindi nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In alternativa, le imprese energivore possono impegnarsi ad acquistare da soggetti terzi, tramite appositi contratti di approvvigionamento a termine l’energia rinnovabile oggetto di nuova realizzazione (Long Term Corporate PPA). In questo secondo caso, l’impresa energivora si impegna anche per conto dei terzi produttori nei confronti del GSE per la futura restituzione dell’energia elettrica anticipata.</p><p>La nuova capacità di generazione potrà essere realizzata alternativamente tramite:</p><ul><li>installazione di nuovi impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici di potenza nominale minima pari a 1 MW;</li><li>impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici oggetto di potenziamento o di rifacimento che consentano un incremento di potenza pari ad almeno 1 MW.</li></ul><p><i><strong><u>Altri requisiti/criteri</u></strong></i></p><p>Gli impianti tramite i quali viene realizzata la nuova capacità di generazione dovranno entrare in esercizio entro 40 (quaranta) mesi dalla conclusione del Primo Contratto, fatti salvi casi di forza maggiore o di ritardo negli <i>iter</i> autorizzativi non imputabili all’impresa.</p><p>La quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili oggetto di richiesta di anticipazione da parte di ogni singola impresa energivora non potrà essere superiore, su base annua, ai consumi medi annui rilevanti ai fini dell’iscrizione nell’elenco delle imprese energivore.</p><p>Ai fini della restituzione della quantità di energia oggetto di anticipazione, l’impresa potrà destinare anche solo una quota parte della potenza dell’impianto (o degli impianti) realizzati.</p><p>A garanzia dell’obbligazione di realizzare/acquistare nuova generazione di energia elettrica rinnovabile, le imprese dovranno prestare idonee garanzie.</p><p><i><strong><u>Considerazioni conclusive</u></strong></i></p><p>Gli energivori sembrano chiamati a contribuire allo sviluppo e alla realizzazione di capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili addizionale ed il meccanismo appare un evidentemente supporto all’ulteriore sviluppo del nascente mercato dei Long Term Corporate PPA. Per poter avere un quadro definitivo del meccanismo sopra delineato e delle sue possibili interazioni con detti contratti e con lo sviluppo di nuovi progetti occorre attendere:</p><ul><li>la conversione in legge del Decreto Energia;</li><li>la pubblicazione di un Decreto Ministeriale del MASE con il quale saranno individuati ulteriori “<i>modalità e criteri</i>” per poter accedere al meccanismo dell’Energy Release, oltre che la successiva;</li><li>la individuazione da parte del GSE del prezzo dell’energia oggetto di anticipazione e che dovrà essere determinato sulla base del “<i>costo efficiente medio di produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala efficiente che utilizzano tecnologie mature competitive</i>”.</li></ul><p><i>l contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp;</i><a href="mailto:piero.vigano@advant-nctm.com"><i>Piero Viganò</i></a><i>&nbsp;e&nbsp;</i><a href="mailto:ernesto.rossi@advant-nctm.com">Ernesto Rossi Scarpa Gregorj</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Energivori</category>
                            
                                <category>PPA</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 22 Dec 2023 02:53:54 +0100</pubDate>
                        <title>Il Consiglio di Stato si pronuncia sul diniego della Soprintendenza a impianti fotovoltaici in aree vincolate</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-consiglio-di-stato-si-pronuncia-sul-diniego-della-soprintendenza-a-impianti-fotovoltaici-in-aree-vincolate</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Consiglio di Stato – Sentenza n. 9778/2023</strong></p><p><strong>Cosa è successo?</strong></p><p>Il Consiglio di Stato (Sez. VI, sent. n. 9778/2023) ha emanato una pronuncia riguardante i poteri della Soprintendenza in materia di autorizzazione paesaggistica per impianti fotovoltaici su tetto. Nel caso di specie, la Soprintendenza per i Beni Culturali di Verona, Vicenza e Rovigo (“<strong>Soprintendenza</strong>”) aveva espresso preavviso di diniego e, successivamente, provvedimento di diniego alla richiesta di autorizzazione alla posa di pannelli fotovoltaici e solari sul tetto di un edificio vincolato nella città di Verona, avanzata da società privata. In particolare, nel provvedimento di diniego definitivo, era stato dettagliatamente illustrato come l’intervento proposto dalla società privata sarebbe stato incompatibile con la natura di bene tutelato ai sensi della Parte II (Beni Culturali) del D.Lgs. n. 42 del 2004 ed ai sensi del D.M. 25 ottobre 1989. Infatti, come indicato nel provvedimento di diniego, l’intervento avrebbe sostituito una caratteristica architettonica di notevole interesse, veicolante una determinata tecnica costruttiva. Questo avrebbe comportato una alternazione permanente della copertura tradizionale, con conseguente alterazione del bene oggetto di tutela.</p><p><i>&nbsp;</i>La società impugnava quindi il provvedimento dinanzi al T.A.R. per il Veneto che accoglieva il ricorso, evidenziando la natura di “<i>opera di pubblica utilità</i>” degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (“<strong>Impianti FER</strong>”).</p><p>Tale sentenza era impugnata dal Ministero della Cultura, che censurava l’errata interpretazione dell’art. 21, D.Lgs. n. 42 del 2004, rubricato “<i>interventi soggetti ad autorizzazione</i>”.</p><p>Ebbene, il Consiglio di Stato rilevava che il giudizio della Soprintendenza è espressione di ampia discrezionalità, sindacabile in sede giudiziale solamente sotto i profili della logicità, coerenza, completezza della valutazione.&nbsp; Il provvedimento di diniego della Soprintendenza era, nel caso di specie, congruamente e ragionevolmente motivato. Nell’accogliere il ricorso, il Giudice amministrativo di primo grado aveva invaso il campo in ambito riservato all’Amministrazione, travalicando i limiti del controllo di legittimità degli atti entro cui – fatte salve le materie di giurisdizione estesa al merito ai sensi dell’art. 134 c.p.a. – può operare il Giudice amministrativo.</p><p><strong>Perché è importante?</strong></p><p>A prima vista, la sentenza in oggetto ridimensiona – almeno apparentemente - la portata di alcune posizioni giurisprudenziali che erano state adottate dallo stesso Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato (sent. n. 2242/2022) aveva infatti affermato che la Soprintendenza non può opporsi “<i>a iniziative private che (…) non insistono direttamente (…) su aree di cui l’Amministrazione abbia positivamente dimostrato la sottoposizione a vincolo paesaggistico, archeologico, idraulico, boschivo (…</i>)”.</p><p>Tuttavia, a ben vedere, la sentenza in oggetto conferma invero l’orientamento già assunto. È infatti implicitamente statuito che la Soprintendenza non può opporsi all’istallazione di Impianti FER qualora non siano coinvolte aree sottoposte a tutela. Al contrario, qualora l’area sia sottoposta a vincolo – come nel caso di specie – la Soprintendenza mantiene un certo grado di discrezionalità, che non può essere oggetto di controllo di merito del Giudice amministrativo. Così facendo, il Consiglio di Stato pare tracciare una linea di demarcazione ben definita sull’ambito di competenza entro cui la Soprintendenza può esprimersi nell’ambito delle procedure autorizzative di Impianti FER (ossia, solamente i casi in cui le aree interessate siano vincolate), evidenziando allo stesso tempo che, laddove vi sia effettivamente competenza della Soprintendenza, il Giudice amministrativo deve limitarsi ad un controllo di legittimità e non di merito.</p><p><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare </i><a href="mailto:piero.vigano@advant-nctm.com"><i>Piero Viganò</i></a><i>.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 21 Dec 2023 02:46:07 +0100</pubDate>
                        <title>Consiglio di Stato: per impianti fotovoltaici su serra necessaria destinazione ad attività agricola sull’intera superficie e per l’intera durata dell’incentivo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/consiglio-di-stato-per-impianti-fotovoltaici-su-serra-necessaria-destinazione-ad-attivita-agricola-sullintera-superficie-e-per-lintera-durata-dellincentivo</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con le sentenze nn. 1081 e 1082/2023 il Consiglio di Stato ha legittimato l’operato del GSE, ribaltando la decisione resa dal TAR Lazio (nn. 834 e 835/2021), che ha disposto la rimodulazione delle tariffe incentivanti, a conclusione di un procedimento di verifica del GSE, ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 28/2011 e D.M. 31 gennaio 2014.</p><p>Il GSE aveva, originariamente, riconosciuto alla società appellata le tariffe incentivanti per impianti integrati architettonicamente ubicati su serra (ai sensi del D.M. 19 febbraio 2007) ma, a seguito del procedimento di verifica, aveva però accertato che gli impianti in questione non rispondevano ai requisiti fissati dalla normativa, <u>poiché la serra non era interamente coltivata e la società non aveva fornito alcuna documentazione utile a dimostrare la destinazione permanente della serra alla coltivazione fin dall’entrata in esercizio dell’impianto</u>.</p><p>In particolare, la serra non risultava coltivata per il 70% e su una parte di essa erano presenti tre manufatti che ospitavano gli <i>inverter</i> dell’impianto fotovoltaico.</p><p>Inoltre, la società non aveva fornito al GSE né documentazione fiscale relativa all’acquisto delle materie prime e delle attrezzature e alla vendita dei prodotti coltivati per accertare la significatività dell’attività economica derivante dalle coltivazioni sotto serra dall’entrata in esercizio dell’impianto, né documentazione attestante l’impiego di personale per le attività agronomiche.</p><p>Il TAR aveva accolto i ricorsi proposti dalla società, sostenendo che “<i>le norme regolamentari non includono, quale requisito per l’ammissione e il mantenimento dell’incentivo, che l’intera superficie della serra sia adibita a coltivazione, ma solo che l’attività di coltivazione permanga per tutto il periodo degli incentivi</i>”.</p><p>Inoltre, il giudice di prime cure osservava che “<i>tra i requisiti normativi previsti per il beneficiare della tariffa per gli impianti fotovoltaici su serra, non è richiesto quello della rilevanza economica dell’attività agricola né vi è alcuna preclusione all’esercizio dell’attività agricola da parte di un coltivatore diretto, il quale si avvale esclusivamente del proprio lavoro e destina i prodotti della serra principalmente al fabbisogno del proprio agriturismo</i>”.</p><p>Il Consiglio di Stato ha ricostruito chiaramente il quadro normativo e giurisprudenziale applicabile al caso di specie richiamando l’art. 20, c. 5, del D.M.&nbsp; 6 agosto 2010 (Interpretazioni e modificazioni del decreto ministeriale 19 febbraio 2007).</p><p>Pertanto, l’impianto fotovoltaico può essere ammesso agli incentivi più favorevoli solo se possiede i seguenti requisiti:</p><p>a) I moduli fotovoltaici devono costruire gli elementi costruttivi della copertura o delle pareti del manufatto (requisito strutturale);</p><p>b) La struttura deve essere adibita a serra dedicata all’attività agricola o alla floricoltura (requisito funzionale);</p><p>c) La destinazione agricola deve permanere per tutta la durata degli incentivi (requisito temporale).</p><p>Il Consiglio di Stato ha altresì ribadito quanto statuito con sentenza n. 7538 del 30 agosto 2022 della medesima sezione e cioè, tra l’altro, che “<i>l’attività in questione debba svolgersi nelle serre, riguardandone quindi l’intera superficie, o comunque, ragionevolmente gran parte di essa</i>.”</p><p>In aggiunta, riguardo la qualifica di coltivatore diretto dell’esercente l’attività di coltivazione, viene chiarito che essa non può giustificare un esonero dall’onere di provare l’effettiva sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio richiesto.</p><p>Pertanto, data l’assenza di prove del requisito funzionale e di quello temporale, il Consiglio di Stato ha ritenuto corretto il diniego dell’incentivo originariamente riconosciuto agli impianti e il conseguente provvedimento di rimodulazione della tariffa incentivante, riconoscendo quella prevista per gli impianti installati a terra.</p><p>Le sentenze nn. 1081 e 1082/2023 del Consiglio di Stato costituiscono dunque un utile chiarimento in merito alla disciplina di impianti fotovoltaici su serra.</p><p>Infatti, da una parte viene ribadita l’essenzialità della coltivazione agricola sull’intera superficie della serra e per l’intera durata dell’erogazione della tariffa incentivante, e dall’altra viene data rilevanza - ai fini della sussistenza delle condizioni per l’ammissione ai maggiori benefici agevolativi - alla documentazione fiscale relativa all’acquisto di materie prime (sementi piante, fertilizzanti, antiparassitari, macchine ecc.), nonché quella relativa alla vendita dei prodotti coltivati e l’impiego di personale per l’effettuazione delle attività agronomiche.</p><p><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare </i><a href="mailto:giovanni.deluca@advant-nctm.com"><i>Giovanni Battista De Luca</i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 19 Dec 2023 05:04:54 +0100</pubDate>
                        <title>I problemi di creare, vendere e comprare: l’opera d’arte in tribunale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/i-problemi-di-creare-vendere-e-comprare-lopera-darte-in-tribunale</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h5>Nell’elegante, elitario mondo dell’arte ci sono più litigi, denunce, processi e quindi sentenze di quante ne immaginiamo. Il libro&nbsp;<em>L’opera d’arte in tribunale</em>&nbsp;di queste sentenze ne raccoglie parecchie, cercando di mettere ordine in una materia in cui sembra succedere di tutto</h5>L’arte contemporanea è divertente ma complicata, anzi è divertente perché è complicata, sembra che non ci siano regole, come fosse un grande gioco perfettamente libero se non arbitrario. Ovviamente non è così, ci sono precisi motivi per cui le cose sono come sono. Ma guardare a quello che succede nel presente, analizzare il tempo che viviamo è difficoltoso perché non sempre si riesce a mettere ciò che accade nella giusta prospettiva. Questa mancanza distacco genera confusione, a volte veri e propri paradossi che innescano conflitti e quindi litigi, contenziosi, denunce, querele, processi. E alla fine dei processi ci sono le “sentenze”. Nell’elegante, elitario, mondo dell’arte ci sono più litigi, denunce, processi e quindi sentenze di quante ne immaginiamo.Il libro&nbsp;<a href="https://www.hoepli.it/libro/l-opera-d-arte-in-tribunale/9788874903757.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>L’opera d’arte in tribunale</em></a>&nbsp;di queste sentenze ne raccoglie parecchie. Curato da&nbsp;<strong>Alessandra Donati</strong>, Professore di Diritto Privato Comparato all’Università Milano-Bicocca e avvocato esperto di diritto dell’arte in ADVANT-Nctm, e<a href="https://artslife.com/author/novello-furin/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>&nbsp;Novelio Furin</strong></a>, avvocato penalista esperto in diritto penale d’impresa, il ponderoso volume (430 pagine per i tipi di&nbsp;<a href="http://www.postmediabooks.it/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Postmedia books</a>, 29 euro) cerca di mettere ordine in una materia in cui sembra succedere di tutto. Questa materia è il “Mercato dell’Arte”, cioè il luogo in cui si negozia il “valore” di un oggetto d’arte – valore inteso in senso sia estetico sia economico.Il libro indica con precisione tutti i passaggi in cui una faccenda apparentemente semplice come creare o vendere o comprare un’opera d’arte può trasformarsi in un problema: si inizia con “La tutela dell’opera d’arte”; si passa allo spinosissimo problema dei “Diritti d’autore dell’opera d’arte”; quindi al mercato con “La circolazione dell’arte contemporanea”; per chiudere con un essenziale capitolo dedicato ad “Arte e Fisco”.L’opera d’arte in tribunale comprende saggi, oltre che dei curatori, di&nbsp;<strong>Diana Cerini, Carlo Dianese, Valentina Franchin, Federica Gattillo, Edoardo Mombelli, Francesca Maria Montanari, Eliana Romanelli, Anna Pirri Valentini</strong>. Donati e Furin precisano nell’introduzione: «l’intento di mettere in evidenza i casi nei quali l’opera d’arte entra nelle aule dei Tribunali muove dalla valutazione della varietà della tipologia di incontri tra il diritto e l’opera d’arte e della differente valenza e significato che assume da paese a paese: il diritto dell’arte è un complesso intreccio di convenzioni internazionali, regolamenti e direttive comunitari, leggi nazionali, soft law e consuetudini commerciali».La prima cosa che viene da notare quando si ha tra le mani&nbsp;<em>L’opera d’arte in tribunale</em>&nbsp;è il linguaggio, molto diverso da quello a cui siamo abituati quando leggiamo d’arte, è un linguaggio preciso, il cui scopo è circoscrivere un oggetto specifico, senza allusioni, metafore, ellissi, divagazioni – com’è invece quello di molta critica –, con un lessico tecnico e inequivocabilmente forense.Tutto questo rende la lettura decisamente divertente, si incontrano tante storie consuete (perlomeno per chi frequenta un po’ la stampa del settore: appropriazioni, contraffazioni, plagi, illecite esportazioni) ma come raccontate da un altro pianeta. È un libro molto specialistico che sembra rivolgersi a un pubblico altrettanto specialistico ma, paradossalmente, è una lettura perfetta proprio per chi si interessa d’arte e di legge non sa nulla, perché può osservare, forse per la prima volta in modo così organico e con uno sguardo tanto limpido e disincantato, un mondo che è invece sembra sempre avvolto da una nebbia glamour che ne confonde i contorni, celandone i limiti e le contraddizioni.Oltre a mettere un punto più o meno definitivo su un fatto specifico, le sentenze emanate nei tribunali distillano anche una specie di sentire comune e fotografano gli stessi problemi che tormentano (si fa per dire) gli abituali frequentatori delle mostre di arte contemporanea: come è fatta un’opera d’arte? chi è un artista? chi stabilisce chi è un artista? cosa significa creare? nell’epoca della riproducibilità tecnica, è possibile essere originali? cos’è il plagio? come si stabilisce il diritto d’autore e l’autore ha dei diritti? cosa fa davvero un artista e perché guadagna così tanto o così poco? e, in fin dei conti, cosa diavolo è l’arte? Nei casi raccolti da Donati e Furin questi nodi vengono al pettine: è una radiografia dei fenomeni del presente, un ritratto realistico di quello che si agita sotto il luccicare dello starsystem della cultura artistica.Il libro consente di leggere la storia dell’arte del Novecento da una prospettiva inedita, i temi, sebbene in controluce, ci sono tutti e, soprattutto per quello che riguarda il mercato dell’arte contemporanea, la lettura evidenzia il fatto davvero peculiare dell’arte del nostro secolo, cioè la costante indecidibilità dello statuto di opera, di autore, di proprietà. La fluttuazione dello statuto di opera porta con sé anche una fluttuazione della sua definizione in sede giudiziaria, oltre che critica, per cui lo stesso problema può avere a volte soluzioni diverse – ne sa qualcosa il “povero” Jeff Koons che un giorno è un artista innovativo e il giorno dopo uno scaltro scopiazzatore.Nelle sentenze si parla soprattutto di soldi, ed è un bene, perché gratta la crosta di placido idealismo ancora attaccata al mondo dell’arte. L’arte, come ogni altra merce, può vivere e prosperare solo dentro a una economia di mercato e subisce tutte le torsioni di ogni altra merce – speculazioni, concorrenza, frodi, ma anche innovazioni, scoperte, poesia ecc. Uno dei fondamenti di un’economia di mercato è la “proprietà”: la proprietà congela, per così dire, un oggetto e lo lega direttamente a un soggetto, ciò vale anche per la proprietà intellettuale che costringe un’idea dentro al recinto preciso di una biografia. Nell’industria, stabilire la proprietà di un brevetto è abbastanza facile, in arte e nella cultura in genere, quest’idea statica di proprietà si scontra con il funzionamento del sistema culturale stesso che è fatto invece di movimento, di circolazione e scambio o, detto altrimenti, “libertà”.L’opera d’arte in tribunale mostra plasticamente il conflitto tra la necessità di libertà di movimento delle idee culturali, pena l’asfissia, e la difesa a volte ottusa più spesso avida della proprietà intellettuale o di ciò che si ritiene essere la proprietà intellettuale. È il libro che mancava nella letteratura dedicata all’arte contemporanea, colma una lacuna offrendo molti spunti di riflessione e, oltre a questo, è un bel libro.&nbsp;<a href="https://artslife.com/2023/12/13/opera-arte-in-tribunale-libro/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da ArtsLife</a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 18 Dec 2023 03:32:58 +0100</pubDate>
                        <title>Concordato preventivo in continuità aziendale – cram down fiscale ex art. 88 CCII</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/concordato-preventivo-in-continuita-aziendale-cram-down-fiscale-ex-art-88-ccii</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>TRIBUNALE DI LUCCA </strong><strong>SEZIONE CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA</strong>REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>&nbsp;Il Tribunale di Lucca, composto dai Signori Magistrali:- dott. Giulio Lino Maria Giuntoli, Presidente- dott. Giacomo Lucente, Giudice- dott. Carmine Capozzi, Giudice relatoresciogliendo la riserva formulata all'odierna udienza,ha pronunciato la seguente sentenza:<p style="text-align: center;"><a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2023/12/05.-Trib.-Lucca-18.07.2023.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per la sentenza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 15 Dec 2023 05:30:53 +0100</pubDate>
                        <title>Nomine e lateral (14 Dicembre 2023)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nomine-e-lateral-14-dicembre-2023</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<h4 class="article-subtitle"><em>Giro di nomine per Trotter. Nuovi partner anche per ADVANT Nctm, Dla Piper, Amtf e Ontier.</em></h4><div class="article-content"><div class="socials-text noprint"><div class="article-content tiempos"><p><strong>Quattro nuovi Equity Partner per Trotter</strong>Trotter ha comunicato la nomina di quattro nuovi equity partner. Con la nomina a equity partner di Daniele Fossati, Marco Franchi, Stefano Cernuschi e Roberto Todisco (in foto, da sinistra verso destra), lo studio conferma la crescita per linee interne. Con l’ampliata compagine dei soci, lo studio si rafforza per affrontare le nuove sfide che riguarderanno l’attività professionale nei prossimi anni con rinnovato entusiasmo, un ampio mix di competenze e di professionalità e una costante crescita del numero dei professionisti e dei servizi prestati.Leggi&nbsp;<a href="https://www.toplegal.it/prima-pagina/articolo/2023/12/13/38485/quattro-nuovi-equity-partner-per-trotter" target="_blank" rel="noreferrer">qui</a>&nbsp;la news.&nbsp;<strong>Cacciapuoti partner di ADVANT Nctm</strong>ADVANT Nctm ha annunciato l’ingresso in qualità di partner di Emidio Cacciapuoti. Il professionista proviene da McDermott Will &amp; Emery e vanta esperienza nella strutturazione e costruzione di fondi d’investimento alternativi, schemi di carried interest e accordi d’investimento. La sua esperienza riguarda altresì la consulenza in materia di fiscalità internazionale e finanziaria. Contattato da TopLegal, lo studio ha precisato che il partner parteciperà dell'equity.Leggi&nbsp;<a href="https://www.toplegal.it/prima-pagina/articolo/2023/12/07/38474/cacciapuoti-partner-di-advant-nctm" target="_blank" rel="noreferrer">qui</a>&nbsp;la news.<strong>Dla Piper: Anna Saraceno nuova partner</strong>Dla Piper ha rafforzato il dipartimento corporate con l’arrivo di una nuova partner, Anna Saraceno proveniente da Pavia e Ansaldo. L’ingresso di Anna Saraceno, che farà capo alla sede di Milano dello studio, si pone l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la practice Corporate dello studio, e in particolare il private equity, settore in cui Saraceno è fortemente specializzata, in ambito nazionale e internazionale.Leggi&nbsp;<a href="https://www.toplegal.it/prima-pagina/articolo/2023/12/11/38480/dla-piper-anna-saraceno-nuova-partner" target="_blank" rel="noreferrer">qui</a>&nbsp;la news.<strong>Gli altri spostamenti e promozioni al 14 Dicembre 2023</strong><strong>Gianni &amp; Origoni: Colomba nuova counsel</strong>Gianni &amp; Origoni ha annunciato l’ingresso di Claudia Colomba, professionista esperta in materia di diritto regolamentare finanziario, che si unisce in qualità di counsel al dipartimento mercati finanziari. Colomba proviene dal team financial institutions di Hogan Lovells, presso il quale ha maturato una esperienza di oltre 15 anni, assistendo istituzioni finanziarie internazionali con riferimento ai profili regolamentari connessi alla prestazione in Italia di servizi di investimento, bancari, assicurativi e di pagamento, nonché in materia di gestione collettiva del risparmio.<strong>Leda Di Pietro partner di Amtf</strong>Amtf ha annunciato la nomina di Leda Di Pietro a partner dello studio. Di Pietro, approdata in Amtf nel 2016, ha maturato negli anni una expertise nel campo delle infrastrutture di rete e nel settore media in generale, assistendo, con il suo team, i clienti sia in ambito stragiudiziale che giudiziale. È attiva all’interno del dipartimento di diritto commerciale dal 2017.<strong>Alonzo Committeri e Spiniello si alleano</strong>Alonzo Committeri e lo studio Spiniello hanno annunciato la creazione di una alleanza strategica con l'obiettivo di creare una nuova realtà dedicata al fiscale nel mercato italiano. Il proposito dei due studi, che in questa prima fase manterranno però identità separate, è di unirsi in un'alleanza che proietterà sul mercato un player con capacità e competenze diversificate, forte di un team che complessivamente raccoglierà sotto le due insegne oltre 30 professionisti.<strong>Ontier: Avanzi nuova partner Ip</strong>Il dipartimento di proprietà intellettuale, entertainment e innovation technology di Ontier cresce con l’ingresso della salary partner Annalaura Avanzi. Annalaura Avanzi, proveniente da Quiriconi, vanta una notevole esperienza nel diritto della proprietà intellettuale e delle nuove tecnologie, in particolare per quanto riguarda la tutela e la valorizzazione del diritto d'autore e dell'arte in ambito digitale. Fornisce inoltre consulenza nei settori dello spettacolo, della musica, della pubblicità, della fotografia, delle arti visive, del design e dell'editoria.<strong>FlowLex lancia un focus team dedicato a Sgr e fondi</strong>FlowLex ha creato un focus team finalizzato a fornire assistenza all’attività ordinaria e quotidiana di Sgr e fondi di Investimento. Il team è coordinato dai co-managing partner Alessandro Testa e Alessandro Guarino.<strong>Pirola Pennuto Zei: Proietto counsel per il litigation</strong>Pirola Pennuto Zei ha annunciato l’ingresso di Francesca Proietto nel dipartimento di contenzioso e arbitrati con la qualifica di counsel. Proietto, proveniente da Orrick Herrington &amp; Sutcliffe, ha maturato un’esperienza ultraventennale in materia di diritto societario, commerciale, civile e corporate governance, con focus nell’ambito di contenziosi innanzi alla Corte di Cassazione e ad altre giurisdizioni superiori e di arbitrati complessi, oltre ad aver ricoperto il ruolo di arbitro in numerosi procedimenti presso la Camera Arbitrale di Milano.<strong>Daniela Barela counsel di A&amp;A</strong>A&amp;A ha annunciato la promozione di Daniela Barela a counsel per la practice di lavoro e previdenza sociale.</p></div></div></div><p>&nbsp;<a href="https://www.toplegal.it/prima-pagina/articolo/2023/12/14/38489/nomine-e-lateral-14-dicembre-2023" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Top Legal</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 11 Dec 2023 05:09:47 +0100</pubDate>
                        <title>Gli (in)utili prospetti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/gli-inutili-prospetti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il documento obbligatorio da preparare per l'ipo è arrivato a toccare le mille pagine ed è diventato illeggibile. Eppure redigerlo può costare fino a un milione. E così lo si sta riformando per ridargli un senso.</em>[...]&nbsp;&nbsp;A partire dalla scorsa primavera però qualcosa sta iniziando a cambiare in scia al Listing Act dell’Unione Europea, a cui ha la-vorato anche Lukas Plattner, partner di ADVANT Nctm e membro del Comitato scientifico Asso-Next. «Consob ha fatto un gran la-voro negli ultimi due anni», sostiene, «intanto ha modificato il proprio regolamento emittenti rendendolo più conforme alle nor-me europee, prevedendo il pro-spetto in inglese che già alcuni hanno sfruttato e introducendo un procedimento più snello con&nbsp;un risparmio anche di 2-3 setti-mane» [...]<em>L'articolo integrale sul numero di Milano Finanza del 9 dicembre 2023</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 11 Dec 2023 03:20:53 +0100</pubDate>
                        <title>Concordato liquidatorio semplificato – misure protettive</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/concordato-liquidatorio-semplificato-misure-protettive</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: center;"><strong>TRIBUNALE DI TRIESTE</strong><strong>SEZIONE CIVILE</strong></p>Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:dott. Arturo Picciotto - Presidentedott. Daniele Venier - Giudice rel.dott.ssa Monica Pacilio - Giudiceha pronunciato il seguente<p style="text-align: center;"><strong>DECRETO</strong></p>letto il ricorso ex art. 25 sexies CCII depositato in data 10/8/2023 da ***&nbsp;, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata&nbsp;e difesa dagli avvocati *** e ***&nbsp;del Foro di Trieste,&nbsp;ai fini dell'omologa del concordato semplificato per cessione dei beni, unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'art. 39 CCIIpremesso che, nell'ipotesi in cui l'esperto, nominato nell'ambito del procedimento di composizione negoziata, dichiari, nella relazione finale, &lt;&lt;che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, lettera b) non sono praticabili&gt;&gt;, è consentito all'imprenditore, ai sensi dell'art. 25 sexies CCII, di &lt;&lt;presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 39&gt;&gt;;rilevato:- che sussiste la competenza di questo Tribunale, avendo la società istante sede in Trieste;- che il ricorso è stato presentato tempestivamente, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 17, co. 8 CCII della relazione finale redatta dall'esperto e inviata a ***-&nbsp;che il ricorso è stato pubblicato nel registro delle lillprese e comunicato al Pubblico Ministero;-&nbsp;che la ricorrente ha allegato al ricorso la documentazione di cui all'art. 3 9 CCII, e che risulta depositata, e prodotta in copia dalla ric01Tente (ali. 11), la relazione finale dell'esperto,-&nbsp;che è stato acquisito, ai sensi del comma 3 dell'art. 25 sexies CCII, il parere dell'esperto in ordine ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte;considerato che risulta adeguatamente e ampiamente motivata l'attestazione dell'esperto relativa allo svolgimento delle trattative -, rimaste senza esito positivo - secondo correttezza e buona fede, avendo *** evidenziato come ***&nbsp;tbbia "esposto ai creditori tutti gli elementi necessari per una loro consapevole determinazione rispetto all'alternativa liquidatoria" (pag. 19 della relazione), proponendo, "in maniera sufficientemente chiara e tangibile" (pag. 18), w1a strategia di risanamento fondata sull'affitto dell'azienda, la proposta irrevocabile di acquisto della stessa, la cessione del magazzino, la riscossione dei crediti, l'apporto di finanza esterna e l'accollo delle spese prededucibili da parte di soggetto terzo, e la cui attuabilità appariva prospettabile in quanto documentata dalle relative proposte di acquisto e assunzione degli obblighi finanziari;osservato che ***&nbsp;ha pure dato atto della non perseguibilità delle soluzioni di risanamento individuate dall'art. 23, co 1 e co. 2 lett. b) CCII;rilevato che il piano di liquidazione di ***&nbsp;prevede che l'attivo, pari a complessivi Euro *** sia ricavato:- dalla cessione dell'azienda e del magazzino (residuo da incassare: ***)-&nbsp;dalla liquidità ottenuta a fronte dell'incasso di crediti commerciali: *** (doc. 28)- dal prezzo di ***&nbsp;che la controllante *** si è impegnata, con proposta&nbsp;irrevocabile dd. 8.8.2023, condizionata all'omologa definitiva, (doc. 29), a versare per l'acquisto del credito litigioso dell'ammontare di *** per il quale pende causa innanzi al Tribunale ***&nbsp;in cui le controparti ***, e *** hanno proposto domande riconvenzionali per *** e ***rilevato:- che la proposta prevede la formazione delle seguenti 11 classi (v. pagg. 17-18 del ricorso):"1) prededucibili (compensi Esperto, Ausiliario-Liquidatore e difensore per la presentazione della domanda di concordato, quest'ultimo nei limiti del 75%, come statuito dall'art. 6, co. 1, lett. c) del CCII);2)&nbsp;avoratori subordinati, privilegiati ex art. 2751 bis n° 1 del e.e.,·3) professionisti per l'assistenza prestata nella presentazione della domanda di concordato&nbsp;per il compenso residuo pattuito del 25% assistito dal privilegio di cui al! 'art. 2751 bis n° 2 del e.e.;4)&nbsp;professionisti che godono del privilegio di cui ali' art. 2751 bis n° 2 del e.e.5) imprese artigiane che godono del privilegio di cui ali' art. 2751 bis n° 5 del e.e.,·6) Medio Credito Centrale che gode del privilegio generale ex artt. 2, comma 100, lett. a) l.&nbsp;662/1996 e 8 bis d.l. 24.1.2015 n° 3 (conv. in l. 24.3.2015 n° 33) che "prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2 7 51 bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. ";7) gli enti previdenziali, privilegio ex artt. 2753-2778 n° 1 e.e.,8) l'Agenzia delle Entrate, privilegio ex artt. 2752 e 2778 n.o 18 e.e.,·9) i fornitori, creditori chirografari;10) MPS per la quota di credito non coperta da garanzia pubblica, chirografo,· 11) MCC per la parte di potenziale credito in via di regresso non soddisfatta con l'attivo&nbsp;disponibile e quindi degradata a chirografo";- che è prevista la soddisfazione integrale dei crediti delle classi 1, 2, 3, 4 e 5 con l'impegno di attivo per Euro ***- che le residue risorse, pari a Euro ***&nbsp;verranno destinate al soddisfacimento parziale del credito vantato da *** per la parte coperta dalla garanzia pubblica di ***&nbsp;( classe 6), la quale, una volta escussa la garanzia da parte di ***&nbsp;si surrogherà nella sua posizione creditoria per gli importi conispondenti, essendo titolare di credito assistito dal privilegio generale ex artt. 2, comma 100, lett. a) 1. 662/1996 e 8 bis d.l. 24.1.2015 n° 3 (conv. in l. 24.3.2015 n° 33);-&nbsp;che è previsto che i soci ***, tramite una società terza *** v. doc. 58),&nbsp;mettano a disposizione, quale finanza esterna, la somma di Euro ***&nbsp;al fine di sostenere il residuo debito della società nei confronti dei creditori privilegiati di cui alle classi 6 e 7, e dei creditori chirografari 8, 9 e 1 O;-&nbsp;che *** (classe 11), per la parte di potenziale credito in via di regresso non soddisfatta con l'attivo disponibile è degradata a chirografo e soddisfatta nella stessa misura *** prevista per le classi 9 e 10;-&nbsp;che sono altresì previsti accantonamenti, pari a complessivi *** ed ***&nbsp;con riferimento a crediti di terzi contestati dalla ricorrente e al credito postergato ( e privilegiato ex art. 2751 bis n. 2 e.e.) *** socio di ***&nbsp;osservato che l'espeto ha evidenziato, nel proprio parere sui presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, che "l'alternativa liquidatoria non garantirebbe con sufficiente grado di certezza esiti migliorativi rispetto alla proposta concordataria", tenuto conto, quanto alla seconda, dell'apporto di finanza esterna, dell'acquisto del credito litigioso da parte della controllante, della diminuzione del passivo concorsuale a seguito della rinuncia all'azione&nbsp;di surroga e regresso di quest'ultima, e del risparmio di costi di procedura, e ha&nbsp;ritenuto la congruità delle garanzie offerte in relazione alla cessione dei crediti litigiosi ed all'apporto di finanza esterna, alla luce dell'ampia patrimonializzazione di *** e&nbsp;della solida capacità patrimoniale dei soci di ***, società che è nella attuale disponibilità di liquidità per ***rilevato quindi che sussistono i presupposti di cui ali' art. 25 sexies, co. 1, 2 e 3 per l'avvio del procedimento di omologazione;osservato, infine, che la ricorrente ha richiesto la conferma delle misure protettive e cautelari di cui all'art. 54, co. 2 CCII; rilevato che, nonostante l'at. 54 CCII ( che prevede il potere del Tribunale di emettere misure r cautelari e protettive nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione di accordi di ristrutturazione e del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) non sia richiamato dall'art. 25 sexies CCII, deve ritenersi - in adesione alla prevalente giurisprudenza - che tali misure siano applicabili anche al concordato semplificato, trattandosi di misure connaturate e funzionali ai procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza; rilevato che è stato al riguardo evidenziato (v., ad es., Trib. Milano, decr. 16.9.2022) che:a)&nbsp;il concordato semplificato risulta incluso nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, come definiti nell'art. 2, lettera m-bis) CCI... e in particolare tra "le misure, gli accordi e le procedure volti (...) alla liquidazione del patrimonio, o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi;b)&nbsp;l'art. 40, co. 1, CCI stabilisce che il procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza si svolge con le modalità previste nella Sezione Il che contiene la disciplina del procedimento unitario e l'art. 54, co 2, CCii si applica alle richieste contenute nella domanda ex art. 40 CCI,·c) la procedura di concordato semplificato risulta espressamente richiamata dall'ultimo comma dell'art. 40 CCI, laddove si legge che il termine di cui al primo periodo non si applica se la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e della insolvenza è proposta all'esito della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 17, comma 8, riferendosi la fattispecie -all'evidenza -al concordato semplificato,·d) il legislatore nello stabilire il termine di dodici mesi quale durata massima per le misure protettive "impone di far salva la possibilità di chiedere ulteriori misure protettive ai sensi dell'art. 54 nel caso di accesso a una procedura concorsuale aperta dopo le trattative" (cfr. relazione illustrativa allo schema di d.lgs. 17.6.2022 n. 83);e) il concordato semplificato è senza dubbio una procedura concorsuale in quanto caratterizzata da specifica regolamentazione della distribuzione delle risorse ai creditori"; considerato quindi che vanno confermate le misure protettive erga omnes richieste ex art. 54, co. 2 CCII, per la durata di quattro mesi, e con decorrenza dal giorno di pubblicazione del ricorso ex art. 25 sexies CCII nel Registro delle Imprese;<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>visti gli artt. 25 sexies, 54 CCII<p style="text-align: center;"><strong>CONFERMA</strong></p>le misure protettive nei confronti di tutti i creditori indicati nell'elenco dei creditori, stabilendo che dal giorno della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e per i quattro mesi successivi i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della debitrice o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa; che dalla stessa data le prescrizioni rimangono spese e le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata<p style="text-align: center;"><strong>NOMINA</strong></p>ausiliario ai sensi dell'art. 68 c.p.c. il *** , con studio in Trieste, assegnandogli termine di giorni 30, decorrente dalla comunicazione del presente decreto, per il deposito del parere di cui al comma 4 dell'art. 25 sexies CCII, e autorizzandolo all'accesso telematico<p style="text-align: center;"><strong>ORDINA</strong></p>che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale e al parere dell'esperto, sia comunicata a cura della debitrice, entro il 7.12.2023, ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, ove possibile a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione<p style="text-align: center;"><strong>FISSA</strong></p>l'udienza per l'omologazione al <strong>23.1.2024</strong>, <strong>ore 9.30</strong>, innanzi al dott. D. Venier (stanza 89, piano terra) mandando alla ricorrente di depositare entro il 16.1.2024 nota ricognitiva dello stato delle notifiche<p style="text-align: center;"><strong>AVVISA</strong></p>i creditori e qualsiasi interessato che possono proporre opposizione all'omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza fissata.<strong>Si comunichi alla ricorrente</strong>.Trieste, 08/09/2023<em>Il Giudice est.</em>dott. Daniele Venier<em>Il Presidente</em>dott. Arturo Picciotto]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 06 Dec 2023 03:15:06 +0100</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm consolida la proposta di servizi della Practice Private Equity con Emidio Cacciapuoti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-consolida-la-proposta-di-servizi-della-practice-private-equity-con-emidio-cacciapuoti</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Lo studio ADVANT Nctm è lieto di annunciare l’ingresso in qualità di Partner di&nbsp;<strong>Emidio Cacciapuoti.</strong></p><p>Emidio proviene dallo Studio Legale McDermott Will &amp; Emery e vanta una significativa esperienza&nbsp;nella strutturazione e costruzione di fondi d’investimento alternativi, schemi di&nbsp;<i>carried interest</i>&nbsp;e accordi d’investimento. La sua esperienza riguarda altresì la consulenza&nbsp;in materia di fiscalità internazionale&nbsp;e finanziaria.</p><p>Nell'ultimo decennio Emidio ha assistito principalmente&nbsp;società di gestione del risparmio e investitori istituzionali italiani e internazionali. Con il suo team, fornisce un supporto altamente specializzato che copre sia gli aspetti di natura regolamentare che fiscale nel settore degli investimenti alternativi di private equity, private debt, venture capital e immobiliare.</p><p>L’ingresso di Emidio Cacciapuoti, insieme ai Counsel <strong>Giorgio Bobba</strong>, avvocato specializzato in materia regolamentare, e <strong>Davide Massiglia</strong>, con pluriennale esperienza in materia di fiscalità internazionale e finanziaria, va a rafforzare ulteriormente l’offerta dei dipartimenti M&amp;A e tributario dello Studio.</p><p>Con questo nuovo ingresso ADVANT Nctm conta oggi 70 soci.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 05 Dec 2023 10:34:47 +0100</pubDate>
                        <title>Il CGA chiarisce: per autorizzazioni ex art. 12 D. Lgs. n. 387/2003 inizio lavori entro 3 anni dal rilascio del titolo e proroga (ipso iure) di 2 anni per inizio e ultimazione dei lavori per titoli rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2023</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-cga-chiarisce-per-autorizzazioni-ex-art-12-d-lgs-n-387-2003-inizio-lavori-entro-3-anni-dal-rilascio-del-titolo-e-proroga-ipso-iure-di-2-anni-per-inizio-e-ultimazione-dei-lavori-per-titoli-ri</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con il parere consultivo n. 464/2023, reso all’esito dell’Adunanza di Sezione del 21 novembre 2023, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGA), su richiesta dell’Assessorato regionale all’energia, si è pronunciato su una serie di quesiti alla luce delle recenti novelle, aventi ad oggetto le due seguenti questioni:</p><p>(i) applicabilità del termine triennale per l’avvio dei lavori ex art. 15, c. 2, del d.P.R. n. 380/2001 (come modificato dall’art. 7-bis D.L. n. 50/2022) anche alle autorizzazioni uniche ex art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003;</p><p>(ii) applicabilità, anche alle autorizzazioni uniche ex art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, della proroga di due anni ex art. 10-septies del D.L. n. 21/2022 del termine di inizio e fine dei lavori per i titoli abilitativi rilasciati o formatisi entro il 31 dicembre 2023.</p><p>Con riferimento al primo punto, il CGA ha chiarito che la disposizione dell’art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, ancorché inserita nell’ambito dell’art. 15 del d.P.R. n. 380/2001, si riferisce altresì ai titoli previsti dall’art. 12 del D. Lgs. n.387/2003, “non potendo sussistere dubbio che la stessa riguardi le autorizzazioni (o, allo stesso modo, i titoli abilitativi) per la realizzazione e l’esercizio di IAFR” e non potendo accogliersi la tesi sostenuta dall’Amministrazione regionale secondo cui, essendo la materia urbanistica di competenza esclusiva della Regione, le disposizioni del d.P.R. n. 380/2001, se novellate, dovrebbero essere recepite con apposita norma dal legislatore regionale.</p><p>Infatti, i giudici amministrativi, aderendo al precedente del TAR Marche (Sent. n. 110/2023 del 20 febbraio 2023), hanno chiarito che l’art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, seppur ha modificato il d.P.R. n. 380/2001 all’art. 15, comma 2, laddove ha previsto che: “per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il termine per l’inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo”, deve applicarsi senza dubbio ipso iure anche all’autorizzazione unica e non solamente al permesso di costruire.</p><p>Con riferimento al secondo punto ovverosia alla proroga di due anni ex art. 10-septies del D.L. n. 21/2022 del termine di inizio e fine dei lavori per i titoli abilitativi rilasciati o formatisi entro il 31 dicembre 2023, i giudici del CGA hanno ritenuto applicabile ispo iure il differimento del termine di avvio e ultimazione dei lavori di 2 anni anche alle autorizzazioni uniche ex art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 nonché “ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate”.</p><p>Anche in questo caso, il Collegio, aderendo alla sentenza n.110/2023 resa dal TAR Marche, ha precisato che l’art. 10-septies, sebbene riguardi testualmente solo i titoli edilizi veri e propri, tenuto conto delle circostanze che avevano indotto il legislatore ad intervenire (difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi), investe anche altri settori, fra cui la costruzione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.</p><p>In tal caso, al fine di beneficiare della proroga ex lege, è necessario che l’operatore presenti un’apposita comunicazione di volersi avvalere di tale proroga.</p><p>In definitiva, seppur l’attività consultiva resa dal CGA non è destinata a supportare le scelte dell’Amministrazione regionale, tenuto conto che un tale compito spetta istituzionalmente all’Avvocatura di Stato, si ritiene che il chiarimento fornito dal CGA rappresenti un importante&nbsp;segnale per gli operatori titolari di autorizzazioni rilasciate prima del 31 dicembre 2023, i quali potranno presentare al Dipartimento regionale dell’energia una comunicazione chiedendo di avvalersi della proroga di 2 anni prevista dall’art 10-septies del D.L. n. 21/2022, senza che sia necessaria una previa istruttoria con conseguente rilascio di un provvedimento discrezionale da parte dell’Amministrazione.</p><p><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare </i><a href="mailto:giovanni.deluca@advant-nctm.com"><i>Giovanni Battista De Luca</i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Biometano</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 04 Dec 2023 04:29:17 +0100</pubDate>
                        <title>Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione – Pagamento integrale di una classe di creditori</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/piano-di-ristrutturazione-soggetto-a-omologazione-pagamento-integrale-di-una-classe-di-creditori</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: center;"><strong>Tribunale Ordinario di Modena </strong><strong>Sezione terza civile e procedure concorsuali</strong></p><p style="text-align: center;">IL TRIBUNALE</p>Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:Dott.ssa Emilia Salvatore - PresidenteDott. Carlo Bianconi - Giudice rel.Dott.ssa Camilla Ovi - Giudicenel&nbsp;<strong>procedimento unitario&nbsp;</strong>n. r.g.&nbsp;<strong>69-2/2022&nbsp;</strong>promosso da:s.r.l. (codice fiscale e partita IVA *** PEC: ***), con sede in ***vista l'istanza ex art. 40 e 64-bis CCII avanzata dalla ricorrente, volta alla omologa di un piano di ristrutturazione (d'ora in poi PRO) contenente istanza ex art. 55 CCII volta alla proroga delle misure protettive in essere;letto il parere del Commissario giudiziale;osserva quanto segue.<p style="text-align: center;">***</p>La ricorrente, in esito al periodo concesso con decreto 22.5.2023, ex art. 44 CCII, depositava proposta, piano e attestazione di PRO.Il collegio, pur dandosi atto del mancato richiamo, ad opera dell'art. 64-bis CCII, dell'art. 47 c. e 4 CCII, ritenendo iniquo e inopportuno (in primis per i diritti dei creditori) l'eventuale arresto immediato della procedura, con il presente provvedimento intende chiedere alla ricorrente alcuni chiarimenti.In primo luogo, nella ottica della futura eventuale omologazione del PRO, la ricorrente sarà chiamata a integrare il piano con le previsioni di cui all'art. 87 CCII (ed in particolare con quanto previsto dalle lettere F ed I); è infatti chiaro che, seppur nella presente fase lo scrutinio del Tribunale deve incentrarsi sulla "mera ritualità" della proposta, e sulla corretta formazione delle classi (si richiama peraltro quanto stabilito dall'art. 7 comma 2 CCII), intuitive esigenze di tutela degli interlocutori impongono la chiarificazione di tali aspetti, al fine di consentire al Commissario la redazione di una relazione completa ex art. 105 CCII (norma richiamata nel PRO), e ai creditori di determinarsi in ordine al voto da esprimere.In secondo luogo, con riferimento alle quattro classi "non votanti" (ed in particolare le classi 2, 3 e 4, essendo la classe 1 costituita da lavoratori dipendenti già integralmente soddisfatti), la ricorrente dovrà chiarire se l'importo di cui si prevede il pagamento sia o meno comprensivo degli interessi previsti dalla legge (art. 153 CCII, richiamato dall'art. 96 CCII, applicabile al PRO). È infatti chiaro che la mancata previsione del pagamento degli accessori determina il mancato pagamento "integrale", ciò che è ben possibile, ma conduce ad ammettere il voto di tali soggetti.In terzo luogo, con riferimento alla Classe 7, ossia quella che ricomprende unicamente creditori giuridicamente chirografari, la ricorrente sarà chiamata ad approfondire il tema della omogeneità degli interessi economici vantati dai singoli creditori ivi inclusi. Se infatti dal punto di vista giuridico il rango chirografo accomuna tutti i partecipanti alla classe, dal punto di vista degli interessi economici è dato scorgere una almeno astratta disomogeneità tra essi; tale classe, infatti, ricomprende esemplificativamente:<ul> <li>banche che portano crediti non assistiti da garanzia statale;</li> <li>ipotecari la cui prelazione non è opponibile alla massa dei creditori;</li> <li>fornitori non assistiti da privilegi;</li> <li>controparti contrattuali;</li> <li>etc.;</li></ul><p>la ricorrente è quindi chiamata a fornire idonee delucidazioni in ordine alla genuinità della classe così composta (anche avuto riguardo agli importi dei singoli, e al "peso ponderale" dei singoli creditori), ovvero in alternativa ad integrare la proposta con la previsione di ulteriori classi.Ritenuto poi che le ulteriori questioni di dettaglio indicate dal Commissario nel suo parere potranno trovare approfondimento immediato (ove ritenuto), o in sede di "adunanza" dei creditori e successivo eventuale giudizio di omologa.Osservato che la richiesta di proroga delle misure protettive può trovare accoglimento, anche alla luce del parere favorevole del Commissario, e in generale con riguardo alla tutela della massa dei creditori, attesa l'assenza di pregiudizio irreparabile alle parti interessate e il progresso nelle operazioni volte alla ristrutturazione. Opera, d'ora in poi, la "cornice" di cui all'art. 8 CCII, nei cui limiti verranno concesse eventuali ulteriori proroghe.Tutto ciò premesso,</p><p style="text-align: center;">PQM</p>Visto l'art. 64-bis CCII;dispone&nbsp;integrarsi la proposta, il piano e la attestazione con i chiarimenti di cui alla parte motiva, entro il 23.8.2023 ore 12.00;visto l'art. 55, comma 5, CCII;proroga ad ogni effetto di legge le misure protettive disposte con il decreto 22.5.2023 sino al 15.9.2023.<span style="text-decoration: underline;">Manda alla Cancelleria</span> per la comunicazione:<ul> <li>al C.G.</li> <li>a parte ricorrente</li></ul><p>Così deciso in Modena, nella Camera di Consiglio del 26.7.2023</p><p style="text-align: center;">Il Presidente<strong>Dott.ssa Emilia Salvatore</strong></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 29 Nov 2023 02:42:55 +0100</pubDate>
                        <title>DDL Capitali: le novità per le società quotate in mercati regolamentati</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ddl-capitali-le-novita-per-le-societa-quotate-in-mercati-regolamentati</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-le-societa-quotate-in-mercati-regolamentati/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Diritto Bancario</a><em>Il&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2023/11/2023-Plattner-DDL-Capitali-quotate.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">presente contributo</a>&nbsp;si sofferma sulle&nbsp;<strong>novità del DDL Capitali</strong>&nbsp;in corso di&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/il-testo-del-ddl-capitali-approvato-dal-senato/" target="_blank" rel="noreferrer">approvazione alla Camera dei Deputati</a>&nbsp;rilevanti per le&nbsp;<strong>società italiane quotate in mercati regolamentati</strong>&nbsp;dell’Unione Europea con particolare riguardo alla&nbsp;<strong>lista consiliare</strong>, al&nbsp;<strong>voto maggiorato</strong>, al&nbsp;<strong>rappresentante comune</strong>&nbsp;ed all’<strong>internal dealing</strong>.</em>l DDL Capitali in corso di approvazione alla Camera dei Deputati (C. 1515) prevede alcune rilevanti novità per le società italiane quotate in mercati regolamentati dell’Unione Europea; e quindi non solo mercati domestici (<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58!vig=" target="_blank" rel="noreferrer">art. 119, TUF</a>) tra cui spiccano l’<strong>art. 12</strong>&nbsp;dedicato alle modalità di presentazione della&nbsp;<strong>lista del consiglio di amministrazione e</strong>&nbsp;il potenziamento de<strong>l voto maggiorato</strong>&nbsp;per le società già quotate (<strong>art. 14</strong>).Quanto alla&nbsp;<strong>nomina degli amministratori</strong>&nbsp;nell’ipotesi in cui il consiglio di amministrazione decida di presentare una propria lista di candidati viene introdotto un&nbsp;<strong>complesso meccanismo in un quadro già molto articolato</strong>&nbsp;(amministratori indipendenti e di minoranza, quota di genere) che non ha eguali nell’Unione Europea e che determina una ulteriore compressione dell’autodisciplina societaria. Tutto ciò&nbsp;<strong>potrebbe contribuire ad alimentare la continua fuga di emittenti</strong>&nbsp;verso ordinamenti allineati con le prassi internazionali ove la presentazione della lista consiliare è più che ben accetta e non soggetta a limiti così stringenti come quelli delineati nel DDL Capitali. Si tratta, in buona sostanza, di un intervento che potrebbe avere un impatto negativo sulla competitività del quadro normativo domestico rispetto a soluzioni più semplici ed elastiche presenti in altri ordinamenti europei.Il DDL Capitali nel nuovo art. 147-<em>ter</em>.1 disegna una strada intricata e articolata su diversi livelli. Innanzi tutto, qualora l’organo amministrativo intenda partecipare alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione la lista deve essere approvata con un&nbsp;<strong>quorum rafforzato pari ad almeno i due terzi</strong>, il che, in divenire, potrà dare un diritto di veto alla minoranza che raccoglie almeno il 20% dei voti tenuto conto dei criteri premiali di assegnazione dei seggi in sede di votazione (v.&nbsp;<em>infra</em>).Oltre a ciò, per evitare la presentazione di liste corte da parte del consiglio uscente, la lista deve recare un numero di candidati pari al numero dei componenti da eleggere&nbsp;<strong>maggiorato di un terzo</strong>. Tale risultato poteva essere ottenuto altrimenti con l’obbligo di includere un numero di candidati pari o superiore al massimo dei posti disponibili. Così facendo sarà più difficile la formazione della rosa dei candidati tenuto conto che alcuni di essi saranno certamente esclusi in sede di nomina con effetti reputazionali indesiderati che scoraggeranno molti a dare la propria disponibilità a essere inclusi nella lista. Peraltro, nell’esperienza italiana la lista consiliare è lunga nella più parte dei casi, né potrebbe essere diversamente, dovendo la proposta consiliare essere autosufficiente per assicurare una composizione ottimale dell’organo amministrativo anche in assenza di una lista lunga da parte dei soci.È, altresì, previsto un&nbsp;<strong>termine anticipato</strong>&nbsp;per il deposito e pubblicazione della lista consiliare individuato nel&nbsp;<strong>40° giorno precedente la data dell’assemblea</strong>, così da consentire ai soci la valutazione delle proposte con congruo anticipo prima della presentazione di eventuali proprie liste.Quanto al meccanismo di elezione in caso di vittoria della lista consiliare viene introdotto un&nbsp;<strong>complesso sistema di votazione a due fasi: prima delle liste e successivamente individuale</strong>. Tale scelta lascia perplessi in quanto potrebbe essere innovativa quanto al superamento della lista bloccata, ma ciò dovrebbe valere per tutte le liste presentate e non solo per quella del consiglio uscente creando così una inutile disparità di trattamento tra liste. D’altra parte, l’appesantimento procedurale pare difficilmente comprensibile: è come se i soci non si fossero resi conto di aver votato la lista consiliare e debbano ripetere il consenso in via individuale, il che contribuisce a minare la compattezza della lista stessa. In altri termini, crescono le complicazioni e le disarmonie senza concreti benefici.Inoltre, la votazione individuale potrebbe presentare tortuosità di non poco conto visto che alla votazione sui singoli candidati potranno partecipare tutti i soci compresi quelli che a loro volta hanno presentato liste di maggioranza o minoranza, che potrebbero avere comportamenti opportunistici o anche di rappresaglia legati alla delusione di vedere la propria lista sconfitta.L’art. 12 dispone una struttura differenziata di assegnazione dei posti nell’organo amministrativo&nbsp;<strong>se la lista degli azionisti abbia ottenuto più o meno del 20% dei voti</strong>. Nel primo caso (&gt;20%) è riservato alle altre liste (in numero non superiore a 2 per voti raccolti e in proporzione agli stessi), un numero di amministratori proporzionale ai voti ottenuti dalle liste di minoranza, con una soglia di sbarramento del 3%, e, quindi, con un sostanzioso premio, che può comprendere anche l’assorbimento dei voti delle liste che non hanno superato la soglia del 3%. Nel secondo caso (&lt;20%) sarà assegnato un numero di amministratori non inferiore al 20%.Come già accennato, una volta entrato a regime il nuovo sistema&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-le-societa-quotate-in-mercati-regolamentati/#_ftn1" target="_blank" name="_ftnref1" rel="noreferrer">[1]</a>&nbsp;potrebbe portare a una&nbsp;<strong>sovra rappresentazione delle minoranze nei consigli di amministrazione</strong>&nbsp;con rischi di ingovernabilità, in quanto possono esservi situazioni in cui la maggioranza consigliare è rappresentata da un solo amministratore in eccedenza, con evidenti rischi di indesiderati ribaltoni nel corso di durata dell’incarico o addirittura potrebbero presentarsi casi, come osservato da CONSOB in sede di audizione alla Camera, in cui la lista consiliare arrivata prima per numero di voti (con una maggioranza relativa dei consensi) non nomini la maggioranza dei consiglieri.Resta, per contro,&nbsp;<strong>indefinita la ripartizione dei seggi</strong>&nbsp;nell’ipotesi in cui la<strong>&nbsp;lista consiliare non risulti prima per numero di voti</strong>. In tale ipotesi, lo statuto potrà considerarla come una lista di minoranza o escluderla dalle liste in lizza, ma in questo ultimo caso sarà necessario valutare se ciò possa nuocere al buon governo societario, che dovrebbe essere orientato a includere anche le liste consiliari appoggiate da una minoranza spesso anche robusta.Infine, in caso di aggiudicazione della maggioranza dei seggi alla lista del consiglio di amministrazione l’art. 12 dispone che l’eventuale&nbsp;<strong>comitato controlli e rischi</strong>&nbsp;sia presieduto da un amministratore indipendente nominato dalle liste di minoranza dei soci, con una chiara limitazione dell’autonomia del consiglio di amministrazione nell’individuazione dell’amministratore con le competenze più adatte anche rispetto al coordinamento dei lavori.L’art. 14 del DDL Capitali prevede l’integrale&nbsp;<strong>sostituzione</strong>&nbsp;del vigente&nbsp;<strong>art. 127-<em>quinquies</em>&nbsp;del TUF</strong>, che viene novellato con la facoltà per gli emittenti di prevedere in statuto che, oltre all’attuale maggiorazione attuale pari a 2 voti per azione, può essere conseguita dopo minimi 2 anni di possesso ininterrotto, possa essere attribuito 1 voto, per ogni ulteriore periodo di 12 mesi, con&nbsp;<strong>una maggiorazione sino a massimi 10 voti per azione</strong>. Inoltre, viene prevista la possibilità, in caso di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliere, di includere in statuto, ai fini del computo del periodo continuativo di 2 anni, anche il periodo di titolarità ininterrotta maturato nella società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione. In questo caso la minoranza dell’incorporante, nel caso in cui il voto maggiorato non sia previsto nello statuto della stessa incorporante prima dell’operazione, potrebbe subire rilevanti diluizioni, grazie alla conservazione del periodo di possesso continuato pregresso riconosciuto agli azionisti della incorporata (anche non quotata).In caso attribuzione di più di 2 voti dovrà essere attribuito il&nbsp;<strong>diritto di recesso</strong>&nbsp;per gli azionisti che non abbiano concorso alla delibera assembleare di modifica dello statuto (assenti, dissenzienti e astenuti), che potrebbe non rappresentare una valida tutela per le minoranze, in particolare tenuto conto del criterio per la liquidazione (la media ponderata dei prezzi di chiusura dell’ultimo semestre) e della possibilità per il socio di controllo di scegliere in maniera opportunistica il momento in cui assumere la delibera assembleare al fine di godere, ad esempio, di momenti di ribasso del corso dei titoli. Inoltre, bisogna tenere conto della possibilità che al voto potrà partecipare chi ha già maturato il voto maggiorato ordinario e per l’effetto si trova ad avere più dei due terzi del capitale votante. Forse una soluzione alternativa potrebbe essere quella di adottare un meccanismo di&nbsp;<em>whitewash</em>&nbsp;così da rendere necessario l’ottenimento del consenso delle minoranze.La modifica dovrebbe&nbsp;<strong>aiutare a limitare la fuga di emittenti italiani verso giurisdizioni maggiormente permissive</strong>&nbsp;come l’Olanda, divenuto porto di approdo di diverse&nbsp;<em>large cap</em>&nbsp;con conseguente&nbsp;<em>delisting</em>&nbsp;e rilevante perdita di capitalizzazione del mercato domestico.Resta da valutare come&nbsp;<strong>coordinare la disciplina di cui al Listing Package UE</strong>, attualmente in discussione in sede di trilogo UE, che&nbsp;<strong>andrà a disciplinare le azioni di categoria con voto plurimo</strong>&nbsp;(e non le azioni a voto maggiorato) offrendo la facoltà alle società quotande (e non già quotate) su un mercato regolamentato o un mercato di crescita per le PMI, di potenziare il voto con un moltiplicatore sino a 12, ma con strette limitazioni quanto al peso sul capitale sociale e sui voti, ai quorum in sede assembleare e all’esercizio del voto rispetto alle delibere proposte da soci. Sarebbe, infatti, quantomeno curioso avere un quadro normativo frammentato, di difficile comprensione e di maggior favore per le società ammesse alle negoziazioni rispetto a quelle che stanno per entrare sul mercato.L’art. 14 del DDL Capitali dispone l’<strong>esenzione dall’obbligo di OPA</strong>&nbsp;nel caso il superamento della soglia rilevante se la maggiorazione derivi da un’operazione di fusione, trasformazione transfrontaliera o scissione proporzionale ex D. Lgs. 19/2023 e sempre che non si determini una modifica del rapporto di controllo, diretto od indiretto, sulla società risultante da tali operazioni senza applicazione del c.d&nbsp;<em>whitewash</em>&nbsp;così come previsto per le fusioni domestiche, che paiono uscire discriminate dal confronto. Sul punto vale notare che la scissione mediante scorporo di cui all’art. 51, D. Lgs. 19/2023, – con assegnazione di parte del patrimonio della società scissa a una o più beneficiarie, a fronte dell’assegnazione di partecipazioni di queste ultime alla società scissa stessa – anche nei confronti di società beneficiarie preesistenti (v. Consiglio Notarile di Milano, massima n. 209, 16 novembre 2023) potrà anch’essa beneficiare dell’esenzione dall’obbligo di promuovere l’OPA se adottata mediante l’approvazione della relativa delibera da parte delle minoranze (c.d&nbsp;<em>whitewash</em>).L’articolo 11 del DDL Capitali, ove previsto dallo statuto, consente lo&nbsp;<strong>svolgimento dell’assemblea delle società quotate esclusivamente tramite il rappresentante designato</strong>&nbsp;dalla società ai sensi dell’articolo 135-<em>undecies</em>, TUF, al quale possono essere conferite deleghe o sub-deleghe ex art. 135-<em>novies</em>, TUF (v. nuovo articolo 135-<em>undecies</em>.1, TUF). La disposizione rende, permanente quanto previsto dall’art. 106, D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020, la cui efficacia viene prorogata 31 dicembre 2024&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-le-societa-quotate-in-mercati-regolamentati/#_ftn2" target="_blank" name="_ftnref2" rel="noreferrer">[2]</a>, che dà la facoltà alle società quotate di designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante designato previsto dall’articolo 135-<em>undecies</em>, TUF.In tale caso di procedimentalizzazione estrema del procedimento assembleare non è consentita la&nbsp;<strong>presentazione di proposte di deliberazione in assemblea</strong>, ma&nbsp;<strong>coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente proposte di delibera</strong>&nbsp;sulle materie all’ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è consentita dalla legge&nbsp;<strong>entro il 15° giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell’assemblea&nbsp;</strong><a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-le-societa-quotate-in-mercati-regolamentati/#_ftn3" target="_blank" name="_ftnref3" rel="noreferrer">[3]</a>. Le proposte di delibera debbono essere messe a disposizione del pubblico nel sito internet della società entro i 2 giorni successivi alla scadenza del termine.Anche Il&nbsp;<strong>diritto di porre domande</strong>&nbsp;ex art. 127-<em>ter</em>, TUF, dovrà essere esercitato unicamente prima dell’assemblea. La società dovrà fornire almeno 3 giorni prima dell’assemblea le risposte alle domande pervenute.In questo caso lo statuto potrebbe comunque garantire a una maggioranza qualificata il diritto di richiedere, a beneficio di tutti i soci, che l’assemblea di tenga in presenza o tramite la partecipazione con mezzi di telecomunicazione affinché vi possa un confronto collegiale su proposte anche molto distanti con conseguente conta dei voti.Il DDL Capitali&nbsp;<strong>abroga</strong>, infine,&nbsp;<strong>l’art. 114, comma 7, TUF</strong>, che prevede l’obbligo per i soci che detengono azioni almeno il 10% del capitale, nonché per chi controlla l’emittente e per le persone strettamente legate a tali soggetti, di comunicare alla Consob e al pubblico le operazioni effettuate aventi ad oggetto azioni dall’emittente o altri strumenti finanziari a esse collegati. In questo caso si tratta dell’eliminazione di una ipotesi di&nbsp;<em>gold plating&nbsp;</em>rispetto alla disciplina UE in tema di abusi di mercato.&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-le-societa-quotate-in-mercati-regolamentati/#_ftnref1" target="_blank" name="_ftn1" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-le-societa-quotate-in-mercati-regolamentati/#_ftnref1</a>[1] Il comma 3 dell’art. 12 dispone: «<em>Gli emittenti provvedono all’adeguamento degli statuti in maniera da consentire l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo a decorrere dalla prima assemblea convocata per una data successiva al 1° gennaio 2025</em>».[2] Il comma 2 dell’art. 106 consente un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie. In particolare, viene stabilito che, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere che: (a) il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza; (b) l’intervento all’assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione; (c) &nbsp;l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-le-societa-quotate-in-mercati-regolamentati/#_ftnref3" target="_blank" name="_ftn3" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-le-societa-quotate-in-mercati-regolamentati/#_ftnref3</a>[3] La legittimazione alla presentazione individuale di proposte di delibera è subordinata alla ricezione da parte della società della comunicazione prevista dall’articolo 83-sexies (ovvero della comunicazione che attesta la legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto, effettuata dall’intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 27 Nov 2023 09:34:22 +0100</pubDate>
                        <title>Borsa Italiana: modifiche al regolamento del mercato Euronext Growth Milan</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/borsa-italiana-modifiche-al-regolamento-del-mercato-euronext-growth-milan</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In data 17 novembre 2023 Borsa Italiana S.p.A. (“<strong>Borsa Italiana</strong>”)<strong>,</strong> mediante l’avviso n. 43747 (“<strong>Avviso</strong>”) ha comunicato al mercato l’introduzione di alcune rilevanti modifiche al <u>Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan</u>, le quali entreranno in vigore il <strong>4 dicembre</strong>.</p><p>Si riportano di seguito le principali modifiche introdotte che riguardano gli emittenti Euronext Growth Milan (“<strong>Regolamento EGM</strong>”) e le relative Linee Guida, nonché il Regolamento Euronext Growth Advisor (“<strong>Regolamento EGA</strong>”), le quali sono volte a semplificare il quadro regolamentare e ridurri costi e oneri per gli emittenti in linea con l’evoluzione del mercato.</p><p>Le principali modifiche riguardano: (i) la composizione del flottante; (ii) la disciplina del <i>Reverse Take – over, </i>con particolare attenzione alla sospensione dalle negoziazioni<i>; </i>(iii) la verifica dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori, con un sostanziale allineamento alla disciplina prevista per le società quotate sul mercato regolamentato. Con riferimento alle previsioni relative agli amministratori indipendenti occorrerà valutare eventuali modifiche allo statuto sociale.</p><p>1. <strong>Composizione del flottante</strong></p><p>Nel corso delle discussioni con le associazioni di categoria e gli operatori di mercato è stata identificata la necessità di modificare la composizione del flottante minimo richiesto per l'ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan al fine di aprirne la composizione a soggetti diversi da investitori istituzionali.</p><p>L’emendamento prevede che: (i) almeno il 7,5% debba essere sottoscritto da almeno 5 investitori istituzionali (attualmente il 10%); (ii) il restante 2,5% può essere sottoscritto da investitori diversi da investitori istituzionali non correlati o dipendenti della società o del gruppo (<i>cfr</i>. art. 6 Regolamento EGM, parte seconda – Linee Guida).</p><p>2. <strong>Disciplina della sospensione dalle negoziazioni in caso di </strong><i><strong>Reverse Take-over</strong></i></p><p>Le attuali disposizioni prevedono la sospensione delle negoziazioni degli strumenti finanziari in caso di annuncio o fuga di notizie riguardanti un Reverse Take-over (“<strong>RTO</strong>”) concordato o in fase di definizione. Tale sospensione rimane in vigore fino a quando l'emittente non pubblica il documento informativo relativo all'operazione di RTO, accompagnato dalle attestazioni dell'emittente e dell’Euronext Growth Advisor.</p><p>Alcuni operatori hanno evidenziato, da una parte, che la sospensione delle azioni durante le negoziazioni potrebbe scoraggiare gli emittenti quotati sull’Euronext Growth Milan dall'effettuare operazioni di crescita per linee esterne e, dall’altra parte, che l’art. 17, comma 8, Regolamento (UE) N. 596/2014, impone di comunicare tempestivamente al mercato eventuali informazioni privilegiate oggetto di fughe notizie al fine di ristabilire la piena parità informativa. Alla luce di tali considerazioni la previsione attuale viene eliminata&nbsp; con la precisazione che la sospensione delle negoziazioni avverrà solo nel caso in cui il documento informativo (e le relative attestazioni) non sia pubblicato almeno 15 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del RTO<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1"><sup>1</sup></a> (<i>cfr</i> art. 14 Regolamento EGM, parte seconda – Linee Guida).</p><p>3. <strong>Definizione di RTO</strong></p><p>In relazione ai requisiti che costituiscono un RTO, viene eliminato il riferimento alle operazioni che comportano «<i>un cambiamento sostanziale</i> (...) <i>nel consiglio di amministrazione o un cambio nel controllo</i>».</p><p>Borsa Italiana ha ritenuto corretto escludere dalla definizione di RTO un'operazione che, pur non superando gli indici di rilevanza, si contraddistingue unicamente per un significativo cambiamento nel consiglio di amministrazione dell'emittente. Quanto al cambiamento di controllo, se rilevante, potrebbe attivare una disciplina diversa, quale l'obbligo di presentare un'offerta pubblica di acquisto (<i>cfr. </i>Art. 14 Regolamento Emittenti, Parte Prima).</p><p>4. <strong>Attestazioni in caso di RTO</strong></p><p>Le disposizioni attuali prevedono che, in caso di RTO, alcune delle attestazioni dell'emittente e del relativo Euronext Growth Advisor possano essere presentate a Borsa Italiana anche successivamente alla pubblicazione del documento informativo e all'assemblea di approvazione del RTO, ma al più tardi in prossimità della data di efficacia del RTO.</p><p>Le Linee Guida del Regolamento EGM specificano che se l'emittente e/o l'Euronext Growth Advisor si avvalgono di questa facoltà, l'efficacia della delibera dell'assemblea incaricata di esprimersi sull'operazione di RTO sarà subordinata al rilascio delle attestazioni mancanti. È importante sottolineare che, se le stesse attestazioni siano già state rilasciate al momento della pubblicazione del documento informativo, non sarà necessario rilasciarle nuovamente in prossimità della data di efficacia del RTO (<i>cfr</i>. con riferimento alle attestazioni dell’emittente art. 14 relative Linee Guida e Scheda 7 Regolamento EGM; in merito alle attestazioni dell’Euronext Growth Advisor art. 14 e relative Linee Guida Regolamento EGM, nonché Scheda 4 Regolamento EGA).</p><p>5. <strong>Amministratori indipendenti</strong></p><p>Le attuali disposizioni del Regolamento EGM impongono all'emittente Euronext Growth Milan di designare e mantenere almeno un amministratore indipendente, scelto tra i candidati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor.</p><p>Nell’opera di revisione Borsa Italiana ha ritenuto opportuno eliminare questo onere gravante sull’Euronext Growth Advisor nella fase successiva all'ammissione alle negoziazioni, mantenendolo solo al momento dell'ammissione alle negoziazioni.</p><p>Il consiglio di amministrazione dovrà definire, almeno all'inizio del proprio mandato, criteri quantitativi e qualitativi per valutare, su base periodica post-ammissione, la rilevanza di eventuali rapporti, rendendo tali criteri di conoscenza pubblica. Inoltre, gli esiti della verifica dovranno essere comunicati al pubblico attraverso un apposito comunicato (<i>cfr. </i>art. 6-<i>bis </i>Regolamento Emittenti EGM, Parte prima).</p><p><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare </i><a href="mailto:lukas.plattner@advant-nctm.com"><i>Lukas Plattner</i></a><i> e </i><a href="mailto:andrea.iovieno@advant-nctm.com"><i>Andrea Iovieno</i></a>.</p><p>[1] <i>Fermo restando che, come già chiarito nelle relative Linee Guida, la sospensione opererà anche nel caso in cui, a seguito dell’approvazione da parte dell’assemblea e prima dell’efficacia del RTO, l’emittente Euronext Growth Milan e l’Euronext Growth Advisor non abbiano ancora rilasciato le ulteriori attestazioni a Borsa Italiana e l’emittente Euronext Growth Milan non abbia conseguentemente pubblicato un comunicato relativo a tale rilascio.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 27 Nov 2023 04:52:02 +0100</pubDate>
                        <title>Contratti dello spettacolo da rivedere per regolare l&#039;intelligenza artificiale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contratti-dello-spettacolo-da-rivedere-per-regolare-lintelligenza-artificiale</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Proprietà Industriale</strong>. Dopo lo sciopero di attori e sceneggiatori americani contro le nuove tecnologie, anche in Italia prime richieste agli avvocati per disciplinare l'uso dell'innovazione nell'entertainment. Il nodo complesso degli influencer virtuali.[...]&nbsp;Alcune imprese del settore stanno guardando avanti come anticipa l'avvocato <strong>Lorenzo Attolico</strong>, responsabile dipartimento Proprietà intellettuale di Advant Nctm, che segue l'entertainment lato industria. «In Italia si arriva sempre un po' dopo, ma ai legali sono cominciate ad arrivare richieste di revisione dei contratti con gli autori e con gli interpreti, prevedendo lo sfruttamento tramite Ai. Per esempio con la possibilità di cedere i diritti classici della propria prestazione, caricando la sceneggiatura, delle immagini o delle voci in un sistema di Ai che possa usarle per creare un nuovo materiale» [...]<em>L'articolo completo sull'edizione odierna de Il Sole 24 Ore</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 27 Nov 2023 03:22:41 +0100</pubDate>
                        <title>Composizione negoziata - Autorizzazione alla cessione dell&#039;azienda</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/composizione-negoziata-autorizzazione-alla-cessione-dellazienda</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: center;">Tribunale di Milano- Sezione SECONDA civile -</p>&nbsp;Il Giudice, dott. Vincenza Agnese ,letti gli atti del procedimento R.G. 15225/2022,a scioglimento della riserva sul ricorso <strong>ex art. 22 D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 per la concessione della autorizzazione a trasferire a titolo oneroso i rami aziendali delle Società del Gruppo Grancasa</strong>,osserva quanto segue.Con istanza depositata in data 20.7.2023****************************************************************************************************rappresentate e difese dagli avv.ti prof. Massimo Fabiani, Ernesto Apuzzo e Alessandra Dima hanno chiesto di autorizzare:<em>**** a cedere ai sensi dell'art. 2556 c.c. *** la proprietà dei seguenti rami aziendali con esonero dalla responsabilità dei debiti ex art. 2560 c.c. (eccetto i debiti di cui all'art. 2112 c.c.)</em>****************<em>*** a cedere ai sensi dell’art. 2556 c.c. a ***la proprietà del seguente ramo aziendale con esonero dalla responsabilità dei debiti ex art. 2560 c.c. (eccetto i debiti di cui all’art. 2112 c.c.)</em>****<em>Al prezzo complessivo di Euro 10.000.000 (diecimilioni/00), di cui</em>Euro 8.925.897,00 a ***Euro 1,0 a ***Euro 1.074.102,00 a ***<em>***&nbsp;a cedere ai sensi dell’art. 2556 c.c. a *** la proprietà del seguente ramo aziendale con esonero dalla responsabilità dei debiti ex art. 2560 c.c. (eccetto i debiti di cui all’art. 2112 c.c.) al prezzo di Euro 100.000,00 (centomila/00) &nbsp;</em>***<em>Nonchè *** a vendere a *** (società del gruppo ***) l'immobile sito in *** - sul quale insiste il ramo aziendale di cui al precedente alinea - al prezzo di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00)";</em>A fondamento del ricorso le ricorrenti hanno rappresentato, in sintesi, che:<ul> <li>le società in epigrafe indicate hanno fatto accesso alla composizione negoziata, ottenendo la conferma e la proroga delle misure protettive per il tempo massimo di legge;</li> <li>nell’ambito della composizione negoziata hanno intessuto trattative con i creditori finanziari e con i soci ed è stato sottoscritto fin dal 20.3.2022 un termsheet che delineava il percorso di risanamento delle imprese;</li> <li>il piano di risanamento originariamente predisposto non ha “performato”, generando consistenti perdite di esercizio;</li> <li>è pertanto intervenuta una modifica del piano di risanamento anche per effetto di una manifestazione di interesse, dapprima non vincolante, e poi tradotta in una offerta cauzionata da parte del *** tramite la società ***&nbsp;avente ad oggetto l’acquisto dei seguenti rami aziendali inerenti ai punti vendita sotto&nbsp;indicati, comprensivi dei rispettivi dipendenti e dei dipendenti della sede centrale per il prezzo complessivo di € 10.000.000 così specificato:********nonchè l'acquisto:del ramo di azienda di ***comprensivo dell'immobile (€ 1.000.000 ed E 100.000 per il ramo di azienda);Delle&nbsp;rimanenze dell’intero magazzino dei suddetti punti vendita, valorizzato al 40% del prezzo di inventario;dei marchi di proprietà del gruppo *** al prezzo di € 900.000;</li> <li>l’offerta è stata formulata al lordo dei debiti verso i dipendenti e con previsione di affitto degli immobili quanto ai punti vendita che precedono;</li> <li>il prezzo unitariamente offerto per tutti i punti vendita sopra indicati è stato scorporato tenuto conto dell’autonomia patrimoniale di ciascuna società del gruppo in base al criterio delle superfici commerciali oggetto dei rami, con valutazione meramente simbolica della sede centrale di *** dove operano i reparti amministrativi e il cui ramo produce solo perdite;</li> <li>all’offerta sono apposte quali condizioni sospensive la validità delle licenze commerciali, l’esito positivo della due diligence commerciale, la sottoscrizione&nbsp;dell’accordo con l’esperto ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett c) CCII e l’autorizzazione del Tribunale ai sensi dell’art. 22 CCII;</li> <li>il soggetto che ha formulato l’offerta è dotato della capacità finanziaria per sostenere l’operazione sopra descritta;</li> <li>sono stati eseguiti sondaggi di mercato mediante comunicazioni agli 11 competitors presenti sul mercato e mediante pubblicazione di un avviso di vendita su Il Sole 24Ore;</li> <li>in data 20.6.2023 è stata segnalato all’esperto ai sensi dell’art. 21 CCII la volontà di procedere alla vendita degli immobili di *** alla società *** ;</li> <li>la vendita dei rami aziendali e dell’immobile risulterebbe effettuata ad un prezzo congruo, tenuto conto rispettivamente della “fairness opinion” prodotta in atti e del valore assegnato all’immobile dalla perizia effettuata da Patrigest;</li> <li>la congruità del prezzo deriverebbe anche dall’assenza di alcun valore economico apprezzabile dei rami di azienda per carenza di redditività (essendo registrate perdite gestionali pari a circa 1,5/1,8 milioni di € mensili) e in particolare dalla ricomprensione nell’offerta anche del ramo aziendale costituito dal “centro di costi centrali” della sede al quale non sarebbe autonomamente attribuibile alcun valore;</li> <li>la vantaggiosità della vendita deriverebbe anche dalla riduzione del fabbisogno finanziario del risanamento in considerazione del “perimetro delle risorse umane”;</li> <li>la vendita degli assets sopra indicati genererebbe una provvista non inferiore rispetto al risultato atteso dalla vendita endoconcorsuale dell’azienda in esercizio;</li> <li>il soddisfacimento dei soggetti diversi dai creditori finanziari deriverebbe –in forza degli accordi con i creditori finanziari- sia dai proventi della cessione dei rami aziendali sia dalla liberazione delle risorse derivanti dalle vendite dei cespiti che sono ipotecati;</li> <li>la vendita dei complessi aziendali è coerente con il percorso di risanamento –come modificato- che prevede il trasferimento del comparto commerciale a un terzo, la destinazione delle risorse ai creditori non finanziari, la prosecuzione della attività per il solo comparto immobiliare da cui deriveranno risorse sia dalla riscossione dei canoni di locazione sia dal progressivo processo di dismissione degli assets.</li></ul><p>Instaurato il contraddittorio all’udienza dell’8.8.2023 sono comparsi le ricorrenti e i propri advisors, l’esperto, la società che ha formulato l’offerta in atti, i creditori finanziari interessati dalla composizione negoziata, le organizzazioni sindacali, la società *** nonché altri&nbsp;creditori come specificato nel verbale in atti. Nessuna delle parti si è opposta alla operazione di cessione dei rami aziendali.L’esperto ha depositato il proprio parere con il quale si è espresso positivamente in ordine alla operazione oggetto della istanza di autorizzazione, ribadendo il giudizio positivo in udienza. Il parere dell’esperto e l’audizione delle parti interessate consentono di considerare il quadro informativo sufficientemente completo ai fini delle valutazioni di legge.Va in proposito rammentato che l’esperto deve essere munito per legge del requisito dell’indipendenza (art. 17, comma 4, CCII) di cui all’art. 16 comma 1 CCII ed è terzo rispetto a tutte le parti oltre a dover operare in modo imparziale come imposto dall’art. 16, comma 2, CCII.Il parere dell’esperto è pertanto emesso da un professionista individuato dalla legge in possesso dei requisiti di indipendenza, terzietà e imparzialità.Il parere appare in ogni caso congruamente motivato e scevro da vizi evidenti; allo stesso modo l’integrazione depositata consente di acquisire gli elementi necessari fondanti le valutazioni di legge.Consegue che la nomina di un ausiliario ex art. 68 c.p.c. non si rende necessaria, tenuto conto altresì della urgenza segnalata dalle ricorrenti e dall’esperto.Come sopra rappresentato, le ricorrenti hanno chiesto l’autorizzazione alla cessione dei rami aziendali come individuati nel ricorso e in atti.Facendo applicazione del dato normativo in materia, va preliminarmente rilevato che l’autorizzazione non è necessaria per la validità e piena efficacia del contratto traslativo dell’azienda o dei suoi rami ma è necessaria per far conseguire all’acquirente il beneficio della esenzione dalla responsabilità solidale per i debiti inerenti all’esercizio della azienda ceduta, anteriori al trasferimento, che risultino dai libri contabili obbligatori. L’autorizzazione serve cioè a rimuovere gli effetti di cui all’art. 2560, comma 2, c.c. secondo cui “nel trasferimento di una azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda se essi risultano dai libri contabili obbligatori”.L’effetto rimane consolidato anche in caso di eventuale successiva apertura di procedura concorsuale stante il disposto dell’art. 24 comma 1 CCII.La previsione si mostra armonica rispetto al contesto in cui essa è chiamata ad operare, costituito dal “luogo giuridico” della composizione negoziata all’interno del quale l’imprenditore non subisce alcuna forma di spossessamento –nemmeno attenuato- salvi gli obblighi informativi nei confronti dell’esperto che –in ogni caso- non può impedire il&nbsp;compimento dell’atto, essendo l’iscrizione del dissenso rilevante solo ai fini della stabilità del medesimo in un contesto alieno dalla composizione negoziata.I presupposti cui la legge subordina l’autorizzazione sono individuati nel comma 1 dell’art. 22 CCII e sono costituiti dalla funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori. Tali elementi devono operare congiuntamente e si pongono –nella valutazione che deve essere eseguita dal Tribunale- in un rapporto paritetico come palesato dalla presenza della congiunzione “e”.La funzionalità dell’atto rispetto alla continuità aziendale mira ad evitare la disgregazione dei valori aziendali, finalità generalmente perseguita con riguardo a ciascun strumento di regolazione della crisi e della insolvenza, anche nel contesto della liquidazione giudiziale. Sotto connesso profilo si osserva che tale requisito risponde alla finalità della stessa composizione negoziata costituita dal perseguimento del risanamento da ricercarsi mediante le trattative con i creditori, con la conseguenza che l’atto deve iscriversi in un contesto di coerenza rispetto alle soluzioni individuate ai sensi dell’art. 23, comma 1 e 2, lettera b) del Codice della Crisi.La tutela degli interessi dei creditori consiste nella garanzia della migliore soddisfazione possibile. Ai fini della salvaguardia di tale interesse, la valutazione del Tribunale dovrà essere diretta a verificare che i creditori non siano pregiudicati dalla vendita dell’azienda nel contesto della composizione negoziata.Tale verifica va compiuta esaminando comparativamente la posizione del ceto creditorio nelle alternative concretamente praticabili. L’incapacità della società di produrre risorse al servizio del debito potrebbe infatti determinare un arresto della prosecuzione dell’attività di impresa e dare luogo a scenari alternativi con riguardo ai quali vanno valutate le prospettive di soddisfacimento dei creditori.Sotto connesso profilo, si osserva che le valutazioni devono essere eseguite tenendo del valore effettivo degli assets aziendali oggetto di cessione, valore che va determinato non già in una ottica disgregativa ma di prosecuzione effettiva dell’attività di impresa (tenendo pertanto conto, ad esempio, della prosecuzione dei rapporti di lavoro).La congruità del prezzo di cessione va poi verificata attraverso le reazioni del mercato che va sondato. La norma a tale riguardo non impone forme specifiche ma impone di valutare il rispetto del principio di competitività nella selezione dell’acquirente.La libertà delle forme consente di parametrarle alla specificità del caso concreto e allo specifico settore di riferimento cui inerisce il compendio aziendale; sotto tale profilo possono&nbsp;acquisire specifica significatività ai fini della verifica dell’effettività della sollecitazione del mercato anche pubblicità “mirate” allo specifico settore in cui opera l’azienda attraverso il contatto diretto dei principali competitors nel settore.L’assenza di tipicità delle forme è compendiata dalla norma nel richiamo alla disposizione da parte del giudice delle misure ritenute più opportune; nozione di opportunità che logicamente non può consentire l’individuazione di regole astratte da applicare asetticamente ad ogni singolo caso. Le misure più opportune possono declinarsi ad ampio spettro non solo con riguardo alle prescrizioni specifiche volte a consentire la più obiettiva scelta del contraente ma anche con prescrizioni che concernono la fase successiva alla vendita (ad esempio, in ordine alle modalità di “conservazione” del corrispettivo). Il legislatore prescrive sul punto che nella definizione delle misure occorre tenere conto delle istanze delle parti interessate ai fine di tutelare gli interessi coinvolti.A tale ultimo riguardo il comma 2 dell’art. 22 CCII prevede che le parti interessate vadano sentite. L’individuazione di queste ultime deve tenere necessariamente in considerazione il percorso di risanamento individuato dall’imprenditore all’interno del quale la cessione si colloca. Sono pertanto interessati dalla richiesta di autorizzazione i creditori con cui l’impresa sta trattando e sulla ricerca dell’accordo con i quali è fondato il piano di risanamento (è appena il caso di precisare che non tutti i creditori devono essere necessariamente coinvolti nella composizione negoziata).Vanno altresì coinvolte le organizzazioni sindacali in quanto il trasferimento di una azienda in esercizio impinge nello “statuto sostanziale” dei singoli dipendenti, pur restando fermo l’art. 2112 del codice civile. Ciò in conformità al considerando n. 23 della direttiva UE n. 1023/2019 che prevede la necessità di assicurare che i rappresentanti dei lavoratori possano accedere a informazioni pertinenti e aggiornate sulla disponibilità di strumenti di “allerta precoce” e dovrebbe essere possibile per essi prestare sostegno ai lavoratori nella valutazione della situazione economica del debitore.Sulla base delle informazioni e del corredo documentale già presente in atti vanno coinvolte le parti potenzialmente pregiudicate dalla vendita dell’azienda, come coloro che attraverso la stessa perderebbero la garanzia generica ex art. 2740 c.c. (circostanza che invero impatterebbe sulle valutazioni del Tribunale anche ai fini della stessa concessione dell’autorizzazione). Infine vanno coinvolti i contraenti abituali della impresa, che, di solito, coincidono con i fornitori, che pur appartenendo generalmente (tranne le imprese aventi le caratteristiche dell’art. 2751 bis n. 5 c.c.) alla categoria dei chirografari (e presumibilmente non soddisfatti in&nbsp;uno scenario alternativo) potrebbero essere interessati dalla cessione in quanto la alienazione dell’azienda potrebbe astrattamente incidere sulla prosecuzione dei rapporti contrattuali (soprattutto quando consolidati nel tempo e fondati sull’esclusività o sull’abitualità).Tutti gli elementi sopra indicati ricorrono nella presente fattispecie e depongono nel senso dell’accoglimento della istanza.In via preliminare va rilevata la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti delle parti interessate.Sono stati difatti coinvolti i principali protagonisti della composizione negoziata costituiti dai creditori finanziari ipotecari. L’accordo con tali creditori costituisce il pilastro su cui si regge il percorso di risanamento prescelto dall’imprenditore; ciò fin dalla prima versione del piano ove era previsto che i flussi liberi al servizio del debito sarebbero derivati principalmente dalla vendita di una parte degli immobili, “sul presupposto – e, ciò, in virtù delle trattative già in corso – che le Banche diano il proprio assenso (rinunciando alla prelazione derivante dalle ipoteche iscritte sugli immobili de quibus e prestando quindi l’assenso alla loro cancellazione, nonché ad avvalersi dei patti marciani pure relativi ai predetti immobili) alla vendita immediata di alcuni immobili, così da ritrarre i mezzi finanziari necessari per il pagamento di tutto lo scaduto commerciale e fiscale”(cfr. primo parere dell’esperto).Il dato rimane confermato anche nell’ultima versione del piano di risanamento come esposto nel ricorso ove si legge che il piano di risanamento è stato condiviso con gli istituti finanziari definiti come i “creditori più direttamente interessati da una soluzione non traumatica della vicenda in quanto le risorse destinate ai creditori non bancari possono derivare quanto meno in larga parte solo dalle dismissioni immobiliari con rinuncia dei creditori ipotecati ad incassare il prezzo”.L’esperto nel proprio parere ha confermato tale dato, rilevando che i creditori finanziari hanno altresì acconsentito alla liberazione delle risorse finanziarie derivanti dalla vendita degli immobili oggetto dell’offerta di acquisto da parte della società al fine di consentire alle ricorrenti di ritrarre le disponibilità finanziarie necessarie alla prosecuzione diretta dell’attività di impresa sino al momento di cessione dei rami aziendali.Il contraddittorio è stato altresì instaurato con i principali creditori delle società del gruppo interessate dalla cessione, rappresentato dai primi dieci creditori più significativi per ammontare, tra cui Agenzia delle Entrate.Sono stati altresì coinvolti i fornitori più significativi per le motivazioni sopra esposte. Infine il ricorso è stato notificato alle organizzazioni sindacali indicate in atti.&nbsp;Passando alla verifica dei presupposti sostanziali, si osserva quanto segue.La cessione dell’azienda è (ora) parte integrante del progetto di piano di risanamento, come modificato nel corso della composizione negoziata.Va rammentato che l’originario progetto di risanamento prevedeva azioni a breve termine fondate, oltre che su una prudente gestione della cassa e la chiusura di cinque punti vendita, sulla dismissione del patrimonio immobiliare per un corrispettivo di circa € 43.000.000 già oggetto di contratti preliminari e ulteriori introiti per € 13.500.000.Oltre a tali obiettivi, il percorso di risanamento prevedeva una bipartizione delle aree del business, una rivolta alla dismissione del patrimonio immobiliare e l’altra, purgata dell’indebitamento, alla gestione operativa caratteristica con previsione della locazione degli immobili funzionali alla gestione la cui proprietà sarebbe rimasta in capo alla prima unità. In particolare, sull’unità operativa non sarebbe gravato il debito scaduto ma solo debiti correnti generati dalla gestione operativa; mentre dall’unità immobiliare sarebbero derivate, attraverso il ricavato proveniente dalle dismissioni, le risorse destinate al pagamento dei creditori e la conseguente sostenibilità del debito anche per effetto di un possibile stralcio dei crediti degli istituti finanziari (il tutto come indicato a pag. 35 del ricorso di conferma delle misure protettive).Sulla base di tali elementi veniva emesso provvedimento di conferma delle misure protettive. La proroga veniva autorizzata sulla base della rappresentazione –confermata dall’esperto-della progressione della pianificazione delle attività tese alla separazione del comparto immobiliare da perseguirsi mediante la fusione di tutte le società del gruppo in e la scissione della azienda operativa in favore di , con la conseguenza del mantenimento della titolarità degli immobili in capo a , parte dei quali destinati alla liquidazione per far fronte al ripianamento dell’indebitamento (veniva peraltro predisposta dalla società “simulazione” degli effetti delle indicate operazioni straordinarie con stima dell’evoluzione economico-patrimoniale e finanziaria dei flussi di cassa di e su base mensile fino a dicembre 2023, nonché per gli anni 2024-2025 e per il successivo periodo 2026-2027). In tale scenario veniva altresì confermata dalle parti e dall’esperto la progressione delle trattative con gli istituti di credito tese alla liberazione delle risorse necessarie al pagamento dei creditori “estranei” al ceto bancario e al rimborso dello stesso debito finanziario (derivante dai proventi di parte degli immobili di destinati alla liquidazione).Il piano di risanamento, originariamente fondato sulla separazione del comparto operativo da quello immobiliare presupponeva la continuazione della attività di impresa nei termini sopra indicati attraverso la costituzione di una newco (ancora) riconducibile al . Tuttavia le previsioni del piano –come ipotizzato- si sono rilevate difficilmente realizzabili a causa della registrazione di rilevanti perdite gestionali come analiticamente indicate alla pag. 5 della istanza.Il piano di risanamento è stato pertanto modificato attraverso la previsione della prosecuzione dell’attività di impresa in capo ad un soggetto terzo sulla base dell’offerta ricevuta, pur mantenendo la previsione della vendita ordinata degli immobili in capo a sulla base degli accordi con i creditori finanziari ipotecari.In estrema sintesi, il modificato piano di risanamento prevede il trasferimento del comparto commerciale ad un terzo con destinazione delle relative risorse ai creditori non finanziari, la prosecuzione dell’attività in capo al per il solo comparto immobiliare da cui deriveranno risorse dalla riscossione dei canoni e dal progressivo processo di dismissione degli assets.La modifica del piano attraverso la cessione di tutti i rami di azienda (con eccezione di quelli chiusi o privi di valore), consentirà come rappresentato dall’esperto nel proprio parere:</p><ul> <li>la prosecuzione “indiretta” della attività di impresa mediante la salvaguardia di circa 330 posti di lavoro e la conservazione dell’avviamento commerciale nonché delle licenze;</li> <li>il risanamento della impresa mediante l’accordo con i creditori.</li></ul><p>Le nuove assunzioni sono state pertanto recepite nella modifica del piano di risanamento prodotto in atti; si riportano di seguito i dati di cui alla tabella a pag. 62:***I creditori finanziari coinvolti nelle trattative hanno preso atto della modifica del piano e hanno manifestato la disponibilità alla prosecuzione delle trattative secondo il mutato progetto di piano di risanamento (cfr. docc. 12 e 13 in atti).La volontà dei creditori finanziari interessati alla prosecuzione delle trattative è rimasta confermata nel corso dell’udienza ove gli stessi hanno confermato l’impegno a consentire la liberazione delle risorse derivanti dalle dismissioni degli “immobili al fine di consentire alle ricorrenti di avere risorse da destinarsi alla continuità aziendale fino al momento della cessione dell’azienda.Gli istituti di credito hanno altresì manifestato la volontà di proseguire nelle trattative finalizzate alla definizione della soluzione della crisi attraverso lo strumento individuato dall’art. 23, comma 1, lett. c) CCII quale sbocco della composizione negoziata (pur naturalmente precisando la necessità di completamento dell’istruttoria e del rilascio delle autorizzazioni da parte degli organi deliberanti).Dalle assunzioni delle ricorrenti e da quanto dedotto dall’esperto si evince infatti che la prosecuzione dell’attività di impresa non possa essere ulteriormente garantita se non attraverso la cessione dei rami commerciali.Le società del gruppo versano in una grave crisi che potrebbe assumere caratteri di insolvenza irreversibile generando l’apertura di procedure concorsuali. Le dimensioni del&nbsp;gruppo depongono nel senso del possibile accesso ad una procedura di amministrazione straordinaria; procedura nella quale i complessi aziendali sarebbero valutati tenendo conto della redditività negativa dell’azienda incidente pertanto sul prezzo della cessione, insieme alle ulteriori variabili contemplate dalla legge per cui il corrispettivo di cessione difficilmente sarebbe corrispondente al puro valore dei complessi, tenuto altresì conto che ai sensi dell’art. 63 d.lgs. n. 270/1999 la scelta dell’acquirente non considera solo l’ammontare del prezzo offerto e che ai sensi dell’art. 9, comma 2 bis d.l. n. 136/2013 l’art. 63 “si interpreta nel senso che, fermi restando gli obblighi di cui al comma 2 e le valutazioni discrezionali di cui al comma 3, il valore determinato ai sensi del comma 1 non costituisce un limite inderogabile ai fini della legittimità della vendita”.In uno scenario –del tutto ipotetico- di liquidazione giudiziale la vendita sconterebbe la necessità di procedere, in assenza di offerte di affitto, ad un preventivo esercizio provvisorio dell’azienda, di cui apparirebbe almeno dubbia la ricorrenza dei relativi requisiti di legge in uno scenario in cui la prosecuzione parrebbe arrecare –sulla base dei limitati elementi di valutazione disponibili per il giudice in tale “incidente di giurisdizione”- un serio pregiudizio per i creditori (art. 211 comma 2 CCII).Si osserva altresì che la società ha prodotto in atti una “relazione di stima circa il più probabile valore corrente attribuibile ai rami d’azienda commerciali oggetto di possibile cessione” che ha valutato gli assets oggetto di cessione in uno scenario di liquidazione giudiziale, pervenendo alla definizione di un valore decisamente inferiore rispetto a quello oggetto dell’offerta, motivando gli assunti fondanti le conclusioni. I dati di cui alla menzionata relazione sono “validati” dall’advisor finanziario dr. Riccardo Ranalli. L’esperto ha esaminato i documenti sopra menzionati rappresentando che: “Il valore degli stessi assets nell’ipotesi liquidatoria viene attestato dai menzionati consulenti, applicando i correttivi del caso, nel minor importo di circa 1,2 milioni di euro; cosicché il prezzo offerto da (€ 10.000.000,00) – confrontato con le valutazioni sopra riportate – è ampiamente superiore sia al valore di mercato che al valore di liquidazione”.Emerge pertanto che –per quanto rappresentato dalla società e dai suoi advisor nonché dall’esperto- la vendita immediata dei rami aziendali costituisce l’unico strumento pausibile di prosecuzione dell’attività di impresa, rimanendo diversamente compromessa ogni prospettiva di risanamento (circostanza che, si rammenta, deve comportare l’immediato arresto della composizione negoziata da parte dell’esperto come previsto dalla legge).L’idoneità dell’offerta ricevuta a garantire la prosecuzione dell’attività di impresa è confermata dalla solidità finanziaria della società offerente che –come riferito in atti dagli&nbsp;advisor- presenta una posizione finanziaria netta consolidata pari a circa 37 milioni di euro alla data del 31.12.2021, idonea a sostenere oltre che il fabbisogno finanziario derivante dall’acquisto (come di seguito a proposito del miglior soddisfacimento dei creditori) il risanamento industriale dei rami aziendali. La funzionalità della cessione alla prosecuzione dell’attività di impresa appare confermata dalla operatività dell’offerente nel medesimo settore di riferimento delle ricorrenti con 149 punti vendita e con circa 700 dipendenti.La vendita appare dunque funzionale alla prosecuzione dell’attività di impresa; la cessione deve tuttavia collocarsi nell’ambito del (nuovo) percorso di risanamento prospettato dalla società mediante la composizione negoziata, rimanendo agganciata ad una delle soluzioni di cui all’art. 23, comma 1 e comma 2 lett. b) CCII.In tal senso, del tutto plausibile e finanche necessaria appare la condizione posta nell’offerta costituita dall’accordo sottoscritto dall’esperto ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. c) del codice della crisi, ossia un piano di risanamento sottoscritto anche dall’esperto che deve dare atto della sua coerenza con la regolazione della crisi e della insolvenza.La vendita della azienda e pertanto la prosecuzione della attività di impresa in capo ad un soggetto terzo deve ritenersi elemento essenziale del progetto di risanamento da perseguirsi mediante le trattative con i creditori (finanziari). Tali fini risultano confermati anche dalla clausola del term sheet prodotto in atti che prevede specifiche rinunce ai propri crediti da parte dei creditori finanziari.La vendita dei rami aziendali deve ritenersi pertanto elemento del piano di risanamento da perseguirsi mediante le trattative con i creditori in conformità alla ratio della composizione negoziata.Sotto connesso profilo si osserva infatti che la autorizzazione alla esenzione del trasferimento dei debiti ex art. 2560 c.c. non è avulsa dall’esito positivo della composizione negoziata mediante una delle soluzioni tratteggiate dal dato normativo ed anzi presuppone il successo della composizione negoziata, cui la presente autorizzazione resta naturalmente subordinata. Tali condizioni appaiono prognosticamente realizzabili posto che i creditori finanziari coinvolti nelle trattative hanno comunicato la disponibilità alla prosecuzione delle trattative e alla liberazione attraverso la vendita di immobili ipotecati di risorse sufficienti alla temporanea prosecuzione dell’attività di impresa in forma diretta al fine di “traghettare” le ricorrenti alla cessione dei rami aziendali.In particolare nella comunicazione prodotta sub doc. 6 dall’esperto unitamente al proprio parere , oltre a manifestare la disponibilità alla&nbsp;liberazione delle ipoteche sugli immobili oggetto della proposta di acquisto da parte di ***&nbsp; del 19.5.023 hanno manifestato la disponibilità a mettere a disposizione del ***&nbsp; parte dei proventi derivanti dalla dismissione immobiliare secondo il baudget di tesoreria riportato nel cash plan revisionato fino al 30.9.2023 pari a circa 5,3 milioni di euro.Essendo l’autorizzazione legata indissolubilmente all’esito positivo della composizione negoziata cui peraltro è condizionata l’offerta, non emergono, sotto questo profilo, elementi ostativi alla sua concessione che rimane subordinata al raggiungimento di un accordo definitivo con i creditori finanziari compendiato in una delle soluzioni previste dall’art. 23 comma 1 CCII.Passando all’esame del congiunto requisito della migliore soddisfazione dei creditori, si osserva che gli elementi sopra indicati concorrono anche in ordine alle valutazioni che attengono alla posizione dei creditori.Le alternative concretamente praticabili come sopra indicate rilevano nella prospettiva della valutazione del trattamento riservato ai creditori in detti scenari. Con riguardo alla amministrazione straordinaria, va, al tal fine, soggiunto – rispetto alle considerazioni sopra svolte con riguardo alla funzionalità della operazione alla continuità aziendale- che l’interesse tutelato in via prioritaria dalla amministrazione straordinaria va individuato nella conservazione del patrimonio produttivo, cioè dei complessi aziendali in funzionamento e non già del patrimonio del debitore in sé considerato. La tutela dei complessi produttivi in quanto tali unitamente al mantenimento dei livelli occupazionali -costituenti il fulcro della disciplina della amministrazione straordinaria- rendono l’interesse al miglior soddisfacimento dei creditori recessivo, come peraltro testualmente evincibile dall’esame dell’art. 55 del l.dgs. n. 270/1999 ove si evidenzia che con riguardo all’esigenza di salvaguardia dei complessi aziendali nella loro unità operativa che dell’interesse dei creditori bisogna solamente “tenerne conto” sancendone la sua ineludibile recessività rispetto ai preminenti interessi tenuti in considerazione dal dato normativo.Pertanto, la cessione dei rami aziendali come oggetto dell’istanza in atti appare al Tribunale – sia pur sulla base dei limitati elementi di valutazione disponibili nel presente “incidente di giurisdizione”- la migliore soluzione prospettabile in concreto al fine di offrire il miglior soddisfacimento al ceto creditorio globalmente inteso e non solo a limitate categorie di esso. Concorre alla valutazione del presupposto costituito dalla migliore soddisfazione dei creditori la valutazione della congruità del prezzo di vendita.Sotto tale profilo, va rilevato che le ricorrenti hanno prodotto in atti una valutazione di stima del ramo commerciale, del “ramo sede”, dei marchi e delle rimanenze del gruppo che stima secondo il metodo ivi indicato e nella cornice di precisazioni ivi contenute i valori come segue:a) ramo commerciale, al netto del valore del ***, in Euro 6,8 milioni,b) marchi in Euro 542,000,c) rimanenze in un valore pari al 40% del loro valore contabile lordo alla relativa data di riferimento;con la precisazione che il valore determinato per il ramo commerciale, al netto del valore del ramo sede, non considera il debito nei confronti del personale dipendente ricompreso in detto ramo, del valore nominale complessivo di € 5,5 milioni “i quali, alla stregua di un indebitamento finanziario netto gravante sui rami stessi, sono da sottrarsi al valore del ramo così individuato” (cfr. pag. 37 dell’elaborato peritale).La congruità dell’offerta di acquisto è confermata dall’advisor finanziario dr. Ranalli il quale ha rappresentato l’assenza di valore dei rami aziendali, caratterizzati da perdite gestionali oscillanti tra 1,5 milioni e 1,8 milioni mensili.Lo stesso ha messo in evidenza nel documento depositato in atti la vantaggiosità della vendita dei rami aziendali, ivi compreso il ramo sede al quale non è autonomamente attribuibile alcun valore “non essendo ad esso associati ricavi specifici verso economie esterne”.La vendita dell’azienda nell’ambito della composizione negoziata consente di garantire il miglior soddisfacimento dei creditori, tenuto conto che il corrispettivo derivante dalla vendita, come indicato nel parere integrativo dell’esperto in atti (pag. 3), sarà destinato:</p><ul> <li>al pagamento dei dipendenti in parte mediante accollo da parte di *** secondo i contenuti dell'offerta</li> <li>all'erario</li> <li>ai creditori chirografari</li></ul><p>In uno scenario alternativo alcun soddisfacimento sarebbe verosimilmente prevedibile per tali creditori, posto che verosimilmente tutto l’attivo sarebbe destinato al pagamento dei creditori finanziari, in quanto titolari di garanzie sulla componente immobiliare e muniti del beneficio della prededuzione sulla componente mobiliare, in forza di finanziamento prededucibile per 21 milioni di euro concesso da . su autorizzazione del Tribunale resa in una altra procedura (docc. 7 e 8 allegati all’integrazione del parere dell’esperto).Per tale motivo, l’esperto non ha ritenuto necessario procedere ad una valutazione del riparto del prezzo unitariamente offerto per ciascuna società del gruppo riferendo che “il risultato dell’operazione oggetto di autorizzazione –stante il consenso espresso da è indifferente sia qualora si facesse ricorso alla vendita atomistica (…) sia a quella complessiva”.Pertanto, come evidenziato dall’esperto in atti, gli unici creditori potenzialmente lesi nella propria garanzia patrimoniale sarebbero i creditori finanziari che non hanno manifestato alcun dissenso rispetto al compimento dell’operazione e che sono parti della composizione negoziata.Tali dati sono sintetizzati nel parere integrativo dell’esperto come segue: “In sintesi, in forza del Piano oggetto di trattativa e che dovrà essere formalizzato nel previsto Accordo ex art. 23, comma 1 lett. c), CCII, dipendenti, Erario, fornitori e creditori chirografari in genere verranno integralmente pagati (fornitori e chirografari anche a saldo e stralcio, ma solo in forza di specifici ed autonomi accordi) con il ricavato delle cessioni dei rami d’azienda de quibus; mentre i creditori ipotecari (i.e. gli Istituti di Credito), verranno soddisfatti, in tutto e/o in parte (vedi clausola finale di infallibilità), esclusivamente mediante il ricavato della vendita ordinata del patrimonio immobiliare del Gruppo, secondo quanto appunto previsto dal Piano”.La vantaggiosità della vendita per i creditori deriva altresì dal trasferimento delle posizioni dei dipendenti, con conseguente riduzione del fabbisogno finanziario del risanamento a vantaggio dei creditori stimato in atti in complessivi 5,1 milioni di euro di cui circa 2,4 milioni di euro per incentivi all’esodo, preavviso e ticket Naspi e circa 2,7 milioni di euro per il pagamento del TFR e dei ratei dei dipendenti.Va precisato a tale riguardo che la vendita prevede il trasferimento di almeno 330 dipendenti, con piena salvaguardia del perimetro delle risorse umane, come messo in evidenza in udienza da alcune delle organizzazioni sindacali intervenute che si sono espresse molto positivamente in ordine alla operazione in esame.La capacità finanziaria dell’offerente al pagamento del prezzo di vendita –destinato al soddisfacimento dei creditori sopra indicati- è confermata dalla presenza di un fatturato consolidato pari 600 milioni di euro, un EBITDA positivo di circa 66 milioni di euro, come rilevato in atti dall’advisor finanziario.In particolare dall’esame del bilancio al 31.12.2021 emerge che la società offerente *** presenta:a) un patrimonio netto positivo pari a € 25.981.931;b) una differenza positiva tra valore e costi della produzione pari ad € 14.714.549;c) un utile di esercizio pari ad € 10.007.232;tutti indici che depongono univocamente per la sostenibilità finanziaria dell’operazione da parte della offerente a beneficio dei creditori.Infine, va rilevato che la congruità del prezzo è confermata dal mancato riscontro del mercato nonostante la pubblicazione di un avviso di vendita su Il Sole 24Ore e la sollecitazione diretta dei principali competitors sul mercato di riferimento; pubblicità che come previsto nel parere dell’esperto e confermato nel corso dell’udienza è stata eseguita specularmente rispetto all’offerta ricevuta, anche mediante la ripubblicazione dell’avviso rispetto a quello originariamente pubblicato al fine di renderlo omogeneo rispetto alle esatte previsioni dell’offerta come definitivamente formulata. L’esperto ha dato atto nel parere della pubblicità eseguita in conformità alle indicazioni dallo stesso trasmesse alle ricorrenti.Gli elementi da ultimo indicati depongono nel senso di ritenere integrato il requisito della “modalità competitiva” richiesta dalla legge (stante l’assenza di formalità come sopra indicato) e, in ogni caso, risulta osservato il più ampio principio di trasparenza, anche in forza del pieno coinvolgimento dei creditori e delle parti interessate.Unitamente all’azienda, può essere autorizzata anche la vendita dell’immobile sito a in quanto, come emerge dall’offerta in atti, viene anche rilevato il punto vendita in esso esercitato così che essa può ricondursi nel perimetro dell’azienda (ancorché la cessione avvenga a favore di altra società del ); la ricomprensione dell’immobile nel perimetro aziendale è confermata dall’esperto nel parere integrativo.In ogni caso, l’esperto nel proprio parere ha confermato che in relazione al detto immobile –anche a non considerarlo incluso nel perimetro aziendale- non vi sarebbero ragioni per iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese, nella ricorrenza del consenso dei creditori ipotecari, che, invero, nulla hanno obiettato in proposito.Come emerso nel corso della udienza, la destinazione del corrispettivo della vendita a beneficio dei creditori sarà oggetto di specifica pattuizione nell’ambito dell’accordo ex art. 23 comma 1 lett. c) CCII; prevedendo tale definizione la partecipazione diretta dell’esperto, che è tenuto a sottoscriverlo, quest’ultimo dovrà assicurare che l’accordo contenga una specifica clausola con oggetto la chiara e analitica indicazione della destinazione delle somme costituenti il corrispettivo della vendita dell’azienda ai creditori come indicato nel parere dell’esperto, anche attraverso la previsione della costituzione di un conto dedicato.Qualora l’incasso del prezzo di vendita dovesse intervenire prima della conclusione della composizione negoziata, lo stesso dovrà confluire su un conto bancario vincolato all’ “ordine dell’esperto” (fino al termine dell’incarico).Conclusivamente può essere resa l’autorizzazione richiesta <span style="text-decoration: underline;">che rimane naturalmente subordinata alla definizione della soluzione della crisi ai sensi dell’art. 23 comma 1 CCII.</span></p><p style="text-align: center;">p.q.m.</p><p style="text-align: left;">visto l’art. 22 CCII,autorizza ai fini degli effetti di legge, come in motivazione:</p><p style="text-align: left;">*** a cedere ai sensi dell’art. 2556 c.c. a *** la proprietà dei seguenti rami aziendali con esonero dalla responsabilità dei debiti ex art. 2560 c.c. (eccetto i debiti di cui all’art. 2112 c.c.)</p>************ a cedere ai sensi dell'art. 2556 c.c. a ***&nbsp;la proprietà del seguente ramo aziendale con esonero dalla responsabilità dei debiti ex art. 2560 c.c. (eccetto i debiti di cui all’art. 2112 c.c.)******&nbsp;a cedere ai sensi dell’art. 2556 c.c. a *** la proprietà del seguente ramo aziendale con esonero dalla responsabilità dei debiti ex art. 2560 c.c. (eccetto i debiti di cui all’art. 2112 c.c.)*****Al prezzo complessivo di Euro 10.000.000 (diecimilioni/00), di cuiEuro 8.925.897,00 a ***Euro 1,0 a ***Euro 1.074.102,00 a ***<em>*** a cedere ai sensi dell’art. 2556 c.c. a *** la proprietà del seguente ramo aziendale con esonero dalla responsabilità dei debiti ex art. 2560 c.c. (eccetto i debiti di cui all’art. 2112 c.c.) al prezzo di Euro 100.000,00 (centomila/00) </em><em>Cairo Montenotte </em><em>Nonché *** a vendere a *** (società del gruppo *** ) l’immobile sito in *** – sul quale insiste il ramo aziendale di cui al precedente alinea – al prezzo di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).</em>Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di competenza.Milano. 12 agosto 2023<p style="text-align: right;">Il GiudiceVincenza Agnese</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 24 Nov 2023 08:03:21 +0100</pubDate>
                        <title>Il decreto di incentivazione agrivoltaico</title>
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                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Introduzione</strong></p><p>Il Decreto in epigrafe (“<strong>Decreto MASE</strong>”), approvato dalla Commissione UE il 10 novembre 2023, è destinato a regolare gli incentivi per gli Impianti Agrovoltaici (“<strong>AV</strong>”). La sua entrata in vigore, prevista dall'articolo 1 del Decreto MASE, stabilirà i criteri di incentivazione in coerenza con le misure del PNRR, offrendo contributi in conto capitale e tariffe incentivanti.</p><p><strong>Meccanismi Incentivanti</strong></p><p>L'articolo 1, comma 2 del Decreto MASE propone incentivi per gli AV che rispettano i requisiti del decreto, comprendendo un contributo in conto capitale fino al 40% dei costi e una tariffa incentivante basata sulla produzione elettrica netta immessa in rete.</p><p><strong>Requisiti Costruttivi e Monitoraggio</strong></p><p>Il Decreto MASE, all'articolo 5, stabilisce i requisiti di accesso, richiedendo il rispetto dell'Allegato 2 e la continuità dell'attività agricola sottostante l'impianto. La precisione dei requisiti e la considerazione dei sistemi di monitoraggio sono oggetto di attenzione, e la definizione finale potrebbe derivare dalle istruzioni operative del GSE (“<strong>Regole Operative</strong>”).</p><p>I requisiti di cui all’Allegato 2 sono:</p><ul><li>la superficie minima destinata all’attività agricola (≥ 70% della superficie totale del sistema agrivoltaico);</li><li>altezza minima dei moduli rispetto al suolo (1,3 metri per attività zootecnica, 2,1 metri per attività colturale);</li><li>la produzione elettrica dell’impianto deve essere ≥ al 60% della producibilità di un impianto standard.</li></ul><p><strong>Regole Operative e Accesso agli Incentivi</strong></p><p>Il Decreto MASE, all'articolo 12, prevede l'approvazione delle Regole Operative entro 15 giorni dall'entrata in vigore. Queste regole disciplineranno dimensioni e costruzione degli impianti e i sistemi di monitoraggio.</p><p><strong>Tariffa Incentivante e soggetti beneficiari</strong></p><p>L'Allegato 1 del Decreto MASE stabilisce tariffe di riferimento per gli AV con un aumento per quelli nelle Regioni del Centro e del Nord.</p><p>I seguenti soggetti possono beneficiare degli incentivi:</p><ul><li>imprenditori agricoli come definiti all’articolo 2135<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1">[1]</a>c., in forma individuale o societaria, anche cooperativa, società agricole, consorzi e associazioni temporanee di imprese agricole (“<strong>Soggetto A</strong>”); o</li><li>associazioni temporanee di imprese, che includono almeno un Soggetto A (“<strong>Soggetto B</strong>”).</li></ul><p>Gli impianti conformi ai requisiti di accesso possono beneficiare della tariffa incentivante attraverso l'iscrizione nei registri (solo Soggetti A con potenza ≤ 1 MW) o la partecipazione a procedure competitive (sia Soggetti A che Soggetti B con qualsiasi potenza).</p><p>L’Allegato 1 definisce le tariffe di riferimento (“<strong>TI di Riferimento</strong>”):</p><ul><li>93 Euro/MWh per impianti con una potenza (P) compresa tra 1 kW e 300 kW (1 &lt; P ≤ 300) e</li><li>85 Euro/MWh per impianti con una potenza (P) superiore a 300 kW<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2">[2]</a> (P&gt;300).</li></ul><p>Per quanto riguarda l’accesso alle procedure competitive, i partecipanti dovranno offrire nell’istanza di partecipazione una riduzione percentuale della TI di Riferimento almeno pari al (≥) 2% (“<strong>TI Spettante</strong>”). Per quanto riguarda l’istanza per l’iscrizione nei registri tale riduzione percentuale della TI di Riferimento non si applicherà<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3">[3]</a>.</p><p>Infine, sulla natura della TI, l’articolo 10 del Decreto MASE precisa che per gli Impianti AV Avanzati<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4">[4]</a> &nbsp;o PNRR<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5">[5]</a> di potenza non superiore a (≤) 200 kW, la TI assume la forma di tariffa omnicomprensiva e il GSE provvede direttamente al ritiro e alla vendita dell’energia prodotta<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6">[6]</a>. Mentre, nel caso di impianti di potenza superiore a 200 kW la TI ha natura di premio e l’energia prodotta dall’impianto resta di proprietà del produttore (cfr. art. 10, comma 1, lett. a).</p><p>Tuttavia, occorre ancora un passaggio al fine di definire come calcolare la TI che verrà effettivamente erogata dal GSE (“<strong>TI Erogata</strong>”). Pertanto, è possibile individuare una serie di ipotesi:</p><ol><li>nel caso di Impianto AV Avanzatoo PNRR iscritto nei registri e di potenza (P) ≤ 200 kW, la TI Erogata avrà natura omnicomprensiva e sarà pari alla TI di Riferimento;</li><li>nel caso di Impianto AV Avanzato o PNRR iscritto nei registi e di potenza 200 kW &lt; (P) ≤ 1 MW, la TI Erogata avrà natura di tariffa premio e sarà pari alla differenza tra la TI di Riferimento e il prezzo di mercato dell’energia elettrica di riferimento;</li><li>nel caso di Impianto AV Avanzato o PNRR in posizione utile a seguito della partecipazione alle procedure competitive di cui all’articolo 6 del Decreto MASE e di potenza (P) ≤ 200 kW, la TI Erogata avrà natura omnicomprensiva e sarà pari alla TI Spettante; infine</li><li>nel caso di Impianto AV Avanzato o PNRR in posizione utile a seguito della partecipazione alle procedure competitive di cui all’articolo 6 del Decreto MASE e di potenza (P) &gt; 200 kW, la TI Erogata avrà natura di tariffa premio e sarà pari alla differenza tra la TI Spettante e il prezzo di mercato dell’energia elettrica di riferimento.</li></ol><p>In caso la TI Erogata abbia natura di tariffa premio il produttore rimane proprietario dell’energia prodotta e potrà valorizzarla sul mercato, mentre nel caso la TI Erogata abbia natura omnicomprensiva allora il GSE provvede direttamente al ritiro e alla vendita dell’energia. Infine, in caso la TI abbia natura di premio e, pertanto, la TI Erogata sia calcolata come differenza tra la Ti di Riferimento (o la TI Spettante) e il prezzo di mercato dell’energia, nel caso di differenza positiva, allora il GSE eroga gli incentivi rispetto alla produzione di energia immessa in rete. Diversamente, nel caso di differenza negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al soggetto titolare gli importi corrispondenti (cfr. art. 10, comma 1, lett. b).</p><p><strong>Contributo in Conto Capitale</strong></p><p>Le spese ammissibili, specificate nell'Allegato 3, devono essere pagate tramite bonifico bancario con quietanza entro il 30 giugno 2026. Il contributo massimo è specificato in base alla potenza dell'impianto e, in particolare:</p><ul><li>700 Euro/kWh per gli Impianti AV PNRR con una potenza (P) compresa tra 1 kW e 300 kW (1 &lt; P ≤ 300);</li><li>500 Euro/kWh per gli Impianti AV PNRR con una potenza (P) superiore a 300 kW (P &gt; 300).</li></ul><p><strong>ATI e Partecipazione alle Procedure</strong></p><p>Il Decreto MASE richiama il raggruppamento temporaneo di concorrenti del D.Lgs. 36/2023, definendo l'ATI come essenziale per gli AV. Si discute l'applicazione dell'ATI nel contesto agrovoltaico, evidenziando la libertà di forma giuridica e la possibilità di partecipare come "costituende".</p><p><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare </i><a href="mailto:piero.vigano@advant-nctm.com"><i>Piero Francesco Viganò</i></a><i>, </i><a href="mailto:ernesto.rossi@advant-nctm.com"><i>Ernesto Rossi Scarpa Gregorj</i></a><i> e </i><a href="mailto:stefano.biraghi@advant-nctm.com"><i>Stefano Biraghi</i></a><i>.</i></p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1">[1]</a> L’art. 2135 c.c. statuisce: “1. <i>è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. 2. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. 3. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.</i></p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2">[2]</a><i> L’Allegato 1 del Decreto MASE non indica chiaramente se la potenza degli impianti abbia come unità di misura i MWh o i kWh; tuttavia, dati gli intervalli previsti dal Decreto MASE e appena esposti sembra più ragionevole sostenere come unità di misura di riferimento i kWh.</i></p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3">[3]</a><i> Cfr. art. 6, comma 3 Decreto MASE.</i></p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4">[4]</a><i> Impianto che possiede i requisiti di cui alle lettere A, B, C e D delle Linee Guida del giugno 2022.</i></p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5">[5]</a><i> Impianto che possiede i requisiti di cui alle lettere A, B, C, D ed E delle Linee Guida del giugno 2022.</i></p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6">[6]</a> <i>Tuttavia, il soggetto produttore può richiedere l’applicazione del regime relativo agli impianti di Potenza superiore a (&gt;) 200 kW.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 20 Nov 2023 03:18:40 +0100</pubDate>
                        <title>Nuovo concordato preventivo - Non occorre l’attestazione per il pagamento degli stipendi pregressi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nuovo-concordato-preventivo-non-occorre-lattestazione-per-il-pagamento-degli-stipendi-pregressi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: center;"><strong>Tribunale di Milano</strong><strong>Sezione II civile Ufficio di Milano11/23</strong></p><p style="text-align: center;">riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori:dott. Caterina Macchi - Presidentedott. Sergio Rossetti - Giudicedott. Guendalina Pascale - Giudice relatore</p><p style="text-align: center;">ha pronunciato il seguente:</p><p style="text-align: center;"><strong>DECRETO</strong>nel procedimento ex artt. 44 ss CCI promosso su istanza depositata</p><p style="text-align: center;"><strong>DA</strong>*** col patrocinio degli avv.ti Bruno Fondacaro, prof. Fabio Marelli e Davide Orsano</p>&nbsp;<p style="text-align: center;"><strong>Il Tribunale</strong></p><p style="text-align: left;">letta l’istanza ex art. 100 co. 1 CCI con cui la società in preconcordato ha chiesto di essere autorizzata al pagamento delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti relative al mese di dicembreu.s.;acquisito il parere favorevole del CG, che ha altresì provveduto a ricalcolare gli importi effettivamente spettanti;ritenuta la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell’art. 100 co. 1 ultima parte CCI, atteso che la società ha prospettato l’intenzione di depositare un piano concordatario in continuità aziendale, che si tratta di crediti di dipendenti per retribuzioni e che il periodo di riferimento è il mese di dicembre 2022, cioè il mese antecedente il deposito della domanda ex art. 44 co. 1 CCI;ritenuto, pertanto, che l’autorizzazione richiesta possa essere concessa, sussistendo i presuppostidi cui all’art. 100 co. 1 ultima parte CCI, nei limiti di quanto ricalcolato dal CG;</p><p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>letto l’art. 100 co. 1 CCIautorizza quanto richiesto dalla società in concordato, nei limiti di euro € 367.847,00 oltre € 90.000,00.per trattenute.Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 26.1.23&nbsp;<p style="text-align: center;">************</p>&nbsp;<p style="text-align: center;"><strong>Tribunale di Milano</strong><strong>Sezione II civile Ufficio di Milano11/23</strong></p><p style="text-align: center;">riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori:dott. Sergio Rossetti - Presidentedott. Guendalina Pascale - Giudice relatoredott. Luca Giani - Giudice</p><p style="text-align: center;">ha pronunciato il seguente:</p><p style="text-align: center;"><strong>DECRETO</strong>nel procedimento ex artt. 44 ss CCI promosso su istanza depositata</p><p style="text-align: center;"><strong>DA</strong>*** col patrocinio degli avv.ti Bruno Fondacaro, prof. Fabio Marelli e Davide Orsano</p><p style="text-align: center;"><strong>Il Tribunale</strong></p>letta l’istanza ex art. 100 co. 1 CCI con cui la società in preconcordato ha chiesto di essere autorizzata al pagamento delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti maturate dall’1 al 4 Gennaio u.s.;acquisito il parere favorevole del CG, che ha altresì provveduto a ricalcolare gli importi effettivamente spettanti;ritenuta la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell’art. 100 co. 1 ultima parte CCI, atteso che la società ha prospettato l’intenzione di depositare un piano concordatario in continuità aziendale, che si tratta di crediti di dipendenti per retribuzioni e che il periodo di riferimento è antecedente il deposito della domanda ex art. 44 co. 1 CCI;ritenuto, pertanto, che l’autorizzazione richiesta possa essere concessa, in conformità a quanto già autorizzato per il mese di dicembre 2022, sussistendo i presupposti di cui all’art. 100 co. 1 ultima parte CCI, nei limiti di quanto ricalcolato dal CG;<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>letto l’art. 100 co. 1 CCIautorizza quanto richiesto dalla società in concordato, pari a complessivi €29.862,61 lordi ed €21.439,80 netti.Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 16.3.23]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 16 Nov 2023 09:27:08 +0100</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm rafforza la propria posizione sul mercato con un team dedicato al settore dello Sport</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-rafforza-la-propria-posizione-sul-mercato-con-un-team-dedicato-al-settore-dello-sport</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>ADVANT Nctm, facendo anche fronte alle nuove prospettive offerte dalla Riforma dello Sport, rafforza la propria posizione sul mercato con la creazione di un nuovo settore verticale dedicato.Lo Studio fornirà infatti un'assistenza continua agli stakeholder (professionali e non) dell'industria sportiva (società sportive, federazioni, giocatori e atleti) e a coloro che sono coinvolti in servizi accessori, come sponsor, agenzie di marketing, start-up, banche e fondi di investimento.<em>“Il decreto correttivo della Riforma dello Sport, che è entrato da poco in vigore, necessita di alcune precisazioni sotto il profilo operativo sul fronte dei diritti dei lavoratori, della maggior trasparenza e della sburocratizzazione. Ovvero sui tre pilastri su cui è fondata la Riforma dello Sport. Aspettiamo quindi i decreti attuativi”</em> ha affermato <strong>Sante Ricci</strong>, Partner di ADVANT Nctm, ai margini della tavola rotonda “Le nuove prospettive sulla Riforma dello Sport”, tenutasi lunedì pomeriggio presso la sede romana dello Studio. <em>“Trovo che il decreto 120 abbia finalmente dato una direzione chiara alla Riforma grazie al coinvolgimento di tutti gli stakeholder in questi due anni e mezzo, rispetto agli originali decreti dell'ormai lontano febbraio 2021”</em> conclude l’avvocato Ricci.L’incontro ha visto la partecipazione di personalità di spicco del mondo dello sport, delle istituzioni e del mondo accademico e ha rappresentato l’occasione per fare il punto sulle principali novità e prospettive di questa disciplina alla luce del decreto correttivo.Per ADVANT Nctm sono intervenuti alcuni dei professionisti del neocostituito settore dello Sport.Ha moderato il dibattito l’avv. <strong>Federico Vecchio</strong>.Per maggiori informazioni sul nuovo settore&nbsp;<a href="https://www.advant-nctm.com/settori-verticali/sport" target="_blank">clicca qui</a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Sport</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 15 Nov 2023 03:50:21 +0100</pubDate>
                        <title>Bozza D.L. Energia: nuovo contributo a carico dei produttori di impianti FER</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/bozza-d-l-energia-nuovo-contributo-a-carico-dei-produttori-di-impianti-fer</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i><strong><u>Cos’è successo</u></strong></i></p><p>Nell’ambito dell’ultima bozza del c.d. “Decreto Energia”, in attesa di essere discussa in Consiglio dei Ministri, è stata prevista all’art. 5 la costituzione di un “Fondo di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale”, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, da ripartire tra le regioni e le province autonome, finalizzato all’adozione di misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, saranno stabiliti le modalità e i criteri di riparto tra le regioni e le province autonome delle risorse del Fondo, tenendo conto, in via prioritaria, del livello di conseguimento degli obiettivi annui di potenza installata ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.</p><p>Ai fini della costituzione/alimentazione di tale Fondo, le risorse saranno ricavate: (i) dai proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di anidride carbonica di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;&nbsp; (ii) dalla corresponsione al GSE, da parte dei titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW che abbiano acquisito il titolo per la costruzione degli impianti medesimi nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030, di un contributo annuo pari ad Euro 10,00 per ogni chilowatt di potenza dell’impianto, per i primi tre anni dalla data di entrata in esercizio.</p><p>Tale contributo non sarà tuttavia dovuto: (i) dai soggetti titolari di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche tenuti al pagamento dei contributi di cui all’articolo 16, comma 4 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 e (ii) dai titolari di impianti idroelettrici tenuti al pagamento di contribuiti per la realizzazione di misure di compensazione ambientale e territoriale ai sensi dell’articolo 12, comma 1-ter, lettera l), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.</p><p>Le attività necessarie all’operatività del Fondo di cui al comma 1 sono affidate al GSE e sono disciplinate mediante apposita convenzione sottoscritta con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.</p><p><i><strong><u>Perché è importante</u></strong></i></p><p>Tale norma, se confermata in sede di approvazione, potrebbe dunque introdurre, a carico di tutti i soggetti titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW che abbiano acquisito il titolo <strong><u>autorizzativo</u></strong> per la costruzione degli impianti medesimi nel periodo intercorrente <strong><u>tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030</u></strong>, l’obbligo di <strong><u>versare un contributo a favore del GSE</u></strong> per i <strong><u>primi tre anni dall’entrata in esercizio</u></strong>.</p><p>Così come formulata in bozza, tuttavia, la misura di cui trattasi potrebbe risultare incompatibile con il nostro ordinamento in quanto tale versamento avverrebbe senza che vi sia una controprestazione in favore dei soggetti titolari da parte del GSE e, quindi, apparentemente senza una causa giuridica.</p><p>Per meglio comprendere tali criticità risulta opportuno partire da una questione preliminare, e dunque analizzare che tipo di natura abbia l’obbligo di versamento introdotto dall’art. 5 della bozza di D.L. Energia.</p><p>In primo luogo, si potrebbe attribuire allo stesso la natura di “misura di compensazione”, laddove per misure di compensazione s’intende, in genere, la monetizzazione degli effetti negativi che l’impatto ambientale determina, per cui chi propone l’istallazione di un determinato impianto s’impegna a devolvere, all’ente locale cui compete l’autorizzazione, determinati servizi o prestazioni. Tuttavia, l’applicazione della misura in esame risulta essere vincolata alla sola potenza degli impianti e non è operato alcun riferimento all’eventuale impatto ambientale degli stessi.</p><p>A tal riguardo, è necessario evidenziare come, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, decreto legislativo n. 387 del 2003, l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto FER non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Province, e che in ogni caso tali misure compensative possono essere applicate solo se ricorrono tutti i presupposti indicati nell’articolo 1, comma 4, lettera f) della legge n. 239 del 2004.</p><p>Inoltre, come specificato nell’ambito del D.M. 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico, non può dar luogo a misure compensative, in modo automatico, la semplice circostanza che venga realizzato un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, a prescindere da ogni considerazione sulle sue caratteristiche e dimensioni e dal suo impatto sull'ambiente.</p><p>Alla luce di quanto appena evidenziato risulta dunque evidente come la misura di cui all’art. 5 della bozza di D.L. Energia, laddove la si qualifichi come una misura di compensazione, presenti indubbi profili di criticità con i principi generali e la normativa primaria attualmente vigenti nel nostro ordinamento, risultando il contributo richiesto agli operatori economici privo di causa e, pertanto, dovuto per il solo fatto di aver fatto entrare in funzione l’impianto di produzione di energia.</p><p>In alternativa a quanto precede, si potrebbe attribuire allo stesso la natura di corrispettivo, dovuto dai proprietari degli impianti in ragione del rilascio del titolo autorizzativo.</p><p>In tal caso, come la Corte Costituzionale ha già avuto modo di affermare nell’ambito della sentenza n. 124 del 2010 in un caso analogo, tale misura rischierebbe di contrastare con gli artt. 3, 41, 97 e 117, primo e terzo comma, della Costituzione, in quanto limiterebbe la libertà di iniziativa economica nel settore in esame (prevista espressamente dall’art 1 del d.lgs. n. 79 del 1999) con conseguente mancato rispetto degli obblighi internazionali di incremento di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.</p><p>Al contrario, non sembrerebbero sussistere criticità rilevanti laddove si ritenga che tale versamento abbia natura tributaria.</p><p>È infatti da osservare come lo&nbsp; stesso potrebbe essere considerato quale prestazione patrimoniale imposta a fini solidaristici la quale avrebbe, pertanto, natura tributaria, laddove la destinazione delle somme ricavate ad un “fondo comune” finalizzato ad attività di promozione dello sviluppo economico e sociale del territorio è stato ritenuto elemento determinate ai fini di tale qualificazione, in un caso analogo, dalla suprema corte a Sezioni Unite nell’ambito dell’ Ordinanza n. 16261/2020.</p><p>Come osservato nell’ambito della citata Ordinanza n. 16261/2020, infatti, sembrerebbero ricorrere i criteri stabiliti dalla giurisprudenza per qualificare taluni prelievi come tributari: a) doverosità della prestazione; b) mancanza di un rapporto sinallagmatico tra parti; c) collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante.</p><p>Laddove si optasse per tale ultima classificazione, dunque, è da evidenziare come, nel ragionamento seguito dalla Suprema Corte, non sembrerebbero sussistere criticità di rilievo, laddove: (i) non vi sarebbe alcuna violazione del principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., atteso che lo svolgimento di attività d’impresa sulla base di una concessione di derivazione è di per se stessa sintomatica di capacità contributiva; (ii) che in ogni caso l’aumento dei costi fiscali per il concessionario (<i>rectius</i>, soggetto titolare) non rileva, posto che sono rimesse alla discrezionalità del legislatore sia l’individuazione delle situazioni significative della capacità contributiva, sia la determinazione dell’entità dell’onere tributario, con il limite della non arbitrarietà o irrazionalità della scelta legislativa; (iii) non sussistono criticità con riferimento ai principi di legittimo affidamento e certezza del diritto e al rischio di un’ablazione meramente confiscatoria di una rilevante quota di ricchezza (artt. 3, 41, 42, 43 e 117 Cost.)</p><p><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare il&nbsp;</i><a href="mailto:Dip_Energy&amp;Infrastructures@advant-nctm.com"><i>Dipartimento Energy and Infrastructures</i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 14 Nov 2023 03:13:55 +0100</pubDate>
                        <title>Calcio: Euro2032, Malagò &quot;Stadi pronti? In Italia può succedere tutto&quot;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/calcio-euro2032-malago-stadi-pronti-in-italia-puo-succedere-tutto</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Dovrà essere l'occasione per riammodernare il più possibile questi impianti, siamo in un'epoca glaciale" ROMA - "Quello degli stadi in Italia è un problema che conosco a memoria, è una cosa oggettivamente assurda rispetto a quello che sta succedendo in altre nazioni". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, incalzato da "Le Iene" a margine della tavola rotonda "Le nuove prospettive sulla riforma dello sport", organizzata dallo studio legale Advant Nctm a Roma. "Euro2032 dovrà essere l'occasione per riammodernare il più possibile questi impianti che oramai ci vedono in un'altra epoca, direi glaciale rispetto a quelle che sono le esigenze. Però il Comitato olimpico non c'entra: gli stadi o sono di proprietà dei Comuni e vengono dati in gestione, o sono di proprietà delle società. Poi la Federazione e la Lega sono le istituzioni competenti a far in modo che gli stadi possano essere tirati a lucido. Ce la faremo? Questa è una bella domanda. Teoricamente ci sono nove anni. Speriamo. In Italia però quando ci sono di mezzo le infrastrutture tutto può succedere, e qualcosa ne so anch'io", conclude Malagò.<a href="https://www.ilgiornaleditalia.it/news/sport/547088/calcio-euro2032-malago-stadi-pronti-in-italia-puo-succedere-tutto.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Il giornale d'Italia</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 14 Nov 2023 03:09:26 +0100</pubDate>
                        <title>Stadi: Abodi, lavoriamo su norma per sviluppo infrastrutture</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/stadi-abodi-lavoriamo-su-norma-per-sviluppo-infrastrutture</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>"Se vogliamo sterilizzare la burocrazia, dobbiamo guardare all'inizio dell'iter e non alla sua meta. Nel collegato alla finanziaria ho inserito anche una nuova norma sullo sviluppo delle infrastrutture che devono essere messe in relazione ai diritti audiovisivi.&nbsp;Da gennaio-febbraio già ci lavoreremo".Così il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, durante la tavola rotonda 'Le nuove prospettive sulla riforma dello sport', organizzato dallo studio legale Advant Nctm a Roma."Il calcio italiano e lo sport devono ammodernarsi come successi anche negli altri Paesi, mettendo in condizione il privato di fare anche gli stadi - ha aggiunto il ministro - A suo tempo parlai di un commissario, non come proposta definitiva, ma che ancora oggi tengo in considerazione". Poi parlando dell'opportunità fornita da Euro 2032 ha concluso: "Sarà cogestito con un altro Paese e intanto entro il 2026 dobbiamo individuare gli impianti italiani che lo ospiteranno.Ma dobbiamo anche capire che tutti gli stadi professionistici devono poter tendere alla Serie A senza disturbare la qualità del suo prodotto".<a href="https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2023/11/13/stadi-abodi-lavoriamo-su-norma-per-sviluppo-infrastrutture_19e2aff1-807c-43cf-ba34-ff29e195c376.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Ansa.it</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 09 Nov 2023 02:51:17 +0100</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm consolida l’Energy &amp; Infrastructure: Giovanni Battista De Luca, nuovo partner</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-consolida-lenergy-infrastructure-giovanni-battista-de-luca-nuovo-partner</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Advant Nctm prosegue la propria strategia di crescita con l’ingresso del partner&nbsp;<strong>Giovanni Battista De Luca</strong>&nbsp;che va a rafforzare il dipartimento Energy &amp; Infrastructures costituito con<a href="https://legalcommunity.it/advant-nctm-rafforza-la-compagine-societaria-con-lingresso-di-vigano/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">&nbsp;il recente ingresso nello studio di&nbsp;<strong>Piero Viganò</strong>&nbsp;e del suo team.</a>«I professionisti del dipartimento sono attivi in tutti gli ambiti del mercato dell’energia – dalle infrastrutture di rete alla generazione di elettricità e gas da fonti rinnovabili fino ai servizi energetici più innovativi – assistendo utilities, fondi infrastrutturali, imprese energivore e soggetti finanziari nello sviluppo e nella realizzazione di progetti energetici, nelle operazioni di finanziamento e di M&amp;A più complesse, in cui la componente regolatoria assume una rilevanza assoluta e dirimente», commenta Viganò, coordinatore del dipartimento ed esperto di M&amp;A Energy, contratti di progetto (compresi i long term PPA) e regolazione del mercato.<strong>Giovanni Battista De Luca</strong>, ex counsel dello studio Pedersoli, vanta una significativa esperienza nel campo dell’energia su tutte le questioni di diritto amministrativo, sia giudiziali che stragiudiziali, con particolare focus sugli impianti da fonte rinnovabile, sia per quanto riguarda i complessi iter autorizzativi, che per i relativi profili di incentivazione. De Luca ha coordinato inoltre complesse attività̀ di due diligence per l’acquisizione di impianti rinnovabili sia&nbsp;<em>greenfield</em>&nbsp;che&nbsp;<em>brownfield</em>&nbsp;e prestato assistenza in numerose operazioni di finanziamento per la costruzione e gestione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e convenzionale, impianti di teleriscaldamento, waste to energy e sistemi idrici integrati.Grazie ai recenti ingressi, la practice Energy &amp; Infrastructures conta ora quattro partner esclusivamente dedicati alla transizione delle infrastrutture energetiche e delle utilities verso la sostenibilità energetica, la decarbonizzazione e i nuovi modelli di business.Oltre a Giovani Battista De Luca e Piero Viganò, fanno parte del dipartimento&nbsp;<strong>Miranda Cellentani</strong>&nbsp;– attiva sia nell’M&amp;A che nei contratti di progetto – ed&nbsp;<strong>Eugenio Siragusa</strong>, specializzato nel Project Financing domestico e internazionale. A loro si aggiungono altri sette partner e numerosi professionisti di Advant Nctm già da tempo attivi nel settore.«Il nostro approccio multidisciplinare è accompagnato da una conoscenza sempre aggiornata delle regole del mercato e dei suoi molteplici settori e attori» afferma&nbsp;<strong>Paolo Montironi</strong>, senior partner di Advant Nctm, «conoscenza che ci consente di dare risposte tempestive, pragmatiche ed efficaci ai nostri clienti, fornendo loro una consulenza coerente, coordinata e affidabile lungo tutto il percorso di investimento, che diventa pressoché fondamentale in un settore così strategico e competitivo come quello dell’energia», conclude Montironi.&nbsp;<a href="https://legalcommunity.it/advant-nctm-consolida-lenergy-infrastructure-giovanni-battista-de-luca-nuovo-partner/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Legalcommunity.it</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 08 Nov 2023 07:16:10 +0100</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm consolida il dipartimento Energy &amp; Infrastructures con l&#039;ingresso di Giovanni Battista De Luca</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-consolida-il-dipartimento-energy-infrastructures-con-lingresso-di-giovanni-battista-de-luca</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>ADVANT Nctm prosegue la propria strategia di crescita con l’ingresso del partner <strong>Giovanni Battista De Luca</strong> che va a rafforzare il dipartimento Energy &amp; Infrastructures costituito con il recente ingresso nello Studio di <strong>Piero Viganò</strong> e del suo team.</p><p>“I professionisti del dipartimento sono attivi in tutti gli ambiti del mercato dell’energia - dalle infrastrutture di rete alla generazione di elettricità e gas da fonti rinnovabili fino ai servizi energetici più innovativi - assistendo utilities, fondi infrastrutturali, imprese energivore e soggetti finanziari nello sviluppo e nella realizzazione di progetti energetici, nelle operazioni di finanziamento e di M&amp;A più complesse, in cui la componente regolatoria assume una rilevanza assoluta e dirimente”, commenta l’avv. <strong>Piero Viganò</strong>, coordinatore del dipartimento ed esperto di M&amp;A Energy, contratti di progetto (compresi i long term PPA) e regolazione del mercato.</p><p><strong>Giovanni Battista De Luca</strong> vanta una significativa esperienza nel campo dell’energia su tutte le questioni di diritto amministrativo, sia giudiziali che stragiudiziali, con particolare focus sugli impianti da fonte rinnovabile, sia per quanto riguarda i complessi iter autorizzativi, che per i relativi profili di incentivazione. L’avv. De Luca ha coordinato inoltre complesse attività̀ di due diligence per l’acquisizione di impianti rinnovabili sia <i>greenfield</i> che <i>brownfield</i> e prestato assistenza in numerose operazioni di finanziamento per la costruzione e gestione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e convenzionale, impianti di teleriscaldamento, waste to energy e sistemi idrici integrati.</p><p>Grazie ai recenti ingressi, la practice Energy &amp; Infrastructures conta ora quattro partner esclusivamente dedicati alla transizione delle infrastrutture energetiche e delle utilities verso la sostenibilità energetica, la decarbonizzazione e i nuovi modelli di business.</p><p>Oltre a Giovani Battista De Luca e Piero Viganò, fanno parte del dipartimento l’avv. <strong>Miranda Cellentani</strong> - attiva sia nell’M&amp;A che nei contratti di progetto - e l’avv. <strong>Eugenio Siragusa</strong>, specializzato nel Project Financing domestico e internazionale. A loro si aggiungono altri sette partner e numerosi professionisti di ADVANT Nctm già da tempo attivi nel settore.</p><p>“Il nostro approccio multidisciplinare è accompagnato da una conoscenza sempre aggiornata delle regole del mercato e dei suoi molteplici settori e attori” afferma Paolo Montironi, Senior Partner di ADVANT Nctm, “conoscenza che ci consente di dare risposte tempestive, pragmatiche ed efficaci ai nostri clienti, fornendo loro una consulenza coerente, coordinata e affidabile lungo tutto il percorso di investimento, che diventa pressochè fondamentale in un settore così strategico e competitivo come quello dell’energia”, conclude l’avv. Montironi.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 06 Nov 2023 02:37:06 +0100</pubDate>
                        <title>DDL Capitali: le novità per gli emittenti MTF</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Diritto Bancario</a>&nbsp;<em>Il&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2023/11/2023-Plattner-DDL-Capitali.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">presente contributo</a>&nbsp;analizza il&nbsp;<strong>DDL Capitali</strong>&nbsp;<strong>approvato dal Senato</strong>&nbsp;il 24 ottobre 2023 e passato all’esame della Camera con riguardo alle<strong>&nbsp;principali novità per gli emittenti MTF</strong>.</em>Dopo circa 2 anni dall’avvio dei lavori che hanno portato alla pubblicazione del Libro Verde MEF sulla competitività dei mercati (2022) il tanto atteso&nbsp;<strong>DDL Capitali è stato&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/il-testo-del-ddl-capitali-approvato-dal-senato/" target="_blank" rel="noreferrer">approvato dal Senato il 24 ottobre 2023</a></strong>&nbsp;(e assegnato alla Camera il 30 ottobre) nella forma proposta da MEF ad aprile con poche modifiche e due rilevanti novità per gli emittenti quotati sul mercato regolamentato: le modalità di presentazione della lista da parte del consiglio di amministrazione e il voto maggiorato a crescere sino a 10 voti. In questo breve articolo passeremo in rassegna i&nbsp;<strong>principali interventi che riguardano gli emittenti MTF</strong>, che, per la prima volta, entrano a pieno diritto nell’ambito di un processo di riforma normativa concernente i mercati finanziari, e gli emittenti diffusi, la cui disciplina viene fortemente ridimensionata.</p><h3><strong>Offerta fuori sede</strong></h3>Gli emittenti MTF potranno<strong>&nbsp;auto-collocare</strong>, dopo l’IPO, azioni o altri strumenti finanziari che permettano di acquistare o sottoscrivere azioni (es.&nbsp;<em>warrant</em>&nbsp;od obbligazioni convertibili)<strong>&nbsp;in esenzione dalla disciplina dell’offerta fuori sede</strong>&nbsp;qualora le tranche offerte siano superiori a Euro 250.000 e il collocamento sia effettuato dagli amministratori dell’emittente o da personale con funzioni direttive. Sono escluse da tale esenzione le SICAF e le SICAV. Purtroppo, l’importo pare eccessivamente alto e forse andrebbe rivisto per le PMI negoziate su MTF, così da assicurare una adeguata proporzionalità, e portato a Euro 100.000 in linea con le norme in tema di esenzione dall’obbligo di pubblicare un prospetto informativo&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 4,&nbsp;<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32017R1129#:~:text=Regolamento%20(UE)%202017%2F1129,rilevante%20ai%20fini%20del%20SEE." target="_blank" rel="noreferrer">Regolamento 1129/2017/UE</a>.<h3><strong>Emittenti strumenti finanziari diffusi</strong></h3>L’art. 4 del DDL Capitali prevede un primo&nbsp;<strong>riordino della vetusta disciplina concernente gli emittenti diffusi</strong>, in cui rientrano, secondo il nuovo art. 2325-<em>ter</em>, cod. civ., gli emittenti che abbiano più di 500 azionisti, diversi dai soci con partecipazioni superiori al 3%, che detengano complessivamente almeno il 5% del capitale e superino due dei tre limiti indicati dall’articolo 2435-<em>bis</em>, primo comma&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftn1" target="_blank" name="_ftnref1" rel="noreferrer">[1]</a>, relativo al bilancio in forma abbreviata.La&nbsp;<strong>definizione di emittente diffuso</strong>&nbsp;di cui sopra viene, come detto,&nbsp;<strong>trapianta dall’art. 2-<em>bis</em>&nbsp;del Regolamento Emittenti CONSOB al nuovo art. 2325-<em>ter,&nbsp;</em>cod. civ.</strong>, con un discutibile irrigidimento normativo&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftn2" target="_blank" name="_ftnref2" rel="noreferrer">[2]</a>&nbsp;<strong>e allargata ulteriormente</strong>&nbsp;considerato che l’art. 2325-<em>ter,&nbsp;</em>cod. civ., non riprende le condizioni di cui all’art. 2-<em>bis</em>, comma 2, Regolamento Emittenti CONSOB concernenti le modalità di diffusione delle azioni attualmente che deve essere avvenuta a seguito: (a) di un’offerta al pubblico o un collocamento nei 24 mesi precedenti il superamento dei requisiti quantitativi; (b) di un’offerta al pubblico o un collocamento in presenza dei requisiti quantitativi; (c) della negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o se sono state ammesse alla negoziazione su mercati regolamentati e successivamente sono state oggetto di revoca; o (d) di emissioni di azioni da parte di banche e sono acquistate o sottoscritte presso le loro sedi o dipendenze&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftn3" target="_blank" name="_ftnref3" rel="noreferrer">[3]</a>. In questo modo, l’assunzione dello&nbsp;<strong>status di emittente con azioni diffuse potrà dipendere dalla mera casualità</strong>&nbsp;vista l’eliminazione dei requisiti causali del ricorso al mercato di cui al comma 2 dell’art. 2-<em>bis</em>, cit., in difetto dei quali il raggiungimento delle soglie quantitative di cui al comma 1 è oggi irrilevante.Quanto ai&nbsp;<strong>prestiti obbligazionari</strong>&nbsp;si considerano&nbsp;<strong>emittenti diffusi se hanno emesso</strong>, anche in diverse emissioni,&nbsp;<strong>obbligazioni di valore nominale</strong>&nbsp;complessivamente&nbsp;<strong>non inferiore a 5 milioni di Euro e con un numero di obbligazionisti superiore a 500</strong>.Gli emittenti, qualora si verifichino le condizioni di cui al nuovo art. 2325-<em>ter</em>, cod. civ., si considerano emittenti diffusi dall’inizio dell’esercizio sociale successivo a quello nel corso del quale si sono verificate le condizioni fino alla chiusura dell’esercizio sociale in cui è stato accertato il venir meno di tali condizioni. Pertanto, dal primo esercizio successivo all’accertamento dei requisiti di legge troveranno applicazione tutte le norme codicistiche concernenti gli emittenti diffusi nonché quelle previste in leggi speciali&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftn4" target="_blank" name="_ftnref4" rel="noreferrer">[4]</a>.Un primo intervento di alleggerimento della disciplina concernente gli emittenti diffusi vede l’eliminazione dal TUF tramite la soppressione del richiamo agli emittenti diffusi contenuto in diversi articoli del D. Lgs. 58/1998.L’<strong>art. 116, TUF, viene abrogato</strong>&nbsp;(unitamente alle sanzioni di cui all’art. 193-bis, comma 1, TUF), il che dovrebbe portare la CONSOB a sopprimere gli artt. 2-<em>bis</em>&nbsp;e 108-112 del Regolamento Emittenti CONSOB considerato il venir meno della delega legislativa di cui ai commi 1 e 1-<em>bis,&nbsp;</em>dell’art. 116, TUF, che attribuisce all’Autorità di Vigilanza di stabilire i criteri per l’individuazione degli emittenti strumenti finanziari e le modalità di informazione del pubblico. Pertanto,&nbsp;<strong>un emittente diffuso non sarà più soggetto a obblighi di informativa ulteriori rispetto a quelli previsti per la società chiuse</strong>. Gli emittenti MTF diffusi non saranno nemmeno tenuti a comunicare a CONSOB l’acquisto o la perdita della qualifica di emittente diffuso nonché le ulteriori informazioni di cui all’art. 108, Regolamento Emittenti CONSOB e, per l’effetto, dovrebbe essere eliminato l’elenco degli emittenti diffusi tenuto dalla CONSOB.&nbsp;<strong>Per gli emittenti MTF si tratta di semplificazioni di rilievo</strong>&nbsp;e del tutto condivisibili considerato che sono già tenuti agli obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 596/2014 sugli abusi di mercato.<strong>Agli emittenti MTF diffusi non saranno più applicabili</strong>&nbsp;le disposizioni che riguardano gli&nbsp;<strong>obblighi pubblicitari in materia di piani di incentivazione</strong>&nbsp;a favore di componenti del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, o di componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori di altre società controllanti o controllate (art. 114-<em>bis</em>) né le relative sanzioni ex art. 193-bis, comma 1, TUF. Per effetto di tale modifica<strong>&nbsp;viene meno la competenza obbligatoria dell’assemblea dei soci</strong>&nbsp;dal che consegue che, ad, esempio, i piani di incentivazione a favore di dipendenti o di collaboratori potranno essere approvati dall’organo amministrativo nel caso in cui l’emittente abbia in portafoglio azioni proprie destinate a tale scopo.Sono, altresì,&nbsp;<strong>abrogati</strong>&nbsp;dall’art. 3 del DDL Capitali, per gli emittenti diffusi,&nbsp;<strong>i limiti al cumulo degli incarichi dei componenti dell’organo di controllo</strong>&nbsp;e gli obblighi di comunicazione alla CONSOB e al pubblico di tali incarichi oggi previsti dall’art. 148-<em>bis</em>, TUF, commi 1 e 2; nonché gli obblighi informativi circa i rapporti con società estere non garantiscono la trasparenza societaria&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftn5" target="_blank" name="_ftnref5" rel="noreferrer">[5]</a>&nbsp;di cui agli artt. 165-<em>ter</em>, ss., con disapplicazione delle relative sanzioni di cui all’art. 193-<em>bis</em>, comma 1, TUF.Un ulteriore passaggio di rilievo riguarda l’abrogazione della lettera (a) dell’articolo 19-<em>bis</em>, comma 1, D. Lgs. 39/2010, che includeva tra gli enti sottoposti a regime intermedio gli emittenti diffusi, con la conseguenza che un emittente MTF, qualora diventi diffuso, non vedrà cambiare il quadro normativo relativo al rapporto con la società di revisione che importa,&nbsp;<em>inter alia</em>, l’allungamento a nove anni dell’incarico di revisione&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftn6" target="_blank" name="_ftnref6" rel="noreferrer">[6]</a>.Gli&nbsp;<strong>emittenti diffusi</strong>&nbsp;vengono, inoltre,&nbsp;<strong>esclusi dall’applicazione dalle norme relative alle operazioni con parti correlate</strong>&nbsp;(art. 2391-<em>bis</em>, cod. civ.), che rappresenta un chiaro caso di&nbsp;<em>gold plating,&nbsp;</em>tenuto conto che la direttiva 2007/36/CE, da cui derivano le disposizioni domestiche in tema di operazioni con parti correlate, si applica unicamente alle società quotate sui mercati regolamentati.Quanto alla disciplina in tema di offerta pubblica di acquisto il DDL Capitali si limita a un intervento di coordinamento normativo, rispetto al termine di approvazione del documento di offerta ai sensi dell’art. 102, comma 4, TUF, sostituendo nel testo gli emittenti diffusi con gli emittenti MTF. Qui l’auspicio, come già previsto in alcuni emendamenti emersi nei lavori della Commissione, è che il termine per l’approvazione del documento venga ridotto a 15 giorni (rispetto agli attuali 30) per gli emittenti MTF così da parificarlo a quello applicabile agli emittenti negoziati sul mercato regolamentato.La&nbsp;<strong>categoria degli emittenti diffusi</strong>&nbsp;necessità di un ulteriore intervento decisivo, come è emerso in sede di audizione in Commissione e in diversi emendamenti poi ritirati&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftn7" target="_blank" name="_ftnref7" rel="noreferrer">[7]</a>, che&nbsp;<strong>escluda da tale categoria gli emittenti MTF</strong>&nbsp;a cui va applicata la medesima disciplina degli emittenti quotati sul mercato regolamentato con alcune eccezioni (v. artt. 2368, comma 2 e 2369, comma 1, cod. civ., in tema di quorum per l’assemblea straordinaria; 2437, comma 4, cod. civ., in tema di ulteriori cause di recesso; 838 cod. proc civ. sull’arbitrato societario) ed estensioni (artt. 2497-quater, comma 1, lett. (c), cod. civ., in tema di recesso per fine e inizio attività di direzione e coordinamento e 2435, comma 2, circa il deposito annuale del libro soci; 103, comma 4, TUF, al fine di ridurre i termini di approvazione del documento di offerta in caso di OPA da parte di CONSOB).Infine, va segnalata una modifica di difficile comprensione e che forse necessita di un correttivo. Nell’art. 4 del DDL capitali si precisa che nel caso previsto dall’articolo 2409-<em>bis</em>, comma 2, cod. civ., si applica alla società di revisione l’articolo 155, comma 2, TUF, ma l’art. 2409-<em>bis</em>, comma 2, cod. civ. concerne la possibilità che lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato di prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale.<h3><strong>Patti parasociali e azioni proprie</strong></h3>Sono&nbsp;<strong>estesi agli emittenti MTF gli obblighi pubblicitari&nbsp;</strong>in tema di tema di&nbsp;<strong>patti parasociali</strong>&nbsp;(art. 2341-<em>ter</em>, cod. civ., che fa obbligo di comunicarli alla società e di dichiararli in apertura di assemblea, con trascrizione nel verbale),<strong>&nbsp;nonché il limite all’acquisto azioni proprie</strong>&nbsp;previsto dall’art. 2357, comma 3, cod. civ., per le società quotate sul mercato regolamentato (massimo 20% del capitale).<h3><strong>Estensione agli emittenti MTF della facoltà di redigere il bilancio consolidato IFRS</strong></h3>Con la modifica del D. Lgs. 38/2005 viene offerta la&nbsp;<strong>possibilità agli emittenti MTF di redigere il bilancio consolidato secondo i principi IFRS</strong>&nbsp;a prescindere dalla loro dimensione. Purtroppo, tale facoltà non pare estesa alla redazione del bilancio di esercizio in quanto l’articolo 4, comma 4, D. Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, non è stato modificato in tal senso&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftn8" target="_blank" name="_ftnref8" rel="noreferrer">[8]</a>&nbsp;e un intervento correttivo pare necessario.<h3><strong>Abrogazione obbligo di segnalazione delle operazioni effettuate dagli azionisti di controllo</strong></h3>Il DDL Capitali elimina l’art. 114, comma 7, TUF, che prevede l’obbligo per i soci che detengono azioni almeno il 10% del capitale, nonché per chi controlla l’emittente e per le persone strettamente legate a tali soggetti, di comunicare alla Consob e al pubblico le operazioni effettuate aventi ad oggetto azioni dall’emittente o altri strumenti finanziari a esse collegati. Anche in questo caso si tratta dell’eliminazione di una ipotesi di&nbsp;<em>gold plating&nbsp;</em>rispetto alla disciplina UE in tema di abusi di mercato.<h3><strong>Assemblee e rappresentante designato</strong></h3>Uno dei pochi emendamenti al DDL Capitali accolti dalla Commissione Finanze riguarda l’<strong>estensione agli emittenti MTF</strong>&nbsp;(art. 135-<em>undecies</em>.1, TUF), previa modifica dello statuto, della facoltà di disporre che l’intervento e l’esercizio del&nbsp;<strong>diritto di voto in assemblea avvenga unicamente tramite rappresentante designato</strong>&nbsp;a cui potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ex art. 135-<em>novies</em>, TUF.Va segnalata anche la<strong>&nbsp;proroga delle disposizioni emergenziali</strong>&nbsp;di cui all’articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sino al 31 dicembre 2024 (assemblea con la partecipazione del solo rappresentante designato ed esclusivamente in tele/video conferenza).<h3><strong>Potenziamento voto plurimo</strong></h3>L’art. 13 modifica l’articolo 2351, comma 4, cod. civ., prevedendo l’<strong>incremento da 3 a 10 del numero di voti da assegnare a ciascuna azione a voto plurimo</strong>. Gli emittenti MTF, prima o dopo la quotazione potranno, quindi, optare per l’adozione di azioni a voto plurimo o a voto maggiorato sino a 10 voti. Nel caso di emissione di azioni a voto multiplo o maggiorato troverà applicazione il diritto di recesso, che consente alla maggioranza di modificare le regole organizzative offrendo alla minoranza dissenziente un diritto di&nbsp;<em>exit</em>, senza poter impedire la modificazione voluta dalla maggioranza.<h3><strong>Emissioni obbligazionarie</strong></h3>Le&nbsp;<strong>novità che riguardano le emissioni di debito si applicano a tutte le società</strong>, ivi inclusi gli emittenti MTF. La prima concerne il computo del capitale di cui all’art. 2412, comma 1, cod. civ., che potrà essere effettuato sulla base dell’ultima delle iscrizioni di cui all’art. 2444, comma 1, cod. civ., il che eviterà agli emittenti di dover predisporre un bilancio straordinario nel corso dell’esercizio per tenere conto degli aumenti di capitale eseguiti dopo la data di chiusura dell’ultimo bilancio.È, inoltre, previsto che i limiti previsti dall’art. 2412, commi 1 e 2, cod. civ., possano essere superati se le obbligazioni sono sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell’emissione.Quanto alle s.r.l. (art. 2483, cod. civ.) la novella dispone che i titoli di debito possono essere sottoscritti da investitori professionali (e non solo investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale) qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell’emissione, senza facoltà di modifica. Viene, pertanto, allargata la platea dei soggetti che potranno sottoscrivere titoli di debito emessi da società a responsabilità limitata,<h3><strong>Dematerializzazione delle quote di S.r.l. PMI</strong></h3>Viene aperta la possibilità alle S.r.l. di avvalersi di una ulteriore modalità di trasferimento delle quote. L’articolo 3 prevede, infatti, la&nbsp;<strong>dematerializzazione su base volontaria</strong>,&nbsp;<strong>delle quote di S.r.l. PMI</strong>, che potranno essere messe in forma scritturale e standardizzata. Le quote dematerializzate potranno anche essere negoziate su MTF destinati, ad esempio, ad agevolare lo scambio di quote di emittenti che hanno fatto ricorso al&nbsp;<em>crowdfunding</em>.Il DDL Capitali non è che il&nbsp;<strong>primo passo verso la necessaria modernizzazione organica del diritto dei mercati finanziari</strong>, soprattutto per le PMI, e la delega legislativa inclusa nel DDL Capitali appare certamente lo strumento migliore per semplificare, con l’ausilio dei partecipanti al mercato, l’impianto normativo a 25 anni dall’adozione del TUF e a 20 anni dalla novella del codice civile.&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref1" target="_blank" name="_ftn1" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref1</a>[1] A seguito dell’abrogazione dell’art. 116, TUF, la nozione codicistica di società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante viene circoscritta agli emittenti azioni od obbligazioni.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref2" target="_blank" name="_ftn2" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref2</a>[2] L’articolo 111-<em>bis</em>, disp. att. cod. civ. viene di conseguenza abrogato.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref3" target="_blank" name="_ftn3" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref3</a>[3] Non si considerano emittenti diffusi quegli emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione riguardanti anche l’esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale, ovvero il cui oggetto sociale prevede esclusivamente lo svolgimento di attività non lucrative di utilità sociale o volte al godimento da parte dei soci di un bene o di un servizio. Inoltre, non sono emittenti diffusi: 1) gli emittenti in amministrazione straordinaria dalla data di emanazione del decreto che dispone la cessazione dell’attività di impresa; 2) gli emittenti in concordato preventivo liquidatorio o in continuità indiretta dalla data di omologazione da parte dell’autorità giudiziaria; 3) gli emittenti nei cui confronti è dichiarata la liquidazione giudiziale o posti in liquidazione coatta amministrativa a norma del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o delle leggi speciali; 4) gli emittenti nei cui confronti è stata disposta la totale riduzione delle azioni o del valore delle obbligazioni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref4" target="_blank" name="_ftn4" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref4</a>[4] L’emittente potrà utilizzare per verificare la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 2325-ter, cod. civ., tramite le risultanze del libro dei soci, l’identificazione dei soci, il pagamento di dividendi o cedole e dalle comunicazioni ricevute e di ogni informazione a loro disposizione.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref5" target="_blank" name="_ftn5" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref5</a>[5] V. modifiche artt. 114-<em>bis</em>, 118, 148-<em>bis</em>, 165-<em>ter</em>, 165<em>-quater</em>, 165<em>-quinquies</em>, 165<em>-sexies</em>, TUF. È, inoltre, eliminata una parte della sanzione amministrativa di cui all’art. 191-ter, comma 6, TUF.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref6" target="_blank" name="_ftn6" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref6</a>[6] Ai sensi dell’art 19-ter del D. Lgs. 39/2010, il regime intermedio prevede una serie di norme rafforzate anche rispetto all’indipendenza e i compensi.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref7" target="_blank" name="_ftn7" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref7</a>[7] V. ad esempio l’emendamento 4.2, presentato in sede di Commissione dai senatori Borghesi e Garavaglia.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref8" target="_blank" name="_ftn8" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/ddl-capitali-le-novita-per-gli-emittenti-mtf/#_ftnref8</a>[8] A tal fine dovrebbe essere introdotta nell’art. 4, comma 4, prima della lettera e) la seguente precisazione: «a-<em>bis</em>)».]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 03 Nov 2023 03:13:44 +0100</pubDate>
                        <title>La nuova disciplina per le imprese energivore</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-nuova-disciplina-per-le-imprese-energivore</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il D.L. n. 131 del 29 settembre 2023 recante «<i>Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio</i>» è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (“<strong>D.L. n. 131/2023</strong>”) ed è quindi efficace dal 30 settembre in attesa della relativa conversione. Il relativo articolo 3 ha sensibilmente modificato il regime delle agevolazioni previste a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. energivore) a partire dal 1° gennaio 2024. L’efficacia delle disposizioni è, comunque, subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.</p><p><i><strong><u>La riforma del regime delle agevolazioni a favore delle imprese energivore</u></strong></i></p><p>Le agevolazioni previste dall’articolo 4 a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (“<strong>Agevolazioni</strong>”) si applicheranno alle imprese che non trovandosi in stato di difficoltà<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1">[1]</a>:</p><p>(a) abbiano consumato non meno di 1 GWh nell’anno precedente alla presentazione dell'istanza di concessione delle Agevolazioni medesime; e</p><p>(b) rispettino almeno uno dei seguenti requisiti:</p><p>(i) operano in uno dei settori a rischio - anche alto - di rilocalizzazione di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 del 18 febbraio 2022, recante «<i>Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022</i>» (“<strong>Comunicazione</strong>”);</p><p>(ii) pur non operando in alcuno di tali settori, abbiano beneficiato nell'anno 2022 o nell'anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante «<i>Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore</i>», avendo rispettato i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ovvero b), del medesimo decreto;</p><p>(iii) pur non operando in alcuno dei settori di cui al numero (i) e pur non rispettando il requisito di cui al numero (ii), operino in un settore o sotto-settore considerato ammissibile, in conformità a quanto previsto al punto 406 della Comunicazione. In tal caso, i termini e le modalità per la presentazione - da parte delle imprese ovvero delle associazioni di categoria interessate - della proposta di ammissione del settore o del sotto-settore saranno stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.</p><p>Tralasciando l’aggiornamento di carattere pressoché formale derivante dall’adeguamento alla Comunicazione e ai relativi allegati, il D.L. n. 131/2023 prevede che:</p><ul><li>ai fini della determinazione dell’Agevolazione non rilevi più l’indice di “<i>intensità elettrica</i>” di cui al precedente D.M. 21 dicembre 2017, ma il solo “<i>valore aggiunto lordo</i>” dell’impresa (c.d. “<strong><u>VAL</u></strong>”);</li><li>è aumentato il <i>quantum</i>, rispetto alle altre imprese, delle Agevolazioni per alcune tra le imprese energivore che soddisfano il proprio consumo di energia da “<i>fonti che non emettono carbonio</i>” per almeno il 50% di cui:<ul><li>almeno il 10% mediante un “<i>contratto di approvvigionamento a termine</i>”; oppure</li><li>almeno il 5% tramite autoconsumo per mezzo di un collegamento diretto in sito o a distanza con collegamento diretto<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2">[2]</a>;</li></ul></li><li>in alternativa all’implementazione degli obblighi previsti nella diagnosi energetica (cui sono comunque obbligate tutte le imprese energivore), le stesse possono:<ul><li>dimostrare di coprire il proprio fabbisogno da “<i>fonti che non emettono carbonio</i>” per almeno il 30%;</li><li>investire almeno il 50% dell’importo dell’agevolazione in questione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra (si v. meglio <i>infra</i> per maggiori dettagli).</li></ul></li></ul><p>Con riferimento alla determinazione dell’Agevolazione, nella seguente tabella, è riassunto il nuovo stato dell’arte:<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3"><strong>[3]</strong></a></p><p>Si evidenzia un approccio di favore nei confronti di quelle imprese che si attivino per consumare energia proveniente da “<i>fonti che non emettono carbonio</i>”. A tale proposito, si ritiene che detto inciso debba riferirsi a tutte quelle fonti di produzione di energia elettrica che non determinino un incremento dell’anidride carbonica presente in atmosfera anche qualora la produzione di energia comporti l’emissione di carbonio. In altre parole, si ritiene siano ricomprese anche quelle fonti di produzione di energia elettrica che, pur producendo emissioni di carbonio, non utilizzino fonti fossili e siano, quindi, neutrali rispetto al quantitativo di anidride carbonica.</p><p><i><strong><u>Il significato di “Contratto di approvvigionamento”</u></strong></i></p><p>Con riferimento all’espressione “<i>contratto di approvvigionamento a termine</i>” si ritiene che il legislatore faccia riferimento ai <i>power purchase agreement</i> (“<strong>PPA</strong>”), ma pare opportuno evidenziare alcune difficoltà interpretative. Da una parte, l’espressione “<i>a termine</i>” potrebbe far pensare ad un PPA senza consegna fisica dell’energia prodotta, ma, dall’altra, l’espressione “<i>approvvigionamento</i>” induce a ricondurre la fattispecie ai PPA con consegna fisica. Si potrebbe ipotizzare che con l’espressione “<i>a termine</i>” il legislatore abbia quindi inteso fare riferimento alla categoria dei PPA a lungo termine, ma senza indicarne una durata minima, e che l’“<i>approvvigionamento</i>” comporti la consegna fisica di energia elettrica prodotta anche da impianti esistenti, non dovendo la stessa derivare da nuovi impianti. La misura non avrebbe quindi l’effetto di favorire necessariamente l’installazione di capacità addizionale di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.</p><p>Si rileva, inoltre, che la norma fa riferimento solo ad alcune particolari configurazioni di autoconsumo e, in particolare, a quelle che escludono l’utilizzo della rete di distribuzione pubblica<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4">[4]</a>.</p><p><strong><u>segue</u></strong><i><strong><u>: la diagnosi energetica – problemi di coordinamento</u></strong></i></p><p>Come già detto, le imprese che accedono alle Agevolazioni devono effettuare la diagnosi energetica<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5">[5]</a> <strong><u>e</u></strong> sono tenute ad adottare una tra le seguenti misure:</p><ul><li>attuare le <u>raccomandazioni</u> delle diagnosi, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l'importo dell'agevolazione percepita;</li><li>dimostrare di coprire il proprio fabbisogno da “fonti che non emettono carbonio” per almeno il 30%; oppure</li><li>investire almeno il 50% dell’importo dell’agevolazione in questione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra (si v. meglio <i>infra</i> per maggiori dettagli)</li></ul><p>La nuova disciplina sembrerebbe prevedere che l’attuazione delle raccomandazioni di cui alla diagnosi energetica sia alternativa alle altre due misure poc’anzi elencate. Infatti, l’utilizzo del termine “<i>raccomandazioni della diagnosi</i>” nel D.L. n. 131/2023, non trova esatta corrispondenza con la specifica norma avente ad oggetto il contenuto della diagnosi energetica, la quale prevede che in detto documento debbano essere specificati una serie di “<i>interventi di efficienza</i>” energetica da attuarsi<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6">[6]</a>. Pertanto, occorrerebbe un intervento del legislatore affinché chiarisca: (i) se con raccomandazioni si faccia riferimento o meno agli interventi di efficienza energetica individuati in detta diagnosi; e se (ii) l’implementazione di uno degli interventi di cui alla diagnosi energetica sia ancora un obbligo, oppure se sia un’alternativa all’implementazione di una delle altre due nuove misure individuate dal legislatore del 2023. Infatti, se con “raccomandazioni” il legislatore dovesse riferirsi agli interventi di efficienza energetica, la realizzazione di detti interventi sarebbe alternativa all’implementazione di una delle altre due nuove misure individuate dal legislatore del 2023. Diversamente, sarebbe necessario chiarire il significato di raccomandazioni per coordinare gli obblighi derivanti dalla diagnosi energetica con le due diverse misure proposte dal legislatore del 2023.</p><p>Con riferimento all’attuazione delle diagnosi, ricordiamo che l’accesso al meccanismo incentivante dei titoli di efficienza energetica<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7">[7]</a> (o certificati bianchi) è subordinato, <i>inter alia</i>, alla verifica di sussistenza del requisito della c.d. addizionalità dell’intervento di efficientamento energetico ai sensi quale “<i>non sono in ogni caso ammessi al sistema dei Certificati Bianchi i progetti di efficienza energetica predisposti per l’adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa, fatti salvi i casi di progetti che generano risparmi addizionali rispetto alle soluzioni progettuali individuate dai vincoli o dalle prescrizioni suddetti e di progetti realizzati ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 che generano risparmi addizionali</i>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8">[8]</a>. Stante l’obbligo normativo di realizzare gli interventi, questi, ove realizzati, non potranno quindi accedere al meccanismo incentivante, nella misura in cui non generino risparmi addizionali.</p><p>Con riferimento alla prima delle alternative all’attuazione delle raccomandazioni di cui alla diagnosi energetica, pare evidente come il legislatore si riferisca ai già richiamati PPA e alle configurazioni di autoconsumo il cui impianto di produzione, anche in assetto cogenerativo, sia da fonti rinnovabili.</p><p>Quanto all’autoconsumo, è opportuno precisare che il Legislatore non ha in questo limitato la fattispecie alle sole configurazioni di autoconsumo che non comportano l’utilizzo della rete pubblica di distribuzione.</p><p>Infine, l’ultima alternativa all’attuazione delle raccomandazioni di cui alla diagnosi energetica introduce per la prima volta la possibilità di adempiere agli obblighi propri delle imprese energetiche tramite l’investimento in progetti di riduzione delle emissioni di gas serra il cui valore di riduzione delle emissioni sottratto alle emissioni effettivamente prodotte dall’impresa porti ad un livello inferiore a quello determinato a livello eurounitario<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9">[9]</a>, per ciascun settore, per l’assegnazione gratuita delle quote di emissione (c.d. EU Allowances).</p><p>In altre parole, l’impresa energivora può adempiere ai propri obblighi per accedere alle relative Agevolazioni dimostrando di aver investito in uno o più progetti che comportino un determinato livello di riduzione dei gas serra da determinarsi sulla base della tipologia di impresa e delle dimensioni (in termini di emissioni) della stessa.</p><p><i><strong><u>Considerazioni conclusive</u></strong></i></p><p>In ogni caso, per poter avere un testo definitivo delle disposizioni esaminate, occorre attendere: (i) la conclusione dei lavori parlamentari per la conversione in legge del D.L. n. 131/2023 che dovranno terminare entro la fine di novembre 2023; e (ii) la pubblicazione di un Decreto Ministeriale del MASE con il quale saranno individuati “<i>modalità e criteri</i>” per il soddisfacimento delle condizioni e l’assolvimento degli obblighi di cui sopra.</p><p><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare il </i><a href="mailto:Dip_Energy&amp;Infrastructures@advant-nctm.com"><i>Dipartimento Energy and Infrastructures</i></a></p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1">[1]</a> In merito alla caratterizzazione dello stato di difficoltà si veda la Comunicazione della Commissione Europea 2014/C, 249/01.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2">[2]</a> Art. 30, comma 1, lett. a, nn. 1 e 2.1, D.Lgs. n, 199/2021 e art. 3.6, Delibera ARERA n. 727/2022 e Allegato A alla Delibera ARERA 578/2013.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3">[3]</a> In ogni caso, i contributi dovuti dalle imprese energivore non potranno essere inferiori al prodotto tra 0,5 Euro/MWh e l’energia elettrica prelevata dalla rete pubblica.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4">[4]</a> Ci si riferisce, in particolare, alle configurazioni di cui all’art. 30, comma 1, lett. a), n. 1 e 2.1, D.Lgs. n. 199/2021.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5">[5]</a> Art. 8 D.Lgs. n. 102/2014.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6">[6]</a> Art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 102/2014.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7">[7]</a> D.M. 11 gennaio 2017.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8">[8]</a> Art. 6, comma 6, D.M. 11 gennaio 2017.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9">[9]</a> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione europea, del 12 marzo 2021.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Autoconsumo</category>
                            
                                <category>Efficienza energetica</category>
                            
                                <category>Energivori</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Biometano</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 03 Nov 2023 02:45:49 +0100</pubDate>
                        <title>Tra Nctm e arte c&#039;è un connubio indissolubile</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tra-nctm-e-arte-ce-un-connubio-indissolubile</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Progetto e modus operandi di una vera e propria "infrastruttura culturale" connessa con il sostrato del Paese.</em>"Nctm e l'arte": l'idea è nata nel 2010 sulla base di un'inclinazione culturale già viva nello Studio. Si è andata progressivamente radicando per via d'incontri e di confronti, fino ad assumere una struttura basata sul dialogo costante tra una direzione artistica. un Comitato Arte composto da soci dello Studio e un gruppo di lavoro costituito prevalentemente da figure interne. La sua prima espressione concreta è arrivata alla fine del 2011, quando il bello spazio milanese dello Studio Legale NeUn, ristrutturato pochi anni prima dall'architetto Antonio Zanuso, si è acceso dell'opera di Galles Garaicoa "Nuevas Arquitecturas" [...]&nbsp;L'articolo integrale sull'edizione di novembre de "Il Giornale dell'Arte".</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 19 Oct 2023 11:07:44 +0200</pubDate>
                        <title>L’Autorizzazione unica ZES per il rilancio del Mezzogiorno – Alcune considerazioni in merito al D.L. 19 settembre 2023, n. 124</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lautorizzazione-unica-zes-per-il-rilancio-del-mezzogiorno-alcune-considerazioni-in-merito-al-d-l-19-settembre-2023-n-124</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il 19 settembre u.s. è stato pubblicato il decreto-legge n. 124/2023 volto a favorire la coesione e il rilancio dell’economia del Sud del Paese (di seguito, il “<strong>Decreto Legge Sud</strong>”).Una delle novità più significative di tale decreto riguarda l'istituzione – a far data dal 1° gennaio 2024 – di un’unica zona economica speciale per tutto il Mezzogiorno (di seguito, “<strong>ZES Unica</strong>”) che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.La ZES Unica sarà gestita direttamente da una Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, a cui sono affidati compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio e da una Struttura di missione.La politica di sviluppo della ZES Unica verrà definita in un piano strategico triennale, coerente anche con il PNRR. In particolare, il piano strategico individuerà, anche in modo differenziato per le regioni che ne fanno parte, i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES Unica e le rispettive modalità di attuazione.Uno dei provvedimenti più rilevanti è l’introduzione di un <strong>procedimento autorizzatorio unico</strong> cui sono assoggettati: (i) i progetti - non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività - inerenti alle attività economiche ovvero all’insediamento di attività industriali, produttive e logistiche da parte di soggetti pubblici o privati all’interno della ZES unica che siano di pubblica utilità, indifferibili e urgenti; (ii) le opere e altre attività ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale.L’<em>iter</em> autorizzatorio prende il via con la presentazione – presso lo sportello unico digitale ZES<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> – di apposita istanza corredata della documentazione e degli eventuali elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire alle amministrazioni competenti di compiere l’istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto oggetto dell’istanza.Successivamente, viene rilasciata al soggetto istante una ricevuta telematica che attesta l’avvenuta presentazione dell’istanza e indica i termini entro cui l’amministrazione è tenuta a rispondere (la mancata risposta nei termini equivale ad accoglimento dell’istanza).Lo<em> step</em> successivo è rappresentato dall’indizione della <strong>conferenza di servizi</strong> semplificata di cui all’art. 14 <em>bis </em>della legge 241/1990 nel corso della quale:</p><p style="padding-left: 30px;">(i) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di 30 giorni (in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, alla tutela della salute o dell’incolumità pubblica, il termine è di 45 giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell’U.E.). Nel caso in cui il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale e trova applicazione l’articolo 27-<em>bis</em> del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (in materia di provvedimento autorizzatorio unico regionale – P.A.U.R.), alla conferenza di servizi indetta dall’autorità competente partecipa sempre il rappresentante della Struttura di missione ZES;(ii) nei 30 giorni successivi, ha luogo una riunione telematica con tutte le amministrazioni coinvolte nella quale, preso atto delle rispettive posizioni, si procede alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi;(iii) contro la determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi può essere proposta opposizione dalle amministrazioni ai sensi dell’articolo 14-<em>quinquies</em>, della legge n. 241 del 1990. In ogni caso si considera acquisito l’assenso delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero che, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza di servizi;(iv)la <strong>determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto</strong>. Ove necessario, costituisce, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’intervento. La determinazione motivata comprende, recandone l’indicazione esplicita, la valutazione di impatto ambientale e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto.</p>Alcuni osservatori hanno espresso rilievi in merito alla conformità delle citate disposizioni all'attuale assetto costituzionale.Si tratta di stabilire se la normativa sia in grado di incidere sulle attribuzioni degli enti locali costituzionalmente garantite, verificando, in particolare, se il legislatore nazionale, alla stregua della costituzione vigente, abbia titolo per assumere e regolare l’esercizio della funzione amministrativa su materie in relazione alle quali non sembra vantare una potestà legislativa esclusiva, appropriandosi, però, delle competenze amministrative ordinariamente attribuite agli enti locali, la tutela dei cui interessi è, peraltro, rimessa esclusivamente alle regioni.&nbsp;Del tema, in passato, se ne è già occupata la Corte costituzionale che, con la sentenza 1° ottobre 2003, n. 303, precisa che l’articolo 117 della Costituzione “distribuisce&nbsp;le competenze legislative in base ad uno schema imperniato sulla enumerazione delle competenze statali; con un rovesciamento completo della previgente tecnica del riparto sono ora affidate alle Regioni, oltre alle funzioni concorrenti, le funzioni legislative residuali.In questo quadro, limitare l’attività unificante dello Stato alle sole materie espressamente attribuitegli in potestà esclusiva o alla determinazione dei principî nelle materie di potestà concorrente, come postulano le ricorrenti, significherebbe bensì circondare le competenze legislative delle Regioni di garanzie ferree, ma vorrebbe anche dire svalutare oltremisura istanze unitarie che pure in assetti costituzionali fortemente pervasi da pluralismo istituzionale giustificano, a determinate condizioni, una deroga alla normale ripartizione di competenze [basti pensare al riguardo alla legislazione concorrente dell’ordinamento costituzionale tedesco (konkurrierende&nbsp;Gesetzgebung) o alla clausola di supremazia nel sistema federale statunitense (Supremacy&nbsp;Clause)]. Anche nel nostro sistema costituzionale sono presenti congegni volti a rendere più flessibile un disegno che, in ambiti nei quali coesistono, intrecciate, attribuzioni e funzioni diverse, rischierebbe di vanificare, per l’ampia articolazione delle competenze, istanze di unificazione presenti nei più svariati contesti di vita, le quali, sul piano dei principî giuridici, trovano sostegno nella proclamazione di unità e indivisibilità della Repubblica. Un elemento di flessibilità è indubbiamente contenuto nell’art. 118, primo comma,&nbsp;Cost., il quale si riferisce esplicitamente alle funzioni amministrative, ma introduce per queste un meccanismo dinamico che finisce col rendere meno rigida, come si chiarirà subito appresso, la stessa distribuzione delle competenze legislative, là dove prevede che le funzioni amministrative, generalmente attribuite ai Comuni, possano essere allocate ad un livello di governo diverso per assicurarne l’esercizio unitario, sulla base dei principî di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. E’ del resto coerente con la matrice teorica e con il significato pratico della sussidiarietà che essa agisca come&nbsp;subsidium&nbsp;quando un livello di governo sia inadeguato alle finalità che si intenda raggiungere; ma se ne è comprovata un’attitudine ascensionale deve allora concludersi che, quando l’istanza di esercizio unitario trascende anche l’ambito regionale, la funzione amministrativa può essere esercitata dallo Stato. Ciò non può restare senza conseguenze sull’esercizio della funzione legislativa, giacché il principio di legalità, il quale impone che anche le funzioni assunte per sussidiarietà siano organizzate e regolate dalla legge, conduce logicamente ad escludere che le singole Regioni, con discipline differenziate, possano organizzare e regolare funzioni amministrative attratte a livello nazionale e ad affermare che solo la legge statale possa attendere a un compito siffatto”.Il preambolo del D.L. n. 124/2023, sul punto, invoca “la straordinaria necessità ed urgenza di intensificare gli interventi volti a favorire il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Paese”, nonché la necessità “di introdurre misure per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, anche attraverso l'istituzione della ZES unica nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, nonché delle aree interne del Paese”.Il comma 1 dell'art. 13 del D.L. n. 124/2023, da questo punto di vista, è chiaro nell'allineare tutte le prerogative esposte dalla Corte costituzionale, stabilendo che " Al fine di garantire un rilancio unitario delle attività produttive del territorio delle regioni del Mezzogiorno, come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a partire dal 1° gennaio 2024, è istituito, presso la Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, lo sportello unico digitale ZES per le attività produttive nella ZES unica, denominato S.U.D. ZES”.Né può, poi, ritenersi che il D.L., per il fatto di prevedere una mera partecipazione degli enti territoriali interessati alle determinazioni motivate di conclusione delle conferenze di servizi, possa implicare un’incostituzionalità della normativa in relazione a non meglio specificate attribuzioni costituzionalmente garantite degli stessi.Al riguardo, la Corte ha evidenziato che "se così non fosse, si potrebbe riproporre quel deficit giuridico caratterizzato dagli ostacoli, intorno ai quali le forme di particolarismo locale si sommano in un gioco a somma zero, con i difetti, senza i pregi, tanto del centralismo quanto del localismo non funzionale al raggiungimento di grandi obiettivi di modernizzazione del Paese, cui si è fatto riferimento in precedenza... Senza contare che, nella già richiamata prospettiva del principio di sussidiarietà, inteso ad armonizzare l’unitarietà della Repubblica con il decentramento regionale, la rappresentazione delle esigenze locali legittimamente è stata riservata alla regione intesa come ente rappresentativo e di sintesi di tutti gli interessi localmente definiti" Corte costituzionale, 1° ottobre 2003, n. 303).La giurisprudenza amministrativa ha da tempo avallato, più volte, la suddetta impostazione, assumendo un orientamento che può definirsi unitario<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.In ogni caso, la previsione contenuta nell’art. 14, comma 4, del D.L. n. 124/2023, laddove è disposto che entro sessanta giorni dal 1° gennaio 2024, ogni regione interessata presenti ai Ministri competenti una proposta di protocollo o convenzione per l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e regimi procedimentali speciali sembra rispondere a quell’esigenza di osservare il principio di leale collaborazione, richiamata dal Giudice costituzionale.La suddetta proposta dovrà individuare dettagliatamente le procedure oggetto di semplificazioni, le norme di riferimento e le amministrazioni locali e statali competenti ed essere approvata dalla Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1 del D.L. n. 124/2023. Sono parti dell'accordo o protocollo la regione proponente e le amministrazioni locali o statali competenti per ogni procedimento individuato.La disposizione mira a preservare l’esigenza di coinvolgere i soggetti titolari delle attribuzioni attratte, salvaguardandone la posizione costituzionale.In conclusione, a parere di chi scrive, le precedenti considerazioni escludono che si possa rilevare l'incostituzionalità delle disposizioni del D.L. 19 settembre 2023, n. 124, in merito alla ZES Unica.Fatta questa sintetica considerazione, risulta opportuno commentare i profili innovativi delle citate disposizioni.L’art. 14, comma 1, del D.L. n. 124/2023 prevede che “L'autorizzazione unica di cui all'articolo 15 sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori comunque denominati, necessari alla localizzazione, all'insediamento, alla realizzazione, alla messa in esercizio, alla trasformazione, alla ristrutturazione, alla riconversione, all'ampliamento o al trasferimento, nonché alla cessazione o alla riattivazione delle attività economiche, industriali, produttive e logistiche”, mentre il successivo art. 15, comma 5, stabilisce che “La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto. Ove necessario, costituisce, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'intervento. La determinazione motivata comprende, recandone l'indicazione esplicita, la valutazione di impatto ambientale e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto”.Si tratta dell'assorbimento di tutti i procedimenti amministrativi, che rappresenta il massimo sforzo di semplificazione dell'esercizio della funzione amministrativa.Il trasferimento dal piano amministrativo a quello politico costituzionale della decisione è in grado di produrre effetti di semplificazione amministrativa eccezionali, con un'impostazione che è stata già utilizzata nel passato per le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.Sarà interessante verificare se, in base a tali previsioni, la relativa struttura amministrativa sarà in grado di essere all’altezza delle scelte del Legislatore e delle aspettative del mondo imprenditoriale.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;</em><em>Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:marco.monaco@advant-nctm.com">Marco Monaco</a>.</em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Allo sportello unico digitale ZES, c.d. S.U.D. ZES, sono attribuite le funzioni di sportello unico per le attività produttive (SUAP) per i procedimenti di autorizzazione unica per l’avvio di attività economiche o l’insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all’interno della ZES Unica.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> cfr. TAR Lazio, sez. I, 28 febbraio 2014, n. 2372; Consiglio di Stato, sez. VI, 26 aprile 2005, n. 1893.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Cfr. F. Caringella, M. Protto, in Codice e Regolamento unico dei contratti pubblici, pag.1044, Dike editrice, 2011.]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 12 Oct 2023 09:03:09 +0200</pubDate>
                        <title>Gioia Tauro a rischio per l&#039;ETS: bisogna fare presto!</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/gioia-tauro-a-rischio-per-lets-bisogna-fare-presto</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p id="ember953" class="ember-view reader-content-blocks__paragraph">Non è piacevole salire in cattedra e pronunciare le fatidiche parole “ve lo avevamo detto”, eppure, è proprio il caso di dirlo: da tempo, e da svariate parti, si è evidenziato come il sistema ETS applicato al trasporto marittimo rischiasse non solo di far lievitare i costi dello stesso e di non raggiungere l’obiettivo di minori emissioni di anidride carbonica atmosfera, ma anche che questo regime applicato al transhipment di contenitori andrà a&nbsp;<strong>regalare un incredibile vantaggio competitivo a porti posti al di fuori dell’Europa&nbsp;</strong>e, paradossalmente, a far aumentare le emissioni dannose. Nonostante questo, siamo di fatto alla vigilia dell’entrata in vigore della normativa e solo adesso si prende piena consapevolezza del rischio che stiamo correndo.</p><p id="ember954" class="ember-view reader-content-blocks__paragraph">Ma andiamo con ordine e facciamo un piccolo passo indietro. L’estensione del regime al trasporto marittimo origina nel 2021, con una proposta della Commissione in tal senso, contenuta all’interno del pacchetto Fit for 55. All’esito del negoziato europeo, nel solito trilogo dove si fa fatica a toccar palla, e grazie al lavoro emendativo di alcuni Europarlamentari del nostro Paese che comprendono i rischi contenuti nella misura, nella Direttiva finale del Parlamento e del Consiglio dello scorso maggio vengono inserite&nbsp;<strong>alcune misure di esenzione</strong>&nbsp;per tutelare alcuni segmenti ritenuti a rischio, come i collegamenti con le isole minori. Peraltro la stessa Direttiva fortunatamente riconosce – ma si sono sudate le sette camicie per arrivare a questo risultato – il&nbsp;<strong>pericolo di elusione</strong>&nbsp;e “<em>trasferimento delle attività di trasbordo verso porti al di fuori dell'Unione in assenza di una misura mondiale basata sul mercato</em>” o di “<em>misure di mitigazione</em>”. Rischi che comprometterebbero anche il raggiungimento degli obiettivi e, quindi, l’efficacia stessa della Direttiva a causa delle distanze supplementari percorse dalle navi a scopi elusivi.</p><p id="ember955" class="ember-view reader-content-blocks__paragraph">Tuttavia,<strong>&nbsp;il correttivo pensato per non incappare in questa problematica non è sufficiente.&nbsp;</strong>Per scongiurare il rischio di elusione, infatti, la Direttiva delega alla Commissione di mettere a terra la cd.&nbsp;<strong>“regola delle 300 miglia”</strong>. In sintesi, la regola esclude dalla definizione di “porto di scalo”, rilevante per la determinazione della tratta ai fini del calcolo ETS, i porti situati nell’arco delle 300 miglia nautiche dai confini della Unione in cui la quota di trasbordo di container superi il 65% del traffico totale di container. In questi porti la toccata non verrebbe conteggiata. Pertanto, il regime ETS (che si applica alle emissioni realizzate nella tratta immediatamente precedente e successiva al porto europeo) vedrebbe conteggiato non il 50% delle emissioni registrate dallo scalo nei porti situati nelle 300 miglia e fino al successivo scalo UE, ma nell’intera tratta percorsa dal porto extra-UE immediatamente precedente (per esempio un porto cinese) fino al primo porto europeo.</p><p id="ember956" class="ember-view reader-content-blocks__paragraph">In questo modo si è pensato di pareggiare il&nbsp;<em>level playing field</em>&nbsp;competitivo tra servizi portuali resi nei porti del nord Africa rispetto a quelli dei principali porti di transhipment dell’Europa mediterranea.</p><p id="ember957" class="ember-view reader-content-blocks__paragraph">Questo strumento, tuttavia,&nbsp;<strong>non è adeguato</strong>&nbsp;per assolvere il compito che la stessa Direttiva gli affida e cioè scongiurare la delocalizzazione delle attività di transhipment oggi effettuate nei porti dell’Europa mediterranea presso gli scali esistenti ed in via di realizzazione nei paesi del nord Africa.</p><p id="ember958" class="ember-view reader-content-blocks__paragraph">Non è adeguato per una ragione economica e si sa che, quando i conti non tornano, rimane poco spazio per le chiacchere.</p><p id="ember959" class="ember-view reader-content-blocks__paragraph">Una compagnia marittima che ha eletto un porto UE per le proprie attività di transhipment (sia essa CMA-CGM a Malta, MSC a Gioia Tauro o Cosco al Pireo per semplificare) ed effettuato cospicui investimenti per rendere tali impianti efficienti, dovrà mettere in conto che affronterà costi operativi ben maggiori (dovuti al regime ETS) rispetto ai propri competitors che avessero prescelto di operare (ed investire) nei porti del nord Africa (Tanger Med e Port Said in testa).</p><p id="ember960" class="ember-view reader-content-blocks__paragraph">Facciamo l’esempio di una nave che parte da Singapore (porto non UE), scala Gioia Tauro (porto UE) e poi va ad Anversa (altro porto UE). La compagnia si troverà a pagare il 50% delle emissioni generate fra i primi due porti e il 100% di quelle fra i secondi due. Ma se lo scalo intermedio fosse a Port Said o a Tanger Med, ecco che anche sulla seconda tratta pagherebbe il 50%.</p><p id="ember961" class="ember-view reader-content-blocks__paragraph">La differenza per una nave di medie dimensioni di circa 8000 TEUs di portata è di circa 100 mila euro a viaggio (su un totale di 450 mila euro a viaggio). Le navi impegnate su questi trade sono migliaia, circostanza che porta il gap competitivo a decine di milioni di euro all’anno.&nbsp; Ma non è questo il vero problema. Circa il 50% del traffico intercontinentale negli hub è rappresentato da linee che collegano la regione Asiatica con le Americhe.&nbsp; La nave che parte da Singapore, scala Port Said e poi si dirige a New York non pagherà nulla, visto che verrebbero toccati tre porti non UE. &nbsp;Se lo scalo intermedio fosse Gioia Tauro, invece, ecco che dovrebbe pagare il 50% su entrambe le tratte per un costo che si aggira sui 500 mila euro a toccata. Questa è la vera differenza insostenibile. Il regime ETS è pensato per applicarsi al mercato in maniera indifferenziata e così farà laddove il relativo costo sarà assorbito dal cliente come peraltro avviene per l’energia elettrica prodotta da fonti fossili o per il trasporto aereo. Se invece il regime consentisse che due operatori (coloro che sono onerati dell’acquisto del certificato) vengano incisi in modo difforme, pare evidente che tale regime andrebbe modificato.</p><p id="ember962" class="ember-view reader-content-blocks__paragraph">Ecco spiegato – spero con la dovuta chiarezza – che lo strumento pensato per garantire il l<em>evel playing field</em>&nbsp;non funziona perché ipotizzare di non contare (semplicemente) Tangeri come porto di scalo per rotte marittime con destini o provenienze europee riduce il gap dei costi per queste rotte, ma non incide affatto e quindi non risolve il tema relativamente alle rotte che passano in quei porti in transito da paesi extra Ue. Si parla di centinaia di milioni di euro/anno di extra costi che, se non aboliti con idonee modifiche alla Direttiva, comporteranno la de-localizzazione delle linee di transhipment attualmente nei porti hub del mediterraneo (Gioia Tauro in testa ma anche Malta, Algeciras e Sines) presso porti nord africani (i soliti noti, ma anche nelle neo costruite strutture degli algerini che saranno sicuramente a fregarsi le mani per questo ennesimo autogol della Unione).</p><p id="ember963" class="ember-view reader-content-blocks__paragraph"><strong>Risultano evidenti i rischi per l’Italia (e non solo):&nbsp;</strong>perdita di posti di lavoro, ma anche mancanza di controllo da parte del nostro Paese degli snodi fondamentali della logistica.</p><p id="ember964" class="ember-view reader-content-blocks__paragraph"><strong>Occorre quindi velocizzare il riesame da parte della Commissione</strong>&nbsp;circa il funzionamento della Direttiva, per individuare e prevenire già in una fase iniziale i comportamenti elusivi, con l’obiettivo di giungere ad una revisione tempestiva della stessa prima che i processi di trasferimento delle linee marittime diventino potenzialmente irreversibili. Ed è necessario, al contempo, arrivare ad escludere dalla definizione di “porto di scalo” anche i porti UE maggiormente a rischio (per quanto riguarda i traffici extra UE/UE) e sospendere il regime ETS per i traffici in transito per le rotte extra UE/extra UE.</p><p id="ember965" class="ember-view reader-content-blocks__paragraph">&nbsp;Il tempo a disposizione è poco e occorre agire in fretta. Poter affermare “ve lo avevamo detto” di fronte al declino di un porto, alla perdita di posti di lavoro e di controllo della catena logistica non sarebbe affatto di consolazione.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 09 Oct 2023 08:28:58 +0200</pubDate>
                        <title>Artificial Intelligence Act – una panoramica</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/artificial-intelligence-act-una-panoramica</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h3><strong>1.Introduzione</strong></h3>Nel mese di aprile 2021 la Commissione europea ha avanzato una proposta di regolamento sull'Intelligenza Artificiale (di seguito, “<strong><em>Artificial Intelligence Act</em></strong><em>”</em> o “<strong><em>AIA</em></strong>”).L’AIA si propone – fra le altre cose – di assicurare che l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale (IA), quale che sia il settore di impiego (es. sanità, istruzione, finanza, energia, etc.), avvenga nel rispetto dei valori fondanti dell’Unione Europea e in un quadro normativo definito.A tal fine, l’AIA prevede disposizioni particolarmente stringenti in relazione alla qualità dei dati, alla trasparenza, alla supervisione umana e alla responsabilità derivante dall’uso di sistemi di IA.L’AIA delinea altresì le norme relative alle cosiddette IA generiche, ovvero sistemi che possono essere utilizzati per scopi diversi con vari gradi di rischio. Tali tecnologie includono, ad esempio, sistemi di IA generativa con grandi modelli linguistici come ChatGPT.Nel mese di giugno 2023 il Parlamento Europeo ha adottato la sua posizione negoziale sull’AIA, dando il via al trilogo fra Commissione, Consiglio e Parlamento Europeo, che si concluderà con l’emanazione del testo definitivo. La versione finale del regolamento dovrebbe essere pubblicata entro la fine del 2023 e entrare in vigore nel 2026, con un periodo di adeguamento di due anni (simile a quello previsto dal GDPR). Questo periodo consentirà ai destinatari delle disposizioni dell’AIA (di seguito, i “<strong><em>Soggetti Obbligati</em></strong>”) di adeguarsi ai cambiamenti previsti dalla normativa prima che questi diventi efficace.Pertanto, si noti che il presente <em>memorandum</em> si riferisce ad un testo di legge che è ancora soggetto ad un processo legislativo che potrebbe portare a diverse modifiche dei suoi contenuti.&nbsp;<h3>2. <strong>Applicazione&nbsp;</strong></h3>L’AIA introdurrà per la prima volta una definizione di “Intelligenza Artificiale”, che servirà per individuare quali strumenti rientreranno sotto la disciplina dell’AIA. Nonostante la definizione non sarà definitiva fino all’emanazione dell’atto, si prospetta sin d’ora – ad esempio – che numerosi software classificati come “dispositivi medici”, anche già presenti sul mercato, dovranno ritenersi basati su sistemi di IA e dovranno pertanto rispettare le prescrizioni dell’AIA (e.g., dispositivi per fornire assistenza ai medici nella diagnosi di patologie).L’AIA stabilirà inoltre definizioni chiare per i diversi attori coinvolti nell'IA. Ciò significa che tutte le parti coinvolte nello sviluppo, nell'utilizzo, nell'importazione, nella distribuzione o nella produzione di modelli di IA saranno ritenute responsabili a vario titolo. Inoltre, l’AIA si applicherà anche ai fornitori e agli utilizzatori di sistemi di IA situati al di fuori dell'UE, se l'output prodotto dal sistema sarà destinato a essere utilizzato nell'UE.&nbsp;<h3><strong>3. Cosa sarà necessario fare per adeguarsi all'AIA</strong></h3><strong>3.1. Fase 1: inventario e analisi dei modelli di IA</strong>Il primo passo che devono compiere i Soggetti Obbligati per adeguarsi all’AIA dovrà essere quello di valutare se esse utilizzano sistemi che possono essere qualificati come “intelligenza artificiale”. Tali modelli potranno essere già in utilizzo, in sviluppo, oppure ancora in procinto di essere ricevuti da fornitori terzi.<strong>3.2. Fase 2: classificazione del rischio dell’IA</strong>L’AIA adotta un approccio basato sul rischio: in altre parole, per comprendere a quali obblighi si è sottoposti è necessario comprendere a quale categoria di rischio appartiene il sistema di IA utilizzato.Dunque, sulla base della catalogazione dei modelli di IA, i Soggetti Obbligati dovranno procedere alla classificazione dei modelli in base al rischio. In tal proposito, è stata proposta una valutazione dei rischi in due ulteriori sottofasi: una prima classificazione da effettuarsi attraverso le categorie di rischi previste nell’AIA; una seconda valutazione riguarderà, invece, l’impatto dell’IA sui diritti fondamentali, che ogni utilizzatore di AI dovrà effettuare autonomamente secondo un criterio che dovrà essere stabilito internamente (Fundamental Rights Impact Assessment).Quanto alla classificazione dei modelli in base al rischio, l’AIA distingue diverse categorie:<img class="size-full wp-image-29262 aligncenter" src="/fileadmin/nctm/2023/10/Screenshot-2023-10-09-alle-14.18.48.png" alt><strong><em>3.2.1. Rischio inaccettabile</em></strong>L’AIA, nel definire la classificazione, fornisce esempi di modelli che presentano un rischio inaccettabile e che dunque sono vietati. In particolare, sono vietati:<ul> <li>sistemi di identificazione biometrica remota "<em>in tempo reale</em>" e "<em>a posteriori</em>" in spazi accessibili al pubblico (con un'eccezione per le forze dell'ordine che utilizzano l'identificazione biometrica <em>ex post</em> per il perseguimento di reati gravi, previa autorizzazione giudiziaria);</li> <li>i sistemi di <em>social scoring</em> (che prevede la classificazione delle persone in base al loro comportamento o alle loro caratteristiche);</li> <li>l'uso di tecniche di manipolazione cognitivo-comportamentale rivolta a specifiche categorie di persone o gruppi vulnerabili (come i giocattoli parlanti per bambini);</li> <li>sistemi di polizia predittiva basati su profili, localizzazione o comportamenti criminali passati;</li> <li>sistemi di riconoscimento delle emozioni utilizzati nei settori delle forze dell'ordine, della gestione delle frontiere, dei luoghi di lavoro e delle istituzioni scolastiche;</li> <li>l'estrazione non mirata di dati biometrici da Internet o da filmati CCTV per creare database di riconoscimento facciale.</li></ul><p><em><strong>3.2.2. Rischio elevato</strong></em>Analogamente, l’Annex III dell’AIA fornisce un elenco dei sistemi ad alto rischio di cui all’articolo 6(2), che devono essere conformi a più requisiti, sottoposti a una valutazione di conformità (da completarsi prima che il modello venga immesso sul mercato), e comunque devono essere sottoposti ad una costante sorveglianza anche dopo essere stati immessi sul mercato.I sistemi di IA ad alto rischio si dividono in due categorie:</p><ul> <li>sistemi di IA destinati a essere utilizzati come componente di sicurezza di un prodotto, o che sono essi stessi un prodotto, disciplinato dalla normativa di armonizzazione dell’Unione Europea elencata nell’allegato II. Si tratta di giocattoli, automobili, dispositivi medici e dispositivi medici in vitro (di cui ai Regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746);</li> <li>il prodotto il cui componente è un sistema di IA – o il sistema di IA stesso in quanto prodotto – soggetto a una valutazione della conformità da parte di terzi ai fini dell’immissione sul mercato o della messa in servizio ai sensi della normativa di armonizzazione dell’Unione Europea elencata nell’allegato II. Inoltre, vi rientrano sistemi di IA rientranti in otto aree specifiche, che dovranno essere registrati in una banca dati dell'UE:<ul> <li>identificazione biometrica e categorizzazione delle persone fisiche;</li> <li>gestione e funzionamento delle infrastrutture critiche;</li> <li>istruzione e formazione professionale;</li> <li>occupazione, gestione dei lavoratori (e.g., per l’assunzione o la valutazione dei dipendenti) e accesso al lavoro autonomo;</li> <li>accesso e utilizzo di servizi e benefici pubblici e privati essenziali (ad esempio, sistemi di IA destinati a essere utilizzati per prendere o influenzare decisioni sull'ammissibilità delle persone all'assicurazione sanitaria e sulla vita);</li> <li>applicazione della legge;</li> <li>gestione della migrazione, asilo e controllo delle frontiere;</li> <li>assistenza nell'interpretazione giuridica e nell'applicazione della legge.</li></ul></li></ul><p>All'elenco ad alto rischio – originariamente proposto dalla Commissione – sono stati aggiunti i sistemi di IA utilizzati per influenzare gli elettori e l'esito delle elezioni, nonché i sistemi di raccomandazione utilizzati dalle piattaforme di <em>social media</em> designate come "piattaforme online di grandi dimensioni" ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2065 (Digital Services Act).Fra i requisiti imposti per i sistemi ad alto rischio vi sono:</p><ul> <li>un sistema di gestione del rischio appropriato;</li> <li>capacità di registrazione delle attività (come la registrazione dei log);</li> <li>supervisione umana;</li> <li>adeguata <em>governance</em> dei dati utilizzati per l'addestramento, i test e la convalida;</li> <li>trasparenza e spiegabilità;</li> <li>controlli che assicurino accuratezza, robustezza e cybersicurezza.</li></ul><p>Per i dispositivi medici, ad esempio, la normativa di settore prevede già alcune procedure di valutazione della conformità. A tal riguardo, l’AIA prescrive che la conformità dell’IA sia valutata mediante la valutazione di conformità condotta ai sensi della normativa di settore, per evitare sovrapposizioni di procedure. Coerentemente, il rilascio del certificato di conformità CE attesterà la conformità del sistema IA sia al Medical Device Regulation, sia all’AIA. Dunque, l'articolo 59 del regolamento (UE) 2017/745 e l'articolo 54 del regolamento (UE) 2017/746 si applicheranno in ogni caso.<strong>3.2.3.&nbsp;<em>Foundation models</em> (o <em>base models</em>)</strong>Anche i <em>foundation models</em>, sotto forma di sistemi di IA generativa (come, ad esempio, ChatGPT) e di IA di base, avranno regole specifiche di regolamentazione. I sistemi di IA generativa e di base possono essere considerati entrambi IA di uso generale, perché sono in grado di svolgere svariati compiti.Per tali modelli l’AIA richiede requisiti di trasparenza più elevati, per cui:</p><ul> <li>chi sviluppa IA generativa dovrà rendere evidente all’utente, nel risultato finale, che il contenuto è stato generato dall'IA (ad esempio, ciò consentirà di distinguere i “<em>deep fakes</em>” dalle immagini reali);</li> <li>Soggetti Obbligati dovranno dare garanzie contro la generazione di contenuti illegali;</li> <li>Soggetti Obbligati dovranno documentare e rendere disponibile al pubblico una sintesi sufficientemente dettagliata dell'uso dei dati di formazione protetti dalla legge sul diritto d'autore.</li></ul><p>I fornitori di modelli di “<em>basic AI</em>” dovranno valutare e mitigare i possibili rischi ad essi associati (per la salute, la sicurezza, i diritti fondamentali, l'ambiente, la democrazia, e lo stato di diritto) e registrare i loro modelli nel database dell'UE prima che vengano immessi sul mercato.<strong><em>3.2.4. Rischio limitato o minimo</em></strong>Le restanti applicazioni di IA sono considerate a rischio limitato o minimo. Questi sistemi devono soddisfare determinati requisiti di trasparenza, che consentano agli utenti di comprendere che sta interagendo con una IA e di prendere decisioni informate. Esempio di tali sistemi sono: chat bots, generatori di immagini o video “<em>deep fakes</em>” (quando non sono considerati ad alto rischio), sistemi per la traduzione o per le previsioni meteorologiche.I sistemi di IA con rischio minimo sono, ad esempio, i filtri antispam o i videogiochi.<strong>3.3. Valutazione della conformità (pre-marketing) e enforcement (post-marketing)</strong>I fornitori dei sistemi di IA ad alto rischio garantiscono che tale sistema sia sottoposto ad una procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 43 dell’AIA prima della sua immissione sul mercato o messa in servizio.Se in seguito a tale valutazione l’IA risulta conforme ai requisiti di legge, i fornitori redigono una dichiarazione di conformità UE a norma dell'articolo 48 e appongono la marcatura CE.L'AIA richiede ai fornitori di IA ad alto rischio di monitorare le prestazioni dei loro sistemi anche dopo il lancio sul mercato, atteso che l'IA si evolve man mano che riceve nuovi input. In tale fase di monitoraggio, i fornitori dovranno effettuare un'analisi continua dei dispositivi, software e altri sistemi di IA che interagiscono con il sistema di IA, tenendo conto dei limiti derivanti dalla protezione dei dati, dal diritto d'autore e dalla legge sulla concorrenza.La Commissione dovrà fornire un modello per i piani di monitoraggio post-vendita entro un anno dall'entrata in vigore dell’AIA.&nbsp;</p><h3>4. Dati e governance dei dati</h3>L’AIA si occupa anche di affrontare le questioni legate alle preoccupazioni sulla qualità dei dati utilizzati per costruire sistemi di IA. Pertanto il regolamento prevede, tra le altre cose:<ul> <li>regole su come i “training datasets” (anche quelli di convalida e di prova) devono essere progettati e utilizzati (richiedendo che i datasets siano "<em>pertinenti, rappresentativi, privi di errori e completi</em>".</li> <li>regole sulla preparazione dei dati, tra cui etichettatura, pulizia, e aggregazione</li> <li>esenzione dalle norme del GDPR che limitano la raccolta di dati personali sensibili al fine di correggere gli algoritmi da <em>bias</em>.</li></ul><p>&nbsp;</p><h3>5. Sorveglianza umana</h3>Secondo l’AIA, i sistemi di IA devono essere progettati e sviluppati in modo da poter essere efficacemente controllati da persone fisiche durante il periodo di utilizzo del sistema.Non si tratta semplicemente di una questione di trasparenza del funzionamento del sistema di IA (come nel GDPR). Tale obbligo è più ampio e dovrebbe consentire, ad esempio, al "supervisore umano" di individuare le anomalie, in modo da essere in grado di interpretare correttamente i risultati del sistema. Un obiettivo esplicito è quello di prevenire o ridurre al minimo i rischi per i diritti fondamentali.Se un sistema ad alto rischio è gestito da un "utilizzatore" piuttosto che dal fornitore originario (ad esempio, un'azienda privata acquista e installa un sistema di assunzione automatizzato), la ripartizione delle responsabilità è molto diversa nell’AIA rispetto al GDPR. Nel GDPR, l'azienda sarebbe il "titolare del trattamento dei dati" e dunque il soggetto sottoposto ai doveri. Nell'AIA, rimane esclusiva responsabilità del produttore dell’IA ottenere la valutazione di conformità prima che il sistema venga immesso sul mercato e implementare la "supervisione umana" in un modo che sia appropriato per essere utilizzato dall'utente. Diversamente, se l'utente modifica sostanzialmente il sistema, diventa il nuovo "fornitore" con tutti i doveri di certificazione che ne conseguono.&nbsp;<h3>6. Innovazione e ricerca</h3>Le esenzioni per le attività di ricerca e per i componenti di IA forniti con licenze open-source sono state recentemente proposte dal Parlamento. Fra tali esenzioni vi rientra anche la promozione di sandbox regolamentari (esenzione temporanea dalle normative pertinenti durante un periodo di test), a condizione che siano istituite dalle autorità pubbliche allo scopo di testare i sistemi di IA prima che siano immessi sul mercato o altrimenti messi in servizio.&nbsp;<h3>7. Responsabilità e intelligenza artificiale</h3>L’AIA è parte di un pacchetto di tre pilastri proposto dalla Commissione europea per sostenere l'IA in Europa. Gli altri pilastri comprendono una modifica della direttiva sulla responsabilità dei prodotti (PLD) e una nuova direttiva sulla responsabilità dell'IA (AILD). Mentre l’AIA si concentra sulla sicurezza e sulla prevenzione <em>ex ante</em> dei diritti fondamentali, gli altri due pilastri riguardano i danni causati dai sistemi di IA.L'inosservanza dell’AIA potrebbe far scattare, in base al livello di rischio, gradi diversi di alleggerimento dell'onere della prova – quanto alla PLD – per le richieste di risarcimento per responsabilità da prodotto senza colpa – quanto all'AILD – per qualsiasi altra richiesta di risarcimento (basata sulla colpa). La modifica della PLD e l'AILD avranno un percorso di approvazione ancora molto lungo, atteso che non sono ancora state approvate dal Parlamento europeo e, in quanto direttive, dovranno essere recepite a livello nazionale.&nbsp;<h3>8. European Artificial Intelligence Board</h3>La proposta di legge mira anche a istituire uno “<em>European Artificial Intelligence Board</em>”, che supervisionerebbe l'attuazione del regolamento e ne garantirebbe un'applicazione uniforme in tutta l'UE. L'organismo avrebbe il compito di emettere pareri e raccomandazioni sulle questioni che si presentano e di fornire indicazioni alle autorità nazionali.&nbsp;<h3>9. Sanzioni</h3>Allo stato, le sanzioni per la mancata conformità all’AIA sono significative: allo stato, esse vanno fino a 40 milioni di euro o fino al 7% del fatturato annuo globale, a seconda della gravità della violazione.&nbsp;<h3>10. Conclusioni</h3>L’approccio adottato dall’UE attraverso l’AIA è quello di trovare un bilanciamento fra innovazione ed esigenze di tutela. In tale ottica, i Soggetti Obbligati che utilizzano l'IA devono imparare ad orientarsi tra le disposizioni normative (ancora in evoluzione), mirando all’innovazione ma sempre conformandosi alla disciplina di legge. I Soggetti Obbligati, in particolare, dovrebbero valutare il potenziale impatto dell’AIA sulle loro attività e valutare se il loro <em>modus operandi</em> è conforme ai principi e alle disposizioni che entreranno in vigore. Nonostante il periodo di grazia di due anni prima della effettiva applicazione dell’AIA, è necessario agire tempestivamente, atteso che lo sviluppo di sistemi di IA può richiedere tempistiche molto lunghe.Pertanto, un approccio proattivo dei Soggetti Obbligati (che può consistere nel monitorare gli sviluppi normativi) è fondamentale non solo per una futura <em>compliance</em>, ma anche per mitigare i rischi di reclami o di contenzioso con le diverse parti contrattuali.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;</em><em>Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:paolo.gallarati@advant-nctm.com">Paolo Gallarati</a>, <a href="mailto:giulio.uras@advant-nctm.com">Giulio Uras</a> e <a href="mailto:jacopo.dirutigliano@advant-nctm.com">Jacopo Dirutigliano</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 05 Oct 2023 03:36:07 +0200</pubDate>
                        <title>Bozza del Decreto Attuativo del D.Lgs. 199/2021 sulle Aree Idonee</title>
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                        <content:encoded><![CDATA[<ol><li><strong>Premessa</strong></li></ol><p>Il presente documento ha la finalità di fornire una sintesi della normativa relativa alla individuazione delle aree idonee inclusa nella bozza del decreto attuativo del D.lgs. 199/2021 e affronta le tematiche più significative per coloro che intendono sviluppo progetti finalizzati alla installazione di impianti da fonti rinnovabili (“<strong>FER</strong>”) sul territorio nazionale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1">[1]</a>.</p><ol><li><strong>Obiettivi delle Linee Guida</strong></li></ol><p>In attuazione dell’art. 20, commi 1 e 2 del D.lgs. 199/2021, è stata elaborata la bozza di decreto attuativo contenente le linee guida (“<strong>Linee Guida</strong>”), di cui sono circolate più versioni, una risalente a luglio 2023 e quella più aggiornata di settembre 2023, per l’individuazione delle aree idonee (“<strong>Aree Idonee</strong>”) per l’installazione di impianti FER. In particolare, il decreto stabilisce i principi per l’individuazione delle Aree Idonee al fine di raggiungere l’obbiettivo dell’installazione entro il 2030 di una potenza aggiuntiva di 80 (ottanta) GW da FER sul territorio nazionale (art. 1 delle Linee Guida).</p><p>A tale proposito, all’art. 2 le Linee Guida includono una tabella nella quale viene indicata la ripartizione regionale di potenza minima per ogni anno a partire dal 2023 e fino al 2030.</p><p>Una volta che il decreto entrerà in vigore, le Regioni dovranno emanare una legge per l’individuazione delle Aree Idonee secondo i criteri stabiliti dalle Linee Guida.</p><ol><li><strong>Le tipologie di area e i criteri per l’individuazione delle Aree Idonee</strong></li></ol><p>Le Linee Guida suddividono le aree in tre diverse categorie:</p><p>a) Aree Idonee;</p><p>b) aree non idonee; e</p><p>c) aree <i>d.</i> ordinarie.</p><p>Per quanto attiene le Aree Idonee, l’art. 8 delle Linee Guida include i criteri di cui devono tenere conto le Regioni ai fini della loro individuazione. In particolare, la lett. e) di tale articolo stabilisce che sono individuati specifici criteri per definire come Aree Idonee:</p><ul><li>le superfici occupate dai <u>bacini artificiali</u> di accumulo idrico e da <u>canali artificiali</u> per la difesa idraulica del territorio;</li><li>le superfici e le <u>aree industriali dismesse</u> e altre <u>aree compromesse</u>, aree abbandonate e marginali quali, a titolo di esempio, aree non classificate, sottoposte ad attività abusive, terreni improduttivi, miniere e cave, discariche, aree contaminate, <i>ex</i> aree militari.</li></ul><p>Inoltre, alla lett. f) del medesimo articolo sono considerate</p><p>Aree Idonee:</p><ul><li>i <u>siti dove sono già installati impianti della stessa fonte</u> e in cui vengono realizzati interventi di modifica per potenziamento o ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che, ad ogni modo, non comportino una variazione dell’area occupata maggiore del 20% (venti per cento). Tale limite non si applica per gli impianti fotovoltaici (“<strong>Impianti FV</strong>”)&nbsp;installati su aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 (cinquecento) metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere ai sensi dell’articolo 20, comma 8, lettera c-<i>ter</i>), numero 1, del D.lgs. 199/2021;</li><li>i <u>siti oggetto bonifica</u> ai sensi del D.lgs. 152/2006;</li><li>le <u>cave e miniere cessate</u>, abbondonate e non suscettibili di ulteriore sfruttamento;</li><li>i <u>siti e gli impianti nella disponibilità di Ferrovie dello Stato</u>, dei gestori di infrastrutture ferroviarie, <u>delle società concessionarie autostradali</u> e <u>delle società di gestione aeroportuale</u> all’interno dei sedimi aeroportuali;</li><li>fatti salvi i punti di cui sopra, <u>le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004</u> (“<strong>Codice dei beni Culturali</strong>”), né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini del presente punto, la fascia di rispetto è di <u>3 (tre) chilometri per gli impianti eolici</u> e di <u>500 (cinquecento) metri per gli Impianti FV</u>;</li><li>i beni del <u>demanio militare</u>, i beni del <u>demanio</u> o a qualunque titolo in uso al <u>Ministero dell’interno</u>, i beni immobili individuati dall’Agenzia del demanio;</li><li>le <u>superfici degli edific</u>i, delle strutture e dei manufatti su cui vengono realizzati Impianti FV, nonché le aree per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, qualora rientranti fra le tipologie per le quali è applicabile il regime di manutenzione ordinaria ai sensi dell’art. 7-<i>bis</i>, comma 5 del D.lgs. 28/2011.</li></ul><p>Esclusivamente per quanto attiene gli Impianti FV e gli impianti di produzione di biometano, <u>in assenza di vincoli</u> ai sensi della parte seconda del Codice dei Beni Culturali, sono considerate idonee (c.d. <i>solar belt</i>):</p><ul><li>le <u>aree agricole</u> racchiuse in un perimetro i cui punti distino <u>non più di 500 (cinquecento) metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale</u>, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;</li><li>le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti ai sensi del D.lgs. 152/2006, nonché le aree agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 (cinquecento) metri dal medesimo impianto o stabilimento;</li><li>le <u>aree adiacenti alla rete autostradale</u> entro una <u>distanza non superiore a 300 (trecento) metri</u>.</li></ul><p>Per gli impianti eolici, fermo restando quanto previsto dalla lettera f), punto 1 dell’art. 8 delle Linee Guida, le aree idonee sono individuate sulla base della valutazione di un’adeguata ventosità dell’area. A tali fini, le Linee Guida nella versione circolata nel settembre 2023 indicano come adeguata una ventosità tale da garantire una producibilità maggiore di 2.150 (duemilacentocinquanta) ore equivalenti a 100 (cento) metri di altezza, contro le 2.250 (duemiladuecentocinquanta) ore previste, invece, dalla bozza circolata nel luglio 2023.</p><p>Relativamente alle aree non idonee, invece, queste sono i siti ritenuti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. A tale riguardo, le Linee Guida stabiliscono che Regioni e Province, ove necessario, debbano provvedere ad aggiornare la lista delle aree non idonee individuate ai sensi dei criteri di cui all’Allegato 3 delle linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili introdotte dal D.M. 10 settembre 2010, come successivamente integrato e modificato.</p><p>Infine, la bozza di decreto identifica le aree ordinarie come quelle superfici che non rientrano in nessuna delle categorie di cui ai precedenti punti a) e b) e sono soggette all’applicazione dei regimi autorizzativi di cui al D.lgs. 28/2011.</p><ol><li><strong>Limiti percentuali all’installazione di impianti su aree agricole idonee</strong></li></ol><p>Per quanto attiene le <u>aree agricole idonee</u>, la lett. g) dell’art. 8 prevede che gli Impianti FV possano occupare una percentuale massima non inferiore al <u>5%</u> (cinque per cento) e non superiore al <u>10%</u> (dieci per cento) <u>del suolo agricolo nella disponibilità</u> del soggetto che realizza l’intervento. La bozza di Linee Guida nella versione di luglio 2023 prevedeva che tali percentuali fossero <u>raddoppiate</u> (quindi, non inferiore al 10% e non superiore al 20%) per quanto attiene gli impianti classificati come <u>agrivoltaici (non avanzati)</u> ai sensi delle Linee Guida del giugno 2022 in materia di impianti agrivoltaici (“<strong>Linee Guida Agrivoltaico</strong>”);</p><p>La bozza delle Linee Guida aggiornata a settembre 2023, invece, prevede che il limite relativo alla disponibilità del suolo agricolo del 5% (cinque per cento) – 10% (dieci per cento) si applichi non solo agli impianti FV c.d. standard ma anche agli <u>agrivoltaici (non avanzati)</u>, eliminando, quindi, per questi ultimi la possibilità di usufruire di percentuali di favore. Tuttavia, tale ultima bozza introduce anche la novità dell’eliminazione di tali restrizioni percentuali nel caso in cui gli impianti FV standard e quelli <u>agrivoltaici (non avanzati)</u> vengano costruiti su zone agricole non utilizzate.</p><p>Sono rimaste inalterate le altre previsioni incluse nella lett. g) dell’art 8 secondo le quali le limitazioni percentuali:</p><ul><li><u>non si applicano</u> per gli impianti <u>agrivoltaici c.d. “avanzati”</u>, ossia realizzati ai sensi dell’art. 65, comma 1-<i>quater</i> del D.L. 1/2012;</li><li><u>non si applicano</u> per l’installazione per impianti FER nelle <u>aree di cui alla lett. e)</u> dell’art. 8 delle Linee Guida (bacini artificiali, canali artificiali aree industriali dismesse, aree compromesse), quindi, non utilizzabili per l’attività agricola; e</li><li>possono essere stabilite <u>percentuali maggiori di utilizzo</u> nel caso di <u>terreni</u> classificati come <u>agricoli</u> ma <u>non</u> concretamente <u>utilizzati</u>.</li></ul><p>La bozza di settembre 2023 prevede, inoltre, all’art. 7 comma 1 lett. b) che esclusivamente ai fini dell’installazione di impianti <u>agrivoltaici avanzati</u> oltre che le aree agricole classificate come DOP e IGP, già incluse nella scorsa bozza, anche quelle classificate come STG, DOC, DOCG, produzioni biologiche e produzioni tradizionali siano considerate idonee.</p><p>Per chiarezza, gli impianti classificati come <u>agrivoltaici (non avanzati)</u> sono quelli che rispettano i requisiti A, B e D.2 delle Linee Guida Agrivoltaico e che non possono, ad oggi, essere destinatari di incentivi, laddove installati su aree a destinazione agricola. In estrema sintesi, i requisiti citati consistono:</p><ul><li>quanto al <u>requisito A</u>, lo stesso è integrato quando almeno il 70% (settanta per cento) della superficie oggetto di intervento sia destinata all’attività agricola e quando la percentuale di superficie complessiva coperta dai moduli (“<strong>LAOR</strong>”) non superi il 40% (quaranta per cento) della superficie totale oggetto di intervento;</li><li>quanto al <u>requisito B</u>, esso ha ad oggetto il valore della produzione agricola, il mantenimento dell’indirizzo produttivo e la producibilità elettrica minima che non può essere superiore al 60% (sessanta per cento) di quella propria di un impianto fotovoltaico <i>standard</i>;</li><li>il <u>requisito D.2</u>, poi, ha ad oggetto l’implementazione di un sistema di monitoraggio con riferimento alla continuità dell’attività agricola di cui al punto che precede.</li></ul><p>Gli impianti <u>agrivoltaici “avanzati”</u>, invece, sono quelli che rispettano, oltre ai requisiti sopra elencati, anche <u>i requisiti C</u> (altezza minime dei moduli da terra) e <u>D.1</u> (sistema di monitoraggio per il risparmio idrico).</p><p>Al raggiungimento di una percentuale massima di sfruttamento non inferiore ai valori indicati nella colonna A della Tabella di cui all’Allegato 1 delle Linee Guida, la quale individua gli obbiettivi minimi e massimi di sviluppo del fotovoltaico in area agricola, e non superiore a quelli indicati nella medesima Tabella alla colonna B, è prevista la possibilità per le Regioni di attribuire alle aree agricole rimanenti la classificazione di aree non idonee alla realizzazione di Impianti FV. Tale limitazione non si applica agli impianti agrivoltaici avanzati.</p><ol><li><strong>Prime considerazioni</strong></li></ol><p>Innanzitutto, non è chiaro il significato di “<i><u>disponibilità</u></i>” in capo al soggetto che realizza l’intervento con riferimento ai limiti percentuali di utilizzo del suolo e, in particolare, con riferimento alle aree non oggetto di intervento. In altre parole, non è chiaro se il legislatore richieda la titolarità di un diritto di proprietà, superficie, di locazione o una semplice <u>servitù negativa</u> di non realizzare impianti della medesima specie. A questo proposito, considerando l’esperienza fino ad ora avuta in Emilia-Romagna dove tali limiti percentuali erano già vigenti, si auspica che sia ritenuto sufficiente l’ottenimento di una semplice servitù negativa in relazione alle aree non oggetto di intervento.</p><p>In secondo luogo, si rileva che l’articolo 8 delle Linee Guida indica come idonee alcune delle ipotesi di aree indicate anche all’interno dell’art. 22-<i>bis </i>D.lgs. 199/2021, nello specifico, le superfici degli edifici, delle strutture e dei manufatti nonché le aree per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica. Tuttavia, le aree a destinazione industriale, artigianale, commerciale, le discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati, le cave o i lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, sebbene a loro volta elencate nell’art. 22-<i>bis </i>D.lgs. 199/2021, non sono espressamente richiamate all’interno nelle Linee Guida. Non risulta chiaro il perché di tale omissione, in quanto, tutte le aree elencate nell’articolo del D.lgs. 199/2021 permettono la realizzazione di impianti fotovoltaici senza la precedente acquisizione di permessi, eccetto eventuali valutazioni ambientali, poiché considerata come manutenzione ordinaria. Sarebbe opportuno, quindi, proprio in virtù del supposto tentativo di agevolare l’installazione di impianti rinnovabili, che il decreto indicasse tutti i siti di cui all’art. 22-<i>bis</i> del D.lgs 299/2021 come aree idonee.</p><p>Inoltre, le Linee Guida non specificano quali componenti dell’impianto debbano ricadere nelle aree idonee affinché questo possa beneficiare di eventuali regimi di favore, ossia non è chiaro se sia sufficiente che solo i moduli e gli <i>inverter</i> ricadano su tale area o se sia necessario ricomprendere anche le opere di connessione alla rete elettrica.</p><p>Quanto, invece, al <u>campo di applicazione temporale</u>, sembrerebbe che il legislatore faccia salvi <u>solo</u> i procedimenti autorizzativi avviati <u>prima</u> dell’entrata in vigore delle leggi regionali di attuazione del Linee Guida e aventi ad oggetto aree idonee ai sensi dell’art. 20, comm8, D.lgs. 199/2021, ossia quelle aree “immediatamente” idonee. Ne discende che sembrerebbero immediatamente applicabili le norme regionali suddette anche a tutti gli altri procedimenti autorizzativi che, alla data di entrata in vigore di tali norme, saranno in corso.</p><p>Negativamente, poi, sono stati accolti dal mercato la volontà di introdurre i limiti sopra elencati all’occupazione del suolo.</p><p>Ad oggi, la qualifica di Area Idonea rileva precipuamente per la possibilità, riservata agli impianti FV da realizzare sulle stesse, di accedere a procedure autorizzative meno onerose e, in particolare, alla <u>procedura autorizzativa semplificata (“</u><strong><u>PAS</u></strong><u>”)</u> di cui all’art. 6, D.lgs. 28/2011 il cui comma 9 bis prevede che su Aree Idonee è possibile autorizzare tramite PAS (e non in autorizzazione unica <i>ex</i> D.lgs. 387/2003) impianti FV <u>fino a 10 MW</u>. Quanto all’ambito dell’incentivazione, ad oggi, l’unico meccanismo attualmente in vigore per il fotovoltaico è ancora quello di cui D.M. 4 luglio 2019 (“<strong>FER I</strong>”) in attuazione del D.lgs. 28/2011 per il quale la qualifica di Area Idonea è irrilevante.</p><p>In un’ottica prospettica, tuttavia, le Aree Idonee rileveranno anche con riferimento alla possibilità di accesso ai <u>futuri meccanismi incentivanti</u> che, in virtù del D.lgs. 199/2021, saranno implementati. In particolare, in deroga al divieto di cui all’art. 65, comma 1, D.l. 1/2012, potranno accedere ai predetti incentivi anche gli impianti realizzati su aree agricole, purché non utilizzate e purché qualificate come Aree Idonee. Tuttavia, per quanto attiene queste ultime, il legislatore, non chiarisce dopo quanto tempo un’area agricola possa considerarsi inutilizzata e in base a quali requisiti possa ritenersi tale. Nell’art. 10 del D.lgs. 28/2011, previsione ormai abrogata, il legislatore aveva previsto una deroga per l’accesso agli incentivi per gli Impianti FV in area agricola nel caso in cui i terreni fossero stati “abbandonati da almeno 5 (cinque) anni”. Pertanto, non solo non è chiaro quando un’area si possa considerare inutilizza ma alla luce della sopracitata previsione, il termine “inutilizzate” risulta ambiguo non chiarendo se coincide con la qualifica di “terreni abbandonati” già utilizzata in passato dal legislatore o meno.</p><p>Inoltre, sempre in un’ottica futura, la qualifica di Area Idonea permetterà di ottenere una riduzione dei tempi relativi al provvedimento autorizzativo, nonché la non vincolatività del parere della Soprintendenza competente, laddove prescritto.</p><p>Infine, sebbene le Linee Guida prevedano una disciplina di favore per gli impianti agrivoltaici avanzati, la versione di settembre 2023 sembra eliminare qualsiasi tipo di beneficio per gli impianti agrivoltaici semplici in quanto equiparati sostanzialmente agli impianti FV standard.</p><p>In conclusione, non resta che attendere i futuri sviluppi relativi all’interlocuzione in corso tra Stato e Regioni<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2">[2]</a> per valutare quali saranno effettivamente i nuovi limiti che graveranno sulla possibilità di sviluppare impianti fotovoltaici e, in generale, da FER in Italia.</p><p><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare </i><a href="mailto:piero.vigano@advant-nctm.com"><i>Piero Francesco Viganò</i></a><i>, </i><a href="mailto:ernesto.rossi@advant-nctm.com"><i>Ernesto Rossi Scarpa Gregorj</i></a><i> e </i><a href="mailto:elisa.babbini@advant-nctm.com"><i>Elisa Maria Babbini</i></a><i>.</i></p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1">[1]</a> Il presente documento non deve, pertanto, considerarsi esaustivo, tenuto conto che, di volta in volta, si renderanno necessarie specifiche valutazioni in base alle caratteristiche del singolo progetto e/o del <i>business case</i> di riferimento. Si evidenzia, altresì, che i contenuti del presente documento saranno soggetti a modifiche in base all’evolversi della normativa. Vi preghiamo, pertanto, di non fare necessariamente affidamento sul presente documento per progetti e casi specifici, ma di considerarlo quale diretto a fornire solo una sintesi normativa in oggetto alla data della sua redazione</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2">[2]</a> Attualmente, infatti, le Linee Guida sono all’esame della Conferenza unificata Stato-Regioni.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Eolico</category>
                            
                                <category>Eolico Off Shore</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Idroelettrico</category>
                            
                                <category>Biometano</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 03 Oct 2023 10:04:27 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm, nuovi strumenti per creare valore sostenibile e gestire i rischi legati all’area ESG</title>
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                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Rischi di contenzioso ambientale, climatico e di greenwashing</strong>,&nbsp;ma anche&nbsp;<strong>reputazionali</strong>: sono tante le&nbsp;<strong>implicazioni legali</strong>&nbsp;che possono derivare dall’area ESG. Le imprese devono, innanzitutto, avere consapevolezza di tali rischi e poi dotarsi degli strumenti necessari per gestirli al meglio, ha affermato&nbsp;<strong>Riccardo Sallustio</strong>, professore presso la LUISS Guido Carli e socio di&nbsp;<strong>ADVANT Nctm</strong>, studio legale che per primo ha creato un&nbsp;<a href="https://esgnews.it/advisor/studi-legali/advant-nctm-ecco-il-bilancio-del-primo-anno-di-attivita-del-focus-group-esg/" target="_blank" rel="noreferrer">ESG Focus Group</a>&nbsp;composto da professionisti con diverse specializzazioni per un’assistenza a tutto tondo su questi nuovi temi.ADVANT Nctm, infatti, ritiene di dover essere parte del cambiamento supportando i propri clienti nella necessaria pianificazione e trasformazione economica, per sfruttare le opportunità di una transizione giusta e sostenibile. Non solo quindi gestione di rischi ma anche contributo fattivo al raggiungimento degli obiettivi climatici previsti dalla normativa internazionale ed europea.Le crescenti complessità normative e pressioni per dimostrare la sostenibilità delle proprie attività ai vari stakeholder rendono sempre più necessario l’affiancamento di&nbsp;<strong>consulenti&nbsp;</strong>esperti in queste aree per facilitare scelte responsabili sia da parte delle imprese che degli investitori. Un occhio di riguardo, infine, è prestato alle banche per le quali ADVANT Nctm ha messo a punto uno specifico strumento per monitorare e decidere quindi le strategie più idonee, adesso in fase di sviluppo IT.<strong>Siamo di fronte a una vera e propria rivoluzione normativa sul fronte della sostenibilità. Quali sono a suo avviso i temi a cui prestare maggiormente attenzione?</strong>I temi “caldi” al momento sono innumerevoli: a imprese e istituzioni finanziarie è richiesto sempre di più un continuo aggiornamento dal punto di vista normativo, ma non solo. Si tratta infatti altresì di rivedere le proprie policies e le procedure interne, anche per evitare di incorrere nel rischio di “greenwashing”.A questo proposito, pensiamo da un lato a tutto ciò che riguarda l’aspetto comunicativo: sono in cantiere le direttive sulle pratiche commerciali scorrette e sui “green claims”, ma si pretende anche di più dalla dichiarazione non finanziaria.Dall’altro lato, sarà di grande impatto la direttiva sulla&nbsp;<em>due diligence</em>&nbsp;delle imprese, che andrà a condizionare il modo in cui le imprese gestiscono la catena del valore. Si pensi poi al piano di transizione che verrà richiesto alle imprese dalla medesima direttiva, che le esporrà ancora di più ad un controllo diffuso,&nbsp;<em>in primis</em>, circa la compliance alla normativa applicabile, ma anche in relazione agli impegni assunti in merito al cambiamento climatico e alla sostenibilità intesa in senso ampio.Le istituzioni finanziarie, inoltre, devono porre sempre maggiore attenzione ai propri investimenti e ai prodotti che offrono alla clientela, verificando proprio la credibilità degli impegni assunti dalle imprese e le modalità di gestione dei rischi (in particolare, dei rischi di transizione).<strong>Le aziende sono pronte a recepire queste novità?</strong>Le aziende devono “attrezzarsi” sotto molteplici aspetti per adeguarsi a queste novità ed è necessario che comincino prima possibile. Innanzitutto, è opportuno che le imprese procedano fin d’ora a “mappare” la&nbsp;<em>supply chain</em>&nbsp;e adottare le azioni necessarie.Inoltre, anche per evitare, come si diceva prima, il rischio di greenwashing, non si può più pensare di poter fare liberamente affermazioni relativamente alla “sostenibilità”, bensì occorre dotarsi di strumenti adeguati (ad esempio, sottoponendo i propri prodotti al&nbsp;<em>Life Cycle Assessment</em>) e, occorrendo, certificazioni ambientali.Infine, anche per poter adeguatamente redigere il piano di transizione, le imprese devono porre sempre maggiore attenzione a tutto ciò che può cagionare un rischio di transizione e reputazionale (si pensi alle modifiche normative e alla gestione degli aspetti connessi al cambiamento climatico, come la riduzione delle emissioni di gas serra).<strong>E voi come professionisti come potete aiutarle?</strong>I professionisti, se adeguatamente formati e aggiornati loro stessi, possono essere di grande aiuto nel percorso che si è detto sopra. Ad esempio, il nostro studio ha intrapreso innanzitutto una serie di attività di training interne, che garantiscono una formazione diffusa tra i professionisti (necessaria per poter garantire una efficace assistenza ai clienti). Inoltre, lo studio offre ai propri clienti tutta una serie di servizi che possono essere adattati alle singole specificità dell’impresa o dell’istituzione finanziaria.<strong>Quali sono i temi su cui siete maggiormente focalizzati come studio?</strong>Lo studio assiste gestori patrimoniali, banche, SGR e aziende (quotate e PMI) nella gestione dei rischi connessi al cambiamento climatico e negli aspetti legali associati agli aspetti “ESG”, per supportarli nell’adozione e nell’implementazione della loro strategia di sostenibilità. Lo studio accompagna dunque i propri clienti in questo percorso, prestando assistenza in particolare nelle seguenti aree: finanza sostenibile, corporate governance, profili di diritto e sicurezza sul lavoro, aspetti ambientali, immobiliari e regolatori, rischio di contenzioso ambientale, climatico e di greenwashing e sostenibilità della supply chain. In relazione alle tematiche ESG, inoltre, si offrono pacchetti personalizzati di training.<strong>Avete lanciato, all’avanguardia come studio legale, un Focus Group ESG. Quali sono i suoi obiettivi e quale il bilancio dei primi 18 mesi di attività?</strong>ADVANT&nbsp;Nctm&nbsp;si è dotato di un&nbsp;ESG Focus Group&nbsp;composto da professionisti con diverse specializzazioni che coprono tutte le aree rilevanti per poter fornire un’assistenza a tutto tondo in tematiche tanto complesse quanto attuali.L’interdisciplinarietà e la specializzazione sono un punto di forza del Focus Group e dimostrano l’attenzione dello studio per la complessità delle tematiche ESG e di sostenibilità. L’intenzione è quindi quella di proseguire su questa strada in modo da poter fornire ai propri clienti servizi di qualità a 360 gradi.<strong>Tra le vostre expertise vi è quella del settore bancario, per il quale avete creato un particolare strumento, il Transition Finance Tool. In cosa consiste e avete già iniziato a utilizzarlo?</strong>Il Transition Finance Tool, realizzato da professionisti esperti in&nbsp;<em>sustainable finance</em>, ambiente e sostenibilità, è uno strumento che ha varie funzioni. Innanzitutto, consente alle banche e agli investitori di predisporre una procedura di engagement con i propri clienti focalizzata su tematiche core della transizione, secondo gli ultimi orientamenti regolamentari, che è asset-based e cerca di individuare la capacità del cliente di gestire i rischi. In secondo luogo, permette di analizzare il rischio di greenwashing dei propri finanziamenti sustainability-linked. Il terzo passaggio prevede la comprensione dell’evoluzione dei rischi e delle opportunità offerte dalla transizione, specialmente quelli originati da cambiamenti di policies, per i propri clienti che operano in alcuni settori&nbsp;<em>hard to abate&nbsp;</em>come ad es. cemento, acciaio e plastica. Infine, permette di acquisire gli strumenti essenziali per valutare la credibilità del piano di transizione anche in ottica di potenziale contenzioso climatico anche per la banca e l’investitore. I rischi di contenzioso climatico, ambientale e greenwashing sono infatti aspetti generalmente non coperti dagli scenari climatici e dalla due diligence e dagli&nbsp;<em>scoring</em>&nbsp;ESG.Per tali motivi, il Transition Finance Tool è uno strumento utile anche per le imprese che vogliano verificare la correttezza del proprio percorso anche rispetto alle novità di cui si diceva in precedenza e che vogliano capire se vi siano delle azioni (anche di natura correttiva) che possano utilmente intraprendere. Adesso il Tool è in fase di sviluppo IT e verrà ufficialmente lanciato a breve.<strong>E sul fronte del climate change, quali iniziative avete per aiutare le aziende a mitigare i rischi?</strong>I nostri professionisti si stanno occupando con una attenzione particolare a tutti gli aspetti connessi al cambiamento climatico, sia dal punto di vista regolatorio e di policy, sia in relazione ai rischi di contenzioso (che sono sempre maggiori a livello globale).Per questo, lo studio a tal riguardo può affiancare le imprese, non solo per mitigare, ma anche per prevenire i rischi (si pensi, tra gli altri, al rischio reputazionale).&nbsp;<a href="https://esgnews.it/focus/interviste/advant-nctm-nuovi-strumenti-per-creare-valore-sostenibile-e-gestire-i-rischi-legati-allarea-esg/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da esgnews.it</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 26 Sep 2023 11:25:53 +0200</pubDate>
                        <title>L&#039;autogol sul transhipment container rischia di far perdere completamente i traffici extra-Ue</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lautogol-sul-transhipment-container-rischia-di-far-perdere-completamente-i-traffici-extra-ue</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Rossi (Assarmatori) quantifica invece in 100mila euro in più a viaggio per navi da 8.000 Teu l’extra-onere per i container destinati all’Europa.</em></p><p data-insertion="1" data-new="1" data-parent-tag-name="body">“Siamo di fatto alla vigilia dell’entrata in vigore della normativa e solo adesso si prende piena consapevolezza del rischio che stiamo correndo”. Inizia così il&nbsp;<a href="https://www.linkedin.com/pulse/gioia-tauro-rischio-per-lets-bisogna-fare-presto-alberto-rossi/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">contributo</a>&nbsp;che Alberto Rossi, segretario generale di Assarmatori e avvocato partner dello studio Advant Nctm, dedica al tema dell’Emission Trading System intitolandolo ‘<span data-scaffold-immersive-reader-title>Gioia Tauro a rischio per l’ETS: bisogna fare presto!’.</span></p>Ma andiamo con ordine e facciamo un piccolo passo indietro. L’estensione del regime al trasporto marittimo origina nel 2021, con una proposta della Commissione in tal senso, contenuta all’interno del pacchetto Fit for 55. All’esito del negoziato europeo, nel solito trilogo dove si fa fatica a toccar palla, e grazie al lavoro emendativo di alcuni Europarlamentari del nostro Paese che comprendono i rischi contenuti nella misura, nella Direttiva finale del Parlamento e del Consiglio dello scorso maggio vengono inserite alcune misure di esenzione per tutelare alcuni segmenti ritenuti a rischio, come i collegamenti con le isole minori. Peraltro la stessa Direttiva fortunatamente riconosce – ma si sono sudate le sette camicie per arrivare a questo risultato – il pericolo di elusione e “trasferimento delle attività di trasbordo verso porti al di fuori dell’Unione in assenza di una misura mondiale basata sul mercato” o di “misure di mitigazione”. Rischi che comprometterebbero anche il raggiungimento degli obiettivi e, quindi, l’efficacia stessa della Direttiva a causa delle distanze supplementari percorse dalle navi a scopi elusivi.Tuttavia, il correttivo pensato per non incappare in questa problematica non è sufficiente. Per scongiurare il rischio di elusione, infatti, la Direttiva delega alla Commissione di mettere a terra la cd. “regola delle 300 miglia”. In sintesi, la regola esclude dalla definizione di “porto di scalo”, rilevante per la determinazione della tratta ai fini del calcolo ETS, i porti situati nell’arco delle 300 miglia nautiche dai confini della Unione in cui la quota di trasbordo di container superi il 65% del traffico totale di container. In questi porti la toccata non verrebbe conteggiata. Pertanto, il regime ETS (che si applica alle emissioni realizzate nella tratta immediatamente precedente e successiva al porto europeo) vedrebbe conteggiato non il 50% delle emissioni registrate dallo scalo nei porti situati nelle 300 miglia e fino al successivo scalo UE, ma nell’intera tratta percorsa dal porto extra-UE immediatamente precedente (per esempio un porto cinese) fino al primo porto europeo.In questo modo si è pensato di pareggiare il level playing field competitivo tra servizi portuali resi nei porti del nord Africa rispetto a quelli dei principali porti di transhipment dell’Europa mediterranea.Rossi, spiega, numeri alla mano, perchè le misure anti-elusione introdotte dall’Unione Europea (la cd. “regola delle 300 miglia”) non è sufficiente a evitare che le compagnie di navigazione decidano di trasferire l’attività di trasbordo container sulla sponda opposta del Mediterraneo, in Nord Africa, penalizzando porti come Pireo, Malta, Gioia tauro, Sines e altri del Sud Europa.<div class="injected_element injected_element_3 leggi_anche_container"></div><p></p><p data-insertion="1" data-new="1" data-parent-tag-name="body">Lo strumento anti-elusione pensato da Bruxelles “non è adeguato per una ragione economica e si sa che, quando i conti non tornano, rimane poco spazio per le chiacchere” scrive Rossi. “Una compagnia marittima che ha eletto un porto UE per le proprie attività di transhipment (sia essa CMA-CGM a Malta, MSC a Gioia Tauro o Cosco al Pireo per semplificare) ed effettuato cospicui investimenti per rendere tali impianti efficienti, dovrà mettere in conto che affronterà costi operativi ben maggiori (dovuti al regime ETS) rispetto ai propri competitors che avessero prescelto di operare (e investire) nei porti del nord Africa (Tanger Med e Port Said in testa)”.</p>Aiuta nella comprensione “l’esempio di una nave che parte da Singapore (porto non UE), scala Gioia Tauro (porto UE) e poi va ad Anversa (altro porto UE). La compagnia si troverà a pagare il 50% delle emissioni generate fra i primi due porti e il 100% di quelle fra i secondi due. Ma se lo scalo intermedio fosse a Port Said o a Tanger Med, ecco che anche sulla seconda tratta pagherebbe il 50%. La differenza – scrive il segretario generale di Assarmatori – per una nave di medie dimensioni di circa 8000 TEUs di portata è di circa 100 mila euro a viaggio (su un totale di 450 mila euro a viaggio). Le navi impegnate su questi trade sono migliaia, circostanza che porta il gap competitivo a decine di milioni di euro all’anno”.Secondo l’esperto avvocato marittimista, però, “non è questo il vero problema. Circa il 50% del traffico intercontinentale negli hub è rappresentato da linee che collegano la regione Asiatica con le Americhe. La nave che parte da Singapore, scala Port Said e poi si dirige a New York non pagherà nulla, visto che verrebbero toccati tre porti non UE. Se lo scalo intermedio fosse Gioia Tauro, invece, ecco che dovrebbe pagare il 50% su entrambe le tratte per un costo che si aggira sui 500 mila euro a toccata. Questa è la vera differenza insostenibile”.Il contributo aggiunge: “Il regime ETS è pensato per applicarsi al mercato in maniera indifferenziata e così farà laddove il relativo costo sarà assorbito dal cliente come peraltro avviene per l’energia elettrica prodotta da fonti fossili o per il trasporto aereo. Se invece il regime consentisse che due operatori (coloro che sono onerati dell’acquisto del certificato) vengano incisi in modo difforme, pare evidente che tale regime andrebbe modificato. Ecco spiegato che lo strumento pensato per garantire il level playing field non funziona perché ipotizzare di non contare (semplicemente) Tangeri come porto di scalo per rotte marittime con destini o provenienze europee riduce il gap dei costi per queste rotte, ma non incide affatto e quindi non risolve il tema relativamente alle rotte che passano in quei porti in transito da paesi extra Ue. Si parla di centinaia di milioni di euro/anno di extra costi che, se non aboliti con idonee modifiche alla Direttiva, comporteranno la de-localizzazione delle linee di transhipment attualmente nei porti hub del mediterraneo (Gioia Tauro in testa ma anche Malta, Algeciras e Sines) presso porti nord africani (i soliti noti, ma anche nelle neo costruite strutture degli algerini che saranno sicuramente a fregarsi le mani per questo ennesimo autogol della Unione)”.Evidenti i rischi per l’Italia se l’impegno di Msc su Gioia Tauro dovesse ridimensionarsi: “Perdita di posti di lavoro, ma anche mancanza di controllo da parte del nostro Paese degli snodi fondamentali della logistica”.Rossi conclude sottolineando che “occorre velocizzare il riesame da parte della Commissione Europea circa il funzionamento della Direttiva, per individuare e prevenire già in una fase iniziale i comportamenti elusivi, con l’obiettivo di giungere a una revisione tempestiva della stessa prima che i processi di trasferimento delle linee marittime diventino potenzialmente irreversibili. Ed è necessario, al contempo, arrivare a escludere dalla definizione di ‘porto di scalo’ anche i porti UE maggiormente a rischio (per quanto riguarda i traffici extra UE/UE) e sospendere il regime ETS per i traffici in transito per le rotte extra UE/extra UE”.&nbsp;<a href="https://www.shippingitaly.it/2023/09/25/lautogol-dellue-sul-transhipment-container-costera-100mila-euro-in-piu-a-viaggio-per-navi-da-8-000-teu/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da shippingitaly.it</a>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 22 Sep 2023 03:57:38 +0200</pubDate>
                        <title>RE ITALY 6 ottobre 2023: A che punto è il Proptech</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/re-italy-6-ottobre-2023-a-che-punto-e-il-proptech</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.reitaly.it/" target="_blank" rel="noreferrer">RE ITALY,</a>&nbsp;la Convention italiana del Real Estate, torna il 6 ottobre 2023, sempre organizzata da Monitorimmobiliare e sempre in presenza in Borsa Italiana, per la sua 21° edizione.Il panel "<strong>A che punto è il Proptech</strong>" vedrà sul palco Barbara Cominelli, CEO JLL Italia, Pietro Pellizzari, CEO Wikicasa, Davide Grossi, Head of Real Estate Mamacrowd Azimut Group, Andrea Palisca, Head of Product Planet Smart City, Subito.it.Coordinerà i lavori Luigi Croce, Partner ADVANT Nctm.Ingresso riservato agli abbonati di Monitorimmobiliare, su invito.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>Scopri il&nbsp;<a href="https://www.monitorimmobiliare.it/reitaly/agenda/" target="_blank" rel="noreferrer">programma</a>, in aggiornamento, e richiedi l’accredito su&nbsp;<a href="https://www.reitaly.it/" target="_blank" rel="noreferrer">www.reitaly.it</a><a href="https://www.monitorimmobiliare.it/monitorimmobiliare/notizia/re-italy-6-ottobre-2023-a-che-punto-e-il-proptech_2023-09-20203415/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Monitorimmobiliare.it</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 18 Sep 2023 08:19:36 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm conferma il suo impegno a sostegno dei giovani talenti con premi di laurea e borse di studio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-conferma-il-suo-impegno-a-sostegno-dei-giovani-talenti-con-premi-di-laurea-e-borse-di-studio</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>ADVANT Nctm, al fine di valorizzare i giovani talenti e favorirne l’ingresso nella professione di avvocato, istituisce, anche per l’anno accademico 2022-23, un Premio rivolto ai migliori studenti e laureati in Giurisprudenza a Milano che abbiano svolto una tesi inerente al diritto di impresa in senso ampio.Il premio, istituito per ogni sessione di laurea, consiste in un contratto di collaborazione professionale di durata pari all’intero periodo della pratica legale e, in aggiunta, di un riconoscimento in denaro.Le università coinvolte sono: Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Milano Bicocca, Università Cattolica del Sacro Cuore, Università Bocconi.ADVANT Nctm, inoltre, dall’anno accademico 2021-22, ha istituito alcune borse di studio rivolte a studenti meritevoli e con particolari condizioni economiche. Le borse di studio prevedono un sostegno a beneficio di studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca, l’Università Cattolica del Sacro Cuore e l’Università Bocconi.Queste attività rappresentano la volontà di ADVANT Nctm nel sostenere concretamente le giovani generazioni e di attrarre i migliori talenti.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 15 Sep 2023 03:53:33 +0200</pubDate>
                        <title>Il legale del Parma calcio: &quot;Nuovo Tardini, buone probabilità che i lavori inizino la prossima estate. Stadio pronto nel 2026&quot;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-legale-del-parma-calcio-nuovo-tardini-buone-probabilita-che-i-lavori-inizino-la-prossima-estate-stadio-pronto-nel-2026</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Sul progetto definitivo del nuovo stadio Tardini, è intervenuto&nbsp;<strong>Marco Monaco</strong>. Il legale del Parma Calcio è intervenuto alla trasmissione “Costruzioni dal basso” su Radio TV Serie A con RDS. L'avvocato, rappresentante dello&nbsp;<strong>studio legale ADVANT – NCTM e legale del Parma calcio</strong>&nbsp;che ha curato il progetto del nuovo stadio di Parma, ha commentato: “Il Tardini è uno stadio che ha un secolo di vita. I lavori di costruzioni sono terminati nel 1924, oggetto di vari interventi di riqualificazione, però è uno stadio datato, lontano da quegli standard modernissimi, che oggi sono richiesti a queste infrastrutture sportive. La nuova visione del Parma calcio è di creare uno stadio per tutti, per famiglie, per diversamente abili, per soggetti che sono in grado di vedere uno spettacolo sportivo in massima sicurezza con tantissimi comfort.&nbsp;<strong>Le tempistiche del progetto?</strong>&nbsp;La gestazione del progetto e lo svolgimento del procedimento è stata alquanto articolata. Però, oggi, con la presentazione del progetto definitivo&nbsp;<strong>c’è la fondata aspettativa di voler completare il procedimento di approvazione nella primavera del 2024 e di&nbsp;</strong><strong>poter iniziare i lavori già nell’estate del 2024</strong>. Con due anni di realizzazione ipotizzati nel cronoprogramma,&nbsp;<strong>il nuovo stadio potrà essere inaugurato già nel 2026</strong>. Il Tardini è uno stadio iconico secondo il Parma Calcio. Ha visto il Parma trionfare anche in competizioni internazionali. La volontà è di fare un intervento che ne possa amplificare le dotazioni, ne possa migliorare l’accesso e rifare&nbsp;<strong>un percorso lo possa far diventare uno degli stadi più belli d’Europa</strong>. L’idea di poterlo realizzare in un altro sito è stata presa in considerazione, ma non è stata considerata alla stregua di quella perseguita, con la ristrutturazione, previa demolizione, dell’impianto sportivo esistente.&nbsp;<strong>Lo stadio sarà posizionato al centro della città, non sconterà difficoltà in termini trasportistici e di viabilità</strong>, continuerà ad essere il punto di riferimento per la città di Parma. Un grande attattore sportivo ma anche culturale per il tempo libero, messo a disposizione per la città di Parma e della provincia. L’esperienza ci dice che le amministrazioni comunali non sono pronte ad esaminare con la dovuta efficienza le proposte che arrivano da parte dei privati. Nel caso di Parma,&nbsp;<strong>c’è stata una grande attenzione del Comune di Parma</strong>&nbsp;invece. A Parma, oltre alla realizzazione dello stadio, è stato previsto complessivamente come area commerciale, museo del Parma e lo store del Parma, un’area a supporto di poco meno di 3mila metri quadrati. Praticamente nulla rispetto al valore dell’<strong>investimento che è di 138 milioni, totalmente a carico del privato</strong>. Il Comune di Parma è sempre stato che ha esaminato con attenzione quanto gli veniva proposta, ha avuto i suoi rilievi da esporre. Ma in un progetto di partenariato come questo, non ha mai richiesto indicazioni o prescrizioni abnormi. C’è stato sempre un dialogo costruttivo e ci auguriamo che si continui su questa linea. La collettività non sopporta oneri, perché sono tutti costi a carico del privato”.&nbsp;<a href="https://www.gazzettadiparma.it/il-parma/2023/09/14/news/il-legale-del-parma-calcio-nuovo-tardini-buone-probabilita-che-i-lavori-inizino-la-prossima-estate-stadio-pronto-nel-2026-731762/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da gazzettadiparma.it</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 29 Aug 2023 05:37:32 +0200</pubDate>
                        <title>Diritto Marittimo, nasce una nuova realtà con ADVANT Nctm e Studio Legale Berlingieri</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/diritto-marittimo-nasce-una-nuova-realta-con-advant-nctm-e-studio-legale-berlingieri</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>“Siamo particolarmente compiaciuti di questa integrazione”</strong>Milano – Il Senior Partner di ADVANT Nctm, Paolo Montironi, e il Senior Partner dello Studio Legale Berlingieri, Giorgio Berlingieri, annunciano l’integrazione dei rispettivi Studi per rafforzare e consolidare la leadership nel settore del diritto marittimo.“Unendoci allo studio Legale Berlingieri nella loro storica e prestigiosa sede genovese di Via Roma 10”,&nbsp;<strong>afferma Paolo Montironi</strong>, “il nostro Studio espande le proprie competenze e risorse nella capitale italiana dello shipping, da sempre simbolo e riferimento della scienza e della cultura marittima, offrendo così ai nostri clienti l’esperienza di un team di professionisti ancora più ampio”.<strong>“Siamo particolarmente compiaciuti di questa integrazione”</strong>,&nbsp;<strong>commenta Giorgio Berlingieri</strong>, “poiché ci consente di affrontare le sfide della professione al passo con l’evoluzione tecnologica e la globalizzazione, permettendo ulteriori sviluppi nel solco della tradizione e dell’esperienza che ci ha sempre contraddistinto”.“La decisione di ADVANT Nctm di aprire una sede a Genova”,&nbsp;<strong>prosegue Berlingieri</strong>, “è una conferma della ritrovata attrattività della città e delle sue risorse, da qualche anno al centro di una politica espansiva che sta dando i primi importanti frutti”.<strong>L’integrazione dei due Studi costituirà quindi un punto di riferimento nel diritto marittimo, rafforzando in modo importante le reciproche competenze&nbsp;</strong>in questo settore così come nelle materie ad esso ancillari, ivi comprese quelle assicurative e finanziarie legate allo shipping.&nbsp;<a href="https://www.shipmag.it/diritto-marittimo-nasce-una-nuova-realta-con-advant-nctm-e-studio-legale-berlingieri/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da ShipMag</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Shipping and Logistics</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 24 Aug 2023 06:23:44 +0200</pubDate>
                        <title>News ESG | Lotta al cambiamento climatico: revisione ETS e nuovi obblighi CBAM per le imprese e per il trasporto marittimo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/news-esg-lotta-al-cambiamento-climatico-revisione-ets-e-nuovi-obblighi-cbam-per-le-imprese-e-per-il-trasporto-marittimo</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Uno degli strumenti più noti per la lotta al cambiamento climatico nell’ordinamento europeo è il sistema “Emission Trading” (ETS). A valle dell’adozione del <em>Green Deal</em> europeo e della strategia “Fit for 55”, l’Unione Europea ha proceduto ad una revisione del sistema ETS (ad esempio includendo tra le attività soggette il trasporto marittimo) e ha altresì adottato recentemente un ulteriore strumento che va a completare il sistema ETS, il c.d. CBAM (ossia il meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera), che prevede una serie di nuovi obblighi di <em>reporting</em> per le imprese (UE, ma non solo) già a partire dal prossimo 1 ottobre 2023. Tali obblighi sono stati specificati nel Regolamento di implementazione del 17 agosto 2023 e nella relativa guida.L’impatto sulle imprese in transizione interessate è notevole: oltre alla possibile irrogazione delle sanzioni, si pensi alla necessità di gestire il rischio di transizione connesso all’implementazione delle modifiche normative, per cui nuove imprese entrano oggi nel sistema ETS, mentre quelle già soggette a ETS si vedranno ridurre nel tempo il numero delle quote (in particolare, come si vedrà, quelle assegnate a titolo gratuito); nonché alle possibili ricadute sul prezzo dei prodotti (ad esempio nel settore di acciaio e cemento).Scopo del presente contributo è quello di fornire una illustrazione di massima delle tematiche e di offrire una sintesi dei possibili impatti.&nbsp;<strong>Il sistema ETS: inquadramento normativo</strong>Come anticipato, il sistema ETS funziona secondo il principio “cap and trade”. Viene fissato un massimale per la quantità totale di determinati gas a effetto serra che possono essere emessi dagli operatori interessati dal sistema. Il limite viene ridotto nel tempo in modo da ridurre le emissioni totali. All'interno del massimale, gli operatori acquistano o ricevono quote di emissioni, che possono scambiare tra loro secondo necessità. Il limite al numero totale di quote disponibili garantisce che le stesse abbiano un valore. Lo scopo è quello di incentivare la riduzione delle emissioni e promuovere l’utilizzo di tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio.Dopo ogni anno, un operatore deve restituire quote sufficienti a coprire interamente le sue emissioni; se un impianto riduce le sue emissioni, può mantenere le quote di riserva per coprire le sue esigenze future oppure venderle a un altro operatore a corto di quote.Nel 2019 l'elenco dei settori ritenuti a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a> è stato aggiornato per il periodo 2021-2030 con la Decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione, del 15 febbraio 2019 (tra questi: fabbricazione di carta; attività siderurgiche; produzione di cemento; fabbricazione di materie plastiche in forme primarie). Per i settori a più alto rischio di rilocalizzazione della produzione al di fuori dell'UE, è prevista l'assegnazione di quote gratuita (fatto salvo quanto verrà detto nel proseguo).La normativa di base ETS è costituita dalla Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ("<strong><em>Direttiva ETS</em></strong>"). Essa è attualmente recepita in Italia con il Decreto Legislativo 9 giugno 2020, n. 47 ("<strong><em>D.Lgs. 47/20</em></strong>").La Direttiva ETS è stata recentemente modificata: a tale riguardo, sulla Gazzetta ufficiale dell'UE del 16 maggio 2023 è stata pubblicata la "<em>Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modifica la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e la decisione (UE) 2015/1814 sull'istituzione e il funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato per il sistema di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dell'Unione</em>" (“<strong><em>Direttiva 2023/959</em></strong>”). Tale direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri.Il sistema ETS si applica solo a determinate attività e gas a effetto serra, elencati nella Direttiva ETS, Allegati I e II e nel D.Lgs. 47/20 (Allegato I quali ad esempio la produzione di coke, raffinazione di petrolio, la fabbricazione di carta e cartoni, la produzione di cemento, di alluminio, ghisa, acciaio, il trasporto aereo).Tra questi:Il D.Lgs. 47/20 prescrive alcuni obblighi che devono essere adempiuti dagli operatori economici che svolgono le attività elencate. In primo luogo, si prevede che nessun impianto può esercitare le attività elencate nell'Allegato I che comportino emissioni di gas ad effetto serra specificati nell'Allegato II (ovvero biossido di carbonio (CO₂), metano (CH₄), protossido di azoto (N₂O), idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) e esafluoro di zolfo (SF₆)) in relazione a tali attività, a meno che il relativo gestore non sia munito dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra (artt. 15 ss. del D.Lgs. 47/20). La richiesta di autorizzazione (insieme al Piano di Monitoraggio) deve essere presentata all'autorità competente ("<strong><em>Comitato ETS</em></strong>") almeno 90 giorni prima della data di inizio delle operazioni. Inoltre, ciascun gestore di un impianto controlla e comunica all'autorità competente le emissioni di tale impianto nel corso di ogni anno civile. La comunicazione deve essere depositata presso il Comitato ETS entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce il monitoraggio. Si noti infine che, sulla base della Direttiva 2023/959, gli Stati membri dovranno fare in modo che le condizioni e la procedura per il rilascio di un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra siano coordinate con quelle relative al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (di cui agli articoli 20-bis e seguenti del D.Lgs. 152/2006), con possibilità di integrare le prime nella seconda (art. 8).&nbsp;<strong>La Direttiva 2023/959: novità per il trasporto marittimo </strong>Una delle novità più rilevanti introdotte con la Direttiva 2023/959 è la modifica della lista delle attività soggette a ETS di cui all’Allegato I. Tra i nuovi settori, si segnala l’inserimento del trasporto marittimo (con esclusione, al momento, in particolare delle navi da carico di stazza lorda inferiore a 5.000 tonnellate)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.Al fine di integrare progressivamente le emissioni del trasporto marittimo nella politica dell'Unione volta a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, l'Unione ha istituito, nell'ambito del Regolamento (UE)&nbsp;2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio (“<strong><em>Regolamento 2015/757</em></strong>”)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>, un sistema per monitorare, comunicare e verificare le emissioni generate dal trasporto marittimo. Le società di navigazione devono infatti monitorare e comunicare i propri dati sulle emissioni generate dalle attività di trasporto marittimo, aggregati a livello di società, conformemente alle norme stabilite nel Regolamento 2015/757.L’estensione del sistema ETS al trasporto marittimo rappresenta un ulteriore passo in questa direzione.Infatti, a tal riguardo il Considerando 17 della Direttiva 2023/959 afferma: «Il trasporto marittimo internazionale, consistente in tratte tra porti sotto la giurisdizione di due diversi Stati membri o tra un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro e un porto al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro, è ad oggi l'unico mezzo di trasporto non incluso negli impegni assunti in passato dall'Unione per ridurre le emissioni di gas a effetto serra…» Il medesimo Considerando offre un’interessante prospettiva dell’impatto delle emissioni da combustibile nel settore e della necessità di un intervento legislativo che abbia l’obiettivo di limitare significativamente le emissioni nel trasporto marittimo al fine di non pregiudicare gli sforzi fatti per la riduzione delle emissioni in altri settori in transizione: «Dal 1990 le emissioni dei combustibili venduti nell'Unione per tratte che iniziano in uno Stato membro e terminano in un altro Stato membro o in un paese terzo sono aumentate di circa il 36&nbsp;%. Queste emissioni rappresentano quasi il 90&nbsp;% di tutte le emissioni dell'Unione generate dalla navigazione, in quanto le emissioni prodotte dai combustibili venduti nell'Unione per tratte in partenza e in arrivo nello stesso Stato membro sono diminuite del 26&nbsp;% dal 1990. In uno scenario immutato, si prevede che le emissioni prodotte dalle attività di trasporto marittimo internazionale aumenteranno di circa il 14&nbsp;% tra il 2015 e il 2030 e del 34&nbsp;% tra il 2015 e il 2050. Se l'impatto delle attività di trasporto marittimo sui cambiamenti climatici aumentasse come previsto, ciò comprometterebbe seriamente le riduzioni realizzate da altri settori per lottare contro i cambiamenti climatici e quindi per raggiungere l'obiettivo di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra a livello economico per il 2030, l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione al più tardi entro il 2050 e l'obiettivo di conseguire successivamente emissioni negative, come stabilito dal regolamento (UE)&nbsp;2021/1119, nonché dagli obiettivi dell'accordo di Parigi».Il Considerando 20 in proposito afferma che «le emissioni di biossido di carbonio (CO2) generate dal trasporto marittimo rappresentano tra il 3 e il 4 % circa delle emissioni dell’Unione. Nel Green Deal europeo la Commissione ha espresso l’intenzione di adottare misure aggiuntive per lottare contro le emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo mediante un pacchetto di misure che consentano all’Unione di raggiungere i suoi obiettivi di riduzione delle emissioni. In tale contesto, è opportuno modificare la direttiva 2003/87/CE per includere il trasporto marittimo nell’EU ETS al fine di garantire che tale settore dia il giusto contributo agli obiettivi climatici più ambiziosi dell’Unione nonché agli obiettivi dell’accordo di Parigi».Gli articoli da 3&nbsp;<em>octies&nbsp;bis</em>&nbsp;a&nbsp;3&nbsp;<em>octies&nbsp;octies</em>&nbsp;della Direttiva ETS, come modificata dalla Direttiva 2023/959, si applicano quindi alle attività di trasporto marittimo elencate nell’Allegato I.In particolare, si prevede (art. 3 <em>octies bis, </em>par. 1 della Direttiva ETS, come modificata) che l'estensione dell'ETS al trasporto marittimo includa:(i) il 50% delle emissioni delle navi che effettuano tratte in partenza da un porto di scalo<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> sotto la giurisdizione di uno Stato membro e in arrivo in un porto di scalo al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro;(ii) il 50% delle emissioni delle navi che effettuano tratte in partenza da un porto di scalo al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro e in arrivo in un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro;(iii) il 50% delle emissioni delle navi che effettuano tratte in partenza da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e in arrivo in un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro;(iv) il 100% delle emissioni delle navi all’interno di un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro.Si prevede però che vi sia una introduzione graduale degli obblighi di restituzione delle quote (art. 3 <em>octies ter</em>).Il Considerando 21 esprime la consapevolezza che l'ampliamento dell'ambito di applicazione dell’ETS al trasporto marittimo comporterà cambiamenti nei costi di tale tipo di trasporto e che tutta l'Unione risentirà di tale estensione, ma anche che gli Stati membri con un settore marittimo grande rispetto alle loro dimensioni relative risentiranno maggiormente dell'ampliamento. Si prevede quindi un'assistenza supplementare, limitata nel tempo, a tali Stati membri sotto forma di quote aggiuntive per sostenere la decarbonizzazione delle attività marittime e far fronte ai costi amministrativi sostenuti. L'assistenza dovrebbe essere introdotta in modo graduale parallelamente all'introduzione degli obblighi di restituzione e quindi al maggiore effetto su tali Stati membri.Inoltre, il Considerando 24 afferma che «le isole prive di collegamenti stradali o ferroviari con la terraferma dipendono in maggiore misura dal trasporto marittimo rispetto alle altre regioni e dipendono dai collegamenti marittimi per la connettività. Al fine di aiutare le isole con una popolazione ridotta a rimanere collegate in seguito all'inclusione delle attività di trasporto marittimo nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, è opportuno prevedere la possibilità per uno Stato membro di richiedere una deroga temporanea all'obbligo di restituzione ai sensi di tale direttiva per alcune attività di trasporto marittimo con isole di meno di 200 000 residenti permanenti».Sulla base della definizione di «società» di cui all'articolo&nbsp;3, lettera d), del Regolamento 2015/757, la persona o l'organizzazione responsabile della conformità all’ETS (e quindi della restituzione delle quote) è la “società di navigazione”, definita all’art. 3 della Direttiva ETS (come modificata) «l’armatore o qualsiasi altra organizzazione o persona, come il gestore o il noleggiatore a scafo nudo, che ha assunto la responsabilità dell’esercizio della nave dall’armatore e che, così facendo, ha accettato di assumere tutti i compiti e le responsabilità imposti dal Codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell’inquinamento di cui all’allegato I del regolamento (CE) n.&nbsp;336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio».Le emissioni di una nave dipendono, tra l'altro, dalle misure di efficienza energetica della nave stessa adottate dall'armatore, e dal combustibile, dal carico trasportato e dalla rotta e dalla velocità della nave, che possono essere sotto il controllo di un soggetto diverso dall'armatore. Tuttavia, le responsabilità per l'acquisto di carburante o per l'adozione di decisioni operative che incidono sulle emissioni di gas a effetto serra della nave possono essere assunte da un soggetto diverso dalla società di navigazione nell'ambito di un accordo contrattuale: in tal caso, conformemente al principio «chi inquina paga» e al fine di incoraggiare l'adozione di misure di efficienza e di combustibili più puliti, la società di navigazione dovrebbe pertanto avere il diritto di chiedere, ai sensi del diritto nazionale, il rimborso dei costi derivanti dalla restituzione delle quote da parte del soggetto direttamente responsabile delle decisioni che incidono sulle emissioni di gas a effetto serra della nave. Tale diritto al rimborso dovrebbe essere previsto per legge dagli Stati membri (Considerando 32 e art. 3 <em>octies quater</em>).La Commissione dovrà pubblicare un elenco iniziale delle società di navigazione che hanno svolto un'attività di trasporto marittimo che rientra nell'ambito di applicazione dell'ETS, in cui si indichi specificatamente l'autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione (Considerando 33 e art. 3 <em>octies septies</em>, par. 2).&nbsp;<strong>Il meccanismo CBAM </strong>Il CBAM è stato istituito con il "<em>Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera</em>", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'UE del 16 maggio 2023<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a>.Per i settori più a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, detto rischio è attualmente gestito attraverso la concessione di quote gratuite e compensazioni per l'aumento dei costi dell'energia elettrica ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato.Il CBAM è destinato a sostituire l'attuale protezione antirilocalizzazione delle emissioni di carbonio nell'ambito dell'ETS. L'introduzione graduale del CBAM è infatti in linea con l'eliminazione graduale dell'assegnazione di quote gratuite nell'ambito del sistema ETS per sostenere la decarbonizzazione dell'industria. Il CBAM dovrebbe infatti garantire che il prezzo del carbonio delle importazioni sia equivalente al prezzo del carbonio della produzione interna e che gli obiettivi climatici dell'UE non siano compromessi.Il CBAM si applicherà inizialmente alle importazioni di determinati beni e precursori selezionati la cui produzione è ad alta intensità di carbonio e presenta il rischio più significativo di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio: cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno. Il CBAM entrerà in vigore nella sua fase transitoria a partire dal 1° ottobre 2023 ("<strong><em>Fase Transitoria</em></strong>") e successivamente la fase permanente entrerà in vigore il 1° gennaio 2026 ("<strong><em>Fase Permanente</em></strong>").Durante la Fase Transitoria, in particolare, gli importatori<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a> dovranno comunicare le emissioni di gas a effetto serra (GES) “incorporate” nelle loro importazioni (emissioni dirette e indirette), senza effettuare pagamenti o adeguamenti finanziari. I produttori di paesi terzi dovranno pertanto essere in grado di fornire tali dati sulle emissioni.Durante la Fase Permanente, gli importatori dovranno invece: 1) essere preventivamente autorizzati dall'autorità competente; e 2) dichiarare ogni anno la quantità di merci importate nell'UE nell'anno precedente e i loro gas serra incorporati. Consegneranno quindi il numero corrispondente di certificati CBAM.Il prezzo dei certificati sarà calcolato in funzione del prezzo d’asta medio settimanale delle quote ETS UE, espresso in €/tonnellata di CO2 emessa.La Fase Transitoria, quindi a differenza della Fase Permanente, è di mera dichiarazione delle GES incorporate e non ha un impatto sui costi di produzione e/o operativi.Con la Fase Permanente nel periodo 2026-2034 si assisterà invece a due impatti importanti sui costi di produzione e/o operativi delle imprese: 1) da una parte gli importatori dovranno consegnare certificati CBAM corrispondenti alle GES importate nell’anno precedente e quindi assumersi il costo di tali certificati che avrà un impatto sulle importazioni, e parallelamente 2) per i soggetti produttori l’eliminazione graduale delle quote assegnate a titolo gratuito nell’ambito del sistema ETS .Più specificamente, come indicato dalla Direttiva 2023/959, è necessaria una graduale eliminazione transitoria delle quote gratuite per consentire ai produttori, agli importatori e agli operatori commerciali di adeguarsi al nuovo regime. La riduzione delle quote assegnate a titolo gratuito dovrebbe essere attuata applicando un fattore all’assegnazione gratuita per i settori CBAM, mentre l’adattamento delle emissioni di categoria è introdotto gradualmente. Il fattore CBAM è pari al 100 % per il periodo compreso tra l’entrata in vigore di tale regolamento e la fine del 2025 e, fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 36, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento, pari al 97,5 % nel 2026, al 95 % nel 2027, al 90 % nel 2028, al 77,5 % nel 2029, 51,5 % nel 2030, 39 % nel 2031, 26,5 % nel 2032 e 14 % nel 2033. A partire dal 2034 non dovrebbe applicarsi alcun fattore CBAM (art. 10 <em>octies</em>).Inoltre, al fine di rispecchiare meglio il progresso tecnologico, garantendo nel contempo incentivi alla riduzione delle emissioni e premiando adeguatamente l’innovazione, l’adeguamento minimo dei valori dei parametri di riferimento dovrebbe essere aumentato dallo 0,2 % allo 0,3 % all’anno e l’adeguamento massimo dovrebbe essere aumentato dall’1,6 % al 2,5 % all’anno. Per il periodo dal 2026 al 2030, i valori dei parametri di riferimento dovrebbero pertanto essere adeguati in un intervallo compreso tra il 6 % e il 50 % rispetto al valore applicabile nel periodo dal 2013 al 2020. Al fine di garantire la prevedibilità degli impianti, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione che stabiliscano i valori riveduti dei parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita quanto prima dell’inizio del periodo dal 2026 al 2030 (Considerando 48).Gli obblighi di comunicazione e le informazioni richieste agli importatori UE di beni CBAM, nonché la metodologia provvisoria per il calcolo delle emissioni incorporate rilasciate durante il processo di produzione dei beni CBAM, sono stati ulteriormente specificati nel Regolamento di implementazione del 17 agosto 2023<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7"><sup>[7]</sup></a> e nella relativa guida<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8"><sup>[8]</sup></a>.Il Regolamento prevede una certa flessibilità per quanto riguarda i valori utilizzati per calcolare le emissioni incorporate nelle importazioni durante la Fase di Transizione. Durante il primo anno di attuazione, le imprese potranno scegliere tra tre modalità di rendicontazione: (a) rendicontazione completa secondo la nuova metodologia (metodo UE); (b) rendicontazione basata su sistemi nazionali equivalenti di Paesi terzi; (c) rendicontazione basata su valori di riferimento. A partire dal 1° gennaio 2025, sarà accettato solo il metodo UE (art. 4).&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. </em><em>Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:riccardo.sallustio@advant-nctm.com">Riccardo Sallustio</a> o <a href="mailto:valentina.cavanna@advant-nctm.com">Valentina Cavanna</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> La rilocalizzazione delle emissioni di carbonio si verifica quando le imprese con sede nell'UE trasferiscono la produzione ad alta intensità di carbonio all'estero in paesi in cui sono in vigore politiche climatiche meno rigorose rispetto all'UE o quando i prodotti dell'UE vengono sostituiti da importazioni ad alta intensità di carbonio.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Letteralmente: «Attività di trasporto marittimo disciplinate dal regolamento (UE)&nbsp;2015/757 ad eccezione delle attività di trasporto marittimo di cui all'articolo&nbsp;2, paragrafo 1&nbsp;<em>bis</em>, e, fino al 31&nbsp;dicembre 2026, all'articolo&nbsp;2, paragrafo 1&nbsp;<em>ter</em>, di tale regolamento».<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Come gas serra, vengono indicati il biossido di carbonio e, dal 1 gennaio 2026, metano e protossido di azoto.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> “Porto di scalo” è definito come «il porto dove la nave si ferma per caricare o scaricare merci o imbarcare o sbarcare i passeggeri, o il porto in cui una nave offshore si ferma per dare il cambio all’equipaggio; sono esclusi: le soste per il solo scopo di rifornirsi di carburante o viveri, il cambio di equipaggio di una nave che non sia una nave offshore, le soste in bacino di carenaggio, le riparazioni alla nave, alle sue attrezzature o ad entrambe, le soste in porto perché la nave necessita assistenza o è in situazione di pericolo, i trasferimenti da nave a nave effettuati al di fuori dei porti, le soste per il solo scopo di trovare un riparo da condizioni meteorologiche avverse o rese necessarie da attività di ricerca e salvataggio e le soste delle navi portacontainer in un porto di trasbordo di container limitrofo elencato nell’atto di esecuzione adottato ai sensi dell’articolo&nbsp;3&nbsp;<em>octies bis</em>, paragrafo 2» (art. 3, lett. z).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> In argomento, si veda il documento <em>COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT REPORT. Accompanying the document Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a carbon border adjustment mechanism</em>, SWD/2021/643 final.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> “Importatore” è «la persona che presenta una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica di merci a proprio nome e per proprio conto o, se la dichiarazione doganale è presentata da un rappresentante doganale indiretto in conformità dell'articolo&nbsp;18 del regolamento (UE) n.&nbsp;952/2013, la persona per conto della quale tale dichiarazione è presentata« (art. 3, par. 1, n. 15).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) of 17.8.2023 laying down the rules for the application of Regulation (EU) 2023/956 of the European Parliament and of the Council as regards reporting obligations for the purposes of the carbon border adjustment mechanism during the transitional period - C(2023) 5512 final .<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Consultabile all’indirizzo <a href="https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2023-08/CBAM%20Guidance_EU%20importers_0.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2023-08/CBAM%20Guidance_EU%20importers_0.pdf</a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 24 Aug 2023 04:58:35 +0200</pubDate>
                        <title>Crisi Ucraina | Le misure sanzionatorie (aggiornato al 7 agosto 2023)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ukraine-crisis-sanctions-updated-as-of-august-7-2023</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il presente memorandum non ha pretesa di esaustività ed ha il solo scopo di fornire una panoramica preliminare in merito alle sanzioni imposte e in via di imposizione nei confronti della Russia, con particolare focus sulle sanzioni adottate dall’Unione Europea e da alcuni altri paesi.</em><em>Il presente memorandum non dovrà essere inteso quale&nbsp;</em><em>parere legale. Per la verifica circa l’applicabilità delle singole sanzioni ad una fattispecie specifica, andrà effettuata una analisi ad hoc.</em><a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2023/08/20230807_Memo-Russia_Short_IT10.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per leggere il documento integrale</a>&nbsp;<i><em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare</em> <em><a href="mailto:lorena.possagno@advant-nctm.com">Lorena Possagno</a>,&nbsp;<a href="mailto:ekaterina.aksenova@advant-nctm.com">Ekaterina Aksenova</a> e <a href="mailto:stefano.casartelli@advant-nctm.com">Stefano Casartelli</a>.</em></i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 16 Aug 2023 04:15:14 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm rafforza la compagine societaria con l’ingresso di Piero Francesco Viganò</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-rafforza-la-compagine-societaria-con-lingresso-di-piero-francesco-vigano-2</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>ADVANT Nctm rafforza la compagine societaria con l’ingresso di Piero Francesco Viganò, proveniente da Gitti and Partners, in cui ha ricoperto per diversi anni il ruolo di esperto nel settore Energy &amp; Utilities.</p><p>Diamo il benvenuto a Piero e al suo team.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 14 Aug 2023 11:07:08 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm rafforza la compagine societaria con l’ingresso di Piero Francesco Viganò</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-rafforza-la-compagine-societaria-con-lingresso-di-piero-francesco-vigano</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>ADVANT Nctm rafforza la compagine societaria con l'ingresso di Piero Francesco Viganò, proveniente da Gitti and Partners, in cui ha ricoperto per diversi anni il ruolo di esperto nel settore Energy &amp; Utilities.<em>Tratto da <a href="https://legalcommunity.it/advant-nctm-rafforza-la-compagine-societaria-con-lingresso-di-vigano/" target="_blank" rel="noreferrer">Legalcommunity</a></em>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 07 Aug 2023 04:55:54 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm e Studio Legale Berlingieri: una integrazione per rafforzare e consolidare la leadership nel settore del diritto marittimo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-e-studio-legale-berlingieri-una-integrazione-per-rafforzare-e-consolidare-la-leadership-nel-settore-del-diritto-marittimo</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Senior Partner di ADVANT Nctm, Paolo Montironi, e il Senior Partner dello Studio Legale Berlingieri, Giorgio Berlingieri, hanno il piacere di comunicare l’integrazione dei rispettivi Studi per rafforzare e consolidare la leadership nel settore del diritto marittimo.</p><p>“Unendoci allo studio Legale Berlingieri nella loro storica e prestigiosa sede genovese di Via Roma 10”, afferma Paolo Montironi, “il nostro Studio espande le proprie competenze e risorse nella capitale italiana dello shipping, da sempre simbolo e riferimento della scienza e della cultura marittima, offrendo così ai nostri clienti l’esperienza di un team di professionisti ancora più ampio”.</p><p>“Siamo particolarmente compiaciuti di questa integrazione”, commenta Giorgio Berlingieri, “poiché ci consente di affrontare le sfide della professione al passo con l’evoluzione tecnologica e la globalizzazione, permettendo ulteriori sviluppi nel solco della tradizione e dell’esperienza che ci ha sempre contraddistinto”.</p><p>“La decisione di ADVANT Nctm di aprire una sede a Genova”, prosegue Berlingieri, “è una conferma della ritrovata attrattività della città e delle sue risorse, da qualche anno al centro di una politica espansiva che sta dando i primi importanti frutti”.</p><p>L’integrazione dei due Studi costituirà quindi un punto di riferimento nel diritto marittimo, rafforzando in modo importante le reciproche competenze in questo settore così come nelle materie ad esso ancillari, ivi comprese quelle assicurative e finanziarie legate allo shipping.</p><p>L’area del diritto marittimo, della portualità e dei trasporti sarà curata da numerosi professionisti che hanno competenza in ogni ramo della materia e che possono avvalersi della collaborazione di tutti i dipartimenti già consolidati di ADVANT Nctm, consentendo così al cliente di poter usufruire di un servizio complessivo e partecipato.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Shipping and Logistics</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 03 Aug 2023 05:09:58 +0200</pubDate>
                        <title>Il Cipom approva il piano nazionale del mare, plauso del cluster marittimo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-cipom-approva-il-piano-nazionale-del-mare-plauso-del-cluster-marittimo</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Approvato il Piano nazionale del mare, il&nbsp;<strong>Cipom</strong>,&nbsp;<strong>Comitato interministeriale per le politiche del mare</strong>, riunitosi ieri pomeriggio a Palazzo Chigi sotto la presidenza del ministro per le Politiche del mare Nello Musumeci,&nbsp;<strong>ha approvato il Piano del mare</strong>&nbsp;previsto dall’articolo 12 del DL 173 del 2022.Il documento secondo l’Iter è in attesa di essere trasmesso al governo e al parlamento, quale strumento di programmazione di&nbsp; una politica marittima unitaria e strategica. Redatto da&nbsp;<strong>un apposito comitato di 10 esperti,</strong>&nbsp;nominati dal ministro Musumeci e coadiuvati dalla struttura di missione per le Politiche del mare, è frutto del confronto e delle audizioni con i principali attori pubblici e privati del sistema mare, e ogni tre anni dovrà essere aggiornato.Ad approvare il Piano del mare inoltre i rappresentanti dei ministeri: Infrastrutture e Trasporti, Difesa,&nbsp; Ambiente, Cultura, Finanza, Agricoltura, Turismo, Affari europei, PNRR, Esteri, Imprese e Made in Italy, Affari regionali.Il ministro Musumeci ha commentato: ”Il primo importante passo è stato fatto. L<strong>’Italia secondo gli obiettivi del governo intende guardare al mare oltre l’orizzonte con occhi nuovi,</strong>&nbsp;sempre più attenti alla sua salvaguardia e valorizzazione. Desidero ringraziare i colleghi di governo del Cipom, il Comitato degli esperti coordinato da Luca Salamone, e tutti i soggetti associativi e singoli, pubblici e privati che hanno fornito il loro essenziale contributo di idee e proposte”.Il comitato dei 10 esperti è coordinato da Luca Salamone, con il supporto di Giuseppe Cavuoti. Ne fanno parte:Giovanni Acampora (presidente Assonautica Italiana)Lucio Caracciolo (professore di relazioni internazionali e studi strategici, direttore della rivista Limes)Stefano Cataudella (professore emerito di ecologia applicata)Salvatore Cordaro (avvocato cassazionista – già assessore della Regione Siciliana al territorio e all’ambiente)Michele Nones (già consigliere Pcm e ministeriale per questioni di sicurezza; vicepresidente IAI)Vincenzo Pisani (Fondazione Leonardo – Civiltà delle Macchine)Pierpaolo Ribuffo (ammiraglio di divisione – Comandante interregionale marittimo Nord)<strong>Alberto Rossi</strong> (segretario generale Assarmatori)Luca Sisto (direttore generale Confitarma e presidente Istituto Italiano di Navigazione)Greta Tellarini (professoressa di diritto della navigazione e dei trasporti)&nbsp;<strong>Il presidente di Confitarma, Mario Mattioli, ha dichiarato:</strong>“Il Piano del mare è un importante tassello lungo il percorso, da sempre invocato da Confitarma, di&nbsp;<strong>dare al nostro Paese una regia unica del mare.</strong>&nbsp;Il gruppo degli esperti” – ha aggiunto Mattioli – “tra cui è presente anche il direttore generale di Confitarma Luca Sisto, insieme alla struttura di missione del ministro Musumeci, sono riusciti nella difficile impresa di unire in un unico documento le linee guida di sviluppo strategico di tutte le filiere che compongono l’Economia del Mare italiana”.“Ringraziamo il presidente del consiglio Meloni, il ministro per le politiche del mare Musumeci e il governo raccolto intorno al CIPOM” – ha concluso Mattioli – “per l’impegno fin qui portato avanti, auspicando fortemente che possiamo continuare a lavorare, tutti insieme, per sostenere la marittimità nazionale”.&nbsp;<strong>Il presidente di Assonautica Italiana, Giovanni Acampora:</strong>“L’approvazione del primo Piano del mare rappresenta una tappa importante per l’Italia l<strong>ungo il percorso che mira a mettere l’Economia del Mare al centro delle strategie di sviluppo nazionali</strong>”. Così il presidente di Assonautica Italiana – l’Associazione Nazionale per lo sviluppo dell’Economia del Mare di Unioncamere.“Ringrazio il presidente del consiglio Meloni, il governo e in particolare il ministro Musumeci “ – ha aggiunto Acampora – “per aver dato vita a una nuova stagione per il nostro Paese.È stato un intenso lavoro di squadra che ci ha visti impegnati in questi mesi insieme, esperti e struttura di missione, ma anche stakeholder pubblici e privati, istituzioni, associazioni, in un laboratorio comune che non può e non deve fermarsi qui. Da oggi dobbiamo cavalcare tutti insieme una nuova onda che ci porterà ad essere leader in Europa e nel Mediterraneo”.&nbsp;</p><p style="text-align: left;"><a href="https://www.corrieremarittimo.it/ports/il-cipom-approva-il-piano-nazionale-del-mare-plauso-del-cluster-marittimo/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Corriere marittimo</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 21 Jul 2023 08:34:54 +0200</pubDate>
                        <title>Commercial Leases in Italy</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/commercial-leases-in-italy</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Companies often need physical space to carry out their business activities. Consequently, they need to enter into a commercial lease agreement. A commercial lease agreement will set out the terms for how business is conducted on the property. This paper is not intended to be an exhaustive review of the regulation governing commercial lease agreements in Italy, but rather a brief description of its characteristic elements to date.In Italy, commercial real estate lease agreements are governed by Law no. 392 of 27 July 1978 (the “Business Tenancy Law”) and residually by the Italian Civil Code (Articles 1571-1654).According to the Business Tenancy Law, commercial lease agreements shall have a minimum duration of 6 years (in relation to properties with industrial, commercial and/or artisanal activity use) or of 9 years (in relation to properties with hospitality or theatrical use) and upon expiration shall tacitly renew for a further 6 or 9-year period, unless one of the parties decides not to renew the agreement, by giving a 12 or 18-month prior written notice thereof to the other party.Upon expiration of the first leasing period, the landlord is entitled to terminate the lease agreement in specific circumstances, i.e. (i) the landlord intends to use the premises for residential use of close relatives or institutional purposes (in case of public entities), (ii) the landlord intends to demolish or entirely restructure the premises and restructuring works are incompatible with the tenant staying in the building.The tenant may withdraw from the lease agreement – with a 6-month prior written notice – on the basis of “serious grounds” (gravi motivi) and in cases of a withdrawal agreement between the parties. According to the majority case law, the “serious grounds” (gravi motivi) include unpredictable events not attributable to the tenant, which have not been foreseen by the parties or could not have been foreseen at the time the agreement was concluded and which make the continuation of the relationship extremely burdensome. In no case shall the landlord be entitled to withdrawal.In the context of business lease agreements concerning activities which involve direct contact with the public of users and consumers, the Business Tenancy Law provides that: (i) the tenant is entitled to a pre-emption right in case of sale of the property by the landlord during the term of the lease; (ii) the tenant is entitled to a pre-emption right in case of a re-lease of the property by the landlord at expiration; (iii) the tenant is entitled to receive a goodwill indemnity equal to 18 times (or 21 times in relation to properties with hospitality or theatrical use) the amount of the last (monthly) rent should the events set forth in article 34, first paragraph, Business Tenancy Law occur. The amount of the goodwill indemnity is doubled in the event the premises are leased to another tenant operating the same business as the former tenant withing a year. Notwithstanding the foregoing, the tenant is not entitled to any pre-emption right in case of a new lease and/or goodwill indemnity should the lease be terminated for breaches, withdrawal or refusal of renewal upon expiration by the tenant or should the tenant be submitted to any of the procedure foreseen in the royal decree no. 267 of 16 March 1942, as subsequently amended.According to article 79, paragraph 1 of the Business Tenancy Law, any clause aimed at limiting the aforementioned legal duration of the lease or at providing the landlord with a higher rent than the one permitted by the same law or with any other benefit against the provisions of the Business Tenancy Law shall be void. Any void clause is automatically replaced by the mandatory provisions of law. In particular, in cases where the parties have agreed a shorter duration of the lease than is mandatory, the lease agreement shall have nonetheless the minimum duration described above.Therefore, regardless of the fact that none of the mandatory provisions at issue have been mentioned in the agreement or been derogated therein by the parties, in case of dispute, a Court will apply such mandatory rules.Notwithstanding the foregoing, if the annual rent is higher than 250,000.00 euros and the real estate property has not qualified as a “building of historical interest”, the commercial lease agreement is not subject to the mandatory provisions of Business Tenancy Law. Parties are free to negotiate clauses, usually dictated by the Business Tenancy Law, that are generally to the tenant’s benefit. The main commercial departures are usually an indexation of the annual rent higher than 75% (limit set by article 32 of the Business Tenancy Law) and the tenant’s waiver of (i) the automatic renewal of the agreement at first expiry, (ii) the indemnity for loss of goodwill, (iii) the pre-emption right and (iv) the right of early withdrawal on “serious grounds” (gravi motivi).&nbsp;<em>This article is for information purposes only and is not, and cannot be intended as, a professional opinion on the topics dealt with.&nbsp;For any further information please contact <a href="mailto:luigi.croce@advant-nctm.com">Luigi Croce</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 17 Jul 2023 11:35:38 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm rafforza la compagine societaria con 3 nuove promozioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-rafforza-la-compagine-societaria-con-3-nuove-promozioni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>ADVANT Nctm</strong>&nbsp;rafforza la compagine societaria con la nomina di&nbsp;<strong> Jacopo Arnaboldi</strong>, <strong>Miranda Cellentani</strong>,&nbsp;ed&nbsp;<strong>Eleonora Parrocchetti&nbsp;</strong>come&nbsp;<strong>Equity Partner</strong>&nbsp;dello Studio, nelle sedi di Milano e Roma.La promozione rientra nel percorso di crescita professionale che ADVANT Nctm sostiene, con l’obiettivo di valorizzare i propri talenti e preservare l’integrità e la cultura aziendale.<strong>Jacopo Arnaboldi</strong>, nominato&nbsp;partner&nbsp;nell’ambito del dipartimento Corporate and Commercial dello Studio presso la sede di Milano, è specializzato in diritto commerciale e societario, contrattualistica d’impresa e M&amp;A. Fornisce assistenza a clienti nazionali e internazionali con una significativa esperienza nei settori del Technology, Digital Media and Entertainment (TMET), farmaceutico, energia e industria manifatturiera.<strong>Miranda Cellentani</strong>,<strong>&nbsp;</strong>nuova partner nel dipartimento Corporate and Commercial a Roma, assiste numerose imprese italiane ed estere in ambito commerciale e societario fornendo consulenza continuativa stragiudiziale, contrattuale ed extracontrattuale, nonché assistenza in operazioni straordinarie. &nbsp;Miranda ha maturato una esperienza ultradecennale nel settore delle energie rinnovabili ed ha acquisito competenze specifiche in materia regolatoria e contrattualistica di settore, assistendo i clienti dalla fase di sviluppo dei progetti a quella di costruzione ed esercizio degli impianti, sino alla eventuale fase di dismissione dell’investimento.<strong>Eleonora Parrocchetti</strong>, nominata partner nel dipartimento Fusioni e Acquisizioni a Milano, ha sviluppato le sue competenze nell’ambito del diritto commerciale e societario e, in particolare, nel settore del private equity e nel venture capital, assistendo fondi di investimento e clienti industriali, italiani e stranieri, in numerose operazioni straordinarie. Presta inoltre consulenza legale continuativa a primarie società in merito a tutti gli aspetti di diritto societario come la corporate governance e la disciplina regolamentare applicabile alle società quotate.Con le nuove nomine, lo Studio conta oggi&nbsp;<strong>68 Soci</strong>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 17 Jul 2023 08:24:49 +0200</pubDate>
                        <title>Settore immobiliare: perchè optare per investimenti sostenibili</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/settore-immobiliare-perche-optare-per-investimenti-sostenibili</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con l’approvazione dello scorso marzo da parte del Parlamento UE della<a href="https://esgnews.it/abitare-sostenibile/direttiva-case-green-ue-cosa-prevede-entro-il-2033/" target="_blank" rel="noreferrer">&nbsp;direttiva “Case green”</a>, la posizione delle istituzioni europee è chiara:&nbsp;<strong>bisogna decarbonizzare il settore immobiliare.</strong>&nbsp;Messo da parte lo scetticismo di alcuni governi dell’Unione, per raggiungere gli obiettivi del piano di riduzione delle emissioni “Fit for 55” dell’UE l’edilizia non può essere ignorata. Ecco dunque che nei prossimi anni saranno necessari ingenti investimenti per ristrutturare il patrimonio immobiliare esistente, migliorandone le prestazioni energetiche, e per incentivare una nuova modalità progettuale che preveda l’utilizzo di materiali meno impattanti e una maggiore attenzione a criteri ESG. Ma il mondo della finanza è pronto ad accompagnare la transizione del settore? E perchè dovrebbero farlo? Secondo quanto è emerso durante il webinar&nbsp;<em>Settore immobiliare e transizione ecologica: il ruolo degli investimenti sostenibili,&nbsp;</em>organizzato dal&nbsp;<strong>Forum per la Finanza Sostenibile&nbsp;</strong>in collaborazione con&nbsp;<strong>ADVANT Nctm,</strong>&nbsp;studio legale indipendente, e moderato da&nbsp;<strong><a href="https://esgnews.it/sustainability-week/bicciato-la-finanza-sostenibile-indispensabile-per-la-transizione/" target="_blank" rel="noreferrer">Francesco Bicciato</a>,</strong>&nbsp;direttore generale del Forum,&nbsp;<strong>sono tre le motivazioni principali per investire in modo sostenibile nel real estate.</strong>&nbsp;La prima è l’<strong>evoluzione normativa&nbsp;</strong>in atto, segue il&nbsp;<strong>rischio di obsolescenza degli asset</strong>, cioè la perdita di valore causata dalla scarsa considerazione di criteri ESG, considerando la sempre più forte presenza dei temi ESG nei processi di due diligence e, infine, il&nbsp;<strong>rischio reputazionale</strong>, dal momento che l’inclusione di elementi sociali e ambientali ha benefici di marketing.C’è dunque l’urgenza di&nbsp;<strong>ristrutturare i portafogli immobiliari</strong>&nbsp;e per incentivare questa modalità di investimento anche nel settore immobiliare si sta optando per i&nbsp;<strong>green premium&nbsp;</strong>e i&nbsp;<strong>green financing</strong>&nbsp;con modalità premianti per chi ha o migliora target ESG.</p><h2 class="wp-block-heading"><span id="Come_intervenire_per_ristrutturare_i_portafogli_immobiliari">Come intervenire per ristrutturare i portafogli immobiliari</span></h2>Durante il webinar sono stati ricordati alcuni dati: il&nbsp;<strong>settore immobiliare in Italia è responsabile del 40% delle emissioni&nbsp;</strong>di anidride carbonica, con il 70% di CO2 legato alla vita ordinaria degli immobili e il 30% alla fase di costruzione. La cementazione impatta negativamente sulla&nbsp;<strong>biodiversità</strong>&nbsp;e le infrastrutture hanno effetti di lungo termine sulla qualità della vita delle&nbsp;<strong>comunità</strong>.Una prima linea di intervento, quindi, secondo<strong>&nbsp;Rosemarie Serrato</strong>, socio di ADVANT Nctm, è quella di porre attenzione ai&nbsp;<strong>materiali</strong>&nbsp;in fase di costruzione, in modo che garantiscano una manutenzione agevole e abbiano delle emissioni minime. Il secondo prerequisito è invece quello di lavorare per l’<strong>efficienza energetica</strong>&nbsp;degli immobili, che dovrebbero essere (almeno parzialmente) autonomi. Questa visione si colloca in un’Italia che sta aumentando il ricorso alle rinnovabili e che parla sempre più di&nbsp;<strong>comunità energetiche rinnovabili,</strong>&nbsp;oggetti giuridici autonomi che possono ospitare impianti fino a 1MW di potenza condivisa. Secondo Serrato però non bisogna pensare solo alla decarbonizzazione, ma anche alla riduzione dell’impatto che gli immobili hanno sulla<strong>&nbsp;biodiversità</strong>, proponendo interventi di&nbsp;<strong>riforestazione e rigenerazione urbana.</strong>&nbsp;Per realizzare tali progetti sono necessarie la&nbsp;<strong>collaborazione</strong>&nbsp;tra pubblico e privato, un ruolo attivo dei&nbsp;<strong>consulenti</strong>&nbsp;nel veicolare gli investimenti, incentivi pubblici e un’ottica che consideri l’impatto ambientale tanto quanto quello sociale, senza lasciare un tassello da parte.<h2 class="wp-block-heading"><span id="I_driver_degli_investimenti_sostenibili_nel_settore_immobiliare">I driver degli investimenti sostenibili nel settore immobiliare</span></h2>Gli investimenti sostenibili hanno quindi il potenziale di guidare la transizione ecologica del settore immobiliare. Secondo&nbsp;<strong>Francesca Altamura,&nbsp;</strong>sustainability lead di Cushman &amp; Wakefield, società attiva nella consulenza immobiliare, ci sono alcuni&nbsp;<strong>driver&nbsp;</strong>da tenere in considerazione. Il primo sono le&nbsp;<strong>leggi</strong>&nbsp;in ambito di efficienza energetica e sostenibilità, che sono incrementate negli anni e continueranno ad essere più esigenti. Segue il&nbsp;<strong>rischio dell’obsolescenza,</strong>&nbsp;cioè la perdita di valore causata dalla scarsa considerazione di criteri ESG, che si vede già oggi dalla presenza sempre più forte dei temi ESG nei processi di due diligence. L’ultima spinta ad investimenti immobiliari sostenibili sarà il&nbsp;<strong>rischio reputazionale</strong>. Sia privati che enti pubblici stanno infatti investendo per catalizzare impatto sociale positivo tramite il real estate, con azioni che hanno benefici di marketing. La “S” sta assumendo un valore sempre maggiore, con&nbsp;<strong>rinnovata attenzione per i rischi sociali</strong>&nbsp;e per interventi come quelli di social housing.Considerando inoltre che<strong>&nbsp;molti immobili esistenti non sono efficienti&nbsp;</strong>a livello di richieste di mercato né in termini di consumo energetico, secondo<strong>&nbsp;Roberto Curletti,</strong>&nbsp;senior investment manager della società di risparmio gestito&nbsp;<strong><a href="https://esgnews.it/asset-manager/ardian/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ardian</a>,</strong>&nbsp;un grande driver per l’investimento è il&nbsp;<strong>riposizionamento</strong>&nbsp;del real estate – recuperare cioè il patrimonio esistente, rendendolo conforme alle leggi esistenti.“Si è calcolato che nel 2040, due terzi degli immobili di oggi saranno ancora presenti, quindi occorre intervenire subito, analizzando il portafoglio dei clienti e capendo quale è il&nbsp;<strong>rischio climatico che vanno ad affrontare, ma anche il rischio di transizione&nbsp;</strong>verso infrastrutture più sostenibili”, ha spiegato Serrato, “Mentre per i&nbsp;<strong>nuovi</strong>&nbsp;immobili si tratta di non adeguarsi solo alla normativa ma di evitare di rincorrerla,&nbsp;<strong>anticipandola</strong>&nbsp;con investimenti che si possano certificare, perché la reportistica assumerà un ruolo sempre più importante”.<h2 class="wp-block-heading"><span id="Rischi_e_opportunita_per_gli_investitori">Rischi e opportunità per gli investitori</span></h2>Il settore immobiliare presenta una serie di rischi importanti per Altamura, in primis la&nbsp;<strong>gestione della velocità del cambiamento</strong>. La sostenibilità continua a evolversi, sia in ambito normativo che per quanto riguarda le competenze richieste agli operatori del settore, e processi e tecnologie devono adeguarsi a un ritmo sostenuto. Inoltre, è ancora difficile&nbsp;<strong>assegnare un impatto finanziario alla transizione&nbsp;</strong>ecologica di un immobile, specialmente nel momento della vendita (nonostante questo, resta un tema di appetibilità di prodotto). È infine complesso&nbsp;<strong>allineare strategie ESG e tipo di investimento</strong>&nbsp;– non si può adottare un ragionamento&nbsp;<em>one size fits all</em>, anche se ci sono alcuni elementi che dovrebbero essere sempre presenti, come il coinvolgimento di un esperto di<strong>&nbsp;Life Cycle Assesment</strong>&nbsp;fin dall’inizio.Per quanto riguarda lo<strong>&nbsp;stock esistente</strong>&nbsp;sul mercato immobiliare, circa la metà ha più di 30 anni e solo il 14% è stato appena costruito o ha subito rinnovi di recente. In Italia, nello specifico, c’è anche il fattore del&nbsp;<strong>patrimonio storico</strong>, e delle restrizioni applicabili nelle opere di rinnovamento e riqualificazione di tali immobili.Grandi opportunità sono offerte dall’<strong>evoluzione dei materiali e delle tecnologie,</strong>&nbsp;che danno un nuovo contributo ai piani di decarbonizzazione e digitalizzazione, a partire dai nuovi metodi di raccolta e analisi dati. Anche&nbsp;<strong>green premium e green financing</strong>&nbsp;stanno osservando delle tendenze positive, con ricerche nel settore hospitality che rivelano un expected value premium tra il 4,5-7,3% per asset con determinate credenziali ESG, e una crescita sostenuta del green financing in Europa negli ultimi anni.Tuttavia, se il settore immobiliare vuole davvero mettersi sulla strada della transizione green e se gli investitori vogliono davvero finanziare un cambiamento concreto, secondo&nbsp;<strong>Riccardo Sallustio,</strong>&nbsp;socio di ADVANT Nctm e professore LUISS Guido Carli, manca un tassello fondamentale: “Per mettere veramente a terra le problematiche e i rischi del real estate&nbsp;<strong>dobbiamo regolare contrattualmente gli impegni.&nbsp;</strong>Non basta dire ‘io investo in un fondo ex art. 9’ o ‘in un bond sustainability linked con KPIs di un certo tipo’. Serve che tutti gli impegni dei soggetti coinvolti siano contrattualizzati, e che venga controllato che siano davvero sostenibili. Bisogna anche lavorare sulla<strong>&nbsp;riqualificazione di un sistema di garanzie,</strong>&nbsp;andando a creare un equivalente di Sace green per il settore residenziale privato” ha concluso il professore.<a href="https://esgnews.it/abitare-sostenibile/settore-immobiliare-perche-optare-per-investimenti-sostenibili/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Esg News</em></a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 14 Jul 2023 08:42:00 +0200</pubDate>
                        <title>China Implements New Regulations for Generative Artificial Intelligence Services</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/china-implements-new-regulations-for-generative-artificial-intelligence-services</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>This article has been written with the help of generative artificial intelligence</em>The National Internet Information Office, in conjunction with other relevant authorities in China, has recently enacted comprehensive regulations to govern generative artificial intelligence (<strong>AI</strong>) services. These regulations aim to promote responsible development, standardize applications, safeguard national security, and protect the rights and interests of individuals and organizations involved in the generative AI industry. This article provides a detailed overview of the new regulations, highlighting their key provisions and implications for the industry within China.<strong>Regulatory Framework and Scope:</strong>The "<em>Artificial Intelligence Services Management Interim Measures</em>," approved on 23rd May 2023 by China's National Internet Information Office, will take effect on 15th August 2023. These measures specifically target the provision of generative AI services within China, encompassing the generation of text, images, audio, video, and other forms of content.&nbsp;<strong>Key Provisions:</strong><em>Upholding Core Values and National Security:</em>Generative AI services must adhere to socialist core values and refrain from generating content that undermines national security, promotes terrorism or extremism, or violates laws and regulations. Service providers are strictly prohibited from producing content that incites subversion of state power, discrimination, or the dissemination of false and harmful information. These measures aim to maintain social stability and safeguard the nation's interests.&nbsp;<em>Discrimination Prevention and Ethical Practices:</em>Generative AI service providers must implement measures to prevent discrimination based on factors such as nationality, faith, ethnicity, gender, and age. They are required to respect intellectual property rights, adhere to commercial ethics, and avoid monopolistic or unfair competition practices. By promoting equality and fair competition, these regulations aim to create a level playing field for all participants in the generative AI industry.&nbsp;<em>User Protection and Privacy:</em>Providers must prioritize the protection of user personal information and privacy. This entails refraining from collecting unnecessary data, illegally retaining identifiable user information, or disclosing such data to third parties without lawful consent. Users maintain the right to access, correct, supplement, or delete their personal information. These measures are designed to enhance user trust, promote transparency, and protect individuals' rights in the digital realm.&nbsp;<em>Transparent and Reliable Services:</em>Generative AI service providers are encouraged to enhance transparency by ensuring the accuracy and reliability of the generated content. This involves improving the quality of training data, providing secure and stable services, promptly addressing user complaints, and establishing accessible mechanisms for reporting issues. By prioritizing transparency and reliability, these regulations aim to enhance user experience and trust in generative AI services.&nbsp;<em>Implications for the Industry:</em>The introduction of these new regulations carries several implications for businesses and individuals operating within the generative AI industry in China:</p><ol> <li>Companies and individuals involved in generative AI services must ensure compliance with the newly introduced regulations.</li> <li>Generative AI service providers will have to prioritize ethical considerations when developing and offering their services. This includes refraining from generating content that may be offensive, discriminatory, or harmful to individuals or society at large.</li> <li>With the emphasis on user protection and privacy, generative AI service providers must implement robust measures to safeguard personal information. This includes obtaining proper consent for data processing, adopting secure data storage practices, and providing users with control over their data.</li> <li>Respect for intellectual property rights is a key aspect of the new regulations. Generative AI service providers should ensure that their content generation does not infringe upon the intellectual property of others. It is important to comply with copyright laws and obtain necessary permissions or licenses when utilizing copyrighted material.</li> <li>Transparency in the generation of content and the functioning of AI algorithms is critical. Service providers should make efforts to provide clear explanations of how their generative AI systems work, how the content is generated, and any potential biases or limitations. Users have the right to understand the processes behind the generated content and to receive transparent and accountable services.</li></ol><p>&nbsp;<strong><em>Conclusion:</em></strong>The regulations are obviously focused on contents, are aimed at promoting socialist falue, safeguarding national security, protecting user rights, and ensuring transparency within the industry. Businesses and individuals operating within the generative AI sector in China must understand and comply with these regulations to avoid legal consequences and maintain trust with users.The new regulations pose, of course, concerns about potential hindrances to innovation, ambiguity and interpretation issues, limitations on freedom of expression, compliance challenges for small businesses, and potential barriers to international collaboration. While the regulations aim to promote responsible development and protect user rights, addressing these criticisms through clear guidelines, supportive measures for small businesses, and a balanced approach to security and collaboration will be essential for the sustainable growth of the generative AI industry in China.&nbsp;<em>This article is for information purposes only and is not, and cannot be intended as, a professional opinion on the topics dealt with.&nbsp;For any further information please contact <a href="mailto:hermes.pazzaglini@advant-nctm.com">Hermes Pazzaglini</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 12 Jul 2023 04:02:12 +0200</pubDate>
                        <title>L&#039;Egm va a caccia di liquidità</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legm-va-a-caccia-di-liquidita</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>La lista delle ipo resta lunga e attrattiva ma dopo la quotazione c'è carenza di investitori. Il punto sulle nuove norme.</em>Con il debutto di Green Oleo di ieri il numero di titoli scambiati sull'Egm è salito a 195, segnando la 17esima quotazione sul segmento da inizio anno. Il listino dedicato alle capitalizzazioni sottili continua ad attrarre piccole aziende a Palazzo Mezzanotte e la lista delle candidate all' ipo rimarrà nutrita anche nei prossimi mesi.[...]Commentando il quadro normativo italiano Lukas Plattner, partner di ADVANT Nctm, sottolinea la maggior severità delle leggi rispetto a quelle Ue. «Dobbiamo pensare a una politica a tutto tondo per sostenere Made in Italy e pmi, con nuovi incentivi fiscali e la semplificazione delle regole».&nbsp;<em>Articolo completo disponibile sul quotidiano di MF del 12 luglio 2023.</em>&nbsp;<a href="https://video.milanofinanza.it/video/listing-act-e-libro-verde-la-nuova-struttura-normativa-e-i-vantaggi-per-le-pmi-7P9eaydKYUdu" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Clicca qui per il video integrale del panel "Listing Act e libro verde, la nuova struttura normativa e i vantaggi per le pmi" della quinta edizione di "MF Growth Italia Day</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 11 Jul 2023 06:57:22 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT | Litigation and Disputes in France, Germany and Italia. An overview Q&amp;A</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-litigation-and-disputes-in-france-germany-and-italia-an-overview-qa</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Companies doing business in the European Union are, now more than ever, likely to face commercial disputes in multiple jurisdictions across Europe, each of which have their own specific procedural and substantive features.The purpose of this Q&amp;A is to provide an easy-to-read and high-level overview of some of the key issues any party involved in litigation (either as claimant or defendant) in France, Germany and/or Italy, is likely to face and should therefore be aware of.<a href="https://www.flipbookpdf.net/web/site/5b18eeeb10fcd8260a2d8f03f6ec6d5f6e2fff30FBP27358730.pdf.html#page/3" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Click here for the document</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 10 Jul 2023 05:49:57 +0200</pubDate>
                        <title>Brevetto Ue unitario, subito più consulenze in proprietà intellettuale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/brevetto-ue-unitario-subito-piu-consulenze-in-proprieta-intellettuale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Dal 1° giugno. Le ricadute sugli studi legali dopo il debutto del nuovo sistema, tra assistenza e informazioni alle imprese e riorganizzazione interna.</em>[...] Il tema della riorganizzazione ha investito anche ADVANT Nctm che ha creato un team internazionale per il contenzioso. "La sede milanese del Tub sarà un volano a vantaggio della competitività dell'Italia", commenta Paolo Lazzarino, partner ADVANT Nctm e componente della commissione di studio sul Tub istituita dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano.&nbsp;<em>Articolo completo sul numero odierno de Il Sole 24 ore</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 03 Jul 2023 05:37:12 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm rafforza il dipartimento Restructuring e Insolvenza con l’ingresso del socio Juri Bettinelli</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-rafforza-il-dipartimento-restructuring-e-insolvenza-con-lingresso-del-socio-juri-bettinelli</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>ADVANT Nctm</strong>&nbsp;è lieto di annunciare l’ingresso del nuovo socio&nbsp;<strong>Juri Bettinelli</strong>, che andrà a rafforzare il dipartimento&nbsp;<strong>Restructuring e Insolvenza</strong>.<strong>Juri Bettinelli</strong>&nbsp;proviene dallo studio Allen &amp; Overy dove ha maturato una significativa esperienza in operazioni di ristrutturazione del debito&nbsp;sia&nbsp;di natura stragiudiziale&nbsp;che di natura giudiziale, fornendo assistenza sia ai debitori che&nbsp;ai&nbsp;creditori, nonché supportando&nbsp;investitori&nbsp;nell'ambito delle predette procedure e di operazioni di&nbsp;distressed&nbsp;M&amp;A.Il suo percorso professionale&nbsp;-&nbsp;iniziato in Bonelli Erede nel settore Finance e Restructuring e proseguito in qualità di senior associate nel dipartimento Banking e Finance di Chiomenti&nbsp;-&nbsp;include una consolidata expertise&nbsp;anche&nbsp;in acquisition financing, debt/equity swap&nbsp;ed emissione di&nbsp;strumenti finanziari partecipativi.ADVANT Nctm conta attualmente 65 soci.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Sat, 17 Jun 2023 08:25:34 +0200</pubDate>
                        <title>Comune di Roma: dopo 15 anni le “nuove” norme tecniche di attuazione del PRG</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/comune-di-roma-dopo-15-anni-le-nuove-norme-tecniche-di-attuazione-del-prg</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Lo scorso 13 giugno la Giunta Capitolina ha approvato l’aggiornamento delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore.L’obiettivo e “<em>una rigenerazione urbana più semplice, sostenibile e attuale</em>”.Le modifiche più rilevanti riguardano:</p><ul> <li><u>cambi di destinazione d’uso</u>: le categorie funzionali sono ridotte da 7 a 5, è introdotta la destinazione logistica viene, inserita all’interno della categoria “produttiva-direzionale”. Si prevede una maggiore flessibilità nel cambio di destinazione d’uso all’interno delle categorie funzionali;</li> <li><u>urbanistica</u>: le categorie d’intervento si adeguano alla normativa nazionale (art. 9), per interventi di rinnovo edilizio è previsto il ricorso permesso di costruire convenzionato (art. 12), gli interventi all’interno della Città Storica vengono semplificati (artt. 25 – 49);</li> <li><u>alberghi</u>: eliminazione del vincolo di 60 posti letto massimi per le strutture alberghiere; introduzione della possibilità di trasformare in strutture alberghiere edifici che abbiano il 70% degli immobili adibiti ad attività di affittacamere o case vacanze;</li> <li><em>housing</em> sociale, <em>student</em> <em>housing</em> e <em>senior</em> <em>housing</em>: alloggi sociali, comprensivi di studentati e <em>senior housing</em> vengono considerati come standard aggiuntivi insediabili nelle aree a servizi; accrescimento della quota di residenze a canone calmierato, studentati e <em>senior housing</em> attraverso programmi urbanistici (modifica artt. 6, 22 e 45);</li> <li><u>immobili dismessi</u>: introduzione di una disciplina specifica per favorire la riqualificazione edilizia e di contrasto agli immobili degradati (modifica art. 21 e introduzione artt. 21 <em>bis</em> e 21 <em>ter</em>);</li> <li>aggiornamento della Carta per la Qualità&nbsp;(art. 16 e modifica elaborati).</li></ul><p>Le “nuove” norme entreranno in vigore solo a seguito del completamento del procedimento di variante al piano regolatore; pertanto, dovranno essere oggetto di <strong>adozione</strong> dal Consiglio Comunale, di <strong>osservazioni</strong> da parte degli interessati, delle relative controdeduzioni e di approvazione definitiva sempre da parte del Consiglio Comunale e, infine, di <strong>pubblicazione</strong> sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 16 Jun 2023 05:32:04 +0200</pubDate>
                        <title>AssoNext, Plattner: assicurare impianto regolamentare meno pervasivo per PMI</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/assonext-plattner-assicurare-impianto-regolamentare-meno-pervasivo-per-pmi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>"Occorre prendere atto del successo dei mercati MTF destinati alle PMI e della forte e impellente necessità di prevedere finalmente un minimo set normativo volto a incentivare l'accesso a questi mercati e la permanenza sul mercato&nbsp;<strong>semplificando in via proporzionale il set di regole previsto nel Codice Civile</strong>". Lo ha affermato l'avvocato&nbsp;<strong>Lukas Plattner</strong>, membro del Comitato Scientifico di AssoNEXT e socio di ADVANT Nctm, nel corso dell'audizione in Commissione Finanze e Tesoro sul disegno di legge "Competitività dei capitali"."In particolare, l'applicazione delle disposizioni in tema di governo societario va rimodulata in via proporzionale per gli emittenti MTF così da assicurare un&nbsp;<strong>impianto regolamentare diverso e meno pervasivo</strong>&nbsp;rispetto a quello cui sono assoggettate le società quotate sui mercati regolamentati, così come sta avvenendo anche nella UE col Listing Act", ha aggiunto.Il ragionamento di Plattner è partito dalla qualifica di "<strong>emittente diffuso</strong>" e della sua storia. Secondo l'avvocato "l'esperienza delle società diffuse può dirsi&nbsp;<strong>fallimentare</strong>: nell'elenco tenuto dalla CONSOB sono iscritte 58 società, divise tra banche popolari ed emittenti negoziati su Euronext Growth Milan (20), caduti loro malgrado nella rete".Occorre, quindi, "una riforma organica e proporzionale dedicata alle PMI che decidono di quotarsi su un MTF, evitando che si trovino, per fattori esterni quali la diffusione del flottante, a essere assoggettate a un quadro legislativo pressoché identico alle società di maggiori dimensioni, quotate sul mercato regolamentato, e con una disciplina divergente rispetto agli emittenti MTF non diffusi (e conseguenti difficoltà di orientamento per gli investitori), nonché con maggiori oneri e costi. Tale risultato va scongiurato anche per&nbsp;<strong>evitare disarmonie sul mercato per effetto di quadri legislativi disomogenei</strong>".La proposta di AssoNEXT è di&nbsp;<strong>esclusione</strong>&nbsp;dalla definizione di "società emittenti strumenti finanziari diffusi" anche gli emittenti italiani con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione."In tal modo, le PMI che abbiano azioni negoziate in MTF (come il mercato Euronext Growth Milan) non saranno più soggette a un regime giuridico variabile in dipendenza del grado di diffusione delle proprie azioni - ha detto Plattner - Esse saranno, invece stabilmente soggette al regime giuridico applicabile alle "società aperte", con la previsione di alcune significative eccezioni, volte a definire una disciplina degli emittenti negoziati su MTF che sia&nbsp;<strong>proporzionale rispetto al regime applicabile alle società quotate in mercati regolamentati</strong>".&nbsp;<a href="https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/finanza/assonext-plattner-assicurare-impianto-regolamentare-meno-pervasivo-per-pmi-157_2023-06-15_TLB.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Borsa Italiana</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 16 Jun 2023 05:29:43 +0200</pubDate>
                        <title>La Scala società tra avvocati avvia contest per giovani artisti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-scala-societa-tra-avvocati-avvia-contest-per-giovani-artisti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><p class="v1MsoNormal"><strong>La Scala società tra avvocati</strong>&nbsp;annuncia il ritorno de&nbsp;<strong>LaScalArt Youth Artist Contest</strong>,&nbsp; premio organizzato dalla società e dalla sua Toogood Society, insieme a La Scala Formazione impresa sociale, giunto alla terza edizione con l’<strong>obiettivo di promuovere e valorizzare giovani artisti desiderosi di mettersi in gioco e far conoscere la propria arte.</strong></p><p class="v1MsoNormal">Tra i premi in palio, oltre alla possibilità di dare vita ad una mostra personale, vendere allo studio La Scala società tra avvocati una delle sue opere e realizzare un catalogo dedicato, al vincitore sarà offerta l’opportunità di esporre la sua mostra personale presso gli spazi espositivi di La Scala società tra avvocati durante la Milano Green Week, l’evento milanese che si svolgerà dal 26 settembre al 1° ottobre 2023.</p><p class="v1MsoNormal">La sostenibilità sarà la tematica portante di questa edizione del 2023. Ciascun partecipante potrà infatti candidarsi per una delle tre categorie proposte – fotografia, video e intelligenza artificiale – presentando tre opere che evidenzino l’importanza del cambiamento climatico e il suo impatto.</p><p class="v1MsoNormal">Le selezioni sono aperte fino all’11 luglio a tutti i giovani artisti nati dopo il 1993, iscritti o diplomati presso le Accademie di Belle Arti statali e/o private legalmente riconosciute dal MIUR o a corsi universitari di grafica e arte, di tutta Italia.</p><p class="v1MsoNormal">Per consultare il bando e candidarsi è possibile&nbsp;<a href="https://lascalaw.com/lascalart-youth-artist-contest/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>visitare questo link.</strong></a></p><p class="v1MsoNormal">“La ScalArt Youth Artist Contest è un progetto in grado di comunicare all’esterno il nostro impegno costante verso la cultura e le tematiche legate alla sostenibilità, valori di riferimento per tutti i professionisti dello Studio. Ogni giorno lavoriamo per farci promotori di iniziative volte a migliorare l’ambiente e i rapporti sociali, con il fine ultimo di provare a costruire un futuro più equo. Incoraggiamo, in particolare, la formazione culturale e professionale e la valorizzazione dei nostri professionisti in termini di diversità e inclusione. In definitiva, cerchiamo di fare in modo che lungimiranza e visione verso il futuro diventino il motore per l’innovazione e ci spingano ad abbracciare soluzioni creative in grado di trasformare il presente e plasmare un futuro migliore” ha commentato&nbsp;<b>Giuseppe La Scala, senior partner di La Scala società tra avvocati.</b></p><p class="v1MsoNormal">Lo studio riporta che nel 2022 l’impegno in termini di innovazione espresso da La Scala Società Tra Avvocati è stato riconosciuto anche dal Financial Times, che ha selezionato lo studio tra le realtà legali che in Europa si sono maggiormente distinte per aver intrapreso iniziative verso l’innovazione e la tecnologia, in seguito alla creazione di LegalSoftech insieme ad <strong>ADVANT Nctm</strong>, la joint venture nata per garantire sviluppo, assistenza e supporto riguardo ai temi chiave della sicurezza informatica e dell’automazione dei processi.</p>&nbsp;<a href="https://requadro.com/la-scala-societa-tra-avvocati-avvia-contest-per-i-giovani-artisti/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Requadro.com</a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 15 Jun 2023 04:17:42 +0200</pubDate>
                        <title>Approfondimento su giurisprudenza e normativa - Dipartimento Lavoro e Relazioni Industriali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/approfondimento-su-giurisprudenza-e-normativa-dipartimento-lavoro-e-relazioni-industriali</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Di seguito l'approfondimento a cura del nostro dipartimento di Lavoro e Relazioni Industriali in merito ai seguenti argomenti:<strong>Giurisprudenza</strong>:</p><ul> <li>Legge n.104/1992: l'onere di assistenza deve essere flessibile</li> <li>La rinuncia all'indennità sostitutiva del preavviso in sede di conciliazione è inopponibile all'INPS</li> <li>Licenziamenti collettivi: legittima la limitazione a determinate unità produttive</li> <li>L'indennità sostitutiva di mancato preavviso del licenziamento è esclusa dal calcolo del TFR</li> <li>Casella di posta elettronica come "apposito spazio" per l'attività sindacale</li></ul><p><strong>Normativa</strong></p><ul> <li>Decreto trasparenza e privacy: qualche indicazione del garante</li> <li>Dimissioni del lavoratore padre in congedo di paternità e accesso alla prestazione di disoccupazione NASPI: qualche chiarimento</li></ul><p><a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2023/06/NL-Giugno-2023.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per leggere il documento integrale</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 14 Jun 2023 08:29:17 +0200</pubDate>
                        <title>Assonext, protagonisti dell’Egm a confronto per migliorare il mercato delle pmi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/assonext-protagonisti-dellegm-a-confronto-per-migliorare-il-mercato-delle-pmi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><p class="trending-dec w-100 mb-0">Le voci di Federico Freni, Mef; Giovanni Natali, Assonext; Lukas Plattner, Advant Nctm; Giulio Centemero, deputato; Anna Lambiase, Assonext; Guglielmo Manetti, Intermonte.</p><a href="https://video.milanofinanza.it/video/assonext-protagonisti-dell-egm-a-confronto-per-migliorare-il-mercato-delle-pmi-9ezBHK7uehXy" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Clicca qui per&nbsp; il video di Milano-Finanza</a>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 31 May 2023 08:22:41 +0200</pubDate>
                        <title>Finanza Sostenibile avvia il confronto con il Governo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/finanza-sostenibile-avvia-il-confronto-con-il-governo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Finanza Sostenibile avvia il confronto con il Governo. Avviare un dialogo costruttivo tra investitori e Stato italiano, inteso come emittente di titoli di debito,</strong>&nbsp;e chiedere un riscontro sulle azioni intraprese (e i progressi compiuti) dalle istituzioni pubbliche a sostegno di una transizione ecologica giusta e inclusiva.Si pone questi obiettivi l’iniziativa di engagement collettivo con lo Stato italiano coordinata dal&nbsp;<strong>Forum per la Finanza Sostenibile</strong>.L’engagement può essere annoverato tra le strategie per prevenire il rischio di greenwashing e rappresenta un valido strumento a disposizione degli investitori per orientare positivamente i comportamenti dell’emittente su questioni di sostenibilità e aumentarne il grado di trasparenza.L’avvio del confronto è stato annunciato da una lettera indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri e a diversi Ministeri e firmata da 40 investitori istituzionali tra asset manager, banche, imprese assicuratrici, casse di previdenza e fondi pensione, con il supporto di altre 37 organizzazioni che non investono in titoli di Stato. Capifila dell’iniziativa sono i fondi pensione negoziali Cometa e Pegaso, a cui aderiscono, rispettivamente, i lavoratori dipendenti dell’industria metalmeccanica e i dipendenti delle imprese di servizi di pubblica utilità.<strong>L’operazione rientra nell’ambito di un gruppo di lavoro permanente sull’engagement</strong>, che il Forum per la Finanza Sostenibile ha avviato nel 2021 per i propri Soci, con l’obiettivo di valorizzare le esperienze della base associativa e facilitare l’avvio di iniziative comuni.In questo caso, il dialogo si focalizza sulle politiche dello Stato italiano su alcuni temi ambientali (adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici, prevenzione dell’inquinamento e tutela della biodiversità), sociali (giusta transizione, promozione e protezione dei diritti umani, riduzione delle disuguaglianze) e di governance (parità di genere, prevenzione e contrasto alla corruzione), che hanno una rilevanza anche sul piano economico-finanziario. I temi sono stati individuati dal gruppo di lavoro, con il contributo di numerosi Soci non investitori.<strong>Investitori firmatari</strong>Cometa (capofila), Fondo Pegaso (capofila), Arcano Partners, ARCO, Assimoco, Azimut Capital Management SGR S.p.A., Banca Consulia Spa, Banor SIM, BNP Paribas Asset Management, Camperio SIM, Candriam, Cassa Forense, Coopfond, DPAM, ENPACL, Fondaco SGR, Fondazione CON IL SUD, Fondazione di Venezia, Fondo Pensione Previambiente, Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare, Fondo Perseo Sirio, Fondo Priamo, Fondo Scuola Espero, Solidarietà Veneto – Fondo Pensione, Groupama Asset Management, HDI Assicurazioni, IMPact SGR, Inarcassa, ITAS Mutua, Kairos Partners SGR, Mirova (Gruppo Natixis IM), M&amp;G Investments, Nordea Asset Management, Payden Global SIM SpA, Raiffeisen Capital Management, Reale Mutua, SEFEA IMPACT, Sycomore Asset Management, UBS Asset Management SGR<strong>Soci FFS partecipanti al gruppo di lavoro</strong>Acri, ADVANT Nctm, AIAF, ANASF, Arpinge, Assofondipensione, Avanzi, CDP (ex Carbon Disclosure Project), CFA Society Italy, Comgest, DeA Capital Alternative Funds SGR S.p.A., DeA Capital Real Estate SGR S.p.A., DNV, Doorway, ECCO, EFPA Italia, EY, Fairtrade Italia, Finance &amp; Sustainability S.R.L., First Social Life, Fondazione ANT, Fondazione Donor Italia, Fondazione Sodalitas, Forum Nazionale del Terzo Settore, Global Thinking Foundation, Impronta Etica, Legambiente, MOMentum Alternative Investments, MondoInstitutional, Morningstar Italy, NATIVA, Nummus.Info, Riello Investimenti Partners Sgr, SCS Consulting, UNICEF Italia, WWF Italia.&nbsp;<a href="https://byinnovation.eu/finanza-sostenibile-avvia/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da BY Innovation</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 29 May 2023 03:49:03 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT FAQs on Climate Change Litigation</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-faqs-on-climate-change-litigation</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Companies are under increasing social, regulatory and economic pressure in almost all sectors to contribute to the reduction of greenhouse gas emissions ("GHG emissions") and to think about their contribution to climate protection.&nbsp;<em>Pars pro toto&nbsp;</em>from a legal point of view is the classification of economic activities as environmentally sustainable or non-sustainable according to the EU Taxonomy Regulation as well as upcoming detailed reporting obligations pursuant to the Corporate Sustainability Reporting Directive ("CSRD"). After its implementation into national law, particularly large limited-liability companies will be obliged to describe in their annual pursuant to the European Sustainability Reporting Standards (ESRS),&nbsp;<em>inter alia</em>:</p><ul> <li>Their plans to ensure that their business model and strategy are compatible with the transition to a sustainable economy and with limiting global warming to 1.5 °C in line with the Paris Agreement and the objective of achieving climate neutrality by 2050 and, where relevant, the exposure of the undertaking to coal-, oil-, and gas-related activities as well as</li> <li>their time-bound targets related to sustainability matters, including, where appropriate, absolute greenhouse gas emission reduction targets at least for 2030 and 2050, and the progress made towards achieving those targets.</li></ul><p>Independent of already existing, if less detailed, reporting obligations of large capital-market-oriented companies and possible furhter-reaching obligations in the future (see for example Art. 15, 25 of the draft Corporate Sustainability Due Diligence Directive ("CSDDD") proposed by the EU Commission in February 2'22), many companies have already adopted plans to reduce their GHG emissions and report on such plans in more or less detail.<a href="https://www.flipbookpdf.net/web/site/21b1a67273c30866b8bbb46f8e68444d03f76d58FBP27358730.pdf.html#page/1" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Click here for the document</a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 24 May 2023 05:30:46 +0200</pubDate>
                        <title>Decreto Lavoro</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/decreto-lavoro</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Decreto Legge n. 48 del 4 maggio 2023 (c.d. “<strong>Decreto Lavoro</strong>”), recante “<em>Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro</em>”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023 ed entrato in vigore in data 5 maggio 2023, ha introdotto le seguenti principali novità:&nbsp;<em><strong>a) CONTRATTI A TERMINE</strong></em>L’art. 24 del Decreto Lavoro è intervenuto sulla disciplina del contratto a termine. Viene disposta l’eliminazione delle causali giustificatrici dell’apposizione del termine, del rinnovo e della proroga del contratto a termine e, quindi, la sostituzione dell’art. 19, comma 1, lettere a), b), b-bis) del D.lgs. 81/2015, con la seguente disposizione:<em>“Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:</em></p><p style="padding-left: 30px;"><em>a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’art. 51&nbsp;[i.e.&nbsp;contratti di ogni livello stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o unitarie];</em></p><p style="padding-left: 30px;"><em>b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;</em></p><p style="padding-left: 30px;"><em>c) b-bis) in sostituzione di altri lavoratori”.</em></p><em>&nbsp;</em>In sostanza, ferma restando la possibilità di stipulazione del primo contratto a termine tra le parti per una durata fino a 12 mesi (che rimane, quindi, a-causale), per la sottoscrizione di un nuovo contratto o per prorogare il primo oltre i 12 mesi, le imprese devono fare rinvio ai “casi” previsti dai contratti collettivi di cui all’art. 51 D.lgs. 81/2015.In via sussidiaria, se la contrattazione collettiva non definisce le causali, il contratto a termine può proseguire dopo i 12 mesi in forza di esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti. Questa previsione si applica solo fino al 30 aprile 2024.Infine, viene confermata la causale relativa alla sostituzione di altri lavoratori.La presente disposizione non si applica ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle Università private, anche straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione ovvero enti privati di ricerca ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2018, n. 96 (disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese).<strong>&nbsp;</strong><strong><em>b) SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONI E DI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN MERITO AL RAPPORTO DI LAVORO</em></strong>Ai sensi dell’art. 26 del Decreto Lavoro, vengono apportate alcune modifiche al D.lgs 152/1997, come modificato dal D.lgs 104/2022 (c.d. Decreto trasparenza).In particolare, viene previsto &nbsp;che alcune informazioni – in particolare quelle indicate alle lettere h) durata del periodo di prova, i) diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, l) la durata dei congedi, m) la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso, n) l’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento, o) la programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua&nbsp; retribuzione, p) il rapporto di lavoro con modalità organizzative imprevedibili e r) gli&nbsp; enti&nbsp; e&nbsp; gli&nbsp; istituti&nbsp;&nbsp; che&nbsp;&nbsp; ricevono&nbsp;&nbsp; i&nbsp;&nbsp; contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro – possono essere comunicate al lavoratore con l’indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie.Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.Infine, quanto ai sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni nonchè indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori, il datore di lavoro o il committente pubblico e privato sono tenuti ad informare il lavoratore del loro utilizzo.&nbsp;<strong><em>c) ESENZIONE FRINGE BENEFIT</em></strong>Ai sendi dell’art. 40 del Decreto Lavoro, limitatamente al periodo di imposta 2023, La soglia di non imponibilità dei fringe benefits (in deroga all’art. 51, comma 3, TUIR) viene aumentata a 3.000 euro, ma solo per i dipendenti con figli a carico. Le spese incluse nella citata esenzione ricomprendono le utenze domestiche (luce, acqua e gas).<strong>&nbsp;</strong><strong><em>d) INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE</em></strong>Ai sensi dell’art. 27 del Decreto Lavoro, i datori di lavoro privati che assumono dal 1° giugno al 31 dicembre 2023 (i) giovani under 30, (ii) che non siano inseriti in programmi formativi e (iii) che siano registrati nel Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”, viene riconosciuto un incentivo pari al 60 % della retribuzione mensile lorda per un periodo di 12 mesi.In caso di cumulo con altri incentivi, esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, l’incentivo viene riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore NEET assunto.L’incentivo viene corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.La domanda per fruizione dell’incentivo è trasmessa tramite procedura telematica all’INPS, che entro 5 giorni provvede a fornire una specifica comunicazione in merito all’effettiva sussistenza di risorse per l’accesso all’incentivo.Al richiedente viene poi assegnato un termine perentorio di 7 giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro in questione, a cui segue un termine perentorio dei successivi 7 giorni, in cui il richiedente ha l’onere di comunicare all’INPS l’avvenuta stipula del contratto.Se i suddetti termini non vengono rispettati il richiedente perde le somme riconosciute dall’incentivo.Tale incentivo si applica alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, ed al contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, mentre non si applica ai rapporti di lavoro domestico ed è, inoltre, cumulabile con l’incentivo previsto per l’esonero contributivo per assunzioni di giovani al di sotto dei 36 anni.&nbsp;<strong><em>e) INCENTIVI PER IL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITA’</em></strong>Ai sensi dell’art. 28 del Decreto Lavoro, è istituito un fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo in favore degli enti del Terzo settore, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale per ogni persona con disabilità e di età inferiore ai 35 anni assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto.&nbsp;<strong><em>f) ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI</em></strong>Ai sendi dell’art. 39 del Decreto Lavoro, per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteirori effetti sul rateo di tredicesima.&nbsp;<strong><em>g) MODIFICHE AL D. LGS n. 81/2008</em></strong>Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – Testo unico sulla sicurezza – sono apportate le seguenti modifiche:– il datore di lavoro deve nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’art. 28;– è obbligo del medico competente, durante le visite di assunzione, richiedere al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore ai fini del giudizio di idoneità e, in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunicare al datore di lavoro il nominativo di un proprio sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato;– chi noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro dovrà acquisire e conservare, per tutta la durata del noleggio o della concessione, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico;– il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento finalizzato a garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro;– il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione degli obblighi a carico del datore di lavoro previsti dal presente decreto e degli obblighi di formazione del datore per l’utilizzo di attrezzature che richiedono specifiche conoscenze.&nbsp;<strong><em>h) SANZIONI PER OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI</em></strong>Ai sensi dell’art. 23 del Decreto Lavoro, in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, viene prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria più mite, che va da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso.Si specifica, inoltre, che per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione dovranno essere notificati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’annualità oggetto di violazione.&nbsp;<strong><em>i) PROROGA DEL CONTRATTO DI ESPANSIONE</em></strong>Ai sensi dell’art. 25 del Decreto Lavoro, sino al 31 dicembre 2023, per i contratti di espansione di gruppo stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi, è possibile rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro con accesso allo “scivolo” pensionistico entro un arco temporale di 12 mesi successivi al termine originario del contratto di espansione. Restano invece l’impegno di spesa complessivo ed il numero massimo di lavoratori ammessi allo “scivolo” pensionistico previsti nell’originario contratto di espansione.&nbsp;<strong><em>j) CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA PER ECCEZIONALI CAUSE DI CRISI AZIENDALE E RIORGANIZZAZIONE</em></strong>Ai sensi dell’art. 30 del Decreto Lavoro, si prevede che per le aziende che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione e che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per prolungata indisponibilità dei locali aziendali, per cause non imputabili al datore di lavoro, su domanda dell'azienda, anche qualora si trovi in stato di liquidazione, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del d.lgs. n. 148/2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' autorizzare un ulteriore periodo, in continuità di tutele già autorizzate, di &nbsp;cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2023, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze acquisito dai lavoratori dipendenti.Per tale misura di tutela straordinaria non sono previste le procedure di consultazione, di esame congiunto e accordo tra le parti, né l’osservanza dei termini di presentazione della domanda di cui agli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 148/2015.&nbsp;<strong><em>k) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO MARITTIMO</em></strong>Ai sensi dell’art. 36 del Decreto Lavoro, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, puo' derogarsi, per un periodo non superiore a tre mesi, alle limitazioni di cui all'articolo 1, comma 5 e articolo 2, comma 1-ter del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30 attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentativi a livello nazionale.&nbsp;<strong><em>l) PRESTAZIONI OCCASIONALI NEL SETTORE TURISTICO E TERMALE</em></strong>Ai sensi dell’art. 37 del Decreto Lavoro, per le prestazioni occasionali di cui all’art. 54 bis d.l. n. 50/2017, convertito in legge n. 96/2017, viene aumentata la soglia di utilizzo da 10.000 a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, ad eccezione però degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.&nbsp;<strong><em>m) ABROGAZIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA</em></strong>Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Lavoro, i beneficiari del Reddito e della Pensione di cittadinanza potranno continuare ad usufruire del relativo beneficio economico fino alla sua scadenza naturale e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. È altresì fatto salvo il godimento degli incentivi previsti per le imprese e il lavoratore per i rapporti di lavoro instaurati entro il 31 dicembre 2023.A decorrere dal 1° gennaio 2024 il Reddito di cittadinanza sarà abrogato e, nelle more di entrata in vigore delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione di cui al presente decreto, il medesimo sarà riconosciuto nel limite massimo di sette mensilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Tale limite non si applica ai percettori di reddito che prima della scadenza dei sette mesi, siano stati presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro e la cui presa a carico sia stata comunicata all’INPS entro il 30 giugno 2023.<strong>&nbsp;</strong><strong><em>n) ASSEGNO DI INCLUSIONE</em></strong>A partire dal 1° gennaio 2024 è istituito l’assegno di inclusione, che consiste in una erogazione ad integrazione del reddito in favore dei nuclei familiari che comprendano una persona con disabilità, un minorenne o un ultra-sessantenne e che siano in possesso di determinati requisiti, relativi alla cittadinanza o all’autorizzazione al soggiorno del richiedente, alla durata della residenza in Italia e alle condizioni economiche.Il beneficio economico dell’assegno di inclusione è composto da un’integrazione del reddito familiare fino alla soglia di € 6.000,00 annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, ovvero di € 7.560,00 se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da soggetti di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari con disabilità grave o non autosufficienza.Il beneficio è erogato mensilmente in via continuativa per un periodo non superiore ai 18 mesi, e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi.&nbsp;<strong><em>o) SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO</em></strong>Ai sensi dell’art. 12 del Decreto Lavoro, a partire dal 1° settembre 2023 è istituito il Supporto per la formazione e il lavoro quale misura di attivazione al lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, tramite la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento e accompagnamento al lavoro e tramite lo svolgimento del servizio civile.A tale strumento potranno accedere i componenti di nuclei familiari di età compresa tra i 18 e i 59 anni in condizione di povertà assoluta, con un valore ISEE non superiore a € 6.000,00 che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno d’Inclusione. Potranno altresì beneficiarne i componenti di nuclei familiari percettori dell’Assegno d’Inclusione non calcolati nella scala di equivalenza e che non siano sottoposti all’obbligo di adesione e partecipazione attiva alle attività formative e di lavoro. Tale strumento è incompatibile con il reddito e la pensione di cittadinanza, nonché con altri strumenti di sostengo al reddito.&nbsp;<em>Il contenuto di questa nota ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.&nbsp;</em><em>Per ulteriori informazioni contattare&nbsp;<a href="mailto:chiara.zecchetto@advant-nctm.com">Chiara Zecchetto</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 22 May 2023 05:06:16 +0200</pubDate>
                        <title>Civilisti in corsa per rispettare i termini ristretti in primo grado</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/civilisti-in-corsa-per-rispettare-i-termini-ristretti-in-primo-grado</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>L'impatto. Cambia la strategia processuale: il legale è chiamato a preparare (e prevedere) ogni mossa al momento di istruire il ricorso.</em>I termini più stretti introdotti nel procedimento ordinario di primo grado, insieme con la scansione delle memorie, da scambiare prima dell'udienza di comparizione, e il nuovo (e accelerato) rito semplificato di cognizione impongono agli avvocati civilisti tempi di reazione rapidi e strategie nuove [...]."Per noi avvocati si tratta di un enorme salto culturale - afferma Alberto Toffoletto, socio fondatore di ADVANT Nctm, "sia nel rito ordinario che in quello semplificato la strategia processuale va disegnata da subito e non più individuata ed eventualmente corretta nell'arco di tutto il processo. Saremo sottoposti a una grande pressione iniziale, più pesante per chi assiste i convenuti: mentre l'attore ha il termine lungo della prescrizione per far valere le proprie ragioni e prepararsi al processo, il convenuto ha solo 50 giorni per difendersi, perché dalla notificazione della citazione all'udienza di comparizione decorrono almeno 120 giorni ma il convenuto deve costituirsi 7o giorni prima dell'udienza. Dato che l'attività dell'avvocato si sposta sulla preparazione al processo è ragionevole ipotizzare che possa cambiare anche la modalità di fatturazione ai clienti: dall'attuale suddivisione in tre tranche (costituzione in giudizio, deposito memorie e decisione)potremmo assistere a uno spostamento degli oneri verso la fase di avvio». [...]&nbsp;<em>Articolo completo su il Sole 24 Ore del 22 maggio 2023</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 19 May 2023 12:09:59 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT lancia il team internazionale dedicato al Tribunale Unificato dei Brevetti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-lancia-il-team-internazionale-dedicato-al-tribunale-unificato-dei-brevetti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>“<em>La sede milanese del Tribunale Unificato che deciderà in tempi certi importantissimi contenziosi sul nuovo brevetto unitario, saprà essere un volano&nbsp;a vantaggio&nbsp;della competitività e dell'innovazione tecnologica dell’Italia</em>” commenta Paolo Lazzarino, Partner ADVANT Nctm e componente della Commissione di Studio sul Tribunale Unificato dei Brevetti istituita dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano. &nbsp;“<em>La scelta di Milano come terza sede del Tribunale Unificato dei Brevetti, dopo quelle di Monaco e Parigi, anche se le competenze attribuite alla sede milanese non saranno piene viste le esclusioni in campo chimico-farmaceutico, rappresenta certamente un risultato molto importante per l'Italia e per la città</em>”.ADVANT, forte di un gruppo integrato di professionisti specializzati nel contenzioso brevettuale in Francia, Germania e Italia, ha creato un&nbsp;<strong>team&nbsp;internazionale&nbsp;dedicato al&nbsp;contenzioso&nbsp;TUB.</strong><strong>&nbsp;</strong>Il team italiano di&nbsp;ADVANT è pronto&nbsp;per l’entrata in funzione del&nbsp;Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB),&nbsp;che aprirà una sede centrale anche a Milano, dopo Monaco e Parigi.Il Tribunale&nbsp;Unificato dei&nbsp;Brevetti, un nuovo sistema europeo basato su regole proprie&nbsp;e&nbsp;che opererà prevalentemente in inglese, prenderà decisioni su casi di violazione e revoca di brevetti, che si estenderanno alla maggior parte delle economie europee.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 15 May 2023 05:58:07 +0200</pubDate>
                        <title>Baby influencer, tutele solo fai-da-te</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/baby-influencer-tutele-solo-fai-da-te</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Minori e social. Sempre più piccoli in rete, ma in Italia mancano disposizioni ad hoc. Possibile però fare riferimento a norme generali, come quelle su lavoro minorile e privacy, che per i legali vanno rispettate per evitare future controversie.</em>«<em>C’è un vuoto normativo</em> – ammette Paolo Lazzarino, socio dello studio ADVANT Nctm –, <em>in parte colmato dalla legge sul lavoro minorile, che lo vieta sotto i 16 anni, ma con una deroga, che si potrebbe applicare ai baby influencer, per gli impieghi culturali, artistici, sportivi, pubblicitari o nel mondo dello spettacolo. Questa legge richiede l’autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro, a verifica che le&nbsp;attività non pregiudichino la sicurezza, l’integrità psicofisica e lo sviluppo del minore e la frequenza a scuola. Si potrebbe ipotizzare che il visto dell’Itl si possa estendere ai contratti pubblicitari che coinvolgono prestazioni non occasionali di baby artisti, ma è una prassi non testata</em>».<em>Documento integrale disponibile sull’edizione giornaliera de Il Sole 24 Ore.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 11 May 2023 04:13:28 +0200</pubDate>
                        <title>Town Planning in Italy</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/town-planning-in-italy</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Italy’s urban development is contingent upon attracting capital investment in business premises and infrastructure. At the same time, developing high quality facilities, efficient infrastructure and well-designed places are all important drivers to creating new business opportunities and jobs. Successful development is therefore reliant on the knowledge of the essential legal framework of the town planning system contributes to achieve successful development.&nbsp;<strong>The governance of town planning</strong>While Italy is a unitary country, the land-use system mimics that of federal countries.The governance of land use is composed of the Municipalities (Comuni), the Provinces (Province), the Metropolitan cities (Città Metropolitane), the Regions (Regioni) and the State (Stato).Within this, Article 131 of the Constitution identifies 20 regions, four with autonomous status and additional powers in relation to legislation, administration and finance (Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sardinia, Sicily, and Trentino-Alto Adige). As far as land use planning is concerned, multi-level legislation applies: state legislation establishes the fundamental principles while the regions and the municipalities are the main source of rules related to the the planning process.Regional provisions are highly localised and can vary greatly: there are relevant differences in terms of instruments and their names, procedures, objectives and functions. By way of example, the general town planning tool in Rome and in Turin it is called PRG - Piano Regolatore Generale, in Milan is called PGT, Piano di Governo del Territorio, in Genova it is called PUC – Piano Urbanistico Comunale).Municipalities are the primary decision makers regarding zoning and development decisions which have a direct impact on the potential to develop specific buildings, areas, or projects. There are more than 8,000 municipalities and almost 8,000 general town planning tools.&nbsp;<strong>Inter Alia</strong>Municipal decisions are guided by the general town planning tool or inter alia. This determines town planning destination guidelines for how specific areas are used, audits the development of already built up areas, and oversees the general condition for the change of use destination, where possible.In particular, it defines:• Land use (the allowed uses in each specific area)• Areas for infrastructures• Public areas• Areas for public buildings• Areas to be developed through implementation plans• Areas or building which can be developed through building titles<strong>Building titles</strong>As far as building titles are concerned, it is worth noting that in Italy – according to the Presidential Decree no. 380/2001 - there are three different types of building titles:• Building permit in case of new construction• Certified declaration of work’s commencement (the so-called “SCIA”) in case of extraordinary maintenance works and refurbishment works• Certified communication of works’ commencement (the so-called “CILA”) in case of minor works&nbsp;<strong>Use destination</strong>The use destination is a classification detailing the function and activities that can be carried out in a property (for example: residential, logistic, productive, commercial, etc.). The lawful use destination of the property is derived from the building titles.The certificate of use destination (or “CDU”) is required when transferring land or seeking to change its function, and the provisions for approval are contained within the municipality’s general town planning tool.&nbsp;<em>This article is for information purposes only and is not, and cannot be intended as, a professional opinion on the topics dealt with.&nbsp;For any further information please contact <a href="mailto:francesca.bonino@advant-nctm.com">Francesca Bonino</a> and <a href="mailto:rosemarie.serrato@advant-nctm.com">Rosemarie Serrato</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 21 Apr 2023 04:40:09 +0200</pubDate>
                        <title>PNRR e politiche di sviluppo del Paese</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/pnrr-e-politiche-di-sviluppo-del-paese</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>L'attuazione del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, al centro del convegno “Le politiche per lo Sviluppo del Paese” organizzato dall'associazione di studi legali ADVANT Nctm: tra opportunità, sfide e necessità di riforma, non solo fiscale, ne abbiamo parlato con l'Avvocato Monaco, la sottosegretaria al MEF Savino e il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ruffini.</strong>Ieri, 19 parile, mentre il Parlamento lavorava all’approvazione della&nbsp;<strong>legge di conversione del DL n. 13 del 2023</strong>&nbsp;per l’attuazione del&nbsp;<strong>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza</strong>, a pochi passi dalla sede della Camera, nella sede dell’associazione di studi legali ADVANT Nctm, si è parlato di politiche per lo sviluppo del paese.Necessariamente centrale è il tema del&nbsp;<strong>PNRR</strong>. Le sfide che il grande progetto pone si possono trasformare in opportunità solo dando origine a&nbsp;<strong>un’ondata di riforma</strong>, non solo fiscale.&nbsp;<i>Ce lo chiede l’Europa</i>, ma la necessità è tutta nostra.Ne abbiamo parlato con addetti ai lavori che operano su diversi fronti: la sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze&nbsp;<strong>Sandra Savino</strong>, il direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, l’avvocato&nbsp;<strong>Marco Monaco</strong>, socio e direttore del Dipartimento di Diritto Amministrativo dell’associazione di studi legali&nbsp;<strong>ADVANT Nctm</strong>&nbsp;che ha ospitato l’evento.</p><p class="spip"><strong>L’attuazione del PNRR? Nessuna preoccupazione dal Governo, ma le riforme sono una necessità</strong></p>L’<strong><a href="https://www.informazionefiscale.it/Recovery-Plan-cos-e-cosa-prevede-testo-pdf-Piano-Nazionale-Ripresa-Resilienza" target="_blank" rel="noreferrer">attuazione del PNRR</a></strong>&nbsp;è uno degli principali impegni, cruciali e complessi, che il&nbsp;<strong>Governo</strong>&nbsp;ha ereditato dal precedente Esecutivo. Anzi, dai precedenti.Quando la premier&nbsp;<strong>Giorgia Meloni</strong>&nbsp;ha ricevuto il testimone da&nbsp;<strong>Mario Draghi</strong>&nbsp;ha preso in carico anche la realizzazione del&nbsp;<strong>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza</strong>, il progetto per la gestione dei fondi europei finalizzati a contrastare le perdite economiche determinate dalla pandemia.La&nbsp;<strong>difficoltà di passare dalla teoria alla pratica</strong>&nbsp;è un tema caldo e attuale. Il Governo nelle ultime settimane, però, ha rassicurato: non ci sono ostacoli che preoccupano oltre misura sul fronte del PNRR, il Nazionale Piano di Ripresa e Resilienza.Lo conferma anche la&nbsp;<strong>sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze Sandra Savino</strong>&nbsp;a&nbsp;<i>Informazione Fiscale</i>, a margine del Convegno organizzato da AVANT Nctm “Le politiche per lo Sviluppo del Paese”:&nbsp;<i>“La criticità sul PNRR non c’è. È importante rafforzare le autonomie locali, province, comuni. Non possiamo guardare indietro. Gradiamo avanti: dobbiamo costruire opportunità”</i>.Ma&nbsp;<strong>preoccupazioni e dubbi</strong>&nbsp;sono legittimi, vista la posta in gioco. E in effetti la stessa sottosegretaria durante l’evento precisa: “I progetti vanno avanti, vanno ricalibrati, siamo in contatto con la UE per adempiere a quanto richiesto e ottenere i fondi”. Dopo aver sottolineato che il Ministero dell’Economia e delle Finanze si occupa del PNRR&nbsp;<i>“un po’ di sfuggita”</i>.Dalla platea&nbsp;<strong>Renata Polverini</strong>, ex presidente della Regione Lazio, definisce in effetti la scelta di affidare l’attuazione del Piano a un Ministero piccolo come quello degli Affari Europei&nbsp;<i>“un azzardo”</i>.<p class="spip"><strong>Per l’attuazione del PNRR centrale l’efficienza della Pubblica Amministrazione: sfida e opportunità</strong></p>Difficile avere un quadro chiaro dei passi avanti fatti e di quelli da fare. Ma una cosa è certa: sulla realizzazione di un grande progetto, per risorse e obiettivi, come quello del PNRR non mancano&nbsp;<strong>i nodi da sciogliere</strong>.<div class="optiload" data-google-query-id="CK_iyrHIuv4CFVPGuwgdNuEACQ"><p>Per l’<strong>avvocato Marco Monaco</strong>, socio e coordinatore del dipartimento di Diritto Amministrativo ADVANT Nctm, l’attuazione dipende da un fattore strategico:&nbsp;<i>“l’<strong>efficienza della pubblica amministrazione</strong>, abbiamo dei colli di bottiglie ma sicuramente è quella la sfida principale da cogliere”</i>. [<a href="https://www.youtube.com/watch?v=QuBlcKtXpvY&amp;t=3s" target="_blank" rel="noreferrer noopener">clicca qui per la video-intervista</a>]</p></div><div data-google-query-id="CK_iyrHIuv4CFVPGuwgdNuEACQ"></div><div data-google-query-id="CK_iyrHIuv4CFVPGuwgdNuEACQ"><p>In che contesto si sono inseriti i progetti da realizzare?</p></div><div data-google-query-id="CK_iyrHIuv4CFVPGuwgdNuEACQ"><p><i>“Se parliamo di amministrazioni pronte ad attuare gli interventi del PNRR, diciamo una non verità, quando è stato approvato il PNRR sul capitolo di bilancio ottomila del MEF giacevano 34 miliardi sui 50 della programmazione comunitaria 2014- 2020 non impegnati, quindi non avevamo dato prova, soprattutto con le regioni impegnate nella programmazione dei fondi comunitari, di essere in grado di spendere sicuramente neanche in passato”</i>.E la questione non riguarda solo il&nbsp;<strong>Mezzogiorno</strong>&nbsp;a cui è destinato il&nbsp;<strong>40 per cento delle risorse</strong>:&nbsp;<i>“Non è già pronta la nostra pubblica amministrazione sia al nord che al Sud. È chiaro che laddove c’è stato un blocco del turn over, come nel Sud Italia, non solo mancano le competenze, ma manca anche addirittura numericamente il personale”</i>.D’altronde anche lo stesso direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini durante l’evento ha evidenziato&nbsp;<strong>l’importanza dell’efficienza della PA</strong>, sottolineando però il ruolo centrale che spetta al Legislatore: è nel quadro normativo delineato che ci si muove.</p></div><p>Alla&nbsp;<strong>grande sfida da cogliere</strong>, come quella indicata da Marco Monaco, si accompagna sempre a una&nbsp;<strong>grande opportunità</strong>. Quale?&nbsp;<i>“Il percorso di riforme che il PNRR ci obbliga a seguire”</i>, specifica.<i>"Il Piano non è soltanto un insieme, molto ambizioso, di misure finanziate da attuare ma è soprattutto un esempio di misure, di riforme, che dovrebbero servire per dare efficienza al nostro sistema. Alcune riforme erano richieste da tempo dall’Europa e con il piano l’Europa ha trovato simbolicamente il modo per obbligarci a porre in essere queste riforme.”</i>Tecnicamente, spiega l’avvocato Monaco, si parla di un&nbsp;<strong>vincolo esterno</strong>&nbsp;introdotto dall’Europa nei nostri riguardi, così come accaduto nel 1996 per l’accesso nell’Unione Monetaria Europea. Ma con una differenza sostanziale:<strong>&nbsp;i fondi a disposizione</strong>.<i>“È vero che dobbiamo fare le riforma ma l’Europa ci ha dato una&nbsp;<strong>mole enorme di risorse</strong>, quasi 235 miliardi tra&nbsp;<strong>finanziamenti come sovvenzioni e prestiti"</strong></i></p><p class="spip"><strong>Nell’ondata di riforma legata al PNRR anche la revisione del sistema fiscale è centrale</strong></p>Tra le&nbsp;<strong>riforme complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza</strong>&nbsp;c’è anche quella&nbsp;<a href="https://www.informazionefiscale.it/legge-delega-riforma-fiscale-2023-novita-IRES-IVA-cosa-cambia" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>fiscale</strong></a>&nbsp;che, dopo essersi arenata con la&nbsp;<strong>crisi di Governo</strong>&nbsp;la scorsa estate, ha ripreso la sua corsa.Il&nbsp;<strong>16 marzo 2023</strong>&nbsp;l’attuale Esecutivo ha dato il via libera al&nbsp;<strong>Disegno di Legge Delega</strong>&nbsp;che dovrà poi essere approvato da entrambi i rami del Parlamento per consentire al Governo di passare alla&nbsp;<strong>modifica dell’attuale sistema tributario</strong>.È “una speranza”, oltre che un’opportunità, il progetto di revisione per il&nbsp;<strong>direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini</strong>.<i>“Non sono convinto che il Fisco rappresenti una leva di sviluppo. Essendo diventata una giungla la normativa fiscale non è una leva, ma un freno”</i>, con queste parole commenta la situazione attuale. D’altronde, anticipa durante il Convegno, la stessa&nbsp;<strong>Agenzia delle Entrate</strong>&nbsp;sta lavorando alla&nbsp;<strong><a href="https://www.informazionefiscale.it/Ruffini-Agenzia-delle-Entrate-codice-testi-unico-tributario" target="_blank" rel="noreferrer">realizzazione di testi unici tributari</a></strong>&nbsp;da consegnare al Governo&nbsp;<strong>entro fine anno</strong>&nbsp;proprio nell’ambito della riforma fiscale.Lo sguardo sul futuro è ottimista:<i>“La riforma che è alle porte, la rivisitazione e profonda riforma dell’architettura fiscale di questo paese, ci si augura, dovrebbe portare a una maggior aiuto, agli investimenti, maggior attrattività del paese, maggior sicurezza per i cittadini e per chi vuole fare impresa.”</i>.&nbsp;<a href="https://www.informazionefiscale.it/pnrr-riforma-fiscale-sviluppo-Italia-nctm-advant" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da informazionefiscale.it</a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 17 Apr 2023 07:02:18 +0200</pubDate>
                        <title>Studi senza appeal per i giovani talenti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/studi-senza-appeal-per-i-giovani-talenti</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Diventa sempre più difficile attrarre i neolaureati verso la libera professione anche per la concorrenza delle aziende. Crescono le iniziative tra borse di studio e formazione e c'è chi sostiene i ragazzi fin dal liceo favorendo l'iscrizione a Giurisprudenza.</em>Vi si avvia verso la stagione degli stage estivi per gli studi legali, ma quello che sembra cambiato rispetto al passato è la difficoltà nell'intercettare i giovani talenti per le law firm che non solo mettono in campo il periodo di formazione on the job, ma predispongono borse di studio, sessioni di career day, attività di job posting sui social come Linkedln per individuare le nuove leve. Vediamo quindi da vicino alcune iniziative. Ogni anno presso <strong>Advant Nctm</strong>...Documento integrale disponibile sull'edizione giornaliera de Il Sole 24 Ore o al <a href="https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/studi-senza-appeal-i-giovani-talenti-AEK9MfDD" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seguente link</a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 29 Mar 2023 03:45:25 +0200</pubDate>
                        <title>Il Garante Privacy approva il Codice di condotta sul Telemarketing: le principali novità e implicazioni pratiche</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-garante-privacy-approva-il-codice-di-condotta-sul-telemarketing-le-principali-novita-e-implicazioni-pratiche</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>In applicazione dell’art. 40 del <strong>GDPR</strong>, varie associazioni di categoria e dei consumatori, &nbsp;hanno elaborato un Codice di condotta per le attività di <em>telemarketing</em> e <em>teleselling</em>. Il Codice, approvato dal Garante Privacy il 9 marzo 2023 e reso pubblico il 24 marzo 2023, acquisterà efficacia una volta conclusa la fase di accreditamento dell’Organismo di Monitoraggio con la conseguente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.Non esiste altro ambito che impegna i Garanti Privacy degli Stati membri tanto quanto il <em>telemarketing</em>. Oltre alle ingenti sanzioni irrogate, il tema è centrale in considerazione della serie di iniziative preordinate a contrastare le pratiche del c.d. “<em>telemarketing</em> selvaggio”. A tal proposito, si menziona, tra gli altri: (i) l’emanazione della legge n. 5/2018 - introduttiva del nuovo modello di RPO – e del successivo DPR n. 26/2022 che ne ha esteso l’applicabilità ai numeri mobili; (ii) il servizio telematico per le segnalazioni al Garante delle comunicazioni indesiderate; (iii) il tavolo di lavoro presso l’AGCOM per l’individuazione di misure tecniche volte al contrasto dello <em>spoofing</em> telefonico; (iv) il codice procedurale OIC-Assocontact in materia di <em>telemarketing</em>.L’approvazione del Codice determina, pertanto, il completamento del <em>framework</em> normativo-regolamentare di questo settore.Le associazioni promotrici del Codice in commento hanno tentato di elaborare un testo comprensivo delle molteplici linee interpretative condivise dal Garante nei vari provvedimenti che si sono susseguiti nel corso degli ultimi anni al fine di promuovere comportamenti virtuosi lungo tutta la filiera. L’obiettivo primario è, dunque, quello di fornire chiarimenti univoci relativamente alle differenti problematiche interpretative che sono sorte in una materia che, considerando il numero di operatori e la rilevanza degli interessi in gioco, risulta essere particolarmente rilevante.&nbsp;<strong>1. Obblighi per il titolare</strong>&nbsp;Tra le novità principali apportate dal Codice di condotta, devono essere necessariamente evidenziati gli obblighi previsti in capo alle parti e, soprattutto, al titolare del trattamento.In particolare, l’art. 5 del Codice prescrive in capo al titolare l’obbligo di privilegiare, nella scelta dei <em>partner</em> commerciali per le attività di <em>telemarketing</em> e <em>teleselling</em>, le società aderenti al Codice di condotta.A conferma della notevole rilevanza che il Codice attribuisce al controllo della liceità delle varie operazioni poste in essere nelle attività di <em>telemarketing</em> e <em>teleselling</em>, l’art. 14, comma 2 del Codice impone al titolare di garantire il pieno e costante controllo dell’intera filiera di soggetti coinvolti in qualunque fase preparatoria o di esecuzione della campagna promozionale.Con specifico riferimento all’informativa, l’art. 11 del Codice ammette la possibilità di fornire, in occasione del contatto commerciale, un’informativa in forma semplificata. A tal proposito, la disposizione elenca gli elementi minimi che devono essere comunque forniti nella stessa. Inoltre, prima di procedere alla raccolta di qualsiasi dato personale dell’interessato – o su richiesta dello stesso – l’operatore indica dove può essere reperita l’informativa estesa, che dovrà essere inderogabilmente fornita prima dell’eventuale stipula del contratto.Nell’ipotesi in cui a seguito dei controlli sopracitati emergano contratti per i quali risulti viziato il primo contatto, detti contratti possono continuare ad avere esecuzione a condizione che il committente informi l’interessato circa la natura viziata del contratto e lo stesso interessato confermi la volontà di volerlo mantenere.&nbsp;<strong>2. Obblighi per i fornitori</strong>Un ruolo centrale è svolto dai fornitori, ossia da quei soggetti che materialmente effettuano la campagna di promozione in qualità di responsabili del trattamento.A tal proposito, l’art. 7, comma 1 del Codice prevede che chiunque effettui attività di <em>telemarketing</em>/<em>teleselling</em> (inclusi <em>contact center</em> e agenzie) “<em>è tenuto a iscriversi al <strong>ROC</strong> di cui alla delibera <strong>AGCOM</strong> n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, comunicando, altresì, tutte le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi di telemarketing e teleselling</em>”. Inoltre, nell’ottica di contrastare la pratica dello <em>spoofing</em> telefonico, viene data rilevanza centrale a soluzioni che consentano di ricontattare l’operatore chiamante.Il fornitore, tra i vari obblighi da adempiere deve inoltre: (i) fornire ai committenti un report dettagliato entro 15 giorni dalla chiusura delle singole campagne promozionali; (ii) registrare in apposite <em>black list</em> eventuali richieste di cancellazione dei dati, di revoca del consenso precedentemente prestato&nbsp; ed esercizio del diritto di opposizione – provvedendo altresì all’inoltro delle stesse al committente entro 24 ore; (iii) inviare al titolare – entro 15 giorni dalla chiamata – i dati identificativi e il numero di telefono degli interessati che hanno manifestato interesse o direttamente aderito alla promozione.&nbsp;<strong>3. Il consenso</strong>Il consenso acquisito per finalità di <em>telemarketing</em> e <em>teleselling</em> – libero, specifico, inequivocabile e documentabile mediante elementi precisi e circostanziati – è ritenuto valido solo se adeguatamente informato ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.Recependo l’impostazione adottata dal Garante nel Provvedimento inibitorio, prescrittivo e sanzionatorio nei confronti di Edison Energia S.p.A. del 15 dicembre 2022, l’art. 12 del Codice stabilisce che il diniego alla ricezione di contatti commerciali espresso nel corso della telefonata promozionale, anche in forma orale, deve essere inteso quale revoca del consenso o come opposizione al trattamento della numerazione per finalità di <em>telemarketing</em> e <em>teleselling</em>. Tale diniego deve essere prontamente annotato, con conseguente cancellazione della relativa numerazione dalle liste. Pertanto, l’opposizione espressa nel corso della telefonata non deve essere ulteriormente confermata, come invece spesso è accaduto nella prassi applicativa del settore.&nbsp;<strong>4. Rapporti tra committenti e list provider</strong>&nbsp;Ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Codice nella selezione dei list provider, i committenti adottano la massima diligenza e valutano la presenza di tutti gli elementi di garanzia necessari. In particolare, il Codice impone ai committenti la valutazione delle corrette modalità di acquisizione del consenso e la documentazione mediante modalità informatiche idonee a garantire l’immodificabilità della data e dell’origine del consenso stesso.Pertanto, al committente è richiesta un’attività istruttoria caratterizzata da una “diligente valutazione” della presenza di tutti gli elementi di garanzia necessari, ivi compresa l’analisi – prettamente tecnica – circa l’adeguatezza dello strumento informatico utilizzato rispetto alle garanzie richieste dal Codice. A tal proposito, viene prescritta la conservazione sia della coppia <em>IP - timestamp</em> del soggetto che ha fornito il consenso <em>on line</em>, sia l’invio al medesimo soggetto di un messaggio di notifica della registrazione del consenso (ovvero l’adozione di meccanismi c.d. <em>double opt-in</em> dove il consenso acquisito <em>on line</em> viene successivamente confermato dall’interessato rispondendo ad un messaggio con richiesta di conferma).Per quanto concerne i <em>list provider</em> che raccolgono i dati alla stregua di autonomi titolari, l’art. 6, comma 3 del Codice prescrive l’obbligo di fornire un’autocertificazione che attesti la correttezza, liceità e aggiornamento di tutti i consensi raccolti.&nbsp;<strong>5. L'organismo di monitoraggio</strong>Altra novità introdotta dal Codice in commento è rappresentata dalla costituzione, ai sensi dell’art. 41 del GDPR, dell’Organismo di Monitoraggio chiamato a verificare l’osservanza del Codice di condotta da parte degli aderenti e a gestire la risoluzione dei reclami.L’OdM è esterno rispetto all’organizzazione delle associazioni promotrici ed è composto da un numero massimo di 9 componenti - individuati sulla base delle candidature presentate dalle associazioni promotrici - che devono garantire e mantenere per l’intera durata dell’incarico i necessari requisiti di onorabilità, indipendenza, imparzialità e competenza.Al fine di garantire la piena indipendenza e imparzialità dei componenti dell’OdM, esso non sarà soggetto ad alcuna forma di controllo da parte degli aderenti al Codice. Le attività dell’OdM – debitamente rendicontate – saranno finanziate da parte di ciascun aderente al Codice.Nonostante il dovere per l’OdM di gestire i reclami eventualmente insorti tra aderenti al Codice e interessati – o tra gli stessi aderenti – relativamente a violazioni e/o modalità applicative del Codice, resta salvo il diritto dell’interessato a presentare un reclamo al Garante e/o ad avviare procedure giudiziali di tutela dei propri diritti ai sensi degli artt. 77 e 79 del GDPR.&nbsp;&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:marco.cappa@advant-nctm.com">Marco Cappa</a> e <a href="mailto:matteo.cali@advant-nctm.com">Matteo Calì</a>.</i></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 23 Mar 2023 03:20:18 +0100</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm: ecco il bilancio del primo anno di attività del Focus Group ESG</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-ecco-il-bilancio-del-primo-anno-di-attivita-del-focus-group-esg</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://esgnews.it/advisor/studi-legali/advant-nctm-ecco-il-bilancio-del-primo-anno-di-attivita-del-focus-group-esg/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da esgnews.it</a>Anche nel mondo degli studi legali e dei commercialisti i temi ESG sono diventati oramai un elemento imprescindibile. Ne è un esempio&nbsp;<strong>ADVANT Nctm</strong>,&nbsp;studio legale indipendente con oltre 250 avvocati e dottori commercialisti, che nell’ultimo anno ha avviato il&nbsp;<strong>Focus Group ESG</strong>. Il gruppo è composto da professionisti con diverse specializzazioni per integrare concretamente la&nbsp;<em>mission</em>&nbsp;e i criteri ESG nell’attività dello studio e per implementare un codice di condotta coerente con l’Agenda 2030. Ad un anno dal lancio del Focus Group ESG,&nbsp;<strong>ADVANT Nctm</strong>&nbsp;ha tracciato un&nbsp;<strong>primo bilancio delle attività</strong>.Il Focus Group ESG di ADVANT Nctm&nbsp;è strutturato per assistere banche, asset manager e aziende (quotate e PMI) in tutti gli&nbsp;<strong>aspetti legali associati ai rischi e alle opportunità connesse all’ESG</strong>&nbsp;e per supportarli nell’adozione e nell’implementazione della loro strategia di sostenibilità. Tra le&nbsp;<strong>tematiche</strong>&nbsp;sulle quali lo studio legale pone particolare attenzione vi sono:&nbsp;ESG e finanza sostenibile; corporate governance e responsabilità sociale d’impresa,&nbsp;profili giuslavoristici e sicurezza sul lavoro,&nbsp;aspetti ambientali, immobiliari e regolatori,rischio di contenzioso ambientale, climatico e di&nbsp;<em>greenwashing</em>&nbsp;e supply chain e sostenibilità.<strong>Il nuovo gruppo ESG</strong>, quindi,&nbsp;<strong>ha ampliato il raggio d’azione dell’advisory legale&nbsp;</strong>portandolo a rivestire un ruolo di<strong>&nbsp;partner nella transizione delle imprese</strong>, accompagnandole a un<strong>&nbsp;adeguamento delle proprie policy per incorporare i criteri ESG&nbsp;</strong>in modo da<strong>&nbsp;rispondere alle attuali e prospettiche richieste normative</strong>. Un ruolo che svolge sia verso i clienti privati (aziende o istituti finanziari) ma anche collaborando con le grandi istituzioni per la definizione di policy internazionali. Ne è un esempio l’assistenza, assieme ad altri primari esperti internazionali, alla&nbsp;<a href="https://esgnews.it/environmental/materie-prime-critiche-la-strategia-della-commissione-ue-per-un-futuro-green/" target="_blank" rel="noreferrer">Commissione europea</a>,&nbsp;volta a&nbsp;<strong>facilitare la creazione di standard di green loan per la Cina</strong>, il Paese con il mercato più importante per questi prodotti. L’obiettivo è quello di indirizzare i finanziamenti delle banche locali&nbsp;&nbsp;verso i progetti allineati a standard rispondenti alla tassonomia green. Il progetto assume un’importanza ancora maggiore se si pensa che il&nbsp;<strong>13% delle emissioni mondiali dell’ambito Scope 3 proviene dalla Cina</strong>.</p><h2></h2><h2><strong>I risultati del Focus Group ESG</strong></h2>L’attività del Focus Group ESG si muove&nbsp;<strong>su due binari: lo sviluppo della policy ESG interna e quella rivolta ai clienti</strong>.Tra i risultati legati all’organizzazione interna dello studio, vi è la&nbsp;<strong>riduzione dell’impatto dell’attività aziendale sull’ambiente</strong>&nbsp;e il miglioramento della trasparenza dell’attività.&nbsp;“Il Focus Group ESG, con il contributo anche di collaboratori più junior, è partito dalla necessità di fissare i principi fondamentali da applicare all’interno dello studio e ha definito un codice di condotta e delle politiche ambientali, di diversità e inclusione nonché di gestione degli acquisti in un’ottica sostenibile. È stato predisposto un processo per la valutazione puntuale del nostro impatto ambientale con il calcolo dell’impronta carbonica, al fine di ridurre le nostre emissioni e di raggiungere nel tempo la neutralità carbonica”, spiega&nbsp;<strong>Paolo Montironi, Senior partner di ADVANT Nctm</strong>.“Ci siamo dotati di un sistema di gestione dei rischi ESG con la creazione di comitati con competenze ad hoc e con l’introduzione di una policy di whistleblowing”, ha aggiunto&nbsp;<strong>Vittorio Noseda, membro del Board ADVANT</strong>. “Parimenti è stato tenuto un intenso programma di&nbsp;training interno su tematiche ESG: la formazione dei nostri professionisti su questi temi è centrale al fine di potere assistere al meglio la nostra clientela.”Per quanto riguarda l’attività rivolta all’esterno, lo studio è impegnato, tramite il Focus Group ESG, in&nbsp;<strong>progetti che sostengono le banche, le imprese e altri stakeholder nella definizione dei rischi e delle opportunità legate alla sostenibilità</strong>, attraverso, ad esempio, il supporto alle PMI e il sostegno alle banche e alle società nello sviluppo di prodotti, nonché nel miglioramento delle policy di engagement, supportando le società emittenti nei processi di engagement con gli investitori.Tra le attività intraprese vi è lo sviluppo di standard di due diligence ESG per PMI in settori particolarmente sensibili da un punto di vista ambientale che possono essere utilizzati in operazioni di M&amp;A e che lo studio porta avanti anche assieme ad esperti esterni, progetto che è sotto la supervisione dell’Avv.&nbsp;<strong>Francesca Bonino</strong>, partner esperta di diritto ambientale.L’analisi delle problematiche legate alla supply chain e come proteggere le imprese clienti dal rischio reputazionale attraverso l’introduzione di presidi a livello contrattuale è un’altra area rilevante in cui lo studio lavora attivamente e ha sviluppato una particolare sensibilità su temi legati alla protezione della biodiversità e degli ecosistemi. L’assistenza ai clienti per le politiche di sostenibilità per gli aspetti&nbsp;<em>social</em>&nbsp;e di&nbsp;<em>wellbeing&nbsp;</em>e per gli aspetti legati alla protezione dei diritti umani nella supply chain, sotto la guida dell’Avv.&nbsp;<strong>Michele Bignami</strong>, partner responsabile della&nbsp;<em>practice</em>&nbsp;di diritto del lavoro dello studio, è di immediata utilità per le imprese.Tra le tante iniziative messe in atto dal gruppo dello studio è di particolare interesse il&nbsp;<strong>Transition Risk Tool</strong>, uno strumento, spiega&nbsp;<strong>Riccardo Sallustio – partner di ADVANT Nctm</strong>&nbsp;– nato dall’esigenza degli istituti di credito di fare engagement con i propri interlocutori per permettere di assegnare un rischio ESG ai propri prodotti nonché alla concessione delle linee di credito. Il Tool è rivolto sia alle banche sia alle imprese e serve a&nbsp;<strong>valutare il rischio di transizione</strong>. Tale rischio è formato da elementi legati a diverse macroaree, tra cui policy significative a livello globale ed europeo, la&nbsp;<em>consumer preference</em>, il rischio tecnologico e gli elementi legali come la&nbsp;<em>climate change litigation,&nbsp;</em>ovvero il contenzioso climatico, tema molto attuale per le aziende e per le banche. Accanto a questi fattori vi sono anche le opportunità, che hanno un peso nella determinazione del rischio di transizione.Per quanto riguarda il processo di definizione dei rischi, il Tool esamina il panorama legislativo in diverse aree, dal carbon pricing, alla reportistica, alla governance, ma tiene conto anche del livello di adozione di&nbsp;<em>best practice</em>&nbsp;da parte delle imprese, esistenti e in fieri. La logica che ispira lo strumento, infatti, è quella di fornire&nbsp;<strong>un’analisi del rischio di transizione&nbsp;<em>forward looking</em></strong>, quindi che guarda in avanti, per trasferire un valore aggiunto al cliente: “Cerchiamo di portare valore aggiunto fornendo al cliente una visione d’insieme per aiutare a comprendere l’evoluzione dei settori economici in transizione in un’ottica anche di policy e legale per contribuire alla migliore gestione della governance della transizione all’interno della singola impresa. L’obiettivo del Tool è dare risposte concrete a investitori, imprese e altri stakeholder”, afferma Sallustio.I&nbsp;<strong>settori</strong>&nbsp;che vengono presi in considerazione dal Tool in questa prima fase sono&nbsp;<strong>cinque</strong>, e sono quelli che rivestono un ruolo determinante nella transizione verso il net zero, i cosiddetti “hard to abate” in termini di emissioni di gas serra, ovvero:&nbsp;<strong>l’automotive, l’acciaio, il cemento, la plastica e il navale</strong>. I professionisti di ADVANT che hanno progettato questo strumento analizzano la legislazione di riferimento per ciascun settore, così come, anche col supporto di esperti esterni, la tecnologia esistente per mostrare al cliente le iniziative di sostenibilità di ciascun ambito. Infine, per ogni settore viene eseguita un’analisi dei rischi&nbsp;<em>bottom-up</em>&nbsp;nei cinque settori, per dare la possibilità al cliente di inserire tali elementi nel suo punteggio (<em>score</em>) interno finale.Accanto a questo lavoro di definizione dei rischi e delle opportunità, il Transition Risk Tool fornisce anche gli strumenti alla banca per creare degli&nbsp;<strong>standard di&nbsp;<em>due diligence</em></strong>&nbsp;<strong><em>settoriali&nbsp;</em></strong>che possono essere integrati nella valutazione del rischio di credito. Quindi, la banca dispone così di un documento da presentare al comitato crediti, che contiene una mappatura e una visione d’insieme che tiene conto sia della legislazione climatica che degli impatti potenziali anche legali e di policy su un determinato settore economico. Pertanto, dopo aver usufruito del servizio, il cliente di ADVANT è in possesso di dati di cui può discutere con gli stakeholder, di una policy di engagement e di un contratto di finanziamento che si attaglia alle peculiarità del processo di transizione dell’azienda da finanziare.Un’altra iniziativa interessante portata avanti dall’avv.&nbsp;<strong>Angelo Anglani</strong>, partner del dipartimento contenzioso e arbitrati e dall’avv. Valentina Cavanna, managing associate ed esperta di diritto ambientale e ESG, è un progetto che, seppur in fase embrionale, mira a sviluppare un&nbsp;<strong><em>Climate Change Mitigation Toolbox</em></strong>, in collaborazione con accademici a livello internazionale sotto l’egida del Prof. Ivano Alogna del British Institute for International and Comparative Law, e i cui risultati saranno presentati alla COP del prossimo novembre.“Noi forniamo di fatto assistenza ai clienti facendo un’<strong>analisi delle componenti di policy e legale del rischio di transizione</strong>. Ciò, è qualcosa di diverso rispetto a quello che fa l’<em>advisory&nbsp;</em>di sostenibilità tradizionale. Questa attività poi sfocia in assistenza nella governance e nel supporto alla gestione del rischio, lavorando assieme a climatologi, esperti di enterprise risk management, a consulenti strategici e ad esperti del rischio finanziario”, spiega Sallustio.]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 23 Mar 2023 02:28:04 +0100</pubDate>
                        <title>Tutela dei consumatori di prodotti finanziari: i principi di alto livello OCSE/G20</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tutela-dei-consumatori-di-prodotti-finanziari-i-principi-di-alto-livello-ocse-g20</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/tutela-dei-consumatori-di-prodotti-finanziari-i-principi-di-alto-livello-ocse-g20/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Diritto Bancario</a>&nbsp;<em>Il&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2023/03/2023-Quattrocchi-Di-Bella-Perini-Principi-OCSE_G20.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">presente contributo</a>&nbsp;affronta le&nbsp;<strong>principali novità</strong>&nbsp;e le&nbsp;<strong>linee evolutive</strong>&nbsp;dei&nbsp;<strong>principi di alto livello OCSE/G20</strong>&nbsp;sulla&nbsp;<strong>tutela dei consumatori di prodotti finanziari</strong>.</em>&nbsp;</p><h2>1. Introduzione ai Principi OCSE/G20 sulla tutela dei consumatori di prodotti finanziari</h2>L’<strong>OCSE</strong>&nbsp;(Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) ha&nbsp;<strong>recentemente condotto</strong>&nbsp;– in collaborazione con il Gruppo di lavoro per l’inclusione finanziaria (<em>Global Partnership for Financial Inclusion</em>&nbsp;– GPFI) istituito in ambito G20 – un&nbsp;<strong>processo di revisione e aggiornamento</strong>&nbsp;dei “<a href="https://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/G20_OECD%20FCP%20Principles.pdf" target="_blank" rel="noreferrer"><em>G20/OECD High-Level Principles on Financial Consumer Protection</em></a>” (“<em><strong>Principi di alto livello</strong>&nbsp;OCSE/G20 sulla&nbsp;<strong>tutela dei consumatori di prodotti finanziari</strong></em>”, i “<a href="https://www.dirittobancario.it/art/protezione-dei-consumatori-in-ambito-finanziario-i-nuovi-principi-ocse/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>Principi</strong></a>”).I Principi sono stati&nbsp;<strong>approvati per la prima volta dai&nbsp;<em>leader</em>&nbsp;dei Paesi del G20 nel novembre 2011</strong>&nbsp;e adottati dal Consiglio dell’OCSE nel luglio 2012. Nella loro&nbsp;<strong>versione aggiornata</strong>, i Principi sono stati&nbsp;<strong>approvati</strong>&nbsp;formalmente dalla Task Force OCSE/G20 per la Tutela dei consumatori di prodotti finanziari il 3&nbsp;<strong>maggio 2022</strong>, e dal GPFI il 12-13 maggio 2022. Dopo l’<em>endorsement&nbsp;</em>da parte dei Ministri delle finanze e dai Governatori delle banche centrali del G20, i Principi aggiornati sono stati&nbsp;<strong>ratificati</strong>&nbsp;dai&nbsp;<em>leader</em>&nbsp;del G20 in occasione del vertice di Bali dello&nbsp;<strong>scorso novembre</strong>&nbsp;<strong>e</strong>, in seguito,&nbsp;<strong>adottati</strong>&nbsp;dai Governi dei paesi dell’OCSE&nbsp;<strong>lo scorso dicembre</strong>, nella forma di una Raccomandazione del Consiglio dell’OCSE in versione aggiornata.Al fine di inquadrare correttamente i&nbsp;<strong>Principi quali strumento di&nbsp;<em>policy</em>&nbsp;internazionale</strong>, e di poterne comprendere l’efficacia e i limiti applicativi, giova spendere qualche parola sugli enti preposti alla loro stesura.L’<strong>OCSE</strong>&nbsp;è un’<strong>organizzazione internazionale</strong>&nbsp;di studi economici che conta attualmente 36 paesi membri e che si qualifica come sede privilegiata per attività di tipo consultivo, volte all’<strong>identificazione di pratiche commerciali comuni e al coordinamento delle politiche locali ed internazionali dei paesi membri</strong>. La dimensione sovranazionale dell’attività dell’OCSE fa sì che i Principi risultino, oltre che intersettoriali, vastamente applicabili in tutte le giurisdizioni.Il GPFI è stato istituito – durante il vertice di Seoul – dai&nbsp;<em>leader</em>&nbsp;del G20 quale ente di partenariato per la promozione dell’inclusione finanziaria su scala globale, essendo aperto anche alla partecipazione dei paesi non appartenenti al G20 e alle altre istituzioni interessate.La pubblicazione dei Principi aggiornati è stata preceduta da una fase di&nbsp;<em>implementation assessment</em>&nbsp;– il cui esito è stato valutato tramite sondaggi presso imprese e gruppi di consumatori – e da un processo di pubblica consultazione, con cui sono stati raccolti i pareri del pubblico e degli&nbsp;<em>stakeholder&nbsp;</em>sugli aggiornamenti proposti.Con riferimento all’<strong>oggetto dei Principi</strong>, esso – in estrema sintesi – consiste nella<strong>&nbsp;tutela dei consumatori all’interno del sistema finanziario e del mercato di capitali</strong>. Tale nucleo tematico si riferisce a leggi, regolamenti e altre misure generalmente concepite per assicurare un trattamento equo e responsabile dei fruitori di servizi e prodotti finanziari, nell’acquisto e nell’utilizzo dei medesimi.&nbsp;<strong>Tenuto conto, soprattutto, del problema delle asimmetrie informative</strong>&nbsp;tra intermediari e consumatori e con l’obiettivo di limitarne gli impatti negativi.Prima di passare alla rassegna dei singoli&nbsp;<strong>Principi</strong>&nbsp;e delle novità introdotte in sede di aggiornamento, giova segnalare che essi si qualificano come&nbsp;<strong>strumenti di&nbsp;<em>soft law</em></strong>. Ne viene esaltata, quindi, la natura di “indirizzo” e di semplice&nbsp;<em>framework</em>, all’interno del quale i decisori politici e i partecipanti al mercato possono sviluppare modelli alternativi di&nbsp;<em>governance</em>.<div data-anchor-id="2"></div><h2><strong>2. Singoli Principi sulla tutela dei consumatori di prodotti finanziari</strong></h2><ul> <li>Principio 1: Quadro normativo, regolamentare e di vigilanza</li> <li>Principio 2: Il ruolo degli organismi di vigilanza</li> <li>Principio 3: Accesso e inclusione finanziaria</li> <li>Principio 4: Alfabetizzazione e consapevolezza finanziaria</li> <li>Principio 5: Competizione</li> <li>Principio 6: Trattamento dei consumatori equo e corretto</li> <li>Principio 7: Informazione e trasparenza</li> <li>Principio 8: Prodotti finanziari di qualità</li> <li>Principio 9: Condotta e cultura aziendali responsabili dei fornitori di servizi finanziari e degli intermediari</li> <li>Principio 10: Tutela dei beni dei consumatori da frodi, truffe e utilizzi indebiti</li> <li>Principio 11: Tutela dei dati e della privacy dei consumatori</li> <li>Principio 12<strong>:</strong>&nbsp;Gestione e risoluzione dei reclami</li></ul><div data-anchor-id="3"></div><p></p><h2><strong>3. Principali novità a seguito dell’aggiornamento dei Principi</strong></h2>L’attività di aggiornamento dei Principi è stata condotta sulla scorta di&nbsp;<strong>tre tematiche trasversali</strong>, precisamente:<ol> <li>“<strong>Digitalizzazione</strong>”;</li> <li>“<strong>Benessere finanziario</strong>”; e</li> <li>“<strong>Finanza sostenibile</strong>”.</li></ol><p>Questi temi hanno ricoperto il&nbsp;<strong>ruolo di linee evolutive</strong>&nbsp;per la Task Force OCSE/G20 e il GPFI, che hanno tentato di adeguare lo strumento di&nbsp;<em>policy</em>&nbsp;ai progressi determinatisi nel sistema finanziario grazie, soprattutto, ai progressi compiuti nei campi dell’innovazione finanziaria e della digitalizzazione da un lato e della finanza sostenibile dall’altro.Nell’ambito dell’attività di aggiornamento si è inteso, poi, tenere conto del&nbsp;<strong>mutato contesto socioeconomico</strong>&nbsp;rispetto a quello in essere in sede di prima emanazione dei Principi,&nbsp;<strong>includendo</strong>, in particolare, gli&nbsp;<strong>insegnamenti tratti dall’impatto della pandemia da COVID-19</strong>&nbsp;sui consumatori di prodotti e servizi finanziari.Alla luce di ciò, dalla disamina dei singoli Principi, e tenuto conto dei concetti soprarichiamati, le&nbsp;<strong>principali novità</strong>&nbsp;introdotte con la riedizione del 2022 possono così sintetizzarsi:</p><ul> <li>l’<strong>introduzione di due nuovi principi</strong>, segnatamente “<strong><em>Accesso e inclusione finanziaria</em></strong>” e “<strong><em>Prodotti finanziari di qualità</em></strong>”, in quanto i relativi concetti non erano trattati nella precedente formulazione dei Principi;</li> <li>l’<strong>introduzione&nbsp;</strong>di riferimenti espliciti ad&nbsp;<strong>aspetti legati alla digitalizzazione</strong>&nbsp;di prodotti e servizi finanziari, tra cui cripto attività e valute digitali, e l’importanza di sostenere i consumatori nello sviluppo, in via coordinata, di competenze digitali e finanziarie (<em>Cfr</em>. Principi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10);</li> <li>l’enfatizzare la necessità di&nbsp;<strong>dotare gli organismi di vigilanza di flessibilità, strumenti e poteri adeguati</strong>, al fine di poter efficacemente monitorare il mercato, soprattutto in relazione agli sviluppi tecnologici e/o alla finanza sostenibile (<em>Cfr</em>. Principio 2);</li> <li>la&nbsp;<strong>maggiore considerazione</strong>&nbsp;riconosciuta al<strong>&nbsp;fenomeno delle transazioni internazionali</strong>&nbsp;(inclusi pagamenti, commerci e vendite transfrontalieri), aumentate drasticamente in parte a causa degli effetti della digitalizzazione e della pandemia COVID-19 (<em>Cfr</em>. Principi 2 e 7);</li> <li>la necessità di&nbsp;<strong>prestare particolare attenzione ai consumatori</strong>&nbsp;che possono trovarsi&nbsp;<strong>in condizioni di vulnerabilità</strong>, potendo essa manifestarsi in forme e circostanze diverse (ad esempio nel caso di consumatori che si trovano in condizioni finanziarie difficili a causa dell’indebitamento eccessivo,&nbsp;<em>Cfr</em>. Principio 6);</li> <li>la possibilità di&nbsp;<strong>utilizzare i canali digitali e le conoscenze comportamentali</strong>&nbsp;per migliorare gli approcci di alfabetizzazione finanziaria e di sensibilizzazione dei consumatori (<em>Cfr</em>. Principio 4);</li> <li>la necessità di<strong>&nbsp;garantire trasparenza sulla metodologia</strong>&nbsp;per aiutare i consumatori a comprendere gli effetti dei loro investimenti e&nbsp;<strong>contrastare il rischio di&nbsp;<em>greenwashing</em>&nbsp;</strong>nel mondo dei prodotti e servizi finanziari (<em>Cfr</em>. Principio 7);</li> <li>la necessità di&nbsp;<strong>adeguare i meccanismi di tutela</strong>&nbsp;dei consumatori dalle frodi truffe, appropriazioni indebite e altri abusi alle nuove modalità con cui tali attività possono essere perpetrate alla luce di&nbsp;<em>asset&nbsp;</em>digitali e truffe e abusi commessi via internet (Principio 10).</li></ul><p>Tenuto conto dello sforzo di incorporare le tendenze e le evoluzioni dettate dalla digitalizzazione e dalla finanza sostenibile e di cogliere gli insegnamenti tratti dalla pandemia da COVID-19, i Principi intendono&nbsp;<strong>esprimere una visione di lungo periodo</strong>&nbsp;in tema di strumenti di tutela dei consumatori di prodotti e servizi finanziari. Gli stessi, poi,&nbsp;<strong>fondano i criteri di riferimento per l’individuazione di&nbsp;<em>best practice</em>&nbsp;</strong>dei soggetti che, a vario titolo, operano nel mondo del mercato di capitali. Pertanto, i Principi così formulati, nonostante l’assenza di carattere coercitivo in quanto strumento di&nbsp;<em>soft law</em>, si prefiggono l’<strong>obiettivo di orientare gli sviluppi regolamentari</strong>&nbsp;nel settore finanziario e, più in generale, di contribuire a una crescita più equa, sostenibile e inclusiva, oltre che alla stabilità del sistema.</p><div data-anchor-id="4"></div><p></p><h2><strong>4. Prossimi passi</strong></h2>Dopo che, come detto, i Principi sono stati approvati dai&nbsp;<em>leader</em>&nbsp;del G20 al summit di Bali lo scorso novembre e, il mese successivo, adottati dai governi membri dell’OCSE,&nbsp;<strong>i prossimi passi consisteranno nella comunicazione, diffusione e attuazione dei Principi aggiornati</strong>.La Task Force OCSE/G20 e il GPFI sosterranno, inoltre, l’attuazione dei Principi da parte delle giurisdizioni aggiornando le linee guida esistenti o sviluppandone di nuove.]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 22 Mar 2023 02:52:25 +0100</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm fa il bilancio del primo anno di attività del Focus Group ESG</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-fa-il-bilancio-del-primo-anno-di-attivita-del-focus-group-esg</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ad un anno dall’avvio dei lavori del <a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2023/03/ESG-Focus-Team-1.pdf" target="_blank" rel="noopener">Focus Group ESG</a>, composto da professionisti con diverse specializzazioni per integrare concretamente la&nbsp;<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2023/03/Mission.pdf" target="_blank" rel="noopener"><em>mission</em></a> e i criteri ESG nell’attività di Studio e per implementare un codice di condotta in applicazione dei principali Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, ADVANT Nctm traccia un primo bilancio delle attività.Il Focus Group ESG di ADVANT Nctm&nbsp;è strutturato per assistere banche, SGR e aziende (quotate e PMI) in tutti gli aspetti legali associati ai rischi e alle opportunità connesse all’ESG (Environmental, Social&nbsp;e&nbsp;Governance) e per supportarli nell’adozione e nell’implementazione della loro strategia di sostenibilità, anche in relazione alle seguenti tematiche:</p><ol> <li>ESG e finanza sostenibile</li> <li>Corporate governance e responsabilità sociale d’impresa</li> <li>Profili giuslavoristici e sicurezza sul lavoro</li> <li>Aspetti ambientali, immobiliari e regolatori</li> <li>Rischio di contenzioso ambientale, climatico e di&nbsp;<em>greenwashing</em></li> <li>Supply chain e sostenibilità</li></ol><p>&nbsp;“<em>Siamo orgogliosi dei traguardi raggiunti dallo Studio in questo primo anno di lavoro sull’ESG, forti della mission di ADVANT i cui punti salienti sono la riduzione dell’impatto della nostra attività sull’ambiente, la trasparenza del nostro percorso e il supporto ai Clienti nel loro viaggio ESG “doing good while doing well</em>”, ha dichiarato Paolo Montironi, Senior partner di ADVANT Nctm,&nbsp;“<em>Il Focus Group ESG è partito dalla necessità di fissare i principi fondamentali da applicare all’interno dello Studio e ha definito un codice di condotta e delle politiche ambientali, di diversità e inclusione nonché di gestione degli acquisti in un’ottica sostenibile. È stato predisposto un processo per la valutazione puntuale del nostro impatto ambientale con il calcolo dell’impronta carbonica, al fine di ridurre le nostre emissioni e di raggiungere nel tempo la neutralità carbonica.”&nbsp;</em><em>“Ci siamo dotati di un sistema di gestione dei rischi ESG con la creazione di comitati con competenze ad hoc e con l’introduzione di una policy di whistleblowing“ aggiunge Vittorio Noseda, membro del Board ADVANT. “Parimenti è stato tenuto un intenso programma di&nbsp;training interno su tematiche ESG: la formazione dei nostri professionisti su questi temi è centrale al fine di potere assistere al meglio la nostra clientela.”</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 17 Mar 2023 04:25:15 +0100</pubDate>
                        <title>Scoprire Kiki Smith a Milano: dalla nuova personale alla Galleria Raffaella Cortese alle opere a nctm e CityLife</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/scoprire-kiki-smith-a-milano-dalla-nuova-personale-alla-galleria-raffaella-cortese-alle-opere-a-nctm-e-citylife-2</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Alla&nbsp;<a href="https://raffaellacortese.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Galleria Raffaella Cortese</a>, a Milano, da oggi le mostre personali di tre protagoniste della ricerca contemporanea:&nbsp;Joan Jonas&nbsp;(1936, New York) con “Drawn on the Wind”,&nbsp;Simone Forti&nbsp;(1935, Firenze) con “Distant Lands” e&nbsp;Kiki Smith&nbsp;(1954, Norimberga, Germania) con “The Cat Himself Knows” (tutte fino al 18 maggio). Quest’ultima in particolare, assieme a nctm e City Life, disegna una costellazione di luoghi in cui è possibile incontrare il lavoro di Kiki Smith nel capoluogo lombardo: la gallerista&nbsp;Raffaella Cortese,&nbsp;Gabi Scardi, curatrice di nctm per l’arte, e&nbsp;Roberto Pinto, curatore del parco delle sculture di City Life, ci accompagnano in un ideale percorso alla scoperta delle opere presenti in questi luoghi.</strong></p><h4><strong>Galleria Raffaella Cortese,&nbsp;</strong><strong>“The Cat Himself Knows”: c</strong><strong>e ne parla Raffaella Cortese</strong></h4>«Parlare di Kiki Smith a Milano mi riporta alla nostra mostra nel 2001: era la prima volta che gliene veniva dedicata una in Italia e per me è stata un grandissima felicità, oltre che un privilegio, perché credo sinceramente nel suo modo di vedere e restituire la realtà, oltre che esserle legata da un caldo sentimento di stima. Con lei ho sempre portato avanti un rapporto di grande empatia e di reciproco accompagnamento nelle trasformazioni della nostra storia personale, del mondo che ci circonda e del sistema dell’arte.Di Kiki Smith mi emoziona da sempre l’attenzione e la perseveranza con cui parla dell’essere umano nei suoi aspetti più fisici, focalizzando spesso l’attenzione sul corpo della donna e sulla lotta femminile, mai esaurita, per la libertà. Non solo: non smette mai di affascinarmi la sua maestria nelle tecniche. È straordinario per esempio l’uso che fa dell’incisione, un medium ancora poco valorizzato che abbiamo voluto mostrare come protagonista in una personale dedicata a Kiki nel 2006, e della fotografia, che la accompagna nella sua instancabile scoperta del mondo tra bellezze e distonie e che abbiamo presentato in un’altra mostra, nel 2012.“The Cat Himself Knows” è il quinto progetto espositivo di Kiki Smith nei nostri spazi, focalizzato sulla più recente ricerca scultorea e pittorica dell’artista, un’indagine che nasce proprio a Milano. Procedendo dall’osservazione dei gatti guardiani dei bastioni del Castello Sforzesco, emblema della convivenza di domestico e selvaggio, Kiki ha realizzato disegni e sculture che ancora ritornano alla sua fascinazione per il mondo animale, nutrito di riferimenti alle filastrocche di T. S. Eliot».<h4><strong>nctm,&nbsp;<b><i>Pyre Woman Kneeling</i>: c</b></strong><strong>e ne parla&nbsp;</strong><strong>Gabi Scardi</strong></h4><i>«<a href="https://www.nctmelarte.it/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nctm e l’arte</a></i>&nbsp;è un progetto dedicato all’arte contemporanea. Nato nel 2011 in seno allo Studio Legale Advant Nctm, è stato ideato a partire dalla convinzione che l’arte sia veicolo di uno sguardo attento al presente.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>Tra le<i>&nbsp;</i>attività di cui si compone c’è una serie di incontri aperti al pubblico, la collaborazione con istituzioni culturali, la realizzazione di progetti pubblici, il sostegno a progetti artistici, la borsa di studio&nbsp;<i>nctm e l’arte: artists in residence</i>, nata nel 2012 a favore della mobilità degli artisti residenti in Italia al di fuori del paese. Oltre a ciò l’iniziativa prevede la costituzione di una collezione. Le opere sono destinate a vivere all’interno dello Studio e ad essere fruite sia dai professionisti che lo frequentano sistematicamente – a loro, peraltro, sono anche dedicati momenti speciali di un contatto con gli artisti – sia da chi vi si reca a diverso titolo.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>Tra le primissime acquisizioni c’è stata proprio la&nbsp;<i>Pyre Woman Kneeling</i>&nbsp;di Kiki Smith: un’opera di dimensioni museali e di grande impatto, significativa del percorso di questa artista che da sempre si interessa alla rappresentazione femminile nella storia culturale.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>Progettata inizialmente come opera pubblica destinata alla città tedesca di Norimberga, che in epoca medievale fu un epicentro della caccia alle streghe, la&nbsp;<i>Pyre Woman&nbsp;</i>evoca questo tragico fenomeno e si offre come memento rispetto alle prevaricazioni di oggi. La figura femminile, in bronzo,<i>&nbsp;</i>di dimensioni reali, si trova inginocchiata su una pira di legno pronta a bruciare; indifesa, ma al contempo energica, carica di pathos, forte della propria dignità.Considerando che la collezione&nbsp;<i>nctm e l’arte</i>&nbsp;si focalizza da sempre e con decisione su opere capaci di esprimere tematiche legate ai diritti, alla giustizia, alla sostenibilità e all’equità sociale, l’entrata nella collezione di&nbsp;<i>Pyre Woman Kneeling</i>&nbsp;di Kiki Smith ha costituito un preciso avvio. A tutt’oggi, per il suo significato e per la sua efficacia,<span class="Apple-converted-space">&nbsp;&nbsp;</span>si tratta di una delle opere più amate all’interno dello Studio e più apprezzate da chi si trova a vederla.La sede di Advant Nctm Studio Legale di Milano, in via Agnello 12, è visitabile il 15 aprile dalle 10.00 alle 13.00; in quell’occasione si svolgerà tra l’altro una performance di&nbsp;<strong>Claudia Losi</strong>. È inoltre visitabile su appuntamento durante la settimana di Art Week».<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><h4><strong>CityLife,&nbsp;<em>Guardiane</em>: c</strong><strong>e ne parla Roberto Pinto</strong></h4><span class>«In estrema sintesi il percorso d’arte a CityLife nasce con l’intento di creare una collezione di sculture all’aperto che possa essere fruita dai cittadini senza la necessità di entrare in un museo. Alla base c’è l’idea di un’arte pubblica che ha come obiettivo la divulgazione dell’arte stessa. Quando nel 2014 si è iniziato a lavorare al progetto generale&nbsp;</span><span class>sono stati individuati artisti di differenti generazioni e diverso background che, oltre a portare avanti ricerche rilevanti da un punto di vista artistico, avessero a cuore anche il dialogo con le persone, il tentativo stesso di comunicare con gli altri e la capacità di confrontarsi con lo spazio pubblico. Questa scelta è legata anche alla particolarità del luogo in cui sorge il parco: è al centro di una zona commerciale in trasformazione, in cui non è presente una comunità con cui poter realizzare un discorso di arte partecipata, è stato, quindi, necessario invitare degli artisti disposti a confrontarsi con uno spettatore di passaggio.</span>Le opere, alla luce del contesto, non sono state concepite come oggetti solo da vedere o oggetti di valore da mettere sotto i riflettori, ma come elementi che si possono toccare, “usare”, che in qualche modo hanno a che fare con il quotidiano o entrano a farne parte: oggetti insoliti incontrati per strada che cercano di porre domande e instaurare un dialogo con il passante.Nel parco oggi si trovano lavori&nbsp;<span class>di&nbsp;</span><strong>Matteo Rubbi, Ornaghi e Prestinari, Judith Hopf, Wilfredo Prieto, Serena Vestrucci, Pascale Marthine Tayou, Kiki Smith, Adrian Paci, Riccardo Benassi, Mario Airò, Alfredo Jaar, Otobong Nkanga.&nbsp;</strong>Per l’art week saranno anche inaugurati i lavori di<strong>&nbsp;Rossella Biscotti, Elisabetta Benassi, Liliana Moro, Adelita Husni Bey</strong>; &nbsp;subito dopo&nbsp;<strong>Jeremy Deller</strong>&nbsp;e in ottobre&nbsp;<strong>Shilpa Gupta.</strong><span class>Abbiamo invitato&nbsp;<strong>Kiki Smith</strong>&nbsp;perché è un’artista importante che lavora con la scultura in modo innovativo e perché nella sua ricerca sono presenti molte tematiche di grande attualità, come il femminismo, il femminile in generale, l’uso del corpo, che rivestono un grande interesse anche per le nuove generazioni. Come tutti gli artisti che partecipano al progetto ha visitato il parco (in quel momento c’era un solo grattacielo, il resto era un gran cantiere), le abbiamo spiegato la relazione del luogo con la città e le abbiamo chiesto di pensare un lavoro che potesse essere significativo in quel luogo e che potesse interrogare le persone.</span><span class>Kiki Smith ha proposto due grandi sculture in bronzo che rappresentano due gatte. Quest’opera è nata da una riflessione sul fatto che oggi si tende ad antropizzare tutto e forse agli animali non viene più lasciato lo spazio per vivere liberi nelle città, per poter in qualche modo conservare una vita indipendente dall’urbanizzazione del luogo. Osservando la zona e rilevando la presenza di alcune colonie feline – preservate anche a Milano, come in ogni città – Kiki Smith ha individuato nel gatto un animale non asservito completamente agli esseri umani, anche quando a stretto contatto con loro. Per sottolineare questa lettura i due esemplari rappresentati non hanno le sembianze di gatte leziose, sono animali arruffati, “selvatici”, che scrutano lo spettatore, figure enigmatiche che ricordano la sfinge e portano un mistero da scoprire progressivamente, giorno dopo giorno, passando loro accanto. È un lavoro che condensa l’intensità, le tematiche e il tratto sempre innovativo di Kiki Smith».</span><a href="https://artslife.com/2023/02/17/kiki-smith-milano-personale-galleria-raffaella-cortese-opere-nctm-citylife/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da artslife.com</a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 16 Mar 2023 07:51:46 +0100</pubDate>
                        <title>La tassazione al 9% ai fini dell&#039;imposta di registro anche per gli atti di costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-tassazione-al-9-ai-fini-dellimposta-di-registro-anche-per-gli-atti-di-costituzione-del-diritto-di-superficie-su-terreni-agricoli</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tra le questioni che a tutt’oggi risultano di particolare interesse soprattutto per gli operatori attivi nel settore della produzione delle energie rinnovabili per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e fotovoltaica, vi è la tassazione degli atti costitutivi di diritti di superficie su terreni agricoli ai fini dell’imposta di registro su cui sembrerebbero sussistere ancora dubbi interpretativi.In merito, vale però la pena segnalare una recente ordinanza della Corte di Cassazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> priva di precedenti in sede di legittimità, nell’ambito della quale i giudici avrebbero stabilito che la costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo ai fini della installazione di un impianto fotovoltaico è da assoggettarsi ad imposta di registro con aliquota del 9% in luogo dell’aliquota del 15% richiesta invece dall’Agenzia delle Entrate.&nbsp;</p><ol> <li><strong>Breve excursus normativo e orientamenti di prassi</strong></li></ol><p>Gli atti aventi ad oggetto la costituzione del diritto di superficie e che, ad oggi, costituiscono lo schema contrattuale che ha trovato un grande utilizzo soprattutto nel settore delle energie rinnovabili in cui gli operatori produttori di energia (eolica o fotovoltaica), anche mediante tale diritto reale, si assicurano la disponibilità delle aree e dei terreni agricoli su cui vengono installati detti impianti, ai fini dell’imposta di registro rientrano nella disposizione di cui all’art. 1, co. 1, della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986 (“T.U.R.”) il quale, in relazione agli atti soggetti a registrazione in termine fisso, stabilisce</p><ul> <li>al primo periodo del comma 1 l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale nella misura del 9%, in via generale, agli <em>"Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento […]". </em></li> <li>al terzo periodo l'applicazione dell'aliquota del 15 per cento <em>"Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale".</em><strong>&nbsp;</strong></li></ul><p>Secondo l’Agenzia delle Entrate la fattispecie della costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli andrebbe catalogata nel terzo periodo del suddetto art. 1, poiché contempla il “trasferimento” avente ad oggetto <em>“terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><strong>[2]</strong></a>.</em> Infatti, sebbene la disposizione in esame preveda che l’aliquota del 15% trovi applicazione nel caso di atti aventi ad oggetto terreni agricoli solo nel caso di loro trasferimento, a parere dell’Agenzia, l’intento del legislatore sarebbe stato in realtà quello di operare una assimilazione del concetto di “trasferimento” a quello di “atto traslativo” o “traslativo e costitutivo” di diritti reali di godimento, e che, pertanto, in tale termine (i.e. trasferimento) devono ricomprendersi anche gli “atti costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento” espressamente indicati nel primo periodo del comma 1.Tuttavia, la stessa Agenzia nell’ambito delle varie pronunce di prassi sembrava aver manifestato già di per sé un cambio di orientamento in occasione di una risoluzione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>, seppur avente ad oggetto la tassazione ai fini dell’imposta di registro degli atti costitutivi di servitù su terreno agricolo a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, ritenendo applicabile l’aliquota del 9% in luogo di quella del 15%, ritenendo di fatto “<em>superate […] le indicazioni contenute nella Risoluzione n. 92 del 22 giugno 2000 e riprese nella Circolare n. 18/E del 29 maggio 2013 (par. 4.16)”. </em>&nbsp;</p><ol start="2"> <li><strong>L’ordinanza della Corte di Cassazione</strong></li></ol><p>A smentire la tesi dell’Agenzia delle Entrate, sarebbe però intervenuta un’ordinanza<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> senza precedenti della Suprema Corte, avente ad oggetto proprio un avviso di liquidazione per il recupero della maggiore imposta di registro notificato ad una persona fisica che, in qualità di concedente, costituiva a favore di una Srl il diritto di superficie esclusivo dei propri terreni tutti a destinazione agricola ai fini della costruzione di un impianto fotovoltaico per un certo corrispettivo per tutta la durata del contratto.Ad avviso dei giudici della Corte di Cassazione la fattispecie della costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli andrebbe catalogata nel primo periodo dell’art. 1, il quale contempla <em>“gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento”</em> a prescindere dalla natura agricola o edificabile dell’area, e pertanto assoggettata all’imposta di registro nella misura del 9%, in luogo di quella del 15% prevista dallo stesso articolo in relazione ai trasferimenti aventi ad oggetto specificamente i terreni agricoli.La Corte, in questi termini, prendendo le mosse da un indirizzo precedente<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>, seppur attinente alla costituzione del diritto di servitù prediale – che, si rammenta essere assimilabile, ai fini fiscali, a quella in esame – ha di fatto stabilito che il diritto di superficie, analogamente al diritto di servitù, rappresenta un diritto reale che si “costituisce” e non si “trasferisce” non assumendo rilevanza la natura agricola o edificabile del fondo e in quanto tale non segue le regole dettate per gli atti aventi per oggetto il trasferimento.<strong>&nbsp;</strong></p><ol start="3"> <li><strong>Conclusioni </strong></li></ol><p>Alla luce di quanto rappresentato, a fronte di un atteggiamento comprensibilmente prudente dei notai (responsabili di imposta) e nell’attesa di auspicabili indicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione rispetto ad un eventuale mutamento di approccio sul punto, si potrebbe valutare di procedere ove possibile, in virtù del recente orientamento della Suprema Corte, a richiedere il rimborso dei maggiori importi corrisposti e/o che si andranno a corrispondere a titolo di imposta di registro in sede di stipula degli atti di costituzione di diritti di superficie su terreni agricoli tramite apposita istanza ai competenti uffici delle direzioni provinciali.&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:guido.martinelli@advant-nctm.com">Guido Martinelli</a> e <a href="mailto:giusi.dinicola@advant-nctm.com">Giusi di Nicola</a>.</i></em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Ordinanza n. 3461 dell’11 febbraio 2021.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Tesi interpretativa derivante da una lettura estensiva delle suddette disposizioni normative e già espressa nell’ambito della circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Ris. n. 4/E del 15 gennaio 2021.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Corte di Cassazione n. 3461 dell’11 febbraio 2021<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Sentenza n. 16495 del 2003, secondo cui <em>"Il termine trasferimento contenuto nel D.P.R. 131 del 1986, art. 1, della tariffa allegata è stato adoperato dal legislatore per indicare tutti quegli atti che prevedono il passaggio da un soggetto ad un altro della proprietà di beni immobili o della titolarità di diritti reali immobiliari di godimento e non può essere riferito agli atti che costituiscono diritti reali di godimento come la servitù, la quale non comporta trasferimento di diritti o facoltà del proprietario del fondo servente ma compressione del diritto di proprietà di questi a vantaggio di un determinato fondo (dominante)".</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 15 Mar 2023 03:02:25 +0100</pubDate>
                        <title>Balata: &quot;Nuovi stadi o ristrutturazioni, i club saranno protagonisti&quot;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/balata-nuovi-stadi-o-ristrutturazioni-i-club-saranno-protagonisti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><p class="is-subtitle"><strong>Nuova legge-stadi: per il presidente della Lega B la finalità del legislatore non si limita al rilancio dell’urbanistica sportiva ma mira pure alla riqualificazione di interi quartieri, magari senza coinvolgere la finanza pubblica.</strong></p>Un seminario sulla nuova legge-stadi, che ha coinvolto i dirigenti di numerosi club di B. Questa mattina, presso lo studio legale Advant Nctm di Milano, il presidente della Lega B Mauro Balata ha inaugurato il dibattito sul dlgs n. 38/2021, sottolineando – in collegamento da remoto – l’importanza del tema per lo sviluppo delle società sportive: “Che si tratti della realizzazione di nuovi stadi o del miglioramento di infrastrutture già esistenti, il decreto attribuisce ai club un ruolo da protagonista. Bisogna comprenderne le potenzialità per restare al passo, considerando che le squadre degli altri campionati europei si sono già mosse in questa direzione”.<strong>I Commenti -&nbsp;</strong>Le novità sono numerose e - come spiegato da Stefano Perrone, Coordinatore della Commissione Infrastrutture della Lega B - ai club spetta il compito di trasformarle in opportunità: “I tempi tecnico-amministrativi sembrano finalmente definiti, in più il legislatore prevede numerosi riconoscimenti per le società sportive. È chiaro che, al tempo stesso, queste ultime dovranno farsi carico di responsabilità importanti”. L’auspicio è quello di riuscire a passare più agevolmente dalla fase di progettazione a quella di costruzione: “Sto seguendo personalmente il caso del Parma – aggiunge Raffaele Caldarone, legale del gruppo Krause -. Il club è intenzionato ad effettuare alcuni interventi, ma sta incontrando resistenze, a livello locale, che sono a mio avviso scarsamente giustificabili”.<strong>Le novità -&nbsp;</strong>Più nel dettaglio, la questione è stata affrontata dall’avvocato Marco Monaco di Advant Nctm: “In passato, era difficile individuare prospettive favorevoli alle società interessate alla costruzione di nuovi stadi. Il decreto segna un punto di svolta, perché ai club viene riconosciuto un canale preferenziale. La finalità del legislatore, però, non si limita al rilancio dell’urbanistica sportiva: la legge-stadi mira pure alla riqualificazione di interi quartieri, magari senza coinvolgere la finanza pubblica”.<strong>L'iter -&nbsp;</strong>In caso di mancata approvazione di un progetto – ha proseguito Monaco, che ha analizzato il contenuto delle norme di maggiore rilievo – non sarà più necessario ricominciare da zero. Eventuali criticità, dovute all’inerzia dell’amministrazione, potranno essere superate rivolgendosi direttamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che nominerà un commissario ad acta che adotterà i provvedimenti necessari”.<strong>Sostenibilità -&nbsp;</strong>La conclusione è di Valerio Casagrande, coordinatore della Commissione Licenze Nazionali della Lega B: “C’è ancora gente che si chiede se, costruendo nuovi stadi o migliorando le strutture già esistenti, un club possa risentirne sotto il punto di vista della sostenibilità finanziaria. La risposta è negativa: certi interventi, al contrario, rappresentano un presupposto fondamentale per la sostenibilità stessa”.&nbsp;<a href="https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-B/14-03-2023/balata-nuovi-stadi-o-ristrutturazioni-club-saranno-protagonisti-460657303266.shtml?refresh_ce" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da gazzetta.it</a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 14 Mar 2023 08:24:32 +0100</pubDate>
                        <title>Cos&#039;e&#039; l&#039;ANGAMC? Intervista al Presidente Sirio Ortolani | Artribune</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cose-langamc-intervista-al-presidente-sirio-ortolani-artribune</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Siamo andati a vedere come sta e cosa ha in cantiere per i prossimi mesi ANGAMC, la storica associazione nazionale delle gallerie italiane d'arte moderna e contemporanea, parlandone con il suo presidente Sirio Ortolani.</strong>Abbiamo intervistato&nbsp;<strong>Sirio Ortolani</strong>, Presidente ANGAMC Associazione Nazionale Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea per il quadriennio 2022/2026, e ci siamo fatti raccontare le attività dell’Associazione, il suo ruolo nel sistema dell’arte e le novità all’orizzonte per il comparto gallerie. Provando a mettere a fuoco quali sono i temi più urgenti e critici, le partite aperte e gli strumenti per recuperare la nostra competitività internazionale.<strong>Iniziamo da una notizia più che attuale, l’8 marzo il Sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi ha dichiarato, dopo un incontro con il Ministro Leo, che il governo intende recepire la direttiva Ue che riduce l’Iva sull’importazione delle opere d’arte, dal 10 al 5,5%. È una delle vostre partite, giusto? Cosa puoi dirci su questo?</strong>Siamo certamente molto soddisfatti di questa apertura, perché significa che i nostri messaggi veicolati attraverso i canali istituzionali e la stampa hanno messo in luce le problematiche e le soluzioni del nostro sistema dell’arte. È un’iniziativa che avvantaggia tutta la filiera dell’arte: gallerie, artisti, e gli altri stakeholder, e che ci aiuta a livello nazionale e internazionale. Ora attendiamo gli sviluppi di questo primo passo, portando avanti in parallelo tutti i punti della nostra agenda.&nbsp;<strong>Ecco, andiamo con ordine e, a ritroso, partiamo dai risultati più recenti dell’Associazione ad&nbsp;<a href="https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/mercato/2023/02/arte-fiera-2023-bologna-report-gallerie/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Arte Fiera</a>, in ripresa dopo gli intoppi dello scorso maggio. In quell’occasione ANGAMC era riuscita a ottenere uno sconto sui costi degli stand, a parziale risarcimento delle difficoltà che avevano rischiato di compromettere la fiera. Sconto riapplicato anche quest’anno.</strong>Si può dire che Arte Fiera Bologna abbia ritrovato un po’ dei vecchi fasti: è stata un’edizione molto positiva a detta di chiunque, galleristi e collezionisti. L’anno scorso, l’Associazione si è spesa per far ottenere uno sconto del 40% sui costi degli stand, intervenendo in maniera molto sollecita. Quest’anno, dopo lunghe trattative, ANGAMC è stata una componente fondamentale, anche grazie al dialogo costruito con Arte Fiera Bologna attraverso la costituzione di un tavolo permanente.&nbsp;<strong>Resta quindi aperto un canale di collaborazione tra voi e la fiera?</strong>Sì, il tavolo sarà di nuovo operativo nelle prossime settimane, l’obiettivo è migliorare e implementare ancor di più la fiera: questa edizione 2023 è stata il primo passo lungo una via virtuosa che porterà grandi soddisfazioni e una fiera di altissimo profilo. ANGAMC ha giocato un ruolo centrale per far comprendere le mancanze del passato e per far sì che queste fossero corrette e – direi – che i risultati sono stati ottimi.&nbsp;<strong>“Ogni galleria può fare la differenza: insieme, per il sistema dell’arte”. Queste sono parole di ANGAMC. Ma cosa fa l’Associazione nel concreto per le gallerie?</strong>In estrema sintesi, rappresentiamo la categoria in sede istituzionale. Ciò che ANGAMC intende fare è costruire una struttura solida alla base del mercato dell’arte, che permetta alle gallerie di tornare competitive in ottica globale. Stiamo intervenendo, soprattutto a livello fiscale e amministrativo, per mezzo un dialogo serrato nei confronti di SIAE, affinché diminuisca la pressione sulle gallerie.&nbsp;<strong>Alla politica cosa chiedete?</strong>Che le gallerie possano ottenere un’IVA agevolata e l’allargamento dell’Art Bonus con una soluzione che in altri Paesi ha già portato risultati importanti.&nbsp;<strong>Quali i benefici di essere associati?</strong>Oggi ci avvaliamo di una struttura di altissimo livello: ADVANT Nctm è riconosciuto come uno dei più importanti studi legali indipendenti italiani, sia per dimensioni che per numero e rilevanza delle operazioni seguite. È con una realtà simile che gli associati si interfacciano per qualsiasi problematica fiscale o amministrativa o dubbio gestionale. ANGAMC si sta impegnando per fornire la migliore assistenza possibile agli associati e per far ottenere alla categoria i risultati voluti in seno ai tavoli ministeriali, e la nostra presenza al “Tavolo permanente per la circolazione delle opere d’arte” ne è una prova e strumento concreto.&nbsp;<strong>Elenchiamo di nuovo le partite che state giocando. Quali i campi più strategici su cui si concentra l’intervento di ANGAMC?</strong>Sicuramente le questioni relative alla SIAE, l’abbassamento dell’aliquota IVA sul commercio delle opere d’arte (oggi al 22%) e in importazione, equiparandosi ai valori europei (dal 10% al 5%); l’innalzamento della soglia di valore (oggi posta a 13.500€) e una deburocratizzazione delle pratiche di movimentazione delle opere d’arte; l’estensione dell’ArtBonus anche all’acquisto di opere notificate o di giovani artisti italiani; una revisione dell’attuale normativa in merito alle pratiche di antiriciclaggio.&nbsp;<strong>Cosa impedisce al nostro mercato dell’arte italiano di essere competitivo con quelli di altri Paesi europei ed extra-europei?</strong>La nostra incapacità di essere competitivi a livello internazionale è diretta conseguenza di quanto detto: oggi ci sono troppe difficoltà nel movimentare le opere con facilità e, quindi, valorizzare gli artisti italiani all’estero; condizioni fiscali sfavorevoli a causa di un’IVA sproporzionata, sia per la vendita e l’acquisizione delle opere d’arte, sia per l’importazione. In questo discorso si inserisce anche l’Art Bonus, che all’estero permette l’acquisizione di opere di artisti giovani in maniera agevolata, o l’acquisizione delle opere notificate.&nbsp;<strong>Cosa comporta questo scenario?</strong>Tutto questo ci rende meno appetibili agli occhi di realtà museali o grandi collezioni straniere, e meno competitivi nei confronti di un mercato che si è aperto all’internazionalità, come bacino di collezionisti ma anche come player con cui confrontarci. Fino a quando non avremo la struttura di base per competere con gli altri paesi saremo sempre in difficoltà.&nbsp;<strong>Come avete in programma di muovervi sui diversi temi?</strong>I dialoghi per ottenere questi cambiamenti devono essere costruiti in differenti sedi, perché ci si confronta con Camera e Senato per le aliquote IVA; attraverso il tavolo permanente con SIAE per Diritto di Seguito e Diritto di Riproduzione; con il Ministero per quanto riguarda la movimentazione, la soglia di valore e temporale degli oggetti d’arte esportabili. Dovremo trovare varie vie per raggiungere i nostri obiettivi, sebbene sia noto quanto poco reattivi siano certi organi burocratici a livello nazionale.&nbsp;<strong>Tempo fa, mi è capitato di scrivere di&nbsp;<a href="https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/mercato/2021/01/gallerie-brasile-piattaforma-latitude/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Latitude</a>, la piattaforma lanciata in collaborazione con l’Associazione delle gallerie Brasiliane di Arte Contemporanea per la promozione, internazionalizzazione e professionalizzazione degli operatori del comparto. Tra le attività si trovano finanziamenti alle gallerie per la partecipazione alle fiere all’estero e l’offerta di corsi di formazione e aggiornamento sulla professione. Cosa pensi di questo modello, potremmo e dovremmo ambire a una visione simile?</strong>Anche in Italia ci sono possibilità o finanziamenti utili per diverse realtà imprenditoriali. Il problema, che spesso non ci consente di attingere a piene mani da queste opportunità, è che la realtà amministrativa italiana è molto segmentata: Regioni, Provincie, Comuni. Perciò molti bandi non corrispondono da Regione a Regione, se non provengono direttamente dal Governo centrale.&nbsp;<strong>Ma noi siamo capaci di esprimere una simile pressione da lobby?</strong>Ci stiamo muovendo attraverso grandi studi e grandi professionisti, facendo inoltre parte del Gruppo Apollo, che riunisce tutti gli stakeholder del sistema dell’arte italiano. Questo è un fatto più unico che raro, poiché coinvolge categorie che non sempre hanno interessi totalmente trasversali. Si sente l’esigenza di creare un sistema dell’arte virtuoso, che possa ottenere risultati importanti e diventare uno dei soggetti primari, capace di dire la sua a livello del mercato internazionale.&nbsp;<strong>Quali i progetti e le traiettorie per l’immediato futuro dell’Associazione?</strong>Oggi stiamo programmando una serie di appuntamenti per diramare più informazioni possibili sulle pratiche di antiriciclaggio, soprattutto per quanto riguarda la gestione e il corretto svolgimento in seguito alla normativa vigente, sempre con l’appoggio di ADVANT Nctm. Poi, in base a come risponderanno i nostri associati, affronteremo altre tematiche pressanti, creando un vero e proprio compendio dell’attività delle gallerie d’arte.&nbsp;<a href="https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/mercato/2023/03/intervista-sirio-ortolani-angamc-gallerie-arte/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da artribune.com</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 14 Mar 2023 03:55:16 +0100</pubDate>
                        <title>Crisi Ucraina | Le misure sanzionatorie (aggiornamento al 7 marzo 2023)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/crisi-ucraina-le-misure-sanzionatorie-aggiornamento-al-7-marzo-2023</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il presente memorandum non ha pretesa di esaustività ed ha il solo scopo di fornire una panoramica preliminare in merito alle sanzioni imposte e in via di imposizione nei confronti della Russia, con particolare focus sulle sanzioni adottate dall’Unione Europea e da alcuni altri paesi.</em><em>Il presente memorandum non dovrà essere inteso quale&nbsp;</em><em>parere legale. Per la verifica circa l’applicabilità delle singole sanzioni ad una fattispecie specifica, andrà effettuata una analisi ad hoc.</em><a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2023/03/20230307_Memo-Russia_Short_IT.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per leggere il documento integrale</a>&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp;<a href="mailto:lorena.possagno@advant-nctm.com">Lorena Possagno</a>, <a href="mailto:francesca.scremin@advant-nctm.com">Francesca Scremin</a>&nbsp;e&nbsp;<a href="mailto:ekaterina.aksenova@advant-nctm.com">Ekaterina Aksenova</a>.</i></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 13 Mar 2023 03:16:52 +0100</pubDate>
                        <title>Golden Power: ultime novità e quadro di sintesi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/golden-power-ultime-novita-e-quadro-di-sintesi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Per la normativa cd. Golden Power, l’inizio del 2023 ha segnato la fine del regime “emergenziale”, introdotto inizialmente con il d.l. n. 23/2020 (Decreto Liquidità) e più volte prorogato, e l’instaurarsi di un nuovo regime permanente, anche alla luce delle modifiche normative intervenute nel corso del 2022.Il tramonto del regime emergenziale non ha tuttavia segnato la fine della magmatica produzione normativa che caratterizza il settore.Di recente, infatti, la normativa si è arricchita di ulteriori capitoli. E’ stata in primo luogo pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 1° febbraio 2023 n. 10 (“Legge 10/2023”, di conversione del d.l. 5 dicembre 2022, n. 187), che ha incluso nelle maglie della disciplina anche le imprese attive nel <u>settore degli idrocarburi</u>, al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, nonché il mantenimento, la sicurezza e l’operatività delle reti e degli impianti, anche prevedendo obblighi informativi al Ministero delle imprese e del made in Italy.Sotto diverso profilo, sono state introdotte <u>misure di sostegno economico</u> per le imprese destinatarie di provvedimenti ai sensi della normativa Golden Power.&nbsp;<strong><u>Le misure di sostegno economico</u></strong>Come noto, l’esercizio dei poteri speciali può esplicarsi attraverso il veto all’operazione, all’adozione di delibere o atti, l’opposizione all’acquisto di partecipazioni, nonché con l’imposizione di prescrizioni e condizioni.Sono state introdotte misure di mitigazione delle conseguenze derivanti per l’impresa a fronte dell’esercizio dei poteri speciali. Si tratta di misure a sostegno della capitalizzazione dell'impresa &nbsp;o di accesso “in via prioritaria” a determinati fondi e agevolazioni statali.Le imprese che detengono attivi strategici oggetto dell’esercizio dei poteri speciali, potranno quindi presentare un’istanza per l’accesso con priorità a diversi fondi e strumenti<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>– accesso che dovrà essere valutato dal Ministero competente secondo i requisiti di volta in volta previsti dalla specifica regolamentazione.Per l’attuazione di tali misure, e in particolare per la determinazione dei criteri che guideranno la valutazione delle istanze, è prevista l’emanazione di un decreto attuativo.Sono attesi dunque elementi di chiarimento, necessari in relazione a misure di compensazione, la cui funzione indennitaria dovrà comunque confrontarsi in fase di concreta applicazione con i vincoli della disciplina sugli aiuti di Stato.&nbsp;<strong><u>Settori ed attivi strategici dopo il 1° gennaio 2023. &nbsp;La notifica in alcuni settori anche per operazioni infra-UE </u></strong>In base alle regole vigenti, in tutti i settori strategici è prevista la notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in caso di acquisto di partecipazioni sociali (al ricorrere delle soglie di rilevanza indicate dalla legge) o di adozione di delibere, atti o operazioni da parte e/o in favore di <u>soggetti esterni all’Unione europea</u>.La normativa Golden Power chiarisce cosa si intenda per “<u>soggetto esterno all’Unione europea”</u> e precisa che per tale nozione occorre sempre riferirsi alla cittadinanza o al luogo di stabilimento <u>dell’investitore finale o controllante ultimo</u>, a prescindere dal fatto che la sede legale, dell’amministrazione o il centro di attività principale di una società si trovino all’interno dell’Unione europea.Inoltre, nonostante lo spirare del regime emergenziale, è stato reso strutturale in alcuni settori l’obbligo di notifica da parte di <u>acquirenti residenti un paese dell’Unione europea</u>&nbsp;(<u>ivi inclusa l’Italia)</u> e segnatamente: <u>difesa e sicurezza (come già previsto dalla disciplina di base), comunicazioni, energia, trasporti, salute, agroalimentare e finanziario, incluso il settore creditizio e assicurativo</u>.Rispetto al settore cybersecurity e dei servizi di telecomunicazione basati sul 5G, è stato introdotto nel corso del 2022 l’obbligo di&nbsp;<u>notifica da parte delle imprese acquirenti di </u>componenti ad alta intensità tecnologica <u>di un piano annuale</u> concernente l’acquisizione dei predetti attivi e i dettagli relativi all’attività che si intende svolgere<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.L’ambito degli attivi strategici in tale settore è soggetto a potenziale estensione, considerando che la norma prevede (in realtà, entro un termine che ad oggi non è stato rispettato) l’individuazione, attraverso decreti del Presidente del Consiglio, di ulteriori attivi e tecnologie rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica, ivi inclusi quelli relativi alla <em>tecnologia cloud<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3"><strong>[3]</strong></a></em>.Da segnalare, inoltre, che anche negli altri settori strategici (diversi dalla cybersecurity/5G), ai sensi dell’art. 2 della d.l. 21/2012, l’impresa che detiene attivi strategici è tenuta a notificare delibere, atti o operazioni che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi, il che potrebbe ricomprendere anche il caso di sottoscrizioni di accordi di licenza d’uso di diritti di proprietà intellettuale e/o trasferimento di <em>know-how</em>.&nbsp;<strong><em><u>Costituzione di società</u></em></strong>Tra le novità di recente introdotte, anche la&nbsp;<u>costituzione di un’impresa</u>&nbsp;il cui&nbsp;<u>oggetto sociale</u>&nbsp;ricomprende lo svolgimento di attività di rilevanza strategica (nel settore difesa e sicurezza) ovvero – negli altri settori - che&nbsp;<u>detiene attivi strategici o </u><u>svolge attività di rilevanza strategica</u>, è soggetta all’obbligo di notifica (rispetto ad alcuni settori, solamente qualora &nbsp;vi sia una partecipazione al capitale sociale della neo-costituita di matrice extra-UE).La norma presenta incertezze interpretative, anche in ragione del fatto che l’oggetto sociale di società neo-costituite è spesso volutamente ampio e che la norma non precisa in quale momento scatti l’obbligo della notifica (se prima della costituzione, alla registrazione nel Registro delle Imprese ovvero successivamente).&nbsp;<strong><em><u>Novità procedurali</u></em></strong>In caso di acquisto di partecipazioni sociali, è raccomandata &nbsp;<u>la notifica congiunta</u> (da parte di acquirente e di impresa target). In mancanza di notifica congiunta, l’impresa acquirente sarà comunque tenuta a darne previa comunicazione all’impresa target.Tra le misure volte alla semplificazione, da segnalare la possibilità di avvalersi della procedura di cd.&nbsp;<u>pre-notifica</u>, soggetta a oneri informativi più snelli, con la quale è possibile ottenere una decisione sull’applicabilità della normativa Golden Power ad un’operazione ancora in fase di definizione.Resta invece fermo l’obbligo di notifica anche delle <u>operazioni cd. infra-gruppo</u>, che peraltro già beneficiano di una procedura semplificata a livello di processo autorizzativo (e che, salvo minaccia di grave pregiudizio, sono sottratte all’esercizio dei poteri speciali).&nbsp;<strong><em><u>Statistiche e trend</u></em></strong>Il numero di notifiche è continuato a crescere &nbsp;negli ultimi anni, arrivando, nel corso del 2022, al numero record di 608 (fonte: Relazione COPASIR).Il Governo italiano ha tuttavia esercitato i poteri speciali per un numero limitato di operazioni.Il trend è riflesso anche a livello europeo, sia nella prassi delle autorità nazionali che in quella della Commissione europea. Sotto quest’ultimo profilo, a partire dall’entrata in vigore del Regolamento UE 452/2019 che ha istituito il meccanismo di cooperazione&nbsp; a livello UE, la Commissione europea ha sottoposto a screening oltre 740 operazioni, presentando il proprio parere (non vincolante per gli Stati membri) solamente nel 3% dei casi<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.La rinnovata attenzione dell’Unione per meccanismi di controllo degli investimenti è testimoniata anche dalla recente adozione del Regolamento sulle sovvenzioni estere (c.d. <em>foreign subsidies</em>) volto a prevenire distorsioni nel mercato interno causate dalla sovvenzioni di Stati extra-UE in relazione a concentrazioni e procedure di gara &nbsp;che raggiungono determinate soglie dimensionali (Reg. 2022/2560, entrato in vigore lo scorso 12 gennaio 2023 e con obblighi di notifica per le imprese a partire da ottobre). Tale Regolamento instaura un meccanismo di notifica e monitoraggio simile a quello in essere nel settore antitrust, coniugando alcune prerogative tipiche della Commissione europea (e.g. poteri di avviare istruttorie<em> ex officio)</em> tratte dalla disciplina degli aiuti di Stato.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare </em><a href="mailto:francesco.mazzocchi@advant-nctm.com"><em>Francesco Mazzocchi</em></a><em>,&nbsp;</em><a href="mailto:giuliano.berruti@advant-nctm.com"><em>Giuliano Berruti</em></a><em>&nbsp;and</em><em>&nbsp;</em><a href="mailto:linda.lorenzon@advant-nctm.com"><em>Linda Lorenzon</em></a><em>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Si tratta, in particolare, (i) del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la pro- secuzione dell’attività di impresa, di cui al decreto-legge n. 34/2020; (ii) del patrimonio destinato ai sensi del decreto-legge 34/2020, cd. “Patrimonio Rilancio”, (iii) gli strumenti dei contratti di sviluppo e degli accordi per l’innovazione ai sensi del &nbsp;decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021 e successive modifiche.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Su tale aspetto, vi segnaliamo anche l’alert a nostra cura disponibile al seguente link:&nbsp;<a href="https://www.advant-nctm.com/en/news/articles/golden-power-recent-amendmends-to-the-italian-fdi-law-take-the-regime-a-step-forward" target="_blank">https://www.advant-nctm.com/en/news/articles/golden-power-recent-amendmends-to-the-italian-fdi-law-take-the-regime-a-step-forward</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Si ricorda che con il d.l. 105/2019, come convertito in legge, è stato istituto il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, anch’esso oggetto di implementazione attraverso una serie di decreti attuativi. Successivamente, con il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, è stata definita l’architettura nazionale di cybersicurezza e istituita l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. La sensibilità che tale settore ha&nbsp; – si ricorda, infatti, che per definizione normativa il settore cybersecurity di cui all’art. 1-bis del d.l. 21/2012, è ricompreso nelle “<em>attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale</em>”- è stata del resto messa in luce anche nella Relazione del COPASIR 2022 Trattasi della Relazione annuale del COPASIR al Parlamento, disponibile al seguente link: <a href="https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/relazione-annuale/relazione-al-parlamento-2022.html" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/relazione-annuale/relazione-al-parlamento-2022.html</a>. Tra le tecnologie emergenti a cui l’intelligence presta particolare attenzione, figurano “le reti di telecomunicazione di nuova generazione”, le cc.dd. “tecnologie di frontiera” (blockchain, intelligenza artificiale), il passaggio a nuovi paradigmi computazionali (c.d. “quantum computing”). Si veda, a tal proposito, la Relazione citata, pag. 82.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Si veda il report della Commissione UE in materia di screening degli investimenti esteri diretti nell’Unione, disponibile qui: <a href="https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5286" target="_blank" rel="noreferrer">ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5286</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 10 Mar 2023 17:45:00 +0100</pubDate>
                        <title>ADVANT: Your European Advantage</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/default-d4f88b3bec0e6b75d41ca24379330ec3</link>
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                        <pubDate>Tue, 07 Mar 2023 08:44:32 +0100</pubDate>
                        <title>Assetti proprietari: acquisizioni o incrementi involontari nelle disposizioni Banca d’Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-ditalia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Diritto Bancario</a><em>Il&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2023/03/2023-Ardizzone-Quattrocchi-Perini-Assetti-proprietari-1.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">presente contributo</a>&nbsp;analizza le&nbsp;<strong>nuove disposizioni</strong>&nbsp;della&nbsp;<strong>Banca d’Italia</strong>&nbsp;in tema di&nbsp;<strong>assetti proprietari</strong>&nbsp;soffermandosi&nbsp;<strong>in particolare</strong>&nbsp;sul tema delle&nbsp;<strong>acquisizioni o</strong>&nbsp;<strong>incrementi involontari&nbsp;</strong>di partecipazioni qualificate in imprese vigilate.</em>&nbsp;</p><h2>1. Le disposizioni Banca d'Italia sugli assetti proprietari</h2>Lo scorso&nbsp;<strong>26 luglio 2022</strong>&nbsp;la&nbsp;<strong>Banca d’Italia</strong>&nbsp;ha emanato le nuove “<strong><em>Disposizioni in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari</em></strong>” (le “<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-di-banche-e-intermediari-nuove-disposizioni-banca-ditalia/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>Disposizioni</strong></a>“) con l’obiettivo – tra l’altro – di adeguarsi alla normativa UE di riferimento (<em>i.e.&nbsp;</em>CRD, MiFID II, PSD II, CRR) e agli Orientamenti emanati dalle Autorità di Vigilanza europee (EBA, ESMA, EIOPA) in materia di rilascio dell’autorizzazione all’acquisizione o all’incremento di partecipazioni qualificate in soggetti vigilati&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftn1" target="_blank" name="_ftnref1" rel="noreferrer">[1]</a>. Le Disposizioni sono entrate&nbsp;<strong>in vigore il 1° gennaio 2023</strong>&nbsp;e realizzano un&nbsp;<strong>aggiornamento della disciplina in materia di autorizzazione all’acquisizione o all’incremento di partecipazioni qualificate</strong>&nbsp;in banche, intermediari iscritti nell’albo&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 106 del Testo Unico Bancario, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, SIM, SGR, SICAV e SICAF, compendiando la normativa sugli assetti proprietari di tali intermediari in un unico provvedimento.In apertura alle Disposizioni, la Banca d’Italia, nel solco della tradizione, illustra la&nbsp;<em><strong>ratio</strong>&nbsp;</em>sottesa all’intervento regolamentare, vale a dire&nbsp;<strong>impedire che l’acquisizione o la detenzione di partecipazioni qualificate possa comportare un pregiudizio alla sana e prudente gestione</strong>&nbsp;dei soggetti vigilati, prevedendosi, per i candidati acquirenti, obblighi di autorizzazione preventiva all’acquisizione di partecipazioni qualificate e obblighi di comunicazione in relazione ad eventi concernenti tali partecipazioni.<strong>Nell’ambito del processo autorizzativo</strong>&nbsp;scandito nelle Disposizioni, la Banca d’Italia&nbsp;<strong>tiene conto</strong>&nbsp;di aspetti quali: la&nbsp;<strong>reputazione</strong>&nbsp;del potenziale acquirente; requisiti di&nbsp;<strong>onorabilità, correttezza, professionalità e competenza</strong>&nbsp;degli esponenti aziendali destinati ad assumere la carica in seguito all’acquisizione; la<strong>&nbsp;solidità finanziaria</strong>&nbsp;del candidato acquirente; la&nbsp;<strong>capacità</strong>&nbsp;dell’intermediario&nbsp;<strong>di rispettare le norme</strong>&nbsp;che ne regolano l’attività anche successivamente all’acquisizione; l’<strong>idoneità della struttura del gruppo</strong>&nbsp;dell’acquirente a consentire l’esercizio efficace della vigilanza; l’<strong>assenza di sospetti di riciclaggio</strong>&nbsp;o di finanziamento del terrorismo connessi all’operazione di acquisizione.In tale contesto regolamentare,&nbsp;<strong>il Capo V, Parte I</strong>, delle Disposizioni Banca d’Italia sugli assetti proprietari è&nbsp;<strong>dedicato</strong>&nbsp;alla disciplina dei casi in cui l’acquisizione o l’incremento di una partecipazione qualificata in un’impresa vigilata avvenga a causa di eventi che “<em>non sono noti né riconducibili al soggetto</em>”, ossia i c.d.&nbsp;<strong>acquisti/incrementi&nbsp;<em>involontari</em>.</strong>&nbsp;<h2>2. Le Linee Guida delle autorità europee</h2><strong>La disciplina in materia di acquisizione&nbsp;<em>involontaria</em>&nbsp;di partecipazioni qualificate non è una novità assoluta</strong>&nbsp;del recente intervento normativo, essendo tale ipotesi già contemplata, in passato, dalla normativa di settore.Al riguardo, le “<em>Linee Guida in materia di valutazione prudenziale delle acquisizioni e degli incrementi di partecipazioni nel settore finanziario previsti dalla Direttiva 2007-44/CE</em>” emanate nel 2008 (le “<strong>Linee Guida 2008</strong>“) da CESR, CEBS, CEIOPS (precedente denominazione di ESMA, EBA, EIOPA) facevano già riferimento al superamento involontario della soglia partecipativa rilevante “<em>as a result of the repurchase by the financial institution of shares held by other shareholders, or in the event of an increase in capital in which existing shareholders do not participate</em>&nbsp;<em>(…)</em>”&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftn2" target="_blank" name="_ftnref2" rel="noreferrer">[2]</a>.La<strong>&nbsp;fattispecie veniva</strong>, dunque,&nbsp;<strong>circoscritta ai soli casi di</strong>:&nbsp;<strong><em>(i)</em>&nbsp;riacquisto</strong>, da parte dell’istituto finanziario, di azioni detenute da altri azionisti (con conseguente innalzamento delle soglie partecipative degli azionisti rimanenti) e&nbsp;<strong><em>(ii)</em>&nbsp;aumenti di capitale</strong>&nbsp;cui non partecipano tutti gli azionisti esistenti.In particolare,<strong>&nbsp;al verificarsi di tali ipotesi</strong>, gli acquirenti&nbsp;<em>involontari</em>&nbsp;delle partecipazioni qualificate erano tenuti all’<strong>invio di apposita notifica</strong>&nbsp;all’autorità competente&nbsp;<em>immediatamente</em>&nbsp;(“<em>immediately</em>“) dopo essere venuti a conoscenza del superamento della soglia rilevante, anche nel caso in cui essi intendessero ridurre la propria partecipazione ad un livello sotto-soglia.Tale prescrizione è stata, poi, ribadita dalle “<a href="https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/jc_gl_2016_01_joint_guidelines_on_prudential_assessment_of_acquisitions_and_increases_of_qualifying_holdings_-_final.pdf?download=1" target="_blank" rel="noreferrer"><em>Joint Guidelines on the prudential assessment of acquisitions and increases of qualifying holdings in the financial sector</em></a>” pubblicate da ESMA, EBA, EIOPA nel dicembre 2016 (le “<strong>Linee Guida 2016</strong>“)&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftn3" target="_blank" name="_ftnref3" rel="noreferrer">[3]</a>.&nbsp;<h2>3. Le Disposizioni sugli assetti proprietari: conferme e novità rispetto alle Linee Guida</h2>&nbsp;Il&nbsp;<strong>Capo V delle Disposizioni</strong>&nbsp;Banca d’Italia sugli assetti proprietari , in linea con le predette Linee Guida, prevede che&nbsp;<strong>la fattispecie acquisitiva</strong>&nbsp;– seppur&nbsp;<em>involontaria</em>&nbsp;– sia nondimeno&nbsp;<strong>sottoposta all’obbligo di presentazione dell’istanza di autorizzazione</strong>&nbsp;di cui alla Parte II, Capo I, delle medesime Disposizioni.Al contempo,<strong>&nbsp;il Capo V integra le regole</strong>&nbsp;poste dalle Linee Guida del 2008 e del 2016 in materia di acquisizioni o incrementi&nbsp;<em>involontari&nbsp;</em><strong>nel senso di</strong>:<ul> <li><strong>prevedere</strong>&nbsp;talune&nbsp;<strong>deviazioni</strong>&nbsp;rispetto all’<em>iter</em>&nbsp;autorizzativo ordinario;</li> <li><strong>tipizzare</strong>&nbsp;– pur a titolo esemplificativo –&nbsp;<strong>casi ulteriori</strong>&nbsp;di acquisizioni o incrementi&nbsp;<em>involontari</em>&nbsp;di partecipazioni qualificate;</li> <li><strong>inibire i diritti di voto eccedenti le soglie</strong>&nbsp;autorizzative o – in caso di conseguimento del controllo o della possibilità di esercitare un’influenza notevole – quelli relativi all’intera partecipazione detenuta e acquisita&nbsp;<em>involontariamente</em>, fino al rilascio dell’autorizzazione.</li></ul><p>Quanto al primo dei menzionati profili,&nbsp;<strong>le deviazioni</strong>&nbsp;al procedimento autorizzativo ordinario&nbsp;<strong>si riferiscono principalmente alle&nbsp;<u>tempistiche</u></strong>&nbsp;entro cui l’acquirente “involontario<em>”</em>&nbsp;è tenuto ad adempiere agli obblighi autorizzativi e di comunicazione nei confronti dell’Autorità di Vigilanza.Invero, se nel procedimento ordinario il candidato acquirente è tenuto a presentare l’istanza autorizzativa&nbsp;<u>prima</u>&nbsp;di acquisire o incrementare le proprie partecipazioni, nei casi in cui il raggiungimento o il superamento delle soglie autorizzative sia determinato da eventi che non sono noti né riconducibili al partecipante, viene consentita la presentazione dell’istanza di autorizzazione&nbsp;<em><u>successivamente al verificarsi di tali eventi</u>.</em>In particolare,&nbsp;<strong>a seconda dei casi</strong>, è consentito&nbsp;<strong>procedere all’invio dell’istanza (<em>i</em>)</strong>&nbsp;non appena si verifica l’evento che comporta il superamento&nbsp;<em>involontario</em>&nbsp;o, se successivo,&nbsp;<strong>(<em>ii</em>)</strong>&nbsp;nel momento in cui il candidato acquirente viene a conoscenza dello stesso. In quest’ultimo caso, contemplando l’ipotesi non solo “involontarie”, ma che potremmo anche definire “inconsapevoli” di acquisizione di partecipazioni qualificate.In ossequio a quanto già previsto dalla normativa primaria in tema di obblighi informativi connessi al possesso di partecipazioni in banche e intermediari finanziari&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftn4" target="_blank" name="_ftnref4" rel="noreferrer">[4]</a>, a norma della Parte V delle Disposizioni Banca d’Italia sugli assetti proprietari,<strong>&nbsp;i soggetti che detengono</strong>&nbsp;– direttamente o indirettamente, da soli o di concerto –&nbsp;<strong>partecipazioni qualificate</strong>&nbsp;in imprese vigilate,&nbsp;<strong>sono inoltre tenuti a comunicare all’Autorità competente una serie di circostanze</strong>&nbsp;riguardanti l’acquisizione, l’incremento o la cessione delle partecipazioni stesse.Tali comunicazioni debbono essere&nbsp;<strong>effettuate entro dieci giorni</strong>&nbsp;dal verificarsi delle circostanze inerenti alle partecipazioni, fatta eccezione per i casi in cui si debba procedere a una notifica preventiva.L’applicabilità di tali obblighi informativi – e delle relative&nbsp;<em>deadline</em>&nbsp;– risulta&nbsp;<strong>estesa anche ai casi di acquisizioni e/o incrementi</strong>&nbsp;di partecipazioni a seguito di eventi&nbsp;<strong><em>involontari</em></strong>, con l’<strong>ammissibilità di una comunicazione “tardiva”</strong>. In tali casi, infatti, si ammette che il&nbsp;<em>dies a quo&nbsp;</em>del sopradetto termine di dieci giorni coincida non con il verificarsi dell’evento, ma col momento in cui i soggetti vengano a conoscenza del medesimo.Come anticipato, con le Disposizioni sugli assetti proprietari la&nbsp;<strong>Banca d’Italia ha inteso, inoltre, censire una serie di&nbsp;</strong>eventi che – nella pratica – sono riconducibili a&nbsp;<strong>fattispecie di superamento/raggiungimento&nbsp;<em>involontario</em></strong>&nbsp;delle soglie autorizzative.Precisamente:</p><ol> <li>acquisti diretti o indiretti di azioni proprie da parte dell’impresa vigilata;</li> <li>operazioni sul capitale non proporzionali (ad esempio, riduzione del capitale da attuarsi mediante riscatto o riacquisto e successivo annullamento);</li> <li>esercizio del diritto di recesso da parte dei soci;</li> <li>acquisizione in via indiretta di una partecipazione qualificata ai sensi del Capo III, paragrafo 3 delle Disposizioni (vale a dire acquisizioni sulla base del c.d. “criterio del moltiplicatore”) per effetto dell’acquisizione o dell’incremento di una partecipazione qualificata nell’impresa vigilata da parte di una società in cui il soggetto detiene una partecipazione senza averne il controllo; in particolare, i casi di fusioni o scissioni cui prenda parte una società in cui il soggetto detiene una partecipazione senza averne il controllo, ovvero le ipotesi in cui l’acquisizione in via indiretta di una partecipazione qualificata calcolata sulla base del criterio del moltiplicatore derivi dall’aggregazione di una pluralità di partecipazioni acquisite o detenute per il tramite di società non controllate, che hanno diritti di voto o quote di capitale in un’impresa vigilata;</li> <li>acquisizione di una partecipazione qualificata per effetto dell’aggregazione delle partecipazioni indirette in un’impresa vigilata acquisite o detenute per il tramite di uno o più soggetti abilitati controllati che acquisiscono o detengono partecipazioni nell’impresa vigilata nell’ambito della prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio o di gestione di portafogli.</li></ol><p>L’elenco fornito dalle Disposizioni Banca d’Italia sugli assetti proprietari ha – per espressa indicazione delle Disposizioni stesse –&nbsp;<strong>carattere meramente esemplificativo</strong>, dunque non tassativo.In merito a tale rilievo, la Banca d’Italia ha, infatti, chiarito che,<strong>&nbsp;il verificarsi di una delle ipotesi tipizzate, non esclude di per sé che l’acquisizione o l’incremento di partecipazioni qualificate possa considerarsi&nbsp;<em>volontario</em></strong>, rilevando a tal fine il fatto che l’evento fosse o meno noto al soggetto che raggiunga o superi le soglie autorizzative&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftn5" target="_blank" name="_ftnref5" rel="noreferrer">[5]</a>.Tale ultimo rilievo, espresso dalla Banca d’Italia nella Tavola di resoconto alla consultazione pubblicata a luglio 2022, induce a soffermarsi sulla distinzione tra incrementi “involontari” e incrementi “inconsapevoli” di partecipazioni qualificate. Rilievo che, seppur non esplicitato nelle Disposizioni sugli assetti proprietari , appare desumibile in via interpretativa dalla disciplina ivi prevista.Come detto, infatti, per quanto gli obblighi di autorizzazione e di comunicazione posti in capo ai soggetti acquirenti (o potenziali tali) di partecipazioni qualificate risultino valevoli anche nei casi di superamento delle soglie autorizzative a causa di eventi che non sono noti né riconducibili al soggetto – quali quelli esemplificati nel Capo V –<strong>&nbsp;le Disposizioni prevedono, in suddetti casi, che la disciplina&nbsp;<em>standard&nbsp;</em>venga parzialmente derogata</strong>. Ammettendosi, per l’acquirente&nbsp;<em>involontario</em>, di poter presentare l’istanza autorizzativa ad acquisire una partecipazione qualificata in un’impresa vigilata e di comunicare le circostanze riguardanti tali partecipazioni in via ritardata. Le Disposizioni declinano in maniera diversa siffatte deroghe all’<em>iter ordinario</em>, a seconda che&nbsp;<em>(i)</em>&nbsp;il soggetto venga a conoscenza dell’evento immediatamente al suo verificarsi, ovvero&nbsp;<em>(ii)</em>&nbsp;in un momento successivo.In tal senso:</p><ul> <li>nell’ambito del procedimento autorizzativo di cui alla Parte II, Capo I “<em>l’istanza di autorizzazione è presentata non appena si verifichi l’evento che comporta l’acquisizione o l’incremento involontario della partecipazione qualificata</em>&nbsp;<em>o,&nbsp;<u>se successivo</u>, nel momento in cui il candidato acquirente ne viene a conoscenza</em>”;</li> <li>con riferimento agli obblighi di comunicazione regolati nella Parte V, Paragrafo 1 “<em>le comunicazioni sono effettuate entro 10 giorni dal verificarsi dell’evento o,&nbsp;<u>se successivo</u>, dal momento in cui i soggetti ne vengono a conoscenza</em>”.</li></ul><p>Viene&nbsp;<strong>ammesso</strong>, perciò,&nbsp;<strong>che gli eventi acquisitivi che giustificano una deroga</strong>&nbsp;alla disciplina&nbsp;<em>standard,</em>&nbsp;seppur&nbsp;<em>involontari,</em>&nbsp;<strong>siano comunque conosciuti (o conoscibili)</strong>&nbsp;dai soggetti che acquisiscono le partecipazioni. In altri termini, non tutti gli eventi acquisitivi&nbsp;<em>involontari</em>&nbsp;sono considerati dalle Disposizioni necessariamente&nbsp;<em>inconsapevoli</em>&nbsp;e, nel primo caso, il soggetto che ottiene le partecipazioni è tenuto a comunicarlo/avviare l’<em>iter&nbsp;</em>autorizzativo contestualmente all’acquisizione.&nbsp;</p><h2>4. Le norme affini</h2>Al fine di ampliare la casistica di eventi riferibili ad acquisti&nbsp;<em>involontari</em>&nbsp;inclusa nelle Disposizioni Banca d’Italia sugli assetti proprietari e cogliere spunti argomentativi potenzialmente applicabili alla disciplina bancaria, è utile prendere in esame le ulteriori fonti normative in tema di assetti proprietari di intermediari finanziari e società quotate.Come già accennato,&nbsp;<strong>il tema degli acquisti&nbsp;<em>involontari</em>&nbsp;di partecipazioni qualificate non è una novità assoluta nell’ordinamento</strong>. La disciplina in materia di assetti proprietari di società quotate contenuta nel D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“<strong>TUF</strong>”) – e attuata dal Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971 (“<strong>Regolamento Emittenti</strong>”) – può, infatti, sovrapporsi, nonché integrare, le prescrizioni contenute nelle Disposizioni.Invero, Il TUF e il Regolamento Emittenti prevedono – per i detentori di partecipazioni qualificate in società quotate – cautele in tema di&nbsp;<em>(i)</em>&nbsp;OPA obbligatoria e&nbsp;<em>(ii)&nbsp;</em>obblighi di comunicazione, in parte analoghe a quelle dettate dalla Banca d’Italia.<strong>Ciò che rileva</strong>&nbsp;ai nostri fini<strong>&nbsp;è che</strong>, nell’alveo di tale disciplina,&nbsp;<u><strong>siano previste ulteriori ipotesi</strong>&nbsp;– in via implicita ed esplicita – di acquisti/incrementi&nbsp;<em>involontari</em>&nbsp;che ben possono concorrere all’integrazione dell’elenco fornito nelle Disposizioni della Banca d’Italia.</u>In particolare:<em>(i)</em>&nbsp;L’art.&nbsp;<strong>106 del TUF, al comma 1</strong>, prevede che: “<em>chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al trenta per cento dei medesimi promuove un’offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso</em>”.Il&nbsp;<strong>comma 5</strong>&nbsp;della medesima disposizione attribuisce alla Consob il potere di stabilire i casi in cui il superamento di tale partecipazione qualificata in società quotate non comporta l’obbligo di OPA, prevedendo che possa ricorrere l’esenzione in parola – tra gli altri – nei casi di acquisto/incremento realizzati per “<em>cause indipendenti dalla volontà dell’acquirente</em>”&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftn6" target="_blank" name="_ftnref6" rel="noreferrer">[6]</a>.La Consob ha provveduto in tal senso per mezzo dell<strong>’art. 49, comma 1, del Regolamento Emittenti</strong>.Così, dal combinato disposto degli artt. 106, comma 5, del TUF e 49, comma 1, lett. d) e d-<em>bis</em>), del Regolamento Emittenti, si prevede l’<strong>esenzione dall’OPA obbligatoria nei casi di</strong>:<ul> <li>acquisti/incrementi&nbsp;<em>involontari&nbsp;</em>ricollegabili all’esercizio di diritti di opzione, di sottoscrizione o di conversione originariamente spettanti al soggetto acquirente (art. 49, comma 1, lett. d), del Regolamento Emittenti);</li> <li>maggiorazione statutaria del diritto di voto o possibilità di emissione di azioni a voto plurimo (art. 49, comma 1, lett. d-<em>bis</em>), del Regolamento Emittenti).</li></ul><p>In particolare, con riferimento all’esenzione di cui alla lett. d), la Consob – con interpretazione costante – ha ritenuto non sussistenti i presupposti della disciplina dell’OPA obbligatoria nel caso in cui “<em>un azionista, nell’ambito di un aumento di capitale, incrementi la propria percentuale di partecipazione limitandosi a sottoscrivere i propri diritti di opzione, esclusivamente perché altri azionisti rinunciano ad esercitare i medesimi diritti. Tale situazione, infatti, si determina non per volontà dell’azionista di acquisire una partecipazione rilevante ma per effetto di una scelta altrui allo stesso non imputabile</em>”&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftn7" target="_blank" name="_ftnref7" rel="noreferrer">[7]</a>.In tale ipotesi, infatti,<strong>&nbsp;il soggetto acquirente si pone in termini di&nbsp;<em>passività</em>&nbsp;</strong>(e, quindi, di&nbsp;<em>involontarietà</em>)&nbsp;<strong>nei confronti del superamento della soglia autorizzativa</strong>, rendendo legittimo ritenere che tale superamento sia oggettivamente non imputabile al soggetto astrattamente tenuto all’obbligo&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftn8" target="_blank" name="_ftnref8" rel="noreferrer">[8]</a>.<strong>Diverso è, invece, il caso dell’acquisto di azioni oggetto di recesso spettanti in opzione al soggetto acquirente</strong>: l’esercizio dell’opzione, infatti, comporta necessariamente un incremento della percentuale di partecipazione posseduta&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftn9" target="_blank" name="_ftnref9" rel="noreferrer">[9]</a>. Altrettanto deve dirsi rispetto all’esercizio della prelazione rispetto all’inoptato.Per quanto attiene, invece, alla predetta esenzione di cui alla lett. d-<em>bis</em>), il Regolamento Emittenti dispone che, nelle società che hanno introdotto nel proprio statuto la maggiorazione del diritto di voto o hanno previsto l’emissione di azioni a voto plurimo, il superamento della soglia OPA per effetto della riduzione del numero complessivo dei diritti di voto (determinatosi, ad esempio, a seguito di cessione di partecipazioni con voto maggiorato da parte di un azionista) non comporti l’obbligo di OPA&nbsp;<u>salvo che il soggetto interessato abbia acquistato, anche di concerto, una partecipazione che, calcolata in rapporto al numero complessivo dei titoli emessi dalla società, ecceda la soglia OPA.</u>Nella disposizione in parola, quindi, si cristallizzano due tipologie di superamento “passivo” delle soglie autorizzative di partecipazioni qualificate: (<em>i</em>) quello “<em>involontario”</em>, in cui il superamento della soglia autorizzativa della quota percentuale di diritti di voto è determinato solamente dalla riduzione del numero complessivo dei diritti di voto esercitabili (in virtù della previsione statutaria relativa al voto maggiorato o all’emissione di azioni a voto plurimo); e (<em>ii)&nbsp;</em>quello “<em>non involontario”</em>, verificatosi in seguito all’acquisto – da solo o di concerto – da parte dell’azionista di una partecipazione che, calcolata in rapporto al numero complessivo dei titoli emessi dalla società, risulti superiore alla soglia OPA&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftn10" target="_blank" name="_ftnref10" rel="noreferrer">[10]</a>.<strong>In svariate occasioni la Consob è stata chiamata ad esprimersi in merito all’applicabilità delle esenzioni da OPA obbligatori</strong>a elencate all’art. 49, comma 1, del Regolamento Emittenti&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftn11" target="_blank" name="_ftnref11" rel="noreferrer">[11]</a>.Da ultimo, nella&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/obbligo-di-opa-e-maggiorazione-del-diritto-di-voto-orientamenti-consob/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>Comunicazione n. 0003619 dello scorso 12 gennaio 2023</strong></a>, l’Autorità – nel rispondere a un quesito posto da una società – ha fornito considerazioni specificamente rivolte all’esenzione di cui alla lett. d-<em>bis</em>) chiarendo, anzitutto, che la&nbsp;<em>ratio&nbsp;</em>sottesa alla norma risulta analoga a quella di cui alla lett. d) della medesima disposizione regolamentare, ossia “<em>evitare che l’obbligo di OPA sorga in capo ad un determinato azionista nel caso in cui il superamento della soglia sia determinato da comportamenti altrui non imputabili al soggetto che si è trovato ad acquisire la partecipazione rilevante</em>”. La Consob, nel chiarire la necessità di accertare l’effettiva “genuinità” di tale condizione di non imputabilità in capo all’azionista che superi le soglie rilevanti, prescrive che si debba verificare che:&nbsp;<em>(i)</em>&nbsp;il superamento non avvenga per effetto di acquisti posti in essere dall’azionista che “subisce” l’effetto delle iniziative altrui e&nbsp;<em>(ii)</em>&nbsp;la totale assenza di intenti a qualsiasi titolo elusivi della normativa in materia di OPA obbligatoria sottesi alle operazioni poste in essere in un determinato momento dal resto della compagine azionaria. La Consob, ribadendo in parte quanto già precisato nelle comunicazioni concernenti l’esenzione di cui alla lett. d), consolida la tesi per cui l’integrazione nel caso di specie delle fattispecie incrementative di cui alle lett. d) e d-<em>bis</em>) non è di per sé sufficiente a legittimare l’esenzione dall’obbligo di OPA, dovendosi di volta in volta indagare le concrete circostanze fattuali inerenti all’operazione.Da ultimo, si segnala che l’<strong>art. 120 del TUF</strong>, nel prevedere al&nbsp;<strong>comma 2</strong>&nbsp;che: “<em>coloro che partecipano in un emittente azioni quotate avente l’Italia come Stato membro d’origine in misura superiore al tre per cento del capitale”&nbsp;</em>ne debbano dare comunicazione alla società partecipata e alla Consob, pone degli obblighi di comunicazione&nbsp;<em>lato sensu</em>&nbsp;analoghi a quelli posti dalle Disposizioni Banca d’Italia sugli assetti proprietari. Ancora, al successivo comma 4, lett. b), della medesima disposizione viene previsto che sia la Consob a stabilire&nbsp;<em>“i criteri per il calcolo delle partecipazioni, avendo riguardo anche alle partecipazioni indirettamente detenute, alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio nonché a quelle di maggiorazione dei diritti di voto”.</em>Ciò rileva ai nostri fini poiché tali ultime fattispecie di&nbsp;<strong>partecipazioni “anomale” potrebbero</strong>&nbsp;– seppur in assenza di un’espressa indicazione normativa in tal senso –&nbsp;<strong>dare luogo, nella pratica, ad acquisti/incrementi&nbsp;<em>involontari</em>&nbsp;di partecipazioni qualificate</strong>, finendo così per integrare la casistica – come detto, non tassativa – fornita dalla Banca d’Italia nel quadro delle Disposizioni sugli assetti proprietari.Più in generale,&nbsp;<strong>dall’esperienza maturata</strong>&nbsp;in altre discipline affini in materia di partecipazioni qualificate – quale quella contenuta<strong>&nbsp;nel TUF e nel Regolamento Emittenti</strong>&nbsp;–&nbsp;<strong>è forse possibile trarre spunti argomentativi estendibili anche alla disciplina bancaria</strong>&nbsp;contenuta nelle Disposizioni. In tal senso, le considerazioni e i chiarimenti della Consob circa il concetto di “involontarietà” in relazione alle deroghe dall’obbligo di OPA ai sensi delle lett. d) e d-<em>bis</em>), dell’art. 49, del Regolamento Emittenti, potrebbero rilevare nella valutazione delle ipotesi di acquisizione disciplinate nel Titolo V delle Disposizioni.&nbsp;</p><h2>5. Conclusioni</h2>Alla luce di quanto sopra, le&nbsp;<strong>Disposizioni in materia di assetti proprietari</strong>&nbsp;di banche e altri intermediari del luglio 2022&nbsp;<strong>integrano ed estendono</strong>&nbsp;– rispetto a quanto già previsto dalla normativa previgente –&nbsp;<strong>la disciplina applicabile ai casi di acquisti o incrementi&nbsp;<em>involontari</em></strong>&nbsp;di partecipazioni sopra-soglia.In particolare,<strong>&nbsp;l’estensione dell’elenco</strong>&nbsp;di eventi che possono sostanziarsi in acquisti/incrementi&nbsp;<em>involontari</em>&nbsp;<strong>offre un significativo contributo di chiarezza agli operatori</strong>&nbsp;del settore, nel senso, soprattutto, di specificare in quali casi concreti è necessario riferirsi alla disciplina posta dal Capo V delle Disposizioni, potendosi legittimamente applicare le deviazioni dall’<em>iter&nbsp;</em>autorizzativo ordinario ivi contenute.Ancora, l’<strong>esperienza maturata nel mondo TUF in materia di esenzioni da obbligo OPA</strong>&nbsp;a seguito di incrementi partecipativi sopra-soglia,&nbsp;<strong>consente di estendere talune considerazioni</strong>, specialmente in riferimento al concetto di&nbsp;<em>involontarietà</em>, alla disciplina posta dalle Disposizioni per banche e altri intermediari.Da ultimo, la&nbsp;<strong>scelta regolamentare di mantenere il catalogo dei casi di acquisti/incrementi&nbsp;<em>involontari</em>&nbsp;quale elenco non tassativo</strong>, ammette che gli interpreti possano<strong>&nbsp;arricchire il dettato delle Disposizioni</strong>&nbsp;della Banca d’Italia con ipotesi ulteriori di eventi che, seppur non tipizzati, si sostanziano nella pratica in un superamento&nbsp;<em>involontario</em>&nbsp;delle soglie autorizzative.&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref1" target="_blank" name="_ftn1" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref1</a>[1] La normativa UE stabilisce regole procedurali e criteri di valutazione armonizzati che la Banca Centrale Europea (BCE) – e le autorità di vigilanza degli stati membri – devono osservare nei procedimenti autorizzativi aventi a oggetto l’acquisizione o l’incremento di partecipazioni qualificate nelle imprese operanti nel settore finanziario. L’imposizione di regole armonizzate in materia di assetti proprietari di banche e intermediari finanziari persegue lo scopo di garantire che la vigilanza sugli assetti proprietari delle imprese finanziarie sia svolta in modo uniforme all’interno del mercato unico.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref2" target="_blank" name="_ftn2" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref2</a>[2]&nbsp;<em>Cfr.</em>&nbsp;“<em>Guidelines for the prudential assessment of acquisitions and increases in holdings in the financial sector required by Directive 2007/44/EC</em>” – CEBS/2008/214; CEIOPS-3L3-19/08; CESR/08-543b.”<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref3" target="_blank" name="_ftn3" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref3</a>[3]&nbsp;<em>Cfr.</em>&nbsp;“<em>Joint Guidelines on the prudential assessment of acquisitions and increases of qualifying holdings in the financial sector</em>”, pubblicate congiuntamente da EIOPA, EBA, ESMA il 20 dicembre 2016 (JC/GL/2016/01).<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref4" target="_blank" name="_ftn4" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref4</a>[4]&nbsp;<em>Cfr.&nbsp;</em>Artt. 20, commi 1 e 3, del TUB e 15, comma 3, del TUF.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref5" target="_blank" name="_ftn5" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref5</a>[5]&nbsp;<em>Cfr</em>. Tavola di resoconto alla consultazione pubblicata dalla Banca d’Italia a luglio 2022.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref6" target="_blank" name="_ftn6" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref6</a>[6]&nbsp;<em>Cfr.</em>&nbsp;Art. 106, comma 5, lett. c), del TUF.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref7" target="_blank" name="_ftn7" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref7</a>[7]&nbsp;<em>Cfr.</em>&nbsp;“Note Tecniche in materia di disciplina delle offerte pubbliche di acquisto e scambio” del 4 maggio 1998 della Consob.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref8" target="_blank" name="_ftn8" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref8</a>[8] Relativamente al concetto di “<em>involontarietà</em>”, la Consob ha chiarito che la sola circostanza che la delibera di aumento di capitale sia adottata con il voto determinante del soggetto interessato non appare sufficiente ad escludere l’applicabilità della suddetta esenzione. L’applicazione dell’esenzione deve piuttosto essere valutata in tutti i casi in cui le peculiari modalità di esecuzione di un’operazione di aumento di capitale, o il ricorrere di particolari circostanze concrete, inducano a ritenere che i comportamenti dei soggetti partecipanti a vario titolo all’operazione medesima, siano in realtà volti ad eludere la disciplina in materia di OPA obbligatoria. A titolo d’esempio, è considerato fuori dal perimetro dell’esenzione il caso di un aumento di capitale in opzione (deliberato con il voto determinante del soggetto interessato) con modalità e condizioni tali da non rendere conveniente per gli altri azionisti la sottoscrizione dell’aumento medesimo, consentendo così a detto soggetto di acquistare una partecipazione superiore al 30% attraverso l’esercizio dei diritti di opzione di sua spettanza.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref9" target="_blank" name="_ftn9" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref9</a>[9] Secondo la Consob, il superamento della soglia nell’ambito del procedimento di liquidazione delle azioni oggetto di recesso ai sensi dell’art. 2437-<em>quater</em>&nbsp;c.c. deriva dall’esercizio del diritto di opzione che, in quanto inserito in un’operazione societaria di collocamento di un pacchetto di azioni dei soci recedenti, è già di per sé incrementativa, anche sulla base di una valutazione&nbsp;<em>ex ante</em>, indipendentemente dalle scelte degli altri soci circa l’esercizio del diritto di opzione ad essi spettante.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref10" target="_blank" name="_ftn10" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/assetti-proprietari-acquisizioni-o-incrementi-involontari-nelle-disposizioni-banca-d-italia/#_ftnref10</a>[10] F. Fornasari,&nbsp;<em>Maggiorazione del voto e o.p.a. obbligatoria</em>, in&nbsp;<em>Giur. comm.</em>, 2017, I, 848 ss.; M. Sassella,&nbsp;<em>I nuovi profili dell’OPA obbligatoria alla luce del Decreto Competitività e delle recenti modifiche al Regolamento Emittenti</em>, in&nbsp;<em>Dirittobancario</em>, 4 marzo 2015.[11] Tra le altre, si segnalano le seguenti delibere Consob: n. 20287 del 9 febbraio 2018 in materia di&nbsp;<em>ratio</em>&nbsp;sottesa all’esenzione per “operazioni dirette al salvataggio di società in crisi”; n. 18330 del 27 settembre 2012 esenzione per “trasferimento infragruppo”; n. 21647 del 18 dicembre 2020 esenzione per “cause indipendenti alla volontà dell’acquirente”.]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 02 Mar 2023 05:16:02 +0100</pubDate>
                        <title>Licenziamento per comporto e disabilità - Approdi della giurisprudenza in tema di disabilità e discriminazione indiretta nella determinazione del comporto</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/licenziamento-per-comporto-e-disabilita-approdi-della-giurisprudenza-in-tema-di-disabilita-e-discriminazione-indiretta-nella-determinazione-del-comporto</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Si segnala un nuovo orientamento giurisprudenziale secondo cui è configurabile una discriminazione indiretta nei confronti dei lavoratori con disabilità che vengano licenziati sulla base del superamento del comporto.Tale orientamento si fonda sui principi dettati dalla Direttiva 2000/78/CE denominata “<em>Quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro</em>”, recepita dal D.Lgs 216/2003.In particolare, ai sensi dell’art. 2 della direttiva sussiste:</p><ul> <li>discriminazione diretta “<em>quando, per religione, per convinzioni personali, per handicap, per età o per orientamento sessuale, una persona è trattata meno </em><em>favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una</em> <em>situazione analoga</em>” (lett. a);</li> <li>discriminazione indiretta “quando <em>una disposizione, un</em> <em>criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente</em> <em>neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione</em> <em>o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di</em> <em>una particolare età o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone</em>”.</li></ul><p>L’art. 5 prevede altresì che “<em>Per garantire il rispetto del principio</em> <em>della parità di trattamento dei disabili, </em><em>sono previste soluzioni ragionevoli</em><em>.</em> <em>Ciò significa che il datore di lavoro prende i </em><em>provvedimenti appropriati</em><em>, in</em> <em>funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di</em> <em>accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché</em> <em>possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano</em> <em>da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato</em>.”Anche l’art. 3, comma 3 bis del D.Lgs. n. 216/2003 dispone che il datore di lavoro è tenuto ad adottare “<em>accomodamenti ragionevoli</em>” <u>per</u> <u>garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri</u> <u>lavoratori</u>.Ciò chiarito, parte dei giudici italiani – in applicazione dei principi sopra esposti - hanno ritenuto che, <u>ai fini della irrogazione di un licenziamento, prevedere per un soggetto disabile il medesimo periodo di comporto previsto per un soggetto non afflitto da handicap, contrasti apertamente con il principio di parità di trattamento, venendosi dunque a creare, di fatto, una situazione di discriminazione indiretta di cui alla direttiva 2000/78/CE. I licenziamenti </u><u>intimati per superamento del periodo di comporto </u><u>sono stati ritenuti nulli </u><u>in quanto intimati in violazione di tale principio, </u>a prescindere dal fatto che:(i) il datore di lavoro fosse o meno a conoscenza che l’assenza del dipendente è correlata alla patologia di cui soffre e(ii) il CCNL non avesse previsto una specifica normativa sul comporto applicabe ai lavoratori con discabilità.Si cita, ad esempio, la sentenza della Corte d’Appello di Brescia, Sez. lavoro, del 23 giugno 2022, secondo cui “…<em>la condotta della società consistita nell’applicazione delle previsioni del CCNL di settore in materia di comporto, senza prevedere un trattamento differenziato per i lavoratori disabili, con esclusione dalle malattie utili ai fini del comporto quelle connesse alle patologie da cui deriva la disabilità, </em><em><u>abbia realizzato una discriminazione indiretta ai danni del lavoratore, con conseguente nullità del licenziamento a lui intimato per superamento del periodo di comporto</u></em>”.<em>&nbsp;</em>E ancora: “<em>L’applicazione al ricorrente, assentatosi a causa di malattie riconducibili al proprio stato di invalidità, della medesima previsione del conteggio delle assenze ai fini del comporto, che riguarda i lavoratori “normodotati”, </em><em><u>determina una discriminazione indiretta, tale da provocare la nullità del licenziamento fondato sulla suddetta previsione contrattuale</u></em>" (ordinanza del Tribunale di Verona del 21 marzo &nbsp;2021; in senso conforme, Tribunale di Mantova del 22 settembre 2021 n. 126; Corte d’Appello di Genova del 21 luglio 2021 n. 211).&nbsp;<strong>Conclusioni</strong>In ragione di tale nuovo filone giurisprudenziale - che, comunque, pone non pochi dubbi in termini di certezza del diritto - al fine di evitare la declaratoria di nullità del licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato nei confronti dei lavoratori disabili, potrebbe essere una buona pratica quella di prevedere - tramite regolamento aziendale o accordo sindacale aziendale – un più esteso termine di comporto a favore dei lavoratori con disabilità, al fine di contemperare sia la necessità di salvaguardia dei soggetti più fragili che le esigenze organizzative e produttive dell’impresa. Nel caso in cui la società intendesse comunque applicare il normale comporto previsto dal CCNL e, in sede di impugnazione del licenziamento, emergessero elementi tali da comprovare che le assenze siano state causate da patologie riconducibili allo stato di invalidità, si dovranno valutare le probabili conseguenze di una azione legale (che - come sopra rilevato – potrebbero sfociare nell’applicazione della massima sanzione, i.e. reintegrazione e pieno risarcimento) e, dunque, soluzioni conciliative.&nbsp;<em>Il contenuto di questa nota ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.&nbsp;</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:chiara.zecchetto@advant-nctm.com">Chiara Zecchetto</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 28 Feb 2023 03:53:09 +0100</pubDate>
                        <title>Sintesi degli elementi essenziali del pegno mobiliare non possessorio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sintesi-degli-elementi-essenziali-del-pegno-mobiliare-non-possessorio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="font-weight: 400;">La seguente tabella ripercorre le caratteristiche principali del pegno mobiliare non possessorio, garanzia di natura reale introdotta con il Decreto Legge 3 maggio 2016, n. 59. La relativa disciplina è rimasta a lungo incompiuta, in attesa dell’adozione della normativa secondaria. La tabella analizza il pegno mobiliare non possessorio nel contesto dell’approvazione delle specifiche tecniche per la presentazione delle domande di iscrizione al Registro dei Pegni Non Possessori approvate nell’ultimo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 gennaio 2023. Il pegno non possessorio costituisce senza dubbio una tra le innovazioni più rilevanti degli ultimi anni in materia di garanzie del credito e potrà incidere in maniera significativa sulla strutturazione dei futuri “<em>security package</em>”.</p><p style="font-weight: 400;">Nonostante l’emanazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate abbia completato il percorso di attuazione dell’istituto in questione nell’ordinamento italiano, la piena operatività del Registro rimane condizionata alla pubblicazione di un apposito comunicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Tale comunicato, tuttavia, non è ancora presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.</p><a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2023/02/ADVANT-Nctm_Pegno-non-possessorio_ITA.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per il documento integrale</a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 20 Feb 2023 09:09:01 +0100</pubDate>
                        <title>Scoprire Kiki Smith a Milano: dalla nuova personale alla Galleria Raffaella Cortese alle opere a nctm e CityLife</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/scoprire-kiki-smith-a-milano-dalla-nuova-personale-alla-galleria-raffaella-cortese-alle-opere-a-nctm-e-citylife</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Alla&nbsp;<a href="https://raffaellacortese.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Galleria Raffaella Cortese</a>, a Milano, da oggi le mostre personali di tre protagoniste della ricerca contemporanea:&nbsp;<strong>Joan Jonas</strong>&nbsp;(1936, New York) con “Drawn on the Wind”,&nbsp;<strong>Simone Forti</strong>&nbsp;(1935, Firenze) con “Distant Lands” e&nbsp;<strong>Kiki Smith</strong>&nbsp;(1954, Norimberga, Germania) con “The Cat Himself Knows” (tutte fino al 18 maggio). Quest’ultima in particolare, assieme a nctm e City Life, disegna una costellazione di luoghi in cui è possibile incontrare il lavoro di Kiki Smith nel capoluogo lombardo: la gallerista&nbsp;<strong>Raffaella Cortese</strong>,&nbsp;<strong>Gabi Scardi</strong>, curatrice di nctm per l’arte, e&nbsp;<strong>Roberto Pinto</strong>, curatore del parco delle sculture di City Life, ci accompagnano in un ideale percorso alla scoperta delle opere presenti in questi luoghi.</em>&nbsp;</p><h4><strong>Galleria Raffaella Cortese,&nbsp;</strong><strong>“The Cat Himself Knows”: c</strong><strong>e ne parla Raffaella Cortese</strong></h4>«Parlare di Kiki Smith a Milano mi riporta alla nostra mostra nel 2001: era la prima volta che gliene veniva dedicata una in Italia e per me è stata un grandissima felicità, oltre che un privilegio, perché credo sinceramente nel suo modo di vedere e restituire la realtà, oltre che esserle legata da un caldo sentimento di stima. Con lei ho sempre portato avanti un rapporto di grande empatia e di reciproco accompagnamento nelle trasformazioni della nostra storia personale, del mondo che ci circonda e del sistema dell’arte.Di Kiki Smith mi emoziona da sempre l’attenzione e la perseveranza con cui parla dell’essere umano nei suoi aspetti più fisici, focalizzando spesso l’attenzione sul corpo della donna e sulla lotta femminile, mai esaurita, per la libertà. Non solo: non smette mai di affascinarmi la sua maestria nelle tecniche. È straordinario per esempio l’uso che fa dell’incisione, un medium ancora poco valorizzato che abbiamo voluto mostrare come protagonista in una personale dedicata a Kiki nel 2006, e della fotografia, che la accompagna nella sua instancabile scoperta del mondo tra bellezze e distonie e che abbiamo presentato in un’altra mostra, nel 2012.“The Cat Himself Knows” è il quinto progetto espositivo di Kiki Smith nei nostri spazi, focalizzato sulla più recente ricerca scultorea e pittorica dell’artista, un’indagine che nasce proprio a Milano. Procedendo dall’osservazione dei gatti guardiani dei bastioni del Castello Sforzesco, emblema della convivenza di domestico e selvaggio, Kiki ha realizzato disegni e sculture che ancora ritornano alla sua fascinazione per il mondo animale, nutrito di riferimenti alle filastrocche di T. S. Eliot».&nbsp;<h4><strong>nctm,&nbsp;<b><i>Pyre Woman Kneeling</i>: c</b></strong><strong>e ne parla&nbsp;</strong><strong>Gabi Scardi</strong></h4><i>«<a href="https://www.nctmelarte.it/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nctm e l’arte</a></i>&nbsp;è un progetto dedicato all’arte contemporanea. Nato nel 2011 in seno allo Studio Legale Advant Nctm, è stato ideato a partire dalla convinzione che l’arte sia veicolo di uno sguardo attento al presente.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>Tra le<i>&nbsp;</i>attività di cui si compone c’è una serie di incontri aperti al pubblico, la collaborazione con istituzioni culturali, la realizzazione di progetti pubblici, il sostegno a progetti artistici, la borsa di studio&nbsp;<i>nctm e l’arte: artists in residence</i>, nata nel 2012 a favore della mobilità degli artisti residenti in Italia al di fuori del paese. Oltre a ciò l’iniziativa prevede la costituzione di una collezione. Le opere sono destinate a vivere all’interno dello Studio e ad essere fruite sia dai professionisti che lo frequentano sistematicamente – a loro, peraltro, sono anche dedicati momenti speciali di un contatto con gli artisti – sia da chi vi si reca a diverso titolo.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>Tra le primissime acquisizioni c’è stata proprio la&nbsp;<i>Pyre Woman Kneeling</i>&nbsp;di Kiki Smith: un’opera di dimensioni museali e di grande impatto, significativa del percorso di questa artista che da sempre si interessa alla rappresentazione femminile nella storia culturale.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>Progettata inizialmente come opera pubblica destinata alla città tedesca di Norimberga, che in epoca medievale fu un epicentro della caccia alle streghe, la&nbsp;<i>Pyre Woman&nbsp;</i>evoca questo tragico fenomeno e si offre come memento rispetto alle prevaricazioni di oggi. La figura femminile, in bronzo,<i>&nbsp;</i>di dimensioni reali, si trova inginocchiata su una pira di legno pronta a bruciare; indifesa, ma al contempo energica, carica di pathos, forte della propria dignità.Considerando che la collezione&nbsp;<i>nctm e l’arte</i>&nbsp;si focalizza da sempre e con decisione su opere capaci di esprimere tematiche legate ai diritti, alla giustizia, alla sostenibilità e all’equità sociale, l’entrata nella collezione di&nbsp;<i>Pyre Woman Kneeling</i>&nbsp;di Kiki Smith ha costituito un preciso avvio. A tutt’oggi, per il suo significato e per la sua efficacia,<span class="Apple-converted-space">&nbsp;&nbsp;</span>si tratta di una delle opere più amate all’interno dello Studio e più apprezzate da chi si trova a vederla.La sede di Advant Nctm Studio Legale di Milano, in via Agnello 12, è visitabile il 15 aprile dalle 10.00 alle 13.00; in quell’occasione si svolgerà tra l’altro una performance di&nbsp;<strong>Claudia Losi</strong>. È inoltre visitabile su appuntamento durante la settimana di Art Week».<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>&nbsp;<h4><strong>CityLife,&nbsp;<em>Guardiane</em>: c</strong><strong>e ne parla Roberto Pinto</strong></h4><span class>«In estrema sintesi il percorso d’arte a CityLife nasce con l’intento di creare una collezione di sculture all’aperto che possa essere fruita dai cittadini senza la necessità di entrare in un museo. Alla base c’è l’idea di un’arte pubblica che ha come obiettivo la divulgazione dell’arte stessa. Quando nel 2014 si è iniziato a lavorare al progetto generale&nbsp;</span><span class>sono stati individuati artisti di differenti generazioni e diverso background che, oltre a portare avanti ricerche rilevanti da un punto di vista artistico, avessero a cuore anche il dialogo con le persone, il tentativo stesso di comunicare con gli altri e la capacità di confrontarsi con lo spazio pubblico. Questa scelta è legata anche alla particolarità del luogo in cui sorge il parco: è al centro di una zona commerciale in trasformazione, in cui non è presente una comunità con cui poter realizzare un discorso di arte partecipata, è stato, quindi, necessario invitare degli artisti disposti a confrontarsi con uno spettatore di passaggio.</span>Le opere, alla luce del contesto, non sono state concepite come oggetti solo da vedere o oggetti di valore da mettere sotto i riflettori, ma come elementi che si possono toccare, “usare”, che in qualche modo hanno a che fare con il quotidiano o entrano a farne parte: oggetti insoliti incontrati per strada che cercano di porre domande e instaurare un dialogo con il passante.Nel parco oggi si trovano lavori&nbsp;<span class>di&nbsp;</span><strong>Matteo Rubbi, Ornaghi e Prestinari, Judith Hopf, Wilfredo Prieto, Serena Vestrucci, Pascale Marthine Tayou, Kiki Smith, Adrian Paci, Riccardo Benassi, Mario Airò, Alfredo Jaar, Otobong Nkanga.&nbsp;</strong>Per l’art week saranno anche inaugurati i lavori di<strong>&nbsp;Rossella Biscotti, Elisabetta Benassi, Liliana Moro, Adelita Husni Bey</strong>; &nbsp;subito dopo&nbsp;<strong>Jeremy Deller</strong>&nbsp;e in ottobre&nbsp;<strong>Shilpa Gupta.</strong><span class>Abbiamo invitato&nbsp;<strong>Kiki Smith</strong>&nbsp;perché è un’artista importante che lavora con la scultura in modo innovativo e perché nella sua ricerca sono presenti molte tematiche di grande attualità, come il femminismo, il femminile in generale, l’uso del corpo, che rivestono un grande interesse anche per le nuove generazioni. Come tutti gli artisti che partecipano al progetto ha visitato il parco (in quel momento c’era un solo grattacielo, il resto era un gran cantiere), le abbiamo spiegato la relazione del luogo con la città e le abbiamo chiesto di pensare un lavoro che potesse essere significativo in quel luogo e che potesse interrogare le persone.</span><span class>Kiki Smith ha proposto due grandi sculture in bronzo che rappresentano due gatte. Quest’opera è nata da una riflessione sul fatto che oggi si tende ad antropizzare tutto e forse agli animali non viene più lasciato lo spazio per vivere liberi nelle città, per poter in qualche modo conservare una vita indipendente dall’urbanizzazione del luogo. Osservando la zona e rilevando la presenza di alcune colonie feline – preservate anche a Milano, come in ogni città – Kiki Smith ha individuato nel gatto un animale non asservito completamente agli esseri umani, anche quando a stretto contatto con loro. Per sottolineare questa lettura i due esemplari rappresentati non hanno le sembianze di gatte leziose, sono animali arruffati, “selvatici”, che scrutano lo spettatore, figure enigmatiche che ricordano la sfinge e portano un mistero da scoprire progressivamente, giorno dopo giorno, passando loro accanto. È un lavoro che condensa l’intensità, le tematiche e il tratto sempre innovativo di Kiki Smith».</span>&nbsp;<a href="https://artslife.com/2023/02/17/kiki-smith-milano-personale-galleria-raffaella-cortese-opere-nctm-citylife/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da artslife.com</a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 16 Feb 2023 04:05:00 +0100</pubDate>
                        <title>Rappresentanza e promozione per le Pmi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/rappresentanza-e-promozione-per-le-pmi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>AssoNext è l'Associazione italiana delle Pmi quotate nel segmento di Borsa Italiana Euronext Growth Milan, mercato di crescita dedicato alle Pmi dinamiche e competitive che con la quotazione hanno realizzato le proprie ambizioni di crescita: accelerare lo sviluppo, competere in un contesto globale, attrarre risorse qualificate, aumentare visibilità e credibilità....&nbsp;<em>Articolo completo disponibile sul numero di oggi di La Repubblica</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 07 Feb 2023 08:48:33 +0100</pubDate>
                        <title>Legge di bilancio 2023: affrancamento utili black list</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legge-di-bilancio-2023-affrancamento-utili-black-list</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la possibilità di optare per l’affrancamento degli utili e delle riserve di utili delle società partecipate estere a regime fiscale privilegiato, a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva su tali utili, di importo ridotto rispetto a quello ordinariamente dovuto. A seguito dell’affrancamento, gli utili medesimi non saranno più assoggettati a tassazione all’atto dell’incasso.***In base alle disposizioni vigenti, gli utili provenienti da società estere residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato – come individuati dall’articolo 47-bis TUIR<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> - sono integralmente imponibili per il soggetto percipiente residente in Italia, ovvero in misura pari al 50% in caso di svolgimento di un’attività economica effettiva da parte del soggetto non residente<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.L’art. 1, commi da 87 a 95, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha introdotto la possibilità per persone fisiche e giuridiche che detengono, nell’ambito dell’attività d’impresa, partecipazioni in soggetti esteri residenti o localizzati in stati o territori a regime fiscale privilegiato, siano essere dirette o indirette (quest’ultime per il tramite di soggetti controllati), di optare per l’affrancamento degli utili dalle stesse prodotti e risultanti dal bilancio relativo all’ultimo esercizio chiuso antecedentemente al 1° gennaio 2022 (esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 o ad una data anteriore).L’affrancamento degli utili black list consente la loro esclusione dalla formazione del reddito, a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva del 9% per i soggetti IRES (e del 30% per i soggetti IRPEF), che può essere ridotta al 6% a condizione che:&nbsp; (i) gli utili siano percepiti dalla società controllante residente entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2023 (di regola, 30 giugno 2024), e (ii) gli stessi siano accantonati per un periodo non inferiore a due esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto.In sostanza, il regime sostitutivo consente un risparmio d’imposta medio di circa 15 o 18 punti percentuali per i soggetti IRES – a seconda che si applichi l’imposta sostitutiva nella misura rispettivamente del 9% o del 6%, che si riduce a 3 o 6 punti percentuali per gli utili black list tassabili limitatamente al 50% del loro ammontare (senza tuttavia considerare l’impatto dell’eventuale imposizione locale).L’opzione può essere esercitata distintamente per ogni partecipata e, con riferimento a questa, con riguardo a tutti o parte degli utili e riserve di utili e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi da presentarsi per il periodo di imposta 2022.L’imposta sostitutiva è determinata in proporzione alla partecipazione detenuta nella partecipata estera e tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo della quota di possesso in presenza di partecipazioni indirette detenute per il tramite di società controllate.Il versamento dell’imposta sostitutiva è effettuato in un’unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2022 e non è ammessa la compensazione.Il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione nell’entità estera è incrementato, dell’importo degli utili e delle riserve di utili assoggettati all’imposta sostitutiva e diminuito dell’importo dei medesimi utili e riserve di utili distribuiti. L’affrancamento è pertanto da valutarsi in ipotesi di prevedibile cessione della partecipazione black list, in quanto consente di ridurre l’importo della plusvalenza integralmente tassabile.Il quadro normativo sarà completato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 con l’emanazione delle disposizioni di attuazione da parte del Ministro dell’economia e delle finanze.&nbsp;<em>Il contenuto di questa nota ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.&nbsp;</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:laura.frisoli@advant-nctm.com">Laura Frisoli</a></em>&nbsp;<em>e</em>&nbsp;<em><a href="mailto:barbara.aloisi@advant-nctm.com">Barbara Aloisi</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> In particolare, sono considerati utili black list quelli formati in capo a società partecipate residenti in Stati o territori, diversi da quelli appartenenti all’Unione europea (cui si aggiungono Islanda, Norvegia e Liechtenstein), ove risultano assoggettate a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella italiana, in caso di partecipazioni di controllo, ovvero, per le partecipazioni non di controllo, laddove il livello nominale di tassazione sia inferiore al 50% di quello applicabile in Italia, tenuto conto dei regimi speciali. Poiché le regole per individuare i regimi fiscali privilegiati sono state oggetto di numerose modifiche nel corso del tempo, per verificare se nel periodo di "formazione" dell'utile la società partecipata risulta residente in uno Stato a fiscalità privilegiata o ordinaria occorre considerare le regole vigenti nelle rispettive annualità di imposta. Tuttavia, l’utile non è soggetto a tassazione integrale se lo Stato estero, al momento della distribuzione, non integra più i presupposti per essere considerato un "paradiso fiscale" e tale condizione risulta verificata, applicando le regole attuali, anche agli esercizi di maturazione dell’utile.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> La tassazione integrale dei dividendi <em>black list</em> non opera, invece, se si dimostra che dalla partecipazione non sia conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi nello Stato a fiscalità privilegiata (art. 47-bis comma 2 lett. b) del TUIR).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 03 Feb 2023 04:11:38 +0100</pubDate>
                        <title>Le principali novità fiscali dalla Legge di Bilancio per il 2023 in materia di lavoro autonomo, dipendente e assimilato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-principali-novita-fiscali-dalla-legge-di-bilancio-per-il-2023-in-materia-di-lavoro-autonomo-dipendente-e-assimilato</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con la recente approvazione della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (“<strong>Legge di Bilancio 2023</strong>”) sono state introdotte nel nostro ordinamento alcune importanti misure relative alla disciplina fiscale del lavoro autonomo, dipendente e assimilato, di seguito riepilogate.&nbsp;</p><ol> <li><strong>Regime forfetario per gli autonomi (articolo 1, comma 54 della Legge di Bilancio 2023)</strong></li></ol><p>In materia di regime fiscale agevolato per gli autonomi, c.d. “<strong>regime forfetario</strong>”, disciplinato dall’articolo 1, commi da 54 a 89 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, fruibile dalle persone fisiche esercenti attività di impresa e di arti o professioni, l’articolo 1, comma 54 della Legge di Bilancio 2023 ha innalzato a 85.000 euro la soglia dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, ragguagliati ad anno, che consente di applicare l’imposta forfetaria del 15% sostitutiva delle aliquote progressive previste dal regime ordinario.La perdita dei requisiti di accesso al regime o la verifica di una condizione ostativa, come <em>infra</em> definiti, determina la fuoriuscita dal regime forfetario a decorrere dall’anno successivo a quello in cui una delle dette circostanze si verifichi; tuttavia, qualora i ricavi conseguiti o i compensi percepiti superino la soglia di 100.000 euro, il regime forfetario cessa di avere applicazione dallo stesso periodo d’imposta del superamento.In merito ai <u>requisiti di accesso</u>, vale rammentare come il regime forfetario sia applicabile laddove, con riferimento al periodo d’imposta precedente, oltre al rispetto della citata soglia di ricavi conseguiti o compensi percepiti, non siano sostenuti costi superiori a 20.000 euro per:</p><ul> <li>lavoro accessorio;</li> <li>lavoratori dipendenti;</li> <li>collaboratori (<em>Cfr</em>. articolo 50, comma 1, lett. c) e c-<em>bis</em>) del TUIR);</li> <li>utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro;</li> <li>somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore medesimo o dai suoi familiari.</li></ul><p>Inoltre, i compensi percepiti a titolo di diritto d’autore concorrono alla soglia degli 85.000 euro solamente se inerenti alla attività di lavoro autonomo svolta dal professionista.Con riferimento, poi, alle <u>condizioni ostative</u>, è utile ricordare che il regime forfetario non può applicarsi in caso di:</p><ul> <li>utilizzo di regimi speciali IVA (ad esempio, agenzie di viaggio o rivenditori di beni usati);</li> <li>residenza fiscale all’estero (ad eccezione dei residenti in Paesi UE/SEE che producano in Italia almeno il 75% del reddito complessivo);</li> <li>esercizio di attività consistenti, in via esclusiva o prevalente, nella cessione di fabbricati o porzioni di essi, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi;</li> <li>contemporaneamente all’esercizio di attività di impresa, di arti o professioni, lo svolgimento di attività quali:<ul> <li>partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari;</li> <li>controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività di impresa, di arti o professioni;</li></ul></li> <li>esercizio di attività prevalente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono o erano in essere rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o con soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili;</li> <li>percezione di redditi da lavoro dipendente e assimilati nell’anno precedente eccedenti la soglia di 30.000 euro (tuttavia, la soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato).</li></ul><p>Il regime forfetario non ha alcun limite di durata, pertanto può essere applicato fintantoché siano soddisfatti i requisiti e verificate le condizioni di accesso.&nbsp;</p><p style="padding-left: 30px;"><strong>2. Imposta sui redditi incrementali (articolo 1, commi da 55 a 57 della Legge di Bilancio 2023)</strong></p>La Legge di Bilancio 2023 ha istituito una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali pari al 15% per la porzione di reddito di impresa o di lavoro autonomo relativo al 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente, c.d. “<strong><em>Flat tax</em> incrementale</strong>”.La misura in parola interessa le persone fisiche titolari di reddito di impresa e/o di lavoro autonomo che non fruiscono del regime forfetario di cui alla Legge 23 dicembre 2014, n. 190.Ai fini del calcolo dell’entità dell’incremento reddituale è necessario considerare la differenza tra il reddito di impresa e/o di lavoro autonomo conseguito nel 2023 e il medesimo reddito di importo più elevato dichiarato nei periodi d’imposta dal 2020 al 2022, e decurtarla di un importo pari al 5% del maggiore dei redditi di tale triennio. L’incremento reddituale che potrà beneficiare dell’imposta sostitutiva al 15% non potrà in ogni caso essere superiore a 40.000 euro.L’applicazione dell’imposta <em>flat</em> al 15% sul reddito incrementale relativo al 2023 non rileva sotto il profilo degli acconti d’imposta (IRPEF e addizionali) per il periodo d’imposta 2024. Pertanto, assumendo il ricorso al metodo di computo storico degli acconti, rileva quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata non applicando la <em>Flat tax</em> incrementale.La <em>Flat tax</em> incrementale è applicabile limitatamente al periodo d’imposta 2023.&nbsp;<p style="padding-left: 30px;"><strong>3. Premi di risultato e partecipazione agli utili (articolo 1, comma 63 della Legge di Bilancio 2023)</strong></p>La Legge di Bilancio 2023 ha disposto la riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate nel 2023 ai lavoratori dipendenti del settore privato sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili dell’impresa.Possono fruire dell’agevolazione i lavoratori del settore privato con contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato (inclusi i somministrati) e titolari, nell’anno precedente a quello di percezione dei premi, di redditi di lavoro dipendente di importo non superiore a 80.000 euro. Sono esclusi dall’agevolazione i lavoratori parasubordinati e i lavoratori del settore pubblico.La corresponsione di premi di risultato è legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione da contratti collettivi aziendali, i quali prevedano anche criteri di misurazione e verifica che consentano di stabilire se vi sia stato o meno un miglioramento delle <em>performance</em> aziendali in un prefissato periodo di tempo congruo.Pertanto, per l’applicazione dell’imposta sostitutiva, è necessario che nel periodo di tempo congruo sia stato realizzato l’incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, e che questo sia stato verificato e misurato in modo oggettivo tramite degli indicatori previamente individuati nell’ambito del contratto.Possono beneficiare dell’aliquota agevolata i premi di ammontare variabile fino a un massimo di 3.000 euro lordi annui. Tale importo deve essere considerato al lordo dell’imposta sostitutiva e al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie.Si rammenta, infine, che l’articolo 1, comma 184 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha previsto la possibilità di sostituire il premio, in tutto o in parte, con beni e servizi di <em>welfare</em> aziendale, esclusi, entro determinati limiti, dalla formazione del reddito di lavoro dipendente.&nbsp;<em>Il contenuto di questa nota ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.&nbsp;</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:paolo.rampulla@advant-nctm.com">Paolo Rampulla</a> e <a href="mailto:pierantonio.carpenzano@advant-nctm.com">Pierantonio Carpenzano</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 30 Jan 2023 04:47:40 +0100</pubDate>
                        <title>La Commissione Europea avvia la consultazione pubblica sulla bozza di linee guida sugli accordi di sostenibilità nel settore agricolo in deroga all’art. 101 TFUE</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-commissione-europea-avvia-la-consultazione-pubblica-sulla-bozza-di-linee-guida-sugli-accordi-di-sostenibilita-nel-settore-agricolo-in-deroga-allart-101-tfue</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il 10 gennaio 2023 la Commissione europea ha avviato una nuova consultazione pubblica sulla bozza di linee guida in tema di accordi di sostenibilità nel settore agricolo (disponibile al seguente <a href="https://competition-policy.ec.europa.eu/system/files/2023-01/draft_sustainability_guidelines_in_agriculture_2023.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">link</a>), che dovranno essere adottate entro l’<strong>8 dicembre 2023</strong>.L’iniziativa si inserisce nel contesto della recente riforma della politica agricola comune (cd. Riforma PAC 2023-2027) che ha introdotto la possibilità di escludere dall’applicazione dell’art.101 TFUE gli accordi generalmente restrittivi della concorrenza in determinati casi.Nello specifico, le linee guida della Commissione riguardano l’art. 210 bis del Regolamento 1308/2013 o “<strong>Regolamento OCM</strong>” (disponibile al seguente <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1308-20230101&amp;from=EN" target="_blank" rel="noreferrer">link</a>), introdotto dal Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2&nbsp;dicembre 2021.L’art. 210 bis esclude dall’applicazione dell’art. 101 TFUE (divieto delle intese restrittive della concorrenza) gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che mirano ad applicare <strong>norme di sostenibilità più rigorose di quelle obbligatorie</strong> ai sensi della normativa dell'Unione o nazionale, a condizione che tali accordi, decisioni e pratiche concordate impongano solo restrizioni alla concorrenza che siano <u>indispensabili</u> per conseguire i seguenti obiettivi di sostenibilità:</p><p style="padding-left: 30px;">a) La <u>protezione dell’ambiente</u>, comprensiva della mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi; dell’uso sostenibile e protezione del paesaggio, delle acque e dei suoli; della transizione verso un'economia circolare, compresa la riduzione degli sprechi alimentari; della prevenzione e riduzione dell'inquinamento; e della protezione e del ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;b) La <u>riduzione dell’uso di pesticidi e della resistenza antimicrobica</u>, avvantaggiando una produzione di prodotti agricoli con modalità che riducano l'uso di pesticidi e ne gestiscano i rischi derivanti dall’uso, anche limitato, di pesticidi, o che riducano il pericolo di resistenza antimicrobica nella produzione agricola;c) La <u>salute e il benessere degli animali</u>.</p>Le linee guida, su cui le imprese sono chiamate a esprimere la loro opinione, intendono garantire una maggiore chiarezza su tale esclusione. In particolare, tra le altre cose, definiscono (i) l’ambito di applicazione dell’esclusione, (ii) il contenuto della valutazione, da effettuare di volta in volta, per individuare eventuali restrizioni c.d. indispensabili e (iii) le modalità per richiedere un parere alla Commissione.<ul> <li>Per quanto riguarda l’<u>ambito di applicazione dell’esclusione</u>, questo è limitato ai soli accordi conclusi <strong>dai produttori agricoli</strong>, <strong>tra di loro o con altri operatori attivi lungo la filiera</strong> <strong>agroalimentare</strong>;</li> <li>Per quanto riguarda la <u>valutazione</u>, essa si articola in quattro fasi. Le parti devono(i) individuare gli ostacoli che impedirebbero loro di raggiungere da sole la norma di sostenibilità e spiegare il motivo per cui la collaborazione è necessaria;(ii) determinare il tipo appropriato di accordo (ad esempio, un accordo sui prezzi o sui quantitativi);(iii) individuare le restrizioni della concorrenza indispensabili (ad esempio, un accordo sui prezzi può prevedere la fissazione del prezzo intero, un prezzo minimo o un sovrapprezzo) e(iv) determinare il livello appropriato (ad esempio, l'entità del prezzo) e la durata adeguata delle restrizioni, al fine di assicurare l’adozione dell’opzione meno restrittiva per la concorrenza.</li></ul><p>In sostegno alle imprese interessate, il Regolamento disciplina inoltre la<strong> facoltà di chiedere alla Commissione</strong> un <strong>parere sulla compatibilità di tali accordi</strong> con l’art. 210 bis, a far data dall’<strong>8 dicembre 2023</strong>.Tale facoltà è riconosciuta a produttori, associazioni di produttori, imprese non produttrici e organizzazoni interprofessionali (qualora almeno uno dei membri sia coinvolto nell’accordo). In particolare, i produttori e le associazioni di produttori potranno richiedere tale parere in qualsiasi momento, anche prima dell’esecuzione dell’accordo.Una volta ricevuta la richiesta (completa di tutte le informazioni, anche integrate in un momento successivo), la Commissione avrà <strong>quattro mesi</strong> per valutare l’accordo.In ogni caso, la Commissione ricorda che i pareri non hanno alcun effetto vincolante per le imprese che li richiedono. Tuttavia, l’AGCM (e le altre autorità nazionali), nonché le corti nazionali, potranno certamente avvalersene.Infine, gli orientamenti chiariscono che la Commissione e le autorità nazionali hanno il diritto di sospendere gli accordi di sostenibilità o di richiedere che vengano modificati, qualora ciò fosse necessario per evitare che la concorrenza venga meno o se si ritiene che gli obiettivi della politica agricola comune risultino compromessi.La consultazione pubblica è aperta a:</p><ul> <li>le parti interessate della filiera agroalimentare, in particolare i produttori primari, comprese le organizzazioni di produttori, i trasformatori, i distributori, i grossisti, i dettaglianti, i fornitori di input, nonché le organizzazioni interprofessionali che riuniscono gli attori di diverse fasi della filiera, ecc.;</li> <li>autorità pubbliche, in particolare autorità nazionali per la concorrenza, ministeri dell'agricoltura e autorità regionali;</li> <li>organizzazioni di consumatori;</li> <li>organizzazioni che si occupano di sostenibilità (che offrono/sviluppano condivisione di conoscenze, standard, certificazioni ecc.).</li></ul><p>Nello specifico, si chiede alle parti interessate di esprimere la propria opinione sui seguenti temi:</p><p style="padding-left: 30px;">a) L’<u>esaustività della bozza di testo nell’affrontare le modalità di applicazione dell'articolo 210 bis del Regolamento OCM per beneficiare dell'esclusione</u>. In particolare, la Commissione europea è interessata a sapere se la bozza affronta tali punti in modo sufficientemente chiaro e comprensibile.b) Il <u>contenuto del testo</u>. In particolare, la Commissione europea si aspetta di ottenere i pareri e i commenti su come la bozza descrive nel dettaglio l'ambito di applicazione dell'esclusione, le condizioni di applicazione dell'esclusione e la possibilità di intervento della Commissione. Le parti interessate sono invitate a fornire suggerimenti su come il testo potrebbe essere migliorato.c) L’<u>accuratezza degli esempi</u>. Le parti interessate sono invitate a fornire la loro opinione sul fatto che gli esempi siano sufficientemente chiari e realistici e a proporre modi per aggiornarli basati, ad esempio, sulla loro esperienza personale.</p>È possibile partecipare alla consultazione pubblica al seguente <a href="https://competition-policy.ec.europa.eu/public-consultations/2023-sustainable-agreements-agriculture_en" target="_blank" rel="noreferrer">link</a> entro il termine fissato a <strong>lunedì 24 aprile 2023</strong>. Al momento la consultazione è disponibile nella sola lingua inglese, a partire da <strong>inizio febbraio 2023</strong> sarà lanciata una consultazione comprendente tutte le versioni linguistiche.<em>Il contenuto di questa nota ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:luca.toffoletti@advant-nctm.com">Luca Toffoletti</a> e</em><em>&nbsp;<a href="mailto:francesco.mazzocchi@advant-nctm.com">Francesco Mazzocchi</a>.</em><em>&nbsp;</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 26 Jan 2023 07:43:41 +0100</pubDate>
                        <title>Listing Package: le proposte su prospetto informativo e abusi di mercato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/listing-package-le-proposte-su-prospetto-informativo-e-abusi-di-mercato</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-package-le-proposte-su-prospetto-informativo-e-abusi-di-mercato/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Diritto Bancario</a>&nbsp;<em>Il&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2023/01/2023-Lukas-Plattner-Listing-Package.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">presente contributo</a>&nbsp;analizza le&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/compensazione-insolvenza-quotazione-le-nuove-norme-della-commissione-ue/" target="_blank" rel="noreferrer">proposte avanzate dalla&nbsp;</a><strong>Commissione UE lo scorso&nbsp;</strong><strong>7 dicembre 2022&nbsp;</strong>nell’ambito del c.d.&nbsp;<strong>Listing Package&nbsp;</strong>di impatto sul&nbsp;<strong>prospetto informativo e</strong>&nbsp;agli&nbsp;<strong>abusi di mercato</strong>.</em>Il&nbsp;<strong>7 dicembre 2022</strong>, la&nbsp;<strong>Commissione UE</strong>, nell’ambito del&nbsp;<strong>Listing Package</strong>, ha pubblicato una serie di misure volte a rendere i mercati dei capitali più attrattivi per le PMI. Le&nbsp;<strong>principali proposte</strong>&nbsp;riguardano:&nbsp;<strong>(a)</strong>&nbsp;il&nbsp;<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.168.01.0012.01.ITA#:~:text=Regolamento%20(UE)%202017%2F1129,rilevante%20ai%20fini%20del%20SEE." target="_blank" rel="noreferrer">Regolamento (UE) 1129/2017</a>&nbsp;relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato (“<strong>Regolamento Prospetto</strong>”);&nbsp;<strong>(b)</strong>&nbsp;il&nbsp;<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32014R0596" target="_blank" rel="noreferrer">Regolamento (UE) 596/2014</a>&nbsp;relativo gli abusi di mercato (“<strong>MAR</strong>”);&nbsp;<strong>(c)</strong>&nbsp;il&nbsp;<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=CELEX:32014R0600" target="_blank" rel="noreferrer">Regolamento (UE) 600/2014</a>&nbsp;sui mercati degli strumenti finanziari (“<strong>MiFIR</strong>”);&nbsp;<strong>(d)</strong>&nbsp;la Direttiva MiFID II con l’abrogazione dell’ormai superata Direttiva 2001/34/EC (c.d.&nbsp;<strong>Direttiva Listing</strong>).Una&nbsp;<strong>ulteriore proposta</strong>&nbsp;mira all’<strong>introduzione di una nuova direttiva in tema di azioni a voto multiplo</strong>&nbsp;il cui scopo è di incentivare le imprese famigliari a entrare su mercati dei capitali senza temere di perdere il controllo post-IPO eliminando, al contempo, il rischio di disparità di trattamento tra operatori economici UE, in linea con l’obiettivo di istituire un contesto normativo il più possibile uniforme per tutte le imprese operanti sul mercato UE («<em>level playing field</em>»), nonché di limitare gli arbitraggi tra ordinamenti.Si tratta di&nbsp;<strong>numerosi interventi di micro-regolamentazione</strong>&nbsp;contraddistinti dall’obbiettivo di ridurre i costi di&nbsp;<em>compliance</em>&nbsp;per le PMI che intendono quotarsi o già quotate, snellendo il processo di accesso ai mercati, incrementando la certezza del diritto e assicurando al tempo stesso un livello appropriato di protezione per gli investitori nonché l’integrità del mercato.Di seguito&nbsp;<strong>ci occupiamo</strong>&nbsp;delle porzioni del Listing Package dedicate al&nbsp;<strong>prospetto informativo e</strong>&nbsp;agli&nbsp;<strong>abusi di mercato</strong>.&nbsp;</p><h2><strong>1. Modifiche al Regolamento sul Prospetto informativo</strong></h2><h3><em>I. Prospetti uniformi e semplificati per le IPO</em></h3>Gli&nbsp;<strong>articoli 6(2) e 7</strong>&nbsp;del&nbsp;<strong>Regolamento Prospetto nel Listing Package</strong>&nbsp;sono disegnati al fine di&nbsp;<strong>introdurre un formato e una sequenza di informazioni uniformi</strong>&nbsp;nel prospetto e nella nota di sintesi. Il prospetto IPO non potrà superare le 300 pagine (nel conteggio non rientrano la nota di sintesi e le informazioni incluse mediante riferimento) con l’eccezione degli emittenti che presentano situazioni finanziarie complesse o impegni finanziari significati&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 18, Regolamento (UE) 980/2019, a cui è data la facoltà di superare il limite di cui sopra.<strong>Inoltre</strong>, la proposta prevede che la&nbsp;<strong>distribuzione dei prospetti</strong>&nbsp;debba avvenire&nbsp;<strong>unicamente in forma digitale</strong>, escludendo la messa a disposizione in forma cartacea (articolo 21, Regolamento Prospetto)&nbsp;<strong>e</strong>&nbsp;offre la possibilità di&nbsp;<strong>redigere i prospetti in lingua inglese</strong>, fatta eccezione per la nota di sintesi (articolo 27 del Regolamento Prospetto e delibera Consob 22423/2022).Tali modifiche costituiscono un&nbsp;<strong>rimedio volto a ridurre gli oneri per gli emittenti</strong>&nbsp;relativi alla predisposizione del Prospetto informativo, in termini di analisi dei rischi e delle importanti limitazioni attualmente in vigore circa l’inclusione mediante rinvio. Una ridotta dimensione dei prospetti gioverebbe sia agli investitori in termini di leggibilità, soprattutto quando di minori dimensioni, sia alle Autorità cui questo viene sottoposto per l’approvazione, in quanto ne ridurrebbe i tempi di analisi.&nbsp;<h3><em>II. Il nuovo prospetto follow-up per le emissioni secondarie e il passaggio dai mercati di crescita per le PMI al mercato regolamentato</em></h3>La proposta introduce un&nbsp;<strong>nuovo prospetto denominato&nbsp;</strong><em><strong>follow-up</strong>,&nbsp;</em>in sostituzione del prospetto semplificato per l’offerta al pubblico di titoli o l’ammissione alle negoziazioni su un mercato regolamentato, che potrebbe essere&nbsp;<strong>utilizzato</strong>&nbsp;nei casi previsti all’art. 14 (b) comma 1 della proposta di modifica, cioè:<ul> <li>dagli emittenti i cui titoli siano stati ammessi alle negoziazioni su un mercato regolamentato o un SGM continuativamente&nbsp;<strong>per i 18 mesi precedenti all’offerta al pubblico o l’ammissione alle negoziazioni</strong>&nbsp;su un mercato regolamentato per i nuovi titoli;</li> <li>da offerenti di titoli ammessi alle negoziazioni su un mercato regolamentato o un SGM continuativamente&nbsp;<strong>per almeno i 18 mesi precedenti all’offerta di titoli al pubblico</strong>.</li></ul><p>Tuttavia, laddove l’emittente abbia soltanto titoli non azionari (es.:&nbsp;<em>bond</em>) ammessi alle negoziazioni su un mercato regolamentato o un SGM non potrà utilizzare un prospetto follow-up per l’ammissione alle negoziazioni di titoli azionari su un mercato regolamentato.Il regime del prospetto&nbsp;<em>follow-up</em>&nbsp;è definito nei nuovi articoli del Regolamento Prospetto 7(12b), 14b, 20(6b), 21(5b), e negli Allegati IV e V, con un formato e sequenza uniformi, un limite di 50 pagine(escluse la nota di sintesi, le informazioni incluse per rinvio e le informazioni aggiuntive che debbano essere fornite dagli emittenti con situazioni finanziarie complesse o significativi impegni finanziari), e possono essere redatti in una lingua usuale nell’ambito della finanza aziendale internazionale (fatta eccezione per la nota di sintesi).&nbsp;</p><h3><em>III. Il Documento di Ammissione EU Growth</em></h3>La proposta introduce un<strong>&nbsp;nuovo Documento di Ammissione&nbsp;<em>EU Growth</em></strong>, che dovrebbe sostituire il Prospetto EU Growth, disciplinato negli articoli 7(12b), 15a, 21(5c) e negli Allegati VII e VIII.Questa versione del prospetto può essere&nbsp;<strong>utilizzata da emittenti che siano PMI o altri emittenti</strong>&nbsp;i cui&nbsp;<strong>titoli</strong>&nbsp;sono ammessi o stanno per essere ammessi alle negoziazioni&nbsp;<strong>su un</strong>&nbsp;<strong>SME&nbsp;</strong><em><strong>Growth Market</strong>&nbsp;</em>a meno che non abbiano già titoli ammessi alle negoziazioni su un mercato regolamentato. Tuttavia, nel caso di emissioni secondarie, le PMI e gli emittenti SME&nbsp;<em>Growth Market</em>&nbsp;possono ancora scegliere di redigere un prospetto di follow-up per un’offerta di strumenti finanziari al pubblico, a condizione che dispongano di strumenti finanziari già ammessi alla negoziazione su un SME&nbsp;<em>Growth Market</em>&nbsp;in modo continuativo per almeno gli ultimi 18 mesi e che non abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato.In caso di emissioni secondarie, PMI ed emittenti negoziati su SGM possono optare per il prospetto&nbsp;<em>follow-up</em>&nbsp;se hanno titoli già ammessi alle negoziazioni da almeno 18 mesi.Il Documento di Ammissione europeo per i mercati&nbsp;<em>EU Growth</em>&nbsp;ha&nbsp;<strong>formato e sequenza uniformi</strong>, un&nbsp;<strong>limite di 75 pagine</strong>&nbsp;(fatta eccezione per la nota di sintesi, le informazioni incluse per rinvio e le informazioni aggiuntive che devono essere fornite dagli emittenti con una situazione finanziaria complessa o impegni finanziari significativi), e possono essere redatti in una&nbsp;<strong>lingua usuale</strong>&nbsp;nell’ambito della finanza aziendale internazionale (fatta eccezione per la nota di sintesi).&nbsp;<h3><em>IV. Nuove esenzioni per emissioni secondarie di titoli fungibili con titoli già ammessi alle negoziazioni</em></h3>Gli artt. 1(4) e 1(5)(a) nella nuova formulazione proposta dalla Commissione europea&nbsp;<strong>distinguono</strong>&nbsp;innanzitutto&nbsp;<strong>l’offerta al pubblico dall’ammissione alle negoziazioni</strong>.In particolare, per l’ammissione alla negoziazione di titoli non è&nbsp;<strong>necessario redigere un prospetto quando</strong>:<ul> <li>siano emessi&nbsp;<strong>titoli fungibili</strong>&nbsp;in misura inferiore al 40% di titoli già ammessi alle negoziazioni su un mercato regolamentato per almeno i 18 mesi precedenti all’ammissione dei titoli di nuova ammissione; o</li> <li>i&nbsp;<strong>titoli</strong>&nbsp;siano stati&nbsp;<strong>ammessi alle negoziazioni su un SGM</strong>&nbsp;mediante la pubblicazione di un prospetto informativo e negoziati continuativamente per almeno i 18 mesi precedenti;</li></ul><p><strong>a patto che</strong>:</p><ul> <li>non siano stati emessi in collegamento con un’o.p.a., un’o.p.s., una fusione o una scissione;</li> <li>l’emittente non si trovi in una situazione di ristrutturazione o insolvenza;</li> <li>sia stato redatto un documento coerente con quanto richiesto nell’allegato IX della Proposta di Regolamento non soggetto ad approvazione da parte dell’Autorità di Vigilanza.</li></ul><p>D’altro canto, l’art. 1(4) dispone che le<strong>&nbsp;offerte al pubblico</strong>,&nbsp;<strong>sotto la soglia del 40%</strong>&nbsp;di cui sopra,&nbsp;<strong>sono esenti</strong>&nbsp;dal regime dell’offerta al pubblico.<strong>Se</strong>, invece,&nbsp;<strong>superino la soglia del 40%</strong>, potranno fare ricorso al prospetto&nbsp;<em>follow-up</em>&nbsp;nei casi in cui i titoli con queste fungibili siano state quotati per almeno i 18 mesi precedenti su un mercato regolamentato o un SGM e i nuovi titoli offerti al pubblico non siano stati emessi in sede di un’o.p.a., un’o.p.s., una fusione, una scissione o una situazione di ristrutturazione del debito.<strong>In tutti questi casi</strong>&nbsp;gli emittenti possono predisporre un&nbsp;<strong>documento di sintesi</strong>&nbsp;(di massime 10 pagine), contenente una dichiarazione di conformità agli adempimenti degli obblighi informativi e di trasparenza continui e periodici, i dettagli sull’utilizzo dei proventi e qualsiasi ulteriore informazione rilevante che non sia ancora stata resa pubblica.La&nbsp;<strong>nuova esenzione non si applicherebbe alle emissioni</strong>&nbsp;a seguito di aumento di capitale di&nbsp;<strong>titoli che non siano fungibili</strong>&nbsp;con titoli già ammessi alle negoziazioni o da parte di società che siano in situazioni di instabilità finanziaria o che stiano attraversando una trasformazione rilevante. Tali emittenti dovranno redigere e pubblicare un prospetto di&nbsp;<em>follow-up</em>.&nbsp;</p><h3><em>V. Soglia di esenzione armonizzata</em></h3>L’articolo 1(3) del Regolamento Prospetto, che prevede attualmente una&nbsp;<strong>soglia di un milione di Euro</strong>&nbsp;sotto la quale il Regolamento Prospetto non sia applica, secondo le indicazioni della Commissione europea, dovrebbe essere abrogato e sostituito dall’articolo 3(2) del Regolamento Prospetto che introduce un’unica soglia armonizzata di 12 milioni di Euro, sotto la quale l’offerta di titoli al pubblico è esente dal requisito del prospetto.<strong>Gli Stati membri potranno richiedere</strong>, a livello nazionale e con oneri proporzionati,&nbsp;<strong>la pubblicazione di documenti informativi</strong>&nbsp;per le offerte al pubblico di titoli con valore totale inferiore ai 12 milioni di Euro. La soglia è calcolata sul corrispettivo totale delle offerte aggregate, nell’Unione Europea, in un periodo di 12 mesi.&nbsp;<h3><em>VI. Obblighi informativi di corporate social responsibility ed ESG da adottare</em></h3>La Commissione UE include,&nbsp;<strong>per la prima volta</strong>, nella documentazione informativa da predisporre in sede di raccolta,&nbsp;<strong>specifiche indicazioni in tema di&nbsp;<em>corporate social responsibility&nbsp;</em>ed ESG</strong>, che dovrebbero essere inserite in un regolamento delegato UE:<ul> <li>per gli emittenti di titoli azionari sottoposti all’obbligo di redigere il rapporto sulla sostenibilità secondo l’imminente&nbsp;<em>Corporate Sustainability Reporting Directive</em>; e</li> <li>per gli emittenti di titoli non azionari collocati facendo riferimento a fattori di sostenibilità o a obiettivi di sostenibilità.</li></ul><p>L’<strong>auspicio</strong>&nbsp;è&nbsp;<strong>che questi nuovi obblighi di informativa non si rilevino eccessivamente onerosi</strong>&nbsp;soprattutto per le PMI.&nbsp;</p><h3><em>VII. Fattori di rischio semplificati</em></h3>Con il fine di&nbsp;<strong>migliorare la comprensibilità e concisione dei prospetti</strong>, secondo la Commissione UE l’articolo 16 del Regolamento Prospetto dovrebbe essere modificato al fine di chiarire che:<ul> <li>il&nbsp;<strong>prospetto non deve contenere fattori di rischio generici</strong>, che servano solo da avvertenza, o non diano una rappresentazione sufficientemente chiara degli specifici fattori di rischio dei quali gli investitori debbano essere consapevoli;</li> <li>ciascun&nbsp;<strong>fattore di rischio&nbsp;</strong>deve essere<strong>&nbsp;descritto in maniera adeguata</strong>, e deve spiegare come quel fattore di rischio impatti sull’emittente o sui titoli offerti o ammessi alle negoziazioni; e</li> <li>la&nbsp;<strong>valutazione della rilevanza del fattore di rischio</strong>&nbsp;deve essere&nbsp;<strong>espressa usando una scala qualitativa</strong>&nbsp;di bassa, media o alta probabilità, a discrezione dell’emittente.</li></ul><p>Inoltre, viene&nbsp;<strong>proposto di eliminare il requisito di classificazione</strong>&nbsp;secondo cui i fattori di rischio valutati come più rilevanti dovevano essere menzionati per primi.&nbsp;</p><h3><em>VIII. Incorporazione per riferimento obbligatoria e abolizione dell’obbligo di presentare un supplemento per i prospetti di base</em></h3>L’articolo 19 del Regolamento Prospetto dovrebbe essere modificato, secondo la Commissione UE, facendo&nbsp;<strong>obbligo di includere per riferimento le informazioni che siano state precedentemente o contemporaneamente pubblicati in via digitale</strong>:<ul> <li>documenti approvati da un’autorità di vigilanza;</li> <li>documenti informativi alternativi che siano stati redatti conformemente alle esenzioni previste dagli articoli 1(4) e (5) del Regolamento Prospetto;</li> <li>informazioni regolamentate;</li> <li>informazioni finanziarie annuali e infrannuali;</li> <li>relazioni di revisione e bilanci;</li> <li>relazioni sulla gestione, incluse, dove applicabili, le relazioni di sostenibilità;</li> <li>attestazioni in tema di&nbsp;<em>corporate governance</em>;</li> <li>relazioni sull’accertamento del valore di un bene;</li> <li>relazioni sulle remunerazioni;</li> <li>documenti di sintesi annuali; e</li> <li>atto costitutivo e statuto.</li></ul><p>Inoltre, viene&nbsp;<strong>proposta l’eliminazione dell’obbligo</strong>&nbsp;in capo agli emittenti&nbsp;<strong>di pubblicare un supplemento al prospetto di base</strong>&nbsp;in occasione della pubblicazione di dati annuali o infrannuali successivi ove tale documentazione risulti inclusa per riferimento nello stesso prospetto di base.&nbsp;</p><h3><em>IX. Convergenza dell’esame e dell’approvazione dei prospetti</em></h3>Al fine di armonizzare la procedura di esame e approvazione dei prospetti nei 27 Stati Membri, la Commissione europea propone di modificare l’articolo 20(11) del Regolamento Prospetto nel senso di delegare alla stessa Commissione la&nbsp;<strong>normativa di dettaglio rispetto</strong>:<ul> <li>all’<strong>utilizzo di criteri aggiuntivi</strong>&nbsp;per l’<strong>esame del prospetto informativo</strong>&nbsp;e il tipo di informazioni aggiuntive che possa essere richiesto in tali casi;</li> <li>la&nbsp;<strong>finestra temporale massima</strong>&nbsp;per l’autorità competente<strong>&nbsp;per concludere l’esame del prospetto</strong>&nbsp;e giungere a una decisione sull’approvazione di tale prospetto o la sua mancata autorizzazione e concludere il processo di revisione; e</li> <li>le&nbsp;<strong>conseguenze per l’autorità competente che non riesca ad assumere una decisione</strong>&nbsp;all’interno della finestra temporale di cui sopra.</li></ul><p>&nbsp;</p><h2><strong>2. Modifiche alla MAR sugli abusi di mercato</strong></h2><h3><strong>&nbsp;</strong><em>I. Chiarimenti su quali informazioni devono essere divulgate e quando</em></h3>La proposta contenuta nel Listing Package è volta a&nbsp;<strong>chiarire quali informazioni debbano essere oggetto divulgazione al mercato e il momento della loro pubblicazione</strong>&nbsp;prevedendo una delega alla Commissione UE ad adottare un regolamento delegato per definire un elenco non esaustivo di informazioni privilegiate con una indicazione (per ciascuna informazione) del momento in cui la divulgazione deve essere fatta.In particolare, viene&nbsp;<strong>ristretto l’ambito di applicazione dell’obbligo di divulgazione</strong>&nbsp;previsto dall’art. 17 (1), MAR, in caso di processo prolungato (i.e. eventi a più stadi, come un processo di&nbsp;<em>M&amp;A</em>) con l’esclusione dell’obbligo di divulgazione rispetto alle fasi intermedie di tale processo. Gli emittenti, in particolare, sarebbero obbligati a divulgare solo l’informazione relativa al verificarsi dell’evento destinato a completare l’intero processo prolungato.Come osservato dalla Commissione UE,&nbsp;<strong>qualora le informazioni privilegiate siano diffuse in una fase troppo precoce</strong>&nbsp;e siano, quindi, di natura preliminare,<strong>&nbsp;ciò può fuorviare gli investitori</strong>, anziché contribuire a un’efficiente formazione dei prezzi e a ridurre le asimmetrie informative.In un processo prolungato, date le diverse fasi di sviluppo che una informazione deve attraversare per assumere certezza,&nbsp;<strong>le informazioni relative alle fasi intermedie di un processo prolungato</strong>&nbsp;non sono sufficientemente mature e, quindi,&nbsp;<strong>non dovrebbero essere divulgate</strong>. In tal caso, l’emittente dovrebbe divulgare solo le informazioni relative all’evento che questo processo prolungato intende realizzare, nel momento in cui tali informazioni sono sufficientemente precise, ad esempio, quando il consiglio di amministrazione ha deliberato in merito alla approvazione definitiva di una operazione o sia intervenuta la firma di un accordo vincolante.La proposta&nbsp;<strong>non modifica</strong>, d’altra parte,&nbsp;<strong>la nozione di informazione privilegiata</strong>&nbsp;di cui all’art. 7, dal che consegue che il divieto di abuso di informazioni privilegiate continua a essere valido anche per le informazioni privilegiate per cui vi è una ragionevole probabilità che vengano a esistenza.<strong>In altri termini</strong>, oltre alle informazioni vere e certe in quanto verificatesi, gli emittenti debbono&nbsp;<strong>comunicare</strong>&nbsp;al mercato le&nbsp;<strong>informazioni</strong>&nbsp;future<strong>&nbsp;solo se</strong>&nbsp;vi sia una serie di circostanze che fanno&nbsp;<strong>presumere che si verificheranno</strong>,&nbsp;<strong>mentre il divieto di&nbsp;<em>insider trading</em>&nbsp;è anticipato</strong>, come oggi, al momento in cui è ragionevolmente probabile che le informazioni verranno a esistenza. Il che avrebbe un impatto anche sull’apertura del ritardo che, qualora fosse accolta l’elaborazione della Commissione UE, dovrebbe essere utilizzato solo in circostanze eccezionali ossia quando l’informazione è certa, ma resta un ultimo tassello per la sua definitiva formalizzazione (es. la delibera di approvazione di una operazione straordinaria da parte del consiglio di amministrazione dell’emittente successivamente alla sottoscrizione di un accordo vincolante).Al tempo stesso,&nbsp;<strong>la proposta introduce un obbligo per gli emittenti di garantire la riservatezza delle informazioni privilegiate</strong>&nbsp;fino al momento della divulgazione e di divulgare immediatamente le informazioni privilegiate al pubblico in caso di una fuga di notizie.&nbsp;<h3><em>II. Chiarimenti sulle condizioni del ritardo</em></h3>La proposta di modifica dell’art. 17 (4), MAR è volta ad attenuare una condizione circolare ossia che il ritardo non deve essere tale da fuorviare il pubblico,&nbsp;<strong>introducendo una lista di ulteriori condizioni specifiche per attivare il ritardo</strong>, onde per cui l’informazione:<ul> <li>non deve essere sostanzialmente differente da precedenti comunicazioni sull’oggetto della informazione privilegiata;</li> <li>non deve riguardare l’impossibilità di raggiungere obiettivi finanziari precedentemente annunciati pubblicamente;</li> <li>non deve essere in contrasto con le aspettative del mercato se tali aspettative sono basate su segnali che l’emittente ha precedentemente inviato al mercato.</li></ul><p>Inoltre, il&nbsp;<strong>momento della notifica del ritardo alla competente autorità viene spostato</strong>&nbsp;al momento immediatamente successivo a quello in cui l’emittente assume la decisione di ritardare la divulgazione (che, come detto, sarebbe circoscritto a ipotesi eccezionali), piuttosto che al momento immediatamente successivo alla divulgazione dell’informazione al pubblico.&nbsp;</p><h3><em>III. Semplificazione della disciplina dei registri insider</em></h3>La proposta novella dell’art. 18, MAR è destinata a&nbsp;<strong>estendere le semplificazioni già introdotte dal Regolamento (EU) 2115/2019</strong>&nbsp;per gli emittenti sui mercati ammessi alle negoziazioni su SGM a tutti gli emittenti, inclusi quelli sui mercati regolamentati.In particolare,&nbsp;<strong>gli emittenti dovranno mantenere un registro permanente</strong>&nbsp;<strong>e statico con i soggetti che hanno accesso regolare alle informazioni privilegiate</strong>, in ragione delle funzioni da loro svolte o delle posizioni da loro ricoperte: membri del consiglio di amministrazione, di organi di gestione e controllo, soggetti con funzioni esecutive che assumono decisioni manageriali relative gli sviluppi futuri e le prospettive di&nbsp;<em>business</em>&nbsp;e il personale amministrativo interessato.Questa&nbsp;<strong>semplificazione</strong>, tuttavia, è&nbsp;<strong>riservata solo agli emittenti</strong>&nbsp;e non fa venir meno l’obbligo delle persone che agiscono in nome o per conto proprio (come revisori, avvocati e agenzie di&nbsp;<em>rating</em>) di redigere, aggiornare e fornire il proprio registro&nbsp;<em>insider&nbsp;</em>alle competenti autorità su loro richiesta. In questo caso la disposizione andrebbe precisata, prevedendo che anche le persone che agiscono in nome o per conto proprio debbono tenere il registro in forma statica con l’inclusione solo delle persone che hanno accesso regolare a informazioni privilegiate.<strong>Inoltre</strong>, per gli emittenti i cui titoli sono stati ammessi alla quotazione su un mercato regolamentato per almeno gli ultimi cinque anni, la proposta consente un&nbsp;<em>opt-out</em>&nbsp;agli&nbsp;<strong>Stati Membri</strong>&nbsp;che&nbsp;<strong>possono richiedere di redigere e mantenere il registro&nbsp;<em>insider</em>&nbsp;completo</strong>, se giustificato da esigenze di tutela dell’integrità del mercato.&nbsp;<h3><em>IV. Aumento della soglia per le notifiche delle operazioni condotte da persone con funzioni di amministrazione, di direzione e controllo</em></h3>L’art. 19, MAR formulato dalla Commissione UE&nbsp;<strong>incrementa da Euro 5.000 a Euro 20.000 il valore della soglia</strong>, oltre la quale, le operazioni condotte da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e controllo nonché da persone a loro strettamente associate, per proprio conto, riguardanti titoli azionari o gli strumenti di debito o, ancora, strumenti derivati e altri strumenti finanziari a essi collegati, devono essere notificate all’emittente e alla competente autorità.La proposta, inoltre, porta da Euro 20.000 a Euro 50.000 il valore massimo fino al quale le autorità nazionali possono decidere di aumentare la soglia a livello nazionale.&nbsp;<h3><em>V. Ampliamento delle operazioni esentate durante il blackout period</em></h3>La&nbsp;<strong>proposta aggiunge alcune operazioni esenti dal divieto di effettuare operazioni</strong>&nbsp;in conto proprio o in conto terzi, per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e controllo,&nbsp;<strong>nel&nbsp;<em>blackout period</em>&nbsp;</strong>(i.e. 30 giorni prima dell’annuncio di un rapporto finanziario intermedio o annuale che il relativo emittente è obbligato a rendere pubblico).In particolare, l’<strong>esenzione concerne i piani di incentivazione</strong>&nbsp;che riguardino l’attribuzione o l‘assegnazione di strumenti finanziari diversi dalle azioni&nbsp;<strong>e le operazioni in cui nessuna decisione di investimento è assunta</strong>&nbsp;da soggetti con funzioni di amministrazione, di direzione e controllo (come l’automatica conversione di strumenti finanziari).&nbsp;<h3><em>VI. Chiarimenti sulla natura del c.d. “safe-harbour” della procedura di market-sounding</em></h3>L’art. 11, MAR disciplina le interazioni tra un soggetto che propone la sottoscrizione o la vendita di strumenti finanziari a uno o più potenziali investitori, prima dell’annuncio di un’operazione, condotte al fine di valutare l’interesse dei potenziali investitori e le relative condizioni come il prezzo, le dimensioni potenziali e la struttura.Il fine della proposta della Commissione è&nbsp;<strong>chiarire che la disciplina dei sondaggi di mercato è un’opzione possibile</strong>&nbsp;(c.d. “<em>safe-harbour</em>”) per i partecipanti al mercato che comunicano le informazioni, al fine di beneficiare della presunzione assoluta di non aver diffuso illegittimamente informazioni privilegiate.Qualora un partecipante al mercato decida di effettuare un&nbsp;<strong>sondaggio al di fuori della procedura prevista dalla MAR</strong>&nbsp;non è assicurata alcuna protezione&nbsp;<em>ex lege</em>, tuttavia, al contempo, viene&nbsp;<strong>esclusa una presunzione di diffusione illegittima</strong>.Per consentire alle autorità competenti di verificare il processo divulgativo a terze parti, la proposta specifica che tutti i partecipanti al mercato (indipendentemente dal fatto che intendano o meno beneficiare del c.d. “<em>safe-harbour</em>”) devono&nbsp;<strong>valutare</strong>, ogni volta che divulgano informazioni,&nbsp;<strong>prima di condurre sondaggi di mercato e durante l’intero processo</strong>,<strong>&nbsp;se tale processo comporti la divulgazione di informazioni privilegiate</strong>&nbsp;nonché tenere traccia delle valutazioni svolte e trasmetterle, ove richiesto, alle autorità competenti su loro richiesta.&nbsp;<h3><em>VII. Sanzioni</em></h3>La Commissione UE interviene anche in tema di sanzioni e, in particolare, sull’art. 30 (2), lett. i) e (4), al fine di rendere le<strong>&nbsp;sanzioni amministrative</strong>&nbsp;in tema di abusi maggiormente<strong>&nbsp;proporzionate alla dimensione dell’emittente</strong>.La proposta prevede che le sanzioni pecuniarie siano&nbsp;<strong>calcolate in base alla percentuale del fatturato annuo totale dell’emittente</strong>, consentendo, tuttavia, alle competenti autorità di calcolare, eccezionalmente, le sanzioni sulla base di importi assoluti, qualora esse ritengano che la sanzione amministrativa calcolata sulla base dei ricavi dell’emittente sarebbe sproporzionalmente bassa.Inoltre, in tali casi eccezionali, la proposta consente alle autorità competenti di applicare delle<strong>&nbsp;sanzioni ridotte per le PMI</strong>&nbsp;(<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-package-le-proposte-su-prospetto-informativo-e-abusi-di-mercato/#_ftn1" target="_blank" name="_ftnref1" rel="noreferrer">[1]</a>) al fine di garantire un trattamento sanzionatorio più proporzionato alle loro dimensioni. In particolare, nella lett. j), (iii) e (iv) dell’art. 30 (2) si prevede che, nelle rispettive ipotesi di violazione dell’art. 17 e degli artt. 18 e 19, possa essere applicata alle PMI una sanzione amministrativa, espressa in un importo assoluto, calcolata sulla base di un livello minimo più basso. Come conseguenza, gli Stati Membri avrebbero la possibilità di ridurre, nei rispettivi ordinamenti nazionali, il limite edittale massimo delle sanzioni da applicare alle PMI.La proposta, infine, modifica l’art. 31 al fine di assicurare che le autorità competenti, nel determinare il tipo e il livello di sanzione amministrativa da applicare, tengano conto, delle duplicazioni dei procedimenti tra penale e amministrativo, nonché della sanzione per la stessa violazione.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-package-le-proposte-su-prospetto-informativo-e-abusi-di-mercato/#_ftnref1" target="_blank" name="_ftn1" rel="noreferrer">https://www.dirittobancario.it/art/listing-package-le-proposte-su-prospetto-informativo-e-abusi-di-mercato/#_ftnref1</a>[1] La proposta introduce la definizione di PMI nel nuovo paragrafo 4 dell’art. 30, MAR, secondo cui per PMI si intende una micro, piccola o media impresa ai sensi dell’articolo 2 dell’allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione UE.]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 16 Jan 2023 05:14:50 +0100</pubDate>
                        <title>La tassazione in Italia delle attività di investment management. Nuove prospettive dalla Legge di Bilancio per il 2023</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-tassazione-in-italia-delle-attivita-di-investment-management-nuove-prospettive-dalla-legge-di-bilancio-per-il-2023</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Legge di Bilancio per il 2023&nbsp;introduce novità circa le condizioni da verificare affinché non si configuri una stabile organizzazione in Italia in capo &nbsp;ai “veicoli d’investimento” stranieri che operino sul territorio dello Stato tramite strutture di <em>asset management</em> indipendenti, incaricate per loro conto della gestione degli investimenti.Scopo della nuova disposizione – già nota come <em>Investment Management Exemption</em> – è quello di evitare il rischio derivante dalla configurazione di una stabile organizzazione in Italia (e con ciò la creazione di una presenza ivi fiscalmente imponibile) in capo al veicolo di investimento estero e/o alle sue controllate, per quanto – al ricorrere di determinate condizioni – gli <em>asset manager </em>siano collocati in Italia, o anche in Italia.La recente modifica, volta ad accrescere la attrattività del Paese nei confronti degli investitori esteri, potrebbe avere &nbsp;conseguenze anche relativamente alla decisione di individuare o localizzare in Italia gli <em>asset manager</em>, nonché i loro dipendenti e/o collaboratori, pure nel solco di altre disposizioni fiscali – già vigenti e di favore – che riguardano la tassazione in Italia dei lavoratori “impatriati”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, o dei “neo-residenti”, i c.d. <em>high net worth individuals</em> che decidono di trasferire la propria residenza in Italia&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.</p><p style="text-align: center;">*</p>Il tema della esistenza una stabile organizzazione in Italia è spesso sollevato in caso di verifica fiscale e per questo costituisce una area di rischio tipica per gli operatori non residenti. Come noto, e senza pretesa di esaustività, va giusto ricordato che la disponibilità (in Italia) di una sede fissa di affari configura la cosiddetta “stabile organizzazione materiale”, mentre l’utilizzo (in Italia) di una persona che agisce abitualmente in maniera dipendente per conto del soggetto estero configura la cosiddetta “stabile organizzazione personale”.In sede di verifica, può accadere che una stabile organizzazione sia individuata anche in assenza di attività dichiarate in Italia (<em>branch</em>, società controllate, etc.), mentre in altri casi l'esistenza di una stabile organizzazione viene configurata anche quando il soggetto non residente ha già una presenza “imponibile” in Italia, ad esempio attraverso la esistenza di una società controllata nell’ambito della quale vengono individuati altri redditi (non dichiarati) ascrivibili alla asserita stabile organizzazione “interna”. L'esistenza di una stabile organizzazione, come noto, fa scattare l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, con conseguenti sanzioni tributarie e anche penali al superamento di determinate soglie di reddito ed imposte evase. Pertanto, la esistenza di regole chiare in materia, rappresenta un elemento di certezza sempre auspicato, che evidentemente contribuisce alla competitività del sistema-Paese.A questo scopo, l’articolo 49 dalla Legge di Bilancio per il 2023 modifica il vigente articolo 162 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (“TUIR”), che contiene la definizione di “stabile organizzazione” già prevista dal diritto nazionale in linea sostanziale con quella prevista nei trattati contro le doppie imposizioni stipulati dall’Italia.In base al comma 7 dell’articolo 162 del TUIR, non configura la esistenza di una stabile organizzazione in Italia il soggetto che opera nel territorio dello Stato per conto di una impresa non residente e che svolge la propria attività in qualità di agente <em>indipendente</em> e agisce per l’impresa nell’ambito della propria ordinaria attività. Tuttavia, quando un soggetto opera esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlato, tale soggetto non è considerato un agente indipendente, ai sensi del medesimo comma, in relazione a ciascuna di tali imprese.Secondo la nuova disposizione introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2023, al ricorrere di specifiche condizioni, deve considerarsi <em>agente indipendente </em>dal veicolo di investimento non residente il soggetto – residente o non residente in Italia, anche operante tramite propria stabile organizzazione nel territorio dello Stato – che, in nome e/o per conto del veicolo di investimento non residente (o di sue controllate, dirette o indirette), abitualmente concluda contratti di acquisto e/o di vendita e/o di negoziazione, o comunque contribuisca, anche tramite attività preliminari o accessorie, all’acquisto e/o alla vendita e/o alla negoziazione di strumenti finanziari, anche derivati, incluse le partecipazioni al capitale o al patrimonio, e di crediti.La indipendenza “presupposta” dell’agente, che comporta <em>ex lege </em>la assenza di una stabile organizzazione in Italia, sussiste a condizione che:<p style="padding-left: 30px;">(i) il veicolo di investimento non residente e le relative controllate siano residenti o localizzati in uno Stato che assicuri un adeguato scambio di informazioni con l’amministrazione finanziaria italiana, in base ad apposita lista;</p><p style="padding-left: 30px;">(ii) il veicolo di investimento non residente rispetti determinati requisiti di indipendenza fissati nel dettaglio da apposito decreto attuativo (di successiva emanazione) e plausibilmente riferibili anche alla indipendenza del gestore rispetto alla pluralità degli investitori coinvolti nel veicolo di investimento, piuttosto tipica dell’<em>industry</em> dei fondi di investimento regolati/vigilati<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>;</p><p style="padding-left: 30px;">(iii) il soggetto che svolga l’attività di gestione in nome e/o per conto del veicolo di investimento non residente, non ricopra cariche negli organi di amministrazione e controllo del veicolo medesimo e di sue controllate, <em>e</em> non detenga una partecipazione ai risultati economici di questi superiore al 25%; e</p><p style="padding-left: 30px;">(iv) il soggetto residente – o se esistente, la stabile organizzazione in Italia del soggetto non residente – che presti servizi nell’ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo, riceva una remunerazione di libera concorrenza supportata da idonea documentazione.</p>La combinazione dei suindicati elementi porta a rilevare, in breve sintesi, che la assenza di “stabile organizzazione personale” in Italia riconducibile al veicolo estero e agli investitori sia circostanza acquisita allorché in Italia operi un <em>asset manager</em> o una struttura di <em>asset management</em> (italiani o anche non residenti in Italia ivi stabiliti) che risulti:- specificamente indipendente – perché <em>non</em> “predominante” sul piano dei diritti e soglie&nbsp; partecipativi ed economici rispetto al veicolo di investimento estero nei termini sub (iii) –&nbsp;e- remunerata a livello <em>intercompany</em>, per le proprie funzioni e rischi, secondo principi di libera concorrenza.Al ricorrere delle predette condizioni – prevede la Legge di Bilancio 2023, modificando sempre il previgente art. 162 – la sede fissa d'affari a disposizione della impresa residente che vi svolge la propria attività di <em>asset management</em>, utilizzando il proprio personale, non si considera, “<em>a disposizione del veicolo di investimento … non residente</em>” per il solo fatto che l'attività dell'impresa residente reca un beneficio al predetto veicolo, con ciò escludendosi anche la ipotesi di “stabile organizzazione materiale”.Vale forse la pena osservare che quello attuale non è il primo tentativo di introdurre nel nostro Paese la già richiamata clausola di <em>Investment Management Exemption</em>: nel 2019, come oggi, sulla scorta di note esperienze straniere&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, fu già avanzata una proposta – poi naufragata – di modificare l’articolo 162 del TUIR in materia di definizione della sede fissa di affari al fine di escludere la rilevanza dell’utilizzo di un gestore di investimenti per il riconoscimento della stabile organizzazione di una impresa non residente, peraltro in dichiarato collegamento alle norme volte alla attrazione in Italia di neo-residenti&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.In un <em>framework</em> normativo dai confini sempre più labili quale è quello della stabile organizzazione, occorre allora chiedersi in cosa consista, in concreto, la portata innovativa della disposizione in commento, laddove ve ne sia una distinta da una mera integrazione della c.d. “<em>negative list</em>” di cui al comma 4 dell’articolo 162 (che già in precedenza formulava ipotesi codificate di <em>non</em> esistenza di stabile organizzazione).Al riguardo, va subito riscontrato quanto affermato nella Relazione Illustrativa a corredo dell'introduzione del provvedimento qui in discussione, per cui la mera circostanza che una qualsiasi delle condizioni ivi previste non sia soddisfatta, non implica di per sé l'esistenza di una stabile organizzazione, che andrà casomai riscontrata sulla base di una valutazione della sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 162 per considerare esistente – o meno – una stabile organizzazione.In effetti, già prima delle recenti modifiche, la (non) configurabilità di una stabile organizzazione (materiale o personale) poteva comunque emergere dalla disamina del profilo funzionale di ciascuno dei soggetti che caratterizzano l’intera struttura e l’operatività dei fondi e veicoli di investimento, e dal ruolo eventualmente svolto sul territorio italiano da soggetti gestori. Invero, con riguardo al caso dei gestori di investimenti:<ul> <li>le funzioni svolte da un <em>asset manager</em> dovrebbero a rigore intendersi differenti dal profilo funzionale del veicolo/fondo di investimento e degli investitori dello stesso;</li> <li>in particolare, ad esempio all’interno di un tipico modello di <em>business</em> di un fondo, le società di gestione svolgono una funzione prevalentemente consistente nella ricerca e valutazione di potenziali <em>target companies</em>, di supervisione e monitoraggio dei differenti <em>step</em> del processo di acquisizione, di indirizzamento della linea strategica della società acquisita al fine di favorirne lo sviluppo, nonché di individuazione dei potenziali acquirenti per la fase di dismissione;</li> <li>al contrario, il fondo di investimento e gli investitori retrostanti, in linea con quanto previsto dal proprio regolamento, provvedono a investire i capitali apportati nelle <em>target companies</em> con un profilo di rischio-rendimento coerente con il regolamento stesso, con ciò esaurendo il proprio distinto ruolo.</li></ul><p>In tal senso, l’esistenza (o la inesistenza) di una stabile organizzazione – <em>materiale</em> o <em>personale</em> – può (e poteva) essere accertata nella eventualità in cui ne ricorrano tutti i presupposti richiesti dalle disposizioni domestiche e convenzionali, e in particolare:</p><ul> <li>ai sensi dell’articolo 162, commi 1 e 2, lettera f-<em>bis</em>), l’espressione “stabile organizzazione <em>materiale</em>” designa una sede fissa di affari, di cui l’impresa abbia la piena disponibilità, per il tramite della quale quest’ultima eserciti, in tutto o anche solo in parte, con una significativa e continuativa presenza economica, la propria attività sul territorio italiano. Sulla scorta di tale definizione, al netto dei casi (privi dei necessari requisiti di indipendenza e segregazione) in cui i profili funzionali del veicolo/fondo e degli investitori possano in tutto, o anche solo in parte, sovrapporsi a quelli del gestore, già in forza del previgente art. 162 appariva discutibile concludere che il fondo di investimento o gli investitori, per il tramite della struttura indipendente casomai operante in Italia, potessero fruire sul territorio dello Stato di uno spazio fisico attraverso il quale esercitare in tutto o in parte le proprie attività (stabile organizzazione materiale), considerato che la funzione generalmente svolta dal veicolo di investimento estero – che ricordiamo essere il principale destinatario della nuova normativa in commento – è normalmente avulsa/indipendente dai profili funzionali propri dei gestori;</li> <li>muovendo dalla stessa logica, non dovrebbe (e non doveva allora) configurarsi alcuna stabile organizzazione <em>personale</em>, né in capo al fondo di investimento né in capo agli investitori, per le attività di gestione <em>indipendente </em>svolte in Italia per conto del veicolo di investimento estero.</li></ul><p>Ad ogni buon conto, stante la già riscontrata labilità del <em>framework</em> normativo di riferimento (talora &nbsp;foriera di dispute con l’Amministrazione finanziaria), va oggi accolto con favore il generale spirito chiarificatore del legislatore, che, con la recente modifica – pur al netto di qualche riserva<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a> – consentirà, definito un apposito <em>safe harbour</em>, la più agevole localizzazione ed utilizzo delle varie strutture di investimento del <em>private equity</em> e <em>asset management</em> in Italia, nonché la migliore organizzazione degli stessi <em>asset manager</em>, dei loro dipendenti e dei collaboratori senza incorrere automaticamente nella configurazione, o nel temuto rischio di configurazione, di una stabile organizzazione (materiale o personale) in Italia dei veicoli di investimento esteri.</p><p style="text-align: center;">*</p>Come sopra già osservato, nei casi in cui operi in Italia – per conto di fondi/veicoli di investimento esteri – una struttura di <em>asset management</em> specificamente indipendente sul piano dei diritti partecipativi ed economici rispetto al veicolo di investimento estero e remunerata internamente secondo libera concorrenza, la nuova disposizione esclude la stabile organizzazione in Italia del veicolo di investimento estero: il che – lo si vede bene – tutela (ulteriormente) i rapporti degli investitori esteri con i gestori italiani (indipendenti) già operativi, ma altresì agevola la ipotesi di costituzione di nuovi <em>asset management</em> nazionali, casomai pure di promanazione estera.Quanto appena rilevato si inserisce infatti in un più ampio contesto normativo, già da qualche tempo in evoluzione nel nostro Paese e mosso dalla volontà di favorire gli investimenti e il radicamento di investimenti, ma anche di nuclei familiari e individui ad alto potenziale, in Italia. Oltre al già citato regime dei lavoratori c.d. “impatriati”, opera nel nostro Paese un regime fiscale di privilegio riservato alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia (il regime dei “neo-residenti”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>). Altre norme sono intervenute, in diverso contesto, a favore dell’<em>industry</em> specifica dell’<em>asset management </em>e del <em>private equity</em>, formando un insieme di regole via via più vicino ai sistemi anglosassoni e ai Paesi tradizionalmente più attrattivi degli investimenti esteri<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.Con riferimento al regime degli impatriati – di più evidente favore sul piano della fiscalità personale del lavoro – , giusto va ricordato che si tratta di un regime di tassazione agevolata temporaneo, riconosciuto ai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia (articolo 16, comma 1, Dlgs n. 147/2015). Il regime è applicabile quando sussistono due presupposti: il lavoratore non è stato residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si impegna a risiedervi per almeno due anni; e l’attività lavorativa è svolta prevalentemente nel territorio italiano.Per i contribuenti che si trovano in tali condizioni, nel periodo d’imposta in cui la residenza viene trasferita e nei successivi quattro, il reddito di lavoro dipendente (o a esso assimilato) e di lavoro autonomo prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% dell’ammontare ovvero al 10% se la residenza è presa in una delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.Nel contesto, è opportuno considerare come lo svolgimento di attività lavorative con elementi di transnazionalità – in generale – possa causare l’insorgenza di rischi connessi alla configurazione di una stabile organizzazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>. In tale ottica, è evidente che, soprattutto dopo la <em>Brexit</em> e ancor di più dopo la pandemia da Covid-19 che ha favorito in molte imprese un sostanziale ripensamento dell’organizzazione e delle modalità di lavoro, quanto più il lavoratore impatriato svolge un ruolo “strategico” all’interno della propria organizzazione, tanto più si materializza il rischio di configurazione di una stabile organizzazione in Italia in capo alla società non residente.Con l’introduzione in Italia della <em>Investment Management Exemption</em>, al ricorrere delle specifiche condizioni da questa previste, tale rischio risulta certamente ridimensionato almeno rispetto ai “veicoli di investimento” esteri serviti.Al di là dell’esempio riportato e delle considerazioni di massima sin qui svolte – che come si vede bene non hanno alcuna pretesa di esaustività –, si tratta allora di verificare come, anche nell’ambito di più articolati progetti di ricollocazione delle risorse e delle persone verso il nostro Paese, il coacervo di norme di diritto tributario internazionale di recente introduzione possa essere applicato correttamente e secondo canoni di efficienza. A questi fini, il decreto ministeriale di prossima attuazione e le eventuali posizioni ufficiali da parte della Amministrazione finanziaria in materia, potrebbero avere un peso di rilievo.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:federico.trutalli@advant-nctm.com">Federico Trutalli</a> e <a href="mailto:pierantonio.carpenzano@advant-nctm.com">Pierantonio Carpenzano</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> L’articolo 16 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. “Decreto internazionalizzazione”) riconosce un regime di tassazione agevolata per i lavoratori che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. In particolare, in presenza delle condizioni richieste, i redditi da lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi da lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare (con esenzione quindi del 70%). L’agevolazione, che in alcuni casi può essere estesa sino al 90%, è applicabile per cinque periodi d’imposta, decorrenti dall’anno in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia, con possibilità di eventuale estensione per ulteriori cinque anni.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Il regime dei “neo-residenti”, disciplinato dall’articolo 24-<em>bis</em> del D.p.r. 917/1986, consente alle persone fisiche (e ai loro familiari) che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e che non siano state fiscalmente residenti in Italia per almeno nove periodi d’imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione, di assoggettare i redditi di fonte estera ad imposizione forfettaria sostitutiva dell’IRPEF (e delle addizionali locali) pari ad euro 100.000 per periodo di imposta, riducibile a euro 25.000 nel caso dei familiari aderenti al medesimo regime.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Secondo la Relazione Illustrativa, la definizione di “veicolo di investimento” dovrebbe includere la nozione di “investitori istituzionali” così come definiti dall'art. 6, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 239/1996. Secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate ai fini del D.Lgs. 239/1996, un “investitore istituzionale”– soggetto o meno ad imposta – è tale allorché svolga attività di investimento per conto proprio o per conto di altre persone e stabilite negli Stati inclusi nella apposita <em>white list</em> (ad es., fondi di investimento, fondi pensione, compagnie assicurative soggette a vigilanza regolamentare nei loro Stati di stabilimento). Qualora tali investitori non siano soggetti a vigilanza regolamentare, può comunque rientrare nella definizione di “investitore istituzionale” quel soggetto estero con specifica esperienza e competenza in strumenti finanziari se operante per conto di una pluralità di investitori in uno Stato incluso nella <em>white list</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Il regime di <em>Investment Management Exemption</em> è, invero, mutuato con medesime finalità dall’ordinamento britannico. Come si evince, infatti, dal <em>Policy paper</em> “<em>Statement of Practice 1 (2001): treatment of Investment Managers and their overseas clients</em>”, sito web www.gov.uk, 1° febbraio 2001, scopo del presente istituto è quello di “<em>enables non-resident to appoint UK based investment manager without the risk of UK taxation and is one of the UK’s continuing attractions for investment managers</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> La proposta di legge allora pervenuta alla Camera dei deputati, in seguito mai approvata, si proponeva di completare la disciplina di quelli che venivano allora definiti come i “neo-residenti”, con riguardo alle conseguenze fiscali connesse al settore dell’<em>asset management</em>, e, nello specifico, era tesa a render certa, al ricorrere di determinate condizioni, la non configurabilità di una stabile organizzazione in Italia in capo al veicolo di investimento estero (in altre parole, un <em>safe harbour</em>). Come risulta agli atti parlamentari, infatti, il testo della proposta di legge del 2019 aveva la finalità di conferire maggiore certezza “<em>sulle conseguenze fiscali connesse ai fondi di investimento (e, quindi, ai relativi investitori esteri) derivanti dal fatto che, nel territorio italiano, agiscono per loro conto i gestori degli investimenti (asset manager), in ipotesi, operanti tramite persone fisiche “neo residenti” (investment manager)</em>”, e ancora, “<em>In assenza di tale misura, gli asset manager […] dovrebbero, di volta in volta e caso per caso, valutare se la loro attività sia idonea a generare, in capo alla struttura di investimento (e quindi al fondo e alle sue controllate e, in ultima analisi, in capo agli investitori) un rischio di stabile organizzazione che comporterebbe in Italia un più elevato livello di tassazione del fondo estero. Tale rischio, e quindi l’incertezza che ne deriva, potrebbe avere effetti fortemente deterrenti sulla decisione di localizzazione in Italia degli asset manager, dei loro dipendenti e dei collaboratori</em>”. Talché dal tenore della relazione introduttiva del testo proposto nel 2019, sembrava che l’intenzione del legislatore fosse quella di salvaguardare dal rischio di configurazione di una stabile organizzazione la pluralità dei soggetti che costituiscono l’intera struttura operativa del fondo di investimento. Nella stessa sede, il legislatore faceva salva la possibilità di tassare comunque in Italia il reddito d’impresa derivante dall’attività di gestione del fondo laddove esso stesso avrebbe potuto essere qualificato, per l’appunto, quale reddito d’impresa (atteso che, come è noto, i fondi di investimento generalmente non realizzano redditi d’impresa), ricondotto a delle attività ivi svolte, e in ogni caso in presenza di tutti gli elementi costitutivi richiesti dalla normativa domestica e dalle convenzioni.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Non del tutto comprensibile sembra essere infatti il requisito (non presente nelle omologhe discipline straniere) richiesto dalla nuova disposizione – peraltro <em>in concorrenza</em> con quello della partecipazione ai risultati economici –&nbsp;della estraneità degli <em>asset manager</em> dalle cariche ed organi di amministrazione del veicolo di investimento estero e relative controllate. Ad accezione, ad esempio, di talune strutture di investimento o di <em>family office</em> particolari e più ristrette (per le quali la disposizione restrittiva in commento potrebbe avere forse una qualche logica, nel contesto), è infatti tipico dell’<em>industry</em> dei fondi di investimento strutturati che i gestori (indipendenti) possano, o per forza di cose debbano, sedere nei <em>board </em>dei veicoli e delle società <em>target</em> possedute dal veicolo di investimento. Salvo auspicate modifiche normative, o a meno che in via interpretativa si escludano dal concetto di “controllate” le società <em>target</em> in ossequio alla <em>ratio</em> agevolativa del provvedimento, allora, per escludere la ipotesi di stabile organizzazione in queste ultime fattispecie, dovrà farsi riferimento ad una lettura ragionata/complessiva dell’art. 162 come già vigente prima delle modifiche.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 23 maggio 2017 ha chiarito che, ai sensi dell’articolo 24-<em>bis</em>, comma 1 del TUIR, l’opzione per il regime dei “neo-residenti” consente di tassare mediante imposta sostitutiva nella misura di 100.000 euro (25.000 euro per i familiari “trainati” dal contribuente principale) per ciascun periodo d’imposta in cui è valida l’opzione i redditi di fonte estera individuati secondo i criteri territoriali di cui all’articolo 165, comma 2 del TUIR, vale a dire la norma che disciplina il credito di imposta per le imposte assolte all’estero. Tale norma, a sua volta, dispone che “<em>I redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato</em>”. L’ordinamento accoglie, pertanto, il cosiddetto criterio della lettura “a specchio”, secondo cui i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base dei medesimi criteri di collegamento enunciati dall’articolo 23 del TUIR per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato. Si ricorda giusto <em>a latere </em>che con risoluzione n. 12/E&nbsp; del 18 febbraio 2021 l’Agenzia delle entrate è intervenuta con propria interpretazione circa i servizi di investimento finanziari e di consulenza, personalizzati e dedicati alla gestione del patrimonio del cliente neo-residente.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Di&nbsp; rilevanza nel settore del <em>private equity</em> la apposita disciplina fiscale dei proventi derivanti dall’investimento effettuato nei fondi gestiti da parte di <em>manager</em> e gestori tramite strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali “rafforzati” (c.d. “<em>carried interest</em>”). I “<em>carried interest</em>”, o proventi da diritti patrimoniali “rafforzati”, costituiscono una forma di remunerazione da parte dei fondi di investimento spettante agli amministratori e ai dipendenti interessati a titolo di compenso per l’attività di gestione del fondo stesso, che si sostanzia in una partecipazione agli utili proporzionalmente maggiore rispetto a quella generalmente riconosciuta alla pluralità degli investitori. Al verificarsi di determinate condizioni, tali proventi da diritti patrimoniali “rafforzati” sono qualificati come una forma di remunerazione della partecipazione al capitale di rischio, di natura finanziaria anziché di lavoro. L’introduzione dell’istituto in parola nel nostro Paese ha costituito un intervento particolarmente atteso dagli operatori del mercato della gestione collettiva del risparmio, considerato che mentre i redditi da lavoro dipendente o assimilato sono soggetti a tassazione ordinaria progressiva (con aliquote progressive per scaglioni dal 23% al 43% oltre alle eventuali addizionali), i proventi finanziari godono di una tassazione sostitutiva del 26%.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> I benefici previsti dal regime degli “impatriati” si applicano per altri cinque periodi d’imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico e a quelli che diventano proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti. Per il periodo di prolungamento, i redditi agevolati concorrono alla formazione dell’imponibile per il 50% del loro ammontare ovvero per il 10% in caso di lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> A questo proposito, l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020, aveva già fornito chiarimenti interpretativi in merito all’applicabilità del regime agevolativo in parola in caso di datore di lavoro non residente, specificando che “<em>[…] in presenza di tutti i requisiti previsti dalla norma agevolativa in commento, possono accedere all’agevolazione i soggetti che vengono a svolgere in Italia attività̀ di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all’estero, o i cui committenti (in caso di lavoro autonomo o di impresa) siano stranieri (non residenti). […] Il lavoratore impatriato, peraltro, potrebbe configurare una stabile organizzazione nel territorio dello Stato del datore di lavoro non residente, ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni conclusa dall’Italia, ove esistente, o ai sensi dell’articolo 162 del TUIR</em>”.&nbsp;]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 16 Jan 2023 04:57:34 +0100</pubDate>
                        <title>Le asset class che mettono d&#039;accordo gli investitori. L&#039;analisi di Luigi Croce, RE Department di ADVANT Nctm</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-asset-class-che-mettono-daccordo-gli-investitori-lanalisi-di-luigi-croce-head-re-department-di-advant-nctm</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Le difficoltà di questo 2023 appena iniziato non sono poche. Tuttavia, partendo da questo stato di cose, esistono tipi di immobili e di location in grado di suscitare l’interesse degli investitori e dei loro capitali. Quali sono e quali caratteristiche hanno? Lo abbiamo chiesto è <strong>Luigi Croce</strong>, Head of Real Estate Department di <strong>ADVANT Nctm</strong>.</p><p><strong>Avvocato Croce, avendo il polso del mercato attraverso i vostri clienti del mondo del Real Estate, come vedete lo sviluppo del mercato nei primi mesi del 2023?</strong></p><p>La tensione e l’incertezza causate dalla guerra nel panorama economico e geopolitico portano inevitabilmente a prediligere l’attesa e a muoversi con cautela. L’avvio del nuovo anno potrebbe essere difficoltoso.&nbsp;L’arretramento conseguente all’inflazione, la continua impennata dei prezzi dell’energia e dei costi di costruzione e la politica della BCE sui tassi di interesse sono le sfide che gli investitori dovranno affrontare nel 2023.</p><p>I segnali di una contrazione del mercato non sono pochi, la disponibilità degli investitori si è notevolmente ridotta. Conseguentemente, si potrebbe assistere a una riduzione dei prezzi e a un approccio principalmente speculativo/opportunistico da parte degli operatori.</p><p>Nonostante ciò, è presumibile che residenziale e logistico continueranno a suscitare l’interesse degli investitori e i loro capitali. Milano e Roma continueranno ad essere i poli maggiormente attrattivi.</p><p>Gli uffici – così come l’Hospitality - continueranno a destare interesse, soprattutto a Milano, con tendenze chiave rappresentate dal contenimento dei costi energetici, dalle politiche ESG, dalla riorganizzazione degli stessi alla luce delle modalità di lavoro da remoto e dalla ricerca di strutture che includano spazi per il tempo libero, soluzioni, queste, ormai necessarie per attrarre e trattenere la forza lavoro.</p><p><strong>Partecipando agli incontro dei CDR contrattualistica di Camelot de il QI, come pensate che stiano cambiando i rapporti tra gli attori del mondo immobiliare?</strong></p><p>Camelot è certamente un’occasione di incontro e scambio proficuo e continuo finalizzato alla individuazione di linee guida di un operare comune, volto all’efficienza e all’omogeneizzazione di&nbsp;comportamenti e prassi talvolta ancora troppo differenti.</p><p>In quest’ottica, grazie alla sensibilizzazione de il Quotidiano Immobiliare e all’intelligente operato di Guglielmo Pelliccioli, si è certamente avviato un processo destinato a dare risultati proficui in un arco temporale di medio periodo.</p><p><strong>Quali sono gli obiettivi dello Studio in ambito RE, in termini di crescita ed espansione?</strong></p><p>Il team RE dello Studio è certamente cresciuto e si è consolidato sotto il profilo degli obiettivi economici e di fatturato. Anche nell’esercizio che&nbsp;va concludendosi abbiamo operato su alcune delle più importanti operazioni svoltesi sul mercato.</p><p>Il progetto ADVANT, avviato insieme agli studi&nbsp;associati di Altana e Beiten Burkhardt, ha permesso</p><p>di mantenere e ampliare una visione internazionale necessaria per poter prestare ai clienti una consulenza che consenta loro di orientarsi nel complesso e mutevole scenario legale e commerciale internazionale.</p><p><strong>ESG E DIGITAL</strong></p><p><strong>Come cambia la professione di Avvocato nel RE</strong></p><p>In un contesto che si evolve in modo rapido e continuativo - spiega Luigi Croce, Head of Real Estate Department di ADVANT Nctm - la sfida più grande è essere sempre attenti alle tematiche emergenti.</p><p>Negli anni abbiamo visto crescere il ruolo dell’urbanistica e del regolamentare, oltre che del tax, che sono diventati componenti indispensabili ai fini dell’offerta di un servizio a 360 gradi. Oggi la nuova parola d’ordine è ESG. Le tematiche di questa natura stanno avendo e continueranno ad avere conseguenze rilevanti in ambito RE: l’industry immobiliare, per sua natura, ha un impatto urbano e sociale immediatamente percepibile.</p><p>Non è un caso, ad esempio, che molti nuovi contratti di locazione contemplino espressamente clausole di tutela e sostenibilità ambientale e prevedano tra gli obiettivi specifici delle parti il miglioramento della performance ambientale degli edifici</p><p>condotti in locazione.</p><p>È quindi diventato pressoché imprescindibile dotarsi di competenze specifiche ed essere attivi promotori di questa nuova cultura, nell’ottica della miglior soddisfazione del cliente. La digitalizzazione ha senz’altro cambiato profondamente la professione dell’avvocato negli ultimi anni. La tecnologia è sempre più invasiva nell’attività forense in generale. In quest’ambito il PropTech è destinato a svolgere un ruolo certamente rilevante in ambito RE. La parola chiave è versatilità: al legale si richiede una sensibilità non più solamente tecnico-giuridica, ma sempre più rivolta al management e al risk assessment, all’implementazione di strategie che possano far fronte alle esigenze di ogni tipo di stakeholder, azionista, finanziatore e investitore, cliente. Bisogna poter assicurare al cliente competenze specialistiche anche al di fuori della propria area di expertise, ad esempio in ambito di gestione del rischio legale, compliance, anticorruzione e antiriciclaggio.</p><p><i>Tratto da Il Quotidiano Immobiliare</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 16 Jan 2023 04:36:30 +0100</pubDate>
                        <title>Il nostro punto di forza è la business proposition: un servizio di alto livello, con un approccio internazionale e di qualità, ma con prezzi in linea con il mercato nazionale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-nostro-punto-di-forza-e-la-business-proposition-un-servizio-di-alto-livello-con-un-approccio-internazionale-e-di-qualita-ma-con-prezzi-in-linea-con-il-mercato-nazionale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Paolo Montironi è uno dei più riconosciuti ed apprezzati avvocati d’affari del panorama italiano e fondatore nel 2000 , insieme ad Alberto Toffoletto e Negri-Clementi, di Nctm, oggi parte di ADVANT, la prima&nbsp;swiss-verein&nbsp;continentale. &nbsp;Noto nell’ambiente per un approccio fortemente imprenditoriale , che lo ha portato a rivoluzionare la gestione di uno studio legale grazie ad un&nbsp;management&nbsp;strutturato come un’azienda, l’Avv. Montironi nel corso della sua carriera ha sempre investito sull’innovazione, come testimoniano&nbsp; i progetti vincenti di UniQLegal e Next Legal, e sull’internazionalizzazione,&nbsp; di cui ADVANT rappresenta il successo più grande. Di seguito l’intervista al socio fondatore di ADVANT Nctm:</em>&nbsp;<strong>Leaders League: Come ha deciso di diventare avvocato?</strong><strong>Paolo Montironi</strong>: Non sono “figlio d’arte” né ho mai avuto il desiderio di fare l’avvocato, in un certo senso si può dire che lo sia diventato quasi per caso. Infatti, mi sono iscritto a giurisprudenza perché non avevo ancora le idee chiare su cosa volessi fare “da grande” e ritenevo che questa facoltà potesse lasciarmi aperte diverse opportunità di carriera. In realtà all’epoca quello che mi appassionava davvero era il tennis, che insegnavo a tempo pieno durante gli studi. In quegli anni ho fondato e gestito una scuola di tennis, che ha subito ottenuto un buon successo e che è ancora oggi in attività.&nbsp; Questa esperienza mi ha portato a sviluppare un approccio imprenditoriale, che mi è stato molto utile nel corso della mia carriera.&nbsp;<strong>Quali sono stati gli esordi della sua carriera nel mondo legale?</strong>All’inizio mi occupavo soprattutto di risarcimento danni connesso a incidenti auto e recupero crediti. Onestamente non erano attività particolarmente stimolanti e già dopo pochi mesi ho iniziato a guardarmi attorno per trovare un ambito legale che potesse davvero suscitare il mio interesse. Così ho focalizzato la mia attenzione sul settore M&amp;A, che a quei tempi era agli albori, forse anche perché attratto dalla sua affascinante aura di internazionalità. Ho mandato il CV a realtà specializzate e ho avuto la fortuna di essere preso dallo studio dell’avvocato Negri-Clementi. Si è trattata di un’autentica svolta per la mia carriera, perché ho avuto il privilegio di lavorare ogni giorno fianco a fianco del socio fondatore, che mi ha dedicato molto tempo, condividendo la sua grande esperienza e le competenze maturate in tanti anni di attività.&nbsp; Lavorare con un professionista di quel livello ha acceso in me la passione che probabilmente non avevo all’inizio del mio percorso, anche perché incominciavo a rendermi conto di essere portato per questo lavoro e di poterlo svolgere con successo. Sono così diventato socio quando non ero ancora procuratore legale, prima di aver superato l’esame di abilitazione. Nel frattempo, anche lo Studio cresceva e si cercavano iniziative volte a compiere quel salto di qualità necessario per competere ad alti livelli sul mercato. Negli anni 90’ prima abbiamo sperimentato per un certo periodo la fusione con lo studio americano Graham &amp; James, salvo poi ritornare indipendenti; in seguito &nbsp;ci siamo associati con Ashurst, diventando per un certo periodo il loro referente italiano.&nbsp;<strong>Come è nato lo studio Nctm?</strong>Nctm nasce nel 2000 dalla fusione tra lo Studio Negri-Clementi, Montironi e lo Studio Toffoletto, uno dei più importanti e prestigiosi nell’ambito del diritto del lavoro. Era un progetto che avevo fortemente voluto, insieme ad Alberto Toffoletto, &nbsp;e che avevo seguito in prima persona, ritenendo che il futuro dell’assistenza legale sarebbe stato rappresentato da uno studio “a servizio completo”, un&nbsp;<em>one stop shop</em>, in cui ogni dipartimento avrebbe potuto svilupparsi autonomamente senza risultare ancillare alle aree di pratica di riferimento degli altri grandi studi (M&amp;A e Banking sopra tutti). Non è casuale la scelta del nome, Nctm, un acronimo delle iniziali dei fondatori, perché allora quasi tutti gli studi portavano nell’insegna il cognome degli avvocati che li avevano creati e ovviamente questo generava diverse problematiche nel momento del passaggio generazionale o in caso di contrasti interni. L’idea invece era stata fin da subito quella di creare uno studio più simile a un’azienda con un&nbsp;<em>brand</em>&nbsp;riconoscibile che sopravvivesse ai suoi fondatori e non fosse strettamente legato solo ad uno o due soci. Per questo il nostro primo logo presentava un&nbsp;<em>lettering&nbsp;</em>che richiamava a livello stilistico quello del famoso SPQR dell’antica Roma. All’inizio ci occupavamo solo di diritto civile, diritto del lavoro, consulenza societaria, M&amp;A e contenzioso ma abbiamo iniziato piano piano a costruirci una reputazione che ci ha spinto ad allargarci fino ad includere tante altre aree di pratica. Quello che ci distingueva dalla concorrenza era l’età media dei soci (38 anni), decisamente bassa in un mercato caratterizzato da professionisti più senior. A partire da questa base solida è iniziata una campagna di acquisizione, tramite&nbsp;<em>lateral hirings</em>, volta a portare in Studio professionisti con competenze in diverse aree legali in modo da allargare progressivamente la nostra offerta di servizi.&nbsp;<strong>Come è nato il progetto ADVANT?</strong>La creazione di ADVANT è stata una logica conseguenza del percorso di crescita da noi intrapreso. Dopo anni ricchi di riconoscimenti e soddisfazioni eravamo consapevoli di aver raggiunto un importante successo sul mercato italiano che ci obbligava a porci la fatidica domanda: e adesso? Sapevamo che spingersi oltre a livello locale sarebbe stato molto complesso e allora ci è apparso evidente che il volano di crescita era rappresentato dall’espansione internazionale. Dopo aver aperto delle sedi a Londra e in Cina, sapevamo di essere di fronte a un bivio con due opzioni: la prima era quella di farsi “inglobare” da un’importante realtà internazionale, magari di origine anglosassone, che avrebbe portato alla fine di Nctm, il cui nome sarebbe di fatto scomparso, e la seconda era la creazione di un network con altri studi legali stranieri. La prima via era la più semplice per noi che non avremmo dovuto neanche più sobbarcarci l’onere di essere “originator”, ma limitarci semplicemente a lavorare su clienti e pratiche provenienti dalla “casa madre”, ma l’abbiamo scartata perché avrebbe significato cancellare oltre 10 anni di duro lavoro per la costruzione del brand Nctm in Italia. Lo studio era la nostra creatura ed era nostra intenzione portare avanti la nostra visione e le nostre idee. Così abbiamo deciso di affrontare un cammino molto più difficile e irto di rischi come quello dell’associazione internazionale con studi stranieri. In questo senso ci è venuta in soccorso la Brexit nel 2016 perché ci ha aiutati a chiarire più precisamente i contorni di questo progetto. Dal momento che la Gran Bretagna aveva deciso di allontanarsi dall’UE ci è sembrato logico e coerente investire su una proposta europea che raggruppasse esclusivamente gli studi continentali. Collaborando già attivamente con lo studio tedesco Beiten Burkhardt, abbiamo quindi focalizzato l’attenzione sulla ricerca di uno studio francese che abbiamo poi individuato in Altana, con cui l’intesa si è rivelata subito soddisfacente.&nbsp;<strong>Qual è la vostra proposta internazionale dopo la creazione di questa associazione?</strong>ADVANT è stata ufficialmente lanciata nel settembre 2021 ma il processo di evoluzione è ovviamente ancora in corso. Le diverse aree di pratica dei tre studi stanno imparando a conoscersi e soprattutto a lavorare congiuntamente coordinando le attività e condividendo clienti e informazioni. Il nostro obiettivo è quello di arrivare a un punto in cui l’integrazione avrà raggiunto livelli tali per cui ci presenteremo al mercato esclusivamente come ADVANT senza più riferimenti a Nctm, Beiten ed Altana. Riteniamo che il nostro punto di forza sia la&nbsp;<em>business proposition</em>: offrire ai clienti un servizio legale di alto livello, con un approccio internazionale e con la stessa qualità dei migliori studi anglosassoni, ma con prezzi assolutamente in linea con il mercato nazionale. Inoltre, ci tengo a sottolineare che il progetto di ADVANT è &nbsp;solo all’inizio, perché non è da escludere -ed anzi è auspicabile- il coinvolgimento futuro di altri paesi per rendere sempre più europea la nostra associazione.&nbsp;<strong>Siete anche molto attivi nel settore del legal tech. Può dirci di più dei vostri progetti?</strong>Abbiamo investito molto sul&nbsp;<em>legal tech</em>&nbsp;e sui sistemi di documentazione&nbsp;<em>smart</em>. È un processo che abbiamo intrapreso grazie ad Alberto Toffoletto il quale, fin da tempi “non sospetti”, quando erano davvero in pochi a crederci, ha sempre puntato su questi&nbsp;<em>software&nbsp;</em>come strumenti fondamentali per supportare e migliorare il lavoro dell’avvocato nel mondo di oggi. Nel 2020 abbiamo costituito UniQLegal insieme allo studio La Scala e Unicredit. Si tratta di un’iniziativa innovativa che ha messo a fattor comune la considerevole esperienza e le avanzate tecnologie di gestione degli studi coinvolti con le competenze e i processi della Direzione Legale del Gruppo UniCredit&nbsp;al fine di gestire in modo più efficace ed efficiente il contenzioso&nbsp; bancario, ed in particolar modo quello seriale.Inoltre la nostra società di servizi IT, Legalsoftech, con il contributo imprescindibile e la supervisione dei team interdisciplinari dei soci di UniqLegal, ha anche sviluppato un compositore automatico mediante il quale, rispondendo ad un percorso guidato di domande, il sistema è in grado di generare in automatico un testo contrattuale completo. Una volta creata la base di partenza, siamo in grado di personalizzarla a seconda delle esigenze, minimizzando il rischio, risparmiando tempo e massimizzando il risultato.Abbiamo costituito anche Next Legal, che si occupa di recupero crediti, con base a Bologna e un’unità operativa a Milano. Si tratta di una società tra avvocati per azioni promossa nel giugno 2020 in partnership con CRIBIS Credit Management, società del Gruppo CRIF specializzata nella gestione&nbsp;<em>end-to-end</em>&nbsp;del credito problematico anomalo.&nbsp;<strong>Qual è il vostro modello di governance?</strong>Il nostro modello di&nbsp;<em>governance</em>&nbsp;è molto simile a quello di una S.p.A. e quando fu proposto nel 2000 rappresentò un elemento distintivo ed unico nell’allora panorama italiano. &nbsp;Infatti, abbiamo un’assemblea dei soci, un consiglio di amministrazione, un comitato esecutivo, e un senior partner che presiede questi organi di controllo e gestione. Inoltre, siamo stati i primi ad introdurre in Italia il cosiddetto “<em>modified lockstep</em>”, ossia un sistema di ripartizione degli utili basato non solo sulla seniority dei professionisti, ma anche sulle loro&nbsp;<em>performance</em>, senza dimenticare la necessaria componente di solidarietà e stabilità reddituale.I budget sono approvati dall’assemblea e ogni quadrimestre abbiamo una revisione con proiezioni finanziarie. Il budget dei costi eè storicamente molto attendibile, con una percentuale di scostamento del consuntivo nell’ordine &nbsp;delll’1-2% &nbsp;rispetto al preventivo, e con una gestione finanziaria molto prudente che si basa quasi esclusivamente sull’autofinanziamento. Anche il nostro sistema di distribuzione dei profitti è estremamente trasparente. In base ad un sistema di punti che si basa anche, ma non solo, sulla performance, ogni socio conosce esattamente in anticipo le sue entrate e non ci sono mai discussioni in merito.&nbsp;<strong>Lo studio è molto attivo nel settore dell’arte. Quali sono le iniziative e i progetti che avete intrapreso?</strong>Il nostro impegno attivo nel mondo dell’arte è iniziato circa 20 anni fa, in quanto l’avvocato Negri-Clementi era un grande collezionista di arte moderna e contemporanea. Dopo la creazione di Nctm, grazie all’ingresso in Studio di Alberto Toffoletto, siamo stati sempre più coinvolti. Su sua iniziativa, dal 2011 è sato creato il progetto&nbsp;<em>nctm e l’arte</em>, affidato a Gabi Scardi, un’importante curatrice di arte contemporanea che, fra le varie attività, durante l’anno organizza eventi nel nostro studio dove sono esposte le varie opere della collezione, arricchita ogni anno con nuovi esemplari dei giovani artisti, riconosciuti anche a livello internazionale. In occasione degli eventi organizzati, l’artista si racconta al pubblico presente&nbsp; stimolandone la partecipazione attiva. Abbiamo istituito anche una borsa di studio,&nbsp;<em>Artists-in-Residence</em>, giunta ormai alla quindicesima edizione, dedicata ad artisti visivi residenti in Italia che desiderino partecipare a programmi di residenza artistica, con sede fuori dall’Italia e riconosciuti a livello internazionale dal mondo dell’arte.&nbsp;<strong>Quali cambiamenti ha riscontrato negli anni nella sua professione?</strong>La professione è molto cambiata. Quando ero più giovane, mi capitava di lavorare due o tre giorni di fila senza mai andare a dormire perché ero ambizioso e volevo raggiungere i traguardi professionali che mi ero prefissato. Oggi si presta, giustamente, molta più attenzione al&nbsp;<em>work life balance&nbsp;</em>ed inoltre il mondo dell’avvocatura ha perso un po’ del suo fascino rispetto ad un tempo. Quando ho iniziato io, l’avvocato era una delle professioni più interessanti che si potessero intraprendere mentre oggi le alternative stimolanti ed attraenti per i ragazzi sono innumerevoli, in Italia ed all’estero. Di conseguenza essere fedeli alla stessa realtà è diventato molto più difficile. Io, dal canto mio, sono orgoglioso di poter dire di non aver mai cambiato posto di lavoro, ma al contempo sono contento che sia stato il posto di lavoro a cambiare, rispecchiando così i cambiamenti avvenuti nella società nel corso di oltre 20 anni. Ad esempio, per ritornare alla domanda di partenza, noto con piacere che ormai tutti i più grandi studi italiani possano contare su avvocati altamente specializzati in una determinata area di pratica. Può sembrare banale ma non lo è considerando che quando lanciammo Nctm , nel 2000, in molti si presentavano sul mercato come “tuttologi”, come esperti di qualunque ambito del diritto. Ho sempre ritenuto “pericoloso” questo approccio superficiale, ritenendo che non potesse contribuire ad un’assistenza legale di qualità; è per questo che fin dall’inizio il nostro Studio ha puntato con decisione sulla specializzazione dei suoi professionisti, istituendo l’obbligatorietà di un massimo di due specializzazioni, possibilmente anticicliche, in modo che il giro d’affari non ne risentisse. Questa decisione ha comportato la perdita di alcuni soci, che non hanno ritenuto di aderire a questa impostazione, ma ne è valsa la pena per ribadire la nostra visione e la necessità inderogabile di un’assistenza puntuale, specifica e di elevata qualità.&nbsp;<strong>Avete anche istituito borse di studio e premi di laurea. Qual è l’approccio di ADVANT Nctm nei confronti dei giovani talenti?</strong>Al momento siamo oltre 250 professionisti e circa 70 dipendenti. L’obiettivo dello Studio è ovviamente continuare a crescere investendo sui talenti migliori ma non è facile attrarli né tantomeno trattenerli per i motivi sopra esposti. Una volta era sufficiente la soddisfazione economica o la prospettiva di carriera. Adesso non basta più. Come spiegavo prima, oggi i giovani prestano attenzione ad altri aspetti che esulano anche dall’ambito lavorativo, vogliono fare esperienze e migliorare non solo dal punto di vista professionale ma anche a livello personale. Per questo abbiamo investito molto sulla formazione attraverso un percorso di crescita dedicato ai praticanti, ADVANT Nctm Academy, manteniamo rapporti di collaborazione con alcune delle più importanti università italiane, ed istituito un&nbsp;premio&nbsp;rivolto ai migliori studenti e laureati in Giurisprudenza. Inoltre in Advant è attivo un programma di secondment internazionale, che consente ai giovani di fare significative esperienze all’estero, nelle varie sedi del network.&nbsp;<strong>Quali sono le ambizioni per il futuro dello studio?</strong>ADVANT è stato probabilmente l’ultimo grande progetto della generazione dei soci fondatori di cui faccio parte. In questi anni, il pensiero fisso dei fondatori è sempre stato quello di creare uno studio che ci sopravvivesse e che andasse al di là dei nomi, pur prestigiosi, dei professionisti che ne fanno parte oggi. Io e gli altri soci siamo entusiasti di aver dato vita, con ADVANT, a quella che vediamo come un’istituzione con una prospettiva davvero di lungo termine, destinata ulteriormente ad ampliarsi ed a migliorarsi adattandosi sempre alle nuove richieste del mercato europeo. Se guardo da dove siamo partiti, da uno studio con poche&nbsp;<em>practice area</em>&nbsp;composto da giovani avvocati ambiziosi in un mondo di veterani, non posso che essere orgoglioso del cammino percorso con i miei soci in questi 22 anni. Adesso tocca ai nostri giovani e brillanti partner di gestire la prossima fase del progetto, per portare ADVANT nel futuro.&nbsp;<a href="https://www.leadersleague.com/en/news/our-business-proposition-is-a-high-level-service-with-an-international-and-quality-approach-yet-with-domestic-market-prices?token=97f3b29f128d0be723a175951fea1254" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Leaders League</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 13 Jan 2023 10:44:30 +0100</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm rafforza il Dipartimento Amministrativo e Appalti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-rafforza-il-dipartimento-amministrativo-e-appalti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>ADVANT Nctm</strong> potenzia la propria struttura con l’ingresso di due professionisti nel&nbsp;Dipartimento di Diritto Amministrativo e Appalti.<strong>Federica Villa</strong>, Senior Counsel, e Francesco Follieri, Of Counsel, entrano a fare parte di ADVANT Nctm presso la sede di Milano.<strong>Federica Villa </strong>ha maturato una decennale esperienza nel settore del diritto amministrativo, fornendo assistenza a società nazionali nell’ambito della contrattualistica pubblica.Ha inoltre maturato una proficua esperienza nel settore delle&nbsp;<em>public utilities</em>&nbsp;e della gestione di società a partecipazione pubblica nonché di società&nbsp;<em>in-house</em>&nbsp;attive nel settore dei servizi pubblici locali e di società miste pubblico-private.<strong>Francesco Follieri</strong> ha maturato esperienza in diversi settori del diritto amministrativo, sia giudiziale che stragiudiziale: contratti pubblici, servizi pubblici, beni pubblici, urbanistica ed edilizia, società partecipate, energia, ambiente, sanità, pubblico impiego, responsabilità erariale, espropriazioni, elezioni, beni culturali, infrastrutture (porti e aeroporti, autostrade, interporti), gioco lecito e diritto alimentare.<strong>Francesco&nbsp;Follieri</strong>&nbsp;è Professore Associato di Diritto Amministrativo nel Dipartimento di Giurisprudenza della LUM “Giuseppe Degennaro”,&nbsp;Bari.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 11 Jan 2023 03:39:04 +0100</pubDate>
                        <title>Family office: modelli, strutture, fiscalità ed evoluzioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/family-office-modelli-strutture-fiscalita-ed-evoluzioni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il seminario organizzato da Step Italy traccia un quadro dettagliato delle soluzioni per la gestione dei patrimoni delle imprese familiari. In Italia si contano 214 family office (Fo), di cui il 47,2% single e il 43,5% multi. Meglio holding o società semplici? Forma giuridica e localizzazione incidono sugli aspetti fiscali. Pro e contro dei trust.</em><strong>Family office: modelli, strutture, fiscalità ed evoluzioni</strong>&nbsp;sono stati al centro del seminario che ha chiuso il ciclo di incontri organizzati nel 2022 da Step, il ramo italiano che associa i professionisti ed esperti del settore trust, patrimoni e successioni. In particolare, con la moderazione di&nbsp;<strong>Marco Cerrato</strong>&nbsp;(presidente Step Italy) il tema è stato dibattuto da&nbsp;<strong>Josip Kotlar&nbsp;</strong>(Politecnico di Milano) insieme a<strong>&nbsp;Stefano Massarotto</strong>&nbsp;(Facchini Rossi Michelutti),<strong>&nbsp;Andrea Tavecchio</strong>&nbsp;(Tavecchio &amp; Associati) e&nbsp;<strong>Alberto Toffoletto</strong>&nbsp;(Advant Nctm).&nbsp;<strong>Lo stato dell'arte in Italia</strong>Il punto di partenza è che il patrimonio di una famiglia imprenditoriale non ha solo dimensioni di business ma anche socio-emotive (come la continuazione della dinastia famigliare, l’esercizio di autorità e controllo sull’impresa/e, il senso di appartenenza e identità e il mantenimento di una reputazione famigliare e aziendale favorevole) che influenzano profondamente strategie e performance di tali realtà. I family office (Fo) sono, quindi, le&nbsp;organizzazioni che svolgono la funzione di coordinamento, indirizzo strategico e gestione del patrimonio di una o più famiglie imprenditoriali con una logica che tiene conto anche delle generazioni future. Se la parola chiave è&nbsp;l’eterogeneità&nbsp;di queste strutture, il grafico dell’Osservatorio family office del Politecnico di Milano rappresenta le quattro configurazioni principali a cui possono essere ricondotte le diverse organizzazioni.Le categorie principali sono single family office (quando un’unica famiglia è controllante e destinataria dei servizi) o&nbsp;<strong>multi family office&nbsp;</strong>(chiusi e a controllo familiare o aperti e professionali, non controllati dalle famiglie clienti).Secondo l’Osservatorio family office 2022 del Politecnico di Milano in Italia si contano&nbsp;<strong>214 family office</strong>&nbsp;di cui il 47,2% single, il 43,5% multi, mentre il 9,3% restante è rappresentato da organizzazioni di origine bancaria.&nbsp;<strong>I family office e la variabile fiscale</strong>Come incide il fisco su queste organizzazioni? La variabile&nbsp;<a href="https://www.we-wealth.com/news/consulenza-patrimoniale/pianificazione-fiscale/disciplina-fiscale-del-trust-il-punto-sulle-novita" target="_blank" rel="noreferrer">fiscale</a>&nbsp;è rilevante da più punti di vista: per la forma giuridica (società di capitali o di persone, trust commerciale o non commerciale, soggetto regolamentato o non regolamentato, fondo o veicolo di investimento) e per la localizzazione (Italia o estero).Difficile, quindi, stabilire a priori quale sia la forma migliore di un family office dal punto di vista fiscale. La risposta dipende da almeno<strong>&nbsp;</strong><strong>tre ordini di valutazioni</strong>:1. <strong>nuovi trend fiscali</strong>:</p><ul> <li>misure di trasparenza fiscale principalmente cross-border – Crs, Dac6, Dac8 (crypto-asset e advance cross-border ruling per Hnwi) – e rischi di sovrapposizione dei flussi informativi</li> <li>Beps (disposizioni antiabuso, Cfs, Stabile organizzazione, etc.)</li></ul><p>2.&nbsp;<strong>mutamenti nel tempo nella composizione</strong>&nbsp;degli asset e nelle esigenze dei membri della famiglia3.<strong>&nbsp;misure fiscali agevolative/attrattive:</strong></p><ul> <li>&nbsp;regimi fiscali Hnwi</li> <li>assegnazione agevolata beni ai soci (Ddl Bilancio 2023)</li> <li>investment management exemption rule (Ddl Bilancio 2023)</li> <li>etc.</li></ul><p>&nbsp;<strong>Un esempio concreto?</strong>Il grafico sottostante rappresenta le diverse situazioni dal punto di vista fiscale in caso di dividendo/plusvalenza e di proventi da fondi non armonizzati.<img class="aligncenter wp-image-27901 size-medium" src="/fileadmin/nctm/2023/01/Schermata-2023-01-11-alle-10.34.25-300x157.png" alt width="300" height="157">&nbsp;<strong>Il professionista e l'evoluzione del family office</strong>Una premessa necessaria è che le&nbsp;<strong>funzioni&nbsp;</strong>di un family office dipendono dalle esigenze della famiglia e che una discriminante fondamentale è il liquidity event, cioè la monetizzazione da parte di un imprenditore di quanto costruito nel tempo. È facile immaginare che, al verificarsi di tale disinvestimento dall’attività imprenditoriale familiare, aumenterà la parte di attività del family office dedicata alla gestione degli investimenti e alla filantropia a scapito delle aree di amministrazione e tax&amp;estate e che scompariranno le attività dedicate alle società operative. Gli imprenditori, è stato fatto notare, hanno un Dna che orienta anche la loro scelta degli investimenti e che privilegerà, ad esempio, la partecipazione a club deal rispetto a tipologie di investimento più “statiche”.&nbsp;<strong>Quali sono le forme giuridiche dei family office in Italia</strong><strong>?</strong>Dall’Osservatorio emerge che le società a responsabilità limitata (srl) è scelta dal 55% dei family office; le società per azioni (spa) dal 35,5%, mentre le restanti forme giuridiche pesano per il 9,5%.&nbsp;<strong>Il processo di creazione di un trust di famiglia</strong>Il ruolo di un family office è aiutare i clienti a ragionare non solo sulla situazione di partenza, ma anche con prospettive a medio e lungo termine (5, 15 e 50 anni) per valutare i potenziali conflitti tra settlor, trustee, beneficiari, professionisti e protector, affiancando in particolare la famiglia nella selezione dei candidati a svolgere la funzione di trustee ed eventualmente di protector. Il trust, infatti, può giocare un ruolo importante in questo ambito.Tra i&nbsp;<strong>vantaggi</strong>&nbsp;dell’introduzione di un trust nei family office sono state messe in evidenza alcune&nbsp;<strong>caratteristiche</strong>&nbsp;come:</p><ul> <li>trasferimento del patrimonio a un professionista;</li> <li>vincolatività dell’utilizzo del patrimonio all’obiettivo del settlor;</li> <li>scopo flessibile, predeterminato e in grado di adattarsi alle esigenze familiari;</li> <li>gestione indipendente e imparziale.</li></ul><p>Non mancano, infine, degli aspetti critici come i seguenti:</p><ul> <li>percezione di maggiore opacità della struttura a fini Aml (antiriciclaggio);</li> <li>perdita della proprietà degli asset (istituto a forte connotazione fiduciaria);</li> <li>limitato spettro operativo (impossibilità di svolgere in via diretta servizi e attività di investimento o altre attività riservate).</li></ul><p><a href="http://we-wealth.com/news/aziende-e-protagonisti/family-office/family-office-modelli-strutture-fiscalita-ed-evoluzioni" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da We Wealth</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 11 Jan 2023 03:06:46 +0100</pubDate>
                        <title>Crisi Ucraina | Le misure sanzionatorie (aggiornamento al 10 gennaio 2023)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/crisi-ucraina-le-misure-sanzionatorie-aggiornamento-2</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il presente memorandum non ha pretesa di esaustività ed ha il solo scopo di fornire una panoramica preliminare in merito alle sanzioni imposte e in via di imposizione nei confronti della Russia, con particolare focus sulle sanzioni adottate dall’Unione Europea e da alcuni altri paesi.</em><em>Il presente memorandum non dovrà essere inteso quale&nbsp;</em><em>parere legale. Per la verifica circa l’applicabilità delle singole sanzioni ad una fattispecie specifica, andrà effettuata una analisi ad hoc.</em><a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2023/01/20230110_Memo-Russia_Short_IT61.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per leggere il documento integrale</a>&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp;<a href="mailto:lorena.possagno@advant-nctm.com">Lorena Possagno</a>,&nbsp;<a href="mailto:jacopo.stefanini@advant-nctm.com">Jacopo Stefanini</a>&nbsp;e&nbsp;<a href="mailto:ekaterina.aksenova@advant-nctm.com">Ekaterina Aksenova</a>.</i></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 09 Jan 2023 02:59:34 +0100</pubDate>
                        <title>Un codice per collezionisti etici e responsabili</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/un-codice-per-collezionisti-etici-e-responsabili</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Un gruppo di collezionisti ha pubblicato il code of conduct for contemporary art collectors, primo esperimento di codice deontologico dei collezionisti d'arte contemporanea.</em>Lo scorso febbraio, un gruppo composto da collezionisti provenienti da diverse parti del mondo ha reso disponibile online la prima versione di&nbsp;<em>Code of Conduct for Contemporary Art Collectors</em>” (di seguito, il “Codice”). Il testo, disponibile sul sito&nbsp;<a href="https://ethicsofcollecting.org/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://ethicsofcollecting.org/</a>, si pone l’ambizioso obiettivo di costituire un primo viatico al collezionismo etico e responsabile, a miglioramento delle relazioni tra i collezionisti e i vari protagonisti del&nbsp;<a href="https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/mercato/2023/01/5-momenti-mercato-arte-2022/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mercato dell’arte</a>&nbsp;contemporanea, tra cui artisti, galleristi e istituzioni.&nbsp;<strong>Un codice per i collezionisti che operano nel mercato opaco dell'arte</strong>Si sa, quello dell’arte è un mercato spesso opaco le cui regole sono limitate a quanto di labilmente applicabile a livello civile, penale e amministrativo, e complicate dalla natura internazionale delle relazioni tra artisti, collezionisti e galleristi. Realtà già descritta dagli analisti (quali&nbsp;<a href="https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/2022/07/14-miliardi-euro-colosseo-economia-studio/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Deloitte</a>&nbsp;e ArtTactic), i cui report annuali segnalano da tempo sacche di illegalità nascenti dalle lacune normative in materia di circolazione delle opere d’arte, dimostrate anche da complesse indagini giudiziare.Con l’intento di contribuire a una&nbsp;<strong>maggiore consapevolezza nel collezionare</strong>&nbsp;arte contemporanea, Pedro Barbosa, Haro Cumbusyan, Iordanis Kerenidis, Jessica and Evrim Oralkan, Piergiorgio Pepe, Sandra Terdjman, Andre Zivanari e Benedicta M Badia Nordenstahl hanno redatto collettivamente il Codice, “<em>discussed and drafted, for over a year, as a thought-provoking, consensus-based, creative endeavor</em>”. Il progetto ha coinvolto numerosi altri collezionisti, artisti, curatori e galleristi, e ben oltre 200 tra essi hanno espresso il loro pubblico appoggio all’iniziativa.&nbsp;<strong>La struttura e il contenuto del codice</strong>Il Codice si caratterizza per un’impostazione aperta, aggiornabile anche con contributi esterni. La coerenza dei contenuti è garantita da una terminologia ispirata a quella degli standard deontologici adottati in altri settori economici e che parte dalle definizioni dei concetti basilari quali&nbsp;<a href="https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/mercato/2022/12/intervista-collezionista-giuseppe-iannaccone/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">collezionista</a>,&nbsp;<em>dealer</em>&nbsp;e istituzione. Di semplice e immediata fruizione, il Codice si compone dunque di sette sezioni, a loro volta suddivise in brevi articoli.La prima sezione, dedicata al&nbsp;rapporto con gli artisti, richiede al collezionista di agire con integrità e trasparenza nel rispetto delle idee degli artisti e della loro indipendenza, riconoscendo e promuovendo un giusto compenso in loro favore, evitando richieste di doni o regali o di accettare opere come&nbsp;<em>benefit</em>. Anche le comunicazioni con gli artisti devono essere sempre improntate su trasparenza, fiducia e rispetto.Nella seconda sezione, dedicata alla&nbsp;costruzione, manutenzione ed esposizione della collezione, il Codice si sofferma sul modo in cui il collezionista deve rapportarsi con la società che lo circonda. Il buon collezionista dovrebbe infatti agire secondo la legge evitando di manipolare il mercato, valutando i potenziali rischi etici e reputazionali derivanti dall’utilizzo di&nbsp;<a href="https://www.artribune.com/attualita/2015/11/porti-franchi-arte-legge/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">porti franch</a>i e caveau, stipulando per iscritto i contratti di compravendita e onorando il diritto di seguito degli artisti. Inoltre, il collezionista dovrebbe assicurarsi che le proprie opere siano conservate e rese accessibili nel miglior modo possibile, soprattutto nel caso in cui la propria collezione sia aperta al pubblico.Nella terza sezione, dedicata alla commissione e al supporto della realizzazione di opere d’arte, si richiede che il collezionista produca e conservi la&nbsp;documentazione&nbsp;attestante la commissione di opere (redigendo per iscritto anche il contratto di commissione d’opera), rispetti i patti con gli artisti, riconoscendo loro un corrispettivo adeguato agli standard di mercato ed evitando ogni influenza sulla loro poetica.La quarta sezione è dedicata al&nbsp;rapporto con le istituzioni&nbsp;del mercato dell’arte, intese come “<em>enti ed organizzazioni non-profit, pubbliche o private e di qualsiasi dimensione, relative all’arte contemporanea</em>”. Il collezionista dovrebbe essere valido interlocutore a favore delle istituzioni, supportando la loro autonomia e le loro scelte curatoriali e gestionali. Tale supporto dovrebbe essere disinteressato, privo di interessi a proprio esclusivo vantaggio. Le istituzioni non dovrebbero essere utilizzate per ripulire la propria immagine pubblica e si dovrebbe garantire sempre la massima trasparenza nei rapporti, anche economici, di cui è consigliata la formalizzazione per iscritto.La quinta sezione è dedicata al ruolo del collezionista all’interno degli&nbsp;organi amministrativi&nbsp;o di controllo di un qualsiasi ente del mondo dell’arte; si pensi alle cariche onorarie, alle&nbsp;<em>membership&nbsp;</em>nonché ai ruoli nei consigli di amministrazione o nei comitati esecutivi delle istituzioni. I collezionisti dovrebbero ricevere incarichi basati su criteri di conoscenza, esperienza, cultura, competenza, capacità di promuovere l’ente o l’istituzione rappresentata. Qualsiasi incarico dovrebbe basarsi sul merito, risolvendo i conflitti di interesse, astenendosi dall’ottenere vantaggi diretti o indiretti dalla propria posizione (anche per mezzo di pratiche di&nbsp;<em>insider trading</em>), evitando di commerciare opere con l’istituzione o di competere direttamente sul mercato con la stessa. Al contrario, il collezionista dovrebbe vigilare sulla conformità dell’istituzione alla legge applicabile e ai migliori standard etici.Con la sesta sezione, il Codice disciplina i&nbsp;rapporti con&nbsp;<a href="https://www.artribune.com/television/2022/12/video-i-martedi-critici-enrico-lombardi/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">galleristi</a>&nbsp;e con&nbsp;<a href="https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/mercato/2022/12/2022-case-asta-globali-christies-phillips-sothebys/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">case d’asta</a>&nbsp;(cosiddetti intermediari o&nbsp;<em>dealer</em>). Il collezionista dovrebbe interagire con loro in modo trasparente e responsabile, evitando condotte abusive. In particolare, il collezionista dovrebbe richiedere che essi siano trasparenti con gli artisti rappresentati, richiedendo che questi ultimi ricevano un giusto compenso in caso di vendita di una loro opera ed evitando di proporre prezzi inferiori ai valori di mercato per le opere che intende acquistare. Il collezionista, inoltre, dovrebbe astenersi dall’acquistare opere direttamente dall’artista qualora questo sia rappresentato da un&nbsp;<em>dealer</em>, dichiarare eventuali rapporti con&nbsp;<em>dealer</em>&nbsp;che possano influenzare le scelte e le condotte di quest’ultimo e non orientare il mercato dell’arte utilizzando tale influenza sui&nbsp;<em>dealer</em>.La settima e ultima sezione, infine, si occupa delle&nbsp;relazioni con gli altri professionisti.&nbsp;I collezionisti dovrebbero interagire con curatori, storici dell’arte, critici, lavoratori del settore dell’arte e con il pubblico in modo corretto, trasparente e responsabile, senza mai abusare della propria posizione per manipolare i professionisti od ottenere un ingiusto vantaggio. I collezionisti comunicano un’immagine positiva del collezionismo restando onesti nelle relazioni col pubblico, rispettando l’indipendenza di coloro che lavorano nella comunicazione, stipulando contratti per iscritto con i professionisti dell’arte che prevedano un giusto compenso e riconoscimento del lavoro svolto.&nbsp;<strong>Regole più chiare per il mercato dell'arte (anche in Italia)</strong>L’iniziativa è indubbiamente lodevole per aver mosso un ulteriore passo verso una codificazione di buone pratiche direttamente applicabili dai collezionisti. Tuttavia, come sottolineato da Henry Lydiate su&nbsp;<em>ArtMonthly</em>, le buone intenzioni non bastano: l’etica del buon collezionare si costruisce soprattutto diffondendo e promuovendo tali buone pratiche.Nel Codice riemerge la&nbsp;necessità di rapporti formalizzati&nbsp;all’interno del mercato dell’arte; esigenza da tempo segnalata, anche in Italia, per tutelare non solo le opere dalla circolazione sottotraccia ma anche i contraenti stessi da potenziali rischi connessi alle transazioni (si pensi alla semplice mancata stipula di una polizza assicurativa per il trasporto o al complesso acquisti di un’opera&nbsp;<em>time based</em>&nbsp;o di una&nbsp;<em>performance&nbsp;</em>senza formalizzarne termini e condizioni). In altri termini, la trasparenza del mercato dell’arte si realizza innanzitutto per mezzo di regole e accordi scritti, chiari e dettagliati, in grado di garantire certezza nei rapporti.Con spirito ottimistico, la pubblicazione del Codice appare come una delle più recenti testimonianze della consapevolezza che la costruzione di regole chiare e trasparenti sia fondamentale per una maggiore giustizia ed equità all’interno mercato dell’arte. Numerose, in realtà, sono le iniziative che negli ultimi anni hanno dato voce ai problemi strutturali di questo mercato.A livello nazionale, si pensi alla pubblicazione nel 2017, da parte del&nbsp;<a href="https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/2022/12/ministero-della-cultura-130-stagisti-bando/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ministero dei Beni Culturali</a>, dei&nbsp;<em>PACTA – Protocolli per l’autenticità, la cura e la tutela dell’arte contemporanea</em>, volti a costruire uno standard chiaro di certificazione dell’opera d’arte ai sensi dell’art. 64 del Codice dei beni culturali.Si pensi anche alla recente costituzione di&nbsp;<a href="https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/2020/05/rt-workers-italia-gruppo-tutela-lavoratori-arte/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Art Workers Italia (AWI)</a>, associazione che intende dare voce a&nbsp;coloro che lavorano nel settore&nbsp;dell’arte contemporanea. Nata a seguito dei disagi generati dalla pandemia di Covid-19, AWI promuove, tra l’altro, il riconoscimento delle specificità delle professioni dell’arte di oggi, l’adozione di modelli di contratto scritti, una maggiore regolamentazione dei rapporti di lavoro e la redistribuzione delle risorse per mezzo di attività formative e di approfondimento per gli associati.Si pensi, inoltre, a come negli ultimi anni si sia raggiunta la consapevolezza di quanto il lavoro nel mondo dell’arte si sia diversificato e specializzato, rendendo talora opportuni nuovi percorsi di studio volti alla formazione adeguata di tali nuove professionalità (come quella del&nbsp;<em><a href="https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/who-is-who/2021/12/lavoro-registrar/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">registrar</a>&nbsp;–&nbsp;</em>alla cui formazione è dedicato il Master proposto dalla Accademia Galli di Como – o del curatore d’archivio d’artista cui si dedica il corso promosso da AitArt).A livello internazionale, oltre alle attività di sensibilizzazione citate dai redattori del Codice, costruttive sono le iniziative di Responsible Art Market, ente svizzero non-profit attivo nella promozione di buone pratiche (applicabili anche internazionalmente) in materia di autenticazione e&nbsp;<em>due diligence&nbsp;</em>per le opere d’arte e di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Guardando al passato recente, dedicata alle buone pratiche del collezionista è stata la pubblicazione dei volumi&nbsp;<em>I contratti degli Artisti&nbsp;</em>di Alessandra Donati,&nbsp;<em>Commissioning Contemporary Art: A Handbook for Curators, Collectors and Artists</em>, a cura di Luisa Buck e Daniel McClean, e&nbsp;<em>Le buone pratiche del collezionismo</em>, a cura di Dario Jucker.La proposta del Codice stimola l’adozione di&nbsp;princìpi e regole “orizzontali”, universalmente applicabili, atte a rendere sia gli operatori che gli estimatori, di qualsiasi livello e professionalità, più etici e responsabili nei confronti del prossimo. Buone pratiche che, si spera, un giorno diventino prassi universalmente condivise.&nbsp;<a href="https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/mercato/2023/01/codice-collezionisti-etici-responsabili/" target="_blank" rel="noreferrer">Tratto da artibune.com</a><em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:alessandra.donati@advant-nctm.com">Alessandra Donati</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 23 Dec 2022 02:37:32 +0100</pubDate>
                        <title>Borsa, nel 2022 listino principale sempre più vuoto. Autorità corrono ai ripari</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/borsa-nel-2022-listino-principale-sempre-piu-vuoto-autorita-corrono-ai-ripari</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>I numerosi delisting, le poche IPO e i significativi interventi di semplificazione della normativa</strong>: sono questi i tre temi che hanno dominato le discussioni quest'anno sul listino principale di Borsa Italiana (oggi denominato Euronext Milan, ex MTA), e sono tutti tre collegati tra loro. Se infatti il segmento delle PMI, ovvero Euronext Growth Milan (EGM, ex AIM Italia),&nbsp;<a href="https://finanza.repubblica.it/News_Dettaglio.aspx?code=73&amp;dt=2022-12-20&amp;src=TLB" target="_blank" rel="noreferrer">continua a registrare un buon afflusso di quotazioni</a>&nbsp;ed è fonte di ottimismo per Piazza Affari, lo&nbsp;<strong>svuotamento del mercato regolamentato e la scarsa capacità di attirare medie-grandi aziende</strong>&nbsp;sono temi che preoccupano gli operatori e fanno sorgere dubbi sull’importanza del listino italiano all’interno del panorama europeo. Nonostante Piazza Affari sia impegnata nel processo di integrazione con Euronext, con benefici indubbi per entrambi secondo i vertici del gruppo finanziario europeo, Londra resta protagonista anche dopo la Brexit, Parigi è ben più avanti per capitalizzazione e attrattività, Amsterdam è diventata una meta importante per le società tecnologiche e quelle attratte da una normativa più business-friendly e i listini nordici hanno vissuto un 2022 molto vivace grazie alle numerose aziende attive in campo energetico e della transizione green.<strong>La performance e i trend</strong>Il 2022 è un anno indubbiamente difficile per i mercati a livello globale, con&nbsp;<strong>cali compresi tra il 10% ed il 20%</strong>. Piazza Affari non fa eccezione, con una certa differenziazione tra i principali indici: al 21 dicembre il FTSE ha perso quasi il 12% da inizio anno e il FTSE All-Share quasi il 13%, mentre hanno fatto ben peggio il FTSE Italia Growth (-20%) e il FTSE Italia STAR (-28%)."La migliore tenuta del listino italiano è giustificato da una&nbsp;<strong>revisione significativamente positiva delle stime di andamento degli utili</strong>&nbsp;per il 2022, con un rialzo di circa il 30% rispetto alle attese di inizio anno - spiega Alberto Villa, responsabile della ricerca azionaria di&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0005460016">Intermonte</span>&nbsp;- Inoltre, il mercato italiano presenta un&nbsp;<strong>peso significativo di settori come finanziario e energetico</strong>&nbsp;che hanno beneficiato, per quanto riguarda i primi, dal rialzo dei tassi mentre i secondi dall’aumento dei prezzi delle materie prime e del petrolio. Le mid small caps sono state penalizzate rappresentando settori a maggior aspettativa di crescita e conseguentemente più sensibili all’andamento dei tassi di interesse".A fine&nbsp;<strong>dicembre 2021</strong>&nbsp;si contavano&nbsp;<strong>sui mercati di Borsa Italiana</strong>&nbsp;407 società quotate. Nel dettaglio: 232 società sul mercato Euronext Milan (di cui 74 sul segmento STAR), 1 strumenti FIA sul mercato MIV e 174 su Euronext Growth Milan. Al 22 dicembre&nbsp;<strong>dicembre 2022</strong>&nbsp;sono diventate in totale 413, di cui 221 società sul mercato Euronext Milan (di cui 75 sul segmento STAR), 1 strumenti FIA sul mercato MIV e 188 su Euronext Growth Milan.Per quanto riguarda le&nbsp;<strong>nuove quotazioni</strong>, nel 2021 si sono registrate 49 IPO: 5 su Euronext Milan (<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0005373789">Philogen</span>,&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0005438046">Seco</span>,&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0005439085">The Italian Sea Group</span>,&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0005455875">Intercos</span>,&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="NL0015000N33">Ariston Holding</span>) e 44 su Euronext Growth Milan. Al 22 dicembre 2022, sono sbarcate in Borsa 24 aziende sull'EGM, 3 su Euronext Milan (<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="NL0015000LU4">Iveco</span>&nbsp;come spin-off di&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="NL0010545661">CNH Industrial</span>,&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0005466153">Civitanavi Systems</span>&nbsp;e&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0005186371">De Nora</span>), 1 sullo STAR (<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0005144784">Generalfinance</span>) e ci sono stati due uplisting da EGM a STAR (<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0003324024">Net Insurance</span>&nbsp;e&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0005513202">REVO Insurance</span>).Un altro tema sentito è stato il&nbsp;<strong>calo della liquidità, un fattore molto penalizzante</strong>&nbsp;durante tutto il 2022. Qui le notizie per il listino principale sono meno negative. Considerando i primi undici mesi dell'anno, il controvalore è stato di 2,8 miliardi di euro sull'EGM, in calo del 31% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Gli scambi si sono molto più ridotti sull'EGM che sul listino principale, considerano che il turnover di Euronext Milan è diminuito del 5,7% a 500 miliardi di euro. "L'incertezza su fattori macro hanno spinto molti investitori ad aumentare il peso della liquidità nei loro portafogli e a limitare l’operatività sul mercato mantenendo o gradualmente riducendo le posizioni - afferma Villa - Il fattore liquidità&nbsp;<strong>penalizza in particolare i titoli medio piccoli</strong>&nbsp;che escono dal raggio di operatività di molti investitori istituzionali al di sotto di determinate soglie di liquidità. È il classico cane che si morde la coda con effetti perversi sulle valutazioni che esulano dai valori fondamentali e dai risultati realizzati".Guardando ai&nbsp;<strong>settori col maggior peso in termini di capitalizzazione</strong>, al 30 novembre 2022 il primo è l'automotive con il 14,6% (13,9% al 31 dicembre 2021), il secondo le banche con il 14,4% (13,3% a fine anno scorso), il terzo le utilities con il 13,8% (vs 15,5%), seguiti da energia (13,6% vs 9,8%) e assicurazioni (7,5% vs 7,3%). La&nbsp;<strong>capitalizzazione totale</strong>&nbsp;a fine 2021 era di quasi 758 miliardi di euro, mentre a fine novembre 2022 era scesa a 653 miliardi di euro.<strong>Il problema delisting</strong>Nel 2022 è continuato il trend di&nbsp;<strong>costante arretramento del numero di società quotate dal listino principale</strong>, a fronte di una forte crescita del segmento non regolamentato, che sta portando a una mutazione del profilo del mercato azionario italiano, molto più orientato verso le small cap.Quest'anno si porterà via dal listino milanese - facendo la somma delle capitalizzazioni delle società che lo hanno lasciato - ben&nbsp;<strong>43,3 miliardi di euro</strong>. Questo dato comprende anche casi più particolari come&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="18.EXO">Exor</span>, che si è trasferita in Olanda, Banca Carige, che è stata inglobata in&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0000066123">BPER</span>, e Cattolica Assicurazioni, che è stata assorbita da&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0000062072">Generali</span>. Le uscite più pesanti sono state quelle di&nbsp;<strong>Atlantia</strong>&nbsp;(quasi 19 miliardi di euro),&nbsp;<strong>Falck Renewables</strong>&nbsp;(oltre 2,8 miliardi di euro) e&nbsp;<strong>Cerved Group</strong>&nbsp;(circa 2 miliardi di euro).Se si aggiungono anche le&nbsp;<strong>operazioni già annunciate ma non ancora attuate</strong>&nbsp;-&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0001137345">Autogrill</span>&nbsp;(2,5 miliardi di euro),&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0001431805">Dea Capital</span>&nbsp;(393 milioni di euro),&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0003324024">Net Insurance</span>&nbsp;(172 milioni di euro),&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0005256323">Finlogic</span>&nbsp;(85 milioni di euro) e&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0005466880">Nice Footwear</span>&nbsp;(24 milioni di euro) - si arriva a circa 46,5 miliardi di euro.Il management di Borsa Italiana, commentando il problema nel corso dell'anno, ha più volte sottolineato che&nbsp;<strong>ogni azienda ha una storia a sé</strong>, ma è ormai indubbio che il fenomeno abbia assunto dimensioni notevoli. A favorire le OPA nel 2022 è stato anche il forte re-pricing delle azioni dovuto prevalentemente a fattori macroeconomici e geopolitici, che ha creato un contesto favorevole a offerte pubbliche finalizzate al delisting e&nbsp;<strong>offerto una sponda alla forte concorrenza del private equity</strong>&nbsp;già presente gli anni scorsi.Allargando lo sguardo al lungo periodo, uno studio molto commentato quest'anno e&nbsp;<a href="https://finanza.repubblica.it/News_Dettaglio.aspx?code=57&amp;dt=2022-03-08&amp;src=TLB" target="_blank" rel="noreferrer">pubblicato a marzo</a>&nbsp;da Intermonte e School of Management del Politecnico di Milano ha evidenziato come&nbsp;<strong>negli ultimi 20 anni</strong>&nbsp;le ammissioni a Piazza Affari siano state 448, mentre i delisting 336, di cui ben 268 sul listino principale, che ne ha guadagnate "solo" 185. La ricerca ha identificato quattro cluster di società che abbandonano Palazzo Mezzanotte: le&nbsp;<strong>sconfitte</strong>&nbsp;(imprese delistate perché sono fallite, hanno subito un dissesto finanziario o sono state escluse dal mercato per mancanza dei requisiti), le&nbsp;<strong>prede</strong>&nbsp;(aziende acquisite da soggetti esterni, spesso esteri, con il conseguente ritiro delle azioni dal mercato), le&nbsp;<strong>ristrutturande</strong>&nbsp;(società riassorbite in altri gruppi quotati per una logica di riorganizzazione societaria interna, quindi rimaste comunque nel perimetro della Borsa) e le&nbsp;<strong>pentite</strong>&nbsp;(aziende in gran parte presenti a Piazza Affari da 10 o più anni, che hanno ritenuto opportuno abbandonare il listino per decisione interna, per volontà dei soggetti controllanti o sulla base di considerazioni strategiche discrezionali). I&nbsp;<strong>casi del 2022 sembrano aderire in maggioranza a quest'ultimo profilo</strong>, i cui dati erano già in aumento negli anni scorsi.Secondo Villa, "il&nbsp;<strong>rialzo dei tassi rende più complicato procedere con delisting ad elevata leva finanziaria ma alcune operazioni di carattere industriale sono senz'altro possibili</strong>. È auspicabile che si torni ad avere un flusso solido e costante di nuove quotazioni nei prossimi trimestri. Questo ovviamente dipenderà principalmente dalla qualità delle società proposte in IPO. Come ben sappiamo, non mancano le società interessanti che potrebbero affacciarsi al mercato azionario con successo. Dopo un lungo periodo in cui, complice lo scenario di tassi ultra bassi, l'investitore principale sono stati i fondi di private equity, il mercato azionario può tornare a svolgere un ruolo da protagonista".<strong>La ripresa delle IPO</strong>La combinazione di tassi di interesse in rapido aumento e inflazione persistentemente elevata ha fatto ben poco per sostenere l'attività globale di Equity Capital Markets. Gli investitori sono stati attirati fuori dalle azioni dalla relativa sicurezza e dai rendimenti sempre più allettanti disponibili sui titoli di debito. Inoltre, l'inflazione e i tassi di interesse hanno causato&nbsp;<strong>incertezza, che è come la criptonite per le IPO</strong>. Nel 2022, il mercato delle IPO - dopo un primo semestre molto tranquillo - si è quasi fermato dopo l'estate, fattore che lo ha reso l'anno peggiore per le IPO dal 2009. Fare previsioni sulla ripresa delle quotazioni in Borsa nel 2023 è difficile, anche perché una condizione è la ripresa dei mercati azionari, i quali ancora rimangono ostaggio delle scelte delle banche centrali e delle prospettive di recessioni a ogni latitudine.Tenendo a mente che le performance passate non sono indicative dei risultati futuri, può essere utile guardare a periodi altrettanto negativi per avere indicazioni sulla loro durata. Dal 1995, il&nbsp;<strong>livello medio delle emissioni di IPO in Europa è stato di circa 25 miliardi di euro all'anno</strong>&nbsp;(circa -50% nel 2022), secondo uno studio di Beremberg. Guardando alla&nbsp;<strong>bolla delle dot-com</strong>, ci sono voluti tre anni perché il mercato delle IPO si riprendesse quando un mercato ribassista ha spazzato via il 60% della capitalizzazione di mercato. Nella&nbsp;<strong>recessione del 2007-2008</strong>&nbsp;c’è stata un'inversione di tendenza più rapida, anche se con un calo simile del 60% nei mercati azionari. Il mercato delle IPO è crollato nel primo trimestre del 2008, con solo quattro IPO, e poi ci sono voluti sette trimestri prima che il mercato delle IPO tornasse con 16 IPO e quasi 6 miliardi di euro di emissioni nel primo trimestre del 2010 (10 trimestri per raggiungere la media di 25 miliardi di euro).Piazza Affari ha visto solo 3 IPO sul mercato principale, mentre&nbsp;<strong>diverse operazioni dell'anno sono state ritirate</strong>, come Plenitude o Epta, o prudentemente sospese per mercati troppo volatili, come Cantiere del Pardo o Deda Group. Entrando nel 2023, sembra difficile immaginare un primo semestre di ritorno alla normalità data l'imminente recessione per l'Eurozona. Tuttavia,<strong>&nbsp;una pipeline di IPO esiste</strong>, con diverse società in attesa di cogliere la finestra giusta, come ad esempio EuroGroup o l'unità EV di&nbsp;<span data-tlb-type="STOCK" data-tlb-value="IT0003128367">Enel</span>.<strong>Gli interventi normativi</strong>Anche per stimolare nuove IPO sui mercati, quest'anno sono state&nbsp;<strong>implementati numerosi cambiamenti di normativa da parte di più soggetti</strong>, tanto a livello Italiano che a livello europeo. Per quanto riguarda la dimensione domestica, un deciso boost agli interventi lo ha dato&nbsp;<a href="https://finanza.repubblica.it/News_Dettaglio.aspx?code=93&amp;dt=2022-07-01&amp;src=TLB" target="_blank" rel="noreferrer">la definizione</a>&nbsp;- da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e con un ampio contributo di Autorità, associazioni di categoria e operatori più in generale - del&nbsp;<strong>Libro Verde</strong>&nbsp;"La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita". Molte di queste proposte sono poi state contenute negli&nbsp;<a href="https://finanza.repubblica.it/News_Dettaglio.aspx?code=51&amp;dt=2022-08-01&amp;src=TLB" target="_blank" rel="noreferrer">interventi di agosto</a>&nbsp;dalla&nbsp;<strong>Consob</strong>&nbsp;(in termini di rocedure semplificate per l'approvazione dei prospetti informativi e via libera alla documentazione in inglese) e&nbsp;<a href="https://finanza.repubblica.it/News_Dettaglio.aspx?code=31&amp;dt=2022-09-23&amp;src=TLB" target="_blank" rel="noreferrer">di settembre</a>&nbsp;di&nbsp;<strong>Borsa Italiana</strong>&nbsp;(che ha semplificato le regole per le IPO a vantaggio delle società che intendono raccogliere capitali sul mercato regolamentato Euronext Milan).A dicembre&nbsp;<a href="https://finanza.repubblica.it/News_Dettaglio.aspx?code=103&amp;dt=2022-12-07&amp;src=TLB" target="_blank" rel="noreferrer">sono poi arrivate</a>&nbsp;una serie di proposte per semplificare la quotazione in Borsa da parte della&nbsp;<strong>Commissione europea</strong>, nell'ambito di un pacchetto di misure per rafforzare l'Unione dei mercati dei capitali (la Capital Markets Union, CMU). Nelle speranze della Commissione, il cosiddetto&nbsp;<strong>Listing Act</strong>&nbsp;svilupperà ulteriormente l'Unione dei mercati dei capitali riducendo la burocrazia ei costi superflui per le imprese, incoraggiando le società a rimanere quotate sui mercati dei capitali dell'UE. Un accesso più facile ai public markets consentirà anche alle imprese di diversificare e integrare meglio le fonti di finanziamento disponibili.Secondo Lukas Plattner, partner di ADVANT Nctm che si occupa di Diritto del Mercato dei Capitali e di Fusioni &amp; Acquisizioni, "c'è una&nbsp;<strong>forte attenzione della Commissione europea</strong>&nbsp;all'esigenza di semplificare il mercato, che deriva dal&nbsp;<strong>riconoscimento di mercati maturi</strong>&nbsp;così come il circuito informativo, e quindi si può passare a una nuova fase della disclosure societaria". "Gli investitori istituzionali hanno bisogno di prospetti più semplici, il retail legge spesso solo le note di sintesi e già gode della protezione MIFID", aggiunge.In prospettiva, una volta adottate, le modifiche alle norme proposte questo mese dalla Commissione europea dovrebbero&nbsp;<strong>aumentare l'attrattiva dei public markets nell'UE</strong>, la quale stima che le società quotate al suo interno risparmieranno circa 100 milioni di euro all'anno grazie a minori costi di conformità, mentre le società risparmieranno 67 milioni di euro all'anno solo grazie a norme più semplici sul prospetto."Il Listing Act ha principalmente tre gruppi importanti di norme - spiega Plattner - Il primo riguarda i&nbsp;<strong>voti multipli</strong>, quindi dare la possibilità ai soci fondatori di andare a quotarsi senza perdere il controllo, con l'idea che a livello dell'Unione europea ci siano regole comuni. Il secondo è la&nbsp;<strong>normativa sui prospetti</strong>, che è stata semplificata in maniera importante per l’accesso al mercato, per le offerte secondarie e per l'uplisting; in sostanza, ora per passare dall'EGM all'EXM servirà solo un documento di 50 pagine, mentre ora il documento ha 200-300 pagine e costi per l’emittente per 1 milione di euro. Il terzo è la&nbsp;<strong>semplificazione della normativa MAR</strong>, a partire dalla definizione di informazione privilegiata, per cui l'emittente dovrà comunicarla quando è certa o presumibilmente tale, e quindi le informazioni future che dovranno essere comunicate si riducono moltissimo così come i rischi di sanzioni".&nbsp;<a href="https://finanza.repubblica.it/News/2022/12/22/borsa_nel_2022_listino_principale_sempre_piu_vuoto_autorita_corrono_ai_ripari-41/" target="_blank" rel="noreferrer">Tratto da La Repubblica</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 19 Dec 2022 03:09:48 +0100</pubDate>
                        <title>La nuova decisione di adeguatezza per semplificare il trasferimento dati verso gli USA</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-nuova-decisione-di-adeguatezza-per-semplificare-il-trasferimento-dati-verso-gli-usa</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Con la nuova decisione di adeguatezza della Commissione europea il trasferimento di dati personali verso gli USA sarà presto oggetto di notevoli e importanti sviluppi. </em>Come nelle migliori serie Netflix , partiamo da un breve riassunto delle puntate precedenti. Tutto iniziò con il primo “<strong>caso Schrems</strong>”, dal nome dell’attivista privacy austriaco Maximilian Schrems. Con sentenza del 6 ottobre 2015, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“CGUE”), criticando il fatto che il l’accordo sul trasferimento dei dati tra UE e USA all’epoca vigente (c.d. “Safe Harbour”) consentiva di derogare il GDPR per motivi di interesse pubblico come la sicurezza nazionale, ha dichiarato l’illegittimità della Decisione 520/2000/CE della Commissione europea che certificava l’adeguatezza del sistema statunitense in materia di trasferimento di dati personali.Nel tentativo di ovviare alle problematiche richiamate, è stato adottato un secondo accordo (“Privacy Shield”). Tuttavia, in seguito alla pronuncia del 16 luglio 2020 della CGUE nel c.d. <strong>caso “Schrems II</strong>”, anche quest’ultimo accordo è stato invalidato in quanto non coerente con i principi cardine del GDPR. In particolare, la CGUE ha posto l’attenzione sulla violazione del principio di proporzionalità e minimizzazione dei dati dal momento che le autorità pubbliche statunitensi erano legittimate ad eccedere e trattare i dati personali trasferiti senza limitazioni a quanto strettamente necessario per le ragioni di sicurezza.La CGUE, pur confermando la legittimità della decisione 2010/87/CE sulle&nbsp;<em>standard contractual clauses</em>&nbsp;(SCC), ha richiesto agli esportatori e importatori di dati personali che intendono avvalersi delle SCC di valutare, prima del trasferimento, se l’importatore sia in grado di rispettare, sulla base della legislazione applicabile e delle circostanze che caratterizzano il trasferimento nel caso concreto, gli impegni che assume con le SCC. La CGUE richiede, inoltre, di introdurre, se necessario, “garanzie aggiuntive”, “misure supplementari” e “meccanismi efficaci” che rendano il livello di protezione dei dati negli Stati Uniti equivalente a quello garantito nell’Unione Europea (c.d. valutazione d’impatto sul trasferimento o&nbsp;<em>transfer impact assessment</em>).Il vuoto normativo creatosi in seguito alla dichiarazione di invalidità del Privacy Shield ha causato un’incertezza giuridica rilevante. Attualmente, infatti, molteplici sono le problematiche di compliance con il GDPR e la disciplina privacy che impattano le attività degli operatori economici.Per dare seguito alle indicazioni contenute nella decisione “Schrems II”, la Commissione europea e il Governo degli Stati Uniti hanno iniziato a negoziare un nuovo accordo (il c.d. “<strong><em>Trans-Atlantic Data Privacy Framework</em></strong><em>”). </em>Il 25 marzo 2022 la Presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen e il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden hanno raggiunto un accordo di principio, a cui è seguita, il 7 ottobre 2022, l’emanazione da parte del Presidente degli Stati Uniti di un <strong><em>Executive Order</em></strong> che ha dato attuazione agli impegni assunti nell’accordo di principio di marzo.In particolare, l’<em>executive order, </em>al fine di solidificare il sistema delle garanzie <em>data privacy</em> per i cittadini UE i cui dati vengono trasferiti negli Stati Uniti, prescrive: (i) garanzie vincolanti volte a limitare ai casi di stretta necessità e nel rispetto del principio di proporzionalità l’accesso ai dati personali; (ii) un rigido controllo sulle attività dei servizi di <em>intelligence</em> USA per garantire il rispetto delle limitazioni previste per le attività di sorveglianza; (iii) l’istituzione di una nuova “<em>Data Protection Review Court</em>” competente a giudicare sui reclami proposti in merito all’accesso ai dati personali da parte della autorità di sicurezza statunitense; (iv) conseguente revisione delle rispettive <em>policy</em> e procedure interne per l’implementazione delle misure <em>de quibus</em>. Come riferito nella stessa scheda informativa di accompagnamento dell’Executive Order, “<em>i flussi di dati transatlantici sono fondamentali per le relazioni economiche UE-USA, che valgono 7.100 miliardi di dollari</em>”. In detto documento, il Presidente Joe Biden aggiunge che “<em>le aziende statunitensi e dell’UE, grandi e piccole, in tutti i settori dell’economia, fanno affidamento sui flussi di dati transfrontalieri per partecipare all’economia digitale ed espandere le opportunità economiche. Il Data Privacy Framework UE-USA rappresenta il culmine di uno sforzo congiunto degli Stati Uniti e della Commissione europea per ripristinare la&nbsp;fiducia e la stabilità dei flussi&nbsp;di dati transatlantici e riflette la forza delle relazioni UE-USA basate su valori condivisi</em>.”Successivamente all’emanazione dell’ordine esecutivo e dei relativi regolamenti, la Commissione europea ha avviato la procedura per l’adozione della relativa&nbsp;<strong>decisione di adeguatezza</strong>, la cui proposta è stata resa pubblica il 13 dicembre scorso (<a href="https://commission.europa.eu/document/e5a39b3c-6e7c-4c89-9dc7-016d719e3d12_en" target="_blank" rel="noreferrer">https://commission.europa.eu/document/e5a39b3c-6e7c-4c89-9dc7-016d719e3d12_en</a>). Ai sensi dell’art. 45 GDPR, la decisione di adeguatezza rappresenta uno degli strumenti per il trasferimento di dati personali verso un paese terzo senza la necessaria richiesta di preventive autorizzazioni in tal senso. La bozza in questione rappresenta il risultato di una delicata operazione di bilanciamento tra il rispetto dei principi fatti propri dalla normativa europea in materia di protezione dei dati personali e i poteri di sorveglianza degli Stati Uniti.Nelle premesse della bozza di decisione di adeguatezza viene previsto che il trasferimento di dati personali sia lecito <em>sic et sempliciter</em> previa una valutazione circa l’assimilabilità del livello di protezione garantito dalle rispettive normative. Pertanto, non è richiesta una identità <em>tout court</em> delle norme europee a condizione che l’apparato normativo del paese terzo in materia si dimostri, nel concreto, efficace per garantire un livello di protezione adeguato.Altro elemento innovativo che dimostra l’impegno a voler dare seguito alle doglianze rilevate nelle pronunce della CGUE è rappresentato dall’istituzione di uno specifico meccanismo di ricorso indipendente e imparziale per la risoluzione dei reclami dei cittadini europei.La Commissione europea, in seguito alle modifiche introdotte dall’<em>executive order</em>, ha affermato che sussistono gli estremi per garantire il rispetto degli elementi di sostanziale equivalenza delle tutele e dei principi previsti nel GDPR. Una volta completata la procedura di adozione, che include anche un parere del Comitato europeo per la protezione dei dati (“EDPB”), la decisione di adeguatezza diverrà definitiva. Considerando le recenti evoluzioni, è verosimile attendersi a stretto giro sviluppi rilevanti.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:marco.cappa@advant-nctm.com">Marco Cappa</a> e <a href="mailto:matteo.cali@advant-nctm.com">Matteo Calì</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 09 Dec 2022 03:25:10 +0100</pubDate>
                        <title>Mar e mercati di crescita per PMI: pubblicato regolamento UE sul contratto di liquidità</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/mar-e-mercati-di-crescita-per-pmi-pubblicato-regolamento-ue-sul-contratto-di-liquidita</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>In data 18 ottobre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il regolamento delegato (UE) 1959/2022 adottato dalla Commissione europea lo scorso 13 luglio 2022 (“<strong>Regolamento</strong>”) ed entrato in vigore dal ventunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione (9 novembre 2022). Tale regolamento va ad integrare il regolamento (UE) 596/2014 relativo agli abusi di mercato (“<strong>MAR”</strong>) con norme tecniche di regolamentazione (“<em>Regulatory Technical Standards” </em>o “<strong>RTS”</strong>) al fine di offrire agli emittenti in un mercato di crescita per PMI un modello di contratto di liquidità.L’intervento normativo della Commissione europea dà attuazione all’art. 13, paragrafi 12 e 13, MAR (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>) sulle prassi di mercato ammesse, introdotti dal regolamento (UE) 2115/2019 (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>). In particolare, il paragrafo 12 dell’art. 13 consente agli emittenti di un mercato di crescita per le PMI di stipulare un contratto di liquidità per le loro azioni, a condizione che tali contratti siano conformi alle condizioni di cui all’art. 13, par. 2, del medesimo regolamento (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>). Il paragrafo 13 dello stesso articolo affida all’ESMA, il compito di elaborare un modello contrattuale da adottare ai fini della stipula dei suddetti contratti di liquidità.L’ESMA, in data 6 maggio 2020, ha pubblicato un documento di consultazione (“<em>Consultation Paper</em>” o “<strong>CP</strong>”) (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>) e, al termine della consultazione (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>), ha presentato la propria proposta sul progetto di RTS sui contratti di liquidità, in particolare, con riferimento all’apertura di un conto di liquidità, alla fissazione di limiti sulle risorse assegnate al contratto di liquidità, al tema dell’indipendenza del fornitore di liquidità, ai limiti all’attività di negoziazione del fornitore di liquidità e agli obblighi ricadenti su di lui, alla remunerazione del fornitore di liquidità e, infine, al tema della trasparenza dei contratti di liquidità nei confronti del mercato. (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>)Come esplicitato nel documento di consultazione dell’ESMA, l'intento legislativo è di stabilire un modello uniforme per gli emittenti operanti in tutti gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che tale Stato membro abbia o meno già adottato una prassi di mercato sui contratti di liquidità. Ne consegue che il quadro dell'Unione europea sui contratti di liquidità coesisterà con le prassi di mercato nazionali già esistenti o future (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7"><sup>[7]</sup></a>).Tenuto conto di ciò, il regolamento delegato (UE) 1959/2022, che si compone di due soli articoli, sviluppa un modello contrattuale, in allegato allo stesso, che recepisce sostanzialmente il progetto di norme tecniche di regolamentazione, presentato dall’ESMA alla Commissione ovvero riprende il modello contrattuale allegato allo stesso CP. Tale modello contrattuale, in particolare, si caratterizza per la presenza di alcuni elementi minimi, i quali dovrebbero essere presenti in tutti i contratti di liquidità al fine di garantire il rispetto delle condizioni di cui al par. 2 dell’art. 13, MAR. Tuttavia, alle parti è consentito integrare il contratto con alcune clausole aggiuntive, in base al proprio caso specifico, in virtù del rispetto del principio di libertà contrattuale (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>).In conformità alle proposte dell’ESMA, il Regolamento prevede siano fissati dei limiti sui volumi, sui prezzi e sulle risorse affinché quest’ultime siano assegnate al contratto di liquidità in maniera proporzionale agli obiettivi di cui all’art. 13, paragrafo 2 del regolamento (UE) 596/2014 (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>). Così disponendo, si evidenzia come la Commissione non abbia accolto la proposta indicata nell’ambito dei lavori del <em>Technical Expert Stakeholder Group (TESG) on SMEs</em> e rappresentata nel <em>Final Report “Empowering EU Capital Markets For SMEs – Making listing cool again”</em> (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>), che suggerisce di lasciare maggiore spazio negoziale alle parti con riferimento alla misura dei prezzi degli ordini di acquisto e vendita e dei volumi giornalieri (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>).Per l’Italia non si tratta di una novità di gran rilievo tenuto conto della prassi di mercato n. 1 CONSOB (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>) che già regolamenta l’attività di sostegno alla liquidità in maniera analoga al contratto di liquidità in essere.Inoltre, la regolamentazione UE mira a garantire l’integrità e il regolare funzionamento dei mercati di crescita per le PMI, attraverso l’indipendenza del fornitore di liquidità dall’emittente e dalle decisioni di altre funzioni, interne allo stesso intermediario, impegnate in attività di negoziazione sulla stessa azione o su strumenti finanziari il cui valore o prezzo dipende dal valore o prezzo dell’azione in questione, e attraverso la fissazione di un limite alla parte variabile della sua remunerazione (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13"><sup>[13]</sup></a>).Infine, sempre al fine di garantire l’integrità del mercato, ed anche la tutela degli investitori, la Commissione ha ritenuto opportuno prevedere, all’interno dei contratti di liquidità, taluni obblighi di trasparenza da far ricadere in capo all’emittente, lungo l’intera fase di fornitura di liquidità, consistenti nella pubblicazione sul proprio sito <em>web </em>di informazioni utili per consentire agli altri partecipanti al mercato di prendere una decisione consapevole sulle azioni oggetto del contratto di liquidità (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>).&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:lukas.plattner@advant-nctm.com">Lukas Plattner</a> e <a href="mailto:alessandra.gisonna@advant-nctm.com">Alessandra Gisonna</a>.</em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">News e approfondimenti</a>(<sup>[1]</sup>) <strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Art. 13, paragrafo 12: “<em>Fatte salve le prassi di mercato ammesse conformemente ai para­grafi da 1 a 11 del presente articolo, gli emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI possono stipulare un contratto di liquidità per le loro azioni se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) &nbsp;i termini e le condizioni del contratto di liquidità sono conformi ai criteri stabiliti al paragrafo 2 del presente articolo e nel regolamento delegato (UE) 2016/908 della Commissione; b) &nbsp;il contratto di liquidità è redatto conformemente al modello dell’Unione di cui al paragrafo 13 del presente articolo; c) &nbsp;il fornitore di liquidità è debitamente autorizzato dall’autorità com­petente in conformità della direttiva 2014/65/UE ed è registrato come membro del mercato presso il gestore del mercato o l’impresa di investimento che gestisce il mercato di crescita per le PMI; d) &nbsp;il gestore del mercato o l’impresa di investimento che gestisce il mercato di crescita per le PMI conferma per iscritto all’emittente di aver ricevuto una copia del contratto di liquidità e di accettarne i termini e le condizioni. </em><em>L’emittente di cui al primo comma del presente paragrafo deve essere in grado di dimostrare, in qualsiasi momento, che le condizioni in base alle quali il contratto è stato concluso sono soddisfatte su base continuativa. Detto emittente e il gestore del mercato o l’impresa di investimento che gestisce il mercato di crescita per le PMI trasmettono alle pertinenti autorità competenti che lo richiedano una copia del contratto di liqui­dità”.</em>Art. 13, paragrafo 13: <em>“L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per redigere il modello contrattuale da utilizzare ai fini della stipula del contratto di liquidità in conformità del paragrafo 12, al fine di garantire il rispetto dei criteri enunciati al paragrafo 2, anche per quanto riguarda la trasparenza rispetto al mercato e lo svolgimento dell’attività di fornitura di liquidità”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">News e approfondimenti</a>(<sup>[2]</sup>) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il regolamento (UE) 2115/2019 sulla promozione del ricorso ai mercati in crescita delle PMI, oltre ad apportare delle modifiche alla MAR, specifica, nel considerando 8, che all’ESMA è affidato il compito di sottoporre alla Commissione europea un progetto di norme tecniche di regolamentazione (“<em>Regulatory Technical Standards</em>”) al fine di addivenire ad un modello di contratto di liquidità da rendere disponibile ai suddetti emittenti.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">News e approfondimenti</a>(<sup>[3]</sup>) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In relazione al paragrafo 12 dell’art. 13, MAR, si evidenzia come la Commissione non abbia accolto la proposta indicata nell’ambito dei lavori del <em>Technical Expert Stakeholder Group (TESG) on SMEs</em> e rappresentata nel <em>Final Report “Empowering EU Capital Markets For SMEs – Making listing cool again”</em>, nello specifico a pagina 83: “<em>Amend MAR article 13, paragraph 12, point d, so that market operators or investment firms operating SGMs do not have to agree to the issuers and liquidity provider terms and conditions of their contracts</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">News e approfondimenti</a>(<sup>[4]</sup>) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tale documento è consultabile al seguente link: <a href="https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-2061_mifid_ii_consultation_paper_on_sme_gms_under_mifid_ii_and_mar.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-2061_mifid_ii_consultation_paper_on_sme_gms_under_mifid_ii_and_mar.pdf</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">News e approfondimenti</a>(<sup>[5]</sup>)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L’ESMA ha ricevuto 25 risposte a tale documento di consultazione, di cui una confidenziale.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">News e approfondimenti</a>(<sup>[6]</sup>)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In data 27 ottobre 2020, l’ESMA ha pubblicato un <em>Final Report</em> sugli emendamenti della MAR apportati dal regolamento (UE) 2115/2019 consultabile al seguente link: <a href="https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-3581_final_report_on_sme_gms_rts-its_under_mar_0.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-156-3581_final_report_on_sme_gms_rts-its_under_mar_0.pdf</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">News e approfondimenti</a>(<sup>[7]</sup>) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Si veda il punto 87 del paragrafo 5.2: “<em>The legislative intent behind the EU framework for liquidity contracts is to establish a template that issuers can use in all Member States, regardless of whether that member state has an established AMP on liquidity contracts that would permit these contracts to operate under a ‘safe harbour’. Hence, the Union framework on liquidity contracts will coexist with existing or future national AMPs on liquidity contracts</em>”. (<em>Consultation Paper</em> del 6 maggio 2020, p. 29)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">News e approfondimenti</a>(<sup>[8]</sup>) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il rispetto delle suddette condizioni di cui all’art. 13, par. 2, MAR - viene ricordato nel primo considerando del Regolamento - comporta, a sua volta, che i contratti abbiano un elevato livello di garanzie del gioco delle forze di mercato e della corretta interazione tra offerta e domanda, un impatto positivo sulla liquidità e sull’efficienza del mercato e che non vi siano rischi per l’integrità dei mercati connessi.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">News e approfondimenti</a>(<sup>[9]</sup>) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Si veda il considerando da 2 a 6 del Regolamento.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">News e approfondimenti</a>(<sup>[10]</sup>) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Si veda il <em>Final Report “Empowering EU Capital Markets For SMEs – Making listing cool again”</em>, maggio 2021, p. 83: “<em>In addition, ESMA should modify its proposed draft RTS on Liquidity Contracts reflecting the MAR article 13 requirement by deleting paragraph 2 of Article 2 and setting limits and boundaries on certain aspects of the liquidity contracts (i.e. limits on resources and volumes, trading during periodic auctions and restrictions on large orders) which only limit the overall freedom to design agreements that would best suit the parties in a specific case</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">News e approfondimenti</a>(<sup>11</sup>) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Si veda il <em>Final Report “Empowering EU Capital Markets For SMEs – Making listing cool again”</em>, maggio 2021, pp. 80-81, in cui il TESG rileva la necessità di lasciare maggiore spazio negoziale alle parti rispetto alla determinazione di prezzi e volumi, in quanto dei parametri prefissati mal si conciliano con l’esigenza di avere un quadro adattabile alla dimensione della capitalizzazione dell’emittente, nonché alla liquidità dei propri strumenti e alle caratteristiche del mercato. Con riferimento alle risposte date in sede di consultazione dell’ESMA su SGMs, si veda il <em>Final Report on the amendments to the Market Abuse Regulation for the promotion of the use of SME Growth Markets </em>del 27 ottobre 2020, p. 10.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">News e approfondimenti</a>(<sup>12</sup>) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Delibera CONSOB 2138/2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13">News e approfondimenti</a>(<sup>[13]</sup>) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Si veda il considerando 8 e 9 del Regolamento. Con particolare riferimento alla remunerazione del fornitore di liquidità, il <em>Consultation Paper</em> dell’ESMA sul punto recita: “<em>ESMA considers that a 15% threshold would strike the right balance between providing an incentive to the liquidity provider and avoiding that his independence is impaired. The remaining (85% or more) remuneration should hence be a fixed amount</em>”. L’art. 3.4 del modello contrattuale allegato al Regolamento riprende esattamente quanto previsto dal CP e dal modello ad esso allegato. (<em>Consultation Paper</em> del 6 maggio 2020, p. 36)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14">News e approfondimenti</a>(<sup>[14]</sup>) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Si veda il considerando 10 del Regolamento, nonché il paragrafo 3 del modello contrattuale allegato allo stesso relativamente agli “Obblighi dell’emittente”.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 29 Nov 2022 03:17:00 +0100</pubDate>
                        <title>Professione Registrar: report dal convegno all’ADI Museum di Milano</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/professione-registrar-report-dal-convegno-alladi-museum-di-milano</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>In un mondo sempre più connesso, anche le cose si spostano di più e devono farlo meglio, ottimizzando tempi, spese e, ovviamente, in maniera sostenibile. E dunque, è necessario che una certa cura per gli spostamenti entri in gioco anche per gli “oggetti” per eccellenza, le opere d’arte che, da un lato, sono da sempre beni mobili, dall’altro, presentano esigenze molto specifiche. Il termine tecnico è “movimentazione” e dietro questa parola – e questa azione – si celano tantissime sfumature e altrettante competenze in più campi, dalla storiografia alla logistica. A occuparsi di tutti questi aspetti, è una figura sempre più centrale negli ultimi anni, tanto nei musei pubblici che negli attori privati, come gallerie, archivi e studi d’artista: il registrar. Chi è, cosa fa, perché è importante il suo lavoro e varie altre questioni, sono state al centro di un convegno, svolto il 16 novembre nel Foyer dell’ADI design Museum di Milano.Organizzato dall’<a href="https://corsi.accademiagalli.it/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Accademia Aldo Galli- IED Network</a>, in collaborazione con l’associazione Registrarte e con il coordinamento di&nbsp;<strong>Alessandra Donati</strong>, Coordinatrice del Master in Professione Registrar, il convegno ha presentato, attraverso interventi di esperti e operatori del settore, la complessità di questa professione trasversale, inquadrandola anche a livello internazionale. Tra gli intervenuti,&nbsp;<strong>James Bradburne</strong>, Direttore Generale Pinacoteca di Brera,&nbsp;<strong>Rebecca Romere</strong>, Presidente di Registrarte – Associazione Italiana Registrar di opere d’arte,&nbsp;<strong>Linda Pacifici</strong>, Registrar Palazzo Strozzi,&nbsp;<strong>Alvise di Canossa</strong>, Presidente Arteria,&nbsp;<strong>Italo Carli</strong>, Head of Art di Generali Italia,&nbsp;<strong>Martina De Luca</strong>, Responsabile Formazione Fondazione Scuola Patrimonio.I Musei pubblici e privati, le Fondazioni bancarie o d’arte, le gallerie e le grandi collezioni o gli studi di artisti, le società di trasporto e di logistica, tutti si stanno dotando di questa figura per sovrintendere ai prestiti e agli spostamenti delle loro opere. Eppure, da un’analisi condotta dall’associazione Registrarte, è emerso che questa figura è presente in maniera disomogenea all’interno del territorio italiano, con un 59% di registrar che lavorano al nord, il 34% al centro e soltanto un 3% al sud. Dallo studio si evince anche che l’80% dei registrar lavora nel settore privato e soltanto il 20% in quello pubblico. Insomma, le questioni in campo sono tante.Ad aprire i lavori è stato Bradburne, intervenendo nel vivo dei temi con una chiara interpretazione di come la figura professionale del registrar nel Museo oggi sia imprescindibile e di come tutte le figure professionali che ruotano attorno alle esposizioni e alle opere d’arte siano correlate a essa. Romere ha quindi spiegato come l’importanza di questa figura risieda nel ruolo di raccordo tra la direzione del museo, i curatori scientifici della collezione o dell’esposizione e la realizzazione pratica della mostra. Uno dei compiti principali del Registrar consiste infatti nel coordinare le informazioni provenienti da curatori, restauratori e dai conservatori delle collezioni, per organizzare e distribuire le diverse attività a molteplici interlocutori (spedizionieri, assicuratori, allestitori) facendo in modo che la complessa macchina del prestito o dell’organizzazione di una mostra, di una biennale, di un festival funzionino senza intoppi.Per Italo Carli, la figura del registrar è indispensabile per la custodia e la salvaguardia del nostro patrimonio artistico. Per questo motivo, è stato deciso di supportare questa professione con l’erogazione di una borsa di studio per gli studenti che vogliono frequentare il Master di Professione Registrar dell’Accademia Galli. In conclusione, Nicoletta Castellaneta direttrice dell’Accademia Galli – IED Network di Como, ha riportato l’attenzione su come il Master in professione Registrar sia stato pensato per dare trasversalità di competenze a una figura professionale di grande importanza, peraltro già inscritta nella carta nazionale delle professioni museali di ICOM.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 04 Nov 2022 02:55:21 +0100</pubDate>
                        <title>Milano: l’associazione Careof festeggia 35 anni. Intervista a Marta Bianchi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/milano-lassociazione-careof-festeggia-35-anni-intervista-a-marta-bianchi</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il mondo dell'immagine in movimento attraverso la storia di un'istituzione milanese. Intervista alla responsabile che racconta il futuro di Careof tra la sfida imposta dalle nuove tecnologie e l'anima "antica" sperimentale.</em></p><p class="p1">Ricorre quest’anno il 35mo compleanno di&nbsp;<b>Careof</b>, l’associazione milanese zoccolo duro della ricerca artistica contemporanea dedicata in particolare alle traiettorie e alle possibilità del medium video. Abbiamo raggiunto&nbsp;<b>Marta Bianchi</b>, Presidente e Responsabile Progetti di Careof, per farci raccontare storia, caratteristiche e progetti futuri di questa realtà.</p><b>Come racconteresti la lunga storia di Careof a chi non sa cos’è?</b>Careof è cura. Manchevole, sproporzionata, imperfetta, mai sufficiente a se stessa, rigenerante e rigenerata, contraddittoria, intensa e resistente a tutti i cambiamenti e stravolgimenti politici, sociali e anche culturali avvenuti dal 1987 ad oggi. È cura per il lavoro delle artiste e degli artisti, così come delle curatrici e dei curatori – prevalentemente italiani – con cui abbiamo collaborato e continueremo a collaborare negli anni.<b>Quali i momenti che hanno scandito la sua storia e fisionomia?</b>Fondata nel 1987 da&nbsp;<b>Mario Gorni, Zefferina Castoldi, Dino Ferruzzi, Massimo Sola, Gabriella Castold</b>i e&nbsp;<b>Meri Gorni</b>&nbsp;a Cusano Milanino, Careof si è sempre contraddistinta per l’apertura alle ricerche e sperimentazioni artistiche e l’approccio di generosità e ascolto. Gli orari della tratta Milano Cadorna – Cusano Milanino sancivano i tempi delle inaugurazioni domenicali e i modi con cui la comunità di appassionati e artisti si ritrovava intorno all’associazione e spendeva tempo assieme, visitando la mostra e discutendone. L’attività era assolutamente informale, spinta dalla passione e dalla cura delle persone che dedicavano il proprio tempo gratuitamente alla riuscita dei progetti artistici e curatoriali.<b>Dall’inizio è stato chiaro quale fosse l’ambito di indagine privilegiato, le nuove tecnologie e il video in particolare.</b>Fin da subito, grazie all’interesse di Mario Gorni rispetto alle “nuove tecnologie”, Careof si è dotata di videocamere che metteva a disposizione degli artisti e con cui ha iniziato a documentare le mostre e le principali manifestazioni d’arte contemporanea in Italia e all’estero. Da qui l’interesse non solo nel documentare ma anche nel catalogare e archiviare il materiale raccolto. Grazie a Zefferina Castoldi, bibliotecaria, è stato creato un sistema di catalogazione multi-media che potesse raccogliere i diversi formati: cataloghi, film d’artista, video documentazioni e materiale fotografico. L’archivio informale, emotivo, frutto delle relazioni dei fondatori ha iniziato a prendere forma anche attraverso le donazioni delle opere prodotte dagli artisti al fine di promuovere la propria ricerca.<p class="p1"><b>All’archiviazione si è però presto affiancata la promozione di tutte le ricerche che vi erano confluite. Della quale il processo archivistico è stato strumento e volano.</b>Il fondo dell’archivio video e quello dell’archivio fotografico – riconosciuti di interesse storico nazionale nel 2006 dal Ministero della Cultura – sono diventati negli anni l’orizzonte e il fulcro delle attività dell’associazione, che attraverso lo spazio espositivo, un programma di residenze d’artista (attivo dal 2011 al 2017 presso la Fabbrica del Vapore) ha promosso e prodotto nuove opere e mostre di artiste e artisti, prevalentemente giovani. L’obiettivo principale non era solo l’archiviazione ma anche la promozione e la messa a disposizione di tutti i materiali a studenti, ricercatori, curatori italiani e internazionali che volessero avere una panoramica il più possibile completa sulla scena artistica italiana. Nel tempo sono state collezionate intere filmografie di Alberto Grifi, Ugo La Pietra, Umberto Bignardi, o di enti quali il Cavallino di Venezia e negli anni sono anche state realizzate anche importanti collaborazioni con la GAM di Torino (2006), il Museo MAXXI (2010), il Museo del ‘900 di Milano (2012) e non da ultimo il prestigioso riconoscimento del MAGA (2022) per Mario Gorni e Zefferina Castoldi che hanno donato un’edizione di alcune documentazioni al museo. L’archivio, quindi, è diventato il centro delle nostre attività: lo mettiamo in questione in quanto formato e lo tematizziamo anche nella nostra programmazione.</p><p class="p1"><b>Come credi sia cambiato il ruolo di Careof in città e più ampiamente nel sistema dell’arte?</b>Quando Careof è nata non erano presenti esperienze simili: qualcosa era successo a Bologna con la NEON, vicino alla forma di galleria e in stretta relazione con l’Accademia di Belle Arti, a Milano stavano nascendo le esperienze di Lazzaro Palazzi e di Wurmkos, Viafarini sarebbe nata nel 1991. Non c’era l’affastellamento di artist-run space ed esperienze autogestite che si sarebbero manifestate negli anni 2000. Careof rappresentava quindi uno spazio di sperimentazione al di fuori delle logiche del mercato e la realtà a cui rivolgersi una volta finita l’Accademia per iniziare la propria carriera. Mostre collettive – sviluppate in collaborazione tra Careof e Viafarini – come&nbsp;<i>Il raccolto d’autunno è stato abbondante&nbsp;</i>a cura di Chiara Agnello e Milovan Farronato permettevano agli artisti di partecipare a un percorso formativo con artisti senior, di produrre nuove opere e di vedere il proprio lavoro esposto negli spazi alla Fabbrica del Vapore, dove gravitavano molti collezionisti: ricordo tra gli altri Claudia Gian Ferrari, Giorgio Fasol e Tullio Leggeri come grandi affezionati alle nostre attività.</p><p class="p1"><b>Poi però anche Careof è cresciuto e ha guadagnato una reputazione “istituzionale”.</b>Successivamente il ruolo è cambiato sia per una crescente istituzionalizzazione dell’organizzazione sia per il cambiamento della città stessa, del fermento culturale e creativo. Careof non è più riconosciuto come spazio indipendente, ma appunto più istituzionale e a partire da questa ambiguità sulla nostra identità, in occasione dei 30 anni, abbiamo sviluppato il progetto&nbsp;<i>Prossimità di tempi e spazi</i>&nbsp;a cura di Martina Angelotti e Caterina Riva, in cui sono state coinvolte le realtà che si occupavano di contemporaneo e si è discusso insieme del valore intangibile creato a servizio della cittadinanza.</p><p class="p1"><b>E cosa è oggi Careof?</b>Oggi Careof è un centro di ricerca e produzione sull’immagine in movimento, uno spazio espositivo e un Archivio Video. L’archivio in continua espansione raccoglie oltre 9000 titoli e restituisce una visione privilegiata sull’evoluzione artistica dagli anni ‘70 a oggi. Vogliamo continuare a supportare nuove produzioni legate all’immagine in movimento e a indagare il mezzo nei suoi formati diversi, offrendo una circolarità di servizi: formazione, produzione, promozione, circuitazione e archiviazione delle opere prodotte per poi renderle ulteriormente accessibili al pubblico.&nbsp;In generale credo che sia tempo che tutti gli attori (professionisti, università, ma anche le istituzioni stesse) riconoscano alle realtà come Careof il ruolo essenziale che svolgono nel più grande ecosistema del mondo dell’arte, interconnesso e prodromico/funzionale alle attività dei musei, delle fondazioni private e delle gallerie non solo in termini di avvio di carriera ma anche di supporto, produzione e sviluppo delle stesse. Sicuramente bandi come l’Italian Council – promosso dal MiC – favoriscono questa reciprocità di ruoli.</p><p class="p1"><b>In occasione del vostro 35mo compleanno, avete deciso di aprire per la prima volta al pubblico le attività di ArteVisione, con due giornate di ArteVisione Focus dedicate all’immagine in movimento tra cinema e arti visive. Iniziamo col dire cos’è ArteVisione?</b>Artevisione è nato nel 2011 su intuizione di Chiara Agnello come progetto di produzione di nuove opere video in collaborazione con Sky Italia. La prima edizione, che è durata 4 anni, ha visto coinvolti 4 artisti su invito:&nbsp;<b>Yuri Ancarani</b>,&nbsp;<b>Francesco Bertocco</b>,&nbsp;<b>Giuseppe Fanizza</b>,&nbsp;<b>ZimmerFrei.</b>&nbsp;Dal 2015 abbiamo diffuso un’open call nazionale aperta ad artisti italiani e/o residenti in Italia, mentre dal 2016 abbiamo introdotto anche un laboratorio formativo chiamato ArteVisione LAB che offre ad un gruppo di artisti selezionati la possibilità di confrontarsi con professionisti del settore audiovisivo per sviluppare l’idea progettuale con la quale hanno applicato, tra cui scegliere il progetto vincitore del premio di produzione. Dal 2015 abbiamo prodotto opere di&nbsp;<b>Luca Trevisani</b>,&nbsp;<b>Riccardo Giacconi</b>,&nbsp;<b>Martina Melilli</b>,&nbsp;<b>Giulio Squillacciotti</b>,&nbsp;<b>The Cool Couple</b>,&nbsp;<b>Fatima Bianchi</b>&nbsp;e&nbsp;<b>Caterina Erica Shanta</b>. Dal 2018 il progetto è interamente a cura e gestione di Careof e le produzioni sono state sviluppate anche grazie alla partecipazione al bando Italian Council del MiC che ha consolidato i budget a disposizione degli artisti.</p><b>Quali le peculiarità, i momenti più significativi di questa ultima edizione?</b>Questa edizione è stata la più ambiziosa e ha unito ArteVisione LAB a due giornate di convegno e uno screening aperto al pubblico della visiting professor&nbsp;<b>Hito Steyerl</b>.&nbsp;Anche questa ricorrenza è diventata occasione di ripensamento del senso e delle traiettorie della nostra attività, che quest’anno abbiamo voluto condividere con ospiti nazionali e internazionali che lavorassero e indagassero il media audiovisivo attraverso diversi lenti: le occasioni di formazione parallele al curriculum accademico, le culture digitali, la distribuzione e la produzione di nuove opere e/o mostre, il tema dei diritti e delle tutele in relazione a opere video affidate a moderatori eccezionali quali&nbsp;<b>Giacomo Raffaelli</b>,&nbsp;<b>Claudia D’Alonzo</b>,&nbsp;<b>Lucia Aspesi</b>&nbsp;e&nbsp;<b>Alessandra Donati</b>.<b>E quale il bilancio in chiusura?</b>Sicuramente il bilancio è positivo in termini di partecipazione di pubblico, di dibattito all’interno dei panel stessi e di collaborazioni attivate. Anche ArteVisione LAB è stato estremamente prolifico: i 6 artisti selezionati&nbsp;<b>S()fia Braga</b>,&nbsp;<b>Anouk Chambaz</b>,&nbsp;<b>Teresa Cos</b>,&nbsp;<b>IOCOSE</b>,&nbsp;<b>Rebecca Moccia</b>,&nbsp;<b>Jacopo Rinaldi</b>&nbsp;sono stati anche estremamente generosi l’un l’altro e si è creato un clima di sostegno e discussione molto approfondita. Un altro elemento da segnalare è la diffusione della pubblicazione gratuita (grafica a cura di Alessio D’Ellena/Superness) che abbiamo realizzato con la traduzione in italiano di&nbsp;<i>A Thing Like You and Me</i>&nbsp;e&nbsp;<i>In Defence of the Poor Image</i>&nbsp;di Hito Steyerl per rendere ancora più accessibile il suo pensiero teorico.<b>Quali le urgenze emerse da chi maneggia il mondo dell’immagine in movimento e quali le criticità?</b>Le urgenze e le questioni sono numerose, a partire dalla definizione stessa di immagine in movimento che se da un lato travalica le discipline (arte visiva, cinema, scienze sociali..) e suggerisce un superamento nelle posture e negli ambiti di indagine, di fatto rimane scandagliata e interpretata in maniera differente a seconda della cultura, provenienza, interessi, vissuto ed età delle persone che vi si approcciano. Differenti sono i formati privilegiati; le modalità di fruizione; lo scopo, la necessità, l’urgenza di utilizzo.. lo screen è il grande schermo, ma è anche il nostro computer,&nbsp;il nostro telefono, i nostri occhiali, i nostri orologi. Le implicazioni fisiche, politiche, sociali sono potenti e a tratti drammatiche ed è richiesta maggior lucidità per distinguere con chiarezza a cosa siamo davanti: il paradosso dell’inclusività del linguaggio e un’esclusività di informazioni e di relazioni.<b>Un momento importante è stato occupato da un confronto pubblico sul modello di contratto per la commissione di opere video, redatto dalla Prof. Avv. Alessandra Donati (ADVANT Nctm, Università degli Studi di Milano-Bicocca) in collaborazione con AWI. Che ruolo assume Careof sui temi delle professioni dell’arte?</b>Careof ha usato&nbsp;<i>La Guida ai compensi minimi&nbsp;</i>redatta da AWI – Art Workers Italia per la definizione economica e contrattuale di tutti i professionisti coinvolti. Poiché la maggior parte dei membri dello staff di Careof è socia di AWI stessa intendiamo promuovere una cultura del lavoro artistico sempre più trasparente e correttamente remunerata e ci auguriamo che sempre più istituzioni la prendano come pratica diffusa e necessaria. Rispetto al panel condotto da Alessandra Donati abbiamo presentato un modello di contratto nel quale l’opera video è trattata come un’opera d’arte complessa e composita dell’artista, che viene anche supportato nel regolamentare, fin da subito, in modo chiaro, le relazioni con i vari autori coinvolti nella realizzazione dell’opera.<b>Come sarà il futuro prossimo di Careof, quali progetti avete in cantiere?</b>La programmazione 2023 – a cura di Marta Cereda – è in linea con quanto dicevamo rispetto all’indagare l’archivio e il mezzo video: a gennaio ospiteremo una personale di&nbsp;<b>Caterina Erica Shanta</b>&nbsp;a partire dal lavoro filmico prodotto&nbsp;<i>Il Cielo Stellato;</i>&nbsp;successivamente – in occasione di MiArt – sulla scia del successo dello scorso anno proporremo una mostra collettiva a partire dall’archivio video dal titolo&nbsp;<b>Tungsteno</b>&nbsp;e a giugno ospiteremo&nbsp;<b><i>L’inaccessibile coscienza di classificazione</i>&nbsp;</b>mostra di&nbsp;<b>Guildor&nbsp;</b>che – a partire da un progetto di ricerca sociale dell’Università Bicocca di Milano, l’Università Cattolica e l’Università di Pavia indaga le modalità con cui il capitalismo della sorveglianza si è infiltrato nelle nostre relazioni ed emozioni. E infine la prossima edizione di ArteVisione, ancora più ricca e partecipata.]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 02 Nov 2022 09:37:31 +0100</pubDate>
                        <title>Real Estate meets the metaverse</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/real-estate-meets-the-metaverse</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Metaverse platforms such as Decentraland have garnered strong interest from advertisers and markets as they provides users with the possibility of “investing and purchasing land to provide virtual experiences” which can then generate greater ‘real’ revenues, says <strong>Luigi Croce</strong>, partner at law firm <strong>Advant Nctm</strong>.<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2022/11/AD-COV-PERE-Metaverse-2022Nov01.pdf" target="_blank" rel="noopener">Click here to read the full article</a>&nbsp;<a href="https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.perenews.com%2F&amp;e=a8a919ea&amp;h=f0d3a14c&amp;f=y&amp;p=y" target="_blank" title="https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.perenews.com%2F&amp;e=a8a919ea&amp;h=f0d3a14c&amp;f=y&amp;p=y" rel="noreferrer">Private Equity Real Estate</a><em> (PERE) is a publication covering the world's real estate markets, read by investors, fund managers and advisory executives in the sector. With editorial teams in North America, Europe and Asia, it analyses the most efficient ways to place and deploy capital in the private real estate marketplace and dissects risk mitigation via intelligent investment structures. It has a monthly print circulation of about 3,500 and its website gets about 50,000 visitors per month.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 02 Nov 2022 07:59:25 +0100</pubDate>
                        <title>Prenotazione unica di volo diviso in diversi segmenti: quale è il luogo di esecuzione della prestazione dedotta in giudizio?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/prenotazione-unica-di-volo-diviso-in-diversi-segmenti-quale-e-il-luogo-di-esecuzione-della-prestazione-dedotta-in-giudizio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con la sentenza resa il 3 febbraio 2022 nella Causa n. C-20/21<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (la “<strong><em>Corte</em></strong>”) si è nuovamente pronunciata in merito all’individuazione del “<em>luogo di esecuzione</em>” della prestazione nel caso di prenotazione unica di un volo diviso in diversi segmenti.Il perimetro normativo di riferimento è rappresentato dall’articolo 7, punto 1, lettera B), secondo trattino<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a><strong>,</strong> del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, riguardante la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale per la domanda di compensazione pecuniaria proposta sulla base del Regolamento (CE) n. 261/2004.Ai sensi della richiamata norma, la competenza giurisdizionale, nel caso di prestazione di servizi, va individuata in relazione allo Stato Membro nel quale i servizi sono stati, o avrebbero dovuto essere, prestati.Ci si interroga, dunque, se i singoli segmenti di volo - che coinvolgano diversi Stati Membri - possano essere considerati come “<em>luogo della prestazione</em>”, così da rendere possibile la presentazione di ricorsi anche presso l’autorità giudiziaria del luogo ove si è effettuato lo scalo intermedio o, diversamente, se debbano ritenersi competenti esclusivamente i giudici del luogo di partenza e di destinazione finale.Come evidente, trattasi di fattispecie ricorrenti e molto frequenti nel trasporto aereo internazionale di persone e merci.Detta problematica era già stata affrontata in passato quando, nella causa C-606/19<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>, la Corte era stata chiamata a pronunciarsi su una controversia che traeva origine dal procedimento principale instaurato da due passeggeri, i quali avevano effettuato un’unica prenotazione comprendente tre segmenti di viaggio: (<em>i</em>) un volo che collegava Amburgo (Germania) a Londra (Regno Unito), operato dalla compagnia aerea British Airways; (ii) un volo di collegamento tra Londra e Madrid (Spagna); ed (<em>iii</em>) un ultimo volo tra Madrid e San Sebastian (Spagna); queste ultime due tratte operate dalla compagnia aerea Iberia.Poiché l’ultima tratta svoltasi, come detto, interamente nel territorio spagnolo era stata cancellata in assenza di adeguato preavviso, i passeggeri avevano adito il Tribunale circoscrizionale di Amburgo (Germania), che - dubitando della propria competenza a decidere, in quanto Tribunale astrattamente individuato sulla base del luogo di partenza del primo segmento di volo – aveva rimesso la questione alla Corte.La Corte, investita della controversia, con ordinanza del 13 febbraio 2020, aveva precisato che “<em>il «luogo di esecuzione» […] nel caso di un volo caratterizzato da un’unica prenotazione confermata per l’intero tragitto e suddiviso in più segmenti, può essere costituito dal luogo di partenza del primo segmento di volo, qualora il trasporto su tali segmenti di volo sia effettuato da due distinti vettori aerei e il ricorso per compensazione pecuniaria […] tragga origine dalla cancellazione dell’ultimo segmento di volo e sia diretto contro il vettore aereo incaricato di quest’ultimo segmento</em>”, confermando, così, la competenza a decidere del Tribunale rimettente.La predetta impostazione è stata nuovamente ribadita nella Sentenza del 3 febbraio 2022 nella Causa n. C-20/21, qui in commento, aggiungendo nuovi elementi interpretativi.La vicenda in esame trae origine da una prenotazione unica presso la compagnia aerea Lufthansa AG per un volo da Varsavia (Polonia) a Malé (Maldive), con coincidenza a Francoforte (Germania), effettuata da alcuni passeggeri<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.A causa di un decollo tardivo del volo relativo alla prima tratta, i passeggeri atterravano in ritardo a Francoforte, perdendo così il volo di coincidenza per Malé e raggiungendo la destinazione finale con un ritardo superiore alle quattro ore.Pertanto, i passeggeri si rivolgevano all’Amtsgericht Frankfurt (Tribunale circoscrizionale di Francoforte), al fine di ottenere il risarcimento del danno sulla base dell’art. 7 del regolamento n. 261/2004.Con sentenza del 29 aprile 2020, il predetto giudice, viste le disposizioni del regolamento (UE) n. 1215/2012, così come interpretate dalla Corte, si riteneva non competente a conoscere della controversia, dal momento che né il luogo di partenza (Varsavia - Polonia), né quello di arrivo del volo (Malè - Maldive), erano situati nell’interno della propria giurisdizione.Detta sentenza veniva impugnata dinanzi al giudice del rinvio, il Landgericht Frankfurt am Main (Tribunale del Land di Francoforte), che ha quindi investito la Corte della questione, sostenendo di potersi ritenere competente esclusivamente qualora il luogo di arrivo del primo segmento del volo di cui trattasi, ossia Francoforte, potesse essere qualificato come «<em>luogo di esecuzione</em>» dell’obbligazione derivante dal contratto di trasporto in discussione.La Corte, a fronte di tale richiesta, ha aggiunto un importante tassello all’evoluzione interpretativa dell’art. 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento (UE) n. 1215/2012, sostenendo che, ai sensi della disposizione in esame, il luogo di esecuzione “<em>deve essere interpretato nel senso che, nel caso di un volo caratterizzato da una prenotazione unica, confermata per l’intero tragitto, e diviso in due o più segmenti di volo nei quali il trasporto è effettuato da vettori aerei distinti, quando un ricorso per compensazione pecuniaria, proposto sulla base del regolamento n. 261/2004, trae origine unicamente da un ritardo nel primo segmento di volo causato da un decollo tardivo ed è diretto nei confronti del vettore aereo incaricato di effettuare detto primo segmento di volo, il luogo d’arrivo di tale segmento non può essere qualificato come «luogo di esecuzione» ai sensi della disposizione richiamata</em>”.In particolare, ritiene la Corte che, nel caso di specie, in assenza di elementi che possano giustificare, ai fini dell’economia processuale, l’esistenza di un legame sufficiente di prossimità tra i fatti della controversia e la competenza del giudice del luogo dello scalo, il «<em>luogo di esecuzione</em>», ai sensi dell’articolo 7, punto 1, secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012 deve individuarsi <u>nel luogo di partenza del primo segmento di volo</u>, in quanto uno dei luoghi di prestazione principale dei servizi oggetto del contratto di trasporto aereo di cui trattasi.&nbsp;</p><p class="p1"><em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:filippo.dipeio@advant-nctm.com">Filippo Di Peio</a>.</em></p>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Per il testo completo della sentenza: <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A62021CJ0020&amp;qid=1650809885468" target="_blank" rel="noreferrer">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A62021CJ0020&amp;qid=1650809885468</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> L’articolo in questione prevede che “<em>Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: a) in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio</em>; <em>b) ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è: </em>[…]<em> nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Per il testo completo della sentenza: <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A62019CO0606&amp;qid=1649873181751" target="_blank" rel="noreferrer">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A62019CO0606&amp;qid=1649873181751</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> In particolare: la tratta Varsavia-Francoforte era operata da LOT Polish Airlines, mentre la tratta Francoforte-Malè da Lufthansa AG.]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 02 Nov 2022 07:51:12 +0100</pubDate>
                        <title>Novità in ambito trasporti: dalla riforma del contratto di spedizione ai limiti di responsabilità nei trasporti multimodali, dalla clausola di “fuel surcharge” all’esonero dal pagamento del contributo ART per le imprese di autotrasporto</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/novita-in-ambito-trasporti-dalla-riforma-del-contratto-di-spedizione-ai-limiti-di-responsabilita-nei-trasporti-multimodali-dalla-clausola-di-fuel-surcharge-allesonero-dal</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>All’inizio di quest’anno si sono registrati diversi interventi del legislatore in materia di trasporti.L’intervento evidentemente più significativo ha avuto ad oggetto il contratto di spedizione, la cui disciplina codicistica è stata in parte riformata (tale riforma, come vedremo, ha toccato anche l'art. 1696 del Codice Civile in tema di limitazione della responsabilità vettoriale, introducendo un limite specifico per i trasporti multimodali).Ci sono stati poi anche due ulteriori interventi, per quanto di contenuto molto più limitato e specifico, che meritano di essere segnalati. Ci riferiamo alla previsione di una clausola di “<em>fuel surcharge</em>“ a beneficio dei &nbsp;vettori &nbsp;nel Decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022 ed all’esonero dal pagamento del contributo ART, per il 2022, per le imprese di autotrasporto.Vediamo più da vicino queste novità.<strong><u>1) La riforma del contratto di spedizione ed il nuovo limite di responsabilità nei trasporti multimodali</u></strong>La Legge n. 233 del 29 dicembre 2021 (in vigore dal 1° gennaio 2022) ha riformato la disciplina codicistica &nbsp;relativa al contratto di spedizione, anche se in maniera non particolarmente incisiva, posto che il legislatore parrebbe essersi sostanzialmente limitato a formalizzare prassi che già era dato riscontrare nella realtà operativa.Vediamo in estrema sintesi le norme relative al&nbsp; contratto di spedizione che sono state oggetto di modifica.</p><ul> <li>Articolo 1737 c.c.: la norma in precedenza riconosceva formalmente allo spedizioniere la sola facoltà di concludere contratti di trasporto per conto, ma non in nome del mandante. Ora, a seguito della riforma, la norma prevede espressamente che lo spedizioniere possa concludere i contratti di trasporto anche in nome del mandante (con produzione degli effetti direttamente in capo a quest’ultimo). Ciò, anche ove il contratto di spedizione abbia ad oggetto non uno ma una pluralità di trasporti;</li> <li>articolo 1739 c.c.: oltre alla sostituzione del termine “<em>committente</em>” con “<em>mandante</em>” (volta a rafforzare il parallelismo tra le figure) si è previsto, con mera modifica terminologica, come lo spedizioniere non abbia l’obbligo di provvedere all’assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante (si elimina il precedente riferimento agli usi). E’ stata inoltre abrogata la disposizione per cui “<em>i premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati al committente, salvo patto contrario</em>”. Ciò, fermo restando l’obbligo di rendicontazione in capo allo spedizioniere, secondo lo schema classico del mandato.</li> <li>articolo 2761 c.c.: è stato formalizzato come anche lo spedizioniere possa esercitare il diritto di ritenzione, anche su beni (che si trovino presso di lui) oggetto di un trasporto/spedizione diversi da quello per cui il credito è sorto (purché entrambi i trasporti costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative). Inoltre, in caso di pagamento dei diritti doganali, è stato riconosciuto allo spedizioniere il diritto di rivalersi in via privilegiata sui beni mobili del mandante;</li> <li>articolo 1696 c.c.: la norma prevedeva un limite generale di responsabilità riferito ai soli trasporti terrestri nazionali ed internazionali, che è rimasto invariato<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>. Con la riforma, però, si è anche introdotto uno specifico limite di responsabilità in caso di trasporti multimodali, pari a <em>(i) </em>1 euro per ogni kg di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali; <em>(ii)</em> 3 euro per ogni kg di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali. Si è stabilito, peraltro, che per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari si applicano i limiti di responsabilità “<em>previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili</em>”, purchè ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità̀ del vettore. Resta ferma la regola per cui i limiti alla responsabilità non si applicano in ipotesi di dolo o colpa grave del vettore;</li> <li>articolo 1741 c.c.: la norma definiva, e definisce, la figura dello spedizioniere-vettore, vale a dire lo spedizioniere che si obbliga anche ad eseguire il trasporto, assumendo diritti ed obblighi del vettore. La riforma ha operato un rinvio all’articolo 1696 c.c. per formalizzare la possibilità dello spedizioniere-vettore di avvalersi dei limiti risarcitori che l’articolo 1696 del Codice Civile riconosce ai vettori.</li></ul><p>&nbsp;<strong><u>2) La nuova clausola di “<em>fuel surcharge</em>”</u></strong>Il Decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022, convertito dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51, ha integrato la&nbsp; disciplina del contratto di autotrasporto di cose per conto terzi come regolata dal Decreto Legislativo n. 286/2005.In particolare, il Decreto (al fine di contrastare gli effetti economici della crisi ucraina), ha previsto tra gli elementi essenziali del contratto di trasporto in forma scritta una clausola di adeguamento del corrispettivo al costo del carburante (“<em>fuel surcharge</em>”)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>.Ciò, “<em>sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione ecologica, qualora dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell'ultimo adeguamento effettuato</em>”.La nuova normativa obbliga quindi le parti del contratto di trasporto ad adeguare il corrispettivo pattuito qualora il prezzo del carburante registri una variazione di almeno il 2% del valore preso a riferimento al momento della stipula del contratto o dell’ultimo adeguamento effettuato.In mancanza di una clausola di adeguamento del corrispettivo nei contratti, gli stessi si riterranno stipulati in forma non scritta.Si verrà quindi ad applicare la nuova disciplina prevista dal Decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022, per cui nei&nbsp; contratti di trasporto conclusi in forma verbale il corrispettivo deve essere calcolato in base “<em>ai valori indicativi dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto pubblicati e aggiornati periodicamente dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili</em>”, a scapito dell’autonomia negoziale delle parti.In tal modo, al vettore sarà data facoltà di richiedere al mandante la differenza tariffaria derivante dalla riqualificazione (da forma scritta a verbale).Consigliamo dunque, per i contratti di trasporto già conclusi in forma scritta, di prevedere ora un <em>addendum</em> o comunque di integrare tali contratti con la clausola di adeguamento del corrispettivo.&nbsp;<strong><u>3) L’esonero dal pagamento del contributo ART per il 2022</u></strong>Sempre nell’ottica di agevolare le imprese di trasporto in questo momento di difficoltà contraddistinto dall’aumento dei prezzi del carburante, il Decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022, all’articolo 16, ha anche sancito l’esonero dal pagamento del contributo ART per il 2022 per le imprese iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi.Questa non è evidentemente una riforma di carattere “<em>normativo</em>”, bensì una misura adottata dal governo italiano per dare un minimo di “<em>sollievo</em>” alle imprese impegnate nel settore dell’autotrasporto in questo difficile momento storico.Parliamo di una misura che non si rivelerà verosimilmente decisiva per i bilanci delle imprese in questione, ma che comunque darà loro una (piccola o molto piccola) boccata d’ossigeno.&nbsp;</p><p class="p1">Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:mattia.zanotti@advant-nctm.com">Mattia Zanotti</a>.</p>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Ciò, in misura pari ad <em>(i) </em>1 euro per ogni kg di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali ed a <em>(ii)</em> 8,33 D.S.P., pari a circa 10 euro, per ogni kg di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> La modifica è operata dall’articolo 14, comma I, lettera a) del Decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022, mentre per il Decreto Legislativo n. 286/2005 si rinvia all’articolo 6, comma 3, lettera d).]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 02 Nov 2022 07:43:26 +0100</pubDate>
                        <title>Sovvenzioni al trasporto merci intermodale: l&#039;esperienza della regione Friuli-Venezia Giulia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sovvenzioni-al-trasporto-merci-intermodale-lesperienza-della-regione-friuli-venezia-giulia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con la decisione C (2022) 1427 final del 3 marzo 2022 (nel prosieguo, la “<strong><em>Decisione</em></strong>”), la Commissione europea ha approvato un regime di aiuto di stato<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> volto a promuovere il trasferimento del traffico merci dal trasporto stradale a quello su rotaia o per vie navigabili nella Regione Friuli-Venezia Giulia (nel prosieguo, il “<strong><em>FVG</em></strong>”)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.Si tratta di contributi che saranno erogati dal FVG fino al 31 dicembre 2027 per un importo complessivo pari a 30 milioni di Euro ai cd. “<em>operatori di trasporto multimodale</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> che combinano una tratta ferroviaria o per vie navigabili in alternativa al (più inquinante) trasporto su strada.La misura in commento si inserisce in un contesto nazionale dove gli operatori di trasporto multimodale sono spesso costretti a preferire la strada come soluzione di trasporto più economica e veloce (ma sicuramente, come detto, anche più impattante a livello ambientale) rispetto, ad esempio, al trasporto ferroviario.Questo in quanto, essendo il trasporto ferroviario (ovvero quello per vie navigabili) più costoso rispetto a quello stradale, gli operatori di trasporto multimodale necessiterebbero di un vantaggio economico tale da “<em>alleggerirli</em>” di una parte dei propri costi operativi.Quanto sopra specialmente per le tratte a medio-corto raggio (nel caso di specie, quelle effettuate all’interno del FVG) ove nessuna economia di scala potrà essere raggiunta dagli operatori di trasporto multimodale fino a che i costi fissi di tali operazioni intermodali rimarranno strutturalmente elevati<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.La <em>ratio</em> della misura del FVG potrebbe essere schematizzata come segue:</p><ul> <li>“<em>maggiore sarà la</em> <em>riduzione delle esternalità negative connesse al trasporto merci nel FVG, maggiori saranno gli incentivi che l’operatore di trasporto multimodale potrà ottenere (pur sempre nei limiti e nelle finalità di cui al regime di aiuto di stato per le diverse tipologie di servizio offerte dall’operatore di trasporto multimodale)”.</em></li></ul><p>In altre parole: il FVG sembrerebbe aver intuito come una delle soluzioni per ottenere quanto prima un’efficace transizione ecologica nel settore dei trasporti all’interno del FVG (diminuendo significativamente le esternalità negative dovute alle emissioni di CO2 nell’ambiente) sia quella di sostenere attivamente – sotto forma di sovvenzioni – gli operatori di trasporto multimodale che vadano a preferire una soluzione di trasporto alternativa a quella su strada.La Commissione europea ha apprezzato tale impostazione, ritenendo il regime di aiuto di stato <em>de quo</em> pienamente in linea con le priorità e le finalità della politica unionale stabilite nella strategia per una mobilità sostenibile e intelligente<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a> e nell’agenda del <em>Green Deal</em> europeo<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.Vediamo ora brevemente le caratteristiche principali del regime di aiuto di stato proposto dal FVG (ed approvato dalla Commissione europea).Gli aiuti saranno concessi sotto forma di sovvenzioni calcolate in base alla riduzione delle esternalità negative connesse al trasporto merci<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.I costi ammissibili nell’ambito del regime di aiuto di stato del FVG corrispondono alla parte dei cd. “<em>costi esterni</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a> che il trasporto di una “<em>Unità di Trasporto Intermodale</em>” (nel prosieguo “<strong><em>UTI</em></strong>”) di 44 tonnellate tramite ferrovia o trasporto marittimo a corto raggio consente di evitare rispetto al trasporto su strada su di una percorrenza pari a 91 km.<u>Con riferimento ai servizi intermodali a </u><u>lungo raggio</u><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>, la misura base dell’aiuto è fissata in Euro 50 per UTI trasportata.Tale misura base dell’aiuto può essere adeguata mediante l’applicazione di un coefficiente che tenga conto, ad esempio, per il servizio di trasporto ferroviario intermodale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>:</p><ul> <li>della lunghezza del percorso;</li> <li>del transito alpino;</li> <li>dell’attraversamento delle frontiere con Stati membri e Paesi <em>extra</em> UE; nonché</li> <li>del collegamento dei nodi logistici e portuali regionali con altre destinazioni in Italia, in uno Stato membro o in un Paese terzo.</li></ul><p>Per quanto concerne, invece, i servizi di trasporto marittimo intermodale a corto raggio, il coefficiente terrà conto anche degli scali intermedi eventualmente effettuati durante il trasporto.<u>Con riferimento ai servizi di trasporto intermodale di “<em>navetta</em>” all’interno del FVG</u>, la misura base dell’aiuto è fissata in Euro 50 per UTI trasportata (ci si riferisce, in particolare, ai trasporti non eccezionali).Anche in questo caso, tale misura base dell’aiuto può essere adeguata mediante l’applicazione di un coefficiente che valuti, ad esempio, per i servizi di “<em>navetta</em>” via ferrovia, la lunghezza della tratta stradale alternativa evitata<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>.In sede di (positiva) valutazione del regime di aiuto di stato in commento, la Commissione europea ha pertanto ritenuto – <em>inter alia</em> – che quest’ultimo:</p><ul> <li>sia proporzionato poiché:(i) gli importi massimi di aiuto ammissibili rimangono al di sotto del 50% dei costi ammissibili<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>;(ii) il FVG si impegna affinché l’importo dell’aiuto non superi il 30% dei costi totali dei servizi di trasporto ferroviario o marittimo a corto raggio alternativi al trasporto su strada<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>;</li> <li>non comporti indebite distorsioni della concorrenza e degli scambi nell’Unione Europea<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>;</li> <li>sia necessario al fine di perseguire gli obiettivi di riduzione dell’impatto ambientale, sanitario e sociale del traffico su strada previsti sia dal FVG sia dall’Unione Europea;</li> <li>possa produrre un reale effetto incentivante sugli operatori di trasporto multimodale affinché questi ultimi si attivino concretamente per lo sviluppo del trasporto intermodale nel FVG, per la riduzione delle esternalità negative del traffico pesante, nonché per il raggiungimento delle priorità dell’Unione Europea nel contesto del <em>Green Deal</em>.</li></ul><p>In conclusione: considerando le valutazioni di diritto e di politica di sviluppo di cui alla Decisione in commento, un regime di aiuto di stato analogo a quello autorizzato dalla Commissione europea potrebbe essere – a nostro avviso – una soluzione potenzialmente spendibile anche in altre Regioni italiane (ovviamente attraverso l’apposito procedimento formale di esame dell’aiuto regionale in questione – ai sensi dell’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea – dinnanzi alla Commissione europea).In particolare, il FVG sta sostenendo – con la misura di aiuto di cui trattasi – sia un’effettiva integrazione modale dei diversi sistemi di trasporto sia il trasferimento crescente di quote del traffico merci dalla strada alle modalità alternative (ferroviaria e marittima).Riterremmo dunque auspicabile che simili iniziative venissero implementate anche nel resto d’Italia e – a tal fine – speriamo possano essere avviati quanto prima appositi tavoli tecnici (verosimilmente su base regionale e magari coinvolgendo anche gli <em>stakeholder</em> di riferimento) al fine di porre le basi per incrementare l’intermodalità sul territorio nazionale e aumentare le sinergie con i cd. “<em>dry port</em>” anche attraverso l’utilizzo di appositi incentivi già previsti dalla legge nazionale (vds., ad esempio, il cd. Ferrobonus)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>.Crediamo che l’efficienza dei servizi logistici e l’impulso all’intermodalità (anche per mezzo di iniziative come quella qui commentata) possano rappresentare fattori importanti anche per un concreto sviluppo della portualità locale e nazionale.Lo sviluppo dei sistemi di trasporto ferroviario consentirebbe di “<em>alleggerire</em>” la pressione sulla viabilità stradale dei porti e dei relativi territori e dunque, di migliorare e rendere più efficiente l’intera catena logistica. Ciò, anche per permettere ai porti, in linea con i propri Piani Regolatori Portuali, di farsi trovare preparati nel momento in cui saranno pronte le opere di grande infrastrutturazione portuale (vedasi, tra le altre, la Darsena Europa a Livorno e, soprattutto, la nuova diga foranea a Genova).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">News e approfondimenti</a>&nbsp;</p><p class="p1"><em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:alberto.torrazza@advant-nctm.com">Alberto Torrazza</a> e <a href="mailto:emanuele.rinaldi@advant-nctm.com">Emanuele Rinaldi</a>.</em></p>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Il regime di aiuto di cui trattasi trova fondamento nella seguente normativa regionale del FVG:<ul> <li>21 della Legge regionale 24 maggio 2004, n. 15, denominata “<em>Riordinamento normativo dell’anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia</em>” e successive modificazioni e/o integrazioni;</li> <li>il Regolamento di attuazione degli interventi per lo sviluppo dell’intermodalità adottato con decreto del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 256 del 28 agosto 2006 e successive modificazioni e/o integrazioni.</li></ul><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Il regime notificato dalle Autorità italiane rappresenta la continuazione di due precedenti misure di aiuto di stato (SA.18169, approvata il 22 marzo 2006 e prorogata due volte con i numeri SA.29788 il 10 giugno 2010 e SA.45606 il 18 luglio 2016; SA.50115, approvata il 20 dicembre 2018), entrambe scadute nel 2021. Tale regime notificato ha previsto opportuni adeguamenti per allineare le nuove misure agli obiettivi previsti dal <em>Green Deal</em> europeo.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Come ricordato/ precisato dal paragrafo (35) della Decisione, l’operatore di trasporto multimodale è qualsiasi impresa logistica privata e pubblica (regolarmente costituita ed avente sede legale in uno degli Stati membri dell’Unione Europea) che fornisca:</p><ul> <li>i servizi di trasporto intermodale a lungo raggio (vale a dire, quei servizi operati tra il territorio regionale e altre destinazioni nazionali e internazionali come il servizio di trasporto ferroviario intermodale e il servizio di trasporto marittimo intermodale a corto raggio); nonché</li> <li>i servizi di trasporto intermodale di “<em>navetta</em>” all’interno del FVG (vale a dire, le “<em>navette</em>” ferroviarie intra-regionali e le “<em>navette</em>” costiere interportuali).</li></ul><p>Per poter essere eventualmente ammessi al regime di aiuto di stato (che richiede comunque una specifica procedura di ammissione), gli operatori di trasporto multimodale debbono – <em>inter alia</em> – organizzare un trasporto intermodale che coinvolga il trasporto ferroviario o marittimo a corto raggio e almeno un’altra modalità di trasporto (rispettivamente su strada e trasporto marittimo a corto raggio o su rotaia), nonché organizzare dei pacchetti completi di servizi di trasporto intermodale in un regime di libero accesso per l’utenza, occupandosi anche della parte principale del servizio di trasporto.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Vds. la sezione 2.4.1. e 2.5. della Decisione. In particolare, uno dei tre principali obiettivi del FVG è quello di promuovere e sostenere ulteriormente le operazioni di trasporto intermodale sui collegamenti a media e breve distanza all’interno del territorio regionale (tra i porti, i poli logistici e i centri di produzione dell’industria pesante) allo scopo di decongestionare le strade e spostare il traffico pesante verso modalità di trasporto più sostenibili come la ferrovia e il trasporto su acqua.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Con la Comunicazione COM(2020) 789 final del 9.12.2020, la Commissione ha presentato una serie di misure che ambiscono ad avviare l’Unione Europea verso la realizzazione del futuro sistema di mobilità sostenibile, intelligente e resiliente, apportando i principali cambiamenti necessari per raggiungere le finalità del <em>Green Deal</em> europeo.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Il <em>Green Deal</em> europeo è un pacchetto di iniziative strategiche che mira ad avviare l’Unione Europea sulla strada di una transizione verde, con la finalità ultima di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> I potenziali soggetti beneficiari dovranno presentare la propria domanda (con la documentazione prevista al paragrafo (59) della Decisione) alle Autorità competenti entro la fine del mese di marzo del rispettivo anno di competenza.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Le categorie dei costi esterni sono esemplificate nel paragrafo 1.3.1. del “<em>Handbook on the external costs of transport</em>”, (versione 2019 – 1.1) commissionato dalla Commissione Europea DG MOVE e sviluppato da un consorzio guidato da CE Delft. In particolare, i costi esterni sono quelli inerenti agli incidenti, all’inquinamento atmosferico e acustico, al cambiamento climatico, alla congestione del traffico, alle emissioni <em>well–to–tank</em> (WTT, ossia dal pozzo al serbatoio), ai danni all’<em>habitat</em> naturale, ad altre categorie di costi esterni (per esempio, l’inquinamento del suolo e delle acque).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Per ulteriore chiarezza sul punto, come si evince dai paragrafi 2.9.1. e 2.10.1 della Decisione, risulta opportuno sottolineare – <em>inter alia</em> – come il “<em>servizio di trasporto marittimo intermodale a corto raggio</em>” sia definito come un nuovo servizio avviato a partire dalla data di pubblicazione del regolamento di attuazione modificato di cui alla nota n. 7 <em>supra</em>, sulle rotte marittime:</p><ul> <li>che collegano i tre porti del FVG e le altre destinazioni portuali nazionali e internazionali sul mare Adriatico; e</li> <li>per le quali è possibile anche il trasporto su strada.</li></ul><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Tale misura base potrà essere aumentata entro il limite di Euro 55 per UTI trasportata.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Tale misura base potrà essere aumentata entro il limite di Euro 55 per UTI trasportata.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Vds. paragrafi (51), (53) e (55) della Decisione.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Vds. paragrafo (45) della Decisione.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Vds. paragrafo (96) della Decisione.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Con il D.D. 7 marzo 2022 n. 24 il Ferrobonus, l’incentivo nazionale a sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro, è stato esteso per l’annualità 2022.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 02 Nov 2022 07:36:28 +0100</pubDate>
                        <title>Approvata la legge annuale per il mercato e la concorrenza: cosa cambia per il mondo portuale?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/approvata-la-legge-annuale-per-il-mercato-e-la-concorrenza-cosa-cambia-per-il-mondo-portuale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Al termine di un lungo iter legislativo è stata approvata la legge annuale per il mercato e la concorrenza del 2021&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a> (“<strong><em>Legge Concorrenza 2021</em></strong>”); iter che, come noto, aveva subito alcuni rallentamenti a causa della priorità assunta dall’approvanda normativa emergenziale legata al perdurare dello scenario pandemico.Tale ritardo ha comunque permesso agli addetti del settore di esprimere i propri pareri sul disegno di legge e confrontarsi sui temi più rilevanti in maniera più dettagliata. Alcune bozze del disegno di legge e alcuni pareri degli addetti del settore sono infatti già state oggetto di nostre analisi preliminari&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>.Volendo concentrarsi solo sugli aspetti relativi alle concessioni demaniali portuali affrontati dalla Legge Concorrenza 2021, esaminiamo la novella dell’articolo 18 della Legge n. 84/94 introdotta con l’art. 5 della Legge Concorrenza 2021 rubricato “<em>Concessione delle aree demaniali</em>”.Vediamo brevemente di cosa si tratta.In generale, le modifiche normative di potenziale maggiore interesse per il nostro settore si ravvisano, anzitutto, nella maggior definizione del principio dell’evidenza pubblica in fase di affidamento delle concessioni delle aree demaniali in ambito portuale, recando una nuova e più precisa disciplina delle modalità per il rilascio del titolo e per la gestione da parte del concessionario del compendio assentitogli.La nuova norma prevede “<em>nuovamente</em>” l’adozione da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (di concerto con il Ministero dell’Economia delle Finanze) del cd. “<em>Regolamento Concessioni</em>”, al fine di uniformare la disciplina per il rilascio dei titoli concessori. Tale Regolamento Concessioni, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge Concorrenza 2021, dovrà stabilire i criteri per:</p><p style="padding-left: 30px;">a) l’assegnazione delle concessioni;b) l’individuazione della durata delle concessioni;c) l’esercizio dei poteri di vigilanza e controllo da parte delle autorità concedenti (vale a dire le AdSP o, laddove non istituite, le Autorità Marittime);d) le modalità di rinnovo e le modalità di trasferimento degli impianti al nuovo concessionario, al termine della concessione;e) l’individuazione dei limiti dei canoni a carico dei concessionari;f) l’individuazione delle modalità volte a garantire il rispetto del principio di concorrenza nei porti di rilevanza internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 84/1994 (Cfr. comma 2 “<em>nuovo</em>” articolo 18 Legge n. 84/94).</p>Entrando con maggiore dettaglio nel nuovo dettame normativo, si osserva che se, da un lato, rispetto alle primissime versioni circolate nei mesi precedenti, si è tornati sull’adozione di un Regolamento concessioni a livello centrale (e questa costituisce senz’altro (o almeno in linea di principio) una buona occasione per determinare dei parametri oggettivi comuni a tutte le AdSP, consentendo agli aspiranti concessionari di “<em>giocare secondo le medesime regole</em>” in tutti i porti, limitando così eventuali effetti distorsivi della concorrenza), dall’altro lato, tuttavia, rimangono ancora dei punti potenzialmente critici per gli operatori.Ad esempio, con riferimento al (nuovo) comma 1 dell’articolo 18, v’è la previsione di un (generico) indennizzo da parte del <em>newcomer</em> in favore dell’<em>incumbent. </em>Ora, sebbene tale previsione sia in linea con quanto già stabilito dall’ART con la propria Delibera n. 57/2018 (relativa alle “<em>metodologie e criteri per garantire l’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali</em>”), rimane indeterminato l’oggetto del citato indennizzo così come la sua formulazione che appare troppo generica e pertanto foriera di possibili abusi. In altre parole, continua a non essere chiaro se l’indennizzo sia riferito ai soli investimenti infrastrutturali oppure anche a quelli per gli <em>equipment</em> e le sovrastrutture; così come continua a non essere chiaro se l’ammontare dell’indennizzo debba limitarsi a compensare la sola parte non ancora ammortizzata degli investimenti in commento o meno.Rimane poi, sempre con riferimento al sopracitato comma 2, il fatto che i canoni demaniali (sebbene oggetto di specifici criteri demandati all’adottando Regolamento concessioni ai fini della loro determinazione) già stabiliti dalle competenti autorità con riferimento a concessioni già assentite “<em>sono fatti salvi fino alla scadenza del titolo concessorio</em>”; elemento questo che, di fatto, se si considera che gran parte delle concessioni nei nostri porti sono state già assentite, rimarrà come elemento di potenziale distorsione della concorrenza, sia all’interno di un singolo porto che tra i diversi scali del Paese.Quanto poi all’annoso tema del divieto di doppia concessione nello stesso porto (ex articolo 18 comma 7, oggi comma 9), la norma accoglie la proposta dell’AGCM che proponeva una riformulazione del divieto di cumulo di concessione per la medesima attività solo per i porti di ridotte dimensioni. Sul punto – sebbene a nostro avviso l’esperienza recente abbia dimostrato come, a prescindere dalle dimensioni di un porto, al suo interno gli spazi siano limitati, così come di fatto il numero degli operatori che vi possono accedere, l’abolizione di tale divieto possa essere foriera di posizioni di dominanza abusiva – la “<em>quadra</em>” politica è stata poi trovata nel senso di vietare lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti ad essa riconducibili nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale in cui il divieto di cumulo non si applica (vale a dire, tendenzialmente, in quelli sede di AdSP). Rimane tuttavia, sempre ad avviso di chi scrive, il fatto che il divieto di cumulo, così come precedentemente inteso, poteva essere amministrato dalle singole AdSP – sul presupposto che il “<em>bene</em>” tutelato dalla norma è proprio la concorrenza – nell’ottica di un continuo incremento dei traffici e della produttività del porto come previsto dalla legge portuale.Da ultimo, mancano all’appello – come già esaminato in precedenza<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[3]</sup></a> – alcuni auspicati interventi in materia di <em>(i)</em> bancabilità degli investimenti dei concessionari (vale a dire l’assenza di una regolamentazione di dettaglio sulla disciplina della decadenza del titolo concessorio nella misura in cui permane, di fatto, una quasi totale discrezionalità dell’AdSP su tale decisione che “<em>spaventa</em>” i <em>lenders</em>), <em>(ii)</em> specifiche procedure di controllo del rispetto dei piani d’impresa (che il “<em>nuovo</em>” comma 10 dell’articolo 18 si limita a definire genericamente come “<em>accertamenti</em>” ad opera dell’Amministrazione concedente, lasciando quindi invariata la normativa rispetto alla versione previgente dell’articolo 18 della Legge n. 84/1994).In conclusione, la novella dell’articolo 18 della Legge n. 84/94 ad opera della Legge Concorrenza 2021 si propone sì di migliorare alcuni aspetti del <em>day-by-day </em>degli operatori portuali e delle AdSP ed in parte questo è positivo per la competitività dei nostri porti. Tuttavia, continuano a rimanere alcune zone d’ombra che potrebbero creare delle difficoltà interpretative a livello locale. Certo è che, in questo contesto, assumerà un ruolo fondamentale l’indirizzo che l’Amministrazione centrale, nel definire i criteri di cui al Regolamento concessioni <em>in primis</em>, fornirà ai singoli contesti locali di Sistema nell’ottica di migliorare la competitività dei nostri porti e quindi dell’intero cd. “<em>Sistema-Paese</em>”.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:ekaterina.aksenova@advant-nctm.com">Ekaterina Aksenova</a> e <a href="mailto:l.brandimarte@assarmatori.eu">Luca Brandimarte</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Per un esame più approfondito vds. Shipping and Transport Bulletin di Marzo 2022<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[2]</a> Legge 5 Agosto 2022, n. 118<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[3]</a> Vds. Shipping and Transport Bulletin di Aprile-Giugno 2021 e Shipping and Transport Bulletin di Marzo 2022]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Shipping and Logistics</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 02 Nov 2022 07:26:26 +0100</pubDate>
                        <title>Call for input sulla portualità italiana per definire nuove misure di regolazione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/call-for-input-sulla-portualita-italiana-per-definire-nuove-misure-di-regolazione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Come noto, l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (“<strong><em>ART</em></strong>”) è stata istituita<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> dal legislatore al fine – <em>inter alia</em> - di “<em>garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali (…), nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.Con la propria delibera n. 40/2017 l’ART aveva avviato un procedimento finalizzato all’adozione di un atto regolatorio contenente il quadro metodologico ed i criteri da applicarsi al sistema nazionale della portualità, per garantire l’accesso equo e non discriminatorio alle relative infrastrutture.Questo procedimento si era effettivamente concluso con l’adozione delle prime misure di regolazione emanate dall’ART nel settore portuale, contenute all’interno di un documento denominato “<em>Metodologie e criteri per garantire l’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali. Prime misure di regolazione</em>” approvato con la delibera n. 57/2018.Oggi, a distanza di quattro anni da quelle prime misure regolatorie, l’ART ha avvertito l’esigenza di verificare l’impatto che tali misure hanno in concreto avuto sulla <em>industry</em> portuale e provvedere di conseguenza ad una loro revisione/integrazione.In questa prospettiva, l’ART ha dapprima avviato una “<em>Verifica di impatto</em>” della regolazione introdotta con la delibera n. 57/2018<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> e successivamente lanciato una <em>call for input</em> allo scopo di raccogliere osservazioni ed altri elementi utili - in tema di accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali - per l’aggiornamento e l’integrazione della sopra citata regolazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.La <em>call for input</em> rappresenta quindi senza dubbio un’importante occasione - offerta agli operatori - per contribuire alla definizione delle nuove misure regolatorie da applicare al settore portuale.Osserviamo dunque più da vicino i contenuti di questa <em>call for input</em>, segnalando come la stessa non rappresenti invero, allo stato, l’unica interlocuzione aperta dall’ART con la <em>industry</em> portuale (daremo di seguito conto di due ulteriori interlocuzioni al momento aperte).</p><ol> <li><span style="text-decoration: underline;">La delibera n. 170/2022 – <em>Call for input</em> sulla portualità italiana</span></li></ol><p>Come sopra anticipato, l’ART ha preliminarmente avviato una verifica di impatto delle prime misure di regolazione in ambito portuale che aveva adottato nel 2018.Questa verifica di impatto, stando a quanto riportato nelle premesse della delibera n. 170/2022, avrebbe consentito di rilevare i “<em>limitati effetti</em>” prodotti dalle prime misure di regolazione di cui sopra. Questi limitati effetti, in uno con l’esigenza di adeguare le misure in parola al nuovo contesto di mercato, avrebbero indotto l’ART ad avviare il procedimento di revisione di tali misure.Da qui l’iniziativa della <em>call for input</em>, che ha visto l’ART approvare un documento denominato “<em>Determinazione di metodologie e criteri regolatori per garantire l’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali – call for input</em>”.Questo documento contiene tutte le “<em>questioni in evidenza</em>” rispetto alle quali l’ART intende raccogliere le osservazioni degli operatori. Le ragioni di sintesi che la presente sede impone non ci consentono di vedere nel dettaglio tutte queste questioni, per cui ci limitiamo ad indicare qui quelle a nostro avviso più rilevanti. Citiamo dunque le seguenti:</p><ul> <li>l’ART evidenzia il crescente fenomeno dell’integrazione verticale tra realtà armatoriali ed operatori portuali. Anche alla luce di questo fenomeno, l’ART intende ricevere osservazioni rispetto alle questioni afferenti alla pubblicità delle tariffe ed alla vigilanza rispetto alla loro corretta applicazione, all’effettiva contendibilità delle aree, al rispetto dei piani di impresa e ad eventuali apparati sanzionatori da prevedere in caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal concessionario<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a>. Con riguardo specifico al citato fenomeno dell’integrazione verticale, inoltre, l’ART valuta l’ipotesi di prevedere una percentuale minima di capacità di un terminal destinata alla movimentazione di merci per conto di imprese armatoriali terze (vale a dire non appartenenti al gruppo del terminal stesso);</li> <li>la durata delle concessioni ed il trattamento di fine concessione: l’ART ritiene utile individuare specifici criteri per parametrare la durata delle concessioni agli investimenti programmati dal concessionario nel proprio piano di impresa (anche in base alla tipologia di investimento) e considera opportuno determinare in anticipo i criteri di calcolo dell’eventuale indennizzo a favore del concessionario uscente alla scadenza della propria concessione;</li> <li>la determinazione dei canoni concessori: l’ART mira ad individuare meccanismi incentivanti volti a stabilire la parte variabile del canone di concessione, con la previsione di un relativo aggiornamento annuale in base ai risultati conseguiti dal concessionario. Questo anche attraverso strumenti di misurazione delle performance del concessionario;</li> <li>l’incidenza delle nuove infrastrutture che potrebbero essere oggi realizzate con fondi pubblici (leggasi, <em>in primis</em>, fondi del PNRR) e che potrebbero favorire solo alcuni concessionari a scapito di altri;</li> <li>l’accesso ai servizi (vds. anche l’approvvigionamento energetico) ed alle infrastrutture portuali essenziali (vds. anche infrastrutture di ultimo miglio ferroviario): l’ART intende valutare ulteriori misure per garantire l’accesso equo e non discriminatorio ai predetti servizi ed infrastrutture. In questo ambito, inoltre, vengono in rilievo anche i temi connessi all’autoproduzione ed alla discrezionalità delle AdSP nel definire oneri e diritti portuali;</li> <li>le concessioni ex art. 36 cod. nav. per la movimentazione merci e i servizi passeggeri in ambito portuale: l’ART pensa di poter adottare, per le concessioni ex art. 36 cod. nav., misure di regolazione analoghe a quelle relative alle concessioni ex art. 18 Legge n. 84/1994, ove compatibili.</li></ul><p>Il termine per presentare all’ART eventuali osservazioni rispetto alle questioni in evidenza - o altre ritenute, comunque, di interesse – scadrà il 6 dicembre 2022. A seguire ci sarà verosimilmente un ulteriore giro di confronto attraverso, in particolare, apposite audizioni, prima di finalizzare le nuove misure di regolazione.L’ART ha previsto di concludere il procedimento di revisione delle misure regolatorie in commento entro il 29 luglio 2023.Per chi volesse portare all’attenzione dell’ART i propri contributi rispetto alle migliori misure di regolazione da adottare in ambito portuale, questo è il momento. Un’ampia partecipazione alla <em>call for input</em> è senz’altro auspicabile, a nostro parere, per garantire che le misure regolatorie possano essere effettivamente in linea con le esigenze della nostra <em>industry</em>.</p><ol start="2"> <li><u>La delibera ART 157/2022 - Verifica di impatto della regolazione concernente la metodologia per la determinazione del margine di utile ragionevole nei servizi di cabotaggio marittimo e nei servizi di TPL su strada e ferroviario</u></li></ol><p>Come anticipato, la <em>call for input</em> sulla portualità non è l’unica interlocuzione oggi aperta dall’ART che riguardi la nostra <em>industry</em>.Con la delibera n. 157/2022, infatti, l’ART ha dato avvio alla valutazione di impatto della regolazione concernente la metodologia per la determinazione del margine di utile ragionevole nei servizi di cabotaggio marittimo di cui alla Misura 10 dell’Allegato A alla delibera n. 22/2019 e nei servizi di TPL su strada e ferroviario, di cui alla Misura 17 dell’Allegato A alla delibera n. 154/2019.Anche in questo caso parliamo di misure regolatorie adottate negli anni scorsi (nel 2019 per la precisione) di cui l’ART ritiene opportuno verificare ora l’effettiva incidenza sul mercato nella prospettiva di una loro revisione (anche alla luce - di nuovo - del mutato contesto economico).Questa verifica di impatto si concluderà il 30 novembre 2022, termine ultimo - dunque - per l’invio di eventuali osservazioni.</p><ol start="3"> <li><u>La delibera n. 183/2022 - consultazione pubblica per la determinazione del contributo per il funzionamento dell’ART per l’anno 2023 </u></li></ol><p>Questa consultazione non riguarda soltanto la nostra <em>industry</em>, bensì tutti i soggetti regolati dall’ART. È una consultazione che, di fatto, si ripete ogni anno, ma va a “<em>toccare</em>” un tema particolarmente sensibile (ed infatti oggetto nel tempo di numerosissimi contenziosi): ci riferiamo evidentemente al contributo per il funzionamento dell’ART.Anche quest’anno l’ART ha infatti ritenuto di porre in consultazione un documento - denominato “<em>Documento di consultazione concernente la determinazione del contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti per l’anno 2023</em>” - per acquisire eventuali osservazioni in merito da parte degli interessati.C’è tempo fino al 4 novembre 2022 per far sentire la propria voce.Segnaliamo al riguardo, infine, come l’ART abbia di recente sottoscritto con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli un protocollo operativo (che segue la sottoscrizione di un Protocollo di intesa firmato nel gennaio 2021) volto ad ottimizzare il “<em>monitoraggio delle attività di importazione/esportazione attraverso gli scali portuali nazionali, nonché quelle in materia di vigilanza ispettiva nelle aree portuali, con particolare riferimento alla corretta osservanza delle disposizioni in materia di contributo per il finanziamento dell’Autorità, nonché in relazione alla corretta formazione e aggiornamento di tariffe e canoni, tenuto conto dei principi e criteri indicati da ART</em>”.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:simone.gaggero@advant-nctm.com">Simone Gaggero</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Ai sensi dell’art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Vds. art. 37, comma 2, lett. a) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> La verifica di impatto è stata avviata con la delibera n. 153/2022.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> La <em>call for input</em> è stata lanciata con la delibera n. 170/2022.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> L’ART immagina anche di poter introdurre un sistema di <em>Service Level Agreement</em> (SLA) ed altri strumenti di misurazione dell’attuazione degli investimenti da parte del concessionario, con possibili meccanismi premiali o sanzionatori.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 28 Oct 2022 03:35:53 +0200</pubDate>
                        <title>La Cina emette nuove direttive per incoraggiare gli investimenti esteri nel settore manifatturiero</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-cina-emette-nuove-direttive-per-incoraggiare-gli-investimenti-esteri-nel-settore-manifatturiero</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il 13 ottobre 2022, pochi giorni prima dell'apertura del 20° Congresso del Partito Comunista Cinese a Pechino, sei organi pubblici cinesi al livello ministeriale, rispettivamente la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma, il Ministero del Commercio, il Ministero dell'Industria e della Tecnologia dell'Informazione, il Ministero delle Risorse Naturali, il Ministero dell'Ecologia e dell'Ambiente e il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni, hanno emanato le "<em>Varie misure e direttive per la promozione, l'attrazione, la stabilizzazione e il potenziamento degli investimenti esteri orientati al settore manifatturiero</em>" (le "<strong>Direttive</strong>"). La promulgazione delle Direttive è stata annunciata dai principali media cinesi il 25 ottobre 2022, subito dopo la conclusione del congresso del Partito.Le Direttive sono formulate in modo ampio e forniscono una direzione e una prospettiva generale, piuttosto che norme specifiche da applicare direttamente. Allo stesso tempo, il fatto che siano state promulgate da sei autorità governative centrali e la tempistica della loro promulgazione e dei successivi resoconti della stampa le rendono particolarmente significative.Di seguito riportiamo una sintesi del loro contenuto.<strong>Parte prima: Ottimizzare l’ambiente per gli investimenti ed espandere il flusso di investimenti esteri</strong></p><p style="padding-left: 30px;">(1) Le Direttive invitano gli organi governativi competenti a eliminare qualsiasi misura restrittiva che possa ostacolare gli investimenti esteri e che vada al di là di quanto previsto dalla Lista negativa edizione 2021. La Lista negativa è un elenco di settori in cui gli investimenti esteri sono vietati o limitati. Viene aggiornata regolarmente e negli ultimi anni è stata sensibilmente ridotta. Nella sua edizione 2021, comprende 31 voci considerate particolarmente sensibili.</p><p style="padding-left: 30px;">(2) Le autorità governative sono invitate ad a trattare le imprese ad investimento straniero su un piano di piena parità con le imprese ad investimento cinese, e a garantire che esse godano di pari politiche di sostegno in termini di sviluppo industriale nazionale e sviluppo regionale, a norma delle leggi e dei regolamenti, nonché di pari trattamento nell'acquisizione dei fattori di produzione, nella qualificazione, nella concessione di licenze, nella protezione della proprietà intellettuale, nella definizione di standard, nelle gare d'appalto, nelle offerte e negli appalti pubblici.</p><p style="padding-left: 30px;">(3) I grandi progetti di investimento straniero devono ricevere pieno sostegno in termini di utilizzo dei terreni, valutazione d’impatto ambientale, pianificazione urbanistica, consumo di energia ecc., così da porli in grado di svolgere appieno il loro ruolo di guida e di impulso.</p><p style="padding-left: 30px;">(4) Le autorità governative locali dovranno sostenere i progetti di investimento straniero, rafforzando i propri servizi in relazione alla concessione in uso dei terreni, alla protezione dell'ambiente, alla logistica, all'ingresso e all'uscita del personale straniero dalla Cina, ecc.</p><p style="padding-left: 30px;">(5) Le autorità locali dovranno seguire attentamente i fattori di pianificazione e di sviluppo del territorio in relazione ai progetti di investimento straniero. Questo punto vuole presumibilmente affrontare il problema delle autorità locali che hanno permesso l'insediamento di impianti inquinanti in aree che sono state successivamente riqualificate, cosicché gli impianti hanno dovuto essere trasferiti, talvolta ripetutamente.</p><p style="padding-left: 30px;">(6) Le autorità locali dovranno rafforzare le attività di cooperazione attraverso il dialogo con le imprese ad investimento straniero, le Camere di Commercio e le organizzazioni internazionali. Le autorità cinesi devono ospitare grandi fiere ed esposizioni, rafforzare i servizi di informazione, invitare le multinazionali a investire in Cina e svolgere attività di promozione degli investimenti con particolare attenzione ai settori industriali chiave come la sanità, i semiconduttori, prodotti chimici e l'energia.</p><strong>Parte seconda: Rafforzamento dei servizi e sostegno agli investimenti esteri</strong><p style="padding-left: 30px;">(7) Compatibilmente con la solidità delle misure di prevenzione e controllo COVID-19, le autorità locali devono facilitare l'ingresso e l'uscita del personale internazionale coinvolto nei progetti d’investimento e dei loro familiari. Le procedure devono essere semplici, devono essere comunicate con chiarezza e, ove possibile, si devono offrire facilitazioni agli stranieri che si recano in Cina.</p><p style="padding-left: 30px;">(8) I ministeri e le province devono coordinare la prevenzione delle epidemie e la fluidità della logistica, in modo da promuovere la sicurezza e la stabilità delle catene di approvvigionamento. Tutte le autorità locali devono di propria iniziativa avvicinare i commercianti e le imprese straniere, nonché le loro consociate a monte e a valle, per garantire la regolarità dei trasporti.</p><p style="padding-left: 30px;">(9) Le imprese a capitale straniero che siano in possesso delle relative qualifiche devono poter usufruire di servizi finanziari e di supporto finanziario di alta qualità. Le banche e le istituzioni finanziarie devono innovare i propri prodotti e servizi compatibilmente con il rispetto delle leggi e il controllo dei rischi. Le imprese ad investimento straniero in possesso dei necessari requisiti devono essere sostenute nella raccolta di fondi attraverso la quotazione nelle varie borse valori disponibili.</p><p style="padding-left: 30px;">(10) Alle imprese ad investimento straniero si applicheranno le medesime politiche di sostegno al reinvestimento previste per gli investimenti stranieri <em>ex novo</em>. Tutte le autorità locali sono libere di introdurre politiche preferenziali per l'attrazione degli investimenti stranieri nell'ambito delle proprie competenze di legge, con l'obiettivo di incoraggiare le imprese a reinvestire nell'industria manifatturiera cinese e di ridurre i costi di investimento e di gestione delle imprese.</p><p style="padding-left: 30px;">(11) Nell'ambito del <em>Regional Comprehensive Economic Partnership agreement </em>(RCEP, accordo di libero scambio tra le nazioni dell'Asia-Pacifico Australia, Brunei, Cambogia, Cina, Indonesia, Giappone, Corea del Sud, Laos, Malesia, Myanmar, Nuova Zelanda, Filippine, Singapore, Thailandia e Vietnam), le autorità locali sono incoraggiate a creare piattaforme pubbliche di servizi. Esse devono impegnarsi per introdurre politiche di facilitazione al commercio e fornire servizi e informazioni su accordi di libero scambio, sdoganamento, controllo delle esportazioni e rimedi commerciali alle imprese ad investimento straniero.</p><strong>Terza parte: Guidare e migliorare gli investimenti esteri</strong><p style="padding-left: 30px;">(12) Gli investitori stranieri sono particolarmente incoraggiati a investire nei seguenti settori:</p><p style="padding-left: 60px;">- attrezzature di alto livello, componenti di base, componenti chiave ecc. per la produzione avanzata e ad alta tecnologia;</p><p style="padding-left: 60px;">- R&amp;S e progettazione, logistica moderna, ecc. per l’industria moderna dei servizi; e</p><p style="padding-left: 60px;">- nuove energie, tecnologie chiave ecologiche e a bassa emissione di carbonio, innovazione, ecc. per la conservazione dell'energia e la protezione dell'ambiente.</p>Inoltre, le imprese manifatturiere saranno sostenute nelle regioni centrali e occidentali e nell'area nord-orientale della Cina.<p style="padding-left: 30px;">(13) Tutte le autorità locali devono compiere uno sforzo particolare per sostenere l'innovazione e lo sviluppo degli investimenti stranieri, guidare i centri di ricerca e sviluppo con investimento straniero a fare buon uso delle politiche sui dazi d’importazione per sostenere l'innovazione scientifica e tecnologica, e devono semplificare ulteriormente le procedure per qualsiasi approvazione richiesta, ottimizzare i processi di lavoro, incoraggiare gli investimenti stranieri a stabilire centri di ricerca e sviluppo in Cina.</p><p style="padding-left: 30px;">(14) Le autorità locali devono instradare gli investitori stranieri a partecipare attivamente alla riqualificazione ecologica e a bassa emissione di carbonio, alla <em>carbon neutrality</em>, alla produzione ecologica e alle tecnologie verdi. Le imprese investitrici saranno incoraggiate a partecipare alla formulazione e alla modifica delle normative industriali cinesi nei settori verdi e a bassa emissiona di carbonio su un piano di parità con le imprese locali. Le imprese a capitale straniero saranno incoraggiate a fare da apripista per quanto riguarda l'efficienza energetica e l'efficienza idrica.</p><p style="padding-left: 30px;">(15) Le autorità governative devono pianificare e organizzare attività quali visite di delegazioni di multinazionali, con particolare attenzione all'invito e alla promozione delle multinazionali straniere del settore manifatturiero a svilupparsi nelle regioni centrali e occidentali e nell'area nord-orientale della Cina su base prioritaria. Esse devono continuare a sostenere i nuovi distretti nazionali e le zone di sviluppo nella regione centrale, occidentale e settentrionale.</p>Tutti gli uffici competenti e le autorità locali devono impegnarsi nell'attrarre nuovi investimenti stranieri, stabilizzare gli investimenti esistenti e migliorarne la qualità, ottimizzare il contesto politico e aumentare la fiducia degli investitori, promuovere uno sviluppo di qualità, sostenere le imprese di investimento straniere nella loro integrazione nel mercato cinese.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:hermes.pazzaglini@advant-nctm.com">Hermes Pazzaglini</a></em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 27 Oct 2022 03:24:29 +0200</pubDate>
                        <title>Measures for the Security Review of Foreign Investments</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/measures-for-the-security-review-of-foreign-investments</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Le Misure per la revisione della sicurezza degli investimenti esteri sono entrate in vigore il 18 gennaio 2021 e mirano a chiarire gli aspetti chiave della Legge sugli investimenti esteri della Repubblica Popolare Cinese entrata in vigore il 1° gennaio 2020 (di seguito "Legge sugli investimenti esteri").<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2022/10/Measures-for-security-review-of-foreign-investments6149.pdf" target="_blank">Clicca qui per il documento integrale</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 25 Oct 2022 03:54:22 +0200</pubDate>
                        <title>Venture capital: l’intervento del Fondo rotativo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/venture-capital-lintervento-del-fondo-rotativo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/fondo-rotativo-per-il-venture-capital-in-gu-condizioni-e-modalita-di-intervento/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 13 aprile 2022</strong></a>, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2022, sono state stabilite le&nbsp;<strong>modalità</strong>&nbsp;e le&nbsp;<strong>condizioni</strong>&nbsp;di&nbsp;<strong>intervento del Fondo rotativo per le operazioni di&nbsp;<em>venture capital</em></strong>&nbsp;di cui all’articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 269,&nbsp;<strong>nonché</strong>&nbsp;definite le&nbsp;<strong>attività e</strong>&nbsp;gli&nbsp;<strong>obblighi di Simest</strong>, quale soggetto che gestisce il Fondo, le funzioni di controllo del Ministero e la composizione e i compiti del Comitato di indirizzo e rendicontazione.Il&nbsp;<strong>Fondo rotativo</strong>&nbsp;per le operazioni di&nbsp;<em>venture capital</em>&nbsp;è&nbsp;<strong>gestito da Simest</strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>costituisce</strong>&nbsp;a tutti gli effetti un&nbsp;<strong>patrimonio autonomo</strong>&nbsp;e distinto dal patrimonio di questa, con contabilità separata. Come noto,&nbsp;<strong>Simest è la società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti</strong>&nbsp;che dal 1991 sostiene la crescita delle imprese italiane mediante lo sviluppo delle rispettive attività all’estero. Simest, in particolare, attraverso diverse forme di finanziamento o tramite la partecipazione al capitale sociale, supporta le imprese italiane in tutto il processo di internazionalizzazione, dalla fase di valutazione circa l’apertura di nuovi mercati e alla fase di espansione internazionale.Il&nbsp;<strong>decreto affida</strong>, in particolare,&nbsp;<strong>a Simest il compito di attuare tutte le operazioni necessarie per l’acquisizione, la gestione e la liquidazione degli investimenti del Fondo</strong>. È stato poi istituito, presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, quale organo competente per l’amministrazione del Fondo, il c.d. Comitato di indirizzo e rendicontazione, composto da tre rappresentanti di tale Ministero, da un rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico e da un rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Comitato, in particolare, esamina le richieste di intervento del Fondo trasmesse da Simest e delibera sulla concessione degli interventi e sui successivi aggiornamenti e modifiche inerenti agli interventi concessi.Le&nbsp;<strong>risorse del Fondo</strong>&nbsp;sono costituite dalle disponibilità finanziarie depositate sul conto corrente, presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato a “Simest – Fondi Venture Capital”. La&nbsp;<strong>dotazione</strong>&nbsp;è, inoltre,&nbsp;<strong>costituita dai proventi derivanti dalla gestione degli impieghi e delle liquidità del Fondo</strong>&nbsp;e dalle somme derivanti dalla remunerazione degli interventi del Fondo e dalla cessione delle partecipazioni (ivi incluse eventuali plusvalenze), nonché dai rimborsi di qualsiasi natura spettanti al Fondo. Le suddette risorse sono impiegate dal Fondo, tramite la gestione di Simest, sulla base delle delibere assunte dal Comitato.L’intervento del Fondo rotativo per le operazioni di&nbsp;<em>venture capital</em>&nbsp;è rivolto alle controllate di imprese italiane all’estero, anche al di fuori di Stati appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo, che intendono realizzare investimenti produttivi, commerciali o di innovazione tecnologica nell’ambito di un programma di sviluppo internazionale ed è volto a favorirne e supportarne l’espansione.<strong>Il Fondo</strong>&nbsp;rotativo per le operazioni di&nbsp;<em>venture capital</em>&nbsp;<strong>interviene con investimenti minoritari e temporanei nel capitale di rischio delle società selezionate</strong>, tramite la sottoscrizione di quote di capitale o di strumenti finanziari e si aggiunge all’intervento di Simest o di Finest, con formule di co-investimento, secondo i rispettivi ambiti di operatività.<strong>Il D.M., tuttavia, prevede che le risorse del Fondo possano essere investite anche in&nbsp;<em>start-up</em>,</strong>&nbsp;incuse quelle innovative, e nelle piccole medie imprese innovative per favorirne il processo di internazionalizzazione. In tal caso, l’investimento del Fondo può essere effettuato anche senza la co-partecipazione di Simest o di Finest e beneficiare anche società estere. Il Comitato è, infatti, incaricato di deliberare annualmente l’importo degli investimenti da destinare agli investimenti del Fondo in&nbsp;<em>start-up</em>&nbsp;o in PMI innovative, che sono poi gestiti in una apposita sezione del Fondo, con contabilità separata.<strong>Il decreto mira quindi a ottenere per le società partecipate</strong>, ivi incluse le&nbsp;<em>start-up</em>,&nbsp;<strong>una serie di benefici</strong>, tramite l’accesso a risorse finanziarie complementari e il rafforzamento della compagine societaria, grazie all’ingresso di un&nbsp;<em>partner</em>&nbsp;istituzionale, focalizzato sulla crescita nei mercati internazionali, nonché l’ottimizzazione delle risorse finanziarie a sostegno degli investimenti diretti esteri.&nbsp;<strong>Le previsioni del decreto relative alle&nbsp;<em>startup</em>&nbsp;e alle PMI innovative risultano essere particolarmente importanti</strong>, anche alla luce del fatto che tali società sono quelle che più di tutte hanno bisogno di un sostegno finanziario per l’internazionalizzazione.<strong>La somma degli interventi del Fondo, di Simest e di Finest non può superare l’investimento complessivo dei soci e degli investitori italiani</strong>&nbsp;e l’intervento del Fondo non può avvenire in misura superiore al doppio della somma dell’intervento di Simest e di Finest. In ogni caso, la somma degli interventi del Fondo, di Simest e di Finest non può superare il 49% del capitale dell’impresa partecipata e, nel caso di sottoscrizione di strumenti finanziari o strumenti partecipativi, non può superare il 49% dell’impegno finanziario previsto dal progetto di internazionalizzazione dell’impresa destinataria ed è comunque inferiore all’apporto finanziario del soggetto proponente.<strong>Tra i requisiti per l’intervento</strong>&nbsp;del Fondo rotativo per le operazioni di&nbsp;<em>venture capital</em>, il decreto prevede che la&nbsp;<strong>società partecipata debba mantenere sul territorio italiano l’attività di ricerca e sviluppo,</strong>&nbsp;<strong>la direzione commerciale e una parte sostanziale delle attività produttive</strong>, per l’intera durata dell’intervento del Fondo.Le richieste di intervento sono presentate a Simest direttamente o, nel caso di interventi a favore di&nbsp;<em>start-up</em>&nbsp;o PMI innovative, anche tramite la società che gestisce le risorse di cui all’art. 1, comma 116 della legge n. 145 del 2018, che, per tali tipologie di intervento, è chiamata a individuare e selezionare i potenziali investimenti in piena indipendenza e secondo una logica commerciale. Simest o la suddetta società effettuano l’attività di istruttoria e di valutazione di eleggibilità delle richieste di intervento pervenute, sulla base dei requisiti previsti nel decreto e nelle direttive del Comitato.L’<strong>operazione di intervento del Fondo è disciplinata da un contratto di investimento e parasociale da sottoscriversi con l’impresa richiedente</strong>, che definisce le modalità di acquisizione, gestione ed&nbsp;<em>exit</em>&nbsp;dall’investimento. Il decreto sembra favorire l’adozione di schemi contrattuali standardizzati. Nel caso di co-investimento con Simest, tali schemi contrattuali avranno un contenuto simile a quelli che caratterizzano l’intervento di Simest, tenuto conto del carattere unitario dell’intervento partecipativo e finanziario. In considerazione di ciò, si può immaginare l’adozione, in via generale, di&nbsp;<em>standard</em>&nbsp;contrattuali simili a quelli di Simest, anche per le operazioni sulle&nbsp;<em>start-up</em>&nbsp;e le PMI innovative, in cui il Fondo può intervenire in autonomia.La&nbsp;<strong>speranza</strong>&nbsp;è che i&nbsp;<strong>contenuti di tali accordi presentino effettivamente un forte grado di standardizzazione</strong>&nbsp;e siano incardinati in strutture già conosciute dal mercato e di facile comprensione per l’impresa beneficiaria così da evitare o ridurre i costi per la negoziazione e l’esecuzione di tali contratti.Il sito internet di Simest informa che, a fronte della cessione dei diritti di godimento delle partecipazioni o degli strumenti finanziari sottoscritti dal Fondo, il&nbsp;<em>partner</em>&nbsp;italiano debba riconoscere al Fondo un corrispettivo fisso calcolato in funzione della propria classe dimensionale, seguendo la seguente struttura: per le piccole imprese, tasso BCE + spread dello 0,50%, per le medie imprese, tasso BCE + spread dello 0,75% e per le grandi imprese tasso BCE + spread dell’1%.<strong>Il disinvestimento delle partecipazioni e degli strumenti sottoscritti dal Fondo dovrà avvenire entro un massimo di otto anni dall’acquisto degli stessi</strong>. Il contratto relativo all’intervento del Fondo disciplinerà quindi l’obbligo – a carico delle imprese proponenti – di riscattare o di rimborsare, sempre e in ogni caso, le quote o gli strumenti del Fondo, con tempistiche che andranno ad allinearsi (e comunque non saranno successive) a quelle previste nei contratti che disciplinano l’<em>exit</em>&nbsp;di Simest, qualora l’operazione avvenga in co-investimento. Di norma, l’obbligo dell’impresa proponente non dovrà essere assistito da garanzie reali o personali.<strong>Se</strong>, alla scadenza dell’investimento,&nbsp;<strong>le partecipazioni non sono racquistate</strong>&nbsp;o gli strumenti finanziari non sono rimborsati dal soggetto proponente,&nbsp;<strong>Simest può negoziare la cessione a terzi</strong>, da sottoporre all’autorizzazione del Comitato.<strong>Il prezzo di liquidazione degli investimenti del Fondo</strong>, quando vi sia anche la partecipazione di Simest o di Finest,&nbsp;<strong>è determinato con i medesimi criteri</strong>. Il sito internet di Simest, chiarisce che la valutazione del<strong>&nbsp;prezzo di cessione da parte di Simest</strong>, in accordo col&nbsp;<em>partner</em>, è<strong>&nbsp;stabilita con riferimento al maggior valore fra: (i)</strong>&nbsp;patrimonio netto rettificato secondo i principi IAS (il che potrebbe portare a talune criticità in quanto la maggior parte delle imprese finanziabili non adotta tali principi),&nbsp;<strong>(ii)</strong>&nbsp;il costo della partecipazione in Euro, e&nbsp;<strong>(iii)</strong>&nbsp;il prezzo di quotazione in borsa (ove esistente). Qualora il&nbsp;<em>partner</em>&nbsp;italiano intenda cedere a terzi la propria partecipazione (in tutto o in parte) si terrà conto, in aggiunta a quanto sopra, anche dell’offerta dei terzi ai fini della determinazione del prezzo di cessione. Se la società ha azioni negoziate su un mercato regolamentato o un MTF potrebbe, peraltro, trovare applicazione la disciplina in tema di OPA obbligatoria.Quanto alla&nbsp;<strong><em>corporate governance</em></strong>, il sito di Simest contempla la possibilità che il Fondo richieda l’adozione di maggioranze qualificate (indicativamente il 67-75% del capitale, a seconda delle normative locali) nelle assemblee chiamate ad approvare il bilancio o per l’assunzione di decisioni strategiche, il che sembrerebbe implicare la possibilità che il Fondo richieda una rappresentanza all’interno degli organi amministrativi delle società partecipate. Tali diritto di veto dovrebbero comunque essere disegnati in maniera tale da proteggere l’investimento del Fondo lasciando ampia libertà all’impresa rispetto alle scelte di carattere gestionale.Simest si riserva poi la facoltà di richiedere che i bilanci delle società&nbsp;<em>target</em>&nbsp;siano certificati da primaria società di revisione, e ciò in particolare nei casi di investimenti del Fondo rilevanti o superiori a 1 milione di Euro, in una stessa società estera.<strong>Nel caso in cui la società partecipata risulti inadempiente</strong>&nbsp;agli impegni assunti verso il Fondo, si prevede che il&nbsp;<strong>Fondo abbia il diritto di attivare le clausole relative all’<em>exit</em></strong>&nbsp;e, quindi, forzare l’impresa proponente a riscattare o rimborsare la partecipazione del Fondo.In considerazione di tutto quanto precede, si osserva come si tratti quindi di&nbsp;<strong>regole abbastanza stringenti</strong>, che si sono affermate, anche sulla base della prassi di mercato, a tutela dell’interesse pubblico. La&nbsp;<strong>poca flessibilità</strong>&nbsp;che ne deriva, tuttavia,&nbsp;<strong>potrebbe andare a detrimento dell’autonomia contrattuale privata</strong>&nbsp;e cristallizzare&nbsp;<em>standard</em>&nbsp;contrattuali che, in taluni casi, potrebbero prevedere tutele che paiono eccessive per l’investitore, a detrimento dell’autonomia gestionale delle imprese.Il bilancio 2021 di Simest registra flussi per un importo pari a 43 milioni di euro a titolo di impieghi per&nbsp;<em>equity loan</em>&nbsp;da parte del Fondo. Nel corso del 2021, le operazioni deliberate sono state in totale 47, di cui 38 relative a nuovi progetti di investimento, 1 aumento di capitale in società già partecipate e 8 variazioni o ridefinizioni di piano di partecipazioni deliberate o sottoscritte. Più in dettaglio, le delibere di partecipazione prevedono un impegno complessivo a valere sulle disponibilità del Fondo pari a circa 69 milioni di euro. Nel 2021, in attuazione degli accordi con le imprese proponenti, sono state dismesse 19 partecipazioni per complessivi 12 milioni di euro. Il portafoglio delle partecipazioni detenute da Simest a valere sul Fondo alla fine dell’esercizio 2021 ammonta a circa 167 milioni di euro in 155 società all’estero.<strong>In conclusione</strong>, il Fondo rotativo per le operazioni di&nbsp;<em>venture capital</em>&nbsp;rappresenta uno&nbsp;<strong>strumento particolarmente interessante che si auspica possa trovare larga diffusione</strong>&nbsp;per rafforzare la competitività delle imprese italiane nel contesto internazionale.&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/venture-capital-lintervento-del-fondo-rotativo/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Diritto Bancario</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 20 Oct 2022 04:44:08 +0200</pubDate>
                        <title>China data protection report - update ottobre 2022</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/china-data-protection-report-update-ottobre-2022</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Al seguente link il&nbsp;memorandum aggiornato “<strong>China Data Protection Report 2022</strong>“, l’approfondimento sulla nuova disciplina del trattamento dei dati personali in Cina tramite una spiegazione delle principali leggi che la regolano.Una tematica di particolare rilevanza ed interesse per le aziende italiane che operano, o che abbiano intenzione di operare, in Cina.<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2022/10/Data-Security-Report-October-202255.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per il memorandum</a>&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:hermes.pazzaglini@advant-nctm.com">Hermes Pazzaglini</a>,&nbsp;<a href="mailto:carlo.geremia@advant-nctm.com">Carlo Geremia</a>&nbsp;and&nbsp;<a href="mailto:pierpaolo.canero@advant-nctm.com">Pierpaolo Canero</a>.</i></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 19 Oct 2022 04:38:27 +0200</pubDate>
                        <title>Crisi Ucraina | Le misure sanzionatorie (aggiornamento)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/crisi-ucraina-le-misure-sanzionatorie-aggiornamento</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il presente memorandum non ha pretesa di esaustività ed ha il solo scopo di fornire una panoramica preliminare in merito alle sanzioni imposte e in via di imposizione nei confronti della Russia, con particolare focus sulle sanzioni adottate dall’Unione Europea e da alcuni altri paesi.</em><em>Il presente memorandum non dovrà essere inteso quale&nbsp;</em><em>parere legale. Per la verifica circa l’applicabilità delle singole sanzioni ad una fattispecie specifica, andrà effettuata una analisi ad hoc.</em><a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2022/10/20220620_Memo-sanzioni-Russia_short_ITA2348-2.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per leggere il documento integrale</a>&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp;<a href="mailto:lorena.possagno@advant-nctm.com">Lorena Possagno</a>, <a href="mailto:jacopo.stefanini@advant-nctm.com">Jacopo Stefanini</a> e&nbsp;<a href="mailto:ekaterina.aksenova@advant-nctm.com">Ekaterina Aksenova</a>.</i></em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 17 Oct 2022 09:51:07 +0200</pubDate>
                        <title>Attis Face Tough Choices As EU Unified Patent Court Looms</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/attis-face-tough-choices-as-eu-unified-patent-court-looms</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Paolo Lazzarino</strong> ha partecipato, in qualità di moderatore, all'evento online ABA "<strong>IP Fall Institute</strong>" durante il panel "<strong>The Unified Patent Court and Unitary Patent: A Radical Change to Patents in Europe</strong>".Di seguito, l'articolo di approfondimento a cura di Law360.<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2022/10/Attys-Face-Tough-Choices-As-EU-Unified-Patent-Court-Looms-Law360.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per leggere il documento integrale</a>.&nbsp;&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 14 Oct 2022 09:57:47 +0200</pubDate>
                        <title>Contratti di dispacciamento e Autotutela creditoria</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contratti-di-dispacciamento-e-autotutela-creditoria</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Riferimenti idonei ad identificare la normativa o sentenza da commentare: </strong>art. 2, comma 4 D.Lgs. 79/1999, artt. 1460-1461 Codice civile, Deliberazione n. 398/2021/R/EEL</p><p><strong><u>Cos’è successo?</u></strong></p><p>La società ricorrente (“<strong>Ricorrente</strong>”) opera nel settore della distribuzione e del trasporto di energia elettrica in qualità di utente del trasporto come “cliente grossista” <i>ex </i>art. 2, comma 4 D.Lgs. 79/1999. In data 29 maggio 2018, la Ricorrente veniva ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale <i>ex </i>art. 186-bis, R.D. n. 267/1942, c.d. Legge Fallimentare. Il 28 settembre 2021, ARERA ha apportato alcune modifiche al capitolo 4 e agli allegati A.22, A.31, A.26, A.40 e A.69 del Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della Rete di Terna (“<strong>Codice di Rete</strong>”) tramite la Deliberazione n. 398/2021/R/EEL (“<strong>Delibera ARERA</strong>”). La modifica ha introdotto – <i>inter alia</i> – specifici requisiti che devono essere posseduti durante tutto il periodo di efficacia dei contratti conclusi con Terna S.p.A. per il servizio di dispacciamento (“<strong>Contratto di Dispacciamento</strong>”). Inoltre, tali novità trovano applicazione non solo per i Contratti di Dispacciamento stipulati a partire dalla data di efficacia di tale intervento regolamentare, ma anche ai Contratti di Dispacciamento conclusi precedentemente, in forza della c.d. clausola contrattuale di recepimento automatico delle modifiche al Codice di Rete.</p><p>In merito alla normativa rilevante nel caso in specie, il capitolo 4, punto 4.3.1.2 che, così come modificato dalla Delibera ARERA, impone tra i requisiti per la sottoscrizione di un contratto di dispacciamento che le controparti di Terna S.p.A.: “<i>(iv) <u>non si trovino in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo (anche in continuità aziendale) e non si trovino in uno stato di crisi d'impresa o di insolvenza prodromici alla dichiarazione di una delle predette condizioni</u></i>”. Inoltre, precisa che i requisiti elencati devono essere posseduti anche dalle società controllanti, controllate e soggette alla medesima direzione e coordinamento delle controparti di Terna S.p.A.. Infine, si prevede che “<i>nel caso di mancato rispetto di </i>tutti <i>requisiti elencati, il contratto di dispacciamento viene risolto da Terna (…)</i>”. Infine, si ricordano i disposti degli articoli 1460 e 1461 Codice civile che stabiliscono delle ipotesi consentite di autotutela creditoria tra privati.</p><p>Alla luce di quanto appena esposto, la Ricorrente ha impugnato la Delibera ARERA e il Codice di Rete chiedendo l’annullamento di tutte le modifiche apportate dalla Delibera ARERA al capitolo 4 punto 4.3.1.2 e al relativo Allegato A.26 art. 14. In particolare, la Ricorrente ha rilevato – <i>inter alia</i> - la contrarietà della Delibera ARERA e del Codice di Rete (a) al principio di cui all’art. 95, comma 1 del Codice della Crisi d’Impresa; e (b) alla violazione della Direttiva UE n. 2019/1023. D’altra parte, Terna S.p.A. e ARERA hanno – <i>inter alia</i> – sostenuto che le modifiche di cui alla Delibera ARERA introdurrebbero un legittimo strumento di autotutela creditoria, in aggiunta a quelli previsti dagli artt. 1460-1461 Codice civile.</p><p>Il TAR, con la sentenza n. 2019/2022 (“<strong>Sentenza</strong>”), muove dall’assunto per cui la sottoscrizione di un Contratto di Dispacciamento sia condizione necessaria per la successiva sottoscrizione dei contratti per il servizio di trasporto dell’energia con le società distributrici da parte degli utenti del trasporto, tra i quali la Ricorrente. Ciò premesso, il TAR conclude sostenendo che è illegittimo il numero (iv) del capitolo 4, punto 4.3.1.2 del Codice di Rete perché risulta impossibile conciliare la necessaria continuità dello svolgimento dell’attività d’impresa, propria del concordato preventivo (art. 4 della Direttiva UE n. 2019/1023) con la risoluzione o l’impossibilità a sottoscrivere dei Contratti di Dispacciamento per soggetti che fondano il proprio <i>core business </i>su tale accordo con Terna S.p.A.. Inoltre, il TAR qualifica le modifiche introdotte dalla Delibera ARERA come illegittimi strumenti di autotutela a favore di Terna S.p.A. stessa, in quanto:</p><ul><li>il creditore è tutelato contrattualmente dall’intero patrimonio del debitore e non tramite condotte di autotutela creditoria considerate invece illegittime, salvo che per le ipotesi eccezionali riconducibili agli artt. 1460 e 1461 Codice civile;</li><li>che situazioni attuali di inadempimento di un contraente debole nei confronti del monopolista (Terna S.p.A.) giustificano sia la risoluzione di diritto del contratto sia il rifiuto del monopolista alla stipulazione di un nuovo contratto; ma</li><li>che una situazione di concordato preventivo non è assimilabile a quella di attuale inadempimento nei confronti di Terna S.p.A..</li></ul><p><strong><u>Perché è importante?</u></strong></p><p>La Sentenza del TAR Lombardia è di interesse per due principali motivi:</p><ul><li>(i) riguardo alla possibile incompatibilità del concordato preventivo con le modifiche della Delibera ARERA, la decisione protegge gli operatori di mercato simili alla Ricorrente in questo periodo di forte incertezza economica, evitando l’esclusione dal mercato di imprese potenzialmente risanabili, ma gravate dalle difficoltà della situazione economica e dalle disposizioni sfavorevoli di cui alla Delibera ARERA;</li><li>(ii) per quanto riguarda l’autotutela creditoria, la sentenza fornisce un rigoroso ragionamento giuridico che potrebbe essere applicato in altri procedimenti giudiziari riguardanti altre modifiche introdotte dalla Delibera ARERA. Un esempio è il procedimento in corso davanti al TAR Lombardia riguardante la modifica del Codice di Rete, in cui Terna ha il potere di risolvere Contratti di Dispacciamento o rifiutarsi di sottoscriverne di nuovi con imprese il cui amministratore sia “<i>in comune con società inadempienti rispetto ad obbligazioni di pagamento nei confronti di Terna o con società che siano state titolari di un contratto di dispacciamento con Terna risolto per inadempimento</i>” (capitolo 4, punto 4.3.1.2., lettera (iii) Codice di Rete) Il dettato dell’ordinanza cautelare del TAR Lombardia (n. 2178/2021) ha ritenuto tale modifica potenzialmente dannosa e potenzialmente giustificata da un rischio di danno.</li></ul><p>Come possibile osservare sulla base della già citata ordinanza cautelare (n. 2178/2021), la Sentenza del TAR Lombardia ha implicazioni più ampie di quelle inerenti il singolo caso esaminato offrendo un quadro giuridico che potrebbe influenzare futuri procedimenti relativi ad altre modifiche introdotte dalla Delibera ARERA. In tal senso, la Sentenza pone le basi per ulteriori intervenuti volti a tutelare gli operatori del mercato come la Ricorrente in un contesto economico oltremodo incerto.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Distribuzione</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 10 Oct 2022 03:56:58 +0200</pubDate>
                        <title>Gli artisti in studio (legale) per arrivare a contratti blindati</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/gli-artisti-in-studio-legale-per-arrivare-a-contratti-blindati</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Cresce la consulenza richiesta dal mondo dello spettacolo per tutelare l'immagine sulle piattaforme - Il nodo della pubblicità occulta</em>Il mondo dello spettacolo e i suoi artisti stanno sperimentando un periodo di grande evoluzione: il settore è sempre più strutturato come un'industria che agisce su diversi fronti sulla spinta delle novità tecnologiche e dei mercati che la digitalizzazione ha aperto.Questo ha reso sempre più necessaria la consulenza di studi legali strutturati e multidisciplinari per fronteggiare le diverse situazioni: dalla pubblicità occulta, ai kid influencer, da una fiscalità sempre più complessa al merchandising, fino alla vendita dei propri cataloghi e alla tutela e difesa della propria immagine e della proprietà intellettuale.Lo studio Whiters rileva che gran parte dei professionisti del mondo dello spettacolo italiano si sono resi conto della necessità di farsi affiancare. «E un mondo con un'economia ancora in scala ridotta rispetto a certe realtà di altri Paesi - spiega Luca Ferrari, corporate partner di Whiters -, ma l'artista che ha follower, merchandising, pubblicazioni e varie attività artisti che deve ragionare une un'azienda o una microazienda e strutturarsi di conseguenza». Dal canto loro, per gli studi cresce la consapevolezza che i servizi da offrire debbano essere molto ampi e diversificati. «Abbiamo avvocati che si sono specializzati nel rapporto con i&nbsp;media per assistere in pubbliche relazioni delicate i professionisti specializzati nella strategia di comunicazione nell'ambito di una crisi», aggiunge Ferrari.&nbsp;<strong>Tutela fiscale senza confini</strong>Una delle tematiche più complesse è quella legata agli aspetti fiscali (e territoriali) delle attività degli artisti: basti pensare alla localizzazione di un concerto online, o alla partecipazione a uno spettacolo da remoto e alla diffusione dei podcast. Con il crescere del settore anche gli studi si sono attrezzati di conseguenza per fornire consulenze multidisciplinari. Dike Legal è specializzato in questo campo e ha ampliato il proprio raggio d'azione: «L'evoluzione del mercato musicale e cinematografico - commenta la founding partner Maria Francesca Quattrone - con le nuove tecnologie ha richiesto un approfondimento di materie trasversali e la presenza di collaboratori esperti in nuovi ambiti. D'altronde un artista con le sue attività online e fisiche, con un nome che diventa un brand, con la possibilità di avventurarsi nel mondo degli Nft, è diventato impresa e molti di loro si sono strutturati con società proprie». E le loro iniziative spesso hanno alle spalle un lavoro legale molto intenso: dal brandship ai diritti di licenza, agli accordi vari e alla tutela dei diritti d'autore, con la difesa dell'artista dalla pirateria e dai vari troll.&nbsp;<strong>Gli influencer</strong>Un fronte altrettanto delicato è quello degli influencer. Le aziende che si servono di questi personaggi devono gestire e monitorarne l'attività. Anche rispetto a comportamenti non sempre prevedibili. Commenta <strong>Paolo Lazzarino</strong>, partner <strong>ADVANT Nctm</strong>: «Verso gli influencer più "irrequieti" le aziende attivano un meccanismo di difesa estremamente rigido con un set di sanzioni e sospensione dei pagamenti fino alla risoluzione del rapporto». Delicatissimo su questo fronte è il capitolo dei kid influencer che impone di considerare i consensi e l'utilizzo dell'immagine di un minore.Ma è altrettanto al centro dell'attenzione il problema della pubblicità occulta e della call to action degli influencer ai follower. Lo studio Elled opera soprattutto al fianco di enti e istituzioni del settore e ha una visione di insieme. «Il diritto d'autore non sembra tutelato appieno - commenta il founding partner Luca Scordino -. Una delle grandi discussioni riguarda i contratti e, visto chele modalità di fruizione dell'arte nelle sue varie forme sono sempre nuove, oggi i contratti di sfruttamento di immagine tendono a estendersi a tutte le tecnologie, non solo quelle già note ma anche quelle future».&nbsp;<a href="https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&amp;imgatt=GA61Q3&amp;imganno=2022&amp;imgkey=B1X7CQPDXVANO&amp;tiplink=4" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Il Sole 24 Ore</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 05 Oct 2022 02:50:57 +0200</pubDate>
                        <title>Imposte ipocatastali dimezzate anche ai fondi immobiliari aperti di diritto estero</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/imposte-ipocatastali-dimezzate-anche-ai-fondi-immobiliari-aperti-di-diritto-estero</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: 400;">È questo, in sostanza, il portato delle sentenze gemelle 28595 e 28610 pubblicate lo scorso 3 ottobre 2022, dalla Cassazione.</p><p style="font-weight: 400;">Vediamo come: la legge italiana assicura dal 2006 (con il c.d. Decreto Bersani) il dimezzamento delle imposte ipocatastali ai fondi immobiliari “chiusi” di diritto italiano che acquistano immobili strumentali, quali ad esempio gli uffici ed i centri logistici. Due fondi immobiliari “aperti” tedeschi avevano acquistato proprio nel 2006 immobili strumentali in Italia, scontando tuttavia le imposte d’atto in misura piena. Fu così che i fondi tedeschi, reputando di essere in una posizione perfettamente comparabile ai fondi chiusi italiani, chiedevano il rimborso della metà delle imposte, che veniva loro negato dagli uffici della Agenzia delle Entrate.</p><p style="font-weight: 400;">I due fondi avviavano quindi il contenzioso per il recupero delle imposte pagate in eccesso e, dopo essere risultati soccombenti nei gradi di merito, ottenevano dalla Cassazione nel 2019 la rimessione della causa alla Corte di Giustizia UE. Nel 2021 la Corte di Lussemburgo&nbsp;ravvisava una violazione alla libera circolazione dei capitali, posto che i fondi tedeschi si dimostravano del tutto comparabili ai fondi nazionali (la circostanza che i primi fossero “aperti”, mentre i secondi “chiusi”, non veniva considerata idonea a giustificare un trattamento discriminatorio) ma reindirizzava il caso alla Corte di Cassazione, chiedendole di verificare se vi fosse una giustificazione di interesse generale, quale il contrasto alla speculazione sul mercato immobiliare, tale da poter legittimare comunque un trattamento differenziato.</p><p style="font-weight: 400;">Ebbene la Suprema Corte, fatte le opportune verifiche, ha escluso la sussistenza di simili giustificazioni e – con la decisione di ieri – ha pertanto accordato ai due fondi aperti tedeschi il diritto al rimborso delle imposte ipocatastali versate in eccesso nel 2006, livellando il carico impositivo alla pari di quanto sarebbe dovuto dai fondi chiusi italiani.</p><p style="font-weight: 400;">Al di là degli aspetti squisitamente tecnici e giuridici, la decisione della Suprema Corte non può che essere salutata con grande favore da tutti gli operatori del settore: l’attenuazione dell’onere delle imposte d’atto anche per i fondi immobiliari comunitari comparabili a quelli italiani andrà infatti a tutto vantaggio della concorrenza e dell’attrattività del mercato italiano per i grandi investimenti immobiliari.</p><p style="font-weight: 400;">ADVANT Nctm, con un team guidato da Paolo Rampulla, partner del dipartimento tributario, e costituito da ultimo da Sante Ricci, Angelo Anglani, Daniele Griffini ed Egidio Greco, ha affiancato i due fondi in questa sfida più che decennale.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 03 Oct 2022 10:45:31 +0200</pubDate>
                        <title>Divergenze tra diritto societario armonizzato e norme nazionali: i fenomeni di “gold plating” e di “aggiramento” del diritto UE (*)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/divergenze-tra-diritto-societario-armonizzato-e-norme-nazionali-i-fenomeni-di-gold-plating-e-di-aggiramento-del-diritto-ue</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Vorrei prima di tutto ringraziare la Fondazione Courmayeur e il Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale per l’ottima organizzazione, e un ringraziamento sentito anche a Paolo Montalenti e Mario Notari per l’invito.&nbsp;<strong>1. Definizione di gold plating </strong>Il gold plating si concreta nel superamento da parte degli Stati membri UE (a livello statale/regionale/locale) - al momento dell’adozione di regolamenti e direttive– del livello minimo di regolazione previsto dalla normativa UE e ciò importi oneri e costi supplementari in capo alle imprese (e ai cittadini) (cd. over-compliance).Come messo in luce da un approfondito studio sul tema dello European economic and social committee (1) la definizione di gold plating deve essere intesa in senso estensivo così da ricomprendere anche: (a) mancato utilizzo delle deroghe concesse; (b) mantenimento di requisiti nazionali più ampi di quanto richiesto dalla normativa UE; (c) introduzione di nuovi oneri che esulano dagli obbiettivi della normativa UE; (d) attuazione della normativa UE prima della sua entrata in vigore; (e) adozione di sanzioni o altri meccanismi di esecuzione più rigorosi di quelli necessari per la corretta attuazione della normativa UE.Va detto che il gold plating, non è assimilabile a una misura di recepimento in aperto contrasto con la normativa UE e perciò illegittima e soggetta alle procedure di infrazione, ma può essere causa di arbitraggi normativi, concorrenza tra&nbsp;ordinamenti e corse al ribasso (o al rialzo) (2), diventando così un elemento di attrazione o dissuasione per lo stabilimento di imprese, per investimenti finanziari, per l’appetibilità del mercato nazionale. Può in ultima istanza essere di serio ostacolo alla creazione di un reale mercato unico dei capitali (3).&nbsp;<strong>2. UE e gold plating: tra armonizzazione e soft law</strong>Come correttamente rilevato dalla Corte Cost. (4) il gold plating non è un principio di diritto comunitario, il quale vincola sì gli Stati membri all’attuazione delle direttive, lasciandoli allo stesso tempo liberi di scegliere i mezzi più opportuni per raggiungere il risultato prefissato salvo che per le norme direttamente applicabili (dove però non mancano esempi di gold plating).L’assenza di uno strumento giuridico specifico della UE per affrontare questo problema pone, quindi, a carico degli Stati membri di individuare e rimuovere i casi di gold plating, che costituiscono uno dei principali fattori di disturbo per il buon funzionamento del mercato unico.Secondo la Commissione UE il gold plating, infatti, non solo svantaggia ingiustamente le imprese (e, in particolar modo le PMI (5)) e i cittadini, ma riduce anche la competitività dell'Unione Europea quale global player, considerato l’incremento dei costi amministrativi, ed è elemento indesiderato di frammentazione del mercato interno (6).L'UE potrebbe certo eliminare o quanto meno ridurre in via radicale il gold plating passando da direttive ad armonizzazione minima a direttive ad armonizzazione massima (o completa) o a regolamenti. Il terreno del diritto societario come sappiamo è però particolarmente complesso, come anche emerso dagli interventi che mi hanno preceduto, e sono molteplici le voci che suggeriscono di procedere con molta attenzione e prudenza nella ricerca dell’armonizzazione a tutti i costi (7).D’altra parte, vanno segnalati i notevoli passi verso l’armonizzazione massima di alcuni settori del diritto dei mercati finanziari, che ha una diretta rilevanza nel mercato interno, con la regolamentazione in tema di: informazioni contabili (Reg. 1606/2002), abusi di mercato (reg. 596/2014) e prospetto informativo (reg. 1129/2017), che però spesso sono anch’essi contraddistinti da gold plating.E forse altri passi potranno essere fatti. Uno di questi potrebbe riguardare l’introduzione, che pare avvicinarsi, di una disciplina comune in tema di diritto di voto multiplo nelle società quotate (8).Quanto a queste ultime la speranza è che il Listing Act in corso di elaborazione da parte della Commissione porti a una coraggiosa semplificazione illuminata dalla proporzionalità per le PMI.Oltre all’armonizzazione per via legislativa la riduzione dei fenomeni di gold plating può essere oggetto di interventi di soft law da parte delle istituzioni UE, volti a guidare il legislatore domestico, tramite raccomandazioni e linee guida, che però si dovrebbero, per essere realmente efficaci, accompagnare a un monitoraggio sistematico da parte degli Stati membri con, ad esempio, processi di comply or explain.Nel nostro campo giova ricordare le Raccomandazioni in tema di remunerazione e compiti degli amministratori delle società quotate (9), di politiche retributive nel settore finanziario e sulla qualità dell’informativa sul governo societario (principio comply or explain).Non mi addentrerò oltre su questo argomento in quanto esula dal compito assegnatomi. Sentiremo questo pomeriggio delle ricche relazioni sulle direttive da attuare e i lavori in corso.&nbsp;<strong>3. Disciplina domestica</strong>Il divieto di gold plating è stato codificato nell’art. 14, commi 24, bis, ter e quater,&nbsp;L. 246/2005 (introdotto dalla L. 183/2011 “Legge di stabilità 2012”), che impone di evitare:</p><ul> <li>&nbsp;l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;</li> <li>l'estensione dell'ambito soggettivo od oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;</li> <li>l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.</li></ul><p>Successivamente è intervenuto l’art. 32, comma 1, lett. (c), L. 234/2012, che ha incluso tra i criteri per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo per l’adozione delle norme UE il divieto di gold plating, che potrebbe avere, secondo alcuni, una peculiare rilevanza in tema di enforcement (10).Vi è, inoltre, la Guida all’analisi e alla verifica dell’impatto della regolamentazione del 2018, che definisce le disposizioni relative all’istruttoria normativa con un particolare accento a gold plating, PMI e proporzionalità (11).Da ultimo ricordiamo che l’azione amministrativa di Banca d’Italia e Consob nell’ambito della regolamentazione del diritto dei mercati deve essere orientata dal “riconoscimento del carattere internazionale del mercato finanziario e salvaguardia della posizione competitiva dell’industria italiana ex art. 6, comma 1, lett. (c) TUF. Sul punto bisognerebbe anche guardare al più generale sistema della Pubblica Amministrazione e della governance delle Autorità di Vigilanza, che non può più essere una fonte di svantaggio competitivo nei confronti di altri Paesi (12).La normativa primaria e secondaria è perfettamente allineata con le indicazioni della Commissione UE e converge chiaramente verso la lotta e l’eliminazione del gold plating al fine di offrire un quadro regolamentare competitivo e attrattivo per&nbsp;le imprese e, in particolare, le PMI.&nbsp;<strong>4. Casi di&nbsp;<em>gold plating</em></strong>Nonostante la chiarezza del quadro normativo italiano sussistono casi di gold plating? Sono giustificati da esigenze peculiari del mercato italiano?Alcuni esempi (ne ho contati oltre 40):</p><ul> <li><span style="text-decoration: underline;">Alcuni aspetti diritto societario (dir. 1132/2017)</span> - capitale sociale - v. 2327, cod. civ., ora 50.000 euro per le S.p.A. può essere adottato un criterio proporzionale per le S.p.A. PMI? Ricordo che la soglia minima è di 25.000 euro (art. 45, 1, direttiva 1132/2017) e la disciplina delle operazioni straordinarie quali raccolta capitale di rischio (quorum da ridurre, 2368, comma 2), riduzione del capitale volontaria (quorum da ridurre e termini, 2445, cod. civ.), riduzione per perdite (che come indicato dal Prof. Ferri poco fa potrebbe essere rivista in chiave vintage) conferimenti in natura (oggetto di plurimi interventi non coordinati e mancata deroga ex art. 49, 4, 1132/2017), fusioni/scissioni (termini e procedura es. 60 giorni per opposizione a creditori o pubblicazioni in GU), azioni proprie (2357, cod. civ., limite quantitativo da incrementare, il problema della manipolazione è ampiamente superato da MAR ed estensione durata massima autorizzazione a 5 anni, v. art. 61 della direttiva).</li> <li><span style="text-decoration: underline;">Shareholder Rights Directive</span> - (direttiva UE 2007/36) – estensione della disciplina operazioni con parti correlate agli emittenti diffusi ex art. 2391-bis, cod. civ.; voto vincolante su politica remunerazione (123-ter, comma 3- ter, TUF), indicazione compensi società collegate (123-ter, comma 4, (b), TUF); identificazione soci dietro richiesta minoranza (83-duodecies, comma&nbsp;3, TUF) (13); e si vedano anche le preoccupazioni espresse da autorevole dottrina circa il controllo correttezza sostanziale OPC da parte di Consob che può aprire il cammino per uno scrutinio in via amministrativa della business judgement rute (14).</li> <li><span style="text-decoration: underline;">OPA</span> – (direttiva 25/2004) contenuto documento di offerta più ampio (v. allegato 4, re. Emittenti vs. art. 6, comma 3, TD); squeeze-out da 95% a 90%(111 TUF, v. art. 15, direttiva 25/2004), v. Loi Pacte (2019) che ha ridotto la soglia dal 95% al 90% per limitare comportamenti opportunistici di una risicata minoranza; OPA da consolidamento (106, TUF, fattispecie non prevista da 25/2004, va ripensata?).</li> <li><span style="text-decoration: underline;">Transparency</span> (direttiva 109/2004): obblighi di comunicazione trimestrali delle operazioni effettuate in presenza del parere contrario comitato OPC (art. 7, comma 1, lett. (g), reg. OPC Consob vs. art. 5, c. 4 TD e art. 4, c. 1, dir. 2007/14/CE); convocazione dell’assemblea a mezzo stampa (art. 2366 cod. civ. e art. 113-ter, TUF, rispetto agli obblighi di comunicazione delle informazioni regolamentate v. art. 21, comma 1, e considerando 8 TD); contenuto dell’avviso di convocazione (art. 127-quater, TUF vs. art. 17, comma 2, lett. da (a) a (d) TD) la responsabilità del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis TUF (v. art. 7, TD, ma art. 3, comma 1, che permette estensione ma solo 5 Stati membri hanno esteso responsabilità); non perfetta sovrapponibilità delle soglie delle partecipazioni rilevanti (art. 117, RE, Consob e art. 9 TD, 3%(scoraggia istituzionali) e 90%); modalità di comunicazione delle&nbsp;partecipazioni rilevanti a Consob (v. allegato 4 vs art. 12, comma 1, lett. da (a) a (d)); impianto sanzionatorio (192-bis, 192-quinquies, 193 TUF, che non pare proporzionato, come richiesto da art. 28, TD).</li> <li><span style="text-decoration: underline;">MAR</span> (reg. UE 596/2014) - doppio binario sanzioni amministrative e penali (ma v. Corte cost. 149/2022 in tema di diritto d’autore che speriamo possa portare a un profondo ripensamento del sistema sanzionatorio); art. 114, comma 7, TUF rispetto all’applicazione di MAR agli azionisti di controllo o con più del 10% (non certamente applicabile agli emittenti MTF ma il punto va chiarito v. art. 114, comma 12, TUF), che forse potrebbe essere ripensato alla luce del glod plating permesso dalla direttiva Trasparency (v. 120, 4-bis, TUF, e considerando 12 su dichiarazione intenzioni); artt. 110 e 111 Regolamento Emittenti, che, forse per un difetto di coordinamento, paiono imporre ulteriori obblighi informativi agli emittenti MTF;</li> <li><span style="text-decoration: underline;">Prospetto</span> - (reg. 2017/1129) la responsabilità del responsabile del collocamento (art. 94, comma 7, TUF); applicazione poteri Consob ex art. 115 TUF nei confronti dei soggetti controllanti e controllati dell'emittente e degli offerenti o alle persone che chiedono l'ammissione alle negoziazioni (art. 97, comma 1 e art. 113, comma 1, lett. f, TUF) (Assonime). V. però Delibera n. Consob 22423/2022 dello scorso luglio (prospetto in inglese, istruttoria, prefiling anche su indicazioni (15);</li> <li><span style="text-decoration: underline;">Bilancio</span> – Divieto adozione IFRS per società che possono redigere bilancio semplificato (16)</li></ul><p>A mio avviso la quasi la totalità di questi casi pare motivata da un eccesso di&nbsp;tuziorismo. Spesso sembra avere la meglio nel legislatore italiano un istinto spontaneo di precauzione con disposizioni introdotte nell'ordinamento in modo non sistematico ma, piuttosto, a mezzo di interventi legislativi occasionali e non organici, in risposta talvolta a crisi e scandali di varia natura ed entità mediatica (17).&nbsp;<strong>5. Quo vadis?</strong>Come intervenire per eliminare il gold plating così da rispettare uno degli obbiettivi cardine della riforma del diritto societario ossia “di favorire la nascita, la crescita e la competitività delle imprese, anche attraverso il loro accesso ai mercati interni e internazionali dei capitali” (v. art. 2, 1, (c), L. 366/2001.La soluzione non può che essere un robusto, rapido (e coraggioso) intervento legislativo (18) volto a modernizzare e semplificare il diritto societario e dei mercati finanziari e l’auspico è che questa sia una delle priorità del prossimo Governo. Nel 2023 la riforma del Codice Civile compirà vent’anni, mentre il Testo Unico della Finanza i suoi venticinque anni.Gli appelli in tal senso si susseguono e sono stai oggetti anche di un articolo di lunedì del Financial Times (19).Per la verità nel nostro Paese gran parte del lavoro è già stato fatto dal Governo in carica e, in particolare, dalla Direzione V - Regolamentazione e Vigilanza del Sistema Finanziario del MEF, diretta da Stefano Cappiello, che ha pubblicato a inizio anno il Libro Verde intitolato La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita (febbraio 2022), che ha ricevuto un ampio consenso dal mercato (20).Nel Libro Verde, alla cui redazione hanno partecipato Consob, Banca d’Italia, Borsa Italiana e diverse associazioni di categoria, sono indicati numerosi interventi di micro-regolamentazione ( 21 ) volti a eliminare le disposizioni normative e regolamentari emanate nel corso degli anni in violazione del divieto di gold plating. Se adottati nella loro interezza si avrebbe una sensibile semplificazione (e potenziamento) del diritto societario (22).Come affermato in tale sede vi è l’impellente necessità di una revisione organica e sistematica degli assetti normativi e istituzionali, nell’ambito della disciplina del mercato dei capitali e del diritto societario “che – in conseguenza della stratificazione di norme, primarie e secondarie, regole di quotazione e prassi amministrative – conducono a vincoli più stringenti e costi maggiori rispetto a quanto richiesto del diritto europeo armonizzato (cd. casi di “goldplating”) e non risultano sostenute da adeguata motivazione, rappresentando delle eccezioni nel confronto europeo”.Il report, predisposto dal MEF nel rispetto del principi di better regulation UE, è contraddistinto da diverse direttive d’azione: (a) impatto zero quanto ai costi per lo Stato; (b) semplificazione avendo sempre a mente la protezione dei soci di minoranza e/o dei creditori; (c) proporzionalità per le PMI; (d) analisi delle best practice sviluppate negli altri Stati membri UE (23), cogliendo, in quest’ultimo, il suggerimento formulato da Klaus Hopt in apertura del millennio ossia v. looking beyond frontiers/learning from the neighbor’s experiences ( 24 ) o da Paolo&nbsp;Montalenti quando parla di adeguamento spontaneo dei diritti nazionali a regole e principi affini (25).La strada sembra, quindi, tracciata e, andando oltre il gold plating, non pare più rinviabile un intervento legislativo organico ed è perciò essenziale che la politica e il Governo si concentrino senza indugio sugli strumenti più adeguati ad assicurare la competitività delle imprese italiane sui mercati nazionali e internazionali.Come rilevato in un recente seminario da Piergaetano Marchetti (2022) “il nostro sistema deve essere competitivo con i sistemi europei. Competitivo non nel senso di ordinamento più permissivo, ma neppure nel senso di ordinamento più oneroso, più limitante” (26).&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp;<a href="mailto:lukas.plattner@advant-nctm.com">Lukas Plattner</a>.</em>&nbsp;(*)&nbsp;Relazione al XXXV Convegno di studio “Adolfo Beria di Argentine” su problemi attuali di diritto e procedura civile.&nbsp;Il diritto societario europeo: quo vadis? Courmayeur, 23-24 settembre 2022, in corso di stampa in in Quad. di Giur. comm..(1) Smart governance of internal market for business (2014).(2) Enriques e Zorzi, Armonizzazione e arbitraggio normativo nel diritto societario europeo, Riv. soc., 2016, p. 775 ss.(3) Marchetti, Il crescente ruolo delle autorità di controllo nella disciplina delle società quotate, Riv. soc., 2016 p. 33 ss.(4) Corte Cost., sentenza 27 maggio 2020, n. 100.(5) Le PMI sono la spina dorsale dell'economia europea in quanto rappresentano il 99% di tutte le imprese nell'UE, danno lavoro a circa 100 milioni di persone, rappresentano più della metà del PIL europeo e svolgono un ruolo chiave catena del valore aggiunto in ogni settore dell'economia (Commissione UE, Entrepreneurship and small and medium-sized enterprises (SMEs)).(6) Comunicazione, Better regulation: joining forces for better laws (2021); Communication on Identifying and Addressing Barriers to the Single Market (2020). La Commissione UE, anche con specifico riferimento alle PMI, non ha mancato di sottolineare la difficoltà per la stessa di individuare e rimuovere le disposizioni nazionali di attuazione affette da gold plating raccomandando al contempo agli Stati membri di&nbsp;provvedere in merito (v. anche Comunicazione Individuare e affrontare le barriere del mercato unico (2021)(7) Enriques, 2006, 2015, 2016; European Company Law Expert, Ferrarini et al. 2012. Va anche ricordato che spesso i negoziati delle direttive di armonizzazione minima sono inevitabilmente influenzati comportamenti opportunistici delle Stati membri che possono essere spinti ad accettare un livello (minimo) di armonizzazione, già consapevoli che, non essendo riusciti a convincere altri Stati membri ad aderire a norme più stringenti, adotteranno al loro interno requisiti più rigorosi o manterranno quelli già esistenti, Commission Staff Working Document – "Report on more stringent national measures" concerning Directive 2004/109/EC”.(8) V. Raccomandazione TESG in Empowering EU Capital Markets- Making listing cool again Final report of the Technical Expert Stakeholder Group (TESG) on SMEs (2021), ove ulteriori riferimenti disponibile in <a href="https://ssrn.com/abstract=3858732" target="_blank" rel="noreferrer">ssrn.com/abstract=3858732</a>, 2021 poi posta in consultazione nell’ambito del Listing Act, disponibile in <a href="https://finance.ec.europa.eu/regulation-and-supervision/consultations/finance-2021-listing-act-targeted_en" target="_blank" rel="noreferrer">finance.ec.europa.eu/regulation-and-supervision/consultations/finance-2021-listing-act-targeted_en</a>; v. anche proposta governativa in Germania del 26 giugno 2022, Eckpunkte für ein Zukunftsfinanzierungsgesetz disponibile in <a href="https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Finanzmarktpolitik/2022-06-29-eckpunkte-zukunftsfinanzierungsgesetz.html" target="_blank" rel="noreferrer">www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Finanzmarktpolitik/2022-06-29-eckpunkte-zukunftsfinanzierungsgesetz.html</a>; in Francia Rapport sur les droits de vote multiples du Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris, 15 settembre 2022; in UK si veda l’introduzione delle dual class share sul segmento premium dello LSE (dicembre 2021).(9) Raccomandazioni 2004/913/CE, 2005/162/CE, integrate dalla Raccomandazione 2009/385/CE, nonché la&nbsp;Raccomandazione 2009/384/CE e la Raccomandazione 2014/208/UE.(10) Rivellini, Il divieto di gold plating e il problema della sua giustiziabilità in Italia, in Riv. trim. dir. pub., p. 815 ss..(11) Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi Presidenza del Consiglio dei Ministri (DAGL) (2018).(12) V. da ultimo sulla governance di Consob si vedano i contributi di Costi e Vella e di Plattner e Vismara, Consultazione Libro Verde MEF (2022), disponibili <a href="https://www.dt.mef.gov.it/it/dipartimento/consultazioni_pubbliche/consultazione_libro_verde.html" target="_blank" rel="noreferrer">www.dt.mef.gov.it/it/dipartimento/consultazioni_pubbliche/consultazione_libro_verde.html</a>; v anche ESMA, peer review ESMA, 21 luglio 2022, su scrutinio e approvazione dei prospetti.(13) Così Assonime e Confindustria, Osservazioni di Assonime e Confindustria alla consultazione del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, sullo schema di decreto legislativo per l’attuazione della direttiva (UE) 2017/828 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti, 2019, v. per ulteriori casi Assonime, Risposta a consultazione Consob sul recepimento della direttiva (UE) 2017/828 (Shareholder Rights Directive) (2019) e Risposta Assonime alla Consultazione UE “Listing Act: making public capital markets more attractive for UE companies and facilitating access to capital for SMEs”(2022).(14) Marchetti, op. cit., p. [•].(15) ESMA peer review ESMA, 21 luglio 2022, su scrutinio e approvazione dei prospetti da parte della NCA ove vengono raccomandate delle semplificazioni rispetto al funzionamento dell’Autorità di Vigilanza ove sono contenute diverse raccomandazioni rispetto al procedimento approvazione del prospetto in Italia e alla governance di Consob.(16) D. Lgs. 38/2005, art. 4, comma 6.(17) SICLARI, European capital markets union e ordinamento nazionale, in BBTC, I, 2016, p. 482 ss..(18) In alcuni Stati membri questo processo è già stato avviato: v. Anti-Gold-Plating-Gesetz del 2019 in Austria (informazioni finanziarie); Projet de loi portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français del 2019 (semplificazione fusioni).(19) Sciorilli Borrelli, Italy under pressure to boost appeal of Milan stock exchange, 19 settembre 2022.(20) V. relazione illustrativa post consultazione del 1° luglio 2022.(21) Alcuni suggeriti dall’OECD nel rapporto Capital Market Review Italy (2020)(22) Come osservato (Marchetti 2016) il divieto di gold plating può essere esteso anche alle norme comunitarie già recepite e costituire un motivo di riflessione per espungere dal sistema derive di over-compliance cui in passato abbiamo ceduto e dalle quali siamo continuamente a rischio di seduzione.(23) V. ad esempio, l’art. 45, bozza decreto rilancio (maggio 2020) ove interessanti spunti comparatistici circa l’estensione voto plurimo a società già quotate(24) Hopt, Modern Company Law Problems: A European Perspective Keynote, Company Law Reform in OECD Countries A Comparative Outlook of Current Trends, 2000.(25) Montalenti, Il diritto societario europeo, in AA.VV., Il Nuovo Diritto delle Società, Le società, IV, a cura di Montalenti, in Trattato Diritto Privato dell’Unione Europea, diretto da Ajani e Benacchio, Torino, 2022, p. 963 ss..(26) Marchetti, Intervento al seminario istituzionale sulla presentazione di liste di candidati da parte dei consigli di amministrazione uscenti delle società quotate, Senato della Repubblica, 6ª Commissione Finanze e Tesoro, 16 giugno 2022.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 30 Sep 2022 03:44:21 +0200</pubDate>
                        <title>NextLegal S.T.A.P.A.: l&#039;innovazione tecnologica prosegue</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nextlegal-s-t-a-p-a-linnovazione-tecnologica-prosegue</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>NextLegal&nbsp;è la società tra avvocati per azioni promossa nel giugno 2020 da ADVANT Nctm in partnership con CRIBIS Credit Management, società del Gruppo CRIF specializzata nella gestione end-to-end del credito problematico anomalo.</em>A due anni dalla nascita NextLegal è passata da 4 a 30 professionisti, suddivisi tra la sede principale di Bologna e l’unità operativa di Milano, e gestisce circa 27mila pratiche.La STAPA opera nel recupero dei crediti massivi e del contenzioso seriale derivante dalla gestione dei portafogli di NPEs ed integra al proprio core business l’Intelligenza Artificiale per l’automazione degli atti, utilizzando compositori automatici molto evoluti per lavorare tutti i tipi di crediti.Sempre nel solco dell’innovazione tecnologica che caratterizza la Società fin dalla Sua costituzione, nel maggio 2022 NextLegal ha adottato, per la creazione degli atti, Legito un programma che garantisce un’automazione avanzata nella stesura dei documenti grazie anche all’interazione con il gestionale.E’ possibile pertanto, con un solo passaggio, senza intervento dell’utente e semplicemente partendo dalla pratica di riferimento, creare atti quali la diffida, il ricorso per decreto ingiuntivo, il precetto ed il pignoramento presso terzi oltre al ricorso ex art. 702 bis c.p.c., tutti adattati alle varie casistiche in relazione al cliente ed alla tipologia di credito da azionare.Rispetto al passato la grafica è migliorata, il tool è adattabile a tutte le esigenze (anche di tipo grafico) ed è possibile scegliere di scaricare l’atto in vari formati (word, pdf, rtf).“Siamo fiduciosi che l’adozione di Legito ci consentirà di lavorare le pratiche affidate in maniera ancora più efficiente, ciò a beneficio dei nostri clienti.” conclude l’<strong>Avv. Gianluca Massimei</strong>, A.D. di NextLegal, facendo il punto su questi due anni di attività della società assieme al Presidente del C.d.A&nbsp;<strong>l’Avv. Stefano Padovani</strong>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 26 Sep 2022 04:03:29 +0200</pubDate>
                        <title>Golden Power: Recent amendmends to the Italian FDI Law take the regime a step forward</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/golden-power-recent-amendmends-to-the-italian-fdi-law-take-the-regime-a-step-forward-2</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>The last years have been marked by the progressive tightening by EU Member States of screening mechanisms relating to foreign investments.The Covid-19 pandemic and the Russian invasion of Ukraine have exacerbated macroeconomic imbalances, causing new international tensions on the markets, therefore contributing towards the acceleration and further development of European government’s “defense” mechanisms vis-à-vis their national companies and strategic assets.On September 2, &nbsp;2022, the European Commission published the second version of the Report on the screening of foreign direct investments into the Union<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, which shows that the use of the mechanism has significantly expanded in 2021 throughout the EU.&nbsp;<strong><em>Main innovations to the Italian FDI Law </em></strong>Within this context came last May many amendments to the Italian FDI regime, that have very recently been completed by a long-awaited implementing regulation, about to enter into force.&nbsp;</p><ol> <li><strong><em>The “Ukraine Decree”</em></strong></li></ol><p>Legislative Decree No. 21/2022, “Urgent measures to counter the economic and humanitarian effects of the Ukrainian crisis” (the "<strong>Ukraine Decree</strong>") converted into Law No. 51 of 20 May 2022, strengthened State control over investments in Italy, enacting significant changes to Legislative Decree No. 21/2012 (the “<strong>Italian FDI Law</strong>” or “<strong>Golden Power Law</strong>”).As it is known, the Golden Power Law grants the Italian Government special powers in relation to certain investments and other corporate transactions, provided such investments or transactions concern strategic assets or activities.In a nutshell, Law No 51/2022:</p><ul> <li>expanded, beyond the emergency phase, the strategic areas: therefore, certain sectors (<strong>health, pharmaceutical, agri-food, banking and finance</strong>)<strong> will remain permanently “strategic”</strong>, after December 31, 2022.</li> <li>confirmed the notification obligations for non-EU residents also for &nbsp;<strong>minority</strong> <strong>acquisitions </strong>(<strong>above 10%</strong>) &nbsp;and, in certain domains (<strong>communications, transport, energy, health, agri-food and finance, including banking and insurance</strong>) the filing obligation has been extended to persons acquiring control <strong>resident or established in the EU, including in Italy</strong>;</li> <li>provided for a&nbsp;<strong>mandatory filing in case of mere incorporation of companies</strong>&nbsp;active in strategic sectors or holding strategic assets, whereby the incorporation entails the participation, above a certain threshold, in the shareholding structure of foreign investors (except for the defense and security sector, where a notification is required irrespective of the nationality of the shareholders);</li> <li>Introduced an obligation upon companies that intend to acquire goods or services related to the design, manufacturing, maintenance and management of <strong>activities relating to broadband electronic communication services based on 5G technology</strong> (as well as components with high technological intensity functional to the implementation or management of the aforementioned technology)<strong> to submit a detailed annual plan</strong> to the Presidency of the Council of Ministers. &nbsp;The latter will have 30 days to either approve, impose prescriptions or conditions, or veto the purchasing plan.</li> <li>Introduced the&nbsp;<strong>pre-notification phase</strong>, the content of which was however referred to an implementing decree (see below)</li></ul><p>&nbsp;</p><p style="padding-left: 30px;">2.&nbsp;<strong><em>The implementing regulation: focus on the pre-filing and on other procedural novelties </em></strong><em>&nbsp;</em></p>The implementing decree regulating the pre-notification procedure&nbsp;was finally published on the Italian Official Journal on September 9, 2022 (Presidential Decree no. 133/2022, the “<strong>Procedural Decree</strong>”). The date of&nbsp;entrance into force&nbsp;is&nbsp;<strong>September 24, 2022</strong>.The Procedural Decree introduces the following principles/rules on pre-filing:<p style="padding-left: 30px;">(i) the pre-filing should cover the projects of transactions, deeds, etc. which may fall within the scope of application of the FDI law and&nbsp;shall contain all documents and information required for the formal notification (to the extent available at the timing of the pre-filing)</p><p style="padding-left: 30px;">(ii) the pre-filing must be submitted in any case&nbsp;without breaching the mandatory terms for the formal filing&nbsp;(“<em>without prejudice to the obligation to comply with the terms for the notification</em>”)</p><p style="padding-left: 30px;">(iii) the Italian Government has&nbsp;<strong>30 days</strong> to render its decision&nbsp;which can result into the following:</p><p style="padding-left: 60px;">(a) the transaction&nbsp;does not fall within the scope of Italian FDI Law&nbsp;and therefore no formal notification is needed;</p><p style="padding-left: 60px;">(b) the transaction&nbsp;may&nbsp;fall within the scope of Italian FDI Law and should therefore be notified;</p><p style="padding-left: 60px;">(c) the transaction&nbsp;fall within the scope of the FDI Law, but it is manifestly clear that there is no need to exercise the special powers.</p>&nbsp;By rendering its decision on the pre-filing, the Presidency may also issue recommendations and, regardless of the outcome above, impose to the parties to notify the transaction.A new template form with the required information to be included in the pre-filing may be published on the website of the Presidency of Council of Ministers.Other procedural amedments are the following:<ul> <li>in case of acquisitions, Law 51/2022 provided for a <strong>joint-filing</strong> by both the investor and the target entity, where possible. In the absence of a joint filing, the target company has to be in any case notified in advance by the buyer of the filing ant its content;</li> <li>Specific rules on <strong>sanctions-related procedure</strong> have been introduced, granting the affected party the right to present defences, being heard and being given access to the acts of the proceeding, before the formal imposition of fines;</li> <li>a coordination mechanism among the Golden Power Office and other public authorities, such as the <strong>Antitrust Authority </strong>(<strong>AGCM</strong>) and the Financial Police (‘<em>Guardia di Finanza</em>’), has been encouraged and is currently in the course of being implemented through the adoption of internal protocols;</li> <li>the internal procedure of the Presidency of Council of Ministry including the timing of transmission of the notification among offices, has been revised, without any substantial change; a “fast-track” procedure, which allows a simplified decision without the intervention by the Presidency of the Council of Ministers, has been confirmed. Accordingly, <strong>intra-group transactions</strong>, which are still subject to mandatory filing, benefit from the <strong>simplified procedure</strong> (with a final decision therefore issued usually much earlier than the <strong>45 days </strong>set out by the Law)</li></ul><p>&nbsp;<em>The content of this article is for information purposes only and is not, and cannot be intended as, professional advice on the matters dealt with. For further information please contact:</em><em>&nbsp;</em><em><a href="mailto:francesco.mazzocchi@advant-nctm.com"> Francesco Mazzocchi</a>,</em><em>&nbsp;<a href="mailto:giuliano.berruti@advant-nctm.com">Giuliano Berruti</a>&nbsp;and <a href="mailto:linda.lorenzon@advant-nctm.com">Linda Lorenzon</a>.</em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> The Report is available at the following link: <a href="https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5286" target="_blank" rel="noreferrer">https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5286</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 16 Sep 2022 03:39:45 +0200</pubDate>
                        <title>Recent innovations in Italian competition law. New rules on merger control, antitrust enforcement and abuse of economic dependence</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/recent-innovations-in-italian-competition-law-new-rules-on-merger-control-antitrust-enforcement-and-abuse-of-economic-dependence</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>The Annual Law for Competition and the Market for 2021 (hereinafter the “<strong>ACL</strong>”), entered into force on August 27, 2022, amends the Italian Competition Law (Law No. 287/90, hereinafter the “<strong>ICL</strong>”) in many respects. Namely:</p><ul> <li>introduces the power by the Italian Competition Authority (hereinafter the “<strong>ICA</strong>”) to request the notification of below-threshold mergers</li> <li>provides some adjustments to the Italian merger control provisions in order to align them to the principles and rules set out in the European Merger Regulation (Regulation (EC) 139/2004, hereinafter the “<strong>EUMR</strong>”)</li> <li>strengthens the rules concerning the abuse of economic dependence (Article 9 of Law 192/1998)</li> <li>introduces the possibility of a settlement in ICA proceedings concerning restrictive agreements or abuses of dominant position</li> <li>extends the enforcement powers of the ICA.</li></ul><p>&nbsp;</p><ol> <li><strong> Merger control rules </strong></li></ol><p>The most significant development is the introduction of the power by ICA to review below-thresholds mergers.Under the ordinary regime, Art. 16.1 of ICL provides that a concentration shall be notified to the ICA prior to its implementation, where the following two thresholds (which are adjusted each year to reflect any increase of the GDP deflator index) are cumulatively met:</p><ul> <li>the aggregate Italian turnover of the undertakings concerned exceeds € 517 mln, <strong>and</strong></li> <li>the Italian turnover of each of at least two undertakings concerned exceeds € 31 mln.</li></ul><p>The ACL introduced a new provision under Art. 16.1-<em>bis </em>of the ICL that now allows the ICA to review concentrations also when the following conditions are met:</p><ul> <li><strong>only one</strong> of the two domestic turnover thresholds mentioned above is exceeded <strong>or</strong> the combined worldwide turnover of all the undertakings concerned exceeds € 5 bn <strong>and</strong></li> <li>the transaction raises potential competition concerns in the national market or in a substantial part thereof, taking into account the possible detrimental effects on the development of small enterprises characterized by innovative strategies <strong>and</strong></li> <li>the closing did not take place more than six months before the request.</li></ul><p>&nbsp;If the above conditions are met, the ICA has the power to request the parties to notify the transaction within 30 calendar days of such request<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.The purpose of the new rule is to allow the Authority to review transactions that despite not triggering the turnover thresholds may nevertheless be capable of causing anti-competitive effects. The rule is therefore going to address the well-known problem of the “killer acquisitions”, i.e. acquisitions of start-ups (unlikely having a turnover, if at all, above the second threshold of € 31 mln) by large undertakings, that typically occur in innovative sectors such as digital or pharma.The law mandates the ICA to issue procedural guidelines on the application of this provision. These are not available yet and are expected to reduce the high level of uncertainty resulting from this amendment.Second, with regard to the substantive analysis of mergers, the ACL has substituted the so-called <em>dominance test</em> (article 6 of the ICL), with the ‘Significant Impediment of Effective Competition’ criterion (SIEC-test), as set in the EUMR. The new test enables the Authority to prohibit or impose conditions to a merger that would not create or strengthen a dominant position but would nonetheless <em>‘significantly impede effective competition’. </em>Third, the ACL has deleted the former distinction between concentrative and cooperative joint ventures and has introduced a new article 5.3 of the ICL whereby also cooperative joint ventures can be considered concentrations, provided that they are “full-function”, in line with the EU approach.Finally, the ACL has replaced the former provision relating to the calculation of turnover for credit and financial institutions with the provision already provided for in the EUMR. Therefore, henceforth, to establish the turnover of credit and other financial institutions, the financial income shall be considered.&nbsp;</p><ol start="2"> <li><strong> Settlement procedures (not limited to cartel cases) </strong></li></ol><p>The ACL introduces a new provision (Article 14-<em>ter</em> of the ICL) that allows the ICA to initiate settlements in proceedings concerning cartel cases, restrictive agreements and abuses of dominant position.Through settlement procedures undertakings can obtain a sanction reduction in return for acknowledging their participation in the infringement.The Authority, during the investigation and until the notification of the statement of objections, may set a deadline within which the companies involved may express their willingness to participate in discussions to reach a settlement agreement. In the event of a positive outcome of the discussion, the ICA may set a time limit within which the undertakings concerned may submit settlement proposals that reflect the results of the discussions held and in which they acknowledge the infringement and their respective liability.At any time, the Authority has the possibility to cease settlement discussions, even with respect to one or more specific parties, when it considers that this might compromise the effectiveness of the procedure.The ICA will issue an internal regulation setting out the procedural rules and the extent of the fine reduction in the event of successful conclusion of the settlement procedure.<strong><em>&nbsp;</em></strong></p><ol start="3"> <li><strong> New powers of the Italian Competition Authority </strong></li></ol><p>The ACL strengthens the ICA's investigative powers, allowing the Authority to request <em>‘at any moment’</em> information and documents to any company or legal entity in order to ascertain the existence of anticompetitive agreements or of an abuse of dominant position, as well as for the control of concentrations. This significantly broadens the powers by ICA since, under the former framework, the ICA could request information&nbsp;<em>only after the opening of a proceeding</em>.Article 14(5) of the IAL allows the ICA to issue fines in the case of refusal to provide or delay in providing information. The same applies in the case of incorrect, partial or misleading information being provided. Following the amendment introduced by Legislative Decree No. 185/2021 (implementing Directive (EU) 2019/1), these fines may be up to 1% of the turnover of the undertaking concerned.<strong><em>&nbsp;</em></strong></p><ol start="4"> <li><strong> Abuse of economic dependence</strong></li></ol><p>The ACL brings some changes also to the provisions on abuse of economic dependence (Article 9 of Law 192/1998) introducing a rebuttable presumption of economic dependence in the business relations of companies that offer intermediation services on digital platforms that plays a crucial role in reaching end users or suppliers.In addition, the ACL also updates the list of potentially abusive conduct under Article 9, paragraph 2, of Law 192/1998, providing examples of abusive conducts applicable to digital platforms, such as:</p><ul> <li>provision of insufficient information regarding the scope or quality of the service provided</li> <li>imposition of unilateral obligations, not justified by the type or content of the activity performed and</li> <li>restriction of the ability to use different providers for the same service, including through the application of unilateral conditions or additional costs.</li></ul><p>Civil actions provided for by Article 9 of Law 192/1998 shall be brought before the specialized business sections referred to in Article 1 of Legislative Decree No. 168/2003.The Presidency of the Council of Ministers (jointly with the Ministry of Justice and after having consulted the ICA) can issue guidelines in order to facilitate the application of the provisions.These provisions will enter into force on October 31, 2022.&nbsp;<em>The content of this article is for information purposes only and is not, and cannot be intended as, professional advice on the matters dealt with.&nbsp;</em><em>For further information, please contact <a href="mailto:luca.toffoletti@advant-nctm.com">Luca Toffoletti</a> and&nbsp;&nbsp;<a href="mailto:francesco.mazzocchi@advant-nctm.com">Francesco Mazzocchi</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> &nbsp;The new power of the ICA to review below-threshold transactions does not extend to transactions closed prior to August, 27, 2022.&nbsp;In case of failure to notify, the penalties set in article 19, paragraph 2 of the ICL will be applied to the parties concerned</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 16 Sep 2022 03:31:54 +0200</pubDate>
                        <title>Il nuovo registro Insider delle società con strumenti ammessi su Euronext Growth Milan</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-nuovo-registro-insider-delle-societa-con-strumenti-ammessi-su-euronext-growth-milan</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>A partire dal <u>4 agosto 2022,</u> entrerà in vigore il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210 adottato dalla Commissione europea lo scorso 13 luglio (“<strong>Regolamento</strong>”) che stabilisce norme tecniche per l’applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 (<em>c.d. Market Abuse Regulation</em>, “<strong>MAR</strong>”) per quanto concerne il formato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento (<em>insider list </em>o registro <em>insider</em>).Il Regolamento recepisce, modificandolo, il progetto delle norme tecniche di attuazione (<em>c.d. Implementing Technical Standards </em>o “<strong>ITS</strong>”) predisposto dall’ESMA sul formato del nuovo registro <em>insider</em> e le informazioni da inserirvi (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>). Con l’adozione di tale Regolamento viene pertanto abrogato il precedente Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 del 10 marzo 2016 (“<strong>Regolamento 2016/347</strong>”).L’intervento normativo si inserisce nel contesto delle modifiche apportate alla MAR dal regolamento (UE) 2019/2115 che, come noto, ha introdotto, tra le altre previsioni, obblighi meno onerosi per gli emittenti ammessi alle negoziazioni in un mercato di crescita per le PMI, come Euronext Growth Milan (“<strong>Emittenti</strong>”), sulla tenuta del registro <em>insider</em>, con l’obiettivo di limitare quanto più possibile i costi di <em>compliance</em> per gli Emittenti.Così disponendo, la Commissione ha accolto la proposta indicata nell’ambito dei lavori del <em>Technical Expert Stakeholder Group (TESG) on SMEs</em> e rappresentata nel <em>Final Report “Empowering EU Capital Markets For SMEs – Making listing cool again </em>(<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>).Il novellato art. 18, par. 6, MAR, consente, infatti, agli Emittenti di includere nel registro<em> insider</em> soltanto le persone che, in virtù della <em>funzione che svolgono o della posizione che occupano</em> presso gli stessi, hanno <strong>accesso regolare</strong> a informazioni privilegiate (c.d. <em>registro insider-</em> <strong>accesso regolare</strong>) (art. 18, par. 6, comma 1, MAR), ampliando così il perimetro dei soggetti da includere rispetto alla categoria di persone destinate alla sezione cd. permanente di cui all’- abrogato - art. 2, comma 2 del Regolamento 2016/347 [i “<em>soggetti che hanno sempre accesso a tutte le informazioni</em>” (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>)].A titolo esemplificativo, tra i soggetti che hanno regolare accesso possono essere ricompresi gli amministratori esecutivi, i membri degli organi di direzione e controllo, il direttore generale, il direttore finanziario, il responsabile dell’area legale e i consulenti interni (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a>), nonché le relative funzioni di <em>staff</em>.In tale contesto, il Regolamento precisa che il registro <em>insider</em> – accesso regolare può includere solo i <em>dati personali </em>delle persone che hanno accesso <em>regolare</em> a informazioni privilegiate (“<strong>Soggetti Rilevanti</strong>”) (v. art. 2, comma 1). Si prevede poi che tale registro debba essere redatto utilizzando il formato di cui all’Allegato II del Regolamento, e pertanto che debba riportare le seguenti informazioni: (i) la data e l’ora di creazione del Registro dell’ultimo aggiornamento; (ii) la data di trasmissione all'Autorità competente; (iii) il nome, il cognome e il cognome di nascita (se diverso) del Soggetto Rilevante; (iv) il numero di telefono professionale del Soggetto Rilevante; (v) il nome e l’indirizzo della Società del Soggetto Rilevante; (vi) la funzione e motivo dell’accesso ad Informazioni Privilegiate su base regolare; (vii) la data e ora in cui il Soggetto Rilevante ha ottenuto l’accesso regolare a informazioni privilegiate; (viii) la data e ora in cui il Soggetto Rilevante ha cessato di avere accesso regolare a informazioni privilegiate; (ix) il numero di identificazione personale (se applicabile) o la data di nascita; (x) l’indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato) del Soggetto Rilevante; e (xi) il numero di telefono privato del Soggetto Rilevante. <u>Non è invece richiesto indicare l’informazione specifica alla quale il Soggetto Rilevante ha accesso</u>.<u>Il nuovo Regolamento, pertanto, esenta gli Emittenti dall'obbligo di creare sezioni diverse dell'elenco <em>insider</em> per ogni informazione privilegiata, ovvero dall’obbligo di attivare le sezioni occasionali. Non è, altresì, prevista la possibilità di aggiungere all’elenco la sezione permanente</u>.Alternativamente, qualora richiesto dagli Stati membri in ragione di specifiche preoccupazioni di integrità del mercato nazionale, agli Emittenti è consentito includere nel registro tutti i soggetti che hanno accesso a tali informazioni, ma in forma semplificata (c.d. registro <em>insider</em> in <strong>forma semplificata</strong>) (art. 18, par. 6, comma 2, MAR) (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>).Il Regolamento dispone, infine, che gli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate devono essere conservati in qualsiasi forma atta a garantire che la completezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni incluse in tali elenchi siano preservate in qualsiasi momento durante la trasmissione all’autorità competente. <u>Gli Emittenti potranno, pertanto, conservare il registro <em>insider </em>anche in un formato differente da quello elettronico, purché siano preservate la completezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni privilegiate</u> (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>).&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:lukas.plattner@advant-nctm.com">Lukas Plattner</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">News e approfondimenti</a>(<sup>[1]</sup>) &nbsp;&nbsp;&nbsp; Si veda il documento di consultazione pubblicato da ESMA in data 6 maggio 2020 e il <em>Final Report</em> pubblicato da ESMA in data 27 ottobre 2020. Il Regolamento si pone in aperto contrasto con la posizione dell’ESMA, come da ultimo espressa nel parere adottato in data 29 aprile 2022 (“<em>Opinion – On the European Commission’s proposed amendments to the draft implementing Technical Standards on the precise formato of insider lists and for updating insider lists adopted under MAR</em>”), non prevedendo, in particolare, l’indicazione dell’informazione specifica cui hanno accesso regolare le persone iscritte nel registro (v. <em>infra</em> nel testo).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">News e approfondimenti</a>([2])&nbsp;&nbsp;&nbsp; V. <em>Final Report</em> “<em>Empowering EU Capital Markets For SMEs – Making listing cool again</em>”, maggio 2021, p. 76: “<em>With regard to the drawing up of the insider list, at the time of its entry into force, MAR exempted issuers admitted to trading on the SGM from the burden of keeping the insider list, thus guaranteeing them cost savings, subject to compliance with certain conditions. The SGM regulation adopted in 201921 has provided, for issuers admitted to trading on an SGM, the option to keep the insider list in a simplified form, which shall include all persons having regular access to inside information relating to the issuer. In this context, it is worth noting that the above-mentioned Regulation has entrusted ESMA with the task of drawing up the draft Implementing Technical Standards specifying the format of the new insider list and the information to be included in it. Such technical standard should clarify that SGM issuers are obliged to maintain only one list of persons having regular access to insider information and are not required to create event-based sections of the insider list each time, in which the details of persons with access to a single piece of inside information are recorded so to alleviate MAR regime and reduce compliance costs associated with it</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">News e approfondimenti</a>(<sup>[3]</sup>) &nbsp;&nbsp;&nbsp; Secondo Assonime, la formulazione “<em>soggetti che hanno sempre accesso a tutte le informazioni</em>” restringerebbe il novero degli insider “<em>permanenti</em>” a pochi soggetti: “<em>gli amministratori esecutivi, il presidente anche non esecutivo in quanto deputato a fissare l’ordine del giorno delle riunioni consiliari e a curare che l’informativa preconsiliare giunga a conoscenza degli amministratori, l’eventuale direttore generale e il relativo staff</em>” (cfr. Assonime, La disciplina sugli abusi di mercato: problemi e incertezze nell’applicazione per le società italiane e alcune ipotesi interpretative, Note e Studi, 15/2016).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">News e approfondimenti</a>(<sup>[4]</sup>)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cfr. Considerando (10) del Regolamento (UE) 2019/2115<em>. </em>Secondo quanto indicato dal CESR nelle linee guida alla <em>Market Abuse Directive</em> (Directive 2003/6/EC), tra le categorie di soggetti che tipicamente possono avere accesso a un informazione privilegiata vi rientrano “<em>members of the board of directors, CEOs, relevant persons discharging management responsibility, related staff members (such as secretaries and personal assistants), internal auditors, people having access to databases on budgetary control or balance sheet analyses, people who work in units that have regular access to inside information (such as IT people)</em>” (CESR, Level 3 – <em>Third set of CESR guidance and information on the common operation of the Directive to the market</em>, par. 15).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">News e approfondimenti</a>([5])&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L’obbligo di includere una sezione specifica per ciascuna informazione privilegiata, così come la facoltà di istituire una separata sezione per gli accessi permanenti, sono invece ancora previsti per il registro <em>insider</em> in forma semplificata (v. art. 2, comma 2 del Regolamento).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">News e approfondimenti</a>(<sup>[6]</sup>)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ai sensi dell’art. 18, par. 5 MAR il <em>registro insider</em> sarà conservato per almeno 5 anni dopo l’elaborazione o il suo aggiornamento.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 15 Sep 2022 10:29:52 +0200</pubDate>
                        <title>L&#039;associazione legale europea festeggia un anno di attività negli uffici di tutta Europa</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lassociazione-legale-europea-raggiunge-il-traguardo-di-un-anno-di-attivita-negli-uffici-di-tutta-europa</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>MILANO, MONACO e PARIGI (15 settembre 2022)&nbsp;</strong>–&nbsp;<a href="http://www.advantlaw.com" target="_blank"><strong>ADVANT</strong></a>, primaria associazione europea di studi legali, oggi compie un anno. L'anniversario sarà celebrato negli uffici dei suoi studi associati in Europa.Sin dal suo lancio nel settembre 2021,&nbsp;<strong>ADVANT,&nbsp;</strong>con un posizionamento unico nel panorama legale europeo, assicura un vantaggio distintivo a coloro che aspirano ad espandersi verso l’Europa continentale o crescere al suo interno.Nel suo primo anno di vita,&nbsp;<strong>ADVANT</strong>&nbsp;ha lanciato una serie di iniziative di successo a sostegno dell'associazione e dei suoi studi associati, quali:</p><ul> <li>la costituzione di 13 gruppi di lavoro che riuniscono i professionisti dei diversi studi nell’intento di favorire la collaborazione, condividere conoscenze e approfondimenti legali e coordinare eventi internazionali, attività di marketing e di sviluppo commerciale</li> <li>la prima riunione plenaria dei professionisti di&nbsp;<strong>ADVANT</strong>&nbsp;(<strong>ADVANT</strong>&nbsp;Live), che ha portato a Berlino circa 600 delegati per le sessioni di pianificazione dei gruppi di lavoro e le attività di&nbsp;<em>relationship building</em></li> <li>il programma di&nbsp;<em>secondment</em>&nbsp;di&nbsp;<strong>ADVANT</strong>&nbsp;(‘<em>Your Road to Europe’</em>) che offre ai professionisti legali opportunità di carriera e sviluppo professionale in una delle quattordici sedi europee</li> <li>partecipazione congiunta ad una serie di importanti eventi, conferenze e forum in tutto il mondo, tra cui IBA, ABA, ACC Europe, INTA e il Games Law Summit</li></ul><p>In virtù del successo ottenuto fino ad oggi,&nbsp;<strong>ADVANT&nbsp;</strong>è stata inserita nella rosa dei candidati per il titolo&nbsp;<em>International Firm of the Year</em>&nbsp;ai&nbsp;<em>Legal Business Awards</em>&nbsp;2022. Il vincitore sarà annunciato in una cerimonia di gala che si terrà a Londra il 27 settembre.&nbsp;<strong>Paolo Montironi, Senior Partner di&nbsp;</strong><strong>ADVANT</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>Nctm, ha dichiarato:</strong><em>“Guardando agli ultimi dodici mesi, è evidente che abbiamo compiuto enormi progressi per costruire le basi della nostra collaborazione a lungo termine e per perseguire la nostra ambizione di divenire uno dei migliori consulenti legali d'Europa. Continuiamo a crescere come associazione, uniti dalla nostra visione del futuro di ADVANT e dai nostri valori comuni.”</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 08 Sep 2022 03:45:59 +0200</pubDate>
                        <title>Nuova “Legge Antimonopolio della Repubblica Popolare Cinese”</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nuova-legge-antimonopolio-della-repubblica-popolare-cinese</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il 24 giugno 2022 il Comitato Permanente del Congresso Nazionale del Popolo ha pubblicato la versione definitiva della “Legge Antimonopolio della Repubblica Popolare Cinese” (“<strong>Legge Antimonopolio</strong>”) (中华人民共和国反垄断法) che entrerà in vigore il 1° agosto 2022. I lavori di modifica, iniziati nel 2017, apportano sostanziali cambiamenti alla Legge Antimonopolio del 2008 fino adesso mai emendata.Contestualmente alla pubblicazione della legge, l’Amministrazione Statale per la Regolamentazione dei Mercati (“<strong>SAMR</strong>”), ha pubblicato le bozze di aggiornamento a sei disposizioni per allinearle alla nuova Legge Antimonopolio, in particolare:</p><ul> <li>Disposizioni sul divieto di abuso dei diritti di proprietà intellettuale per escludere e limitare la concorrenza.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a></li> <li>Disposizioni sul divieto di accordi anticoncorrenziali.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a></li> <li>Disposizioni sul divieto di abuso di posizione dominante sul mercato.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a></li> <li>Disposizioni del Consiglio di Stato sulle norme per la dichiarazione di concentrazioni.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a></li> <li>Regolamento sulla revisione della concentrazione degli operatori commerciali.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a></li> <li>Disposizioni per la repressione dell'abuso del potere amministrativo di escludere e limitare la concorrenza.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a></li></ul><p>&nbsp;La nuova Legge Antimonopolio prevede 70 articoli, 12 in più rispetto alla precedente versione, ed introduce numerose novità, tra cui il divieto dei cartelli <em>hub-and-spoke</em>, un regime di <em>safe harbor</em> per gli accordi anticoncorrenziali, un’enfasi sull’utilizzo dei dati, un meccanismo <em>stop the clock</em> nel caso di fusioni e nuove sanzioni. Viene inoltre riformata la struttura dell’Ufficio Antimonopolio della SAMR per garantire un più efficace controllo.<strong><em>Safe-harbor </em></strong><strong>per gli accordi anticoncorrenziali che non raggiungono una determinata soglia</strong>L’articolo 18 della Legge Antimonopolio prevedeva che ogni accordo monopolistico fosse <em>di per sé</em> illegale, limitandosi a descrivere le ipotesi tipiche vietate dalla legge. Il riformato articolo 18 apporta, a riguardo, un cambiamento particolarmente significativo, prevedendo che tali accordi non siano aprioristicamente <em>contra ius</em>, tollerandone l’esistenza qualora l’operatore economico riesca a dimostrare che l’accordo non abbia un effetto eliminatorio o restrittivo della concorrenza. Sebbene l’onere probatorio sia particolarmente complesso e sarà necessario osservare la sua concreta applicabilità nella pratica, la nuova disposizione rappresenta un’importante apertura da parte del legislatore nei confronti degli accordi anticoncorrenziali. Inoltre, viene introdotta una soglia minima di quota di mercato, determinata dall’Ufficio Antimonopolio della SAMR, sotto la quale tali accordi sono consentiti.<strong>Divieto di cartelli hub-and-spoke</strong>Il novello art. 19 della Legge Antimonopolio prevede espressamente il divieto di organizzarsi per far sì che altri operatori raggiungano accordi anticoncorrenziali o offrire un aiuto sostanziale ad altri operatori per raggiungere accordi anticoncorrenziali.Questa disposizione colpisce direttamente i cartelli <em>hub-and-spoke</em>, nel quale il fornitore facilita il coordinamento tra i distributori, senza che questi entrino direttamente in contratto tra di loro, alterando il normale equilibrio concorrenziale. La nuova disposizione introduce la responsabilità per quei soggetti (<em>hub</em>) che realizzino questi comportamenti facilitatori, elevando il livello di attenzione che dovrà essere inevitabilmente riposto nella condivisione delle informazioni rilevanti tra i vari distributori (<em>spokes</em>) per evitare il coordinamento delle politiche di questi ultimi.<strong>Rilievo del ruolo dei dati come strumento idoneo a restringere o eliminare la concorrenza</strong>L'abuso di dati, algoritmi, tecnologie e regolamenti da parte di soggetti in posizione dominante sul mercato può configurare comportamenti monopolistici ai sensi dei nuovi articoli 7 e 22 della Legge Antimonopolio, la quale attribuisce una specifica rilevanza a tali strumenti in virtù della loro potenzialità di creare un eccessivo vantaggio competitivo ed alterare il normale equilibrio concorrenziale del mercato.<strong>Possibilità di controllo da parte dell’Ufficio Antimonopolio sulle concentrazioni sottosoglia</strong>La concentrazione tra aziende che non superi la quota di mercato sopra la quale è necessario notificare le autorità competenti può comunque avere un effetto restrittivo o eliminatorio della concorrenza. Da un lato la concentrazione può essere volta ad eliminare direttamente la concorrenza, rimuovendo dal mercato un potenziale competitor (“acquisizione killer”), dall’altro la concentrazione può comportare l’acquisto di tecnologie strategiche che garantiscono un forte vantaggio competitivo.Per queste ragioni è stato introdotto, nell’art. 26, l’obbligo da parte degli operatori economici di notificare l’Ufficio Antimonopolio di qualsiasi operazione che possa avere l’effetto di restringere o eliminare la concorrenza sul mercato, anche se sottosoglia e, qualora l’operatore economico non dovesse comunicare tale operazione, vengono assegnati all’Ufficio Antimonopolio dei poteri investigativi.<strong>Introduzione di un meccanismo “stop-the-clock”</strong>È stato introdotto per la prima volta nella normativa antitrust Cinese un meccanismo di <em>stop-the-clock</em> che consente all’autorità di fermare il conteggio dei 90 giorni entro i quali deve esaminare i documenti forniti e pronunciarsi sull’ammissibilità della concentrazione nel caso in cui a)la parte notificante non riesca a fornire i materiali richiesti, b) quando si renda necessario accertare nuove situazioni o fatti, c) quando è necessario valutare ulteriore condizioni restrittive per la concentrazione e l’operatore commerciale presenti una richiesta di sospensione.Contestualmente, la struttura dell’ufficio antimonopolio è stata riformata e l’organico aumentato per consentire un controllo più tempestivo ed efficace.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a><strong>Violazione del pubblico interesse come presupposto per le azioni legali</strong>Benché la Legge Antimonopolio non abbia mai previsto un meccanismo per avviare un procedimento legale da parte dei privati - come una <em>class action</em> - è stata introdotta la possibilità, per i pubblici procuratori, di intraprendere un’azione legale nei confronti di una società che ponga in essere pratiche monopolistiche lesive del “pubblico interesse”.<strong>Inasprimento delle sanzioni</strong>Sono state inasprite le sanzioni già previste e sono state introdotte per la prima volta sanzioni individuali.<u>Accordi anticoncorrenziali</u>L’articolo 56 della nuova Legge Antimonopolio prevede adesso una multa dall’1% fino al 10% del fatturato dell’anno precedente o, in sua assenza, fino a 5.000.000,00 RMB (724.511,68 EUR c.a.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>) a cui si aggiunge la confisca dei proventi illeciti.Sono state introdotte sanzioni individuali, nei confronti degli amministratori delegati, rappresentanti, direttori e supervisori di progetto, che hanno partecipato all’accordo monopolistico fino a 1.000.000,00 RMB (144.902,34 EUR c.a.).Nel caso di <em>gun-jumping</em> è prevista una responsabilità che varia in considerazione degli effetti derivati dall’operazione. In caso di effetti anticoncorrenziali è previsto l’annullamento dell’operazione, il ripristino dello stato precedente alla concentrazione e una multa fino al 10% del fatturato dell’anno precedente; qualora, diversamente, dall’operazione non derivino effetti anticoncorrenziali, la sanzione è costituita da una multa fino a 5.000.000,00 RMB (724.511,68 EUR c.a.).<u>Abuso di posizione dominante</u>Il nuovo testo dell’art.&nbsp; 57 prevede un’ammenda compresa tra l’1% e il 10% del fatturato dell’anno precedente e la confisca del guadagno illecito.<u>Mancata collaborazione in occasione di esami e indagini</u>Sono previste multe fino ad un massimo di 500,000 RMB (72. 451,17 EUR c.a.) per i singoli individui, e multe fino all’1% del fatturato dell’anno precedente per la società o, in sua assenza, una sanzione fino a 5.000.000 RMB (724.511,68 EUR c.a.).&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:hermes.pazzaglini@advant-nctm.com">Hermes Pazzaglini</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> <em>Provisions on Prohibition of Abuse of Intellectual Property Rights to Exclude and Restrict Competition </em><a href="https://www.samr.gov.cn/jzxts/tzgg/zqyj/202206/t20220627_348158.html?mc_cid=b5541ba295&amp;mc_eid=627c47469b" target="_blank" rel="noreferrer"><em>关禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为规定（征求意见稿）</em></a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> <em>Provisions on Prohibition of Monopoly Agreements </em><a href="https://www.samr.gov.cn/jzxts/tzgg/zqyj/202206/t20220627_348158.html?mc_cid=b5541ba295&amp;mc_eid=627c47469b" target="_blank" rel="noreferrer"><em>禁止垄断协议规定（征求意见稿）</em></a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> <em>Provisions on Prohibition of Abuse of Dominant Market Position </em><a href="https://www.samr.gov.cn/jzxts/tzgg/zqyj/202206/t20220627_348153.html?mc_cid=b5541ba295&amp;mc_eid=627c47469b" target="_blank" rel="noreferrer"><em>禁止滥用市场支配地位行为规定（征求意见稿）</em></a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> <em>Provisions of the State Council on the Standards for Declaration of Consolidation of Undertakings </em><a href="https://www.samr.gov.cn/jzxts/tzgg/zqyj/202206/t20220625_348150.html?mc_cid=b5541ba295&amp;mc_eid=627c47469b" target="_blank" rel="noreferrer"><em>国务院关于经营者集中申报标准的规定（修订草案征求意见稿）</em></a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> <em>Regulations on the Review of Concentration of Business Operators </em><a href="https://www.samr.gov.cn/jzxts/tzgg/zqyj/202206/t20220624_348145.html?mc_cid=b5541ba295&amp;mc_eid=627c47469b" target="_blank" rel="noreferrer"><em>经营者集中审查规定（征求意见稿）</em></a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> <em>Provisions on Suppressing Abuse of Administrative Power to Exclude and Restrict Competition</em><a href="https://www.samr.gov.cn/jzxts/tzgg/zqyj/202206/t20220627_348162.html?mc_cid=b5541ba295&amp;mc_eid=627c47469b" target="_blank" rel="noreferrer"><em>制止滥用行政权力排除、限制竞争行为规定</em> <em>（征求意见稿）</em></a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> L’Ufficio Antimonopolio è stato suddiviso in tre dipartimenti: 1) dipartimento per il coordinamento dell’implementazione delle politiche sulla concorrenza 2) dipartimento per la vigilanza sugli accordi anticoncorrenziali e sull'abuso di posizione dominante sul mercato, e 3) dipartimento per il controllo delle fusioni e indagini sul gun-jumping. Inoltre, le divisioni dell’ufficio sono aumentate da 11 a 19.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Tasso di cambio pari a 1 EUR = 6.9 RMB al 19 luglio 2022</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 22 Jul 2022 08:37:16 +0200</pubDate>
                        <title>Incidenti di sicurezza e data breach in ambito bancario. Le polizze cyber</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/incidenti-di-sicurezza-e-data-breach-in-ambito-bancario-le-polizze-cyber</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>L’articolo approfondisce la tematica legata alla&nbsp;<strong>cybersecurity</strong>, agli&nbsp;<strong>incidenti di sicurezza</strong>&nbsp;e alla&nbsp;<strong>violazione dei dati personali</strong>&nbsp;(<strong>data breach</strong>) con riferimento al&nbsp;<strong>settore bancario</strong>, con un approfondimento sulle<strong>&nbsp;polizze a copertura del cyber risk.</strong></em></p><h2><strong>1. Incidenti di sicurezza e violazioni di dati personali. Peculiarità del settore bancario</strong></h2><h3>1.1 Premessa</h3>La materia della&nbsp;<strong><em>cybersecurity</em></strong>, prima relegata in normative settoriali, dal 2018 circa è al centro dell’intervento del legislatore europeo e italiano.L’aumento esponenziale degli&nbsp;<strong>attacchi informatici</strong>&nbsp;e l’acquisita consapevolezza della gravità delle loro conseguenze ai danni dello Stato, delle imprese e delle persone fisiche hanno impresso un’evidente accelerazione alla produzione normativa. Dal&nbsp;<strong>GDPR</strong>&nbsp;(Regolamento UE 2016/679) al&nbsp;<strong>codice europeo delle comunicazioni elettroniche</strong>&nbsp;(d.lgs. 259/2003, come da ultimo modificato dal d.lgs. 207/2021), dall’attuazione della&nbsp;<strong>Direttiva NIS</strong>&nbsp;(con il&nbsp;d.lgs. 65/2018) al&nbsp;<strong>perimetro di sicurezza nazionale cibernetica</strong>&nbsp;(D.L. 105/2019), gli obblighi in materia di&nbsp;<strong><em>cybersecurity</em></strong>&nbsp;riguardano ormai una platea sempre più ampia di soggetti.In&nbsp;<strong>ambito bancario</strong>, la gestione degli incidenti di sicurezza informatica è regolata altresì da una&nbsp;<strong>disciplina di settore</strong>&nbsp;e dagli&nbsp;<strong>Orientamenti della Banca d’Italia</strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>dell’Autorità Bancaria Europea</strong>.<h3><strong>1.2 Gli incidenti di sicurezza</strong></h3>Un&nbsp;<strong>incidente di sicurezza</strong>&nbsp;è, in termini generali, un&nbsp;<strong>evento che compromette l’integrità</strong>, la&nbsp;<strong>disponibilità</strong>&nbsp;o la&nbsp;<strong>riservatezza</strong>&nbsp;<strong>di sistemi informativi</strong>&nbsp;<strong>o delle informazioni</strong>&nbsp;che detti sistemi elaborano, conservano o trasmettono.<strong>Non vi è né una definizione né una disciplina unitaria</strong>&nbsp;di incidente di sicurezza, che sono invece contenute in normative di settore, nazionali ed europee, come, per quanto rileva ai fini del presente contributo, la Direttiva UE 2016/1148 (c.d. Direttiva NIS), recepita in Italia ad opera del d.lgs. n. 65/2018; il D.L. 105/2019, che istituisce il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica; e la&nbsp;Direttiva UE 2015/2366&nbsp;(c.d. Direttiva PSD2), recepita nell’ordinamento nazionale con il&nbsp;d.lgs. 218/2017, relativa ai&nbsp;<strong>servizi di pagamento</strong>&nbsp;nel mercato interno e applicabile a tutti i fornitori di servizi di pagamento, incluse le banche.Nello specifico, il decreto attuativo della&nbsp;<strong>Direttiva NIS</strong>&nbsp;e il decreto istitutivo del&nbsp;<strong>perimetro di sicurezza cibernetica</strong>&nbsp;impongono l’<strong>adozione di misure di sicurezza stringenti&nbsp;</strong>a carico di soggetti, pubblici e privati, che, rispettivamente, svolgono un servizio essenziale per il mantenimento di attività sociali e/o economiche fondamentali o offrono servizi digitali, ed esercitano una&nbsp;<strong>funzione essenziale dello Stato</strong>&nbsp;o assicurano un&nbsp; servizio&nbsp; essenziale&nbsp; per&nbsp; il&nbsp; mantenimento&nbsp; di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli&nbsp;<strong>interessi</strong>&nbsp;<strong>dello Stato</strong>.I soggetti riconducibili a tali categorie, dunque, dovranno&nbsp;<strong>garantire&nbsp;<em>standard</em>&nbsp;di sicurezza e procedurali più rigorosi</strong>&nbsp;rispetto a chi non vi rientra: ciò principalmente in ragione del considerevole impatto che eventuali incidenti informatici potrebbero avere nei settori interessati.Si segnala, a questo proposito, che&nbsp;<strong>tali enti sono individuati</strong>, con propri provvedimenti,&nbsp;<strong>dalle autorità pubbliche competenti</strong>, e che i settori di rilievo includono il&nbsp;<strong>settore bancario e delle infrastrutture dei mercati finanziari</strong>&nbsp;oltre che, più in generale, quello&nbsp;<strong>economico e finanziario</strong>.Venendo alla&nbsp;<strong>definizione di incidente di sicurezza</strong>&nbsp;in&nbsp;<strong>ambito bancario</strong>, la&nbsp;Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 della Banca d’Italia&nbsp;(cfr. Parte Prima, titolo IV, Cap. 4, sez. 1, par. 3) definisce l’“<em>incidente operativo o di sicurezza</em>” come un “<strong><em>evento, o serie di eventi collegati, non pianificati dalla banca</em></strong><em>,&nbsp;<strong>che interessa le sue risorse informatiche</strong>&nbsp;e che i) ha o potrebbe avere un&nbsp;<strong>impatto negativo sull’integrità</strong>,&nbsp;<strong>la disponibilità</strong>,&nbsp;<strong>la riservatezza e/o l’autenticità dei servizi o dei processi dell’intermediario</strong>; oppure ii) comunque implica la&nbsp;<strong>violazione</strong>&nbsp;o l’imminente minaccia di violazione delle&nbsp;<strong>norme e delle prassi aziendali in materia di sicurezza delle informazioni</strong>&nbsp;(ad esempio, frodi informatiche, attacchi attraverso internet e malfunzionamenti e disservizi)</em>”.La&nbsp;<strong>Banca d’Italia</strong>, inoltre, classifica gli&nbsp;<strong>incidenti di sicurezza in due categorie</strong>: (i<strong>)&nbsp;<em>incidenti cyber</em></strong>, intesi come incidenti causati da attività volontaria e malevola riguardanti l’accesso, l’uso, la divulgazione, l’interruzione, la modifica o la distruzione non autorizzati delle risorse della banca o incidenti che producono, anche involontariamente, diffusione e/o alterazione di dati riservati della clientela e/o dell’intermediario; oppure (ii)&nbsp;<strong><em>incidenti operativi</em></strong><em>,</em>&nbsp;ossia incidenti derivanti da processi inadeguati o malfunzionanti, persone e sistemi o eventi di forza maggiore. Tale classificazione è contenuta all’interno delle “Istruzioni per la segnalazione di gravi incidenti operativi o di sicurezza”, pubblicate dalla Banca d’Italia in data 10 dicembre 2021.<h3><strong>1.3 Le violazioni di dati personali: violazione di riservatezza, disponibilità o integrità</strong></h3>Una&nbsp;<strong>violazione di dati personali</strong>, o&nbsp;<strong><em>data breach</em></strong>, è una particolare tipologia di incidente di sicurezza che coinvolge dati personali, ossia quelle informazioni che identificano, direttamente o indirettamente, una persona fisica (c.d. interessato).L’art. 4, n. 12, del&nbsp;<strong>GDPR</strong>&nbsp;definisce “<strong>violazione dei dati personali</strong>” come “<em>la&nbsp;<strong>violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati</strong></em>”.Le&nbsp;<strong>violazioni dei dati personali</strong>, quindi, possono essere classificate in:<ul> <li><strong>violazioni della riservatezza</strong>, che comportano una divulgazione o un accesso non autorizzato o accidentale ai dati personali;</li> <li><strong>violazioni della disponibilità</strong>, che comportano la perdita di accesso o la distruzione accidentali o non autorizzate dei dati personali; e</li> <li><strong>violazioni dell’integrità</strong>, che comportano una modifica non autorizzata o accidentale dei dati personali.</li></ul><p>Un esempio di&nbsp;<em>data breach</em>, che può comportare una violazione sia della riservatezza che della disponibilità, è dato dal&nbsp;<em>ransomware</em>, il cui schema è quello dell’estorsione: gli&nbsp;<em>hacker</em>&nbsp;criptano i dati di un’organizzazione e richiedono il pagamento di una somma di denaro (in genere in criptovaluta) per ripristinare l’accesso agli stessi. Spesso l’attacco non si limita alla criptazione dei dati ma consiste anche nella loro esfiltrazione, a cui segue la minaccia di renderli pubblici online in caso di mancato pagamento del riscatto.Un ulteriore esempio di&nbsp;<em>data breach</em>, che comporta di regola una violazione della riservatezza, è dato dal&nbsp;<em>phishing</em>. Nella sua versione più semplice, l’<em>hacker</em>, spacciandosi per un’altra persona, invia un’email alla vittima chiedendo di fornire informazioni quali numeri di carte di credito o password. La tecnica di&nbsp;<em>phishing</em>&nbsp;più sofisticata e che sta prendendo sempre più piede, almeno in Italia, è denominata BEC (<em>Business Email Compromise</em>). In genere, in questo caso l’<em>hacker</em>&nbsp;sottrae le credenziali di accesso all’account email di un dipendente o di un dirigente di un’organizzazione (mediante una normale azione di&nbsp;<em>phishing&nbsp;</em>o introducendosi nei relativi sistemi in altro modo); dopodiché, spacciandosi per un apicale chiede a un proprio dipendente di effettuare un pagamento su un certo conto corrente bancario o, spacciandosi per un fornitore, chiede al committente il pagamento dei corrispettivi dovuti su coordinate bancarie diverse da quelle originariamente comunicate dal reale fornitore.Infine, un esempio di&nbsp;<em>data breach</em>&nbsp;che potrebbe comportare la violazione integrità del dato riguarda la perdita di documenti o di dispositivi portatili, nel caso in cui non sia disponibile una copia di&nbsp;<em>backup</em>.</p><h3><strong>1.4 Statistiche sull’incidenza di violazioni di dati personali nel triennio 2019 – 2021</strong></h3>Negli ultimi anni si è registrato un&nbsp;<strong>considerevole aumento delle violazioni dei dati personali</strong>&nbsp;a danno di imprese italiane ed europee. Secondo l’“<em>Enisa Threat Landscape 2021</em>”, pubblicato, appunto, dalla European Union Agency for Cybersecurity (ENISA), delle nove categorie di minacce alla sicurezza informatica, nel 2021 è il&nbsp;<em>ransomware</em>&nbsp;ad averla fatta da padrone con, a seguire, il&nbsp;<em>phishing</em>. In calo, rispetto al 2020, gli incidenti connessi al&nbsp;<em>malware</em>.Come sottolineato dall’ENISA, tra aprile 2020 e luglio 2021 i&nbsp;<strong>settori più colpiti</strong>&nbsp;da attacchi informatici sono stati la&nbsp;<strong>pubblica amministrazione</strong>&nbsp;(198 incidenti), i&nbsp;<strong>fornitori di servizi digitali</strong>&nbsp;(152 incidenti), il&nbsp;<strong>settore pubblico in generale</strong>&nbsp;(151 incidenti),&nbsp;<strong>la sanità</strong>&nbsp;(143 incidenti) e il&nbsp;<strong>settore finanziario/bancario</strong>&nbsp;(97 incidenti).Per quanto riguarda, nello specifico, le violazioni notificate al Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, anche, il “Garante”), l’autorità ha registrato 1.443 casi nel 2019, 1.387 nel 2020, e 2.071 casi nel 2021; nel 2018, invece, i casi erano solo 650 (come emerge, rispettivamente, dalle rispettive relazioni annuali).Dei provvedimenti pubblicati dall’autorità su questi temi nell’ultimo anno, la quasi totalità ha riguardato&nbsp;<strong>azioni accidentali interne</strong>&nbsp;(come episodi di erronea trasmissione/condivisione di dati a soggetti non autorizzati); i rimanenti casi, relativi ad azioni intenzionali esterne, hanno riguardato&nbsp;<strong>attacchi&nbsp;<em>ransomware</em></strong>. Quanto alla tipologia di&nbsp;<strong>sanzioni</strong>&nbsp;<strong>applicate</strong>, l’autorità ha principalmente rivolto ai soggetti coinvolti&nbsp;<strong>ammonimenti</strong>&nbsp;o comminato&nbsp;<strong>sanzioni</strong>&nbsp;<strong>amministrative</strong>&nbsp;<strong>pecuniarie</strong>.Tra le sanzioni più alte, il Garante ha sanzionato un istituto di credito per l’importo di euro 1.650.000, non per violazioni specifiche degli artt. 33 e 34 del GDPR, ma per non aver adottato misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, circostanza emersa, appunto, nel corso dell’attività istruttoria svolta dall’autorità in relazione a un&nbsp;<em>data breach</em>.<h3><strong>1.5 Conseguenze legali derivanti da incidenti di sicurezza o violazioni di dati personali: notifiche, comunicazioni e misure di sicurezza tecniche e organizzative</strong></h3>Nel caso si verifichino&nbsp;<strong>incidenti di sicurezza o violazioni di dati personali</strong>, il soggetto che li abbia subiti dovrà attivarsi prontamente per adempiere agli&nbsp;<strong>obblighi</strong>&nbsp;previsti dalla normativa applicabile che, in termini generali, includono la&nbsp;<strong>notifica di tali eventi alle autorità competenti</strong>&nbsp;e, nei casi più gravi, agli&nbsp;<strong>interessati</strong>. È inoltre richiesto di adottare prontamente&nbsp;<strong>misure</strong>&nbsp;<strong>di</strong>&nbsp;<strong>sicurezza</strong>&nbsp;<strong>tecniche</strong>&nbsp;<strong>e</strong>&nbsp;<strong>organizzative</strong>&nbsp;<strong>adeguate</strong>&nbsp;per mitigare gli effetti dell’incidente e prevenire futuri episodi.Talune imprese, come accade in ambito bancario, possono ricadere nell’ambito applicativo di diverse normative e, pertanto, sono astrattamente soggette a diversi obblighi in materia di sicurezza informatica.<strong><em>1.5.1 Gli obblighi previsti dal GDPR</em></strong>In primo luogo, qualora l’incidente di sicurezza abbia ad oggetto&nbsp;<strong>dati personali</strong>&nbsp;e sia quindi qualificato come&nbsp;<strong>violazione di dati ai sensi del GDPR</strong>, il titolare del trattamento – ovvero l’ente che determina le finalità e i mezzi del trattamento (per esempio, l’istituto di credito in relazione ai dati personali della propria clientela) – che lo abbia subito è tenuto a conformarsi a&nbsp;<strong>due obblighi principali</strong>.Il primo, previsto dall’art. 33 (1) GDPR, è quello di&nbsp;<strong>notificare la violazione all’autorità di controllo competente&nbsp;</strong>(in Italia, il Garante)&nbsp;<strong>entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza</strong>, salvi i casi in cui sia ammesso procedere attraverso una notifica ritardata, ovvero una notifica a due stadi, preliminare e definitiva; il secondo, previsto dal successivo art. 34 (1) GDPR, è quello di&nbsp;<strong>darne comunicazione agli interessati</strong>. La notifica all’autorità di controllo è sempre obbligatoria tranne nel caso in cui “sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche”. La comunicazione agli interessati è obbligatoria, invece, quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.Alla luce di quanto sopra, è evidente che la&nbsp;<strong>valutazione dell’esistenza di un rischio</strong>&nbsp;(o di un rischio elevato), non appena si viene a conoscenza di una violazione, è&nbsp;<strong>fondamentale</strong>&nbsp;per comprendere se procedere con la notifica al Garante e con la comunicazione agli interessati oltre che, naturalmente, per adottare misure efficaci per contenere e risolvere la violazione.A questo riguardo, il Gruppo di lavoro “Articolo 29” (WP29) – i.e. il gruppo di lavoro europeo indipendente che, fino all’entrata in vigore del GDPR, si occupava di questioni relative alla gestione dei dati personali – con le sue “Linee guida sulla notifica delle violazioni dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (WP250)”, successivamente fatte proprie dallo European Data Protection Board (EDPB), elenca e descrive&nbsp;<strong>sette fattori di rischio da considerare</strong>. In questo contesto, &nbsp;il WP29 richiama, in particolare, il documento di dicembre 2013 “<em>Recommendations for a methodology of the assessment of severity of personal data breaches</em>” adottato dall’ENISA, contenente una metodologia per la valutazione della gravità della violazione, quale utile strumento per la&nbsp;<strong>predisposizione da parte dei titolari del piano di intervento</strong>&nbsp;ai fini della gestione dei&nbsp;<em>data breach</em>. Questi fattori includono:<ul> <li>tipo di violazione;</li> <li>natura, carattere “sensibile” e volume dei dati personali;</li> <li>facilità di identificazione delle persone fisiche;</li> <li>gravità delle conseguenze per le persone fisiche;</li> <li>caratteristiche particolari dell’interessato;</li> <li>caratteristiche particolari del titolare del trattamento;</li> <li>numero di persone fisiche interessate.</li></ul><p><strong><em>1.5.2 Gli obblighi previsti dal decreto che recepisce la Direttiva NIS</em></strong>Il decreto che recepisce la&nbsp;<strong>Direttiva NIS</strong>, invece, prevede che gli&nbsp;<strong>operatori di servizi essenziali</strong>&nbsp;<strong>e i fornitori di servizi digitali</strong>&nbsp;debbano&nbsp;<strong>notificare gli incidenti</strong>&nbsp;aventi un impatto rilevante sui servizi essenziali&nbsp;<strong>al&nbsp;<em>Computer Security Incident Response Team</em></strong>&nbsp;(CSIRT), istituito&nbsp;<strong>presso l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale</strong>, la quale è designata quale autorità nazionale competente NIS, vigila sull’applicazione della Direttiva NIS e ha poteri ispettivi e sanzionatori in materia.Le notifiche di tali incidenti devono essere effettuate “<strong>senza ingiustificato ritardo</strong>”, secondo le modalità definite dal CSIRT ed eventualmente da ciascuna autorità NIS di settore con proprie linee guida.<strong><em>1.5.3 Gli obblighi previsti dalla normativa in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica</em></strong>Analogamente, il&nbsp;<strong>DPCM 14 aprile 2021, n. 81</strong>, definisce le&nbsp;<strong>modalità per la notifica degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici afferenti al perimetro nazionale di sicurezza cibernetica</strong>. Esso prevede l’obbligo, per i soggetti inclusi nel perimetro, di&nbsp;<strong>notificare</strong>&nbsp;al CSIRT gli incidenti di sicurezza aventi impatto sui beni ICT di rispettiva pertinenza,&nbsp;<strong>entro 6 ore ovvero entro 1 ora, a seconda della gravità</strong>, dal momento in cui i soggetti medesimi ne siano venuti a conoscenza (anche mediante attività di monitoraggio, test e controllo).<strong><em>1.5.4 Gli obblighi previsti in ambito bancario dalla Direttiva PSD2, dall’Autorità Bancaria Europea e dalla Banca d’Italia</em></strong>La&nbsp;<strong>Direttiva PSD2</strong>, infine, prevede che, in caso di&nbsp;<strong>grave incidente operativo</strong>&nbsp;o relativo alla sicurezza, i&nbsp;<strong>prestatori di servizi di pagamento</strong>, ivi incluse le&nbsp;<strong>banche</strong>, debbano&nbsp;<strong>notificarlo senza indugio all’autorità competente</strong>&nbsp;dello Stato membro di origine del prestatore di servizi di pagamento. Al ricevimento della notifica, l’autorità competente fornisce i dettagli dell’incidente all’Autorità Bancaria Europea (European Banking Authority o EBA) e alla BCE. In attuazione di detta Direttiva, gli obblighi in questione sono contenuti a livello nazionale in all’articolo 6 ter del d.lgs. n. 11 del 27 gennaio 2010, introdotto ad opera dell’art. 2, comma 8 del d.lgs. n. 218 del 15 dicembre 2017, laddove è previsto che “<em>i prestatori di servizi di pagamento trasmettono alla Banca d’Italia dati statistici sulle frodi connesse agli strumenti e ai servizi di pagamento. La Banca d’Italia definisce le modalità e i termini per l’invio dei dati, tenendo anche conto degli orientamenti dell’ABE. I dati vengono poi trasmessi a ABE e BCE in forma aggregata</em>”. Inoltre, obblighi puntuali di notifica dei “gravi incidenti” ai sensi della Direttiva PSD2 sono contenuti all’interno della già citata Circolare della Banca d’Italia n. 285, aggiornata in seguito all’emanazione della Direttiva PSD2, nonché delle “Istruzioni per la segnalazione di incidenti operativi e di sicurezza”, pubblicate da Banca d’Italia in data 10 dicembre 2021 e della Comunicazione della Banca d’Italia del 29 ottobre 2021, che a sua volta recepisce gli Orientamenti dell’EBA, avente natura di atto normativo di carattere generale vincolante per i destinatari.In data 10 giugno 2021, infatti, l’EBA ha emanato gli Orientamenti aggiornati in materia di segnalazione dei gravi incidenti ai sensi dell’art. 96 della Direttiva PSD2, che abrogano e sostituiscono i precedenti Orientamenti del 2017. La Banca d’Italia si è conformata a detti Orientamenti dell’EBA con Comunicazione del 29 ottobre 2021.In particolare, gli&nbsp;<strong>Orientamenti dell’EBA</strong>&nbsp;stabiliscono&nbsp;<strong>criteri per la classificazione degli incidenti operativi o di sicurezza gravi</strong>, nonché il&nbsp;<strong>contenuto</strong>, il&nbsp;<strong>formato</strong>&nbsp;e le&nbsp;<strong>procedure</strong>&nbsp;<strong>per la comunicazione&nbsp;</strong>di questi incidenti alle autorità nazionali. Ai sensi della normativa sopra citata, al fine di verificare la rilevanza e gravità dell’incidente devono essere prese in considerazione&nbsp;<strong>soglie qualitative e quantitative</strong>, come di seguito evidenziato:</p><ul> <li>l’incidente operativo o di sicurezza è reso pubblico e/o può comportare importanti danni reputazionali;</li> <li>l’impatto finanziario stimato supera i cinque milioni di euro o il massimo tra lo 0.1 per cento del capitale primario di classe 1 dell’intermediario e 200.000 euro;</li> <li>la gestione dell’incidente è soggetta ad un alto livello di&nbsp;<em>escalation</em>&nbsp;interna (es. CIO o equivalente);</li> <li>l’incidente comporta verosimilmente la violazione di obblighi legali o regolamentari;</li> <li>l’incidente operativo o di sicurezza innesca o potrebbe innescare procedure di gestione della continuità operativa o di gestione delle crisi;</li> <li>alto impatto delle transazioni interessate;</li> <li>il numero degli utenti interessati è maggiore di 50.000 o del 25% del numero totale di utenti del servizio;</li> <li>concomitanza di impatti c.d. “minori”;</li> <li>l’incidente ha un impatto sistemico e può interessare altre istituzioni/organizzazioni;</li> <li>l’incidente è comunicato al CERT/CSIRT.</li></ul><p>Quanto alle&nbsp;<strong>tempistiche</strong>&nbsp;per comunicare i “gravi incidenti” alla Banca d’Italia, le già citate “Istruzioni per la segnalazione di incidenti operativi e di sicurezza”, pubblicate da Banca d’Italia in data 10 dicembre 2021 prevedono obblighi di segnalazione aventi&nbsp;<strong>tempistiche</strong>&nbsp;<strong>stringenti</strong>&nbsp;<strong>e</strong>&nbsp;<strong>differenziate</strong>&nbsp;a seconda che l’istituto bancario sia classificato come “<strong>banca significativa</strong>” ovvero “<strong>banca meno significativa</strong>”, mediante&nbsp;<strong>tre tipologie di rapporti</strong>: i) un&nbsp;<strong>primo report relativo all’incidente, atteso entro due ore&nbsp;</strong>(ovvero quattro ore per le “banche meno significative”) dal momento in cui esso è stato classificato come “grave”; ii) un&nbsp;<strong>secondo report</strong>, denominato “report ad interim”, inviato quando le&nbsp;<strong>regolari operazioni sono state ripristinate</strong>&nbsp;e l’attività è tornata alla normalità; iii) un&nbsp;<strong>terzo e ultimo report</strong>, atteso&nbsp;<strong>entro 20 giorni lavorativi dalla chiusura dell’incidente</strong>.Tutte le normative sopra brevemente descritte, inoltre, prevedono l’obbligo a carico delle imprese di adottare&nbsp;<strong>misure di sicurezza e organizzative adeguate</strong>, determinate, tra l’altro,&nbsp;<strong>in funzione della natura delle attività esercitate e dei servizi prestati</strong>, della gravità delle conseguenze di eventuali incidenti, nonché, nel caso in cui siano coinvolti dati personali, della natura, oggetto, contesto e finalità del trattamento, dello stato dell’arte e dei costi di attuazione.Tali misure devono essere identificate e adottate in via generale e preventiva, al fine di&nbsp;<strong>garantire la sicurezza dei sistemi informatici utilizzati</strong>, nonché prevenire e minimizzare l’impatto di eventuali incidenti di sicurezza; ma misure di sicurezza tecniche e organizzative devono essere identificate e adottate, prontamente, anche al verificarsi degli incidenti in questione, al fine di mitigarne gli effetti negativi e mettere nuovamente in sicurezza i sistemi coinvolti.Tra le misure di sicurezza segnalate dall’ENISA e dall’EDPB si segnalano, a titolo esemplificativo, l’adozione di meccanismi di crittografia, di autenticazione a fattori multipli e di sistemi&nbsp;<em>firewall</em>.Infine, si riporta l’orientamento del WP29 che ha espressamente affermato che, in via generale,&nbsp;<strong>non dovrebbe sussistere un obbligo di notifica</strong>&nbsp;nel caso in cui si verifichino le seguenti condizioni (Opinion n. 3/2014): i) la&nbsp;<strong>chiave di cifratura non è stata compromessa</strong>; ii) sussistenza di una&nbsp;<strong>copia di&nbsp;<em>backup</em>&nbsp;dei dati</strong>; iii) adozione di&nbsp;<strong>meccanismi di criptazione dei dati</strong>. In aggiunta, è opportuno tenere conto della sussistenza dell’ulteriore condizione consistente nella&nbsp;<strong>possibilità di immediato blocco di qualsiasi dispositivo oggetto della violazione</strong>, mediante cancellazione irreversibile della memoria del dispositivo non appena questo si colleghi ad una rete, in combinazione con una password OPT fornita all’utente su dispositivi diversi da inserire nel dispositivo violato.</p><div data-anchor-id="2"></div><p></p><h2><strong>2. Polizze&nbsp;<em>cyber</em>&nbsp;e servizi accessori di&nbsp;<em>data breach management</em></strong></h2><h3><strong>2.1 Introduzione</strong></h3>Preliminarmente si evidenzia che il presente contributo non si sofferma sui profili regolatori delle&nbsp;<strong>polizze&nbsp;<em>cyber</em></strong>, per i quali si rinvia ad un successivo intervento; in questa sede ci si concentrerà, invece, sull’aspetto dei&nbsp;<strong>servizi accessori a tali polizze</strong>, consistenti nella gestione della violazione del dato, come meglio evidenziato nei successivi paragrafi.<h3><strong>2.2 Servizi di gestione della violazione</strong></h3>L’<strong>inosservanza degli obblighi descritti&nbsp;</strong>ai paragrafi che precedono può comportare l’applicazione di&nbsp;<strong>sanzioni</strong>&nbsp;estremamente significative. Solo con riferimento alla violazione degli articoli 33 e 34 del GDPR, le imprese possono andare incontro a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10 milioni di euro o al 2% del fatturato annuo globale dell’azienda, se superiore.Più in generale, gli incidenti possono esporre i soggetti che li abbiano subiti a danni e costi per la difesa derivanti da reclami o azioni di terzi e in particolare gli interessati dal trattamento dei dati personali, contro tali soggetti e i&nbsp;<em>service provider&nbsp;</em>(con cui tali soggetti sono solidalmente responsabili nei confronti degli interessati); danni alla reputazione; costi per le investigazioni di&nbsp;<em>cybersecurity</em>, la consulenza e l’attuazione di misure tecniche adeguate per contenere o rimediare alla violazione.In questo contesto, le&nbsp;<strong>polizze assicurative di tipo “<em>cyber</em>”</strong>&nbsp;(che operano di regola come assicurazioni per la responsabilità civile, nonché come assicurazioni contro i danni), con&nbsp;<em>focus</em>&nbsp;specifico sulle violazioni dei dati personali e in materia di&nbsp;<em>cybersecurity</em>, rappresentano uno strumento utile per proteggere la propria organizzazione da minacce informatiche offrendo&nbsp;<strong>coperture per i danni da interruzione dell’attività</strong>,&nbsp;<strong>danni reputazionali</strong>&nbsp;nonché per i&nbsp;<strong>costi sostenuti per le attività di assistenza&nbsp;</strong>in sede di rimedio o adempimento agli obblighi conseguenti alle violazioni.A maggior ragione, possono essere ancora più interessanti per l’assicurato le polizze che includono, oltre alle tradizionali coperture assicurative, anche il servizio accessorio di gestione e assistenza della violazione del dato personale o in generale dell’incidente di sicurezza.Tali polizze&nbsp;<em>cyber</em>, infatti, hanno un approccio esaustivo, prendendo in considerazione la necessità per i soggetti colpiti da incidenti di sicurezza di agire prontamente, al fine di valutare e contenere la violazione, tramite il coinvolgimento e il coordinamento di diversi professionisti.Il vantaggio di tali polizze per l’assicurato consiste nella possibilità di usufruire del servizio di gestione per effetto della mera vigenza della polizza e quindi anche prima della verifica e della conferma dell’operatività della copertura assicurativa, senza costi ulteriori rispetto al premio già pagato.Il servizio di gestione si articola nella raccolta delle informazioni relative al sinistro, nell’assistenza all’assicurato in sede di valutazione delle iniziative da porre in essere e nella selezione dei fornitori (<em>vendors</em>) i cui servizi siano necessari per porre rimedio alla violazione o adempiere agli obblighi ad essa conseguenti. Il costo dei fornitori non è incluso nel servizio di gestione ma è suscettibile di rimborso ai termini e condizioni della polizza.<h3><strong>2.3 Vendor services: legali, negoziali, informativi, comunicativi</strong></h3>La&nbsp;<strong>gestione dell’incidente richiede</strong>, in generale, l’intervento coordinato di diversi professionisti specializzati. Anzitutto, al fine di&nbsp;<strong>valutare la natura dell’incidente</strong>&nbsp;e il relativo livello di rischio, nonché per comprendere gli obblighi legali applicabili e svolgere i relativi adempimenti (come la notifica della violazione al Garante e la comunicazione agli interessati), l’intervento di&nbsp;<strong>consulenti legali</strong>&nbsp;assume carattere di priorità. Contestualmente, è senz’altro necessario coinvolgere&nbsp;<strong>risorse specializzate in ambito informatico e in materia di&nbsp;<em>cybersecurity</em></strong><em>.&nbsp;</em>Ciò al fine di investigare prontamente le caratteristiche tecniche dell’incidente e la sua portata, e porre in essere nel più breve tempo possibile tutte le attività finalizzate, da un lato, a raccogliere gli elementi utili per comprendere la portata dell’incidente e in che misura lo stesso abbia eventualmente impattato sulla sicurezza dei sistemi aziendali in generale, e, dall’altro, a minimizzare l’impatto dell’incidente medesimo e mettere in sicurezza i sistemi in questione.Vi sono ulteriori consulenti, tuttavia, il cui coinvolgimento può essere essenziale, soprattutto in relazione a determinate violazioni di sicurezza. Per esempio, qualora l’episodio sia stato reso pubblico o possa comunque essere reso noto, la società può valutare – con l’assistenza di agenzie di comunicazione o PR – di predisporre comunicati stampa o comunicazioni analoghe relativi all’incidente, al fine, soprattutto, di gestire il relativo impatto mediatico. Ancora, casi di&nbsp;<em>ransomware</em>&nbsp;possono rendere utile l’intervento di consulenti specializzati nella negoziazione del riscatto; si tratta di società, con elevata specializzazione tecnica, che entrano in contatto con gli&nbsp;<em>hacker</em>&nbsp;al fine di verificare se la minaccia sia reale (per esempio chiedendo evidenza della possibilità di decriptare i file aziendali oggetto di criptazione e riscatto) e negoziare, appunto, l’importo del riscatto richiesto. Ancora, nel caso in cui i dati aziendali siano stati oggetto di esfiltrazione (o vi sia il rischio che gli stessi siano stati oggetto di esfiltrazione), è possibile dare incarico a società terze di porre in essere attività di monitoraggio del web (c.d. ID o&nbsp;<em>credit monitoring</em>) – e in particolare del&nbsp;<em>dark web</em>&nbsp;e del&nbsp;<em>deep web</em>&nbsp;– al fine di comprendere se i dati siano effettivamente stati resi pubblici, per esempio nel caso di mancato pagamento del riscatto.Tutti tali fornitori terzi sono di regola parte di un&nbsp;<em>panel</em>&nbsp;valutato e approvato dalla società assicurativa che offre le polizze&nbsp;<em>cyber</em>&nbsp;in esame, e che possono essere attivati dal soggetto assicurato che abbia subito l’incidente.Nello specifico, l’assicurato che sia coinvolto in una violazione di sicurezza la notificherà prontamente tramite i canali individuati nella polizza, attivando così il c.d.&nbsp;<em>breach response management team</em>, che rappresenta il punto di contatto per l’assicurato e l’assicuratore, coinvolge i fornitori terzi e coordina il loro intervento per la gestione dell’incidente.<div data-anchor-id="3"></div><p></p><h2><strong>3. Conclusioni</strong></h2>L’<strong>incidente di sicurezza&nbsp;</strong>è un fenomeno che colpisce tutti i settori economici ed è, come è emerso nel presente contributo, in&nbsp;<strong>significativa crescita</strong>.Di fronte all’alto numero di attacchi informatici e, più in generale, incidenti di sicurezza, occorre senz’altro richiamare l’attenzione delle imprese, specialmente in settori così delicati come quello bancario, sull’importanza di proteggere la propria infrastruttura informatica con misure di sicurezza quanto più all’avanguardia, sottoponendole a verifiche e valutazioni periodiche di modo che siano mantenute sempre aggiornate.Tali misure devono essere accompagnate anche un apparato documentale e procedurale che consenta, da una parte, di fornire evidenza alle autorità pubbliche competenti circa le valutazioni svolte – soprattutto nella misura in cui debbano essere adottate misure adeguate al rischio specifico per la singola organizzazione, dalla stessa determinato – e, dall’altra, consentano di gestire a livello operativo tutti i vari passaggi interni per la gestione dell’incidente di sicurezza. Ciò al fine di poter&nbsp;<strong>valutare tempestivamente la natura dell’incidente</strong>, da parte delle varie funzioni interne coinvolte per area (come l’area legale, l’area IT, l’area assicurativa), adempiere agli obblighi di legge nella tempistica stabilita e mettere in sicurezza i sistemi informatici coinvolti.A questo proposito, le&nbsp;<strong>polizze&nbsp;<em>cyber</em></strong>&nbsp;(in particolare quelle che attengono a servizi di gestione inclusi nel premio, senza essere subordinate a conferma di copertura) possono senz’altro rappresentare uno&nbsp;<strong>strumento utile per proteggere la propria organizzazione</strong>, grazie anche al loro approccio esaustivo che consente di avere a disposizione un&nbsp;<strong><em>team</em>&nbsp;dedicato e specializzato per la gestione delle violazioni di sicurezza</strong>, un vero e proprio “pronto intervento” da attivare appena si è colpiti da tali eventi.In questo contesto sarà possibile gestire in modo efficiente le conseguenze negative degli incidenti di sicurezza che, come si è visto, oltre ai profili sanzionatori possono avere anche un significativo impatto economico, in termini di costi di assistenza per porre rimedio all’incidente o adempiere agli obblighi di legge ad esso conseguenti.&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/incidenti-di-sicurezza-e-data-breach-in-ambito-bancario-le-polizze-cyber/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Diritto Bancario</a>&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:paolo.gallarati@advant-nctm.com">Paolo Gallarati</a>, <a href="mailto:virginia.paparozzi@advant-nctm.com">Virginia Paparozzi</a> e <a href="mailto:cecilia.moioli@advant-nctm.com">Cecilia Moioli</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 22 Jul 2022 04:25:56 +0200</pubDate>
                        <title>Contro l&#039;inflazione ci serve più concorrenza</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contro-linflazione-ci-serve-piu-concorrenza</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nei giorni scorsi è stata presentata al parlamento dal presidente dell'Autorità della concorrenza e del mercato, Roberto Rustichelli, la relazione annuale sull'attività svolta nell'anno precedente. Che ha confermato alcune linee tendenziali emerse già nelle precedenti relazioni, così rinforzando l'idea che il nuovo corso dell'antitrust nazionale e forse anche di quello europeo sia progressivamente più efficace, più attento ai valori dei trattati europei e meno ispirato dall'obbiettivo dell'efficienza come unico strumento di creazione delle premesse della crescita. Il conflitto in Ucraina e l'onda lunga della pandemia stanno mettendo in discussione il funzionamento dell'economia globalizzata su cui ha poggiato negli ultimi trent'anni il paradigma della crescita. Questi ostacoli hanno già dato l'avvio a fiammate inflazionistiche che mettono a rischio la posizione dei soggetti più deboli che perdono potere di acquisto. Per questo la reazione dei governi, ad avviso dell'Autorità, deve essere fondata sull'applicazione di rigorose politiche di concorrenza.Rustichelli ha individuato tre passaggi chiave. In primo luogo le crisi hanno portato alla necessità di un nuovo ciclo di intervento dello stato in economia sia sotto il profilo finanziario, nelle sue varie forme, sia sotto il profilo del controllo della circolazione della proprietà delle imprese a presidio degli interessi nazionali.Si aggiungerà nei prossimi anni il ruolo di committente che lo Stato assumerà nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La ricostruzione post-bellica ha prodotto un sistema di economia mista che tanti danni ha causato allo sviluppo del paese e al funzionamento del suo sistema democratico, dunque oggi è essenziale che le politiche concorrenziali fungano da presidio imparziale alla corretta allocazione delle risorse pubbliche.Il secondo profilo riguarda la protezione dei consumatori. La rapidissima evoluzione dei mercati, la digitalizzazione, le posizioni di potere economico combinate con la montante inflazione richiedono prontezza e&nbsp;capacità di intervento da parte delle Autorità antitrust per reprimere abusi sia di sfruttamento sia di esclusione e intese che rischiano di pregiudicare la già delicata posizione dei consumatori.In una situazione così complessa, il presidente Rustichelli ha ricordato che lo strumento principale della salvaguardia della democrazia e dell'inclusione sociale è proprio l'ordinamento concorrenziale che deve essere promosso dalle norme e dall'azione di governo e delle autorità preposte a tutela dei valori della Costituzione e dei trattati europei.Il diritto antitrust deve recuperare la sua tradizionale funzione di strumento di protezione del pluralismo, di salvaguardia dei valori costituzionali di libertà economica, di protezione e costruzione dei valori europei di crescita sostenibile, inclusiva e rispettosa dell'ambiente. Per farlo serve abbandonare logiche neoliberiste di perseguimento fideistico della crescita complessiva del sistema, senza farsi carico di misurarne le conseguenze sociali. L'economia sociale di mercato enunciata dai trattati europei contempla un attento bilanciamento di interessi, ma con il fine di non sacrificare alcuno dei valori enunciati dai Trattati, con l'obiettivo di contrastare non solo gli ostacoli all'efficienza allocativa, ma anche le pratiche che comportano effetti redistributivi, per garantire nel lungo periodo la coesione sociale e una reale attuazione delle libertà democratiche.<em>Alberto Toffoletto</em>Tratto da Domani.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 18 Jul 2022 04:37:44 +0200</pubDate>
                        <title>Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza in vigore dal 15 luglio 2022</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-nuovo-codice-della-crisi-dimpresa-e-dellinsolvenza-in-vigore-dal-15-luglio-2022</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (“<strong>CCII</strong>” o “<strong>Codice</strong>”) è entrato in vigore il 15 luglio 2022, con le ultime modifiche introdotte in sede di recepimento della direttiva UE n. 2019/1023 (“<strong>Direttiva</strong>”) dal d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83, che riguardano principalmente il concordato preventivo e il nuovo “piano di risanamento soggetto a omologazione” o PRO.&nbsp;</em><em>Il nuovo Codice disciplina organicamente le procedure concorsuali delle imprese, delle imprese minori, dei gruppi di imprese, dei professionisti e dei consumatori. Resta invece fuori dal Codice l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese (nel d.lgs. n. 270/99, nel d.l. n. 347/03).</em>&nbsp;</p><h2><strong><em>Introduzione</em></strong></h2>L’entrata in vigore del CCII è stata travagliata: era inizialmente prevista al 14 agosto 2020, poi rinviata dalle disposizioni emergenziali legate alla pandemia al 1° settembre 2021, quindi al 16&nbsp;maggio 2022 dal d.l. n. 118/2021 che ha introdotto la composizione negoziata e il concordato semplificato, infine al 15 luglio 2022 dal d.l. n. 36/2022 e dal d.lgs. n. 83/2022 che ha recepito la Direttiva.Originariamente prevista agli artt. 12–25 del Codice, la <u>procedura di allerta e composizione assistita della crisi</u> avrebbe dovuto entrare in vigore, ai sensi del d.l. 118/2021, il 31 dicembre 2023. Il d.lgs. n. 83/2022 ha invece sostituito la disciplina in questione con la procedura di composizione negoziata.Segnaliamo anche l’avvenuta pubblicazione del D.M. 3 marzo 2022, n. 75 di regolamentazione del funzionamento dell’albo dei gestori della crisi d’impresa di cui all’art. 356 del Codice (ossia riguardo al curatore, al commissario giudiziale, al liquidatore e ai componenti degli Organismi di composizione della crisi d’impresa).Di seguito tracciamo una breve panoramica di sintesi delle principali innovazioni, per un primo inquadramento.&nbsp;<h2><strong><em>Le principali caratteristiche e le procedure disciplinate dal Codice</em></strong></h2>Il CCII conserva in parte la tipologia e la struttura delle procedure di insolvenza esistenti e in buona parte ricalca anche il testo normativo previgente, al quale sono state apportate modifiche di maggiore o minore dettaglio, in linea con i criteri della legge delega. Le aree in cui la disciplina è totalmente nuova rispetto alla precedente legge fallimentare sono quelle (i) delle definizioni e dei principi generali (artt. 1-11), (ii) della procedura di composizione negoziata (artt. 12-25-<em>quinquies</em>), (iii) del procedimento uniforme di accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza (artt. 40-53), (iv) della nuova procedura del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, (v) delle procedure di gruppo (artt. 284-292) e (vi) del coordinamento tra la liquidazione giudiziale e le misure cautelari penali (artt. 317-321).Il CCII prevede:<ul> <li>il nuovo strumento della composizione negoziata della crisi (artt. 12-25-<em>quinquies</em>), che può condurre all’accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi previsto dal Codice, oppure a forme speciali di accordo, oltre che al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (artt. 25-<em>quinquies</em> – 25-<em>septies</em>); la disciplina è completata dalle segnalazioni per la anticipata emersione della crisi (artt. 25-<em>octies</em> – 25-<em>undecies</em>);</li> <li>gli strumenti e procedure già note, oggi definite di «regolazione della crisi e dell’insolvenza»: (i) i piani di risanamento attestati (art. 56), (ii) gli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-64), (iii) il concordato preventivo (artt. 84-120-<em>quinquies</em>), (iv) la «liquidazione giudiziale» (artt. 121-267) che sostituisce il fallimento, (v) la liquidazione coatta amministrativa (artt. 293-316), a cui si aggiunge (vi) il nuovo piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-<em>bis</em>–64-<em>quater</em>).</li></ul><p>&nbsp;Le procedure riservate al debitore civile ed agli imprenditori non fallibili (definiti «imprenditori minori»), già previste dalla l. n. 3/2012, vengono oggi disciplinate dal CCII con le denominazioni di «ristrutturazione dei debiti del consumatore» (artt. 67-73) e «concordato minore» (artt. 74-83), nonché di «liquidazione controllata del sovraindebitato» (artt. 268-277).&nbsp;<strong>a)</strong> <u>Sostituzione del fallimento con la liquidazione giudiziale</u>La soppressione dei termini «fallimento» e «fallito» nel CCII dà attuazione ad uno dei principi della legge delega, di carattere peraltro principalmente terminologico, posto che la «liquidazione giudiziale» conserva i caratteri già noti della procedura fallimentare (v. più in dettaglio al punto k).&nbsp;<strong>b)</strong> <u>Misure protettive (artt. 8, 18, 54 e 55)</u>Il CCII prevede una nuova disciplina delle misure protettive in pendenza di uno strumento di regolazione della crisi.La sospensione automatica delle azioni esecutive e cautelari individuali dei creditori per effetto della pubblicazione della domanda di accesso al concordato preventivo o di omologazione di accordi di ristrutturazione si verifica solo se il debitore lo richiede, ma la durata deve essere stabilita dal Tribunale caso per caso (art. 54, come riformulato dal d.lgs. n. 83/2022).La durata complessiva delle misure protettive concesse nelle diverse situazioni, compresi rinnovi e proroghe, non potrà comunque superare i dodici mesi (art. 8).Infine, sono previste misure protettive (art. 18) anche in pendenza della procedura di composizione negoziata, che non rientra tra gli “strumenti di regolazione della crisi”.&nbsp;<strong>c)</strong> <u>Composizione negoziata e concordato semplificato (artt. 12–25-<em>undecies</em>) </u>La composizione negoziata è stata introdotta con il d.l. n. 118/2021 ed è entrata in vigore il 15 novembre successivo. Il d.lgs. n. 83/2022 ha trasferito la disciplina nel Titolo II del Codice, in sostituzione della composizione assistita e degli strumenti di allerta e prevenzione che prevedevano la segnalazione all’OCRI.Della composizione assistita possono avvalersi tutti gli imprenditori (commerciali, agricoli o minori), purché regolarmente iscritti al registro delle imprese. La procedura è avviata con l’istanza di nomina di un esperto indipendente, mediante la piattaforma telematica di cui all’art. 13, che deve essere accompagnata da una nutrita documentazione (bilanci e situazione debitoria), tra cui un “<em>progetto</em>” di piano di risanamento che però non corrisponde a un piano vero e proprio. L’art. 25-<em>quinquies</em> limita l’accesso alla composizione qualora sia pendente un procedimento introdotto con ricorso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza, o alla liquidazione giudiziale.Al fine di rendere efficace il ricorso alla composizione negoziata, come detto l’imprenditore può richiedere <u>misure protettive o cautelari</u> che si estendono al divieto di rifiutare l’adempimento dei contratti o risolverli o modificarli in danno dell’imprenditore, per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori alla pubblicazione dell’istanza di nomina dell’esperto. Sono poi previste limitate <u>misure premiali</u> di carattere prevalentemente tributario.Gli artt. 25-<em>sexies</em> e 25-<em>septies</em> disciplinano il <u>concordato semplificato</u>, a cui è possibile accedere <u>solo all’esito della composizione negoziata</u> (la domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla relazione finale dell’esperto), alla duplice condizione che (i) le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede e (ii) le soluzioni negoziali – individuate all’art. 23, commi 1, e 2, lett. b) – non siano risultate praticabili. Si tratta di un concordato di tipo solo liquidatorio, dovendo seguire lo schema della cessione dei beni, che tuttavia come noto è compatibile con la c.d. «continuità aziendale indiretta» ed è quindi possibile la cessione dell’azienda. Caratteristica di notevole rilievo è che la proposta <u>non è soggetta all’approvazione dei creditori</u> (che possono solo presentare opposizione) ed è invece omologata direttamente dal Tribunale.&nbsp;<strong>d)</strong> <u>Competenza del Tribunale (art. 27)</u>La legge delega intendeva assicurare la trattazione delle procedure concorsuali da parte di magistrati maggiormente specializzati, istituendo tra l’altro il tribunale concorsuale che avrebbe previsto la concentrazione della competenza presso gli uffici di maggiori dimensioni.Il CCII ha attuato la delega limitatamente all’attribuzione della competenza per le procedure di amministrazione straordinaria e dei gruppi di imprese di rilevante dimensione ai tribunali sede di sezioni specializzate in materia di impresa.&nbsp;<strong>e)</strong> <u>Procedimento unitario di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e alla liquidazione giudiziale (artt. 40-53)</u>Il CCII disciplina un unico giudizio in cui sono destinate a confluire e ad essere trattate tutte le domande di accesso, anche contrapposte, ai diversi strumenti di liquidazione ovvero di regolazione della crisi e dell’insolvenza dello stesso imprenditore, consumatore o debitore civile. È espressamente previsto (art. 7) che devono essere trattate e definite prioritariamente le domande dirette a regolare la crisi in via alternativa alla liquidazione giudiziale, purché sia indicata la convenienza per i creditori.Il Codice chiarisce la nozione di “crisi” rilevante per l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi (art. 2), integrandola con il parametro della “<em>inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”</em>.Va segnalata l’estensione della legittimazione per la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale agli organi di controllo societari e la possibilità per il PM, oltre di proporre istanza di apertura della liquidazione giudiziale, anche di intervenire in tutti i procedimenti diretti all’apertura di uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza. Resta invece riservata al debitore l’iniziativa per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.Una novità significativa riguarda l’immediata efficacia della sentenza di revoca della liquidazione giudiziale, non più condizionata al passaggio in giudicato: l’art. 53 detta una disciplina – applicabile anche alla revoca dell’omologazione di concordati ed accordi di ristrutturazione – che mira a contemperare le diverse esigenze ed interessi in gioco.&nbsp;<strong>f)</strong> <u>Piani di risanamento attestati (art. 56)</u>Rispetto alla disciplina previgente, si prevede (i) un più ampio contenuto del piano sottostante gli accordi, e (ii) che debbano essere contenute indicazioni in merito alle <em>milestones</em> per la verifica dell’attuazione del piano e alle azioni da intraprendere in caso di scostamento.&nbsp;<strong>g)</strong> <u>Accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-64)</u>È prevista la riduzione alla metà della soglia del 60% dei creditori aderenti, se non è richiesta la moratoria di pagamento dei creditori estranei o misure protettive temporanee (accordi agevolati, art. 60). La possibilità di estendere gli effetti dell’accordo anche in assenza di accettazione non è più limitata ai creditori finanziari, ma solo se è garantita la continuità aziendale (accordi ad efficacia estesa, art. 61).Viene introdotta una disciplina espressa in tema di rinnovazione dell’attestazione, in caso di modifiche sostanziali del piano o degli accordi, anche dopo l’omologazione, con facoltà di opposizione da parte dei creditori (art. 58).&nbsp;<strong>h)</strong> <u>Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (“<strong>PRO</strong>”) (artt. 64-<em>bis</em> – 64-<em>quater</em>)</u>La Direttiva dispone che gli Stati Membri introducano un quadro di ristrutturazione preventiva che il nostro ordinamento finora non contemplava e che, quindi, è stata introdotta nel Codice con il d.lgs. 83/2022: si tratta di una sorta di concordato “accelerato” e con maggiore flessibilità in tema di gestione dell’azienda in pendenza di procedura. Il PRO prevede che il debitore possa formulare una proposta ai creditori (necessariamente suddivisi in classi) che dovrà essere <u>approvata all’unanimità delle classi</u>, ma che consenta di <u>distribuire il ricavato in deroga alla <em>par condicio creditorum</em> ed all’ordine delle prelazioni</u>. Il piano può prevedere la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio o la soddisfazione dei creditori “<em>in qualsiasi altra forma</em>”, comunque in misura <u>non inferiore alla liquidazione giudiziale</u>.Rispetto al concordato preventivo, non è previsto <u>nessuno spossessamento, neppure attenuato</u> ed è previsto un meccanismo di segnalazione preventiva al commissario giudiziale analogo a quello della composizione negoziata.La disciplina del PRO ricalca quella del concordato preventivo circa (i) la presentazione della domanda e relativa documentazione, (ii) il voto delle classi dei creditori e rimanda alla stessa per quanto riguarda (iii)&nbsp;le offerte e proposte concorrenti, (iv) i contratti pendenti, (v) l’autorizzazione di finanziamenti prededucibili, (vi) la revoca dell’ammissione e (vii) effetti, esecuzione, risoluzione e annullamento.In caso di mancata approvazione di tutte le classi (e comunque in ogni momento, anche al di fuori di tale ipotesi), il debitore può <u>modificare la domanda</u> presentando una <u>proposta di concordato</u> preventivo, previa concessione dei termini di cui all’art. 47 per il deposito della proposta e del piano.&nbsp;<strong>i)</strong> <u>Concordato preventivo (artt. 84-120)</u>Il Codice, così come modificato dal d.lgs. 83/2022, contiene le seguenti innovazioni, di carattere generale:</p><ul> <li>viene confermata l’ammissibilità di piani di concordato che realizzino il soddisfacimento dei creditori “<em>in qualsiasi altra forma</em>” (art. 84): l’unico requisito è che il piano realizzi il soddisfacimento dei creditori “<em>in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale</em>”;</li> <li>per quanto riguarda la continuità aziendale, è espressamente ammessa anche la forma c.d. «indiretta» attraverso la cessione a terzi e vengono <u>eliminati i requisiti di conservazione dei posti di lavoro</u> (previsti nella versione originaria del Codice) mentre si dispone che la continuità aziendale “<em>preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro</em>” (art. 84);</li> <li>in sede di <u>ammissione</u>, viene differenziato il <u>vaglio del Tribunale in tema di fattibilità</u>, che viene limitata alla “<em>manifesta inattitudine</em>” o “<em>manifesta inidoneità</em>”, rispettivamente, nel concordato liquidatorio riguardo agli “<em>obiettivi prefissati</em>”, mentre invece nel concordato in continuità rispetto “<em>alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali</em>” (art. 47).</li></ul><p>Nel c<u>oncordato in continuità</u> aziendale il valore eccedente quello di liquidazione (salvo che per i crediti dei lavoratori) può essere distribuito senza rispettare la c.d. <em>absolute priority rule</em> ossia<u> le cause legittime di prelazione</u>, purché ogni classe di creditori riceva almeno quanto le classi dello stesso grado e più delle classi di grado inferiore (viene attuata così la c.d. <em>relative priority rule</em>) (art. 84<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>). Inoltre, sempre nel concordato in continuità aziendale, diretta o indiretta, è sufficiente che i creditori siano <u>soddisfatti “<em>in misura anche non prevalente</em>” dal ricavato della continuità</u> e anche il concordato a larga prevalenza liquidatoria potrà essere considerato in continuità, purché una pur ridotta quota dei ricavi derivi dalla continuità aziendale, diretta o indiretta (art. 84).Nel <u>concordato liquidatorio</u> viene chiarito che (i) le risorse esterne aggiuntive devono incrementare del 10% l’attivo disponibile (nella versione originaria del Codice l’incremento era riferito alla percentuale di soddisfacimento dei creditori, il che generava diverse incertezze) e (ii) le risorse aggiuntive possono essere distribuite senza il rispetto delle cause di prelazione (art. 84).Infine, il Codice prevede che le azioni di responsabilità nei confronti degli organi amministrativi e di controllo delle società devono essere esercitate dal liquidatore giudiziale, solo se si tratta di concordato con cessione dei beni (art. 115).&nbsp;<strong>j)</strong> <u>Strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza della società (artt. 120-<em>bis</em>–120-<em>quinquies</em>)</u>Ai sensi della recente modifica operata dal d.lgs. 83/2022, il piano può prevedere <u>qualsiasi modificazione dello statuto</u>, inclusi aumenti e riduzioni di capitale con esclusione del diritto di opzione, fusioni, scissioni e trasformazioni, anche senza il consenso dei soci; in questo caso, i soci devono essere inseriti in un’<u>apposita classe</u> ai fini della proposta e votano in misura pari alla quota di capitale posseduta; il provvedimento di omologazione determina le modificazioni statutarie previste dal piano. Le <u>proposte concorrenti</u> possono essere presentate anche dai <u>soci di minoranza</u>, detentori di almeno il 10% del capitale. I soci possono opporsi all’omologazione se subiscono pregiudizio “<em>rispetto all’alternativa liquidatoria</em>”.Quando il “<em>valore risultante dalla ristrutturazione</em>” è riservato anche ai soci anteriori e vi è dissenso di una o più classi di creditori, il concordato può essere omologato solo se risulti che, anche se venisse distribuito ai creditori l’intero valore riservato ai soci, sarebbe comunque rispettata la c.d. <em>relative priority rule</em>.La decisione di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza spetta “<em>in via esclusiva</em>” agli amministratori, che non possono essere revocati dal giorno dell’iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese.&nbsp;<strong>k)</strong> <u>Dal fallimento alla liquidazione giudiziale (artt. 121-267)</u>Come già segnalato, muta la denominazione ma non la disciplina della procedura di liquidazione giudiziale, rispetto al fallimento. Piuttosto limitata è l’incidenza delle innovazioni, segnalando tra le principali: (i) l’estensione del divieto di compensazione in ogni caso di acquisto di crediti nell’anno anteriore o dopo l’apertura della liquidazione (art. 155), (ii) l’anticipazione del decorso del periodo sospetto delle revocatorie alla presentazione della domanda di apertura della liquidazione giudiziale (artt. 163-166), (iii) la previsione di una specifica disciplina dei contratti di lavoro in corso, che restano sospesi con facoltà di recesso del curatore, ovvero subentro entro quattro mesi salvo che vi siano prospettive di cessione dell’azienda (art. 189) con la previsione di speciali ammortizzatori sociali (art. 190), (iv) la previsione dell’onere di insinuazione al passivo (art. 201) anche per i titolari di diritti di pegno o ipoteca per debiti altrui (ma non di crediti da opporre in compensazione, non attuando così un principio di delega), (v) la riduzione a sei mesi del termine per le domande tardive (art. 208), (vi) l’eliminazione del requisito della consistenza per la causa di esonero da revocatoria per le rimesse effettuate su conto corrente bancario, (vii) la decorrenza dei termini di cui agli artt. 163, 164, 166, comma 1 e 169 dalla data di pubblicazione dell’originaria domanda di accesso ad una procedura concorsuale, (viii) l’eliminazione della condizione per l’autorizzazione alla prosecuzione dell’attività (quest’ultima, infatti, non costituisce più l’eccezione ma la regola).&nbsp;<strong>l)</strong> <u>Procedure concorsuali e gruppi (artt. 284-292)</u>Il Codice introduce una disciplina (finora mancante nel nostro sistema, salvo che nell’amministrazione straordinaria) per la gestione dell’insolvenza dei gruppi di imprese.Anche attraverso apposite regole di competenza, sarà possibile l’instaurazione di una procedura unitaria per le diverse società del gruppo, sulla base di un unico piano per le procedure di risanamento, tenendo fermo il principio di separazione delle masse attive e passive.La definizione di gruppo di imprese è quella contenuta all’art. 2, lett. h), secondo la quale vengono esclusi lo Stato e gli enti locali.&nbsp;<strong>m) </strong><u>Procedure di sovraindebitamento (artt. 65-83, 268-277)</u>Il CCII accoglie la disciplina delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento (già l. n. 3/2012) destinate agli imprenditori non fallibili (inclusi gli imprenditori agricoli), ai consumatori ed ai debitori civili.Fermo l’impianto di fondo pur con alcune modifiche nella denominazione delle procedure, già sopra richiamate, le innovazioni principali riguardano (i) l’allentamento dei requisiti di meritevolezza richiesti per l’accesso alle procedure, (ii) la semplificazione delle procedure, (iii) la previsione di norme specifiche per la trattazione congiunta delle crisi delle famiglie sovraindebitate, (iv) la possibilità, per il debitore meritevole del beneficio, di ottenere l’esdebitazione a seguito della liquidazione controllata anche in assenza di soddisfacimento dei creditori (artt. 278 e ss.) e (v) la possibilità, per il debitore, del soddisfacimento differenziato, oltre che parziale, dei crediti.&nbsp;<strong>n)</strong> <u>Liquidazione coatta amministrativa (artt. 293-316)</u>La liquidazione coatta resta la procedura esclusiva per le imprese bancarie, di intermediazione finanziaria, fiduciarie ed assicurative, mentre per le altre imprese soggette a vigilanza amministrativa, sarà applicabile solo nel caso in cui la liquidazione non è determinata dall’insolvenza, ma da situazioni di irregolarità. Sono quindi assoggettati esclusivamente alla liquidazione giudiziale (e sottratte alla liquidazione coatta), tra altri, le società cooperative (salvo quelle che svolgano attività bancaria etc.) e gli enti mutualistici.&nbsp;<strong>o)</strong> <u>Rapporti con le misure cautelari penali (artt. 317-321)</u>Il CCII disciplina la materia tenendo conto anche di disposizioni speciali successive alla legge delega. In estrema sintesi, si prevede la prevalenza sulla liquidazione giudiziale dei sequestri penali finalizzati alla confisca, mentre prevale la liquidazione giudiziale sui sequestri c.d. «impeditivi» che hanno funzione cautelare volta ad impedire ulteriori conseguenze di reato.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp;&nbsp;</em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>fabio.marelli@advant-nctm.com</em></a>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Si tratta di una novità di grandissimo rilievo, che si pone in netta controtendenza rispetto alla giurisprudenza di legittimità (ferma nel ritenere che il ricavato della continuità non costituisca “finanza esterna”), tenendo presente che vi sarebbe un bilanciamento nelle nuove regole sulla omologazione del concordato in cui ai soci sia attribuita una quota del “<em>valore risultante dalla ristrutturazione</em>” (art. 120-<em>quater</em>).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 18 Jul 2022 03:56:10 +0200</pubDate>
                        <title>M&amp;a, guerra e caro-energia fanno tirare il freno al mercato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ma-guerra-e-caro-energia-fanno-tirare-il-freno-al-mercato</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>I1 mercato M&amp;a, messosi velocemente alle spalle il biennio della pandemia, sembrava lanciato verso una ripresa no limits. Invece, gli effetti della guerra in corso e il caro energia, con quello che ne consegue sia sul piano produttivo che civile, addensano nubi minacciose sul settore. Secondo il Global M&amp;A Industry Trends di PwC, nel primo semestre del 2022 l'attività di fusioni e acquisizioni ha subìto un rallentamento rispetto al 2021, causa l'incertezza geopolitica e le condizioni economiche meno favorevoli dovute al conflitto in Ucraina. L'attività è tornata ai livelli del 2019 e si prevede giocherà un ruolo importante nelle strategie di crescita delle aziende nei prossimi sei mesi. Molti dei fattori che hanno generato i numeri record del mercato delle fusioni e acquisizioni alla fine del 2021 e nella prima parte del 2022 - come la resilienza delle catene di fornitura, l'ottimizzazione del portafoglio prodotti, i temi Esg e, in particolare, la necessità di digitalizzare i modelli di business - continueranno a influire sulle operazioni nella seconda parte del 2022, malgrado la necessità di focalizzarsi sulle modalità di esecuzione delle transizioni in un contesto economico di incertezza.La prova che l'attività M&amp;a sia trainata dal calo delle valutazioni nei mercati pubblici è già emersa: le transazioni «public-to-private» sono infatti aumentate di oltre il 50% nella prima metà del 2022 rispetto al periodo dell'anno precedente. Nonostante il rallentamento l'attività di M&amp;a è rimasta sostenuta tornando ai livelli pre-pandemici, con una media di circa 25.000 operazioni in sei mesi. In tutte le regioni si osserva un adeguamento, in particolare in Asia-Pacifico si sono registrati i maggiori cali: tanto il volume quanto il valore delle operazioni sono diminuiti di oltre il 30% rispetto al record del 2021, principalmente in relazione all'incertezza macroeconomica e alle recenti restrizioni legate alla pandemia imposte in diverse importanti città della Cina. Anche i valori M&amp;a sono tornati a livelli simili a quelli precedenti la pandemia, con valori delle operazioni nella prima metà del 2022, pari a circa 2.000 miliardi di dollari, che rappresentano quasi il doppio di quelli registrati nella prima metà del 2020, un periodo che ha anche sperimentato alti livelli di incertezza circa le condizioni economiche collegate al tema Covid.Il numero complessivo dei mega-deal (operazioni con un valore superiore a 5 mld di dollari) a livello globale è diminuito di un terzo. Il primo semestre del 2022 non è stato comunque del tutto privo di grandi operazioni: sono stati conclusi quattro deal di valore superiore a 50 mld di dollari, in netto aumento rispetto a una sola operazione durante tutto il 2021. Con la sua evoluzione, il modello di Private Equity è diventato un motore dell'attività di M&amp;a, fornendo una fonte di capitale per la realizzazione delle operazioni. Il «dry powder» del Private Equity globale ha raggiunto il livello record di 2.300 miliardi di dollari a giugno 2022, il triplo del dato di inizio della crisi finanziaria globale. Una crescita che spiega il motivo per cui la quota di Private Equity nell'attività M&amp;a sia aumentata da circa un terzo del valore totale delle operazioni di cinque anni fa a quasi la metà del valore totale odierno.Secondo il report di EY «M&amp;A in Italia - Review del primo semestre 2022 e outlook», realizzato per fare il punto sull'andamento del mercato M&amp;A in Italia, nel primo semestre del 2022 sono state registrate circa 370 operazioni con target in Italia (+1,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente) con valore aggregato pari a 30,7 miliardi di euro (-40,1% rispetto alla prima metà del 2021): l'attività M&amp;A, sia per valore sia per numero di operazioni, si è mantenuta superiore rispetto al periodo pre-pandemia.Il primo semestre del 2022 ha visto protagonisti i settori tradizionali del made in Italy, ossia prodotti industriali (settore del 24,9% delle società target acquisite nel periodo) e beni di consumo (12,7%). In linea con lo scorso anno, l'interesse per l'area technology (15,4%) si è mantenuto elevato, in particolare per i comparti software e cybersecurity. Un'acquisizione su 3 è stata realizzata da fondi di Private Equity. Anche a livello globale l'attività di M&amp;a nel primo semestre del 2022 è rimasta sostenuta, nonostante le incertezze legate al contesto geopolitico e finanziario: con 2.274 transazioni per un controvalore totale pari a 2.020 miliardi di dollari (rispettivamente in aumento del 35% e del 13% rispetto alla media dei primi semestri nel periodo pre-pandemia 2015-2019).Il ruolo dei fondi di Private Equity e dei fondi focalizzati su infrastrutture ed energia, soprattutto esteri, si è mantenuto prominente nel corso della prima metà del 2022, tanto che poco meno di un'acquisizione su 3 in Italia è stata realizzata da questi operatori. Con 112 operazioni all'attivo (erano 106 del primo semestre del 2021), il valore complessivo di acquisizione ha raggiunto 17,8 miliardi di euro, inferiore rispetto ai 26,9 miliardi di euro del 2021, ma di gran lunga superiore alla media registrata nel periodo pre-pandemia. L'attività di exit delle società in portafoglio è tra i fattori di maggior traino dell'attività M&amp;A per il nuovo anno: attraverso una strategia di crescita per acquisizioni, spesso realizzate in più Paesi europei, i fondi d'investimento sono stati in grado di replicare i modelli di business in altre aree geografiche e di ampliare l'offerta di prodotti e servizi delle società dei distretti industriali italiani (dall'agroalimentare ai componenti industriali e alle società di software), supportando stabilità e crescita anche in un periodo di incertezza.Passando alla graduatoria degli studi legali più attivi nel settore elaborata da Mergermarket nel «M&amp;a League Tables 1H22», si segnala un cospicuo numero di nuovi legal advisor stranieri sul mercato italiano. Per quanto riguarda la graduatoria per valore delle operazioni gestite, al primo posto Legane Avvocati Associati (+3 posizioni, con 28 operazioni per un controvalore di 55,46 miliardi euro). Seguono Gatti Pavesi Bianchi Lodovici (+11 posizioni con 42 operazioni pari a 54,35 miliardi euro) e Chiomenti (-1 posizione, con 20 operazioni per 47,9 miliardi euro). Da segnalare il boom di EY (+31 posizioni con 28 operazioni per 6,1 miliardi euro). Scende Gianni Origoni dal 1 al 12 posto, con 46 operazioni per 4,67 miliardi euro. Si diceva di new entry, tra le quali spiccano Hengeler Mueller (4 con 35 operazioni per 47,49 miliardi euro), realtà tedesca spesso impegnata a fianco di BonelliErede (sceso dal 5 posto all'8, con 30 operazioni per 11,6 miliardi euro); Simpson Thacher&amp;Bartlett (+3 posizioni, con 3 operazioni per 47,496 miliardi). Lo studio ha assistito Bruin Capital nell'acquisizione da parte di Bain Capital e Nextalia SGR di Deltatre, uno dei principali provider di tecnologie per il mondo dello sport e dell'intrattenimento a livello mondiale e (con BE) a Silver Lake Partners che si è aggiudicato l'acquisizione di Facile.it, piattaforma assicurativa leader in Italia.Passando alla classifica per numero di operazioni concluse, al primo posto Gianni &amp; Origoni (+ 1 posizione con 46 operazioni), seguito da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici (+3 con 42 operazioni) e Pedersoli Studio Legale (-2 posizioni con 36 operazioni). Al quarto posto BonelliErede (+3 posizioni con 30 operazioni, tra le quali l'assistenza ad Eni ed Enipower nella cessione di una quota del 49% di Enipower a Sixth Street, a Ifm Investors nella definizione di una partnership con San Quirico relativa alla partecipazione di controllo detenuta da quest'ultimo in Erg e a Silver Lake Partners nell'acquisizione di Facile.it attraverso un processo competitivo), seguito da Legance Avvocati Associati (-1 con 28 operazioni) e sesto EY (+20 posizioni, con 28 operazioni). Più 10 posizioni, con 28 operazioni, Giovannelli e Associati, stabile all'8 posto Advant Nctm (23 operazioni). Scivolone di Chiomenti: lo studio guidato da Filippo Modulo, è sceso dal 3 posto al 10 nella classifica per numero di deal, con 20 operazioni. Da segnalare anche PwC legal, in 9° posizione con 22 operazioni.Per Giacomo Gitti, partner di Legance - Avvocati Associati «alla luce del maggiore costo del debito, di un quadro macro economico a rischio recessione e del possibile crescente disallineamento sui valori attesi di riferimento tra venditori e acquirenti (almeno nel breve periodo), ci attendiamo - anche sulla base del continuo confronto con i clienti e i principali studi legali statunitensi e Uk - nei prossimi mesi un rallentamento generale del mercato dell'M&amp;a rispetto agli ultimi 2 anni che, però, sono stati eccezionali. Restiamo quindi ottimisti sul futuro flusso di operazioni, soprattutto di natura strategica e/o legate al settore infrastrutturale. Potrebbe inoltre esserci una crescita dell'utilizzo di forme di finanziamento delle acquisizioni alternative a quella bancaria, come già si vede su altri mercati. L'auspicata soluzione di alcune delle attuali situazioni di crisi (e.g., Ucraina) entro il prossimo autunno, potrebbe inoltre avere un impatto positivo sulle aspettative di inizio 2023». Lo studio ha assistito Blackstone nel lancio, insieme a Edizione, di un'offerta pubblica di acquisto volontaria avente ad oggetto le azioni di Atlantia, società quotata sul mercato Euronext Milan attiva nel settore delle infrastrutture autostradali e aeroportuali. Si tratta della più grande operazione di P2P (public to private) mai realizzata sul mercato europeo. Inoltre ha seguito RedBird Capital Partners Management Llc nell'acquisizione di AC Milan da Rossoneri Sport Investment Luxembourg, veicolo controllato dal fondo Elliott.Secondo Alessandro Marena, equity partner di Pedersoli Studio Legale «sebbene si registrino rallentamenti nel mercato dell'M&amp;A a livello globale a causa dell'incertezza dello scenario geopolitico legata soprattutto alle conseguenze del conflitto in Ucraina e all'incremento dei costi dell'energia e delle materie prime, questo rallentamento è stato mitigato dal ruolo centrale che ha ricoperto il settore del private equity dove i fondi hanno continuato a investire in realtà italiane di eccellenza, rimanendo spesso al fianco delle società che hanno in portafoglio nel percorso di crescita per linee esterne soprattutto attraverso operazioni di add-on». Tra le principali operazioni seguite spiccano gli azionisti di Kedrion nella cessione di Kedrion a Permira e nel reinvestimento della famiglia Marcucci assieme a Fsi nel nuovo gruppo nato dalla combinazione tra Kedrion e Bpl, Bregal Unternehmerkapital nell'acquisizione della maggioranza di Italgel, primario player a livello globale nella produzione di gelatina e collagene, Pai Partners, attraverso il fondo Pai Mid-Market Fund, nell'acquisizione di Scrigno, società leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di controtelai per porte e finestre scorrevoli a scomparsa e Ambienta Sgr, il più grande fondo europeo di private equity focalizzato sulla sostenibilità, nella cessione della propria quota di maggioranza in Nactarome, produttore italiano di aromi naturali per alimenti, a TAAssociates, fondo internazionale di private equity. «Dopo un semestre ancora molto forte, visto il perdurare dell'incertezza sul fronte internazionale e macroeconomico e la mancanza di un outlook chiaro sul 2023, è ragionevole aspettarsi una riduzione delle operazioni e dei relativi controvalori», chiosa Marena.«Benché l'ultima parte del 2022 l'economia italiana e mondiale affrontino le note incertezze economiche e geopolitiche, non ci attendiamo un rallentamento significativo dell'attività M&amp;a, sia per quanto riguarda i processi di riorganizzazione e consolidamento delle supply chain sia per quanto riguarda i deal nel middle market guidati dai private deal e dall'evoluzione del modello dei fondi di private equity che sta sostenendo le operazioni di M&amp;A a livello globale» commenta Giovanni Stefanin, managing partner di PwC Tls.«Il primo semestre del 2022 è stato un periodo particolarmente attivo per il mercato dell'M&amp;A in Italia, ripartito dopo la crisi della pandemia di Covid-19 e ancora non toccato dagli effetti della guerra in Ucraina», dice Raimondo Premonte, partner del dipartimento Corporate M&amp;A dello studio legale Gianni &amp; Origoni. «Il nostro Studio ha beneficiato di questo trend posizionandosi al primo posto in Italia per numero di operazioni seguite, rimanendo comunque punto di riferimento nelle operazioni «di sistema» quali l'assistenza al Mef per la cessione di una partecipazione in ITA Airways, nonché a Reale Compagnia Italiana in relazione all'offerta pubblica di acquisto lanciata da Blackstone. Sempre molto attivo il mercato del Private Equity nel quale Gianni &amp; Origoni ha assistito, tra l'altro, Ardian in relazione all'acquisizione da White Bridge della maggioranza di Biofarma Group, nonché il fintech con l'assistenza a Fsi Sgr spa nella partnership con Iccrea Banca tramite l'acquisizione del 60% di Bcc Pay.In relazione alle prospettive per il resto dell'anno e i primi mesi dei 2023, non è certamente facile fare delle previsioni. Non possiamo non tener conto del fatto che le stime di crescita del nostro paese sono nettamente più contenute rispetto alle stime di inizio anno (3.8% nel 2022 e 2.5% nei 2023), che l'aumento dell'inflazione ormai intorno al 7% e le difficoltà legate all'approvvigionamento di energia e materie prime avranno certamente effetti sul mercato dell'M&amp;A in Italia», aggiunge Premonte. «Le nostre previsioni sono tuttavia positive in quanto sotto il profilo strutturale le potenzialità delle aziende italiane sono elevate e l'«effetto Draghi», in un contesto politico europeo incerto, continua a dare stabilità al mercato italiano e soprattutto agli operatori di Private Equity che guardano con sempre più attenzione al nostro paese. Ci aspettiamo infatti, e i nostri clienti lo confermano, che anche grazie alla liquidità immessa sul mercato e raccolta dai fondi, il Private Equity avrà un ruolo determinate nei prossimi mesi soprattutto nel settore fintech, biomedicale, e nella logistica. Interessante e sempre vivace, infine, il mercato outbound con le imprese Italiane sempre più attive a livello internazionale che chiedono sempre di più assistenza per le loro attività di investimento all'estero».«Siamo particolarmente soddisfatti della posizione che abbiamo raggiunto nella classifica di MergerMarket relativa al primo semestre 2022 che ci vede tra i primi 10 studi legali d'affari del Paese. E un chiaro segnale che il mercato sta guardando con crescente interesse al posizionamento e all'offerta dello studio legale e tributario di EY», commenta Renato Giallombardo, partner leader M&amp;a e Private Equity dello studio legale e tributario di EY. «La gestione integrata del deal, che grazie alla sinergia tra le diverse service line di EY, comprende sia la fase transactional sia lo svolgimento delle due diligence fiscali, legali, finanziarie ed Esg, rappresenta un importante valore aggiunto per l'impresa nelle operazioni di M&amp;a e per i fondi di investimento nelle operazioni di private equity. I clienti cercano soluzioni nuove che siano semplici da gestire. Crediamo in un modello di law firm che sia driver di operazioni complesse interdisciplinari nelle quali l'avvocato d'affari rivesta il ruolo di interlocutore centrale e preferenziale con la mission di rispondere con un approccio olistico alle aspettative dei clienti» «I nuovi target saranno le aziende capaci di interpretare al meglio le esigenze di sostenibilità, le nuove dinamiche del lavoro e della mobilità, le tecnologie applicate all'industria e il comparto del welfare. Ed è peraltro in questi settori che lo studio legale e tributario di EY ha agito nel primo semestre, assistendo Acea in due operazioni di acquisizione e nell'ambito della gestione dei rifiuti, Telepass nell'acquisizione del più importante operatore di telepedaggio in Francia, Amadori in acquisizioni nel settore food, ma anche Xenon Private Equity, Alto Partners, Alcedo, Cdp e Cdp Venture in acquisizioni mid market nei settori delle nuove tecnologie applicate all'industria e in settori più tradizionali ma in crescita, come quelli della cura della persona e delle assicurazioni»&nbsp;<a href="https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&amp;imgatt=FV507X&amp;imganno=2022&amp;imgkey=B1X2O9PDXVANO&amp;tiplink=4" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Italia Oggi Sette</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 15 Jul 2022 08:05:47 +0200</pubDate>
                        <title>Il PNRR finanzia l&#039;innovazione - Nuovi fondi per le imprese</title>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Quando il Governo ha presentato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il 30 aprile 2021, ha previsto la costituzione di un Fondo complementare, con una dotazione complessiva di circa 31 miliardi di euro, che si vanno ad aggiungere ai 191,5 miliardi del PNRR. Il Fondo Nazionale aggiuntivo è espressamente pensato per sostenere e perseguire le priorità e gli obiettivi del PNRR, anche attraverso una serie di Accordi per l’Innovazione</em><strong><em>L’Accordo per l’Innovazione</em></strong> è uno strumento finalizzato a concedere agevolazioni rivolte alle imprese che, nel 2021, collegato al PNRR, ha potuto usufruire di un apporto di circa 500 milioni di euro provenienti dal Fondo Nazionale aggiuntivo.Il primo finanziamento ha avuto immediato successo: nella prima giornata di apertura dello sportello telematico di prenotazione, lo scorso 11 maggio, si è esaurito il limite massimo delle agevolazioni concedibili, segno che, malgrado tutto, esiste in Italia una forte spinta alla ricerca e all’innovazione che deve essere stimolata e supportata, come d’altra parte succede nel resto dell’Europa.Ed è proprio in questa logica (“<em>finanziare misure che si sono dimostrate valide è la via giusta per avvicinare la pubblica amministrazione agli imprenditori che hanno avuto coraggio di fare impresa e credere nel futuro</em>”, ha dichiarato il Ministro Giorgetti) che il Ministero dello sviluppo economico, con un Decreto pubblicato in Gazzetta il 30 giugno<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, ha rifinanziato il fondo con <strong>oltre 591 milioni di euro.</strong>Questa nuova tranche dell’Accordo serve a finanziare progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi e servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi e servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (KETs).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>Le agevolazioni sono disponibili per le imprese di qualsiasi dimensione, con almeno due bilanci approvati, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane o di servizi all’industria<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>, nonché attività di ricerca, nei seguenti campi:</p><ul> <li>Tecnologie di fabbricazione; tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche; tecnologie abilitanti emergenti</li> <li>Materiali avanzati</li> <li>Intelligenza artificiale e robotica</li> <li>Industrie circolari; industria pulita a basse emissioni di carbonio</li> <li>Malattie rare e non trasmissibili</li> <li>Impianti industriali nella transizione energetica</li> <li>Competitività industriale nel settore dei trasporti; mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili; mobilità intelligente</li> <li>Stoccaggio dell’energia</li> <li>Sistemi alimentari; sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell’Unione; sistemi circolari</li></ul><p>Le imprese proponenti possono presentare progetti anche in forma congiunta tra loro, fino a un massimo di cinque soggetti co-proponenti. Inoltre, i progetti di ricerca e sviluppo devono prevedere spese e costi ammissibili <strong><em>non inferiori a 5 milioni di euro</em></strong>, avere una durata non superiore a 36 mesi ed essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni al Ministero dello sviluppo economico.Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa, con un limite massimo <strong>pari al 50%</strong> dei costi ammissibili di ricerca industriale e <strong>al 25%</strong> dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale.Le Regioni e le Province Autonome possono cofinanziare l’Accordo per l’innovazione, per una percentuale almeno pari al 5% dei costi e delle spese ammissibili complessivi; in questo caso è possibile richiedere anche un finanziamento agevolato, nel limite del 20% dei costi ammissibili di progetto<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.Nel caso in cui il progetto sia realizzato in forma congiunta attraverso una collaborazione effettiva tra almeno una impresa e uno o più Organismi di ricerca, il Ministero riconosce a ciascuno dei soggetti proponenti una maggiorazione del contributo diretto fino a 5 punti percentuali per le grandi imprese<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.Per poter <strong>accedere alle agevolazioni</strong>, è necessario che sia definito l’Accordo per l’innovazione tra il Ministero dello sviluppo economico, i soggetti proponenti e le eventuali amministrazioni pubbliche interessate al cofinanziamento dell’iniziativa.Per l’attivazione della procedura negoziale diretta alla definizione dell’Accordo per l’innovazione i soggetti proponenti devono presentare al Ministero dello sviluppo economico la <strong>domanda di agevolazioni</strong> corredata della scheda tecnica, del piano di sviluppo del progetto e, nel caso di progetto proposto congiuntamente da più soggetti, del contratto di collaborazione.Il Ministero, ricevuta la domanda di agevolazione, verifica la disponibilità delle risorse finanziarie e provvede all’istruttoria amministrativa, finanziaria e tecnica, sulla base della documentazione presentata, valutando una serie di caratteristiche.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>Nel caso in cui le valutazioni istruttorie si concludano con esito positivo si procede alla <strong>definizione dell’Accordo</strong> per l’innovazione tra il Ministero, i soggetti proponenti e le eventuali amministrazioni pubbliche interessate al sostegno del progetto di ricerca e sviluppo.Il Ministero dello sviluppo economico ha inoltre dichiarato che, <strong>nel prossimo autunno</strong>, è in programma l’apertura di un nuovo sportello per la presentazione di domande relative ad Accordi per l’innovazione, con una dotazione finanziaria di <strong>ulteriori 500 milioni di euro</strong>.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp;</em><a href="http://marco.monaco@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noreferrer"><em>Marco Monaco</em></a><em>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-30&amp;atto.codiceRedazionale=22A03775&amp;elenco30giorni=true" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-30&amp;atto.codiceRedazionale=22A03775&amp;elenco30giorni=true</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> aree di intervento riconducibili al secondo Pilastro del Programma quadro di ricerca e innovazione “Horizon Europe”, di cui al Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> attività di cui all’art. 2195 del codice civile, numeri 1, 3 e 5<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Al finanziamento precedente avevano contribuito anche <strong>Abruzzo, Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sicilia, Friuli Venezia-Giulia e Veneto.</strong><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> nel limite dell’intensità massima di aiuto stabilita dall’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 651/2014<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Le caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e di ammissibilità del soggetto proponente; la coerenza del progetto con le finalità dichiarate e con quelle del decreto; la conformità del progetto alle disposizioni nazionali ed europee di riferimento; la fattibilità tecnica, la sostenibilità economico-finanziaria, la qualità tecnica e l’impatto del progetto di ricerca e sviluppo e la sussistenza delle condizioni di ammissibilità dello stesso; la pertinenza e la congruità delle spese e dei costi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 14 Jul 2022 09:48:17 +0200</pubDate>
                        <title>Le Associazioni Temporanee di Imprese per il settore Agrovoltaico</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-associazioni-temporanee-di-imprese-per-il-settore-agrovoltaico</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Normativa di riferimento:</strong> Linee Guida in Materia di Agrivoltaico, art. 65 D.l. 1/2012; D.lgs. 199/2021.</p><p><i><strong><u>Cos’è successo?</u></strong></i></p><p>In data 27 giugno 2022 sono state pubblicate dal MiTE: (i) le Linee Guida in Materia di Agrivoltaico (“<strong>Linee Guida</strong>”), redatte dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (“<strong>CREA</strong>”) in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (“<strong>GSE</strong>”); e (ii) il documento che avvia la consultazione pubblica volta alla condivisione delle logiche alla base del futuro decreto (“<strong>Decreto MiTE</strong>”), che individuerà i criteri e le modalità per l’attribuzione degli incentivi per l’agrovoltaico, conformemente all’art. 14, comma 1 lett. c) D.Lgs. 199/2021. Le Linee Guida illustrano i requisiti che gli impianti agrivoltaici dovranno rispettare sia ai fini autorizzativi sia ai fini incentivanti. Tuttavia una regolamentazione definitiva sarà introdotta solo al momento della pubblicazione del Decreto MiTE. Ciononostante, è ragionevole aspettarsi che il Decreto MiTE recepirà le previsioni di cui alle Linee Guida, come anche ribadito nel documento di apertura della consultazione pubblica.</p><p>Le Linee Guida individuano due tipologie di soggetti idonei a combinare&nbsp; produzione di energia elettrica e attività agricola sullo stesso terreno e, più precisamente:</p><ul><li>impresa agricola (singola o associata) <i>ex </i>2135 c.c. (“<strong>Soggetto A</strong>”);</li><li>associazione temporanea di imprese (“<strong>ATI</strong>”), “<i>formata da imprese del settore dell’energia e da uno o più imprese agricole che, mediante specifico accordo, mettono a disposizione i propri terreni per la realizzazione dell’impianto agrovoltaico”</i> (“<strong>Soggetto B</strong>”).</li></ul><p>Per quanto riguarda il Soggetto B, le Linee Guida richiamano un particolare istituto giuridico introdotto dal D.lgs. 50/2016 (“<strong>Codice Appalti</strong>”) all’art. 3, comma 1, lett. u): l’associazione temporanea di imprese. Nella disciplina del Codice Appalti, l’ATI è stata concepita come una struttura contrattuale temporanea che permette la cooperazione tra imprese nell’ambito di una gara d’appalto ed è finalizzata ad ottenere l’aggiudicazione della stessa. L’ATI si costituisce mediante: (i) un contratto gratuito di <strong>mandato collettivo speciale</strong> con rappresentanza, conferito al legale rappresentate dell’impresa a capo del raggruppamento (“<strong>Mandataria</strong>”) <i>ex</i> art. 48, comma 13 Codice Appalti; (ii) un <strong>regolamento interno</strong>, che disciplinerà i rapporti e la cooperazione tra i partecipanti all’ATI. Inoltre, ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 2 Codice Appalti è possibile costituire un’ATI in forma orizzontale o verticale: la principale differenza risiede nelle competenze apportate all’ATI rispettivamente dalle imprese partecipanti. Nella prima ipotesi (ATI orizzontale) le imprese apportano le medesime conoscenze e competenze tecniche; mentre, nella seconda tipologia (ATI verticale), la Mandataria porta nell’ATI le conoscenze e le competenze tecniche necessarie all’esecuzione della prestazione principale oggetto dell’appalto, laddove le altre imprese associate sono portatrici di prestazioni secondarie.</p><p>Un’ulteriore differenza tra le due configurazioni esposte relativa al diverso regime di responsabilità è prevista dall’art. 48, comma 5 Codice Appalti. Nell’ATI orizzontale tutti i partecipanti sono solidalmente responsabili verso la stazione appaltante, i subappaltatori o i fornitori per tutte le prestazioni oggetto d’appalto. Mentre, nell’ATI verticale, laddove l’esecuzione delle prestazioni è scorporata ed attribuibile specificatamente a ciascun associato, ogni impresa dovrà ritenersi responsabile per la prestazione attribuitagli, fermo però la responsabilità solidale della Mandataria verso i terzi. In ogni caso, con riferimento ai rapporti interni, sull’impresa inadempiente gli i membri dell’ATI potranno rivalersi del danno risarcito.</p><p>Come anticipato, le Linee Guida prevedono il ricorso allo schema dell’ATI per la gestione di progetti agrivoltaici senza, tuttavia, considerare il differente ambito (pubblicistico) entro il quale le ATI sono state elaborate. Preliminarmente, occorre soffermarsi sulla configurazione&nbsp; - orizzontale o verticale - che l’ATI potrebbe assumere, in relazione però allo specifico contesto dell’agrivoltaico. Le Linee Guida menzionano infatti le ATI come forma di cooperazione tra uno o più produttori di energia e una o più imprese agricole, i quali apportano all’ATI differenti competenze non interscambiabili tra loro (quella relativa alla produzione di energia da fonte fotovoltaica e quella agricola). Da quest’ultima considerazione si potrebbe quindi desumere la qualificazione dell’ATI nell’ambito agrovoltaico come verticale, benché persistano alcune incongruenze: anzitutto, l’impossibilità di distinguere tra prestazioni principali e accessorie, come definite dalla stazione appaltante (o dal committente). Nel settore agrivoltaico, infatti, la distinzione risulterebbe problematica, in quanto sia la produzione di energia sia lo svolgimento dell’attività agricola sono da considerarsi elementi imprescindibili ai fini autorizzativi e ai fini incentivanti. Infine, con riferimento al mandato speciale, occorre peraltro osservare che se nella disciplina pubblicistica lo stesso veniva conferito “<i>allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di un’unica offerta</i>”, nell’ambito oggetto d’esame, lo stesso verrebbe invece conferito con lo scopo di affidare alla Mandataria lo sviluppo del progetto e l’ottenimento degli incentivi, oltre che i rapporti con le autorità.</p><p><i><strong><u>Perché è importante?</u></strong></i></p><p>Le Linee Guida individuano finalmente le caratteristiche e i requisiti necessari che un sistema agrovoltaico dovrà possedere, in primo luogo, per essere qualificato come agrivoltaico e, inoltre, eventualmente per poter accedere agli incentivi di cui al PNRR, secondo quanto previsto dalla disciplina prevista dall’art. 65, comma 1-<i>quater</i> D.L. 1/2012. Benché fornisca indicazioni in merito alle strutture contrattuali adottabili, permangono però ancora numerosi aspetti irrisolti che si auspica saranno superati tramite l’approvazione del Decreto MiTE o delle successive Istruzioni Operative del GSE. In particolare, si fa riferimento a più chiare informazioni in merito alla struttura delle ATI in questo specifico contesto e sulla presenza o meno di ulteriori soggetti capaci di combinare adeguatamente la produzione di energia elettrica e l’attività agricola sullo stesso terreno.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 13 Jul 2022 10:54:54 +0200</pubDate>
                        <title>Crisi Ucraina - Le misure sanzionatorie (aggiornamento al 20 giugno 2022)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/crisi-ucraina-le-misure-sanzionatorie-aggiornamento-al-20-giugno-2022</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il presente memorandum non ha pretesa di esaustività ed ha il solo scopo di fornire una panoramica preliminare in merito alle sanzioni imposte e in via di imposizione nei confronti della Russia, con particolare focus sulle sanzioni adottate dall’Unione Europea e da alcuni altri paesi.</em><em>Il presente memorandum non dovrà essere inteso quale parere legale. Per la verifica circa l’applicabilità delle singole sanzioni ad una fattispecie specifica, andrà effettuata una analisi ad hoc.</em>&nbsp;<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2022/07/20220620_Memo-sanzioni-Russia_short_ITA2348.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per leggere il documento integrale</a>&nbsp;<strong>Raccomandazioni di business per le imprese</strong>Il panorama delle sanzioni è in continua e rapida evoluzione e spesso appare complesso.Tenendo questo a mente, è comunque possibile fornire una serie di indicazioni a carattere generale:1) Si raccomanda un continuo aggiornamento sulle sanzioni che, di volta in volta, verranno attuate. Una valutazione approfondita delle eventuali sanzioni o restrizioni applicabili risulta imprescindibile, in quanto potrebbe essere necessario un aggiustamento o una cessazione delle relazioni con certe controparti o in certe aree geografiche come la Russia o la Bielorussia.2) si suggerisce di valutare i rapporti giuridici pendenti (incluso con riferimento a investitori, finanziatori, beni e controparti contrattuali), che possano, quindi, avere connessione diretta o indiretta con le relative sanzioni;3) di suggerisce di considerare se sia necessario adeguare uno qualsiasi di questi nessi e quindi revisionare finanziamenti e/o accordi commerciali;4) di suggerisce lo <em>screening</em> delle controparti, rispetto alle attuali liste di sanzioni consolidate, anche tenuto conto dei diversi paesi potenzialmente rilevanti.&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp;<a href="mailto:lorena.possagno@advant-nctm.com">Lorena Possagno</a>,&nbsp;<a href="mailto:luca.dettori@advant-nctm.com">Luca Dettori</a>&nbsp;e&nbsp;<a href="mailto:ekaterina.aksenova@advant-nctm.com">Ekaterina Aksenova</a>.</i></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 11 Jul 2022 04:34:33 +0200</pubDate>
                        <title>I contratti possono risolvere le criticità di una separazione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/i-contratti-possono-risolvere-le-criticita-di-una-separazione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><p class="p1">Le maggiori tensioni nelle relazioni tra gallerista e artista emergono al momento dell'addio, quando si fanno i conti: un'articolata regolamentazione di obblighi e responsabilità delle parti al momento della nascita del rapporto renderebbe meno gravosa la separazione. Premesso che i contratti scritti tra le parti non sono frequenti, così come le relative esplicitazioni dei rispettivi diritti (tra cui utilizzazione economica dell'opera, certificato di archiviazione autentica, descrizione dell'opera e assicurazione), «Spesso - spiega <strong>Alessandra Donati</strong>, professoressa di Diritto comparato dei contratti dell'Università di Milano-Bicocca e avvocata of Counsel di Advant Nctm - la relazione non ha durata determinata, ciò incide sulle facoltà di recesso anche a sfavore del gallerista e non solo dell'artista, talvolta poi non è definito l'ambito e la portata del rapporto di esclusiva nazionale o internazionale, previsione oggi di rilevante importanza per l'equilibro della relazione». Mentre di solito nei contratti di vendita percentuali, prezzo e tempistiche di pagamento dell'opera sono disciplinate chiaramente, così come le modalità delle vendite in atelier e di sconti, «possono invece emergere criticità nell'assunzione dell'obbligo di creazione e consegna per la vendita al gallerista di tutta la produzione dell'artista per un certo tempo», spiega l'avvocato che ha predisposto per Awl (Art Workers Italia) e i suoi associati contratti di vendita di opera ed estimatorio. «Sfugge poi dalla regolamentazione - prosegue l'esperta - l'individuazione delle specifiche responsabilità per la custodia delle opere depositate, talvolta prive di condition report, e spesso non è esplicitato su chi gravano i costi della loro restituzione». Altre difficoltà derivano dalla carenza di coordinamento tra promozione dell'artista nel mercato e sua autonoma partecipazione a mostre, mancanza che può disincentivare la galleria dal partecipare direttamente a tali iniziative. Oggi la prassi della relazione conclusa solo da strette di mano potrebbe modificarsi data la prescrizione da parte della Siae del contratto di mandato scritto quale requisito necessario e imprescindibile per la prova della prima vendita e l'esclusione dell'applicazione del diritto di seguito. Ancora, una difficoltà importante attiene alla determinazione del peso e valore delle spese di produzione delle opere, spesso anticipate dal gallerista. «Manca chiarezza e spesso la consapevolezza dell'artista sui termini e sul quantum della restituzione dei finanziamenti ricevuti e spesso non si distingue tra anticipo e raccolta fondi, tra investimento del gallerista e quanto raccolto da collezionisti con fund raising organizzato dalla galleria. Infine, fonte di controversie è la gestione delle vendite effettuate dall'artista dopo aver chiuso con il gallerista, a collezionisti presentati da quest'ultimo, nonché la ricaduta di eventuali condizioni poste dal gallerista sulla circolazione delle opere cedute, dopo la prima vendita».</p>&nbsp;Tratto da Il Sole 24 Ore]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
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                    <item>
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                        <pubDate>Mon, 11 Jul 2022 03:42:44 +0200</pubDate>
                        <title>Entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza con ulteriori modificazioni, in attuazione della direttiva (UE) n. 2019/1023 (d.lgs. n. 83/2022)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/entra-in-vigore-del-codice-della-crisi-dimpresa-e-dellinsolvenza-con-ulteriori-modifica-zioni-in-attuazione-della-direttiva-ue-n-2019-1023-d-lgs-n-83-2022</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (“CCII” o “Codice”) entrerà in vigore il 15 luglio 2022.&nbsp;</em><em>Il d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83 (“Decreto Legislativo”) attua la Direttiva UE e introduce diverse significative novità. Non si tratta tanto della sostituzione dell’intero Titolo II del Codice con la disciplina della composizione negoziata già vigente di cui al d.l. n.&nbsp;118/2021, che rappresenta l’annunciato accantonamento delle misure di allerta, della composizione assistita e dell’OCRI. Molti interventi significativi riguardano il concordato preventivo e viene introdotta anche un’ulteriore procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza rappresentato dal “piano di ristrutturazione soggetto a omologazione” di cui all’art. 64-bis e 64-ter (“PRO”).&nbsp;</em><em>Segnaliamo qui le innovazioni di maggiore rilievo.</em>&nbsp;<strong><em>La composizione negoziata della crisi sostituisce la composizione assistita dall’OCRI</em></strong>Il Decreto Legislativo trasferisce la disciplina recentemente introdotta dal d.l. n.&nbsp;118/2021 nel Titolo II del Codice (artt. da 12 a 25-<em>undecies</em>), in sostituzione della composizione assistita e degli strumenti di allerta e prevenzione che prevedevano la segnalazione all’OCRI.Da rilevare che viene conservato lo strumento del concordato semplificato (artt. 25-<em>sexies</em> e 25-<em>septies</em> CCII) e, soprattutto, che al Titolo II viene aggiunto un Capo III (artt. da 25-<em>octies</em> a 25-<em>undecies</em> CCII) ove sono collocate le previsioni (assenti nel d.l. n. 118/2021) relative alle segnalazioni da parte dei creditori pubblici qualificati, che si limiteranno ad invitare il debitore a richiedere la nomina dell’esperto (art. 25-<em>novies</em>), mentre viene riprodotta all’art. 25-<em>decies</em> la disposizione (già prevista all’art. 14, ult. co. CCII), relativa alla notizia da parte delle banche ed intermediari finanziari all’organo di controllo della revoca o modifica di affidamenti.Alcune atre novità sarebbero introdotte nella versione della composizione negoziata recepita nel Codice:</p><p style="padding-left: 30px;">a) unitamente alla domanda di nomina dell’esperto, il debitore dovrà inserire, oltre alla relazione sulla propria attività ed al piano finanziario per i successivi sei mesi, anche un “<em>progetto di piano di risanamento</em>”;</p><p style="padding-left: 30px;">b) il termine prima del quale non è consentito ripresentare l’istanza è ridotto da un anno a quattro mesi, se la richiesta di archiviazione è presentata dallo stesso debitore;</p><p style="padding-left: 30px;">c) l’esperto sarà chiamato dal Tribunale a esprimere il proprio parere sulla funzionalità delle misure protettive e cautelari richieste rispetto al buon esito delle trattative;</p><p style="padding-left: 30px;">d) l’esperto potrà invitare le parti a rinegoziare in buona fede il contenuto di contratti quando la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa a causa di qualsiasi circostanza sopravvenuta e non limitatamente agli effetti della pandemia, ma per converso non sarà più possibile chiedere al Tribunale di provvedere in caso di mancato accordo tra le parti;</p><p style="padding-left: 30px;">e) l’imprenditore che occupa più di 15 dipendenti dovrà informare preventivamente le rappresentanze sindacali.</p>&nbsp;<strong><em>Il nuovo “piano di ristrutturazione soggetto a omologazione” o PRO (art. 64-bis)</em></strong>La direttiva n. 2019/1023 dispone che gli Stati Membri introducano un quadro di ristrutturazione preventiva che il nostro ordinamento finora non contempla e che, quindi, il Decreto Legislativo prevede agli artt. 64-<em>bis</em> e 64-<em>ter</em> del Codice.Il debitore potrà formulare una proposta ai creditori (necessariamente suddivisi in classi) che dovrà essere <u>approvata all’unanimità delle classi</u>, ma che consentirà di <u>distribuire il ricavato in deroga alla <em>par condicio creditorum</em> ed all’ordine delle prelazioni</u>, salvo che i crediti privilegiati dei lavoratori siano soddisfatti integralmente in denaro entro 30 giorni dall’omologazione. Il piano potrà prevedere la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio o la soddisfazione dei creditori “<em>in qualsiasi altra forma</em>”, comunque in misura <u>non inferiore alla liquidazione giudiziale</u>.Rispetto al concordato preventivo, non è previsto <u>nessuno spossessamento, neppure attenuato</u> ed è previsto un meccanismo di segnalazione preventiva al commissario giudiziale di atti di straordinaria amministrazione e pagamenti non coerenti, analogo a quello della composizione negoziata.La proposta va presentata nelle forme e con la documentazione prevista per il concordato preventivo “pieno” (nel senso che il debitore non può richiedere il termine per la presentazione). Il Tribunale, verificata la correttezza delle classi e la regolarità della domanda, nomina un giudice delegato e il commissario giudiziale, e sottopone quindi la proposta al voto dei creditori.Al voto si applicano le disposizioni del concordato preventivo, precisando che in ciascuna classe la proposta è approvata secondo le regole ordinarie, ovvero, in alternativa, se è raggiunta la maggioranza dei <u>due terzi</u> calcolata sui <u>soli creditori votanti</u>.In caso di mancata approvazione di tutte le classi (e comunque in ogni momento, anche al di fuori di tale ipotesi), il debitore può <u>modificare la domanda</u> presentando una <u>proposta di concordato</u> preventivo, previa concessione dei termini di cui all’art. 47 CCII per il deposito della proposta e del piano.Sono applicabili numerose disposizioni del concordato preventivo, tra cui quelle in materia di (a)&nbsp;offerte e proposte concorrenti, (b) contratti pendenti, (c) autorizzazione di finanziamenti prededucibili, (d) revoca dell’ammissione, (e) effetti, esecuzione, risoluzione e annullamento.Si tratta quindi di una sorta di concordato “accelerato” e con maggiore flessibilità in tema di gestione dell’azienda in pendenza di procedura (nonché di formulazione della proposta senza il rispetto delle cause di prelazione, anche al di fuori dei casi in cui ciò sarà ammesso nel concordato preventivo) e che allo stesso tempo consente la “conversione” in concordato preventivo in ogni momento.&nbsp;<strong><em>Le modifiche al concordato preventivo</em></strong>Di grande rilievo le novità in tema di concordato preventivo (menzioniamo le principali):<p style="padding-left: 30px;">a) vengono completamente <u>eliminati i requisiti di conservazione dei posti di lavoro</u> (c.d. “condizione occupazionale” e “clausola occupazionale”) nella definizione di concordato in continuità aziendale diretta e indiretta, mentre si dispone che la continuità aziendale “<em>preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro</em>” (art. 84);</p><p style="padding-left: 30px;">b) viene soppressa la limitazione alle sole forme del concordato liquidatorio o in continuità aziendale, confermandosi quindi l’ammissibilità di piani di concordato che realizzino il soddisfacimento dei creditori “<em>in qualsiasi altra forma</em>” (art. 84);</p><p style="padding-left: 30px;">c) nel <u>concordato in continuità</u> aziendale (diretta o indiretta) è sufficiente che i creditori siano <u>soddisfatti “<em>in misura anche non prevalente</em>” dal ricavato della continuità</u>; anche il concordato a larga prevalenza liquidatoria potrà essere considerato in continuità, purché una pur ridotta quota dei ricavi derivi dalla continuità aziendale, diretta o indiretta (art. 84);</p><p style="padding-left: 30px;">d) nel c<u>oncordato in continuità</u> aziendale il <u>valore eccedente quello di liquidazione</u> (salvo che per i crediti dei lavoratori) può essere distribuito <u>senza rispettare</u> la c.d. <em>absolute priority rule</em> ossia<u> le cause legittime di prelazione</u>, purché ogni classe di creditori riceva almeno quanto le classi dello stesso grado e più delle classi di grado inferiore (viene attuata così la c.d. <em>relative priority rule</em>) (art. 84); è questa una novità di grandissimo rilievo, che si pone in netta controtendenza rispetto alla giurisprudenza di legittimità (ferma nel ritenere che il ricavato della continuità non costituisca “finanza esterna”), tenendo presente che vi sarebbe un bilanciamento nelle nuove regole sulla omologazione del concordato in cui ai soci sia attribuita una quota del “<em>valore risultante dalla ristrutturazione</em>” (v. art. 120-<em>quater </em>al paragrafo successivo);</p><p style="padding-left: 30px;">e) nel <u>concordato in continuità</u> aziendale i creditori devono essere <u>sempre suddivisi in classi</u>, tra cui è prevista quella delle imprese minori, per fornitura di beni e servizi (art. 85);</p><p style="padding-left: 30px;">f) nel <u>concordato liquidatorio</u> viene chiarito che le <u>risorse esterne aggiuntive</u> devono incrementare del 10% l’attivo disponibile (in precedenza l’incremento era riferito alla percentuale di soddisfacimento dei creditori, il che generava diverse incertezze); si precisa altresì che le risorse aggiuntive possono essere distribuite senza il rispetto delle cause di prelazione (art. 84); per quanto appena detto in tema di ampliamento dell’ambito del concordato in continuità, questa disposizione avrà un ambito di applicazione molto ridotto, restando confinata al concordato totalmente liquidatorio;</p><p style="padding-left: 30px;">g) quale che sia la tipologia di concordato, è stabilito che esso debba realizzare il soddisfacimento dei creditori “<em>in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale</em>”; viene così maggiormente evidenziato il <u>requisito della “<em>convenienza</em></u>” del concordato, che tuttavia sembrerebbe continuare a poter essere vagliato dal Tribunale solo in caso di opposizione all’omologazione (art. 84);</p><p style="padding-left: 30px;">h) in sede di <u>ammissione</u>, viene differenziato il <u>vaglio del Tribunale in tema di fattibilità</u>, che viene limitata alla “<em>manifesta inattitudine</em>” o “<em>manifesta inidoneità</em>”, rispettivamente, nel concordato liquidatorio riguardo agli “<em>obiettivi prefissati</em>”, mentre invece nel concordato in continuità rispetto “<em>alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali</em>” (art. 47);</p><p style="padding-left: 30px;">i) nel <u>concordato in continuità</u> viene introdotta una disposizione analoga a quella vigente nella composizione negoziata della crisi per quanto riguarda i <u>contratti pendenti in caso di concessione di misure protettive</u>, in forza della quale i creditori non possono rifiutare l’adempimento, risolvere o modificare in danno i contratti “<em>essenziali</em>”, ossia quelli necessari per la continuità aziendale (art. 94-<em>bis</em>);</p><p style="padding-left: 30px;">j) nella <u>fase di votazione</u>, solo per il <u>concordato in continuità</u>, viene previsto che (a) <u>tutte le classi devono approvare la proposta</u>, ma allo stesso tempo si introduce una maggioranza alternativa per l’approvazione all’interno di ciascuna classe (già vista nel PRO) pari a due terzi dei soli creditori votanti; (b) i creditori privilegiati non votano se soddisfatti integralmente in denaro entro 180 giorni (30 giorni per i lavoratori) dall’omologazione (art. 109);</p><p style="padding-left: 30px;">k) nella f<u>ase di omologazione</u>, solo per il <u>concordato in continuità</u>, viene previsto che il Tribunale deve verificare che “<em>il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l’insolvenza</em>” (ciò che sembra introdurre una sorta di presunzione di fattibilità) e che se vi sono nuovi finanziamenti, questi siano necessari e non ingiustamente pregiudizievoli per i creditori;</p><p style="padding-left: 30px;">l) nella f<u>ase di omologazione</u>, solo per il <u>concordato in continuità</u>, viene previsto che il Tribunale può omologare il concordato anche in assenza dell’approvazione di tutte le classi se (a) sono rispettati criteri di distribuzione del valore di liquidazione e di quello eccedente, e (b) sono <u>sodisfatte</u> quelle che sono definite “<em><u>condizioni di</u></em><u> <em>ristrutturazione trasversale</em></u>”, tra cui la corretta distribuzione del valore di liquidazione e di quello eccedente, nonché l’approvazione da parte della maggioranza delle classi, purché almeno una formata da creditori privilegiati ovvero da creditori che – se osservate le cause di prelazione – riceverebbero almeno in parte il valore eccedente quello di liquidazione (art. 112);</p><p style="padding-left: 30px;">m) nella <u>fase di omologazione</u>, il vaglio del Tribunale in tema di <u>convenienza della proposta</u>, in caso di opposizione: (a) nel concordato <u>in continuità</u> potrà essere sollecitato da ciascun creditore dissenziente che abbia già formulato il rilievo con le osservazioni di cui all’art.&nbsp;107 alla relazione del commissario, mentre (b) nel concordato <u>liquidatorio</u> (a cui viene espressamente affiancato il concordato con assuntore) solo da creditori dissenzienti appartenenti ad una classe dissenziente ovvero rappresentanti almeno il 20% dei crediti ammessi al voto (senza modifiche quindi rispetto alle previsioni vigenti); in caso di opposizione nel concordato in continuità, si prevede poi che il Tribunale disponga la stima del complesso aziendale solo se viene contestata la convenienza o il mancato rispetto delle “<em>condizioni di</em> <em>ristrutturazione trasversale</em>” (art. 112).</p>&nbsp;<strong><em>Gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza</em></strong> <strong><em>delle società (artt. 120bis-120quinquies)</em></strong>Di grande rilievo anche le novità introdotte in tema di strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza delle società:<p style="padding-left: 30px;">a) il piano può prevedere <u>qualsiasi modificazione dello statuto</u>, inclusi aumenti e riduzioni di capitale con esclusione del diritto di opzione, fusioni, scissioni e trasformazioni, anche senza il consenso dei soci; in questo caso, i soci devono essere inseriti in un’<u>apposita classe</u> ai fini della proposta e votano in misura pari alla quota di capitale posseduta (in caso di mancata espressione del voto, si considerano consenzienti); il provvedimento di omologazione determina le modificazioni statutarie previste dal piano;</p><p style="padding-left: 30px;">b) la decisione di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza spetta “<em>in via esclusiva</em>” agli amministratori, che non possono essere revocati dal giorno dell’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese;</p><p style="padding-left: 30px;">c) le <u>proposte concorrenti</u> possono essere presentate anche dai <u>soci di minoranza</u>, detentori di almeno il 10% del capitale;</p><p style="padding-left: 30px;">d) i soci possono opporsi all’omologazione se subiscono pregiudizio “<em>rispetto all’alternativa liquidatoria</em>”;</p><p style="padding-left: 30px;">e) quando il “<em>valore risultante dalla ristrutturazione</em>” è riservato anche ai soci anteriori e vi è dissenso di una o più classi di creditori, il concordato può essere omologato solo se risulti che, anche se venisse distribuito ai creditori l’intero valore riservato ai soci, sarebbe comunque rispettata la c.d. <em>relative priority rule</em>, ossia che la classe dissenziente riceva almeno quanto le classi dello stesso grado e più delle classi di grado inferiore (se la classe dissenziente è collocata subito prima dei soci, essa deve ricevere un valore superiore a quello riservato ai soci);</p><p style="padding-left: 30px;">f) le modificazioni della compagine sociale non possono determinare la risoluzione o modificazione di contratti stipulati dalla società.</p>&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp; </em><a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com"><em>fabio.marelli@advant-nctm.com</em></a>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Sun, 10 Jul 2022 09:39:51 +0200</pubDate>
                        <title>Tar Lombardia: le regioni non possono introdurre divieti generalizzati alla costruzione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tar-lombardia-le-regioni-non-possono-introdurre-divieti-generalizzati-alla-costruzione-di-impianti-fotovoltaici-nelle-aree-agricole</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sentenza no. 1630/2022</strong></p><p><i><strong><u>Cosa è successo?</u></strong></i></p><p>Il 7 luglio 2022, il TAR Lombardia ha accolto il ricorso di una società contro il giudizio negativo di compatibilità ambientale della Provincia di Lodi in riferimento all'installazione di un impianto fotovoltaico su un sito agricolo.</p><p>Nel caso in esame, il diniego di compatibilità ambientale si basava su un'interpretazione restrittiva del Programma Energetico Ambientale Regionale ("<strong>PEAR</strong>") della Lombardia. La Provincia di Lodi aveva argomentato che, ai sensi del PEAR, l'installazione dell'impianto fotovoltaico con le caratteristiche del progetto proposto non era compatibile con alcun tipo di sito agricolo.</p><p>La società ricorrente ha sottolineato all’interno del ricorso che questa interpretazione è in contrasto con le disposizioni nazionali e sovranazionali. Per quanto riguarda la normativa nazionale, l'art. 12, comma 7, D.Lgs. n. 387/2003 consente esplicitamente la realizzazione di impianti di energia rinnovabile su zone agricole; specifiche limitazioni possono essere introdotte dalle Regioni a condizione che tali limitazioni siano conformi al D.Lgs. n. 387/2003 e al Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010. Quest'ultimo decreto stabilisce che l'identificazione delle aree non idonee deve essere stabilita dopo un adeguato esame del sito specifico. Nel caso in questione, il sito su cui doveva essere costruito l'impianto fotovoltaico non era incluso in un'area soggetta a restrizioni specifiche e, in linea con le disposizioni del PEAR, il ricorrente sosteneva che la costruzione avrebbe comunque consentito alcune pratiche agricole.</p><p>Il TAR, accogliendo le argomentazioni del ricorrente, ha affermato che: “<i>le previsioni del PEAR sono vincolanti dal momento in cui le limitazioni previste risultino effettive. L’impianto fotovoltaico non è consentito se impedisce una pratica agricola. Ma se non la impedisce, a contrario, dovrebbe essere consentita. E deve essere l’amministrazione procedente a stabilire la sussistenza di questa limitazione nel caso concreto ovvero a ritenere inadeguata per il tipo di terreno la pratica agricola proposta. (…)</i>.”</p><p>Inoltre, il TAR ha concluso che la Provincia non aveva condotto un esame appropriato sul sito in cui sarebbe stato costruito l'impianto, tenendo conto del fatto che sul sito stesso non vi era alcuna coltura di qualità e, quindi, senza alcun vincolo specifico.</p><p>Pertanto, il Tribunale ha annullato la valutazione di compatibilità ambientale negativa.</p><p><i><strong><u>Perché è importante?</u></strong></i></p><p>Questa decisione del Tribunale Amministrativo chiarisce la necessità di una valutazione completa dei fattori specifici del sito per determinare la compatibilità dei progetti di energia rinnovabile su terreni agricoli. Ribadisce, inoltre, <strong>il principio che la costruzione di impianti di energia rinnovabile su siti agricoli è generalmente consentita</strong>.</p><p>Infatti, la <strong>non idoneità di un'area deve essere stabilita dopo un esame appropriato del sito specifico</strong>. Di conseguenza, un <strong>divieto generale e acritico</strong> di costruire impianti fotovoltaici su terreni agricoli è <strong>in contrasto con il suddetto principio</strong>. Questa sentenza può avere implicazioni più ampie per casi simili e contribuire alla promozione di iniziative energetiche sostenibili.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
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                        <pubDate>Fri, 08 Jul 2022 09:37:26 +0200</pubDate>
                        <title>Il Consiglio di Stato si pronuncia sul c.d. “artato frazionamento” di un impianto eolico.</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-consiglio-di-stato-si-pronuncia-sul-c-d-artato-frazionamento-di-un-impianto-eolico</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Riferimenti: D.Lgs. n. 152/2006, d.m. 10 settembre 2010</strong></p><p><strong><u>Cosa è successo</u></strong></p><p>Il Consiglio di Stato ha emanato la sentenza n. 5465 del 30 giugno 2022 avente ad oggetto la questione dell’artato frazionamento di un impianto eolico.</p><p>Una società di sviluppo aveva costruito e gestito un impianto eolico (denominato “Morcone”) nella regione Campania, di potenza pari a 57 MW e, a distanza di circa sette anni, aveva avviato l’iter autorizzativo per la costruzione di un secondo impianto (denominato “Lisa”) nella stessa area e di potenza pari a 29,92 MW.</p><p>Nell’ambito dello sviluppo autorizzativo relativo al secondo progetto, la società di sviluppo aveva presentato istanza di valutazione di impatto ambientale (“<strong>VIA</strong>”) alla Regione Campania. Quest’ultima, considerando gli impianti “Lisa” e “Morcone” come un <strong>progetto unitario</strong> di potenza pari a circa 87 MW, aveva archiviato l’istanza di VIA, in quanto il progetto unitariamente considerato avrebbe dovuto essere sottoposto a <strong>VIA statale</strong> e non a VIA regionale. La VIA statale è infatti prevista per i progetti eolici di potenza superiore a 30 MW, ai sensi del d.lgs. n. 152/2006.</p><p>La titolare&nbsp; dei progetti aveva lamentato, in primo grado, che il provvedimento impugnato fosse stato emesso in base all’erroneo presupposto della sussistenza&nbsp; di un artato frazionamento di un unitario progetto in due distinti impianti. Di conseguenza non vi sarebbe stato alcun intento elusivo, né dal punto di vista autorizzatorio, né ambientale, né incentivante.</p><p>Lo sviluppatore aveva quindi lamentato che la Regione Campania avesse confuso due discipline distinte:</p><ul><li>l’Allegato 4 al d.m. 10 settembre 2010 (“<i>Criteri per il corretto inserimento degli impianti</i>”) disciplinerebbe gli effetti cumulativi degli impianti derivanti dalla compresenza di più impianti;</li><li>l’”artato frazionamento” di un’iniziativa unitaria, che avrebbe invece intento elusivo.</li></ul><p>In altri termini, la Regione Campania avrebbe confuso artato frazionamento, da un lato, ed effetti cumulativi di più impianti, dall’altro lato. Il caso di specie sarebbe ricaduto in questa seconda ipotesi, disciplinata dal summenzionato Allegato 4 al d.m. 10 settembre 2010 e in forza di tale norma, la ricorrente avrebbe correttamente trattato gli impatti cumulativi dei Progetti “Lisa” e “Moricone”.</p><p>Il giudice di primo grado (T.A.R. Campania) aveva accolto il ricorso del ricorrente in data 24 agosto 2021.</p><p><strong>Il Consiglio di Stato non ha accolto questa impostazione e ha dichiarato che il motivo del ricorso originario era infondato</strong>. In particolare, il Consiglio di Stato sostiene che l’amministrazione competente può arrivare la conclusione che si tratti di un progetto unitario in base ad alcuni indici:</p><ul><li>l’unicità del centro di interessi (a sua volta desumibile da alcuni indici quali l'esistenza di un solo soggetto che interloquisce con la pubblica amministrazione e la medesimezza del soggetto a cui vanno imputati gli effetti della domanda di autorizzazione);</li><li>l’unicità del punto di connessione;</li><li>la localizzazione in aree vicine.</li></ul><p>Di conseguenza:</p><ul><li>trattasi di un progetto da considerare come unitario di potenza pari a circa 87 MW;</li><li>è quindi legittima la conclusione alla quale era pervenuta la Regione Campania circa l’individuazione della autorità competente in materia di VIA (lo Stato e non la Regione Campania).</li></ul><p><strong><u>Perché è importante</u></strong></p><p>La sentenza in oggetto è importante per diversi motivi.</p><p>Innanzitutto, il Consiglio di Stato dà rilevanza al parere del Ministero della Transizione Ecologica del 31 agosto 2021, prot. n. 0092507, il quale afferma, <i>inter alia</i>, che il <strong>collegamento funzionale</strong> tra due impianti possa desumersi da elementi indiziari quali l’esistenza di un solo soggetto che interloquisce con la p.a. e l’unicità del punto di connessione.</p><p>Il parere del Ministero della Transizione Ecologica si pone in linea con ulteriori norme relative all’artato frazionamento degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (i.e. D.M. 23 giugno 2016 dal punto di vista incentivante; Linee Guida allegate al D.M. 30 marzo 2015 dal punto di vista ambientale; paragrafo 11.6 dell’Allegato 1 al D.M. 10 settembre 2010 dal punto di vista autorizzativo), facendo riferimento a criteri già individuati in passato a livello legislativo e regolamentare.</p><p>Inoltre, il ragionamento del Consiglio di Stato pare sottintendere che <strong>un’elevata distanza temporale tra gli iter autorizzativi</strong> (nel caso di specie, addirittura sette anni) <strong>non è sufficiente a escludere l’esistenza di un c.d. “artato frazionamento”.</strong></p><p>Infine, la sentenza potrebbe dar vita ad un filone giurisprudenziale propenso ad applicare estensivamente la nozione di “artato frazionamento”. Quest’eventualità pare di non poco conto in un periodo in cui saranno sempre più frequenti le operazioni di revamping e repowering di impianti eolici e fotovoltaici.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
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                        <pubDate>Thu, 07 Jul 2022 09:30:09 +0200</pubDate>
                        <title>Il Tar Lazio, Roma condivide la definizione di &quot;prima data di attivazione&quot; e di &quot;addizionalità&quot; data dal GSE in un provvedimento di rigetto alla incentivazione tramite certificati bianchi di un progetto di riqualificazione energetica</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-tar-lazio-roma-condivide-la-definizione-di-prima-data-di-attivazione-e-di-addizionalita-data-dal-gse-in-un-provvedimento-di-rigetto-alla-incentivazione-tramite-certificati-bianchi-di-un-pr</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>TAR Roma, Lazio, Sez. III ter – sentenza n. 07388/2022</strong></p><p><strong><u>Cosa è successo</u></strong></p><p>Il TAR Lazio, Roma ha respinto un ricorso avverso il rigetto del GSE alla proposta di progetto e il programma di misura (“<strong>PPPM</strong>”) relativa ad un progetto di riqualificazione degli impianti di illuminazione di alcuni punti vendita della Società ricorrente, condividendo appieno le motivazioni del GSE stesso.</p><p>Nel rigettare la PPPM, il GSE aveva ritenuto che la stessa non fosse stata presentata prima della “prima data di attivazione” del progetto e che la documentazione inoltrata non consentisse di verificare il soddisfacimento del requisito della c.d. “addizionalità”.</p><p>Per quanto attiene al concetto di “data di prima attivazione”, è necessario evidenziare che ciò che ha permesso al GSE, e di conseguenza al TAR, di definirne con precisione i contorni è stata la peculiarità dell’intervento di efficientamento energetico del caso specifico. Infatti, come sottolineato dal TAR, nel caso ad oggetto, è stato attuato un cosiddetto intervento “<i>work in progress</i>” in quanto il progetto unitario, sebbene iniziasse a generare risparmi già dalle prime sostituzioni effettuate, sarebbe stato completato solo nell’arco di più giorni. <strong>La questione di diritto si è incentrata, quindi, sulla valutazione circa la possibilità di considerare un progetto - che, alla “prima data di attivazione”, abbia già cominciato a generare risparmi energetici - “</strong><i><strong>non (…) più in corso di realizzazione, sebbene non (…) ultimato</strong></i><strong>”</strong>. Il TAR ha ritenuto pienamente condivisibile la posizione del GSE laddove ha specificato che è “<i>dirimente stabilire quando (…) [il] risparmio, ancorché non contabilizzato, abbia cominciato a generarsi per effetto dell’intervento</i>” e per questo motivo la prima data di attivazione è “<i>la prima data nella quale almeno uno dei clienti partecipanti, grazie alla realizzazione del progetto stesso<strong>, inizia a beneficiare</strong> di risparmi energetici, anche qualora questi non siano misurabili</i>”.</p><p>Per quanto attiene, invece, alla effettiva addizionalità dell’intervento, il TAR ha sottolineato che l’obbligo di doverla dimostrare, siccome è uno dei presupposti di base su cui vengono calcolati i risparmi conseguiti e, quindi, i TEE da riconoscersi, discenderebbe direttamente dalla definizione del concetto di “risparmio netto”. Nella sentenza viene evidenziato che questo corrisponde “<i>alla sottrazione dal risparmio lordo (differenza tra i consumi ex ante e consumi ex post) dei risparmi (non addizionali) che, in assenza dell’intervento, si sarebbero comunque realizzati per effetto dell’evoluzione tecnologica, normativa e di mercato</i>”.</p><p><strong><u>Perché è importante</u></strong></p><p>Con la pubblicazione di questa sentenza il TAR Lazio, Roma ha colto l’occasione per chiarire:</p><ul><li>da un lato, che la data di attivazione corrisponde <strong>al primo momento in cui, sebbene l’intervento di efficientamento non sia stato ancora completato, viene generato un risparmio </strong>e,</li><li>dall’altro lato, che la dimostrazione dell’<strong>effettiva addizionalità discende dal calcolo del c.d. “risparmio netto” </strong>come sopra definito.</li></ul><p>Nel programmare le tempistiche di presentazione dei progetti, dunque, gli operatori dovranno valutare attentamente che il relativo progetto non abbia, anche in misura minima, già cominciato a produrre alcun risparmio energetico.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Efficienza energetica</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 06 Jul 2022 09:29:30 +0200</pubDate>
                        <title>Il primo semestre 2022 dell&#039;M&amp;A è andato bene, anche per gli advisor</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-primo-semestre-2022-dellma-e-andato-bene-anche-per-gli-advisor</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Fine del primo semestre dell’anno, tempo di bilanci per l’m&amp;a. Per il momento il 2022 sembra reggere il confronto seppur con un leggero calo fisiologico dovuto alle incertezze legate alla guerra in Ucraina e alle pressioni sui prezzi. E conferma l’attivismo di una serie di advisor che più di altri di distinguono nelle piccole e grandi partite.<strong>Come è andato il semestre</strong>Nei primi sei mesi del 2022, sono state concluse, secondo Kpmg, 537 operazioni ﴾‐13% rispetto alle 616 operazioni dello stesso periodo del 2021﴿ e annunciate, stando ai dati Mergermarket, 551 deal. Il totale, al netto delle operazioni il cui valore non è stato comunicato, dovrebbe essere circa 30 miliardi di euro ﴾rispetto ai 52 miliardi del primo semestre 2021﴿. Se consideriamo però tutte le operazioni annunciate a questa cifra andrebbero aggiunti 12,7 miliardi dell’opa su Atlantia che partirà da parte della famiglia Benetton, proprietaria dell’azienda, assieme a Blackstone. Il che ci porterebbe più vicino ai valori dello stesso periodo del 2021.Dal punto di vista geografico, le operazioni annunciate domestiche, stando sempre a Mergermarket, sono 185 per circa 10 miliardi, con i private equity che restano fra gli attori principali. Le operazioni cross border sono invece 274.<strong>Alcuni deal</strong>Fra i deal chiusi nelle ultime settimane ci sono state ad aesempio le cessioni di Doc Generici a Tpg, la vendita di Facile.it a Silverlake per 1,1 miliardi, quella di Delta Tre alla cordata Bain‐Nextalia per 700 milioni ma ance il passaggio di Falck Renewables a JP Morgan, attraverso la nuova società Green Bidco, per 2,9 miliardi. Sul mid cap, da segnalare l’attivismo di 21 Invest che direttamente o tramite controllate ha chiuso una serie di operazioni tra le quali l’acquisto di Energreen e Laserjet o la cessione di Carton Pack.Altri deal? Quello su Landi Renzo ﴾di Giovanni Tamburi﴿, su Inwit, o quelli di Quadrivio.<strong>Gli advisor finanziari</strong>Lato advisor, poche cose cambiano rispetto ai primi sei mesi del 2021. Partiamo da quelli finanziari. Per numero di operazioni restano saldamente in cima ai ranking di Mergermarket ﴾calcolati al giorno 30 giugno, ma i dati possono cambiare ed essere aggiornati﴿ le Big Four ﴾Deloitte, Kpmg, PwC e Ey﴿ che si avvicendano sul podio mentre scende Mediobanca che l’anno scorso era terza e quest’anno è quinta per numero di operazioni seguite. Troviamo poi Bnp Paribas, una new entry nel ranking dei primi dieci.<img class="alignnone wp-image-26856 size-full" src="/fileadmin/nctm/2022/07/Schermata-2022-07-06-alle-15.23.30.png" alt width="483" height="238">Se la guardiamo dal punto di vista di valore delle operazioni la classifica, come di consueto, cambia e in cima torna Goldman Sachs, la banca d’affari per antonomasia. Seguono Morgan Stanley e Bank of America. Da citare l’ingresso di Barclays<img class="alignnone wp-image-26860 size-full" src="/fileadmin/nctm/2022/07/Schermata-2022-07-06-alle-15.24.10.png" alt width="476" height="224"><strong>Gli advisor legali</strong>Quanto agli advisor legali, dal punto di vista del volume dei deal, Gianni &amp; Origoni mantiene il primato del ranking seguito da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, lo studio che è cresciuto di più in questo semestre, e Pedersoli, tutti con un numero di operazioni seguite superiore a quello dello stesso periodo del 2021. Da notare poi l’ingresso nel ranking di Ey, lo studio guidato da Stefania Radoccia.<img class="alignnone wp-image-26864 size-full" src="/fileadmin/nctm/2022/07/Schermata-2022-07-06-alle-15.24.54.png" alt width="476" height="106"><img class="alignnone wp-image-26868 size-full" src="/fileadmin/nctm/2022/07/Schermata-2022-07-06-alle-15.25.14.png" alt width="487" height="134">Guardandola dai valori, la classifica cambia e al primo posto troviamo Legance ﴾in foto il fondatore Filippo Troisi﴿ seguito da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici e Chiomenti. Se togliamo gli studi statunitensi nelle posizioni centrali, in quando alcuni di loro coinvolti in una o due grandi operazioni, restano nomi noti del settore tra cui Latham &amp; Watkins, Freshfields e BonelliErede.<img class="alignnone wp-image-26872 size-full" src="/fileadmin/nctm/2022/07/Schermata-2022-07-06-alle-15.25.56.png" alt width="476" height="276">&nbsp;Tratto da <a href="https://dealflower.it/dati-ma-semestre-2022-italia-advisor/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dealflower.it</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 05 Jul 2022 06:14:31 +0200</pubDate>
                        <title>The Legal 500 Country Comparative Guides - Italy - Intellectual Property</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-legal-500-country-comparative-guides-italy-intellectual-property</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lorenzo Attolico</strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>Paolo Lazzarino</strong>, in collaborazione con<strong>&nbsp;Luca Guidobaldi</strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>Roberto Cesaro</strong>&nbsp;hanno contribuito alla realizzazione della "Country Comparative Guides 2022" di&nbsp;<strong>The Legal 500</strong> con un intero capitolo dedicato alla&nbsp;Proprietà Intellettuale&nbsp;in Italia.<a href="https://www.legal500.com/guides/chapter/italy-intellectual-property/?export-pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Clicca qui per il documento integrale</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Proprietà Intellettuale</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 23 Jun 2022 03:40:08 +0200</pubDate>
                        <title>AssoNEXT: oggi terza tappa di &quot;WHO&#039;S WHO&quot;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/assonext-oggi-terza-tappa-di-whos-who</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Si tiene oggi la terza tappa di "WHO'S WHO" di AssoNEXT, l'Associazione Italiana delle Pmi Quotate: si tratta di un'iniziativa di networking, strutturata con incontri dal vivo, che di volta in volta si tengono presso gli spazi messi a disposizione dagli studi legali che partecipano all'Associazione: <strong>Advant Nctm</strong>, BonelliErede, Carbonetti e Associati, Chiomenti, Gianni &amp; Origoni e Grimaldi Studio Legale. Gli incontri, spiega una nota, sono finalizzati ad offrire un supporto agli imprenditori e manager Associati ad AssoNEXT per conoscersi, costruire relazioni e trovare punti di contatto per fare business insieme. Il terzo appuntamento di oggi, mercoledi' 22 giugno, si svolge presso la sede milanese dello studio Gianni &amp; Origoni, piazza Belgioioso 2, alla presenza del Presidente di AssoNEXT Giovanni Natali e della vice presidente Anna Lambiase. L'incontro sara' moderato da Alessandro Merenda, Partner, Gianni &amp; Origoni. I saluti introduttivi saranno di Francesco Gianni, Founding Partner, Gianni &amp; Origoni.Tratto da <a href="http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=202206221516001633&amp;chkAgenzie=PMFNW" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TgCom 24</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 17 Jun 2022 03:49:03 +0200</pubDate>
                        <title>Il creditore risponde per fatto illecito per i danni derivanti da iscrizione ipotecaria giudiziale eccessiva</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-creditore-risponde-per-fatto-illecito-per-i-danni-derivanti-da-iscrizione-ipotecaria-giudiziale-eccessiva</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il creditore risponde per fatto illecito ex. art. 2043 c.c. ed è tenuto a risarcire i danni causati al debitore in termini di difficoltà nell’accesso a nuovo credito e deterioramento del merito creditizio per iscrizione ipotecaria giudiziale eccessiva.Lo ha stabilito una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 39441, 13 dicembre 2021) che, superando il risalente orientamento secondo cui il creditore che abbia effettuato un’iscrizione ipotecaria eccessiva non può mai essere chiamato a rispondere per danni, ha ritenuto configurabile, in questo caso, un abuso dello strumento di garanzia con il conseguente obbligo a risarcire i danni, compiendo un ulteriore passo verso l’affermazione di un principio generale di proporzionalità tra credito e garanzia.In particolare si reputa eccessiva, ai sensi degli articoli 2874 c.c. e 2875 c.c, l’ipoteca giudiziale ove la somma determinata dal creditore nell’iscrizione ipotecaria ecceda di un quinto quella che l’autorità giudiziaria dichiara dovuta, oppure se il valore dei beni sui cui grava l’iscrizione, tanto alla data dell’iscrizione che posteriormente, superi di un terzo l’importo dei crediti iscritti accresciuti degli accessori.Entrando nel merito dei fatti della causa, l’istituto finanziario aveva iscritto ipoteca a tutela di un credito di Euro 110.000 su un compendio immobiliare del debitore avente valore complessivo di circa Euro 30.000.000, alla stregua in particolare degli articoli: (i) 2828 c.c. che conferisce al creditore la facoltà di iscrivere ipoteca giudiziale su qualunque bene immobile presente e sopravvenuto nel patrimonio del debitore, (ii) 2838 c.c., secondo cui se la somma da iscrivere non sia determinata negli atti in base a cui va effettuata l’iscrizione, il creditore è libero di determinare la somma da indicare nella nota di iscrizione ipotecaria, (iii) 2877 c.c. che prevede che le spese dell’azione di riduzione sono a carico del debitore richiedente, nonché in generale (iv) 2740 c.c. che stabilisce il principio di garanzia generica del patrimonio del debitore e che, in termini molto ampi, dispone che il debitore risponde con tutti i propri beni presenti e futuri per l’adempimento delle proprie obbligazioni.A fronte di tale iscrizione, il debitore lamentava di aver subito una serie di pregiudizi, e in particolare difficoltà di accesso a nuovo credito e conseguente paralisi della propria attività imprenditoriale, &nbsp;ulteriori numerose iscrizioni ipotecarie da parte di altri istituti creditizi per deterioramento del merito creditizio,&nbsp; danno di immagine nei&nbsp; rapporti con il ceto bancario e cerchia professionale, a fronte dei quali il debitore aveva proceduto a chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali e da ‘perdita da chance’, nonché ad esercitare l’azione di riduzione ex. art. 2874, 2875 e 2876 c.c., esperibile appunto laddove la somma iscritta superi di oltre un terzo il valore dei beni soggetti a ipoteca.&nbsp; I giudici di merito,&nbsp; in linea con i precedenti orientamenti della Corte di Cassazione, avevano tuttavia negato alcuna forma di responsabilità del creditore e condannato conseguentemente il debitore per non aver fornito la prova dell’esistenza del danno; e ciò nel generale silenzio della legge circa la responsabilità per fatto illecito per iscrizione ipotecaria eccessiva, nonché sul generale assunto per cui qualsiasi responsabilità per fatto illecito dovrebbe inequivocabilmente risultare dal sistema della legge, dove invece nessuna delle disposizioni richiamate depone in tal senso.Una prima avvisaglia di cambio di rotta nell’orientamento della Corte si era avuta nel 2016 (Cass. 5 aprile 2016, n. 6533), quando per la prima volta la Corte aveva riconosciuto una responsabilità per illecito processuale ex. art. 96, secondo comma, c.p.c. per il creditore che, senza adoperare la normale diligenza, iscriva ipoteca su beni aventi un valore sproporzionato rispetto al credito garantito secondo i parametri degli art. 2875 e 2876 c.c., ovvero resista in giudizio con mala fede o colpa grave nel giudizio di riduzione proposto dal debitore.Con la sentenza n. 39441 del 13 dicembre 2021, la Corte compie un ulteriore passo statuendo che l’interesse legittimo del debitore a che la condotta del creditore sia improntata a diligenza, buona fede e correttezza origina in realtà in un momento antecedente la sede processuale, ovvero già al momento dell’esercizio da parte del creditore dei diritti contrattuali e negoziali ad esso spettanti, di cui questi non deve abusare.La Corte osserva in particolare che la funzione del diritto di garanzia è quella di creare una situazione di preferenza rispetto agli altri creditori in sede di riparto del ricavato dalla vendita dell’immobile, e non di creare situazioni di discredito sociale o professionale o addirittura di blocco del patrimonio e dell’attività imprenditoriale del debitore. Anche il principio di garanzia generica di cui all’art. 2740 c.c. incontra il limite dell’abuso del diritto e non si sottrae ai principi di proporzionalità ed adeguatezza. In considerazione inoltre della natura accessoria e strumentale dei diritti di garanzia, la Corte ritiene non si possa prescindere da una necessaria correlazione tra credito, importo iscritto e valore dei beni, e che i diritti di garanzia non vadano esercitati oltre lo scopo previsto dall’ordinamento per assicurarsi una maggiore garanzia. Di conseguenza, il creditore che iscrive ipoteca giudiziale su beni aventi <em>a fortiori</em> un valore eccessivo rispetto al credito garantito può essere chiamato, ferma l’eventuale responsabilità ex. art. 96 c.p.c., a rispondere ex. art. 2043 c.c. dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal debitore consistenti nella difficoltà o impossibilità della negoziazione del bene medesimo o nell’accesso al credito, non essendo consentito iscrivere ipoteca senza alcun limite di continenza o proporzionalità. I giudici della Suprema Corte hanno pertanto ritenuto risarcibili tutti i danni causalmente derivanti dalla condotta illecita sulla base del criterio del “più probabile che non” e non già della certezza, inclusi anche i danni da “perdita da chance”.Un principio simile di proporzionalità ed adeguatezza delle garanzie rispetto al credito garantito non è comunque nuovo per gli operatori del diritto e in particolare si era già fatto strada nelle pronunce dell’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), che in una serie di pronunce (<em>inter alia</em>, ABF Collegio di Roma, decisione 2359/2011, ABF Collegio di Roma, decisione n. 7532/2015, ABF Collegio di Palermo, decisione 16672 del 13 luglio 2021) aveva ritenuto, in casi di sproporzione genetica e non sopravvenuta tra garanzie e credito garantito, illegittima la condotta della banca finalizzata ad ottenere garanzie ultronee e non necessarie, ponendo in essere un abuso dello strumento della garanzia. Ai sensi di tali pronunce, la condotta della banca deve infatti improntarsi secondo un principio di generale proporzionalità delle garanzie nonché di correttezza e buona fede nella gestione dei rapporti con la clientela, non potendosi in caso contrario ravvisare un interesse meritevole di tutela del creditore e dovendosi ritenere le garanzie nulle per mancanza di causa e/o difetto di meritevolezza<em>.</em>Il tema si pone specialmente, come menzionato, per le ipoteche giudiziali, dove la legge (art. 2828 c.c.) conferisce la facoltà al creditore di selezionare gli immobili sui cui iscrivere ipoteca e determinare unilateralmente, laddove non sia già stata liquidata nella sentenza, la somma per cui iscrivere la medesima, e dove quindi l’azione di riduzione si configura come un necessario correttivo alla determinazione arbitraria del creditore a ridimensionamento di un’iscrizione eccessiva.Ai sensi dell’art. 2873, primo comma, c.c. la facoltà di chiedere la riduzione dell’ipoteca è invece esclusa qualora la somma o i beni su cui iscrivere ipoteca siano stati determinati per convenzione tra le parti o già liquidati nella sentenza: non si intenderebbe infatti come il debitore possa avanzare una pretesa di riduzione, quando il medesimo ha contribuito alla determinazione dei relativi parametri nel contratto costitutivo di ipoteca volontaria o i relativi parametri siano stati determinati con sentenza dal giudice.Ad ogni modo, se sono stati eseguiti pagamenti parziali tali da estinguere almeno il quinto del debito originario, è conferito al debitore il diritto , ai sensi del secondo comma dell’art. 2873 c.c., richiedere una riduzione proporzionale unicamente per quanto riguarda la somma iscritta, ma non anche rispetto ai beni vincolati.In tema di ipoteche volontarie, è opportuno richiamare anche l’art. 39, quinto comma, del Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/1993), che, in maniera analoga all’art. 2873 c.c., stabilisce che per i mutui bancari, ogni volta che sia stata estinta la quinta parte del debito originario, i debitori hanno diritto a una riduzione proporzionale della somma iscritta (c.d. riduzione in senso tecnico), ovvero alla liberazione parziale degli immobili ipotecati (c.d. restrizione) previo l’eventuale frazionamento catastale dell’immobile, e sempre che risulti che gli immobili ancora vincolati costituiscano una garanzia sufficiente ai sensi dell’art. 38 (b) del Testo Unico Bancario (per ciò intendendosi che il rapporto tra debito residuo e valore immobiliare non superi&nbsp; l’80%)<em>.</em> Tale facoltà può risultare utile quando l’immobile è gravato da un debito ormai modesto e si intenda ottenere un nuovo mutuo con garanzia ipotecaria di secondo grado. Trattasi di una norma applicabile alle sole ipotesi di mutui fondiari ex. art. 38 e ss.&nbsp; del Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/1993) e, come anche ribadito in una serie di pronunce dell’ABF (in particolare n. 10776/2018, 11907/2017 e 821/16, 5129/2017) non derogabile dalle parti in considerazione della natura speciale di questa norma rispetto alla disciplina generale ex. art. 2872 e ss. c.c. e propria della tipologia contrattuale del mutuo fondiario.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare il Dipartimento Bancario e Finanziario.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 16 Jun 2022 03:49:51 +0200</pubDate>
                        <title>Responsabilità estesa del produttore: le novità del Testo Unico Ambientale in seguito al recepimento delle Direttive europee relative alla transizione verso un’economia “circolare” - Parte 2</title>
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                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Scopo del presente elaborato è analizzare le principali novità del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Testo unico in materia ambientale, di seguito "<strong>TUA</strong>”), modificato in seguito al recepimento all’interno dell’ordinamento giuridico italiano delle Direttive UE n. 851/2018 e n. 852/2018 relative alla transizione verso una “economia circolare” e, in particolare, le novità introdotte in materia di “responsabilità estesa del produttore” (o “Extended Producer Responsibility”, di seguito “<strong>EPR</strong>”).</em>&nbsp;</p><ol> <li><strong>La responsabilità in materia di gestione degli imballaggi</strong></li></ol><p>Il D.Lgs. n. 116/2020 - in attuazione della Direttiva UE 2018/852 - ha modificato anche gli artt. 217 ss. del TUA relativi alla gestione degli “imballaggi” e “rifiuti di imballaggio”.In primo luogo, l’art. 218 del TUA detta le seguenti definizioni:- imballaggio: “<em>il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo</em>”;- rifiuto di imballaggio: “<em>ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all’articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.Ciò premesso, il novellato art. 217 del TUA indica le finalità della nuova disciplina in materia di imballaggi: il legislatore, in particolare, intende favorire misure intese a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, ad incentivare il riutilizzo degli imballaggi, il riciclaggio e altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio perseguendo, in questo modo, la finalità di riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti ed assicurando un elevato livello di tutela dell'ambiente.La disciplina riguarda la gestione di tutti gli imballaggi e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici o da qualunque altro soggetto.Anche le nuove disposizioni relative alla gestione degli imballaggi contengono importanti prescrizioni in relazione al regime di “responsabilità estesa” del produttore.Il Considerando 20 della Direttiva UE 2018/852, in particolare, stabilisce espressamente che l’applicazione di efficaci regimi di responsabilità estesa del produttore può avere un impatto ambientale positivo, riducendo la produzione di rifiuti di imballaggio e aumentando la raccolta differenziata e del riciclaggio di tali rifiuti.Di conseguenza, l’art. 1, par. 8 della Direttiva UE 2018/852 ha modificato l’art. 7 della Direttiva CE 94/62 prevedendo, a carico degli Stati Membri, l’obbligo di stabilire <u>entro il 31 dicembre 2024</u> regimi di responsabilità estesa del produttore per tutti gli imballaggi.Inoltre, il secondo comma dell’art. 217 del TUA contiene un espresso riferimento al concetto di “responsabilità condivisa”, stabilendo che “<em>Gli operatori delle rispettive filiere degli imballaggi nel loro complesso garantiscono, secondo i principi della «responsabilità condivisa», che l'impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia ridotto al minimo possibile per tutto il ciclo di vita</em>”.Anche l’art. 219, co. 2 del TUA prevede che, al fine di favorire la transizione verso un'economia circolare conformemente al principio “chi inquina paga”, gli operatori economici cooperano secondo il principio di “responsabilità condivisa”, promuovendo misure atte a garantire la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio.L’obiettivo perseguito da tale disciplina è quello di incentivare lo sviluppo di tecnologie pulite e ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi, nonché favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili ed il loro concreto riutilizzo<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.A titolo esemplificativo, l’art. 219-bis del TUA prevede che, proprio al fine di aumentare la percentuale degli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato per contribuire alla transizione verso un’economia circolare, gli operatori economici adottano - in forma individuale o collettiva - sistemi di restituzione con cauzione.Un altro aspetto rilevante è rappresentato dalla fissazione di precisi obiettivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio a carico dei produttori e utilizzatori.Il secondo comma dell’art. 220 del TUA, a tal proposito, stabilisce che il c.d. Consorzio nazionale imballaggi (di seguito “CONAI”) - al fine di garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero - debba acquisire da tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi una serie di dati relativi al riciclaggio, che vengono comunicati annualmente al Catasto dei rifiuti.Tali dati si riferiscono ai quantitativi di imballaggi immessi sul (e recuperati dal) mercato nel corso dell’anno solare precedente a quello in cui viene effettuata la comunicazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.Inoltre, il comma 6 del medesimo art. 220 del TUA indica le modalità in base alle quali dovranno essere fissati gli obiettivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.Infine, il D.Lgs. n. 116/2020 ha modificato anche l’art. 221 del TUA, ai sensi del quale “<em>I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti</em>”.Sotto tale profilo, al fine di garantire il raggiungimento dei summenzionati obiettivi di recupero e di riciclaggio, l’art. 224, co. 1 del TUA stabilisce che i produttori e gli utilizzatori partecipano in forma paritaria al CONAI.Tra i compiti del CONAI rientra anche quello di determinare e porre a carico dei consorziati (i.e. produttori e utilizzatori) il contributo denominato “<u>contributo ambientale CONAI</u>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.Quest’ultimo rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale il CONAI ripartisce tra produttori e utilizzatori il costo per gli oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggi.Come si legge sul sito del CONAI, la finalità è quella di incentivare l’uso di imballaggi maggiormente riciclabili, collegando il livello contributivo all’impatto ambientale delle fasi di fine vita/nuova vita<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.Le somme dovute a titolo di contributo ambientale CONAI vengono prelevate, sulla base di una specifica indicazione in fattura dell’ammontare dovuto, al momento della c.d. “prima cessione”.Per “prima cessione” si intende il trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale:- dell’imballaggio finito effettuato dall’ultimo produttore o commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore diverso dal commerciante di imballaggi vuoti;- del materiale di imballaggio effettuato da un “produttore di materia prima (o di semilavorati)” ad un “autoproduttore”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.Da ultimo, occorre evidenziare che anche in relazione alle misure tecniche necessarie per l'applicazione della nuova disciplina in materia di imballaggi sarà necessario attendere i decreti ministeriali attuativi previsti dall’art. 219, co. 4 del TUA.&nbsp;</p><p style="padding-left: 30px;"><strong>2. Pneumatici, pile e veicoli fuori uso</strong></p>Come anticipato, l’ordinamento giuridico riconosce diversi regimi di “responsabilità estesa” del produttore.Fermo restando quanto già evidenziato in relazione alle disposizioni generali in materia di responsabilità estesa del produttore contenute nei novellati artt. 178-bis e 178-ter del TUA, sembra opportuno fare un breve cenno ad alcuni dei regimi di responsabilità estesa del produttore già disciplinati dalla normativa vigente.In primo luogo, in relazione alla disciplina applicabile agli <u>pneumatici</u>, occorre fare una distinzione a seconda che questi ultimi siano o meno montati o presenti su un veicolo fuori uso.Agli pneumatici montati o presenti su un veicolo fuori uso, infatti, si applica la disciplina contenuta nel D.lgs. n. 209/2003, recante “<em>Attuazione della direttiva 2000/53/CE&nbsp;relativa ai veicoli fuori uso</em>”.Diversamente, qualora gli pneumatici non siano montati o presenti su un veicolo fuori uso, risultano applicabili le disposizioni contenute nel D.M. n. 182/2019, mediante il quale è stata data attuazione all’art. 228, co. 2 del TUA e sono stati disciplinati i tempi e le modalità attuative dell'obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso.Tale distinzione deriva dal fatto che l’art. 228, co. 1 del TUA, pur dettando disposizioni relative al recupero di pneumatici fuori uso, fa espressamente salva la disciplina in materia di veicoli fuori uso contenuta nel D.Lgs. n. 209/2003. Di conseguenza, qualora gli pneumatici siano montati su un veicolo fuori uso, prevarrà la disciplina speciale di cui al D.Lgs. n. 209/2003.Ciò premesso, l’art. 228 del TUA e il menzionato decreto ministeriale attuativo (D.M. n. 182/2019) perseguono una finalità di tutela ambientale da realizzarsi mediante un’ottimizzazione delle attività di recupero di pneumatici fuori uso.In relazione all’ambito di applicazione di tale regime di “responsabilità estesa”, il D.M. n. 182/2019 prevede che le disposizioni ivi contenute si applichino ai produttori e importatori<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a> che immettono pneumatici nel c.d. “mercato del ricambio”.Quest’ultimo, a sua volta, è definito dall’art. 2, co. 1, lett. e) del medesimo decreto ministeriale come il mercato in cui vengono commercializzati pneumatici nuovi, usati o ricostruiti, diversi da quelli ceduti ai costruttori di veicoli e destinati all'installazione su veicoli.In relazione a tali soggetti, l’art. 228 del TUA prevede l’obbligo di provvedere, singolarmente o in forma associata, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli immessi sul mercato dagli stessi produttori e importatori e destinati alla vendita sul territorio nazionale, provvedendo altresì allo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo e formazione finalizzate ad ottimizzare la gestione degli pneumatici fuori uso.Le disposizioni attuative contenute nel D.M. n. 182/2019, in particolare, stabiliscono che i produttori e gli importatori di pneumatici siano tenuti a gestire, nell'anno solare, quantitativi in peso di pneumatici fuori uso, di qualsiasi marca, pari ai quantitativi in peso degli pneumatici dai medesimi immessi sul mercato del ricambio nell'anno solare precedente (cfr. art. 3, co. 4 del D.M. n. 182/2019).Un altro aspetto rilevante della disciplina in materia di&nbsp;pneumatici fuori uso è rappresentato dal c.d. “<u>contributo ambientale per la gestione degli pneumatici fuori uso</u>”, previsto dall’art. 228, co. 2 del TUA e dall’art. 6 del D.M. n. 182/2019.Si tratta di un contributo necessario per far fronte ai summenzionati obblighi che la normativa pone a carico dei produttori e importatori di pneumatici. Detto contributo è posto a carico degli utenti finali e costituisce parte integrante del corrispettivo di vendita, dovendo essere riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto.Il produttore (o importatore), in particolare, deve applicare il contributo vigente alla data dell’immissione degli pneumatici nel mercato nazionale del ricambio (cfr. art. 228, co. 2 del TUA). In seguito, tale contributo rimane invariato in tutte le fasi della commercializzazione dello pneumatico fermo restando l'obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura o in altra documentazione fiscale l'entità del contributo pagato all'atto dell'acquisto dello stesso (cfr. art. 6, co. 4 del D.M. n. 182/2019).Passando all’analisi della “responsabilità estesa” in materia di <u>veicoli fuori uso</u>, lo scopo delle disposizioni dettate dal summenzionato D.Lgs. n. 209/2003 è da ravvisare, da un lato, nell’intenzione del legislatore di ridurre al minimo l'impatto dei veicoli fuori uso sull'ambiente, al fine di contribuire alla sua protezione, conservazione e miglioramento e, dall’altro, nella volontà di evitare distorsioni della concorrenza, soprattutto per quanto riguarda l'accesso delle piccole e medie imprese al mercato della raccolta, demolizione, trattamento e riciclaggio dei veicoli fuori uso.I veicoli fuori uso rappresentano infatti una specifica tipologia di rifiuti, da sempre flusso considerevole di materiali sia in termini qualitativi che quantitativi<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.La responsabilità estesa disciplinata dal D.Lgs. n. 209/2003 grava sul “produttore” dei veicoli, definito dall’art.&nbsp; 3, co. 1, lett. d) dello stesso decreto come “<em>il costruttore o l'allestitore, intesi come detentori dell'omologazione del veicolo, o l'importatore professionale del veicolo stesso</em>”.Tra le obbligazioni previste a carico dei produttori di veicoli si evidenzia quanto previsto dall’art. 5, co. 3 del D.Lgs. n. 209/2003, ai sensi del quale il produttore deve provvedere a ritirare i veicoli fuori uso (e, ove possibile, i relativi componenti usati) sull'intero territorio nazionale: a tal fine, è espressamente previsto che i produttori organizzino, su base individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta opportunamente distribuiti sul territorio nazionale, dotandosi altresì di un sito internet dal quale siano reperibili informazioni in merito alle procedure di selezione dei centri raccolta affiliati<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>.Infine, l’art. 10, co. 1 del D.Lgs. n. 209/2003 pone un altro obbligo peculiare a carico del produttore del veicolo: quest’ultimo, entro sei mesi dall'immissione sul mercato dello stesso veicolo, deve infatti provvedere a mettere a disposizione degli impianti di trattamento autorizzati, su richiesta dei gestori di questi ultimi, le informazioni necessarie per la messa in sicurezza e la demolizione del veicolo, sotto forma di manuale o su supporto informatico. Tali informazioni, in particolare, devono consentire di identificare i diversi componenti e materiali del veicolo e l'ubicazione di tutte le sostanze pericolose in esso presenti<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>.Passando all’analisi delle disposizioni relative alla responsabilità estesa del produttore in materia di “<u>pile, accumulatori</u> e relativi rifiuti”, la disciplina di riferimento è contenuta nel D.lgs. n. 188/2008, come modificato dal D.lgs. n. 27/2016.Le disposizioni ivi contenute si applicano, <em>inter alia</em>, ai “produttori” di pile ed accumulatori industriali e per veicoli<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>.L’art. 2, co. 1, lett. n) del D.Lgs. n. 188/2008 definisce il produttore come chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite dal Codice del Consumo.Il D.Lgs. n. 188/2008 prevede una serie di obblighi relativi alle operazioni di raccolta, trattamento e riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori.L’art. 7, in particolare, stabilisce che, al fine di promuovere la raccolta separata, i produttori di pile ed accumulatori industriali e per veicoli, o i terzi che agiscono in loro nome, organizzano e gestiscono sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori industriali e per veicoli idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale.Per adempiere a tale obbligo, i produttori possono alternativamente: (a) aderire a sistemi esistenti ed utilizzare la rete di raccolta facente capo ai medesimi; (b) organizzare autonomamente, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta dei rifiuti di pile ed accumulatori industriali e per veicoli<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>.Il <u>finanziamento</u> di tali operazioni di raccolta, trattamento e riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori è a carico dei produttori o dei terzi che agiscono in loro nome (cfr. art. 13, co. 1, D.Lgs. n. 188/2008).Tuttavia, a differenza di quanto previsto dal TUA in relazione ai summenzionati “contributo ambientale CONAI” e “contributo ambientale per la gestione degli pneumatici fuori uso”, l’art. 13, co. 5 del D.Lgs. n. 188/2008 stabilisce che i costi della raccolta, del trattamento e del riciclaggio non sono indicati separatamente agli utilizzatori finali al momento della vendita di nuove pile e accumulatori portatili.Infine, è espressamente previsto un <u>Registro nazionale</u> - istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - al quale sono tenuti ad iscriversi i produttori tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori (cfr. art. 14 del D.Lgs. n. 188/2008).Tale iscrizione deve essere effettuata dal produttore presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa (cfr. All. III, parte A del D.Lgs. n. 188/2008). Una volta effettuata l’iscrizione, viene rilasciato al produttore un numero di iscrizione che dovrà essere indicato in tutti i documenti di trasporto e nelle fatture commerciali.In aggiunta, l’art. 15 del D.Lgs. n. 188/2008 prevede che, con cadenza annuale, i produttori debbano comunicare a tale Registro nazionale i quantitativi di pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente.&nbsp;<p style="padding-left: 30px;"><strong>3. Responsabilità del produttore dei rifiuti e introduzione del R.E.N.T.Ri</strong></p>Come anticipato, gli artt. 188 ss. del TUA disciplinano la c.d. “responsabilità del produttore dei rifiuti”. La finalità di tale responsabilità è esclusivamente quella di garantire il corretto svolgimento delle operazioni relative alla gestione dei rifiuti.Tale aspetto rappresenta il principale tratto distintivo tra questa forma di responsabilità e la EPR, dal momento che quest’ultima mira a prevenire del tutto la produzione stessa dei rifiuti<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>.Il produttore iniziale - o altro detentore - di rifiuti può provvedere al loro trattamento attraverso diverse modalità. Si distingue, in particolare, tra:- gestione in via <u>diretta</u>, gestendo le attività di effettivo recupero o smaltimento senza avvalersi di soggetti terzi;- gestione in via <u>indiretta</u>, affidando i rifiuti ad un intermediario o commerciante oppure consegnandoli a un ente o impresa che effettua operazioni di trattamento dei rifiuti o, infine, mediante consegna ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti. Tali soggetti, in seguito, provvedono a conferire i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>.Occorre evidenziare, tuttavia, che la mera consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei summenzionati soggetti non esclude di per sé la responsabilità del produttore rispetto alle operazioni di recupero o smaltimento.Al fine di andare esente da responsabilità sarà infatti necessario rispettare una delle condizioni indicate dall’art. 188, co. 4 del TUA e, segnatamente, (i) conferire direttamente i rifiuti al “servizio pubblico di raccolta” oppure, (ii) qualora si decida di conferire i rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, farsi rilasciare entro tre mesi dalla data del conferimento un apposito “formulario” controfirmato dal destinatario dei rifiuti e datato. In relazione a tale ultima ipotesi, in particolare, è altresì previsto che alla scadenza del termine di tre mesi il produttore o detentore che non abbia ricevuto il formulario possa dare formale comunicazione della mancata ricezione del formulario alle autorità competenti e, in questo modo, essere comunque esente da responsabilità per le operazioni di recupero o smaltimento<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>.Per quanto riguarda i costi della gestione dei rifiuti, il terzo comma dell’art. 188 del TUA stabilisce che gli stessi debbano essere sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti nonché dai detentori che si succedono, a vario titolo, nelle fasi del ciclo di gestione.In relazione alle modalità di gestione dei rifiuti, un’altra innovazione del D.Lgs. n. 116/2020 è rappresentata dall’introduzione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti&nbsp;(di seguito “<u>R.E.N.T.Ri</u>”), che si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti che devono essere integrati nel nuovo sistema informativo R.E.N.T.Ri, gestito dal Ministero della Transizione Ecologica - con il supportato tecnico dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali - sulla base di modalità operative che saranno stabilite da una regolamentazione attuativa ministeriale.Il R.E.N.T.Ri introduce un modello di gestione digitale per l'assolvimento di diversi adempimenti quali, a titolo esemplificativo, l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.I decreti ministeriali attuativi, oltre a dover disciplinare gli aspetti operativi, tecnici e funzionali del R.E.N.T.Ri, dovranno consentire attraverso apposite interfacce&nbsp; l’interoperabilità con i sistemi gestionali attualmente in uso alle aziende pubbliche e private che dovranno iscriversi al R.E.N.T.Ri.A tal fine, in attesa della definizione dei provvedimenti normativi di attuazione, è stata avviata da parte del Ministero della Transizione Ecologica una fase sperimentale attraverso la realizzazione di un prototipo semplificato, che consentirà di verificare la funzionalità e la fruibilità di alcune delle funzioni del R.E.N.T.Ri e, allo stesso tempo, permetterà alle imprese tenute all’iscrizione di poter sperimentare in maniera pratica le procedure operative che con l’applicazione della nuova normativa diventeranno oggetto di adempimenti quotidiani.Per quanto riguarda i soggetti per cui l’iscrizione al R.E.N.T.Ri è obbligatoria, l’art. 190 del TUA preveda che tale adempimento sia obbligatorio, inter alia, per le “<em>le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g)</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>.Tali soggetti, in particolare, hanno l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico - il cui modello sarà disciplinato con i medesimi decreti attuativi del R.E.N.T.Ri - in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta, la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento, quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del summenzionato formulario di identificazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>.Da ultimo, il novellato art. 190 del TUA prevede che:- il R.E.N.T.Ri non è obbligatorio per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 c.c., con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti;- fino all’emanazione dei decreti ministeriali attuativi continueranno ad applicarsi i&nbsp;decreti del Ministro dell’Ambiente 1 aprile 1998, n. 145&nbsp;e&nbsp;1 aprile 1998, n. 148, recanti i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:giammarco.navarra@advant-nctm.com">Giammarco Navarra</a>, <a href="mailto:" target="clitie.potenza@advant-nctm.com">Clitie Potenza</a> e <a href="mailto:michelangeloeugenio.maida@advant-nctm.com">Michelangelo Eugenio Maida</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> A sua volta, il richiamato art. 183, co. 1, lett. a) detta la seguente definizione di “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> cfr. art. 219, co. 1, lett. a) del TUA.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> In relazione a tale aspetto occorre sottolineare altresì che, per adempiere agli obblighi derivanti dai principi europei della EPR, che impongono ai produttori il raggiungimento di precisi obiettivi di recupero e riciclo degli imballaggi usati, ai sensi dell'art. 221, co. 3 del TUA i produttori possono alternativamente: a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale; b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223 del TUA (i.e. consorzi differenziati in ragione dei diversi materiali di imballaggio); c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema. Per quanto riguarda le comunicazioni al CONAI, l’art. 220, co. 2 del TUA prevede che le stesse possano essere presentate dai soggetti indicati alle lettere <em>a)</em> e <em>c)</em> per coloro i quali hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> In particolare, ai sensi dell’art. 220, co. 6 del TUA, tali obiettivi verranno calcolati con le seguenti modalità:“<em>a) è calcolato il peso dei rifiuti di imballaggio prodotti e riciclati in un determinato anno civile. La quantità di rifiuti di imballaggio prodotti può essere considerata equivalente alla quantità di imballaggi immessi sul mercato nel corso dello stesso anno;</em><em>b) il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati è calcolato come il peso degli imballaggi diventati rifiuti che, dopo essere stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, cernita e altre operazioni preliminari, per eliminare i materiali di scarto che non sono interessati dal successivo ritrattamento e per garantire un riciclaggio di elevata qualità, sono immessi nell'operazione di riciclaggio sono effettivamente ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze;</em><em>c) ai fini della lettera a), il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati è misurato all'atto dell'immissione dei rifiuti nell'operazione di riciclaggio. In deroga il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati può essere misurato in uscita dopo qualsiasi operazione di cernita, a condizione che:</em><em>1) tali rifiuti in uscita siano successivamente riciclati;</em><em>2) il peso dei materiali o delle sostanze che sono rimossi con ulteriori operazioni precedenti l'operazione di riciclaggio e che non sono successivamente riciclati non sia incluso nel peso dei rifiuti comunicati come riciclati (…)”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> cfr. art. 224, co. 3, lett. h) del TUA.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Si veda: <a href="https://www.conai.org/imprese/contributo-ambientale/" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.conai.org/imprese/contributo-ambientale/</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Ibid.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> “<em>Produttore o importatore degli pneumatici: la persona fisica o giuridica che produce o importa pneumatici, immettendoli sul mercato ai fini della vendita</em>” (cfr. art. 2, co. 1, lett. g) del D.M. n. 182/2019). Sono invece esclusi dall’ambito di applicazione del D.M. n. 182/2019: a) gli pneumatici per bicicletta; b) le camere d'aria, i relativi protettori (flap) e le guarnizioni in gomma; c) gli pneumatici per aeroplani e aeromobili in genere (cfr. art. 1, co. 3 del D.M. n. 182/2019).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> M. LOCHE, A. CASTELLI, <em>art. cit.</em>, p. 100.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Tale obbligo, ai sensi del medesimo art. 5, co. 3 del D.Lgs. n. 209/2003, non riguarda i casi in cui sia previsto direttamente dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Si noti che l’art. 231 del TUA detta disposizioni specifiche in relazione alla demolizione, recupero dei materiali e rottamazione dei veicoli a motore e rimorchi non rientranti nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 209/2003. Le disposizioni contenute in quest’ultimo decreto legislativo, infatti, si applicano esclusivamente ai veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE ed ai veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Le batterie o accumulatori per veicoli, in particolare, comprendono le batterie o gli accumulatori utilizzati per l'avviamento, l'illuminazione e l'accensione dei veicoli (cfr. art. 2, co. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 188/2008.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Il secondo comma dell’art. 7 ammette anche che l’attività di raccolta di pile e accumulatori industriali e per veicoli possa essere svolta da terzi indipendenti, purché ciò avvenga senza oneri aggiuntivi per il produttore del rifiuto o per l'utilizzatore finale.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> C. BOVINO, <em>art. cit.</em>, p. 785.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> cfr. art. 188 TUA. Inoltre, il secondo comma dell’art. 188 del TUA precisa che gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale sono tenuti all'iscrizione nell’apposito Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Il formulario al quale fa riferimento il quarto comma dell’art. 188 TUA è il c.d. FIR (formulario di identificazione), disciplinato dall’art. 193 TUA e dal quale devono risultare i seguenti dati: nome ed indirizzo del produttore e del detentore; origine, tipologia e quantità del rifiuto; impianto di destinazione; data e percorso dell'istradamento; nome ed indirizzo del destinatario.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Il riferimento contenuto nell’art. 190 del TUA ai rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) è relativo ai seguenti rifiuti, purché diversi dai c.d. “rifiuti urbani” (rientrano in quest’ultima categoria, a titolo meramente esemplificativo, i rifiuti domestici): rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali; rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali; rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> cfr. art. 190, co. 1 del TUA.]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 14 Jun 2022 05:24:12 +0200</pubDate>
                        <title>Nextlegal: +289% rispetto al 2020</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nextlegal-289-rispetto-al-2020</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Lo studio <b>Advant Nctm</b> è stato tra i primi a "spingere" fin da subito sulle potenzialità delle società tra avvocati. La prima iniziativa realizzata è stata <b>Uniqlegal</b>, la Stapa nata in partnership con lo studio La Scala e Unicredit (ne avevamo parlato sul MAG134). Poi, nel giugno 2020, è partito il progetto <b>Nextlegal</b>: un'altra società tra avvocati per azioni, nata stavolta in partnership con lo special servicer npe Cribis Credit Management (che ne partecipa al capitale sociale), con focus su gestione e recupero crediti per mezzo di un'alta digitalizzazione di atti e processi. Nell'ultimo anno, l'iniziativa ha visto crescere il proprio giro d'affari del 289%.«Il 2021 è stato il primo vero anno di operatività» racconta a MAG <b>Gianluca Massimei</b>, ad di <b>NextLegal,</b> facendo il punto su questo primo biennio di attività dello studio assieme al presidente del cda <b>Stefano Padovani</b>. «È stato sfidante cominciare un progetto del genere in concomitanza con i pesanti strascichi della pandemia. Ma abbiamo lavorato molto e i risultati si sono visti». Due i fronti di attività della Stapa: quello principale è la gestione "a tutto tondo" delle npes, tra giudiziale, stragiudiziale e due diligence, da cui deriva circa il 90% del fatturato della società. C'è poi un'attività parallela di recupero massivo di crediti corporate, con particolari specializzazioni in alcuni settori verticali, come ad esempio l'automotive. La sede principale di <b>NextLegal</b> è a Bologna, e ospita 25 avvocati. Spazio anche per due praticanti. «Ricorriamo molto alla tecnologia di automazione degli atti, utilizzando compositori automatici molto evoluti per lavorare tutti i tipi di crediti. Abbiamo automatizzato tutta la filiera del recupero crediti: decreto ingiuntivo, precetto, pignoramenti» ,spiega Padovani. L'organizzazione, raccontano gli avvocati, è nel bel mezzo di un passaggio importante: sta per cambiare il software di document automation utilizzato nello studio. Un processo che impiega circa sei mesi, e terminerà per metà giugno. «Come milestone per questo 2022 implementeremo l'automazione di atti più complessi, come le memorie istruttorie e le comparse di costituzione» spiega Massimei. Un altro obiettivo riguarda l'intero mondo dei servizi di Nctm: «Abbiamo uniformato le piattaforme tecnologiche del gruppo: da <b>Nextlegal</b>, allo studio legale, a <b>Uniqlegal</b>, tutti i soggetti del gruppo implementeranno la document automation, conclude Padovani.&nbsp;Tratto da&nbsp;<em>Mag by Legalcommunity</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 09 Jun 2022 11:25:43 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm promuove Lucia Corradi al ruolo di Partner</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-promuove-lucia-corradi-al-ruolo-di-partner</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>ADVANT Nctm</strong> rafforza la propria struttura con una nuova nomina interna promuovendo <strong>Lucia Corradi</strong> in qualità di Partner nel dipartimento Mergers and Acquisitions, presso la sede di Milano.Lucia Corradi si occupa principalmente di Diritto Commerciale e Societario, in particolare di M&amp;A e&nbsp;<em>private equity</em> ed è uno degli avvocati più attivi secondo il report di Mergermarket con oltre 40 operazioni dal 2015, e recentemente inserita nel ranking “<em>Up and Coming</em>” di <em>“Corporate/M&amp;A: Mid-Market</em>” in Chambers.Assiste regolarmente fondi di investimento, sia italiani sia esteri, e operatori industriali nazionali e multinazionali, nella organizzazione e nella negoziazione di operazioni di gestione straordinaria (vendite e conferimenti di partecipazioni o di aziende, fusioni, scissioni, trasformazioni, aumenti di capitale, emissione di prestiti obbligazionari e strumenti finanziari).Inoltre, Lucia presta consulenza legale in materia di&nbsp;<em>corporate governance</em>&nbsp;per società quotate e non quotate, redigendo statuti, patti parasociali, contratti di opzione,&nbsp;<em>directorship agreement</em>, e strutturando, con particolare riferimento ai relativi profili di diritto societario, piani di incentivazione su base azionaria per dipendenti e amministratori.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4904</guid>
                        <pubDate>Thu, 09 Jun 2022 04:12:07 +0200</pubDate>
                        <title>Responsabilità estesa del produttore: le novità del Testo Unico Ambientale in seguito al recepimento delle Direttive europee relative alla transizione verso un’economia “circolare” - Parte 1</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/responsabilita-estesa-del-produttore-le-novita-del-testo-unico-ambientale-in-seguito-al-recepimento-delle-direttive-europee-relative-alla-transizione-verso-uneconomia-circolare</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Scopo del presente elaborato è analizzare le principali novità del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Testo unico in materia ambientale, di seguito "<strong><em>TUA</em></strong>”), modificato in seguito al recepimento all’interno dell’ordinamento giuridico italiano delle Direttive UE n. 851/2018 e n. 852/2018 relative alla transizione verso una “economia circolare” e, in particolare, le novità introdotte in materia di “responsabilità estesa del produttore” (o “<em>Extended Producer Responsibility</em>”, di seguito “<strong><em>EPR</em></strong>”).&nbsp;</p><ol> <li><strong>Introduzione: la spinta comunitaria verso un’economia “circolare”</strong></li></ol><p>La Direttiva 2018/851/UE ha introdotto all’interno della Direttiva 2008/98/CE una definizione di “regime di responsabilità estesa del produttore”, per tale intendendosi “<em>una serie di misure adottate dagli Stati membri volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.La c.d. responsabilità estesa può essere definita come un approccio di politica ambientale nel quale il produttore di un bene è responsabile anche della fase post-consumo, vale a dire della sua gestione una volta diventato rifiuto<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.Dalla definizione introdotta dalla Direttiva 2018/851/UE emerge come la c.d. responsabilità estesa comporti l’imposizione di obblighi in capo ai produttori affinché questi ultimi siano responsabili - a livello finanziario o gestionale - della fase post-consumo del ciclo di vita di un prodotto, in cui lo stesso diventa un rifiuto. I regimi di responsabilità estesa del produttore sono infatti elementi essenziali di una buona gestione dei rifiuti<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.L’intervento del legislatore comunitario, in particolare, si è reso necessario in considerazione del fatto che l’efficienza e l’efficacia dei regimi di responsabilità estesa variano notevolmente da uno Stato Membro all’altro: di conseguenza, si è ritenuto necessario definire alcuni requisiti minimi di funzionamento di tali regimi.L’obiettivo perseguito tramite l’imposizione di requisiti generali minimi è - in aggiunta alla finalità di riduzione dei costi e miglioramento dell’efficacia di tali sistemi - quello di contribuire a internalizzare i costi del fine vita dei prodotti includendoli nel prezzo del prodotto, incentivando i produttori, al momento della progettazione dei loro prodotti, a tenere conto in maggior misura della riciclabilità, della riutilizzabilità, della riparabilità e della presenza di sostanze pericolose in fase di progettazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.Tali innovazioni si inseriscono nel quadro normativo comunitario finalizzato a sostenere la transizione verso un’economia più “circolare”: si tratta, in particolare, di novità che fanno parte del c.d. “Pacchetto sull’economia circolare” di cui alle Direttive 2018/849/ UE, 2018/850/UE, 2018/851/UE, 2018/852/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che hanno introdotto modifiche alle principali disposizioni comunitarie in materia di rifiuti.Il principio dell’economia circolare promuove una gestione sostenibile dei rifiuti attraverso la quale i medesimi, una volta recuperati, rientrano nel ciclo produttivo, consentendo il risparmio di nuove risorse. Si tratta di un modello economico, produttivo e di consumo nel quale gli scarti o quello che in genere potrebbe diventare rifiuto viene reimmesso nel ciclo produttivo allo scopo di ridurre l’impatto umano sull’ambiente<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.Negli ultimi anni, infatti, l’UE ha fortemente incentivato l’adozione di un nuovo modello di produzione e consumo, implicante condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.L’obiettivo perseguito è dunque quello di abbandonare progressivamente l’attuale modello economico “lineare”, basato sul ciclo “estrarre, produrre, consumatore, gettare”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.In tale contesto, il legislatore nazionale è intervenuto sul testo del TUA riscrivendo, <em>inter alia</em>, l’art. 178-bis ed introducendo il nuovo art. 178-ter, modificando in questo modo la disciplina della responsabilità estesa del produttore attraverso l’introduzione di nuovi paradigmi per i regimi che assegnano ai produttori la responsabilità finanziaria e gestionale della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.Ciò premesso, si rende necessario - prima di analizzare le innovazioni di cui agli artt. 178-bis e 178-ter del TUA - evidenziare due aspetti peculiari dei regimi di “responsabilità estesa”.In primo luogo, l’art. 8, par. 1 della Direttiva 2008/98/CE - che non è stato modificato dalla Direttiva 2018/851/UE - prevede che, al fine di “<em>rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e l'altro recupero dei rifiuti, gli Stati membri <u>possono</u> adottare misure legislative o non legislative volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore</em>”.Pertanto, l’istituzione di regimi di EPR continua ad essere una mera facoltà per i legislatori nazionali.Tuttavia, la Direttiva 2018/851/UE ha modificato i paragrafi seguenti del medesimo art. 8 della Direttiva 2008/98/CE, prevedendo espressamente che, qualora gli Stati Membri decidano di istituire regimi di responsabilità estesa del produttore, sarà necessario applicare i requisiti minimi generali di cui al successivo articolo 8-bis, introdotto proprio dalla Direttiva 2018/851/UE.Di conseguenza, la Direttiva 2018/851/UE non ha introdotto un vero e proprio obbligo per gli Stati Membri di istituire regimi di EPR, ma ha previsto che, qualora i legislatori nazionali decidano di istituirli, sarà allora necessario applicare i summenzionati requisiti generali minimi elencati dal nuovo art. 8-bis della Direttiva 2018/851/UE, recepito nell’ordinamento nazionale attraverso il nuovo art. 178-ter del TUA.L’obiettivo del legislatore comunitario, dunque, è quello di garantire una maggiore uniformità degli schemi adottati dai singoli Stati Membri in materia di responsabilità estesa del produttore<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.In Italia, in particolare, la Direttiva 2018/851/UE è stata recepita attraverso il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 che, da un lato, ha riscritto l’art. 178-bis del TUA prevedendo l’istituzione obbligatoria - tramite appositi decreti ministeriali attuativi - di regimi di responsabilità estesa e, dall’altro, ha introdotto il nuovo art. 178-ter, rubricato “<em>Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore</em>” che, come anticipato, recepisce i requisiti generali minimi di cui all’art. 8-bis della Direttiva 2008/98/CE, così come modificato dalla Direttiva 2018/851/UE.In altre parole, dall’aver reso obbligatoria a livello nazionale l’istituzione di regimi di EPR discende l’introduzione obbligatoria dei requisiti minimi generali in materia di EPR fissati dal novellato art. 8-bis della Direttiva 2008/98/CE.Un altro aspetto da evidenziare è rappresentato dalla circostanza che, per taluni prodotti o famiglie di prodotti, la responsabilità estesa del produttore è già sostanzialmente prevista dalle norme vigenti (si fa riferimento, a titolo meramente esemplificativo, alla disciplina relativa ai veicoli fuori uso, pile e batterie, pneumatici ecc.)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.Tuttavia, come evidenziato di seguito, il novellato art. 178-bis, co. 1 del TUA prevede l’istituzione, mediante appositi decreti ministeriali attuativi, di ulteriori regimi di responsabilità estesa del produttore al fine di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti.Inoltre, l’art. 6 del D.Lgs. n. 116/2020 ha espressamente previsto un “termine di adeguamento” per i soggetti sottoposti a regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima dell'entrata in vigore del medesimo D.Lgs. n. 116/2020 (i.e. 26 settembre 2020).Tali soggetti, in particolare, dovranno conformarsi alle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 116/2020 in materia di responsabilità estesa del produttore entro il termine del <u>5 gennaio 2023</u>.A tal fine, l’art. 6 del D.Lgs. n. 116/2020 prevede un vero e proprio meccanismo di adeguamento, stabilendo che i soggetti sottoposti a regimi di EPR istituti prima del 26 settembre 2020 debbano modificare i propri statuti per renderli conformi alle nuove disposizioni del TUA e, in particolare, ai requisiti di cui agli artt. 178-bis e 178-ter e comunicare tali modifiche statutarie al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il <u>1° giugno 2022</u>.Il Ministero, nei sessanta giorni successivi a tale comunicazione, potrà indicare ulteriori modifiche statutarie da apportare entro un ulteriore termine di trenta giorni e, qualora tali modifiche non vengano recepite, potrà altresì apportare d’ufficio le modifiche ritenute necessarie. Infine, ai sensi dell’art. 6, co. 4 del D.Lgs. n. 116/2020, le modifiche statutarie si intenderanno approvate in caso di mancata comunicazione da parte del Ministero delle modifiche da apportare o in caso di mancata modifica d’ufficio.<strong>2. Le modifiche agli artt. 178-bis e 178-ter del TUA - I requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore</strong>Passando all’analisi del nuovo testo degli artt. 178-bis e 178-ter del TUA, la prima novità è indubbiamente rappresentata dal passaggio da una mera “possibilità” di istituire regimi di EPR<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a> all’introduzione di un vero e proprio “obbligo” di istituzione di tali regimi di responsabilità estesa<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>.Come anticipato, infatti, la Direttiva 2018/851/UE non ha introdotto un vero e proprio obbligo per i legislatori nazionali di introdurre dei regimi di responsabilità estesa, rimettendo tale scelta ai singoli Stati Membri.Il legislatore italiano, in sede di recepimento della Direttiva 2018/851/UE, ha optato per l’istituzione obbligatoria di tali regimi<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>.Di conseguenza, è stato necessario introdurre il nuovo art. 178-ter del TUA, che ha dato attuazione ai requisiti minimi generali in materia di EPR introdotti proprio dalla Direttiva 2018/851/UE.Quest’ultima, come anticipato, ha infatti previsto che, nelle ipotesi in cui i singoli Stati Membri decidano - su base volontaria - di introdurre regimi di EPR, questi debbano necessariamente rispettare i requisiti minimi generali recepiti nel nostro ordinamento attraverso l’introduzione dell’art. 178-ter del TUA.Occorre fin da subito evidenziare che il novellato art. 178-bis demanda a uno o più decreti ministeriali - che verranno adottati da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economica, sentita la Conferenza unificata e, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti generali minimi di cui all’art. 178-ter del TUA - l’istituzione, anche su istanza di parte, dei regimi di responsabilità estesa del produttore.Sarà pertanto necessario attendere tali decreti ministeriali attuativi - per la cui adozione il novellato art. 178-bis non prevede un termine - al fine di poter valutare come, in relazione alle singole filiere, i nuovi obblighi in materia di responsabilità estesa saranno definiti in maniera puntuale.Nel frattempo è comunque possibile prendere atto dell’<u>estensione dei confini di tali regimi di EPR</u>: a tal proposito, in particolare, l’ultimo periodo del primo comma del medesimo art. 178-bis prevede espressamente che tramite tali decreti ministeriali debbano essere adottate, <em>inter alia</em>, misure volte ad assicurare che <u>qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore</u>.Tali regimi di EPR dovranno prevedere misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro componenti volta a ridurne gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti&nbsp;stessi. Inoltre, è espressamente previsto che tali misure dovranno incoraggiare lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e componenti dei prodotti adatti all'uso multiplo, contenenti materiali riciclati, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a essere preparati per il riutilizzo e riciclati&nbsp;(cfr. art. 178-bis, co. 3).In altre parole, come efficacemente sintetizzato dal gruppo di lavoro del Laboratorio Ref Ricerche, i regimi EPR dovrebbero contribuire al raggiungimento di quattro obiettivi principali: a) ridurre la produzione di rifiuti (prevenzione/riuso); b) aumentare il tasso di riciclaggio e di preparazione per il riutilizzo; c) prevenire la dispersione dei rifiuti nell’ambiente; d) ridurre l’utilizzo di sostanze pericolose nei prodotti immessi sul mercato<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>.Del tutto nuova risulta altresì la previsione contenuta nel comma 4 dell’art. 178-bis, ai sensi del quale i summenzionati decreti ministeriali attuativi dovranno:</p><p style="padding-left: 30px;">a) tenere conto della fattibilità tecnica e della praticabilità economica nonché degli impatti complessivi sanitari, ambientali e sociali, rispettando l'esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno;</p><p style="padding-left: 30px;">b) disciplinare le eventuali modalità di riutilizzo dei prodotti nonché di gestione dei rifiuti che ne derivano ed includere l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico le informazioni relative alla modalità di riutilizzo e riciclo;</p><p style="padding-left: 30px;">c) prevedere specifici obblighi per gli aderenti al sistema.</p>Infine, il secondo comma dell’art. 178-bis prevede espressamente che i regimi di EPR siano applicabili “<em>fatta salva la responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all'art. 188</em>”: come evidenziato di seguito, infatti, gli artt. 188 ss. del TUA disciplinano una forma speciale di responsabilità, la c.d. “responsabilità del produttore dei rifiuti”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>.Per quanto riguarda i requisiti generali minimi che i regimi di EPR dovranno avere, questi ultimi sono stati introdotti dalla Direttiva 2018/851/UE all’interno dell’art. 8-bis della Direttiva 2008/98/CE e, successivamente, recepiti dal legislatore nazionale mediante l’inserimento, da parte del D.Lgs. n. 116/2020, di un nuovo articolo all’interno del TUA, vale a dire l’art. 178-ter.Tale disposizione, in particolare, prevede che i regimi di EPR dovranno rispettare i seguenti requisiti:<p style="padding-left: 30px;">a) definizione di ruoli e responsabilità di tutti gli attori coinvolti nelle diverse filiere di riferimento, compresi i produttori che immettono prodotti sul mercato nazionale, le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla EPR di questi ultimi, i gestori pubblici e privati dei rifiuti, le Autorità locali e, ove applicabile, gli operatori per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo e le imprese dell’economia sociale (art. 178-ter, co. 1, lett. a);</p><p style="padding-left: 30px;">b) definizione in linea con la gerarchia dei rifiuti degli obiettivi di gestione dei rifiuti, volti a conseguire almeno gli obiettivi quantitativi rilevanti per il regime di EPR e per il raggiungimento degli obiettivi indicati dal D.Lgs. n. 116/2020 e dalle Direttive europee relative agli imballaggi (Direttiva 94/62/ CE), alle pile (Direttiva 2006/66/CE), ai veicoli fuori uso (Direttiva 2000/53/ CEE) e alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (c.d. RAEE, Direttiva 2012/19/CE) e definizione, ove opportuno, di altri obiettivi quantitativi e/o qualitativi considerati rilevanti per il regime di EPR (art. 178-ter, co. 1, lett. b);</p><p style="padding-left: 30px;">c) adozione di un sistema di comunicazione delle informazioni relative ai prodotti immessi sul mercato e dei dati sulla raccolta e sul trattamento di rifiuti risultanti da tali prodotti, tramite il c.d. <u>Registro nazionale dei produttori</u> (art. 178-ter, co. 1, lett. c);</p><p style="padding-left: 30px;">d) adempimento degli oneri amministrativi a carico dei produttori e importatori di prodotti nel rispetto del principio di equità e proporzionalità in relazione alla quota di mercato e indipendentemente dalla loro provenienza (art. 178-ter, co. 1, lett. d);</p><p style="padding-left: 30px;">e) assicurazione che i produttori garantiscano la corretta informazione agli utilizzatori e ai detentori di rifiuti interessati dai regimi di EPR circa le misure di prevenzione dei rifiuti, i centri per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo, i sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti e la prevenzione della dispersione dei rifiuti nonché in relazione alle misure per incentivare i detentori di rifiuti a conferire i rifiuti ai sistemi esistenti di raccolta differenziata (in particolare, se del caso, mediante incentivi economici) (art. 178-ter, co. 1, lett. e).</p>Inoltre, i regimi di EPR dovranno altresì assicurare:<p style="padding-left: 30px;">a) una copertura geografica della rete di raccolta dei rifiuti corrispondente alla copertura geografica della distribuzione dei prodotti, senza limitare la raccolta alle aree in cui la raccolta stessa e gestione dei rifiuti sono più proficue e fornendo un'adeguata disponibilità dei sistemi di raccolta dei rifiuti anche nelle zone più svantaggiate;</p><p style="padding-left: 30px;">b) idonei mezzi finanziari o mezzi finanziari e organizzativi per soddisfare gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore;</p><p style="padding-left: 30px;">c) meccanismi adeguati di autosorveglianza, supportati da regolari verifiche indipendenti, al fine di valutare la gestione finanziaria e la qualità dei dati raccolti e comunicati tramite il summenzionato Registro nazionale dei produttori;</p><p style="padding-left: 30px;">d) pubblicità delle informazioni sul conseguimento degli obiettivi di gestione dei rifiuti.</p>Ciò premesso, uno dei principali obblighi disciplinati dall’art. 178-ter è rappresentato dalla previsione di un <u>contributo finanziario</u> a carico dei produttori al fine di adempiere agli obblighi derivanti dai regimi di EPR.Tale contributo dovrà coprire i seguenti costi per i prodotti che il produttore immette sul mercato nazionale:- costi della raccolta differenziata di rifiuti e del loro successivo trasporto;- costi della cernita e del trattamento necessario per raggiungere gli obiettivi dell’Unione europea in materia di gestione dei rifiuti (tenendo conto degli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita dei rifiuti derivanti dai propri prodotti, dalla vendita delle materie prime secondarie ottenute dai propri prodotti e da cauzioni di deposito non reclamate);- costi necessari a raggiungere altri traguardi e obiettivi indicati dal summenzionato comma 1, lett. b) dello stesso art. 178-ter del TUA;- costi di una congrua informazione agli utilizzatori dei prodotti e ai detentori di rifiuti a norma del summenzionato comma 1, lettera e), art. 178-ter del TUA;- costi della raccolta e della comunicazione dei dati a norma del summenzionato comma 1, lett. c), art. 178-ter del TUA.In aggiunta, l’art. 178-ter, co. 3, lett. b) del TUA stabilisce che, nelle ipotesi di “<u>adempimento collettivo</u>” degli obblighi in materia EPR, il contributo finanziario debba essere modulato, ove possibile, per singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, in particolare tenendo conto della loro durevolezza, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità e della presenza di sostanze pericolose, adottando in tal modo un approccio basato sul ciclo di vita e in linea con gli obblighi fissati dalla pertinente normativa dell'Unione europea e, se del caso, sulla base di criteri armonizzati al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno.Proseguendo nell’analisi delle disposizioni relative al contributo finanziario posto a carico dei produttori per l’adempimento degli obblighi in materia di EPR, si evidenzia come la lettera c), comma 3 del medesimo art. 178-ter preveda che tale contributo finanziario non debba superare i costi che sono necessari per fornire servizi di gestione dei rifiuti in modo efficiente in termini di costi. Tali costi dovranno essere stabiliti, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), in modo trasparente tra i soggetti interessati (c.d. principio di “efficienza dei servizi di gestione rifiuti”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>).Infine, il legislatore nazionale ha accolto la possibilità offerta dall’art. 1, punto 9 della Direttiva 2018/851/UE di discostarsi dalla ripartizione dei costi relativi alla responsabilità finanziaria dei produttori per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti, così come sopra delineata, ove ciò sia giustificato dalla necessità di garantire una corretta gestione dei rifiuti e la sostenibilità economica del regime di responsabilità estesa del produttore.Tuttavia, la stessa norma prevede che tale deroga sia ammissibile soltanto previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in ogni caso, nel rispetto di alcune condizioni<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>.Un ultimo aspetto da prendere in considerazione riguarda le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dai regimi di EPR, che il D.Lgs. n. 116/2020 ha deciso di attribuire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che svolgerà tale ruolo secondo specifiche modalità che verranno definite tramite decreto ministeriale (art. 178-ter, co. 7).L’art. 178-ter, co. 6, in particolare, elenca i compiti attributi a tale Ministero, tra i quali rientra quello di raccogliere e verificare in formato elettronico una serie di dati<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a> da inserire all’interno del c.d. “<u>Registro nazionale dei produttori</u>”.Un’altra delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 116/2020 in sede di recepimento della Direttiva 2018/851/UE è proprio l’istituzione di un “Registro nazionale dei produttori” presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.A tale Registro dovranno iscriversi i soggetti sottoposti ad un regime di EPR: anche in questo caso le modalità di iscrizione e funzionamento del Registro dovranno essere definite tramite il summenzionato decreto ministeriale da adottare ai sensi dell’art. 178-ter, co. 7<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:gianmarco.navarra@advant-nctm.com">Gianmarco Navarra</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Tale definizione è coerente con quella data dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), secondo cui la “<em>Extended Producer Responsibility (EPR) is a policy approach under which producers are given a significant responsibility – financial and/or physical – for the treatment or disposal of post-consumer products. </em><em>Assigning such responsibility could in principle provide incentives to prevent wastes at the source, promote product design for the environment and support the achievement of public recycling and materials management goals</em>”, <a href="https://www.oecd.org/env/tools-evaluation/extendedproducerresponsibility.htm" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.oecd.org/env/tools-evaluation/extendedproducerresponsibility.htm</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Gruppo di lavoro del Laboratorio Ref Ricerche, <em>La responsabilità estesa del produttore (EPR): una riforma per favorire prevenzione e riciclo</em>, p. 3.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Considerando 21 della Direttiva 2018/851/UE.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Considerando 22 della Direttiva 2018/851/UE.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> G. SPINA, <em>L’attuazione del principio dell’economia circolare nelle regioni italiane</em>, in <em>Ambiente &amp; sviluppo</em> n. 6/2021, p. 441. Si veda anche la definizione di “economia circolare” offerta da A. MURATORI,<em> La revisione della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 secondo il Governo e l’economia circolare</em>, in <em>Ambiente &amp; sviluppo</em> n. 5/2020, secondo il quale con il concetto di economia circolare si intende “<em>un sistema produttivo e di consumo (dei beni realizzati per il soddisfacimento dei crescenti bisogni della collettività civile), finalmente attento alla riduzione degli sprechi delle risorse naturali - in particolare delle risorse finite - e alla reimmissione nel ciclo dell’economia delle ingenti masse di scarti e di residui generati nel corso delle diverse fasi del ciclo di vita dei beni, dalla loro produzione, (comprensiva anche del reperimento delle mate- rie prime necessarie), alla loro commercializzazione, e giù giù, fino al postconsumo</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> M. LOCHE, A. CASTELLI, <em>La nuova Direttiva Ue sul recupero dei veicoli fuori uso e l’adeguamento della normativa nazionale italiana</em>, in <em>Ambiente &amp; sviluppo</em> n. 2/2021, p. 99.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> C. BOVINO, La riforma della responsabilità estesa del produttore (EPR): impatti sulla disciplina degli imballaggi, in Ambiente &amp; sviluppo n. 10/2020, p. 779.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> C. BOVINO, <em>art. cit.</em>, p. 782.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> A tal proposito, si evidenzia come l’art. 227 del TUA preveda espressamente che “<em>Fatte salve le disposizioni degli articoli 178-bis e 178-ter, ove applicabili, restano in vigore le disposizioni nazionali relative alle altre tipologie di rifiuti</em> (…)”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Il previgente testo dell’art. 178-bis, co. 1 del TUA prevedeva infatti che “<em>Al fine di rafforzare la prevenzione e facilitare l’utilizzo efficiente delle risorse durante l’intero ciclo di vita, comprese le fasi di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, evitando di compromettere la libera circolazione delle merci sul mercato, <u>possono essere adottati</u> (…) le modalità e i criteri di introduzione della responsabilità estesa del produttore (…)</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Il novellato art. 178-bis, co. 1 del TUA stabilisce che “<em>Al fine di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, <u>sono istituiti</u>, anche su istanza di parte, regimi di responsabilità estesa del produttore</em> <em>(…)</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> C. BOVINO, <em>art. cit.</em>, p. 784.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Gruppo di lavoro del Laboratorio Ref Ricerche, <em>op. cit.</em>, p. 10.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Si tratta di una previsione del tutto analoga a quella contenuta nell’art. 8, par. 4 della Direttiva 2008/98/CE, modificata dalla Direttiva 2018/851/UE.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> C. BOVINO, <em>art. cit.</em>, p. 789.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Si prevede, in particolare, che la deroga sia ammissibile soltanto a condizione che:<p style="padding-left: 30px;">a) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti con Direttive europee (es. imballaggi, veicoli fuori uso, ecc.), per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori di prodotti sostengano almeno l'80 per cento dei costi necessari;</p><p style="padding-left: 30px;">b) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti dopo il 4 luglio 2018 per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori di prodotti sostengano almeno l'80 per cento dei costi necessari;</p><p style="padding-left: 30px;">c) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, i produttori sostengano almeno il 50 per cento dei costi necessari;</p><p style="padding-left: 30px;">d) i rimanenti costi siano sostenuti dai produttori originali di rifiuti o distributori.</p>Da ultimo, l’art. 178-ter, co. 5 prevede espressamente che tale deroga non debba essere utilizzata per ridurre la quota dei costi sostenuti dai produttori di prodotti nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 (i.e. data di entrata in vigore della Direttiva 2018/851/UE).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Si tratta dei dati indicati dal comma 9 del medesimo art. 178-ter che, secondo modalità che verranno definite in apposito decreto ministeriale attuativo, i produttori dovranno comunicare al Registro nazionale dei produttori (es. dati relativi all'immissione sul mercato nazionale dei propri prodotti e modalità con cui i produttori intendono adempiere ai propri obblighi; informazioni relative ai sistemi attraverso i quali i produttori adempiono ai propri obblighi, in forma individuale e associata, con statuto e annessa documentazione relativa al proprio progetto, ecc.).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Si precisa che, in caso di produttori con sede legale in altro Stato Membro dell'Unione europea che immettono prodotti sul territorio nazionale, ai fini di adempiere agli obblighi derivanti dall'istituzione di un regime di responsabilità estesa, questi designano una persona giuridica o fisica stabilita sul territorio nazionale quale rappresentante autorizzato per l'adempimento degli obblighi e l'iscrizione al Registro nazionale dei produttori (cfr. art. 178-ter, co. 8, ultimo periodo).]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 08 Jun 2022 09:34:42 +0200</pubDate>
                        <title>Il Tar Milano si schiera contro i comportamenti opportunistici e abusivi degli operatori nel settore delle energie rinnovabili perpetrati tramite la richiesta di modifica dei preventivi di connessione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-tar-milano-si-schiera-contro-i-comportamenti-opportunistici-e-abusivi-degli-operatori-nel-settore-delle-energie-rinnovabili-perpetrati-tramite-la-richiesta-di-modifica-dei-preventivi-di-connessione</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>TAR Milano – sentenza n. 01308/2022</strong></p><p><i><strong><u>Cosa è successo&nbsp;</u></strong></i></p><p>Il T.A.R. Milano si è pronunciato a favore del gestore di rete ricorrente che ha impugnato la deliberazione con cui ARERA aveva accolto il reclamo di un operatore avverso al diniego di modifica di un preventivo di connessione.</p><p>Nel caso specifico, l’operatore, allo scadere del termine di 45 (quarantacinque) giorni della validità del preventivo di connessione, invece che accettarlo, ne aveva richiesto la modifica al fine di costruire l’impianto su un sito diverso rispetto a quello originariamente previsto. Poiché lo spostamento dell’impianto avrebbe comportato una modifica spaziale sensibile rispetto al sito individuato originariamente e avrebbe, inoltre, comportato “<i>l’alterazione della soluzione tecnica individuata” </i>a causa della necessaria variazione del punto di inserimento della rete esistente, il gestore di rete aveva rigettato la richiesta. L’operatore aveva, quindi, proposto reclamo ad ARERA che lo aveva accolto giustificando la propria decisione sulla base della mancanza di un’adeguata motivazione del rifiuto del gestore.</p><p>Il T.A.R. Milano, tuttavia, si è pronunciato a favore del distributore ricorrente ed ha argomentato la propria decisione sottolineando che le motivazioni del distributore poste a fondamento del diniego di modifica non potevano essere considerate “<i>apodittiche ed inidonee</i>”, come sostenuto da ARERA, e dovevano essere ritenute, invece, conosciute e “<i>perfettamente intellegibili</i>” dall’operatore al quale, oltretutto, data la specificità del settore, è richiesto il rispetto di uno <i>standard</i> di comportamento e diligenza particolarmente alto.</p><p>In aggiunta, il T.A.R. ha colto l’occasione per ribadire che ARERA dovrebbe monitorare con attenzione la fase genetica della produzione di energia. Questo soprattutto perché le <strong>richieste di modifica dei preventivi di connessione da parte di operatori con intento speculativo rischiano di provocare un intasamento virtuale della rete che andrebbe a scapito degli operatori seriamente intenzionati alla realizzazione dei loro progetti</strong>.</p><p><i><strong><u>Perché è importante</u></strong></i></p><p>Attraverso l’emanazione di questa sentenza il T.A.R. Milano ha ribadito che i comportamenti speculativi e opportunistici relativi alla richiesta di modifica sostanziale dei preventivi di connessione sono da contrastare.</p><p>È, infatti, necessario ricordare che i <strong>preventivi di connessione “prenotano”</strong> parte della capacità potenziale della rete e che <strong>la rete stessa non ha </strong>“<i><strong>illimitata capacità</strong></i> […]<i> di assorbire tutta la potenza generata nei vari territori</i>”. La conseguenza di tali comportamenti, come già accaduto in passato, potrebbe essere l’impossibilità per operatori con intenzioni serie di realizzare i rispettivi progetti.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Distribuzione</category>
                            
                                <category>Eolico</category>
                            
                                <category>Eolico Off Shore</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Idroelettrico</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Sat, 04 Jun 2022 09:26:58 +0200</pubDate>
                        <title>Il Consiglio di Stato conferma la possibilità di accedere agli incentivi anche nel caso in cui la potenza autorizzata e realizzata sia inferiore a quella dichiarata nel preventivo di connessione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-consiglio-di-stato-conferma-la-possibilita-di-accedere-agli-incentivi-anche-nel-caso-in-cui-la-potenza-autorizzata-e-realizzata-sia-inferiore-a-quella-dichiarata-nel-preventivo-di-connessione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Consiglio di Stato – Sentenza n. 1228/2022</strong></p><p><i><strong><u>Cosa è successo?</u></strong></i></p><p>Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del TAR Lazio che confermava il provvedimento con cui il GSE aveva denegato l’accesso agli incentivi stabiliti dal D.M. 6 luglio 2012 per la costruzione di un nuovo impianto eolico da 200 kW. La motivazione del diniego era incentrata sul mancato possesso del preventivo di connessione al momento dell’iscrizione al Registro.</p><p>Nel caso di specie, il ricorrente aveva ottenuto dal gestore di rete e accettato un preventivo di connessione per una potenza di 900 kW. Tuttavia, poi, l’impianto era stato autorizzato e realizzato per una potenza di soli 200 kW.</p><p>Successivamente, il ricorrente ha richiesto l’iscrizione al Registro, presentando il preventivo di connessione rilasciato per 900 kW. Nelle more dell’accoglimento ha chiesto al Gestore di rete la modifica in diminuzione (da 900 kW a 200 kW) del preventivo di connessione.</p><p>Nonostante quanto precede, prima il GSE e successivamente poi anche il TAR Lazio avevano ritenuto che il ricorrente non fosse in possesso del preventivo di connessione al momento dell’iscrizione al Registro.</p><p>Il Consiglio di Stato ha argomentato l’accoglimento dell’appello di Wind One S.r.l., evidenziando che la diminuzione della potenza è una modifica ammissibile e non sostanziale ai sensi delle procedure applicative del D.M. 6 luglio 2012 del gennaio 2014 (“<strong>Procedure Applicative</strong>”). Di conseguenza, questa differenza, secondo la pronuncia del Consiglio di Stato, non poteva essere ritenuta ostativa all’ammissione agli incentivi.</p><p><i><strong><u>Perché è importante?</u></strong></i></p><p>Viene, anzitutto, identificata in maniera chiara la funzione del preventivo di connessione. La tesi del ricorrente che ne sottolinea <strong>la funzione di “</strong><i><strong>prenotazione</strong>” </i>viene ritenuta condivisibile.</p><p>Di conseguenza, viene sottolineato che è problematico solo il caso in cui vi sia un aumento di potenza.</p><p>Infatti, il Consiglio di Stato ritiene corretto che: ”<i>(p)oiché il preventivo di connessione accettato ha una funzione di “prenotazione” della potenza di immissione rispetto ad un punto di rete (c.d. cabina), è indifferente in sede di autorizzazione che l'impianto originariamente ipotizzato per una potenza (nel caso 0,9 MW) venga alla fine autorizzato per potenza inferiore (nel caso 0,2 MW), perché per legge fisica una cabina che regge una immissione di potenza maggiore è in grado di reggere una potenza inferiore; non lo sarebbe per il caso inverso di istanza per un impianto inferiore e autorizzazione per un impianto di potenza maggiore</i>”</p><p>Un altro aspetto evidenziato è che <strong>la</strong> <strong>diminuzione della potenza non è una “</strong><i><strong>variante sostanziale</strong></i><strong>” </strong>ai sensi delle Procedure Applicative. Di conseguenza, se la potenza contenuta nel preventivo di connessione risulta maggiore rispetto a quella realizzata e autorizzata ciò <strong>non osta all’ammissione agli incentivi</strong>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Eolico</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 03 Jun 2022 04:14:21 +0200</pubDate>
                        <title>I Super Avvocati italiani nel libro magazine di MF-Milano Finanza</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/i-super-avvocati-italiani-nel-libro-magazine-di-mf-milano-finanza</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Al via l'edizione 2022 de I Super Avvocati e i Super Studi legali Corporate 2022, libro magazine dedicato al settore dei corporate lawyers, avvocati e giuristi d'impresa, frutto di un'intensa attivita' di riclassificazione dei deal e dell'attivita' curate da 4.419 Avvocati e 2.582 Studi, censiti sulla base di elementi quantitativi e messi in graduatoria grazie alla collaborazione di MF/Milano Finanza con la societa' specializzata Pbv Monitor. La grande ripresa del 2021 della corporate Italia si e' riflessa pienamente nel boom di attivita' di assistenza, rappresentanza e consulenza dei professionisti del diritto, come testimoniato dalla terza edizione della MF Italian Legal Week, l'evento che Class Editori, con i suoi media MF/MilanoFinanza e ClassCnbc, ha ideato come momento di incontro, approfondimento e dibattito sulle tematiche piu' importanti della professione, in stretto collegamento con la LegalWeek di New York. Il ranking ha preso in considerazione il valore aggregato delle operazioni e dei casi trattati nel periodo di riferimento, tra il 15 novembre 2020 e il 15 novembre 2021. Ai fini di elaborazione dell'analisi, sono state prese in esame diverse fonti istituzionali e alternative, e nello specifico i comunicati stampa di clienti e Studi legali, le sentenze della corte di Cassazione, le sentenze dei tribunali Sportivi, le sentenze del Consiglio di Stato e di alcune corti arbitrali internazionali. In totale, nel periodo di ricerca, sono stati analizzati 15.914 tra contenziosi e operazioni in 23 aree di pratica. Con l'obiettivo di offrire una guida alla scelta dei migliori professionisti operanti in Italia nelle diverse practice, Studi e Avvocati sono stati suddivisi in tre fasce di merito: Elite (i primi 10 del ranking), Best (da 11 a 30 ) e Selected (dal 31 in poi). Per ogni practice sono stati poi indicati i #1. Hanno quindi raggiunto l'eccellenza:Luciano Di Via (Clifford Chance) nella practice Competition Law; <strong>Pietro Zanoni</strong> (<strong>Advant NCTM</strong>) in M&amp;A Mid Market; Iacopo Canino (White &amp; Case) in Finance; Carlo Felice Giampaolino (Clifford Chance) in Dispute Resolution; Carlo Montella (Orrick) in Energy &amp; Infrastructure; Simonetta Candela (Clifford Chance) in Employment Law; Francesco Torelli (Hi.Lex) in M&amp;A Small Cap; Piergiorgio Leofreddi (Dentons) in Debt Capital Markets;Ryan Benedict (Letham &amp; Watkins) in Equity Capital Marklets;Umberto Penco Salvi (Clifford Chance) in Commercial Law e in M&amp;A Large Deal;Bruno Cova (Delfino e Associati Willkie Farr &amp; Gallagher) in Compliance;Raffaele De Luca (Toffoletto De Luca Tamajo e Soci) in Employment Litigation;Vincenzo Troiano (Chiomenti) in Investment Funds;Massimo Sterpi (Gianni &amp; Origoni) in IP &amp; IT;Francesco Centonze (Centonze) in Penal Law;Filippo Troisi (Legance) in Private Equity;Francesco Del Bene (Avocom) in Project;Francesca Angeloni (Hogan Lovells) in Public Law;Federico Sutti (Dentons) in Real Estate;Valerio Di Gravio (Di Gravio) in Restructuring &amp; Insolvency;Mattia Grassani (Grassani, Urbinati &amp; Associati) in Sport Law;Vincenzo Giannantonio (Gitti &amp; Partners) in Venture Capital.&nbsp;<em>Tratto da Milano Finanza</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
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                        <pubDate>Wed, 01 Jun 2022 08:49:21 +0200</pubDate>
                        <title>Brevi note in merito a Sistemi Efficienti di Utenza, contratti di servizi energetici e benefici connessi alla realizzazione di impianti fotovoltaici e altre fonti rinnovabili</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/brevi-note-in-merito-a-sistemi-efficienti-di-utenza-contratti-di-servizi-energetici-e-benefici-connessi-alla-realizzazione-di-impianti-fotovoltaici-e-altre-fonti-rinnovabili</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>SEU e autoconsumo</strong>La definizione di Sistema Efficiente di Utenza (o SEU) è prevista dal D. Lgs. n. 115/08, all’articolo 2, comma 1, lettera t), ai sensi del quale si definisce SEU un «<em>sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'impianto per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente</em>».Pertanto, i SEU sono sistemi di auto approvvigionamento energetico composti da:(i) un’unità di produzione, ossia un impianto di produzione di energia elettrica alimentato con fonti rinnovabili oppure operante in regime di Cogenerazione ad Alto Rendimento ai sensi del DM 4 agosto 2011;(ii) un’unità di consumo, ossia l’insieme di impianti per il consumo di energia elettrica che di norma coincide con la singola unità immobiliare (ma sono previste eccezioni<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>) e che sia direttamente connessa all’unità di produzione per il tramite di un collegamento privato;(iii) una connessione alla rete pubblicae dove(iv) il soggetto titolare dell'impianto di produzione può coincidere o meno con il cliente finale che consuma l'energia prodotta e(v) l’unità di produzione è realizzata interamente all'interno dell’area di proprietà, o nella piena disponibilità, del cliente finale e da questi, in parte, messa a disposizione del produttore o del proprietario dell’unità di produzione (se diverso dal cliente finale).Il vantaggio connesso alla realizzazione di un SEU è innanzitutto l’esenzione dall’obbligo di pagamento degli oneri generali di sistema applicati all’energia prelevata (si veda <em>infra</em>), la quale è giustificata dal fatto che l’energia elettrica così prodotta e auto consumata non transita sulla rete elettrica nazionale ma arriva all’unità di consumo per il tramite di un collegamento diretto e privato.Ove l’energia prodotta dall’unità di produzione ecceda i consumi dell’unità di consumo, la stessa può essere immessa in rete per essere venduta al mercato ovvero, al ricorrere dei necessari requisiti, ceduta al GSE:(i) in regime di “Ritiro Dedicato”, ossia mediante una forma semplificata di vendita alla rete di tutta l’energia ivi immessa, dietro pagamento da parte del GSE di un determinato prezzo per ogni kWh immesso in rete;o, in alternativa,(ii) in regime di “Scambio sul Posto”, ossia accedendo ad un particolare meccanismo che, per l’energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza non eccedente i 500 kW, consente di compensare l’energia elettrica immessa in rete in un certo momento con quella prelevata e consumata in un momento differente da quello in cui avviene la produzione.I rapporti intercorrenti fra il produttore titolare dell’unità di produzione e il cliente finale, aventi ad oggetto l’energia elettrica prodotta e consumata che non transita attraverso la rete pubblica, non sono oggetto di regolazione da parte dell’Autorità e sono lasciati alla libera contrattazione fra le parti.&nbsp; Tuttavia, ai fini dell’immissione di energia in rete (i.e. dell’energia non consumata in sito) e del prelievo da rete (che la presenza dell’unità di produzione in sito potrebbe non escludere totalmente) si applica quanto previsto dal Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione o TIT (Delibera ARERA 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel) e per connettere alla rete pubblica un SEU, o nel caso di modifica alla connessione esistente, trovano applicazione le disposizioni contenute nel Testo integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione o TIC (Delibera ARERA 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL) e nel Testo integrato delle connessioni attive o TICA (Allegato A alla Delibera ARERA ARG/elt 99/08).&nbsp;<strong>Oneri generali di sistema</strong>Per “oneri generali di sistema” si intendono quelle componenti tariffarie incluse nella bolletta dell'energia elettrica, accanto al costo dei servizi di vendita (materia prima, commercializzazione e vendita), al costo dei servizi di rete (trasporto, distribuzione, gestione del contatore) e alle imposte, che sono state introdotte nel tempo da specifici provvedimenti normativi al fine di coprire i costi di attività di interesse generale per il sistema elettrico nazionale.Questi oneri, che negli ultimi anni hanno rappresentato una quota sempre più significativa della spesa totale annua di energia elettrica degli utenti finali, sono applicati come maggiorazione della tariffa di distribuzione e, quindi, all'interno del costo per servizi di rete, in maniera differenziata per tipologia di utenza.A partire dal 2018, le aliquote degli oneri generali da applicare a tutte le tipologie di contratto sono distinte in <em>a)</em> oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione (“ASOS”) e <em>b)</em> rimanenti oneri generali (“ARIM”).Tra il 2021 e il 2022, allo scopo di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, successivi interventi normativi hanno azzerato per determinati periodi di tempo gli oneri di sistema.In particolare:(i) l’art. 1, comma 504 della L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) ha previsto che l’ARERA provveda ad annullare, <strong>per il primo trimestre 2022</strong>, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. A tale previsione ARERA ha dato attuazione con la Delibera 30 dicembre 2021, 635/2021/R/com;(ii) l’art. 14 del D.L. 4/ 2022 (c.d. Decreto Sostegni ter) ha previsto che l’ARERA provveda ad annullare, <strong>per il primo trimestre 2022,</strong> le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. A tale previsione ARERA ha dato attuazione con la Delibera 31 gennaio 2022, 35/2022/R/EEL;(iii) l’art. 1 del D.L. 17/2022 (c.d. Decreto Bollette) ha previsto che l’ARERA provveda ad annullare, <strong>per il secondo trimestre 2022</strong>, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW (comma 1) nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico (comma 2). A tale previsione ARERA ha dato attuazione con la Delibera 30 marzo 2022, 141/2022/R/com.&nbsp;<strong>Contratti di servizi energetici o <em>Energy Performance Contract</em> (o EPC) </strong>La realizzazione di un SEU in cui produttore e cliente finale non coincidono è spesso presupposto dei c.d. contratti di servizi energetici o <em>Energy Performance Contract</em> (EPC), oggi molto diffusi nella prassi.Mediante tale contratto, il titolare di uno stabilimento industriale (il “<strong>Cliente</strong>”) affida ad un operatore del settore dell’energia, spesso una Energy Service Company o ESCo (il “<strong>Produttore</strong>”), la prestazione di un servizio complesso che include, <em>inter alia</em>:(i) la realizzazione di un impianto per la produzione di energia (e.g. fotovoltaico o di cogenerazione) presso il sito del Cliente medesimo, il quale, a questo fine, concede al Produttore un diritto reale o personale di godimento su una determinata porzione del sito, quale per esempio il lastrico solare dello stabilimento; nonché(ii) la sua successiva gestione, conduzione e manutenzione, al fine della somministrazione dell’energia prodotta al Cliente, ad un costo inferiore a quello che il Cliente pagherebbe per prelevare energia dalla rete elettrica nazionale.Il Produttore si fa carico dell’investimento (utilizzando capitali propri o reperendo i mezzi finanziari presso soggetti terzi) e, pertanto, di regola mantiene la proprietà dell’impianto fino alla scadenza del contratto, successivamente alla quale la stessa può essere eventualmente trasferita al Cliente.L’EPC consente quindi al Cliente di ottenere un risparmio energetico ed al Produttore di ripagare l'intervento nel tempo in virtù del <em>cash flow</em> generato dal canone pagato dal Cliente per il servizio, nonché da eventuali benefici previsti per il tipo di intervento effettuato.Tale soluzione si rivela senz’altro appetibile per quei clienti che, piuttosto che farsi carico dell’investimento necessario alla realizzazione dell’impianto e delle attività di realizzazione, conduzione e manutenzione dello stesso, preferiscono affidare ad un terzo la realizzazione dell’intero progetto, il quale dovrebbe consentire di godere di risparmi diretti sulla bolletta e – ove previsti – anche di ulteriori benefici.In alternativa, è possibile per il Cliente realizzare l’impianto in proprio anche mediante ricorso all’indebitamento bancario: (i) stipulando contratti con società̀ di leasing aventi ad oggetto l’acquisizione dell’area (<em>leasing</em>) o dell’impianto (<em>sale&amp;lease back</em>) da parte dell’istituto e contestuale concessione in godimento dell’impianto al Cliente medesimo, in qualità di utilizzatore ovvero (ii)&nbsp; contratti di finanziamento con concessione di garanzie (pegno, privilegio, ipoteca) aventi ad oggetto i pannelli solari o l’impianto fotovoltaico nel suo complesso.&nbsp;<strong>Altri benefici</strong>Ai risparmi conseguenti alla realizzazione di un SEU, nell’ambito di un contratto di servizi energetici o meno, si sommano quelli previsti per la specifica tipologia di impianto realizzato quale unità di produzione.&nbsp;<strong>Detrazioni e crediti d’imposta</strong>Con particolare riferimento agli impianti fotovoltaici, attualmente sono in vigore diversi bonus edilizi e, in particolare, il c.d. “Bonus Ristrutturazioni” e il c.d. “Superbonus 110%”.Il Bonus Ristrutturazioni prevede che venga riconosciuta una detrazione fiscale IRPEF del 50% in favore di chi, nel complesso dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria ovvero in maniera disgiunta e autonoma ai sensi dell’articolo 16-bis comma 1 lettera h) del TUIR, installa dei pannelli fotovoltaici. Per ottenere tale detrazione rilevano le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024. Per tali spese la detrazione del 50% va ripartita in 10 quote annuali di uguale importo. Il limite massimo di spesa è di 96.000 euro e copre diverse voci di spesa (manodopera, installazione, progettazione, imposta di bollo, iva, spese per perizie ecc.).Il Superbonus 110% invece, prevede che venga riconosciuta una detrazione fiscale dell’IRPEF pari al 110%, da suddividere in 5 anni, per una serie di lavori e opere di efficientamento energetico sull’immobile. Tale misura non copre direttamente l’impianto fotovoltaico, il quale, ai sensi dell’art. 119.5 del D.L. 34/2020, potrà essere oggetto di incentivo solo laddove eseguito insieme ad altri lavori c.d. “trainanti”, come per esempio l’isolamento termico delle superfici verticali, inclinate ed orizzontali per il 25% totale dell’edificio, oppure l’installazione della caldaia a condensazione o pompa di calore. Inoltre, per aver diritto alla detrazione, sarà necessario migliorare la certificazione energetica APE dell’edificio di almeno due classi energetiche.A quanto sopra si aggiunga che i recenti D.L. 17/2022 (c.d. “<strong>Decreto Bollette</strong>”), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 34/2022, e D.L. 21/2022 recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, hanno previsto la semplificazione dell’iter autorizzativo per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, <em>inter alia</em>, apportando modifiche al D. Lgs. 28/2011 e stabilendo, tra le altre cose (i) che l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, così come la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, nonché (ii) semplificazioni procedurali per talune specifiche categorie di impianti fotovoltaici, per realizzare le quali sarà sufficiente una dichiarazione inizio lavori asseverata (di cui all’art. 6-bis, D.Lgs. 28/2011) ovvero la procedura abilitativa semplificata (di cui all’art. 6, D.Lgs. 28/2011).In particolare, l’art. 4 del D. Lgs. 28/2011, come modificato dall’art. 12.1-bis del D.L. 17/2022, prevede adesso che nelle aree idonee da identificarsi ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. 199/2021, i regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonché, senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l'integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse sono disciplinati come segue:(i) per impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione di inizio lavori asseverata per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente;(ii) per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW: si applica la procedura abilitativa semplificata;(iii) per impianti di potenza superiore a 10 MW: si applica la procedura di autorizzazione unica<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>.Il Decreto Bollette ha poi previsto anche un contributo per l’efficienza energetica nelle regioni del Sud (art. 14), il quale tuttavia sarà meglio definito da appositi decreti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Bollette. Al momento, è previsto che sia riconosciuto un credito d’imposta per gli investimenti effettuati entro il 30 novembre 2023 nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con lo scopo di conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito delle strutture produttive. Infine, ulteriori semplificazioni sono state apportate ai procedimenti autorizzativi di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili anche dal D.L 50/2022, c.d. Decreto Aiuti.&nbsp;<strong>Autoconsumo collettivo e comunità energetiche </strong>I clienti finali consumatori di energia elettrica, al ricorrere dei necessari requisiti, possono oggi associarsi per produrre localmente, tramite fonti rinnovabili, l'energia elettrica necessaria al proprio fabbisogno, “condividendola” tra loro. Questo ai sensi del D.L. 162/2019 (articolo 42 bis) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e dei relativi provvedimenti attuativi, quali la delibera 318/2020/R/eel dell'ARERA e il DM 16 settembre 2020 del MiSE, i quali hanno previsto una tariffa incentivante (alternativa allo Scambio sul Posto) per la remunerazione dell’energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili che siano inseriti all’interno di (i) “sistemi di autoconsumo collettivo”, ossia insiemi di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e che si trovano nello stesso condominio o edificio; ovvero di (ii) “comunità energetiche rinnovabili”, ossia soggetti giuridici autonomi, partecipati da persone fisiche, PMI, enti territoriali o autorità locali che siano situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla relativa comunità di energia rinnovabile.&nbsp;<strong>Incentivi </strong>Con il D. Lgs. 199/2021 (“<strong>Decreto Incentivi</strong>”), entrato in vigore il 15 dicembre 2021, il legislatore italiano ha recepito la direttiva UE 2018/2001 sulle fonti rinnovabili, cosiddetta Red II (<em>Renewable Energy Directive</em>) e ha definito, tra le altre cose “Regimi di sostegno e strumenti di promozione” della produzione di energia da fonti rinnovabili.In particolare, con un significativo cambio di direzione in tema di energia da fonti rinnovabili, l’art. 5 del D. Lgs. 199/2021 prevede che:iv) per i grandi impianti con potenza superiore ad 1 MW, l’incentivo è attribuito attraverso procedure competitive di aste al ribasso effettuate in riferimento a contingenti di potenza (art. 5.2);v) per impianti di piccola taglia aventi potenza inferiore a 1 MW, l’incentivo è attribuito secondo i seguenti meccanismi (art. 5.3):</p><p style="padding-left: 30px;">a) per gli impianti con costi di generazione più vicini alla competitività di mercato, attraverso una richiesta da effettuare direttamente alla data di entrata in esercizio, fermo restando il rispetto di requisiti tecnici e di tutela ambientale;b) per impianti innovativi e per impianti con costi di generazione maggiormente elevati, ai fini del controllo della spesa, l’incentivo è attribuito tramite bandi in cui sono messi a disposizione contingenti di potenza e sono fissati criteri di selezione basati sul rispetto di requisiti tecnici, di tutela ambientale e del territorio e di efficienza dei costi;</p>(vi) per impianti di potenza pari o inferiore a 1 MW facenti parte di “comunità energetiche rinnovabili” o di “sistemi di autoconsumo collettivo” (si veda il paragrafo 3.2 che precede) è possibile accedere a un incentivo diretto, alternativo a quello sopra indicato, che premia, attraverso una specifica tariffa, graduabile anche sulla base della potenza degli impianti, l’energia autoconsumata istantaneamente. L’incentivo è attribuito direttamente, con richiesta da effettuare alla data di entrata in esercizio (art. 5.4).Le modalità per l’implementazione dei suddetti sistemi di incentivazione, relativi ai grandi impianti e agli impianti di piccola taglia, saranno definite con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica entro 180 giorni dall’entrata in vigore del D. Lgs. 199/2021 (artt. 6 e 7).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>Con analoghe tempistiche verrà pubblicato un nuovo provvedimento con il quale saranno aggiornati i meccanismi di incentivazione per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o in comunità energetiche rinnovabili di potenza non superiore a 1 MW. Tale provvedimento stabilirà anche le modalità di transizione e raccordo fra il vecchio e il nuovo regime, al fine di garantire la tutela degli investimenti avviati. Nel frattempo, nelle more dell’adozione di tale provvedimento, continua ad applicarsi il DM adottato in attuazione dell’articolo 42-bis, comma 9, del D.L. 162/2019 (cfr. paragrafo 3.2 che precede).Segnaliamo inoltre che l’art. 9.2 del D.Lgs. 199/2021 prevede che, decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore dei suddetti provvedimenti, il meccanismo dello scambio sul posto sarà soppresso con la conseguenza che gli impianti che entreranno in esercizio dopo tale data potranno accedere solo ai meccanismi disciplinati dal D. Lgs. 199/2021 (art. 9).Infine, l’art. 9.4 del D.Lgs. 199/2021 prevede che, per garantire una maggiore efficienza nelle dinamiche di offerta nell'ambito dei DM 4 luglio 2019, recante “<em>Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione</em>”, successivamente alla settima procedura, il cui bando si è chiuso il 30 ottobre 2021, e fino all'entrata in vigore dei decreti di cui agli articoli 6 (i.e. decreto di implementazione del sistema di incentivi per grandi impianti) e 7 (i.e. decreto di implementazione del sistema di incentivi per impianti di piccola taglia), il GSE organizza ulteriori procedure mettendo a disposizione la potenza residua non assegnata, fino al suo esaurimento, con le modalità previste dall'articolo 20 del DM 4 luglio 2019 (i.e. meccanismi di riallocazione della potenza).* * *<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può̀ essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:miranda.cellentani@advant-nctm.com">Miranda Cellentani</a> ovvero di scrivere al seguente indirizzo: <a href="mailto:corporate.commercial@advant-nctm.com">corporate.commercial@advant-nctm.com</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> L'unità di consumo, di norma, coincide con la singola unità immobiliare, ma è possibile aggregare più unità immobiliari in un'unica unità di consumo quando: <em>(i)</em> le unità immobiliari, nella piena disponibilità della medesima persona fisica o giuridica, sono legate tra loro da vincolo di pertinenza e insistono sulla medesima particella catastale o su particelle contigue; <em>(ii)</em> le unità immobiliari pertinenziali (solai, garage, cantine), anche nella disponibilità di diverse persone fisiche o giuridiche, fanno parte di un unico condominio; <em>(iii) </em>le unità immobiliari, nella piena disponibilità della medesima persona giuridica, sono eventualmente da quest’ultima messe a disposizione di soggetti terzi, localizzate su particelle catastali contigue, all’interno di un unico sito e utilizzate per attività produttive di beni e/o servizi destinate prevalentemente alla realizzazione, in quello stesso sito, di un unico prodotto finale e/o servizio.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Segnaliamo inoltre che, ai sensi dell’articolo 6, comma 9-bis del medesimo D. Lgs. 28/2011, anch’esso come modificato dall’art. 12.1-bis del D.L. 17/2022, la procedura abilitativa semplificata si applica anche (i) agli impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento e (ii) agli impianti agro-voltaici che adottino soluzioni innovative che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale. Infine, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 17/2022, gli impianti fotovoltaici con moduli a terra e potenza elettrica inferiore a 1 MW nonché le opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti situati in aree idonee, non sottoposte alla disciplina di tutela culturale e paesaggistica, al di fuori dei centri urbani soggetti a tutela, e per la cui messa in opera non sono previste procedure di esproprio, sono realizzati mediante semplice dichiarazione di inizio lavori asseverata.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> In proposito, segnaliamo che lo scorso 24 marzo 2022 è stata pubblicata sul sito dell’ARERA (www.arera.it) la delibera 122/2022/R/eel del 22 marzo 2022, avente ad oggetto l'avvio del procedimento finalizzato all'attuazione delle disposizione del D. Lgs. 199/2021 diverse da quelle inerenti all'autoconsumo e da quelle relative alle misure tariffarie per le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici. La delibera in questione prevede 6 procedimenti distinti, ciascuno dei quali articolati in una pluralità di provvedimenti, aventi ad oggetto, <em>inter alia</em>, “<em>fonti rinnovabili per la produzione elettrica, da completarsi entro il 31 dicembre 2022 (ad eccezione delle attività vincolate a decreti ministeriali non ancora emanati o da svolgersi all’occorrenza)</em>”.]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 17 May 2022 04:07:10 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT lancia il programma di secondment</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-lancia-il-programma-di-secondment</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>La nuova iniziativa offre opportunità di carriera e sviluppo professionale in sette località europee</strong>ADVANT, associazione di studi legali leader in Europa, ha lanciato un programma di <em>secondment </em>dedicato ai propri professionisti.Il programma, dal titolo <em>Your Road to Europe, </em>&nbsp;è stato progettato per fornire maggiori opportunità di carriera e di sviluppo professionale su scala internazionale al team di professionisti ADVANT, una delle principali priorità strategiche dell'associazione.Nell'ambito dell'iniziativa i professionisti degli studi associati possono candidarsi per un trasferimento temporaneo, della durata compresa tra tre settimane e tre mesi, in una delle sette sedi degli studi associati ad ADVANT presenti in Europa.Le sedi attualmente disponibili sono Berlino, Dusseldorf, Francoforte, Milano, Monaco, Parigi e Roma. Le richieste saranno prese in considerazione su base continuativa e i candidati saranno selezionati in base alle loro motivazioni e ambizioni, alla seniority, alla conoscenza dell'inglese e all'approvazione del dipartimento.Questo programma è l'ultima di una serie di importanti iniziative sviluppate dal lancio dell'associazione, annunciato nel settembre 2021.ADVANT è un'associazione europea di studi legali tra tre importanti studi indipendenti: ADVANT Altana (Francia), ADVANT Beiten (Germania) e ADVANT Nctm (Italia). Complessivamente, l'associazione ha un team combinato di oltre 140 partner azionari e più di 600 professionisti legali e fiscali, ed è in una posizione unica per supportare i clienti che cercano di espandersi in Europa continentale.<strong>Guido Fauda</strong>, partner di ADVANT Nctm e uno dei coordinatori dell'iniziativa, ha dichiarato:"Il lancio del nostro nuovo programma di <em>secondment</em> rappresenta la realizzazione di una delle nostre priorità strategiche per ADVANT, ovvero mettere a disposizione del nostro team interessanti opportunità di sviluppo professionale e personale. La concorrenza per i talenti del settore legale è agguerrita ed è sempre più importante che i nostri professionisti abbiano l'opportunità di ampliare i propri orizzonti e le proprie esperienze, nonché di conoscere i colleghi e i coetanei di altri studi associati ad ADVANT. Nel complesso, la nostra associazione rappresenta un ambiente di lavoro davvero attraente e multinazionale per avvocati e professionisti che abbracciano la diversità dell'Europa, e questo nuovo programma contribuirà a garantire un'esperienza di lavoro da vero leader di mercato per i migliori, i più brillanti e i più ambiziosi del settore."</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 16 May 2022 04:50:32 +0200</pubDate>
                        <title>Dalla Brexit alle sanzioni, i nuovi modelli negli studi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/gli-studi-legali-dellanno-2022-dalla-brexit-alle-sanzioni-i-nuovi-modelli-negli-studi-v-uva</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Prima la Brexit, poi la pandemia e orala guerra in Ucraina. In mezzo un maxi piano da 200 miliardi qual è il Pnrr da studiare in pochi giorni per cogliere velocemente tutte le opportunità insieme con i clienti. E una lunga e ininterrotta sequela di emergenze, seppure di diversa natura, quella che gli studi legali d'affari si sono trovati ad affrontare negli ultimi anni. Una serie di tempeste che si è abbattuta di fatto senza soluzione di continuità e che, oltre a stressare i già contratti tempi di risposta, ha costretto le organizzazioni a ripensare i modelli sia di business sia di servizio: archiviatila un po' nei fatti i dipartimenti derivati addirittura dalle facoltà di giurisprudenza, persino la più recente distinzione per industries, modellata sui mercati, è apparsa a tratti superata. Per tutti l'imperativo è stato mettere assieme saperi, competenze e specializzazioni in squadre multidiscipinari. Ma ognuno lo ha declinato con tratti differenti. Vediamone alcuni.<strong>Interlocutore unico</strong>«Il cliente vuole un numero di telefono unico da chiamare per avere risposte immediate - spiega Francesco Sciaudone, managing partner di Grimaldi - sta a noi organizzarci con focus team per dargli quello che di volta in volta ci chiede, siano pareri su una gara d' appalto o su un contratto con la Russia». È il modello «one stop shop» lanciato per la prima volta dallo studio con il Codice della crisi di impresa e replicato con il Pnrr, che ora, dopo le sanzioni alla Russia, guarda sempre più alla rete di partner internazionali della Grimaldi alliance. Per Sciaudone «l'evoluzione degli studi è l'organizzazione per aree di competenze, e dovremo confrontarci sempre più coni partner internazionali per individuare le best practice, mentre all'interno serve una governance snella, impossibile consultare su ogni cosa decine di professionisti».<strong>Alleanze globali</strong>La proiezione internazionale è stata alla base anche della evoluzione di Nctm che dopo l'alleanza con uno studio francese (Altana) e uno tedesco (Beiten Burkhardt) ora ha cambiato denominazione in <strong>Advant Nctm</strong>. «Lavoriamo con team transnazionali - aggiunge il partner <strong>Vittorio Noseda</strong> - da ultimo anche sulle sanzioni alla Russia soprattutto quando il cliente è una multinazionale». Per <strong>Noseda</strong> «la capacità di gestire le emergenze come quelle di questi anni è insita nel nostro lavoro, ma e è cambiata la proiezione: ora il nostro focus è su tutta l'Europa continentale».<strong>Mini team trasversali</strong>Sempre influenzato dall'Europa, ma più come ente regolatore e finanziatore, anche il modello organizzativo che Lipani Catricalà &amp; Partners ha sperimentato con la sfida del Pnrr: mini team trasversali, abituati a ragionare insieme e a condividere ogni decisione. «Il Pnrr ha una struttura e tempi del tutto diversi dalla macchina amministrativa tradizionale - sottolinea Damiano Lipani founder e manging partner dello studio - ci ha spinto a pensare "out of aie box" , ha messo insieme professionisti di aree diverse dall'immobiliare, al civile, all'amministrativo fino all'energia, tutti disposti a condividere ogni riflessione, cosa che prima non era così frequente». Da questa esperienza è nata anche una grande banca dati in cui lo studio inserisce norme, atti europei e sentenze in divenire sul Piano. «Un centro di competenza che viene attivato per assistere i clienti, spesso interlocutori pubblici alle prese con l'attuazione quotidiana del Piano».<strong>Dialogo digitale</strong>Emergenza dopo emergenza è cambiato anche il rapporto con i clienti. «A partire dalla Brexit abbiamo iniziato a inviare newsletter, diciamo che volevamo catturare l'attenzione dei clienti - ricorda Gregorio Consoli, partner di Chiomenti - poi durante la pandemia abbiamo avviato il Q&amp;A, domande e risposte sui dubbi piu comuni». L'ultima evoluzione con la guerra in Ucraina. «C'è un portale dedicato - conclude - il cliente lo consulta quando vuole e ha un filo diretto per porre domande e ottenere risposte, messe poi a disposizione di tutti ». Dal telefono al clic, alla fine il senso della consulenza, immediata, resta invariato.&nbsp;Tratto da&nbsp;<em>Il Sole 24 Ore</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 16 May 2022 04:22:54 +0200</pubDate>
                        <title>Crisi energetica e aumento del costo delle materie prime: rimedi normativi e convenzionali alle sopravvenienze sperequative dei contratti commerciali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/crisi-energetica-e-aumento-del-costo-delle-materie-prime-rimedi-normativi-e-convenzionali-alle-sopravvenienze-sperequative-dei-contratti-commerciali-parte-1</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>[<strong>NOTA IMPORTANTE</strong>: <em><u>Il presente documento è aggiornato al 22 aprile 2022; poiché lo stato di crisi e le relative conseguenze sono in continua evoluzione, i contenuti del presente memorandum potranno essere soggetti a continue modifiche</u></em>]&nbsp;<strong>Parte 1</strong></p><ol> <li><strong>Introduzione</strong></li></ol><p>L’attuale crisi acuta (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>) dei prezzi delle materie prime e dello <em>shortage </em>delle stesse, aggravata dal conflitto in corso in Ucraina (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>), sta avendo un notevole impatto in sede di esecuzione dei contratti commerciali. Vi è poi da sottolineare come l’attuale crisi si sia sensibilmente acuita anche in relazione, tra l’altro, alla significativa ripresa economica italiana dopo il crollo dovuto alla pandemia da Covid-19 (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>).Nonostante il contesto economico attuale sia ormai caratterizzato da una generale ripartenza economica, permangono le problematiche connesse ai disequilibri di natura contrattuale. Sotto il profilo giuridico, si ripropone il problema – già sorto in occasione della pandemia da Covid-19 – di individuare gli istituti giuridici che consentano di adeguare il regolamento contrattuale alle sopravvenienze economiche e giuridiche, tenendo conto anche dei recenti approdi giurisprudenziali che hanno preso le mosse proprio dal dibattito scaturito con la pandemia.In particolare, si assiste a un duplice ordine di problematiche per gli operatori commerciali: da un lato, si pone il tema del rimedio per i fornitori di prodotti e servizi che vertono in una situazione di difficoltà nell’esecuzione dei contratti a causa dell’aumento dei costi e dello <em>shortage </em>delle materie prime; dall’altro, sorge l’esigenza di un rimedio per i clienti che subiscono i conseguenti ritardi e annullamenti delle forniture dei prodotti.&nbsp;<strong>2. Inquadramento giuridico</strong><strong>2.1.&nbsp;Gli istituti giuridici</strong><strong>2.1.1.&nbsp;</strong><strong>Istituti di applicazione generale previsti dal codice civile</strong><strong> (impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione)</strong>L’aumento considerevole dei prezzi delle materie prime e dell’energia elettrica potrebbe, per certi aspetti, considerarsi un evento di forza maggiore.Il codice civile italiano non fornisce una definizione vera e propria di forza maggiore ma contempla alcuni istituti la cui applicazione presuppone il verificarsi di eventi riconducibili a tale concetto.In particolare, per i contratti soggetti alla legge italiana, ferma restando la rilevanza di eventuali clausole contrattuali (cfr. le cd. <em>force majeure e/o hardship clauses</em> ivi incluse le c.d. <em>material adverse changes</em> – <em>MAC clauses</em> tipiche della prassi internazionale, talvolta recepite anche nella prassi domestica, sulle quali si dirà <em>infra</em>), si dovrà fare riferimento, ai fini che qui rilevano, ai seguenti istituti: <em>(i)</em> impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore (artt. 1218, 1256 e 1463 e seguenti del codice civile); e <em>(ii)</em> eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione (artt. 1467 e seguenti del codice civile).Prima di procedere a una trattazione di dettaglio degli istituti citati, si ritiene opportuno anticipare sin d’ora che i predetti rimedi scontano un limite operativo significativo, trattandosi di &nbsp;strumenti volti a provocare lo scioglimento del vincolo contrattuale.L’inadeguatezza di tale tipologia di rimedi, già osservata durante l’emergenza da Covid 19, pare ancor più evidente in un contesto economico, quale quello attuale, di ripresa dell’economia che difficilmente può tollerare la risoluzione dei contratti e il conseguente venire meno dei rapporti giuridici. Proprio a fronte di tale inadeguatezza, già durante l’epidemia da Covi-19, la Corte di Cassazione, nella relazione tematica dell’8 luglio 2020, n. 56 dell’ufficio del massimario e del ruolo (la “<strong>Relazione</strong>”), oltre a fornire ulteriori spunti circa gli istituti in questione, ha avvallato l’orientamento, sostenuto principalmente in dottrina (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>), che sosteneva l’esistenza di un vero obbligo normativo di rinegoziazione del contratto per rivederne l’equilibrio.(A) <u>Impossibilità sopravvenuta della prestazione</u>Per impossibilità sopravvenuta della prestazione (di cui agli artt. 1218, 1256 e 1463 e ss. del codice civile) si intende una qualsiasi situazione impeditiva dell’adempimento, non prevedibile e non superabile tramite lo sforzo che può essere legittimamente richiesto al debitore.In termini generali, l’inadempimento corrisponde alla mancata o non esatta esecuzione della prestazione dedotta in contratto, circostanza in grado di esporre la parte inadempiente a responsabilità contrattuale nei confronti della controparte. Tuttavia, secondo il generale principio di cui all’art. 1218 del codice civile, qualora la parte inadempiente dimostri che l’inadempimento è stato conseguenza dell’impossibilità di eseguire la prestazione per “<em>causa a lui non imputabile</em>”, questi può essere ritenuto non responsabile.Nello specifico, mentre l’impossibilità originaria della prestazione impedisce il sorgere stesso dell’obbligazione, l’impossibilità sopravvenuta in un momento successivo alla nascita del rapporto tra le parti, a determinate condizioni, ne provoca, invece, l’estinzione, con conseguente scioglimento del vincolo contrattuale di diritto e liberazione del debitore dall’obbligo di adempiere.Come ha avuto modo di osservare la Corte nella sua Relazione, lo spazio della risoluzione per impossibilità sopravvenuta è particolarmente limitato, essendo un rimedio percorribile solo qualora la prestazione dedotta in negozio sia divenuta completamente e definitivamente ineseguibile o inottenibile. Ciò pone non pochi problemi relativamente alle obbligazioni pecuniarie che, in quanto tali, come evidenzia anche la stessa Corte, non divengono mai impossibili (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>), “<em>non essendo esposte a una materiale o giuridica oggettiva impossibilità, ma solo a una soggettiva inattuabilità, connessa all’indisponibilità o alla penuria dei flussi di cassa</em>” (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>) .Ai fini dell’applicazione dell’istituto di cui trattasi non è quindi sufficiente che si registri una mera maggiore difficoltà dell’adempimento o, ancora, una impossibilità di adempiere esclusivamente relativa alla sfera soggettiva del debitore. Al contrario, è necessario che la prestazione contrattuale in sé considerata sia oggettivamente divenuta impossibile da realizzare e/o che la condotta necessaria per adempiere non sia imponibile al debitore perché divenuta oggettivamente troppo gravosa. Naturalmente, è imprescindibile verificare che la situazione impeditiva dell’adempimento non sia stata causata da un comportamento doloso o colposo del debitore e non sia, dunque, imputabile a quest’ultimo. Al riguardo, la giurisprudenza ritiene sufficiente accertare, sulla base di una valutazione in concreto, che la situazione impeditiva si sia verificata per una qualsiasi causa che il debitore non era tenuto ad evitare né era in condizione di evitare.Fermo quanto sopra, il concetto di impossibilità della prestazione può essere poi variamente declinato nelle ulteriori sotto-categorie <em>(i)</em> dell’impossibilità definitiva (determinata da un impedimento irreversibile o del quale non sia possibile prevedere il termine), <em>(ii)</em> dell’impossibilità temporanea (determinata da una impossibilità di natura transitoria), <em>(iii)</em> dell’impossibilità parziale che implica l’estinzione dell’obbligazione contrattuale esclusivamente per la parte divenuta impossibile.Per quanto attiene agli effetti, verificati i presupposti di cui sopra, l’obbligazione contrattuale divenuta impossibile <em>(a)</em> si estingue, con conseguente risoluzione di diritto (in caso di impossibilità totale o parziale) del contratto, ove tale impossibilità sia assoluta e definitiva; o <em>(b)</em> può essere legittimamente sospesa, ove tale impossibilità sia solo temporanea.Con specifico riferimento all’impossibilità temporanea, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1256 e 1463 del codice civile, il contratto non si risolve ma l’adempimento delle prestazioni può essere legittimamente sospeso; al superamento della ragione che ha determinato la sospensione temporanea il contratto riprende piena efficacia. Le obbligazioni sospese si estingueranno invece se l’impossibilità si protrarrà fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non potrà più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non avrà più interesse a conseguirla.In caso di contratto a prestazioni corrispettive, l’estinzione di una delle obbligazioni contrattuali provoca, ai sensi dell’art. 1463 del codice civile, lo scioglimento dell’intero vincolo contrattuale. Tale scioglimento opera di diritto, senza bisogno di alcuna iniziativa della parte né di intervento del giudice. In presenza di controversie, le parti potranno, però, chiedere al giudice la pronuncia di una sentenza dichiarativa che attesti, in via inequivoca, l’avvenuta risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione e permetta, eventualmente, di richiedere, ai sensi dell’art. 1463 del codice civile, la ripetizione (secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito di cui all’art. 2033 del codice civile) della controprestazione, nel caso in cui questa sia già stata eseguita.Nei contratti plurilaterali, l’impossibilità della prestazione di una delle parti non importa, invece, scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione che viene a mancare sia da considerarsi, nel caso di specie, essenziale per tutte le parti.*Così delineati, seppure sommariamente, i tratti essenziali dell’impossibilità sopravvenuta, occorre indagarne la rilevanza nel contesto in esame.In generale, sembrerebbe l’istituto in questione possa trovare un concreto spazio di operatività principalmente all’ipotesi della carenza di materia prime, mentre non sembra essere il rimedio adeguato per i casi di incremento dei costi dell’energia e delle materie prime.Ad ogni modo, anche in relazione ai casi di <em>shortage </em>di materie prime, difficilmente possono ravvisarsi gli estremi dell’impossibilità totale o parziale; al più si potrebbe valutare la sussistenza di elementi tali da giustificare una sospensione dell’obbligazione, secondo lo schema dell’impossibilità temporanea.(B) <u>Eccessiva onerosità</u>In un contesto in cui il costo delle materie prime sta subendo un forte incremento dei costi, l’istituto giuridico che, <em>prima facie</em>, parrebbe più appropriato, è quello dell’eccessiva onerosità.Come detto, più che un’“impossibilità” nell’adempimento, le attuali dinamiche economiche sembrerebbero infatti condurre a una situazione tale per cui i termini e le condizioni contrattuali originariamente pattuiti risultino non più adeguati al mutato scenario economico e squilibrati a favore di una parte contrattuale (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>).L’istituto dell’eccessiva onerosità sopravvenuta (di cui agli articoli 1467 e ss. del codice civile) legittima la risoluzione di contratti il cui equilibrio sia modificato da avvenimenti sopravvenuti – straordinari e imprevedibili al momento della conclusione del contratto – che non rientrano nell’ambito della normale alea contrattuale e che rendono una delle prestazioni eccessivamente onerosa o oggettivamente svilita nel proprio valore e/o nella propria utilità.La valutazione in merito alla sussistenza dei presupposti sopra elencati deve essere condotta tramite un’indagine concreta.Affinché si abbia eccessiva onerosità sopravvenuta, deve, in primo luogo, verificarsi la sussistenza di uno squilibrio <u>tangibile</u> del rapporto di valore tra le rispettive prestazioni contrattuali (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>).In secondo luogo, è necessario che il predetto squilibrio di valore delle prestazioni sia stato causato da eventi straordinari (da intendersi in senso oggettivo, sulla base di elementi suscettibili di misurazione, quali la frequenza, dimensione e intensità dell’evento) e imprevedibili (da intendersi in senso soggettivo (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>), in relazione all’obbligazione rilevante, nel senso di travalicare le oscillazioni di valore delle prestazioni e le normali fluttuazioni di mercato).In terzo luogo, deve ulteriormente accertarsi che il rischio realizzato dalle sopravvenienze straordinarie e imprevedibili di cui sopra ecceda l’alea normale del contratto, ovverosia quel margine di rischio intrinsecamente sotteso a all’intesa contrattuale (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>).Sotto il profilo dei rimedi azionabili al ricorrere dei presupposti descritti, il legislatore prevede anzitutto che la parte gravata dalla maggior onerosità possa chiedere al giudice la risoluzione del contratto.A fronte della domanda di risoluzione, la controparte, qualora sia interessata a mantenere il vincolo contrattuale, potrà offrire di ridurre ad equità il contratto riportando lo squilibrio di valore delle prestazioni contrattuali nei limiti dell’alea normale ed evitando così l’effetto risolutivo.Come evidente, il rimedio previsto dalla lettera della norma presenta un limite consistente nella possibilità della parte colpita dall’eccessiva onerosità sopravvenuta di chiedere soltanto la risoluzione giudiziale del contratto, essendo rimessa all’altra parte la mera possibilità di offrire una riduzione ad equità del contratto al fine di impedirne la risoluzione.In altre parole, la facoltà di rivedere il contratto iniquo è riservata alla parte che, in teoria, avrebbe meno interesse a ottenere il riequilibrio, che implicherebbe una modificazione del contratto a suo svantaggio e, peraltro, entro un ambito di applicazione notevolmente circoscritto, potendo essere esercitata soltanto per paralizzare una domanda di risoluzione; la riduzione ad equità non potrà pertanto essere imposta dall’attore né operare di iniziativa propria del giudice.*L’eccessiva onerosità, come sopra delineata, opera nell’ambito di limiti estremamente stringenti, ossia quelli dell’imprevedibilità e della straordinarietà.Per quanto attiene la rilevanza dell’istituto di cui trattasi nell’ambito della crisi attuale, si rende pertanto necessario verificare se, avuto riguardo al mercato di riferimento, l’incremento del costo delle materie prime possa assumere i connotati dell’imprevedibilità e della straordinarietà, tenendo conto di elementi quali la portata e le tempistiche dell’’incremento dei costi, rapportandoli anche all’andamento del mercato di riferimento negli anni precedenti.Ferme le verifiche di cui sopra, preme ancora una volta ribadire che la parte affetta dal sopravvenuto squilibrio contrattuale in ragione dell’aumento dei costi delle materie prime potrebbe disporre quale rimedio a propria tutela del solo scioglimento del vincolo contrattuale: una volta attivato il rimedio risolutorio è una mera facoltà della controparte, che trae vantaggio dalla sopravvenuta onerosità, offrire di riportare ad equità il contratto al fine di evitarne lo scioglimento.&nbsp;<strong>Parte 2</strong><strong>2.1.2.&nbsp;</strong><strong>Configurabilità di un obbligo normativo di rinegoziazione</strong>Come si è avuto modo di osservare nei paragrafi che precedono, i rimedi espressamente previsti dal legislatore sono rimedi ablativi del contratto e non manutentivi. Essi, difatti, non prevedono la rinegoziazione del contratto, fatto salvo solo il caso dell’eccessiva onerosità sopravvenuta ove, come osservato, la facoltà di evitare la risoluzione spetta alla parte “beneficiata” e non a quella che subisce l’eccessiva onerosità.La diffusione della pandemia da Covid-19 ha messo in rilievo l’insufficienza di un assetto normativo così impostato (peraltro non in linea con altre esperienze internazionali), riprendendo il dibattito dottrinale e giurisprudenziale in merito alla sussistenza di un obbligo normativo a carico delle parti, in casi quali quelli in esame, di rinegoziare il contratto per rivederne l’assetto negoziale e ripristinare l’equilibrio dello scambio.D’altronde, già in epoca anteriore alla pandemia, autorevole dottrina (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>) aveva ravvisato un obbligo legale di rinegoziare, traendone il fondamento principalmente nell’equità integrativa (<em>ex</em> articolo 1374 del codice civile) e negli obblighi di interpretazione ed esecuzione in buona fede del contratto (ex articoli 1366 e 1375 del codice civile).Un’apertura in tal senso si è ravvisata anche da parte della giurisprudenza che, sebbene esitante, in alcune pronunce di merito si è mostrata favorevole a ritenere sussistente un tale obbligo (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12"><sup>[12]</sup></a>), pur in assenza di un accordo tra le parti, al determinarsi di sopravvenienze di fatto o di diritto.Senza pretesa di esaustività, l’orientamento in esame riconosce all’obbligo di rinegoziazione un ambito applicativo più ampio rispetto a quello relativo all’istituto dell’eccessiva onerosità sopravvenuta, trovando applicazione nei confronti delle c.d. “sopravvenienze atipiche” (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>) che, in quanto tali, eccedono l'ambito di applicazione della disciplina sulla eccessiva onerosità sopravvenuta e che attengono, oltreché all’onerosità in sé considerata, anche alle sopravvenienze di esigenze nuove e di nuovi criteri di opportunità (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>).Secondo una tale ricostruzione, facendo leva sull'art. 1366 del codice civile, in un contratto a lungo termine deve ritenersi sussistente, quale clausola “in bianco” (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>), la comune intenzione delle parti di rivedere, adeguare o modificare l'assetto contrattuale al variare della situazione di fatto, ove le condizioni pattuite non rispondano più alla logica economica sottesa alla conclusione del contratto.Il vantaggio di un tale orientamento è innegabile: a prescindere dagli stringenti requisiti di straordinarietà ed imprevedibilità di cui all’articolo 1467 del codice civile, la parte svantaggiata da sopravvenienze di fatto o di diritto che incidano sull’equilibrio contrattuale (quindi il soggetto effettivamente interessato a conseguire un riequilibrio), sarebbe titolare di un diritto di avviare un procedimento di rinegoziazione del contratto al fine di ripristinarne l’equilibrio; di contro, il rifiuto a rinegoziare dell’altra parte, <em>ex </em>art. 1375 del codice civile, varrebbe come comportamento opportunistico e quindi non tutelato dall'ordinamento, con tutte le inevitabili conseguenze, in primo luogo sul piano risarcitorio.Come anticipato, la Suprema Corte nella Relazione ha ripreso gli esposti approdi di dottrina e giurisprudenza nel senso di ribadire l’esistenza di un obbligo di rinegoziazione, sulla base dei parametri normativi già individuati in passato.Anzitutto, la Corte, prendendo le mosse dall’articolo 1375 del codice civile e dalla portata sistematica della buona fede oggettiva nella fase esecutiva del contratto ha postulato la rinegoziazione quale <em>step</em> necessario per l’adattamento del contratto alle circostanze ed esigenze sopravvenute, qualificando la clausola generale di buona fede, in questa prospettiva, come una vera e propria garanzia di un comportamento corretto nella fase di attuazione del contratto.Non solo, la Corte nella Relazione ha precisato che, in virtù della valutazione economico-giuridica del criterio della <em>bona fides</em> e degli obblighi di cooperazione fra le parti nella fase esecutiva del contratto, l’adeguamento del contenuto di quest’ultimo connesso all’obbligo di rinegoziare non contraddice l’autonomia privata, ma, al contrario, consente di portare a compimento il risultato negoziale prefigurato <em>ab initio</em> dalle parti, allineando il regolamento alle mutate circostanze.La Corte ha inoltre aggiunto che anche l’interpretazione del contratto secondo buona fede, ai sensi dell’art. 1366 del codice civile, ben si presta all’individuazione di un obbligo a rinegoziare, rilevando come, sulla base di tale disposto normativo, fosse <em>“possibile ipotizzare che le parti, se ne fossero state a conoscenza, avrebbero comunque trattato sulla base delle condizioni sopravvenute, dal momento che si sarebbe rivelata irrazionale una negoziazione impostata su una situazione di mercato non rispondente alla realtà</em>" (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn16" name="_ftnref16"><sup>[16]</sup></a>)<sup>. </sup>Sul piano della portata dell’obbligo in questione, si rende opportuno precisare che l’obbligo di rinegoziare impone soltanto di intavolare nuove trattative e di condurle correttamente e non invece di addivenire a un’intesa sulle diverse condizioni pattuibili.Ne consegue, come osservato dalla Suprema Corte nella Relazione, che, affinché la parte tenuta alla rinegoziazione sia adempiente, è sufficiente che, in presenza dei presupposti che richiedono la revisione del contratto, essa: <em>(i)</em> promuova una trattativa o raccolga positivamente l’invito di rinegoziare rivoltole dalla controparte; e <em>(ii)</em> proponga soluzioni riequilibrative che possano ritenersi eque e accettabili alla luce dell’economia del contratto <sup>(<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>)</sup>. Al contrario, non può essere richiesto alla parte obbligata di accettare <em>tout court</em> le richieste della parte svantaggiata o di addivenire in ogni caso alla conclusione di un accordo modificativo.In ogni caso, qualora si ravvisi l’obbligo delle parti a rinegoziare, si potrebbe ipotizzare che il mancato adempimento di esso non comporti solo il risarcimento del danno ma esponga altresì all’esecuzione in forma specifica ex articolo 2932 del codice civile. Pertanto, al giudice potrebbe essere riconosciuto il potere di sostituirsi alle parti pronunciando una sentenza che tenga luogo dell’accordo di rinegoziazione non concluso, determinando in tal modo la modifica del contratto originario (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>).Delineate le caratteristiche dell’obbligo di rinegoziazione così come formulato da dottrina e parte della giurisprudenza, preme precisare che, l’orientamento in esame, sebbene abbia ricevuto, con l’occasione della pandemia ulteriore supporto in dottrina e da parte della Suprema Corte nell’ambito della Relazione, è ancora tutt’altro che cristallizzato in giurisprudenza. In assenza di un intervento da parte della Corte di legittimità, la giurisprudenza di merito emersa negli ultimi due anni è, infatti, ancora ondivaga (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn19" name="_ftnref19"><sup>[19]</sup></a>).Inoltre, occorre tenere in considerazione che, operando come una sorte di clausola generale “in bianco” (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>), il rimedio in questione presuppone un’ampia discrezionalità interpretativa, basandosi su una valutazione economica-giuridica del criterio di buona fede che trae il fondamento in canoni di portata generale quali quelli di solidarietà contrattuale.*L’aumento dei costi e lo <em>stortage</em> di materie prime paiono costituire una “sopravvenienza atipica” che ben si presta a confluire nell’ambito di applicazione dell’obbligo di rinegoziazione.Come si è avuto modo di osservare, l’obbligo in questione prescinde infatti da una rigorosa verifica della sussistenza degli stringenti requisiti di “straordinarietà” ed “imprevedibilità”, essendo sufficiente che i sopravvenuti accadimenti fattuali o giuridici siano tali da giustificare – secondo il canone della buona fede – una revisione del regolamento contrattuale.D’altra parte, non sempre tale rimedio potrebbe avere come risultato quello della manutenzione del contratto: infatti, laddove una delle parti si sottragga all’obbligo di rinegoziazione, non in tutti i casi un giudice sarebbe nella posizione di potere integrare la volontà delle parti, con l’unica conseguenza della risoluzione del rapporto contrattuale e condanna al risarcimento del danno a carico della parte che abbia ingiustamente rifiutato la rinegoziazione.&nbsp;<strong>2.1.3.&nbsp;</strong><strong>I rimedi previsti per alcuni contratti tipici. In particolare: l’art. 1664 del codice civile per il caso dell’appalto</strong>Proprio al fine di ovviare alle incertezze interpretative legate all’obbligo di rinegoziazione come sopra esposte, soccorrono alcune previsioni dettate relativamente a taluni contratti tipici.In via di sintesi, si rileva infatti che nella disciplina dei contratti tipici, si possono rinvenire una molteplicità di disposizioni la cui <em>ratio</em> risiede nell’adeguare/modificare il regolamento contrattuale al fine di consentire che si producano gli effetti dell’atto di autonomia privata (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>). Tra queste, alcune previsioni sono precipuamente tese a dettare i presupposti e le modalità di modificazione delle condizioni contrattuali prestabilite, al fine di consentire una corretta prosecuzione dell’esecuzione del rapporto contrattuale, con indicazioni di natura qualitativa più o meno precisa (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>).Ai fini che qui interessano, ci si soffermerà sulla disposizione di cui all’articolo 1664, comma 1, del codice civile, dettato in materia di appalto (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>), rubricato “<em>onerosità o difficoltà dell’esecuzione</em>”.Tale articolo dispone, al primo comma, che, “<em>qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati <u>aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera</u>, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori <u>al decimo</u> del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo</em>”.Al ricorrere dei presupposti indicati dalla norma, la parte colpita da eccessiva onerosità può dunque agire, in senso manutentivo, per ottenere il riequilibrio dell’assetto contrattuale.Come chiarito dalla giurisprudenza, la disposizione in esame ha carattere speciale rispetto a quella dell’articolo 1467 del codice civile e ne impedisce l’applicabilità, prevedendo soltanto la revisione dei prezzi in luogo della risoluzione del contratto (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>).Sotto il profilo oggettivo, si rileva anzitutto che affinché trovi applicazione la disposizione in questione, è sufficiente che gli elementi siano “imprevedibili” non anche straordinari.Nello specifico, il diritto di ottenere la revisione del prezzo è subordinato alla ricorrenza del presupposto che si verifichi una variazione del costo delle materie prime che abbia i caratteri dell’”imprevedibilità”, secondo un criterio di normalità, correlato alla figura dell’appaltatore medio (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>).Inoltre, eventuali incertezze interpretative circa la ricorrenza di una maggior onerosità sufficiente da giustificare l’attivazione del rimedio, sono attenuate mediante l’indicazione di un parametro fisso di natura quantitativa (<em>i.e.</em> il decimo del prezzo complessivo).Infine, anche la revisione del regolamento contrattuale è contenuta nell’ambito di un intervallo prefissato (<em>i.e.</em> la differenza che eccede il decimo).*Nell’ambito dei contratti di appalto, la parte svantaggiata dalla crisi attuale, potrebbe avvalersi della clausola in esame per ottenere una revisione nelle condizioni economiche entro i limiti quantitativi indicati dalla norma.Lo scenario economico attuale, infatti, è caratterizzato da un aumento del costo delle materie prime che si riflette sui prezzi convenuti e che, per consistenza e rapidità, ben potrebbe qualificarsi come “imprevedibile”.Affinché possa azionarsi il rimedio in questione è sufficiente verificare la riccorrenza dei parametri quantitativi di cui sopra e l’imprevedibilità delle circostanze dalle quali è scaturito l’aumento dei costi, senza rendersi necessarie ulteriori indagini circa la straordinarietà dell’evento o la fondatezza, sotto un profilo di buona fede, della revisione contrattuale.&nbsp;<strong>2.2.</strong>&nbsp;<strong>I rimedi contrattuali. La prassi nei contratti commerciali internazionali e i principi unidroit</strong>In un contesto in cui l’assetto normativo difetta di precisi rimedi manutentivi e presenta ancora profili di incertezza interpretativa, una soluzione auspicabile risiede nella previsione direttamente in sede contrattuale di meccanismi tramite i quali far fronte a quelle circostanze il cui verificarsi potrebbe disequilibrare in modo sostanziale la posizione economica delle parti, a beneficio di una sola di esse.A tal proposito, la prassi commerciale, nazionale e internazionale, ormai da tempo, ha visto il diffondersi di specifiche previsioni contrattuali destinate a regolare a livello negoziale gli effetti delle sopravvenienze che incidono sull’equilibrio contrattuale.Nello specifico, i rimedi contrattuali più ricorrenti e ormai diffusi nella prassi commerciale possono essere raggruppati in tre categorie:</p><ul> <li>clausole c.d. di <em>hardship</em>;</li> <li>clausole c.d. di forza maggiore;</li> <li>clausole c.d. “MAC - <em>material adverse change</em>” o “<em>material adverse effect</em>”, che regolano le conseguenze del verificarsi di eventi dagli effetti sfavorevoli significativi.</li></ul><p>Trattasi di clausole che, sebbene presentino caratteristiche ed effetti diversi, sono accomunate da alcune caratteristiche: <em>(i)</em> la funzione generale di tutelare la parte che, in ragione di una situazione imprevedibile venutasi a creare, si trovi in una posizione di “debolezza” rispetto alla corretta esecuzione degli obblighi contrattuali a suo carico; <em>(ii)</em> l’adattabilità a contesti (domestici o internazionali) e a contratti diversi; <em>(iii)</em> l’effetto di riallocare il rischio di impresa (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a>).<strong>2.2.1.&nbsp;</strong><strong>Le clausole di <em>hardship </em>e forza maggiore</strong>Limitando momentaneamente la trattazione alle clausole di forza maggiore e di <em>hardship</em>, si rileva <em>in primis</em> che le due clausole operano in modo diverso. La forza maggiore riguarda il piano dell’adempimento dell’obbligazione che viene resa impossibile dall’evento dedotto in contratto (in termini più o meno specifici) e l’<em>hardship</em> il profilo relativo all’equilibrio economico tra prestazione e controprestazione. Gli effetti che ne scaturiscono sono pertanto differenti: <em>(i) </em>la forza maggiore comporta tendenzialmente la sospensione delle obbligazioni in capo a una delle parti, esonerandola dall’adempimento, e, solo in un secondo ed eventuale momento, la risoluzione del contratto (se l’obbligazione non può essere eseguita o l’altra vi perde interesse); <em>(ii) </em>la clausola di <em>hardship</em> invece è tipicamente finalizzata ad avviare una rinegoziazione finalizzata a rimodulare il sinallagma per adeguarlo agli effetti discendenti dall’evento occorso.In ambito internazionale, le fattispecie di <em>hardship</em> e di <em>force majeure</em> sono delineate dai Principi Unidroit dei contratti commerciali internazionali (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>) (“<strong>PICC</strong>”).Corre l’obbligo di evidenziare che i PICC sono strumenti non cogenti cd. di<em> soft law </em>concepiti per far fronte all’inconveniente dell’armonizzazione settoriale del diritto del commercio internazionale. È prassi nei contratti commerciali internazionali di disciplinare in modo più preciso e dettagliato quali circostanze possano costituire eventualmente forza maggiore e <em>hardship</em> nonché le loro conseguenze sulla vigenza del rapporto.In particolare, l’art. 6.2.2 PICC prevede che l'<em>hardship</em> operi quando si verificano eventi che alterano sostanzialmente l'equilibrio del contratto, o per l'accrescimento dei costi della prestazione di una delle parti, o per la diminuzione del valore della controprestazione. Affinché si integri una causa di <em>hardship</em> è necessario che: <em>(i)</em> l'evento si verifichi o diventi noto alla parte svantaggiata successivamente alla conclusione del contratto; <em>(ii)</em> l'evento non sia prevedibile dalla parte svantaggiata al momento della conclusione del contratto; <em>(iii)</em> l'evento sia estraneo alla sfera di controllo della parte svantaggiata; <em>(iv)</em> la parte svantaggiata non abbia assunto il rischio di tale evento.Quanto poi agli effetti dell'<em>hardship</em>, l'art. 6.2.3 riconosce il diritto della parte svantaggiata di chiedere la rinegoziazione del contratto. La richiesta di rinegoziazione, che di per sé non dà alla parte svantaggiata il diritto di sospendere l'esecuzione, deve essere fatta senza ingiustificato ritardo e deve indicare i motivi su cui è basata. In caso di mancato accordo tra le parti entro un termine ragionevole, ciascuna di esse può rivolgersi al giudice che, qualora accerti il ricorrere di un’ipotesi di hardship, può <em>(</em><em>i</em><em>)</em> risolvere il contratto, oppure <em>(ii)</em> modificarlo al fine di ripristinarne l'originario equilibrio.La forza maggiore è invece disciplinata all’articolo 7.1.7 PICC, che, anzitutto, postula il principio generale per cui la parte inadempiente deve intendersi esonerata da responsabilità se prova che <em>(</em><em>ii</em><em>)</em> l’inadempimento era dovuto ad un impedimento derivante da circostanze estranee alla sua sfera di controllo; e che <em>(</em><em>ii</em><em>)</em> non era ragionevolmente tenuta a prevedere tale impedimento al momento della conclusione del contratto o ad evitare o sospendere l’impedimento stesso o le sue conseguenze.Con riferimento alle conseguenze del verificarsi di un evento di forza maggiore, in caso di impedimento solamente temporaneo, l’esonero produce effetto soltanto per quel lasso di tempo che appare ragionevole, avuto riguardo all’effetto &nbsp;dell’impedimento sull’esecuzione del contratto.In ogni caso, sono prescritti alcuni obblighi procedurali a carico della parte inadempiente al fine di avvalersi dell’esonero di responsabilità, dovendo il soggetto inadempiente informare l’altra parte dell’impedimento e dell’effetto sulla sua capacità ad adempiere; difatti, se l’avviso non è ricevuto dall’altra parte entro un tempo ragionevole successivo al momento in cui l’inadempiente è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell’impedimento, questi è tenuto al risarcimento dei danni risultanti da tale mancata notifica.È infine precisato che la disposizione in esame non vieta alle parti di esercitare il diritto di risolvere il contratto o di ritardare l’esecuzione o di richiedere interessi sulle somme dovute.Ai sensi del combinato disposto delle definizioni di forza maggiore e di <em>hardship </em>di cui agli articoli 6.2.2. e 7.1.7. PICC, si possono verificare eventi suscettibili di essere ricompresi nell’una o nell’altra categoria. In tale circostanza, spetta al debitore dover decidere quale rimedio esperire: invocando la forza maggiore potrebbe mirare a essere esonerato dalle conseguenze dell’inadempimento; invocando la clausola di <em>hardship</em>, tenterebbe di rinegoziare il contratto affinché lo stesso rimanga in essere ancorché con termini e condizioni modificate.Pertanto, nel caso in cui vi sia la possibilità – vuoi per una specifica clausola contrattuale, vuoi per un richiamo ad una legge straniera o ad un trattato internazionale – di invocare una causa di forza maggiore, potranno essere prefigurati almeno tre rimedi adottabili dalla parte soggetta a tale causa, ovvero la sospensione della prestazione, la rinegoziazione del contratto o la risoluzione del contratto.In merito alla sospensione del contratto, si segnala che spesso nei contratti internazionali viene regolato tale rimedio in relazione all’arco temporale massimo dello stesso e, nel caso di prolungamento oltre tale temine, la risoluzione del contratto o l’obbligo delle parti di procedere ad una rinegoziazione in buona fede dei termini e condizioni contrattuali.Il rimedio della rinegoziazione del contratto, adottabile, a titolo di esempio, mediante la stipula di un accordo scritto modificativo del contratto originale, si sostanzierà nella determinazione dei nuovi termini e condizioni relative all’adempimento o, nei casi di maggiore difficoltà, di dare un nuovo equilibrio alle prestazioni delle parti in considerazione delle mutate circostanze. Per quanto attiene il rimedio della risoluzione del contratto, poco frequentemente la clausola di “forza maggiore” contenuta nel contratto può operare quale causa di risoluzione automatica, seppur tale rimedio risulterebbe inevitabile in tutti quei casi in cui la prestazione sia diventata impossibile o non più eseguibile per sempre o per un periodo di tempo che frustra le esigenze dedotte in contratto.<strong>2.2.2.&nbsp;</strong><strong>Le clausole MAC “<em>material adverse change”</em></strong>Diversamente da quanto descritto relativamente alle clausole di <em>hardship</em> e di forza maggiore, non esiste a livello internazionale una definizione di MAC: il contenuto delle clausole MAC è quindi totalmente rimesso all’autonomia negoziale delle parti e dipende dall’esito delle trattative tra le stesse.Si rileva anzitutto che, secondo quanto emerso nella prassi contrattuale, rispetto alle clausole di forza maggiore e di <em>hardship</em>, le clausole MAC presentano caratteristiche diverse sotto il profilo delle modalità di allocazione del rischio: esse infatti producono l’effetto di allocare il rischio di eventi negativi in capo a una parte soltanto del rapporto contrattuale (che potrà, pertanto, solamente mitigarne gli effetti tramite un’adeguata negoziazione) e di legittimare, in tale ipotesi, l’altra parte a invocare la risoluzione del contratto. Il tenore della clausola, pertanto, va in senso contrario al principio della conservazione del contratto sebbene, in alcune sue formulazioni, compaia un c.d. ”<em>right to cure</em>” che offre al soggetto su cui è allocato il rischio di verificazione dell’evento il diritto di rimediare al suo accadimento.Non solo, l’operatività delle clausole in esame è spesso circoscritta a un breve periodo di tempo ed è proprio la limitazione sotto il profilo della durata che consente in una qualche misura di tutelare anche la posizione della parte sulla quale viene allocato il rischio del mancato adempimento e dell’eventuale risoluzione del contratto.*Riguardo allo squilibrio contrattuale causato dal notevole incremento dei costi delle materie prime è, in primo luogo, necessario verificare la presenza o meno di una clausola di <em>hardship</em>, <em>force majeur</em> o MAC e la riconducibilità della circostanza in questione tra quelle che ne determinano l'attivazione.Rispetto ai contratti in corso – anche tenuto conto di quanto disposto in sede di PICC e fatti salvi eventuali diversi accordi tra le parti – è ragionevole ritenere che rilevanti incrementi dei costi delle materie prime a seguito della ripresa post-pandemica possano costituire, quantomeno nei settori merceologici più colpiti, una circostanza imprevedibile, straordinaria e fuori dal controllo delle parti rilevanti ai fini delle più comuni clausole della prassi commerciale internazionale.In assenza delle clausole di cui sopra, ai fini della gestione del rapporto dovranno esperirsi i rimedi previsti dalla legge applicabile al contratto.Qualora le parti non abbiano espressamente scelto la legge applicabile al contratto, la sua individuazione deve essere effettuata nel rispetto delle norme di diritto internazionale privato del Paese del giudice competente a risolvere la controversia.&nbsp;</p><p style="padding-left: 30px;"><strong>3. Profili giuridici relativi alla crisi energetica europea</strong></p><strong>3.1.&nbsp;Premessa: l</strong><strong>a crisi energetica europea e gli impatti sui contratti commerciali</strong>In via di estrema sintesi, l’origine dell’attuale crisi acuta dei prezzi delle materie prime può essere individuata nel settore del gas naturale per ragioni prevalentemente esterne all’Europa, e alla successiva estensione al settore elettrico europeo, amplificatasi per diversi fattori, tra i quali spicca la scarsa produzione di fonti rinnovabili in Europa e la messa in manutenzione di diverse centrali nucleari francesi (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a>).Per dare un’idea dello squilibrio che molti rapporti contrattuali stanno subendo, giova sottolineare che in Italia il prezzo netto dell’elettricità per l’industria a gennaio è stato il secondo più alto d’Europa (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a>): 225 euro per megawattora contro i 60 €/MWh di nove mesi fa. Trattasi di un valore che supera del 34% i prezzi praticati in Germania. A una base di partenza più alta rispetto a vari Paesi Europei, è poi corrisposto un aumento tra i più significativi in Europa: è stato infatti stimato che da marzo 2021 i prezzi italiani dell’elettricità sono aumentati di 3,7 volte. Ciò significa che il costo dell’energia per le imprese italiane potrebbe arrivare a 37 miliardi di euro nel 2022: quasi 5 volte di più rispetto al 2019, e in salita persino rispetto ai già elevati 21 miliardi del 2021. I costi complessivi per le imprese previsti per il 2022 sarebbero così superiori all’intero ammontare dei fondi destinati dal PNRR al Ministero della Transizione Ecologica (34,9 miliardi di euro). Se i prezzi non dovessero diminuire, la crescita del PIL italiano potrebbe essere inferiore dello 0,8% rispetto a quanto previsto nel primo trimestre del 2022, e quasi un terzo dei posti di lavoro nei settori più energivori &nbsp;(500mila) sarebbe a rischio (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn30" name="_ftnref30">[30]</a>).A inasprire ulteriormente la crisi energetica devono infine aggiungersi gli effetti delle sanzioni alla Russia in relazione al conflitto in Ucraina, essendo la Russia il primo fornitore energetico dell’Unione Europea (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn31" name="_ftnref31">[31]</a>). È stato calcolato che da maggio dell’anno scorso la Russia ha ridotto del 25% le proprie forniture verso i paesi europei con un picco del – 40% a gennaio 2022 (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn32" name="_ftnref32">[32]</a>).Alla luce dei dati illustrati, è stato osservato (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn33" name="_ftnref33">[33]</a>) che la crisi energetica attuale in Europa non solo è straordinariamente intensa e perdurante ma è altresì caratterizzata da una componente aggiuntiva, ossia la presenza di una crisi di prezzi “combo”, con tensioni inedite che affliggono sia il mercato del gas sia quello elettrico, peraltro in maniera interconnessa.A fronte di tale situazione economica, i riflessi sui rapporti commerciali si articolano come segue: una delle due parti del binomio produttore-consumatore si trova in posizione di sofferenza semi-permanente (gli utenti) mentre l’altra (produttori) – in ragione delle proprie risorse e contratti – può anche trovarsi in uno stato di profitto inaspettato della propria attività (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn34" name="_ftnref34">[34]</a>).Sempre sotto un profilo giuridico, in termini generali, nel mercato di riferimento, le considerazioni illustrate nei paragrafi che precedono, sono di particolare pertinenza, attesa la peculiare struttura che assumono spesso i contratti di approvvigionamento di energia (in particolare, gas naturale); i contratti in esame sono infatti spesso strutturati come contratti di durata in cui sono contenute clausole c.d. <em>take-or-pay</em>, con cui l'acquirente si obbliga a ricevere una quantità minima di materia prima per ogni periodo contrattuale, oppure di pagarne il prezzo anche in caso mancato prelievo (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn35" name="_ftnref35">[35]</a>). Per effetto di tali clausole, pertanto, i produttori trasferiscono sui propri acquirenti il rischio connesso a variazioni del prezzo e della domanda.<strong>3.2.&nbsp;Conclusioni: le soluzioni giuridiche per regolare gli effetti sui contratti commerciali della crisi energetica</strong>Come indicato, la crisi energetica attuale presenta delle peculiarità tali da meritare una trattazione specifica rispetto alla più ampia fattispecie della crisi dei prezzi delle materie prime.In sede di indagine delle conseguenze giuridiche della crisi energetica attuale, occorre <u>in via preliminare verificare se i contratti in essere presentino delle clausole di <em>hardship</em>, <em>force majeur</em> o MAC</u>: è infatti presumibile che, se così fosse, le attuali tensioni del mercato energetico rientrino nell’ambito di applicazione delle clausole in questione così come formulate nella prassi commerciali internazionale, ferma restando in ogni caso la necessità di un’indagine del dato contrattuale caso per caso.Diversamente, in assenza delle clausole di cui sopra, gli unici rimedi disponibili saranno quelli previsti dalla legge applicabile al contratto.Con riferimento alla legge italiana, si è già detto della limitata applicabilità del rimedio dell’<u>impossibilità sopravvenuta </u><u>della prestazione</u> in caso di mere difficoltà economiche connesse all’approvvigionamento delle materie prime.Tale conclusione deve tuttavia essere rivalutata alla luce dell’inedito dato di natura geopolitica connesso alle ridotte forniture da parte della Russia.In considerazione della forte dipendenza del mercato europeo dalle esportazioni russe, non è da escludersi che la situazione nei prossimi mesi possa evolversi nel senso di assumere i connotati dell’impossibilità sopravvenuta, nella sua declinazione dell’impossibilità di natura temporanea.Fermo quanto sopra, appare tuttavia praticabile in un maggior numero di casi la soluzione offerta dall’istituto dell’<u>eccessiva onerosità</u><u> sopravvenuta</u>.Potrebbe infatti essere ragionevole sostenere che si raffigurino i presupposti della straordinarietà e imprevedibilità prescritti dall’articolo 1467 del codice civile.Giova in tal senso non solo la portata dell’incremento dei costi ma, altresì, la rapidità di tale incremento e le anomalie scaturenti dall’assenza delle forniture russe.Al riguardo, preme ribadire che l’istituto dell’eccessiva onerosità ha come proprio esito fisiologico la demolizione del contratto e non la sua preservazione. La parte gravata dalla maggior onerosità è infatti titolare soltanto del diritto di risolvere il contratto. L’eventuale riduzione ad equità potrebbe derivare soltanto da un’iniziativa del soggetto avvantaggiato dal sopravvenuto squilibrio contrattuale al fine di evitare lo scioglimento del rapporto.Un’eventuale richiesta di rinegoziazione del contratto potrebbe tuttavia basarsi sulle disposizioni in materia di equità integrativa (ex articolo 1374 del codice civile) e sugli obblighi di interpretazione ed esecuzione in buona fede (ex articolo 1366 e 1375 del codice civile).Sotto questo profilo, infatti, l’andamento del tutto straordinario e anomalo del mercato energetico degli ultimi mesi costituisce una sopravvenienza che potrebbe costituire un valido presupposto per sostenere, in un’ottica di esecuzione e interpretazione del contratto secondo buona fede, la sussistenza di un obbligo di rinegoziazione del regolamento contrattuale condiviso in costanza di uno scenario economico sensibilmente diverso (soprattutto nel caso di contratti di lunga durata).Tanto chiarito, si ricorda che l’esistenza di un obbligo normativo di rinegoziazione non ha ancora trovato pacifico riconoscimento da parte della dottrina e della giurisprudenza.Invero, stante la ragionevole ricorrenza del presupposto dell’imprevedibilità della crisi energetica così come attualmente configurata, <u>nell’ambito dei contratti di appalto, potrebbe essere percorribile una revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 1664 </u>del codice civile: in costanza dei presupposti quantitativi indicati dalla norma (i.e. l’aumento del costo delle materie prime tale da terminare un aumento superiore al decimo del prezzo), il contraente che subisce il disequilibrio può avvalersi del diritto di ottenere una revisione del prezzo, sebbene &nbsp;con il limite normativo della sola differenza che eccede il decimo del prezzo.* * *&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: <a href="mailto:corporate.commercial@advant-nctm.com">corporate.commercial@advant-nctm.com</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Si parla di crisi acute con riferimento a situazioni “<em>all’apparenza irreversibili o che faticano a terminare, causate quasi sempre da trigger, anche molteplici e concomitanti, di origine esterna e dalla giurisdizione poco definita perché molto estesa se non addirittura globalizzata. Durante tali crisi il giuoco delle parti viene come bloccato e cominciano a prodursi effetti plastici di aggiustamento strutturale. Quella di oggi nell’energia in Europa è una di queste crisi, straordinariamente intensa e perdurante per una varietà di fattori, ma con una complessità aggiuntiva: siamo entrati in una crisi di prezzi per così dire combo, cioè con tensioni inedite sia nel mercato gas che in quello elettrico, vieppiù interconnessi tra loro</em>”. Si veda, sul tema, G. Bortoni, <em>Caro-energia ‘21-‘22/ una crisi dagli effetti plastici, </em>23 dicembre 2021.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> L’impatto sulla <em>food industry,</em> ad esempio, risente anche dell’aumento dei prezzi del grano, aumentati del 5,7% in un giorno, raggiungendo il valore massimo da 9 anni a 9,34 dollari a “bushel” (staio, unità di misura internazionale pari a circa 35 litri, equivalenti a poco più di 27,2 kg di grano e 24,5 kg di mais), si veda l’articolo “<em>La guerra in Ucraina fa balzare i prezzi di grano e mais: l’allarme del settore agroalimentare</em>”, di Emiliano Sgambato, sul Sole24Ore del 24 febbraio 2022. Tale situazione rischi di ripercuotersi negativamente sul mercato agroalimentare italiano anche in considerazione del fatto che l’Italia è decima tra gli acquirenti per un valore di 496 milioni e il secondo fornitore di prodotti con una quota del 7% pari a 415 milioni, si veda, a tal proposito, l’articolo “<em>Guerra in Ucraina e alimentare: a rischio forniture di mais, frumento e olio di semi</em>”, pubblicato sul Sole24Ore del 21 febbraio 2022.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> È stato stimato un doppio rimbalzo del PIL del 6,5% realizzato nel 2021 ed una stima OCSE del 4,1% per l’anno corrente (tuttavia in corso di revisione a seguito degli attuali eventi internazionali connessi al conflitto in Ucraina), dopo il crollo del 2020. Cfr. A. Sganzerla, <em>Aumento del costo delle materie prime, rinegoziazione del contratto di durata e clausole di hardship</em>, in <em>Norme e Tributi</em>, su Sole24ore, 7 febbraio 2022.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4"><sup>[4]</sup></a> Si veda a tal proposito F. Macario, <em>Regole e prassi della rinegoziazione al tempo della crisi</em>, in Giustizia Civile, n. 3, 2014.; R. SACCO, G. DE NOVA, Il contratto, Milano, 2016, p. 1710 e ss<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Sebbene non sia oggetto del presente <em>memorandum</em>, si segnala che le conclusioni elaborate in materia di obbligazioni pecuniarie potrebbero essere riviste alla luce degli effetti delle sanzioni approvate nei confronti della federazione russa in relazione al conflitto in corso in ucraina.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> P.2 Relazione.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7"><sup>[7]</sup></a> Anche con riferimento a tale circostanza, si segnala che tali conclusioni potrebbero essere riviste alla luce degli effetti delle sanzioni approvate nei confronti della federazione russa in relazione al conflitto in corso in Ucraina.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> In merito, occorre tenere in considerazione che la giurisprudenza, in concreto, tende a valutare l’eccessiva onerosità dello squilibrio in termini rigorosi, dando rilievo alle variazioni (in aumento o in diminuzione) del valore degli elementi economici originariamente alla base del contratto nell’ordine della metà e, comunque, in misura mai inferiore a un terzo. Sul punto, F. Ruscello, Istituzioni di diritto privato, Milano, 2011 .<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Cfr. Cass.Civ. 25 maggio 2007, n. 12235; Cass. Civ. 19 ottobre&nbsp; 2006, n. 22936.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> In ragione di ciò, il codice civile – all’articolo 1469 – prevede che l’istituto in parola non si applichi ai contratti che sono naturalmente aleatori (es. contratto di assicurazione) o sono stati resi tali dalla volontà delle parti.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Cfr. <em>ex multis</em>, F. Macario, <em>op. cit</em>., R. Sacco, G. De Nova, <em>op.cit.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Ex multis, si veda Trib. Bologna, sez. fall., 26 aprile 2013, reperibile su <em>Pluris</em>, ove il Tribunale ravvisa un vero e proprio obbligo di rinegoziazione, fondato sul principio generale di buona fede nell'esecuzione del contratto. Nello stesso senso, Trib. Bari, 14 giugno 2011, reperibile su <em>Dejure.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13"><sup>[13]</sup></a> R. Sacco, De Nova <em>op.cit</em>., 1708 e ss.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14"><sup>[14]</sup></a> R. Sacco, De Nova <em>op.cit</em>., 1708 e ss.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Cfr Trib. Bologna, sez. fall., 26 aprile 2013, reperibile su <em>Pluris.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Relazione, p. 24.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Si veda in proposito la Relazione, pag. 25.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Sul punto, si veda anche R. Senigallia, <em>Le attuali sopravvenienze contrattuali tra diritto vigente e diritto vivente</em>, in Jus Civile, n. 3, 2021.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Si veda: (i) a favore della sussistenza dell’obbligo di rinegoziazione a causa del Covid-19, Trib. Roma, 27 agosto 2020, reperible su <em>DeJure</em>, con commento di M. Di Marzio, <em>COVID-19: il giudice riduce il canone delle locazioni ad uso di ristorante, </em>in Ilprocessocivile.it, 28 settembre 2020; (ii) a favore dell’esistenza dell’obbligo di rinegoziazione del contratto, escludendo però che possa essere richiesta una pronuncia di esecuzione in forma specifica ex art 2932 c.c., Trib. Roma, 26 luglio 2021, n. 10161, reperibile <em>su DeJure</em>; (iii) relativamente ad un contratto di affitto d’azienda, il giudice è intervenuto direttamente sul contratto, statuendo che, tenuto conto del fatto che la prestazione del concedente rimasta ineseguita era quella di maggior significato economico, il canone per il periodo di lockdown doveva ridursi del 70%, Trib. Roma, 29 maggio 2020. <em><u>Contr</u>a</em>, nel senso che nel nostro ordinamento non esiste alcun obbligo di rinegoziazione derivante dal principio generale di buona fede nell’esecuzione del contratto, si veda: (i) Trib. Roma, 30 settembre 2021, n. 15763, reperibile su <em>DeJure</em>; (ii) Trib Roma, 19 febbraio 2021, n. 3114, reperibile su <em>DeJure</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> Cfr. Trib. Bologna, sez. fall., 26 aprile 2013 (decr.)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Sul punto, F. Macario, <em>Rischio contrattuale e rapporti di durata nel nuovo diritto dei contratti: dalla presupposizione all’obbligo di rinegoziare</em>, in Rivista di Diritto Civile, n. 1, 1 febbraio 2002, p. 10063.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> A titolo esemplificativo, sono disposizioni volte a regolare le sopravvenienze, l’articolo 1623 cod. civ. in materia di affitto, e l’articolo 1710, comma 2, cod. civ. in materia di mandato.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> Ai sensi dell’articolo 1655 cod. civ. l’appalto è definito come “<em>Il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> Cass. 31 dicembre 2013, n. 28812.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> Cfr. Cass. Civ., 11 luglio 1990, n. 7208.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> In proposito, M. L. Vitali, <em>Clausole di forz maggiore, di hardship e di assenza di effetti sfavorevoli: riflessioni ai tempi della “grande epidemia”</em>, in <em>Rivista di Diritto Bancario</em>, ottobre/dicembre 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> Reperibili al seguente indirizzo: <a href="https://www.unidroit.org/wp-content/uploads/2021/06/Unidroit-Principles-2016-Italian-bl.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.unidroit.org/wp-content/uploads/2021/06/Unidroit-Principles-2016-Italian-bl.pdf</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref28" name="_ftn28"><sup>[28]</sup></a> G. Bortoni, <em>op.cit.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> Al primo posto si colloca la Spagna con 243 €/MWh.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref30" name="_ftn30">[30]</a> Si veda più ampiamente “<em>Crisi energetica: l'Italia è diversa?</em>” a cura di ISPI Data Lab, pubblicato il 16 febbraio 2022; per ulteriori approfondimenti sull’aumento dei prezzi delle materie prime si veda anche “<em>Petrolio e gas senza freni: gli Usa vogliono colpire l’export russo e il mercato trema</em>” di Sissi Bellomo, pubblicato su Il Sole24Ore il 7 marzo 2022.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref31" name="_ftn31">[31]</a> A. Ciò, <em>Venti di Guerra sul fuoco della crisi energetica</em>, in Quotidiano Energia, 24 febbraio 2022.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref32" name="_ftn32">[32]</a> ISPI Data Lab, <em>cit</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref33" name="_ftn33">[33]</a> G. Bortoni, <em>op.cit.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref34" name="_ftn34"><sup>[34]</sup></a> Si veda, sul tema, G. Bortoni, <em>op.cit</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref35" name="_ftn35">[35]</a> F. Macario, <em>op.cit.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 12 May 2022 09:02:37 +0200</pubDate>
                        <title>La validità della Russian Roulette Clause nei patti parasociali</title>
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                        <content:encoded><![CDATA[<ol> <li><strong>Introduzione</strong></li></ol><p>L’ammissibilità nel nostro ordinamento della clausola “Russian Roulette” e il suo ambito applicativo sono stati al centro del dibattito della dottrina e della giurisprudenza più recenti. Il presente elaborato si prefigge di analizzare i profili di maggiore interesse relativi alla Russian Roulette Clause, con particolare riferimento alla legittimità e alla validità della clausola medesima indipendentemente dalla previsione di un meccanismo di predeterminazione del prezzo della partecipazione oggetto del trasferimento.&nbsp;</p><ol start="2"> <li><strong>Definizione e scopo della Russian Roulette Clause</strong></li></ol><p>La Russian Roulette Clause rappresenta il più diffuso tra i rimedi per risolvere eventuali casi di <em>deadlock</em> (<em>empasse</em>, stallo) che possono crearsi durante la vita di una società.Tale previsione può avere sia carattere statutario che parasociale e nella prassi queste clausole antistallo sono molto diffuse qualora nella società sia prevista una partecipazione paritaria (l’ipotesi tipica è quella della <em>joint venture</em> paritaria) o qualora siano previsti <em>quorum </em>elevati per determinate decisioni.Il suo scopo è, in ogni caso, quello di evitare che la situazione di paralisi creatasi porti allo scioglimento della società, in base a quanto disposto dal primo comma dell’art. 2484 c.c.&nbsp;</p><ol start="3"> <li><strong>I casi di deadlock</strong><strong>&nbsp;</strong></li></ol><p>Con tale termine si indica quella situazione in cui il Consiglio di amministrazione e/o l’Assemblea degli azionisti della società non siano in grado di adottare una decisione in conseguenza del verificarsi di un disaccordo tra i rappresentanti degli azionisti o tra i membri del Consiglio di amministrazione.Il rischio di <em>deadlock</em> è maggiore nelle società in cui è prevista una partecipazione paritaria o in quelle in cui le Parti abbiano comunque contrattualmente individuato una serie di decisioni, particolarmente importanti per la vita della società, prevedendo che esse possano essere adottate esclusivamente all’unanimità o comunque da una <em>qualified majority</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.<em>&nbsp;</em></p><ol start="4"> <li><strong>Funzione e struttura della clausola</strong></li></ol><p>Una volta verificatosi l’evento causa della <em>deadlock </em>(“<em>trigger event”</em>), l’attivazione della Russian Roulette Clause prevede che uno dei due soci, che è definito socio offerente, possa rivolgere all’altra parte, che prende il nome di socio oblato, un’offerta irrevocabile di acquisto della partecipazione del socio oblato, fissando al contempo il valore della suddetta partecipazione, anche in assenza di criteri predeterminati di quantificazione.L’oblato, a seguito della ricezione della predetta “proposta di acquisto”, ottiene il diritto di mettere fine alla situazione di stallo, entro un certo termine, alternativamente: accettando l’offerta e vendendo la propria partecipazione al prezzo così determinato dalla controparte che ha dato corso alla procedura (socio offerente), ovvero acquistando egli stesso la partecipazione del socio offerente, assumendo come prezzo esattamente il valore comunicato dalla controparte.Normalmente la clausola prevede anche delle disposizioni atte a scongiurare che la procedura si blocchi a sua volta a causa di un comportamento ostruzionistico dell’oblato che abbia deciso di non rispondere all’offerta. Viene così previsto, di regola, un meccanismo di silenzio-assenso che permette di produrre l’effetto traslativo della proposta di acquisto allo scadere del termine pattuito per l’esercizio della facoltà di scelta, tenendo così luogo dell’accettazione dell’oblato<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.&nbsp;</p><ol start="5"> <li><strong>La determinazione del prezzo della partecipazione</strong></li></ol><p>Il meccanismo della determinazione del prezzo è uno degli aspetti più controversi della clausola.Il fattore problematico risiede nel fatto che, nella maggior parte delle fattispecie, la clausola non prevede criteri predeterminati per stabilire il prezzo a cui la partecipazione del socio potrà essere venduta o acquistata. In sostanza, il socio oblato sarebbe sottoposto all’arbitrio del socio offerente in quanto la valutazione della partecipazione avviene “al buio”.Ciò potrebbe indurre a sostenere sia che il meccanismo descritto costituisca una violazione dell’art. 1349 c.c., risolvendosi in una determinazione unilaterale del prezzo in base al mero arbitrio, sia che rappresenti una condizione meramente potestativa e, quindi, nulla, in base all’art. 1355 c.c.La giurisprudenza<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> ha tuttavia confermato e ribadito<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> la validità in astratto della Russian Roulette Clause.Dunque, la giurisprudenza ha affermato che nel caso della Roulette Russa, la posizione di vantaggio della parte offerente - consistente, se non altro, nella possibilità di determinare il valore della partecipazione del socio oblato - non si traduce (o non dovrebbe tradursi) in un indebito vantaggio della stessa.La determinazione del prezzo, pur effettuata senza limiti o criteri informatori, ovvero “al buio” come testualmente afferma l’organo giudicante<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>, crea un meccanismo “intrinsecamente equilibrato”.Infatti, anche a non voler considerare che l’attivazione della procedura volta alla determinazione del valore/prezzo non è priva di costi per chi la attiva, l’equilibrio risiederebbe nel rischio, corso da chi propone il medesimo valore/prezzo, di “sbagliare” la valutazione; essendo la scelta dell’acquisto o meno della partecipazione rimessa alla parte che non ha operato la determinazione del prezzo, l’eventuale sottovalutazione del valore del capitale sociale assicurerebbe un vantaggio al potenziale acquirente (che pagherebbe un prezzo inferiore al valore di mercato della partecipazione), mentre - al contrario - l’eventuale sopravalutazione comporterebbe l’esborso da parte dell’offerente di un importo maggiore a quello di mercato, con evidenti effetti sfavorevoli per la parte attiva in entrambe le ipotizzate e opposte situazioni.Quanto all’altra criticità, ovvero la potenziale violazione del divieto di prevedere condizioni meramente potestative, essa viene superata sulla base dell’assunto che il meccanismo della clausola, pur riconoscendo ad uno dei soci il vantaggio di determinare il prezzo, trova un limite nell’obbligazione alternativa che sorge in capo al socio oblato.La clausola non può essere dunque ritenuta nulla sulla base dell’art. 1355 c.c., in quanto non è rilevabile la sussistenza di quella assoluta libertà che caratterizza la condizione meramente potestativa.Secondo la giurisprudenza, infatti, quest’ultima si configura soltanto nell’ipotesi in cui l’attività della parte sia basata sul mero arbitrio “<em>svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.Tali valutazioni invece, nel contesto della clausola in esame, sono necessariamente compiute dal socio offerente tenendo ben presente la sussistenza del diritto di scelta attribuito al socio oblato<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>, facendo sì che la valutazione della partecipazione del socio oblato sia veritiera e ponderata.Un’altra questione che si è posta all’attenzione della giurisprudenza<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a> e della dottrina<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a> è se il meccanismo di determinazione del prezzo della Russian Roulette Clause contrasti con il principio generale di equa valorizzazione delle partecipazioni, mutuato in ambito di <em>drag along clause</em> e che potrebbe essere esteso anche alla Russian Roulette Clause.Anche in questo caso però si è ritenuto di escludere la violazione del principio generale di equa valorizzazione delle partecipazioni per due motivi:(i) in primo luogo le due clausole svolgono una funzione diversa. Le clausole del tipo <em>drag along clause</em> sono pattuizioni che prevedono un diritto in favore del socio di maggioranza, il quale, qualora intenda alienare la propria partecipazione, acquista il diritto di negoziare con i terzi la vendita (alle medesime condizioni economiche) non solo delle proprie azioni, ma di tutto il capitale sociale (incluse anche le partecipazioni di minoranza). Essa può dunque configurarsi come un diritto del socio alienante il quale “trascina” la partecipazione del socio di minoranza nel progetto di cessione delle proprie azioni. Il socio di minoranza è quindi costretto a cedere la propria partecipazione ad un prezzo imposto su iniziativa del socio di maggioranza.La Russian Roulette Clause ha, invece, la funzione di risolvere situazioni di stallo, riorganizzando l’assetto societario.In sintesi, la tutela del socio di minoranza è resa necessaria, nell’ipotesi della <em>drag along clause</em>, a causa della situazione di soggezione in cui si trova rispetto al socio di maggioranza e si concretizza nel prevedere criteri di determinazione che assicurino il rispetto del principio di equa valorizzazione delle partecipazioni. In presenza della Russian Roulette Clause, manca tale meccanismo perché è assente la soggezione del socio oblato che ha la possibilità, qualora lo ritenga opportuno, di acquistare la partecipazione del socio offerente piuttosto che vendere la propria;(ii) in secondo luogo, occorre tenere presente la distinzione tra piano statutario e parasociale. Anche ad ammettere che la previsione di criteri di determinazione del prezzo costituisca condizione di validità per la Russian Roulette Clause statutaria, ciò non potrebbe sostenersi qualora tale clausola sia contenuta all’interno di un patto parasociale che, per definizione, è basato esclusivamente sull’autonomia delle parti. Mentre la Russian Roulette Clause statutaria dovrebbe cioè prevedere criteri che assicurino un’equa valorizzazione, la giurisprudenza rilevante ritiene che questo non debba accadere nel caso in cui la clausola sia inserita all’interno di un patto parasociale, in quanto non si possano “<em>porre limiti normativi alla libertà negoziale delle parti di programmare le condizioni economiche di un contratto di scambio che vincola solo le parti stesse</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>&nbsp;</p><ol start="6"> <li><strong>Compatibilità della clausola con il divieto di Patto Leonino</strong></li></ol><p>Tra le principali critiche mosse alla liceità della Russian Roulette Clause vi è quella della potenziale violazione del divieto di patto leonino.Anche in questo caso giurisprudenza<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a> e dottrina<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a> hanno escluso la suddetta violazione, constando come le clausole antistallo quali la Roulette Russa non sarebbero idonee né per finalità né per struttura a consentire al socio di approfittarsi della facoltà di <em>exit</em>, la quale potrà realizzarsi solamente a fronte di uno stallo decisionale.Dunque, fino a quando la società resterà operativa, ciascun socio conseguirà utili e subirà perdite secondo le regole ordinarie.Né potrebbe d’altronde darsi il caso che un socio approfitti della possibilità di <em>exit</em> rimanendo neutrale rispetto agli utili o alle perdite, dopo aver causato egli stesso lo stallo e attivato la procedura di <em>buy-sell</em>, giacché evidentemente, quand’anche l’altro socio non abbia paralizzato a monte la condotta abusiva per il tramite <em>dell’exceptio doli generalis</em>, in ogni caso la determinazione del prezzo avrà riguardo al valore attuale della partecipazione, tenuto conto del maggior valore ovvero del deprezzamento della partecipazione nel frattempo prodottosi.&nbsp;</p><ol start="7"> <li><strong>La configurazione della Russian Roulette Clause come patto parasociale</strong></li></ol><p>L’art. 2341 bis c.c. dispone che i patti parasociali non possono avere una durata superiore a cinque anni e che si intendono stipulati per tale durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore.La giurisprudenza si è quindi trovata a valutare la possibile violazione indiretta di tale norma, qualora i patti parasociali prevedano che il mancato rinnovo degli stessi integri una fattispecie di stallo idonea ad attivare la procedura della Russian Roulette Clause. In particolare ci si è chiesti se l’attivazione della procedura della clausola in esame possa essere considerata come una vera e propria sanzione per il mancato rinnovo dei patti parasociali, rendendoli così di durata potenzialmente illimitata poiché o viene rinnovato il patto (così assumendo una durata superiore al quinquennio) o viene sciolto il rapporto sociale limitatamente ad un singolo socio.La giurisprudenza ha tuttavia statuito che: “<em>le clausole che collegano al mancato rinnovo del patto l’avvio della procedura antistallo – attraverso l’attribuzione ad una delle parti della facoltà di determinare il prezzo ed all’altra dell’alternativa tra l’acquisto e la vendita della partecipazione –non sono a priori invalide in quanto non appaiono dirette a condizionare la volontà dei paciscenti allo scopo di “cristallizzare” gli equilibri (proprietari e di governo) riflessi dal patto. Al contrario esse sono finalizzate ad una risistemazione di tali equilibri proprio per il caso in cui il vincolo parasociale venga meno per effetto del mancato rinnovo e così a scongiurare lo scioglimento della società</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>.In altre parole, la clausola di Roulette Russa configura un tipico esempio di patto parasociale «<em>teleologicamente atipico</em>», con il quale i soci mirano a risolvere situazioni di stallo gestorio-decisionale mediante un nuovo e diverso assetto della società, non invece consolidando o «stabilizzando» né gli assetti proprietari esistenti, né il governo della società.La giurisprudenza ha sottolineato come il meccanismo in forza del quale le parti disciplinano in via anticipata i termini e le modalità di definizione degli aspetti proprietari e di governo di una società, per il caso in cui il patto parasociale cessi di esistere, non ha la finalità di cristallizzare il patto oltre i termini di legge, ma è volto ad evitare che a seguito dello scioglimento del patto di sindacato si verifichi tra i soci uno stallo decisionale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>.&nbsp;</p><ol start="8"> <li><strong>Considerazioni conclusive</strong></li></ol><p>All’ esito di questa disamina si può concludere che le Russian Roulette Clauses possono essere considerate <em>ex se</em> lecite e meritevoli di tutela ai sensi dell’ordinamento giuridico italiano.Al contempo, non può tacersi del fatto che, pur superato il vaglio di liceità e legittimità per la <em>species</em>, la clausola potrebbe venire declinata, in concreto, in modo tale da ottenere un risultato vietato dall’ordinamento.L’abuso eventualmente perpetrato, tuttavia, non sarebbe idoneo a scardinare i predetti principi sanciti dalla giurisprudenza, ma sarebbe, ragionevolmente, indice di invalidità, nel caso specifico, della singola clausola, la quale potrebbe - conseguentemente - essere dichiarata invalida, senza che ciò possa influire sulla questione nei termini generali.&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:sara.dameri@advant-nctm.com">Sara Dameri</a> e <a href="mailto:luca.dettori@advant-nctm.com">Luca Dettori</a>.</i></em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Luigi A. Stabile, <em>La Validità della russian roulette clause nei patti parasociali</em>, il Corriere giuridico 11/2021.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> M. Facci, <em>La Clausola di Roulette Russa</em>, in Le nuove Leggi Civili Commentate 3/2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Tribunale di Roma, Sez. spec. Impresa del 19 ottobre 2017 n. 19708.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Corte d’Appello di Roma del 3 febbraio 2020, n. 782.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Tribunale di Roma, Sez. spec. Impresa del 19 ottobre 2017 n. 19708.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Tribunale di Roma, Sez. spec. Impresa del 19 ottobre 2017 n. 19708.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Tribunale di Roma, Sez. spec. Impresa del 19 ottobre 2017 n. 19708.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Tribunale di Roma, Sez. spec. Impresa del 19 ottobre 2017 n. 19708.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Luigi A. Stabile, <em>La Validità della russian roulette clause nei patti parasociali</em>, il Corriere giuridico 11/2021.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Tribunale di Roma, Sez. spec. Impresa del 19 ottobre 2017 n. 19708.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Corte d’Appello di Roma del 3 febbraio 2020, n. 782.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Giuseppe de Falco, <em>Commento sulle clausole statutarie russian roulette (orientamento Consiglio notarile di Firenze n. 73/2020)</em>, in La rivista delle operazioni straordinarie n. 1/2022.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Tribunale di Roma, Sez. spec. Impresa del 19 ottobre 2017 n. 19708.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Giuseppe de Falco, <em>Commento sulle clausole statutarie russian roulette (orientamento Consiglio notarile di Firenze n. 73/2020)</em>, in La rivista delle operazioni straordinarie n. 1/2022.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
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                        <pubDate>Thu, 12 May 2022 08:51:26 +0200</pubDate>
                        <title>Decreto Legislativo 170/2021: gli ultimi aggiornamenti in materia di contratti con i consumatori</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/decreto-legislativo-170-2021-gli-ultimi-aggiornamenti-in-materia-di-contratti-con-i-consumatori</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<ol> <li><strong>Introduzione</strong></li></ol><p>Lo scorso novembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 281 del 25 novembre 2021) il Decreto Legislativo n. 170 del 4 novembre 2021 (il “<strong>Decreto 170</strong>”)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.Il Decreto 170 è stato emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita dei beni (la “<strong>Direttiva</strong>”)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> ed è intervenuto sul Capo I, Titolo III, Parte IV del Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 (il “<strong>Codice del Consumo</strong>”).In particolare, gli articoli da 128 a 134 del Codice del Consumo sono stati sostituiti dai nuovi articoli da 128 a 135-<em>septies</em>.I menzionati nuovi articoli introducono modifiche, in taluni casi rilevanti, alla previgente normativa in materia di conformità dei beni di consumo.&nbsp;</p><ol start="2"> <li><strong>Perimetro di applicazione</strong></li></ol><p>Le disposizioni del Decreto 170 si applicano a contratti per la vendita di beni mobili materiali da parte di un venditore<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> ad un consumatore<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> (“<strong>B2C</strong>”), conclusi sia in forma tradizionale che online.Rientrano nel perimetro di applicazione del Decreto 170 anche i contratti B2C per la vendita di beni mobili materiali che incorporano, o sono interconnessi, con un contenuto digitale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a> o un servizio digitale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a> ove la mancanza di tali contenuti o servizi impedirebbe lo svolgimento delle funzioni proprie del bene, indipendentemente dalla circostanza che detti contenuti o servizi siano forniti da venditore stesso o da terzi (i “<strong>Beni con Elementi Digitali</strong>”).&nbsp;</p><ol start="3"> <li><strong>Le principali novità introdotte dai nuovi articoli del Codice del Consumo</strong></li></ol><p>Di seguito si riporta un <em>excursus</em> sintetico delle principali novità introdotte dal Decreto 170.<strong>3.1 Requisiti di conformità (articolo 129 del Codice del Consumo)</strong>I requisiti di conformità dei beni oggetto del contratto di vendita vengono suddivisi dalle nuove disposizioni in requisiti soggettivi e requisiti oggettivi<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.Il bene venduto è considerato conforme al contratto di vendita ove dotato sia dei requisiti soggettivi sia dei requisiti oggettivi.<strong>&nbsp;3.2&nbsp;</strong><strong>Mancanza dei requisiti di conformità oggettivi (articolo 130 del Codice del Consumo<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>)</strong>Ai sensi delle nuove disposizioni, ove il bene venduto sia privo dei requisiti oggettivi, il venditore non potrà più esonerarsi da responsabilità eccependo che il consumatore fosse a conoscenza del difetto e/o non potesse ignorarlo usando l’ordinaria diligenza.Sarà infatti necessario provare che il consumatore sia stato “<em>specificatamente informato del fatto che una caratteristica particolare del bene si discostava dai requisiti oggettivi di conformità</em>” e che “<em>il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del contratto di vendita.</em>”.<strong>3.3 Aggiornamenti dei Beni con Elementi Digitali (articolo 130 del Codice del Consumo<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>)</strong>In relazione ai Beni con Elementi Digitali le nuove disposizioni prevedono che il venditore debba fornire al consumatore gli aggiornamenti (anche di sicurezza) necessari a mantenere la conformità dei beni venduti:</p><ul> <li>qualora il contratto di vendita preveda un unico atto di fornitura del contenuto o del servizio digitale, per il periodo di tempo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi avuto riguardo ad una serie di indici (quali tipo e finalità dei beni venduti, circostanze e nature del contratto);</li> <li>qualora il contratto di vendita preveda una fornitura continuativa del contenuto o del servizio digitale, per periodi di tempo determinati sulla base della durata del predetto contratto di vendita (inferiore o superiore a 2 anni).</li></ul><p><strong>3.4Mancata installazione degli aggiornamenti dei Beni con Elementi Digitali da parte del consumatore (articolo 130 del Codice del Consumo<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>)</strong>Ai sensi delle nuove disposizioni, qualora sia il consumatore a non installare (entro un congruo termine) gli aggiornamenti dei Beni con Elementi Digitali forniti dal venditore, quest’ultimo non sarà responsabile per difetti derivanti (esclusivamente) dalla mancata installazione dell’aggiornamento laddove:</p><ul> <li>il venditore abbia informato il consumatore della disponibilità dell'aggiornamento e delle conseguenze della mancata installazione; e</li> <li>la mancata, o errata, installazione dell'aggiornamento da parte del consumatore non sia dovuta a carenze delle istruzioni di installazione fornite dal venditore.</li></ul><p><strong>3.5 Limitazioni e impedimenti all’uso del bene venduto (articolo 132 del Codice del Consumo)</strong>Le nuove disposizioni introducono una tutela espressa del consumatore laddove l’uso del bene venduto sia impedito o limitato a causa di una restrizione derivante dalla violazione di diritti di terzi (in particolare di diritti di proprietà intellettuale). In tali casi, infatti, ferme restando le disposizioni in tema di nullità, annullamento o altre ipotesi di scioglimento del contratto previste dal nostro ordinamento, il consumatore potrà avvalersi anche degli usuali rimedi per difetti di conformità del bene.<strong>&nbsp;3.6&nbsp;</strong><strong>Diritto di regresso (articolo 134 del Codice del Consumo)</strong>Ai sensi delle nuove disposizioni non è più espressamente prevista la possibilità derogare al diritto di regresso del venditore finale nei confronti degli altri soggetti della catena distributiva<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>.<strong>3.7 Presunzione di esistenza dei difetti (articolo 135 del Codice del Consumo)</strong>Le nuove disposizioni estendono – da 6 mesi ad 1 anno – il periodo di presunzione di&nbsp;esistenza dei difetti di conformità già al momento della consegna (salvo che tale ipotesi non sia incompatibile con la natura del bene venduto o del difetto rilevato).È stato inoltre eliminato l’obbligo del consumatore di denunciare l’esistenza di difetti del bene venduto entro 2 mesi dalla scoperta a pena di decadenza, previsto ai sensi della previgente disciplina (vecchio articolo 132 del Codice del Consumo).<strong>3.8 Contratti aventi ad oggetto una pluralità di beni (articolo 135 <em>quater</em> del Codice del Consumo)</strong>In relazione a contratti conclusi per una pluralità di beni le nuove disposizioni prevedono che in presenza di un difetto di conformità riguardante solo uno (o alcuni dei beni forniti) nell'ambito del contratto e laddove vi sia motivo per la risoluzione del contratto, il consumatore potrà risolvere l’intero contratto ove non sia ragionevolmente presumibile la sussistenza di un interesse del consumatore a mantenere nella propria disponibilità i beni non affetti da difetti di conformità.<strong>&nbsp;3.9&nbsp;</strong><strong>Garanzia convenzionale (articolo 135 <em>quinquies</em> del Codice del Consumo)</strong>Ai sensi delle nuove disposizioni la garanzia convenzionale (se fornita) dovrà essere resa disponibile al consumatore su supporto durevole<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a> e al più tardi al momento della consegna dei beni.<strong>&nbsp;</strong>La garanzia convenzionale deve, in linea con quanto già previsto dalla previgente disciplina, essere redatta in lingua italiana e con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue e deve includere:</p><ul> <li>una dichiarazione chiara che il consumatore dispone per legge di rimedi da parte del venditore, a titolo gratuito, in caso di difetto di conformità dei beni e che tali rimedi non sono pregiudicati dalla garanzia convenzionale;</li> <li>il nome e l'indirizzo del garante;</li> <li>la procedura che il consumatore deve seguire per ottenere l'applicazione della garanzia convenzionale;</li> <li>la designazione dei beni ai quali si applica la garanzia convenzionale;</li> <li>le condizioni della garanzia convenzionale.</li></ul><p>&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:diletta.avaro@advant-nctm.com">Diletta Avaro</a>.</i></em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Il Decreto 170 reca “<em>Attuazione della Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il Regolamento (UE) 2017/2394 e la Direttiva 2009/22/CE, e che abroga la Direttiva 1999/44/CE.</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> La Direttiva modifica il Regolamento (UE) 2017/2394 e la Direttiva 2009/22/CE e abroga la Direttiva 1999/44/CE.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> A norma dell’articolo 128, comma 2, lettera c) del Codice del Consumo, il “<em>venditore</em>” è definito come: “<em>qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, anche tramite altra persona che agisca in suo nome o per suo conto, utilizza i contratti di cui al comma 1, primo periodo </em>[i contratti di vendita conclusi tra consumatore e venditore],<em> ivi compreso il fornitore di piattaforme se agisce per finalità che rientrano nel quadro&nbsp; della sua attività e quale&nbsp; controparte contrattuale del consumatore per la fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> A norma dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del Codice del Consumo, il “<em>consumatore</em>” è definito come “<em>la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta</em>.”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> A norma dell’articolo 128, comma 2, lettera g) del Codice del Consumo, un “<em>contenuto digitale</em>” è definito come “<em>dati prodotti e forniti in formato digitale</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> A norma dell’articolo 128, comma 2, lettera f) del Codice del Consumo, un “<em>servizio digitale</em>” è definito come “<em>1) un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, memorizzare i dati o di accedervi in formato digitale; oppure 2) un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale caricati o creati dal consumatore o da altri utenti di tale servizio o qualsiasi altra interazione con tali dati</em>.”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7"><sup>[7]</sup></a> In particolare, a norma dell’articolo 129, comma 2, del Codice Consumo sono requisiti soggettivi: (a) la corrispondenza alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità previsti nel contratto di vendita, oltreché la sussistenza della funzionalità, della compatibilità, dell’interoperabilità e delle altre caratteristiche previste dal contratto di vendita; (b) l’idoneità ad ogni&nbsp; utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questo portato a conoscenza del venditore entro la conclusione del contratto di vendita e che sia stato accettato dal venditore; (c) la circostanza che il bene sia fornito con tutti gli accessori, le istruzioni, anche inerenti all'installazione, e gli aggiornamenti previsti dal contratto di vendita. Sono invece requisiti oggettivi, a norma dell’articolo 129, comma 3, del Codice Consumo: (a) l’idoneità agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo; (b) se applicabile, la sussistenza delle qualità e la corrispondenza alla descrizione del campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto; (c) se applicabile, la circostanza che il bene sia consegnato insieme agli accessori, ivi inclusi l’imballaggio e le istruzioni, anche inerenti all'installazione, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere; (d) la circostanza che il bene sia consegnato nelle quantità previste e sia dotato delle qualità e delle altre caratteristiche (anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza) ordinariamente presenti in beni dello stesso tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, data la natura del bene e le eventuali dichiarazioni pubbliche relative.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Articolo 130, comma 4, del Codice del Consumo.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Articolo 130, comma 2, del Codice del Consumo.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Articolo 130, comma 3, del Codice del Consumo.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Potrebbe però desumersi che la deroga sia ancora possibile visto il considerando 63 della Direttiva (secondo cui le disposizioni ivi contenute non dovrebbero pregiudicare il principio della libertà contrattuale nei rapporti tra venditore e le altre parti della catena di transazioni commerciali) e il disposto del nuovo articolo 135 <em>sexies </em>del Codice del Consumo (che prevede la sanzione della nullità solo per quei patti che siano volti ad escludere o limitare a danno del consumatore i diritti riconosciuti a quest’ultimo dal Codice del Consumo).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> A norma dell’articolo 128, comma 2, lettera m) del Codice del Consumo, un “<em>supporto durevole</em>” è definito come: “<em>ogni strumento che permetta al consumatore o al venditore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate, in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate.”.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 10 May 2022 06:00:19 +0200</pubDate>
                        <title>Crisi Ucraina - Le misure sanzionatorie</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/crisi-ucraina-le-misure-sanzionatorie-2</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il presente memorandum non ha pretesa di esaustività ed ha il solo scopo di fornire una panoramica preliminare in merito alle sanzioni imposte e in via di imposizione nei confronti della Russia, con particolare focus sulle sanzioni adottate dall’Unione Europea e da alcuni altri paesi.</em><em>Il presente memorandum non dovrà essere inteso quale parere legale. Per la verifica circa l’applicabilità delle singole sanzioni ad una fattispecie specifica, andrà effettuata una analisi ad hoc.</em>&nbsp;<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2022/05/20220421_Memo-Sanzioni-Russia_ITA818.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per leggere il documento integrale</a>&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:lorena.possagno@advant-nctm.com">Lorena Possagno</a>, <a href="mailto:luca.dettori@advant-nctm.com">Luca Dettori</a> e <a href="mailto:ekaterina.aksenova@advant-nctm.com">Ekaterina Aksenova</a>.</i></em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 10 May 2022 05:09:44 +0200</pubDate>
                        <title>C&#039;e&#039; un&#039;Italia in lockdown a Shanghai</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ce-unitalia-in-lockdown-a-shanghai</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Nell’aera di Suzhou è forte la presenza di aziende tricolore che stanno accelerando il ripensamento del proprio modello industriale anche grazie a forti incentivi</em>Da quasi due mesi Shanghai, e in parte le aree industriali limitrofe dello Jiangsu, sono soggette a misure di lockdown, anche più diffuse di quelle adottate a febbraio 2020, allo scoppio della pandemia. Shanghai è uno dei più importanti hub della logistica e finanziario del mondo, ed è prossimo al più importante polo manifatturiero italiano all’estero, quello dell’area di Suzhou, nello Jiangsu, dove si contano oltre un centinaio di aziende italiane. Non ultimo, Shanghai ha rappresentato in questi ultimi vent’anni un centro di attrazione per giovani talenti e manager."Un recente sondaggio della Camera di Commercio Italiana ha fotografato la situazione - racconta Paolo Bazzoni, presidente della Camera di Commercio italiana in Cina - complicata, con un impatto molto pesante su tutte le nostre aziende, non soltanto quelle industriali. Il 2022 sarà un anno molto difficile".Rimanendo nel settore manifatturiero, c’è anche chi, però, tra i gruppi industriali più strutturati, vede nella situazione attuale un fattore che accelera il ripensamento del proprio modello industriale nella prospettiva di consolidare il proprio ecosistema&nbsp;produttivo secondo due direttrici: una maggiore integrazione, e accorciamento, della catena della fornitura, ed il digitale, come piattaforma di collaborazione ed integrazione con i propri clienti e fornitori. «La capacità di rivedere gli obiettivi primari e strategici e agilità nell’esecuzione degli stessi in questi “scenari dinamici” diventano fattori di successo determinanti - dice Tiziano Sandonini, dirigente del gruppo meccanotessile Santoni Shanghai - il nostro gruppo ritiene che per accrescere questi vantaggi competitivi sia importante contribuire alla costruzione di un ecosistema che consenta alle aziende di muoversi sinergicamente mitigando le incertezze e raccogliendo le nuove opportunità». Per aziende meno strutturate le sfide sono importanti, soprattutto in settori già affetti da profonde trasformazioni, come quello dell’automobile, dove si assiste all’auto elettrica e all’affermarsi di “campioni nazionali” del settore.Spostandosi verso la provincia limitrofa dello Jiangsu, già dopo poche decine di chilometri si incontrano gli insediamenti del polo manifatturiero italiano dell’area di Suzhou. Tra gli imprenditori c’è attesa, mentre si cerca di mantenere un’operatività produttiva seppure limitata. "Il blocco - racconta Giacomo Bove, direttore generale della Ponzini, società che produce spazzole per il settore della cosmetica - ha creato diversi colli di bottiglia logistici e nell’area sono stati, ormai oltre un mese fa, messi in lockdown i distretti di Kunshan e Taicang, tra Shanghai e Suzhou. Nonostante nella maggior parte dell’area di Suzhou si sia mantenuta una mobilità in stato di semi- lockdown, le fabbriche hanno mantenuto un’operatività rilevante, ridotta soltanto dalle conseguenze dei vari blocchi logistici e dalla mancanza di personale in lockdown. Al momento i vari permessi di viaggio e di trasporto sembrano funzionare e se si eccettuano i costi crescenti del cibo (arrivato a tre volte il normale) e dei trasporti. il governo locale mantiene un moderato ottimismo".Tornando a Shanghai, quasi due mesi di lockdown hanno colpito duramente l’industria del retail, ed in particolare quella dell’alimentare (dall’importazione alla distribuzione) e la ristorazione. Sempre secondo la survey della Camera di Commercio, il 61% delle aziende intervistate si trova nell’incertezza di quando sarà in grado di riprendere le proprie attività a pieno regime, ed il 31% di quelle della ristorazione segnalava, a fine aprile, una riduzione dei ricavi superiore al 25%."Le difficoltà degli spostamenti tra l’Italia e la Cina impediscono anche ai tecnici dall’Italia di raggiungere le proprie controllate in Cina - osserva ancora Paolo Bazzoni - portando il proprio&nbsp;contributo di know-how specializzato ed esperienza. Questo può determinare una crisi di competitività, anche se al momento è soltanto un rischio".Il Governo cinese ha introdotto varie misure dirette a contenere l’impatto della pandemia sull’economia, in termini di riduzione del costo del lavoro (riduzione dei contributi previdenziali e posticipi nei pagamenti), sgravi fiscali e anche strumenti relativamente nuovi come il finanziamento bancario garantito con pegno su marchi e brevetti. "Si tratta di uno strumento di finanziamento accessibile anche per le aziende italiane, purché titolari di marchi e brevetti registrati in Cina - osserva <strong>Carlo Geremia</strong>, senior counsel di <strong>Advant Nctm</strong> - È interessante perché spinge le aziende a registrare la propria proprietà intellettuale in Cina, in capo alla società cinese e non alla casa madre, e consente di valorizzare in modo concreto il proprio patrimonio di proprietà intellettuale in Cina, anche in vista di eventuali licenze o cessioni. Incoraggia inoltre le aziende italiane a pensare a nuove modalità di gestione e di tutela dei propri marchi e brevetti in questo Paese".&nbsp;Tratto da&nbsp;<em>Repubblica</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
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                    <item>
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                        <pubDate>Mon, 09 May 2022 10:46:43 +0200</pubDate>
                        <title>La tecnologia implementata nel real estate: dalle app al metaverso</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-tecnologia-implementata-nel-real-estate-dalle-app-al-metaverso</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il presente contributo vuole fornire approfondimenti su come la tecnologia stia impattando il settore real estate. Dall’utilizzo di app per la sottoscrizione automatica di contratti di locazione al virtual real estate e all’applicabilità del sistema blockchain agli immobili fisici. A tal fine viene inquadrato il concetto di metaverso, fornendo una descrizione delle principali piattaforme, e approfondita la natura degli NFT. In una seconda parte vengono analizzate, da un lato, le problematiche e prospettive del virtual real estate, e dall’altro lato, la funzionalità e limiti di NFT, smart contract e blockchain con riferimento agli asset fisici.</em>&nbsp;</p><ol> <li><strong> Come le nuove tecnologie stanno cambiando il mercato immobiliare </strong></li></ol><p>Siamo ormai abituati a considerare la tecnologia digitale essenziale in tutti i settori: aumenta le potenzialità, semplifica le operazioni e supporta nuovi modelli di <em>business</em>. Anche nell’ambito del <em>real estate</em> da decenni si stanno sperimentando nuove forme di utilizzo , come ad esempio i sistemi <em>online</em> di prenotazione di alloggi e le visite virtuali degli immobili. Tali scenari si stanno sempre di più sviluppando grazie ad applicazioni che permettono agli utenti, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, di trovare appartamenti scelti attraverso una ampia gamma di caratteristiche e di informazioni utili, e addirittura, attraverso specifiche app, di effettuare visite non più solo <em>online</em> ma anche di presenza e senza bisogno di essere accompagnati dal classico agente, consentendo notevole flessibilità e risparmio di costi. Non solo.È anche possibile sottoscrivere contratti di locazione che vengono automaticamente generati dal sistema non appena il potenziale conduttore accetta le condizioni generali, inserisce tutti i dati necessari, indica le proprie preferenze per eventuali servizi <em>extra</em> (come servizi di pulizia o di lavanderia) ed effettua il versamento di quanto richiesto <em>come</em> deposito tramite pagamenti digitali.&nbsp;</p><ol start="2"> <li><strong> Nuovi mondi virtuali: il metaverso</strong></li></ol><p>E l’impatto tecnologico si è ulteriormente incrementato con l’arrivo di nuove tecnologie, che hanno permesso la creazione di un nuovo mercato immobiliare, il <em>virtual real estate</em> e il metaverso immobiliare.Il metaverso, secondo la definizione di parte della Dottrina, è lo “<em>spazio comune condiviso virtuale, creato dalla convergenza di realtà fisica virtualmente potenziata e spazio virtuale virtualmente persistente, compresa la somma di tutti i mondi virtuali, la realtà aumentata e l’internet</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.Non si tratta di una realtà nuova: da decenni esistono i giochi <em>open world</em> che permettono ai giocatori di muoversi liberamente all’interno di mondi virtuali.Ma negli ultimi anni il metaverso è stato rivoluzionato dall’integrazione delle piattaforme con la <em>blockchain</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>, dalla generazione e dallo scambio tra gli utenti di NFT (<em>Non Fungible Token</em>)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> e, sempre più spesso, dall’utilizzo di visori 3D.E il mercato immobiliare virtuale sembra essere il settore che ha tratto più vantaggi da questa rivoluzione; al momento i metaversi immobiliari più rilevanti sono i cosiddetti <em>Big Four:</em> The Sandbox, Decentraland, Cryptovoxels e Somnium Space.Sandbox è un metaverso <em>community-driven</em>: qualsiasi elemento virtuale è un NFT che può essere creato, acquistato e scambiato dagli utenti tramite la criptovaluta denominata “<em>sand</em>”. I giocatori possono acquistare appezzamenti di terreno (le <em>land</em>) su cui è possibile costruire strutture e creare le esperienze virtuali desiderate<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, prevedendo anche il pagamento di biglietti di ingresso. Everyrealm (<em>ex</em> Republic Realm, una delle più importanti società di investimenti nel mercato immobiliare virtuale) ha dichiarato di avere attualmente investimenti su 27 piattaforme di metaverso, tra cui The Sandbox, dove ha sviluppato 100 isole con ville (<em>Fantasy Islands</em>) e un mercato di barche e moto d’acqua.Decentraland è un mondo completamente decentralizzato: la proprietà dei beni viene gestita da <em>smart contract</em> che sono governati dalla DOA (<em>Decentralized Autonomous Organization</em>), un’organizzazione autonoma decentralizzata priva di un proprio organo di gestione ma gestita direttamente dai possessori di specifici gettoni (il MANA) emessi da Decentraland in numero limitato. L’acquisto di <em>asset</em>&nbsp;avviene tramite i suddetti gettoni e può avere ad oggetto anche più lotti che possono poi venir uniti in un unico <em>token</em> (l’<em>Estate</em> <em>Token</em>)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.E’ forse superfluo sottolineare come le possibilità offerte da questo genere di ambienti virtuali abbiano destato un forte interesse soprattutto per le potenzialità sotto il profilo pubblicitario: Decentraland non è semplicemente una piattaforma di <em>virtual real estate</em>, quanto piuttosto un luogo in cui investire acquistando LAND per fornire esperienze virtuali che possano portare poi a maggiori ricavi reali.Spatial, diversamente dagli altri metaversi, permette di acquistare spazi virtuali che possono essere anche successivamente modificati, rivenduti o affittati, proprio come nelle normali dinamiche del mercato immobiliare reale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>. Grazie a queste caratteristiche, investire nel metaverso di Spatial è molto più vicino alle esperienze immobiliari tradizionali:&nbsp; sfruttare spazi (ancorché virtuali) che hanno valore in relazione all’utilità che soddisfano in determinati luoghi (come<em> conference room</em>, gallerie d’arte, sale per concerti). Al contrario,&nbsp; in altri metaversi il valore delle proprietà è tendenzialmente più soggetto ad oscillazioni anche di natura speculativa<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.&nbsp;</p><ol start="3"> <li><strong> La natura degli spazi virtuali: la <em>“land”</em> è un bene immobile o un NFT?</strong></li></ol><p>L’acquisto di un <em>asset</em> nel metaverso non è paragonabile all’acquisto di un immobile nel mondo reale né da un punto di vista sostanziale di diritto acquisito né da un punto di vista di <em>iter</em> necessario per il relativo trasferimento. La <em>land</em> è un bene immateriale <em>rappresentato</em> da un NFT<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>. Gli NFT certificano l’autenticità e l’unicità di un bene nonché la sua piena proprietà. Ovviamente il carattere digitale del bene rende inapplicabile la disciplina tradizionalmente applicabile agli immobili, in particolare quella speciale delle locazioni immobiliari. L’edificio costruito su un terreno virtuale è semplicemente un’opera 3D creata con <em>software</em>, di cui si certifica la relativa proprietà digitale. Quindi, è evidente che i contratti che oggi caratterizzano il panorama del <em>real</em> <em>estate</em> non possono trovare la medesima applicazione nel metaverso; d’altra parte, però, potrebbero invece venire sottoscritti accordi atipici che, almeno sotto certi profili, potranno mutuare taluni aspetti “tipici” del mondo della contrattualistica <em>virtual real estate</em>.Nell’ordinamento italiano le <em>land</em> potrebbero essere qualificate come beni (immateriali?) <em>ex</em> art. 810 c.c. I relativi NFT potrebbero rappresentare i rispettivi <em>asset </em>digitali, riecheggiando la fattispecie di quei documenti di legittimazione di cui all’art. 2002 c.c. che hanno la funzione di identificare i soggetti aventi diritto ad una determinata prestazione (come per esempio i biglietti per uno spettacolo)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.Il trasferimento di NFT aventi ad oggetto <em>land</em> avviene tramite <em>smart contract</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>. Quest’ultimi godono del pregio di essere immodificabili e di concludersi in maniera automatica: al verificarsi di un determinato evento (<em>trigger event</em>) il contratto avrà esecuzione con il trasferimento degli importi patrimoniali indicati nel codice dello specifico <em>smart</em> <em>contract</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>.&nbsp;</p><ol start="4"> <li><strong> Il real estate virtuale: problemi e possibilità </strong></li></ol><p>Il valore di un immobile reale dipende da numerosi parametri, tra cui la sua dimensione, la sua localizzazione, il contesto circostante e il rapporto tra domanda e offerta. Nel metaverso alcuni di questi criteri possono acquistare un peso diverso o venir messi in discussione, mentre altri mantengono il loro valore. Per esempio, la localizzazione di un immobile può avere grande rilievo anche nel metaverso, perché la nascita di quartieri abitati da determinati utenti può comportare un maggiore afflusso di giocatori in tale zona<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>.D’altra parte , il metaverso non ha confini e pertanto non si hanno certezze che il numero di <em>land</em> attualmente esistenti per ciascuna piattaforma rimanga invariato nel tempo. Di conseguenza, il valore di ciascun terreno potrebbe mutare nel tempo a causa di un'espansione potenzialmente infinita.Il metaverso, insomma, permette di godere di nuovi spazi dove svolgere attività commerciali immateriali, come la vendita di beni digitali<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>, ma offre anche molteplici possibilità per il business reale: si potrà per esempio acquistare beni fisici dopo averli visti <em>online,</em> oppure fare <em>tour</em> virtuali prima di prenotare il soggiorno presso luoghi di villeggiatura<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a> o di stipulare contratti di locazione.E fra tutti gli <em>asset class</em>, il retail sembrerebbe quello in grado di poter sfruttare al meglio le possibilità del multiverso. Nel campo della moda, per esempio, dove il rapporto con il brand è vitale, nei mondi virtuali si può semplicemente pubblicizzare il proprio marchio, ma anche rafforzare il rapporto con i propri clienti vendendo loro <em>skin </em>(gli outfit dei propri avatar) griffate, o ancora dare la possibilità di acquistare capi specifici dopo averli provati <em>on line</em> tramite esperienze di “<em>virtual</em> <em>try-on</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>. Nemmeno la grande distribuzione sembra avere intenzione di perdere l’occasione di usare il metaverso per pubblicizzare i propri prodotti: Carrefour, ad esempio, ha acquistato un terreno di 36 ettari su The Sandbox per organizzarvi eventi o lanci di prodotti.Alla luce di tutto quanto detto sopra, non stupisce che le vendite immobiliari sulle quattro principali piattaforme del metaverso abbiano raggiunto i 501 milioni di dollari nel 2021 e che nel solo mese di gennaio 2022 abbiano superato gli 85 milioni di dollari<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>.&nbsp;</p><ol start="5"> <li><strong> NFT, smart contract e blockchain nel mercato immobiliare reale</strong></li></ol><p>Come abbiamo visto sopra, gli NFT rappresentano un tassello fondamentale dei mondi virtuali. In linea teorica, però, potrebbero essere utilizzati anche per sostituire i titoli di proprietà di beni immobili reali, gli atti che conferiscono il godimento di beni immobili e i documenti contabili come le fatture. Inoltre, tramite la sottoscrizione di <em>smart contract,</em> potrebbe venir meno la necessità (o forse l’opportunità: n.d.r.) di usufruire delle dichiarazioni che hanno valore certificativo erga omnes dei <em>Third Trusted Parties</em> (notai e registri immobiliari),<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a> nonché di ulteriori intermediari, come le banche per l’erogazione di finanziamenti e gli agenti immobiliari per far convergere domanda e offerta.Si tratta, è evidente, di considerazioni per il momento ancora astratte, stanti i vigenti obblighi di legge in tema, ad esempio, di continuità delle trascrizioni <em>ex</em> art. 2650 c.c. e centralità del ruolo del notaio. Guardando al nostro ordinamento, inoltre, è difficile immaginare atti di provenienza sotto forma di NFT dato che ai sensi degli artt. 1350, 2643 e 2657 c.c. il trasferimento di immobili richiede determinate forme scritte (atto pubblico o scrittura privata autenticata) e la trascrizione del relativo titolo presso i registri immobiliari.Infine, gli <em>smart contract</em> non permettono di venir modificati successivamente alla loro stipula perché ogni operazione viene registrata come un blocco di dati immutabile e che può solo essere seguito da un ulteriore blocco di dati (come un nuovo e successivo <em>smart contract)</em>, che rafforzano l’intera catena di <em>blockchain</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>. Quindi la sottoscrizione di <em>smart contract</em> potrebbe essere utile esclusivamente per trasferimenti che avvengano in maniera unitaria e istantanea (tipicamente la compravendita di un immobile senza previa sottoscrizione del relativo contratto preliminare) ma difficilmente potrebbe adeguarsi alle strutture contrattuali previste nell’attuale scenario del <em>real estate</em>. Si pensi per esempio all’ipotesi in cui vi sia la necessità di prevedere un significativo <em>interim period</em> tra <em>signing</em> e <em>closing</em>, anche potenzialmente caratterizzato da condizioni sospensive/risolutive<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>.Un ulteriore ambito che merita una riflessione è quello degli appalti di opere tra privati. Infatti, il sistema <em>blockchain</em> permetterebbe di riunire in un unico luogo, immutabile e accessibile a tutte le parti, ogni informazione riguardante l’immobile oggetto di lavori. Inoltre, permetterebbe di effettuare in maniera trasparente le transazioni in corrispondenza di alcune <em>milestone</em> del relativo cronoprogramma e di stipulare accordi in maniera automatizzata tramite <em>smart contract<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn20" name="_ftnref20"><strong>[20]</strong></a></em>.<em>&nbsp;</em><em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. </em><em>Per ulteriori informazioni, si prega di contattare <a href="mailto:luigi.croce@advant-nctm.com">Luigi Croce</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Annunziata F., Conso A., <em>NFT - L’arte e il suo doppio. Non Fungible Token: l’importanza delle regole, oltre i confini dell’arte</em>, Montabone, 2021, p. 39.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Ai sensi dell’art. 8 <em>ter</em> c. 1 del D.L. 135/2018 (Decreto Semplificazioni 2019) convertito in L. 12/2019: “<em>Si definiscono «tecnologie basate su registri distribuiti» le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Per approfondimento sul punto si rimanda al successivo par. 2.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Ad inizio febbraio 2022, la società sviluppatrice ed editrice di videogiochi Ubisoft ha comunicato che uno dei suoi giochi principali – Raving Rabbids – avrà vita in The Sandbox. Gucci ha deciso di sbarcare su The Sandbox con il proprio <em>concept store</em> sperimentale, Vault, che era inizialmente nato come piattaforma per la vendita di un’attenta selezione di rari articoli <em>vintage</em> e modelli in edizione limitata.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> <em>Che cos’è Decentraland (MANA)?</em>, in <em>academy.binance.com</em>, 18 novembre 2021.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Descrizione di Spatial presente nella mostra “<em>DART 2121. </em><em>2<sup>nd</sup> edition. NFT art of the future</em>” presso il DART (Dynamic Art Museum) a Milano, 30 marzo-24 maggio 2022.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Scully B., <em>NFT Real Estate: Why Buying Land In The Metaverse Is Not It</em>, in <em>spatial.io</em>, 9 febbraio 2022.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Si tratta di <em>token</em> crittografici, creati su <em>blockchain</em>, che quindi contengono informazioni uniche, non alterabili né intercambiali, in grado di “<em>certificare, in modo univoco, un oggetto digitale e/o un diritto inerente ad un bene fisico e di cui possono, in ogni caso, garantire la titolarità e, tipicamente, il diritto di proprietà</em>” (Annunziata F., Conso A., <em>NFT - L’arte e il suo doppio. Non Fungible Token: l’importanza delle regole, oltre i confini dell’arte</em>, Montabone, 2021, pp. 15-16).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Nell’ordinamento italiano tale fattispecie si distingue da quella dei titoli di credito in senso stretto di cui agli art. 1992 e ss. c.c. In particolare poi, i <em>token</em> non sono incorporati in una <em>res</em>, ma necessitano di una <em>res</em> (<em>e.g.</em> computer) per essere utilizzati. Pertanto l’incorporazione non è fisica ma al più digitale. (Cfr. Rulli E., <em>Incorporazione senza res e dematerializzazione senza accentratore: appunti sui token</em>, in <em>Orizzonti del Diritto Commerciale</em>, fasc. 1, 2019).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Ai sensi dell’art. 8 <em>ter</em> c. 2 del D.L. 135/2018 (Decreto Semplificazioni 2019) convertito in L. 12/2019: “<em>Si definisce «smart contract» un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia digitale con linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Janssen A. U., Patti F. P., <em>Demistificare gli smart contracts</em>, in <em>Osservatorio del diritto civile e commerciale</em>, fasc. 1, gennaio 2020, p. 35.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> <em>E.g.</em> il cantante Snoop Dog sta creando un micro mondo denominato “<em>Snoopverse</em>” su The Sandbox e il calciatore Marco Verratti ha acquistato 25 isole su The Sandbox.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Su Horizon Worlds, videogioco di Meta accessibile con i visori Oculus, sarà possibile monetizzare oggetti virtuali creati dagli stessi utenti (<em>e.g.</em> abiti per gli <em>avatar</em>) o permettere l’accesso a una porzione di mondo creato direttamente dagli utenti (<em>Testing New Tools for Horizons Worlds Creators To Earn Money</em>, in <em>oculus.com</em>, 11 aprile 2022).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Cfr. Il gruppo alberghiero R Collection Hotels con la <em>start up</em> Takyon ha creato una piattaforma di <em>booking</em> decentralizzata che combina NFT e <em>blockchain</em> e ha venduto il primo NFT inclusivo di un soggiorno presso il Grand Hotel Victoria di Menaggio (CO) (<em>R Collection Hotel entra nel mondo del Metaverso. Il futuro è già qui</em>, in <em>excellencemagazine.luxury.it</em>, 28 febbraio 2022). Qatar Airways ha inoltre lanciato QVerse, esperienza virtuale che permette agli utenti del sito <em>www.qatarairways.com/QVerse</em> di navigare virtualmente alcune aree dell’Hamad International Airport e l’interno delle cabine degli aerei della compagnia.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Si tratta della possibilità di provare <em>online</em> tramite la realtà aumentata (AR) prodotti cosmetici e capi d’abbigliamento. Tale pratica potenzialmente permette di aumentare gli incassi e ridurre il numero di resi.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Simonetta B., <em>Metaverso, vendite immobiliari da mezzo miliardo. Entro fine 2022 raddoppieranno</em>, in <em>ilsole24ore.com</em>, 1° febbraio 2022. Le vendite sono aumentate esponenzialmente dopo il 28 ottobre 2021 quando la società del <em>social network</em> Facebook e di <em>app</em> come Instagram, WhatsApp, Messenger nonché dei visori di realtà virtuale Oculus Rift ha cambiato denominazione in Meta Platforms Inc. affermando che “<em>The metaverse is the next evolution of social connection. </em><em>Our company’s vision is to help bring the metaverse to life, so we are changing our name to reflect our commitment to this future</em>”. Cfr. Mark Zuckerberg, <em>Founder’s Letter, 2021</em>, in <em>about.fb.com</em>, 28 ottobre 2021.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Di Maio D., Rinaldi G., <em>Blockchain e la rivoluzione legale degli Smart Contracts</em>, in <em>dirittobancario.it</em>, 11 luglio 2016.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> <em>Cos'è la tecnologia blockchain?</em>, in <em>ibm.com</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Di Maio D., Rinaldi G., <em>Blockchain e la rivoluzione legale degli Smart Contracts</em>, in <em>dirittobancario.it</em>, 11 luglio 2016.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> <em>Blockchain in Real Estate</em>, in <em>consensys.net</em>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 04 May 2022 08:32:07 +0200</pubDate>
                        <title>La cybersecurity in Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-cybersecurity-in-italia</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Minacce e attori in campo</strong><em>Conoscere le minacce alla sicurezza informatica. Prevenire attacchi e incidenti. Agire. Una guida alle imprese in cinque contributi sulla normativa italiana in materia di cybersecurity. In questo contributo, le principali minacce alla sicurezza informatica e gli attori in campo.</em>La materia della cybersecurity, prima relegata in normative settoriali, dal 2018 circa è al centro dell’intervento del legislatore europeo e italiano.L’aumento esponenziale degli attacchi informatici e l’acquisita consapevolezza della gravità delle loro conseguenze ai danni dello Stato, delle imprese e delle persone hanno impresso un’evidente accelerazione alla produzione normativa.Dal GDPR al codice europeo delle comunicazione elettroniche, dall’attuazione della Direttiva NIS al perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, gli obblighi in materia di cybersecurity riguardano oramai una platea sempre più ampia di soggetti.Attraverso cinque contributi, di cui questo costituisce il primo, esploreremo contenuti e finalità della normativa italiana in materia di cybersecurity.Cominciamo, quindi, partendo dai dati.Secondo l’“<em>Enisa Threat Landscape 2021</em>”, pubblicato nel mese di ottobre dello scorso anno, delle nove categorie di minacce alla sicurezza informatica, nel 2021 è il&nbsp;<em>ransomware</em>&nbsp;ad averla fatta da padrone.Lo schema del&nbsp;<em>ransomware</em>&nbsp;è quello dell’estorsione: gli hacker criptano i dati di un’organizzazione e richiedono il pagamento di una somma di denaro (in genere in criptovaluta) per ripristinare l’accesso agli stessi. Talvolta, l’attacco non si limita alla criptazione dei dati ma consiste anche nell’esfiltrazione degli stessi a cui segue la minaccia di renderli pubblici in caso di mancato pagamento del riscatto.Un’altra categoria di minacce alla sicurezza informatica che non conosce battute d’arresto è quella legata alle email. Di queste, il&nbsp;<em>phishing</em>&nbsp;è la più nota. Nella sua versione più semplice, l’hacker, spacciandosi per un’altra persona, invia un’email alla vittima chiedendo di fornire informazioni quali numeri di carte di credito o password. La tecnica di phishing più sofisticata e che sta prendendo sempre più piede, almeno in Italia, è denominata BEC (<em>Business Email Compromise</em>). In genere, la BEC viene realizzata in questo modo: l’hacker sottrae le credenziali di accesso all’account email di un dipendente o di un dirigente di un’organizzazione mediante una normale azione di&nbsp;<em>phishing</em>; dopodiché, spacciandosi per un apicale chiede a un proprio dipendente di effettuare un pagamento su un certo conto corrente bancario o, spacciandosi per un fornitore, chiede al committente il pagamento dei compensi dovuti su coordinate bancarie diverse da quelle originariamente comunicate dal reale fornitore.In calo, rispetto al 2020, è invece il numero di attacchi dovuti a malware.Se queste sono le principali minacce alla sicurezza informatica per la generalità delle imprese, per i fornitori di reti pubbliche di comunicazioni e di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico gli incidenti di sicurezza causati da azioni intenzionali esterne rappresentano una piccola percentuale.Il report annuale “<em>Telecom Security Incident 2020</em>”, rilasciato dall’Enisa nel mese di giugno dello scorso anno, mostra come del totale degli incidenti di sicurezza subiti da operatori di telecomunicazione il 61% è dovuto a guasti dei sistemi (per lo più, guasti hardware e bug dei software), il 26% a errori umani, il 9% a fenomeni naturali (come incendi, alluvioni, etc.) e solo il 4% ad attacchi informatici.Quando si verifica un incidente di sicurezza, si sa, c’è sempre una vittima.Potenzialmente, qualsiasi soggetto può essere vittima di un incidente di sicurezza.Come vedremo nel prosieguo alcuni soggetti sono però più coinvolti di altri o perché operano in settori industriali più esposti al rischio di attacchi informatici o perché prestano servizi essenziali il cui mancato funzionamento potrebbe persino mettere a repentaglio la sicurezza nazionale. In questa prospettiva, sempre secondo l’“<em>Enisa Threat Landscape 2021</em>”, i settori più colpiti risultano essere la pubblica amministrazione, il settore dei servizi digitali e quello farmaceutico e medicale.Quasi sempre a dare causa agli incidenti ci sono delle persone fisiche.Anche se – come abbiamo visto – non tutti gli incidenti di sicurezza sono il risultato di azioni intenzionali esterne, gli hacker rappresentano certamente – almeno nell’immaginario collettivo – i principali protagonisti di questo fenomeno.Si tratta di singoli individui o, il più delle volte, di gruppi organizzati che agiscono nell’interesse proprio o di terzi allo scopo di conseguire profitti o altre utilità illecite. In alcuni frangenti, l’azione degli hacker si inserisce in più complesse strategie geopolitiche di stati nazionali, che tollerano se non anche spalleggiano la loro attività criminale. Nell’ultimo anno, i gruppi di hacker più attivi, in termini sia di numero di attacchi che di entità delle richieste di riscatto, sono stati Conti e REvil.Sul fronte opposto, oltre alle forze di polizia e all’autorità giudiziaria, preposte alla prevenzione e alla repressione dei fenomeni di criminalità informatica, sono diverse le autorità statali coinvolte a vario titolo nella gestione degli incidenti di sicurezza.Il Garante per la Protezione dei Dati Personali (il “<strong><em>Garante</em></strong>”) è l’autorità competente a ricevere le notifiche di violazione di dati personali. Ha poteri sanzionatori e ispettivi.L’Agenzia per Cybersicurezza Nazionale (l’“<strong><em>Agenzia</em></strong>”), istituita con Decreto Legge n. 82/2021, è l’autorità che, tra le altre cose, fornisce assistenza e supporto ai soggetti pubblici e privati nazionali, che erogano servizi essenziali, nella prevenzione e mitigazione degli incidenti, nonché ai fini del ripristino dei sistemi. All’Agenzia fanno capo il&nbsp;<em>Computer Security Incident Response Team</em>&nbsp;(“<strong><em>CSIRT</em></strong>”), il Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale per lo scrutinio tecnologico degli asset digitali strategici nazionali nonché il Centro Nazionale di Coordinamento per la cybersicurezza. Come il Garante, anche l’Agenzia ha poteri ispettivi e sanzionatori.In via transitoria e fino a che l’Agenzia non diverrà pienamente operativa, conserva le competenze già attribuite il Ministero dello Sviluppo Economico e, in particolare, la Direzione Generale per le Tecnologie delle Comunicazioni e la Sicurezza Informatica a cui fa capo l’Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione (“<strong><em>ISCTI</em></strong>”).Oltre al Ministero dello Sviluppo Economico, sono coinvolti nella gestione degli incidenti di sicurezza anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri e taluni suoi organi interni come il Comitato Interministeriale per la Cybersicurezza (“<strong><em>CIC</em></strong>”) e il Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica (“<strong><em>CISR</em></strong>”), il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (“<strong><em>DIS</em></strong>”) e gli ulteriori quattro Ministeri (oltre a Sviluppo Economico, anche Infrastrutture e Mobilità Sostenibile, Economia, Salute e Transizione Ecologica) che agiscono in qualità di autorità NIS.&nbsp;<strong>Il GDPR e le violazioni di dati personali</strong><em>Il secondo contributo sulla normativa italiana in materia di cybersecurity. In questo contributo, le violazioni di dati personali e gli obblighi previsti dal GDPR a carico di titolari e responsabili del trattamento.</em>L’art. 4, n. 12, del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, il “GDPR”) definisce “violazione dei dati personali” come “la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati”.Le violazioni dei dati personali, quindi, possono essere classificate in:</p><ul> <li>violazioni della riservatezza, che comportano una divulgazione o un accesso non autorizzato o accidentale ai dati personali;</li> <li>violazioni della disponibilità, che comportano la perdita, l’accesso o la distruzione accidentali o non autorizzati dei dati personali; e</li> <li>violazioni dell’integrità, che comportano una modifica non autorizzata o accidentale dei dati personali.</li></ul><p>Due sono gli obblighi principali che il GDPR impone al titolare del trattamento in caso di violazione dei dati personali.Il primo, previsto dall’art. 33 (1) GDPR, è quello di notificare la violazione all’autorità di controllo competente; il secondo, previsto dal successivo art. 34 (1) GDPR, è quello di darne comunicazione agli interessati.La notifica all’autorità di controllo è sempre obbligatoria tranne nel caso in cui “sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche”.Esiste un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche quando la violazione è anche solo potenzialmente idonea a cagionare un danno, materiale o immateriale, all’interessato.Per quanto riguarda il tempo della notifica, essa deve essere effettuata “senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui [il titolare del trattamento] ne è venuto a conoscenza”, ovvero dal momento in cui è ragionevolmente certo che si è verificato un incidente di sicurezza che ha portato alla compromissione dei dati personali. In caso di notifica effettuata oltre le 72 ore, il titolare è tenuto a dare conto dei motivi del ritardo. Il responsabile del trattamento che venga a conoscenza della violazione, invece, è tenuto a informarne il titolare senza ingiustificato ritardo e quindi appena possibile.Quanto alla forma, ai contenuti e alle modalità di trasmissione della notifica all’autorità di controllo, è quest’ultima a stabilirne i requisiti, che possono anche andare al di là dei requisiti minimi richiesti dal GDPR.Nello specifico, dal 1° luglio 2021, la notifica al Garante può essere effettuata esclusivamente attraverso la procedura telematica resa disponibile nel portale dei servizi online dell’autorità medesima, e raggiungibile all’indirizzo&nbsp;<a href="https://servizi.gpdp.it/databreach/s/" target="_blank" rel="noreferrer">https://servizi.gpdp.it/databreach/s/</a>.A effettuare la notifica può essere direttamente il titolare, a mezzo di un legale rappresentante, ovvero un suo delegato, a cui dovrebbero essere conferiti mediante procura i poteri di agire nell’ambito della procedura in questione in nome e per conto del titolare.Al soggetto che effettua la notifica (la cui identità è accertata al momento dell’accesso al servizio tramite SPID, CIE o CNS ovvero al momento della sottoscrizione della notifica tramite firma digitale) viene richiesto di fornire un certo numero di informazioni. Le richieste di informazioni sono organizzate nelle seguenti sezioni:A) Dati del soggetto che effettua la notifica;B) Tipo di notifica;C) Titolare del trattamento;D) Dati di contatto per informazioni relative alla violazione;E) Ulteriori soggetti coinvolti nel trattamento;F) Informazioni sulla violazione;G) Probabili conseguenze della violazione;H) Misure adottate a seguito della violazione;I) Valutazione del rischio per gli interessati;L) Comunicazione della violazione agli interessati;M) Altre informazioni;N) Informazioni relative a violazioni transfrontaliere;O) Informazioni relative a violazioni che riguardano il trattamento effettuato da un titolare stabilito al di fuori dello Spazio Economico Europeo.Per quanto riguarda la comunicazione agli interessati, invece, essa è obbligatoria “quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche”. La soglia di rischio richiesta in relazione alla comunicazione è quindi più elevata rispetto a quella richiesta in relazione alla notifica; non tutte le violazioni notificate all’autorità di controllo, pertanto, devono essere comunicate agli interessati.Quanto ai tempi della comunicazione, essa deve essere effettuata “senza ingiustificato ritardo” ovvero il prima possibile.L’obiettivo principale di questo adempimento è di fornire agli interessati informazioni di dettaglio sulle misure che gli stessi possono adottare per proteggersi da eventuali conseguenze pregiudizievoli della violazione.Non sono previste modalità o formalità specifiche per effettuare la comunicazione.L’art. 34 (2) GDPR richiede unicamente che la comunicazione, oltre a individuare nome e dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (il c.d. Data Protection Officer o DPO) o altro punto di contatto, descriva, con un linguaggio semplice e chiaro, la natura della violazione dei dati personali, le probabili conseguenze della violazione e le misure adottate o di cui si propone l’adozione per rimediare alla violazione in questione.L’obbligo di comunicazione non sussiste, in ogni caso, quando:</p><ul> <li>il titolare del trattamento ha messo in atto, in relazione ai dati oggetto della violazione, misure tecniche e organizzative adeguate, in particolare quelle destinate a rendere i dati incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi (come la cifratura o tokenizzazione);</li> <li>subito dopo la violazione, il titolare ha adottato misure destinate a garantire che non sia più probabile che si concretizzi l’elevato rischio per i diritti e le libertà degli interessati (per es. il titolare ha prontamente agito contro il soggetto che ha avuto accesso non autorizzato ai dati prima che quest’ultimo fosse in grado di utilizzarli); ovvero quando</li> <li>contattare gli interessati richiederebbe uno sforzo sproporzionato (per es. i dati di contatto sono stati persi a causa della violazione); in quest’ultimo caso, si può procedere a una comunicazione pubblica o a una misura simile.</li></ul><p>Alla luce di quanto sopra, è evidente che la valutazione dell’esistenza di un rischio (o di un rischio elevato), non appena si viene a conoscenza di una violazione, è fondamentale per comprendere se procedere con la notifica al Garante e la comunicazione agli interessati oltre che, naturalmente, per adottare misure efficaci per contenere e risolvere la violazione.A questo riguardo, il WP29, con le sue “Linee guida sulla notifica delle violazioni dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (WP250)”, successivamente fatte proprie dallo European Data Protection Board, elenca e descrive sette fattori di rischio da considerare, richiamando il documento di dicembre 2013 “<em>Recommendations for a methodology of the assessment of severity of personal data breaches</em>” adottato dall’Enisa, contenente una metodologia per la valutazione della gravità della violazione, quale utile strumento per la predisposizione da parte dei titolari del piano di intervento. Questi fattori includono:</p><ul> <li>tipo di violazione;</li> <li>natura, carattere “sensibile” e volume dei dati personali;</li> <li>facilità di identificazione delle persone fisiche;</li> <li>gravità delle conseguenze per le persone fisiche;</li> <li>caratteristiche particolari dell’interessato;</li> <li>caratteristiche particolari del titolare del trattamento;</li> <li>numero di persone fisiche interessate.</li></ul><p>A titolo esemplificativo, sulla base delle citate linee guida, un attacco informatico che ha reso indisponibili per un periodo di 30 ore le cartelle cliniche di un ospedale dovrà essere notificato al Garante e comunicato agli interessati, in quanto può verificarsi un rischio elevato per la salute e la tutela della vita privata dei pazienti.Una breve interruzione di corrente di alcuni minuti presso il&nbsp;<em>call center</em>&nbsp;di un titolare, che impedisce ai clienti di chiamare il titolare e accedere alle proprie registrazioni, non costituirebbe invece violazione soggetta né all’obbligo di notifica né all’obbligo di comunicazione.Vi è, inoltre, un ulteriore adempimento posto a carico del titolare del trattamento, in caso di violazione, e ciò a prescindere dal fatto che la stessa venga o meno notificata e comunicata all’autorità e agli interessati.Il titolare è, infatti, tenuto a documentare qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze ad essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. Anche con riguardo a questa attività non sono previste specifiche modalità o formalità; nella prassi, le società si sono dotate di un registro delle violazioni che, appunto, viene completato con le informazioni in questione. Si tratta, evidentemente, di uno strumento che consente al titolare di dimostrare in ottica di&nbsp;<em>accountability</em>&nbsp;(e all’autorità di verificare) il rispetto della normativa applicabile.Segnaliamo che la disciplina appena descritta, introdotta e compiutamente regolata dal GDPR, trova ora applicazione, come da provvedimento del Garante del 30 luglio 2019, anche con riferimento agli obblighi di comunicazione delle violazioni di dati personali previsti a carico dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica, dalla direttiva 2002/58/CE (c.d. direttiva e-Privacy) e dalla relativa normativa nazionale di attuazione (d.lgs. 69/2012, che ha a sua volta apportato specifiche modifiche, su questi temi, al d.lgs. 196/2003) nonché agli obblighi di comunicazione in materia di dossier sanitario, biometria, circolazione delle informazioni in ambito bancario e scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche.Infine, alcune informazioni di natura statistica.Per quanto riguarda le violazioni notificate al Garante, l’autorità ha registrato 1.443 casi nel 2019, e 1.387 nel 2020; nel 2018, invece, i casi erano solo 650 (cfr., rispettivamente, la relazione annuale del 2020 e del 2021).Dei circa 60 provvedimenti pubblicati dall’autorità su questi temi nell’ultimo anno (aprile 2021-gennaio 2022), la quasi totalità ha riguardato azioni accidentali interne (come episodi di erronea trasmissione/condivisione di dati a soggetti non autorizzati); i rimanenti casi, relativi ad azioni intenzionali esterne, hanno riguardato attacchi&nbsp;<em>ransomware.</em>Quanto alla tipologia di sanzioni applicate, l’autorità ha rivolto ai soggetti coinvolti ammonimenti o comminato sanzioni amministrative pecuniarie.Tra le sanzioni più alte, il Garante ha sanzionato un istituto di credito per l’importo di euro 1.650.000, non per violazioni specifiche degli artt. 33 e 34 del GDPR, ma per non aver adottato misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, circostanza emersa, appunto, nel corso dell’attività istruttoria svolta dall’autorità.&nbsp;</p><p class="titolo-news"><strong>Il codice delle comunicazioni elettroniche e gli obblighi a carico dei fornitori di reti pubbliche di comunicazioni e di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico</strong></p><em>Il terzo contributo sulla normativa italiana in materia di cybersecurity. In questo contributo, gli obblighi previsti dal codice delle comunicazioni elettroniche a carico dei fornitori di reti pubbliche di comunicazioni e di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativi alle misure di sicurezza da adottare e alla comunicazione degli incidenti rilevanti.</em>Per talune imprese, esistono obblighi in materia di sicurezza informatica che si aggiungono a quelli a cui sono soggette ai sensi del GDPR.È il caso, ad esempio, delle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Tra queste sono compresi gli operatori di telecomunicazione, i fornitori di servizi di messaggistica e chiamate via Internet e i fornitori di altri servizi di comunicazione via Internet.Gli obblighi a carico dei fornitori di reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico sono due.Il primo è quello di adottare le misure – di natura tecnica e organizzativa – individuate dall’Agenzia per gestire i rischi per la sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico (ad esempio, il ricorso a tecniche crittografiche).L’Agenzia può peraltro impartire ai fornitori di reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico istruzioni vincolanti per porre rimedio a un incidente ovvero per evitare che si verifichi nel caso in cui sia stata rilevata una minaccia significativa.Ad oggi, l’Agenzia non ha ancora provveduto a individuare le misure di cui sopra. Pertanto, deve ancora farsi riferimento alle misure individuate dall’art. 4 del Decreto 12 dicembre 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico in relazione agli asset critici.Tra le misure individuate dal Decreto figurano, in particolare:<ul> <li>la definizione e l’aggiornamento nel tempo di politiche di sicurezza, approvate dalla Direzione aziendale;</li> <li>l’individuazione dei principali rischi per la sicurezza e l’integrità di reti e servizi e la definizione delle modalità di gestione degli stessi;</li> <li>la definizione di ruoli e l’attribuzione di responsabilità al personale, di cui deve essere assicurata la reperibilità in caso di incidenti di sicurezza;</li> <li>la definizione (e la verifica del rispetto) dei requisiti che i servizi e i prodotti forniti da terzi devono rispettare e la definizione delle modalità di gestione degli incidenti di sicurezza relativi a terze parti o da esse causati che si ripercuotono sulla rete o sul servizio erogato;</li> <li>l’erogazione di corsi di formazione al personale, la rotazione del personale che ricopre ruoli di responsabilità e la definizione di procedure di intervento per violazioni delle politiche di sicurezza;</li> <li>l’adozione di misure di sicurezza fisica e logica (ad esempio, procedure per l’assegnazione e la revoca dei diritti di accesso; meccanismi di autenticazione calibrati sulla base del tipo di accesso; meccanismi di protezione da accessi fisici non autorizzati o da eventi imprevisti; monitoraggio e registrazione degli accessi, etc.);</li> <li>l’implementazione di sistemi di protezione e di rilevamento di malware e l’adozione di misure atte a scongiurare la manomissione o l’alterazione del software impiegato nella rete e nei sistemi informativi, oltre che la divulgazione di dati critici sulla sicurezza, quali password e chiavi private;</li> <li>l’adozione (e la verifica del rispetto) di procedure operative relative al funzionamento dei sistemi critici e la predisposizione e aggiornamento nel tempo di un database delle configurazioni dei sistemi per eventuali ripristini delle stesse nonché di un inventario degli asset critici;</li> <li>l’assegnazione di una struttura tecnica con adeguata competenza e disponibilità alla gestione degli incidenti di sicurezza nonché l’adozione di procedure per il rilevamento, la gestione e la risoluzione degli incidenti;</li> <li>la predisposizione di un piano di emergenza e l’adozione di procedure di disaster recovery;</li> <li>l’esecuzione periodica di test, controlli e altre attività di monitoraggio.</li></ul><p>Il secondo obbligo è quello di comunicare all’Agenzia e al CSIRT gli incidenti di sicurezza che sono da considerarsi significativi ai fini del corretto funzionamento delle reti e dei servizi.L’individuazione degli incidenti di sicurezza significativi è rimessa all’Agenzia, limitandosi la legge a indicare i parametri che l’Agenzia deve considerare ai fini della loro individuazione, e cioè:a) il numero di utenti interessati dall’incidente di sicurezza;b) la durata dell’incidente di sicurezza;c) la diffusione geografica della zona interessata dall’incidente di sicurezza;d) la misura in cui è colpito il funzionamento della rete o del servizio;e) la portata dell’incidenza sulle attività economiche e sociali.In attesa che l’Agenzia provveda alla loro individuazione, trovano applicazione i criteri definiti dall’art. 5 del Decreto 12 dicembre 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico per cui un incidente di sicurezza – da intendersi come “una violazione della sicurezza o perdita dell’integrità che determina un malfunzionamento delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica” – è significativo quando:a) ha durata superiore ad un’ora e la percentuale degli utenti colpiti è superiore al quindici per cento del totale degli utenti nazionali del servizio interessato;b) ha durata superiore a due ore e la percentuale degli utenti colpiti è superiore al dieci per cento del totale degli utenti nazionali del servizio interessato;c) ha durata superiore a quattro ore e la percentuale degli utenti colpiti è superiore al cinque per cento del totale degli utenti nazionali del servizio interessato;d) ha durata superiore a sei ore e la percentuale degli utenti colpiti è superiore al due per cento del totale degli utenti nazionali del servizio interessato;e) ha durata superiore ad otto ore e la percentuale degli utenti colpiti è superiore all’uno per cento del totale degli utenti nazionali del servizio interessato.Nelle more del trasferimento di funzioni in materia di cybersicurezza dal Ministero dello Sviluppo Economico all’Agenzia, la comunicazione deve essere effettuata al CSIRT e all’ISCTI.Il termine per la comunicazione è di 24 ore dalla rilevazione dell’incidente. La comunicazione effettuata nel termine di 24 ore deve almeno contenere informazioni circa:a) il servizio interessato;b) la durata dell’incidente qualora concluso, ovvero la stima della conclusione se ancora in corso;c) l’impatto stimato sull’utenza del servizio interessato in termini percentuali rispetto alla base di utenti nazionale per il medesimo servizio.Entro 5 giorni dalla comunicazione, deve poi essere trasmesso un rapporto recante:a) una descrizione dell’incidente;b) la causa dell’incidente quale, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, errore umano, guasto, fenomeno naturale, azioni malevoli, guasti causati da terze parti;c) le conseguenze sul servizio fornito;d) le infrastrutture e i sistemi colpiti;e) l’impatto sulle interconnessioni a livello nazionale;f) le azioni di risposta per mitigare l’impatto dell’incidente;g) le azioni per ridurre la probabilità del ripetersi dell’incidente o di incidenti simili.Per verificare gli obblighi appena descritti, l’Agenzia può richiedere ai fornitori di reti e servizi ogni e qualsiasi informazione necessaria per valutare la sicurezza delle reti e dei servizi (in particolare i documenti relativi alle politiche di sicurezza) nonché effettuare, direttamente o per il tramite di un terzo incaricato, verifiche e ispezioni.Le sanzioni, in caso di violazione degli obblighi descritti sopra, sono piuttosto elevate.L’inosservanza delle misure di sicurezza è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000 e la mancata comunicazione degli incidenti di sicurezza significativi con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300.000 ad euro 1.800.000. Infine, per la mancata fornitura delle informazioni necessarie per valutare la sicurezza è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200.000 a euro 1.000.000.Le sanzioni possono, in ogni caso, essere ridotte fino ad un terzo, tenuto conto della minima entità della violazione; dell’opera svolta dall’agente per l’eventuale eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e delle dimensioni economiche dell’operatore.&nbsp;</p><p class="titolo-news"><strong>La Direttiva NIS e gli obblighi a carico degli operatori di servizi essenziali e dei fornitori di servizi digitali</strong></p><em>Il quarto contributo sulla normativa italiana in materia di cybersecurity. In questo contributo, gli obblighi previsti dalla Direttiva NIS sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi a carico degli operatori di servizi essenziali e dei fornitori di servizi digitali.</em>&nbsp;La Direttiva (UE) 2016/1148 sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (la “<strong><em>Direttiva NIS</em></strong>”), recepita in Italia ad opera del d.lgs. n. 65/2018, stabilisce misure volte a conseguire un livello elevato in termini di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi utilizzati dagli operatori di servizi essenziali (“<strong><em>OSE</em></strong>”) e dai fornitori di servizi digitali (“<strong><em>FSD</em></strong>”).Gli OSE sono i soggetti che forniscono un servizio essenziale per il mantenimento di attività sociali e/o economiche fondamentali nei settori dell’energia, dei trasporti, bancario, delle infrastrutture dei mercati finanziari, sanitario, della fornitura e distribuzione di acqua potabile e delle infrastrutture digitali. Essi sono individuati, con propri provvedimenti, dalle autorità NIS. L’elenco recante i nominativi degli OSE è tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico ed è aggiornato a cadenza biennale.Tra gli FSD rientrano invece le imprese che forniscono servizi digitali di e-commerce, cloud computing e motori di ricerca, con stabilimento principale, sede sociale o rappresentante designato sul territorio nazionale.Ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 65/2018, gli OSE sono tenuti a:a) adottare misure tecniche e organizzative adeguate e proporzionate alla gestione dei rischi posti alla sicurezza della rete e dei sistemi informativi che utilizzano nelle loro operazioni;b) adottare misure adeguate per prevenire e minimizzare l’impatto di incidenti a carico della sicurezza della rete e dei sistemi informativi utilizzati per la fornitura dei servizi essenziali, al fine di assicurare la continuita’ di tali servizi;c) notificare al CSIRT gli incidenti aventi un impatto rilevante sulla continuità dei servizi essenziali forniti.Analoghi obblighi sono previsti dall’art. 14 del d.lgs. n. 65/2018 a carico dei FSD che devono:a) identificare e adottare misure tecniche e organizzative adeguate e proporzionate alla gestione dei rischi relativi alla sicurezza della rete e dei sistemi informativi che utilizzano nel contesto dell’offerta dei servizi all’interno dell’Unione Europea;b) adottare misure per prevenire e minimizzare l’impatto di incidenti a carico della sicurezza della rete e dei sistemi informativi del fornitore di servizi digitali sui servizi offerti all’interno dell’Unione europea, al fine di assicurare la continuità di tali servizi;c) notificare al CSIRT gli incidenti aventi un impatto rilevante sulla fornitura di un servizio che essi offrono all’interno dell’Unione Europea.Le notifiche degli incidenti rilevanti devono essere effettuate “senza ingiustificato ritardo”, secondo le modalità definite dal CSIRT ed eventualmente da ciascuna autorità NIS di settore con proprie linee guida.È ammessa inoltre la possibilità per coloro che non rientrano nella definizione di OSE né in quella di FSD di effettuare la notifica su base volontaria secondo le modalità previste dall’art. 17 del d.lgs. n. 65/2018.Sia gli OSE che gli FSD sono infine tenuti a fornire le informazioni necessarie per valutare la sicurezza della loro rete e dei loro sitemi informativi e a porre rimedio ad ogni mancato adempimento o carenza rilevata.A vigilare sull’applicazione della Direttiva NIS è l’Agenzia (nella cui struttura – come detto – è inserito il CSIRT), designata dall’art. 7 del d.lgs. n. 65/2018 quale autorità nazionale competente NIS e punto di contatto unico in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. Sono invece designate quali autorità di settore (che collaborano con l’autorià nazionale competente NIS).a) il Ministero dello sviluppo economico per il settore infrastrutture digitali, sottosettori IXP, DNS, TLD, nonché per i servizi digitali;b) il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per il settore trasporti, sottosettori aereo, ferroviario, per vie d’acqua e su strada;c) il Ministero dell’economia e delle finanze, per il settore bancario e per il settore infrastrutture dei mercati finanziari;d) il Ministero della salute, per l’attività di assistenza sanitaria prestata dagli operatori dipendenti o incaricati dal medesimo Ministero o convenzionati con lo stesso, e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite delle Autorità sanitarie territorialmente competenti, per le attività di assistenza sanitaria prestata dagli operatori autorizzati e accreditati&nbsp;dalle Regioni&nbsp;o dalle Province autonome negli ambiti territoriali di rispettiva competenza;e) il Ministero della transizione ecologica per il settore energia, sottosettori energia elettrica, gas e petrolio;f) il Ministero della transizione ecologica e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite delle Autorità territorialmente competenti, in merito al settore fornitura e distribuzione di acqua potabile.In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla Direttiva NIS sono previste sanzioni amministrative fino a euro 150.000 che sono irrogate dall’autorità nazionale competente NIS.Segnaliamo che alla luce di alcune criticità emerse in questi primi anni di attuazione della Direttiva NIS, la Commissione Europea ha presentato una&nbsp;proposta di revisione della stessa (denominata Direttiva NIS 2), la quale prevede tra le altre cose: notifiche degli incidenti con impatto rilevante entro il termine di 24 ore; estensione dell’ambito soggettivo di applicazione a produttori di dispositivi medici, operatori della gestione dei rifiuti e gestori di servizi postali; OSE identificati direttamente dalla Direttiva e non dagli Stati membri; sanzioni decise dagli Stati membri maggiorate però fino ad un massimo di 10 milioni di euro o al 2% del fatturato totale annuo globale dell’impresa interessata.&nbsp;<strong>Il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica</strong><em>Il quinto e ultimo contributo sulla normativa italiana in materia di cybersecurity. In questo contributo, il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e gli obblighi previsti a carico dei soggetti inclusi del perimetro relativi alla notifica degli incidenti e all’affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT.</em>&nbsp;Il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica è stato istituito a opera dell’art. 1 (1) del Decreto Legge n. 105/2019 “<em>al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l’esercizio di funzioni essenziali dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale</em>”.Il Decreto Legge in questione demanda a successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire:a) i criteri e le modalità per l’individuazione dei soggetti inclusi nel perimetro nazionale di sicurezza cibernetica e le regole che disciplinano gli obblighi derivanti dall’appartenenza al perimetro di sicurezza nazionale;b) le procedure di notifica degli incidenti verificatisi su reti, sistemi informativi e sistemi informatici inclusi nel perimetro e le relative misure di sicurezza;c) le procedure, le modalità e i termini ai quali devono attenersi le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori nazionali, pubblici e privati, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, che intendano procedere all’affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l’espletamento dei servizi informatici individuati nell’elenco trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dello Sviluppo Economico.Il Decreto Legge individua poi i compiti del Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale (“<strong><em>CVCN</em></strong>”), con riferimento all’approvvigionamento di prodotti, processi, servizi di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) e associate infrastrutture – qualora destinati a reti, sistemi informativi, sistemi informatici ricompresi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Al CVCN è affidato il compito di assicurare la sicurezza (e l’assenza di vulnerabilità) di prodotti,&nbsp;<em>hardware</em>,&nbsp;<em>software</em>, destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e servizi informatici dei soggetti inclusi nel perimetro.Venendo ora all’esame dei decreti attuativi, il DPCM 30 luglio 2020, n. 131 (c.d. “<strong><em>DPCM 1</em></strong>”) ha dettato criteri e modalità procedurali per l’individuazione dei soggetti inclusi nel perimetro nazionale di sicurezza cibernetica e definito i criteri per la predisposizione e l’aggiornamento dell’elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di rispettiva pertinenza.I soggetti inclusi nel perimetro sono individuati dall’art. 2 del DPCM 1 che distingue tra i soggetti che esercitano “funzioni essenziali” dello Stato e i soggetti che esercitano “servizi essenziali” per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato.Nella prima categoria rientrano tutti quei soggetti a cui l’ordinamento attribuisce compiti volti ad assicurare la continuità dell’azione di Governo e degli organi costituzionali, la sicurezza interna ed esterna e la difesa dello Stato, le relazioni internazionali, la sicurezza e l’ordine pubblico, l’amministrazione della giustizia e la funzionalità dei sistemi economico e finanziario e dei trasporti.Nella seconda categoria, invece, rientrano quei soggetti (pubblici o privati) che svolgono: attività strumentali all’esercizio di funzioni essenziali dello Stato; attività necessarie per l’esercizio e il godimento dei diritti fondamentali; attività necessarie per la continuità degli approvvigionamenti e l’efficienza delle infrastrutture e della logistica: attività di ricerca e attività relative alle realtà produttive nel campo dell’alta tecnologia e in ogni altro settore, ove presentino rilievo economico e sociale, anche ai fini della garanzia dell’autonomia strategica nazionale, della competitività e dello sviluppo del sistema economico nazionale.Il successivo art. 3 definisce i settori di attività inclusi nel perimetro: in via prioritaria vi rientrano i soggetti operanti nel settore governativo, concernente le attività delle amministrazioni CISR (Comitato Interministeriale per la sicurezza della Repubblica); sono altresì inclusi ulteriori soggetti operanti nelle attività inerenti l’interno, la difesa, lo spazio e aerospazio, l’energia, le telecomunicazioni, l’economia e la finanza, i trasporti, i servizi digitali, le tecnologie critiche, gli enti previdenziali/lavoro.L’elencazione dei soggetti inclusi nel perimetro è contenuta in un atto amministrativo, adottato su proposta del CISR dal Presidente del Consiglio dei ministri.Il DPCM 14 aprile 2021, n. 81 (c.d. “<strong><em>DPCM 2</em></strong>”) definisce, invece, le modalità per la notifica degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici afferenti al perimetro nazionale di sicurezza cibernetica.In particolare, l’art. 2 del DPCM 2 prevede l’obbligo, per i soggetti inclusi nel perimetro, di notificare gli incidenti di sicurezza aventi impatto sui beni ICT di rispettiva pertinenza.La tassonomia degli incidenti è fornita dalle Tabelle 1 e 2 dell’allegato “A” al DPCM 2, che classificano gli eventi sulla base della loro gravità. Gli incidenti meno gravi sono elencati nella Tabella 1, e sono classificabili nelle seguenti categorie: i) infezione; ii) guasto; iii) installazione; iv) movimenti laterali; v) azioni sugli obiettivi, compresi i casi di esfiltrazione non autorizzata di dati. I casi più gravi sono invece individuati dalla Tabella 2, che individua le seguenti categorie: i) “azioni sugli obiettivi”, che ricomprendono i casi di inibizione delle funzioni di risposta, compromissione dei processi di controllo e disservizio intenzionale; ii) “disservizio”, che ricomprende i casi di violazione del livello di servizio atteso, definito dal soggetto incluso nel perimetro di sicurezza cibernetica ai sensi di quanto previsto nelle misure di sicurezza di cui all’allegato B, specie in termini di disponibilità del bene ICT, nonché i casi di violazione di dati corrotti o esecuzione di operazioni corrotte tramite il bene ICT e divulgazione non autorizzata di dati digitali relativi ai beni ICT.La distinzione è funzionale alla diversa tempistica definita dal DPCM 2 per adempiere all’obbligo di notifica: gli incidenti indicati nella Tabella 1 devono essere notificati allo CSIRT entro sei ore, gli incidenti più gravi – indicati nella Tabella 2 – devono invece essere notificati entro il termine di un’ora, con decorrenza dal momento in cui i soggetti inclusi nel Perimetro ne siano venuti a conoscenza, anche mediante attività di monitoraggio, test e controllo.La notifica al CSIRT avviene tramite appositi canali di comunicazione, secondo modalità rese disponibili sul sito&nbsp;<em>web</em>&nbsp;del CSIRT. Su richiesta specifica del CSIRT, il soggetto incluso nel perimetro provvede ad effettuare un aggiornamento della notifica, entro sei ore dalla richiesta.Una volta definiti i piani di attuazione delle attività per il ripristino dei beni ICT impattati dall’incidente oggetto di notifica, il soggetto incluso nel perimetro che ha proceduto ad effettuare la notifica deve darne comunicazione tempestiva allo CSIRT e trasmette, su richiesta dello CSIRT ed entro trenta giorni, una relazione tecnica che illustra gli elementi significativi dell’incidente, tra cui le conseguenze dell’impatto sui beni ICT derivanti dall’incidente e le azioni intraprese per porvi rimedio, salvo che l’autorità giudiziaria procedente abbia previamente comunicato la sussistenza di specifiche esigenze di segretezza investigativa.I soggetti inclusi nel perimetro possono anche notificare, su base volontaria, gli incidenti relativi ai beni ICT non indicati nelle tabelle di cui all’Allegato A o gli incidenti indicati in dette tabelle ma relativi a reti e sistemi non ICT.L’organo deputato alla gestione delle notifiche ricevute dallo CSIRT è il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) che provvede a trasmetterle alle autorità competenti (all’organo del Ministero dell’Interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione; alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, nel caso in cui le notifiche provengano da un soggetto pubblico; al Ministero dello sviluppo economico, qualora le notifiche provengano da un soggetto privato; alla competente Autorità NIS se la notifica è effettuata da soggetti rientranti nel perimetro applicativo della normativa NIS).Il DPCM 2 individua altresì le misure di sicurezza che i soggetti inclusi nel perimetro sono tenuti ad adottare rispetto ai beni e servizi ICT di pertinenza.Le misure sono elencate nell’Allegato B al DPCM 2, in corrispondenza alle categorie individuate dal Decreto Legge n. 105/2019, e devono essere attuate secondo una tempistica specifica. Ad ogni aggiornamento dell’elenco di beni ICT, i soggetti inclusi nel perimetro dovranno adeguare le misure di sicurezza, con le stesse tempistiche previste per la prima adozione.Da ultimo, il terzo decreto attuativo del Decreto Legge che istituisce il perimetro di sicurezza è il DPCM 15 giugno 2021 (in G.U. n. 198 del 19 agosto 2021) – c.d. DPCM 3 – che, insieme al DPR 5 febbraio 2021, n. 54, individua le categorie di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e le modalità e procedure relative al funzionamento del CVCN.In particolare, il DPCM in esame opera una definizione delle procedure, delle modalità e dei termini ai quali devono attenersi le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori nazionali, pubblici e privati, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, che intendano procedere all’affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT, destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l’espletamento dei servizi informatici individuati nell’elenco trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico.Di particolare rilievo è l’obbligo, per i soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza cibernetica, di dare comunicazione al CVCN dell’intenzione di avviare le procedure di&nbsp;<em>procurement</em>&nbsp;in relazione ai suddetti beni, sistemi e servizi ICT.Il DPCM 3 individua, sulla base dei criteri tecnici di cui all’articolo 13 del DPR 54/2021, quattro categorie di beni, sistemi e servizi ICT oggetto di preventiva valutazione da parte del CVCN, ovvero: (i) componenti&nbsp;<em>hardware e software</em>&nbsp;che svolgono funzionalità e servizi di rete di telecomunicazione (accesso, trasporto, commutazione); (ii) componenti&nbsp;<em>hardware e software</em>&nbsp;che svolgono funzionalità per la sicurezza di reti di telecomunicazione e dei dati da esse trattati; (iii) componenti&nbsp;<em>hardware e software</em>&nbsp;per acquisizione dati, monitoraggio, supervisione, controllo, attuazione e automazione di reti di telecomunicazione e sistemi industriali e infrastrutturali; (iv) applicativi&nbsp;<em>software</em>&nbsp;per l’implementazione di meccanismi di sicurezza.Lo stesso DPCM prevede che le categorie individuate siano aggiornate con cadenza almeno annuale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, avuto riguardo all’innovazione tecnologica e alla modifica dei criteri tecnici.&nbsp;<em>I<i>l contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:paolo.gallarati@advant-nctm.com">Paolo Gallarati</a>, <a href="mailto:giulio.uras@advant-nctm.com">Giulio Uras</a>, <a href="mailto:virginia.paparozzi@advant-nctm.com">Virginia Paparozzi</a>, <a href="mailto:marco.cappa@advant-nctm.com">Marco Cappa</a> e <a href="mailto:cecilia.moioli@advant-nctm.com">Cecilia Moioli</a></i></em>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 03 May 2022 09:22:08 +0200</pubDate>
                        <title>Decreto Energia: Misure per il contenimento dei prezzi e la semplificazione dei procedimenti autorizzativi nel campo delle energie rinnovabili</title>
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                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>D.L. n. 17/2022 (c.d. Decreto Energia)</p><p><i><strong><u>Cos’è successo</u></strong></i></p><p>Il Decreto Legge n. 17/2022, conosciuto come Decreto Energia, contiene diverse misure per contenere l'aumento dei prezzi dell'energia e del gas naturale.</p><p>Di seguito, si riporta una sintesi delle principali disposizioni:</p><ol><li><i>Misure per il contenimento dei prezzi dell'energia e del gas naturale:</i></li><li>Oneri di sistema: L'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) è incaricata di annullare le tariffe relative agli oneri generali di sistema per il secondo trimestre del 2022 per le utenze domestiche e non domestiche con potenza fino a 16,5 kW, nonché per usi specifici come l'illuminazione pubblica e la ricarica di veicoli elettrici accessibili al pubblico. Inoltre, le tariffe per il settore del gas saranno ridotte complessivamente di 250 milioni di euro per lo stesso trimestre.</li><li>IVA sul gas metano: L'aliquota IVA per il gas metano utilizzato per usi civili e industriali viene ridotta al 5% per i mesi di aprile, maggio e giugno.</li><li>Credito d'imposta per imprese energivore e a forte consumo di gas naturale: Le imprese definite "energivore" e le imprese con un aumento dei costi energetici del 30% rispetto al primo trimestre del 2019 possono beneficiare di un credito d'imposta pari al 20% delle spese sostenute per l'energia elettrica utilizzata nel secondo trimestre del 2022. Lo stesso credito d'imposta si applica alle imprese che hanno subito un aumento del prezzo del gas naturale superiore al 30% rispetto al prezzo medio del secondo trimestre del 2019, purché operino in settori specifici e abbiano un consumo energetico significativo.</li><li><i>Misure di semplificazione:</i></li><li>Impianti su edifici e piccoli impianti: la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici non richiede più un atto di assenso, a meno che l'edificio si trovi in aree vincolate. Inoltre, per gli impianti con una potenza compresa tra 50 kW e 200 kW, è possibile presentare una semplice comunicazione di inizio lavori.</li><li>Impianti agrovoltaici e su aree agricole: gli impianti fotovoltaici che occupano una superficie non superiore al 10% dell'area destinata all'attività agricola possono accedere agli incentivi. Questa limitazione si applica anche a tutti gli impianti fotovoltaici su aree agricole. Inoltre, il parere in materia paesaggistica non è vincolante se rilasciato nell'ambito della valutazione di impatto ambientale per gli impianti a fonti energetiche rinnovabili su aree idonee.</li><li>Demanio militare e impianti a fonti energetiche rinnovabili (FER): il Ministero della Difesa può concedere in locazione beni del demanio per la realizzazione di impianti FER o usufruirne direttamente, rispettando le norme vigenti. Gli enti militari territoriali possono partecipare alle comunità energetiche rinnovabili.</li></ol><p>Queste sono solo alcune delle disposizioni presenti nel Decreto Energia, ma forniscono una panoramica generale delle misure adottate per il contenimento dei prezzi dell'energia e del gas naturale e per semplificare le procedure legate agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.</p><p><i><strong><u>Perché è importante</u></strong></i></p><p>Il Decreto Energia è importante perché mira ad affrontare alcune problematiche cruciali nel settore dell'energia e del gas naturale, offrendo soluzioni e misure concrete. Ecco alcuni motivi per cui le disposizioni del Decreto sono rilevanti:</p><ol><li>Contenimento dei prezzi dell'energia e del gas: il Decreto prevede misure volte a ridurre gli oneri di sistema e l'aliquota IVA sul gas metano. Queste azioni mirano a contrastare l'aumento dei prezzi dell'energia e del gas, che può avere un impatto significativo sulle famiglie, sulle imprese e sull'economia nel suo complesso.</li><li>Sostegno alle imprese: il Decreto fornisce incentivi alle imprese energivore e a forte consumo di gas naturale, che potrebbero essere particolarmente colpite dagli aumenti dei costi energetici. Il credito d'imposta sulle spese energetiche sostenute nel secondo trimestre del 2022 può alleviare la pressione finanziaria su queste imprese, consentendo loro di mantenere la competitività e la sostenibilità delle attività produttive.</li><li>Promozione delle energie rinnovabili: le misure di semplificazione previste nel Decreto favoriscono la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici, consentendo una maggiore diffusione delle fonti energetiche rinnovabili. Inoltre, l'accesso agli incentivi per gli impianti agrovoltaici e l'utilizzo di beni del demanio militare per gli impianti a fonti energetiche rinnovabili favoriscono lo sviluppo di progetti sostenibili e contribuiscono alla transizione verso un sistema energetico più pulito.</li><li>Semplificazione delle procedure: le misure di semplificazione del Decreto riducono la burocrazia e semplificano le procedure per l'installazione degli impianti energetici. Ciò favorisce una maggiore efficienza nell'implementazione di progetti e riduce gli oneri amministrativi per gli operatori del settore.</li></ol><p>In sintesi, il Decreto Energia si propone di affrontare sfide cruciali nel settore energetico, promuovendo la sostenibilità, il contenimento dei prezzi e la semplificazione delle procedure. Queste misure mirano a garantire un accesso equo all'energia, sostenere l'economia e favorire la transizione verso fonti energetiche più pulite e rinnovabili.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Distribuzione</category>
                            
                                <category>Energivori</category>
                            
                                <category>Rinnovabili Elettriche</category>
                            
                                <category>Tax</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <guid isPermaLink="false">news-4919</guid>
                        <pubDate>Sun, 01 May 2022 09:13:29 +0200</pubDate>
                        <title>Decisione del TAR Abruzzo: l&#039;importanza di una valutazione accurata degli impatti ambientali e della comunicazione nei processi VIA</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/decisione-del-tar-abruzzo-limportanza-di-una-valutazione-accurata-degli-impatti-ambientali-e-della-comunicazione-nei-processi-via</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong><u>Riferimenti idonei ad identificare la normativa o la sentenza da commentarsi</u></strong>: Sentenza TAR Abruzzo del 12 aprile 2022, n. 127</p><p><i><strong><u>Cos’è successo</u></strong></i></p><p>La società ricorrente aveva progettato la realizzazione di un impianto fotovoltaico su un terreno precedentemente utilizzato come cava nella Regione Abruzzo. Al fine di valutare l'impatto ambientale del progetto, la società ha sottoposto il progetto alla valutazione di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA), coinvolgendo il Servizio Valutazioni ambientali e il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Abruzzo (CCR-VIA), ricevendo un provvedimento negativo.</p><p>La società ha deciso di impugnare sia la nota emessa dal CCR-VIA sia il giudizio allegato alla nota, insieme ad altri atti correlati, tra cui il parere espresso dalla Provincia di Teramo e il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale. La ricorrente ha contestato vari motivi, tra cui la distorsione dei fatti e della documentazione relativi all'area e allo studio preliminare ambientale, nonché l'applicazione errata di norme riguardanti il procedimento di screening VIA.</p><p>Inoltre, la società ha sostenuto che il CCR-VIA abbia adottato provvedimenti privi di ragionevolezza, logicità, chiarezza espositiva e chiarezza nei presupposti, violando principi come la proporzionalità, il buon andamento dell'amministrazione e il principio di precauzione comunitario. Un altro motivo di impugnazione riguardava il mancato rispetto dell'art. 10-bis della legge 241/1990, che prevede la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.</p><p>Il TAR Abruzzo ha dichiarato fondati i primi tre motivi di ricorso, che sono stati valutati congiuntamente, e ha assorbito il quarto motivo, che evidenziava un vizio formale nel procedimento. Il tribunale ha ribadito il ruolo del processo di valutazione di assoggettabilità a VIA nel valutare gli effetti dell'attività sull'ambiente, garantendo al contempo una certa celerità. Tuttavia, ha ritenuto che i criteri seguiti dal CCR-VIA non fossero conformi alle disposizioni normative di riferimento.</p><p>Il giudice amministrativo ha analizzato le problematiche sollevate dalla ricorrente e ha riconosciuto la mancanza di giustificazione, l'automatismo formale e un grado di approssimazione inadeguato nelle argomentazioni del CCR-VIA. Questo comportamento amministrativo è stato considerato contrario alle disposizioni dell'art. 19 del Codice dell'Ambiente, nonché ai principi generali del diritto amministrativo sollevati dalla ricorrente. Di conseguenza, il TAR ha annullato i provvedimenti.</p><p><i><strong><u>Perché è importante</u></strong></i></p><p>La decisione del TAR Abruzzo ha evidenziato un approccio inadeguato nella valutazione degli impatti ambientali di un progetto, rispetto a quanto presentato nello studio preliminare ambientale. In particolare, si è notato che la considerazione dell'area come "agricola di pregio" è stata basata su valutazioni approssimative e astratte, senza un'analisi approfondita dei documenti presentati o una verifica concreta delle caratteristiche dell'area. Il giudice amministrativo ha evidenziato che l'area era stata utilizzata come cava di argilla per trent'anni, rendendo i terreni infertili dal punto di vista agricolo e privi delle supposte qualità pregiate.</p><p>Inoltre, è stata criticata la presunta interferenza dei pannelli fotovoltaici con la fascia di rispetto del fiume e il ciclo vitale degli uccelli selvatici, senza fornire una motivazione adeguata, violando così le disposizioni dell'art. 19 del Codice dell'Ambiente e i principi di buona amministrazione.</p><p>La decisione del TAR Abruzzo solleva alcune considerazioni importanti per il mercato energetico. Innanzitutto, sottolinea che la valutazione ambientale tramite lo Screening VIA, pur essendo volta a garantire rapidità, non deve condurre all'approssimazione, in quanto ciò sarebbe contrario ai principi di buon governo e alla libertà di iniziativa economica privata, gravando ingiustamente sulle imprese. Inoltre, si evidenzia l'importanza di una valutazione specifica e concreta del sito interessato per la realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile in un'area agricola di pregio, al fine di giungere a una valutazione completa dell'impatto ambientale del progetto.</p><p>Infine, si solleva l'importanza della comunicazione dei motivi ostativi da parte dell'autorità competente in un procedimento amministrativo, consentendo così all'istante di integrare la richiesta con documentazione più approfondita. Il TAR ha sostenuto che la mancanza di documentazione non può essere considerata di per sé un "ulteriore impatto significativo" e dovrebbe essere seguita da una richiesta di integrazione documentale prima di giungere a una valutazione completa dell'assoggettabilità del progetto alla VIA. Questo sottolinea il principio generale che richiede all'autorità competente di comunicare tutti i motivi che ostacolano l'accettazione dell'istanza presentata, consentendo un giudizio completo ed efficace.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 28 Apr 2022 09:21:56 +0200</pubDate>
                        <title>In vista l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza con ulteriori modificazioni, in attuazione della direttiva (UE) n. 2019/1023</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/in-vista-lentrata-in-vigore-del-codice-della-crisi-dimpresa-e-dellinsolvenza-con-ulte-riori-modificazioni-in-attuazione-della-direttiva-ue-n-2019-1023</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>L’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (“CCII” o “Codice”) è rinviata di due mesi, dal 16 maggio al 15 luglio 2022.&nbsp;</em><em>Secondo lo schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva UE recentemente reso noto, diverse significative novità sarebbero introdotte. Non si tratta tanto della sostituzione dell’intero Titolo II del Codice con la disciplina della composizione negoziata già vigente di cui al d.l. n.&nbsp;118/2021, che rappresenta l’annunciato accantonamento delle misure di allerta, della composizione assistita e dell’OCRI. Molti interventi significativi riguardano il concordato preventivo e si avrebbe anche l’introduzione di un’ulteriore “quadro di ristrutturazione preventiva” (come vengono ribattezzate le procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza, in aderenza alla terminologia di cui alla omonima direttiva UE) rappresentato dal “piano di ristrutturazione soggetto a omologazione” di cui all’art. 64-bis e 64-ter.&nbsp;</em><em>Segnaliamo qui, a prima lettura ed in attesa della pubblicazione del nuovo decreto legislativo, solo le innovazioni di maggiore rilievo.</em>&nbsp;<strong><em>L’entrata in vigore del Codice</em></strong>È previsto nello schema del nuovo decreto legislativo (art. 49) che lo stesso entri in vigore unitamente al Codice. Tuttavia, l’entrata in vigore del Codice è stata a sua volta posticipata al 15 luglio 2022 dal decreto PNRR approvato il 13 aprile 2022 dal Consiglio dei Ministri.<strong><em>La composizione negoziata della crisi sostituisce la composizione assistita dall’OCRI</em></strong>Secondo lo schema di decreto legislativo, la disciplina recentemente introdotta dal d.l. n.&nbsp;118/2021 verrebbe trasfusa nel Titolo II del Codice (artt. da 12 a 25-<em>undecies</em>), in sostituzione della composizione assistita e degli strumenti di allerta e prevenzione che prevedevano la segnalazione all’OCRI.Da rilevare che viene conservato lo strumento del concordato semplificato (artt. 25-<em>sexies</em> e 25-<em>septies</em> CCII) e, soprattutto, che al Titolo II viene aggiunto un Capo III (artt. da 25-<em>octies</em> a 25-<em>undecies</em> CCII) ove sono collocate le previsioni (assenti nel d.l. n. 118/2021) relative alle segnalazioni da parte dei creditori pubblici qualificati, che si limiteranno ad invitare il debitore a richiedere la nomina dell’esperto (art. 25-<em>novies</em>), mentre viene riprodotta all’art. 25-<em>decies</em> la disposizione (già prevista all’art. 14, ult. co. CCII), relativa alla notizia da parte delle banche ed intermediari finanziari all’organo di controllo della revoca o modifica di affidamenti.Alcune atre novità sarebbero introdotte nella versione della composizione negoziata recepita nel Codice:</p><p style="padding-left: 30px;">a) unitamente alla domanda di nomina dell’esperto, il debitore dovrà inserire, oltre alla relazione sulla propria attività ed al piano finanziario per i successivi sei mesi, anche un “<em>progetto di piano di risanamento</em>”;b) il termine prima del quale non è consentito ripresentare l’istanza è ridotto da un anno a quattro mesi, se la richiesta di archiviazione è presentata dallo stesso debitore;c) l’esperto sarà chiamato dal Tribunale a esprimere il proprio parere sulla funzionalità delle misure protettive e cautelari richieste rispetto al buon esito delle trattative;d) l’esperto potrà invitare le parti a rinegoziare in buona fede il contenuto di contratti quando la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa a causa di qualsiasi circostanza sopravvenuta e non limitatamente agli effetti della pandemia, ma per converso non sarà più possibile chiedere al Tribunale di provvedere in caso di mancato accordo tra le parti;e) l’imprenditore che occupa più di 15 dipendenti dovrà informare preventivamente le rappresentanze sindacali.</p><strong><em>Il nuovo “piano di ristrutturazione soggetto a omologazione” (art. 64bis)</em></strong>La direttiva n. 2019/1023 dispone che gli Stati Membri introducano un quadro di ristrutturazione preventiva che il nostro ordinamento finora non contempla e che, quindi, lo schema di decreto legislativo prevede agli artt. 64-<em>bis</em> e 64-<em>ter</em> del Codice.Il debitore potrà formulare una proposta ai creditori (necessariamente suddivisi in classi) che dovrà essere <u>approvata all’unanimità delle classi</u>, ma che consentirà di distribuire il ricavato in <u>deroga</u> alla <em>par condicio creditorum</em> ed <u>all’ordine delle prelazioni</u>, salvo che i crediti privilegiati dei lavoratori siano soddisfatti integralmente in denaro entro 30 giorni dall’omologazione. Il piano potrà prevedere la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio o la soddisfazione dei creditori “<em>in qualsiasi altra forma</em>”, comunque in misura <u>non inferiore alla liquidazione giudiziale</u>.Rispetto al concordato preventivo, non è previsto <u>nessuno spossessamento, neppure attenuato</u> ed è previsto un meccanismo di segnalazione preventiva al commissario giudiziale di atti di straordinaria amministrazione e pagamenti non coerenti, analogo a quello della composizione negoziata.La proposta va presentata nelle forme e con la documentazione prevista per il concordato preventivo “pieno” (nel senso che il debitore non può richiedere il termine per la presentazione). Il Tribunale, verificata la correttezza delle classi e la regolarità della domanda, nomina un giudice delegato e il commissario giudiziale, e sottopone quindi la proposta al voto dei creditori.Al voto si applicano le disposizioni del concordato preventivo, precisando che in ciascuna classe la proposta è approvata secondo le regole ordinarie, ovvero, in alternativa, se è raggiunta la maggioranza dei <u>due terzi</u> calcolata sui <u>soli creditori votanti</u>.In caso di mancata approvazione di tutte le classi (e comunque in ogni momento, anche al di fuori di tale ipotesi), il debitore può <u>modificare la domanda</u> presentando una <u>proposta di concordato</u> preventivo, previa concessione dei termini di cui all’art. 47 CCII per il deposito della proposta e del piano.Sono applicabili numerose disposizioni del concordato preventivo, tra cui quelle in materia di (a)&nbsp;offerte e proposte concorrenti, (b) contratti pendenti, (c) autorizzazione di finanziamenti prededucibili, (d) revoca dell’ammissione, (e) effetti, esecuzione, risoluzione e annullamento.Si tratta quindi di una sorta di concordato “accelerato” e con maggiore flessibilità in tema di gestione dell’azienda in pendenza di procedura (nonché di formulazione della proposta senza il rispetto delle cause di prelazione, anche al di fuori dei casi in cui ciò sarà ammesso nel concordato preventivo) e che allo stesso tempo consente la “conversione” in concordato preventivo in ogni momento.<strong><em>Le modifiche al concordato preventivo</em></strong>Di grande rilievo le novità che sarebbero introdotte in tema di concordato preventivo (menzioniamo le principali):<p style="padding-left: 30px;">a) vengono completamente <u>eliminati i requisiti di conservazione dei posti di lavoro</u> (c.d. “condizione occupazionale” e “clausola occupazionale”) nella definizione di concordato in continuità aziendale diretta e indiretta, mentre si dispone che la continuità aziendale “<em>preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro</em>” (art. 84);b) viene soppressa la limitazione alle sole forme del concordato liquidatorio o in continuità aziendale, confermandosi quindi l’ammissibilità di piani di concordato che realizzino il soddisfacimento dei creditori “<em>in qualsiasi altra forma</em>” (art. 84);c) nel <u>concordato in continuità</u> aziendale (diretta o indiretta) è sufficiente che i creditori siano <u>soddisfatti “<em>in misura anche non prevalente</em>” dal ricavato della continuità</u>; anche il concordato a larga prevalenza liquidatoria potrà essere considerato in continuità, purché una pur ridotta quota dei ricavi derivi dalla continuità aziendale, diretta o indiretta (art. 84);d) nel c<u>oncordato in continuità</u> aziendale il <u>valore eccedente quello di liquidazione</u> (salvo che per i crediti dei lavoratori) può essere distribuito <u>senza rispettare le cause legittime di prelazione</u>, purché ogni classe di creditori riceva almeno quanto le classi dello stesso grado e più delle classi di grado inferiore (c.d. <em>absolute priority rule</em>) (art. 84); è questa una novità di grandissimo rilievo, che si pone in netta controtendenza rispetto alla giurisprudenza di legittimità (ferma nel ritenere che il ricavato della continuità non costituisca “finanza esterna”), tenendo presente che vi sarebbe un bilanciamento nelle nuove regole sulla omologazione del concordato in cui ai soci sia attribuita una quota del “<em>valore risultante dalla ristrutturazione</em>” (v. art. 120<em>quater </em>al paragrafo successivo);e) nel <u>concordato in continuità</u> aziendale i creditori devono essere <u>sempre suddivisi in classi</u>, tra cui è prevista quella delle imprese minori, per fornitura di beni e servizi (art. 85);f) nel <u>concordato liquidatorio</u> viene chiarito che le <u>risorse esterne aggiuntive</u> devono incrementare del 10% l’attivo disponibile (in precedenza l’incremento era riferito alla percentuale di soddisfacimento dei creditori, il che generava diverse incertezze); si precisa altresì che le risorse aggiuntive possono essere distribuite senza il rispetto delle cause di prelazione (art. 84); per quanto appena detto in tema di ampliamento dell’ambito del concordato in continuità, questa disposizione avrà un ambito di applicazione molto ridotto, restando confinata al concordato totalmente liquidatorio;g) quale che sia la tipologia di concordato, è stabilito che esso debba realizzare il soddisfacimento dei creditori “<em>in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale</em>”; viene così maggiormente evidenziato il <u>requisito della “<em>convenienza</em></u>” del concordato, che tuttavia sembrerebbe continuare a poter essere vagliato dal Tribunale solo in caso di opposizione all’omologazione (art. 84);h) in sede di <u>ammissione</u>, viene differenziato il <u>vaglio del Tribunale in tema di fattibilità</u>, che viene limitata alla “<em>manifesta inattitudine</em>” o “<em>manifesta inidoneità</em>”, rispettivamente, nel concordato liquidatorio riguardo agli “<em>obiettivi prefissati</em>”, mentre invece nel concordato in continuità rispetto “<em>alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali</em>” (art. 47);i) nel <u>concordato in continuità</u> viene introdotta una disposizione analoga a quella vigente nella composizione negoziata della crisi per quanto riguarda i <u>contratti pendenti in caso di concessione di misure protettive</u>, in forza della quale i creditori non possono rifiutare l’adempimento, risolvere o modificare in danno i contratti “<em>essenziali</em>”, ossia quelli necessari per la continuità aziendale (art. 94-bis);j) nella <u>fase di votazione</u>, solo per il <u>concordato in continuità</u>, viene previsto che (a) <u>tutte le classi devono approvare la proposta</u>, ma allo stesso tempo si introduce una maggioranza alternativa per l’approvazione all’interno di ciascuna classe (già vista nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) pari a due terzi dei soli creditori votanti; (b) i creditori privilegiati non votano se soddisfatti integralmente in denaro entro 180 giorni (30 giorni per i lavoratori) dall’omologazione (art. 109);k)nella f<u>ase di omologazione</u>, solo per il <u>concordato in continuità</u>, viene previsto che il Tribunale può omologare il concordato anche in assenza dell’approvazione di tutte le classi se (a) il Tribunale valuta che il piano “<em>non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l’insolvenza</em>” ed inoltre che eventuali nuovi finanziamenti necessari “<em>non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori</em>”; (b) siano <u>sodisfatte</u> quelle che sono definite “<em><u>condizioni di</u></em><u> <em>ristrutturazione trasversale</em></u>”, tra cui la corretta distribuzione del valore di liquidazione e di quello eccedente, nonché l’approvazione da parte della maggioranza delle classi, purché almeno una formata da creditori privilegiati ovvero da creditori che – se osservate le cause di prelazione - riceverebbero almeno in parte il valore eccedente quello di liquidazione (art. 112);l) nella <u>fase di omologazione</u>, il vaglio del Tribunale in tema di <u>convenienza della proposta</u>, in caso di opposizione, (a) nel concordato in continuità potrà essere sollecitato da ciascun creditore dissenziente che abbia già formulato il rilievo con le osservazioni di cui all’art. 107 alla relazione del commissario, mentre (b) nel concordato liquidatorio (a cui viene espressamente affiancato il concordato con assuntore) solo da creditori dissenzienti appartenenti ad una classe dissenziente ovvero rappresentanti almeno il 20% dei crediti ammessi al voto (senza modifiche quindi rispetto alle previsioni vigenti); in caso di opposizione nel concordato in continuità, si prevede poi che il Tribunale disponga la stima del complesso aziendale solo se viene contestata la convenienza o il mancato rispetto delle “<em>condizioni di</em> <em>ristrutturazione trasversale</em>” (art. 112).</p><strong><em>I quadri di ristrutturazione preventiva delle società (artt. 120bis-120quinquies)</em></strong>Di grande rilievo anche le novità che sarebbero introdotte in tema di quadri di ristrutturazione preventiva delle società:<p style="padding-left: 30px;">a) il piano può prevedere <u>qualsiasi modificazione dello statuto</u>, inclusi aumenti e riduzioni di capitale con esclusione del diritto di opzione, fusioni, scissioni e trasformazioni, anche senza il consenso dei soci; in questo caso, i soci devono essere inseriti in un’<u>apposita classe</u> ai fini della proposta e votano in misura pari alla quota di capitale posseduta (in caso di mancata espressione del voto, si considerano consenzienti); il provvedimento di omologazione determina le modificazioni statutarie previste dal piano;b) la decisione di accesso ad un quadro di ristrutturazione preventiva spetta “<em>in via esclusiva</em>” agli amministratori, che non possono essere revocati dal giorno dell’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese;c) le <u>proposte concorrenti</u> possono essere presentate anche dai <u>soci di minoranza</u>, detentori di almeno il 10% del capitale;d) i soci possono opporsi all’omologazione se subiscono pregiudizio “<em>rispetto all’alternativa liquidatoria</em>”;e) quando il “<em>valore risultante dalla ristrutturazione</em>” è riservato anche ai soci anteriori e vi è dissenso di una o più classi di creditori, il concordato può essere omologato solo se risulti che, anche se venisse distribuito ai creditori l’intero valore riservato ai soci, sarebbe comunque rispettata la c.d. <em>absolute priority rule</em>, ossia che la classe dissenziente riceva almeno quanto le classi dello stesso grado e più delle classi di grado inferiore (se la classe dissenziente è collocata subito prima dei soci, essa deve ricevere un valore superiore a quello riservato ai soci);f) le modificazioni della compagine sociale non possono determinare la risoluzione o modificazione di contratti stipulati dalla società.</p>&nbsp;<em>I<i>l contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:Fabio.marelli@advant-nctm.com">Fabio Marelli</a></i></em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <guid isPermaLink="false">news-4921</guid>
                        <pubDate>Wed, 27 Apr 2022 09:06:20 +0200</pubDate>
                        <title>La Direttiva NIS e gli obblighi a carico degli operatori di servizi essenziali e dei fornitori di servizi digitali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-direttiva-nis-e-gli-obblighi-a-carico-degli-operatori-di-servizi-essenziali-e-dei-fornitori-di-servizi-digitali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il quarto contributo sulla normativa italiana in materia di cybersecurity. In questo contributo, gli obblighi previsti dalla Direttiva NIS sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi a carico degli operatori di servizi essenziali e dei fornitori di servizi digitali.</em>&nbsp;La Direttiva (UE) 2016/1148 sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (la “<strong><em>Direttiva NIS</em></strong>”), recepita in Italia ad opera del d.lgs. n. 65/2018, stabilisce misure volte a conseguire un livello elevato in termini di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi utilizzati dagli operatori di servizi essenziali (“<strong><em>OSE</em></strong>”) e dai fornitori di servizi digitali (“<strong><em>FSD</em></strong>”).Gli OSE sono i soggetti che forniscono un servizio essenziale per il mantenimento di attività sociali e/o economiche fondamentali nei settori dell’energia, dei trasporti, bancario, delle infrastrutture dei mercati finanziari, sanitario, della fornitura e distribuzione di acqua potabile e delle infrastrutture digitali. Essi sono individuati, con propri provvedimenti, dalle autorità NIS. L’elenco recante i nominativi degli OSE è tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico ed è aggiornato a cadenza biennale.Tra gli FSD rientrano invece le imprese che forniscono servizi digitali di e-commerce, cloud computing e motori di ricerca, con stabilimento principale, sede sociale o rappresentante designato sul territorio nazionale.Ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 65/2018, gli OSE sono tenuti a:</p><p style="padding-left: 30px;">a) adottare misure tecniche e organizzative adeguate e proporzionate alla gestione dei rischi posti alla sicurezza della rete e dei sistemi informativi che utilizzano nelle loro operazioni;</p><p style="padding-left: 30px;">b) adottare misure adeguate per prevenire e minimizzare l'impatto di incidenti a carico della sicurezza della rete e dei sistemi informativi utilizzati per la fornitura dei servizi essenziali, al fine di assicurare la continuita' di tali servizi;</p><p style="padding-left: 30px;">c) notificare al CSIRT gli incidenti aventi un impatto rilevante sulla continuità dei servizi essenziali forniti.</p>Analoghi obblighi sono previsti dall’art. 14 del d.lgs. n. 65/2018 a carico dei FSD che devono:<p style="padding-left: 30px;">a) identificare e adottare misure tecniche e organizzative adeguate e proporzionate alla gestione dei rischi relativi alla sicurezza della rete e dei sistemi informativi che utilizzano nel contesto dell'offerta dei servizi all'interno dell'Unione Europea;</p><p style="padding-left: 30px;">b) adottare misure per prevenire e minimizzare l'impatto di incidenti a carico della sicurezza della rete e dei sistemi informativi del fornitore di servizi digitali sui servizi offerti all'interno dell'Unione europea, al fine di assicurare la continuità di tali servizi;</p><p style="padding-left: 30px;">c) notificare al CSIRT gli incidenti aventi un impatto rilevante sulla fornitura di un servizio che essi offrono all'interno dell'Unione Europea.</p>Le notifiche degli incidenti rilevanti devono essere effettuate “senza ingiustificato ritardo”, secondo le modalità definite dal CSIRT ed eventualmente da ciascuna autorità NIS di settore con proprie linee guida.È ammessa inoltre la possibilità per coloro che non rientrano nella definizione di OSE né in quella di FSD di effettuare la notifica su base volontaria secondo le modalità previste dall’art. 17 del d.lgs. n. 65/2018.Sia gli OSE che gli FSD sono infine tenuti a fornire le informazioni necessarie per valutare la sicurezza della loro rete e dei loro sitemi informativi e a porre rimedio ad ogni mancato adempimento o carenza rilevata.A vigilare sull’applicazione della Direttiva NIS è l’Agenzia (nella cui struttura – come detto – è inserito il CSIRT), designata dall’art. 7 del d.lgs. n. 65/2018 quale autorità nazionale competente NIS e punto di contatto unico in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. Sono invece designate quali autorità di settore (che collaborano con l’autorià nazionale competente NIS).<p style="padding-left: 30px;">a) il Ministero dello sviluppo economico per il settore infrastrutture digitali, sottosettori IXP, DNS, TLD, nonché per i servizi digitali;</p><p style="padding-left: 30px;">b) il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per il settore trasporti, sottosettori aereo, ferroviario, per vie d'acqua e su strada;</p><p style="padding-left: 30px;">c) il Ministero dell'economia e delle finanze, per il settore bancario e per il settore infrastrutture dei mercati finanziari;</p><p style="padding-left: 30px;">d) il Ministero della salute, per l'attività di assistenza sanitaria prestata dagli operatori dipendenti o incaricati dal medesimo Ministero o convenzionati con lo stesso, e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite delle Autorità sanitarie territorialmente competenti, per le attività di assistenza sanitaria prestata dagli operatori autorizzati e accreditati&nbsp;dalle Regioni&nbsp;o dalle Province autonome negli ambiti territoriali di rispettiva competenza;</p><p style="padding-left: 30px;">e) il Ministero della transizione ecologica per il settore energia, sottosettori energia elettrica, gas e petrolio;</p><p style="padding-left: 30px;">f) il Ministero della transizione ecologica e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite delle Autorità territorialmente competenti, in merito al settore fornitura e distribuzione di acqua potabile.</p>In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla Direttiva NIS sono previste sanzioni amministrative fino a euro 150.000 che sono irrogate dall’autorità nazionale competente NIS.Segnaliamo che alla luce di alcune criticità emerse in questi primi anni di attuazione della Direttiva NIS, la Commissione Europea ha presentato una&nbsp;proposta di revisione della stessa (denominata Direttiva NIS 2), la quale prevede tra le altre cose: notifiche degli incidenti con impatto rilevante entro il termine di 24 ore; estensione dell’ambito soggettivo di applicazione a produttori di dispositivi medici, operatori della gestione dei rifiuti e gestori di servizi postali; OSE identificati direttamente dalla Direttiva e non dagli Stati membri; sanzioni decise dagli Stati membri maggiorate però fino ad un massimo di 10 milioni di euro o al 2% del fatturato totale annuo globale dell’impresa interessata.&nbsp;<em>I<i>l contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp;<a href="mailto:paolo.gallarati@advant-nctm.com">Paolo Gallarati</a>,&nbsp;<a href="mailto:giulio.uras@advant-nctm.com">Giulio Uras</a>&nbsp;e <a href="mailto:marco.cappa@advant-nctm.com">Marco Cappa</a>.</i></em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 26 Apr 2022 05:35:00 +0200</pubDate>
                        <title>Il venture capital punta tutto su green e digitalizzazione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-venture-capital-punta-tutto-su-green-e-digitalizzazione</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il private capital spinge gli investimenti su transizione ecologica e innovazione tecnologica</em>Gli investimenti in Venture Capital in Italia nel 2021 hanno toccato i 1.243 milioni dì euro (+118% rispetto ai 569 milioni di euro del 2020) con circa 334 deal (rispetto ai 111 dell'anno precedente). É quanto emerge dall'EY Venture Capital Barometer 2021, realizzato da EY. Lo studio evidenzia che i round con investimento superiore ai 20 milioni di euro sono più che raddoppiati rispetto all'anno precedente (12 round per un totale di 657 milioni di euro di investimento nel 2021, rispetto ai 6 da 245 milioni di euro del 2020), a riprova di una rinnovata fiducia degli investitori, disponibili a dare un'iniezione di capitale superiore e maggiore supporto alle realtà del Paese.«Nel 2021 abbiamo assistito a una decisa crescita del mercato del venture capital: per la prima volta gli investimenti nel venture capital italiano hanno raggiunto e superato la soglia di un miliardo di euro rispetto ai 569 milioni di euro del 2020», commenta Luca Spagna, senior manager dello studio legale e tributario di EY. «Questo fermento è riconducibile a diversi fattori: l'emergenza sanitaria ha portato alla luce nuove necessità, rimarcando il ruolo centrale delle nuove tecnologie, con le sempre più frequenti applicazioni in ambito med-tech ed energy, nonché la necessità di digitalizzazione dei processi e delle pubbliche amministrazioni. Nonostante fosse auspicabile un più spiccato interesse del legislatore per il mondo dell'innovazione, soprattutto in termini di allocazione dei fondi del Pnrr, anche gli investitori pubblici stanno dimostrando una sempre maggiore attenzione per il ruolo strategico che il venture capital può assumere, sia nel percorso di innovazione del Paese sia nella ripartenza del tessuto imprenditoriale. Un altro interessante fenomeno è quello del rinnovato interesse per l'ecosistema start-up da parte delle grandi aziende e dei sempre più diffusi family offices, i quali stanno comprendendo la necessità di innovarsi rapidamente per affrontare le sfide poste dalla tecnologia e dalla sostenibilìtà. In tale rinnovato ecosistema, si pone la necessità per l'advisor legale di comprendere le nuove sfide che sia i venture capitalist che i fondi di investimento, istituzionali o di corporate venture capital, hanno davanti a sé. L'obiettivo è quello di non farsi trovare impreparati davanti ai nuovi interrogativi aperti da blockchain, smart contract, criptovalute, artificial intelligence e realtà aumentata».Come viene valutato questo andamento del mercato dagli studi legali? «Dopo un rallentamento nei primi mesi del Covid, il venture capital ha registrato a nostro modo di vedere una importante crescita, anche trainata dagli importanti investimenti messi in campo dal Governo e dagli incentivi fiscali concessi. Notiamo in generale come si stia diffondendo in Italia sempre di più una cultura degli investimenti nel settore venture e notiamo un grande interesse da parte delle aziende ad intraprendere progetti di corporate venture capitai per favorire processi di innovazione», dice Marco Gardino partner di RP Legal &amp; Tax. Lo studio (che ha seguito tra gli altri il gruppo Iren nel suo programma di corporate venture capital e la costituzione di Treccani Futura) ha una struttura RPVenture con 15 professionisti. «Notiamo in generale come si stia diffondendo in Italia sempre di più una cultura degli investimenti nel settore venture e notiamo un grande interesse da parte delle aziende ad intraprendere progetti di corporale venture capital per favorire processi di innovazione. A nostro modo di vedere il trend di incremento del settore venture in Italia continuerà. L'innovazione sarà chiave per Paesi come l'Italia e in tal senso gli investimenti nel venture capital possono e devono essere chiave fornire il «carburante» di tale innovazione. I settori più dinamici sono sicuramente il settore IT, internet services, life science. Notiamo però sempre di più come anche nel settore energy e mobility e in altri comparti manufatturieri tradizionali ci sia un crescente interesse e la presenza di proposte da parte di startup molto interessanti. Crediamo molto nello sviluppo del settore space - aviation, dove il nostro studio è molto forte ed ha un focus group con competenze trasversali unico nel panorama italiano.Gli fa eco Gabriele Arcuri, partner di Dla Piper: «assistiamo fondi d'investimento, società target, soci fondatori e management in operazioni di investimento in tutte le fasi di crescita della start-up, offrendo soluzioni rapide ed efficaci. Foodtech e Fintech nel 2021 hanno rappresentato quasi la metà degli investimenti in start-up italiane (per € 261,1 milioni e € 255,4 milioni). Il mondo degli Nft e del digitale è una sfida che gli operatori hanno dichiarato di voler raccogliere. E opportuno considerare che lo sviluppo del venture capital dei prossimi anni sarà influenzato dall'allocazione di parte delle ingenti risorse del Pnrr, in particolare della Missione 4 e dei relativi decreti attuativi, in favore di quelle start-up e pini che sappiano proporre soluzioni innovative nell'ambito della transizione ecologica e digitale. Sul lato legale, riuscire ad applicare al diritto societario italiano alcuni meccanismi negoziali diffusi nella prassi statunitense rappresenta una sfida fondamentale con cui ci misuriamo quotidianamente. L'assetto dei rapporti interni alla compagine sociale è una tematica cui il nuovo investitore e i soci originari prestano particolare attenzione così come la tutela del capitale investito che, spesso, viene immesso nella target al raggiungimento di determinati obiettivi condivisi. L'assistenza legale, in questi contesti si lega alle caratteristiche peculiari della società target divenendo necessario comprendere i meccanismi di funzionamento del business. La tutela dell'investimento e del disinvestimento rappresentano le due principali sfide che siamo chiamati ad affrontare: la prima, spesso, viene gestita con meccanismi che determinino un incremento dei poteri di controllo dell'investitore sugli organi della società, anche se non proporzionati al capitale investito; per la fase del disinvestimento è necessario prevedere specifici meccanismi che garantiscano, ove possibile, quantomeno il valore del capitale investito».«Non mi preoccupa la guerra ucraina e gli effetti sul settore del venture capital italiano o europeo perché il capitale per la crescita è un capitale paziente e guarda oltre le crisi», dice Andrea Messuti, partner di Lca Studio Legale, studio che ha rappresentato, tra gli altri, Cdp Ventures nella realizzazione dello schema di investimento attivo nel mondo automation, Easy Rain nel secondo round di investimento, Indaco Sgr e altri investitori nell'exit di The Data Appeal. «Il life science italiano è ancora sottostimato sotto il profilo della raccolta dei capitali, nonostante un enorme potenziali in termini di scienza e capacità dei nostri centri di ricerca (si veda Genenta Science, startup spin-off del San Raffaele quotata al Nasdaq lo scorso dicembre). La difficoltà nell'investire in life science risiede nel fatto che gli investitori devono avere conoscenze specifiche non sono finanziarie. Questo è un carente in Italia rispetto ad altri paesi europei».Sulle questioni legali Messuti taglia corto: «Rispetto a 10 anni fa, l'ecosistema italiano del venture capital è maturato. Noto, con un impatto legale significativo, che le valutazioni proposte sono molto più basse della media degli stessi competitor europei e le risorse investite (salvo rari casi che però iniziano ad avere una certa cadenza), sono più scarse. Ciò comporta due cose: valutazioni basse e molto equity detenuto da subito dai fondi comporta una perdita del controllo eccessivamente rapido dei founder. Ne consegue che quando la società intende fare un round internazionale, molti fondi esteri (Usa o Uk) pur apprezzando la tecnologia sviluppata, sono riluttanti nell'investire in società dove i founder sono già in minoranza. Sotto il profilo legale, ciò comporta la creazione di meccanismi di recupero di equity da parte dei founder abbastanza complessi e questi aspetti possono creare criticità tecniche o negoziali. L'altro aspetto, legato alle risorse investite, riguarda il loro ammontare. In altri paesi europei società attive nello stesso settore di quelle italiane al medesimo stadio di sviluppo sono valutate di più e ricevono più risorse finanziarie. Avendo una potenza di fuoco maggiore da subito possono accelerare velocemente surclassando le startup italiane che, spesso, hanno una tecnologia migliore ma risorse da calibrare con più attenzione».«I settori principali rimangono quelli tipici italiani cioè il food e il lifestyle. Stanno inoltre emergendo interessanti realtà nel settore proptech, fintech e dei servizi per le infrastrutture digitali» spiega Edoardo Canetta, partner di Chiomenti, studio che nel 2021 ha seguito varie operazioni di growth capital tra cui Casavo, Poke House, Cortilia e Miscusi. Il venture capital è un settore molto tecnico che cerca di replicare strutture di investimento di stampo americano. I temi principali sono quelli degli investimenti di minoranza, cui si aggiunge la complessità data dal numero elevato di soggetti coinvolti in ciascuna operazione».Punta con decisione sul Venture Capital anche <b>Advant Nctm</b>, che ha istituito il Progetto Startup@Netm, un osservatorio multidisciplinare al servizio del mercato del venture capital. «Il settore è trainato dai mercati più dinamici del fintech, biotech, foodtech e delle nuove tecnologie applicate all'intelligenza artificiale e all'energy, sempre di più cruciali per lo sviluppo e che registreranno una crescita anche nel 2022», spiega Alessia Trevisan, associato dello studio <b>Advant Nctm</b>. «Al contrario, necessiterebbero uno slancio la green economy ampiamente intesa (quali ambiente, energie rinnovabili, sustainability e smaltimento rifiuti) che stentano a decollare forse perché minati da un imprinting sociale ancora troppo caratterizzato dalla visione sul singolo e non sulla collettività e poche azioni concrete per raggiungere obiettivi collettivi e di lungo termine. Il venture capital però da solo non può cambiare le sorti di un Paese; per sostenere progetti infrastrutturali così importanti servirebbe una chiara presa di posizione da parte delle nostre amministrazioni e dell'Europa».«Si tratta di un fattore di crescita che, pur nelle difficoltà del mercato italiano, è cresciuto grazie agli interventi di Cdp Venture Capital Sgr che ne ha fatto un asse portante dello sviluppo economico e dell'innovazione del Paese», ricordano Annalisa Pescatori e Marco Franzini di Grimaldi. «Il pacchetto da 2,55 miliardi di euro stanziati dal Mise a seguito del decreto infrastrutture e le risorse del Pnrr, a cui si aggiungeranno altri 600 milioni di euro da parte di Cdp e nuovi investitori, saranno gestiti proprio da Cdp Venture Capital Sgr e sono per il comparto e per l'ecosistema delle imprese italiane una linfa da cui attingere. Ci sarà sempre più attenzione verso investimenti in start-up con strategia e focus aziendale sui temi della sostenibilità, per supportare il processo di modernizzazione e transizione sostenibile di aziende e filiere produttive. Una sfida per il consulente legale è la capacità e disponibilità di coniugare la richiesta di consulenza sofisticata e di significativo valore aggiunto con l'aspettativa di costi legali contenuti in considerazione della dimensione relativa sia dell'investimento complessivo che dell'enterprise value della target obiettivo d'investimento. Occorre saper trovare soluzioni adeguate tra l'impianto giuridico normativo con scelte che le start-up hanno spesso adottato in un periodo anteriore ai primi round di investimento».«Un aspetto delicato è la definizione del ruolo dei fondatori nella start-up. Sono fígure essenziali nel contesto di un'operazione: sono i veri creatori dell'idea che è alla base, sono soci rilevanti (spesso di maggioranza) e ricoprono le cariche di manager e gestori», dice Attilio Mazzilli, partner responsabile dipartimento Technology companies group di Orrick Italia (studio che nel 2021 ha seguito, tra le altre, Technogym nel suo investimento nel round di Serie A-2 da 10,25 milioni di dollari per Silofit Inc., e Neva Sgr spa, venture capital hi-tech di Intesa Sanpaolo, nel suo investimento nel round Series C da 33 milioni di euro di V-Nova). «Hanno un ruolo preminente che si aspettano di conservare nel tempo, per garantire lo sviluppo del business attraverso il supporto dei fondi messi a disposizione degli investitori. Chi investe vuole garantirsi il pieno coinvolgimento dei fondatori nel tempo ma anche avere strumenti che consentano di sostituire un fondatore, sia come socio sia come manager, nel caso si verifichino eventi negativi. Le clausole più sofisticate (anche a causa della lentezza della giustizia italiana) possono non consentire di risolvere celermente situazioni che invece appaiono palesi e in cui il fondatore diventa un peso se non addirittura un danno per l'azienda. Senza dimenticare che la normativa corporate italiana presenta talvolta rigidità cui gli investitori americani o anglosassoni non sono abituati. Talvolta gli investitori individuano in questo un ostacolo talmente insormontabile da subordinare il proprio investimento alla ridomiciliazione all'estero (in Us o Uk, ma anche in Paesi Bassi o altre giurisdizioni europee che danno maggiore flessibilità) della società prima di investire».Chi vede un 2022 decisamente positivo è Giulia Bianchi Frangipane partner e membro del Focus Team innovazione e trasformazione digitale di BonelliErede secondo la quale «stanno crescendo molto gli investimenti nelle fasi c.d. growth, che riguardano le startup più mature, ormai numerose. Questo è un ottimo segnale di come l'ecosistema italiano stia maturando, con imprese con un forte potenziale. Altri segnali incoraggianti vengono dal numero -più alto che nel passato - di c.d. «exit» che vediamo sul mercato, cioè operazioni M&amp;A nelle quali fondatori e investitori vendono le proprie partecipazioni a un acquirente, uscendo dalla startup e realizzando un ritorno. Sono operazioni essenziali per rendere l'ecosistema attraente per gli investitori. Una volta recuperato il proprio investimento, l'investitore ha la possibilità di reinvestire, il che alimenta un ciclo virtuoso che va a beneficio dell'intero ecosistema. L'impressione è che la grande crescita del mercato vista nel 2021 si stia ulteriormente rafforzando; ci aspettiamo che gli investimenti continueranno a interessare il foodtech e fintech, che hanno dominato nel 2021.112022 potrebbe essere anche l'anno degli investimenti Esg: la sostenibilità è ormai in cima alle agende degli investitori di tutto il mondo. Un ulteriore fattore da considerare è il ruolo delle iniziative pubbliche di sostegno al venture capital: pensiamo in particolare ai fondi del Pnrr e al ruolo da protagonista che Cdp ormai gioca da tempo in questo tipo di investimenti in Italia. Parlando di diritto societario, la legislazione italiana è migliorata e oggi offre tutti gli strumenti per costruire al meglio gli investimenti, allineando gli interessi di tutte le parti coinvolte. Quello che manca è altro. Negli Usa e Uk le operazioni hanno come punti di partenza i documenti standard (term sheet, contratti, parasociali) della National Venture Capital Association e della British Venture Capital Association, che sono spontaneamente usati dagli operatori. Questo rende le negoziazioni molto pìù fluide, veloci e quindi economiche. In Italia mancano dei documenti percepiti come standard da tutti , il che rallenta le operazioni. Come BonelliErede abbiamo pubblicato un modello standard di term sheet, redatto insieme ad Aifi - Associazione italiana del private equity, Venture capital e Private debt, con l'obiettivo di imitare quanto fatto all'estero. Auspichiamo possa diventare una base di partenza utilizzata in tutte le operazioni, contribuendo a ridurne i tempi e i costi per società e investitori».Infine, secondo Federico Benincasa socio partner e Federico Restano socio equity di Weigmann Studio legale (che nel 2021 ha seguito Step4Business, una start up fintech che ha sviluppato una piattaforma digitale per l'incontro tra pini e fornitori di prodotti e servizi finanziari), «tutto ciò che è legato alla green economy ed alle life &amp; health sciences è destinato a crescere ancora. Cresce ancora l'interesse per le piattaforme informatiche (anche per le forme di reperimento o dell'equity, attraverso gli strumenti del crowdfunding o della blockchain). Il rapporto tra i diversi investitori è sempre il tema più delicato: ogni operazione comporta la ricerca di un giusto equilibrio tra la predisposizione di strumenti contrattuali idonei a prevedere tutti i possibili scenari futuri e la necessità di mantenere le trattative agili e snelle, rifuggendo le «paludi» di discussioni infinite su aspetti talvolta marginali Insomma, bisogna trovare la giusta modulazione di regole per ogni caso».&nbsp;<a href="https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&amp;imgatt=FFDZZW&amp;imganno=2022&amp;imgkey=B1WY0UPDXVAU6&amp;rsdoc=1&amp;tiplink=4" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Italia Oggi Sette</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 12 Apr 2022 05:58:08 +0200</pubDate>
                        <title>Ammortizzatori sociali: le novità della Legge di Bilancio 2022</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ammortizzatori-sociali-le-novita-della-legge-di-bilancio-2022</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>La Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha introdotto alcune importanti novità in materia di ammortizzatori sociali, senza comunque rivoluzionare l’impianto generale del sistema di cui al Decreto legislativo n. 148/2015. La riforma ha, in particolare, puntato su una estensione del sistema degli ammortizzatori sociali, sia quanto alle imprese beneficiarie che quanto ai lavoratori coinvolti, seguendo una tendenza alla “universalità” del sistema di ammortizzatori sociali che si era già sperimentata ampiamente nella gestione dell’emergenza Covid-19. Anche le politiche attive ritrovano un loro ruolo centrale, la cui efficacia dovrà essere verificata in concreto, con l’introduzione dell’accordo di transizione occupazionale che punta ad una forte azione di sostegno pubblico in una logica di rioccupazione e formazione di nuove competenze. </strong>L’intervento riformatore degli ammortizzatori sociali operato dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234) si è prefisso il risultato di rendere più ampio il novero dei soggetti che risultano fra i potenziali beneficiari del sistema, sia con riguardo ai lavoratori coinvolti che alle aziende che possono accedere gli strumenti.Sul lato dei lavoratori, sono stati estesi gli ammortizzatori sociali a coloro che prestano la propria attività anche a domicilio e sono state eliminate le differenze fra i diversi tipi di apprendistato, ormai richiamato in termini generali dalla norma; anche l’anzianità minima di lavoro è stata ridotta fino a 30 giorni, al fine di rendere maggiormente inclusivo lo strumento. Sempre in termini favorevoli al lavoratore beneficiario si pone la modifica delle modalità di calcolo dell’integrazione, con eliminazione della prima soglia di massimale (quella che oggi è intorno ai 970 euro mensili), nonché la disciplina relativa alla compatibilità fra lavoro e integrazione salariale.Sul lato aziendale, le novità più importanti attengono al campo di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria e all’ex “FIS”, mentre il regime applicabile alla cassa integrazione guadagni ordinaria è rimasto, di fatto, immutato.A norme del nuovo comma 3-bis dell’articolo 20 del Decreto legislativo n. 148/2015 entrano nel novero delle imprese che possono accedere alla cassa integrazione guadagni straordinaria anche imprese che abbiano impiegato mediamente nel semestre più di 15 dipendenti e che non siano coperte dai fondi di solidarietà bilaterale e fondi intersettoriali. Il riferimento è dunque soprattutto alle imprese commerciali con meno di 50 addetti, fino ad oggi escluse dall’applicazione dello strumento.La novità più rilevante nel sistema della cassa integrazione straordinaria è relativa all’inserimento di ampi richiami alle finalità di transizione occupazionale e di riqualificazione professionale nell’ambito dei programmi di CIGS per riorganizzazione aziendale; le politiche attive, dunque, riconquistano un ruolo importante anche per tramite del nuovo accordo di transizione occupazionale che, nelle intenzioni, dovrebbe offrire uno strumento chiave per la riqualificazione professionale anche per tramite dell’intervento sinergico di autorità centrali e locali.In questo contesto, il Ministero dello Sviluppo Economico viene riconosciuto a tutti gli effetti come interlocutore, confermando un dato di fatto circa il ruolo centrale che il MISE ha nella gestione delle crisi, anche nel condurre le negoziazioni con specifico riferimento a strumenti riferibili in generale al sistema degli ammortizzatori sociali.&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:francesca.pittau@advant-nctm.com">Francesca Pittau</a>.</i></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 06 Apr 2022 04:21:08 +0200</pubDate>
                        <title>Golden Power: le principali novità e una possibile prospettiva di sistema</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lulteriore-rafforzamento-della-normativa-golden-power-le-principali-novita-e-una-possibile-prospettiva-di-sistema</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gli ultimi anni sono stati contraddistinti da un progressivo potenziamento dei meccanismi di <em>screening</em> degli Stati membri dell’Unione Europea rispetto agli investimenti esteri.L’epidemia di Covid 19 e l’invasione russa dell’Ucraina hanno esacerbato i disequilibri macroeconomici, determinando nuove tensioni internazionali e turbolenze nei mercati, contribuendo così ad accelerare e sviluppare ulteriormente i meccanismi di “difesa” dei governi europei nei confronti delle proprie imprese nazionali e dei propri <em>asset </em>strategici.Il d.l. 21/2022 “<em>Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”</em> (il “Decreto Ucraina”) adottato per fronteggiare questa nuova onda di crisi globale, si colloca in tale contesto, riguardando, tra le altre cose, il rafforzamento del controllo statale sugli investimenti in Italia, il c.d. <em>“golden power”</em>.Il Decreto Ucraina apporta una serie di novità al d.l. 21/2012 (c.d. Decreto Golden Power”), ampliando, al di là della fase emergenziale, il novero dei settori strategici e prevedendo, per alcuni settori, l’obbligo di notifica degli acquisti di partecipazioni di controllo di società strategiche anche in capo a <em>soggetti residenti o stabiliti in Italia. </em>&nbsp;<strong><em>Dalla golden share al golden power: una genesi sofferta </em></strong>In una fase iniziale, i poteri di intervento dello Stato italiano erano limitati alle società partecipate in via di privatizzazione, nelle quali lo Stato stesso si riservava poteri speciali: la cosiddetta <em>“golden share”</em>.A seguito del massiccio processo di privatizzazione avvenuto all’inizio degli anni ’90 del secolo scorso, processo che ha coinvolto tutta l’Unione europea, si era sentita l’esigenza di salvaguardare l’interesse nazionale con una prima legge, il d.l. del 31 maggio 1994, che attribuiva all’allora Ministro del Tesoro poteri speciali di gradimento all’assunzione di partecipazioni rilevanti, di veto all’adozione di determinate delibere societarie e di nomina degli amministratori in alcune società strategiche. Lo strumento della <em>golden share</em> poteva essere attivato solo in relazioni a talune società (controllate direttamente o indirettamente dallo Stato) e nell’ambito di settori limitati, tradizionalmente reputati strategici.La normativa è stata censurata dalla Corte di Giustizia, che ne ha rilevato, in più di una occasione, il contrasto con le norme del Trattato in materia di libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali (in considerazione, in estrema sintesi, della mancanza di criteri predeterminati per l’attivazione dei poteri speciali e dell’eccessivo margine discrezionale in capo allo Stato azionista).Nel 2012 l’Italia decide di rivedere l’intera disciplina, cambiando radicalmente prospettiva: il controllo degli investimenti esteri si trasforma in una norma generale che introduce obblighi di notifica preventiva di determinate operazioni e &nbsp;permette l’intervento del Governo nelle acquisizioni estere di qualunque impresa dal valore strategico, a prescindere dalla sua proprietà (inizialmente, nei settori della difesa e sicurezza nazionale, energia, trasporti, telecomunicazioni): nasce così il <em>“golden power”</em>.Ulteriori ampliamenti sono stati poi previsti negli anni successivi, con possibilità di intervento del Governo esteso ai settori ad alta intensità tecnologica e alle comunicazioni elettroniche basate su tecnologia 5G.La disciplina ha conosciuto un’ulteriore estensione e un deciso rafforzamento durante la pandemia di COVID-19, a partire dal marzo 2020. L’indebolimento di molti settori produttivi, le condizioni difficili vissute da tante imprese a causa dei ripetuti <em>lock down</em>, l’incertezza globale hanno reso i mercati volatili e turbolenti. Le imprese coinvolte sono diventate più facilmente contendibili e il rischio di perdere <em>asset </em>strategici si è fatto più concreto. Per questo il legislatore (in sintonia con quanto indicato dalla Commissione europea nelle proprie raccomandazioni del marzo 2020) ha previsto un allargamento (inizialmente previsto solo in via <em>temporanea)</em> dei settori strategici, inserendo anche il settore sanitario e farmaceutico, l’agroalimentare e quello finanziario (nel quale vengono compresi il settore creditizio e quello assicurativo).Nella fase emergenziale, estesa da ultimo sino al 31 dicembre 2022, è stato previsto un obbligo generale di notifica preventiva anche per acquirenti dell’UE e, al ricorrere di determinate condizioni, anche di mere partecipazioni di minoranza per gli acquirenti extra-UE.&nbsp;<strong><em>Il decreto 21/2022. Le principali novità</em></strong>La caratteristica principale del Decreto Ucraina è quella di superare la disciplina transitoria, rendendo definitive alcune scelte adottate nel regime emergenziale.Ecco, quindi, che i settori definiti strategici fino al 31 dicembre 2022 (sanitario, farmaceutico, agroalimentare e finanziario) rimarranno tali anche per il futuro, così come l’obbligo di notifica di acquisizioni di minoranza da parte dei soggetti extra-UE in tutti i settori strategici.Del pari, ed è questa forse la novità più importante, per taluni ambiti (comunicazioni, trasporti, energia, salute, agroalimentare e settore finanziario, compreso quello bancario e assicurativo) l’obbligo di notifica è previsto anche per <em>i soggetti acquirenti italiani. </em>L’altra novità di rilievo riguarda le “reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, basati sulla tecnologia cloud”.Le imprese che, anche attraverso contratti o accordi, intendano acquisire, a qualsiasi titolo, beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività attinenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, (ma anche “componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione”) saranno tenute a presentare un piano annuale alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in cui dovranno essere elencati una lunga serie di dettagli: il settore; il programma di acquisto; l’elenco completo dei fornitori, compresi quelli potenziali; tutti i contratti in corso e le prospettive di sviluppo; una dettagliata descrizione delle specifiche tecniche, dei beni, dei servizi utili alla progettazione, alla realizzazione e alla manutenzione dell’attività, nonché “ogni ulteriore informazione funzionale a fornire un dettagliato quadro delle modalità di sviluppo dei sistemi di digitalizzazione”.La Presidenza del Consiglio dei Ministri avrà 30 giorni (salvo sospensioni) per approvare il piano, imporre prescrizioni o condizioni o porre il veto.Si prevede inoltre che il Presidente del Consiglio dei ministri possa, con appositi decreti, individuare ulteriori “<em>servizi, beni, rapporti, attività e tecnologie rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica</em>” da far rientrare nel perimetro del golden power.Come si vede, l’intero Decreto Ucraina opera un sostanziale allargamento dei confini della precedente disciplina – introducendo nuovi obblighi come la comunicazione preventiva dei piani di acquisto in ambito 5G, aumentando i controlli, estendendo strutturalmente, in alcuni casi, il campo di intervento governativo.Importanti novità si registrano anche sotto il profilo della procedura. Nel caso di acquisto di partecipazioni, per l’impresa acquirente e per l’impresa target viene introdotta, “<em>ove possibile</em>”, la notifica congiunta dell’operazione. &nbsp;La società acquisita potrà altresì presentare memorie e documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e potrà essere assoggettata ad impegni, e a sanzioni per la relativa inottemperanza.Infine, vengono demandate a un successivo decreto attuativo misure di semplificazione delle modalità di svolgimento del procedimento, nonché l’introduzione dell’istituto della pre-notifica, che dovrebbe consentire un filtro preventivo in merito all’applicabilità della normativa a una data operazione.&nbsp;<strong><em>Aspetti problematici e una possibile prospettiva</em></strong>Il progressivo rafforzamento delle normative europee in tema di controllo sugli investimenti esteri, ivi incluso il c.d. <em>golden power</em>, in funzione delle emergenze che si sono succedute negli ultimi anni, pare costituire la “naturale” conseguenza di una tendenza già in atto, di crescente scetticismo nei confronti del libero esplicarsi delle forze di mercato e della globalizzazione nel suo complesso.Le ondate di crisi globale che si sono succedute negli ultimi anni (dalla crisi finanziaria del 2007 alla guerra in Ucraina) sembrano avere fatto da detonatore a questioni irrisolte da tempo presenti nel tessuto economico-produttivo (si pensi al tema delle dipendenze nel settore energetico e in quello alimentare) rendendo più urgente la questione della tutela e della valorizzazione degli <em>asset </em>strategici nazionali.Anche il recente Decreto Ucraina - che stabilizza una serie di norme emergenziali in materia di controllo degli investimenti - si colloca in questo contesto, profondamente difforme da quello che aveva dato origine alle procedure di infrazione delle Commissione europea e alle sentenze della Corte di giustizia nei primi anni 90, pronte a censurare ogni deviazione nazionale rispetto alla logica della integrazione europea e ogni temperamento alle libertà di circolazione dell’UE.Per quanto concerne il nostro ordinamento, a fronte di alcune modifiche procedurali che sono da salutare con favore (si pensi all’introduzione della pre-notifica, che dovrebbe accrescere la certezza del diritto per le imprese), permangono, tuttavia, una serie di dubbi sulla coerenza complessiva del sistema “golden power”.In primo luogo, il perimetro applicativo della nuova disciplina appare <em>oltremodo vasto</em>, estendendosi ad un catalogo pressoché infinito di “beni e rapporti” collegati ad attività non immediatamente percepibili come strategiche per l’interesse nazionale. La normativa perde dunque, anche sotto questo profilo, la sua natura “eccezionale”, rischiando di divenire uno strumento generale di scrutinio di determinate operazioni societarie negli ambiti di maggiore <em>appeal</em> (si pensi al settore IT o a quello dell’Intelligenza Artificiale), con effetti di deterrenza rispetto agli investimenti stranieri.In secondo luogo, la <em>stabilizzazione</em> – oltre la fase emergenziale e al di là dei settori della <em>difesa e sicurezza nazionale</em> (che costituiscono i settori strategici per eccellenza) degli obblighi di notifica anche in capo ai soggetti UE (e ai soggetti italiani) rischia di collidere con le libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali, ponendo vincoli sproporzionati rispetto agli interessi perseguiti.Più in generale, se è vero che le recenti crisi globali hanno trovato una forte risposta “europea” (si pensi al&nbsp; <em>Recovery fund</em> o al coordinamento delle norme in materia di aiuti di Stato nell’ambito della crisi finanziaria e in quella pandemica) anche nel caso del controllo sugli investimenti esteri è auspicabile un maggiore coordinamento a livello UE, con un ribaltamento di prospettiva che ponga al centro la necessità di tutelare gli <em>asset </em>strategici <em>dell’UE</em> ; un mero ripiegamento su logiche nazionali, rischia infatti, ancor prima di compartimentare ulteriormente il mercato interno e di ostacolare ingiustificatamente gli investimenti, di costituire una risposta inadeguata rispetto ai legittimi interessi perseguiti (<em>in primis</em> la tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico rispetto a taluni investimenti di paesi terzi).La strada, dunque, potrebbe essere quella di un rafforzamento dei meccanismi di cooperazione presenti a livello UE, a partire dal Regolamento (UE) 452/2019, che istituisce il quadro per il controllo degli investimenti diretti nell’Unione, accompagnato da un percorso politico di maggiore integrazione delle politiche europee, ivi incluse quelle economiche ed industriali, che releghi gli strumenti di controllo degli investimenti all’ambito delle (genuine) <em>eccezioni.</em>&nbsp;<em>I<i>l contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:giuliano.berruti@advant-nctm.com">Giuliano Berruti</a>, <a href="mailto:francesco.mazzocchi@advant-nctm.com">Francesco Mazzocchi</a> e <a href="mailto:alberto.toffoletto@advant-nctm.com">Alberto Toffoletto</a>.</i></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 04 Apr 2022 17:43:00 +0200</pubDate>
                        <title>第21/2022号法令：加强黄金权力法案以应对乌克兰危机及关键领域外资控制  </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/%E7%AC%AC21-2022%E5%8F%B7%E6%B3%95%E4%BB%A4%E5%8A%A0%E5%BC%BA%E9%BB%84%E9%87%91%E6%9D%83%E5%8A%9B%E6%B3%95%E6%A1%88%E4%BB%A5%E5%BA%94%E5%AF%B9%E4%B9%8C%E5%85%8B%E5%85%B0%E5%8D%B1%E6%9C%BA%E5%8F%8A%E5%85%B3%E9%94%AE%E9%A2%86%E5%9F%9F%E5%A4%96%E8%B5%84%E6%8E%A7%E5%88%B6</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>2022年3月22日，2022年3月21日的第21号法令开始生效。在采取紧急措施以应对乌克兰危机造成的经济和人道主义影响的同时，鉴于国防、安全和基于5G技术的宽带电子通信服务等关键部门日益重要，该法令还特别加强了旨在控制外国在意大利投资的"黄金权力 "法案（Golden Power）。</p><p>在国防和国家安全领域，第21/2022号法令规定，对于有意收购从事具有战略意义活动的公司的权益的任何人而言，可选择与目标公司联合申报交易。如果无法做到这一点，申报公司必须向目标公司发送一份包含交易要素及申报要素的通知，以便目标公司能够参与法律程序。在通知发出后的45天内，总理决定是否批准交易、否决交易或施加进一步限制。但是，如果需要该公司提供进一步的信息，上述时间限制可以中止，但仅限一次，且必须在10天内提供公司信息。如果收购公司和目标公司在获得政府部门批准之前达成交易，或者未按照政府部门的要求进行交易，收购公司和目标公司可能会被处以相当于交易额两倍的行政罚款，但不低于资产负债表所呈现的上一个会计年度的营业额的1%。</p><p>在能源、运输和通信部门也实行了同样的革新。 第21/2022号法令还规定，收购的生效可以以收购公司和目标公司承诺保护国家的基本利益为条件。</p><p>此外，第21/2022号法令提出了与基于5G和云技术的宽带电子电信网络有关的特别权力的若干新规定。具体而言，在购买与这些活动的设计、实施、维护和管理有关的货物或服务，或对其实施或管理起作用的技术密集型组件之前，有关公司必须向总理申报年度计划，其中包括以下细节：（一）申报所涉及的部门，（二）采购方案，（三）相关供应商（包括潜在供应商），(四)&nbsp;对有关活动的设计、实施、维护和管理所需的商品、服务和技术密集型部件的详细描述，以及 (五)&nbsp;全面披露5G网络或基于云技术的网络的发展前景，以及与申报公司数字化系统的发展方式有关的任何进一步信息。该等申报应在实施计划之前每年提交一次，在不影响更新计划的可能性的情况下，在一年中每四个月向总理办公室申报一次。在申报提出后的30天内，年度计划由总理下令批准，但可能会施加一些规定或条件，或者被否决。如果有必要进行深入的技术调查，包括评估可能存在的危害网络、通过网络的数据或系统的完整性与安全性的漏洞因素，在30日期限内可以延长20日；在必要时，仅可以再一次延长20日。</p><p>任何不遵守申报要求或者不遵守行使特别权力的措施的规定的公司将会被处以最高达营业额3%的罚款，并且违反要求或者条件所签订的合同将被认定为无效。此外，政府还可以责令申报公司在一定的期限内自费恢复原状，每延迟一个月将被处以上述金额的十二分之一的罚款。</p><p>最后，第21/2022号法令对关于特别权力和预先申报的程序作了若干修改。具体而言，在与协调小组协商后，可通过部长会议主席法令确定措施，简化申报程序、期限和与可能行使特别权力的初步调查有关的程序，以及提交预先申报以便由协调小组进行审查的程序，而无需内阁作出决议。为了加强总理办公室在开展行使特别权力的筹备活动方面的协调活动，还在行政协调部设立了一个关于行使特别权力问题的战略评价和分析中心，该中心由十名在法律、经济和国际关系事务方面具有专长的成员组成。</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>中国业务部</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 04 Apr 2022 09:24:15 +0200</pubDate>
                        <title>Decreto Sostegni Ter: implicazioni, criticità e incostituzionalità</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/decreto-sostegni-ter-implicazioni-criticita-e-incostituzionalita</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Decreto Sostegni Ter - D.L. n. 4/2022</strong></p><p><i><strong><u>Cos’è successo</u></strong></i></p><p>L'articolo 15 bis, D.L. n. 4/2022 (convertito in legge con la L. n. 25/2022), modifica gli incentivi erogati a determinati impianti energetici e il prezzo dell'energia per gli impianti che non accedono a forme di incentivazione nel periodo da febbraio a dicembre 2022. I destinatari della norma sono gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di incentivi fissi del Conto Energia e gli impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonti solari, idroelettriche, geotermiche ed eoliche che non hanno accesso a meccanismi di incentivazione e sono entrati in funzione prima del 1 gennaio 2010.</p><p>È stato introdotto un meccanismo di "compensazione a due vie sul prezzo dell'energia" per gli impianti sopra menzionati nel periodo dal 1 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022. La compensazione viene calcolata confrontando il prezzo di riferimento con il prezzo di mercato. Il prezzo di riferimento è determinato dalla Tabella 1 allegata al decreto e varia per ogni zona di mercato. Il prezzo di mercato può essere il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica per gli impianti fotovoltaici o per gli impianti alimentati da fonti solari, idroelettriche, geotermiche ed eoliche entrati in funzione prima del 1 gennaio 2010. Può anche essere il prezzo indicato nei contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non soddisfano determinate condizioni o la media mensile dei prezzi zonali orari di mercato per gli impianti alimentati da fonti solari, idroelettriche, geotermiche ed eoliche entrati in funzione prima del 1 gennaio 2010 e che rispettano determinate condizioni.</p><p>Se la differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo di mercato è negativa, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) versa tale importo al produttore dell'impianto. Se la differenza è positiva, il GSE richiede il pagamento al produttore o effettua un conguaglio.</p><p>È importante notare che la disposizione non si applica ai contratti di vendita di energia generata dagli impianti entrati in funzione prima del 1 gennaio 2010 e stipulati prima del 27 gennaio 2022, a condizione che il prezzo medio non superi del 10% il valore del prezzo di riferimento indicato nella Tabella 1.</p><p><i><strong><u>Perché è importante</u></strong></i></p><p>L’applicazione di questa norma potrebbe influenzare gli importi degli incentivi ricevuti dagli impianti soggetti a determinati regimi di incentivazione. Se il prezzo di mercato dell'energia supera la media registrata in periodi specifici, i produttori dovranno versare la differenza al GSE (Gestore dei Servizi Energetici). Al contrario, se il prezzo di mercato è inferiore alla media registrata, il GSE sarà tenuto a versare la differenza al produttore.</p><p>La norma sembra bilanciare gli interessi coinvolti, riducendo i profitti in caso di prezzi di mercato elevati e sostenendoli in caso di prezzi bassi. Tuttavia, poiché la norma è applicabile solo per un periodo limitato, potrebbe avere un impatto negativo sui produttori nel caso in cui i prezzi di mercato rimangano alti per tutto l'anno 2022.</p><p>Si ritiene, inoltre, che possano sussistere anche alcuni profili di incostituzionalità della normativa. In particolare, si rinviene una potenziale violazione del principio di uguaglianza, in quanto si applica solo a determinati operatori del settore energetico, e una possibile violazione del principio di capacità contributiva, nonché del principio del legittimo affidamento.</p><p>La norma, infine, potrebbe frenare gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili e potrebbe risultare in violazione dell’ulteriore principio generale della certezza del diritto.</p><p>Ciononostante, le decisioni passate della Corte costituzionale italiana con riferimento ad interventi normativi analoghi (v. il c.d. “spalmaincentivi”) non sono state favorevoli, così come quelle della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che, in passato, ha confermato la discrezionalità degli Stati membri nel modificare o sopprimere i regimi di sostegno per le energie rinnovabili.</p><p>Alla luce di queste considerazioni, le probabilità di una dichiarazione di incostituzionalità della norma sono attualmente basse.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Normativa</category>
                            
                                <category>Eolico</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Idroelettrico</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 04 Apr 2022 08:31:10 +0200</pubDate>
                        <title>PNRR e sport: l&#039;avvio delle procedure per la realizzazione/riqualificazione degli impianti sportivi italiani</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/pnrr-e-sport-lavvio-delle-procedure-per-la-realizzazione-riqualificazione-degli-impianti-sportivi-italiani</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il PNRR finanzia la riqualificazione di impianti sportivi&nbsp;esistenti&nbsp;e la realizzazione di&nbsp;nuovi&nbsp;impianti, anche con il coinvolgimento delle Federazioni Sportive.Sono stati pubblicati, infatti, sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport due Avvisi pubblici, riguardanti 3 cluster di interventi, che disciplinano la procedura di aggiudicazione dei predetti finanziamenti per un totale di&nbsp;700 milioni di euro.Le domande per l’ottenimento dei finanziamenti possono essere presentate dai Capoluoghi di Regione, dai Capoluoghi di Provincia con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti e dai Comuni con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti (Cluster 1 e 2); dai Comuni sul cui territorio sono presenti impianti sportivi di proprietà pubblica o che siano proprietari di aree su cui realizzare i nuovi impianti per cui le Federazioni Sportive manifestino l’interesse (Cluster 3).Le manifestazione di interesse dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 12,00 del&nbsp;22 aprile 2022&nbsp;all'indirizzo PEC&nbsp;<a href="mailto:pnrrsport@pec.governo.it">pnrrsport@pec.governo.it</a>.Si tratta di un importante tassello dell’ampio progetto di rigenerazione urbana con cui si intende promuovere la cultura sportiva e incentivare l’accesso allo sport, quale fattore di inclusione sociale.&nbsp;Al <a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2022/04/PNRR-e-SPORT_40422.pdf" target="_blank" rel="noopener">seguente link</a> l'approfondimento a cura di <a href="mailto:marco.monaco@advant-nctm.com">Marco Monaco</a> e <a href="mailto:roberta.guaineri@advant-nctm.com">Roberta Guaineri</a>.&nbsp;I<em><i>l contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;</i></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Sat, 02 Apr 2022 09:19:10 +0200</pubDate>
                        <title>Il TAR Lazio dichiara che gli impianti per la produzione di biometano alimentati da biomassa composta da effluvi animali non devono essere sottoposti a Screening VIA</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-tar-lazio-dichiara-che-gli-impianti-per-la-produzione-di-biometano-alimentati-da-biomassa-composta-da-effluvi-animali-non-devono-essere-sottoposti-a-screening-via</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>TAR Lazio – sentenza n. 3322 del 23 marzo 2022</strong></p><p><strong><u>Cosa è successo</u></strong></p><p>Il T.A.R. Lazio ha emanato una sentenza sul ricorso proposto dal Comune di Velletri avverso il provvedimento, emanato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, che autorizzava la società Latina Biometano S.r.l. alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano (l’”<strong>Autorizzazione</strong>”). Nello specifico, l’Autorizzazione autorizzava la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione da biometano da fonte rinnovabile (biomasse), per una portata di 510 sm3/h, con annessa digestione anaerobica e compostaggio della biomassa (tra cui: letame bovino e bufalino, separato solido di liquame bovino).</p><p>Il Comune ricorrente aveva impugnato l’Autorizzazione sotto diversi profili. Uno di essi era che il progetto di impianto avrebbe dovuto essere sottoposto alle procedure di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (“<strong>Screening VIA</strong>”), che, invece, non era stata eseguita.</p><p>La doglianza del Comune di Velletri si basava su quanto disposto al punto 7, lett. z.b), dell’allegato IV alla parte II del Codice dell’Ambiente, secondo cui devono essere sottoposti a Screening VIA tutti gli impianti nei quali siano svolte operazioni di recupero di “<i>rifiuti non pericolosi</i>” con capacità di trattamento superiore a 10 t/giorno.</p><p>Va da sé che la legittimità della doglianza del Comune di Velletri, sotto questo profilo, passava dalla qualifica della biomassa utilizzata come “rifiuto”.</p><p>Ebbene, l’art. 185 del Codice dell’Ambiente afferma che “<i>i sottoprodotti di origine animale</i>” sono esclusi dal campo di applicazione della parte IV del Codice dell’Ambiente (<i>Norme in materia di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati),</i> <strong>qualora non destinati ad incenerimento, smaltimento in discarica o utilizzo in un impianto di produzione di biogas</strong>.</p><p>Tra i sottoprodotti di origine animale, rientra lo stallatico (si veda in proposito il Reg. 1069/2009 CE), definito come “<i>gli escrementi animali e/o l’urina di animali di allevamento diversi dai pesci d’allevamento, con o senza lettiera</i>”.</p><p>Qualora essi siano utilizzati per le finalità sopra descritte, anche ai “sottoprodotti di origine animale” si applica la parte IV del Codice dell’Ambiente. Si noti in proposito che la Corte <strong>equipara la produzione di biogas a quella di biometano.</strong></p><p><strong>Pertanto, nel caso di specie, si rientrerebbe nell’ambito di applicazione della parte IV del Codice dell’Ambiente, in quanto i “sottoprodotti” utilizzati sono finalizzati alla produzione di biometano.</strong></p><p><strong>Ciononostante</strong>, secondo il T.A.R., <strong>tale circostanza non comporta una automatica classificazione come “rifiuto”</strong>. Possono infatti esserci dei materiali che, pur rientrando nel campo di applicazione della parte IV del Codice dell’Ambiente, sono qualificabili come “sottoprodotti” (come disciplinati all’art. 184 – bis del Codice dell’Ambiente) e non come “rifiuti”.</p><p><strong>Da tale circostanza deriva che l’impianto in oggetto non doveva necessariamente essere assoggettato a c.d. “Screening VIA</strong>” ai sensi del punto 7, lettera z.b), allegato IV alla parte II, in quanto non qualificabile come impianto nel quale si svolgono operazioni di recupero di rifiuti.</p><p><strong><u>Perché è importante</u></strong></p><p>Il principio espresso dal T.A.R. Lazio pare importante per due aspetti tra loro connessi. In primo luogo, la biomassa composta da effluvi animali è qualificabile come “sottoprodotto”. In secondo luogo, e di conseguenza, deriva che, pur rientrando nell’ambito di applicazione della parte IV del Codice dell’Ambiente, essi non sono qualificabili come “rifiuti”.</p><p>Da ciò deriva senz’altro una semplificazione nell’iter autorizzativo per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di biometano alimentati da biomassa prodotta da effluvi animali. Essi, infatti, secondo la recente interpretazione del TAR Lazio, <strong>non sono assoggettati alla procedura di Screening VIA di cui al punto 7, lett. z.b), dell’allegato IV alla parte II del Codice dell’Ambiente.</strong></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Biometano</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 01 Apr 2022 09:07:52 +0200</pubDate>
                        <title>Il Consiglio di Stato dichiara illegittima l’opposizione del MIBACT a due progetti FV nella Regione Lazio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-consiglio-di-stato-dichiara-illegittima-lopposizione-del-mibact-a-due-progetti-fv-nella-regione-lazio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Riferimento:&nbsp;Sentenze n. 2242 e 2243 del 28 marzo 2022</strong></p><p><strong><u>Cosa è successo</u></strong></p><p>Il Consiglio di Stato ha emanato due sentenze che confermano il dispositivo di annullamento contenuto nelle due sentenze impugnate del T.A.R. Lazio (rispettivamente n. 6350/2021 e 6351/2021).</p><p>Tali ultime sentenze avevano annullato i provvedimenti emanati dal Consiglio dei Ministri, che avevano accolto l’opposizione del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo (“<strong>MIBACT</strong>”) avverso due autorizzazioni uniche alla realizzazione e all’esercizio di impianti fotovoltaici, emanati dalla Regione Lazio per due impianti dalla potenza nominale pari rispettivamente a 150 e 90 Mwp (“<strong>Impianti</strong>”).</p><p>In particolare, il MIBACT aveva fatto opposizione al Consiglio dei Ministri avverso le autorizzazioni (poi accolte dal Consiglio dei Ministri stesso esercitando un potere di alta amministrazione), dopo aver espresso parere negativo nel corso degli iter autorizzativi dei rispettivi Impianti.</p><p>Il Consiglio di Stato è stato pertanto chiamato a valutare la legittimità dell’opposizione proposta dal MIBACT e accolta dal Consiglio dei Ministri, mediante due sentenze le cui motivazioni sono pressoché identiche.</p><p>In primo luogo, gli Impianti non insistono direttamente su aree di cui l’Amministrazione avesse positivamente dimostrato la sottoposizione a vincolo paesaggistico, archeologico, idraulico o boschivo, né la pendenza di un procedimento teso alla futura apposizione di un vincolo siffatto. Peraltro, gli Impianti non ledono direttamente beni vincolati ovvero beni paesaggistici né con emergenze archeologiche poste ad una distanza giuridicamente rilevante dall’impianto.</p><p>In considerazione di tali profili, <strong>il Collegio conclude che il MIBACT non abbia il potere di opporsi ad iniziative private tramite opposizione avanti il Consiglio dei Ministri, a meno che decisioni di altre Amministrazioni siano ritenute direttamente lesive di beni già dichiarati, nelle forme di legge, di interesse ambientale, paesaggistico o culturale e pertanto sottoposti a forme di protezione o regimi giuridici speciali. </strong>L’attività amministrativa deve essere infatti esercitata perseguendo “<i>i fini determinati dalla legge</i>” (art. 1 della L. 241/90) e, pertanto, la tutela di beni specifici è legittima nei limiti in cui sia stata dichiarata “<i>nelle forme di legge</i>”.</p><p>Il Consiglio di Stato rileva inoltre che il PTPR ammette, nell’area individuata per la realizzazione dell’impianto, impianti di tale natura e che non sono stati peraltro individuati impatti in termini di visibilità/fertilità dei suoli, che avrebbero dovuto essere dimostrati dalla amministrazione opponente. Infine, il MIBACT non avrebbe individuato alternative meno impattanti sull’interesse privato, ma comunque idonee a preservare gli interessi pubblici coinvolti, in violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa<strong>&nbsp;</strong></p><p><strong><u>Perché è importante</u></strong></p><p>Il Consiglio di Stato precisa, tramite l’emanazione di queste sentenze, che il potere del MIBACT di opporsi alle iniziative private tramite opposizione dinanzi al Consiglio dei Ministri è un potere <strong>vincolato </strong>e fondato su specifici requisiti. In particolare, è necessario che altre amministrazioni abbiano dato parere positivo ai progetti, ledendo <strong>direttamente beni già dichiarati di interesse pubblico</strong> (ambientale, paesaggistico, culturale) nelle forme di legge.</p><p>Tale interpretazione riduce fortemente la discrezionalità nell’esercizio del potere di opposizione del MIBACT, che deve essere vincolato alla lesione diretta di beni alla cui tutela il MIBACT stesso è preposto e che non può basarsi su motivazioni di carattere meramente apodittico.</p><p>Peraltro, il Collegio rileva che incombe sulla amministrazione opponente l’onere di dimostrare <strong>l’effettivo impatto negativo</strong> sugli altri interessi coinvolti (nel caso di specie, la tutela paesaggistica e la fertilità dei suoli), nonché l’onere di indicare alternative meno impattanti sull’interesse del privato, tutelato dall’art. 41 della Costituzione, secondo il generale principio di <strong>proporzionalità </strong>dell’azione amministrativa.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Energia e Infrastrutture</category>
                            
                                <category>Giurisprudenza</category>
                            
                                <category>Fotovoltaico</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
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                        <pubDate>Thu, 31 Mar 2022 04:46:26 +0200</pubDate>
                        <title>Antitrust EU: Sistemi distributivi e commercio elettronico. Quale spazio per le restrizioni alle vendite online</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/antitrust-eu-sistemi-distributivi-e-commercio-elettronico-quale-spazio-per-le-restrizioni-alle-vendite-online</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Questa nota illustra la normativa antitrust attualmente applicabile alle restrizioni alle vendite online e indica le modifiche suscettibili di intervenire in base alla proposta di modifica del Regolamento (UE) n. 330/10 e degli Orientamenti sulle Restrizioni Verticali pubblicati dalla Commissione Europea a luglio 2021. </em>&nbsp;</p><ol> <li><strong>L’attuale normativa applicabile alle restrizioni alle vendite online</strong></li></ol><p>Nel contesto della normativa antitrust si definiscono accordi verticali gli accordi tra imprese attive a diversi livelli della catena di produzione o distribuzione, che fissano le condizioni di acquisto, vendita o rivendita dei prodotti oggetto dell’accordo.La normativa europea in materia di accordi verticali mira da un lato a garantire alle imprese un ampio margine di libertà rispetto alle modalità di distribuzione prescelte, dall’altro lato a contrastare l’adozione di pratiche che sono ritenute restrittive della concorrenza (tra i più tipici esempi: imposizione dei prezzi di rivendita, compartimentazione dei mercati, apposizione di limiti alla produzione).Le norme di riferimento applicabili agli accordi verticali sono contenute nel Regolamento (UE) n. 330/10, (il “<strong>Regolamento</strong>”) che esenta automaticamente dal divieto di intese restrittive della concorrenza gli accordi verticali che soddisfano determinati requisiti (cd. <em>Vertical Block Exemption Regulation</em>, “VBER”)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, accompagnato dagli Orientamenti della Commissione europea sulle Restrizioni Verticali (“<strong>ORV</strong>”), che forniscono indicazioni sull’applicazione del Regolamento oltre che sulla valutazione delle pratiche verticali cui il Regolamento non può essere applicato.Il quadro normativo che questi due documenti delineano con riferimento alle restrizioni che il fornitore può imporre alle vendite online effettuate dai distributori (ossia il regime attualmente in vigore) può essere sintetizzato come segue.a) Come <u>regola generale</u>, le vendite effettuate via internet sono una forma di vendita <em>passiva</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>, e come tali non possono essere vietate né limitate. Il divieto assoluto per un distributore di vendere online è considerato una restrizione per oggetto alla concorrenza. A qualsiasi distributore deve essere consentito di utilizzare Internet per vendere prodotti e raggiungere clienti più numerosi e differenziati.b) Sono pertanto considerate <u>restrizioni gravi della concorrenza</u>: il re-instradamento automatico di clienti situati in un altro territorio verso il sito Internet del produttore o di altri distributori esclusivi; l’interruzione della transazione online una volta accertato mediante i dati della carta di credito che il consumatore si trova al di fuori del territorio esclusivo del distributore; l’imposizione di un limite alla proporzione delle vendite online effettuate dal distributore; l’imposizione al distributore di un prezzo più alto per i prodotti da rivendere online rispetto a quelli da rivendere off-line<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.c) Esistono però delle <u>differenze a seconda del sistema di distribuzione prescelto</u>:</p><ul> <li><u>in un sistema di distribuzione <em>esclusiva</em></u>, come noto, un fornitore può imporre al proprio distributore di non vendere <em>attivamente </em>nel territorio riservato ad un altro distributore esclusivo. Le restrizioni alle vendite <em>on-line</em> del distributore sono in principio vietate, <u>salvo che</u> le modalità di promozione via internet o l’uso di internet possano condurre a qualificare tali vendite come <em>attive</em>. Sono vendite attive, ad esempio: (i) “<em>la pubblicità </em>on-line <em>specificamente indirizzata a determinati clienti</em>”; (ii) i<em> banner</em> collegati a un dato territorio e visibili al di fuori di esso “<em>su siti Internet</em><em> di terzi</em>”; (iii) pagare un “<em>un motore di ricerca</em>” o un “provider <em>pubblicitario </em>on-line” affinché presenti “<em>inserzioni pubblicitarie specificamente agli utenti situati in un particolare territorio</em>” e, più in generale, (iv) qualsiasi sforzo compiuto per “<em>essere reperiti specificamente in un determinato territorio o da un determinato gruppo di clienti</em>”)<em>. </em>Pertanto, se l’utilizzo di Internet da parte del distributore esclusivo determina la conclusione di vendite attive, il fornitore può legittimamente imporne al distributore il divieto<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.</li> <li><u>In un sistema di distribuzione <em>selettiva</em></u>, in cui il rivenditore autorizzato deve essere libero di vendere in modo sia attivo che passivo a tutti gli utenti finali, in linea di principio le restrizioni alle vendite <em>on-line</em> sono vietate. La funzione tipica di questo sistema di distribuzione, ovvero quella di preservare l’immagine di prestigio dei prodotti, non basta a giustificare il divieto <em>tout court </em>di venderli via internet<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.</li></ul><p>d) Ciò premesso, resta possibile per il fornitore:</p><p style="padding-left: 30px;">(i) imporre al distributore il rispetto di determinati <em>standard </em>qualitativi per le vendite <em>online</em> (ORV, §54), a condizione che essi siano “<em>equivalenti a quelli imposti per le vendite non virtuali</em>” (ORV, §56 con riferimento alla distribuzione selettiva);</p><p style="padding-left: 30px;">(ii) escludere dalla propria rete distributiva operatori attivi esclusivamente online (c.d. <em>pure players</em>). Gli ORV (§54) stabiliscono infatti che “<em>il fornitore può ad esempio richiedere ai suoi distributori di avere più punti vendita o saloni di esposizione «non virtuali» come condizione per divenire membri del suo sistema di distribuzione</em>”;</p><p style="padding-left: 30px;">(iii) richiedere che il distributore venda <em>off-line</em> una data quantità di prodotti, al fine di garantire una gestione efficiente del punto vendita non virtuale, senza, con ciò, porre limiti alle ulteriori vendite <em>online</em> (ORV, §52)</p><p style="padding-left: 30px;">(iv) richiedere al distributore di indicare, a titolo informativo, nel proprio sito i link agli indirizzi Internet del fornitore (ORV. §52).</p>e) Nell’ambito di un sistema di distribuzione selettiva, il fornitore può inoltre:<p style="padding-left: 30px;">(i) vietare la vendita su piattaforme di terzi (<em>e</em>. <em>marketplace</em> come Amazon o eBay), su cui si è espressa la Corte di Giustizia nel caso Coty.</p><p style="padding-left: 30px;">(ii) richiedere al distributore di non vendere ad un singolo utente finale più di una determinata quantità di prodotti (tale condizione può dover essere più rigida per le vendite online se è più facile per un distributore non autorizzato ottenere tali prodotti utilizzando Internet (ORV, §56);</p><p style="padding-left: 30px;">(iii) imporre requisiti specifici per un help desk post-vendita on-line, al fine di coprire i costi della restituzione dei prodotti da parte dei clienti, e per applicare sistemi di pagamento sicuri (ORV, §56).</p><img class="wp-image-26243 size-full aligncenter" src="/fileadmin/nctm/2022/03/Schermata-2022-03-31-alle-10.12.09.png" alt width="760" height="449"><img class="aligncenter wp-image-26247 size-full" src="/fileadmin/nctm/2022/03/Schermata-2022-03-31-alle-10.31.09.png" alt width="756" height="465">&nbsp;<p style="padding-left: 30px;">2. <strong>Le restrizioni alle vendite online nella nuova Proposta di Regolamento e di ORV della Commissione</strong></p>Nel luglio 2021 la Commissione Europea ha pubblicato una proposta di revisione del Regolamento (UE) n. 330/2010 (VBER)&nbsp; (la “<strong>Proposta di Regolamento</strong>”) e degli&nbsp; Orientamenti sulle restrizioni verticali la “<strong>Proposta di ORV</strong>”)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>, che si pone l’obiettivo di adattare la disciplina degli accordi verticali agli sviluppi del mercato intervenuti nell’ultimo decennio, con particolare riferimento al commercio online.Pur trattandosi allo stato attuale di proposte soggette a possibili variazioni all’esito &nbsp;della consultazione pubblica (il nuovo Regolamento dovrebbe entrare in vigore il 1° giugno 2022) il <em>trend </em>che emerge da questi documenti è quello di <u>una maggiore apertura da parte della Commissione alla possibilità per i fornitori di imporre restrizioni alle vendite online. </u>Di seguito le principali modifiche suscettibili di intervenire in base alla Proposta di Regolamento.<strong><u>a)</u></strong> <strong><u>La nuova definizione di “vendite attive”</u></strong>La Proposta di Regolamento fornisce una nuova definizione della nozione di “vendite attive”, intendendo con ciò “<em>tutte le forme di vendita diverse dalle vendite passive, che comprendono il contatto attivo dei clienti mediante visite, lettere, email […] gli strumenti di confronto dei prezzi o la pubblicità sui motori di ricerca destinata a clienti appartenenti a specifici territori o gruppi di clienti</em>” (art. 1 lettera (l) della Proposta di Regolamento).In particolare, <u>sono considerate forme di vendita attiva (che in quanto tali possono ora essere proibite dal fornitore nell’ambito di un sistema di distribuzione esclusiva</u>):<ul> <li>l’offerta su un sito Internet di opzioni di lingua diverse da quelle comunemente utilizzate nel territorio in cui è stabilito il distributore. Nel regime degli ORV attualmente in vigore, invece, il fatto di offrire diverse opzioni di lingua sul sito non modifica la natura passiva della vendita online (§ 52);</li> <li>l’offerta di un sito Internet con un nome di dominio corrispondente a un territorio diverso da quello in cui è stabilito il distributore.</li></ul><p>Il fatto che la nozione di vendita attiva sia costruita in senso più ampio rispetto al regime vigente sotto il corrente Regolamento (che qualifica in pratica qualsiasi vendita effettuata via internet come vendita passiva) permetterebbe oggi di <strong>ampliare il novero delle vendite online che possono essere proibite</strong> nell’ambito di un sistema di distribuzione esclusiva.<strong><u>b)</u> <u>Il criterio generale per valutare le restrizioni hardcore alle vendite online</u></strong>Come principio generale, la Proposta di Regolamento stabilisce che sono restrizioni <em>hardcore</em> alle vendite online, e quindi restrizioni fondamentali vietate, quelle che “<em>hanno per oggetto di impedire agli acquirenti (o ai loro clienti) di utilizzare efficacemente Internet al fine di vendere i loro beni o servizi online</em>” o di impedire loro di utilizzare efficacemente uno o più canali pubblicitari online. Quindi, una restrizione che riduce “<em>in modo significativo la quantità complessiva di vendite online sul mercato</em>” costituisce una restrizione grave delle vendite attive o passive (art. 1, par. 1, lett. n. della Proposta di Regolamento e §. 188 della Proposta di ORV).La portata di questa regola generale non è al momento agevolmente identificabile e verrà con ogni probabilità chiarita nei suoi contenuti dalla giurisprudenza. La proposta di ORV fornisce però alcuni esempi di restrizioni aventi per oggetto di impedire ai distributori di utilizzare efficacemente internet (cfr.§192). Vengono in proposito espressamente annoverati “<em>il divieto diretto o indiretto di utilizzare specifici canali pubblicitari online, quali strumenti di confronto dei prezzi o pubblicità su motori di ricerca, o altre restrizioni alla pubblicità online che vietino indirettamente l’utilizzo di uno specifico canale pubblicitario online, come ad esempio l’obbligo per il distributore di non utilizzare marchi commerciali o marche dei fornitori per le offerte da indicizzare in motori di ricerca o il divieto di fornire informazioni relative ai prezzi a strumenti di confronto dei prezzi</em>”.<strong><u>c)</u> <u>Le restrizioni alle vendite online ammissibili</u></strong>Nel rispetto del criterio generale di cui sopra, la Commissione ammette un certo numero di restrizioni nell’ambito delle vendite online. Alcune coincidono con quelle già permesse dall’attuale Regolamento; altre riflettono l’approccio maturato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia nell’ultimo decennio e l’evoluzione del mercato, che ha visto una crescita esponenziale delle vendite online, con conseguente difficoltà dei negozi fisici di competere con i grandi marketplace online.Nello specifico, al fornitore è permesso limitare le vendite online dei propri distributori tramite:</p><ul> <li>il divieto per il distributore di vendere tramite specifici <em>marketplac</em>e, <u>a prescindere dal sistema di distribuzione utilizzato dal fornitore</u> (§194 della Proposta di ORV). La Commissione conferma dunque il principio espresso dalla Corte di Giustizia nel caso Coty, <u>estendendolo anche a sistemi diversi dalla distribuzione selettiva e a prodotti diversi dai beni di lusso</u>.</li> <li><u>La possibilità di imposizione di un prezzo all'ingrosso più elevato per i prodotti destinati a essere venduti online rispetto ai prodotti destinati a essere venduti offline (cd. <strong><em>dual pricing</em></strong>)</u>. Questo solo nella misura in cui tale pratica può servire a incentivare o a ricompensare un livello adeguato di investimenti e rispecchia i costi sostenuti per ciascun canale di vendita (par. 195 della Proposta di ORV). Si osserva dunque un cambio di orientamento della Commissione con riferimento alla pratica del <em>dual pricing</em>, consistente nell’imporre al distributore un prezzo diverso a seconda che il prodotto venga rivenduto online o offline, che nel regolamento VBER attualmente vigente è qualificata quale restrizione fondamentale vietata.</li> <li>l’imposizione di <u>requisiti qualitativi concernenti le vendite online</u>, come l’istituzione di uno sportello di assistenza post-vendita, l’uso di sistemi di pagamento sicuri, l’obbligo di sostenere i costi dei resi nonché requisiti relativi alla presentazione del prodotto (ad esempio, il numero minimo di opzioni di colore visualizzate l’una accanto all’altra o di prodotti del marchio esposti).Sul punto occorre segnalare che, con riferimento alla distribuzione selettiva, la Proposta di ORV <u>non richiede più il rispetto del principio di equivalenza</u>, in base al quale gli standard qualitativi imposti dal fornitore per la vendita online devono essere equivalenti a quelli imposti per le vendite offline, posto che viene riconosciuto che “<em><u>i canali online e offline presentano caratteristiche diverse</u></em>” (§ 221 Proposta di ORV).</li> <li><u>la possibillità di escludere</u> dalla propria rete distributiva operatori attivi esclusivamente online (c.d. <em><u>pure players</u></em>), potendo subordinare l’adesione al proprio sistema di distribuzione al fatto che il distributore gestisca uno o più negozi fisici (§194 della Proposta di ORV);</li> <li>l’obbligo per il distributore di vendere una certa quantità assoluta (in volume o valore, purché non in proporzione con le vendite totali) di prodotti offline per garantire una gestione efficiente del punto vendita fisico (§194 della Proposta di ORV);</li> <li>l’applicazione al medesimo distributore di un’imposizione di standard qualitativi alla pubblicità online, come il fatto che tale pubblicità contenga contenuti o informazioni specifiche (par. 196 della Proposta di ORV).</li></ul><p><strong><u>d)</u> <u>Clausole most</u></strong><strong><em><u>-favoured nation</u></em></strong><strong><u> (MFN) e vendite online – una nuova fattispecie di restrizione esclusa </u></strong>Gli obblighi di parità, denominati anche clausole della nazione più favorita o accordi di parità tra piattaforme (Across Platform Parity Agreement – APPA), impongono a un fornitore di beni o servizi di offrire questi ultimi a un acquirente, a condizioni che non siano meno favorevoli rispetto a quelle offerte dal fornitore ad altri acquirenti o su determinati altri canali. Le condizioni possono riguardare prezzi, scorte, disponibilità o altri termini o condizioni di offerta o vendita.Negli ultimi anni le MFN sono state oggetto di crescente attenzione da parte delle autorità di concorrenza vista la loro incidenza sul fenomeno dell’e-commerce<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a> e delle prenotazioni alberghiere on-line.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>. La clausola MFN può essere “ampia” (parità rispetto a qualsiasi altra piattaforma, in modo che la piattaforma che la impone possa sempre offrire il “<em>best deal</em>”) o “ristretta”, se vale solo con riguardo alle condizioni offerte dal venditore sul proprio sito web.La proposta di ORV contiene un’analisi dettagliata delle clausole MFN, distinguendo non solo tra obblighi di parità ampi e ristretti ma anche tra:</p><ul> <li><u>Gli obblighi di parità nella vendita al dettaglio</u>: quelli imposti dai fornitori di servizi di intermediazione online (come i marketplaces o gli strumenti di confronto dei prezzi) che richiedono ai venditori di vendere beni o servizi agli utenti finali a condizioni uguali o più favorevoli di quelle praticate utilizzando servizi di intermediazione online concorrenti o su propri canali di vendita online diretta. Gli utenti finali possono essere imprese o consumatori finali (cfr. ORV, § 238).</li> <li><u>Gli obblighi di parità che non attengono alla vendita al dettaglio</u>: sono quelli imposti dai fornitori di servizi di intermediazione online relativi alle condizioni alle quali i beni o i servizi sono offerti a imprese <u>diverse da utenti finali</u> o quelli relativi alle condizioni alle quali produttori, grossisti o dettaglianti acquistano beni o servizi come input (cfr. ORV, § 239).</li></ul><p>La principale preoccupazione concorrenziale identificata dalla Commissione è legata <u>alle clausole MFN ampie nella vendita al dettaglio</u>, poiché esse scoraggiano i fornitori che utilizzano piattaforme di intermediazione online dal proporre sconti o prezzi ridotti sui prodotti.In ragione di ciò, la Proposta di Regolamento inserisce tali clausole all’articolo 5 quale nuova fattispecie di restrizione <u>esclusa dal beneficio di esenzione automatica all’applicazione dell’art. 101 TFUE. </u>&nbsp;Il nuovo art. 5.1 (d) stabilisce infatti che costituisce una restrizione esclusa “<em>un obbligo diretto o indiretto che impedisca agli acquirenti di servizi di intermediazione online di offrire, vendere o rivendere beni o servizi agli utenti finali a condizioni più favorevoli utilizzando servizi di intermediazione online concorrenti</em>”.In conseguenza di ciò, le clausole MNF di tale tipologia dovranno essere valutate individualmente ex art. 101 TFUE. Inoltre, qualora risultino illecite, esse non precludono l’esenzione per il resto dell’accordo, purché ne siano separabili. La Proposta di ORV fornisce una serie di orientamenti per aiutare le parti nell’effettuare questa valutazione (cfr. §§ 337-345).In primo luogo, il documento indica quali sono le due principali preoccupazioni concorrenziali sollevate dalle clausole MFN ampie nella vendita al dettaglio e da tenere in considerazione: (i) indeboliscono la concorrenza e agevolano la collusione tra i fornitori di servizi di intermediazione online (è più probabile che un fornitore che impone tale tipo di obbligo di parità possa aumentare il prezzo o ridurre la qualità dei suoi servizi di intermediazione senza perdere quote di mercato); (ii) precludono l’ingresso o l’espansione ai nuovi o piccoli fornitori di servizi di intermediazione online, limitando la loro capacità di offrire agli acquirenti e agli utenti finali combinazioni prezzo-servizio differenziate.Occorre inoltre considerare che gli effetti restrittivi degli obblighi di parità nella vendita al dettaglio tra piattaforme saranno generalmente più gravosi quando sono utilizzati da uno o più fornitori principali di servizi di intermediazione online (cfr. Proposta di ORV, § 341).L’assessment antitrust relativo alle clausole MFN ampie nella vendita al dettaglio deve prendere in considerazione i seguenti elementi essenziali: (i) la quota complessiva di acquirenti dei servizi di intermediazione online soggetta a tali obblighi di parità (nel caso di un effetto cumulativo, gli effetti restrittivi saranno generalmente attribuiti solo agli obblighi di parità dei fornitori la cui quota di mercato supera il 5 %); (ii) il numero di piattaforme di intermediazione utilizzato dagli acquirenti di servizi di intermediazione online e dagli utenti finali; (iii) la posizione di mercato del fornitore che impone l'obbligo e dei suoi concorrenti; &nbsp;(iv) l'esistenza di barriere all'ingresso sul mercato rilevante dei servizi di intermediazione online e (v) l'impatto delle vendite dirette da parte degli acquirenti dei servizi ( poiché possono limitare la capacità dei fornitori di servizi di intermediazione online di aumentare il prezzo dei propri servizi).Al contrario, le clausole MFN ristrette nella vendita al dettaglio e quelle applicate al di fuori della vendita al dettaglio rientrano nell’esenzione per categoria prevista dal Regolamento, a condizione che le parti non detengano una quota di mercato superiore al 30%.<strong>e) Dual distribution</strong>Con Dual Distribution si intende quella pratica messa in atto dal fornitore che vende i propri beni o servizi all’ingrosso, tramite <em>retailer</em> (B2B), ma anche al dettaglio (D2C), entrando così in concorrenza diretta con i suoi distributori.L’aumento delle vendite online, in particolare tramite <em>Marketplaces</em> come Amazon, ha comportato un significativo aumento di accordi di dual distribution.Questa pratica implica significativi rischi concorrenziali a causa del probabile danno che potrebbero provocare ai consumatori in relazione alla possibilità di:</p><ul> <li>ripartire i mercati,</li> <li>allocare la clientela,</li> <li>coordinare le politiche commerciali: fissare direttamente o indirettamente i prezzi di vendita o altre condizioni di transazione,</li> <li>discriminazione di prezzo,</li> <li>scambiare informazioni confidenziali</li></ul><p></p><p style="padding-left: 30px;"><strong>i. Disciplina attuale</strong></p>L’art. 2 della VBER attuale afferma che l’art. 101 TFUE è inapplicabile agli accordi verticali, a condizione che la quota di mercato detenuta da entrambe le parti non superi il 30%.Questa esenzione non si applica agli accordi verticali conclusi tra imprese concorrenti, a meno che l’accordo verticale non sia reciproco e sussista una delle seguenti condizioni:<p style="padding-left: 30px;">a) il fornitore è un produttore e un distributore di beni, mentre l’acquirente è un distributore e non un’impresa concorrente a livello della produzione; oppure</p>b) il fornitore è un prestatore di servizi a differenti livelli della catena commerciale, mentre l’acquirente fornisce i propri beni o servizi al livello del dettaglio e non è un'impresa concorrente al livello della catena commerciale in cui acquista i servizi oggetto del contrattoDi conseguenza, la dual distribution stabilita in accordi non reciproci, tra parti che detengono meno del 30% della quota di mercato e che non determina gravi restrizioni alla concorrenza è esentata dall’applicazione dell’art. 101.1 TFUE.<p style="padding-left: 30px;"><strong>ii. Disciplina proposta </strong></p>La Commissione Europea propone ora di apportare modifiche al regime esistente, in particolare la bozza prevede:<p style="padding-left: 30px;">a) la limitazione dell’esenzione per la dual distribution ai casi in cui la quota di mercato aggregata delle parti nel mercato al dettaglio <u>non supera il 10%,</u> (articolo 2(4)). Inoltre, la bozza propone anche di ampliare il campo di applicazione dell’esenzione a grossisti ed importatori.Il riferimento alla soglia del 10% è stato rimosso in seguito al riscontro negativo degli <em>stakeholders</em>.</p><p style="padding-left: 30px;">b) la creazione un “safe harbour” aggiuntivo per la dual distribution, ma limitato alle ipotesi in cui il fornitore e i suoi distributori abbiano una quota di mercato aggregata a livello di vendita al dettaglio superiore al 10%, ma non superiore alla quota di mercato del 30%. In questo caso, tutti gli aspetti dell'accordo verticale rimangono esentati, ad eccezione degli scambi di informazioni tra le parti dell'accordo verticale, che devono essere valutati in base alle norme applicabili agli accordi orizzontali (articolo 2(5)).</p><p style="padding-left: 30px;">c) l’esclusione dei fornitori di servizi di intermediazione&nbsp;<em>on-line</em>dall’esenzione se hanno una funzione ibrida, ossia quando vendono beni o servizi in concorrenza con imprese a cui forniscono servizi di intermediazione&nbsp;<em>on-line</em>&nbsp;(articolo 2(7));</p>Inoltre, per profittare delle “zone di sicurezza” di cui alle lettere a) e b), l’accordo verticale non deve contenere alcuna restrizione “per oggetto” di cui all’art. 101(1) TFUE, né le c.d. <strong>restrizioni fondamentali</strong> di cui all’art. 4 (es. determinare la facoltà dell’acquirente di determinare il proprio prezzo di vendita, restrizioni relative al territorio &nbsp;in cui o al gruppo di clienti ai quali un acquirente può vendere attivamente o passivamente i beni o servizi oggetto del contratto, restrizione della facoltà del fornitore di vendere tali componenti come pezzi di ricambio ad utenti finali, ecc.).<img class="aligncenter wp-image-26255 size-full" src="/fileadmin/nctm/2022/03/Schermata-2022-03-31-alle-10.44.09.png" alt width="545" height="735"><img class="aligncenter wp-image-26259 size-full" src="/fileadmin/nctm/2022/03/Schermata-2022-03-31-alle-10.45.05.png" alt width="537" height="474">&nbsp;&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:luca.toffoletti@advant-nctm.com">Luca Toffoletti</a>, <a href="mailto:francesco.mazzocchi@advant-nctm.com">Francesco Mazzocchi</a> e <a href="mailto:manuela.becchimanzi@advant-nctm.com">Manuela Becchimanzi</a>.</i></em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Nel sistema stabilito dal Regolamento (UE) n. 330/10, sono esentati dal divieto di intese restrittive tutti gli accordi verticali in cui: (a) le parti non detengano più del 30% dei mercati rilevanti dove rispettivamente vendono e acquistano i beni oggetto del contratto e (b) non vi siano restrizioni gravi della concorrenza. Se anche solo una di queste condizioni non è soddisfatta, il Regolamento non si applica e l’accordo è soggetto ad una valutazione individuale per verificare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 101 (3) TFUE.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> &nbsp;ORV, § 52 (le vendite con relativa consegna, originate da situazioni in cui un cliente “<em>visita il sito Internet di un distributore e lo contatta</em>” o chiede “<em>di essere informato (automaticamente) dal distributore</em>”, sono una forma di “<em>vendita passiva</em>”. La distinzione tra vendite attive e vendite passive è contenuta negli ORV (§§ 51-52): le vendite <em>passive</em> sono quelle realizzate su richiesta di clienti non sollecitati dal venditore o come conseguenza di sue attività promozionali generali – cioè non specificamente indirizzate a tali clienti – circolate sui media o su internet. Sono <em>attive</em> le vendite sollecitate dal venditore mediante contatti e attività commerciali o promozionali dirette specificamente a determinati clienti o territori, attraverso posta tradizionale, posta elettronica, visite, promozioni indirizzate o riservate a territori o categorie di clienti, aperture di locali, depositi o punti vendita, ecc.).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a>ORV, § 52.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> ORV, § 53.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Corte UE, C-439/09, <em>Pierre Fabre</em>. Un’azienda francese di cosmetici chiede ai propri distributori di rivendere i prodotti solo in uno spazio fisico, alla presenza di un laureato in farmacia, vietando indirettamente le vendite <em>on-line</em>. La Corte ha concluso che una clausola siffatta contrattuale &nbsp;in un sistema di distribuzione selettiva costituisce una restrizione per oggetto, qualora in base a “<em>un esame individuale e concreto</em>” del tenore e dell’obiettivo della clausola e del "<em>relativo contesto giuridico ed economico</em>,” essa non sia oggettivamente giustificata dalle caratteristiche dei prodotti (§§ 46 ss). Nello stesso senso, C‑108/09, <em>Ker-Optika</em>, § 76, in cui la Corte respinge un analogo argomento volto a giustificare il divieto di vendere via Internet fondato sulla necessità di prestare consulenza personalizzata al cliente in relazione alla vendita di lenti a contatto.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Commissione Europea, Staff Working Document accompanying the Final report on the E-commerce Sector Inquiry, SWD/2017/0154 final, p. 166. Nel caso Asics (2017) sia il Bundeskartellamt che la Federal Court of Justice tedesca hanno ritenuto che il divieto per il distributore di collegare il proprio sito con un sistema di comparazione dei prezzi (con il risultato che i consumatori non trovano i loro prodotti e i prezzi praticati durante la ricerca web) costituisce una restrizione per oggetto in violazione dell’art. 101 TFUE, in quanto ostacola la ricerca da parte dei clienti e restringe la concorrenza sui prezzi. Tale divieto non è neppure giustificato da ragioni qualitative, quali la protezione dell’immagine del brand o il tentativo di arginare un fenomeno di free-riding.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Commissione Europea, caso AT.40428, <em>Guess</em>. La Commissione censura il divieto sistematico, imposto da GUESS ai propri distributori di usare i nomi commerciali e i marchi Guess per pubblicizzare <em>on-line</em> i prodotti contrattuali mediante Google AdWords. Secondo la Commissione, gli obiettivi perseguiti da Guess erano (i) la massimizzazione del traffico di utenti verso il proprio sito <em>web</em> a scapito di quello dei distributori&nbsp; e (ii) la riduzione dei propri costi pubblicitari, stante il particolare funzionamento di Google AdWords (che si basa su un sistema di aste in cui gli inserzionisti fanno offerte per specifiche parole chiave che, una volta inserite dagli utenti sul motore di ricerca, rimandano a <em>link</em> pubblicitari e, a loro volta, ai siti <em>web</em> degli inserzionisti).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> La proposta è stata sottoposta a consultazione pubblica fino al 17 settembre 2021. L’intero processo di revisione dovrà concludersi entro il 31 maggio 2022, data in cui scadrà l’attuale VBER.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Commissione, caso AT.4015, <em>Clausole MFN per gli e-book e questioni correlate</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Cfr. decisioni assunte nel caso <em>Booking.com ed Exepdia</em> dalle autorità di concorrenza svedese ( Konkurrensverket, 15.4.2015, 596/2013); francese Autorité de la concurrence, 21.4.2015, 15-D-06), tedesca (Bundeskartellamt, 23.12.2015) e dall’AGCM I779, <em>Mercato dei servizi turistici-Prenotazioni alberghiere on line</em> . Tutti i casi riguardano clausole MFN imposte alle strutture alberghiere da Booking ed Expedia quale condizione per apparire sulle proprie piattaforme <em>web, </em>e non riguardano solo i prezzi delle stanze e la disponibilità ma anche le condizioni di prenotazione e di cancellazione. Booking ed Expedia impediva dunque agli hotel di offrire prezzi inferiori su qualsiasi altra piattaforma. Le tre autorità della concorrenza hanno accettato gli impegni di Booking consistenti nel sostuire le clausole MFN “ampie” con quelle “ristrette”. Booking ha proposto i medesimi impegni anche al Federal Cartel Office tedesco in un procedimento analago, ma l’autorià tedesca li ha rifiutati proibendo altresì l’utilizzo di clausole MFN “ristrette”, decisione da ultimo confermata dalla Corte di Giustizia Federale il 18 maggio 2021. La Corte ha infatti ritenuto che esse costituiscano restrizioni accessorie non necessarie al raggiungimento degli obiettivi del contratto di mediazione tra Bookings e gli hotel. La Corte non ha ritenuto neppure applicabile l’art. 101 (3) TFUE in quanto la clausola non comportavano un vantaggio in termini di efficienza.]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 31 Mar 2022 04:45:47 +0200</pubDate>
                        <title>La Dual Distribution e il processo di revisione del Regolamento VBER – A che punto siamo?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-dual-distribution-e-il-processo-di-revisione-del-regolamento-vber-a-che-punto-siamo</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il 4 febbraio 2022 la Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica sulla tematica della <em>dual distribution</em>, nell’ambito del processo di revisione del Regolamento sulle restrizioni verticali n. 330/2010 (“Regolamento VBER”)Per dual distribution si intende la situazione in cui un fornitore vende allo stesso tempo i propri beni o servizi all’ingrosso ai rivenditori (canale Business-to-Business o “B2B”) e direttamente ai consumatori finali (canale Direct-to-consumer o “D2C”). Il fornitore si trova così in una situazione “scivolosa”, essendo al contempo fornitore dei propri rivenditori nel mercato a monte e loro concorrente nel mercato al dettaglio. Questa situazione può porre significativi rischi di infrazioni delle norme antitrust, legati al possibile lo scambio di informazioni sensibili, e conseguente coordinamento delle politiche commerciali, tra fornitore e rivenditori.La Commissione Europea ha infatti focalizzato la propria attenzione sullo scambio di informazioni e ha anticipato che il nuovo Regolamento VBER che entrerà in vigore il 1° giugno 2022 conterrà una previsione generale in base alla quale saranno esentati dall’applicazione della normativa sulle intese restrittive della concorrenza <strong>solo gli scambi di informazioni</strong> tra il fornitore e l’acquirente che siano <strong>necessari a migliorare la produzione o distribuzione dei beni o servizi oggetto del contratto</strong>.Con l’obiettivo di orientare le imprese nell’individuare quali tipologie di informazioni rientrerebbero in tale categoria, la Commissione ha in modo apprezzabile elaborato <span style="font-weight: normal !msorm;"><strong>una white list e una black list</strong></span> delle informazioni che il fornitore e i rivenditori possono scambiarsi nel contesto di un modello di dual distribution. A titolo esemplificativo, la Commissione menziona come scambi leciti quelli relativi alle caratteristiche dei prodotti o dei servizi oggetto del contratto e gli scambi di dati aggregati relativi alle vendite ai clienti; al contrario, non possono essere scambiati dati di vendita suddivisi per singolo cliente.Questa sezione dedicata delle linee guida è stata inserita, in dirittura d’arrivo, a corredo della revisione del <b>Regolamento VBER</b>&nbsp;che dovrà essere completata entro il 31.5.2022. L’obiettivo &nbsp;generale della revisione è adattare la disciplina degli accordi verticali agli sviluppi del mercato intervenuti nell’ultimo decennio, con particolare riferimento alla crescita esponenziale &nbsp;del commercio online.Sebbene non vi sia ancora una versione definitiva del nuovo Regolamento VBER,&nbsp; dalla proposte di revisione già pubblicate dalla Commissione emerge un <span style="font-weight: normal !msorm;"><strong>trend</strong></span><span style="font-weight: normal !msorm;"><strong> generale</strong></span><span style="font-weight: normal !msorm;"><strong> di maggiore apertura</strong></span> alla possibilità per i fornitori di imporre <span style="font-weight: normal !msorm;"><strong>restrizioni alle vendite online</strong></span>, in particolare permettendo al fornitore di vietare al distributore di vendere i prodotti tramite specifici <em>marketplac</em>e, a prescindere dal sistema di distribuzione adottato (distribuzione selettiva o esclusiva), o di consentire a determinate condizioni al fornitore di adottare una politica di dual pricing, consistente nell’imporre al distributore un prezzo diverso a seconda che il prodotto venga rivenduto online o offline.Per una più ampia analisi dell’intervento della Commissione in tema di dual distribution e delle altre proposte di modifica del Regolamento VBER in tema di vendite online, &nbsp;vedi il documento che trovi a <a href="https://www.advant-nctm.com/news/articoli/antitrust-eu-sistemi-distributivi-e-commercio-elettronico-quale-spazio-per-le-restrizioni-alle-vendite-online" target="_blank" rel="noopener">questo link </a>&nbsp;&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:luca.toffoletti@advant-nctm.com">Luca Toffoletti</a>, <a href="mailto:francesco.mazzocchi@advant-nctm.com">Francesco Mazzocchi</a> e <a href="mailto:manuela.becchimanzi@advant-nctm.com">Manuela Becchimanzi</a>.</i></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
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                        <guid isPermaLink="false">news-4931</guid>
                        <pubDate>Tue, 29 Mar 2022 09:40:47 +0200</pubDate>
                        <title>Overview accordi per l&#039;innovazione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/overview-accordi-per-linnovazione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’Accordo per l’Innovazione finanzia progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (KETs) nell’ambito delle aree di intervento riconducibili al secondo Pilastro del Programma quadro di ricerca e innovazione “Horizon Europe”, di cui al Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021.&nbsp;<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2022/03/Overview-Accordi-per-lInnovazione.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per leggere l'intero documento</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4932</guid>
                        <pubDate>Mon, 28 Mar 2022 05:06:36 +0200</pubDate>
                        <title>La sterilizzazione delle perdite emerse negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-sterilizzazione-delle-perdite-emerse-negli-esercizi-in-corso-al-31-dicembre-2021</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<ol> <li><strong>Introduzione</strong></li></ol><p>A seguito delle modifiche apportate dall’art. 3, co. 1-<em>ter</em> del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 (c.d. “<strong>Decreto Milleproroghe</strong>”) inserito in sede di conversione nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15, all’art. 6 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. “<strong>Decreto Liquidità</strong>”) convertito con la Legge 5 giugno 2020, n. 40, <u>le perdite dei “bilanci 2021” sono sterilizzate, in linea con quanto previsto già per i “bilanci 2020”.</u>Ed invero, alle perdite emerse negli esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2021 non si applicano:</p><ul> <li>gli artt. 2446, co. 2 e 3, c.c. e 2482-<em>bis,</em> 4, 5 e 6, c.c. - rispettivamente, per le S.p.A. e le S.r.l. - per le perdite superiori a un terzo che non incidono sul minimo legale e</li> <li>gli artt. 2447 e 2482-<em>ter </em>c. - rispettivamente di S.p.A. e di S.r.l. - per le perdite superiori a un terzo che incidono sul minimo legale oltre che</li> <li>gli artt. 2482, co. 1 n. 4, c.c. e 2545-<em>duodecies</em>c. relativi allo scioglimento - rispettivamente per S.p.A. e S.r.l. e per società cooperative - per riduzione o perdita del capitale sociale.</li></ul><p>&nbsp;Non sono stati invece prorogati i regimi derogatori<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> di cui agli articoli 7 e 8 del Decreto Liquidità in virtù dei quali, rispettivamente, era stato previsto che <em>(i)</em> la valutazione delle voci di bilancio dell’esercizio 2020 potesse avvenire nella prospettiva della continuazione aziendale laddove tale situazione risultasse dal bilancio dell’esercizio precedente e <em>(ii) </em>ai finanziamenti dei soci o dei soggetti che esercitano direzione e coordinamento della società non si applicassero gli artt. 2467 c.c. e 2497-<em>quinquies </em>c.c., in modo tale da non assoggettare i crediti derivanti da tali finanziamenti ad un rimborso postergato rispetto alle pretese creditorie di terzi creditori.Il presente documento ha ad oggetto la disamina delle norme di cui all’art. 6 del Decreto Liquidità, come modificato dal Decreto Milleproroghe, focalizzandosi, in particolare, <em>(a) </em>sugli esercizi relativamente ai quali tali norme trovano applicazione, <em>(b) </em>sulle decisioni oggetto di differimento, <em>(c)</em> sulla possibilità di cumulare le perdite maturate nel 2021 (superiori e inferiori a un terzo) con quelle degli esercizi successivi, <em>(d)</em> sul rapporto con la sterilizzazione dei “bilanci 2020” e, brevissimamente, <em>(e)</em> sul (mancato) coordinamento con la disciplina dell’”allerta” di cui al Codice della Crisi.&nbsp;</p><ol start="2"> <li><strong>La previsione di cui all'Art.6 del Decreto Liquidità</strong></li></ol><p>Ai sensi dell’art. 6 del Decreto Liquidità, come modificato dal Decreto Milleproroghe:“<em>1. Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. </em></p><ol start="2"> <li><em> Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.</em></li> <li><em> Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.</em></li> <li><em> Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio</em>”.</li></ol><p>Ai sensi del primo comma della disposizione citata, le perdite oggetto di sterilizzazione sono quelle “<em><u>emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021</u>”</em>: l’arco temporale preso in considerazione dalla norma, pur coincidendo per tutte le società con un unico esercizio sociale, non è uguale per ciascuna di esse ma dipende dalle scelte statutarie individuali sulla data di chiusura dell’esercizio. Così, a titolo esemplificativo<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>:-&nbsp;&nbsp;&nbsp; per le società il cui esercizio sociale coincide con l’anno solare le perdite “sterilizzate” sono quelle emerse nel periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021;-&nbsp;&nbsp;&nbsp; per le società che chiudono gli esercizi il 30 giugno di ogni anno le perdite “sterilizzate” sono quelle emerse nel periodo 1° luglio 2021 - 30 giugno 2022;-&nbsp;&nbsp;&nbsp; per quelle che chiudono l’esercizio il 30 aprile le perdite “sterilizzate” sono quelle emerse nel periodo 1° maggio 2021 - 30 aprile 2022.Relativamente a tali perdite, gli interventi previsti dalle disposizioni codicistiche devono avvenire entro l’assemblea di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2026<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>, previa distinta indicazione in appositi prospetti nell’ambito della Nota integrativa <em>(i)</em> della relativa origine e <em>(ii)</em> delle movimentazioni avvenute nel corso dell’esercizio, onde tenerle separate da eventuali perdite future non “coperte” dalla disciplina<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.Mentre il differimento al quinto esercizio successivo dell’assunzione degli opportuni provvedimenti opera (anche questa volta) di diritto in maniera automatica con riferimento alle perdite “2021” superiori ad un terzo del capitale ma che non incidono sul minimo legale, la facoltà di beneficiare della sterilizzazione le perdite qualificate che impattano anche sul capitale sociale è rimessa ai soci.In entrambe le situazioni, i soci rimangono sempre liberi di non avvalersi di tale postergazione adottando <em>anticipatamente</em>, prima del decorso del quinquennio, gli opportuni provvedimenti volti a coprire le perdite registrate. &nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.<u>Resta fermo in ogni caso l’obbligo per gli amministratori di convocare senza indugio l’assemblea</u>, dando conto ai soci della perdita superiore a un terzo del capitale sociale (cfr. art. 2446, co. 1, e 2482-bis, co. 1, c.c.). Gli amministratori devono presentare ai soci la Relazione sullo stato patrimoniale della società, con le osservazioni del Collegio Sindacale o del Comitato per il controllo sulla gestione, depositandola entro 8 giorni prima dell’assemblea (cfr. art. 2446, co. 1, e 2482-bis, co. 2, c.c.). Non è quindi possibile “<em>prescindere dalla rilevazione formale delle perdite emerse nell’esercizio che comprende il 31 dicembre </em>[2021 <strong><em>ndr</em></strong>]<em> attraverso la redazione di uno specifico documento contabile adducendo a giustificazione di tale omissione la loro irrilevanza fissata per legge</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.&nbsp;</p><ol start="3"> <li><strong>Perdite registrate nell'esercizio 2022 e nei successivi esercizi</strong></li></ol><p>Con riferimento alla disposizione sommariamente esaminata al paragrafo precedente, sorge il dubbio se la stessa trovi applicazione anche alle perdite che matureranno nel corso degli esercizi successivi rispetto a quello del 2021.Vi è quindi da chiedersi se ai fini dell’applicazione dell’art. 6 del Decreto Liquidità rilevino solo le perdite maturate nel 2021 superiori a un terzo ovvero anche quelle inferiori che, laddove portate a nuovo e solo se sommate a perdite maturate in esercizi successivi, superano il limite di un terzo del capitale sociale.Per rispondere a tale quesito risulta opportuno distinguere due ipotesi: la prima riguarda le perdite dell’esercizio 2022 (o seguenti) autonomamente rilevanti, la seconda concerne invece le perdite dell’esercizio 2022 che assumono rilievo solo se sommate con quelle inferiori a un terzo del 2021.</p><p style="padding-left: 30px;"><strong>3.1 Perdite dell’esercizio 2022 (e successivi) autonomamente rilevanti</strong></p>La dottrina<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>, allo stato, sembra concorde nell’escludere l’applicabilità della sterilizzazione delle perdite di cui all’art. 6 del Decreto Liquidità alle perdite che matureranno nel corso dell’esercizio 2022 e in quelli successivi. Dunque, in caso di mancata proroga di tale regime, troverà applicazione il regime ordinario di cui alle disposizioni codicistiche:<ul> <li>le perdite superiori a un terzo maturate nel 2022 che non incidono sul minimo legale dovranno essere ripianate nel 2024;</li> <li>le perdite superiori a un terzo maturate nel 2022 incidenti sul minimo legale dovranno essere ripianate senza indugio.</li></ul><p>Tale conclusione poggia sulla lettura del comma 4 dell’art. 6 del Decreto Liquidità, dal quale emerge l’intenzione del Legislatore di tenere distinte le perdite che rientrano nel regime di temporanea sospensione quinquennale dalle altre perdite che possano eventualmente sorgere nel corso del quinquennio di sospensione e alle quali non si applica tale regime.</p><p style="padding-left: 30px;"><strong>3.2 Perdite dell’esercizio 2022 (e successivi) rilevanti solo se considerate unitamente a quelle inferiori a un terzo registrate nell’esercizio 2021 </strong></p>Con riferimento alle perdite che superano un terzo del capitale sociale solo se considerate unitamente a quelle emerse nel corso dell’esercizio 2021 (laddove inferiori a un terzo del capitale), si segnalano due orientamenti tra loro contrapposti:<p style="padding-left: 30px;">(i) secondo il primo, le perdite suscettibili di sterilizzazione sono solo quelle incidenti sul capitale in quanto, nel caso in cui la società registri perdite dal Conto economico del 2021 e queste risultino coperte dalle riserve patrimoniali, tale valore non sarebbe da sterilizzare<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.</p><p style="padding-left: 30px;">(ii) stando al secondo orientamento, l’art. 6 integra un criterio di tipo economico e non patrimoniale. Dunque, l’ammontare delle perdite oggetto di sterilizzazione è quello che risulta dal Conto economico, non essendo limitato a quello che incide sul capitale nominale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.</p>Su tale tema rileva il caso Assonime n. 6 del 2021<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>, ove, da un lato, si sottolinea che la finalità dell’art. 6 del Decreto Liquidità consiste nell’impedire l’applicazione degli obblighi di riduzione e ricapitalizzazione previsti dalle disposizioni codicistiche per le perdite registrate nel 2021, apparendo quindi riferibile alle sole perdite superiori a un terzo. Dall’altro lato però si evidenzia che <u>la <em>ratio </em>della disciplina è volta a evitare che l’applicazione di regole codicistiche porti alla liquidazione di imprese che riportano perdite straordinarie dovute alla pandemia</u>. Alla luce di tale considerazione, la sterilizzazione si applica a tutte le perdite registrate nel Conto economico relativamente all’esercizio 2021 e non solo a quelle superiori a un terzo del capitale sociale.Tale conclusione sembra ragionevole in considerazione del fatto che, laddove la sterilizzazione si applicasse solo alle perdite superiori a un terzo del capitale sociale registrate nell’esercizio 2021, ne risulterebbero paradossalmente avvantaggiate le società senza (o con meno) riserve utilizzabili per coprire le perdite in questione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>.&nbsp;<ol start="4"> <li><strong>Sul rapporto tra le perdite dell'esercizio 2020 e quelle del 2021</strong></li></ol><p>Quanto invece al rapporto tra le perdite dell’esercizio 2021 e quelle registrate nell’esercizio 2020, si segnala che i primi commenti in dottrina<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a> appaiono orientarsi nel senso che il quinquiennio per la copertura delle perdite 2021 sarà in ogni caso autonomo rispetto a quello entro cui dovranno essere ripianate quelle relative al 2020.Di conseguenza, le perdite registrate nel corso dell’esercizio 2020 dovranno essere recuperate entro l'approvazione del bilancio relativo al 2025 (cioè nella primavera del 2026), mentre quelle relative all’esercizio 2021 potranno essere ripianate entro l'approvazione del bilancio 2026 e quindi entro i mesi di aprile/giugno 2027 (nel corso dell'assemblea che andrà ad approvare i risultati dell'esercizio 2026).&nbsp;</p><ol start="5"> <li><strong>Coordinamento (mancato) con la disciplina dell'allerta" di cui al codice della crisi</strong></li></ol><p>Da ultimo si accenna alla possibile (e probabile) situazione paradossale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a> secondo cui talune società che nell’esercizio 2021 abbiano registrato perdite tali da ridurre il capitale sociale al di sotto del minimo legale non saranno tenute ad assumere i provvedimenti di ricapitalizzazione previsti dal codice civile (sino all’approvazione del “bilancio 2026”) bensì, con tutta probabilità<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>, sottoposte alle misure di allerta depotenziando i benefici della sterilizzazione.&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp;</i><a href="mailto:paolo.gallarati@advant-nctm.com">Paolo Gallarati</a>, <a href="mailto:filippo.federici@advant-nctm.com">Filippo Federici</a> e <a href="mailto:paola.giordano@advant-nctm.com">Paola Giordano</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Sul tema si rinvia a F. Federici, D. Avaro e A. Fabris, <em>Emergenza Coronavirus: profili di diritto societario</em>, reperibile al link <a href="https://www.advant-nctm.com/news/articoli/emergenza-coronavirus-profili-di-diritto-societario" target="_blank">https://www.advant-nctm.com/news/articoli/emergenza-coronavirus-profili-di-diritto-societario</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> In questi termini cfr. Massima Comitato Triveneto dei Notai T.A.2 e M. Meoli, “<em>Le perdite di capitale</em>", in QuaderniEutekne “<em>Le novità del bilancio 2021</em>”, cap. 9, p. 231.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> <em>Ex multis</em>, F. Roscini Vitali, <em>Sterilizzazione delle perdite ammessa anche sui bilanci 2021</em>, in <em>Il Quotidiano del Diritto</em>, Il Sole 24 Ore, 15 febbraio 2022.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Cfr M. Meoli, <em>op. cit., </em>p. 239.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Cfr M. Meoli, <em>op. cit., </em>p. 237 e Massima Comitato Triveneto dei Notai T.A.8.; Circolare Min. Sviluppo economico del 29 gennaio 2021, n. 26890.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> In questi termini, si veda Massima Comitato Triveneto dei Notai T.A.4.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Cfr M. Meoli, <em>op. cit., </em>pp. 240 s.; Massima Comitato Triveneto dei Notai T.A.7.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Ne dà conto M. Meoli <em>op. cit.</em>, p. 242. Tale posizione è riferibile, <em>inter alia,</em> al Consiglio nazionale del Notariato, in particolare nello studio 88-2021/I, § 8.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Cfr. Massima Comitato Triveneto dei Notai T.A.1. ove “<em>Il nuovo criterio di attivazione della norma è dunque “economico” e non più “patrimoniale</em>” e Massima Comitato Triveneto dei Notai T.A.13.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Reperibile al link <a href="https://www.assonime.it/attivita-editoriale/caso/Pagine/Il-Caso-6_2021.aspx" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.assonime.it/attivita-editoriale/caso/Pagine/Il-Caso-6_2021.aspx</a>. Peraltro, Assonime risultava già di tale avviso con riferimento all’art. 6 del Decreto Liquidità con riferimento alle perdite registrate nell’esercizio 2020: si veda la Circolare n. 3 del 2021, reperibile al link <a href="https://www.assonime.it/attivita-editoriale/circolari/Pagine/Circolare-3_2021.aspx" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.assonime.it/attivita-editoriale/circolari/Pagine/Circolare-3_2021.aspx</a>, ove “<em>questa norma [ndr l’art. 6 del Decreto Liquidità], se pure si riferisce alle società che presentino una perdita rilevante per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, intende attribuire a tali società un idoneo periodo temporale definito per uscire dallo stato di difficoltà in cui si trovano nel 2020. In questo senso, le società che si trovano in questa condizione sono immesse in una sorta di percorso speciale e le eventuali perdite successive, che potrebbero essere fisiologiche anche in un percorso gestionale di recupero della redditività, non dovrebbero avere un autonomo rilievo, pena il venir meno della logica di aiuto che è sottesa alla disciplina.</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Cfr. M. Meoli <em>op. cit.</em>, p. 243; Id, “<em>Nella sterilizzazione delle perdite 2020 anche quelle inferiori a un terzo</em>”, in <em>Il Quotidiano del Commercialista, </em><a href="http://www.eutekne.info" target="_blank" rel="noreferrer">www.eutekne.info</a>, 9 novembre 2021 e Caso Assonime n. 6/2021, cit., p. 5.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Cfr. A. Ciaccia, “<em>Perdite d’esercizio 2021 recuperabili entro il 2026</em>”, in <em>Ipsoa Quotidiano</em>, pubblicato il 7 marzo 2022; L. De Angelis, “<em>Perdite 2021 recuperabili entro l’esercizio 2026</em>”, in <em>ItaliaOggi</em>, n. 42, p. 27, pubblicato il 19 febbraio 2022.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Tematica àià sollevata anche da Assonime nella Circolare n. 3 del 2021, <em>cit.</em>, e da M. Meoli <em>op. cit.</em>, p. 257.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Sebbene la bozza degli indici elaborati dal CNDCEC non siano stati ancora approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico, si dubita che il sistema di allerta di cui al Codice della Crisi possa fare a meno, quali indicatori e indici della crisi, situazioni di patrimonio netto negative determinate da perdite.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 24 Mar 2022 14:43:51 +0100</pubDate>
                        <title>Verso la parità di genere: le linee-guida di Governo e UNI</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/verso-la-parita-di-genere-le-linee-guida-di-governo-e-uni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il 16 marzo UNI ha pubblicato un’interessantissima Prassi di Riferimento (la 125:2022. In seguito la “<strong>PdR</strong>”) relativa all’”<em>adozione di specifici KPI inerenti le Politiche di parità di genere nelle organizzazioni" (qui il <a href="https://store.uni.com/catalogo/uni-pdr-125-2022" target="_blank" rel="noreferrer noopener">link</a> per consultare il testo integrale)</em>.Pur non essendo una normativa nazionale la PdR è un documento che si ricollega al Regolamento UE 1025/2012, che condensa gli esiti del tavolo di lavoro sulla certificazione di genere delle imprese previsto dalla Missione 5 del PNRR; tavolo al quale hanno partecipato 4 Ministeri, oltre alla Consigliera Nazionale di Parità.La premessa da cui parte il documento è una desolante fotografia del divario di genere nel mondo e nel nostro Paese, che il World Economic Forum (WEF, 2021), Eurostat, Istat (2019), INPS (2020) ed AlmaLaurea 2018 hanno evidenziato.In estrema sintesi, se tra le quattro “dimensioni” del gender gap, quelle relative al divario in tema di salute e istruzione vedono un significativo restringimento delle differenze (se pure con le precisazioni che vedremo), rimane alta la percentuale del gap nella dimensione “opportunità e partecipazione economica” e in quella “politica e rappresentanza”.Il basso tasso di occupazione femminile (di circa 20 punti percentuali inferiore a quello maschile su media nazionale) diventa drammatico con la discesa dell’indagine lungo lo stivale, ove il predetto tasso è al Sud circa il 50% inferiore a quella dell’equivalente dato del Nord; il risultato, per nulla esaltante, è la collocazione del nostro Paese nella graduatoria in Europa quali terz’ultimi, davanti solo a Grecia e Malta.Interessante è anche il dato, apparentemente contraddittorio, relativo ai laureati e ai super-laureati (Master, PHD), che evidenza che in entrambe le categorie prevalgono percentualmente le donne. Tuttavia queste sono in minoranza nelle discipline STEM, con un picco negativo in ingegneria dove si registra un ingegnere donna per tre ingegneri uomini.Quanto al dato relativo alla differenza salariale (poco sotto il 10%) Eurostat ci spiega come ci sia poco da rallegrarsi in relazione alla composizione della partecipazione femminile nel mondo del lavoro, concentrata nelle posizioni con più bassi redditi.Un altro dato che illustra la condizione femminile è quello relativo ai contratti a tempo determinato, 4 volte superiore a quello maschile (32,4% contro 8%) e composto per il 60% da part-time involontario.Gli studi in questione evidenziano anche che il fattore di rallentamento tipico della carriera di una donna è costituito dalla maternità; dato che è completato dalla constatazione che tale rallentamento non è solo nel breve periodo ma permane anche a 15 anni di distanza dalla maternità, tanto da registrare in quel momento un gap di 5.700 euro tra una lavoratrice senza figli e una con un figlio.Completano il primo quadro i dati relativi ai settori in cui il lavoro femminile è presente; se questo registra una quasi parità uomo-donna nei settori della sanità, dell’assistenza, dell’istruzione e dell’alloggio e ristorazione, esso rapidamente crolla nei settori maggiormente remunerativi.Purtroppo quanto è descritto non esaurisce il divario di genere: infatti, le donne ricoprono ruoli di responsabilità in misura nettamente inferiore rispetto agli uomini, attestandosi a poco più di un quarto del totale dei manager (c.d. “glass ceiling” al quale corrisponde spesso, ancor prima, uno “sticky floor”). Del resto, anche le “azioni positive” che hanno favorito l’ingresso delle donne nei consigli di amministrazione delle società quotate (Legge Golfo-Mosca del 2011), non sono riuscite a portarle massicciamente nei posti di vertice degli Executive Committees.Quanto descritto ha mosso l’UE ed altre organizzazioni internazionali ad evidenziare e cercare di misurare l’impatto positivo che una parità di genere avrebbe sulla società e sulla economia in particolare, giungendo ad ipotizzare una crescita di 11 punti di PIL per l’Italia. Del resto, esiste una correlazione tra maggiore inclusività delle donne e maggiore valore aziendali; anche se non è del tutto accertato che direzione tale correlazione abbia, ben potendo essere che aziende più “performanti” attirino più donne.Per tutte tali ragioni l’Unione Europea nel 2020 ha definito una nuova agenda con gli obiettivi e le strategie per raggiungere la parità di genere entro il 2025. Tra queste ultime cita il Gender Impact Assessment (GIA) volto a valutare l’effetto che le misure correttive andranno a realizzare; tale strumento fornisce un forte ausilio, innanzi tutto, a fotografare la situazione esistente attraverso l’utilizzo degli strumenti quantitativi, che derivano dalle scienze statistiche.Nell’alveo di queste iniziative il Governo Italiano ha predisposto la Strategia Nazionale sulla parità di genere 2021-2025 che si ispira al Gender Equality Strategy della Ue, ed è strettamente legata agli obiettivi del PNRR. Un primo atto normativo è costituito dalla L. 5 novembre 2021 n.162 sulla parità salariale. In esso si trovano una modifica estensiva della nozione di discriminazione indiretta, che include azioni apparentemente “neutre”, quali misure organizzative, orari di lavoro e trasparenza dei dati; introduce anche l’obbligo di una certificazione sulla parità di genere, che garantiscono sgravi contributivi e punteggi favorevoli nelle gare pubbliche.In questo ampio quadro, caratterizzato da forti stereotipizzazioni e bias, la consapevolezza è che gli interventi volti a sradicare la diseguaglianza di genere e le discriminazioni che la genera devono necessariamente assumere le caratteristiche di obiettivi aziendali dichiarati, che devono avere le seguenti caratteristiche:</p><p style="padding-left: 30px;">i) definizione di precisi obiettivi organizzativi con creazione di chiari KPI</p><p style="padding-left: 30px;">ii) instaurazione di un metodo predefinito e standardizzato di misurazione del loro raggiungimento</p><p style="padding-left: 30px;">iii) certificazione dei risultati tramite soggetti terzi e processi trasparenti e qualificati.</p>A dette metodologie di fissazione degli obiettivi, loro monitoraggio e certificazione è interamente derivata la PdR, che si rivela esser un utile strumento per chi voglia e debba affrontare la tematiche della gender equality.Senza voler cercare di realizzare un sunto del documento (alla cui integrale lettura, anzi, si rimanda), mi preme sottolineare alcuni punti-cardine che emergono con chiarezza dal documento in questione per indirizzare un’efficace politica di gender equality.<ol> <li>La decisione deve provenire dal management, che deve poi indirizzare tutti i soggetti interessati alla sua realizzazione; senza un chiaro endorsement dei vertici i risultati saranno scarsi. E’ quindi consigliato stilare KPI legati al tema per i vertici delle varie funzioni, eventualmente inserendoli anche nella composizione dei loro MBO.</li> <li>Devono esser individuati chiaramente gli obiettivi e i processi per realizzarli</li> <li>Va prevista una verifica misurabile periodica dei risultati ottenuti per eventualmente apporre dei correttivi agli interventi</li> <li>Va organizzata un programma di training periodico delle persone coinvolte</li></ol><p>Un’indicazione che reputo molto interessante è la raccomandazione di dare molto risalto alla policy, facendone oggetto di adeguata pubblicità esterna ed interna; in particolare, evidenzio il suggerimento di dedicare una pagina del proprio sito aziendale al tema che consente a tutti di conoscere gli obiettivi aziendali e di partecipare alla loro realizzazione. Essa, in altri termini, funziona da rafforzatore del committment aziendaleLa PdR non si limita, peraltro al processo ma individua diverse aree di intervento meritevoli di particolare attenzione: tra queste i processi di recruitment e selezione, la configurazione dei percorsi di carriera e una attenta analisi delle politiche retributive.Accanto a questi temi “hard”, la PdR affronta anche il tema della genitorialità e della cura più in generale, tema che statisticamente incide sul lavoro femminile in misura rilevante; anche su questo aspetto il documento fornisce spunti stimolanti, dalle politiche di incentivazione all’utilizzo dei permessi genitoriali anche per gli uomini, a politiche di supporto per il rientro dalla maternità sino a misure di supporto concreto come asili nido, gestione del dopo-scuola e delle vacanze estive.Da ultimo ma non per importanza un cenno alla censura dei comportamenti devianti e contrari al mantenimento del gender gap; soprattutto quando essi vestono i panni della vera e propria discriminazione se non della molestia essi vanno combattuti con forza. Ancora oggi molte aziende preferiscono “chiudere un occhio” su fatti e comportamenti dei propri dipendenti, degradandoli a “questioni personali” o “private” con il pretesto di non volere instaurare un “clima di polizia”; ebbene, la tolleranza verso detti fatti o comportamenti mina, in realtà, alla radice ogni tentativo di miglioramento. Sono personalmente convinto che, viceversa, un esame tempestivo e corretto delle segnalazioni (siano essi veritiere o strumentali; non intendo negare l’esistenza di tale tipo di denuncia) possa fungere da stimolo a comportamenti maggiormente consapevoli.<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:michele.bignami@advant-nctm.com">Michele Bignami</a></i></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 24 Mar 2022 10:44:07 +0100</pubDate>
                        <title>Liquidità alle imprese ed altri interventi SACE in conseguenza degli aumenti dei prezzi dell&#039;energia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/liquidita-alle-imprese-ed-altri-interventi-sace-in-conseguenza-degli-aumenti-dei-prezzi-dellenergia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>&nbsp;</strong><strong>Le novità introdotte dal decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 e dal decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 in materia di garanzie prestate da SACE e Fondo Centrale di Garanzia</strong>Sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2022 è stato pubblicato il decreto-legge n. 17/2022 (il “<strong>DL Energia</strong>”) recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. Successivamente, sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2022 è stato pubblicato il decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21 (il “<strong>DL Energia 2</strong>”) recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici,&nbsp;sono state introdotte una serie di misure a sostegno di famiglie ed imprese aventi l’obiettivo, da un lato, di ridurre l’impatto negativo sui conti di quest’ultime prodotto dal rincaro dei prezzi delle materie prime e, dall’altro lato, di sostenere le esigenze di liquidità delle imprese tramite misure <em>ad hoc</em> che, in particolare, hanno esteso la platea di soggetti potenzialmente idonei a beneficiare delle garanzie di cui all’articolo 1, decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (il “<strong>DL Liquidità</strong>”). Il presente <em>alert </em>si sofferma su quest’ultimo aspetto.&nbsp;<strong>Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 – modifiche alla disciplina della “Garanzia Italia”</strong><strong>&nbsp;</strong>L’articolo 8 del DL Energia ha previsto alcune modifiche all’articolo 1 del DL Liquidità, per mezzo dell’introduzione del nuovo articolo 14-<em>septies</em>, che così recita: “<em><u>Fino al 30 giugno 2022 le garanzie di cui al presente articolo e all'articolo 1-bis.1 sono concesse, alle medesime condizioni ivi previste, a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia</u></em>”. La tipologia di garanzia in esame (“<strong>Garanzia Italia</strong>”), prevista originariamente al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, è concessa da SACE S.p.A. (“<strong>Sace</strong>”) fino al 30 giugno 2022 in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel&nbsp; rispetto&nbsp; dei criteri e delle condizioni previste dai commi da 2 a 11 del medesimo DL Liquidità, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del&nbsp; credito&nbsp; in&nbsp; Italia, per finanziamenti&nbsp; sotto&nbsp; qualsiasi&nbsp; forma&nbsp; erogati alle&nbsp; suddette&nbsp; imprese. In sintesi, il nuovo articolo 14-<em>septies</em>, sopra riportato, fa salvi i requisiti originari previsti nel DL Liquidità (che poi sono riflessi e dettagliati nelle Condizioni Generali adottate tempo per tempo da SACE) che le imprese garantite devono possedere ai fini di beneficiare della Garanzia Italia, rivedendo però l’ambito applicativo di tale garanzia, estendendolo alla carenza di liquidità prodotta dall’improvviso ed incontrollato aumento dei prezzi dell’energia.In secondo luogo, il medesimo articolo 8 del DL Energia ha modificato l’articolo 13, comma 1, lettera a) del DL Liquidità statuendo che <u>la commissione da versare al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI non è dovuta – fino al 30 giugno 2022 - “<em>per le garanzie rilasciate su finanziamenti concessi a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell’energia</em></u>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.Non risulta chiaro, al momento, quali saranno le modalità attraverso le quali le aziende dovranno provvedere a certificare l’esistenza ed il <em>quantum</em> dei maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell’energia. In generale, <u>per la definizione degli aspetti procedurali funzionali alla richiesta della Garanzia Italia a SACE bisognerà attendere l’aggiornamento delle Condizioni Generali e del Manuale Operativo pubblicati a seguito di ciascun aggiornamento normativo sul portale di SACE dedicato alla Garanzia Italia</u>.Inoltre, sebbene ad oggi la scadenza della Garanzia Italia sia prevista al 30 giugno 2022, non è da escludersi la possibilità che tale termine possa essere ulteriormente esteso al 31 dicembre 2022 come accaduto in precedenti occasioni eventualmente relativamente ad un novero di ipotesi più limitato, quali quelle previste dal DL Energia 2 (come meglio indicato di seguito).&nbsp;<strong>Decreto-legge</strong> <strong>21 marzo 2022, n. 21 – ulteriori misure di sostegno per la liquidità delle imprese </strong>L’articolo 8 del DL Energia 2, con l’intento di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, ha previsto la possibilità per le imprese consede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori sempre con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di ventiquattro rate mensili.Il comma secondo del medesimo articolo 8 ha previsto che, <u>al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità delle imprese derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia <em>“(..) SACE S.p.A., rilascia le proprie garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, entro un limite massimo di impegni pari a 9.000 milioni di euro, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 1 e 1-bis.1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40</em></u>.”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>. Per completezza espositiva si segnala che il successivo comma 3 ha previsto altresì che: “<em>Per le medesime finalità di contenimento e supporto SACE S.p.A. è autorizzata a concedere in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento da parte delle imprese con sede in Italia che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021, del debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2023 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2022, conformemente alle modalità declinate dallo schema di garanzia di cui all'articolo 35 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77</em>”.L’articolo in commento ha anche previsto l’istituzione di due sezioni speciali, nell’ambito del fondo di cui all’articolo 1, comma 14 del DL Liquidità, con autonoma evidenza contabile a copertura di entrambe le garanzie di cui al precedente paragrafo. La dotazione iniziale delle due sezioni speciali è rispettivamente pari a 900 milioni di euro e 2.000 milioni di euro.Su un altro binario si muove la misura di cui all’articolo 10 del DL Energia 2 che, al fine di assicurare sostegno economico alle imprese ad alto consumo energetico, ha previsto che fino al 31 dicembre 2022: “<em>SACE S.p.A. è autorizzata a rilasciare garanzie, per un impegno complessivo massimo entro i 5000 milioni di euro, ai sensi delle disposizioni, in quanto compatibili, e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dalla vigente disciplina in materia di aiuti di stato, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea e come ulteriormente specificato sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A. in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma ad imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia copre la percentuale consentita dalla disciplina sopra richiamata</em>”. In primo luogo, è opportuno segnalare che la concessione della garanzia di cui all’articolo 10 è vincolata alla notifica e all’autorizzazione della Commissione europea (come era stato previsto in precedenza anche, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a-<em>bis</em>) del DL Liquidità, per l’aumento della durata massima dei finanziamenti – da 6 anni a 10 anni – di cui agli articoli 1 e 1-<em>bis</em>.1 del medesimo DL Liquidità). Secondariamente, la norma limita l’individuazione dei soggetti prenditori dei finanziamenti che potrebbero beneficiare della suddetta garanzia a quelle imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (da individuarsi con appositi DPCM).In aggiunta alle misure di cui al precedente paragrafo, l’articolo 10 ha inoltre previsto che un’analoga garanzia – alle medesime condizioni ed ai criteri sopra indicati - può essere rilasciata per il finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati sul territorio nazionale per la produzione destinata all’industria siderurgica.&nbsp;<strong>Conclusioni</strong><u>Il DL Energia (all’art. 14-septies) ed il DL Energia 2 (all’art. 8) hanno introdotto un nuovo scopo per la concessione della garanzia da parte di Sace</u>, da identificarsi in un evento – l’incontrollato aumento dei prezzi dell’energia – considerato eccezionale ed imprevedibile che, tenuto conto delle caratteristiche dei finanziamenti con Garanzia Italia<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, potrebbe rappresentare l’occasione per le aziende di richiedere provvista finanziaria a costi contenuti in un contesto di mercato caratterizzato, oltre che dall’aumento del prezzo delle materie prime e dell’energia, da un incremento dei tassi di interesse bancari.<u>Per quanto riguarda, invece, il DL Energia 2, la garanzia da parte di SACE ivi prevista ha un&nbsp; ambito di applicazione già esteso temporalmente al 31 dicembre 2022 ma, allo stesso tempo, più circoscritto con riferimento ai soggetti nel cui interesse la garanzia viene emessa (imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) e/o alla finalità (l’acquisto e la riattivazione di impianti dismessi situati sul territorio nazionale per la produzione destinata all’industria siderurgica)</u>. Come spiegato sopra, però, questa diversa tipologia di garanzia resta <u>soggetta alla notifica e all’autorizzazione della Commissione europea</u>.Al fine di meglio comprendere la portata operativa degli interventi effettuati con entrambi i decreti bisognerà però attendere: (i) la conversione in legge attesa nei successivi 60 giorni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto (<em>i.e. </em><u>rispettivamente entro il 1° maggio 2022 con riferimento al DL Energia ed entro il 21 maggio 2022 con riferimento al DL Energia 2</u>)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a> e le eventuali modifiche previste in tale sede; (ii) l’aggiornamento delle Condizioni Generali e del Manuale Operativo SACE relative alla Garanzia Italia; e (iii) l’adozione della normativa di secondo livello richiamata nei decreti.&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:giuseppe.buono@advant-nctm.com">Giuseppe Buono</a>,&nbsp;<a href="mailto:roberto.denardis@advant-nctm.com">Roberto De Nardis</a> e <a href="mailto:davide.brollo@advant-nctm.com">Davide Brollo</a>.</i></em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> La Garanzia Italia è concessa, a diverse condizioni come meglio indicato nelle relative Condizioni Generali e Manuali Operativi, a (i) PMI, (ii) imprese di dimensione diversa dalle PMI e (iii) imprese diverse dalle PMI con un numero di dipendenti non superiore a 499 (le c.d. “Imprese Mid Cap”).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> A tal proposito, va menzionata la CIRCOLARE N. 3/2022 “<em>Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera </em>a)” del Fondo Centrale di Garanzia che, confermando l’estensione della gratuità delle garanzie del Fondo connesse alle esigenze di liquidità derivanti dagli aumenti dei prezzi dell’energia, specifica che “<em>si intendono escluse dal campo di applicazione della norma le sole operazioni a fronte di investimento</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Si sottolinea come in questo caso il legislatore non abbia specificato se la garanzia per “sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia” possa essere concessa anche dal Fondo Centrale di Garanzia in linea con quanto previsto nel DL Energia. Non si può escludere ad ogni modo un’applicazione analogica della modifica apportata ai sensi del DL Energia all’articolo 13, comma 1, lettera a) del DL Liquidità ma su questo aspetto converrà aspettare l’aggiornamento delle condizioni generali e del manuale operativo SACE.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Su tutte, il fatto che il costo del finanziamento coperto dalla Garanzia Italia, composto da (i) remunerazione della Garanzia Italia, (ii) commissioni (comunque limitate al recupero dei costi) e (iii) tasso di interesse, dovrà essere inferiore al costo, composto da commissioni e tasso di interesse, che sarebbe stato richiesto dal soggetto finanziatore per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della Garanzia Italia.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Si tenga presente che, ove non convertiti, il DL Energia e/o il DL Energia 2 perderebbero efficacia retroattivamente.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 21 Mar 2022 08:17:48 +0100</pubDate>
                        <title>Dirottamento di volo su un aeroporto vicino e diritto dei passeggeri alla compensazione. La pronuncia della Corte di Giustizia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/dirottamento-di-volo-su-un-aeroporto-vicino-e-diritto-dei-passeggeri-alla-compensazione-la-pronuncia-della-corte-di-giustizia</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Corte di Giustizia UE, con la sentenza resa il 22 aprile 2021 nella causa n. C-826/19 (WZ / Austrian Airlines AG), ha opportunamente chiarito l’esatto perimetro degli obblighi spettanti alle compagnie aeree in caso di dirottamento di un volo verso un aeroporto vicino, che serva la stessa città o regione dell’aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.La vicenda trae origine dalla richiesta formulata in giudizio, innanzi al <em>Bezirksgericht Schwechat</em> (Tribunale circoscrizionale di Schwechat, Austria), da un passeggero nei confronti della compagnia aerea ai fini della liquidazione della compensazione pecuniaria dovuta ai sensi del Regolamento (CE) n. 261/2004<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.In particolare, il Passeggero ha acquistato - con un’unica prenotazione presso l’Austrian Airlines - un viaggio costituito da due voli per la data del 21 maggio 2018: il primo tra Klagenfurt (Austria) e Vienna (Austria), con partenza prevista alle 18:35 e arrivo previsto alle 19:20, e il secondo tra Vienna (Austria) e Berlino (Germania), con partenza prevista alle 21:00 e arrivo previsto alle 22:20 all’aeroporto di Berlino Tegel.Tuttavia, a causa delle condizioni meteorologiche avverse, il secondo dei due voli è decollato dall’aeroporto di Vienna solamente alle ore 22:07 e, non potendo più atterrare presso l’aeroporto di Berlino Tegel a causa del vigente divieto di voli notturni, è stato dirottato verso l’aeroporto di Berlino Schönefeld, situato nel Land Brandeburgo (Germania), nelle vicinanze del Land Berlino (Germania), dove è atterrato alle ore 23:18, senza peraltro che la compagnia aerea avesse offerto un trasporto complementare per raggiungere la destinazione originaria.Le doglianze, dunque, sollevate giudizialmente dal Passeggero si sostanziano in due circostanze: <em>(a)</em> ritardo del volo all’arrivo e <em>(b) </em>mancata offerta di trasporto complementare dall’aeroporto di Berlino Schönefeld all’aeroporto di Berlino Tegel.Con sentenza del 24 giugno 2019, il Tribunale di primo grado ha respinto il ricorso precisando, tra l’altro, che il dirottamento del volo non costituiva un mutamento sostanziale dell’itinerario del volo.Trasposto il giudizio in grado di appello, il <em>Landesgericht Korneuburg </em>(Tribunale del Land, Korneuburg, Austria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia, tra le altre, le seguenti questioni pregiudiziali:</p><ul> <li>se i fatti di causa debbano essere considerati una cancellazione o un ritardo del volo oppure una fattispecie distinta;</li> <li>se il vettore debba corrispondere una compensazione pecuniaria a causa di un’eventuale violazione degli obblighi di sostegno e assistenza su di esso gravanti;</li> <li>se il ritardo dev’essere calcolato con riferimento all’orario dell’atterraggio nell’altro aeroporto di destinazione o invece con riferimento all’orario del trasferimento all’aeroporto di destinazione per il quale era stata effettuata la prenotazione o ad un’altra destinazione vicina, concordata con il passeggero.</li></ul><p>In primo luogo, la Corte ha chiarito che il dirottamento di un volo verso un aeroporto che serva la stessa città o regione non conferisce al passeggero un diritto alla compensazione pecuniaria per cancellazione del volo. Tale conclusione si fonda sul principio della parità di trattamento, per cui non può esservi equiparazione tra il caso che ci occupa e la distinta fattispecie di cancellazione, certamente più grave.Interessante quanto affermato dalla Corte al fine di individuare la “prossimità” degli aeroporti: per poter ritenere che l’aeroporto sostitutivo serva la stessa città o regione, non è necessario che esso sia situato nello stesso territorio (in senso amministrativo) della città o regione in cui si trova l’aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione. Quel che rileva è la stretta vicinanza fisica e geografica con detto territorio. Dunque, nel caso di specie, la prossimità degli aeroporti non può essere messa in discussione, in quanto aerostazioni che insistono sullo stesso territorio, seppur amministrativamente appartenenti ad aree diverse (Land di Berlino e Land di Brandeburgo)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.Il passeggero dispone invece, in linea di principio, di un diritto a compensazione forfettaria qualora egli raggiunga la sua destinazione finale, ossia l’aeroporto di destinazione per il quale era stata effettuata la prenotazione o un'altra destinazione vicina concordata con il passeggero, tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto.Per determinare l’entità del ritardo subito all’arrivo, occorre fare riferimento, secondo la Corte, all’orario in cui il passeggero giunge, dopo il suo trasferimento, all’aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione o, eventualmente, ad un’altra destinazione vicina, concordata con la compagnia aerea e non, dunque, all’orario di arrivo all’aeroporto sostitutivo.Pertanto, soltanto qualora l’evento del dirottamento del volo determini un ritardo pari o superiore a tre ore rispetto all’orario di arrivo originariamente previsto, il passeggero potrà legittimamente richiedere la compensazione forfettaria prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004.Infine, la Corte ha precisato che la compagnia aerea è tenuta a proporre di propria iniziativa la presa in carico delle spese di trasferimento verso l’aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione o, eventualmente, verso un’altra destinazione vicina, concordata con il passeggero. Se la compagnia aerea non rispetta il proprio obbligo di prendere in carico tali spese, il passeggero ha diritto al rimborso delle somme da lui sostenute e che, alla luce delle circostanze proprie di ciascun caso di specie, risultino necessarie, appropriate e ragionevoli al fine di ovviare all’omissione della compagnia aerea. La violazione dell’obbligo di presa in carico non conferisce, invece, al passeggero un diritto a compensazione pecuniaria forfettaria.<u>In conclusione</u>, risulta evidente l’importanza di detta pronuncia che, anche ai fini di prevenire la proliferazione di contenziosi, chiarisce in modo netto che il dirottamento verso un aeroporto vicino può costituire il presupposto per la compensazione forfettaria esclusivamente nel caso di ritardo superiore a tre ore rispetto alla destinazione finale.&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:filippo.dipeio@advant-nctm.com">Filippo Di Peio</a>.</i></em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Per dirottamento si intende la deviazione del volo su un aeroporto diverso da quello di destinazione, per motivi oggettivi non riconducibili al vettore (ad esempio, eventi meteo avversi, chiusura dello scalo, ecc.).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2"><sup>[2]</sup></a> Tale Regolamento istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. In particolare, il Regolamento, in caso di ritardo, determina l’importo forfettariamente dovuto nella seguente misura:€ 250,00 per tutte le tratte aeree (intracomunitarie e/o internazionali) pari od inferiori a km 1.500;€ 400,00 per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a km 1.500 o internazionali comprese tra i km. 1.500 e 3.500;€ 600,00 per tutte le tratte aeree internazionali superiori a km 3.500.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Secondo questo principio, ad esempio, potrebbero essere considerati prossimi l’aeroporto di Linate e quello di Parma, seppur ubicati in regioni amministrative diverse.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 21 Mar 2022 08:09:14 +0100</pubDate>
                        <title>Due recenti novità in materia di malattia del personale navigante</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/due-recenti-novita-in-materia-di-malattia-del-personale-navigante</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Segnaliamo due recenti novità, entrambe di impatto per la gestione di ipotesi di malattia del personale navigante.In primo luogo, esaminiamo in breve la sentenza n. 6530/2021 del Tribunale di Roma, con cui il Giudice romano ha ribadito come il termine prescrizionale ridotto dell’art. 373 cod. nav. si applichi anche ad ipotesi di malattie professionali insorte per violazione dell’obbligo di protezione del datore di lavoro (nello specifico ad una patologia da asbestosi).In secondo luogo, consideriamo brevemente la circolare n. 145/2021 dell’INPS, con cui l’istituto ha fornito prime istruzioni operative relativamente al nuovo servizio web “<em>Comunicazione integrativa malattia marittimi</em>”, con cui si prosegue nel processo di informatizzazione delle pratiche relative ad ipotesi di malattia del personale navigante.<strong><u>La sentenza n. 6530/2021 del Tribunale di Roma</u></strong><strong>: il termine prescrizionale ridotto dell’art. 373 cod. nav. si applica al risarcimento del danno alla salute subito dal personale navigante ex art. 2087 cod. civ. </strong>Con la sentenza n. 6530 del 6 luglio 2021, il Tribunale di Roma ribadisce l’orientamento giurisprudenziale oramai prevalente, secondo il quale anche il risarcimento del danno alla salute causato dall'inosservanza dei doveri di protezione delle condizioni di lavoro posti a carico del datore di lavoro è soggetto alla disciplina speciale prevista dall'art. 373 cod. nav.Si ricorda che, a norma della richiamata disposizione del codice della navigazione, i diritti derivanti dal contratto di arruolamento si prescrivono col decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto.Il Tribunale ha, infatti, chiarito che – facendo l'art. 373 cod. nav. riferimento a tutti "<em>diritti derivanti dal contratto di arruolamento</em>" – il termine di prescrizione breve deve ritenersi applicabile anche ad eventuali pretese risarcitorie, laddove scaturenti dal contratto di arruolamento.La tesi del marittimo ricorrente, per cui l’ambito di applicazione della disposizione dovrebbe essere limitato ai soli diritti di natura economici (per cui il termine prescrizionale ridotto non sarebbe applicabile ai diritti di natura non patrimoniale) è stata rigettata.Per quanto concerne la data di decorrenza del termine prescrizionale, il Tribunale ha osservato che essa va computata alternativamente:</p><ul> <li>dallo sbarco nel porto di arruolamento (a norma dell’art. 373 cod. nav.);</li> <li>se successiva allo sbarco, nel porto di arruolamento dalla cessazione del rapporto di lavoro; ovvero</li> <li>in via residuale dal giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere, se tale data è successiva sia alla cessazione del rapporto di lavoro che allo sbarco nel porto di arruolamento (a norma dell’art. 2935 cod. civ.).</li></ul><p>Nel caso sottoposto all’esame del Tribunale, trovava applicazione la terza ipotesi. Infatti, il Giudice ha dichiarato che – pena la prescrizione – la pretesa risarcitoria relativa alla patologia da “<em>asbestosi</em>”, doveva essere attivata nel termine di due anni dal momento in cui il marittimo aveva avuto conoscenza della patologia medesima. Atteso che l’azione risarcitoria non era stata avviata dal marittimo entro due anni dalla prima diagnosi della asbestosi pleuro-polmonare (vale a dire dal momento in cui la pretesa risarcitoria era divenuta azionabile) la pretesa risarcitoria veniva dichiarata prescritta.<strong><u>La circolare n. 145/2021 dell’INPS</u></strong><strong> - Prosegue il processo di informatizzazione della gestione della malattia dei marittimi </strong>Com’è noto, da quando l’IPSEMA (l’Istituto di previdenza per il settore marittimo) è confluito nel sistema previdenziale generale dell’INPS, diversi importanti passi sono stati compiuti in direzione di una razionalizzazione e compiuta informatizzazione della gestione dei servizi previdenziali da parte dell’INPS.Nell’intento di completare tale processo di informatizzazione e di mitigare il ricorso a comunicazioni cartacee, è stato recentemente rilasciato un nuovo sistema per la trasmissione telematica degli elementi accessori alla richiesta di erogazione delle prestazioni di malattia in favore dei lavoratori marittimi (la “<strong><em>Comunicazione integrativa malattia marittimi</em></strong>”).Già da tempo, l’utilizzo dei certificati di malattia telematici era stato esteso anche ai lavoratori marittimi e le certificazioni redatte dai medici addetti agli ambulatori SASN (Servizi territoriali per l’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’Aviazione civile) venivano trasmesse in via telematica direttamente dai medici certificanti agli enti previdenziali.Diversamente da quanto avviene nella generalità dei casi, per i lavoratori marittimi, tali certificazioni non sono tuttavia sufficienti per la liquidazione delle prestazioni di malattia, in quanto – ai fini della liquidazione della relativa indennità – sono necessarie alcune informazioni aggiuntive. Il certificato di malattia telematico non prevede, infatti, una serie di dati, che sino ad oggi venivano assunti dagli enti previdenziali mediante i modelli cartacei: “<em>Mal 1</em>” (per eventi insorti durante l’imbraco e comportanti lo sbarco), “<em>Mal 2</em>” (per eventi insorti dopo lo sbarco) e “<em>Mal 3</em>” (per continuazione ed avvenuta guarigione degli eventi di malattia). Ciò faceva sì, che per poter accedere alle prestazioni assistenziali, i marittimi erano costretti a fornire le informazioni integrative accedendo fisicamente agli uffici territoriali dell’INPS ed esibendo la relativa documentazione.La novità introdotta con la “<em>Comunicazione integrativa malattia marittimi</em>” telematica è volta ora a completare l’informatizzazione del processo, che permetterà un’automatizzazione di gran parte della lavorazione delle relative domande. Con la circolare n. 145 del 28 settembre 2021, l’INPS ha provveduto a pubblicare le prime istruzioni operative relative all’utilizzo della piattaforma on-line, che sarà accessibile (<em>a</em>) dai lavoratori marittimi direttamente con le credenziali SPID, con la Carta di Identità Elettronica ovvero con la Carta Nazionale dei Servizi ovvero (<em>b</em>) tramite di patronati o intermediari autorizzati.&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:ulrich.eller@advant-nctm.com">Ulrich Eller</a>&nbsp;e <a href="mailto:mattia.zanotti@advant-nctm.com">Mattia Zanotti</a>.</i></em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 21 Mar 2022 07:39:43 +0100</pubDate>
                        <title>Meno rifiuti in mare, più negli impianti portuali: dalla Direttiva (UE) 2019/883 al D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 197</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/meno-rifiuti-in-mare-piu-negli-impianti-portuali-dalla-direttiva-ue-2019-883-al-d-lgs-8-novembre-2021-n-197</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nel precedente numero di questa newsletter<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> abbiamo fornito un’anticipazione sui contenuti della Direttiva (UE) 2019/883 <em>“relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE”</em> (la “<strong><em>Direttiva</em></strong>”)<em>.</em>L’Italia ha oggi recepito la Direttiva con D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 197 (il “<strong><em>Decreto</em></strong>”) e si rende importante comprendere quali siano le principali novità previste dal legislatore e gli aspetti di maggiore interesse per l’utenza rispetto al passato.Peraltro, oltre al Decreto, la Commissione Europea ha adottato quattro Regolamenti di esecuzione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a> , entrati in vigore a far data dallo scorso 14 febbraio e aventi ad oggetto le modalità di applicazione della Direttiva nelle tematiche di seguito meglio declinate (i “<strong><em>Regolamenti</em></strong>”).I Regolamenti, in particolare, hanno previsto l’introduzione di:</p><ul> <li>un metodo matematico da utilizzare per il calcolo della sufficiente capacità di stoccaggio necessaria ad applicare la deroga all’obbligo generale di conferire i rifiuti accumulati durante il viaggio nel successivo porto di scalo (Regolamento (UE) 2022/89);</li> <li>un meccanismo unionale di selezione delle navi da ispezionare basato sul rischio che quest’ultime non rispettino gli obblighi di cui alla Direttiva (Regolamento (UE) 2022/90);</li> <li>criteri volti a determinare quando una nave produca minori quantità di rifiuti e abbia una gestione ambientalmente sostenibile e compatibile in conformità alla Direttiva (Regolamento (UE) 2022/91);</li> <li>un meccanismo di monitoraggio e di comunicazione dei rifiuti accidentalmente pescati (Regolamento (UE) 2022/92).</li></ul><p>Non dobbiamo certamente dimenticarci come i citati Regolamenti siano obbligatori in tutti i propri elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nel diritto nazionale. Questi, infatti, perseguono l’obiettivo di garantire un’attuazione uniforme delle modalità di applicazione della Direttiva in tutta l’Unione Europea.Scendiamo ora – senza pretesa alcuna di esaustività – nei particolari.Non dobbiamo certamente dimenticarci come i citati Regolamenti siano obbligatori in tutti i propri elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nel diritto nazionale. Questi, infatti, perseguono l’obiettivo di garantire un’attuazione uniforme delle modalità di applicazione della Direttiva in tutta l’Unione Europea.<u>Per quanto concerne il coinvolgimento delle associazioni di categoria dell’utenza,</u> il Decreto ha specificato per la prima volta come sia necessaria la consultazione delle parti interessate in tutte le fasi preparatorie e successive alla predisposizione dei piani di raccolta e gestione dei rifiuti in ambito portuale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.Nel Decreto si legge che tra le parti interessate figurano gli utenti del porto o i loro rappresentanti (ivi incluse le associazioni di categoria), le autorità locali, gli operatori dell’impianto portuale di raccolta, le organizzazioni che attuano gli obblighi di responsabilità estesa del produttore e i rappresentanti della società civile.La preventiva consultazione di una così ampia platea di soggetti potrà essere una “<em>preziosa</em>” opportunità di confronto per una migliore gestione – anche a livello locale – della sostenibilità ambientale in ambito portuale.<u>Per quanto concerne l’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti a più operatori,</u> il Decreto stabilisce all’articolo 4, comma 7, che il servizio di raccolta dei rifiuti debba essere erogato in conformità alla legislazione nazionale ed europea vigente in materia di appalti, affidamenti e concessioni, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 352/2017<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.A tal riguardo, seguendo il <em>fil rouge</em> del precedente numero di questa newsletter sopra citato, crediamo che tale disposizione abbia la finalità di scongiurare:</p><ul> <li>regimi di esclusiva o monopolio del servizio di raccolta rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico in capo ad un unico soggetto erogatore; nonché</li> <li>(a monte) un obbligo per l’armatore di conferire il citato servizio ad un unico soggetto erogatore.</li></ul><p>Agendo diversamente, il conferimento del citato servizio ad un unico operatore avrebbe come possibile conseguenza diretta quella di ridurre gli operatori interessati e limitare l’offerta, in contrasto – <em>inter alia</em> – con il principio di libertà di concorrenza di cui alla normativa unionale.La regola, dunque, sarebbe la pluralità di prestatori e la libertà di prestare tali servizi nei porti.<u>Per quanto concerne il sistema di recupero dei costi</u>, il Decreto prevede – <em>inter alia</em> – all’articolo 8, riportando <em>in toto</em> quanto previsto dalla Direttiva, l’introduzione di una tariffa indiretta indipendente dal conferimento dei rifiuti agli impianti di raccolta che dovrà essere determinata in sede locale nell’ambito della predisposizione dei piani di raccolta e gestione dei rifiuti, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e rendicontazione di cui al Regolamento (UE) 2017/352.A quest’ultimo riguardo, l’auspicato coinvolgimento dell’utenza e delle relative rappresentanze nazionali anche in sede di adozione e/o aggiornamento delle tariffe garantirebbe che quest’ultime siano per quanto più possibile rispondenti ai citati principi unionali.In detto contesto, ci sembrerebbe evidente che la Direttiva intenda favorire le navi più “<em>virtuose</em>” in termini di produzione e gestione dei rifiuti – ciò anche attraverso un incentivo a conferire che si declina in possibili riduzioni delle relative tariffe applicate in sede locale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.Il citato Regolamento (UE) 2022/91 ha previsto specifici criteri a cui le singole autorità nazionali (e dunque, i singoli erogatori del servizio di raccolta) debbono attenersi al fine di stabilire quando una nave possa essere ammessa a determinati benefici (quali, ad esempio, la citata riduzione delle tariffe).Il meccanismo premiale è semplice: più hai un comportamento “<em>eco-friendly</em>” più potrai trarne beneficio.Al fine di valutare il rischio che una nave non rispetti gli obblighi stabiliti dalla Direttiva, il Regolamento (UE) 2022/90 ha previsto un meccanismo unionale di ispezione e controllo delle navi basato su diversi parametri.Tra questi, si evidenziano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la non conformità o le indicazioni di non conformità ai requisiti per il conferimento di rifiuti da parte delle navi, il periodo di tempo trascorso dall’ultima ispezione e l’esistenza di precedenti segnalazioni di non conformità da parte delle Autorità portuali competenti.Il meccanismo di ispezione è – anche in questo caso – molto semplice: ogni comportamento non “<em>eco-friendly</em>” costituirà un <em>alert</em> per le Autorità competenti, il tutto allo scopo di garantire l’effettiva applicazione dell’obbligo di conferimento dei rifiuti agli impianti portuali.<u>Per quanto concerne la deroga all’obbligo generale di conferire tutti i rifiuti presenti a bordo al porto di scalo</u>, il Decreto prevede all’articolo 7 la possibilità di derogare a tale obbligo per le navi che dispongono di una sufficiente capacità di stoccaggio dedicata per tutti i rifiuti che sono stati accumulati e che saranno accumulati durante il viaggio previsto fino al successivo porto di scalo.Come si calcola tuttavia tale sufficiente capacità di stoccaggio?Il Regolamento (UE) 2022/89 ha determinato – mediante il ricorso ad un’apposita formula matematica basata sulle quantità̀ stimate di rifiuti conservati a bordo in rapporto alla massima capacità di stoccaggio dedicata – se una nave possieda la sufficiente capacità di stoccaggio per poter ricorrere a tale ipotesi di deroga al conferimento.Pertanto, rispetto al passato, la possibilità di calcolare con esattezza la massima capacità di stoccaggio di una nave dovrebbe garantire alla stessa maggiori certezze di “<em>successo</em>” nella richiesta alle Autorità competenti di derogare al conferimento dei rifiuti in un determinato porto.<u>Il Decreto ha inoltre aggiornato tra le definizioni quella inerente al “<em>traffico di linea</em>”</u> da intendersi quale “<em>traffico effettuato in base a una lista pubblicata o pianificata di orari di partenza e di arrivo tra porti specificati o in occasione di traversate ricorrenti, secondo un orario riconosciuto dalla Autorità competente</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.La definizione di cui sopra consentirà in effetti una migliore armonizzazione del regime delle esenzioni per le navi in servizio di linea (che effettuino scali regolari e frequenti) di cui all’articolo 9 della Decreto<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>, ponendosi sulla stessa lunghezza d’onda rispetto a quanto statuito dalla giurisprudenza unionale sul tema<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.<u>Per concludere</u>: nell’auspicio che il sistema di cui al Decreto sia applicato in sede locale in maniera armonizzata, potrà risultare opportuna quanto prima l’instaurazione di un dialogo con le singole Autorità di Sistema Portuale (anche per il tramite delle associazioni di categoria) volto a definire linee guida comuni da implementare localmente nel rispetto della normativa nazionale ai fini della predisposizione dei piani di raccolta e gestione dei rifiuti, nonché delle relative tariffe.Il tutto sempre nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e proporzionalità di cui al Regolamento (UE) 2017/352.&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:luca.cavagnaro@advant-nctm.com">Luca Cavagnaro</a> e <a href="http://@mailto:emanuele.rinaldi@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noreferrer">Emanuele Rinaldi</a>.</i></em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> <a href="https://www.advant-nctm.com/news/articoli/meno-rifiuti-in-mare-piu-negli-impianti-portuali-la-direttiva-ue-2019-883" target="_blank">Nel precedente numero della nostra newsletter</a> abbiamo esaminato gli aspetti di particolare importanza di cui il legislatore avrebbe dovuto tenere in considerazione in sede di recepimento della Direttiva.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Qui di seguito i riferimenti dei Regolamenti di esecuzione della Commissione Europea:</p><ul> <li><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.015.01.0001.01.ITA&amp;toc=OJ%3AL%3A2022%3A015%3AFULL" target="_blank" rel="noreferrer">Regolamento di esecuzione (UE) 2022/89</a>;</li> <li><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.015.01.0007.01.ITA&amp;toc=OJ%3AL%3A2022%3A015%3AFULL" target="_blank" rel="noreferrer">Regolamento di esecuzione (UE) 2022/90</a>;</li> <li><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.015.01.0012.01.ITA&amp;toc=OJ%3AL%3A2022%3A015%3AFULL" target="_blank" rel="noreferrer">Regolamento di esecuzione (UE) 2022/91</a>;</li> <li><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.015.01.0016.01.ITA&amp;toc=OJ%3AL%3A2022%3A015%3AFULL" target="_blank" rel="noreferrer">Regolamento di esecuzione (UE) 2022/92</a>.</li></ul><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Vedasi l’articolo 5, comma 1, del Decreto.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Si ricorda come il Regolamento UE 2017/352 abbia istituito un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Infatti, all’art. 8, comma 2, del Decreto, si prevede espressamente che “<em>le tariffe sono proporzionate ed adeguate in modo che i sistemi di recupero dei costi istituiti non costituiscano un incentivo per le navi a scaricare i loro rifiuti in mare</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Vedasi l’articolo 2, comma 1, lett. n, del Decreto.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Una nave potrà essere esentata qualora siano rispettate le seguenti condizioni:</p><ul> <li>che la nave svolga servizio di linea con scali frequenti e regolari;</li> <li>che esista un accordo che garantisca il conferimento dei rifiuti e il pagamento delle tariffe in un porto lungo il tragitto della nave. Questa condizione dovrà essere comprovata da un contratto firmato con un porto o un’impresa di gestione dei rifiuti, che sia stato notificato a tutti i porti lungo la rotta della nave e che sia stato accettato dal porto in cui hanno luogo il conferimento e il pagamento.</li> <li>che l’esenzione non incida negativamente sulla sicurezza marittima, sulla salute, sulle condizioni di vita e di lavoro a bordo o sull'ambiente marino.</li></ul><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Sul punto, vedasi, ad esempio, la sentenza della Causa C-537/11 della CGUE (Quarta Sezione) del 23 gennaio 2014 secondo cui una nave da crociera poteva rientrare nella definizione di “<em>servizio di linea</em>”, nell’ambito di una direttiva unionale ad oggi non più in vigore, a condizione che tale nave da crociera “<em>effettui crociere, con o senza scali intermedi, che si concludano nel porto di partenza o in un altro porto, purché tali crociere siano organizzate con una determinata frequenza, in date precise e, in linea di principio, a orari di partenza e di arrivo precisi, e gli interessati possano scegliere liberamente tra le diverse crociere offerte</em>”.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 21 Mar 2022 04:40:32 +0100</pubDate>
                        <title>Pacchetto clima “Fit for 55” e protezione dell’ambiente: quali implicazioni per il trasporto marittimo?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/pacchetto-clima-fit-for-55-e-protezione-dellambiente-quali-implicazioni-per-il-trasporto-marittimo</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<ol> <li><strong><em>Premessa</em></strong></li></ol><p>L’Unione europea ha assunto da anni la <em>leadership</em> nella difesa dell’ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici. Il trasporto marittimo europeo, oltre alle norme dettate dall’IMO<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, ha parimenti da tempo ricevuto un impianto regolatorio teso a ridurne l’impatto ambientale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.Nel corso del 2019 la Commissione europea (la “<strong><em>Commissione</em></strong>”) ha presentato al Parlamento Europeo il <em>cd</em>. “<em>European Green Deal</em>”, ossia una serie di iniziative e proposte che hanno l’obiettivo di far raggiungere all’Europa la neutralità climatica entro il 2050<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.Nell’ambito del <em>Green Deal</em>, il 14 luglio dello scorso anno, la Commissione ha quindi adottato il <em>cd</em>. “<em>Pacchetto clima Fit for 55</em>” (“<strong><em>Fit for 55</em></strong>”)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, vale a dire una serie di proposte che indirizzano le politiche dell’UE in materia di clima, energia, trasporti e fiscalità in modo tale da ridurre le emissioni nette di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Trattasi di un pacchetto di proposte che interessano tutti i settori dell’economia e che mirano a modificare, accelerandola, la traiettoria della de-carbonizzazione in Europa, agendo essenzialmente sulla leva economica e fiscale.</p><p style="padding-left: 30px;">2.<strong>Il<em> Pacchetto Fit for 55 e le proposte per il settore dello shipping</em></strong><strong><em></em></strong></p>Tra le proposte di cui sopra, quattro in particolare riguardano direttamente lo shipping (sia quello internazionale sia quello intra-europeo).Il Pacchetto Fit for 55 e le proposte per il settore dello shipping<p style="padding-left: 30px;"><strong>a. </strong><u>L’inclusione del trasporto marittimo nel <em>cd</em>. “<em>Emissions Trading System</em>” (“<strong><em>EU-ETS</em></strong>” o “<strong><em>Sistema ETS</em></strong>”), il sistema per lo scambio delle quote di emissione dell’UE</u></p>Il Sistema ETS o sistema per lo scambio delle quote di emissione dell’Unione è stato introdotto dalla Direttiva 2003/87/CE<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a> ed è regolamentato dal principio <em>cd</em>. “<em>cap&amp;trade</em>”el in forza del quale viene fissato dall’UE un limite alla quantità di emissione di alcuni gas serra – ad esempio, la CO<sub>2</sub> – che gli impianti possono emettere in atmosfera. Il Fit for 55, propone in questo senso di estendere l’applicazione dell’EU-ETS anche al trasporto marittimo e, in particolare, alle navi aventi stazza lorda uguale o superiore alle 5.000 <em>tsl</em> di qualsiasi bandiera.Le imprese di navigazione, secondo questa proposta, dovrebbero quindi acquistare quote di emissioni dall’UE per utilizzarle a copertura della propria quota-parte di emissioni per l’anno di riferimento (potendo eventualmente anche venderle ad altri soggetti interessati), oppure per utilizzarle l’anno successivo. Dette quote, in sostanza, dovrebbero essere acquistate dalle compagnie armatoriali (<strong><em>i</em></strong>) con riferimento alla totalità delle proprie emissioni in caso di viaggi tra porti dello Spazio Economico Europeo (“<strong><em>SEE</em></strong>”) e delle soste nei porti del SEE e (<strong><em>ii</em></strong>) per la metà delle stesse nell’ipotesi di viaggi internazionali per le tratte in partenza o in arrivo da e nei porti del SEE.L’Autorità di bandiera controllerebbe, quindi, le compagnie di navigazione delle quali è responsabile e quelle non conformi dovrebbero ricevere un’ammenda per ogni tonnellata di CO<sub>2</sub> equivalente per cui non presentino quote di copertura, da aggiungere al costo delle quote acquistate.La proposta, da ultimo, prevederebbe anche che le navi dovrebbero acquistare le citate quote secondo una specifica cadenza temporale pari al 20% delle proprie emissioni a partire dal 2023, aumentando annualmente fino alla piena copertura nel 2026.<p style="padding-left: 30px;"><strong>b.</strong><u> L’imposizione di requisiti di intensità dei gas serra sui carburanti di uso marittimo, attraverso l’iniziativa <em>cd</em>. “<em>FuelEu Maritime</em>”</u></p>La proposta <em>FuelEU Maritime</em> sui carburanti sostenibili per i trasporti marittimi, invece, si propone di introdurre nuovi obblighi per le navi<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a> in arrivo o in partenza dai porti dell’Unione – a prescindere dallo Stato di bandiera – limitando il tenore di gas a effetto serra dell’energia che esse usano e rivedendo progressivamente, al ribasso, i limiti in questione.La proposta, inoltre, prende come riferimento il 100% dell’intensità di GHG dell’energia usata nei viaggi tra i porti del SEE ed il 50% dell’intensità di GHG dell’energia usata nei viaggi internazionali per le tratte in partenza o in arrivo nei porti del SEE e precisa che i combustibili utilizzati dalle navi devono diminuire la loro intensità di gas serra di una certa percentuale rispetto al 2020 (assunto come riferimento) a partire dal 2025, con aumento su base quinquennale fino al 2050.<p style="padding-left: 30px;"><strong>c. </strong><u>La revisione della <em>cd</em>. “<em>Energy Taxation Directive</em>” (“<strong><em>ETD</em></strong>”), che propone la rimozione delle esenzioni fiscali previste per i combustibili fossili impiegati nel trasporto marittimo</u></p>Si tratta della proposta di revisione della Direttiva ETD<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>che porterebbe all’eliminazione dell’esenzione dal pagamento delle accise sui carburanti marini oggi prevista dall’articolo 14 della medesima Direttiva; esenzione che, allo stato, rifletterebbe la prassi internazionale di consentire alle navi di rifornirsi nei porti in regime <em>duty-free</em>, legata all’esigenza di favorire il più possibile la libera circolazione delle merci. La proposta in esame, riguarderebbe quindi tutti i combustibili venduti nel SEE, <em>ivi</em> inclusi i fuel usati per i viaggi all’interno del SEE medesimo e l’elettricità fornita alle navi in porto.In termini pratici, questa proposta prevede che – seppur con un periodo di transizione di 10 anni – a partire dal 1° gennaio 2023 saranno tassati il <em>fuel</em> pesante, il gasolio marino, il GNL ed il GPL (questi ultimi due con aliquote ridotte fino al 2033). Gli Stati membri avranno, quindi, la possibilità di estendere le tasse ai <em>bunker</em> venduti per viaggi internazionali.<p style="padding-left: 30px;"><strong>d. </strong><u>L’adozione di un nuovo regolamento per la realizzazione di un’infrastruttura per i <em>fuel </em>alternativi (<em>cd</em>. “<em>Alternative Fuels Infrastructure Deployment</em>” o “<strong><em>AFID</em></strong>”)</u>.</p>Trattasi della proposta di regolamento sull’infrastruttura per i combustibili alternativi<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a> che vuol assicurare la realizzazione nell’UE di infrastrutture indispensabili per la ricarica ed il rifornimento di mezzi di trasporto più <em>green</em>, incluse le navi, per fornire la sicurezza a lungo termine necessaria agli investimenti nella tecnologia dei combustibili alternativi e dei mezzi di trasporto, terrestri e navali, che utilizzino tali combustibili.Nella proposta, risultano incluse l’infrastruttura per la distribuzione del GNL nei porti e quella per la fornitura da terra dell’energia elettrica alle navi in sosta nei porti (il <em>cd</em>. “<em>cold-ironing</em>”). Inoltre, viene precisato che i porti dovranno provvedere alla fornitura alle navi porta container ed alle navi passeggeri di elettricità dalla rete elettrica di terra ed i porti <em>cd</em>. “<em>Core</em>” dovranno dotarsi di adeguati punti di rifornimento di GNL per le navi. Il tutto con una <em>time-line</em> che vede il 1° gennaio 2025 come data entro la quale dovranno essere disponibili un numero sufficiente di punti di rifornimento di GNL ed il 1° gennaio 2030 come data a partire dalla quale dovrà essere disponibile un minimo stabilito di fornitura di elettricità dalla rete di terra.<ol start="3"> <li><strong><em>Le possibili implicazioni per il settore dello shipping</em></strong></li></ol><p>Secondo le prime stime di specifici studi di settore, sia la proposta relativa all’<em>ETS</em> sia l’iniziativa <em>FuelEU Maritime</em> andrebbero a impattare su poco meno del 70% delle emissioni annue di CO<sub>2</sub> dovute ai trasporti marittimi legati al SEE, ivi comprese le parti dei viaggi internazionali da e verso i porti del SEE medesimo.Per quanto riguarda l’<strong><u>inserimento del trasporto marittimo nell’<em>EU-ETS</em></u></strong>, se da un lato il regime delle quote mira ad una riduzione delle emissioni attraverso la leva economica – secondo il principio del “<em>chi più inquina più paga</em>” – combinata con una progressiva diminuzione delle quote stesse disponibili (che in conseguenza saliranno di prezzo), dall’altro lato, v’è il tema che le imprese di navigazione, a causa di un quadro tecnologico ed infrastrutturale indipendente dalla propria volontà<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>, potrebbero non avere la possibilità di modificare il proprio piano energetico ed essere, per contro, soggette al mero pagamento delle quote. Ciò con un conseguente sensibile aumento dei costi del trasporto, senza un reale beneficio in termini di riduzione delle emissioni – almeno nel breve periodo. Risulterebbe di conseguenza molto difficile per le imprese armatoriali riuscire a far fronte agli investimenti necessari ad una reale transizione energetica, peraltro a fronte di un impatto negativo anche sulla competitività di tali imprese e degli altri operatori marittimo-portuali europei, quali i terminal portuali.L’<strong><u>iniziativa <em>FuelEU</em> <em>Maritime</em></u></strong>, invece, potrebbe essere in linea di principio favorevole per il trasporto marittimo, nella misura intende favorire l’adozione di combustibili alternativi a quelli derivati dal petrolio, imponendo l’utilizzo nelle flotte di percentuali via via crescenti di energia a basso o zero contenuto di carbonio.Ciò che, tuttavia, parrebbe destare qualche perplessità riguarda la tempistica proposta dalla Commissione, che presuppone uno sviluppo delle fonti a basso contenuto di carbonio attualmente non prevedibile<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>. Se da un lato, infatti, l’incentivazione può rappresentare un valido supporto per accelerare il processo, dall’altro, l’obbligo di raggiungere prefissate quote di “<em>fuel alternativi</em>” in assenza di certezze tecnologiche e di approvvigionamento risulterebbe, ancora una volta, “<em>punitiva</em>” nei confronti di un comparto che si vedrebbe sostanzialmente comminare delle sanzioni per “<em>colpe</em>” talvolta non proprie, con ulteriori aggravi economici a detrimento dello sviluppo e del rinnovo delle flotte.Sulle ultime due proposte, in primo luogo, si osserva che l’ipotizzata <strong><u>revisione della ETD</u></strong> porterebbe all’eliminazione dell’esenzione dal pagamento delle accise sui carburanti marini (tuttora, invece, prevista), aprendo così alla strada all’introduzione di accise sui combustibili navali, con potenziali ricadute pesanti sui costi delle imprese di navigazione e quindi del trasporto marittimo globalmente inteso. Ciò che, al contrario, sarebbe opportuno, è invece l’estensione dell’esenzione anche al GNL in linea, peraltro, con gli obiettivi dell’iniziativa <em>EU Fuel Maritime </em>e dell’<em>AFID</em>.Da ultimo, l’iniziativa volta all’adozione del <strong><u>Regolamento AFID</u></strong>, potrebbe avere dei risvolti positivi per il settore dello <em>shipping</em> posto che la disponibilità di un’adeguata rete di distribuzione dei <em>fuel</em> alternativi è prodromica ad una effettiva – seppur progressiva – de-carbonizzazione dello <em>shipping</em>.In questo senso – pur partendo dal presupposto che tale rete di distribuzione sia strettamente legata alla scelta delle tipologie di <em>fuel</em> alternativi che si renderanno disponibili sul mercato e che questo richiederà un’attenta riflessione e programmazione in tal senso – sarebbe essenziale che la realizzazione della rete di distribuzione del GNL, quantunque sia un <em>fuel</em> di transizione, sia accelerata il più possibile. Ciò per consentire alle navi di poter usufruire quanto prima su larga scala di questo combustibile. Il tutto sarebbe possibile mediante un’adeguata ed efficiente interfaccia tra le strutture di fornitura della corrente elettrica di terra per le navi all’ormeggio nei porti e l’installazione a bordo degli impianti di “<em>cold ironing</em>”. Così come dovrebbe essere reso economicamente comparabile il costo della corrente elettrica prelevata da terra con quello della corrente elettrica autoprodotta a bordo dalla nave, che oggi risulta significativamente inferiore.</p><ol start="4"> <li><strong>Considerazioni conclusive</strong></li></ol><p>Il quadro sopra descritto si riferisce in sostanza a possibili soluzioni che, prima di poter essere adottate, dovranno essere discusse con il Parlamento Europeo e con gli Stati membri, ma che, comunque, potrebbero segnare l’avvio di politiche più “<em>aggressive</em>” sulle emissioni e sulla de-carbonizzazione del settore dei trasporti marittimi. Ciò, come abbiamo visto, anche tramite l’imposizione di misure unilaterali sulla navigazione internazionale in potenziale contrasto con le misure adottate dall’IMO, che è l’organismo regolatore preposto al traffico marittimo internazionale.La vera “<em>battaglia</em>” si giocherà senz’altro a Bruxelles, dove le autorità competenti a livello nazionale, così come gli <em>stakeholders</em> interessati, cercheranno verosimilmente di spiegare all’Europa che iniziative come quelle qui esposte, più che condivisibili nelle loro finalità, devono comunque tenere conto anche degli interessi e delle esigenze del nostro settore. Ciò al fine di evitare l’adozione di soluzioni che comportino il rischio di innescare un processo estremamente penalizzante per il settore marittimo-portuale nel nostro Paese. Il tutto, nel caso, con anche la conseguente alterazione del livello di concorrenza tra le imprese di trasporto operanti in Europa e con l’Europa e le altre imprese globali che, non scalando porti europei, sfuggirebbero alle nuove e più restrittive regole, rischiando di ridurre in modo significativo anche i flussi di traffico e le attività portuali nel continente europeo e, in particolare, nel nostro Paese.&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:simone.gaggero@advant-nctm.com">Simone Gaggero</a>, partner ADVANT Nctm, e <a href="mailto:l.brandimarte@assarma-tori.eu">Luca Brandimarte</a> di Assarmatori.</i></em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Si pensi, in primo luogo, all’adozione della Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento causato dalle Navi (MARPOL) del 1973 che: (<strong><em>i</em></strong>) nel 1997, ha visto l’aggiunta dell’Allegato VI dedicato alla prevenzione dell’inquinamento atmosferico provocato dalle navi; (<strong><em>ii</em></strong>) nel 2011 ha introdotto un capitolo che riguarda le misure tecniche e operative obbligatorie per il miglioramento dell’efficienza energetica, volte a ridurre le emissioni di gas serra da parte delle navi. Ulteriori misure, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono state poi definite dall’IMO – a partire dal 2013 – nell’ambito del <em>cd</em>. “<em>Energy Efficienc</em><em>y</em><em> Design Index</em>” (EEDI) per tutte le nuove navi ed il <em>cd</em>. “<em>Ship Energy Efficiency Management Plan</em>” (SEEMP) per tutte le navi in esercizio. A queste, a partire dal 2023, si aggiungeranno nuove misure che: (<strong><em>a</em></strong>) richiederanno a tutte le navi esistenti di calcolare il loro indice di efficienza energetica (EEXI – “<em>Energy Efficiency Existing Ship Index</em>”), che dovrà essere conforme ad una specifica <em>base-line</em> identificata dall’IMO medesima in funzione della tipologia di nave, di guisa che se la nave non soddisferà i requisiti dovranno essere adottate specifiche soluzioni tecniche atte a migliorarne l’efficienza energetica ed a riportare l’EEXI al valore previsto; (<strong><em>b</em></strong>) richiederanno alle navi di fornire, annualmente, il loro indicatore di intensità di carbonio (CII – “<em>Carbon Intensity Indicator</em>”) ed il rating CII. Il tutto nell’ottica di raggiungere, per il 2030, la riduzione di almeno il 40% dell’intensità di carbonio e, per il 2050, la riduzione di almeno il 70% dell’intensità di carbonio e del 50% del valore assoluto delle emissioni di gas serra, con l’obiettivo dichiarato di “<strong><em><u>emissioni zero il prima possibile, entro la fine di questo secolo</u></em></strong>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Si possono altresì citare, ad esempio, gli interventi nel settore dei combustibili ed in quello della demolizione delle navi. Dal 1° gennaio 2010, infatti, tutte le navi, di tutte le bandiere, ormeggiate nei porti dell’Unione europea devono utilizzare combustibili con tenore di zolfo non superiore allo 0,1% e, dal 31 dicembre 2014, è in vigore il Regolamento (UE) 1257/2013 sul riciclaggio delle navi che si applica a tutte le navi di stazza lorda uguale o superiore alle 500 tonnellate battenti bandiera di uno Stato membro dell’UE ed alle navi con bandiera di paesi terzi che fanno scalo in un porto dell’Unione.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> <em>Cfr</em>. Comunicazione della Commissione europea dell’11.12.2019, COM(2019) 640 final.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> <em>Cfr</em>. Comunicazione della Commissione europea del 14.07.2021, COM(2021) 550 final, dal titolo: “<em>Pronti per il 55%: realizzare l’obiettivo climatico dell’UE per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Successivamente modificato dalla Direttiva (UE) 2018/410.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Sempre aventi stazza lorda uguale o superiore alle 5.000 <em>tsl</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> <em>Cfr</em>. Direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003 che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Il tutto nell’ottica di migliorare quanto già previsto dalla Direttiva (UE) 2014/94 sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">News e approfondimenti</a>[9] La nave, infatti, è solo l’utilizzatore di un <em>fuel</em> alternativo che prima di tutto deve esistere ed essere prodotto e distribuito.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Ciò sul presupposto che le fonti energetiche a minor contenuto di carbonio sarebbero al momento costituite dal solo GNL, che sì consente una drastica riduzione delle emissioni di ossidi di zolfo e di azoto e di particolati, ma che ha anche un effetto significativo, seppur più limitato – fino al 20%, se si osservano particolari condizioni – sulle emissioni di CO<sub>2</sub>. Al momento, infatti, non esistono all’atto pratico fonti energetiche “<em>a zero contenuto di carbonio</em>” disponibili per le navi e gli studi di settore prevedono che non ve ne saranno ancora per diversi anni.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Shipping and Logistics</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 21 Mar 2022 04:14:22 +0100</pubDate>
                        <title>Tic tac tic tac… tempo di approvare la legge annuale sulla concorrenza 2021</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tic-tac-tic-tac-tempo-di-approvare-la-legge-annuale-sulla-concorrenza-2021</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Torniamo su un argomento molto discusso al momento e che abbiamo già avuto modo di trattare nei nostri precedenti numeri<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>: la legge annuale sulla concorrenza.La legge annuale sulla concorrenza per l’anno 2021 ha subito una piccola battuta d’arresto nella sua approvazione, dovuta alla necessità di dare priorità alla normativa emergenziale legata alla diffusione del COVID-19.Questo ha però permesso agli addetti del settore di esprimere i propri pareri sul disegno di legge (“<strong><em>DDL Concorrenza</em></strong>”) attualmente ancora in discussione al Senato e confrontarsi sui temi più rilevanti in maniera più dettagliata.Soffermandoci solamente sugli aspetti portuali più rilevanti del DDL Concorrenza<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> notiamo nella bozza in discussione quanto segue:</p><p style="padding-left: 30px;">i)l’eliminazione di un qualsivoglia riferimento ad un regolamento sulle concessioni e conseguente devoluzione della determinazione dei criteri per l’assentimento delle concessioni direttamente alle singole Autorità di Sistema Portuale</p><p style="padding-left: 30px;">ii) la mancata introduzione di un criterio oggettivo per la determinazione del canone demaniale;l’eliminazione di un qualsivoglia riferimento ad un regolamento sulle concessioni e conseguente devoluzione della determinazione dei criteri per l’assentimento delle concessioni direttamente alle singole Autorità di Sistema Portuale;</p><p style="padding-left: 30px;">iii) la previsione dell’indennizzo da parte del <em>newcomer</em> in favore dell’<em>incumbent </em>per gli investimenti effettuati;</p><p style="padding-left: 30px;">iv) la limitazione della previsione di cui all’art. 18, co. 7 della L. n. 84/1994 ai soli porti minori;</p><p style="padding-left: 30px;">v) alcuni mancati interventi da tanto attesi ed auspicati in ambito di: (a) finanziamenti degli investimenti dei concessionari e (b) rafforzamento delle procedure di controllo del rispetto dei piani d’impresa.</p>Analizziamo ora i singoli punti in modo più approfondito.<ul> <li><strong>L’eliminazione di un qualsivoglia riferimento ad un regolamento sulle concessioni e conseguente devoluzione della determinazione dei criteri per l’assentimento delle concessioni direttamente alle singole Autorità di Sistema Portuale. </strong></li></ul><p>Da un lato, tale eliminazione rispecchia la situazione di fatto e sembra quasi un arrendersi del legislatore davanti all’evidenza. Essendo passati trent’anni dall’approvazione della Legge. n. 84/1994 senza che sia stato emanato il relativo regolamento per il rilascio delle concessioni, le Autorità Portuali, prima, e le Autorità di Sistema Portuale, poi, si sono negli anni adeguate a questa lacuna normativa ed hanno individuato delle proprie regole e/o prassi per il rilascio delle concessioni.Dall’altro lato, questa era un’ottima occasione per determinare finalmente dei parametri oggettivi comuni a tutte le Autorità di Sistema Portuale.L’adozione &nbsp;di un regolamento avrebbe consentito agli aspiranti concessionari di “<em>giocare secondo le medesime regole</em>” in tutti i porti italiani, evitando così di subire distorsioni concorrenziali. Ad oggi, infatti, non esistendo un regolamento che detti dei criteri validi per tutti, ogni Autorità di Sistema Portuale è libera di adottare delle proprie regole per individuare il concorrente “<em>più meritevole</em>”. Purtroppo tali regole non sempre individuano criteri certi, chiari, trasparenti e non discriminatori.</p><ul> <li><strong>La mancata introduzione di un criterio oggettivo per la determinazione del canone demaniale. </strong></li></ul><p>Assieme all’eliminazione del regolamento per il rilascio delle concessioni, non sono stati previsti dei criteri prederminati, oggettivi e trasparenti per determinare i canoni demaniali.Tale compito viene nuovamente demandato alle singole Autorità di Sistema Portuale. Tale impostazione perpetua quindi l’attuale situazione presente nei porti nazionali, dove il canone demaniale era, è e – a questo punto verosimilmente – rimarrà un elemento di potenziale distorsione della concorrenza, sia nel singolo porto che tra i diversi porti nazionali.La situazione attuale – anche se in alcuni casi palesemente distorsiva della concorrenza – viene inoltre cristallizzata dalla previsione del comma 2, dell’art. 18, L. n. 84/1994 (nella versione proposta dal DDL Concorrenza), il quale statuisce che “<em>Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i canoni stabiliti dalle Autorità di sistema portuale relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente legge</em>”.Si ritiene – come già detto anche per il precedente punto – che sia necessario prevedere delle “<em>regole del gioco uguali per tutti</em>”, anche per quanto riguarda i canoni demaniali, che siano comuni a tutti i porti nazionali, al fine di evitare situazioni abusive e/o distorsive della concorrenza.</p><ul> <li><strong>La previsione dell’indennizzo da parte del <em>newcomer</em> in favore dell’<em>incumbent </em>per gli investimenti non ancora ammortizzati.</strong></li></ul><p>Il comma 1, dell’art. 18 della L. n. 84/1994 (nella versione proposta dal DDL Concorrenza) afferma che “<em>Gli avvisi indicano altresì gli elementi riguardanti il trattamento di fine concessione, anche in relazione agli eventuali indennizzi da riconoscere al concessionario uscente”.</em>La previsione di tale indenizzo è assolutamente in linea con la disciplina elaborata a suo tempo dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti con la Delibera n. 57/2018.Come già nella disciplina elaborata dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti, rimane tutt’ora un’indeterminatezza su quale sia l’oggetto di tale “<em>indenizzo</em>”. L’indenizzo fa riferimento agli investimenti infrastrutturali e o e/o anche agli investimenti per le sovrastrutture e gli <em>equipment</em>?Inoltre non si comprendono i limiti di tale indenizzo, devono compensare solo la parte non amortizzata degli investimenti o anche altro?A nostro avviso tale previsione rimane troppo generica e foriera di possibili abusi. Sarebbe infatti stato opportuno prevedere dei criteri predeterminati, oggettivi e trasparenti per determinare l’entità di tale indenizzo.</p><ul> <li><strong>La limitazione della previsione di cui all’art. 18, co. 7 della L. n. 84/1994 ai soli porti minori.</strong></li></ul><p>Il DDL Concorrenza accoglie la proposta dell’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“<strong><em>AGCM</em></strong>”)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a> la quale proponeva “<em>in un’ottica di sviluppo e crescita del settore portuale, che il comma </em><em>7 dell’art. 18, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sia riformulato, prevedendo un’applicazione del divieto di cumulo di concessione per la medesima attività solo per i porti di ridotte dimensioni, al cui interno è più facile che si creino situazioni di potere di mercato, e/o per quelle tipologie di attività che prevedono dinamiche concorrenziali limitate al singolo porto</em>”.In realtà, a nostro parere, l’esperienza (anche recente) dimostra come quanto affermato dall’AGCM non rispecchi la realtà dei fatti. A prescindere dalle dimensioni di un porto, infatti, è evidente come gli spazi all’interno di un unico scalo siano limitati, come limitato è il numero di operatori che vi possono accedere. Con l’abolizione del divieto di doppia concessione si rischierebbe dunque di creare delle posizioni dominanti che potrebbero essere foriere di abusi. Questo sia nei porti di dimensioni minori sia in quelli sede di Autorità di Sistema Portuale.Si ricorda poi che, negli anni, l’art. 18, co. 7 della Legge n. 84/1994 è sempre stato interpretato in modo da garantire che le Autorità di Sistema Portuale agissero nel “<em>rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell’esercizio dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a>.Si tratta, poi, di una norma– come abbiamo evidenziato - che secondo la giurisprudenza<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a>, potrebbe essere “<em>amministrata</em>” dalle Autorità di Sistema Portuale nella prospettiva di assicurare la concorrenza all’interno di un porto (posto che è appunto la concorrenza il “<em>bene</em>” che tale norma vuole garantire), nell’ambito però di uno scenario sempre rivolto verso “<em>l’incremento dei traffici e la produttività del porto</em>”, come prevede l’art. 18, comma 6, della Legge n. 84/1994.</p><ul> <li><strong>Alcuni mancati interventi da tanto attesi ed auspicati in ambito di: (a) finanziamenti degli investimenti dei concessionari e (b) rafforzamento delle procedure di controllo del rispetto dei piani d’impresa.</strong></li></ul><p>L’occasione ci pare essere stata nuovamente “<em>sprecata</em>” non essendoci stati i tanto auspicati interventi in materia di (a) finanziamento e/o bancabilità degli investimenti dei concessionari e (b) procedure di controllo del rispetto dei piani d’impresa.Per quanto riguarda la questione dei finanziamenti, in più occasioni gli addetti del settore hanno sottolineato la difficoltà di ottenere finanziamenti dai <em>lenders</em> a causa di una regolamentazione poco chiara della decadenza (si pensi ad esempio al caso della decadenza per cattivo uso della concessione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>).Il DDL Concorrenza avrebbe potuto essere l’occasione giusta per regolamentare meglio la procedura di decadenza, in modo da rassicurare i <em>lenders</em> e gli stessi concessionari, eliminando la totale discrezionalità dell’Autorità di Sistema Portuale in tale decisione.Sul secondo punto, già l’AGCM aveva suggerito l’effettiva implementazione dei procedimenti volti alla verifica dell’adempimento degli impegni assunti (<em>in primis</em> attraverso i propri piani di impresa) dai concessionari in sede di richiesta e rilascio della concessione. Seppur già previsti dall’art. 18, comma 8, della Legge n. 84/1994, gli accertamenti circa l’effettivo rispetto dei piani d’impresa di fatto non sempre vengono effettuati.Non può negarsi come la verifica dell’effettivo adempimento - da parte del concessionario - dei propri impegni sia essenziale per scorgere eventuali inefficienze nell’uso delle aree demaniali. Infatti, considerata la limitatezza delle aree demaniali, è interesse pubblico generale che le concessioni siano affidate a soggetti in grado di garantirne un uso proficuo ed efficiente.Il DDL Concorrenza avrebbe potuto dare nuovo impulso a questa tematica importante. Sarebbe stato poi opportuno evidenziare come nel rispetto del piano d’impresa sia importante verificare non tanto l’effettuazione degli investimenti – i quali sono sicuramente importanti e propedeutici al rispetto degli obbiettivi di traffico – ma l’effettiva attrazione e sviluppo del traffico. Infatti, è il traffico che genera la tassa portuale e la tassa di ancoraggio, sostenendo così, unitamente al pagamento del canone, le Autorità di Sistema Portuale ed il complessivo sistema del trasporto.Tutto quanto sopra, naturalmente, senza dimenticare che le concessioni rappresentano comunque dei contratti, in forza dei quali entrambe le parti sono tenute a rispettare i propri impegni (dunque non solo il concessionario, ma anche l’ente concedente, ad esempio in termini di realizzazione di interventi previsti nell’atto di concessione, sui quali il concessionario potrebbe aver fatto legittimo affidamento nell’elaborazione del proprio piano d’impresa).*.*.*.*Nel mese di febbraio ci sono state diverse audizioni al Senato relative al DDL Concorrenza a cui hanno partecipato diversi rappresentanti dei <em>player </em>del settore marittimo e portuale. Alcuni dei partecipanti alle audizioni hanno espresso le stesse perplessità e preoccuppazioni di cui sopra. Ci auspichiamo che le Camere, nell’approvazione della legge sulla concorrenza, tengano conto di quanto espresso dai vari <em>player</em> del settore marittimo e portuale.Torneremo ad analizzare la versione definitiva della legge una volta approvata, per comprendere quali saranno gli effetti sul settore marittimo portuale.&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:alberto.torrazza@advant-nctm.com">Alberto Torrazza</a> e <a href="mailto:ekaterina.aksenova@advant-nctm.com">Ekaterina Aksenova</a>.</i></em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Vds. Shipping and Transport Bulletin di aprile-Giugno 2021<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> L’art. 3 del DDL Concorrenza prevede la sostituzione dell’art. 18 della l. 84/1994 con la seguente versione:“<em>Art. 3. (Concessione delle aree demaniali portuali) - 1. L’articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente: </em><em> </em><em>Art. 18. – (Concessione di aree e banchine) </em></p><ol> <li><em> L’Autorità di sistema portuale e, dove non istituita, l’autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell’ambito portuale alle imprese di cui all’articolo 16, comma 3, per l’espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l’utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. Sono altresì sottoposte a concessione da parte dell’Autorità di sistema portuale, e laddove non istituita, dall’autorità marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell’ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch’essi da considerare a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all’entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all’oggetto della concessione e non discriminatorio i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la durata massima delle con-cessioni. Gli avvisi indicano altresì gli elementi riguardanti il trattamento di fine concessione, anche in relazione agli eventuali indennizzi da riconoscere al concessionario uscente. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso. </em></li> <li><em> Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i canoni stabiliti dalle Autorità di sistema portuale relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente legge. </em></li> <li><em> La riserva di spazi operativi funzionali allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non titolari della concessione avviene nel rispetto dei princìpi di trasparenza, equità e parità di trattamento. </em></li> <li><em> Le concessioni per l’impianto e l’esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all’articolo 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l’approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale. </em></li> <li><em> Le concessioni possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali.</em></li> <li><em> Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è richiesto che i partecipanti alla procedura di affidamento: a) presentino, all’atto della domanda, un programma di attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all’incremento dei traffici e alla produttività del porto; b) possiedano adeguate attrezzature tecniche e organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo e operativo a carattere continuativo e integrato per conto proprio e di terzi; c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attività di cui alla lettera a). </em></li> <li><em> In ciascun porto l’impresa concessionaria di un’area demaniale deve esercitare direttamente l’attività per la quale ha ottenuto la concessione e non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l’attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. Il divieto di cumulo di cui al primo periodo non si applica nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell’articolo 4, e in tale caso è vietato lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti comunque alla stessa riconducibili. Su motivata richiesta dell’impresa concessionaria, l’autorità concedente può autorizzare l’affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell’articolo 16, dell’esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo. </em></li> <li><em> L’Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l’autorità marittima effettuano accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti posseduti dal concessionario al momento del rilascio della concessione e l’attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 6, lettera a). </em></li> <li><em> In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attività di cui al comma 6, lettera a), senza giustificato motivo, l’Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l’autorità marittima dichiarano la decadenza del rapporto concessorio.</em></li> <li><em> Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale</em>”</li></ol><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a><a href="https://www.agcm.it/dotcmsCustom/getDominoAttach?urlStr=192.168.14.10:8080/C12563290035806C/0/914911A1FF8A4336C12586A1004C2060/$File/AS1730.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.agcm.it/dotcmsCustom/getDominoAttach?urlStr=192.168.14.10:8080/C12563290035806C/0/914911A1FF8A4336C12586A1004C2060/$File/AS1730.pdf</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Cfr. TAR Liguria, sez. II, 24 maggio 2012, n. 747<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Cfr. Ordinanza del Tribunale di Genova del 18 settembre 2009<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> L’art. 47 del cod. nav. prevede infatti che: “<em>L'amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario: […omissis…] b) per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione, o per cattivo uso; […omissis…]</em>”.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Shipping and Logistics</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 17 Mar 2022 09:01:53 +0100</pubDate>
                        <title>FIA riservati: aggiornamento normativo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/fia-riservati-aggiornamento-normativo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15/03/2022 il D.M. n. 19 del 13 gennaio 2022, che apporta talune modifiche al D.M. n. 30 del 5 marzo 2015, al fine di ampliare le categorie di investitori non professionali che possono sottoscrivere FIA riservati. Tali modifiche entreranno in vigore dal 30 marzo 2022.Prima di tali modifiche, la partecipazione ai FIA riservati era consentita unicamente, oltre che agli investitori professionali, agli investitori non professionali per un importo non inferiore a Euro 500.000 e agli amministratori e dipendenti della SGR che gestisce il FIA riservato.Per effetto di tali modifiche, potranno invece sottoscrivere o acquistare FIA riservati, anche:</p><ol> <li>investitori non professionali, nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, per un importo non inferiore a Euro 100.000 (a condizione che, per effetto della sottoscrizione o dell'acquisto, l'ammontare complessivo degli investimenti in FIA riservati non superi il 10% del proprio portafoglio finanziario);</li> <li>soggetti abilitati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli, nell'ambito dello svolgimento di detto servizio, per un importo non inferiore a Euro 100.000 per conto di investitori non professionali;</li> <li>il “personale” della SGR.</li></ol><p>Con riferimento alle categorie sub A e sub B, le modifiche sono evidentemente volte a favorire la sottoscrizione o acquisto di FIA riservati attraverso le reti di “<em>private banking</em>” consentendo dunque la partecipazione ai FIA riservati alla clientela delle banche che fruisce dei servizi di consulenza in materia di investimenti o gestione di portafogli tipici del <em>private banking </em>a condizioni agevolate rispetto agli altri investitori non professionali mediante riduzione della soglia di investimento minimo.Con riferimento alla categoria <em>sub</em> C, mentre nel regime normativo anteriore alla modifica in esame, le quote del FIA riservato potevano essere sottoscritte solo da “amministratori e dipendenti” della SGR, ora nella nuova nozione di “personale” introdotta dalla modifica rientrano invece, oltre ai dipendenti, tutti “<em>coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato</em>”.In sintesi, alla luce delle novità sopra riportate, se ne ricava che:</p><ul> <li>il limite di partecipazione ai FIA riservati agli investitori non professionali viene ridotto da Euro 500.000 a Euro 100.000 quando la sottoscrizione o acquisto avviene nell’ambito della fruizione di servizi di consulenza in materia di investimenti (in questo caso con il limite di concentrazione sopra indicato) o di gestione di portafogli;</li> <li>tutto il personale della SGR può sottoscrivere o acquistare quote dei FIA gestiti anche se non inquadrato formalmente in un rapporto di lavoro dipendente.</li></ul><p>&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:giovanni.giuliani@advant-nctm.com">Giovanni Giuliani</a> e <a href="mailto:jacopo.pisani@advant-nctm.com">Jacopo Pisani</a>.</i></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                    <item>
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                        <pubDate>Mon, 14 Mar 2022 02:49:11 +0100</pubDate>
                        <title>Il modello di business insostenibile di Amazon spiegato a Sabino Cassese</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-modello-di-business-insostenibile-di-amazon-spiegato-a-sabino-cassese</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>È di qualche giorno fa la notizia che Sabino Cassese, giudice emerito della Corte costituzionale e maestro di diritto, nell'ambito di un convegno avrebbe criticato il provvedimento dell'Antitrust (Autorità garante della concorrenza e del mercato) che, nel novembre dell'anno scorso, ha sanzionato con una multa di 1,1 miliardi di euro un asserito abuso di posizione dominante di Amazon Italia, per aver imposto alle imprese che commercializzano i loro prodotti attraverso la piattaforma condizioni eccessivamente gravose. A quanto si apprende da fonti giornalistiche Cassese ritiene che la condanna sia ingiustificata. Essa sarebbe infatti motivata dalla sola volontà di colpire Amazon per la sua dimensione, piuttosto che per un reale abuso, e un simile approccio farebbe regredire l'evoluzione del diritto antitrust di un secolo, quando si cullava la romantica aspirazione del "piccolo è bello", sacrificando parametri e obiettivi di efficienza che al contrario dovrebbero ispirare la politica economica e, con essa, l'azione antitrust. Cassese infine avrebbe rimpianto l'approccio dialogante e costruttivo che aveva caratterizzato l'azione della nostra Autorità in passato, ritenendo evidentemente che l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla legge debba essere solo un'extrema ratio. Non conosco nel dettaglio la fattispecie oggetto del procedimento e neppure gli atti dello stesso: non mi è pertanto possibile esprimere valutazioni approfondite sul provvedimento dell'Agcm. Posso però affermare che a una prima lettura le censure mosse dall'Autorità ai comportamenti commerciali tenuti da Amazon, fondate su di una fattispecie classica di abuso (i cosiddetti tying contract, oltre a condizioni commerciali eccessivamente gravose), appaiono ben costruite, argomentate e in linea con la giurisprudenza europea e nazionale. Mi permetto perciò di dissentire dalle tesi attribuite dalla stampa al professor Cassese, non tanto in relazione alla critica al provvedimento in questione, quanto in relazione all'affermazione che siamo in presenza di una regressione di un secolo nel diritto antitrust.&nbsp;<strong>A cosa serve l'Antitrust</strong>Il diritto antitrust, lo dice il suo stesso nome, nasce per combattere le concentrazioni di potere economico, ritenute, già oltre 130 anni fa negli Stati Uniti d'America, pericolose per la democrazia, per la sovranità dello stato e per la stessa libertà degli individui. Non si tratta di inseguire vuote utopie, si tratta di difendere ciascuno di noi dalle prevaricazioni. A questo si aggiunga che il liberismo imperante che ha caratterizzato gli ultimi 30 anni ha prodotto danni forse irreparabili alla struttura dei mercati e all'allocazione della ricchezza, plasmando ogni scelta sull'altare di una mal compresa nozione di efficienza che, sacrificando ogni profilo redistributivo, ha favorito le concentrazioni, creato sacche di potere economico smisurate e acuito le differenze sociali come mai era accaduto prima nella lunga evoluzione del capitalismo. Da questo punto di vista l'avvento di internet- che sembrava promettere apertura, democrazia e libertà, disintermediando tutte le funzioni, garantendo un flusso informativo infinito e libero accesso a ogni individuo - ha alterato tutti i paradigmi dando avvio all'opportunità di creare nuove imprese e soddisfare nuovi bisogni. Contro ogni aspettativa, forse a causa della dimensione globale del mercato che internet consente di raggiungere, ha portato alla creazione di imprese giganti, sostanzialmente monopoliste nei loro settori, capaci di espandersi nei mercati a monte e a valle: obiettivo servito da un enorme potere di mercato basato tra l'altro su una quantità smisurata di informazioni sui comportamenti degli individui, di cui è persino difficile immaginare tutti i possibili utilizzi. Combattere questi poteri economici con ogni mezzo in applicazione delle regole non è per definizione una regressione, ma un dovere. È dunque del tutto evidente che le Autorità antitrust di tutto il mondo si devono occupare di questo fenomeno in tutte le sue sfaccettature, perché ne va della salvaguardia del sistema intero. Il vento però sta fortunatamente cambiando.<strong>Il caso Amazon</strong>Le Autorità antitrust stanno studiando le vie per attenuare lo strapotere economico di queste imprese. Per esempio, con riguardo ad Amazon, è dubbio che l'impresa che funge da market-place possa integrarsi a monte e a valle mettendosi in concorrenza con i suoi stessi clienti di cui conosce ogni dettaglio commerciale. Inoltre, il capitalismo sembra orientato a recuperare valori sociali, in nome della sostenibilità anche ambientale della sua evoluzione. Principi e valori scolpiti nei trattati europei, ma per troppo tempo ignorati da regolatori e imprese, stanno forse facendo capolino non solo nelle politiche gradualmente adottate dai governi, ma anche nella mentalità delle aziende. E questo anche per la spinta delle nuove generazioni e per l'obiettiva esigenza di cambiamento che l'emergenza climatica sembra imporre. Anche da questo punto di vista la politica di Amazon e in definitiva il suo stesso modello di business meriterebbe di essere attentamente analizzato. Se da un lato la pubblicità ci bombarda di immagini di scatole con il sorriso e di mezzi ecologici super scintillanti, sempre con il sorridente logo, che portano nelle nostre casette l'ultimo capriccio, l'azienda ci informa che è stato dato il via alla ristrutturazione della flotta aziendale e pubblicizza i mezzi elettrici destinati a raggiungere le nostre case. Peccato che la campagna è di quasi due anni fa e a me non è mai capitato di&nbsp; &nbsp;vederne uno in giro per le nostre città. Anzi mi è sempre capitato di vedere mezzi obsoleti, che emettono fumi neri di diesel fuori corso, privi di loghi, condotti in maniera dissennata, parcheggiati senza alcun rispetto del prossimo. E credo che non sia soltanto una mia esperienza. La verità è che il modello di business di Amazon, che ha creato uno standard a cui tutti i concorrenti si devono adeguare, è di per sé insostenibile, almeno nelle città. Due i profili critici: 1) la circolazione con effetti nefasti in termini di ingorghi, inquinamento, pericoli; 2) gli effetti sul commercio al dettaglio. I due temi non sono scollegati. Amazon batte la concorrenza sull'efficienza del servizio e batte il commercio al dettaglio perché soddisfa i bisogni dei consumatori, senza che essi debbano neppure farsi carico di uscire di casa, praticando prezzi spesso persino più convenienti del commercio tradizionale. Peccato che questo magico risultato, basato su un illecito apparentemente lieve e innocente come la sosta vietata, comporta lo scarico sulla collettività di un costo elevatissimo di cui Amazon non subisce alcuna conseguenza. Anzi quel costo sociale è la chiave della sua efficienza. Se gli autisti dovessero parcheggiare correttamente rispettando le mamme con le carrozzine, le strisce pedonali, gli accessi per i portatori di handicap, la circolazione delle biciclette, il flusso del traffico delle altre autovetture e gli incroci, l'efficienza del modello svanirebbe sia in termini di tempo, sia in termini di costi. La consegna non avverrebbe in 24 ore e il costo non sarebbe incluso in Prime, il cui stesso meccanismo andrebbe attentamente scrutinato. Il costo di tutte queste inefficienze è pagato da tutti noi e non da Amazon che internalizza i profitti ed esternalizza i costi come spesso accade ai monopolisti.<strong>Chi paga il conto</strong>Il tema delle inefficienze sociali imposte da Amazon e da tutto il sistema delle consegne a domicilio comprende gli effetti epocali che si stanno determinando sul commercio al dettaglio: nel sostanziale disinteresse di tutti si sta trasformando il volto delle nostre città. Anche questo è un tema di grande portata sociale. Dietro ogni negozio che chiude ci sono una o più famiglie che si devono reinventare la vita, mentre i posti di lavoro creati da Amazon sono un numero incomparabilmente inferiore. Nel frattempo le nostre città, fiore all'occhiello della nostra cultura e del nostro modo di vivere, stanno diventando più tristi, più buie e meno sicure con sfilze di locali commerciali sfitti. Sembra forse un'utopia ma la prima azione per difendere il mondo da Amazon la devono fare gli amministratori locali, dando mandato alla loro polizia locale, anche mediante l'uso della tecnologia, di bloccare lo scempio che è tutti i giorni sotto i nostri occhi distratti.&nbsp;<a href="https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&amp;imgatt=F7D2C9&amp;imganno=2022&amp;imgkey=B1WVO3PDXVANO&amp;tiplink=4" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Domani</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 10 Mar 2022 10:14:52 +0100</pubDate>
                        <title>Crisi Ucraina: come impattano le “sanzioni SWIFT” sui contratti commerciali soggetti a legge italiana</title>
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                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>[<strong>NOTA IMPORTANTE</strong>: il presente documento è aggiornato al giorno 10 marzo 2022; dal momento che il conflitto in corso -iniziato con l’invasione da parte dell’esercito russo del territorio ucraino tra il 23 e 24 febbraio scorso- e la situazione geopolitica che ne consegue, sono in continua evoluzione, le considerazioni di cui al presente documento devono ritenersi preliminari e soggette ad aggiornamenti e approfondimenti]&nbsp;</p><ol> <li><strong>INTRODUZIONE</strong></li></ol><p>La Russia, il 21 febbraio 2022, ha riconosciuto l’indipendenza delle regioni separatiste di Donetsk e di Luhansk nell’area del Donbass dell’Ucraina orientale e, nella notte tra il 23 e 24 febbraio 2022, ha dato avvio ad un’operazione militare nel territorio ucraino.In risposta a tali avvenimenti, (anche) l’Unione Europea ha disposto una serie di sanzioni economiche e finanziarie<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> volte a colpire la Russia<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>, le due regioni separatiste citate e molteplici persone fisiche e giuridiche parte dei (o vicine ai) vertici politici russi.Lo scenario sopra sinteticamente delineato comporta rilevanti implicazioni per tutti e ciò anche in una prospettiva economico-finanziaria e giuridica.Stante la natura eccezionale della drammatica situazione internazionale di questi giorni e il complesso quadro giuridico, ci si è interrogati su quali possano essere le conseguenze delle predette misure sanzionatorie sui rapporti commerciali in essere con entità (siano esse persone fisiche o giuridiche) russe<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.Il presente documento ha ad oggetto la rilevanza che le Sanzioni SWIFT (come di seguito definite) potrebbero assumere all’interno del quadro normativo italiano di riferimento, nell’ottica di iniziare ad immaginare, per quanto la situazione sia in continua evoluzione, possibili rimedi manutentivi dei contratti regolati dalla legge italiana e in essere prima dell’adozione delle predette Sanzioni SWIFT.&nbsp;</p><ol start="2"> <li><strong>IL SISTEMA BANCARIO SWIFT</strong></li></ol><p>Il sistema che fa capo alla <em>Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication</em> (o SWIFT) è stato creato nel 1973 per fornire un metodo standardizzato e sicuro per effettuare pagamenti all’estero.In particolare, lo SWIFT è un consorzio internazionale di banche con sede in Belgio che collega attraverso una rete informatica circa 11.000 istituzioni finanziarie in oltre 200 paesi di tutto il mondo.In buona sostanza, il sistema SWIFT è una rete di messaggistica che consente alle banche di scambiarsi informazioni per via elettronica.SWIFT utilizza una combinazione alfanumerica - il c.d. codice BIC - che consente di identificare in maniera precisa l’istituto bancario del mittente del pagamento e del destinatario in caso di bonifici internazionali e identifica il paese di provenienza del pagamento evitando di confondere banche situate in paesi diversi e rendendo più semplici e veloci i pagamenti.Poiché lo SWIFT comunica solo l’identità del mittente e del beneficiario, ma non serve a effettuare la transazione, esso rappresenta un metodo di gestione dei pagamenti internazionali estremamente sicuro, consentendo lo scambio di istruzioni standardizzate fra enti finanziari così riducendo i possibili errori fra banche a livello di trasferimenti internazionali di denaro.<em><u>Le alternative a SWIFT </u></em>SWIFT rappresenta oggi il sistema internazionale più diffuso, ma non l’unico.In particolare, la Cina e la Russia hanno realizzato negli ultimi anni dei sistemi alternativi, sebbene (molto) meno integrati nell’economia internazionale rispetto a SWIFT.Il sistema cinese è il CIPS (<em>Cross-Border Interbank Payment System</em>)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, gestito dalla <em>People’s Bank of China</em> e basato sulla valuta cinese; è supportato da circa 1.280 istituti finanziari del mondo, fra cui, alcuni giapponesi, russi e africani oltre che da talune banche occidentali.Il principale limite del CIPS riguarda proprio l’uso della valuta cinese rispetto al dollaro statunitense, che invece è centrale per SWIFT e che dunque non ha la stessa valenza nominale negli scambi commerciali internazionali.Per avere una portata internazionale, CIPS ha siglato un accordo con SWIFT nel 2016 in modo che anche le banche che non hanno una partecipazione diretta in CIPS potessero completare le loro operazioni.Il sistema della Russia, chiamato SPFS (<em>System for Transfer of Financial Messages</em>)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>, è invece usato prevalentemente sul mercato interno russo, dove nel 2021 ha rappresentato il 20% delle operazioni.Vi partecipano 400 banche e nel tempo hanno aderito anche banche straniere di alcuni Stati tra i quali si annoverano anche Armenia, Bielorussia, Germania, Kazakistan, Kirghizistan e Svizzera.&nbsp;</p><ol start="3"> <li><strong>LE SANZIONI SWIFT</strong></li></ol><p>Nel quadro delle sanzioni contro l’operazione militare russa dell’Ucraina vagliate dai principali Paesi occidentali, l’Unione Europea (insieme a -fra gli altri- USA, UK e Canada) ha adottato talune misure restrittive tra cui quelle volte a escludere alcune delle principali banche russe dal sistema SWIFT (le “<strong>Sanzioni SWIFT</strong>”)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.Nel dettaglio, in data 1 marzo 2022, il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato il Regolamento (UE) 345/2022 (il “<strong>Regolamento</strong>”) che modifica il Regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in relazione all’annessione da parte della Russia della Crimea e di Sebastobili del 2014.Con tale Regolamento, il Consiglio dell’Unione Europea ha, tra l’altro<em>,</em> vietato di:</p><p style="padding-left: 30px;">(i) prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari (SWIFT), alle seguenti sette banche russe<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>: Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank, VNESHECONOMBANK (VEB) e VTB BANK<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>. Da notare che tale divieto trova applicazione anche con riferimento a persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia i cui diritti di proprietà siano direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50% dalle suddette banche;</p><p style="padding-left: 30px;">(ii) investire, partecipare o contribuire in altro modo a progetti futuri co-finanziati dal Fondo Russo per gli investimenti diretti - RDIF <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>; e di</p><p style="padding-left: 30px;">(iii) vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in euro alla Russia o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, ivi compresi il governo russo e la banca centrale russa, o per un uso in Russia<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>.</p>Fatta eccezione per il divieto sub <em>(i), </em>che entrerà in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE del Regolamento (<em>i.e.</em> il 12 marzo 2022), i divieti sub (<em>ii</em>) e (<em>iii</em>) sono entrati in vigore il giorno di pubblicazione del predetto Regolamento (<em>i.e.</em> il 2 marzo u.s.).In definitiva – condannando con fermezza l'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a> – l’obiettivo delle predette sanzioni adottate dal Consiglio dell’Unione Europea e, in particolare, l’esclusione di importanti banche russe dal SWIFT, risulta essere quello di paralizzare finanziariamente la Russia pregiudicandone in modo rilevante la capacità di operare commercialmente a livello mondiale.&nbsp;<ol start="4"> <li><strong>GLI ISTITUTI DEL CODICE CIVILE</strong></li></ol><p>Come accennato, l’adozione da parte, <em>inter alia, </em>dell’Unione Europea delle Sanzioni SWIFT comporta la necessità di approfondire quale sia la portata dell’impatto di tali provvedimenti sui rapporti giuridici in essere tra operatori economici italiani e russi.Le Sanzioni SWIFT, così come le eventuali ulteriori misure straordinarie e urgenti che dovessero essere adottate dall’Unione Europea e/o dal Governo Italiano per fronteggiare la crisi ucraina, potrebbero infatti assumere rilevanza in relazione all’esecuzione dei contratti commerciali e all’adempimento delle relative obbligazioni, ivi incluse, in particolare, quelle di pagamento.In tale contesto, ferme le specifiche clausole previste di volta in volta dal contratto rilevante e attesa la assoggettabilità dello stesso alla legge italiana, gli istituti giuridici che potrebbero assumere rilevanza sono quelli della forza maggiore e del <em>factum principis. </em>Il codice civile italiano non fornisce una definizione vera e propria di forza maggiore, seppure contempli alcuni istituti la cui applicazione presuppone il verificarsi di situazioni riconducibili a tale concetto ossia eventi naturali e umani che, una volta che si sono verificati, per la loro impetuosità, sono sostanzialmente non superabili con lo sforzo che si può legittimamente richiedere al debitore.In particolare le due caratteristiche che un evento deve presentare per essere considerato di forza maggiore sono la straordinarietà e l’imprevedibilità<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>, rientrando dunque in tale categoria solo quell’evento che impedisce la regolare esecuzione del contratto e rende, inoltre, inefficace qualsiasi azione dell’obbligato diretta ad eliminarlo, fermo sempre restando che l’accadimento impediente non deve essere dipeso da azioni od omissioni dirette o indirette del debitore medesimo.Nell’ipotesi in cui si verifichi un evento qualificabile come forza maggiore nei termini sopra descritti, ferma l’opportunità di una valutazione caso per caso al fine di attivare il rimedio maggiormente opportuno anche alla luce del (conte)testo contrattuale rilevante<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>, si dovrà fare riferimento, <em>inter alia, </em>all’istituto dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>.<em><u>L’impossibilità sopravvenuta</u></em>Per impossibilità sopravvenuta si intende quella situazione impeditiva dell’adempimento non prevedibile al momento del sorgere del rapporto obbligatorio e non superabile con lo sforzo che può essere legittimamente richiesto al debitore.L’<strong><u>impossibilità sopravvenuta</u></strong> può essere<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>:</p><ul> <li><strong><u>definitiva</u></strong>, per tale intendendosi quella determinata da un impedimento irreversibile, ovvero quella di cui si ignora se potrà venire meno; essa estingue automaticamente l’obbligazione (art. 1256, comma 1, c.c.); o</li> <li><strong><u>temporanea</u></strong>, per tale intendendosi quella determinata da un impedimento di natura transitoria. L’impossibilità temporanea determina <em>1) </em>l’estinzione dell’obbligazione solo quando perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla; ovvero negli altri casi, <em>2)</em> l’impossibilità temporanea, semplicemente esonera il debitore dalla c.d. responsabilità per ritardo nell’adempimento che però dovrà essere effettuato non appena venuta meno la causa che lo impediva (art. 1256, comma 2, c.c.); e</li></ul><p>&nbsp;</p><ul> <li><strong><u>totale</u></strong>, per tale intendendosi quella che preclude integralmente il soddisfacimento dell’interesse creditorio; essa, se definitiva, importa l’estinzione dell’obbligazione (art. 1256, comma 1, c.c.); o</li> <li><strong><u>parziale</u></strong>, per tale intendendosi quella che preclude solo in parte il soddisfacimento dell’interesse creditorio; essa, se definitiva, importa l’estinzione dell’obbligazione per la parte divenuta impossibile, con la conseguenza che il debitore dovrà effettuare la parte della prestazione rimasta possibile, senza che il creditore possa rifiutare l’adempimento parziale (art. 1258, comma 1, c.c.).</li></ul><p><em><u>Il factum principis</u></em>Nell’ambito della forza maggiore rientra altresì il c.d. <em>factum principis </em>o impossibilità giuridica, per tale intendendosi quella situazione impeditiva della prestazione determinatasi per il sopravvenire di una norma o di un provvedimento della pubblica autorità che non può essere in alcun modo superata per quanti sforzi il debitore ponga in essere<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>.Rientrano in quest’ambito gli ordini o i divieti o i provvedimenti dell’autorità (legislativa, amministrativa, giudiziaria) sopravvenuti rispetto a un dato regolamento contrattuale, motivati da interessi generali, che rendono impossibile la prestazione, a prescindere dalla condotta tenuta dalla parte obbligata.In estrema sintesi, si tratta di circostanze che operano quali esimenti della responsabilità della parte debitrice.Secondo la giurisprudenza di legittimità<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>, tale ipotesi di esonero della responsabilità non opera “automaticamente”, atteso che sul debitore grava comunque l’onere di provare che l'ordine o il divieto dell'autorità sia stato determinante nella causazione dell’inadempimento e che sia configurabile come un fatto totalmente estraneo alla volontà dell'obbligato e ad ogni suo obbligo di ordinaria diligenza<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>.Difatti, di fronte all’intervento dell’autorità, il debitore non deve restare inerte, né porsi in condizione di soggiacervi senza rimedio, ma deve, nei limiti dell’ordinaria diligenza, sperimentare ed esaurire tutte le possibilità che gli si offrono per superare la situazione che si frappone all’adempimento dell’obbligazione.Fermo quanto precede, trattandosi di un’ipotesi di impossibilità, trovano poi applicazione le norme sull’impossibilità sopravvenuta sopra richiamate.&nbsp;</p><ol start="5"> <li><strong>CONCLUSIONI</strong></li></ol><p>Alla luce di quanto precede, ove il sinallagma contrattuale sia alterato in considerazione di provvedimenti legislativi – quali ad esempio le sanzioni adottate dall’Unione Europea, tra cui in particolare le Sanzioni SWIFT – verrebbe in rilievo la fattispecie della c.d. impossibilità sopravvenuta (ma non del <em>factum principis</em>).Mentre -in linea di principio- è inevitabile la risoluzione per <em>factum principis</em> di contratti commerciali aventi ad oggetto l’importazione in Russia di beni c.d. <em>dual use </em>per sopravvenuta impossibilità<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>, le Sanzioni SWIFT pongono non pochi problemi interpretativi relativamente alle obbligazioni pecuniarie che, in quanto tali, non divengono (o non dovrebbero diventare) mai impossibili, non essendo esposte a una materiale o giuridica oggettiva impossibilità, ma solo a una soggettiva inattuabilità, connessa all’indisponibilità dei meccanismi di pagamento di cui al sistema SWIFT da parte del debitore<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>.Ed invero, come si è più volte visto nel contesto della pandemia da Covid 19, il concetto di impossibilità della prestazione non dovrebbe ricomprende la c.d. impotenza finanziaria atteso che il denaro è un bene generico, fungibile e imperituro (<em>genus numquam perit</em>)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>. Ne deriva, che la maggiore difficoltà del debitore di procurarsi la provvista finanziaria, non dovrebbe costituire <em>ex se</em> una impossibilità di adempiere la prestazione essendo la stessa sempre possibile<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>.Il debitore non potrebbe dunque invocare tale circostanza al fine di estinguere la sua obbligazione.Fermo quanto precede, le sanzioni imposte (anche) dall’Unione Europea a talune banche Russe<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>, tra cui in particolare le Sanzioni SWIFT, potrebbero però aprire un nuovo scenario in cui persino i pagamenti dovrebbero essere considerati - secondo un’interpretazione evolutiva che tenga conto dell’impatto operativo delle menzionate sanzioni - impossibili<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a> facendo venire meno la responsabilità da parte del debitore in relazione alle relative obbligazioni di pagamento.In ogni caso si tratterebbe comunque di una impossibilità temporanea in quanto determinata da un impedimento di natura, auspicabilmente, transitoria<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>.In tale contesto, risulta quindi necessario comprendere - caso per caso - se le Sanzioni SWIFT debbano essere considerate, da un punto di vista anche operativo,<em> <strong>a)</strong> </em>una impossibilità (quantomeno temporanea) sopravvenuta che esime il debitore da responsabilità ovvero <strong><em>b)</em></strong> un evento che determina<em> solo </em>una maggiore difficoltà del pagamento. In quest’ottica, bisognerà quindi valutare se e quali possano essere gli eventuali e legittimi strumenti a disposizione delle parti (e segnatamente del debitore) alternativi all’utilizzo del circuito di pagamento tramite SWIFT.In particolare, dal momento che la conservazione del contratto rappresenta la soluzione preferibile<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a> rispetto al suo scioglimento, l’attenzione deve volgere all’individuazione di eventuali possibili sforzi “manutentivi” dello stesso volti, in ogni caso, a non pregiudicare l’equilibrio sinallagmatico in termini di tempo e risorse.In via preliminare e ferma una valutazione in concreto<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>, al fine di attivare lo strumento maggiormente opportuno o anche solo percorribile alla luce del contesto e del rapporto contrattuale rilevante, risultano -allo stato- almeno i seguenti possibili rimedi (<em>rectius</em> sforzi):</p><ul> <li><u>rivolgersi a istituiti bancari che adottino circuiti alternativi, come quello cinese (CIPS) o russo (SFPS)</u>: tale soluzione sconta le forti limitazioni operative dei sistemi stessi che sono ancora in fase di espansione essendo adottati da un limitato numero di istituti finanziari;</li> <li><u>ove possibile<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a>, fare ricorso a <em>performance bond</em>, garanzie a prima richiesta e/o <em>letter of credit</em> emessi da istituti bancari del circuito SWIFT e/o, eventualmente, da banche che utilizzano circuiti di pagamento differenti da SWIFT</u>: in tale ipotesi la principale difficoltà potrebbe essere che l’istituto bancario di riferimento non sia disposto a garantire la prestazione in ragione della situazione geopolitica attuale;</li> <li><u>fare ricorso a cripto-valute<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a></u>: i principali rischi connessi a tale metodo di pagamento sono sicuramente la fluttuazione del valore di mercato delle monete virtuali e la scarsa regolamentazione, da un punto di vista giuridico-finanziario, del settore di riferimento (con rilevanti conseguenze anche sulla tracciabilità dei fondi per i soggetti obbligati in caso di richiesta di <em>cambio</em> in valuta corrente<em> ex</em>Lgs. n. 231/2007).</li></ul><p>Purtuttavia, in considerazione del carattere eccezionale della crisi ucraina e della continua evoluzione delle sanzioni via via adottate nei confronti della Russia, è irrinunciabile una valutazione <em>ratione temporis</em> e caso per caso dei singoli rapporti commerciali impattati dalle Sanzioni SWIFT.&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:paolo.gallarati@advant-nctm.com">Paolo Gallarati</a>, <a href="mailto:filippo.federici@advant-nctm.com">Filippo Federici</a>, <a href="mailto:martina.dare@advant-nctm.com">Martina Da Re</a> e <a href="mailto:valentina.molinari@advant-nctm.com">Valentina Molinari</a></i></em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Una panoramica preliminare in merito alle sanzioni imposte e in via di imposizione nei confronti della Russia, con particolare <em>focus</em> sulle sanzioni adottate dall’Unione Europea e da alcuni altri paesi tra cui gli Stati Uniti, si rinvia alla nota “<em>Crisi Ucraina: le misure sanzionatorie” </em>del 7 marzo 2022, disponibile al seguente sito web <a href="https://www.advant-nctm.com/news/articoli/crisi-ucraina-le-misure-sanzionatorie" target="_blank">https://www.advant-nctm.com/news/articoli/crisi-ucraina-le-misure-sanzionatorie</a>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> E, con il pacchetto di sanzioni supplementari adottato dal Consiglio dell’UE il 9 marzo 2022 in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’UE, anche a Bielorussia: <a href="https://www.consilium.europa.eu/it/policies/sanctions/restrictive-measures-against-belarus/belarus-timeline/" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.consilium.europa.eu/it/policies/sanctions/restrictive-measures-against-belarus/belarus-timeline/</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Le considerazioni di cui al presente documento devono considerarsi rilevanti per Russia e Bielorussia in ragione di quando indicato nella nota 2 che precede.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Qui di seguito il link al sito di CIPS: <a href="https://www.cips.com.cn/cipsen/7052/7057/index.html" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.cips.com.cn/cipsen/7052/7057/index.html</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Qui il link alla pagina rilevante della Bank of Russia: <a href="https://www.cbr.ru/eng/psystem/fin_msg_transfer_system/" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.cbr.ru/eng/psystem/fin_msg_transfer_system/</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Per una panoramica preliminare in merito alle varie sanzioni imposte e in via di imposizione nei confronti della Russia, si rinvia sempre al memorandum “<em>Crisi Ucraina: le misure sanzionatorie” </em>cit.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Le misure supplementari di cui alla nota 2 limitano, fra l’altro, la prestazione di servizi specializzati di messaggistica finanziaria (SWIFT) a tre banche bielorusse.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1 del Regolamento (UE) 345/2022, è inserito il seguente articolo 5-<em>nonies </em>nel Regolamento (UE) n. 833/2014 ai sensi del quale: “<em>A partire dal 12 marzo 2022 è vietato prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari, alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi elencati nell'allegato XIV o a persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia i cui diritti di proprietà siano direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato XIV”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1 del Regolamento (UE) 345/2022, all’articolo 2-<em>sexies</em> del Regolamento (UE) n. 833/2014 sono inseriti i seguenti paragrafi: “3. <em>È vietato investire, partecipare o contribuire in altro modo a progetti cofinanziati dal Fondo russo per gli investimenti diretti. 4. In deroga al paragrafo 3, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, una partecipazione all'investimento o un contributo a progetti cofinanziati dal Fondo russo per gli investimenti diretti, dopo aver accertato che tale partecipazione o contributo sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1 del Regolamento (UE) 34/2022, è inserito il seguente articolo 5-<em>decies</em> nel Regolamento (UE) n. 833/2014 ai sensi del quale: “1. <em>È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in euro alla Russia o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, ivi compresi il governo russo e la banca centrale russa, o per un uso in Russia. </em></p><ol start="2"> <li><em> Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di banconote denominate in euro se la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono necessari per: a) uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Russia o dei loro familiari più stretti che li accompagnano; o b) scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale</em>”.</li></ol><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> In questi termini si è espressa la Commissione Europea: <a href="https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_it" target="_blank" rel="noreferrer">ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_it</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Cfr. Cass. Civ., 25 maggio 2007, n. 12235, in cui la Corte di Cassazione ha fornito una precisa descrizione di entrambi i termini. In particolare: la straordinarietà, secondo la Suprema Corte, ha carattere obiettivo, nel senso che deve trattarsi di un evento anomalo, misurabile e quantificabile sulla base di elementi quali la sua intensità e dimensione. Per contro, l’imprevedibilità ha natura soggettiva, in quanto riguarda la capacità conoscitiva e la diligenza della parte contraente. La valutazione di tale caratteristica deve avvenire, però, in modo totalmente obiettivo, prendendo a modello il comportamento di una persona media, che versi nelle stesse condizioni.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Il limite posto alla responsabilità del debitore dall’art. 1218 c.c. non è costituito dalla impossibilità “oggettiva ed assoluta” della prestazione cosi come teorizzata, già sotto il vigore del codice civile del 1865, quanto piuttosto da una impossibilità oggettiva, ma al tempo stessa non assoluta bensì relativa. In questi precipui termini F. Realmonte in <em>Caso fortuito e forza maggiore</em>, Wki, 1988 il quale sostiene anche che occorre avere riguardo al singolo contratto per conoscere le obbligazioni ad esso riconducibili per valutare in concreto fin dove possa spingersi lo sforzo richiesto al debitore per rimuovere eventuali ostacoli sopravvenuti (e frapposti da altri) all’esatto adempimento. Sul punto si veda anche L. Mengoni, <em>La responsabilità contrattuale</em>, <em>Jus – Rivista di scienze giuridiche</em>, 1986, pp. 87 e ss. secondo il quale a sopravvenienza dell’impossibilità va valutata<em> “alla stregua del regolamento contrattuale in funzione del quale l’obbligazione si è costituita. Perciò in un medesimo tipo di rapporto l’intensità del vincolo obbligatorio, cioè la misura dell’impegno assunto dal debitore per soddisfare l’interesse del creditore, può essere diversa a seconda delle circostanze individuali in cui la promessa è stata fatta”. </em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Ci si riferisce in particolare agli istituti di cui agli artt. 1218 “<em>Responsabilità del debitore</em>”, 1256 “<em>Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea</em>”, 1258 “<em>Impossibilità parziale</em>”, 1463 “<em>Impossibilità totale</em>” e 1467 “<em>Contratto con prestazioni corrispettive</em>” c.c.. In particolare, l’istituto dell’eccessiva onerosità sopravvenuta (cfr. art. 1467 c.c.) consente la risoluzione di contratti il cui equilibrio sia modificato da avvenimenti sopravvenuti – straordinari e non ragionevolmente prevedibili al momento della conclusione del contratto – che non rientrano nell’ambito della normale alea contrattuale e che rendono una delle prestazioni sottese al contratto eccessivamente onerosa o oggettivamente svilita nel proprio valore e/o nella propria utilità.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> In questi termini si veda A. Torrente e P. Schlesinger, <em>Manuale di Diritto privato</em>, Diciannovesima edizione, 2009, Giuffrè, pp. 450 e ss.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Così A. Torrente e P. Schlesinger, op.cit., pp. 402 e ss.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Cfr. Cass. Civ., 30 aprile 2012, n. 6594, in <em>De Jure</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Cfr. Cass. Civ., 8 giugno 2018, n. 14915, in <em>De Jure</em>, secondo la quale: “<em>Nel caso in cui il debitore non abbia adempiuto la propria obbligazione nei termini contrattualmente stabiliti, egli non può invocare l'impossibilità sopravvenuta con riferimento ad un ordine o divieto dell'autorità amministrativa (</em>factum principis<em>) sopravvenuto, e che fosse ragionevolmente e facilmente prevedibile, secondo la comune diligenza, all'atto della assunzione della obbligazione, ovvero rispetto al quale non abbia, sempre nei limiti segnati dal criterio della ordinaria diligenza, sperimentato tutte le possibilità che gli si offrivano per vincere o rimuovere la resistenza o il rifiuto della pubblica autorità”. </em>Conformemente si vedano anche Cass. Civ., 10 giugno 2016, n. 11914 e Cass. Civ., 28 novembre 1998, n. 12093.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Sul punto si rinvia sempre alla panoramica preliminare “<em>Crisi Ucraina: le misure sanzionatorie”,</em> op.cit.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> Sull'irrilevanza della condizione soggettiva di impotenza finanziaria del debitore e della causa, pur anche a questi non imputabile, si veda la Relazione del Ministro Guardasigilli al codice civile la quale prevede che: “<em>non può, agli effetti liberatori, essere presa in considerazione l'impossibilità di adempiere l'obbligazione, originata da cause inerenti alla persona del debitore o alla sua economia, che non siano</em> <em>obiettivamente collegate alla prestazione dovuta</em>”. Sul punto si rinvia alla Relazione Tematica n. 56 della Corte Suprema di Cassazione, 8 luglio 2020 “<em>Novità normative sostanziali del diritto “emergenziale” anti-Covid 19 in ambito contrattuale e concorsuale”.</em> In termini più dubitativi si veda invece: P. Perlingieri, <em>Commento all’art. 1256 c.c.</em>, in <em>Commentario del Codice Civile</em>, A. Scialoja e G. Branca (a cura di), 1975, Zanichelli, Bologna, p. 484.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Sul punto si veda la Relazione Tematica n. 56 della Corte Suprema di Cassazione, op. cit.. Nello stesso senso anche C. M. Bianca, in <em>Diritto Civile, IV, L'obbligazione</em>, Milano, 143 ss. secondo il quale “<em>nelle obbligazioni di somme, del resto, la prestazione è sempre possibile in ragione della normale convertibilità in denaro di tutti i beni presenti e futuri. La norma-cardine dell’art. 2740 c.c., nel prevedere che il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, trova il proprio respiro applicativo nella possibilità di far trasformare in denaro il valore dei beni del debitore attraverso il procedimento di espropriazione forzata</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> Cfr. Cass. Civ., 15 novembre 2013, n. 25777 in <em>De Jure </em>che in motivazione osserva come: “<em>Giova rammentare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'impossibilità che, ai sensi dell'art. 1256 estingue l'obbligazione, è da intendere in senso assoluto ed obiettivo e non si identifica, pertanto, con una semplice difficoltà di adempiere e cioè con una qualsiasi causa che renda più oneroso l'adempimento ma consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l'adempimento; il che, alla stregua del principio secondo cui </em>genus nunquam perit<em>, può verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto un fatto o una cosa determinata o di genere limitato, e non già una somma di denaro</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> E bielorusse, si veda nota 2 che precede.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> Quale risultato di una valutazione<em> relativistica </em>(cfr. nota n. 13 che precede) da effettuarsi caso per caso.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> Sul punto, come anticipato, l'art. 1256 c.c., al secondo comma, prevede che se l'impossibilità è temporanea il debitore non è responsabile del ritardo ma che lo stesso è comunque tenuto all'adempimento della prestazione fino al momento in cui <em>"in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione, ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla</em>". Ne consegue che, venuta meno la causa impeditiva, il debitore sarà comunque tenuto ad eseguire la prestazione. Tuttavia, è verosimile che, in una situazione di criticità come quella descritta nell’introduzione, il prolungato stato di impossibilità potrebbe far venir meno l’obbligo del debitore a eseguire la prestazione ovvero l’interesse del creditore a conseguirla e, conseguentemente, portare all'estinzione dell'obbligazione stessa.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> Ai sensi del principio di conservazione del contratto di cui all’art. 1372 c.c., richiamato e stressato anche dalla Corte di Cassazione nella Relazione Tematica n. 56, op.cit., per estendere il rimedio manutentivo di cui all’art. 1467 c.c. anche alla parte oberata dalla sopravvenienza con la diretta conseguenza che anch’essa sarebbe dotata del potere d’invocare la riduzione a equità del contratto squilibrato che spetterebbe, nei contratti onerosi, solo a controparte.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> Da un punto di vista meramente operativo, risulta in primo luogo opportuno:</p><ol> <li>assicurarsi che il contratto sia regolato da legge italiana (diversamente bisognerebbe far riferimento alla diversa legge applicabile);</li> <li>verificare eventuali specifiche clausole contrattuali volte a disciplinare situazioni quanto meno analoghe;</li></ol><ul> <li>indagare se il debitore o il creditore sia intestatario esclusivamente di conti correnti presso le summenzionate sette banche Russe destinatarie delle Sanzioni SWIFT;</li></ul><ol> <li>accertare che il creditore abbia comunque interesse ad ottenere la prestazione nonostante gli inevitabili ritardi nei pagamenti determinati dalle Sanzioni SWIFT.</li></ol><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a> Con il c.d. terzo pacchetto di sanzioni dell’UE è stata anche vietata l’assistenza finanziaria per il commercio con la Russia o per gli investimenti in essa, ad eccezione di impegni di finanziamento vincolanti preventivi, del commercio di prodotti alimentari o per scopi agricoli, medici o umanitari. Sul punto si rinvia sempre a “<em>Crisi Ucraina: le misure sanzionatorie”, </em>op.cit..<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> Tale “soluzione” è già stata largamente e recentemente adottata anche per finanziare gli aiuti umanitari in Afghanistan. In relazione alle cripto valute, oltre ai rischi sopra indicati, si raccomanda particolare cautela vista e considerata anche la sempre maggiore attenzione riservata alle stesse da parte dei paesi occidentali e la precisazione dell’UE di ieri 9 marzo 2022 - contemporanea all’adozione di un pacchetto di sanzioni che, fra l’altro, estende la portata delle Sanzioni SWIFT ad alcune importanti banche bielorusse, divieto di esportazione di tecnologia navale in Russia, aggiunta di ulteriori 160 soggetti (oligarchi e alti dirigenti governativi russi e bielorussi) – secondo la quale le cripto valute e in generale tutti i cripto assets sono interessati dalle precedenti sanzioni comminate dall’UE.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 07 Mar 2022 03:53:58 +0100</pubDate>
                        <title>Crisi Ucraina: le misure sanzionatorie</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/crisi-ucraina-le-misure-sanzionatorie</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il presente memorandum non ha pretesa di esaustività ed ha il solo scopo di fornire una panoramica preliminare in merito alle sanzioni imposte e in via di imposizione nei confronti della Russia, con particolare focus sulle sanzioni adottate dall’Unione Europea e da alcuni altri paesi.</em><em>Il presente memorandum non dovrà essere inteso quale parere legale. Per la verifica circa l’applicabilità delle singole sanzioni ad una fattispecie specifica, andrà effettuata una analisi ad hoc.</em>***</p><ol> <li><strong><u>Introduzione</u></strong><strong>.</strong></li></ol><p>Il 24 febbraio 2022, a fronte degli eventi che hanno convolto l’Ucraina, Stati Uniti, Unione Europea e altri stati Occidentali e Orientali hanno iniziato ad adottare una serie di sanzioni volte a colpire, in particolare, l’economia della Federazione Russa (o Russia).&nbsp;</p><p style="padding-left: 30px;">2. <strong><u>Executive Summary delle sanzioni adottate dagli USA e dall’UE</u></strong><strong>.</strong></p><img class="aligncenter wp-image-26020 size-full" src="/fileadmin/nctm/2022/03/Schermata-2022-03-07-alle-10.42.08.png" alt width="643" height="335">&nbsp;<ol start="3"> <li><strong> <u>Focus sulle sanzioni adottate</u>.</strong></li></ol><p><strong><u>3.1. Unione Europea</u></strong><strong>.</strong>Nel solco delle misure già adottate dal 2014, in esito alla crisi diplomatico-militare della Crimea, l’Unione Europea, a partire dal 24 febbraio 2022, con la previsione di quattro pacchetti sanzionatori, ha approvato delle misure contro la Federazione Russa che comprendono diverse azioni.*.*.*<strong><u>3.1.1. Primo pacchetto (22 febbraio 2022)</u></strong><strong>.</strong><strong><u>Misure individuali</u></strong>: alcuni provvedimenti che modificano atti comunitari adottati nel 2014, nel quadro delle sanzioni comminate alla Russia per l’annessione della Crimea, aggiungono all’elenco delle persone e entità già “designate” altre 22 persone fisiche, fra cui i Ministri Russi della difesa e dello sviluppo economico, vice primi ministri, alti esponenti dei comandi militari, giornalisti, banchieri e 4 entità giuridiche, di cui due banche, un ente finanziario e un’agenzia di informazione e 336 membri del Parlamento della Federazione Russa (Duma). Le misure comportano:</p><ul> <li>congelamento dei beni;</li> <li>divieto di mettere fondi a disposizione dei soggetti designati;</li> <li>divieto di viaggio che impedisce l’ingresso o il transito nel/sul territorio dell’UE.</li></ul><p>Con tali designazioni aggiuntive, l’elenco dei soggetti ed entità cui si applicano le restrizioni raggiunge un totale di 555 persone e 52 entità.*.*<strong><u>Restrizioni finanziarie e limitazioni alla capacità del governo russo di raccogliere capitali sui mercati finanziari europei</u></strong>: un ulteriore provvedimento amplia la portata di una misura adottata nel 2014 includendo la Russia, il suo governo, la sua banca centrale e qualsiasi persona giuridica, entità o organismo collegato fra le entità a cui sono vietati: acquisto, vendita, fornitura di servizi di investimento o assistenza all'emissione o al trattamento di titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 9 marzo 2022. Esso dispone, inoltre, il divieto di erogare, direttamente o indirettamente, nuovi prestiti o crediti a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo “designata” in precedenza e dopo il 23 febbraio 2022.Nel dettaglio, sono vietati:</p><ul> <li>l'acquisto o la vendita diretti o indiretti;</li> <li>la prestazione diretta o indiretta di servizi di investimento;</li> <li>l'assistenza all'emissione, ovvero qualunque altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 9 marzo 2022 da parte della Russia e del suo governo, dalla Banca centrale russa o da altre entità che agiscano per suo conto o sotto la sua direzione;</li> <li>la conclusione o la partecipazione, direttamente o indirettamente, a qualsiasi accordo per l'erogazione di nuovi prestiti o crediti. Tale divieto non si applica ai prestiti o ai crediti che hanno l'obiettivo di fornire finanziamenti per le importazioni o le esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra l'Unione e qualsiasi Stato terzo, comprese le spese per beni e servizi necessarie per l'esecuzione dei contratti di esportazione o di importazione.</li></ul><p>*.*<strong><u>Misure restrittive nei confronti delle due autoproclamatesi Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk</u></strong>: si vieta l’importazione nella UE di merci da esse originarie, la fornitura diretta o indiretta di finanziamenti, l’assistenza finanziaria, assicurazioni e riassicurazioni connesse all'importazione, l’acquisizione di nuovi beni immobili, nuove entità, azioni e altri titoli di natura partecipativa, la concessione di prestiti o altri finanziamenti, la creazione di società miste, e ogni servizio di investimento direttamente connesso a queste attività. Non sono accolte richieste di indennizzo, risarcimento o di garanzia, presentate da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi “designati” o che agiscono per loro conto se la richiesta si riferisce a merci la cui importazione è vietata. Inoltre, per l’esecuzione di qualsiasi credito, l'onere di provare che esso non è vietato incombe alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo che la richiede.Viene inoltre vietata l’esportazione, la vendita, la fornitura, o il trasferimento di beni e tecnologie nei settori dei trasporti; delle telecomunicazioni; dell’energia; della prospezione, esplorazione e produzione di petrolio, gas e risorse minerali. Infine, è vietato fornire servizi direttamente connessi alle attività turistiche nei territori specificati.Con tali misure si prevedono regimi autorizzativi a capo delle autorità competenti degli Stati membri per:</p><ul> <li>(export nei settori indicati) l’esecuzione fino al 24 maggio 2022 di contratti commerciali conclusi prima del 23 febbraio 2022 (o di contratti accessori necessari purché la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che intende eseguire il contratto abbia notificato, con almeno dieci giorni lavorativi di anticipo, l’attività o la transazione all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita/o);</li> <li>alle merci originarie dei territori specificati messe a disposizione delle autorità ucraine per un esame e per le quali è verificata l'origine preferenziale (certificato di origine conformemente all'accordo di associazione UE-Ucraina);</li> <li>l’esecuzione di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022 (o da contratti accessori necessari), purché l’autorità competente ne sia stata informata con almeno cinque giorni lavorativi prima;</li> <li>i) missioni consolari o di organizzazioni internazionali; ii) sostegno di ospedali o altre istituzioni sanitarie pubbliche che forniscono servizi medici o istituti di istruzione civile; iii) manutenzione per la sicurezza delle infrastrutture esistenti; iv) attività necessarie per prevenire o attenuare urgentemente eventi a grave e significativo impatto sulla salute e sulla sicurezza delle persone, compresa la sicurezza delle infrastrutture esistenti, o sull’ambiente;</li> <li>infine, in casi di emergenza debitamente giustificati, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione possono procedere senza autorizzazione preventiva, a condizione che l’esportatore informi l'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dopo che esse hanno avuto luogo, fornendo dettagli sulla pertinente giustificazione;</li> <li>(per servizi connessi alle attività turistiche) non è pregiudicata l’esecuzione fino al 24 agosto 2022 di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022 (o da contratti accessori necessari), a condizione che l’autorità competente sia stata informata con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo.</li></ul><p>*.*.*<strong><u>3.1.2. Secondo pacchetto (24 febbraio 2022)</u></strong><strong>.</strong><strong><u>Divieto di esportazione</u></strong><strong>:</strong> Tale divieto ha ad oggetto aerei, parti e attrezzature dall’industria aeronautica e spaziale in Russia e le tecnologie di raffinazione per l’industria petrolifera. Le restrizioni all’esportazione riguarderanno anche i beni a duplice uso (civili e militari).*.*<strong><u>Misure economiche riguardanti il settore finanziario</u></strong><strong>:</strong> Alle banche UE sarà vietato accettare depositi da cittadini russi di oltre 100 mila euro e diverse società statali russe avranno il loro accesso ai finanziamenti europei bloccato.*.*<strong><u>Esclusioni</u></strong>: Tra gli esclusi dalle sanzioni i beni di lusso. La <em>ratio</em> di questa esclusione sembra risiedere nel fatto di essersi voluti concentrare maggiormente sul settore tecnologico.*.*<strong><u>Estromissione dal Consiglio d’Europa</u></strong>: Il Consiglio d’Europa, di cui l’Italia ha la presidenza, ha estromesso la Russia dal novero dei suoi membri.*.*.*<strong><u>3.1.3. Terzo pacchetto (28 febbraio 2022)</u></strong><strong>.</strong><strong><u>Misure economiche riguardanti il settore finanziario</u></strong><strong>:</strong> Dal 2014, le sanzioni dell'UE sul mercato dei capitali hanno vietato alcune transazioni in nuovo debito e nuove azioni emesse da alcune banche e società russe e da alcune affiliate. Tali sanzioni sono state modificate in modo significativo e sono state introdotte altre misure nella sfera finanziaria:</p><ul> <li>ulteriori restrizioni sono state imposte alla Banca Centrale della Russia, con il divieto di tutte le transazioni relative alla gestione delle sue riserve e attività;</li> <li>altre quattro banche (<em>Alfa Bank, Bank Otkritie, Bank Rossiya e Promsvyazbank</em>) e otto società (<em>Almaz-Antey, Kamaz, Novorossiysk Commercial Sea Port, Rostec, Russian Railways, Sevmash, Sovcomflot e United Shipbuilding Corporation</em>) sono ora soggette alle sanzioni dell'UE sul mercato dei capitali;</li> <li>le contrattazioni in titoli trasferibili o strumenti del mercato monetario di qualsiasi scadenza emessi da queste e dalle entità precedentemente elencate saranno proibite e nessun nuovo prestito/credito (di qualsiasi scadenza) potrà essere loro concesso (sebbene si applichino alcune eccezioni);</li> <li>le banche dell'UE in generale non possono più accettare depositi superiori ai 100.000 euro (in totale) da persone, entità o simili russe che risiedono o sono stabilite in Russia, anche se si applicano eccezioni limitate - alcune soggette ad autorizzazione preventiva. Le banche dell'UE devono ora inoltre riferire regolarmente su tutti questi depositi russi che superano i 100.000 euro;</li> <li>sarà vietato fornire servizi sulle sedi di negoziazione per i titoli trasferibili di qualsiasi entità giuridica statale in Russia, e i depositari centrali di titoli dell'UE non potranno più fornire servizi per i titoli trasferibili emessi dopo il 12 aprile 2022 a qualsiasi persona russa;</li> <li>inoltre, nessun valore mobiliare denominato in euro emesso dopo il 12 aprile 2022 può essere venduto a persone o entità russe, sempre con alcune eccezioni;</li> <li>infine, è vietato fornire finanziamenti pubblici o assistenza finanziaria per il commercio con la Russia o per gli investimenti in essa, ad eccezione di impegni di finanziamento vincolanti preventivi, del commercio di prodotti alimentari o per scopi agricoli, medici o umanitari. Finanziamenti fino a 10 milioni di euro per progetto sono comunque consentiti alle PMI stabilite nell'UE.</li></ul><p>*.*<strong><u>Restrizioni al commercio e agli investimenti:</u></strong> le restrizioni commerciali esistenti sui prodotti a duplice uso sono state estese al divieto di esportare tutti i prodotti a duplice uso, indipendentemente dall'origine, a qualsiasi persona in Russia o per l'uso in Russia.Tale divieto riguarda anche il finanziamento o l'assistenza finanziaria, i servizi di intermediazione, l'assistenza tecnica (compresi il montaggio, il collaudo, la formazione e la riparazione) e altri servizi relativi alla produzione, alla manutenzione e all'uso di tali prodotti.Le esenzioni si applicano (soggette a specifici requisiti di notifica e autorizzazione) in alcuni casi, come per la cooperazione intergovernativa, scopi umanitari o uso personale per viaggi in Russia. Le attività contrattuali preesistenti possono essere consentite con l'autorizzazione dello Stato membro, da richiedere prima del 1° maggio 2022.Analogamente, l'UE ha imposto un divieto di esportazione su un'ampia gamma di beni e tecnologie nei settori della difesa e della sicurezza, compresa la relativa assistenza/servizi. Le ampie restrizioni coprono vari prodotti normalmente non coperti dai controlli sul duplice uso dell'UE, ma che sono inclusi nella <em>Commerce Control List</em> degli Stati Uniti; a tal proposito sono inclusi prodotti per il settore elettronico (ad esempio, microprocessori, semiconduttori) e sicurezza delle informazioni, sensori, laser, navigazione/avionica, articoli marini e aerospaziali/propulsione.*.*.*<strong><u>3.1.4. Quarto pacchetto (2 marzo 2022)</u></strong><strong>.</strong>Il 2 marzo 2022, il Consiglio dell'UE ha deciso di adottare le seguenti misure aggiuntive:<strong><u>SWIFT</u></strong>: divieto di fornire servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per lo scambio di dati finanziari (SWIFT), a una selezione di 7 banche russe (ad esempio Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Rossiya Bank, Sovcombank, VNESHECONOMBANK (VEB) e VTBANK'). Tale divieto entrerà in vigore il decimo giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE, e si applicherà anche a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabilito in Russia i cui diritti di proprietà siano direttamente o indirettamente posseduti per più del 50% dalle suddette banche.*.*<strong><u>Fondo russo per gli investimenti diretti</u></strong>: divieto di investire, partecipare o contribuire in altro modo a futuri progetti cofinanziati dal Fondo russo per gli investimenti diretti. Una deroga è possibile nel caso in cui tale partecipazione all'investimento o contributo sia dovuto in base a contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o a contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.*.*<strong><u>Banconote denominate in euro</u></strong>: divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in euro in Russia o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, compresi il governo e la Banca centrale della Russia, o per l'uso in Russia.Tale divieto non si applica alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di banconote denominate in euro a condizione che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione sia necessaria per l'uso personale di persone fisiche che si recano in Russia o di membri delle loro famiglie che viaggiano con loro o per scopi ufficiali di missioni diplomatiche, sedi consolari o organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in conformità al diritto internazionale.*.*<strong><u>Media russi:</u></strong> il consiglio dell'UE ha deciso di vietare i media russi “<em>Russia Today</em>” e “<em>Sputnik</em>” per disinformazione.In base a questa misura sanzionatoria è vietato agli operatori di trasmettere o consentire, facilitare o contribuire in altro modo alla trasmissione, qualsiasi contenuto delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato XV, anche attraverso la trasmissione o la distribuzione con qualsiasi mezzo come cavo, satellite, IP-TV, fornitori di servizi Internet, piattaforme di condivisione di video su Internet o applicazioni, sia nuove che pre-installate. Inoltre, qualsiasi licenza o autorizzazione di trasmissione, accordo di trasmissione e distribuzione con le persone giuridiche, le entità o gli organismi di cui all'allegato XV è sospesa.*.*.*<em>La seguente sezione relativa alle sanzioni adottate da Paesi esteri nei confronti della Russia è stata predisposta consultando una serie di fonti statali, nonché articoli di testate giornalistiche straniere. Senza pretesa di esaustività, tale sezione ha solo finalità ricognitiva. L’applicabilità delle singole sanzioni a casi specifici dovrà essere verificata con legali competenti nella rispettiva giurisdizione.</em>*.*.*<strong><u>3.2. Stati Uniti d’America</u></strong><strong>.</strong>Il 24 febbraio 2022 l’OFAC (“<em>U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control</em>”), in applicazione dell’ordine esecutivo 14024, firmato dal presidente Biden, ha attuato una serie di misure sanzionatorie contro la Russia per le sue attività estere dannose, compresa la violazione dei principi fondamentali del diritto internazionale come il rispetto dell'integrità territoriale degli Stati sovrani.*.*.*<strong><u>3.2.1. Misure restrittive alle relazioni economiche con le Repubbliche autoproclamatesi indipendenti di Donetsk e Lugansk</u></strong><strong>.</strong>Il primo pacchetto di intervento adottato dagli Stati Uniti impone il blocco degli investimenti e il divieto per i soggetti statunitensi di operare commercialmente e finanziariamente nelle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk (come indicato nella tabella al punto 2 “<em>Schema delle sanzioni adottate dagli Stati Uniti e dall’Unione Europea</em>”).Una serie di Licenze Generali allegate al provvedimento stabilisce le esenzioni per alcuni prodotti di prima necessità, servizi essenziali e per le attività delle Organizzazioni Internazionali, prevedendo nel dettaglio:</p><ul> <li>un periodo transitorio (<em>wind down</em>) per operazioni di import-export di beni e servizi collegati a contratti sottoscritti prima del 21 febbraio 2022, da chiudere entro il 23 marzo 2022 (Licenza n. 17).</li> <li>la possibilità̀ di effettuare operazioni di esportazione o riesportazione nelle due regioni di <em>commodity</em> agricole, medicinali, apparecchiature biomedicali e loro parti, farmaci per il trattamento, diagnosi e cura del Covid-19 (Licenza n. 18);</li> <li>la possibilità̀ di transazioni collegate al settore postale e delle comunicazioni, escluse le apparecchiature per le telecomunicazioni terrestre o satellitari (Licenza n. 19);</li> <li>la viabilità̀ delle operazioni condotte da Organizzazioni Internazionali quali Nazioni Unite (inclusi i suoi principali programmi), BERS, African Development Bank Group, Asian Development <em>Bank</em> o Croce Rossa (Licenza n. 20);</li> <li>saranno, inoltre, possibili operazioni di carattere non commerciale o rimesse personali (Licenza n. 21);</li> <li>così come l’export di servizi funzionali allo scambio di informazioni personali su internet (Licenza n. 22).</li></ul><p>*.*.*<strong><u>3.2.2. Misure restrittive contro il sistema bancario</u></strong><strong>.</strong>Il Tesoro ha intrapreso azioni contro le maggiori istituzioni finanziarie russe, tra le quali la Public Joint Stock Company Sberbank of Russia (Sberbank), la VTB Bank Public Joint Stock Company (VTB Bank) e la PSB, vietando ogni rapporto con essi congelandone gli asset detenuti negli Stati Uniti.A partire dal 26 marzo 2022, secondo quanto stabilito dalla direttiva 2 sotto l'E.O. 14024, "<em>Divieti relativi ai conti corrispondenti o passanti e all'elaborazione di transazioni che coinvolgono alcune istituzioni finanziarie straniere</em>", si proibisce agli istituti finanziari statunitensi:</p><ul> <li>l'apertura o il mantenimento di un conto di corrispondenza o di un conto passante per o per conto di qualsiasi entità determinata ad essere soggetta ai divieti della direttiva CAPTA relativa alla Russia, o ai loro beni o interessi in proprietà;</li> <li>l'elaborazione di transazioni che coinvolgono tali entità determinate ad essere soggette alla direttiva relativa alla Russia, o ai loro beni o interessi in proprietà.</li></ul><p>Di conseguenza, le istituzioni finanziarie statunitensi devono rifiutare tali transazioni a meno che non siano esentate o autorizzate dall'OFAC.L'OFAC ha anche imposto sanzioni di blocco su altre tre grandi istituzioni finanziarie russe: Otkritie, Novikom e Sovcom.*.*.*<strong><u>3.2.3. Misure limitative ai flussi finanziari russi</u></strong><strong>.</strong>L'OFAC, con la direttiva 3, ai sensi dell'E.O. 14024, "<em>Divieti relativi al nuovo debito e al capitale di alcune entità legate alla Russia" </em>ha vietato la sottoscrizione di titoli emessi dalla banca centrale, il fondo nazionale e il ministero delle finanze.Lo scopo della direttiva è quello di vietare transazioni e operazioni, da parte delle entità statunitensi o all'interno degli Stati Uniti elencate nell'allegato 1 della direttiva sulle entità collegate alla Russia, nel nuovo debito con scadenza superiore a 14 giorni e nel nuovo capitale di imprese statali russe.*.*.*<strong><u>3.2.4. Misure restrittive <em>ad personam</em></u></strong><strong><em>.</em></strong>In data 25 febbraio 2022, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni direttamente al Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin e al ministro degli Affari Esteri, Sergei Lavrov, così come ad altri membri del Consiglio di Sicurezza della Russia. Il Ministro della Difesa della Federazione Russa, Sergei Shoigu, e il Capo dello Stato Maggiore delle Forze Armate Russe, Primo Vice Ministro della Difesa e Generale dell'Esercito Valery Gerasimov, in quanto direttamente responsabili dell’ulteriore invasione non provocata e illegale della Russia in Ucraina.Tali sanzioni si sostanziano in:</p><ul> <li>blocco e segnalazione all’OFAC di tutte le proprietà e gli interessi in proprietà dei soggetti di cui sopra, collocati negli Stati Uniti o in possesso o controllo di persone statunitensi;</li> <li>blocco di tutte le entità che sono possedute, direttamente o indirettamente, al 50% o più da una o più persone bloccate.</li></ul><p>Inoltre, tutte le transazioni da parte di persone statunitensi o all'interno (o in transito) degli Stati Uniti che coinvolgono qualsiasi proprietà o interessi in proprietà di persone designate o altrimenti bloccate sono proibite, a meno che non siano autorizzate da una licenza generale o specifica emessa dall'OFAC, o altrimenti esenti, tra i quali si segnala il versamento di qualsiasi contributo o la fornitura di fondi, beni o servizi da parte di, a, o a beneficio di qualsiasi persona bloccata e il ricevimento di qualsiasi contributo o fornitura di fondi, beni o servizi da una tale persona.*.*.*<strong><u>3.2.5. Misure restrittive contro la Banca Centrale e fondi sovrani russi</u></strong><strong>.</strong>In data 28 febbraio 2022, l’OFAC ha proibito alle persone degli Stati Uniti di impegnarsi in transazioni con la Banca Centrale della Federazione Russa e il Ministero delle Finanze della Federazione Russa, immobilizzando così tutti i beni della Banca centrale detenuti negli Stati Uniti o da persone statunitensi, ovunque si trovino.Tra le sanzioni di questo pacchetto rientrano le sanzioni dirette al <em>Russian Direct Investment Fund</em> (RDIF), un fondo sovrano russo-chiave e al suo <em>Chief Executive Officer</em> (CEO), Kirill Dmitriev.La direttiva 4 espande i precedenti divieti contenuti nella direttiva 1A del 22 febbraio 2022, che vieta la partecipazione ai mercati primari e secondari delle obbligazioni denominate in rubli o non in rubli, a partire dal 1° marzo 2022. Essa proibisce più ampiamente tutte le transazioni, se non diversamente previsto, che coinvolgono una qualsiasi di queste tre entità.*.*.*<strong><u>3.3. Regno Unito</u></strong><strong>.</strong><strong><u>3.3.1. Primo pacchetto (22 febbraio 2022)</u></strong><strong>.</strong>La Gran Bretagna ha annunciato e rese effettive nuove sanzioni a banche e soggetti russi, tra i quali risultano: Bank Rossiya, Black Sea Bank for Development and Reconstruction, Genbank JSC, IS Bank, Promsvyazbank PJSC tra le banche e Boris Romanovich Rotenberg, Igor Arkadyevich Rotenberg, Gennadiy Nikolayevich Timchenko tra le persone fisiche.Il risultato di tale individuazione ha comportato un congelamento dei beni sia delle persone giuridiche che delle persone fisiche e, per quest’ultimi, anche un divieto di viaggio.Le risorse economiche che sono possedute, detenute o controllate da tali persone, e che sono sotto la giurisdizione del Regno Unito, devono, quindi, essere congelate e nessun fondo o risorsa economica può essere reso disponibile (direttamente o indirettamente) a o a beneficio di queste persone, a meno che non sia consentito da una licenza rilasciata dal HM Treasury. Inoltre, le "risorse economiche" sono ampiamente definite come includenti qualsiasi attività che possa essere utilizzata per ottenere fondi, beni o servizi - per esempio, beni immobiliari. Il congelamento dei beni si estende anche alle entità possedute o controllate (direttamente o indirettamente) dai soggetti designati. Secondo le regole britanniche, anche i fondi e le risorse economiche di tali entità devono essere congelati e i fondi e le risorse economiche non possono essere messi a disposizione di tali entità.*.*<strong><u>Chiusura dell’accesso ai porti</u></strong>: nella prima categoria di interventi rientra la decisione presa dall’esecutivo britannico di chiudere completamente l’accesso ai porti del Regno Unito per le navi russe.Tra gli interventi attuati dalla Gran Bretagna contro la Russia rientra la decisione di chiudere completamente l’accesso ai porti del Regno Unito per le navi russe.*.*.*<strong><u>3.3.2. Secondo pacchetto (24 febbraio 2022)</u></strong><strong>.</strong>Attraverso queste misure viene esteso il congelamento di beni anche alla VTB Bank, a 5 imprese statali della difesa e a 5 ulteriori individui.A seguito di ciò, il Governo britannico ha annunciato una serie di altre misure, tra cui:</p><ul> <li>L’ampliamento del novero di banche a cui congelare i beni, per impedire loro di accedere alla sterlina e di compensare i pagamenti attraverso il Regno Unito, tagliando il loro accesso ai mercati finanziari britannici;</li> <li>Imposizione del limite di 50.000 sterline sui conti bancari del Regno Unito detenuti da cittadini russi;</li> <li>Controllo sulle esportazioni, compreso anche il divieto di esportare attrezzature e componenti tecnici di alto livello e critici nei settori dell'elettronica, delle telecomunicazioni, dell'aerospaziale e altri.</li></ul><p>Tali sanzioni sono poi state estese <em>in toto</em> alla Bielorussia, alla Crimea e alle regioni di Donetsk e Luhansk.*.*.*<strong><u>3.3.3. Terzo pacchetto (28 febbraio 2022)</u></strong><strong>.</strong>Il 28 febbraio 2022 è stata annunciata un’ulteriore estensione della <em>black list</em> delle banche russe, includendo VEB, Bank Otkritie Financial Corporation PJSC e PJSC Sovocombank.Inoltre, il ministro degli Esteri ha fornito ulteriori dettagli sui due nuovi atti legislativi sulle sanzioni che saranno presentati al Parlamento a breve:<strong>1) </strong>Il primo introduce una nuova autorità in relazione al settore finanziario della Russia, compreso il potere di impedire alle banche russe di compensare i pagamenti in sterline, con l’obiettivo principale di colpire Sberbank.<strong>2)</strong> Il secondo atto legislativo vieterà le esportazioni verso la Russia in una serie di settori critici, comprese le attrezzature ad alta tecnologia come la microelettronica, la marina e le attrezzature di navigazione.*.*.*<strong><u>3.4. Chiusura dello spazio aereo e sanzioni per l'industria aeronautica da parte Regno Unito, UE e USA</u></strong><strong>.</strong>In seguito agli eventi in Ucraina, l'UE, il Regno Unito, gli Stati Uniti e molti altri stati hanno messo in atto diverse misure che si prevede avranno un impatto considerevole sull'industria dell'aviazione e del finanziamento degli aerei.Si prevede che questi pongano sfide logistiche e finanziarie significative (con ramificazioni immediate) alle compagnie aeree che operano da e verso la Russia, nonché ai locatori e finanziatori che hanno compagnie aeree russe nel loro portafoglio. In tal senso, in prima battura, uno dopo l’altro i Paesi europei stanno chiudendo il proprio spazio aereo alle compagnie russe.Per quanto riguarda l’Italia, è ufficiale la decisione di chiudere lo spazio aereo alla Russia a partire dalle ore 15:00 del 27 febbraio 2022.Oltre ad Italia, Belgio e Germania, Bulgaria, Repubblica Cieca, Estonia, Polonia, Slovenia, Lituania, Lettonia, Romania, Regno Unito, Olanda, Canada, Austria, Malta, Spagna e Francia, anche la Danimarca, l’Irlanda e la Finlandia hanno annunciato la chiusura dei loro cieli agli aerei russi, compresi i velivoli privati.Anche l’UE ha vietato, con effetto immediato, lunedì 28 febbraio 2022, agli aerei di proprietà russa, registrati in Russia o controllati dalla Russia (di proprietà, noleggiati o altrimenti controllati da persone fisiche o giuridiche russe) di atterrare, decollare o sorvolare l'UE. In aggiunta, entro la fine di marzo 2022, i locatori europei dovranno terminare i leasing e recuperare centinaia di aerei per un valore di 5 miliardi di dollari.A queste restrizioni si è accompagnata anche la restrizione relativa alla sospensione dei permessi dei vettori stranieri. Ad esempio, il 24 febbraio 2022, l'autorità dell'aviazione civile del Regno Unito ha sospeso il permesso di vettore straniero detenuto da <em>Aeroflot</em>. Come contromisura per le sanzioni del Regno Unito, la Federazione Russa ha limitato l'ingresso nel suo spazio aereo (compresi i voli di transito) e l'atterraggio sul suo territorio di tutti gli aerei di proprietà, noleggiati o gestiti da una persona associata al Regno Unito o registrati nel Regno Unito.In risposta alle restrizioni dello spazio aereo attuate dai paesi occidentali, la Federazione Russa ha chiuso il suo spazio aereo e limitato l'atterraggio sul suo territorio ai vettori aerei di 36 paesi e ai vettori aerei registrati in questi paesi.*.*.*<strong><u>3.5. Svizzera</u></strong><strong>.</strong>Il 28 febbraio 2022, la Svizzera ha deciso di adottare le sanzioni imposte dall'UE il 23 e 25 febbraio 2022. I beni delle persone e delle società sanzionate sono congelati con effetto immediato. Le sanzioni finanziarie si estendono ora al presidente russo Vladimir Putin, al primo ministro Mikhail Mishustin e al ministro degli esteri Sergey Lavrov.La Svizzera ha attuato le seguenti nuove sanzioni:<strong><u>Blocco dei beni:</u></strong></p><ul> <li>I beni appartenenti a o sotto il controllo di persone, società ed enti elencati nell'allegato 3 dell'ordinanza sono bloccati con effetto immediato (la lista comprende il presidente russo Vladimir Putin, il primo ministro Mikhail Mishustin, il ministro degli esteri Sergei Lavrov e i membri del parlamento russo).</li> <li>La SECO (Segreteria di Stato dell’economia) può eccezionalmente autorizzare transazioni specifiche in casi limitati.</li> <li>È vietato fornire direttamente o indirettamente beni o risorse economiche alle persone, società ed entità elencate nell'allegato 3.</li> <li>Le entità che detengono o gestiscono beni che dovrebbero essere bloccati devono essere dichiarate alla SECO.</li></ul><p>*.*<strong><u>Restrizioni finanziarie:</u></strong></p><ul> <li>Divieto di emissione di determinati strumenti finanziari (e relativa assistenza) con scadenza superiore a 30 giorni emessi da specifiche banche ed entità mirate in Russia o da banche ed entità al di fuori della Svizzera controllate da tali banche ed entità mirate o che agiscono per loro conto o sotto le loro istruzioni.</li> <li>Divieto di emissione di strumenti finanziari (e relativa assistenza) emessi dalla Russia, dal suo governo, dalla Banca Centrale della Russia, o da qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto le loro istruzioni.</li> <li>Divieto di concedere alcuni prestiti (direttamente o indirettamente) con scadenza superiore a 30 giorni a specifiche banche ed entità mirate in Russia o, banche ed entità al di fuori della Svizzera controllate da tali banche ed entità mirate o che agiscono per loro conto o sotto le loro istruzioni. Alcune eccezioni sono previste per i prestiti concordati prima del 28 febbraio 2022.</li> <li>Divieto di negoziazione di alcuni strumenti finanziari.</li></ul><p>*.*<strong><u>Misure riguardanti territori specifici:</u></strong></p><ul> <li>Il divieto di importazioni, esportazioni e investimenti riguardanti la Crimea e Sebastopoli, in vigore dal 2014, è stato esteso alle aree degli oblast ucraini di Donetsk e Luhansk non controllate dal governo ucraino.</li></ul><p>*.*<strong><u>Le seguenti restrizioni commerciali decise nel 2014 rimangono in vigore:</u></strong></p><ul> <li>Restrizioni relative ai beni a duplice uso e a specifici beni militari.</li> <li>Divieto di importazione di armi da fuoco, munizioni, materiali esplosivi, pirotecnici e polveri da guerra dalla Russia o dall'Ucraina.</li> <li>Dichiarazione obbligatoria per alcuni beni e servizi dell'industria petrolifera.</li></ul><p>*.*.*<strong><u>3.6. Giappone</u></strong><strong>.</strong>Il 26 febbraio 2022, sono state annunciate "<em>Misure relative alla situazione in Ucraina secondo la legge sui cambi e sul commercio estero</em>”.In sostanza sono state implementate una serie di sanzioni e misure relative alla Repubblica di Donetsk e alla Repubblica di Luhansk che riguardano nello specifico:<strong><u>Congelamento dei beni:</u></strong></p><ul> <li><u>Limitazione dei pagamenti</u>: È necessaria l'autorizzazione per i pagamenti a 24 persone legate alla Repubblica di Donetsk e alla Repubblica di Luhansk e alla Bank Rossiya designati dalla comunicazione del MOFA (<em>Ministry of Foreign Affairs of Japan</em>). I pagamenti che richiedono l'autorizzazione includono <em>(i)</em> il pagamento dal Giappone da parte di un residente giapponese o non giapponese a qualsiasi persona designata e <em>(ii)</em> il pagamento da qualsiasi luogo da un residente giapponese a qualsiasi persona designata.</li> <li><u>Restrizione sulle transazioni di capitale</u>: L'autorizzazione è necessaria per le transazioni di capitale (cioè, contratto di deposito, fiducia e prestito di denaro) da parte di un Residente in Giappone con le persone designate.</li></ul><p>*.*<strong><u>Restrizione all'esportazione e all'importazione:</u></strong></p><ul> <li>È necessaria l'approvazione per l'esportazione di tutti i beni verso le Regioni di Donetsk e Luhansk e per l'importazione di tutti i beni originari delle Regioni Coperte.</li></ul><p>*.*<strong><u>Il Giappone ha anche implementato le seguenti misure relative alla Russia:</u></strong></p><ul> <li>Restrizione all'emissione e alle transazioni per il nuovo debito sovrano russo.</li> <li>Restrizione all'emissione e all'offerta: è necessaria l'autorizzazione per l'emissione e l'offerta in Giappone di debito sovrano russo da parte del governo delle Federazioni russe, delle agenzie governative della Federazione russa e della Banca centrale della Federazione russa.</li> <li>Restrizione all'acquisizione e alla transazione: l'autorizzazione è necessaria per l'acquisizione da parte di un Residente in Giappone di nuovo debito sovrano russo (emesso a partire dal 26 febbraio 2022) da un Residente non giapponese, o la cessione dello stesso a un Residente non giapponese.</li> <li>Restrizione al servizio e alle transazioni: l'autorizzazione è necessaria per la fornitura di servizi e benefici da parte di un Residente in Giappone intrapresi ai fini dell'emissione o dell'offerta di sottoscrizione di nuovo debito sovrano russo in Giappone.</li></ul><p>*.*<strong><u>Restrizione all'emissione di titoli da parte di banche russe designate (come definito di seguito) in Giappone:</u></strong></p><ul> <li>L'autorizzazione è richiesta per l'emissione o l'offerta di sottoscrizione di titoli (limitata solo ai titoli di debito con scadenza superiore a 30 giorni) emessi in Giappone da Sberbank, VTB Bank, Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank), Gazprombank e Russian Agricultural Bank.</li> <li>L'autorizzazione è necessaria per la fornitura di servizi e benefici da parte di un residente in Giappone per l'emissione o l'offerta di sottoscrizione di titoli (limitata solo ai titoli di debito con scadenza superiore a 30 giorni) emessi dalle banche russe designate.</li> <li>Rafforzamento del controllo delle esportazioni di articoli e servizi pertinenti soggetti ai regimi multilaterali di controllo delle esportazioni verso la Russia.</li> <li>Le procedure d'esame per le esportazioni di articoli e servizi rilevanti soggetti ai Regimi Multilaterali di Controllo delle Esportazioni verso la Russia sono state rese più severe eliminando le esenzioni dalle licenze per la Russia.</li></ul><p>*.*.*<strong><u>3.7. Australia</u></strong><strong>.</strong>Il 23 febbraio 2022, l’Australia ha annunciato l’imposizione di sanzioni contro individui, organizzazioni e banche russe come parte dello sforzo internazionale per colpire la Russia per le sue azioni in relazione all'Ucraina.Secondo le dichiarazioni del primo ministro australiano, le misure pertinenti includeranno:</p><ul> <li>divieti di viaggio e sanzioni finanziarie su otto membri del Consiglio di sicurezza della Russia.</li> <li>sanzioni finanziarie mirate in relazione a Rossiya Bank, Promsvyazbank, IS Bank, Genbank e la Black Sea Bank for Development and Reconstruction (oltre alle restrizioni già esistenti su VEB).</li> <li>futura estensione delle sanzioni esistenti alla Crimea e a Sebastopoli, alle regioni di Donetsk e Luhansk, anche in relazione al commercio nei settori dei trasporti, energia, telecomunicazioni e petrolio, gas e minerali.</li></ul><p>*.*.*<strong><u>3.8. Canada</u></strong><strong>.</strong>Il 22 febbraio 2022, il primo ministro Justin Trudeau ha annunciato che il Canada avrebbe implementato un "primo round" di sanzioni. In un comunicato stampa, il primo ministro ha annunciato le seguenti misure:</p><ul> <li>Restrizioni per i membri della Duma di Stato russa che hanno votato per la decisione di riconoscere l'indipendenza di Donetsk e Luhansk;</li> <li>Un divieto di trattare con le aree non controllate dal governo di Donetsk e Luhansk, che proibirà effettivamente ai canadesi di impegnarsi in specifiche transazioni e attività in queste regioni;</li> <li>Nuovi divieti sulle transazioni dirette e indirette nel debito sovrano russo;</li> <li>Sanzioni su Importanti istituzioni finanziarie russe, tra cui il RDIF.</li></ul><p>*.*.*</p><ol start="4"> <li><strong> <u>Raccomandazioni di business per le imprese</u>.</strong></li></ol><p>Il panorama delle sanzioni è in continua e rapida evoluzione e spesso appare complesso.Tenendo questo a mente, è comunque possibile fornire una serie di indicazioni a carattere generale:1) Si raccomanda un continuo aggiornamento sulle sanzioni che, di volta in volta, verranno attuate. Una valutazione approfondita delle eventuali sanzioni o restrizioni applicabili risulta imprescindibile, in quanto potrebbe essere necessario un aggiustamento o una cessazione delle relazioni con certe controparti o in certe aree geografiche come la Russia o la Bielorussia.2) si suggerisce di valutare i rapporti giuridici pendenti (incluso con riferimento a investitori, finanziatori, beni e controparti contrattuali), che possano, quindi, avere connessione diretta o indiretta con le relative sanzioni;3) di suggerisce di considerare se sia necessario adeguare uno qualsiasi di questi nessi e quindi revisionare finanziamenti e/o accordi commerciali;4) di suggerisce lo <em>screening</em> delle controparti, rispetto alle attuali liste di sanzioni consolidate, anche tenuto conto dei diversi paesi potenzialmente rilevanti.&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:lorena.possagno@advant-nctm.com">Lorena Possagno</a>, <a href="mailto:luca.dettori@advant-nctm.com">Luca Dettori</a> e <a href="mailto:ekaterina.aksenova@advant-nctm.com">Ekaterina Aksenova</a>.</i></em>&nbsp;<em>Documento aggiornato al 4 marzo 2022</em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 04 Mar 2022 04:23:47 +0100</pubDate>
                        <title>Lo Smart working post pandemia; le linee-guida del Protocollo del 7 dicembre 2021</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lo-smart-working-post-pandemia-le-linee-guida-del-protocollo-del-7-dicembre-2021</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Lo scorso 7 dicembre le Parti Sociali hanno sottoscritto, su impulso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile.Tutte le maggiori sigle sindacali e le maggiori associazioni imprenditoriali lo hanno firmato: lo scopo del documento è quello di dare delle direttive ai proprio sottoscrittori per stesura dei prossimi contratti collettivi, siano essi nazionali o si secondo livello. Esso è, peraltro, molto utile anche per la redazione degli accordi individuali che saranno sottoscritti nel prossimo futuro, in attesa che i suddetti contratti collettivi vengano alla luce; ricordo, infatti, che la Legge 81/2017 richiede che lo <em>smart working</em> sia regolato da accordi individuali (a prescindere dall’esistenza o meno di una normativa collettiva superiore).I punti trattati dal Protocollo non sono solo quelli regolati dalla Legge 81/2017 ma anche quelli che l’esperienza accumulata in questo ultimo periodo, caratterizzato da un utilizzo massiccio, intenso e prolungato del lavoro agile, ha fatto emergere come particolarmente delicati e controversi.Segnalo, inoltre, che all’”<em>incremento della competitività</em>” e alla “<em>conciliazione dei tempi di vita e lavoro</em>” - che erano gli obiettivi dichiarati della Legge 81/2017 - &nbsp;il Protocollo aggiunge tematiche tipicamente ESG, quali quella ambientale e altre di tipo sociale, quali, ad esempio, la promozione della genitorialità e la tutela dei fragili e dei disabili.Particolare attenzione è, poi, dedicata alla individuazione dei luoghi idonei a svolgere l’attività lavorativa in modalità agile, chiarendo che essi debbano garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori ma anche la sicurezza dei dati trattati, con facoltà di identificare a priori tipologie vietate di luoghi, classificati come inidonei a questo fine.Sempre nell’ottica di assumere un approccio pragmatico su aspetti delicati, il Protocollo specifica le responsabilità in capo al lavoratore e al datore di lavoro in tema di gestione e manutenzione degli strumenti tecnologici attraverso i quali è possibile rendere la prestazione; così come regola le altrettanto delicate questioni del diritto alla disconnessione e dei controlli a distanza. Tutti temi che quotidianamente si pongono agli operatori nella stesura degli accordi e nella gestione degli stessi.Da ultimo, ricordo alcuni principi generali che, ancorchè dovrebbero essere ormai acquisiti, nella realtà, non sempre lo sono; <em>in primis</em> il principio che una organizzazione del lavoro basata sullo&nbsp; <em>smart working</em> non è un diritto di alcuna parte; nessuna, quindi, può pretenderla in caso di mancata sottoscrizione dell’accordo. Il secondo che l’adozione del lavoro agile non può costituire titolo per avere un diverso trattamento – sia esso <em>in melius </em>o <em>in pejus</em> – rispetto a chi lavora secondo un’organizzazione “tradizionale” in tema di remunerazione, inquadramento, livello, promozione e percorsi di carriera.Da ultimo, segnalo la evidenziazione dell’importanza dei programmi di formazione continua e all’accesso agli stessi anche da parte dei lavoratori agili; programmi che sono, al contempo, fonte di diritto ma anche di obbligo per entrambe le parti in un contesto ove le stesse sono egualmente sollecitate continuamente ad aggiornarsi rispetto ai continui progressi che la tecnologia mette loro a disposizione.Per un’esaustiva analisi del documento, una volta tanto scritto con uno stile accessibile, invito tutti alla sua integrale lettura.&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:michele.bignami@advant-nctm.com">Michele Bignami</a>.</i></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 03 Mar 2022 03:37:36 +0100</pubDate>
                        <title>Industrializzazione: efficienza e rapidità preservando la qualità. Intervista a Gianluca Massimei, Amministratore Delegato di NextLegal S.t.A.p.A</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/industrializzazione-efficienza-e-rapidita-preservando-la-qualita-intervista-a-gianluca-massimei-amministratore-delegato-di-nextlegal-s-t-a-p-a</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Com’è iniziato il 2022 per NextLegal e cosa è rimasto dei precedenti 2 anni di pandemia?</strong>Quello che ci portiamo dietro da questi due anni di pandemia è sicuramente il fatto che le previsioni elaborate all’inizio del 2021, al momento della seconda ondata di contagi, sono state in parte stravolte non solo da un punto di vista della proiezione temporale, considerato che siamo ancora in stato d’emergenza, ma soprattutto da un punto di vista politico e macro-economico con effetti che si proiettano su una serie di ambiti, a cominciare da quello del settore giudiziale con il rallentamento dell’attività dei Tribunali. Al di là dei crediti finanziari, pensiamo che nei prossimi mesi il mercato sarà invaso ancora di più da crediti di&nbsp;natura corporate. Nel corso del 2021, come NextLegal, siamo riusciti ad essere maggiormente captive in quest’ultimo ambito, cercando di strutturare processi di recupero tailor-made per essere molto più vicini al target aziendale di recupero, adottando un atteggiamento molto simile a quello degli in-house che ci ha permesso di raggiungere ottimi risultati in tempi brevi sotto il profilo del recupero. Questa esperienza ce la portiamo nel 2022: stiamo continuando a promuovere una customizzazione delle soluzioni di recupero, grazie agli investimenti in Intelligenza Artificiale che ci aiutano ad andare sempre più incontro alle esigenze dei nostri clienti. Ad esempio stiamo facendo molto bene per alcuni nostri clienti che operano nel settore dell’Automotive e nel mondo dell’Entertainment, in particolare per alcune Collecting Society che si occupano della gestione e del recupero dei diritti d’autore. Ci sono anche altri settori nei quali stiamo impostando delle strategie di recupero mirate, come quello del food e posso dire che il nostro 2022 è iniziato molto bene, con Gennaio e Febbraio che hanno segnato rispettivamente una crescita del 65% e del 50% circa dei ricavi sul 2021. Ad oggi NextLegal gestisce circa 27mila pratiche. Questi sono numeri che ci confermano che stiamo andando nella giusta direzione.&nbsp;<strong>Come sono cambiati i processi di recupero e quali sono i servizi su cui si è puntato di più?</strong>La pandemia legata al Covid 19 si è differenziata in maniera importante rispetto alle precedenti crisi che hanno condotto a cessioni di portafogli NPL. In questo caso, a nostro avviso, la tipologia dei crediti, oggetto di cessione e di recupero dal punto di vista giudiziale, è stata fortemente spostata sull’unsecured, ovvero crediti finanziari non garantiti oppure crediti di natura corporate. Questa peculiarità ci pone di fronte all’esigenza di utilizzare tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione per il recupero e la vera sfida, secondo noi, risiede proprio nella scelta di quale azione di recupero portare avanti e, appunto, di quale strumento utilizzare. Noi stiamo lavorando per automatizzare proprio il processo che ci porta a fare questa scelta, grazie anche all’esperienza ed al background informativo di ADVANT Nctm e CRIBIS Credit Management. In particolare il nostro milestone del primo semestre del 2022 è quello di automatizzare tutti gli atti del processo giudiziario, a partire da quelli più complessi. Si tratta di una rivoluzione copernicana e speriamo che il mercato sia pronto ad accoglierla. Concludo sottolineando il fatto che “industrializzazione” non è sinonimo di bassa qualità, ma di efficienza e rapidità, che hanno in ogni caso come presupposto la qualità dell’assistenza legale, che NextLegal è in grado di offrire.&nbsp;<strong>Qual è il vostro sentiment rispetto all’attenzione che la stampa di settore ha nei vostri confronti, a partire dal fatto che siete stati nominati per il secondo anno di fila tra i finalisti del LegalCommunity Finance Awards?</strong>Abbiamo saputo e ovviamente ci fa molto piacere, anche se, in tutta sincerità, devo dire che quello che per noi è ancora più importante è la sempre maggiore fiducia che ci stanno accordando i nostri clienti, vecchi e nuovi.&nbsp;Tratto da <a href="https://www.creditvillage.news/2022/03/02/industrializzazione-efficienza-e-rapidita-preservando-la-qualita-intervista-a-gianluca-massimei-amministratore-delegato-di-nextlegal-s-t-a-p-a/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Creditvillage.it</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 28 Feb 2022 08:18:25 +0100</pubDate>
                        <title>PNRR: le opportunità per i borghi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/25974-2</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il <strong>PNRR</strong>, il documento programmatico predisposto dal Governo italiano per la gestione dei fondi stanziati nell’ambito del programma <em>Next Generation Eu</em>, si articola in <u>6 Missioni</u>, che a loro volta prevedono <u>Linee di intervento</u>, <u>Investimenti&nbsp;</u>e <u>Riforme</u> funzionali alla realizzazione dei progetti che vengono selezionati privilegiando quelli trasformativi e con maggiore impatto sull’economia e sul lavoro.All’interno delle prime due missioni, “<em>Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”</em> e “<em>Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale</em>” sono previsti alcuni investimenti e linee di intervento con focus sull’attrattività dei borghi storici.<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2022/02/PNRR-Le-opportunità-per-i-borghi.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per leggere il documento integrale</a>&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:" target="marco.monaco@advant-nctm.com">Marco Monaco</a>.</i></em></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 15 Feb 2022 04:34:27 +0100</pubDate>
                        <title>La via olistica alla sostenibilità</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-via-olistica-alla-sostenibilita</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>ADVANT&nbsp;Nctm, uno dei più importanti studi legali indipendenti italiani, propone ai clienti un percorso ESG interdisciplinare a sostegno del business</em>«La disciplina ESG e della finanza sostenibile è complessa e richiede un approccio olistico. Le tre componenti, ambientale, sociale e di governance, devono essere affrontate all'unisono».&nbsp;Riccardo Sallustio, partner di ADVANT&nbsp;Nctm, lo studio legale italiano che fa parte dell'organizzazione paneuropea ADVANT e vanta 250 professionisti, 72 soci e 5 uffici operativi, in Italia e all'estero, non ha dubbi: essere sostenibili è il principale fattore critico di successo e driver di sviluppo per le aziende nei prossimi anni. Esperto di green and sustainable finance, docente alla Luiss Guido Carli nel settore della finanza sostenibile, Sallustio è consulente di imprese e istituzioni finanziarie, quotate e non: i criteri ESG impattano nelle decisioni di investimento non solo dei big player ma anche di un numero crescente di pmi, che vanno opportunamente indirizzate. «Queste tematiche si evolvono continuamente e in più sono prevalentemente basate su regole non vincolanti. Regole che, però, diventano cogenti una volta adottate. Il fatto che siano espresse in documenti non vincolanti non deve trarre in inganno: l'introduzione di una normativa europea e nazionale è dietro l'angolo. Io consiglio di considerare la materia ESG come un nuovo terreno di sfida per le imprese che riguarda tutti, dal cda alle funzioni direttive, alle unità produttive, non solo come qualcosa dettata dalla compliance», chiarisce l'avvocato. Il cambiamento deve essere innanzitutto culturale. «Chi rimane fermo è probabile che debba affrontare, nel medio periodo, maggiori costi di approvvigionamento del credito e l'impossibilità di accedere ad alcuni mercati dei capitali. Si corre anche il rischio di essere esclusi da mercati più sensibili su questi temi, come quello americano o nordeuropeo, e alienare varie categorie di consumatori e di altri soggetti nella catena produttiva». Il primo indispensabile passaggio è di individuare un percorso ad hoc per ogni impresa, scegliendo gli investimenti giusti per moltiplicare le ricadute positive. «Il cda dovrebbe dotarsi di una strategia sostenibile, di obiettivi di medio e lungo periodo e avviare un processo per effettuare un'analisi di doppia materialità coinvolgendo i suoi stakeholder, valutando come i problemi di sostenibilità influenzano l'attività di impresa e come l'azienda stessa impatta sulle persone, sull'ambiente e sugli ecosistemi».&nbsp;<strong>PMI E CAMMINO NELL'ESG</strong>Le società italiane quotate in borsa sono consapevoli da tempo che i principali fattori ESG possono essere associati al valore aziendale nel lungo termine. «Hanno maturato una significativa esperienza, comunicando agli stakeholder e al mercato, nella dichiarazione non-finanziaria che segue i principi GRI, le informazioni relative al processo di raggiungimento degli obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030». La rendicontazione nei prossimi anni toccherà anche le medie imprese non quotate. «Può essere di importante ausilio agli investitori, ma è fondamentale che tutte le decisioni dell'azienda siano conformi alla strategia dettata dal cda. Chi si occupa di finanza e pianificazione deve iniziare a comprendere la Tassonomia europea, il sistema di classificazione delle attività sostenibili che guiderà banche e investitori nel prossimo futuro e rispettarne i principi nell'esecuzione delle opere e dei progetti del PNRR». In questa gara globale in che posizione è l'imprenditoria italiana? «Lo sviluppo sostenibile è la più grande occasione di rinnovamento della nostra economia per imprese, banche e gestori dal secondo dopoguerra. I nostri big player nel settore elettrico e degli idrocarburi, come Eni, Enel e Snam, sono considerati un'eccellenza per strategia e finanza verde e sostenibile a livello globale. Per queste imprese la transizione energetica non è stata una scelta, ma un obbligo. Diverso è il caso delle medie e piccole imprese che ancora non sono generalmente in grado di cogliere le opportunità».&nbsp;<strong>FUTURO CARBON NEUTRAL </strong>Per la Commissione Europea la finanza sostenibile deve supportare il processo di decarbonizzazione del continente. «Non si tratta solo di incrementare i progetti di finanza verde nel settore dell'energia pulita ma anche di aiutare imprese in transizione in settori che per loro natura hanno difficoltà strutturali a decarbonizzare». La tematica sostenibile è centrale anche all'interno di ADVANT Nctm, che negli ultimi anni ha intrapreso importanti iniziative su mobilità, utilizzo di energie rinnovabili, limitazione all'uso della plastica in ufficio e a scopo sociale, assistendo vari soggetti a titolo gratuito. «L'importante livello di conoscenza di questi temi ci consente di creare valore aggiunto per i clienti. Abbiamo costituito un gruppo ESG multidisciplinare che segue società, banche e altri soggetti su varie tematiche. Per esempio, siamo molto attivi sui finanziamenti legati al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità e sui finanziamenti verdi. Di recente abbiamo creato un gruppo di studio sulla Tassonomia europea e sulla sua applicabilità al mondo bancario e assicurativo». Tutti i dati e le informazioni contenuti nel presente focus sono stati forniti dal cliente che ne garantisce la correttezza e la veridicità, a soli fini informativi.&nbsp;Tratto da <a href="https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&amp;imgatt=F2B2GX&amp;imganno=2022&amp;imgkey=B1WU65PDXVANO&amp;tiplink=4" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Capital</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 15 Feb 2022 04:11:50 +0100</pubDate>
                        <title>Piattaforme on-line di preventivazione e comparazione: in arrivo chiarimenti dall’OAM</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/piattaforme-on-line-di-preventivazione-e-comparazione-in-arrivo-chiarimenti-dalloam</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Introduzione</strong>Lo scorso 12 gennaio l’Organismo degli Agenti e dei Mediatori (“<strong>OAM</strong>”) ha avviato una consultazione pubblica su uno schema di Comunicazione interpretativa recante “<em>Chiarimenti in merito al funzionamento delle piattaforme on-line che offrono servizi di preventivazione e/o comparazione di opzioni di finanziamento</em>” (“<strong>Comunicazione</strong>”).Nella prospettiva dell’Organismo, i chiarimenti contenuti nella Comunicazione si rendono necessari alla luce della crescente rilevanza che stanno assumendo piattaforme&nbsp;<em>on-line</em>&nbsp;che prestano servizi di preventivazione e/o comparazione di opzioni di finanziamento, accompagnati dalla successiva agevolazione del contatto con le banche che propongono tali prodotti di credito.Obiettivo dell’intervento è, dunque, il superamento di oggettive incertezze circa il perimetro entro cui l’attività di tali piattaforme debba essere considerata riservata a soggetti iscritti negli elenchi tenuti dall’OAM, principalmente per quanto attiene alle attività di contatto con la clientela.In ragione dell’approssimarsi del termine della consultazione, appare utile soffermarsi brevemente sui principali profili di attenzione richiamati nella Comunicazione, nonché su taluni preliminari spunti di riflessione in merito al testo elaborato dall’Organismo.<strong>La Comunicazione</strong>Come evidenziato in premessa, la Comunicazione muove dall’esigenza di risolvere alcune incertezze circa il perimetro delle attività riservate a operatori iscritti negli elenchi OAM, in quanto evidente fonte di potenziale ostacolo allo svolgimento di un’efficace attività di controllo della correttezza dei comportamenti dei soggetti coinvolti.La presenza di tali margini di incertezza è tuttavia suscettibile di determinare anche condizioni di disparità competitiva tra soggetti operanti sullo stesso segmento di mercato. Non sfugge, infatti, la circostanza per cui allo svolgimento della medesima attività corrisponde l’applicazione (o quanto meno l’applicabilità) di regimi normativi differenti, a seconda che si tratti o meno di soggetti abilitati (dunque vigilati), con inevitabili ricadute in termini di costi di&nbsp;<em>compliance&nbsp;</em>e di strategie di&nbsp;<em>business</em>&nbsp;potenzialmente attivabili.La Comunicazione rivolge in particolare la propria attenzione all’operatività di gestori di piattaforme&nbsp;<em>on-line</em>&nbsp;che forniscono servizi di comparazione gratuita di uno o più preventivi di prodotti del credito erogati da finanziatori diversi, agevolando il successivo contatto tra le parti.Tali soggetti operano di norma mediante meccanismi di c.d.&nbsp;<em>lead generation</em>, per tali intendendosi tentativi di contatto con potenziale clientela interessata a un finanziamento, principalmente mediante&nbsp;<em>advertising on-line,</em>&nbsp;cui segue un’attività di raccolta di specifiche informazioni anagrafiche e reddituali dei potenziali clienti raggiunti (attività c.d. “di profilazione delle esigenze del cliente”).Gli elementi potenzialmente critici, evidenziati dall’OAM come caratteristici dello svolgimento di tali attività da parte dalle piattaforme in commento, attengono a due diversi profili:</p><ul> <li>il primo è relativo alla mancanza di trasparenza e correttezza nei confronti della clientela servita. Ad avviso dell’Organismo, i clienti sarebbero molto spesso non adeguatamente informati del fatto che l’attività di comparazione è di fatto ristretta ai soli prodotti distribuiti dai finanziatori&nbsp;<em>partner&nbsp;</em>della piattaforma. Il prodotto consigliato al cliente potrebbe, dunque, in concreto, non rappresentare la migliore soluzione disponibile sul mercato o quella più rispondente alle esigenze dell’utente;</li> <li>il secondo è relativo alla circostanza per cui, mentre alcune delle piattaforme che prestano i servizi di cui sopra sono gestite da intermediari del credito e/o da soggetti finanziatori, altre sono operate da soggetti non appartenenti al settore finanziario e, pertanto, non sottoposti al controllo di alcuna Autorità di Vigilanza del settore.</li></ul><p>Con riferimento al primo dei due profili evidenziati, l’Organismo, in conclusione alla Comunicazione, descrive le misure correttive che ritiene necessario approntare: la piattaforma deve informare l’utente che la stessa non garantisce la comparazione dell’intera gamma di offerte disponibili sul mercato, non proponendo pertanto il prodotto in assoluto più conveniente. È onere, della piattaforma, inoltre, informare il cliente del fatto che le condizioni dell’offerta proposta all’esito delle simulazioni potrebbero variare dopo le valutazioni effettuate dal finanziatore sulla specifica posizione del cliente.L’OAM ricorda, infine, che allo stesso Organismo è attribuita la verifica della corretta applicazione delle regole di trasparenza sopra menzionate, attendendo all’attività di prevenzione e al contrasto dell’esercizio abusivo dell’attività di intermediazione creditizia, ai sensi dell’art. 140-<em>bis</em>&nbsp;del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario).In merito, invece, al secondo dei richiamati profili, la Comunicazione precisa quali attività risultano esercitabili anche da piattaforme non iscritte in OAM e quali, invece, devono intendersi riservate a soggetti abilitati.Ad avviso dell’Organismo, “<em>l’utilizzo di siti internet o di strumenti di web marketing – il cui scopo sia incentivare l’utente a fornire i propri dati per facilitare un contatto con i finanziatori avente finalità di promozione creditizia – dovrebbe consistere, se attuato da parte di soggetti non sottoposti a Vigilanza, nella mera raccolta dei dati anagrafici e di contatto di soggetti potenzialmente interessati a eventuali prodotti di credito, senza l’intervento di alcuna – seppur minima – raccolta di dati o profilazione in merito alle esigenze di credito dell’utente e in assenza di qualunque forma di promozione del prodotto o di analisi, istruttoria e informazione sullo stesso</em>”.Il perimetro della riserva è, dunque, individuato nella tipologia di informazioni raccolte in esito all’interazione con la clientela. I dati anagrafici e di contatto possono essere richiesti all’utenza raggiunta senza la necessità di iscrizione all’albo degli agenti e dei mediatori. La raccolta di dati o profilazione ulteriore costituisce, invece, attività soggetta a riserva.Nella prospettiva dell’Organismo, aspetto determinante per la riconduzione dell’attività prestata all’interno del perimetro della riserva di attività risulta, infatti, l’elemento della profilazione delle esigenze di credito del potenziale cliente.Quando tale sia la finalità della piattaforma, l’OAM ritiene soggette a riserva anche l’attività di raccolta di informazioni (diverse da dati anagrafici e di contatto), o la conduzione di attività di promozione del prodotto, descrizione dello stesso o istruttoria di pratiche dei potenziali clienti.A tal riguardo, si osserva tuttavia come, nella fase successiva a quella di c.d.&nbsp;<em>lead generation</em>, risultano astrattamente individuabili due ulteriori fasi, tendenzialmente autonome tanto concettualmente quanto cronologicamente.Si ritiene, infatti, possibile individuare, in primo luogo, un’attività di mera raccolta (materiale) di informazioni dai clienti, non necessariamente limitate ai dati anagrafici e di contatto dei soggetti intercettati, ma potenzialmente riguardanti anche ulteriori circostanze.Tale attività, qualora si sostanzi nella mera somministrazione di un questionario e nell’archiviazione delle risposte fornite dal cliente, in assenza di qualunque forma di promozione di prodotti di credito o di analisi, istruttoria e informazione sugli stessi, non dovrebbe ritenersi, ad avviso di chi scrive, inclusa nell’alveo dell’attività di mediazione creditizia.Diversa e idealmente successiva alla precedente sarebbe, invece, la fase di elaborazione/aggregazione dei dati e delle informazioni in precedenza raccolti, che risulta in concreto finalizzata all’individuazione di una proposta commerciale rispondente alle esigenze di finanziamento del cliente e che ben può essere condotta da un soggetto differente da quello che ha somministrato il questionario.Mentre l’operatività da ultimo descritta è, senza dubbio, riconducibile all’interno del perimetro dell’attività di mediazione creditizia, pertanto soggetta a riserva (e, dunque, esercitabile unicamente da soggetti abilitati all’attività di mediazione, in quanto iscritti all’OAM), si è invece del parere che l’attività di mera raccolta delle informazioni “grezze” (eventualmente mediante somministrazione di un questionario contenente informazioni relative anche alle esigenze di credito del potenziale cliente), non accompagnata da alcuna ulteriore attività di elaborazione e valutazione delle informazioni fornite, non richieda di per sé l’iscrizione nell’elenco degli agenti e dei mediatori.L’Organismo descrive, infine, un ulteriore categoria di servizi, comune nella prassi, generalmente ascrivibile alla circostanza in cui un soggetto operi quale mera “vetrina pubblicitaria”, che ritiene al di fuori del perimetro della riserva di attività.Il riferimento è, in particolare, all’attività svolta da piattaforme che – avendo un&nbsp;<em>core business</em>&nbsp;del tutto diverso rispetto a quello dell’intermediazione creditizio-finanziaria – mostrano un mero&nbsp;<em>banner</em>/annuncio che rinvii direttamente ad un sito&nbsp;<em>internet</em>/filiale operativa gestite da un soggetto iscritto in OAM o da un intermediario bancario e/o finanziario abilitato.Analoga alla fattispecie sopra descritta risulta l’attività di chi si limiti ad effettuare simulazioni astratte di assumibilità creditizia oppure a riportare un elenco di soggetti finanziatori che offrono finanziamenti senza alcuna raccolta di dati sull’esigenza creditizia né indicazione di preventivi riguardanti specifici prodotti e indirizzando direttamente il potenziale cliente ad un soggetto iscritto in OAM o ad un intermediario bancario e/o finanziario abilitato.Sia pure con le precisazioni di cui sopra – in relazione alle quali si auspica una favorevole presa di posizione da parte di OAM – si ritiene in ultima istanza che la Comunicazione offra un significativo contributo di chiarezza agli operatori del settore, rimuovendo talune delle incertezze interpretative che oggi appaiono idonee ad alterare il c.d. “level playing field”.&nbsp;Tratto da <a href="https://www.dirittobancario.it/art/piattaforme-on-line-di-preventivazione-e-comparazione-in-arrivo-chiarimenti-dalloam/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Diritto Bancario</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 04 Feb 2022 03:36:05 +0100</pubDate>
                        <title>Professione Registrar</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/professione-registrar</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<div class="exibart-article-excerpt"><p><em>Figura ancora poco riconosciuta in via ufficiale, il Registrar si rivela una professione sempre più indispensabile. Che va oltre la capacità di districarsi tra trasporto e logistica, ma si muove in una profonda conoscenza delle opere e del mondo dell’arte.</em></p></div><div></div><div></div><div><p>Secondo la definizione della Carta Nazionale Professionisti Museali, redatta da&nbsp;<strong>ICOM</strong>, il Registrar è il “responsabile del servizio prestiti e della movimentazione delle opere”.Più specificamente, segue la gestione delle procedure di trasporto, con particolare riferimento alla sicurezza delle opere da trasferire; segue le procedure di prestito delle opere in entrata ed in uscita; si occupa della gestione delle coperture assicurative, dalla trattativa all’analisi delle polizze.Cura, dunque, tutti gli aspetti logistici dei prestiti delle opere, agendo come punto di contatto tra curatori e operatori logistici.Pur essendo una figura indispensabile per la gestione delle opere, tuttora non è riconosciuta dal Ministero della Cultura, diversamente da quanto avviene negli altri Paesi.</p></div><div></div><div><p>&nbsp;<strong>Il Registrar, ancora non riconosciuto</strong>Considerato il peculiare ruolo svolto, la formazione del Registrar dev’essere quanto più possibile poliedrica e versatile.L’Accademia di belle arti Aldo Galli di Como (<strong>IED Network</strong>) inaugura quest’anno il Master in Professione Registrar, con l’obiettivo di formare una figura professionale con competenze articolate e trasversali, capace di gestire al meglio la complessità della movimentazione delle opere d’arte, in un continuo dialogo con tutti i professionisti attivi nel settore.Al termine del Master – che prevede ore di lezioni teoriche, ma anche pratiche – i corsisti potranno spendere le loro competenze nell’ambito di musei, fondazioni, gallerie, archivi, collezioni private e aziende specializzate nel settore della movimentazione di opere d’arte.La commissione scientifica che ha curato la programmazione del master – composta da <strong>Alessandra Donati</strong> – coordinatrice del corso, professore e avvocata di ADVANT-Nctm, Maria Grazia Longoni – avvocata di LCA Studio Legale, Iolanda Ratti – conservatrice del Museo del 900 di Milano, Cristina Resti – storica dell’arte – ARTE Generali, Linda Pacifici – exibition manager di Palazzo Strozzi, Alice Hansen – restauratrice, si pone come ulteriore obiettivo quello di ottenere il riconoscimento di questa professione, così importante per il sistema dell’arte.All’ultimo incontro di presentazione del corso hanno partecipato, tra gli altri, numerose imprese specializzate nel trasporto di opere d’arte – coinvolte sia in occasione delle docenze sia dei tirocini del master- ed è emerso che le competenze del Registrar potrebbero essere spendibili, oltre che all’interno di musei e gallerie, anche nell’ambito di aziende di logistica attive nel settore della movimentazione di opere d’arte.&nbsp;</p></div><p><strong>Il registrar in azienda</strong>Al riguardo va sottolineato che nel 2020.è stata costituita l’associazione&nbsp;<strong>Logistica Arte</strong>&nbsp;di cui fanno parte 23 aziende specializzate nel trasporto e movimentazione di opere d’arte.“L’Associazione Logistica Arte, ha fondato il suo atto iniziale nella consapevolezza della necessità di dare una voce, identità e presenza, nel vastissimo mondo della Logistica e dei Trasporti, ad un gruppo di aziende che, attraverso la loro specializzazione, professionalità&nbsp;e competenza, hanno declinato la capacità di movimentare le Opere d’Arte, assumendosi la responsabilità di farlo, eliminando, al massimo livello possibile, ogni rischio, per preservarne l’integrità e valore. Questo percorso ha, all’interno di queste realtà, forgiato tecnici e specialisti unici nel loro genere, supportati da personale capace di organizzare e coordinare tutte le operazioni, in qualunque circostanza esse avvengano” precisa&nbsp;<strong>Alvise di Canossa</strong>, Presidente dell’Associazione, Presidente di&nbsp;<strong>Art Defender</strong>&nbsp;e di&nbsp;<strong>Arteria</strong>.Sebbene non sempre tali aziende dispongano di Registrar stabilmente inseriti nell’organizzazione dell’impresa, avvalendosi più spesso di diverse figure professionali specializzate nelle numerose aree di competenza rilevanti, l’internalizzazione di un professionista Registrar appare, sotto numerosi aspetti, una scelta necessaria.Secondo&nbsp;<strong>Riccardo Fuochi</strong>, Vice Presidente dell’Associazione e Amministratore di&nbsp;<strong>OLG International</strong>: “La figura di un Registrar all’interno di società “specializzate” nella logistica di opere d’arte sarebbe molto utile. Una figura professionale, che abbia seguito un percorso di studio specifico e che abbia competenze e preparazione che vanno oltre a trasporto e logistica non può che essere un ulteriore elemento a dimostrazione della capacità professionale e affidabilità’ dell’operatore logistico.Il Registrar può diventare quindi un elemento di distinzione rispetto ad altri operatori che si occupano di trasporto di opere d’Arte e, conoscendo le dinamiche interne al mondo museale, può agevolare il dialogo e i rapporti con il committente istituzionale. Per i soci di Logistica Arte è indispensabile avere elementi distintivi rispetto ad altri operatori. Noi abbiamo messo una barriera di ingresso alla nostra Associazione che si basa su una logica di percentuale di fatturato di logistica dell’arte sul totale, ma questo non può bastare come elemento distintivo e qualificante che possa essere riconosciuto sia dal mercato sia dalle istituzioni. Dobbiamo lavorare sui nostri associati perché, al di là delle dimensioni, vengano effettivamente considerati ed apprezzati come boutiques della logistica dell’Arte.L’introduzione del Registrar può essere un primo step”.Il Registrar, infatti, dispone di tutte le competenze necessarie per seguire autonomamente la filiera dei servizi offerti dalle aziende per l’allestimento delle mostre, essendo in grado di gestire i contatti con la committenza, di organizzare le operazioni di trasporto e di curare, infine, il rientro delle opere presso la loro sede originaria.Attualmente le aziende di logistica non hanno un registrar interno, ma hanno personale specializzato su aspetti normativi e pratici per i trasporti e spedizioni internazionali, che si relazionano con i registrar delle collezioni più strutturate e con i vari collezionisti, per l’organizzazione logistica delle movimentazioni e spedizioni internazionaliAnche&nbsp;<strong>Giuseppe Panzironi</strong>, amministratore di&nbsp;<strong>APICE</strong>, vedono “in maniera positiva l’inserimento di un registrar in una grande azienda aderente a Logistica Arte, perché potrebbe seguire tutta la filiera dei servizi offerti per l’allestimento di una mostra; il registrar dovrebbe integrarsi anche nella parte operativa della società nel coordinamento tra gli organizzatori di eventi e gli uffici preposti all’attuazione delle mostre, conoscere le leggi doganali, il codice dei beni culturali, le tecniche dell’imballo e interagire con gli imballatori, conoscere le attrezzature tecniche, i mezzi di trasporto e loro peculiarità, nonché tutte le fasi organizzative e operative delle spedizioni anche internazionali.Un registrar potrebbe essere utile anche nel&nbsp;<em>Collections management</em>&nbsp;per le opere in deposito a lungo termine e per la gestione della documentazione a scadenza periodica delle varie opere affidate all’operatore di logistica. Di fatto le nostre referenti hanno in carico la gestione di questi aspetti per ogni cliente, che potrebbe però essere seguita con una gestione dedicata da parte di una figura preposta”.Il Registrar, temprato da un percorso di studio specifico e dotato di competenze e nozioni che vanno oltre il trasporto e la logistica, quali una profonda conoscenza delle opere e del mondo dell’arte, può dunque diventare il fiore all’occhiello per un’azienda specializzata in logistica che voglia distinguersi dai meri “esecutori materiali” del trasporto, presentandosi sul mercato come una boutique d’eccellenza specializzata in fine art.&nbsp;<a href="https://www.exibart.com/formazione/professione-registrar/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da exibart.com</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arte</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 31 Jan 2022 07:51:05 +0100</pubDate>
                        <title>China Data Protection Report 2022</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/china-data-protection-report-2022</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Al seguente link il&nbsp;memorandum "<strong>China Data Protection Report 2022</strong>", l'approfondimento sulla nuova disciplina del trattamento dei dati personali in Cina tramite una spiegazione delle principali leggi che la regolano.Una tematica di particolare rilevanza ed interesse per le aziende italiane che operano, o che abbiano intenzione di operare, in Cina.<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2022/01/China-Data-Protection-Report-1.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per il memorandum</a>&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:carlo.geremia@advant-nctm.com">Carlo Geremia</a> and <a href="mailto:pierpaolo.canero@advant-nctm.com">Pierpaolo Canero</a>.</i></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Digital e DATA</category>
                            
                                <category>China Desk</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 31 Jan 2022 05:09:56 +0100</pubDate>
                        <title>La logistica è il primo asset ma con un puzzle di norme locali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-logistica-e-il-primo-asset-ma-con-un-puzzle-di-norme-locali</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>La logistica, per la prima volta, nel 2021, è diventato il primo asset d'investimento in Italia, con quasi tre miliardi su un totale di circa dieci (un incremento del +113% in un anno) ed era prevedibile, considerata l'accelerazione impressa dalla pandemia al processo, in atto da tempo, di digitalizzazione del retail. Meno prevedibili le declinazioni della diversificazione della domanda, che vira dai big box a immobili più strutturati, sempre più vicini ai centri cittadini, indispensabili per la gestione dell'ultimo miglio, dai centri per la refrigerazione di alimenti e farmaceutica al cosiddetto dark store (un magazzino dedicato solo alla preparazione degli ordini della spesa online).Se ne è parlato, nei giorni scorsi, al convegno sulla logistica organizzato da Agidi ( Associazione giuristi di diritto immobiliare) e Cdv, che ha analizzato le strategie di investimento, i criteri di valutazione del potenziale di aree brown- e greenfield e le dinamiche di crescita della domanda di dark room e dark store per fronteggiare la diffusione delle consegne a domicilio.&nbsp;<strong>Il dinamismo nei numeri</strong>«Una vivacità - ha spiegato Faustino Musicco,&nbsp;<em>head of logistics, last mile and data centers</em>&nbsp;di Colliers -che si riflette su un take-up di 2,4 milioni di metri quadrati (di cui l'e-commerce assorbe quasi il 60%) e su un rendimento netto del 4% circa, superiore alla media europea. Non solo. Se il&nbsp;<em>prime rent</em><em>&nbsp;</em>a Milano e Roma è pari a 58 euro al metro quadro annuo, quello degli immobili last mile supera anche i 90 euro. Con una vacancy - per gli immobili di alta qualità - del 2,6%, è evidente che l'offerta vada ampliata. Anche perchè ci sono aree ad alta densità abitativa ancora poco coperte e già nelle pipeline degli investitori, soprattutto Campania e Puglia».«Un quadro - ha detto Federico Soffietti,&nbsp;<em>head of investments</em><em>&nbsp;</em>di Hines - che apre sempre maggiori spazi e opportunità all'investimento speculativo, cioè a uno sviluppo autonomo dell'investitore. Se negli ultimi tre anni l'accelerazione degli investimenti è stata superiore ai 18 anni precedenti grazie al forte aumento di investitori istituzionali, negli ultimi 15 la logistica ha progressivamente sostituito parte del mercato retail (soprattutto i centri commerciali) in termini di allocazione degli investimenti e completamento di nuove scorte».&nbsp;<strong>Implicazioni urbanistiche</strong>Uno sviluppo immobiliare che non può più prescindere dalla sostenibilità, «che - ha ricordato Alberto Billi, ad di Develog - non si misura solo in termini ambientali ma anche sotto il profilo sociale e si declina sia con interventi di efficientamento energetico sia nel recupero di aree degradate nelle periferie urbane favorendo la riduzione di consumo del suolo».Tuttavia, «ancora oggi la destinazione d'uso logistica non è riconosciuta dalla disciplina nazionale e dal Testo unico sull'edilizia - spiega Antonella Scarciello, legale di&nbsp;Advant-Nctm&nbsp;- ed è assimilata, talvolta in quella commerciale, altre volte in quella produttiva. Ogni legge regionale e disciplina comunale va in ordine sparso. Un esempio? Trasformare un'autorimessa in centro città in magazzino last mile a Milano o Roma può avere, oggi, esiti differenti e tempi non prevedibili».&nbsp;<a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20220131&amp;idArticle=573106418&amp;idFolder=12517&amp;idChapter=34221&amp;authCookie=933747608&amp;trc=pMailCN-t20220131-a573106418-h34221-c5303-f12517-n17-u9773" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Il Sole 24 ore</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 24 Jan 2022 08:31:03 +0100</pubDate>
                        <title>Le operazioni di finanziamento contro cessione del quinto nelle ultime indicazioni Banca d’Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Introduzione</strong>Le operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione (“CQS/CQP”)<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftn1" target="_blank" name="_ftnref1" rel="noreferrer">[1]</a>&nbsp;– originariamente regolate dal risalente D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 – hanno, nel tempo, costituito oggetto di ripetuti orientamenti e interventi di vigilanza della Banca d’Italia<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftn2" target="_blank" name="_ftnref2" rel="noreferrer">[2]</a>, per lo più volti a prevenire comportamenti impropri da parte di banche e intermediari&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (“TUB”) e a garantire la correttezza dei comportamenti nei confronti della clientela.Ciò anche in ragione della circostanza che la richiamata forma tecnica costituisce da tempo un’importante fonte di provvista per segmenti di clientela caratterizzati da elementi di fragilità o di difficoltà nell’accesso al credito, caratterizzandosi in ultima analisi quale rilevante strumento di inclusione finanziaria.Alla luce del crescente interesse degli operatori nei confronti di questa tipologia di prodotto – anche in ragione dei più favorevoli fattori di ponderazione applicabili in conseguenza delle modifiche introdotte alla CRR2 dal Regolamento (UE) 873/2020<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftn3" target="_blank" name="_ftnref3" rel="noreferrer">[3]</a>&nbsp;– con comunicazione del 12 gennaio 2022<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftn4" target="_blank" name="_ftnref4" rel="noreferrer">[4]</a>&nbsp;la Banca d’Italia ha ritenuto di richiamare l’attenzione di banche e intermediari sulla necessità di valutare adeguatamente i rischi riferibili alle operazioni di finanziamento CQS/CQP, nonché sul rispetto delle vigenti disposizioni in tema di trasparenza e correttezza dei rapporti con la clientela (“Comunicazione”)<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftn5" target="_blank" name="_ftnref5" rel="noreferrer">[5]</a>.Il significativo incremento della domanda di mercato di finanziamenti CQS/CQP si è infatti accompagnato alla diffusione di condotte opportunistiche da parte di taluni operatori del settore, incentivati a erogare crediti senza porre particolare attenzione alle effettive esigenze finanziarie della propria clientela<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftn6" target="_blank" name="_ftnref6" rel="noreferrer">[6]</a>.Nonostante il recente intervento si collochi appieno nell’alveo dei precedenti orientamenti di vigilanza – dai quali gli operatori di mercato possono tuttora trarre indicazioni circa comportamenti e prassi ritenuti dall’Autorità conformi al vigente quadro normativo – vale la pena soffermarsi brevemente sui principali contenuti della Comunicazione, posto che gli stessi orienteranno una più intensa azione di supervisione (sia cartolare che ispettiva) che la Banca d’Italia intende svolgere nei confronti dei soggetti vigilati attivi nel comparto della CQS/CQP, onde accertare “<em>l’effettivo presidio di tutti i rischi connessi con questa forma di credito e … l’aderenza delle prassi di mercato al quadro normativo di riferimento</em>”.<strong>La Comunicazione</strong>Il primo profilo di attenzione richiamato dalla Comunicazione riguarda la necessità che l’erogazione del credito sia preceduta da una puntuale e attenta valutazione del&nbsp;<strong>rischio di credito</strong>&nbsp;del potenziale prenditore<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftn7" target="_blank" name="_ftnref7" rel="noreferrer">[7]</a>.La riduzione del fattore di ponderazione prudenziale non deve infatti indurre l’ente erogante – con un’eterogenesi dei fini simile a quella riscontrata in passato nel segmento delle fidejussioni&nbsp;<em>omnibus</em>&nbsp;– a valutare la sola posizione finanziaria del datore di lavoro, su cui grava l’onere diretto di pagamento delle rate di rimborso del prestito.Tale profilo assume ancor più rilievo ove si consideri la necessità – enfatizzata dalla Banca d’Italia – di prevenire i rischi di sovra-indebitamento della potenziale clientela, anche alla luce delle possibili conseguenze in termini di falcidia e ristrutturazione in caso di crisi da sovra-indebitamento<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftn8" target="_blank" name="_ftnref8" rel="noreferrer">[8]</a>.Le peculiarità connesse alla commercializzazione e gestione dei finanziamenti CQS/CQP richiedono inoltre un attento presidio dei&nbsp;<strong>rischi di natura operativa</strong>&nbsp;posti in capo agli intermediari, in ragione tra l’altro della necessità di:</p><ol> <li>interfacciarsi con soggetti estranei al rapporto di finanziamento ai fini dell’incasso delle rate (il datore di lavoro/ente pensionistico, c.d. “amministrazione terza ceduta”);</li> <li>disporre di sistemi informativi adeguati a gestire e monitorare gli incassi delle rate;</li> <li>gestire i rapporti con le compagnie assicurative per la stipula e l’eventuale escussione delle polizze a copertura del rischio di premorienza e di perdita di impiego del finanziato;</li> <li>gestire eventuali estinzioni anticipate del prestito, con i conseguenti obblighi di riduzione del costo totale del credito ai sensi dell’art. 125-<em>sexies</em>&nbsp;del TUB;</li> <li>garantire efficaci ed efficienti forme di controllo della rete distributiva impiegata<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftn9" target="_blank" name="_ftnref9" rel="noreferrer">[9]</a>.</li></ol><p>Specifici profili di&nbsp;<strong>rischio legale e reputazionale</strong>&nbsp;risultano poi tipicamente connessi all’utilizzo di reti esterne di agenti, mediatori e altri intermediari finanziari delegati alla distribuzione del prodotto presso il pubblico, onde presidiare adeguatamente eventuali violazioni di norme o condotte scorrette della rete.Particolare attenzione andrà altresì posta alla definizione di regole interne in materia di remunerazione e incentivazione tali da non costituire un incentivo diretto o indiretto al collocamento di prodotti non coerenti con la situazione economico-finanziaria dei clienti<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftn10" target="_blank" name="_ftnref10" rel="noreferrer">[10]</a>.Da ultimo – anche tenuto conto del costante sviluppo del processo creditizio mediante piattaforme IT – la Comunicazione richiama l’attenzione di banche e intermediari sui&nbsp;<strong>rischi di conformità</strong>&nbsp;connessi al ricorso a processi di digitalizzazione della relazione con la clientela (viepiù accelerato dalla pandemia in atto), tanto nella fase di&nbsp;<em>onboarding</em>&nbsp;dela clientela che in quella di erogazione delle somme e gestione della relazione con la medesima.&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da dirittobancario.it</a>&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:danilo.quattrocchi@advant-nctm.com">Danilo Quattrocchi</a>.</i></em>&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftnref1" target="_blank" name="_ftn1" rel="noreferrer">[1]</a>&nbsp;Come noto, le richiamate operazioni si caratterizzano per essere forme di credito concesse a lavoratori dipendenti (pubblici o privati) e pensionati, aventi durata massima decennale e importo della rata di rimborso non superiore alla quinta parte dello stipendio (o della pensione) netto mensile, che viene trattenuta dal datore di lavoro (o dall’ente pensionistico) e da questi direttamente versata all’istituto finanziario sulla base di un meccanismo simile alla delegazione di pagamento. Ulteriore peculiarità dell’istituto è rappresentata dalla presenza obbligatoria di forme di garanzia del credito, sotto forma di polizze assicurative a copertura del rischio di premorienza e di perdita di impiego del finanziato.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftnref2" target="_blank" name="_ftn2" rel="noreferrer">[2]</a>&nbsp;Si fa in particolare riferimento alle comunicazioni Banca d’Italia 10 novembre 2009, 7 aprile 2011 e, più di recente, alla Delibera 145/2018, recante “<em>Orientamenti di vigilanza sulla cessione del quinto dello stipendio</em>”.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftnref3" target="_blank" name="_ftn3" rel="noreferrer">[3]</a>&nbsp;C.d. “<em>CRR Quick-fix</em>”, che, sulla scorta della minore rischiosità creditizia connessa alle peculiarità dell’istituto, ha ridotto dal 75% al 35% il fattore di ponderazione applicabile a tale forma di impiego in termini di assorbimento patrimoniale.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftnref4" target="_blank" name="_ftn4" rel="noreferrer">[4]</a>&nbsp;Disponibile su <a href="https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2022/01/Comunicazione-Banca-dItalia-12-gennaio-2021.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2022/01/Comunicazione-Banca-dItalia-12-gennaio-2021.pdf</a> e su <a href="https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/comunicazioni/com-20220112/op-finanziamento-contro-CQSP.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/comunicazioni/com-20220112/op-finanziamento-contro-CQSP.pdf</a>.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftnref5" target="_blank" name="_ftn5" rel="noreferrer">[5]</a>&nbsp;Cfr. in particolare, il Titolo VI del TUB e il Provvedimento Banca d’Italia 29 luglio 2009 in materia di “<em>Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti</em>”.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftnref6" target="_blank" name="_ftn6" rel="noreferrer">[6]</a>&nbsp;Nella comunicazione a corredo della citata Delibera 145/2018, l’Autorità osserva come nel 2017 i ricorsi all’Arbitro Bancario Finanziario in materia di CQS/CQP siano stati quasi 22.000, in crescita di oltre il 40% rispetto all’anno precedente e tali da rappresentare il 72% del contenzioso confluito all’Arbitro.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftnref7" target="_blank" name="_ftn7" rel="noreferrer">[7]</a>&nbsp;Nella Sez. 1 degli Orientamenti di Vigilanza in materia di cessione del quinto dello stipendio o della pensione emanati dalla Banca d’Italia nel 2018, l’Autorità precisa ad esempio che “<em>è buona prassi considerare, nel rispetto della privacy, anche la condizione del nucleo familiare, nei casi in cui sia rilevante per valutare l’affidabilità del debitore e la sostenibilità del debito</em>”.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftnref8" target="_blank" name="_ftn8" rel="noreferrer">[8]</a>&nbsp;Cfr. D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. “decreto Ristori”), convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftnref9" target="_blank" name="_ftn9" rel="noreferrer">[9]</a>&nbsp;Le richiamate esigenze appaiono ancor più evidenti con riferimento ai c.d. modelli di&nbsp;<em>business&nbsp;</em>“<em>originate-to-distribute</em>”, in cui l’intermediario erogante (tipicamente un soggetto 106 TUB) procede periodicamente e sistematicamente alla cessione&nbsp;<em>pro soluto</em>&nbsp;a terzi dei finanziamenti CQS/CQP concessi alla propria clientela. In tali casi,  infatti, sebbene l’<em>originator</em>/cedente mantenga spesso a proprio carico la gestione degli incassi e di eventuali estinzioni anticipate, l’adempimento degli obblighi di rendicontazione periodica alla clientela e la gestione di eventuali reclami, l’intermediario acquirente deve dotarsi di idonei sistemi di controllo sull’operato dell’<em>originator</em>, anche attraverso idonei flussi informativi e verifiche periodiche e strutturate. In questo senso, la&nbsp;<em>due diligence</em>&nbsp;condotta dall’acquirente non dovrebbe limitarsi all’esame del rischio di credito insito nel portafoglio oggetto di acquisizione, ma estendersi anche ai rischi legali e reputazionali connessi all’operato dell’<em>originator</em>.&nbsp; Sul punto cfr. anche la Sez. IX degli Orientamenti di Vigilanza in materia di cessione del quinto dello stipendio o della pensione emanati dalla Banca d’Italia nel 2018.&nbsp; Sempre con riferimento ai modelli “<em>originate-to-distribute</em>”, l’Autorità richiama inoltre l’attenzione sulla necessità di garantire un’efficace gestione dei&nbsp;<strong>rischi di liquidità</strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>di mercato</strong>&nbsp;che potrebbero derivare in capo agli intermediari cedenti: a) dall’eventuale difficoltà di cedere i propri portafogli a parti terze, ad esempio in caso di contingenti situazioni avverse del mercato; b) dalla vendita dei crediti a prezzi inferiori al valore corrente di mercato.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/le-operazioni-di-finanziamento-contro-cessione-del-quinto-nelle-ultime-indicazioni-banca-ditalia/#_ftnref10" target="_blank" name="_ftn10" rel="noreferrer">[10]</a>&nbsp;In tal senso, la Comunicazione richiama anzitutto la Sez. VII degli Orientamenti di Vigilanza in materia di cessione del quinto dello stipendio o della pensione emanati dalla Banca d’Italia nel 2018, ma appaiono rilevanti anche le previsioni in tema di “<em>Procedure di governo e controllo sui prodotti</em>” contenute nella Sezione XI, par. 1-bis del provvedimento Banca d’Italia 29 luglio 2009 in tema di “<em>Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti</em>” (c.d. “<em>product oversight and governance</em>”).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 18 Jan 2022 02:50:41 +0100</pubDate>
                        <title>Riunioni virtuali degli organi sociali (anche post emergenza Covid): la massima n. 200/2021 del Consiglio Notarile di Milano</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/riunioni-virtuali-degli-organi-sociali-anche-post-emergenza-covid-la-massima-n-200-2021-del-consiglio-notarile-di-milano</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<ol> <li><strong>INTRODUZIONE</strong></li></ol><p>Al fine di far fronte alla situazione emergenziale correlata alla diffusione del virus COVID-19 (prorogata, alla data odierna, sino al 31 marzo 2022), il legislatore italiano ha adottato una serie di norme che, se da un lato sono finalizzate, <em>inter alia, </em>a limitare gli spostamenti e gli assembramenti, dall’altro hanno consentito, nonostante le misure di distanziamento sociale, di svolgere regolarmente le riunioni assembleari (e consiliari) scongiurando così un rischio di paralisi degli organi sociali delle società italiane.In tale contesto si colloca il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con la Legge 24 aprile 2020, n. 27 (il “<u>Cura Italia</u>”) il quale, al comma 2, ha dettato una specifica disposizione che consente a qualsiasi società, in deroga a qualsiasi altra previsione (legislativa, regolamentare e statutaria), di svolgere i lavori assembleari esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.Stante la natura eccezionale del regime emergenziale ci si è quindi interrogati circa l’efficacia temporanea di tale disciplina, ovvero l’opportunità di cristallizzare le modalità prescritte nel Cura Italia nel diritto societario “comune”.In tale scenario assume sicuramente rilevanza la Massima n. 200 del 23 novembre 2021 del Consiglio Notarile di Milano il quale si è espresso in merito alla “<em>legittimità delle clausole statutarie di s.p.a. e di s.r.l. che, nel consentire l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell’art. 2370, comma 4, c.c., attribuiscono espressamente all’organo amministrativo la facoltà di stabilire nell’avviso di convocazione che l’assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l’indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>” anche in seguito alla fine della cornice emergenziale.&nbsp;</p><ol start="2"> <li><strong>L’ASSEMBLEA IN FULL AUDIO/VIDEO DURANTE IL REGIME EMERGENZIALE</strong></li></ol><p>L’art. 106, comma 2, del Cura Italia è intervenuto sulle modalità di partecipazione ed esercizio del diritto di voto delle riunioni assembleari, sia ordinarie sia straordinarie, estendendo la possibilità di ricorrere agli strumenti, già previsti dal diritto societario, che consentono tali attività senza la presenza fisica dei partecipanti in un unico luogo.Invero, l’articolo 2370 comma 4 c.c. espressamente prevede che “<em>Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione</em>” dovendosi quindi ritenere tale modalità di svolgimento delle riunioni assembleari una naturale e legittima evoluzione del metodo collegiale in considerazione dei moderni mezzi di telecomunicazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.Con l’intervento legislativo del Cura Italia, il legislatore ha valutato di ampliare l’alveo di modalità di svolgimento di assemblee dei soci consentendo: (i) da un lato l’utilizzo dei mezzi di telecomunicazione anche in presenza di clausole statutarie che lo impediscano o lo limitino, oppure anche in mancanza di clausole statutarie che lo prevedano, come richiesto dal sopra citato articolo 2370, comma 4 c.c.; (ii) dall’altro che i soci e gli altri aventi diritto possano partecipare all’assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione senza la necessità di convocare le assemblee in un determinato luogo fisico purché sia garantita l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.Ne consegue che nella cornice emergenziale i lavori assembleari possono svolgersi secondo tre distinte metodologie<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>:</p><p style="padding-left: 30px;">a) con la presenza fisica di tutti i partecipanti, seppur nel rispetto delle misure di distanziamento sociale;</p><p style="padding-left: 30px;">b) in collegamento audio/video dei partecipanti, a prescindere dal fatto che tale modalità sia consentita dallo statuto, ma con la presenza fisica del presidente e/o del segretario nel luogo di convocazione;</p><p style="padding-left: 30px;">c) esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con la conseguenza che i soci, per poter esercitare il loro diritto di intervento, sono in tal caso obbligati a utilizzare i mezzi di telecomunicazione previsti dall’avviso di convocazione.</p>In dottrina ci si è tuttavia posti il problema se, nel caso in cui l’assemblea dei soci si svolga esclusivamente mediante collegamento audio/video, sia comunque necessario indicare un luogo fisico di svolgimento della riunione oppure se si possa ritenere questa indicazione superata, in quanto sostituita dal luogo virtuale di svolgimento<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.A tal riguardo una parte della dottrina<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>, evidenziando il carattere eccezionale e temporaneo della disciplina emergenziale, aveva sostenuto la necessità di interpretare tali disposizioni in armonia con l’impostazione ordinaria del legislatore sulla tenuta delle riunioni assembleari che, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 2370, comma 4 c.c., prevede comunque che l’assemblea sia convocata in un luogo fisico.Sul punto il Consiglio Notarile di Milano nella motivazione della propria massima n. 187/2020<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>, ha espresso un parere in senso contrario evidenziando, quale diretta conseguenza delle previsioni di cui all’articolo 106, comma 2, del Cura Italia, la circostanza che in tali ipotesi si darà luogo a un’assemblea non convocata in un luogo fisico<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.Ad avviso del Consiglio Notarile meneghino<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>, conseguenza diretta di tale precetto è la circostanza che ogni qualvolta l’avviso di convocazione preveda esclusivamente la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, senza indicare un luogo fisico predeterminato di svolgimento della riunione (o indicandolo ad altri fini o comunque senza possibilità che nessuno vi acceda), non è necessaria la presenza di alcun soggetto in alcun determinato luogo<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.Ne deriva ulteriormente il venir meno della presenza fisica “minima e necessaria” del presidente e del segretario nel luogo di convocazione quale corollario della disposizione di cui all’articolo 2370 c.c. <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>.&nbsp;<ol start="3"> <li><strong>L’ASSEMBLEA IN FULL AUDIO/VIDEO DOPO IL REGIME EMERGENZIALE</strong></li></ol><p>Le regole emergenziali sopra richiamate e gli strumenti di riunione “virtuale” dell’assemblea dei quali sono espressione, hanno indubbiamente agevolato l’esercizio dell’attività di impresa durante la situazione di emergenza.Nella prospettiva della cessazione del regime emergenziale, gli operatori e gli interpreti - come anticipato in epigrafe -&nbsp; si sono interrogati sulla possibilità che, a prescindere dalla cornice in cui si colloca l’articolo 106 comma 2 del Cura Italia e al di fuori dei casi di assemblea totalitaria, l’assemblea possa essere convocata senza l’indicazione di alcun luogo fisico, bensì solo mediante mezzi di telecomunicazione.La questione, già affrontata da qualche intervento dottrinale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>, è stata di recente trattata dal Consiglio Notarile di Milano nella massima n. 200/2021.In particolare, il Consiglio Notarile meneghino muove le proprie considerazioni sull’assunto che l’efficacia temporanea della disciplina di cui all’articolo 106, comma 2, del Cura Italia non vale a diminuire la rilevanza della stessa ma, invero, conferma e rafforza l’idoneità dei nuovi mezzi di comunicazione alla tutela dei principi che regolano la formazione della volontà negli organi collegali e i diritti dei soci.Seppur a una prima lettura diverse disposizioni del codice civile sembrerebbero contrarie alla conclusione accolta nella massima, secondo l’interpretazione notarile esse devono essere lette in un’ottica evolutiva alla luce delle opportunità messe a disposizione dalla moderna tecnologia e nel dettaglio:</p><ul> <li>l’articolo 2363, comma 1, c.c., ai sensi del quale “<em>l’assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società</em>”, fa salva la possibilità che lo statuto disponga diversamente senza tuttavia prevedere - quale unica possibile deroga - l’indicazione di altri luoghi fisici di convocazione;</li> <li>l’articolo 2366, comma 1, c.c. nella parte in cui dispone che l’avviso di convocazione deve indicare tra l’altro il “<em>luogo dell’adunanza</em>”, è suscettibile di un’interpretazione coerente con l’attuale contesto normativo e sociale potendosi quindi ragionevolmente ritenere che la nozione di “<em>luogo</em>”, possa essere interpretata non più necessariamente come “<em>luogo fisico</em>”, bensì come un luogo (eventualmente anche solo) “<em>virtuale</em>” consistente, appunto, nelle piattaforme informatiche o di telecomunicazione che saranno utilizzate per l'intervento in assemblea;</li> <li>l’articolo 2370, comma 4, c.c., così come formulato, non sembra precludere <em>ex se</em> la possibilità che l’utilizzo dei mezzi di telecomunicazione costituisca l’unica modalità concessa ai soci per intervenire alla riunione, in mancanza di un luogo fisico nel quale svolgere la riunione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>.</li></ul><p>Nella motivazione alla massima n. 200/2021 il Consiglio Notarile si sofferma altresì sui profili di carattere sistematico e funzionale della questione evidenziando come lo svolgimento della riunione esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione non costituisce di per sé una potenziale lesione dei principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento tra i soci<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>.Anzi, se la <em>ratio </em>delle norme in esame è proprio quella di favorire l’esercizio dei diritti sociali, si può senz’altro affermare che tali diritti risultano maggiormente tutelati in un’assemblea da tenersi esclusivamente in videoconferenza piuttosto che in un’assemblea che venga convocata in qualsiasi luogo (in Italia o in Europa in forza delle specifiche clausole statutarie) <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>.In considerazione di quanto precede il Consiglio Notarile è giunto condivisibilmente -a parere di chi scrive - ad affermare che, “<em>in presenza di una clausola statutaria che consenta genericamente l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, l’organo amministrativo (o comunque il soggetto che effettua la convocazione) possa legittimamente indicare nell’avviso di convocazione che l’assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l’indicazione del luogo fisico di convocazione e indicando le modalità di collegamento</em>” <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>.Giova inoltre evidenziare come, secondo l’interpretazione notarile, le conclusioni sopra richiamate in merito alle modalità di svolgimento dell’assemblea dei soci devono ritenersi, a maggior ragione, applicabili anche alle riunioni degli altri organi sociali, con particolare riguardo al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, anche in assenza di una clausola statutaria che preveda espressamente la possibilità di convocare l'organo collegiale solo mediante mezzi di telecomunicazione (sempreché vi sia la generica disposizione statutaria che, ai sensi degli artt. 2388, comma 1, e 2404, comma 1, c.c., consenta la partecipazione con tali mezzi).Per quanto riguarda la possibilità che il presidente e il segretario (o il Pubblico Ufficiale) si trovino in luoghi diversi nel momento in cui partecipano all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, la massima n. 200/2021 non si sofferma su tale aspetto ma richiama le considerazioni svolte, dal medesimo Consiglio Notarile, nella propria massima n.187/2020<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>.Seppur tale massima si colloca nell’eccezionalità del regime emergenziale, la <em>ratio</em> sottostante pare essere la medesima di quella posta alla base della motivazione di cui alla massima 200/2021 ossia l’interpretazione <em>evolutiva </em>del luogo da indicare nell’avviso di convocazione, non più esclusivamente quale luogo “fisico” ma anche quale luogo “virtuale” <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>.Alla luce di quanto precede, non pare dunque irragionevole ritenere che, anche post Covid, debba ritenersi legittimamente tenuta l’assemblea soci (e le riunioni di CdA e del Collegio Sindacale) anche nell’ipotesi in cui segretario e presidente non si trovino nel medesimo luogo e ciò proprio in ragione:&nbsp;(i)&nbsp;del venir meno della necessità di convocare l’assemblea dei soci in un determinato luogo fisico e&nbsp;(ii)&nbsp;della legittimità degli avvisi di convocazione che prevedano che l’assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.Nonostante la persuasività degli argomenti dell’autorevole consiglio notarile in commento, parte della dottrina<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a> ha comunque espresso un orientamento contrario rispetto enfatizzando il carattere temporaneo delle previsioni di cui all’art. 106, comma 2, del Cura Italia – e dunque destinate a venir meno con la cessazione della situazione d’emergenza – non spiegandosi altrimenti l’intervento del legislatore d’urgenza<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>.Non resta quindi che attendere l’auspicata fine della situazione di emergenza epidemologica al fine di svolgere valutazioni più approfondite sulla base dell’evoluzione interpretativa di dottrina e giurisprudenza e di quello che sarà il seguito, o meno, nella prassi applicativa.&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:paolo.gallarati@advant-nctm.com">Paolo Gallarati</a>, <a href="mailto:filippo.federici@advant-nctm.com">Filippo Federici</a> e <a href="mailto:martina.dare@advant-nctm.com">Martina Da Re</a>.</i></em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> <em>Si veda</em> Consiglio Notarile di Milano, <em>“Clausole statutarie che legittimano la convocazione delle assemblee esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (artt. 2363, comma 1; 2366, comma 1; 2370, comma 4; e 2479-bis c.c.)”, Massima n. 200, 2021.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> <em>Si veda</em> F. Magliulo, sub art. 2370, in Commentario romano al nuovo diritto delle società, a cura di F. D'Alessandro, II, 1, Padova, 684, il quale in merito evidenzia come “<em>L’utilizzo del mezzo di telecomunicazione si deve considerare comunque una forma di partecipazione all’assemblea, seppure a distanza purché sia osservato il pieno rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento dei soci”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> <em>Si veda</em> F. Magliulo, sub art. 2370, in Commentario romano al nuovo diritto delle società, a cura di F. D'Alessandro, II, 1, Padova, 684, il quale in merito evidenzia come “<em>L’utilizzo del mezzo di telecomunicazione si deve considerare comunque una forma di partecipazione all’assemblea, seppure a distanza purché sia osservato il pieno rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento dei soci”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> <em>Sul punto è interessante anche il mutamento di veduta di Assonime che nella Faq n. 1, “Luogo dell’assemblea e partecipazione - Si deve indicare il luogo di svolgimento dell’assemblea tenuta esclusivamente attraverso mezzi di telecomunicazione?” ha dapprima affermato come “ […] il legislatore pensa all’assemblea tenuta mediante mezzi di telecomunicazione non come una vera e propria assemblea virtuale sulla rete, quanto come a una forma di partecipazione a distanza rispetto a un luogo fisico identificato. Di conseguenza, anche nell’ipotesi di svolgimento dell’assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, la società dovrebbe essere comunque tenuta ad indicare, nell’avviso di convocazione, il luogo fisico di svolgimento dell’assemblea, in applicazione dell’art. 2366 c.c.” e in una versione aggiornata al 10 marzo 2021 della medesima Faq: “ […] Secondo l'interpretazione del Consiglio notarile di Milano (cfr. la motivazione della massima n. 187 del 2020), qualora la società preveda che la partecipazione all'assemblea possa avvenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, "si darà luogo, come nei casi di assemblea totalitaria, a un'assemblea non convocata in un luogo fisico. Lo stesso dicasi per le ipotesi in cui la società, pur avvalendosi della possibilità di prevedere l'intervento degli aventi diritto esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, indichi ugualmente nell'avviso di convocazione un determinato luogo fisico. Tale indicazione, invero, oltre a non avere una significativa rilevanza giuridica, non è comunque tale da configurare l'esistenza di un luogo di convocazione in senso proprio, in quanto non esiste la possibilità nemmeno astratta che vi sia partecipazione fisica di alcun soggetto". In base a questa interpretazione, per le assemblee che si svolgono esclusivamente attraverso mezzi di telecomunicazione, è da ritenere che non sia necessaria l'indicazione, nell'avviso di convocazione, del luogo di convocazione dell'assemblea.”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Cfr. Assonime e sua Faq n. 1 <em>sopracitata (versione </em>originale)<em>.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> <em>Si veda</em> Consiglio Notarile di Milano, <em>“Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (artt. 2366, comma 4, 2370, comma 4, 2388, comma 1, 2404, comma 1, e 2479-bis, c.c.; art. 106, comma 2, d.l. 18/2020)”, Massima n. 187, 2020.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> <em>Si veda </em>Consiglio Notarile di Milano, <em>Massima n. 187, 2020, cit, nella cui motivazione afferma come “Lo stesso dicasi per le ipotesi in cui la società, pur avvalendosi della possibilità di prevedere l’intervento degli aventi diritto esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, indichi ugualmente nell’avviso di convocazione un determinato luogo fisico. Tale indicazione, invero, oltre a non avere una significativa rilevanza giuridica, non è comunque tale da configurare l’esistenza di un luogo di convocazione in senso proprio, in quanto non esiste la possibilità nemmeno astratta che vi sia la partecipazione “fisica” di alcun soggetto”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> <em>Si veda </em>Consiglio Notarile di Milano, <em>Massima n. 187, 2020, op. cit, nella cui motivazione affermato come “Anche in tali circostanze, quindi, il segretario verbalizzante assiste alla riunione assembleare solo mediante mezzi di telecomunicazione e dà atto dell’intero procedimento decisionale sulla base di quanto percepito tramite gli stessi, fermo restando che, nei casi in cui il verbale sia redatto per atto pubblico, il notaio rogante deve comunque trovarsi in un luogo all’interno del proprio ambito territoriale ai sensi della legge notarile”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> <em>In senso conforme si veda </em><em>Atlante - Maltoni – C. Marchetti - Notari - Roveda</em><em>, “Le disposizioni in materia societaria nel Decreto-legge COVID-19 (Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18). Profili applicativi”, in Federnotizie, 30 marzo 2020 e A. </em>Busani, “<em>Assemblee e Cda in audio-video conferenza durante e dopo COVID-19”, in Le Società 04/2020.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> <em>Nella motivazione alla massima n. 187/2020 il Consiglio Notarile di Milano risolve invece in senso positivo la questione relativa alla necessaria presenza fisica nel luogo di convocazione del presidente e/o del segretario qualora sia consentito l’intervento in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione e si tratti, dunque, di assemblea convocata in un luogo fisico: “Ne consegue che, mentre nulla osta ad ammettere l’assenza fisica del presidente nel luogo di convocazione – potendo egli valutare di essere in grado di dirigere i lavori assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione, a seconda delle circostanze fattuali del caso concreto – non sembra che il regolare svolgimento del procedimento assembleare possa fare a meno della presenza fisica del segretario o del notaio nel luogo di convocazione (salvo che nelle fattispecie in cui non vi sia un luogo fisico di convocazione)”</em> <em>Massima n. 187, 2020, op. cit. In senso conforme, si veda anche A. </em>Busani, “<em>Assemblee e Cda in audio-video conferenza durante e dopo COVID-19”, op.cit.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> <em>A. </em>Busani, “<em>Assemblee e Cda in audio-video conferenza durante e dopo COVID-19”, op.cit...</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> <em>Si veda </em>Consiglio Notarile di Milano, <em>Massima n. 200, 2021, cit, nella cui motivazione afferma come “Si può infatti rilevare che, se il legislatore avesse inteso escludere in toto la legittimità di previsioni statutarie che autorizzano la partecipazione assembleare solo da remoto, la norma avrebbe dovuto specificare che la clausola “può consentire l’intervento in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione””.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> <em>Si veda </em>Consiglio Notarile di Milano, <em>Massima n. 200, 2021, cit, nella cui motivazione afferma come “Non sembra così per quanto concerne il principio di collegialità, comunque garantito dalle attuali soluzioni tecnologiche, le quali&nbsp;</em><em>consentono – ed anzi in una certa misura favoriscono – il dialogo tra i partecipanti e lo scambio di documenti in tempo pressoché reale. Parimenti, sia il principio di buona fede che quello di parità di trattamento dei partecipanti si possono ritenere rispettati ogni qual volta la società metta a disposizione di tutti gli aventi diritto i necessari collegamenti telematici, senza discriminazione tra i soci e senza compressione del loro diritto di partecipare, discutere ed esprimere il proprio voto”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> <em>Si veda </em>Consiglio Notarile di Milano, <em>Massima n. 200, 2021, cit, nella cui motivazione afferma come “Tra il socio (eventualmente) “costretto” a recarsi in uno qualsiasi dei luoghi fisici rientranti nel perimetro geografico di tali clausole e il socio (eventualmente) “costretto” ad utilizzare un telefono o una piattaforma di videoconferenza, ormai divenute di uso comune in tutti gli ambiti della società, pare potersi dire che sia il primo, e non il secondo, a rischiare una maggiore compressione dei propri diritti amministrativi e di partecipazione alle decisioni di competenza assembleare”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> <em>Si veda </em>Consiglio Notarile di Milano, <em>Massima n. 200, 2021, cit.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> <em>Si rinvia a quanto esposta sub. par. 2.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> <em>Si veda </em>Consiglio Notarile di Milano, <em>Massima n. 200, 2021, cit. nel quale si afferma come “Ciò che rileva, in altre parole, è la circostanza che si tratti di un’assemblea non convocata in un luogo fisico, per la quale sia stata consentita la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione. Laddove ricorrano siffatti presupposti (…), non rileva&nbsp;</em><em>pertanto il luogo dove si trovano i diversi partecipanti al procedimento assembleare, fermo restando che, nei casi in cui il verbale sia redatto per atto pubblico, il notaio rogante deve comunque trovarsi in un luogo all’interno del proprio ambito territoriale ai sensi della legge notarile”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> <em>Si veda in particolare </em>A. Luciano <em>in “La riunione assembleare virtuale tra diritto societario comune e disciplina emergenziale: a proposito di una recente Massima del Consiglio Notarile di Milano” in Il Societario, focus del 13 dicembre 2020.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> <em>Si veda in particolare </em>A. Luciano <em>in “La riunione assembleare virtuale tra diritto societario comune e disciplina emergenziale: a proposito di una recente Massima del Consiglio Notarile di Milano”, op.cit., il quale sostiene come: “[…] se una riunione assembleare meramente virtuale fosse sempre liberamente convocabile (in presenza di una disposizione statutaria che consente l'intervento a distanza ex art. 2370, comma 4, c.c.), non si comprendono le ragioni per cui il legislatore d'urgenza ha ritenuto di dover precisare che, in costanza della crisi pandemica, le società sono dotate di siffatta facoltà e che questa è destinata a cessare al venir meno di suddetta crisi.”.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 14 Jan 2022 02:37:28 +0100</pubDate>
                        <title>Il nodo istituzionale tra società di comodo ed interpello tra preclusioni e opportunità “disapplicative”</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nodo_istituzionale_societa_comodo_interpello</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Abstract</span></strong>Le ordinanze della Suprema Corte nn. 24060, 24667 e 26219 del 2021 offrono l’occasione per ripercorrere due snodi fondamentali nell’evoluzione della disciplina tributaria in materia di società di comodo: il primo, rappresentato dagli interventi normativi del 2006, che istituendo uno stringente “nodo istituzionale” con la disciplina dell’interpello hanno generato la nota querelle circa l’obbligatorietà del c.d. interpello “disapplicativo”; il secondo, rappresentato dal D.Lgs. n. 156/2015, che modificando la disciplina degli interpelli ha ridisegnato i profili operativi delle società di comodo. Rispetto all’arco temporale ricompreso tra questi due snodi fondamentali, la Suprema Corte, con le ordinanze in commento, ha ribadito il carattere meramente facoltativo dell’istanza di interpello prevista dal previgente comma 4-bis dell’art. 30 della Legge n. 724/1994 e l’insussistenza di qualsiasi preclusione connessa alla mancata presentazione dell’istanza.&nbsp;<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2022/01/gt_2022_1-1.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca&nbsp;qui&nbsp;per scaricare l’articolo completo in PDF</a>.&nbsp;<em>Pubblicato originariamente su GT – Rivista di Giurisprudenza Tributaria (IPSOA) a firma di&nbsp;<a href="https://www.nctm.it/news/articoli/a.menaguale@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noreferrer">Amedeo Menaguale</a>&nbsp;e&nbsp;<a href="https://www.nctm.it/news/articoli/s.eusepi@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noreferrer">Sarah Eusepi</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 15 Dec 2021 04:28:52 +0100</pubDate>
                        <title>International Comparative Legal Guide - Environmental, Social, &amp; Governance Law 2022 edition - Italian Chapter</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/international-comparative-legal-guide-environmental-social-governance-law-2022-edition-italian-chapter</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>1. Setting the Scene – Sources and Overview</strong></p><p><strong>1.1 What are the main substantive ESG-related regulations?</strong></p><p>While there is no separate set of ESG-related regulations, the Italian legal framework includes several pieces of major legislation that relate to ESG sustainability and to Benefit&nbsp;Corporations. There is a long legal tradition in Italy on ESG issues arising from the 1948 Constitution that has a strong civic and human rights component. In 2016, Italy adopted the Italian National Action Plan on Business and Human Rights for 2016–2021, undertaking the implementation of the 17 Sustainable Development Goals (“SDGs”) and encouraging companies to realise the goal of decent work for all, as set out in SDG 8 (Decent Work and Economic Growth) and to enhance the use of indicators of quality, sustainable development, equality and gender.</p><p><strong>Benefit Corporisations</strong></p><p>Law 208/2015 introduced to the Italian legislative framework the Società Benefit as a new legal status for Italian companies. Società Benefit are for-profit businesses that include common benefits both for society and the environment in their mission, pursue one or more aims of common benefit, and operate in a responsible, sustainable and transparent manner towards communities, territories and the environment, as well as cultural and social assets and activities, bodies and associations and other stakeholders. Società Benefit are subject to ESG mandatory disclosures and enjoy some beneficial fiscal treatment. In Italy, there are more than 1,000 registered Società Benefit, of which 120 have achieved an official certification from B Lab.</p><p><strong>1.2 What are the main ESG disclosure regulations?</strong></p><p>EU law, such as the SFDR on the establishment of a frame-work to facilitate sustainable investment, is directly applicable to Italian market operators. Further ESG disclosure regulations especially addressed to banks are expected to be enacted at European level in the coming years. The national legislative provisions on ESG disclosure listed below apply to corporate entities (financial and non-financial), pension funds and asset managers.</p><p>1) Legislative Decree 254/2016 (“Decree 254/2016”) on the disclosure of non-financial information, which requires public-interest entities (“PIEs”) to disclose sustainability information into the reporting cycle. This Legislative Decree implemented EU Directive 2014/95 in Italy; the criteria to define PIEs (as listed and defined under Article 16 of Legislative Decree 39/2010) are entities that have, on an individual or consolidated basis, during the financial year, an average number of employees greater than 500 and that, at the end of the financial year, have exceeded (with respect to individual or consolidated data) at least one of the following limits: (a) total net asset value: €20 million; and (b) total net income from sales and services:€40 million. Article 16 of Legislative Decree 39/2010, as amended by Legislative Decree 135/2016, defines PIEs as: (a) Italian companies issuing securities admitted to trading on regulated Italian and European markets; (b) banks; (c) insurance companies; and (d) reinsurance companies, with registered office in Italy.</p><p>The Decree sets out the requirement for PIEs to draw up an annual, non-financial statement (“NFS”) containing information regarding the entity’s development, performance, position, and the impact of the entity’s operations on environmental, social, employment, human rights, anti-corruption, and bribery matters relevant to the nature and&nbsp;operations of the entity. A description of the compliance programme implemented pursuant to Decree 231/2001 should also be included alongside the relevant outcome and risk areas. The NFS may be included in the directors’ management report of the annual financial statements or may be filed with the Companies’ Register as a stand-alone report ancillary to the annual financial statements.</p><p>A PIE’s directors, members of the supervisory board and auditors may be fined, depending on their role and the circumstances, from €20,000 to €150,000 if the NFS (i) is not filed, (ii) does not comply with Decree 254/2016’s provisions, or (iii) provides untrue or incomplete information (unless the conduct is criminally relevant). Decree 254/2016 was implemented by Regulation issued by CONSOB, the Italian financial markets regulator, with Resolution 20276 of 18 January 2018. In order to address the risk of greenwashing, CONSOB issued further guidance on the requirements of disclosure of non-financial information in Resolution 21850 of 19 May 2021.</p><p>2) Legislative Decree 147/2018 on the activity and super-vision of pension funds. This Legislative Decree implemented the European Pensions Directive (IORP II –EU 2016/2341) in Italy and highlights that sustainability issues are important for the investment policy and risk management of pension funds. Therefore, these funds are required to declare whether they take ESG criteria into account in their investment choices and how they integrate them into risk management. In particular, the law refers to the reporting of ESG issues in the areas of governance, investment policies, risk assessment and management and information to members and potential members based on the “comply or explain” principle. 3) Legislative Decree 49/2019 Italian laws implementing the Shareholder Rights Directive (2007/36/EC) and the Shareholder Rights Directive II (EU/2017/828). The Shareholder Rights Directive has the objective of encouraging an approach to and greater activism on the part of institutional investors in the exercise of voting rights associated with participation in the share capital of the invested companies. The expected effect is to foster dialogue between investors and issuers on company policies that are part of medium- to long-term objectives.</p><p><strong>1.3 What voluntary ESG disclosures, beyond those required by law or regulation, are customary?</strong></p><p>Pursuant to Law Decree 1/2012, Italian companies can apply, on a voluntary basis, to obtain a Legal Compliance Rating (Rating di Legalità) issued by the Italian Antitrust Authority,&nbsp;which requires that the applicant notify the Authority of certain violations of primary and secondary legislation. The level of the actual rating is also contingent upon adoption by the applicant company of voluntary governance and consumer codes and of internal codes addressing corporate social responsibility, anti-corruption issues, criminal liability under Decree 231/2001 and the risk of dealing with counterparties linked to criminal organisations. Among the voluntary disclosures more frequently introduced by Italian non-financial corporates are the climate-related financial disclosures by the Task Force on Climate-related Financial Disclosures (“TCFD”) and the Carbon Disclosure Project (“CDP”) generally published within the annual Sustainability Report. For asset managers, investment companies and service providers, the most common voluntary disclosure is the Transparency Report required by the Principles for Responsible Investment (“PRI”) framework. A voluntary disclosure is also the Green Framework, a document introduced by the Green, Social and Sustainability-linked (“GSS”) Bonds Principles published by the International Capital Market Association (“ICMA”) for companies approaching the bond or loan market with a sustainability-related debt instrument. Once the disclosure is adopted, the content and structure of the document shall be in line with the Green Bond Principles (“GBPs”).&nbsp;</p><p><strong>1.4 Are there significant laws or regulations currently in the proposal process?</strong></p><p>To date, a large part of the ESG legislation applicable in Italy has been derived from EU law. This trend is expected to continue, due to the European Green Deal. The applicability of the “Do No Significant Harm” test for all projects funded by NextGenerationEU will trigger a collective effort by public and private entities to disclose and report ESG risks and factors identified by the EU Taxonomy (Italy being the biggest recipient of funds among the EU Member States). However, a number of initiatives are currently being considered at governmental level to boost Energy Efficiency Mortgage Loans, to develop social housing, to allow considerable investment in research and development for circular economy activities, to name a few. These initiatives are part of the draft Sustainable Finance Action Plan for Italy that was presented to the stakeholders on 8 November 2021. Recently, the Constitutional Affairs Committee approved new drafts of Articles 9 and 41 of the Italian Constitution introducing, respectively, the principle of protection of “environment, biodiversity and of ecosystems, also in the interest of new generations” (Article 9), and a general prohibition for entrepreneurial activities to be carried out in a manner that could hinder “health and the environment” (Article 41). The amendment to Article 9 also introduces the concept of animal protection, providing that law will regulate the matter. The Constitutional Affairs Committee substantially approved the wording of Article 9 originally debated in 2008 and failed to recognise the evolution of the international and EU concept of sustainable development, falling short of referring to “sustainable development”. Furthermore, this amendment does not extend to the establishment of a fundamental right to “a healthy environment” or to “a fundamental right to sustainable development”; it simply sets a policy, albeit of constitutional ranking. Although one could well argue that this proposed constitutional amendment does not go far enough, it represents a significant policy step. In addition, given that the protection afforded by the Constitutional Court in this area remains broad, the absence of a fundamental right in the Constitution has limited impact in practice. The EU Climate Law, once adopted, will have an important impact on domestic decarbonisation policies; however, what is&nbsp;still lacking is the enactment of legislation requiring public and private entities to carry out a carbon assessment and to define a carbon budget, which would trigger a pathway to decarbonisation, aligned with “Fit for 55” and net zero target.</p><p><strong>1.5 What significant private sector initiatives relating to ESG are there?</strong></p><p>The most prominent local private initiatives for the promotion of ESG issues are linked to global or European initiatives such as the Forum for Sustainable Finance and the Global Compact Network Italy Foundation (“GCNI”). The Forum for Sustainable Finance is a non-profit association with a multi-stakeholder membership base, including financial operators and other organisations interested in the environmental and social impact of investments. The Forum’s mission is to promote knowledge and practice of sustainable investment, with the aim of spreading the integration of ESG criteria into financial products and processes. The Forum is a member of Eurosif, the leading European association for the promotion and advancement of sustainable and responsible investment across Europe, for the benefit of its members. The GCNI has been active since 2002 and became legally established as the GCNI in 2013. It was created with the primary aim of contributing to the development in Italy of the United Nations Global Compact, an initiative for the promotion of the culture of corporate citizenship promoted and managed on a global scale by the United Nations. Since 2015, other local initiatives have been established whose promoters include not only private but also public institutions. The most notable of these initiatives is the Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (“ASviS”), created in 2016 to raise awareness of the importance of the 2030 Agenda for sustainable development and to mobilise people to achieve the SDGs.</p><p><strong>2. Principal Sources of ESG Pressure</strong></p><p><strong>2.1 What are the views and perspectives of investors and asset managers toward ESG, and how do they exert influence in support of those views?</strong></p><p>Italian institutional investors and asset managers have generally adopted UN PRI guidelines and have been actively involved in various soft law initiatives. Generali, Eurizon and Amundi, the largest asset investors and managers in the Italian market, are committed to applying ESG and UN PRI to their management funds and regularly contribute to the UN Environment Programme Finance Initiative and other initiatives. Generali is the only Italian investor that has joined the Net-Zero Asset Owner Alliance and the only Italian insurance company that is a member of the Net-Zero Insurance Alliance. More recently, Intesa Sanpaolo, UniCredit and Banca Ifis joined the Net-Zero Banking Alliance. In 2021, Generali set the target of €8.5–9.5 billion new green and sustainable investments by 2025, with year-end 2020 as the baseline. On the underwriting side, Generali committed to no longer underwrite risks associated with the exploration and production of fossil fuels from tar sands or shale deposits (oil and gas) or extracted in the Arctic Zone, both onshore and offshore. According to the recent “Reaching Net Zero by 2050” report by Accenture, only 23% of Italian listed companies have pledged to net zero and they aim to reach it, on average, by 2041. Assogestioni, the association of Italian asset managers, adopted in 2013 its stewardship principles, which refer to those set by the Code for External Governance approved by the European Fund and Asset Management Association. Even&nbsp;before the adoption of the European Pensions Directive (IORP II – EU 2016/2341), the largest Italian pension funds have been applying sustainability criteria when considering investments since the UN PRI were launched, and the Cometa pension fund paves the way in this respect. While stewardship is a concept generally understood by the investor community, this has not led to investee companies adopting a clear statement of purpose or a strategy pursuing such purpose. According to CONSOB, in 2020, only seven companies (five in 2019), still all in the energy/oil and gas industry, fully addressed in their NFS their strategy issues that generate value in the short and long term and describe the connections between financial and non-financial matters. Among these companies, just one company mentioned materiality analysis as a pillar of its strategic plan. The latest Stewardship Report by Assogestioni also indicates that several non-fossil fuel investee companies after several interactions are just beginning to accept the need to adopt carbon emissions science-based targets and that they are willing to engage in ESG matters. Assogestioni recently launched the Shareholder Director Exchange principles, which set out best practice for engagement with directors. Investors appear to be quite attentive to compliance with disclosure requirements by corporates. There is less evidence of investors exerting actual influence on corporates’ management in order to ensure their engagement with other stakeholders. This is also confirmed by a recent report prepared by CONSOB, which indicates that, in 2020, only 83 (70 in 2019) of the 151 listed companies that have filed an NFS have actually engaged with other stakeholders. As of 1 November 2021, 34 Italian companies have joined the Science Based Targets initiative (“SBTi”) (one in 2019 and 11 in 2020), which shows that the need for a carbon budget is rapidly gaining traction, but this is still limited to large corporates.</p><p><strong>2.2 What are the views of other stakeholders toward ESG, and how do they exert influence in support of those views?</strong></p><p>A number of public institutions such as CONSOB and the Bank of Italy have created teams of experts focused on the analysis of non-financial risks and especially of climate change. Their regular technical reports on the Italian banking and financial system’s response to these issues represent a key point of reference for market participants and they exercise an important moral suasion. The Ministry of Economy, Cassa Depositi e Prestiti and SACE are actively working on defining a national Sustainable Finance Action Plan that would boost NextGenerationEU funding. Private individuals in Italy have been historically concerned about air and sea pollution and about the impact caused by climate change on Italy’s biodiversity, which is quite unique in the Northern Hemisphere. Stakeholders tend to exert influ-ence mainly through NGOs such as Legambiente and Greenpeace and through associations such as ASviS, Forum per la Finanza Sostenibile, and WWF Italia. Legambiente is a non-profit association of citizens who care about the protection of the environment in all its forms, the quality of life, a fairer, more just and more supportive society. Legambiente’s mission is based on scientific environmentalism. The association is also very active in training and educational projects. The Forum per lo Sviluppo Sostenibile is a shared working space where the subjects from civil society and practices of sustainability can emerge, bringing together public policies and social energies. The objective of the Forum is to accompany the implementation of the National Sustainable Development Strategy and the 2030 Agenda through the active participation of actors promoting actions and policies in favour of sustainability.&nbsp;In 2020, WWF launched the Leaders Pledge for Nature programme that committed to reverse biodiversity loss by 2030 for sustainable development, which was also endorsed by Italy. WWF Italia has had a longstanding tradition of activity in the country since 1966. In 2005, the WWF Foundation was established with the scope to disseminate the culture of environmental protection and put pressure on political leaders and governments on biodiversity.</p><p><strong>2.3 What are the principal regulators with respect to ESG issues, and what issues are being pressed by those regulators?</strong></p><p>CONSOB is responsible for investigating and sanctioning infringements of the non-financial disclosure regulation of corporates (financial and non-financial). The European supervisory authorities (the European Banking Authority (“EBA”), the European Securities and Markets Authority (“ESMA”) and the European Insurance and Occupational Pensions Authority (“EIOPA”)) have recently introduced sustainability as an integral part of their mandate to promote the integrity and stability of financial markets and ensure investor protection. EBA and EIOPA will be supported by the national supervisory authorities (the Bank of Italy for less significant financial institutions and the Institute for the Supervision of Insurance (“IVASS”) for insurance companies). They highlight the need for transparency and oversight of ESG-related aspects, the role of ESG ratings, ESG benchmarks and ecolabels as crucial aspects to mainstreaming sustainable finance. The Ministry for Ecological Transition (former Ministry of the Environment and Protection of Land and Sea) has the primary competence in environmental regulation. Scientific agencies with a regulatory role include the National Institute for Environmental Protection and Research (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).</p><p><strong>2.4 Have there been material enforcement actions with respect to ESG issues?</strong></p><p>In January 2020, Eni, the Italian oil giant, which is incidentally very focused on ESG issues and on transition towards decarbonisation, was fined €5 million by the Italian Competition Authority for having launched a misleading marketing campaign for its Diesel+ fuel. The Authority held that Eni was deceiving customers by causing confusion between a Diesel+ component (Hydrotreated Vegetable Oil (“HVO”) made of crude palm oil and derivatives), which Eni called Green Diesel, and the Diesel+ fuel itself, as it had induced customers to assume that Diesel+ as a whole (rather than just the HVO component) had a positive carbon emissions benefit. The Authority indicated that trans-port diesel is, “by its nature”, highly polluting and cannot be considered “green”. This was the first case of reported green-washing in Italy. Eni announced initially that it would challenge the decision before the Administrative Court, but then, in April 2020, paid its fine.</p><p><strong>2.5 What are the principal ESG-related litigation risks, and has there been material litigation with respect to ESG issues, other than enforcement actions?</strong></p><p>The main ESG-related litigation risk relates to greenwashing that may lead to breach of disclosure and of fiduciary duties by the company’s directors, which would allow, under certain circumstances, for shareholders and creditors to bring a derivative or a direct action against the directors. Greenwashing could&nbsp;also trigger extra contractual and fiduciary liability attributable to the issuer (and its directors) to the extent that it falsely alleges ESG credentials in its offering prospectuses to the market. Incidentally, EU Prospectus Regulation 2017/1129 does not require issuers to specify a green use of proceeds or their green credentials or to continue to apply ESG standards; however, it is expected that, as part of the EU Taxonomy, specific mandatory requirements will be set in this respect for issuers when publishing their prospectuses. CONSOB invites issuers to disclose, based on IOSCO Principle 16, when ESG matters are considered material, the impact or potential impact on their financial performance and value creation, as well as to provide insight into the governance and oversight of ESG-related material risks. The other potential risk for corporates could arise in connection with their omission to file and with the filing of an incorrect or misleading NFS required following the implementation of Directive 2014/95/EU by Decree 254/2016. In 2020, all 151 Italian companies with ordinary shares listed on the Italian Stock Exchange, including three firms that could potentially benefit from a size-related exemption, published an NFS. According to CONSOB, in line with previous years, most of the firms published only the report required by Decree 254/2016, also in the form of a Sustainability Report (137 cases). Eleven firms (nine in 2018) integrated financial and non-financial information either in an Integrated Report or by releasing an Integrated Report together with an NFS or by publishing an Integrated Report alongside a Sustainability Report (two firms). In addition, three issuers circulated both an NFS and a Sustainability Report. Obviously, other litigation risks could arise from non-compliance with environmental, governance and employment legislation in force. In 2021, the first lawsuit against the Italian State for “climate inaction” was launched by more than 200 plaintiffs. The lawsuit, initiated as part of the Giudizio Universale Campaign (The Last Judgement), is one of many climate cases initiated by civil society in more than 40 countries around the world. The lawsuit was filed with the Civil Court of Rome against the State (represented by the Presidency of the Council of Ministers). The legal action is being promoted as part of an awareness-raising campaign to underline the global scope of the climate challenge and the need for urgent action. The plaintiffs were assisted by a legal team composed of lawyers and university professors, founders of the Rete Legalità per il Clima. The general objective of the legal initiative is to ask the Court to declare that the Italian State is responsible for failing to tackle the climate emergency and that the efforts made are insufficient to meet the long-term temperature goal set by the Paris Agreement, resulting in the violation of numerous fundamental rights. Among the arguments of the lawsuit, the following elements are crucial: the relationship between human rights and climate change; and the need to recognise a human right to a stable and secure climate.</p><p>The specific requests made by the plaintiffs to the judge are:</p><ul><li>Declaring that the Italian State is responsible for failing to tackle the climate change emergency.</li><li>Ordering the State to reduce greenhouse gas emissions by 92% by 2030 compared to 1990 levels, applying the principle of equity and the principle of common but differentiated responsibilities (Fair Share), i.e., taking into account Italy’s historical responsibilities in greenhouse gas emissions and its current technological and financial capabilities.</li></ul><p><strong>2.6 What are current key issues of concern for the proponents of ESG?</strong></p><p>The first key issue is that ESG could be perceived by some companies as a mere compliance exercise to please investors and&nbsp;that corporate governance may not be fit for purpose. Out of 151 companies that filed their NFS in 2020, there was induction of management on ESG issues in 32 cases, while 73 had Sustainability Committees in office. Only 39 of them integrated ESG principles in their Board of Director’s guidelines and just 37 applied ESG principles when making their decisions. About half of the companies failed to refer to SDGs in their NFS, although they all adopted the framework of the Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards. It is likely that these numbers will significantly increase by the end of 2021 after Borsa Italiana’s new Code of Corporate Governance has entered into force. Significantly, all 151 reports include a materiality analysis. Material topics were represented through a materiality matrix in 121 cases, while in the remaining 30 reports, firms provided either a list or a table. Also, promotion of ESG is inevitably linked to finance. The number of green, blue, social and sustainability-linked bonds and loans by Italian issuers and borrowers is still on the low side when compared with other major European countries. Another issue relates to the actual prospects of effective engagement with stakeholders and especially with young generations. This is because corporates’ efforts to involve youth in the ESG debate remain limited. Italy has one of the highest number of NEETs (“Not in Education, Employment, or Training”) in the EU and some of its young generations tend to be slightly disenchanted and less empowered than those of other European countries. However, the issue is recognised, and actions are being taken to address it. Since September 2020, sustainable development is mandatorily taught in Italian schools that follow an SDG-led educational methodology. Universities are increasingly offering green and sustainable finance courses to under-graduates and post-graduates. The recent involvement of Italian public and private institutions in the 2021 “Pre-COP26” conferences, which included meetings with young generations and the new Italian Government’s commitment to fight climate change in the interest of new generations, is an important step; however, no legislation or policies have yet been adopted on the participation of civic society in climate change issues, unlike citizens’ assemblies in the UK or France.</p><p><strong>3. Integration of ESG into Business Operations and Planning</strong></p><p><strong>3.1 Who has principal responsibility for addressing ESG issues? What is the role of the management body in setting and changing the strategy of the corporate entity with respect to these issues?</strong></p><p>The scope of directors’ fiduciary duties covers the carrying out of (i) any management activity (both under ordinary and extraordinary administration) in accordance with the law and the company’s by-laws, (ii) the functioning of the company’s organisation, and (iii) the activities necessary to achieve the “corporate object” of the company, i.e., the carrying out of a specific business. Directors’ decisions fall within the remit of business judgment rule, and they cannot be challenged before the courts unless such decisions are found to be clearly unreasonable or irrational. While courts and doctrine, when considering the scope of directors’ fiduciary duties, in some instances have integrated the corporate object concept with a higher concept of “interest” or “benefit”, this approach has been mainly applied to the potential liability of directors arising in the context of intra-group transactions rather than to the attainment of a corporate aim to tackle ESG issues.&nbsp;The principal responsibility for disclosing ESG issues lies with the directors in companies that have adopted the monistic system (which is the prevailing governance system applied in Italy). There is no separate set of legal norms expressly compel-ling directors to address, on a day-to-day basis, the ESG issues that have arisen, e.g., in the NFS or raised by the stakeholders. Hence, under Italian law, there is no directors’ duty as such to change the strategy of the company to address ESG risks. Obviously, to the extent that an ESG issue triggers a potential breach of applicable legislation (e.g., related to waste management and environmental protection or duty to pay social contributions for the benefit of their employees), there would be a direct to act and a corresponding liability of the directors. However, the entry into force in 2019 of a new Article 2086 of the Italian Civil Code (which was originally included in Article 375 of the new Insolvency Code (Codice della Crisi ) whose entry into force has been halted due to the pandemic) has introduced new duties for entrepreneurs and directors to set up organisational, administrative and accounting structures that are adequate to the size and nature of the relevant enterprise. These structures are set up to avoid the rising of a crisis impinging on its economic and financial balance, considering the impact on cash flows as well as to protect the going concern of the business. This provision has de facto introduced a duty on directors to apply best governance practices that are aimed at reducing financial risks (directly affecting the corporate’s economic and financial balance) but also non-financial risks and factors that could ultimately impinge on the going concern of the business. Notably, the Italian Corte di Cassazione, in Decision Nos 5 of 3 January 2019 and 301 of 9 January 2019, has held that directors are bound to comply with the voluntary code adopted by the corporate they manage. In addition, a decision of the Court of Rome (8 April 2020) on directors’ duties not to unreasonably depart from voluntary codes is particularly relevant as it potentially leads the way to a higher standard of diligence deriving from compliance with voluntary codes (including those related to ESG). The content of the provisions included in the voluntary codes entered into by the relevant corporate could then become particularly significant in defining directors’ liability arising from an unreasonable failure to deal with non-financial risks. For example, to the extent a voluntary code requires the adoption of a strategy to address ESG risks, a director would not be able to depart lightly from such duty.&nbsp;In addition, ESG issues also affect the scope of the potential criminal liability of companies. The above-mentioned Decree 231/2001 governs the administrative liability of companies (including foreign ones according to a recent ruling of the Italian Corte di Cassazione No. 11626 of 7 April 2020) for crimes committed or attempted by directors or employees in the interest or to the advantage of the company. Decree 231/2001 states that a company cannot be held liable and hence avoid penalties if, prior to the occurrence of the crime, it both adopted and effectively implemented organisational, risk management and control systems (the “231 Model”) designed to prevent this kind of crime and has established a body for monitoring their functioning and compliance (the “231 Body”)). While the 231 Model would normally address the processes and methodology that directors and employees need to adopt to manage the risk of certain ESG liability arising, this does not arguably translate into a specific duty to carry out an overall mapping of ESG risks and develop an ESG strategy accordingly. Arguably, the application of the new Article 2086 of the Italian Civil Code, when applied together with Decree 231/2001, should require directors to map ESG risks or at least have in place appropriate organisation, administrative and accounting structures capable of carrying out the mapping. Hence, in the summer&nbsp;of 2021, Confindustria, the association of Italian entrepreneurs, issued updated guidelines for the preparation of the 231 Model indicating the need for an integrated approach to risk management and compliance where non-financial risks highlighted in the NFS are also addressed together with all other risks. Borsa Italiana’s new Code of Corporate Governance, which entered into force on 1 January 2021, provides that “[t]he board of directors leads the company by pursuing its sustainable success”, which is defined as “the purpose that guides the actions of the board of directors and that consists of creating long-term value for the benefit of the share-holders, taking into account the interests of other stakeholders relevant to the company”. The Code also sets forth that the Board of Directors defines the strategies of the company and its group in order to pursue its sustainable success and to monitor its implementation. The adoption by Italian listed companies of the principles of the Code of Corporate Governance is voluntary, albeit subject to the so-called “comply or explain” rule. Incidentally, to date, only Snam S.p.A. (“Snam”), the giant gas transmission company, has updated its by-laws to expressly pursue “sustainable success”. By applying a risk-integrated approach, directors of listed companies adhering to the Code of Corporate Governance would first need to specifically address reputational, operational and funding risks related to ESG issues, which may also be raised by the internal statutory auditors or by external auditors. Secondly, especially in a context where lenders, investors, suppliers and customers are exerting influence on the company, they ought to take action to address such issues in accordance with the principle of proportionality, after having taken into account their individual expertise and knowledge of such issues and the detriment that such issues would be causing to the company, e.g., in terms of impairment to reach out to new markets, the need to change its supply chain, and the inability to increase its funding. Thirdly, directors of listed companies would need to have sound reasons for not addressing key ESG issues affecting the company or for not establishing mechanisms for engaging with and involving internal and external stakeholders in identifying, preventing and mitigating sustainability risks and impacts as part of their business strategy.</p><p><strong>3.2 What governance mechanisms are in place to supervise management of ESG issues? What is the role of the board and board committees?</strong></p><p>It is becoming increasingly popular for Italian listed compa-nies to have the Board of Directors appoint a Sustainability Committee (Comitato di sostenibilità), which could also be entrusted with risk management issues, made of independent and non- executive directors who provide recommendations and advice to the Board of Directors on ESG matters, including prepara-tion of the company’s strategic plan, assessment and monitoring of the implementation of the sustainability policy and of initia-tives in the ESG space, and monitoring of the inclusion of the company in sustainability indexes. In addition, following the adoption of a 231 Model, the 231 Body is required to effectively monitor how the company seeks to avoid criminal conduct by employees and/or directors on ESG matters, such as prevention of corruption and health and safety in the workplace.</p><p><strong>3.3 What compensation or remuneration approaches are used to align incentives with respect to ESG?</strong></p><p>According to Borsa Italiana’s Code of Corporate Governance, executive directors’ and top management’s remuneration should&nbsp;have a significant variable component that is linked to the payment of the variable components, which are (i) predetermined, measurable and predominantly linked to the long-term horizon, and (ii) consistent with the company’s strategic objectives and with the aim of promoting its sustainable success, and including non-financial parameters, where relevant. The remuneration of non-executive directors is not related to financial performance objectives, except for a non-significant part. Snam, the Italian gas transmission and storage group, introduced objectives connected with sustainability targets that have overall weight of 20% of the short-term variable component of the remuneration of the Chief Executive Officer, and the long-term variable components of the remuneration of the top management of the group. Short-term performance objectives include: the frequency and severity of accidents of employees and contractors; the inclusion and maintenance of Snam in the main sustainability stock indices, such as the Dow Jones Sustainability Index, FTSE4Good, and in ESG ratings such as CDP Climate Change; and reforestation projects in the national territory. Long-term objectives include equal representation in terms of gender diversity in the management team and the reduction of natural gas emissions.&nbsp;</p><p><strong>3.4 What are some common examples of how companies have integrated ESG into their day-to-day operations?</strong></p><p>Examples of ESG integration in daily activities of financial and non-financial companies vary according to the reference framework/principles adopted or pledge signed by individual companies. Larger groups tend to develop more complex and comprehensive sustainability strategies; therefore, ESG integration goes from basic, non-financial reporting to more complex climate change disclosures, supply chain assessment, and definition of ESG-linked remuneration policies, to the use of sustain-able finance instruments (GSS bonds/loans). Snam is one of the companies that has embarked in a comprehensive sustainability strategy where the company has committed to a number of objectives: reaching net zero carbon by 2040; ESG-linked remuneration of top management; integrated sustainability reporting; and TCFD reporting framework adoption, to name a few. Among a series of initiatives aimed at promoting an energy-saving culture and minimising its indirect emissions (also known as Scope 3 emissions), Snam has implemented: (1) the adoption of green procurement criteria for the procurement of goods and services; (2) sustainable mobility activities; (3) the implementation of energy-saving activities for employees (company shuttles, public transport subsidies, smart working and the use of videoconferencing systems for meetings); and (4) the launch of the CDP Supply Chain programme (formerly the Carbon Disclosure Project).</p><p><strong>4. Finance</strong></p><p><strong>4.1 To what extent do providers of debt and equity finance rely on internally or externally developed ESG ratings?</strong></p><p>Lack of transparency of ESG rating methodologies and significant differences in valuations among Sustainability Rating Agencies (“SRAs”) or ESG data providers contribute to increasing scepticism by investors towards ESG ratings. SRAs are still unregulated entities; hence, they have no governance or transparency obligations as far as comparability, quality and disclosure of their ratings are concerned.&nbsp;Therefore, despite good availability of externally developed ESG ratings, debt and equity providers seem to prefer to develop in-house expertise to build more sophisticated and nuanced ESG strategies; equity investors especially use ESG ratings as benchmarks together with many other ESG metrics. However, in case of debt (GSS bonds or loans) providers, they also rely on ESG ratings but more often on external reviews or verifications, such as second-party opinions and/or assurance reports (see question 4.5). Comparability of ESG ratings will improve with the increase in the standardisation of non-financial data contained in non-financial reports, an objective that is pursued by two EU directives: the Non-Financial Reporting Directive dated 2014, to be amended by the proposed Corporate Sustainability Reporting Directive, and the Sustainable Finance Disclosure Regulation, which entered into effect in March 2021. Credit Rating Agencies (“CRAs”) have an obligation to disclose the impact of ESG risk factors on the creditworthiness of issuers. The Italian market is well served by both SRAs and CRAs. SRAs operating in Italy include MSCI, Vigeo Eiris, ISS, Sustainalytics, Refinitiv, RobecoSAM, and FTSE Russell. These players offer ESG ratings, data analysis, and indices (governance/carbon). CRAs operating in Italy that disclose ESG risk factors in their credit rating opinions, in addition to the major international agencies like S&amp;P, Moody’s, Fitch, and DBRS, include quite a few challenger rating agencies like Scope, Cerved, CRIF Ratings, and modeFinance.</p><p><strong>4.2 Do green bonds or social bonds play a significant role in the market?</strong></p><p>According to a study published by SustainAdvisory srl, at the end of September 2021, the cumulative outstanding amount of GSS bonds issued by Italian entities amounted to €48.8 billion for a total of 73 instruments issued. Between 2017 and 2019, Italy’s GSS bond volumes tripled, while in 2020, due to the COVID-19 pandemic, volumes dropped by 28% compared to the 2019 level. Green is the dominant theme of Italian bond issues followed by sustainability and social bonds. Social bonds appeared on the Italian market in 2017 and grew noticeably in 2020 in response to the COVID-19 pandemic. More than 60% of Italian GSS bonds are originated by non-financial corporates, 13% by banks, 3% by insurance companies, and 19% by the public sector. Non-financial corporates are dominated by utilities (Enel, Hera, Iren, Acea, Eni) or infrastructure companies (Terna, Snam, Ferrovie dello Stato). The second-largest issuer after Enel is the Italian Government: with the inaugural green bond in the BTP format, Italy placed €8.5 billion in March 2021. The bond is designed to support public expenditures with positive environmental impacts. Through the issue of a Sovereign Green Bond (“SGB”), Italy will finance public expenditures intended to contribute to the achievement of one or more of the environmental objectives of the EU Sustainable Finance Taxonomy. In addition, the use of proceeds will help Italy support the 2030 UN SDGs. The SGB framework aligns with the GBPs issued by the ICMA in June 2018 and, as much as possible, with the draft EU Green Bond Standard. To be eligible under this framework, expenses must fall within the definition of one of the following green sectors: renewable electricity and heat; energy efficiency; clean transport; pollution prevention/control and a circular economy; protection of the environment and biological diversity; and research. There is an ongoing debate on the use of social impact bonds for the construction of social infrastructures (such as schools&nbsp;and hospitals) and social housing, and this could lead to new issuances in the public finance space, especially if policy measures address the increased credit risk associated with these projects. Notwithstanding the issuance of the SGB, the GSS debt issuance by Italian companies and public bodies is still well below the GSS bond volume issued in France and Germany, the two largest markets for green, social and sustainable debt in Europe. &nbsp;</p><p><strong>4.3 Do sustainability-linked bonds play a significant role in the market?</strong></p><p>Italy is home to the largest sustainability-linked bond corporate issuer: Enel. Enel was the first company to launch, through its subsidiary, Enel Finance International NV, an SDG-linked bond, formally opening a new market segment for sustainability- linked instruments; not only green bonds, but bonds linked to the entire strategy centred on the goals of the UN’s 2030 Agenda (SDGs) with measurable targets – specifically, the reduction of direct CO2 emissions by 70% compared with 2017 levels by year 2030, a goal that has also been certified by the SBTi. Given an initial discount on the interest rate, if Enel fails to meet the target, the bondholder will receive an increase of 25 basis points on the interest rate. Since 2019, Enel Finance International NV has issued a total of €10.5 billion of sustainability-linked bonds. In October 2021, Enel placed the world’s largest-ever sustainability-linked bond in all currencies, a multi-tranche US$4 billion in the US and international markets, overtaking its previous record of the €3.25 billion sustainability-linked bond issued in June 2021. In consideration of the presence of this giant issuer, the Italian sustainability-linked bond market is highly concentrated. At the end of 3Q21, sustainability-linked bonds accounted for 42.4% of total GSS bonds issued in the Italian market with 21 instruments listed on the Italian Stock Exchange for a total of €16.6 billion. Enel accounts for 63.2% of the sustainability-linked bond volume. Other sustainability-linked bond issuers include financial institutions and other energy and utility companies.</p><p><strong>4.4 What are the major factors impacting the use of these types of financial instruments?</strong></p><p>Green bonds represent a considerable innovation through their focus on green use of proceeds, tracking, impact reporting and external reviews. They have provided bond investors with an unprecedented degree of transparency; furthermore, in today’s market, they satisfy ESG requirements and green investment mandates and therefore facilitate the diversification and commitment of the investor base. Issuing green bonds enhances the issuers’ reputation and is an effective way to develop and implement a credible sustainability strategy to investors and the general public by clarifying how proceeds raised will contribute to a pipeline of tangible environmental projects. On the other hand, investors have limited scope for legal enforcement of green integrity. Despite a common view of the economic benefits for issuers, created by the imbalance between investor demand and insufficient supply from issuers, it is often observed that such price benefit/advantage can be offset by greater transaction costs linked to the need for complex external review procedures and reporting requirements. The GSS debt market in Europe and Italy is growing at a rate of 25% per year and is expected to continue to grow. The current major driver of growth is the deployment, at EU level, of the €750 billion NextGenerationEU recovery plan established&nbsp;to support Member States hit by the COVID-19 pandemic. At least 30% of NextGenerationEU resources are dedicated to expenditures compliant with the Paris climate accord and in line with the objectives of the European Green Deal, the EU flagship initiative to address climate change and achieve carbon neutrality by 2050. The catalyst for future growth will be the outcome of the COP26 negotiations in Glasgow. Italy is the largest beneficiary of the European recovery package, with c. €200 billion of allocations. The national plan (Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa, “PNRR”) that the Italian Government submitted to the EU describing the strategy concerning investments to be made under the NextGenerationEU package defines six areas of intervention, including the green revolution and ecological transition, and the infrastructures for sustainable transportation. Together, these two areas will absorb about 43% of the available funds and will create green and sustainable assets. Although NextGenerationEU does not provide any direct support to the private sector, it can be expected that public spending will be a strong leverage for private investments that will find the most adequate financial instruments in the GSS debt market. Social bonds are on the rise but are mostly linked to the funding of SME support due to the pandemic; the Italian PNRR will pursue many social objectives, like education, health, inclusion, culture, and therefore there will be more opportunities to increase and diversify the use of this instrument.</p><p><strong>4.5 What is the assurance and verification process for green bonds? To what extent are these processes regulated?</strong></p><p>The verification and/or assurance processes are one of the external reviews recommended by the bonds and loans frame-works (the GBPs, the Climate Bond Initiative Standards, and other similar international initiatives) that, in connection with the issuance of a green bond or programme, the issuers request to confirm the alignment of their bond or bond programme with the core components of the principles/standards. The verification/assurance process should not be confused with other external types of reviews like the second-party opinion, certification, or credit rating/scoring. These recommendations are recognised as market best practices and, so far, are voluntary and unregulated. The verification or assurance process is an independent verification against a designated set of criteria, typically pertaining to business processes, environmental criteria, and/or evaluation of the environmentally sustainable features of underlying assets funded by the proceeds of the green bond. It can also refer to the issuer’s internal tracking method for use of proceeds, allocation of funds from green bond proceeds, statement of environmental impact, or alignment of reporting with a particular framework. Green bonds issued in the Italian market are structured under the GBP framework by the ICMA. The assurance/verification report can be provided by approved verifiers/audit service providers referring to the common audit standard (ISAE 3000). With the introduction of the EU Green Bond Standard frame-work, these processes are expected to change. The EU Green Bond Standard will largely reflect the ICMA GBPs; however, the European standard will provide for greater transparency and disclosure requirements, more-focused application, and a supervision regime for external reviewers. While the standard will remain voluntary, once adopted, it requires much more stringent criteria of application. The EU Green Bond Standard frame-work will be aligned to the EU Taxonomy’s environmental objectives, do no significant harm, social safeguards, and technical screening criteria; therefore, the “green assets” will be&nbsp;more clearly identified, and the spectrum of activities that can be funded will be broader as it will also include working capital and refinancing needs. As far as the supervision or regulation of controls is concerned, the current regulation proposal designates ESMA as responsible for the application of the framework through the creation of a centralised accreditation scheme for external reviewers/verifiers while the publication of the review/verification report will become mandatory.&nbsp;</p><p><strong>5. Impact of COVID-19</strong></p><p><strong>5.1 Has COVID-19 had a significant impact on ESG practices?</strong></p><p>The outbreak of COVID-19 generated major turmoil in the Italian financial market. A massive and coordinated intervention by the Government and banks through a State-guaranteed lending scheme resulted in orderly management of the situation. A grace period (on interest and capital) was granted to businesses and retail customers that would submit such a request to the lending bank. The Italian Government provided financial support to businesses and individuals that were forced to close down or stop working during the lockdown periods. This emergency support package was partially funded by financial institutions through the issuance of social bonds. Social bonds will continue to grow and be applied to purposes correlated to the post-pandemic recovery plan launched by the EU to support the private sectors of Member States and mitigate the unemployment risk of private individuals employed in sectors highly impacted by the pandemic crisis. COVID-19 has accelerated and exacerbated problems that required quick reorganisation of priorities in favour of solutions that have been a catalyst for ESG adoption. Some of the solutions for working arrangements during COVID-19, primarily remote working or smart working, will continue even after the emergency is over. Smart working conditions in Italy will be contractually regulated for all Public Administration employees for the first time with the approval of the 2021 budget law. Among other measures, a mobility manager will be appointed to review working time schedules that allow more efficient and sustainable commuting solutions. Also in the private sector, mainly in the service industry, smart working played an important role during the lockdown periods of the pandemic. Smart working options are now permanent features of employment contracts. A positive outcome of remote working during the pandemic was the repopulation of southern regions of the country by young, educated people that had previously emigrated to northern regions or abroad, escaping a sluggish job market and lack of opportunities. Between March and December 2020, when most of the restrictions were in place, the net south-north migration nearly halved compared with the same period in the previous year. This phenomenon was rebranded “south working”, defining a concept of regained work-life balance. With 48% of ultra-broadband infrastructure investments in southern Italy as part of the recovery plan, the north-south gap will have a chance to decrease and “south working” might become a permanent change in the Italian job market.</p><p><strong>6. Trends</strong></p><p><strong>6.1 What are the material trends related to ESG?</strong></p><p>Material trends of the “E” factor are linked to the decarbonisation of industrial sectors with a special focus on transportation,&nbsp;a circular economy and biodiversity preservation. As mentioned in question 2.3, in 2021, the Ministry of the Environment and Protection of Land and Sea was renamed the Ministry for Ecological Transition to underly the strategic role that the institution will play in the transition from a fossil fuel-based system to a decarbonised economy. The budget for the “Green Revolution and Ecological Transition” within the PNRR allocates a total of €68.6 billion with the main goals of improving the sustainability and resilience of the economic system and ensuring a fair and inclusive environmental transition. The “S” factor is primarily connected to the impacts of the pandemic; therefore, the focus is on inclusivity and social cohesion, reduction of the welfare gap between north and south, and enhancement of gender equality. The PNRR has allocated €82 billion to the south that can be distributed according to geographical criteria (i.e., 40%) and provides for significant investments in young people and women. Regarding the “G” factor, the implementation of the European Sustainable Finance strategy will be the focus of the private and public sectors. The disclosure and reporting regulations, the concepts of the EU Taxonomy, will permeate any present and future investment processes. Financial institutions will be dealing with the incorporation of ESG factors and risks in regulatory and supervisory frameworks for credit institutions.&nbsp;</p><p><strong>6.2 What will be the longer-term impact of COVID-19 on ESG?</strong></p><p>While COVID-19 state aid in the form of guaranteed loans, grants, convertible bonds and equity investments being made available by the Government have not been directed so far towards a transition to decarbonisation and a circular economy, a substantial part of the NextGenerationEU recovery package funds will be deployed to support greener, more digital and more resilient infrastructures. As described in question 4.4 above, Italy has one of the largest recovery packages (€200 billion) to deploy to accelerate the ecological transition and make the country more sustainable in the longer term through the decarbonisation of polluting sectors. The Government’s plan will help repair the immediate economic and social damage brought by COVID-19, will reduce economic and social imbalances between the north and south of the country that have been exacerbated by the pandemic, and will facilitate the energy and technological transition with a focus on social justice, gender inequalities and inclusivity. The modernisation of the economy will require a deep reskilling of the human capital. It is planned that outdated production paradigms will shift to a knowledge-based economy, which will in turn will create demand for “green jobs” and new skills. Therefore, in the immediate future, there will be an acceleration in the offer of highly technical education and training. Most importantly, the longer-term impact of the pandemic will be the increased sense of urgency towards ESG issues, such as climate change, loss of biodiversity, and water pollution. The real-life experience of a global crisis and, on the other hand, the evidence of positive effects of reduced economic activity due to long quarantine periods and social distancing, contributed to boosting the public opinion that neglecting the environmental impacts of human activity can compromise the ability of future generations to meet their needs.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 14 Dec 2021 05:05:59 +0100</pubDate>
                        <title>Legalsoftech, sinergie e obiettivi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legalsoftech-sinergie-e-obiettivi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong><span class="articlesubtitle">Parla Marco Pesenti, componente del cda della società fondata da La Scala e</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Advant</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Nctm</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="articlesubtitle">. Intelligenza artificiale, office automatione cyber security i tre fronti su cui opererà</span></strong>Quando si tratta di innovare, di spingere un po' più in là i confini di quello che uno studio legale può essere (o diventare), La Scala e<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Advant</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Nctm</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>non hanno mai tirato indietro la gamba. E in qualche caso hanno anche scelto di fare un pezzo di strada assieme. Come quando hanno lanciato Uniqlegal ( vedi MAG 134 ), la prima collaborazione tra i due studi (e Unicredit), mirata in maniera specifica a offrire servizi legali a banche e istituzioni finanziarie.Forse è proprio dai due anni di lavoro fianco a fianco in Uniqlegal che è nato il seme della nuova alleanza tra le due law firm, che stavolta riguarda l'IT.Si chiama Legalsoftech, ed è l'entità in cui gli studi uniscono le rispettive competenze tech con l'intento di incrementare le capacità di investimento in nuove tecnologie (il budget per gli investimenti annunciato è di 3 milioni di euro), ma anche e soprattutto di sfruttarle al meglio grazie a un approccio condiviso e orientato all'efficientamento dei processi.Marco Pesenti, founding partner di La Scala, nonché membro della governance sia di La Scala Cerved che di Uniqlegal, è anche uno dei due membri del cda di Legalsoftech (ad affiancarlo è<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Alberto Toffoletto</span>, founding partner di<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Advant</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Nctm</span>). A MAG, Pesenti ha fornito ulteriori dettagli sul progetto: di cosa si tratta, perché è nato, a cosa punta.<strong>Da dove è nata l'idea di mettere a fattor comune le competenze tecnologiche dei vostri studi?</strong>Il lavoro che svolgiamo insieme nel progetto Uniqlegal probabilmente ha fatto da "collante" e ha agevolato la conoscenza reciproca delle nostre realtà. E questo ci ha permesso di scoprire molte assonanze sul tema tecnologia, al centro degli investimenti e delle linee di sviluppo che entrambi gli studi perseguono. Molte tecnologie (nonché fornitori di queste ultime) erano in comune o molto simili, quindi abbiamo pensato che mettendo insieme le forze i vantaggi potessero essere molti. In più, tra i nostri studi c'è molta complementarietà e poca "gelosia" delle reciproche aree di competenza. Anche questo facilita le iniziative comuni.<strong>Quali sono i principali vantaggi che sperate di cogliere da questa collaborazione?</strong>In primis, una maggior forza di acquisto sul mercato. Sia in termini assoluti che grazie alle giuste economie di scala, in quanto ovviamente investire insieme in determinate tecnologie ci permette di diventare clienti più grandi e interessanti per i fornitori. Ma altrettanto importante è innescare un percorso di condivisione delle idee: perché se non ci sono quelle alla base, le tecnologie rischiano di costare tanto ma servire a poco.<strong>Com'è organizzata la società nella pratica e in che forma è costituita?</strong>È una srl a partecipazione paritetica dei due studi. Io e<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Alberto Toffoletto</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>componiamo il cda, e poi ciascuno ha nel proprio studio delle figure a cui fare riferimento per le varie aree d'investimento, di cui ci facciamo portavoce.<strong>In sostanza, cosa è confluito nella nuova società?</strong>Il capitale umano: le figure dello staff di La Scala ed<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Advant</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><span class="chapterhl">Nctm</span><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>che si occupano di servizi tecnologici e informatici sono state trasferite alle dipendenze di Legalsoftech. Sono 6 per ciascun studio, 12 in tutto, più 3 professionisti specificamente dedicati al knowledge management. Non abbiamo quindi ridotto la forza lavoro, ma puntiamo a ridurre la duplicazione di figure dello staff in futuro per gestire le nuove tecnologie che acquisiremo nel modo più efficiente possibile.<strong>Parliamo di investimenti allora. Quali aree o attività vi interessano?</strong>Ci interessano in generale tutte le tecnologie che rientrano nel campo dell'intelligenza artificiale: dalle IA in senso proprio a quelle di "office automation". Al centro delle nostre priorità ci sono quindi gli investimenti che semplificano le attività ripetitive per far sì che gli avvocati si concentrino sullo sviluppare le loro competenze. E poi c'è l'altro grande pilastro su cui si fonda il progetto: la cybersecurity. In effetti il comunicato che annuncia la creazione di Legalsoftech dedicava ampio spazio al tema della sicurezza dei dati.<strong>Quanto è importante questo tema per uno studio legale oggi?</strong>È fondamentale. Sviluppare tecnologia senza preoccuparsi della sicurezza sarebbe irresponsabile da parte di chiunque, e in special modo da parte di un soggetto come uno studio legale, che gestisce molti dati sensibili dei clienti. Gli studi oggi devono puntare ad essere dei bunker.<strong>Ci sono già clienti che chiedono rassicurazioni e verifiche sulla struttura informatica e sui protocolli di sicurezza dello studio?</strong>Sì. I clienti stranieri in particolare sono attentissimi a questi temi, da almeno 3 o 4 anni. E, a prescindere dalla pandemia, negli ultimi anni le richieste di verifica e descrizione delle strutture informatiche utilizzate sono andate sempre ad aumentare. A questo si aggiunge il dato che le norme a tutela di privacy e sicurezza si fanno sempre più vincolanti, sia in generale che all'interno di singoli settori: penso ad esempio a quello bancario, che risponde a regole di sicurezza molto particolari e dal quale le richieste di protezione diventano sempre più pressanti.&nbsp;<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2021/12/Legalsoftech.pdf" target="_blank" rel="noopener">Tratto da Mag by Legalcommunity</a></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 09 Dec 2021 08:47:18 +0100</pubDate>
                        <title>Listing Act: la consultazione della Commissione UE di semplificazione per le PMI</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>1. Premessa</strong>Lo scorso 19 novembre la Commissione europea ha aperto una consultazione pubblica&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn1" target="_blank" name="_ftnref1" rel="noreferrer">[1]</a>&nbsp;al fine valutare eventuali modifiche al quadro normativo di riferimento per le società quotate su mercati regolamentati o ammesse alle negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione. La consultazione pubblica si chiuderà il prossimo 11 febbraio 2022&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn2" target="_blank" name="_ftnref2" rel="noreferrer">[2]</a>.La Commissione, infatti, ha accolto l’idea per la quale un intervento di alleggerimento strutturale della disciplina applicabile agli emittenti, specie alle piccole medie imprese (“<strong>PMI</strong>”)&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn3" target="_blank" name="_ftnref3" rel="noreferrer">[3]</a>, renderebbe più facile per le PMI europee accedere al mercato per finanziare i loro percorsi di crescita, sempre mantenendo un elevato livello di protezione degli investitori e di integrità del mercato.L’inziativa della Commissione si inserisce all’interno del nuovo&nbsp;<em>action plan&nbsp;</em>per la creazione dell’unione dei mercati dei capitali (<em>Capital Market Union</em>) che si propone, tra i suoi principali obiettivi, quello di garantire alle imprese, e in particolare alle PMI, un rapido accesso al mercato. In particolare, l’<em>Action Plan&nbsp;</em>ha avuto la capacità di identificare i fattori che scoraggiano le società ad accedere ai mercati dei capitali, tra le quali spiccano gli elevati oneri amministrativi, gli eccessivi costi di quotazione e il rispetto di regole di&nbsp;<em>compliance</em>&nbsp;troppo stringenti.Ormai da diverso tempo, l’importanza di una unione dei mercati dei capitali europei non cessa di essere riconosciuta da tutti gli&nbsp;<em>stakeholders</em>. Sul punto, la stessa Commissione ha riconosciuto come, sebbene importanti passi siano stati compiuti al fine di promuovere il ricorso al mercato del capitale di rischio, i mercati europei restino ancora particolarmente frammentati.Anche a tal riguardo, negli ultimi mesi, le istituzioni europee sembrano aver pienamente compreso come la&nbsp;<em>Capital Market Union&nbsp;</em>possa rappresentare uno degli strumenti decisivi per sostenere la ripresa economica a seguito della crisi dovuta al perdurare della pandemia COVID-19, potendo anche rappresentare soluzione per una transizione&nbsp;<em>green&nbsp;</em>e digitale.<strong>2. I lavori del&nbsp;<em>Technical Expert Stakeholder Group</em></strong>Su queste premesse, nell’ottobre del 2020, la Commissione ha istituito un gruppo di esperti (<em>Technical Expert Stakeholder Group,&nbsp;</em>“<strong>TESG</strong>”) sulle PMI&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn4" target="_blank" name="_ftnref4" rel="noreferrer">[4]</a>&nbsp;che, dopo una attenta analisi sul funzionamento dei mercati di crescita delle PMI, nel maggio 2021, ha pubblicato un&nbsp;<em>report&nbsp;</em>contenente dodici raccomandazioni, destinate alla Commissione e agli Stati membri, per contribuire a promuovere l’accesso delle PMI al mercato dei capitali. Le raccomandazioni del TESG affondano le loro radici sul lavoro già intrapreso&nbsp;<em>dall’High Level Forum&nbsp;</em>(“<strong>HLF</strong>”)&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn5" target="_blank" name="_ftnref5" rel="noreferrer">[5]</a>&nbsp;e sul&nbsp;<em>report&nbsp;</em>pubblicato dall’ESMA per una revisione della direttiva MiFID II.Proprio come il lavoro prodotto negli ultimi mesi nelle diverse sedi europee, di cui abbiamo ricordato solo le iniziative più recenti, anche il Documento di Consultazione rivolge particolare attenzione alle PMI e agli emittenti ammessi alle negoziazioni sui mercati di crescita per le PMI (<em>SME growth markets&nbsp;</em>o<em>&nbsp;“<strong>SGM</strong>”</em>, tra cui rientra l’Euronext Growth Milan).<strong>3. La consultazione sul&nbsp;<em>Listing Act</em></strong>Dopo aver formulato quesiti volti a fornire alla Commissione una fotografia sullo stato di salute dei mercati dei capitali europei&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn6" target="_blank" name="_ftnref6" rel="noreferrer">[6]</a>, la seconda sezione della consultazione richiede di fornire un parere su talune proposte di modifica rispetto a diversi aspetti dalle normativa applicabile, con particolare riferimento al Regolamento Prospetto&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn7" target="_blank" name="_ftnref7" rel="noreferrer">[7]</a>, al regolamento sugli abusi di mercato&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn8" target="_blank" name="_ftnref8" rel="noreferrer">[8]</a>, alla MiFID II&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn9" target="_blank" name="_ftnref9" rel="noreferrer">[9]</a>&nbsp;e alla direttiva&nbsp;<em>Transparency&nbsp;</em><a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn10" target="_blank" name="_ftnref10" rel="noreferrer">[10]</a>.Complessivamente, si nota come la Commissione abbia tenuto in ampia considerazione le proposte formulate dai gruppi di esperti che si sono riuniti per comprende quali passi debbono essere intrapresi per dare un nuovo vigore ai mercati europei.In particolare, nell’ambito della consultazione, un ruolo centrale è assunto dai lavori del TESG, le cui raccomandazioni sono confluite all’interno del documento pubblicato dalla Commissione.<strong>4. Le aree di intervento per le PMI</strong>Non si ritiene di esagerare nel sostenere che, ove fossero adottate le proposte poste in consultazione dirette a rispondere alle esigenze di semplificazione manifestate dal mercato, il quadro normativo applicabile alle PMI quotate subirebbe una vera rivoluzione.Da un lato, l’accesso al mercato risulterebbe sensibilmente meno costoso e più agevole e, dall’altro lato, gli obblighi&nbsp;<em>on going&nbsp;</em>cui sono sottoposte le PMI quotate sarebbero proporzionalmente ridotti. Il tutto, come emerge chiaramente dal documento di consultazione, senza che possa ravvedersi alcun pericolo per la tutela dell’integrità del mercato.<strong>4.1 Regolamento Prospetto</strong>L’attenzione della Commissione è rivolta, in primo luogo, al Regolamento Prospetto, rispetto al quale sono diverse le proposte poste in consultazione. Per le PMI, il tema di maggior rilievo è rappresentato dalle novità circa:&nbsp;<em>(i)</em>&nbsp;il prospetto per le emissioni secondarie di emittenti i cui strumenti finanziari sono già negoziati su un mercato regolamentato o su un SGM (per almeno 18 mesi); e&nbsp;<em>(ii)</em>&nbsp;il prospetto semplificato&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn11" target="_blank" name="_ftnref11" rel="noreferrer">[11]</a>&nbsp;per il passaggio da uno SGM al mercato regolamento&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn12" target="_blank" name="_ftnref12" rel="noreferrer">[12]</a>.Nel richiamato quadro normativo si inserisce il nuovo regime del prospetto EU della ripresa (il&nbsp;<em>c.d. Recovery Prospectus</em>)&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn13" target="_blank" name="_ftnref13" rel="noreferrer">[13]</a>.Anche a tal riguardo, la Commissione sottopone al mercato quanto suggerito dal TESG, il quale ha formulato una raccomandazione volta all’introduzione di un nuovo prospetto semplificato (che sostituisca l’attuale prospetto semplificato per le emissioni secondarie), simile, in termini di forma, al&nbsp;<em>Recovery Prospectus</em>, che sia adottato su base permanente per le emissioni secondarie e per i trasferimenti da uno SGM a un mercato regolamentato.<strong>4.2 Market Abuse Regulation</strong>Con riferimento all’impianto normativo applicabile, in materia di abusi di mercato, alle società quotate, il maggiore difetto che viene attribuito alla MAR è rappresentato dal fatto che la disciplina ivi prevista trova applicazione in modo indistinto tra i diversi emittenti, senza che a una diversa articolazione delle strutture aziendali (e, più in generale, alle dimensioni) delle singole società corrisponda una diversa declinazione degli obblighi regolamentari.Dai lavori dell’<em>High Level Forum</em>&nbsp;e del TESG emerge chiaramente come vi siano talune disposizioni e requisiti MAR che agiscono come disincentivo alla quotazione, senza che vi siano sensibili vantaggi, in termini di trasparenza, per il mercato. In particolare, il costo che occorre sostenere per conformarsi ai requisiti MAR è considerato eccessivamente elevato, specialmente per le PMI, a cui si aggiunge, rispetto a talune disposizioni della MAR, una incertezza giuridica cui occorre porre rimedio.<em><u>Nozione di informazione privilegiata</u></em>Con particolare riferimento alle PMI, numerose sono le tematiche su cui la Commissione richiede di esprimersi, a partire dalla nozione di informazione privilegiata. Sul tema, viene riproposta la raccomandazione del TESG, che ha invitato il legislatore a prevedere una distinzione tra la nozione di informazione privilegiata rilevante ai fini del divieto di&nbsp;<em>insider trading&nbsp;</em>e quella rilevante per l’obbligo di&nbsp;<em>disclosure</em>, semplificando notevolmente gli adempimenti connessi alla disciplina MAR.Ulteriore elemento di attenzione per le PMI è rappresentato dal regime di&nbsp;<em>disclosure&nbsp;</em>connesso alle emissioni di debito. Sul punto, la Commissione evidenzia come, secondo il TESG, le obbligazioni&nbsp;<em>c.d. plain vanilla</em>&nbsp;siano meno esposte ai rischi di abuso di mercato, proprio a causa della natura dello strumento. Di conseguenza, anche sul tema, viene richiesto di esprimere un parere circa la possibilità di prevedere obblighi di&nbsp;<em>disclosure&nbsp;</em>meno onerosi.<u>Internal dealing</u>La Commissione è altresì intenzionata a valutare la possibilità di prevedere una revisione dell’impianto normativo in materia di&nbsp;<em>internal dealing ex&nbsp;</em>art. 19 MAR. Per le PMI, le proposte formulate posso rivelarsi particolarmente rilevanti sotto due diversi profili. In primo luogo, sarà possibile esprimersi nel senso di prevedere un innalzamento della soglia rilevante a 50.000 Euro e di prevedere l’obbligo di comunicazione solo quando sia superata la predetta soglia o suoi multipli&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn14" target="_blank" name="_ftnref14" rel="noreferrer">[14]</a>.In secondo luogo, sempre riprendendo le conclusioni del TESG, i partecipanti al mercato potranno supportare la proposta di abrogare l’obbligo di mantenere la lista di persone strettamente legate di cui all’art. 19, paragrafo 5, MAR, adempimento che comporta un costo sproporzionato rispetto al beneficio offerto, in termini di informativa, al mercato.<em><u>Registro&nbsp;</u></em><u>insider</u>Ancora, con riferimento all’elenco delle persone aventi accesso alle informazioni privilegiate (<em>c.d. insider list</em>), la Commissione ha posto in consultazione talune proposte, sempre al fine di prevedere una disciplina complessivamente più proporzionata, in termini di&nbsp;<em>compliance</em>, per le PMI&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn15" target="_blank" name="_ftnref15" rel="noreferrer">[15]</a>. Sul punto, sebbene il Regolamento 2115/2019&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn16" target="_blank" name="_ftnref16" rel="noreferrer">[16]</a>&nbsp;abbia gettato le basi per l’introduzione di talune semplificazioni per le società ammesse alle negoziazioni su uno SGM&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn17" target="_blank" name="_ftnref17" rel="noreferrer">[17]</a>, il TESG ha raccomandato di rimuovere l’obbligo di tenere il registro&nbsp;<em>insider&nbsp;</em>per gli emittenti con una capitalizzazione di mercato inferiore a 1 miliardo di euro&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn18" target="_blank" name="_ftnref18" rel="noreferrer">[18]</a>, introducendo contestualmente, una razionalizzazione nelle informazioni da inserire nel predetto registro, per gli altri emittenti. Anche su questo aspetto, gli operatori del mercato potranno aderire alla proposta del TESG.<u>Market sounding</u>Le proposte di modifica connesse al regime del&nbsp;<em>market sounding</em>&nbsp;rispondo, per certi versi, alle medesime esigenze connesse a quelle formulate in materia di registro&nbsp;<em>insider</em>. Anche il regime sui sondaggi di mercato, infatti, rappresenta, per le Autorità, uno strumento di controllo; la disciplina, tuttavia, si traduce, ancora una volta, in adempimenti piuttosto complessi e in maggiori costi per gli emittenti, specie se si considerano gli ampi strumenti di indagine di cui già dispongono le Autorità.Anche a tal riguardo, la raccomandazione del TESG è quella di derogare alla disciplina in tema di&nbsp;<em>market sounding&nbsp;</em>prevedendo che eventuali informazioni privilegiate potranno essere comunicate qualora siano in essere opportuni accordi di riservatezza. In subordine, il TESG ha proposto di estendere l’esenzione dalla disciplina del&nbsp;<em>market sounding&nbsp;</em>(attualmente applicabile solo ai&nbsp;<em>private placement&nbsp;</em>di strumenti di debito) ai collocamenti privati di&nbsp;<em>equity.</em>Su entrambe le proposte sarà possibile esprimersi in sede di consultazione.<em><u>Sanzioni amministrativ</u></em><em>e</em>Con riferimento al regime sanzionatorio connesso alla disciplina sugli abusi di mercato, il Documento di Consultazione parte da una importante premessa: sia il&nbsp;<em>report&nbsp;</em>dell’HLF che le raccomandazioni del TESG evidenziano come il quadro normativo appaia eccessivamente sproporzionato, specie per le PMI. Il rischio di commettere una violazione involontaria della MAR e le sanzioni associate alla normativa di riferimento rappresentato un deterrente considerevole per le imprese che intendono accedere al mercato.Ebbene, anche sotto questo profilo, il Documento di Consultazione permette al mercato di esprimersi per un generale ripensamento del sistema sanzionatorio legato alla disciplina MAR.<u>Dual listing</u>Appare, altresì, importante segnalare come il Documento di Consultazione sottoponga al mercato la possibilità, per il legislatore, di intervenire al fine di chiarire il disposto di cui all’art. 33, par. 7, della MiFID II, il quale disciplina i requisiti del&nbsp;<em>c.d. dual listing&nbsp;</em>(<em>i.e.&nbsp;</em>l’ammissione alla negoziazione dei propri strumenti finanziari in un sistema multilaterale di negoziaizone (“<strong>MTF</strong>”) diverso da quello di origine). Dal quadro normativo di riferimento emerge che un emittente possa avviare la relativa procedura esclusivamente a seguito di una richiesta di terzi. Pertanto, i partecipanti al mercato potranno richiedere al legislatore europeo di chiarire che gli emittenti possano avviare autonomamente il procedimento di&nbsp;<em>dual listing</em>.<em><u>Requisiti minimi in materia di&nbsp;</u></em><u>corporate governance</u>Il Documento di Consultazione offre al mercato una importante opportunità al fine di prevedere una modifica legislativa che preveda l’introduzione di un insieme armonizzato di principi di&nbsp;<em>corporate governance</em>, come suggerito dal TESG.Secondo la più autorevole dottrina&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftn19" target="_blank" name="_ftnref19" rel="noreferrer">[19]</a>, infatti, una società che adotti un sistema di&nbsp;<em>corporate governance</em>&nbsp;ispirato a buoni principi di governo societario non solo consegue un miglioramento nella gestione ordinaria del&nbsp;<em>business</em>, ma riesce anche a raggiungere obiettivi strategici di lungo periodo, monitorandone la&nbsp;<em>performance</em>.Sul punto, il Documento di Consultazione sottopone al mercato talune proposte formulate dal TESG, volte a introdurre requisiti minimi in materia di&nbsp;<em>corporate governance&nbsp;</em>per gli emittenti ammessi alle negoziazioni su un MFT, quali:&nbsp;<em>(i)</em>&nbsp;comunicazione al mercato delle operazioni con parti correlate;&nbsp;<em>(ii)</em>&nbsp;<em>disclosure&nbsp;</em>delle operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni rilevanti;&nbsp;<em>(iii)</em>&nbsp;nomina di almeno un amministratore indipendente;&nbsp;<em>(iv)</em>&nbsp;identificazione di un soggetto di riferimento per la gestione delle relazioni con gli investitori;&nbsp;<em>(v)</em>&nbsp;istituzione di requisiti minimi per le operazioni di&nbsp;<em>delisting</em>, al fine di fornire una protezione agli azionisti di minoranza.<strong>5. Conclusioni</strong>In conclusione, sembra che lo sforzo dei diversi gruppi di lavoro chiamati a elaborare proposte di modifica all’impianto normativo di riferimento veda, nella consultazione sul&nbsp;<em>Listing Act,</em>&nbsp;una opportunità determinante per avvicinare i mercati europei ai livelli di efficienza degli altri mercati (quello americano e asiatico fra tutti), che conseguono, da diverso tempo, risultati molto più soddisfacenti per le società che decidono di accedere al mercato dei capitali.L’auspicio è che le proposte poste in consultazione raccolgano un ampio consenso così da spingere il legislatore europeo a procedere nel senso di semplificare in maniera robusta il quadro regolamentare.&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Dirittobancario.it</a>&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref1" target="_blank" name="_ftn1" rel="noreferrer">[1]</a>&nbsp;Documento di consultazione (“Documento di Consultazione”),&nbsp;<em>Listing Act: making public capital markets more attractive for EU companies and facilitating access to capital for SMEs</em>, reperibile al seguente&nbsp;<em>link&nbsp;</em><a href="https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2021-listing-act-targeted_it" target="_blank" rel="noreferrer">ec.europa.eu/info/consultations/finance-2021-listing-act-targeted_it</a>.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref2" target="_blank" name="_ftn2" rel="noreferrer">[2]</a>&nbsp;Si segnala, infine, che, parallelamente alla consultazione pubblica sul c.d. Listing Act, la Commissione ha, altresì, aperto una ulteriore consultazione di dodici settimane. Quest’ultima include domande che affrontano questioni di natura tecnica rivolte, principalmente, agli operatori dei mercati dei capitali, alle autorità competenti e agli accademici.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref3" target="_blank" name="_ftn3" rel="noreferrer">[3]</a>&nbsp;<em>Small and medium-sized enterprises</em>, secondo la definizione contenuta dalla Raccomandazione Europea 361/2003, ma su cui il mercato richiede, da tempo, un aggiornamento (<em>cfr.</em>&nbsp;proposta del TESG sul tema)<em>.</em><a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref4" target="_blank" name="_ftn4" rel="noreferrer">[4]</a>&nbsp;Si veda il&nbsp;<em>Final report of the Technical Expert Stakeholder Group (TESG) on SMEs, Empowering EU Capital Markets for SMEs – Making listing cool again</em>&nbsp;https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union/what-capital-markets-union_en#tesg<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref5" target="_blank" name="_ftn5" rel="noreferrer">[5]</a>&nbsp;<em>High Level Forum on the Capital Markets Union, A new vision for Europe’s Capital Markets</em>.&nbsp;<em>Final Report</em>, 10 giugno 2020, reperibile al seguente&nbsp;<em>link</em>&nbsp;https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/growth_and_investment/documents/200610-cmu-high-level-forum-final- report_en.pdf.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref6" target="_blank" name="_ftn6" rel="noreferrer">[6]</a>&nbsp;Il Documento di Consultazione si divide in due sezioni principali. La prima sezione contiene quesiti piuttosto generali e mira a comprendere quale sia l’opinione degli operatori del mercato circa l’attuale quadro normativo, anche in merito alla necessità di un suo adattamento.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref7" target="_blank" name="_ftn7" rel="noreferrer">[7]</a>&nbsp;Regolamento (UE) 1129/2017, <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32017R1129" target="_blank" rel="noreferrer">eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/</a>.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref8" target="_blank" name="_ftn8" rel="noreferrer">[8]</a>&nbsp;Regolamento (UE) 596/2014, (c.d.&nbsp;<em>Market Abuse Regulation</em>&nbsp;o “<strong>MAR</strong>”) <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32014R0596" target="_blank" rel="noreferrer">eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/</a>.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref9" target="_blank" name="_ftn9" rel="noreferrer">[9]</a>&nbsp;Direttiva 65/2014/UE, <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0065" target="_blank" rel="noreferrer">eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/</a>.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref10" target="_blank" name="_ftn10" rel="noreferrer">[10]</a>&nbsp;Direttiva 2004/109/EC, <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32004L0109" target="_blank" rel="noreferrer">eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/</a>.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref11" target="_blank" name="_ftn11" rel="noreferrer">[11]</a>&nbsp;Cfr. Art. 14, par. 1, lett. (d), del Regolamento Prospetto.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref12" target="_blank" name="_ftn12" rel="noreferrer">[12]</a>&nbsp;Si pensi, a livello domestico, al passaggio da Euronext Growth Milan (già AIM Italia) a EuroNext Milan (già MTA).<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref13" target="_blank" name="_ftn13" rel="noreferrer">[13]</a>&nbsp;Il prospetto UE per la crescita consiste in un unico documento di sole 30 pagine, che consente all’investitore di conoscere le informazioni essenziali sull’emittente, al fine di assumere le proprie determinazioni di investimento, garantendo una riduzione di costi per l’emittente.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref14" target="_blank" name="_ftn14" rel="noreferrer">[14]</a>&nbsp;Secondo il TESG (in linea con quanto suggerito dall’High Level Forum), la soglia dovrebbe essere calcolata (su base aggregata) in considerazione della capitalizzazione di mercato dell’emittente.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref15" target="_blank" name="_ftn15" rel="noreferrer">[15]</a>&nbsp;La prassi di mercato tende a evidenziare come l’<em>insider list</em>&nbsp;appaia esclusivamente uno strumento volto ad agevolare l’attività di vigilanza delle Autorità competenti, che finisce per trasferisce i relativi costi sugli emittenti, i quali sono tenuti a un monitoraggio e un adeguamento regolare dei registri.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref16" target="_blank" name="_ftn16" rel="noreferrer">[16]</a>&nbsp;Regolamento 2115/2019, <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R2115" target="_blank" rel="noreferrer">eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/</a>.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref17" target="_blank" name="_ftn17" rel="noreferrer">[17]</a>&nbsp;Tali emittenti potranno tenere il&nbsp;<em>c.d.</em>&nbsp;registro&nbsp;<em>insider</em>&nbsp;in forma semplificata, il quale dovrà comprendere tutte le persone aventi accesso regolare a informazioni privilegiate relative all’emittente. Sebbene l’intento appaia apprezzabile, il nuovo regime in tema di tenuta del registro&nbsp;<em>insider&nbsp;</em>resta, ad oggi, ancora sospeso, in attesa dell’adozione, da parte dell’ESMA, degli&nbsp;<em>Implementing Technical Standards</em>&nbsp;che specifichino il formato del nuovo registro&nbsp;<em>insider</em>&nbsp;e le informazioni da inserirvi<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref18" target="_blank" name="_ftn18" rel="noreferrer">[18]</a>&nbsp;Tale soglia è quella individuata, nelle proposte formulate dal TESG, per qualificare un emittente come PMI.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/listing-act-la-consultazione-della-commissione-ue-di-semplificazione-per-le-pmi/#_ftnref19" target="_blank" name="_ftn19" rel="noreferrer">[19]</a>&nbsp;L.A. Bebchuk, A. Cohen, C.C.Y. Wang,&nbsp;<em>Learning and the Disappearing Association Between Governance and Returns</em>, in Journal of Financial Economics, 2013, Vol. 108, N. 2, pp. 323-348, reperibile al seguente&nbsp;<em>link</em>&nbsp;https://ssrn.com/abstract=1589731.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 24 Nov 2021 02:36:36 +0100</pubDate>
                        <title>Prende forma il piano per le ipo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/prende-forma-il-piano-per-le-ipo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L'opportunità del dual listing da tenere più in considerazione. La possibile adozione di un prospetto semplificato per il passaggio al mercato regolamentato. La volontà di ripensare l'impianto regolamentare della Market Abuse Regulation (Mar) in termini di forte semplificazione. L'apertura alla previsione di requisiti di corporate governance per i cosiddetti Sme Growth Market, tra i quali rientra anche l'italiano Egm, vale a dire l'ex Aim Italia, che al momento conta 161 quotate. Sono questi i temi più rilevanti della consultazione pubblica aperta di recente dalla Commissione Ue in tema di mercati dei capitali e di processi di quotazione denominata Listing Act; making public capital markets more attractive per Eu companies and faciliting access to capital for Smes. Un percorso che si concluderà l'11 febbraio e che valuterà l'opportunità di eventuali modifiche al quadro normativo di riferimento per le aziende presenti sui listini finanziari e per le future matricole. La volontà comunitaria è promuovere e facilitare l'accesso delle società attive nei mercati del Vecchio Continente, in particolare quelle di medio-piccole dimensioni, al mercato dei capitali.L'iniziativa della Commissione Ue si inserisce nel nuovo action plan per la creazione dell'unione dei mercati dei capitali (Capital Market Union) che si propone, tra i suoi principali obiettivi, quello di garantire alle imprese, e in particolare alle pmi, un più rapido e semplificato ingresso in borsa. Un percorso articolato che, come riferito il 12 giugno da MF-Milano Finanza, si basa anche sul documento elaborato dal gruppo di 12 esperti (Tesg-Technical Expert Stakeholder Group), tra i quali figurano anche gli italiani Andrea Vismara, ceo di Equita Group, e Lukas Plattner, partner dello studio legale Advant Ntcm. I membri del Tesg, dopo una attenta analisi sul funzionamento dei mercati di crescita delle pmi, a maggio avevano pubblicato un report (Making listing cool again) di 117 pagine contenenti 12 raccomandazioni, destinate alla Commissione e agli Stati membri, per contribuire a promuovere l'accesso delle piccole e medie imprese al mercato dei capitali. Indicazioni che si fondano sul lavoro già intrapreso dall'High Level Forum e sul report pubblicato dall'Esma per una revisione della direttiva Mifid II.&nbsp;<a href="https://aimnews.milanofinanza.it/news/prende-forma-il-piano-per-le-ipo-2542047?refresh_cens" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Milano Finanza</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 23 Nov 2021 08:28:36 +0100</pubDate>
                        <title>La trasformazione progressiva penalizza la super ACE</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-trasformazione-progressiva-penalizza-la-super-ace</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il caso è quello della trasformazione progressiva da società di persone a società di capitale (ma le considerazioni che seguono valgono anche nel caso opposto), che porta all’applicazione di una differente disciplina tributaria (da soggetto IRPEF a soggetto IRES) e, conseguentemente, alla necessità di spezzare in due distinti periodi d’imposta l’esercizio fiscale. Un primo periodo d’imposta, in cui si applica la disciplina IRPEF, che è compreso tra l’inizio del periodo d’imposta medesimo e la data di efficacia della trasformazione. Un secondo periodo d’imposta, in cui la società trasformata applica la disciplina IRES, che è relativo alla frazione del periodo d’imposta compresa tra la data successiva a quella di efficacia della trasformazione e quella di chiusura del periodo d’imposta.La disciplina della super ACE (cfr. art. 19, comma 2, D.L. 25 maggio 2021, c.d. “Decreto Sostegni bis”) premia le variazioni in aumento del capitale proprio che intervengono nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, prevedendo l’applicazione di un’aliquota ACE del 15%, in luogo di quella ordinaria dell’1,3%, su di un incremento massimo del capitale proprio di Euro 5.000.000. Tale disciplina, di particolare favore, non prevede le limitazioni dell’ACE ordinaria, il cui valore non può eccedere in ciascun esercizio quello del patrimonio netto risultante dal relativo bilancio. Parimenti, non si applica alla super ACE il meccanismo di calcolo&nbsp;<em>pro rata temporis</em>, rilevando gli incrementi su base annua e indipendentemente dalla circostanza che gli stessi derivino da versamenti effettuati prima o dopo il Decreto Sostegni bis.Il riferimento al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 penalizza quelle società soggette a trasformazione progressiva in corso d’anno che hanno incrementato il proprio capitale proprio, rispettivamente, prima e dopo la trasformazione (ovvero a trasformazione realizzata). In tale ipotesi, sulla base della lettera della norma, solo gli incrementi intervenuti prima della trasformazione rileveranno ai fini della super ACE, in quanto ricadenti nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020. Mentre non rientrano nell’agevolazione gli incrementi successivi all’efficacia della trasformazione, che non ricadono nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, ma nel periodo d’imposta ancora successivo.L’effetto penalizzante, di cui si auspica la sterilizzazione per via normativa, è tanto meno giustificabile alla luce dell’esclusione del meccanismo di calcolo&nbsp;<em>pro rata temporis</em>&nbsp;della super ACE e della sua applicabilità anche a incrementi effettuati prima dell’entrata in vigore dell’agevolazione.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-trasformazione-progressiva-penalizza-la-super-ace/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Diritto Bancario</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
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                        <pubDate>Wed, 17 Nov 2021 05:00:50 +0100</pubDate>
                        <title>Gli sconti nei rapporti economici infragruppo internazionali. Aspetti di transfer pricing</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/gli-sconti-nei-rapporti-economici-infragruppo-internazionali-aspetti-di-transfer-pricing</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nelle sentenze n. 1138/2/2020 del 17 gennaio 2020 e n. 1207/2/21 del 18 dicembre 2020, si è pronunciata&nbsp;<em>inter alia&nbsp;</em>sulla rilevanza degli sconti infragruppo nella verifica dei prezzi di trasferimento.La controversia nasce da una contestazione di indeducibilità, ai fini IRES ed IRAP, per gli anni 2013 e 2014, di parte dei costi sostenuti da una società italiana per l’acquisto di prodotti chimici dalla casa madre ungherese.In particolare, sulla base di apposito contratto, la società ungherese vendeva i prodotti in argomento alla controllata italiana ad un prezzo&nbsp;<em>pre</em>-determinato, cui veniva applicato uno sconto commerciale in fattura.La controllata italiana predisponeva idonea documentazione a supporto della conformità dei prezzi di trasferimento infragruppo al principio di libera concorrenza, in ossequio al disposto dell’art. 110, comma 7, del D.P.R. n. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, “TUIR”). A questi fini, adottava il c.d. Transactional Net Margin Method (“TNMM”), confrontando il proprio margine operativo (i.e., EBIT/ricavi di vendita) con quello realizzato da società comparabili in circostanze similari.In sede di verifica, l’Agenzia delle Entrate qualificava lo sconto applicato in fattura dalla casa madre ungherese come sconto “finanziario”, escludendolo quindi dal computo dell’EBIT rilevante ai fini della determinazione del margine operativo. Secondo i verificatori, in estrema sintesi, l’influenza economica – potenziale o attuale – della casa madre sulla propria controllata non avrebbe giustificato l’applicazione, nelle operazioni infragruppo, di uno sconto “commerciale” avente quale finalità quella di stimolare l’acquisto di prodotti.Il margine operativo della società italiana si riduceva di conseguenza, ponendosi al di sotto del margine operativo mediano delle società terze identificate come comparabili, così che la differenza era ripresa in aumento ai fini IRES e IRAP.Si riportano nel seguito alcune considerazioni e analisi riguardo la tematica degli sconti infragruppo ai fini della determinazione dei prezzi di trasferimento rilevanti ai fini tributari, per poi esaminare la posizione assunta dai giudici di merito nelle sentenze in commento.<strong>1. Gli sconti “commerciali”</strong>Lo sconto “commerciale” è tipicamente lo sconto che incide sul prezzo della merce, in maniera diretta ed incondizionata, sulla base di specifiche previsioni contrattuali.Gli sconti commerciali sono rilevanti ai fini IVA, per norma di legge, in quanto riducono direttamente la base imponibile di una cessione di beni, laddove invece gli sconti “finanziari” – di principio – non riducono direttamente la base imponibile, essendo concessi dopo l’emissione della fattura, tipicamente in relazione ad un’anticipazione dei termini di pagamento.A questo proposito, la sentenza della Corte di Cassazione n. 21182 del 08/10/2014,&nbsp;<em>ex multis</em>, pone due condizioni per identificare gli sconti rilevanti ai fini IVA (sconti commerciali):– “<em>che venga praticato (…) uno sconto sul prezzo di vendita;</em><em>– che la riduzione del corrispettivo al cliente sia frutto di un accordo, sia esso documentale, verbale o finanche successivo, non operando la norma distinzioni di sorta</em>”.A prescindere dalle valutazioni circa la loro natura, gli sconti (su acquisti) sono contabilizzati come componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione della base imponibile IRES e IRAP e che aumentano la marginalità complessiva.<strong>2. La concessione di sconti infragruppo nella prassi di mercato e la determinazione del valore “normale” rilevante per i prezzi di trasferimento</strong>La pratica di applicare riduzioni di prezzo (o sconti) in favore di soggetti appartenenti al medesimo gruppo è riscontrabile sovente nelle politiche di prezzo dei gruppi multinazionali e nella normale prassi.Lo sconto è tipicamente concesso in cambio dell’assolvimento di alcune funzioni da parte della consociata, tra le quali – in particolare – la spinta alla vendita dei prodotti. Prezzi più bassi all’acquisto consentono al distributore (infragruppo) di operare sul mercato locale con maggiore competitività commerciale, in particolare qualora l’applicazione di sconti sia pratica ampiamente diffusa nel mercato di riferimento e/o la consociata e/o la casa madre applichino già politiche di sconto nei confronti dei propri clienti – siano essi interni o esterni al gruppo.L’art. 110, comma 7, del TUIR, nella formulazione attualmente vigente, dispone che i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito.Nella formulazione vigente negli anni oggetto delle sentenze in commento (2013 e 2014), l’art. 110, comma 7, faceva invece espresso riferimento, per la determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo, al valore “normale” definito dall’art. 9 del TUIR.L’art. 9 del TUIR prevede che, per la determinazione del valore “normale”, occorre avere riguardo, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, “<em>tenendo conto degli sconti d’uso</em>”, senza eccezioni di sorta e senza distinzioni di natura nominalistica.La normativa tributaria non prevede quindi alcuna illegittimità degli sconti concessi a società del gruppo.Tuttavia, le sentenze della Corte di Cassazione n. 7343/2011 e n. 24005/2013 hanno interpretato il riferimento agli “sconti d’uso” di cui all’art. 9 del TUIR in maniera formalistica, per cui devono essere considerati tali unicamente quelli usualmente praticati dal soggetto sui propri listini o sulle proprie tariffe (se esistenti) per le operazioni concluse in condizioni di libera concorrenza, vale a dire per le operazioni economiche concluse con soggetti estranei al gruppo, dovendosi pertanto ritenere esclusi dalla determinazione del valore normale gli sconti concessi in operazioni infragruppo. Di talché, in base a dette sentenze, il valore normale da attribuire alle operazioni infragruppo deve senz’altro tenere conto degli sconti ma solo se gli stessi sono praticati anche a soggetti estranei al gruppo di appartenenza.L’interpretazione fornita dalle sentenze sopra richiamate non appare applicabile in tutti i casi e fattispecie. L’analisi della conformità degli sconti praticati in favore di consociate (<em>rectius</em>, dei prezzi di vendita praticati) al principio del valore “normale” deve essere svolta, di fatto – prima ancora che alla luce della qualificabilità dei medesimi come “sconti d’uso” – attraverso un’indagine che tenga in considerazione il “ruolo” che tali componenti assumono nella catena del valore di un gruppo, individuando se le riduzioni di prezzo sono effettivamente protese a remunerare funzioni o rischi ulteriori, o comunque diversi, rispetto a quelli assunti dai terzi acquirenti; o sono, diversamente, dovute ad una effettiva differenza nello stadio di commercializzazione in cui le operazioni “confrontate” hanno luogo.Infatti, a questo proposito, le Linee Guida OCSE, cui il legislatore tributario italiano si è allineato per quanto riguarda la disciplina fiscale dei prezzi di trasferimento infragruppo, ammettono che possa essere riconosciuta al distributore una remunerazione aggiuntiva sotto forma di riduzione del prezzo di fornitura.In particolare, con riferimento alla remunerazione prevista per i soggetti che svolgono attività di distribuzione, le Linee Guida OCSE 2017 prevedono che “<em>An independent distributor in such a case&nbsp;</em>[ovvero nel caso di svolgimento di attività promozionali e di&nbsp;<em>marketing</em>&nbsp;che generano un beneficio futuro in capo ad altro soggetto del gruppo quale il fornitore del bene]<em>&nbsp;would typically require additional remuneration from the owner of the trademark or other intangibles.&nbsp;</em><em>Such remuneration could take the form of higher distribution profits (resulting from a decrease in the purchase price of the product), a reduction in royalty rate, or a share of the profits associated with the enhanced value of the trademark or other marketing intangibles, in order to compensate the distributor for its functions, assets, risks, and anticipated value creation</em>” (Linee Guida OCSE, par. 6.78).L’applicazione di sconti in diminuzione del prezzo (“<em>decrease in the purchase price”</em>), in tali circostanze, è quindi riconosciuta in presenza di un distributore (facente parte di un gruppo) che, nell’espletamento della sua ordinaria attività commerciale, si trova a svolgere anche un’attività promozionale, sostenendo, conseguentemente e in modo diretto, i costi dello sviluppo del mercato in misura superiore agli investimenti di un distributore “indipendente”.In assenza di obbligazioni contrattuali idonee a prevedere un ristoro dei costi sostenuti per tali attività, deve dunque essere riconosciuta al distributore una remunerazione aggiuntiva sotto forma di riduzione del prezzo di fornitura.La stessa Amministrazione finanziaria italiana ammette la concessione di sconti infragruppo in simili circostanze, secondo le indicazioni contenute nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 15/02/2013. In particolare, il quesito sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione riguardava il riconoscimento da parte di una società italiana di una legittima politica di prezzi di trasferimento basata sugli sconti e protesa a garantire alle proprie controllate estere, incaricate dello svolgimento di un’attività distributiva (cui si affiancava una “<em>imprescindibile funzione di promotion</em>”), una remunerazione minima per tali attività. La risposta fornita, a tal riguardo, rinvia ai generali principi statuiti dalle Linee Guida OCSE, sulla base dei quali – al fine della determinazione del valore normale dei prezzi di trasferimento infragruppo – è sempre necessario tenere in considerazione tutti i fattori di comparabilità tra società appartenenti a gruppi e soggetti indipendenti. Mediante tale richiamo, l’Agenzia riconosce la possibilità di applicare sconti al fine di remunerare le attività ulteriori svolte dalla consociata estera.E’, quindi, opportuno che una qualsivoglia valutazione sulla congruità degli sconti infragruppo al principio del valore normale sia espressa sulla base di un’accurata analisi economica finalizzata a ponderare l’adeguatezza degli stessi al caso concreto.Lo sconto concesso ad un’impresa operante in un mercato (quale quello italiano ed europeo) fortemente competitivo sui prezzi, altro non è che uno strumento “commerciale” concesso, e forse addirittura necessario, alla società controllata acquirente per poter competere adeguatamente rispetto ai propri concorrenti. Un margine di sconto in più, può diventare – in tale contesto – il&nbsp;<em>quid</em>&nbsp;“commerciale” che “fa la differenza” rispetto ai&nbsp;<em>competitor</em>.<strong>3. La posizione dei giudici di merito nelle sentenze in commento</strong>La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nelle sentenze in commento, ha accolto i ricorsi della contribuente, annullando i relativi accertamenti ai fini IRES e IRAP.Preliminarmente, i giudici hanno ritenuto che le argomentazioni dell’Ufficio a supporto della riqualificazione degli sconti, da commerciali a finanziari, fossero viziate di una certa genericità, e prive di argomentazioni circostanziate rispetto a funzioni e rischi rispettivamente assunti dai contraenti di gruppo.Nel merito, i giudici hanno valorizzato il fatto che i prezzi di trasferimento fossero regolati da un contratto scritto tra le parti, redatto secondo standard di mercato. Non è stata accolta la contestazione dell’Ufficio – non provata – che il contratto non fosse stato oggetto di negoziazione, in quanto è stato ritenuto verosimile che il&nbsp;<em>management</em>&nbsp;della società italiana avesse operato nell’ambito dei propri doveri gestori, alla ricerca della massimizzazione del profitto della società amministrata.Lo sconto, secondo i giudici, ben può trovare la sua logica – anche infragruppo – in motivazioni di tipo commerciale, come la spinta alla vendita dei prodotti e all’incremento delle quote di mercato, che non possono essere liquidate in via generica. Parimenti, non è rilevante il fatto che la società italiana commercializzi unicamente prodotti a marchio della casa madre estera, e sia l’unica distributrice del gruppo in Italia.La Commissione ha ritenuto quindi corretta l’affermazione della ricorrente secondo cui la normativa tributaria non prevede alcuna illegittimità degli sconti concessi a società del gruppo che operano in esclusiva, richiamando l’art. 9 del TUIR gli “<em>sconti d’uso</em>” senza eccezioni di sorta.Nella fattispecie, peraltro, i prezzi di vendita dalla casa madre estera alla consociata italiana, pure al netto degli sconti, sono risultati inferiori ai prezzi minimi quotati sui listini ufficiali, internazionali, dei prodotti oggetto della transazione infragruppo controllata. Dal che si ricava, secondo i giudici, che lo sconto concesso abbia una sua logica per poter competere adeguatamente rispetto ai concorrenti.Da ultimo, i giudici rilevano che lo sconto commerciale definito in contratto è effettivo ed ha determinato un incremento concreto della base imponibile italiana, circostanza fattuale che toglie – secondo i giudici – senso logico alle argomentazioni dell’Ufficio. Infatti, a prescindere dalla natura dello sconto, è un fatto che lo sconto in argomento sia stato contabilizzato come componente positivo di reddito che ha concorso alla determinazione della base imponibile IRES e IRAP della società ricorrente negli anni oggetto di verifica.In sintesi, le sentenze in commento confermano la rilevanza degli sconti commerciali praticati in operazioni infragruppo al fine di verificare la conformità dei relativi prezzi di trasferimento ai principi di libera concorrenza, nell’ambito di un’attenta analisi di comparabilità tra operazioni infragruppo e operazioni fra terze parti indipendenti come previsto dalle linee guida dell’OCSE e dell’Amministrazione finanziaria.&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/gli-sconti-nei-rapporti-economici-infragruppo-internazionali-aspetti-di-transfer-pricing/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Diritto Bancario</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 16 Nov 2021 04:31:13 +0100</pubDate>
                        <title>Danitacom inaugura la nuova sede a Roma e festeggia i primi 10 anni di attività con un aperitivo tutto a tema Scandinavo nella capitale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/danitacom-inaugura-la-nuova-sede-a-roma-e-festeggia-i-primi-10-anni-di-attivita-con-un-aperitivo-tutto-a-tema-scandinavo-nella-capitale</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il 1° ottobre 2021, la Camera di Commercio Italiana in Danimarca ha aperto una nuova sede a Roma, in via Ludovisi 35.Riconoscendo l’importanza di essere presenti quotidianamente sul territorio non solo in Danimarca da Copenaghen, ma anche in Italia, Danitacom diventa la prima Camera di Commercio Italiana all’estero ad aprire una vera e propria posizione operativa e attiva nel Paese.La nuova sede, nel centralissimo quartiere Ludovisi, è vicina a Assocamerestero - associazione di riferimento per tutte le Camere di Commercio italiane all’estero – e da ottobre 2021 supporta con maggiore attenzione i propri soci e partner sulla penisola. Si propone di essere punto di riferimento per tutte le aziende e le istituzioni italiane interessate ad espandere la propria attività in Danimarca, nonché è pronta a supportare tutti gli investimenti danesi nel mercato italiano.Per celebrare l’apertura dalla filiale a Roma, Il 19 novembre 2021, Danitacom organizzerà un aperitivo a tema scandinavo. L’evento si terrà presso la sede di un partner storico della Camera, <strong>ADVANT Nctm</strong>, e sarà un’occasione importante per discutere di internazionalizzazione e promozione del Made in Italy nel mondo. Tra i partecipanti all’evento, oltre al Consiglio di Amministrazione della Camera, tra cui il Presidente Avv. Jan Snogdal e l’Avv. <strong>Federico Manili</strong> (ADVANT Nctm), saranno presenti alcuni tra gli stakeholders e partner istituzionali e privati che, durante gli anni, hanno partecipato e creduto nel progetto Danitacom.Tra i partecipanti ci sarà anche il Segretario generale di Assocamerestero, Dott. Domenico Mauriello, e rappresentanti del Ministero Economico dello Sviluppo, Danish Trade Council, CCIAA di Roma, della Maremma e Tirreno, CNA nazionale, Simest e Unindustria Lazio.Non solo, l’evento del 19 novembre è anche l’opportunità per festeggiare i primi 10 anni di attività di Danitacom. La Camera di Commercio Italiana in Danimarca, infatti, è stata fondata nel 2010 ad Aarhus dall’ex presidente Henning Holmen Møller e dall’attuale presidente Jan Snogdal. Agli inizi contava un solo dipendente, l’attuale segretario generale Chiara Dell’Oro Nielsen. Nel 2015 è stata ufficialmente riconosciuta come Camera di Commercio Italiana all’Estero dal MISE e, nel 2017, ha trasferito gli uffici a Copenaghen. Oggi, Danitacom conta un organico di 20 dipendenti, in Italia e Danimarca, che operano suddivisi in tre dipartimenti: Progetti, HR e Amministrazione.L’assistenza offerta dalla Camera di Commercio Italiana in Danimarca nel corso degli anni è diventata sempre più specifica e offre, ad aziende e istituzioni, sevizi che includono:</p><ul> <li><strong>Promozione del "Made in Italy"</strong>, con particolare attenzione ai settori tradizionali come l’enogastronomia, il turismo e la moda; e settori innovativi come l’edilizia e la meccanica.</li> <li><strong>Assistenza alle aziende</strong>, tramite la creazione di soluzioni su misura per le aziende italiane che vogliono entrare nel mercato danese o espandere il loro business in Danimarca.</li> <li><strong>Assistenza HR e amministrazione</strong>, grazie a due dipartimenti dedicati a supportare concretamente le aziende nello svolgimento di tutte le pratiche di amministrazione del personale in Danimarca, adempimenti fiscali e gestione amministrativa.</li> <li><strong>Partecipazione e leadership in progetti europei</strong>, creando partnership con enti pubblici e privati, che prevedono l’elaborazione di piani di sviluppo aziendale all’insegna dell’innovazione.</li></ul>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 11 Nov 2021 03:33:28 +0100</pubDate>
                        <title>Nasce LegalSoftech - Joint Venture tecnologica tra La Scala e ADVANT Nctm</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-e-la-scala-creano-legalsoftech</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>ADVANT Nctm</strong> e <strong>La Scala Società tra Avvocati</strong> hanno costituito LegalSoftech, joint venture paritetica nella quale sono confluite le competenze e le risorse tecnologiche dei due studi per garantire sviluppo, assistenza e supporto informatico a tutte le iniziative professionali di <strong>La Scala</strong> e <strong>ADVANT Nctm</strong> al fine di rafforzarne la leadership tecnologica.<strong>LegalSoftech</strong> è la prima jv creata da due studi legali italiani per la gestione comune di un asset strategico come l’IT.La partnership, con un budget di oltre tre milioni, consentirà di incrementare la qualità dei servizi offerti, con particolare riguardo ai temi chiave della sicurezza informatica e dell’automazione dei processi, mettere a fattor comune le eccellenze formate all’interno dei singoli studi e creare una centrale d’acquisto per sfruttare le economie di scala.Inoltre farà parte del team anche il nucleo di professionisti e filosofi responsabile della elaborazione dei contenuti strumentali ai processi di automazione.</p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 10 Nov 2021 15:16:00 +0100</pubDate>
                        <title>Green Pass</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/green-pass</link>
                        <description></description>
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                                <category>Lavoro</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 10 Nov 2021 10:02:48 +0100</pubDate>
                        <title>Composizione negoziata della crisi e concordato semplificato (d.l. n. 118/2021 convertito con l. n. 147/2021): una «controriforma»?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/composizione-negoziata-della-crisi-e-concordato-semplificato-d-l-n-118-2021-convertito-con-l-n-147-2021-una-controriforma</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il 15 novembre 2021 entra in vigore una nuova disciplina che sembra destinata a sostituire le misure di allerta e la composizione assistita con l’intervento dell’OCRI previsti dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, la cui entrata in vigore è ulteriormente rinviata.&nbsp;</em><em>La composizione negoziata si svolge su base volontaria, con la partecipazione di un esperto, non prevede il coinvolgimento del Tribunale se non per la concessione di misure protettive e può garantire diversi benefici al debitore. In particolare, in caso di mancato raggiungimento di un accordo, la possibilità di proporre un «concordato semplificato» (che non richiede il voto dei creditori, né percentuali minime di soddisfacimento) anziché la segnalazione al Pubblico Ministero come previsto invece dal Codice della Crisi, rappresenta una decisa svolta che può porre il debitore in una condizione favorevole dal punto di vista negoziale.&nbsp;</em><em>Si tratta quindi di nuovi strumenti che (insieme a misure premiali relative ai debiti erariali) rappresentano un’opportunità per l’impresa al fine di indurre il debitore ad avviare tempestivamente un percorso di risanamento.</em>&nbsp;<strong><em>Il rinvio dell’entrata in vigore del Codice della Crisi</em></strong>L’art. 1 differisce l’entrata in vigore del Codice della Crisi al 16 maggio 2022, salvo che per le misure di allerta e composizione assistita dall’OCRI che sono rinviate al 31 dicembre 2023.<strong><em>La composizione negoziata della crisi</em></strong><em><u>I presupposti</u></em><em>. </em>Il presupposto oggettivo è definito all’art. 2 come «<em>condizioni di</em> <em>squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l'insolvenza</em>». La soglia di accesso alla composizione negoziata si colloca quindi in un momento anteriore allo stesso stato di crisi, al primo manifestarsi di squilibri non puramente transitori. È ragionevole ritenere che possano accedervi anche le imprese che si trovino già in crisi, ed anche in stato di insolvenza.Dal punto di vista soggettivo, della composizione assistita possono avvalersi tutti gli imprenditori, commerciali o agricoli, sopra o sotto soglia di fallibilità, purché regolarmente iscritti al registro delle imprese.Costituisce ostacolo all’accesso (art. 23) la pendenza di domanda di concordato preventivo o di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti (anche nella fase di c.d. «pre-accordo» ai sensi dell’art. 182-<em>bis</em> co. 6 l.fall.), ma non la pendenza dell’istanza per la dichiarazione di fallimento: l’art. 6 prevede infatti che la sentenza non può essere pronunciata, se il debitore ha chiesto misure protettive o cautelari.<em><u>L’istanza di nomina dell’esperto e l’avvio della procedura</u></em><em>.</em> La composizione negoziata è avviata dall’istanza di nomina di un esperto indipendente, iscritto in apposito elenco e professionalmente qualificato come previsto dall’art. 3. L’istanza può essere presentata solo dal debitore e si rivolge al segretario generale della Camera di Commercio. La nomina spetta ad una commissione che resta in carica due anni, composta da tre membri designati dal Prefetto, dal Presidente della Camera di Commercio e da un magistrato indicato dal Presidente del Tribunale, sezione specializzata delle imprese.Non vi è quindi alcun intervento dell’OCRI, né misure di allerta che rendano obbligatorio l’avvio della composizione: è solamente previsto che il collegio sindacale segnali agli amministratori la sussistenza dei presupposti per l’avvio della procedura (art. 15); neppure è prevista, infine, la segnalazione al Pubblico Ministero in caso di insuccesso delle trattative.L’istanza (art. 5) deve essere accompagnata da una nutrita documentazione (bilanci e situazione debitoria), tra cui spicca la «<em>relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare».</em> Non si tratta di un piano vero e proprio, che potrà essere definito in seguito, ma deve contenere indicazioni sufficienti a consentire all’esperto di ritenere che «<em>le prospettive di risanamento sono concrete</em>» e di procedere quindi a convocare le altre parti alle quali indica «<em>le possibili strategie di intervento</em>».Nel caso in cui, invece, l’esperto non ravvisi tali concrete prospettive, ne dà notizia all’imprenditore ed al segretario generale della Camera di Commercio per l’archiviazione dell’istanza, che non può essere ripresentata prima di un anno. Non sono previste possibili impugnazioni della determinazione dell’esperto, ed è quindi decisivo che già in questa fase il debitore abbia definito un’analisi strutturata della propria situazione economica e finanziaria e delle misure per affrontarla efficacemente: pena, appunto, il mancato avvio della composizione.<em><u>Il ruolo dell’esperto</u></em><em>.</em> L’esperto indipendente è la figura centrale della composizione negoziata. A lui compete (v. anche ai paragrafi successivi per maggiori dettagli):</p><ul> <li>verificare (come appena detto) la sussistenza di concrete prospettive di risanamento;</li> <li>agevolare le trattative tra il debitore, i creditori e le altre parti interessate; in questo senso la sua partecipazione ha un ruolo di garanzia e di stimolo nei confronti dei creditori;</li> <li>partecipare alle consultazioni sindacali (se sono impiegati più di 15 dipendenti);</li> <li>valutare se atti di straordinaria amministrazione o pagamenti possano essere pregiudizievoli per i creditori;</li> <li>invitare ala rinegoziazione dei contratti divenuti onerosi a causa degli effetti della pandemia e rendere il relativo parere al Tribunale;</li> <li>consentire la prosecuzione delle trattative al termine del periodo previsto di sei mesi;</li> <li>redigere la relazione finale che può costituire condizione di determinati benefici per il debitore, tra cui in particolare l’accesso al concordato semplificato;</li> <li>in caso di esito positivo delle trattative, sottoscrivere insieme alle parti un contratto che produce gli effetti di un piano attestato di risanamento ai sensi dell’art. 67, co. 3, lett. d) l.fall.</li></ul><p><em><u>I doveri delle parti</u></em><em>.</em> Rilievo centrale hanno le innovative previsioni (art. 4) che stabiliscono doveri di collaborazione nella conduzione delle trattative per tutte le parti coinvolte, ben più specifici di quanto sarebbe desumibile dai principi vigenti e di quanto è dato riscontrare nelle prassi correnti. Si tratta dei seguenti doveri:</p><ul> <li>per tutte le parti:<ul> <li>doveri di buona fede, lealtà, proattività, tempestività e collaborazione nelle trattative, dando riscontri tempestivi e motivati (co. 4 e 7);</li> <li>obbligo di riservatezza sulla situazione dell’impresa, sulle iniziative assunte o programmate e su tutte le informazioni ricevute;</li></ul></li> <li>per le banche (inclusi i relativi cessionari e mandatari) (co. 6):<ul> <li>dovere di partecipazione;</li> <li>partecipazione attiva ed informata;</li></ul></li> <li>per l’imprenditore (co. 5):<ul> <li>dovere di fornire informazioni complete e trasparenti</li> <li>dovere di gestione dell’impresa senza pregiudizio ingiustificato alle ragioni dei creditori.</li></ul></li></ul><p><em><u>Le misure protettive e cautelari</u></em><em>.</em> L’intervento del Tribunale è previsto solo nel caso in cui il debitore richieda misure protettive o cautelari con la stessa istanza di nomina dell’esperto o nel corso delle trattative (art. 6). L’istanza viene pubblicata nel registro delle imprese e fa quindi venir meno il carattere di riservatezza della composizione.Dal giorno della pubblicazione:</p><ul> <li>i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari (c.d. <em>automatic stay</em>) né acquisire diritti di prelazione;</li> <li>i creditori non possono rifiutare l’adempimento dei contratti o di risolverli o modificarli in danno dell’imprenditore, per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori alla pubblicazione dell’istanza di nomina dell’esperto;</li> <li>come già accennato, fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza non può essere pronunciata la sentenza di fallimento.</li></ul><p>All’udienza (art. 7) il Tribunale (oltre a stabilirne la durata tra 30 e 120 giorni) può confermare o modificare il divieto di azioni individuali e può emettere i provvedimenti cautelari «<em>necessari per condurre a termine le trattative</em>». Da segnalare che le misure possono essere modulate secondo le esigenze del caso, non solo per quanto riguarda il contenuto e la durata, ma anche limitandole a determinate iniziative, creditori o categorie di creditori.È importante rilevare poi che (a differenza di quanto avviene nel c.d. «pre-concordato») la norma dispone espressamente che «<em>non sono inibiti i pagamenti</em>»: si tratta di una regola che si spiega sia con il fatto che la composizione negoziata non è una procedura concorsuale e quindi non determina l’apertura del concorso dei creditori, sia in forza di opportunità di maggiore elasticità e proficuità della gestione.<em><u>L’esenzione dalle azioni revocatorie</u></em><em>.</em> L’art. 12 prevede che non sono soggetti all'azione revocatoria (esclusi però gli atti c.d. «anormali» di cui all'art. 67, co. 1) i pagamenti e le garanzie posti in essere dall'imprenditore dopo l’accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, alla condizione però che siano «<em>coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti</em>». È questa una circostanza che si presta a valutazioni e che quindi non sembra poter contribuire alla certezza dei rapporti tra il debitore ed i creditori: probabilmente si tratta di un compromesso inevitabile, in assenza di una supervisione e vigilanza da parte del Tribunale e del commissario giudiziale.<em><u>La gestione dell’impresa, i nuovi finanziamenti e la rinegoziazione dei contratti</u></em><em>.</em> Per le ragioni appena indicate, la gestione dell’impresa in pendenza della composizione negoziata resta affidata, sia per l’ordinaria che per la straordinaria amministrazione, al debitore (art. 9). A questo proposito, la norma detta però alcuni criteri a cui la gestione deve essere ispirata, ribadendo anche (a scanso di qualsiasi equivoco) che restano ferme le responsabilità dell’imprenditore al riguardo:</p><ul> <li>se l’impresa versa in stato di crisi, occorre «<em>evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività</em>»;</li> <li>se invece è già in atto l’insolvenza, ma vi sono concrete prospettive di risanamento, il debitore deve gestire l’impresa «<em>nel prevalente interesse dei creditori</em>».</li></ul><p>Tuttavia, per quanto riguarda gli atti di straordinaria amministrazione e pagamenti «<em>non coerenti» </em>con le trattative e le prospettive di risanamento, è stabilito un dovere di preventiva informazione da parte del debitore all’esperto. Quest’ultimo, se ritiene che l’atto «<em>può arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento</em>», lo segnala per iscritto al debitore ed all’organo di controllo: se gli atti sono compiuti nonostante il dissenso, l’esperto informa l’organo di controllo e il giudice che ha disposto misure protettive, per la revoca delle stesse. Inoltre, l’esperto iscrive il proprio dissenso nel registro delle imprese, ciò che fa venir meno il beneficio dell’esonero da revocatoria per quanto riguarda gli atti così compiuti (art. 12 co. 3) oltre che a darne evidenza a tutte le parti ed ai creditori, con le conseguenze pratiche del caso (cioè che, verosimilmente, i creditori non saranno disponibili a proseguire le trattative).Diverse disposizioni all’art. 10 sono finalizzate a garantire la continuità aziendale in pendenza del tentativo di composizione negoziata, in aggiunta al divieto di sospendere le prestazioni o di risolvere i contratti, di cui si è già detto (art. 6):</p><ul> <li>la possibile autorizzazione da parte del Tribunale di nuovi finanziamenti prededucibili;</li> <li>la possibile autorizzazione da parte del Tribunale della cessione dell’azienda o di rami della stessa;</li> <li>la possibilità dell’esperto di invitare le parti a rinegoziare il contenuto di contratti ad esecuzione continuata o periodica o differita, «<em>se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia</em>»; da un lato quest’ultima condizione può apparire restrittiva, ma dall’altro si tratta comunque di una misura incisiva, posto che un’equa rideterminazione può essere disposta dal Tribunale, se non viene raggiunto un accordo tra le parti.</li></ul><p><em><u>La conclusione delle trattative</u></em><em>.</em> La durata delle trattative è prevista dall’art. 5 co. 7 in 180 giorni, al termine dei quali «<em>l’incarico dell’esperto si considera concluso</em>». Le trattative possono però proseguire, fino ad ulteriori 180 giorni, se tutte le parti lo richiedono e l’esperto vi acconsente.L’art. 11 prevede quindi i possibili esiti della procedura, alla conclusione del termine di cui sopra. Il debitore può alternativamente:</p><ul> <li>concludere un contratto, con uno o più creditori, che consente di beneficiare delle misure premiali previste dall'art. 14 se, «<em>secondo la relazione dell'esperto è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni</em>»; si tratta di un nuovo istituto, che lascia qualche dubbio per quanto riguarda l’effettivo conseguimento del pieno risanamento, che non è richiesto espressamente, ma sembra da ritenere comunque necessario (specie nei casi in cui l’impresa versi in stato di crisi o insolvenza) nell’orizzonte temporale indicato;</li> <li>concludere una convenzione di moratoria ai sensi dell'articolo 182-<em>octies</em>fall.; si tratta qui di una soluzione intermedia, che non rappresenta di per sé, naturalmente, una soluzione della crisi e sembra piuttosto consentire un’ulteriore estensione delle trattative, sebbene al di fuori del contesto (e senza quindi poter accedere agli esiti specifici) della composizione negoziata;</li> <li>concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti del piano di risanamento di cui all'art. 67, co. 3, lett. d) l.fall., senza che però occorra l'attestazione (verosimilmente, in proposito dovrà comunque esprimersi l’esperto nella propria relazione finale, di cui <em>infra</em>);</li> <li>domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, con la possibilità di estenderne gli effetti ai sensi dell’art. 182-<em>septies</em>fall. in presenza di una percentuale di adesione ridotta dal 75% al 60%; è questo un ulteriore incentivo al debitore all’accesso alla procedura, potendo costituire un elemento a suo favore nel corso delle trattative;</li> <li>predisporre un piano di risanamento attestato ai sensi dell'art. 67, co. 3, lett. d) l.fall.;</li> <li>accedere ad una procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare o all’amministrazione straordinaria delle grandi imprese o ancora (per gli imprenditori «sotto soglia») ad una procedura di sovraindebitamento di cui alla l. n. 3/2012;</li> <li>presentare una proposta di «concordato semplificato» per cessione dei beni, secondo le disposizioni dell’art. 18; è questa una delle disposizioni più innovative e «in controtendenza» rispetto agli orientamenti restrittivi del concordato di carattere liquidatorio.</li></ul><p>Le ipotesi previste riguardano quindi il caso sia di conclusione con successo delle trattative, che comportano una definizione negoziata della crisi, sia soluzioni transitorie (come la convenzione di moratoria), sia infine di esito negativo, che può indurre il debitore ad accedere ad uno degli strumenti di risanamento o procedure concorsuali vigenti.Tra questi ultimi vi sono esiti fondati su una definizione negoziata della crisi (piani attestati di risanamento e accordi di ristrutturazione dei debiti) e quindi coerenti con il contesto della nuova procedura, ma ve ne sono anche altre di carattere giudiziale (concordato preventivo, fallimento, liquidazione coatta, amministrazione straordinaria) che prescindono in varia misura da forme di consenso dei creditori.Un tema può riguardare il concordato preventivo, se si considera che l’accesso alla composizione negoziata potrebbe costituire una sorta di «anticamera» ulteriore rispetto alla fase preconcordataria: da un lato ne risulterebbe una dilatazione della fase di definizione della proposta concordataria e, secondo alcune opinioni, la composizione negoziata non potrebbe essere avviata se fin dall’inizio il debitore ha l’obiettivo di accedere al concordato, in particolare al nuovo concordato semplificato; dall’altro lato si deve rilevare però che l’accesso al concordato è uno degli esiti espressamente previsti, senza limitazioni, dalla nuova legge, che prevede anche in tal caso la conservazione degli effetti degli atti autorizzati dal Tribunale (art. 12).L’esito negativo delle trattative, in ogni caso, a differenza della composizione assistita del Codice della Crisi, non prevede alcuna segnalazione al pubblico ministero, né tanto meno l’esperto è tenuto ad altri adempimenti se non alla redazione della propria relazione finale e – nel caso – alla trasmissione della stessa al giudice che abbia disposto misure protettive o cautelari, ma solo per la dichiarazione di cessazione dei relativi effetti. Resta però salva la facoltà del giudice di rilevare l’insolvenza (se in effetti sussistente) e trasmettere gli atti al pubblico ministero ai sensi dell’art.&nbsp;7&nbsp;l.fall.<em><u>La relazione finale dell’esperto</u></em> (art. 5 co. 8). La legge non detta analiticamente i contenuti della relazione, che si possono tuttavia desumere dal sistema della nuova disciplina:</p><ul> <li>una cronistoria della negoziazione, delle iniziative adottate dall’imprenditore e delle risposte delle controparti;</li> <li>una illustrazione delle circostanze che hanno condotto alla mancata conclusione delle trattative</li> <li>una illustrazione della soluzione negoziale raggiunta, delle proposte e dei contenuti delle azioni previste per conseguire il risanamento;</li> <li>una dichiarazione dell’idoneità a garantire la continuità aziendale per due anni (nel caso di stipula del «<em>contratto</em>» dell’art. 11, lett. a);</li> <li>considerazioni in merito ai dati aziendali ed al riequilibrio della situazione patrimoniale economica e finanziaria (nel caso di stipula dell’«<em>accordo</em>» dell’art. 11, lett. c);</li> <li>una dichiarazione in merito allo svolgimento «<em>secondo correttezza e buona fede</em>» delle trattative e della non praticabilità di soluzioni negoziate, al fine del possibile accesso al concordato semplificato (l’art. 18 co. 3 menziona anche a questo riguardo anche un separato «<em>parere</em>» dell’esperto al Tribunale in merito ai «<em>presumibili risultati della liquidazione</em>»).</li></ul><p>Per quanto riguarda gli <u>effetti</u> collegati alla relazione finale, vanno richiamati, in caso di esito positivo delle trattative:</p><ul> <li>se il «<em>contratto</em>» o l’«<em>accordo</em>» di cui all’art. 11, lett. a) e c) sono pubblicati nel registro delle imprese, l’Agenzia delle Entrate concede un piano di rateazione di imposte e ritenute con i relativi accessori fino a 6 anni (72 mensilità) (art. 14 co. 4);</li> <li>in caso di conclusione di accordo di ristrutturazione dei debiti risultante dalla relazione, la percentuale di cui all’art. 182-<em>septies</em>fall. è ridotta al 60%.</li></ul><p>In caso invece di esito negativo, oltre alla dichiarazione in merito alla sussistenza delle condizioni per l’accesso al concordato semplificato, va richiamata la cessazione degli effetti delle misure protettive e cautelari, che spetta al giudice che le ha disposte sulla scorta della relazione.<em><u>Le misure premiali</u></em><em>.</em> Un rilevante incentivo all’accesso alla composizione negoziata è rappresentato dalle misure premiali di carattere esclusivamente tributario (art. 14), segnalando che (a differenza delle analoghe misure previste dal Codice della Crisi) non sono condizionate ad un tempestivo accesso alla procedura. Si tratta dei seguenti benefici:</p><ul> <li>gli interessi che maturano su debiti tributari sono ridotti alla misura legale, dall’accettazione dell’esperto;</li> <li>le sanzioni in caso di «avviso bonario» sono ridotte alla misura minima se il termine di pagamento scade dopo l’istanza di nomina dell’esperto;</li> <li>questi due primi benefici sono soggetti a decadenza in caso di successiva dichiarazione di fallimento o dichiarazione di insolvenza;</li> <li>interessi e sanzioni su debiti tributari sorti prima dell’istanza sono ridotti alla metà in caso di accesso, all’esito delle trattative, ad una procedura concorsuale (compreso il nuovo concordato semplificato e le procedure liquidatorie) o ad un piano di risanamento attestato o ad un accordo di ristrutturazione dei debiti <em>ex</em> 182-<em>bis</em> l.fall.;</li> <li>i debiti tributari beneficiano della rateazione fino a 6 anni di cui si è già detto (è prevista la decadenza automatica in caso di accesso ad una procedura concorsuale o di mancato pagamento di una sola rata).</li></ul><p>Resta ferma la disponibilità della transazione fiscale <em>ex</em> art. 182-<em>ter</em> l.fall. solo nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo, che pure costituiscono uno degli esiti possibili della composizione negoziata.<em><u>La composizione negoziata di gruppo</u></em><em>.</em> Alcune disposizioni ricalcate su quelle del Codice della Crisi in tema di procedure concorsuali di gruppo sono dettate dalla nuova legge. L’appartenenza al gruppo è individuata in relazione all’esercizio di attività di direzione e coordinamento. Possono partecipare anche le imprese che non si trovano in stato di squilibrio.È prevista la presentazione di un’unica richiesta di nomina dell’esperto per tutte le imprese del gruppo, rivolta alla Camera di Commercio ove si trova la sede dell’impresa che esercita la direzione e coordinamento secondo quanto risulta dal registro delle imprese.I finanziamenti infragruppo sono consentiti dopo l’avvio della composizione negoziata e non sono soggetti alla postergazione legale se l’esperto è stato informato e non ha iscritto il proprio dissenso.Al termine della composizione, può essere stipulato un unico «<em>contratto</em>» o «<em>accordo</em>» di cui all’art. 11, lett. a) e c) od un’unica convenzione di moratoria per tutte le imprese del gruppo.&nbsp;<strong><em>Il concordato semplificato</em></strong>Di grande rilievo si prospetta il nuovo concordato semplificato, accessibile solo all’esito della composizione negoziata alla duplice condizione che (i) le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede e (ii) le soluzioni negoziali – il «<em>contratto</em>» o l’«<em>accordo</em>» di cui all’art. 11, lett. a) e c), l’accordo di ristrutturazione dei debiti <em>ex</em> art. 182-<em>bis</em> l.fall. – non siano risultate praticabili. Complessivamente, se ne potrebbe desumere, secondo un’opinione, che una soluzione negoziale sia stata genuinamente perseguita dall’imprenditore e che quindi lo stesso non abbia inteso in realtà perseguire sin dall’inizio il concordato semplificato.Quest’ultimo rappresenta una soluzione decisamente favorevole nella prospettiva del debitore, benché verosimilmente in secondo piano rispetto ad una definizione negoziale che gli consenta di conservare la titolarità dell’impresa.Di seguito i caratteri principali del nuovo concordato semplificato:</p><ul> <li>è di tipo solo liquidatorio, dovendo seguire lo schema della cessione dei beni, che tuttavia come noto è compatibile con la c.d. «continuità aziendale indiretta» ed è quindi possibile la cessione dell’azienda, espressamente prevista dalle nuove norme;</li> <li>è accessibile solo all’esito negativo della composizione negoziata (la domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla relazione finale dell’esperto);</li> <li>non occorre attestazione di veridicità dei dati aziendali o di fattibilità del piano liquidatorio, che deve essere allegato alla domanda unitamente alla consueta documentazione prevista dall’art. 161 l.fall. (comprensiva dell’elenco dei creditori e dello stato analitico ed estimativo delle attività);</li> <li>non è prevista la figura del commissario giudiziale (il Tribunale nomina però un ausiliario al quale potranno essere affidati compiti da definire <em>ad hoc</em>);</li> <li>il Tribunale valuta unicamente la ritualità della domanda e fissa direttamente l’udienza di omologazione, ordinando la trasmissione ai creditori della proposta insieme alla relazione dell’esperto e ad un parere dello stesso in merito ai «<em>presumibili risultati della liquidazione</em>»;</li> <li>la proposta di concordato non è soggetta all’approvazione dei creditori, che possono solo opporsi all’omologazione contestando la fattibilità del piano di liquidazione o lamentando «<em>pregiudizio</em> <em>rispetto</em> <em>all’alternativa della liquidazione fallimentare</em>»;</li></ul><p>i creditori possono essere suddivisi in classi; non è prevista espressamente la possibilità di pagamento parziale dei creditori privilegiati, né una percentuale minima di soddisfacimento dei chirografari (la soglia minima si desume dal raffronto con l’alternativa fallimentare e dal fatto che la proposta «<em>assicura un’utilità a ciascun creditore</em>»).Nella fase di liquidazione (art. 19) si applica la disciplina del concordato con cessione dei beni:</p><ul> <li>viene nominato un liquidatore giudiziale;</li> <li>se l’acquirente dell’azienda o di specifici beni è già individuato, il liquidatore si limita a verificare «<em>l’assenza di soluzioni migliori sul mercato</em>»;</li> <li>è possibile la vendita di beni al soggetto designato anche prima dell’omologazione, se il piano così prevede; in tal caso, alla verifica sul mercato provvede l’ausiliario;</li> <li>per gli altri beni, si procede con procedure competitive ai sensi dell’art. 182 l.fall.</li></ul><p>&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare</i> <a href="mailto:fabio.marelli@advant-nctm.com">Fabio Marelli</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 10 Nov 2021 04:25:48 +0100</pubDate>
                        <title>Castello sgr acquisisce 17 fondi da Sorgente sgr, tutti i team legali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/castello-sgr-acquisisce-17-fondi-da-sorgente-sgr-tutti-i-team-legali</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Freshfields Bruckhaus Deringer&nbsp;ha assistito&nbsp;Castello sgr, controllata dal fondo americano Oaktree Capital Management, nell’acquisizione di un ramo d’azienda composto da 17 fondi gestiti da&nbsp;Sorgente sgr&nbsp;in amministrazione straordinaria, per un valore complessivo di 1 miliardo di euro.Il team di Freshfields che ha curato l’operazione è stato guidato dal partner&nbsp;Francesco Lombardo&nbsp;(nella foto a sinistra), con il supporto dei senior associate&nbsp;Barbara Degli Esposti&nbsp;e&nbsp;Andrea Giaretta&nbsp;e del trainee&nbsp;Marco Colombo&nbsp;per gli aspetti corporate, finance e regulatory, del counsel&nbsp;Lorenzo Fusco&nbsp;e dell’associate&nbsp;Matteo Tola&nbsp;per gli aspetti employment, nonché del senior associate&nbsp;Toni Marciante&nbsp;per gli aspetti fiscali.<strong>Advant Nctm&nbsp;</strong>ha assistito l’amministrazione straordinaria di Sorgente sgr con un team coordinato dal partner&nbsp;<strong>Vito Bisceglie</strong>, con il supporto del senior associate<strong>&nbsp;Federica Scalia</strong>&nbsp;per i profili transactional, dei partner&nbsp;<strong>Danilo Quattrocchi</strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>Giovanni Giuliani</strong>&nbsp;e del senior associate&nbsp;<strong>Jacopo Pisani</strong>&nbsp;per i profili regulatory, del partner&nbsp;<strong>Alfredo Lizio</strong>&nbsp;e del senior associate<strong>&nbsp;Gianluca Salvadei</strong>&nbsp;per i profili finance, del partner&nbsp;<strong>Marco Antonio Monaco</strong>&nbsp;per i profili di diritto amministrativo e del counsel&nbsp;<strong>Ulrich Eller</strong>&nbsp;per i profili giuslavoristici.Lo studio&nbsp;Carbonetti,&nbsp;con il name partner&nbsp;Fabrizio Carbonetti&nbsp;e il senior counsel&nbsp;Giovanni Battista Bruno, ha assistito il socio della cedente, Sorgente Group Italia per gli aspetti corporate, M&amp;A e regulatory dell’operazione.<a href="https://legalcommunity.it/castello-sorgente-team-legali/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Legalcommunity</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 08 Nov 2021 09:41:37 +0100</pubDate>
                        <title>Contributi dagli uffici ADVANT Nctm nel mondo | Luglio - Novembre 2021</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contributi-dagli-uffici-advant-nctm-nel-mondo-luglio-novembre-2021</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Protezione sociale per gli autisti: la Commissione europea e l’Autorità europea del lavoro si uniscono all’azione implementativa a livello europeo</strong>La Commissione europea sta lavorando su nuovi strumenti e sistemi applicativi per rendere le ispezioni più efficaci, basate sul rischio e meno difficili.Recentemente, la Commissione europea ha adottato una nuova versione del tachigrafo intelligente che include nuove funzionalità. Le nuove funzionalità aiuteranno a controllare la conformità con le regole sui tempi di guida e di riposo e con le nuove regole sul cabotaggio e sul distacco dei conducenti.La UE sta anche lavorando per ridurre il livello di rischio per le aziende di trasporto su strada. Si permetterà agli ispettori stradali di avere accesso al <em>rating </em>per individuare quelle a più alto rischio di non conformità.&nbsp;<strong>Il rapporto ambientale sul trasporto marittimo europeo (“<em>EMTER</em>”)</strong>Il 1° settembre, l’Agenzia europea dell’ambiente e l’Agenzia europea per la sicurezza marittima hanno pubblicato un rapporto che fornisce un’analisi accurata delle pressioni ambientali esercitate dal settore del trasporto marittimo.Il rapporto mostra l’emissione di gas a effetto serra prodotti dal settore dei trasporti nell’UE. I trasporti su strada ne rappresentano il 71%, l’aviazione il 14,4%, e le navi producono il 13,5% di tutte le emissioni di gas a effetto serra. Le emissioni di anidride solforosa (“<strong><em>SO2</em></strong>”) delle navi che fanno scalo nei porti europei ammontavano a circa 1,63 milioni di tonnellate nel 2019, una cifra che dovrebbe diminuire ulteriormente nei prossimi decenni grazie a regole e misure ambientali più severe.Il rapporto fornisce una panoramica sulle sfide nel trasporto marittimo ed esamina la situazione attuale delle soluzioni di sostenibilità nell’ambito del trasporto marittimo, che includono carburanti alternativi, batterie e alimentazione a terra. Esso delinea anche le sfide future poste dal cambiamento climatico per l’industria, compreso il potenziale impatto dell’innalzamento del livello del mare sui porti.&nbsp;<strong>Invito a presentare proposte per il programma sui trasporti</strong>Il 16 settembre, l’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’ambiente e le infrastrutture (“<strong><em>CINEA</em></strong>”) ha lanciato un invito a presentare proposte nell’ambito del <em>Connecting Facility</em> (“<strong><em>CEF</em></strong>”) per il programma sui trasporti. Il CINEA mette a disposizione 7 miliardi di euro per progetti di miglioramento delle infrastrutture di trasporto europee.I progetti permetteranno all’Unione europea di raggiungere l’obiettivo del <em>Green Deal</em> europeo e di sviluppare modalità e tecnologie di trasporto sostenibili.Il fondo sarà diviso in 3 modi:</p><ul> <li>175 miliardi di euro saranno utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali e la rete Trans – Europea di trasporto globale (“<strong><em>TEN-T</em></strong>”), comprese le ferrovie, le vie navigabili interne, i porti marittimi e interni, i terminal stradali, ferroviari e stradali;</li> <li>575 miliardi di euro saranno utilizzati per finanziare un nuovo impianto infrastrutturale per carburanti alternativi. I progetti relativi alle infrastrutture di ricarica rapida dell’elettricità e di rifornimento di idrogeno sulle reti stradali TEN-T avranno la priorità per questi fondi;</li> <li>330 milioni di euro per l’adattamento delle TEN-T al doppio uso civile-difesa.</li></ul><p>Gli Stati membri e le organizzazioni internazionali o gli enti pubblici o privati potranno presentare proposte entro il 19 gennaio 2022.&nbsp;<strong>Raccomandazioni ESC sul CO2 financial mechanism alle frontiere esterne dell’Unione europea</strong>Lo <em>European Shippers Council</em> (“<strong><em>ESC</em></strong>”) ha pubblicato un <em>position paper</em> riguardante la propria raccomandazione sul <em>Carbon Border Adjustment Mechanism</em> (“<strong><em>CBAM</em></strong>”). Lo ESC sostiene la CE a raggiungere l’obiettivo di riduzione del 55% delle emissioni di CO2 entro il 2035. Lo ESC suggerisce alla CE di monitorare la dispersione delle emissioni di carbonio e la posizione concorrenziale delle aziende europee sul mercato globale.Le preoccupazioni e le raccomandazioni dell’ESC riguardano i punti seguenti:</p><ul> <li>potenziali spostamenti di produzione dall’interno all’esterno dell’UE;</li> <li>importazioni con deviazione;</li> <li>riduzione della concorrenza nelle esportazioni;</li> <li>rischio di non conformità con le regole del WTO;</li> <li>controversie commerciali e incertezza giuridica;</li> <li>entrate CBAM come risorse per il <em>greening</em>.</li></ul><p>&nbsp;<strong>Italia: obbligo per i conducenti di avere un pass COVID per accedere ai locali aziendali</strong>A partire dal 15 ottobre, l’Italia richiede a tutte le aziende di delineare un sistema di verifica della validità del certificato digitale COVID UE per i dipendenti che vogliano accedere ai locali dell’azienda. Il certificato COVID rileva, per i trasportatori, quando caricano e scaricano merci che siano considerate, dal governo italiano, come interne ai “<em>locali aziendali</em>”.&nbsp;<i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:bernard.oconnor@advant-nctm.com">Bernard O'Connor</a>.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 08 Nov 2021 09:37:45 +0100</pubDate>
                        <title>Il Parlamento europeo a sostegno delle compagnie aeree: revisione del principio del &quot;use it or lose it&quot; in relazione alle bande orarie per la stagione estiva 2021. L&#039;intervento della Commissione europea.</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-parlamento-europeo-a-sostegno-delle-compagnie-aeree-revisione-del-principio-del-use-it-or-lose-it-in-relazione-alle-bande-orarie-per-la-stagione-estiva-2021-lintervento-della-commissione-eu</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Uno dei settori che ha risentito e risente maggiormente della crisi scatenata dalla pandemia mondiale connessa alla diffusione del Covid-19 è stato ed è tutt’ora, come prevedibile, quello del trasporto aereo.A novembre 2020, la IATA (“<em>International Air Transport Association”</em>) ha pronosticato un passivo senza precedenti per il mercato del trasporto aereo, quantificabile nella perdita netta di circa 93,3 miliardi di euro nel solo 2020<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>. Anche la previsione per l’anno corrente non è molto positiva, stimando una perdita per le compagnie aeree europee di 18,6 miliardi di euro<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>.In questo quadro, assume rilevanza l’iniziativa della Commissione, approvata dal Parlamento europeo e adottata anche dal Consiglio, di concedere una deroga ai c.d. requisiti di storicità in materia di bande orarie, che obbligano le compagnie aeree, in applicazione del principio “<em>use it or lose it</em>”, ad operare almeno l’80% degli <em>slot</em> al fine di poterli riutilizzare integralmente nella corrispondente successiva stagione di traffico.</p><ul> <li><u>La normativa di riferimento</u></li></ul><p>Come noto, la “<em>banda oraria</em>” rappresenta “<em>il permesso</em> […] <em>di utilizzare l’’intera gamma di infrastrutture aeroportuali necessarie per operare un servizio aereo in un aeroporto coordinato ad una data e in un orario specifici assegnati </em>[…] <em>al fine di atterrare o decollare</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>.In ambito europeo, la normativa di riferimento è rappresentata dal Regolamento (CEE) 95/93 del Consiglio del 18 gennaio 1993 (poi modificato dal Regolamento (CE) n. 793/2004), relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti dell’Unione Europea, dettata per far fronte al crescente squilibrio, registrato negli anni ‘90, tra l’espansione del sistema di trasporto aereo in Europa e la limitata disponibilità di infrastrutture aeroportuali.</p><ul> <li><u>Le modifiche del Regolamento (CEE) 95/93 del Consiglio</u></li></ul><p>La prima deroga al principio “<em>use it or lose it</em>” è stata disposta tramite il Regolamento (UE) 2020/459 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020, tramite apposita modifica al Regolamento (CEE) 95/93. Inizialmente tale deroga avrebb