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            <title>ADVANTLAW -&gt; News</title>
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            <copyright>RYZE Digital</copyright>
            
            <pubDate>Tue, 29 Sep 2026 09:16:50 +0200</pubDate>
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                        <pubDate>Mon, 15 Jun 2026 12:35:41 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT Nctm investe sui talenti interni: Marco Cosa e Francesco Mazzocchi diventano Partner</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-nctm-investe-sui-talenti-interni-marco-cosa-e-francesco-mazzocchi-diventano-partner</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">ADVANT Nctm annuncia la nomina a partner di <strong>Marco Cosa</strong> e <strong>Francesco Mazzocchi</strong>. Con queste promozioni lo Studio conferma il proprio impegno in un percorso di crescita fondato sulla valorizzazione dei talenti interni e sul costante rafforzamento delle competenze professionali a supporto dei clienti.</p><p class="text-justify"><strong>Marco Cosa </strong>vanta una consolidata esperienza nel diritto societario e commerciale, con focus su operazioni straordinarie, consulenza continuativa alle imprese e profili di corporate governance. Inoltre, assiste regolarmente clienti nazionali e internazionali nella negoziazione di contratti commerciali complessi e nella gestione di progetti strategici, con una particolare attenzione ai settori digital e tech, industria pesante, food and beverage, fashion e retail.</p><p class="text-justify"><strong>Francesco Mazzocchi</strong> si occupa di diritto della concorrenza dell’Unione europea e nazionale, assistendo imprese in procedimenti dinanzi alla Commissione europea e all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Le sue attività comprendono, tra l’altro, aiuti di Stato, controllo delle concentrazioni, contenzioso antitrust, intese e abusi di posizione dominante, , le pratiche commerciali scorrette nonché la disciplina sul controllo degli investimenti esteri (Golden Power).</p><p class="text-justify"><i>“La nomina di Marco Cosa e Francesco Mazzocchi riconosce due percorsi professionali costruiti con rigore e dedizione all’interno dello Studio e testimonia il nostro impegno nel valorizzare le risorse interne che ogni giorno contribuiscono al successo dei nostri clienti e allo sviluppo di ADVANT Nctm. Investire sulle persone e sulle loro competenze è essenziale nella nostra strategia per offrire un’assistenza qualificata”, </i>ha commentato <strong>Paolo Montironi</strong>, <strong>senior partner</strong> di <strong>ADVANT Nctm</strong>.</p><p class="text-justify">Con queste nomine, il numero totale dei partner dello studio sale a <strong>86</strong>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                                <category>Corporate and Commercial</category>
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 25 May 2026 09:25:34 +0200</pubDate>
                        <title>Antitrust, un settennato per gestire le sfide dei mercati</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/antitrust-un-settennato-per-gestire-le-sfide-dei-mercati</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><i><strong>Il commento di Luca Toffoletti a ItaliaOggi Sette</strong></i></p><p>Il settennato di Roberto Rustichelli alla guida dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si è chiuso lo scorso4 maggio.I numeri, snocciolati nell'ultima relazione al parlamento, fanno la fotografia della complessa attività svolta: 125 istruttorie avviate in materia di concorrenza, e sanzioni complessive per 4 miliardi di euro; 661 istruttorie in difesa dei consumatori e sanzioni per 500 milioni. A queste si aggiungono 586 interventi di advocacy. Complessivamente, stima Agcm, 9 miliardi euro di benefici per imprese e consumatori grazie all'attività a tutela della concorrenza e ristori rivolti a più di 2 milioni di consumatori per complessivi 208 milioni euro, con oltre 172mila segnalazioni (+20% all'anno e + 150% rispetto al 2019, anno di insediamento di Rustichelli).</p><p>«Anche il discorso di presentazione dell'ultima Relazione annuale del presidente Rustichelli mette - giustamente - al primo posto il tema del giorno per l'antitrust: la difficile impresa di conciliare "competizione" e "competitività"», dice <strong>Luca Toffoletti</strong>, partner di<strong> ADVANT Nctm</strong>: «la questione è efficacemente inquadrata così: "Di frontea un nuovo paradigma in cui competitività e sicurezza economica sono ivenuti termini di un binomio inscindibile, quale ruolo può giocare la concorrenza?". In modo ancora più stringente, Rustichelli ci ricorda che è in gioco la "ricerca di un nuovo equilibrio" in cui la concorrenza venga "mantenuta al passo coi tempi, aprendola al dialogo con le esigenze della sicurezza economica, dell'autonomia strategica e della sostenibilità". La risposta è duplice: da un lato c'è l'orgogliosa rivendicazione del "primato" del diritto della concorrenza, e la ferma esclusione della necessità di allentarei vincoli antitrust; dall'altro, il riconoscimento che è in corso a livello europeo un programma di rinnovamento, che investe in particolare il trattamento delle concentrazioni. È un vecchio tema per l'antitrust, forse il più interessante di tutti: "concorrenza e...", ossia come conciliare la tutela della concorrenza con altri obiettivi sociali - la protezione dei lavoratori, la tutela dell'ambiente, da ultimo la onnicomprensiva sostenibilità. La Corte di Giustizia, investita del tema, richiama i Trattati, che pongono la concorrenza sullo stesso piano di altri fini».</p><p><i>Leggi l'articolo completo sul numero di Lunedì 25 maggio 2026 di ItaliaOggi Sette.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 22 Apr 2026 11:32:09 +0200</pubDate>
                        <title>Principali novità in materia di Golden Power e cenni sul quadro UE</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/principali-novita-in-materia-di-golden-power-e-cenni-sul-quadro-ue</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il regime italiano in materia di controllo degli investimenti esteri— il cosiddetto “Golden Power” — ha registrato, negli ultimi mesi, molteplici sviluppi significativi. Di seguito si offrirà una breve panoramica delle principali evoluzioni, con particolare riguardo a quelle idonee a produrre un impatto significativo sulle imprese e sulla gestione delle operazioni straordinarie. Nella sezione II saranno poi esaminati alcuni elementi di novità del quadro europeo, a partire dalla revisione del Regolamento UE sul controllo degli investimenti esteri diretti, attualmente in corso.</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/fileadmin/nctm/PDF/Golden_Power.pdf" target="_blank">Clicca qui per leggere l'alert</a> a cura di Francesco Mazzocchi</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 02 Sep 2025 12:18:04 +0200</pubDate>
                        <title>Nuove tecnologie e concorrenza. Si amplia il ruolo dell&#039;Antitrust </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nuove-tecnologie-e-concorrenza-si-amplia-il-ruolo-dellantitrust</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Le grandi innovazioni digitali e l’intelligenza artificiale stanno trasformando anche il diritto della concorrenza. Su questo tema <i>Italia Oggi Sette – Affari Legali</i> (a cura di Federico Unnia) ha raccolto il commento del nostro partner <strong>Luca Toffoletti</strong>.</p><p>Secondo Luca Toffoletti, il Digital Market Act rappresenta un passaggio fondamentale: «raccoglie l’eredità dell’esperienza antitrust e codifica applicazioni innovative della giurisprudenza. La sua cifra è soprattutto procedurale, trasformando divieti generali in prescrizioni specifiche che aumentano la certezza giuridica e contengono i costi di compliance».</p><p>Un tema altrettanto rilevante è il merger control, dove la crescente diffusione di poteri di chiamata sulle concentrazioni sotto-soglia si confronta con la necessità di tutelare la certezza giuridica.</p><p>Come conclude Luca Toffoletti: «la forza del diritto antitrust sta proprio nella sua capacità di adattamento all’evoluzione dei mercati e delle tecniche».</p><p>Per leggere l'articolo completo: <i>Italia Oggi Sette – Affari Legali</i>, 1 settembre 2025.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 28 Jul 2025 09:27:58 +0200</pubDate>
                        <title>Aiuti di Stato. La nuova categoria delle imprese a media capitalizzazione. Quali prospettive?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/aiuti-di-stato-la-nuova-categoria-delle-imprese-a-media-capitalizzazione-quali-prospettive</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><strong>1. Introduzione&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">La Commissione europea ha adottato, con la Raccomandazione n. 2025/1099 del 21 maggio 2025 (la “<strong>Raccomandazione”</strong>) una nuova definizione di “piccole imprese a media capitalizzazione” (“<strong>SMC</strong>”), destinata a costituire parametro di riferimento per la normativa e i programmi dell’Unione che ne fanno espresso richiamo (<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" title>[1]</a>).</p><p class="text-justify">Vengono ad acquisire lo <i>status&nbsp;</i>di “piccole imprese a media capitalizzazione” le imprese che:&nbsp;</p><ul><li><p class="text-justify"><span>non sono PMI ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE,</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>occupano meno di 750 persone,</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il cui fatturato annuo non supera €150 milioni, o</span></p></li><li><p class="text-justify"><span>il cui totale di bilancio annuo (</span><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" title><span>[2]</span></a><span>) non supera €129 milioni.</span></p></li></ul><p class="text-justify">L’iniziativa mira ad evitare che il superamento delle soglie dimensionali previste per le micro, piccole o medie imprese, come definite dalla&nbsp;<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003H0361" target="_blank" rel="noreferrer">Raccomandazione 2003/361/CE</a> (“<strong>PMI</strong>”), comporti un’immediata e sproporzionata intensificazione degli oneri normativi e amministrativi a carico di imprese ancora in fase di crescita, che possono essere destinatarie di misure di aiuto senza che gli Stati debbano notificare le misure alla Commissione europea.&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>2. Principali impatti e linee prospettiche</strong></p><p class="text-justify">Conformemente ai punti 5, 6 e 7 della Raccomandazione, la nuova definizione di piccola impresa a media capitalizzazione dovrà costituire il riferimento per la normativa e per i programmi dell’Unione che facciano esplicito uso del termine “piccola impresa a media capitalizzazione” o che siano rivolti a imprese corrispondenti ai criteri dimensionali ivi fissati.</p><p class="text-justify">In via transitoria, i programmi dell’Unione attualmente in vigore che già prevedono disposizioni relative alle piccole imprese a media capitalizzazione continueranno ad applicarsi alle imprese che, al momento dell’adozione dei suddetti programmi, rientravano in tale categoria, senza pregiudicare il quadro attuale definito dalla Commissione.</p><p class="text-justify">La nuova definizione rileverà in particolare con riferimento a due ambiti specifici in tema di aiuti di Stato:</p><p class="text-justify"><strong>2.1.</strong> Gli&nbsp;<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0122(04)&amp;qid=1751015099945" target="_blank" rel="noreferrer">Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04)</a> “<strong>Orientamenti per il finanziamento del rischio”</strong></p><p class="text-justify">Gli Orientamenti per il finanziamento del rischio prevedono la categoria delle “piccole imprese a media capitalizzazione”, stabilendo che, tra le imprese ammissibili a misure di finanziamento del rischio, andassero incluse non solo le PMI, ma anche le imprese il cui numero di dipendenti non superasse le 499 unità e il cui fatturato annuo non superasse 100 milioni di EUR o il totale di bilancio annuo non superasse € 86 milioni.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p class="text-justify">Gli Orientamenti riconoscono, infatti, che imprese comprese in tale fascia dimensionale affrontano un “deficit di finanziamento” simile a quello delle PMI in crescita.</p><p class="text-justify">Con la Raccomandazione 2025/1099, la Commissione amplia tale platea&nbsp;di imprese beneficiarie, aggiornando i parametri dimensionali. Tuttavia, gli Orientamenti dovranno essere aggiornati per riflettere l’estensione dimensionale prevista dalla Raccomandazione.&nbsp;</p><p class="text-justify">La stessa Commissione chiarisce poi che la nuova definizione generale di&nbsp;small mid-cap&nbsp;«lascia impregiudicate le soglie ritenute opportune nel contesto degli aiuti di Stato». In altri termini, la Raccomandazione non incide o modifica&nbsp;in alcun modo&nbsp;i limiti previsti dalle normative sugli aiuti.</p><p class="text-justify"><strong>2.2</strong> Il&nbsp;<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0651-20230701" target="_blank" rel="noreferrer">Reg. (UE) n. 651/2014</a>, il cd.&nbsp;GBER (<i>General Block Exemption Regulation</i>):<br><br>il GBER è il regolamento della Commissione europea che stabilisce le condizioni in base alle quali determinati tipi di aiuti di Stato possono essere considerati compatibili con il mercato interno e quindi esentati dalla notifica preventiva alla Commissione.</p><p class="text-justify">Ebbene, il regolamento di esenzione, così come aggiornato nel 2023, ha esteso il proprio ambito di applicazione anche alle piccole imprese a media capitalizzazione (nella definizione originaria già prevista dagli Orientamenti per il finanziamento del rischio). &nbsp;</p><p class="text-justify">Sono interessate allo stato due tipi di misure: (i) gli aiuti per agevolare la conclusione di contratti di rendimento energetico e (ii) gli aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU, che prevedono come possibili beneficiarie delle misure di aiuto questo tipo di imprese.&nbsp;</p><p class="text-justify">Anche il GBER dovrà essere modificato per riflettere l’innalzamento delle soglie dimensionali introdotto dalla Raccomandazione, ma si tratta, anche qui, di mero adeguamento formale.&nbsp;</p><p class="text-justify">Va notato in proposito che la Commissione ha già manifestato l’intenzione di&nbsp;inserire la nuova categoria&nbsp;in alcuni strumenti in corso di revisione. Nell’ambito del pacchetto di misure&nbsp;Omnibus IV&nbsp;(presentato anch’esso il 21 maggio 2025), si prevede di riconoscere formalmente le&nbsp;small <i>mid-cap</i>&nbsp;come categoria separata di imprese,&nbsp;semplificando le regole&nbsp;loro applicabili e&nbsp;riducendo gli oneri&nbsp;quando superano la soglia PMI. Ciò include interventi legislativi mirati su vari regolamenti UE (ad esempio in materia di GDPR, registri ambientali, ecc.) e auspicabilmente modifiche del&nbsp;GBER&nbsp;– rispetto al quale è aperta la consultazione pubblica fino al 6 ottobre 2025 - - e degli Orientamenti sul finanziamento del rischio.&nbsp;</p><p class="text-justify">È auspicabile, tuttavia, che le modifiche non si limitino a meri aggiornamenti formali ma che questa categoria di imprese possa beneficiare di un novero assai più ampio di tipologie di aiuto, con soglie più elevate di quelle attualmente previste.&nbsp;</p><p class="text-justify">È il caso ad esempio di incentivi fiscali&nbsp;mirati a favorire l’accesso al mercato dei capitali nell’ambito della <i>Savings and Investment Union</i> e destinati alle PMI e alle SMC quotande o neo-quotate&nbsp;(come contributi a fondo perduto o crediti d’imposta per coprire costi di IPO su mercati dedicati) e di strumenti fiscali per favorire il venture capital e la raccolta di equity (ad es. detrazioni IRPEF/IRES per chi investe) che dovrebbero potere essere automaticamente esentate, a certe condizioni,&nbsp;dagli obblighi di notifica alla Commissione europea, anche quando riguardi le SMC, secondo la definizione aggiornata della Raccomandazione, così come auspicato nel report TESG del maggio 2012&nbsp;(<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" title>[3]</a>).</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>3. Conclusioni</strong></p><p class="text-justify">L’estensione dei parametri dimensionali applicabili alle SMC mira a favorire le imprese in fase di crescita, garantendo loro l’accesso a strumenti di sostegno essenziali per il loro sviluppo e costituisce un chiaro segnale politico di apertura rispetto a un allentamento dei vincoli in materia di aiuti di Stato.</p><p class="text-justify">È fondamentale, tuttavia, a nostro avviso, estendere in maniera significativa il perimetro delle misure di aiuto alle quali le SMC possono accedere, consentendo agli Stati membri, anche tramite incentivi fiscali mirati, uno spazio d’azione maggiore rispetto a quello previsto dalle disposizioni oggi in vigore.&nbsp;</p><p class="text-justify">Soltanto in questo modo gli aiuti di Stato potranno contribuire alla crescita delle SMC, che costituiscono l’asse portante dell’economia UE.&nbsp;</p><hr><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">([1]) Tale raccomandazione fa seguito all’introduzione degli orientamenti politici 2024–2029 della Commissione europea, che avevano annunciato l’intenzione di valutare se la regolamentazione esistente applicabile alle piccole imprese a media capitalizzazione fosse troppo onerosa, sproporzionata o costituisse un ostacolo per il loro sviluppo competitivo. Nella medesima direzione si colloca la comunicazione “Bussola per la competitività dell’UE”, con cui la Commissione si è impegnata a proporre una nuova definizione di piccole imprese a media capitalizzazione al fine di garantire una regolamentazione proporzionata e confacente alle loro dimensioni. Anche lo studio “<i>Study to map, measure and portray the EU mid-cap landscape</i>” della Commissione europea, ha evidenziato che le piccole imprese a media capitalizzazione rappresentano un segmento di attività imprenditoriale chiaramente distinto dalle PMI ma anche dalle grandi imprese.</p><p>([2]) Intendendosi per tale&nbsp;il totale dell'attivo patrimoniale.</p><p class="text-justify">([3]) <i>Empowering EU capital markets for SMEs - Making listing cool again</i>, Final report of the Technical Expert Stakeholder Group (TESG) on SMEs, May 2021, pp. 58 ss, disponibile in <a href="https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3858732" target="_blank" rel="noreferrer">papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm</a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                                <category>Capital Markets</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 27 May 2025 10:59:41 +0200</pubDate>
                        <title>Unicredit, Ops Bpm: il Tar può dare ragione a Orcel?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/unicredit-ops-bpm-il-tar-puo-dare-ragione-a-orcel</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La sussistenza di interessi strategici che giustifichino il golden power non è così chiara: e Orcel chiede chiarezza al Tar prima di procedere con l’Ops.</p><p>“Il TAR, nei pochi precedenti che hanno riguardato la disciplina Golden Power, ha affermato che i poteri speciali sono espressione di una funzione di alta amministrazione e di ampia discrezionalità”, ha dichiarato a We Wealth, l’avvocato <strong>Francesco Mazzocchi </strong>– <strong>Counsel </strong>di <strong>ADVANT Nctm</strong>, “in questo quadro, i giudici amministrativi dovranno valutare se, nel caso concreto, i poteri sono stati esercitati in conformità con il diritto dell’Unione e, in particolare, con le norme sulla libertà di stabilimento delle società, con cui la disciplina Golden Power si pone in rapporto di naturale tensione. Secondo la Corte di giustizia, restrizioni a queste libertà fondamentali – tramite misure che possono ostacolare o scoraggiare l’acquisto di altre società – sono possibili, <strong>purché siano giustificate dalla presenza di una minaccia effettiva e sufficientemente grave alla sicurezza o ad altro interesse fondamentale della collettività</strong>. Questo il cuore della questione, il cui esito dipende largamente dalle motivazioni del provvedimento, di cui non sono a conoscenza”.<i>&nbsp;</i></p><p>Un possibile esito? “Il Tar può sia decidere direttamente che rinviare la questione alla Corte di giustizia, sospendendo il giudizio, anche in attesa di un’eventuale decisione della Commissione europea sullo stesso tema, nel contesto delle prerogative concessele dalla normativa europea sul controllo delle concentrazioni (art. 21(4) del Regolamento 139/2004)”.</p><p><i>L'articolo completo su </i><a href="https://www.we-wealth.com/news/unicredit-golden-power-banco-bpm#esiste-un-motivo-per-vincolare-loperazione" target="_blank" rel="noreferrer"><i>We Wealth</i></a>.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 11 Feb 2025 17:52:16 +0100</pubDate>
                        <title>L’innovation defence nelle concentrazioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/linnovation-defence-nelle-concentrazioni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>18 febbraio 2025, a partire dalle 16.00</i><br><i>Piazza Diaz 2, Milano</i><br><i>Via Barberini 86, Roma</i></p><p><a href="https://www.linkedin.com/in/luca-toffoletti-430532a/" target="_blank" class="ember-view" rel="noreferrer"><strong>Luca Toffoletti</strong></a> parteciperà all’evento organizzato da Concorrenze intervenendo sul tema della “innovation defence” nel controllo antitrust delle concentrazioni (dalle killer acquisition al Rapporto Draghi).&nbsp;<br><br>Luca ne discuterà con Michele Piergiovanni, Head of Unit and Acting Director della European Commission.<br><br><a href="https://lnkd.in/dAeSdX2Q" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per ulteriori informazioni</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Wed, 27 Nov 2024 10:03:13 +0100</pubDate>
                        <title>Golden power su BPM</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/golden-power-su-bpm-perche-le-tesi-del-governo-sono-deboli</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.we-wealth.com/news/golden-power-governo-ops-unicredit-banco-bpm" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Tratto da We Wealth</u></strong></a></p><p>L’offerta lanciata da <strong>Unicredit</strong> sulla totalità delle azioni <strong>Banco Bpm </strong>non piace né al<a href="https://www.we-wealth.com/news/banco-bpm-cda-unicredit-ops" target="_blank" rel="noreferrer"> Cda guidato da Giuseppe Castagna</a> né al governo. L’aspetto apparentemente più anomalo è che sia stato il governo a esprimersi per primo e con la maggiore forza per respingere quella che, a prima vista, sembrerebbe una mossa di consolidamento finanziario che, storicamente, le autorità italiane ed europee hanno sempre accolto con i migliori auspici. Il <strong>ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti</strong>, ha evocato l’utilizzo dell’arma più potente in mano al governo per poter influenzare, o anche bloccare, un’operazione di fusione e acquisizione fra attori privati: il <strong>golden power</strong>. Questo potere straordinario, introdotto nel 2012 e successivamente esteso a una pluralità di settori, incluso quello creditizio, impedisce che un’operazione finanziaria possa compromettere gli interessi strategici del Paese. Tipicamente, viene evocato quando all’orizzonte ci sono acquisizioni da parte di attori stranieri. In questo caso, la tesi espressa dal <strong>ministro dei Trasporti, Matteo Salvini</strong>, è che <strong>Unicredit “è straniera”</strong> perché solo il 7% degli azionisti della banca guidata da <strong>Andrea Orcel</strong> è italiano.</p><p>Per la verità, l’italianità di Unicredit non è decisiva, sulla carta, per poter mettere il governo nelle condizioni di esercitare il golden power. “Da inizio 2023 la normativa consente al governo di esercitare questo potere anche nel caso di operazioni tra aziende italiane e anche nel settore bancario”, dice a <i>We Wealth</i> il <strong>ceo di Excellence Consulting, Maurizio Primanni</strong>, “la norma è contenuta nel Decreto Energia del 2022 e quindi quanto paventato dal ministro Giorgetti ha fondamento giuridico”. In quasi due anni, tuttavia, il governo non ha mai esercitato il golden power “nei confronti di un investitore italiano residente in Italia”, ha dichiarato all’agenzia <i>Radiocor</i> il direttore scientifico dell’Osservatorio Golden Power, Michele Carpagnano.</p><p><strong>Golden Power: cosa può fare il governo, e con quali limiti</strong></p><p><strong>Nel caso dell’Ops di Unicredit a Banco Bpm, al governo non basta dimostrare che la società “comprata” è strategica per gli interessi italiani e rientra nei requisiti di legge per poter attivare il golden power. </strong>Per inciso, questo aspetto è ovvio: secondo il Dpcm 179 del 2020, il governo può intervenire a protezione, fra le altre cose, delle “attività economiche di rilevanza strategica finanziarie, creditizie e assicurative, anche se svolte da intermediari, esercitate da imprese che realizzano un fatturato annuo netto non inferiore a 300 milioni di euro e aventi un numero medio annuale di dipendenti non inferiore a duecentocinquanta unità”.</p><p><strong>Il secondo e decisivo requisito per attivare il golden power è una valutazione motivata sui pericoli che l’acquisizione di Unicredit comporterebbe per gli interessi strategici italiani</strong>. “Il governo ha a disposizione numerosi strumenti ma l’esercizio di questi poteri, per quanto espressione di ampia discrezionalità, non è privo di limiti”, dice a <i>We Wealth</i> <strong>Francesco Mazzocchi, Counsel dello studio legale ADVANT Nctm</strong>. “Alla base del loro esercizio devono sussistere motivi imperativi di interesse generale (una ‘minaccia di grave pregiudizio agli interessi dello Stato’) che – visto l’impatto di tali restrizioni sulla libertà di impresa, così come sulle libertà di stabilimento e di libera circolazione dei capitali – devono essere interpretati restrittivamente”.</p><p>A leggere le dichiarazioni del ministro Salvini, il problema di fondo, agli occhi del governo, sarebbe la perdita dell’italianità del gruppo Banco Bpm: “Unicredit ormai di italiano ha poco e niente: è una banca straniera. <strong>A me sta a cuore che realtà come Bpm e Mps che stanno collaborando, soggetti italiani che potrebbero creare il Terzo Polo italiano, non vengano messe in difficoltà</strong>”. Molto poco chiaro, al di là della natura prevalentemente straniera dell’azionariato di Unicredit, quale sia l’effetto lesivo del consolidamento dal punto di vista della tutela dell’interesse nazionale.</p><p>Qualora il governo decidesse di esercitare il suo potere per proteggere la strategia del Terzo Polo guidato da Banco Bpm, dovrebbe completamente bloccare – e non porre condizioni sul piano strategico di Unicredit relative al gruppo combinato con Banco Bpm. Statisticamente, mosse di questo tipo sono state rarissime: <strong>su 30 casi in cui il golden power è stato effettivamente esercitato, solo in due il governo è arrivato ad opporsi all’acquisto delle partecipazioni</strong>.</p><p>Inoltre, motivare un blocco già di per sé rumoroso sulla base di considerazioni legate al destino di Mps, in mano allo Stato ancora per l’11,7%, <strong>rischia di apparire più una strategia politica di comodo, che non la protezione di un interesse nazionale.</strong></p><p><strong>Una Unicredit “meno straniera”</strong></p><p>Le basi per ostacolare un’acquisizione fra attori italiani priva di precedenti non sembrano delle più solide. Dal momento che Unicredit offre di scambiare le sue azioni con quelle di Banco Bpm grazie a nuove emissioni di capitale per circa 10 miliardi di euro, il risultato dell’operazione inciderebbe profondamente sull’azionariato complessivo di Unicredit.</p><p>Dal momento che solo il 15% circa degli azionisti rilevanti di Banco Bpm è estero (Credit Agricole e BlackRock), il gruppo risultante dall’integrazione Unicredit-Banco innalzerebbe la quota di azionariato italiano dal 7% attuale della sola Unicredit a oltre il doppio (e ancor di più se il prezzo dell’offerta sarà rivisto al rialzo). Inoltre, il nuovo gruppo realizzerebbe circa il 50% del fatturato in Italia, assicurando la centralità del Paese nelle politiche dell’istituto. In un certo senso, l’Ops renderebbe di fatto “meno straniera” la seconda banca più importante in Italia – fatto che complicherebbe non di poco la tesi del governo sulla minaccia agli interessi nazionali, necessaria per motivare il blocco totale dell’operazione.</p><p>“L’eventuale esercizio di poteri speciali da parte del governo”, conclude Mazzocchi, “dovrà essere oggetto di attenta considerazione, tenendo presente che gli interessi pubblici che più intuitivamente vengono in rilievo per questa operazione come la concorrenza e stabilità finanziaria devono essere presidiati dalle autorità di settore”.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Thu, 31 Oct 2024 15:36:43 +0100</pubDate>
                        <title>La relazione annuale dell’AGCM: una discussione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-relazione-annuale-dellagcm-una-discussione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>6 novembre 2024<br>14.00<br>Università Bocconi</p><p>Il nostro <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/luca-toffoletti" target="_blank"><u>Luca Toffoletti</u></a> parteciperà all'evento organizzato dall'Associazione Antitrust Italiana e dall'Università Bocconi di Milano.</p><p>In particolare, l'avv. Toffoletti sarà relatore con un intervento dal titolo “Il controllo delle concentrazioni e le concentrazioni sotto-soglia”.</p><p><a href="https://www.associazioneantitrustitaliana.it/attivita/convegni/la-relazione-annuale-dellagcm-una-discussione-milano-6-novembre-2024-ore-1500/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per ulteriori informazioni</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 28 Oct 2024 11:50:36 +0100</pubDate>
                        <title>Lotta ai green claims, sfida per aziende e avvocati</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lotta-ai-green-claims-sfida-per-aziende-e-avvocati</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Sono sempre più frequenti i casi di greenwashing sanzionati dalle authority di vigilanza</i></p><p>Conquistare i consumari con campagne che esaltano qualità green dei prodotti, ma che in realtà sono poco sostenibili. L'Unione Europea ha da tempo iniziato una battaglia contro il fenomeno del greenwashing, ovvero l'uso ingannevole di affermazioni relative alla sostenibilità ambientale da parte delle aziende. Negli ultimi anni, il potere competitivo di vantare un'impronta verde ha assunto un'importanza cruciale, ma la gestione di questo tipo di comunicazioni è risultata spesso poco accurata, originando conflitti legali e reputazionali […]</p><p>[…] Il contrasto all'uso di green claim è diventato una priorità da parte della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. «L'enforcement dell'Agcm in questo campo non è una novità; l'impianto normativo si è via via affinato, di pari passo con l'inasprimento dell'apparato sanzionatorio in materia di pratiche commerciali scorrette», dice <strong>Francesco Mazzocchi</strong>, counsel area Antitrust e concorrenza di <strong>ADVANT Nctm</strong>.&nbsp;</p><p>«Oggi, le imprese responsabili di green claim ingannevoli rischiano di subire sanzioni fino a 10 milioni di euro e, se la pratica ha valenza transfrontaliera, fino al 4% del fatturato. Le istruttorie avviate dall'Agcm non sono ancora moltissime, ma l'attività si è rivolta ai settori più diversi (energetico, alimentare, automotive, beni di consumo) ed è facile prevedere un incremento dei casi nei mesi a venire. La compliance è diventata, quindi, fondamentale per reggere il passo di una normativa sempre più stringente, in linea con gli obiettivi europei. Da citare, in questo senso, la direttiva 2024/825/UE sulla Responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde — in via di recepimento in Italia - e la proposta della Commissione europea di direttiva sui green claim del marzo 2023 diretta ad introdurre obblighi di attestazione e certificazione da parte di soggetti terzi indipendenti dei green claim delle imprese, nonché nuove prescrizioni in tema di sistemi di etichettatura e marchi ambientali». […]</p><p><i>Articolo integrale sull'edizione odierna di Italia Oggi Sette.</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 14 Oct 2024 16:25:43 +0200</pubDate>
                        <title>Dialoghi con Alberto Mazzoni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/dialoghi-con-alberto-mazzoni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Venerdì 18 ottobre<br>Aula Pio XI, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano</p><p><a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/alberto-toffoletto" target="_blank"><strong><u>Alberto Toffoletto</u></strong></a><strong> </strong>parteciperà all'incontro organizzato dal dipartimento di diritto privato e pubblico dell'economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore con un intervento dal titolo “La nozione di impresa nel diritto antitrust e gli sviluppi recenti”.</p><p><a href="https://www.unicatt.it/eventi/ateneo/milano/2024/dialoghi-con-alberto-mazzoni.html" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per ulteriori informazioni</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Tue, 16 Jul 2024 10:56:00 +0200</pubDate>
                        <title>The European Commission-One Year of Foreign Subsidies Regulation</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-european-commission-one-year-of-foreign-subsidies-regulation</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify">Happy birthday, Foreign Subsidies Regulation! You took effect on 12 July 2023 and provided your guardian, the European Commission, with new powers to ensure a level playing field within the EU’s internal market. It may now investigate distortive effects of foreign subsidies in contexts such as company acquisitions and public tenders.The European Commission has embraced its new child and has so far used its tools more eagerly and broadly than many would have expected. These are the main Foreign Subsidies Regulation enforcement actions and trends so far:</p><p class="text-justify"><strong>Effects on M&amp;A Transactions</strong></p><p class="text-justify">Companies need to notify acquisitions, mergers and joint ventures to the European Commission when the target company/joint venture achieves an EU-wide turnover of at least EUR&nbsp;500 million and the parties were granted at least EUR 50 million in combined financial contributions from non-EU countries in the previous three years. Financial contributions in this context not only include state guarantees, equity contributions or loans but also tax benefits, project grants and revenues from sales to state entities.</p><p class="text-justify">Notification obligations started on 12 October 2023. Since then, the Foreign Subsidies Regulation has been applied to more deals than initially assumed. In the first 100 days alone, the Commission engaged in pre-notification discussions for 53 transactions, of which 14 were then formally notified. Out of those transactions, many were subject to parallel assessment under the EU Merger Regulation, some to parallel assessment under national merger control procedures in the EU and roughly half also to parallel assessment under foreign direct investment screening in the EU.</p><p class="text-justify">The Commission has so far found sufficient indications of distortive foreign subsidies in one case. In June 2024, it opened an in-depth investigation of the planned acquisition by Emirates Telecommunications Group Company PJSC of Eastern European telecommunication operator PPF Telecom Group B.V. Emirates Telecommunications Group Company PJSC is a telecommunication operator based in Abu Dhabi and has allegedly received unlimited guarantees, loans and further financial contributions from the United Arab Emirates. The investigation is still ongoing.</p><p class="text-justify"><strong>Effects on Public Tenders&nbsp;</strong></p><p class="text-justify">New ex-ante notification obligations also apply to public procurement procedures that exceed certain thresholds. Again, the tool aims at identifying and controlling direct or indirect financial contributions by non-EU countries that are limited to one or more companies or industries, and thus confer the beneficiaries an unfair competitive advantage in the EU market. If the European Commission finds such distortive effects caused by the foreign subsidies, it may issue structural and behavioral remedies.</p><p class="text-justify">The Commission has already opened several in-depth investigations into public tenders:</p><ul><li><span>In February 2024, the Commission opened an in-depth investigation following the notification of a bid by Chinese state-owned company CRRC Qingdao Sifang Locomotive Co. Ltd. for providing and maintaining electric trains in Bulgaria.</span></li><li><span>In April 2024, the Commission opened in-depth investigations following two notifications of bidding consortia for the construction and operation of a solar plant in Romania. One consortium included a German subsidiary of LONGi Green Energy Technology Co. Ltd, which is listed on the Hong Kong Stock Exchange. The other consortium included Shanghai Electric UK Co. Ltd. and Shanghai Electric Hong Kong International Engineering Co. Ltd., both ultimately controlled by the P.R. China.</span></li></ul><p class="text-justify">The Commission didn’t need to take a final decision as each bidder withdrew its offer.</p><p class="text-justify"><strong>Dawn Raids</strong></p><p class="text-justify">The European Commission may as well start investigations on its own initiative: It may request notifications for smaller M&amp;A deals and public procurement procedures, and it may also conduct dawn raids. During dawn raids, the Commission may examine all digital and physical company records, take copies thereof, seal business premises, and ask staff members for explanations on facts or documents relating to the subject matter of the inspection.</p><p class="text-justify">The Commission made first use of the latter option in April 2024: It carried out an unannounced inspection at the Dutch and Polish offices of the Chinese state-owned company Nuctech. The Commission claims that Nuctech may have received foreign subsidies that could distort the internal market at the expense of other security equipment companies. Nuctech is currently challenging the Commission’s actions before the EU’s General Court.</p><p class="text-justify"><strong>Early Enforcement Trends</strong></p><p class="text-justify">The European Commission is using its new tools under the Foreign Subsidies Regulation very actively and extensively. Some priorities are already becoming apparent: while the Commission’s focus on Chinese companies had been anticipated from the start, the heightened scrutiny for state-owned Arab companies is a more recent trend. Still, the regulatory burden of the Foreign Subsidies Regulation is also felt by businesses based in the EU, the US, the UK or Switzerland when planning and implementing M&amp;A deals.</p><p class="text-justify">Energy, transportation, telecommunication and security equipment are so far the sectors in the spotlight of the Commission’s actions. However, we expect the Commission to extend its investigations to further sectors – like other services for critical infrastructure – in the coming years.</p><p class="text-justify"><strong>Practical Advice for Businesses</strong></p><p class="text-justify">Companies operating in these sectors and receiving financial contributions from non-EU countries should be particularly aware of the risk of investigations and prepare for them. For them, it is advisable to make themselves familiar with the European Commission’s dawn raid procedures. Notably, these rules may differ significantly from those applicable to investigations by national authorities in other contexts.</p><p class="text-justify">More generally, when preparing large M&amp;A deals or offers for public tenders, the potential notification requirements need to be considered. First experiences show that, for example, the pre-notification discussions with the Commission for company acquisitions can be quite lengthy and can include several requests for information. The implementation of internal reporting systems to continuously gather information on all forms of financial contributions from non-EU governments helps in preparing for such scenarios.</p><p class="text-justify">Companies should also watch out for sectoral market investigations – a tool that the Commission has not used so far but will likely use in the mid-term.</p><p class="text-justify"><i><strong>Written By Christoph Heinrich and Dr. Cathleen Laitenberger (ADVANT Beiten), Manuela Becchimanzi and Francesco Mazzocchi (ADVANT Nctm)</strong></i></p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><a href="https://europeanbusinessmagazine.com/business/the-european-commission-one-year-of-foreign-subsidies-regulation/" target="_blank" rel="noreferrer">By European Business Magazine</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
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                        <pubDate>Mon, 10 Jul 2023 05:49:57 +0200</pubDate>
                        <title>Brevetto Ue unitario, subito più consulenze in proprietà intellettuale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/brevetto-ue-unitario-subito-piu-consulenze-in-proprieta-intellettuale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Dal 1° giugno. Le ricadute sugli studi legali dopo il debutto del nuovo sistema, tra assistenza e informazioni alle imprese e riorganizzazione interna.</em>[...] Il tema della riorganizzazione ha investito anche ADVANT Nctm che ha creato un team internazionale per il contenzioso. "La sede milanese del Tub sarà un volano a vantaggio della competitività dell'Italia", commenta Paolo Lazzarino, partner ADVANT Nctm e componente della commissione di studio sul Tub istituita dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano.&nbsp;<em>Articolo completo sul numero odierno de Il Sole 24 ore</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 13 Mar 2023 03:16:52 +0100</pubDate>
                        <title>Golden Power: ultime novità e quadro di sintesi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/golden-power-ultime-novita-e-quadro-di-sintesi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Per la normativa cd. Golden Power, l’inizio del 2023 ha segnato la fine del regime “emergenziale”, introdotto inizialmente con il d.l. n. 23/2020 (Decreto Liquidità) e più volte prorogato, e l’instaurarsi di un nuovo regime permanente, anche alla luce delle modifiche normative intervenute nel corso del 2022.Il tramonto del regime emergenziale non ha tuttavia segnato la fine della magmatica produzione normativa che caratterizza il settore.Di recente, infatti, la normativa si è arricchita di ulteriori capitoli. E’ stata in primo luogo pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 1° febbraio 2023 n. 10 (“Legge 10/2023”, di conversione del d.l. 5 dicembre 2022, n. 187), che ha incluso nelle maglie della disciplina anche le imprese attive nel <u>settore degli idrocarburi</u>, al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, nonché il mantenimento, la sicurezza e l’operatività delle reti e degli impianti, anche prevedendo obblighi informativi al Ministero delle imprese e del made in Italy.Sotto diverso profilo, sono state introdotte <u>misure di sostegno economico</u> per le imprese destinatarie di provvedimenti ai sensi della normativa Golden Power.&nbsp;<strong><u>Le misure di sostegno economico</u></strong>Come noto, l’esercizio dei poteri speciali può esplicarsi attraverso il veto all’operazione, all’adozione di delibere o atti, l’opposizione all’acquisto di partecipazioni, nonché con l’imposizione di prescrizioni e condizioni.Sono state introdotte misure di mitigazione delle conseguenze derivanti per l’impresa a fronte dell’esercizio dei poteri speciali. Si tratta di misure a sostegno della capitalizzazione dell'impresa &nbsp;o di accesso “in via prioritaria” a determinati fondi e agevolazioni statali.Le imprese che detengono attivi strategici oggetto dell’esercizio dei poteri speciali, potranno quindi presentare un’istanza per l’accesso con priorità a diversi fondi e strumenti<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>– accesso che dovrà essere valutato dal Ministero competente secondo i requisiti di volta in volta previsti dalla specifica regolamentazione.Per l’attuazione di tali misure, e in particolare per la determinazione dei criteri che guideranno la valutazione delle istanze, è prevista l’emanazione di un decreto attuativo.Sono attesi dunque elementi di chiarimento, necessari in relazione a misure di compensazione, la cui funzione indennitaria dovrà comunque confrontarsi in fase di concreta applicazione con i vincoli della disciplina sugli aiuti di Stato.&nbsp;<strong><u>Settori ed attivi strategici dopo il 1° gennaio 2023. &nbsp;La notifica in alcuni settori anche per operazioni infra-UE </u></strong>In base alle regole vigenti, in tutti i settori strategici è prevista la notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in caso di acquisto di partecipazioni sociali (al ricorrere delle soglie di rilevanza indicate dalla legge) o di adozione di delibere, atti o operazioni da parte e/o in favore di <u>soggetti esterni all’Unione europea</u>.La normativa Golden Power chiarisce cosa si intenda per “<u>soggetto esterno all’Unione europea”</u> e precisa che per tale nozione occorre sempre riferirsi alla cittadinanza o al luogo di stabilimento <u>dell’investitore finale o controllante ultimo</u>, a prescindere dal fatto che la sede legale, dell’amministrazione o il centro di attività principale di una società si trovino all’interno dell’Unione europea.Inoltre, nonostante lo spirare del regime emergenziale, è stato reso strutturale in alcuni settori l’obbligo di notifica da parte di <u>acquirenti residenti un paese dell’Unione europea</u>&nbsp;(<u>ivi inclusa l’Italia)</u> e segnatamente: <u>difesa e sicurezza (come già previsto dalla disciplina di base), comunicazioni, energia, trasporti, salute, agroalimentare e finanziario, incluso il settore creditizio e assicurativo</u>.Rispetto al settore cybersecurity e dei servizi di telecomunicazione basati sul 5G, è stato introdotto nel corso del 2022 l’obbligo di&nbsp;<u>notifica da parte delle imprese acquirenti di </u>componenti ad alta intensità tecnologica <u>di un piano annuale</u> concernente l’acquisizione dei predetti attivi e i dettagli relativi all’attività che si intende svolgere<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.L’ambito degli attivi strategici in tale settore è soggetto a potenziale estensione, considerando che la norma prevede (in realtà, entro un termine che ad oggi non è stato rispettato) l’individuazione, attraverso decreti del Presidente del Consiglio, di ulteriori attivi e tecnologie rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica, ivi inclusi quelli relativi alla <em>tecnologia cloud<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3"><strong>[3]</strong></a></em>.Da segnalare, inoltre, che anche negli altri settori strategici (diversi dalla cybersecurity/5G), ai sensi dell’art. 2 della d.l. 21/2012, l’impresa che detiene attivi strategici è tenuta a notificare delibere, atti o operazioni che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi, il che potrebbe ricomprendere anche il caso di sottoscrizioni di accordi di licenza d’uso di diritti di proprietà intellettuale e/o trasferimento di <em>know-how</em>.&nbsp;<strong><em><u>Costituzione di società</u></em></strong>Tra le novità di recente introdotte, anche la&nbsp;<u>costituzione di un’impresa</u>&nbsp;il cui&nbsp;<u>oggetto sociale</u>&nbsp;ricomprende lo svolgimento di attività di rilevanza strategica (nel settore difesa e sicurezza) ovvero – negli altri settori - che&nbsp;<u>detiene attivi strategici o </u><u>svolge attività di rilevanza strategica</u>, è soggetta all’obbligo di notifica (rispetto ad alcuni settori, solamente qualora &nbsp;vi sia una partecipazione al capitale sociale della neo-costituita di matrice extra-UE).La norma presenta incertezze interpretative, anche in ragione del fatto che l’oggetto sociale di società neo-costituite è spesso volutamente ampio e che la norma non precisa in quale momento scatti l’obbligo della notifica (se prima della costituzione, alla registrazione nel Registro delle Imprese ovvero successivamente).&nbsp;<strong><em><u>Novità procedurali</u></em></strong>In caso di acquisto di partecipazioni sociali, è raccomandata &nbsp;<u>la notifica congiunta</u> (da parte di acquirente e di impresa target). In mancanza di notifica congiunta, l’impresa acquirente sarà comunque tenuta a darne previa comunicazione all’impresa target.Tra le misure volte alla semplificazione, da segnalare la possibilità di avvalersi della procedura di cd.&nbsp;<u>pre-notifica</u>, soggetta a oneri informativi più snelli, con la quale è possibile ottenere una decisione sull’applicabilità della normativa Golden Power ad un’operazione ancora in fase di definizione.Resta invece fermo l’obbligo di notifica anche delle <u>operazioni cd. infra-gruppo</u>, che peraltro già beneficiano di una procedura semplificata a livello di processo autorizzativo (e che, salvo minaccia di grave pregiudizio, sono sottratte all’esercizio dei poteri speciali).&nbsp;<strong><em><u>Statistiche e trend</u></em></strong>Il numero di notifiche è continuato a crescere &nbsp;negli ultimi anni, arrivando, nel corso del 2022, al numero record di 608 (fonte: Relazione COPASIR).Il Governo italiano ha tuttavia esercitato i poteri speciali per un numero limitato di operazioni.Il trend è riflesso anche a livello europeo, sia nella prassi delle autorità nazionali che in quella della Commissione europea. Sotto quest’ultimo profilo, a partire dall’entrata in vigore del Regolamento UE 452/2019 che ha istituito il meccanismo di cooperazione&nbsp; a livello UE, la Commissione europea ha sottoposto a screening oltre 740 operazioni, presentando il proprio parere (non vincolante per gli Stati membri) solamente nel 3% dei casi<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.La rinnovata attenzione dell’Unione per meccanismi di controllo degli investimenti è testimoniata anche dalla recente adozione del Regolamento sulle sovvenzioni estere (c.d. <em>foreign subsidies</em>) volto a prevenire distorsioni nel mercato interno causate dalla sovvenzioni di Stati extra-UE in relazione a concentrazioni e procedure di gara &nbsp;che raggiungono determinate soglie dimensionali (Reg. 2022/2560, entrato in vigore lo scorso 12 gennaio 2023 e con obblighi di notifica per le imprese a partire da ottobre). Tale Regolamento instaura un meccanismo di notifica e monitoraggio simile a quello in essere nel settore antitrust, coniugando alcune prerogative tipiche della Commissione europea (e.g. poteri di avviare istruttorie<em> ex officio)</em> tratte dalla disciplina degli aiuti di Stato.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare </em><a href="mailto:francesco.mazzocchi@advant-nctm.com"><em>Francesco Mazzocchi</em></a><em>,&nbsp;</em><a href="mailto:giuliano.berruti@advant-nctm.com"><em>Giuliano Berruti</em></a><em>&nbsp;and</em><em>&nbsp;</em><a href="mailto:linda.lorenzon@advant-nctm.com"><em>Linda Lorenzon</em></a><em>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Si tratta, in particolare, (i) del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la pro- secuzione dell’attività di impresa, di cui al decreto-legge n. 34/2020; (ii) del patrimonio destinato ai sensi del decreto-legge 34/2020, cd. “Patrimonio Rilancio”, (iii) gli strumenti dei contratti di sviluppo e degli accordi per l’innovazione ai sensi del &nbsp;decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021 e successive modifiche.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Su tale aspetto, vi segnaliamo anche l’alert a nostra cura disponibile al seguente link:&nbsp;<a href="https://www.advant-nctm.com/en/news/articles/golden-power-recent-amendmends-to-the-italian-fdi-law-take-the-regime-a-step-forward" target="_blank">https://www.advant-nctm.com/en/news/articles/golden-power-recent-amendmends-to-the-italian-fdi-law-take-the-regime-a-step-forward</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Si ricorda che con il d.l. 105/2019, come convertito in legge, è stato istituto il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, anch’esso oggetto di implementazione attraverso una serie di decreti attuativi. Successivamente, con il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, è stata definita l’architettura nazionale di cybersicurezza e istituita l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. La sensibilità che tale settore ha&nbsp; – si ricorda, infatti, che per definizione normativa il settore cybersecurity di cui all’art. 1-bis del d.l. 21/2012, è ricompreso nelle “<em>attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale</em>”- è stata del resto messa in luce anche nella Relazione del COPASIR 2022 Trattasi della Relazione annuale del COPASIR al Parlamento, disponibile al seguente link: <a href="https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/relazione-annuale/relazione-al-parlamento-2022.html" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/relazione-annuale/relazione-al-parlamento-2022.html</a>. Tra le tecnologie emergenti a cui l’intelligence presta particolare attenzione, figurano “le reti di telecomunicazione di nuova generazione”, le cc.dd. “tecnologie di frontiera” (blockchain, intelligenza artificiale), il passaggio a nuovi paradigmi computazionali (c.d. “quantum computing”). Si veda, a tal proposito, la Relazione citata, pag. 82.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Si veda il report della Commissione UE in materia di screening degli investimenti esteri diretti nell’Unione, disponibile qui: <a href="https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5286" target="_blank" rel="noreferrer">ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5286</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 30 Jan 2023 04:47:40 +0100</pubDate>
                        <title>La Commissione Europea avvia la consultazione pubblica sulla bozza di linee guida sugli accordi di sostenibilità nel settore agricolo in deroga all’art. 101 TFUE</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-commissione-europea-avvia-la-consultazione-pubblica-sulla-bozza-di-linee-guida-sugli-accordi-di-sostenibilita-nel-settore-agricolo-in-deroga-allart-101-tfue</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il 10 gennaio 2023 la Commissione europea ha avviato una nuova consultazione pubblica sulla bozza di linee guida in tema di accordi di sostenibilità nel settore agricolo (disponibile al seguente <a href="https://competition-policy.ec.europa.eu/system/files/2023-01/draft_sustainability_guidelines_in_agriculture_2023.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">link</a>), che dovranno essere adottate entro l’<strong>8 dicembre 2023</strong>.L’iniziativa si inserisce nel contesto della recente riforma della politica agricola comune (cd. Riforma PAC 2023-2027) che ha introdotto la possibilità di escludere dall’applicazione dell’art.101 TFUE gli accordi generalmente restrittivi della concorrenza in determinati casi.Nello specifico, le linee guida della Commissione riguardano l’art. 210 bis del Regolamento 1308/2013 o “<strong>Regolamento OCM</strong>” (disponibile al seguente <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1308-20230101&amp;from=EN" target="_blank" rel="noreferrer">link</a>), introdotto dal Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2&nbsp;dicembre 2021.L’art. 210 bis esclude dall’applicazione dell’art. 101 TFUE (divieto delle intese restrittive della concorrenza) gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che mirano ad applicare <strong>norme di sostenibilità più rigorose di quelle obbligatorie</strong> ai sensi della normativa dell'Unione o nazionale, a condizione che tali accordi, decisioni e pratiche concordate impongano solo restrizioni alla concorrenza che siano <u>indispensabili</u> per conseguire i seguenti obiettivi di sostenibilità:</p><p style="padding-left: 30px;">a) La <u>protezione dell’ambiente</u>, comprensiva della mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi; dell’uso sostenibile e protezione del paesaggio, delle acque e dei suoli; della transizione verso un'economia circolare, compresa la riduzione degli sprechi alimentari; della prevenzione e riduzione dell'inquinamento; e della protezione e del ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;b) La <u>riduzione dell’uso di pesticidi e della resistenza antimicrobica</u>, avvantaggiando una produzione di prodotti agricoli con modalità che riducano l'uso di pesticidi e ne gestiscano i rischi derivanti dall’uso, anche limitato, di pesticidi, o che riducano il pericolo di resistenza antimicrobica nella produzione agricola;c) La <u>salute e il benessere degli animali</u>.</p>Le linee guida, su cui le imprese sono chiamate a esprimere la loro opinione, intendono garantire una maggiore chiarezza su tale esclusione. In particolare, tra le altre cose, definiscono (i) l’ambito di applicazione dell’esclusione, (ii) il contenuto della valutazione, da effettuare di volta in volta, per individuare eventuali restrizioni c.d. indispensabili e (iii) le modalità per richiedere un parere alla Commissione.<ul> <li>Per quanto riguarda l’<u>ambito di applicazione dell’esclusione</u>, questo è limitato ai soli accordi conclusi <strong>dai produttori agricoli</strong>, <strong>tra di loro o con altri operatori attivi lungo la filiera</strong> <strong>agroalimentare</strong>;</li> <li>Per quanto riguarda la <u>valutazione</u>, essa si articola in quattro fasi. Le parti devono(i) individuare gli ostacoli che impedirebbero loro di raggiungere da sole la norma di sostenibilità e spiegare il motivo per cui la collaborazione è necessaria;(ii) determinare il tipo appropriato di accordo (ad esempio, un accordo sui prezzi o sui quantitativi);(iii) individuare le restrizioni della concorrenza indispensabili (ad esempio, un accordo sui prezzi può prevedere la fissazione del prezzo intero, un prezzo minimo o un sovrapprezzo) e(iv) determinare il livello appropriato (ad esempio, l'entità del prezzo) e la durata adeguata delle restrizioni, al fine di assicurare l’adozione dell’opzione meno restrittiva per la concorrenza.</li></ul><p>In sostegno alle imprese interessate, il Regolamento disciplina inoltre la<strong> facoltà di chiedere alla Commissione</strong> un <strong>parere sulla compatibilità di tali accordi</strong> con l’art. 210 bis, a far data dall’<strong>8 dicembre 2023</strong>.Tale facoltà è riconosciuta a produttori, associazioni di produttori, imprese non produttrici e organizzazoni interprofessionali (qualora almeno uno dei membri sia coinvolto nell’accordo). In particolare, i produttori e le associazioni di produttori potranno richiedere tale parere in qualsiasi momento, anche prima dell’esecuzione dell’accordo.Una volta ricevuta la richiesta (completa di tutte le informazioni, anche integrate in un momento successivo), la Commissione avrà <strong>quattro mesi</strong> per valutare l’accordo.In ogni caso, la Commissione ricorda che i pareri non hanno alcun effetto vincolante per le imprese che li richiedono. Tuttavia, l’AGCM (e le altre autorità nazionali), nonché le corti nazionali, potranno certamente avvalersene.Infine, gli orientamenti chiariscono che la Commissione e le autorità nazionali hanno il diritto di sospendere gli accordi di sostenibilità o di richiedere che vengano modificati, qualora ciò fosse necessario per evitare che la concorrenza venga meno o se si ritiene che gli obiettivi della politica agricola comune risultino compromessi.La consultazione pubblica è aperta a:</p><ul> <li>le parti interessate della filiera agroalimentare, in particolare i produttori primari, comprese le organizzazioni di produttori, i trasformatori, i distributori, i grossisti, i dettaglianti, i fornitori di input, nonché le organizzazioni interprofessionali che riuniscono gli attori di diverse fasi della filiera, ecc.;</li> <li>autorità pubbliche, in particolare autorità nazionali per la concorrenza, ministeri dell'agricoltura e autorità regionali;</li> <li>organizzazioni di consumatori;</li> <li>organizzazioni che si occupano di sostenibilità (che offrono/sviluppano condivisione di conoscenze, standard, certificazioni ecc.).</li></ul><p>Nello specifico, si chiede alle parti interessate di esprimere la propria opinione sui seguenti temi:</p><p style="padding-left: 30px;">a) L’<u>esaustività della bozza di testo nell’affrontare le modalità di applicazione dell'articolo 210 bis del Regolamento OCM per beneficiare dell'esclusione</u>. In particolare, la Commissione europea è interessata a sapere se la bozza affronta tali punti in modo sufficientemente chiaro e comprensibile.b) Il <u>contenuto del testo</u>. In particolare, la Commissione europea si aspetta di ottenere i pareri e i commenti su come la bozza descrive nel dettaglio l'ambito di applicazione dell'esclusione, le condizioni di applicazione dell'esclusione e la possibilità di intervento della Commissione. Le parti interessate sono invitate a fornire suggerimenti su come il testo potrebbe essere migliorato.c) L’<u>accuratezza degli esempi</u>. Le parti interessate sono invitate a fornire la loro opinione sul fatto che gli esempi siano sufficientemente chiari e realistici e a proporre modi per aggiornarli basati, ad esempio, sulla loro esperienza personale.</p>È possibile partecipare alla consultazione pubblica al seguente <a href="https://competition-policy.ec.europa.eu/public-consultations/2023-sustainable-agreements-agriculture_en" target="_blank" rel="noreferrer">link</a> entro il termine fissato a <strong>lunedì 24 aprile 2023</strong>. Al momento la consultazione è disponibile nella sola lingua inglese, a partire da <strong>inizio febbraio 2023</strong> sarà lanciata una consultazione comprendente tutte le versioni linguistiche.<em>Il contenuto di questa nota ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:luca.toffoletti@advant-nctm.com">Luca Toffoletti</a> e</em><em>&nbsp;<a href="mailto:francesco.mazzocchi@advant-nctm.com">Francesco Mazzocchi</a>.</em><em>&nbsp;</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 26 Sep 2022 04:03:29 +0200</pubDate>
                        <title>Golden Power: Recent amendmends to the Italian FDI Law take the regime a step forward</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/golden-power-recent-amendmends-to-the-italian-fdi-law-take-the-regime-a-step-forward-2</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>The last years have been marked by the progressive tightening by EU Member States of screening mechanisms relating to foreign investments.The Covid-19 pandemic and the Russian invasion of Ukraine have exacerbated macroeconomic imbalances, causing new international tensions on the markets, therefore contributing towards the acceleration and further development of European government’s “defense” mechanisms vis-à-vis their national companies and strategic assets.On September 2, &nbsp;2022, the European Commission published the second version of the Report on the screening of foreign direct investments into the Union<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, which shows that the use of the mechanism has significantly expanded in 2021 throughout the EU.&nbsp;<strong><em>Main innovations to the Italian FDI Law </em></strong>Within this context came last May many amendments to the Italian FDI regime, that have very recently been completed by a long-awaited implementing regulation, about to enter into force.&nbsp;</p><ol> <li><strong><em>The “Ukraine Decree”</em></strong></li></ol><p>Legislative Decree No. 21/2022, “Urgent measures to counter the economic and humanitarian effects of the Ukrainian crisis” (the "<strong>Ukraine Decree</strong>") converted into Law No. 51 of 20 May 2022, strengthened State control over investments in Italy, enacting significant changes to Legislative Decree No. 21/2012 (the “<strong>Italian FDI Law</strong>” or “<strong>Golden Power Law</strong>”).As it is known, the Golden Power Law grants the Italian Government special powers in relation to certain investments and other corporate transactions, provided such investments or transactions concern strategic assets or activities.In a nutshell, Law No 51/2022:</p><ul> <li>expanded, beyond the emergency phase, the strategic areas: therefore, certain sectors (<strong>health, pharmaceutical, agri-food, banking and finance</strong>)<strong> will remain permanently “strategic”</strong>, after December 31, 2022.</li> <li>confirmed the notification obligations for non-EU residents also for &nbsp;<strong>minority</strong> <strong>acquisitions </strong>(<strong>above 10%</strong>) &nbsp;and, in certain domains (<strong>communications, transport, energy, health, agri-food and finance, including banking and insurance</strong>) the filing obligation has been extended to persons acquiring control <strong>resident or established in the EU, including in Italy</strong>;</li> <li>provided for a&nbsp;<strong>mandatory filing in case of mere incorporation of companies</strong>&nbsp;active in strategic sectors or holding strategic assets, whereby the incorporation entails the participation, above a certain threshold, in the shareholding structure of foreign investors (except for the defense and security sector, where a notification is required irrespective of the nationality of the shareholders);</li> <li>Introduced an obligation upon companies that intend to acquire goods or services related to the design, manufacturing, maintenance and management of <strong>activities relating to broadband electronic communication services based on 5G technology</strong> (as well as components with high technological intensity functional to the implementation or management of the aforementioned technology)<strong> to submit a detailed annual plan</strong> to the Presidency of the Council of Ministers. &nbsp;The latter will have 30 days to either approve, impose prescriptions or conditions, or veto the purchasing plan.</li> <li>Introduced the&nbsp;<strong>pre-notification phase</strong>, the content of which was however referred to an implementing decree (see below)</li></ul><p>&nbsp;</p><p style="padding-left: 30px;">2.&nbsp;<strong><em>The implementing regulation: focus on the pre-filing and on other procedural novelties </em></strong><em>&nbsp;</em></p>The implementing decree regulating the pre-notification procedure&nbsp;was finally published on the Italian Official Journal on September 9, 2022 (Presidential Decree no. 133/2022, the “<strong>Procedural Decree</strong>”). The date of&nbsp;entrance into force&nbsp;is&nbsp;<strong>September 24, 2022</strong>.The Procedural Decree introduces the following principles/rules on pre-filing:<p style="padding-left: 30px;">(i) the pre-filing should cover the projects of transactions, deeds, etc. which may fall within the scope of application of the FDI law and&nbsp;shall contain all documents and information required for the formal notification (to the extent available at the timing of the pre-filing)</p><p style="padding-left: 30px;">(ii) the pre-filing must be submitted in any case&nbsp;without breaching the mandatory terms for the formal filing&nbsp;(“<em>without prejudice to the obligation to comply with the terms for the notification</em>”)</p><p style="padding-left: 30px;">(iii) the Italian Government has&nbsp;<strong>30 days</strong> to render its decision&nbsp;which can result into the following:</p><p style="padding-left: 60px;">(a) the transaction&nbsp;does not fall within the scope of Italian FDI Law&nbsp;and therefore no formal notification is needed;</p><p style="padding-left: 60px;">(b) the transaction&nbsp;may&nbsp;fall within the scope of Italian FDI Law and should therefore be notified;</p><p style="padding-left: 60px;">(c) the transaction&nbsp;fall within the scope of the FDI Law, but it is manifestly clear that there is no need to exercise the special powers.</p>&nbsp;By rendering its decision on the pre-filing, the Presidency may also issue recommendations and, regardless of the outcome above, impose to the parties to notify the transaction.A new template form with the required information to be included in the pre-filing may be published on the website of the Presidency of Council of Ministers.Other procedural amedments are the following:<ul> <li>in case of acquisitions, Law 51/2022 provided for a <strong>joint-filing</strong> by both the investor and the target entity, where possible. In the absence of a joint filing, the target company has to be in any case notified in advance by the buyer of the filing ant its content;</li> <li>Specific rules on <strong>sanctions-related procedure</strong> have been introduced, granting the affected party the right to present defences, being heard and being given access to the acts of the proceeding, before the formal imposition of fines;</li> <li>a coordination mechanism among the Golden Power Office and other public authorities, such as the <strong>Antitrust Authority </strong>(<strong>AGCM</strong>) and the Financial Police (‘<em>Guardia di Finanza</em>’), has been encouraged and is currently in the course of being implemented through the adoption of internal protocols;</li> <li>the internal procedure of the Presidency of Council of Ministry including the timing of transmission of the notification among offices, has been revised, without any substantial change; a “fast-track” procedure, which allows a simplified decision without the intervention by the Presidency of the Council of Ministers, has been confirmed. Accordingly, <strong>intra-group transactions</strong>, which are still subject to mandatory filing, benefit from the <strong>simplified procedure</strong> (with a final decision therefore issued usually much earlier than the <strong>45 days </strong>set out by the Law)</li></ul><p>&nbsp;<em>The content of this article is for information purposes only and is not, and cannot be intended as, professional advice on the matters dealt with. For further information please contact:</em><em>&nbsp;</em><em><a href="mailto:francesco.mazzocchi@advant-nctm.com"> Francesco Mazzocchi</a>,</em><em>&nbsp;<a href="mailto:giuliano.berruti@advant-nctm.com">Giuliano Berruti</a>&nbsp;and <a href="mailto:linda.lorenzon@advant-nctm.com">Linda Lorenzon</a>.</em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> The Report is available at the following link: <a href="https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5286" target="_blank" rel="noreferrer">https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5286</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                                <category>Corporate/M&amp;A</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 16 Sep 2022 03:39:45 +0200</pubDate>
                        <title>Recent innovations in Italian competition law. New rules on merger control, antitrust enforcement and abuse of economic dependence</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/recent-innovations-in-italian-competition-law-new-rules-on-merger-control-antitrust-enforcement-and-abuse-of-economic-dependence</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>The Annual Law for Competition and the Market for 2021 (hereinafter the “<strong>ACL</strong>”), entered into force on August 27, 2022, amends the Italian Competition Law (Law No. 287/90, hereinafter the “<strong>ICL</strong>”) in many respects. Namely:</p><ul> <li>introduces the power by the Italian Competition Authority (hereinafter the “<strong>ICA</strong>”) to request the notification of below-threshold mergers</li> <li>provides some adjustments to the Italian merger control provisions in order to align them to the principles and rules set out in the European Merger Regulation (Regulation (EC) 139/2004, hereinafter the “<strong>EUMR</strong>”)</li> <li>strengthens the rules concerning the abuse of economic dependence (Article 9 of Law 192/1998)</li> <li>introduces the possibility of a settlement in ICA proceedings concerning restrictive agreements or abuses of dominant position</li> <li>extends the enforcement powers of the ICA.</li></ul><p>&nbsp;</p><ol> <li><strong> Merger control rules </strong></li></ol><p>The most significant development is the introduction of the power by ICA to review below-thresholds mergers.Under the ordinary regime, Art. 16.1 of ICL provides that a concentration shall be notified to the ICA prior to its implementation, where the following two thresholds (which are adjusted each year to reflect any increase of the GDP deflator index) are cumulatively met:</p><ul> <li>the aggregate Italian turnover of the undertakings concerned exceeds € 517 mln, <strong>and</strong></li> <li>the Italian turnover of each of at least two undertakings concerned exceeds € 31 mln.</li></ul><p>The ACL introduced a new provision under Art. 16.1-<em>bis </em>of the ICL that now allows the ICA to review concentrations also when the following conditions are met:</p><ul> <li><strong>only one</strong> of the two domestic turnover thresholds mentioned above is exceeded <strong>or</strong> the combined worldwide turnover of all the undertakings concerned exceeds € 5 bn <strong>and</strong></li> <li>the transaction raises potential competition concerns in the national market or in a substantial part thereof, taking into account the possible detrimental effects on the development of small enterprises characterized by innovative strategies <strong>and</strong></li> <li>the closing did not take place more than six months before the request.</li></ul><p>&nbsp;If the above conditions are met, the ICA has the power to request the parties to notify the transaction within 30 calendar days of such request<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.The purpose of the new rule is to allow the Authority to review transactions that despite not triggering the turnover thresholds may nevertheless be capable of causing anti-competitive effects. The rule is therefore going to address the well-known problem of the “killer acquisitions”, i.e. acquisitions of start-ups (unlikely having a turnover, if at all, above the second threshold of € 31 mln) by large undertakings, that typically occur in innovative sectors such as digital or pharma.The law mandates the ICA to issue procedural guidelines on the application of this provision. These are not available yet and are expected to reduce the high level of uncertainty resulting from this amendment.Second, with regard to the substantive analysis of mergers, the ACL has substituted the so-called <em>dominance test</em> (article 6 of the ICL), with the ‘Significant Impediment of Effective Competition’ criterion (SIEC-test), as set in the EUMR. The new test enables the Authority to prohibit or impose conditions to a merger that would not create or strengthen a dominant position but would nonetheless <em>‘significantly impede effective competition’. </em>Third, the ACL has deleted the former distinction between concentrative and cooperative joint ventures and has introduced a new article 5.3 of the ICL whereby also cooperative joint ventures can be considered concentrations, provided that they are “full-function”, in line with the EU approach.Finally, the ACL has replaced the former provision relating to the calculation of turnover for credit and financial institutions with the provision already provided for in the EUMR. Therefore, henceforth, to establish the turnover of credit and other financial institutions, the financial income shall be considered.&nbsp;</p><ol start="2"> <li><strong> Settlement procedures (not limited to cartel cases) </strong></li></ol><p>The ACL introduces a new provision (Article 14-<em>ter</em> of the ICL) that allows the ICA to initiate settlements in proceedings concerning cartel cases, restrictive agreements and abuses of dominant position.Through settlement procedures undertakings can obtain a sanction reduction in return for acknowledging their participation in the infringement.The Authority, during the investigation and until the notification of the statement of objections, may set a deadline within which the companies involved may express their willingness to participate in discussions to reach a settlement agreement. In the event of a positive outcome of the discussion, the ICA may set a time limit within which the undertakings concerned may submit settlement proposals that reflect the results of the discussions held and in which they acknowledge the infringement and their respective liability.At any time, the Authority has the possibility to cease settlement discussions, even with respect to one or more specific parties, when it considers that this might compromise the effectiveness of the procedure.The ICA will issue an internal regulation setting out the procedural rules and the extent of the fine reduction in the event of successful conclusion of the settlement procedure.<strong><em>&nbsp;</em></strong></p><ol start="3"> <li><strong> New powers of the Italian Competition Authority </strong></li></ol><p>The ACL strengthens the ICA's investigative powers, allowing the Authority to request <em>‘at any moment’</em> information and documents to any company or legal entity in order to ascertain the existence of anticompetitive agreements or of an abuse of dominant position, as well as for the control of concentrations. This significantly broadens the powers by ICA since, under the former framework, the ICA could request information&nbsp;<em>only after the opening of a proceeding</em>.Article 14(5) of the IAL allows the ICA to issue fines in the case of refusal to provide or delay in providing information. The same applies in the case of incorrect, partial or misleading information being provided. Following the amendment introduced by Legislative Decree No. 185/2021 (implementing Directive (EU) 2019/1), these fines may be up to 1% of the turnover of the undertaking concerned.<strong><em>&nbsp;</em></strong></p><ol start="4"> <li><strong> Abuse of economic dependence</strong></li></ol><p>The ACL brings some changes also to the provisions on abuse of economic dependence (Article 9 of Law 192/1998) introducing a rebuttable presumption of economic dependence in the business relations of companies that offer intermediation services on digital platforms that plays a crucial role in reaching end users or suppliers.In addition, the ACL also updates the list of potentially abusive conduct under Article 9, paragraph 2, of Law 192/1998, providing examples of abusive conducts applicable to digital platforms, such as:</p><ul> <li>provision of insufficient information regarding the scope or quality of the service provided</li> <li>imposition of unilateral obligations, not justified by the type or content of the activity performed and</li> <li>restriction of the ability to use different providers for the same service, including through the application of unilateral conditions or additional costs.</li></ul><p>Civil actions provided for by Article 9 of Law 192/1998 shall be brought before the specialized business sections referred to in Article 1 of Legislative Decree No. 168/2003.The Presidency of the Council of Ministers (jointly with the Ministry of Justice and after having consulted the ICA) can issue guidelines in order to facilitate the application of the provisions.These provisions will enter into force on October 31, 2022.&nbsp;<em>The content of this article is for information purposes only and is not, and cannot be intended as, professional advice on the matters dealt with.&nbsp;</em><em>For further information, please contact <a href="mailto:luca.toffoletti@advant-nctm.com">Luca Toffoletti</a> and&nbsp;&nbsp;<a href="mailto:francesco.mazzocchi@advant-nctm.com">Francesco Mazzocchi</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> &nbsp;The new power of the ICA to review below-threshold transactions does not extend to transactions closed prior to August, 27, 2022.&nbsp;In case of failure to notify, the penalties set in article 19, paragraph 2 of the ICL will be applied to the parties concerned</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 31 Mar 2022 04:46:26 +0200</pubDate>
                        <title>Antitrust EU: Sistemi distributivi e commercio elettronico. Quale spazio per le restrizioni alle vendite online</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/antitrust-eu-sistemi-distributivi-e-commercio-elettronico-quale-spazio-per-le-restrizioni-alle-vendite-online</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Questa nota illustra la normativa antitrust attualmente applicabile alle restrizioni alle vendite online e indica le modifiche suscettibili di intervenire in base alla proposta di modifica del Regolamento (UE) n. 330/10 e degli Orientamenti sulle Restrizioni Verticali pubblicati dalla Commissione Europea a luglio 2021. </em>&nbsp;</p><ol> <li><strong>L’attuale normativa applicabile alle restrizioni alle vendite online</strong></li></ol><p>Nel contesto della normativa antitrust si definiscono accordi verticali gli accordi tra imprese attive a diversi livelli della catena di produzione o distribuzione, che fissano le condizioni di acquisto, vendita o rivendita dei prodotti oggetto dell’accordo.La normativa europea in materia di accordi verticali mira da un lato a garantire alle imprese un ampio margine di libertà rispetto alle modalità di distribuzione prescelte, dall’altro lato a contrastare l’adozione di pratiche che sono ritenute restrittive della concorrenza (tra i più tipici esempi: imposizione dei prezzi di rivendita, compartimentazione dei mercati, apposizione di limiti alla produzione).Le norme di riferimento applicabili agli accordi verticali sono contenute nel Regolamento (UE) n. 330/10, (il “<strong>Regolamento</strong>”) che esenta automaticamente dal divieto di intese restrittive della concorrenza gli accordi verticali che soddisfano determinati requisiti (cd. <em>Vertical Block Exemption Regulation</em>, “VBER”)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, accompagnato dagli Orientamenti della Commissione europea sulle Restrizioni Verticali (“<strong>ORV</strong>”), che forniscono indicazioni sull’applicazione del Regolamento oltre che sulla valutazione delle pratiche verticali cui il Regolamento non può essere applicato.Il quadro normativo che questi due documenti delineano con riferimento alle restrizioni che il fornitore può imporre alle vendite online effettuate dai distributori (ossia il regime attualmente in vigore) può essere sintetizzato come segue.a) Come <u>regola generale</u>, le vendite effettuate via internet sono una forma di vendita <em>passiva</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>, e come tali non possono essere vietate né limitate. Il divieto assoluto per un distributore di vendere online è considerato una restrizione per oggetto alla concorrenza. A qualsiasi distributore deve essere consentito di utilizzare Internet per vendere prodotti e raggiungere clienti più numerosi e differenziati.b) Sono pertanto considerate <u>restrizioni gravi della concorrenza</u>: il re-instradamento automatico di clienti situati in un altro territorio verso il sito Internet del produttore o di altri distributori esclusivi; l’interruzione della transazione online una volta accertato mediante i dati della carta di credito che il consumatore si trova al di fuori del territorio esclusivo del distributore; l’imposizione di un limite alla proporzione delle vendite online effettuate dal distributore; l’imposizione al distributore di un prezzo più alto per i prodotti da rivendere online rispetto a quelli da rivendere off-line<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.c) Esistono però delle <u>differenze a seconda del sistema di distribuzione prescelto</u>:</p><ul> <li><u>in un sistema di distribuzione <em>esclusiva</em></u>, come noto, un fornitore può imporre al proprio distributore di non vendere <em>attivamente </em>nel territorio riservato ad un altro distributore esclusivo. Le restrizioni alle vendite <em>on-line</em> del distributore sono in principio vietate, <u>salvo che</u> le modalità di promozione via internet o l’uso di internet possano condurre a qualificare tali vendite come <em>attive</em>. Sono vendite attive, ad esempio: (i) “<em>la pubblicità </em>on-line <em>specificamente indirizzata a determinati clienti</em>”; (ii) i<em> banner</em> collegati a un dato territorio e visibili al di fuori di esso “<em>su siti Internet</em><em> di terzi</em>”; (iii) pagare un “<em>un motore di ricerca</em>” o un “provider <em>pubblicitario </em>on-line” affinché presenti “<em>inserzioni pubblicitarie specificamente agli utenti situati in un particolare territorio</em>” e, più in generale, (iv) qualsiasi sforzo compiuto per “<em>essere reperiti specificamente in un determinato territorio o da un determinato gruppo di clienti</em>”)<em>. </em>Pertanto, se l’utilizzo di Internet da parte del distributore esclusivo determina la conclusione di vendite attive, il fornitore può legittimamente imporne al distributore il divieto<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.</li> <li><u>In un sistema di distribuzione <em>selettiva</em></u>, in cui il rivenditore autorizzato deve essere libero di vendere in modo sia attivo che passivo a tutti gli utenti finali, in linea di principio le restrizioni alle vendite <em>on-line</em> sono vietate. La funzione tipica di questo sistema di distribuzione, ovvero quella di preservare l’immagine di prestigio dei prodotti, non basta a giustificare il divieto <em>tout court </em>di venderli via internet<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.</li></ul><p>d) Ciò premesso, resta possibile per il fornitore:</p><p style="padding-left: 30px;">(i) imporre al distributore il rispetto di determinati <em>standard </em>qualitativi per le vendite <em>online</em> (ORV, §54), a condizione che essi siano “<em>equivalenti a quelli imposti per le vendite non virtuali</em>” (ORV, §56 con riferimento alla distribuzione selettiva);</p><p style="padding-left: 30px;">(ii) escludere dalla propria rete distributiva operatori attivi esclusivamente online (c.d. <em>pure players</em>). Gli ORV (§54) stabiliscono infatti che “<em>il fornitore può ad esempio richiedere ai suoi distributori di avere più punti vendita o saloni di esposizione «non virtuali» come condizione per divenire membri del suo sistema di distribuzione</em>”;</p><p style="padding-left: 30px;">(iii) richiedere che il distributore venda <em>off-line</em> una data quantità di prodotti, al fine di garantire una gestione efficiente del punto vendita non virtuale, senza, con ciò, porre limiti alle ulteriori vendite <em>online</em> (ORV, §52)</p><p style="padding-left: 30px;">(iv) richiedere al distributore di indicare, a titolo informativo, nel proprio sito i link agli indirizzi Internet del fornitore (ORV. §52).</p>e) Nell’ambito di un sistema di distribuzione selettiva, il fornitore può inoltre:<p style="padding-left: 30px;">(i) vietare la vendita su piattaforme di terzi (<em>e</em>. <em>marketplace</em> come Amazon o eBay), su cui si è espressa la Corte di Giustizia nel caso Coty.</p><p style="padding-left: 30px;">(ii) richiedere al distributore di non vendere ad un singolo utente finale più di una determinata quantità di prodotti (tale condizione può dover essere più rigida per le vendite online se è più facile per un distributore non autorizzato ottenere tali prodotti utilizzando Internet (ORV, §56);</p><p style="padding-left: 30px;">(iii) imporre requisiti specifici per un help desk post-vendita on-line, al fine di coprire i costi della restituzione dei prodotti da parte dei clienti, e per applicare sistemi di pagamento sicuri (ORV, §56).</p><img class="wp-image-26243 size-full aligncenter" src="/fileadmin/nctm/2022/03/Schermata-2022-03-31-alle-10.12.09.png" alt width="760" height="449"><img class="aligncenter wp-image-26247 size-full" src="/fileadmin/nctm/2022/03/Schermata-2022-03-31-alle-10.31.09.png" alt width="756" height="465">&nbsp;<p style="padding-left: 30px;">2. <strong>Le restrizioni alle vendite online nella nuova Proposta di Regolamento e di ORV della Commissione</strong></p>Nel luglio 2021 la Commissione Europea ha pubblicato una proposta di revisione del Regolamento (UE) n. 330/2010 (VBER)&nbsp; (la “<strong>Proposta di Regolamento</strong>”) e degli&nbsp; Orientamenti sulle restrizioni verticali la “<strong>Proposta di ORV</strong>”)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>, che si pone l’obiettivo di adattare la disciplina degli accordi verticali agli sviluppi del mercato intervenuti nell’ultimo decennio, con particolare riferimento al commercio online.Pur trattandosi allo stato attuale di proposte soggette a possibili variazioni all’esito &nbsp;della consultazione pubblica (il nuovo Regolamento dovrebbe entrare in vigore il 1° giugno 2022) il <em>trend </em>che emerge da questi documenti è quello di <u>una maggiore apertura da parte della Commissione alla possibilità per i fornitori di imporre restrizioni alle vendite online. </u>Di seguito le principali modifiche suscettibili di intervenire in base alla Proposta di Regolamento.<strong><u>a)</u></strong> <strong><u>La nuova definizione di “vendite attive”</u></strong>La Proposta di Regolamento fornisce una nuova definizione della nozione di “vendite attive”, intendendo con ciò “<em>tutte le forme di vendita diverse dalle vendite passive, che comprendono il contatto attivo dei clienti mediante visite, lettere, email […] gli strumenti di confronto dei prezzi o la pubblicità sui motori di ricerca destinata a clienti appartenenti a specifici territori o gruppi di clienti</em>” (art. 1 lettera (l) della Proposta di Regolamento).In particolare, <u>sono considerate forme di vendita attiva (che in quanto tali possono ora essere proibite dal fornitore nell’ambito di un sistema di distribuzione esclusiva</u>):<ul> <li>l’offerta su un sito Internet di opzioni di lingua diverse da quelle comunemente utilizzate nel territorio in cui è stabilito il distributore. Nel regime degli ORV attualmente in vigore, invece, il fatto di offrire diverse opzioni di lingua sul sito non modifica la natura passiva della vendita online (§ 52);</li> <li>l’offerta di un sito Internet con un nome di dominio corrispondente a un territorio diverso da quello in cui è stabilito il distributore.</li></ul><p>Il fatto che la nozione di vendita attiva sia costruita in senso più ampio rispetto al regime vigente sotto il corrente Regolamento (che qualifica in pratica qualsiasi vendita effettuata via internet come vendita passiva) permetterebbe oggi di <strong>ampliare il novero delle vendite online che possono essere proibite</strong> nell’ambito di un sistema di distribuzione esclusiva.<strong><u>b)</u> <u>Il criterio generale per valutare le restrizioni hardcore alle vendite online</u></strong>Come principio generale, la Proposta di Regolamento stabilisce che sono restrizioni <em>hardcore</em> alle vendite online, e quindi restrizioni fondamentali vietate, quelle che “<em>hanno per oggetto di impedire agli acquirenti (o ai loro clienti) di utilizzare efficacemente Internet al fine di vendere i loro beni o servizi online</em>” o di impedire loro di utilizzare efficacemente uno o più canali pubblicitari online. Quindi, una restrizione che riduce “<em>in modo significativo la quantità complessiva di vendite online sul mercato</em>” costituisce una restrizione grave delle vendite attive o passive (art. 1, par. 1, lett. n. della Proposta di Regolamento e §. 188 della Proposta di ORV).La portata di questa regola generale non è al momento agevolmente identificabile e verrà con ogni probabilità chiarita nei suoi contenuti dalla giurisprudenza. La proposta di ORV fornisce però alcuni esempi di restrizioni aventi per oggetto di impedire ai distributori di utilizzare efficacemente internet (cfr.§192). Vengono in proposito espressamente annoverati “<em>il divieto diretto o indiretto di utilizzare specifici canali pubblicitari online, quali strumenti di confronto dei prezzi o pubblicità su motori di ricerca, o altre restrizioni alla pubblicità online che vietino indirettamente l’utilizzo di uno specifico canale pubblicitario online, come ad esempio l’obbligo per il distributore di non utilizzare marchi commerciali o marche dei fornitori per le offerte da indicizzare in motori di ricerca o il divieto di fornire informazioni relative ai prezzi a strumenti di confronto dei prezzi</em>”.<strong><u>c)</u> <u>Le restrizioni alle vendite online ammissibili</u></strong>Nel rispetto del criterio generale di cui sopra, la Commissione ammette un certo numero di restrizioni nell’ambito delle vendite online. Alcune coincidono con quelle già permesse dall’attuale Regolamento; altre riflettono l’approccio maturato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia nell’ultimo decennio e l’evoluzione del mercato, che ha visto una crescita esponenziale delle vendite online, con conseguente difficoltà dei negozi fisici di competere con i grandi marketplace online.Nello specifico, al fornitore è permesso limitare le vendite online dei propri distributori tramite:</p><ul> <li>il divieto per il distributore di vendere tramite specifici <em>marketplac</em>e, <u>a prescindere dal sistema di distribuzione utilizzato dal fornitore</u> (§194 della Proposta di ORV). La Commissione conferma dunque il principio espresso dalla Corte di Giustizia nel caso Coty, <u>estendendolo anche a sistemi diversi dalla distribuzione selettiva e a prodotti diversi dai beni di lusso</u>.</li> <li><u>La possibilità di imposizione di un prezzo all'ingrosso più elevato per i prodotti destinati a essere venduti online rispetto ai prodotti destinati a essere venduti offline (cd. <strong><em>dual pricing</em></strong>)</u>. Questo solo nella misura in cui tale pratica può servire a incentivare o a ricompensare un livello adeguato di investimenti e rispecchia i costi sostenuti per ciascun canale di vendita (par. 195 della Proposta di ORV). Si osserva dunque un cambio di orientamento della Commissione con riferimento alla pratica del <em>dual pricing</em>, consistente nell’imporre al distributore un prezzo diverso a seconda che il prodotto venga rivenduto online o offline, che nel regolamento VBER attualmente vigente è qualificata quale restrizione fondamentale vietata.</li> <li>l’imposizione di <u>requisiti qualitativi concernenti le vendite online</u>, come l’istituzione di uno sportello di assistenza post-vendita, l’uso di sistemi di pagamento sicuri, l’obbligo di sostenere i costi dei resi nonché requisiti relativi alla presentazione del prodotto (ad esempio, il numero minimo di opzioni di colore visualizzate l’una accanto all’altra o di prodotti del marchio esposti).Sul punto occorre segnalare che, con riferimento alla distribuzione selettiva, la Proposta di ORV <u>non richiede più il rispetto del principio di equivalenza</u>, in base al quale gli standard qualitativi imposti dal fornitore per la vendita online devono essere equivalenti a quelli imposti per le vendite offline, posto che viene riconosciuto che “<em><u>i canali online e offline presentano caratteristiche diverse</u></em>” (§ 221 Proposta di ORV).</li> <li><u>la possibillità di escludere</u> dalla propria rete distributiva operatori attivi esclusivamente online (c.d. <em><u>pure players</u></em>), potendo subordinare l’adesione al proprio sistema di distribuzione al fatto che il distributore gestisca uno o più negozi fisici (§194 della Proposta di ORV);</li> <li>l’obbligo per il distributore di vendere una certa quantità assoluta (in volume o valore, purché non in proporzione con le vendite totali) di prodotti offline per garantire una gestione efficiente del punto vendita fisico (§194 della Proposta di ORV);</li> <li>l’applicazione al medesimo distributore di un’imposizione di standard qualitativi alla pubblicità online, come il fatto che tale pubblicità contenga contenuti o informazioni specifiche (par. 196 della Proposta di ORV).</li></ul><p><strong><u>d)</u> <u>Clausole most</u></strong><strong><em><u>-favoured nation</u></em></strong><strong><u> (MFN) e vendite online – una nuova fattispecie di restrizione esclusa </u></strong>Gli obblighi di parità, denominati anche clausole della nazione più favorita o accordi di parità tra piattaforme (Across Platform Parity Agreement – APPA), impongono a un fornitore di beni o servizi di offrire questi ultimi a un acquirente, a condizioni che non siano meno favorevoli rispetto a quelle offerte dal fornitore ad altri acquirenti o su determinati altri canali. Le condizioni possono riguardare prezzi, scorte, disponibilità o altri termini o condizioni di offerta o vendita.Negli ultimi anni le MFN sono state oggetto di crescente attenzione da parte delle autorità di concorrenza vista la loro incidenza sul fenomeno dell’e-commerce<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a> e delle prenotazioni alberghiere on-line.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>. La clausola MFN può essere “ampia” (parità rispetto a qualsiasi altra piattaforma, in modo che la piattaforma che la impone possa sempre offrire il “<em>best deal</em>”) o “ristretta”, se vale solo con riguardo alle condizioni offerte dal venditore sul proprio sito web.La proposta di ORV contiene un’analisi dettagliata delle clausole MFN, distinguendo non solo tra obblighi di parità ampi e ristretti ma anche tra:</p><ul> <li><u>Gli obblighi di parità nella vendita al dettaglio</u>: quelli imposti dai fornitori di servizi di intermediazione online (come i marketplaces o gli strumenti di confronto dei prezzi) che richiedono ai venditori di vendere beni o servizi agli utenti finali a condizioni uguali o più favorevoli di quelle praticate utilizzando servizi di intermediazione online concorrenti o su propri canali di vendita online diretta. Gli utenti finali possono essere imprese o consumatori finali (cfr. ORV, § 238).</li> <li><u>Gli obblighi di parità che non attengono alla vendita al dettaglio</u>: sono quelli imposti dai fornitori di servizi di intermediazione online relativi alle condizioni alle quali i beni o i servizi sono offerti a imprese <u>diverse da utenti finali</u> o quelli relativi alle condizioni alle quali produttori, grossisti o dettaglianti acquistano beni o servizi come input (cfr. ORV, § 239).</li></ul><p>La principale preoccupazione concorrenziale identificata dalla Commissione è legata <u>alle clausole MFN ampie nella vendita al dettaglio</u>, poiché esse scoraggiano i fornitori che utilizzano piattaforme di intermediazione online dal proporre sconti o prezzi ridotti sui prodotti.In ragione di ciò, la Proposta di Regolamento inserisce tali clausole all’articolo 5 quale nuova fattispecie di restrizione <u>esclusa dal beneficio di esenzione automatica all’applicazione dell’art. 101 TFUE. </u>&nbsp;Il nuovo art. 5.1 (d) stabilisce infatti che costituisce una restrizione esclusa “<em>un obbligo diretto o indiretto che impedisca agli acquirenti di servizi di intermediazione online di offrire, vendere o rivendere beni o servizi agli utenti finali a condizioni più favorevoli utilizzando servizi di intermediazione online concorrenti</em>”.In conseguenza di ciò, le clausole MNF di tale tipologia dovranno essere valutate individualmente ex art. 101 TFUE. Inoltre, qualora risultino illecite, esse non precludono l’esenzione per il resto dell’accordo, purché ne siano separabili. La Proposta di ORV fornisce una serie di orientamenti per aiutare le parti nell’effettuare questa valutazione (cfr. §§ 337-345).In primo luogo, il documento indica quali sono le due principali preoccupazioni concorrenziali sollevate dalle clausole MFN ampie nella vendita al dettaglio e da tenere in considerazione: (i) indeboliscono la concorrenza e agevolano la collusione tra i fornitori di servizi di intermediazione online (è più probabile che un fornitore che impone tale tipo di obbligo di parità possa aumentare il prezzo o ridurre la qualità dei suoi servizi di intermediazione senza perdere quote di mercato); (ii) precludono l’ingresso o l’espansione ai nuovi o piccoli fornitori di servizi di intermediazione online, limitando la loro capacità di offrire agli acquirenti e agli utenti finali combinazioni prezzo-servizio differenziate.Occorre inoltre considerare che gli effetti restrittivi degli obblighi di parità nella vendita al dettaglio tra piattaforme saranno generalmente più gravosi quando sono utilizzati da uno o più fornitori principali di servizi di intermediazione online (cfr. Proposta di ORV, § 341).L’assessment antitrust relativo alle clausole MFN ampie nella vendita al dettaglio deve prendere in considerazione i seguenti elementi essenziali: (i) la quota complessiva di acquirenti dei servizi di intermediazione online soggetta a tali obblighi di parità (nel caso di un effetto cumulativo, gli effetti restrittivi saranno generalmente attribuiti solo agli obblighi di parità dei fornitori la cui quota di mercato supera il 5 %); (ii) il numero di piattaforme di intermediazione utilizzato dagli acquirenti di servizi di intermediazione online e dagli utenti finali; (iii) la posizione di mercato del fornitore che impone l'obbligo e dei suoi concorrenti; &nbsp;(iv) l'esistenza di barriere all'ingresso sul mercato rilevante dei servizi di intermediazione online e (v) l'impatto delle vendite dirette da parte degli acquirenti dei servizi ( poiché possono limitare la capacità dei fornitori di servizi di intermediazione online di aumentare il prezzo dei propri servizi).Al contrario, le clausole MFN ristrette nella vendita al dettaglio e quelle applicate al di fuori della vendita al dettaglio rientrano nell’esenzione per categoria prevista dal Regolamento, a condizione che le parti non detengano una quota di mercato superiore al 30%.<strong>e) Dual distribution</strong>Con Dual Distribution si intende quella pratica messa in atto dal fornitore che vende i propri beni o servizi all’ingrosso, tramite <em>retailer</em> (B2B), ma anche al dettaglio (D2C), entrando così in concorrenza diretta con i suoi distributori.L’aumento delle vendite online, in particolare tramite <em>Marketplaces</em> come Amazon, ha comportato un significativo aumento di accordi di dual distribution.Questa pratica implica significativi rischi concorrenziali a causa del probabile danno che potrebbero provocare ai consumatori in relazione alla possibilità di:</p><ul> <li>ripartire i mercati,</li> <li>allocare la clientela,</li> <li>coordinare le politiche commerciali: fissare direttamente o indirettamente i prezzi di vendita o altre condizioni di transazione,</li> <li>discriminazione di prezzo,</li> <li>scambiare informazioni confidenziali</li></ul><p></p><p style="padding-left: 30px;"><strong>i. Disciplina attuale</strong></p>L’art. 2 della VBER attuale afferma che l’art. 101 TFUE è inapplicabile agli accordi verticali, a condizione che la quota di mercato detenuta da entrambe le parti non superi il 30%.Questa esenzione non si applica agli accordi verticali conclusi tra imprese concorrenti, a meno che l’accordo verticale non sia reciproco e sussista una delle seguenti condizioni:<p style="padding-left: 30px;">a) il fornitore è un produttore e un distributore di beni, mentre l’acquirente è un distributore e non un’impresa concorrente a livello della produzione; oppure</p>b) il fornitore è un prestatore di servizi a differenti livelli della catena commerciale, mentre l’acquirente fornisce i propri beni o servizi al livello del dettaglio e non è un'impresa concorrente al livello della catena commerciale in cui acquista i servizi oggetto del contrattoDi conseguenza, la dual distribution stabilita in accordi non reciproci, tra parti che detengono meno del 30% della quota di mercato e che non determina gravi restrizioni alla concorrenza è esentata dall’applicazione dell’art. 101.1 TFUE.<p style="padding-left: 30px;"><strong>ii. Disciplina proposta </strong></p>La Commissione Europea propone ora di apportare modifiche al regime esistente, in particolare la bozza prevede:<p style="padding-left: 30px;">a) la limitazione dell’esenzione per la dual distribution ai casi in cui la quota di mercato aggregata delle parti nel mercato al dettaglio <u>non supera il 10%,</u> (articolo 2(4)). Inoltre, la bozza propone anche di ampliare il campo di applicazione dell’esenzione a grossisti ed importatori.Il riferimento alla soglia del 10% è stato rimosso in seguito al riscontro negativo degli <em>stakeholders</em>.</p><p style="padding-left: 30px;">b) la creazione un “safe harbour” aggiuntivo per la dual distribution, ma limitato alle ipotesi in cui il fornitore e i suoi distributori abbiano una quota di mercato aggregata a livello di vendita al dettaglio superiore al 10%, ma non superiore alla quota di mercato del 30%. In questo caso, tutti gli aspetti dell'accordo verticale rimangono esentati, ad eccezione degli scambi di informazioni tra le parti dell'accordo verticale, che devono essere valutati in base alle norme applicabili agli accordi orizzontali (articolo 2(5)).</p><p style="padding-left: 30px;">c) l’esclusione dei fornitori di servizi di intermediazione&nbsp;<em>on-line</em>dall’esenzione se hanno una funzione ibrida, ossia quando vendono beni o servizi in concorrenza con imprese a cui forniscono servizi di intermediazione&nbsp;<em>on-line</em>&nbsp;(articolo 2(7));</p>Inoltre, per profittare delle “zone di sicurezza” di cui alle lettere a) e b), l’accordo verticale non deve contenere alcuna restrizione “per oggetto” di cui all’art. 101(1) TFUE, né le c.d. <strong>restrizioni fondamentali</strong> di cui all’art. 4 (es. determinare la facoltà dell’acquirente di determinare il proprio prezzo di vendita, restrizioni relative al territorio &nbsp;in cui o al gruppo di clienti ai quali un acquirente può vendere attivamente o passivamente i beni o servizi oggetto del contratto, restrizione della facoltà del fornitore di vendere tali componenti come pezzi di ricambio ad utenti finali, ecc.).<img class="aligncenter wp-image-26255 size-full" src="/fileadmin/nctm/2022/03/Schermata-2022-03-31-alle-10.44.09.png" alt width="545" height="735"><img class="aligncenter wp-image-26259 size-full" src="/fileadmin/nctm/2022/03/Schermata-2022-03-31-alle-10.45.05.png" alt width="537" height="474">&nbsp;&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:luca.toffoletti@advant-nctm.com">Luca Toffoletti</a>, <a href="mailto:francesco.mazzocchi@advant-nctm.com">Francesco Mazzocchi</a> e <a href="mailto:manuela.becchimanzi@advant-nctm.com">Manuela Becchimanzi</a>.</i></em>&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Nel sistema stabilito dal Regolamento (UE) n. 330/10, sono esentati dal divieto di intese restrittive tutti gli accordi verticali in cui: (a) le parti non detengano più del 30% dei mercati rilevanti dove rispettivamente vendono e acquistano i beni oggetto del contratto e (b) non vi siano restrizioni gravi della concorrenza. Se anche solo una di queste condizioni non è soddisfatta, il Regolamento non si applica e l’accordo è soggetto ad una valutazione individuale per verificare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 101 (3) TFUE.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> &nbsp;ORV, § 52 (le vendite con relativa consegna, originate da situazioni in cui un cliente “<em>visita il sito Internet di un distributore e lo contatta</em>” o chiede “<em>di essere informato (automaticamente) dal distributore</em>”, sono una forma di “<em>vendita passiva</em>”. La distinzione tra vendite attive e vendite passive è contenuta negli ORV (§§ 51-52): le vendite <em>passive</em> sono quelle realizzate su richiesta di clienti non sollecitati dal venditore o come conseguenza di sue attività promozionali generali – cioè non specificamente indirizzate a tali clienti – circolate sui media o su internet. Sono <em>attive</em> le vendite sollecitate dal venditore mediante contatti e attività commerciali o promozionali dirette specificamente a determinati clienti o territori, attraverso posta tradizionale, posta elettronica, visite, promozioni indirizzate o riservate a territori o categorie di clienti, aperture di locali, depositi o punti vendita, ecc.).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a>ORV, § 52.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> ORV, § 53.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Corte UE, C-439/09, <em>Pierre Fabre</em>. Un’azienda francese di cosmetici chiede ai propri distributori di rivendere i prodotti solo in uno spazio fisico, alla presenza di un laureato in farmacia, vietando indirettamente le vendite <em>on-line</em>. La Corte ha concluso che una clausola siffatta contrattuale &nbsp;in un sistema di distribuzione selettiva costituisce una restrizione per oggetto, qualora in base a “<em>un esame individuale e concreto</em>” del tenore e dell’obiettivo della clausola e del "<em>relativo contesto giuridico ed economico</em>,” essa non sia oggettivamente giustificata dalle caratteristiche dei prodotti (§§ 46 ss). Nello stesso senso, C‑108/09, <em>Ker-Optika</em>, § 76, in cui la Corte respinge un analogo argomento volto a giustificare il divieto di vendere via Internet fondato sulla necessità di prestare consulenza personalizzata al cliente in relazione alla vendita di lenti a contatto.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Commissione Europea, Staff Working Document accompanying the Final report on the E-commerce Sector Inquiry, SWD/2017/0154 final, p. 166. Nel caso Asics (2017) sia il Bundeskartellamt che la Federal Court of Justice tedesca hanno ritenuto che il divieto per il distributore di collegare il proprio sito con un sistema di comparazione dei prezzi (con il risultato che i consumatori non trovano i loro prodotti e i prezzi praticati durante la ricerca web) costituisce una restrizione per oggetto in violazione dell’art. 101 TFUE, in quanto ostacola la ricerca da parte dei clienti e restringe la concorrenza sui prezzi. Tale divieto non è neppure giustificato da ragioni qualitative, quali la protezione dell’immagine del brand o il tentativo di arginare un fenomeno di free-riding.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Commissione Europea, caso AT.40428, <em>Guess</em>. La Commissione censura il divieto sistematico, imposto da GUESS ai propri distributori di usare i nomi commerciali e i marchi Guess per pubblicizzare <em>on-line</em> i prodotti contrattuali mediante Google AdWords. Secondo la Commissione, gli obiettivi perseguiti da Guess erano (i) la massimizzazione del traffico di utenti verso il proprio sito <em>web</em> a scapito di quello dei distributori&nbsp; e (ii) la riduzione dei propri costi pubblicitari, stante il particolare funzionamento di Google AdWords (che si basa su un sistema di aste in cui gli inserzionisti fanno offerte per specifiche parole chiave che, una volta inserite dagli utenti sul motore di ricerca, rimandano a <em>link</em> pubblicitari e, a loro volta, ai siti <em>web</em> degli inserzionisti).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> La proposta è stata sottoposta a consultazione pubblica fino al 17 settembre 2021. L’intero processo di revisione dovrà concludersi entro il 31 maggio 2022, data in cui scadrà l’attuale VBER.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Commissione, caso AT.4015, <em>Clausole MFN per gli e-book e questioni correlate</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Cfr. decisioni assunte nel caso <em>Booking.com ed Exepdia</em> dalle autorità di concorrenza svedese ( Konkurrensverket, 15.4.2015, 596/2013); francese Autorité de la concurrence, 21.4.2015, 15-D-06), tedesca (Bundeskartellamt, 23.12.2015) e dall’AGCM I779, <em>Mercato dei servizi turistici-Prenotazioni alberghiere on line</em> . Tutti i casi riguardano clausole MFN imposte alle strutture alberghiere da Booking ed Expedia quale condizione per apparire sulle proprie piattaforme <em>web, </em>e non riguardano solo i prezzi delle stanze e la disponibilità ma anche le condizioni di prenotazione e di cancellazione. Booking ed Expedia impediva dunque agli hotel di offrire prezzi inferiori su qualsiasi altra piattaforma. Le tre autorità della concorrenza hanno accettato gli impegni di Booking consistenti nel sostuire le clausole MFN “ampie” con quelle “ristrette”. Booking ha proposto i medesimi impegni anche al Federal Cartel Office tedesco in un procedimento analago, ma l’autorià tedesca li ha rifiutati proibendo altresì l’utilizzo di clausole MFN “ristrette”, decisione da ultimo confermata dalla Corte di Giustizia Federale il 18 maggio 2021. La Corte ha infatti ritenuto che esse costituiscano restrizioni accessorie non necessarie al raggiungimento degli obiettivi del contratto di mediazione tra Bookings e gli hotel. La Corte non ha ritenuto neppure applicabile l’art. 101 (3) TFUE in quanto la clausola non comportavano un vantaggio in termini di efficienza.]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 31 Mar 2022 04:45:47 +0200</pubDate>
                        <title>La Dual Distribution e il processo di revisione del Regolamento VBER – A che punto siamo?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-dual-distribution-e-il-processo-di-revisione-del-regolamento-vber-a-che-punto-siamo</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il 4 febbraio 2022 la Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica sulla tematica della <em>dual distribution</em>, nell’ambito del processo di revisione del Regolamento sulle restrizioni verticali n. 330/2010 (“Regolamento VBER”)Per dual distribution si intende la situazione in cui un fornitore vende allo stesso tempo i propri beni o servizi all’ingrosso ai rivenditori (canale Business-to-Business o “B2B”) e direttamente ai consumatori finali (canale Direct-to-consumer o “D2C”). Il fornitore si trova così in una situazione “scivolosa”, essendo al contempo fornitore dei propri rivenditori nel mercato a monte e loro concorrente nel mercato al dettaglio. Questa situazione può porre significativi rischi di infrazioni delle norme antitrust, legati al possibile lo scambio di informazioni sensibili, e conseguente coordinamento delle politiche commerciali, tra fornitore e rivenditori.La Commissione Europea ha infatti focalizzato la propria attenzione sullo scambio di informazioni e ha anticipato che il nuovo Regolamento VBER che entrerà in vigore il 1° giugno 2022 conterrà una previsione generale in base alla quale saranno esentati dall’applicazione della normativa sulle intese restrittive della concorrenza <strong>solo gli scambi di informazioni</strong> tra il fornitore e l’acquirente che siano <strong>necessari a migliorare la produzione o distribuzione dei beni o servizi oggetto del contratto</strong>.Con l’obiettivo di orientare le imprese nell’individuare quali tipologie di informazioni rientrerebbero in tale categoria, la Commissione ha in modo apprezzabile elaborato <span style="font-weight: normal !msorm;"><strong>una white list e una black list</strong></span> delle informazioni che il fornitore e i rivenditori possono scambiarsi nel contesto di un modello di dual distribution. A titolo esemplificativo, la Commissione menziona come scambi leciti quelli relativi alle caratteristiche dei prodotti o dei servizi oggetto del contratto e gli scambi di dati aggregati relativi alle vendite ai clienti; al contrario, non possono essere scambiati dati di vendita suddivisi per singolo cliente.Questa sezione dedicata delle linee guida è stata inserita, in dirittura d’arrivo, a corredo della revisione del <b>Regolamento VBER</b>&nbsp;che dovrà essere completata entro il 31.5.2022. L’obiettivo &nbsp;generale della revisione è adattare la disciplina degli accordi verticali agli sviluppi del mercato intervenuti nell’ultimo decennio, con particolare riferimento alla crescita esponenziale &nbsp;del commercio online.Sebbene non vi sia ancora una versione definitiva del nuovo Regolamento VBER,&nbsp; dalla proposte di revisione già pubblicate dalla Commissione emerge un <span style="font-weight: normal !msorm;"><strong>trend</strong></span><span style="font-weight: normal !msorm;"><strong> generale</strong></span><span style="font-weight: normal !msorm;"><strong> di maggiore apertura</strong></span> alla possibilità per i fornitori di imporre <span style="font-weight: normal !msorm;"><strong>restrizioni alle vendite online</strong></span>, in particolare permettendo al fornitore di vietare al distributore di vendere i prodotti tramite specifici <em>marketplac</em>e, a prescindere dal sistema di distribuzione adottato (distribuzione selettiva o esclusiva), o di consentire a determinate condizioni al fornitore di adottare una politica di dual pricing, consistente nell’imporre al distributore un prezzo diverso a seconda che il prodotto venga rivenduto online o offline.Per una più ampia analisi dell’intervento della Commissione in tema di dual distribution e delle altre proposte di modifica del Regolamento VBER in tema di vendite online, &nbsp;vedi il documento che trovi a <a href="https://www.advant-nctm.com/news/articoli/antitrust-eu-sistemi-distributivi-e-commercio-elettronico-quale-spazio-per-le-restrizioni-alle-vendite-online" target="_blank" rel="noopener">questo link </a>&nbsp;&nbsp;<em><i>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:luca.toffoletti@advant-nctm.com">Luca Toffoletti</a>, <a href="mailto:francesco.mazzocchi@advant-nctm.com">Francesco Mazzocchi</a> e <a href="mailto:manuela.becchimanzi@advant-nctm.com">Manuela Becchimanzi</a>.</i></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 14 Mar 2022 02:49:11 +0100</pubDate>
                        <title>Il modello di business insostenibile di Amazon spiegato a Sabino Cassese</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-modello-di-business-insostenibile-di-amazon-spiegato-a-sabino-cassese</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>È di qualche giorno fa la notizia che Sabino Cassese, giudice emerito della Corte costituzionale e maestro di diritto, nell'ambito di un convegno avrebbe criticato il provvedimento dell'Antitrust (Autorità garante della concorrenza e del mercato) che, nel novembre dell'anno scorso, ha sanzionato con una multa di 1,1 miliardi di euro un asserito abuso di posizione dominante di Amazon Italia, per aver imposto alle imprese che commercializzano i loro prodotti attraverso la piattaforma condizioni eccessivamente gravose. A quanto si apprende da fonti giornalistiche Cassese ritiene che la condanna sia ingiustificata. Essa sarebbe infatti motivata dalla sola volontà di colpire Amazon per la sua dimensione, piuttosto che per un reale abuso, e un simile approccio farebbe regredire l'evoluzione del diritto antitrust di un secolo, quando si cullava la romantica aspirazione del "piccolo è bello", sacrificando parametri e obiettivi di efficienza che al contrario dovrebbero ispirare la politica economica e, con essa, l'azione antitrust. Cassese infine avrebbe rimpianto l'approccio dialogante e costruttivo che aveva caratterizzato l'azione della nostra Autorità in passato, ritenendo evidentemente che l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla legge debba essere solo un'extrema ratio. Non conosco nel dettaglio la fattispecie oggetto del procedimento e neppure gli atti dello stesso: non mi è pertanto possibile esprimere valutazioni approfondite sul provvedimento dell'Agcm. Posso però affermare che a una prima lettura le censure mosse dall'Autorità ai comportamenti commerciali tenuti da Amazon, fondate su di una fattispecie classica di abuso (i cosiddetti tying contract, oltre a condizioni commerciali eccessivamente gravose), appaiono ben costruite, argomentate e in linea con la giurisprudenza europea e nazionale. Mi permetto perciò di dissentire dalle tesi attribuite dalla stampa al professor Cassese, non tanto in relazione alla critica al provvedimento in questione, quanto in relazione all'affermazione che siamo in presenza di una regressione di un secolo nel diritto antitrust.&nbsp;<strong>A cosa serve l'Antitrust</strong>Il diritto antitrust, lo dice il suo stesso nome, nasce per combattere le concentrazioni di potere economico, ritenute, già oltre 130 anni fa negli Stati Uniti d'America, pericolose per la democrazia, per la sovranità dello stato e per la stessa libertà degli individui. Non si tratta di inseguire vuote utopie, si tratta di difendere ciascuno di noi dalle prevaricazioni. A questo si aggiunga che il liberismo imperante che ha caratterizzato gli ultimi 30 anni ha prodotto danni forse irreparabili alla struttura dei mercati e all'allocazione della ricchezza, plasmando ogni scelta sull'altare di una mal compresa nozione di efficienza che, sacrificando ogni profilo redistributivo, ha favorito le concentrazioni, creato sacche di potere economico smisurate e acuito le differenze sociali come mai era accaduto prima nella lunga evoluzione del capitalismo. Da questo punto di vista l'avvento di internet- che sembrava promettere apertura, democrazia e libertà, disintermediando tutte le funzioni, garantendo un flusso informativo infinito e libero accesso a ogni individuo - ha alterato tutti i paradigmi dando avvio all'opportunità di creare nuove imprese e soddisfare nuovi bisogni. Contro ogni aspettativa, forse a causa della dimensione globale del mercato che internet consente di raggiungere, ha portato alla creazione di imprese giganti, sostanzialmente monopoliste nei loro settori, capaci di espandersi nei mercati a monte e a valle: obiettivo servito da un enorme potere di mercato basato tra l'altro su una quantità smisurata di informazioni sui comportamenti degli individui, di cui è persino difficile immaginare tutti i possibili utilizzi. Combattere questi poteri economici con ogni mezzo in applicazione delle regole non è per definizione una regressione, ma un dovere. È dunque del tutto evidente che le Autorità antitrust di tutto il mondo si devono occupare di questo fenomeno in tutte le sue sfaccettature, perché ne va della salvaguardia del sistema intero. Il vento però sta fortunatamente cambiando.<strong>Il caso Amazon</strong>Le Autorità antitrust stanno studiando le vie per attenuare lo strapotere economico di queste imprese. Per esempio, con riguardo ad Amazon, è dubbio che l'impresa che funge da market-place possa integrarsi a monte e a valle mettendosi in concorrenza con i suoi stessi clienti di cui conosce ogni dettaglio commerciale. Inoltre, il capitalismo sembra orientato a recuperare valori sociali, in nome della sostenibilità anche ambientale della sua evoluzione. Principi e valori scolpiti nei trattati europei, ma per troppo tempo ignorati da regolatori e imprese, stanno forse facendo capolino non solo nelle politiche gradualmente adottate dai governi, ma anche nella mentalità delle aziende. E questo anche per la spinta delle nuove generazioni e per l'obiettiva esigenza di cambiamento che l'emergenza climatica sembra imporre. Anche da questo punto di vista la politica di Amazon e in definitiva il suo stesso modello di business meriterebbe di essere attentamente analizzato. Se da un lato la pubblicità ci bombarda di immagini di scatole con il sorriso e di mezzi ecologici super scintillanti, sempre con il sorridente logo, che portano nelle nostre casette l'ultimo capriccio, l'azienda ci informa che è stato dato il via alla ristrutturazione della flotta aziendale e pubblicizza i mezzi elettrici destinati a raggiungere le nostre case. Peccato che la campagna è di quasi due anni fa e a me non è mai capitato di&nbsp; &nbsp;vederne uno in giro per le nostre città. Anzi mi è sempre capitato di vedere mezzi obsoleti, che emettono fumi neri di diesel fuori corso, privi di loghi, condotti in maniera dissennata, parcheggiati senza alcun rispetto del prossimo. E credo che non sia soltanto una mia esperienza. La verità è che il modello di business di Amazon, che ha creato uno standard a cui tutti i concorrenti si devono adeguare, è di per sé insostenibile, almeno nelle città. Due i profili critici: 1) la circolazione con effetti nefasti in termini di ingorghi, inquinamento, pericoli; 2) gli effetti sul commercio al dettaglio. I due temi non sono scollegati. Amazon batte la concorrenza sull'efficienza del servizio e batte il commercio al dettaglio perché soddisfa i bisogni dei consumatori, senza che essi debbano neppure farsi carico di uscire di casa, praticando prezzi spesso persino più convenienti del commercio tradizionale. Peccato che questo magico risultato, basato su un illecito apparentemente lieve e innocente come la sosta vietata, comporta lo scarico sulla collettività di un costo elevatissimo di cui Amazon non subisce alcuna conseguenza. Anzi quel costo sociale è la chiave della sua efficienza. Se gli autisti dovessero parcheggiare correttamente rispettando le mamme con le carrozzine, le strisce pedonali, gli accessi per i portatori di handicap, la circolazione delle biciclette, il flusso del traffico delle altre autovetture e gli incroci, l'efficienza del modello svanirebbe sia in termini di tempo, sia in termini di costi. La consegna non avverrebbe in 24 ore e il costo non sarebbe incluso in Prime, il cui stesso meccanismo andrebbe attentamente scrutinato. Il costo di tutte queste inefficienze è pagato da tutti noi e non da Amazon che internalizza i profitti ed esternalizza i costi come spesso accade ai monopolisti.<strong>Chi paga il conto</strong>Il tema delle inefficienze sociali imposte da Amazon e da tutto il sistema delle consegne a domicilio comprende gli effetti epocali che si stanno determinando sul commercio al dettaglio: nel sostanziale disinteresse di tutti si sta trasformando il volto delle nostre città. Anche questo è un tema di grande portata sociale. Dietro ogni negozio che chiude ci sono una o più famiglie che si devono reinventare la vita, mentre i posti di lavoro creati da Amazon sono un numero incomparabilmente inferiore. Nel frattempo le nostre città, fiore all'occhiello della nostra cultura e del nostro modo di vivere, stanno diventando più tristi, più buie e meno sicure con sfilze di locali commerciali sfitti. Sembra forse un'utopia ma la prima azione per difendere il mondo da Amazon la devono fare gli amministratori locali, dando mandato alla loro polizia locale, anche mediante l'uso della tecnologia, di bloccare lo scempio che è tutti i giorni sotto i nostri occhi distratti.&nbsp;<a href="https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&amp;imgatt=F7D2C9&amp;imganno=2022&amp;imgkey=B1WVO3PDXVANO&amp;tiplink=4" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Domani</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 01 Sep 2021 06:30:47 +0200</pubDate>
                        <title>Commercio e investimenti: affrontare le distorsioni causate dalle sovvenzioni estere</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/commercio-e-investimenti-affrontare-le-distorsioni-causate-dalle-sovvenzioni-estere</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nctm</strong> ha partecipato alla consultazione pubblica promossa dalla Commissione europea sulla proposta di Regolamento volto a rimediare alle distorsioni causate dalle sovvenzioni straniere nel mercato interno.Al <a href="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2021/09/Document.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">link qui indicato</a>&nbsp;il contributo di&nbsp;<strong>Luca Toffoletti&nbsp;</strong>e&nbsp;<strong>Francesco Mazzocchi&nbsp;</strong>sullo strumento di controllo delle concentrazioni e su quello generale di controllo degli aiuti pubblici e delle sovvenzioni.Il contributo segue quello preparato da <strong>Nctm</strong> lo scorso settembre su White Paper della Commissione, disponibile al <a href="https://www.nctm.it/news/articoli/trade-antitrust-e-diritto-dellunione-europea" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seguente link</a>.&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare <a href="mailto:" target="luca.toffoletti@advant-nctm.com">Luca Toffoletti</a> e <a href="mailto:francesco.mazzocchi@advant-nctm.com">Francesco Mazzocchi</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 30 Jun 2021 04:41:43 +0200</pubDate>
                        <title>AGCM chiude l’istruttoria sull’intesa degli “accumulatori al piombo esausti”: gli studi coinvolti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/agcm-chiude-listruttoria-sullintesa-degli-accumulatori-al-piombo-esausti-gli-studi-coinvolti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’istruttoria dell’AGCM&nbsp;sulle “Restrizioni nell’acquisto di accumulatori al piombo esausti” è stata chiusa senza accertare alcuna violazione della normativa antitrust e senza irrogare alcuna sanzione.Il procedimento istruttorio era stato avviato nel dicembre 2019 per verificare l’esistenza di una presunta intesa anticoncorrenziale avente ad oggetto l’acquisto di accumulatori al piombo esausti.&nbsp;Il risultato è stato raggiunto grazie agli impegni spontaneamente proposti dalle parti nel corso del procedimento, resi vincolanti dall’Autorità.Per&nbsp;FiammEnergy Technology&nbsp;e&nbsp;SIAPRA&nbsp;ha agito&nbsp;BonelliErede, con un team guidato dal partner&nbsp;Francesco&nbsp;Anglani,&nbsp;coadiuvato dall’associate&nbsp;Filippo&nbsp;Caliento&nbsp;e&nbsp;Marta&nbsp;Contu.Per&nbsp;ClariosItalia&nbsp;ha agito&nbsp;Cleary Gottlieb, con un team guidato dal socio&nbsp;Matteo Beretta&nbsp;e dal senior&nbsp;attorney&nbsp;Saverio Valentino, assistiti dagli associate&nbsp;Riccardo Tremolada&nbsp;e&nbsp;Michael Tagliavini.</p><p class="has-text-align-left">Per&nbsp;Piombifera Italiana&nbsp;ha agito&nbsp;Dentons&nbsp;con un team costituito dal partner&nbsp;Michele&nbsp;Carpagnano&nbsp;e&nbsp;dall’associate&nbsp;Giulia Giordano.</p>Per i consorzi&nbsp;COBAT&nbsp;e&nbsp;COBAT RIPA&nbsp;hanno agito&nbsp;Gianni &amp;&nbsp;Origoni, con un team costituito dal socio&nbsp;Piero Fattori&nbsp;e dagli&nbsp;associates&nbsp;Francesco&nbsp;Alongi&nbsp;e&nbsp;Giorgio Blandino, e lo&nbsp;studio legale&nbsp;Borromeo, con&nbsp;Carlo Borromeo, avvalendosi, per quanto riguarda i profili economici, dell’assistenza di&nbsp;Lear, con un team costituito da&nbsp;Paolo&nbsp;Buccirossi, Salvatore Nava,&nbsp;Rossella&nbsp;Mossucca&nbsp;e&nbsp;Livia Baccari.Per&nbsp;Piomboleghe&nbsp;ha agito lo&nbsp;studio legale&nbsp;Luisa Torchia, con un team costituito da&nbsp;Luisa Torchia&nbsp;e da&nbsp;Francesco Giovanni&nbsp;Albisinni.Per Eco-bat&nbsp;hanno agito&nbsp;White &amp; Case, con un team costituito dai soci&nbsp;Veronica Pinotti&nbsp;e&nbsp;Martino Sforza&nbsp;e dall’associate&nbsp;Giuseppe Tantulli,&nbsp;e&nbsp;<strong>Nctm studio legale</strong>, con un team costituito dal partner&nbsp;<strong>Luca Toffoletti</strong>&nbsp;e&nbsp;da&nbsp;<strong>Francesco Mazzocchi</strong>, salary partner, e dall’associate&nbsp;<strong>Alfonso Cardarelli</strong>,&nbsp;avvalendosi, per quanto&nbsp;riguarda i profili economici, dell’assistenza di Officina Economica, con un team costituito da&nbsp;Alessia Ghelfi, Ines Tomasi&nbsp;e Michele Puccio.&nbsp;<a href="https://legalcommunity.it/agcm-accumulatori-piombo-studi/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tratto da Legalcommunity</a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 03 May 2021 04:26:41 +0200</pubDate>
                        <title>E-Sports e videogiochi, nuova sfida per gli studi legali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/e-sports-e-videogiochi-nuova-sfida-per-gli-studi-legali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il boom dovuto anche alla pandemia ha lanciato un nuovo mercato che cerca tutele efficaci.</em>I videogiochi e il mondo dei giochi elettronici (gli Esports), di cui si chiede il riconoscimento per i prossimi giochi Olimpici di Parigi 2024, sono sempre più spesso opere complesse, in grado di fare concorrenza ai broadcast per accaparrarsi fasce di utenti giovani e investimenti pubblicitari milionari. Un settore cui guardano con interesse molti dipartimenti Ip dei più importanti studi legali.«I videogiochi sono creazioni complesse che aggregano al proprio interno diverse opere dell’ingegno», spiega Elena Varese, avvocato del dipartimento Intellectual Property and Technology di Dla Piper. «Recentemente ci sono stati casi di sincronizzazione non autorizzata di opere musicali all’interno di videogame o di violazione di diritti di immagine di persone esistenti da parte dei personaggi virtuali inseriti all’interno dei videogame. Interessante è anche il tema della proteggibilità delle movenze degli avatar come opere coreografi che o la possibilità che tali sequenze di movimento violino diritti esistenti. Altro caso frequente sono i procedimenti di contraffazione contro i produttori di tecnologie volte ad aggirare le misure tecniche di protezione e «craccare» i videogame. Infine, anche la questione delle loot boxes ha fatto sorgere contenziosi in diversi Paesi legati soprattutto ai possibili profili di gambling non autorizzato che tali strumenti potrebbero comportare».Secondo Antonio Debiasi e Yari Fera rispettivamente partner e senior associate di Rucellai&amp;Raffaelli, «sono numerosi gli strumenti giuridici di protezione, anche per fronteggiare i classici casi di pirateria. A seconda dei casi, il videogioco può infatti beneficiare delle tutele del diritto d’autore, del segreto commerciale, del design e del marchio. Analogo discorso riguarda oggi gli Esports, intesi come competizioni elettroniche organizzate che avvengono tramite e grazie ai videogiochi: in questo senso i format degli eventi Esports possono ad esempio essere tutelati come diritto d’autore.Massima attenzione deve in ogni caso essere prestata sul piano contrattuale per ottenere la protezione più adeguata. Sono diversi i profili che possono dar luogo a criticità se non gestiti correttamente: ad esempio la regolamentazione dei diritti di sfruttamento economico del videogioco deve essere chiara e completa per evitare criticità nei rapporti tra tutti i soggetti coinvolti nello sviluppo del videogioco. Attenzione va poi prestata nel predisporre l’EndUser License Agreement (Eula) per disciplinare tutti i profili di proprietà intellettuale connessi all’utilizzo del videogame da parte dei videogiocatori. Specifiche problematiche variano ovviamente da caso a caso e dalla tipologia e contenuto dei videogiochi. In quelli che riproducono beni culturali, per fare un esempio, può essere necessario seguire un procedimento ad hoc per ottenere l’autorizzazione dell’ente pubblico responsabile».«La tutela è quella garantita dalle norme di carattere generale vigenti nel nostro ordinamento. Vista la categoria di opere dell’ingegno alla quale appartengono i videogiochi, la normativa in tema di diritto d’autore è la prima da tenere in considerazione», spiega Stefano La Porta dello studio Gallavotti Bernardini &amp; Partners. «Nelle competizioni Esport, peraltro, grande rilevanza assumono le norme in materia di attività d’impresa, visto il carattere «organizzato» delle relative attività. Il videogioco è un’opera estremamente complessa, nella quale coesistono i contributi di molteplici soggetti che, ciascuno per quanto di propria spettanza, mettono a fattor comune i propri talenti in ambito artistico, tecnico, organizzativo, etc. La maggiore difficoltà nella fase della produzione e realizzazione risiede, pertanto, nel coordinamento delle diverse fasi di lavoro necessarie al raggiungimento dell’obiettivo finale».«Al di la dei noti problemi connessi alla pirateria e alla elusione delle misure tecnologiche a tutela dei videogiochi originali, meritano menzione le criticità derivanti dalla scarsa regolamentazione del settore degli Esports, trattandosi di un fenomeno piuttosto nuovo per il nostro Paese. Penso ai temi dell’applicazione della normativa relativa alle manifestazioni a premio e del gioco d’azzardo che non solo pongono notevoli limitazioni, ma comminano anche ingenti sanzioni in caso di mancato rispetto delle stesse. Altri aspetti interessanti concernono il product placement e l’utilizzo di immagini di persone celebri (su tutti i calciatori professionisti) o che riproducono opere coperte da diritto d’autore o dalla normativa a tutela dei beni culturali all’interno delle scene di gioco» sottolinea Massimo Tavella fondatore di Tavella Studio di Avvocati che aggiunge: «Oggigiorno, molti brand investono nell’inserimento dei propri prodotti a fi ni commerciali nel contesto di videogame ed Esport: le forme più diffuse sono l’in-game advertising (un product placement all’interno del gioco) e l’advergaming (un gioco relativo al prodotto reclamizzato che può arricchire le pagine web dell’inserzionista o anche inserirsi all’interno di veri e propri videogiochi). Tali annunci, in quanto comunicazioni commerciali, sono soggetti alle norme relative alla trasparenza della pubblicità e, pertanto, dovranno essere chiaramente percepibili come tali da parte dei fruitori del gioco».Per <strong>Lorenzo Attolico</strong>, responsabile del <strong>Dipartimento antitrust, Ip, Trade</strong> di <strong>Nctm Studio Legale</strong>, «il tema della creazione di un’opera degna di tutela è decisivo. L’originalità del videogioco non impatta solo sulla parte commerciale, ma anche su quella legale. L’originalità è, infatti, uno degli elementi necessari a far sì che un’opera sia tutelata dalla legge. Con riferimento alla commercializzazione, essendo un settore con infi niti prodotti, fondamentale è l’attività di marketing e comunicazione. Il settore che ultimamente ha più avuto punti di contatto con il mondo dei videogiochi è quello della moda. Le modalità sono sostanzialmente tre. La più light è quella della semplice sponsorizzazione che si attua con un semplice accordo di co-branding. Troviamo, poi, anche la riproduzione dei brand o anche di vere situazioni delle maison di moda all’interno delle immagini di un videogioco, regolata da un accordo di licenza. Vi sono, infi ne, le stesse case di moda che realizzano videogiochi diretti a promuovere i propri prodotti e brand».«In relazione agli esports emerge la figura del gamer professionista e la tutela giuslavoristica applicabile. Su questo tema stiamo assistendo a un ampio dibattito che verosimilmente condurrà in un futuro prossimo alla creazione di una normativa ad hoc o comunque ad un più certo inquadramento di questa «nuova» figura professionale destinata, come pare, ad evolversi», spiegano Edoardo Tedeschi socio e responsabile del team Tmt/Ict ed Alessandra Bianchi, supervising specializzata nel gaming/esports per Simmons &amp; Simmons in Italia. «Infine, vale ricordare il potenziale conflitto tra chi vuole creare federazioni per giocare ad alcuni giochi ed i titolari della proprietà intellettuale sul gioco stesso e la complessa interazioni tra i campionati e la regolamentazione dei concorsi a premio ad essi applicabile». «Per quanto attiene alla fase della commercializzazione, visti i canali di distribuzione (app, social network, piattaforme ecc.), riteniamo meritino attenzione i temi relativi alla redazione dei termini e condizioni di uso, nonché alla informativa privacy circa le modalità di raccolta, trattamento e possibile condivisione dei dati degli utenti. Non si deve infine omettere un tema molto importante che è legato alla necessità del publisher di valutare il sistema geopolitico e religioso del paese in cui il gioco verrà distribuito e giocato nonché il tema relativo ai c.d. loot boxes. Occorre ragionare su una duplice prospettiva: quella del video game inteso in senso materiale come «giocattolo», e quindi (per usare la definizione legislativa in materia) come prodotto progettato o destinato, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzato per fi ni di gioco nella fascia di età tra 0 e 14 anni e quella invece che riguarda l’essenza del video game, i suoi contenuti ed il suo uso e abuso. L’altro aspetto del video game, legato ai contenuti e all’uso dello stesso che, soprattutto nei minori, è tale da recare maggiori preoccupazioni sotto il profilo della salute, è invece paradossalmente meno normato con una conseguente maggiore difficoltà di individuare obblighi, responsabilità e sanzioni».Per Simona Lavagnini, founding partner di Lgv Avvocati, «un tema importante riguarda l’acquisizione dei diritti, sia da parte dei vari soggetti coinvolti nella produzione (o fornitori delle diverse componenti del videogioco), sia da parte di altri terzi, come nel caso di utilizzazione nel videogioco di specifici brand, immagini, luoghi iconici ecc. Un’altra problematica oggi di estrema attualità è quella dell’intelligenza artificiale, utilizzata sia per migliorare lo sviluppo, sia per realizzare voci o immagini virtuali, sia per creare un’esperienza di gioco nuova, in cui il giocatore partecipa alla creazione del videogioco con i propri input. Spesso nei videogiochi sono inseriti marchi come citazione, senza che vi sia un accordo di brand placement. In questi casi la questione è se l’uso del marchio altrui sia lecito, in quanto sostenuto da reali motivazioni espressive ed artistiche. Ci sono poi situazioni in cui il marchio è inserito nel videogioco a seguito di un accordo commerciale, così che – come avviene da tempo nei fi lm – il brand viene visualizzato nel corso dell’opera dell’ingegno a scopo promozionale/pubblicitario. Si tratta di contratti certamente leciti, anche se vincolati al rispetto del principio della trasparenza».Per Andrea Rizzi fondatore di Rizzi &amp; Partners e Gaetano Dimita professore di Interactive Entertainment alla Queen Mary University di Londra «A livello comunitario, la Corte di Giustizia, nel caso Nintendo/ PC Box, ha precisato che i videogiochi costituiscono «materiale complesso», ossia materiale che comprende non solo un software ma anche elementi grafi ci e sonori che possono essere protetti autonomamente dal diritto d’autore. In Italia, la Corte di Cassazione, nel caso Dalvit, ha definito i videogiochi come opere complesse e multimediali, che impiegano un software ma non possono essere confuse con esso. Il videogaming competitivo, a cui si fa riferimento con il termine Esports, è un fenomeno eterogeneo che ricomprende videogiochi che simulano sport tradizionali come il calcio e la pallacanestro – ad es. le serie Fifa (dell’editore Electronic Arts) ed Nba (dell’editore 2K) - e altri prodotti - come Fortnite (dell’editore Epic Games) e League of Legends (dell’editore Riot Games) - che invece hanno ben poco a che vedere con gli sport tradizionali, se non il fatto che al pari di questi si prestano perfettamente a essere giocati competitivamente. Le competizioni esportive possono svolgersi su scala mondiale, regionale o locale, e vi partecipano giocatori e squadre sia di livello professionistico che di livello amatoriale. Gli Esports sono ecosistemi complessi, all’interno del quali l’editore svolge spesso un ruolo centrale proprio in virtù dei suoi diritti di proprietà intellettuale sul videogioco che gli consentono il sostanziale controllo dell’ecosistema competitivo. Proprio per bilanciare il ruolo dell’editore si sta assistendo, a livello mondiale, ad interventi normativi tesi a regolamentare il fenomeno (ad esempio, in Francia, dove qualche anno fa è stata introdotta una normativa di settore) e al crescente interesse da parte dell’ordinamento sportivo tradizionale, che a livello internazionale fa capo al Comitato Olimpico Internazionale ed in Italia al Coni. Quest’ultimo interesse, tuttavia, è concentrato sugli «sport virtuali», ossia sui simulatori di sport tradizionali, come chiarito recentemente dal comitato esecutivo del Cio nell’agenda «2020+5» presentata a marzo di quest’anno».Per Fabio Ghiretti, partner di Mondini Bonora Ginevra Studio Legale, «la software house che produce un videogioco sa che realizza un prodotto destinato ad essere tendenzialmente distribuito in tutto il mondo e che, dunque, deve misurarsi con legislazioni spesso diversissime su temi come il product placement e il gioco d’azzardo, nonché sulla differente tolleranza nazionale su questioni come il consumo di alcolici, il sesso e la violenza. L’ufficio legale della software house è dunque sempre chiamato ad un lungo e paziente lavoro di «localizzazione» in coordinamento con i diversi avvocati locali che porta spesso a «tarare» il videogioco sulle legislazione nazionali più rigide. Si spiega così perché l’interactive entertainment sta sempre più assumendo la dignità di branca autonoma del diritto, con problematiche giuridiche proprie e peculiari: basti pensare alla distribuzione digitale e alla rivendita delle «game keys», ossia dei codici di accesso che permettono l’accesso al videogioco, oppure al «cloning», ovvero la realizzazione di cloni che riproducono pedissequamente le regole e le dinamiche di interazione dei videogiochi più popolari, mutandone semplicemente la grafi ca. Un altro tema caldo è la tutela dei minori: la maggior parte dei giochi online è infatti all’apparenza gratuita, in quanto gli sviluppatori monetizzano attraverso l’acquisto di beni virtuali necessari per progredire nel gioco o per aumentare le proprie skills, con le conseguenti insidie per i minori che spesso prosciugano in modo inconsapevole le carte di credito dei genitori. Il tema si è recentemente posto con riferimento alle c.d. loot boxes, ossia «pacchetti» presenti all’interno di alcuni dei più popolari videogiochi contenenti potenziamenti e skins, ma il cui contenuto è causale e viene scoperto solo al momento dell’acquisto e dell’apertura del pacchetto, un po’ come avviene per le figurine: per queste loro peculiari caratteristiche sono stiate vietate in alcuni Paesi come il Belgio, in quanto ritenute assimilabili al gioco d’azzardo» conclude.«Oltre al problema tristemente noto che riguarda la pirateria, la creazione e lo sfruttamento dei beni immateriali nel mondo dei videogames può dare luogo a numerose problematiche di natura legale, che sono spesso disciplinate in complessi contratti di sponsorizzazione e licensing», dice Raffaele Ranieri, Ip manager di Notarbartolo &amp; Gervasi. «Si pensi ad esempio ai videogiochi sportivi, dove viene riprodotta la fi sionomia di giocatori professionisti e l’abbigliamento sportivo con tanto di marchio oppure i veicoli del mondo reale. Proprio il tema della riproduzione delle fattezze dei giocatori è stato recentemente oggetto di un acceso dibattito che ha visto come protagonista il calciatore del Milan Zlatan Ibrahimovic, il quale lamentava di non avere mai dato ad Electronic Arts Inc. il consenso allo sfruttamento della propria immagine».&nbsp;Tratto da <a href="https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202105/03/0217_binpage26.27.pdf&amp;authCookie=771756696&amp;trc=pMailCN-t20210503-a541512363-h34221-c1115-f12517-n217-u8048" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ItaliaOggi Sette</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
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                        <guid isPermaLink="false">news-5122</guid>
                        <pubDate>Thu, 11 Feb 2021 03:30:05 +0100</pubDate>
                        <title>Aiuti di Stato e concorrenza | La proroga del Quadro Temporaneo per le misure di aiuti a sostegno dell&#039;economia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/aiuti-di-stato-e-concorrenza-la-proroga-del-quadro-temporaneo-per-le-misure-di-aiuti-a-sostegno-delleconomia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Tratto da <a href="http://www.dirittobancario.it/news/antitrust-e-concorrenza/aiuti-di-stato-la-proroga-del-quadro-temporaneo-le-misure-sostegno-dell-economia" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dirittobancario.it</a>&nbsp;</p><p style="padding-left: 30px;"><strong>1. Premessa</strong></p>Il 28 gennaio 2021, la Commissione europea ha prorogato il <em>Quadro&nbsp;temporaneo&nbsp;per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19&nbsp;</em>(il “Quadro Temporaneo”) sino al 31 dicembre 2021, aumentando al contempo i massimali di aiuto di alcune misure, per agevolare gli Stati membri a far fronte alla persistente crisi economica e sanitaria&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>. Le modifiche più significative riguardano l’aumento degli aiuti sotto forma di sovvenzioni (o vantaggi fiscali) da 800 mila a 1,8 milioni di euro per impresa beneficiaria e dei contributi sotto forma di sostegno per i costi fissi, passati da 3 a 10 milioni di euro, sempre per singola impresa.&nbsp;<p style="padding-left: 30px;"><strong>2. Il contesto nel quale si inserisce la proroga del Quadro Temporaneo&nbsp; </strong></p>Il Quadro Temporaneo, la cui prima versione è stata adottata il 19 marzo 2020, prevede una serie di misure&nbsp;<em>ad hoc</em>, pensate per fare fronte all’attuale emergenza, che gli Stati membri possono adottare per sostenere le proprie imprese.Si tratta di una Comunicazione della Commissione europea adottata sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (“TFUE”), che consente la concessione di aiuti volti “<em>a rimediare a un grave turbamento nell’economia di uno Stato membro</em>”.&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>L’ampiezza e la varietà della gamma degli strumenti contenuti nel Quadro Temporaneo, così come il progressivo aumento dei massimali, testimoniano il radicale cambio di prospettiva della Commissione europea, tradizionalmente diffidente rispetto alla concessione di aiuti di Stato a beneficio di imprese in difficoltà.Salvo deroghe specifiche, le imprese beneficiarie delle misure di aiuto (siano esse regimi di aiuto o aiuti individuali a favore di singole imprese) possono essere solamente quelle entrate in difficoltà successivamente al 31 dicembre 2019, al fine di escludere sovvenzioni non correlate alle difficoltà derivanti dall’emergenza Covid-19&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.&nbsp;<p style="padding-left: 30px;"><strong>3. Le principali misure contenute nel Quadro Temporaneo </strong></p>La prima versione del Quadro Temporaneo, adottata il 19 marzo 2020, prevedeva cinque tipologie di aiuti: i) regimi di aiuto tramite sovvenzione dirette (o vantaggi fiscali) sino a 800.000 euro per impresa (massimale da ultimo aumentato a 1,8 milioni); (ii) garanzie dello Stato su prestiti bancari; (iii) prestiti a condizioni agevolate; (iv) aiuti alle banche da veicolare ai clienti, in particolare, alle piccole e medie imprese; (v) assicurazioni del credito all’esportazione a breve termine.Le modifiche via via intervenute (ben quattro, prima di quella odierna) hanno riguardato, essenzialmente: (i) il sostegno alle attività di ricerca e sviluppo connesse al coronavirus&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>; (ii) le misure di ricapitalizzazione a favore delle imprese non finanziarie, sia di grandi dimensioni che PMI&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>; (iii) il sostegno alle micro imprese e piccole imprese&nbsp;e alle start-up <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a> e, infine, iv) gli aiuti sotto forma di sostegno per i costi fissi&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.Tra le misure più significative, figurano sicuramente gli aiuti alla ricapitalizzazione, che possono essere concessi anche sotto forma di aiuti individuali. Consapevole degli effetti potenzialmente restrittivi della concorrenza e delle disparità tra diversi Stati membri che misure di questo tipo possono produrre, la Commissione ha tuttavia&nbsp; fissato vari limiti alla concessione di aiuti alla ricapitalizzazione, concernenti, tra le altre cose, le&nbsp;condizioni relative all'ingresso e all’uscita dello Stato nel capitale delle imprese, i&nbsp; meccanismi di remunerazione nonché ulteriori restrizioni riguardanti la <em>governance</em> (dividendi, <em>buy-back</em>, compensi al <em>management</em>) e il divieto di sovvenzioni incrociate e acquisizioni&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.&nbsp;<p style="padding-left: 30px;"><strong>4. Le novità introdotte dalla Proroga del 28 gennaio 2021 </strong></p>Alla luce delle persistenti difficoltà economiche e sociali e sull’assunto dell'adeguatezza del Quadro Temporaneo quale strumento per garantire che le misure di sostegno nazionali aiutino in modo efficace le imprese colpite durante la pandemia, la Commissione ha dunque deciso di prorogare la validità del Quadro Temporaneo, già estesa al 30 giugno 2021, sino alla fine dell’anno.Inoltre, la Commissione ha aumentato i massimali di aiuto di cui alle sezioni 3.1 (aiuti di importo limitato) e 3.12 (aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti).Per quanto riguarda gli&nbsp;aiuti di importo limitato, i relativi massimali sono più che&nbsp;raddoppiati&nbsp;(tenendo conto della disponibilità degli aiuti <em>de minimis</em>). I nuovi massimali sono di (i) euro 225&nbsp;000 per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli; (ii) euro 270&nbsp;000 per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura e (iii) 1,8 milioni di euro per le imprese in tutti gli altri settori.Tali aiuti possono essere combinati con aiuti<em> de minimis </em>fino a 200&nbsp;000 euro per impresa (fino a 30&nbsp;000&nbsp;euro per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura e fino a 25 000&nbsp;euro per impresa operante nel settore agricolo) nell'arco di tre esercizi finanziari.Inoltre, per le imprese particolarmente colpite dalla crisi, con perdite di fatturato pari ad almeno il 30% nel periodo ammissibile (compreso tra&nbsp;il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021)&nbsp;rispetto allo stesso periodo del 2019, lo Stato può contribuire alla parte dei&nbsp;costi fissi sostenuti che non sono coperti dalle entrate, per un importo fino a&nbsp;10 milioni di euro&nbsp;per impresa (inizialmente, come detto, l’importo era stato fissato a 3 milioni di euro).Ancora, al fine di incentivare la scelta di forme di aiuto rimborsabili, la Commissione ha fornito agli Stati membri la possibilità, previa notifica in tal senso alla Commissione prima della scadenza del Quadro Temporaneo, di convertire le forme di aiuto rimborsabili concesse - quali gli anticipi rimborsabili, le garanzie e i prestiti - in altre forme di aiuto, ad esempio in sovvenzioni. Tale conversione dovrebbe rispettare le condizioni di cui alla sezione 3.1 (aiuti di importo limitato) e avvenire al più tardi entro il 31 dicembre 2022.Infine, in considerazione della persistente mancanza generale di capacità private sufficienti per coprire tutti i rischi economicamente giustificabili per le esportazioni verso paesi che figurano nell'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato, la Commissione ha previsto interventi volti a rendere più ampiamente disponibile l’assicurazione pubblica del credito all'esportazione a breve termine&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.&nbsp;<p style="padding-left: 30px;"><strong>5. Il Quadro Temporaneo non esaurisce il novero dei possibili strumenti a disposizione degli Stati membri per sostenere le imprese </strong></p>Il Quadro Temporaneo delinea le condizioni in base alle quali gli Stati membri possono intervenire con agevolazioni e aiuti, ma sono poi i vari Stati membri che devono confezionano in concreto le misure e che, in ossequio all’art. 108(3) TFUE, devono notificarle prime della loro concessione alla Commissione.Gli Stati dovranno quindi architettare misure di aiuto quanto più rispondenti ai criteri delineati nella Commissione nel Quadro Temporaneo, per poter ottenere un’autorizzazione a stretto giro dalla Commissione (che ha informalmente descritto le misure quali “<em>plug-in measures</em>”).Il Quadro Temporaneo, tuttavia, si affianca e non si sostituisce agli strumenti già a disposizione degli Stati per la concessione di aiuti in linea con le regole europee.Gli Stati membri potrebbero dunque cercare di farsi autorizzare aiuti sulla base di strumenti e norme diversi quali, ad esempio, l’art. 107(2) b TFUE), che consente la concessione di aiuti “<em>volti a avviare ai danni arrecati da calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali</em>”.Con riguardo a quest’ultima norma, la Commissione ha riconosciuto nel Quadro Temporaneo che, in linea di principio, negli Stati membri potrebbero esservi le condizioni per erogare aiuti volti a avviare ai danni arrecati da calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali e ha menzionato alcuni settori economici particolarmente colpiti dall’emergenza, come quello relativo al turismo, ai trasporti, al settore alberghiero e della ristorazione.La peculiarità dell’art. 107(2) b) TFUE, norma raramente applicata in passato, è che le misure erogate sulla base di essa sono considerate&nbsp;<em>a priori</em>&nbsp;non produttive di effetti distorsivi sulla concorrenza e la Commissione è tenuta ad autorizzarle. Le condizioni per la sua applicazione, tuttavia, sono stringenti, dal momento che lo Stato deve dimostrare (i) l’eccezionalità dell’evento; (ii) il danno; (ii) il nesso di causalità tra evento e danno.In questi mesi la Commissione ha mostrato una certa ritrosia ad autorizzare misure di aiuto notificate dagli Stati Membri sulla base di tale base giuridica, in linea con l’interpretazione restrittiva data a tale norma dalla Corte di giustizia (applicata principalmente per il risarcimento da eventi quali terremoti, frane, inondazioni)&nbsp; sottolineando che deve esistere un legame diretto tra i danni causati dall’evento eccezionale e l’aiuto di Stato e che&nbsp; è necessaria una valutazione il più possibile precisa dei danni subiti (che escluda,&nbsp; ad esempio, gli eventuali rimborsi assicurativi).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>Con la proroga del 28 gennaio 2021, la Commissione ha chiarito in tal senso la propria posizione specificando che <em>“gli aiuti concessi a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE <u>devono compensare i danni causati direttamente dalla pandemia di COVID-19, ad esempio, i danni causati direttamente dalle misure restrittive che</u> <u>impediscono de jure o de facto al beneficiario di esercitare la sua attività economica o una parte specifica e separabile della sua attività”</u></em><u> (punto 18)<em>. </em>Inoltre, <em>“l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE richiede che non vi sia sovracompensazione.</em></u><em> Soltanto i danni causati direttamente dalle misure restrittive possono essere compensati ed è necessario procedere ad una loro quantificazione rigorosa. È pertanto importante dimostrare che gli aiuti compensano soltanto i danni causati direttamente dalla misura fino al livello dei profitti che il beneficiario avrebbe potuto in modo credibile generare in assenza della misura, per la parte della sua attività̀ che subisce una riduzione” </em>(punto 19)<em>. </em>Non sono mancate, tuttavia, le autorizzazioni: ad oggi la Commissione ha approvato 36 misure sulla base di tale base giuridica, soprattutto rivolte ad aeroporti, compagnie aree, organizzatori di eventi.Da segnalare che, benché il Quadro Temporaneo non preveda aiuti diretti alle banche, la Commissione lascia aperta la porta alla possibilità che gli Stati concedano aiuti agli enti creditizi, sia sotto forma di sostegno finanziario pubblico straordinario, secondo le condizioni previste dalla direttiva 2014/59/UE (“BRRD) (escludendo in tal caso a priori&nbsp; la necessità di <em>burden sharing</em>&nbsp; di azionisti e creditori subordinati)&nbsp; sia a&nbsp; norma dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, quale compensazione&nbsp; dei danni diretti subiti a causa della pandemia di Covid-19.&nbsp; In tal ultimo caso, specifica la Commissione, la valutazione degli aiuti avverrà al di fuori delle regole previste in materia di risoluzioni bancarie.&nbsp;<p style="padding-left: 30px;"><strong>6. La situazione attuale e i gli scenari futuri</strong></p>Ad oggi, la Commissione ha autorizzato circa 370 misure di aiuti sulla base del Quadro Temporaneo.Finora, i principali beneficiari delle misure sono state le imprese di pochi Stati membri, in particolare quelle tedesche, mentre le imprese degli Stati membri con minori capacità di spesa sono ovviamente sfavorite. In termini di valore, circa il 52% degli aiuti riguarda la Germania (contro circa il 15% relativo all’Italia e il 14% della Francia).Anche per far fronte a tali asimmetrie, dopo lunga gestazione, il Parlamento ha di recente approvato&nbsp; il&nbsp;<em>Recovery and Resilience Facility</em>, uno strumento con una dotazione pari a 672,5 miliardi di euro che fornisce agli Stati membri sostegno finanziario per intensificare gli&nbsp;investimenti pubblici&nbsp;e le&nbsp;riforme&nbsp;dopo la crisi COVID-19. Si tratta dell’asse portante del&nbsp;<em>Next Generation</em>&nbsp;EU (“NGEU”), o&nbsp;<em>Recovery Fund,</em>&nbsp;il nuovo strumento per la ripresa che rafforzerà il bilancio dell’UE con finanziamenti raccolti sui mercati finanziari per il periodo 2021-2024. Quest’ultimo ha una dotazione complessiva pari a 750 miliardi di euro (390 di contributi a fondo perduto e 360 di prestiti).Come noto, per beneficiare delle misure di cui al&nbsp;<em>Recovery and Resilience Facility</em>, gli Stati membri devono preparare piani nazionali che definiscano il programma di riforme e investimenti fino al 2026, compresi target intermedi e finali e costi stimati. Almeno il 37% della dotazione del piano dovrebbe sostenere la transizione verde e almeno il 20% la trasformazione digitale. Salvo proroghe, gli Stati membri dovrebbero presentare i piani in via ufficiale entro il 30 aprile 2021.Lo strumento dovrebbe garantire il passaggio dalla fase emergenziale, gestita da ciascuno Stato membro in funzione delle proprie risorse economiche, a quella del rilancio dell’economia UE nel suo complesso, potendo beneficare i singoli Stati membri delle ingenti risorse concordate a livello UE.Le misure adottate nell’ambito del <em>Recovery and Resilience Facility</em> dovranno comunque rispettare le norme in materia di aiuti di Stato e essere previamente notificate alla Commissione anche sotto questo profilo. In proposito, il 21 dicembre 2020 la Commissione ha pubblicato una serie di modelli di orientamento che coprono diversi tipi di progetti di investimento, intesi ad aiutare gli Stati membri a elaborare i loro piani nazionali di ripresa in conformità con la disciplina UE sugli aiuti.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.&nbsp;Per ulteriori informazioni si prega di contattare </em><a href="mailto:francesco.mazzocchi@advant-nctm.com"><em>Francesco Mazzocchi</em></a>.&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> V. Comunicazione della Commissione europea del 28 gennaio 2021 (C(2021) 564): “Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Di tale deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 107(1) TFUE la Commissione ha fatto ampio utilizzo nel periodo 2008-2015 per autorizzare aiuti di Stato concessi agli istituiti di credito europei durante la crisi finanziaria.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> In deroga a tale principio, è stato previsto che gli aiuti possono essere concessi anche alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> V. Comunicazione del 3 aprile 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> V. Comunicazione dell’8 maggio 2020.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> V. Comunicazione del 29 giugno 2020 (C(2020) 4509),<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> V. Comunicazione del 13 ottobre 2020. La nuova misura dovrà essere concessa dagli Stati nel quadro di un regime di aiuti a favore di imprese che subiscono, durante il c.d. “periodo ammissibile” (compreso tra&nbsp;il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021)&nbsp;un calo del fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019. Con la quarta modifica al Quadro Temporaneo, inoltre, la Commissione ha - per la prima volta - prorogato le misure previste nel Quadro Temporaneo (fino al 30 giugno 2021) e, per quanto riguarda le misure di ricapitalizzazione, fino al 30&nbsp;settembre 2021,<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Per quanto riguarda gli aiuti alla ricapitalizzazione delle grandi imprese, l’Italia, come noto, ha varato un regime con una dotazione complessiva pari a 44 miliardi di euro.&nbsp;Le misure consistono in conferimenti di capitale; obbligazioni rimborsabili mediante azioni; obbligazioni convertibili, debito subordinato e sono amministrate dalla società veicolo ad hoc "Patrimonio Rilancio", ai sensi di quanto previsto&nbsp;dall'articolo 27 del D.L. n. 34/2020, in gestione a Cassa Depositi e Prestiti.&nbsp;La Commissione ha autorizzato lo schema&nbsp;il 17 settembre 2020.Il Patrimonio Destinato opera nelle forme e alle condizioni previste dal Quadro Temporaneo ma può altresì operare” a condizioni di mercato” (senza, cioè, che l’intervento integri un “aiuto di Stato” ai sensi dell’art. 107 TFUE. Gli interventi del Patrimonio Destinato avranno ad oggetto società, che: a) hanno sede legale in Italia; b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo; c) presentano un fatturato annuo superiore a&nbsp;euro&nbsp;cinquanta milioni.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> il nuovo intervento prevede una modifica dell'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato di cui all'allegato della <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52012XC1219(01)" target="_blank" rel="noreferrer">comunicazione sull'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine</a>, e una proroga fino al 31 dicembre 2021 dell'esclusione temporanea di tutti i paesi dall'elenco dei paesi "con rischi assicurabili sul mercato" di cui al medesimo allegato.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> V. ad esempio la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-278/00, Grecia c. Commissione.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> <a href="https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_2494" target="_blank" rel="noreferrer">https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_2494</a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Thu, 14 May 2020 11:08:12 +0200</pubDate>
                        <title>ANTITRUST | Via libera della Commissione Europea all’ingresso dello Stato nelle Imprese. L’estensione del Quadro Temporaneo alle misure di ricapitalizzazione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/antitrust-via-libera-della-commissione-europea-allingresso-dello-stato-nelle-imprese-lestensione-del-quadro-temporaneo-alle-misure-di-ricapitalizzazione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Dopo lungo travaglio, l’8 maggio scorso la Commissione europea ha esteso il ‘<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0513(01)&amp;from=EN" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Quadro Temporaneo di aiuti di Stato alle imprese nel contesto della pandemia COVID-19</a>’ alle misure di ricapitalizzazione a favore delle imprese non finanziarie in difficoltà a causa della pandemia, siano esse società di grandi dimensioni o piccole e medie imprese (‘PMI’).</em></p><h2>1. Una via nuova</h2>Si tratta di un cambio di prospettiva per certi versi storico. Benché, infatti, misure di ricapitalizzazione statali, se in linea con le condizioni di mercato e assimilabili ad investimenti privati non ricadano nel divieto di cui all’art. 107(1) TFUE, anche in funzione della neutralità del Trattato rispetto al regime di proprietà delle imprese ai sensi dell’art. 345 TFUE, l’ingresso dello Stato nel capitale di imprese in difficoltà è tradizionalmente visto con sfavore dalla DG Concorrenza.La Comunicazione della Commissione con la quale è stato modificato il Quadro Temporaneo presenta di per sé vari aspetti di novità. In primo luogo perché prevede una disciplina applicabile trasversalmente ai diversi settori industriali, a differenza della comunicazione sulle ricapitalizzazioni bancarie varata nel 2009 e oggetto di successivi affinamenti, rivolta esclusivamente agli enti creditizi. Nel merito, sono poi previste condizioni stringenti sia per la concessione degli aiuti sia per la rimuneratività dell’intervento, per molti versi innovative rispetto alle esperienze passate. A prima vista, tuttavia, le condizioni paiono meno severe rispetto a quelle previste in altri strumenti esistenti (come quelle contenute ad esempio negli Orientamenti sugli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà) e il controllo della conformità delle misure rispetto al quadro delineato dalla Commissione pare essere maggiormente delegato ai singoli Stati membri.<h2>2. Un insieme articolato di vincoli e meccanismi per mitigare gli effetti sulla concorrenza</h2>Consapevole degli effetti distorsivi sulla concorrenza e delle disparità che misure di questo tipo possono produrre tra i vari Stati membri, la Commissione ha comunque fissato vari limiti alla concessione degli aiuti.<h5>Le condizioni della ricapitalizzazione</h5>Segnatamente, gli aiuti alla ricapitalizzazione possono essere concessi al verificarsi delle seguenti condizioni:i) senza l’intervento statale l’impresa beneficiaria andrebbe incontro al fallimento o avrebbe gravi difficoltà a mantenere le sue attività;ii) deve trattarsi di intervento nell’interesse generale, ad esempio per evitare difficoltà di ordine sociale a causa di una perdita significativa di posti di lavoro, l'uscita dal mercato di un'impresa innovativa o di importanza sistemica, il rischio di perturbazione di un servizio importante o comunque motivato “<em>da situazioni analoghe debitamente giustificate dallo Stato membro interessato</em>”;iii) il beneficiario non è in grado di reperire finanziamenti a costi accessibili sul mercato e le misure orizzontali esistenti nello Stato membro considerato non sono sufficienti a consentire il ripristino della redditività dell’impresa.Inoltre, in linea con le altre misure previste dal Quadro Temporaneo, non potranno beneficiare degli aiuti le imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (secondo la definizione contenuta nel Regolamento generale di esenzione per categoria 651/2014). Per quanto concerne la tempistica di concessione degli aiuti, dal momento che i problemi di solvibilità potrebbero manifestarsi nei prossimi mesi, per le misure di ricapitalizzazione il Quadro Temporaneo sarà in vigore fino al 30 giugno 2021 (per le altre misure il limite temporale attualmente previsto è del 31 dicembre 2020).Gli Stati membri dovranno notificare alla Commissione i regimi di aiuto e gli aiuti individuali superiori alla soglia di 250 milioni di euro. Le misure di sostegno potranno essere erogate solo in seguito ad una richiesta pervenuta per iscritto dall’impresa interessata a ricevere l’aiuto.<h5>Gamma degli strumenti finanziari e misura dell’intervento</h5>Gli Stati membri potranno concedere misure di ricapitalizzazione sotto forma di (a) strumenti di capitale, in particolare, con l’emissione di nuove azioni ordinarie o privilegiate e/o (b) strumenti ibridi di capitale (diritti di partecipazione agli utili, partecipazioni senza diritto di voto, obbligazioni convertibili garantite o non garantite).Al fine di garantire la proporzionalità dell’aiuto, l’ammontare della ricapitalizzazione deve limitarsi al minimo necessario per consentire il ripristino della redditività dell'impresa, ma non sono previste soglie massime. In proposito tuttavia la Commissione precisa che l’aiuto “<em>non dovrebbe andare al di là del ripristino della struttura patrimoniale del beneficiario alla situazione anteriore alla pandemia di COVID-19, ossia la situazione al 31 dicembre 2019</em>”.<h5>Remunerazione e incentivi al riacquisto per i beneficiari</h5>Quanto alla remunerazione, è espresso chiaramente il principio che lo Stato dovrà essere adeguatamente remunerato per l’investimento effettuato. Per gli strumenti di capitale, è previsto in particolare un “<em>meccanismo di incremento progressivo</em>” della remunerazione per lo Stato, volto a incentivare i beneficiari a riacquistare le azioni in mano pubblica.Si tratta, nella sostanza, di un aumento corrispondere almeno al 10% della remunerazione se dopo cinque anni lo Stato non è riuscito a cedere almeno il 40% della propria quota (quattro anni per le società quotate). Il meccanismo scatterebbe nuovamente dopo i successivi due anni se lo Stato nel frattempo non avesse liquidato tutta la propria quota.La Commissione potrebbe accettare “<em>meccanismi alternativi</em>” a quello appena descritto proposti dagli Stati membri, a condizione che nel complesso ne risultino effetti analoghi d’incentivo sull’uscita dello Stato e un impatto globale analogo sulla remunerazione dello Stato (punto 62 della Comunicazione).<h5>Piani di uscita</h5>Gli Stati membri e le grandi imprese che hanno beneficiato di significativi aiuti alla ricapitalizzazione (più del 25% del capitale proprio al momento dell’intervento), sono inoltre tenuti ad elaborare una <em>exit strategy</em>, salvo che l’intervento statale venga ridotto al di sotto del 25% del capitale entro un anno dalla data di concessione dell’aiuto.La strategia d’uscita dev’essere preparata e trasmessa allo Stato membro entro 12 mesi dalla concessione dell’aiuto e dev’essere approvata dallo stesso Stato membro. Essa deve contenere:<ul> <li>un piano del beneficiario riguardante la continuazione della propria attività e l’utilizzo dei fondi investiti dallo Stato, che includa un calendario preciso per la remunerazione e il riscatto dell’investimento pubblico;</li> <li>le misure che il beneficiario e lo Stato dovranno adottare al fine di rispettare il calendario in questione.</li></ul><p>Se, a sei anni dalla concessione dell'aiuto alla ricapitalizzazione nel caso di società quotate (sette anni per le altre imprese) la partecipazione dello Stato non è stata ridotta a meno del 15% del capitale dell’impresa interessata, dovrà essere notificato alla Commissione un piano di ristrutturazione dell’impresa beneficiaria.</p><h5>Allineamento con gli obiettivi di trasformazione verde e digitale</h5>Un’altra disposizione <em>ah hoc</em> rivolta soltanto alle imprese diverse dalle PMI riguarda la necessaria illustrazione del modo in cui gli aiuti ricevuti sostengono le loro attività in linea con gli obiettivi dell’UE e gli obblighi nazionali in materia di trasformazione verde e digitale, compreso l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 (punto 44).<h5>Restrizioni all’attività: dividendi, <em>buy-back</em>, compensi al <em>management</em>, M&amp;A</h5>Quanto agli aspetti di <em>governance</em>, fino a quando lo Stato non avrà ceduto la propria partecipazione, le imprese beneficiarie sono soggette al divieto di versare dividendi e di riacquisto delle azioni. Inoltre, fino al momento in cui sarà rimborsato almeno il 75% della ricapitalizzazione, si dovranno applicare rigorose limitazioni alla remunerazione della dirigenza.Infine, per garantire che i beneficiari non utilizzino l'aiuto alla ricapitalizzazione a detrimento della concorrenza, fino al momento in cui sarà rimborsato almeno il 75% della ricapitalizzazione, ai beneficiari, diversi dalle PMI, è fatto divieto di acquisire una partecipazione superiore al 10% in imprese concorrenti o altri operatori a monte e a valle, salvo autorizzazione della Commissione.<h2>3. Il ruolo della Commissione e i margini di intervento degli Stati membri</h2>La Commissione interpreta le misure di ricapitalizzazione statali come una <em>extrema ratio</em> ed anzi afferma chiaramente la propria preferenza per soluzioni di sostegno a livello dell’UE rispetto a interventi di singoli Stati Membri, che rischiano di minare in radice l’integrità del mercato interno e provocare <em>shock</em> asimmetrici a scapito degli Stati che hanno minori possibilità di sostenere la loro economia (v. punto 8 della Comunicazione). La Commissione fa riferimento anche ad altri strumenti che reputa più idonei per sostenere in particolare le imprese strategiche dei singoli Stati membri e fa espresso riferimento al Regolamento (UE) 2019/452 sul controllo degli investimenti esteri e alla propria recente Comunicazione del 25 marzo 2020 in materia.Ma al di là delle affermazioni di principio, nelle pieghe della Comunicazione, la flessibilità che si riserva la Commissione nel valutare le misure di aiuto proposte dagli Stati membri pare significativa, al pari dei possibili margini di manovra di questi ultimi. Si pensi, in proposito: (i) alla locuzione, piuttosto elastica, di impresa già in difficoltà al 31 gennaio 2019; (ii) al “<em>rischio di perturbazione di un servizio importante” e alle “situazioni analoghe debitamente giustificate dallo Stato</em>” che potrebbero giustificare interventi anche in situazioni non caratterizzate da fallimenti di mercato; (iii) alla possibilità di proporre meccanismi di remunerazione alternativi al severo “<em>meccanismo di incremento progressivo</em>” descritto nella Comunicazione; (iv) all’assenza di qualsivoglia riferimento all’obbligo di condivisione degli oneri della ristrutturazione in capo ai privati, azionisti e creditori subordinati, che pure aveva costituito il <em>leit motiv</em> della revisione delle regole in materia di aiuti a partire dal 2013.A quest’ultimo riguardo è significativa la modifica apportata al punto 7 del Quadro Temporaneo: se una banca avrà bisogno di aiuti statali, occorrerà verificare le condizioni per una c.d. ricapitalizzazione precauzionale ai sensi della Direttiva 2014/59/UE (BRRD) (v. il caso Monte Paschi), con espressa esclusione, in tal caso, dell’obbligo di condivisione degli oneri da parte degli azionisti e dei creditori subordinati.<h2>4. La bozza del DL Rilancio</h2>Nel disegnare le misure di aiuto alle proprie imprese, gli Stati membri dovranno dunque conformarsi ai principi e alle condizioni indicate nella nuova Comunicazione della Commissione. Nella bozza di decreto rilancio che sarà pubblicato a breve, il Governo ha messo nero su bianco la propria volontà di intervenire tramite ricapitalizzazioni con la Cassa Depositi e Prestiti, attraverso un patrimonio destinato all’uopo configurato, senza tuttavia disegnare nel dettaglio il regime sulla base del quale verranno concretamente attuati gli interventi. Per le imprese con ricavi fino a 50 milioni, invece, è previsto un credito di imposta per i conferimenti di denaro destinati ad aumenti di capitale e l’istituzione di un “Fondo Patrimonio PMI” finalizzato a sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2020, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, in linea con le condizioni previste nel Quadro Temporaneo.<h2>5. Il punto sugli aiuti approvati in tempo di crisi</h2>Ad oggi, la Commissione ha approvato aiuti di Stato all'economia dell'UE per un importo stimato di 1900 miliardi di euro, oltre il 50% dei quali a favore di un unico Stato membro (Germania). 107 misure di aiuti sono state autorizzate sulla base dell’art. 107(3) TFUE, lett. b), di cui 103 ai sensi del Quadro Temporaneo, mentre 4 al di fuori di esso, in applicazione diretta dell’art. 107(3) TFUE, lett. b), la deroga del Trattato che consente la concessione di aiuti volti a rimediare a un grave turbamento dell’economia degli Stati membri.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:b.oconnor@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Bernard O’Connor</a>, <a href="mailto:l.toffoletti@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Luca Toffoletti</a> o <a href="mailto:f.mazzocchi@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Francesco Mazzocchi</a>.</em>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Mon, 23 Mar 2020 10:30:50 +0100</pubDate>
                        <title>Antitrust | Rivalutazione delle soglie per la notifica delle operazioni di concentrazione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/antitrust-rivalutazione-delle-soglie-per-la-notifica-delle-operazioni-di-concentrazione</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>AGCM ha pubblicato oggi la delibera annuale di rivalutazione delle soglie di fatturato per la notifica delle concentrazioni, basata sugli incrementi al 2019 del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato.In base alla legge antitrust italiana, una operazione di concentrazione deve essere ora comunicata in via preventiva all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato se:• il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate sia superiore a<strong> € 504 milioni</strong>;e• il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate sia superiore a <strong>€ 31 milioni</strong>.I nuovi importi si applicano a partire dalla data odierna.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 18 Mar 2020 08:22:07 +0100</pubDate>
                        <title>ANTITRUST | Aiuti di Stato. La Commissione europea vara un &lt;i&gt;temporary framework&lt;/i&gt; di aiuti alle imprese per fare fronte all’emergenza da COVID-19</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/aiuti-di-stato-la-commissione-europea-vara-un-temporary-framework-di-aiuti-alle-imprese-per-fare-fronte-allemergenza-da-covid-19</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Commissione ha adottato in data odierna, venerdì 20 marzo, una Comunicazione in materia di aiuti di Stato che disciplina le condizioni alle quali gli Stati membri potranno erogare misure di aiuto a favore delle imprese in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria in corso.Nell’anticipare ieri (giovedì 19 marzo) il contenuto delle misure la Commissaria alla Concorrenza Vestager ha formulato una precisa dichiarazione di intenti: “<em>the Commission will enable Member States to use the full flexibility foreseen under State aid rules to tackle this unprecedented situation</em>”.La Comunicazione prevede delle <strong>misure <em>ad hoc</em></strong>, pensate per fare fronte all’attuale contingenza, sul modello della <em>Temporary Framework</em> adottata nel 2009, agli inizi della crisi economico-finanziaria, per sostenere le imprese dell’UE, adottata sulla base dell’art. 107(3) lett. b) TFUE, la deroga del Trattato che consente l’erogazione di aiuti per rimediare a un grave turbamento dell’economia degli Stati membri.La versione finale della Comunicazione<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> è stata presentata venerdì 20 marzo dalla Commissione, contenente le condizioni alle quali gli Stati membri potranno erogare: (<em>i</em>) regimi di aiuto tramite sovvenzione dirette (o vantaggi fiscali) sino a 800.000 euro a singola impresa; (<em>ii</em>) garanzie dello Stato su prestiti bancari; (<em>iii</em>) prestiti a condizioni agevolate; (<em>iv</em>) aiuti alle banche da veicolare ai clienti; (<em>v</em>) assicurazioni del credito all’esportazione a breve termine.Imprese beneficiarie potranno essere soltanto quelle entrate in difficoltà successivamente al 31 dicembre 2019, per escludere sovvenzioni non correlate alle difficoltà derivanti dall’emergenza Covid-19.La Comunicazione, che dovrebbe restare in vigore sino al <strong>31 dicembre 2020</strong>, non sostituisce ma si affianca agli strumenti già a disposizione degli Stati per la concessione di aiuti in linea con le regole europee.Già lo scorso venerdì 13 marzo, la Commissione ha adottato una Comunicazione<a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> nella quale si è dichiarata pronta ad autorizzare rapidamente aiuti erogati da singoli Stati membri sulla base di vari strumenti<strong> già esistenti</strong> e ha fatto riferimento:(a) agli orientamenti sugli aiuti di Stato al <strong>salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà</strong> (che contiene una disciplina <em>ad hoc</em> sulle PMI in difficoltà);(b) agli aiuti a imprese per<strong> eventi eccezionali</strong><em>,</em> <em>ex</em> art. 107(2) b TFUE e(c) agli aiuti volti a porre rimedio a un <strong>grave turbamento dell’economia</strong>, <em>ex</em> art. 107(3) b) TFUE.In particolare, la Commissione ha riconosciuto che in Italia vi sono le condizioni per erogare aiuti “<em>a ovviare ai danni arrecati da <strong>calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali</strong></em>” <em>ex</em> art. 107(2) b TFUE e ha posto enfasi su alcuni settori economici particolarmente colpiti dall’emergenza, come quello relativo al turismo, ai trasporti, alberghiero e della ristorazione.La peculiarità di tale norma del Trattato, raramente applicata in passato, è che le misure erogate sulla base di essa sono considerate <em>a priori</em> non produttive di effetti distorsivi sulla concorrenza.Di particolare interesse è l’affermazione secondo la quale eventuali <strong>aiuti alle banche</strong>, sotto forma di garanzie e liquidità, potranno essere anch’essi concessi sulla base della base giuridica appena menzionata e non saranno considerate come un “<em>sostegno finanziario pubblico straordinario</em>” ai sensi e per gli effetti della Direttiva 2014/59 (“BRRD”). In altre parole, l’aiuto pubblico non dovrebbe far scattare i controversi meccanismi previsti dalla BRRD per la risoluzione degli enti creditizi (<em>bail-in</em>, etc.).Si tratta di misure che gli Stati potranno erogare sia sotto forma di regimi di aiuto (per <strong>specifici settori</strong>, <strong>specifiche categorie di imprese</strong>), sia sotto forma di <strong>aiuti individuali</strong> (a favore di singole imprese), particolarmente colpiti dall’emergenza e che la Commissione promette di esaminare e approvare in via d’urgenza, nell’arco di pochi giorni o ore dalla formale notifica.In generale, occorrerà vedere come gli Stati membri utilizzeranno gli ampi margini concessi della Commissione. Il d.l. del 17 marzo 2020 (c.d. “Cura Italia”) con il quale il Governo ha mobilitato risorse pari a 25 miliardi di euro, contiene per larga parte misure non ricadenti nella nozione di aiuto ai sensi dell’art. 107(1) TFUE, perché non selettive (ad es. la sospensione dei termini degli adempimenti fiscali e previdenziali per la generalità delle imprese), a beneficio di attività non economiche (ad es. Servizio sanitario nazionale) o costituenti vantaggi ai consumatori. Per altre misure, la loro rispondenza ai criteri contenuti nelle norme in materia di aiuti andrà verificata con maggiore attenzione, anche se è evidente che l’interlocuzione tra Governo e Commissione sul merito delle misure (ad es. sul rafforzamento del Fondo di Garanzia PMI e sulle altre misure di sostegno alle PMI) sia già stata proficuamente avviata.Da segnalare, infine, che la Commissione ha annunciato la mobilitazione di alcune risorse da attingere direttamente dal budget UE (fondi strutturali e di coesione), tra i quali 37 miliardi di euro da veicolare agli Stati attraverso il c.d. “<em>Coronavirus Response Investment Initiative</em>”.<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:b.occonor@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Bernard O’Connor</a>, <a href="mailto:l.toffoletti@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Luca Toffoletti</a> o <a href="mailto:f.mazzocchi@advant-nctm.com" target="_blank" rel="noopener">Francesco Mazzocchi</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#%5B1%5D">[1]</a> <a href="https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_496" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_496</a><a href="/news-e-approfondimenti#%5B2%5D">[2]</a> <a href="https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_459" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_459</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Tue, 10 Mar 2020 02:55:35 +0100</pubDate>
                        <title>Gop, Cleary, Linklaters e Nctm nell’autorizzazione antitrust per Inwit</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/gop-cleary-linklaters-e-nctm-nellautorizzazione-antitrust-per-inwit</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gianni Origoni Grippo Cappelli &amp; Partners, Cleary Gottlieb, Linklaters e <strong>Nctm</strong> sono gli studi legali coinvolti nel procedimento innanzi la Commissione Europea per l’autorizzazione antitrust dell’operazione con cui nasce la nuova Inwit, la più grande towerco italiana.L’autorizzazione ha richiesto un’articolata fase di pre-notifica e la definizione di impegni volti a garantire che i terzi continueranno ad avere accesso alle infrastrutture di Inwit nelle aree più urbanizzate del Paese (comuni sopra i 35 mila abitanti). Gli impegni assicureranno la possibilità per Inwit di massimizzare l’utilizzazione delle proprie torri, preservando la capacità di Tim e Vodafone di realizzare le proprie reti 5G con notevoli risparmi in termini di costi e tempistica.La Commissione ha in parallelo condotto, con esito positivo, anche un’analisi antitrust degli accordi di condivisione delle infrastrutture attive di rete tra Tim e Vodafone, primo fra i progetti di <em>network sharing</em> per il 5G in Europa a passare al vaglio dell’Autorità europea di concorrenza.Il rilascio dell’autorizzazione consente alle parti di procedere verso il <em>closing</em> dell’operazione societaria in linea con la tempistica prevista e di andare avanti nella realizzazione di un progetto che pone l’Italia all’avanguardia nello sviluppo della tecnologia 5G.Tim è stata affiancata da Gop con un team composto dai soci Piero Fattori, Salvatore Spagnuolo e Francesco Maria Salerno, coadiuvati dall’<em>associate</em> Federico Macchi, nonché da Cleary, con Mario Siragusa coadiuvato da Jacopo Figus Diaz.Vodafone è stata assistita da Linklaters, con un team coordinato dai soci della sede di Bruxelles Gerwin Van Gerwen e Annamaria Mangiaragina e composto anche dagli <em>associates</em> William Leslie e Neil Hoolihan. Coinvolto per Vodafone anche il team antitrust di <strong>Nctm</strong>, guidato dal socio <strong>Luca Toffoletti</strong>.&nbsp;<a href="https://legalcommunity.it/gop-cleary-linklaters-nctm-antitrust-inwit/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Legalcommunity.it</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 07 Feb 2018 10:33:49 +0100</pubDate>
                        <title>Aeroporti, Rimini contro Ancona: esposto per fermare gli aiuti di Stato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/aeroporti-rimini-contro-ancona-esposto-per-fermare-gli-aiuti-di-stato</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Tratto da Corriere Romagna</em>Che non corresse buon sangue tra Rimini e Ancona era chiaro da un pezzo. Ormai da anni i rapporti sono basati sul principio del "<em>mors tua vita mea</em>". L' aeroporto di Rimini fallisce e poi risorge: i gestori di Falconara tentano in tutti i modi, e in qualche caso ci riescono, di portare via i tour operator che garantiscono i voli alla Romagna. L' aeroporto marchigiano si ritrova sull'orlo del fallimento: i gestori riminesi - è storia di venerdì scorso - presentano un esposto alla Commissione europea contro gli aiuti di Stato non regolari.<img class=" wp-image-8241 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2018/02/Schermata-2018-02-07-alle-17.32.22.png" alt width="330" height="242">È di nuovo scontro dunque tra l'aeroporto di Rimini e quello di Falconara o meglio tra le società di gestione dei due scali. Venerdì scorso infatti il "Fellini", o meglio <strong>Airiminum</strong>, ha depositato una denuncia a Bruxelles «tesa a far valere l'incompatibilità dell'aiuto di Stato per un valore di oltre 20 milioni di euro, che la Regione Marche intenderebbe erogare ad Aerdorica per scongiurarne il fallimento e tentare di ristrutturare un'esposizione debitoria di oltre 40 milioni di euro con soldi dei contribuenti italiani - spiega una nota della società -. Visto il rapporto di diretta concorrenza tra i due aeroporti l'erogazione dell'aiuto determinerebbe una inaccettabile alterazione del confronto competitivo tra l'aeroporto di Rimini e quello di Ancona, che non trova alcuna giustificazione nelle norme di diritto europeo».La ricapitalizzazione dell'amministrazione regionale marchigiana è necessaria per impedire che il Tribunale di Ancona dichiari il fallimento di Aerdorica su cui grava un'istanza. La Commissione europea è chiamata a esprimersi sulla legittimità della ricapitalizzazione.<span style="text-decoration: underline;">Le ragioni di Rimini </span>«Questa iniziativa è necessaria per tutelare la nostra società che ha investito e sta pianificando di investire nei prossimi 4 anni ingenti somme per il rilancio a tutti i livelli dell'aeroporto di Rimini- spiega l'amministratore delegato di Airiminum Leonardo Corbucci -. Per questo motivo ho deciso di rivolgermi allo studio legale <strong>Nctm</strong> che sta assistendo Airiminum in tale iniziativa a livello europeo e che ci assisterà anche nelle azioni legali successive che saranno avviate nelle prossime settimane nei confronti di chi sta cercando di arrecare danni evidenti a un gruppo di investitori che fin da luglio 2014 ha creduto possibile poter sviluppare un progetto ambizioso anche a Rimini».<span style="text-decoration: underline;">Piccoli chi? </span>«Aerdorica a Bruxelles sostiene di non avere concorrenza, descrivendo il Fellini come un piccolo aeroporto regionale, quasi avesse una pista di sabbia - argomenta Laura Fincato, presidente di Airiminum -. È nostro dovere contrastare questa azione scorretta. La concorrenza è legittima ma qui si va oltre. E sulla ricapitalizzazione della Regione Marche è nostro diritto capire se quei fondi verranno impiegati per sottrarre operatività al Fellini o meno: in quel caso non sarebbe legittima».</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 31 Jan 2018 03:56:09 +0100</pubDate>
                        <title>L&#039;Antitrust interviene finalmente sui criteri di aggiudicazione delle concessioni demaniali marittime</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lantitrust-interviene-finalmente-sui-criteri-di-aggiudicazione-delle-concessioni-demaniali-marittime</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha deciso di far sentire la sua voce in materia di rilascio di concessioni demaniali marittime con particolare attenzione ai principi cui dovrebbe ispirarsi l’azione delle Autorità di Sistema Portuale in merito<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.Vi è da premettere che il Garante era già intervenuto in relazione a problematiche concorrenziali connesse all’affidamento di concessioni, affermando che l’attività dell’Amministrazione dovrebbe essere orientata verso una sempre maggior riduzione della discrezionalità amministrativa, nonché verso un maggior rispetto dei principi generali di trasparenza e proporzionalità che devono interessare tutto l’operato della pubblica amministrazione. Nondimeno, aveva osservato l’Antitrust, la pubblica amministrazione non può ignorare ma, all’esatto opposto, deve applicare i principi di matrice europea in materia di concorrenza e non discriminazione.Nel caso che qui interessa, l’AGCM aveva ricevuto una segnalazione circa un procedimento di comparazione di istanze concorrenti rispetto alla medesima area portuale, avviato dalla Autorità Portuale del Mar Tirreno Settentrionale. Il procedimento, osserva il Garante, era stato avviato senza <em>“procedere preventivamente alla fissazione di criteri di aggiudicazione sulla cui base effettuare la valutazione comparativa della domanda”. </em>In merito, l’Autorità di Sistema riguardata aveva comunicato di non ritenere necessario questo passaggio in quanto l’art. 37 del codice della navigazione, in caso di domande concorrenti, indicherebbe quale unico criterio di assegnazione la garanzia della <em>“più proficua utilizzazione della concessione” </em>e <em>“di un uso che, a giudizio dell’amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico”.</em>Proprio quest’ultima affermazione parrebbe aver prestato il fianco al nostro Garante, che ha colto l’occasione per procedere alla disamina della legislazione italiana in materia di concessioni marittime. Il quadro che ne è emerso è quello di un sistema di regolamentazione obsolescente, sintetico ove non refrattario e, soprattutto, non pienamente adeguato ai principi di trasparenza e proporzionalità dell’attività amministrativa, nonché ai principi europei volti alla tutela della libera concorrenza.Il Garante italiano, in particolare, osserva come l’art. 37 cod. nav. parrebbe fornire un criterio guida per la scelta del concessionario ma – qui sta l’elemento di novità – questo criterio generale dovrebbe essere <em>“specificato in relazione alla fattispecie concreta, mediante l’individuazione di criteri oggettivi, adeguati e puntuali che dovrebbero essere portati alla conoscenza degli interessati prima della presentazione della documentazione tecnica progettuale ai sensi dell’art. 18 della legge n. 84/94, e sulla base dei quali espletare l’istruttoria delle domande concorrenti”.</em>Vengono, quindi “<em>suggerite</em>” alle Autorità di Sistema delle linee guida ben determinate, che riassumiamo qui di seguito:</p><ul> <li>il criterio della più proficua utilizzazione del bene e del soddisfacimento dell’interesse pubblico di cui all’art. 37 cod. nav. deve essere applicato con riferimento alla fattispecie concreta ovverosia al bene da assentire in concessione ed alle necessità di sviluppo del relativo porto;</li> <li>devono essere definiti criteri di selezione del potenziale concessionario che siano oggettivi, adeguati e puntuali;</li> <li><u>detti criteri devono essere preventivamente conoscibili dagli aspiranti concessionari</u> in modo che possano decidere se presentare o meno domanda e come meglio formulare il progetto tecnico di utilizzo dell’area.</li></ul><p>Infine, è sulla base degli stessi criteri enunciati prima dell’inizio dell’istruttoria che l’Autorità di Sistema deve procedere alla scelta del concessionario.Quanto ai criteri di selezione, il Garante italiano specifica che – in tutti i casi di concorso di domande di concessione demaniale marittima, a prescindere dal fatto che il procedimento sia stato avviato per impulso di parte o di ufficio – l’Autorità di Sistema Portuale dovrebbe stabilire e rendere noti in via preventiva i criteri tecnici ed economici di aggiudicazione. In altre parole, quale volume e/o incremento di traffico vorrebbe ottenere dal concessionario ed il tipo di investimenti che ritiene necessari vengano effettuati per la funzionalità del terminal e per garantire il suddetto incremento dei traffici del terminal in particolare e del porto in generale.il Garante rinviene il fondamento di questo nuovo sistema in una decisione del Consiglio di Stato, la quale, operando una sostanziale equiparazione tra le concessioni di servizi e le concessioni di beni poiché la concessione demaniale marittima <em>“fornisce un’occasione di guadagno ai soggetti operanti sul mercato”, </em>ha sancito la necessità di imporre alle Amministrazioni interessate l’obbligo di procedure competitive <em>“ispirate ai principi di derivazione costituzionale e comunitaria a tutela della concorrenza</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a><em>“.</em>L’AGCM ha così statuito che, in applicazione dei richiamati principi, la selezione fra i candidati dovrebbe essere preceduta dalla formulazione e pubblicazione dei criteri di valutazione che verranno utilizzati dall’Autorità di Sistema Portuale in sede di esame e comparazione delle istanze ricevute.Sostanzialmente, la scelta dell’AGCM è stata quella di aprire la strada ad una nuova impostazione, ove i principi di tutela della concorrenza nazionali ed europei e, in particolar modo, il principio di trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione, dovrebbero assurgere a parametro concreto per la verifica dell’operato delle Autorità di Sistema Portuale. L’applicazione del sistema suggerito dall’AGCM, quindi, andrebbe ad impattare sulle procedure di assentimento o rinnovo delle concessioni marittime nella misura in cui queste verrebbero sottoposte ad un vaglio di legittimità cui fino ad oggi sono, nella realtà, sottratte.Non va tralasciato poi un ultimo aspetto. I principi al cui rispetto dovrebbero essere tenute le Autorità di Sistema Portuale non sono di nuova enucleazione e informano già i rapporti tra pubblico e privato tanto che l’AGCM sembra rilevare la quasi ovvietà dell’obbligo di applicazione di questi anche alle concessioni demaniali marittime.Come dovrebbero o potrebbero reagire gli operatori del sistema in riferimento alle procedure di assentimento di concessioni marittime concluse e rispetto a cui l’iter procedurale suggerito dal Garante non è stato, evidentemente, esperito ove questi ritengano di aver subito un detrimento?&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:malto:barbara.gattorna@advant-nctm.com">Barbara Gattorna</a></em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Delibera 24.11.17, AS 1457 – Rilascio concessione demaniale marittima nel porto di Livorno per terminal multipurpose<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Consiglio di Stato, sentenze nn. 1968/04, 2825/07 e, da ultimo, n. 3981/2016: “<em>È noto che in materia di rilascio dei titoli demaniali si è affermato un consolidato orientamento della giurisprudenza, anche di questo Consiglio di Stato, in base al quale, in applicazione dei principi di derivazione costituzionale e comunitaria, il rilascio delle concessioni demaniali deve avvenire nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di par condicio, in modo da garantire un'effettiva concorrenza tra gli operatori del settore”.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Fri, 19 Jan 2018 09:16:36 +0100</pubDate>
                        <title>An anti-dumping case note: Changmao Biochemical Engineering</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/an-anti-dumping-case-note-changmao-biochemical-engineering</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>The European Union frequently imposes anti-dumping duties on products dumped into the EU market when there is injury to the Union industry of the product in question.Duties can only be imposed where there has been a thorough investigation lasting 15 months. The investigation starts with a complaint from the Union producers. It must be determined that there is dumping by the exporting producers, injury to the Union industry, that the dumping is causing the injury and that it is in the Union interest to take action to counter the unfair trade practice.Many of the measures imposed by the Union are challenged before the EU Courts in Luxembourg, first before the General Court (the EU court of first instance) and, less often, on appeal to the European Court of Justice (the EU Supreme Court).In this note we examine an application by a Chinese exporting producer of tartaric acid against a Union measure imposing an anti-dumping duty of 13.1% on its exports of that product to the Union market. The Case is as much about ensuring that parties to investigations get a fair hearing than about the details of EU anti-dumping law.On 1 June 2017, the General Court annulled, insofar as the applicant is concerned, the EU anti-dumping Regulation on tartaric acid imported from China.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>The ruling was the result of an action for annulment of the Council implementing regulation (EU) No 626/2012 amending Implementing Regulation (EU) No 349/2012 (‘the contested Regulation’).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> The applicant is a Chinese producer of tartaric acid, Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd.The EU investigation, initiated on 29 July 2011, was not a new investigation but what is known as a partial interim review. This partial review was limited to the examination of margin of dumping in relation to two Chinese producers, including the applicant.The Commission and Changmao disagreed as to whether the main raw material, i.e. benzene, was purchased at a market price in China. The Commission found that the price of benzene in China was between 19% and 51% lower than in Europe and the USA. <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> The applicant submitted that the benzene cost used by the Commission was produced with petroleum in international markets while Changmao benzene is produced out of coke.On 26 June 2012, the Council adopted the contested Regulation which increased the anti-dumping duty of the applicant from 10.1% to 13.1%. This Regulation was challenged by the applicant at the General Court in Luxembourg.The Court basically upheld the applicant’s claim.The applicant alleged that the construction of the normal value was affected by a violation of the rights of defence.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4"><em>[4]</em></a> The Commission did not provide any information on the origin of the prices used to compare the tartaric acid produced in China and in the third analogue country so as to calculate the normal value. The Commission had actually used the prices of both Chinese exporters that had cooperated in the investigation. This was only revealed at the Court hearing. The Commission argued that it could not disclose that information as it was about the price of a competitor.The Court held that a reconciliation must be made between the obligation to provide information and the obligation to respect confidential information.So as to claim successfully that the rights of defence have not been complied with, an applicant must show that it cannot be totally ruled out that the outcome would have been different had the rights of defence been respected.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a> In this case, the Court found that this test was met because the Commission refused to disclose the information on the normal value which would have allowed the applicant to verify that no significant error existed.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.The Court added that, pursuant Article 20(2) of the basic Anti-Dumping Regulation and of the rights of the defence, “<em>the institutions should in principle have granted the applicant access to the information requested on the price difference between DL tartaric acid and L+ tartaric acid, given that they had not identified a valid reason justifying that refusal in due time”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a> </em>The Court referred to the <em>Jinan</em> case<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a> in this regard, concluding that the refusal to disclose the information cannot be based on arguments alleged during the oral procedure. In this sense, the infringement of the right of defence must be assessed in light of the arguments provided during the investigation and not on arguments given during the oral proceeding.On that basis, the General Court annulled the contested Regulation as regards Changmao.Finally, and as regards another point of relevance, the Court held that the lack of VAT refund of 17% on benzene export was “<em>capable of contributing to distorting the price of benzene” </em>in China.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a> The Court found that this sort of State interference which reduces the purchase price of benzene for domestic producers could not be considered as insignificant.As a consequence of this case, on 7 September last, the Commission reopened the investigation as regards Changmao so as to correct the irregularity and implement the ruling. It is most likely that Changmao will still be subject to an anti-dumping duty but the amount is likely to be lower.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>This article is for information purposes only and is not intended as a professional opinion.For further information, please contact <a href="mailto:s.gubel@advant-nctm.com">Sébastien Gubel</a>&nbsp;or</em><em>&nbsp;<a href="mailto:macarena.millan@advant-nctm.com">Macarena Millán</a>.&nbsp;</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Case T-442/12 <em>Changmao Biochemical Engineering v Council</em>, judgment of the General Court of 1 June 2017, ECLI:EU:T:2017:372.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Council Implementing Regulation (EU) No 626/2012 of 26 June 2012 <em>(OJ 2012 L 182/1)</em>&nbsp; amending Implementing Regulation (EU) No 349/2012 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of tartaric acid originating in the People`s Republic of China.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Case T-442/12, <em>see above</em>, para. 14 .<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> <em>Ibid</em>. para. 130.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Joined cases 16 February 2012, C-191/09 P <em>Council and Commission v Interpipe Niko Tube and Interpipe NTRP, </em>and C-200/09 P, EU:C:2012:78, paras. 78 and 79.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Case T-442/12, <em>see above</em>, para. 155, 158.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> <em>Ibid.</em>, para. 160.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Case C-424/13 <em>Jinan Meide Casting v Council</em>, 30 June 2016, para. 150. In that case, the Court held that the EU institutions had not provided information from the analogue country producer so as to calculate the normal value and violated thereby the rights of defence and Article 20(2) of the basic Anti-Dumping Regulation.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Case T-442/12, <em>see above</em>, para. 62.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 15 Jan 2018 08:31:22 +0100</pubDate>
                        <title>The boundaries of European competition law on vertical agreements and the Coty case</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-boundaries-of-european-competition-law-on-vertical-agreements-and-the-coty-case</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>The European Court of Justice allows bans on online platform sales&nbsp;</em></strong><strong><em>within selective distribution systems for luxury products </em></strong>On 6 December 2017, the European Court of Justice ruled that producers of luxury products can legitimately prohibit their authorized resellers, in a selective distribution system, from selling via online platforms.There can be little doubt that this decision will have significant effects on the structure of distribution networks in the luxury goods sector. The importance can be clearly seen from the findings of the Commission in the <em>e-commerce</em> sector<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><em>[1]</em></a> which reported the ever-growing recourse of retailers to online trade via market platforms in this industry.What is more difficult to determine is if the Decision will have effects on the wider EU regime on vertical agreements. An opening seems to have been created. Whilst the impact on the luxury industry would be enough to say that <em>Coty</em> is a landmark judgement, the potential that lies in this opening, considering the traditional rigid stance of EU antitrust in the field of vertical restraints, suggests much more: the debate has already started on how wide the opening is.</p><ol> <li><strong>Background</strong></li></ol><p>The reference to the European Court arose in the context of the dispute between Coty Germany GmbH (“Coty”), a supplier of cosmetic luxury products,<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> and one of its authorized retailers in Germany (Parfümerie Akzente GmbH). At issue was the provision in the distribution agreement that, with the express purpose of preserving the luxury image of the brands supplied by Coty, prohibited the retailer from any online sales on marketplaces, irrespective of whether the sales platforms met the same quality criteria imposed in relation to online sales by authorized distributors (i.e. via their own websites).On the basis of this contractual prohibition, Coty brought an action asking the court to stop the retailer from selling its products on the Amazon.de platform. The first instance judge rejected the claim on the ground that a prohibition of sales by means of marketplace platforms constitutes a restriction of competition under Article 101 TFEU.Coty appealed to the Frankfurt <em>Oberlandesgericht</em>, which in turn requested a preliminary ruling from the European Court of Justice. The questions referred were aimed, in essence, at clarifying whether: (i) the protection of the luxury image of the distributed goods constitutes a legitimate reason to set up a selective distribution system; (ii) the generalized ban on online sells via marketplace platforms violates Article 101 TFEU and represents a restriction of competition ‘by object.’<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a></p><ol start="2"> <li><strong>The Opinion of the Advocate General Wahl</strong></li></ol><p>The 26 July 2017 Opinion of Advocate General Wahl (“AG”) sided with Coty. The AG addressed the matter by first observing that a selective distribution system for luxury goods directed at preserving the image of the goods falls outside the scope of Article 101(1) TFEU altogether, provided that the three criteria set out by the Court of Justice in <em>Metro<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> </em>are respected. These criteria provide: (a) the traded goods, due to their high quality or technological nature, require a selective distribution system in order to preserve their quality and to ensure that they are correctly used; (b) the resellers shall be appointed on the basis of objective criteria applied uniformly and in a non-discriminatory manner; (c) these criteria shall not go beyond what is necessary.The main point underlying the AG’s reasoning is the idea that competition can be stimulated not only via price, but also by means of qualitative factors, including, the image of prestige that products can suggest to potential buyers.On the basis of this argument, the AG stated that the ban on sales via online platforms could be considered legitimate and proportionate. First, such a restriction may increase qualitative competition since it protects the image of prestige of the products. Second, it prevents parasitism by non-authorized retailers that may benefit from the investments and efforts made by the supplier and authorized retailers to promote and preserve the luxury image of the contractual products.</p><ol start="3"> <li><strong>The judgment of the ECJ</strong></li></ol><p>Following the advice of the AG, the Court of Justice held that:</p><ul> <li>A selective distribution system of luxury products aimed at safeguarding their prestigious image is lawful provided that: (a) the authorized resellers are chosen on the basis of objective and qualitative criteria laid down uniformly for all the potential retailers and not applied in a discriminatory manner; (b) the product in question must require such a distribution system in order to preserve its quality and ensure its correct use; (c) the criteria must not go beyond what it is necessary to achieve the objective pursued;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a></li> <li>The ban imposed on authorized resellers not to sell its luxury products through online marketplaces is proportionate and adequate to preserve their image of luxury since:</li> <li>It ensures the supplier that the products are exclusively associated to the authorized retailers and thus, it represents a restriction coherent with the specific characteristics of a selective distribution system;</li> <li>The supplier will be able to verify that the goods are sold in an online environment corresponding to the qualitative criteria agreed with its authorized retailers; conversely, the absence of a direct contractual relationship between the supplier and the online platforms does not allow the supplier to require the platforms the fulfillment of the qualitative criteria;</li> <li>The fact that luxury goods are not sold via such platforms, that constitute a sales channel for goods of all kinds, but solely in the online shops of authorized distributors, contributes to that luxury image among consumers and thus to the preservation of one of the main characteristics of the goods sought by consumers.</li></ul><p>At the same time, the Court underlined that an absolute ban on online selling, including a ban on trading on the resellers own website, is not, in principle lawful unless based on objective justifications.</p><ol start="4"> <li><strong>Implications</strong></li></ol><p>The judgment of the Court clearly sets out the basic principle that bans imposed upon retailers (within a selective distribution system aimed at preserving the image and aura of luxury of the contractual goods) to sell via online marketplaces is definitely compatible with antitrust law.However, the decision leaves unaffected important elements of uncertainty in this field. Since the Court carefully limited its reasoning to the distribution of luxury goods only, future disputes will arise as to whether a distribution agreement is in relation to a “luxury product”, what is the meaning of luxury, the extent of its boundaries and so on.This will, in particular, be the likely consequence of a restrictive interpretation of the judgment, according to which only if, and to the extent, the luxury nature of the product is ascertained may the antitrust compliance be invoked of a general ban of sales via online marketplaces.This restrictive approach has already been adopted by the <em>Bundeskartellamt,</em> the national competition authority more proactive in attacking bans on online sales, which recently stated: “<em>the Bundeskartellamt’s decisional practice relates to brand manufacturers outside the luxury industries. Our preliminary view is that such manufacturers have not received carte blanche to impose blanket bans on selling via platforms … At first glance, we see only limited effects on our decisional practice.</em>”A wider reading of the decision, expanding its reasoning outside the luxury field (despite the fact that luxury is undoubtedly the specific object of the <em>Coty </em>judgment) cannot be excluded.There is a constant tension between the desire of producers to protect their image on one hand, and the implementation by competition authorities of strict standards for the protection of competition and consumer choice on the other side. In the Coty decision the Court is more inclined than usual to give more weight to producer interests. More so, if one considers that at stake are investments and efforts aimed at the creation of such a value as, using the Court’s precise words, “<em>the allure and prestigious image which bestow on </em>[the products]<em> an aura of luxury</em>”. If it is legitimate to prevent consumer from enjoying the advantages of online marketplaces for the purpose of preserving the luxury aura of the products, why should it not be lawful to impose the same ban, for example, in the field of high-technology goods? Or, more generally, in relation to all situations where intensive investments are required?The old argument (included in the AG’s opinion,&nbsp; but not used by the Court) comes back to centre stage. To what extent should online platforms be able to free ride? Online platforms are the modern version of the discounters of the age of <em>Metro</em>. Should top-quality retailers, who have spent money and effort to promote certain qualities of their products be fatally exposed to the attractiveness, for consumers who have already been able to receive information, make comparison amongst alternative offers etc, of generalist, less supportive resellers, but with lower prices. In the long run, the argument concluded, the best retailers disappear, and consumers suffer.Is this the economic and logic rationale underlying the <em>Coty</em> case? The question cannot be discarded. What is certain is that different and conflicting applications can be foreseen in different Member States.The first national decisions will then be of crucial importance in determining the effective scope and relevance of the principles laid down in <em>Coty.</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>This article is for information purposes only and does not constitute an opinion. For more information please contact <a href="mailto:luca.toffoletti@advant-nctm.com">Luca Toffoletti</a> and <a href="mailto:alessandro.destefano@advant-nctm.com">Alessandro De Stefano</a>.</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> <strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em></strong>Report from the Commission to the Council and the European Parliament Final report on the E-commerce Sector Inquiry (SWD(2017) 154 final).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Among which, Marc Jacobs, Calvin Klein, Chloè, Hugo Boss.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The questions are as follows: “1) Do selective distribution systems that have as their aim the distribution of luxury goods and primarily serve to ensure a “luxury image” for the goods constitute an aspect of competition that is compatible with Article&nbsp;101(1) TFEU? 2) Does it constitute an aspect of competition that is compatible with Article&nbsp;101(1) TFEU if the members of a selective distribution system operating at the retail level of trade are prohibited generally from engaging third-party undertakings discernible to the public to handle internet sales, irrespective of whether the manufacturer’s legitimate quality standards are contravened in the specific case? 3) Is Article&nbsp;4(b) of Regulation No&nbsp;330/2010 to be interpreted as meaning that a prohibition of engaging third-party undertakings discernible to the public to handle internet sales that is imposed on the members of a selective distribution system operating at the retail level of trade constitutes a restriction of the retailer’s customer group “by object”? 4) Is Article&nbsp;4(c) of Regulation No&nbsp;330/2010 to be interpreted as meaning that a prohibition of engaging third-party undertakings discernible to the public to handle internet sales that is imposed on the members of a selective distribution system operating at the retail level of trade constitutes a restriction of passive sales to end users “by object?”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Judgment of the Court of&nbsp; October 25 1977, Metro SB-Großmärkte/Commission, case C-26/76.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; These are the criteria of a fully lawful selective distribution system the Court laid down in Pierre Fabre Dermo-Cosmétique of October 13 2011, case C-439/09.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                                <category>Lusso e Moda</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Mon, 08 Jan 2018 04:19:27 +0100</pubDate>
                        <title>Il recepimento in Italia della Direttiva 2014/104/EU sulle azioni risarcitorie per violazioni antitrust</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-recepimento-in-italia-della-direttiva-2014-104-eu-sulle-azioni-risarcitorie-per-violazioni-antitrust</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il 19 gennaio 2017, il governo italiano ha emanato il decreto legislativo n. 3/2017 (“Decreto”), recependo così nell’ordinamento italiano la Direttiva 2014/104/UE del 26 novembre 2014, “<em>relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea</em>” (“Direttiva”). Ad un anno dalla sua adozione, questo articolo si pone l’obiettivo di riassumere i più importanti principi introdotti dal Decreto, esaminandone l’impatto sul sistema italiano di <em>private enforcement</em> del diritto antitrust come risultante dall’elaborazione giurisprudenziale.<strong>La legittimazione ad agire</strong>Chiunque – <em>i.e.</em>, qualsiasi persona fisica o giuridica o ente privo di personalità giuridica – può chiedere il risarcimento del danno subito a causa di una violazione del diritto della concorrenza italiano e/o dell’Unione Europea<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, anche per mezzo di <em>class action</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.Questo principio è conforme a quanto previsto dall’ordinamento e dalla giurisprudenza italiani: infatti, sulla scia della sentenza <em>Courage</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> della Corte di Giustizia, nel 2005 la Corte di Cassazione ha riconosciuto una analoga, ampia legittimazione ad agire<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>. Inoltre, le <em>class action </em>per il risarcimento dei danni (ivi inclusi i danni per gli illeciti antitrust) – fondate su un modello di <em>opt-in </em>– sono state introdotte in Italia nel 2010<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.<strong>Natura compensativa del risarcimento del danno antitrust </strong>Le vittime di illeciti antitrust possono chiedere il risarcimento (solo) del danno emergente (<em>damnum emergens</em>) e del lucro cessante (<em>lucrum cessans</em>), oltre al pagamento degli interessi. Il risarcimento non può determinare né sovra-compensazioni nè risarcimenti multipli (<em>es.</em>, i danni punitivi previsti negli USA)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.Questo principio è conforme a quanto previsto dall’ordinamento e dalla giurisprudenza italiani, secondo cui il risarcimento deve porre il soggetto danneggiato nella medesima situazione in cui si sarebbe trovato se non avesse subito il danno.<strong>La divulgazione di prove nella disponibilità delle parti o di terzi </strong>Tipicamente, i soggetti danneggiati da illeciti antitrust hanno difficoltà a fornire la prova delle proprie richieste risarcitorie, in particolare nel caso di cartelli, che sono intrinsecamente connotati da segretezza. Al fine di alleggerire l’onere probatorio su essi gravante, il Decreto prevede che, su istanza motivata di parte, il giudice possa ordinare alla controparte o a terzi la divulgazione di specifici elementi di prova o di categorie di prove che rientrano nella loro disponibilità, quando (a) l’istante abbia dato sufficiente prova della plausibilità della domanda risarcitoria; (b) le prove da acquisire siano rilevanti per la controversia; (c) l’esibizione sia proporzionata, tenuto conto degli interessi legittimi di tutte le parti interessate; (d) la richiesta non riguardi corrispondenza tra avvocato e cliente<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7"><sup>[7]</sup></a>.Qualora l’elemento di prova di cui è richiesta l’esibizione contenga informazioni confidenziali, il giudice può adottare specifiche misure per evitare che tali informazioni siano divulgate nel corso del giudizio. Tali misure includono la possibilità di non rendere visibili le parti riservate di un documento, la conduzione di audizioni a porte chiuse, la limitazione del numero di persone autorizzate a prendere visione delle prove e il&nbsp; conferimento ad esperti dell'incarico di redigere sintesi delle informazioni in forma aggregata o in altra forma non riservata.Nell’ordinamento italiano era già prevista una regola simile in tema di esibizione di prove: infatti, l’articolo 210 c.p.c. prevede che, su istanza di una parte, il giudice possa ordinare all’altra parte o a un terzo l’esibizione di un documento o di altra cosa di cui ritenga necessaria l’acquisizione per decidere il caso. Tuttavia, i giudici italiani hanno finora esercitato tale potere solo in pochi casi nell’ambito di cause risarcitorie antitrust.La novità principale della predetta previsione del Decreto rispetto all’articolo 210 c.p.c. sta nella più ampia portata dell’ordine di esibizione, che non riguarda soltanto specifici documenti o altri mezzi di prova, bensì anche intere “<em>categorie di prove</em>”.Ci si può ragionevolmente aspettare che la previsione del Decreto sulla divulgazione di prove possa incentivare una maggiore applicazione di tale strumento processuale da parte dei giudici, anche alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione secondo cui i giudici devono d’ufficio adottare un’intepretazione estensiva delle norme in materia di esibizione delle prove posta dall’articolo 210 c.p.c.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.<strong>La divulgazione di prove contenute nel fascicolo di un’autorità antitrust nazionale (“AAN”)</strong>Al fine di incentivare ulteriormente il <em>private enforcement</em>, il Decreto prevede che, in caso di azioni cc.dd. <em>follow-on</em>, il giudice possa ordinare – su istanza motivata e specifica di parte – ad una AAN l’esibizione di determinati documenti contenuti nel fascicolo istruttorio<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>, purché tale ordine non leda l’efficacia dell’applicazione a livello pubblicistico del diritto antitrust. Conformemente alla Direttiva, il Decreto chiarisce inoltre che:</p><ul> <li>non può mai esser ordinata l’esibizione di dichiarazioni legate a un programma di clemenza o a proposte di transazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a> (<em>black list</em>);</li> <li>può esser ordinata solo dopo la chiusura del procedimento la divulgazione di: (a) informazioni rese nell’ambito di un procedimento di una AAN; (b) informazioni che l’AAN ha redatto e comunicato alle parti nel corso del procedimento; e (c) proposte di transazione che sono state revocate (<em>grey list</em>);</li> <li>in qualsiasi momento può esser ordinata la divulgazione di prove che non rientrano in nessuna delle precedenti categorie (<em>white list</em>).</li></ul><p>Nell’ordinamento italiano già esiste un analogo meccanismo di <em>disclosure</em>: ai sensi dell’articolo 213 c.p.c., infatti, il giudice può chiedere all’Autorità di fornire documenti nelle sue disponibilità che siano rilevanti al fine di decidere un determinato caso. Tuttavia, i giudici italiani hanno raramente fatto uso anche di tale potere.Anche in tal caso, si può ragionevolmente prevedere che la norma anzidetta sia idonea ad incoraggiare i giudici a fare uso di tale potere di <em>disclosure</em>.<strong>Gli effetti delle decisioni di una AAN</strong>Una violazione del diritto della concorrenza accertata con provvedimento sanzionatorio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“<strong>AGCM</strong>”) passato in giudicato<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a> si ritiene definitivamente provata ai fini dell’azione per il risarcimento del danno instaurata dinnanzi al giudice civile italiano. L’efficacia vincolante del provvedimento sanzionatorio dell’AGCM riguarda la natura della violazione e la sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, non anche il nesso di causalità tra l’asserito danno e la violazione del diritto della concorrenza né l’esistenza del danno<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn12" name="_ftnref12"><sup>[12]</sup></a>.Tale disposizione introduce un nuovo elemento nel sistema italiano di <em>private enforcement </em>che prima d’ora non ha mai riconosciuto alle decisioni dell’AGCM efficacia vincolante nel contesto delle azioni per il risarcimento del danno antitrust. Infatti, la Corte di Cassazione riconosce da anni alle decisioni dell’AGCM valore di “prova privilegiata” dell’illecito antitrust, nel senso che tali decisioni comportano una presunzione dell’esistenza della violazione, che può esser superata dal convenuto solo fornendo prove contrarie che non siano state già oggetto di valutazione da parte dell’AGCM.Inoltre, il Decreto prevede che le decisioni sanzionatorie definitive adottate da una AAN di un altro Stato Membro siano in linea di principio non vincolanti per i giudici italiani. In particolare, tali provvedimenti costituiscono prova della natura della violazione e della sua portata materiale, personale, temporale e territoriale; tuttavia, essi possono essere valutati dal giudice congiuntamente altri elementi di prova forniti dalle parti<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn13" name="_ftnref13"><sup>[13]</sup></a>.<strong>La prescrizione</strong>Il diritto al risarcimento del danno causato da un illecito antitrust si prescrive in cinque anni. Il <em>dies a quo </em>coincide con il momento in cui la condotta illecita è cessata e l’attore è a conoscenza – o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza – della condotta, del fatto che essa costituisca un illecito antitrust, del fatto che tale illecito gli abbia cagionato un danno e dell’identità dell’autore dell’illecito<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>.Questa regola di carattere generale è conforme alla consolidata giurisprudenza italiana<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>.Al fine di promuovere le azioni <em>follow-on</em>, il Decreto introduce poi una nuova previsione secondo cui: (a) la prescrizione è sospesa quando l’AGCM avvia un’indagine o un’istruttoria in relazione ad una violazione del diritto della concorrenza cui si riferisce l’azione per il risarcimento del danno, (b) la sospensione non può protrarsi oltre un anno dal momento in cui la decisione sanzionatoria è diventata definitiva o dopo che il procedimento si è chiuso in altro modo<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>.<strong>La responsabilità solidale</strong>Qualora più imprese congiuntamente violino il diritto antitrust (es. in caso di cartello), le imprese co-autrici sono responsabili in solido per l’intero danno causato da tale violazione. Di conseguenza, ogni impresa co-autrice è tenuta a risarcire il danno nella sua integrità, mentre il soggetto danneggiato ha diritto di esigere il pieno risarcimento da ciascuna impresa e l’impresa che ha pagato può recuperare da ogni altra impresa autrice un contributo il cui importo è determinato alla luce delle rispettive responsabilità.Il Decreto prevede le seguenti due eccezioni al suddetto principio di responsabilità solidale:</p><ul> <li>quando l’autore di un illecito antitrust è una piccola o media impresa (“<u>PMI</u>”), la PMI è responsabile in solido solo nei confronti dei propri acquirenti diretti e indiretti quando: (a) la sua quota di mercato è rimasta inferiore al 5% per il tempo in cui si è protratta l’infrazione, e (b) l’applicazione delle regole in materia di responsabilità solidale determinerebbe un pregiudizio irreparabile per la sua solidità economica nonchè la totale perdita del valore delle sue attività. Tuttavia, tale eccezione non è applicabile quando: (a) i soggetti danneggiati non possano ottenere l’integrale risarcimento del danno dalle altre imprese co-autrici dell’illecito antitrust; (b) la PMI abbia svolto un ruolo di guida nella violazione del diritto della concorrenza o abbia costretto altre imprese a parteciparvi; (c) sia stata accertata una precedente violazione delle norme antitrust da parte della PMI<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>;</li> <li>l’impresa beneficiaria di immunità nell’ambito di un programma di <em>leniency</em> è solidalmente responsabile nei confronti (a) dei suoi acquirenti o fornitori diretti e indiretti e (b) di altri soggetti danneggiati solo se questi non possano ottenere il pieno risarcimento del danno dalle altre imprese co-autrici del medesimo illecito antitrust. In ogni caso, l’importo che il beneficiario dell’immunità può esser chiamato a pagare non può eccedere la misura del danno che lo stesso beneficiario abbia causato ai propri acquirenti o fornitori diretti o indiretti<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>.</li></ul><p>Le due suddette eccezioni introducono una significativa ed innovativa deroga al principio generale della responsabilità prevista dall’articolo 2055 c.c., ai sensi del quale “<em>se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio le singole colpe si presumono uguali</em>”.<strong>Il trasferimento del sovrapprezzo </strong>Il Decreto regola nel dettaglio il c.d. <em>passing-on</em> del sovrapprezzo, <em>i.e.</em>, il fenomeno per cui il danno inteso come differenza tra il prezzo che è stato effettivamente pagato e quello che sarebbe stato pagato in assenza della violazione del diritto della concorrenza è, in tutto o in parte, “trasferito” dal soggetto danneggiato ai suoi acquirenti. In tal caso, il danno che è stato trasferito non può più esser risarcito al soggetto danneggiato (nè tale soggetto ha più diritto al risarcimento secondo il rigoroso regime risarcitorio del danno antitrust previsto dalla Direttiva e trasposto nel Decreto).In particolare, il Decreto prevede:</p><ul> <li>la c.d. <em>passing-on defense</em>: il convenuto può invocare, avverso la richiesta di risarcimento del danno, il fatto che l’attore abbia trasferito, in tutto o in parte, il sovrapprezzo derivante dall’illecito antitrust. L’onere di provare il trasferimento del sovrapprezzo spetta al convenuto<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>;</li> <li>la c.d. <em>passing-on offense</em>: l’attore-acquirente indiretto può chiedere ed ottenere il risarcimento del danno, quando il sovrapprezzo causato dall’autore di un illecito antitrust gli sia stato trasferito da controparte, acquirente diretto di quest’ultimo, aumentando i propri prezzi<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>. L’onere di provare l’esistenza e la portata di tale trasferimento del danno spetta all’attore; in ogni caso, vige una presunzione, salvo prova contraria, del trasferimento del sovrapprezzo ove l’attore abbia dimostrato che: (a) il convenuto ha violato il diritto antitrust; (b) la violazione ha causato un sovrapprezzo per l’acquirente diretto del convenuto; e (c) l’acquirente indiretto ha acquistato beni o servizi oggetto della violazione, o ha acquistato beni o servizi che derivano dagli stessi o che li incorporano.</li></ul><p>Finora, il fenomeno del <em>passing-on</em> non aveva trovato espresso riconoscimento in Italia; tuttavia, in alcuni casi<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn21" name="_ftnref21"><sup>[21]</sup></a>, i giudici italiani hanno applicato i principi del <em>passing-on</em> prendendo le mosse dai principi generali della responsabilità civile, secondo cui l’attore può chiedere il risarcimento solo dei danni effettivamente sofferti.<strong>Presunzione di danno in caso di cartello</strong>Il Decreto introduce una presunzione relativa circa l’esistenza del danno in caso di cartelli<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn22" name="_ftnref22"><sup>[22]</sup></a>. Tale innovativa presunzione, che non copre l’effettivo ammontare del danno, è limitata ai soli cartelli, data la loro intrinseca segretezza, idonea ad aumentare l’assimetria informativa e a rendere più difficile per gli attori procurarsi le prove necessarie a dimostrare il danno subito.<strong>Competenza</strong>Il Decreto ha concentrato la competenza a conoscere delle controversie relative al risarcimento del danno antitrust presso i tribunali di Roma, Milano e Napoli<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>.<strong>Stato di recepimento della Direttiva negli Stati Membri </strong>Il 27 dicembre 2016 è scaduto il termine per recepire la Direttiva negli Stati Membri. A oggi, essa è stata recepita da quasi tutti gli Stati Membri, ad eccezione di Bulgaria, Grecia e Portogallo<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:luca.toffoletti@advant-nctm.com">Luca Toffoletti</a>&nbsp;e <a href="mailto:alessandro.destefano@advant-nctm.com">Alessandro De Stefano</a>.</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Articolo 2(1)(c) del Decreto che recepisce l’articolo 3(1) della Direttiva.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Articolo 1(1) del Decreto.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Sentenza della Corte di Giustizia del 20 settembre 2001, <em>Courage Ltd contro Bernard Crehan e Bernard Crehan contro Courage Ltd e altri</em>, caso C-453/99.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Cfr. sentenza No. 2207/2005.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Cfr. articolo 140-<em>bis</em> del Decreto Legislativo n. 206/2005 (<em>Codice del Consumo</em>).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Articolo 1(2) del Decreto che recepisce l’articolo 3(2-3) della Direttiva.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Articolo 3 del Decreto che recepisce l’articolo 5 della Direttiva.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Cfr. sentenza n. 11564/2015.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Articolo 4 del Decreto che recepisce l’articolo 6 della Direttiva.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Tuttavia, l’istituto della transazione non è attualmente previsto dall’ordinamento italiano.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Le decisioni dell’AGCM possono essere impugnate dinanzi al tribunale amministrativo, ovvero al TAR Lazio, in primo grado, e al Consiglio di Stato, in secondo grado.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Articolo 7(1) del Decreto che recepisce l’articolo 9(1) della Direttiva.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Articolo 7(2) del Decreto che recepisce l’articolo 9(2) della Direttiva.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Articolo 8(1) del Decreto che recepisce l’articolo 10(2-3) della Direttiva.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 2305/2007.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Articolo 8(2) del Decreto che recepisce l’articolo 10(4) della Direttiva.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Articolo 9(1-2) del Decreto che recepisce l’articolo 11(2-3) della Direttiva.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Articolo 9(3-5) del Decreto che recepisce l’articolo 11(4-5) della Direttiva.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Articolo 11 del Decreto che recepisce l’articolo 13 della Direttiva.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> Articolo 12 del Decreto che recepisce l’articolo 14 della Direttiva.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref21" name="_ftn21"><sup>[21]</sup></a> App. Torino, sentenza in data 6.7.2000; App. Cagliari, sentenza in data 23.1.1999.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref22" name="_ftn22"><sup>[22]</sup></a> Articolo 14(2) del Decreto che recepisce l’articolo 17(2) della Direttiva.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> Articolo 18 del Decreto.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> Fonte: <a href="http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/directive_en.html" target="_blank" rel="noreferrer">ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/directive_en.html</a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Tue, 02 Jan 2018 08:59:33 +0100</pubDate>
                        <title>I confini dell’antitrust europeo sulle intese verticali e il caso Coty</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/i-confini-dellantitrust-europeo-sulle-intese-verticali-e-il-caso-coty</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Per la Corte di Giustizia dell’Unione europea i sistemi di distribuzione selettiva di prodotti di lusso possono includere un divieto delle vendite online su piattaforme marketplace</em></strong>Il 6 dicembre 2017 la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito l’innovativo principio per cui i produttori/fornitori di beni di lusso possono lecitamente vietare ai distributori autorizzati nell’ambito di un sistema di distribuzione selettiva le vendite dei prodotti <em>online</em> su piattaforme di <em>marketplace</em>.È una sentenza ragionevolmente destinata a produrre effetti rilevanti sulle modalità di organizzazione delle reti distributive di prodotti di lusso. &nbsp;Già basterebbe per comprenderne l’importanza, considerato che – come certificato anche dall’Indagine di settore della Commissione europea sull’<em>e-commerce</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> – il sempre più cospicuo ricorso dei rivenditori al dettaglio alle vendite su piattaforme di <em>marketplace</em> è un fenomeno di sicuro impatto anche nel comparto dei beni di lusso.Più difficile valutare se siamo davanti a una pronuncia capace di produrre effetti sul complessivo regime antitrust europeo delle intese verticali: una breccia, in un assetto che in passato si era mostrato assai poco sensibile a far arretrare tradizionali baluardi di difesa della concorrenza nel nome di esigenze di protezione dell’immagine di marca, si è aperta. Su quanto sia grande già si intravedono posizioni molto diverse.</p><ol> <li><strong>Il caso in breve</strong></li></ol><p>La pronuncia della Corte di Giustizia trae origine da una controversia tra Coty Germany GmbH (“<u>Coty</u>”), fornitore di prodotti cosmetici di lusso<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>, e un suo distributore autorizzato tedesco (Parfümerie Akzente GmbH). La controversia aveva ad oggetto la clausola del contratto di distribuzione selettiva che – al dichiarato fine di preservare l’aura di prestigio dei prodotti di Coty – ne vietava al distributore la vendita <em>online </em>tramite cc.dd. piattaforme di <em>marketplace</em> in modo generalizzato, quindi a prescindere da ogni verifica sul fatto che tali piattaforme rispettassero i requisiti qualitativi richiesti dal fornitore.Azionando la clausola, Coty si è rivolta al giudice, affinché quest’ultimo vietasse al distributore di commercializzare i prodotti sulla piattaforma di <em>marketplace</em> Amazon.de. Il giudice di prime cure ha respinto la domanda di Coty sul presupposto che la limitazione alle vendite su piattaforme di <em>marketplace</em> costituisse una restrizione concorrenziale vietata dall’art. 101 TFUE.Coty ha appellato la sentenza dinanzi all’<em>Oberlandesgericht</em> di Francoforte, che ha deciso di rivolgersi alla Corte di Giustizia per chiarire essenzialmente se: (i) la protezione dell’immagine di <em>brand</em> di lusso costituisca un motivo legittimo per delineare un sistema di distribuzione selettiva; (ii) il divieto generalizzato di vendite <em>online</em> su piattaforme di <em>marketplace </em>sia illecito <em>ex </em>art. 101 TFUE e costituisca una restrizione fondamentale della concorrenza<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.</p><ol start="2"> <li><strong>Conclusioni dell’Avvocato Generale Wahl</strong></li></ol><p>Già con le conclusioni presentate il 26 luglio 2017 l’Avvocato Generale Wahl (“<u>AG</u>”) si era pronunciato in senso favorevole alle domande di Coty, rilevando che una rete di distribuzione selettiva finalizzata alla distribuzione di prodotti di lusso e diretta a preservarne l’immagine di prestigio può essere compatibile col divieto di intese anticoncorrenziali, qualora ricorrano le tre condizioni fissate dalla Corte di Giustizia nella celebre sentenza <em>Metro</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, ossia: (a) i prodotti trattati, per il loro elevato livello qualitativo o tecnologico, richiedono un sistema di distribuzione selettiva, che ne tuteli la qualità e l’uso corretto; (ii) la scelta dei distributori deve avvenire secondo criteri oggettivi di carattere qualitativo, stabiliti indistintamente per tutti i rivenditori potenziali e applicati in modo non discriminatorio; (iii) i criteri definiti non devono andare oltre i limiti del necessario.L’elemento centrale della posizione espressa dall’AG consisteva nella constatazione che non solo i prezzi, ma anche altri fattori, tra cui l’immagine di esclusività che i prodotti sono capaci di veicolare, costituiscono leve attraverso cui può essere stimolata la concorrenza e la scelta dei consumatori.Sulla base di questo presupposto, l’AG aveva concluso che il divieto di vendite <em>online</em> su piattaforme di <em>marketplace</em> potesse essere ritenuta legittima e proporzionata nel caso di specie poiché i produttori sono legittimamente interessati a mantenere il controllo nella distribuzione dei loro beni e tale restrizione può incrementare la concorrenza qualitativa, dal momento che protegge l’immagine di prestigio dei prodotti e soprattutto evita il verificarsi di fenomeni di <em>free-riding</em> da parte di rivenditori non autorizzati, tali da vanificare gli investimenti compiuti dalle imprese fornitrici al fine di preservarne l’aura di lusso.</p><ol start="3"> <li><strong>Sentenza della Corte</strong></li></ol><p>Allineandosi alle conclusioni dell’AG, nella sentenza la Corte ha sancito che:</p><ul> <li>un sistema di distribuzione selettiva di prodotti di lusso teso a salvaguardarne l’immagine di lusso è lecito, purché: (a) la scelta dei rivenditori avvenga secondo criteri oggettivi d’indole qualitativa, stabiliti indistintamente per tutti i rivenditori potenziali e applicati in modo non discriminatorio; (b) le caratteristiche del prodotto distribuito richiedano una distribuzione selettiva al fine di conservarne la qualità e garantirne l’uso corretto; (c) i criteri definiti non vadano oltre il limite del necessario<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>;</li> <li>il divieto imposto da un fornitore ai suoi distributori autorizzati di vendere i suoi prodotti di lusso su piattaforme di <em>marketplace</em> è proporzionato e adeguato all’obiettivo di salvaguardare l’immagine di lusso dei prodotti, in quanto:<ul> <li>garantisce al fornitore che i prodotti siano collegati unicamente ai distributori autorizzati e, quindi, comporta un limite coerente con le caratteristiche specifiche di un sistema di distribuzione selettiva;</li> <li>consente al fornitore di verificare che i prodotti siano venduti <em>online</em> in un ambiente corrispondente alle condizioni qualitative concordate con i suoi distributori autorizzati; di converso, l’assenza di un rapporto contrattuale diretto tra il fornitore e la piattaforma di <em>marketplace</em> non consente al primo di esigere il rispetto dei requisiti qualitativi imposti ai distributori autorizzati;</li> <li>contribuisce a far sì che l’immagine di lusso dei prodotti diffusa tra i consumatori non sia “inflazionata” dal fatto che tali prodotti siano venduti su piattaforme di <em>marketplace</em>, che sono tipicamente idonee alla vendita di ogni tipo di prodotto.</li></ul></li></ul><p>Al contempo, la Corte ha sottolineato come un divieto assoluto in capo ai rivenditori, comprensivo anche di un divieto di vendita tramite un loro sito internet “proprietario”, non sia in linea di principio ammissibile, a meno che non sia sorretto da giustificazioni oggettive.</p><ol start="4"> <li><strong> Implicazioni </strong></li></ol><p>La sentenza della Corte chiarisce definitivamente la compatibilità con le norme antitrust del divieto imposto dai produttori di beni di lusso ai propri distributori di vendere i prodotti su piattaforme di <em>marketplace</em>.Al contempo, la sentenza non pare idonea a dipanare tutti i dubbi in materia: infatti, essendo le sue statuizioni espressamente limitate alla distribuzione di beni di lusso, è presumibile che in futuro possano sorgere dispute con riguardo alla natura del bene oggetto di distribuzione selettiva – se si tratti, in altre parole di un vero prodotto “di lusso”, ossia in che cosa il lusso consista, quali siano i suoi confini e così via.Questo potrà essere in particolare l’effetto di una lettura restrittiva della sentenza, secondo la quale &nbsp;solo se e nella misura in cui dovesse essere accertato il carattere lussuoso di un prodotto potrà essere lecitamente invocata la conformità antitrust di un divieto generalizzato alle vendite <em>online </em>su piattaforme di <em>marketplace</em>.Su questa linea sembra essersi già posizionato il <em>Bundeskartellamt</em> tedesco, ossia l’autorità di concorrenza nazionale finora maggiormente attiva nella repressione delle clausole limitative del commercio <em>online</em>, che ha così dichiarato: “<em>the Bundeskartellamt’s decisional practice relates to brand manufacturers outside the luxury industries. </em><em>Our preliminary view is that such manufacturers have not received carte blanche to impose blanket bans on selling via platforms … At first glance, we see only limited effects on our decisional practice</em>”.Non sembra però che si possa scartare una lettura più ampia, disponibile a riconoscere spazi di estensione al di fuori della fattispecie “lusso” (che pure rimane senza dubbio l’oggetto specifico della pronuncia).Ad esempio, l’onnipresente raffronto tra sforzi e investimenti delle imprese e la loro frustrazione da parte di istanze di protezione della concorrenza e della libertà di scelta dei consumatori prende qui una piega più incline del solito a valorizzare i primi a scapito delle seconde. Tanto più se si considera che in gioco ci sono sforzi e investimenti nella creazione di un valore definito, citando testualmente la sentenza, come la “immagine di lusso dei prodotti”. Se è lecito impedire ai consumatori di fruire dei vantaggi delle piattaforme di <em>marketplace</em> per salvaguardare l’immagine di lusso dei prodotti, perché non dovrebbe esserlo, ci si potrebbe chiedere, usare lo stesso divieto per prodotti ad alto tasso tecnologico. O in termini più generali: in tutti i casi in cui sono in gioco rilevanti investimenti e sforzi che possono risultare compromessi da particolari pratiche commerciali al dettaglio.Torna alla ribalta il vecchio argomento (invocato espressamente dall’AG Wahl, e poi non ripreso dalla sentenza) dell’opportunistico sfruttamento da parte dei <em>free rider</em> (le piattaforme <em>online</em> come declinazione contemporanea dei <em>discounter</em> dei tempi di <em>Metro) </em>degli sforzi dei rivenditori servizievoli, disposti a spendere per rispettare le necessità del prodotto, ma poi esposti all’attrattiva esercitata – su consumatori che già hanno potuto ricevere informazioni, fare confronti tra alternative ecc. – da rivenditori generalisti ma con prezzi più bassi. A lungo andare, si completava l’argomento, i rivenditori servizievoli scompaiono e i consumatori soffrono.È questo il sottostante logico-economico della sentenza <em>Coty</em>? Per il momento, non si può eludere l’interrogativo. Di certo si prospettano applicazioni suscettibili, in ordinamenti diversi, di prendere direzioni diverse e anche molto distanti tra loro.I primi orientamenti che saranno espressi dalle autorità nazionali saranno quindi di fondamentale importanza per saggiare sul campo la reale portata e tenuta dei principi <em>Coty</em>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:luca.toffoletti@advant-nctm.com">Luca Toffoletti</a>&nbsp;e <a href="mailto:alessandro.destefano@advant-nctm.com">Alessandro De Stefano</a>.</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cfr. <em>Relazione finale della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo sull’indagine settoriale sul commercio elettronico (SWD(2017) 154 final)</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tra gli altri, Marc Jacobs, Calvin Klein, Chloé, Hugo Boss.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In particolare, le questioni pregiudiziali sono state le seguenti: “<em>1) Se i sistemi di distribuzione selettiva, diretti alla distribuzione di prodotti di lusso e di prestigio e finalizzati primariamente a garantire un’‘immagine di lusso dei suddetti prodotti possano costituire un elemento di concorrenza compatibile con l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: [s]e costituisca un elemento di concorrenza compatibile con l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE il divieto generale imposto ai membri di un sistema di distribuzione selettiva operanti nel commercio al dettaglio di servirsi, in maniera riconoscibile, per le vendite a mezzo Internet, di imprese terze senza che rilevi, nel caso specifico, il mancato soddisfacimento dei legittimi requisiti di qualità posti dal produttore. 3) Se l’articolo 4, lettera b), del regolamento n. 330/2010 debba essere interpretato nel senso che un divieto imposto ai membri di un sistema di distribuzione selettiva operanti nel commercio al dettaglio di servirsi, in maniera riconoscibile, per le vendite a mezzo Internet, di imprese terze costituisca una restrizione per oggetto della clientela del distributore al dettaglio. 4) Se l’articolo 4, lettera c), del regolamento n. 330/2010 debba essere interpretato nel senso che un divieto imposto ai membri di un sistema di distribuzione selettiva operanti nel commercio al dettaglio di servirsi, in maniera riconoscibile, per le vendite a mezzo Internet, di imprese terze costituisca una restrizione per oggetto delle vendite passive agli utenti finali</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sentenza della Corte di Giustizia del 25 ottobre 1977, <em>Metro SB-Großmärkte/Commissione</em>, causa C-26/76.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Si tratta degli stessi principi di liceità di un sistema di distribuzione selettiva declinati dalla Corte di Giustizia nella sentenza <em>Pierre Fabre Dermo-Cosmétique</em> del 13 ottobre 2011, causa C-439/09.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
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                        <pubDate>Wed, 04 Oct 2017 05:45:55 +0200</pubDate>
                        <title>L&#039;Antitrust ed il cabotaggio con Sardegna e Sicilia tra monopolio di fatto e necessità di garantire il rispetto dei principi europei sulla libera concorrenza</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lantitrust-ed-il-cabotaggio-con-le-isole-minori-tra-monopolio-di-fatto-e-necessita-di-garantire-il-rispetto-dei-principi-europei-sulla-libera-concorrenza</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), ha recentemente reso nota<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> una segnalazione inviata alla fine del mese di luglio all’Autorità italiana di Regolazione dei Trasporti al Ministero dei Trasporti, nonché alle Regioni Sardegna e Sicilia, riguardante la tutela della libera concorrenza nel mercato del cabotaggio marittimo da e verso le isole minori italiane.La segnalazione prende le mosse da alcune denunce pervenute al Garante, denunce secondo cui le tariffe dei servizi di trasporto a favore di soggetti residenti in Sicilia e Sardegna avrebbero subito un aumento in conseguenza della formazione di monopoli nel mercato della fornitura dei suddetti servizi.L’AGCM ha scelto di archiviare dette denunce. L’Autorità afferma, infatti, di non poter sottoporre i servizi di cabotaggio con le isole minori a un giudizio di <em>compliance</em> con la normativa antitrust poiché detti servizi sono <em>“prestati dalle imprese in base a contratti di servizio sottoscritti con l’amministrazione pubblica competente, a cui spetta stabilire le tariffe e le frequenze delle corse, nonché individuare le categorie di utenti che si ritiene meritevoli di agevolazioni o esenzione”. </em>Di conseguenza, l’indagine del Garante andrebbe a sindacare il <em>“modo in cui le amministrazioni interessate stabiliscono il perimetro dei servizi da assoggettare a Obblighi di Servizio Pubblico (OSP)”.</em>Dalla lettura di quanto sopra sembra pertanto, che, nell’ordinamento giuridico italiano, l’applicazione della normativa antitrust trovi un limite implicito nel principio di discrezionalità dell’azione amministrativa che lascia agli enti competenti ampia libertà di manovra nella scelta delle modalità con cui soddisfare un interesse pubblico.Nel caso di specie, l’interesse pubblico è rappresentato dalla tutela della cd. “<em>continuità territoriale</em>”, a favore di tutti i residenti nelle isole minori quanto dei pendolari (nonché a favore di altre categorie di soggetti quali, ad es. i nativi non residenti).A questo punto è lecito domandarsi fino a che punto la discrezionalità amministrativa possa limitare l’azione dell’Autorità garante.Una prima risposta può essere rinvenuta in una recentissima decisione della stessa AGCM<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> da cui sembra potersi desumere un nuovo orientamento del Garante, il quale, pur rimanendo fedele ai limiti sopra enunciati, intenderebbe sottoporre comunque al proprio vaglio la correttezza e buona fede e la trasparenza con cui l’ente pubblico agisce nell’ambito del potere discrezionale riconosciutogli per legge.Pur avendo ritenuto di non poter esprimersi sul merito della questione, l’AGCM ha scelto di esprimere comunque un parere su quali misure dovrebbero essere adottate per contemperare l’esigenza di garantire un servizio di pubblico interesse con il principio di libero accesso al mercato dei servizi di trasporto.Il Garante ha quindi preso le mosse da una Comunicazione della Commissione UE del 2014<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>, volta a chiarire la portata dei principi posti in essere dal Reg. n. 3577/92 “<em>concernente l’applicazione del principio di libera prestazione dei servizi al cabotaggio marittimo”</em>. In tale sede, la Commissione ha affermato: (i) che <em>“l’esclusiva” </em>nei servizi di cabotaggio marittimo deve considerarsi l’eccezione e non la regola e (ii) che gli Stati membri, prima di imporre obblighi di servizio pubblico (e, quindi, concludere contratti di servizio pubblico), dovrebbero aver “<em>appurato”</em> che i servizi di trasporto regolare risulterebbero inadeguati rispetto all’interesse pubblico da tutelare <em>“qualora la loro fornitura fosse lasciata alle sole forze di mercato”.</em>Sulla scorta di tali considerazioni, l’AGCM ha affermato che il regime di OPS<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> dovrebbe essere applicato solo ove sia stato concretamente appurato che il servizio pubblico non potrebbe essere garantito dal confronto competitivo.Il Garante suggerisce, quindi, che le amministrazioni competenti svolgano periodicamente <em>“approfondite analisi di mercato”</em> volte a verificare se gli operatori del settore possano soddisfare l’interesse pubblico senza necessità di intervento pubblico e se, nel caso in cui detto intervento sia necessario, vi sia la possibilità di evitare l’attribuzione di diritti di esclusiva.È sicuramente meritevole lo scopo di tali suggerimenti. Se sul mercato rilevante operano più soggetti in regime di libera concorrenza si avranno vantaggi a favore dell’utenza, quali la riduzione delle tariffe dei collegamenti, ma anche in termini di riduzione della spesa pubblica (es. contributi pubblici per l’esercizio di un servizio pubblico da parte di soggetto privato).Nondimeno, questi suggerimenti non appaiono di facile realizzazione tenuto conto sia delle risorse finanziarie a disposizione delle amministrazioni che dovrebbero svolgere dette indagini di mercato, sia del reale numero di armatori capaci di esercire con continuità i servizi di collegamento da e per le isole minori italiane.&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Vds. Bollettino n. 29 del 31.7.17<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Vds. provvedimento n. 26728, pubblicato sul bollettino n. 32/2017.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Vds. Comunicazione della Commissione, 22.4.14 COM(2014) 232 final<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Obblighi di Servizio Pubblico</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 04 Oct 2017 05:20:44 +0200</pubDate>
                        <title>Un altro esempio di come si garantisce in Italia il livello competitivo delle attività portuali…</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/un-altro-esempio-di-come-si-garantisce-in-italia-il-livello-competitivo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Due recenti notizie la dicono lunga in materia di sensibilità competitiva dei porti italiani rispetto a quelli europei.Mentre la Commissione Europea chiede a Francia e Belgio di abolire le esenzioni fiscali concesse in ambito portuale, infatti, in Italia la Corte di Cassazione si pronuncia a favore dell’applicabilità dell’IMU alle aree demaniali assentite in concessione ai terminalisti.<strong><u>La Commissione Europea chiede a Francia e Belgio di eliminare le esenzioni fiscali per i porti </u></strong>La Commissione Europea ha chiesto a Francia e Belgio di porre fine al regime di esenzione fiscale (ossia esenzioni dall’imposta sui redditi d’impresa) che favoriva le imprese portuali rispetto alle altre tipologie di imprese.La Commissione Europea, infatti, ha ritenuto tali esenzioni un aiuto di stato illegittimo ai sensi dell’art. 107 TFUE<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>.Più precisamente, il Belgio prevede che tutti i porti marittimi e fluviali siano esentati dal rispettivo regime generale nazionale delle imposte sul reddito di impresa. Difatti, le imprese che operano in tali porti sono soggette ad un diverso regime fiscale, più basso e quindi più favorevole, rispetto a quello imposto nei confronti delle imprese operanti in altri settori.Analogamente, numerosi porti francesi (tra cui gli undici maggiori porti marittimi) sono interamente esentati dal pagamento della tassazione relativa al reddito d’impresa.Al termine della procedura d’indagine formale, la Commissione Europea ha quindi concluso ritenendo le normative in esame forme peculiari di aiuti di Stato, poiché le esenzioni concesse dal Belgio e dalla Francia distorcerebbero la concorrenza tra gli Stati membri, costituendo quindi un aiuto incompatibile.Le autorità belghe e francesi sono state quindi invitate dalla Commissione Europea a modificare tali previsioni prima della fine del 2017, affinché anche gli operatori portuali siano inclusi nell’ambito delle leggi fiscali nazionali di carattere generale<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>.<strong><u>La Cassazione decide a favore dei Comuni per l’applicazione dell’IMU nei porti</u></strong>La Suprema Corte italiana<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a> si è di recente espressa sul tema dell’IMU<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a> nei porti, statuendo che i concessionari dei beni demaniali portuali debbano essere assoggettati al pagamento di tale tributo per l'utilizzo delle aree scoperte.In precedenza, alcune pronunce dei giudici italiani<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a> avevano affermato le aree portuali scoperte, in quanto demaniali, ancorché date in concessione, dovessero ritenersi come aree doganali, utilizzate per la movimentazione e il deposito delle merci e ciò ne avrebbe configurato un utilizzo a fini di pubblica utilità, che le avrebbe esonerate dall'assoggettabilità al tributo.La legge n. 286/2006 non aveva risolto completamente il problema, introducendo il concetto che l’esenzione dall’imposta in esame era riservata alle sole unità immobiliari strumentali all’espletamento di un’attività qualificabile come pubblico servizio. Ne è conseguita l’applicabilità dell’IMU per i terminalisti merci e l’esenzione per i terminalisti passeggeri.Dalla lettura della sentenza della Corte di Cassazione emerge come vane siano state le lamentele dei terminalisti, i quali avevano evidenziato di pagare già un canone per tali aree, che risultano funzionali allo svolgimento di un’attività la quale - attraverso i traffici - consente allo stato d’incassare ingenti somme a titolo, per esempio, di tasse portuali e tasse di ancoraggio.Considerate le due notizie, non può che notarsi come in Italia il legislatore fiscale e la relativa giurisprudenza tendano a massimizzare l’imposizione fiscale, rendendo più oneroso l’esercizio delle attività portuali, mentre l’approccio di altri paesi è completamente diverso, avendo questi addirittura mantenuto per anni regimi di esenzione fiscale per le attività portuali (fino a quando la Commissione Europa non è intervenuta per vietarli).Da questa incredibile differenza di sensibilità promanano le note carenze di competitività che affliggono le imprese portuali italiane rispetto ai loro competitor europei.&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Ai sensi dell’articolo 107 TFUE: “<em>Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> La stessa procedura è stata, peraltro, posta in essere nei confronti dei Paesi Bassi (ai quali è stato chiesto di adeguarsi a decorrere dal 1 gennaio 2017).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Ordinanza n. 20259/2017 del 08.06.17.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> L’Imu è un’imposta diretta di tipo patrimoniale e si applica sulla componente immobiliare del patrimonio (dal fabbricato ai terreni agricoli). È un’imposta dovuta dal proprietario, ovvero dal titolare di altro diritto reale, dal locatario e dal concessionario al Comune.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a>&nbsp; Commissione Tributaria Regionale di Genova n. 1224/3/2015</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                                <category>Tributario</category>
                            
                        
                        
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                        <pubDate>Wed, 04 Oct 2017 05:09:32 +0200</pubDate>
                        <title>La Corte di Cassazione mette la parola fine sul tema dell’utilizzo delle banchine pubbliche da parte delle imprese portuali non concessionarie</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-corte-di-cassazione-mette-la-parola-fine-sul-tema-dellutilizzo-delle-banchine-pubbliche-da-parte-delle-imprese-portuali-non-concessionarie</link>
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                        <content:encoded><![CDATA[<p>Già nel numero di Ottobre-Novembre 2016 della nostra newsletter ci eravamo occupati di questo tema<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1">[1]</a>.</p><p>In particolare, dopo aver ricordato la distinzione tra imprese portuali operanti su aree pubbliche ed imprese terminaliste, ci eravamo chiesti se le prime, una volta terminate le operazioni sulle aree pubbliche, possano o meno lasciare i propri mezzi operativi sull’area demaniale.</p><p>Lo spunto ci era stato fornito da un intervento della Procura della Repubblica di Massa, secondo la quale - non appena terminato il lavoro - i mezzi operativi devono immediatamente lasciare il porto pubblico. Altrimenti - secondo detta Procura - il “<i>parcheggio</i>” di tali mezzi sul porto pubblico configurerebbe gli estremi del reato di cui all’art. 1161 cod. nav. (abusiva occupazione di spazio demaniale), consentendo quindi alla magistratura di disporre il sequestro immediato dei mezzi operativi in parola.</p><p>Secondo la Procura della Repubblica di Massa, in particolare, l’“<i>unica soluzione lecita per lasciare il mezzo sull’area portuale, senza incorrere nel reato di cui all’art. 1161 cod. nav., passa attraverso il rilascio di una concessione o di un provvedimento ad essa sostitutivo, che ne consenta l’occupazione</i>”. In estrema sintesi, la posizione appena descritta avrebbe quindi potuto riassumersi così: le imprese portuali devono dotarsi di una concessione sulle aree di banchina ai sensi dell’art. 18 della legge n. 84/94 per poter ivi lasciare i propri mezzi operativi al termine delle operazioni.</p><p>La Corte di Cassazione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2">[2]</a>, investita in ultima istanza della presente questione, si è recentemente pronunciata, affermando il seguente principio<strong><u>: le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art. 16 della legge 84/94 non possono ritenersi equivalenti né sostitutive rispetto alle concessioni ex art. 18 della medesima legge.</u></strong> Di conseguenza, l’occupazione di uno spazio demaniale senza il possesso del relativo titolo concessorio (che non può essere rappresentato dall’autorizzazione ex art. 16 della legge 84/94) costituisce un’occupazione abusiva e come tale penalmente rilevante.</p><p>Alla luce di quanto statuito dalla Suprema Corte, dobbiamo rilevare che se, da un lato, poteva in prima istanza sembrare “<i>ingiusto</i>” (e potrebbe in effetti sembrare “<i>ingiusto</i>” ad un primo esame) imporre in pratica ad un’impresa portuale di divenire un’impresa terminalista per svolgere legalmente la propria attività<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3">[3]</a>, dall’altro lato - come correttamente affermato dalla Corte di Cassazione - non può ipotizzarsi un’equiparazione tra chi conduce e mantiene un impresa terminalista, assumendosene i relativi costi, e chi invece utilizza le aree pubbliche senza sostenere analoghi costi.</p><p>Consentire infatti ad un’impresa portuale di esercitare l’attività di carico e scarico navi con sistemi Lo/Lo, vale a dire con le gru, lasciando tali mezzi sulla banchina pubblica al termine delle operazioni, potrebbe significare - di fatto - consentire a tale impresa di operare potenzialmente in concorrenza con le imprese terminaliste, che sono soggette a gravosi obblighi in termini di attrezzature, personale, modelli di <i>safety</i> e <i>security</i>, manutenzione ordinaria e straordinaria del compendio assentito in concessione, ecc. ecc., senza considerare il pagamento del canone demaniale e gli investimenti necessari per ottenere e mantenere la concessione.</p><p>Anche per tali considerazioni, di natura “<i>metagiuridica</i>”, la pronuncia della Corte di Cassazione, al netto delle problematiche che potrebbero sorgere da un dato normativo non del tutto chiaro, ci parrebbe rappresentare un approccio corretto al problema in questione.</p><p>Detto questo, ribadiamo come sarebbe probabilmente auspicabile un intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per sgomberare definitivamente il campo da qualsiasi possibile equivoco in merito a questo delicato argomento, garantendo in tal modo maggior tranquillità tanto agli operatori quanto alle pubbliche amministrazioni.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1">[1]</a> “<a href="https://www.nctm.it/news/articoli/quando-limpresa-portuale-termina-il-lavoro-in-banchina-deve-sgomberare-i-mezzi-operativi-altrimenti-scattano-i-sequestri-della-procura" target="_blank" rel="noreferrer"><i>Quando l’impresa portuale termina il lavoro in banchina, deve sgomberare i mezzi operativi altrimenti scattano i sequestri della procura</i></a>” – Shipping and Transport Bulletin, Ottobre - Novembre 2016.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2">[2]</a> Cassazione Penale, III Sezione, Sentenza n. 35790 del 15.02.2017.</p><p><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3">[3]</a> Ciò anche alla luce, come avevamo evidenziato nel nostro precedente intervento sul tema, del dettato letterale dell’art. 16 della legge 84/94 e dell’art. 6 del D.M. 31 marzo 1995, n. 585, che parrebbe lasciar intendere che un’impresa ex art. 16 della predetta legge possa operare, anche lasciando i propri mezzi sull’area portuale, senza alcun obbligo di ottenere una concessione ex art. 18 Legge 84/94 (vale a dire senza l’obbligo di trasformarsi in un’impresa terminalista).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Antitrust e Concorrenza</category>
                            
                                <category>Infrastrutture Portuali</category>
                            
                        
                        
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