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            <title>ADVANTLAW -&gt; News</title>
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            <copyright>RYZE Digital</copyright>
            
            <pubDate>Tue, 29 Sep 2026 05:23:32 +0200</pubDate>
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                        <pubDate>Thu, 20 Feb 2025 14:35:00 +0100</pubDate>
                        <title>Tax treatment of after-sale warranties: VAT or insurance tax?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tax-treatment-of-after-sale-warranties-vat-or-insurance-tax</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Capita spesso, soprattutto nel settore automobilistico, che la vendita di prodotti, come gli autoveicoli, sia accompagnata dalla vendita di pacchetti di garanzie post-vendita.</p><p>Il trattamento ai fini delle imposte indirette di tali pacchetti deve essere analizzato attentamente in base alle leggi fiscali dello Stato di residenza dell'azienda produttrice e alle leggi fiscali dello Stato in cui il prodotto viene venduto.</p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/nctm/PDF/Tax_2.pdf" target="_blank"><strong><u>Leggi qui</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 27 Jan 2025 11:38:02 +0100</pubDate>
                        <title>Webinar | Le polizze assicurative Linked tra rischio demografico e mercato finanziario</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/webinar-le-polizze-assicurative-linked-tra-rischio-demografico-e-mercato-finanziario</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Mercoledì 29 gennaio<br>dalle 14.00 alle 17.00</p><p>Benedetta Musco Carbonaro parteciperà come relatrice al webinar organizzato dalla Commissione Diritto delle Assicurazioni dell'Ordine degli Avvocati di Milano.</p><p>In particolare, Benedetta tratterà il tema della pignorabilità delle polizze assicurative linked.</p><p><a href="https://www.advantlaw.com/fileadmin/nctm/PDF/Le_polizze_assicurative_linked.pdf" target="_blank"><strong><u>Clicca qui per ulteriori informazioni</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 26 May 2021 11:28:24 +0200</pubDate>
                        <title>Regolamento IVASS n. 47 del 27 aprile 2021: disposizioni in materia di piani di risanamento e finanziamento di imprese di assicurazione e riassicurazione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/regolamento-ivass-n-47-del-27-aprile-2021-disposizioni-in-materia-di-piani-di-risanamento-e-finanziamento-di-imprese-di-assicurazione-e-riassicurazione</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>In data 27 aprile 2021, I’IVASS ha pubblicato il Regolamento n. 47 recante disposizioni in materia di risanamento e finanziamento di cui al titolo XVI del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private (“<strong>CAP</strong>”). Con tale Regolamento, l’Istituto ha fornito una disciplina di dettaglio in materia di piani di risanamento e finanziamento, tanto individuali quanto di gruppo, in attuazione dell’art. 223-<em>ter</em> CAP (che richiedeva all’IVASS di emanare le norme riguardanti, in particolare, i dati e le informazioni da indicare nel piano di risanamento di cui all'articolo 222 e nel piano di finanziamento i cui all'articolo 222-<em>bis</em>).L’IVASS ha delineato la disciplina attuativa delle misure di salvaguardia, risanamento e liquidazioni previste nel CAP tanto a livello contenutistico quanto procedimentale per le: <em>(i)</em> imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia; <em>(ii)</em> imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo con sede secondaria in Italia; e <em>(iii)</em> le ultime società controllanti italiane<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.Più nel dettaglio il regolamento disciplina i contenuti e le modalità di predisposizione e approvazione del piano di risanamento e del piano di finanziamento, nonché di presentazione delle relative relazioni, concernenti le misure adottate e l’esecuzione dei piani, da presentare all’Istituto.<strong>&nbsp;</strong>Il testo completo del Regolamento e della relativa Relazione sono disponibili sul sito dell’IVASS: <a href="https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2021/n47/index.html" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2021/n47/index.html</a>&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:michele.zucca@advant-nctm.com">Michele Zucca</a>, <a href="mailto:anthony.perotto@advant-nctm.com">Anthony Perotto</a> e <a href="mailto:guido.foglia@advant-nctm.com">Guido Foglia</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1"><sup>[1]</sup></a> Si specifica che se tali società sono a loro volta controllate da imprese di assicurazione e riassicurazione, da una società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede in uno stato membro, le disposizioni del Reg. 47/2021 troveranno applicazione solo nel caso in cui l’IVASS abbia disposto la vigilanza a livello di sottogruppo nazionale.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 12 Feb 2021 09:01:39 +0100</pubDate>
                        <title>Entrata in vigore del Decreto legislativo n. 187/2020: importanti modifiche al Codice delle Assicurazioni Private in materia, in particolare, di distribuzione assicurativa</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/entrata-in-vigore-del-decreto-legislativo-n-187-2020-importanti-modifiche-al-codice-delle-assicurazioni-private-in-materia-in-particolare-di-distribuzione-assicurativa</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>In data 9 febbraio 2021, è entrato in vigore il decreto legislativo n. 187 del 30 dicembre 2020 (il “<strong>Decreto</strong>”). Il Decreto, adottato ad integrazione delle disposizioni attuative della direttiva (UE) 2016/97 (c.d. IDD), introduce alcune modifiche al Codice delle Assicurazioni Private (il “<strong>Codice</strong>”), con particolare riguardo alla distribuzione di prodotti assicurativi.&nbsp;</p><ol> <li><strong><em> Nuova definizione di attività di distribuzione (ri)assicurativa</em></strong></li></ol><p>Tra le principali novità introdotte dal Decreto vi è una nuova definizione di attività di distribuzione assicurativa e ri-assicurativa di cui all’art 106 del Codice.Rispetto alla versione previgente, la nuova definizione precisa espressamente che l’attività di consulenza, che rientra nel novero delle attività che costituiscono attività di distribuzione assicurativa, riguarda la consulenza come definita dell’articolo 1, comma 1, lettera m<em>-ter</em>) del Codice, ovvero “<em>l'attività consistente nel fornire raccomandazioni personalizzate ad un cliente, su richiesta dello stesso o su iniziativa del distributore, in relazione ad uno o più contratti di assicurazione</em>”.La nuova versione dell’art. 6 include inoltre al comma 2 una specifica definizione di attività di distribuzione ri-assicurativa, distinta da quella assicurativa.&nbsp;</p><ol start="2"> <li><strong><em> Obblighi di formazione in capo agli intermediari a titolo accessori</em></strong></li></ol><p>Con riguardo alla disciplina degli intermediari a titolo accessorio, il novellato Codice dispone l’estensione ai medesimi, mediante la modifica dell’art 109-<em>bis</em>, degli obblighi di formazione professionale (i quali saranno tuttavia definiti da un emanando decreto IVASS).A tali soggetti viene anche esteso il regime previsto all’art. 119 comma 3 del Codice: gli stessi divengono dunque responsabili per l’attività di intermediazione svolta dai soggetti ad essa addetti, quali i loro dipendenti, i collaboratori e gli altri incaricati impegnati nella distribuzione assicurativa e iscritti alla sezione E del Registro Unico degli Intermediari.&nbsp;</p><ol start="3"> <li><strong><em> Obblighi in materia di remunerazione</em></strong></li></ol><p>Il Decreto modifica inoltre l’art. 119-<em>bis, </em>comma del Codice. Il testo previgente prevedeva che i distributori<em> “non ricevono un compenso e non offrono un compenso ai loro dipendenti e non ne valutano le prestazioni in modo contrario al loro dovere di agire nel migliore interesse dei contraenti previsto dal comma 1</em>”. La nuova versione, forse al fine di evitare possibili incertezze, non include più l’espressione “<em>e non ne valutano le prestazioni</em>”.&nbsp;</p><ol start="4"> <li><strong><em> Requisiti di onorabilità</em></strong></li></ol><p>Il Decreto dispone inoltre che la persona fisica responsabile della distribuzione assicurativa per un intermediario iscritto alla lettera D del Registro Unico degli intermediari debba possedere i requisiti di professionalità e onorabilità individuati da regolamento IVASS.&nbsp;</p><ol start="5"> <li><strong><em> Vendita abbinata</em></strong></li></ol><p>Ancora, la nuova formulazione del Codice prevede l’obbligo per i soggetti impegnati nella distribuzione di prodotti assicurativi in abbinamento di fornire sempre un’adeguata descrizione delle diverse componenti a prescindere dall’eventuale decisione del contraente di acquistare separatamente le componenti del pacchetto offerto.Ciò, diversamente dalla precedente versione che imponeva la necessità di descrizione delle caratteristiche delle varie componenti solo nel caso di acquisto separato delle componenti del pacchetto offerto al cliente.Un’ulteriore importante novità sempre in materia di vendita abbinata è la possibilità da parte di IVASS di applicare le misure cautelari ed interdittive di cui all’articolo 120-quinques comma 5 del Codice indipendentemente dal fatto che l’accessorietà̀ afferisca all’assicurazione o al servizio o prodotto diverso dall’assicurazione. L’intervento dell’IVASS è dunque consentito anche ove il prodotto principale sia un prodotto (o servizio) di natura non assicurativa (e la polizza sia accessoria a tale prodotto).&nbsp;</p><ol start="6"> <li><strong><em> Materiale pubblicitario e poteri IVASS</em></strong></li></ol><p>È poi abrogato il comma 3 dell’art. 182 del Codice, il quale prevedeva la possibilità per l’IVASS di richiedere, pur in via non sistematica, la trasmissione del materiale pubblicitario utilizzato da imprese e intermediari.&nbsp;</p><ol start="7"> <li><strong><em> Obblighi delle imprese in fase di esecuzione dei contratti</em></strong></li></ol><p>Il nuovo Art. 183 del Codice (come modificato dal Decreto) dispone che gli obblighi di comportamento in capo alle imprese (<em>i.e. </em>dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza; obbligo di identificare ed evitare conflitti di interessi; realizzare una gestione finanziaria indipendente, sana e prudente) si applichino anche alla fase dell’offerta dei contratti (in aggiunta alla fase di esecuzione degli stessi).&nbsp;</p><ol start="8"> <li><strong><em> Procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie</em></strong></li></ol><p>Il Decreto introduce inoltre una disciplina di raccordo tra il sistema di risoluzione delle controversie previsto dal Codice (il c.d. arbitro assicurativo) e le procedure di mediazione e negoziazione assistita.In particolare, viene previsto un regime di alternatività tra tali strumenti di c.d. <em>alternative dispute resolution.</em>&nbsp;</p><ol start="9"> <li><strong><em> Sanzioni</em></strong></li></ol><p>Da ultimo, vengono apportate diverse modifiche alle disposizioni sulle sanzioni amministrative pecuniarie.In particolare, vengono estese le sanzioni di cui agli artt. 324 e 324-<em>bis </em>del Codice anche alle condotte concernenti la fase di <em>realizzazione </em>del prodotto assicurativo.Mediante la modifica dell’art. 324-quinquies, si precisa che si ha <em>reiterazione della violazione </em>quando “<em>nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un’altra violazione della stessa indole</em>”.Viene infine chiarito, all’art. 325-<em>bis </em>del Codice, che nel caso il fatturato (sulla base del quale la sanzione è calcolato) non sia determinabile, la sanzione applicabile è compresa tra un minimo di € 5.000,00 e un massimo di € 5 milioni.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:michele.zucca@advant-nctm.com">Michele Zucca</a>, <a href="mailto:anthony.perotto@advant-nctm.com">Anthony Perotto</a> e <a href="mailto:guido.foglia@advant-nctm.com">Guido Foglia</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 29 Jan 2021 11:03:56 +0100</pubDate>
                        <title>L’IVASS pubblica i Provvedimenti n. 108/2021 e 109/2021 che dispongono l’estensione dei termini della sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli in bilancio e dei termini per applicazione dell’International Financial Reporting Stand</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/livass-pubblica-i-provvedimenti-n-108-2021-e-109-2021-che-dispongono-lestensione-dei-termini-della-sospensione-temporanea-delle-minusvalenze-nei-titoli-non-durevoli-in-bilancio-e-de</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con il Provvedimento n. 108/2021 del 27 gennaio 2021, IVASS ha apportato modifica al Regolamento n. 43/2019 conformando la normativa regolamentare assicurativa alle nuove disposizioni previste dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 luglio 2020, prevedenti l’estensione della sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli nel bilancio civilistico <em>local </em>GAAP.In considerazione delle particolari situazioni che stanno vivendo i mercati finanziari in questo periodo, le imprese di assicurazione potranno avvalersi della facoltà, anche in relazione alla chiusura dell’esercizio al 31 dicembre 2020, di valutare i titoli del portafoglio di carattere non durevole al valore iscritto nell’ultimo bilancio approvato ovvero, per i titoli non presenti a tale data, di valutarli al costo di acquisizione. Si specifica che tale facoltà non è estesa anche alle minusvalenze di carattere durevole.Va sottolineato come il presente emendamento al Regolamento n. 43/2019 non implica alcuna modifica in relazione alla disciplina: <em>(i)</em> della trasmissione all’IVASS di informazioni aggiuntive; <em>(ii)</em> dell’accantonamento degli utili emersi dall’esercizio della facoltà a una riserva indisponibile; <em>(iii)</em> dei requisiti di informativa pubblica. Inoltre, affinché la società possa avvalersi della facoltà prevista al presente Provvedimento per l’esercizio 2020 si richiede, come per il precedente esercizio 2019, che tale decisione sia adottata mediante delibera dell’organo amministrativo, in considerazione di una specifica relazione sottoscritta dai responsabili della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale.</p><p style="text-align: center;">*</p>Sempre in materia di principi contabili e bilancio delle imprese che svolgono attività assicurativa e riassicurativa, in data 27 gennaio 2021, l’IVASS, con Provvedimento n. 109/2021, ha recepito nella normativa secondaria italiana le modifiche apportate dal Regolamento UE 2020/2097 alla disciplina europea su i principi contabili da adottare ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, nella specie per quanto concerne l’International Financial Reporting Standard 9 (IFRS 9 Financial Instruments).Con il presente Provvedimento infatti si dispone, conformemente alla nuova disciplina comunitaria, l’estensione dei termini per l’applicazione dell’IFRS 9, precedentemente fissati per il 1° gennaio 2021, al 1° gennaio 2023.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:antoniadibella@advant-nctm.com">Antonia Di Bella</a>, <a href="mailto:michele.zucca@advant-nctm.com">Michele Zucca</a>, <a href="mailto:anthony.perotto@advant-nctm.com">Anthony Perotto</a> e <a href="mailto:guido.foglia@advant-nctm.com">Guido Foglia</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 18 Jan 2021 03:12:40 +0100</pubDate>
                        <title>Provvedimento IVASS n. 107 del 12 gennaio 2021: modifica alla definizione di “portafoglio” contenuta nel Regolamento ISVAP n. 14/2008 (effetti sul trasferimento e sulla gestione di un portafoglio in run-off di contratti di assicurazione)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/provvedimento-ivass-n-107-del-12-gennaio-2021</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con provvedimento n. 107/2021, l’IVASS ha modificato la definizione di “<em>portafoglio</em>” di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f) del Regolamento ISVAP n. 14/2008 (mediante la soppressione delle parole: “<em>il portafoglio non può essere costituito da soli sinistri”</em>), al fine di rimuovere lo specifico divieto di trasferire portafogli costituiti da soli sinistri, espressamente escluso nella sua originaria formulazione.Nell’ambito della propria analisi sull’impatto di questo provvedimento, l’IVASS ha rilevato, in particolare, che tale modifica (diretta a consentire il trasferimento di portafogli di soli sinistri) è giustificata dal mutamento delle condizioni economico-finanziarie che caratterizzano il mercato di riferimento, il quale richiede una maggiore flessibilità gestionale. Contestualmente, l’Istituto ha evidenziato che la permanenza di tale esclusione all’interno del sistema normativo italiano <em>“potrebbe risultare svantaggiosa per le imprese operanti nel territorio della Repubblica, in termini di competitività, in quanto tale tipologia di trasferimento di portafoglio e di gestione in run-off sono consentiti in altri Paesi europei</em>”.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare&nbsp;l'Avv.&nbsp;<a href="mailto:michele.zucca@advant-nctm.com">Michele Zucca</a>, l'Avv.&nbsp;<a href="mailto:anthony.perotto@advant-nctm.com">Anthony Perotto</a>&nbsp;o l'Avv. <a href="mailto:guido.foglia@advant-nctm.com">Guido Foglia</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 05 Jan 2021 02:30:32 +0100</pubDate>
                        <title>Decreto Legge 31 Dicembre 2020 n. 183: nuove disposizioni riguardanti l&#039;attività in Italia delle imprese di assicurazione con sede nel Regno Unito post Brexit</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/decreto-legge-31-dicembre-2020-n-183-nuove-disposizioni-riguardanti-lattivita-in-italia-delle-imprese-di-assicurazione-con-sede-nel-regno-unito-post-brexit</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con il Decreto Legge n. 183 pubblicato in data 31 dicembre 2020 (il “<strong>Decreto</strong>”), il Governo ha fissato – tra le altre cose – alcune importanti previsioni relative all’attività svolta in Italia da imprese di assicurazione con sede in Regno Unito dopo il 31 dicembre 2020, ossia dopo la conclusione del periodo di transizione come previsto dall'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione Europea firmato il 24 gennaio 2020 (c.d. Brexit).Il Decreto– alla luce della particolare situazione e della necessità di disporre di misure urgenti e immediate a seguito del recesso del Regno Unito dall'UE – consente agli assicuratori britannici di continuare a svolgere determinate attività, nel rispetto di una serie di limiti e requisiti.In particolare, ai sensi dell'articolo 22 del Decreto:</p><p style="padding-left: 30px;">i. le imprese di assicurazione aventi sede legale nel Regno Unito che, alla scadenza del periodo di transizione, sono abilitate a esercitare l’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi sono cancellate, dal giorno successivo a tale data, dall'Elenco delle imprese con sede legale in un altro Stato membro di cui all'articolo 26 del Codice delle Assicurazioni Private ("<strong>CAP</strong>").</p><p style="padding-left: 30px;">ii. Tali imprese proseguono, dopo la scadenza del periodo di transizione, l’attività nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso a tale data senza assumere nuovi contratti, né rinnovare quelli esistenti, fino alla relativa scadenza o a altro termine evidenziato dall'impresa nel piano di cui al punto iii. (b.) sotto. Della prosecuzione temporanea di tale operatività l'IVASS dà adeguata evidenza al pubblico.</p><p style="padding-left: 30px;">iii. Le suddette imprese del Regno Unito, inoltre:</p><p style="padding-left: 60px;">a. informano, entro quindici giorni dalla fine del periodo di transizione (e quindi entro il 15 gennaio 2021), anche mediante comunicazione sul proprio sito istituzionale, contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di operatività a esse applicabile;b. presentano all'IVASS, entro novanta giorni dalla fine del periodo di transizione (e quindi entro il 31 marzo 2021), un piano contenente le misure che consentono di dare spedita e corretta esecuzione dei contratti e delle coperture in corso a tale data, inclusi i pagamenti dei sinistri;c. trasmettono all'IVASS, con cadenza annuale, una relazione contenente lo stato di attuazione del piano.</p><p style="padding-left: 30px;">iv. Dalla scadenza del periodo di transizione il contraente può recedere senza oneri aggiuntivi dai contratti che hanno durata superiore all'anno, dandone comunicazione scritta all'impresa, ovvero esercitare altre forme di scioglimento dal vincolo contrattuale; le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia. Il recesso del contraente ha effetto dalla scadenza della prima annualità successiva alla data di esercizio del recesso stesso.</p><p style="padding-left: 30px;">v. Alle suddette imprese del Regno Unito, nelle more del periodo di prosecuzione temporanea di cui sopra, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 193 CAP e ogni altra disposizione in materia assicurativa relativa alle stesse, fino al termine del periodo di transizione, ivi incluse le disposizioni di cui al titolo XVIII del CAP. Si applica altresì la disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del CAP.</p><p style="padding-left: 30px;">vi. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane che, al termine del periodo di transizione, sono abilitate all’esercizio dell’attività assicurativa o riassicurativa nel Regno Unito in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi proseguono l'esercizio dell’attività, fermo restando quanto previsto dagli articoli 22 e 59-quinquies CAP e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regno Unito.</p>L'art. 22 del Decreto non contiene alcuna previsione per quanto riguarda gli intermediari assicurativi e riassicurativi autorizzati a operare in Italia in regime di libertà di stabilimento o di libera prestazione di servizi.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:anthony.perotto@advant-nctm.com">Anthony Perotto</a>, <a href="mailto:guido.foglia@advant-nctm.com">Guido Foglia</a>, <a href="mailto:michele.zucca@advant-nctm.com">Michele Zucca</a> o <a href="mailto:matteo.marabini@advant-nctm.com">Matteo Marabini</a></em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 04 Jan 2021 03:45:50 +0100</pubDate>
                        <title>Insurance activity in Italy after the end of Brexit transition period: a new Italian Law Decree</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/insurance-activity-in-italy-after-the-end-of-brexit-transition-period-a-new-italian-law-decree</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>With a new Law Decree issued on 31 December 2020 (<em>Decreto Legge 31 Dicembre 2020 N. 183</em>), the Italian Government has set – amongst several others – some important rules on operations and activities in Italy of UK-based Insurers after 31 December 2020 i.e. after the end of the Brexit transition period (as provided by the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union signed on 24 January 2020).The&nbsp;<em>Decreto Legge</em>&nbsp;– in the light of the peculiar situation and of the need for urgent and immediate measurers following the UK withdrawal from the EU – allows UK insurers some room to carry out certain activities, subject to a number of limits and requirements. In particular, according to Article 22 of the&nbsp;<em>Decreto Legge</em>:</p><p style="padding-left: 30px;">i. UK Insurers which, at the end of the transition period, are authorized to carry out insurance activity in Italy under the right of establishment or freedom to provide services will be removed, from such date, from the IVASS register of EU Insurers referred to under article 26 of the Italian Insurance Code (“IIC”).</p><p style="padding-left: 30px;">ii. However, such UK insurers, after the end of the transition period, will continue their activity limited to the handling of contracts and policies pending as at such date (…<em>nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso a tale data</em><em>…</em>), without underwriting new contracts or renewing existing policies, until their natural expiry date or until the deadline provided for by the “plan” referred to at&nbsp;<em>iii.&nbsp;</em>(b.) below. IVASS will properly inform the market of the temporary contract management activity by such UK Insurers.</p><p style="padding-left: 30px;">iii. Such UK Insurers:</p><p style="padding-left: 60px;">a. Within 15 days from the end of the transition period (and so by 15 January 2021), must inform – also by publication on their website – policyholders, insureds and other beneficiaries of insurance services of the regime applicable to them.b.&nbsp;By 90 days from the end of the transition period (and so by 31 March 2021), must file with IVASS a plan containing the management measures allowing such undertakings to properly and promptly perform contracts and coverages pending at 31 December 2020, including the payment of claims.c.Must then file with IVASS an annual report as to the implementation of the plan under let. b above.</p><p style="padding-left: 30px;">iv. As of the expiry of the transition period, policyholders and insureds have the right to unilaterally (and with no cost) terminate any existing contract whose duration exceeds one year, by giving written notice to the relevant UK Insurer. Such termination will be effective at the end of the yearly policy period which is running on the termination notice date. Automatic/tacit renewal clauses included in existing policies will be ineffective.</p><p style="padding-left: 30px;">v. The provision of Article 193 of the Insurance Code (essentially providing for the regulatory control over EU insurers) and any other insurance provision (including sanctions referred to in Title XVIII of the Insurance Code) relevant to the same will continue to apply to such undertakings during such period of temporary contract management activity.</p><p style="padding-left: 30px;">vi. Italian undertakings which, at 31 December 2020, are authorized to carry out insurance or reinsurance activity in the territory of the United Kingdom under the right of establishment or the freedom to provide services will continue to their activity, without prejudice to articles 22 and 59-<em>quinquies</em>&nbsp;of the Insurance Code and in compliance with the laws of the United Kingdom.</p>No specific provisions are instead laid down by Art. 22 of the Decree with regard to insurance and reinsurance intermediaries authorized to carry out insurance activity in Italy under the right of establishment or the freedom to provide services.<i>This article is for information purposes only and is not, and cannot be intended as, a professional opinion on the topics dealt with.&nbsp;For further information please contact&nbsp;<a href="mailto:anthony.perotto@advant-nctm.com">Anthony Perotto</a>,&nbsp;<a href="mailto:guido.foglia@advant-nctm.com">Guido Foglia</a>,&nbsp;<a href="mailto:michele.zucca@advant-nctm.com">Michele Zucca</a>&nbsp;e&nbsp;<a href="mailto:matteo.marabini@advant-nctm.com">Matteo Marabini</a>.</i>&nbsp;<strong>Italian version:</strong><strong>Decreto Legge 31 Dicembre 2020 n. 183: nuove disposizioni riguardanti l'attività in Italia delle imprese di assicurazione con sede nel Regno Unito post Brexit</strong>Con il Decreto Legge n. 183 pubblicato in data 31 dicembre 2020 (il “<strong>Decreto</strong>”), il Governo ha fissato – tra le altre cose – alcune importanti previsioni relative all’attività svolta in Italia da imprese di assicurazione con sede in Regno Unito dopo il 31 dicembre 2020, ossia dopo la conclusione del periodo di transizione come previsto dall'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione Europea firmato il 24 gennaio 2020 (c.d. Brexit).Il Decreto– alla luce della particolare situazione e della necessità di disporre di misure urgenti e immediate a seguito del recesso del Regno Unito dall'UE – consente agli assicuratori britannici di continuare a svolgere determinate attività, nel rispetto di una serie di limiti e requisiti.In particolare, ai sensi dell'articolo 22 del Decreto:<p style="padding-left: 30px;">i. le imprese di assicurazione aventi sede legale nel Regno Unito che, alla scadenza del periodo di transizione, sono abilitate a esercitare l’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi sono cancellate, dal giorno successivo a tale data, dall'Elenco delle imprese con sede legale in un altro Stato membro di cui all'articolo 26 del Codice delle Assicurazioni Private ("<strong>CAP</strong>").</p><p style="padding-left: 30px;">ii. Tali imprese proseguono, dopo la scadenza del periodo di transizione, l’attività nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso a tale data senza assumere nuovi contratti, né rinnovare quelli esistenti, fino alla relativa scadenza o a altro termine evidenziato dall'impresa nel piano di cui al punto iii. (b.) sotto. Della prosecuzione temporanea di tale operatività l'IVASS dà adeguata evidenza al pubblico.</p><p style="padding-left: 30px;">iii. Le suddette imprese del Regno Unito, inoltre:</p><p style="padding-left: 60px;">a. informano, entro quindici giorni dalla fine del periodo di transizione (e quindi entro il 15 gennaio 2021), anche mediante comunicazione sul proprio sito istituzionale, contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di operatività a esse applicabile;b. presentano all'IVASS, entro novanta giorni dalla fine del periodo di transizione (e quindi entro il 31 marzo 2021), un piano contenente le misure che consentono di dare spedita e corretta esecuzione dei contratti e delle coperture in corso a tale data, inclusi i pagamenti dei sinistri;c. trasmettono all'IVASS, con cadenza annuale, una relazione contenente lo stato di attuazione del piano.</p><p style="padding-left: 30px;">iv. Dalla scadenza del periodo di transizione il contraente può recedere senza oneri aggiuntivi dai contratti che hanno durata superiore all'anno, dandone comunicazione scritta all'impresa, ovvero esercitare altre forme di scioglimento dal vincolo contrattuale; le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia. Il recesso del contraente ha effetto dalla scadenza della prima annualità successiva alla data di esercizio del recesso stesso.</p><p style="padding-left: 30px;">v. Alle suddette imprese del Regno Unito, nelle more del periodo di prosecuzione temporanea di cui sopra, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 193 CAP e ogni altra disposizione in materia assicurativa relativa alle stesse, fino al termine del periodo di transizione, ivi incluse le disposizioni di cui al titolo XVIII del CAP. Si applica altresì la disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del CAP.</p><p style="padding-left: 30px;">vi. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane che, al termine del periodo di transizione, sono abilitate all’esercizio dell’attività assicurativa o riassicurativa nel Regno Unito in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi proseguono l'esercizio dell’attività, fermo restando quanto previsto dagli articoli 22 e 59-quinquies CAP e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regno Unito.</p>L'art. 22 del Decreto non contiene alcuna previsione per quanto riguarda gli intermediari assicurativi e riassicurativi autorizzati a operare in Italia in regime di libertà di stabilimento o di libera prestazione di servizi.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:anthony.perotto@advant-nctm.com">Anthony Perotto</a>, <a href="mailto:guido.foglia@advant-nctm.com">Guido Foglia</a>, <a href="mailto:michele.zucca@advant-nctm.com">Michele Zucca</a> o <a href="mailto:matteo.marabini@advant-nctm.com">Matteo Marabini</a></em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 21 Dec 2020 02:22:49 +0100</pubDate>
                        <title>Provvedimento IVASS n. 101 del 10 dicembre 2020: l’Ivass anticipa al 5 febbraio 2021 talune semplificazioni previste nel Provvedimento 97/2020 in favore degli intermediari</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/provvedimento-ivass-n-101-del-10-dicembre-2020-livass-anticipa-al-5-febbraio-2020-talune-semplificazioni-previste-nel-provvedimento-97-2020-in-favore-degli-intermediari</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con l’adozione da parte di IVASS del Provvedimento n. 97 del 4 agosto 2020 si è completato il processo di integrazione nell’ordinamento italiano della disciplina dell’attività di distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi, volta a perseguire la razionalizzazione e la semplificazione della regolamentazione della materia.In particolare, il summenzionato Provvedimento ha abrogato l’obbligo per gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F del RUI di attestare, mediante comunicazione presentata all’IVASS entro il 5 febbraio di ogni anno, il rinnovo del contratto di assicurazione della responsabilità civile ovvero, in caso di contratto pluriennale, la conferma dell’efficacia della relativa copertura.L’entrata in vigore del Provvedimento n. 97/2020 è prevista per il 31 marzo 2021, al fine di assicurare agli operatori assicurativi e riassicurativi un congruo termine per l’adeguamento alle nuove disposizioni normative.Tuttavia, nel più ampio quadro delle misure adottate a supporto dell’attività delle imprese e degli intermediari a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19, l’IVASS – con provvedimento 101/2020 – ha esonerato, <strong><u>sin dalla prossima scadenza del 5 febbraio 2021</u></strong>, gli intermediari A, B ed F dal richiamato onere di comunicare il rinnovo della polizza RC.Resta fermo che l’assolvimento dell’obbligo di stipulazione della polizza RC è requisito per l’iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, nonché per il mantenimento dell’operatività e per l’instaurazione dei rapporti di collaborazione orizzontale, sulla base di quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private e dalle relative disposizioni di attuazione.Per maggiori informazioni si invita a consultare il sito dell’IVASS: <a href="https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/normativi-provv/2020/provv_101/index.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/normativi-provv/2020/provv_101/index.html</a>&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare Avv. <a href="mailto:michele.zucca@advant-nctm.com">Michele Zucca</a>, Avv. <a href="mailto:anthony.perotto@advant-nctm.com">Anthony Perotto</a>, Avv. <a href="mailto:guido.foglia@advant-nctm.com">Guido Foglia</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                        <guid isPermaLink="false">news-5247</guid>
                        <pubDate>Wed, 29 Apr 2020 04:36:52 +0200</pubDate>
                        <title>Infezione contratta durante intervento chirurgico. Non sussiste responsabilità dei sanitari se questi hanno seguito i protocolli</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/infezione-contratta-durante-intervento-chirurgico-non-sussiste-responsabilita-dei-sanitari-se-questi-hanno-seguito-i-protocolli</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale penale di Cosenza, con decreto in data 26 marzo 2020, su richiesta del Pubblico Ministero, ha disposto l’archiviazione di un procedimento penale incardinato nei confronti di alcuni medici, per presunta responsabilità degli stessi connessa al fatto che, durante un intervento di chirurgia oftalmica, la paziente avrebbe contratto un’infezione.I consulenti tecnici nominati dal PM avevano infatti accertato che la paziente era già un soggetto a rischio (in quanto anziana e con patologie pregresse) e che i sanitari avevano seguito le Linee Guida della Società Oftalmologica Italiana, della Associazione Italiana Medici Oculisti e dell’Associazione Italiana di Chirurgia della Cataratta e Refrattiva in tema di oftalmologia, avendo posto in essere tutte le misure di prevenzione ivi previste (la disinfezione del campo operatorio, la corretta profilassi antibiotica, le visite di controllo successive all’intervento chirurgico, ecc.).Seguendo dunque il parere espresso dai consulenti tecnici, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto l’archiviazione del procedimento, non ravvedendo un’ipotesi di responsabilità dei medici.Si rammenta in proposito che la Legge Gelli, all’art. 5, prevede che gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle loro prestazioni, si devono attenere, salva la specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida.Ricordiamo che le linee guida sono elaborate attraverso il processo di revisione regolare della letteratura e dei pareri degli esperti e sono concepite da gruppi multidisciplinari e propongono un'estesa definizione della buona pratica professionale, essendo basate su analisi, valutazioni e chiarimenti delle prove scientifiche.L’art. 6, II comma, della Legge Gelli, prevede poi la punibilità dei sanitari debba essere esclusa “… <em>quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto</em>”.Il richiamo alle linee guida è operato anche nel successivo art. 7 della prefata Legge (relativo alla responsabilità civile degli esercenti e delle strutture sanitarie), ove è previsto che il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, deve tenere conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 e dell'articolo 590-<em>sexies</em> del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della Legge Gelli.Il precedente di cui sopra pare dunque offrire interessanti spunti di riflessione in relazione all’attuale emergenza connessa alla diffusione del Coronavirus (COVID-19), potendo le Corti – anche nel caso in cui un paziente contragga il virus durante un ricovero ospedaliero - giungere alle medesime considerazioni circa l’insussistenza di alcuna ipotesi di responsabilità ascrivibile ai sanitari, ove in particolare questi ultimi abbiano seguito le linee guida via via definite ai sensi di legge ovvero, in mancanza, le buone pratiche clinico assistenziali.A tale ultimo riguardo si segnala, in particolare, che l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha stilato delle “<em>Raccomandazioni per gli operatori sanitari</em>” per la gestione dei casi COVID-19. Tali indicazioni sono consultabili anche attraverso il portale del <a href="http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&amp;id=5373&amp;area=nuovoCoronavirus&amp;menu=vuoto" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ministero della Salute</a>.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:a.perotto@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Anthony Perotto</a>, <a href="mailto:g.foglia@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Guido Foglia</a>, <a href="mailto:m.zucca@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Michele Zucca</a> o <a href="mailto:g.boursierniutta@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Guglielmo Boursier Niutta</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 27 Apr 2020 05:21:54 +0200</pubDate>
                        <title>ASSICURATIVO | Le misure del Decreto Liquidità in materia societaria e fallimentare – Impatto sulle coperture assicurative D&amp;O</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/assicurativo-le-misure-del-decreto-liquidita-in-materia-societaria-e-fallimentare-impatto-sulle-coperture-assicurative-do</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con l’emanazione del Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020 (noto anche come “<strong>Decreto Liquidità</strong>”), il Governo italiano ha inteso fornire una risposta all’emergenza sanitaria in corso, introducendo una serie di misure emergenziali volte a sostenere l’economia nazionale.In termini generali, le misure che interessano in questa sede sono quelle che incidono (temporaneamente) sull’assetto normativo sotto due distinti profili: (<em>i</em>) “sospendendo” alcune importanti regole in materia di riduzione del capitale per perdite e redazione del bilancio; (<em>ii</em>) introducendo alcune rilevanti disposizioni in materia di procedure concorsuali.Alcune delle modifiche introdotte dal Decreto Liquidità (che si trova attualmente ancora in fase di conversione) possono avere un impatto importante in materia di coperture D&amp;O (ed estensioni "cariche sociali" delle Polizza di RC Professionale), nonché sulla responsabilità dei soggetti assicurati.</p><h2>Interventi in materia di riduzione del capitale sociale e di redazione del bilancio d’esercizio in prospettiva di continuità aziendale – implicazioni per le polizze D&amp;O</h2><span style="text-decoration: underline;"><strong>Riduzione o perdita del capitale sociale</strong></span>L’art. 6 del Decreto Liquidità stabilisce che dal 9 marzo al 31 dicembre 2020 non si applicano le disposizioni&nbsp;del codice civile in tema di riduzione del capitale per perdite (artt. 2446, 2447, 2482-<em>bis</em> e 2482-<em>ter</em> c.c.) e che, per lo stesso periodo, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale (artt.2484 e 2545-<em>duodecies</em> c.c.).La previsione mira tra l’altro ad evitare che, a causa della riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo di legge, gli amministratori di un numero elevato di società vengano posti nell’alternativa tra l’immediata messa in liquidazione della società e la necessaria ricapitalizzazione. La “sospensione” delle suddette disposizioni di legge (il cui effetto è di evitare che le società possano continuare ad operare “normalmente” in assenza del capitale minimo), è stata introdotta nell’ottica di garantire la prosecuzione dell'attività ordinaria delle imprese nel corso dell’attuale crisi e per l’anno 2020.La modifica normativa può avere un impatto non irrilevante in materia di sottoscrizione o rinnovo di polizze D&amp;O e sui relativi “sinistri”.In primo luogo, infatti, è ben noto che l’effettiva o presunta violazione degli obblighi sottesi alle suddette norme e principi rappresenta molto spesso una delle colonne portanti delle azioni di responsabilità contro amministratori e sindaci (spesso esercitate in ambito fallimentare).Da un lato, quindi, è verosimile che la “sospensione” di tali disposizioni (per quanto temporanea) non potrà che condurre nel breve periodo ad una deflazione delle azioni di responsabilità nei confronti degli organi amministrativi e di controllo, privando oltretutto i <em>claimants</em> (ovvero gli attori in responsabilità) di una delle principali <em>causes of action</em>.Dall’altro lato, tuttavia, il nuovo assetto, consentendo alle imprese di continuare ad operare e “stare sul mercato” anche in una situazione di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo (in assenza di ricapitalizzazione), potrebbe accrescere il numero di <em>claims</em> e/o le dimensioni delle richieste risarcitorie in caso di futura insolvenza della società.Questa potenziale maggiore esposizione nel medio-lungo termine si rivela particolarmente rilevante laddove si tenga presente che la nuova normativa non prevede un “rilassamento” (se non nei limiti della temporanea inapplicabilità delle norme oggetto di sospensione) degli obblighi e delle responsabilità di amministratori e sindaci. Si può anzi immaginare che, in un quadro di diffusa crisi finanziaria post-pandemia, le azioni di responsabilità verso gli organi sociali siano tendenzialmente destinate ad aumentare.In secondo luogo, la “sospensione” delle norme a presidio dell’integrità del capitale potrebbe dar luogo a diversi (ed inattesi) scenari operativi, sia in area di sottoscrizione delle coperture che di gestione dei sinistri.Va da sé, infatti, che gli assicuratori non potranno più fare affidamento sull’applicazione dei meccanismi e delle procedure previste nelle norme “sospese”. In altri termini, le compagnie potrebbero ritrovarsi ad assicurare (o ad accettare il rinnovo della copertura assicurativa) ad amministratori e sindaci di imprese che, grazie alla nuova normativa, continuano legittimamente ad operare in condizioni patrimoniali che, in un contesto ordinario, comporterebbero l’obbligo di scioglimento della società.In molti casi, le Compagnie potrebbero dover riconsiderare, alla luce di quanto sopra, il contenuto dei questionari assicurativi o il testo delle polizze, ad esempio con riferimento a clausole o termini di copertura che fanno riferimento a situazioni di riduzione di capitale o patrimonio netto negativo, stato di scioglimento, ecc..<span style="text-decoration: underline;"><strong>Continuità aziendale e bilancio d’esercizio</strong></span>L’art. 7 del Decreto Liquidità prevede che, in sede di redazione del bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci del bilancio possa essere operata nella prospettiva della continuità aziendale (cioè di continuazione dell’attività), ove la stessa risulti “<em>sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020</em>” (e quindi, in sostanza, ove vi fosse “continuità” prima dell’esplosione della pandemia). Ciò consentirà di evitare l’impatto negativo sul bilancio derivante dall’eventuale mancanza della prospettiva di continuazione dell’attività nel corso (o a causa) dell’emergenza COVID-19.Sotto il profilo della responsabilità degli amministratori e dei sindaci, tale previsione potrebbe implicare che la mancanza di prospettiva di “continuità” potrebbe non essere adeguatamente riflessa nel (o percepibile dal) relativo bilancio. Ciò a sua volta potrebbe incidere sui rischi connessi a future possibili azioni di responsabilità, specie in caso di successivo dissesto ed insolvenza dell’impresa.Analogamente a quanto osservato in precedenza, gli assicuratori potrebbero trovarsi a sottoscrivere (o rinnovare) la copertura D&amp;O sulla base dell’analisi di bilanci che non riflettono adeguatamente l’effettiva (benchè magari solo temporanea ed occasionale) mancanza di continuità aziendale. Anche in questo caso, dunque, un riesame dei questionari e del testo delle polizze potrebbe risultare opportuno.<h2>Temporanea improcedibilità delle istanze di fallimento – proroga dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione - rinvio dell’entrata in vigore del nuovo “<em>Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza</em>”</h2>L’art. 10 del Decreto Liquidità dispone che tutti i ricorsi per la dichiarazione di fallimento e di insolvenza ai fini della liquidazione coatta amministrativa e dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese depositati nel periodo tra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili. Le imprese escluse dall’operatività di questa disposizione sono quindi solo quelle che rientrano nell’ambito di applicazione del d.l. n. 347/2003 (c.d. “Marzano”).L’art. 9 del Decreto Liquidità prevede poi la proroga di sei mesi dei termini di adempimento scadenti nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione che abbiano già conseguito l’omologa da parte del tribunale. La stessa norma prevede poi una serie di proroghe e differimenti di termini in relazione ai concordati preventivi ed accordi di ristrutturazione per i quali sia pendente il procedimento di omologazione (ciò al fine di facilitare i tentativi di soluzione della crisi di impresa alternativa al fallimento, promossi dal 23 febbraio 2020, evitando che procedure aventi concrete possibilità di successo possano risultare compromesse).Infine, l’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019) è stata differita dal 14 agosto 2020 al 1 settembre 2021.È probabile che, nel breve periodo, l’improcedibilità (per quasi 4 mesi) delle istanze di fallimento possa implicare una consistente riduzione del numero dei fallimenti. Di per sé, questa può apparentemente rappresentare una buona notizia in chiave di esposizione degli assicuratori delle polizze D&amp;O e dei loro assicurati (è infatti probabile che ad un minor numero di fallimenti nel breve periodo corrisponderà un correlativo minor numero di possibili azioni di responsabilità).E’ tuttavia altrettanto vero che dopo il 30 giugno le istanze di fallimento torneranno ad essere “procedibili” ed i relativi fallimenti verranno dichiarati, seppur magari con un certo ritardo rispetto a quanto sarebbe avvenuti in tempi normali. In altri termini, è facile immaginare che il numero dei fallimenti rimarrà, nel medio-lungo periodo, invariato.In buona sostanza, è ben possibile che il principale effetto della norma in questione finisca per essere quello di “concentrare” le pronunce di fallimento e le dichiarazioni di insolvenza in un momento successivo (magari, in ottica assicurativa, nel corso di una successiva annualità di polizza o in un diverso <em>Year of Account</em>). E’ parimenti agevole ipotizzare che il ritardo nell’avvio delle procedure fallimentari abbia l’effetto di incrementare le passività e lo sbilancio patrimoniale, così potenzialmente aggravando le richieste risarcitorie e le relative responsabilità.Di nuovo, è opportuno che gli assicuratori considerino l’impatto che le disposizioni di cui sopra potrebbero avere sulle coperture D&amp;O e sui futuri sinistri. Le clausole di polizza che fanno esplicito od implicito riferimento alla dichiarazione o situazione di insolvenza (quali ad es. clausole in materia di “circostanze” e loro comunicazione, rinnovo o cessazione della copertura, applicazione di copertura “postuma”, ambito di operatività della copertura, ecc.) ben potrebbero essere oggetto di revisione alla luce del, pur temporaneo, nuovo scenario.In conclusione, è possibile che le misure emergenziali qui considerate limiteranno, nel breve/brevissimo periodo, il numero delle dichiarazioni di insolvenza e delle azioni di responsabilità verso amministratori e sindaci in ambito fallimentare. E’ tuttavia probabile che, successivamente, si assisterà ad un incremento significativo delle procedure fallimentari e dell’esposizione – sia in chiave di frequenza che di <em>severity</em> delle richieste risarcitorie - di amministratori e sindaci (e dei loro assicuratori).Occorrerà tempo per valutare appieno gli effetti della legislazione emergenziale (che oltretutto è in divenire). Nel frattempo, gli Assicuratori attivi in area D&amp;O dovranno essere consapevoli del possibile impatto che tale normativa, unita alla prevedibile profonda crisi economica, potrà avere sugli scenari di rischio. In molti casi, tale consapevolezza, potrebbe indurre a considerare tempestivamente eventuali interventi sui testi di polizza e sui criteri di assunzione.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.&nbsp;Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:a.perotto@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Anthony Perotto</a>, <a href="mailto:g.foglia@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Guido Foglia</a> o <a href="mailto:m.zucca@advant-nctm.com." target="_blank" rel="noopener">Michele Zucca</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 25 Mar 2020 04:40:28 +0100</pubDate>
                        <title>Lettera al mercato di Banca d&#039;Italia e IVASS in merito all&#039;offerta di prodotti abbinati a finanziamenti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lettera-al-mercato-di-banca-ditalia-e-ivass-in-merito-allofferta-di-prodotti-abbinati-a-finanziamenti</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>In data 17 marzo 2020 Banca d’Italia ed IVASS hanno pubblicato una lettera congiunta al mercato nella quale è stato affrontato nuovamente il tema dell’offerta di prodotti non finanziari in abbinamento ad un finanziamento. Tale comunicazione deve essere consegnata ai membri degli organi collegiali di gestione e di controllo nonché ai responsabili delle funzioni di <em>Compliance</em> e di <em>Internal audit</em>.Al riguardo, l’attenzione delle Autorità di Vigilanza si concentra in particolare sulle c.d. PPI (<em>Payment Protection Insurance</em> – le polizze a protezione del credito e quindi le polizze vita o danni finalizzate a garantire il rimborso del finanziamento) o le polizze a copertura di un bene dato in garanzia (tra le quali polizze incendio o scoppio sull’immobile dato a garanzia di un mutuo ipotecario).La suddetta lettera al mercato giunge a valle dell’attività di vigilanza svolta rispettivamente da Banca d’Italia nei confronti di banche e intermediari finanziari, da IVASS nei confronti di compagnie di assicurazioni ed intermediari assicurativi, nonché dall’AGCM nell’ambito della repressione delle condotte commercialmente scorrette.Le Autorità di vigilanza partono dal presupposto che vi siano delle aree di miglioramento ed adeguamento nell’attività di tutti i soggetti coinvolti e, a tal fine, individuano diversi elementi di attenzione, onde poterli analizzare individualmente e indicare le condotte più appropriate da adottare.</p><h4>A. La qualificazione della polizza come obbligatoria (in quanto essenziale per la concessione del prestito ovvero per ottenerlo a determinate condizioni) o facoltativa</h4>Per le polizze obbligatorie, la banca o l’intermediario finanziario dovranno dare preventiva evidenza di tale requisito, indicando in maniera specifica i contenuti minimi della copertura richiesta, in modo tale da permettere al cliente di reperire sul mercato coperture equivalenti. Inoltre, l’intermediario finanziario dovrà accettare il prodotto reperito dal cliente, senza modificare le condizioni offerte per l’erogazione del finanziamento. In tal caso, peraltro, il costo della polizza andrà ad essere incluso nel calcolo del TAEG.Qualora, al contrario, le polizze siano richieste come facoltative, ciò dovrà essere chiaramente rappresentato al cliente e non dovranno essere utilizzati al momento dell’offerta “<em>espressioni finalizzate a incutere timori di vario genere che possano indurlo a ritenere necessaria la sottoscrizione della polizza</em>”.Per garantire il rispetto delle suindicate condotte, dovrà essere richiamata l’attenzione del cliente sulle caratteristiche del prodotto assicurativo richiesto nella c.d.<em> welcome letter</em> ed il comportamento dell’intermediario dovrà essere oggetto di una specifica verifica in tal senso nelle procedure sull’adeguatezza ed efficacia delle procedure interne a cura delle funzioni di controllo interno.<h4>B. Il collocamento, in abbinamento al finanziamento, di polizze che non presentano alcun collegamento funzionale con il finanziamento stesso (c.d. “Polizze Decorrelate”)</h4>Alla luce di una serie di procedimenti introdotti con reclami all’IVASS o all’AGCM, vengono identificate come tipicamente scorrette e dunque da evitare le pratiche commerciali che:- subordinano la concessione di un finanziamento alla sottoscrizione di una polizza a premio unico anticipato, priva di collegamento funzionale con il finanziamento richiesto, ovvero- negano il rimborso della quota parte del premio, in caso di rimborso anticipato del finanziamento, sostenendo l’assenza di collegamento funzionale tra le operazioni di finanziamento e di copertura assicurativa.<h4>C. Il controllo delle reti distributive e il monitoraggio dei fenomeni di <em>Mis-Selling</em></h4>Le imprese vengono invitate a verifiche periodiche sugli indici di abbinamento dei prodotti offerti, facendo attenzione ai diversi indicatori sia a livello territoriale che per tipologia di canale distributivo, in modo tale da poter individuare condotte potenzialmente anomale.A tal fine, e per garantire la correttezza delle reti distributive:- i sistemi di remunerazione non dovranno incentivare il collocamento di prodotti abbinati in misura maggiore rispetto alla vendita separata dei singoli contratti;- gli operatori dovranno fare attenzione alla c.d. <em>customer satisfaction</em>, recependo quindi ogni tipo di lamentale per individuare potenziali anomalie, nonché formare le reti distributive affinché i prodotti siano commercializzati correttamente.Anche in tal caso le funzioni di controllo interno dovranno porre in essere tutte le procedure necessarie per verificare il rispetto di quanto precede.<h4>D. I conflitti di interessi e il livello dei costi</h4>Poiché l’esistenza di conflitti di interessi (e.g. accordi di natura partecipativa o commerciale tra il promotore di una copertura assicurativa e l’erogante/collocatore/distributore di un finanziamento) e lo squilibrio tra il costo dell’attività di collocamento/distribuzione delle polizze assicurative e il compenso percepito costituiscono indicatori tipici di anomalia, le attività di controllo e monitoraggio dovranno individuare i casi e adottare tempestivamente gli interventi correttivi per far cessare le suindicate condotte.Le soluzioni adottate potranno ovviamente includere campagne di sensibilizzazione/informazione, revisione degli schemi contrattuali, revisione delle reti di vendita ovvero revisione dei sistemi di remunerazione.Anche in tal caso, le funzioni di<em> Internal Audit</em> vengono invitate a verifiche periodiche (biennali) e <em>on site</em>.<h4>E. La corretta gestione delle richieste di estinzione anticipata (anche parziale) dei finanziamenti e delle conseguenti iniziative sulle polizze abbinate</h4>Per raggiungere tale obiettivo, vengono identificati una serie di interventi, nel più ampio rispetto dei principi peraltro già chiariti nella direttiva IDD (e relative norme regolamentari implementate dall’IVASS) tra i quali:- la valutazione corretta degli interessi del cliente e l’individuazione di giusti livelli di <em>pricing</em> nella costruzione dei prodotti e nella stipula degli accordi distributivi;- la predisposizione di adeguati processi di scambio di informazioni tra compagnie assicurative e banche ed intermediari;- l’evitare sistemi retributivi o di budget che spingano le reti distributive ad adottare comportamenti aggressivi.Anche in tal caso le funzioni di <em>Compliance</em> e <em>Internal Audit</em> dovranno procedere alle verifiche sulle politiche di offerta e collocamento dei prodotti abbinati, all’esito delle quali – ove dovessero essere individuate carenze – dovranno essere assunte le iniziative più adeguate per rimuovere tale <em>vulnus</em>. Gli esiti delle suddette verifiche dovranno anche essere esaminati dagli organi collegiali di gestione e di controllo ed i relativi rapporti e verbali dovranno essere inviati periodicamente (e rispettivamente) a Banca d’Italia ed IVASS, qualora dovessero essere riscontrate delle carenze significative, unitamente al dettaglio del piano di interventi di rimedio.Resta in ogni caso aperta la possibilità per Banca d’Italia ed IVASS di richiedere agli operatori gli esiti delle analisi svolte.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni o approfondimenti contattare il team <strong>Insurance</strong> (<a href="mailto:a.perotto@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Anthony Perotto</a>, <a href="mailto:a.dibella@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Antonia di Bella</a>, <a href="mailto:g.foglia@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Guido Foglia</a> o <a href="mailto:m.zucca@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Michele Zucca</a>) e il team <strong>Banking</strong> (<a href="mailto:s.padovani@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Stefano Padovani</a> o <a href="mailto:p.porena@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Paolo Porena</a>).</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 23 Mar 2020 07:09:15 +0100</pubDate>
                        <title>ASSICURAZIONI | Coronavirus e misure adottate dalle autorità di vigilanza</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/assicurazioni-coronavirus-e-misure-adottate-dalle-autorita-di-vigilanza</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Di seguito, si riportano le principali misure adottate in risposta all’emergenza Coronavirus, con riferimento al settore assicurativo.</p><h2>1. Decreto “Cura Italia” (d.l. 17 marzo 2020, n. 18)</h2>L’art. 103, comma 1 del decreto c.d. “Cura Italia” dispone la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti al 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.Come confermato dall’IVASS, la disposizione si applica anche ai procedimenti amministrativi o alle fasi di procedimenti amministrativi di competenza dell’IVASS stessa, i cui termini sono pertanto sospesi <em>ex lege</em> dal 23 febbraio al 15 aprile 2020.A riguardo, l’IVASS ha altresì chiarito di essere dotata “<em>di misure organizzative in grado di assicurare che siano comunque salvaguardati i principi di efficienza, efficacia e ragionevole durata dei procedimenti amministrativi, con particolare riguardo a quelli che presentano carattere d’urgenza, anche a tutela dei diritti degli interessati”.</em><h2>2. Misure adottate dall’IVASS</h2>L’IVASS ha inoltre adottato alcune “<em>prime misure di sostegno all’attività di imprese e intermediari</em>”.<h4>a) Attività di distribuzione: test di verifica corsi di formazione professionale</h4>I test di verifica dei corsi di formazione professionali degli addetti all’attività distributiva di intermediari o imprese potranno essere effettuati a distanza (in deroga a quanto previsto dall’art. 90, comma 5, Reg. IVASS 40/18).In particolare, i test di verifica saranno svolti con le modalità di cui agli artt. 91, 92, 93 e 94 del medesimo Reg. IVASS 40/18 e cioè in modalità video-conferenza, <em>webinar</em> o <em>e-learning</em>.<h4>b) Proroga / modifica dei termini:</h4><em><strong>i. Home insurance:</strong></em> il termine per l’adozione obbligatoria da parte delle imprese delle c.d. aree internet riservate (cfr. art. 42 e ss. Reg. IVASS 41/18), originariamente fissato al 1° maggio, viene prorogato al <strong>1° luglio 2020</strong>. A riguardo, si ricorda che, nella lista predisposta dall’IVASS delle norme di interesse generale, il Reg. IVASS 41/18 è richiamato per intero (con riferimento agli assicuratori comunitari che svolgono in Italia attività tanto in LPS quanto in libertà di stabilimento e con la sola eccezione degli articoli 42, 43, 44, 45 e 46 per le imprese che esercitano i rami diversi dall'assicurazione della RCA).<em><strong>ii. Relazione reclami:</strong></em> il termine per la trasmissione all'IVASS della Relazione sui reclami e dei relativi documenti (cfr. art. 9, Reg. 24/08) è prorogato al <strong>29 marzo 2020</strong>.A riguardo, si ricorda che l’art. 9 si applica anche alle imprese di assicurazione comunitarie che ricevono un numero di reclami all’anno superiore a 20.<em><strong>iii. Relazione reti distributive:</strong></em> il termine per la trasmissione all’Istituto della Relazione sulle reti distributive (art. 46, Reg. IVASS 40/18) è anch'esso prorogato al <strong>29 marzo 2020</strong>. In proposito, l’IVASS aveva in precedenza chiarito che l’adempimento di cui all’art. 9 del Reg. 40/18 è applicabile anche agli assicuratori comunitari che operano in Italia in regime di libertà di stabilimento.<em><strong>iv. Gestione dei Reclami / Richiesta informazioni:&nbsp;</strong></em>l’IVASS ha modificato i seguenti termini:- 75 giorni (anziché 45 come invece previsto dall’art. 8 del Reg. IVASS 24/08) per dare riscontro al reclamo;- 35 giorni (anziché 20 come invece previsto dall’art. 7 del Reg. IVASS 41/18) per rispondere alle richieste di informazioni della clientela.A riguardo, l’IVASS invita le imprese a garantire il massimo impegno nell’assistere i fruitori dei servizi assicurativi nel più breve tempo e nel miglior modo possibile.<h2>3. La dichiarazione EIOPA</h2>In data 17 marzo 2020, l’EIOPA ha emesso una dichiarazione in merito alle azioni da intraprendere per mitigare l’impatto dell’emergenza Coronavirus sul settore assicurativo comunitario (“<em>EIOPA statement on actions to mitigate the impact of Coronavirus/COVID-19 on the EU insurance sector</em>”; la “<strong>Dichiarazione</strong>”).Nella propria Dichiarazione, l’EIOPA lancia due <em>key messages</em>:<em><strong>i. Business continuity</strong></em>: è particolarmente importante – secondo l’EIOPA – che gli assicuratori siano in grado di continuare a fornire i servizi ai propri clienti. Le compagnie di assicurazione devono, dunque, essere pronte a implementare le necessarie misure di <em>business continuity</em>.Viene richiesto alle competenti autorità nazionali di adottare un approccio flessibile riguardo alle tempistiche relative agli obblighi, in capo alle Compagnie, di <em>reporting</em> e <em>public disclosure</em> per l’anno 2019.Da parte sua, l’EIOPA – oltre a limitare le richieste al mercato alle informazioni strettamente necessarie – ha già prorogato il termine per l’invio dell’<em>Holistic Impact Assessment</em> 2020.<em><strong>ii. Solvency</strong><strong> and capital position</strong></em>: nel dare atto del buono stato di capitalizzazione degli assicuratori europei, l’EIOPA si dice pronta a utilizzare i necessari strumenti per mitigare gli impatti sul settore assicurativo. Nonostante ciò, viene richiesto agli assicuratori comunitari di preservare la loro posizione finanziaria, seguendo prudenti politiche di distribuzioni di dividendi e di remunerazione variabile.Da ultimo, l’EIOPA continuerà a monitorare la situazione e prenderà o suggerirà alle istituzioni europee le necessarie misure per mitigare l’impatto della volatilità dei mercati sulla stabilità del settore.<h2>4. Ulteriori raccomandazioni EIOPA e successive misure IVASS</h2>In data 20 marzo, l’EIOPA ha emanato alcune raccomandazioni alle autorità nazionali (“<em>Reccommendations on supervisory flexibility regarding the deadline of supervisory reporting and public disclosure</em>”; le “<strong>Raccomandazioni</strong>”).Si tratta, in particolare, di 3 Raccomandazioni, con cui l’EIOPA invita le competenti autorità nazionali a consentire alle imprese la trasmissione, rispettivamente, del <em>Regulator Supervisory Report</em> (RSR), dei <em>Quantitative Reporting Template</em> (QRT) e del <em>Solvency and Financial Condition Report</em> (SFCR) con un ritardo di 8 settimane (o 2 nel caso di talune informazioni indicate all’indicate all’interno delle Raccomandazioni medesime).Le Raccomandazioni individuano inoltre l’emergenza attuale quale uno “sviluppo importante” (“<em>major development</em>”, come definito all’art. 54, comma 1, della Direttiva Solvency II) e sottolineano quindi la necessità per gli assicuratori di riportare nei propri report informazioni adeguate sull'effetto del Coronavirus/COVID-19.In linea con le Raccomandazioni, l’IVASS ha dunque deciso di concedere dilazioni alle imprese per alcuni adempimenti connessi al <em>reporting Solvency II</em>.In particolare:<ul> <li><strong>8 settimane </strong>per <em>Regular Supervisory Report </em>sia a livello individuale che di gruppo;</li> <li><strong>8 settimane </strong>per l’<em>Annual quantitative reporting template</em>, a livello individuale, fatta eccezione per i template: <em>Content of the Submission, Basic Information, Balance-sheet, Cash-Flow projections for life business, LTG, Own funds and SCR calculation</em>, per i quali è consentita una proroga di <strong>2 settimane</strong>;</li> <li><strong>8 settimane </strong>per <em>Annual quantitative reporting template</em>, a livello di gruppo, fatta eccezione per i template: <em>Content of the Submission, Basic Information, Balance-sheet, LTG, Own funds, SCR calculation and Undertakings in the scope of the group</em>, per i quali è consentita una proroga di <strong>2 settimane</strong>;</li> <li><strong>8 settimane </strong>per Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria (SFCR) a livello individuale e di gruppo, fatta eccezione per <em>Balance-sheet, LTG, Own funds and SCR calculation </em>per i quali è consentita una proroga di <strong>2 settimane</strong>;</li> <li><strong>1 settimana </strong>per <em>Q1-2020 Quantitative Reporting Templates </em>e <em>Quarterly Financial Stability </em>reporting, a livello individuale e di gruppo, fatta eccezione per il template <em>Derivatives Transactions </em>per il quale è consentita una proroga di <strong>4 settimane</strong>;</li> <li><em>Relazione ORSA: individuale: </em><strong>30 giugno 2020; </strong><em>di gruppo</em>: <strong>15 luglio 2020</strong>;</li> <li><strong>30 giorni </strong>per Comunicazione trimestrale della situazione delle partecipazioni di controllo e consistenti detenute; Informativa sul Piano delle cessioni in riassicurazione; trasmissione ad IVASS del rendiconto annuale della gestione dei fondi interni per il quale è consentita la trasmissione via PEC all’indirizzo <a href="mailto:vigilanzacondottadimercato@pec.ivass.it" target="_blank" rel="noopener">vigilanzacondottadimercato@pec.ivass.it</a>; lettere al mercato del 7 e 10 febbraio 2020 – Richiesta dati sulla produzione dei rami danni distinta per intermediario; lettera al mercato del 7 febbraio 2020 – Richiesta d'informazioni sull'attività assicurativa svolta al fine di valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nell'ambito dei rami vita; prospetti sugli attivi a copertura delle riserve tecniche; trasmissione ad IVASS delle informazioni sui sinistri Card; IPER primo trimestre 2020;</li> <li>60 giorni per Comunicazioni trimestrali e nuovi codici per le tipologie di attivi collegate a polizze <em>unit linked</em> ed <em>index linked</em>; premi lordi contabilizzati nei rami danni e vita, nuova produzione emessa nei rami vita e contributi a fondi pensione aperti e negoziali relativa al I trimestre 2020; premi del lavoro diretto e indiretto acquisiti dalle imprese italiane all’estero e dalle società estere controllate relativi a fine 2019; relazione sull’attività antifrode <em>ex</em> Reg. IVASS n. 44; trasmissione della relazione su organizzazione struttura liquidativa sinistri; informazioni su coperture r.c. medica relative a rischi localizzati sul territorio italiano; Trasmissione, per i contratti collettivi sottoscritti nel ramo malattia, dei premi contabilizzati per l’anno 2019; trasmissione, per le polizze collettive malattia, degli oneri sinistri anno 2019 alla fine dell’esercizio 2019 e numero di unità di rischio per l’esercizio 2019.</li></ul><p>&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:a.perotto@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Anthony Perotto</a>, <a href="mailto:g.foglia@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Guido Foglia</a> o <a href="mailto:m.zucca@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Michele Zucca</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
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                        <pubDate>Mon, 02 Mar 2020 09:08:45 +0100</pubDate>
                        <title>Il Regolamento (UE) 2019/2088: Nuovi obblighi di informazione per prodotti di investimento assicurativo “&lt;i&gt;Green&lt;/i&gt;”</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-regolamento-ue-2019-2088-nuovi-obblighi-di-informazione-per-prodotti-di-investimento-assicurativo-green</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In data 9 dicembre 2019 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019, che ha introdotto nuovi doveri di informazione in materia di sostenibilità per gli operatori del settore dei servizi finanziari.Tra questi, rientrano anche le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi (non a titolo accessorio) che forniscono consulenza in materia di assicurazione riguardo ai prodotti di investimento assicurativo (IBIP) (i “<strong>Consulenti Finanziari</strong>”), nonché le imprese di assicurazione che realizzano i IBIP (i “<strong>Partecipanti ai Mercati Finanziari</strong>”).Il Regolamento non trova applicazione agli intermediari assicurativi in cui, a prescindere dalla forma giuridica, siano impiegate meno di tre persone. Tuttavia, non viene impedito agli Stati membri di applicare le disposizioni del Regolamento anche a tali intermediari.Obiettivo del Regolamento è rafforzare la tutela dell’investitore finale, migliorando l’informativa a lui destinata, sul presupposto che, per affrontare “<em>le conseguenze catastrofiche e imprevedibili dei cambiamenti climatici, dell’esaurimento delle risorse e altre questioni legate alla sostenibilità”,&nbsp;</em>siano<em> “necessari interventi urgenti per mobilitare capitali non solo mediante politiche pubbliche, ma anche da parte del settore dei servizi finanziari</em>” (considerando 8).Pertanto, il Regolamento ha stabilito nuovi doveri informativi per i Partecipanti ai Mercati Finanziari e i Consulenti Finanziari in merito a come i rischi di sostenibilità - definito quale qualsiasi “<em>evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento</em>”, c.d. fattori ESG - vengono integrati nei processi di investimento e alla valutazione in tali processi degli effetti negativi sulla sostenibilità.In particolare, il Regolamento prevede una serie di doveri di informativa, anche precontrattuale, all’investitore finale, che vanno ad integrare quelli già previsti dalla direttiva 2016/97 (“<strong>IDD</strong>”).In sintesi, i Partecipanti ai Mercati Finanziari e i Consulenti Finanziari sono tenuti a:</p><ul> <li>pubblicare sul proprio sito web informazioni circa le politiche adottate in merito alla valutazione dei rischi di sostenibilità nei loro processi decisionali relativi agli investimenti e nelle consulenze in materia di assicurazione (art. 3);</li> <li>includere nelle proprie politiche di remunerazione informazioni in merito alla compatibilità di tali politiche con i rischi di sostenibilità, pubblicando tali informazioni sui propri siti <em>web</em> (art. 5);</li> <li>inserire nell’informativa precontrattuale da consegnare all’investitore finale informazioni in merito a come è stato tenuto in considerazione il rischio di sostenibilità nelle decisioni di investimento e come sono stati valutati i probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari realizzati o su cui è stata fornita la consulenza (art 6);</li> <li>comunicare, per ciascun prodotto finanziario, se ed in che modo tale prodotto ha un effetto negativo sui c.d. “<em>fattori di sostenibilità</em>”, ovverosia su fattori ambientali, sociali, dei lavoratori, il rispetto dei diritti umani e la lotta alla corruzione (art. 7);</li> <li>pubblicare sul proprio sito web nonché nelle comunicazioni periodiche, la descrizione delle caratteristiche sociali o ambientali o dell’obiettivo di investimento sostenibile promosso da ciascun prodotto finanziario, nonché le informazioni sui metodi utilizzati per la valutazione, il monitoraggio e la misurazione di tali caratteristiche (art. 10).</li></ul><p>L’art. 15 del Regolamento prevede altresì che gli intermediari assicurativi forniscano le informazioni all’investitore finale conformemente a quanto previsto dall’art. 23 della direttiva IDD (ovverosia quantomeno in un modo chiaro, preciso e comprensibile per l’investitore finale, nonché gratuitamente).Entro il 30 dicembre 2020 le autorità europee di vigilanza (AEV) - e cioè l'Autorità bancaria europea (ABE), l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) - potranno inoltre elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente il contenuto delle informazioni in materia di sostenibilità.Le disposizioni del Regolamento saranno direttamente applicabili in tutti gli Stati Membri a partire dal 10 marzo 2021.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:a.perotto@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Anthony Perotto</a>, <a href="mailto:g.foglia@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Guido Foglia</a>, <a href="mailto:m.zucca@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Michele Zucca</a> o <a href="mailto:v.barba@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Valentina Barba</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 10 Feb 2020 09:51:57 +0100</pubDate>
                        <title>Brexit: accordo di recesso tra Regno Unito e UE ed effetti sull’attività in Italia delle imprese di assicurazione del Regno Unito</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/brexit-accordo-di-recesso-tra-regno-unito-e-ue-ed-effetti-sullattivita-in-italia-delle-imprese-di-assicurazione-del-regno-unito</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In data 1° febbraio 2020, è divenuto efficace l’<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12020W/TXT&amp;from=IT" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Accordo di Recesso</a> dall’UE sottoscritto tra il Regno Unito e l’Unione Europea.L’Accordo di Recesso prevede un periodo di transizione durante il quale al Regno Unito continuerà ad applicarsi la normativa europea (come se fosse uno Stato membro), che scadrà il 31 dicembre 2020.Il periodo di transizione potrà essere prorogato in caso di accordo tra Regno Unito e Unione Europea.Con la dichiarazione politica contestuale all’accordo di recesso, Regno Unito e Unione europea hanno dichiarato l’intenzione di concludere intese in materia di scambio di servizi e investimenti nel settore dei servizi, compresi quelli finanziari, e che si fondino sugli accordi di libero scambio dell’Unione. A tal fine nella dichiarazione politica si prevede anche l’intenzione delle due parti di avviare il processo formale di negoziazione di questi accordi il prima possibile dopo il recesso del Regno Unito dall’Unione, affinché gli stessi possano entrare in vigore entro la fine del 2020.Al termine del periodo di transizione, se le parti non dovessero aver raggiunto un accordo in materia di regolamentazione transnazionale dei servizi di assicurazione, le imprese assicurative del Regno Unito verranno considerate imprese di stato terzo (e non potranno più avvalersi del diritto di operare in Italia in libera prestazione di servizi o in regime di libertà di stabilimento).Si segnala infine che, come anche chiarito dal Ministero dell’Economia con <a href="https://www.ivass.it/consumatori/azioni-tutela/brexit/documenti/comunicato_0019.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">comunicato del 31 gennaio 2020</a>, la ratifica dell’Accordo di Recesso rende inapplicabili le disposizioni del <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/03/25/19G00032/sg" target="_blank" rel="noreferrer noopener">d.l. n. 22 del 25 marzo 2019</a>, con cui il Governo aveva stabilito le misure applicabili alle imprese di assicurazione per il caso in cui il recesso del Regno Unito dall’Unione Europea fosse avvenuto senza accordo.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:a.perotto@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Anthony Perotto</a>, <a href="mailto:g.foglia@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Guido Foglia</a>, <a href="mailto:m.zucca@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Michele Zucca</a> o <a href="mailto:m.marabini@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Matteo Marabini</a>.</em>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 22 Jan 2020 09:51:40 +0100</pubDate>
                        <title>Insurance &amp; Reinsurance Practice Guide 2020</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/insurance-reinsurance-practice-guide-2020</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>É online la Guida pratica del mercato <strong>Insurance &amp; Reinsurance</strong> di <strong>Chambers &amp; Partners</strong>.Il capitolo Italia è stato curato dal team <em>insurance</em> di Nctm e nello specifico dai soci <strong>Anthony Perotto</strong>, <strong>Guido Foglia</strong> e <strong>Michele Zucca</strong>.La guida affronta, ad alto livello, un’ampia gamma di argomenti che possono essere di interesse per i players ed i professionisti che cercano di acquisire una comprensione generale del nostro mercato assicurativo e riassicurativo. In tale contesto, in particolare, la guida si sofferma sull’attuale quadro normativo, gli sviluppi recenti e futuri, le opportunità di crescita attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti, i canali di distribuzione, le principali operazione straordinarie occorse nel mercato ed i trend futuri.<a href="https://practiceguides.chambers.com/practice-guides/insurance-reinsurance-2020/italy" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Qui</a> la guida completa.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
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                        <pubDate>Thu, 16 Jan 2020 10:12:53 +0100</pubDate>
                        <title>News IVASS: schema di regolamento &lt;i&gt; whistleblowing&lt;/i&gt; e Q&amp;A Art. 46 Reg. IVASS 40/18</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/news-dallivass</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>I. L’IVASS ha posto in pubblica consultazione il <a href="https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/pubb-cons/2019/05-pc/index.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">documento n. 5/2019</a>, avente ad oggetto lo schema di regolamento IVASS recante disposizioni in materia di sistemi di segnalazione delle violazioni di cui agli articoli 10-<em>quater</em> e 10-<em>quinquies</em> del CAP.L’emanando regolamento - il quale sarà applicabile (per lo meno secondo l’attuale formulazione) anche alle imprese e agli intermediari comunitari operanti in Italia in regime di libertà di stabilimento - mira a implementare la disciplina del c.d. <em>whistleblowing</em> introdotta - con riferimento alle imprese di assicurazioni e agli intermediari - dalle richiamate norme del CAP.II. Tramite apposito <a href="https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2018/n40/FAQ_applicazione_articolo_46_Regolamento_40_2018.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Q&amp;A</a>, l’IVASS &nbsp;ha inoltre chiarito - nelle more della fase di pubblica consultazione del documento 2/19 - il regime di applicazione, per l’anno corrente, dell’art. 46, Reg. IVASS 40/18 (il quale prevede, in particolare, l’obbligo per le imprese di dotarsi di una politica di organizzazione, gestione e controllo della distribuzione, nonché l’obbligo di redigere una relazione annuale sul monitoraggio, le criticità riscontrate e le soluzioni proposte in applicazione di tale politica).Per completezza, si segnala che l’art. 46 del Reg. IVASS 40/18 è applicabile anche alle imprese comunitarie operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.<em class>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><br class><em class>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:anthony.perotto@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Anthony Perotto</a>, <a href="mailto:g.foglia@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Guido Foglia</a>, <a href="mailto:m.zucca@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Michele Zucca</a> o <a href="mailto:m.marabini@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Matteo Marabini</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 20 Dec 2019 05:22:46 +0100</pubDate>
                        <title>La prescrizione del diritto del terzo danneggiato può essere eccepita dall’assicuratore</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-prescrizione-del-diritto-del-terzo-danneggiato-puo-essere-eccepita-dallassicuratore</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con Sentenza n. 31071 del 28 novembre 2019 la Corte di Cassazione si è pronunciata circa la legittimazione, in capo all’assicuratore, a sollevare l’eccezione di prescrizione del diritto vantato dal terzo nei confronti dell’assicurato. Un precedente orientamento giurisprudenziale escludeva che l’eccezione di prescrizione sollevata dal terzo (ad esempio l’assicuratore della responsabilità civile) potesse paralizzare la domanda dell’attore nei confronti del debitore che avesse rinunciato espressamente a sollevarla, e, in tal caso, l’eccezione suddetta aveva il solo effetto di rendere inopponibile la pretesa del debitore nei confronti del terzo.Diversamente, nella menzionata pronuncia, la Suprema Corte ha affermato che l’assicuratore della responsabilità civile (non obbligatoria) del responsabile di un fatto illecito, quando sia chiamato in causa dall’assicurato (ovvero in una ipotesi di assicurazione della responsabilità civile verso terzi), è legittimato a sollevare l’eccezione di prescrizione del diritto vantato dal terzo danneggiato nei confronti dell’assicurato. Tale eccezione, se fondata, ha effetto estintivo del credito vantato dal terzo nei confronti dell’assicurato, anche se quest’ultimo l’abbia sollevata tardivamente.La Corte giunge a tale conclusione sulla base dell’art. 2939 c.c., il quale prevede che la prescrizione può essere opposta da chiunque vi ha interesse, qualora la parte nei cui confronti la pretesa sia avanzata non la faccia valere. Ad avviso della Corte, tra i soggetti che vi hanno interesse di cui all’articolo 2939 c.c. rientra l’assicuratore della responsabilità civile chiamato in causa dall’assicurato, considerato che, dalla sopravvivenza del rapporto principale, all’assicuratore deriverebbe un pregiudizio, in quanto il debito dell’assicurato è presupposto giuridico dell'obbligo indennitario gravante sull'assicuratore medesimo.Nello specifico, osserva infatti la Corte che se l’assicuratore viene chiamato in causa e partecipa al giudizio, negando non solo la validità e l'efficacia del contratto, ma anche la sussistenza di una responsabilità in capo all’assicurato, la statuizione di condanna dell'assicurato diviene opponibile anche all'assicuratore. L'assicurato, se condannato al risarcimento del danno in favore del terzo, avrebbe dunque diritto di invocare il contratto di assicurazione e pretendere la manleva dal proprio assicuratore. Da ciò la sussistenza dell’interesse dell’assicuratore ad eccepire la prescrizione ai sensi dell’art. 2939 c.c., non solo nei rapporti tra sé e l’assicurato ma anche nei rapporti tra l’assicurato e il terzo creditore.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:a.perotto@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Anthony Perotto</a>, <a href="mailto:g.foglia@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Guido Foglia</a> o <a href="mailto:m.zucca@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Michele Zucca</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 11 Dec 2019 05:56:53 +0100</pubDate>
                        <title>Assicurazione contro il furto della merce trasportata: la clausola che obbliga la vigilanza del veicolo è lecita e non vessatoria in quanto volta alla delimitazione del rischio assicurato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/assicurazione-contro-il-furto-della-merce-trasportata-la-clausola-che-obbliga-la-vigilanza-del-veicolo-e-lecita-e-non-vessatoria-in-quanto-volta-alla-delimitazione-del-rischio-assicurato</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con la Sentenza n. 21758 del 2019 la Suprema Corte è tornata ad occuparsi della legittimità della clausola inserita in una polizza assicurativa che subordina la garanzia per il rischio derivante dal furto merci all’adozione da parte del vettore di particolari dispositivi di sicurezza o all’osservanza specifici oneri, quali ad esempio: la sorveglianza ininterrotta del mezzo da parte dell’autista o di altro incaricato del vettore durante i periodi di sosta e fermata, la custodia del veicolo in locali con accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni.Nello specifico, la Corte ha escluso che tali clausole possano considerarsi vessatorie ai sensi dell’art. 1341 c.c. in quanto le stesse non sono dirette a limitare le conseguenze della colpa o dell’inadempimento dell’assicuratore né, tanto meno, sono finalizzate ad escludere il rischio garantito.In conformità con la più recente giurisprudenza di legittimità, la Suprema Corte ha ribadito che le predette clausole sono volte, invece, alla delimitazione del rischio assicurato riguardando il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, a specificare il rischio garantito (ovvero l’oggetto del contratto).&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:a.perotto@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Anthony Perotto</a>, <a href="mailto:g.foglia@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Guido Foglia</a> o <a href="mailto:m.zucca@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Michele Zucca</a>.</em>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 05 Dec 2019 08:50:47 +0100</pubDate>
                        <title>News dall&#039;EIOPA: European Insurance Overview 2019</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/news-dalleiopa-european-insurance-overview-2019</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<div><p>In data 19 novembre 2019, l’EIOPA ha pubblicato il secondo bollettino annuale “<em><strong>European insurance overview</strong></em>”, che raccoglie numerosi dati statistici elaborati dall’Autorità sulla base delle informazioni pubblicate dalle imprese di assicurazione europee in adempimento agli obblighi previsti dalla direttiva <em>Solvency II</em>.</p></div><div><p>Numerosi sono gli elementi di interesse emersi per il mercato italiano. In particolare l’EIOPA evidenzia che:</p></div><ul><br> <li>in generale, il mercato assicurativo italiano presenta un elevato grado di concentrazione tra le imprese, con le 10 maggiori compagnie che raccolgono, in relazione ai rami vita e danni, rispettivamente, più del 60% e del 70% dei <em>gross written premiums</em> (“GWP”) nel 2018. Si presenta invece decisamente più concorrenziale il mercato tedesco, dove i GWP delle 10 maggiori compagnie ruotano attorno al 50%, tanto nel ramo vita che nel ramo danni;</li><br> <li>in generale si osserva una crescita della raccolta premi nel ramo vita, con l’Italia che, insieme a Regno Unito, Francia e Germania, rappresenta uno dei più grandi mercati del ramo (in Italia, la raccolta è in lieve crescita e si attesta oltre € 100 miliardi di GWP). In particolare, la raccolta in Italia si è concentrata nel settore polizze a contenuto previdenziale (più del 60% del GWP raccolto) e per la restante parte delle polizze <em>unit-linked</em>;</li><br> <li>anche nel ramo danni la raccolta premi in Italia è cresciuta (con oltre € 35 miliardi di GWP). Il dato è tuttavia largamente inferiore rispetto a quello di Germania, Francia e Regno Unito, i quali hanno premi per importi superiori a € 120 miliardi;</li><br> <li>in generale, la raccolta premi nel ramo danni è trainata dalle polizze R.C. Auto (<em>Motor Vehicle liability insurance</em>), incendio e altri danni a beni (<em>Fire and other damage to property insurance</em>) e malattia, in particolare rimborso spese mediche (<em>Medical Expenses insurance</em>), per una quota pari al 55% del mercato. In Italia, invece, la raccolta premi è dominata dal ramo R.C. Auto, per una quota che ruota attorno al 40%;</li><br> <li>anche per quanto riguarda il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) delle imprese di assicurazioni, il dato è nel complesso positivo, con un valore medio europeo ricompreso tra il 150% e il 250%. Agli estremi si collocano la Lettonia (unico Paese europeo con un dato medio inferiore al 150%) e la Germania (con un valore medio superiore a 300% e il quartile più basso superiore a 200%);</li><br> <li>per quanto concerne gli investimenti effettuati dalle imprese di assicurazione, questi si concentrano soprattutto in titoli di stato (28,5%) e obbligazioni societarie (27,0%), seguite da fondi di investimento (19,3%) e titoli azionari (11,8%). In particolare, le imprese investono maggiormente in titoli di stato emessi da Germania, Italia, Spagna e Regno Unito (75% del totale). Per quanto riguarda le obbligazioni e titoli societari, è forte l’investimento in imprese francesi, per una quota, insieme ad imprese inglesi e tedesche, pari rispettivamente al 40% e 45% del totale dei titoli acquistati.</li></ul><p>&nbsp;Il bollettino può essere liberamente scaricato al seguente <a href="https://eiopa.europa.eu/Publications/Insurance%20Statistics/SA_EIO.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">link</a> sul sito web dell’EIOPA.&nbsp;&nbsp;<br><br><em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:a.perotto@advant-nctm.com">Anthony Perotto</a>, <a href="mailto:g.foglia@advant-nctm.com">Guido Foglia</a> o <a href="mailto:m.zucca@advant-nctm.com">Michele Zucca</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 18 Oct 2019 10:25:49 +0200</pubDate>
                        <title>Assicurazione viaggi: l’EIOPA mette in guardia compagnie assicurative e intermediari assicurativi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/assicurazione-viaggi-leiopa-mette-in-guardia-compagnie-assicurative-e-intermediari-assicurativi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In un report pubblicato il 9 ottobre 2019, l'EIOPA ha espresso le proprie preoccupazioni riguardo a varie criticità riscontrate nel mercato delle polizze viaggio in relazione alla protezione dei consumatori.In particolare, l’EIOPA ha riscontrato numerosi profili critici in relazione all’aumento delle commissioni applicate dagli intermediari assicurativi, lo sfruttamento di <em>bias</em> comportamentali nella vendita online di polizze assicurative viaggio, nonché la potenziale erosione del valore e delle caratteristiche di tali prodotti assicurativi.Altri elementi critici che potrebbero avere un impatto sulla tutela dei consumatori riguarderebbero le coperture spesso insufficienti, gli indennizzi negati, termini e condizioni contrattuali poco chiari e in contrasto tra loro.L'EIOPA ha altresì rilevato che l’aumento di tali criticità sarebbe dovuto in parte anche all’ingresso di nuovi operatori sul mercato che distribuiscono <em>online</em> polizze viaggio come attività accessoria (ad esempio, compagnie aeree e compagnie di traghetti, siti Web di confronto prezzi, banche, supermercati...).L'EIOPA ha inoltre riscontrato il rischio che un elevato numero di consumatori possa essere danneggiato dal potenziale elevato numero di dinieghi di copertura a causa della mancanza di controlli medici precontrattuali. A questo proposito, il <em>report</em> stima che circa il 70% degli assicuratori escludono dalla copertura delle polizze viaggio le condizioni mediche preesistenti.</p><h2>L'altolà dell'EIOPA alle compagnie e agli intermediari assicurativi</h2>Alla luce delle criticità riscontrate, l’EIOPA ha emesso un avvertimento per le compagnie e gli intermediari delle assicurazioni viaggi. In particolare, l'EIOPA si aspetta che tutti gli operatori del mercato agiscano nel pieno rispetto della direttiva IDD; di conseguenza viene loro chiesto di:<ul> <li>rivedere il loro modello di business, ritenendolo non coerente con i principi fondamentali stabiliti dalla direttiva IDD, a causa delle <em>“commissioni sproporzionatamente elevate”</em> trattenute dagli intermediari assicurativi su tutti i canali di distribuzione e del rapporto “<em>claims ratio</em>” molto basso;</li> <li>valutare gli accordi di distribuzione in essere per garantire che i distributori siano in grado di agire in modo equo e professionale nel rispetto del superiore interesse dei propri clienti;</li> <li>assicurare che, anche laddove la distribuzione delle polizze viaggio avvenga tramite intermediari assicurativi accessori esenti, siano rispettati i requisiti di condotta previsti dalla direttiva IDD (affinchè in particolare gli intermediari agiscano sempre nel migliore interesse dei propri clienti, evitando conflitti di interesse relativi alla remunerazione e offrendo prodotti che tengano conto delle esigenze degli stessi clienti).</li></ul><p>A tale proposito, l'EIOPA e le Autorità di vigilanza nazionali intensificheranno la loro vigilanza sulle imprese di assicurazione e sugli intermediari assicurativi, in particolare nei mercati nazionali in cui sono già identificati delle criticità e compreso il monitoraggio del mercato dei prodotti assicurativi accessori.In particolare, le Autorità di vigilanza nazionali eserciteranno, se necessario, i loro poteri di vigilanza, compresi i poteri investigativi e i poteri di imporre sanzioni qualora riscontrino il mancato rispetto delle regole stabilite nella direttiva IDD, ivi incluso il dovere di agire nel migliore interesse dei clienti e di non pagare o ricevere remunerazioni qualora ciò sia in contrasto con questo dovere.L’EIOPA ha basato il proprio report sulla ricerca condotta sottoponendo un questionario a 201 compagnie assicurative che operano in 29 Paesi europei. Le Autorità di vigilanza nazionali hanno distribuito il questionario alle imprese che rappresentano circa il 60% del totale dei premi lordi raccolti nel ramo di assicurazione viaggi sul mercato nazionale. L'EIOPA ha altresì raccolto contributi dalle associazioni del settore e dei consumatori.Il report può essere scaricato a <a href="https://eiopa.europa.eu/Pages/News/EIOPA-identified-consumer-protection-issues-in-travel-insurance-and-issued-a-warning-to-the-travel-insurance-industry.aspx" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo link</a> sul sito web dell’EIOPA.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:anthony.perotto@advant-nctm.com">Anthony Perotto</a>, &nbsp;<a href="mailto:guido.foglia@advant-nctm.com">Guido Foglia</a>&nbsp;o&nbsp;<a href="mailto:michele.zucca@advant-nctm.com">Michele Zucca</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 17 Oct 2019 04:07:45 +0200</pubDate>
                        <title>Legge Gelli: lo schema di decreto con i nuovi requisiti minimi delle Polizze Assicurative per i rischi connessi all’attività sanitaria</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/legge-gelli-lo-schema-di-decreto-con-i-nuovi-requisiti-minimi-delle-polizze-assicurative-per-i-rischi-connessi-allattivita-sanitaria</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In attuazione dell’art. 10. co. 6, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (meglio nota come “<strong>Legge Gelli</strong>”), lo scorso mese di agosto è stato fatto circolare lo schema di decreto (nel seguito lo “<strong>Schema di Decreto</strong>”) che dovrebbe disciplinare i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle polizze assicurative stipulate dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private nonché degli esercenti le professioni sanitarie. Invero, si tratta ancora di un testo provvisorio che dovrà essere emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome, sentite l’Ivass, l’Ania, nonché le maggiori istituzioni rappresentative del settore sanitario e delle rispettive organizzazioni sindacali.Lo Schema di Decreto ha l’obiettivo di disciplinare: (a) i requisiti minimi di garanzia che dovranno essere previsti dalle polizze assicurative a copertura della responsabilità delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e degli esercenti la professione sanitaria di cui all’art. 10, commi 1,2 e 3 della Legge Gelli; (b) i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle misure per l’assunzione diretta, totale o parziale del rischio da parte della struttura sanitaria; c) le regole di trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un’impresa assicurativa e d) le previsioni che impongono alle strutture di istituire in bilancio un apposito fondo rischi e un fondo riserva sinistri.Sebbene si tratti - come detto - di un testo ancora provvisorio vi sono alcune disposizioni che meritano particolare attenzione.Preliminarmente si osserva che l’art. 1 dello Schema di Decreto contiene un elenco di definizioni che - molto probabilmente - andranno ad influire sul <em>wording</em> delle polizze assicurative che verranno emesse in attuazione della Legge Gelli e del predetto decreto.In particolare, la <strong>definizione di sinistro</strong> esclude espressamente che nella predetta nozione possano rientrarvi ipotesi quali: la richiesta della cartella clinica, l’esecuzione del riscontro autoptico/autopsia giudiziaria/autopsia di cui al D.P.R. n. 285 del 1990, la querela e l’avviso di garanzia.Il primo comma dell’art. 3 prevede quale oggetto di garanzia assicurativa l’obbligo per l’assicuratore di garantire le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private per i casi di responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c. derivanti dai danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati a terzi e prestatori d’opera dal personale operante a qualunque titolo presso la struttura anche con dolo o colpa grave.È altresì previsto che tali polizze includano la copertura della responsabilità extracontrattuale (ex art. 2043 c.c..) degli esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e non dipendenti dalla struttura.L’articolo 1, lettera f, inoltre delinea la definizione di “esercente la professione sanitaria”, per tale intendendosi “"<em>il professionista che, in forza di un titolo abilitante, svolge attività negli ambiti delle rispettive competenze, di prevenzione, diagnosi, cure, assistenza e riabilitazione</em>."Con riguardo alla copertura assicurativa della responsabilità amministrativa dell’esercente la professione sanitaria il comma 3 dell’art. 3 dello Schema di Decreto prevede l’obbligo per l’assicuratore di tenere indenne il medico per tutte le azioni di responsabilità amministrativa, rivalsa o surroga esercitate nei suoi confronti ai sensi dell’art. 9, commi 5 e 6 della Legge Gelli, nonché in caso di azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore.Il predetto comma, inoltre, stabilisce che in caso di responsabilità amministrativa l’azione di rivalsa dell’assicuratore possa essere esercitata nei confronti dell’assicurato qualora il medico non abbia regolarmente assolto all’obbligo formativo e di aggiornamento per il triennio formativo precedente la data del fatto generatore di responsabilità.C’è da chiedersi se (i) il mancato adempimento dell’obbligo formativo da parte del medico costituisca una condizione di “ammissibilità della domanda” e se (ii) la prova del mancato adempimento dell’obbligo formativo costituisca una <em>probatio diabolica</em> per l’assicuratore.Sempre il menzionato art. 3 prevede al comma 6 che in caso di responsabilità solidale dell’assicurato l’assicurazione debba garantire una copertura per l’intero, facendo salvo il diritto dell’assicuratore di surrogarsi nel diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.Dopo aver definito l’oggetto della garanzia assicurativa deve considerarsi il profilo inerente <strong>all’efficacia temporale della garanzia</strong>.A tal riguardo, l’art. 5 dello Schema di Decreto prevede che la garanzia sia prestata nella forma “<strong>claims made</strong>”, confermando i requisiti temporali già previsti dall’art. 11 della Legge Gelli e prevedendo, altresì, che nell’ipotesi di sinistro in serie la garanzia assicurativa dovrà operare per il sinistro denunciato con la prima richiesta.La legge prevede poi che nel caso di “<em>cessazione definitiva dell’attività lavorativa del professionista sanitario</em>”, ivi compreso l'esercente attività libero professionale, sia previsto un periodo di ultrattività della Polizza per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i 10 anni successivi alla cessazione dell’attività e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività.Si segnala poi che l’ultimo comma dell’art. 5 prevede, a parziale deroga della disposizione di cui all’art. 1913 c.c., che in caso di sinistro l’assicurato debba dare avviso all’assicuratore entro 30 giorni da quello in cui la richiesta è pervenuta o l’assicurato ne ha avuto conoscenza.Particolare interesse meritano anche gli artt. 5 <em>bis</em> e 7 rispettivamente rubricati “Diritto di recesso dell’assicuratore” e “Eccezioni opponibili”.Nello specifico l’art. 5 <em>bis</em> prevede che l’assicuratore possa recedere dal contratto solo in caso di condotta gravemente colposa reiterata dell’esercente la professione sanitaria che sia accertata con sentenza definitiva che abbia comportato il pagamento di un risarcimento del danno. Tuttavia, considerati i tempi della giustizia civile è lecito chiedersi se tale previsione possa trovare effettiva applicazione per tutte quelle polizze di breve durata temporale.L’art. 7 introduce poi una apposita disciplina relativa alle eccezioni opponibili dall’assicuratore al danneggiato le quali possono essere sollevate solo se espressamente approvate per iscritto dall’assicurato.Nel dettaglio si tratta delle eccezioni inerenti: a) a fatti dannosi derivanti dallo svolgimento di attività che non sono oggetto della polizza; b) a fatti generatori di responsabilità verificatisi e le richieste di risarcimento presentate al di fuori dei periodi di efficacia di cui all’art. 5; c) le limitazioni quantitative del contratto assicurativo previste da eventuali franchigie o SIR e; d) il mancato pagamento del premio.Di particolare interesse per le compagnie assicurative è la disciplina dettata dall’art. 4 dello Schema di Decreto che offre un’elencazione dei massimali delle polizze, individuati in base alle diverse classi di rischio e distinguendo a seconda del tipo di attività svolta dalla struttura socio-sanitaria e dall’esercente la professione sanitaria.Per ogni classe di rischio vengono indicati i massimali minimi da prevedersi per ciascun sinistro e anno assicurativo<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a>.Per la determinazione del massimale annuo si prevede il criterio del triplo del massimale per sinistro indicato per la classe di rischio di riferimento.Alquanto criptica è poi la previsione di cui all’ultimo comma dell’art. 4 secondo cui i massimali disciplinatati da predetto articolo “<em>sono rideterminati in relazione all’andamento del Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria per le ipotesi di cui all’art. 14, comma 7, lettera a)</em>” della Legge Gelli.Dallo Schema di Decreto, infatti, non si evince alcuna indicazione in merito (i) ai criteri da seguire per la rideterminazione dei massimali in base all’andamento del predetto Fondo e alle (ii) cadenze periodiche entro cui si dovrebbe procede alla predetta rideterminazione.Il titolo III dello Schema di Decreto, disciplina, infine, le condizioni di operatività delle misure analoghe per la copertura della RCT e RCO che le strutture sanitarie possono adottare quale forma alternativa - in tutto o in parte - all’assicurazione, prevedendosi apposite disposizioni disciplinanti ad esempio l’istituzione di un apposito fondo rischi e del fondo riserva sinistri (c.d. assunzione diretta del rischio).Un ulteriore profilo di novità riguarda la regolamentazione dell’ipotesi di subentro della compagnia assicurativa nella gestione nei rischi assunti dagli enti.In tale ipotesi è previsto che la struttura sarà tenuta alla copertura di quanto garantito in assunzione diretta del rischio, ovverosia tutto quanto non compreso nella copertura prestata dall’assicuratore e fino alla chiusura dei sinistri aperti.Pare opportuno segnalare, inoltre, che l’art. 16 dello Schema di Decreto prevede che le compagnie assicurative e le strutture sanitarie dovranno adeguarsi alle previsioni dell’<em>emanando</em> decreto entro il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore dello stesso.Da ultimo si ribadisce che lo Schema di Decreto costituisce - allo stato - solo una “bozza” e come tale sarà soggetta ad ulteriori interventi e modifiche. Purtroppo non si conoscono i tempi entro cui verrà emanato il Decreto, ma si può ritenere che, considerato il numero delle diverse istituzioni coinvolte nel procedimento di elaborazione del testo definitivo, occorrerà ancora attendere qualche mese se non l’anno prossimo.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:anthony.perotto@advant-nctm.com">Anthony Perotto</a>, &nbsp;<a href="mailto:guido.foglia@advant-nctm.com">Guido Foglia</a>&nbsp;o&nbsp;<a href="mailto:michele.zucca@advant-nctm.com">Michele Zucca</a>.</em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> Si segnala che i massimali per sinistro variano da un minimo di 1 milione di euro ad un massimo di 4 milioni di euro.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 15 Oct 2019 09:59:22 +0200</pubDate>
                        <title>News dall’IVASS | Statistiche sui rischi da Responsabilità Civile Sanitaria in Italia (2010-2018)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ivass-rcs</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In data 4 ottobre 2019, l’Ivass ha reso noti i risultati dell’ultima rilevazione statistica sulla copertura dei rischi da responsabilità civile sanitaria per il periodo 2010-2018. Numerosi sono gli elementi di interesse emersi. In particolare:</p><ul> <li>è in crescita l’importo dei premi raccolti per i rischi da r.c. sanitaria, che ammontano ad € 612 milioni (+3,7% rispetto al 2017). La crescita è trainata in particolare dalle coperture assicurative sottoscritte dalle strutture sanitarie private (18.7% del totale dei premi raccolti) e dal personale sanitario (38% del totale dei premi raccolti). Continuano invece a diminuire le coperture sottoscritte dalle strutture sanitare pubbliche (-22.6% rispetto al 2017), in conformità con un <em>trend </em>di lungo periodo che ha portato il loro numero a diminuire di più della metà rispetto al 2010;</li></ul><p>&nbsp;<img class="wp-image-14737 aligncenter" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/10/fig.1-300x228.png" alt width="473" height="360"></p><ul> <li>si conferma importante il ruolo delle imprese estere nella raccolta dei premi presso le strutture pubbliche e private (pari, rispettivamente, al 90,1% e al 32,9% del totale dei premi raccolti). È in ogni caso in crescita la raccolta dei premi da parte delle imprese italiane (103 milioni di premi, contro 81 dell’anno precedente);</li></ul><p>&nbsp;<img class="wp-image-14739 aligncenter" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/10/fig.2-300x91.png" alt width="570" height="173">&nbsp;</p><ul> <li>rimane elevata la concentrazione fra le imprese del settore, con le cinque maggiori compagnie che raccolgono rispettivamente il 93,5%, l’82,1% e il 64,7% dei premi versati dalle strutture sanitarie pubbliche, private e dal personale sanitario;</li> <li>si conferma rilevante anche il ruolo dei <em>broker </em>nella distribuzione delle polizze alle strutture sanitarie pubbliche e private (a cui sono riferibili, rispettivamente, il 69,7% ed il 66,6% dei premi raccolti);</li> <li>nel 2018 le imprese assicurative hanno ricevuto 17.262 denunce di sinistri, in diminuzione rispetto al 2017 (–9,7%), in conformità con la costante flessione riscontrata già a partire dal 2012. Di queste, il 21,4% risulta priva di seguito, dato che aumenta sino a più della metà qualora si considerino le denunce di sinistri ricevute prima del 2017;</li> <li>nel complesso, un quarto dei sinistri denunciati nel periodo di riferimento ha generato un contenzioso. Il ricorso al contenzioso appare in aumento nel periodo tra il 2017 e il 2018, riguardando il 14,4% dei sinistri denunciati nel 2018, contro solo il 6,3% di quelli denunciati l’anno precedente.</li> <li>è emersa inoltre la generale tendenza del settore assicurativo a liquidare con lentezza i sinistri ricevuti, dando priorità ai quelli meno complessi e caratterizzati da importi meno elevati: al riguardo è stato riscontrato che solo il 6.3% dei sinistri denunciati tra il 2017 ed il 2018 risulta essere stato liquidato (per un ammontare complessivo pari a € 50.776.000, corrispondente al 2,2% del totale degli indennizzi pagati nel periodo di riferimento);</li> <li>passando, invece, ad esaminare il rapporto sinistri-premi (<em>loss-ratio)</em> si evidenzia una situazione di perdita sistematica per i rischi relativi alle strutture sanitarie pubbliche. Di contro, presentano invece margini positivi di redditività la copertura delle strutture sanitarie private e del personale sanitario;</li> <li>continua a crescere l’utilizzo dell’auto-ritenzione del rischio delle strutture sanitarie pubbliche con accantonamenti a tale scopo pari a € 592 milioni nel 2017 (pari ad oltre il doppio dei premi versati dalle stesse strutture sanitarie pubbliche per ottenere una polizza assicurativa “tradizionale”). A fine 2017, l’ammontare complessivo dei fondi di copertura è pari a € 1.952,3 milioni.</li></ul><p><img class="wp-image-14743 aligncenter" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/10/fig3-300x225.png" alt width="489" height="367">&nbsp;Il testo integrale del bollettino statistico n. 12 sui “<a href="https://www.ivass.it/pubblicazioni-e-statistiche/statistiche/bollettino-statistico/2019/n-12/index.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Rischi da responsabilità civile sanitaria in Italia 2010 – 2018</em></a>” è liberamente scaricabile sul sito dell’Ivass.&nbsp;</p><div class><p><em class>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><br class><em class>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:anthony.perotto@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Anthony Perotto</a>,&nbsp;<a href="mailto:guido.foglia@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Guido Foglia</a> o&nbsp;<a href="mailto:michele.zucca@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Michele Zucca</a>.</em></p></div><p>&nbsp;&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Fri, 27 Sep 2019 05:56:35 +0200</pubDate>
                        <title>News dall’IVASS: pubblica consultazione sulla nuova regolamentazione in materia di Governo e Controllo dei Prodotti assicurativi (POG) e distribuzione degli IBIPs</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/news-dallivass-pubblica-consultazione-sulla-nuova-regolamentazione-in-materia-di-governo-e-controllo-dei-prodotti-assicurativi-pog-e-distribuzione-degliibips</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In data 23 settembre, l’IVASS ha pubblicato sul proprio sito internet i documenti di consultazione 1/2019 e 2/2019.Con il primo documento, l’IVASS sottopone al mercato lo schema di regolamento con il quale “<em>si introducono disposizioni in materia di POG necessarie al fine di accrescere l’efficacia delle norme nazionali ed europee già in vigore in</em> <em>vigore e allineare le disposizioni regolamentari al nuovo quadro normativo con particolare riferimento ai prodotti di investimento assicurativi</em>”.Il documento n. 2 mira, in particolare, a introdurre alcune modifiche in materia di distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi, nonché le ulteriori modifiche ritenute necessarie per coordinamento e allineamento della disciplina rilevante per tutti i canali distributivi e per tutti i prodotti assicurativi (segnatamente, ai Regolamenti IVASS 38/2018, 40/2018 e 41/2018). Il provvedimento contiene inoltre modifiche al Regolamento IVASS 23/2008 (in tema di trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nella RCA) e al Regolamento IVASS 24/2008 (in materia di reclami), la cui esigenza è stata segnalata dal mercato o dall’analisi regolamentare.In entrambi i casi, l’IVASS permette agli operatori del mercato di inviare osservazioni, commenti e/o proposte entro il 31 ottobre 2019.&nbsp;Il documento di consultazione 1/2019 può essere scaricato al <a href="https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/pubb-cons/2019/01-pc/index.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seguente link</a> sul sito di IVASS.Il documento di consultazione 2/2019 può essere scaricato al <a href="https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/pubb-cons/2019/02-pc/index.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seguente link</a> sul sito di IVASS.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:anthony.perotto@advant-nctm.com">Anthony Perotto</a>, <a href="mailto:guido.foglia@advant-nctm.com">Guido Foglia</a> o <a href="mailto:michele.zucca@advant-nctm.com">Michele Zucca</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 17 Sep 2019 12:01:24 +0200</pubDate>
                        <title>News dall&#039;IVASS: Statistiche IVASS sui reclami contro le compagnie assicurative</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/news-dallivass-statistiche-ivass-sui-reclami-contro-le-compagnie-assicurative</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h2>Statistiche IVASS sui reclami contro le compagnie assicurative</h2>In data 4 giugno 2019, l’IVASS ha pubblicato l’ultima statistica sui reclami ricevuti dalle imprese di assicurazione nell’anno 2018, dalla quale si evince, in aggregato, una drastica riduzione dei reclami nei rami Vita e RC, ma una sensibile incremento nei rami Danni non RCA.Ulteriore elemento di interesse che emerge dalla citata statistica è il decremento dei reclami contro imprese assicuratrici italiane (in tutti i comparti Vita e Danni), ma un forte incremento dei reclami nei confronti delle imprese estere (UE).Questa la composizione dei reclami ricevuti dalle imprese assicuratrici nel corso dell’anno 2018:&nbsp;<img class="alignnone wp-image-14252" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/09/grafico-300x161.png" alt width="298" height="160">&nbsp;Il testo integrale delle statistiche sui reclami: <a href="https://www.ivass.it/consumatori/reclami/2018/y-2018/Commento_dati_aggregati_reclami_imprese_2018.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dati annuali 2018</a> può essere scaricato dal sito IVASS.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:anthony.perotto@advant-nctm.com">Anthony Perotto</a>, &nbsp;<a href="mailto:guido.foglia@advant-nctm.com">Guido Foglia</a>&nbsp;o&nbsp;<a href="mailto:michele.zucca@advant-nctm.com">Michele Zucca</a>.</em>&nbsp;&nbsp;]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 17 Sep 2019 11:54:19 +0200</pubDate>
                        <title>News dalla Corte di Cassazione: Eccezioni di inoperatività della copertura assicurativa</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/news-dalla-corte-di-cassazione-eccezioni-di-inoperativita-della-copertura-assicurativa</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h2>Eccezioni di inoperatività della copertura assicurativa</h2>La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18742 del 12 luglio 2019, ha confermato che in tema di&nbsp;assicurazione&nbsp;della responsabilità civile, la cosiddetta eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, una mera argomentazione giuridica, volta a contestare il fondamento della domanda.Essa, pertanto, non solo non può costituire oggetto di abbandono, neanche ove non sia riproposta nelle conclusioni definitive specificamente formulate, ma, come espressamente chiarito dalla Corte, tale eccezione potrà essere sollevata per la prima volta anche in appello, nonché rilevata d’ufficio dal giudice, anche a prescindere dalla tempestiva allegazione di parte, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati "<em>ex actis</em>". Nel caso di specie era stata eccepita solo in appello la natura della polizza a secondo rischio.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:anthony.perotto@advant-nctm.com">Anthony Perotto</a>, &nbsp;<a href="mailto:guido.foglia@advant-nctm.com">Guido Foglia</a>&nbsp;o&nbsp;<a href="mailto:michele.zucca@advant-nctm.com">Michele Zucca</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 17 Sep 2019 11:49:33 +0200</pubDate>
                        <title>News dall&#039;IVASS: Catastrofi naturali e polizze assicurative: valutazione dei rischi e policy options per il caso italiano</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/news-dallivass-catastrofi-naturali-e-polizze-assicurative-valutazione-dei-rischi-e-policy-options-per-il-caso-italiano</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h2><strong>Catastrofi naturali e polizze assicurative: valutazione dei rischi e <em>policy options</em> per il caso italiano</strong></h2>Lo scorso 30 luglio 2019, IVASS ha pubblicato il Quaderno n. 13 (a cura di Riccardo Cesari e Leandro D’Aurizio) incentrato sull’analisi dei rischi di calamità naturali, sulla corretta valutazione degli stessi e le possibili coperture assicurative disponibili sul mercato.In un’epoca che ha visto l’Italia esposta ad innumerevoli (e per certi versi anche inaspettati) eventi naturali calamitosi (terremoti, inondazioni, etc.), che hanno causato danni rilevanti e purtroppo anche non poche perdite umane, il sistema di risarcimento lasciato prevalentemente a carico dell’intervento pubblico si rileva inefficace ed anche sempre meno sostenibile da un punto di vista finanziario.Per fare fronte a tali criticità, pertanto, si rende sempre più necessario il ricorso a forme di assicurazione, create appositamente per coprire tali tipologie di rischi, ma ancora scarsamente diffuse nel nostro territorio.In questo interessante Quaderno, pertanto, vengono analizzate le principali fonti di rischio naturale per l’Italia (terremoti e alluvioni) e si formulano alcune proposte per l’adozione di nuove tecniche di misurazione del rischio sismico, anche e non solo per una migliore gestione dei rischi naturali. In tale ottica, pertanto, viene anche presentata una simulazione dei costi di protezione assicurativa con specifico riferimento ai rischi di terremoto e alluvione e le varie possibili soluzioni (con <em>pro</em> e <em>contra</em>) che sono al momento disponibili per i <em>policy-maker</em>.&nbsp;Il <a href="https://www.ivass.it/pubblicazioni-e-statistiche/pubblicazioni/quaderni/2019/iv13/index.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Quaderno n. 13</a> è liberamente scaricabile sul sito dell’IVASS.&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:anthony.perotto@advant-nctm.com">Anthony Perotto</a>, <a href="mailto:guido.foglia@advant-nctm.com">Guido Foglia</a> o <a href="mailto:michele.zucca@advant-nctm.com">Michele Zucca</a>.</em>&nbsp;]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 26 Jul 2019 11:01:46 +0200</pubDate>
                        <title>Chiarimento IVASS sulle Polizze “W&amp;I” e sull’assicurabilità del relativo rischio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/chiarimento-ivass</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nel marzo 2009, l’Autorità di Vigilanza sulle Assicurazioni (all’epoca, ISVAP) ha emanato il Regolamento n. 29/2009 che, tra le altre cose, trattava dell’assicurabilità di taluni rischi (il "Regolamento").Ai sensi dell’art. 4, comma 2 di tale Regolamento “… <em>In ogni caso non sono rilasciabili le coperture destinate a garantire il rimborso di sopravvenienze passive o minusvalenze su elementi patrimoniali derivanti da valutazioni conseguenti ad operazioni straordinarie di impresa”.&nbsp;</em>A seguito di richieste di informazioni provenienti dal mercato in relazione al possibile impatto di tale disposizione sulle polizze W&amp;I, il 25 luglio 2019, l’Autorità di Vigilanza italiana (IVASS) ha pubblicato un chiarimento volto a rispondere alla domanda se: “<em>L’articolo 4, comma 2, del Regolamento n. 29 del 2009 si applica alle polizze a copertura di rischi connessi alla difformità o violazione delle specifiche dichiarazioni e garanzie rese nell’ambito di operazione straordinaria (polizze c.d. “Warranty and Indemnity</em>”)”.L'IVASS ha confermato l'applicazione generale del divieto di cui all'art. 4, comma 2 del Regolamento sulla non assicurabilità, per poi chiarire che le polizze c.d. “<em>Warranty and Indemnity</em>” sono escluse dall’ambito di applicazione del divieto se:</p><ul> <li><span style="text-decoration: underline;">stipulate dal venditore</span>, laddove siano finalizzate ad assicurare il rischio derivante dagli obblighi di indennizzo del venditore stesso in caso di violazione delle specifiche dichiarazioni e garanzie rese da quest’ultimo all’acquirente nell’ambito di un’operazione straordinaria di impresa;</li> <li><span style="text-decoration: underline;">stipulate dal compratore</span>, laddove basate su circoscritti ed individuati impegni non derivanti da valutazioni, suscettibili di un’adeguata stima attuariale del rischio e idonee a dar luogo ad indennizzi non coincidenti con il corrispettivo dell’operazione straordinaria di impresa.</li></ul><p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 27 Sep 2018 10:58:40 +0200</pubDate>
                        <title>L’attesa decisione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite: conferma (definitiva?) della generale validità della clausola &lt;i&gt;claims made&lt;/i&gt;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/clausola-claims-made</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il 24 Settembre 2018 è stata depositata l’attesa decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 22437, datata 5 giugno 2018) in materia di validità della clausola <em>claims made</em>.La Sentenza, come noto, è stata emessa sul solco dell’ordinanza di rimessione alle stesse Sezioni Unite formulata in data 8 Gennaio 2018 dalla Terza Sezione della Corte di Cassazione. In particolare, la Terza Sezione aveva chiesto alle Sezioni Unite di stabilire la correttezza o meno dei seguenti principi:</p><p style="padding-left: 30px;"><em>(i) non è consentito alle parti elevare al rango di "sinistri" fatti diversi da quelli previsti dall'art. 1882 c.c., ovvero, nell'assicurazione della responsabilità civile, da quelli previsti dall'art. 1917, comma primo, c.c.; </em></p><p style="padding-left: 30px;"><em>(ii) nell'assicurazione della responsabilità civile deve ritenersi sempre e comunque immeritevole di tutela, ai sensi dell'art. 1322 cc., la clausola la quale limiti l'indennizzo non già in base alle condizioni contrattuali vigenti al momento in cui l'assicurato ha causato il danno, ma in base alle condizioni contrattuali vigenti al momento in cui il terzo danneggiato ha chiesto all'assicurato di essere risarcito, c.d. clausola claims made.</em></p>In buona sostanza, l’ordinanza revocava in dubbio la validità della clausola<em> claims made</em> sia sotto il profilo della non qualificabilità della richiesta di risarcimento quale “sinistro” ai fini della polizza assicurativa, sia sotto il diverso profilo della strutturale, e quindi intrinseca, “immeritevolezza” del meccanismo <em>claims made</em>, con particolare riguardo ai casi in cui la polizza non preveda la c.d. “postuma” (anche nota come <em>discovery period</em> o <em>sunset clause</em>).Tale ordinanza, peraltro, seguiva di poco la precedente sentenza n. 10560/2017, sempre della Terza Sezione della Corte di Cassazione, che aveva dichiarato la immeritevolezza della clausola claims made nel caso di mancanza della copertura “postuma”.La nuova e articolata pronuncia delle Sezioni Unite sembra rimuovere tali dubbi di invalidità “intrinseca” della clausola <em>claims made</em>, stabilendo il seguente principio:<p style="padding-left: 30px;"><em>Il modello dell’assicurazione della responsabilità civile con clausole “on claim made basis”, che è volto ad indennizzare il rischio dell’impoverimento del patrimonio dell’assicurato pur sempre a seguito di un sinistro, inteso come accadimento materiale, è partecipe del tipo dell’assicurazione contro i danni, quale deroga consentita al primo comma dell’articolo 1917 c.c., non incidendo sulla funzione assicurativa il meccanismo di operatività della polizza legato alla richiesta risarcitoria del terzo danneggiato comunicata all’assicuratore. Ne consegue che, rispetto al singolo contratto di assicurazione, non si impone un test di meritevolezza degli interessi perseguiti dalla parti, ai sensi dell’art. 1322, secondo comma, c.c. ma la tutela invocabile dal contraente assicurato può investire, in termini di effettività, diversi piani, dalla fase che precede la conclusione del contratto sino a quella dell’attuazione del rapporto , con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili implicati, ossia (esemplificando): responsabilità risarcitoria precontrattuale anche nel caso di contratto concluso a condizioni svantaggiose; nullità anche parziale, del contratto per difetto di causa in concreto, con conformazione secondo le congruenti indicazioni legge o, comunque, secondo il principio dell’adeguatezza del contratto assicurativo allo scopo pratico perseguito dai contraenti; conformazione del rapporto in caso di clausola abusiva, come quella di recesso in caso di denuncia di sinistro.</em></p>In altre parole, le Sezioni Unite hanno confermato – auspicabilmente in via definitiva – che la clausola <em>claims made</em> non è strutturalmente (cioè intrinsecamente) invalida per le ragioni ipotizzate dall’ordinanza dell’8 Gennaio 2018, da un lato chiarendo che la richiesta risarcitoria ben può assumere la qualifica di “sinistro” ai fini di polizza e, dall’altro lato, negando la possibilità di sottoporre le clausole <em>claims made</em> ad un vaglio di meritevolezza ai sensi dell’art. 1322 c.c. (in ciò discostandosi dal precedente orientamento precedente delle stesse Sezioni Unite).É interessante notare come a tali conclusioni le Sezioni Unite giungano attraverso un articolato percorso che include – tra i vari passaggi degni di nota – la esplicita riconduzione della copertura assicurativa <em>claims made</em> nel novero dei contratti “tipici” e la considerazione del ruolo (in effetti importantissimo nella pratica ma fino ad oggi tendenzialmente assente dal discorso giurisprudenziale) delle c.d. <em>deeming clauses</em>.Peraltro, le Sezioni Unite svolgono un articolato percorso argomentativo che espressamente riprende, confermandole, le preoccupazioni espresse dalla precedente giurisprudenza della Cassazione circa le ipotetiche o possibili criticità che, in determinate situazioni, il meccanismo e la struttura <em>claims made</em> possono determinare, dando luogo a quelli che anche questa sentenza della Suprema Corte chiama (con espressione che rischia così di entrare in modo stabile nel lessico giuridico) “buchi di copertura”.In questi casi, sintetizzando la pronuncia delle Sezioni Unite, la tutela dell’assicurato e i suoi possibili rimedi vanno principalmente ricercati – escluso a questo punto il vaglio di validità ai sensi dell’art. 1322 c.c. - da un lato nella possibile tutela risarcitoria nei confronti dell’assicuratore o degli intermediari per responsabilità precontrattuale e, dall’altro lato, nella possibile nullità, anche parziale, del contratto assicurativo per difetto della c.d. “causa in concreto”, attraverso un sindacato volto in sostanza a vagliare il contratto medesimo “…per apprezzare se, effettivamente, ne sia realizzata la funzione pratica, quale assicurazione adatta allo scopo” in omaggio, a quanto parrebbe, alla “giuridica esigenza che il contratto assicurativo sia adeguato allo scopo pratico perseguito dai paciscenti”.È probabile che proprio nelle implicazioni giuridiche ed applicative del principio ricordato da ultimo si possa ravvisare uno degli aspetti più incisivi di questa attesa pronuncia delle Sezioni Unite che, senza dubbio, merita un’approfondita analisi, soprattutto in relazione alle ricadute applicative che essa potrà avere sulle attuali e future controversie in questa assai dibattuta materia.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:anthony.perotto@advant-nctm.com">Anthony Perotto</a>, &nbsp;<a href="mailto:guido.foglia@advant-nctm.com">Guido Foglia</a>&nbsp;o&nbsp;<a href="mailto:michele.zucca@advant-nctm.com">Michele Zucca</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
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                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 18 Apr 2018 11:43:53 +0200</pubDate>
                        <title>Linee guida per contratti di assicurazione chiari e semplici</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-linee-guida-per-contratti-chiari-e-semplici</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h5>I. L’approvazione delle linee guida e la lettera al mercato dell’IVASS</h5>L’IVASS ha portato all’attenzione delle compagnie di assicurazioni l’esigenza di semplificare i testi e la struttura delle polizze.Raccogliendo la sollecitazione dell’IVASS, l’ANIA, alcune associazioni dei consumatori, le associazioni di categoria degli intermediari e l’AGCM hanno predisposto delle linee guida (le “<strong>Linee guida</strong>”) relativa alla struttura e al linguaggio dei contratti.Con lettera al mercato del 14 marzo 2018, (la “<strong>Lettera al mercato</strong>”), l’IVASS ha invitato le compagnie di assicurazioni a conformarsi alle Linee guida.Ciò dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti tempistiche:<p style="padding-left: 30px;">(i) per i prodotti assicurativi di nuova commercializzazione, a partire dall’1 gennaio 2019;</p><p style="padding-left: 30px;">(ii) per i principali prodotti già in commercio, nel corso del 2019.</p>Inoltre, secondo la Lettera al mercato, i prodotti rivisti recheranno l’indicazione in copertina che gli stessi sono stati redatti secondo le Linee guida.Dall’1 gennaio 2019 in avanti (e successivamente ogni tre mesi), le compagnie comunicheranno all’IVASS quali prodotti sono stati rivisti sulla base delle Linee guida (anche al fine di consentire all’autorità di vigilanza di pubblicare tali informazioni sul proprio sito).<h5>II. La portata e il contenuto delle Linee guida</h5>La Lettera al mercato è espressamente indirizzata solamente a (i) le compagnie di assicurazione italiane e (ii) le rappresentanze generali per l’Italia delle compagnie di assicurazione con sede legale in stato terzo. Tuttavia, con successiva comunicazione del 18 aprile 2018, l’IVASS ha sostenuto l’importanza - al fine di tutelare gli assicurati italiani – anche per le imprese comunitarie di conformarsi alle Linee Guida e di darvi attuazione nei tempi e con nei modi indicati nella prima Lettera al mercato, “<em>contribuendo altresì al flusso informativo trimestrale previsto verso l’Istituto medesimo</em>”. Sebbene vi siano indizi che le Linee guida siano state concepite per applicarsi (esclusivamente o comunque in via primaria) a contratti B2C, le stesse non distinguono tra polizze sottoscritte da consumatori e polizze riservate alla clientela business.Di conseguenza, pare che le Linee guida siano applicabili a tutti i tipi di contratto.<hr>Di seguito un breve sommario di alcuni principi e delle regole fissate dalle Linee guida.<h6>II.1 Profili generali:</h6><ul> <li>Viene abbandonata la distinzione tra condizioni generali e condizioni speciali. Il contratto dovrà piuttosto essere articolato in sezioni, ove necessario divise in capitoli.</li> <li>Il formato della polizza può essere cartaceo o elettronico.</li> <li>In merito ai caratteri di particolare rilievo grafico con cui devono essere evidenziate le clausole ex art. 166 c.a.p. (i.e. le clausole che prevedono decadenze, nullità, limitazione della garanzia), vengono individuate le seguenti soluzioni: utilizzo del grassetto o del maiuscoletto, utilizzo di colori diversi, utilizzo di sfondo pieno tono su tono.</li> <li>Dovrebbero essere utilizzate formule semplificate e facilmente comprensibili all’assicurato.</li> <li>Deve esistere corrispondenza tra la rubrica e il contenuto dell’articolo.</li> <li>Si potrebbero introdurre riquadri esplicativi o box di consultazione.</li> <li>In caso di variazione contrattuale, andrebbe emessa una nuova polizza (piuttosto che un’appendice).</li></ul><h6>II.2 Struttura contrattuale:</h6><ul> <li>Andrebbe indicato il nome commerciale del prodotto, il quale non deve creare confusione in merito al reale contenuto del contratto.</li> <li>La copertina della polizza dovrebbe includere la denominazione, il logo e il simbolo dell’impresa e del gruppo di appartenenza, la tipologia contrattuale e il nome commerciale, l’edizione del contratto.</li> <li>La polizza potrebbe includere una pagina di introduzione per anticipare al cliente cosa troverà nel contratto.</li> <li>La polizza deve contenere un indice.</li> <li>Le pagine dovrebbero essere numerate includendo anche il numero complessivo di pagine del contratto (e.g. 3 di 16 o 3/16).</li> <li>La scheda di polizza dovrebbe contenere: i dati del contraente, dell’assicurato e del beneficiario, il nome commerciale del prodotto, l’indicazione delle garanzie base e delle garanzie opzionali, il bene assicurato, il premio dovuto, la franchigia e il massimale.</li> <li>La polizza dovrebbe contenere un glossario o una lista di definizioni (eventualmente anche inserite in un allegato).</li> <li>Gli articoli di polizza che si limitano a richiamare o riproducono meramente norme di legge potrebbero essere contenuti in un allegato alla polizza.</li> <li>L’oggetto della copertura dovrebbe essere trattato in una sezione per ogni garanzia prestata (eventualmente articolata in sottosezioni). Lo stesso dovrà essere descritto in modo chiaro e trasparente (evitando – per quanto possibile – tecnicismi o formule di difficile interpretazione). Le Linee guida propongono poi differente soluzioni in merito alla descrizione dell’oggetto (da valutare anche sulla base della normativa POG, che a breve entrerà in vigore).</li> <li>I criteri per la valutazione del danno e la determinazione dell’indennizzo debbono essere indicate in modo trasparente e univoco.</li></ul><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:anthony.perotto@advant-nctm.com">Anthony Perotto</a> o <a href="mailto:matteo.marabini@advant-nctm.com">Matteo&nbsp;</a></em><i>Marabini.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 31 Jan 2018 03:59:57 +0100</pubDate>
                        <title>Assicurazione per conto di chi spetta in ambito trasporti. Chi ha diritto all&#039;indennizzo?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/assicurazione-per-conto-di-chi-spetta-in-ambito-trasporti-chi-ha-diritto-allindennizzo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con una recente sentenza<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi di un tema interessante, che potremmo riassumere nei seguenti termini: all’interno di un’assicurazione per conto di chi spetta, dove il rischio assicurato sia quello della perdita o avaria della merce nell'ambito di un trasporto su strada, quali regole devono essere applicate, in caso di sinistro, per individuare il soggetto avente diritto all’indennizzo?Per comprendere meglio la questione, vediamo in sintesi il caso pratico portato all’attenzione dei giudici.Una società di trasporti aveva sottoscritto - nella propria veste di vettore per conto terzi - alcune polizze assicurative per conto di chi spetta a copertura dei rischi connessi col trasporto. In occasione poi del trasporto, la predetta società, a seguito di rapina, perdeva il carico affidatole. Dal momento che gli assicuratori tardavano a liquidare l’indennizzo, il vettore decideva di rimborsare in prima persona ai committenti del trasporto gli importi corrispondenti al valore delle merci andate perdute, ottenendo da detti committenti la cessione dei diritti al recupero dell’indennizzo assicurativo.Citata in giudizio la compagnia assicuratrice, il vettore otteneva - in primo grado - la condanna di quest’ultima al pagamento in proprio favore dell’indennizzo.In secondo grado, tuttavia, era la compagnia assicuratrice a prevalere, sostenendo che - nella vendita di cose mobili da trasportare da un luogo ad un altro - il diritto a domandare l’indennizzo spetterebbe al destinatario/acquirente delle merci e non al mittente/venditore.Quanto sopra in applicazione dell’art. 1510, II comma, c.c.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>, ai sensi del quale, il venditore (in ipotesi di vendita di cose mobili da trasportare) si libera dell’obbligo di consegna affidando la merce al vettore. Sulla scorta di questa regola, pertanto, i summenzionati committenti non avrebbero potuto cedere al vettore il diritto al recupero dell’indennizzo assicurativo, non essendo gli stessi committenti titolari di detto diritto.La Suprema Corte ha chiarito il tema, stabilendo che - in ipotesi come quella sopra delineata - la norma di riferimento non è l’art. 1510, II comma, c.c., bensì l’art. 1689 c.c.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>. Secondo quest’ultima disposizione, i diritti derivanti dal contratto di trasporto verso il vettore si trasferiscono al destinatario dal momento in cui - arrivate le merci a destinazione o scaduto il termine entro cui sarebbero dovute arrivare - lo stesso ne chiede la riconsegna al vettore.Nel caso di specie, pertanto, posto che le merci (oggetto di rapina) non erano mai giunte a destinazione, i diritti verso il vettore (e quindi il diritto all’indennizzo) erano rimasti in capo al mittente. Ne consegue la validità della cessione dei diritti assicurativi da parte dei committenti il trasporto (effettivi titolari di detti diritti) in favore della società di trasporti.Il principio affermato dalla Corte di Cassazione è dunque - in sintesi - il seguente: “<em>per stabilire la titolarità del diritto all’indennizzo occorre considerare l’incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate, per cui la legittimazione del destinatario sussiste, ai sensi dell’art. 1689 c.c., solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne abbia chiesto la riconsegna al vettore</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a>.Da notare che la Suprema Corte aveva già affermato questo principio anche con riferimento ad un contratto di trasporto internazionale di merci su strada regolato dalla Convenzione di Ginevra del 19.05.1956 (la nota CMR). Per un approfondimento al riguardo, vi rimandiamo al numero 32 del nostro Shipping and Transport Bulletin, in cui ci eravamo occupati proprio di questo tema.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:laura.lombardini@advant-nctm.com">Laura Lombardini</a></em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Cass. Civ. Sez. III, n. 22044 del 22.09.2017.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Art. 1510, II comma, c.c. - “<em>Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all’altro, il venditore si libera dall’obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere; le spese del trasporto sono a carico del compratore</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Art. 1689 c.c. - “<em>I diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al destinatario dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore. Il destinatario non può esercitare i diritti nascenti dal contratto se non verso pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto e degli assegni da cui le cose trasportate sono gravate. Nel caso in cui l'ammontare delle somme dovute sia controverso, il destinatario deve depositare la differenza contestata presso un istituto di credito</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Cfr. Cass. Civ. Sez. III, n. 22044 del 22.09.2017.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 30 Oct 2017 05:17:19 +0100</pubDate>
                        <title>The new EU 2017/1469 regulation on the standardized presentation format for the insurance product information document and the IVASS (the Italian supervisory authority) public consultation on the amendments to regulation 35/2010 on information requirement</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-new-eu-20171469-regulation-on-the-standardized-presentation-format</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>On 11 August 2017, the EU Commission implemented Regulation (EU) 2017/1469 on standardized presentation format for the insurance product information document. The aim of the Regulation is “<em>to provide customers with product information which is easy to read, understand and compare, a common design, structure and format should be used when presenting the information referred to in Article 20(8) of Directive (EU) 2016/97 in the standardised insurance product information document referred to in Article 20(5) of that Directive, including by way of the use of icons or symbols. Equally, information about add-ons and optional covers, if any, should not be preceded by ticks, crosses or exclamation marks and the information to be included in the insurance product information document should normally be set out on two sides of A4 paper, but should not in any event exceed three sides of A4 paper</em>”.The new rules implemented by the EU Commission are the result of a consumer survey conducted by the European Insurance and Occupational Pensions Authority in order to test standardised insurance product information document and a consultation with the local EU supervisory authorities.The general objective of the Regulation is to require Insurers to provide customers with clear and easy to read insurance product information documents about non-life insurance products. In particular, the name of the non-life insurer and the Member State where the Insurer is registered (including the regulatory status and the authorization number), including the logo on the right of the title (art. 1) must be clearly stated. All the product information shall be contained at least in a two sides A4-sized paper or, at least, three pages, upon request by the competent authority (including the reasons why more space is needed) and with a remarkable font size (at least 1,2) (art. 2 – 3).The presentation of the insurance product shall be made through the use of easy and understandable sequences of questions (what is this type of insurance, what is insured etc..) in plain language in order to facilitate the customer’s understanding (art. 4 - 5). Information on the main risks insured, geographical scope, excluded risks, main exclusions, obligation at the inception, during or when a claim is made, term of contract and means of terminating shall be visually represented through agreed icons.The Italian Supervisory Authority (IVASS) has opened a public consultation on possible amendments to the ISVAP Regulation n. 35/2010 which sets out the complete regulation on the information obligations and the advertising of insurance products. The public consultation closed on 5 October, save for possible postponement (the original deadline of 30<sup>th</sup> September has already been adjourned). Also, the proposed amendments of the Regulation 35/2010 seem to be aimed at a simplification of the pre-contractual documents to be provided to the insured, based on the same principles of the EU 2017/1469 and as a consequence of the failure of the experience through the Information Dossier<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> which was introduced on 2010 and for some reasons appeared to be more complex that the same insurance product attached.In particular, the draft of the amended regulation provides for the replacement of the Summary Profile and the Information Note with a pre-contractual Informative Document (so called “<em>DIP Documento Informativo precontrattuale</em>”), which includes some of the information and provision under the EU 2017/1469 in a one page A4-size format.Furthermore, the amended regulation under consultation also includes the possibility to add an “integrative pre-contratctual informative documents” (so called “<em>DIP Aggiuntivo</em>”) in order to better explain some further relevant details/terms of the insurance product.At first sight the two regulations examined in this article have some areas of overlap. It will be necessary to examine the final version and verify the possible differences between the two regulations. In light of the above, at the moment, we can only highlight that European and Italian Institutions are focused on introducing a simplification of the pre-contractual information documents for non-life insurance, in order to better help consumers to have a clear and strong understanding of the insurance product which is in the process to underwrite. This is a clear principle under both the regulation in comment.In view of the author, it is not clear whether such a simplification effort will really allow an increase of the awareness of the consumer before choosing an insurance product, because in many cases the non-life insurances are really complex, so that an excess in the simplification of the pre-contractual information could also lead to possible misunderstandings and thus mislead the consumer.Last but not at least, on a public law point of view, it must be noted that both the regulations will be directly enforceable within Italy, so that it will be necessary to examine if the amended IVASS Regulation will introduce any additional requirements to those in the EU pre-contractual information document or provide for different rules, based on the assumption that, in any case, the regulation issued by IVASS appears to be a second level piece of law which could not overrule any primary level law (as the EU Regulation are).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>This article is for information purposes only and is not intended as a professional opinion.</em><em>For further information, please contact <a href="mailto:a.perotto@advant-nctm.com">Anthony Perotto</a>&nbsp;</em><em>or <a href="mailto:g.foglia@advant-nctm.com">Guido Foglia</a>.</em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Including:<li>Summary Profile</li> <li>Information Note</li> <li>Terms of insurance, including the Regulation governing the separately managed account</li> <li>Glossary</li> <li>Proposal form or Policy form</li></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 04 Oct 2017 05:55:02 +0200</pubDate>
                        <title>I danni punitivi arrivano anche in Italia? Quali riflessi sul piano assicurativo?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/i-danni-punitivi-arrivano-anche-in-italia-quali-riflessi-sul-piano-assicurativo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Negli ordinamenti giuridici anglosassoni (e, in particolare, in quello statunitense), è previsto l’istituto dei c.d. <em>punitive damages</em> (“<em>danni punitivi</em>” potremmo dire in italiano).Tali danni vengono riconosciuti al soggetto danneggiato a titolo di somma ulteriore rispetto all’importo necessario per compensare il pregiudizio subito.I <em>punitive damages</em>, quindi, hanno una funzione sanzionatoria/deterrente, volta a punire in maniera più decisa la condotta posta in essere dal danneggiante e a scoraggiarne il ripetersi in futuro.La nostra giurisprudenza aveva storicamente dimostrato un atteggiamento ostile rispetto a tale tipologia di danno, affermandone la contrarietà all’ordinamento italiano<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>. In particolare, l’approccio tradizionale della Corte di Cassazione era stato nel senso di non permettere il riconoscimento in Italia di sentenze straniere (in particolare, statunitensi) che avessero liquidato in favore del soggetto danneggiato un importo a titolo di danno punitivo.Questo storico atteggiamento pare ora mutato. Una recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>, infatti, ha stabilito che l’istituto dei c.d. <em>punitive damages </em>non è, di per sé, incompatibile con l’ordinamento italiano.Senza entrare nel merito delle riflessioni di carattere giuridico, vediamo come sempre quali potrebbero essere le implicazioni pratiche di questa novità, considerando in particolare eventuali possibili riflessi sul panorama assicurativo della responsabilità civile (posto che il nuovo approccio della Suprema Corte di fatto consente l’ingresso nel nostro ordinamento ad una tipologia di danno fino a ieri non contemplata).Secondo i Supremi Giudici, infatti, la responsabilità civile non avrebbe la sola funzione di “<em>restaurare la sfera patrimoniale</em>” del danneggiato, bensì avrebbe carattere “<em>polifunzionale</em>”.La disciplina della responsabilità civile avrebbe cioè una pluralità di funzioni, tra le quali, quella primaria - ma non l’unica - sarebbe la funzione compensativo-riparatoria. Accanto ad essa, ve ne sarebbero naturalmente altre: secondo la Corte di Cassazione, dunque, anche nell’ordinamento italiano la liquidazione del danno potrebbe avere una funzione preventiva o una funzione sanzionatorio-punitiva<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.Il riconoscimento dell’istituto dei <em>punitive damages </em>nel nostro ordinamento non è, tuttavia, privo di barriere all’entrata. La sentenza straniera che ha riconosciuto un risarcimento a titolo di danni punitivi, infatti, non può porsi in contrasto con l’art. 23 della nostra Costituzione, secondo cui “<em>Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge</em>”. Pertanto, “<em>nell’ordinamento straniero … deve esservi un ancoraggio normativo per una ipotesi di condanna a risarcimenti punitivi</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.In conclusione, la sentenza delle Sezioni Unite è certamente innovativa, ma la sua portata non va eccessivamente enfatizzata, alla luce dei rigorosi limiti posti al riconoscimento delle sentenze straniere contenenti condanne a <em>punitive damages</em>.Volendo sintetizzare, potremmo dire che - almeno per ora - non si tratta di un’apertura indiscriminata alla figura del risarcimento punitivo, ma piuttosto del mero riconoscimento che tale istituto non è in necessario contrasto con il nostro ordinamento.Dal punto di vista assicurativo, non possiamo escludere che, a seguito di tale decisione, i premi delle polizze a copertura della responsabilità civile per l’attività svolta (in particolare) negli Stati Uniti possano subire un aumento.Inoltre, a coloro i quali svolgano la propria attività imprenditoriale in paesi che prevedono l’istituto dei <em>punitive damages</em> (in primo luogo gli U.S.A.), suggeriamo, in ogni caso, di controllare che le eventuali polizze sottoscritte a copertura della propria responsabilità civile non prevedano esclusioni per danni riconosciuti a titolo punitivo.&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Cfr. Cass. sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1183 e Cass. sez. I, 8 febbraio 2012, n. 1781<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Sentenza n. 16601/17.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Pensiamo per esempio alla “<em>prestazione sanzionatoria</em>” di cui alla normativa relativa agli interessi moratori applicabili in caso di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> In altri termini, la sentenza straniera che riconosce al danneggiato un importo a titolo di <em>punitive damages </em>deve essere pronunciata sulla base di una legge che garantisca la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della medesima e i limiti quantitativi del risarcimento.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 16 Mar 2017 05:05:09 +0100</pubDate>
                        <title>Across the EUniverse - Number Thirteen</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/across-the-euniverse-number-thirteen</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>The UK is nothing if not pragmatic. The pragmatism has sometime been referred to as perfidiousness: perfidious Albion. What is sure is that the UK will approach the divorce with the EU in a very pragmatic fashion. It will seek to develop bi-lateral relations with its direct trading partners. It will seek to revive the trade pre erences in the Commonwealth. It will seek independent influence in all international bodies.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
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