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            <title>ADVANTLAW -&gt; News</title>
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            <copyright>RYZE Digital</copyright>
            
            <pubDate>Fri, 14 Aug 2026 22:26:04 +0200</pubDate>
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                        <pubDate>Mon, 19 Jan 2026 11:43:20 +0100</pubDate>
                        <title>IRES e IRAP: le novità della Legge di Bilancio 2026 per le banche</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ires-e-irap-le-novita-della-legge-di-bilancio-2026-per-le-banche</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/ires-e-irap-le-novita-della-legge-di-bilancio-2026-per-le-banche/" target="_blank" rel="noreferrer">Tratto da Diritto Bancario</a></p><p><i><strong>Luigi Merola </strong>sintetizza le <strong>principali disposizioni</strong> di natura tributaria introdotte dalla Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (<strong>Legge di Bilancio 2026</strong>) che <strong>impattano</strong> sulla determinazione dell’Imposta sul Reddito delle Società (<strong>IRES</strong>) e dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (<strong>IRAP</strong>) dovute dalle <strong>banche</strong>. Vengono altresì riprese alcune disposizioni che, pur non assumendo diretta rilevanza ai fini della determinazione delle imposte dovute a titolo di IRES ed IRAP, sono tuttavia di particolare interesse per il settore bancario.</i></p><p><strong>1. Tobin tax (articolo 1, commi 29 – 31)</strong></p><p>La Legge di Bilancio 2026 interviene sulla disciplina dell’<strong>imposta sulle transazioni finanziarie</strong> (c.d. “Tobin tax”), <strong>raddoppiando le aliquote</strong> applicabili alle principali transazioni soggette ad imposta.</p><p>In particolare, l’imposta sui trasferimenti di proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui all’<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&amp;art.idArticolo=2346&amp;art.versione=3&amp;art.codiceRedazionale=042U0262&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&amp;art.idGruppo=300&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art.idSottoArticolo=1&amp;art.flagTipoArticolo=2" target="_blank" rel="noreferrer">art. 2346, co. 6, c.c.</a>, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché dei titoli rappresentativi dei predetti strumenti (indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente), è elevata dallo 0,2% allo 0,4% in presenza di transazioni effettuate al di fuori dei mercati regolamentati, dallo 0,1% allo 0,2% per le transazioni concluse sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione<a href="https://www.dirittobancario.it/art/ires-e-irap-le-novita-della-legge-di-bilancio-2026-per-le-banche/#_ftn1" target="_blank" rel="noreferrer">[1]</a>, dallo 0,02% allo 0,04% per le negoziazioni ad alta frequenza relative a operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano.</p><p>Le nuove aliquote trovano applicazione con riguardo ai trasferimenti e alle operazioni effettuati <strong>a decorrere dal 1° gennaio 2026</strong>.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/ires-e-irap-le-novita-della-legge-di-bilancio-2026-per-le-banche/" target="_blank" rel="noreferrer">Leggi qui l'articolo integrale</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 09 Jan 2026 11:31:02 +0100</pubDate>
                        <title>Adempimento collaborativo, sprint di ammissioni nel 2025</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/adempimento-collaborativo-sprint-di-ammissioni-nel-2025</link>
                        <description>Salgono a 221 le imprese nel regime: 78 nuove istanze accolte</description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La notizia era attesa, ma non per questo meno rilevante: l’elenco delle società che hanno scelto di instaurare una relazione collaborativa, fondata su un dialogo continuo e strutturato con l’Agenzia delle Entrate, si arricchisce di <strong>78 nuove istanze</strong>. Un plauso va certamente ai vertici aziendali che hanno intrapreso questo percorso, agli advisor che li hanno accompagnati e al team dell’Adempimento Collaborativo dell’Agenzia delle Entrate, che — ancora prima di accogliere i 350 nuovi funzionari dedicati al programma — è riuscito a gestire l’interazione con un numero record di istanti. Nel complesso, il perimetro dei grandi contribuenti “virtuosi” si fa sempre più ampio: sono ormai <strong>oltre 220 le società </strong>che, dal 2015 — anno di pubblicazione del D.Lgs. n. 128/2015 — a oggi hanno scelto la strada del dialogo preventivo.</p><p>Ora l’attenzione si sposta sui certificatori, chiamati entro il 30 settembre 2026 a verificare che i <strong>tax control framework</strong>&nbsp;implementati dalle nuove ammesse rispettino i requisiti previsti dal decreto e dalle Linee Guida, fornendo una ragionevole certezza circa una gestione consapevole, affidabile e strutturata della variabile fiscale da parte dell’impresa.</p><p>Il dato delle nuove ammissioni assume un rilievo ancora maggiore se letto in chiave evolutiva: <strong>19 ammissioni nel 2023, 31 nel 2024 e 78 nel 2025</strong>. Una crescita significativa, che testimonia la progressiva maturazione e il consolidamento di un sistema che, nel tempo, ha acquisito maggiore stabilità e regole più chiare. Alla luce della recente riduzione della soglia di fatturato per l’accesso al regime — fissata a <strong>500 milioni di euro a partire dal 2026</strong>&nbsp;— è ragionevole attendersi che nei prossimi anni molte imprese saranno chiamate a compiere scelte strategiche di rilievo.</p><p>L’adesione all’adempimento collaborativo, infatti, non si esaurisce in una decisione formale, ma presuppone l’avvio di un percorso impegnativo, che richiede il disegno e l’implementazione di un sistema integrato ed efficace di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. Si tratta di una scelta di lungo periodo, che implica un profondo cambio di paradigma per l’intera organizzazione: il passaggio da una logica prevalentemente reattiva a una logica preventiva, fondata su una maggiore responsabilizzazione del management e su una concezione della fiscalità come componente strutturale della governance aziendale. Una sfida tutt’altro che banale, soprattutto considerando che alla riduzione dei volumi di fatturato si accompagna, di regola, una minore dimensione organizzativa e, conseguentemente, una più limitata disponibilità di risorse e competenze interne da dedicare all’implementazione e alla gestione del TCF.</p><p>Un ulteriore elemento completa il quadro prospettico. <strong>A partire dal 2028</strong>, la soglia di fatturato per l’accesso al regime di adempimento collaborativo sarà ulteriormente ridotta a <strong>100 milioni di euro</strong>, ampliando il bacino delle imprese potenzialmente interessate a <strong>oltre 11.000 realtà produttive</strong>. Ciò segnerà il definitivo passaggio del programma da regime “d’élite”, riservato a pochi grandi contribuenti, a vera e propria <strong>leva di sistema</strong>.</p><p>La sfida non riguarda solo le imprese, ma anche — e forse ancor prima — l’Agenzia delle Entrate, chiamata a dimostrare che la solidità dell’impianto regolamentare e il corretto funzionamento degli strumenti disegnati dal legislatore sono in grado di sostenere, in modo concreto ed efficace, un modello improntato al confronto preventivo, alla qualità della relazione e alla fiducia reciproca. In questa prospettiva, appare auspicabile che il percorso prosegua lungo la direttrice di una crescente standardizzazione e, per taluni aspetti, di una semplificazione degli strumenti — senza tuttavia comprometterne la sostanza e la funzione — nella consapevolezza che un Fisco efficace non deve ambire a essere “amico”, bensì <strong>equo</strong>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 15 Dec 2025 11:29:30 +0100</pubDate>
                        <title>Tobin Tax, che boomerang | Milano Finanza</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tobin-tax-che-boomerang</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Il governo raddoppia la tassa sulle transazioni allo 0,2% sulle società quotate e allo 0,4% sulle non quotate. Ma finora lo Stato ha incassato la metà di quanto atteso, mentre gli scambi sono crollati del 40%. Gli effetti su Eni, Enel, Poste, Leonardo &amp; co.</i></p><p>Errare è umano, perseverare diventa diabolico. Alla disperata ricerca di fondi a copertura della manovra finanziaria, il governo prende di mira la già asfittica Piazza Affari e lavora al raddoppio della Tobin Tax. Un’imposizione fiscale che ovviamente i mercati non amano. Introdotta nel 2013 dal governo Monti, colpisce le società con sede legale in Italia e che hanno un valore a partire da 500 milioni di euro. Si applica ai soggetti che acquistano quote di queste imprese, indipendentemente dalla loro nazionalità.</p><p><strong>Chi colpisce la Tobin</strong>. La proposta attuale prevede di portare dallo 0,1% allo 0,2% l'aliquota per le società quotate sui mercati regolamentati e dallo 0,2% allo 0,4% per quelle nei mercati non regolamentati (dallo 0,02% allo 0,04% l'imposizione sulle negoziazioni ad alta frequenza). Vengono invece escluse le operazioni a mercato che si aprono e chiudono in giornata […]</p><p>[…] <strong>Davide Massiglia</strong>, Counsel ADVANT Nctm, nota che “l'impatto della misura sarebbe molto differenziato. Per gli investitori retail, tradizionalmente più reattivi all'aumento dei costi operativi, il raddoppio dell'aliquota potrebbe incidere sulle strategie ad alta rotazione e sulla convenienza degli acquisti ricorrenti o frazionati. Per gli investitori meno dinamici, invece, l'effetto resterebbe ”contenuto, ma comunque percepibile nel caso di investimenti periodici". […]</p><p>[…] Ben più rilevante sarebbe invece l'impatto, riprende poi Massiglia, sugli investitori istituzionali (italini ed esteri) e sulle relative strategie “per le quali l'incremento dei costi marginali per transazione rappresenta un fattore distorsivo importante. Un aumento dell'imposta potrebbe ridurre la liquidità complessiva del mercato domestico e favorire un progressivo spostamento dell'operatività verso strumenti e piazze non soggetti al prelievo” come per esempio l'Olanda.</p><p><i>Articolo integrale sul settimanale del 13 dicembre 2025 di Milano Finanza</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 11 Dec 2025 10:59:37 +0100</pubDate>
                        <title>Gli investimenti tramite club deal: un modello in evoluzione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/gli-investimenti-tramite-club-deal-un-modello-in-evoluzione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tratto da <a href="https://www.dirittobancario.it/art/gli-investimenti-tramite-club-deal-un-modello-in-evoluzione/" target="_blank" rel="noreferrer"><i><strong>Diritto Bancario</strong></i></a><i> - 11 dicembre 2025.</i></p><p>Il contributo analizza il modello dei <i>club deal</i> quale forma di investimento collettivo in cui un numero ristretto di investitori si aggrega per la realizzazione di una singola operazione, generalmente tramite la costituzione di uno <i>special-purpose investment vehicle</i>. L’analisi esamina la struttura contrattuale e societaria del club deal, soffermandosi sulle principali scelte in materia di governance, diritti patrimoniali, trasferimento delle partecipazioni ed exit. Ampio spazio è dedicato ai profili fiscali connessi alla fase di disinvestimento e alla distribuzione dei proventi, nonché alla disciplina degli strumenti di incentivazione dei soci operativi. Il contributo affronta infine i profili regolamentari, con particolare riferimento ai limiti della riserva di attività in materia di gestione collettiva del risparmio, evidenziando le condizioni che consentono di mantenere il club deal al di fuori del relativo perimetro applicativo.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/gli-investimenti-tramite-club-deal-un-modello-in-evoluzione/" target="_blank" rel="noreferrer">Clicca qui per l'articolo integrale</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Fondi di Investimento</category>
                            
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                        <pubDate>Mon, 17 Nov 2025 17:53:43 +0100</pubDate>
                        <title>Certificazione TCF: una nuova opportunità per i legali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/certificazione-tcf-una-nuova-opportunita-per-i-legali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’avvio dell’albo dei certificatori dei Tax Control Framework (TCF), previsto dal decreto ministeriale n. 212/2024, apre un nuovo ambito professionale anche per gli avvocati. Il nuovo sistema consente alle imprese di accedere al regime di adempimento collaborativo con l’Agenzia delle Entrate attraverso la certificazione dei modelli di gestione del rischio fiscale.</p><p>Su questi temi è intervenuto <strong>Luca La Barbera</strong>, partner di ADVANT Nctm, intervistato da <i>Italia Oggi Sette – Affari Legali</i>, evidenziando sfide e opportunità per la professione forense.</p><p>«Affidare ai professionisti forensi il delicato ed importante compito di certificare o attestare i modelli TCF rappresenta allo stesso tempo una sfida e un'opportunità. Introducendo l'obbligo di certificazione come presupposto per l'ammissione al regime di adempimento collaborativo, il legislatore ha voluto affidare ad un professionista esterno ed indipendente il delicato compito di garantire la solidità e il buon funzionamento del modello di gestione del rischio fiscale. L'attività di certificazione, pertanto, presuppone capacità e competenze per inserirsi in modo utile ed efficace nella relazione già impostata tra l'azienda e il professionista che la assiste nella costruzione del TCF, senza creare duplicazioni e appesantimenti e allo stesso tempo, eseguendo in modo accurato ed attento l'attività di analisi e valutazione fino ad oggi svolta dall'Agenzia delle Entrate.&nbsp;</p><p>Un compito delicato che richiede non solo conoscenza approfondita della materia giuridico-fiscale, ma anche dimestichezza con i meccanismi ed i processi che regolano il funzionamento di organizzazioni complesse. Ancor di più, in considerazione dell'imminente abbassamento delle soglie di entrata (500 milioni di euro di fatturato), che verosimilmente amplierà il novero delle istanti ad aziende con processi ed organigrammi più snelli, dove spesso la responsabilità per la gestione della fiscalità è, in tutto o in parte, affidata ad un consulente esterno.</p><p>Una sfida, certo, ma anche un'imperdibile opportunità per portare valore concreto, contribuendo a creare un nuovo contesto in cui contribuente e amministrazione lavorano insieme alla costruzione un rapporto fiduciario basato su interlocuzioni trasparenti, costanti e preventive».</p><p><i>L'articolo integrale su Italia Oggi Sette – Affari Legali, a cura di Antonio Ranalli.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 03 Nov 2025 12:31:25 +0100</pubDate>
                        <title>Finanziaria 2026: il prelievo sui dividendi penalizza l’investimento delle famiglie</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/finanziaria-2026-il-prelievo-sui-dividendi-penalizza-linvestimento-delle-famiglie</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Emidio Cacciapuoti </strong>commenta su <i>Plus24 </i>l’impatto della nuova misura sui family office e sul private equity.</p><p>«Il private equity – afferma Cacciapuoti – in sé non subisce un impatto diretto rilevante poiché i suoi investimenti sono generalmente di maggioranza, e le percentuali detenute molto spesso eccedono il 10%. I fondi di private equity, sia con strutture internazionali che nazionali, godono inoltre di un’esenzione strutturale: il fondo chiuso, per esempio, è già totalmente esente dai dividendi, e lo stesso vale per i fondi esteri».</p><p>«Il problema – continua – sorge per le famiglie che reinvestono percentuali inferiori al 10%, trovandosi ad affrontare un aggravio fiscale superiore alle aspettative. La scelta della struttura di investimento familiare diventa quindi determinante».</p><p>«Anche i piani di incentivazione per il management (MIP), che spesso prevedono coinvestimenti inferiori al 10%, rischiano di essere penalizzati: la soglia del 10% diventa troppo elevata in questo contesto».</p><p>«La struttura dei club deal – conclude – si basa sull’esclusione dei dividendi, raccogliendo investitori che detengono spesso partecipazioni inferiori al 10%. Anche i family office subiscono un impatto importante, poiché investono in veicoli societari che oggi beneficiano dell’esenzione sui dividendi: la nuova norma colpisce proprio questa fonte di reddito di lungo periodo».</p><p><i>L'articolo integrale, a cura di Antonio Criscione, su Plus 24-Il Sole 24 Ore</i>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 13 Oct 2025 12:53:43 +0200</pubDate>
                        <title>Luca La Barbera nuovo Partner di ADVANT Nctm</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/luca-la-barbera-nuovo-partner-di-advant-nctm</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>ADVANT Nctm</strong> compie un nuovo, significativo passo nel proprio percorso di crescita strategica. Lo Studio annuncia, infatti, l’ingresso di <strong>Luca La Barbera</strong> in qualità di Partner e l’avvio – all’interno della divisione <i>Tax</i> – della nuova area dedicata al regime di <strong>Adempimento Collaborativo (</strong><i><strong>Cooperative Compliance</strong></i>) e alla gestione proattiva del rischio fiscale delle imprese, guidata dallo stesso La Barbera.&nbsp;</p><p class="text-justify">La nuova struttura sarà focalizzata sulla progettazione del <i>Tax Control Framework</i> e sulla consulenza nell’adozione di modelli organizzativi che facilitino l’interlocuzione trasparente e collaborativa con l’amministrazione finanziaria, accompagnando in particolare le aziende in tutte le fasi del percorso di adesione e gestione del regime di <i>Cooperative Compliance</i>. L’avvio di questa area posiziona ADVANT Nctm tra i primi Studi legali italiani a dotarsi di un team dedicato alla <i>Cooperative Compliance</i>, consentendo alle imprese di beneficare del regime già dall’esercizio 2026.</p><p class="text-justify">Professionista con oltre 20 anni di comprovata esperienza in ambito fiscale - maturata in importanti realtà industriali e del settore moda e consolidata in Accenture come Managing Director Tax per Southern &amp; Central Europe &amp; Middle East per più di quindici anni - Luca La Barbera ha sviluppato una competenza di primo piano nella creazione e implementazione di sistemi di controllo del rischio fiscale (TCF) e nel processo di ammissione e gestione della <i>Cooperative Compliance</i>, contribuendo a definire standard oggi di riferimento per aziende italiane e internazionali.</p><p class="text-justify">Il regime di Adempimento Collaborativo è destinato a svolgere un ruolo centrale nei prossimi anni e rappresenta uno dei fronti più promettenti per il Diritto Tributario italiano, rinnovando ed innovando il rapporto tra Fisco e imprese secondo i principi di trasparenza e fiducia reciproca e favorendo una gestione preventiva e condivisa del rischio fiscale. Le prospettive di sviluppo del regime sono, infatti, particolarmente rilevanti grazie alla progressiva riduzione della soglia di accesso, che passerà a 500 milioni di euro di fatturato a partire dal 2026, fino a 100 milioni dal 2028, ampliando notevolmente il numero di aziende che potranno aderire.</p><p class="text-justify">L’ingresso di Luca La Barbera e la creazione della nuova area di business consolidano la strategia di crescita di ADVANT Nctm conseguita grazie ad aggregazioni di boutique o team di professionisti altamente specializzati in ambiti complementari e sinergici. Nell’ultimo anno, lo Studio ha, infatti, accelerato questo processo con operazioni di rilievo nell’ambito del diritto regolamentare, penale d’impresa e del lavoro, che ha portato anche alla creazione di aree di pratica dedicate.</p><p class="text-justify">Oggi, con Luca La Barbera e l’avvio dell’area dedicata alla <i>Cooperative Compliance</i>, questo approccio strategico di sviluppo anche per <i>lateral hires</i> si estende al dipartimento fiscale (che al momento conta circa 30 professionisti), area in forte crescita e sempre più cruciale nell’ambito della consulenza ai clienti.&nbsp;</p><p class="text-justify"><i>“L’ingresso di Luca La Barbera rappresenta un’ulteriore conferma della nostra strategia di crescita mirata, basata sull’attrazione di professionisti o realtà con competenze molto distintive e un alto potenziale di sviluppo. Un approccio che ci permette non solo di continuare a investire in talenti e specializzazioni capaci di portare valore immediato e di lungo periodo, ma anche di ampliare costantemente l’offerta di servizi e di anticipare le esigenze di un mercato in rapida evoluzione, ponendo al centro innovazione e qualità della consulenza per rispondere con efficacia alle sfide delle imprese</i>.<i>”</i> commenta <strong>Paolo Montironi, Senior Partner di ADVANT Nctm</strong>.</p><p class="text-justify"><i>“Sono particolarmente orgoglioso di entrare a far parte di ADVANT Nctm, una realtà che ha dimostrato di saper crescere con visione, investendo in ambiti di grande prospettiva. L’Adempimento Collaborativo è destinato a diventare un pilastro del sistema fiscale italiano e credo che il nostro lavoro possa contribuire in modo concreto a diffondere modelli di gestione del rischio fiscale fondati su trasparenza e dialogo con l’Amministrazione, creando valore per le aziende e per il Paese. Poter sviluppare questo progetto all’interno di una realtà del calibro di ADVANT Nctm è per me uno stimolo forte per poter contribuire concretamente alla crescita e al rafforzamento dello Studio nel lungo periodo.”</i> dichiara <strong>Luca La Barbera</strong>.</p><p class="text-justify">Con l’ingresso di Luca La Barbera, il <strong>numero totale dei Partner di ADVANT Nctm sale a 85</strong>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 20 Feb 2025 14:35:00 +0100</pubDate>
                        <title>Tax treatment of after-sale warranties: VAT or insurance tax?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tax-treatment-of-after-sale-warranties-vat-or-insurance-tax</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Capita spesso, soprattutto nel settore automobilistico, che la vendita di prodotti, come gli autoveicoli, sia accompagnata dalla vendita di pacchetti di garanzie post-vendita.</p><p>Il trattamento ai fini delle imposte indirette di tali pacchetti deve essere analizzato attentamente in base alle leggi fiscali dello Stato di residenza dell'azienda produttrice e alle leggi fiscali dello Stato in cui il prodotto viene venduto.</p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/nctm/PDF/Tax_2.pdf" target="_blank"><strong><u>Leggi qui</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 03 Feb 2025 14:41:55 +0100</pubDate>
                        <title>Legge di Bilancio 2025 - Principali novità fiscali per le imprese</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legge-di-bilancio-2025-principali-novita-fiscali-per-le-imprese</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (“Legge di Bilancio 2025”) è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 43/L della Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2024 n. 305 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2025. Di seguito vengono sintetizzate le principali novità fiscali e misure agevolative destinate alle imprese.</p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/nctm/PDF/Legge_di_bilancio_2025.pdf" target="_blank"><strong><u>Clicca qui per il documento integrale</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 11 Nov 2024 09:45:55 +0100</pubDate>
                        <title>Imposta di registro sugli atti di costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli: ribadita l’applicazione dell’aliquota del 9%</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/imposta-di-registro-sugli-atti-di-costituzione-del-diritto-di-superficie-su-terreni-agricoli-ribadita-lapplicazione-dellaliquota-del-9</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>A cura di<strong> </strong><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/guido-martinelli" target="_blank"><strong>Guido Martinelli</strong></a> e <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/sarah-eusepi" target="_blank"><strong>Sarah Eusepi</strong></a>.</p><p>Roma, 8 Novembre 2024</p><p class="text-justify">1. <i><strong>Premessa</strong></i></p><p class="text-justify">La tassazione ai fini dell’imposta di registro degli atti costitutivi di diritti di superficie su terreni agricoli rappresenta un tema di grande rilevanza e interesse per il settore delle energie rinnovabili, trattandosi di uno schema contrattuale largamente utilizzato nell’ambito della realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e fotovoltaica. Tali accordi contrattuali consentono, infatti, ai produttori di energia da fonte rinnovabile (nello specifico eolica o fotovoltaica) di assicurarsi la disponibilità delle aree e dei terreni agricoli su cui generalmente vengono installati detti impianti (ed al contempo la “bancabilità” dei progetti stessi), senza acquisire la piena proprietà di tali terreni.</p><p class="text-justify">Ai fini dell’imposta di registro, la costituzione del diritto di superficie rientra tra gli “<i>atti soggetti a registrazione in termine fisso</i>”, rispetto ai quali l’art. 1, comma 1, della Tariffa, A Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986 (“T.U.R.”) stabilisce:</p><ul><li><p class="text-justify"><span>al primo periodo, che gli “</span><i><span>atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi</span></i><span>” sono assoggettati ad imposta di registro proporzionale determinata nella misura del 9%;</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>al terzo periodo, che “</span><i><span>se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale</span></i><span>" i relativi atti sono assoggettati ad imposta di registro proporzionale determinata nella misura del 15%.</span></p></li></ul><p class="text-justify">Rispetto agli atti di costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali l’Amministrazione finanziaria ha storicamente affermato l’assoggettamento all’imposta proporzionale di registro con aliquota del 15%<sup>1</sup>, reputando la fattispecie assimilabile alla nozione di «trasferimento» di cui al terzo periodo dell’art. 1, comma 1 cit.<sup>2</sup>.</p><p class="text-justify">L’indirizzo espresso sul punto dalla prassi amministrativa era già stato disatteso dalla giurisprudenza di legittimità sulla scorta di considerazioni volte ad evidenziare l’impossibilità di avallare, in punto di diritto, l’assimilazione prospettata dall’Amministrazione finanziaria.</p><p class="text-justify">In particolare, con l’ordinanza n. 3461/2021, la Suprema Corte di Cassazione, nel pronunciarsi sull’assoggettamento all’imposta di registro di un atto di costituzione di diritto di superficie su terreni a destinazione agricola per la costruzione di un impianto fotovoltaico, aveva affermato che “<i>Dalla piana lettura della norma</i> [terzo periodo dell’art. 1 della Tariffa, n.d.r.] <i>emerge che la disposizione è applicabile al trasferimento e non alla ‘costituzione’ di un diritto reale di godimento</i>”, evidenziando l’impossibilità di operare una assimilazione tra le due fattispecie, atteso che “<i>la costituzione del diritto di superficie su terreni da parte di cedente-costituente non segue le regole dettate per gli atti aventi per oggetto il trasferimento</i>” e ciò proprio in quanto “<i>il diritto di superficie si ‘costituisce’, e non si ‘trasferisce’</i>".</p><p class="text-justify">Sulla scorta di tali considerazioni la Suprema Corte aveva ritenuto di condividere l'indirizzo già espresso con sentenza n. 16495/ 2003<sup>3</sup>, resa in fattispecie riguardante la costituzione del diritto di servitù, reputandola “<i>ai fini fiscali assimilabile a quella in esame</i> [costituzione diritto di superficie, n.d.r.]”, riconducendo anche l’ipotesi di costituzione del diritto di superficie in esame nell’ambito applicativo della previsione di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, con conseguente assoggettamento all’imposta proporzionale di registro con aliquota del 9%.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">2. <i><strong>La Risposta ad interpello n. 365/2023.</strong></i></p><p class="text-justify">Nonostante il chiaro criterio interpretativo/operativo delineato dalla Suprema Corte, rispetto al diritto di superficie l’Amministrazione finanziaria – a differenza di quanto avvenuto in relazione al diritto di servitù – aveva mantenuto ferma la tesi della “assimilazione”, ribadendo la propria posizione nella Risposta ad interpello n. 365/2023.</p><p class="text-justify">Nell’ambito di tale documento, con riguardo al principio di diritto affermato dalla Suprema Corte con l’ordinanza n. 3461/2021 cit.– richiamata dal Notaio istante a supporto della propria soluzione interpretativa – l’Agenzia delle Entrate aveva affermato di non ritenere ostative rispetto alla propria posizione le motivazioni espresse in detta ordinanza in quanto “<i>pur concernendo una controversia in tema di tassazione di un atto di costituzione del diritto di superficie, la Suprema Corte richiama espressamente precedenti pronunce sul diritto di servitù nonché il concetto secondo cui ‘non comporta trasferimento di diritti o facoltà del proprietario del fondo servente’, che, come evidenziato, è peculiare del diritto di servitù come definito dagli articoli 1027 e segg. del codice civile e non degli altri diritti reali di godimento”.</i></p><p class="text-justify">Sulla scorta di tali considerazioni l’Agenzia aveva, quindi, concluso che “<i>si ritengono ancora attuali i principi di tassazione, ai fini dell'imposta di registro, resi con la citata circolare n. 18/E del 2013. Pertanto, l'atto di costituzione del diritto di superficie relativamente ai terreni agricoli in argomento è soggetto all'imposta di registro nella misura del 15 per cento, oltre che alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 50 per ognuna</i>”.</p><p class="text-justify">3. <i><strong>L’ordinanza Cass. n. 27293/2024.</strong></i></p><p class="text-justify">Con la recentissima ordinanza n. 27293/2024 la Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla tassazione ai fini dell’imposta di registro degli atti costitutivi di diritti di superficie su terreni agricoli<sup>4</sup>, confermando l’applicazione dell’aliquota prevista dal primo periodo dell’art. 1, comma 1, della Tariffa, A Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986 (pari all’8% nel testo applicabile <i>ratione temporis</i> al caso controverso ed al 9% secondo il testo vigente).</p><p class="text-justify">In continuità con l’indirizzo già espresso, la Suprema Corte <i>–&nbsp;</i>rammentato che <i>“In entrambe le configurazioni contemplate dall'art. 952 cod. civ., si assiste alla separazione tra la titolarità giuridica del fondo e quella della costruzione (da edificare o già esistente) </i>[che, n.d.r.]<i> non comporta, però, un frazionamento della titolarità giuridica del suolo che […] rimane in capo al concedente” –&nbsp;</i>ha ribadito che<i> “In ragione del carattere intrinsecamente temporaneo del diritto, la proprietà superficiaria deve ritenersi un diritto ontologicamente diverso da quello di piena proprietà”&nbsp;</i>e la conseguente necessità,&nbsp; ai fini del trattamento tributario, di tenere distinti gli atti traslativi da quelli costitutivi di diritti reali di godimento, considerato altresì che <i>“quando il legislatore ha voluto tassare anche gli atti di costituzione lo ha espressamente previsto<sup>5</sup></i>”<i>.</i></p><p class="text-justify">Nel confermare il proprio indirizzo, la Cassazione ha espressamente affermato la non vincolatività delle indicazioni fornite dalla prassi amministrativa<sup>6</sup>, tradizionalmente addotta dagli Uffici a supporto degli avvisi di liquidazione emessi in relazione a tale fattispecie.</p><p class="text-justify">Appare rilevante che la Cassazione, non solo abbia espressamente richiamato e confermato l’indirizzo già espresso con l’ordinanza n. 3461/2021, ma abbia di fatto considerato tale indirizzo come consolidato.</p><p class="text-justify">A fronte del ricorso proposto dall’Avvocatura, il Consigliere delegato aveva, infatti, formulato proposta di definizione accelerata ex art. 380- bis c.p.c., in ragione della manifesta infondatezza dei motivi di censura, rilevando che "<i>Il termine trasferimento contenuto nell'art. 1, della tariffa allegata al d. P. R. n. 131 del 1986 è stato adoperato dal legislatore per indicare tutti quegli atti che prevedono il passaggio da un soggetto ad un altro della proprietà di beni immobili o della titolarità di diritti reali immobiliari di godimento e non può essere riferito agli atti che costituiscono diritti reali di godimento come la servitù, la quale non comporta trasferimento di diritti o facoltà del proprietario del fondo servente ma compressione del diritto di proprietà di questi a vantaggio di un determinato fondo dominante)</i>".&nbsp;</p><p class="text-justify">La decisione in commento smentisce, pertanto, ulteriormente la posizione reiterata nella Risposta ad interpello n. 365/2023 cit., con cui l’Amministrazione finanziaria aveva ribadito l’applicazione dell’aliquota del 15% agli atti di costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli, nonostante il Notaio rogante avesse espressamente richiamato il principio affermato dall’ord. n. 3461/2021 cit.</p><p class="text-justify">Considerata la piena conformità della decisione alla proposta del Consigliere delegato, l’Erario soccombente è stato, tra l’altro, condannato, non solo al pagamento delle spese di lite “maggiorate”, ma anche pagamento delle ulteriori somme previste dall'art. 96 commi 3 e 4 c.p.c., elemento che potrebbe favorire una valutazione in termini di abbandono del filone contenzioso da parte dell’Amministrazione finanziaria, in analogia a quanto avvenuto in relazione agli atti costitutivi di servitù<sup>7</sup>.<br>&nbsp;</p><hr><p class="text-justify"><sup>1 </sup>Risoluzione n. 92/E/2000, Circolari n. 18/E/2013 e n. 36/E/2013. Secondo la tesi dell’Agenzia, sebbene il terzo periodo dell’art. 1 cit., nel suo tenore letterale, circoscriva l’applicazione dell’aliquota del 15% agli atti aventi ad oggetto il “trasferimento” di terreni agricoli, il Legislatore avrebbe inteso operare una assimilazione tra il concetto di “trasferimento” a quello di “atto traslativo” o “traslativo e costitutivo” di diritti reali di godimento, sicché il termine “trasferimento” dovrebbe intendersi come riferito anche gli “atti costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento” espressamente indicati nel primo periodo del medesimo comma 1.</p><p class="text-justify"><sup>2 </sup>Rispetto a tale indirizzo, si era posta in linea di discontinuità la più recente Risoluzione n. 4/E del 15 gennaio 2021, che recependo l’indirizzo assunto sul punto dalla Corte di Cassazione, aveva affermato che, ai fini dell’imposta di registro, gli atti costitutivi di servitù su terreno agricolo a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali dovessero essere ricondotti nell’ambito applicativo della previsione di carattere generale di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, dichiarando di fatto superate&nbsp;le indicazioni contenute nei precedenti documenti di prassi (Cass. sent. n. 16495/2003, conf. Cass. sentt. nn. 22198/2019, 22199/2019, 22200/2019 e 22201/2019, Cass. ordd. nn. 6671/2020, 6677/2020 e 22118/2020).</p><p class="text-justify"><sup>3 </sup>Secondo cui "<i>Il termine trasferimento contenuto nel D.P.R. 131 del 1986, art. 1, della tariffa allegata è stato adoperato dal legislatore per indicare tutti quegli atti che prevedono il passaggio da un soggetto ad un altro della proprietà di beni immobili o della titolarità di diritti reali immobiliari di godimento e non può essere riferito agli atti che costituiscono diritti reali di godimento come la servitù, la quale non comporta trasferimento di diritti o facoltà del proprietario del fondo servente ma compressione del diritto di proprietà di questi a vantaggio di un determinato fondo (dominante)"</i></p><p class="text-justify"><sup>4 </sup>In particolare, il caso deciso dalla Cassazione verteva su di un atto di costituzione del diritto di superficie su terreno agricolo finalizzato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico.</p><p><sup>5 </sup>Richiamando a titolo esemplificativo l'art. 9 comma 5 del D.P.R. 917/1986.&nbsp;</p><p class="text-justify"><sup>6 </sup>In particolare, dalla Circolare n. 36/E/2013 richiamata dall’Amministrazione ricorrente a supporto della propria impugnazione, rispetto alla quale la Suprema Corte ha rammentato “<i>che le circolari con le quali l'Agenzia delle entrate interpreti una norma tributaria, anche qualora contengano direttive agli uffici gerarchicamente subordinati, esprimono esclusivamente un parere non vincolante, oltre che per gli uffici a cui sono dirette, per il contribuente, per la stessa autorità che le ha emanate e per il giudice; pertanto, la cd. interpretazione ministeriale delle norme tributarie, sia essa contenuta in circolari o risoluzioni, non costituisce fonte di diritto, né è soggetta al controllo di legittimità esercitato dalla Corte di cassazione (ex artt. 111 Cost. e 360 c.p.c.), trattandosi non di manifestazione di attività normativa, ma di attività interna alla medesima pubblica amministrazione, destinata ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti, ma inidonea ad incidere sul rapporto tributario (S.U. n. 23031 del 2007; Cass. n. 35098/2022; Cass. 18618 /2019; Cass. n. 10195 del 2016)</i>”.</p><p><i><sup>7 </sup>Supra</i>, Risoluzione n. 4/E del 15 gennaio 2021.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 23 Apr 2024 09:10:18 +0200</pubDate>
                        <title>Separazione attività ai fini IVA - Opzione efficace benchè datata e poco utilizzata</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/separazione-attivita-ai-fini-iva-opzione-efficace-benche-datata-e-poco-utilizzata</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Le banche, le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio e gli istituti di moneta elettronica (“intermediari”), per citare gli intermediari più rilevanti e diffusi disciplinati dai testi unici bancario e finanziario, svolgono attività e prestano servizi che, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, sono sempre stati, in prevalenza, esenti da IVA.</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2024/04/Tax-Alert96.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca qui per leggere il documento complet0</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 16 Mar 2023 07:51:46 +0100</pubDate>
                        <title>La tassazione al 9% ai fini dell&#039;imposta di registro anche per gli atti di costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-tassazione-al-9-ai-fini-dellimposta-di-registro-anche-per-gli-atti-di-costituzione-del-diritto-di-superficie-su-terreni-agricoli</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tra le questioni che a tutt’oggi risultano di particolare interesse soprattutto per gli operatori attivi nel settore della produzione delle energie rinnovabili per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e fotovoltaica, vi è la tassazione degli atti costitutivi di diritti di superficie su terreni agricoli ai fini dell’imposta di registro su cui sembrerebbero sussistere ancora dubbi interpretativi.In merito, vale però la pena segnalare una recente ordinanza della Corte di Cassazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> priva di precedenti in sede di legittimità, nell’ambito della quale i giudici avrebbero stabilito che la costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo ai fini della installazione di un impianto fotovoltaico è da assoggettarsi ad imposta di registro con aliquota del 9% in luogo dell’aliquota del 15% richiesta invece dall’Agenzia delle Entrate.&nbsp;</p><ol> <li><strong>Breve excursus normativo e orientamenti di prassi</strong></li></ol><p>Gli atti aventi ad oggetto la costituzione del diritto di superficie e che, ad oggi, costituiscono lo schema contrattuale che ha trovato un grande utilizzo soprattutto nel settore delle energie rinnovabili in cui gli operatori produttori di energia (eolica o fotovoltaica), anche mediante tale diritto reale, si assicurano la disponibilità delle aree e dei terreni agricoli su cui vengono installati detti impianti, ai fini dell’imposta di registro rientrano nella disposizione di cui all’art. 1, co. 1, della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986 (“T.U.R.”) il quale, in relazione agli atti soggetti a registrazione in termine fisso, stabilisce</p><ul> <li>al primo periodo del comma 1 l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale nella misura del 9%, in via generale, agli <em>"Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento […]". </em></li> <li>al terzo periodo l'applicazione dell'aliquota del 15 per cento <em>"Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale".</em><strong>&nbsp;</strong></li></ul><p>Secondo l’Agenzia delle Entrate la fattispecie della costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli andrebbe catalogata nel terzo periodo del suddetto art. 1, poiché contempla il “trasferimento” avente ad oggetto <em>“terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><strong>[2]</strong></a>.</em> Infatti, sebbene la disposizione in esame preveda che l’aliquota del 15% trovi applicazione nel caso di atti aventi ad oggetto terreni agricoli solo nel caso di loro trasferimento, a parere dell’Agenzia, l’intento del legislatore sarebbe stato in realtà quello di operare una assimilazione del concetto di “trasferimento” a quello di “atto traslativo” o “traslativo e costitutivo” di diritti reali di godimento, e che, pertanto, in tale termine (i.e. trasferimento) devono ricomprendersi anche gli “atti costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento” espressamente indicati nel primo periodo del comma 1.Tuttavia, la stessa Agenzia nell’ambito delle varie pronunce di prassi sembrava aver manifestato già di per sé un cambio di orientamento in occasione di una risoluzione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>, seppur avente ad oggetto la tassazione ai fini dell’imposta di registro degli atti costitutivi di servitù su terreno agricolo a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, ritenendo applicabile l’aliquota del 9% in luogo di quella del 15%, ritenendo di fatto “<em>superate […] le indicazioni contenute nella Risoluzione n. 92 del 22 giugno 2000 e riprese nella Circolare n. 18/E del 29 maggio 2013 (par. 4.16)”. </em>&nbsp;</p><ol start="2"> <li><strong>L’ordinanza della Corte di Cassazione</strong></li></ol><p>A smentire la tesi dell’Agenzia delle Entrate, sarebbe però intervenuta un’ordinanza<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> senza precedenti della Suprema Corte, avente ad oggetto proprio un avviso di liquidazione per il recupero della maggiore imposta di registro notificato ad una persona fisica che, in qualità di concedente, costituiva a favore di una Srl il diritto di superficie esclusivo dei propri terreni tutti a destinazione agricola ai fini della costruzione di un impianto fotovoltaico per un certo corrispettivo per tutta la durata del contratto.Ad avviso dei giudici della Corte di Cassazione la fattispecie della costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli andrebbe catalogata nel primo periodo dell’art. 1, il quale contempla <em>“gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento”</em> a prescindere dalla natura agricola o edificabile dell’area, e pertanto assoggettata all’imposta di registro nella misura del 9%, in luogo di quella del 15% prevista dallo stesso articolo in relazione ai trasferimenti aventi ad oggetto specificamente i terreni agricoli.La Corte, in questi termini, prendendo le mosse da un indirizzo precedente<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>, seppur attinente alla costituzione del diritto di servitù prediale – che, si rammenta essere assimilabile, ai fini fiscali, a quella in esame – ha di fatto stabilito che il diritto di superficie, analogamente al diritto di servitù, rappresenta un diritto reale che si “costituisce” e non si “trasferisce” non assumendo rilevanza la natura agricola o edificabile del fondo e in quanto tale non segue le regole dettate per gli atti aventi per oggetto il trasferimento.<strong>&nbsp;</strong></p><ol start="3"> <li><strong>Conclusioni </strong></li></ol><p>Alla luce di quanto rappresentato, a fronte di un atteggiamento comprensibilmente prudente dei notai (responsabili di imposta) e nell’attesa di auspicabili indicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione rispetto ad un eventuale mutamento di approccio sul punto, si potrebbe valutare di procedere ove possibile, in virtù del recente orientamento della Suprema Corte, a richiedere il rimborso dei maggiori importi corrisposti e/o che si andranno a corrispondere a titolo di imposta di registro in sede di stipula degli atti di costituzione di diritti di superficie su terreni agricoli tramite apposita istanza ai competenti uffici delle direzioni provinciali.&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:guido.martinelli@advant-nctm.com">Guido Martinelli</a> e <a href="mailto:giusi.dinicola@advant-nctm.com">Giusi di Nicola</a>.</i></em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Ordinanza n. 3461 dell’11 febbraio 2021.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Tesi interpretativa derivante da una lettura estensiva delle suddette disposizioni normative e già espressa nell’ambito della circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Ris. n. 4/E del 15 gennaio 2021.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Corte di Cassazione n. 3461 dell’11 febbraio 2021<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Sentenza n. 16495 del 2003, secondo cui <em>"Il termine trasferimento contenuto nel D.P.R. 131 del 1986, art. 1, della tariffa allegata è stato adoperato dal legislatore per indicare tutti quegli atti che prevedono il passaggio da un soggetto ad un altro della proprietà di beni immobili o della titolarità di diritti reali immobiliari di godimento e non può essere riferito agli atti che costituiscono diritti reali di godimento come la servitù, la quale non comporta trasferimento di diritti o facoltà del proprietario del fondo servente ma compressione del diritto di proprietà di questi a vantaggio di un determinato fondo (dominante)".</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 07 Feb 2023 08:48:33 +0100</pubDate>
                        <title>Legge di bilancio 2023: affrancamento utili black list</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legge-di-bilancio-2023-affrancamento-utili-black-list</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la possibilità di optare per l’affrancamento degli utili e delle riserve di utili delle società partecipate estere a regime fiscale privilegiato, a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva su tali utili, di importo ridotto rispetto a quello ordinariamente dovuto. A seguito dell’affrancamento, gli utili medesimi non saranno più assoggettati a tassazione all’atto dell’incasso.***In base alle disposizioni vigenti, gli utili provenienti da società estere residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato – come individuati dall’articolo 47-bis TUIR<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> - sono integralmente imponibili per il soggetto percipiente residente in Italia, ovvero in misura pari al 50% in caso di svolgimento di un’attività economica effettiva da parte del soggetto non residente<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.L’art. 1, commi da 87 a 95, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha introdotto la possibilità per persone fisiche e giuridiche che detengono, nell’ambito dell’attività d’impresa, partecipazioni in soggetti esteri residenti o localizzati in stati o territori a regime fiscale privilegiato, siano essere dirette o indirette (quest’ultime per il tramite di soggetti controllati), di optare per l’affrancamento degli utili dalle stesse prodotti e risultanti dal bilancio relativo all’ultimo esercizio chiuso antecedentemente al 1° gennaio 2022 (esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 o ad una data anteriore).L’affrancamento degli utili black list consente la loro esclusione dalla formazione del reddito, a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva del 9% per i soggetti IRES (e del 30% per i soggetti IRPEF), che può essere ridotta al 6% a condizione che:&nbsp; (i) gli utili siano percepiti dalla società controllante residente entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2023 (di regola, 30 giugno 2024), e (ii) gli stessi siano accantonati per un periodo non inferiore a due esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto.In sostanza, il regime sostitutivo consente un risparmio d’imposta medio di circa 15 o 18 punti percentuali per i soggetti IRES – a seconda che si applichi l’imposta sostitutiva nella misura rispettivamente del 9% o del 6%, che si riduce a 3 o 6 punti percentuali per gli utili black list tassabili limitatamente al 50% del loro ammontare (senza tuttavia considerare l’impatto dell’eventuale imposizione locale).L’opzione può essere esercitata distintamente per ogni partecipata e, con riferimento a questa, con riguardo a tutti o parte degli utili e riserve di utili e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi da presentarsi per il periodo di imposta 2022.L’imposta sostitutiva è determinata in proporzione alla partecipazione detenuta nella partecipata estera e tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo della quota di possesso in presenza di partecipazioni indirette detenute per il tramite di società controllate.Il versamento dell’imposta sostitutiva è effettuato in un’unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2022 e non è ammessa la compensazione.Il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione nell’entità estera è incrementato, dell’importo degli utili e delle riserve di utili assoggettati all’imposta sostitutiva e diminuito dell’importo dei medesimi utili e riserve di utili distribuiti. L’affrancamento è pertanto da valutarsi in ipotesi di prevedibile cessione della partecipazione black list, in quanto consente di ridurre l’importo della plusvalenza integralmente tassabile.Il quadro normativo sarà completato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 con l’emanazione delle disposizioni di attuazione da parte del Ministro dell’economia e delle finanze.&nbsp;<em>Il contenuto di questa nota ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.&nbsp;</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:laura.frisoli@advant-nctm.com">Laura Frisoli</a></em>&nbsp;<em>e</em>&nbsp;<em><a href="mailto:barbara.aloisi@advant-nctm.com">Barbara Aloisi</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> In particolare, sono considerati utili black list quelli formati in capo a società partecipate residenti in Stati o territori, diversi da quelli appartenenti all’Unione europea (cui si aggiungono Islanda, Norvegia e Liechtenstein), ove risultano assoggettate a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella italiana, in caso di partecipazioni di controllo, ovvero, per le partecipazioni non di controllo, laddove il livello nominale di tassazione sia inferiore al 50% di quello applicabile in Italia, tenuto conto dei regimi speciali. Poiché le regole per individuare i regimi fiscali privilegiati sono state oggetto di numerose modifiche nel corso del tempo, per verificare se nel periodo di "formazione" dell'utile la società partecipata risulta residente in uno Stato a fiscalità privilegiata o ordinaria occorre considerare le regole vigenti nelle rispettive annualità di imposta. Tuttavia, l’utile non è soggetto a tassazione integrale se lo Stato estero, al momento della distribuzione, non integra più i presupposti per essere considerato un "paradiso fiscale" e tale condizione risulta verificata, applicando le regole attuali, anche agli esercizi di maturazione dell’utile.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> La tassazione integrale dei dividendi <em>black list</em> non opera, invece, se si dimostra che dalla partecipazione non sia conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi nello Stato a fiscalità privilegiata (art. 47-bis comma 2 lett. b) del TUIR).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 03 Feb 2023 04:11:38 +0100</pubDate>
                        <title>Le principali novità fiscali dalla Legge di Bilancio per il 2023 in materia di lavoro autonomo, dipendente e assimilato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-principali-novita-fiscali-dalla-legge-di-bilancio-per-il-2023-in-materia-di-lavoro-autonomo-dipendente-e-assimilato</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con la recente approvazione della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (“<strong>Legge di Bilancio 2023</strong>”) sono state introdotte nel nostro ordinamento alcune importanti misure relative alla disciplina fiscale del lavoro autonomo, dipendente e assimilato, di seguito riepilogate.&nbsp;</p><ol> <li><strong>Regime forfetario per gli autonomi (articolo 1, comma 54 della Legge di Bilancio 2023)</strong></li></ol><p>In materia di regime fiscale agevolato per gli autonomi, c.d. “<strong>regime forfetario</strong>”, disciplinato dall’articolo 1, commi da 54 a 89 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, fruibile dalle persone fisiche esercenti attività di impresa e di arti o professioni, l’articolo 1, comma 54 della Legge di Bilancio 2023 ha innalzato a 85.000 euro la soglia dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, ragguagliati ad anno, che consente di applicare l’imposta forfetaria del 15% sostitutiva delle aliquote progressive previste dal regime ordinario.La perdita dei requisiti di accesso al regime o la verifica di una condizione ostativa, come <em>infra</em> definiti, determina la fuoriuscita dal regime forfetario a decorrere dall’anno successivo a quello in cui una delle dette circostanze si verifichi; tuttavia, qualora i ricavi conseguiti o i compensi percepiti superino la soglia di 100.000 euro, il regime forfetario cessa di avere applicazione dallo stesso periodo d’imposta del superamento.In merito ai <u>requisiti di accesso</u>, vale rammentare come il regime forfetario sia applicabile laddove, con riferimento al periodo d’imposta precedente, oltre al rispetto della citata soglia di ricavi conseguiti o compensi percepiti, non siano sostenuti costi superiori a 20.000 euro per:</p><ul> <li>lavoro accessorio;</li> <li>lavoratori dipendenti;</li> <li>collaboratori (<em>Cfr</em>. articolo 50, comma 1, lett. c) e c-<em>bis</em>) del TUIR);</li> <li>utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro;</li> <li>somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore medesimo o dai suoi familiari.</li></ul><p>Inoltre, i compensi percepiti a titolo di diritto d’autore concorrono alla soglia degli 85.000 euro solamente se inerenti alla attività di lavoro autonomo svolta dal professionista.Con riferimento, poi, alle <u>condizioni ostative</u>, è utile ricordare che il regime forfetario non può applicarsi in caso di:</p><ul> <li>utilizzo di regimi speciali IVA (ad esempio, agenzie di viaggio o rivenditori di beni usati);</li> <li>residenza fiscale all’estero (ad eccezione dei residenti in Paesi UE/SEE che producano in Italia almeno il 75% del reddito complessivo);</li> <li>esercizio di attività consistenti, in via esclusiva o prevalente, nella cessione di fabbricati o porzioni di essi, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi;</li> <li>contemporaneamente all’esercizio di attività di impresa, di arti o professioni, lo svolgimento di attività quali:<ul> <li>partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari;</li> <li>controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività di impresa, di arti o professioni;</li></ul></li> <li>esercizio di attività prevalente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono o erano in essere rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o con soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili;</li> <li>percezione di redditi da lavoro dipendente e assimilati nell’anno precedente eccedenti la soglia di 30.000 euro (tuttavia, la soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato).</li></ul><p>Il regime forfetario non ha alcun limite di durata, pertanto può essere applicato fintantoché siano soddisfatti i requisiti e verificate le condizioni di accesso.&nbsp;</p><p style="padding-left: 30px;"><strong>2. Imposta sui redditi incrementali (articolo 1, commi da 55 a 57 della Legge di Bilancio 2023)</strong></p>La Legge di Bilancio 2023 ha istituito una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali pari al 15% per la porzione di reddito di impresa o di lavoro autonomo relativo al 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente, c.d. “<strong><em>Flat tax</em> incrementale</strong>”.La misura in parola interessa le persone fisiche titolari di reddito di impresa e/o di lavoro autonomo che non fruiscono del regime forfetario di cui alla Legge 23 dicembre 2014, n. 190.Ai fini del calcolo dell’entità dell’incremento reddituale è necessario considerare la differenza tra il reddito di impresa e/o di lavoro autonomo conseguito nel 2023 e il medesimo reddito di importo più elevato dichiarato nei periodi d’imposta dal 2020 al 2022, e decurtarla di un importo pari al 5% del maggiore dei redditi di tale triennio. L’incremento reddituale che potrà beneficiare dell’imposta sostitutiva al 15% non potrà in ogni caso essere superiore a 40.000 euro.L’applicazione dell’imposta <em>flat</em> al 15% sul reddito incrementale relativo al 2023 non rileva sotto il profilo degli acconti d’imposta (IRPEF e addizionali) per il periodo d’imposta 2024. Pertanto, assumendo il ricorso al metodo di computo storico degli acconti, rileva quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata non applicando la <em>Flat tax</em> incrementale.La <em>Flat tax</em> incrementale è applicabile limitatamente al periodo d’imposta 2023.&nbsp;<p style="padding-left: 30px;"><strong>3. Premi di risultato e partecipazione agli utili (articolo 1, comma 63 della Legge di Bilancio 2023)</strong></p>La Legge di Bilancio 2023 ha disposto la riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate nel 2023 ai lavoratori dipendenti del settore privato sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili dell’impresa.Possono fruire dell’agevolazione i lavoratori del settore privato con contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato (inclusi i somministrati) e titolari, nell’anno precedente a quello di percezione dei premi, di redditi di lavoro dipendente di importo non superiore a 80.000 euro. Sono esclusi dall’agevolazione i lavoratori parasubordinati e i lavoratori del settore pubblico.La corresponsione di premi di risultato è legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione da contratti collettivi aziendali, i quali prevedano anche criteri di misurazione e verifica che consentano di stabilire se vi sia stato o meno un miglioramento delle <em>performance</em> aziendali in un prefissato periodo di tempo congruo.Pertanto, per l’applicazione dell’imposta sostitutiva, è necessario che nel periodo di tempo congruo sia stato realizzato l’incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, e che questo sia stato verificato e misurato in modo oggettivo tramite degli indicatori previamente individuati nell’ambito del contratto.Possono beneficiare dell’aliquota agevolata i premi di ammontare variabile fino a un massimo di 3.000 euro lordi annui. Tale importo deve essere considerato al lordo dell’imposta sostitutiva e al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie.Si rammenta, infine, che l’articolo 1, comma 184 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha previsto la possibilità di sostituire il premio, in tutto o in parte, con beni e servizi di <em>welfare</em> aziendale, esclusi, entro determinati limiti, dalla formazione del reddito di lavoro dipendente.&nbsp;<em>Il contenuto di questa nota ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.&nbsp;</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:paolo.rampulla@advant-nctm.com">Paolo Rampulla</a> e <a href="mailto:pierantonio.carpenzano@advant-nctm.com">Pierantonio Carpenzano</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 16 Jan 2023 05:14:50 +0100</pubDate>
                        <title>La tassazione in Italia delle attività di investment management. Nuove prospettive dalla Legge di Bilancio per il 2023</title>
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                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Legge di Bilancio per il 2023&nbsp;introduce novità circa le condizioni da verificare affinché non si configuri una stabile organizzazione in Italia in capo &nbsp;ai “veicoli d’investimento” stranieri che operino sul territorio dello Stato tramite strutture di <em>asset management</em> indipendenti, incaricate per loro conto della gestione degli investimenti.Scopo della nuova disposizione – già nota come <em>Investment Management Exemption</em> – è quello di evitare il rischio derivante dalla configurazione di una stabile organizzazione in Italia (e con ciò la creazione di una presenza ivi fiscalmente imponibile) in capo al veicolo di investimento estero e/o alle sue controllate, per quanto – al ricorrere di determinate condizioni – gli <em>asset manager </em>siano collocati in Italia, o anche in Italia.La recente modifica, volta ad accrescere la attrattività del Paese nei confronti degli investitori esteri, potrebbe avere &nbsp;conseguenze anche relativamente alla decisione di individuare o localizzare in Italia gli <em>asset manager</em>, nonché i loro dipendenti e/o collaboratori, pure nel solco di altre disposizioni fiscali – già vigenti e di favore – che riguardano la tassazione in Italia dei lavoratori “impatriati”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, o dei “neo-residenti”, i c.d. <em>high net worth individuals</em> che decidono di trasferire la propria residenza in Italia&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.</p><p style="text-align: center;">*</p>Il tema della esistenza una stabile organizzazione in Italia è spesso sollevato in caso di verifica fiscale e per questo costituisce una area di rischio tipica per gli operatori non residenti. Come noto, e senza pretesa di esaustività, va giusto ricordato che la disponibilità (in Italia) di una sede fissa di affari configura la cosiddetta “stabile organizzazione materiale”, mentre l’utilizzo (in Italia) di una persona che agisce abitualmente in maniera dipendente per conto del soggetto estero configura la cosiddetta “stabile organizzazione personale”.In sede di verifica, può accadere che una stabile organizzazione sia individuata anche in assenza di attività dichiarate in Italia (<em>branch</em>, società controllate, etc.), mentre in altri casi l'esistenza di una stabile organizzazione viene configurata anche quando il soggetto non residente ha già una presenza “imponibile” in Italia, ad esempio attraverso la esistenza di una società controllata nell’ambito della quale vengono individuati altri redditi (non dichiarati) ascrivibili alla asserita stabile organizzazione “interna”. L'esistenza di una stabile organizzazione, come noto, fa scattare l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, con conseguenti sanzioni tributarie e anche penali al superamento di determinate soglie di reddito ed imposte evase. Pertanto, la esistenza di regole chiare in materia, rappresenta un elemento di certezza sempre auspicato, che evidentemente contribuisce alla competitività del sistema-Paese.A questo scopo, l’articolo 49 dalla Legge di Bilancio per il 2023 modifica il vigente articolo 162 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (“TUIR”), che contiene la definizione di “stabile organizzazione” già prevista dal diritto nazionale in linea sostanziale con quella prevista nei trattati contro le doppie imposizioni stipulati dall’Italia.In base al comma 7 dell’articolo 162 del TUIR, non configura la esistenza di una stabile organizzazione in Italia il soggetto che opera nel territorio dello Stato per conto di una impresa non residente e che svolge la propria attività in qualità di agente <em>indipendente</em> e agisce per l’impresa nell’ambito della propria ordinaria attività. Tuttavia, quando un soggetto opera esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlato, tale soggetto non è considerato un agente indipendente, ai sensi del medesimo comma, in relazione a ciascuna di tali imprese.Secondo la nuova disposizione introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2023, al ricorrere di specifiche condizioni, deve considerarsi <em>agente indipendente </em>dal veicolo di investimento non residente il soggetto – residente o non residente in Italia, anche operante tramite propria stabile organizzazione nel territorio dello Stato – che, in nome e/o per conto del veicolo di investimento non residente (o di sue controllate, dirette o indirette), abitualmente concluda contratti di acquisto e/o di vendita e/o di negoziazione, o comunque contribuisca, anche tramite attività preliminari o accessorie, all’acquisto e/o alla vendita e/o alla negoziazione di strumenti finanziari, anche derivati, incluse le partecipazioni al capitale o al patrimonio, e di crediti.La indipendenza “presupposta” dell’agente, che comporta <em>ex lege </em>la assenza di una stabile organizzazione in Italia, sussiste a condizione che:<p style="padding-left: 30px;">(i) il veicolo di investimento non residente e le relative controllate siano residenti o localizzati in uno Stato che assicuri un adeguato scambio di informazioni con l’amministrazione finanziaria italiana, in base ad apposita lista;</p><p style="padding-left: 30px;">(ii) il veicolo di investimento non residente rispetti determinati requisiti di indipendenza fissati nel dettaglio da apposito decreto attuativo (di successiva emanazione) e plausibilmente riferibili anche alla indipendenza del gestore rispetto alla pluralità degli investitori coinvolti nel veicolo di investimento, piuttosto tipica dell’<em>industry</em> dei fondi di investimento regolati/vigilati<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>;</p><p style="padding-left: 30px;">(iii) il soggetto che svolga l’attività di gestione in nome e/o per conto del veicolo di investimento non residente, non ricopra cariche negli organi di amministrazione e controllo del veicolo medesimo e di sue controllate, <em>e</em> non detenga una partecipazione ai risultati economici di questi superiore al 25%; e</p><p style="padding-left: 30px;">(iv) il soggetto residente – o se esistente, la stabile organizzazione in Italia del soggetto non residente – che presti servizi nell’ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo, riceva una remunerazione di libera concorrenza supportata da idonea documentazione.</p>La combinazione dei suindicati elementi porta a rilevare, in breve sintesi, che la assenza di “stabile organizzazione personale” in Italia riconducibile al veicolo estero e agli investitori sia circostanza acquisita allorché in Italia operi un <em>asset manager</em> o una struttura di <em>asset management</em> (italiani o anche non residenti in Italia ivi stabiliti) che risulti:- specificamente indipendente – perché <em>non</em> “predominante” sul piano dei diritti e soglie&nbsp; partecipativi ed economici rispetto al veicolo di investimento estero nei termini sub (iii) –&nbsp;e- remunerata a livello <em>intercompany</em>, per le proprie funzioni e rischi, secondo principi di libera concorrenza.Al ricorrere delle predette condizioni – prevede la Legge di Bilancio 2023, modificando sempre il previgente art. 162 – la sede fissa d'affari a disposizione della impresa residente che vi svolge la propria attività di <em>asset management</em>, utilizzando il proprio personale, non si considera, “<em>a disposizione del veicolo di investimento … non residente</em>” per il solo fatto che l'attività dell'impresa residente reca un beneficio al predetto veicolo, con ciò escludendosi anche la ipotesi di “stabile organizzazione materiale”.Vale forse la pena osservare che quello attuale non è il primo tentativo di introdurre nel nostro Paese la già richiamata clausola di <em>Investment Management Exemption</em>: nel 2019, come oggi, sulla scorta di note esperienze straniere&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, fu già avanzata una proposta – poi naufragata – di modificare l’articolo 162 del TUIR in materia di definizione della sede fissa di affari al fine di escludere la rilevanza dell’utilizzo di un gestore di investimenti per il riconoscimento della stabile organizzazione di una impresa non residente, peraltro in dichiarato collegamento alle norme volte alla attrazione in Italia di neo-residenti&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.In un <em>framework</em> normativo dai confini sempre più labili quale è quello della stabile organizzazione, occorre allora chiedersi in cosa consista, in concreto, la portata innovativa della disposizione in commento, laddove ve ne sia una distinta da una mera integrazione della c.d. “<em>negative list</em>” di cui al comma 4 dell’articolo 162 (che già in precedenza formulava ipotesi codificate di <em>non</em> esistenza di stabile organizzazione).Al riguardo, va subito riscontrato quanto affermato nella Relazione Illustrativa a corredo dell'introduzione del provvedimento qui in discussione, per cui la mera circostanza che una qualsiasi delle condizioni ivi previste non sia soddisfatta, non implica di per sé l'esistenza di una stabile organizzazione, che andrà casomai riscontrata sulla base di una valutazione della sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 162 per considerare esistente – o meno – una stabile organizzazione.In effetti, già prima delle recenti modifiche, la (non) configurabilità di una stabile organizzazione (materiale o personale) poteva comunque emergere dalla disamina del profilo funzionale di ciascuno dei soggetti che caratterizzano l’intera struttura e l’operatività dei fondi e veicoli di investimento, e dal ruolo eventualmente svolto sul territorio italiano da soggetti gestori. Invero, con riguardo al caso dei gestori di investimenti:<ul> <li>le funzioni svolte da un <em>asset manager</em> dovrebbero a rigore intendersi differenti dal profilo funzionale del veicolo/fondo di investimento e degli investitori dello stesso;</li> <li>in particolare, ad esempio all’interno di un tipico modello di <em>business</em> di un fondo, le società di gestione svolgono una funzione prevalentemente consistente nella ricerca e valutazione di potenziali <em>target companies</em>, di supervisione e monitoraggio dei differenti <em>step</em> del processo di acquisizione, di indirizzamento della linea strategica della società acquisita al fine di favorirne lo sviluppo, nonché di individuazione dei potenziali acquirenti per la fase di dismissione;</li> <li>al contrario, il fondo di investimento e gli investitori retrostanti, in linea con quanto previsto dal proprio regolamento, provvedono a investire i capitali apportati nelle <em>target companies</em> con un profilo di rischio-rendimento coerente con il regolamento stesso, con ciò esaurendo il proprio distinto ruolo.</li></ul><p>In tal senso, l’esistenza (o la inesistenza) di una stabile organizzazione – <em>materiale</em> o <em>personale</em> – può (e poteva) essere accertata nella eventualità in cui ne ricorrano tutti i presupposti richiesti dalle disposizioni domestiche e convenzionali, e in particolare:</p><ul> <li>ai sensi dell’articolo 162, commi 1 e 2, lettera f-<em>bis</em>), l’espressione “stabile organizzazione <em>materiale</em>” designa una sede fissa di affari, di cui l’impresa abbia la piena disponibilità, per il tramite della quale quest’ultima eserciti, in tutto o anche solo in parte, con una significativa e continuativa presenza economica, la propria attività sul territorio italiano. Sulla scorta di tale definizione, al netto dei casi (privi dei necessari requisiti di indipendenza e segregazione) in cui i profili funzionali del veicolo/fondo e degli investitori possano in tutto, o anche solo in parte, sovrapporsi a quelli del gestore, già in forza del previgente art. 162 appariva discutibile concludere che il fondo di investimento o gli investitori, per il tramite della struttura indipendente casomai operante in Italia, potessero fruire sul territorio dello Stato di uno spazio fisico attraverso il quale esercitare in tutto o in parte le proprie attività (stabile organizzazione materiale), considerato che la funzione generalmente svolta dal veicolo di investimento estero – che ricordiamo essere il principale destinatario della nuova normativa in commento – è normalmente avulsa/indipendente dai profili funzionali propri dei gestori;</li> <li>muovendo dalla stessa logica, non dovrebbe (e non doveva allora) configurarsi alcuna stabile organizzazione <em>personale</em>, né in capo al fondo di investimento né in capo agli investitori, per le attività di gestione <em>indipendente </em>svolte in Italia per conto del veicolo di investimento estero.</li></ul><p>Ad ogni buon conto, stante la già riscontrata labilità del <em>framework</em> normativo di riferimento (talora &nbsp;foriera di dispute con l’Amministrazione finanziaria), va oggi accolto con favore il generale spirito chiarificatore del legislatore, che, con la recente modifica – pur al netto di qualche riserva<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a> – consentirà, definito un apposito <em>safe harbour</em>, la più agevole localizzazione ed utilizzo delle varie strutture di investimento del <em>private equity</em> e <em>asset management</em> in Italia, nonché la migliore organizzazione degli stessi <em>asset manager</em>, dei loro dipendenti e dei collaboratori senza incorrere automaticamente nella configurazione, o nel temuto rischio di configurazione, di una stabile organizzazione (materiale o personale) in Italia dei veicoli di investimento esteri.</p><p style="text-align: center;">*</p>Come sopra già osservato, nei casi in cui operi in Italia – per conto di fondi/veicoli di investimento esteri – una struttura di <em>asset management</em> specificamente indipendente sul piano dei diritti partecipativi ed economici rispetto al veicolo di investimento estero e remunerata internamente secondo libera concorrenza, la nuova disposizione esclude la stabile organizzazione in Italia del veicolo di investimento estero: il che – lo si vede bene – tutela (ulteriormente) i rapporti degli investitori esteri con i gestori italiani (indipendenti) già operativi, ma altresì agevola la ipotesi di costituzione di nuovi <em>asset management</em> nazionali, casomai pure di promanazione estera.Quanto appena rilevato si inserisce infatti in un più ampio contesto normativo, già da qualche tempo in evoluzione nel nostro Paese e mosso dalla volontà di favorire gli investimenti e il radicamento di investimenti, ma anche di nuclei familiari e individui ad alto potenziale, in Italia. Oltre al già citato regime dei lavoratori c.d. “impatriati”, opera nel nostro Paese un regime fiscale di privilegio riservato alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia (il regime dei “neo-residenti”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>). Altre norme sono intervenute, in diverso contesto, a favore dell’<em>industry</em> specifica dell’<em>asset management </em>e del <em>private equity</em>, formando un insieme di regole via via più vicino ai sistemi anglosassoni e ai Paesi tradizionalmente più attrattivi degli investimenti esteri<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.Con riferimento al regime degli impatriati – di più evidente favore sul piano della fiscalità personale del lavoro – , giusto va ricordato che si tratta di un regime di tassazione agevolata temporaneo, riconosciuto ai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia (articolo 16, comma 1, Dlgs n. 147/2015). Il regime è applicabile quando sussistono due presupposti: il lavoratore non è stato residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si impegna a risiedervi per almeno due anni; e l’attività lavorativa è svolta prevalentemente nel territorio italiano.Per i contribuenti che si trovano in tali condizioni, nel periodo d’imposta in cui la residenza viene trasferita e nei successivi quattro, il reddito di lavoro dipendente (o a esso assimilato) e di lavoro autonomo prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% dell’ammontare ovvero al 10% se la residenza è presa in una delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.Nel contesto, è opportuno considerare come lo svolgimento di attività lavorative con elementi di transnazionalità – in generale – possa causare l’insorgenza di rischi connessi alla configurazione di una stabile organizzazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>. In tale ottica, è evidente che, soprattutto dopo la <em>Brexit</em> e ancor di più dopo la pandemia da Covid-19 che ha favorito in molte imprese un sostanziale ripensamento dell’organizzazione e delle modalità di lavoro, quanto più il lavoratore impatriato svolge un ruolo “strategico” all’interno della propria organizzazione, tanto più si materializza il rischio di configurazione di una stabile organizzazione in Italia in capo alla società non residente.Con l’introduzione in Italia della <em>Investment Management Exemption</em>, al ricorrere delle specifiche condizioni da questa previste, tale rischio risulta certamente ridimensionato almeno rispetto ai “veicoli di investimento” esteri serviti.Al di là dell’esempio riportato e delle considerazioni di massima sin qui svolte – che come si vede bene non hanno alcuna pretesa di esaustività –, si tratta allora di verificare come, anche nell’ambito di più articolati progetti di ricollocazione delle risorse e delle persone verso il nostro Paese, il coacervo di norme di diritto tributario internazionale di recente introduzione possa essere applicato correttamente e secondo canoni di efficienza. A questi fini, il decreto ministeriale di prossima attuazione e le eventuali posizioni ufficiali da parte della Amministrazione finanziaria in materia, potrebbero avere un peso di rilievo.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:federico.trutalli@advant-nctm.com">Federico Trutalli</a> e <a href="mailto:pierantonio.carpenzano@advant-nctm.com">Pierantonio Carpenzano</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> L’articolo 16 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. “Decreto internazionalizzazione”) riconosce un regime di tassazione agevolata per i lavoratori che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. In particolare, in presenza delle condizioni richieste, i redditi da lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi da lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare (con esenzione quindi del 70%). L’agevolazione, che in alcuni casi può essere estesa sino al 90%, è applicabile per cinque periodi d’imposta, decorrenti dall’anno in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia, con possibilità di eventuale estensione per ulteriori cinque anni.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Il regime dei “neo-residenti”, disciplinato dall’articolo 24-<em>bis</em> del D.p.r. 917/1986, consente alle persone fisiche (e ai loro familiari) che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e che non siano state fiscalmente residenti in Italia per almeno nove periodi d’imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione, di assoggettare i redditi di fonte estera ad imposizione forfettaria sostitutiva dell’IRPEF (e delle addizionali locali) pari ad euro 100.000 per periodo di imposta, riducibile a euro 25.000 nel caso dei familiari aderenti al medesimo regime.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Secondo la Relazione Illustrativa, la definizione di “veicolo di investimento” dovrebbe includere la nozione di “investitori istituzionali” così come definiti dall'art. 6, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 239/1996. Secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate ai fini del D.Lgs. 239/1996, un “investitore istituzionale”– soggetto o meno ad imposta – è tale allorché svolga attività di investimento per conto proprio o per conto di altre persone e stabilite negli Stati inclusi nella apposita <em>white list</em> (ad es., fondi di investimento, fondi pensione, compagnie assicurative soggette a vigilanza regolamentare nei loro Stati di stabilimento). Qualora tali investitori non siano soggetti a vigilanza regolamentare, può comunque rientrare nella definizione di “investitore istituzionale” quel soggetto estero con specifica esperienza e competenza in strumenti finanziari se operante per conto di una pluralità di investitori in uno Stato incluso nella <em>white list</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Il regime di <em>Investment Management Exemption</em> è, invero, mutuato con medesime finalità dall’ordinamento britannico. Come si evince, infatti, dal <em>Policy paper</em> “<em>Statement of Practice 1 (2001): treatment of Investment Managers and their overseas clients</em>”, sito web www.gov.uk, 1° febbraio 2001, scopo del presente istituto è quello di “<em>enables non-resident to appoint UK based investment manager without the risk of UK taxation and is one of the UK’s continuing attractions for investment managers</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> La proposta di legge allora pervenuta alla Camera dei deputati, in seguito mai approvata, si proponeva di completare la disciplina di quelli che venivano allora definiti come i “neo-residenti”, con riguardo alle conseguenze fiscali connesse al settore dell’<em>asset management</em>, e, nello specifico, era tesa a render certa, al ricorrere di determinate condizioni, la non configurabilità di una stabile organizzazione in Italia in capo al veicolo di investimento estero (in altre parole, un <em>safe harbour</em>). Come risulta agli atti parlamentari, infatti, il testo della proposta di legge del 2019 aveva la finalità di conferire maggiore certezza “<em>sulle conseguenze fiscali connesse ai fondi di investimento (e, quindi, ai relativi investitori esteri) derivanti dal fatto che, nel territorio italiano, agiscono per loro conto i gestori degli investimenti (asset manager), in ipotesi, operanti tramite persone fisiche “neo residenti” (investment manager)</em>”, e ancora, “<em>In assenza di tale misura, gli asset manager […] dovrebbero, di volta in volta e caso per caso, valutare se la loro attività sia idonea a generare, in capo alla struttura di investimento (e quindi al fondo e alle sue controllate e, in ultima analisi, in capo agli investitori) un rischio di stabile organizzazione che comporterebbe in Italia un più elevato livello di tassazione del fondo estero. Tale rischio, e quindi l’incertezza che ne deriva, potrebbe avere effetti fortemente deterrenti sulla decisione di localizzazione in Italia degli asset manager, dei loro dipendenti e dei collaboratori</em>”. Talché dal tenore della relazione introduttiva del testo proposto nel 2019, sembrava che l’intenzione del legislatore fosse quella di salvaguardare dal rischio di configurazione di una stabile organizzazione la pluralità dei soggetti che costituiscono l’intera struttura operativa del fondo di investimento. Nella stessa sede, il legislatore faceva salva la possibilità di tassare comunque in Italia il reddito d’impresa derivante dall’attività di gestione del fondo laddove esso stesso avrebbe potuto essere qualificato, per l’appunto, quale reddito d’impresa (atteso che, come è noto, i fondi di investimento generalmente non realizzano redditi d’impresa), ricondotto a delle attività ivi svolte, e in ogni caso in presenza di tutti gli elementi costitutivi richiesti dalla normativa domestica e dalle convenzioni.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Non del tutto comprensibile sembra essere infatti il requisito (non presente nelle omologhe discipline straniere) richiesto dalla nuova disposizione – peraltro <em>in concorrenza</em> con quello della partecipazione ai risultati economici –&nbsp;della estraneità degli <em>asset manager</em> dalle cariche ed organi di amministrazione del veicolo di investimento estero e relative controllate. Ad accezione, ad esempio, di talune strutture di investimento o di <em>family office</em> particolari e più ristrette (per le quali la disposizione restrittiva in commento potrebbe avere forse una qualche logica, nel contesto), è infatti tipico dell’<em>industry</em> dei fondi di investimento strutturati che i gestori (indipendenti) possano, o per forza di cose debbano, sedere nei <em>board </em>dei veicoli e delle società <em>target</em> possedute dal veicolo di investimento. Salvo auspicate modifiche normative, o a meno che in via interpretativa si escludano dal concetto di “controllate” le società <em>target</em> in ossequio alla <em>ratio</em> agevolativa del provvedimento, allora, per escludere la ipotesi di stabile organizzazione in queste ultime fattispecie, dovrà farsi riferimento ad una lettura ragionata/complessiva dell’art. 162 come già vigente prima delle modifiche.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 23 maggio 2017 ha chiarito che, ai sensi dell’articolo 24-<em>bis</em>, comma 1 del TUIR, l’opzione per il regime dei “neo-residenti” consente di tassare mediante imposta sostitutiva nella misura di 100.000 euro (25.000 euro per i familiari “trainati” dal contribuente principale) per ciascun periodo d’imposta in cui è valida l’opzione i redditi di fonte estera individuati secondo i criteri territoriali di cui all’articolo 165, comma 2 del TUIR, vale a dire la norma che disciplina il credito di imposta per le imposte assolte all’estero. Tale norma, a sua volta, dispone che “<em>I redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato</em>”. L’ordinamento accoglie, pertanto, il cosiddetto criterio della lettura “a specchio”, secondo cui i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base dei medesimi criteri di collegamento enunciati dall’articolo 23 del TUIR per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato. Si ricorda giusto <em>a latere </em>che con risoluzione n. 12/E&nbsp; del 18 febbraio 2021 l’Agenzia delle entrate è intervenuta con propria interpretazione circa i servizi di investimento finanziari e di consulenza, personalizzati e dedicati alla gestione del patrimonio del cliente neo-residente.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Di&nbsp; rilevanza nel settore del <em>private equity</em> la apposita disciplina fiscale dei proventi derivanti dall’investimento effettuato nei fondi gestiti da parte di <em>manager</em> e gestori tramite strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali “rafforzati” (c.d. “<em>carried interest</em>”). I “<em>carried interest</em>”, o proventi da diritti patrimoniali “rafforzati”, costituiscono una forma di remunerazione da parte dei fondi di investimento spettante agli amministratori e ai dipendenti interessati a titolo di compenso per l’attività di gestione del fondo stesso, che si sostanzia in una partecipazione agli utili proporzionalmente maggiore rispetto a quella generalmente riconosciuta alla pluralità degli investitori. Al verificarsi di determinate condizioni, tali proventi da diritti patrimoniali “rafforzati” sono qualificati come una forma di remunerazione della partecipazione al capitale di rischio, di natura finanziaria anziché di lavoro. L’introduzione dell’istituto in parola nel nostro Paese ha costituito un intervento particolarmente atteso dagli operatori del mercato della gestione collettiva del risparmio, considerato che mentre i redditi da lavoro dipendente o assimilato sono soggetti a tassazione ordinaria progressiva (con aliquote progressive per scaglioni dal 23% al 43% oltre alle eventuali addizionali), i proventi finanziari godono di una tassazione sostitutiva del 26%.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> I benefici previsti dal regime degli “impatriati” si applicano per altri cinque periodi d’imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico e a quelli che diventano proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti. Per il periodo di prolungamento, i redditi agevolati concorrono alla formazione dell’imponibile per il 50% del loro ammontare ovvero per il 10% in caso di lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> A questo proposito, l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020, aveva già fornito chiarimenti interpretativi in merito all’applicabilità del regime agevolativo in parola in caso di datore di lavoro non residente, specificando che “<em>[…] in presenza di tutti i requisiti previsti dalla norma agevolativa in commento, possono accedere all’agevolazione i soggetti che vengono a svolgere in Italia attività̀ di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all’estero, o i cui committenti (in caso di lavoro autonomo o di impresa) siano stranieri (non residenti). […] Il lavoratore impatriato, peraltro, potrebbe configurare una stabile organizzazione nel territorio dello Stato del datore di lavoro non residente, ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni conclusa dall’Italia, ove esistente, o ai sensi dell’articolo 162 del TUIR</em>”.&nbsp;]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 05 Oct 2022 02:50:57 +0200</pubDate>
                        <title>Imposte ipocatastali dimezzate anche ai fondi immobiliari aperti di diritto estero</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/imposte-ipocatastali-dimezzate-anche-ai-fondi-immobiliari-aperti-di-diritto-estero</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: 400;">È questo, in sostanza, il portato delle sentenze gemelle 28595 e 28610 pubblicate lo scorso 3 ottobre 2022, dalla Cassazione.</p><p style="font-weight: 400;">Vediamo come: la legge italiana assicura dal 2006 (con il c.d. Decreto Bersani) il dimezzamento delle imposte ipocatastali ai fondi immobiliari “chiusi” di diritto italiano che acquistano immobili strumentali, quali ad esempio gli uffici ed i centri logistici. Due fondi immobiliari “aperti” tedeschi avevano acquistato proprio nel 2006 immobili strumentali in Italia, scontando tuttavia le imposte d’atto in misura piena. Fu così che i fondi tedeschi, reputando di essere in una posizione perfettamente comparabile ai fondi chiusi italiani, chiedevano il rimborso della metà delle imposte, che veniva loro negato dagli uffici della Agenzia delle Entrate.</p><p style="font-weight: 400;">I due fondi avviavano quindi il contenzioso per il recupero delle imposte pagate in eccesso e, dopo essere risultati soccombenti nei gradi di merito, ottenevano dalla Cassazione nel 2019 la rimessione della causa alla Corte di Giustizia UE. Nel 2021 la Corte di Lussemburgo&nbsp;ravvisava una violazione alla libera circolazione dei capitali, posto che i fondi tedeschi si dimostravano del tutto comparabili ai fondi nazionali (la circostanza che i primi fossero “aperti”, mentre i secondi “chiusi”, non veniva considerata idonea a giustificare un trattamento discriminatorio) ma reindirizzava il caso alla Corte di Cassazione, chiedendole di verificare se vi fosse una giustificazione di interesse generale, quale il contrasto alla speculazione sul mercato immobiliare, tale da poter legittimare comunque un trattamento differenziato.</p><p style="font-weight: 400;">Ebbene la Suprema Corte, fatte le opportune verifiche, ha escluso la sussistenza di simili giustificazioni e – con la decisione di ieri – ha pertanto accordato ai due fondi aperti tedeschi il diritto al rimborso delle imposte ipocatastali versate in eccesso nel 2006, livellando il carico impositivo alla pari di quanto sarebbe dovuto dai fondi chiusi italiani.</p><p style="font-weight: 400;">Al di là degli aspetti squisitamente tecnici e giuridici, la decisione della Suprema Corte non può che essere salutata con grande favore da tutti gli operatori del settore: l’attenuazione dell’onere delle imposte d’atto anche per i fondi immobiliari comunitari comparabili a quelli italiani andrà infatti a tutto vantaggio della concorrenza e dell’attrattività del mercato italiano per i grandi investimenti immobiliari.</p><p style="font-weight: 400;">ADVANT Nctm, con un team guidato da Paolo Rampulla, partner del dipartimento tributario, e costituito da ultimo da Sante Ricci, Angelo Anglani, Daniele Griffini ed Egidio Greco, ha affiancato i due fondi in questa sfida più che decennale.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 14 Jan 2022 02:37:28 +0100</pubDate>
                        <title>Il nodo istituzionale tra società di comodo ed interpello tra preclusioni e opportunità “disapplicative”</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nodo_istituzionale_societa_comodo_interpello</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Abstract</span></strong>Le ordinanze della Suprema Corte nn. 24060, 24667 e 26219 del 2021 offrono l’occasione per ripercorrere due snodi fondamentali nell’evoluzione della disciplina tributaria in materia di società di comodo: il primo, rappresentato dagli interventi normativi del 2006, che istituendo uno stringente “nodo istituzionale” con la disciplina dell’interpello hanno generato la nota querelle circa l’obbligatorietà del c.d. interpello “disapplicativo”; il secondo, rappresentato dal D.Lgs. n. 156/2015, che modificando la disciplina degli interpelli ha ridisegnato i profili operativi delle società di comodo. Rispetto all’arco temporale ricompreso tra questi due snodi fondamentali, la Suprema Corte, con le ordinanze in commento, ha ribadito il carattere meramente facoltativo dell’istanza di interpello prevista dal previgente comma 4-bis dell’art. 30 della Legge n. 724/1994 e l’insussistenza di qualsiasi preclusione connessa alla mancata presentazione dell’istanza.&nbsp;<a href="https://www.advant-nctm.com/wp-content/uploads/2022/01/gt_2022_1-1.pdf" target="_blank" rel="noopener">Clicca&nbsp;qui&nbsp;per scaricare l’articolo completo in PDF</a>.&nbsp;<em>Pubblicato originariamente su GT – Rivista di Giurisprudenza Tributaria (IPSOA) a firma di&nbsp;<a href="https://www.nctm.it/news/articoli/a.menaguale@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noreferrer">Amedeo Menaguale</a>&nbsp;e&nbsp;<a href="https://www.nctm.it/news/articoli/s.eusepi@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noreferrer">Sarah Eusepi</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 23 Nov 2021 08:28:36 +0100</pubDate>
                        <title>La trasformazione progressiva penalizza la super ACE</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-trasformazione-progressiva-penalizza-la-super-ace</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il caso è quello della trasformazione progressiva da società di persone a società di capitale (ma le considerazioni che seguono valgono anche nel caso opposto), che porta all’applicazione di una differente disciplina tributaria (da soggetto IRPEF a soggetto IRES) e, conseguentemente, alla necessità di spezzare in due distinti periodi d’imposta l’esercizio fiscale. Un primo periodo d’imposta, in cui si applica la disciplina IRPEF, che è compreso tra l’inizio del periodo d’imposta medesimo e la data di efficacia della trasformazione. Un secondo periodo d’imposta, in cui la società trasformata applica la disciplina IRES, che è relativo alla frazione del periodo d’imposta compresa tra la data successiva a quella di efficacia della trasformazione e quella di chiusura del periodo d’imposta.La disciplina della super ACE (cfr. art. 19, comma 2, D.L. 25 maggio 2021, c.d. “Decreto Sostegni bis”) premia le variazioni in aumento del capitale proprio che intervengono nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, prevedendo l’applicazione di un’aliquota ACE del 15%, in luogo di quella ordinaria dell’1,3%, su di un incremento massimo del capitale proprio di Euro 5.000.000. Tale disciplina, di particolare favore, non prevede le limitazioni dell’ACE ordinaria, il cui valore non può eccedere in ciascun esercizio quello del patrimonio netto risultante dal relativo bilancio. Parimenti, non si applica alla super ACE il meccanismo di calcolo&nbsp;<em>pro rata temporis</em>, rilevando gli incrementi su base annua e indipendentemente dalla circostanza che gli stessi derivino da versamenti effettuati prima o dopo il Decreto Sostegni bis.Il riferimento al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 penalizza quelle società soggette a trasformazione progressiva in corso d’anno che hanno incrementato il proprio capitale proprio, rispettivamente, prima e dopo la trasformazione (ovvero a trasformazione realizzata). In tale ipotesi, sulla base della lettera della norma, solo gli incrementi intervenuti prima della trasformazione rileveranno ai fini della super ACE, in quanto ricadenti nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020. Mentre non rientrano nell’agevolazione gli incrementi successivi all’efficacia della trasformazione, che non ricadono nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, ma nel periodo d’imposta ancora successivo.L’effetto penalizzante, di cui si auspica la sterilizzazione per via normativa, è tanto meno giustificabile alla luce dell’esclusione del meccanismo di calcolo&nbsp;<em>pro rata temporis</em>&nbsp;della super ACE e della sua applicabilità anche a incrementi effettuati prima dell’entrata in vigore dell’agevolazione.<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-trasformazione-progressiva-penalizza-la-super-ace/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Diritto Bancario</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 17 Nov 2021 05:00:50 +0100</pubDate>
                        <title>Gli sconti nei rapporti economici infragruppo internazionali. Aspetti di transfer pricing</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/gli-sconti-nei-rapporti-economici-infragruppo-internazionali-aspetti-di-transfer-pricing</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nelle sentenze n. 1138/2/2020 del 17 gennaio 2020 e n. 1207/2/21 del 18 dicembre 2020, si è pronunciata&nbsp;<em>inter alia&nbsp;</em>sulla rilevanza degli sconti infragruppo nella verifica dei prezzi di trasferimento.La controversia nasce da una contestazione di indeducibilità, ai fini IRES ed IRAP, per gli anni 2013 e 2014, di parte dei costi sostenuti da una società italiana per l’acquisto di prodotti chimici dalla casa madre ungherese.In particolare, sulla base di apposito contratto, la società ungherese vendeva i prodotti in argomento alla controllata italiana ad un prezzo&nbsp;<em>pre</em>-determinato, cui veniva applicato uno sconto commerciale in fattura.La controllata italiana predisponeva idonea documentazione a supporto della conformità dei prezzi di trasferimento infragruppo al principio di libera concorrenza, in ossequio al disposto dell’art. 110, comma 7, del D.P.R. n. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, “TUIR”). A questi fini, adottava il c.d. Transactional Net Margin Method (“TNMM”), confrontando il proprio margine operativo (i.e., EBIT/ricavi di vendita) con quello realizzato da società comparabili in circostanze similari.In sede di verifica, l’Agenzia delle Entrate qualificava lo sconto applicato in fattura dalla casa madre ungherese come sconto “finanziario”, escludendolo quindi dal computo dell’EBIT rilevante ai fini della determinazione del margine operativo. Secondo i verificatori, in estrema sintesi, l’influenza economica – potenziale o attuale – della casa madre sulla propria controllata non avrebbe giustificato l’applicazione, nelle operazioni infragruppo, di uno sconto “commerciale” avente quale finalità quella di stimolare l’acquisto di prodotti.Il margine operativo della società italiana si riduceva di conseguenza, ponendosi al di sotto del margine operativo mediano delle società terze identificate come comparabili, così che la differenza era ripresa in aumento ai fini IRES e IRAP.Si riportano nel seguito alcune considerazioni e analisi riguardo la tematica degli sconti infragruppo ai fini della determinazione dei prezzi di trasferimento rilevanti ai fini tributari, per poi esaminare la posizione assunta dai giudici di merito nelle sentenze in commento.<strong>1. Gli sconti “commerciali”</strong>Lo sconto “commerciale” è tipicamente lo sconto che incide sul prezzo della merce, in maniera diretta ed incondizionata, sulla base di specifiche previsioni contrattuali.Gli sconti commerciali sono rilevanti ai fini IVA, per norma di legge, in quanto riducono direttamente la base imponibile di una cessione di beni, laddove invece gli sconti “finanziari” – di principio – non riducono direttamente la base imponibile, essendo concessi dopo l’emissione della fattura, tipicamente in relazione ad un’anticipazione dei termini di pagamento.A questo proposito, la sentenza della Corte di Cassazione n. 21182 del 08/10/2014,&nbsp;<em>ex multis</em>, pone due condizioni per identificare gli sconti rilevanti ai fini IVA (sconti commerciali):– “<em>che venga praticato (…) uno sconto sul prezzo di vendita;</em><em>– che la riduzione del corrispettivo al cliente sia frutto di un accordo, sia esso documentale, verbale o finanche successivo, non operando la norma distinzioni di sorta</em>”.A prescindere dalle valutazioni circa la loro natura, gli sconti (su acquisti) sono contabilizzati come componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione della base imponibile IRES e IRAP e che aumentano la marginalità complessiva.<strong>2. La concessione di sconti infragruppo nella prassi di mercato e la determinazione del valore “normale” rilevante per i prezzi di trasferimento</strong>La pratica di applicare riduzioni di prezzo (o sconti) in favore di soggetti appartenenti al medesimo gruppo è riscontrabile sovente nelle politiche di prezzo dei gruppi multinazionali e nella normale prassi.Lo sconto è tipicamente concesso in cambio dell’assolvimento di alcune funzioni da parte della consociata, tra le quali – in particolare – la spinta alla vendita dei prodotti. Prezzi più bassi all’acquisto consentono al distributore (infragruppo) di operare sul mercato locale con maggiore competitività commerciale, in particolare qualora l’applicazione di sconti sia pratica ampiamente diffusa nel mercato di riferimento e/o la consociata e/o la casa madre applichino già politiche di sconto nei confronti dei propri clienti – siano essi interni o esterni al gruppo.L’art. 110, comma 7, del TUIR, nella formulazione attualmente vigente, dispone che i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito.Nella formulazione vigente negli anni oggetto delle sentenze in commento (2013 e 2014), l’art. 110, comma 7, faceva invece espresso riferimento, per la determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo, al valore “normale” definito dall’art. 9 del TUIR.L’art. 9 del TUIR prevede che, per la determinazione del valore “normale”, occorre avere riguardo, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, “<em>tenendo conto degli sconti d’uso</em>”, senza eccezioni di sorta e senza distinzioni di natura nominalistica.La normativa tributaria non prevede quindi alcuna illegittimità degli sconti concessi a società del gruppo.Tuttavia, le sentenze della Corte di Cassazione n. 7343/2011 e n. 24005/2013 hanno interpretato il riferimento agli “sconti d’uso” di cui all’art. 9 del TUIR in maniera formalistica, per cui devono essere considerati tali unicamente quelli usualmente praticati dal soggetto sui propri listini o sulle proprie tariffe (se esistenti) per le operazioni concluse in condizioni di libera concorrenza, vale a dire per le operazioni economiche concluse con soggetti estranei al gruppo, dovendosi pertanto ritenere esclusi dalla determinazione del valore normale gli sconti concessi in operazioni infragruppo. Di talché, in base a dette sentenze, il valore normale da attribuire alle operazioni infragruppo deve senz’altro tenere conto degli sconti ma solo se gli stessi sono praticati anche a soggetti estranei al gruppo di appartenenza.L’interpretazione fornita dalle sentenze sopra richiamate non appare applicabile in tutti i casi e fattispecie. L’analisi della conformità degli sconti praticati in favore di consociate (<em>rectius</em>, dei prezzi di vendita praticati) al principio del valore “normale” deve essere svolta, di fatto – prima ancora che alla luce della qualificabilità dei medesimi come “sconti d’uso” – attraverso un’indagine che tenga in considerazione il “ruolo” che tali componenti assumono nella catena del valore di un gruppo, individuando se le riduzioni di prezzo sono effettivamente protese a remunerare funzioni o rischi ulteriori, o comunque diversi, rispetto a quelli assunti dai terzi acquirenti; o sono, diversamente, dovute ad una effettiva differenza nello stadio di commercializzazione in cui le operazioni “confrontate” hanno luogo.Infatti, a questo proposito, le Linee Guida OCSE, cui il legislatore tributario italiano si è allineato per quanto riguarda la disciplina fiscale dei prezzi di trasferimento infragruppo, ammettono che possa essere riconosciuta al distributore una remunerazione aggiuntiva sotto forma di riduzione del prezzo di fornitura.In particolare, con riferimento alla remunerazione prevista per i soggetti che svolgono attività di distribuzione, le Linee Guida OCSE 2017 prevedono che “<em>An independent distributor in such a case&nbsp;</em>[ovvero nel caso di svolgimento di attività promozionali e di&nbsp;<em>marketing</em>&nbsp;che generano un beneficio futuro in capo ad altro soggetto del gruppo quale il fornitore del bene]<em>&nbsp;would typically require additional remuneration from the owner of the trademark or other intangibles.&nbsp;</em><em>Such remuneration could take the form of higher distribution profits (resulting from a decrease in the purchase price of the product), a reduction in royalty rate, or a share of the profits associated with the enhanced value of the trademark or other marketing intangibles, in order to compensate the distributor for its functions, assets, risks, and anticipated value creation</em>” (Linee Guida OCSE, par. 6.78).L’applicazione di sconti in diminuzione del prezzo (“<em>decrease in the purchase price”</em>), in tali circostanze, è quindi riconosciuta in presenza di un distributore (facente parte di un gruppo) che, nell’espletamento della sua ordinaria attività commerciale, si trova a svolgere anche un’attività promozionale, sostenendo, conseguentemente e in modo diretto, i costi dello sviluppo del mercato in misura superiore agli investimenti di un distributore “indipendente”.In assenza di obbligazioni contrattuali idonee a prevedere un ristoro dei costi sostenuti per tali attività, deve dunque essere riconosciuta al distributore una remunerazione aggiuntiva sotto forma di riduzione del prezzo di fornitura.La stessa Amministrazione finanziaria italiana ammette la concessione di sconti infragruppo in simili circostanze, secondo le indicazioni contenute nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 15/02/2013. In particolare, il quesito sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione riguardava il riconoscimento da parte di una società italiana di una legittima politica di prezzi di trasferimento basata sugli sconti e protesa a garantire alle proprie controllate estere, incaricate dello svolgimento di un’attività distributiva (cui si affiancava una “<em>imprescindibile funzione di promotion</em>”), una remunerazione minima per tali attività. La risposta fornita, a tal riguardo, rinvia ai generali principi statuiti dalle Linee Guida OCSE, sulla base dei quali – al fine della determinazione del valore normale dei prezzi di trasferimento infragruppo – è sempre necessario tenere in considerazione tutti i fattori di comparabilità tra società appartenenti a gruppi e soggetti indipendenti. Mediante tale richiamo, l’Agenzia riconosce la possibilità di applicare sconti al fine di remunerare le attività ulteriori svolte dalla consociata estera.E’, quindi, opportuno che una qualsivoglia valutazione sulla congruità degli sconti infragruppo al principio del valore normale sia espressa sulla base di un’accurata analisi economica finalizzata a ponderare l’adeguatezza degli stessi al caso concreto.Lo sconto concesso ad un’impresa operante in un mercato (quale quello italiano ed europeo) fortemente competitivo sui prezzi, altro non è che uno strumento “commerciale” concesso, e forse addirittura necessario, alla società controllata acquirente per poter competere adeguatamente rispetto ai propri concorrenti. Un margine di sconto in più, può diventare – in tale contesto – il&nbsp;<em>quid</em>&nbsp;“commerciale” che “fa la differenza” rispetto ai&nbsp;<em>competitor</em>.<strong>3. La posizione dei giudici di merito nelle sentenze in commento</strong>La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nelle sentenze in commento, ha accolto i ricorsi della contribuente, annullando i relativi accertamenti ai fini IRES e IRAP.Preliminarmente, i giudici hanno ritenuto che le argomentazioni dell’Ufficio a supporto della riqualificazione degli sconti, da commerciali a finanziari, fossero viziate di una certa genericità, e prive di argomentazioni circostanziate rispetto a funzioni e rischi rispettivamente assunti dai contraenti di gruppo.Nel merito, i giudici hanno valorizzato il fatto che i prezzi di trasferimento fossero regolati da un contratto scritto tra le parti, redatto secondo standard di mercato. Non è stata accolta la contestazione dell’Ufficio – non provata – che il contratto non fosse stato oggetto di negoziazione, in quanto è stato ritenuto verosimile che il&nbsp;<em>management</em>&nbsp;della società italiana avesse operato nell’ambito dei propri doveri gestori, alla ricerca della massimizzazione del profitto della società amministrata.Lo sconto, secondo i giudici, ben può trovare la sua logica – anche infragruppo – in motivazioni di tipo commerciale, come la spinta alla vendita dei prodotti e all’incremento delle quote di mercato, che non possono essere liquidate in via generica. Parimenti, non è rilevante il fatto che la società italiana commercializzi unicamente prodotti a marchio della casa madre estera, e sia l’unica distributrice del gruppo in Italia.La Commissione ha ritenuto quindi corretta l’affermazione della ricorrente secondo cui la normativa tributaria non prevede alcuna illegittimità degli sconti concessi a società del gruppo che operano in esclusiva, richiamando l’art. 9 del TUIR gli “<em>sconti d’uso</em>” senza eccezioni di sorta.Nella fattispecie, peraltro, i prezzi di vendita dalla casa madre estera alla consociata italiana, pure al netto degli sconti, sono risultati inferiori ai prezzi minimi quotati sui listini ufficiali, internazionali, dei prodotti oggetto della transazione infragruppo controllata. Dal che si ricava, secondo i giudici, che lo sconto concesso abbia una sua logica per poter competere adeguatamente rispetto ai concorrenti.Da ultimo, i giudici rilevano che lo sconto commerciale definito in contratto è effettivo ed ha determinato un incremento concreto della base imponibile italiana, circostanza fattuale che toglie – secondo i giudici – senso logico alle argomentazioni dell’Ufficio. Infatti, a prescindere dalla natura dello sconto, è un fatto che lo sconto in argomento sia stato contabilizzato come componente positivo di reddito che ha concorso alla determinazione della base imponibile IRES e IRAP della società ricorrente negli anni oggetto di verifica.In sintesi, le sentenze in commento confermano la rilevanza degli sconti commerciali praticati in operazioni infragruppo al fine di verificare la conformità dei relativi prezzi di trasferimento ai principi di libera concorrenza, nell’ambito di un’attenta analisi di comparabilità tra operazioni infragruppo e operazioni fra terze parti indipendenti come previsto dalle linee guida dell’OCSE e dell’Amministrazione finanziaria.&nbsp;<a href="https://www.dirittobancario.it/art/gli-sconti-nei-rapporti-economici-infragruppo-internazionali-aspetti-di-transfer-pricing/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Diritto Bancario</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 04 Oct 2021 04:16:41 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm nel private placement di Antares Vision</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-nel-private-placement-di-antares-vision</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Lo studio&nbsp;Skadden Arps Slate Meagher &amp; Flom, per i profili di diritto statunitense, e lo studio&nbsp;Orsingher Ortu, per i profili di diritto italiano, hanno assistito&nbsp;Antares Vision, società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana e attiva nelle soluzioni di tracciatura hardware e software, di ispezione e gestione intelligente dei dati, nella negoziazione e sottoscrizione della documentazione relativa alla emissione di un prestito obbligazionario non convertibile di 40 milioni di euro.Il prestito è stato strutturato sotto forma di private placement e sottoscritto da due fondi di investimento collegati a Pricoa Capital Group (società del gruppo assicurativo statunitense Prudential Financial).Skadden ha agito con un team composto dal partner&nbsp;Sandro de Bernardini&nbsp;(nella foto a sinistra) e dagli associate&nbsp;Cristina Tomassini,&nbsp;Angelo Malvestio&nbsp;ed&nbsp;Ilaria Pizzi.Orsingher Ortu ha agito con un team guidato dal partner&nbsp;Manfredi Leanza&nbsp;(nella foto a destra) e composto dagli associate&nbsp;Francesco Cesaroni&nbsp;e&nbsp;Andrea Montanaro.I profili fiscali di diritto italiano sono stati seguiti da&nbsp;<strong>ADVANT Nctm</strong>, con un team composto dai partner&nbsp;<strong>Paolo Rampulla</strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>Vincenzo Cantelli&nbsp;</strong>e dall’of counsel&nbsp;<strong>Luigi Merola</strong>. Pricoa è stata assistita dallo studio&nbsp;Akin Gump Strauss Hauer &amp; Feld.&nbsp;<a href="https://legalcommunity.it/skadden-orsingher-nctm-antares-vision/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Legalcommunity</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 08 Mar 2021 08:19:18 +0100</pubDate>
                        <title>Corretto escludere la torre dalla rendita &quot;post-imbullonati&quot; degli impianti eolici</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/corretto-escludere-la-torre-dalla-rendita-post-imbullonati-degli-impianti-eolici</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Abstract</span></strong></p><p class="p1">La nozione che emerge dall’art. 1, comma 21, Legge n. 208/2015 di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, prescinde dal fatto che i manufatti siano omenoinfissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo. È quindi possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l’utilità, come il caso delle torri, debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità al processo produttivo.</p>&nbsp;Clicca&nbsp;<a href="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2021/03/gt_2021_2-2.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">qui</a>&nbsp;per scaricare l’articolo completo in PDF.&nbsp;<em>Pubblicato originariamente su GT – Rivista di Giurisprudenza Tributaria (IPSOA) a firma di&nbsp;<a href="https://www.nctm.it/news/articoli/a.menaguale@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noreferrer">Amedeo Menaguale</a>&nbsp;e&nbsp;<a href="https://www.nctm.it/news/articoli/s.eusepi@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noreferrer">Sarah Eusepi</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 21 Jan 2021 02:50:46 +0100</pubDate>
                        <title>Torri eoliche, la Cassazione spinge i giudici tributari</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/torri-eoliche-la-cassazione-spinge-i-giudici-tributari</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>L'irrilevanza catastale ormai assimilata dalle Commissioni tributarie</em>Con una serie di ordinanze pubblicate tra settembre e novembre dello scorso anno la Cassazione ha definito il corretto inquadramento catastale delle torri degli impianti eolici nel contesto normativo risultante dalle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 21, della legge 208/2015 («norma imbullonati»).<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p><p class>La Suprema Corte (tra le 16 ordinanze si segnalano le n. 20726, 21460, 21286, 25405, 26172 , 27029/ 20) ha, anzitutto, respinto la tesi della natura "costruttiva" delle torri propugnata con le circolari delle Entrate 2/E/2016 e 27/E/2016 e dalla Direzione centrale catasto con la nota prot. 60244/2016, sulla base delle quali gli Uffici del territorio avevano sistematicamente rettificato, dal 2016, le rendite proposte dagli operatori del settore eolico con i Docfa di scorporo "imbullonati", re-inserendo la torre tra gli elementi valutati ai fini della stima diretta degli impianti eolici. Detta prassi è stata espressamente censurata dai giudici di legittimità in quanto incentrata su valutazioni aprioristiche ed estranee alla ratio agevolativa della norma imbullonati.</p><p class>Ma l'intervento della Suprema Corte va oltre avendo qualificato le torri come componenti attive ed essenziali degli impianti eolici, ricadenti nella nozione di «macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo» esclusi dalla valorizzazione ai sensi della norma imbullonati. Ciò anche alla luce della documentazione tecnico-scientifica (pareri pro-veritate) depositata nei giudizi di merito dalla Società produttrice di energia eolica.</p><p class>È importante evidenziare che l'indirizzo dei giudici di legittimità è già stato recepito dalle Commissioni tributarie. In particolare, tra le varie la Ctr Campania - Napoli con alcune recenti sentenze (5701/6/2020, 5702/6/2020, 5703/6/2020), nell'affermare la natura impiantistica e la conseguente sterilità catastale della torre anche in quanto elemento privo di autonomia funzionale e reddituale, ha espressamente richiamato le ordinanze della Cassazione. Del pari, la Ctr Campania-sezione staccata di Salerno con la sentenza 5855/4/2020, nel confermare la correttezza dello scorporo effettuato dalla società con riferimento all'elemento torre, ha analiticamente richiamato i principi affermati dalla Suprema Corte, assunti come nucleo centrale della motivazione della sentenza in esame.</p><p class>Non mancano analoghe recenti pronunce nella giurisprudenza delle Commissioni di primo grado: la Ctp di Catanzaro, ad esempio, ha già emesso numerose sentenze favorevoli agli operatori del settore anche sulla base dell'orientamento espresso dai giudici di legittimità (Ctp Catanzaro 1282/2/2020, 1472/2/2020, 1325/2/2020).</p><p class>L'intervento della Suprema Corte pone le basi per la definizione del conflitto interpretativo tra gli operatori del settore eolico e l'agenzia delle Entrate in merito alla irrilevanza catastale della componente torre. Viene così confermato il prevalente filone interpretativo della giurisprudenza di merito, che già da tempo aveva riconosciuto la sterilità catastale di tale elemento - nel contesto normativo post-imbullonati - in ragione della sua oggettiva natura impiantistica.</p>Tratto da <a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202101/21/0017_binpage28.pdf&amp;authCookie=-1987532093&amp;trc=pMailCN-t20210121-a528904692-h34222-c1115-f12517-n17-u8048" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Il Sole 24 ore</a>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 11 Jan 2021 03:59:19 +0100</pubDate>
                        <title>Legge di bilancio 2021 - Riallineamento del valore di avviamento</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legge-di-bilancio-2021-riallineamento-del-valore-di-avviamento</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La legge di bilancio 2021 ha esteso la possibilità di riallineare il valore fiscale al più alto valore di bilancio dell’avviamento e delle altre attività immateriali, anche se prive di tutela giuridica, risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2019, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 3% (art. 1, comma 83 della legge 30 dicembre 2020 n. 178).La facoltà di rivalutare i beni per le imprese che adottano i principi contabili nazionali, nonché, anche per le imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, di riallineare i valori fiscali ai più alti valori civilistici, è stata introdotta dall’art. 110 del DL 14 agosto 2020 n. 104, con riferimento ai beni di impresa risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2019.In particolare, è possibile rivalutare tali beni, con effetto anche fiscale <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, ovvero riallineare i valori fiscalmente riconosciuti a quelli più alti iscritti in bilancio, a fronte del pagamento di un’imposta sostitutiva del 3%. La rivalutazione, ovvero il riallineamento, devono essere effettuati nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio dell’esercizio 2020 per le imprese con esercizio sociale coincidente con l’anno solare).Poiché la rivalutazione, ovvero il riallineamento, devono avere ad oggetto “beni”, per prassi l’avviamento e in generale le attività immateriali prive di tutela giuridica sono state ritenute escluse dall’ambito applicativo della rivalutazione. &nbsp;Grazie alla specifica disposizione introdotta nella legge di bilancio 2021 – che inserisce un comma all’art. 110 del DL 104/2020 sopra citato – è ora possibile riallineare <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> il valore fiscale degli avviamenti risultanti dal bilancio al 31.12.2019, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 3%, significativamente più bassa rispetto alle aliquote introdotte in passato.In particolare, è possibile ottenere il riconoscimento fiscale dei disallineamenti a qualunque titolo esistenti tra il valore di bilancio ed il valore fiscale dell’avviamento (e delle altre eventuali attività immateriali), generalmente derivanti da operazioni di fusione, con allocazione del disavanzo ad avviamento, o da operazioni neutrali di conferimento di azienda.In base alla formulazione della norma sarebbero esclusi dal beneficio del riallineamento gli avviamenti emergenti da operazioni straordinarie effettuate nel corso del 2020.L'imposta sostitutiva da versare per ottenere il riconoscimento fiscale del valore dell'avviamento riallineato, pari al 3%, si applica sulla differenza tra il valore civilistico e il valore fiscale dello stesso, nell'importo esistente nel bilancio di esercizio 2020. Il riallineamento ha effetto fiscale dall’esercizio successivo a quello in cui è eseguito (2021) e pertanto, a partire da tale esercizio, l’ammortamento del valore riallineato è fiscalmente deducibile (l'effetto decorre invece dal 2024 per gli eventuali atti di realizzo).A fronte del riallineamento, una riserva del patrimonio netto deve essere vincolata al regime di sospensione di imposta, per l’importo corrispondente ai maggiori valori riallineati, al netto dell’imposta sostitutiva (in caso di incapienza delle riserve deve essere vincolata una corrispondente quota del capitale sociale). La riserva in sospensione di imposta può essere affrancata, in tutto o in parte, pagando un’ulteriore imposta sostituiva del 10%. In assenza di affrancamento, la riserva, se distribuita, concorrerà alla formazione del reddito imponibile della società distributrice&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:" target="Barbara.Aloisi@advant-nctm.com">Barbara Aloisi</a>&nbsp;o <a href="mailto:irene.aquili@advant-nctm.com">Irene Aquili</a></em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Ferma restando la possibilità di operare la rivalutazione solo ai fini civilistici. In tal caso, i maggiori valori non sono fiscalmente riconosciuti e pertanto l’imposta sostitutiva non deve essere versata.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Non è invece possibile operare la rivalutazione del valore di avviamento.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> In caso ai soci percettori si applicherà l’ordinario regime di tassazione applicabile ai dividendi.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 22 May 2020 08:47:51 +0200</pubDate>
                        <title>TRIBUTARIO | MERCATI FINANZIARI | Novità introdotte dal Decreto Rilancio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tributario-mercati-finanziari-novita-introdotte-dal-decreto-rilancio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con il presente <em>legal alert</em> si analizzano le principali misure disciplinate dal Decreto Legge, n. 34, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 19 maggio 2020 (il “<strong>Decreto Rilancio</strong>”) tese a sostenere la ricapitalizzazione delle società di medie e grandi dimensioni, nonché le principali novità in tema di piani di risparmio a lungo termine (i c.d. “<strong>PIR</strong>”).In particolare, viene fornita una descrizione della disciplina di cui all’art. 26 del Decreto Rilancio rubricato “<em>Rafforzamento patrimoniale delle società di medie dimensioni</em>”. La norma ha lo scopo di incentivare la ricapitalizzazione delle medie imprese tramite il riconoscimento di un credito di imposta pari al 20% dei conferimenti effettuati verso società di medie dimensioni (con fatturato sino a 50 milioni). Correlatamente, alle società conferitarie è riconosciuto un credito di imposta pari al 50% delle perdite che eccedono il 10% del patrimonio. Il medesimo articolo prevede anche l’istituzione di un Fondo gestito da Invitalia S.p.A. finalizzato alla sottoscrizione di strumenti finanziari di debito emessi da parte di tali imprese.Altra norma oggetto di analisi è l’art. 27, disposizione che autorizza CDP S.p.A. a istituire e a gestire un “Patrimonio Destinato”. Funzione del “Patrimonio Destinato” è quella di finanziare tramite l’immissione di capitale o di strumenti finanziari di debito le società di grandi dimensioni (con fatturato annuo superiore a 50 milioni) con particolare riguardo alle società operanti in settori ritenuti strategici.Viene, infine, esaminato l’art. 136 il quale introduce una nuova categoria di PIR nel nostro ordinamento – che di fatto si affianca a quelli “ordinari” disciplinati dalla Legge di Bilancio 2017 e recentemente modificata ad opera del Decreto Fiscale 2020 – il cui scopo è quello di canalizzare gli investimenti in favore delle PMI. Nei nuovi PIR vengono infatti inseriti tra gli investimenti qualificati anche fonti di finanziamento, alternative al canale bancario, come la concessione di prestiti e l’acquisizione dei crediti, viene innalzato il limite di concentrazione dell’investimento al 20% e sono incrementati i limiti dimensionali fino a 150.000 euro all’anno e a 1.500.000 euro complessivamente.</p><h2>Art. 26</h2><h4>Rafforzamento patrimoniale delle società di medie dimensioni</h4>L’art. 26 del Decreto Rilancio introduce una serie di misure volte sostenere il rafforzamento patrimoniale delle società di medie dimensioni mediante l’incentivazione di aumenti di capitale a pagamento.L’articolo in commento prevede alcune agevolazioni nel caso in cui le società in possesso di determinati requisiti abbiano deliberato ed eseguito, dopo l’entrata in vigore del Decreto Rilancio ed entro il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento.Al verificarsi di specifiche circostanze appresso descritte, la norma riconosce:<ul> <li>per il soggetto conferente (sia persona fisica che giuridica) un credito di imposta pari al 20% del conferimento effettuato (comma 4 e 5);</li> <li>per la società conferitaria:<ul> <li>un credito di imposta pari al 50% delle eventuali perdite che eccedono il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale (comma 8); e</li> <li>la possibilità di emettere strumenti finanziari di debito sottoscritti da un fondo all’uopo istituito, gestito da Invitalia S.p.A., (comma 12 e seguenti).</li></ul></li></ul><p>Tali benefici sono cumulabili tra loro, entro specifici limiti quantitativi.L’efficacia delle misure è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea (comma 3, art. 26).Viene previsto un limite di spesa massimo di 2 miliardi di euro per la fruizione dei crediti di imposta disciplinati dall’art. 26. A tal fine, i criteri e le modalità applicative per beneficiare dei crediti saranno definiti con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da adottare entro 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto Rilancio (commi 11 e 12, art. 26).<span style="text-decoration: underline;"><strong>1.1. Credito di imposta per i conferimenti in denaro in società di capitali e società cooperative con sede in Italia</strong></span>L’art. 26 del Decreto Rilancio istituisce un credito di imposta pari al 20% dei conferimenti in denaro per l’aumento del capitale sociale di società di capitali e di società cooperative aventi sede legale e amministrativa nel territorio dello Stato in possesso di determinati requisiti<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>.<strong>a) Il beneficiario dell’agevolazione</strong>Il credito d’imposta riconosciuto è fruibile da parte del socio che effettua il conferimento.Sono escluse dall’agevolazione le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.In base a tale previsione, emerge che qualora il socio conferente sia diverso da una società (come nel caso di una persona fisica o un ente non commerciale), l’esistenza di un rapporto di controllo non comporta la perdita del beneficio.Non è chiaro, invece, se la verifica dell’esistenza del rapporto di controllo debba essere effettuata prima dell’aumento di capitale, successivamente allo stesso oppure in entrambi i momenti. Qualora, infatti, la verifica debba essere effettuata solo prima dell’aumento di capitale, potrebbero fruire del beneficio tutte le società che acquisiscono il controllo della conferitaria per effetto dell’aumento di capitale.<strong>b) I requisiti della società conferitaria</strong>Il comma 1 individua i requisiti che le società conferitarie devono rispettare affinché il conferente benefici del credito d’imposta.In particolare, ai sensi del comma 1 dell’art. 26, la conferitaria deve essere:</p><ul> <li>una società di capitali (i.e. società a responsabilità limitata anche semplificata, società per azioni e società in accomandita per azioni, società europea di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001); o</li> <li>una società cooperativa o una cooperativa europea di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001;</li></ul><p>avente sede legale e amministrativa nel territorio dello Stato e regolarmente costituita e iscritta nel registro delle Imprese diversa dagli intermediari finanziari e dalle società di partecipazioni, come definiti all’art. 162-<em>bis TUIR</em><a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>, nonché dalle società che esercitano attività assicurativa.Il comma 1 prevede, inoltre, che detta società:a) nel periodo di imposta 2019 abbia conseguito ricavi ai sensi dell’art. 85 comma 1 lett. a) e b) del TUIR<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a>, compresi tra 5 milioni e 50 milioni di euro. Nel caso di società appartenente a un gruppo il limite in parola va valutato su base consolidata al più elevato grado di consolidamento (i.e. considerando tutti i ricavi come definiti dalla norma di tutte le società del gruppo) non tenendo in considerazione i ricavi infra-gruppo. Al riguardo si segnala che la norma non definisce una nozione di gruppo <em>ad hoc</em>, occorre pertanto fare riferimento alla nozione di controllo di cui all’art. 2359 c.c.;b) abbiano riscontrato una riduzione dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 di almeno il 33% rispetto al medesimo periodo del 2019<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a>. Nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;c) abbiano deliberato ed eseguito dopo l’entrata in vigore del Decreto Rilancio ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento che sia integralmente versato entro il medesimo periodo.Non è chiaro come il requisito di cui alla lettera a) vada verificato per le società che chiudono l’esercizio in data diversa dal 31 dicembre, atteso che la norma fa riferimento ai ricavi del “periodo d’imposta 2019”. È ragionevole ritenere che occorra far riferimento ai ricavi realizzati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.<strong>c) L’investimento agevolabile</strong>Sono agevolati mediante il riconoscimento di un credito d’imposta, i conferimenti in denaro effettuati dai soci (o futuri soci). Il credito di imposta è pari al 20% dei conferimenti in denaro effettuati.L’investimento massimo agevolabile effettuato dal conferente non può eccedere 2.000.000 di euro, pertanto l’ammontare massimo del credito d’imposta spettante è pari a 400.000 euro. Tale beneficio è cumulabile con il credito d’imposta per la conversione delle perdite della società conferitaria previsto dallo stesso art. 26 e con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato ai sensi del paragrafo 3 .1 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”.Il testo della norma non fornisce indicazioni sul calcolo del beneficio nel caso in cui l’aumento di capitale ecceda 2.000.000 di euro e allo stesso partecipino più soci, che rispettano i requisiti per beneficiare del credito d’imposta. In tal caso, il credito d’imposta nei limiti di 400.000 euro dovrebbe spettare a tutti pro quota in proporzione all’aumento di capitale versato.La norma non disciplina nemmeno il caso in cui al conferimento partecipino più soggetti, alcuni dei quali non possono beneficiare del credito d’imposta. In tal caso, è ragionevole ritenere che i conferimenti dei soci esclusi da beneficio non debbano essere considerati nel calcolo del limite di 2 milioni.Sarebbe, quindi, opportuno che entrambi tali aspetti fossero chiariti quanto prima.Il comma 6 dell’art. 26 del Decreto Rilancio prevede, inoltre che il credito di imposta possa essere fruito anche con riferimento agli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell’Unione europea o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo, nel rispetto di quanto previsto al comma 1<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a>.L’investimento può essere effettuato anche tramite quote o azioni di organi collettivo del risparmio residenti in Italia, ai sensi dell’art. 73 TUIR, o in Stati dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, che investono in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle società conferitarie individuate dal comma 1 dell’art. 26.<strong>d) Obblighi posti a carico della conferitaria</strong>La società beneficiaria del conferimento non può distribuire riserve, di qualsiasi tipo, prima del 1° gennaio 2024 pena la decadenza dal beneficio e l’obbligo del soggetto conferente di restituire l’ammontare del credito detratto, unitamente agli interessi legali (comma 5).La norma, tuttavia, non specifica se il divieto di distribuzione si applichi solo sulle riserve (di utili e di capitale) esistenti al momento del conferimento oppure in via generale anche alle riserve formatesi successivamente al 1° gennaio 2024.Se il divieto di distribuzione gravasse esclusivamente sulle riserve esistenti al momento del conferimento, sarebbe possibile distribuire – anche attraverso l’acquisto di azioni proprie - gli utili formatisi successivamente senza dover incorrere nell’obbligo di rimborso anticipato dei contributi ricevuti.La norma non vieta esplicitamente l’acquisto di azioni proprie (che non è ammesso nel caso in cui si faccia ricorso all’emissione degli strumenti finanziari di debito – si rimanda al successivo paragrafo), tuttavia, attesa che questo è sostanzialmente equivalente, dal punto di vista economico, ad una distribuzione di utili, dette operazioni non dovrebbero essere ammissibili, pena la restituzione del beneficio (maggiorato degli interessi).Anche se la finalità della norma è chiara (non permettere che i vantaggi riconosciuti alle società vengano “rigirati ai soci”), occorre rilevare come questa possa ostacolare corrette politiche economiche della società che nulla hanno a vedere con il “trasferimento ai soci” dei benefici riconosciti alla società (si pensi ad esempio agli acquisti di azioni proprie effettuati dalle società quotate all’AIM al fine di dare esecuzione ai piani di incentivazione del proprio <em>management</em>).È evidente che sul tema occorrono dei chiarimenti.<strong>e) Obblighi posti a carico del conferente</strong>La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023.Alla luce di tale disposizione, sembra che eventuali altre <em>tranche</em> di partecipazioni detenute dal socio e non collegate all’operazione di conferimento agevolata (ad es. perché acquistate sul mercato oppure per effetto di altri aumenti di capitale) possano essere liberamente trasferibili senza incorrere nella perdita del beneficio.Per fruire dell’agevolazione, inoltre, l’investitore deve acquisire una certificazione della conferitaria che attesti di non aver superato il limite dell'importo complessivo agevolabile previsto dal comma 20 dell’art. 26 (che come appresso si dirà è di 800.000 euro – ridotto a 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli) ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta il credito d'imposta.Sui dubbi legati alla verifica e all’operatività del suddetto limite si dirà appresso.<strong>f) Modalità di fruizione del credito d’imposta</strong>Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) e IRAP e non rileva (i) ai fini del calcolo di deducibilità degli interessi passivi dal reddito di impresa per i soggetti IRPEF (previsto dall’art 61 TUIR) né ai fini del calcolo dei costi correlati a ricavi esenti (previsto dall’art. 109, comma 5 del TUIR).Il credito d’imposta è utilizzabile:</p><ul> <li>nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino ad esaurimento dello stesso, nonché,</li> <li>a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, anche in compensazione tramite mod. F24 ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. In tal caso, ai fini dell’utilizzo non trova applicazione il limite di 250.000 euro previsto per i crediti di imposta da indicare nel quadro RU del modello Unico (art. 1, co. 53, L. 244/2007) né il limite previsto per i crediti di imposta compensabili in F24 (art. 34, L. 388/ 2000).</li></ul><p>La norma non fa menzione della possibilità di trasferire il credito.Un’apertura il tal senso, possibile in sede di conversione del Decreto Rilancio, renderebbe il credito liquido e consentirebbe al socio di poterlo trasferire qualora questi non possa effettivamente beneficiarne (perché ad esempio non ha imposte da abbattere attraverso l’utilizzo dello stesso).</p><h4>1.2. Credito di imposta per le perdite eccedenti il dieci per cento del patrimonio netto</h4>Il comma 8 dell’art. 26 istituisce un ulteriore credito di imposta fruibile, al verificarsi di specifiche condizioni appresso indicate, dalle società conferitarie che abbiano riscontrato nel bilancio di esercizio 2020 perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto al lordo delle perdite stesse.<strong>a) I beneficiari dell’agevolazione e i relativi requisiti</strong>Il credito d’imposta è fruibile dalle società conferitarie, che abbiano realizzato una perdita.Le stesse devono rispettare:<ul> <li>i requisiti previsti dal comma 1 dell’art. 26 (i medesimi necessari per fruire del credito d’imposta sul conferimento); e</li> <li>gli ulteriori requisiti previsti dal comma 2 dell’art. 26, di seguito elencati:<ul> <li>alla data del 31 dicembre 2019 non rientrino nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;</li> <li>siano in regola con le disposizioni di legge in materia tributaria, contributiva, urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;</li> <li>non abbiano ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;</li> <li>non si trovino nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (i.e. applicazione in via definitiva delle misure di prevenzione previste dalla normativa antimafia); e</li> <li>gli amministratori, i soci e il titolare effettivo come definito nella normativa antiriciclaggio non siano stati condannati definitivamente, negli ultimi cinque anni, per reati in tema di evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto in cui sia stata applicata la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici di cui all’articolo 12, comma 2, del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74<a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a>.</li></ul></li></ul><p><strong>b) Le perdite agevolabili</strong>Sono agevolate, mediante conversione in credito d’imposta, le perdite contabili realizzate nell’esercizio 2020. La norma non fornisce indicazioni specifiche sul periodo in cui le perdite devono essere realizzate nel caso di soggetti che chiudono l’esercizio in data diversa dal 31 dicembre; sul punto è dubbio se l’agevolazione spetti con riferimento a:</p><ul> <li>le perdite conseguite nell’esercizio in corso alla data di approvazione del Decreto Rilancio (maggio 2020); oppure</li> <li>le perdite conseguite per effetto alla riduzione dei ricavi di marzo e aprile 2020 (si ricorda infatti che l’aver conseguito una riduzione dei ricavi è uno dei requisiti per accedere all’agevolazione) e quindi relative all’esercizio / esercizi in corso in tali mesi.</li></ul><p>Il credito di imposta è pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto<a href="/news-e-approfondimenti#%5B7%5D">[7]</a> al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale sociale (di cui al comma 1, lettera c)) ed è riconosciuto a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020.Il credito è cumulabile con il credito d’imposta sul conferimento, sempre previsto dall’art. 26 e con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato ai sensi del paragrafo 3 .1 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”.In ogni caso, il credito d’imposta sul conferimento ed il credito d’imposta sulla perdita non possono eccedere il limite complessivo di 800.000 euro (ridotto a 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli).Ai fini della verifica dei limiti predetti, la conferitaria dovrà richiedere ai conferenti un’attestazione che indichi la misura del credito di imposta di cui hanno beneficiato. Inoltre, la conferitaria dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà <em>ex</em> art. 47 del DPR 445/2000 che attesti che i crediti di imposta unitamente agli altri aiuti di cui al par. 3.1. della Comunicazione rispettino i limiti previsti dall’art. 26, comma 20 del Decreto Rilancio.Sui dubbi legati alla verifica e all’operatività del suddetto limite si dirà nel prosieguo.<strong>c) Obblighi posti a carico della conferitaria</strong>La beneficiaria del conferimento non può distribuire riserve, di qualsiasi tipo prima del 1° gennaio 2024, pena la decadenza dal beneficio e l’obbligo del soggetto conferente di restituire l’ammontare del credito detratto, unitamente agli interessi legali.Anche in tal caso, la norma non specifica se il divieto di distribuzione si applichi solo sulle riserve (di utili e di capitale) esistenti al momento del conferimento oppure si estenda anche alle riserve formatesi successivamente, sino al 1° gennaio 2024.Anche con riferimento a tale credito, la norma non vieta esplicitamente l’acquisto di azioni proprie (che ricordiamo non è ammesso nel caso in cui si faccia ricorso all’emissione degli strumenti finanziari di debito – si rimanda al successivo paragrafo).Come si è già detto, tuttavia, l’acquisto di azioni proprie non dovrebbe essere ammissibile, pena la restituzione del beneficio (maggiorato degli interessi), attesa la sostanziale equivalenza, dal punto di vista economico, di detta operazione a una distribuzione di utili.<strong>d) Modalità di fruizione del credito d’imposta</strong>Anche in questo caso, il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) e dell’IRAP e non rileva (i) ai fini del calcolo di deducibilità degli interessi passivi dal reddito di impresa per i soggetti IRPEF (previsto dall’art 61 TUIR) né ai fini del calcolo dei costi correlati a ricavi esenti (previsto dall’art. 109, comma 5 del TUIR).Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, <em>ex</em> art. 17 D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento. Anche in questo caso, ai fini dell’utilizzo non trova applicazione il limite di 250.000 euro previsto per i crediti di imposta da indicare nel quadro RU del modello Unico (art. 1, co. 53, L. 244/2007) né il limite previsto per i crediti di imposta compensabili in F24 (art. 34, L. 388/ 2000).<span style="text-decoration: underline;"><strong>1.3. Emissione di strumenti finanziari di debito sottoscritti da Fondo Patrimonio PMI</strong></span>Il comma 12 dell’art. 26 prevede che le società beneficiarie di un conferimento che rispettano determinati requisiti la possibilità di emettere strumenti finanziari di debito sottoscritti da un fondo all’uopo istituito, gestito da Invitalia S.p.A..A tale scopo, il comma 12 istituisce un fondo denominato “Fondo Patrimonio PMI” (il “<strong>Fondo</strong>”) gestito da Invitalia S.p.A o da sue controllate (il “<strong>Gestore</strong>”) finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, entro i limiti della dotazione del Fondo, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, con determinate caratteristiche emessi da società che rispettano determinati requisiti.<strong>a) I beneficiari dell’agevolazione e i relativi requisiti</strong>Il soggetto emittente deve essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e al comma 2 dell’art. 26 (in sostanza i medesimi requisiti previsti per poter trasformare le perdite in credito d’imposta) i quali tuttavia sono leggermente modificati in quanto:</p><ul> <li>i ricavi conseguiti nel periodo di imposta 2019 (lett. a del comma 1) devono essere compresi tra 10 milioni e 50 milioni di euro – il limite minimo dei ricavi per fruire del (i) credito d’imposta sul conferimento e (ii) del credito d’imposta sulle perdite è pari a 5 milioni; e</li> <li>l’aumento di capitale a pagamento deliberato ed eseguito tra la data di entrata in vigore del Decreto Rilancio ed entro il 31 dicembre 2020 (lett. a del comma 1) deve essere almeno pari ad 250.000 euro – tale limite non è previsto per fruire (i) del credito d’imposta sul conferimento e (ii) del credito d’imposta sulle perdite.</li></ul><p>Inoltre, l’emittente deve avere meno di 250 occupati (requisito non previsto per fruire (i) del credito d’imposta sul conferimento e (ii) del credito d’imposta sulle perdite).<strong>b) Le caratteristiche degli strumenti finanziari</strong>Gli strumenti finanziari sono rappresentati da obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione (“<strong>Strumenti Finanziari</strong>”) per un ammontare massimo pari al minore importo tra:</p><ul> <li>tre volte l’ammontare dell’aumento di capitale eseguito; e</li> <li>il 12,5% dell’ammontare dei ricavi registrati nel periodo d’imposta 2019.</li></ul><p>Nel caso in cui quindi:</p><ul> <li>l’aumento di capitale eseguito fosse pari ad 1 milione di euro; e</li> <li>l’ammontare dei ricavi registrati nel periodo d’imposta 2019 fosse 30 milioni di euro;</li></ul><p>l’ammontare degli Strumenti Finanziari non potrebbe superare l’importo di euro 3 milioni, ovvero il minore tra:</p><ul> <li>euro 3.000.000 – i.e. l’aumento di capitale, pari a 1 milione di euro, moltiplicato per tre; e</li> <li>euro 3.750.000 – i.e. l’importo dei ricavi, pari a 30 milioni di euro, moltiplicato per 12,5%.</li></ul><p>Qualora la società sia beneficiaria di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica o con tassi di interesse agevolati - in attuazione di un regime di aiuto ai sensi rispettivamente dei paragrafi 3.2 e 3.3 della Comunicazione della Commissione europea recante un “<em>Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19</em>” (la “Comunicazione”) - la somma (a) degli finanziamenti garantiti, (b) dei prestiti agevolati e (c) dell'ammontare degli Strumenti Finanziari sottoscritti non può eccedere il maggiore tra:</p><ul> <li>il 25% dei ricavi;</li> <li>il doppio dei costi del personale della società relativi al 2019, risultanti dal bilancio o da dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio; e</li> <li>il fabbisogno di liquidità della società per i diciotto mesi successivi alla concessione della misura di aiuto, come risultante da una autocertificazione del rappresentante legale.</li></ul><p>Gli Strumenti Finanziari possono essere emessi anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 2412, primo comma, del Codice Civile (“c.c.”)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B8%5D">[8]</a>.Il comma 12 prevede che gli “<em>Strumenti Finanziari sono rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione. La società emittente può rimborsare i titoli in via anticipata decorsi tre anni dalla sottoscrizione</em>”.La norma non prevede espressamente se il rimborso debba avvenire in un’unica soluzione (<em>bullet</em>) o lungo un piano di ammortamento. Si osserva, tuttavia, che ai sensi del successivo comma 16 gli interessi - i quali maturano annualmente - devono essere corrisposti in un’unica soluzione “<em>alla data del rimborso</em>”. Conseguentemente, posto che il riferimento del comma 16 sembra ad un’unica “data di rimborso”, sarebbe ragionevole ritenere che anche gli Strumenti Finanziari debbano essere rimborsati unitamente agli interessi in un’unica soluzione. Anche su questo punto si attendono chiarimenti.Inoltre, il testo indica solo la durata massima degli Strumenti Finanziari (sei anni) ma non indica una durata minima (il termine di tre anni è previsto solo per l’ipotesi di rimborso anticipato, ma non vieta che gli Strumenti Finanziari possano avere una durata inferiore a tre anni).Qualora, le società emittente sia sottoposta a fallimento o altra procedura concorsuale i crediti del Fondo per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono soddisfatti dopo ogni altro credito e prima dei finanziamenti soci di cui all’art. 2467 c.c..<strong>c) Obblighi posti a carico della società emittente</strong>La società emittente si impegna a:</p><ul> <li>non deliberare o effettuare, dalla data di presentazione dell’istanza di sottoscrizione al Fondo e fino all’integrale rimborso degli Strumenti Finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci;</li> <li>destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;</li> <li>fornire al Gestore un rendiconto periodico, con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest’ultimo indicati, al fine di consentire la verifica degli impegni assunti ai sensi del presente comma e di quanto previsto al comma 14.</li></ul><p><strong>d) Ulteriori caratteristiche degli Strumenti Finanziari</strong>Le caratteristiche, condizioni e modalità del finanziamento e degli Strumenti Finanziari saranno definite con apposito decreto del Ministero delle Finanze (“<strong>MEF</strong>”) di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico (“<strong>MISE</strong>”).Il decreto intra-ministeriale indicherà, inoltre, gli obiettivi per il cui raggiungimento può essere accordata una riduzione del valore di rimborso degli Strumenti Finanziari (comma 16). Sulla scorta del testo della norma, tale riduzione non appare soggetta a limitazioni specifiche.È quindi evidente che solo dopo l’emissione del citato decreto sarà possibile valutare le caratteristiche degli Strumenti Finanziari oltre che <em>l’appeal</em> dell’agevolazione, anche alla luce di eventuali previsioni che limitino la fruizione di tale beneficio (abbuono di parte del capitale)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B9%5D">[9]</a>.<strong>e) Modalità di fruizione del Beneficio</strong>Per fruire del beneficio le società dovranno presentare un’apposita istanza al Gestore tramite il modello uniforme reso disponibile sul sito internet di quest’ultimo, corredata con la documentazione necessaria.Il Gestore può prevedere ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti indicati ai commi 1 e 2 dell’art. 26 la presentazione di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.Il Gestore verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi, la conformità della deliberazione di emissione degli Strumenti finanziari a quanto previsto dalla normativa e dal decreto di prossima emissione da parte del MEF e del MISE e l’assunzione degli impegni da parte della società finanziata e procede alla sottoscrizione degli stessi e al versamento del relativo apporto.Il Gestore procede, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze.<span style="text-decoration: underline;"><strong>1.4. Cumulo fra i benefici (credito sul conferimento, credito sulle perdite ed emissione di Strumenti Finanziari “agevolata”)</strong></span>Il comma 20 prevede che i crediti di imposta disciplinati dai commi 4 e 8 dell’art. 26 possano cumularsi fra di loro e con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società beneficiaria ha fruito ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione.L’importo complessivo lordo delle misure di aiuto (credito d’imposta sul conferimento e credito d’imposta sulle perdite) non può superare per ciascuna società beneficiaria l’ammontare di 800.000 euro (ridotto a 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B10%5D">[10]</a>.Per quanto non sia esplicitato dalla norma, è ragionevole ritenere che la fruizione dei benefici sia volontaria e non automatica, pertanto qualora gli stessi eccedano la soglia di fruibilità, è fatta salva la possibilità di escludere uno degli stessi a vantaggio dell’altro.Infine, si osserva che la norma non fornisce alcuna indicazione su come debbano essere calcolati i benefici spettanti nel caso in cui questi superino il limite previsto<a href="/news-e-approfondimenti#%5B11%5D">[11]</a>. Tale aspetto non è trascurabile atteso che i benefici in oggetto sono fruibili da soggetti diversi (socio conferente e società conferitaria), pertanto è auspicabile quanto prima un chiarimento sul punto.Si veda per maggior chiarimento i seguenti esempi.<span style="text-decoration: underline;"><strong>1.5. Esempi numerici</strong></span><strong>a) Esempio 1</strong>Di seguito si porta un’esemplificazione numerica.Si ipotizzi che la società Alfa (che non opera nel settore della pesca e dell’acquacoltura né in quello della produzione primaria di prodotti agricoli) chiuda l’esercizio al 31 dicembre, rispetti i requisiti previsti dal comma 1 e 2 dell’art. 26 e abbia registrato una perdita nel 2020 pari ad euro 2 milioni.La società riceve un conferimento dal Socio A e dal Socio B di euro 500.000 ciascuno.Il patrimonio netto di Alfa, inoltre, è pari a 1 milione di euro ed i Ricavi del periodo d’imposta 2019 sono 30 milioni di euro.Si calcolano di seguito i benefici ottenibili e l’ammontare massimo degli Strumenti Finanziari che possono essere emessi, ipotizzando che Alfa non abbia beneficiato di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica o con tassi di interesse agevolati.<img class="alignnone wp-image-18187" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2020/05/1-300x105.png" alt width="649" height="227">Di seguito si propone il calcolo del credito d’imposta sul conferimento, spettante al Socio A e al Socio B:<img class="alignnone wp-image-18189" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2020/05/2-300x102.png" alt width="647" height="220">La successiva tabella, invece, espone il dettaglio di calcolo del credito d’imposta sulla perdita.<img class="alignnone wp-image-18191" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2020/05/3-300x114.png" alt width="652" height="248">Qualora, poi, la società Alfa volesse emettere anche gli Strumenti Finanziari sottoscritti dal Fondo, il relativo importo non potrebbe eccedere l’importo di 3 milioni di euro.Di seguito si riporta il calcolo.<img class="alignnone wp-image-18193" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2020/05/4-300x52.png" alt width="651" height="113">I crediti sono tutti integralmente fruibili atteso che rientrano nei limiti previsti dalla normativa (euro 800.000).<img class="alignnone wp-image-18195" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2020/05/5-300x59.png" alt width="650" height="128"><strong>b) Esempio 2</strong>L’esempio successivo ricalca sostanzialmente il precedente, con una sola differenza data dal fatto che l’aumento di capitale, effettuato pariteticamente dal Socio A e dal Socio B è pari a 2 milioni di euro.<img class="alignnone wp-image-18197" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2020/05/6-300x98.png" alt width="649" height="212">Si calcolano di seguito i benefici ottenibili e l’ammontare massimo degli Strumenti Finanziari che possono essere emessi ipotizzando che Alfa non abbia beneficiato di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica o con tassi di interesse agevolati.Il calcolo del credito d’imposta sul conferimento è il seguente:<img class="alignnone wp-image-18199" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2020/05/7-300x102.png" alt width="644" height="219">Il calcolo del credito d’imposta sulla perdita, invece, è riportato nella successiva tabella:<img class="alignnone wp-image-18201" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2020/05/8-300x112.png" alt width="643" height="240">La conferitaria, inoltre, potrà emettere Strumenti Finanziari per l’importo di seguito indicato:<img class="alignnone wp-image-18203" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2020/05/9-300x51.png" alt width="642" height="109">A questo punto, si verifica che tutti i benefici fruibili rientrino nei limiti previsti dalla normativa (euro 800.000).<img class="alignnone wp-image-18207" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2020/05/10-300x60.png" alt width="640" height="128">Nel caso di specie, i benefici fruibili superano la soglia ammessa dalla normativa.Come già anticipato nel testo, la norma non specifica in che modalità i benefici debbano essere ridotti per rientrare nei limiti previsti.È ragionevole ritenere che i benefici disponibili si riducano proporzionalmente sino a raggiungere la soglia di 800.000 euro.Non è altresì chiaro se, nell’ambito dell’operazione di aumenti di capitale, sia possibile rinunciare (<em>in toto</em> o in parte) ad uno dei benefici a vantaggio dell’altro.Ad esempio la conferitaria potrebbe rinunciare al credito d’imposta sulla perdita in modo da aumentare il beneficio spettante ai soci e di conseguenza aumentare l’<em>appeal</em> dell’operazione di aumento di capitale.</p><h2>Art. 27</h2><h4>Patrimonio destinato</h4>L’art. 27 del Decreto Rilancio autorizza CDP S.p.A. (“CDP”) a costituire un patrimonio destinato denominato “Patrimonio Rilancio” (il “<strong>Patrimonio Destinato</strong>”), le cui risorse sono impiegate per sostenere e rilanciare il sistema economico produttivo italiano. In particolare, come si dirà appresso, le risorse del Patrimonio Destinato sono destinate ad essere investite in società con fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro, per le quali non sono applicabili le misure previste dall’art. 27.Per dotare il Patrimonio Destinato delle risorse destinate agli investimenti, allo stesso sono apportati beni e rapporti giuridici del Ministero dell’Economia e delle Finanze (“MEF”)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B12%5D">[12]</a>. A fronte degli apporti effettuati sono emessi da CDP S.p.A., a valere sul Patrimonio Destinato e in favore del MEF, strumenti finanziari di partecipazione prevedendo che la loro remunerazione sia condizionata all'andamento economico del Patrimonio Destinato.Il Patrimonio Destinato ha la durata di dodici anni eventualmente prorogabili o riducibili con delibera del CdA di CDP S.p.A. su richiesta del MEF.Oltre ai citati apporti, il Patrimonio Destinato sarà costituito anche dai beni e dai rapporti giuridici che si sono realizzati nel periodo di gestione dello stesso nonché gli interessi e gli altri redditi che derivano dalla gestione delle risorse<a href="/news-e-approfondimenti#%5B13%5D">[13]</a>.La legge conferisce al Patrimonio Destinato i caratteri di autonomia patrimoniale e segregazione. Ne consegue che il patrimonio è separato ed autonomo a tutti gli effetti da quello di CDP S.p.A. e dagli altri patrimoni separati costituiti dalla stessa. Il patrimonio può essere anche suddiviso in comparti ciascuno dotato di propria autonomia patrimoniale.Il patrimonio destinato e ciascuno dei suoi comparti rispondono esclusivamente delle obbligazioni da questi assunte, entro i limiti dei beni e rapporti giuridici apportati. Sul Patrimonio Destinato non sono ammesse azioni dei creditori di CDP S.p.A. o nell’interesse degli stessi e correlatamente, sul patrimonio di CDP S.p.A. non sono ammesse azioni dei creditori del Patrimonio Destinato e dei suoi comparti o nell’interesse degli stessi.<strong>a) I beneficiari degli interventi del Patrimonio Destinato</strong>Il comma 4, in coerenza con l’espressa finalità di sostenimento del sistema produttivo, dispone che gli interventi effettuati da CDP tramite il Patrimonio Destinato siano rivolti alle società per azioni anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa che:<ul> <li>hanno la sede legale in Italia,</li> <li>non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo;</li> <li>hanno conseguito un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro.</li></ul><p>Dal tenore letterale della norma sembrerebbe che siano escluse dai beneficiari gli enti societari il cui capitale son sia rappresentato da azioni.<strong>b) I requisiti per accedere agli interventi</strong>I requisiti per accedere agli interventi del Patrimonio Destinato nonché le relative condizioni, criteri e modalità degli interventi stessi, saranno individuati da un decreto del MEF e sentito il MISE<a href="/news-e-approfondimenti#%5B14%5D">[14]</a>.Al fine di individuare gli interventi il decreto dovrà tenere in considerazione in particolare l’incidenza dell’impresa con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale e alle altre finalità di cui al comma 86 della legge n. 169 del 2019, alla reta logistica e dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro.Dal tenore della disposizione si evince che la norma è finalizzata oltre che a promuovere la ripresa del settore industriale anche a proteggere le imprese che operano in settori strategici per lo Stato.<strong>c) Gli investimenti ammissibili</strong>Il comma 4 dell’art. 27 prevede che il Patrimonio Destinato opera nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell’Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da “COVID-19” ovvero a condizioni di mercato.Il successivo comma 5 prevede che CDP S.p.A., a valere sul Patrimonio Destinato, in via preferenziale, effettui i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l’acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche.Possono essere effettuati interventi relativi a operazioni di ristrutturazione di società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività.Il comma 9 stabilisce che gli investimenti effettuati da CDP tramite il Patrimonio Destinato e tutti gli atti ad esse funzionalmente collegati non innescano eventuali clausole contrattuali e/o statutarie di cambio di controllo o analoghe disposizioni.<strong>d) Ulteriori disposizioni</strong>Il comma 12 prevede che le operazioni di impiego effettuate nonché le garanzie concesse e gli atti e i pagamenti effettuati in esecuzione di tali operazioni o mediante impiego delle risorse finanziarie provenienti da tali operazioni, a valere sul Patrimonio Destinato non sono soggetti all’azione revocatoria di cui all’art. 67 L. Fall. E di cui all’art. 166 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.Dal punto di vista tributario, redditi e il valore della produzione conseguiti dal Patrimonio Destinato e dei suoi comparti non sono soggetti a imposte.Inoltre, il Patrimonio Destinato e i suoi comparti non sono soggetti a ritenute e a imposte sostitutive delle imposte sui redditi sui proventi a qualsiasi titolo percepiti.Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità relativi a tutti gli investimenti effettuati dal Patrimonio Destinato e dai suoi comparti, nonché la loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono escluse da IVA, dall’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax), dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta.Gli interessi e gli altri proventi dei titoli emessi dal Patrimonio Destinato e dai suoi comparti sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, nella misura applicabile ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.</p><h2>Art. 136</h2><h4>Incentivi per gli investimenti nell’economia reale</h4>L’articolo 136 del Decreto Rilancio introduce una nuova ed ulteriore categoria di piani di risparmio a lungo termine (“<strong>PIR</strong>”) modellata sulla base della disciplina generale prevista dai commi 100 a 114 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (la “Legge di Bilancio 2017”), alla quale si applicano tra l’altro limiti dimensionali molto più ampi.L’obiettivo della misura, come si evince dalla relazione illustrativa del Decreto Rilancio è quello di “<em>incentivare gli investimenti, sia in capitale di rischio sia in capitale di debito, nell’economia reale e, in particolare, nel mondo delle società non quotate, potenziando la capacità dei piani di risparmio a lungo termine (PIR) di convogliare risparmio privato verso il mondo delle imprese</em>”. In effetti, i nuovi PIR sono stati modellati per canalizzare in maniera più consistente gli investimenti a favore di imprese di piccole dimensioni.La disciplina di questa nuova categoria di PIR viene inserita nell’art. 13-<em>bis</em> del D.L. n. 124 del 2019 (il c.d. “Decreto Fiscale 2020”) che contiene le disposizioni sui vincoli di investimento dei PIR costituiti a partire dal 1° gennaio 2020. Di conseguenza, i nuovi PIR, introdotti dal Decreto Rilancio, troveranno applicazione in relazione ai piani costituiti già a partire dal 1° gennaio 2020.Si ricorda che i PIR sono una forma di investimento introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 destinata alle persone fisiche fiscalmente residenti nel territorio dello Stato operanti al di fuori del regime d’impresa, che fruiscono di specifici benefici fiscali al fine di incoraggiare gli investimenti a medio lungo termine (con orizzonte temporale pari almeno a 5 anni) nelle PMI radicate sul territorio italiano.I benefici previsti dalla norma includono:<ul> <li>l’esenzione da imposizione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalla detenzione o dalla cessione degli strumenti finanziari detenuti nel PIR;</li> <li>l’esenzione dall’imposta sulle successioni dei trasferimenti mortis causa degli strumenti finanziari detenuti nel PIR.</li></ul><p>Detti benefici sono subordinati,<em> inter alia</em>, al rispetto di specifici vincoli di composizione del patrimonio del PIR, una parte del quale deve essere destinato a specifiche tipologie di attività.<span style="text-decoration: underline;"><strong>3.1 I nuovi PIR</strong></span>Nella sostanza il Decreto Rilancio ha introdotto la possibilità di istituire due categorie di PIR (modificando di fatto il requisito dell’”unicità” del PIR):</p><ul> <li>la prima categoria (i PIR ordinari), che era già stata rimodulata dal Decreto Fiscale 2020; e</li> <li>una nuova categoria di PIR (i nuovi PIR), con riferimento alla quale sono previsti:<ul> <li>diversi vincoli di investimento, con la possibilità di includere nuove<em> asset class</em> in precedenza non contemplate;</li> <li>l’innalzamento dei limiti di concentrazione dell’investimento; e</li> <li>l’innalzamento dei limiti dimensionali.</li></ul></li></ul><p>Sia per i PIR ordinari che per i nuovi PIR sono lasciati invariati i restanti profili della disciplina (quali ad es. i benefici fiscali, modalità di costituzione, <em>holding period</em>, divieto di investire in strumenti emessi o stipulati con soggetti non <em>white list</em>, etc).<strong>a) Rimodulazione del requisito di unicità dei PIR</strong>Il requisito dell’unicità del PIR è stato rimodulato, pertanto a seguito del Decreto Rilancio ciascun contribuente può costituire un PIR ordinario e un nuovo PIR.<strong>b) Vincoli di investimento dei Nuovi PIR</strong>Viene previsto per i nuovi PIR che in ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell’anno stesso, il relativo patrimonio deve essere investito per almeno il 70% (i c.d. “investimenti qualificati”):</p><ul> <li>in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese radicate in Italia, diverse da quelle i cui titoli azionari formano i panieri degli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, nonché</li> <li>&nbsp;in prestiti erogati alle predette imprese e da crediti delle medesime imprese.</li></ul><p>Per la nuova categoria di PIR sono quindi rimodulati i vincoli di investimenti, precedentemente rimodulati dal Decreto Fiscale 2020<a href="/news-e-approfondimenti#%5B15%5D">[15]</a>.Di particolare rilievo è l’inclusione tra gli investimenti qualificati anche di fonti di finanziamento alternative al canale bancario, quali concessione di prestiti e l’acquisizione dei crediti delle imprese a cui il piano è rivolto.<strong>c) Limiti di concentrazione dei Nuovi PIR</strong>Per i nuovi PIR è previsto l’innalzamento della soglia del vincolo di concentrazione ex art. 1 comma 103 della Legge di Bilancio 2017 al 20% (il limite previsto per i PIR ordinari è pari al 10%).<strong>d) Limiti dimensionali dei Nuovi PIR</strong>I limiti all’entità degli investimenti dei nuovi PIR sono innalzati fino a 150.000 euro all’anno e a 1.500.000 euro complessivamente.Si ricorda che per i PIR ordinari l’entità degli investimenti non può superare il limite dei 30.000 euro l'anno e il limite dei 150.000 euro complessivamente.<span style="text-decoration: underline;"><strong>3.2 Ulteriori modifiche</strong></span>L’art. 136 del Decreto Rilancio introduce anche specifiche disposizioni in merito alla verifica dei vincoli di investimento per i PIR costituiti tramite OICR (con l’introduzione del comma 2-<em>ter</em> all’art. 13 <em>bis</em> del Decreto Fiscale 2020).In particolare, per gli investimenti qualificati effettuati tramite OICR di cui all’articolo 1, comma 104, della Legge di Bilancio 2017 viene previsto che i vincoli di investimento applicabili ai PIR ordinari e ai nuovi PIR:a) devono essere raggiunti entro la data specificata nel regolamento o nei documenti costitutivi dell’OICR;b) cessano di essere applicati quando l’OICR inizia a vendere le attività, in modo da rimborsare le quote o le azioni degli investitori;c) sono temporaneamente sospesi quando l’OICR raccoglie capitale aggiuntivo o riduce il suo capitale esistente, purché tale sospensione non sia superiore a 12 mesi.Tali previsioni ricalcano sostanzialmente le disposizioni in materia di composizione e diversificazione del portafoglio previste per i fondi di investimento europei a lungo termine (c.d. ELTIF) di cui all’art. 17, comma 1, del Regolamento (UE) n. 2015/760.Contestualmente al potenziamento delle agevolazioni fiscali previste per i nuovi PIR, viene abrogato l’art. 36-<em>bis</em> del D.L. n. 34 del 2019 con il quale erano state introdotte le agevolazioni fiscali per gli investimenti effettuati nei fondi ELTIF a partire dal 1° gennaio 2020.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:m.luongo@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Manfredi Luongo</a>, <a href="mailto:l.plattner@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Lukas Plattner</a> e <a href="mailto:v.cantelli@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Vincenzo Cantelli</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> Alla luce del testo normativo, si può ritenere che non rientrino nell’agevolazione in parola i semplici apporti di capitale, cioè i versamenti effettuati dai soci nella società a fronte dei quali non vi è un incremento del capitale sociale.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> Si tratta, in particolare di: i) soggetti indicati nell'art. 2 co. 1 lett. c) del D. Lgs. 28.2.2005 n. 38, nonché i soggetti non residenti aventi le medesime caratteristiche che esercitano la propria attività attraverso una stabile organizzazione in Italia (es. Banche, Sim, SGR ecc.); ii) i confidi iscritti nell'elenco di cui all'art. 112-<em>bis</em> del DLgs. 1.9.93 n. 385; iii) gli operatori del microcredito iscritti nell'elenco di cui all'art. 111 del D. Lgs. 1.9.93 n. 385; iv) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari, diversi dai soggetti di cui al punto i).<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a>&nbsp;<em>"Sono considerati ricavi: a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa; b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> La norma non chiarisce se la riduzione dei ricavi debba essere verificata analizzando i ricavi di marzo e di aprile separatamente oppure congiuntamente.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a> Nel caso in cui siano agevolati gli investimenti effettuati in stabili organizzazioni di imprese con sede in Paesi UE o SEE, il credito d’imposta dovrebbe spettare alla casa-madre, tuttavia non è chiara la sorte del credito ove questa non abbia modo di utilizzarlo.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a> Si tratta dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del d.lgs. 74/2000), Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del d.lgs. 74/2000) ed Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del d.lgs. 74/2000).<a href="/news-e-approfondimenti#%5B7%5D">[7]</a> L’art. 26 prevede che il patrimonio netto debba essere calcolato al lordo delle perdite, tuttavia non specifica se debba tener conto o meno del conferimento. Nel silenzio della norma, il patrimonio netto dovrebbe essere quello risultante dal bilancio d’esercizio al lordo della perdita e quindi incorporerebbe già l’aumento di capitale.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B8%5D">[8]</a> Cfr.: art. 2412 c. 1, c.c. “<em>[l]a società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B9%5D">[9]</a> Va evidenziato che nella precedente bozza del Decreto Rilancio, circolata nei giorni antecedenti alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, era previsto che, al verificarsi di particolari requisiti, gli Strumenti Finanziari fossero infruttiferi e che tale beneficio (i.e. l’infruttiferità) si andasse a cumulare con gli altri benefici previsti dall’articolo 26 ai fini della verifica del limite di 800.000 euro.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B10%5D">[10]</a> Non si tiene conto di eventuali misure di cui la società abbia beneficiato ai sensi del Regolamento della Commissione n.1407/2013, del Regolamento della Commissione n.702/2014 e del Regolamento della Commissione n.717/2013 ovvero ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B11%5D">[11]</a> Come si è anticipato in narrativa, il comma 5 prevede che per il conferente l’agevolazione spetta se questi abbia “<em>una certificazione della società conferitaria che attesti di non aver superato il limite dell'importo complessivo agevolabile di cui al comma 20 ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta il credito d'impost</em>a”. Dal tenore della norma sembrerebbe che in caso di superamento del limite ammissibile, la conferitaria nella propria certificazione possa stabilire l’ammontare del credito spettante al socio.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B12%5D">[12]</a> Gli apporti del MEF sono effettuati con decreto del MEF stesso e non sono soggetti a imposta di registro, di bollo, nonché alle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. In caso di beni e rapporti giuridici diversi dai titoli di Stato, i relativi valori di apporto e di iscrizione nella contabilità del Patrimonio Destinato sono determinati sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di idonea esperienza e qualificazione professionale.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B13%5D">[13]</a> Ai fini finanziamento dell’attività del Patrimonio Destinato, il comma 7 prevede che possano essere emessi strumenti finanziari di debito a valere sul Patrimonio Destinato stesso anche in deroga all’art. 2412 c.c. Per completezza, si osserva che il successivo comma 8 dispone sulle obbligazioni assunte dal Patrimonio Destinato la garanzia di ultima istanza dello Stato.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B14%5D">[14]</a> dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea..<a href="/news-e-approfondimenti#%5B15%5D">[15]</a> Il Decreto Fiscale 2020 aveva previsto che per i PIR istituiti dal 1° gennaio 2020, la soglia minima del patrimonio da investire in strumenti finanziari di imprese radicate in Italia (70%) fosse investita:• per almeno il 25% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB di Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati;• per almeno il 5% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE MID Cap di Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 07 Apr 2020 03:34:13 +0200</pubDate>
                        <title>Emergenza COVID-19 e incentivi alle imprese</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/emergenza-covid-19-e-incentivi-alle-imprese</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Di Piermauro Antonio Carabellese e Luigi Merola</em></p><h4>Conversione delle attività per imposte anticipate in crediti di imposta a seguito di cessione di crediti deteriorati</h4>L'art. 55 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 introduce rilevanti disposizioni finalizzate ad incentivare la cessione a titolo oneroso di crediti deteriorati. Le disposizioni, applicabili a tutte le imprese<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>, esplicano particolare efficacia in relazione al settore bancario, al quale si farà riferimento nel proseguo, dove la problematica dei <em>non performing loans</em> (NPL) investe peculiari aspetti di natura regolamentare prima ancora che tributaria.Le disposizioni, potenziando le misure già contenute nell'art. 2, commi da 55 a 58 del Decreto Legge 29 dicembre 2010 n. 225<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>, estendono la possibilità della trasformazione in crediti di imposta alle attività per imposte anticipate, anche se non iscritte in bilancio a causa del mancato superamento del <em>probability test</em>, relative sia alle (<em>i</em>) perdite fiscali - riportabili ai sensi dell'art. 84 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) - sia (<em>ii</em>) all'aiuto alla crescita economica - riportabile ai sensi dell'art. 1, co. 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a>. La trasformazione consente di anticipare l'utilizzo delle attività per imposte anticipate che, altrimenti, sarebbero state utilizzabili nei soli esercizi successivi.Su un piano regolamentare, in conformità alle previsioni recate dal Regolamento UE 26 giugno 2013 n. 575 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, la trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti di imposta consente alla banca cedente di migliorare i propri requisiti di capitale, traducendosi, oltre che in un miglioramento del NPL ratio, anche in un aumento sia del patrimonio di vigilanza - i fondi propri - sia del <em>total capital ratio</em> (TCR). Su un piano tributario, la trasformazione consente alla banca cedente di disporre, in via anticipata, di crediti di imposta, non soggetti a imposizione IRES/IRAP, utilizzabili in compensazione dei versamenti dovuti a titolo di imposte e contributi. I medesimi crediti di imposta, in alternativa all'utilizzo in compensazione, possono anche essere ceduti - infragruppo oppure a soggetti terzi - o richiesti a rimborso.L'incentivo presuppone che (<em>i</em>) gli NPL siano ceduti nel 2020 e che (<em>ii</em>) i cessionari siano soggetti esterni al proprio gruppo di appartenenza<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a>. Sull'incentivo fiscale incidono positivamente (<em>iii</em>) la nozione di credito <em>non performing</em> adottata dal legislatore - vi rientrano le sofferenze, le inadempienze probabili e le esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre novanta giorni. Pur tuttavia, l'incentivo fiscale risulta limitato dalla scelta del legislatore, che auspichiamo possa essere rivista in sede di conversione del decreto legge, (<em>iv</em>) di limitare l'ammontare delle attività per imposte anticipate trasformabili in crediti di imposta: le perdite fiscali e l'aiuto alla crescita economica, in relazione ai quali sono maturate attività per imposte anticipate - e che, dunque, sono ancora riportabili alla data di cessione dei crediti - rilevano, ai fini della trasformazione, nei limiti del 20 per cento del valore nominale dei crediti ceduti e i crediti ceduti rilevano fino ad un valore nominale di € 2 miliardi - limite che per i gruppi societari deve essere determinato a livello di gruppo e non per singola entità societaria. A titolo esemplificativo, in caso di cessione di un portafoglio di NPL con un valore nominale pari ad € 1 miliardo, la base di calcolo dell'incentivo fiscale è pari a € 200 milioni - il 20 per cento del valore nominale del portafoglio ceduto - e l'incentivo fiscale è pari a € 55 milioni, se si considera che l'aliquota IRES applicabile sia pari al 27,5 per cento (24 per cento di IRES ordinaria e 3,5 per cento a titolo di addizionale IRES).Inoltre, per superare eventuali rilievi comunitari in merito alla compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato, la trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è (<em>v</em>) subordinata all'esercizio di un'opzione da parte della banca cedente ai sensi dell'art. 11, co. 1 del Decreto Legge 3 maggio 2016 n. 59, opzione che tuttavia potrebbe essere già stata esercitata per fruire delle analoghe disposizioni recate dal sopra citato Decreto Legge n. 225/2010<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a>. L'opzione può comportare - e nella maggior parte dei casi comporta - il sostenimento di un onere, determinabile in base al combinato disposto delle disposizioni introdotte dal Decreto Legge n. 18/2020 e dalle disposizioni già vigenti del Decreto Legge n. 59/2016.&nbsp;<a href="https://sfef.egeaonline.it/it/127/attualita/608/emergenza-covid-19-e-incentivi-alle-imprese" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Sfef.egeaonline.it</em></a>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> Sono escluse dal beneficio le imprese in relazione alle quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legislativo 16 novembre 2015 n. 180 (disciplina in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi), ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell’art. 5 del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 (la legge fallimentare) o dell’art. 2, co. 1, lett. b) del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 (il codice della crisi e dell’insolvenza).<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> Il Decreto Legge 29 dicembre 2010 n. 225 è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2011 n. 10. Il Decreto, con riferimento alle attività per imposte anticipate maturate in relazione a svalutazioni di crediti non dedotte e a componenti negative afferenti il valore dell’avviamento e di altre attività immateriali, ne consente la trasformazione in crediti di imposta, al ricorrere di tre differenti ipotesi: in presenza di una perdita civilistica, in presenza di una perdita fiscale, in caso di liquidazione volontaria o di assoggettamento a procedure concorsuali.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> Il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> Le disposizioni non trovano applicazione alle cessioni di crediti che intervengono tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a> Il Decreto Legge 3 maggio 2016 n. 59 è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 giugno 2016 n. 119.]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 26 Mar 2020 04:31:58 +0100</pubDate>
                        <title>TRIBUTARIO | BANCARIO | Emergenza epidemiologica da COVID-19 e incentivi a sostegno delle imprese</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tributario-bancario-emergenza-epidemiologica-da-covid-19-e-incentivi-a-sostegno-delle-imprese</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h2>Conversione delle attività per imposte anticipate in crediti di imposta a seguito di cessione di crediti deteriorati</h2>L’art. 55 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 introduce rilevanti disposizioni finalizzate ad incentivare la cessione a titolo oneroso di crediti deteriorati. Le disposizioni, applicabili a tutte le imprese<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>, esplicano particolare efficacia in relazione al settore bancario, al quale si farà riferimento nel proseguo, dove la problematica dei <em>non performing loans</em> (NPL) investe peculiari aspetti di natura regolamentare prima ancora che tributaria.Le disposizioni, potenziando le misure già contenute nell’art. 2, commi da 55 a 58 del Decreto Legge 29 dicembre 2010 n. 225<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>, estendono la possibilità della trasformazione in crediti di imposta alle attività per imposte anticipate, anche se non iscritte in bilancio a causa del mancato superamento del <em>probability test</em>, relative sia alle (<em>i</em>) perdite fiscali - riportabili ai sensi dell'art. 84 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) - sia (<em>ii</em>) all’aiuto alla crescita economica - riportabile ai sensi dell’art. 1, co. 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a>. La trasformazione consente di anticipare l’utilizzo delle attività per imposte anticipate che, altrimenti, sarebbero state utilizzabili nei soli esercizi successivi.Su un piano regolamentare, in conformità alle previsioni recate dal Regolamento UE 26 giugno 2013 n. 575 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, la trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti di imposta consente alla banca cedente di migliorare i propri requisiti di capitale, traducendosi, oltre che in un miglioramento del NPL ratio, anche in un aumento sia del patrimonio di vigilanza - i fondi propri - sia del <em>total capital ratio</em> (TCR).Su un piano tributario, la trasformazione consente alla banca cedente di disporre, in via anticipata, di crediti di imposta, non soggetti a imposizione IRES/IRAP, utilizzabili in compensazione dei versamenti dovuti a titolo di imposte e contributi. I medesimi crediti di imposta, in alternativa all’utilizzo in compensazione, possono anche essere ceduti - infragruppo oppure a soggetti terzi - o richiesti a rimborso.L’incentivo presuppone che (<em>i</em>) gli NPL siano ceduti nel 2020 e che (<em>ii</em>) i cessionari siano soggetti esterni al proprio gruppo di appartenenza<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a>. Sull’incentivo fiscale incidono positivamente (<em>iii</em>) la nozione di credito <em>non performing</em> adottata dal legislatore - vi rientrano le sofferenze, le inadempienze probabili e le esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre novanta giorni. Pur tuttavia, l’incentivo fiscale risulta limitato dalla scelta del legislatore, che auspichiamo possa essere rivista in sede di conversione del decreto legge, (<em>iv</em>) di limitare l’ammontare delle attività per imposte anticipate trasformabili in crediti di imposta: le perdite fiscali e l’aiuto alla crescita economica, in relazione ai quali sono maturate attività per imposte anticipate - e che, dunque, sono ancora riportabili alla data di cessione dei crediti - rilevano, ai fini della trasformazione, nei limiti del 20 per cento del valore nominale dei crediti ceduti e i crediti ceduti rilevano fino ad un valore nominale di € 2 miliardi - limite che per i gruppi societari deve essere determinato a livello di gruppo e non per singola entità societaria.A titolo esemplificativo, in caso di cessione di un portafoglio di NPL con un valore nominale pari ad € 1 miliardo, la base di calcolo dell’incentivo fiscale è pari a € 200 milioni - il 20 per cento del valore nominale del portafoglio ceduto - e l’incentivo fiscale è pari a € 55 milioni, se si considera che l’aliquota IRES applicabile sia pari al 27,5 per cento (24 per cento di IRES ordinaria e 3,5 per cento a titolo di addizionale IRES).Inoltre, per superare eventuali rilievi comunitari in merito alla compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato, la trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è (<em>v</em>) subordinata all'esercizio di un’opzione da parte della banca cedente ai sensi dell’art. 11, co. 1 del Decreto Legge 3 maggio 2016 n. 59, opzione che tuttavia potrebbe essere già stata esercitata per fruire delle analoghe disposizioni recate dal sopra citato Decreto Legge n. 225/2010<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a>. L’opzione può comportare - e nella maggior parte dei casi comporta - il sostenimento di un onere, determinabile in base al combinato disposto delle disposizioni introdotte dal Decreto Legge n. 18/2020 e dalle disposizioni già vigenti del Decreto Legge n. 59/2016.&nbsp;<em>Le informazioni e i commenti contenuti in questa Newsletter non devono intendersi pareri legali. Essi sono esclusivamente forniti a titolo informativo. Nonostante sia stata rispettata ogni cautela nella redazione dei commenti, il nostro studio non assume alcuna responsabilità in merito alla correttezza delle informazioni contenute nel presente documento. I lettori sono invitati, se di loro interesse, a chiedere un parere legale sulle materie trattate e a tal fine ogni membro del nostro staff è a vostra completa disposizione.</em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> Sono escluse dal beneficio le imprese in relazione alle quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legislativo 16 novembre 2015 n. 180 (disciplina in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi), ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell’art. 5 del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 (la legge fallimentare) o dell’art. 2, co. 1, lett. b) del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 (il codice della crisi e dell’insolvenza).<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> Il Decreto Legge 29 dicembre 2010 n. 225 è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2011 n. 10. Il Decreto, con riferimento alle attività per imposte anticipate maturate in relazione a svalutazioni di crediti non dedotte e a componenti negative afferenti il valore dell’avviamento e di altre attività immateriali, ne consente la trasformazione in crediti di imposta, al ricorrere di tre differenti ipotesi: in presenza di una perdita civilistica, in presenza di una perdita fiscale, in caso di liquidazione volontaria o di assoggettamento a procedure concorsuali.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> Il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> Le disposizioni non trovano applicazione alle cessioni di crediti che intervengono tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a> Il Decreto Legge 3 maggio 2016 n. 59 è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 giugno 2016 n. 119.]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 20 Mar 2020 11:47:44 +0100</pubDate>
                        <title>TRIBUTARIO | Emergenza epidemiologica da COVID-19 e misure fiscali a sostegno delle imprese</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/emergenza-epidemiologica-da-covid-19-e-misure-fiscali-a-sostegno-delle-imprese</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In considerazione della straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che&nbsp;l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, il Governo ha da ultimo varato il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “<strong>Decreto Cura&nbsp;Italia</strong>”), nell’ambito del quale sono previste –<em> inter alia</em> – misure fiscali a sostegno delle imprese.Il Decreto Cura Italia fa seguito a numerosi provvedimenti normativi emanati dal Governo per&nbsp;far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (D.L. n. 9/2020; D.L. n. 6/2020; D.P.C.M. 11&nbsp;marzo 2020; D.P.C.M. 9 marzo 2020; D.P.C.M. 8 marzo 2020; D.P.C.M. 1° marzo 2020; D.M. 24&nbsp;febbraio 2020).Le principali misure fiscali a sostegno delle imprese introdotte dal Decreto Cura Italia riguardano&nbsp;la sospensione degli obblighi di versamento per i tributi, di altri adempimenti fiscali e&nbsp;l’introduzione di incentivi fiscali.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Sospensione dei termini per i versamenti tributari</strong></span>Ai sensi dell’art. 60 del D.L. n. 18/2020 i versamenti nei confronti delle pubbliche&nbsp;amministrazioni, inclusi i versamenti fiscali e quelli relativi ai contributi previdenziali ed&nbsp;assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono&nbsp;prorogati al 20 marzo 2020.Ulteriori proroghe sono previste per i contribuenti che:</p><ul> <li>con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020 (17 marzo 2020), hanno ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro (art. 62, comma 2, del D.L. n. 18/2020);</li> <li>che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni&nbsp;maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica COVID-19 (art. 62, commi 3 e 4);</li> <li>che svolgono la propria attività nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza&nbsp;epidemiologica COVID-19 (art. 8 del D.L. n. 9/2020 e art. 61, commi da 2 a 5, del D.L. n.&nbsp;18/2020).</li></ul><p>Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la&nbsp;sede legale o la sede operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro&nbsp;nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto&nbsp;Legge, sono sospesi fino al 31 maggio 2020, ai sensi dell’art. 62, commi 2 e 5, del D.L. n. 18/2020,&nbsp;i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 marzo&nbsp;2020:</p><ul> <li>relativi alle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973 e alle&nbsp;trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che tali soggetti operano in&nbsp;qualità di sostituto d'imposta;</li> <li>relativi all’IVA;</li> <li>relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi di assicurazione obbligatoria</li></ul><p>Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la&nbsp;sede legale o la sede operative nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, la&nbsp;sospensione dei versamenti IVA si applica fino al 31 maggio 2020 a prescindere dal volume di&nbsp;ricavi o compensi percepiti.I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi:</p><ul> <li>in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020, oppure</li> <li>mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere&nbsp;dal mese di maggio 2020.</li></ul><p>Non si procede al rimborso di quanto già versato.Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni&nbsp;individuati nell’allegato 1 al D.P.C.M. del 1° marzo 2020 della ex “zona rossa” (ovverosia:&nbsp;Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San&nbsp;Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò) restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1 del&nbsp;Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020. Nel dettaglio, il D.M. 24&nbsp;febbraio 2020 prevede per i menzionati soggetti la sospensione fino al 31 marzo 2020&nbsp;dell’effettuazione delle ritenute alla fonte, dei versamenti di imposte e ritenute e degli&nbsp;adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.&nbsp;Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica&nbsp;soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.L’art. 8, comma 1, del D.L. n. 9/2020 ha sospeso fino la 30 aprile 2020 per le imprese turistico-recettive,&nbsp;le agenzie di viaggio e turismo e i <em>tour operator</em>, che hanno il domicilio fiscale, la sede&nbsp;legale e la sede operativa nel territorio dello Stato:</p><ul> <li>i termini per il versamento delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23, 24 e 29 del D.P.R.&nbsp;n. 600/1973 operate;</li> <li>i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e&nbsp;assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.</li></ul><p>L’art. 61 del D.L. n. 18/2020 prevede ora l’estensione della predetta proroga di cui all’art. 8,&nbsp;comma 1, del D.L. n. 9/2020 anche per soggetti che operano nei settori maggiormente colpiti&nbsp;dall’emergenza come i settori dello sport, dell’arte e della cultura, del gioco e scommesse, della&nbsp;ristorazione, del trasporto, dell’educazione e dell’assistenza, della gestione delle fiere ed eventi<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> .Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020 ha riportato, a&nbsp;titolo indicativo, i codici ATECO riferibili alle suddette attività economiche.Per le imprese turistico ricettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i <em>tour operator</em>, nonché per i&nbsp;soggetti sopra elencati, i termini dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nel mese di marzo&nbsp;2020 sono sospesi. I predetti versamenti sospesi dovranno essere effettuati da tali soggetti,&nbsp;senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese&nbsp;di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.Soltanto per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le&nbsp;società sportive, professionistiche e dilettantistiche, le sospensioni prima delineate trovano&nbsp;applicazione fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza&nbsp;applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 3 giugno 2020 o mediante&nbsp;rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno&nbsp;2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.Disposizioni specifiche sono previste per il versamento del prelievo erariale unico sugli&nbsp;apparecchi idonei per il gioco lecito e del versamento del relativo canone accessorio in scadenza&nbsp;entro il 30 aprile 2020, i quali sono prorogati al 29 maggio 2020 (cfr. art. 69)<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Sospensione dei termini degli altri adempimenti tributari</strong></span>L’art. 62, comma 1, del D.L. n. 18/2020 prevede per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la&nbsp;sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato la sospensione degli adempimenti&nbsp;tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e dalle&nbsp;trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra&nbsp;l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Tali adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro&nbsp;il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni (art. 6, comma 6, del D.L. n. 18/2020).Resta comunque ferma la disposizione di cui all’art. 1 del D.L. n. 9/2020 riguardante i termini&nbsp;relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.&nbsp;In particolare, l’art. 1 del D.L. n. 9/2020, ha anticipato dal 1° gennaio 2021 al 1°gennaio 2020 la&nbsp;decorrenza delle novità introdotte dall’art. 16-<em>bis</em>, comma 5, del D.L. n. 124/2019 riguardanti la&nbsp;rimodulazione dei termini dell’assistenza fiscale e della dichiarazione precompilata relative ai&nbsp;Modelli 730 e ha previsto il differimento:</p><ul> <li>dal 23 luglio 2020 al 30 settembre 2020 del termine di presentazione dei Modelli&nbsp;730/2020 relativi al periodo d’imposta 2019;</li> <li>dal 9 marzo 2020 al 31 marzo 2020 del termine di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche da parte dei sostituti di imposta relative al periodo&nbsp;d’imposta 2019 (il termine del 31 marzo 2020 per la consegna delle stesse ai soggetti&nbsp;sostituiti è rimasto, invece, invariato);</li> <li>dal 15 aprile 2020 al 5 maggio 2020 del termine entro il quale è resa disponibile al&nbsp;contribuente la dichiarazione dei redditi precompilata sull’apposito portale <em>web&nbsp;</em>dell’Agenzia delle Entrate;</li> <li>dal 28 febbraio al 31 marzo 2020 del termine per la trasmissione telematica all’Agenzia&nbsp;delle Entrate da parte dei soggetti terzi (banche, assicurazioni, enti previdenziali,&nbsp;amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari, ecc.) dei dati relativi a&nbsp;oneri e spese sostenuti utili per la compilazione della dichiarazione dei redditi&nbsp;precompilata relativa al periodo d’imposta 2019.</li></ul><p>L’art. 62, comma 7, del D.L. n. 18/2020 prevede che per i soggetti con ricavi o compensi non&nbsp;superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata&nbsp;in vigore del Decreto Legge (17 marzo 2020), i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso&nbsp;tra il 17 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli&nbsp;artt. 25 e 25-<em>bis</em> del D.P.R. n. 600/1973, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel&nbsp;mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente e&nbsp;assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della predetta opzione, devono rilasciare un’apposita&nbsp;dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi&nbsp;dell’art. 62, comma 7, del D.L. n. 18/2020 e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute&nbsp;d’acconto non operate dal sostituto d’imposta in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o&nbsp;mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese&nbsp;di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Termini di versamento per i carichi affidati all’agente della riscossione</strong></span>L’articolo 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 prevede la sospensione dei versamenti in scadenza&nbsp;nel periodo compreso dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, derivanti:</p><ul> <li>da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;</li> <li>dagli avvisi di accertamento e degli atti esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate;</li> <li>dagli avvisi di addebito emessi dagli Enti previdenziali;</li> <li>dagli atti di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dagli Enti&nbsp;locali;</li> <li>dalle ingiunzioni di pagamento emessi dagli enti territoriali e gli atti esecutivi emessi&nbsp;dagli Enti locali, sia per le entrate tributarie che patrimoniali (cfr. comma 2).</li></ul><p>I predetti versamenti devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 e&nbsp;non si dà luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.Il comma 3 dispone il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento delle somme&nbsp;dovute per l’adesione i) alla c.d. “Rottamazione-<em>ter</em>” e <em>ii</em>) al c.d. “Saldo e stralcio”, che scadono,&nbsp;rispettivamente, il giorno 28 febbraio 2020 e il giorno 31 marzo 2020.Il comma 4, infine, prevede che le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli&nbsp;agenti della riscossione in scadenza nell’anno 2018, nell’anno 2019 e nell’anno 2020 dovranno&nbsp;essere presentate dagli agenti della riscossione, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023,&nbsp;entro il 31 dicembre 2024, ed entro il 31 dicembre 2025.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Attività degli uffici degli enti impositori</strong></span>L’articolo 67 del D.L. n. 18/2020 sospende per il periodo compreso dal giorno 8 marzo 2020 al&nbsp;giorno 31 maggio 2020 i seguenti termini relativi alle attività degli uffici impositori:</p><ul> <li>termine per l’attività di controllo (ad esclusione della liquidazione delle imposte e dei&nbsp;controlli formali come chiarito nella Relazione Illustrativa), di accertamento, di&nbsp;riscossione e di contenzioso;</li> <li>termine per l’attività di consulenza giuridica, in relazione alle istanze di interpello&nbsp;presentate dai contribuenti <em>ex</em> art. 11, della L. 27 luglio 2000, n. 212, anche a seguito di&nbsp;presentazione di documentazione integrativa (in particolare, è sospeso il termine di 30&nbsp;giorni per l’integrazione delle istanze ai sensi dell’art. 3, D. Lgs. n. 156/2015);</li> <li>termine per le risposte alle domande di accesso e alla conseguente richiesta di adesione&nbsp;al regime di adempimento collaborativo <em>ex</em> art. 6, D.lgs. 5 agosto 2015, n. 128 (il c.d.&nbsp;regime di “<em>cooperative compliance</em>”);</li> <li>termine correlati alle istanze di interpello sui nuovi investimenti, <em>ex</em> art. 2, D.lgs. 14&nbsp;settembre 2015, n. 147;</li> <li>termini per l’adesione alla procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata, di cui&nbsp;all’articolo 1–<em>bis</em>, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50;</li> <li>termini relativi alle istanze per gli accordi preventivi per le imprese con attività&nbsp;internazionale, <em>ex</em> art. 31-<em>ter</em>, del D.P.R 29 settembre 1973, n. 600 (c.d. <em>ruling</em>&nbsp;internazionale);</li> <li>termini per le rettifiche in diminuzione del reddito per le società di cui all’art. 110,&nbsp;comma 7 del TUIR, previste dall’art. 31-<em>quater</em> del D.P.R 29 settembre 1973, n. 600;</li> <li>termini relativi all’esercizio dell’opzione per il regime del c.d. <em>patent box</em> di cui art. 1,&nbsp;commi da 37 a 43, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.</li></ul><p>I termini sospesi, riprenderanno a decorrere a partire dal primo giorno del mese successivo al&nbsp;termine del periodo di sospensione, vale a dire dal 1° giugno 2020.&nbsp;Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle istanze di interpello e di consulenza&nbsp;giuridica sopra evidenziate è consentita esclusivamente per via telematica mediante PEC,&nbsp;ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello&nbsp;Stato, mediante l’invio alla casella di posta elettronica ordinaria all’indirizzo:&nbsp;<a href="mailto:div.contr.interpello@agenziaentrate.it" target="_blank" rel="noopener">div.contr.interpello@agenziaentrate.it</a>.Sono sospese, inoltre, dall’ 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, le attività, non urgenti e indifferibili,&nbsp;consistenti nelle risposte alle istanze per la ricerca, con modalità telematica, dei beni da&nbsp;pignorare (articoli 492-<em>bis</em>, del c.p.c.; articoli 155-<em>quater</em>, 155-<em>quinquies</em> e 155-<em>sexies</em> delle&nbsp;Disposizioni attuative al c.p.c.), nonché nelle risposte alle istanze di accesso alla banca dati&nbsp;dell’Anagrafe Tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti,&nbsp;oppure dai giudici delegati (articolo 22, della L. 7 agosto 1990, n. 241; articolo 5, del D.lgs. 14&nbsp;marzo 2013, n. 33).Il comma 4 dell’art. 67, in relazione ai termini di prescrizione e decadenza dell’attività degli uffici&nbsp;degli enti impositori, applica espressamente l’art. 12 del D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 159.Ai sensi di tale ultima disposizione, i termini che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli&nbsp;anni durante i quali si verifica la sospensione dei versamenti, sono prorogati, fino al 31 dicembre&nbsp;del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. In base alla lettura della norma&nbsp;i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta 2015, e al periodo di imposta 2014&nbsp;per le dichiarazioni omesse, che scadono appunto il 31 dicembre 2020 verrebbero prorogati al&nbsp;31 dicembre 2022.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Udienze e attività processuali per i procedimenti di fronte alle Commissioni tributarie</strong></span>In relazione alle udienze e alle attività processuali relative ai procedimenti svolti di fronte alle&nbsp;Commissioni tributarie l’art. 83 del D.L. n. 18/2002 dispone la proroga al 15 aprile 2020&nbsp;(originariamente fissata al 22 marzo 2020) della sospensione delle attività processuali previste&nbsp;dall’8 marzo al 15 aprile.Il comma 2 dispone la sospensione fino al 15 aprile 2020 di tutti i termini processuali, tra i quali&nbsp;si comprendono anche i termini per la notifica degli atti introduttivi del giudizio, dei&nbsp;procedimenti esecutivi, delle impugnazioni nonché il termine di 90 giorni successivi alla&nbsp;presentazione del ricorso previsto dal comma 2 dell’art. 17-<em>bis</em>, D. Lgs. 546/1992 per la&nbsp;procedibilità del ricorso, laddove sia obbligatorio il reclamo ai sensi del comma 1 della citata&nbsp;disposizione. Qualora il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione,&nbsp;l’inizio dello stesso è differito al 15 aprile 2020. Il comma 2, inoltre, prevede che laddove il&nbsp;termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è previsto&nbsp;il differimento dell’udienza o dell’attività da cui lo stesso decorre, in modo da consentirne il&nbsp;rispetto.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Incentivi fiscali</strong></span></p><h5>a) Crediti d’imposta</h5><em><span style="text-decoration: underline;"><strong>- Conversione delle DTA in crediti d’imposta a seguito di cessione di crediti deteriorati</strong></span></em>L’art. 55 del D.L. n. 18/2020, al fine di garantire alle imprese una maggiore liquidità, prevede una&nbsp;misura <em>ad hoc</em> per le società che hanno un numero significativo di crediti deteriorati.Più nel dettaglio, la norma riscrive l’art. 44-<em>bis</em> del D.L. n. 34/2019 prevedendo la possibilità di&nbsp;trasformare in crediti di imposta le attività per imposte anticipate (c.d. <em>deferred tax assets</em> o&nbsp;“DTA”) – anche non iscritte a bilancio (ad es. perché non sono rispettati i principi contabili&nbsp;previsti a tale scopo) - relative a<em> i</em>) perdite fiscali riportabili ai sensi dell'art. 84 del TUIR (senza&nbsp;applicazione dei limiti previsti dal secondo periodo del comma 1 della norma per i soggetti che&nbsp;fruiscono di un regime di esenzione dell’utile) e <em>ii</em>) alle eccedenze ACE.Rispetto all’originaria formulazione del citato art. 44-<em>bis</em> del D.L. n. 34/2019, non sono previste&nbsp;alcune limitazioni di carattere territoriale (i.e. la norma era originariamente fruibile solo da&nbsp;società con sede nelle Regioni del Sud Italia) né la trasformazione delle DTA in crediti di imposta&nbsp;viene più subordinata all’effettuazione di operazioni di riorganizzazione aziendale, mentre&nbsp;rimane ferma la preclusione del beneficio per le imprese per le quali sia stato accertato lo statodi dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell’art. 17, del D. Lgs. n. 180/2015 (disciplina in materia&nbsp;di risanamento e risoluzione degli enti creditizi), ovvero lo stato di insolvenza ai sensi&nbsp;dell’articolo 5 del R.D. n. 267/1942 (la “Legge fallimentare”) o dell’art. 2, comma 1, lettera b),&nbsp;del D.Lgs. n. 14/2019 (il “Codice della crisi e dell’insolvenza”).Il presupposto oggettivo per la fruizione del beneficio viene individuato con la cessione a titolo&nbsp;oneroso dei crediti pecuniari verso debitori inadempienti<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> entro il 31 dicembre 2020. Nella&nbsp;Relazione Illustrativa, viene chiarito che la norma trova applicazione sia con riferimento ai crediti&nbsp;sia di natura finanziaria sia di natura commerciale. La norma non opera in caso di cessione di&nbsp;crediti infra-gruppo (le misura in esame non si applicano alle cessioni di crediti tra società che&nbsp;sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto).Dal punto di vista soggettivo, la norma non prevede limitazioni essendo applicabile sia a società&nbsp;industriali sia bancarie e finanziarie, salve comunque le citate limitazioni relative alle società in&nbsp;stato di dissesto<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a>.La quota di DTA trasformabile in credito d’imposta non può eccedere il 20 per cento del valore&nbsp;nominale dei crediti ceduti, entro, comunque, il limite massimo di 2 miliardi di euro del valore&nbsp;nominale dei crediti ceduti agevolabili, limite che per i gruppi di imprese va calcolato a livello di&nbsp;gruppo e non per singola società.La trasformazione delle DTA in crediti d’imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei&nbsp;predetti crediti deteriorati. A decorrere da tale data il cedente non potrà più utilizzare le perdite,&nbsp;né dedurre o usufruire tramite credito d’imposta dell’eccedenza del rendimento nozionale ACE,&nbsp;corrispondenti alla quota di DTA trasformate in crediti d’imposta.La trasformazione delle DTA in crediti d'imposta è altresì subordinata all'esercizio, da parte della&nbsp;società cedente, entro la chiusura dell'esercizio in cui ha effetto la cessione dei crediti,&nbsp;dell'opzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.L. n. 59/2016, se non già esercitata la quale&nbsp;comporta, in determinati casi, il pagamento di un canone annuo. Ferma restando l’immediata&nbsp;utilizzabilità dei crediti di imposta derivanti dalla conversione delle DTA, in relazione&nbsp;all’eventuale pagamento del canone, l’esercizio dell’opzione ha efficacia a partire dall’esercizio&nbsp;successivo a quello di effettuazione della cessione dei crediti.I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle DTA vanno indicati nella dichiarazione dei&nbsp;redditi. Essi non sono produttivi di interessi e non concorrono alla formazione del reddito di&nbsp;impresa né della base imponibile IRAP. I crediti di imposta sono, inoltre, utilizzabili in&nbsp;compensazione, e cedibili ai sensi degli artt. 43-<em>bis</em> e 43-<em>ter</em> (quindi anche nei confronti di&nbsp;soggetti “infragruppo” e soggetti “terzi”) nonché possono essere richiesti a rimborso.<em><span style="text-decoration: underline;"><strong>- Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro</strong></span></em>Al fine di incentivare l’attività di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro come&nbsp;misura efficace per il contrasto della diffusione del COVID-19, l’art. 64 del D.L. n. 18/2020&nbsp;istituisce un credito di imposta fruibile da tutti gli esercenti attività di impresa, arte o&nbsp;professione.Tale credito viene fissato per il periodo di imposta 2020 nella misura del al 50% delle spese&nbsp;sostenute per l’attività di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un&nbsp;importo massimo del credito d’imposta di 20.000 euro. Il credito di imposta viene riconosciuto ai beneficiari fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro previsto per il 2020.Le disposizioni applicative verranno fissate da un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico,&nbsp;di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze che dovrà essere adottato entro&nbsp;sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto.<em><strong>- Credito d’imposta per botteghe e negozi</strong></em>L’art. 65 istituisce un credito di imposta in favore di tutti i soggetti che svolgono attività di&nbsp;impresa ad esclusione di quelli che svolgono le attività essenziali individuate dagli allegati 1 e 2&nbsp;del D.P.C.M 11 marzo 2020, (ad es.: alimentari, tabacchi, farmacie, parafarmacie, edicole, ecc.).Tale credito viene riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, nella misura del 60 per cento&nbsp;dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 degli immobili rientranti&nbsp;nella categoria catastale C/1 (i.e. negozi e botteghe) e sarà utilizzabile esclusivamente in&nbsp;compensazione nel Mod. F24, ai sensi dell’articolo 17, del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.<em><strong>- Credito d’imposta per investimenti pubblicitari e tax credit per le edicole</strong></em>Al fine di fronteggiare il calo negli investimenti pubblicitari a seguito della diffusione&nbsp;dell’epidemia di COVID-19, l’art. 98 del D.L. n. 18/2020 amplia la portata del credito di imposta&nbsp;per investimenti pubblicitari di cui all’art. 57-bis del D.L. n. 50/2017. Più nel dettaglio, viene&nbsp;inserito il comma 1-<em>ter</em> , ai sensi del quale per il periodo di imposta 2020 il predetto credito di&nbsp;imposta viene riconosciuto alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti già individuati dalla&nbsp;norma, nella misura unica del 30% del valore degli investimenti effettuati (in luogo del&nbsp;precedente limite del 75% dei soli investimenti incrementali), nel limite complessivo, che&nbsp;costituisce tetto di spesa, determinato annualmente con D.P.C.M. entro il termine di scadenza&nbsp;previsto per l’invio delle comunicazioni ai fini dell’accesso al credito d’imposta e, in ogni caso,&nbsp;limiti dei regolamenti dell’Unione Europea<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a>.Per il 2020, al fine di consentire alle imprese la fruizione del credito di imposta nei termini&nbsp;previsti dal Decreto, il termine la presentazione della relativa comunicazione telematica viene&nbsp;differito di sei mesi e conseguentemente può essere conseguentemente presentata, secondo le&nbsp;modalità ordinarie, nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre 2020. Restano comunque valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020.Con riferimento al c.d. “<em>tax credit</em> per le edicole” introdotto dalla legge di bilancio 2019,&nbsp;successivamente emendato dalla Legge di Bilancio 2020 (cfr.: art 1, comma 806, Legge 30&nbsp;dicembre 2018, n. 145), il comma 2 dell’art. 98 del Decreto ha disposto:<ul> <li>l’incremento da 2.000 a 4.000 euro dell’importo massimo del credito di imposta fruibile&nbsp;da ciascun beneficiario;</li> <li>l’ampliamento delle fattispecie di spesa compensabili, con l’ammissione delle spese per&nbsp;i servizi di fornitura di energia elettrica, per i servizi telefonici e di collegamento a&nbsp;internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali; e</li> <li>l’estensione della misura alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono&nbsp;giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei Comuni con una popolazione&nbsp;inferiore a 5.000 abitanti e nei Comuni con un solo punto vendita.</li></ul><p></p><h5>b) Erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica&nbsp;da Covid-19</h5>Al fine di incentivare le erogazioni liberali tese a fronteggiare l’evolversi dell’emergenza&nbsp;sanitaria, l’art. 66 del D.L. n. 18/2020, prevede la detrazione d’imposta pari al 30 per cento per le&nbsp;erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate da persone fisiche e da enti non commerciali&nbsp;in favore dello Stato, Regioni, enti locali territoriali, enti o fondazioni e associazioni legalmente&nbsp;riconosciute senza scopo di lucro. La detrazione non può eccedere il limite di 30 mila euro.Viene prevista inoltre, per i soggetti titolari di reddito di impresa, la deducibilità integrale delle&nbsp;erogazioni sia ai fini delle imposte sui redditi (IRES e IRPEF) sia ai fini IRAP.<h5>c) <em>Bonus</em> per i lavoratori dipendenti</h5>L’art. 63 del D.L. n. 18/2020 prevede il riconoscimento, in favore dei lavoratori dipendenti&nbsp;pubblici e privati, con un reddito complessivo inferiore a 40.000 euro, che durante il periodo di&nbsp;emergenza sanitaria di COVID-19 continuino a prestare servizio nella sede di lavoro, di un <em>bonus</em>&nbsp;di 100 euro. Il premio non concorre alla formazione della base imponibile dei redditi da lavoro&nbsp;dipendente e deve essere rapportato al numero di giorni effettivi di lavoro svolti nella propria&nbsp;sede lavorativa nel mese di marzo 2020. Il <em>bonus</em> viene automaticamente attribuito dal datore&nbsp;di lavoro, nella busta paga relativa al mese di aprile 2020 o, comunque entro i termini previsti&nbsp;per le operazioni di conguaglio di fine anno. I datori di lavoro potranno recuperare il descritto&nbsp;<em>bonus</em> tramite l’istituto compensazione <em>ex</em> art. 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:p.rampulla@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Paolo Rampulla</a> o <a href="mailto:g.vanetti@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Gesuino Vanetti</a> (Sede di Milano); <a href="mailto:p.agnesi@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Paolo Agnesi</a> o</em><em><a href="mailto:g.martinelli@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Guido Martinelli</a> (Sede di Roma).</em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> Si tratta di: a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, <em>club</em> e strutture&nbsp;per danza, <em>fitness</em> e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; b) soggetti che gestiscono teatri, sale da&nbsp;concerto, sale cinematografiche, ivi compresi servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni&nbsp;artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, <em>night-clu</em>b, sale gioco e biliardi; c) soggetti che gestiscono ricevitorie del&nbsp;lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati; d) soggetti che organizzano&nbsp;corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; e) soggetti che&nbsp;gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e <em>pub</em>; f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche,&nbsp;archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; g) soggetti che gestiscono&nbsp;asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di&nbsp;primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti&nbsp;o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti; h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale&nbsp;non residenziale per anziani e disabili; i) aziende termali di cui alla L. n. 323/2000, e centri per il benessere fisico; l)&nbsp;soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici; m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus,&nbsp;ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto&nbsp;passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie,&nbsp;cabinovie, seggiovie e <em>ski-lift</em>; o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo,&nbsp;fluviale, lacuale e lagunare; p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero&nbsp;di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza&nbsp;turistica; r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 460/1997 iscritte negli&nbsp;appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla&nbsp;L. n. 266/1991, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province&nbsp;autonome di Trento e Bolzano di cui all’art. 7 della L. n. 383/2000, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o&nbsp;più attività di interesse generale previste dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> Le somme dovute potranno essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali&nbsp;calcolati giorno per giorno. La prima rata dovrà essere versata entro il 29 maggio e le successive entro l’ultimo giorno&nbsp;del mese; l’ultima rata dovrà essere versata entro il 18 dicembre 2020. In relazione all’attività dei Bingo, viene prevista&nbsp;l’esenzione dal pagamento dei canoni concessori previsti per la proroga delle concessioni del gioco del Bingo, per&nbsp;tutto il periodo in cui detta attività è sospesa ai sensi del DPCM dell’8 marzo 2020. Vengono prorogate di sei mesi le&nbsp;scadenze dei termini previsti per l’indizione delle gare delle Scommesse e del Bingo, della gara per gli apparecchi da&nbsp;intrattenimento e dell’entrata in vigore del Registro Unico del gioco, in considerazione del rallentamento delle attività&nbsp;amministrative dovute all’insorgere dell’emergenza sanitaria.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> Ai sensi del comma 5 dell’art. 44-<em>bis</em>, “<em>si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre&nbsp;novanta giorni dalla data in cui era dovuto</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> La Relazione Illustrativa semplifica l’applicazione del credito come segue: in caso di cessione di un credito deterioratoal valore nominale di un miliardo di euro, la base di calcolo del credito è pari a 200 milioni (il 20% del valore nominalestesso) e il credito è pari a 48 milioni, “<em>supponendo che l’aliquota IRES applicabile sia quella ordinaria al 24%</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a> Cfr. all’art. 57-<em>bis</em>, comma 1 del Decreto Legge 50/2017, nei “<em>limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18&nbsp;dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti</em> "de&nbsp;minimis", <em>del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e&nbsp;108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti</em> "de minimis" <em>nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n.&nbsp;717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento&nbsp;dell'Unione europea agli aiuti</em> "de minimis" <em>nel settore della pesca e dell'acquacoltura</em>”.]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 20 Mar 2020 10:36:53 +0100</pubDate>
                        <title>TRIBUTARIO | Erogazioni Liberali COVID-19</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/erogazioni-liberali-covid-19</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Al fine di promuovere le erogazioni liberali destinate a fronteggiare l’emergenza COVID-19, il c.d. “Decreto Cura Italia<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> ” ha previsto all’art. 66 una serie di incentivi speciali per le persone fisiche e gli enti non commerciali (comma 1) nonché per i soggetti titolari di reddito di impresa (comma 2) che intendono effettuare erogazioni liberali in denaro e in natura a favore di particolari soggetti impiegati nelle attività di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a>.Il primo comma prevede che le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 da <strong>persone fisiche e da enti non commerciali</strong> a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> , di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, beneficino di una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito (IRPEF) pari al 30% per un importo non superiore a 30.000 euro.Il secondo comma disciplina le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate nell’anno 2020 dai <strong>soggetti titolari di reddito di impresa</strong>. Con riguardo a tali soggetti, il legislatore ha esteso all’emergenza COVID-19 le disposizioni di cui all’articolo 27 della Legge 13 maggio 1999, n. 133, previste per le erogazioni liberali effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati ed altri enti <a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> impegnati nell’emergenza. Per l’effetto, viene disposta la <strong>piena deducibilità delle erogazioni in denaro dal reddito di impresa ai fini delle relative imposte, senza limiti di spesa</strong>.Per quanto riguarda l’imposta regionale sulle attività produttive, l’articolo 66 prevede che le erogazioni liberali siano deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate.Le erogazioni liberali di cui sopra non sono assoggettate all’imposta sulle donazioni.<span style="text-decoration: underline;"><strong>Soggetto Erogante</strong></span>:&nbsp;Persone fisiche ed enti non commerciali<span style="text-decoration: underline;"><strong>Soggetto Beneficiario</strong></span>: Stato, regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro impegnate nell’emergenza COVID-19<span style="text-decoration: underline;"><strong>Agevolazione</strong></span>: Detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito del 30% per un importo non superiore a euro 30.000<span style="text-decoration: underline;"><strong>Soggetto Erogante</strong></span>:&nbsp;Soggetti titolari del reddito di impresa<span style="text-decoration: underline;"><strong>Soggetto Beneficiario</strong></span>:&nbsp;ONLUS, organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro, altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, costituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari, amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici, impegnati nell’emergenza COVID-19<span style="text-decoration: underline;"><strong>Agevolazione</strong></span>:&nbsp;Deduzione dal reddito di impresa e IRAP senza limiti di spesa.Per quanto riguarda le erogazioni in denaro, è necessario che siano effettuate mediante bonifico bancario o altri strumenti tracciabili (es. assegni, carte di credito, bancomat), ed è inoltre opportuno specificare nella causale la finalità dell’erogazione (a titolo esemplificativo, è possibile inserire tali diciture “<em>lotta contro il coronavirus (COVID-19)</em>” o “<em>sostegno emergenza coronavirus</em>”. In ogni caso, generalmente, è lo stesso ente beneficiario della erogazione ad indicare la causale da utilizzare, specie se afferente ad una specifica attività (ad esempio “<em>costruzione ospedale Fiera Milano</em>”) e a rilasciare la relativa ricevuta.Per quanto riguarda le erogazioni in natura, la norma in esame, richiama, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019, relative alla quantificazione del valore del bene e la documentazione necessaria ai fini della deduzione della corrispondente spesa<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a>.I nuovi incentivi introdotti dal “Decreto Cura Italia” si affiancano<a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a> alle agevolazioni fiscali ordinariamente previste dal testo unico delle imposte sui redditi o da altre leggi speciali per le erogazioni liberali a favore della attività sanitarie, di assistenza e di ricerca scientifica.</p><ul> <li>Per le erogazioni liberali delle persone fisiche, merita menzione, l’agevolazione prevista dall’articolo 10, comma 1, lett. l-<em>quater</em>) del TUIR che dispone l’integrale deducibilità dall’imponibile IRPEF delle liberalità effettuate a favore di Aziende Ospedaliero-Universitarie e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sia pubblici che privati (IRCCS) e di enti di ricerca pubblici ed enti di ricerca privati vigilati dal MIUR, incluso l’Istituto Superiore di Sanità (ISS).</li> <li>Con riguardo alle erogazioni liberali effettuate da soggetti passivi dell’IRES, l’articolo 100, comma 2, lett. a) del TUIR dispone la deducibilità dall’imponibile, per un ammontare non superiore al 2% del reddito di impresa dichiarato, delle erogazioni liberali effettuate in favore di persone giuridiche che perseguono determinate finalità, tra cui la ricerca scientifica e la assistenza sanitaria.</li> <li>Un’ulteriore agevolazione fiscale per le persone giuridiche è prevista dall’articolo 1, comma 353 della L. n. 266/2005, la quale dispone l’interale deducibilità dal reddito complessivo delle erogazioni liberali effettuate a favore, tra gli altri, di enti di ricerca (compresi gli IRCCS) pubblici e privati vigilati dal MIUR, compreso l’ISS o di fondazioni e associazioni riconosciute che prevedano a livello statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.</li> <li>Da ultimo si segnala l’agevolazione prevista, sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche, dall’articolo 14 del D.L. n. 35/2005, la quale dispone la deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo e per importo massimo di euro 70.000 annui, delle erogazioni liberali effettuate in favore di fondazioni e associazioni riconosciute il cui statuto preveda lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.</li></ul><p>In riferimento al settore della sanità privata e/o a soggetti per cui potrebbero esservi dubbi circa la effettiva spettanza del beneficio, occorrerà quindi valutare lo strumento normativo più idoneo per effettuare le erogazioni, tenuto conto delle attività che si intendono in concreto supportare nel quadro di emergenza connesso al diffondersi dell’epidemia.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:p.rampulla@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Paolo Rampulla</a>.</em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 avente ad oggetto “<em>Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> A titolo esemplificativo, senza pretesa di esaustività, si menzionano: “Regione Lombardia”; “Fondo di mutuo soccorso – Comune di Milano”; “Ospedale Niguarda”; “Croce Rossa Italiana”; “ASST Fatebenefratelli Sacco”; “Fondazione Fiera Milano”; “Protezione Civile”; “ASST Papa Giovanni XXIII – Ospedale di Bergamo”; “Ospedale Lazzaro Spallanzani”, ecc..<a href="/news-e-approfondimenti#%5B3%5D">[3]</a> Tra le quali dovrebbero ritenersi incluse tutte le Aziende del SSN che gestiscono più presidi ospedalieri. Si attendono comunque aperture, in sede di conversione del decreto legge o in via interpretativa da parte della Agenzia delle Entrate, circa la spettanza della agevolazione per le erogazioni liberali a favore di aziende ospedaliere private accreditate e altri soggetti comunque impegnati nella emergenza COVID-19, che allo stato non sarebbero compresi tra i soggetti beneficiari delle agevolazioni.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B4%5D">[4]</a> Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui al comma 1 dell’art. 27 della Legge n. 133/1999, sono identificati ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2000.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B5%5D">[5]</a> I beni ed i servizi che costituiscono erogazioni in “natura” non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio di impresa e per tanto non danno luogo a redditi imponibili.<a href="/news-e-approfondimenti#%5B6%5D">[6]</a> Pur non essendo cumulabili in via generale.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 10 Feb 2020 06:38:55 +0100</pubDate>
                        <title>Adempimenti necessari per la validità delle notifiche a soggetti temporaneamente irreperibili - Irreperibilità assoluta e relativa nella notificazione degli atti impositivi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/adempimenti-necessari-per-la-validita-delle-notifiche-a-soggetti-temporaneamente-irreperibili-irreperibilita-assoluta-e-relativa-nella-notificazione-degli-atti-impositivi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Abstract</strong></span>La sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo n. 957/2019 offre lo spunto per rimarcare l’esigenza di operare una rigorosa distinzione tra le ipotesi di irreperibilità c.d. assoluta e le ipotesi di irreperibilità c.d. relativa in sede di notifica degli atti impositivi. La corretta individuazione del confine tra le due fattispecie - spesso inopinatamente assimilate nella prassi degli agenti notificatori - risulta essenziale ai fini della legittimità della notifica - e, dunque, della produzione degli effetti giuridici dell’atto notificando - attesa la diversità degli adempimenti all’uopo imposti dalla normativa di riferimento.&nbsp;Clicca <a href="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2020/02/Dottrina.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">qui</a> per scaricare l’articolo completo in PDF.&nbsp;<em>Pubblicato originariamente su GT - Rivista di Giurisprudenza Tributaria (IPSOA) a firma di <a href="mailto:a.menaguale@advant-nctm.com">Amedeo Menaguale</a> e <a href="mailto:s.eusepi@advant-nctm.com">Sarah Eusepi</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 02:52:13 +0100</pubDate>
                        <title>Orrick e Nctm nell&#039;acquisizione del Laboratorio Forcina da parte di Bianalisi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/orrick-e-nctm-nellacquisizione-del-laboratorio-forcina-da-parte-di-bianalisi</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Orrick ha assistito Bianalisi, <em>player</em> nel mercato italiano nel settore dei laboratori di analisi e poliambulatori specialistici, nell'acquisizione di Laboratorio Analisi Cliniche Forcina, società che gestisce un poliambulatorio specialistico in provincia di Lecce.Il team Orrick era guidato dal partner Guido Testa e composto da Filippo Cristaldi e Nicholas Luraghi. Per gli aspetti fiscali dell'operazione, <strong>Bianalisi</strong> è stata assistita da <strong>Nctm Studio Legale</strong> con il partner <strong>Manfredi Luongo</strong>.&nbsp;<a href="https://legalcommunity.it/orrick-nctm-laboratorio-forcina-bianalisi/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Legalcommunity.it</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 10 Jul 2019 04:03:55 +0200</pubDate>
                        <title>Approvate le modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali per gli investitori in “PMI innovative”</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/agevolazioni-fiscali-per-gli-investitori-in-pmi-innovative</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’atteso decreto recante le modalità attuative degli incentivi fiscali destinati a favorire gli investimenti nelle cd. “<strong>PMI innovative</strong>” è stato finalmente pubblicato in <strong>Gazzetta Ufficiale</strong>.La categoria delle PMI innovative è stata istituita dal Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3 (“<em>Investment compact</em>”), che aveva altresì previsto, per detta categoria di imprese – al ricorrere di condizioni specifiche – l’estensione di alcune delle agevolazioni (incluse quelle fiscali) già concesse alle “<em>start up innovative</em>” istituite dal D.L. n. 179/2012. L’efficacia di dette agevolazioni era tuttavia subordinata ad apposita autorizzazione della Commissione europea (rilasciata il 17 dicembre scorso) e all’emanazione, da parte del <strong>Ministero dell’Economia e delle Finanze</strong> di concerto con il <strong>Ministero dello Sviluppo Economico</strong>, del decreto in argomento, che ne detta le modalità di attuazione.Per PMI innovative si intendono le piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE (ovverosia con meno di 250 dipendenti, un fatturato inferiore a 50 milioni o un attivo patrimoniale inferiore a 43 milioni), costituite in forma di società di capitali o cooperative, che possiedono i seguenti requisiti e sono iscritte in una sezione speciale del Registro Imprese:</p><ul> <li>a) residenza fiscale in Italia, o in uno Stato UE o in uno Stato aderente all’accordo sullo spazio economico europeo, purché con sede produttiva o filiale in Italia;</li> <li>b) ultimo bilancio ed eventuale bilancio consolidato certificati;</li> <li>c) azioni non quotate in un mercato regolamentato;</li> <li>d) assenza di iscrizione al registro speciale delle start up innovative;</li> <li>e) almeno due dei seguenti requisiti:<ul> <li>1) spese in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3% del maggiore fra costo e valore totale della produzione;</li> <li>2) impiego di dipendenti o collaboratori con idonei titoli di ricerca, in misura rispettivamente superiore al quinto o al terzo della forza lavoro complessiva a seconda che siano in possesso di dottorato o dottorandi oppure in possesso di laurea magistrale che abbiano svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero;</li> <li>3) titolarità, anche in deposito o licenza, di almeno una privativa industriale, relativa ad invenzioni, nuovi prodotti, nuova varietà vegetale, etc., come previsti dal Decreto Legge n. 3/2015, purché tale privativa sia direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività di impresa.</li></ul></li></ul><p>Il decreto attuativo di recente emanazione non modifica né integra la definizione di PMI innovativa.Le agevolazioni fiscali si applicano alle persone fisiche o giuridiche che abbiano effettuato – a decorrere dal 1° gennaio 2017, in base al recente decreto – un investimento, diretto o indiretto (tramite OICR o altra società di capitali che investa per almeno il 70% in PMI innovative), in una o più PMI innovativa. In particolare:</p><ul> <li>i soggetti passivi IRPEF possono detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 30% dei conferimenti in denaro effettuati nelle PMI innovative, per importo non superiore ad 1 milione di euro, in ciascun periodo d’imposta (per un risparmio d’imposta massimo di euro 300 mila annui);</li> <li>i soggetti passivi IRES possono dedurre dal reddito complessivo d’impresa un importo pari al 30% dei conferimenti di denaro effettuati, per importo non superiore ad 1,8 milioni di euro, in ciascun periodo di imposta (per un risparmio d’imposta massimo di euro 129.600 annui, considerata l’aliquota ordinaria IRES del 24%).</li></ul><p>Qualora le detrazioni (o deduzioni IRES) spettanti – come certificate dall’impresa innovativa – non trovino capienza nell’imposta lorda, l’eccedenza può essere riportata in avanti in detrazione (o deduzione) dalle imposte dovute nei periodi di imposta successivi ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.L’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tre anni, così come la riduzione del capitale, il recesso o la perdita dei requisiti, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire, o recuperare a tassazione, l’importo detratto/dedotto, inclusi gli interessi legali.Infine, tra le altre specifiche del decreto attuativo non trattate in questa sede, si segnala che le agevolazioni spettano fino a che l’ammontare dei conferimenti in denaro agevolabili ricevuti dalla PMI innovativa nei periodi di vigenza del regime non supera l’importo di euro 15 milioni.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:andrea.mantellini@advant-nctm.com">Andrea Mantellini</a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 14 May 2019 10:44:37 +0200</pubDate>
                        <title>Super specializzazioni e digitale, chance per l&#039;ingresso dei giovani</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/super-specializzazioni-e-digitale-chance-per-lingresso-dei-giovani</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Quello dell'avvocato tributarista è un mestiere per giovani. A condizione però che siano disposti all'aggiornamento continuo e che facciano i conti con la rivoluzione tecnologica già in atto ma che nei prossimi anni si farà sempre più pressante. Parola dei senior degli <a href="https://www.nctm.it/news/news-da-nctm/studi-legali-dellanno-2019-statista-e-il-sole-24-ore" target="_blank" rel="noreferrer">studi segnalati da Statista per il Sole 24 Ore</a>.«Noi investiamo in maniera spasmodica sulle nuove leve - dice Mauro Longo, partner dello studio Morbinati&amp;Longo - ma devono possedere un ingrediente fondamentale: tanta curiosità, tanta voglia di entrare in un'attività che sotto questa maschera del tecnicismo, è in realtà un lavoro bellissimo perché hai a che fare con le esigenze profonde delle persone e con i rapporti fondativi tra Stato e privati». Senza tralasciare la sfida delle tecnologie «che per un giovane è la grande opportunità: perché noi siamo già sul crinale di un cambiamento epocale della nostra professione».<img class=" wp-image-13002 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/05/Schermata-2019-05-14-alle-16.30.47.png" alt width="301" height="457">Dello stesso parere <strong>Federico Trutalli</strong>, partner di <strong>Nctm</strong>. «I giovani che iniziano ora la carriera in questo settore dovranno necessariamente fare i conti con questi temi molto più di quanto non abbiano fatto le generazioni passate - dice -. L'interrogativo di un giovane dovrà essere quello di capire quale sarà lo spazio di mercato disponibile: io credo che puntare sugli aspetti relazionali e negoziali del nostro mestiere sarà ancora la scelta vincente».Ma non è tutto rose e fiori, ovviamente. «È un lavoro di notevole complessità - dice Raul Angelo Papotti, responsabile area Tax di Chiomenti e associati -. Bisogna studiare sempre. E correre dei rischi che nel settore fiscale comportano scelte immediate. Insomma è un'attività bellissima, molto varia, molto articolata, stimolante, però è anche di grandissima responsabilità». E i giovani? «Come sempre ci sono i prò e i contro. Innanzitutto l'altissima preparazione che devi avere per affrontare questo tipo di attività, la concorrenza notevole sulle tariffe che a volte paga poco la specializzazione: di certo è una carriera lunga».Giovani è sinonimo di innovazione anche per Marco Magenta, Italy tax &amp; law managing partner di Ernst&amp;Young: «La digitalizzazione e l'intelligenza artificiale cambieranno radicalmente la professione fiscale, automatizzando molte attività e accelerando la disintermediazione del rapporto fiscocontribuente. La nostra è una professione che offre ottime opportunità per i giovani, proprio in ragione del momento di rapida evoluzione che richiede agilità e competenze innovative tipiche dei giovani ed in cui anche gli junior possono giocare un ruolo da protagonisti».I giovani che entrano nello studio Gianni Origoni Grippo Cappelli &amp; partners sono sottoposti a una selezione che non fa sconti. «In campo tributario - spiega Luciano Acciari, responsabile del dipartimento fiscale dello studio - bisogna saper maturare velocemente conoscenze e applicarle con efficacia ai casi seguiti. Per questo i professionisti che entrano nel team fiscale hanno preferibilmente 3 0 4 anni di esperienza; senza questa anzianità può essere difficile trovare un terreno di confronto comune. La selezione continua durante il percorso di inserimento e successivamente».Una professione di appeal anche secondo Edoardo Belli Contarini, partner dello studio Fantozzi e associati: «A patto però - dice - che i giovani siano disposti a sacrificarsi, aggiornarsi e studiare in modo costante, considerato il continuo evolversi e l'interdisciplinarietà della normativa tributaria».<em>Tratto da Il Sole 24 Ore</em><em>Speciale "<a href="https://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2019-05-10/studi-legali-dell-anno-2019-ricerca-sole-24-ore-statista-120602.shtml?uuid=AB442yuB" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Studi legali dell’anno 2019: la ricerca Sole 24 Ore-Statista</a>"</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 22 Nov 2018 03:22:06 +0100</pubDate>
                        <title>Imbullonati ed eolico: le torri degli aerogeneratori non rilevano ai fini della rendita catastale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/imbullonati-ed-eolico</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Avvalorata la posizione interpretativa degli operatori che in sede di rideterminazione delle rendite catastali effettuata ai sensi della Legge n. 208/2015 avevano scorporato il valore della torre.</strong>La torre di un aerogeneratore è a tutti gli effetti un impianto e, in quanto tale, ai sensi della norma imbullonati, deve essere esclusa dagli elementi di stima diretta rilevanti ai fini della determinazione della rendita catastale. A stabilirlo la sentenza n. 7315/2018 della Commissione Tributaria Regionale della Campania - Sez. Staccata di Salerno.<img class=" wp-image-11320 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/11/Schermata-2018-11-22-alle-10.16.43.png" alt width="385" height="282">La Legge n. 208/2015 (art. 1 comma 21 e 22), come noto, aveva previsto rilevanti novità in tema di determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale (tra questi gli aerogeneratori) ridefinendo - <em>de facto</em> - il perimetro degli elementi a tali fini rilevanti.In applicazione di tale norma la quasi totalità degli operatori del settore eolico ha provveduto a rideterminare la rendita catastale degli aerogeneratori procedendo all’accatastamento delle sole componenti immobiliari (i.e. il suolo e le fondazioni), ma non delle torri (tubolari ovvero tralicciate) in quanto – quest’ultime - componenti ad evidente natura impiantistica.La conferma circa la piena legittimità dell’interpretazione degli operatori in sede di rideterminazione delle rendite catastali arriva dalla sentenza in esame che, confermando e rafforzando l’orientamento formatosi in molte delle commissioni tributarie di primo grado, avvalora l’interpretazione secondo cui le torri di sostegno degli aerogeneratori devono essere escluse dal computo della relativa rendita catastale.La controversia, anche in questo caso, nasce dalla rideterminazione delle rendite catastali degli aerogeneratori di un parco eolico dove si era tenuto conto delle sole componenti immobiliari (suolo e costruzioni/fondazioni), con esclusione - come da norma imbullonati - di tutte le componenti impiantistiche, ivi compresa la torre dell’aerogeneratore.A seguito delle rettifiche disposte dall’Agenzia delle Entrate, l’operatore, peraltro anche allegando autorevoli pareri <em>pro-veritate</em>, dimostrava come la torre di sostegno costituisca parte inscindibile dell’unicum impiantistico dell’aerogeneratore (rotore-navicella-torre) e rappresenti un elemento funzionale essenziale dell’impianto eolico, che in mancanza della torre non può attuare la funzione per cui è concepito (produzione di energia eolica).Già nella sentenza del giudizio di primo grado, si chiariva come la torre, in quanto elemento funzionale allo specifico processo produttivo (componente impiantistica), dovesse essere esclusa dal novero degli elementi da valutare in sede di stima diretta, in conformità al disposto della c.d. norma imbullonati. Con la sentenza della CTR Campania, in rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, si ribadisce come la torre di un aerogeneratore non possa che essere esclusa-scorporata dalla base di calcolo della rendita catastale vista la chiara portata della norma imbullonati, per cui “<em>Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo</em>” e considerata la natura impiantistica (“<em>impianto funzionale allo specifico processo produttivo</em>”) della torre, attestata dalla sua assoluta “unicità” con l’aerogeneratore e dalla sua amovibilità, in quanto imbullonata sul basamento cementizio.Tali conclusioni appaiono assolutamente condivisibili.La torre, infatti, così come confermato da tutta la letteratura tecnica, non ha alcun significato ingegneristico in assenza dell’aerogeneratore che sostiene né, tantomeno, quest’ultimo ha la possibilità di funzionare in assenza della torre che, inoltre, autonomamente considerata, non è suscettibile di produrre, anche potenzialmente, un reddito e quindi una rendita. La torre isolatamente considerata non è dotata di autonomia funzionale e architettonica dato che gli spazi interni così come la superficie esterna non possono essere utilizzate per finalità diverse da quello impiantistico.Nel caso in esame manca - infatti – in relazione alla componente “torre” qualsivoglia utilità trasversale.La sentenza costituisce inoltre un precedente importante anche in relazione al profilo motivazionale degli avvisi di accertamento catastale; secondo un orientamento avvalorato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, infatti, anche nel caso in cui la rettifica catastale origini da una procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione dell’Ufficio non può subire alcuna attenuazione qualora la rettifica disposta implichi - come nel caso in cui ricorra oltre ad una diversa valorizzazione degli elementi “rilevanti” – anche una diversa qualificazione degli elementi indicati dai contribuenti nella dichiarazione DOCFA.Qualora – infatti - la discrasia non derivi esclusivamente dalla stima del bene/dei beni ma dalla divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, affinché gli avvisi di accertamento siano idoneamente ed adeguatamente motivati non possono limitarsi ad una semplice comunicazione della modifica della rendita catastale ma, al contrario, devono inevitabilmente evidenziare e specificare le differenze riscontrate nella valutazione oltre che le ragioni dello scostamento, sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa sia per delimitare l’oggetto di un eventuale contenzioso.La pronuncia in commento segna una importante e, auspicabilmente, definitiva svolta nella direzione del superamento dell’indirizzo assunto dall’Amministrazione finanziaria in ordine all’applicazione della c.d. normativa imbullonati al settore eolico (le Circolari n. 2/E di febbraio 2016 e n. 27/E di giugno 2016 – Telecatasto e la Nota del 27 aprile 2016 Prot. n. 60244), volto a sostenere l’inclusione della torre tra gli elementi da valutare ai fini della stima diretta degli aerogeneratori; indirizzo - quest’ultimo - che ha dato origine ad un rilevante contenzioso tra gli operatori (che hanno comunque – in gran parte - accatastato/rideterminato la rendita degli impianti eolici con esclusione della torre) e gli Uffici periferici (che si sono uniformati alle direttive dell’Amministrazione centrale).La pronuncia conferma pertanto la tesi sostenuta da gran parte degli operatori del settore eolico secondo cui, post normativa “Imbullonati”, è corretta l’esclusione della torre ai fini della determinazione-rideterminazione delle rendite catastali degli impianti in questione.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Tratto da<a href="http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/432651" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> Quotidiano Energia</a></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 30 Oct 2018 10:06:27 +0100</pubDate>
                        <title>Pale eoliche, le torri non concorrono alla rendita catastale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/pale-eoliche-le-torri-non-concorrono-alla-rendita-catastale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h1>La struttura è considerata impianto funzionale&nbsp;al processo produttivo</h1>Impianti eolici: le torri degli aerogeneratori sono impianti e non costruzioni e, pertanto, non concorrono alla rendita catastale. Così ha stabilito la sentenza 7315/2018 della Commissione tributaria regionale della Campania.I giudici, confermando la sentenza di primo grado, hanno avvalorato l'interpretazione (sposata da gran parte degli operatori) secondo cui devono essere esclusi dal computo della rendita catastale degli aerogeneratori, anche le torri di sostegno. La vicenda trae origine dall'impugnativa proposta da una società operante nel settore dell'energia eolica avverso distinti avvisi di accertamento con i quali l'Agenzia aveva rettificato il valore della rendita catastale rideterminata dal contribuente ai sensi dell'articolo 1 comma 21 e 22 della legge 208/2015 (cosiddetta norma «imbullonati»).<img class=" wp-image-11181 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/10/20181030-Martinelli-Sole24Ore-eolico.png" alt width="236" height="592">Il contribuente aveva proceduto alla rideterminazione delle rendite catastali del parco eolico, tenendo conto delle sole componenti immobiliari (suolo e costruzioni/fondazioni) e non, come contestato, anche della torre dell'aerogeneratore. Avverso gli atti di rettifica catastale veniva proposto ricorso alla Ctp che, annullando gli avvisi di accertamento, riteneva la torre da escludere dalla rendita catastale in quanto elemento funzionale allo specifico processo produttivo.Secondo la Ctr, per valutare quali elementi debbano essere inclusi, è necessario determinare se la torre di sostegno di un aerogeneratore rientri tra gli elementi di stima o se debba essere esclusa, in quanto componente di natura impiantistica funzionale allo specifico processo produttivo. La Commissione, risolvendo la questione, ha confermato che la torre non può che essere esclusa dalla base di calcolo della rendita, vista la portata della disposizione in esame che prevede che «sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo»; la sua amovibilità, in quanto imbullonata sul basamento cementizio, e la sua assoluta «unicità» con l'aerogeneratore la rende un impianto funzionale allo specifico processo produttivo.La torre, infatti, così come confermato da tutta la letteratura tecnica, non ha alcun significato ingegneristico in assenza dell'aerogeneratore che sostiene né, tantomeno, quest'ultimo ha la possibilità di funzionare in assenza della torre che, inoltre, non è suscettibile di produrre, anche potenzialmente, un reddito e quindi una rendita. Il Collegio, nella sentenza in commento, dichiara allora gli avvisi di accertamento in esame privi di idonea motivazione. Infatti, qualora la discrasia non derivi dalla stima del bene, ma dalla divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, affinché gli stessi siano idoneamente ed adeguatamente motivati, non possono limitarsi ad una semplice comunicazione della modifica della rendita catastale ma, al contrario, devono evidenziare e specificare le differenze riscontrate e le ragioni dello scostamento.Viene confermata la tesi di gran parte degli operatori del settore eolico secondo cui, post normativa «imbullonati», è corretta l'esclusione della torre ai fini della determinazione delle rendite catastali.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tratto da <a href="https://www.ilsole24ore.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">il Sole 24 Ore</a> - Norme &amp; Tributi]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 13 Aug 2018 11:53:17 +0200</pubDate>
                        <title>Scaffalature, bonus per l’impianto smart</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/scaffalature-bonus-per-impianto-smart</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h1>Gli elementi qualificati come costruzioni esclusi dall’agevolazione</h1>Sono agevolabili con il super/iperammortamento solo le componenti impiantistiche dei magazzini autoportanti e non anche le strutture costituenti le scaffalature, poiché annoverabili a tutti gli effetti tra le costruzioni. Sono le conclusioni contenute nella risoluzione n. 62/2018.<img class=" wp-image-10459 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/08/20180813_S24-Carucci.jpg" alt width="240" height="148">I magazzini autoportanti sono strutture, solitamente di grandi dimensioni, destinate allo stoccaggio di merci eterogenee, capaci di rispondere alle esigenze di ottimizzazione degli spazi e di automazione dei sistemi di movimentazione. Si contraddistinguono per una particolare scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce parte del sistema costruttivo dell’intero fabbricato, progettata e realizzata per assolvere la funzione di struttura portante a cui sono direttamente connessi gli elementi di copertura e di tamponatura, così da realizzare un vero e proprio edificio.Sulla base di questa ricostruzione «catastale», l’Agenzia arriva a concludere che le scaffalature, unitamente alle relative opere di fondazione, agli eventuali divisori verticali e orizzontali, alle pareti di tamponamento e alle coperture, in quanto elementi propri del fabbricato, sono annoverabili a tutti gli effetti tra le costruzioni e, pertanto, sono escluse dall’agevolazione del super/iperammortamento. Come noto, infatti, in base alla disposizione recata dall’articolo 1 comma 93, della legge n. 208 del 2015, non rientrano tra gli investimenti agevolabili quelli aventi ad oggetto «fabbricati e costruzioni».Come precisato dall’Agenzia, queste considerazioni non valgono per le scaffalature presenti nei magazzini tradizionali dei capannoni industriali che, non risultando elementi costituivi del fabbricato, rispondono alla nozione di attrezzature. Sulla base di un analogo ragionamento, l’Agenzia chiarisce che sono agevolabili i sistemi di automazione della movimentazione dei materiali stoccati (satelliti, carrelli Lgv a guida laser), costituendo componenti annoverabili tra i «macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo».&nbsp;<em>Tratto da il Sole 24 Ore</em>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 07 Aug 2018 07:35:46 +0200</pubDate>
                        <title>Private equity: Alpha raggiunge accordo per controllo Calligaris</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/pecalligaris</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>PRIVATE EQUITY: ALPHA RAGGIUNGE ACCORDO PER CONTROLLO CALLIGARISMILANO (MF-DJ)--Alpha Private Equity Fund 7 ha raggiunto un accordo per l'acquisizione dalla famiglia Calligaris del controllo del gruppo Calligaris. Il perfezionamento dell'operazione, che e' soggetto a condizioni di legge spiega una nota, e' previsto che avvenga in autunno. Nell'ambito dell'operazione e' previsto il re-investimento da parte della famiglia Calligaris, che continuera' a detenere una partecipazione del 20% nel gruppo. Inoltre, Alessandro Calligaris, alla guida dell'azienda sin dal 1966, manterra' il ruolo di Presidente della societa'. Alpha e la famiglia Calligaris intendono rafforzare ulteriormente il ruolo di leadership internazionale del gruppo, anche attraverso acquisizioni mirate nel settore dell'arredamento e tramite espansione negli attuali mercati di riferimento, facendo leva sull'expertise di prodotto maturata da Calligaris in oltre 95 anni di storia e sulla capillare rete di distribuzione su scala globale. Alpha e' stata assistita nell'operazione da Pedersoli Studio Legale, Deloitte, Bain &amp; Company e da Essentia Advisory, in qualita' di advisor sul debito. La famiglia Calligaris e' stata assistita da Nctm Studio Legale.<em>Tratto da <a href="http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=201808031952001798&amp;chkAgenzie=PMFNW" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Finanza-Tgcom24</a></em>La famiglia Calligaris è stata assistita da Nctm Studio legale per la parte italiana dell’operazione, e dallo Studio EHP per gli aspetti di diritto Lussemburghese relativi al re-investimento. Il team di Nctm è composto per gli aspetti corporate M&amp;A da <strong>Riccardo Papetti</strong>, <strong>Laura Cinquini</strong> e <strong>Mario Bonferroni</strong>. <strong>Giovanni de' Capitani di Vimercate</strong> ha seguito i profili finanziari e <strong>Barbara Aloisi</strong>, con <strong>Irene Aquili</strong>, le problematiche fiscali.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Sat, 28 Jul 2018 14:00:17 +0200</pubDate>
                        <title>Nctm ha assistito AXA IM – Real Assets e Pradera nell’acquisizione del Centro Commerciale 8 Gallery</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/axare8-gallery</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nctm Studio Legale ha assistito AXA Investment Managers - Real Assets ("AXA IM - Real Assets”) e Pradera Limited (“Pradera”), per conto dei propri investitori, nell'acquisizione del Centro Commerciale 8 Gallery di Torino, parte del Centro Polifunzionale del Lingotto, per un valore totale di circa 105 milioni di Euro.AXA IM - Real Assets, leader nella gestione di asset e portafogli immobiliari in Europa, e Pradera, asset e fund manager specializzato nel settore retail, con questa operazione acquisiscono un’area retail con significativo potenziale di crescita all’interno del Lingotto di Torino.Nctm ha prestato la propria assistenza attraverso un team multidisciplinare coordinato da <strong>Luigi Croce</strong>.In particolare, il team di Nctm, per gli aspetti Real Estate e Corporate, è stato guidato da Luigi Croce e <strong>Alessandro Vespa</strong> coadiuvati da <strong>Francesca Leonelli</strong> e, per gli aspetti urbanistici, da <strong>Ada Lucia De Cesaris</strong>, coadiuvata da <strong>Rossella Vaiano</strong>.Per gli aspetti Banking il team è stato guidato da <strong>Stefano Padovani</strong> e <strong>Giovanni de’ Capitani di Vimercate</strong> e per il lato Tax da <strong>Federico Trutalli</strong> e <strong>Andrea Mantellini.</strong></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5706</guid>
                        <pubDate>Mon, 23 Jul 2018 10:15:41 +0200</pubDate>
                        <title>Il credito della precedente posizione Iva si può recuperare attraverso la «&lt;i&gt;branch&lt;/i&gt;»</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/credito-precedente-posizione-iva-branch</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Un soggetto non residente può recuperare attraverso la stabile organizzazione il credito Iva maturato in capo alla precedente posizione Iva. La chiusura della partita Iva e la contestuale costituzione della stabile organizzazione è infatti assimilabile, anche dal punto di vista dichiarativo, alla trasformazione.</p><h1>La prassi e la giurisprudenza</h1><img class=" wp-image-10267 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/07/20180723_QdF_Carucci.jpg" alt width="356" height="313">L’agenzia delle Entrate ha da tempo risolto in senso positivo i dubbi circa la possibilità di far confluire nella stabile organizzazione di un non residente le posizioni debitorie e creditorie riferibili alla precedente posizione Iva di identificazione diretta, senza ricorrere, quindi, alla procedura di rimborso dell’eccedenza del credito Iva maturata dalla medesima posizione di identificazione diretta (risoluzione 108/E/2011).Del resto, la Corte di giustizia nella sentenza nella causa C-244/08 aveva evidenziato che la modalità di restituzione dell’Iva, mediante detrazione o rimborso, dipende dal luogo in cui è stabilito il soggetto passivo. Se il rimborso dell’Iva viene effettuato per i soggetti passivi che non sono stabiliti all’interno del paese o della Comunità e, a tal fine, per qualificarsi come soggetto passivo non stabilito è necessaria l’assenza dei criteri di collegamento con lo Stato in cui s’intende chiedere il rimborso, ne consegue che chi ha istituito in Italia una stabile organizzazione deve essere considerato un soggetto ivi stabilito, ed in quanto tale è legittimato a recuperare l’Iva esercitando la detrazione senza che rilevi la circostanza che tale credito Iva sia relativo ad operazioni che lo stesso soggetto passivo ha effettuato con la partita Iva di identificazione diretta successivamente cessata.<h1>Gli adempimenti dichiarativi</h1>La chiusura della partita Iva relativa all’identificazione diretta del soggetto non residente e la contestuale costituzione di una stabile organizzazione italiana può essere assimilata ad una trasformazione sostanziale soggettiva in cui si riscontra una situazione di continuità tra i soggetti partecipanti. Pertanto, qualora ad esempio, la trasformazione sia avvenuta prima della data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno solare precedente alla trasformazione stessa, la stabile organizzazione (soggetto avente causa) e tenuta a presentare tale dichiarazione Iva per conto della posizione da identificazione diretta (soggetto dante causa), indicando nel riquadro contribuente i dati del soggetto non residente e nel riquadro dichiarante i dati della stabile organizzazione medesima riportando il codice carica «9».La stabile organizzazione, inoltre, è tenuta a presentare la dichiarazione Iva relativa all’anno solare nel corso del quale è avvenuta la trasformazione, con l’indicazione di tutte le operazioni riferibili, per quell’anno, all’attività svolta dalla stessa, nonché di quelle poste in essere dalla posizione da identificazione diretta nella frazione d’anno anteriore al momento di efficacia della trasformazione. Come confermato anche dall’Agenzia, lo schema in esame si applica anche nell’ipotesi in cui il soggetto non residente abbia operato tramite un rappresentante fiscale.&nbsp;Tratto da <a href="http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com/art/imposte-indirette/2018-07-19/il-credito-precedente-posizione-iva-si-puo-recuperare-attraverso-branch-125108.php?uuid=AEp9h8NF&amp;fromSearch" target="_blank" rel="noreferrer noopener">il Sole 24 Ore - il Quotidiano del Fisco</a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 19 Jul 2018 04:36:07 +0200</pubDate>
                        <title>Per i soggetti Oic crediti al valore di presumibile realizzo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/per-i-soggetti-oic-crediti-al-valore-di-presumibile-realizzo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tra le modalità di contabilizzazione dei crediti previste nel principio contabile nazionale e quelle disciplinate nei principi internazionali rimangono ancora delle differenze significative.</p><h1><img class=" wp-image-10251 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/07/20180719_iQdF-Carucci.png" alt width="215" height="276">La valutazione in ambito Oic</h1>In ambito nazionale i crediti devono essere valutati al valore di presumibile realizzo e l’eventuale svalutazione deve essere rilevata nell’esercizio in cui si ritiene probabile che il credito abbia perso valore (modello delle «perdite sostenute»).Il principio contabile prevede che tale valutazione si fondi sulla verifica della sussistenza di determinati indicatori quali, ad esempio, una violazione del contratto, un inadempimento o un mancato pagamento degli interessi o del capitale, significative difficoltà finanziarie del debitore, la probabilità che il debitore dichiari fallimento o attivi altre procedure di ristrutturazione finanziaria e la presenza di dati osservabili che indichino l’esistenza di una diminuzione sensibile nei futuri flussi finanziari stimati per un credito, ivi incluso, condizioni economiche nazionali o locali sfavorevoli o cambiamenti sfavorevoli nelle condizioni economiche del settore economico di appartenenza del debitore.<h1>Il modello Ifrs delle perdite attese</h1>Secondo quanto previsto nel paragrafo 5.5. del principio contabile internazionale Ifrs 9 Strumenti finanziari, in bilancio deve essere rilevato un fondo a copertura anche delle perdite attese su crediti. Il modello di valutazione delle «perdite attese», peraltro, è uno degli effetti più rilevanti dell’adozione di questo principio che, in sintesi, richiede di rettificare il valore dei crediti, anche se performing, in relazione alle aspettative sul rischio di credito dei singoli (o gruppi di) crediti. Contabilmente, dunque, per tutti i crediti per i quali vi sia stato un aumento significativo del rischio di credito successivo alla rilevazione iniziale andranno stimate e contabilizzate le perdite attese lungo tutta la vita del credito mentre per i crediti performing la stima riguarda un periodo di dodici mesi.<h1>La cancellazione dei crediti</h1>Passando al tema della derecognition o cancellazione dei crediti, si rileva un sostanziale allineamento sulla scelta del criterio fondamentale per determinare se cancellare o meno il credito dal bilancio (trasferimento sostanziale di tutti i rischi inerenti il credito). Tuttavia, vale la pena di evidenziare che se le regole Ifrs fanno riferimento al concetto generale di trasferimento dei rischi e benefici relativi al credito, nel principio nazionale il riferimento è limitato ai rischi. In ambito Oic, infatti, si è ritenuto di dover privilegiare l’esposizione della società ai rischi inerenti al credito come elemento fondamentale nella scelta del modello di contabilizzazione nonché di rendere il più possibile agevole la ricostruzione del corretto trattamento contabile nei casi in cui, in virtù delle clausole che regolano il contratto di cessione, al trasferimento dei rischi non corrisponda il trasferimento dei benefici.Un’ulteriore differenza che deriva dall’esigenza di semplificazione, è rappresentata dalla non introduzione in ambito Oic di un modello contabile ad hoc per le cessioni di crediti che comportano il trasferimento parziale dei rischi, rispetto al quale gli Ias impongono di considerare l’ulteriore elemento del trasferimento del controllo (capacità del cessionario di rivendere il credito acquistato) al fine di valutare la possibilità di una cancellazione parziale del credito, secondo il criterio del continuing involvement (coinvolgimento residuo).&nbsp;Tratto da <a href="http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com/art/societa-e-bilanci/2018-07-16/per-soggetti-oic-crediti-valore-presumibile-realizzo-212015.php?uuid=AENKumMF&amp;fromSearch" target="_blank" rel="noreferrer noopener">il Quotidiano del Fisco - il Sole 24 Ore</a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 12 Jul 2018 08:19:45 +0200</pubDate>
                        <title>Per super e iper ammortamenti la proroga incide su Redditi 2018</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/per-super-e-iper-ammortamenti-la-proroga-incide-su-redditi-2018</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con i modelli Redditi 2018, debutta l'indicazione della maggiorazione relativa agli iperammortamenti.L'iperammortamento trova spazio nel quadro RF al rigo RF55. In particolare, con il codice 55 deve essere indicato il maggior valore (150%) delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi agevolabili effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 settembre 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.Viene inoltre introdotto il codice 58 che recepisce la proroga, prevista dalla legge di Bilancio 2018, della disciplina. In particolare, deve essere indicato il maggior valore (150%) delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.</p><h1><img class="wp-image-10212 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/07/20180711_QdF-NeT.png" alt width="321" height="456">Maggiorazione beni immateriali</h1>Sempre nel quadro RF al rigo RF55, sono previsti i codici per l'indicazione della maggiorazione, correlata all'iperammortamento, relativa all'acquisizione beni immateriali e, per i soggetti “non solari”, della fruizione della sua proroga.In particolare, con il codice 56, deve essere indicato il maggior valore (40%) delle quote diammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al costo di investimenti in beni immateriali strumentali agevolabili effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.Con il codice 59, inoltre, viene recepita la proroga, prevista dalla legge di Bilancio 2018, della disciplina in esame.In particolare, deve essere indicato il maggior valore (40%) delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018 , ovvero entro il 31 dicembre 2019 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.<h1>Superammortamenti</h1>Anche il superammortamento, per i contribuenti titolari di reddito di impresa, deve essere indicato nel quadro RF al rigo RF55. In particolare, con il codice 50 deve essere indicato il maggior valore (40%) delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali agevolabili effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.Con il codice 57 viene recepita la proroga, prevista dalla legge di Bilancio 2018. Deve essere indicato il maggior valore (30%) delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi agli investimenti agevolabili effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 giugno 2019 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.&nbsp;<em>Tratto da<a href="http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com/art//2018-07-10/per-super-e-iper-ammortamenti-proroga-incide-redditi-2018--203343.php?uuid=AE2CnyJF" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> il Sole 24 Ore - Norme e Tributi</a></em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
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                        <pubDate>Wed, 20 Jun 2018 05:47:58 +0200</pubDate>
                        <title>Iva sul «valore normale» da cessione nella permuta di servizi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/iva-sul-valore-normale-da-cessione-nella-permuta-di-servizi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nelle permute di servizi non è sempre facile individuare il momento in cui i due contraenti devono emettere le rispettive fatture. Per operazioni permutative si intendono quelle cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate in cambio di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi. Si tratta, pertanto, di transazioni in cui il corrispettivo della cessione/prestazione non è rappresentato da una somma di denaro, come avviene normalmente, bensì da un’altra cessione/prestazione. Da ciò ne deriva che, ai fini Iva, sono applicabili regole peculiari che riguardano la determinazione della base imponibile e l’individuazione del momento impositivo.</p><h1>La base imponibile</h1><img class="wp-image-10008 alignright" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/06/20180620_QdF_IvaNormale.jpg" alt width="330" height="240">Le operazioni permutative si considerano, ai fini Iva, come operazioni autonome, pertanto, le singole cessioni/prestazioni che le compongono devono essere esaminate distintamente ai fini dell’individuazione del trattamento Iva applicabile anche con riferimento alla determinazione della base imponibile.In relazione a quest’ultimo aspetto, l’articolo 13, comma 2, lettera d) del Dpr 633/1972, stabilisce che la base imponibile è costituita dal «valore normale» dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni permutative. In particolare, l’Iva è applicata sul «valore normale» del bene/servizio ceduto anziché del bene/servizio ricevuto.<h1>Il momento impositivo</h1>Con riferimento al momento impositivo, cioè al momento in cui sorge l’obbligo in capo a ciascun contraente di emettere la propria fattura, nella permuta di beni mobili lo stesso è univocamente individuabile, per entrambe le cessioni, nel momento della prima consegna o spedizione.Nella permuta di servizi, invece, l’esatta individuazione del momento a partire dal quale devono essere emesse le fatture non risulta sempre di univoca e facile individuazione. Si ricorda, a tal fine, che ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del Dpr 633/1972, il momento impositivo per le prestazioni di servizi è rappresentato dal pagamento del corrispettivo. Secondo la norma di comportamento n. 150 dell’Adc di Milano nella permuta di servizi, il momento in cui sorge l’obbligo di emettere fattura coincide con il ricevimento da parte di uno dei due contraenti del servizio reso dalla controparte. In particolare, in tale momento, sorge l’obbligo di fatturazione per il contraente che ha ricevuto per primo il servizio (ed è quindi stato pagato), indipendentemente dall’avvenuta esecuzione della propria prestazione, mentre, il soggetto che ha reso il servizio per primo è obbligato ad emettere fattura solo successivamente, dopo aver ricevuto a sua volta il servizio da parte dell’altro contraente.Secondo quanto sostenuto dall’agenzia delle Entrate nella risoluzione 331/2008, con riferimento ad una particolare permuta di spazi pubblicitari con viaggi organizzati, invece, l’obbligo di emettere la fattura scatta, per entrambe le prestazioni, con l’esecuzione della seconda prestazione. Tuttavia, tale momento deve essere inteso come termine ultimo entro il quale i contraenti possono emettere la propria fattura, senza quindi impedire a colui che ha effettuato per primo la prestazione di emetterla prima.L’Amministrazione finanziaria si è espressa anche con riferimento alla permuta di servizi ad esecuzione differita, precisando che l’obbligo di fatturazione sorge, per entrambe le prestazioni, al momento della conclusione della prestazione ad esecuzione non immediata (risoluzione 75/2000).&nbsp;&nbsp;<em>Tratto da&nbsp;<a href="http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com/art/imposte-indirette/2018-06-15/iva-valore-normale-cessione-permuta-servizi-225634.php?uuid=AEBcHN7E" target="_blank" rel="noreferrer noopener">il Quotidiano del Fisco - il Sole 24 Ore</a></em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 14 Jun 2018 05:17:48 +0200</pubDate>
                        <title>Investimenti immobiliari iscritti al costo in bilancio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/investimenti-immobiliari-iscritti-al-costo-in-bilancio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nonostante il recente aggiornamento dell’Oic 16 immobilizzazioni materiali, tra le modalità di contabilizzazione degli immobili previste nel principio contabile nazionale e quelle ammesse nei principi internazionali rimangono ancora delle differenze significative.<img class=" wp-image-9966 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/06/20180614_QdF_Immobili.jpg" alt width="306" height="255">Le divergenze tra i due impianti contabili assumono particolare rilevanza in occasione della first time adoption oppure di operazioni straordinarie qualificabili come business combinations ai sensi dell’Ifrs 3. Se in ambito nazionale qualsiasi tipologia di immobile, diversa da quelli «merce», è contabilizzata secondo le regole previste dall’Oic 16 per le immobilizzazioni materiali, in ambito Ias/Ifrs gli immobili ad uso del proprietario sono distinti dagli investimenti immobiliari. La distinzione tra le due categorie si fonda sull’indipendenza del bene rispetto alle altre attività del soggetto e sull’autonomia dei flussi reddituali.Un immobile da cui derivano canoni di locazione e/o che è detenuto in vista di un aumento del suo valore, ad esempio, è indipendente rispetto all’attività imprenditoriale che costituisce il <em>core business</em> del proprietario, genera flussi reddituali indipendenti da tale attività qualificandosi, pertanto, come investimento immobiliare da rilevarsi secondo le regole dettate dallo Ias 40.Si qualificano, invece, come immobili ad uso del proprietario, da rilevarsi secondo le indicazioni dello Ias 16, gli immobili utilizzati nella produzione o nella fornitura di beni o servizi, gli immobili affittati a dipendenti e gli immobili utilizzati per scopi amministrativi.</p><h6>Gli immobili ad uso del proprietario</h6>Tale ultima tipologia di immobili deve essere iscritta originariamente al costo mentre per la valutazione successiva è previsto il modello del costo – analogo a quello previsto dall’Oic - o quello della rideterminazione del valore («Revaluation model»). Secondo tale modello, un’attività il cui fair value può essere attendibilmente determinato deve essere iscritto a un valore pari al suo fair value alla data della rideterminazione di valore al netto di qualsiasi successivo ammortamento accumulato e di qualsiasi successiva perdita per riduzione di valore accumulata. Nel caso sia applicato il modello della rideterminazione del valore, dunque, se il valore dell’immobile è rideterminato, ogni ammortamento accumulato alla data della rideterminazione è rideterminato proporzionalmente alla rettifica nel valore contabile lordo dell’immobile, in modo che il valore contabile netto dell’immobile dopo la rideterminazione equivalga al suo valore rideterminato.Proviamo a proporre un esempio.<ul> <li>Valore contabile lordo immobile: 100;</li> <li>fondo ammortamento: 50;</li> <li>valore contabile netto: 50;</li> <li>fair value: 75;</li> <li>valore contabile lordo post rideterminazione: 150;</li> <li>fondo ammortamento post rideterminazione: 75.</li></ul><p>Il principio prevede che l’entità debba scegliere la contabilizzazione con il modello del costo ovvero con il modello della rideterminazione del valore e applicare quel principio a una intera classe di immobili.</p><h6>Gli investimenti immobiliari</h6>Secondo quanto previsto dallo Ias 40, l’investimento immobiliare è rilevato inizialmente al costo mentre per la valutazione successiva sussiste la scelta (una volta effettuata essa deve essere applicata a tutti gli immobili) tra costo e fair value.Con la contabilizzazione al costo – analogamente a quanto previsto dagli Oic - l’immobile è iscritto in bilancio al costo al netto dell’ammontare complessivo degli ammortamenti effettuati e delle eventuali perdite per riduzione durevole di valore rilevate a conto economico. Con la valutazione al fair value l’immobile è iscritto in bilancio al valore di mercato alla data di riferimento del bilancio, gli utili e le perdite derivanti dalla valutazione al fair value sono imputati a conto economico mentre gli ammortamenti non sono rilevati.In ambito Oic, invece, sia gli immobili strumentali che quelli «patrimonio» possono essere iscritti solo al costo - eventualmente rivalutato in forza di specifiche previsioni legislative - e sono sempre soggetti ad ammortamento.&nbsp;<em>Tratto da </em><a href="http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com/art/societa-e-bilanci/2018-06-12/immobili-strumentali-iscritti-costo-bilancio-222337.php?uuid=AEUkgF5E" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>il Quotidiano del Fisco - il Sole 24 Ore</em></a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                                <category>Real Estate</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 04 Jun 2018 07:04:11 +0200</pubDate>
                        <title>Società di capitali, test sulla nomina degli organi di controllo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/societa-capitali-test-nomina-organi-controllo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In questi mesi si riuniscono i soci per l’approvazione del bilancio delle società con esercizio coincidente con l’anno solare e, con l’occasione, in molti casi, per provvedere a rinnovare o a nominare per la prima volta i relativi collegi sindacali. È bene dunque fare il punto sulle regole che disciplinano i casi in cui vi sia la possibilità di attribuire al collegio la revisione legale dei conti per le società per azioni e l’obbligo della nomina dell’organo di controllo o di un revisore legale per le società a responsabilità a limitata.</p><h6>Società per azioni</h6>Nelle società per azioni la nomina del collegio sindacale è sempre obbligatoria e, secondo quanto previsto dall’articolo 2397 del Codice civile, almeno uno dei tre (o cinque) membri effettivi ed uno dei supplenti devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. Per quanto riguarda la revisione legale, l’articolo 2409-bis del Codice civile prevede che sia esercitata da un revisore o da una società di revisione iscritti nell’apposito registro, con la sola eccezione delle società non tenute alla redazione del bilancio consolidato ed il cui statuto preveda che la revisione sia, invece, esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale deve essere interamente costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.Nelle società quotate e nelle banche, nonché in tutti gli altri enti di interesse pubblico, come definiti nell’articolo 16 del Dlgs 39/2010, nelle società controllate da enti di interesse pubblico, in quelle che controllano enti di interesse pubblico ed infine nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale.<h6><img class=" wp-image-9845 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/06/20180604_QdF-Srl.jpg" alt width="307" height="330">Società a responsabilità limitata</h6>Nelle società a responsabilità limitata l’articolo 2477 del Codice civile prevede che la nomina dell’organo di controllo o del revisore sia obbligatoria nei casi in cui la società:a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell’articolo 2435-bis del Codice civile per la redazione del bilancio in forma abbreviata (totale attivo pari a 4.400.000 di euro; ricavi pari a 8.800.000 euro e numero medio dipendenti 50 unità).I casi in cui è obbligatorio nominare il collegio sindacale nelle Srl aumenteranno con l’emanazione dei decreti attuativi della legge 155/2017 che, con lo scopo di prevenire le crisi d’impresa, ha abbassato le soglie ad oggi previste nel codice civile. Attualmente l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore ricorre nel caso in cui vi sia l’obbligo di redazione del bilancio consolidato e quindi qualora la controllante (unitamente alle controllate), abbia superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti dimensionali:•totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari a 17.500.000 euro;•ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 35.000.000 euro;•dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 250 unità.Devono in ogni caso redigere il bilancio consolidato - e dunque nominare l’organo di controllo - le società controllate o controllanti un ente di interesse pubblico (articolo 16 del Dlgs 39/2010).L’obbligo di nomina scatta, ad esempio, per tutte le società a responsabilità limitata che controllano una società per azioni (lettera b).L’obbligo di nomina per superamento dei limiti del bilancio abbreviato decorre dalla data di approvazione del bilancio del secondo esercizio consecutivo nel quale sono stati superati almeno due dei limiti dimensionali sopra citati e cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati (lettera c). Se l’assemblea non dovesse provvedere, alla nomina provvederà il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.Ai fini dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo non assume alcuna rilevanza l’ammontare del capitale sociale.Infine, se la nomina non è obbligatoria, resta la facoltà, stabilita dall’articolo 2477 del Codice civile, comma 1, di prevedere nell’atto costitutivo la nomina di un revisore o di un organo di controllo costituito, salva diversa previsione dello statuto, da un solo membro.&nbsp;&nbsp;<em>Tratto da&nbsp;il Quotidiano del Fisco - il Sole 24 Ore</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 28 May 2018 09:13:44 +0200</pubDate>
                        <title>La fattura differita non sposta il momento di esigibilità dell’Iva</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/fattura-differita-non-sposta-momento-esigibilita-iva</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Per chi eroga servizi nei confronti di clienti abituali può risultare operativamente più efficiente emettere una sola fattura differita mensile in luogo di tante fatture immediate quante sono le prestazioni effettuate. È il caso, ad esempio, delle imprese che svolgono attività di car sharing, di noleggio auto con conducente o dei soggetti che effettuano attività di intermediazione. Tale facoltà è prevista dall’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del Dpr 633/1972.<strong>La facoltà </strong><img class=" wp-image-9783 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/05/20180528_QdelFisco_FatturaDifferita.jpg" alt width="338" height="280">Per comprendere appieno i benefici di tale facoltà, giova ricordare che le prestazioni di servizi si considerano effettuate, ai fini dell’Iva, all’atto del pagamento del corrispettivo (articolo 6, comma 3, del Dpr 633/1972) e, quindi, in tale momento l’imposta diviene esigibile e scatta il conseguente obbligo di fatturazione. Tuttavia, in alcuni casi, in deroga a tale previsione, è possibile emettere nei confronti del medesimo cliente una fattura riepilogativa in un momento successivo a quello di effettuazione delle operazioni.In particolare, l’articolo 21 prevede che, in luogo delle singole fatture immediate, si possa emettere, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, una sola fattura cumulativa, recante il dettaglio delle operazioni poste in essere nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto.Si consideri, ad esempio, che un’impresa di car sharing abbia erogato e incassato nel mese di maggio dieci prestazioni nei confronti del medesimo cliente. In base alla regola generale, il prestatore dovrebbe emettere dieci fatture immediate al momento dei relativi incassi. Se, invece, l’impresa si avvale della facoltà in esame, in luogo di dieci fatture immediate, l’operatore può emettere e registrare entro il 15 giugno una fattura riepilogativa recante il dettaglio delle operazioni poste in essere a maggio. Inoltre è possibile emettere la fattura differita anche in caso di effettuazione di una sola operazione.<strong>Le condizioni </strong>Tuttavia, per poter ricorrere alla fattura differita e riepilogativa, è necessario che le prestazioni di servizi siano individuabili attraverso «idonea documentazione». La norma, però, non specifica né vincola il tipo di «documentazione» che può considerarsi «idonea» a tale scopo. Al riguardo, secondo quanto chiarito dalla circolare 18/E/2014, il contribuente, al fine di rendere individuabile la prestazione di servizio, può utilizzare la documentazione commerciale prodotta e conservata in base alla peculiarità dell’attività svolta, purché dalla stessa sia possibile individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti. Può trattarsi, ad esempio, del documento attestante l’avvenuto incasso del corrispettivo, del contratto o della lettera d’incarico.<strong>Liquidazione Iva </strong>Tale disciplina rappresenta soltanto una semplificazione operativa, in quanto il differimento concerne il solo termine di fatturazione, e non anche il momento di esigibilità dell’imposta, che continua a coincidere con il momento di effettuazione delle operazioni. Tornando al precedente esempio, pertanto, l’Iva a debito derivante dalle fatture emesse in modalità differita e riepilogativa è computata nella liquidazione di maggio (e non in quella di giugno in cui la fattura è stata emessa e registrata).&nbsp;<em>Tratto da il Quotidiano del Fisco - il Sole 24 Ore</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 15 May 2018 08:55:30 +0200</pubDate>
                        <title>Fatturazione differita anche nei rapporti di mandato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/fatturazione-differita-anche-nei-rapporti-di-mandato</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da Eutekne</em></p><h5>Differenze nel flusso di fatturazione a seconda che il mandato sia con o senza rappresentanza</h5>In base a quanto disposto dall’art. 21 comma 4 lett. a) del DPR 633/72, come modificato dalla L. 228/2012, le imprese e gli esercenti arti e professioni soggetti ad IVA, hanno la facoltà di avvalersi della <strong>fatturazione differita</strong>, ossia di emettere fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.Ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72, ricordiamo che, in linea generale, le prestazioni di servizi si intendono effettuate al momento del pagamento del corrispettivo e le cessioni di beni mobili al momento della consegna o spedizione.L’<strong>opzione</strong> è ammessa per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da DDT o da altro documento idoneo ad identificare le parti nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso “idonea documentazione”.<img class=" wp-image-9689 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/05/Schermata-2018-05-15-alle-14.54.38.png" alt width="350" height="496">Riguardo a quest’ultimo requisito, il legislatore nazionale cosi come quello comunitario, non ha imposto<strong> specifici obblighi</strong> a carico degli operatori, pertanto l’Agenzia delle Entrate si è limitata a precisare (Circ. 24 giugno 2014 n. 18) che il contribuente potrà utilizzare la documentazione commerciale prodotta e conservata peculiare al tipo di attività svolta, purché dalla stessa siano identificabili la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti (ad esempio, il documento di incasso del corrispettivo).In presenza delle condizioni stabilite per l’emissione della fattura differita, il documento emesso entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, può altresì riportare, <strong>cumulativamente</strong>, tutte le operazioni poste in essere nel mese solare precedente (sia che si tratti di cessioni di beni che di prestazioni di servizi) nei confronti del medesimo soggetto (c.d. fattura “riepilogativa”).Peculiare potrebbe risultare il caso in cui un soggetto conferisca un mandato <strong>con rappresentanza</strong> con contestuale mandato all’incasso, ad un mandatario, il quale vende a terzi una prestazione resa dal mandante. Non essendo le prestazioni immediatamente fatturate, in tale fattispecie:<ul> <li>il mandatario può emettere fattura differita e riepilogativa di tutte le commissioni riconosciute per le vendite da esso effettuate in nome e per conto del mandante nel mese precedente (l’operazione è rilevante ai fini IVA ex art. 3 comma 1 del DPR 633/72);</li> <li>il mandante può emettere fattura differita (ed eventualmente riepilogativa) nei confronti dei clienti/terzi sulla base del resoconto mensile predisposto dal mandatario in relazione agli incassi da quest’ultimo ricevuti.</li></ul><p></p><h6>Si tratta solo di una semplificazione documentale</h6>Diversamente, nel caso in cui le parti stipulino un contratto di <strong>mandato senza rappresentanza</strong> il flusso di fatturazione sarà il seguente:<ul> <li>il mandatario emetterà fattura (eventualmente differita e riepilogativa), nei confronti dei clienti/terzi per il servizio reso;</li> <li>il mandante emetterà fattura intestata al mandatario ed imponibile solo per l’ammontare pari al “prezzo” di vendita del servizio, al netto della provvigione che sarà esclusa ex art. 13, comma 2, lett. b del DPR 633/72 e non potrà essere fatturata quale prestazione di servizi autonoma (Ris. Agenzia delle Entrate 18 novembre 2003 n. 211).</li></ul><p>La fattura emessa in modalità differita ed eventualmente riepilogativa deve essere annotata nel <strong>registro delle vendite</strong>, ai sensi dell’art. 23 del DPR 633/72, entro il medesimo termine di emissione, ossia entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione, ma con riferimento al mese precedente.La disciplina descritta, infatti, rappresenta soltanto una <strong>semplificazione documentale</strong>, in quanto il differimento riguarda il solo termine di fatturazione e non anche il momento di esigibilità dell’imposta, che continua a coincidere con il momento di effettuazione delle operazioni. Pertanto, l’IVA a debito derivante dalle fatture emesse in modalità differita è computata nella liquidazione del mese in cui l’operazione si intende effettuata ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72 a nulla rilevando il momento in cui la fattura è stata emessa e registrata.Qualora il contribuente si avvalga <strong>promiscuamente</strong> sia del sistema di fatturazione immediato sia differito e non riuscisse a garantire la registrazione nell’ordine della loro numerazione progressiva e cronologica, le fatture relative a ciascun sistema dovranno essere distintamente annotate in appositi sezionali (C.M. 31 ottobre 1974 n. 42; R.M. 28 ottobre 1977 n. 360056).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 17 Apr 2018 06:50:54 +0200</pubDate>
                        <title>Fatture dimenticate, ultima chance per la detrazione Iva</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/fatture-dimenticate-ultima-chance-per-la-detrazione-iva</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>il Sole 24 Ore - Norme &amp; Tributi</em></p><h3>Documenti da annotare in una specifica sezione</h3>A seguito delle modifiche introdotte dal DI 50/2017, l'articolo 19 del Dpr 633/1972 prevede&nbsp;che il diritto alla detrazione dell'Iva sui beni e servizi acquistati o importati sorge quando l'imposta diviene esigibile, e va esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui tale diritto alla detrazione è sorto (e alle condizioni esistenti in quel momento).In sostanza, risultano dunque invariate le regole che disciplinano la nascita del diritto all'agevolazione, ancorata all'esigibilità dell'imposta; mentre viene ridotto il termine entro cui tale detrazione si può esercitare.L'articolo 25 del Dpr 633/1972 (anch'esso modificato dal DI 50/2017) prevede ora che la fattura debba essere annotata in un apposito registro prima della liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione dell'Iva, e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura, e con riferimento al medesimo anno.<h5><strong><img class=" wp-image-9341 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/04/20180417_SoleIVA.png" alt width="292" height="407">Novità coordinate </strong></h5>Per il corretto coordinamento delle due norme - vale a dire l'articolo 19 (che consente l'esercizio della detrazione al più tardi nella dichiarazione relativa all'anno in cui l'operazione è stata effettuata) e l'articolo 25 (che impone la registrazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la fattura è stata ricevuta) - vale quanto precisato dall'agenzia delle Entrate nella circolare 1/E/2018.Secondo l'amministrazione finanziaria, il termine per l'esercizio della detrazione decorre dal giorno in cui, in capo al cessionario/ committente, si verifica la duplice condizione:<ul> <li>sostanziale, cioè l'avvenuta esigibilità dell'imposta;</li> <li>formale, cioè il possesso di una valida fattura.</li></ul><p>A partire da tale momento, previa registrazione della fattura, si può dunque operare la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti, entro la data dipresentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui siverificano entrambi i presupposti citati (e con riferimento al medesimo anno).</p><h5><strong>Annotazione e registro Iva </strong></h5>In altre parole, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nell'anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso della fattura, la annota in contabilità, facendola confluire nella liquidazione periodica relativa almese o trimestre del periodo di competenza.A parere dell'Agenzia, quindi, l'Iva esposta su una fattura di acquisto datata 2017 e ricevuta nello stesso anno - e che, per vari motivi, non sia stata annotata in contabilità alla sua ricezione o in un momento successivo, all'interno di una liquidazione relativa al 2017 - potrà essere detratta al massimo entro il 30 aprile 2018 (termine per la dichiarazione Iva relativa al 2017).Per poterlo fare, tuttavia, la registrazione di tale fattura nei primi quattro mesi del 2018 dovrà essere effettuata in un'apposita sezione del registro Iva (o con altre soluzioni gestionali e informatiche), al fine di evidenziare che l'imposta - non computata nelle&nbsp;liquidazioni periodiche relative al 2018 - concorre appunto a determinare il saldo della dichiarazione annuale Iva 2017.<h5><strong>Esempi e termini </strong></h5>Tornando al quesito del lettore, la circolare 1/E/2018 ipotizza il caso di un imprenditore (con liquidazioni dell'imposta mensili) che ac- quista dei beni il 20 dicembre 2017, con consegna della merce e della relativa fattura nello stesso mese. L'imposta a credito su tale cessio- ne di beni confluisce, previa registrazione della fattura di acquisto nel 2017, nella liquidazione Iva relativa al mese di dicembre 2017 (da eseguire il 16 gennaio 2018).Se invece quest'imprenditore, avendo ricevuto la fattura relativa allo stesso acquisto entro il 31 dicembre 2017, non l'abbia annotata nel 2017, potrà registrare il documento contabile, al più tardi, entro il 30 aprile 2018 (termine di presentazione della dichiarazione per l'anno 2017) in un'apposita sezione del registro Iva. In tal caso, spiegano le Entrate, il credito Iva concorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale relativa al 2017.<h5><strong>Compilazione dichiarativa </strong></h5>Con riferimento al caso in esame, dunque, nella dichiarazione Iva 2018 (relativa al 2017) andrà riportata nel quadro VF non solo l'imposta delle fatture di acquisto registrate nel 2017 (e fatte concorrere alle liquidazioni periodiche 2017), ma anche quella sugli acquisti effettuati nel 2017, per i quali si sia verificata l'esigibilità dell'imposta in quell'anno, si sia in possesso della fattura, e l'annotazione del documento sia awenutanelregistro Iva degli acquisti nel 2018 (entro il 30 aprile 2018), in apposito sezionale (o secondo le altre modalità che rispettino i requisiti previsti dalla circolare 1/2018).Secondo quanto riportato nelle istruzioni alla dichiarazione Iva 2018, infatti, nei righi da VFi a VF13 devono essere indicati gli acquisti soggetti a imposta, per i quali si è verificata l'esigibilità ed è stato esercitato, nel 2017, il diritto alla detrazione.Invece, nel caso in cui il cessionario/ committente non eserciti il diritto alla detrazione nella dichiarazione Iva 2018, potrà recuperare l'imposta presentando l'integrativa entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione stessa (vale a dire entro il 31 dicembre 2023).]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 28 Mar 2018 04:48:30 +0200</pubDate>
                        <title>I fatti avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio non incidono sui debiti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/i-fatti-avvenuti-dopo-la-chiusura-dellesercizio-non-incidono-sui-debiti</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da&nbsp;il Quotidiano del Fisco - il Sole 24 Ore</em>L’Oic conferma che i fatti intervenuti tra la chiusura dell’esercizio e l’approvazione del bilancio assumono rilevanza in sede di quantificazione dei valori da iscrivere nel conto economico e nello stato patrimoniale. Ciò vale non solo in sede di rilevazione dei fondi rischi e oneri ma anche con riferimento alla contabilizzazione di premi ai dipendenti, alla valutazione del magazzino e alla svalutazione dei crediti. Le cosiddette fatture da ricevere, invece, si riferiscono a costi e a debiti, la cui esistenza alla data di chiusura dell’esercizio è già certa e definita anche nel quantum, per i quali manca il documento Iva.<strong>I premi ai dipendenti </strong><img class=" wp-image-8930 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/03/20180328_Carucci_QuotidianodelFisco.jpg" alt width="344" height="255">Talvolta le imprese prevedono di riconoscere un premio ai propri dipendenti al raggiungimento di determinati obiettivi, sia quantitativi (fatturato, volumi), sia qualitativi (numero e/o soddisfazione dei clienti). Nel caso in cui il riconoscimento del bonus avvenga in modo “automatico” e alla chiusura dell’esercizio si disponga - o si possa disporre - di tutte le informazioni utili al conteggio, si ritiene opportuna la rilevazione del costo e del relativo debito. Nel caso in cui, invece, la determinazione del quantum possa avvenire solo in un momento successivo (ad esempio qualora al termine dell'esercizio non si disponga degli esiti dell'analisi di soddisfazione dei clienti), si ritiene corretto procedere alla rilevazione di un accantonamento a fondo oneri per un importo che tenga conto dei fatti intervenuti entro il termine di approvazione del bilancio.<strong>La valutazione del magazzino</strong>Con riferimento alle giacenze di magazzino, le operazioni intervenute successivamente alla data di chiusura dell'esercizio permettono al redattore di bilancio di individuare e quantificare correttamente le eventuali riduzioni del valore di mercato dei beni rispetto al loro costo. È il caso, ad esempio, in cui nei primi giorni di gennaio 2018 si effettui una vendita di prodotti, presenti in magazzino a fine 2017, a prezzi inferiori rispetto al costo. Tale evento fornisce l'indicazione di un minor valore di realizzo alla data di bilancio e consente di determinare correttamente il quantum dell'importo a cui iscrivere le rimanenze finali nel bilancio 2017.<strong>La valutazione dei crediti</strong>Anche per la corretta iscrizione di un credito al suo presunto valore di realizzo si possono trarre utili indicazioni da accadimenti intervenuti entro l'approvazione del bilancio. Tra i fatti negativi che evidenziano condizioni già esistenti alla data di chiusura dell'esercizio, ma che si manifestano solo successivamente e che richiedono modifiche ai valori dei crediti, si annovera, ad esempio, il deterioramento della situazione finanziaria di un debitore confermata dal fallimento dello stesso dopo la data di chiusura. Tale circostanza, infatti, seppure intervenuta successivamente, indica che il credito già alla data di chiusura aveva subìto una riduzione di valore che, pertanto, deve essere recepita nei valori di bilancio.<strong>Le fatture da ricevere</strong>Nel rispetto del postulato della competenza, in bilancio si rilevano le cosiddette fatture da ricevere che, correttamente, fanno nella normalità dei casi riferimento ai costi sostenuti nell'esercizio per i quali – alla data di chiusura dello stesso – non si dispone del relativo documento Iva. La circostanza che il momento di emissione della fattura – previsto dalla disciplina Iva - possa essere successivo a quello di chiusura dell'esercizio non deve, infatti, influenzare la corretta rilevazione in bilancio dei costi e dei debiti giuridicamente esistenti alla data di chiusura. Risulta evidente che se la rilevazione di un costo in luogo di un accantonamento dal punto di vista contabile potrebbe - a determinate condizioni - non destare particolari preoccupazioni, vanno invece valutate con estrema attenzione le possibili conseguenze che tali rilevazioni contabili potrebbero avere sul piano fiscale, tenuto conto dell’introduzione del principio di derivazione rafforzata anche per i soggetti che adottano gli Oic.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 26 Mar 2018 11:23:29 +0200</pubDate>
                        <title>Il fatto avvenuto a esercizio chiuso non tocca i debiti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-fatto-avvenuto-a-esercizio-chiuso-non-tocca-i-debiti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da il Quotidiano del Fisco - il Sole 24 Ore</em>In occasione della rilevazione dei fondi rischi e oneri, occorre tenere in considerazione i fatti intervenuti tra la chiusura dell'esercizio e l'approvazione del bilancio solo per quantificare l'importo da stanziare e non anche per riqualificare tali poste come debiti.<img class=" wp-image-8880 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/03/20180326_carucci-OIC.png" alt width="67" height="380">Secondo una posizione dell'Oic espressa nella newsletter del 19 marzo, infatti, nel rispetto del postulato della competenza, per gli eventi intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio è necessario modificare i valori delle passività di bilancio, senza, tuttavia, iscrivere un debito che giuridicamente è sorto solo nell'esercizio successivo. Con riferimento ai fatti che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, la regola, del principio contabile nazionale 29, paragrafo 59, lettera a), secondo quanto ribadito nella newsletter, ha solo la funzione di quantificare meglio la posta di bilancio ma non quella di qualificarne la natura (fondo/debito).In altri termini, se, ad esempio, un contenzioso per risarcimento danni, già in corso alla data di chiusura dell'esercizio 2017, si definisce nel febbraio 2018, l'accantonamento a fondo è rilevato nel bilancio 2017 al valore definito nella sentenza mentre, solo nell'esercizio successivo, si rileva il debito (tramite giroconto del fondo) con il conseguente riconoscimento della possibilità di dedurre l'importo precedentemente ripreso a tassazione in base all'articolo 107 del Tuir.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 19 Mar 2018 08:24:53 +0100</pubDate>
                        <title>La rilevanza fiscale dei nuovi criteri di rilevazione e valutazione  di crediti e debiti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-rilevanza-fiscale-dei-nuovi-criteri-di-rilevazione-e-valutazione-di-crediti-e-debiti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da&nbsp;LUISS Law Review</em>&nbsp;</p><ol> <li><em>Premessa</em>.<em> - </em>Per i soggetti che redigono il bilancio di esercizio applicando i principi contabili emanati dall’OIC, una delle novità più rilevanti introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015 è rappresentata dall’applicazione del costo ammortizzato e dell’attualizzazione, per la valutazione dei debiti e dei crediti, anche di natura commerciale, oltre che dei titoli.</li></ol><p>Anche nel nostro ordinamento, infatti, si è resa obbligatoria, con le eccezioni e gli esoneri di cui<em> infra</em>, l’applicazione di criteri applicati dalle imprese IAS-<em>adopter </em>da anni.A seguito di tale cambiamento normativo, l’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato le nuove edizioni dell’OIC 15 “Crediti”, dell’OIC 19 “Debiti” e dell’OIC 20 “Titoli di debito”, da applicarsi a tutti i bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 e, pertanto, ai bilanci 2016 in ipotesi di esercizio coincidente con l’anno solare.In particolare, per effetto delle citate modifiche, il codice civile ora dispone che i crediti, i debiti e i titoli debbano essere valutati al costo ammortizzato. Inoltre, i crediti e i debiti devono essere attualizzati; in specie, la nuova formulazione dell’articolo 2426, comma 1, n. 8) del codice civile richiede che la loro valutazione debba tener conto del “fattore temporale”. Pertanto, la valutazione dei crediti e debiti è stata profondamente innovata, introducendo la loro valutazione al costo ammortizzato che può trovare applicazione con o senza attualizzazione.Tali nuovi criteri possono trovare una diffusa applicazione nei gruppi, in particolare per effetto delle frequenti situazioni di finanziamenti <em>intercompany </em>infruttiferi o a tassi inferiori a quelli di mercato.Si tratta, inoltre, di un cambiamento che può generare delle ricadute fiscali ai fini della determinazione delle imposte dei soggetti ITA GAAP, per effetto del noto principio della c.d. derivazione rafforzata introdotto, di recente, dal “Decreto milleproroghe 2017”.Con il presente contributo si analizzano le regole contabili e fiscali concernenti l’applicazione ai debiti e ai crediti del costo ammortizzato con attualizzazione.&nbsp;</p><ol start="2"> <li><em> Il quadro normativo. - </em>A seguito delle modifiche apportate al codice civile, i nuovi crediti, debiti e titoli a partire dai bilanci 2016 (se si opta per l’applicazione prospettica del criterio del costo ammortizzato) devono essere iscritti in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale.</li></ol><p>In particolare, per quanto riguarda i crediti e i debiti, è stato riformulato l’articolo 2426 comma 1, n. 8) del codice civile che ora prevede la loro rilevazione “<em>in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>. Al successivo comma 2 il citato articolo 2426 aggiunge che “<em>per la definizione di … “costo ammortizzato” … si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione Europea</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.Per quanto concerne i titoli, invece, viene modificato l’articolo 2426, comma 1, n. 1 del codice civile prevedendo che “<em>le immobilizzazioni rappresentate dai titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>. &nbsp;Inoltre, l’articolo 2426, comma 1, numero 9), prevede che: “<em>… i titoli … che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n.1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato ...</em>”. Per effetto di questo richiamo al n. 1 dell’art. 2426 c.c. anche i titoli di debito iscritti nell’attivo circolante devono essere rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato. Inoltre, l’articolo 2426, comma 1, numero 7) del codice civile stabilisce che “<em>il disaggio e l'aggio su prestiti sono rilevati secondo il criterio stabilito dal numero 8)</em>”.In definitiva, il criterio del costo ammortizzato è applicabile ai crediti, ai debiti e ai titoli di debito, mentre la necessità di procedere all’attualizzazione si può presentare, in termini generali, per i crediti e per i debiti ma non anche per i titoli di debito, poiché questi ultimi sono normalmente emessi a tassi di mercato; per questo motivo l’articolo 2426 del codice civile prevede l’attualizzazione solo per i crediti e per i debiti e non anche per i titoli di debito.<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em><em>2.1. Esenzioni ed eccezioni soggettive e oggettive. – </em>Dal punto di vista soggettivo, l’applicazione della disciplina in esame è facoltativa per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata che, in base all’articolo 2435-bis, comma 7, del codice civile, “<em>in deroga a quanto disposto dall’articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale</em>”. Anche per le società che redigono il bilancio in forma semplificata (c.d. micro-imprese), in base all’articolo 2435-<em>ter </em>del codice civile, l’utilizzo del criterio del costo ammortizzato per la rilevazione dei debiti e dei crediti è solamente opzionale.Dal punto di vista oggettivo, in attuazione del postulato della “rilevanza”, sancito dall’articolo 2423 del codice civile, i principi contabili emanati dall’OIC prevedono la possibilità di:</p><ul> <li>non applicare i criteri del costo ammortizzato e dell’attualizzazione ai crediti e ai debiti a breve termine (i.e. con scadenza inferiore a 12 mesi) o ai crediti a lungo termine con costi di transazione di scarso rilievo;</li> <li>non attualizzare i crediti e i debiti qualora lo scostamento tra il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali e il tasso di interesse di mercato non è significativo;</li> <li>non applicare il criterio del costo ammortizzato ai titoli di debito destinati a rimanere in portafoglio per un periodo di tempo inferiore a 12 mesi;</li> <li>non applicare il criterio del costo ammortizzato ai titoli di debito destinati ad essere detenuti durevolmente quando i costi di transazione, i premi/scarti di sottoscrizione/negoziazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.</li></ul><p>&nbsp;<em>2.2. Regime transitorio. – </em>Le regole contabili introdotte dal D. Lgs. n. 139/2015 sono applicabili ai bilanci relativi agli esercizi iniziati a partire dall’1 gennaio 2016 (articolo 12, comma 1, D. Lgs. n. 139/2015).In linea generale, è stata prevista l’applicazione retroattiva delle novità contabili che comporta l’adozione delle nuove regole di rappresentazione contabile anche alle operazioni iniziate in esercizi precedenti a quello di prima applicazione di tali regole.Tuttavia, con riferimento al criterio del costo ammortizzato è stata prevista la facoltà di un’applicazione prospettica che comporta l’adozione dei nuovi criteri per la rilevazione dei soli crediti e debiti sorti successivamente all’esercizio avente inizio l’1 gennaio 2016, infatti, l’articolo 12, comma 2, del D. Lgs. n. 139/2015 dispone che “<em>le modificazioni previste dal presente decreto all’articolo 2426, comma 1, numeri 1) … e 8), del codice civile, possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio</em>”.In sostanza, ai sensi di tale regime transitorio è consentito:</p><ul> <li>applicare il costo ammortizzato e l’attualizzazione solo ai crediti, ai debiti e ai titoli di debito iscritti per la prima volta nei bilanci relativi agli esercizi iniziati a partire dal 1° gennaio 2016;</li> <li>continuare ad assoggettare alle regole contabili previgenti i crediti, i debiti e i titoli di debito già iscritti in bilanci di esercizi precedenti quello di prima applicazione delle nuove regole contabili.</li></ul><p>Qualora la società si avvalga di tale facoltà, è necessario darne adeguata informativa in nota integrativa.Al contrario, nel caso in cui tale facoltà di optare per la norma derogatoria non venga esercitata, l’impresa dovrà applicare retroattivamente i criteri del costo ammortizzato e dell’attualizzazione a tutti i crediti, i debiti e i titoli di debito, senza possibilità di attuare una deroga “parziale” e contabilizzare in maniera diversa alcune operazioni pregresse dello stesso genere.&nbsp;</p><ol start="3"> <li><em>Costo ammortizzato con attualizzazione: profili contabili. – </em>L’articolo 2426, comma 1, n. 8, stabilisce che i crediti<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> e i debiti<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a> sono rilevati<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a> in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del presumibile valore di realizzo.</li></ol><p>I principi OIC 15 e OIC 19 trattano il tema del costo ammortizzato distinguendo tra applicazione in assenza o in presenza di attualizzazione.Con il presente contributo si analizza l’utilizzo del costo ammortizzato con attualizzazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>, applicabile in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a> che, in sintesi, prevede la necessità:</p><ul> <li>in sede di rilevazione iniziale dei crediti e dei debiti, anche di natura commerciale, di<ul> <li>identificare il valore attuale del credito e del debito scorporando la componente finanziaria implicita dal loro valore nominale mediante l’attualizzazione a tasso di mercato dei flussi finanziari futuri;</li> <li>ottenere il valore di rilevazione iniziale del credito e del debito, rispettivamente, aggiungendo o sottraendo, al loro valore attualizzato, i relativi costi di transazione;</li> <li>utilizzare il valore di rilevazione iniziale così determinato per calcolare il tasso di interesse effettivo, ossia il tasso, costante lungo la durata del credito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito e il suo valore di rilevazione iniziale;</li></ul></li> <li>in sede la valutazione successiva dei crediti e dei debiti, di calcolare e imputare pro-rata<em> temporis</em>, rispettivamente, gli interessi attivi e passivi al tasso di interesse effettivo andando a rettificare il valore contabile del credito e del debito lungo la loro durata. In tal modo si riallinea, a scadenza, il costo ammortizzato del credito o del debito al valore nominale che verrà rispettivamente incassato o pagato.</li></ul><p>In definitiva, rispetto alla rilevazione dei crediti e dei debiti sulla base del valore nominale, l’adozione del criterio del costo ammortizzato con attualizzazione presenta in sostanza due rilevanti differenze:</p><ul> <li>la prima concerne l’obbligo di scorporare la componente finanziaria implicita dal valore nominale dei crediti o dei debiti attualizzando al tasso di mercato i relativi flussi futuri;</li> <li>la seconda consiste nel far concorrere i costi di transazione alla formazione del risultato di esercizio lungo la durata attesa del credito o del debito con una logica finanziaria.</li></ul><p>&nbsp;<em>3.1. Il criterio del costo ammortizzato</em> - Il nostro Legislatore non ha dato però nessuna definizione del principio del costo ammortizzato limitandosi, nel comma 2 dell’articolo 2426, del codice civile, a disporre che debba farsi riferimento ai principi contabili internazionali IAS/IFRS.È quindi all’appendice A dell’IFRS 9<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a> che si deve fare risalire che definisce il costo ammortizzato come “<em>l’importo a cui l'attività o passività finanziaria è valutata al momento della rilevazione iniziale meno i rimborsi del capitale, più o meno l'ammortamento cumulato, secondo il criterio dell'interesse effettivo di qualsiasi differenza tra tale importo iniziale e l'importo alla scadenza e, per le attività finanziarie, rettificato per l’eventuale fondo a copertura perdite</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>.Il criterio del costo ammortizzato, basato sul tasso di interesse effettivo e sull’inclusione di tutti gli oneri accessori nel valore del credito o nel costo del debito, è espressione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma: per un soggetto che eroga (riceve) denaro la misurazione dei proventi (oneri) finanziari derivanti dall’operazione deve tenere conto anche dei “costi di transazione”, vale a dire dei costi marginali direttamente attribuibili all’acquisizione, emissione o dismissione dell’attività/passività finanziaria (i.e. dei costi che non sarebbero stati sostenuti se l’entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario).I costi di transazione attribuibili a un’attività o a una passività finanziaria<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>:</p><ul> <li>includono gli onorari e le commissioni pagati a soggetti terzi (es.: consulenti, mediatori finanziari e notai), i contributi pagati a organismi di regolamentazione e le tasse e gli oneri sui trasferimenti;</li> <li>non includono i premi o sconti sul valore nominale del credito e tutti gli altri oneri previsti dal contratto di finanziamento e pagati alla controparte (di queste componenti si tiene conto, come si vedrà <em>infra</em>, per passare dal “tasso di interesse nominale” al “tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali”).</li></ul><p>Tali costi, assorbiti all’interno del tasso di interesse effettivo applicabile all’attività o alla passività finanziaria, saranno inclusi per la quota maturata in ciascun esercizio tra gli interessi attivi (per i crediti) o passivi (per i debiti) di periodo.Pertanto, opera un meccanismo di “finanziarizzazione” in conseguenza del quale tali costi sono inclusi nell’area finanziaria del conto economico secondo una ripartizione dettata dalla durata, dalle condizioni e dal tasso di interesse effettivo applicabile.In definitiva, per effetto del cambiamento delle regole di contabilizzazione, i costi di transazione, che prima delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 139/2015 dovevano essere contabilizzati come oneri pluriennali comuni a più esercizi e ammortizzati per un periodo pari alla durata del credito o del debito, devono essere sommati o sottratti, rispettivamente al valore iniziale di iscrizione del credito o del debito.&nbsp;<em>3.2. Il criterio dell’attualizzazione</em>. - Nel momento in cui sorge l’obbligo di iscrizione del debito e/o del credito, il punto 8 dell’art. 2426 del Codice civile prevede che detti debiti/crediti siano iscritti al costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per i soli crediti, del valore di presumibile realizzo.Tralasciando l’aspetto del valore di presumibile realizzo, applicabile ai soli crediti, al fine di tenere conto del fattore temporale nella rilevazione dei crediti e dei debiti occorre confrontare:</p><ul> <li>il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali, inteso come il tasso che prende in considerazione tutti i flussi di cassa pagati tra le parti e previsti dal contratto (es. commissioni, pagamenti anticipati e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del credito o del debito) ma non considera i costi di transazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>. Tuttavia, se le commissioni contrattuali tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza non sono significativi, il tasso desumibile dalle condizioni contrattuali dell’operazione può essere approssimato dal tasso di interesse nominale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>;</li> <li>il tasso di interesse di mercato, inteso come il tasso che sarebbe applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un’operazione similare con termini e condizioni comparabili con quella oggetto di esame che ha generato il credito o il debito<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>.</li></ul><p>In tutti i casi in cui alla data di rilevazione iniziale l’impresa rilevi una significativa differenza tra questi tassi, per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito o dal debito occorre sostituire il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali con il tasso di interesse di mercato.Un’altra valutazione che il criterio dell’attualizzazione impone all’impresa è quella di dover individuare la “natura” da attribuire ai differenziali che scaturiscono dalla sua applicazione.L’attualizzazione del credito o del debito ad un tasso di mercato superiore rispetto al tasso di interesse contrattuale, infatti, genera un valore del credito e del debito inferiore rispetto al medesimo valore a scadenza, pertanto, è necessario identificare la natura da attribuire a tali differenziali tenendo in considerazione la sostanza economica delle vicende negoziali<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>.Per i crediti e debiti commerciali, questo scorporo dal credito o dal debito impatta rispettivamente sul ricavo e sul costo sottostante che vengono conseguentemente contabilizzati per un importo inferiore al valore fatturato. Nel caso di un credito commerciale con scadenza superiore agli usi normali di mercato (i.e. quantomeno superiore a 12 mesi) l’attualizzazione riduce il ricavo derivante dalla cessione del bene o dalla prestazione de servizio, mentre il differenziale tra il valore nominale e il valore attuale del credito è ripartito <em>pro rata temporis</em> per la durata del credito.Nel caso di crediti o debiti di natura finanziaria, invece, di regola, l’attualizzazione comporta la rilevazione di un componente finanziario negativo (c.d. “<em>day one loss</em>”) o positivo (c.d. “<em>day one profit</em>”) di immediata imputazione a conto economico al momento della rilevazione iniziale. Tuttavia, in talune circostanze, l’attualizzazione, valutata la sostanza economica dell’operazione o del contratto, può determinare una differente rappresentazione contabile attribuendo a tale componente una diversa natura. È il caso, ad esempio, di un finanziamento infragruppo, effettuato dalla società controllante a favore della società controllata, in cui la valutazione della sostanza dell’operazione può determinare l’attribuzione di una “natura patrimoniale” al differenziale derivante dall’attualizzazione. In questo caso, il finanziamento erogato con l’obiettivo di “patrimonializzare” la controllata determina la qualificazione come “apporto” del differenziale derivante dall’attualizzazione, che viene quindi portato a incremento del valore contabile della partecipazione detenuta dalla società creditrice e a incremento del patrimonio netto della società debitrice.&nbsp;3.3. <em>Caso applicativo: crediti da finanziamenti a tasso significativamente inferiore a quello di mercato</em> - Di seguito si analizzano le seguenti fasi dei criteri in esame:</p><ul> <li>la rilevazione iniziale dei crediti e dei debiti al costo ammortizzato in presenza di attualizzazione;</li> <li>la valutazione successiva dei crediti e dei debiti al costo ammortizzato.</li></ul><p>mediante l’ausilio della seguente esemplificazione numerica.Ipotizziamo<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a> che la società Alfa Spa abbia erogato un finanziamento a tasso significativamente diverso da quello di mercato avente le seguenti caratteristiche:</p><ul> <li>valore nominale del finanziamento 1.000;</li> <li>costi di transazione 15;</li> <li>tasso di interesse nominale 2%;</li> <li>tasso di interesse desumibile dal contratto 2%;</li> <li>interessi attivi incassati posticipatamente al 31/12 di ogni anno;</li> <li>durata del finanziamento 5 anni;</li> <li>rimborso del capitale alla scadenza del quinto anno;</li> <li>tasso di interesse di mercato 4%.</li></ul><p>Sul piano applicativo gli OIC prevedono che si debba dapprima procedere all’attualizzazione e poi all’applicazione del costo ammortizzato.&nbsp;<em>3.3.1. La rilevazione iniziale dei crediti e dei debiti al costo ammortizzato in presenza di attualizzazione. – </em>&nbsp;Come detto nel caso di tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato occorre attualizzare tutti i flussi finanziari futuri derivanti dal credito, rappresentati dall’ammontare:</p><ul> <li>annuo di interessi pari a 20 (1.000 X 2%)</li> <li>dal valore nominale del finanziamento pari a 1.000</li></ul><p>utilizzando quest’ultimo tasso come segue&nbsp;L’attualizzazione comporta per l’impresa finanziatrice la rilevazione di un componente finanziario negativo (c.d. “<em>day one loss</em>”) pari a 89,03 di immediata imputazione a conto economico al momento della rilevazione iniziale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>.Successivamente:</p><ul> <li>il soggetto che eroga denaro deve aggiungere al valore iniziale del credito i costi di transazione sostenuti;</li> <li>il soggetto che riceve denaro deve sottrarre dal valore delle somme ricevute quelle di cui, a sua volta, ha dovuto privarsi a causa del sostenimento di costi di transazione.</li></ul><p>Riprendendo i dati dell’esempio, pertanto, al valore del credito ottenuto mediante il processo di attualizzazione devono essere sommati i costi di transazione come segue:&nbsp;La scrittura contabile che la società finanziatrice effettua è la seguente:&nbsp;</p><table class="contenttable"><tbody><tr><td width="107"></td><td width="283"></td><td width="88">Dare</td><td width="90">Avere</td></tr><tr><td width="107">C.17</td><td width="283">Oneri finanziari</td><td width="88">89,03</td><td width="90"></td></tr><tr><td width="107">B.III.2.d-bis</td><td width="283">Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso altri</td><td width="88">925,97</td><td width="90"></td></tr><tr><td width="107">D.7</td><td width="283">Debiti verso fornitori (costi di transazione)</td><td width="88"></td><td width="90">15,00</td></tr><tr><td width="107">C.IV</td><td width="283">Disponibilità liquide</td><td width="88"></td><td width="90">1.000,00</td></tr></tbody></table><p>&nbsp;Laddove, invece, si consideri l’esempio in esame si riferisca a un finanziamento infragruppo<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a> erogato dal socio con finalità di rafforzamento patrimoniale della controllata, l’attualizzazione comporta l’emersione di un differenziale che la controllante-finanziatrice imputerà in aumento al valore della partecipazione (invece che tra gli oneri finanziari), mentre, la controllante-finanziata iscriverà ad incremento delle riserve (invece che tra i proventi finanziari).La scrittura contabile che la società controllante-finanziatrice effettua è la seguente:&nbsp;</p><table class="contenttable"><tbody><tr><td width="104"></td><td width="285"></td><td width="88">Dare</td><td width="89">Avere</td></tr><tr><td width="104">B.III.1.a</td><td width="285">Partecipazioni in imprese controllate</td><td width="88">89,03</td><td width="89"></td></tr><tr><td width="104">B.III.2.a</td><td width="285">Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso controllate</td><td width="88">925,97</td><td width="89"></td></tr><tr><td width="104">D.7</td><td width="285">Debiti verso fornitori (costi di transazione)</td><td width="88"></td><td width="89">15,00</td></tr><tr><td width="104">C.IV</td><td width="285">Disponibilità liquide</td><td width="88"></td><td width="89">1.000,00</td></tr></tbody></table><p>&nbsp;La scrittura contabile che la società controllata-finanziata effettua è la seguente:&nbsp;</p><table class="contenttable"><tbody><tr><td width="104"></td><td width="285"></td><td width="88">Dare</td><td width="89">Avere</td></tr><tr><td width="104">D.3</td><td width="285">Debiti verso soci per finanziamenti</td><td width="88"></td><td width="89">910,97</td></tr><tr><td width="104">A</td><td width="285">Patrimonio netto</td><td width="88"></td><td width="89">89,03</td></tr><tr><td width="104">C.IV</td><td width="285">Disponibilità liquide</td><td width="88">1.000</td><td width="89"></td></tr></tbody></table><p>&nbsp;3.3.2. <em>La valutazione successiva dei crediti e dei debiti al costo ammortizzato</em>. –&nbsp; Una volta determinato il valore di iscrizione iniziale a seguito dell’attualizzazione, occorre procedere alla determinazione del tasso di interesse effettivo, ossia di quel tasso che, applicato costantemente per tutta la durata del credito (o del debito), rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri previsti dal contratto e il suo valore di rilevazione iniziale. Tale tasso di interesse effettivo, in assenza di costi di transazione (o in presenza di costi di transazione non rilevanti), coincide con il tasso di interesse di mercato.In sostanza, mediante l’applicazione del costo ammortizzato, i costi di transazione:</p><ul> <li>rettificando il valore di rilevazione iniziale del credito (o del debito) incidono sulla determinazione del tasso di interesse effettivo;</li> <li>sono ripartiti lungo la durata attesa del credito o del debito con una logica finanziaria (cosiddetta “finanziarizzazione” dei costi di transazione).</li></ul><p>Il tasso di interesse effettivo è calcolato al momento della rilevazione iniziale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a> del credito o del debito sulla base dei flussi finanziari futuri:</p><ul> <li>tenendo conto delle tempistiche contrattualmente previste per tali flussi (i.e. scadenze previste di incasso/pagamento, considerando anche l’eventuale possibilità di pagamento anticipato);</li> <li>non tenendo conto delle perdite e delle svalutazioni future su crediti, salvo il caso in cui tali perdite siano riflesse nel valore iniziale di iscrizione del credito, in quanto esso è stato acquistato a un prezzo che tiene conto delle perdite stimate per inesigibilità<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>; qualora, successivamente alla rilevazione iniziale di un credito, emergano perdite future (i.e. flussi finanziari futuri previsti contrattualmente ma che non si prevede di incassare), il credito viene svalutato di un importo pari alla differenza tra il suo valore contabile e il valore attuale dei flussi finanziari futuri residui che si prevede di incassare, calcolato utilizzando il tasso di interesse effettivo.</li></ul><p>Riprendendo i dati dell’esempio, il valore di rilevazione iniziale del credito è da utilizzarsi per determinare il tasso di interesse effettivo che rappresenta l’incognita della seguente equazione:&nbsp;Successivamente, in ciascun esercizio si devono calcolare gli interessi attivi moltiplicando il tasso di interesse effettivo per il valore contabile iniziale del credito. Tali interessi sono rilevati a conto economico e per la differenza rispetto agli interessi nominali, vanno a rettificare il valore contabile del credito come segue:&nbsp;</p><table class="contenttable"><tbody><tr><td width="93">Esercizio</td><td width="119">Valore contabile del credito all’inizio dell’esercizio(A)</td><td width="119">Interessi attivi al tasso di interesse effettivo(B) =A x 3,6464%</td><td width="119">Flussi finanziari in entrata(C)</td><td width="119">Valore contabile alla fine dell’esercizio(D)=A+B+C</td></tr><tr><td width="93">1</td><td width="119">925,97</td><td width="119">33,76</td><td width="119">(20,00)</td><td width="119">939,73</td></tr><tr><td width="93">2</td><td width="119">939,97</td><td width="119">34,27</td><td width="119">(20,00)</td><td width="119">954,00</td></tr><tr><td width="93">3</td><td width="119">954,00</td><td width="119">34,79</td><td width="119">(20,00)</td><td width="119">968,79</td></tr><tr><td width="93">4</td><td width="119">968,79</td><td width="119">35,33</td><td width="119">(20,00)</td><td width="119">984,12</td></tr><tr><td width="93">5</td><td width="119">984,12</td><td width="119">35,88</td><td width="119">(20,00)</td><td width="119">0,00</td></tr></tbody></table><p>&nbsp;La scrittura contabile che la società finanziatrice effettua al termine del primo esercizio, per rilevare gli interessi attivi calcolati con il tasso di interesse effettivo e l’incasso degli interessi attivi nominali, è la seguente:&nbsp;</p><table class="contenttable"><tbody><tr><td width="107"></td><td width="282"></td><td width="88">Dare</td><td width="89">Avere</td></tr><tr><td width="107">C.16.2</td><td width="282">Proventi finanziari</td><td width="88"></td><td width="89">33,76</td></tr><tr><td width="107">B.III.2.d-bis</td><td width="282">Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso altri</td><td width="88">33,76</td><td width="89"></td></tr><tr><td width="107">C.IV</td><td width="282">Disponibilità liquide</td><td width="88">20,00</td><td width="89"></td></tr><tr><td width="107">B.III.2.d-bis</td><td width="282">Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso altri</td><td width="88"></td><td width="89">20,00</td></tr></tbody></table><p>&nbsp;Scritture contabili analoghe, salvo il diverso importo degli interessi attivi calcolati con il tasso di interesse effettivo, sono effettuate al termine del secondo (34,27), terzo (34,79), quarto (35,33).La scrittura contabile che la società finanziatrice effettua al termine del quinto esercizio, per rilevare gli interessi attivi calcolati con il tasso di interesse effettivo e l’incasso degli interessi attivi nominali e del credito, è la seguente:</p><table class="contenttable"><tbody><tr><td width="107"></td><td width="282"></td><td width="88">Dare</td><td width="90">Avere</td></tr><tr><td width="107">C.16.2</td><td width="282">Proventi finanziari</td><td width="88"></td><td width="90">35,88</td></tr><tr><td width="107">B.III.2.d-bis</td><td width="282">Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso altri</td><td width="88">35,88</td><td width="90"></td></tr><tr><td width="107">C.IV</td><td width="282">Disponibilità liquide</td><td width="88">1.020,00</td><td width="90"></td></tr><tr><td width="107">B.III.2.d-bis</td><td width="282">Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso altri</td><td width="88"></td><td width="90">1.020,00</td></tr></tbody></table><p>&nbsp;Laddove, invece, si consideri l’esempio in esame si riferisca a un finanziamento infragruppo erogato dal socio con finalità di rafforzamento patrimoniale della controllata, la scrittura contabile che la società controllante-finanziatrice effettua al termine del primo esercizio, per rilevare gli interessi attivi calcolati con il tasso di interesse effettivo e l’incasso degli interessi attivi nominali, è la seguente:&nbsp;</p><table class="contenttable"><tbody><tr><td width="107"></td><td width="283"></td><td width="88">Dare</td><td width="90">Avere</td></tr><tr><td width="107">C.16.2</td><td width="283">Proventi finanziari</td><td width="88"></td><td width="90">33,76</td></tr><tr><td width="107">B.III.2.a</td><td width="283">Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso controllate</td><td width="88">33,76</td><td width="90"></td></tr><tr><td width="107">C.IV</td><td width="283">Disponibilità liquide</td><td width="88">20,00</td><td width="90"></td></tr><tr><td width="107">B.III.2.a</td><td width="283">Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso controllate</td><td width="88"></td><td width="90">20,00</td></tr></tbody></table><p>&nbsp;Scritture contabili analoghe, salvo il diverso importo degli interessi attivi calcolati con il tasso di interesse effettivo, sono effettuate al termine del secondo (34,27), terzo (34,79), quarto (35,33).La scrittura contabile che la società controllante-finanziatrice effettua al termine del quinto esercizio, per rilevare gli interessi attivi calcolati con il tasso di interesse effettivo e l’incasso degli interessi attivi nominali e del credito, è la seguente:&nbsp;</p><table class="contenttable"><tbody><tr><td width="107"></td><td width="283"></td><td width="88">Dare</td><td width="90">Avere</td></tr><tr><td width="107">C.16.2</td><td width="283">Proventi finanziari</td><td width="88"></td><td width="90">35,88</td></tr><tr><td width="107">B.III.2.a</td><td width="283">Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso controllate</td><td width="88">35,88</td><td width="90"></td></tr><tr><td width="107">C.IV</td><td width="283">Disponibilità liquide</td><td width="88">1.020,00</td><td width="90"></td></tr><tr><td width="107">B.III.2.a</td><td width="283">Immobilizzazioni finanziarie – crediti verso controllate</td><td width="88"></td><td width="90">1.020,00</td></tr></tbody></table><p><em>&nbsp;</em></p><ol start="4"> <li><em> Costo ammortizzato con attualizzazione: profili fiscali </em>– Nella prima parte del presente contributo ci si è soffermati sulla descrizione dei profili contabili concernenti l’applicazione degli istituti del costo ammortizzato e dell’attualizzazione. Si tratta a questo punto di verificare gli effetti fiscali delle nuove regole contabilizzazione.</li></ol><p>Nella parte che segue, pertanto, vengono analizzate le tematiche fiscali che si pongono a seguito dell’applicazione ai crediti e ai debiti del costo ammortizzato con attualizzazione alla luce dell’introduzione, ad opera dell’articolo 13-<em>bis</em>, del Dl 244/2016 (c.d. Decreto milleproroghe 2017), del principio di derivazione rafforzata del reddito Ires dalle risultanze di bilancio anche per i soggetti Oic<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>.Ai fini Irap, invece, il criterio di derivazione rafforzata dell’imponibile dalle regole civilistiche era già sancito dall’articolo 5, ultimo comma, del D.Lgs. n. 446/1997.Infine, viene analizzata la particolare questione concernente la rilevanza fiscale ai fini Ace della rappresentazione contabile dei finanziamenti infruttiferi (o a tasso significativamente diverso da quello di mercato) erogati dai soci alla società partecipata, alla luce del D.M. ACE del 3 agosto 2017.&nbsp;4.1 <em>Crediti e debiti commerciali. – </em>Come visto, i principi contabili OIC 15 e OIC 19 stabiliscono che nel caso di attualizzazione di crediti e debiti commerciali con scadenza superiore a 12 mesi, caratterizzati dall’assenza di interessi o da un tasso di interesse significativamente diverso da quello di mercato, la differenza tra il valore nominale e il valore attuale del credito (<em>i</em>) è espressione della presenza di un’operazione di finanziamento combinata alla vendita del bene o alla prestazione del servizio; (<em>ii</em>) è rilevata come onere finanziario per la parte di essa derivante dall’attualizzazione della quota del credito derivante dall’esercizio della rivalsa IVA ed a rettifica del ricavo per la parte di essa derivante dall’attualizzazione della restante quota del credito; (<em>iii</em>) determina la successiva rilevazione di interessi attivi<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a> relativi alla menzionata operazione di finanziamento<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>.Si tratta ora di comprendere quale trattamento fiscale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a> debba essere applicato agli interessi passivi corrispondenti all’effetto dell’attualizzazione sull’IVA addebitata al cliente e a quelli attivi rilevati con riferimento al ricavo. Premesso che l’articolo 13-bis, del Dl 244/2016, ha introdotto il principio di derivazione rafforzata del reddito Ires dalle risultanze di bilancio, il Dm 3 agosto 2017, per effetto del richiamo operato dall’articolo 2, comma 1, lettera a), all’articolo 2, comma 1, del DM 1° aprile 2009, ha poi confermato che assumono rilevanza anche per i soggetti Oic gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma, pur nel rispetto delle disposizioni del Tuir che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>.Pertanto, con riferimento agli interessi contabilizzati per effetto dell’attualizzazione, in sede di determinazione del reddito Ires, nessuna variazione specifica deve essere operata. In fase di applicazione del test del Rol, invece, si ritiene che gli interessi attivi dovrebbero rilevare al netto di quelli passivi contabilizzati per tener conto dell’effetto Iva.In definitiva, per effetto del principio di derivazione rafforzata la suddivisione contabile dell’unitaria operazione di cessione del bene o di prestazione di servizio in un’operazione commerciale e un’operazione di finanziamento risulta fiscalmente riconosciuta.Il suddetto comportamento contabile avrà impatto sulla base imponibile Irap, infatti, si assiste a una riqualificazione di proventi e oneri ordinariamente iscritti nel valore e nei costi della produzione (rilevanti ai fini Irap) in oneri e proventi finanziari (irrilevanti ai fini Irap).&nbsp;4.2 <em>Crediti e debiti di natura finanziaria. – </em>Come visto nella prima parte del presente contributo, i principi contabili OIC 15 e OIC 19 stabiliscono che l’attualizzazione di crediti e debiti finanziari:</p><ol> <li>in generale, comporta la rilevazione di un componente finanziario negativo/positivo (c.d. “<em>day one loss</em>” / “<em>day one profit</em>”) di immediata imputazione a conto economico);</li> <li>in alcuni casi, invece, determina una differente rappresentazione contabile. Ad esempio<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a>, l’attualizzazione di un finanziamento infruttifero (o a tasso significativamente inferiore a quello di mercato) erogato a una società controllata con l’obiettivo di “patrimonializzarla” determina la qualificazione come “apporto” del differenziale derivante dall’attualizzazione, che viene, quindi, portato a incremento del valore contabile della partecipazione detenuta dalla società creditrice e a incremento del patrimonio netto della società debitrice.</li></ol><p>Con riferimento alla fattispecie <em>sub a)</em> il tema centrale consiste nel comprendere quale trattamento fiscale debba essere applicato al differenziale da prima iscrizione del credito o del debito attualizzato quando ne sia prevista l’iscrizione, rispettivamente, tra gli oneri o tra proventi finanziari (c.d “<em>day one loss</em>”/”<em>day one profit</em>”).In particolare, la prima questione attiene alla “natura” del differenziale da attualizzazione imputato a conto economico, infatti, ci si domanda se queste componenti siano assimilabili o meno agli interessi passivi/attivi ai fini IRES e quindi, se debbano essere computate ai fini del calcolo degli interessi passivi deducibili in base alla disciplina prevista dall’articolo 96 del TUIR. La questione è controversa<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>.Vi è chi risponde affermativamente a tali quesiti sottolineando che, qualora così non fosse, si determinerebbero distorsioni; ad esempio, se il differenziale da attualizzazione non fosse rilevante agli effetti dell’articolo 96 del TUIR, una società che abbia contratto un finanziamento passivo a un tasso di interesse significativamente inferiore a quello di mercato assoggetterebbe a IRES il “<em>day one profit</em>” e potrebbe scontare l’indeducibilità dei maggiori interessi passivi rilevati lungo la vita del debito a causa dell’incapienza del ROL.Riprendendo i dati dell’esempio esposto nel precedente paragrafo 3.3, dunque, al componente negativo rilevato in sede di prima rilevazione del valore attualizzato del credito (pari a 89,03), dovrebbe essere riconosciuta la stessa natura e lo stesso trattamento fiscale previsto per i maggiori interessi attivi successivamente imputati al conto economico in base a quanto previsto dalle regole contabili dell’attualizzazione (pari, rispettivamente a 33,76; 34,27; 34,79; 35,33 e 35,88). La successiva contabilizzazione dei proventi finanziari rilevati a conto economico, infatti, assume piena rilevanza fiscale.Vi è chi, invece, ritenendo che la questione non potrebbe essere risolta in maniera diversa da quanto previsto per i soggetti IAS-<em>adopter</em>, nega l’assimilabilità agli interessi attivi/passivi del “<em>day one profit</em>” / “<em>day one loss</em>” fondando tale conclusione su quanto disposto, per la “<em>day one loss</em>”, dall’articolo 2, comma 3, D.M. 1° aprile 2009 n. 48 - applicabile ai soggetti OIC adopter in forza dell’articolo 2, comma 1, lettera a) D.M. 3 agosto 2017 - il quale stabilisce che “<em>i limiti di cui all’articolo 106, commi 1 e 3, del testo unico non si applicano alle differenze emergenti da prima iscrizione dei crediti</em>”; secondo questa tesi, la disattivazione dei limiti dell’articolo 106 del TUIR dimostra che, nell’ottica del legislatore, la “<em>day one loss</em>” (e, quindi anche il “<em>day one profit</em>”) costituisce una minusvalenza (plusvalenza) di natura valutativa, non assimilabile, pertanto, agli interessi passivi (attivi).Con riferimento alla fattispecie <em>sub b) </em>(e.g. finanziamento a società controllata infruttifero o a tasso significativamente diverso da quello di mercato) la questione che si pone concerne la rilevanza fiscale della rappresentazione contabile. In tal caso la differenza di attualizzazione ha natura di “apporto” ed è, quindi, portata a incremento del valore della partecipazione detenuta dalla società creditrice (invece che come onere finanziario) e del patrimonio netto della società debitrice (e non un provento finanziario), ferma restando la successiva rilevazione contabile di interessi attivi (in capo al creditore) e corrispondenti interessi passivi (in capo al debitore) al tasso di interesse di mercato.La questione è stata normativamente risolta dall’articolo 1, comma 1, lettera b) del D.M. 3 agosto 2017, il quale ha inserito nell’articolo 5 del D.M. 8 giugno 2011 il comma 4-<em>bis</em>, ai sensi del quale: “<em>nel caso di operazioni di finanziamento tra soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile assumono rilevanza fiscale esclusivamente i componenti positivi e negativi imputati a conto economico desumibili dal contratto di finanziamento, laddove siano rilevati nello stato patrimoniale componenti derivanti dal processo di attualizzazione a tassi di mercato previsto dal criterio del costo ammortizzato</em>”.In altri termini, si è scelto di disapplicare il principio di derivazione rafforzata ai finanziamenti che (<em>i</em>) sono infruttiferi o, comunque, con un tasso di interesse significativamente diverso da quello di mercato; (<em>ii</em>) sono effettuati tra società tra cui sussiste un rapporto di controllo ex articolo 2359 del Codice Civile; (<em>iii</em>) hanno l’obiettivo di “patrimonializzare” la società finanziata, che determina la qualificazione come “apporto” del differenziale di attualizzazione (i.e. la differenza tra valore nominale del credito/debito e suo valore attuale), che incrementa il valore contabile della partecipazione detenuta dalla società creditrice e il patrimonio netto della società debitrice.La disapplicazione del principio di derivazione rafforzata comporta, per il socio, che non sono tassati i maggiori interessi attivi rispetto a quelli contrattuali, mentre, per controllata, non sono deducibili i maggiori interessi passivi rispetto ai contrattuali, infatti:</p><ul> <li>i maggiori interessi attivi/passivi contabilizzati dal creditore/debitore (corrispondenti alla differenza tra il tasso di interesse di mercato e il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali) non hanno rilevanza fiscale;</li> <li>gli interessi attivi/passivi contabilizzati dal creditore/debitore rilevano fiscalmente solo per la quota di essi desumibile dal contratto di finanziamento (i.e. corrispondente al tasso di interesse contrattuale); tale quota è, quindi, pari a zero nel caso di finanziamento infruttifero).</li></ul><p>Come chiarito dalla relazione al DM 3 agosto 2017, inoltre, non assumono rilevanza fiscale:</p><ul> <li>per la società finanziata, la riserva di <em>demeed contribution </em>iscritta nel patrimonio netto;</li> <li>per la società finanziante, il maggior valore della partecipazione.</li></ul><p>Al riguardo si osserva che la disposizione che deroga al principio di derivazione rafforzata opera soltanto:</p><ul> <li>se il processo di attualizzazione del finanziamento infragruppo comporta la rilevazione di poste nello stato patrimoniale della società creditrice (incremento partecipazione) e di quella debitrice (incremento patrimonio netto), il che accade solo quando il finanziamento ha l’obiettivo di patrimonializzare la società finanziata; resta, quindi, ferma la derivazione rafforzata per i finanziamenti infragruppo per i quali il processo di attualizzazione comporta la rilevazione a conto economico del “<em>one day profit</em>” / “<em>one day loss</em>”;</li> <li>per i finanziamenti tra società legate da rapporto di controllo ex articolo 2359 del Codice Civile; resta, quindi, ferma la derivazione rafforzata per i finanziamenti tra società tra cui manca un rapporto di controllo, anche se, avendo essi finalità di patrimonializzazione, l’attualizzazione determina la rilevazione di poste nello stato patrimoniale della società creditrice e di quella debitrice.</li></ul><p>Da ultimo si sottolinea che:</p><ul> <li>si ritiene che la disapplicazione della derivazione rafforzata si applichi solo alla differenza tra gli interessi attivi/passivi contabilizzati e quelli contrattuali derivante dall’attualizzazione, senza pregiudicare la rilevanza fiscale della quota di tale differenza derivante dalla “finanziarizzazione” dei costi di transazione;</li> <li>la disapplicazione della derivazione rafforzata opera, testualmente, solo per i componenti positivi/negativi imputati a conto economico; sembra, tuttavia, logico che essa operi anche per le poste patrimoniali contabilizzate dalla società creditrice e da quella debitrice; tale conclusione lascia aperto l’interrogativo di quale “natura” abbia, sotto il profilo fiscale, la riserva iscritta nel patrimonio netto della società debitrice.</li></ul><p>Il suddetto comportamento contabile avrà impatto anche sulla base imponibile Irap, infatti, tale poste saranno escluse in ragione del principio di derivazione dai dati bilancistici e dell’esclusione dell’area finanziaria dalle voci rilevanti ai fini dell’imposta. Con specifico riferimento ai costi di transazione, si noti che, assumendo una diversa natura, ora rientrano nell’area finanziaria e non possono più dar luogo a quote di ammortamento di immobilizzazioni immateriali. Conseguentemente, ai fini Irap, si ha un incremento del valore della produzione netta, dato che tali costi non potranno più abbattere la base imponibile in quanto estranei ad essa.&nbsp;4.2.1 <em>Crediti e debiti di natura finanziaria: profili fiscali ACE. – </em>La questione che si pone concerne la rilevanza fiscale ai fini Ace della rappresentazione contabile esaminata con riferimento ai finanziamenti infruttiferi (o a tasso significativamente diverso da quello di mercato) erogati dai soci alla società partecipata.In particolare ci si chiede se l’incremento del patrimonio netto contabilizzato dalla società finanziata e l’incremento del valore della partecipazione contabilizzato dal socio finanziatore siano rilevanti o meno ai fini della determinazione della base dell’ACE<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a>.La questione è stata normativamente risolta del D.M. ACE del 3 agosto 2017 che<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a>:</p><ul> <li>all’articolo 5, comma 5, ultimo periodo dispone che: “<em>l’incremento di patrimonio netto derivanti da finanziamenti infruttiferi o a tasso diverso da quello di mercato erogati dai soci a favore delle società di cui all’articolo 2</em> (trattasi delle società di capitali residenti e delle società non residenti con stabile organizzazione in Italia n.d.a) <em>non assume rilevanza ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui alla lettera a) del comma</em> 2 (i.e. della variazione in aumento derivante da conferimenti in denaro n.d.a.)”;</li> <li>all’articolo 10, comma 2, dispone che: “<em>ai fini del precedente periodo</em> (che dispone la riduzione della base ACE di un importo pari ai conferimenti in denaro effettuati, successivamente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31/12/2010, a favore di soggetti del gruppo, oppure divenuti tali a seguito dei conferimenti n.d.a.) <em>non assume rilevanza l’incremento di partecipazioni derivante da finanziamenti infruttiferi o a tasso diverso da quello di mercato erogati dai soci a favore delle società del gruppo</em>”.</li></ul><p>Inoltre, la relazione illustrativa del D.M. ACE 3 agosto 2017 aggiunge che “<em>va da sé che l’apporto (imputato a incremento della partecipazione») iscritto dal finanziatore va considerato anch’esso come parte integrante del finanziamento ai fini della lettera c) del comma 3 dell’articolo 10</em>” (i.e. al fine di quantificare l’eventuale incremento, rispetto all’importo risultante dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31/12/2010, dei crediti di finanziamento nei confronti dei soggetti del gruppo)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn30" name="_ftnref30">[30]</a>.Pertanto, le risposte alla questione posta in premessa sono le seguenti:</p><ul> <li>l’incremento di patrimonio netto contabilizzato dalla società finanziata e corrispondente alla differenza tra il valore nominale del finanziamento e il suo valore attuale, calcolato applicando il tasso di interesse di mercato, non è considerato tra i conferimenti in denaro rilevanti ai fini dell’incremento della base ACE<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn31" name="_ftnref31">[31]</a>;</li> <li>l’incremento del valore della partecipazione contabilizzato dal socio finanziatore e corrispondente alla citata differenza:<ul> <li>non è considerato tra i conferimenti in denaro effettuati, successivamente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31/12/2010, a favore di società del gruppo, da computare a decremento della base ACE;</li> <li>è considerato tra i finanziamenti effettuati a società del gruppo al fine di verificare l’eventuale incremento di tale voce rispetto all’importo da essa assunto nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31/12/2010 e del conseguente eventuale decremento della base ACE.</li></ul></li></ul><p>&nbsp;</p><ol start="5"> <li><em> Costo ammortizzato con attualizzazione: profili fiscali del regime transitorio. – </em>Qualora si sia optato per l’applicazione retroattiva del criterio del costo ammortizzato ai crediti e ai debiti preesistenti alla data dell’1 gennaio 2016 (per i soggetti con l’esercizio coincidente con l’anno solare) è necessario applicare le regole contenute nei commi 5 e 7 dell’articolo 13-<em>bis</em> del D.L. n. 244/2016, che disciplinano il passaggio alle nuove regole contabili, prevedendo, rispettivamente, l’irrilevanza fiscale dei ripristini e delle eliminazioni di attività e passività e l’ultrattività del regime fiscale originario delle operazioni pregresse.</li></ol><p>In particolare, qualora l’impresa decida di applicare retroattivamente il criterio del costo ammortizzato con attualizzazione:</p><ul> <li>dal punto di vista contabile:<ul> <li>i costi di transazione iscritti tra gli oneri pluriennali, sostenuti in relazione a crediti o a debiti contratti ante 2016, devono essere eliminati in contropartita del patrimonio netto all’1 gennaio 2016;</li> <li>tale eliminazione determina un differente importo di interessi di contabilizzare in base al criterio del costo ammortizzato in quanto i costi di transazione sostenuti dal creditore hanno determinato la contabilizzazione, da parte di quest’ultimo, di minori interessi attivi, mentre, i costi di transazione sostenuti dal debitore hanno determinato la contabilizzazione, da parte di quest’ultimo, di maggiori interessi passivi;</li></ul></li> <li>dal punto di vista fiscale:<ul> <li>per effetto della disposizione che statuisce l’irrilevanza, ai fini fiscali, delle rettifiche contabili di attività/passività che vengono operate in sede di passaggio alle nuove regole contabili<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn32" name="_ftnref32">[32]</a>, si continuano ad applicare i criteri di deducibilità vigenti antecedentemente alla loro cancellazione. Pertanto, nel caso specifico, si prosegue nell’ammortamento extra-contabile dei costi di transazione in base al criterio di ammortamento applicato negli esercizi precedenti;</li> <li>per effetto della regola che disciplina le cosiddette “operazioni pregresse”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn33" name="_ftnref33">[33]</a>, si continua ad applicare alle stesse la previgente specifica disciplina fiscale, qualora il recepimento fiscale, per effetto della derivazione rafforzata, della loro nuova qualificazione comporti effetti distorsivi. Pertanto, nel caso specifico, continuano ad assumere rilevanza fiscale tanto per il creditore quanto per il debitore gli interessi nominali (invece di quelli calcolati applicando il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione) allo scopo di evitare effetti di “tassazione anomala”.</li></ul></li></ul><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Articolo così modificato dall’articolo 6, comma 8, lett. g) del D.Lgs. n. 139/2015;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Articolo così modificato dall’articolo 6, comma 8, lett. m), del D.Lgs. n. 139/2015;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Articolo così modificato dall’articolo 6, comma 8, lett. a) del D.Lgs. n. 139/2015;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4"><sup>[4]</sup></a> I crediti rappresentano diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, da clienti o da altri soggetti (OIC 15, par. 6);<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5"><sup>[5]</sup></a> I debiti commerciali originatisi dall’acquisto di beni sono rilevati in base al principio di competenza quando il processo produttivo dei beni è stato completato e quando si è verificato il trasferimento dei rischi e dei benefici che, salvo specifici accordi contrattuali, si verifica con la spedizione o la consegna dei beni (nel caso di beni mobili) e con la data di stipulazione dei contratti di compravendita (nel caso di beni che richiedono un atto pubblico per il trasferimento). I debiti originatisi da acquisti di servizi, invece, sono rilevati in base al principio della competenza quando la prestazione è stata effettuata (OIC 19, par. 38). I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, di solito ad una data stabilita. Tali obbligazioni sono nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti (OIC 19, par. 4);<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> I crediti commerciali originatisi dalla vendita di beni sono rilevati in base al principio di competenza quando il processo produttivo dei beni è stato completato e quando si è verificato il trasferimento dei rischi e dei benefici che, salvo specifici accordi contrattuali, si verifica con la spedizione o la consegna dei beni (nel caso di beni mobili) e con la data di stipulazione dei contratti di compravendita (nel caso di beni che richiedono un atto pubblico per il trasferimento). I crediti originatisi da vendite di servizi, invece, sono rilevati in base al principio della competenza quando la prestazione è stata effettuata (OIC15, par. 29). I crediti che si originano per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per operazioni di finanziamento) sono iscrivibili in bilancio se sussiste “titolo” al credito, e cioè se essi rappresentano effettivamente un’obbligazione di terzi verso la società (OIC15, par 30). I debiti di finanziamento e quelli che si originano per ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi sono iscrivibili in bilancio quando sorge l’obbligazione della società al pagamento verso la controparte, da individuarsi sulla base delle norme legali e contrattuali (OIC19 par. 39). L’iscrizione di un debito di finanziamento avviene all’erogazione del finanziamento. I prestiti obbligazionari sono iscritti al momento della sottoscrizione (OIC19 par. 40);<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> In caso di rilevazione iniziale in assenza di attualizzazione, il valore di rilevazione iniziale di un credito è pari a: valore nominale – sconti/premi/abbuoni + costi di transazione. I costi di transazione, i premi, gli sconti, le commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono: (i) inclusi nel tasso d’interesse effettivo e (ii) ammortizzati lungo la durata attesa del credito. Il loro ammortamento integra o rettifica gli interessi attivi calcolati al tasso nominale;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Questa situazione si verifica tipicamente nel caso di operazioni commerciali regolate con tempi di pagamento superiori a dodici mesi, prestiti infruttiferi erogati dai soci alla società, prestiti erogati dalla società ai propri lavoratori dipendenti a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> L’IFRS 9 - <em>Financial Instrumen</em>t è stato sviluppato <em>dall’International Accounting Standard Board</em> (IASB) per sostituire lo IAS 39 - <em>Financial Instruments</em>. La data di efficacia della versione completa dell’IFRS 9 è prevista per gli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2018;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> definizione analoga si rinviene nel paragrafo 15 dell’OIC 15, nel paragrafo 17 dell’OIC 19 e nel paragrafo 15 dell’OIC 20) “<em>Il costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria è il valore a cui l’attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l’uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità</em>”;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> OIC 15, par. 19 e OIC 19 par. 20;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> OIC 15, par. 9 e OIC 19 par. 10;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> OIC 15, par. 42 e OIC 19 par. 50;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> OIC 15, par. 41 e OIC 19, par. 49;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref15" name="_ftn15"><sup>[15]</sup></a> Come detto, anche questa regola contabile discende dall’esigenza di rappresentare correttamente la sostanza economica dell’operazione e le sue finalità. Ad esempio, una società che eroga un finanziamento a tasso di mercato ed una società che eroga un finanziamento infruttifero stanno compiendo operazioni aventi una sostanza economica diversa, che in quanto tale deve trovare idonea rappresentazione contabile mediante l’iscrizione del credito infruttifero e del corrispondente debito a un valore inferiore a quello nominale;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Esempio 2A dell’OIC 15;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Per l’impresa finanziata, invece, l’attualizzazione comporta la rilevazione di un componente finanziario positivo (c.d. “<em>day one profit</em>”) pari a 89,03 di immediata imputazione a conto economico al momento della rilevazione iniziale;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Esempio 2B dell’OIC 15;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Il tasso di interesse effettivo determinato inizialmente rimane invariato e non viene adeguato: (1) al variare dei tassi di mercato, a meno che l’operazione sia regolata a tasso variabile; in quest’ultimo caso, ogni volta che avviene una variazione del parametro su cui si fonda il calcolo del tasso variabile il tasso di interesse effettivo deve essere ricalcolato prendendo in considerazione i flussi finanziari residui; (2) al variare della tempistica dei flussi finanziari futuri: se si modifica la tempistica degli incassi (anticipazione/posticipazione rispetto alle scadenze originarie) (i) non si ricalcola il tasso di interesse effettivo; (ii) si attualizzano i flussi finanziari utilizzando il tasso di interesse effettivo originario e tenendo conto della nuova tempistica; (iii) si imputa tra gli oneri/proventi finanziari il differenziale di valore che emerge;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> OIC15, par. 39;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Il coordinamento tra la disciplina fiscale di determinazione delle basi imponibili Ires e Irap e le nuove regole di redazione del bilancio di esercizio è stato regolamentato dall’articolo 13-bis del D.l. n. 244 del 2016. Per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 13-bis al comma 1 dell’articolo 83 del Tuir è stato esteso anche ai soggetti, diversi dalle micro-imprese, che redigono il bilancio in base al codice civile, il principio della “derivazione rafforzata”, già applicabile ai soggetti IAS/IFRS, in base al quale trovano riconoscimento fiscale i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione così come risultanti dalla corretta applicazione dei principi contabili di riferimento, anche in deroga alle regole del Tuir;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> Analogamente, per i debiti commerciali la differenza tra il valore di rilevazione iniziale del debito e il valore a termine deve essere rilevata a conto economico riducendo inizialmente il costo di esercizio e successivamente come onere finanziario lungo la durata del debito;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> Le società Oic adopter che abbiano effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi riconoscendo al cliente termini di pagamento differiti oltre le normali condizioni di mercato, senza prevedere la corresponsione di alcun interesse devono procedere all’attualizzazione del credito commerciale facendo attenzione a tenere distinta la parte di tale credito alimentata dal ricavo da quella che si genera per effetto della rilevazione dell’Iva a debito. Ipotizzando che una società all’inizio del 2017 abbia effettuato un’operazione di cessione di un bene ad un prezzo pari a 1.220, Iva al 22% inclusa, concedendo al cliente la possibilità di pagare il dovuto dopo 24 mesi, per valutare se sia necessaria l’attualizzazione del credito è necessario preliminarmente individuare il tasso di mercato ovvero il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un’operazione similare di finanziamento con termini e condizioni comparabili. Proseguendo con l’esempio ed ipotizzando un tasso di mercato pari al 5%, la società al momento della cessione deve iscrivere il credito al valore attualizzato pari a 1.107 (1.220/1,05*1,05). Inoltre, secondo quanto riportato nell’esempio 1A dell’OIC 15, si devono rilevare in avere un ricavo per 907 (1.000/1,05*1,05) e Iva a debito per 220 mentre in dare si contabilizza un costo per oneri finanziari per 20 (pari all’Iva a debito di 220 meno il valore attualizzato dell’Iva a debito (200=220/1,05*1,05). Al termine del primo e del secondo anno, inoltre, si devono rilevare gli interessi attivi al tasso del 5% sul credito iscritto a 1.107 e dunque pari rispettivamente a 55 e 58, riallineando in tal modo il valore del credito al suo nominale (1.107 più 55 più 58 è infatti uguale a 1.220, importo che il cliente deve pagare alla fine die 24 mesi);<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> Un particolare problema attiene all’applicazione dell’articolo 106, comma 1, del Tuir, e, quindi, al calcolo della svalutazione crediti. Come noto le svalutazioni dei crediti sono deducibili entro il limite forfettario dello 0,5% del “<em>valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi</em>” e fino quando l’ammontare complessivo delle svalutazioni dedotte raggiunge il 5% del suddetto valore e le perdite su crediti sono determinate con riferimento al “<em>valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi</em>”. Dato che l’applicazione del costo ammortizzato fa sì che il valore di rilevazione in bilancio dei crediti (e, per effetto del principio di derivazione rafforzata, il relativo valore fiscale) sia pari alla somma tra il loro valore nominale o di acquisizione (o il loro valore attualizzato, se sussistono i presupposti per l’attualizzazione) e i costi di transazione sostenuti dal creditore, occorre comprendere se, per la quantificazione delle svalutazioni di crediti fiscalmente deducibili e delle perdite su crediti, (i) bisogna ancora fare riferimento, come testualmente disposto, al valore nominale o di acquisizione dei crediti, oppure, (ii) adottando un’interpretazione logico-sistematica che supera il dato letterale, si deve fare riferimento al valore fiscalmente riconosciuto dei crediti, coincidente con quello emergente dall’applicazione del costo ammortizzato (previa eventuale attualizzazione). La soluzione corretta sembrerebbe essere la (ii) in quanto le disposizioni del TUIR intendono riferirsi al valore fiscalmente riconosciuto dei crediti, che, prima dell’applicazione del costo ammortizzato, coincideva sempre con il valore nominale o, nel caso di crediti acquistati da terzi, con il relativo costo di acquisto;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> Tornando all’esempio riportato nella nota precedente, dunque, con riferimento agli interessi contabilizzati per effetto dell’attualizzazione, in sede di determinazione del reddito Ires, nessuna variazione specifica deve essere operata. In fase di applicazione del test del Rol (articolo 96 del Tuir), si ritiene che gli interessi attivi rilevino in misura pari a 35 (pari a 55 meno 20, e dunque al netto di quelli passivi contabilizzati per tener conto dell’effetto Iva);<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> Un altro esempio è rappresentato dal credito di finanziamento verso i dipendenti. In tal caso il differenziale derivante dall’attualizzazione assume la natura di costo del personale;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> Si veda al riguardo la circolare dell’Assonime n. 14 del 2017;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a> Articolo 1 del D.L. n. 201/2011;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> La disposizione (articolo 5, comma 4-bis, D.M. 8 giugno 2011) che disattiva la derivazione rafforzata per il calcolo degli interessi attivi/passivi fiscalmente rilevanti in presenza di poste patrimoniali derivanti dall’attualizzazione di un finanziamento infruttifero o a tasso significativamente diverso da quello di mercato si applica unicamente ai finanziamenti intercorrenti tra soggetti tra cui sussiste il rapporto di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile. Al contrario, si noti che le disposizioni che disciplinano l’irrilevanza - quali conferimenti in denaro, ai fini dell’incremento/decremento della base ACE, delle poste patrimoniali derivanti dall’attualizzazione di un finanziamento infruttifero o a tasso significativamente diverso da quello di mercato si applicano a tutti i finanziamenti concessi dai soci alla società partecipata e non solo ai finanziamenti concessi dal socio di controllo;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref30" name="_ftn30">[30]</a> Le disposizioni del D.M. ACE 3 agosto 2017 (e la relativa relazione illustrativa) non chiariscono se l’utile d’esercizio che, se accantonato a riserva disponibile, determina l’incremento della «base ACE» deve essere depurato degli interessi attivi/passivi contabilizzati a conto economico per effetto dell’attualizzazione che ha generato le menzionate poste patrimoniali. L’assenza di disposizioni fa propendere per la soluzione negativa;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref31" name="_ftn31">[31]</a> L’incremento di patrimonio netto rilevato dalla società finanziata a seguito dell’attualizzazione di un finanziamento infruttifero o a tasso significativamente diverso da quello di mercato rileva ai fini del computo del patrimonio netto complessivo che, ai sensi dell’articolo 11 del D.M. ACE 3 agosto 2017, costituisce il limite massimo della base ACE;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref32" name="_ftn32">[32]</a> Articolo 13-<em>bis</em> del D.L. n. 244/2016, comma 7, lettera c): “<em>il ripristino e l’eliminazione, nell’attivo patrimoniale, rispettivamente, di costi già imputati a conto economico di precedenti esercizi e di costi iscritti e non più capitalizzabili non rilevano ai fini della determinazione del reddito né del valore fiscalmente riconosciuto; resta ferma per questi ultimi la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti</em>”; articolo 13-<em>bis</em> del D.L. n. 244/2016, comma 7, lettera d) “<em>l’eliminazione nel passivo patrimoniale di passività e fondi di accantonamento considerati dedotti</em><em>… non rileva ai fini della determinazione del reddito; resta ferma l’indeducibilità degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonché l’imponibilità della relativa sopravvenienza nel caso di mancato verificarsi degli stessi</em>”;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref33" name="_ftn33">[33]</a> L’articolo 13-bis, comma 5, del D.L. n. 244/2016 stabilisce che “<em>continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale pregressa gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio</em>” dell’esercizio 2016 “<em>e di quelli successivi delle operazioni che risultano diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015</em>”.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 12 Mar 2018 08:04:36 +0100</pubDate>
                        <title>Il programma base si somma all’hardware</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-programma-base-si-somma-allhardware</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da il Sole 24 Ore - Norme &amp; Tributi</em>Il trattamento contabile e fiscale delle quote di ammortamento relative ai software varia, oltre che in base alla tipologia - di base o applicativa - anche in funzione del fatto che sia stato acquisito da terzi o prodotto internamente.Il software di base è costituito dall’insieme delle istruzioni strettamente necessarie per il funzionamento dell’hardware (ad esempio il sistema operativo Windows).Pertanto, contabilmente, il suo costo deve essere rilevato unitamente al costo dell’hardware e ammortizzato seguendo le regole previste dall’Oic 16 «Immobilizzazioni materiali».<img class="alignnone size-full wp-image-8593" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/03/20180312_Sole24Ore-Carucci.png" alt>Anche fiscalmente si applicano le stesse regole previste per i beni materiali. Infatti, la deduzione dell’ammortamento è ammessa, ai sensi dell’articolo 102 del Tuir, secondo il coefficiente tabellare, di cui al Dm 31 dicembre 1988, previsto per l’hardware, ridotto alla metà per il primo esercizio.Il software applicativo è costituito dall’insieme delle istruzioni che consentono l’utilizzo di funzioni del software di base al fine di soddisfare specifiche esigenze dell’utente (ad esempio un gestionale di contabilità).Contabilmente, il corrispettivo iniziale, sostenuto una tantum, relativo al software applicativo, acquistato a titolo di proprietà (compreso il cosiddetto contratto di sviluppo) ovvero acquisito in licenza d’uso, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, si capitalizza nella voce B.I.3 «Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno» dello stato patrimoniale.Il relativo ammortamento civilistico si stanzia in relazione alla residua possibilità di utilizzazione che, nel caso del software acquisito con diritto d’uso a tempo determinato, non può superare la durata della licenza.Fiscalmente, le quote di ammortamento del software se acquisito in proprietà o in licenza d’uso a tempo indeterminato sono deducibili, ai sensi dell’articolo 103, comma 1 del Tuir, in misura non superiore al 50% mentre, se acquisito in licenza d’uso a tempo determinato, sono deducibili ai sensi dell’articolo 103, comma 2 del Tuir, in misura corrispondente alla durata della licenza.I costi sostenuti per la realizzazione interna di un software applicativo tutelato contabilmente si devono capitalizzare nella voce B.I.3 dello stato patrimoniale. Nel caso di software non tutelato, i costi possono essere capitalizzati nella voce B.I.7 «Altre immobilizzazioni immateriali» se danno luogo a programmi utilizzabili per un certo numero di anni o, alternativamente, imputati a conto economico. In ogni caso, non sono capitalizzabili i costi indiretti attribuibili al progetto, quali gli affitti, gli ammortamenti, i costi del personale con funzioni di supervisione e altre voci simili.Le quote di ammortamento civilistico dei software applicativi realizzati internamenti si determinano in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.Fiscalmente, le quote di ammortamento del software tutelato sono deducibili, ai sensi dell’articolo 103, comma 1 del Tuir, in misura non superiore al 50% mentre quelle relative al programma non tutelato sono deducibili nel limite della quota imputata in conto economico, ai sensi dell'articolo 108, comma 1 del Tuir.Relativamente ai casi esaminati, ai fini Irap rilevano le quote di ammortamento stanziate in conto economico in base a corrette regole contabili.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 08 Mar 2018 09:45:38 +0100</pubDate>
                        <title>L’avviamento ammortizzato in 10 anni si deduce in 18</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lavviamento-ammortizzato-in-10-anni-si-deduce-in-18</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da il Sole 24 Ore - Norme &amp; Tributi</em><strong>Il disallineamento origina nella prima fase un aumento della base imponibile con anticipo d’imposta</strong>In occasione della chiusura del bilancio al 31 dicembre 2017, con riferimento all’area delle immobilizzazioni immateriali è possibile che si debbano gestire alcuni disallineamenti, tra valori civilisti e fiscali, sorti in sede di calcolo delle imposte e derivanti dalle differenze tra le regole civilistiche e quelle fiscali contenute nel Tuir e nel Decreto Irap.<strong>Avviamento e marchi</strong><img class=" wp-image-8575 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/03/20180307_Sole24NT.png" alt width="373" height="376">L’ammortamento dell’avviamento, ad esempio, è? effettuato secondo la sua vita utile. Nei casi eccezionali in cui non sia possibile stimarne attendibilmente la vita utile, l’avviamento è? ammortizzato in un periodo non superiore a dieci anni a meno che vi siano fatti e circostanze oggettivi idonei per sostenere una vita utile oltre il decennio. Secondo quanto riportato nell’Oic 24, in ogni caso, la vita utile dell’avviamento non può superare i vent’anni. Da un punto di vista fiscale, l’articolo 103 del Tuir prevede che le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell’attivo del bilancio - a condizione che il costo sia fiscalmente riconosciuto - sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del valore stesso. Una regola analoga è contenuta nell’articolo 3, comma 5, del decreto Irap. Nel caso in cui, ad esempio, l’ammortamento civilistico dell’avviamento venga calcolato sulla base di una vita utile di 10 anni, dal punto di vista fiscale sarà necessario effettuare per i primi dieci anni una variazione in aumento temporanea della base imponibile in misura pari alla differenza tra la quota imputata a conto economico (pari ad 1/10 del costo) e la quota ammessa in deduzione (pari ad 1/18 del costo). Con riferimento a tale disallineamento tra il valore civilistico e quello fiscale del bene immateriale, qualora sussistano le condizioni, deve essere alimentato per i primi dieci anni un credito per imposte anticipate che a partire dall’undicesimo anno verrà rilasciato in corrispondenza delle variazioni in diminuzione da effettuare per completare l’ammortamento fiscale. Analogo ragionamento vale per i marchi.<strong>Spese di ricerca e pubblicità</strong>Un altro disallineamento da gestire in sede di chiusura del bilancio potrebbe sorgere in capo alle società che in seguito alle modifiche introdotte dal Dlgs 139/2015 hanno dovuto procedere allo stralcio delle spese di ricerca e pubblicità non più capitalizzabili. Tali società, per effetto dell’ultrattività dei criteri di deduzione antecedenti alla loro cancellazione, devono procedere con la deduzione ai fini Ires delle residue quote, pari a un quinto di tali spese e ai fini Irap con la deduzione delle quote annuali nella misura già stanziata in bilancio negli esercizi precedenti, posto che per il tributo regionale non valgono i limiti del Tuir.<strong>Brevetti e opere dell’ingegno</strong>L’ammortamento civilistico dei brevetti e dell’altre opere dell’ingegno si effettua in relazione alla residua possibilità di utilizzazione e, dunque, sulla base del minore periodo tra quello di scadenza del brevetto/diritto e il tempo di previsto utilizzo del brevetto/diritto. Dal punto di vista fiscale, l’articolo 103, comma 1, del Tuir prevede che le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50% del costo. Qualora il piano di ammortamento civilistico fosse superiore a quello fiscale, la deduzione fiscale risulta comunque ammessa nel limite della quota imputata a conto economico senza che vi sia la possibilità di effettuare alcuna variazione in diminuzione per recuperare la differenza. Con riferimento a queste categorie di immobilizzazioni immateriali, dunque, non dovrebbe rilevarsi alcun tipo di disallineamento, né ai fini Ires né ai fini Irap ove rilevano le quote di ammortamento stanziate in conto economico in base a corrette regole contabili.<strong>Concessioni e licenze</strong>Le concessioni e le licenze sono ammortizzabili contabilmente in base al minore tra il periodo di durata e quello di presunto utilizzo. Posto che fiscalmente l’articolo 101, comma 2, del Tuir ammette la deduzione nei limiti della durata contrattuale o legale, con riferimento a questa voce potrebbero generarsi dei disallineamenti nel caso in cui in bilancio si ammortizzasse l’attività sulla base di una vita utile economica inferiore alla durata legale.<strong>Oneri pluriennali</strong>In merito agli oneri pluriennali l’Oic 24 prevede per i costi di impianto e di ampliamento un periodo di ammortamento non superiore a cinque anni e per quelli di sviluppo un periodo di ammortamento legato alla loro vita utile, ma comunque, se non è possibile fare stime attendibili, non oltre i cinque anni. Dal punto di vista fiscale, l’articolo 108, comma 1, del Tuir prevede che le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio senza che si possa dunque generare disallineamenti tra il piano di ammortamento contabile e quello fiscale (Ires ed Irap) di tali asset.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 26 Feb 2018 08:02:22 +0100</pubDate>
                        <title>Intrastat: sanzioni fino a mille euro ma resta l’opzione del ravvedimento operoso</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/intrastat-sanzioni-fino-a-mille-euro-ma-resta-lopzione-del-ravvedimento-operoso</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da il Quotidiano del Fisco - il Sole 24 Ore</em>A seguito delle semplificazioni introdotte agli elenchi Intra, i modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute, riferite al mese di gennaio 2018, dovranno essere inviati con la compilazione delle sole colonne statistiche entro il 26 febbraio. A partire dai dati di gennaio 2018, dunque, tutte le informazioni contenute negli elenchi degli acquisti sono rese per finalità statistiche e devono essere obbligatoriamente fornite, su base mensile, dai soggetti per i quali l’ammontare totale trimestrale degli acquisti intraunionali di beni sia stato, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200mila euro per i beni e a 100mila euro per i servizi.<img class=" wp-image-8448 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/02/20180226_QdF_Intrastat.jpg" alt width="317" height="223">Secondo quanto chiarito nella nota dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 18558/RU dello scorso 20 febbraio, considerato l’interesse statistico del dato raccolto, gli acquisti intraunionali di beni vanno riepilogati nel periodo in cui essi arrivano nel territorio italiano. Sono, pertanto, escluse tutte le operazioni commerciali di acquisto di beni che non entrano fisicamente in Italia come, ad esempio, un’operazione triangolare in cui il soggetto italiano è il promotore dell’operazione.Sempre entro il 26 febbraio devono essere presentati gli elenchi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese, riferite al mese di gennaio, dai soggetti per i quali l’ammontare totale trimestrale delle operazioni attive intraunionali sia stato, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 50mila euro. Nel caso in cui il valore delle cessioni di beni nel periodo di riferimento abbia superato la soglia di 100mila euro o di 50mila euro per i servizi, nell’elenco dovrà essere compilata anche la parte statistica.In occasione della prima applicazione delle nuove regole per gli invii degli elenchi Intra è utile riepilogare il regime sanzionatorio previsto per l’omesso invio di tali modelli.<strong>Il mancato invio degli elenchi </strong>Per quanto riguarda l’omessa presentazione degli elenchi Intra, l’articolo 11, comma 4 del Dlgs 471/1997 prevede una sanzione da euro 500 a euro mille euro per ciascuno modello. La sanzione è ridotta alla metà nel caso in cui l’elenco sia presentato entro trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati. La sanzione prevista per l’omessa presentazione è applicabile anche al caso di invio tardivo dell’elenco secondo quanto chiarito nella risoluzione 20/2005.<strong>Il ravvedimento operoso</strong>Per sanare in maniera rapida la violazione ottenendo agevolazioni in termini di riduzione delle sanzioni, si può ricorrere al ravvedimento. L’omessa presentazione, infatti, può essere regolarizzata, versando un importo della sanzione ridotto da 1/9 a 1/5 del minimo secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 1 del Dlgs 472/1997.Operativamente, occorre presentare gli elenchi omessi e versare con il modello F24 (indicando il codice tributo 8911 e l’anno al quale la violazione si riferisce) le sanzioni ridotte entro 90 giorni dalla scadenza di presentazione dell’elenco (per la riduzione a 1/9) oppure entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui la violazione è commessa o agli anni successivi (per le riduzioni da 1/8 a 1/5).Il termine iniziale per computare i 90 giorni sopra citati coincide con il termine entro il quale si sarebbe dovuto inviare l’elenco Intra, quindi con lo spirare del giorno 25 del mese o del trimestre successivo al periodo di riferimento. Non risulta applicabile la lettera c) dell’articolo 13 del Dlgs 472/97, che prevede la riduzione ad un decimo del minimo, poiché nel caso in esame non si tratta dell’omissione di una dichiarazione.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 16 Feb 2018 05:53:48 +0100</pubDate>
                        <title>Il regime di favore sui registri è retroattivo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-regime-di-favore-sui-registri-e-retroattivo</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da il Sole 24 Ore - Norme &amp; Tributi Focus</em>Non sono sanzionabili i contribuenti che in sede di accesso, ispezione o verifica abbiano provveduto, su richiesta degli organi di controllo, alla stampa dei registri Iva non precedentemente trascritti su supporti cartacei nei termini di legge. La non sanzionabilità per effetto del favor rei si applica anche alle omissioni commesse prima del 6 dicembre 2017, data di entrata in vigore del Dl 148/2017 (decreto fiscale).In base alla novità introdotta dall’articolo 19-octies, comma 6, del Dl 148/2017, sono modificate le regole di tenuta dei registri Iva mediante sistemi elettronici. Il nuovo comma 4-quater dell’articolo 7 del Dl 357/1994, prevede che la tenuta con sistemi elettronici dei registri delle fatture emesse e di quelle ricevute è in ogni caso considerata regolare, pur in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica, i registri risultano aggiornati sugli stessi sistemi elettronici e vengono stampati a richiesta degli organi procedenti ed in loro presenza.<img class=" wp-image-8321 aligncenter" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/02/20180214_Sole_CarucciFocus.png" alt width="809" height="294">APPLICABILITÀPosto che il decreto fiscale non ha fornito indicazioni circa le violazioni già contestate al momento della sua entrata in vigore (6 dicembre 2017), in occasione del Telefisco 2018 è stato chiesto all’agenzia delle Entrate se si dovesse ritenere applicabile il principio del favor rei contenuto nell’articolo 3, comma 2, del Dlgs 472/1997.L’Agenzia delle entrate ha risposto al quesito confermando che alle violazioni in commento deve ritenersi applicabile il principio del favor rei contenuto nell’articolo 3, comma 2, del Dlgs 472/1997. L’amministrazione, inoltre, ha sottolineato come la regolare tenuta dei registri citati e, dunque, la non sanzionabilità per i contribuenti che non hanno stampato nel termine di legge, sia legata al presupposto che la stampa degli stessi sia poi avvenuta in sede di accesso, ispezione o verifica. Solo i contribuenti che abbiano effettivamente posto in essere tale adempimento all’epoca del controllo, dunque, potranno usufruire degli effetti favorevoli al contribuente ovvero avvalersi della non sanzionabilità della loro omissione grazie all’applicazione favor rei della nuova previsione contenuta nell’articolo 7, comma 4-quater del Dl 357/1994.TENUTA REGISTROPer completezza, è utile ricordare che il citato articolo 7, al comma 4-ter prevede che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare, in difetto di trascrizione, nei termini di legge su supporti cartacei dei dati relativi all’esercizio per il quale non siano scaduti, da oltre tre mesi, i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali, qualora in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza. A differenza di quanto previsto per i registri Iva degli acquisti e delle vendite, si considera dunque regolare la tenuta con sistemi meccanografici di qualsiasi registro contabile se i dati contabilizzati nei termini di legge sono stampati sui registri entro il termine di presentazione delle dichiarazioni annuali. Considerato che con la manovra 2018 il termine per l’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi ordinarie (persone fisiche, società di persone e soggetti Ires) è stato spostato al 31 ottobre, il termine per la stampa di tali registri coincide con il 31 gennaio.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 15 Feb 2018 05:27:24 +0100</pubDate>
                        <title>Sanzione fissa per l’errore nell’addebito della maggiore Iva</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/sanzione-fissa-per-lerrore-nelladdebito-della-maggiore-iva</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<div><div><p><em>Tratto da il Sole 24 Ore - Norme &amp; Tributi Focus</em></p></div><div><p><strong>Viene considerata non emessa la fattura cartacea se c’è l’obbligo di formato digitale</strong></p></div></div><div><div></div><div><p>La legge di Bilancio 2018 prevede alcune novità nel regime sanzionatorio in materia di Iva: è introdotta una sanzione fissa nel caso di Iva addebitata erroneamente in fattura in misura superiore al dovuto e sono estese le sanzioni per omessa fatturazione al caso di emissione di una fattura in formato cartaceo in luogo di quello elettronico.</p></div><div><p><strong>&nbsp;</strong></p></div><div><p><strong>Iva addebitata per errore</strong>L’articolo 1, comma 935, della legge di Bilancio 2018 ha modificato l’articolo 6, comma 6 del Dlgs 471/1997, disciplinando, così, la fattispecie in cui il cessionario/committente abbia detratto una maggiore imposta, rispetto a quella effettivamente dovuta, erroneamente addebitata e assolta dal cedente/prestatore. È il caso in cui, ad esempio, il fornitore applica un’aliquota superiore a quella corretta, oppure, fattura una prestazione con Iva che, in realtà, avrebbe dovuto essere fatturata in regime di esenzione o di non <img class=" wp-image-8315 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/02/20180214_Sole24Ore.png" alt width="409" height="579">imponibilità. Al contrario, sono estranei alla fattispecie le ipotesi disciplinate da altre specifiche disposizioni quali, ad esempio, il caso del fornitore che addebita l’Iva quando, invece, avrebbe dovuto applicare il reverse charge, per il quale continuano a trovare applicazione le disposizioni dei commi 9-bis e seguenti del medesimo articolo 6 in questione.Più in particolare, con la modifica normativa, da un lato, al cessionario/committente viene irrogata la sanzione fissa da 250 a 10mia euro, dall’altro, gli viene riconosciuto il diritto alla detrazione, a condizione che l’imposta sia stata comunque assolta dal cedente/prestatore. È comunque sancito che la restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.Infine, il riconoscimento del diritto alla detrazione dell’imposta erroneamente addebitata e assolta dal cedente, comporta che la sua indicazione nella dichiarazione Iva non dà luogo alla dichiarazione infedele in base all’articolo 5 del Dlgs 471/1997, a differenza di quanto accadeva in passato. Prima di tale modifica normativa, inoltre, al cessionario/committente che avesse detratto l’Iva addebitatagli per errore veniva disconosciuta la detrazione con irrogazione della sanzione del 90% per indebita detrazione.Con riferimento alla modifica in esame, trova applicazione il favor rei con il limite dell’atto ormai divenuto definitivo, secondo l’articolo 3 del Dlgs 472/1997, ad esempio, per omessa impugnazione oppure perché si è usufruito dell’istituto del ravvedimento operoso.</p></div><div></div><div><p><strong>Fattura elettronica</strong>L’articolo 1, comma 909, lettera a), numero 7, della legge di Bilancio 2018 ha sostituito l’articolo 1, comma 6 del Dlgs 127/2015, modificando, così, la sanzione amministrativa applicabile al caso di emissione di fattura, per operazioni tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quella elettronica. È il caso in cui sia stata emessa una fattura in formato cartaceo o in un formato diverso da quello strutturato xml, senza avvalersi per la veicolazione del Sistema di interscambio (Sdi). In tale ipotesi, la fattura si considera non emessa e si applica la sanzione, prevista in caso di violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette a Iva (articolo 6, Dlgs 471/1997), compresa fra il 90% e il 180% (con un minimo di 250 euro) dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio. La sanzione è dovuta nella misura da 250 a 2.000 euro, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.Il cessionario/committente destinatario di fatture non elettroniche, che ha operato la detrazione dell’Iva addebitatagli, deve regolarizzare la fatturazione adempiendo agli obblighi documentali previsti dall’articolo 6, comma 8 del Dlgs 471/1997 avvalendosi dello Sdi, per non incorrere nella sanzione amministrativa, pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro.Infine, in caso di omissione o errata trasmissione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere, si applica la nuova sanzione (nuovo comma 2-quater dell’articolo 11 Dlgs 471/1997) di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite di mille euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite di 500 euro, se la violazione viene sanata entro i 15 giorni successivi alla scadenza. Non si applica il cumulo giuridico.L’entrata in vigore delle modifiche sopra descritte, secondo quanto riportato nel comma 916 dell’articolo 1 della legge di bilancio, riguarda le fatture emesse dal 1° gennaio 2019.</p></div></div>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 26 Jan 2018 08:05:01 +0100</pubDate>
                        <title>Immobilizzazioni immateriali, la valutazione pesa sull’avviamento</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/immobilizzazioni-immateriali-la-valutazione-pesa-sullavviamento</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da&nbsp;il Quotidiano del Fisco - il Sole 24 Ore</em>Nonostante il recente allineamento dell’Oic 24 “immobilizzazioni immateriali” allo Ias 38 “attività immateriali”, tra i due principi rimangono ancora delle differenze significative. In altri termini, alcune “risorse immateriali” qualificabili come asset immateriali in base ai principi contabili nazionali non sono qualificabili come attività immateriali in base ai principi internazionali e viceversa.Tali circostanze assumono particolare rilevanza in occasione della first time adoption oppure di operazioni qualificabili come business combinations ai sensi dell’Ifrs 3 in cui l’acquirente è un soggetto Ias adopter mentre l’acquisito è un soggetto che adotta i principi contabili nazionali. Ciò in quanto in tali occasioni può esservi la necessità di eliminare le attività non qualificabili come asset immateriali ai sensi dello Ias 38 oppure di iscrivere attività immateriali che sono tali ai sensi dello Ias 38 ma non dell’Oic24. Si analizzano di seguito alcune fattispecie per le quali il divario tra i due standard contabili non è stato colmato.<strong><img class=" wp-image-7979 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/01/20180125_QdF_OICvsIAS1.jpg" alt width="352" height="220">Rilevazione iniziale</strong>Nella fase di rilevazione iniziale, si riscontrano differenze, ad esempio, con riferimento alle spese di impianto e ampliamento, alle spese di formazione personale, di pubblicità e ai costi di sviluppo e ai marchi. I costi di impianto e di ampliamento, ovvero i costi che si sostengono nelle fasi di start-up o di accrescimento, sono iscrivibili nello stato patrimoniale in base all’Oic 24, mentre in base allo Ias 38 devono essere imputati a conto economico.Anche le spese di formazione del personale o di pubblicità sostenute in relazione all’avviamento di una nuova impresa o attività, sono capitalizzabili, a determinate condizioni, in base all’Oic 24, mentre devono essere imputate a conto economico secondo lo Ias 38.In merito ai costi di sviluppo, eliminata dall’Oic 24 la possibilità di capitalizzare le spese di ricerca, si assiste a un sostanziale allineamento a quanto previsto dallo Ias 38. Ciononostante, dato che i due standard contabili prevedono alcune differenti condizioni per la capitalizzazione, può verificarsi, ad esempio, che alcuni costi di sviluppo non iscrivibili all’attivo in applicazione dell’Oic 24 siano capitalizzati in applicazione dello Ias 38. È il caso, ad esempio, delle liste clienti.Infine, i marchi (nonché, le testate giornalistiche e i diritti simili) in base all’Oic 24 sono iscrivibili all’attivo tra le immobilizzazioni immateriali sia se generati internamente sia se acquisiti da terzi, mentre, in base allo Ias 38 essi devono essere iscritti tra le attività immateriali unicamente qualora siano acquisiti da terzi (anche per effetto di una business combination).<strong>Valutazione iniziale</strong>Le attività immateriali, inoltre, in base allo Ias 38 possono essere valutate non solo al costo, come nell’Oic 24, ma anche al fair value secondo quanto previsto nel criterio del revaluation model. Tale modello, che prevede in ogni caso l’effettuazione di ammortamenti e di impairment test, risulta nella pratica difficilmente applicabile a causa dell’assenza di un mercato attivo degli asset immateriali.<strong>Valutazione successiva</strong>Con riferimento, invece, alla fase di valutazione successiva, si riscontrano divergenze rilevanti sull’avviamento. Il Dlgs n. 139/2015 ha modificato l’articolo 2426 del codice civile stabilendo che l’avviamento può essere ammortizzato lungo la sua vita utile e, ove questo dato non possa stimarsi in modo attendibile, in un periodo di dieci anni. Al contrario, in base agli Ias/Ifrs, l’avviamento iscritto a seguito di una business acquisition costituisce un’attività a vita utile indefinita che non è soggetta ad ammortamento ma a verifica periodica di eventuali riduzioni di valore (c.d. impairment test). In ambito Ias, peraltro, tale comportamento contabile è previsto non solo per l’avviamento ma anche per tutte le attività che presentino i requisiti per qualificarsi come a vita utile indefinita.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 10 Jan 2018 06:12:58 +0100</pubDate>
                        <title>Cessione del credito IVA con una precisa procedura</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cessione-del-credito-iva-con-una-precisa-procedura</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da Eutekne</em>A seguito dell’introduzione dell’art. 5, comma 4 del D.L. 70/1988, l’Amministrazione finanziaria, spinta anche dall’interpretazione della norma ad opera dei giudici della Suprema Corte (Cass. 12455/2001), ha dovuto riconoscere la <strong>legittimità</strong> della <strong>cessione</strong> del credito Iva annuale (Circolare dell’Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari per il Lazio n. 223/1988). La sopra citata disposizione fa riferimento al solo credito risultante dalla dichiarazione Iva <u>annuale</u> che, si ricorda, sarà possibile inviare dal prossimo 1 febbraio e fino al 30 aprile (ad oggi disponibile solo in bozza).Diversamente, l’Amministrazione si è sempre espressa in modo <strong>contrario</strong> rispetto alla cessione del credito Iva <strong>trimestrale</strong>, sottolineando (Circolare n. 6/2006 e Risoluzione n. 49/2006) l’esplicito riferimento legislativo alla sola “dichiarazione annuale” e quindi, nel silenzio della legge in riferimento ad altra tipologia di credito, i crediti infrannuali risulterebbero non sono suscettibili di cessione.<img class=" wp-image-7714 alignright" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/01/Schermata-2018-01-10-alle-12.36.54.png" alt width="393" height="558">Tale interpretazione è stata aspramente contestata da dottrina e giurisprudenza in quanto considerata fin troppo “formalistica”, se si tiene presente che il debito Iva <u>nasce</u> in sede infrannuale e trova <u>conferma</u> nella dichiarazione annuale e pertanto la natura del credito trimestrale è<strong> identica</strong> e<strong> simmetrica</strong> a quella del credito annuale (Corte d’Appello di Venezia 2 ottobre 2013).Preso atto della univoca interpretazione della norma considerata dall’Agenzia, si evidenzia che condizione preliminare alla cessione del credito è che il cedente ne abbia chiesto il <strong>rimborso</strong> attraverso la presentazione della dichiarazione Iva annuale. Occorrerà quindi compilare il rigo VX4 – campo 1 con indicazione dell’importo chiesto a rimborso, ed il campo 2 con indicazione della quota parte per la quale si intende (eventualmente) utilizzare la procedura semplificata di rimborso tramite l’Agente della riscossione (la quota, sommata agli importi compensati, non può essere superiore ad euro 700.000).La cessione del credito risultante dalla dichiarazione deve esser effettuata attraverso una <strong>precisa procedura</strong>. In particolare la cessione deve avvenire attraverso atto pubblico o scrittura privata autenticata da cui devono risultare le parti contraenti (Risoluzione n. 103/2006) e l’oggetto del contratto.Il suddetto contatto dovrà poi essere portato a conoscenza del debitore attraverso la notifica effettuata ad opera del cedente mediante invio di copia autentica dell’atto di cessione al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate (Circolare del Ministero delle Finanze n. 192/1997) e, nel caso di procedura semplificata, anche all’Ente della riscossione.La cessione sarà <strong>inefficace</strong> nei confronti dell’Amministrazione se, al momento della notifica, risulteranno importi iscritti a ruolo relativi a tributi erariali a carico del cedente. In tal caso la cessione avrà effetto solo per gli importi eccedenti quelli iscritti a ruolo (D.M. n. 384/1997).É importante sottolineare che, per limitare un’eccessiva circolazione di crediti che avrebbe potuto rendere difficoltosa l’attività di controllo, è stata esclusa la possibilità che il cessionario possa a sua volta cedere lo stesso credito (Cass. 12552/2016). La cessione, in ogni caso, non ha alcun effetto rispetto all’esercizio del potere di controllo dell’Agenzia riguardante l’effettiva spettanza e la corretta quantificazione del credito, la quale potrà quindi procedere al recupero delle somme erroneamente erogate al cessionario. Quest’ultimo pero sarà solidalmente responsabile con il cedente solo in riferimento alla somma rimborsata, con esclusione di sanzioni ed interessi, imputabili solo al cedente stesso.&nbsp;<strong>Possibile la cessione del credito “futuro”</strong>Benchè la normativa fiscale in tema di cessione del credito Iva, ponga come condizione necessaria l’osservanza dell’<strong>obbligo formale</strong> (ovvero la “cristallizzazione” dell’importo richiesto a seguito della presentazione della dichiarazione Iva) è possibile effettuare la cessione anche di crediti “futuri”.In particolare, secondo quanto precisato dai giudici di legittimità con sentenza n. 13027 /2015, ai fini della cessione del credito Iva “futuro” è necessario che lo stesso sia di ammontare <strong>determinabile</strong> e che sussista uno specifico rapporto giuridico fiscale (tra cedente ed Erario).Alle suddette condizioni il contratto di cessione del credito risulterà valido ma con efficacia meramente obbligatoria con rinvio dell’efficacia fiscale al momento in cui verranno osservati gli adempimenti formali richiesti, nei modi e nei tempi prescritti dalla normativa.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 08 Jan 2018 08:21:13 +0100</pubDate>
                        <title>La check list dei casi in cui va applicato il reverse charge</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-check-list-dei-casi-in-cui-va-applicato-il-reverse-charge</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<div class="page" title="Page 2"><div class="layoutArea"><div class="column"><p><em>Tratto da il Sole 24 Ore</em></p></div></div><div class="layoutArea"><div class="column"><p>Il reverse charge o inversione contabile è un meccanismo di assolvimento dell'Iva per i casi in cui, in deroga alle regole ordinarie del sistema, il debitore d'imposta è il cessionario/committente dell'operazione e nonil cedente/prestatore. Quando si applica il reverse charge, il cessionario/committente è tenutoad assolvere atutti gli obblighi che sorgono ai fini lva e in particolare alla fatturazione (mediante integra- zione della fattura ricevuta o emis- sione dell'autofattura) e all'assolvimento (mediante rilevazione della fattura integrata o dell'autofattura sia nel registro delle vendite che nel registro degli acquisti). In tutti i casi in cui non vi siano limiti soggettivi o oggettivi alla detrazione, per effetto della doppia annotazione l'Iva non risulterà quindi dovuta.Errori nella fatturazione attiva o nella gestione di quella passiva riferita a operazioni rientranti nell'ambito applicativo del reverse charge, possono essere sanzionati secondo le re- gole definite nel 2016 in attuazione dei principi di tassatività e di proporzionalità delle sanzioni rispetto all'effettiva gravità dei comportamenti (si veda l'articolo nella pagina a fianco).L'articolo 17 del Dpr 633/1972 disciplina sia il reverse esterno che quello interno. Esaminiamoli nel dettaglio.<img class=" wp-image-7687 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/01/Schermata-2018-01-08-alle-15.04.17.png" alt width="278" height="314"><strong>Reverse esterno </strong>L'articolo 17, comma 2, del Dpr 633/1972 prevede che il meccanismo del reverse charge si applichi a tutte le operazioni territorialmente rilevanti in ltalia, effettuate da soggetti non residenti, nei confronti di soggetti passivi ivi domiciliati o residenti o di sta- bili organizzazioni in ltalia di soggetti domiciliati e residenti all'estero. Nel caso in cui il cessionario o committente dell'operazione sia un soggetto non residente e privo di stabile organizzazione in Italia, il reverse charge esterno non è dunque applicabile.Premesso che nell'ambito del reverse charge esterno sono ricompre- si anche gli acquisti intracomunitari per i quali il cessionario è il debitore d'imposta, le modalità operative di assolvimento dell'Iva sono due: l'integrazione della fattura ricevuta nel caso in cui il cedente/prestatore sia un soggetto passivo stabilito in uno degli Stati dell'Unione europea e l'emissione di autofattura nel caso in cui il cedente/prestatore sia stabilito al di fuori dell'Unione europea.<strong>Reverse interno </strong>Il reverse charge si applica, confinalità antievasive, anche a specifiche operazioni principalmente individuate dal comma 6 dell'articolo 17, il quale prevede che al pagamento del- l'imposta sia tenuto il cessionario/ committente per:le prestazioni di servizi (diverse da quelle di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completa- mento relative ad edifici), compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore (la disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori);</p><ol> <li>alle cessioni di fabbricati odi por- zioni di fabbricato (numeri 8-bis) e 8- ter) del primo comma dell'articolo 10, del Dpr 633), per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressa- mente manifestato l'opzione per l'imposizione;</li> <li>alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;</li> <li>alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate (il riferimento è ai consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, ai consorzi stabili, costituiti anche informa di società consortili ai sensi dell'articolo 2615- ter del Codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro e ai consorzi or- dinari) nei confronti del consorzio di appartenenza che si è reso aggiudicatario di una commessa di un ente pubblico al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura in regime di split payment (l'efficacia della disposizione di cui al periodo prece- dente è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/Ce in mate- ria di Iva);</li> <li>alle cessioni, effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative;</li> <li>alle cessioni, effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio, di console da gioco, tablet Pc e laptop (fino al 31 dicembre 2018), nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali micro- processori e unità centrali di elabora- zione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;</li> <li>fino al 31 dicembre 2018, ai trasferimenti di quote e di altre unità di emissioni di gas a effetto serra, di certifica- ti relativi al gas e all'energia elettrica e alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.</li></ol><p>Il reverse interno, inoltre, si applica alle cessioni di oro da investimento e di oro industriale (articolo 17, comma5), alle cessioni di rottami e cascami, nonché alle cessioni dei semilavorati di alcuni metalli (articolo 74, comma 7 e 8) e alle cessioni di pallet recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo (articolo 74, comma 7).<strong>Depositi Iva </strong>Il meccanismo del reverse charge si applica, mediante integrazione della fattura di acquisto, anche all'estrazione dal deposito Iva di beni di provenienza intra Ue (articolo 50-bis, comma 6, Dpr331/1993earticolo17, comma2delDpr633/72).Per i beni oggetto di precedente importazione, dal i° aprile 2017, il soggetto che provvede all'estrazione con pagamento dell'imposta mediante reverse charge deve prestare idonea garanzia con contenuti, modalità e casi definiti con il Dm del 23 febbraio 2017.&nbsp;</p></div></div></div>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 20 Dec 2017 02:54:41 +0100</pubDate>
                        <title>Nuove difficoltà per imprese in crisi: il tramonto del Sanierungserlass e il nuovo § 3a EStG</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nuove-difficolta-per-imprese-in-crisi-il-tramonto-del-sanierungserlass</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>È ragionevolmente da attendersi che un imprenditore in stato di crisi, intimato dai suoi creditori, cerchi di ottenere – quale primo passo verso la salvezza dell’impresa – una rinuncia da parte del creditore. Dal punto di vista tributario, una siffatta rinuncia determina tuttavia il sorgere di nuove criticità. Secondo la normativa tedesca, la rinuncia è trattata alla stregua di un ‘profitto di risanamento’, di regola sottoposto a tassazione. Per lungo tempo si era aperta la via a eccezioni a tale regola tramite il Sanierungserlass, circolare del Ministero Federale delle Finanze (BMF). Tuttavia, una sentenza della Corte Federale delle Finanze del 28.11.2016 (sentenza n. BFH GrS 1/15) ha dichiarato incostituzionale il Sanierungserlass, determinando così una situazione d’incertezza.Il Legislatore ha reagito con l’introduzione di un nuovo paragrafo nel Testo Unico sulle imposte Tedesco (§ 3a EStG); si tratta di una disposizione che fissa in modo distinto – e piuttosto complesso – i requisiti da soddisfare affinché tale ‘profitto di risanamento’ rimanga esente da imposte. Si tratta di una novità di per sé auspicata, che tuttavia si è dimostrata non risolutiva di ogni questione. Una norma come quella contenuta in § 3a EStG potrebbe destare il sospetto che si tratti di un aiuto di Stato vietato ai sensi del diritto comunitario (artt. 107 ss. TFUE). Per questo la Germania ha instaurato una procedura di notifica, chiedendo alla Commissione Europea di esaminare la compatibilità della disposizione con il diritto dell’Unione Europea. Il § 3a EStG entrerà in vigore solo quando l’approvazione della Commissione sarà resa nota nella Gazzetta Ufficiale tedesca (Bundesgesetzblatt): il che non è ancora avvenuto.Fino a quel momento, la prassi deve fare attenzione alla comunicazione del BMF sul Sanierungserlass del 27.04.2017 (disponibile su <a href="http://bit.ly/2APPoux)" target="_blank" rel="noreferrer">bit.ly/2APPoux)</a>. Il documento indica quale sia il diritto applicabile a diversi casi; esso appare di estrema importanza anche perché prevedibilmente il § 3a EStG – se entrasse in vigore – non sarebbe comunque retroattivo. Ciò significa che la situazione rimarrà in ogni caso incerta ancora per qualche tempo, continuando a interrogare imprese e avvocati.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:tommaso.dallamassara@advant-nctm.com">Tommaso dalla Massara</a></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 20 Dec 2017 02:53:05 +0100</pubDate>
                        <title>Diritto tributario: una cooperazione rafforzata tra Baviera e Italia per evitare le doppie imposizioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/diritto-tributario-una-cooperazione-rafforzata-tra-baviera-e-italia-per-evitare-le-doppie-imposizioni</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Sempre più imprese operano stabilmente cross border, determinando un’ampia esposizione al pericolo di doppie imposizioni e, di conseguenza, una crescente difficoltà dell’amministrazione finanziaria, costretta a condurre le proprie indagini in ambito internazionale. A questa situazione si è finora fatto fronte attraverso vari strumenti, tra cui le verifiche simultanee, lo scambio di informazioni rafforzato, le procedure amichevoli e gli advanced pricing agreements (a.p.a.). Tuttavia tali strumenti non bastano a offrire una soluzione soddisfacente e veloce per tutti i soggetti coinvolti. Un nuovo strumento finalizzato a evitare la doppia imposizione è rappresentato dalla verifica fiscale bi- o multilaterale: la c.d. joint (tax) audit. A questo riguardo, Baviera e Italia cooperano già da anni.Sul tema, lo scorso 19 ottobre 2017 si è tenuto a Roma un convegno che ha coinvolto le amministrazioni finanziarie italiana e tedesca (in particolare bavarese), nonché rappresentanti del mondo accademico e imprenditoriale di entrambi i paesi, oltre a rappresentanti dell’OCSE e dell’UE. In quell’occasione sono stati evidenziati i vantaggi di una simile cooperazione; tra i vantaggi, in particolare: evitare la doppia imposizione nel modo più celere possibile; agevolare e accelerare l’accertamento di elementi fattuali all’estero; conoscere meglio la struttura internazionale dei gruppi d’imprese; evitare la doppia non-imposizione di profitti; ridurre il rischio di ricalcolo di profitti o procedure amichevoli, nonché aumentare la certezza del diritto per gli anni già esaminati e per quelli a venire.Contestualmente, si è tuttavia anche rilevata la necessità di ulteriori sviluppi per un’armoniosa ed efficace cooperazione. Restano inoltre da chiarire alcune questioni, per esempio in materia di diritto applicabile, nonché in merito all’implementazione dei risultati di una simile verifica congiunta nel rispettivo diritto domestico. Pur con questi limiti, è da attendersi che la cooperazione italo-bavarese porti al più presto i suoi frutti per le imprese attive in entrambi i paesi.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:tommaso.dallamassara@advant-nctm.com">Tommaso dalla Massara</a></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 11 Dec 2017 10:43:38 +0100</pubDate>
                        <title>Crediti con pagamenti differiti da attualizzare in bilancio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/crediti-con-pagamenti-differiti-da-attualizzare-in-bilancio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da&nbsp;il Quotidiano del Fisco - il Sole 24 Ore</em>Le società Oic adopter che abbiano effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi riconoscendo al cliente termini di pagamento differiti oltre le normali condizioni di mercato, senza prevedere la corresponsione di alcun interesse devono procedere nel bilancio 2017 all’attualizzazione del credito commerciale facendo attenzione a tenere distinta la parte di tale credito alimentata dal ricavo da quella che si genera per effetto della rilevazione dell’Iva a debito.<strong>Le regole contabili </strong>Il novellato articolo 2426, numero 8), del codice civile, infatti, prevede che i crediti (e i debiti) sono rilevati in bilancio tenendo conto del fattore temporale e dunque attualizzando tali poste nel caso in cui, al momento della rilevazione iniziale, il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali risulti significativamente diverso da quello di mercato. L’Oic 15 pubblicato nel dicembre 2016 fornisce indicazioni per applicare il nuovo criterio specificando che, per il principio di rilevanza, lo stesso può non essere applicato ai crediti e ai debiti con scadenza inferiore ai dodici mesi o se il tasso contrattuale non sia significativamente diverso da quello di mercato.<strong><img class=" wp-image-7496 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/12/20171211_OIC14-1.jpg" alt width="286" height="326">Il trattamento contabile </strong>Ipotizzando che una società all’inizio del 2017 abbia effettuato un’operazione di cessione di un bene ad un prezzo pari a 1.220, Iva al 22% inclusa, concedendo al cliente la possibilità di pagare il dovuto dopo 24 mesi, per valutare se sia necessaria l’attualizzazione del credito è necessario preliminarmente individuare il tasso di mercato ovvero il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un’operazione similare di finanziamento con termini e condizioni comparabili. Proseguendo con l’esempio ed ipotizzando un tasso di mercato pari al 5%, la società al momento della cessione deve iscrivere il credito al valore attualizzato pari a 1.107 (1.220/1,05*1,05). Inoltre, secondo quanto riportato nell’esempio 1A dell’Oic 15, si devono rilevare in avere un ricavo per 907 (1.000/1,05*1,05) e Iva a debito per 220 mentre in dare si contabilizza un costo per oneri finanziari per 20 (pari all’Iva a debito di 220 meno il valore attualizzato dell’Iva a debito (200=220/1,05*1,05).Al termine del primo e del secondo anno, inoltre, si devono rilevare gli interessi attivi al tasso del 5% sul credito iscritto a 1.107 e dunque pari rispettivamente a 55 e 58, riallineando in tal modo il valore del credito al suo nominale (1.107 più 55 più 58 è infatti uguale a 1.220, importo che il cliente deve pagare alla fine die 24 mesi).<strong>Le regole fiscali </strong>Si tratta ora di comprendere quale trattamento fiscale debba essere applicato agli interessi passivi corrispondenti all’effetto dell’attualizzazione sull’Iva addebitata al cliente e a quelli attivi rilevati con riferimento al ricavo. Premesso che l’articolo 13- bis, del Dl 244/2016, ha introdotto il principio di derivazione rafforzata del reddito Ires dalle risultanze di bilancio, il Dm 3 agosto 2017, per effetto del richiamo operato dall’articolo 2, comma 1, lettera a), all’articolo 2, comma 1, del Dm 1° aprile 2009, ha poi confermato che assumono rilevanza anche per i soggetti Oic gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma, pur nel rispetto delle disposizioni del Tuir che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi.<strong>Il trattamento tributario </strong>Tornando all’esempio, dunque, con riferimento agli interessi contabilizzati per effetto dell’attualizzazione, in sede di determinazione del reddito Ires, nessuna variazione specifica deve essere operata. In fase di applicazione del test del Rol (articolo 96 del Tuir), si ritiene che gli interessi attivi rilevino in misura pari a 35 (pari a 55 meno 20, e dunque al netto di quelli passivi contabilizzati per tener conto dell’effetto Iva).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 01 Dec 2017 10:30:36 +0100</pubDate>
                        <title>Tassabili gli interessi attivi rilevati per lo scorporo del warrant</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tassabili-gli-interessi-attivi-rilevati-per-lo-scorporo-del-warrant</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da&nbsp;il Quotidiano del Fisco - il Sole 24 Ore</em>Nel bilancio 2017 le società Oic adopter che sottoscrivono un prestito obbligazionario convertibile considerano tassabile ai fini Ires il maggior ammontare di interessi attivi rilevati per effetto dello scorporo del <em>warrant</em>.<strong>Le regole contabili </strong>L’Oic 32 pubblicato nel dicembre 2016 stabilisce che nel caso in cui venga sottoscritto un titolo di debito obbligazionario convertibile occorre separare la quota delle somme corrisposte riferibili al titolo vero e proprio, da allocare tra le attività finanziarie, e quella relativa all’opzione di conversione del prestito in strumento di capitale (<em>warrant</em>), con l’iscrizione di un derivato.<strong><img class=" wp-image-7366 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/12/20171201_OIC12.jpg" alt width="362" height="313">Il trattamento contabile </strong>Si ipotizzi una società che abbia sottoscritto nel 2017 un prestito obbligazionario convertibile di 100, con rimborso a scadenza dopo 5 anni, interessi del 3% con maturazione annuale a fronte di un tasso di mercato pari al 5%. La società, in sede di prima iscrizione, ha calcolato il valore della quota relativa all’opzione e ha iscritto tra le attività il titolo al netto del valore dell’opzione. La società che detiene l’obbligazione, a seguito della rilevazione separata del <em>warrant</em> come derivato, rappresenta interessi attivi di maggior ammontare rispetto a quelli nominali.<strong>Le regole fiscali </strong>Si tratta ora di comprendere quale trattamento fiscale debba essere applicato ai maggiori interessi attivi contabilizzati. Premesso che l’articolo 13-bis, del Dl 244/2016, ha introdotto il principio di derivazione rafforzata del reddito Ires dalle risultanze di bilancio, il Dm 3 agosto 2017, ha integrato e reso applicabile ai soggetti Oic l’articolo 5, comma 4, del Dm 8 giugno 2011, che disciplina il trattamento fiscale degli strumenti finanziari rappresentativi di capitale con opzione di esercizio di diritti connessi (tipicamente le obbligazioni convertibili in azioni).In particolare, la suddetta previsione conferma, in prima battuta, l’applicazione della derivazione rafforzata, che comporta per il soggetto sottoscrittore la necessità di tassare i maggiori interessi attivi (rispetto a quelli nominali) contabilizzati. Tuttavia, il Dm 3 agosto 2017, integrando l’articolo 5, comma 4 citato, stabilisce che nel caso di mancata conversione dell’obbligazione, il portatore possa operare una variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi, pari alla maggiore tassazione degli interessi attivi derivanti dallo scorporo del <em>warrant</em> poi non esercitato (meccanismo di <em>recapture</em>). La norma puntualizza, altresì, che tale deduzione non spetta nel caso in cui il portatore del titolo abbia effettuato lo scorporo iscrivendo un derivato da assoggettare alla disciplina dell’articolo 112 del Tuir, comportamento generalmente utilizzato nella prassi. Tali regoli fiscali sono state recentemente analizzate, anche con riferimento alla posizione del sottoscrittore, nel documento “La fiscalità delle imprese Oic Adopter” del Cndcec.<strong>Il trattamento fiscale </strong>Tornando all’esempio, con riferimento al conteggio dell’Ires per il periodo d’imposta 2017, la maggiore quota di interessi attivi contabilizzata, rileva fiscalmente.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 23 Nov 2017 04:28:39 +0100</pubDate>
                        <title>Correzione di errori rilevanti di anni precedenti senza effetti su Ires e Irap</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/correzione-di-errori-rilevanti-di-anni-precedenti-senza-effetti-su-ires-e-irap</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da&nbsp;il Quotidiano del Fisco - il Sole 24 Ore</em>Nel bilancio 2017 le società Oic adopter che, per effetto di quanto disposto dall’Oic 29, hanno contabilizzato nel saldo d’apertura del patrimonio netto la correzione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti, dovrebbero considerare questa rettifica irrilevante ai fini Ires e Irap.<strong><img class=" wp-image-7302 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/11/20171123_OIC12.jpg" alt width="308" height="284">Le regole contabili </strong>Si qualifica come rilevante l’errore che può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. La rilevanza dipende dunque dalla dimensione e dalla natura dell’errore ed è valutata a seconda delle circostanze. Anche nel caso della contabilizzazione degli errori è previsto che, ai soli fini comparativi, i dati relativi all’esercizio precedente siano, ove possibile, rideterminati. Secondo il nuovo Oic 29, per gli errori rilevanti, come per i cambiamenti di principi contabili, la rettifica viene rilevata tra gli utili riportati a nuovo o, se ritenuto più appropriato, in un’altra componente del patrimonio netto dell’esercizio in cui si individua l’errore e, nel contempo, sono disponibili le informazioni ed i dati per il suo corretto trattamento.<strong>Il trattamento contabile </strong>Ipotizziamo che una società, non micro-impresa, durante il 2017 abbia commesso un errore di contabilizzazione che, alla luce dell’impatto sugli indicatori contenuti in alcune clausole di un contratto di finanziamento (cosiddetti covenant), viene qualificato come rilevante. L’applicazione della nuova impostazione contabile in esame comporta che, per porre rimedio alla mancata contabilizzazione di un costo di fornitura, si rilevi una passività nella voce «Debiti verso fornitori» movimentando, in contropartita, la voce «Utili portati a nuovo», ovvero, un’altra componente di patrimonio netto, se ritenuta più appropriata.<strong>Le regole fiscali </strong>Si tratta ora di comprendere quale trattamento fiscale debba essere applicato al differenziale rilevato a patrimonio netto, tenendo in considerazione che l’articolo 83 del Tuir , modificato dall’articolo 13-bis del Dl 244/2016, ha introdotto - anche per i soggetti Oic diversi dalle microimprese - il principio della derivazione rafforzata. Considerata la similitudine del trattamento contabile sopra evidenziato a quello dello Ias 8, l’Agenzia potrebbe confermare le argomentazioni espresse in ambito Ias con la circolare 31/E/2013 in base alle quale la derivazione rafforzata non può essere invocata per le scritture di rettifica degli errori contabili poiché non rappresenterebbe una diversa qualificazione, imputazione temporale o classificazione di bilancio. Analoghe considerazioni varrebbero anche agli effetti Irap secondo la ricostruzione operata nel documento «La fiscalità delle imprese Oic adopter» pubblicato dal Cndcec .In particolare, il Dm 3 agosto 2017 per effetto del richiamo operato dall’articolo 2, comma 1, lettera b), all’articolo 2, comma 2, del Dm 8 giugno 2011, ha stabilito che nell’ipotesi in cui le regole di contabilizzazione non prevedono in alcun momento l’imputazione al conto economico, tali componenti assumono rilievo fiscale, indipendentemente dall’imputazione a patrimonio netto, secondo le disposizioni e i principi generali della normativa Irap applicabili ai componenti imputati al conto economico aventi la medesima natura.<strong>Il trattamento fiscale </strong>Tornando all’esempio, dunque, la differenza relativa ai maggiori costi non contabilizzati per errore nell’esercizio di competenza, non assumerebbe rilevanza fiscale né ai fini Ires né ai fini Irap. L’applicazione di tale principio, pertanto, non consentirebbe l’effettuazione di una variazione in diminuzione nel calcolo dell’Ires e dell’Irap e nelle rispettive dichiarazioni. La rilevanza di tali componenti, dunque, si otterrebbe solo con la presentazione di dichiarazioni integrative.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 23 Nov 2017 03:37:30 +0100</pubDate>
                        <title>Design francese escluso da doppia imposizione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/design-francese-escluso-da-doppia-imposizione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da&nbsp;il Sole 24 Ore - Norme e Tributi</em>Le royalties corrisposte a un soggetto francese per l'utilizza­zione economica del diritto d'autore su prodotti iconici di design industriale, considerabili alla stregua di opere artistiche, non sono imponibili in Italia in conformità dell'articolo 12, para­grafo 3, della convenzione con­ tro le doppie imposizioni stipu­ lata tra Italia e Francia. È quanto chiarito dall'agenzia delle Entra­te che, con la risoluzione 143/E di ieri, delinea cosa debba inten­dersi per “opera artistica” ai fini dell'applicazione del regime di esenzione convenzionale.<img class=" wp-image-7296 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/11/20171123_Sole24Ore_DesignFrancese.png" alt width="266" height="461">Il significato da attribuire a ta­le locuzione va rinvenuto nell'ordinamento dello Stato della fonte; pertanto, la risolu­zione evidenzia l'iter normativo che ha apportato importanti mo­difiche sul diritto d'autore che ha esteso la protezione alle opere del disegno industriale che pre­sentino di per sé carattere creativo e valore artistico.In particolare, con riferimen­to al requisito della creatività, es­so non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta e non può essere esclu­ sa neppure nei casi in cui l'opera consiste in idee e nozioni sem­plici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia.Il requisito del valore artisti­co, invece, costituisce un elemento, difficilmente definibile, da individuare di volta in volta sulla base di parametri sia di ca­rattere soggettivo che oggettivo così come definiti, a titolo esem­plificativo, dalla Cassazione con la sentenza 23292/2015.Tra i parametri soggettivi so­no da ricomprendere, ad esem­pio, l'idoneità dell'oggetto a su­scitare emozioni estetiche e la maggiore creatività o originalità delle forme rispetto a quelle nor­malmente riscontrabili nei pro­dotti similari presenti sul merca­to.Tra i parametri oggettivi rien­trano, ad esempio, il riconosci­ mento ricevuto da parte degli ambienti culturali e istituzionali delle qualità estetiche e artisti­ che dell'oggetto.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 21 Nov 2017 10:36:05 +0100</pubDate>
                        <title>Il prestito obbligazionario convertibile riduce l’imponibile</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-prestito-obbligazionario-convertibile-riduce-limponibile</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da il Quotidiano del Fisco - il Sole 24 Ore</em>Nel bilancio 2017 le società Oic adopter emittenti un prestito obbligazionario convertibile considerano deducibile ai fini Ires il maggior ammontare di interessi passivi rilevati per effetto dell’applicazione del costo ammortizzato.<strong><img class=" wp-image-7253 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/11/20171121_OIC11.jpg" alt width="332" height="229">Le regole contabili </strong>L’Oic 32 pubblicato nel dicembre 2016 stabilisce che nel caso venga emesso un titolo di debito obbligazionario convertibile occorre separare la quota delle somme ricevute riferibile al finanziamento vero e proprio, da allocare tra le passività, e quella relativa all’opzione di conversione del prestito in strumento di capitale (warrant), da iscrivere in una riserva di patrimonio netto. Inoltre, l’Oic 19 prevede che la componente relativa al debito sia valutata al costo ammortizzato comportando la rilevazione di interessi passivi, superiori a quelli negoziali, determinati sulla base del tasso di rendimento effettivo che risulta necessariamente superiore a quello cartolare.<strong>Il trattamento contabile </strong>Si ipotizzi una società che abbia emesso nel 2017 un prestito obbligazionario convertibile di 100, con rimborso a scadenza dopo cinque anni, al tasso del 3%, contro un tasso di mercato è pari al 5 per cento. La società, in sede di prima iscrizione, ha scorporato la quota relativa all’opzione (che si ipotizza pari a 20) imputandola a patrimonio netto e ha iscritto tra le passività il controvalore del prestito al netto del valore dell’opzione (e, dunque, per un importo pari a 80). Poiché le obbligazioni saranno rimborsate al valore nominale di 100, mentre il valore di iscrizione in bilancio della passività è pari a 80, il graduale riallineamento, lungo la durata del prestito, tra tali importi avverrà mediante la valutazione della componente debito con il costo ammortizzato, che comporta la rilevazione di un maggior ammontare di interessi passivi (rispetto a quelli nominali) determinato sulla base del tasso di rendimento effettivo (che ipotizziamo pari al 6%).<strong>Le regole fiscali </strong>Si tratta ora di comprendere quale trattamento fiscale debba essere applicato ai maggiori interessi passivi contabilizzati in applicazione del costo ammortizzato. Premesso che l’articolo 13-bis, del Dl 244/2016, ha introdotto il principio di derivazione rafforzata del reddito Ires dalle risultanze di bilancio, il Dm 3 agosto 2017, ha integrato e reso applicabile ai soggetti Oic l’articolo 5, comma 4, del Dm 8 giugno 2011, che disciplina il trattamento fiscale degli strumenti finanziari rappresentativi di capitale con opzione di esercizio di diritti connessi (tipicamente le obbligazioni convertibili in azioni). In particolare, la suddetta previsione conferma, in prima battuta, l’applicazione della derivazione rafforzata, che comporta per l’impresa emittente la possibilità di dedurre i maggiori interessi passivi (rispetto a quelli negoziali) contabilizzati. Tuttavia, nel caso di mancata conversione dell’obbligazione, la rilevanza fiscale della rappresentazione contabile è disattesa mediante l’assoggettamento a tassazione, con una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi, del maggior ammontare di interessi passivi dedotto (cosiddetto meccanismo di recapture). Tali regoli fiscali sono state recentemente analizzate, anche con riferimento alla posizione del sottoscrittore, nel documento «La fiscalità delle imprese Oic Adopter» del Cndcec.<strong>Il trattamento fiscale </strong>Tornando all’esempio, dunque, la maggiore quota di interessi passivi contabilizzata per effetto del costo ammortizzato, rileva fiscalmente, salvo quanto potrebbe derivare in sede di applicazione del test del Rol (articolo 96 del Tuir).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 31 Oct 2017 05:08:13 +0100</pubDate>
                        <title>Minor valore del magazzino con rilevanza fiscale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/minor-valore-del-magazzino-con-rilevanza-fiscale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da&nbsp;il Quotidiano del Fisco - il Sole 24 Ore</em>Nel bilancio 2016 le società Oic adopter che, per effetto di quanto disposto dall’Oic 29, hanno imputato direttamente a patrimonio netto la differenza di valore emergenti dalla modifica del criterio di valutazione delle rimanenze di magazzino, hanno considerato questa rettifica rilevante ai fini Irap seppur mai transitata a conto economico.<strong><img class=" wp-image-6884 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/10/20171031_OIC8.jpg" alt width="337" height="289">Le regole contabili </strong>I cambiamenti di principi contabili possono essere attuati volontariamente al fine una migliore rappresentazione in bilancio degli accadimenti aziendali o richiesti obbligatoriamente da una norma o da un nuovo principio contabile. In tale ultimo caso, il cambiamento è contabilizzato con le regole contenute nelle disposizioni transitorie e, solo in assenza di tali indicazioni specifiche, con quelle dell’Oic 29 in base al quale gli effetti vengono contabilizzati nel saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in cui avviene il cambiamento di principio. Generalmente, la rettifica viene rilevata tra gli utili riportati a nuovo, tuttavia, è possibile imputarla anche ad un’altra componente del patrimonio netto, se ritenuto più appropriato.<strong>Il trattamento contabile </strong>Ipotizziamo che una società, non micro-impresa, durante il 2016 abbia rilevato un minor valore delle giacenze di prodotti finiti pari a 100 derivante dal passaggio dal Lifo al Fifo. L’applicazione della nuova impostazione contabile in esame comporta la rilevazione del minor valore tra le attività nella voce «C.I.4) Prodotti finiti e merci» movimentando, in contropartita, la voce di patrimonio netto «A.VIII Utili portati a nuovo», ovvero, un’altra componente del patrimonio netto, se ritenuta più appropriata.<strong>Le regole fiscali </strong>Si tratta ora di comprendere quale trattamento ai fini Irap debba essere applicato al differenziale rilevato a patrimonio netto. L’articolo 5, ultimo comma, del Dlgs 446/1997 prevede il criterio di derivazione rafforzata dell’imponibile Irap dalle regole civilistiche (ora introdotto anche ai fini Ires a seguito della modifica apportata all’articolo 83 del Tuir dall’articolo l’articolo 13-bis, del Dl 244/2016). Il Dm 3 agosto 2017, poi, per effetto del richiamo operato dall’articolo 2, comma 1, lettera b), all’articolo 2, comma 2, del Dm 8 giugno 2011, ha confermato anche per i soggetti Oic, non micro-imprese, l’applicazione delle regole previste per le imputazioni a patrimonio netto effettuate a regime, relative alla determinazione della base imponibile Irap (e del reddito d’impresa). In particolare, quest’ultima disposizione, a sua volta modificata dello stesso Dm 3 agosto 2017, stabilisce che nell’ipotesi in cui le regole di contabilizzazione non prevedono in alcun momento l’imputazione al conto economico, tali componenti assumono rilievo fiscale, indipendentemente dall’imputazione a patrimonio netto, secondo le disposizioni e i principi generali della normativa Irap applicabili ai componenti imputati al conto economico aventi la medesima natura.<strong>Il trattamento fiscale </strong>Tornando all’esempio, dunque, la differenza relativa al minor valore del magazzino pari a 100, emergente dalla modifica del criterio di valutazione, assume rilevanza fiscale indipendentemente dalla collocazione nel conto economico. L’applicazione di tale principio comporta la necessità di effettuare una variazione in diminuzione nel calcolo e nella dichiarazione Irap (analogamente a quanto previsto ai fini Ires).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 23 Oct 2017 10:49:58 +0200</pubDate>
                        <title>Giurisprudenza tributaria attuale in tema di abuso e riqualificazione degli atti ai fini della imposta di registro</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/giurisprudenza-tributaria-attuale-in-tema-di-abuso-e-riqualificazione-degli-atti-ai-fini-della-imposta-di-registro</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da Diritto Bancario</em><b>Il caso dei fondi immobiliari. <i>Commento a CTP di Milano, 18 aprile 2017, n. 3681/22/2017</i>.</b>La Commissione Tributaria di Milano ha recentemente rigettato il tentativo della Agenzia delle Entrate di riqualificare – in base all’art. 20 del D.pr. n. 131/1986 (Testo unico in materia di imposta di registro) – il trasferimento di immobili ad un fondo immobiliare, contestuale al trasferimento di un ramo aziendale ad una società partecipata dal fondo medesimo, in una <i>cessione unitaria </i>di azienda, eseguita dallo stesso trasferente a favore del fondo. Secondo la Commissione (sentenza n. 3681/22/2017 - presidente Giucastro, relatore Miceli), ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, l’articolo 20 consente unicamente di tassare il singolo atto in base ai relativi <i>effetti giuridici </i>propri, ma non di contestare l’elusività del comportamento tenuto, né di tassare gli atti da registrare in base agli <i>effetti economici </i>altrimenti prodotti.<img class="wp-image-6665 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/10/20171023_Trutalli.jpg" alt width="300" height="271">La decisione è di rilievo, e ridimensiona una tendenza oramai ricorrente dei verificatori – specie in tema di imposte d’atto – a rileggere in chiave puramente “sostanzialistica” i comportamenti (anche del tutto lineari) dei contribuenti, al fatidico scopo del recupero del gettito. Secondo la recente Commissione tributaria provinciale di Milano, le Entrate non possono infatti riqualificare in uno – come cessione d’azienda immobiliare unitaria a favore del fondo trasferitario – l’atto di conferimento di azienda, seguito dalla cessione della totalità delle quote e il trasferimento degli immobili realizzato, a propria volta, tramite <i>distinto atto</i>, allorché non sia provata una manipolazione ed alterazione dello schema negoziale e degli atti distinti sottostanti. Né potrebbe, l’Agenzia, riqualificare l’oggetto del trasferimento quale unica azienda, allorché la parte immobiliare risulti – in valore – nettamente prevalente rispetto al comparto aziendale oggetto di distinto trasferimento.(...)ne deriva che:- fino a che non sia dimostrato che gli atti registrati contengano elementi che ne mutino la natura intrinseca rispetto al <i>nomen iuris </i>(come potrebbe essere, ad esempio, nel contratto di comodato in cui si rilevi la presenza di un corrispettivo, a dispetto del fatto che la esistenza stessa di un corrispettivo sia del tutto confliggente rispetto alla natura <i>giuridica </i>propria del comodato, tipicamente gratuito), allora l’art. 20 non può trovare applicazione in termini di riqualificazione degli atti ai fini impositivi, nemmeno ove si vogliano operare ricostruzioni rispetto alla natura <i>economica </i>degli effetti da ultimo raggiunti tramite quegli atti;- laddove invece la indagine, ai fini impositivi, sugli effetti economici ultimi raggiunti, voglia deviare rispetto agli effetti giuridici propri degli atti registrati, allora occorrerà casomai ipotizzare la applicazione di norma diversa dall’art. 20 in materia di imposta di registro, ossia dell’art. 10<i>bis </i>già citato in materia di anti-abuso, fermo tuttavia l’onere – in capo alla Amministrazione finanziaria – di tenere in considerazione tutte le tutele ivi previste a favore del contribuente e delle operazioni economiche da questo intraprese.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 17 Oct 2017 10:00:32 +0200</pubDate>
                        <title>Plusvalenza da lease back rilevante in base alla durata del contratto</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/plusvalenza-da-lease-back-rilevante-in-base-alla-durata-del-contratto</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da&nbsp;il Quotidiano del Fisco - il Sole 24 Ore</em>Nel calcolo delle imposte 2016 le società Oic adopter, che hanno applicato per la prima volta il principio della derivazione rafforzata, hanno considerato la plusvalenza derivante da un’operazione di <em>sale</em> and <em>lease back</em> rilevante ﬁscalmente pro-rata temporis in base alla durata del contratto di <em>leasing</em> in piena aderenza alle risultanze del conto economico.<strong><img class="wp-image-6596 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/10/OIC7.jpg" alt width="268" height="236">Le regole contabili</strong>L’articolo 2425-bis, comma 4, del Codice civile, infatti, prevede che la plusvalenza derivante da operazioni di compravendita con locazione ﬁnanziaria al venditore è ripartita in funzione della durata del contratto di leasing ﬁnanziario.In particolare, la cessione (sale) dell’asset con concomitante suo “riacquisto” in leasing (lease back) da parte dell’impresa cedente si conﬁgura, da un punto di vista sostanziale, come un’operazione di ﬁnanziamento.Tale impostazione, introdotta dall’articolo 16 del Dlgs 310/2004, non è stata oggetto di revisione ad opera del Dlgs 139/2015 («decreto bilanci»), poiché già in parte compatibile con l’approccio sostanzialistico (è stata infatti rinviata la modiﬁca della disciplina contabile dei leasing ﬁnanziari in attesa che si deﬁnisca il quadro regolatorio internazionale). Pertanto, anche l’Oic 12 pubblicato nel dicembre 2016 ha mantenuto la disciplina contabile prevista nella precedente versione del documento.In particolare, il principio contabile fornisce indicazioni per applicare tale criterio di imputazione temporale previsto dalla norma stabilendo che l’eventuale plusvalenza deve essere iscritta tra i risconti passivi e imputata gradualmente tra i proventi del conto economico, in base alla durata del contratto di leasing.<strong>Il trattamento contabile</strong>Ipotizziamo che una società, non micro-impresa, durante il 2016 venda un immobile realizzando una plusvalenza di euro 1,2 milioni e contestualmente lo “riacquisti” attraverso un contratto di leasing (immobiliare) della durata di 12 anni in quote costanti.L’applicazione dell’impostazione contabile in esame comporta il risconto di parte della plusvalenza, pari a 1,1 milioni, e, negli undici esercizi successivi al 2016, la sua graduale imputazione, ogni anno per 100 mila, tra i proventi del conto economico.In tal modo, pertanto, la plusvalenza ripartita è correlata ai canoni addebitati dalla società di leasing.<strong>Le regole ﬁscali</strong>Premesso che l’articolo 13-bis del Dl 244/2016, dal 2016 ha introdotto il principio di derivazione rafforzata del reddito Ires dalle risultanze di bilancio, il Dm 3 agosto 2017, per effetto del richiamo operato dall’articolo 2, comma 1, lettera a), all’articolo 2, comma 1 del DM 48/2009, ha poi confermato che anche per i soggetti Oic, diversi dalle micro-imprese, non trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir, pertanto, assume piena efﬁcacia ﬁscale il criterio contabile di imputazione temporale dei ricavi previsto dall’articolo 2425-bis.Tale impostazione è stata recentemente confermata dall’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 77/E/2017, che ribalta, in conseguenza dell’entrata in vigore della derivazione rafforzata, la precedente posizione con cui riteneva che la plusvalenza dovesse essere tassata integralmente nell’esercizio di realizzo (ferma restando la possibilità di rateizzarla ex art. 86 del Tuir).<strong>Il trattamento ﬁscale</strong>Tornando all’esempio, dunque, la piena efﬁcacia ﬁscale del trattamento contabile esposto comporta che anche in sede di determinazione del reddito Ires rilevi l’imputazione temporale prevista in ambito civilistica, ovvero pro rata temporis in quote annuali di 100 in correlazione alla durata (12 anni) del leasing, senza, pertanto, che sia necessario operare alcuna variazione.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 12 Oct 2017 09:34:36 +0200</pubDate>
                        <title>Per i modelli Intra obblighi fiscali ridotti solo a partire dal 2018</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/per-i-modelli-intra-obblighi-fiscali-ridotti-solo-a-partire-dal-2018</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da&nbsp;il Sole 24 Ore - NORME E TRIBUTI</em>Dal 1° gennaio <span class="highlighted">2018</span> non sarà più dovuta la presentazione ai fini <span class="highlighted">fiscali</span> degli <strong>elenchi <span class="highlighted">Intrastat</span> </strong>riepilogativi, con periodi di riferimento a partire da tale data, concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute. Resta, invece, inalterato l’<span class="highlighted">obbligo</span> di presentazione, alle stesse scadenze, degli elenchi Intra relativi all’ultimo trimestre 2017 e al mese di dicembre 2017, così come l’<span class="highlighted">obbligo</span> di comunicare eventuali rettifiche agli elenchi Intra relativi a periodi di riferimento antecedenti. È uno dei chiarimenti contenuti nella nota 110586 del 9 ottobre scorso pubblicata ieri sul sito dell’agenzia <img class=" wp-image-6487 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/10/20171012_Sole24Ore_Carucci.jpg" alt width="232" height="305">delle Dogane e dei Monopoli. Secondo quanto precisato nel documento, a partire dal 1° gennaio <span class="highlighted">2018</span>, ai fini <span class="highlighted">fiscali</span>, permarrà soltanto l’<span class="highlighted">obbligo</span> di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti Ue mentre, ai fini statistici, permane - con alcune limitazioni - l’<span class="highlighted">obbligo</span> di presentazione degli elenchi relativi agli acquisti e alle cessioni di beni nonché alle prestazioni di servizi rese e ricevute. La nota fa seguito alla pubblicazione del provvedimento 194409/2017 con il quale l’agenzia delle Entrate e quella delle Dogane, d’intesa con l’Istat, hanno adottato misure di semplificazione degli <span class="highlighted">obblighi</span> comunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi Intra e si colloca in un più ampio processo finalizzato alla razionalizzazione dei flussi informativi relativi alle operazioni intra Ue con l’obiettivo di evitare duplicazioni di adempimenti a carico dei contribuenti Iva senza perdere in qualità e completezza dei dati. Altre novità applicabili agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio <span class="highlighted">2018&nbsp;</span>riguardano la presentazione del <span class="highlighted">modello Intra</span>-2bis relativo all’acquisto di beni. La presentazione di tali elenchi, ai <span class="highlighted">solo</span> fini statistici, resta obbligatoria, con riferimento a periodi mensili, per i soggetti Iva per i quali l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia uguale o superiore a 200mila euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, mentre, per gli altri contribuenti l’<span class="highlighted">obbligo</span> viene assolto con la comunicazione trimestrale dei dati delle fatture. Per quanto riguarda i <span class="highlighted">modelli Intra</span> 2-quater relativi all’acquisto di servizi, la presentazione di tali elenchi, ai <span class="highlighted">solo</span> fini statistici, resta obbligatoria, con riferimento a periodi mensili, per i soggetti Iva per i quali l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia uguale o superiore a 100mila euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, mentre, per gli altri contribuenti, anche in questo caso, l’<span class="highlighted">obbligo</span> viene assolto con la comunicazione trimestrale dei dati delle fatture. Per quanto riguarda i <span class="highlighted">modelli Intra</span> 1-bis relativi alle cessioni di beni, l’indicazione dei dati statistici è facoltativa per i soggetti Iva che presentano gli elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100mila euro. L’ultima semplificazione è relativa alla compilazione del campo «Codice servizio» in quanto viene ridimensionato il livello di dettaglio richiesto (passaggio dal Cpa a 6 cifre al Cpa a 5 cifre) da indicare nei <span class="highlighted">modelli Intra</span> 1-quater e Intra 2-quater relativi alla parte statistica delle prestazioni di servizi rese e ricevute</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 11 Oct 2017 10:37:39 +0200</pubDate>
                        <title>Obbligazioni proprie come prestiti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/obbligazioni-proprie-come-prestiti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da il Sole 24 Ore</em>Nel bilancio 2016 le società Oic adopter hanno applicato per la prima volta le nuove regole di contabilizzazione introdotte dal Dlgs 139/2015 con riferimento alle operazioni di acquisto di <span class="highlighted">obbligazioni</span> <span class="highlighted">proprie</span> destinate alla rivendita sul mercato.&nbsp;<b><img class="wp-image-6461 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/10/20171011_OIC6.png" alt width="321" height="176">Le regole contabili</b>Il nuovo articolo 2423-bis del Codice civile, al comma 1-bis, infatti, prevede che la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto. In applicazione di tale principio, l’Oic 19 pubblicato nel dicembre 2016 ha previsto che il riacquisto di <span class="highlighted">obbligazioni</span> <span class="highlighted">proprie</span> deve essere trattato contabilmente come un’estinzione anticipata del prestito mediante rimborso con disponibilità liquide, anche nel caso in cui le <span class="highlighted">obbligazioni</span>acquistate non sono annullate e sono successivamente rivendute sul mercato. Infatti, se la società che ha riacquistato sul mercato le <span class="highlighted">obbligazioni</span> le iscrivesse tra le attività dello stato patrimoniale, si giungerebbe al risultato di avere, da una parte, nell’attivo titoli di debito che rappresentano crediti verso la società stessa e, dall’altra, nel passivo debiti per <span class="highlighted">obbligazioni</span>parimenti verso sé stessa. La contabilizzazione che meglio rappresenta la sostanza dell’operazione, dunque, è quella che prevede l’iscrizione delle <span class="highlighted">obbligazioni</span> <span class="highlighted">proprie</span> in riduzione del relativo debito e l’imputazione nell’area finanziaria del conto economico, delle eventuali differenze positive o negative tra costo sostenuto e valore contabile delle <span class="highlighted">obbligazioni</span> <span class="highlighted">proprie</span>acquistate (regola già prevista nell’Oic 20 del 2005 per gli acquisti finalizzati all’estinzione anticipata o alla detenzione).<b>Il trattamento contabile</b>Ipotizziamo che una società durante il 2016 abbia acquistato per 1,2 milioni di euro <span class="highlighted">obbligazioni</span> <span class="highlighted">proprie</span> del valore nominale di 1 milione di euro. L’operazione deve essere contabilizzata rilevando l’importo di 1 milione di euro in diminuzione del debito obbligazionario e l’importo di 200 mila euro tra gli oneri finanziari, a fronte di un’uscita di cassa di 1,2 milioni di euro.<b>Le regole fiscali</b>Premesso che l’articolo 13-bis, del Dl 244/2016, ha introdotto il principio di derivazione rafforzata del reddito Ires dalle risultanze di bilancio, il Dm 3 agosto 2017, per effetto del richiamo operato dall’articolo 2, comma 1, lettera a), all’articolo 2, comma 1, del Dm 1° aprile 2009, ha poi confermato anche per i soggetti Oic, che il regime fiscale è individuato in base alla qualificazione contabile (estinzione di un prestito obbligazionario), e non, invece, in base alla qualificazione giuridico-formale (acquisto di titoli).<b>Il trattamento fiscale</b>Tornando all’esempio, dunque, la contabilizzazione degli oneri finanziari rilevati a conto economico assume piena rilevanza fiscale senza che rilevi la qualificazione giuridico-formale dell’operazione. In sede di conteggio dell’Ires relativa al 2016, dunque, nessuna variazione specifica deve essere operata ad eccezione di quanto potrebbe derivare in fase di applicazione del test del Rol (articolo 96 del Tuir). Pare, infatti, corretto affermare che ai componenti positivi o negativi rilevati in sede di acquisto di <span class="highlighted">obbligazioni</span><span class="highlighted">proprie</span>, stante la natura sostanzialmente finanziaria da attribuire al differenziale tra prezzo di riacquisto e valore nominale dell’obbligazione, si applichi la disciplina all’articolo 96 del Tuir.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 09 Oct 2017 09:13:53 +0200</pubDate>
                        <title>Derivati di copertura, niente variazione ﬁscale senza transito a conto economico</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/derivati-di-copertura-niente-variazione-%25ef%25ac%2581scale-senza-transito-a-conto-economico</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da&nbsp;il Quotidiano del Fisco - il Sole 24 Ore</em>Nel bilancio 2016 le società Oic adopter con strumenti derivati di copertura hanno applicato per la prima volta le nuove regole di contabilizzazione introdotte dal Dlgs 139/2015.<strong>Le regole contabili</strong>Il nuovo articolo 2426, numero 11-bis, primo comma, del codice civile, infatti, obbliga a rilevare in bilancio i derivati al loro fair value. L’Oic 32 pubblicato nel dicembre 2016 fornisce i criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle operazioni di copertura (paragrafo 71 e seguenti). Il trattamento contabile varia a seconda che lo strumento si classiﬁchi come di copertura delle variazioni di fair value di attività o passività (come fair value hedge) ovvero come copertura della variabilità di ﬂussi ﬁnanziari futuri (come cash ﬂow hedge).Nel primo caso, le oscillazioni del valore dello strumento derivato vengono contabilizzate nel conto economico, mentre, nel secondo caso, vengono imputate ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto.<strong><img class=" wp-image-6314 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/10/20171009_Carucci_OIC4.jpg" alt width="293" height="260">Il trattamento contabile</strong>Ipotizziamo che una società industriale (non micro-impresa) a inizio 2016 abbia stipulato un Irs (Interest rate swap), avente ﬁnalità di copertura dei ﬂussi di interesse variabili generati da un mutuo e che dai calcoli effettuati risulta avere un fair value al 31 dicembre 2016 positivo di 100. L’applicazione della nuova impostazione contabile in esame comporta la rilevazione del derivato tra le attività nella voce «C.III.5/B.III.4 Strumenti ﬁnanziari derivati attivi» movimentando, in contropartita, la riserva di patrimonio netto «A.VII Riserva per operazioni di copertura di ﬂussi ﬁnanziari attesi» al netto della relativa ﬁscalità differita.<strong>Le regole ﬁscali</strong>Si tratta ora di comprendere quale trattamento ﬁscale debba essere applicato a tale rilevazione contabile. Premesso che l’articolo 13-bis, del Dl 244/2016, ha introdotto il principio di derivazione rafforzata del reddito Ires dalle risultanze di bilancio, il Dm 3 agosto 2017 , per effetto del richiamo operato dall’articolo 2, comma 1, lettera b), estende anche ai soggetti Oic l’applicazione dall’articolo 7, commi 2, 3 e 4, del Dm 8 giugno 2011:• riconoscendo la qualiﬁcazione di strumento derivato di copertura alle operazioni in cui un’impresa designa come relazione di copertura solo le variazioni dei ﬂussi ﬁnanziari o del fair value dell’elemento coperto al di sopra o al di sotto di un determinato prezzo o in base ad altra variabile;• riconoscendo la qualiﬁcazione di strumento derivato di copertura alle operazioni in cui un’impresa designa come relazione di copertura solo le variazioni dei ﬂussi ﬁnanziari o del fair value dell’elemento coperto al di sopra o al di sotto di un determinato prezzo o in base ad altra variabile;• confermando, in ipotesi di copertura di ﬂussi ﬁnanziari, che gli utili o le perdite generati dallo strumento concorrono alla determinazione della base imponibile al momento dell’imputazione al Conto economico, secondo le disposizioni dell’articolo 112, comma 5, del Tuir;• stabilendo che la ﬁnalità di copertura del derivato emerge se e nella misura in cui risulta da atto di data certa anteriore o contestuale alla negoziazione dello strumento di copertura ovvero dal primo bilancio di esercizio approvato successivamente alla data di negoziazione dello strumento di copertura. Pertanto, in presenza della menzionata designazione “di copertura” nel bilancio, lo strumento derivato si considera con ﬁnalità di copertura anche ai ﬁni ﬁscali.<strong>Il trattamento ﬁscale</strong>Tornando all’esempio, dunque, ipotizzando che nel caso in esame le condizioni previste sia dall’Oic sia dal Dm 8 giugno 2011 siano rispettate, il riconoscimento ﬁscale del criterio contabile, comporta l’irrilevanza ai ﬁni ﬁscali degli effetti della copertura di ﬂussi ﬁnanziari ﬁntanto che tali ﬂussi non siano imputati al Conto economico. Pertanto, in sede di calcolo delle imposte 2016, dunque, nessuna variazione dovrà essere effettuata.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 04 Oct 2017 12:03:40 +0200</pubDate>
                        <title>Nuove regole di contabilizzazione per i ﬁnanziamenti infragruppo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nuove-regole-di-contabilizzazione-per-i-%25ef%25ac%2581nanziamenti-infragruppo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nel bilancio 2016 le società Oic adopter che abbiano stipulato contratti di ﬁnanziamento infragruppo a tassi diversi da quelli di mercato hanno applicato per la prima volta le nuove regole di contabilizzazione introdotte dal Dlgs 139/2015.<strong>Le regole contabili</strong>L’articolo 2426, numero 8), del Codice civile, infatti, prevede che i crediti (e i debiti) sono rilevati in bilancio tenendo conto del fattore temporale e dunque attualizzando tali poste nel caso in cui, al momento della rilevazione iniziale, il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali risulti signiﬁcativamente diverso da quello di mercato. L’Oic15 pubblicato nel dicembre 2016 fornisce indicazioni per applicare il nuovo criterio speciﬁcando che, per il principio di rilevanza, lo stesso può non essere applicato ai crediti e ai debiti con scadenza inferiore ai dodici mesi o se il tasso contrattuale non sia signiﬁcativamente diverso da quello di mercato.<img class="wp-image-6265 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/10/20171004-Carucci-OIC.jpg" alt width="289" height="177"><strong>Il trattamento contabile</strong>Ipotizzando che una società nel 2016 abbia erogato ad una sua controllata un ﬁnanziamento di 5 milioni di euro al tasso dell’1% annuo, da restituire integralmente dopo due anni, per valutare se sia necessaria l’attualizzazione del credito è necessario preliminarmente individuare il tasso di mercato ovvero il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un’operazione similare di ﬁnanziamento con termini e condizioni comparabili. Proseguendo con l’esempio ed ipotizzando un tasso di mercato pari al 4%, la società deve iscrivere il credito al valore attualizzato, che per semplicità si ipotizza pari a 4.700.000 euro, mentre la differenza rispetto al valore nominale è rilevata tra gli oneri ﬁnanziari, salvo che la sostanza dell’operazione non induca ad attribuire a tale componente una diversa natura. In tal caso, la società deve valutare ogni fatto e circostanza che caratterizza l’operazione e, qualora risulti ad esempio dai verbali del Consiglio di amministrazione, che la natura della transazione è il rafforzamento patrimoniale della controllata, la differenza 300.000 è iscritta ad incremento del valore della partecipazione. Lungo la durata del ﬁnanziamento la società contabilizza inoltre maggiori interessi attivi ogni anno per 150.000 euro, riallineando il valore del credito per il ﬁnanziamento al nominale (dopo due anni tale posta risulta infatti iscritta a 5.000.000 di euro).<strong>Le regole ﬁscali</strong>Si tratta ora di comprendere quale trattamento ﬁscale debba essere applicato ai maggiori interessi contabilizzati in applicazione del nuovo criterio dell’attualizzazione. Premesso che l’articolo 13-bis, del Dl 244/2016, ha introdotto il principio di derivazione rafforzata del reddito Ires dalle risultanze di bilancio, il Dm 3 agosto 2017, ha modiﬁcato (e reso applicabile ai soggetti Oic) l’articolo 5, del Dm 8 giugno 2011, introducendo il comma 4-bis per fornire regole ad hoc operanti nel caso di ﬁnanziamenti tra soggetti legati da un rapporto di controllo ex articolo 2359 del codice civile. Per tali operazioni è previsto che assumano rilevanza ﬁscale esclusivamente i componenti positivi e negativi imputati a conto economico desumibili dal contratto di ﬁnanziamento, laddove siano rilevati nello stato patrimoniale componenti derivanti dal processo di attualizzazione a tassi di mercato.<strong>Il trattamento ﬁscale</strong>Tornando all’esempio, dunque, la quota di interessi contabilizzata per effetto dell’attualizzazione (150.000 euro), in sede di determinazione del reddito Ires, deve essere sterilizzata operando una variazione deﬁnitiva in diminuzione di pari importo. Come chiarito dalla relazione al Dm 3 agosto 2017, il maggior valore della partecipazione non ha riconoscimento ﬁscale.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 04 Oct 2017 05:20:44 +0200</pubDate>
                        <title>Un altro esempio di come si garantisce in Italia il livello competitivo delle attività portuali…</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/un-altro-esempio-di-come-si-garantisce-in-italia-il-livello-competitivo</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Due recenti notizie la dicono lunga in materia di sensibilità competitiva dei porti italiani rispetto a quelli europei.Mentre la Commissione Europea chiede a Francia e Belgio di abolire le esenzioni fiscali concesse in ambito portuale, infatti, in Italia la Corte di Cassazione si pronuncia a favore dell’applicabilità dell’IMU alle aree demaniali assentite in concessione ai terminalisti.<strong><u>La Commissione Europea chiede a Francia e Belgio di eliminare le esenzioni fiscali per i porti </u></strong>La Commissione Europea ha chiesto a Francia e Belgio di porre fine al regime di esenzione fiscale (ossia esenzioni dall’imposta sui redditi d’impresa) che favoriva le imprese portuali rispetto alle altre tipologie di imprese.La Commissione Europea, infatti, ha ritenuto tali esenzioni un aiuto di stato illegittimo ai sensi dell’art. 107 TFUE<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>.Più precisamente, il Belgio prevede che tutti i porti marittimi e fluviali siano esentati dal rispettivo regime generale nazionale delle imposte sul reddito di impresa. Difatti, le imprese che operano in tali porti sono soggette ad un diverso regime fiscale, più basso e quindi più favorevole, rispetto a quello imposto nei confronti delle imprese operanti in altri settori.Analogamente, numerosi porti francesi (tra cui gli undici maggiori porti marittimi) sono interamente esentati dal pagamento della tassazione relativa al reddito d’impresa.Al termine della procedura d’indagine formale, la Commissione Europea ha quindi concluso ritenendo le normative in esame forme peculiari di aiuti di Stato, poiché le esenzioni concesse dal Belgio e dalla Francia distorcerebbero la concorrenza tra gli Stati membri, costituendo quindi un aiuto incompatibile.Le autorità belghe e francesi sono state quindi invitate dalla Commissione Europea a modificare tali previsioni prima della fine del 2017, affinché anche gli operatori portuali siano inclusi nell’ambito delle leggi fiscali nazionali di carattere generale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>.<strong><u>La Cassazione decide a favore dei Comuni per l’applicazione dell’IMU nei porti</u></strong>La Suprema Corte italiana<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a> si è di recente espressa sul tema dell’IMU<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a> nei porti, statuendo che i concessionari dei beni demaniali portuali debbano essere assoggettati al pagamento di tale tributo per l'utilizzo delle aree scoperte.In precedenza, alcune pronunce dei giudici italiani<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a> avevano affermato le aree portuali scoperte, in quanto demaniali, ancorché date in concessione, dovessero ritenersi come aree doganali, utilizzate per la movimentazione e il deposito delle merci e ciò ne avrebbe configurato un utilizzo a fini di pubblica utilità, che le avrebbe esonerate dall'assoggettabilità al tributo.La legge n. 286/2006 non aveva risolto completamente il problema, introducendo il concetto che l’esenzione dall’imposta in esame era riservata alle sole unità immobiliari strumentali all’espletamento di un’attività qualificabile come pubblico servizio. Ne è conseguita l’applicabilità dell’IMU per i terminalisti merci e l’esenzione per i terminalisti passeggeri.Dalla lettura della sentenza della Corte di Cassazione emerge come vane siano state le lamentele dei terminalisti, i quali avevano evidenziato di pagare già un canone per tali aree, che risultano funzionali allo svolgimento di un’attività la quale - attraverso i traffici - consente allo stato d’incassare ingenti somme a titolo, per esempio, di tasse portuali e tasse di ancoraggio.Considerate le due notizie, non può che notarsi come in Italia il legislatore fiscale e la relativa giurisprudenza tendano a massimizzare l’imposizione fiscale, rendendo più oneroso l’esercizio delle attività portuali, mentre l’approccio di altri paesi è completamente diverso, avendo questi addirittura mantenuto per anni regimi di esenzione fiscale per le attività portuali (fino a quando la Commissione Europa non è intervenuta per vietarli).Da questa incredibile differenza di sensibilità promanano le note carenze di competitività che affliggono le imprese portuali italiane rispetto ai loro competitor europei.&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Ai sensi dell’articolo 107 TFUE: “<em>Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> La stessa procedura è stata, peraltro, posta in essere nei confronti dei Paesi Bassi (ai quali è stato chiesto di adeguarsi a decorrere dal 1 gennaio 2017).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Ordinanza n. 20259/2017 del 08.06.17.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> L’Imu è un’imposta diretta di tipo patrimoniale e si applica sulla componente immobiliare del patrimonio (dal fabbricato ai terreni agricoli). È un’imposta dovuta dal proprietario, ovvero dal titolare di altro diritto reale, dal locatario e dal concessionario al Comune.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a>&nbsp; Commissione Tributaria Regionale di Genova n. 1224/3/2015</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 02 Oct 2017 05:49:33 +0200</pubDate>
                        <title>Azioni proprie, acquisto e vendita incidono sul patrimonio netto delle società Oic adopter</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/azioni-proprie-acquisto-e-vendita-incidono-sul-patrimonio-netto-delle-societa-oic-adopter</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da&nbsp;Il quotidiano del Fisco - il Sole 24 Ore</em>Nel bilancio 2016 le società <strong>Oic adopter</strong> hanno applicato per la prima volta le nuove regole di <strong>contabilizzazione</strong> introdotte dal Dlgs 139/2015 con riferimento alle operazioni con azioni proprie.<strong>Le regole contabili</strong>Il novellato articolo 2357-ter del codice civile, infatti, prevede che le <strong>azioni proprie</strong> non sono più iscritte nell’attivo patrimoniale della società con contropartita una riserva indisponibile di patrimonio netto, ma direttamente a riduzione del patrimonio netto attraverso una riserva negativa. In particolare, la <img class=" wp-image-6161 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/10/20171002-Carucci-Oic.jpg" alt width="385" height="309">compravendita di azioni proprie non è più considerata un investimento o un disinvestimento di titoli partecipativi, infatti, come già previsto dagli Ias/Ifrs, l’acquisto di azioni proprie da parte dell’emittente è visto come un rimborso del capitale ai soci mentre, simmetricamente, la rivendita è assimilata ad una nuova emissione di azioni.L’Oic 28 pubblicato nel dicembre 2016 fornisce indicazioni per applicare tale nuovo criterio speciﬁcando che, l’acquisto e la vendita di azioni proprie sono considerati, rispettivamente, come un decremento e un incremento di patrimonio netto e le differenze positive o negative tra il valore contabile della riserva negativa per azioni proprie ed il valore di realizzo dei titoli azionari alienati sono anch’esse imputate a patrimonio netto senza generare plusvalenze o minusvalenze.<strong>Il trattamento contabile</strong>Ipotizziamo che una società durante il 2016 abbia acquistato per 1.100 euro azioni proprie del valore nominale di 1.000 euro poi rivendute per 1.150 euro.L’applicazione della nuova impostazione contabile in esame comporta, all’atto dell’acquisto, l’iscrizione delle azioni proprie per 1.100 nel patrimonio netto in una riserva negativa “A) X—Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio” mentre, al momento della rivendita, lacancellazione di tale riserva e l’iscrizione dell’eccedenza di 50 in un’altra voce del patrimonio netto (es. “A) II— Riserva da soprapprezzo delle azioni”).In tal modo, l’intero fenomeno assume valenza patrimoniale ed è inquadrato come una vicenda afferente alla sfera dei rapporti tra società e soci che, in quanto tale, rispetto al passato, non fa più emergere in conto economico una plusvalenza di 50.<strong>Le regole ﬁscali</strong>Si tratta ora di comprendere quale trattamento ﬁscale debba essere applicato a tale fattispecie per la quale l’Oic 28 impone l’imputazione a patrimonio netto.Premesso che l’articolo 13-bis, del Dl 244/2016, ha introdotto il principio di derivazione rafforzata del reddito Ires dalle risultanze di bilancio, il Dm 3 agosto 2017, per effetto del doppio richiamo operato dall’articolo 2, comma 1, lettera a), all’articolo 2, comma 1, e all’articolo 3, comma 3, del Dm 1° aprile 2009, ha poi confermato anche per i soggetti Oic l’estraneità dell’operazione dal circuito reddituale, poiché il regime ﬁscale è individuato in base alla qualiﬁcazione contabile, che considera l’acquisto e la rivendita di azioni proprie come atti di restituzione o di riemissione del capitale aventi natura esclusivamente patrimoniale, e non, invece, in base alla qualiﬁcazione giuridico-formale che li considera acquisto o vendita di titoli.<strong>Il trattamento ﬁscale</strong>Tornando all’esempio, dunque, la piena rilevanza ﬁscale di un criterio contabile che, considerando l’operazione come una vicenda di natura prettamente patrimoniale, non fa emergere una plusvalenza civilistica di 50, comporta che la compravendita di azioni proprie sia priva di conseguenze reddituali per il soggetto emittente anche sotto il proﬁlo ﬁscale.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 28 Sep 2017 09:17:18 +0200</pubDate>
                        <title>Costi di transazione deducibili nel limite del 30% del Rol</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/costi-di-transazione-deducibili-nel-limite-del-30-del-rol</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da il Quotidiano del Fisco - il Sole 24 Ore</em>Nel bilancio 2016 le società Oic adopter che abbiano stipulato contratti di mutuo a lungo termine con oneri di transazione signiﬁcativi hanno applicato per la prima volta le nuove regole di contabilizzazione introdotte dal Dlgs 139/2015.<strong>Le regole contabili</strong>Il novellato articolo 2426, numero 8), del Codice civile, infatti, prevede che i debiti (e i crediti) sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. L’Oic 19 pubblicato nel dicembre 2016 fornisce indicazioni per applicare ai debiti il nuovo criterio speciﬁcando che, per il principio di rilevanza, lo stesso può non essere applicato ai debiti con scadenza inferiore ai dodici mesi o se gli oneri di transazione sono di scarso rilievo. I costi di transazione includono gli onorari e le commissioni di consulenti, mediatori ﬁnanziari e notai, nonché tasse ed oneri che non sarebbero stati sostenuti se il contratto di mutuo non fosse stato stipulato.<strong>Il trattamento contabile</strong><img class=" wp-image-6088 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/09/20170927_QuotidianodelFisco.jpg" alt width="354" height="288">Ipotizzando che una società industriale (non micro-impresa) ad inizio 2016 abbia sostenuto 100 mila euro di costi di transazione per ottenere, al tasso di mercato del 2 per cento, un mutuo di 10 milioni di euro da restituire integralmente alla scadenza, per l’applicazione del costo ammortizzato è necessario ottenere il tasso di interesse effettivo (Tie) ovvero quel tasso che tiene conto non solo del costo del debito previsto dal contratto ma anche dei costi di transazione. Il Tie, applicato al valore del ﬁnanziamento, consente infatti di imputare tra gli oneri ﬁnanziari del conto economico, ammortizzandoli lungo la durata attesa del debito, non solo gli interessi previsti dal contratto ma anche i costi di transazione, migliorando in tal modo la rappresentazione ed il potenziale informativo del bilancio. Proseguendo con l’esempio e ipotizzando per semplicità che il Tie, nel caso in esame, risulti pari al 2,2 per cento, la società iscrive nel bilancio il mutuo al valore nominale al netto degli oneri di transazione (9.900.000 euro), imputa a conto economico interessi passivi per 220 mila euro, alimentando per 200 mila il debito verso la banca per gli interessi dovuti e, per 20 mila, riallineando il valore del debito per il ﬁnanziamento al valore nominale (dopo cinque anni tale risulta infatti iscritto a 10 milioni di euro, importo pari al dovuto).<strong>Le regole ﬁscali</strong>Si tratta ora di comprendere quale trattamento ﬁscale debba essere applicato ai maggiori interessicontabilizzati in applicazione del nuovo criterio del costo ammortizzato. Premesso che l’articolo 13-bis, del Dl 244/2016, ha introdotto il principio di derivazione rafforzata del reddito Ires dalle risultanze di bilancio, il Dm 3 agosto 2017, per effetto del richiamo operato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), all’articolo 2, comma 1, del Dm 1° aprile 2009, ha poi confermato che assumono rilevanza anche per i soggetti Oic gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma, pur nel rispetto delle disposizioni del Tuir che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi.<strong>Il trattamento ﬁscale</strong>Tornando all’esempio, dunque, la qualiﬁcazione dei costi di transazione - spese legali e notarili, commissioni di agenzia - come maggiori interessi passivi contabilizzati a conto economico assume rilevanza ﬁscale. Tali interessi sono dunque deducibili nei limiti quantitativi previsti dal Tuir ed in particolare nel limite del 30 per cento del Rol previsto dall’articolo 96. Per quanto riguarda l’Irap, la contabilizzazione descritta comporta l’irrilevanza dei costi di transazione che diventano di fatto indeducibili.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 16 May 2017 11:55:00 +0200</pubDate>
                        <title>The new Italian tax regime applicable to carried interest</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-new-italian-tax-regime-applicable-to-carried-interest</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>On April 24th, 2017, the Italian Government enacted the <a href="http://www.normattiva.it/atto/caricaArticolo?art.progressivo=0&amp;art.idArticolo=60&amp;art.versione=1&amp;art.codiceRedazionale=17G00063&amp;art.dataPubblicazioneGazzetta=2017-04-24&amp;atto.tipoProvvedimento=DECRETO-LEGGE&amp;art.idGruppo=7&amp;art.idSottoArticolo1=10&amp;art" target="_blank" rel="noreferrer">Law Decree n. 50/2017</a> that introduces a newtax regime applicable to “<strong>carried interest</strong>”, i.e. the <strong>share to the profit of an investment</strong> earned by managers of <a href="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32009L0065" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>undertaking for collective investments</strong></a> and more generally by employees/directors of companies.The new rules provide that the income realized by managers/employees in relation to carried interest embedded into units of undertaking for collective investments (“UCIs”) or shares/financial instruments of companies qualifies as <strong>financial income</strong> (in principle subject to 26% <strong>substitute tax</strong>).The new regime applies to carried interests deriving from the participation to companies, entities or UCIs resident or established in the Italian territory or in States that allow an adequate <a href="http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>exchange of information</strong></a>.<strong>Conditions of applicability</strong>In particular, the carried interest regime applies to the income deriving from the <strong>direct or indirect participation in companies and UCIs</strong>, earned by employees and directors of such companies/UCIs (or of any other entity controlling such companies or managing the UCIs) and relating to <strong>units, shares and other financial instruments</strong> embedding <strong>economic returns higher than the ordinary ones</strong> (the "<strong>Preferred Financial Instruments</strong>"), provided that the following conditions are met:</p><ol> <li>the actual commitment in the UCI of all the employees/directors entitled to the carry interest is equal, at least, to <strong><em>(i) </em>1% of the overall investment</strong> carried out by the UCI or <em>(ii) </em><strong>1% of the net equity value of companies </strong>or other entities issuing the Preferred Financial Instruments. The 1% minimum commitment is determined by computing also the amount invested in ordinary units or shares (i.e. financial instruments having the same economic rights of all the other investors/shareholders), as well as the amount, if any, taxed as employment income in the hands of the employees/directors upon subscription of the shares or quotas (or that would have been taxed in Italy if the employees/managers had been Italian tax residents);</li> <li>the carried interest, i.e. the <strong>higher return</strong> embedded in the Preferred Financial Instruments, is paid to employees/directors only&nbsp;&nbsp; <strong>after&nbsp;&nbsp; the&nbsp;&nbsp;&nbsp; repayment&nbsp;&nbsp;&nbsp; of&nbsp;&nbsp;&nbsp; the&nbsp;&nbsp;&nbsp; invested&nbsp;&nbsp;&nbsp; capital</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; contributed&nbsp;&nbsp;&nbsp; by&nbsp;&nbsp;&nbsp; all&nbsp;&nbsp;&nbsp; the investors/shareholders plus the agreed-upon minimum yield of return (“hurdle rate”) provided for by&nbsp; the by-laws or the internal rules of the UCI. In case of <strong>change of control</strong>, the carried interest accrues upon the condition that the other investors/shareholders realize a consideration for the sale at least equal to the invested capital plus the hurdle rate;</li> <li>the <strong><em>Preferred Financial Instruments</em></strong> <strong>are held</strong> by the employees/directors (or, in case of death, by their heirs) for a <strong>period of at least 5 years</strong>, or until the date of change of control (that should also include the liquidation event) or substitution of the management company if such events occur prior than the five-years period.</li></ol><p><strong>Entry into force</strong>The new provisions apply to the income from the Preferred Financial Instruments received from the date of&nbsp;&nbsp; entry into force of the Law Decree. The <strong>Law Decree</strong> has entered into force on April 24 2017 and <strong>it must be converted into law within 60 days</strong> (<em>i.e. </em>within June 23rd, 2017), otherwise it will decay. At the moment, the Decree is under examination at the Parliament, which can amend or abolish, during the conversion procedure, the current version of the new provisions.For any other information or clarification about the new tax regime do not hesitate to contact&nbsp;Barbara Aloisi <a href="mailto:b.aloisi@advant-nctm.com">b.aloisi@advant-nctm.com</a>&nbsp;or&nbsp;Andrea Mantellini&nbsp;<a href="mailto:a.mantellini@advant-nctm.com">a.mantellini@advant-nctm.com</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 15 Mar 2017 11:44:22 +0100</pubDate>
                        <title>Flat Tax: res non dom aggiornamento</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legge-di-bilancio-2017-res-non-dom-aggiornamento</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Lo scorso 8 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento attuativo n. 47060 del regime dei <em>neo</em> domiciliati, previsto dall’art. 24-<em>bis</em> del t.u.i.r., introdotto dalla legge di bilancio 2017.L’Agenzia delle Entrate ha inoltre dichiarato che verrà pubblicata a breve una circolare esplicativa con la quale verranno forniti i necessari chiarimenti sul funzionamento del nuovo regime.L’art. 24-<em>bis</em> t.u.i.r prevede un’agevolazione su base opzionale per i <em>neo</em> residenti attraverso la tassazione forfettaria di 100.000 euro annui per tutti i redditi di fonte estera. Possono godere dell’agevolazione i soggetti che non siano stati residenti in Italia per almeno nove periodi di imposta sui dieci che precedono l’inizio della validità dell’opzione.Il provvedimento ha ad oggetto le modalità con cui esercitare l’opzione per il nuovo regime.Viene chiarito che l’opzione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione riferita al periodo di imposta in cui la persona fisica ha trasferito la propria residenza fiscale in Italia, o nella dichiarazione riferita al periodo di imposta successivo. Nella dichiarazione si dovranno fornire una serie di dati quali l’attestazione dello <em>status </em>di non residente per almeno nove periodi di imposta sugli ultimi dieci, la giurisdizione della precedente residenza fiscale prima dell’esercizio dell’opzione, nonché gli Stati esteri per i quali non si intende usufruire delle agevolazioni previste dal <em>neo</em> regime.L’opzione per il periodo di imposta 2017, dovrà quindi essere esercitata entro il 30 settembre 2018.Fermo restando il soddisfacimento dei requisiti, il provvedimento ha inoltre confermato l’applicabilità dell’agevolazione anche ai cittadini italiani che in passato si erano traferiti in Stati o territori a fiscalità privilegiata e per i quali vige la presunzione <em>ex</em> art. 2, comma 2-<em>bis</em>, t.u.i.r.La novità di maggior rilievo prevista dal provvedimento consiste nella facoltatività dell’interpello per l’ammissibilità al beneficio.In altre parole la sussistenza delle condizioni per accedere all’agevolazione viene rimessa alla valutazione individuale del soggetto, il quale può decidere di presentare interpello o meno, fermo restando che l’opzione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione.L’istanza può essere inoltrata all’Agenzia anche prima della ricorrenza dei requisiti della residenza ai sensi dell’art. 2 del t.u.i.r.Posta la complessità e la delicatezza della materia, onde evitare di incorrere in errori valutativi da cui possono derivare conseguenze sfavorevoli, dovrà essere valutata caso per caso l’opportunità di presentare comunque interpello all’Agenzia delle Entrate e, in ogni caso, farsi assistere da un professionista di fiducia.&nbsp;&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 19 Jan 2017 04:03:13 +0100</pubDate>
                        <title>Tax consequences of Brexit</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tax-consequences-of-brexit</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Potential implications on the taxation of Italy-UK relations</strong>The United Kingdom decided to leave the European Union. The “leave” vote does not imply the immediate exit from the EU since it is required for the UK to invoke article 50 of the Lisbon Treaty. Negotiations between the UK and the EU would further define the exact terms and conditions of the exit of the UK from the EU (i.e. the UK joining the European Economic Area “EEA” – as Norway, Iceland and Liechtenstein – and/or the UK joining the customs union). The results of the negotiations between the UK and the EU would significantly impact on the concrete consequences of Brexit on the taxation of Italy-UK relations.We analyse the main potential tax implications of Brexit and the treatment of the next Italy-UK relations focusing on the following topics:&nbsp;withholding taxes applicable on financial flows between Italy and UK;&nbsp;taxation of the M&amp;A transactions,&nbsp;Impact on indirect taxation (VAT and customs) and other, including&nbsp;specific tax regimes and dispute resolution mechanisms.<strong>Withholding taxes</strong>The EU adopted some Directives aimed at removing double taxation in case of group of companies operating across different Member States.More specifically, the Parent-Subsidiary Directive eliminates withholding tax on dividends paid between associated companies located in different Member States, as well as the Interest and Royalties Directive eliminates withholding taxes on interest and royalty payments between associated companies located in different Member States.If the above mentioned Directives will no longer be applicable and no similar agreements will be negotiated between UK and the EU, double taxation would arise on dividend payments – as well as on interests and royalties payments – between an Italian parent company and a UK subsidiary or <em>vice versa</em>.As a consequence, in case of payment of dividend, interest or royalties from Italy to the UK, Italian withholding taxes will apply at <em>domestic</em> rates (respectively 26% withholding on dividend/interest, 30% on royalties).On the basis of the Double Tax Treaty (hereinafter, the “<strong>DTT</strong>”) currently in place between Italy and UK, the withholding taxes applicable on payments between associated companies would instead be the following:</p><ul> <li><strong>Dividends</strong>: according to Article 10 of the Italy-UK DTT, the withholding tax on dividends can not exceed 5% in case the beneficial owner of the dividends holds at least 10% of the voting rights of the entity paying the dividends. In the other cases, the withholding tax can not exceed 15%;</li></ul><ul> <li><strong>Interests</strong>: according to Article 11 of the Italy-UK DTT, the withholding tax on interests can not exceed 10% in case the recipient is the beneficial owner of the interests;</li></ul><ul> <li><strong>Royalties</strong>: according to Article 12 of the Italy-UK DTT, the withholding tax on royalties can not exceed 8% in case the recipient is the beneficial owner of the royalties.</li></ul><p>With specific reference to dividends, it is worth mentioning that the Italian domestic tax law provides for a 1.375% withholding tax on outbound dividends distributed to companies located in EU/EEA countries. Therefore, the circumstance that the UK would or not join the EEA would be extremely relevant to define the withholding tax applicable on dividends.<strong>M&amp;A transactions</strong>Through the Merger Directive, the EU adopted a tax deferral mechanism aimed at removing tax obstacles to cross-border reorganizations involving associated companies situated in two or more different Member States. More specifically, the Merger Directive provides for the deferral of the taxes that could be charged on capital gains derived from the restructuring transactions. This mechanism ensures the tax neutrality of restructuring transactions by deferring the capital gain taxation until the assets transferred are effectively realized.In case the tax deferral regime would no longer be applicable in UK as a result of Brexit, the capital gains deriving from the cross-border reorganizations involving UK would be immediately taxable.Additionally, the tax treatment of the deferred capital gains would have to be further investigated upon Brexit since it can not be excluded that the tax deferral regime would be interrupted – even if the assets are not yet realized – also with regard to the cross-border reorganizations realized before Brexit.<strong>Indirect taxation</strong>As a consequence of Brexit, the UK would no longer be required to apply VAT Directives and Regulations. Therefore, the sale of goods between Italy and the UK would be no more considered as intra-EU transactions but as import/export. Also the VAT regime applicable to the provision of services would be strongly impacted by Brexit and specific regimes as the Mini One Stop Shop (the “<strong>MOSS</strong>” that applies to services provided via electronic means) would no more be applicable in the UK.Additionally, Brexit may – depending on the effective negotiations between the UK and the EU – result in the exit of the UK from the customs union. Indeed, the UK could also remain in the customs union in accordance to a separate agreement to be stipulated with the EU as Turkey already did. In such a case, there would be no significant differences from the current customs discipline applicable to the trading of goods within the EU. On the contrary, customs – and duties where applicable – would be applicable on the trading of goods between the UK and the EU Member States.<strong>Other considerations</strong>Brexit would also impact on the applicability of specific Italian tax regimes and EU dispute resolution mechanisms that are applicable only to companies located in the EU Member States/EEA countries.For instance, the “<em>horizontal fiscal unit regime</em>” that has been recently introduced in the Italian tax law requires that the holding company is resident in a EU Member State or in an EEA country with which Italy has signed an exchange of information agreement. Consequently, assuming that the UK would leave EU without entering the EEA, Italian subsidiaries controlled by a UK entity would not be able to opt for the horizontal fiscal unit regime.With regard to dispute resolution mechanisms, the EU Arbitral Convention establishes a procedure to resolve disputes where double taxation occurs between enterprises of different Member States as a result of an upward adjustment of profit for transfer pricing purposes of an enterprise of one Member State.Similarly, most of the bilateral DTTs provide for a mutual agreement procedure (hereinafter, “<strong>MAP</strong>”) that – in accordance with Article 25 of the OECD Model Tax Convention – can be invoked by the taxpayer in case of transfer pricing adjustments in order to avoid double taxation.Differently from the MAP, the EU Arbitral Convention imposes an obligation on the Member States to achieve a result eliminating the double taxation. Indeed, if no agreement is achieved between the Member States within two years, the case has to be analysed by an independent advisory body and Member States shall conform to the decision of the independent advisory body – or adopts a different agreement – in order to avoid double taxation.Consequently, the exit of the UK from the EU would result in the inapplicability of the EU Arbitral Convention implying that double taxation arising from transfer pricing adjustments on intercompany transactions between Italy and the UK could be eliminated only through MAPs that, however, do not provide for a result obligation.In light of the above, the results of the negotiations between the UK and the EU would significantly impact on the concrete consequences of Brexit on the taxation of Italy-UK relations.&nbsp;<em>The contents of this article is meant for informative purposes only and cannot be considered as professional advice.</em><em>For further information please contact Federico Trutalli </em><a href="mailto:federico.trutalli@advant-nctm.com"><em>federico.trutalli@advant-nctm.com</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 10 Jan 2017 05:51:47 +0100</pubDate>
                        <title>Presente e futuro della finanza islamica in Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/presente-e-futuro-della-finanza-islamica-in-italia</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>La finanza islamica, rappresenta un modo di intendere l’economia e gli investimenti che in futuro avrà più rilevanza.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                                <category>Financial Services</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 09 Jan 2017 11:31:00 +0100</pubDate>
                        <title>Flat Tax: agevolazioni per persone fisiche che intendono trasferire la propria residenza fiscale in Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legge-di-bilancio-2017-agevolazioni-per-persone-fisiche-che-intendono-trasferire-la-propria-residenza-fiscale-in-italia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Legge di Bilancio 2017 introduce una agevolazione destinata a persone fisiche che intendono trasferire la propria residenza fiscale in Italia, in linea con quanto previsto in altri paesi tra cui il Regno Unito, la Svizzera ed il Portogallo.La agevolazione consiste nella applicazione su base opzionale di una imposta sostitutiva forfetaria su tutti i redditi prodotti all’estero, in alternativa alla tassazione ordinaria su base mondiale con aliquote progressive fino al 43%.&nbsp; L’esercizio dell’opzione, subordinato alla preventiva risposta favorevole da parte dell’Agenzia delle entrate a seguito di interpello, permette di assoggettare i redditi prodotti all’estero, a prescindere dall’importo, ad una imposta sostitutiva pari a 100.000 euro.&nbsp; Sono escluse dal regime le sole plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni “qualificate”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> realizzate nei primi cinque periodi d’imposta di validità dell’opzione. L’opzione è sempre revocabile e cessa di produrre i propri effetti decorsi 15 anni dall’esercizio.Il soggetto che esercita l’opzione può altresì scegliere di estenderla ad uno o più dei propri familiari a patto che soddisfino anch’essi le condizioni per l’esercizio; in questo caso l’ulteriore imposta sostitutiva dovuta sarà pari a 25.000 euro per ciascun familiare.Possono beneficiare della agevolazione tutte le persone fisiche, indipendentemente dalla cittadinanza, che non siano state fiscalmente residenti in Italia per almeno nove periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione.Il predetto regime impositivo è compreso in un pacchetto di misure volte a favorire gli investimenti in Italia e ad attrarre persone benestanti e lavoratori che dispongono di una elevata qualificazione e specializzazione professionale, o che rivestono ruoli direttivi.In Italia è per altro vigente un regime delle imposte sulle successioni e donazioni, tra i più favorevoli d’Europa (l’imposta di successione/donazione verso il coniuge ed i parenti in linea retta, è attualmente calcolata con l’aliquota del 4% ed una franchigia di esenzione pari a 1 milione di euro).&nbsp; A tal proposito, la Legge di Bilancio 2017 ha previsto un’ulteriore agevolazione per i soggetti che intendono esercitare l’opzione suddetta.&nbsp; Per le successioni e per le donazioni effettuate nei periodi di imposta di validità dell’opzione, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti in Italia.&nbsp; In altre parole vi è una deroga al principio di tassazione su base mondiale in favore di quello su base territoriale.&nbsp;La decisione del Regno Unito di uscire dall’Unione Europea (Brexit) e le restrizioni, a partire da aprile 2017, alle regole sui cosiddetti “<em>resident not domiciled</em>”, renderanno particolarmente appetibile il trasferimento della residenza nel nostro Paese in particolare per le persone fisiche che risiedono nel Regno Unito e che detengono un’ingente patrimonio.Nctm Studio Legale fornisce assistenza legale specializzata ai soggetti che intendono trasferire in Italia la propria residenza, offrendo la massima competenza nell’ambito del diritto tributario, <em>compliance</em> fiscale, diritto di privato internazionale e di famiglia, diritto del lavoro e diritto dell’immigrazione, al fine di non trascurare nessun aspetto connesso a questo particolare evento .<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c), t.u.i.r., una partecipazione è qualificata quando essa rappresenta complessivamente:</p><ul> <li>una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25% ovvero una percentuale dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria superiore al 20%, per le società non quotate;</li> <li>una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% ovvero una percentuale dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2%, per le società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati.</li></ul>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 09 Jan 2017 03:00:01 +0100</pubDate>
                        <title>Legge di Bilancio 2017: agevolazioni per persone fisiche che intendono trasferire la propria residenza fiscale in Italia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legge-di-bilancio-2017-agevolazioni-per-persone-fisiche-che-intendono-trasferire-la-propria-residenza-fiscale-in-italia-2</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Legge di Bilancio 2017 introduce una agevolazione destinata a persone fisiche che intendono trasferire la propria residenza fiscale in Italia, in linea con quanto previsto in altri paesi tra cui il Regno Unito, la Svizzera ed il Portogallo.&nbsp;La agevolazione consiste nella applicazione su base opzionale di una imposta sostitutiva forfetaria su tutti i redditi prodotti all’estero, in alternativa alla tassazione ordinaria su base mondiale con aliquote progressive fino al 43%.&nbsp; L’esercizio dell’opzione, subordinato alla preventiva risposta favorevole da parte dell’Agenzia delle entrate a seguito di interpello, permette di assoggettare i redditi prodotti all’estero, a prescindere dall’importo, ad una imposta sostitutiva pari a 100.000 euro.&nbsp; Sono escluse dal regime le sole plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni “qualificate”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> realizzate nei primi cinque periodi d’imposta di validità dell’opzione. L’opzione è sempre revocabile e cessa di produrre i propri effetti decorsi 15 anni dall’esercizio.Il soggetto che esercita l’opzione può altresì scegliere di estenderla ad uno o più dei propri familiari a patto che soddisfino anch’essi le condizioni per l’esercizio; in questo caso l’ulteriore imposta sostitutiva dovuta sarà pari a 25.000 euro per ciascun familiare.&nbsp;Possono beneficiare della agevolazione tutte le persone fisiche, indipendentemente dalla cittadinanza, che non siano state fiscalmente residenti in Italia per almeno nove periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione.&nbsp;Il predetto regime impositivo è compreso in un pacchetto di misure volte a favorire gli investimenti in Italia e ad attrarre persone benestanti e lavoratori che dispongono di una elevata qualificazione e specializzazione professionale, o che rivestono ruoli direttivi.&nbsp;In Italia è per altro vigente un regime delle imposte sulle successioni e donazioni, tra i più favorevoli d’Europa (l’imposta di successione/donazione verso il coniuge ed i parenti in linea retta, è attualmente calcolata con l’aliquota del 4% ed una franchigia di esenzione pari a 1 milione di euro).&nbsp; A tal proposito, la Legge di Bilancio 2017 ha previsto un’ulteriore agevolazione per i soggetti che intendono esercitare l’opzione suddetta.&nbsp; Per le successioni e per le donazioni effettuate nei periodi di imposta di validità dell’opzione, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti in Italia.&nbsp; In altre parole vi è una deroga al principio di tassazione su base mondiale in favore di quello su base territoriale.&nbsp;La decisione del Regno Unito di uscire dall’Unione Europea (Brexit) e le restrizioni, a partire da aprile 2017, alle regole sui cosiddetti “<em>resident not domiciled</em>”, renderanno particolarmente appetibile il trasferimento della residenza nel nostro Paese in particolare per le persone fisiche che risiedono nel Regno Unito e che detengono un’ingente patrimonio.&nbsp;&nbsp;Nctm Studio Legale fornisce assistenza legale specializzata ai soggetti che intendono trasferire in Italia la propria residenza, offrendo la massima competenza nell’ambito del diritto tributario, <em>compliance</em> fiscale, diritto di privato internazionale e di famiglia, diritto del lavoro e diritto dell’immigrazione, al fine di non trascurare nessun aspetto connesso a questo particolare evento .&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare </em><em>Paolo Rampulla </em><a href="mailto:paolo.rampulla@advant-nctm.com"><em>paolo.rampulla@advant-nctm.com</em></a><em>&nbsp;</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c), t.u.i.r., una partecipazione è qualificata quando essa rappresenta complessivamente:</p><ul> <li>una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25% ovvero una percentuale dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria superiore al 20%, per le società non quotate;</li> <li>una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% ovvero una percentuale dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2%, per le società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati.</li></ul>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 04 Oct 2016 03:35:57 +0200</pubDate>
                        <title>Tax consequences of Brexit</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tax-consequences-of-brexit-2</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Potential implications on the taxation of Italy-UK relations.</em>By means of the referendum dated 23 June 2016, the United Kingdom decided to leave the European Union. The “leave” vote does not imply the immediate exit of the UK from the EU since it is required for the UK to invoke Article 50 of the Lisbon Treaty. Consequently, negotiations between the UK and the EU would define the exact terms and conditions of the exit of the UK from the EU (i.e. the UK joining the European Economic Area “<strong>EEA</strong>” – as Norway, Iceland and Liechtenstein – and/or the UK joining the customs union).Hereinafter, we analyse the main potential tax implications of Brexit and the treatment of the future Italy-UK relations focusing on the following topics:</p><ul> <li>Withholding taxes applicable on financial flows between Italy and UK;</li> <li>Taxation of the M&amp;A transactions;</li> <li>Impact on indirect taxation (VAT and customs); and</li> <li>Other considerations on specific tax regimes and dispute resolution mechanisms.</li></ul><p><strong>Withholding taxes</strong>The EU has adopted a number of Directives aimed at removing double taxation in case of group of companies operating across different Member States. More specifically, the Parent-Subsidiary Directive eliminates withholding tax on dividends paid between associated companies located in different Member States, as well as the Interest and Royalties Directive eliminates withholding taxes on interest and royalty payments between associated companies located in different Member States. If the above mentioned Directives will no longer be applicable and no similar agreements will be negotiated between UK and the EU, double taxation would arise on dividend payments – as well as on interests and royalties payments – between an Italian parent company and a UK subsidiary or vice versa. As a consequence, in case of payment of dividend, interest or royalties from Italy to the UK, Italian withholding taxes will apply at domestic rates (respectively 26% withholding on dividend/interest, 30% on royalties). On the basis of the Double Tax Treaty (hereinafter, the “DTT”) currently in place between Italy and UK, the withholding taxes applicable on payments between associated companies would instead be the following:</p><ul> <li><strong>Dividends</strong>: according to Article 10 of the Italy-UK DTT, the withholding tax on dividends cannot exceed 5% in case the beneficial owner of the dividends holds at least 10% of the voting rights of the entity paying the dividends. In the other cases, the withholding tax can not exceed 15%;</li> <li><strong>Interests</strong>: according to Article 11 of the Italy-UK DTT, the withholding tax on interests cannot exceed 10% in case the recipient is the beneficial owner of the interests;</li> <li><strong>Royalties</strong>: according to Article 12 of the Italy-UK DTT, the withholding tax on royalties cannot exceed 8% in case the recipient is the beneficial owner of the royalties.</li></ul><p>With specific reference to dividends, it is worth noting that the Italian domestic tax law provides for a 1.375% withholding tax on outbound dividends distributed to companies located in EU/EEA countries. Therefore, the circumstance that the UK would or not join the EEA would be extremely relevant to define the withholding tax applicable on dividends.<strong>M&amp;A transactions</strong>Through the Merger Directive, the EU adopted a tax deferral mechanism aimed at removing tax obstacles to cross-border reorganizations involving associated companies situated in two or more different Member States. More specifically, the Merger Directive provides for the deferral of the taxes that could be charged on capital gains derived from the restructuring transactions. This mechanism ensures the tax neutrality of restructuring transactions by deferring the capital gain taxation until the assets transferred are effectively realized.In case the tax deferral regime would no longer be applicable in UK as a result of Brexit, the capital gains deriving from the cross-border reorganizations involving UK would be immediately taxable.Additionally, the tax treatment of the deferred capital gains would have to be further investigated upon Brexit since it can not be excluded that the tax deferral regime would be interrupted – even if the assets are not yet realized – also with regard to the cross-border reorganizations realized before Brexit.<strong>Indirect taxation</strong>As a consequence of Brexit, the UK would no longer be required to apply VAT Directives and Regulations. Therefore, the sale of goods between Italy and the UK would be no more considered as intra-EU transactions but as import/export. Also the VAT regime applicable to the provision of services would be strongly impacted by Brexit and specific regimes as the Mini One Stop Shop (the “<strong>MOSS</strong>” that applies to services provided via electronic means) would no more be applicable in the UK.Additionally, Brexit may – depending on the effective negotiations between the UK and the EU – result in the exit of the UK from the customs union. Indeed, the UK could also remain in the customs union in accordance to a separate agreement to be stipulated with the EU (as for Turkey). In such a case, there would be no significant differences from the current customs discipline applicable to the trading of goods within the EU. On the contrary, customs – and duties where applicable – would be applicable on the trading of goods between the UK and the EU Member States.<strong>Other considerations</strong>Brexit would also impact on the applicability of specific Italian tax regimes and EU dispute resolution mechanisms that are applicable only to companies located in the EU Member States/EEA countries.For instance, the “<em>horizontal fiscal unit regime</em>” that has been recently introduced in Italian tax law requires that the holding company is resident in a EU Member State or in an EEA country with which Italy has signed an exchange of information agreement. Consequently, assuming that the UK would leave EU without entering the EEA, Italian subsidiaries controlled by a UK entity would not be able to opt for the horizontal fiscal unit regime.With regard to dispute resolution mechanisms, the EU Arbitral Convention establishes a procedure to resolve disputes where double taxation occurs between enterprises of different Member States as a result of an upward adjustment of profit for transfer pricing purposes of an enterprise of one Member State.Similarly, most of the bilateral DTTs provide for a mutual agreement procedure (hereinafter, “<strong>MAP</strong>”) that – in accordance with Article 25 of the OECD Model Tax Convention – can be invoked by the taxpayer in case of transfer pricing adjustments in order to avoid double taxation.Differently from the MAP, the EU Arbitral Convention imposes an obligation on the Member States to achieve a result eliminating the double taxation. Indeed, if no agreement is achieved between the Member States within two years, the case has to be analysed by an independent advisory body and Member States shall conform to the decision of the independent advisory body – or adopts a different agreement – in order to avoid double taxation.Consequently, the exit of the UK from the EU would result in the inapplicability of the EU Arbitral Convention implying that double taxation arising from transfer pricing adjustments on intercompany transactions between Italy and the UK could be eliminated only through MAPs that, however, do not provide for a result obligation.&nbsp;<strong>&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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