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            <title>ADVANTLAW -&gt; News</title>
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            <language>en-gb</language>
            <copyright>RYZE Digital</copyright>
            
            <pubDate>Tue, 19 May 2026 08:54:50 +0200</pubDate>
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                        <pubDate>Fri, 24 Apr 2026 10:10:13 +0200</pubDate>
                        <title>Aziende digital-first, buio sullo sfratto</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/aziende-digital-first-buio-sullo-sfratto</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gli affittuari delle aziende che non comprendono una sede fisica, in linea di principio, non si possono sfrattare: questo il limite che la Corte di Cassazione aveva prescritto per il novellato istituto dello "sfratto d'azienda". Ma poiché il successivo Correttivo Cartabia del 2024 non ha preso posizione su tale limite, il quadro non è più così netto e resta aperto il dibattito interpretativo. La Riforma Cartabia del 2022 ha infatti esteso lo sfratto per morosità all'affitto di azienda, pur trattandosi di un rimedio tradizionalmente costruito intorno alla restituzione di un bene immobile. Il problema si pone, quindi, per le aziende (o il ramo d'azienda) da sfrattare che operano solo attraverso l'uso organizzato di asset mobili (si pensi alla logistica) oppure di strumenti immateriali, come piattaforme digitali e per l'e-commerce, licenze e sistemi basati sull'intelligenza artificiale, pagine web e social media, e sia quindi priva di un luogo fisico da liberare (si pensi alle aziende fintech, branchless o full-remote).</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sull'edizione del 24 aprile 2026 di Italia Oggi Sette</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 09 Apr 2026 12:01:04 +0200</pubDate>
                        <title>Diritto della crisi - Liquidazione di un fondo immobiliare</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/diritto-della-crisi-liquidazione-di-un-fondo-immobiliare</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Un fondo immobiliare in crisi è davvero destinato alla liquidazione? Non più, almeno secondo il tribunale di Milano.</p><p>Ne parliamo nella nuova Pillola con Bruno Fondacaro.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 09 Mar 2026 09:04:41 +0100</pubDate>
                        <title>Luigi Ardizzone e Francesco Follieri Partner di ADVANT Nctm</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/luigi-ardizzone-e-francesco-follieri-partner-di-advant-nctm</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>ADVANT Nctm rafforza il legame tra professione e accademia: Luigi Ardizzone e Francesco Follieri Partner dello Studio</strong></p><p class="text-justify"><strong>ADVANT Nctm</strong> compie un ulteriore passo nel proprio percorso di accrescimento delle proprie competenze con la nomina a Partner di <strong>Luigi Ardizzone</strong> e <strong>Francesco Follieri</strong>, già Of Counsel e membri del Comitato Scientifico.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Luigi Ardizzone</strong> è Professore Ordinario di Diritto Commerciale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia. Si occupa prevalentemente di diritto societario e dei mercati finanziari, in ambito sia giudiziale sia di operazioni di M&amp;A.</p><p class="text-justify"><strong>Francesco Follieri</strong> è Professore Ordinario di Diritto Amministrativo presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche della LUM “Giuseppe Degennaro”. Vanta un’ampia esperienza in ambito giudiziale e stragiudiziale, in molteplici settori del diritto amministrativo, tra cui contratti e servizi pubblici, sanità, infrastrutture, urbanistica ed edilizia, società a partecipazione pubblica, energia,ambiente, beni culturali e responsabilità erariale.&nbsp;</p><p class="text-justify">La nomina di Luigi Ardizzone e di Francesco Follieri a Partner si inserisce nella visione di <strong>lungo periodo</strong> di ADVANT Nctm che vede nell’<strong>integrazione&nbsp;</strong>tra attività professionale e mondo accademico uno degli elementi <strong>distintivi</strong> dell’identità dello Studio.&nbsp;</p><p class="text-justify">Un approccio che si esprime sia sul piano tecnico – attraverso il proprio <strong>Comitato Scientifico</strong> composto da docenti universitari di primo piano dei principali atenei italiani – sia nella continua formazione, <strong>interna</strong> ed <strong>esterna</strong> e iniziative mirate come l’assegnazione di borse di studio e premi di laurea a studenti universitari. Un percorso volto a contribuire alla crescita delle nuove generazioni e all’arricchimento continuo del patrimonio di conoscenze dello Studio.&nbsp;</p><p class="text-justify"><i>“La presenza di Luigi Ardizzone e Francesco Follieri nella nostra partnership rappresenta un passaggio importante e coerente con il nostro percorso di crescita e con l’attenzione che dedichiamo, da sempre, al mondo accademico quale punto di riferimento per la promozione di un metodo scientifico e rigoroso nell’esercizio della professione. Consolidare il rapporto tra accademia e professione significa investire nella qualità della consulenza e nel futuro della nostra comunità, promuovendo un paradigma capace di distinguerci in modo significativo sul mercato”</i>, ha commentato <strong>Paolo Montironi</strong>, <strong>Senior Partner</strong> di <strong>ADVANT Nctm</strong>.</p><p class="text-justify"><i>“Siamo molto lieti di poter contribuire, anche come Partner, a un progetto che valorizza in modo concreto l’integrazione tra attività accademica e pratica legale. Crediamo che il confronto costante tra ricerca scientifica e attività professionale rappresenti un fattore decisivo di sviluppo di soluzioni innovative e di crescita”</i>, hanno commentato <strong>Luigi Ardizzone</strong> e <strong>Francesco Follieri</strong>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 21 Jan 2026 10:37:30 +0100</pubDate>
                        <title>Chi paga se l&#039;intelligenza artificiale sbaglia? </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/chi-paga-se-lintelligenza-artificiale-sbaglia</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Un recente caso deciso dal tribunale di Firenze ci fa riflettere su un tema destinato a diventare sempre più attuale: la responsabilità di chi utilizza l'intelligenza artificiale.</p><p>Ne parliamo nella nuova pillola con <strong>Mauro Curtò</strong>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 01 Dec 2025 17:13:00 +0100</pubDate>
                        <title>Associazione in partecipazione: configurabile il patto implicito di esclusione totale dalle perdite?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/associazione-in-partecipazione-configurabile-il-patto-implicito-di-esclusione-totale-dalle-perdite</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>La sentenza n. 1210/2025 del Tribunale di Modena ribadisce che, nell’associazione in partecipazione, le parti possono concordare anche implicitamente l’esclusione totale dell’associato dalle perdite. Tale esclusione può desumersi dalla previsione che impone all’associante di restituire integralmente l’apporto a fine rapporto, segno della volontà di non coinvolgere l’associato nel rischio di perdita.</p><p><i>Pubblicazione a cura di <strong>Daniele Griffini</strong>, apparsa su Il Quotidiano Giuridico il 27 novembre 2025.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 13 Nov 2025 10:20:42 +0100</pubDate>
                        <title>Composizione negoziata e minor rischio nella concessione del credito</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/composizione-negoziata-e-minor-rischio-nella-concessione-del-credito</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Bruno Fondacaro e Riccardo Torni analizza il tema del <strong>rischio correlato</strong> alla <strong>concessione di credito alle imprese</strong>, temperato dal <strong>progressivo consolidamento</strong>, a livello giurisprudenziale, degli <strong>elementi costitutivi</strong> della fattispecie di <strong>abusiva concessione</strong>, nonché dal <strong>ricorso</strong> sempre più frequente alla procedura di <strong>composizione negoziata</strong> della crisi.</p><p><strong>1. Premessa e linee evolutive</strong></p><p>Frequentemente gli <strong>istituti di credito</strong> si trovano di fronte a <strong>scelte complesse</strong>, da cui possono derivare <strong>rischi significativi</strong> <strong>sia</strong> dal punto di vista <strong>economico</strong>, in ragione della mancata restituzione di quanto erogato, <strong>che</strong> dal punto di vista <strong>legale</strong>, in ragione</p><ol><li>della <strong>revoca delle linee di credito</strong> nel momento di difficoltà; ovvero,</li><li>dalla <strong>erogazione di credito a un’impresa</strong> che si trova ormai in una situazione di <strong>crisi irreversibile</strong>.</li></ol><p>Nel <strong>primo caso viene contestato </strong>alla Banca di non aver operato secondo buona fede per aver “<strong>tolto sostegno</strong>” al <strong>cliente in difficoltà</strong> (cfr., recentemente, Trib. Catanzaro, 17 agosto 2023, in <i>Giurisprudenza delle Imprese</i>; nonché Cass., 16 aprile 2021, n. 10125; Cass., 24 agosto 2016, n. 17291); mentre nel <strong>secondo caso</strong>, al contrario, si contesta il fatto di aver “<strong>dato sostegno</strong>” a <strong>imprese</strong> che, in verità, <strong>avrebbero dovuto accedere</strong> senza ulteriore ritardo alla <strong>liquidazione giudiziale</strong> (cfr., recentemente, Trib. Venezia, 17 luglio 2025, in <i>Ristrutturazioni aziendali</i>; Trib. Napoli, 15 luglio 2025, in <i>ilcaso.it</i>).</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/composizione-negoziata-e-minor-rischio-nella-concessione-del-credito/" target="_blank" rel="noreferrer">Clicca qui per l'articolo integrale</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 10 Nov 2025 10:40:15 +0100</pubDate>
                        <title>Riforma Cartabia: un bilancio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/riforma-cartabia-un-bilancio</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>A due anni dall'entrata in vigore, è possibile tracciare un primo bilancio degli effetti della <strong>Riforma Cartabia</strong> sulla giustizia civile.<br><br>Presentata come una svolta epocale per semplificare, razionalizzare e velocizzare il processo, ha generato alte aspettative, ma anche interrogativi e difficoltà applicative.<br><br>Ne parliamo nella nostra nuova <strong>pillola</strong> con <strong>Ivan Lamponi</strong>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 04 Nov 2025 16:23:46 +0100</pubDate>
                        <title>Navigating artificial intelligence in international arbitration from the arbitrator’s viewpoint </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/navigating-artificial-intelligence-in-international-arbitration-from-the-arbitrators-viewpoint</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>This contribution by <strong>Angelo Anglani</strong>, Partner at ADVANT Nctm, was published on AIA Online following his intervention at the AIA–CIETAC Seminar “<i>Navigating artificial intelligence in international arbitration from the arbitrator’s viewpoint</i>”, held on 19 September during the 13th China Arbitration Week.</p><p>In his address, Angelo Anglani explored how Artificial Intelligence can serve as a <i>brilliant associate</i>, pose <i>potential perils</i>, and — when responsibly governed — become a <i>trusted partner</i> for arbitrators.</p><p>In his address, he explored how AI can serve as a <i>brilliant associate</i>, a <i>potential peril</i>, and — when responsibly governed — a <i>trusted partner</i>.</p><p>"AI will not replace the international arbitrator, but the arbitrator who understands and governs AI will replace the one who does not.”</p><p>Drawing inspiration from the great Italian explorers, Angelo Anglani underlined the need to navigate this “digital ocean” with professional judgment, ethical principles, and transparency — ensuring that technology enhances, rather than diminishes, the human essence of justice.</p><p><i>Read the full text published on </i><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_assets/AIAOnline_n._3_2025.pdf" target="_blank"><i>AIA Online</i></a><i>.&nbsp;</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 22 Oct 2025 12:19:48 +0200</pubDate>
                        <title>Condanna di società e soci in solido: la strana inoperatività del beneficio di preventiva escussione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/condanna-di-societa-e-soci-in-solido-la-strana-inoperativita-del-beneficio-di-preventiva-escussione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Cassazione civile, con la sentenza 13 ottobre 2025, n. 27367, si è pronunciata a proposito del beneficio di preventiva escussione riconosciuto ai soci delle società in nome collettivo, affermando che questi ultimi non se ne possono avvalere qualora il titolo esecutivo sia costituito da un decreto ingiuntivo che li condanna a pagare, in modo diretto e incondizionato, in solido con la società e che essi (a differenza della società) non abbiano opposto.</p><p>Il contributo a cura di <strong>Daniele Griffini</strong>, pubblicato su <i>Il Giornale Giuridico</i> – 22 ottobre 2025.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 07 Oct 2025 10:09:29 +0200</pubDate>
                        <title>Arbitrato, la Riforma Cartabia ha rilanciato lo strumento</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/arbitrato-la-riforma-cartabia-ha-rilanciato-lo-strumento</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Qualche dubbio sul nuovo potere cautelare degli arbitri</i></p><p>L'arbitrato si sta facendo strada come una delle soluzioni preferenziali per definire le controversie civili e commerciali in Italia, attirando un numero crescente di imprese e di privati. I dati aggiornati al 31 dicembre 2024 della Camera Arbitrale di Milano (CAM) rivelano una dinamica molto spinta: 135 nuove domande nell'anno, con un valore complessivo di oltre 1,36 miliardi di euro, raddoppiato rispetto ai 540 milioni del 2023. Questo significativo incremento si inserisce in un trend quinquennale di crescita de132%, testimoniando una fiducia consolidata nello strumento. […]</p><p>[…] «Il bilancio provvisorio della riforma appare positivo» dice <strong>Bruno Fondacaro</strong>, partner di ADVANT Nctm. «Nonostante le innovazioni introdotte, la pratica applicativa dell'arbitrato evidenzia alcune criticità. Tra queste la disciplina del potere cautelare degli arbitri che, allo stato, risulta oggettivamente limitato e rischia di generare una situazione di incertezza e inefficienza. In base al nuovo art. 818 c.p.c. gli arbitri possono emanare misure cautelare solo in presenza di una espressa volontà delle parti, volontà che potrà manifestarsi in una specifica clausola compromissoria, <i>per relationem</i> ad un regolamento arbitrale che accordi la facoltà o con una previsione pattizia separata e successiva, così da individuare, prima dell'avvio del procedimento, perimetro e limiti dei poteri spettanti agli arbitri. Per evitare problemi nell'applicazione pratica di questo potere cautelare si sarebbe potuto prevedere una potestà cautelare generale degli arbitri, lasciando comunque alle parti la facoltà di manifestare, se del caso, una volontà contraria. Altra possibile criticità riguarda, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 818-bis c.p.c., la fase di reclamo del provvedimento cautelare adottato dagli arbitri. I motivi di reclamo, rimessi alla decisione della Corte di Appello del distretto in cui ha sede l'arbitrato, sono a critica vincolata, in forza del rinvio ai soli errores in procedendo di cui all'art. 829, comma 1, c. p. c., in tema di nullità del lodo e contemplano anche l'ipotesi della contrarietà all'ordine pubblico. Questa scelta legislativa limita dunque fortemente i motivi di reclamo e non sembra consentire alcuna contestazione sul requisito delpericulum in mora. Resta il fatto che le modifiche normative hanno determinato un maggior interesse delle imprese verso l'arbitrato, soprattutto nei settori caratterizzati da contratti di rilevanza internazionale. La maggiore efficienza procedurale, l'allineamento agli standard stranieri e la possibilità di ottenere provvedimenti cautelare costituiscono elementi che rafforzano la fiducia degli operatori economici. L'adesione rimane tuttavia più cauta tra le piccole e medie imprese, per le quali i costi continuano a rappresentare un ostacolo significativo e la complessità tecnica appare un deterrente"</p><p><i>Articolo integrale sull'edizione del 6 ottobre 2025 di Affari Legali - Italia Oggi 7</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 29 Sep 2025 11:21:02 +0200</pubDate>
                        <title>Danni da investimento finanziario</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/danni-da-investimento-finanziario</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Quando inizia a decorrere il termine di prescrizione per chiedere un risarcimento per danni da investimenti finanziari?<br><br>La questione è un tema dibattuto già da molti anni nei contenziosi, e su cui la giurisprudenza, soprattutto di merito, si è pronunciata assumendo posizioni molto varie e anche contrastanti tra loro.<br><br>In questo scenario si è inserita una prima sentenza della Cassazione di fine 2024 (la n. 32226 del 12 dicembre 2024), nel quale si è affermato il principio secondo cui il termine di prescrizione inizia a decorrere da quando il cliente danneggiato diventa consapevole del pregiudizio patrimoniale subito.<br><br>Con sentenza del gennaio 2025 la Cassazione ha poi rivisto la propria posizione, specificando che il termine di prescrizione per l’azione risarcitoria inizia in realtà a decorrere da quando si presentano le condizioni per accorgersi del danno.<br><br>Ne parliamo nella nostra nuova pillola con <strong>Benedetta Musco Carbonaro.</strong></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 12 Sep 2025 14:14:57 +0200</pubDate>
                        <title>Corollari processuali della circolazione mortis causa delle partecipazioni in s.r.l.</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/corollari-processuali-della-circolazione-mortis-causa-delle-partecipazioni-in-srl</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><i>Eredità e partecipazione in società: qual è il momento a partire dal quale gli eredi acquisiscono il diritto a proseguire l’azione sociale di responsabilità precedentemente promossa dal de cuius?</i></p><p><strong>1.Premessa</strong></p><p class="text-justify">Con la sentenza n. 2624 depositata in data 29 gennaio 2024, la Cassazione Civile si è pronunciata in merito a due temi che intersecano tanto il diritto societario quanto il diritto successorio: da un lato, la circolazione <i>mortis causa</i> delle partecipazioni di società a responsabilità limitata; dall’altro lato, la legittimazione degli eredi del socio defunto ad esercitare i diritti sociali connessi alle medesime partecipazioni.&nbsp;</p><p class="text-justify">La pronuncia in commento suscita interesse perché, combinando tra loro i princìpi del diritto societario e processuale con quelli del diritto delle successioni, chiarisce, in caso di decesso del socio di s.r.l., quale sia il momento a partire dal quale gli eredi acquisiscono il diritto a proseguire l’azione sociale di responsabilità ai sensi dell'art. 2476 c.c. precedentemente promossa dal <i>de cuius</i>.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>2. Il caso di specie</strong></p><p class="text-justify">In primo grado l’attore, socio di una s.r.l., esperiva l’azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2476, comma 3, c.c., nei confronti dell’amministratore unico. Nelle more del giudizio, quest’ultimo convenuto, e la società, litisconsorte nel giudizio, dichiaravano la morte dell’attore (non rilevata dal legale di parte attrice) onde provocare l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 300, comma 1, c.p.c.&nbsp;</p><p class="text-justify">Senonché, all’udienza successiva si costituivano in prosecuzione, ai sensi dell’art. 300, comma 2, e art 302 c.p.c., le eredi universali del socio deceduto, benché a tale data <i><strong><u>non</u></strong></i> avessero ancora provveduto all’iscrizione presso l’ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2470 c.c. dell’acquisto <i>mortis causa</i> delle quote del <i>de cuius</i>.&nbsp;</p><p class="text-justify">In ragione di tale mancata iscrizione alla data della costituzione, i convenuti eccepivano l’inammissibilità e l’inefficacia dell’atto di impulso delle eredi, a loro dire compiuto in carenza di legittimazione attiva perché non (ancora) aventi la qualità di “socie”, acquisibile solo con l’incombente di cui all’art. 2470 c.c. (ottemperato dalle stesse solo mesi dopo, allorché la causa era, però, ormai stata trattenuta – e poi rimessa – in decisione).&nbsp;</p><p class="text-justify">Il Tribunale riteneva, invece, sussistente la legittimazione processuale attiva delle eredi a proseguire il processo (appunto, non dichiarato interrotto) e, infine, condannava l’amministratore unico a pagare le somme di cui alle domande attore.</p><p class="text-justify">La sentenza veniva, allora, impugnata dinanzi alla Corte d’Appello di Milano nella sola parte del rigetto delle eccezioni attinenti alla legittimazione delle eredi a proseguire il giudizio, appello che la Corte territoriale rigettava ritenendo: (<i>i</i>) che l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori costituisce un diritto esclusivo della società che può esser fatto valere dal socio in qualità di sostituto processuale della società; (<i>ii</i>) che <u>le eredi, sulla base dell’accettazione dell’eredità, con efficacia retroattiva al momento dell’apertura della successione, avevano acquistato la qualità di soci </u><s>&nbsp;</s>e, pertanto, potessero promuovere l’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c. in detta qualità, quali sostitute processuali straordinarie della società.</p><p class="text-justify">L’amministratore soccombente, pertanto, presentava ricorso per cassazione.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>3. Tra il diritto societario e il diritto successorio: l’art. 2476, comma 3, c.c. e l’art. 459 c.c. Il quesito sottoposto alla Suprema Corte.</strong></p><p class="text-justify">L’art. 2476, comma 3, c.c. consente a ciascun socio di proporre l’azione sociale di responsabilità secondo uno schema che, in rito, è riconducibile alla figura della sostituzione processuale ai sensi dell'art. 81 c.p.c., per cui il socio assume la posizione di sostituto processuale straordinario della società stessa.</p><p class="text-justify">Viene, inoltre, in rilievo l’art. 2470 c.c., il quale dispone che il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito dell’atto di trasferimento presso l’Ufficio del Registro delle Imprese.</p><p class="text-justify">Ne deriva che, se, <u>da un lato</u>, l’acquisto <i>mortis causa</i> della qualità di socio presuppone il solo trasferimento <i>iure haereditario</i> della titolarità della partecipazione mediante delazione e successiva accettazione dell’eredità da parte del delato (che così acquista la qualità di erede), dall’altro lato, affinché tale erede acquisti anche la qualità di socio “<i>di fronte alla società</i>” occorre altresì che l’atto successorio di trasferimento sia depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2470 c.c.</p><p class="text-justify">Ma come si coordina, allora, l’art. 2470 c.c. con gli assiomi del diritto successorio e, in particolare, con l’art. 459 c.c. secondo cui: «<i>l’eredità si acquista con l’accettazione. L’effetto dell’accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione</i>»? Se è vero che, con una <i>fictio iuris</i>, l’erede diventa titolare delle sostanze ereditarie retroattivamente, sin dall’istante in cui si è aperta la successione, allora accettando in eredità una quota societaria egli diventa senz’altro “socio” con la medesima efficacia retroattiva? Se sì, è nel medesimo momento che egli acquista (retroattivamente) anche la legittimazione ad esercitare i diritti sociali, tra cui la legittimazione all’azione <i>ex</i> art. 2476, comma 3, c.c.?</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>4. Il principio di diritto</strong></p><p class="text-justify">Con la sentenza in epigrafe, la Suprema Corte ha risposto enunciando il seguente principio di diritto: «<i>i chiamati all'eredità del&nbsp;</i>de cuius<i> acquistano (retroattivamente) la partecipazione sociale al momento dell'accettazione dell'eredità, ma sono legittimati all'esercizio dei diritti sociali solo a seguito del deposito per l'iscrizione del loro acquisto nel registro delle imprese: ed in definitiva, prima di tale momento, gli eredi non possono nemmeno interferire con l'operato dell'amministratore, in quanto terzi rispetto alla società. <strong>Anche il diritto ad agire per responsabilità nei confronti degli amministratori, tra gli altri diritti sociali, pur nella sua peculiarità, si concretizza in capo all'erede del socio, dunque, solo con l'adempimento delle formalità di cui si è detto</strong></i>».</p><p class="text-justify">Quindi il trasferimento <i>iure haereditario</i> della titolarità della quota è condizione necessaria, ma non sufficiente per l'esercizio dei diritti sociali in capo agli eredi: essi <i><u>da un lato</u>&nbsp;</i>acquistano retroattivamente la partecipazione sociale al momento dell’apertura della successione, <i><u>dall’altro</u></i>, divengono legittimati all’esercizio dei diritti sociali – tra cui le azioni contro l’amministratore – solo a seguito dell’iscrizione del loro acquisto nel registro delle imprese di cui all’art. 2470 c.c.: prima di tale momento, gli eredi non possono nemmeno interferire con l’operato dell’amministratore, in quanto terzi rispetto alla società e come tali privi anche del “potere” di sostituirsi ad essa <i>ex</i> art 81 c.p.c.</p><p class="text-justify">&nbsp;Il principio enunciato muove anzitutto dal tenore letterale dell’art. 2470 c.c. che – a ben vedere – nel disporre che «<i>il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito</i>», non distingue tra trasferimenti <i>inter vivos</i> o <i>mortis causa.</i> Esso trova comunque la sua <i>ratio</i> in un’inderogabile <strong>esigenza di certezza</strong> delle situazioni giuridiche, esigenza che – del resto – neppure pare collidere con l'operatività dell'art. 459 c.c. Le due norme operano infatti su piani diversi, che non si escludono tra loro: l’art. 459 c.c., determina il momento in cui il delato diviene erede (ed eventualmente “socio”) mentre l’art. 2470 c.c. si limita a regolare il momento (ben diverso) in cui tale qualità di erede-socio diviene <i><strong><u>anche</u></strong></i> “opponibile” alla società e suscettibile di una proiezione sul piano processuale ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c. e dell'81 c.p.c.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 03 Jun 2025 10:07:43 +0200</pubDate>
                        <title>Italian Arbitration Day 2025 </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/italian-arbitration-day-2025</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>International Arbitration: False Friends and True Foes – Navigating the Fine Line Between Use and Abuse</p><p>10 giugno 2025<br>Piazza Affari, Milano</p><p><strong>Angelo Anglani</strong> parteciperà anche quest'anno all'Italian Arbitration Day, l'evento di riferimento per l'arbitrato organizzato dall'<strong>Associazione Italiana per l'Arbitrato - AIA</strong> e dalla <strong>Camera Arbitrale di Milano</strong>.</p><p><a href="https://italianarbitrationday.com/wp-content/uploads/2025/04/IAD-2025-PROGRAM.pdf" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per ulteriori informazioni</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 30 Apr 2025 11:57:00 +0200</pubDate>
                        <title>Contratto di locazione: risoluzione anticipata e danno al locatore</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contratto-di-locazione-risoluzione-anticipata-e-danno-al-locatore</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>A cura di <strong>Bruno Fondacaro</strong> e <strong>Alessandra Bertolino</strong> per <strong>Diritto Bancario</strong>.&nbsp;</i></p><p><i>Il presente</i><a href="https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2025/04/2025-Fondacaro-Bertolino-danno-al-locatore.pdf" target="_blank" rel="noreferrer"><i> articolo</i></a><i> analizza l’ultimo orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione in tema di danno al locatore da mancato guadagno in caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione per inadempimento del conduttore.&nbsp;</i></p><p>Con sentenza n. 4892/2025 del 25 febbraio 2025, risolvendo una vexata quaestio in materia di risoluzione anticipata del contratto di locazione per fatto e colpa del conduttore, le Sezioni Unite hanno sancito la risarcibilità del danno dal locatore per i canoni che avrebbe incassato sino alla naturale scadenza del contratto; a condizione, però, che dimostri di essersi in buona fede attivato per una nuova locazione a terzi e restando in ogni caso esclusa l’applicabilità dell’art. 1591 c.c.</p><p><strong>1. Il caso</strong></p><p>A causa della morosità del conduttore B.S., il locatore I.C. chiedeva ed otteneva la convalida del relativo sfratto. Il locatore rientrava così nella disponibilità dell’immobile nel settembre 2010 mentre la scadenza naturale del contratto sarebbe decorsa nel 2011.</p><p>I.C. aveva quindi convenuto il conduttore avanti al Tribunale di Roma per essere risarcita dei danni subiti, consistenti in canoni di locazione non corrisposti fino alla data di scadenza del contratto.</p><p>Il Tribunale e la Corte d’Appello avevano rigettato le domande del locatore ritenendo che la materiale riconsegna dell’immobile locato fosse valsa a escludere ogni pregiudizio a carico della locatrice, dovendo ritenersi che il patrimonio dell’attore fosse stato adeguatamente reintegrato, appunto, attraverso il ripristino del materiale godimento dell’immobile.</p><p>Avverso la pronuncia della Corte territoriale, C. proponeva ricorso in Cassazione.</p><p><strong>2. Il contrasto: contratto di locazione e danno da risoluzione anticipata&nbsp;</strong></p><p>Con ordinanza interlocutoria n. 31276 del 9 novembre 2023, il ricorso veniva rimesso al Primo Presidente della Corte di Cassazione per la risoluzione, a sezioni unite, della seguente questione di diritto, su cui risultava esservi contrasto: se al locatore al quale il conduttore inadempiente abbia riconsegnato l’immobile prima della naturale scadenza del contratto vada riconosciuto o meno «<i>il diritto al risarcimento del danno consistente nella mancata percezione dei canoni di locazione eventualmente dovuti per il periodo successivo a detta riconsegna fino alla naturale scadenza del contratto, o all’eventuale precedente data di conclusione di una nuova locazione».</i></p><p>Sussistevano, infatti, due distinti orientamenti tra loro contrastanti.</p><p>Secondo un primo indirizzo – quello seguito dalle Corti territoriali pronunciatesi sul caso in esame – tale diritto risarcitorio derivante dalla risoluzione anticipata del contratto di locazione per inadempimento del conduttore andrebbe appunto negato [<a href="https://www.dirittobancario.it/art/contratto-di-locazione-risoluzione-anticipata-e-danno-al-locatore/#_ftn1" target="_blank" rel="noreferrer">[1]</a>]. Detto orientamento muove dal presupposto che la natura del canone sia quella di un “corrispettivo” spettante al locatore a fronte della sua rinuncia a godere direttamente dell’immobile. Di tal ché, una volta ripristinato tale godimento mediante la materiale riconsegna del bene, detto corrispettivo cesserà a sua volta di esser dovuto, anche sotto forma di risarcimento. In altri termini, il carattere corrispettivo del canone rispetto alla privazione del godimento fa sì che, una volta riottenuto il bene, il patrimonio del creditore venga a trovarsi nella medesima consistenza in cui si trovava prima che il conduttore si rendesse inadempiente, escludendosi – da quel momento – la configurabilità di una sua diminuzione (risarcibile) in termini di “mancato guadagno”.</p><p>Unica ipotesi in cui possa parlarsi di<i> «un danno correlato alla mancata percezione del canone dopo il rilascio» potrebbe semmai in configurarsi – anche secondo l’orientamento in discorso – solo «se, per le concrete condizioni in cui si trova l’immobile, la restituzione del bene non abbia consentito al locatore di poter esercitare, né in via diretta né in via indiretta, il godimento di cui si era privato concedendo il bene in locazione». Anche in tale ipotesi, peraltro, bisogna considerare che il risarcimento sarà la conseguenza, non tanto dell’inadempimento del conduttore al mancato pagamento del canone, bensì della sua violazione all’obbligo ex art. 1590 c.c. di restituire il bene nel medesimo stato in cui l’ha ricevuta, con la conseguenza che </i>non potrà esser <i>sic et simpliciter</i> pari al canone non percepito sino alla naturale scadenza del contratto (o sino alla stipula di un contratto nuovo) ma dovrà bensì essere “commisurato”, caso pe caso, «<i>alla perdita al tempo occorrente per il relativo ripristino quale conseguenza dell’inesatto adempimento dell’obbligazione di rilascio nei sensi dell’art. 1590 cod. civ.</i>» [<a href="https://www.dirittobancario.it/art/contratto-di-locazione-risoluzione-anticipata-e-danno-al-locatore/#_ftn2" target="_blank" rel="noreferrer">[2]</a>].</p><p>Vi era poi un secondo indirizzo, più risalente e tendenzialmente prevalente, secondo cui la mera restituzione del bene immobile, ancorché anticipata rispetto alla naturale scadenza del contratto, non neutralizzerebbe il danno da mancata ricezione dei canoni sino alla scadenza stessa, che andrebbe quindi risarcito [<a href="https://www.dirittobancario.it/art/contratto-di-locazione-risoluzione-anticipata-e-danno-al-locatore/#_ftn3" target="_blank" rel="noreferrer">[3]</a>]. La riconsegna del bene, infatti, varrebbe idealmente a ripristinare il godimento <i>diretto</i> del bene stesso; mentre il locatore in quanto tale è colui che si è determinato a trarre dal bene un godimento <i>indiretto</i>, non essendo interessato all’immobile in sé ma ai suoi frutti (civili). In quest’ottica, l’anticipata risoluzione del contratto di locazione pregiudica – per usare le parole della Suprema Corte – il “<i>programma di godimento</i>” del locatore; e il danno, in questo senso inteso, si protrae o fino a quando la funzione economica assegnata all’immobile dal suo proprietario non sia stata ripristinata con una nuova locazione oppure finché non giunga la data in cui sarebbe comunque venuta meno, e cioè l’originaria data di scadenza del contratto di locazione oggetto di risoluzione anticipata.&nbsp;Sino a questi momenti, l’intervenuta restituzione del bene risulterà del tutto ininfluente rispetto al danno subito e subendo: il vantaggio economico cui il locatore mirava sarà comunque, nel frattempo, andato perso e, pertanto, gli andrà risarcito. Anche in tale arresto, peraltro, si è precisato che il danno risarcibile non corrisponderà automaticamente a tutti i canoni di locazione concordati fino al reperimento di un nuovo conduttore essendo sempre e comunque necessario un apprezzamento da parte del giudice del merito delle circostanze del caso concreto ivi comprese l’eventuale, negligente inerzia del creditore-locatore nel perseguire un vantaggioso reimpiego del bene nel periodo in questione[<a href="https://www.dirittobancario.it/art/contratto-di-locazione-risoluzione-anticipata-e-danno-al-locatore/#_ftn4" target="_blank" rel="noreferrer">[4]</a>].</p><p><strong>3. La soluzione delle Sezioni Unite</strong></p><p>Quest’ultimo orientamento, già prevalente, è quello condiviso dalle Sezioni Unite, ancorché con taluni correttivi di cui si dirà subito appresso.</p><p>La Corte, infatti, non ritiene condivisibile il primo degli indirizzi esposti, stigmatizzando come lo stesso muova dall’erroneo assunto che il canone rappresenti un “corrispettivo” sostitutivo del possibile godimento diretto del bene da parte del locatore, fungendo da contropartita della sua rinuncia al godimento stesso. Secondo le Sezioni Unite, però, non è dato sostenere che la causa del contratto di locazione debba rinvenirsi nello scambio di un prezzo verso la “rinuncia al godimento diretto del bene” operata dal locatore: una simile impostazione, infatti, non considera che non necessariamente in capo al locatore risiede un interesse al godimento diretto del proprio immobile, com’è, ad esempio, in tutti i casi in cui lo abbia acquistato al solo fine di trarne un reddito.</p><p>Insomma, l’interesse del locatore al godimento diretto del bene non è tipizzato né tipizzabile essendo il locatore colui che, all’esatto opposto, è semmai per definizione interessato al godimento indiretto (frutti civili) dell’immobile. Per usare le parole della Suprema Corte: l’interesse portato dal locatore, e per il quale si è determinato alla stipula del contratto, è quello di conseguire «<i>la trasformazione in una definitiva disponibilità monetaria della temporanea utilizzabilità del bene».</i></p><p><i>E, se così è, allora l’anticipata restituzione del bene, non soltanto non potrà mai ripristinare il danno subito per tale mancata “trasformazione” ma anzi rappresenta, «piuttosto l’attestazione del fallimento (per responsabilità del conduttore) del programma contrattuale» che a tale trasformazione mirava. La restituzione del bene, insomma, è essa stessa l’empirica estrinsecazione del danno subito dal locatore, danno che infatti perdura sinché (non giunga la data di scadenza originaria ovvero sinché) questi mantenga il godimento del bene restituitogli e non rinvenga un altro conduttore con cui realizzare “il programma contrattuale” prematuramente fallito a causa del conduttore precedente.</i></p><p><i>Ciò posto, in punto di concreta risarcibilità di tale danno, vale però lo stesso correttivo di cui si è detto testé – ribadito nei precedenti orientamenti – ed anzi ulteriormente enfatizzato dalle Sezioni Unite in esame: quello secondo cui tale danno non potrà esser senz’altro riconosciuto come “risarcibile” e tanto meno in misura automaticamente pari ai canoni residui non percepiti (la Corte parla di «rifiuto di ogni prospettabile automatismo in ipotesi volto a identificare, di necessità, il danno del locatore con l’insieme dei canoni non percepiti»). Né un simile automatismo potrebbe discendere – spiega la Corte – dall’applicazione analogica dell’art. 1591 c.c. il quale prevede sì che, in caso di inadempimento del conduttore, al locatore spetti «il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno» ma l’inadempimento cui la norma si riferisce è solo quello inerente alla ritardata riconsegna e non anche al mancato pagamento del canone, senza che si giustifichi una lettura interpretativa diversa ed estensiva.</i></p><p><i>Il danno di cui alla fattispecie esaminate dalle Sezioni Unite si configura infatti come un danno-conseguenza che soggiace alla regola generale di cui dall’</i><a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262!vig=" target="_blank" rel="noreferrer"><i>art. 1223 cod. civ</i></a><i>., a norma del quale il “mancato guadagno” del locatore in tanto potrà ritenersi risarcibile, in quanto appaia configurabile alla stregua di una «conseguenza immediata e diretta» dell’inadempimento del conduttore.</i></p><p><i>Tale nesso di causalità è oggetto di un onere probatorio necessariamente e interamente <u>incombente sul locatore ai sensi dell’art. 2697 c.c.</u> In quest’ottica, in particolare, questi dovrà dimostrare «d’essersi convenientemente attivato, non appena ottenuta la riconsegna del proprio immobile, al fine di rendere conoscibile con i mezzi ordinari la disponibilità dell’immobile per una nuova locazione. Un atteggiamento di persistente ingiustificata inerzia del locatore nel riattivare le possibilità di recupero della redditività del proprio bene</i> <i>a seguito della sua riacquistata disponibilità (in tesi confidando sul diritto a conseguire, a titolo risarcitorio, tutti i canoni convenuti fino alla naturale scadenza del contratto), non potrà non legittimare, secondo l’id quod plerumque accidit, la prospettazione dell’eventuale riconducibilità della cessata redditività del bene alla responsabilità dello stesso locatore».</i></p><p><i>Deve pertanto ritenersi gravante sul locatore l’onere di comprovare che, nonostante la restituzione dell’immobile prima della scadenza del contratto da parte del conduttore inadempiente, il danno costituito dalla mancata percezione del canone fino a detta scadenza, o fino alla stipulazione di una nuova locazione, si è ugualmente verificato. E va da sé, quasi specularmente, che una negligenza in tal senso del locatore potrà essere eccepita dal conduttore convenuto per il risarcimento ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c.</i></p><p><strong>4. Il principio di diritto sul danno da risoluzione anticipata del contratto di locazione&nbsp;</strong></p><p><i>Alla luce di tutto quanto sopra, il principio di diritto dettato dalle Sezioni Unite Civili è il seguente: «Il diritto del locatore a conseguire, ai sensi dell’art. 1223 c.c., il risarcimento del danno da mancato guadagno a causa della risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore non viene meno, di per sé, in seguito alla restituzione del bene locato prima della naturale scadenza del contratto, ma richiede, normalmente, la dimostrazione, da parte del locatore, di essersi tempestivamente attivato, una volta ottenuta la disponibilità dell’immobile, per una nuova locazione a terzi, fermo l’apprezzamento del giudice delle circostanze del caso concreto anche in base al canone della buona fede e restando in ogni caso esclusa l’applicabilità dell’art. 1591 c.c.».</i></p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/contratto-di-locazione-risoluzione-anticipata-e-danno-al-locatore/#_ftnref1" target="_blank" rel="noreferrer">[1]</a> Cassazione civile, 20 gennaio 2017, n.1426</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/contratto-di-locazione-risoluzione-anticipata-e-danno-al-locatore/#_ftnref2" target="_blank" rel="noreferrer">[2]</a> Tra le altre: Cassazione civile, 10 dicembre 2013, n. 27614;</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/contratto-di-locazione-risoluzione-anticipata-e-danno-al-locatore/#_ftnref3" target="_blank" rel="noreferrer">[3]</a> Tra le altre: Cassazione civile, 5 gennaio 2023, n. 194, secondo cui: «<i>il danno da risarcire non può non ritenersi rappresentato dall’ammontare dei canoni dovuti per la durata ulteriore della locazione ormai sciolta per inadempimento, senza che si possa prendere in considerazione la ripresa disponibilità della cosa, perché questa, finché non viene locata di nuovo, per il soggetto che aveva scelto di ricavare dal bene un reddito locatizio, non può rappresentare – o quanto meno non può a priori presumersi rappresenti – un effettivo e reale vantaggio a quello paragonabile</i>»;</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/contratto-di-locazione-risoluzione-anticipata-e-danno-al-locatore/#_ftnref4" target="_blank" rel="noreferrer">[4]</a> Cassazione Civile, 7 febbraio 2020, n. 8482.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 15 Apr 2025 16:03:00 +0200</pubDate>
                        <title>Responsabilità limitata dei sindaci</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/responsabilita-limitata-dei-sindaci</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Pochi giorni fa (lo scorso 12 aprile) è entrata in vigore la riforma dell'art. 2407 del codice civile, operata con la legge n. 35/2025, che ha limitato la responsabilità dei sindaci. </p><p> In questa nuova pillola ne parliamo con il nostro <strong>Daniele Griffini</strong>, che ci illustra i tratti essenziali della riforma, sottolineandone la rilevanza nell’ambito del sistema dei controlli e non escludendo l’insorgere all’orizzonte di possibili questioni di legittimità costituzionale. </p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Thu, 27 Feb 2025 17:28:22 +0100</pubDate>
                        <title>La mancanza dei titoli abilitativi per l’esercizio dell’azienda ricevuta in affitto</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>A cura di Bruno Fondacaro e Emanuele Marzano per <a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Diritto Bancario</u></strong></a></p><p><i>Il contributo analizza l’applicabilità della disciplina del contratto di locazione al contratto di affitto di azienda, con particolare riguardo all’imputazione del rischio connesso alla mancanza dei titoli abilitativi necessari all’esercizio dell’attività cui l’immobile oggetto di contratto è destinato, alla luce del recente orientamento espresso dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 1 febbraio 2025 n. 416.</i></p><p><strong>1. Il caso concreto esaminato dalla Corte di Appello</strong></p><p>La sentenza in commento tra origine da un contratto d’affitto, stipulato da due società concedenti (successivamente fuse per incorporazione), avente a oggetto il godimento delle rispettive aziende costituite dalle attività di campeggio turistico con balneazione e di ristorazione. In costanza di rapporto, l’affittuaria ometteva il pagamento di alcuni ratei del canone di affitto, adducendo come motivazione la mancata consegna da parte della concedente di tutti i titoli abilitativi (autorizzazioni, concessioni e certificazioni) prescritti per l’esercizio dell’attività aziendale.</p><p>La concedente agiva in giudizio per ottenere, dunque, in via principale la risoluzione del contratto per grave inadempimento da parte dell’affittuaria, con conseguente sua condanna al rilascio delle aziende concesse in godimento, in via gradata, la concedente domandava altresì la condanna dell’affittuaria al pagamento dei canoni di affitto rimasti insoluti, nonché gli ulteriori che sarebbero maturati fino all’effettiva riconsegna.</p><p>Con separato ricorso, a sua volta la società affittuaria conveniva in giudizio la concedente, allegando la violazione di quest’ultima dell’obbligo, prescritto dall’<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262" target="_blank" rel="noreferrer">articolo 1617 cod. civ.</a>, di consegnare l’azienda in stato idoneo a servire all’uso e alla produzione per cui erano destinata, con conseguente impossibilità di dare avvio alla stagione balneare. L’affittuaria domandava quindi la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, comprensivi del danno emergente, costituito dalle spese sostenute per l’avvio dell’attività, nonché dal lucro cessante, corrispondente ai mancati introiti patiti per l’omesso esercizio dell’attività.</p><p>A seguito della riunione dei due giudizi e disposto l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza n. 1209 pubblicata il 28 luglio 2020, il Tribunale di Torre Annunziata dichiarava la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’affittuaria, stante il mancato pagamento dei canoni di affitto, condannandola al risarcimento dei danni, essendo già intervenuta nelle more la riconsegna del complesso aziendale. Al contempo, il primo giudice accertava e dichiarava il diritto della stessa affittuaria al risarcimento per i danni derivanti dall’inadempimento della concedente, non avendo quest’ultima realizzato gli interventi convenuti, necessari a rendere la struttura concessa in affitto idonea al pieno svolgimento dell’attività aziendale.</p><p>La concedente proponeva dunque appello, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, contestando l’erronea valutazione del proprio inadempimento e chiedendo di conseguenza il rigetto delle domande avanzate dall’affittuaria. Da parte sua, l’affittuaria proponeva appello incidentale, sostenendo che la sentenza di primo grado era viziata dalla violazione del principio <i>inadimplenti non est adimplendum</i> di cui all’articolo 1460 cod. civ., ritenendo giustificata la sospensione del pagamento del canone di affitto dall’inadempimento della concedente. L’affittuaria concludeva, dunque, per il rigetto dell’appello principale e in via incidentale domandava altresì la riforma della sentenza di primo grado, insistendo affinché fosse accertata e dichiarata la risoluzione del contratto per grave inadempimento della concedente e la sua conseguente condanna al risarcimento dei danni.</p><p><strong>2. Il principio elaborato nella riforma della sentenza di primo grado</strong></p><p>Nell’esaminare i motivi di impugnazione sottoposti, la Corte di Appello di Napoli si è preoccupata di precisare che «<i>la disciplina dell’affitto va ricercata, ove la fattispecie non sia regolata da una norma specifica, mediante ricorso alle disposizioni generali sulla locazione, contenute nella sezione I dello stesso capo VI, in quanto compatibili, onde nel caso in esame deve porsi mente agli articoli 1575 e 1578 c.c., per i quali il locatore deve consegnare e mantenere la cosa in istato da servire all’uso convenuto, onde qualora essa sia affetta da vizi che ne diminuiscano in modo apprezzabile l’idoneità all’uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili</i>»<i>.</i></p><p>Sempre con particolare riferimento al contratto d’affitto d’azienda, nel medesimo contesto la Corte ha chiarito che <i>«l’esistenza dei titoli amministrativi necessari per lo svolgimento dell’attività d’impresa cui l’azienda stessa è destinata</i> <i>costituisce un requisito essenziale per l’uso pattuito</i>».</p><p>Per ciò che attiene, infine, ai rimedi esperibili dall’affittuario, la Corte ritiene inoltre che non ogni vizio o difetto dell’azienda concessa in affitto costituisce causa di risoluzione del contratto o giustifica la riduzione del corrispettivo «<i>deve trattarsi di vizi che diminuiscano in modo apprezzabile l’idoneità all’uso pattuito (art. 1578 c.c.) sì da alterare l’equilibrio delle obbligazioni reciproche, e che non siano conosciuti o facilmente riconoscibili dal conduttore, con l’uso dell’ordinaria diligenza, al momento della consegna del bene</i>».</p><p>A fronte di questi principi, pur accertando sussistente parte dei vizi lamentati dall’affittuaria, la Corte di Appello ha ritenuto l’inidoneità degli stessi a integrare il grave inadempimento della concedente ai fini della risoluzione del contratto d’affitto ai sensi degli articoli 1453 e 1455 cod. civ., considerato il loro impatto temporaneo sull’operatività aziendale, senza che tali vizi avessero inciso, quindi, in modo radicale e irreversibile sull’equilibrio contrattuale, tenuto conto anche della durata pluriennale del rapporto.</p><p>Oltre a ritenere che parte dei vizi e difetti denunciati fossero conosciuti e conoscibili dall’affittuaria, stante il pregresso godimento dell’azienda in forza di un anteriore contratto, il Giudice del gravame ha valorizzato le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio svolta in primo grado, nella quale l’ausiliario aveva accertato la presenza delle autorizzazioni essenziali allo svolgimento dell’attività economica cui l’azienda era destinata, nonché la generazione di ricavi da parte dell’azienda medesima, verificata sulla base delle scritture contabili dell’affittuaria.</p><p>Seppure non sufficienti a integrare le condizioni per la risoluzione del contratto d’affitto, la Corte d’Appello ha ritenuto ad ogni modo rilevante parte dei vizi denunciati dall’affittuaria dal punto di vista risarcitorio. In conclusione, per un verso, in parziale accoglimento dell’appello principale, la Corte ha ridotto l’importo dovuto dalla concedente all’affittuaria a titolo di risarcimento dei danni, disponendo la sua compensazione con il residuo controcredito per i canoni scaduti. Per altro verso, in parziale accoglimento dell’appello incidentale proposto dall’affittuaria, il giudice del gravame ha pronunciato la risoluzione consensuale del contratto, valorizzando la riconsegna dell’azienda oggetto di causa, ricevuta dalla concedente senza alcuna eccezione riguardo l’inosservanza del termine di preavviso, condotte delle parti ritenute incompatibili con la volontà di proseguire regolarmente il rapporto.</p><p><strong>3. Gli orientamenti alternativi nel panorama giurisprudenziale</strong></p><p>Il principio elaborato dalla Corte d’Appello nella sentenza in commento ritiene applicabile, nel silenzio del dato normativo, la disciplina del contratto di locazione a quello di affitto d’azienda. Sulla base di questa premessa procede poi a valutare le rispettive condotte di concedente e affittuaria.</p><p>Rispetto alle motivazioni della Corte, è interessante osservare, anzitutto, come anche in materia di contratto di locazione non vi sia un orientamento che attribuisce univocamente al locatore o al conduttore (o meglio, per quanto rileva in questa sede, alla concedente o alla affittuaria) l’obbligo di garantire la presenza di tutti i titoli abilitativi necessari all’esercizio dell’attività cui l’immobile oggetto di contratto è destinato.</p><p>Merita di essere menzionato, infatti, un primo orientamento più favorevole al conduttore, secondo cui l’inidoneità dell’immobile all’uso convenuto nel contratto e la mancanza delle necessarie autorizzazioni amministrative configurano grave inadempimento del locatore <a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftn1" target="_blank" rel="noreferrer">[1]</a>.</p><p>Secondo un altro orientamento, questo più favorevole al locatore, costituisce un obbligo del conduttore verificare le caratteristiche tecniche dell’immobile e la sua idoneità allo svolgimento dell’attività che intende esercitare all’interno. Sulla base di questa premessa, si esclude che la mancanza di tali caratteristiche valga a integrare grave inadempimento del locatore, salvo il caso in cui l’obbligo di conseguire le autorizzazioni necessarie all’esercizio dell’attività sia stato esplicitamente pattuito a suo carico in forza del contratto <a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftn2" target="_blank" rel="noreferrer">[2]</a>.</p><p>Si registra, infine, un terzo orientamento – presumibilmente elaborato nel tentativo di contemperare i primi due – secondo cui sussiste il grave inadempimento del locatore, non solo qualora abbia espressamente assunto l’obbligo di ottenere le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività cui l’immobile è destinato, ma anche quando l’impossibilità di conseguire siffatte autorizzazioni derivi dalle caratteristiche intrinseche dell’immobile <a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftn3" target="_blank" rel="noreferrer">[3]</a>.</p><p>Ripercorse brevemente le variegate elaborazioni che convivono con riferimento al contratto di locazione, relativamente alla mancanza dell’autorizzazioni necessarie all’esercizio dell’attività cui l’immobile è destinato <a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftn4" target="_blank" rel="noreferrer">[4]</a>, merita di essere ricordato inoltre l’orientamento che pone rilievo rispetto all’affitto d’azienda le speciali prescrizioni (in particolare gli articoli 1617 e 1621 cod. civ.) dettate in materia di affitto di beni produttivi <a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftn5" target="_blank" rel="noreferrer">[5]</a>. Sulla base di tale ultimo principio, si registrano diversi precedenti che hanno ritenuto sussistente il grave inadempimento del concedente all’obbligo di consegnare l’azienda in condizioni idonee all’uso previsto, laddove essa sia sprovvista delle autorizzazioni necessarie all’esercizio dell’attività o queste non possano essere conseguite <a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftn6" target="_blank" rel="noreferrer">[6]</a>.</p><p>Ultimata questa panoramica, è interessante soffermarsi, infine, sulle modalità in cui, sempre in mancanza di apposite clausole contrattuali, opera la ripartizione tra concedente e affittuario degli obblighi connessi ai titoli abilitativi necessari all’esercizio dell’azienda oggetto di contratto, con riguardo, oltre che alla fase originaria (la consegna dell’azienda) alla fase di esecuzione del contratto.</p><p>Si tratta di un argomento, infatti, che può essere ricondotto ragionevolmente alla disciplina degli oneri di manutenzione e riparazione dell’azienda concessa in affitto, materia in cui l’orientamento prevalente si è discostato dall’applicazione delle norme prescritte con riferimento al contratto di locazione.</p><p>Nell’individuare la disciplina integrativa dell’affitto d’azienda sul tema, si registra un ricorso frequente, infatti, alle norme dettate in materia di usufrutto d’azienda, orientamento che tende a valorizzare il rinvio testuale operato dall’articolo 2562 cod. civ. all’articolo 2561, secondo comma, cod. civ. Come noto, quest’ultima norma impone all’usufruttuario (ovvero all’affittuario) di gestire l’azienda in modo da «<i>conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti</i>».</p><p>È stato affermato ad esempio che proprio sulla base del cd. principio di conservazione dell’azienda debbano essere delimitati, sempre in mancanza di particolari pattuizioni convenzionali, gli obblighi di manutenzione e di riparazione dell’affittuario, che è tenuto al rinnovo dei componenti dell’azienda, mentre si ritiene esuli da tale obbligo la sostituzione degli impianti obsoleti (<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftn7" target="_blank" rel="noreferrer">[7]</a>).</p><p>Sempre secondo la giurisprudenza, costituiscono interventi di manutenzione ordinaria (a carico dell’affittuario) quelli volti alla conservazione della destinazione economica dell’azienda e al ripristino della sua attitudine produttiva. Sono invece manutenzioni straordinarie a carico del concedente quelle che esulano da tale scopo. In mancanza di un criterio distintivo convenzionalmente pattuito, si ritiene applicabile inoltre l’articolo 1005 cod. civ. dettato in materia di usufrutto, ma considerato di portata generale <a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftn8" target="_blank" rel="noreferrer">[8]</a>.</p><p>In altre parole, secondo la ricostruzione della giurisprudenza, sono a carico dell’affittuario gli interventi volti alla conservazione ed al godimento della cosa, mentre sono riservate al concedente le opere che incidono sulla struttura, la sostanza e la destinazione della stessa. Ai fini della qualificazione come intervento di manutenzione straordinaria, lo stesso deve avere natura strutturale e deve essere inoltre strumentale alla stabilità o al rinnovamento del bene o di parte di esso <a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftn9" target="_blank" rel="noreferrer">[9]</a>. Sul punto è stato chiarito, inoltre, che per rinnovamento deve intendersi «<i>la sostituzione di entità preesistenti, ma ormai inefficienti con altre pienamente efficienti</i>» volto «<i>alla prevenzione o eliminazione di cedimenti e deterioramenti legati alla vetustà</i>» <a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftn10" target="_blank" rel="noreferrer">[10]</a>.</p><p><strong>4. Conclusioni</strong></p><p>Le oscillazioni della giurisprudenza circa l’imputazione al concedente o all’affittuario dei rischi connessi alla presenza e al mantenimento dei titoli abilitativi necessari all’esercizio dell’azienda concessa in affitto, confermano la particolare attenzione che, nella pratica professionale, deve essere dedicata alla redazione delle clausole contrattuali connesse a tali profili. La predisposizione di un insieme dettagliato di dichiarazioni e garanzie, riguardanti il possesso di tutti i titoli abilitativi necessari all’esercizio dell’attività aziendale, nonché ulteriori clausole finalizzate a convenire sin dall’inizio tra concedente e affittuario quale di essi sia poi tenuto a eseguire eventuali interventi di adeguamento necessari ad assicurare (anche dal punto di vista del mantenimento dei titoli abilitativi) la continuità aziendale nella fase esecutiva del rapporto, possono contribuire senz’altro a prevenire i rischi di un contenzioso che, per i motivi che si ha avuto modo di trattare, si presenta senz’altro dagli esiti incerti.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftnref1" target="_blank" rel="noreferrer">[1]</a>&nbsp; Nella&nbsp; giurisprudenza&nbsp; di&nbsp; legittimità&nbsp; si&nbsp; vedano&nbsp; ad&nbsp; esempio:&nbsp; Cass.&nbsp; 9&nbsp; febbraio&nbsp; 2012&nbsp; n.&nbsp; 3726;&nbsp; Cass.&nbsp; 7&nbsp; giugno&nbsp; 2011&nbsp; n.&nbsp; 12286;&nbsp; Cass.&nbsp; 19&nbsp; luglio&nbsp; 2008&nbsp; n.&nbsp; 20067;&nbsp; Cass.&nbsp; 28&nbsp; marzo&nbsp; 2006&nbsp; n.&nbsp; 7081;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cass.&nbsp; 13&nbsp; dicembre&nbsp; 1980&nbsp; n.&nbsp; 6484.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftnref2" target="_blank" rel="noreferrer">[2]</a>&nbsp; Sempre&nbsp; in&nbsp; giurisprudenza&nbsp; si&nbsp; vedano,&nbsp; tra&nbsp; le&nbsp; altre,&nbsp; Cass.&nbsp; 7&nbsp; giugno&nbsp; 2018&nbsp; n.&nbsp; 14731;&nbsp; Cass.&nbsp; 14&nbsp; agosto&nbsp; 2014&nbsp; n.&nbsp; 17986;&nbsp; Cass.&nbsp; 25&nbsp; gennaio&nbsp; 2011,&nbsp; n.&nbsp; 1735;&nbsp; Cass.&nbsp; 1°&nbsp; dicembre&nbsp; 2009&nbsp; n.&nbsp; 25278;&nbsp; Cass.&nbsp; 8&nbsp; giugno&nbsp; 2007&nbsp; n.&nbsp; 13395.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftnref3" target="_blank" rel="noreferrer">[3]</a>&nbsp; In&nbsp; termini&nbsp; si&nbsp; vedano&nbsp; le&nbsp; seguenti&nbsp; pronunce&nbsp; della&nbsp; Suprema&nbsp; Corte:&nbsp; Cass.&nbsp; 26&nbsp; luglio&nbsp; 2016&nbsp; n.&nbsp; 15377;&nbsp; Cass.&nbsp; 18&nbsp; gennaio&nbsp; 2016&nbsp; n.&nbsp; 666;&nbsp; Cass.&nbsp; 16&nbsp; giugno&nbsp; 2014&nbsp; n.&nbsp; 13651.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftnref4" target="_blank" rel="noreferrer">[4]</a>&nbsp; Oltre&nbsp; la&nbsp; sentenza&nbsp; in&nbsp; commento&nbsp; in&nbsp; dottrina&nbsp; si&nbsp; veda&nbsp; ad&nbsp; esempio&nbsp; M.&nbsp; P.&nbsp; Nastri,&nbsp; <i>L’affitto&nbsp; di&nbsp; azienda,&nbsp; l’usufrutto&nbsp; e&nbsp; la&nbsp; locazione</i>,&nbsp; in&nbsp; <i>Notariato</i>,&nbsp; 2010.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftnref5" target="_blank" rel="noreferrer">[5]</a>&nbsp; Nella&nbsp; giurisprudenza&nbsp; di&nbsp; legittimità&nbsp; si&nbsp; vedano&nbsp; ad&nbsp; esempio:&nbsp; Cass.&nbsp; 27&nbsp; marzo&nbsp; 2020&nbsp; n.&nbsp; 7574;&nbsp; Cass.&nbsp; 21&nbsp; settembre&nbsp; 2015&nbsp; n.&nbsp; 18450.&nbsp; Nella&nbsp; giurisprudenza&nbsp; di&nbsp; merito&nbsp; si&nbsp; veda&nbsp; anche&nbsp; Trib.&nbsp; Brindisi,&nbsp; 18&nbsp; dicembre&nbsp; 2017,&nbsp; in&nbsp; <i>De&nbsp; Jure</i>.&nbsp; In&nbsp; senso&nbsp; favorevole&nbsp; all’applicazione&nbsp; delle&nbsp; norme&nbsp; su&nbsp; affitto&nbsp; di&nbsp; beni&nbsp; produttivi&nbsp; e&nbsp; locazione&nbsp; all’affitto&nbsp; d’azienda&nbsp; in&nbsp; quanto&nbsp; compatibili&nbsp; in&nbsp; dottrina&nbsp; si&nbsp; vedano:&nbsp; V.&nbsp; Roppo,&nbsp; <i>Trattato&nbsp; dei&nbsp; contratti</i>,&nbsp; II,&nbsp; 2014,&nbsp; 1333;&nbsp; C.&nbsp; Ferrentino&nbsp; –&nbsp; A.&nbsp; Ferrucci,&nbsp; <i>Dell’azienda</i>,&nbsp; 2014,&nbsp; 268.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftnref6" target="_blank" rel="noreferrer">[6]</a>&nbsp; In&nbsp; questi&nbsp; termini&nbsp; e&nbsp; con&nbsp; particolare&nbsp; riferimento&nbsp; alle&nbsp; difformità&nbsp; dell’azienda&nbsp; dal&nbsp; punto&nbsp; di&nbsp; vista&nbsp; della&nbsp; prevenzione&nbsp; incendi,&nbsp; si&nbsp; vedano&nbsp; ad&nbsp; esempio:&nbsp; Trib.&nbsp; Bologna,&nbsp; 28&nbsp; settembre&nbsp; 2022;&nbsp; Trib.&nbsp; Ravenna,&nbsp; 14&nbsp; febbraio&nbsp; 2022;&nbsp; entrambe&nbsp; in&nbsp; <i>De&nbsp; Jure</i>.&nbsp; Per&nbsp; l’opinione&nbsp; contraria&nbsp; in&nbsp; merito&nbsp; all’inapplicabilità&nbsp; dell’articolo&nbsp; 1621&nbsp; cod.&nbsp; civ.&nbsp; all’affitto&nbsp; di&nbsp; azienda&nbsp; si&nbsp; veda&nbsp; G.U.&nbsp; Tedeschi,&nbsp; <i>L’usufrutto&nbsp; e&nbsp; l’affitto&nbsp; d’azienda</i>,&nbsp; <i>Tratt.&nbsp; Rescigno</i>,&nbsp; IV,&nbsp; 2012,&nbsp; 143.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftnref7" target="_blank" rel="noreferrer">[7]</a>&nbsp; M.&nbsp; Cian,&nbsp; <i>Dell’azienda&nbsp; –&nbsp; commento&nbsp; sub&nbsp; art.&nbsp; 2562&nbsp; c.c.</i>,&nbsp; in&nbsp; <i>Comm.&nbsp; Schlesinger</i>,&nbsp; 2018,&nbsp; 265;&nbsp; F.&nbsp; Fimmanò&nbsp; –&nbsp; A.&nbsp; Picchione,&nbsp; <i>L’affitto&nbsp; dell’azienda&nbsp; –&nbsp; commento&nbsp; sub&nbsp; art.&nbsp; 2561&nbsp; c.c.</i>,&nbsp; in&nbsp; <i>Comm.&nbsp; Gabrielli</i>,&nbsp; 2014,&nbsp; 907.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftnref8" target="_blank" rel="noreferrer">[8]</a>&nbsp; Nella&nbsp; giurisprudenza&nbsp; di&nbsp; legittimità&nbsp; si&nbsp; vedano:&nbsp; Cass.&nbsp; 27&nbsp; maggio&nbsp; 2022&nbsp; n.&nbsp; 17226;&nbsp; Cass.&nbsp; 18&nbsp; settembre&nbsp; 2020&nbsp; n.&nbsp; 19632.&nbsp; Dello&nbsp; stesso&nbsp; avviso,&nbsp; nella&nbsp; giurisprudenza&nbsp; di&nbsp; merito&nbsp; si&nbsp; vedano:&nbsp; App.&nbsp; Firenze,&nbsp; 26&nbsp; luglio&nbsp; 2022;&nbsp; Trib.&nbsp; Firenze,&nbsp; 6&nbsp; ottobre&nbsp; 2022,&nbsp; entrambe&nbsp; in&nbsp; <i>De&nbsp; Jure</i>.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftnref9" target="_blank" rel="noreferrer">[9]</a>&nbsp; In&nbsp; termini&nbsp; si&nbsp; vedano:&nbsp; Cass.&nbsp; 12&nbsp; settembre&nbsp; 2019&nbsp; n.&nbsp; 22797;&nbsp; Cass.&nbsp; 6&nbsp; novembre&nbsp; 2015&nbsp; n.&nbsp; 22703.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftnref10" target="_blank" rel="noreferrer">[10]</a>&nbsp; Nella&nbsp; giurisprudenza&nbsp; di&nbsp; legittimità&nbsp; si&nbsp; vedano&nbsp; Cass.&nbsp; 12&nbsp; settembre&nbsp; 2019&nbsp; n.&nbsp; 22797;&nbsp; Cass.&nbsp; 28&nbsp; novembre&nbsp; 1998&nbsp; n.&nbsp; 12085.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 24 Feb 2025 10:02:00 +0100</pubDate>
                        <title>Nuove frontiere legali: tecnologia 5.0 al servizio del recupero dei crediti commerciali</title>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>26 febbraio 2025<br>Webinar</p><p>Nell’ambito del ciclo di incontri organizzati da IEI Connect, <strong>Gianluca Massimei</strong> interverrà nell’ultimo appuntamento affrontando il tema: “<i><strong>Nuove frontiere legali: tecnologia 5.0 al servizio del recupero dei crediti commerciali</strong></i>”.&nbsp;</p><p>Gianluca si concentrerà sull'uso delle tecnologie più avanzate per supportare le imprese nella gestione economica e legale.</p><p><strong><u>Clicca qui per iscrizione all'evento</u></strong></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 22 Nov 2024 14:41:21 +0100</pubDate>
                        <title>International Arbitration and Risk Management</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/international-arbitration-and-risk-management</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Alberto Toffoletto </strong>e <strong>Angelo Anglani </strong>parteciperanno all'evento organizzato da SDA Bocconi - School of Management che si terrà i prossimi<strong> 26-28 novembre presso l'Università Bocconi</strong>.</p><p>L'incontro si pone l'obiettivo di approfondire le principali tematiche legate all'arbitrato internazionale e alla gestione dei rischi in contesti globali, offrendo strumenti pratici e analisi strategiche per i professionisti del settore.</p><p>In particolare, Angelo Anglani parteciperà al panel <strong>International arbitration as a “project”</strong> previsto per martedì 26 novembre alle ore 11.00 con focus su:</p><ul><li>the preliminary SWOT analysis (of the claimant and the respondent)</li><li>early Case Assessment</li><li>creation of the team and identification of the internal manager/supervisor (legal, technical, commercial)</li><li>the selection of external consultants (legal and technical)</li><li>alternative remuneration models for external consultants</li><li>monitoring costs</li></ul><p>Alberto Toffoletto interverrà invece giovedì 28 novembre, alle ore 14.00, durante il panel <strong>Domestic vs International “Handling” of international Arbitrations?</strong></p><p><a href="https://www.sdabocconi.it/en/executive-open-programs/international-arbitration-and-risk-management-315542" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per ulteriori informazioni</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 21 Nov 2024 14:48:02 +0100</pubDate>
                        <title>IEI Connect 2024</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/iei-connect-2024</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>26 novembre | Hotel Gallia di Milano</strong></p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/gianluca-massimei" target="_blank"><strong><u>Gianluca Massimei</u></strong></a><strong> </strong>interverrà in occasione dell’edizione 2024 di IEI Connect, l’evento dedicato al settore del caffè organizzato dall'Istituto Espresso Italiano (IEI).</p><p>Gianluca parlerà del tema del recupero dei crediti, un’attività che ha assunto una rilevanza sempre maggiore per molte aziende del suddetto settore.&nbsp;</p><p>→ <a href="https://www.inei.coffee/it/Gli-ultimi-comunicati/IEI-Connect-2024-presenta-la-ricerca-esclusiva-su-baristi-e-consumatori-Il-26-novembre-la-giornata-promossa-da-Istituto-Espresso-Italiano" target="_blank" rel="noreferrer"><i><u>IEI Connect 2024</u></i></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 14 Oct 2024 15:31:45 +0200</pubDate>
                        <title>Novità legislative giurisprudenziali in materia di arbitrato internazionale, tra Helvetia e Bel Paese</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/novita-legislative-giurisprudenziali-in-materia-di-arbitrato-internazionale-tra-helvetia-e-bel-paese</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Giovedì 17 ottobre<br>17.00-20.00</p><p><a href="https://swissarbitration.glueup.com/event/asa-local-group-gasi-aia-e-arbit-119726/home.html" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Angelo Anglani</u></strong></a> parteciperà all'evento organizzato da GASI (Gruppo ASA della Svizzera Italiana), AIA (Associazione italiana per l'arbitrato) e Arbit (Italian Forum for arbitration and ADR) con focus sulle novità legislative giurisprudenziali in materia di arbitrato internazionale.&nbsp;</p><p>L'incontro si svolgerà presso l'Hotel Pestalozzi, Piazza Indipendenza 9, Lugano (Svizzera)</p><p><a href="https://swissarbitration.glueup.com/event/asa-local-group-gasi-aia-e-arbit-119726/home.html" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per maggiori informazioni</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Fri, 04 Oct 2024 11:23:23 +0200</pubDate>
                        <title>Esecuzione fondiaria ex art. 41 TUB e liquidazione concorsuale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Articolo a cura di <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/bruno-fondacaro" target="_blank"><strong><u>Bruno Fondacaro</u></strong></a><strong> </strong>e <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/emanuele-giuseppe-marzano-monterosso" target="_blank"><strong><u>Emanuele Marzano</u></strong></a><strong> </strong>per <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Diritto Bancario</u></strong></a>.</p><p><i>Il </i><a href="https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2024/10/2024-Fondacaro-Marzano-Dip.-Contenzioso-artitrati-e-ADR-1.pdf" target="_blank" rel="noreferrer"><i>presente contributo</i></a><i> affronta il tema del rapporto tra esecuzione fondiaria ex art. 41 TUB e liquidazione concorsuale, laddove entrambe pendenti, soffermandosi sulle soluzioni elaborate da dottrina e giurisprudenza, anche alla luce del regime introdotto dal Codice della crisi di impresa.</i></p><h6><strong>1. Il privilegio fondiario ex art. 41, co. 2, TUB e il Codice della Crisi</strong></h6><p>Il presente contributo si pone l’obiettivo di esaminare, senza pretese di esaustività, le interferenze tra la pendenza, contestuale, dell’esecuzione individuale promossa o proseguita dal creditore fondiario ai sensi dell’<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art41!vig=" target="_blank" rel="noreferrer">art. 41, co. 2, d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385</a> (TUB) e la liquidazione concorsuale, approfondendo, sul punto, le soluzioni elaborate da dottrina e giurisprudenza, anche alla luce delle novità introdotte, in un recente passato, dalla riforma della crisi d’impresa. E infatti, nell’ottica di potenziare la neonata procedura di liquidazione giudiziale, l’art. 7, co. 4, lett. a) della l. 19 ottobre 2017 n. 155 («<i>Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza</i>») prevede il progressivo abbandono delle esecuzioni speciali e dei privilegi processuali, incluso quello fondiario, nei successivi due anni decorrenti dall’emissione dei provvedimenti attuativi della riforma.</p><p>Essendo ormai trascorsi oltre due anni dall’introduzione del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (c.c.i.) con il d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 e s.m.i., senza che vi stata un’espressa abrogazione del privilegio <i>ex </i>art. 41, co. 2, TUB, ci si è chiesti se tale norma fosse “sopravvissuta”, trovando applicazione anche nell’ambito della nuova disciplina di liquidazione giudiziale, o se, invece, fosse stata oggetto di tacita abrogazione.</p><p>Di recente, seppure in via incidentale e dando atto dell’esistenza di un minoritario orientamento contrario <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn1" target="_blank" rel="noreferrer">[1]</a>, la Suprema Corte ha concluso per la “sopravvivenza” dell’art. 41, co. 2, TUB, ritenendo conforme alla lettera della legge, «<i>l’interpretazione che ammette l’operatività del privilegio fondiario anche nella liquidazione giudiziale</i>» <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn2" target="_blank" rel="noreferrer">[2]</a>.</p><p>Gli elementi su cui la Suprema Corte ha fondato il proprio orientamento sono essenzialmente due: <i>(i)</i> primo, il fatto che l’art. 150 c.c.i., nel disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari su beni compresi nella procedura, ricalca, con alcuni adeguamenti terminologici, il pregresso art. 51 l. fall., facendo dunque salva ogni «<i>diversa disposizione di legge</i>»; <i>(ii)</i> secondo, il fatto che l’art. 349 c.c.i. preveda la sostituzione, nelle disposizioni vigenti, della parola «<i>fallimento</i>», contenuta nell’art. 41, co. 2, TUB, con «<i>liquidazione giudiziale</i>».</p><p>Di fronte al chiarimento offerto del più recente orientamento della Suprema Corte, che ha dunque ritenuto applicabile l’art. 41, co. 2, TUB anche alla liquidazione giudiziale, emerge il rinnovato interesse degli operatori per le soluzioni elaborate da giurisprudenza e dottrina in merito alle interferenze tra l’esecuzione proposta dal creditore fondiario e la necessità di procedere alla liquidazione dei medesimi beni in ambito concorsuale.</p><p>Prima di esaminare tali soluzioni, volendo fornire una sintetica panoramica di ordine generale, si ricorda che l’art. 41, co. 2, TUB – il quale consente l’avvio o la prosecuzione dell’azione esecutiva avente a oggetto i beni ipotecati a garanzia del credito fondiario, nonostante l’intervenuto fallimento del debitore – costituisce una disposizione speciale, che deroga parzialmente alla regola generale del concorso dei creditori. Come noto detto concorso è assicurato sia sul piano sostanziale (cfr. art. 2741 c.c.) che formale, con il già menzionato divieto per i creditori di iniziare e proseguire azioni esecutive sui beni facenti parte del patrimonio del fallito, prescritto dall’art. 150 c.c.i., fatta salva la <i>«diversa disposizione di legge</i>».</p><p>Dal punto di vista definitorio l’art. 38 TUB identifica il credito fondiario come quello «<i>avente per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili</i>». Con la precisazione che, ai fini della qualificazione come credito fondiario, non è ostativa un’ipoteca di grado inferiore al primo, dato che tale eventualità è disciplinata dall’art. 2, co. 2 della delibera del CICR del 22 aprile 1995 emanata ai sensi dell’art. 38, co. 2, TUB <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn3" target="_blank" rel="noreferrer">[3]</a>.</p><p>Un’ulteriore precisazione, essenziale a comprendere l’esigenza di coordinamento tra esecuzione individuale <i>ex</i> art. 41, co. 2, TUB e liquidazione concorsuale, riguarda il connotato strettamente processuale del privilegio che quest’ultima disposizione accorda al creditore fondiario. L’art. 41, co. 2, TUB «<i>non si traduce in una causa di prelazione ulteriore rispetto al privilegio ipotecario connesso alla nascita del mutuo fondiario</i>» <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn4" target="_blank" rel="noreferrer">[4]</a> e tale privilegio alla riscossione «<i>non esclude il concorrente diritto degli organi del fallimento di procedere alla liquidazione dello stesso bene, in quanto incluso nella massa attiva</i>» <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn5" target="_blank" rel="noreferrer">[5]</a>.</p><p>In altre parole, il privilegio <i>ex</i> art. 41, co. 2, TUB, avendo appunto natura meramente processuale, non ha l’effetto di sottrarre il bene immobile gravato da ipoteca dall’attivo fallimentare. L’esecuzione forzata individuale avviata o proseguita ai sensi di tale disposizione è compatibile, dunque, con la liquidazione dello stesso bene in sede concorsuale <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn6" target="_blank" rel="noreferrer">[6]</a>. Ora, se le due procedure sono destinate a coesistere, assume fondamentale importanza l’individuazione di meccanismi di collegamento tra le varie fasi e strumenti di reazione a eventuali aspetti patologici.</p><p>Prima di entrare nel merito di tali meccanismi, a conclusione delle considerazioni generali sin qui svolte, è opportuno sottolineare che la “coesistenza” dell’esecuzione forzata <i>ex</i> art. 41, co. 2, TUB, in passato valida per il fallimento e ora per la liquidazione giudiziale, non può essere estesa in maniera indiscriminata, tuttavia, alle altre procedure concorsuali.</p><p>Tale coesistenza è stata infatti tradizionalmente esclusa con il concordato preventivo <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn7" target="_blank" rel="noreferrer">[7]</a>, che è destinato a prevalere rispetto al privilegio del creditore fondiario, mentre, in passato, era ammessa per la liquidazione coatta amministrativa, secondo un orientamento piuttosto risalente della Suprema Corte, che trova tuttavia seguito limitato in alcune recenti pronunce dei giudici di merito <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn8" target="_blank" rel="noreferrer">[8]</a>. Quanto agli istituti introdotti dal Codice della Crisi, merita di essere menzionato, infine, il contrasto interpretativo che ha riguardato l’applicazione dell’art. 41, co. 2, TUB alla liquidazione controllata <i>ex</i> artt. 268 ss. c.c.i. <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn9" target="_blank" rel="noreferrer">[9]</a>, contrasto che, di recente, è stato risolto in senso positivo dalla giurisprudenza di legittimità <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn10" target="_blank" rel="noreferrer">[10]</a>.</p><h6><strong>2. L’avvio dell’esecuzione fondiaria: legittimazione passiva e obblighi di custodia</strong></h6><p>Un primo dubbio interpretativo che si pone innanzi al creditore fondiario che, avvalendosi del privilegio processuale <i>ex</i> art. 41, co. 2, TUB, intenda avviare o proseguire la procedura esecutiva immobiliare a seguito dell’intervenuto fallimento (o meglio, dell’intervenuta liquidazione giudiziale) del debitore, attiene all’individuazione del soggetto legittimato passivamente a subire l’esecuzione.</p><p>Come è facile comprendere, si tratta di un aspetto non meramente teorico, ma con importanti risvolti pratici, dato che si tratta di individuare essenzialmente il soggetto cui destinare gli atti introduttivi dell’esecuzione fondiaria (ovvero la sua riassunzione, nel caso in cui la liquidazione giudiziale sia sopravenuta) anche ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio.</p><p>In linea generale l’art. 143 c.c.i., che per quanto di interesse ha lasciato inalterato il vecchio testo dell’art. 43 l. fall., nella parte in cui prevede che «<i>nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore</i>», attribuisce a quest’ultimo la legittimazione sostitutiva del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn11" target="_blank" rel="noreferrer">[11]</a>.</p><p>Secondo un risalente orientamento elaborato dalla Suprema Corte, con riferimento all’art. 43 l. fall., da tale ultima norma non discende la legittimazione passiva del curatore rispetto all’esecuzione avviata dal creditore fondiario ex art. 41, co. 2, TUB, che dovrà essere avviata o proseguita dunque nei confronti del debitore <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn12" target="_blank" rel="noreferrer">[12]</a>. Con successive e recenti pronunce, la Suprema Corte ha modificato la portata di tale orientamento, ammettendo, ad esempio, la legittimazione del curatore a proporre l’opposizione <i>ex</i> art. 615 c.p.c. all’esecuzione fondiaria, nonché l’esecuzione agli atti esecutivi <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn13" target="_blank" rel="noreferrer">[13]</a>.</p><p>In considerazione di tale ultimo orientamento e della regola generale della sostituzione processuale del fallito a opera del curatore oggi prevista dall’art. 147 c.c.i., si è soliti parlare di «<i>legittimazione concorrente</i>» tra curatore e fallito <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn14" target="_blank" rel="noreferrer">[14]</a>. Sarebbe opportuno, pertanto, per il creditore fondiario destinare gli atti dell’esecuzione <i>ex</i> art. 41, co. 2, TUB, sia al debitore fallito che al curatore, così da limitare il rischio di esporsi a eccezioni di carenza di legittimazione passiva.</p><p>Desta invece meno preoccupazione il dubbio interpretativo riguardante la custodia dell’immobile, nella fase antecedente le operazioni di liquidazione, dato che se, da un lato, la giurisprudenza ammette la nomina del custode da parte del giudice dell’esecuzione <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn15" target="_blank" rel="noreferrer">[15]</a>, dall’altro lato, risulta che, laddove questi non sia stato ancora nominato, la custodia spetti comunque al curatore, in forza dei generali doveri di amministrazione del patrimonio del fallito previsti oggi dall’art. 128 c.c.i., già art. 31 l. fall. <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn16" target="_blank" rel="noreferrer">[16]</a>.</p><h6><strong>3. La liquidazione dell’immobile: l’imprescindibile coordinamento tra esecuzione fondiaria e liquidazione giudiziale</strong></h6><p>Se in una fase preliminare è dunque possibile che esecuzione fondiaria e liquidazione giudiziale, aventi a oggetto il medesimo bene immobile, proseguano “in parallelo”, non vi è dubbio che, nella successiva fase di liquidazione coattiva, esse debbano necessariamente convergere.</p><p>Lo stesso bene immobile – per il quale pende l’esecuzione individuale <i>ex</i> art. 41, co. 2, TUB, non per questo sottratto alla massa attiva della liquidazione giudiziale – non potrebbe infatti essere alienato coattivamente a terzi in entrambe le procedure. Basti considerare che, in caso contrario, oltre al rischio di contravvenire al principio di unicità delle procedure esecutive (o meglio di liquidazione coattiva) che si ricava dagli artt. 524 e 561 c.p.c., potrebbero essere acquisiti diritti tra loro incompatibili dai diversi soggetti aggiudicatari nelle due procedure.</p><p>Per quanto tale conflitto potrebbe essere risolto, in linea di principio, con il ricorso alle norme sulla trascrizione, una delle due vendite esecutive verrebbe necessariamente privata di effetti e si genererebbe così un conseguente inutile dispendio di attività processuale.</p><p>Affinché ciò non accada occorre quindi stabilire, <i>ex ante, </i>un criterio di coordinamento che consenta di definire in quale delle due procedure, esecuzione individuale <i>ex</i> art. 41, co. 2, TUB o liquidazione giudiziale, debba procedersi alla vendita coattiva dell’immobile. A tale esigenza si è rivelata particolarmente sensibile la giurisprudenza di legittimità che, nel silenzio normativo, fin dall’epoca più risalente e senza particolari ripensamenti, ha risolto il conflitto tra procedure, in fase di vendita, sulla base di un criterio temporale. E infatti, secondo la Suprema Corte, in caso di coesistenza tra esecuzione fondiaria e liquidazione, queste «<i>devono coordinarsi tra loro e, per tale aspetto, concernente l’individuazione del giudice cui spetta di vendere, il coordinamento è operante sulla base del criterio temporale, e dunque in considerazione dall’anteriorità del provvedimento che dispone la vendita</i>» <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn17" target="_blank" rel="noreferrer">[17]</a>. Per mera completezza va comunque segnalato il fatto come, nonostante l’orientamento univoco espresso dalla giurisprudenza di legittimità, il criterio temporale, come strumento di coordinamento tra esecuzione fondiaria e liquidazione concorsuale, non abbia trovato il consenso unanime della dottrina, dato che, secondo alcuni autori, ai sensi dell’art. 41, co. 2, TUB «<i>il legislatore ha conferito espressamente al creditore fondiario il potere di procedere in via esecutiva in pendenza di fallimento, dovrebbe pertanto coerentemente escludersi la possibilità per gli organi concorsuali di procedere alla liquidazione del medesimo bene già sottoposto a pignoramento dal creditore fondiario, laddove questi intenda proseguire l’esecuzione individuale</i>» <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn18" target="_blank" rel="noreferrer">[18]</a>.</p><p>Ciò detto, anche ritendo ormai pacifica l’applicazione del criterio “temporale” adottato dalla giurisprudenza, gli interrogativi certo non mancano.</p><p>Un primo interrogativo riguarda l’individuazione dell’atto, al quale occorre fare riferimento, ai fini della corretta applicazione del criterio “temporale”, nell’ambito dell’esecuzione fondiaria e/o della procedura di liquidazione giudiziale</p><p>Ci si è chiesti, ad esempio, se il criterio temporale dovesse essere applicato tenendo comunque in considerazione le norme in materia di litispendenza <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn19" target="_blank" rel="noreferrer">[19]</a>, metodo che avrebbe portato a ritroso il confronto temporale fino all’atto di pignoramento e/o alla sentenza dichiarativa di fallimento. Tralasciando i profili strettamente teorici, tale aspetto è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, laddove ha precisato che, ai fini della vendita coattiva, debba essere preferita la procedura nella quale sia stato emesso, per primo, il «<i>provvedimento che dispone la vendita</i>». Tale provvedimento può essere individuato: <i>(i) </i>per l’esecuzione fondiaria, nell’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione <i>ex </i>art. 569, co. 3, c.p.c.; mentre <i>(ii)</i> per la liquidazione giudiziale, considerata la natura di «<i>atto di pianificazione e di indirizzo</i>» del programma di liquidazione e la sua inidoneità a incidere su posizioni soggettive <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn20" target="_blank" rel="noreferrer">[20]</a>, nel decreto con il quale il giudice delegato autorizza i singoli atti di vendita ai sensi dell’art. 213, co. 7, c.c.i., già art. 104<i>ter</i>, co. 9, l. fall. <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn21" target="_blank" rel="noreferrer">[21]</a>.</p><p>Altro interrogativo attiene inoltre all’ammissibilità di eccezioni al criterio di coordinamento temporale – individuato, come detto dalla Suprema Corte in via interpretativa e in assenza di espressa disposizione – tra vendita esecutiva e fallimentare. In particolare, ci si è chiesti se il diritto del creditore fondiario alla vendita dell’immobile ipotecato nell’esecuzione individuale possa essere destinato a prevalere, per quanto la vendita dello stesso bene sia già stato disposta in sede fallimentare.</p><p>Alcuni elementi a favore dell’ammissibilità di eccezioni sono rinvenibili dall’<i>iter</i> argomentativo impiegato dalla Suprema Corte nelle prime pronunce in cui è stata affermata l’applicazione del criterio temporale <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn22" target="_blank" rel="noreferrer">[22]</a>, percorso logico dato poi per sottinteso nelle pronunce successive. A ben vedere è anzitutto la stessa Corte, infatti, a limitare l’applicazione del criterio temporale alla «<i>mancanza di altro specifico interesse degli Istituti di credito fondiario a preferire la procedura esecutiva individuale</i>». Non solo, nella stessa pronuncia la Corte chiarisce la <i>ratio</i> che ha portato ad affermare il dato temporale come criterio di scelta per la vendita in una delle due procedure, che è quella di «<i>privilegiare quella che presenti maggiore speditezza in termini di liquidazione del bene</i>».</p><p>Qualora il creditore fondiario dimostri l’esistenza di uno specifico interesse alla vendita nell’esecuzione individuale, oppure la vendita concorsuale non garantisca la maggiore celerità nella liquidazione del bene, l’esecuzione individuale dovrebbe essere preferita dunque anche nel caso in cui la vendita in sede fallimentare sia già stata disposta.</p><p>Il contrario interesse del creditore fondiario può derivare, ad esempio, dalle modalità in cui, di regola, viene disposta la liquidazione dell’attivo fallimentare, che impongono di preferire la vendita in blocco «<i>dell’intero complesso aziendale</i>» (art. 214 c.c.i. già art. 105 l. fall.). Potrebbe succedere, infatti, come avvenuto nel caso concreto da cui trae spunto questo contributo, che all’interno del complesso aziendali, siano compresi beni poco appetibili oltre l’immobile ipotecato, i quali se stimati in misura sensibilmente superiore ai corretti valori di mercato, scoraggerebbero la partecipazione di potenziali aggiudicatari alla vendita competitiva dell’intero complesso aziendale, con conseguente allungamento dei tempi di liquidazione.</p><p>In questa ipotesi, dovrebbe essere quindi riconosciuto il diritto del creditore fondiario a che la vendita dell’immobile ipotecato avvenga nell’esecuzione individuale, promossa e proseguita <i>ex</i> art. 41, co. 2, TUB, anche laddove la vendita dello stesso bene sia già stata disposta nella liquidazione giudiziale.</p><p>Non resta quindi da chiedersi quale possa essere lo strumento processuale con cui il creditore fondiario possa far valere questo diritto nei confronti degli organi della procedura, soprattutto nel caso (da considerarsi la regola, visto il disposto dell’art. 216, co. 3, c.c.i.) in cui la vendita concorsuale non segua il codice di rito e non siano quindi a disposizione del creditore fondiario le opposizioni esecutive.</p><p>Ai sensi dell’art. 217, co. 1, c.c.i. (già art. 108 l. fall.) il creditore fondiario potrebbe fare istanza di sospensione delle operazioni di vendita, sollecitando il vaglio da parte del giudice delegato dei profili riguardanti il contrapposto interesse alla vendita dell’immobile ipotecato nell’esecuzione individuale e la sollecita liquidazione del bene stesso <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn23" target="_blank" rel="noreferrer">[23]</a>.</p><p>In alternativa il creditore fondiario potrebbe proporre reclamo <i>ex</i> art. 133 c.c.i. (già art. 36 l. fall.) avverso l’avviso di vendita, essendo quest’ultimo un atto del curatore e non essendo ciò precluso dalla mancata impugnazione del programma di liquidazione <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn24" target="_blank" rel="noreferrer">[24]</a>. Su quest’ultimo strumento processuale, oltre a ricordare il ristretto termine di otto giorni dalla conoscenza dall’atto che si vuole reclamare, occorre tenere in considerazione che il testo dello stesso art. 133 c.c.i., rimasto inalterato rispetto alla l. fall., prevede che gli atti del curatore possano essere reclamati avanti dal giudice delegato solo per «<i>violazione di legge</i>». È essenziale chiarire, quindi, il significato di quest’ultima locuzione, dato che da essa dipende l’ampiezza delle censure che possono essere sottoposte al giudice delegato ai sensi dell’art. 133 c.c.i. rispetto agli atti del curatore.</p><p>Secondo un primo e più risalente orientamento, in sede di reclamo sarebbe precluso al giudice delegato un sindacato di merito rispetto alle scelte gestorie del curatore, limitando il reclamo alla «<i>violazione di legge</i>» il legislatore avrebbe inteso garantire l’autonomia di tale ultimo organo della procedura <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn25" target="_blank" rel="noreferrer">[25]</a>. Per altro e più recente orientamento, il controllo del giudice delegato è esteso anche al merito gestorio degli atti del curatore, dato che, in caso di accoglimento del reclamo, l’intervento del giudice è direttamente sostitutivo dell’atto del curatore; le stesse considerazioni valgono in caso di accoglimento del reclamo contro gli atti omissivi del curatore, in questa ipotesi il curatore è tenuto a ottemperare alle prescrizioni del giudice delegato, che avranno inevitabilmente contenuto gestorio <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn26" target="_blank" rel="noreferrer">[26]</a>.</p><p>Ulteriore argomento a sostegno di tale secondo orientamento è l’obbligo di diligenza del curatore prescritto dall’art. 136 c.c.i. (già art. 38 l. fall.). Quest’ultima disposizione consentirebbe il sindacato del giudice delegato in merito alla a correttezza gestoria degli atti del curatore, pur rimanendo entro i limiti della verifica di eventuali violazioni di legge, costituite appunto dall’aver contravvenuto agli obblighi di diligenza posti a carico del curatore <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn27" target="_blank" rel="noreferrer">[27]</a>.</p><p>In conclusione, laddove si ritenga che i profili riguardanti l’interesse del creditore fondiario alla vendita separata dell’immobile ipotecato in sede esecutiva e alla speditezza delle attività di liquidazione attengano al merito gestorio degli atti del curatore, essi potrebbero comunque addotti come motivi di reclamo <i><u>ex</u></i> art. 133 c.c.i. contro l’avviso di vendita, contestando la violazione da parte del curatore degli obblighi di diligenza a suo carico ex art. 136 c.c.i.</p><h6><strong>4. La fase di distribuzione del ricavato</strong></h6><p>Nella fase che segue la vendita coattiva dell’immobile ipotecato, ossia la distribuzione della somma ricavata, il privilegio <i>ex</i> art. 41, co. 2, TUB rivela tutta la sua natura strettamente processuale. Dal punto di vista sostanziale, il creditore fondiario non è dispensato a partecipare al procedimento di verifica del credito e dell’esistenza e delle cause legittime di prelazione che si svolge in concorso nella liquidazione giudiziale.</p><p>Così prevede espressamente l’art. 151, co. 3, c.c.i. (già art. 52 l. fall.) nella parte in cui precisa che le disposizioni relative all’accertamento dei crediti (Titolo V e art. 151, co. 2, c.c.i.) si applicano anche ai creditori (come quello fondiario) che sono esentati dal divieto di promuovere e continuare le azioni esecutive e cautelari nei confronti del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale. In armonia è l’ultimo periodo dell’art. 41, co. 2, TUB, il quale prevede che la parte del ricavato della vendita eccedente quanto risulta dovuto al creditore fondiario in sede di riparto deve essere attribuita al fallimento.</p><p>In questo contesto, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato il principio del carattere provvisorio della distribuzione effettuata in favore del creditore fondiario nell’esecuzione individuale, precisando che è «<i>onere dell’istituto, che intende rendere definitiva quell’assegnazione, insinuarsi allo stato passivo “in modo tale da consentire la graduazione dei crediti cui è finalizzata la procedura concorsuale</i>» <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn28" target="_blank" rel="noreferrer">[28]</a>.</p><p>In tempi più recenti, il ruolo preminente dell’accertamento del credito in sede concorsuale e stato esteso ulteriormente, dato che, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, non solo l’insinuazione al passivo del creditore fondiario è presupposto per il suo diritto a trattenere quanto ricevuto in via provvisoria nell’esecuzione individuale, ma è altresì presupposto per la stessa distribuzione provvisoria <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn29" target="_blank" rel="noreferrer">[29]</a>.</p><p>Si tenga presente, infine, che, sempre ai fini della distribuzione, sulla base dei sopra enunciati principi, la partecipazione del creditore fondiario all’accertamento concorsuale dei crediti è necessitata, si assiste in genere (se non originariamente evocato) all’intervento del curatore nell’esecuzione fondiaria <i>ex</i> art. 41, co. 2, TUB. Le finalità dell’intervento del curatore sono essenzialmente due: la prima rinvenibile dall’ultimo paragrafo dell’art. 41, co. 2 TUB, ottenere quanto eventualmente residui dalla vendita esecutiva una volta soddisfatto in via provvisoria il creditore fondiario e la seconda, far valere sul ricavato della vendita esecutiva i crediti destinati a prevalere sull’ipoteca del creditore fondiario, come quelli in prededuzione o assistiti da privilegio speciale sull’immobile <i>ex</i> artt. ss. 2770 c.c., tra cui meritano di essere menzionati, per la loro usuale incidenza, i crediti per imposte indirette, tra cui l’IMU <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn30" target="_blank" rel="noreferrer">[30]</a>.</p><p>***</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref1" target="_blank" rel="noreferrer">[1]</a> Per la tesi dell’inapplicabilità alla liquidazione giudiziale dell’art. 41, co. 2, TUB, si veda in giurisprudenza di merito Trib. Ancona, 22 giugno 2023, in <i>Il Caso</i>.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref2" target="_blank" rel="noreferrer">[2]</a> Cass. 19 agosto 2024, n. 22914.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref3" target="_blank" rel="noreferrer">[3]</a> Si vedano in termini: Trib. Agrigento, 20 giugno 2016, in <i>Ex Parte Creditoris</i>; Trib. Perugia, 31 gennaio 2020, in <i>One Legale</i>.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref4" target="_blank" rel="noreferrer">[4]</a> S. Passafiume, <i>Il credito fondiario fra esecuzione e fallimento</i>, <i>In Executivis</i> <i>– La rivista telematica dell’esecuzione forzata</i>, 2019, 2.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref5" target="_blank" rel="noreferrer">[5]</a> Cass. 30 gennaio 1985, n. 582, in <i>Giust. civ. Mass.</i>, 1985, 1; Cass., 28 gennaio 1993, n. 1025; emesse entrambe con riferimento alla pregressa disciplina del credito fondiario (R.D. 6 luglio 1905, n. 646). Orientamento tradizionale che è stato confermato anche a seguito dell’emanazione del TUB, sul punto si veda ad esempio Cass. 8 settembre 2011, n. 18436. In dottrina si vedano ad esempio L. Abete, <i>Creditore fondiario ed ufficio fallimentare: le reciproche prerogative, il relativo rapporto e le correlate conseguenze</i>, in <i>Fallimento</i>, 2012, 326 ss.; G.B. Nardecchia, <i>Accertamento, quantificazione e graduazione del credito fondiario: l’intervento del curatore nell’esecuzione individuale</i>, in <i>Il Fallimento</i>, 12, 2018, 1394.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref6" target="_blank" rel="noreferrer">[6]</a> Così espressamente Cass., 28 gennaio 1993, n. 1025.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref7" target="_blank" rel="noreferrer">[7]</a> Si vedano sul punto, seppur riferite alla disciplina previgente al c.c.i. e al TUB: Cass. 7 dicembre 1999, n. 13667; Cass. 19 marzo 1998, n. 2922; Cass. 7 novembre 1991, n. 11879. In termini si vedano anche in giurisprudenza di merito Trib. Avellino, 8 maggio 2018; Trib. Rimini, 11 aprile 2017, in <i>De Jure</i>.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref8" target="_blank" rel="noreferrer">[8]</a> In senso favorevole si veda Cass. 7 giugno 1988, n. 3847; in senso contrario si vedano invece ad esempio: Trib. Macerata, 14 marzo 2019, in <i>De Jure</i>; Trib. Siena, 14 aprile 2020, in <i>Ex Parte Creditoris</i>.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref9" target="_blank" rel="noreferrer">[9]</a> Per la compatibilità dell’art. 41, co. 2, TUB alla liquidazione controllata si vedano in giurisprudenza: Trib. Brescia, 12 aprile 2023, in <i>Il Caso</i>; Trib. Larino, 17 ottobre 2023, in <i>De Jure</i>. In senso contrario si vedano invece sempre in giurisprudenza: Trib. Modena, 3 marzo 2023; Trib. Treviso, 28 novembre 2022, entrambe in <i>Il Caso</i>. Sempre in senso contrario e per una più ampia critica all’attualità del privilegio <i>ex</i> art. 41, co. 2, TUB si veda: M. Attanasio, <i>Il privilegio fondiario e il Codice della Crisi</i>, in <i>Diritto della Crisi</i>, 2023.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref10" target="_blank" rel="noreferrer">[10]</a> Cass. 19 agosto 2024, n. 22914.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref11" target="_blank" rel="noreferrer">[11]</a> In dottrina con riferimento al vecchio testo dell’art. 43 l. fall. si veda ad esempio S. Passafiume, <i>Il credito fondiario fra esecuzione e fallimento</i>, <i>cit.</i>, 3.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref12" target="_blank" rel="noreferrer">[12]</a> Si vedano Cass. 11 marzo 1987 n. 2352; Cass. 3 giugno 1996 n. 5081.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref13" target="_blank" rel="noreferrer">[13]</a> Cass. 19.8.2003, n. 12115; Cass. 2 ottobre 2003 n. 14675; Cass. 17 giugno 2021 n. 17441. In giurisprudenza di merito si veda anche Trib. Monza, 1° maggio 2018, in <i>De Jure</i>.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref14" target="_blank" rel="noreferrer">[14]</a> S. Passafiume, <i>Il credito fondiario fra esecuzione e fallimento</i>, <i>cit.</i>, 3; E. Bruschetta, <i>Legittimazione del curatore nell’esecuzione di credito fondiario</i>, in <i>Il Fallimento</i>, 2004, p. 1320.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref15" target="_blank" rel="noreferrer">[15]</a> Cass. 2 giugno 1994, n. 5352.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref16" target="_blank" rel="noreferrer">[16]</a> Cass. 8 maggio 2009, n. 10599. In giurisprudenza di merito si veda anche di recente Trib. Imperia, 4 aprile 2022, in <i>De Jure</i>.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref17" target="_blank" rel="noreferrer">[17]</a> In questi termini si sono espresse in un arco temporale di oltre trent’anni, sia nella vigenza del TUB che dalla precedente legge sul credito fondiario: Cass. 20 aprile 2022, n. 12673; Cass. 4 marzo 2015 n. 4399; Cass. 8 settembre 2011 n. 18436; Cass. 28 gennaio 1993, n. 1025; Cass. 30 gennaio 1985, n. 582, in<i> Giust. civ. Mass.</i>, 1985, 1.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref18" target="_blank" rel="noreferrer">[18]</a> S. Passafiume, <i>Il credito fondiario fra esecuzione e fallimento</i>, cit., 5.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref19" target="_blank" rel="noreferrer">[19]</a> C M. Tardivo, <i>Il finanziamento fondiario nella nuova legge bancaria: aspetti processuali nell’art. 41</i>, in <i>Studi in onore di L. Montesano</i>, 1997, p. 791.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref20" target="_blank" rel="noreferrer">[20]</a> Cass. 6 settembre 2019, n. 22383; Cass. 1° luglio 2022, n. 21007.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref21" target="_blank" rel="noreferrer">[21]</a> S. Passafiume, <i>Il credito fondiario fra esecuzione e fallimento</i>, <i>cit.</i>, 5.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref22" target="_blank" rel="noreferrer">[22]</a> Cass. 28 gennaio 1993, n. 1025.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref23" target="_blank" rel="noreferrer">[23]</a> Secondo la giurisprudenza di legittimità infatti l’art. 108 l. fall. (trasposto nell’art. 217 c.c.i.) attribuisce «<i>un generale potere per il giudice delegato di sospendere le operazioni di vendita in presenza di gravi e giustificati motivi</i>» esercitabile laddove il curatore, cui è attributo il potere di compiere le operazioni di vendita, non si ottenga al «<i>rispetto di regole minime di correttezza e trasparenza</i>» (Cass., 10 ottobre 2023, n. 28365). In senso favorevole all’atipicità dei «<i>gravi e fondati motivi</i>» che giustificano la sospensione delle operazioni di vendita da parte del giudice delegato si veda di recente F. Rolfi, <i>Procedure competitive: trasparenza, ordine pubblico economico e poteri del giudice delegato</i>, <i>Il Fallimento</i>, 3, 2024, 331. Per il generalizzato potere del giudice delegato a sospendere le operazioni di vendita «<i>per ogni vizio di legittimità che lo inficia</i>», seppure con riferimento alla disciplina anteriore alla riforma <i>ex</i> d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5 si veda anche Cass. 2 giugno 1999, n. 5341. Per un più restrittivo orientamento secondo cui i «<i>gravi e fondati motivi</i>» atterrebbero alla «<i>violazione delle norme imperative e di ordine pubblico economico</i>» si veda ad esempio Cass. 7 novembre 2023, n. 30917.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref24" target="_blank" rel="noreferrer">[24]</a> Stante il suo contenuto di pianificazione e indirizzo, il programma di liquidazione è inidoneo al giudicato: Cass. 6 settembre 2019, n. 22383.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref25" target="_blank" rel="noreferrer">[25]</a> Si veda sul punto, fra tutti, l’efficace riepilogo di V. Iorio, <i>Reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori – Commento sub art. 36 l. fall.</i>, in <i>Commentario alla Legge Fallimentare</i>, a cura di A. Caiafa, 2017, 211.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref26" target="_blank" rel="noreferrer">[26]</a> A. Castagnola, <i>Il giudice delegato e le declamazioni del legislatore</i>, in <i>Riv. dir. proc.</i>, 2015, 1, 69.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref27" target="_blank" rel="noreferrer">[27]</a> In questo senso si vedano in giurisprudenza di merito Trib. Monza, 11 aprile 2012, in <i>De Jure</i>; Trib. Milano, 5 maggio 2016, in <i>Crisi d’Impresa</i>, 2016.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref28" target="_blank" rel="noreferrer">[28]</a> Cass. 13 dicembre 2017, n.29972; Cass. 30 marzo 2015, n. 6377; Cass. 11 ottobre 2012, n. 17368; Cass. 4 settembre 2009, n.19217; Cass. 28 maggio 2008, n. 13996; Cass., SS.UU., 17 dicembre 2004, n. 23572.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref29" target="_blank" rel="noreferrer">[29]</a> «<i>Per ottenere l’attribuzione (in via provvisoria, salvi i definitivi accertamenti operati nel prosieguo della procedura fallimentare) delle somme ricavate dalla vendita, il creditore fondiario dovrà documentare al giudice dell’esecuzione di avere sottoposto positivamente il proprio credito alla verifica del passivo in sede fallimentare, cioè di aver proposto l’istanza di ammissione al passivo del fallimento e di avere ottenuto un provvedi- mento favorevole dagli organi della procedura (anche se non ancora divenuto definitivo)</i>» Cass. 28 settembre 2018, n. 23482.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref30" target="_blank" rel="noreferrer">[30]</a> G.B. NARDECCHIA, <i>Accertamento, quantificazione e graduazione del credito fondiario: l’intervento del curatore nell’esecuzione individuale</i>, <i>cit.</i>, 1399.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 21 Aug 2024 16:51:00 +0200</pubDate>
                        <title>CJEU | Restriction of the Freedom of Establishment by Legislation on Applicable Law in Corporate Matters</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cjeu-restriction-of-the-freedom-of-establishment-by-legislation-on-applicable-law-in-corporate-matters</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Art. 49 and 54 TFEU, Recital 2 of Directive (EU) 2019/2121 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 amending Directive (EU) 2017/1132 as regards cross-border conversions, mergers and divisions (OJ 2019 L 321, p. 1), Art. 25 legge n. 218/1995, Art. 2381 (2) Codice civile (Italian Civil Code)&nbsp;</p><p>Articles 49 and 54 TFEU must be interpreted as precluding legislation of a Member State which provides generally for its national law to apply to the acts of management of a company established in another Member State but carrying on the main part of its activities in the first Member State.</p><p><a href="https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%2Fents%2Fbeckrs%2F2024%2Fcont%2Fbeckrs.2024.8421.htm&amp;anchor=Y-300-Z-BECKRS-B-2024-N-8421" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>Click Here to read the document</strong></a></p><p>Article written by Flavia Trombetti (ADVANT Nctm) and Dr Tobias Pörnbacher (ADVANT Beiten).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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