<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>







    <rss version="2.0"
         xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
         xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
        <channel>
            <title>ADVANTLAW -&gt; News</title>
            <link>https://www.advantlaw.com/</link>
            <description></description>
            <language>en-gb</language>
            <copyright>RYZE Digital</copyright>
            
            <pubDate>Sat, 15 Aug 2026 00:47:21 +0200</pubDate>
            <lastBuildDate>Sat, 15 Aug 2026 00:47:21 +0200</lastBuildDate>
            
            <atom:link href="https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
            
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-10545</guid>
                        <pubDate>Wed, 15 Jul 2026 11:51:56 +0200</pubDate>
                        <title>L&#039;affitto delle aziende digital-first: il Correttivo Cartabia ha superato i limiti applicativi del &quot;nuovo&quot; sfratto per morosità?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/laffitto-delle-aziende-digital-first-il-correttivo-cartabia-ha-superato-i-limiti-applicativi-del-nuovo-sfratto-per-morosita</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify"><i>Nella “Riforma Cartabia” del 2022, un lapsus calami del legislatore ha generato un acceso dibattito sull’applicabilità estensiva del procedimento sommario di sfratto per morosità al contratto di affitto d'azienda. Nel 2024, la “bagarre” fra tribunali si è chiusa con l’intervento del cd. “Correttivo Cartabia” ma, questo, soltanto </i>dopo<i> che della questione si era ormai occupata anche la Suprema Corte di Cassazione. Quest’ultima, nel fornire la sua soluzione nomofilattica, aveva elaborato principi e posto condizioni applicative che, oggi, ci si chiede se siano ancora giustificati e, soprattutto, attuali (e con quali conseguenze) non essendo state né recepite né superate in sede di normazione correttiva.&nbsp;</i></p><p class="text-justify"><i>***</i></p><p class="text-justify"><strong>L’errore testuale e il relativo correttivo.</strong></p><p class="text-justify">Il D.Lgs. n. 149/2022 (c.d. "Riforma Cartabia") ha dato attuazione alla Legge Delega n. 206/2021, che prevedeva di "<i>estendere l'applicabilità della procedura di convalida, di licenza per scadenza del contratto e di sfratto per morosità anche ai contratti di comodato di beni immobili e di affitto d'azienda</i>". Il legislatore delegato ha così modificato l'art. 657 c.p.c. (relativo alla licenza e allo sfratto per finita locazione), inserendovi un’esplicito riferimento all’ “affittuario di azienda” e tuttavia lasciando immutato il testo del successivo art. 658 c.p.c. che, nel disciplinare lo sfratto per morosità, rimandava al (riformato) “articolo precedente” <u>senza</u> però aggiungere anch’esso, come l’art. 657 c.p.c., “l’affittuario d’azienda” tra i soggetti licenziabili per mora().</p><p class="text-justify">Un mero <i>lapsus calami</i>, forse. Sicuramente è stato trattato - e archiviato – come tale dal legislatore che, con il D.Lgs. n. 164 del 31 ottobre 2024 (cd. “Correttivo Cartabia”) – in vigore dal 26 novembre 2024 – ha corretto l'art. 658 c.p.c. come segue: “<i>Il locatore può intimare al conduttore, all'<strong>affittuario di azienda</strong>, all'affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o al colono lo sfratto con le modalità stabilite nell'articolo precedente anche in caso di mancato pagamento del canone d'affitto alle scadenze, e chiedere nello stesso atto l'ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti</i>”. Questione chiusa, dunque. Ma non senza strascichi.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>L’intervento della Suprema Corte: lo sfratto come istituto riservato ai compendi aziendali comprensivi di immobile.</strong></p><p class="text-justify">E infatti, nelle more dell’intervento correttivo, la discrasia interna al combinato disposto degli artt. 657 e 658 c.p.c. ha acceso un dibattito fra tribunali giunto sino all’attenzione della Suprema Corte () che, spingendosi al di là del coordinamento sistematico tra norme, è arrivata a porsi importanti interrogativi sulla compatibilità “a monte” dell’istituto dello sfratto con quello dell’affitto di azienda (e di ramo d’azienda), finendo col rendere una risposta parzialmente (e inaspettatamente) negativa, cui ha anche ritenuto di ovviare elaborando delle condizioni giurisprudenziali di applicabilità dell’istituto in esame.</p><p class="text-justify">Più esattamente, con la sentenza n. 29253 del 13 novembre 2024, la Suprema Corte di Cassazione ha anticipato il “Correttivo Cartabia” e sancito che l’ostacolo letterale potesse ritenersi superato senza troppe remore: il richiamo alle "<i>modalità stabilite nell'articolo precedente</i>" contenuto nell'art. 658 c.p.c. rappresentava già – secondo gli Ermellini – un evidente rinvio all'intero perimetro sia oggettivo che soggettivo delineato dall'art. 657 c.p.c. come novellato dalla Riforma Cartabia.&nbsp;</p><p class="text-justify">La Suprema Corte ha lasciato emergere, piuttosto, come il problema dovesse considerarsi un altro, e di tutt’altra natura: e cioè che lo sfratto per morosità si presenta come un istituto <strong>non del tutto compatibile</strong>, nella sostanza, con quello dell’affitto d’azienda o meglio, con il concetto stesso di <i>azienda</i> (o di ramo d’azienda).&nbsp;</p><p class="text-justify">È frequente, infatti, che nel complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa () figurino prevalentemente - ed anche esclusivamente - rapporti giuridici e beni immateriali. Questo accade, ad esempio, quando l’immobile sia condotto in locazione in forza di un contratto di locazione commerciale <i>separato</i> dal parallelo contratto di affitto d’azienda (che così, sarà composta, ad esempio, dai soli contratti di lavoro o commerciali, dall’avviamento, dal marchio, dalle attrezzature e dai beni informatici). Oppure, accade quando l’impresa disponga di una mera sede legale o di una sede <i>corporate</i> (per intendersi: la cd. “centrale”, con uffici chiusi al pubblico) ma svolga la sua attività operativa e commerciale in via del tutto decentralizzata ovvero – com’è ormai normale nella contemporaneità – attraverso rami d’azienda, funzionanti in modalità <i><strong>full-remote</strong></i>, totalmente digitalizzata. Si pensi alle aziende che erogano <i>customer service</i> d’intelligenza artificiale, all’<i>e-commerce</i>, alle piattaforme fintech per pagamenti elettronici, agli istituti di credito “<i>branchless</i>”, al <i>social media management</i> strutturato, alla consulenza on-line, etc.</p><p class="text-justify">Probabilmente, è avendo bene a mente questa tipologia di modelli organizzativi che la Corte di Cassazione ha ritenuto fondamentale dettare una condizione: <strong>l’estensione del procedimento speciale di sfratto all’affitto di azienda (o di ramo d’azienda) si giustifica solo se e in quanto essa comprenda almeno un immobile</strong>.</p><p class="text-justify">In ragione della possibile natura totalmente mobiliare o immateriale dell’azienda o del ramo d’azienda, insomma, la Suprema Corte ha concluso che lo sfratto <i>ex</i> art 658 c.p.c. (ma non vi è ragione di escludere che si riferisse anche agli istituti di cui all’art. 657 c.p.c.) possa esser compatibile con il concetto stesso di azienda solo a condizione che quest’ultima presenti una componente immobiliare, e questo in quanto – spiega la Corte – questo è “<i>il dato comune ad ogni altra ipotesi considerata e segnatamente anche di quelle inserite in sede di modifica, come reso evidente dall’espresso riferimento al «comodatario di beni immobili»</i>”.</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>La componente immobiliare è ancora essenziale dopo il “Correttivo Cartabia”?</strong></p><p class="text-justify">Il limite applicativo ora visto, posto dalla Suprema Corte, non è stato esplicitamente né recepito né smentito dal “Correttivo Cartabia” che, come detto, si è limitato ad inserire l’affittuario d’azienda tra i soggetti espressamente sfrattabili ai sensi dell’art. 658 c.p.c.: ci si chiede allora se si sia trattato di una (ulteriore) svista del legislatore e, in ogni caso, se la condizione della componente “immobiliare” debba comunque intendersi (implicitamente) cogente.</p><p class="text-justify">Guardando al criterio sistematico può giungersi tanto alla risposta affermativa quanto a quella negativa.</p><p class="text-justify">Nel primo senso, è la requisitoria del Pubblico Ministero richiamata dalla citata sentenza della Suprema Corte, secondo cui la terminologia "licenza" e "sfratto" evoca concetti storicamente e giuridicamente legati alla riconsegna di beni immobili, anche perché connessi all’art. 665 c.p.c. che, nel far riferimento all’ordinanza di “<i>rilascio</i>”, rimanda all’esecuzione forzata per rilascio di un bene ‘immobile’ di cui al comb. disp. artt. 605, 608 c.p.c.().</p><p class="text-justify">Nel secondo senso, invece, autorevole dottrina – con cui si conviene – ha osservato che laddove il legislatore abbia inteso condizionare l’applicazione della licenza e dello sfratto alla presenza di un immobile, lo ha fatto espressamente, proprio come nel caso del “<i>comodato di beni immobili</i>”, appunto. Mentre non specificando nulla relativamente all’azienda, è plausibile che abbia viceversa inteso estendere la disciplina dei procedimenti speciali all’affitto di quest’ultima intesa come <i><strong>universalità </strong></i>di beni e, dunque, <strong>a prescindere dalla presenza o meno di (almeno) un immobile</strong>. Del resto, si osserva, «<i>l’applicabilità della procedura di convalida, di licenza per scadenza del contratto e di sfratto per morosità anche ai contratti di comodato di beni immobili e di affitto d’azienda è stata prevista dalla l. delega n. 206/ 2021 come strumento acceleratorio. Esattamente come era avvenuto con l’introduzione dell’art. <strong>447-bis c.p.c.</strong> [che] aveva ed ha lo scopo di accelerare i tempi del processo nelle controversie aventi ad oggetto (tra gli altri) l’affitto di aziende. Entrambi gli interventi, quello del 1990 e quello della riforma Cartabia, portato a termine con d.lgs. 31-10-2024, n. 164, hanno avuto, dunque, ed hanno lo scopo di salvaguardare l’azienda e di favorirne così anche la circolazione, rendendo più veloci ed efficienti i processi che la riguardano, in un contesto che, negli ultimi trent’anni, ha valorizzato l’importanza del fenomeno in ogni sede</i>»().</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Che ne è, allora, delle aziende “senza mura”? E quale la sorte delle aziende “full-remote” e “tech”?</strong></p><p class="text-justify">Bisogna anzitutto chiedersi se il requisito della “componente immobiliare” ricorra quando – come di consueto accade – l’impresa venga esercitata in un immobile che <i>non </i>è di titolarità diretta del concedente d’azienda, bensì di un terzo che glielo abbia concesso in locazione (o in <i>leasing</i>) di talché l’azienda in affitto include “soltanto” il relativo contratto (in cui l’affittuario subentra ai sensi dell’art. 36 della L. n. 392/1978).</p><p class="text-justify">Come visto, secondo la Corte di Cassazione – e la requisitoria del PG ivi richiamata – la ragione per cui lo sfratto dovrebbe intendersi limitato ai soli compendi aziendali con immobile è che il testo dell’art 665 c.p.c. suggerirebbe trattarsi di un istituto strumentale alla sola azione esecutiva di “<i>rilascio</i>” (di immobili) di cui all’art 608 c.p.c. e non anche a quella – seppur ugualmente prevista in tale articolo – di “<i>consegna</i>” (di cose mobili).</p><p class="text-justify">Se così è, allora non dovrebbe esservi motivo di escludere che, pur tenendo conto dei limiti imposti dalla giurisprudenza, l’azienda comprensiva del solo <i>contratto</i> di locazione sia passibile dell’estensione dello sfratto secondo il riformato art 658 c.p.c: l’affittuario di una siffatta azienda assume la posizione giuridica di sub-conduttore e il concedente d’azienda quella del sub-locatore cui è pacificamente dato di agire nei confronti del sub-conduttore moroso ai sensi dell’art. 658 c.p.c. ai fini del rilascio forzoso del bene. Permane quindi, in questo caso, il collegamento strumentale che secondo la Suprema Corte dovrebbe necessariamente intercorrere tra l’istituto di cui all’art. 658 c.p.c e la finalità di sgomberare forzosamente un <i>locus&nbsp;</i>fisico eseguendo il citato “rilascio” di cui all’art 665 c.p.c.</p><p class="text-justify">Più complesso, piuttosto, è rispondere all’interrogativo di quale debba essere la sorte di aziende o rami d’azienda “puramente mobiliari”, come quelli logistici, ovvero di quelle “tech”, “full-remote” o “digital first”.</p><p class="text-justify">Esclusa la via sommaria dello sfratto, secondo la Cassazione al concedente di tali aziende non resta che percorrere la strada del giudizio a cognizione piena, che in questa materia assume le forme del rito speciale del lavoro, in virtù del rinvio operato dall’art. 447-bis c.p.c.: un lungo percorso processuale condurrà, infine, a una sentenza di risoluzione del contratto per inadempimento (art. 1453 c.c.) e, nella migliore delle ipotesi, alla conseguente condanna alla restituzione del complesso aziendale, inteso come <i>universitas</i>.&nbsp;</p><p class="text-justify">Il concedente, in sostanza, deve accontentarsi di una (lenta) tutela dichiarativa rappresentata dalla risoluzione del contratto di affitto d’azienda; e la restituzione dei beni mobili e immateriali che compongono l’azienda stessa &nbsp;— quali marchi, licenze, avviamento, software nonché rapporti giuridici — costituirà una mera conseguenza giuridica di detta risoluzione la cui materiale realizzazione dipenderà, in sostanza, <i>proprio</i> (e solo) dalla buona volontà dell’affittuario che si era reso moroso, senza che, alla mancata collaborazione di quest’ultimo, possa soccorrere l’immediata possibilità di un’azione coercitiva diretta da parte dell’ufficiale giudiziario (che non può certo “sfrattare” da un marchio o da un contratto). E quand’anche al capo di sentenza dichiarativo della risoluzione segua un capo di condanna alla restituzione dell’azienda, si tratterà, pur sempre, di dover avviare, da un lato, un’esecuzione <i>ex</i> art 609 c.p.c. per consegna di cose mobili (quanto ai beni materiali) e, dall’altro lato, una seconda e frammentaria esecuzione <i>ex</i> art 612 c.p.c. di obblighi di fare o di non fare per gli elementi immateriali (ad esempio, voltura di utenze, trasferimento di domini internet, comunicazioni alla clientela, ecc.): nulla di equiparabile all’immediata forza d’urto di uno sfratto, insomma.&nbsp;</p><p class="text-justify">È evidente, allora, che la “condizione immobiliare” pensata dalla Suprema Corte, per quanto logicamente e sistematicamente giustificabile, lasci però aperti alcuni interrogativi: l’assenza di un immobile giustifica davvero una così netta differenziazione di tutela, penalizzando il concedente di un’azienda magari economicamente rilevantissima ma non operante in un luogo fisico stabile? Il legislatore e la giurisprudenza futura saranno chiamati a riflettere su tali interrogativi, affinché la rigida coerenza sistematica non si traduca in un’irragionevole disparità di trattamento a fronte di un inadempimento — il mancato pagamento del canone — che, nella sua essenza, rimane identico.</p><p class="text-justify">Nell’attesa, sarà forse ragionevole aderire all’orientamento dottrinale sopra richiamato, secondo cui il mancato riferimento agli “immobili” nel riformato art 658 c.p.c. sia stato tutt’altro che involontario e che, anzi, denoti una volontà del legislatore di <i>non</i> operare distinzioni di sorta tra le varie tipologie di azienda esistenti?</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><p class="text-justify">&nbsp;</p><ol><li data-list-item-id="efe15d12f099c1eae455ce79edb96db5e"><p><a href="/news-e-approfondimenti#ref-ftn1" class="footnote-backlink">^</a><span> Il testo dell’art. 657 c.p.c. post-riforma Cartabia recita: “</span><i><span>Art. 657. (Intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione). Il locatore o il concedente può intimare al <strong><u>conduttore</u></strong>, al comodatario di beni immobili, <strong><u>all'affittuario di azienda</u></strong>, all'affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o al colono licenza per finita locazione, prima della scadenza del contratto, con la contestuale citazione per la convalida, rispettando i termini prescritti dal contratto, dalla legge o dagli usi locali.</span></i></p><p class="text-justify"><i><span>Può altresì intimare lo sfratto, con la contestuale citazione per la convalida, dopo la scadenza del contratto, se, in virtù del contratto stesso o per effetto di atti o intimazioni precedenti, è esclusa la tacita riconduzione</span></i><span>”; mentre, prima del “correttivo”, il testo riformato dell’art. 658 c.p.c., continuando – erroneamente – a fare riferimento al solo “conduttore” recitava: “</span><i><span>ll locatore può intimare al <strong><u>conduttore</u></strong> lo sfratto con le modalità stabilite nell'articolo precedente anche in caso di mancato pagamento del canone di affitto alle scadenze, e chiedere nello stesso atto l'ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti</span></i><span>”.</span></p></li><li data-list-item-id="ea7e573dd79f9847c9aa1fef9597b00d1"><a href="/news-e-approfondimenti#ref-ftn2" class="footnote-backlink">^</a><span> L’ordinanza interlocutoria è del Tribunale di Napoli (ord. del 13 dicembre 2024) che ha sollevato la questione pregiudiziale interpretativa di cui all’art. 636-bis c.p.c., a mente del quale «</span><i><span>il giudice di merito può disporre con ordinanza, sentite le parti costituite, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione; 2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative; 3) la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi</span></i><span>».</span></li><li data-list-item-id="eff07450db66f3b095480509516e526d3"><a href="/news-e-approfondimenti#ref-ftn3" class="footnote-backlink">^</a><span> Questa è la definizione d’azienda fornita dall’art 2555 cod. civ. su cui è mutuata la definizione anche di “ramo d’azienda”.&nbsp;</span></li><li data-list-item-id="e781633f4910e5ce6baa56a09927d1a2e"><a href="/news-e-approfondimenti#ref-ftn4" class="footnote-backlink">^</a><i><span> «il P.G. osserva al riguardo, nella sua requisitoria, che “diversamente, non è ab ovo concepibile il ricorso al divisato procedimento speciale, infatti, come segnalato in dottrina, le espressioni ‘licenza’ e ‘sfratto’ non sono riferibili ai beni mobili e l’art. 665 c.p.c., nel far riferimento all’ordinanza di rilascio, rimanda all’esecuzione forzata per rilascio concernente un bene ‘immobile’ di cui al comb. disp. artt. 605, 608 c.p.c. E ciò pur nella consapevolezza che, come afferma Cass. 8 agosto 1997, n. 7361, nell’affitto di azienda, lo stesso immobile è considerato non nella sua individualità giuridica, ma come uno degli elementi costitutivi del complesso dei beni (mobili ed immobili) legati tra loro da un vincolo di interdipendenza e complementarità per il conseguimento di un determinato fine produttivo, così che oggetto del contratto risulta proprio il complesso produttivo unitariamente considerato, secondo la definizione normativa di cui all’art. 2555 cod. civ.».</span></i></li><li data-list-item-id="e3f815b491361daffc2afddea377fe123"><a href="/news-e-approfondimenti#ref-ftn5" class="footnote-backlink">^</a><span> MARCO SPADARO</span><i><span>, Sfratto per morosità e affitto di azienda tra orientamenti giurisprudenziali e novità legislative,&nbsp;</span></i><span>in</span><i><span> Rivista dell’esecuzione forzata n. 2/2025</span></i></li></ol>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_processed_/c/3/csm_ADV_litigation-and-arbitration_copy_7e3e1824c2.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-10251</guid>
                        <pubDate>Fri, 24 Apr 2026 10:10:13 +0200</pubDate>
                        <title>Aziende digital-first, buio sullo sfratto</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/aziende-digital-first-buio-sullo-sfratto</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gli affittuari delle aziende che non comprendono una sede fisica, in linea di principio, non si possono sfrattare: questo il limite che la Corte di Cassazione aveva prescritto per il novellato istituto dello "sfratto d'azienda". Ma poiché il successivo Correttivo Cartabia del 2024 non ha preso posizione su tale limite, il quadro non è più così netto e resta aperto il dibattito interpretativo. La Riforma Cartabia del 2022 ha infatti esteso lo sfratto per morosità all'affitto di azienda, pur trattandosi di un rimedio tradizionalmente costruito intorno alla restituzione di un bene immobile. Il problema si pone, quindi, per le aziende (o il ramo d'azienda) da sfrattare che operano solo attraverso l'uso organizzato di asset mobili (si pensi alla logistica) oppure di strumenti immateriali, come piattaforme digitali e per l'e-commerce, licenze e sistemi basati sull'intelligenza artificiale, pagine web e social media, e sia quindi priva di un luogo fisico da liberare (si pensi alle aziende fintech, branchless o full-remote).</p><p><i>Leggi l'articolo integrale sull'edizione del 24 aprile 2026 di Italia Oggi Sette</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_processed_/0/f/csm_ADV_II_Dispute-Resolution_copy_9afe89d8ff.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-10206</guid>
                        <pubDate>Thu, 09 Apr 2026 12:01:04 +0200</pubDate>
                        <title>Diritto della crisi - Liquidazione di un fondo immobiliare</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/diritto-della-crisi-liquidazione-di-un-fondo-immobiliare</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Un fondo immobiliare in crisi è davvero destinato alla liquidazione? Non più, almeno secondo il tribunale di Milano.</p><p>Ne parliamo nella nuova Pillola con Bruno Fondacaro.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                                <category>Restructuring e Insolvenza</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_processed_/5/5/csm_ADV_II_Restructuring-Insolvency-1_copy_a1e0989a93.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-10077</guid>
                        <pubDate>Mon, 09 Mar 2026 09:04:41 +0100</pubDate>
                        <title>Luigi Ardizzone e Francesco Follieri Partner di ADVANT Nctm</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/luigi-ardizzone-e-francesco-follieri-partner-di-advant-nctm</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>ADVANT Nctm rafforza il legame tra professione e accademia: Luigi Ardizzone e Francesco Follieri Partner dello Studio</strong></p><p class="text-justify"><strong>ADVANT Nctm</strong> compie un ulteriore passo nel proprio percorso di accrescimento delle proprie competenze con la nomina a Partner di <strong>Luigi Ardizzone</strong> e <strong>Francesco Follieri</strong>, già Of Counsel e membri del Comitato Scientifico.&nbsp;</p><p class="text-justify"><strong>Luigi Ardizzone</strong> è Professore Ordinario di Diritto Commerciale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia. Si occupa prevalentemente di diritto societario e dei mercati finanziari, in ambito sia giudiziale sia di operazioni di M&amp;A.</p><p class="text-justify"><strong>Francesco Follieri</strong> è Professore Ordinario di Diritto Amministrativo presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche della LUM “Giuseppe Degennaro”. Vanta un’ampia esperienza in ambito giudiziale e stragiudiziale, in molteplici settori del diritto amministrativo, tra cui contratti e servizi pubblici, sanità, infrastrutture, urbanistica ed edilizia, società a partecipazione pubblica, energia,ambiente, beni culturali e responsabilità erariale.&nbsp;</p><p class="text-justify">La nomina di Luigi Ardizzone e di Francesco Follieri a Partner si inserisce nella visione di <strong>lungo periodo</strong> di ADVANT Nctm che vede nell’<strong>integrazione&nbsp;</strong>tra attività professionale e mondo accademico uno degli elementi <strong>distintivi</strong> dell’identità dello Studio.&nbsp;</p><p class="text-justify">Un approccio che si esprime sia sul piano tecnico – attraverso il proprio <strong>Comitato Scientifico</strong> composto da docenti universitari di primo piano dei principali atenei italiani – sia nella continua formazione, <strong>interna</strong> ed <strong>esterna</strong> e iniziative mirate come l’assegnazione di borse di studio e premi di laurea a studenti universitari. Un percorso volto a contribuire alla crescita delle nuove generazioni e all’arricchimento continuo del patrimonio di conoscenze dello Studio.&nbsp;</p><p class="text-justify"><i>“La presenza di Luigi Ardizzone e Francesco Follieri nella nostra partnership rappresenta un passaggio importante e coerente con il nostro percorso di crescita e con l’attenzione che dedichiamo, da sempre, al mondo accademico quale punto di riferimento per la promozione di un metodo scientifico e rigoroso nell’esercizio della professione. Consolidare il rapporto tra accademia e professione significa investire nella qualità della consulenza e nel futuro della nostra comunità, promuovendo un paradigma capace di distinguerci in modo significativo sul mercato”</i>, ha commentato <strong>Paolo Montironi</strong>, <strong>Senior Partner</strong> di <strong>ADVANT Nctm</strong>.</p><p class="text-justify"><i>“Siamo molto lieti di poter contribuire, anche come Partner, a un progetto che valorizza in modo concreto l’integrazione tra attività accademica e pratica legale. Crediamo che il confronto costante tra ricerca scientifica e attività professionale rappresenti un fattore decisivo di sviluppo di soluzioni innovative e di crescita”</i>, hanno commentato <strong>Luigi Ardizzone</strong> e <strong>Francesco Follieri</strong>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_processed_/6/9/csm_ADV_HandinHand_ab9ab6cfbc.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9613</guid>
                        <pubDate>Tue, 07 Oct 2025 10:09:29 +0200</pubDate>
                        <title>Arbitrato, la Riforma Cartabia ha rilanciato lo strumento</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/arbitrato-la-riforma-cartabia-ha-rilanciato-lo-strumento</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><i>Qualche dubbio sul nuovo potere cautelare degli arbitri</i></p><p>L'arbitrato si sta facendo strada come una delle soluzioni preferenziali per definire le controversie civili e commerciali in Italia, attirando un numero crescente di imprese e di privati. I dati aggiornati al 31 dicembre 2024 della Camera Arbitrale di Milano (CAM) rivelano una dinamica molto spinta: 135 nuove domande nell'anno, con un valore complessivo di oltre 1,36 miliardi di euro, raddoppiato rispetto ai 540 milioni del 2023. Questo significativo incremento si inserisce in un trend quinquennale di crescita de132%, testimoniando una fiducia consolidata nello strumento. […]</p><p>[…] «Il bilancio provvisorio della riforma appare positivo» dice <strong>Bruno Fondacaro</strong>, partner di ADVANT Nctm. «Nonostante le innovazioni introdotte, la pratica applicativa dell'arbitrato evidenzia alcune criticità. Tra queste la disciplina del potere cautelare degli arbitri che, allo stato, risulta oggettivamente limitato e rischia di generare una situazione di incertezza e inefficienza. In base al nuovo art. 818 c.p.c. gli arbitri possono emanare misure cautelare solo in presenza di una espressa volontà delle parti, volontà che potrà manifestarsi in una specifica clausola compromissoria, <i>per relationem</i> ad un regolamento arbitrale che accordi la facoltà o con una previsione pattizia separata e successiva, così da individuare, prima dell'avvio del procedimento, perimetro e limiti dei poteri spettanti agli arbitri. Per evitare problemi nell'applicazione pratica di questo potere cautelare si sarebbe potuto prevedere una potestà cautelare generale degli arbitri, lasciando comunque alle parti la facoltà di manifestare, se del caso, una volontà contraria. Altra possibile criticità riguarda, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 818-bis c.p.c., la fase di reclamo del provvedimento cautelare adottato dagli arbitri. I motivi di reclamo, rimessi alla decisione della Corte di Appello del distretto in cui ha sede l'arbitrato, sono a critica vincolata, in forza del rinvio ai soli errores in procedendo di cui all'art. 829, comma 1, c. p. c., in tema di nullità del lodo e contemplano anche l'ipotesi della contrarietà all'ordine pubblico. Questa scelta legislativa limita dunque fortemente i motivi di reclamo e non sembra consentire alcuna contestazione sul requisito delpericulum in mora. Resta il fatto che le modifiche normative hanno determinato un maggior interesse delle imprese verso l'arbitrato, soprattutto nei settori caratterizzati da contratti di rilevanza internazionale. La maggiore efficienza procedurale, l'allineamento agli standard stranieri e la possibilità di ottenere provvedimenti cautelare costituiscono elementi che rafforzano la fiducia degli operatori economici. L'adesione rimane tuttavia più cauta tra le piccole e medie imprese, per le quali i costi continuano a rappresentare un ostacolo significativo e la complessità tecnica appare un deterrente"</p><p><i>Articolo integrale sull'edizione del 6 ottobre 2025 di Affari Legali - Italia Oggi 7</i></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_processed_/0/4/csm_ADV_II_Corporate-and-commercial-1_copy_dbf1228c74.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-9074</guid>
                        <pubDate>Tue, 03 Jun 2025 10:07:43 +0200</pubDate>
                        <title>Italian Arbitration Day 2025 </title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/italian-arbitration-day-2025</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>International Arbitration: False Friends and True Foes – Navigating the Fine Line Between Use and Abuse</p><p>10 giugno 2025<br>Piazza Affari, Milano</p><p><strong>Angelo Anglani</strong> parteciperà anche quest'anno all'Italian Arbitration Day, l'evento di riferimento per l'arbitrato organizzato dall'<strong>Associazione Italiana per l'Arbitrato - AIA</strong> e dalla <strong>Camera Arbitrale di Milano</strong>.</p><p><a href="https://italianarbitrationday.com/wp-content/uploads/2025/04/IAD-2025-PROGRAM.pdf" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per ulteriori informazioni</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_processed_/0/4/csm_ADV_II_Corporate-and-commercial-1_copy_dbf1228c74.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8619</guid>
                        <pubDate>Thu, 27 Feb 2025 17:28:22 +0100</pubDate>
                        <title>La mancanza dei titoli abilitativi per l’esercizio dell’azienda ricevuta in affitto</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>A cura di Bruno Fondacaro e Emanuele Marzano per <a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Diritto Bancario</u></strong></a></p><p><i>Il contributo analizza l’applicabilità della disciplina del contratto di locazione al contratto di affitto di azienda, con particolare riguardo all’imputazione del rischio connesso alla mancanza dei titoli abilitativi necessari all’esercizio dell’attività cui l’immobile oggetto di contratto è destinato, alla luce del recente orientamento espresso dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 1 febbraio 2025 n. 416.</i></p><p><strong>1. Il caso concreto esaminato dalla Corte di Appello</strong></p><p>La sentenza in commento tra origine da un contratto d’affitto, stipulato da due società concedenti (successivamente fuse per incorporazione), avente a oggetto il godimento delle rispettive aziende costituite dalle attività di campeggio turistico con balneazione e di ristorazione. In costanza di rapporto, l’affittuaria ometteva il pagamento di alcuni ratei del canone di affitto, adducendo come motivazione la mancata consegna da parte della concedente di tutti i titoli abilitativi (autorizzazioni, concessioni e certificazioni) prescritti per l’esercizio dell’attività aziendale.</p><p>La concedente agiva in giudizio per ottenere, dunque, in via principale la risoluzione del contratto per grave inadempimento da parte dell’affittuaria, con conseguente sua condanna al rilascio delle aziende concesse in godimento, in via gradata, la concedente domandava altresì la condanna dell’affittuaria al pagamento dei canoni di affitto rimasti insoluti, nonché gli ulteriori che sarebbero maturati fino all’effettiva riconsegna.</p><p>Con separato ricorso, a sua volta la società affittuaria conveniva in giudizio la concedente, allegando la violazione di quest’ultima dell’obbligo, prescritto dall’<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262" target="_blank" rel="noreferrer">articolo 1617 cod. civ.</a>, di consegnare l’azienda in stato idoneo a servire all’uso e alla produzione per cui erano destinata, con conseguente impossibilità di dare avvio alla stagione balneare. L’affittuaria domandava quindi la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, comprensivi del danno emergente, costituito dalle spese sostenute per l’avvio dell’attività, nonché dal lucro cessante, corrispondente ai mancati introiti patiti per l’omesso esercizio dell’attività.</p><p>A seguito della riunione dei due giudizi e disposto l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza n. 1209 pubblicata il 28 luglio 2020, il Tribunale di Torre Annunziata dichiarava la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’affittuaria, stante il mancato pagamento dei canoni di affitto, condannandola al risarcimento dei danni, essendo già intervenuta nelle more la riconsegna del complesso aziendale. Al contempo, il primo giudice accertava e dichiarava il diritto della stessa affittuaria al risarcimento per i danni derivanti dall’inadempimento della concedente, non avendo quest’ultima realizzato gli interventi convenuti, necessari a rendere la struttura concessa in affitto idonea al pieno svolgimento dell’attività aziendale.</p><p>La concedente proponeva dunque appello, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, contestando l’erronea valutazione del proprio inadempimento e chiedendo di conseguenza il rigetto delle domande avanzate dall’affittuaria. Da parte sua, l’affittuaria proponeva appello incidentale, sostenendo che la sentenza di primo grado era viziata dalla violazione del principio <i>inadimplenti non est adimplendum</i> di cui all’articolo 1460 cod. civ., ritenendo giustificata la sospensione del pagamento del canone di affitto dall’inadempimento della concedente. L’affittuaria concludeva, dunque, per il rigetto dell’appello principale e in via incidentale domandava altresì la riforma della sentenza di primo grado, insistendo affinché fosse accertata e dichiarata la risoluzione del contratto per grave inadempimento della concedente e la sua conseguente condanna al risarcimento dei danni.</p><p><strong>2. Il principio elaborato nella riforma della sentenza di primo grado</strong></p><p>Nell’esaminare i motivi di impugnazione sottoposti, la Corte di Appello di Napoli si è preoccupata di precisare che «<i>la disciplina dell’affitto va ricercata, ove la fattispecie non sia regolata da una norma specifica, mediante ricorso alle disposizioni generali sulla locazione, contenute nella sezione I dello stesso capo VI, in quanto compatibili, onde nel caso in esame deve porsi mente agli articoli 1575 e 1578 c.c., per i quali il locatore deve consegnare e mantenere la cosa in istato da servire all’uso convenuto, onde qualora essa sia affetta da vizi che ne diminuiscano in modo apprezzabile l’idoneità all’uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili</i>»<i>.</i></p><p>Sempre con particolare riferimento al contratto d’affitto d’azienda, nel medesimo contesto la Corte ha chiarito che <i>«l’esistenza dei titoli amministrativi necessari per lo svolgimento dell’attività d’impresa cui l’azienda stessa è destinata</i> <i>costituisce un requisito essenziale per l’uso pattuito</i>».</p><p>Per ciò che attiene, infine, ai rimedi esperibili dall’affittuario, la Corte ritiene inoltre che non ogni vizio o difetto dell’azienda concessa in affitto costituisce causa di risoluzione del contratto o giustifica la riduzione del corrispettivo «<i>deve trattarsi di vizi che diminuiscano in modo apprezzabile l’idoneità all’uso pattuito (art. 1578 c.c.) sì da alterare l’equilibrio delle obbligazioni reciproche, e che non siano conosciuti o facilmente riconoscibili dal conduttore, con l’uso dell’ordinaria diligenza, al momento della consegna del bene</i>».</p><p>A fronte di questi principi, pur accertando sussistente parte dei vizi lamentati dall’affittuaria, la Corte di Appello ha ritenuto l’inidoneità degli stessi a integrare il grave inadempimento della concedente ai fini della risoluzione del contratto d’affitto ai sensi degli articoli 1453 e 1455 cod. civ., considerato il loro impatto temporaneo sull’operatività aziendale, senza che tali vizi avessero inciso, quindi, in modo radicale e irreversibile sull’equilibrio contrattuale, tenuto conto anche della durata pluriennale del rapporto.</p><p>Oltre a ritenere che parte dei vizi e difetti denunciati fossero conosciuti e conoscibili dall’affittuaria, stante il pregresso godimento dell’azienda in forza di un anteriore contratto, il Giudice del gravame ha valorizzato le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio svolta in primo grado, nella quale l’ausiliario aveva accertato la presenza delle autorizzazioni essenziali allo svolgimento dell’attività economica cui l’azienda era destinata, nonché la generazione di ricavi da parte dell’azienda medesima, verificata sulla base delle scritture contabili dell’affittuaria.</p><p>Seppure non sufficienti a integrare le condizioni per la risoluzione del contratto d’affitto, la Corte d’Appello ha ritenuto ad ogni modo rilevante parte dei vizi denunciati dall’affittuaria dal punto di vista risarcitorio. In conclusione, per un verso, in parziale accoglimento dell’appello principale, la Corte ha ridotto l’importo dovuto dalla concedente all’affittuaria a titolo di risarcimento dei danni, disponendo la sua compensazione con il residuo controcredito per i canoni scaduti. Per altro verso, in parziale accoglimento dell’appello incidentale proposto dall’affittuaria, il giudice del gravame ha pronunciato la risoluzione consensuale del contratto, valorizzando la riconsegna dell’azienda oggetto di causa, ricevuta dalla concedente senza alcuna eccezione riguardo l’inosservanza del termine di preavviso, condotte delle parti ritenute incompatibili con la volontà di proseguire regolarmente il rapporto.</p><p><strong>3. Gli orientamenti alternativi nel panorama giurisprudenziale</strong></p><p>Il principio elaborato dalla Corte d’Appello nella sentenza in commento ritiene applicabile, nel silenzio del dato normativo, la disciplina del contratto di locazione a quello di affitto d’azienda. Sulla base di questa premessa procede poi a valutare le rispettive condotte di concedente e affittuaria.</p><p>Rispetto alle motivazioni della Corte, è interessante osservare, anzitutto, come anche in materia di contratto di locazione non vi sia un orientamento che attribuisce univocamente al locatore o al conduttore (o meglio, per quanto rileva in questa sede, alla concedente o alla affittuaria) l’obbligo di garantire la presenza di tutti i titoli abilitativi necessari all’esercizio dell’attività cui l’immobile oggetto di contratto è destinato.</p><p>Merita di essere menzionato, infatti, un primo orientamento più favorevole al conduttore, secondo cui l’inidoneità dell’immobile all’uso convenuto nel contratto e la mancanza delle necessarie autorizzazioni amministrative configurano grave inadempimento del locatore <a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftn1" target="_blank" rel="noreferrer">[1]</a>.</p><p>Secondo un altro orientamento, questo più favorevole al locatore, costituisce un obbligo del conduttore verificare le caratteristiche tecniche dell’immobile e la sua idoneità allo svolgimento dell’attività che intende esercitare all’interno. Sulla base di questa premessa, si esclude che la mancanza di tali caratteristiche valga a integrare grave inadempimento del locatore, salvo il caso in cui l’obbligo di conseguire le autorizzazioni necessarie all’esercizio dell’attività sia stato esplicitamente pattuito a suo carico in forza del contratto <a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftn2" target="_blank" rel="noreferrer">[2]</a>.</p><p>Si registra, infine, un terzo orientamento – presumibilmente elaborato nel tentativo di contemperare i primi due – secondo cui sussiste il grave inadempimento del locatore, non solo qualora abbia espressamente assunto l’obbligo di ottenere le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività cui l’immobile è destinato, ma anche quando l’impossibilità di conseguire siffatte autorizzazioni derivi dalle caratteristiche intrinseche dell’immobile <a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftn3" target="_blank" rel="noreferrer">[3]</a>.</p><p>Ripercorse brevemente le variegate elaborazioni che convivono con riferimento al contratto di locazione, relativamente alla mancanza dell’autorizzazioni necessarie all’esercizio dell’attività cui l’immobile è destinato <a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftn4" target="_blank" rel="noreferrer">[4]</a>, merita di essere ricordato inoltre l’orientamento che pone rilievo rispetto all’affitto d’azienda le speciali prescrizioni (in particolare gli articoli 1617 e 1621 cod. civ.) dettate in materia di affitto di beni produttivi <a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftn5" target="_blank" rel="noreferrer">[5]</a>. Sulla base di tale ultimo principio, si registrano diversi precedenti che hanno ritenuto sussistente il grave inadempimento del concedente all’obbligo di consegnare l’azienda in condizioni idonee all’uso previsto, laddove essa sia sprovvista delle autorizzazioni necessarie all’esercizio dell’attività o queste non possano essere conseguite <a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftn6" target="_blank" rel="noreferrer">[6]</a>.</p><p>Ultimata questa panoramica, è interessante soffermarsi, infine, sulle modalità in cui, sempre in mancanza di apposite clausole contrattuali, opera la ripartizione tra concedente e affittuario degli obblighi connessi ai titoli abilitativi necessari all’esercizio dell’azienda oggetto di contratto, con riguardo, oltre che alla fase originaria (la consegna dell’azienda) alla fase di esecuzione del contratto.</p><p>Si tratta di un argomento, infatti, che può essere ricondotto ragionevolmente alla disciplina degli oneri di manutenzione e riparazione dell’azienda concessa in affitto, materia in cui l’orientamento prevalente si è discostato dall’applicazione delle norme prescritte con riferimento al contratto di locazione.</p><p>Nell’individuare la disciplina integrativa dell’affitto d’azienda sul tema, si registra un ricorso frequente, infatti, alle norme dettate in materia di usufrutto d’azienda, orientamento che tende a valorizzare il rinvio testuale operato dall’articolo 2562 cod. civ. all’articolo 2561, secondo comma, cod. civ. Come noto, quest’ultima norma impone all’usufruttuario (ovvero all’affittuario) di gestire l’azienda in modo da «<i>conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti</i>».</p><p>È stato affermato ad esempio che proprio sulla base del cd. principio di conservazione dell’azienda debbano essere delimitati, sempre in mancanza di particolari pattuizioni convenzionali, gli obblighi di manutenzione e di riparazione dell’affittuario, che è tenuto al rinnovo dei componenti dell’azienda, mentre si ritiene esuli da tale obbligo la sostituzione degli impianti obsoleti (<a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftn7" target="_blank" rel="noreferrer">[7]</a>).</p><p>Sempre secondo la giurisprudenza, costituiscono interventi di manutenzione ordinaria (a carico dell’affittuario) quelli volti alla conservazione della destinazione economica dell’azienda e al ripristino della sua attitudine produttiva. Sono invece manutenzioni straordinarie a carico del concedente quelle che esulano da tale scopo. In mancanza di un criterio distintivo convenzionalmente pattuito, si ritiene applicabile inoltre l’articolo 1005 cod. civ. dettato in materia di usufrutto, ma considerato di portata generale <a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftn8" target="_blank" rel="noreferrer">[8]</a>.</p><p>In altre parole, secondo la ricostruzione della giurisprudenza, sono a carico dell’affittuario gli interventi volti alla conservazione ed al godimento della cosa, mentre sono riservate al concedente le opere che incidono sulla struttura, la sostanza e la destinazione della stessa. Ai fini della qualificazione come intervento di manutenzione straordinaria, lo stesso deve avere natura strutturale e deve essere inoltre strumentale alla stabilità o al rinnovamento del bene o di parte di esso <a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftn9" target="_blank" rel="noreferrer">[9]</a>. Sul punto è stato chiarito, inoltre, che per rinnovamento deve intendersi «<i>la sostituzione di entità preesistenti, ma ormai inefficienti con altre pienamente efficienti</i>» volto «<i>alla prevenzione o eliminazione di cedimenti e deterioramenti legati alla vetustà</i>» <a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftn10" target="_blank" rel="noreferrer">[10]</a>.</p><p><strong>4. Conclusioni</strong></p><p>Le oscillazioni della giurisprudenza circa l’imputazione al concedente o all’affittuario dei rischi connessi alla presenza e al mantenimento dei titoli abilitativi necessari all’esercizio dell’azienda concessa in affitto, confermano la particolare attenzione che, nella pratica professionale, deve essere dedicata alla redazione delle clausole contrattuali connesse a tali profili. La predisposizione di un insieme dettagliato di dichiarazioni e garanzie, riguardanti il possesso di tutti i titoli abilitativi necessari all’esercizio dell’attività aziendale, nonché ulteriori clausole finalizzate a convenire sin dall’inizio tra concedente e affittuario quale di essi sia poi tenuto a eseguire eventuali interventi di adeguamento necessari ad assicurare (anche dal punto di vista del mantenimento dei titoli abilitativi) la continuità aziendale nella fase esecutiva del rapporto, possono contribuire senz’altro a prevenire i rischi di un contenzioso che, per i motivi che si ha avuto modo di trattare, si presenta senz’altro dagli esiti incerti.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftnref1" target="_blank" rel="noreferrer">[1]</a>&nbsp; Nella&nbsp; giurisprudenza&nbsp; di&nbsp; legittimità&nbsp; si&nbsp; vedano&nbsp; ad&nbsp; esempio:&nbsp; Cass.&nbsp; 9&nbsp; febbraio&nbsp; 2012&nbsp; n.&nbsp; 3726;&nbsp; Cass.&nbsp; 7&nbsp; giugno&nbsp; 2011&nbsp; n.&nbsp; 12286;&nbsp; Cass.&nbsp; 19&nbsp; luglio&nbsp; 2008&nbsp; n.&nbsp; 20067;&nbsp; Cass.&nbsp; 28&nbsp; marzo&nbsp; 2006&nbsp; n.&nbsp; 7081;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cass.&nbsp; 13&nbsp; dicembre&nbsp; 1980&nbsp; n.&nbsp; 6484.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftnref2" target="_blank" rel="noreferrer">[2]</a>&nbsp; Sempre&nbsp; in&nbsp; giurisprudenza&nbsp; si&nbsp; vedano,&nbsp; tra&nbsp; le&nbsp; altre,&nbsp; Cass.&nbsp; 7&nbsp; giugno&nbsp; 2018&nbsp; n.&nbsp; 14731;&nbsp; Cass.&nbsp; 14&nbsp; agosto&nbsp; 2014&nbsp; n.&nbsp; 17986;&nbsp; Cass.&nbsp; 25&nbsp; gennaio&nbsp; 2011,&nbsp; n.&nbsp; 1735;&nbsp; Cass.&nbsp; 1°&nbsp; dicembre&nbsp; 2009&nbsp; n.&nbsp; 25278;&nbsp; Cass.&nbsp; 8&nbsp; giugno&nbsp; 2007&nbsp; n.&nbsp; 13395.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftnref3" target="_blank" rel="noreferrer">[3]</a>&nbsp; In&nbsp; termini&nbsp; si&nbsp; vedano&nbsp; le&nbsp; seguenti&nbsp; pronunce&nbsp; della&nbsp; Suprema&nbsp; Corte:&nbsp; Cass.&nbsp; 26&nbsp; luglio&nbsp; 2016&nbsp; n.&nbsp; 15377;&nbsp; Cass.&nbsp; 18&nbsp; gennaio&nbsp; 2016&nbsp; n.&nbsp; 666;&nbsp; Cass.&nbsp; 16&nbsp; giugno&nbsp; 2014&nbsp; n.&nbsp; 13651.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftnref4" target="_blank" rel="noreferrer">[4]</a>&nbsp; Oltre&nbsp; la&nbsp; sentenza&nbsp; in&nbsp; commento&nbsp; in&nbsp; dottrina&nbsp; si&nbsp; veda&nbsp; ad&nbsp; esempio&nbsp; M.&nbsp; P.&nbsp; Nastri,&nbsp; <i>L’affitto&nbsp; di&nbsp; azienda,&nbsp; l’usufrutto&nbsp; e&nbsp; la&nbsp; locazione</i>,&nbsp; in&nbsp; <i>Notariato</i>,&nbsp; 2010.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftnref5" target="_blank" rel="noreferrer">[5]</a>&nbsp; Nella&nbsp; giurisprudenza&nbsp; di&nbsp; legittimità&nbsp; si&nbsp; vedano&nbsp; ad&nbsp; esempio:&nbsp; Cass.&nbsp; 27&nbsp; marzo&nbsp; 2020&nbsp; n.&nbsp; 7574;&nbsp; Cass.&nbsp; 21&nbsp; settembre&nbsp; 2015&nbsp; n.&nbsp; 18450.&nbsp; Nella&nbsp; giurisprudenza&nbsp; di&nbsp; merito&nbsp; si&nbsp; veda&nbsp; anche&nbsp; Trib.&nbsp; Brindisi,&nbsp; 18&nbsp; dicembre&nbsp; 2017,&nbsp; in&nbsp; <i>De&nbsp; Jure</i>.&nbsp; In&nbsp; senso&nbsp; favorevole&nbsp; all’applicazione&nbsp; delle&nbsp; norme&nbsp; su&nbsp; affitto&nbsp; di&nbsp; beni&nbsp; produttivi&nbsp; e&nbsp; locazione&nbsp; all’affitto&nbsp; d’azienda&nbsp; in&nbsp; quanto&nbsp; compatibili&nbsp; in&nbsp; dottrina&nbsp; si&nbsp; vedano:&nbsp; V.&nbsp; Roppo,&nbsp; <i>Trattato&nbsp; dei&nbsp; contratti</i>,&nbsp; II,&nbsp; 2014,&nbsp; 1333;&nbsp; C.&nbsp; Ferrentino&nbsp; –&nbsp; A.&nbsp; Ferrucci,&nbsp; <i>Dell’azienda</i>,&nbsp; 2014,&nbsp; 268.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftnref6" target="_blank" rel="noreferrer">[6]</a>&nbsp; In&nbsp; questi&nbsp; termini&nbsp; e&nbsp; con&nbsp; particolare&nbsp; riferimento&nbsp; alle&nbsp; difformità&nbsp; dell’azienda&nbsp; dal&nbsp; punto&nbsp; di&nbsp; vista&nbsp; della&nbsp; prevenzione&nbsp; incendi,&nbsp; si&nbsp; vedano&nbsp; ad&nbsp; esempio:&nbsp; Trib.&nbsp; Bologna,&nbsp; 28&nbsp; settembre&nbsp; 2022;&nbsp; Trib.&nbsp; Ravenna,&nbsp; 14&nbsp; febbraio&nbsp; 2022;&nbsp; entrambe&nbsp; in&nbsp; <i>De&nbsp; Jure</i>.&nbsp; Per&nbsp; l’opinione&nbsp; contraria&nbsp; in&nbsp; merito&nbsp; all’inapplicabilità&nbsp; dell’articolo&nbsp; 1621&nbsp; cod.&nbsp; civ.&nbsp; all’affitto&nbsp; di&nbsp; azienda&nbsp; si&nbsp; veda&nbsp; G.U.&nbsp; Tedeschi,&nbsp; <i>L’usufrutto&nbsp; e&nbsp; l’affitto&nbsp; d’azienda</i>,&nbsp; <i>Tratt.&nbsp; Rescigno</i>,&nbsp; IV,&nbsp; 2012,&nbsp; 143.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftnref7" target="_blank" rel="noreferrer">[7]</a>&nbsp; M.&nbsp; Cian,&nbsp; <i>Dell’azienda&nbsp; –&nbsp; commento&nbsp; sub&nbsp; art.&nbsp; 2562&nbsp; c.c.</i>,&nbsp; in&nbsp; <i>Comm.&nbsp; Schlesinger</i>,&nbsp; 2018,&nbsp; 265;&nbsp; F.&nbsp; Fimmanò&nbsp; –&nbsp; A.&nbsp; Picchione,&nbsp; <i>L’affitto&nbsp; dell’azienda&nbsp; –&nbsp; commento&nbsp; sub&nbsp; art.&nbsp; 2561&nbsp; c.c.</i>,&nbsp; in&nbsp; <i>Comm.&nbsp; Gabrielli</i>,&nbsp; 2014,&nbsp; 907.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftnref8" target="_blank" rel="noreferrer">[8]</a>&nbsp; Nella&nbsp; giurisprudenza&nbsp; di&nbsp; legittimità&nbsp; si&nbsp; vedano:&nbsp; Cass.&nbsp; 27&nbsp; maggio&nbsp; 2022&nbsp; n.&nbsp; 17226;&nbsp; Cass.&nbsp; 18&nbsp; settembre&nbsp; 2020&nbsp; n.&nbsp; 19632.&nbsp; Dello&nbsp; stesso&nbsp; avviso,&nbsp; nella&nbsp; giurisprudenza&nbsp; di&nbsp; merito&nbsp; si&nbsp; vedano:&nbsp; App.&nbsp; Firenze,&nbsp; 26&nbsp; luglio&nbsp; 2022;&nbsp; Trib.&nbsp; Firenze,&nbsp; 6&nbsp; ottobre&nbsp; 2022,&nbsp; entrambe&nbsp; in&nbsp; <i>De&nbsp; Jure</i>.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftnref9" target="_blank" rel="noreferrer">[9]</a>&nbsp; In&nbsp; termini&nbsp; si&nbsp; vedano:&nbsp; Cass.&nbsp; 12&nbsp; settembre&nbsp; 2019&nbsp; n.&nbsp; 22797;&nbsp; Cass.&nbsp; 6&nbsp; novembre&nbsp; 2015&nbsp; n.&nbsp; 22703.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/la-mancanza-dei-titoli-abilitativi-per-lesercizio-dellazienda-ricevuta-in-affitto/#_ftnref10" target="_blank" rel="noreferrer">[10]</a>&nbsp; Nella&nbsp; giurisprudenza&nbsp; di&nbsp; legittimità&nbsp; si&nbsp; vedano&nbsp; Cass.&nbsp; 12&nbsp; settembre&nbsp; 2019&nbsp; n.&nbsp; 22797;&nbsp; Cass.&nbsp; 28&nbsp; novembre&nbsp; 1998&nbsp; n.&nbsp; 12085.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_processed_/8/f/csm_ADV_tax_copy_706b781e82.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8198</guid>
                        <pubDate>Fri, 22 Nov 2024 14:41:21 +0100</pubDate>
                        <title>International Arbitration and Risk Management</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/international-arbitration-and-risk-management</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Alberto Toffoletto </strong>e <strong>Angelo Anglani </strong>parteciperanno all'evento organizzato da SDA Bocconi - School of Management che si terrà i prossimi<strong> 26-28 novembre presso l'Università Bocconi</strong>.</p><p>L'incontro si pone l'obiettivo di approfondire le principali tematiche legate all'arbitrato internazionale e alla gestione dei rischi in contesti globali, offrendo strumenti pratici e analisi strategiche per i professionisti del settore.</p><p>In particolare, Angelo Anglani parteciperà al panel <strong>International arbitration as a “project”</strong> previsto per martedì 26 novembre alle ore 11.00 con focus su:</p><ul><li>the preliminary SWOT analysis (of the claimant and the respondent)</li><li>early Case Assessment</li><li>creation of the team and identification of the internal manager/supervisor (legal, technical, commercial)</li><li>the selection of external consultants (legal and technical)</li><li>alternative remuneration models for external consultants</li><li>monitoring costs</li></ul><p>Alberto Toffoletto interverrà invece giovedì 28 novembre, alle ore 14.00, durante il panel <strong>Domestic vs International “Handling” of international Arbitrations?</strong></p><p><a href="https://www.sdabocconi.it/en/executive-open-programs/international-arbitration-and-risk-management-315542" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Clicca qui per ulteriori informazioni</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_processed_/0/f/csm_ADV_II_Dispute-Resolution_copy_9afe89d8ff.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8071</guid>
                        <pubDate>Mon, 14 Oct 2024 15:31:45 +0200</pubDate>
                        <title>Novità legislative giurisprudenziali in materia di arbitrato internazionale, tra Helvetia e Bel Paese</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/novita-legislative-giurisprudenziali-in-materia-di-arbitrato-internazionale-tra-helvetia-e-bel-paese</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Giovedì 17 ottobre<br>17.00-20.00</p><p><a href="https://swissarbitration.glueup.com/event/asa-local-group-gasi-aia-e-arbit-119726/home.html" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Angelo Anglani</u></strong></a> parteciperà all'evento organizzato da GASI (Gruppo ASA della Svizzera Italiana), AIA (Associazione italiana per l'arbitrato) e Arbit (Italian Forum for arbitration and ADR) con focus sulle novità legislative giurisprudenziali in materia di arbitrato internazionale.&nbsp;</p><p>L'incontro si svolgerà presso l'Hotel Pestalozzi, Piazza Indipendenza 9, Lugano (Svizzera)</p><p><a href="https://swissarbitration.glueup.com/event/asa-local-group-gasi-aia-e-arbit-119726/home.html" target="_blank" rel="noreferrer"><u>Clicca qui per maggiori informazioni</u></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_processed_/a/b/csm_ADV_litigation-and-arbitration_copy_5dbc77c208.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-8050</guid>
                        <pubDate>Fri, 04 Oct 2024 11:23:23 +0200</pubDate>
                        <title>Esecuzione fondiaria ex art. 41 TUB e liquidazione concorsuale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Articolo a cura di <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/bruno-fondacaro" target="_blank"><strong><u>Bruno Fondacaro</u></strong></a><strong> </strong>e <a href="https://www.advant-nctm.com/professionisti/cv-professional/emanuele-giuseppe-marzano-monterosso" target="_blank"><strong><u>Emanuele Marzano</u></strong></a><strong> </strong>per <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/" target="_blank" rel="noreferrer"><strong><u>Diritto Bancario</u></strong></a>.</p><p><i>Il </i><a href="https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2024/10/2024-Fondacaro-Marzano-Dip.-Contenzioso-artitrati-e-ADR-1.pdf" target="_blank" rel="noreferrer"><i>presente contributo</i></a><i> affronta il tema del rapporto tra esecuzione fondiaria ex art. 41 TUB e liquidazione concorsuale, laddove entrambe pendenti, soffermandosi sulle soluzioni elaborate da dottrina e giurisprudenza, anche alla luce del regime introdotto dal Codice della crisi di impresa.</i></p><h6><strong>1. Il privilegio fondiario ex art. 41, co. 2, TUB e il Codice della Crisi</strong></h6><p>Il presente contributo si pone l’obiettivo di esaminare, senza pretese di esaustività, le interferenze tra la pendenza, contestuale, dell’esecuzione individuale promossa o proseguita dal creditore fondiario ai sensi dell’<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art41!vig=" target="_blank" rel="noreferrer">art. 41, co. 2, d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385</a> (TUB) e la liquidazione concorsuale, approfondendo, sul punto, le soluzioni elaborate da dottrina e giurisprudenza, anche alla luce delle novità introdotte, in un recente passato, dalla riforma della crisi d’impresa. E infatti, nell’ottica di potenziare la neonata procedura di liquidazione giudiziale, l’art. 7, co. 4, lett. a) della l. 19 ottobre 2017 n. 155 («<i>Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza</i>») prevede il progressivo abbandono delle esecuzioni speciali e dei privilegi processuali, incluso quello fondiario, nei successivi due anni decorrenti dall’emissione dei provvedimenti attuativi della riforma.</p><p>Essendo ormai trascorsi oltre due anni dall’introduzione del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (c.c.i.) con il d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 e s.m.i., senza che vi stata un’espressa abrogazione del privilegio <i>ex </i>art. 41, co. 2, TUB, ci si è chiesti se tale norma fosse “sopravvissuta”, trovando applicazione anche nell’ambito della nuova disciplina di liquidazione giudiziale, o se, invece, fosse stata oggetto di tacita abrogazione.</p><p>Di recente, seppure in via incidentale e dando atto dell’esistenza di un minoritario orientamento contrario <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn1" target="_blank" rel="noreferrer">[1]</a>, la Suprema Corte ha concluso per la “sopravvivenza” dell’art. 41, co. 2, TUB, ritenendo conforme alla lettera della legge, «<i>l’interpretazione che ammette l’operatività del privilegio fondiario anche nella liquidazione giudiziale</i>» <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn2" target="_blank" rel="noreferrer">[2]</a>.</p><p>Gli elementi su cui la Suprema Corte ha fondato il proprio orientamento sono essenzialmente due: <i>(i)</i> primo, il fatto che l’art. 150 c.c.i., nel disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari su beni compresi nella procedura, ricalca, con alcuni adeguamenti terminologici, il pregresso art. 51 l. fall., facendo dunque salva ogni «<i>diversa disposizione di legge</i>»; <i>(ii)</i> secondo, il fatto che l’art. 349 c.c.i. preveda la sostituzione, nelle disposizioni vigenti, della parola «<i>fallimento</i>», contenuta nell’art. 41, co. 2, TUB, con «<i>liquidazione giudiziale</i>».</p><p>Di fronte al chiarimento offerto del più recente orientamento della Suprema Corte, che ha dunque ritenuto applicabile l’art. 41, co. 2, TUB anche alla liquidazione giudiziale, emerge il rinnovato interesse degli operatori per le soluzioni elaborate da giurisprudenza e dottrina in merito alle interferenze tra l’esecuzione proposta dal creditore fondiario e la necessità di procedere alla liquidazione dei medesimi beni in ambito concorsuale.</p><p>Prima di esaminare tali soluzioni, volendo fornire una sintetica panoramica di ordine generale, si ricorda che l’art. 41, co. 2, TUB – il quale consente l’avvio o la prosecuzione dell’azione esecutiva avente a oggetto i beni ipotecati a garanzia del credito fondiario, nonostante l’intervenuto fallimento del debitore – costituisce una disposizione speciale, che deroga parzialmente alla regola generale del concorso dei creditori. Come noto detto concorso è assicurato sia sul piano sostanziale (cfr. art. 2741 c.c.) che formale, con il già menzionato divieto per i creditori di iniziare e proseguire azioni esecutive sui beni facenti parte del patrimonio del fallito, prescritto dall’art. 150 c.c.i., fatta salva la <i>«diversa disposizione di legge</i>».</p><p>Dal punto di vista definitorio l’art. 38 TUB identifica il credito fondiario come quello «<i>avente per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili</i>». Con la precisazione che, ai fini della qualificazione come credito fondiario, non è ostativa un’ipoteca di grado inferiore al primo, dato che tale eventualità è disciplinata dall’art. 2, co. 2 della delibera del CICR del 22 aprile 1995 emanata ai sensi dell’art. 38, co. 2, TUB <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn3" target="_blank" rel="noreferrer">[3]</a>.</p><p>Un’ulteriore precisazione, essenziale a comprendere l’esigenza di coordinamento tra esecuzione individuale <i>ex</i> art. 41, co. 2, TUB e liquidazione concorsuale, riguarda il connotato strettamente processuale del privilegio che quest’ultima disposizione accorda al creditore fondiario. L’art. 41, co. 2, TUB «<i>non si traduce in una causa di prelazione ulteriore rispetto al privilegio ipotecario connesso alla nascita del mutuo fondiario</i>» <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn4" target="_blank" rel="noreferrer">[4]</a> e tale privilegio alla riscossione «<i>non esclude il concorrente diritto degli organi del fallimento di procedere alla liquidazione dello stesso bene, in quanto incluso nella massa attiva</i>» <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn5" target="_blank" rel="noreferrer">[5]</a>.</p><p>In altre parole, il privilegio <i>ex</i> art. 41, co. 2, TUB, avendo appunto natura meramente processuale, non ha l’effetto di sottrarre il bene immobile gravato da ipoteca dall’attivo fallimentare. L’esecuzione forzata individuale avviata o proseguita ai sensi di tale disposizione è compatibile, dunque, con la liquidazione dello stesso bene in sede concorsuale <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn6" target="_blank" rel="noreferrer">[6]</a>. Ora, se le due procedure sono destinate a coesistere, assume fondamentale importanza l’individuazione di meccanismi di collegamento tra le varie fasi e strumenti di reazione a eventuali aspetti patologici.</p><p>Prima di entrare nel merito di tali meccanismi, a conclusione delle considerazioni generali sin qui svolte, è opportuno sottolineare che la “coesistenza” dell’esecuzione forzata <i>ex</i> art. 41, co. 2, TUB, in passato valida per il fallimento e ora per la liquidazione giudiziale, non può essere estesa in maniera indiscriminata, tuttavia, alle altre procedure concorsuali.</p><p>Tale coesistenza è stata infatti tradizionalmente esclusa con il concordato preventivo <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn7" target="_blank" rel="noreferrer">[7]</a>, che è destinato a prevalere rispetto al privilegio del creditore fondiario, mentre, in passato, era ammessa per la liquidazione coatta amministrativa, secondo un orientamento piuttosto risalente della Suprema Corte, che trova tuttavia seguito limitato in alcune recenti pronunce dei giudici di merito <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn8" target="_blank" rel="noreferrer">[8]</a>. Quanto agli istituti introdotti dal Codice della Crisi, merita di essere menzionato, infine, il contrasto interpretativo che ha riguardato l’applicazione dell’art. 41, co. 2, TUB alla liquidazione controllata <i>ex</i> artt. 268 ss. c.c.i. <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn9" target="_blank" rel="noreferrer">[9]</a>, contrasto che, di recente, è stato risolto in senso positivo dalla giurisprudenza di legittimità <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn10" target="_blank" rel="noreferrer">[10]</a>.</p><h6><strong>2. L’avvio dell’esecuzione fondiaria: legittimazione passiva e obblighi di custodia</strong></h6><p>Un primo dubbio interpretativo che si pone innanzi al creditore fondiario che, avvalendosi del privilegio processuale <i>ex</i> art. 41, co. 2, TUB, intenda avviare o proseguire la procedura esecutiva immobiliare a seguito dell’intervenuto fallimento (o meglio, dell’intervenuta liquidazione giudiziale) del debitore, attiene all’individuazione del soggetto legittimato passivamente a subire l’esecuzione.</p><p>Come è facile comprendere, si tratta di un aspetto non meramente teorico, ma con importanti risvolti pratici, dato che si tratta di individuare essenzialmente il soggetto cui destinare gli atti introduttivi dell’esecuzione fondiaria (ovvero la sua riassunzione, nel caso in cui la liquidazione giudiziale sia sopravenuta) anche ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio.</p><p>In linea generale l’art. 143 c.c.i., che per quanto di interesse ha lasciato inalterato il vecchio testo dell’art. 43 l. fall., nella parte in cui prevede che «<i>nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore</i>», attribuisce a quest’ultimo la legittimazione sostitutiva del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn11" target="_blank" rel="noreferrer">[11]</a>.</p><p>Secondo un risalente orientamento elaborato dalla Suprema Corte, con riferimento all’art. 43 l. fall., da tale ultima norma non discende la legittimazione passiva del curatore rispetto all’esecuzione avviata dal creditore fondiario ex art. 41, co. 2, TUB, che dovrà essere avviata o proseguita dunque nei confronti del debitore <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn12" target="_blank" rel="noreferrer">[12]</a>. Con successive e recenti pronunce, la Suprema Corte ha modificato la portata di tale orientamento, ammettendo, ad esempio, la legittimazione del curatore a proporre l’opposizione <i>ex</i> art. 615 c.p.c. all’esecuzione fondiaria, nonché l’esecuzione agli atti esecutivi <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn13" target="_blank" rel="noreferrer">[13]</a>.</p><p>In considerazione di tale ultimo orientamento e della regola generale della sostituzione processuale del fallito a opera del curatore oggi prevista dall’art. 147 c.c.i., si è soliti parlare di «<i>legittimazione concorrente</i>» tra curatore e fallito <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn14" target="_blank" rel="noreferrer">[14]</a>. Sarebbe opportuno, pertanto, per il creditore fondiario destinare gli atti dell’esecuzione <i>ex</i> art. 41, co. 2, TUB, sia al debitore fallito che al curatore, così da limitare il rischio di esporsi a eccezioni di carenza di legittimazione passiva.</p><p>Desta invece meno preoccupazione il dubbio interpretativo riguardante la custodia dell’immobile, nella fase antecedente le operazioni di liquidazione, dato che se, da un lato, la giurisprudenza ammette la nomina del custode da parte del giudice dell’esecuzione <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn15" target="_blank" rel="noreferrer">[15]</a>, dall’altro lato, risulta che, laddove questi non sia stato ancora nominato, la custodia spetti comunque al curatore, in forza dei generali doveri di amministrazione del patrimonio del fallito previsti oggi dall’art. 128 c.c.i., già art. 31 l. fall. <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn16" target="_blank" rel="noreferrer">[16]</a>.</p><h6><strong>3. La liquidazione dell’immobile: l’imprescindibile coordinamento tra esecuzione fondiaria e liquidazione giudiziale</strong></h6><p>Se in una fase preliminare è dunque possibile che esecuzione fondiaria e liquidazione giudiziale, aventi a oggetto il medesimo bene immobile, proseguano “in parallelo”, non vi è dubbio che, nella successiva fase di liquidazione coattiva, esse debbano necessariamente convergere.</p><p>Lo stesso bene immobile – per il quale pende l’esecuzione individuale <i>ex</i> art. 41, co. 2, TUB, non per questo sottratto alla massa attiva della liquidazione giudiziale – non potrebbe infatti essere alienato coattivamente a terzi in entrambe le procedure. Basti considerare che, in caso contrario, oltre al rischio di contravvenire al principio di unicità delle procedure esecutive (o meglio di liquidazione coattiva) che si ricava dagli artt. 524 e 561 c.p.c., potrebbero essere acquisiti diritti tra loro incompatibili dai diversi soggetti aggiudicatari nelle due procedure.</p><p>Per quanto tale conflitto potrebbe essere risolto, in linea di principio, con il ricorso alle norme sulla trascrizione, una delle due vendite esecutive verrebbe necessariamente privata di effetti e si genererebbe così un conseguente inutile dispendio di attività processuale.</p><p>Affinché ciò non accada occorre quindi stabilire, <i>ex ante, </i>un criterio di coordinamento che consenta di definire in quale delle due procedure, esecuzione individuale <i>ex</i> art. 41, co. 2, TUB o liquidazione giudiziale, debba procedersi alla vendita coattiva dell’immobile. A tale esigenza si è rivelata particolarmente sensibile la giurisprudenza di legittimità che, nel silenzio normativo, fin dall’epoca più risalente e senza particolari ripensamenti, ha risolto il conflitto tra procedure, in fase di vendita, sulla base di un criterio temporale. E infatti, secondo la Suprema Corte, in caso di coesistenza tra esecuzione fondiaria e liquidazione, queste «<i>devono coordinarsi tra loro e, per tale aspetto, concernente l’individuazione del giudice cui spetta di vendere, il coordinamento è operante sulla base del criterio temporale, e dunque in considerazione dall’anteriorità del provvedimento che dispone la vendita</i>» <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn17" target="_blank" rel="noreferrer">[17]</a>. Per mera completezza va comunque segnalato il fatto come, nonostante l’orientamento univoco espresso dalla giurisprudenza di legittimità, il criterio temporale, come strumento di coordinamento tra esecuzione fondiaria e liquidazione concorsuale, non abbia trovato il consenso unanime della dottrina, dato che, secondo alcuni autori, ai sensi dell’art. 41, co. 2, TUB «<i>il legislatore ha conferito espressamente al creditore fondiario il potere di procedere in via esecutiva in pendenza di fallimento, dovrebbe pertanto coerentemente escludersi la possibilità per gli organi concorsuali di procedere alla liquidazione del medesimo bene già sottoposto a pignoramento dal creditore fondiario, laddove questi intenda proseguire l’esecuzione individuale</i>» <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn18" target="_blank" rel="noreferrer">[18]</a>.</p><p>Ciò detto, anche ritendo ormai pacifica l’applicazione del criterio “temporale” adottato dalla giurisprudenza, gli interrogativi certo non mancano.</p><p>Un primo interrogativo riguarda l’individuazione dell’atto, al quale occorre fare riferimento, ai fini della corretta applicazione del criterio “temporale”, nell’ambito dell’esecuzione fondiaria e/o della procedura di liquidazione giudiziale</p><p>Ci si è chiesti, ad esempio, se il criterio temporale dovesse essere applicato tenendo comunque in considerazione le norme in materia di litispendenza <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn19" target="_blank" rel="noreferrer">[19]</a>, metodo che avrebbe portato a ritroso il confronto temporale fino all’atto di pignoramento e/o alla sentenza dichiarativa di fallimento. Tralasciando i profili strettamente teorici, tale aspetto è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, laddove ha precisato che, ai fini della vendita coattiva, debba essere preferita la procedura nella quale sia stato emesso, per primo, il «<i>provvedimento che dispone la vendita</i>». Tale provvedimento può essere individuato: <i>(i) </i>per l’esecuzione fondiaria, nell’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione <i>ex </i>art. 569, co. 3, c.p.c.; mentre <i>(ii)</i> per la liquidazione giudiziale, considerata la natura di «<i>atto di pianificazione e di indirizzo</i>» del programma di liquidazione e la sua inidoneità a incidere su posizioni soggettive <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn20" target="_blank" rel="noreferrer">[20]</a>, nel decreto con il quale il giudice delegato autorizza i singoli atti di vendita ai sensi dell’art. 213, co. 7, c.c.i., già art. 104<i>ter</i>, co. 9, l. fall. <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn21" target="_blank" rel="noreferrer">[21]</a>.</p><p>Altro interrogativo attiene inoltre all’ammissibilità di eccezioni al criterio di coordinamento temporale – individuato, come detto dalla Suprema Corte in via interpretativa e in assenza di espressa disposizione – tra vendita esecutiva e fallimentare. In particolare, ci si è chiesti se il diritto del creditore fondiario alla vendita dell’immobile ipotecato nell’esecuzione individuale possa essere destinato a prevalere, per quanto la vendita dello stesso bene sia già stato disposta in sede fallimentare.</p><p>Alcuni elementi a favore dell’ammissibilità di eccezioni sono rinvenibili dall’<i>iter</i> argomentativo impiegato dalla Suprema Corte nelle prime pronunce in cui è stata affermata l’applicazione del criterio temporale <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn22" target="_blank" rel="noreferrer">[22]</a>, percorso logico dato poi per sottinteso nelle pronunce successive. A ben vedere è anzitutto la stessa Corte, infatti, a limitare l’applicazione del criterio temporale alla «<i>mancanza di altro specifico interesse degli Istituti di credito fondiario a preferire la procedura esecutiva individuale</i>». Non solo, nella stessa pronuncia la Corte chiarisce la <i>ratio</i> che ha portato ad affermare il dato temporale come criterio di scelta per la vendita in una delle due procedure, che è quella di «<i>privilegiare quella che presenti maggiore speditezza in termini di liquidazione del bene</i>».</p><p>Qualora il creditore fondiario dimostri l’esistenza di uno specifico interesse alla vendita nell’esecuzione individuale, oppure la vendita concorsuale non garantisca la maggiore celerità nella liquidazione del bene, l’esecuzione individuale dovrebbe essere preferita dunque anche nel caso in cui la vendita in sede fallimentare sia già stata disposta.</p><p>Il contrario interesse del creditore fondiario può derivare, ad esempio, dalle modalità in cui, di regola, viene disposta la liquidazione dell’attivo fallimentare, che impongono di preferire la vendita in blocco «<i>dell’intero complesso aziendale</i>» (art. 214 c.c.i. già art. 105 l. fall.). Potrebbe succedere, infatti, come avvenuto nel caso concreto da cui trae spunto questo contributo, che all’interno del complesso aziendali, siano compresi beni poco appetibili oltre l’immobile ipotecato, i quali se stimati in misura sensibilmente superiore ai corretti valori di mercato, scoraggerebbero la partecipazione di potenziali aggiudicatari alla vendita competitiva dell’intero complesso aziendale, con conseguente allungamento dei tempi di liquidazione.</p><p>In questa ipotesi, dovrebbe essere quindi riconosciuto il diritto del creditore fondiario a che la vendita dell’immobile ipotecato avvenga nell’esecuzione individuale, promossa e proseguita <i>ex</i> art. 41, co. 2, TUB, anche laddove la vendita dello stesso bene sia già stata disposta nella liquidazione giudiziale.</p><p>Non resta quindi da chiedersi quale possa essere lo strumento processuale con cui il creditore fondiario possa far valere questo diritto nei confronti degli organi della procedura, soprattutto nel caso (da considerarsi la regola, visto il disposto dell’art. 216, co. 3, c.c.i.) in cui la vendita concorsuale non segua il codice di rito e non siano quindi a disposizione del creditore fondiario le opposizioni esecutive.</p><p>Ai sensi dell’art. 217, co. 1, c.c.i. (già art. 108 l. fall.) il creditore fondiario potrebbe fare istanza di sospensione delle operazioni di vendita, sollecitando il vaglio da parte del giudice delegato dei profili riguardanti il contrapposto interesse alla vendita dell’immobile ipotecato nell’esecuzione individuale e la sollecita liquidazione del bene stesso <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn23" target="_blank" rel="noreferrer">[23]</a>.</p><p>In alternativa il creditore fondiario potrebbe proporre reclamo <i>ex</i> art. 133 c.c.i. (già art. 36 l. fall.) avverso l’avviso di vendita, essendo quest’ultimo un atto del curatore e non essendo ciò precluso dalla mancata impugnazione del programma di liquidazione <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn24" target="_blank" rel="noreferrer">[24]</a>. Su quest’ultimo strumento processuale, oltre a ricordare il ristretto termine di otto giorni dalla conoscenza dall’atto che si vuole reclamare, occorre tenere in considerazione che il testo dello stesso art. 133 c.c.i., rimasto inalterato rispetto alla l. fall., prevede che gli atti del curatore possano essere reclamati avanti dal giudice delegato solo per «<i>violazione di legge</i>». È essenziale chiarire, quindi, il significato di quest’ultima locuzione, dato che da essa dipende l’ampiezza delle censure che possono essere sottoposte al giudice delegato ai sensi dell’art. 133 c.c.i. rispetto agli atti del curatore.</p><p>Secondo un primo e più risalente orientamento, in sede di reclamo sarebbe precluso al giudice delegato un sindacato di merito rispetto alle scelte gestorie del curatore, limitando il reclamo alla «<i>violazione di legge</i>» il legislatore avrebbe inteso garantire l’autonomia di tale ultimo organo della procedura <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn25" target="_blank" rel="noreferrer">[25]</a>. Per altro e più recente orientamento, il controllo del giudice delegato è esteso anche al merito gestorio degli atti del curatore, dato che, in caso di accoglimento del reclamo, l’intervento del giudice è direttamente sostitutivo dell’atto del curatore; le stesse considerazioni valgono in caso di accoglimento del reclamo contro gli atti omissivi del curatore, in questa ipotesi il curatore è tenuto a ottemperare alle prescrizioni del giudice delegato, che avranno inevitabilmente contenuto gestorio <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn26" target="_blank" rel="noreferrer">[26]</a>.</p><p>Ulteriore argomento a sostegno di tale secondo orientamento è l’obbligo di diligenza del curatore prescritto dall’art. 136 c.c.i. (già art. 38 l. fall.). Quest’ultima disposizione consentirebbe il sindacato del giudice delegato in merito alla a correttezza gestoria degli atti del curatore, pur rimanendo entro i limiti della verifica di eventuali violazioni di legge, costituite appunto dall’aver contravvenuto agli obblighi di diligenza posti a carico del curatore <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn27" target="_blank" rel="noreferrer">[27]</a>.</p><p>In conclusione, laddove si ritenga che i profili riguardanti l’interesse del creditore fondiario alla vendita separata dell’immobile ipotecato in sede esecutiva e alla speditezza delle attività di liquidazione attengano al merito gestorio degli atti del curatore, essi potrebbero comunque addotti come motivi di reclamo <i><u>ex</u></i> art. 133 c.c.i. contro l’avviso di vendita, contestando la violazione da parte del curatore degli obblighi di diligenza a suo carico ex art. 136 c.c.i.</p><h6><strong>4. La fase di distribuzione del ricavato</strong></h6><p>Nella fase che segue la vendita coattiva dell’immobile ipotecato, ossia la distribuzione della somma ricavata, il privilegio <i>ex</i> art. 41, co. 2, TUB rivela tutta la sua natura strettamente processuale. Dal punto di vista sostanziale, il creditore fondiario non è dispensato a partecipare al procedimento di verifica del credito e dell’esistenza e delle cause legittime di prelazione che si svolge in concorso nella liquidazione giudiziale.</p><p>Così prevede espressamente l’art. 151, co. 3, c.c.i. (già art. 52 l. fall.) nella parte in cui precisa che le disposizioni relative all’accertamento dei crediti (Titolo V e art. 151, co. 2, c.c.i.) si applicano anche ai creditori (come quello fondiario) che sono esentati dal divieto di promuovere e continuare le azioni esecutive e cautelari nei confronti del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale. In armonia è l’ultimo periodo dell’art. 41, co. 2, TUB, il quale prevede che la parte del ricavato della vendita eccedente quanto risulta dovuto al creditore fondiario in sede di riparto deve essere attribuita al fallimento.</p><p>In questo contesto, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato il principio del carattere provvisorio della distribuzione effettuata in favore del creditore fondiario nell’esecuzione individuale, precisando che è «<i>onere dell’istituto, che intende rendere definitiva quell’assegnazione, insinuarsi allo stato passivo “in modo tale da consentire la graduazione dei crediti cui è finalizzata la procedura concorsuale</i>» <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn28" target="_blank" rel="noreferrer">[28]</a>.</p><p>In tempi più recenti, il ruolo preminente dell’accertamento del credito in sede concorsuale e stato esteso ulteriormente, dato che, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, non solo l’insinuazione al passivo del creditore fondiario è presupposto per il suo diritto a trattenere quanto ricevuto in via provvisoria nell’esecuzione individuale, ma è altresì presupposto per la stessa distribuzione provvisoria <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn29" target="_blank" rel="noreferrer">[29]</a>.</p><p>Si tenga presente, infine, che, sempre ai fini della distribuzione, sulla base dei sopra enunciati principi, la partecipazione del creditore fondiario all’accertamento concorsuale dei crediti è necessitata, si assiste in genere (se non originariamente evocato) all’intervento del curatore nell’esecuzione fondiaria <i>ex</i> art. 41, co. 2, TUB. Le finalità dell’intervento del curatore sono essenzialmente due: la prima rinvenibile dall’ultimo paragrafo dell’art. 41, co. 2 TUB, ottenere quanto eventualmente residui dalla vendita esecutiva una volta soddisfatto in via provvisoria il creditore fondiario e la seconda, far valere sul ricavato della vendita esecutiva i crediti destinati a prevalere sull’ipoteca del creditore fondiario, come quelli in prededuzione o assistiti da privilegio speciale sull’immobile <i>ex</i> artt. ss. 2770 c.c., tra cui meritano di essere menzionati, per la loro usuale incidenza, i crediti per imposte indirette, tra cui l’IMU <a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftn30" target="_blank" rel="noreferrer">[30]</a>.</p><p>***</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref1" target="_blank" rel="noreferrer">[1]</a> Per la tesi dell’inapplicabilità alla liquidazione giudiziale dell’art. 41, co. 2, TUB, si veda in giurisprudenza di merito Trib. Ancona, 22 giugno 2023, in <i>Il Caso</i>.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref2" target="_blank" rel="noreferrer">[2]</a> Cass. 19 agosto 2024, n. 22914.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref3" target="_blank" rel="noreferrer">[3]</a> Si vedano in termini: Trib. Agrigento, 20 giugno 2016, in <i>Ex Parte Creditoris</i>; Trib. Perugia, 31 gennaio 2020, in <i>One Legale</i>.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref4" target="_blank" rel="noreferrer">[4]</a> S. Passafiume, <i>Il credito fondiario fra esecuzione e fallimento</i>, <i>In Executivis</i> <i>– La rivista telematica dell’esecuzione forzata</i>, 2019, 2.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref5" target="_blank" rel="noreferrer">[5]</a> Cass. 30 gennaio 1985, n. 582, in <i>Giust. civ. Mass.</i>, 1985, 1; Cass., 28 gennaio 1993, n. 1025; emesse entrambe con riferimento alla pregressa disciplina del credito fondiario (R.D. 6 luglio 1905, n. 646). Orientamento tradizionale che è stato confermato anche a seguito dell’emanazione del TUB, sul punto si veda ad esempio Cass. 8 settembre 2011, n. 18436. In dottrina si vedano ad esempio L. Abete, <i>Creditore fondiario ed ufficio fallimentare: le reciproche prerogative, il relativo rapporto e le correlate conseguenze</i>, in <i>Fallimento</i>, 2012, 326 ss.; G.B. Nardecchia, <i>Accertamento, quantificazione e graduazione del credito fondiario: l’intervento del curatore nell’esecuzione individuale</i>, in <i>Il Fallimento</i>, 12, 2018, 1394.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref6" target="_blank" rel="noreferrer">[6]</a> Così espressamente Cass., 28 gennaio 1993, n. 1025.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref7" target="_blank" rel="noreferrer">[7]</a> Si vedano sul punto, seppur riferite alla disciplina previgente al c.c.i. e al TUB: Cass. 7 dicembre 1999, n. 13667; Cass. 19 marzo 1998, n. 2922; Cass. 7 novembre 1991, n. 11879. In termini si vedano anche in giurisprudenza di merito Trib. Avellino, 8 maggio 2018; Trib. Rimini, 11 aprile 2017, in <i>De Jure</i>.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref8" target="_blank" rel="noreferrer">[8]</a> In senso favorevole si veda Cass. 7 giugno 1988, n. 3847; in senso contrario si vedano invece ad esempio: Trib. Macerata, 14 marzo 2019, in <i>De Jure</i>; Trib. Siena, 14 aprile 2020, in <i>Ex Parte Creditoris</i>.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref9" target="_blank" rel="noreferrer">[9]</a> Per la compatibilità dell’art. 41, co. 2, TUB alla liquidazione controllata si vedano in giurisprudenza: Trib. Brescia, 12 aprile 2023, in <i>Il Caso</i>; Trib. Larino, 17 ottobre 2023, in <i>De Jure</i>. In senso contrario si vedano invece sempre in giurisprudenza: Trib. Modena, 3 marzo 2023; Trib. Treviso, 28 novembre 2022, entrambe in <i>Il Caso</i>. Sempre in senso contrario e per una più ampia critica all’attualità del privilegio <i>ex</i> art. 41, co. 2, TUB si veda: M. Attanasio, <i>Il privilegio fondiario e il Codice della Crisi</i>, in <i>Diritto della Crisi</i>, 2023.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref10" target="_blank" rel="noreferrer">[10]</a> Cass. 19 agosto 2024, n. 22914.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref11" target="_blank" rel="noreferrer">[11]</a> In dottrina con riferimento al vecchio testo dell’art. 43 l. fall. si veda ad esempio S. Passafiume, <i>Il credito fondiario fra esecuzione e fallimento</i>, <i>cit.</i>, 3.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref12" target="_blank" rel="noreferrer">[12]</a> Si vedano Cass. 11 marzo 1987 n. 2352; Cass. 3 giugno 1996 n. 5081.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref13" target="_blank" rel="noreferrer">[13]</a> Cass. 19.8.2003, n. 12115; Cass. 2 ottobre 2003 n. 14675; Cass. 17 giugno 2021 n. 17441. In giurisprudenza di merito si veda anche Trib. Monza, 1° maggio 2018, in <i>De Jure</i>.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref14" target="_blank" rel="noreferrer">[14]</a> S. Passafiume, <i>Il credito fondiario fra esecuzione e fallimento</i>, <i>cit.</i>, 3; E. Bruschetta, <i>Legittimazione del curatore nell’esecuzione di credito fondiario</i>, in <i>Il Fallimento</i>, 2004, p. 1320.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref15" target="_blank" rel="noreferrer">[15]</a> Cass. 2 giugno 1994, n. 5352.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref16" target="_blank" rel="noreferrer">[16]</a> Cass. 8 maggio 2009, n. 10599. In giurisprudenza di merito si veda anche di recente Trib. Imperia, 4 aprile 2022, in <i>De Jure</i>.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref17" target="_blank" rel="noreferrer">[17]</a> In questi termini si sono espresse in un arco temporale di oltre trent’anni, sia nella vigenza del TUB che dalla precedente legge sul credito fondiario: Cass. 20 aprile 2022, n. 12673; Cass. 4 marzo 2015 n. 4399; Cass. 8 settembre 2011 n. 18436; Cass. 28 gennaio 1993, n. 1025; Cass. 30 gennaio 1985, n. 582, in<i> Giust. civ. Mass.</i>, 1985, 1.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref18" target="_blank" rel="noreferrer">[18]</a> S. Passafiume, <i>Il credito fondiario fra esecuzione e fallimento</i>, cit., 5.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref19" target="_blank" rel="noreferrer">[19]</a> C M. Tardivo, <i>Il finanziamento fondiario nella nuova legge bancaria: aspetti processuali nell’art. 41</i>, in <i>Studi in onore di L. Montesano</i>, 1997, p. 791.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref20" target="_blank" rel="noreferrer">[20]</a> Cass. 6 settembre 2019, n. 22383; Cass. 1° luglio 2022, n. 21007.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref21" target="_blank" rel="noreferrer">[21]</a> S. Passafiume, <i>Il credito fondiario fra esecuzione e fallimento</i>, <i>cit.</i>, 5.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref22" target="_blank" rel="noreferrer">[22]</a> Cass. 28 gennaio 1993, n. 1025.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref23" target="_blank" rel="noreferrer">[23]</a> Secondo la giurisprudenza di legittimità infatti l’art. 108 l. fall. (trasposto nell’art. 217 c.c.i.) attribuisce «<i>un generale potere per il giudice delegato di sospendere le operazioni di vendita in presenza di gravi e giustificati motivi</i>» esercitabile laddove il curatore, cui è attributo il potere di compiere le operazioni di vendita, non si ottenga al «<i>rispetto di regole minime di correttezza e trasparenza</i>» (Cass., 10 ottobre 2023, n. 28365). In senso favorevole all’atipicità dei «<i>gravi e fondati motivi</i>» che giustificano la sospensione delle operazioni di vendita da parte del giudice delegato si veda di recente F. Rolfi, <i>Procedure competitive: trasparenza, ordine pubblico economico e poteri del giudice delegato</i>, <i>Il Fallimento</i>, 3, 2024, 331. Per il generalizzato potere del giudice delegato a sospendere le operazioni di vendita «<i>per ogni vizio di legittimità che lo inficia</i>», seppure con riferimento alla disciplina anteriore alla riforma <i>ex</i> d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5 si veda anche Cass. 2 giugno 1999, n. 5341. Per un più restrittivo orientamento secondo cui i «<i>gravi e fondati motivi</i>» atterrebbero alla «<i>violazione delle norme imperative e di ordine pubblico economico</i>» si veda ad esempio Cass. 7 novembre 2023, n. 30917.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref24" target="_blank" rel="noreferrer">[24]</a> Stante il suo contenuto di pianificazione e indirizzo, il programma di liquidazione è inidoneo al giudicato: Cass. 6 settembre 2019, n. 22383.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref25" target="_blank" rel="noreferrer">[25]</a> Si veda sul punto, fra tutti, l’efficace riepilogo di V. Iorio, <i>Reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori – Commento sub art. 36 l. fall.</i>, in <i>Commentario alla Legge Fallimentare</i>, a cura di A. Caiafa, 2017, 211.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref26" target="_blank" rel="noreferrer">[26]</a> A. Castagnola, <i>Il giudice delegato e le declamazioni del legislatore</i>, in <i>Riv. dir. proc.</i>, 2015, 1, 69.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref27" target="_blank" rel="noreferrer">[27]</a> In questo senso si vedano in giurisprudenza di merito Trib. Monza, 11 aprile 2012, in <i>De Jure</i>; Trib. Milano, 5 maggio 2016, in <i>Crisi d’Impresa</i>, 2016.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref28" target="_blank" rel="noreferrer">[28]</a> Cass. 13 dicembre 2017, n.29972; Cass. 30 marzo 2015, n. 6377; Cass. 11 ottobre 2012, n. 17368; Cass. 4 settembre 2009, n.19217; Cass. 28 maggio 2008, n. 13996; Cass., SS.UU., 17 dicembre 2004, n. 23572.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref29" target="_blank" rel="noreferrer">[29]</a> «<i>Per ottenere l’attribuzione (in via provvisoria, salvi i definitivi accertamenti operati nel prosieguo della procedura fallimentare) delle somme ricavate dalla vendita, il creditore fondiario dovrà documentare al giudice dell’esecuzione di avere sottoposto positivamente il proprio credito alla verifica del passivo in sede fallimentare, cioè di aver proposto l’istanza di ammissione al passivo del fallimento e di avere ottenuto un provvedi- mento favorevole dagli organi della procedura (anche se non ancora divenuto definitivo)</i>» Cass. 28 settembre 2018, n. 23482.</p><p><a href="https://www.dirittobancario.it/art/esecuzione-fondiaria-ex-art-41-tub-e-liquidazione-concorsuale/#_ftnref30" target="_blank" rel="noreferrer">[30]</a> G.B. NARDECCHIA, <i>Accertamento, quantificazione e graduazione del credito fondiario: l’intervento del curatore nell’esecuzione individuale</i>, <i>cit.</i>, 1399.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_processed_/4/9/csm_ADV_II_Dispute-Resolution_copy_acd8e7aec8.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-7954</guid>
                        <pubDate>Wed, 21 Aug 2024 16:51:00 +0200</pubDate>
                        <title>CJEU | Restriction of the Freedom of Establishment by Legislation on Applicable Law in Corporate Matters</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cjeu-restriction-of-the-freedom-of-establishment-by-legislation-on-applicable-law-in-corporate-matters</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Art. 49 and 54 TFEU, Recital 2 of Directive (EU) 2019/2121 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 amending Directive (EU) 2017/1132 as regards cross-border conversions, mergers and divisions (OJ 2019 L 321, p. 1), Art. 25 legge n. 218/1995, Art. 2381 (2) Codice civile (Italian Civil Code)&nbsp;</p><p>Articles 49 and 54 TFEU must be interpreted as precluding legislation of a Member State which provides generally for its national law to apply to the acts of management of a company established in another Member State but carrying on the main part of its activities in the first Member State.</p><p><a href="https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%2Fents%2Fbeckrs%2F2024%2Fcont%2Fbeckrs.2024.8421.htm&amp;anchor=Y-300-Z-BECKRS-B-2024-N-8421" target="_blank" rel="noreferrer"><strong>Click Here to read the document</strong></a></p><p>Article written by Flavia Trombetti (ADVANT Nctm) and Dr Tobias Pörnbacher (ADVANT Beiten).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                                <category>Dispute Resolution</category>
                            
                        
                        
                            
                            
                            <enclosure url="https://www.advantlaw.com/fileadmin/_processed_/8/f/csm_ADV_II_Corporate-and-commercial-1_copy_9608d65b6d.jpg" length="0" type="image/jpeg"/>
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4815</guid>
                        <pubDate>Tue, 11 Jul 2023 06:57:22 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT | Litigation and Disputes in France, Germany and Italia. An overview Q&amp;A</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-litigation-and-disputes-in-france-germany-and-italia-an-overview-qa</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Companies doing business in the European Union are, now more than ever, likely to face commercial disputes in multiple jurisdictions across Europe, each of which have their own specific procedural and substantive features.The purpose of this Q&amp;A is to provide an easy-to-read and high-level overview of some of the key issues any party involved in litigation (either as claimant or defendant) in France, Germany and/or Italy, is likely to face and should therefore be aware of.<a href="https://www.flipbookpdf.net/web/site/5b18eeeb10fcd8260a2d8f03f6ec6d5f6e2fff30FBP27358730.pdf.html#page/3" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Click here for the document</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-4824</guid>
                        <pubDate>Mon, 29 May 2023 03:49:03 +0200</pubDate>
                        <title>ADVANT FAQs on Climate Change Litigation</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/advant-faqs-on-climate-change-litigation</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Companies are under increasing social, regulatory and economic pressure in almost all sectors to contribute to the reduction of greenhouse gas emissions ("GHG emissions") and to think about their contribution to climate protection.&nbsp;<em>Pars pro toto&nbsp;</em>from a legal point of view is the classification of economic activities as environmentally sustainable or non-sustainable according to the EU Taxonomy Regulation as well as upcoming detailed reporting obligations pursuant to the Corporate Sustainability Reporting Directive ("CSRD"). After its implementation into national law, particularly large limited-liability companies will be obliged to describe in their annual pursuant to the European Sustainability Reporting Standards (ESRS),&nbsp;<em>inter alia</em>:</p><ul> <li>Their plans to ensure that their business model and strategy are compatible with the transition to a sustainable economy and with limiting global warming to 1.5 °C in line with the Paris Agreement and the objective of achieving climate neutrality by 2050 and, where relevant, the exposure of the undertaking to coal-, oil-, and gas-related activities as well as</li> <li>their time-bound targets related to sustainability matters, including, where appropriate, absolute greenhouse gas emission reduction targets at least for 2030 and 2050, and the progress made towards achieving those targets.</li></ul><p>Independent of already existing, if less detailed, reporting obligations of large capital-market-oriented companies and possible furhter-reaching obligations in the future (see for example Art. 15, 25 of the draft Corporate Sustainability Due Diligence Directive ("CSDDD") proposed by the EU Commission in February 2'22), many companies have already adopted plans to reduce their GHG emissions and report on such plans in more or less detail.<a href="https://www.flipbookpdf.net/web/site/21b1a67273c30866b8bbb46f8e68444d03f76d58FBP27358730.pdf.html#page/1" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Click here for the document</a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5105</guid>
                        <pubDate>Wed, 17 Mar 2021 10:34:55 +0100</pubDate>
                        <title>Diritti tv, per il consulente della Lega Serie A servono chiarimenti su offerta Sky</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/diritti-tv-per-il-consulente-della-lega-serie-a-servono-chiarimenti-su-offerta-sky</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>A 13 giorni dalla scadenza delle offerte, il legale solleva dubbi su quella della pay tv di Comcast. La decisione del Cagliari di non votare all'Assemblea di Lega spacca esattamente in due il fronte delle squadre di A.</em>Una mossa inaspettata può definire il processo per l'assegnazione dei diritti tv. A 13 giorni dalla scadenza delle offerte delle televisioni per il triennio di campionato 2021/24, il consulente legale della Lega Serie A&nbsp; <strong>Alberto Toffoletto</strong> ha preso una posizione forte. Sostenendo in assemblea che l'offerta presentata da Sky è, per lui, da ritenersi inammissibile. Il motivo? La procedura prevede l'inserimento solo della valutazione monetaria. L'offerta di Sky invece sarebbe "arricchita" da un elemento qualitativo che la rende a tutti gli effetti condizionata. E quindi non ammissibile, per la procedura di vendita dei diritti tv. Ora a Toffoletto è stato chiesto di metterlo nero su bianco, per chiudere il discorso. Certamente è singolare che un parere di questa rilevanza emerga solo a 13 giorni dalla data del 29 marzo, termine di scadenza delle offerte tv. Ma Sky potrebbe rientrare con una nuova offerta sul pacchetto in co-esclusiva di 3 partite: così vogliono molti club, per non disperdere un partner ventennale da 13 miliardi di sterline di fatturato. Anche se è forte una corrente che vorrebbe spacchettarle per poter vendere una partita in chiaro.<strong>Ma Dazn perde un voto: il Cagliari si sfila</strong>Un parere che a questo punto fa di Dazn il concorrente unico per i diritti 2021/24 della Serie A. EppureDazn (supportata da Tim) ha perso consensi. I voti a favore, che da due settimane erano stabilmente 11, sono diventati 10. Il Cagliari non s'è aggiunto al fronte degli astenuti, ma ha deciso di non votare. Una mossa che aveva l'intento di evitare lo scontro e abbassare i toni di quella che è ormai diventata una battaglia tra due fronti. Ora la scelta del presidente Giulini spacca esattamente a metà la Lega Serie A: la metà delle società vorrebbe chiudere subito l'assegnazione: sono Juventus, Inter, Lazio, Napoli, Atalanta, Verona, Fiorentina, un fronte compattissimo a cui si aggiungono Milan, Udinese e Parma. Ma per assegnare il bando sono necessari 14 voti, da oggi quindi Dazn è un po' più lontana.Semmai si&nbsp;torna a parlare di Fondi di investimento, visto che il gruppo dei favorevoli è ormai stabilmente fissato a 13. Con le solite, Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento e Crotone, a cui oggi si è aggiunto il Cagliari, vanno sommati le opinioni favorevoli di Milan, Udinese e Parma. Tredici a sette, numero sufficiente a fermare però l'operazione, cristallizzando lo stallo.Tratto da <a href="https://www.repubblica.it/sport/calcio/serie-a/2021/03/16/news/diritti_tv_lega_dazn_sky-292492762/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">La Repubblica</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5233</guid>
                        <pubDate>Tue, 12 May 2020 10:34:37 +0200</pubDate>
                        <title>From the Co-Chairs</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/from-the-co-chairs</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>From the Co-Chairs&nbsp;Angelo Anglani&nbsp;and Tim Strong</em>Dear friends,This is not the usual message from&nbsp;the Co-Chairs, which at this time of the&nbsp;year very much looks forward to our Annual&nbsp;Litigation Forum. As you will now know, in&nbsp;light of the completely unprecedented health&nbsp;emergency facing the world, we had to take&nbsp;the decision to postpone that event. We wish to&nbsp;take this opportunity to thank Rodrigo Garcia&nbsp;of Marval O’Farrell Mairal, and the rest of the&nbsp;organising committee, for all their hard work&nbsp;in developing a superb programme of sessions&nbsp;and social events for us. Whilst it is obviously&nbsp;too early to know when we will be able to hold&nbsp;our annual conference again, we are hopeful&nbsp;that their work will not go to waste and our&nbsp;committee will still be able to visit the beautiful&nbsp;city of Buenos Aires at a later date.For most of us, current circumstances&nbsp;mean huge changes to our lives. Some of&nbsp;you will always have worked from home&nbsp;from time-to-time, but the majority of us&nbsp;did not do so regularly, let alone with our&nbsp;families at home with us and with such&nbsp;limited opportunities to go outside and&nbsp;interact face-to-face with other people.Some of us have also seen the closure&nbsp;of our courts, calling into question how&nbsp;we can even do our job. But against the&nbsp;background of these severe challenges,&nbsp;we have been heartened by efforts friends&nbsp;and colleagues have taken to stay in touch,&nbsp;look for opportunities to work together,&nbsp;and share relevant legal updates. There&nbsp;are also opportunities for us as litigators&nbsp;to help clients facing disruption, and the&nbsp;committee officers are discussing a number&nbsp;of possible initiatives on this front.Please&nbsp;watch your emails about this in due course.&nbsp;2020 promises to be a very challenging&nbsp;year and we are here to show that litigators&nbsp;love challenge and know how to navigate&nbsp;stormy seas.Finally, please stay safe and well, and we&nbsp;look forward to seeing you all soon, at the&nbsp;next IBA event we are able to hold.&nbsp;<em>From "International Bar Association Legal Practice Division"</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5288</guid>
                        <pubDate>Thu, 09 Apr 2020 03:48:06 +0200</pubDate>
                        <title>Coronavirus, Racanelli: &quot;Seri dubbi su processi da remoto&quot;</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/coronavirus-racanelli-seri-dubbi-su-processi-da-remoto</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>"<em>I processi da remoto? Ho seri dubbi sulla loro fattibilità e faccio miei i rilievi delle Camere penali</em>". Antonello Racanelli, procuratore aggiunto del Tribunale di Roma e già componente del Csm si sofferma sul tema della gestione della giustizia al tempo del Coronavirus. Lo fa intervenendo nel meeting svoltosi interamente sul web "<span style="text-decoration: underline;">La Reputazione. Come tutelare il 'grande capitale' nell'era dell'innovazione?</span>" organizzato da The Skill con la partecipazione dell'avvocato<strong> Gianluca Massimei</strong> (<strong>Nctm Studio Legale</strong>), dell'avvocato Fabio Pinelli dello studio Pinelli Avvocati e di Francesco Giorgino, giornalista del Tg1 e docente alla Luiss Guido Carli. "<em>Pensiamo alla difficoltà di gestire le camere di consiglio in Corte di Assise, ci sono forti rischi di condizionamento</em>" continua Racanelli. "<em>L'innovazione è importante, ma comporta problemi notevoli</em>".Nel corso del dibattito Francesco Giorgino ha spiegato che "<em>il Ventunesimo secolo sarà il periodo della micronarrazioni che sostituiranno le macronarrazioni e saranno basate su alcune parole chiave: fiducia, credibilità, personal branding, brand identity e tutela e mantenimento della reputazione</em>". L'avvocato <strong>Gianluca Massimei</strong> ha sottolineato come sia "<em>necessario rivedere la normativa relativa alle diffamazioni a mezzo social media ai danni delle aziende, diffamazioni agevolate dall'anonimato</em>". L'avvocato Fabio Pinelli, infine, ha invitato a elevare "<em>il reato di diffamazione a reato primario e fare in modo che la tutela sia effettiva. Sarebbe importante che anche i giornalisti si ponessero il problema a tutela della verità dell'informazione</em>". In questo senso Pinelli e Massimei si dicono "<em>d'accordo sulla creazione di sezioni specializzate con tempi immediati per la tutela della reputazione e della dignità altrimenti del tutto intempestiva per assicurare una effettiva tutela giuridica sia sul piano civile sia soprattutto, come oggi, sul piano penale</em>".&nbsp;<a href="https://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2020-04-08/coronavirus-racanelli-seri-dubbi-processi-remoto-200504.php?refresh_ce=1" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Diritto24.com</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5355</guid>
                        <pubDate>Tue, 28 Jan 2020 03:52:13 +0100</pubDate>
                        <title>Cinque lezioni che impariamo da UniQLegal</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/cinque-lezione-che-impariamo-da-uniqlegal</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>di Nicola di MolfettaUniCredit diventa anche uno studio legale. O meglio, investe in un progetto professionale dedicato alla gestione del contenzioso bancario e, in prospettiva, alla consulenza. La notizia, che ha scosso dalle fondamenta il mercato dei servizi legali, viene approfondita in questo numero di MAG grazie all'intervista che la nostra Ilaria Iaquinta ha realizzato con i protagonisti, vale a dire il <em>general counsel</em> di UniCredit, Gianpaolo Alessandro, l'avvocata Shannon Lazzarini, capo del <em>litigation</em> del colosso bancario di piazza Gae Aulenti e vice <em>general counsel</em> che sarà anche presiedente della neonata Sta (società tra avvocati per azioni), oltre agli avvocati <strong>Alberto Toffoletto</strong> e Marco Pesenti, rispettivamente soci fondatori degli studi <strong>Nctm</strong> e La Scala, nonché consiglieri delegati della nuova consegna.L'apertura alla forma societaria per gli studi legali era destinata a tradursi nella nascita di imprese legali partecipate da <em>big spender</em> del settore. Lo abbiamo detto più volte dopo l'approvazione della legge 124 del 2017. E ora, la "profezia" sembra essersi avverata.Ma al di là dello straniamento che il fatto suscita in chi, probabilmente a ragione, ha incassato l'annuncio del 15 gennaio scorso come un diretto di Mike Tyson in pieno volto, il dato che da oggi sul mercato dei servizi legali ci sia un soggetto partecipato (con una quota del 9%) da una delle più grandi banche del Paese, dovrebbe indurre ad alcune riflessioni su cosa significhi questo sviluppo per gli operatori “tradizionali” del settore.L’operazione <strong>UniQLegal</strong> conferma alcuni dei concetti che già l’avvio&nbsp;del progetto La Scala Cerved aveva reso evidenti a chiunque fosse interessato a comprendere davvero quali fossero le dinamiche in atto nella gestione di una certa tipologia di servizi legali (la lettura del capitolo del libro <em>Lex Machine</em>, intitolato “Debutto in Società” potrebbe essere molto utile in proposito). Ma ne introduce anche di nuovi, sconvolgendo letteralmente alcuni assunti considerati intoccabili dalla maggior parte degli avvocati italiani: come quello che fare sistema tra avvocati e operatori del diritto, in generale, sia praticamente una mission impossible.Ecco allora quelle che, secondo noi, sono le cinque lezioni che ci portiamo a casa all’alba di questa nuova iniziativa imprenditorial-legale.Prima lezione: <strong>non è vero che l’attività di uno studio legale non sia attrattiva per un partner/investitore</strong>. Può esserlo eccome. Soprattutto se lo studio legale, organizzato in forma di impresa, si occupa di un settore in cui l’investitore è presente.Seconda lezione: <strong>il business deve essere scalabile e l’attività legale deve essere organizzata in processi</strong>. La competenza dei professionisti che animano un progetto professionale capace di attirare l’interesse&nbsp;di un partner industriale o finanziario deve accompagnarsi a un’organizzazione che renda la nuova realtà legale un player capace&nbsp;di stare sul mercato a prescindere delle individualità ma in virtù della capacità di gestire una determinata tipologia di pratiche in maniera efficace ed efficiente.Terza lezione: <strong>l’impresa legale, almeno a questo stadio, è caratterizzata da una focalizzazione ben definita su una specifica area di mercato</strong>.&nbsp;Lo studio legale classico, inteso come struttura multidisciplinare e&nbsp;attiva in diverse aree del diritto con team diversificati non solo sul piano tecnico ma anche su quello della redditività, sembra meno adatto a essere strutturato per svolgere una produzione “industriale”.Quarta lezione: <strong>lo studio impresa non sostituisce lo studio tradizionale ma si propone come alternativa per una gestione più efficiente di determinate attività</strong>. Le diverse componenti del mercato dei servizi legali sembrano destinate a spostarsi verso forme studio più adatte e&nbsp;più efficaci rispetto alle diverse esigenze e disponibilità di spesa. Uno stesso studio legale, in quest’ottica, può diventare il promotore di diversi progetti, distribuendo energie e risorse, differenziando così il rischio d’impresa in una logica di ottimizzazione.Quinta lezione: <strong>fare sistema tra operatori del settore può rivelarsi strategico</strong>. Questo, forse, è l’aspetto più sorprendente del caso UniQLegal. Vedere due studi legali che decidono di unire le forze per sviluppare&nbsp;in sinergia un progetto assieme a un partner terzo su una specifica&nbsp;area di <em>business</em> è un fatto inedito all’interno di un mercato da sempre caratterizzato da una concorrenza esasperata tra organizzazioni professionali. E se dire che segna l’inizio di una nuova era per il&nbsp;settore può sembrare esagerato, di sicuro consente di affermare che l’innovazione di modello, nella professione forense, ha come unico limite la capacità di visione dei professionisti.&nbsp;<a href="https://legalcommunity.it/wp-content/uploads/2020/01/Mag134_del27012020_LcSrl_LC_5B.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da MAG by Legalcommunity.it</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5356</guid>
                        <pubDate>Tue, 28 Jan 2020 03:37:21 +0100</pubDate>
                        <title>Ecco come sarà UniQLegal</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/ecco-come-sara-uniqlegal</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>di Ilaria Iaquinta</p><h5>È la società tra avvocati per azioni a cui hanno dato vita UniCredit, La Scala e Nctm.<em>MAG</em> ha intervistato i promotori del progetto e si è fatto raccontare tutti i dettagli dell'iniziativa che potrebbe rivoluzionare una fetta importante del mercato degli studi legali</h5><strong><span style="text-decoration: underline;">LA CURIOSITÀ - DA DOVE ARRIVA IL NOME UNIQLEGAL?</span></strong>Nasce, spiegano i fondatori, dal desiderio di trasmettere l’idea dell’<strong>unicità del progetto</strong>, che sposa non solo il concetto di <strong>innovazione e singolarità del modello</strong>, ma anche l’ambizione di diventare nel tempo un riferimento del diritto bancario in Italia.Mentre studi d’affari e direzioni legali interne si affannano a chiamare <em>partnership</em> i semplici «Da anni la direzione legale di UniCredit sentiva rapporti di collaborazione che intercorrono tra l’esigenza di valutare un progetto simile – racconta loro, c’è chi passa dalle parole ai fatti, costituendo il <em>general counsel</em> Gianpaolo Alessandro, in società. È il caso di UniCredit, Nctm e La Scala. Il&nbsp;gruppo bancario e le due insegne hanno siglato una <em>partnership</em> che dà vita a <strong>UniQLegal</strong>, uno studio legale nella forma di società per azioni tra avvocati, partecipato per il 91% dalle<em> law firm</em> (45,5% ciascuno) e per il 9% dall’istituto di credito. Questo matrimonio cliente-fornitore segna l’ingresso ufficiale di una banca nel mondo della consulenza giuridica specializzata, scrivendo una pagina di storia del mercato dei servizi legali.<strong><span style="text-decoration: underline;">LA GENESI</span></strong>«Da anni la direzione legale di Unicredit sentiva rapporti di collaborazione che intercorrono tra l’esigenza di valutare un progetto simile – racconta il <em>general counsel</em> <strong>Gianpaolo Alessandro</strong>, in un'intervista esclusiva rilasciata a MAG insieme ai&nbsp;fondatori e membri del cda della nuova realtà, <strong>Shannon Lazzarini</strong> (presidente e <em>head of group litigation &amp; group deputy general counsel</em> di UniCredit), <strong>Alberto Toffoletto</strong> (consigliere delegato e <em>partner</em> fondatore di Nctm) e <strong>Marco Pesenti</strong> (consigliere delegato socio fondatore di La Scala).&nbsp;Abbiamo voluto trasformare in realtà il concetto filosofico di <em>partnership</em> che&nbsp;ci legava da tempo, con l’ambizione di creare una struttura innovativa e altamente specializzata nel diritto bancario».La collaborazione che prende forma in UniQLegal&nbsp;– spiegano i professionisti – è il frutto dell’unione tra la strategia dei due studi di perseguire le competenze settoriali e la necessità della banca di gestire alcune aree legali di interesse. Tra queste,&nbsp;in particolare, il contenzioso passivo bancario, che&nbsp;è il primo grande servizio che la <em>startup</em> legale è in grado di offrire già oggi e la consulenza ricorrente&nbsp;e la contrattualistica, a cui si dedicherà negli anni&nbsp;a venire. L’ambizione maggiore è infatti quella di arrivare a offrire agli istituti finanziari un servizio dedicato e sartoriale, che incrementi nel tempo le attività, in risposta alle esigenze reali del mercato. UniQLegal mira a diventare un’eccellenza del diritto bancario, così da allargare il portafoglio clienti, di&nbsp;cui al momento fa parte solo UniCredit, e risultare attrattiva per altre istituzioni bancarie e finanziarie che possano essere interessate anche a partecipare al capitale. «Immagino che anche le direzioni&nbsp;legali di altre banche sentano, al pari della nostra, l’esigenza concreta di ricevere consulenze su misura e affidarsi a un partner specializzato più che a un semplice fornitore. Per questo ci piacerebbe che&nbsp;in futuro partecipassero al nostro progetto. Per il momento rimarremo concentrati sul far funzionare la macchina», commenta Alessandro.<blockquote><p><em>Abbiamo voluto trasformare in realtà il concetto filosofico di partnership che ci legava da tempo, con l'ambizione di creare una struttura innovativa e altamente specializzata nel diritto bancario ò Gianpaolo Alessandro</em></p></blockquote><p><img class="alignnone size-medium wp-image-16001 alignleft" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2020/01/Schermata-2020-01-28-alle-10.34.55-300x300.png" alt><strong><span style="text-decoration: underline;">DA12A100</span></strong>Una macchina che oggi parte con una squadra di dodici UniCredit. A questi vanno aggiunti due coordinatori – ovvero il partner di Nctm <strong>Christian Romeo</strong> e la socia di La Scala <strong>Luciana Cipolla</strong>, responsabili rispettivamente della gestione del <em>knowledge management</em> e delle procedure operative – che dedicheranno una parte consistente dell'attività a UniQLegal, e dodici avvocati, provenienti dai due studi, che lavoreranno in forma esclusiva per la nuova realtà. Da UniCredit, invece, non arriva nessuno. «La direzione legale rimarrà interna alla banca e avrà vita propria. Non è prevista né l’esternalizzazione di attività, né il trasferimento di persone», precisa Alessandro.Il team, secondo il piano industriale, è destinato a crescere nel giro di cinque anni, arrivando a contare ben cento risorse specializzate in materia di contenzioso bancario, organizzati funzionalmente per <em>seniority</em> e competenze. Una squadra che UniQLegal costruirà «secondo i normali criteri di selezione di qualsiasi altro studio legale – spiega <strong>Toffoletto</strong> – concentrandosi in particolare su giovani che abbiano voglia di specializzarsi in ambito bancario e lavorare in una realtà che punta sull’innovazione»&nbsp;<strong><span style="text-decoration: underline;">SPECIALIZZAZIONE E TECNOLOGIA</span></strong>Specializzazione e tecnologia sono infatti le due chiavi di volta dello studio. I due pilastri che reggono la struttura. «L’idea di fondo è che la combinazione&nbsp;di tecnologia e specializzazione è quella che crea la massima efficienza. È un dato di fatto e basta osservarlo. Chi è specializzato ci mette meno tempo a fare le cose e se la tecnologia è intelligente toglie allo specializzato i tempi morti delle attività ripetitive e gli consente di concentrarsi sull’attività intellettuale. Vogliamo costruire uno studio che sfrutti a pieno l’intelligenza degli avvocati e faciliti le attività di ricerca giuridica e degli elementi che servono per la composizione delle difese, o la comunicazione interna ed esterna coi clienti. Cose che oggi i <em>software</em> proprietari degli studi Nctm e La Scala, che verranno messi a disposizione di UniQLegal, consentono di fare», spiega Toffoletto. «Ci impegneremo inoltre a monitorare i nuovi prodotti sul mercato in termini di intelligenza artificiale. Al momento l’offerta è molto variegata e forse poco efficace, ma non appena l’AI diventerà uno strumento utilizzabile la implementeremo o svilupperemo», aggiunge Pesenti.Oltre che per i due partner legali, la tecnologia è un elemento centrale anche per la banca e il suo ufficio legale che negli ultimi anni ha investito in strumenti per la gestione del contenzioso delle altre attività della direzione, sottolinea Lazzarini. Inoltre, l’amministratore delegato del gruppo, Jean Pierre Mustier ha annunciato che il 2020 sarà l’anno in cui la banca diventerà, rispetto ai clienti, completamente priva di carta. Una banca digitale, di riflesso, richiederà la digitalizzazione della documentazione relativa ai contenziosi e conseguentemente degli investimenti per creare un’interfaccia unica digitale tra legal e cliente. Investimenti che UniQLegal sarà pronta a fare, conferma Alessandro.</p><blockquote><p><em>L'idea di fondo è che la combinazione di tecnologia e specializzazione è quella che crea la massima efficienza - Alberto Toffoletto</em></p></blockquote><p><span style="text-decoration: underline;"><strong>RELAZIONE COI SOCI</strong></span>Quanto alla relazione con gli studi Nctm e La Scala, UniQLegal si manterrà indipendente. «Siamo soci. A partire dagli aspetti gestionali fino ad arrivare&nbsp;a quelli tecnici – chiarisce Toffoletto – saremo il supporto di questa nuova realtà, fino a quando, e ci auguriamo a breve, sarà in grado di muoversi soltanto con le proprie gambe». Le due insegne continueranno a offrire servizi e assistenza ai clienti mantenendo i dipartimenti di diritto bancario e proseguendo nelle attività di crescita e sviluppo. Al contempo UniQLegal farà il suo cammino, «forte di una <em>partnership</em> tra due realtà legali che hanno tutte le competenze per svolgere un servizio professionale di consulenza e un socio industriale che indicherà di volta in volta ciò che effettivamente serve a un cliente bancario», aggiunge Alessandro. L’indipendenza dai partner si conserverà anche nella sede, provvisoriamente in via Metastasio 5 a Milano nell’attesa di chiudere un nuovo contratto di locazione. Il quartier generale di UniQLegal sposerà la digitalizzazione. Le classiche biblioteche che tradizionalmente popolano gli “studi analogici” lasceranno spazio ad aree comuni e luoghi di pensiero. Nuova sarà anche la distribuzione degli ambienti rispetto alle attività: tutto sarà flessibile e incentrato sul gruppo, anziché sui singoli.Rispetto al rapporto con la direzione legale di UniCredit, spiega Alessandro, l’unico impegno di UniQLegal sarà quello, per altro già richiesto dalla banca a qualsiasi <em>law firm</em> con cui lavora, di non assumere mandati in conflitto con l’istituto di credito. «Mentre normalmente la gestione dei conflitti di interesse è in qualche modo completamente delegata agli studi che lavorano con noi, in questo caso, essendo anche soci, il conflitto sarà più trasparente, sia verso la banca, sia verso i clienti dello studio. Quindi riteniamo che in questa configurazione ci sia ancora un’ulteriore garanzia che il conflitto venga gestito in maniera trasparente», aggiunge il giurista.</p><blockquote><p><em>Ci impegneremo a monitorare i nuovi prodotti sul mercato in termini di intelligenza artificiale - Marco Pesenti</em></p></blockquote><p>&nbsp;<span style="text-decoration: underline;"><strong>RAPPORTO TRA UNICREDIT E GLI ALTRI STUDI LEGALI</strong></span>Cosa accadrà infine al rapporto che intercorrono tra la banca e gli altri studi legali con cui collabora? Nulla. UniCredit conserverà il proprio <em>panel</em> e i criteri di selezione dei vecchi e nuovi consulenti con cui continuerà a lavorare. «La nostra idea è che per sua natura questo studio diventi il nostro partner primario nella gestione del contenzioso italiano, ma continueremo a lavorare con tanti altri studi che già oggi lavorano con noi e che ci hanno assistito per tanti anni&nbsp;e continueranno a farlo», conclude il <em>general counsel.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="https://legalcommunity.it/wp-content/uploads/2020/01/Mag134_del27012020_LcSrl_LC_5B.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da MAG by Legalcommunity.it</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5361</guid>
                        <pubDate>Thu, 16 Jan 2020 02:23:07 +0100</pubDate>
                        <title>Nctm e La Scala in Spa con UniCredit socio di capitale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nctm-e-la-scala-in-spa-con-unicredit-socio-di-capitale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h4>La nuova realtà investirà per le future esigenze delle banche</h4><em>di Alessandro Galimberti</em>Se non è un punto di svolta nel mercato di servizi legali, è qualcosa che gli somiglia molto. Due tra le più autorevoli e strutturate <em>law firm</em> di Milano - <strong>Nctm</strong> e La Scala - si uniscono a un grande cliente - UniCredit - e fondano <strong>UniQLegal</strong>. Una<em> joint venture</em> tra un’impresa <em>leader</em> nei servizi finanziari e una società paritetica tra avvocati, da considerare “<em>big player</em>” della consulenza legale.Le cifre della nuova spa spiegano molto del progetto, destinato a diventare innovativo nell’ecosistema sempre più integrato dei servizi professionali: Nctm e La Scala detengono ciascuna il 45,5% del capitale della stp, UniCredit avrà il 9% e si porrà non solo come socio tecnicamente finanziatore - comunque sotto la soglia di legge (il 33%) - ma anche come maggiore cliente dei due studi legali.I tre nuovi <em>partner</em> convengono che il matrimonio «incontra l’esigenza di UniCredit di gestire con innovazione ed eccellenza la peculiarità di specifiche aree legali di interesse del gruppo bancario» con una soluzione che «è parsa la scelta migliore per assicurare il massimo livello di qualità del servizio, innovazione di processo ed efficienza». Innovazione che potrebbe non essere finita: «i soci fondatori non escludo- no ma anzi auspicano che in futuro possano essere coinvolti altri <em>partner</em> tecnici e/o finanziari». Di fatto, le premesse di un processo imponente di concentrazione di mercato.Si sperimenterà un nuovo modo di proporsi al cliente, superando il concetto di concorrenza sul prezzo&nbsp;per orientarsi su integrazione del servizio e investimenti, nella gestione del contenzioso passivo bancario (soprattutto quello seriale). Nelle intenzioni c’è un graduale allargamento verso consulenza alla rete, contrattualistica e «tutte le nuove esigenze che le banche dovranno fronteggiare in futuro». Di qui l’apertura a nuovi <em>partner</em> e a <em>partner</em>/clienti, cercando una concentrazione che pare il vero <em>driver</em> dell’operazione che pare pionieristica.Per ora l’accordo non cambia né i rapporti tra i due “ex” concorrenti legali - che manterranno la propria clientela e la relativa offerta di servizi, con i rispettivi dipartimenti di diritto bancario - né l’assetto organizzativo di UniCredit (non sono previsti tagli nè spostamenti negli uffici interessati). Secondo la nota diramata dai tre <em>partner</em>, in questa fase saranno creati solo gruppi di lavoro; per il futuro evidentemente si vedrà.La svolta era stata in un certo senso preannunciata da altre operazioni degli ultimi due anni, che hanno visto spesso La Scala esplorare nuove <em>practice</em>: dalla consulenza esterna sull’attività di studio - affidata a Kpmg - agli accordi con società di servizio (Cerved) per integrare l’offerta dello studio invece di rincorrere le proposte di altri <em>player</em>.Ma la nascita di un polo societario/professionale delle dimensioni di UniQLegal va molto oltre il semplice allargamento dell’offerta dei servizi, per una serie di considerazioni. A partire dal ruolo del socio finanziatore - principale cliente della spa e prima ancora dei <em>partner</em> fondatori - per continuare con l’economia di scala, soprattutto in termini di costi dell’innovazione e degli imponenti investimenti richiesti dalle nuove tecnologie. Forse non è eccessivo prevedere che la data di ieri segna una svolta nei servizi di consulenza legale per i prossimi decenni.&nbsp;<em>Tratto da Il Sole 24 Ore</em>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5362</guid>
                        <pubDate>Thu, 16 Jan 2020 02:20:24 +0100</pubDate>
                        <title>Contenzioso bancario | UniCredit si allea con Nctm e La Scala</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/contenzioso-bancario-unicredit-si-allea-con-nctm-e-la-scala</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>MILANO - UniCredit crea una «società tra avvocati per azioni», insieme agli studi <strong>Nctm</strong> e La Scala, per gestire il contenzioso legale passivo e la consulenza legale ricorrente. La società, di nome <strong>UniQLegal</strong>, «ambisce a diventare nel tempo un autentico punto di riferimento del diritto bancario in Italia», riporta una nota congiunta. La <em>partnership</em> «consentirà di mettere a fattor comune la considerevole esperienza e le avanzate tecnologie di gestione degli studi <em>partner</em> con le competenze e i processi della direzione legale dellabanca». <strong>Nctm</strong> ha 250 professionisti e 62 soci. La Scala ha 200 professionisti e uno staff di 100 persone. Unicredit è la seconda banca in Italia, tra le prime fautrici di una drastica pulizia di bilancio che nel 2017 portò a cartolarizzare 17,7 miliari di euro di crediti in sofferenza.&nbsp;<em>Tratto da La Repubblica</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5363</guid>
                        <pubDate>Thu, 16 Jan 2020 02:10:18 +0100</pubDate>
                        <title>UniCredit si crea lo studio legale con Nctm e La Scala</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/unicredit-si-crea-lo-studio-legale-con-nctm-e-la-scala</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>MILANO - Un'inedita alleanza tra banca e avvocati. È quanto ha fatto UniCredit che, insieme con <strong>Nctm</strong> e La Scala, ha dato vita a <strong>UniQLegal</strong>, il primo studio legale nato con una configurazione sociale di questo genere. Lo studio nasce per soddisfare alcune esigenze di servizi legali dell'istituto con particolare riguardo alla gestione del contenzioso passivo bancario e della consulenza legale ricorrente. La <em>partnership</em> vede i due studi ciascuno al 45,5% mentre la banca guidata da Jean Pierre Mustier ha il 9%.Presidente del cda è l'avvocato americano Shannon Lazzarini, di UniCredit. L'alleanza «consentirà di mettere a fattor comune la considerevole esperienza e le avanzate tecnologie di gestione degli studi <em>partner</em> con le competenze e i processi della direzione legale del gruppo bancario», si legge in una nota.<strong>Nctm</strong> conta su 250 professionisti, 62 soci e 5 uffici operativi in Italia e all'estero (Milano, Roma, Bruxelles, Londra e Shanghai). La Scala comprende circa 200 professionisti e uno staff di oltre 100 persone.&nbsp;<em>Tratto da La Stampa</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5364</guid>
                        <pubDate>Thu, 16 Jan 2020 02:09:05 +0100</pubDate>
                        <title>UniQLegal - Prima partnership tra banca e avvocati</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/uniqlegal-prima-partnership-tra-banca-e-avvocati</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Partnership</em> tra gli studi legali <strong>Nctm</strong> e La Scala con Unicredit. Nasce <strong>UniQLegal</strong>, società tra avvocati per azioni, di cui Gae Aulenti detiene il 9% e il 45,5% a testa i due studi legali, che permetterà a UniCredit di «<em>soddisfare alcune specifiche esigenze di servizi legali</em>», soprattutto legate al contenzioso bancario passivo. Si tratta della situazione più frequente: un debitore non rispetta gli accordi pattuiti e smette, ad esempio, di pagare le rate.L'obiettivo di UniQLegal è «<em>diventare nel tempo un autentico punto di riferimento del diritto bancario</em>».&nbsp;<em>Tratto da Il Messaggero</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5365</guid>
                        <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 09:48:10 +0100</pubDate>
                        <title>Nasce UniQLegal da partnership fra Unicredit e studi Nctm e La Scala</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nasce-uniqlegal-da-partnership-fra-unicredit-e-studi-nctm-e-la-scala-2</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nasce <strong>UniQLegal</strong>, un’iniziativa innovativa che nasce da una <em>partnership</em> con gli studi legali <strong>Nctm</strong> e La Scala ed aspira a soddisfare alcune specifiche esigenze di servizi legali del Gruppo UniCredit, che vanno dalla gestione del contenzioso passivo bancario alla della consulenza legale ricorrente.UniqLegal consentirà di mettere a fattor comune la considerevole esperienza e le avanzate tecnologie di gestione degli studi partner, con le competenze e i processi della Direzione Legale del Gruppo UniCredit.Nasce così un centro di eccellenza professionale caratterizzato da<em> know-how</em> specialistico, capacità di investimento, innovazione tecnologica, nuove logiche organizzative e produttive ed economie di scala che porteranno ad un nuovo standard nella fornitura di servizi legali specializzati. UniQLegal sarà fondato sulla capitalizzazione della conoscenza e sulla dinamicità dei suoi professionisti.&nbsp;&nbsp;<a href="https://finanza.lastampa.it/News/2020/01/15/nasce-uniqlegal-da-partnership-fra-unicredit-e-studi-nctm-e-la-scala/ODVfMjAyMC0wMS0xNV9UTEI" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Lastampa.it</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5366</guid>
                        <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 08:55:18 +0100</pubDate>
                        <title>Gli studi legali Nctm e La Scala danno vita con UniCredit a UniQLegal, società tra avvocati per azioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/gli-studi-legali-nctm-e-la-scala-danno-vita-con-unicredit-a-uniqlegal-societa-tra-avvocati-per-azioni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong>UniQLegal</strong>, è un'iniziativa innovativa che nasce per soddisfare alcune specifiche esigenze di servizi legali del Gruppo UniCredit, con particolare riguardo alla gestione del contenzioso passivo bancario e della consulenza legale ricorrente, e che ambisce a diventare nel tempo un autentico punto di riferimento del diritto bancario in Italia.La <em>partnership</em> consentirà di mettere a fattor comune la considerevole esperienza e le avanzate tecnologie di gestione degli studi partner con le competenze e i processi della Direzione Legale del Gruppo UniCredit creando un centro di eccellenza professionale caratterizzato da <em>know-how</em> specialistico, capacità di investimento, innovazione tecnologica, nuove logiche organizzative e produttive ed economie di scala che porteranno ad un nuovo standard nella fornitura di servizi legali specializzati.UniQLegal sarà fondato sulla capitalizzazione della conoscenza e sulla dinamicità dei suoi professionisti: giovani, curiosi, supportati dall'esperienza e dalla visione strategica dei soci che condividono da sempre l'attenzione all'innovazione, alla cura del cliente e alla crescita professionale del capitale umano, risorsa primaria e imprescindibile dei servizi professionali.&nbsp;<em>Tratto da <a href="http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2020-01-15/gli-studi-legali-nctm-e-scala-danno-vita-unicredit-uniqlegal-societa-avvocati-azioni--113353.php" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Il Sole 24 Ore - Diritto24.com</a></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5367</guid>
                        <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 08:52:46 +0100</pubDate>
                        <title>UniCredit si fa il suo studio legale: nasce UniQLegal con gli avvocati di Nctm e La Scala</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/unicredit-si-fa-il-suo-studio-legale-nasce-uniqlegal-sta-con-gli-avvocati-di-nctm-e-la-scala</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h4>Gli studi legali Nctm e La Scala hanno dato vita con UniCredit a UniQLegal, società tra avvocati per azioni, partnership che nasce per soddisfare alcune specifiche esigenze di servizi legali del Gruppo UniCredit, con particolare riguardo alla gestione del contenzioso passivo bancario</h4>UniCredit si fa il suo studio legale. Gli studi legali <strong>Nctm</strong> e La Scala hanno infatti dato vita con UniCredit a <strong>UniQLegal</strong>, società tra avvocati per azioni, partnership che nasce, si legge in una nota, "<em>per soddisfare alcune specifiche esigenze di servizi legali del Gruppo UniCredit, con particolare riguardo alla gestione del contenzioso passivo bancario e della consulenza legale ricorrente, e che ambisce a diventare nel tempo un autentico punto di riferimento del diritto bancario in Italia</em>". Le due law firm italiane, cioè <strong>Nctm Studio Legale</strong> e La Scala Sta, hanno da tempo una forte <em>expertise</em> professionaLe in materia bancaria e finanziaria.<strong>Nctm</strong> è una realtà legale con oltre 250 professionisti, 62 soci e 5 uffici operativi in Italia e all’estero (Milano, Roma, Bruxelles, Londra e Shanghai); La Scala, invece, con 200 professionisti e uno staff di oltre 100 persone, è tra i primi studi legali in Italia attivi nel contenzioso bancario e fallimentare, ed è specializzato nei servizi di recupero crediti giudiziale. La <em>partnership</em> tra i due studi, si legge in una nota congiunta, «<em>consentirà di mettere a fattor comune la considerevole esperienza e le avanzate tecnologie di gestione degli studi partner con le competenze e i processi della Direzione Legale del Gruppo UniCredit creando un centro di eccellenza professionale caratterizzato da know-how specialistico, capacità di investimento, innovazione tecnologica, nuove logiche organizzative e produttive ed economie di scala che porteranno ad un nuovo standard nella fornitura di servizi legali specializzati. UniQLegal sarà fondato sulla capitalizzazione della conoscenza e sulla dinamicità dei suoi professionisti: giovani, curiosi, supportati dall’esperienza e dalla visione strategica dei soci che condividono da sempre l’attenzione all’innovazione, alla cura del cliente e alla crescita professionale del capitale umano, risorsa primaria e imprescindibile dei servizi professionali</em>»&nbsp;<a href="https://www.italiaoggi.it/news/unicredit-si-fa-il-suo-studio-legale-nasce-uniqlegal-sta-con-gli-avvocati-di-nctm-e-la-scala-202001151458182552" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Italiaoggi.it</em></a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5368</guid>
                        <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 08:51:43 +0100</pubDate>
                        <title>Studi legali Nctm e La Scala danno vita a una partnership con UniCredit</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/studi-legali-nctm-e-la-scala-danno-vita-a-una-partnership-con-unicredit</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gli studi legali <strong>Nctm</strong> e La Scala hanno avviato un progetto in <em>partnership</em> con Unicredit. <strong>UniQLegal</strong>, questo il nome dell’iniziativa, metterà a fattor comune la considerevole esperienza e le avanzate tecnologie di gestione degli studi partner con le competenze e i processi della Direzione Legale del Gruppo UniCredit creando un centro di eccellenza professionale caratterizzato da<em> know-how</em>&nbsp;specialistico, capacità di investimento, innovazione tecnologica, nuove logiche organizzative eproduttive ed economie di scala che porteranno ad un nuovo standard nella fornitura di servizi&nbsp;legali specializzati.&nbsp;<a href="https://www.wallstreetitalia.com/news/studi-legali-nctm-e-la-scala-danno-vita-a-una-partnership-con-unicredit/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Wallstreetitalia.com</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5369</guid>
                        <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 08:48:23 +0100</pubDate>
                        <title>Nasce UniQLegal per i servizi</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nasce-uniqlegal-per-i-servizi</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gli studi legali <strong>Nctm</strong> e La Scala danno vita con UniCredit a <strong>UniQLegal</strong>, società tra avvocati per azioni: un'iniziativa che nasce per rispondere ad alcune specifiche esigenze di servizi legali di UniCredit, per esempio nella gestione del contenzioso passivo bancario e della consulenza legale ricorrente. L'obiettivo è diventare, nel tempo, un punto di riferimento per il diritto bancario in Italia.Grazie alla <em>partnership</em>, si metteranno a fattor comune l'esperienza e le tecnologie di gestione degli studi partner con le competenze e i processi della Direzione Legale del Gruppo UniCredit: una realtà con <em>know-how</em> specialistico, capacità di investimento, innovazione tecnologica, nuove logiche organizzative e produttive ed economie di scala che vuole definire un nuovo standard nella fornitura di servizi legali specializzati.&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.aziendabanca.it/notizie/uniqlegal-unicredit-nctm-lascala" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Aziendabanca.it</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5370</guid>
                        <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 08:48:03 +0100</pubDate>
                        <title>Unicredit lancia il suo studio legale: nasce UniQLegal</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/unicredit-lancia-il-suo-studio-legale-nasce-uniqlegal</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p></p><h4>Unicredit apre le porte al mondo degli studi legali: nasce UniQLegal, una società per azioni di avvocati esperti di contenzioso bancario. Sarà un punto di riferimento per il diritto bancario italiano.</h4>Sarà un 2020 all’insegna delle novità per il Gruppo UniCredit che ha appena lanciato un’iniziativa di grande interesse per i professionisti legali. Infatti sta per nascere<strong> UniQLegal</strong>, una società per azioni di avvocati che mette insieme esperti di contenzioso bancario nell’ottica di rispondere alle specifiche esigenze del Gruppo. In altre parole uno studio legale <em>ad hoc</em> per risolvere le proprie problematiche interne sui contenziosi senza doversi avvalere di risorse esterne.Non solo, il Gruppo UniCredit ha annunciato anche che l’obiettivo di UniQLegal è diventare nel giro di pochi anni un punto di riferimento per tutte le controversie di diritto bancario a livello nazionale. Si prospettano nuove opportunità di investimento.Il progetto è stato annunciato nel comunicato stampa datato 15 gennaio 2020 che ne sottolinea la portata innovativa.UniQLegal nasce grazie alla collaborazione di due grandi studi legali esperti in materia bancaria: <strong>La Scala</strong> e <strong>Nctm</strong> che entrambi partecipano al progetto in maniera paritetica al 45% del capitale, il Gruppo Unicredit, invece, al 9%. Si tratta di una vera e propria società per azioni tra avvocati che mette insieme le eccellenze italiane in materia di diritto bancario.Come si apprende dal comunicato stampa, UniQLegal sarà un polo di innovazione professionale e tecnologica teso a fornire servizi legali altamente specializzati e pronto a diventare un punto di rifermento per tutte le pratiche bancarie italiane.&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.money.it/Unicredit-lancia-il-suo-studio-legale-UniQLegal" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Money.it</em></a>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5371</guid>
                        <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 08:45:08 +0100</pubDate>
                        <title>Unicredit: contenzioso bancario, nasce partnership con studi legali</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/unicredit-contenzioso-bancario-nasce-partnership-con-studi-legali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Partnership tra gli studi legali <strong>Nctm</strong> e La Scala con Unicredit.Nasce <strong>UniQLegal</strong>, società tra avvocati per azioni, che permetterà a UniCredit di "<em>soddisfare alcune specifiche esigenze di servizi legali</em>", soprattutto quelle legate al contenzioso bancario passivo. Si tratta della situazione più frequente: un debitore o un titolare di un servizio non rispetta gli accordi pattuiti e smette, ad esempio, di pagare delle rate. L'obiettivo di UniQLegal è "<em>diventare nel tempo un autentico punto di riferimento del diritto bancario in Italia</em>".&nbsp;<a href="https://www.iltempo.it/news-adn-kronos/2020/01/15/news/unicredit-contenzioso-bancario-nasce-partnership-con-studi-legali-1266595/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Iltempo.it</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5372</guid>
                        <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 08:44:21 +0100</pubDate>
                        <title>Nasce UniQLegal da partnership fra Unicredit e studi Nctm e La Scala</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nasce-uniqlegal-da-partnership-fra-unicredit-e-studi-nctm-e-la-scala</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nasce <strong>UniQLegal</strong>, un'iniziativa innovativa che nasce da una partnership con gli studi legali <strong>Nctm</strong> e La Scala ed aspira a soddisfare alcune specifiche esigenze di servizi legali del Gruppo UniCredit, che vanno dalla gestione del contenzioso passivo bancario alla della consulenza legale ricorrente.UniqLegal consentirà di mettere a fattor comune la considerevole esperienza e le avanzate tecnologie di gestione degli studi partner, con le competenze e i processi della Direzione Legale del Gruppo UniCredit.Nasce così un centro di eccellenza professionale caratterizzato da <em>know-how</em> specialistico, capacità di investimento, innovazione tecnologica, nuove logiche organizzative e produttive ed economie di scala che porteranno ad un nuovo standard nella fornitura di servizi legali specializzati. UniQLegal sarà fondato sulla capitalizzazione della conoscenza e sulla dinamicità dei suoi professionisti.&nbsp;<a href="https://www.ilmessaggero.it/economia/news/nasce_uniqlegal_da_partnership_fra_unicredit_e_studi_nctm_e_la_scala-4985132.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Ilmessaggero.it</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5373</guid>
                        <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 08:31:21 +0100</pubDate>
                        <title>Nctm e La Scala con UniCredit fondano UniQLegal, società tra avvocati per azioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nctm-e-la-scala-con-unicredit-fondano-uniqlegal-societa-tra-avvocati-per-azioni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Una nuova realtà si è affacciata sul panorama legale italiano: il nuovo studio <strong>UniQLegal</strong>, creato da un’iniziativa innovativa che nasce per soddisfare alcune specifiche esigenze di servizi legali del Gruppo UniCredit, con particolare riguardo alla gestione del contenzioso passivo bancario e della consulenza legale ricorrente, e che ambisce a diventare nel tempo un autentico punto di riferimento del diritto bancario in Italia.La <em>partnership</em> consentirà di mettere a fattor comune la considerevole esperienza e le avanzate tecnologie di gestione degli studi <em>partner</em> con le competenze e i processi della Direzione Legale del Gruppo UniCredit creando un centro di eccellenza professionale caratterizzato da <em>know-how</em> specialistico, capacità di investimento, innovazione tecnologica, nuove logiche organizzative e produttive ed economie di scala che porteranno ad un nuovo standard nella fornitura di servizi legali specializzati.UniQLegal sarà fondato sulla capitalizzazione della conoscenza e sulla dinamicità dei suoi professionisti: giovani, curiosi, supportati dall’esperienza e dalla visione strategica dei soci che condividono da sempre l’attenzione all’innovazione, alla cura del cliente e alla crescita professionale del capitale umano, risorsa primaria e imprescindibile dei servizi professionali.UniQLegal s.t.a.p.a. ha adottato un sistema di amministrazione e controllo tradizionale con un consiglio di amministrazione presieduto dall’avvocato americano Shannon Lazzarini, <em>head of international litigation</em> di Unicredit, con i consiglieri prof. avv. <strong>Alberto Toffoletto</strong>, socio fondatore di <strong>Nctm</strong> e l’avv. Marco Pesenti, socio fondatore di La Scala. Il collegio sindacale è composto dal dott. Enrico Zanfagna, presidente, dalla prof. avv. Lucia Calvosa e dal dott. Alberto Acciaro. La revisione legale è affidata a Deloitte.Come già avveniva in passato per <strong>Nctm</strong> e La Scala, UniQLegal non potrà assumere mandati in conflitto con UniCredit e neppure con clienti dei due studi <em>partner</em>. Allo scopo sono in fase di definizione accurate procedure di verifica dei <em>conflict check</em>. Lo stesso vale evidentemente per gli studi <em>partner</em> che si asterranno da prestare assistenza a parti in conflitto con i clienti di UniQLegal, fatta salva la specifica autorizzazione di questi.Sulla base delle pattuizioni in essere gli studi <em>partner</em> sono tenuti a dare supporto tecnico professionale e manageriale a UniQLegal, mettendo a disposizione tutta la propria esperienza nella gestione dei servizi professionali. Un <em>partner</em> di <strong>Nctm</strong>, il prof. avv. <strong>Christian Romeo</strong>, e una <em>partner</em> di La Scala, l’avv. Luciana Cipolla, sono responsabili rispettivamente della gestione del <em>knowledge management</em> e delle procedure operative di UniQLegal.&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.globallegalchronicle.com/italia/nctm-e-la-scala-con-unicredit-fondano-uniqlegal-societa-tra-avvocati-per-azioni/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Globallegalchronicle.com</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5374</guid>
                        <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 07:22:50 +0100</pubDate>
                        <title>UniCredit: con Nctm e La Scala da&#039; vita a società tra avvocati per azioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/unicredit-con-nctm-e-la-scala-da-vita-a-societa-tra-avvocati-per-azioni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gli studi legali <strong>Nctm</strong> e La Scala danno vita con UniCredit a UniQLegal, societa' tra avvocati per azioni.&nbsp;<strong>UniQLegal</strong> - spiega una nota - è un'iniziativa che nasce per soddisfare alcune specifiche esigenze di servizi legali del Gruppo UniCredit, con particolare riguardo alla gestione del contenzioso passivo bancario e della consulenza legale ricorrente, e che ambisce a diventare nel tempo un autentico punto di riferimento del diritto bancario in Italia.La <em>partnership</em> consentirà di mettere a fattor comune la considerevole esperienza e le avanzate tecnologie di gestione degli studi partner con le competenze e i processi della Direzione Legale del Gruppo UniCredit creando un centro di eccellenza professionale caratterizzato da <em>know-how</em> specialistico, capacità di investimento, innovazione tecnologica, nuove logiche organizzative e produttive ed economie di scala che porteranno ad un nuovo standard nella fornitura di servizi legali specializzati. <strong>UniQLegal</strong> sarà fondato sulla capitalizzazione della conoscenza e sulla dinamicità dei suoi professionisti: giovani, curiosi, supportati dall'esperienza e dalla visione strategica dei soci che condividono da sempre l'attenzione all'innovazione, alla cura del cliente e alla crescita professionale del capitale umano, risorsa primaria e imprescindibile dei servizi professionali.&nbsp;<a href="https://www.milanofinanza.it/news/ricerca-mfdj?chkTitolo=&amp;testo=&amp;datadal=&amp;dataal=&amp;archivio=False&amp;pag=5" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Milanofinanza.it</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5375</guid>
                        <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 05:54:20 +0100</pubDate>
                        <title>Studi legali: Nctm e La Scala danno vita con UniCredit a UniQLegal</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/studi-legali-nctm-e-la-scala-danno-vita-con-unicredit-a-uniqlegal</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Un'iniziativa nata grazie agli studi legali <strong>Nctm</strong> e La Scala e che punta a soddisfare alcune specifiche esigenze di servizi legali del Gruppo UniCredit, con particolare riguardo alla gestione del contenzioso passivo bancario e della consulenza legale ricorrente, e che ambisce a diventare nel tempo un autentico punto di riferimento del diritto bancario in Italia.La <em>partnership</em> consentirà di mettere a fattor comune la considerevole esperienza e le avanzate tecnologie di gestione degli studi partner con le competenze e i processi della Direzione Legale del Gruppo UniCredit creando un centro di eccellenza professionale caratterizzato da<em> know-how</em> specialistico, capacità di investimento, innovazione tecnologica, nuove logiche organizzative e produttive ed economie di scala che porteranno ad un nuovo standard nella fornitura di servizi legali specializzati.&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.cassaforense.it/radiocor-news/studi-legali-nctm-e-la-scala-danno-vita-con-unicredit-a-uniqlegal/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Cassaforense.it</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5376</guid>
                        <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 05:51:18 +0100</pubDate>
                        <title>Gli studi legali Nctm e La Scala danno vita con UniCredit a UniQLegal, società tra avvocati per azioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/gli-studi-legali-nctm-e-la-scala-danno-vita-con-unicredit-a-uniqlegal-societa-tra-avvocati-per-azioni-2</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>UniQLegal, www.uniqlegal.it, è un’iniziativa innovativa che nasce per soddisfare alcune specifiche esigenze di servizi legali del Gruppo UniCredit, con particolare riguardo alla gestione del contenzioso passivo bancario e della consulenza legale ricorrente, e che ambisce a diventare nel tempo un autentico punto di riferimento del diritto bancario in Italia.La partnership consentirà di mettere a fattor comune la considerevole esperienza e le avanzate tecnologie di gestione degli studi partner con le competenze e i processi della Direzione Legale del Gruppo UniCredit creando un centro di eccellenza professionale caratterizzato da know-how specialistico, capacità di investimento, innovazione tecnologica, nuove logiche organizzative e produttive ed economie di scala che porteranno ad un nuovo standard nella fornitura di servizi legali specializzati.&nbsp;<em>Tratto da <a href="https://www.lefonti.legal/nctm-e-la-scala-nasce-uniqlegal-societa-per-azioni/#prettyPhoto" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Le Fonti Legal</a></em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5377</guid>
                        <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 05:40:53 +0100</pubDate>
                        <title>Nctm e La Scala, nasce UniQLegal società per azioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nctm-e-la-scala-nasce-uniqlegal-societa-per-azioni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Gli studi legali Nctm e La Scala danno vita con UniCredit a <strong>UniQLegal</strong>, società tra avvocati per azioni. UniQLegal, è un’iniziativa innovativa che nasce per soddisfare alcune specifiche esigenze di servizi legali del Gruppo UniCredit, con particolare riguardo alla gestione del contenzioso passivo bancario e della consulenza legale ricorrente, e che ambisce a diventare nel tempo un autentico punto di riferimento del diritto bancario in Italia.La <em>partnership</em> consentirà di mettere a fattor comune la considerevole esperienza e le avanzate tecnologie di gestione degli studi partner con le competenze e i processi della Direzione Legale del Gruppo UniCredit creando un centro di eccellenza professionale caratterizzato da <em>know-how</em> specialistico, capacità di investimento, innovazione tecnologica, nuove logiche organizzative e produttive ed economie di scala che porteranno ad un nuovo standard nella fornitura di servizi legali specializzati.&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.trend-online.com/lefontilegal/nctm-e-la-scalanasce-uniqlegal-societ-per-azioni/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Trend-online.com</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5378</guid>
                        <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 05:37:50 +0100</pubDate>
                        <title>UniCredit con Nctm e La Scala dà vita a UniQLegal società tra avvocati per azioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/unicredit-con-nctm-e-la-scala-da-vita-a-uniqlegal-societa-tra-avvocati-per-azioni</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La direzione legale del Gruppo UniCredit, guidata da Gianpaolo Alessandro (nella foto), in <em>partnership</em> con gli studi legali <strong>Nctm</strong> e La Scala crea <strong>UniQLegal</strong>, un’iniziativa innovativa che nasce per soddisfare alcune specifiche esigenze di servizi legali del gruppo bancario.In particolare, il progetto riguarda la gestione del contenzioso passivo bancario e della consulenza legale ricorrente. L’ambizione per UniQLegal è quella di diventare nel tempo un autentico punto di riferimento del diritto bancario in Italia.La <em>partnership</em> consentirà di mettere a fattor comune l’esperienza e le tecnologie di gestione degli studi partner con le competenze e i processi della direzione legale di UniCredit, creando un centro di eccellenza professionale caratterizzato da <em>know-how</em> specialistico, capacità di investimento, innovazione tecnologica, nuove logiche organizzative e produttive ed economie di scala che porteranno a un nuovo standard nella fornitura di servizi legali specializzati.<strong>UniQLegal</strong> – si legge in un comunicato diffuso dalla banca – sarà fondato sulla capitalizzazione della conoscenza e sulla dinamicità dei suoi professionisti: giovani, curiosi, supportati dall’esperienza e dalla visione strategica dei soci che condividono da sempre l’attenzione all’innovazione, alla cura del cliente e alla crescita professionale del capitale umano, risorsa primaria e imprescindibile dei servizi professionali.La struttura nasce con una compagine sociale non convenzionale per il mercato italiano, che vede la partecipazione, da un lato, di due studi legali di grandi dimensioni, noti per la propensione all’innovazione e le capacità organizzative e, dall’altro, di una delle più grandi banche italiane, per dare origine a una struttura professionale unica che unisce professionalità diverse e complementari, integra sistemi ed esperienze, modernizza e snellisce complessità operative di dialogo tra impresa e professionista.&nbsp;&nbsp;<a href="https://inhousecommunity.it/unicredit-nctm-la-scala-vita-uniqlegal-societa-avvocati-azioni/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Tratto da Inhousecommunity.it</em></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5379</guid>
                        <pubDate>Wed, 15 Jan 2020 05:13:13 +0100</pubDate>
                        <title>Gli studi legali Nctm e La Scala danno vita con UniCredit a UniQLegal, società tra avvocati per azioni</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/uniqlegal</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>UniQLegal, <a href="http://www.uniqlegal.it" target="_blank" rel="noreferrer noopener">www.uniqlegal.it</a>, è un’iniziativa innovativa che nasce per soddisfare alcune specifiche esigenze di servizi legali del Gruppo UniCredit, con particolare riguardo alla gestione del contenzioso passivo bancario e della consulenza legale ricorrente, e che ambisce a diventare nel tempo un autentico punto di riferimento del diritto bancario in Italia.La <em>partnership</em> consentirà di mettere a fattor comune la considerevole esperienza e le avanzate tecnologie di gestione degli studi partner con le competenze e i processi della Direzione Legale del Gruppo UniCredit creando un centro di eccellenza professionale caratterizzato da <em>know-how</em> specialistico, capacità di investimento, innovazione tecnologica, nuove logiche organizzative e produttive ed economie di scala che porteranno ad un nuovo standard nella fornitura di servizi legali specializzati.UniQLegal sarà fondato sulla capitalizzazione della conoscenza e sulla dinamicità dei suoi professionisti: giovani, curiosi, supportati dall’esperienza e dalla visione strategica dei soci che condividono da sempre l’attenzione all’innovazione, alla cura del cliente e alla crescita professionale del capitale umano, risorsa primaria e imprescindibile dei servizi professionali.<img class=" wp-image-15808 aligncenter" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/02/UniQLegal.jpg" alt width="330" height="78"></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5507</guid>
                        <pubDate>Mon, 10 Jun 2019 06:35:27 +0200</pubDate>
                        <title>Lamponi e Massimei soci &lt;i&gt;equity&lt;/i&gt; in Nctm</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/lamponi-e-massimei-soci-equity-in-nctm</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il dipartimento contenzioso &amp; arbitrati di <strong>Nctm</strong> si arricchisce di due soci <em>equity</em>: <strong>Ivan Lamponi</strong> e <strong>Gianluca Massimei</strong>, specializzati in questioni civili, commerciali e assicurative. In questo modo sale a tre il numero dei partner nominati nel (l'altro è <strong>Christian Romeo</strong>).[...]<img class="alignnone size-full wp-image-13290" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2019/06/20190610_RS-Sole-EquityPartners-e1560159740388.jpg" alt>&nbsp;&nbsp;<em>Tratto da Il Sole 24 Ore</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5517</guid>
                        <pubDate>Tue, 21 May 2019 09:50:54 +0200</pubDate>
                        <title>Tecniche redazionali: dai recenti contributi giurisprudenziali sui rischi di inammissibilità in Cassazione alle novità premiali del D.M. 37/2018</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tecniche-redazionali</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Le riforme che hanno interessato, da ultimo, il giudizio di legittimità comportano una maggiore attenzione alle tecniche redazionali, in quanto il rafforzamento di filtri processuali, in ossequio alla funzione di nomofilachia della Suprema Corte, involge rischi di inammissibilità, anche nuovi rispetto agli schemi tradizionali. D’altro canto si assiste anche ad una tendenza a favorire l’utilizzo dei sistemi informatici e delle modalità telematiche, per un processo più celere e, sostanzialmente, più equo.</em></p><h1>Inammissibilità in Cassazione</h1>A seguito delle riforme che hanno interessato il giudizio dinanzi la Suprema Corte dal 2006 in poi, nel tentativo di riaffermare la funzione nomofilattica della Corte, il concetto di «inammissibilità», in origine squisitamente legato ad aspetti per lo più formali e all’ambito del rito (artt. 365 e 366 c.p.c.: decorrenza dei termini per l’impugnazione ovvero carenza di interesse o legittimazione ad impugnare), si è ampliato, colorandosi di tratti molto vicini al merito.Nel 2009, a fronte dell’abrogazione del cd. «quesito di diritto» (art. 366 bis c.p.c.), accanto ai casi tipici di inammissibilità cd. «procedurale» o «tradizionale», si è assistito all’introduzione di un’ulteriore forma di inammissibilità, ossia quella di cui all’art. 360 bis c.p.c., con un rafforzamento del fenomeno del «filtro».Ne consegue che, ad esempio, i ricorsi inutilmente prolissi (spesso purtroppo conseguenza «distorta» di un’errata interpretazione del principio di autosufficienza) rischiano ora la declaratoria di inammissibilità, in quanto ipotetiche censure non pertinenti equivalgono a mancata enunciazione dei motivi, in spregio alla previsione normativamente imposta dall’art. 366 nn. 3 e 4 c.p.c. (Cass. 20910/17 e Cass. 11260/18).Nelle due nuove fattispecie di inammissibilità ex art. 360 bis c.p.c., non viene in rilievo un requisito prettamente formale, bensì più propriamente qualcosa di molto affine alla sostanza delle questioni dibattute: tali ipotesi avrebbero dovuto più coerentemente essere ricondotte all’infondatezza nel merito dell’impugnazione piuttosto che alla categoria della inammissibilità.Limitando l’analisi al solo disposto di cui al n. 1 del predetto art. 360 bis c.p.c., si osserva come le SS.UU. 7155/17 &nbsp;decidano il rafforzamento del «filtro», indicando la via dell’inammissibilità cd. «meritale» come alternativa alla categoria dell’inammissibilità processuale, già nota. Ed allora, l’ordinanza 5001/18 della VI Sezione della Cassazione chiarisce la relazione esistente tra l’art. 366 n. 4 e l’art. 360 bis c.p.c. ai fini dell’esatto assolvimento dell’onere di specificità dei motivi di ricorso.Indicatori della specificità dei motivi, in tale ottica, sono:<ul> <li>specificazione di tutte le norme di diritto che si assumono violate ed esame del contenuto precettivo delle stesse, in coerenza con il significato ad esse riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità;</li> <li>individuazione di tutte le <em>rationes decidendi</em> e raffronto tra la regola giuridica applicata dal giudice di merito e la giurisprudenza di legittimità;</li> <li>ove la pronuncia impugnata risulti conforme alla giurisprudenza di legittimità, il motivo dovrà anche contenere argomenti per contrastare l’indirizzo consolidato.</li></ul><p>In mancanza, il motivo sarà «<em>non specifico, inidoneo al raggiungimento dello scopo e, dunque, inammissibile ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ.».</em></p><h1>Le novità del D.M. 37/2018</h1>Il D.M. 8.3.2018 n. 37, intitolato "<em>Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247"</em>, ha apportato alcune modifiche di rilievo alla disciplina dei parametri forensi, includendo incentivi premiali nel caso di osservanza di alcuni accorgimenti tecnici nella redazione degli atti giudiziali.Le novità salienti del D.M. 37/2018, in vigore a partire dal 27 aprile 2018, possono così riepilogarsi:<ul> <li>è vietato al Giudice la liquidazione del compenso professionale sotto una soglia numerica minima. I valori medi possono essere aumentati di regola sino all’80% (100% per la fase istruttoria) e possono essere diminuiti non oltre il 50% (70% per la fase istruttoria);</li> <li>introduzione di specifica previsione di compenso per l’attività svolta dall’avvocato nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita, liquidata in base ai parametri numerici di apposita tabella (25-bis);</li> <li>aumento dei compensi per l’avvocato che assista più soggetti aventi la stessa posizione processuale: per ogni soggetto oltre il primo, nella misura del 30 per cento (anziché del 20), fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento (anziché del 5) per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta (anziché di venti);</li> <li>in caso di proposizione di motivi aggiunti nel processo amministrativo, il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è di regola aumentato sino al 50 per cento;</li> <li>con riguardo all’Arbitrato: i compensi previsti dall'apposita tabella, si applicano adesso a favore di ciascun arbitro e non più all'intero collegio.</li></ul><p>La novità più interessante ai fini dell’argomento qui in oggetto riguarda tuttavia la previsione di un aumento dei compensi per l’«avvocato telematico»: all’interno dell’art. 4 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, rubricato «<em>Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale</em>» è stato, infatti, introdotto il comma 1 bis:«<em>Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto</em>».&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:iolanda.boccia@advant-nctm.com">Iolanda Boccia</a> e <a href="mailto:gabriele.travaglini@advant-nctm.com">Gabriele Travaglini</a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5518</guid>
                        <pubDate>Tue, 21 May 2019 09:50:38 +0200</pubDate>
                        <title>La sorte dei debiti e dei crediti nella società volontariamente cancellata</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/debiti-e-crediti-nella-societa-volontariamente-cancellata</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Un recente pronunciamento del Tribunale di Roma, a conferma del consolidato orientamento in materia, ha affermato che in caso di cancellazione volontaria di una società dal registro delle imprese, effettuata in pendenza di un giudizio introdotto dalla società medesima, si presume che quest’ultima abbia tacitamente rinunciato alla pretesa relativa al credito, ancorché incerto ed illiquido, per la cui determinazione il liquidatore non si sia attivato, preferendo concludere il procedimento estintivo della società; tale presunzione comporta che non si determini alcun fenomeno successorio nella pretesa “sub iudice”, con conseguente esclusione della legittimazione dei soci della società estinta.</em>Una recente pronuncia del Tribunale di Roma (ordinanza 8 giugno 2018) offre lo spunto per sintetizzare alcune vicende chiave connesse con la cessazione volontaria della compagine sociale.Nel caso di specie, una società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo e si era poi cancellata volontariamente dal registro delle imprese dopo che il debitore aveva proposto opposizione, nella quale era intervenuto il socio. Il Giudice ha rigettato l’istanza per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, richiesta dal socio intervenuto, escludendo la sussistenza di una successione automatica tra società e soci nella pretesa "<em>sub iudice</em>".Occorre dunque domandarsi che ne è stato del credito sociale e cosa non ha funzionato nel “passaggio successorio” in conseguenza dell’estinzione della società.In tal senso, si deve osservare che l’art. 2495, comma 2, c.c., come modificato dall’art. 4 del d.lgs. n. 6 del 2003, ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese <strong>l’estinzione immediata delle società di capitali</strong>. In tal senso, la novella normativa ha individuato un preciso momento estintivo della società di capitali, ovvero quello della sua cancellazione dal registro delle imprese; La stessa regola è apparsa poi applicabile <strong>anche alla cancellazione volontaria</strong> delle<strong> società di persone</strong> dal registro.Venendo ora alle conseguenze che possono derivare dalla cancellazione in ordine ai rapporti facenti capo alla società estinta, con particolare riferimento ai rapporti debitori, si osserva che rispetto agli stessi si verifica un ‘fenomeno successorio': i soci subentrano nei rapporti obbligatori facenti capo all'ente ormai estinto nello stesso modo in cui gli eredi subentrano nei debiti del <em>de cuius</em>. Ovviamente, il limite di responsabilità dei soci dipenderà dal <strong>tipo di rapporto sociale prescelto</strong>; e così, si avrà una responsabilità <em>intra vires</em> nelle società di capitali, mentre si avrà una responsabilità<em> ultra vires</em> nelle società di persone.Esaminando ora la questione dei rapporti “attivi”, ovvero dei crediti della società cancellata, occorre distinguere tra</p><ul> <li>(i) mere pretese,</li> <li>(ii) crediti controversi e illiquidi e, infine</li> <li>(iii) i crediti certi e liquidi, nonché i beni mobili e immobili.</li></ul><p>In tal senso, secondo un orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione (cfr. Cass., Sez. Un., nn. 6070, 6071 e 6072 del 2013), i soci non succedono nelle mere pretese, che devono intendersi rinunciate nel momento della cancellazione della società.Il citato orientamento giunge alle stesse conclusioni per i crediti controversi ed illiquidi, laddove non ne sia stata fatta menzione nel bilancio finale di liquidazione, ovvero siano stati “assegnati” col medesimo bilancio. Pertanto, tali crediti devono intendersi rinunciati se la cancellazione della società sia avvenuta senza l'espletamento, da parte dei liquidatori, <strong>dell'ulteriore attività necessaria a renderli iscrivibili in bilancio</strong>.Per quanto concerne, invece, i crediti certi e liquidi, altri beni mobili o immobili che, se fossero stati conosciuti o comunque non trascurati al tempo della liquidazione, sarebbero figurati in bilancio, le sentenze di legittimità riconoscono un pieno fenomeno successorio in capo ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa tra loro.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:michele.cespa@advant-nctm.com">Michele Cespa</a>.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5519</guid>
                        <pubDate>Tue, 21 May 2019 09:50:26 +0200</pubDate>
                        <title>La tutela cautelare del diritto all’onore e alla reputazione alla luce del principio di inammissibilità di misure cautelari equivalenti al sequestro della stampa ex art. 21 III co. Cost.</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/tutela-cautelare-diritto-onore-e-alla-reputazione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>In presenza di articoli di stampa on line lesivi dell’onore e della reputazione, fermo restando il divieto di misure cautelari aventi effetti equivalenti al sequestro della stampa, al soggetto leso deve essere garantita una tutela effettiva del proprio diritto alla luce del principio dell’inviolabilità ed effettività della tutela giurisdizionale.</em><em>In tale ipotesi, pertanto, lo strumento cautelare che consente un equo bilanciamento tra il diritto alla tutela giurisdizionale (artt. 24 e 113 Cost.) e il divieto di cui all’art. 21 III° co. Cost. (così come precisato dalle Sezioni Unite Civili n. 23469/2016) è individuato, dai giudici meneghini, nella richiesta cautelare di un “aggiornamento” della notizia pubblicata contenente le precisazioni del diretto interessato.</em>&nbsp;Il caso oggetto dell’Ordinanza in commento riguarda un’azione cautelare intrapresa da due Avvocati nei confronti dell’editore di un settimanale on line al fine di chiedere l’inibizione della diffusione e pubblicazione della notizia ivi pubblicata e ritenuta diffamatoria dai soggetti coinvolti.Sulla scorta delle argomentazioni contenute nella pronuncia delle Sezioni Unite civili n. 23469/2016, il ricorso viene dichiarato inammissibile ed è oggetto di reclamo, ex art. 696 <em>terdecies</em> c.p.c., innanzi al Collegio. I giudici meneghini hanno modo di esaminare – da una diversa prospettiva - il tema relativo all’ammissibilità e al relativo contenuto della tutela cautelare dell’onore e della reputazione dei soggetti lesi da articoli di stampa ritenuti diffamatori.L’Ordinanza del reclamo prende le mosse dal principio giurisprudenziale sancito dalla pronuncia delle Sezioni Unite Civili sopra citata (pronuncia che segue la sentenza a Sezioni Unite penali n. 31022/2015) che ha ribadito il principio in forza del quale la tutela costituzionale di cui all’art. 21 III co. Cost. trova applicazione anche ai giornali pubblicati in via esclusiva o meno con il mezzo telematico ed è estesa a tutte le tipologie di provvedimento cautelare preventivo o inibitorio, di contenuto equivalente al sequestro, volte a limitare e/o impedire la diffusione della stampa.Partendo dal predetto principio, i Giudici meneghini hanno individuato lo strumento in grado di assicurare, in via d’urgenza e senza che ciò comporti l’adozione di misure equivalenti al sequestro, una forma di tutela ai soggetti lesi da articoli di stampa lesivi del proprio onore e reputazione.Il Collegio, infatti, osserva che in assenza di una tutela cautelare effettiva ed in considerazione del carattere pervasivo e diffusivo del mezzo di comunicazione telematico nonché dell’idoneità dello stesso a causare danni potenzialmente irreparabili, si imporrebbe all’interessato di rimandare la tutela del proprio diritto fondamentale all’onore e alla reputazione in una fase (quella di merito) in cui gli effetti dannosi dell’illecito di sarebbero oramai irreversibilmente prodotti e consolidati.Si individua, pertanto, un conflitto tra diritti e principi di rango costituzionale che vede, da un lato, il diritto all’onore e alla reputazione e, dall’altro, il principio della libertà di stampa (con il conseguente divieto di cui all’art. 21 III co., Cost.).Tuttavia un simile conflitto può essere risolto attraverso il principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti e del principio di proporzionalità tra diritti di pari rango costituzionale in ipotesi di loro conflitto al fine di garantire al soggetto leso la possibilità di ottenere in via cautelare un provvedimento che possa tutelare il proprio diritto all’onore e alla reputazione senza che ciò comporti alcuna violazione del divieto di cui all’art. 21 III co. Cost. così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità.L’attenzione del Collegio si concentra, quindi, sull’individuazione delle modalità concrete per attuare tale tutela. In un tale contesto, afferma il Collegio, un rimedio (dall’oggetto più ristretto rispetto alla richiesta di inibire la diffusione della notizia) idoneo a comporre tale conflitto, nel rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale, è quello della richiesta d’urgenza di un “aggiornamento della notizia” contenente le precisazioni e le contestazioni dei diretti interessati ed assimilabile al diritto di rettifica di cui all’art. 8 della legge n. 47/1948 (c.d. Legge sulla stampa).Un tale strumento, precisa il Collegio, non determina alcuna limitazione dell’opinione pubblica ma, al contrario, permette di informare il lettore dell’esistenza di “voci contrarie” e della “verità soggettiva” del soggetto della notizia, svolgendo allo stesso tempo un importante ruolo di promozione del pluralismo ex art. 21 Cost.Il pregio dell’Ordinanza in commento è stato sicuramente quello di aver delineato il perimetro e il contenuto della tutela cautelare ammissibile nei casi di lesione del diritto all’onore e alla reputazione nel rispetto del divieto di cui all’art. 21 III co. Cost e del conseguente divieto di misure cautelari equivalenti al sequestro come affermato dalla giurisprudenza di legittimità.Sembra di poter affermare, in definitiva, che il Tribunale milanese abbia avuto il lodevole intento di colmare un “vuoto di tutela cautelare” (conseguente alle pronunce delle Sezioni Unite sopra richiamate) che in fattispecie aventi ad oggetto la lesione della reputazione e dell’onore a seguito della pubblicazione di notizie ritenute diffamatorie è particolarmente avvertita dai soggetti direttamente coinvolti.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:gianluca.massimei@advant-nctm.com">Gianluca Massimei</a>&nbsp;o <a href="mailto:guido.zanchi@advant-nctm.com">Guido Zanchi</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5720</guid>
                        <pubDate>Thu, 28 Jun 2018 10:32:02 +0200</pubDate>
                        <title>La responsabilità dell’&lt;i&gt;internet hosting provider&lt;/i&gt; per i contenuti pubblicati da terzi: il caso Wikipedia</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-responsabilita-dellinternet-hosting-provider-wikipedia</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La sentenza n. 1065 del 19 febbraio 2018 della Corte di Appello di Roma si segnala per essere una delle poche pronunce che tratta il tema della responsabilità dell’<em>internet hosting provider</em>, in relazione alla pubblicazione sul web di notizie e informazioni diffamatorie, in quanto lesive dell’onore e della reputazione.Il caso di specie trae origine da un ricorso ex art. 702 <em>bis</em> c.p.c. presentato dall’Avv. Cesare Previti nei confronti della Wikimedia Foundation, quale gestore del sito Wikipedia, per l’accertamento della responsabilità della società convenuta per la pubblicazione, sulla pagina dedicata alla biografia del politico italiano, di informazioni ritenute lesive del proprio onore e reputazione.In primo grado, il Tribunale Civile di Roma, ha escluso che la Wikimedia Foundation possa essere ritenuta responsabile per le informazioni presenti sul sito di Wikipedia in quanto l’attività prestata dalla società deve qualificarsi in termini di <em>hosting provider</em>, con conseguente esclusione di qualsivoglia obbligo di controllo preventivo in merito alla verità e/o liceità delle informazioni inserite dagli utenti.In sede di gravame i Giudici della Corte di Appello di Roma, ribadiscono che sulla base del compendio probatorio offerto dal ricorrente deve confermarsi il ruolo di Wikimedia quale mero hosting provider, ossia quale fornitore di un servizio della società dell’informazione consistente nella “<em>memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio</em>”, in considerazione della definizione fornita dalla disciplina dettata dalla Direttiva 2000/31/CE e nella relativa normativa nazionale di recepimento (D.lgs. n. 70/2003), che, seppur non applicabile al caso di specie, rappresenta il sostrato normativo di riferimento.La decisione in commento, inoltre, esclude che l’attività dell’<em>hosting provider</em> possa qualificarsi come attività pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c. anche in considerazione della presenza, sulla home page dell’enciclopedia, del <em>disclaimer</em> generale il quale informa gli utenti che stanno accedendo ad un’enciclopedia <em>on line</em> di contenuto aperto, tale da non poter fornire alcuna garanzia di verità delle informazioni inserite dagli utenti. Ed infatti, secondo la Corte, il <em>disclaimer</em> integra una di quelle misure idonee ad escludere la pericolosità richiesta dall’art. 2050 c.c. ai fini dell’esenzione di responsabilità per l’esercente l’attività pericolosa.Alla luce della ricostruzione operata dalla Corte di Appello di Roma, in conformità a quanto previsto dagli artt. 16 e 17 del D.lgs. n. 70/2003 deve ritenersi che la responsabilità dell’<em>internet hosting</em> <em>provider</em> può configurarsi solo allorquando il <em>provider</em> sia effettivamente venuto a conoscenza del fatto che l’informazione è illecita e non si sia attivato per impedire l’ulteriore diffusione della stessa, non potendosi configurare un generale obbligo di controllo preventivo, né ritenersi sussistente alcuna posizione di garanzia, in assenza di norme che sanciscano la responsabilità oggettiva del provider stesso.La decisione in commento precisa poi che, nel caso di specie, l’interessato non si era attivato al fine di richiedere la modifica e/o cancellazione delle voci ritenute diffamatorie. Aspetto questo che avrebbe consentito, ma solo in presenza di una contestazione precisa e puntuale, l’eventuale attivazione da parte di Wikimedia del procedimento interno volto alla cancellazione delle frasi ritenute lesive.Da ultimo, la Corte si sofferma ad esaminare, in concreto, la reale portata diffamatoria delle informazioni pubblicate sull’enciclopedia <em>on line</em>, escludendo che le stesse possano ritenersi lesive dell’onore e della reputazione del ricorrente. In particolare, osserva la Corte, le frasi pubblicate sul sito di Wikipedia si basavano su numerose fonti, ivi comprese sentenze passate in giudicato, tutte indicate nella stessa pagina web. Diversamente, invece, le doglianze dell’Avv. Previti erano del tutto generiche e fondate esclusivamente su una diversa versione dei fatti proposta dallo stesso ricorrente.Pertanto, anche in considerazione dell’impossibilità di ritenere integrato l’elemento soggettivo della diffamazione, si è esclusa la configurabilità di una responsabilità concorrente di Wikimedia con gli autori materiali della pubblicazione ai sensi degli artt. 2043 e 2055 c.c.Seguendo le previsioni di cui agli artt. 16 e 17 del D.lgs. n. 70/2003, la Corte, affronta il tema – sino ad ora mai espressamente trattato dalla giurisprudenza - della responsabilità dell’<em>internet hosting provider</em> per lesione della reputazione <em>on line</em>, escludendo l’esistenza di un obbligo preventivo di controllo e di sorveglianza in capo all’<em>hosting provider</em> per le informazioni e notizie, oggetto di semplice memorizzazione, pubblicate dagli utenti sul web.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:gianluca.massimei@advant-nctm.com">Gianluca Massimei</a> o <a href="mailto:guido.zanchi@advant-nctm.com">Guido Zanchi</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5721</guid>
                        <pubDate>Thu, 28 Jun 2018 10:29:50 +0200</pubDate>
                        <title>Azione revocatoria del creditore nei confronti del fondo patrimoniale.  Fondo patrimoniale: istituto sulla scia del tramonto?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/azione-revocatoria-del-creditore</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con la recente sentenza n. 3641 del 14 febbraio 2018, la Corte di Cassazione Civile, sezione I, è stata chiamata a decidere in ordine all’esperibilità dell’azione revocatoria del creditore nei confronti del fondo patrimoniale costituito da uno dei coniugi convenuti in giudizio ed avente ad oggetto un immobile di sua proprietà nonché all’obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti dei figli, in quanto litisconsorti necessari.La questione che fa da sfondo alla pronuncia in esame è quella riguardante l’azione revocatoria, ex art. 2901 c.c., promossa dalla Banca San Paolo IMI s.p.a. nei confronti del fondo patrimoniale costituito da uno dei coniugi convenuti in giudizio ed avente ad oggetto un bene immobile di sua proprietà.La Banca attrice sosteneva che l’atto di costituzione del fondo patrimoniale dovesse dichiararsi inefficace, poiché riduceva la garanzia patrimoniale cui la stessa poteva fare affidamento.Accolta la domanda della Banca sia in primo grado dal Tribunale di Varese sia in secondo grado dalla Corte di Appello di Milano, i coniugi proponevano ricorso per Cassazione, fondando quest’ultimo su due motivi: violazione o falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c. e violazione o falsa applicazione degli articoli 2901 e 167 c.c..Con il primo motivo del ricorso gli istanti assumevano che sarebbe attribuibile ai figli dei soggetti che hanno costituito un fondo patrimoniale la legittimazione attiva, quantomeno con riguardo alle azioni volte alla salvaguardia dei beni del fondo. La Corte d'Appello di Milano, infatti, aveva affermato che l'istituto del fondo patrimoniale determina solo un vincolo di destinazione dei beni del fondo medesimo di famiglia, ma non comporta il trasferimento della proprietà dei beni in questione, né fa sorgere alcun diritto sui medesimi a favore dei componenti della famiglia. Pertanto la Corte d’Appello aveva confermato la sentenza di prima grado, in cui era stato sancito che i figli del debitore non avevano diritto a far parte del procedimento quali litisconsorti necessari.Con il secondo motivo del ricorso sostenevano che l’atto tra vivi di costituzione dei beni in fondo patrimoniale potesse comprendersi tra gli atti soggetti a revocatoria solo quando, oltre alla destinazione dei beni al soddisfacimento della famiglia, con la creazione di un patrimonio separato l’operazione comportasse anche il t<em>rasferimento</em> dei beni dal terzo ai coniugi o da un coniuge all’altro.Precisavano, inoltre, che, nella fattispecie, il fondo patrimoniale dovesse considerarsi un vero e proprio atto solutorio e non già di mera liberalità, poiché costituito al fine di garantire un’abitazione alla famiglia e di assicurare una concreta modalità di sostentamento e crescita familiare.La Corte rigettava entrambi i motivi enucleati nel ricorso.Confutava il primo motivo chiarendo che la costituzione del fondo patrimoniale determina soltanto un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo stesso, senza incidere sulla titolarità dei beni che ne fanno parte.Ne deriva che i figli del debitore non possano qualificarsi come litisconsorti necessari nel giudizio promosso dal creditore per sentire dichiarare l’inefficacia dell’atto costitutivo il fondo patrimoniale.A riprova del fatto che il fondo patrimoniale non venga costituito a beneficio dei figli, la circostanza per cui il fondo cessa automaticamente con l’annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 172 c.c..Allo stesso modo infondato e meritevole di rigetto il secondo motivo di ricorso, atteso che l’atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche se compiuto da entrambi i coniugi, è un atto a titolo gratuito e, pertanto, soggetto ad azione revocatoria.In conclusione la Corte precisava che, ad ogni buon conto, “<em>la costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia non integra di per sé, l’adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti”.</em>Pertanto, la gratuità dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale - presunto baluardo della sicurezza economica familiare, ma non anche adempimento di un dovere giuridico - e la semplice conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori fondano la dichiarazione di inefficacia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale.La portata della pronuncia in questione è, senza dubbio, molto più ampia e complessa di quella che parrebbe<em> in prima facie</em>: il principio enunciato dalla Corte non è che un altro tassello che va ad aggiungersi a quel filone giurisprudenziale, tenace ed incalzante, che progressivamente sta destituendo di ogni fondamento l’istituto del fondo patrimoniale, partendo, dapprima, dalla creazione di un concetto sempre più ampio dei “bisogni della famiglia”, proseguendo, poi, con l’aggredibilità diretta dei suoi beni ai sensi dell’art. 2929 bis c.c., fino ad arrivare alla soggezione del fondo all’azione revocatoria in quanto atto a titolo gratuito potenzialmente lesivo dei diritti dei creditori.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:michelle.pepe@advant-nctm.com">Michelle Pepe</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5722</guid>
                        <pubDate>Thu, 28 Jun 2018 10:26:49 +0200</pubDate>
                        <title>Il socio di s.r.l. può efficacemente esercitare il proprio diritto d’opzione sull’aumento di capitale compensando il debito da conferimento con un (proprio) eventuale credito postergato ex art. 2467 c.c.?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/socio-di-srl-puo-esercitare-il-proprio-diritto-dopzione-sullaumento-di-capitale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Tribunale delle Imprese di Roma, intervenendo – a quel che consta, per la prima volta – su una tematica invero poco esplorata anche nella letteratura, ha recentemente escluso che il socio di s.r.l. possa efficacemente esercitare il proprio diritto d’opzione sull’aumento di capitale mediante compensazione del debito da conferimento con un (proprio) eventuale credito postergato ai sensi dell’art. 2467 c.c.</em>Questi i fatti:</p><ul> <li>l’assemblea di una s.r.l. delibera un aumento di capitale;</li> <li>un socio esercita il proprio diritto d’opzione sull’aumento di capitale, dichiarando di voler compensare il debito da conferimento con un (proprio) credito derivante da un finanziamento precedentemente effettuato a favore della società;</li> <li>l’organo gestorio della società rifiuta di dar seguito alla liberazione della quota sottoscritta, iscrivendo presso il Registro delle Imprese la deliberazione di variazione del capitale sociale senza tener conto della sottoscrizione effettuata dal socio di cui si tratta;</li> <li>il socio in parola ricorre ex art. 700 c.p.c. al Tribunale, chiedendo che venga disposta l’esecuzione della deliberazione di aumento di capitale;</li> <li>il Tribunale ordina alla società di dar esecuzione all’aumento di capitale;</li> <li>la società interpone reclamo cautelare, sottoponendo al Collegio il quesito di cui nel titolo della presente nota, ossia se il socio di s.r.l. – esercitando la propria opzione sull’aumento di capitale – possa efficacemente compensare il debito da conferimento con un (proprio) eventuale credito postergato ex art. 2467 c.c.</li></ul><p>Nel rispondere all’interrogativo, il Tribunale delle imprese di Roma si pone preliminarmente un quesito più generale, chiedendosi se il debito pecuniario assunto in sede di conferimento possa essere estinto per compensazione con un credito pecuniario (vantato dal medesimo socio) nei confronti della società.A tale quesito preliminare, le Sezioni specializzate della Capitale rispondono affermativamente, rifacendosi ad un orientamento già stabile nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. 19 marzo 2009, n. 6711, Cass. 24 aprile 1998, n. 4236 e Cass. 5 febbraio 1996 n. 936, le quali avevano operato un <em>revirement</em> rispetto alla contraria tesi propugnata da Cass. 10 dicembre 1992, n. 13095). Il Collegio romano rammenta, anzi, che il principio ora richiamato opera “in via generale”, senza bisogna cioè che la deliberazione di aumento del capitale espressamente consenta la compensazione. Cionondimeno, non è escluso che, nel deliberare l’aumento, l’assemblea proibisca la compensabilità tra il credito da restituzione e il debito da aumento di capitale, ad esempio nei casi in cui vi sia esigenza immediata di reperire risorse liquide. Vale, per dirla in breve, un sistema di opt-out.Tanto chiarito, il Collegio passa ad affrontare la specifica questione: posto che la compensazione in sede di aumento del capitale – come la Cassazione ha ripetutamente affermato – è consentita (salvo, appunto, che l’assemblea l’abbia proibita), essa può efficacemente operare anche se il contro-credito del socio risulti legalmente postergato (in quanto scaturente da un finanziamento soci concesso in una delle situazioni di cui al comma 2° dell’art. 2467 c.c.)?La risposta è negativa: secondo il Tribunale di Roma “<em>il principio della compensabilità tra credito del socio, avente ad oggetto la restituzione di un precedente finanziamento, e debito, avente ad oggetto l'ammontare dell'aumento del capitale, trova il proprio limite nell’ipotesi in cui i finanziamenti eseguiti dai soci siano soggetti alla postergazione prevista dall’art. 2467 c.c</em>.”.Il sillogismo è il seguente:‐ in forza dell’art. 1243, comma 1°, c.c. il credito è compensabile legalmente solo se esigibile;‐ il credito postergato ai sensi dell’art. 2467 c.c. non è esigibile, in quanto “<em>la soddisfazione degli altri creditori si pone come condizione sospensiva del diritto al rimborso, idonea, in particolare, a produrre l’effetto di prorogare ex lege la scadenza del finanziamento sino al momento di un suo avveramento e ad impedire in tal modo l’esigibilità del credito del socio, la quale deve reputarsi sospesa sino alla soddisfazione degli altri creditori</em>”;‐ il credito postergato ai sensi dell’art. 2467 c.c. non è compensabile.Il Tribunale delle Imprese di Roma, dunque, esclude la compensabilità sulla base di un lineare ragionamento civilistico, ossia perché dei presupposti occorrenti per la compensazione legale manca quello dell’esigibilità.Si potrebbe obiettare che residui comunque spazio per la compensazione volontaria, di cui discorre l’art. 1252 c.c.; in altre parole, le parti potrebbero manifestare la volontà di far operare la compensazione a prescindere dal fatto che il credito sia inesigibile. Ma questa è, ad avviso del Tribunale, una strada non percorribile nel contesto che ci occupa: questo perché gli amministratori della società sono responsabili per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, e non potrebbero non “<em>eccepire la postergazione del finanziamento</em>”. Non solo, quindi, non può aver luogo la compensazione legale, ma è anche fatto divieto di “<em>predicare la compensabilità (volontaria) del debito da aumento con il credito da finanziamento</em>”.Resta solo da aggiungere che, nel caso di specie, la società è risultata comunque soccombente: il principio che essa invocava (cioè a dire, quello della non compensabilità), come abbiamo detto, era sì corretto, ma non poteva trovare applicazione nella fattispecie; e ciò in quanto, in realtà, la società non aveva dato prova della situazione di cui parla l’art. 2467, comma 2°, c.c.Può a questo punto svolgersi una considerazione finale per inquadrare brevemente la posizione assunta dal Tribunale capitolino nell’ambito delle opinioni già formatesi sulla questione.Una parte della dottrina e della letteratura notarile, infatti, ha osservato che non avrebbe senso ritenere inefficace la compensazione del debito da conferimento con il credito legalmente postergato, in quanto con essa si avrebbe l’eliminazione di una posta del passivo (quella relativa al debito della società per il finanziamento soci ricevuto) e, con essa, un aumento del patrimonio netto, paragonabile a quello che si avrebbe ove il conferimento fosse liberato con denaro (o con altre entità suscettibili di conferimento).L’osservazione è insidiosa, ma probabilmente superabile, poiché la posta del passivo relativa al debito per il finanziamento soci si riferisce in realtà – come acutamente rilevato da altra parte della dottrina – ad un debito (che, per effetto della postergazione, è da considerarsi) solo potenziale, il quale come tale non può essere tenuto in conto nell’ambito dell’operazione di aumento del capitale. In questa prospettiva, all’aumento del capitale non corrisponderebbe un effettivo aumento del patrimonio netto.In altre parole, all’esito dell’operazione di aumento del capitale sociale, questo deve essere realmente superiore a quello preesistente; ma ciò non accadrebbe se si consentisse la compensazione dei crediti postergati, in quanti essi sono sostanzialmente già da considerarsi, in quanto postergati, capitale.In considerazione di ciò, la posizione del Tribunale delle Imprese di Roma appare meritevole di considerazione: consentire al socio di esercitare il proprio diritto d’opzione portando in compensazione i propri crediti postergati (che, sia pur solo nella sostanza, sono già conferimenti) potrebbe infatti precludere alla società di vedere eseguiti ulteriori effettivi conferimenti in suo favore, in contraddizione con lo scopo stesso e gli interessi sociali sottesi all’operazione d’incremento del capitale.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:daniele.griffini@advant-nctm.com">Daniele Griffini</a>&nbsp;o <a href="mailto:egidio.greco@advant-nctm.com">Egidio Greco</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5822</guid>
                        <pubDate>Thu, 22 Feb 2018 06:03:18 +0100</pubDate>
                        <title>Il punto della Suprema Corte sulla nullità del contratto di locazione non registrato</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-punto-della-suprema-corte-sulla-nullita-del-contratto-di-locazione-non-registrato</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>La Suprema Corte si pronuncia in punto di nullità della tardiva registrazione del patto contenente una maggiorazione del canone di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo.</em>La fattispecie che fa da sfondo alla sentenza in commento è quella riguardante la richiesta di sfratto per morosità di due immobili concessi ad uso commerciale non avendo, il conduttore, pagato il maggior canone previsto in un atto integrativo del contratto di locazione.La questione posta all’attenzione delle Sezioni Unite consiste, quindi, nel verificare se, in tema di contratti di locazione ad uso diverso da quello di abitazione, nell’ipotesi di tardiva registrazione anche del contestuale o separato accordo recante l’importo del canone maggiorato rispetto a quello indicato nel primo contratto registrato, sia configurabile un’ipotesi di sanatoria di tale nullità, ovvero se anche per le locazioni ad uso diverso da abitazione debba farsi applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite (Cass. S.U., 17 settembre 2015, n. 18213) con riferimento ai contratti di locazione ad uso abitativo, secondo cui l’esclusione di qualsivoglia efficacia sanante della registrazione tardiva vorrebbe impedire la possibilità per la parte, che in questo modo adduca apertamente la propria qualità di evasore fiscale, di invocare tutela giurisdizionale.A riguardo è, tuttavia, opportuno compiere alcune distinzioni.Innanzitutto, in caso di mancata registrazione dell’intero contratto di locazione, sia esso destinato ad uso abitativo o meno, si deve riconoscere un’efficacia sanante <em>ex tunc </em>alla registrazione tardiva. Così, infatti, è previsto non solo dalla normativa tributaria, ma anche dalla giurisprudenza.La disciplina sembrerebbe differenziarsi in caso di registrazione tardiva del solo accordo integrativo contenente una maggiorazione del canone.Infatti, se per le locazioni ad uso abitativo è lo stesso legislatore che, all’art. 13 della L. 431/1998, dispone la nullità di ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto di locazione registrato, così non può concludersi con riferimento alle locazioni ad uso commerciale. In tale ipotesi manca una disposizione legislativa che sanzioni con la nullità testuale ogni maggiorazione del canone di locazione.Tuttavia, seppur in assenza di una nullità testuale, alla stessa conclusione si dovrà comunque giungere.La Corte di Cassazione con la sentenza n. 18213/2015, in materia di locazione ad uso abitativo, se da un lato, dispone la nullità in caso di tardiva registrazione del patto contenente una maggiorazione del canone, elevando, così, la norma tributaria sull’obbligo di registrazione a rango di norma imperativa; dall’altro, precisa che la suddetta nullità conseguirebbe anche in assenza di una precisa disposizione legislativa in virtù del richiamo generale all’art. 1418 c.c. (senza, quindi, alcun riferimento ad un preciso comma).Quindi, in conclusione, non si potrà riconoscere efficacia sanante alla tardiva registrazione del patto contenente una maggiorazione del canone mensile del contratto di locazione ad uso commerciale in quanto non solo un tale accordo rileva una chiara funzione di elusione fiscale ma viola la norma tributaria sull’obbligo di registrazione, che ha assunto rango di norma imperativa.Il patto contenente una maggiorazione del prezzo del canone di locazione di immobili adibiti ad uso commerciale tardivamente registrato è nullo. Si tratta di una nullità virtuale, e quindi insanabile, <em>ex</em> art. 1423 c.c.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:chrisian.romeo@advant-nctm.com">Christian Romeo</a></em><em>&nbsp;e <a href="mailto:fiammetta.giuliani@advant-nctm.com">Fiammetta Giuliani</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5823</guid>
                        <pubDate>Thu, 22 Feb 2018 06:02:24 +0100</pubDate>
                        <title>La portata del principio enunciato dalla Suprema Corte sulla non rilevanza dell&#039;usura c.d. sopravvenuta</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-portata-del-principio-enunciato-dalla-suprema-corte-sulla-non-rilevanza-dellusura-c-d-sopravvenuta</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 24675 del 19 ottobre 2017, prendono posizione sull’ammissibilità e rilevanza della c.d. “usura sopravvenuta”, ossia dell’ipotesi in cui il tasso di interesse concordato superi la soglia dell’usura (come determinata in base alle disposizioni della Legge del 7 marzo 1996, n. 108), nel corso dello svolgimento del rapporto.</em>La Suprema Corte si è pronunciata sulla possibilità che la clausola determinativa degli interessi – nel caso in cui tale clausola sia contenuta in contratti anteriori all’entrata in vigore della L. 108, e risulti poi usuraria al momento dell’entrata in vigore della L. 108/1996 – sia sottoponibile ad un vaglio di validità o di efficacia; al contempo, ha equiparato a tale fattispecie quella in cui il tasso di interesse, determinato dalle parti nel vigore della legge anti-usura e originariamente pattuito nel limite del tasso-soglia, superi tale soglia nel corso del rapporto.Nel caso sottoposto al vaglio delle Sezioni Unite:</p><ul> <li>la società attrice aveva contratto un mutuo decennale nel 1990, con un tasso di interesse che, sulla base dei parametri successivamente stabiliti dalla L. 108/1996, era divenuto usurario;</li> <li>più nel dettaglio, la società attrice aveva instaurato il giudizio di primo grado chiedendo, oltre alla pronuncia di una sentenza dichiarativa della nullità della previsione del tasso di interesse, la restituzione di tutti gli interessi versati, o comunque, di quelli eccedenti il tasso soglia, nonché la condanna al risarcimento dei danni (patrimoniali e non) conseguenti al reato di usura commesso dalla Banca che – secondo la ricostruzione dei fatti fornita dell’attrice – si era, altresì, rifiutata di rinegoziare il tasso di interesse (divenuto usurario) dopo l’entrata in vigora della L. 108;</li> <li>la pronuncia del Tribunale di Milano di condanna dell’Istituto Bancario veniva riformata dalla competente Corte d’appello la quale – condividendo la tesi dell’appellante secondo cui il carattere “fondiario” del mutuo fosse sufficiente a dispensare dall’osservanza delle disposizioni della richiamata L. 108 – concludeva per la piena validità della clausola determinativa degli interessi;</li> <li>la Corte di Cassazione – dopo avere preliminarmente stabilito l’applicabilità, in astratto e in via generale, della normativa anti-usura contenuta nella citata L. 108 anche ai contratti di “mutuo fondiario” – rimetteva gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite della questione relativa da un lato all’incidenza della disciplina contenuta nella legge anti-usura rispetto ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore, e, dall’altro lato, all’incidenza della disciplina rispetto ai contratti che hanno superato tale soglia nel corso dello svolgimento del rapporto.</li></ul><p>Le Sezioni Unite della Suprema Corte concludono che l’<strong>unico momento rilevante al fine di valutare l’usurarietà di un rapporto di mutuo è quello della pattuizione degli interessi</strong>, mentre sarebbe a tal fine irrilevante il momento della dazione. Di conseguenza, la sanzione prevista dall’art. 1815 c.c., non può essere estesa alle fattispecie di usura c.d. sopravvenuta, nelle quali il tasso di interesse, <em>ab origine</em> lecito, diviene usurario solo <em>in executivis</em>.Il ragionamento delle Sezioni Unite è costruito sull’esito di un’indagine ermeneutica compiuta dal Supremo Collegio: <strong>non vi è</strong>, nel nostro ordinamento, <strong>una norma imperativa che vieti la dazione di interessi divenuti usurari nelle more del rapporto</strong> e, dunque, l’usura sopravvenuta. Non potrebbe, dunque, ipotizzarsi – giusta l’art. 1418, comma 1 c.c. – l’illiceità della pretesa del pagamento di interessi divenuti <em>in executivis</em> ultra legali.Ad avviso della Corte, infatti, di una norma imperativa siffatta non vi è traccia. Come osservano, infatti, le Sezioni Unite, la lettura dell’art. 644 c.p. (ossia l’unica disposizione che contiene [<em>rectius</em>: conteneva] un esplicito divieto di farsi corrispondere interessi usurari e non solo di pattuire gli stessi) deve farsi in conformità all’interpretazione autentica che, della medesima, ha fornito l’art. 1 d.l. n. 394/2000. Tale norma ha limitato l’operatività dell’art. 644 c.p. al solo momento della pattuizione degli interessi usurari, stabilendo che “<em>ai fini dell’applicazione dell’art. 644 del codice penale e dell’art. 1815, secondo comma, c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge <strong>nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti</strong>, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.</em>Nè ulteriori e diversi divieti sono rinvenibili nel sistema:</p><ul> <li><u>non l’art. 2, comma 4 della L. 108</u> che – definendo il limite oltre al quali gli interessi sono usurari – assume una funzione di mera integrazione del divieto posto dall’art. 644 c.p.c. (del quale condivide i limiti riferiti e riferibili all’ambito di applicazione) mentre non svolge alcuna autonoma funzione precettiva;</li> <li><u>non l’art. 1815 c.c.</u> – peraltro anch’esso oggetto di interpretazione autentica dell’art. 1 d.l. n. 394/2000 – che presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, ossia nell’art. 644 c.p. integrato dal meccanismo previsto dalla L. 108.</li></ul><p><u>&nbsp;</u>Alla luce delle considerazioni svolte, si può concludere che <strong>una clausola contenente interessi divenuti usurari non è censurabile sul piano della validità.</strong>&nbsp;La Suprema Corte si è, poi, interrogata sul rilievo che – con riferimento alla fattispecie di usura sopravvenuta – potrebbe assumere il principio della buona fede in senso oggettivo. Secondo un orientamento minoritario, infatti, la dazione degli interessi (superiori al tasso soglia) sarebbe <strong>contraria, in generale, al dovere di solidarietà posto dall’art. 2 della Costituzione</strong> e, in particolare, <strong>al principio di buona fede oggettiva che ne è corollario</strong>. In altre parole, tale dovere imporrebbe al creditore di astenersi dal pretendere il pagamento di interessi divenuti “usurari” e, al contempo, “giustificherebbe” l’inadempimento del debitore per essere la relativa prestazione “inesigibile”. Anche di tale principio, tuttavia, la Corte esclude l’applicabilità del caso in questione. Il Supremo Collegio osserva, infatti, che “<em>la violazione</em> <em>del canone di buona fede non è riscontrabile nell’esercizio in sé considerato dei diritti scaturenti dal contratto, bensì nelle particolari modalità di tale esercizio in caso</em>”. Pertanto, <strong>nemmeno il principio di buona fede è idoneo, <em>ex se</em>, a sanzionare l’usura sopravvenuta, essendo invece necessaria una indagine da parte del Giudice avente oggetto le concrete circostanze nonché le modalità attraverso le quali il diritto è stato esercitato</strong>.&nbsp;Non resterebbe che concludere che l’unico rimedio a disposizione del mutuatario possa essere quello contrattuale. Assume senz’altro rilevanza, a tal proposito, la cosiddetta <strong>“<em>clausola di salvaguardia</em>”</strong>, spesso prevista nei contratti di mutuo, che consente ai tassi di interesse di avere un andamento nei limiti delle soglie <em>pro tempore</em> vigenti.&nbsp;Concludendo – e sotto un ulteriore e provocatorio profilo – il principio dell’irrilevanza dell’usura sopravvenuta, potrebbe influenzare (e forse condurre a termine) l’esito del dibattito, sorto in giurisprudenza, e attinente al <strong>se anche gli interessi di mora rilevino ai fini dell’applicazione dell’art. 1815 c.c.</strong> A ben vedere, infatti, la sentenza in commento parrebbe essere coerente solo con quell’opzione ermeneutica che <strong>esclude che anche il tasso di mora possa essere sottoposto al vaglio di usurarietà</strong> con la stessa modalità prevista per gli interessi corrispettivi. L’usurarietà del tasso di mora al momento della pattuizione è – a differenza di quanto accade per gli interessi corrispettivi –&nbsp; esclusa dalla sua natura meramente eventuale: la sorte di questo interesse è, infatti, legata imprescindibilmente al comportamento del debitore che certamente non è prevedibile al momento della pattuizione. Con la conseguenza, che non sarebbe ipotizzabile (né realizzabile) il superamento, al momento della pattuizione, del tasso soglia da parte dell’interesse moratorio.Anche l’applicazione di quest’ultimo sarebbe, in altre parole, risultato di una sopravvenienza - in questo caso, non normativa, né dovuta all’andamento del mercato - bensì dovuta al comportamento del debitore, ed inidonea, quindi, a configurare usura <em>ab origine</em>, l’unica rilevante alla luce della Sentenza delle Sezioni Unite. Se così è, il principio di diritto enunciato dal Supremo Consesso potrebbe determinare l’impossibilità di sottoporre il tasso di mora vaglio usurario, per sua natura eventuale, oltre che determinare definitivamente il tramonto dell’usura sopravvenuta.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:federico.corti@advant-nctm.com">Federico Corti</a></em><em>, <a href="mailto:giancarlo.sessa@advant-nctm.com">Gian Carlo Sessa</a>,&nbsp;<a href="mailto:cecilia.longoni@advant-nctm.com">Cecilia Longoni</a> e <a href="mailto:claudia.chavarria@advant-nctm.com">Claudia Chavarria Mendoza</a>. </em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5824</guid>
                        <pubDate>Thu, 22 Feb 2018 05:58:35 +0100</pubDate>
                        <title>Arbitrato sull&#039;azione di responsabilità per redazione di un bilancio falso</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/arbitrato-sullazione-di-responsabilita-per-redazione-di-un-bilancio-falso</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>La Suprema Corte di Cassazione, con riferimento ad un’azione di responsabilità promossa contro gli amministratori e il sindaco di una s.r.l. anche per violazione dei principi in materia di redazione del bilancio d’esercizio, è recentemente tornata tanto sulla questione della ripartizione (di competenza) tra arbitri e giudice ordinario quanto su quella del limite all’arbitrabilità rappresentato dall’avere la controversia ad oggetto diritti disponibili.</em>Questi i fatti:</p><ul> <li>lo statuto di una s.r.l. stabilisce che “<em>qualunque controversia insorgente tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale può essere rimessa al giudizio di tre arbitri (…). Il presente articolo è vincolante per la società e per tutti i soci inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia. Sono rimesse al giudizio arbitrale, secondo le modalità sopra esposte, anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti e in tale caso il giudizio a seguito dell'accettazione dell'incarico è vincolante per costoro</em>”;</li> <li>alcuni soci della s.r.l. agiscono in responsabilità verso gli amministratori e il sindaco dinnanzi, non al collegio arbitrale, ma al Tribunale;</li> <li>i convenuti sollevano eccezione d’incompetenza del Tribunale, ritenendo che la sopra riprodotta clausola compromissoria – nella parte in cui prevede che “<em>sono rimesse al giudizio arbitrale, secondo le modalità sopra esposte, anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti</em>” – istituisse un obbligo di adire gli arbitri, impedendo l’azione dinnanzi al giudice ordinario;</li> <li>il Tribunale accoglie l’eccezione dei convenuti e viene dunque, sul punto, proposto dagli attori regolamento di competenza (si rammenta che il riparto tra arbitri e giudice ordinario è ormai, come noto, questione di competenza: art. 819-<em>ter</em>p.c.).</li></ul><p>Alla luce di quanto sopra, la Sesta Sezione della Suprema Corte (Cass., 6/11/2017, n. 26300, est. Marulli) si è soffermata, innanzitutto, sul tema dell’interpretazione della clausola compromissoria, mandando esente da cassazione la pronuncia declinatoria resa dal Tribunale.La Corte, in proposito, ha ribadito il proprio orientamento (fra le altre: Cass., 21/11/2013, n. 26135) secondo cui l’indagine in ordine alla portata di una clausola compromissoria statutaria va condotta alla stregua degli ordinari canoni di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 ss. c.c.); e, proprio in considerazione della corretta applicazione di questi canoni da parte del giudice di merito, ha affermato che, nella fattispecie, la clausola compromissoria prevedeva una mera facoltà di adire il collegio arbitrale solo se si fosse trattato di “<em>controversia insorgente tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili</em>”, ma non per le “<em>controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti</em>”, rispetto alle quali vi era invece un vero e proprio vincolo (nel primo caso la clausola di cui si è detto, infatti, utilizza l’espressione “<em>può essere rimessa</em>”; nel secondo, diversamente, l’espressione “<em>sono rimesse</em>”).I giudici di legittimità hanno rinvenuto conferma che la volontà delle parti fosse in questa direzione prendendo come termine di paragone l’archetipo normativo rappresentato dall’art 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. Tale disposizione stabilisce (comma 4°) che “<em>gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti</em>”; ne ha quindi dedotto che, nel caso di specie, le parti – a livello statutario – avessero voluto precisare quanto stabilito da detta norma, nel senso appunto di istituire un obbligo, e non una mera facoltà, di adire il collegio arbitrale.Ciò premesso, ancor più interessante ai nostri fini è la seconda questione affrontata dal Supremo Collegio, la quale – come anticipato – riguarda il limite all’arbitrabilità rappresentato dall’avere la controversia ad oggetto diritti disponibili.Posto infatti che tra gli inadempimenti contestati ai convenuti con l’azione di responsabilità vi era anche la violazione dei principi in materia di redazione del bilancio – e posto che questi principi, come è difficilmente contestabile, presiedono ad interessi collettivi (dei soci e) dei terzi – i ricorrenti avevano censurato la decisione del Tribunale anche sul presupposto che la stessa avrebbe violato le norme di cui agli artt. 806 c.p.c. (arbitrabilità delle sole controversie “<em>che non abbiano per oggetto diritti indisponibili</em>”) e 34, comma 1°, d.lgs. n. 5/2003 (arbitrabilità delle sole controversie “<em>che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale</em>”).Detta censura, tuttavia, è stata ritenuta infondata dalla Suprema Corte.Questa – se da una parte ha ribadito che non è compromettibile la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio per difetto di verità, chiarezza e precisone (fra le altre: Cass., 13/10/2016, n. 20674) – dall’altra parte ha osservato che la censura dei ricorrenti si presentava viziata da “<em>un evidente errore di impostazione</em>”.Ciò perché i ricorrenti avevano allegato la violazione delle norme in materia di bilancio non già per far dichiarare l’invalidità dello stesso, ma solo “<em>quale indice della violazione da parte degli intimati degli obblighi loro imposti dalla legge e dall’atto costitutivo</em>”: ne derivava che la controversia non aveva “<em>per oggetto diritti indisponibili</em>” (come sarebbe stato se fosse stato impugnato il bilancio) bensì diritti disponibili (il diritto al risarcimento del danno).Così decidendo, la Corte di Cassazione, per un verso, si è uniformata al proprio indirizzo (fra le altre: Cass., 19/02/2014, n. 3887; Cass., 18/05/2007, n. 11658; Cass., 02/09/1998, n. 8699), secondo cui l’azione di responsabilità – essendone, di regola, ammessa la rinuncia e la transazione (artt. 2393, comma 6°, c.c.; 2476, comma 5°, c.c.) – ha ad oggetto necessariamente diritti disponibili, pur se posta a tutela di un interesse collettivo. Soggiungiamo che il limite della disponibilità dei diritti dovrebbe probabilmente considerarsi rispettato anche se l’atto costitutivo della s.r.l., come ammesso dall’<em>incipit</em> dell’art. 2476, comma 5°, c.c., diversamente disponga circa la rinunciabilità e transigibilità dell’azione, nel senso di escluderle; ciò almeno nelle ipotesi in cui, nonostante l’esclusione, lo statuto preveda comunque la devoluzione dell’azione al collegio arbitrale: in questi casi l’autonomia statutaria ha sì limitato la disponibilità dei diritti, ma non sino al punto d’escludere l’attribuzione dell’azione alla giustizia privata.Per altro verso, la Corte di Cassazione – nel ribadire la non arbitrabilità delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione delle deliberazioni di approvazione del bilancio – ha ulteriormente contribuito a chiarire, a beneficio degli operatori, un punto oggetto, come noto, di dibattito in dottrina e in giurisprudenza, dal momento che in alcune occasioni la giurisprudenza di merito, senza soverchie esitazioni, si era dichiarata propensa all’arbitrabilità (anche) delle impugnative di bilancio.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:daniele.griffini@advant-nctm.com">Daniele Griffini</a>&nbsp;o <a href="mailto:valentina.riboldi@advant-nctm.com">Valentina Riboldi</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5825</guid>
                        <pubDate>Thu, 22 Feb 2018 05:56:48 +0100</pubDate>
                        <title>Nulla la donazione di strumenti finanziari e di denaro senza atto pubblico</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nulla-la-donazione-di-strumenti-finanziari-e-di-denaro-senza-atto-pubblico-2</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Le Sezioni Unite della Suprema Corte ritengono che si tratti di donazione diretta, soggetta ai vincoli di forma dell’art. 782, e non di donazione indiretta sottratta a detti vincoli.</em>Le Sezioni Unite della Suprema Corte si sono finalmente pronunciate sul tema, dibattuto in giurisprudenza, se il trasferimento di strumenti finanziari e di denaro mediante disposizione bancaria integri una donazione diretta, come tale sottoposta a forma solenne, oppure una donazione indiretta, sottratta a tale forma.Questo il caso di specie:</p><ul> <li>il <em>de cuius</em> disponeva un ordine alla Banca attraverso cui trasferiva, ad un soggetto terzo estraneo alla sua famiglia, i titoli depositati presso l’istituto di credito;</li> <li>il trasferimento avveniva con una semplice disposizione di c.d. “<em>bancogiro</em>”;</li> <li>l’erede del <em>de cuius</em> chiedeva la restituzione di tali titoli, sul presupposto che il predetto trasferimento integrasse una donazione diretta avvenuta senza atto pubblico e dunque nulla.</li></ul><p>Nei due gradi di giudizio si sono alternate le due visioni giurisprudenziali in campo: in primo grado è stata affermata la natura di donazione diretta della disposizione, e ne è stata dunque dichiarata la nullità; mentre in grado di appello è prevalso l’orientamento sino a quel punto maggioritario, secondo cui i trasferimenti in esame costituiscono donazioni indirette, sottratte a forma solenne in forza del disposto dell’art. 809 c.c. e come tali valide.La questione, giunta al vaglio della Suprema Corte, è stata rimessa all’esame delle Sezioni Unite.Queste hanno affermato di non condividere l’orientamento fatto proprio dalla Corte d’Appello, statuendo il principio secondo cui l’operazione bancaria in adempimento dell’ordine del donante ha una <strong>funzione meramente esecutiva</strong> <strong>di un atto negoziale ad essa esterno</strong>, intercorrente tra il donante e il donatario; nel secondo grado di giudizio, il giroconto era stato, al contrario, inquadrato come <strong>un’operazione trilaterale</strong>: la Banca effettuava, infatti, l’operazione, in forza del rapporto di mandato che la legava con il donante.La Suprema Corte osserva invece come il c.d. bancogiro non permette alla Banca di sottrarsi all’ordine di trasferimento impartito (a differenza di quanto avviene nella delegazione di pagamento, dove l’art. 1269 c.c. consente al delegato di non accettare l’incarico). Pertanto, si è di fronte ad una <strong>donazione <em>diretta</em> ad esecuzione <em>indiretta</em></strong> in ragione del deposito degli strumenti finanziari o del denaro presso la Banca.Le conseguenze giuridiche della pronuncia sono varie, e tutte di grande rilevanza concreta.Sotto un <strong>profilo sostanziale</strong>, per la frequenza con cui avvengono i trasferimenti liberali di strumenti finanziari e di denaro. Tali trasferimenti, per essere validi, dovranno essere sorretti da atto pubblico, o dall’utilizzo di altri negozi giuridici che integrino genuinamente una donazione indiretta. In caso contrario la donazione degli strumenti finanziari e del denaro è nulla.Sotto un <strong>profilo processuale</strong>, potendosi osservare come, alla morte del <em>de cuius</em>, i beni trasferiti senza la forma solenne (o senza altro strumento idoneo) concorreranno a formare l’asse ereditario, e potranno dunque essere rivendicati dagli eredi del <em>de cuius</em> senza la necessità di esperire azione di riduzione delle donazioni (di titolarità dei <em>soli</em> legittimari, nel <em>solo</em> caso di lesione della loro quota), ma semplicemente attraverso una domanda di rivendica (di titolarità di <em>qualsiasi</em> erede, e <em>sempre</em> esperibile).Sotto un <strong>profilo fiscale</strong>, infine, in quanto, come noto, le donazioni dirette sono soggette a tassazione, a differenza di quelle indirette. Inoltre, nel caso in cui venga esperita l’azione di rivendica, gli strumenti finanziari ed il denaro oggetto dell’azione concorreranno a formare l’asse ereditario rilevante anche ai fini della tassa di successione.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:gian.carlo.sessa@advant-nctm.com">Gian Carlo Sessa</a></em><em>&nbsp;o <a href="mailto:federico.corti@advant-nctm.com">Federico Corti</a></em><em>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5917</guid>
                        <pubDate>Fri, 17 Nov 2017 05:46:19 +0100</pubDate>
                        <title>Nulla la donazione di strumenti finanziari e di denaro senza atto pubblico</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nulla-la-donazione-di-strumenti-finanziari-e-di-denaro-senza-atto-pubblico</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Le Sezioni Unite della Suprema Corte ritengono che si tratti di donazione diretta, soggetta ai vincoli di forma dell’art. 782, e non di donazione indiretta sottratta a detti vincoli.</em>&nbsp;Le Sezioni Unite della Suprema Corte si sono finalmente pronunciate sul tema, dibattuto in giurisprudenza, se il trasferimento di strumenti finanziari e di denaro mediante disposizione bancaria integri una donazione diretta, come tale sottoposta a forma solenne, oppure una donazione indiretta, sottratta a tale forma.Il caso in esame, frequente nella prassi, è stato quello di un ordine alla Banca attraverso cui il <em>de cuius</em> ha trasferito in vita, ad un soggetto terzo estraneo alla sua famiglia, i titoli depositati presso l’istituto di credito. Il trasferimento è avvenuto con una semplice disposizione di c.d. “bancogiro”.L’erede del <em>de cuius</em> ha chiesto la restituzione di tali titoli, sul presupposto che il predetto trasferimento integrasse una donazione diretta avvenuta senza atto pubblico e dunque nulla.Nei due gradi di giudizio si sono alternate le due visioni giurisprudenziali in campo: in primo grado è stata affermata la natura di donazione diretta della disposizione, e ne è stata dunque dichiarata la nullità; mentre in grado di appello è prevalso l’orientamento sino a quel punto maggioritario, secondo cui i trasferimenti in esame costituiscono donazioni indirette, sottratte a forma solenne in forza del disposto dell’art. 809 c.c. e come tali valide.In particolare, l’inquadramento del trasferimento bancario di titoli e denaro come donazione indiretta muove dalla considerazione che l’accreditamento a favore del beneficiario sia il frutto di una operazione trilaterale eseguita da un soggetto diverso dal donante, ossia dalla Banca, in forza del rapporto di mandato che lega il donante e la Banca. E’ la Banca, attraverso il c.d. bancogiro, che attribuisce i beni al beneficiario. Non vi sarebbe, così, alcun atto diretto di liberalità tra il donante e il beneficiario, ragion per cui la donazione sarebbe, appunto, indiretta e pertanto non soggetta a forma solenne.La questione, giunta al vaglio della Suprema Corte, è stata rimessa all’esame delle Sezioni Unite.Queste hanno affermano di non condividere l’orientamento sopra delineato e fatto proprio dalla Corte d’Appello, statuendo il principio secondo cui l’operazione bancaria in adempimento dell’ordine del donante ha una funzione meramente esecutiva di un atto negoziale ad essa esterno, intercorrente tra il donante e il donatario.La Suprema Corte osserva infatti come il c.d. bancogiro, pur inquadrabile nello schema della delegazione di pagamento, non permette alla Banca di sottrarsi all’ordine di trasferimento impartito; e ciò a differenza di quanto avviene nella delegazione di pagamento vera e propria, dove l’art. 1269 c.c. consente al delegato di non accettare l’incarico. Pertanto, il trasferimento originante dall’operazione di bancogiro ha la propria causa nella donazione, diretta, intercorrente tra il disponente e il beneficiario, di cui lo stesso bancogiro è mero atto esecutivo. Si è, cioè, di fronte ad una donazione <em>diretta</em> ad esecuzione <em>indiretta</em> in ragione del deposito degli strumenti finanziari o del denaro presso la Banca.Le conseguenze giuridiche della pronuncia sono varie, e tutte di grande rilevanza concreta.</p><ol> <li>Sotto un profilo sostanziale, la pronuncia ha un notevole impatto pratico, essendo nella prassi assai frequente che – soprattutto nell’ambito di rapporti di gestione patrimoniale – intervengano, durante la vita del <em>de cuius</em>, trasferimenti liberali di strumenti finanziari e di denaro. D’ora in avanti, tali trasferimenti, per essere validi, dovranno essere sorretti da atto pubblico, o dall’utilizzo di altri negozi giuridici che integrino genuinamente una donazione indiretta.In caso contrario, ossia per le ipotesi in cui il trasferimento avvenga con il solo ordine impartito alla banca, senza atto pubblico, la donazione degli strumenti finanziari e del denaro è nulla.</li> <li>Sotto un profilo processuale, invece, si può osservare come, alla morte del <em>de cuius</em>, i beni trasferiti senza la forma solenne (o senza altro strumento idoneo) concorreranno a formare l’asse ereditario, e potranno dunque essere rivendicati dagli eredi del <em>de cuius</em> nei confronti dei beneficiari della attribuzione senza che vi sia necessità di esperire l’azione di riduzione delle donazioni (di titolarità dei <em>soli</em> legittimari, nel <em>solo</em> caso di lesione della loro quota), ma semplicemente attraverso una domanda di rivendica (di titolarità di <em>qualsiasi</em> erede, e <em>sempre</em> esperibile).</li></ol><ol> <li>Sotto un profilo fiscale, infine, in quanto come noto le donazioni dirette sono soggette a tassazione, a differenza di quelle indirette. Inoltre, nel caso in cui venga esperita l’azione di rivendica, gli strumenti finanziari ed il denaro oggetto dell’azione concorreranno a formare l’asse ereditario rilevante anche ai fini della tassa di successione.</li></ol><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:gian.carlo.sessa@advant-nctm.com">Gian Carlo Sessa</a></em><em>&nbsp;o <a href="mailto:federico.corti@advant-nctm.com">Federico Corti</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5938</guid>
                        <pubDate>Tue, 31 Oct 2017 04:02:43 +0100</pubDate>
                        <title>Convenuto vittorioso ma soccombente su eccezioni di merito: c’è onere di appello incidentale o basta la mera riproposizione? (Sez. un., 12 maggio 2017, n. 11799)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/convenuto-vittorioso-ma-soccombente-su-eccezioni-di-merito-ce-onere-di-appello-incidentale-o-basta-la-mera-riproposizione-sez-un-12-maggio-2017-n-11799</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Questi i fatti:</p><ul> <li>sei anni dopo la compravendita di un immobile, parte alienante evoca in giudizio parte acquirente chiedendo che il contratto sia annullato per dolo;</li> <li>nel costituirsi in giudizio, parte acquirente eccepisce la prescrizione della domanda di annullamento (ai sensi dell’art. 1442 c.c.), essendo trascorsi più di cinque anni dalla stipulazione del contratto;</li> <li>il Tribunale dà ragione a parte acquirente, pur respingendo la sua eccezione di prescrizione;</li> <li>parte alienante interpone appello;</li> <li>nel costituirsi in grado di appello, parte acquirente – nonostante l’eccezione di prescrizione sia stata respinta in prime cure – non solleva sul punto appello incidentale <em>ex </em> 342 c.p.c., ma si limita a riproporre detta eccezione <em>ex </em>art. 346 c.p.c.;</li> <li>la Corte d’Appello accoglie l’eccezione di prescrizione riproposta da parte acquirente e respinge l’appello di parte alienante;</li> <li>parte alienante ricorre per cassazione sostenendo che la Corte d’Appello non avrebbe potuto esaminare l’eccezione di prescrizione <em>ex adverso</em> riproposta, in quanto parte acquirente aveva l’onere di sollevare sul punto appello incidentale.</li></ul><p>&nbsp;Di qui il quesito: quando il convenuto, vittorioso in primo grado, si è visto rigettare una propria eccezione di merito, può egli limitarsi a riproporla <em>ex </em>art. 346 c.p.c.? Oppure ha l’onere di sollevare sul punto appello incidentale <em>ex</em> art. 342 c.p.c.?All’interrogativo rispondono (trattandosi di “<em>questione di particolare importanza</em>”) le Sezioni Unite, che scelgono la seconda soluzione. Il presupposto sul quale la Cassazione, nella sua più autorevole composizione, fonda tale conclusione sta, essenzialmente, nel principio di soccombenza: infatti, il convenuto – per quanto vittorioso circa l’esito finale della lite – è pur sempre soccombente con riferimento allo specifico profilo dell’eccezione respinta e, quindi, ha l’onere di proporre l’appello incidentale con riferimento alla stessa, così come, specularmente, l’attore soccombente ha l’onere di proporre l’appello principale sulle altre parti della sentenza.Le Sezioni Unite chiariscono, tuttavia, che il convenuto vittorioso non ha l’onere di proporre l’appello incidentale tutte le volte in cui la sua eccezione non è stata accolta. Bisogna infatti distinguere:</p><ul> <li>da un lato, i casi in cui l’eccezione non è stata accolta in quanto respinta;</li> <li>dall’altro lato, i casi in cui l’eccezione non è stata accolta in quanto il giudice si è semplicemente disinteressato di essa.</li></ul><p>Infatti, mentre nella prima ipotesi il convenuto vittorioso ha l’onere dell’appello incidentale, nella seconda egli può limitarsi a riproporla.Ma come si fa, in concreto, a distinguere la prima ipotesi dalla seconda? Le Sezioni Unite chiariscono che l’eccezione è da intendersi respinta (con conseguente onere di appello incidentale) quando nella motivazione della sentenza vi è un’enunciazione espressa del giudice di prime cure circa l’infondatezza dell’eccezione, ovvero quando – pur non essendovi tale enunciazione espressa – vi sia un’enunciazione indiretta dalla quale si evince in modo chiaro e inequivoco che il giudice di prime cure l’ha ritenuta infondata.La sentenza, peraltro, fornisce risposta a due interrogativi di non scarso momento.</p><ol> <li>Posto che vi è onere di appello incidentale nei casi in cui l’eccezione è stata respinta (anche, come si è detto, indirettamente), tale onere sussiste anche quando l’eccezione respinta appartiene al novero delle c.d. “eccezioni in senso lato”? La risposta è affermativa, poiché – in mancanza di specifica impugnazione – si formerebbe giudicato interno ai sensi dell’art. 329, comma 2°, c.p.c. È vero, infatti, che – trattandosi di un’eccezione in senso lato – il giudice ha il potere di rilevarla d’ufficio, ma è altrettanto vero che questo potere non può che trovare un limite invalicabile nel giudicato interno che si è formato sul punto che costituisce oggetto dell’eccezione.</li> <li>Nei casi in cui l’eccezione, anziché respinta, risulti semplicemente non accolta per essersi il giudice disinteressatone, e nei quali è dunque possibile limitarsi alla riproposizione dell’eccezione, quali sono le conseguenze processuali ove non venga né sollevato appello incidentale né riproposta l’eccezione? La risposta è che l’eccezione s’intende rinunciata ai sensi dell’art. 346 c.p.c., ma – se si tratta di eccezione in senso lato – il giudice può rilevarla d’ufficio (ai sensi dell’art. 345, comma 2°, c.p.c.).</li></ol><p>Di seguito proponiamo, come possibile guida alla lettura, uno schema di sintesi:<img class=" wp-image-6698 aligncenter" src="https://www.nctm.it/wp-content/uploads/2017/10/newsletterDGR_ITA-e1508923225744.jpg" alt width="525" height="395">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare&nbsp;<a href="mailto:daniele.griffini@advant-nctm.com">Daniele Griffini</a>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5940</guid>
                        <pubDate>Tue, 31 Oct 2017 03:56:10 +0100</pubDate>
                        <title>Clausole compromissorie per arbitrato estero e regolamento preventivo di giurisdizione: riflessioni sull’ordinanza delle Sezioni Unite numero 21550 del 18 settembre 2017</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/clausole-compromissorie-per-arbitrato-estero-e-regolamento-preventivo-di-giurisdizione-riflessioni-sullordinanza-delle-sezioni-unite-numero-21550-del-18-settembre-2017</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Le Sezioni Unite, decidendo su un ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, colgono l’occasione per ribadire la natura giurisdizionale dell’arbitrato<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, affermando la piena ammissibilità della procedura prevista dall’art. 41 del codice di procedura civile in presenza di una clausola compromissoria per arbitrato estero<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.La pronuncia si presenta come chiara conferma di un clima di generale apertura dell’ordinamento e della giurisprudenza italiani nei confronti dell’arbitrato interno ed internazionale. Questo atteggiamento è facilmente riscontrabile in tre passaggi dell’ordinanza.Innanzitutto e come anticipato, le Sezioni Unite confermano la proponibilità del ricorso ex art. 41 c.p.c. in caso di clausola compromissoria per arbitrato estero. Per capire la portata della pronuncia occorre tenere a mente che l’art. 41 del codice di procedura civile consente alle parti di chiedere alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione di risolvere questioni di giurisdizione nelle ipotesi in cui, ad esempio, la controversia non debba essere trattata da un giudice ordinario, ma da un giudice amministrativo oppure ancora da un giudice straniero (art. 37 c.p.c. e Legge 218 del 1995). L’ordinanza applica il principio secondo il quale, alla luce della giurisprudenza più recente, la previsione di un arbitrato estero è equiparata ad una deroga della giurisdizione italiana in favore di un giudice estero. Questo in quanto il carattere giurisdizionale dell’arbitrato è ormai un punto incontroverso per la dottrina e la giurisprudenza<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.Non è, tuttavia, sempre stato così. Nel corso degli anni si sono susseguiti vari orientamenti giurisprudenziali e dottrinali e l’ordinanza oggi in commento è frutto di un <em>revirement</em> relativamente recente<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.L’orientamento è mutato come conseguenza delle spinte internazionali e, da ultimo, della modifica introdotta dal decreto legislativo n. 40 del 2006, il quale ha riconosciuto al lodo <em>“gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria”</em> (art. 824 <em>bis</em> c.p.c.).La stessa ordinanza oggi in commento prende le mosse proprio dalla ammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione anche nel caso di presenza di clausola compromissoria per arbitrato estero, attesa in primo luogo la natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice statale dell’arbitrato. Di conseguenza, il contrasto circa l'attribuzione della cognizione della controversia al collegio arbitrale italiano o al giudice ordinario integra una questione di competenza (e non di giurisdizione). In presenza, invece, di una clausola compromissoria per arbitrato estero, la relativa eccezione è un’eccezione di rito e non di merito o di competenza (attesa la diversità degli ordinamenti).Il secondo passaggio interessante è contenuto in un <em>obiter dictum</em>, nell’ambito del vaglio di ammissibilità del ricorso. Le Sezioni Unite colgono infatti l’occasione per ribadire che per l’arbitrato commerciale internazionale è irrilevante la distinzione tra arbitrato rituale ed irrituale, dovendo esso qualificarsi sempre rituale <em>quoad effectum. </em>Questa conclusione è coerente con il sistema delineato dalla legge n. 25 del 1994 e tiene conto del fatto che la distinzione tra arbitrato rituale ed irrituale non è usualmente praticata in ambito internazionale (citando in proposito, tra le altre, Cassazione Civile, Sezioni Unite, ordinanza n. 10800 del 26 maggio 2015).Il terzo passaggio rilevante dell’ordinanza è quello nel quale viene confermato che la clausola compromissoria per arbitrato estero comporta un difetto di giurisdizione sulla cognizione di una controversia dal giudice ordinario (la quale presuppone il contraddittorio, assente nel procedimento per decreto ingiuntivo), restando tuttavia possibile richiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo in quanto l’eccezione di compromesso è facoltativa e non rilevabile d’ufficio<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.Per completezza va menzionato un ultimo passaggio che potrebbe essere malinteso nella decisione in commento, dove si accenna brevemente alla questione dell’applicabilità, alla clausola compromissoria per arbitrato estero, dell’art. 1341 c.c.. Le Sezioni Unite, infatti, pur considerando superflua una valutazione sul punto in quanto non provata nel caso di specie la sussistenza dei requisiti per l’applicazione del secondo comma dell’art. 1341 c.c.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>, sembrano dar comunque un qualche rilievo a due considerazioni che, almeno a prima vista, porterebbero a deporre nel senso dell’applicabilità dell’art. 1341 e dunque della necessità della doppia sottoscrizione in caso di clausole contenute in condizioni generali di contratto<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.La Suprema Corte, invero, non trae conclusioni dopo aver dato conto di tali considerazioni giuridiche, per cui davvero non può dirsi che essa abbia espresso alcun orientamento sul punto. Tuttavia sull’argomento è bene far presente che l’applicabilità dell’art. 1341 c.c. alla clausola compromissoria per arbitrato estero (con conseguente necessità della doppia sottoscrizione in caso di condizioni generali di contratto contenenti una tale clausola compromissoria) è ipotesi da scartare sulla base del diritto italiano.In proposito appare opportuno notare che stante l’articolo II della Convenzione di New York del 1958, per la validità di un tale tipo di clausola è richiesta esclusivamente la forma scritta e non la doppia sottoscrizione. Nell’ottica di prevalenza, in ogni caso, della fonte sovranazionale, l’abrogazione dell’art. 833 c.p.c. ad opera del legislatore del 2006 deve essere letta esclusivamente come un difetto di coordinamento alla luce delle finalità della riforma, la quale avrebbe dovuto far (meglio) confluire gli articoli 831 e seguenti del codice di procedura civile nella disciplina dell’arbitrato interno<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.In conclusione (e nonostante il passaggio poco chiaro e potenzialmente fuorviante appena menzionato), l’ordinanza delle Sezioni Unite si pone in linea con un’evoluzione, legislativa e di pensiero giuridico, nel sistema italiano, verso un atteggiamento di sempre maggiore <em>favor</em> nei confronti dell’arbitrato, sia interno sia internazionale.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:angelo.anglani@advant-nctm.com">Angelo Anglani</a></em><em>&nbsp;e <a href="mailto:claudia.monti@advant-nctm.com">Claudia Monti</a>.</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Nello stesso giorno le Sezioni Unite, in una controversia collegata, introdotta dalla stessa ricorrente nei confronti di una diversa società presunta cessionaria del credito relativo al medesimo contratto, hanno ribadito la proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell’art. 41 c.p.c. in relazione ad una clausola compromissoria di arbitrato estero (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza n. 21551 del 18 settembre 2017, in <em>Diritto &amp; Giustizia</em> 2017, 19 settembre). Tuttavia, in questa seconda ordinanza, gli ermellini hanno rigettato il ricorso in quanto l’acquisto dell’intera partecipazione in una società non comporta cessione di contratto con conseguente applicazione della clausola compromissoria in esso contenuta.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Sembra utile precisare che con il termine “arbitrato internazionale” utilizzato dagli articoli 831 e seguenti del codice di procedura civile prima della modifica ad opera del d.lgs. 40 del 2006, si identificava un arbitrato rituale italiano (in quanto avente sede in Italia ai sensi dell’abrogato articolo 816 c.p.c.) che avesse alcuni elementi di transnazionalità. Si teneva così distinto dall’arbitrato “estero”, qualifica attribuita ad un arbitrato che, privo della nazionalità italiana, fosse riconducibile ad un diverso paese il quale, in applicazione dei propri criteri di collegamento, gli conferisse la propria nazionalità. Sul punto v. E. PICOZZA, <em>L’arbitrato interno: arbitrati interni sottotipo internazionale</em>, in M. RUBINO-SAMMARTANO, <em>Arbitrato, ADR conciliazione</em>, Bologna, 2009, p. 937 e seguenti, in particolare nota 2 e 3.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3"><sup>[3]</sup></a> Secondo la giurisprudenza correttamente citata dalla stessa ricorrente e riportata nelle motivazioni della ordinanza delle Sezioni Unite, “<em>Il regolamento preventivo di giurisdizione di cui all'art. 41 c.p.c. può essere proposto anche in relazione ad una clausola compromissoria di arbitrato estero, in quanto l'eccezione di compromesso ha natura processuale e rientra dunque nel novero di quelle comportanti una questione di giurisdizione e non di merito”</em> (Cassazione Civile, Sezioni Unite, ordinanza n. 24153 del 25 ottobre 2013); nello stesso senso Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza n. 10800 del 26 maggio 2015, la quale ha riconosciuto la natura giurisdizionale dell’arbitrato estero ai sensi del combinato disposto della l. 31 maggio 1995 n. 218, artt. 4 e 11 che equipara la deroga convenzionale alla giustizia italiana in favore di arbitrato estero alla deroga in favore di un giudice straniero.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> <em>Revirement</em> consacrato nella decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24153 del 25 ottobre 2013. Tale decisione ripercorre le oscillazioni giurisprudenziali sulla natura dell’arbitrato e dell’eccezione di compromesso susseguitesi nel corso degli anni.L’orientamento più risalente riteneva infatti che, in presenza di clausola compromissoria per arbitrato estero, fosse ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 5397 del 17 maggio 1995). Si riteneva inoltre che la presenza di una clausola compromissoria per arbitrato italiano comportasse una questione di competenza in quanto concernente una ripartizione di compiti nell’ambito del medesimo ordine giurisdizionale, con conseguente inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione (Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza n. 2149 del 2 aprile 1984). Ciò era in linea con il riconoscimento all’arbitrato rituale della natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario (Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza n. 4360 del 4 luglio 1981). Successivamente, la sentenza della Corte di Cassazione n. 527 del 3 agosto 2000, abbracciando la prevalente dottrina e compiendo a un’inversione di orientamento giurisprudenziale, aveva sancito la natura di atto di autonomia privata del lodo arbitrale, con conseguente riconoscimento all’eccezione di compromesso della natura di eccezione di merito, non legittimante, pertanto, l’utilizzo dello strumento del regolamento preventivo di giurisdizione nemmeno in caso di arbitrato estero.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> <em>Ex multis</em> Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza n. 19473 del 30 settembre 2016.In altri termini, è solo in fase di opposizione al decreto ingiuntivo che la controversia sorge nel contraddittorio delle parti, per cui, eccepita dall’opponente l’operatività della clausola compromissoria, il giudice ordinario non potrà che spogliarsi del caso dichiarando -appunto- il proprio difetto di giurisdizione.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> L’art. 1341 c.c. concerne i casi di condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti oppure di contratto concluso mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali in virtù del richiamo operato dal secondo comma dell’art. 1342 c.c.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Le due considerazioni riguarderebbero (i) il richiamo dell’articolo II, paragrafo 3, della Convenzione di New York del 1958, che impone al giudice l’esame della nullità della clausola compromissoria, e (ii) l’intervenuta abrogazione, ad opera del decreto legislativo n. 40 del 2006, dell’art. 833 c.p.c., il cui primo comma stabiliva che <em>“La clausola compromissoria contenuta in condizioni generali di contratto oppure in moduli o formulari non è soggetta alla approvazione specifica prevista dagli articoli 1341 e 1342 del codice civile</em>”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Per un’analisi della riforma dell’arbitrato internazionale e delle sue finalità del 2006, v. L. RADICATI DI BROZOLO, <em>Requiem per il regime dualista dell’arbitrato internazionale in Italia? Riflessioni sull’ultima riforma</em>, in <em>Riv. Dir. Proc.</em>, 2010.p. 1268 e ss.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5941</guid>
                        <pubDate>Tue, 31 Oct 2017 03:49:42 +0100</pubDate>
                        <title>Le Sezioni Unite confermano la compatibilità dei punitive damages con l’ordine pubblico italiano: focus sulla sentenza n. 16601 del 5 luglio 2017</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-sezioni-unite-confermano-la-compatibilita-dei-punitive-damages-con-lordine-pubblico-italiano-focus-sulla-sentenza-n-16601-del-5-luglio-2017</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>È confermato: le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno accolto l’incisivo suggerimento della prima sezione civile (con l’ordinanza n. 9978 del 16 maggio 2016<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>), ammettendo il riconoscimento in Italia di una sentenza straniera di condanna al risarcimento dei danni comprensivo dei c.d. <em>punitive damages</em>. Si tratta della conferma di una decisa evoluzione di pensiero all’interno dell’ordinamento italiano, anche alla luce di una serie di interventi legislativi volti a riconoscere rimedi risarcitori aventi anche finalità sostanzialmente sanzionatoria.In sostanza, la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ripercorre le argomentazioni dell’ordinanza n. 9987 del 16 maggio 2016, confermandone le conclusioni<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.Identificando una già esistente evoluzione del pensiero, le Sezioni Unite richiamano un precedente del 2015. La Corte di Cassazione infatti, sempre a sezioni unite, con la sentenza n. 9100/2015 (in tema di responsabilità degli amministratori) aveva infatti ritenuto che la funzione sanzionatoria del risarcimento del danno non fosse più <em>“incompatibile con i principi generali del nostro ordinamento”</em> alla luce dell’evoluzione legislativa. Ed infatti, già in quella sede si era tenuto conto delle innovazioni legislative “<em>volte a dare un connotato </em>lato sensu<em> sanzionatorio al risarcimento”</em>. Nel 2015, tuttavia, la Corte Suprema aveva concluso nel senso che la natura sanzionatoria dovesse essere chiaramente e necessariamente prevista da una norma di legge (da intendersi, in base al tenore complessivo della sentenza, norma interna o comunitaria)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.Le Sezioni Unite riconducono la precedente contrarietà ai danni punitivi all’avvertita esigenza di bloccare le spinte verso l’ampliamento delle tipologie risarcitorie a ipotesi non previste dalla legge, dando però ora a intendere che tale esigenza possa essere curata anche senza frapporre ostacoli di principio al riconoscimento di pronunce straniere che prevedano <em>punitive damages</em>. E infatti, le stesse concludono che le critiche mosse in passato non fossero sufficienti <em>“a sopprimere quanto è emerso dalla traiettoria che l’istituto della responsabilità civile ha percorso in questi decenni</em>”.La responsabilità civile ha certo una funzione primaria compensativo-riparatoria, ma è possibile riconoscerle, in casi tipici, anche una funzione sanzionatorio-punitiva, oltre che di prevenzione e deterrenza (la c.d. natura polifunzionale della responsabilità civile).Le Sezioni Unite si preoccupano di fornire un elenco di previsioni legislative di istituti connaturati da una funzione anche sanzionatoria, seguendo l’impostazione della ordinanza di rimessione. In primo luogo,&nbsp; vengono elencate le disposizioni normative già riportate nell’ordinanza di rimessione. In secondo luogo, viene ripreso il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione n. 7613 del 2015, la quale evidenziava i tratti comuni tra <em>astreintes</em> e danni punitivi<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>. Inoltre, è riconosciuto carattere sanzionatorio ad ulteriori norme, quali ad esempio l’art. 28 comma II del D.Lgs. 81 del 2015 (in materia di contratti di lavoro) che prevede una forfettizzazione del risarcimento in caso di conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato per illegittimità dell’apposizione del termine<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.A chiusura della ricognizione, le Sezioni Unite si soffermano sulla giurisprudenza costituzionale e, in particolare, sulla sentenza n. 152 del 2016, con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto all’art. 96 c.p.c. una funzione non solo risarcitoria ma più propriamente sanzionatoria, con finalità deflattive<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.La sentenza, dopo aver ribadito la necessità di una <em>“intermediazione legislativa”</em> per <em>“imprimere accentuazioni ai risarcimenti che vengono liquidati</em>”, ripercorre l’evoluzione giurisprudenziale del concetto di ordine pubblico internazionale, partendo da quanto affermato nell’ordinanza di rimessione<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.Sottolineando il passaggio da un concetto di ordine pubblico meramente nazionale ad un concetto di ordine pubblico dell’Unione Europea<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>, le Sezioni Unite ritengono che l’inclusione del diritto sovranazionale nel concetto di ordine pubblico non debba comunque consentire l’ingresso di norme o sentenze straniere che possano <em>“minare la coerenza interna dell‘ordinamento giuridico</em>”. Pertanto, la <em>“sentenza straniera che sia applicativa di un istituto non regolato dall’ordinamento nazionale, quand’anche non ostacolata dalla disciplina europea, deve misurarsi con il portato della Costituzione e di quelle leggi che, nelle nervature sensibili, fibre dell’apparato sensoriale e delle parti vitali di un organismo, inverano l’ordinamento costituzionale”.</em>Di conseguenza, in tema di recepimento di sentenze straniere, la verifica si deve limitare ad una eventuale contraddizione dell’istituto straniero con l’intreccio di valori e norme che rilevano ai fini della delibazione.Alla luce di queste premesse, secondo la Suprema Corte le conclusioni si traggono da sole.L’istituto dei danni punitivi si rivela come “<em>non ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano”</em> e, pertanto, non in contrasto con il nostro ordine pubblico. Tuttavia, l’ammissibilità deve in ogni caso essere vagliata volta per volta, sulla base di un’attenta indagine circa gli effetti del riconoscimento, in modo da assicurarsi della compatibilità con l’ordine pubblico.Per far ciò, bisognerà innanzitutto valutare il rispetto del principio di <em>tipicità</em> e quindi verificare che la condanna abbia una fonte normativa riconoscibile quantomeno nell’ordinamento di provenienza. Inoltre, nella legge in questione vi dovrà essere una specifica e definita “perimetrazione” della fattispecie, in ossequio al principio di tipicità, ed una altrettanto specifica previsione dei limiti quantitativi delle condanne irrogabili, alla luce del principio di <em>prevedibilità</em>.Da ultimo, in sede di riconoscimento, dovrà essere verificata dalle corti italiane la proporzionalità tra risarcimento riparatorio compensativo e risarcimento punitivo e tra quest’ultimo e la condotta censurata, al fine di rendere riconoscibile la funzione sanzionatoria punitiva (in osservanza del principio di <em>proporzionalità</em>)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.La chiara evoluzione giurisprudenziale, definitivamente sancita dalla Suprema Corte italiana con questa pronuncia, testimonia la crescente attenzione delle corti italiane ai fenomeni giuridici stranieri e, pur mantenendo saldo il proprio ruolo di tutela dell’integrità del sistema italiano e del relativo ordine pubblico, la volontà concreta dei giudici italiani di non frapporre ostacoli formali all’effettività della tutela offerta in altre giurisdizioni.Migliorando la circolazione delle pronunce straniere, evidentemente, si favoriscono gli scambi, a tutto beneficio dell’economia del paese.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare <a href="mailto:angelo.anglani@advant-nctm.com">Angelo Anglani</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Cfr. “Compatibility of punitive damages with Italian public order? Maybe. Last word to the Joint Divisions of the Supreme Court”, International Litigation Newsletter, Settembre 2016, 53 ss. (in inglese) e su <a href="http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=815dfc39-2982-46a7-945b-2e7b826c93cb" target="_blank" rel="noreferrer">www.lexology.com/library/detail.aspx</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Per completezza appare utile notare che le Sezioni Unite prendono le mosse dall’analisi dell’orientamento contrario, consacrato nella sentenza della Corte di Cassazione n. 1183 del 2007. Quest’ultima aveva infatti indicato che l’unica funzione del risarcimento fosse di eliminare le conseguenze del danno arrecato, prescindendo da una concezione afflittiva e punitiva delle categorie risarcitorie, come tale estranea al nostro ordinamento. La pronuncia del 2007, “<em>immediatamente censurata dalla dottrina maggioritaria”</em>, come la stessa Corte riferisce, aveva trovato poi conferma nel 2012, con la pronuncia n. 1781, Tale ultima pronuncia, nel negare l’ammissibilità in Italia dei danni punitivi, aveva richiamato, quale principio dell’ordinamento italiano, il divieto di spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro in mancanza di una causa giustificatrice.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Gli ostacoli al riconoscimento sono in questa pronuncia rinvenuti nelle articolazioni del principio di legalità consacrato dall’Art. 25, II comma, della Costituzione <em>(“nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”</em>) e nel disposto di cui all’Art. 7 della Convenzione Europea sulla salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali <em>(“Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso”). </em>A ciò, secondo la sentenza delle Sezioni Unite in commento, al fine di comprendere la <em>ratio</em> dei dinieghi, si deve aggiungere l’articolo 23 della Costituzione, in forza del quale nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> La sentenza in commento riporta il testo della sentenza n. 7613 del 2015 della Corte di Cassazione, la quale a sua volta contiene un elenco innanzitutto di norme in base alle quali il provvedimento che accerta la violazione fissa una somma per ogni inosservanza o violazione successiva o per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei comandi in esso contenuti. Ecco l’elenco:- in tema di brevetto e marchio, il R.D. 29 giugno 1127, n. 1939, art. 86, e R.D. 21 giugno 1942, n. 929, art. 66, abrogati dal D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, che ha dettato a tal fine le misure dell'art. 124, comma 2, e art. 131, comma 2;- il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 140, comma 7, c.d. codice del consumo, dove si tiene conto della "gravità del fatto";- secondo alcuni rientra in questa lista anche l'art. 709 ter c.p.c., nn. 2 e 3, introdotto dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, per le inadempienze agli obblighi di affidamento della prole;- l'art. 614 bis c.p.c., introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 49, il quale contempla il potere del giudice di fissare una somma pecuniaria per ogni violazione ulteriore o ritardo nell'esecuzione del provvedimento, "<em>tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile</em>";- il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 114, redatto sulla falsariga della norma appena ricordata, che attribuisce analogo potere al giudice amministrativo dell'ottemperanza.Vi sono poi ipotesi in cui è la legge che direttamente commina una determinata pena per il trasgressore:- le disposizioni penali degli artt. 388 e 650 c.p.- l'art. 18, comma 14, dello statuto dei lavoratori, ove, a fronte dell'accertamento dell'illegittimità di un licenziamento di particolare gravità, la mancata reintegrazione è scoraggiata da una sanzione aggiuntiva;- la L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 31, comma 2, per il quale il locatore pagherà una somma in caso di recesso per una ragione poi non riscontrata;- l'art. 709 ter c.p.c., n. 4, che attribuisce al giudice il potere di infliggere una sanzione pecuniaria aggiuntiva per le violazioni sull'affidamento della prole;- il D.L. 22 settembre 2006, n. 259, art. 4, convertito in L. 20 novembre 2006, n. 281, in tema di pubblicazione di intercettazioni illegali, che dispone la riparazione consistente in una somma di denaro determinata in ragione di ogni copia stampata o con riguardo al bacino di utenza della diffusione avvenuta con mezzo radiofonico, televisivo o telematico (anche se il giudice dovrà tenere conto, in caso di azione risarcitoria, di quanto così corrisposto).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Sono altresì riportati:- l'art. 28 del d.lgs n. 150/2011 sulle controversie in materia di discriminazione, che dà facoltà al giudice di condannare il convenuto al risarcimento del danno tenendo conto del fatto che l'atto o il comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attività del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento;- l'art. 18 comma secondo dello Statuto dei lavoratori, che prevede che in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto.La sentenza delle Sezioni Unite specifica infine che “<em>L'elenco di "prestazioni sanzionatorie", dalla materia condominiale (art. 70 disp. att. c.c.) alla disciplina della subfornitura (L. n. 192 del 1998, art. 3, comma 3), al ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali (D.Lgs. n. 231 del 2002, artt. 2 e 5) è ancora lungo. Non è qui il caso di esaminare le singole ipotesi per dirimere il contrasto tra chi le vuol sottrarre ad ogni abbraccio con la responsabilità civile e chi ne trae, come le Sezioni Unite ritengono, il complessivo segno della molteplicità di funzioni che contraddistinguono il problematico istituto”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Corte cost., 23 giugno 2016, n. 152: <em>“La novella del 2009 </em>[omissis]<em> non presenta, dunque, connotati di irragionevolezza, ma </em>[omissis]<em> riflette una delle possibili scelte del legislatore, non costituzionalmente vincolato nella sua discrezionalità, nell'individuare la parte beneficiaria di una misura che sanziona un comportamento processuale abusivo e che funga da deterrente al ripetersi di una siffatta condotta”</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> L’ordinanza n. 9978 aveva infatti definito l’ordine pubblico internazionale come “<em>complesso dei principi fondamentali caratterizzanti l’ordinamento interno in un determinato periodo storico, ma fondati su esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo comuni ai diversi ordinamenti e desumibili, innanzi tutto, dai sistemi di tutela approntati a livello sovraordinato rispetto alla legislazione ordinaria”</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Secondo le Sezioni Unite si sarebbe passati da una nozione dell’ordine pubblico in base al quale valutare l’ingresso di una legge straniera come “<em>complesso dei principi fondamentali che caratterizzano la struttura etico-sociale della comunità nazionale in un determinato periodo storico, e nei principi inderogabili immanente nei più importanti istituti giuridici” </em>(Cassazione civile, sentenza n. 1680 del 1984) fino a divenire un “<em>distillato”</em> del “<em>sistema di tutele approntate a livello sovraordinato rispetto a quello della legislazione primaria, sicché occorre far riferimento alla Costituzione e, dopo il trattato di Lisbona, alle garanzie approntate ai diritti fondamentali dalla Carta di Nizza, elevata a livello dei trattati fondativi dell’Unione europea dall’art. 6 TUE”</em> (Cassazione Civile, sentenza n. 1302 del 2013).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> A questo proposito e in quest’ottica, le Sezioni Unite prendono atto della rapida evoluzione dei <em>punitive damages</em> nell’ordinamento nordamericano, alla luce della quale, anche in tale ordinamento il riconoscimento di danni c.d. <em>grossly excessive</em> è precluso.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-5949</guid>
                        <pubDate>Mon, 30 Oct 2017 04:04:49 +0100</pubDate>
                        <title>The Joint Divisions of the Italian Supreme Court confirm the compatibility of punitive damages with public order in Italy: a focus on judgment No. 16601 of 5 July 2017</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/the-joint-divisions-of-the-italian-supreme-court-confirm-the-compatibility-of-punitive-damages</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>So, it’s been confirmed: the Italian Supreme Court, acting in the Joint Divisions format, has followed the suggestion of the First Civil Division (see ruling No. 9978 of 16 May 2016)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, to allow recognition in Italy of foreign judgments that include “punitive damages”.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> The Supreme Court ruling reflects and confirms a new approach being taken in Italy, both in the Courts and by the legislator, recognising that compensation can include elements that have essentially a punitive purpose.The judgment of the Joint Divisions of the Supreme Court basically retraces the arguments made in ruling No. 9987 of 16 May 2016, and confirms its conclusions.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>The Joint Divisions trace the new approach back to a 2015 case on the liability of directors. In judgment No. 9100/2015 the same Joint Division recognised that the punitive function of damages is no longer <em>“incompatible with the principles of our system”</em>. This new approach was in recognition of a number of legislative changes “<em>aimed at recognising a (</em>latu sensu<em>) sanctioning trait in damages”</em>. But in the 2015 ruling, the Supreme Court came to the conclusion that the punitive nature of compensation would have to be clearly set out in a statutory provision, taking constitutional and EU law into consideration.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>The Joint Divisions link the earlier approach of not allowing punitive damages to the need to stop extending classes of damage to cases not covered by statute. However, now the Joint Divisions consider that this need can still be met without, at the same time, denying the possibility of enforcing foreign judgments awarding punitive damages. They conclude that the past approach could not be used “<em>to deny the developments in the field of civil responsibility in the last decade</em>”.It is clear that the primary function of civil liability is compensation and the reparation of damage. In certain identified cases, it can also serve, besides a preventive-and-deterrent function, a sanctioning and punishing function (so-called “multi-functional nature of civil liability”).The ruling of the Joint Divisions lists a series of laws which show that the legislator already recognises, in practice and in reality, the punitive nature of damages. <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a> In addition, the ruling makes reference to the Supreme Court’s own judgment in No. 7613/2015 which had emphasised the commonalities between <em>astreintes</em> and punitive damages. Furthermore, the Joint Divisions recognise the sanctioning nature of certain further provisions such as Article 28 of Legislative Decree 81 of 2015 (in the context of labour contracts), which provides for lump-sum compensation to be paid when a fixed-term contract is converted into a contract of indefinite duration on account of the unlawful insertion of a fixed-term clause.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>Finally, the Joint Divisions make reference to judgment No. 152/2016 of the Italian Constitutional Court which ruled that Article 96 of the Italian Code of Civil Procedure was not merely a compensation mechanism but also had a punitive function.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>After confirming the need for <em>“legislative intervention”</em> to <em>“provide for when damages can be increased </em>[for punitive purposes]”, the judgment examines the evolution of jurisprudence on the concept of international public order, commencing with the examination already set out in the ruling of the referring Court.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>The Joint Divisions underline that there has been a move from a concept of purely-domestic public order to a concept of the public order of the European Union. <a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a> &nbsp;However, this new concept cannot be used to allow the introduction of foreign provisions or judgments capable of <em>“undermining the inner consistency of the legal system</em>”. Hence, <em>“any foreign judgment being applied in an area not regulated by domestic law, albeit not banned under EU law, should be assessed in the light of the Constitution and the laws that </em>[….] <em>embody our constitutional system”.</em>Consequently, any verification for the purposes of recognition of foreign judgments should be limited to verifying whether there is conflict between a given foreign institution and the set of rules and values relevant to the assessment at issue. According to the Supreme Court, some obvious conclusions follow from all this.The idea of punitive damages does not seem “per se<em> incompatible with the Italian legal system”</em> and, therefore, with Italian public policy. However, its admissibility should be assessed on a case by case basis, by carefully looking at the impact of the recognition, so as to ensure its consistency with public policy.To that end, the Court should first assess compliance with the principle of <em><u>typicality</u></em>, by verifying that a punishment arises from a recognisable source of law, at least in the jurisdiction of the original judgement. Furthermore, that law must clearly set out the boundaries of the fact situations that can give rise to damages and any limits thereto, based on the principle of <em><u>predictability</u></em>.Finally, as part of the process of recognition of a foreign judgement, the Italian courts should verify the proportionality between ordinary damages and punitive damages, as well as between punitive damages and the wrongful conduct, in order to be able to clearly identify the sanctioning and punishing function (in compliance with the principle of <em><u>proportionality</u></em>).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>The clear evolution of the approach taken in Italy as set out in the judgement of the Supreme Court examined here, is evidence of the fact that Italian courts are increasingly paying attention to legal developments in other countries and, while still reaffirming their role as guardians of the integrity of the Italian legal system and public order, are keen to ensure that there should be no formal obstacles to the effectiveness of the protection afforded in other jurisdictions.Clearly, improving the circulation of foreign judgments will foster trade, thereby benefiting the overall Italian economy.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>This article is for information purposes only and is not intended as a professional opinion.</em><em>&nbsp;</em><em>For further information, please contact <a href="mailto:angelo.anglani@advant-nctm.com">Angelo Anglani</a>.</em>&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> See “Compatibility of punitive damages with Italian public order? Maybe. Last word to the Joint Divisions of the Supreme Court”, International Litigation Newsletter, September 2016, 53 et seq. (English version) and <a href="http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=815dfc39-2982-46a7-945b-2e7b826c93cb" target="_blank" rel="noreferrer">www.lexology.com/library/detail.aspx</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> A decision of the Joint Divisions of the Italian Supreme Court - which has inter alia the function to provide a uniform interpretation of the law – represents a forceful precedent, which lower courts and subsequent judgments are likely to abide by.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> For completeness, it is worth noting that the Joint Divisions start with analysing the opposite view, enshrined in judgment No. 1183 of 2007 of the Supreme Court, according to which the only object of compensation is to remove the consequences of damage caused, with no afflictive and punitive concept of damage categories, typically alien to the Italian legal system. The 2007 judgment was at first “<em>immediately disputed by the most well-established legal literature”</em> - as recalled by the Court itself - but subsequently in fact confirmed by judgment No. 1781/2012. That 2012 ruling, in denying the admissibility or enforcement of punitive damages in Italy, referred to the prohibition to make financial transfers from one person to another, in the absence of legal reason, as a principle inherent in the Italian legal system.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a>&nbsp; The 2015 ruling found that certain inferences of the principle of legality did not allow recognition. These principles are enshrined in Article 25, paragraph 2, of the Italian Constitution <em>(“no one may be punished except on the basis of a law already in force before the offence was committed”</em>) and in Article 7 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms <em>(“No one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act or omission which did not constitute a criminal offence under national or international law at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the criminal offence was committed”). </em>To clarify the grounds for such view, the Joint Divisions also mentioned Article 23 of the Italian Constitution, according to which no services of a personal or patrimonial nature shall be imposed except on the basis of law.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> The judgment under examination incorporates the text of Supreme Court’s judgment No. 7613/2015, which, first and foremost, lists a number of provisions whereby the decision finding breach fixes the amount payable for each subsequent infringement or breach, or for each day of delay in implementing its operative part. Here below is the list:- concerning patents and trademarks, Article 86 of Royal Decree No. 1939 of 29 June 1127 and Article 66 of Royal Decree No. 929 of 21 June 1942, repealed by Legislative Decree No. 30 of 10 February 2005, which introduced for that purpose the measures under Article 124, paragraph 2, and Article 131, paragraph 2;- Article 140, paragraph 7 of Legislative Decree No. 206 of 6 September 2005 (“Consumer Code”), where consideration is given to the "seriousness of the occurrence";- someone is of the opinion that this list should also include Article 709 <em>ter</em>, paragraphs 2 and 3, of the Italian Code of Civil Procedure, introduced by Law No. 54 of 8 February 2006 on non-performance of child custody obligations;- Article 614 <em>bis</em> of the Italian Code of Civil Procedure, introduced by Article 49 Law No. 69 of 18 June 2009, which provides for the judge’s power to set the amount payable for each further breach or delay in implementing a decision, "<em>based on the value of the controversy, the nature of the services, the quantified or predictable damage and any other useful circumstance</em>";- Article 114 of Legislative Decree No. 104 of 2 July 2010, drafted along the lines of the above provision, which confers a similar power upon administrative judges in proceedings for implementation of administrative judgments.There are also cases in which it is the law itself that imposes a punishment on the wrongdoer:- &nbsp;the provisions of Articles 388 and 650 of the Italian Criminal Code;- Article 18, paragraph 14, of the Italian Workers’ Statute, according to which, against finding of particularly-serious unfair dismissal, failure to reinstate is discouraged by an additional sanction;- Article 31, paragraph 2, of Law No. 392 of 27 July 1978, according to which the landlord is under an obligation to pay a certain sum of money in the event of its withdrawing for reasons subsequently found false;- Article 709 <em>ter</em>, paragraph 4, of the Italian Code of Civil Procedure, which gives the judge a power to impose an additional fine for non-performance of child custody obligations;- Article 4 of Decree Law No. 259 of 22 September 2006, converted into Law No. 281 of 20 November 2006, on illegal publication of wiretapping records, which provides for monetary compensation calculated per each printed copy and based on the area where dissemination through radio, television or electronic media takes place (even if the judge has to take into account any payment made, if an action for damages is brought).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Reference is also made to:-&nbsp; Article 28 of Legislative Decree No. 150/2011 on controversies concerning discrimination, which gives the judge a power to award damages against the defendant, based on the fact that an act or conduct amounts to retaliation against a previous case or an unfair reaction to a previous action undertaken to obtain compliance with the principle of equal treatment;-&nbsp; Article 18, paragraph 2, of the Italian Workers’ Statute, which provides that compensation can in no event be less than five monthly instalments of the global basic salary.The judgment of the Joint Divisions specifies that “<em>The list of "punishments", for example, in the matter of joint ownership (Article 70 of the Provisions Implementing the Italian Civil Code), subcontracting (Article 3, paragraph 3, of Law No. 192/1998) and late payment in commercial transactions (Articles 2 and 5 of Legislative Decree No. 231/2002), is still long. This is not the place for analysing each single case to resolve the conflict between those who deny the existence of any link between the above punishments and third-party liability and those, such as the Joint Divisions, who see in them an expression of the multi-functional nature of the complex institution under examination”.</em><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Judgement of Constitutional Court No. 152 of 23 June 2016: <em>“Therefore, the new 2009 provision</em> […..] <em>does not seem unreasonable but </em>[…..] <em>merely reflects one of the choices lawmakers can make, given their unrestricted discretion, under the Constitution, in identifying the beneficiary of a measure punishing abuse of process and serving as a deterrent against the repetition of such behaviour”</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Ruling No. 9978 defined international public order as “<em>that set of principles underpinning a national legal system at certain point in time, based however on the need to protect those fundamental human rights which are common to different legal systems and can first be inferred from the systems of protection set up on a level higher than ordinary statutes”</em>.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> According to the Joint Divisions, the notion of public order on which the admissibility of a foreign judgment should be assessed has changed from “<em>that set of fundamental principles characterising the ethical and social structure of the national community at a certain point in time, and that set of imperative principles which are inherent to key legal institutions” </em>(Supreme Civil Court judgment No. 1680/1984) to a kind of “<em>distillation”</em> of “<em>the protections created at a higher level than ordinary statutes, which is why reference should be made to the Constitution and, after the Treaty of Lisbon, to the guarantees provided to the fundamental rights by the Charter of Nice, which under Article 6 TEU has the same legal value as the Treaties establishing the European Union”</em> (Supreme Civil Court judgment No. 1302/2013).<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> With this in mind, the Joint Divisions acknowledge the rapid evolution of punitive damages in the North American legal system, where “grossly excessive” damage awards are now prevented.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-6015</guid>
                        <pubDate>Thu, 27 Apr 2017 10:22:17 +0200</pubDate>
                        <title>La nuova disciplina del giudizio davanti alla Corte di cassazione (D.L. 168/2016, convertito dalla L. 197/2016)</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-nuova-disciplina-del-giudizio-davanti-alla-corte-di-cassazione-d-l-1682016-convertito-dalla-l-1972016</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Con un nuovo intervento di fine estate, il legislatore è intervenuto ancora una volta in via d’urgenza sulla disciplina del codice di procedura civile, in particolare sulla disciplina del giudizio davanti alla Corte di cassazione: il 31 agosto 2016 è stato infatti pubblicato il decreto legge 168/2016, recante “<strong><em>Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione e per l’efficienza degli uffici giudiziar</em>i</strong>” (“<strong>D.L. 168/2016</strong>”).Il D.L. 168/2016 è stato convertito in legge il 25 ottobre 2016 (“<strong>L. 197/2016</strong>”) e contiene una serie di modifiche dirette a consentire una più celere definizione delle controversie davanti alla Corte di cassazione.In particolare, l’intervento del legislatore è avvenuto attraverso:</p><ul> <li>l’attribuzione al Presidente della Corte di Cassazione e ai Presidenti delle Sezioni della Corte di Cassazione del potere di provvedere con un decreto preliminare presidenziale su questioni che prima richiedevano una decisione da parte dell’organo collegiale, vale a dire:</li> <li>integrazione del contradditorio in cause inscindibili e la notificazione ovvero la rinnovazione della notificazione dell’impugnazione in cause scindibili (art. 377, comma 3°, c.p.c.);</li> <li>dichiarazione di estinzione del processo nei casi di rinuncia e negli altri casi previsti dalla legge, se non è stata ancora fissata la data della decisione (art. 391, comma 1°, c.p.c.) ;</li> <li>l’estensione dell’ambito di applicazione del procedimento in camera di consiglio, che diventa il modello procedimentale di carattere “generale”, con conseguente riduzione della trattazione in pubblica udienza a ipotesi “residuale”: se prima la Corte di Cassazione pronunciava in camera di consiglio solo nei casi espressamente previsti dall’art. 375 del codice di procedura civile, con l’entrata in vigore della riforma si pronuncia in camera di consiglio (con eccezione ovviamente dei casi in cui può essere emesso il decreto preliminare presidenziale: v. <em>supra</em>) non solo nei casi già espressamente previsti dall’art. 375 c.p.c., ma anche “<em>in ogni altro caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto trattata</em>” (art. 375, n. 5, c.p.c.);</li> <li>la limitazione della discussione orale nei procedimenti davanti alla Corte di cassazione: se prima la discussione orale era ammessa come regola generale, anche nel procedimento in camera di consiglio, dopo l’ultima riforma è ammessa solo nel caso in cui il ricorso debba essere deciso in pubblica udienza (art. 379 c.p.c.) (quindi, come visto prima, solo in casi residuali), mentre in tutti i casi in cui il ricorso è deciso in camera di consiglio (quindi, come detto, di regola) la discussione orale non è più ammessa (artt. 380-bis, 380-bis.1., 380-ter c.p.c.).</li></ul><p>Se l’estensione dell’ambito di applicazione del procedimento in camera di consiglio e (soprattutto) l’attribuzione al Presidente della Corte o ai Presidenti delle Sezioni del potere di decidere alcune questioni con decreto preliminare presidenziale possono forse essere visti come novità idonee a consentire una più celere definizione dei giudizi in cassazione, la limitazione dell’ammissibilità della discussione orale non sembra avere lo stesso rilievo a tal fine e incide invece su un diritto delle parti finora riconosciuto come regola generale.In ogni caso, l’(eventuale) effetto positivo della riforma sui tempi di definizione dei giudizi in cassazione è favorito dall’applicazione delle nuove norme non solo (i) ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della riforma (i.e. il 31 ottobre 2016) ma anche (ii) ai ricorsi già depositati alla data di entrata in vigore per i quali “non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.<em>&nbsp;</em><em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare Roberto Munhoz de Mello (roberto.demello@advant-nctm.com).</em>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-6016</guid>
                        <pubDate>Thu, 27 Apr 2017 09:19:14 +0200</pubDate>
                        <title>Acquisto di quote di s.n.c.: l’errore sul valore della partecipazione può essere fondatamente dedotto come errore essenziale?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/acquisto-di-quote-di-s-n-c-lerrore-sul-valore-della-partecipazione-puo-essere-fondatamente-dedotto-come-errore-essenziale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il Tribunale di Milano, con riferimento ad una compravendita di quote di s.n.c., ha recentemente affrontato la questione dell’errore sul valore della partecipazione.<!--more-->Questi i fatti:</p><ul> <li>viene stipulato un contratto di compravendita di quote di s.n.c.;</li> <li>il cedente chiede ed ottiene l’emissione di un’ingiunzione per il pagamento del prezzo;</li> <li>il cessionario si oppone all’ingiunzione e, in via riconvenzionale, chiede l’annullamento del contratto per errore essenziale <em>ex</em> 1429, comma 1°, n. 2 c.c.: sostiene, in particolare, di essersi determinato ad acquistare la partecipazione a fronte dell’esibizione, da parte del cedente, di alcuni documenti (i cc.dd. “<em>bilancini</em>”), con i quali era stato rappresentato un pacchetto clienti e un valore economico della partecipazione che sarebbero poi risultati non corrispondenti alla reale situazione della società;</li> <li>il cedente si costituisce in giudizio, chiedendo la conferma dell’ingiunzione e il rigetto delle domande del cessionario: rileva, in particolare, che non era mai stata prestata alcuna garanzia relativamente al valore della partecipazione compravenduta.</li></ul><p>Alla luce di questi fatti, il Tribunale si è chiesto se l’errore sul valore del patrimonio sociale di una s.n.c. (o, comunque, sul valore, e quindi sulla qualità, della partecipazione societaria) possa qualificarsi come “<em>errore essenziale</em>” ai sensi dell’art. 1429, comma 1°, n. 2, c.c.La risposta è stata negativa.Il Tribunale ha osservato, infatti, che il cedente non aveva concesso al cessionario “<em>alcuna garanzia circa la qualità dei beni ricompresi nella società, né in relazione alla consistenza patrimoniale della stessa</em>”.Con la sentenza in parola il Tribunale di Milano si è uniformato all’indirizzo della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 19 luglio 2007, n. 16031, citata in motivazione, sia pur relativa ad una compravendita azionaria), secondo cui la cessione della partecipazione ha come oggetto immediato la partecipazione e solo come oggetto mediato la corrispondente quota del patrimonio sociale, con la conseguenza che l’annullamento (per errore essenziale) o la risoluzione del negozio (per mancanza di qualità dell’oggetto del contratto) possono, di regola, essere fondatamente domandate solo in presenza di un’espressa garanzia circa il valore del patrimonio e la qualità dei beni.<em>&nbsp;</em><em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare Daniele Griffini (daniele.griffini@advant-nctm.com)</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-6017</guid>
                        <pubDate>Thu, 27 Apr 2017 09:15:27 +0200</pubDate>
                        <title>La Suprema Corte cambia orientamento: invalido il contratto bancario e finanziario firmato dal solo cliente</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/la-suprema-corte-cambia-orientamento-invalido-il-contratto-bancario-e-finanziario-firmato-dal-solo-cliente</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>La Suprema Corte torna sulla questione della validità dei contratti c.d. monofirma, ossia della copia del contratti bancari e finanziari conservati negli archivi della banca recanti la sola sottoscrizione del cliente e privi invece della firma dell’istituto di credito, affermando che detti contratti sono nulli e, come tali, inopponibili al correntista.</em>Accade di frequente, nella prassi dei rapporti bancari e finanziari, che il perfezionamento del contratto avvenga non già mediante lo scambio della proposta della banca e della conseguente accettazione del cliente, bensì &nbsp;per il tramite della sottoscrizione, a cura del rappresentante della Banca e del cliente, di due copie identiche del medesimo contratto. Al momento della conclusione del contratto, ciascuna parte trattiene copia del contratto sottoscritto dall’altra: pertanto, il cliente dispone della copia del contratto sottoscritta dal funzionario della Banca e la Banca dispone invece della sola copia recante la firma del cliente.In un simile quadro, nell’ambito dei contenziosi instaurati dagli investitori al fine di conseguire la restituzione delle somme investite in mancanza di un valido contratto quadro – ma lo stesso vale con riferimento ai giudizi avviati dai correntisti per conseguire la ripetizione delle somme, a dire degli stessi, indebitamente percepite dalla Banca a titolo (<em>inter alia</em>) di anatocismo e usura – capita molto di frequente che il cliente ometta di produrre la copia del contratto regolante il rapporto contestato e che, dal canto suo, la banca si costituisca in giudizio producendo la sola copia del contratto di cui dispone: ovverosia, quella recante la sottoscrizione del cliente e non corredata anche dalla firma del funzionario dell’istituto di credito. A fronte di ciò, la contestazione ricorrente da parte degli investitori (o dei correntisti) che agiscono in giudizio è quella per cui la sola sottoscrizione del cliente non è di per sé sola sufficiente ad integrare il requisito della forma scritta <em>ad substantiam</em>, ciò da cui deriverebbe, quanto ai rapporti di investimento, la nullità delle operazioni di investimento eseguite e, quanto ai rapporti di conto corrente, la mancanza di pattuizione con riferimento alle condizioni economiche applicate dalla banca in corso di rapporto e, conseguentemente, la nullità del rapporto medesimo.La normativa nel quale si collocano le sentenze della Suprema Corte in commento è quella dettata dal Testo Unico Bancario: a norma dell’art. 117 TUB, “<em>i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti</em>”, “<em>nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo</em>”, e, secondo quanto disposto dall’art. 127, “<em>le nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d’ufficio dal giudice</em>”.La questione &nbsp;centrale è, dunque, se la produzione, ad opera della banca, della copia del contratto sottoscritto dal solo cliente sia un equivalente della sottoscrizione congiunta e sia sufficiente a ritenere rispettato il requisito della forma scritta posto dalla normativa di settore.Il precedente orientamento della Suprema Corte (Cass. civ., 22 marzo 2012, n. 4564) affermava la validità del contratto c.d. monofirma a condizione che: (i) il contratto recasse la dicitura “<em>un esemplare&nbsp; del presente contratto ci è stato da voi consegnato</em>” o “<em>prendiamo atto che un esemplare del presente contratto ci viene rilasciato debitamente sottoscritto dai soggetti abilitati a rappresentarvi</em>”; oppure (ii) alla sottoscrizione del contratto da parte del solo cliente facesse seguito la produzione in giudizio di copia del contratto da parte della Banca; oppure infine (iii) alla sottoscrizione del contratto da parte del solo cliente facesse seguito la manifestazione di volontà della banca di avvalersi del contratto stesso, risultante da plurimi atti esecutivi dalla medesima posti in essere nel corso del rapporto. A giudizio della Corte di Cassazione, il requisito della forma scritta poteva dunque ritenersi rispettato anche in mancanza di una copia del contratto recante la sottoscrizione dell’istituto di credito, non occorrendo la simultaneità delle sottoscrizioni.La Corte di Cassazione, con due sentenze “gemelle” molto recenti pronunciate in materia di negoziazione di strumenti finanziari (Cass. civ., 24 marzo 2016, n. 5919 e Cass. civ.27 aprile 2016, n. 8395), muta il proprio precedente orientamento ed afferma l’invalidità del contratto monofirma. In particolare, secondo la Suprema Corte, le diciture “<em>un esemplare&nbsp; del presente contratto ci è stato da voi consegnato</em>” o “<em>prendiamo atto che un esemplare del presente contratto ci viene rilasciato debitamente sottoscritto dai soggetti abilitati a rappresentarvi</em>” non hanno valore confessorio (non vertendosi in ipotesi nel quale il contraente, ovverosia la Banca, abbia perso senza sua colpa il documento che gli forniva la prova ai sensi degli artt. 2724, n. 3, e 2725 c.c.) e non sono quindi sufficienti a dimostrare il rispetto della forma scritta. Ancora, il comportamento tenuto dalle parti durante il rapporto non può sostituire il consenso che la normativa di settore richiede sia dato per iscritto. Infine, la produzione in giudizio, da parte della banca, del contratto privo della sua firma realizza un equivalente della sottoscrizione e comporta il perfezionamento del contratto, perfezionamento che, tuttavia, non può che avere efficacia <em>ex nunc</em>. Da ciò discende, in caso &nbsp;di contratto quadro di investimento, la nullità degli ordini di acquisto eseguiti precedentemente al perfezionamento del contratto e, in caso di contratto di conto corrente, la nullità degli addebiti effettuati dalla banca a titolo di capitalizzazione, interessi ultralegali e commissioni di massimo scoperto per il periodo precedente alla produzione del contratto da parte della banca sono nulli, con conseguente diritto del correntista a ripetere le somme corrisposte.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare Gian Carlo Sessa (giancarlo.sessa@advant-nctm.com) e Federico Corti &nbsp;(federico.corti@advant-nctm.com).</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-6018</guid>
                        <pubDate>Thu, 27 Apr 2017 09:12:34 +0200</pubDate>
                        <title>Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulla qualificazione e l’impugnazione del lodo non definitivo e del lodo parziale</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/le-sezioni-unite-della-corte-di-cassazione-sulla-qualificazione-e-limpugnazione-del-lodo-non-definitivo-e-del-lodo-parziale</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Le questioni su cui la <strong>Suprema Corte</strong> è intervenuta con meritoria attività di riordino e chiarimento, di cui si dà conto in questo breve articolo (se un lodo si debba qualificare come parziale o non definitivo e se la validità della convenzione arbitrale sia questione di merito o di rito), a prima vista potrebbero sembrare di natura spiccatamente (e solamente) tecnica, ma le implicazioni pratiche che le stesse comportano e il rischio che una poco attenta difesa, sottovalutandole, pregiudichi i diritti della parte assistita, inducono a prestare alla decisione in oggetto l’attenzione che merita.La Suprema Corte, a sezioni unite, è intervenuta in merito all’impugnazione del lodo non definitivo e del lodo parziale, statuendo, con la sentenza n. 23463 depositata in data 18 novembre 2016, il seguente principio di diritto:<em>“Lodo che decide parzialmente il merito della controversia, immediatamente impugnabile a norma dell'art. 827 c.p.c., comma 3, è sia quello di condanna generica ex art. 278 c.p.c. sia quello che decide una o alcune delle domande proposte senza definire l'intero giudizio, non essendo immediatamente impugnabili i lodi che decidono questioni pregiudiziali o preliminari".</em>Al fine di comprendere la portata e la rilevanza della pronuncia in esame sembra utile svolgere una breve premessa sul terzo comma dell’art. 827 c.p.c. La disposizione contempla, a partire dalla riforma del 1994, due tipologie di lodo che non definiscono la controversia arbitrale. Trattasi del lodo parziale (o lodo su domande), immediatamente impugnabile, e del lodo non definitivo (o lodo su questioni), impugnabile solo unitamente al lodo definitivo.In concreto, gli arbitri emettono un lodo “parziale” quando decidono solo una parte delle domande proposte, non esaurendo il mandato a decidere la controversia. Esempio di lodo parziale è quello di condanna generica (decisione sull’<em>an debeatur</em> e prosecuzione del giudizio in merito al <em>quantum</em>)<em>.</em>Può invece qualificarsi “non definitivo” il lodo che risolve una questione preliminare o pregiudiziale senza definire la controversia. È non definitivo, ad esempio, il lodo che rigetta un’eccezione di prescrizione e rinvia ad un momento successivo la decisione sull’esistenza del credito. Se infatti l’eccezione di prescrizione fosse accolta, l’arbitro emetterebbe un lodo definitivo.Dalla distinzione dipende l’immediata impugnabilità (lodo parziale) o meno (lodo non definitivo) della statuizione degli arbitri. Il lodo parziale infatti produce effetti nella sfera giuridica sostanziale delle parti, decidendo su un diritto e generando, pertanto, una soccombenza immediata ed effettiva. Il lodo non definitivo, invece, ha il solo effetto di esaurire il potere decisorio dell’arbitro su una determinata questione, impedendo allo stesso di modificare quanto ha già pronunciato. In questo modo produce una soccombenza solamente ipotetica che andrà valutata unitamente agli effetti prodotti dal lodo definitivo.La possibilità di pronunciare lodi che non definiscano il giudizio arbitrale è stata introdotta nel 1994. Prima di tale modifica legislativa, la giurisprudenza aveva già ammesso la possibilità di pronunciare un lodo parziale (tra le altre, Cass. civ., 9 novembre 1988, n. 6021). Tuttavia, era stata fermamente negata la facoltà di impugnazione immediata dello stesso (Cass. civ., 9 giugno 1986, n. 3835). Ciò in forza del principio di indivisibilità del lodo, in base al quale l’eventuale nullità di un capo del lodo si estendeva agli altri (Cass. civ., 28 novembre 1992, n. 12731). Principio superato dallo stesso legislatore per adeguare la legislazione italiana alle convenzioni di New York e di Ginevra e alle varie legislazioni straniere.Tornando al caso di specie, le Sezioni Unite si sono pronunciate su una sentenza con la quale la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato la nullità di due lodi arbitrali, qualificando il primo in ordine cronologico come non immediatamente impugnabile in quanto risolutivo della sola questione relativa alla competenza del collegio arbitrale. Il ricorrente ha impugnato la decisione della corte di appello sostenendo che avesse erroneamente qualificato come pregiudiziali le questioni di merito decise dal lodo ed attinenti a (i) titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio e (ii) validità della clausola compromissoria. Le suindicate questioni avrebbero dovuto essere infatti, secondo il ricorrente, dichiarate quali pertinenti al merito e quindi il lodo, quale decisione parziale sul merito, avrebbe dovuto essere immediatamente impugnato ai sensi dell’art. 827 c.p.c. Le Sezioni Unite si sono interrogate circa la qualificazione, come lodo parziale o lodo non definitivo, del suddetto lodo, rispondendo a due distinte domande:</p><ol> <li>se il lodo sia immediatamente impugnabile (e, pertanto, da qualificarsi come “parziale”) anche quando decida questioni pregiudiziali o preliminari oppure esclusivamente quando decida nel merito di una domanda;</li> <li>se la questione circa la validità della convenzione arbitrale sia di merito oppure sia di rito.</li></ol><p>Per quanto concerne il profilo sub a), la Corte di Cassazione ha risolto il conflitto giurisprudenziale in materia. Secondo alcune precedenti pronunce, infatti, il lodo che provvede sulla “competenza” degli arbitri, ritenendo sussistente tra le parti una valida clausola compromissoria oppure escludendo il proprio potere di decidere, deve essere definito quale lodo parziale e, come tale, deve essere impugnato immediatamente in quanto avente ad oggetto una questione preliminare di merito (Cass. civ., 6 aprile 2012, n. 5634; Cass. civ., 17 febbraio 2014, n. 3678). Secondo altre pronunce, il lodo che incide solo sulla ammissibilità e procedibilità del giudizio degli arbitri deve qualificarsi “non definitivo” e come tale non è immediatamente impugnabile in quanto la questione proposta deve ritenersi preliminare o pregiudiziale (Cass. civ., 26 marzo 2013, n. 4790; Cass. civ., 24 luglio 2014, n. 16963).Partendo dalla considerazione che la distinzione tra lodo parziale e lodo non definitivo è solo in parte sovrapponibile a quella tra sentenze definitive e non definitive ai sensi dell’art. 279 c.p.c., gli ermellini hanno inteso fare riferimento alle norme introdotte dal d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (art. 360, terzo comma, c.p.c. e art. 361, primo comma, c.p.c.) in base alle quali sono direttamente ricorribili in cassazione solo le sentenze di condanna generica ai sensi dell’art. 278 c.p.c. e le sentenze che decidono su una o alcune delle domande senza definire l’intero giudizio. Queste norme, a detta di precedente pronuncia a sezioni unite della Corte di Cassazione (sentenza 22 dicembre 2014, n. 25774), si pongono in linea con la riforma del 1994 che ha introdotto il terzo comma dell’art. 827 c.p.c.In questa ottica, la Suprema Corte giunge a ritenere che lo stesso criterio normativo di definizione previsto per le sentenze in forza degli articoli 360, terzo comma, e 361, primo comma, c.p.c. possa essere applicato al lodo arbitrale, restando quindi non immediatamente impugnabili i lodi che decidono questioni pregiudiziali o preliminari.Con riferimento al profilo sub b), la Corte di Cassazione ha preso atto della residualità del contrasto giurisprudenziale, atteso l’orientamento unanime della più recente giurisprudenza. Il giudice di legittimità ha infatti riconosciuto all’arbitrato natura giurisdizionale e sostituiva della funzione del giudice ordinario, di talché la competenza del primo è da intendersi definitivamente come questione di rito (Cass. civ., sez. un., 25 ottobre 2013, n. 24153; Cass. civ., sez. un. 20 gennaio 2014, n. 1005; Cass. civ., 6 novembre 2015, n. 22748). Di conseguenza, l’indagine circa l’esistenza o la validità della convenzione di arbitrato è da ritenersi questione pregiudiziale di rito e può essere oggetto di lodo non definitivo, come tale non immediatamente impugnabile.<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce parere professionale.</em><em>Per ulteriori informazioni contattare Angelo Anglani </em><em>(</em><a href="mailto:a.anglani@advant-nctm.com"><em>a.anglani@advant-nctm.com</em></a><em>)</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-6019</guid>
                        <pubDate>Thu, 27 Apr 2017 09:09:17 +0200</pubDate>
                        <title>Patti parasociali di rinuncia preventiva all’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/patti-parasociali-di-rinuncia-preventiva-allazione-di-responsabilita-nei-confronti-degli-amministratori</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Validità dei patti parasociali in caso di pattuizione intervenuta a conclusione del mandato gestorio.<em>Con sentenza 28 settembre 2015, n. 19193, la sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma, nell’affrontare il tema della rinuncia pattizia all’azione di responsabilità verso gli amministratori di una società, ha affermato la validità delle clausole dei patti parasociali, con le quali i soci “entranti” si impegnano a non esercitare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori “uscenti” o comunque a non votare favorevolmente in assemblea.</em><strong>Il caso</strong>La vicenda giudiziaria riguarda un contratto di compravendita azionaria con il quale due soci di una società per azioni cedevano le proprie azioni a una società, la quale, versato solo parte del prezzo concordato, si impegnava a corrispondere il resto con i tempi e nei modi stabiliti dal contratto stesso.A seguito del mancato pagamento, da parte della società acquirente, dell’importo dovuto, i soci agivano in giudizio al fine di ottenere un decreto ingiuntivo nei suoi confronti.Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la società acquirente ha chiesto al Tribunale di dichiarare la nullità del contratto in quanto <em>aliud pro alio</em>, la nullità della clausola con la quale era stata rinunciata l’azione sociale di responsabilità nei confronti dell’amministratore unico uscente della società ceduta, e, infine, di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto a norma dell’art. 1497 c.c.<strong>&nbsp;</strong><strong>La questione</strong>La questione più rilevante affrontata dal Tribunale di Roma nella sentenza richiamata – che è oggetto di questa segnalazione – è quella relativa alla qualificazione quale patto parasociale dell’accordo con cui i nuovi soci si impegnano nei confronti di un terzo, socio uscente ed ex amministratore della società, a non deliberare l’azione sociale di responsabilità (o a non far deliberare all’assemblea l’azione di responsabilità) nei confronti dello stesso, e alla validità ed efficacia di tale accordo parasociale, se intervenuto alla conclusione del mandato gestorio.<strong>La decisione del Tribunale di Roma</strong>Il Tribunale di Roma, dopo avere respinto l’eccezione di nullità del contratto <em>ex</em> art. 1497 c.c., in base all’argomento della aleatorietà del contratto di compravendita di azioni societarie, ha affrontato il tema della qualifica dell’accordo avente ad oggetto l’azione sociale di responsabilità e quello della validità di detti patti.Il Tribunale, quanto al primo punto, ha affermato che tale tipologia di accordi costituiscono patti parasociali. Ha rilevato che per definire i patti come parasociali non è essenziale che tutti i partecipanti al patto rivestano la qualità di socio, potendosi considerare parasociale anche un patto concluso tra soci e terzi, se l’oggetto dell’accordo riguarda l’esercizio da parte dei soci di diritti, facoltà o poteri loro spettanti nella società.Quanto al secondo punto – ricordata, da una parte, la generale validità, in astratto, dei patti parasociali, e, dall’altra, la possibilità che essi possano essere considerati illegittimi qualora il vincolo assunto dai contraenti si ponga in contrasto con norme imperative o appaia comunque tale da configurare un elemento di elusione di norme o principi generali dell’ordinamento – ha affermato che quando il patto abbia ad oggetto l’assunzione di un impegno a non votare l’azione di responsabilità dell’amministratore che, in conseguenza della cessione della propria partecipazione sociale, cessi anche di ricoprire tale carica e, dunque, faccia riferimento ad attività pregresse poste in essere dall’amministratore, esso non sia da considerarsi illegittimo.Ad avviso del Tribunale, infatti, il patto parasociale con il quale i soci si sono accordati per la non proposizione dell’azione sociale nei confronti dell’amministratore della società può considerarsi nullo solo quando il patto riguardi un amministratore in carica ed abbia quindi ad oggetto la rinuncia preventiva all’esercizio di un diritto sociale e relativo alla possibilità di censura di condotte che l’amministratore potrebbe assumere successivamente all’adozione del patto stesso. Secondo il ragionamento del Tribunale di Roma, in questa ipotesi verrebbe vanificata la funzione di prevenzione della <em>mala gestio</em> di cui agli artt. 2392 e 2393 c.c. e si avrebbe altresì un patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave (e come tale nullo ai sensi dell’art. 1229 c.c.).Quando, invece, il patto abbia ad oggetto l’assunzione di un impegno a non votare l’azione di responsabilità dell’amministratore che abbia cessato di ricoprire tale carica, e faccia quindi riferimento ad attività già eseguite e condotte già tenute, non sarebbe riscontrabile il medesimo disvalore.La natura successiva dell’accordo intervenuto a conclusione dell’incarico di gestione escluderebbe infatti la censurabilità della pattuizione parasociale sotto il profilo della violazione della funzione deterrente delle norme sulla responsabilità degli amministratori o sotto il profilo del contrasto con l’art. 1229 c.c.<strong>Il commento</strong>Sulla questione affrontata dal Tribunale di Roma si registrano, anche nel recente passato, pronunce di segno contrario. Sia la giurisprudenza di merito sia quella di legittimità, nell’affrontare il medesimo tema, sono infatti giunte a conclusioni differenti, nel senso della nullità <em>ab origine</em> dei patti con i quali l’acquirente si è impegnato a non esercitare l’azione di responsabilità nei confronti dell’ex amministratore e socio alienante, in quanto tali patti sarebbero volti ad eludere disposizioni inderogabili di legge (si vedano, ad es., Trib. Milano, 16 giugno 2014, n. 7946; Cass. 28 aprile 2010, n. 10215; Cass. 27 luglio 1994, n. 7030)La decisione del Tribunale di Roma, nel discostarsi dalla giurisprudenza richiamata, valorizza la circostanza che, se la pattuizione interviene al termine del mandato gestorio, l’acquirente è posto nelle condizioni di esaminare l’andamento della gestione ed i risultati della stessa. Ciò impedirebbe di considerare nullo il patto medesimo, in quanto non elusivo delle norme che disciplinano la responsabilità degli amministratori.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare Martino Andreoni (martino.andreoni@advant-nctm.com) e Francesca Maggioni (francesca.maggioni@advant-nctm.com)</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-6045</guid>
                        <pubDate>Thu, 16 Mar 2017 05:05:09 +0100</pubDate>
                        <title>Across the EUniverse - Number Thirteen</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/across-the-euniverse-number-thirteen</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>The UK is nothing if not pragmatic. The pragmatism has sometime been referred to as perfidiousness: perfidious Albion. What is sure is that the UK will approach the divorce with the EU in a very pragmatic fashion. It will seek to develop bi-lateral relations with its direct trading partners. It will seek to revive the trade pre erences in the Commonwealth. It will seek independent influence in all international bodies.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                                <category>Energia e Utilities</category>
                            
                                <category>Assicurazioni</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-6072</guid>
                        <pubDate>Thu, 22 Dec 2016 08:16:37 +0100</pubDate>
                        <title>Blueprint ed Erzelli in missione a Milano</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/blueprint-ed-erzelli-in-missione-a-milano</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Blueprint ed Erzelli in missione a Milano SARÀ uno sbarco pacifico e, vista la presenza del sindaco Marco Doria a capo della delegazione, non potrebbe essere altrimenti. Ma la missione genovese a Milano, il calendario mercoledì 30 novembre, punterà dichiaratamente a coinvolgere più investitori possibili nei due progetti-chiave per il rilancio della città: Blueprint ed Erzelli. Solo un nuovo disegno del waterfront portuale, che recuperi contenuti e filosofia del progetto dell'Expo '92, e il decollo della collina hi tech con l'imminente sì dell'università, possono garantire a Genova quella scossa invocata anche ieri dal presidente dei costruttori dell'Ance Filippo Delle Piane nell'intervista a Repubblica. «Condivido totalmente le parole di Delle Piane - spiega Stefano Franciolini, presidente della Spim, la società incaricata di promuovere e valorizzare gli immobili del Comune - La città è addormentata e dev'essere svegliata e puntare su Milano è la scelta esatta. Per questo noi il 30 saremo lì con i due progetti più importanti, Blueprint ed Erzelli, cercando di trovare soggetti che possano e vogliano condividere lo sforzo della nostra amministrazione e investire su Genova». "Investire a Genova, le opportunità e i grandi progetti: dal polo Erzelli al Blueprint" è il titolo del convegno organizzato dallo studio legale Nctm e ospitato nella sala conferenze dello stesso dalle 9,30. Dopo l'introduzione di Doria, ne discuteranno il presidente dell'ordine degli architetti di Milano Valeria Bottelli, il presidente di Spim Stefano Franciolini, il responsabile del procedimento Blueprint Competition Luca Patrone e il responsabile sviluppo del parco degli Erzelli Maria Silva. «Presentare le migliori opportunità di sviluppo, non solo immobiliare, di Genova a Milano è una scelta mirata - continua Franciolini - È questa infatti la città che offre gli stimoli urbanistici più significativi, come sottolinea giustamente il presidente dei costruttori. Noi guardiamo proprio in questa direzione, vicina non solo fisicamente, ma anche come opportunità di crescita e di investimento». Se in effetti è una ripartenza quella di cui ha bisogno Genova forse la scelta del capoluogo lombardo, che vive una sorta di "Rinascimento", può essere azzeccata. Certo, Genova non si muove all'unisono sulla strada della crescita attraverso i suoi progetti-chiave. Detrattori, corvi e professionisti della decrescita non mancano. Ma è indubbio che solo una scossa può spingere nuovamente la città verso l'alto. «Noi dobbiamo guardare avanti, provare a stimolare interesse e investimenti sul nostro territorio - chiude Franciolini - Proprio il Blueprint ce lo conferma. Le iscrizioni alla piattaforma on line per manifestare il proprio interesse hanno già raccolto trecento adesioni, da tutto il mondo. Il 20 dicembre ci sarà l'apertura delle buste, nella prima riunione pubblica in cui si conosceranno i membri della giuria internazionale e il numero dei progetti depositati. E allora potrà finalmente partire la fase operativa che punta a realizzare il nuovo waterfront di levante».&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-6073</guid>
                        <pubDate>Thu, 22 Dec 2016 05:42:48 +0100</pubDate>
                        <title>Negoziazione assistita da uno o più avvocati: il cambio di ruolo richiesto dalla legge</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/negoziazione-assistita-da-uno-o-piu-avvocati-il-cambio-di-ruolo-richiesto-dalla-legge</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La negoziazione assistita, così come strutturata dal legislatore italiano, è un istituto che ha molto in comune con la mediazione. Con la mediazione condivide infatti le tecniche negoziali e lo spirito che dovrebbe animare i partecipanti per il raggiungimento di un accordo, salvo lo svantaggio di non avere a disposizione una terza figura professionale specializzata nella risoluzione amichevole delle controversie (il mediatore).</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-6078</guid>
                        <pubDate>Sat, 10 Dec 2016 07:21:15 +0100</pubDate>
                        <title>Addio agli interessi calcolati sugli interessi: il nuovo decreto sancisce il divieto di anatocismo</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/addio-agli-interessi-calcolati-sugli-interessi-il-nuovo-decreto-sancisce-il-divieto-di-anatocismo</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p class="ArticoloNormale">Stop agli interessi calcolati sugli interessi: la banca dovrà applicare il saggio di interessi unicamente al capitale residuo e non anche agli interessi già scaduti. Lo prevede il decreto attuativo del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) n. 343 – adottato lo scorso 3 agosto in esecuzione del c.d. ‘Decreto banche’ dello scorso febbraio – entrato in vigore il 1 ottobre 2016, il quale sancisce a chiare lettere il divieto di anatocismo. Unica eccezione al generale divieto riguarda gli interessi moratori, i quali potranno invece generare a loro volta interessi.</p><p class="ArticoloNormale">Nei rapporti di conto corrente o di conto pagamento è inoltre assicurata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori. Ciò significa che non potrà esservi alcuna asimmetria temporale tra banca e cliente.</p><p class="ArticoloNormale">A vantaggio del cliente è inoltre previsto un periodo di 30 giorni – non modificabile a suo sfavore –prima che gli interessi maturati divengano esigibili.</p><p class="ArticoloNormale">Si pone, così, fine alla diatriba giurisprudenziale sorta in merito all’interpretazione del previgente art. 120 TUB: ci si chiedeva infatti se il divieto posto da questa disposizione fosse immediatamente precettivo oppure necessitasse di un decreto attuativo. A pronunce in quest’ultimo senso da parte dei giudici di Torino e Bologna si erano già opposti l’Arbitro Bancario Finanziario e la Suprema Corte, che avevano affermato l’immediata efficacia del divieto. Oggi l’intervento del decreto del CICR spazza via ogni dubbio, vietando a chiare lettere la capitalizzazione periodica degli interessi.<a name="_Toc307841644"></a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-6079</guid>
                        <pubDate>Sat, 10 Dec 2016 07:19:19 +0100</pubDate>
                        <title>La nuova Direttiva “PSD2”: online le linee-guida dell’Autorità Bancaria Europea in materia di responsabilità dei TPPSP</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/2683-2</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>In vista del recepimento della ‘Direttiva 2015/2366/UE sui servizi di pagamento nel mercato interno’ (c.d. PSD2), previsto entro il 13 gennaio 2018, l’Autorità Bancaria Europea (EBA) – a partire dal 22 settembre scorso – ha sottoposto a una consultazione pubblica online le proprie linee-guida in materia di responsabilità dei terzi fornitori di servizi di pagamento (<em>Third Party Payment Services Provider</em>, TPPSP). L’EBA infatti, in attuazione della normativa comunitaria, ha fissato con tale documento i criteri cui le Autorità competenti dei singoli Stati membri dovrebbero attenersi per la determinazione dell’ammontare minimo della responsabilità civile professionale dei TPPSP.I nuovi meccanismi di pagamento elettronico introdotti dalla PSD2 sono i servizi di iniziazione di pagamento (<em>Payment Initiation</em> Service) e i servizi di informazione relativi ai conti di pagamento (<em>Account Information Service</em>). Più specificamente, il PIS è un servizio che sfrutta un software di collegamento tra il sito web del commerciante e la piattaforma di <em>online banking</em> della banca del pagatore per disporre pagamenti via internet sulla base di bonifici, mentre l’AIS, a disposizione degli utenti di servizi di pagamento aventi conti accessibili online, è un servizio attraverso cui il pagatore può ottenere, mediante una piattaforma online, un quadro generale su tutti i propri conti di pagamento, anche se intrattenuti con molteplici terzi fornitori.L’obiettivo della Direttiva è quello di promuovere all’interno dell’Unione lo sviluppo di un mercato unico dei pagamenti al dettaglio efficiente e sicuro, orientato al c.d. <em>Open Banking</em>, specie grazie ai citati servizi di pagamento via internet, che però, per converso, moltiplicano il numero di attori coinvolti nella prestazione dei servizi e pongono il problema della corretta ripartizione delle responsabilità dei terzi fornitori di servizi di pagamento, oggetto della richiamata consultazione.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-6080</guid>
                        <pubDate>Sat, 10 Dec 2016 07:18:20 +0100</pubDate>
                        <title>L’imposta di successione in Germania: dopo le censure costituzionali, una riforma dovuta</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/limposta-di-successione-in-germania-dopo-le-censure-costituzionali-una-riforma-dovuta</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>L’imposta di successione è una delle imposte più contestate in Germania. Già tre volte – nel 1995, 2009 e 2014 – il <em>Bundesverfassungsgericht</em> (BVerfG) ha dichiarato incostituzionale diversi articoli della legge in questione, l’<em>Erbschaftssteuergesetz</em> (ErbStG). La maggiore criticità si riscontra in particolare nei privilegi concessi quando si ereditano imprese. Anche nel 2014, infatti, la censura del BVerfG colpì le esenzioni per aziende (si veda la sentenza del <em>Bundesverfassungsgericht</em> del 17.12.2014, n. 1).Per la necessaria riforma dell’ErbStG, <em>Bund</em> e <em>Länder</em> sono addivenuti a un compromesso lo scorso 22 settembre. La bozza di legge è già stata approvata da <em>Bundestag</em> e <em>Bundesrat</em> (quest’ultimo necessariamente coinvolto in quanto unici destinatari le entrate derivanti dalle suddette imposte, <em>ex </em>Art. 106 II Nr.2 della <em>Grundgesetz</em> tedesca).I punti centrali della legge modificata sono:</p><ul> <li>Il 85% di patrimonio aziendale ereditato è esente da imposta se il suo valore è minore di 26 milioni di Euro e l’erede si impegna a portare avanti l’impresa a lungo termine, garantendo la salvaguardia dei posti di lavoro (si veda il nuovo § 13a ErbStG). Se il patrimonio aziendale è maggiore di 26 milioni di Euro, l’esenzione da imposta si riduce progressivamente. Qualora il patrimonio aziendale superi i 90 milioni di Euro il lascito non beneficia dell’esenzione.</li> <li>Viene tassato senza alcuna esenzione il cd. ‘patrimonio amministrativo’ ai sensi del § 13b IV ErbStG così come modificato. Questo comprende per es. oggetti d’arte, biblioteche, gioielli e titoli azionari, quando non strettamente legati allo scopo sociale dell’impresa. Se il patrimonio amministrativo viene invece investito nel­l’impresa beneficerà dell’esenzione d’imposta.</li> <li>Nel caso in cui l’importo a carico dell’erede a causa dell’imposta di successioni risulti per quest’ultimo particolarmente elevato è possibile dilazionarne il pagamento per al massimo 10 anni, in base alla nuova formulazione del § 28 II ErbStG. Se il patrimonio aziendale ereditato supera i 26 milioni di Euro si deve verificare caso per caso se una dilazione sia o meno giustificata (§ 28a ErbStG come da modifiche).</li> <li>Le imprese con cinque o meno dipendenti non devono dimostrare la continuazione dell’impresa per ottenere l’esenzione dell’imposta (si veda §13a III ErbStG modificato).</li></ul><p>Lo scopo delle esenzioni è la tutela dell’impresa e dei rispettivi posti di lavoro. Nel 2014, il BVerfG aveva censurato il fatto che le esenzioni per le imprese venissero concesse senza aver riguardo al valore delle imprese stesse. A quest’ultimo rilievo sembra però aver posto rimedio la nuova versione della legge.Tuttavia, rimarrà da verificare se la grande differenza tra l’imposizione effettiva che va oggi dall’1 al 15% per patrimonio d’impresa ereditato e dal 26 a al 30% per gli altri lasciti sarà diminuita per opera delle programmate modifiche alla legge che regola le imposte di successione in Germania.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-6081</guid>
                        <pubDate>Sat, 10 Dec 2016 07:17:08 +0100</pubDate>
                        <title>Obbligazioni pecuniarie: dove vanno adempiute? L’intervento chiarificatore della Cassazione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/obbligazioni-pecuniarie-dove-vanno-adempiute-lintervento-chiarificatore-della-cassazione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza del 13 settembre 2016, n. 17989, hanno tentato di fare chiarezza in merito al luogo in cui deve essere adempiuta un’obbligazione pecuniaria.In particolare, ci si chiedeva quali casi rientrassero nell’espressione ‘obbligazione avente per oggetto una somma di denaro’ contenuta nell’art. 1182, comma 3, c.c.La rilevanza di tale questione è significativa: solo le obbligazioni regolate da quest’ultima disposizione, infatti, sono obbligazioni ‘portabili’, che devono quindi adempiersi al domicilio del creditore. Nelle restanti ipotesi, applicandosi il comma 4 dello stesso articolo, si tratta invece di obbligazioni ‘chiedibili’, che vanno pagate al domicilio del debitore.Nel primo caso rientrano tutte le obbligazioni pecuniarie liquide, dove per liquidità – secondo la pronuncia in oggetto – si intende che la somma di denaro debba essere già determinata o determinabile secondo criteri stringenti, che non lascino spazio ad alcuna discrezionalità.Le ricadute concrete del diverso luogo dell’adempimento sono facilmente individuabili.Innanzitutto diverso sarà il foro territorialmente competente per la soluzione di eventuali controversie: nell’un caso il <em>forum destinatae solutionis</em> sarà infatti presso il luogo dove il creditore ha domicilio, nell’altro sarà invece presso il domicilio del debitore.Ulteriore conseguenza della portabilità del debito è la costituzione automatica in mora del debitore (mora <em>ex re</em>): a partire dalla scadenza del termine di esigibilità, dunque, sulla somma liquida ed esigibile – salvo patto contrario – matureranno interessi moratori.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-6100</guid>
                        <pubDate>Thu, 10 Nov 2016 06:29:17 +0100</pubDate>
                        <title>Responsabilità amministrativa degli enti, l’interesse o il vantaggio coincide con il risparmio di spesa conseguito</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/responsabilita-amministrativa-degli-enti-linteresse-o-il-vantaggio-coincide-con-il-risparmio-di-spesa-conseguito</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>“<em>Interesse e vantaggio vanno letti, nella prospettiva patrimoniale dell’ente, come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dei procedimenti e dei presidi di sicurezza (dai più basilari e generici, quali la formazione e l’informazione, ai più specifici e settoriali), nonché alla generalizzata violazione della disciplina regolante lo smaltimento dei rifiuti pericolosi […]. Oltre che come incremento economico conseguente all’aumento della produttività, non ostacolata dal rispetto della normativa prevenzionale e di quella regolante lo specifico settore lavorativo</em>”.- Cass. Pen., sez. IV, n. 31210 del 19 maggio 2016 -&nbsp;</p><ol> <li><strong>Il caso oggetto della pronuncia</strong></li></ol><p>Il 4 novembre 2010, presso il deposito di raccolta e trattamento di rifiuti della Eureco s.r.l. a Paderno Dugnano, si sviluppava un incendio, a seguito del quale quattro operai della società perdevano la vita e altrettanti rimanevano feriti. L’incendio era stato innescato dal contatto del gas, sprigionato dai setacci molecolari stoccati in un cassone, con le parti calde del motore di un muletto che operava nelle vicinanze, e ulteriormente alimentato dal contatto con dei solventi e delle vernici infiammabili non distanti dal cassone.Venivano tratti a giudizio per la morte e il ferimento degli operai, l’amministratore unico della società, imputato del delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica ex art. 589, commi 1, 2 e 4, c.p. e di numerosi altri reati, nonché la stessa Eureco s.r.l. alla quale veniva contestato l’illecito amministrativo di cui all’art. 25-<em>septies</em> del d.lgs. n. 231/2001.Sia l’amministratore unico che la società venivano condannati in primo grado e la sentenza confermata in appello.Proponevano quindi ricorso in Cassazione, adducendo entrambi cinque motivi di ricorso.In particolare e per quel che qui rileva, la società deduceva con il secondo motivo di ricorso l’illogicità e la mancanza di motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui questa riconosceva il vantaggio dell’ente nel risparmio di spesa conseguito dalla società e derivante dall’inosservanza della normativa antinfortunistica.La Corte di Cassazione dichiarava inammissibile i ricorsi, confermando le condanne degli imputati.</p><ol start="2"> <li><strong>Interesse e vantaggio nei reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro</strong></li></ol><p>L’art. 5 del d.lgs. n. 231/2001 àncora l’affermazione di responsabilità nei confronti dell’ente alla circostanza che il reato sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio. Interesse e vantaggio sono concetti autonomi e distinti, che possono sussistere anche alternativamente. L’interesse, in particolare, afferisce alla condotta dell’agente diretta a procurare un’utilità all’ente; il vantaggio, invece, va identificato nell’utilità conseguita dall’ente e alla quale la condotta dell’agente era finalisticamente orientata. L’introduzione nel novero dei reati presupposto di fattispecie colpose, quali sono quelle in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ha suscitato alcune perplessità in merito alla compatibilità dell’elemento soggettivo del reato con il requisito dell’interesse o del vantaggio. La giurisprudenza, con orientamento pressoché costante, ha chiarito innanzitutto che, con riguardo ai reati colposi, la sussistenza dell’interesse o del vantaggio deve essere valutata facendo riferimento alla condotta e non già all’evento. Se, cioè, non può ravvisarsi un interesse o un vantaggio dell’ente nella morte o nelle lesioni di un lavoratore, ben può sussistere un interesse o un vantaggio dell’ente avuto riguardo alla condotta – commissiva o omissiva – che ha determinato l’evento. La seconda e ultima considerazione svolta dalla giurisprudenza, sul punto, è che non necessariamente l’utilità conseguita o che si intende conseguire deve consistere in un’utilità positiva (il compimento dell’atto non dovuto, nella corruzione; l’ottenimento di somme non dovute, nella truffa a danno dello Stato, etc.) ma può anche consistere in un’utilità negativa. Con particolare riferimento ai delitti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, tale utilità negativa può ravvisarsi nel risparmio di spesa conseguente alla mancata adozione delle misure prescritte dalla normativa antinfortunistica e nel correlato incremento economico conseguente all’aumento della produttività.A questo orientamento aderisce anche la sentenza in commento, nella quale è stata riconosciuta la sussistenza tanto dell’interesse quanto del vantaggio dell’ente. Si legge in motivazione che “<em>interesse e vantaggio vanno letti, nella prospettiva patrimoniale dell’ente, come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dei procedimenti e dei&nbsp; presidi di sicurezza (dai più basilari e generici, quali la formazione e l’informazione, ai più specifici e settoriali), nonché alla generalizzata violazione della disciplina regolante lo smaltimento dei rifiuti pericolosi […]. Oltre che come incremento economico conseguente all’aumento della produttività, non ostacolata dal rispetto della normativa prevenzionale e di quella regolante lo specifico settore lavorativo</em>”.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare Giulio Uras, </em><a href="mailto:giulio.uras@advant-nctm.com"><em>giulio.uras@advant-nctm.com</em></a><em>&nbsp;</em>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-6101</guid>
                        <pubDate>Thu, 10 Nov 2016 06:20:15 +0100</pubDate>
                        <title>Responsabilità precontrattuale: la natura contrattuale da contatto sociale qualificato secondo la recente pronunzia della Cassazione civile del 12.07.2016 n. 14188</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/responsabilita-precontrattuale-la-natura-contrattuale-da-contatto-sociale-qualificato-secondo-la-recente-pronunzia-della-cassazione-civile-del-12-07-2016-n-14188</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><strong> FATTISPECIE</strong>Il caso di specie riguarda la stipulazione di un contratto di appalto di servizi tra un privato e l’amministrazione appaltante. In seguito alla mancata approvazione ministeriale, non si è perfezionato il vincolo contrattuale, non essendo sufficiente la mera aggiudicazione pronunciata in favore del contraente.L’annullamento da parte del giudice amministrativo del contratto espone l’amministrazione al risarcimento dei danni per le perdite e i mancati guadagni subiti dal privato aggiudicatario.Secondo la giurisprudenza tralatizia, la responsabilità precontrattuale dell’amministrazione è di tipo extracontrattuale, con conseguente termine quinquennale di prescrizione dell’azione.Nella sentenza in esame, il giudice di legittimità configura, invece, la responsabilità dell’amministrazione come responsabilità di tipo contrattuale conseguente al cd. contatto qualificato tra le parti nella fase procedimentale anteriore alla stipula del contratto.<strong>&nbsp;</strong><strong>PERCORSO ARGOMENTATIVO</strong>Osserva la Suprema Corte che la giurisprudenza meno recente ha sovente qualificato la responsabilità precontrattuale (non solo della pubblica amministrazione) in termini di responsabilità extracontrattuale. Da tale impostazione discendevano alcune notevoli conseguenze applicative: in primo luogo, era posto in capo alla parte lesa l’onere probatorio della colpa o del dolo del convenuto; in secondo luogo, il termine di prescrizione dell’azione era quinquennale; da ultimo, l’interesse negativo doveva orientare il criterio di liquidazione del danno.Dopo l’esposizione di teorie meno recenti e dopo un <em>excursus</em> storico e comparatistico, la Corte di Cassazione arriva alla parte più innovativa della sentenza: muovendo dalla disamina del concetto di ‘contatto sociale qualificato’, fonda la natura contrattuale della responsabilità precontrattuale. Il contatto sociale sarebbe, nelle parole della Corte, la “situazione nella quale, per effetto del rapporto che si è venuto a creare tra le parti e del conseguente affidamento che ciascuna di esse ripone nella buona fede, nella correttezza e nella professionalità dell’altra, si generano tra le stesse obblighi di protezione che precedono e si aggiungono agli obblighi di prestazione scaturenti dal contatto.”Da questa premessa, la Corte suprema configura il rapporto tra due parti, che non hanno ancora concluso un contratto ma tra cui esiste una relazione qualificata (connotata dall’affidamento), come “rapporto obbligatorio senza obbligo di prestazione”. <em>In breve, il contatto sociale qualificato genera, sulla base dell’affidamento, obblighi di protezione e informazione che le parti devono osservare anche in assenza di un vincolo contrattuale; l’inosservanza di questi obblighi, che cagioni una lesione a una parte, ingenera una responsabilità di tipo contrattuale a carico della controparte.</em>La novità risiede, dunque, nell’impiego del contatto sociale qualificato per giustificare la natura contrattuale della cd. <em>culpa in contrahendo</em>.<strong>PRINCIPII DI DIRITTO</strong>Due sono i principii di diritto individuati dalla Corte di Cassazione.</p><ol> <li>Con riferimento ai contratti conclusi con la pubblica amministrazione, “il dispiegamento degli effetti vincolanti per le parti […] è subordinato all’approvazione ministeriale […] sicché, ai fini del perfezionamento effettivo del vincolo contrattuale, pur se formalmente esistente, non è sufficiente la mera aggiudicazione pronunciata in favore del contraente, come pure la formale stipula del contratto ad evidenza pubblica nelle forme prescritte dalla legge”.</li> <li>Per quanto riguarda la (eventuale) <u>responsabilità dell’amministrazione,</u> questa “deve essere, di conseguenza, configurata come responsabilità precontrattuale, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c., <u>inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale da ‘contatto sociale qualificato’, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni</u>, ai sensi dell’art. 1173 c.c., e dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazione ai sensi dell’art. 1174 c.c., bensì reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., con conseguente applicabilità del termine decennale di prescrizione ex art. 2946.”</li></ol><p>Scostandosi dai precedenti insegnamenti, la Corte ha così risolto positivamente il quesito sulla “ravvisabilità di una <u>responsabilità contrattuale anche in assenza di un atto negoziale</u> dal quale scaturiscano specifici obblighi di prestazione a carico delle parti, qualora tra le stesse venga comunque ad instaurarsi una relazione qualificabile come ‘contatto sociale qualificato’.”&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare Christian Romeo (christian.romeo@advant-nctm.com)</em>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-6102</guid>
                        <pubDate>Thu, 10 Nov 2016 06:18:39 +0100</pubDate>
                        <title>Diritto di satira e detti popolari</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/diritto-di-satira-e-detti-popolari</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione con sentenza n. 6786/2016 è intervenuta&nbsp;sulla liceità dell’utilizzo di detti popolari in chiave satirica. In particolare il caso aveva&nbsp;ad&nbsp;oggetto un’azione per risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa esercitata da un parlamentare nonché autore di alcune pubblicazioni conseguente alla risposta pubblicata dal direttore dell’edizione telematica di un noto quotidiano italiano. In particolare un lettore aveva chiesto se il direttore ritenesse che la vicenda del predetto parlamentare-scrittore, che si era scoperto aver collaborato con il SISMI, potesse essere equiparata ad&nbsp;un altro ben più&nbsp;un&nbsp;famoso caso di&nbsp;scrittore-spia, ovvero quello di Ernest Hemingway. Il direttore, per stigmatizzare, la differenza tra le due vicende,&nbsp;aveva citato un detto milanese, ripreso spesso dal celebre comico meneghino Gino Bramieri, secondo cui non bisogna confondere il risotto con gli escrementi. Il Supremo Collegio, rammentato che il diritto di satira al contrario del diritto di cronaca si sottrae al parametro della verità del fatto,&nbsp;ha ritenuto che la locuzione utilizzata&nbsp;dal direttore costituisse legittimo esercizio del diritto di satira, in quanto avente una valenza iperbolica e grottesca, percepibile dal lettore, finalizzata a porre in risalto l’incomparabilità della vicenda oggetto di analisi e quella, ovviamente di maggiore preminenza sul piano storico ed artistico, del premio Nobel Hemingway. Per la Suprema Corte una siffatta elaborazione satirica deve essere ritenuta lecita, allorquando il destinatario sia un personaggio pubblico in relazione al quale è fisiologica una maggiore esposizione mediatica (limite interno) ed il messaggio satirico sia causalmente collegato alla sua dimensione pubblica (limite esterno).&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. </em><em>Per ulteriori informazioni contattare Gianluca Massimei (</em><a href="mailto:g.massimei@advant-nctm.com"><em>g.massimei@advant-nctm.com</em></a><em>)</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-6103</guid>
                        <pubDate>Thu, 10 Nov 2016 06:16:59 +0100</pubDate>
                        <title>Divieto di finanziare l’acquisto di proprie azioni e inibitoria cautelare</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/divieto-di-finanziare-lacquisto-di-proprie-azioni-e-inibitoria-cautelare</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Tribunale di Venezia ha ritenuto che il divieto di finanziare l’acquisto e la sottoscrizione di proprie azioni sancito dal</em><em>l'art. 2358 c.c.</em><em> opera anche per le società cooperative per azioni, in virtù del richiamo di cui all’art. 2519 c.c.</em>Il Tribunale di Venezia ha accolto i ricorsi presentati da due correntisti, con cui è stato chiesto di inibire alla banca di chiedere il pagamento dei saldi passivi dei conti correnti a loro intestati. In particolare, sotto il profilo del periculum in mora, il Tribunale ha ritenuto sussistente il requisito del pregiudizio irreparabile richiesto dall’art. 700 c.p.c. in quanto, pur trattandosi di un danno, in prima battuta, di carattere patrimoniale, esso sarebbe tale - per l’entità dell’importo - da provocare una modifica significativa dell’organizzazione della vita personale del debitore.Con distinti ricorsi ex art. 700 c.p.c. depositati innanzi al Tribunale di Venezia due correntisti lamentavano la nullità dei contratti di finanziamento conclusi con un noto istituto bancario, in quanto finalizzati all’acquisto di azioni della banca medesima in spregio al divieto di cui all’art. 2358 c.c., e chiedevano pertanto al Tribunale di inibire alla banca di chiedere il pagamento dei saldi passivi dei conti correnti ingenerati dai predetti contratti.La banca si costituiva in entrambi i procedimenti contestando la sussistenza tanto del <em>periculum</em> quanto del <em>fumus boni iuris</em>.In particolare, con riferimento al requisito del<em> periculum</em>, la banca rilevava che una richiesta pagamento non potrebbe integrare il requisito del “<em>pregiudizio imminente e irreparabile</em>” richiesto dall’art. 700 c.p.c., posto che: <em>(i)</em> si tratterebbe di un pregiudizio di carattere patrimoniale e quindi riparabile; <em>(ii)</em> l’ordinamento attribuisce al soggetto che intende opporsi a una richiesta di pagamento molteplici strumenti, di conseguenza il danno lamentano non sarebbe nemmeno imminente.Quanto, invece, al <em>fumus boni iuris,</em> la Banca contestava: <em>(i)</em> la possibilità di applicare la disciplina prevista dall’art. 2358 c.c., dettata per le società per azioni, anche alle società cooperative; <em>(ii)</em> che difetterebbe qualsiasi collegamento tra la concessione del finanziamento e l’acquisto di azioni della banca; <em>(iii)</em> che i ricorrenti non avrebbero provato la mancanza di quelle condizioni in presenza delle quali è ammesso finanziare l’acquisto di proprie azioni.<strong>&nbsp;</strong>Con riferimento al <em>periculum </em>il Tribunale di Venezia ha ritenuto che anche una richiesta di pagamento può integrare il requisito del <em>periculum</em> irreparabile <em>ex </em>art. 700 c.p.c., in quanto «<em>pur trattandosi di pregiudizio attinente in prima battuta a profili di carattere patrimoniali, è pur vero che indebitamenti elevati – ove il creditore ne esiga il pagamento – appaiono suscettibili di provocare una modifica significativa, per tutto il tempo della causa di merito ordinario, dell’organizzazione di vita, anche personale del debitore</em>».&nbsp;Quanto al <em>fumus boni iuris</em>, in entrambi i procedimenti il Tribunale di Venezia ha ritenuto che le pretese dei correntisti apparissero, a un primo esame, fondate. In particolare:(i) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; con riferimento all’applicabilità della disciplina dell’art. 2358 c.c. alle società cooperative, pur riconoscendo che si tratta di una questione controversa, il Tribunale ha sostenuto che in forza del richiamo fatto dall’art. 2519 c.c. si deve ritenere che il divieto di finanziare l’acquisto di azioni proprie opera anche con riferimento a tali società;(ii)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sussisterebbe la prova del collegamento tra l’operazione di finanziamento e quella di acquisto, posto che la contiguità temporale tra tali operazioni costituisce un elemento presuntivo grave, preciso e concordate sufficiente a dimostrare l’unitarietà delle operazioni;(iii) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; in virtù del principio di vicinanza della prova, grava sulla banca l’onere di provare la sussistenza di quelle condizioni in presenza delle quali è ammesso finanziare l’acquisto di proprie azioni. Prova che non è stata fornita nel caso di specie.Alla luce di ciò il Tribunale, in accoglimento delle pretese dei ricorrenti, ha inibito alla banca di richiedere il pagamento del saldi passivi dei conti correnti.&nbsp;<em>Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. &nbsp;Per ulteriori informazioni contattare Gian Carlo Sessa (gian.carlo.sessa@advant-nctm.com), Guido Bartalini (</em><a href="mailto:guido.bartalini@advant-nctm.com"><em>guido.bartalini@advant-nctm.com</em></a><em>) e Mauro Curtò (mauro.curto@advant-nctm.com )</em><em>&nbsp;</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-6121</guid>
                        <pubDate>Tue, 04 Oct 2016 04:07:38 +0200</pubDate>
                        <title>Disputes resolution in the UK: will Brexit change anything?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/disputes-resolution-in-the-uk-will-brexit-change-anything</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>As we all know, on 23rd June 2016, the British electorate voted 51.9% in favour of leaving the European Union. A crucial question for the international business is the following: how will Brexit effect dispute resolution?First of all, it is necessary to remark that these comments concern what might happen in the future: actually, nothing has changed so far – and nothing could have changed at all – because the EU legislation is still (and will remain) in force in the UK until the procedure provided by Article 50 TUE will have been completed.<strong>The future effects on jurisdiction</strong>Focusing now on dispute resolution procedures, the EU legislation regarding jurisdiction and reciprocal enforcement of judgments (the so-called ‘Brussels Regulation’) would be no longer applicable to the UK. The consequences are evident: in default of any parties’ choice of court, the English courts will exclusively refer to English domestic law.However, other measures could be taken by the UK: for instance, the UK could try to reach an agreement with the European Union on these matters, just like other non-EU European countries (such as Switzerland, Iceland and Norway) have already done with the 2007 Lugano Convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters.Moving our focus on the enforcement of decisions, we must consider that the European Union (including – still today – the UK) is part of the 2005 Hague Convention on Choice of Court and it is foreseeable that the UK will accede to it as an independent State, so that nothing in this field would change.<strong>Alternative dispute resolution: London as a seat of arbitration</strong>London is often chosen as a seat in international arbitration and it is important to find out if the advantages of this arbitral seat could be in any way affected by Brexit. So the topic here is: will London loose its attractiveness?As far as arbitration is concerned, we must take into account that the London’s arbitration law has its roots in the 1958 Convention on the Recognition of Enforcement of Foreign Arbitral Awards (better known as New York Convention) which provides the enforcement of arbitral awards in all the – EU or non-EU – signatory countries and in the Arbitration Act of 1996.From these facts we can easily infer that the ‘skeleton’ of the London’s arbitration legislation has nothing to do with the UK’s membership of the European Union. Moreover, it is foreseeable that the attractiveness of London as a place of arbitration could even increase: since the ‘Brussels Regulation’ won’t be applicable anymore, the parties could find it safer to choose the arbitration instead of the ordinary jurisdiction.Moreover, if the value of the pound sterling declines, the choice of the London could be cheaper than other jurisdications. This fact could lead the parties to prefer London instead of, for instance, Paris.<strong>The revival of the anti-suit injunction</strong>A relevant aspect that may affect both ordinary dispute resolution and arbitration is the revival of the anti-suit injunction. This tool gives British judges the possibility to prevent any party to commence proceedings (or in some way restrict them) in a Member State despite the presence of an exclusive English jurisdiction clause.The Court of Justice of European Union had declared the anti-suit injunction contrary to the principle of mutual trust between Member States courts. Firstly, the Court in 2004 stated it concerning the ordinary dispute resolution. Then, the same principle was affirmed in regard of arbitration in 2009. The revival of such an option is an outcome of the Brexit, since the UK will no longer be subjected to the CJEU’s control.<strong>Conclusions</strong>To conclude, those aspects of dispute resolution that Brexit might affect are few and, in any event, the UK will probably take measures in order to mitigate the impact of this unprecedented decision to leave the EU, so that the change will not be as radical as is seems to be. However, we will have to wait to see what the UK manages to negotiate with the EU.<strong>&nbsp;</strong></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-6147</guid>
                        <pubDate>Mon, 04 Jul 2016 10:32:41 +0200</pubDate>
                        <title>Nctm: nuovi partner crescono</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/nctm-nuovi-partner-crescono</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Nctm Studio Legale ha nominato tre nuovi <em>equity partner</em>. <!--more-->Francesca Bonino, Bruno Fondacaro e Roberta Russo già <em>salary partner. </em>Si tratta del coronamento di percorsi di carriera interni allo Studio e condotti nell’ambito di tre aree strategiche: Ambiente e Sicurezza, Contenzioso e Arbitrati, Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali<em>.</em></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Lavoro</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-6170</guid>
                        <pubDate>Sat, 14 May 2016 07:52:09 +0200</pubDate>
                        <title>How should the European concept of res judicata be applied?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/how-should-the-european-concept-of-res-judicata-be-applied</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>This issue is currently being addressed by the ‘Corte d’Appello’ of Ancona. A decision is&nbsp; expected soon.The case concerns a judgement of a Munich Court which, on the facts, denied an actor’s claim for damages, finding, in interim, that the contract on which the actor’s claim was based is void.In the action before the Ancona Court, the actor tries to take advantage of the German judgement, as far as the invalidity of that contract is concerned.The problem here is that the German Court had stated that the contract was void only as a preliminary point. Because of the absence of any specific claim of the parties related to the validity of the contract the invalidity has not been taken into consideration in the operative part of the German ruling, but it is only mentioned in the reasoning as a ground leading to the decision.&nbsp;At this point, the following question arises: is the German Court’s statement about the validity&nbsp; of the contract enforceable in a subsequent Italian trial?The Italian Supreme Court (n. 10853/2014) – referring to Articles 32 and 33 of Regulation 44/2001 EU – has stated that the Court <em>ad quem</em>, in order to decide whether a statement has legal force or not, must refer to the effective concept of <em>res judicata </em>of the country in which the judgement was pronounced.As far as the German national legal system is concerned – according to § 322 ZPO – only the operative part of the judgement (<em>der Urteilstenor</em>) is enforceable as <em>res judicata</em>. The reasoning and the grounds which lead to the decision don’t have any legal force.The problem is that there is an autonomous European concept of <em>res judicata </em>in EU law. The European Court of Justice decision in <em>Gothaer </em>(ECJ 15.11.2012, C 456-11) shows clearly that the European concept of <em>res judicata </em>includes both the operative part and the grounds which represent the <em>ratio decidendi </em>of the judgement.This approach could lead the Court of Ancona to a progressive decision, which would take into consideration the <em>ratio decidendi </em>of the German judgement, which seems strictly related and inseparable to the operative part.If Ancona is to decide on this basis it would represent a further step towards a common European judicial space, inspired by the principle of mutual trust between the member states.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-6172</guid>
                        <pubDate>Tue, 10 May 2016 08:15:39 +0200</pubDate>
                        <title>Riconoscimento del vizio o semplice agire per mera correttezza? L’intervento chiarificatore della Cassazione</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/riconoscimento-del-vizio-o-semplice-agire-per-mera-correttezza-lintervento-chiarificatore-della-cassazione</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Controverso, quanto rilevante, è individuare – nel caso concreto – quando ricorrano i presupposti che legittimano di ritenere che il venditore abbia riconosciuto un vizio della cosa venduta.Di fatto, il riconoscimento del vizio esonera il compratore dall’onere di denunzia dello stesso entro lo stringente termine di otto giorni di cui all’art. 1495 c.c.La Corte di Cassazione, con sentenza del 15 ottobre 2015, n. 20811, è intervenuta a chiarire gli elementi che devono riscontrarsi per aversi ‘riconoscimento del vizio’, stabilendo che non vi sia una forma determinata e che il riconoscimento possa esprimersi attraverso qualsiasi manifestazione, purché univoca e convincente. La Corte porta altresì esempi concreti, quali l’esecuzione di riparazioni e la sostituzione di parti della cosa medesima o qualsiasi attività diretta al ripristino della piena funzionalità della res vendita.Il venditore deve quindi prestare molta attenzione, poiché di fronte a queste manifestazioni, nemmeno la precisazione di aver agito ‘per mera correttezza’ vale a escludere l’effetto ricognitivo, andando a vantaggio del convenuto che – pur non avendo denunziato tempestivamente il vizio – avrà un anno per farlo valere.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-6173</guid>
                        <pubDate>Tue, 10 May 2016 08:14:54 +0200</pubDate>
                        <title>Consolidato orientamento A.B.F. in tema di somme pattuite in caso di inadempimento o ritardo: attenzione a limiti e divieti nei diversi ordinamenti</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/consolidato-orientamento-a-b-f-in-tema-di-somme-pattuite-in-caso-di-inadempimento-o-ritardo-attenzione-a-limiti-e-divieti-nei-diversi-ordinamenti</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Le recenti decisioni di A.B.F (Arbitro Bancario Finanziario) di ottobre 2015 (n. 7818 e n. 8098) hanno consolidato il precedente orientamento di quest’organo, affermando che – ai fini di stabilire se un tasso di interessi sia usurario o meno – gli interessi moratori non sono cumulabili con quelli compensativi.Si tratta di un profilo di grande interesse, essendo, nella prassi commerciale, ormai consuetudine inserire nei testi contrattuali clausole specifiche al fine di predeterminare una somma dovuta per il caso di inadempimento o ritardo. La qualificazione e la rispettiva disciplina legislativa variano a seconda dei diversi ordinamenti giuridici europei ed è bene esaminarne le differenze concentrandosi sui limiti previsti legislativamente nei casi in cui la somma pattuita risulti eccessiva.Guardando all’ordinamento italiano, la somma concordata può qualificarsi come ‘interessi di mora convenzionalmente pattuiti per obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro’. Gli interessi – da determinarsi per iscritto nel caso siano superiori al tasso legale determinato annualmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, a pena di riduzione alla misura legale – non devono superare il tasso soglia di cui alla l. 7 marzo 1996, n. 108, per non incorrere nel divieto di interessi usurari statuito dall’art. 1815 c.c. Qualora ciò accada, la clausola che li prevede sarà nulla e gli interessi saranno non dovuti (ex art. 1856, comma 2 c.c.). Si osserva, tuttavia, che detto limite posto all’autonomia contrattuale delle parti pare valere unicamente per il contratto di mutuo, alla luce della sua funzione creditizia, come si evince dalla collocazione della norma nel capo a esso dedicato.Ulteriore limite all’autonomia privata è riscontrabile in tema di clausola penale all’art. 1384 c.c., che – laddove la somma pattuita risulti manifestamente eccessiva rispetto all’interesse che il creditore aveva all’adempimento – conferisce al giudice il potere di diminuire tale somma secondo equità.Nell’ordinamento tedesco il legislatore ha previsto, diversamente rispetto all’ordinamento italiano, due tipi di clausola penale con una disciplina nettamente differente.La Vertragsstrafe (§ 339 BGB) consiste in una penale esigibile nel caso in cui il debitore non adempia o non adempia nel modo dovuto. Al § 343 BGB il legislatore tedesco prevede un potere analogo a quello del giudice italiano di ridurre la penale nel caso in cui essa risulti eccessiva rispetto all’interesse che aveva il creditore all’adempimento della prestazione. Rispetto alla disciplina italiana, tuttavia, la norma tedesca regola in modo molto più stringente il potere del giudice, il quale può intervenire solo su istanza di parte e – nel giudizio sull’adeguatezza – deve tenere conto di ogni legittimo interesse del creditore, anche non patrimoniale.Inoltre il BGB, così come modificato dalla Schuldrechtsmoderinisierung del 2002, prevede la c.d. Schadensersatzpauschale, considerata una vera e propria alternativa alla clausola penale, il cui unico scopo è quello di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno. Al contrario della Vertragsstrafe, che costituisce uno strumento di pressione sul debitore atto a indurlo all’adempimento dell’obbligazione, essa ha la finalità di forfettizzazione anticipata dell’eventuale e presumibile danno in capo al creditore per inadempimento o ritardo. La Schadensersatzpauschale non è soggetta al potere di riduzione del giudice ex § 343 BGB, bensì solo a un controllo meramente contenutistico di non usurarietà e di conformità ai principi di buona fede e buon costume ai sensi dei §§ 138 e 242 BGB.La conoscenza approfondita delle divergenze tra i due ordinamenti qui menzionati può risultare provvidenziale nella contrattazione transfrontaliera, onde evitare di incorrere in sanzioni di nullità o ingerenze del giudice nella determinazione dell’ammontare dovuto, che variano a seconda della legge applicabile al contratto.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-6174</guid>
                        <pubDate>Tue, 10 May 2016 08:07:30 +0200</pubDate>
                        <title>Branch exemption: in pubblica consultazione il provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle Entrate</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/branch-exemption-in-pubblica-consultazione-il-provvedimento-attuativo-del-direttore-dellagenzia-delle-entrate</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Il branch exemption è stato introdotto nel nostro ordinamento dal decreto ‘Internazionalizzazione imprese’ (d.lgs. 147/2015), con l’inserimento dell’art. 168-ter nel TUIR. A un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è demandata la definizione della normativa di dettaglio.Tale figura – di sicuro interesse per le società che intendono investire all’estero – consente a un’impresa residente nel territorio italiano di optare, indicandolo nella dichiarazione dei redditi, per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero (c.d. branch esenti), che così non verranno assoggettate a imposizione in Italia.La bozza del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che detta la disciplina di attuazione è stato in pubblica consultazione fino al 31 marzo e, pertanto, le imprese potranno ricorrere alla figura già dal periodo d’imposta 2016.L’opzione decorre dal periodo d’imposta al quale la dichiarazione si riferisce e va esercitata per tutte le stabili organizzazioni estere dell'impresa residente nel territorio dello Stato (casa madre italiana) con effetto dallo stesso periodo d'imposta per il quale è esercitata.L’indicazione offerta dall'Agenzia delle Entrate nella bozza di provvedimento conferma il principio dell’obbligatorietà complessiva dell’opzione. In tal senso, l’opzione esercitata per la prima stabile organizzazione vincola in via automatica quelle costituite successivamente senza la necessità di esercitarne di ulteriori.La cessazione dell’opzione si verifica in seguito alla chiusura di tutte le succursali esenti estere o al ricorrere di alcune casistiche per lo più legate a operazioni straordinarie.<strong>&nbsp;</strong></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Bancario e Finanziario</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-6181</guid>
                        <pubDate>Thu, 14 Apr 2016 08:12:28 +0200</pubDate>
                        <title>Italian class action in the european scenario: a good solution after 5 years from the introduction?</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/italian-class-action-in-the-european-scenario-a-good-solution-after-5-years-from-the-introduction</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>The possibility of taking class actions was introduced into the Italian judicial system on 2010. Five years later it is possible to draw some tentative conclusions and ask some questions. This article looks at the history and legal framework for class actions in general and the experience in Italy so far.<strong> The European and Italian Legal Framework</strong>Class Actions are related to the wider protection of consumer rights in the European Union. The EU’s first consumer action plan is from 1975. The official paper contains some common programmes related to consumer rights. Subsequently the Maastricht Treaty introduced into the EU Treaties a chapter on consumer protection and gave specific powers to the Union to adopt laws for their protection. Although consumer rights litigation can be affected by transnational issues, jurisdiction remained national and cross-border claims were not, at first, addressed to a sufficient degree by the EU legislator.From 1993 onwards cross-border litigation has been the subject of EU debate and been included in many official documents, including the European Green Papers on Consumer Rights from 1993<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a> and 2000, as well the 2003 Directive on access to justice<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>.During this time many Members States began addressing the question of class actions and some implemented their own rules<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>, with differing levels of success<sup><a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.&nbsp;</sup>Because of the significant differences between the Member States, the European Union invited all the Members States to implement and harmonize local law in order to allow consumers to be able to bring class actions by year 2009. The idea was that the procedure rules would be similar across the EU.&nbsp;The European Commission launched its initiative on Collective Redress on 11 July 2013 aimed at (i) exploring ways to ensure that consumer mass claims can be solved<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>, (ii) implementing a series of common, non-binding principles for collective redress mechanisms in the Member States so that citizens and companies would be able enforce the rights granted to them under EU law where these have been infringed and (iii) ensuring a coherent horizontal approach to collective redress in the European Union without harmonising Member States' systems<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>.The EU Collective Redress idea is completely different from the US Class Action because it only allows a number of claimants to commence a common action (subject to a number of requirements) in order to obtain a judgment which would have effects only in favour of the claimants. The US system is very different in that the judgment extends its effect in favour of persons who did not joined the class action proceeding but had similar rights. The two systems are often described as the opt-in and the opt- out systems.In Italy the Class Action procedure is governed by the Italian Consumer Code, and in particular Art. 140 bis. This provision was introduced in 2009 and come in effect the following year. Currently, in Italy a class action can be commenced in order to obtain determination of liability, order to pay damages and/or refunds in favour of consumer users subject to a number of requirements. The action operates within the terms of contractual liability, product liability, unfair competitive behaviour or unfair commercial practices.Law 24 March, 2012, n. 27 lower one of the admissibility thresholds. Formerly, class actions were inadmissible if class members rights, for which protection was sought, were not “identical,” whereas these rights now need to be “homogeneous,” which is a wider concept.Like all EU Collective Redress provisions the Italian system is an opt-in system. The opt-in system implies the waiver of any individual claim. Unlike the mechanism in the USA, based on the opt-out, in Italy the consumers or users may join the lead plaintiff by filing a written declaration and evidence supporting their claim.On the basis of Nctm’s experience, most of the class actions introduced after the implantation of the law, have been blocked by the Competent Courts during the examination of admissibility.. Competent Courts may rejects the claim if:</p><ol> <li>the claim is plainly groundless;</li> <li>there is a conflict of interest;</li></ol><p><strong>iii.</strong> the rights allegedly infringed upon are not homogenous;</p><ol> <li>the lead plaintiff is unable to adequately represent the interests of the class.</li></ol><p>In addition the Court might decide to stay the proceedings where an inquest from an administrative authority have been started in relation to the same facts or there is an action before an administrative court.The decision on the admissibility of the class action can be appealed before the competent Court of Appeal within a period of thirty days of its notification or communication whichever is earlier. The Court of Appeal must decide no later than forty days from the filing of the appeal. The complaint does not produce the effect to stay the proceedings.Once the “first stage of admissibility process” is completed allowing the case to go forward, the Class Action is subject to a further preliminary examination on the merits. The Court orders the class action admissible and sets the terms and conditions for the most appropriate advertising, ensuring that the order is published on the web site of the Ministry of the Economic development too. On this basis consumer who might want to opt-in to the proceedings could do it within at maximum 120 days from the issuance of the order.If the claim is granted, the Court orders the liquidation of&nbsp; the same amount of the damages suffered for all the participants to the class action or, as an alternative determine a criterion to be applied to all claims in order to calculate the damages for each consumer. In this case the parties have a term of no more than 90 days to find an agreement. Otherwise the Court will determine the amount on its own initiative. The decision is executive after 180 days from its publication and might be appealed.</p><ol start="2"> <li><em> Experience after 5 years</em></li></ol><p>Unofficial statistics indicate that, after five years, only 58 class actions have been initiated and of those only 10 have passed the admissibility test. 18 cases have been already declared inadmissible and 30 are still pending. Among the class actions found to be admissible, only 3 were definitely decided with the issuance of a final judgment<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a> and in only one case the Court ruled in favour of the Claimants ( a Consumer Association).The numbers above show that the class action system in Italy has not been successful. According to&nbsp; consumer associations the main reasons for the failure of the instrument are (<strong>a</strong>) the opt-in system (which strongly limits the damages that can be liquidated in the proceeding and it does not allow the class action to be seen by defendants - usually financial institution, product manufactures, industries, etc. - as a real risk to be prevented<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a>) and (<strong>b</strong>) strict requirements of admissibility required by the law, with particular reference to the “homogeneity” requisite (and strongly applied by the Italian Court).The first case to be addressed is, on the basis of our experience, is the only case of an admissible class action which has resulted in a judgment in favour of a Consumer Association. We refer to the “<strong>Wecantour Case</strong>”, decided on 2013 by the Court of Naples (Judgment no. 2195 on 18 February 2013). The proceeding was commenced by National Consumer Union (Unione Nazionale Consumatori) against the tour operator Wecantour. Tourists who had reserved and paid for a stay in the luxurious resort of Zanzibar, found that once on the island, they were placed on a different hotel because the agreed “luxury” hotel was not available (due to some restoration works). The replacement hotel was not luxurious. The court upheld the claims of the lead plaintiffs and part of the group but rejected the claims of further remaining class members on the grounds that their rights were not perfectly “identical” to those of the others. In this regard, the court applied a very restrictive interpretation of the law applicable at the moment of the introduction of the case on 2009 (when “identity” of interests/rights was an admissibility requisite rather than simple homogeneity as required by the current law). The Court mentioned in <em>obiter dictum </em>that the new “homogeneous rights” concept introduced by the 2012 reform would have improved the effectiveness of the class action tool applicable to future cases.The second case is <strong>Voden Medical Instrument</strong> . The case was introduced by Codacons (one of the most popular Italian consumer associations). The Class action was in relation to alleged liability of Voden Medical Instrument for the sale of a kit to diagnose swine flu. The Court<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a> confirmed the existence of an illicit commercial practice in that false information had been circulated about the properties of the kit, but dismissed the class action because the Claimants/Class Participants did not have homogenous interests/rights. In particular, the Court clarified that the symptoms suffered by any damaged party were not homogenous as “<em>symptoms caused by the vaccine were not in fact similar, because some consumers had headaches and other were nauseous</em>". Furthermore, the Court clarified also that the few Claimants with homogeneous rights – even if the case was admissible – would only have been entitled to compensation an overall amount of “<em>14 euros</em>”, equal to the cost of the kit purchased. Due to the few participants who had opted in the class action, the overall risk of damages for the defendant was not significant.&nbsp;In light of the above and according to our evaluation of “class action” case law in Italy, we can conclude that one of the major obstacle is a very strict interpretation by the Courts of the requisite of “<em>homogeneity of interests/rights</em>”; most of the class actions have been considered not admissible due to the significant diversity in the position of each potential class member<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a> or because consequences of the failure of a service, notwithstanding the identity of the cause, were considered different from each consumer<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn7" name="_ftnref7"><sup>[7]</sup></a>. The same prevalence of “<em>personal issues related to the determination of damages</em>” rather than “<em>general and homogeneous</em> <em>issues</em>” applicable to any potential consumer adherent could affect the requisite of homogeneity<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn8" name="_ftnref8"><sup>[8]</sup></a>.In a very recent case decided by the Court of Venice concerns “<em>Volkswagen</em>”<a href="/news-e-approfondimenti#_ftn9" name="_ftnref9"><sup>[9]</sup></a>. Here the Court declared as non-admissible the class action because, despite for the identity of the cause of action and/or the purchase of the same model of car, the determination of damages suffered by the applicants were subject to a number of subjective and objective factors which affected the requisite of homogeneity and would have required the Court to examine and decide on a number of different and heterogeneous cases which were outside the scope of the class action.In conclusion, after 5 years, it can be concluded that many of the comments made when the procedure was introduced are confirmed; class action does not seem to be a successful or useful instrument. The current law cannot allow class actions to succeed. The lack of success of the instrument is not only due to the rules them selves but also due to other factors. We refer in particular, (<strong>i</strong>) to the main principle in Italian tort law regarding the fact that any party is entitled only to claim for damages which are actual (so that they are related to a specific individual situation, to the time and space of each claimant, subject to their prove) and (<strong>ii</strong>) the lack of the availability of “punitive damages” or the like. It goes without saying that the first principle above has a very strong impact on the “<em>homogeneity requisite</em>”, while the second issue affects the amount of the damages. Until both these issues are address we do not see much future for the class action procedure in Italy.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> A trend can be identified towards an increasing scaling up of mass claims. Expanding mass consumer markets with consumers shopping cross-border and on the internet create a high potential for large groups of consumers being harmed by the same or a similar illegal practice of a trader.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> National redress mechanisms should be available in different areas where EU law grants rights to citizens and companies, notably in consumer protection, competition, environment protection and financial services<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> There are not official statistics on class actions commenced and/or introduced and/or pending before the Italian Court; the most updated data have been published on <a href="http://www.osservatorioantitrust.eu/it/azioni-di-classe-incardinate-nei-tribunali-italiani/" target="_blank" rel="noreferrer">http://www.osservatorioantitrust.eu/it/azioni-di-classe-incardinate-nei-tribunali-italiani/</a> and refers to the statics as of January 2016<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> On the contrary, in the United States of America the opt-out systems allow any class action to be a real risk of multimillionaire damages, so that usually the defendants are interested to try to find a settlement before the judgment<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> The case arrived at the Supreme Court after two phases in the merit Courts<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Court of Appeal of Rome, on 27 January 2012 (Case Codacons vs Soc. Bat Italia)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Court of Milan, on 8 November 2013 ( Case Altroconsumo vs Trenord)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Court of Milan, on 9 December 2013, (Case Codacons vs Soc. M.R.)<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Court of Venice, on 12 January 2016, ( Case Altroconsumo vs Volkswagen AG/Volkswagen Group Italia SPA)&nbsp;&nbsp;<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> COM(93) 576 def.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> COM(2000) 51 def; direttiva 2003/8/CE in GUCE L 26/2003.<a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> For a comparative review of the national rules - <a href="http://ec.europa.eu/consumers/archive/redress_cons/countryfichesmemonumber.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">http://ec.europa.eu/consumers/archive/redress_cons/countryfichesmemonumber.pdf</a><a href="/news-e-approfondimenti#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> V. Evaluation of the effectiveness and efficiency of collective redress mechanisms in the European Union Report published on 26 august 2008 - <a href="http://ec.europa.eu/consumers/archive/redress_cons/finalreportevaluationstudypart1-final2008-11-26.pdf" target="_blank" rel="noreferrer">http://ec.europa.eu/consumers/archive/redress_cons/finalreportevaluationstudypart1-final2008-11-26.pdf</a></p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-6186</guid>
                        <pubDate>Sun, 10 Apr 2016 06:50:01 +0200</pubDate>
                        <title>Diritto all’oblio, right to be forgotten, reputazione e riservatezza: prime note a margine della sentenza del tribunale civile di roma n. 23771/2015 in tema di diritto all’oblio</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/diritto-alloblio-right-to-be-forgotten-reputazione-e-riservatezza-prime-note-a-margine-della-sentenza-del-tribunale-civile-di-roma-n-237712015-in-tema-di-diritto-alloblio</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>La sentenza del Tribunale Civile di Roma del 3 dicembre 2015, è una delle primissime pronunce rese dalla giurisprudenza italiana in tema di diritto all’oblio successivamente alla nota sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sul caso “Google Spain”.</em>Come è noto, nel maggio 2014 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha fortemente innovato -&nbsp; con la storica sentenza “Google Spain” (Decisione del 13.5.2014, Caso C-131/12) - i principi che regolano la materia del c.d. diritto all’oblio <em>(</em>ovvero<em> “right to be forgotten”) </em>nell’ambito della tutela della reputazione e della riservatezza, con particolare riferimento alle potenzialità lesive della rete internet. In tale sede la Corte ha riconosciuto un vero e proprio diritto del soggetto interessato a richiedere che le informazioni riguardanti la propria persona vengano rimosse e/o deindicizzate dai risultati delle ricerche nominative che possano essere effettuate attraverso i motori di ricerca online, e ciò ogniqualvolta le suddette informazioni siano “<em>non adatte, irrilevanti o non più rilevanti</em>”.In particolare la Corte ha riconosciuto ai cittadini il diritto di richiedere tale rimozione e/o deindicizzazione anche direttamente ai gestori dei motori di ricerca ed in relazione a tutti quei <em>link </em>che rimandino a pagine/siti contenenti informazioni sulla persona interessata non aventi più rilevanza e/o attualità (specialmente in casi concernenti notizie risalenti riguardo il passato giudiziario dell’interessato).Orbene la sentenza in commento di recente resa del Tribunale di Roma ha ad oggetto un caso analogo a quello affrontato dalla CGUE. Un avvocato infatti aveva agito in giudizio per richiedere al gestore del noto motore di ricerca Google la “deindicizzazione” di 14 URL che venivano mostrate tra i risultati delle ricerche effettuate a partire dal proprio nominativo e che rimandavano tutte a pagine web contenenti notizie e informazioni relative a vicende giudiziarie che avevano coinvolto il richiedente tra il 2012 ed il 2013.In primo luogo la pronuncia riconosce espressamente che la vicenda oggetto di giudizio si inquadra nell’ambito del trattamento dei dati personali e nel c.d. diritto all’oblio, da intendersi quale peculiare espressione del diritto alla riservatezza e del legittimo interesse di ciascuno a non rimanere indeterminatamente esposto ad una rappresentazione non più attuale della propria persona derivante dalla reiterata pubblicazione di una notizia (ovvero nella specie il permanere della sua indicizzazione sui motori di ricerca), con pregiudizio alla propria reputazione e riservatezza (attesa l’attenuazione dell’attualità della notizia e dell’interesse pubblico all’informazione con il trascorrere del tempo dall’accadimento del fatto).Nel rigettare la richiesta di “deindicizzazione” il Giudice ripercorre e fa proprie le motivazioni ed argomentazioni della Corte di Giustizia Europea, analizzando gli elementi costitutivi del diritto all’oblio e le condizioni (e i limiti) della relativa tutela nel nostro ordinamento.In primo luogo viene ribadito il principio in forza del quale la tutela della riservatezza, sancita dagli artt. 7 e 8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, consente al cittadino di chiedere che l’informazione diffusa in internet non venga messa più a disposizione del grande pubblico in virtù della sua inclusione nell’elenco dei risultati. I diritti fondamentali di cui ai predetti articoli della Carta prevalgono in linea di principio, non soltanto sull’interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull’interesse di tale pubblico ad accedere all’informazione suddetta. Tuttavia, precisa il Giudice, i diritti fondamentali di cui agli artt. 7 e 8 della Carta sono destinati a cedere innanzi al superiore interesse pubblico a conoscere tali informazioni laddove, per ragioni particolari, come l’attualità della notizia ovvero il ruolo ricoperto dal richiedente nella vita pubblica, siano di interesse pubblico: in tale circostanza l’ingerenza nei diritti fondamentali del richiedente è giustificata dall’interesse preponderante del pubblico ad avere accesso all’informazione, anche mediante motore di ricerca.Ne consegue che la persona interessata può richiedere al gestore del motore di ricerca la deindicizzazione dei risultati soltanto quando le notizie da essi veicolate, seppur veritiere, possono arrecare danno all’interessato non essendo più attuali nell’interesse pubblico in ragione tempo trascorso dalla data del fatto; tempo che, nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto troppo esiguo (appena 2 anni) affinché potesse sorgere in capo al richiedente un diritto all’oblio.A tal proposito, il Giudice ha fatto espresso richiamo alle linee guida elaborate dal nostro Garante Privacy anche all’indomani della sentenza “Google Spain” (vedasi, in particolare, i provvedimenti nn. 618/2014 e 153/2015) secondo cui la predetta analisi deve incentrarsi principalmente sul ruolo che l’interessato riveste nella vita pubblica (qui, un libero professionista iscritto in un pubblico albo), sulla natura pubblica o privata delle informazioni (qui, afferenti a provvedimenti giudiziari), e infine sul fattore temporale, dal momento che di norma deve essere cospicuo il lasso di tempo che è necessario affinché l’informazione, se vera e d’interesse al tempo della pubblicazione, possa perdere di attualità.Parimenti interessante è l’aspetto che il Tribunale di Roma ha ritenuto che, anche laddove sussistano i requisiti di tutela, l’interessato sia comunque onerato ad indicare e localizzare specificamente – attraverso l’identificazione degli indirizzi URL - i contenuti che voglia far rimuovere, non potendo altrimenti esigere dall’internet provider qualsivoglia cancellazione e/o deindicizzazione; con ciò, il Tribunale ha in sostanza fatto proprio, in via analogica, l’orientamento che si è già affermato nella giurisprudenza di merito più recente in tema di violazione a mezzo internet del diritto d’autore e dei diritti della proprietà intellettuale (si veda da ultimo, in tal senso, Trib. Torino, ord. 18.9.2015).In conclusione, la sentenza inaugura una giurisprudenza che – per la delicatezza e l’attualità della tematica relativa alla tutela della riservatezza e della reputazione sul web – è, nel prossimo futuro, destinata ad arricchirsi di ulteriori pronunce rese dai Tribunali italiani.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-6187</guid>
                        <pubDate>Sun, 10 Apr 2016 06:47:57 +0200</pubDate>
                        <title>Danno da vita handicappata, wrongful birth e wrongful life: prime note a margine della sentenza della cassazione, sezioni unite, 22 dicembre 2015, n. 25767</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/danno-da-vita-handicappata-wrongful-birth-e-wrongful-life-prime-note-a-margine-della-sentenza-della-cassazione-sezioni-unite-22-dicembre-2015-n-25767</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>Con l’attesissima sentenza numero 25767 del 2015,&nbsp; la Suprema Corte di Cassazione riunita in sezioni unite affronta e risolve due rilevanti contrasti giurisprudenziali sorti con riguardo alle azioni risarcitorie in materia di responsabilità medica,&nbsp; chiarendo i principi dell’onere della prova in capo al professionista, nonché l’impossibilità di riconoscere autonoma azione risarcitoria al neonato in virtù di un asserito diritto a non nascere se non sani.</em>Con la sentenza numero 25676 del 2015, la quale rimarrà sicuramente un precedente storico nell’ambito della giurisprudenza in materia di responsabilità medica, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione affrontano e risolvono - speriamo definitivamente - due rilevanti contrasti che si erano evidenziati nella più recente giurisprudenza con riguardo a due distinti profili, l’uno inerente l’onere della prova e l’altro inerente la stessa esistenza del danno in capo al nato malformato nei casi di&nbsp;&nbsp; wrongful life.Con riferimento al primo profilo, a parere&nbsp; della Suprema Corte, al fine di riconoscere una responsabilità del medico per la errata o omessa diagnosi ed informazione&nbsp; che sia in grado di incidere causalmente sul diritto di autodeterminazione della donna è necessario che&nbsp; questa fornisca la prova di un fatto complesso; segnatamente deve essere provata: (i)&nbsp; la rilevante anomalia del nascituro, (ii) il grave pericolo per la salute psicofisica della donna, (iii) la mancata scelta abortiva di quest’ultima come conseguenza dell’omessa informazione da parte del medico. Con riguardo a tale ultimo requisito, poiché la prova verte su un fatto psichico, ossia su uno stato psicologico, un’intenzione, un atteggiamento volitivo, osserva la Suprema Corte che di tale circostanza non si può fornire rappresentazione immediata e diretta. In tal caso quindi, si può ragionevolmente risalire all’esistenza del fatto psichico per via induttiva. Ebbene, le Sezioni Unite chiariscono che se da un lato il legislatore non esime in alcun modo la madre dall’onere della prova della malattia grave, fisica o psichica, che giustifichi il ricorso all’interruzione della gravidanza - prova che può essere fornita ai sensi dell’articolo 2729 c.c. anche attraverso l’inferenza del fatto ignoto da un fatto noto, sulla base di correlazioni statisticamente ricorrenti e anche di circostanze contingenti -, sul professionista resta l’onere della prova contraria ossia&nbsp; che la donna non si sarebbe determinata comunque all’aborto, per qualsiasi ragione a lei personale. L’accertamento dell’effettivo evento di danno conseguito al mancato esercizio del diritto di scelta, come conseguenza&nbsp; della negligenza del medico curante, deve essere oggetto di prova occorrendo che la situazione di grave pericolo per la salute fisica o psichica si sia poi tradotto in danno effettivo, verificabile anche mediante consulenza tecnica d’ufficio.Con riferimento al secondo profilo, centrale, innovativo e rilevantissimo nella sentenza in commento, che come tale darà luogo con grande probabilità ad un dibattito dottrinario, le Sezioni Unite sono state chiamate a dirimere un contrasto giurisprudenziale in merito alla legittimazione del neonato (malformato e/o handicappato)&nbsp; a pretendere il risarcimento del danno iure proprio, consistente nel c.d danno da vita handicappata, nei confronti del medesimo medico che aveva omesso o errato la diagnosi (precludendo, in tal modo, una corretta informazione alla madre). La sentenza in commento appare estremamente interessante, in quanto affronta tale delicato profilo giuridico da un punto di vista del tutto nuovo rispetto al passato. La Suprema Corte, infatti,&nbsp; dopo avere analiticamente dato conto dell’ampio dibattitto svoltosi con riferimento alla possibile legittimazione attiva del nato, giunge alla conclusione che, in linea puramente teorica e dogmatica, si dovrebbe riconoscere al minore&nbsp; l’azione volta al risarcimento di un danno, che egli assume ingiusto, cagionatogli durante la gestazione.Se, dunque, sotto il profilo soggettivo il riconoscimento della titolarità di un diritto oltre che della legittimazione attiva del figlio handicappato appare risolta, cionondimeno tale approccio appare in aperta ed insuperabile contraddizione con il concetto di danno-conseguenza previsto all’articolo 1223 c.c., in forza del quale il danno, in estrema sintesi, consisterebbe nell’avere di meno a seguito dell’illecito.In tale ottica, pertanto, è necessario procedere alla comparazione tra due situazioni alternative&nbsp; prima e dopo l’illecito. Ebbene, nell’eseguire tale comparazione, nel caso di specie, le Sezioni Unite individuano una insuperabile contraddizione in quanto il secondo termine di paragone, nella comparazione sopra richiamata, è la non vita, da interruzione della gravidanza. E la non vita non può essere un bene della vita e, tanto meno, può esserlo per il nato, retrospettivamente, l’omessa distruzione della propria vita (in fieri), che è il bene per l’eccellenza, al vertice della scala assiologica dell’ordinamento.Ne discende pertanto che non sarebbe riscontrabile un danno ingiusto, secondo il concetto dell’articolo 2043 c.c. in quanto non si potrebbe parlare di un diritto a non nascere. L’ordinamento, infatti, non riconosce il diritto alla non vita. Né si può ritenere tale contraddizione superata dal tentativo di estendere al nascituro la facoltà riconosciuta alla madre e nascente dal diritto di autodeterminazione, diritto che si rammenta è concesso dalla legge alla gestante soltanto. Tantomeno, secondo le Sezioni Unite, può essere riconosciuto al neonato il diritto di non nascere se malato, tenuto conto che ove così fosse dovrebbe essere riconosciuto simmetricamente un obbligo della madre di abortire; obbligo al contrario sconosciuto al legislatore. Inoltre, ove si accedesse al principio secondo il quale il nascituro sarebbe titolare di un diritto a non nascere se malato, diritto che sarebbe leso dall’eventuale errore di diagnosi e/o informativo del professionista, si finirebbe per equiparare l’errore medico che non abbia evitato la nascita indesiderata, a causa di gravi malformazioni del feto, all’errore del medico che l’abbia direttamente cagionata; è evidente che tale conclusione – da un punto di vista giuridico e di sistema - non è assolutamente condivisibile.In ragione di quanto precede, pertanto, la Suprema Corte conclude che l’argomentazione volta superare la tesi della risarcibilità del danno subito da un soggetto non ancora nato al momento della condotta colposa del medico, non è tuttavia capace di superare l’impossibilità di stabilire un nesso causale tra l’asserita condotta colposa del medico e le sofferenze psicofisiche cui il figlio è destinato nel corso della sua vita.Come detto, la sentenza in commento alimenterà un folto dibattito dottrinario, ma, a parere di chi scrive, la decisione è caratterizzata da un particolare equilibrio e una prudenza, da certi punti di vista, anche in controtendenza con la giurisprudenza di legittimità più recente. La sentenza in commento, chiarisce che la propria decisione interviene in un ambito fortemente caratterizzato da elementi emotivi e metagiuridici, condizionato da riflessioni filosofiche ed etico religiose. Le Sezioni Unite, in proposito, precisano chiaramente di aver escluso un approccio di carattere giuspolitico, limitandosi alla stretta interpretazione della disciplina vigente. In questa prospettiva, particolarmente apprezzabile appare l’osservazione critica mossa nei confronti della tesi favorevole all’ammissibilità del diritto del minore al risarcimento del danno iure proprio, laddove pone in rilievo come “la riconoscibilità di una pretesa risarcitoria del nato disabile verso il medico, pur se palesi un’indubbia tensione verso la giustizia sostanziale, finisce con l’assegnare, in ultima analisi, al risarcimento del danno un’impropria funzione vicariale, suppletiva di misure di previdenza e assistenza sociale”.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-6188</guid>
                        <pubDate>Sun, 10 Apr 2016 06:45:49 +0200</pubDate>
                        <title>Il going concern quale criterio per la determinazione del valore delle azioni in sede di recesso</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/il-going-concern-quale-criterio-per-la-determinazione-del-valore-delle-azioni-in-sede-di-recesso</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><em>“È consentito prevedere statutariamente che la consistenza patrimoniale, alla quale fa riferimento l’art. </em><em>2437</em><em>-­‐</em><em>ter, comma 2, c.c. ai fini della liquidazione della partecipazione in caso di recesso (ma anche, in virtù del richiamato operato dell’art. 2355</em><em>-­‐</em><em>bis, comma 3, c.c., in caso di prelazione nella circolazione </em>mortis causa<em>), venga valutata secondo il criterio che tiene conto dell’utilizzo dei cespiti nella prospettiva della continuità aziendale”.</em>Con sentenza n.16168/2014, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla legittimità di una clausola statutaria che prevedeva il seguente meccanismo di liquidazione delle azioni: “<em>il prezzo delle azioni verrà determinato […] sulla base della consistenza patrimoniale valutata tenuto conto dell’utilizzo dei cespiti nella prospettiva della conservazione della continuità aziendale, delle prospettive reddituali della società, nonché dell’eventuale valore di mercato delle azioni”. </em>Come è noto, l’art. 2347-­‐<em>ter</em> prevede che la liquidazione delle azioni del recedente avvenga in applicazione di tre famiglie di criteri valutativi (la consistenza patrimoniale della società, le prospettive reddituali e l’eventuale valore di mercato delle azioni), rimettendo alla discrezionalità degli amministratori la ponderazione dei tre criteri e la scelta dei singoli metodi aziendalistici di declinazione dei criteri.Nell’ambito della libertà riconosciuta al terzo comma dell’art.2347-­‐<em>ter,</em> lo statuto può integrare e specificare meglio i suddetti criteri valutativi.La Suprema Corte ha, in particolare, ritenuto come nella valutazione della consistenza patrimoniale sia possibile adottare diversi metodi nell’ambito della discrezionalità tecnica, i cui limiti vanno individuati nell’esigenza di non discostarsi nel risultato finale dal presumibile valore delle azioni. In un tale contesto, la Corte di cassazione ha ritenuto che il criterio della consistenza patrimoniale si presti all’applicazione di una pluralità di criteri, sia cioè connotato da una certa elasticità che ben può essere specificata dalla clausola statutaria. Detta specifica può avvenire attraverso il criterio di valutazione del <em>going concern</em>, il quale si mostra coerente con la condizione dei beni organizzati in azienda, il cui valore complessivo, sino a che continua l’attività di impresa, non si risolve nella somma del valore dei singoli beni, essendo invece inevitabilmente influenzato dalla prospettiva della continuazione dell’attività.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-6198</guid>
                        <pubDate>Sun, 28 Feb 2016 07:21:21 +0100</pubDate>
                        <title>KISS with ODR: keep it short and simple with Online Dispute Resolution</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/kiss-with-odr-keep-it-short-and-simple-with-online-dispute-resolution</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>The number of disputes arising from doing business on the internet is on the increase. In order to unlock the e-commerce potential and to drive the Digital Single Market forward, European Commission has launched a new platform where EU citizens will be able to resolve online dis- pute without going through a court. This article aims to explain the idea that underlies the ODR, to explain how it works, and to summarise the steps which traders should take in order to be compliant with ODR legislation.<strong>Why do we need ODR?</strong>The online dispute resolution (ODR) is a new platform launched by the European Commission in order to help consumers and traders resolve online disputes both for domestic and cross border purchase of goods and services, without the need to go to court.&nbsp;The idea of settling disputes in an alternative way - instead of going to court – is not new. Arbitration and amicable settlement procedures are common. But they need adapting to the internet age. As internet usage continues to expand, it has become increasingly necessary to&nbsp;design efficient mechanisms for resolving Internet disputes because traditional mechanisms, such as litigation, can be time-consuming, expensive and raise jurisdictional problems28. Both&nbsp;consumers and traders ask a low cost, simple and fast procedure which can avoid to go through lengthy and costly court proceedings.Arbitration bodies allow the settlement of disputes out of court. They are generally known as ADR or Alternative Dispute Settlement. They involve a neutral third party to act as an inter- mediary between consumers and traders. The ADR entity can suggest or impose a solution or simply bring the two to discuss how to find a solution. ODR is the evolution 2.0 of ADR: it is&nbsp; like an ADR procedure but conducted entirely online.<strong>The legal framework</strong>Pursuant to Article 169 TFEU the European Union is competent to legislate in the area of con- sumer policy even if it is a shared competence with the Member States.The legal basis for the establishment of the ODR platform is the Regulation 524/2013 adopted by the European Parliament and the Council on 21 May 201329 which describes the main func- tions of the platform as well as the workflow for a dispute that is submitted through the plat- form. The Regulation builds upon the Directive 2013/11/EU30 - implemented into Italian law&nbsp;&nbsp; by Legislative Decree 6 August 2015 n.130 - which provides the legal basis for ADR as a whole.According to an EU Factsheet from January – issued by the Directorate-General for Justice and Consumers – the Directive ensures that consumers have access to Alternative Dispute&nbsp; Resolution when seeking to resolve their contractual disputes in virtually all economic sectors no matter where (domestically or across borders) and how (online/offline) the purchase was made. The Directive has provided for full ADR coverage at EU level. In every Member State&nbsp; and for all contractual disputes in every market sector there will be an ADR procedure availa- ble. The Commission is working with the Member States in order to achieve a full coverage of all Member States and sectors as soon as possible. The complaints from a consumer living outside the EU and from a consumer complaining about a trader established outside the EU, or from a consumer complaining about goods or services bought offline (e.g. physically in&nbsp; a shop) are not covered by the Directive. The complainants about higher education or healthcare services are not accepted either.<strong>How does the ODR platform work?</strong>The ODR platform is developed and operated by the European Commission. It has&nbsp; been opened since 9 January 2016 and available for use since 15 February 2016. The platform offers users the possibility to conduct the entire resolution procedure online, it is user-friendly and multilingual. There are four steps:</p><ol> <li>The consumer fills and submits an online compliant form;</li> <li>The compliant is sent to the relevant trader, who proposes an ADR entity to the consumer;</li> <li>Once the consumer and trader agree on an ADR entity to handle their dispute, the ODR platform transfers the complaint automatically to that entity. The ADR entities are bodies that comply with the binding quality requirements established by the ADR Directive and which are included in the National list of ADR bodies;</li> <li>The ADR entity handles the case entirely online and should reach a conclusion within 90 days.31</li></ol><p>The ODR platform involves lots of practical benefits both for consumers and for traders.&nbsp;The first added value of settling a dispute on ODR platform is that users (read here European citizens, consumers or traders) will be more confident in trading online and across borders be- cause they know that any potential dispute can be solved in a quick and low cost way, and - the most important thing – not only out of court but even from their home.The Commission estimates that 60% of EU traders do not sell online to other countries be- cause of the difficulties in resolving potential problems which could be arise from a dispute over the sale.EU Justice Commissioner Vera Jourova said, “<em>One in three consumers experienced a problem when buying online in the past year. But a quarter of these consumers did not complain mainly because they thought the procedure was too long or they were unlikely to get a solution. The new online platform will save time and money for consumers and traders.</em>”On the other hand, the ODR practice presents an intrinsic contradiction. Mediation is general- ly based on a face-to-face discussion of the issues between participants. The mediator typically plays the role of the helping party who listen and understands concerns and moreover, who helps parties to empathize with each other.Online mediation loses the dynamics of traditional mediation because it takes place at a distance and in front of computer screens, rather than with face-to-face communication.(32) Someauthors have argued that the lack of personal presence in online mediation can make it more difficult for the mediator to maintain effective control over the negotiating parties.(33)<strong>Traders’ duties</strong>Every online trader will be required under the new legislation to comply with certain obliga- tions:</p><ol> <li>Provide an electronic link to the ODR platform on their website;</li> <li>Moreover, in every commercial offer to consumers made by e-mail, similar information should be included in the e-mail;</li> <li>The information shall also be provided in the general terms and conditions applicable to online sales and service</li></ol><p>Currently, non compliance with the ADR Regulation could result in Trading Standards civil enforcement which could escalate into a court order to comply with the Regulations. Member States will be responsible for elaborating rules on penalties applicable to infringements which cloud result in an unlimited fine or up to two years in prison.&nbsp;28 See Lucille M. Ponte, Boosting Consumer Confidence in E-business: Recommendations for Establishing Fair and Effective Dispute Resolution Programs for B2C Online Transactions, 12 ALB. L.J. SCI. &amp; TECH. 441, 442-44 (2002).29Regulation (EU) No 524/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on online dispute resolution for consumer disputes&nbsp;&nbsp; and&nbsp;&nbsp; amending&nbsp;&nbsp; Regulation&nbsp;&nbsp; (EC)&nbsp;&nbsp; No&nbsp;&nbsp; 2006/2004&nbsp;&nbsp; and&nbsp;&nbsp; Directive&nbsp;&nbsp; 2009/22/EC&nbsp;&nbsp; (Regulation&nbsp;&nbsp; on&nbsp;&nbsp; consumer&nbsp; &nbsp;ODR)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://eur-/" target="_blank" rel="noreferrer">http://eur</a>lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0001:0012:EN:PDF &nbsp;.30 Directive 2013/11/EU of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on alternative dispute resolution for consumer disputes and&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; amending&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Regulation&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (EC)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; No 2006/2004&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; and&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Directive&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2009/22/EC&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Directive&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; on&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;consumer&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ADR)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://eur-/" target="_blank" rel="noreferrer">http://eur-</a> lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0063:0079:EN:PDF.31 These four steps are explained in the EC Factsheet of January in the Section Justice and Consumers.32&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Joel&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; B.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Eisen,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Are&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; We&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ready&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; for&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mediation&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; in&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cyberspace?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1998&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; BYU&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rev.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1305,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1308&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1998). <a href="http://scholarship.richmond.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1634&amp;amp;context=law-faculty-publications" target="_blank" rel="noreferrer">http://scholarship.richmond.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1634&amp;context=law-faculty-publications</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;.33 Ethan Katsh, Janet Rifkin and Alan Gaitenby, E-Commerce, E-Disputes, and E-Dispute Resolution: In the Shadow of “eBay Law,”15 OHIO ST.&nbsp; J.&nbsp;ON DISP. RESOL. 705, 714 (2000).&nbsp;</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Amministrativo e Appalti</category>
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-6206</guid>
                        <pubDate>Wed, 27 Jan 2016 05:00:49 +0100</pubDate>
                        <title>Per le Pmi opportunità nelle free trade zones</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/87-2</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Sono le peculiarità delle free zonesa rendere conveniente l'investimento delle piccole e medie imprese italiane in Iran».È questa la convinzione di Vittorio Noseda, partner e responsabile del coordinamento dello studio legale Ntcm,&lt;!--more--&gt; attivo in Iran con un ufficio di rappresentanza che offre servizi di consulenza alle aziende italiane. Ma in cosa consistono questi vantaggi? «Innanzi tutto - spiega Noseda - l'eliminazione dei dazi doganali per l'importazione dei prodotti; poi import e export illimitato di beni che dopo la lavorazione vengono esportati in altri Paesi; la non applicazione della normativa iraniana in materia labour, insurance e social security». Inoltre, sempre secondo Noseda, nelle free zone si ha «l'esenzione totale dalla tassazione per venti anni dall'inizio dell'attività, il trasferimento dei prodotti fabbricati nella free zones all'interno del mercato iraniano senza dazi e il libero rientro di capitali». Ma come si deve muovere un'azienda che vuole investire in Iran? «Ai nostri clienti - osserva Noseda - suggeriamo innanzi tutto di aprire un ufficio di rappresentanza; anche la conclusione di accordi tipo joint ventures è un buon canale d'ingresso che facilita la penetrazione del mercato attraverso il partner locale». E i problemi? «Le criticità più rilevanti- osserva sempre Noseda riguarda noi servizi finanziari e la tutela della proprietà intellettuale».</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
                    <item>
                        <guid isPermaLink="false">news-6225</guid>
                        <pubDate>Sun, 10 Jan 2016 04:22:24 +0100</pubDate>
                        <title>Note minime a margine di Laudato sì</title>
                        <link>https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/minimal-notes-in-the-margins-of-laudato-si</link>
                        <description></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>“In ogni discussione riguardante un’iniziativa imprenditoriale si dovrebbe porre una serie di domande, per poter discernere se porterà ad un vero sviluppo integrale: Per quale scopo? Per qua-le motivo? Dove? Quando? In che modo? A chi è diretto? Quali sono i rischi? A quale costo? Chi paga le spese e come lo farà?”, Papa Francesco1. Perché discutere di un’Enciclica papale in una rivista giuridica? Sono stato a lungo tormentato da dubbi e incertezze, ma alla fine ho rotto gli indugi. Sento, tuttavia, preliminarmente, la necessità di spiegare le ragioni di un esercizio che a prima vista potrebbe apparire sfrontato e fuori luogo.Diversi anni fa mi è stato chiesto di partecipare a un dibattito sull’etica negli affari. In quell’occasione per cercare di uscire dalle consuete affermazioni di circostanza, avevo pensato di rivolgere la mia ricerca ai testi che costituiscono la base dell’etica del mondo occidentale e ho così iniziato a leggere con grande interesse le Encicliche papali dedicate alla dottrina sociale della Chiesa (1), scoprendo un mondo, a me totalmente ignoto, ricco di spunti preziosi e utili anche per noi giuristi. Innanzitutto mi pare del tutto banale, ma non inutile, ricordare che i precetti religiosi hanno costituito nella storia dell’umanità l’antefatto logico e morale delle norme di comportamento prima e di un’infinità di norme giuridiche poi. Con il che non voglio certo arrivare a suggerire che le prese di posizione della Chiesa Cattolica attraverso i Papi debbano avere un qualche ruolo nella formazione delle norme, ma ritengo tuttavia molto interessante, in una prospettiva laica, osservarne l’evoluzione, anche solo al fine di misurare il grado di allineamento delle norme con i principi dell’etica cattolica.In secondo luogo rilevo come le norme che hanno un’ampia condivisione nella società, hanno più probabilità di essere osservate spontaneamente dai consociati. È sufficiente ricordare la storia della normativa contro il fumo nel nostro Paese per rendersi conto della assoluta inconfutabilità di questa semplice affermazione. È del tutto evidente, a mio avviso, che se la società è culturalmente pronta, l’introduzione di nuove discipline risulterà indolore e di rapida efficacia; al contrario norme calate senza un’adeguata preparazione del contesto, rischiano di rimanere inosservate per sempre, indipendente-mente dall’apparato di vigilanza e sanzionatorio che il legislatore ritiene di approntare. In questa chiave la presa di posizione dell’uomo che costituisce la guida spirituale della larga maggioranza della popolazione italiana e, soprattutto, di oltre un quinto della popolazione mondiale, essendo nel contempo la voce più autorevole del mondo cristiano, che con i suoi 2,2 miliardi di seguaci rap-presenta il più diffuso credo religioso dell’umanità, costituisce certamente un solido presupposto affinché certe indicazioni ricevano il consenso di larghe fasce della popolazione occidentale, che ancora costituisce una delle forze trainanti dello sviluppo del mondo intero.Credo in definitiva che l’analisi di tutti gli aspetti di un’Enciclica che possono avere riflessi sulla formazione degli orientamenti culturali, sociali e comportamentali della società in ambito economico costituisca un esercizio tutt’altro che inutile o fuori luogo per gli studiosi di tutte le branche del diritto dell’economia.Resta il rischio di apparire sfrontati e arroganti nel-l’affrontare testi e temi così elevati. Spero, ma ne sono ragionevolmente convinto, che non si corra-no rischi di questo genere se si approccia la questione con la dovuta umiltà, con l’unico obiettivo di arricchire il dibattito, si badi bene, in una prospettiva esclusivamente laica, su un testo che per la sua autorevolezza, per i temi affrontati e per le posizioni assunte, non può che avere effetti rilevantissimi sul modo in cui l’umanità si appresta ad affrontare le difficili sfide dei prossimi decenni. Queste brevi note si propongono soltanto di mette-re in evidenza alcuni passaggi della Enciclica di Pa-pa Francesco dai quali si possono trarre utili indicazioni in relazione alla gestione dell’impresa e ai suoi scopi.Infine un’ultima annotazione introduttiva. Perché questo argomento nell’ambito di un numero dedicato al Presidente Vincenzo Salafia? Il Presidente Salafia ha dedicato tutta la sua vita professionale, dapprima, per lunghi anni, come giudice, poi come professionista e giurista, alla coerente e intellettualmente onesta interpretazione delle norme, costituendo per tutti noi un esempio di correttezza, rigore e rettitudine. Credo che non si possa fare un omaggio migliore al suo compleanno che testimoniargli la nostra riconoscenza e ammirazione, cercando di raccogliere i suoi insegnamenti e di rivolgerci ai giovani affinché rifuggano da interpretazioni di convenienza, ma svolgano il loro ruolo di interpreti con rigore, nella prospettiva degli interessi perseguiti dal legislatore e del benessere della collettività.2. L’Enciclica Laudato sì è volta a richiamare l’attenzione dell’umanità sull’esigenza di preservare il frutto della creazione che ci è stato messo a disposizione, affinché lo custodissimo nel rispetto di tutte le creature di Dio (2).&nbsp;L’analisi del Pontefice è impietosa e colpisce con particolare rigore le derive del sistema capitalistico, irrispettoso dell’individuo e delle sue prerogative (3).Al par. 29, ad esempio, in relazione ai cambiamenti climatici afferma: “molti di coloro che detengono più risorse e potere economico o politico sembrano concentrarsi soprattutto nel mascherare i problemi o nasconderne i sintomi, cercando solo di ridurre alcuni impatti negativi di cambiamenti climatici. Ma molti sintomi indicano che questi effetti potranno essere sempre peggiori se continuiamo con gli attuali modelli di produzione e di consumo.”Al par. 51, citando una presa di posizione cruda e veritiera dei Vescovi della Regione Patagonia-Co-mahue, rileva: “A questo si uniscono i danni causati dall’esportazione verso i Paesi in via di sviluppo di rifiuti solidi e liquidi tossici e dell’attività inquinante di imprese che fanno nei Paesi meno sviluppati ciò che non possono fare nei Paesi che apportano loro capitale: ‘Constatiamo che spesso le imprese che operano così sono multinazionali, che fanno qui quello che non è loro permesso nei Paesi sviluppati o del cosiddetto primo mondo. General-mente quando cessano la loro attività e si ritirano, lasciano grandi danni umani e ambientali, come la disoccupazione, villaggi senza vita, esaurimento di alcune riserve naturali, deforestazione, impoverimento dell’agricoltura e dell’allevamento locale, crateri, colline devastate, fiumi inquinati e qualche opera sociale che non si può sostenere’”.Ancora al par. 60: “(…) aldilà di qualunque previsione catastrofica, è certo che l’attuale sistema mondiale è insostenibile da diversi punti di vista, perché abbiamo smesso di pensare ai fini dell’agire umano (…)”. Al punto 93, a proposito della “Destinazione comune dei beni”, afferma “ogni approccio ecologico deve integrare una prospettiva socia-le che tenga conto dei diritti fondamentali dei più svantaggiati. Il principio della subordinazione della proprietà privata alla destinazione universale dei&nbsp;beni e, perciò, il diritto universale al loro uso, è una regola d’oro del comportamento sociale, e il ‘primo principio di tutto l’ordinamento etico-sociale’. La tradizione cristiana non ha mai riconosciuto come assoluto o intoccabile il diritto alla proprietà privata, e ha messo in risalto la funzione sociale di qualunque forma di proprietà privata.”.Al punto 94 citando la presa di posizione enunciata dai Ve-scovi del Paraguay: “Ogni contadino ha diritto na-turale a possedere un appezzamento ragionevole di terra, dove possa stabilire la sua casa, lavorare per il sostentamento della sua famiglia e avere sicurezza per la propria esistenza. Tale diritto dev’essere garantito perché il suo esercizio non sia illusorio ma reale. Il che significa che, oltre al titolo di proprietà, il contadino deve contare su mezzi di formazione tecnica, prestiti, assicurazioni e accesso al mercato”.Nel terzo capitolo “La radice umana della crisi ecologica”, muove dalle opportunità e dai rischi che scaturiscono dalle tecnologie. In particolare al punto 104 rileva: “L’umanità è entrata in una nuova era in cui la potenza della tecnologia ci pone di fronte ad un bivio. Siamo gli eredi di due secoli di enormi ondate di cambiamento: la macchina a va-pore, la ferrovia, il telegrafo, l’elettricità, l’automobile, l’aereo, le industrie chimiche, la medicina moderna, l’informatica e, più recentemente, la rivoluzione digitale, la robotica, le biotecnologie e le nanotecnologie. È giusto rallegrarsi per questi progressi ed entusiasmarsi di fronte alle ampie possibilità che ci aprono queste continue novità, perché ‘la scienza e la tecnologia sono un prodotto meraviglioso della creatività umana che è un dono di Dio’”. E, dopo aver ricordato come la trasformazione della natura a fini di utilità sia una delle caratteristiche dell’uomo fin dalle origini e aver dato atto che grazie alle tecnologie è stato possibile superare innumerevoli mali, conclude: “non possiamo non apprezzare e ringraziare per i progressi conseguiti, specialmente nella medicina, nell’ingegneria e nelle comunicazioni. E come non riconoscere tutti gli sforzi di molti scienziati e tecnici che han-no elaborato alternative per uno sviluppo sostenibile?”.Riconosce ancora (punto 103) che la tecnologia oltre a consentire la produzione di beni utili a migliorare la qualità della vita degli esseri umani, è anche “capace di produrre il bello e di far compiere all’essere umano, immerso nel mondo materiale, il salto nell’ambito della bellezza. Si può negare la bellezza di un aereo, o di alcuni grattacieli? Vi sono preziose opere pittoriche e musicali ottenute&nbsp;mediante il ricorso ai nuovo strumenti tecnici. In tal modo, nel desiderio di bellezza dell’artefice e in chi quella bellezza contempla si compie il salto verso una certa pienezza propriamente umana.”.Mette tuttavia in guardia dal “dominio impressionante sull’insieme del genere umano e del mondo intero” che può derivare a coloro che detengono le conoscenze e il potere economico per sfruttarle (punto 104).“L’essere umano non è pienamente autonomo. La sua libertà si ammala quando si consegna alle forze cieche dell’inconscio, dei bisogni immediati, dell’egoismo, della violenza brutale. In tal senso, è nudo ed esposto di fronte al suo stesso potere che continua a crescere, senza avere gli strumenti per controllarlo. Può disporre di meccanismi superficiali, ma possiamo affermare che gli manca un’etica adeguatamente solida, una cultura e una spiritualità che realmente gli diano un limite e lo contengano entro un lucido dominio di sé” (punto 105). Ancora al punto 109: “Il paradigma tecnocratico tende ad esercitare il proprio dominio anche sull’economia e sulla politica. L’economia assume ogni sviluppo tecnologico in funzione del profitto, senza prestare attenzione a eventuali conseguenze negati-ve per l’essere umano. La finanza soffoca l’economia reale. (…) Con il loro comportamento affermano che l’obiettivo della massimizzazione dei pro-fitti è sufficiente. Il mercato da solo però non garantisce lo sviluppo umano integrale e l’inclusione sociale”. Al punto 123: “E allora non possiamo pensare che i programmi politici o la forza della legge basteranno ad evitare i comportamenti che colpiscono l’ambiente, perché quando è la cultura che si corrompe e non si riconosce più alcuna verità oggettiva o principi universalmente validi, le leggi verranno intese solo come imposizioni arbitrarie e come ostacoli da evitare.”.Dopo avere con forza ricordato il ruolo insostituibile del lavoro nella formazione della persona umana, al par. 129, afferma: “perché continui ad essere possibile offrire occupazione, è indispensabile pro-muovere un’economia che favorisca la diversificazione produttiva e la creatività imprenditoriale”.(…) “Perché vi sia una libertà economica della quale tutti effettivamente beneficino, a volte può essere necessario porre limiti a coloro che detengo-no più grandi risorse e potere finanziario. La semplice proclamazione della libertà economica, quando però le condizioni reali impediscono che molti possano accedervi realmente, e quando si riduce l’accesso al lavoro, diventa un discorso contraddittorio che disonora la politica.L’attività imprenditoriale, che è una nobile vocazione orientata a produrre ricchezza e a migliorare il mondo per tutti, può essere un modo molto fecondo per promuovere la regione in cui colloca le sue attività, soprattutto se comprende che la creazione di posti di lavoro è parte imprescindibile del suo servizio al bene comune.”.“La visione consumistica dell’essere umano, favorita dagli ingranaggi dell’attuale economia globalizzata, tende a rendere omogenee le culture e a indebolire l’immensa varietà culturale che è un tesoro dell’umanità. Per tale ragione, pretendere di risolvere tutte le difficoltà mediante normative uniformi o con interventi tecnici, porta a trascurare la complessità delle problematiche locali, che richiedono la partecipazione attiva degli abitanti” (par. 144). “La scomparsa di una cultura può essere grave come o più della scomparsa di una specie ani-male o vegetale. L’imposizione di uno stile di vita legato a un modo di produzione può essere tanto nocivo quanto l’alterazione di ecosistemi” (par. 145).“Per poter parlare di autentico sviluppo, occorrerà verificare che si produca un miglioramento integra-le nella qualità della vita umana, e questo implica analizzare lo spazio in cui si svolge l’esistenza delle persone” (par. 147).“La nozione di bene comune coinvolge anche le generazioni future. (…) Ormai non si può parlare di sviluppo sostenibile senza una solidarietà fra le generazioni. (…)Se la terra ci è donata, non possiamo più pensare soltanto a partire da un criterio utilitarista di efficienza e produttività per il profitto individuale. Non stiamo parlando di un atteggia-mento opzionale, bensì di una questione essenziale di giustizia, dal momento che la terra che abbiamo ricevuto appartiene anche a coloro che verranno” (par. 159).“Il XXI secolo, mentre mantiene una governance propria di epoche passate, assiste ad una perdita di potere degli Stati nazionali, soprattutto perché la dimensione economico-finanziaria, con caratteri transnazionali, tende a predominare sulla politica. In questo contesto, diventa indispensabile lo sviluppo di istituzioni internazionali più forti ed efficacemente organizzate, con autorità designate in maniera imparziale mediante accordi tra i governi nazionali e dotate del potere di sanzionare” (par. 175).“Un fattore che agisce come moderatore effettivo è il diritto, che stabilisce le regole per le condotte consentite alla luce del bene comune” (par. 177).“Deve rimanere fermo che la redditività non può essere l’unico criterio da tenere presente e che, nel momento in cui apparissero nuovi elementi di giudizio a partire dagli sviluppi dell’informazione, dovrebbe esserci una nuova valutazione con la partecipazione di tutte le parti interessate (par. 187). “La politica non deve sottomettersi all’economia e questa non deve sottomettersi ai dettami e al paradigma efficientista della tecnocrazia” (par. 189). “Uno sviluppo tecnologico ed economico che non lascia un mondo migliore è una qualità di vita integralmente superiore, non può considerarsi progresso” (par. 194). “Il principio della massimizzazione del profitto, che tende ad isolarsi da qualsiasi al-tra considerazione, è una distorsione concettuale dell'economia” (par. 195, ove afferma altresì che il calcolo dei costi di un'attività economica non può prescindere dal computo integrale dei costi socia-li).“Dal momento che il mercato tende a creare un meccanismo consumistico per piazzare i suoi pro-dotti, le persone finiscono con l'essere travolte dal vortice degli acquisti e delle spese superflue. Il consumismo ossessivo è il riflesso soggettivo del paradigma tecno-economico” (par. 203).3. Ho ritenuto di riportare alcune frasi prese qua e là nel testo dell’Enciclica perché mi sembrava che potessero, meglio di qualunque sintesi, trasmettere, a chi non avesse avuto occasione di leggerla, la potenza e la profondità del messaggio di Papa Francesco. Svolgerò ora alcune minime annotazioni in relazione al contributo che il pensiero del Papa può, a mio avviso, utilmente apportare all’esercizio interpretativo che tutti i giorni siamo chiamati a svolgere.Un primo profilo interessante concerne la trattazione, contenuta nell’Enciclica, di tutti i principi fondanti del nostro ordinamento. Infatti, ai fini che qui interessano, nello svolgimento del ragiona-mento è possibile individuare una analisi, orientata alla loro portata applicativa, degli elementi essenziali dell’art. 3 del Trattato sull’Unione Europea, e nello specifico del comma 3. Le nozioni di sviluppo sostenibile, di crescita economica equilibrata, di economia sociale di mercato, di progresso sociale e di tutela dell’ambiente, nonché di un responsabile uso del progresso scientifico e tecnologico, trovano compiuta declinazione nelle parole del Santo Padre. L’utilità per l’interprete delle norme, sia esso un giurista, un professionista o un giovane studente, mi sembra di palmare evidenza. Abbiamo a disposizione un testo autorevole che, con le parole semplici e nette di Papa Francesco, ci consente di&nbsp;discutere non di un asciutto testo normativo, ma della sua attuazione concreta. Sarà più semplice per tutti noi fare uso di questi concetti nell’ambito dell’interpretazione delle norme che ad essi si ispirano, perché avremo una fonte, libera da condizionamenti, che ci indica una via ricostruttiva molto efficace e coerente.La discussione sugli obiettivi del sistema economi-co, sul tipo di efficienza da perseguire, privilegiando i profili allocativi o quelli redistributivi, sul modo di operare della solidarietà e sulla rilevanza del-le esternalità negative, non può che uscire ridimensionata da una lettura così limpida del traguardo del benessere collettivo.In relazione poi all’art. 41 Cost., l’Enciclica fa apparire così inattuali e inopportuni i tentativi di una sua modifica in senso liberista [si è discusso nella passata legislatura della possibilità di aggiungere nel primo comma l’inciso: “ed è permesso tut-to ciò che non è espressamente vietato dalla legge”], anche attraverso un depotenziamento dei li-miti contenuti nel comma 2 (4), che vi è da chiedersi se il mondo non stia imboccando, o debba imboccare, una strada per certi versi opposta (5). Pur non essendo certamente all’ordine del giorno dell’agenda delle organizzazioni internazionali il superamento o anche solo il ridimensionamento del principio della libertà di iniziativa economica, che anzi, in continuità con le Encicliche precedenti, viene ancora una volta considerata un elemento essenziale della crescita e della realizzazione della persona, in quanto frutto della creatività e della insopprimibile spinta verso la conoscenza che caratterizza l'essere umano, la prospettiva indicata da Papa Francesco può certamente contribuire a dare una lettura più completa e convincente di quell’utilità sociale che l’art. 41 pone come limite all’esercizio dell’attività economica. Allo stesso modo e in un impianto del tutto coerente, appare di particolare rilevanza nel dare un contenuto concreto al concetto di economia sociale di mercato che non può non comportare un’attenta valutazione sia de-gli effetti redistributivi, sia delle esternalità negative.4. Un ulteriore spunto di grande interesse riguarda la tutela e l’attuazione della libertà di iniziativa economica. Papa Francesco mette in guardia dalle enunciazioni di principio non seguite dai fatti. Sancire la libertà di impresa senza preoccuparsi della sua concreta attuazione è contraddittorio e fuorviante. In effetti la libertà di iniziativa economica è il principio fondante del diritto della concorrenza, e dunque la sua attuazione sembrerebbe essere un cardine delle economie di mercato. Tuttavia l’osservazione del Santo Padre appare essere una critica pertinente al modo in cui il diritto della concorrenza viene di fatto attuato. Da tempo or-mai la prassi applicativa ha abbandonato la tutela delle iniziative imprenditoriali di per se stesse, ma considera auspicabile il raggiungimento dell’efficienza come obiettivo del sistema di selezione. Una prospettiva per certi versi meccanicistica che trascura la rilevanza della diversità a beneficio di una più efficiente allocazione delle risorse. Il Papa invece riporta l’attenzione sul tema, affermando con decisione la necessità di rendere attuale e con-creta la libertà economica come principio essenziale di democrazia e possibilità di realizzazione della persona. È un passaggio cruciale che sottolinea l’importanza di rivedere alcuni aspetti della politica della concorrenza; il sistema di controllo delle concentrazioni o le policy applicative sulla libertà di fissazione dei prezzi, si pensi alle vendite sottocosto, o quelle sulla libertà di determinazione degli orari di esercizio, che così pesantemente hanno condizionato lo sviluppo del commercio al dettaglio - per fare solo qualche esempio - hanno porta-to, in nome dell’efficienza, a privilegiare le macro-organizzazioni a discapito di quelle piccole, inducendo a una radicale trasformazione della struttura delle imprese, di fatto, in certo qual modo, rendendo la libertà di iniziativa economica più un’enunciazione di principio che una reale possibilità. Ancora una volta non si tratta di riscrivere le regole da zero, ma di orientare l’interpretazione verso una più concreta attuazione dei principi dell’ordina-mento. L’economia sociale di mercato posta a fondamento del sistema dal Trattato sull’Unione Europea deve essere probabilmente perseguita senza&nbsp;dare rilevanza soltanto all’efficienza, ma valutando con più attenzione le implicazioni sociali di ogni scelta, per fare sì che sia davvero possibile fare impresa per tutti, senza dover necessariamente dispor-re di capitali infiniti. Altrimenti la libertà di iniziativa economica rischia di essere un privilegio di pochi.5. Con riguardo poi ad aspetti più specifici relativi allo studio dell’impresa, tra i numerosi spunti di grande interesse che l’Enciclica ci offre, ne vorrei annotare due, a mio avviso di particolare rilevanza. Il primo concerne da un lato la funzione dell’impresa e dall’altro le finalità che devono essere per-seguite. Il dibattito è noto e non è questa certo la sede per riproporlo, ma il quadro proposto da Papa Francesco immagina l’impresa come cellula feconda del sistema economico a condizione che i suoi obbiettivi non siano limitati al profitto e le modalità gestionali tengano conto degli effetti sul sistema e dei relativi costi. Funzioni e obiettivi questi, perfettamente allineati con i principi dell’ordina-mento economico sopra ricordati, ma molto timidamente applicati nella realtà&nbsp;Non so dire se al fine di determinare una concreta svolta in senso virtuoso nella gestione delle imprese sia necessario ripensare alla radice, nella disciplina delle società lucrative, il concetto di interesse sociale o se, invece, sia sufficiente, in sede applicativa, dare più rilevanza al limite dell’utilità socia-le posto dalla Costituzione quale confine della libertà di impresa. Credo però che sia definitiva-mente tramontata, almeno nella percezione generale, l’era di gestioni ispirate esclusivamente allo shareholder value (6); altri, più ampi, interessi devo-no essere tenuti presenti dagli amministratori, affinché l’impresa crei davvero benessere per il suo contesto sociale e territoriale (7).Il secondo spunto, strettamente correlato al primo, riguarda il tema delle modalità con cui tali funzioni e finalità possono essere concretamente realizzate, con particolare riguardo alla governance delle imprese. L’impresa può assolvere al suo fondamentale ruolo sociale soltanto attraverso l’adozione di sistemi di governance trasparenti e inclusivi, tenuti a vagliare tutti gli interessi coinvolti, con priorità al-l’ambiente, all’occupazione e alla tutela dei lavoratori (8).I fondamenti stessi del diritto dell’impresa come noi li conosciamo sono in definitiva messi in discussione o, forse, più correttamente, sono chiama-ti a evolversi verso la ricerca di un nuovo e più sostenibile equilibrio che consenta davvero di raggiungere gli obiettivi che il sistema, almeno a livello europeo, si è dato.Superare la logica esclusiva del profitto, impostare la gestione dell’impresa tenendo a mente interessi esterni ad essa, abbandonare la prospettiva dell’efficienza ad ogni costo per abbracciare una visione di insieme delle conseguenze di tutte le scelte, riconoscere e assicurare una tutela reale per tutti coloro che subiscono conseguenze negative per effetto del-l’attività dell’impresa, presuppone un cambiamento culturale profondo in chi assume ruoli di responsabilità nella conduzione delle imprese. Per altro verso non è forse azzardato affermare che, almeno nelle economie più evolute, la collettività è pronta a questa evoluzione. I principi enunciati appaiono in larga misura a prima vista condivisibili ed è compito del diritto tradurli in azioni coerenti. A mio modo di vedere, già oggi, con le norme che abbiamo e alla luce dei moderni ed equilibrati principi che costituiscono la base dei Trattati Europei e della nostra Costituzione, è forse possibile imprimere un nuovo&nbsp;so all’esercizio delle attività imprenditoriali. Una corretta, costante e rigorosa applicazione dei principi in materia di illecito, suffragati da un’evolutiva interpretazione dei principi dell’ordinamento, potrebbe già di per sé comportare un livello di tutela molto elevato della collettività e degli interessi diffusi. L’evoluzione delle norme e della loro interpretazione passa in primo luogo attraverso una profonda rifondazione culturale, l’impostazione e la ricerca di un nuovo modo di pensare, la volontà di riequilibrare i poteri, garantendo la protezione dei più de-boli e limitando lo strapotere economico. Questa funzione è assegnata in primo luogo alla politica, che deve disegnare norme coerenti con i principi dell’ordinamento e, in seconda battuta, al diritto e ai suoi operatori che hanno il dovere di individuare linee interpretative e applicative rispettose dei principi a cui le norme si ispirano.Occorre però avere coraggio e applicare le norme esistenti avendo sempre a mente i fini verso i quali devono tendere. A questo riguardo tutti i giuristi, i professionisti, la magistratura, i legali di impresa e in generale gli operatori del diritto sono chiamati a uno straordinario impegno di coerenza, senza subire il fascino di altri, “meno commendevoli”,interessi (9).&nbsp;[1]&nbsp;L’elenco dei documenti e degli scritti che costituiscono quella che viene definita come dottrina sociale della Chiesa è ampio. Tra quelli che hanno maggiore rilevanza con riguardo ai temi trattati in questo breve scritto devono certamente esse-re ricordate le seguenti Encicliche: Rerum novarum, di Papa Leone XIII del 15 maggio 1891; Quadragesimo anno, di Papa Pio XI del 15 maggio 1931; Mater et Magistra, di Papa Giovanni XXIII del 15 maggio 1961; Popolorum progressio, di Papa Paolo VI del 26 marzo 1967; Centesimus annus, di San Giovanni Paolo II del 1° maggio 1991; Caritas in veritate, di Papa Benedetto XVI, del 29 giugno 2009.[2]&nbsp;Cfr. ad esempio il punto 64, ove citando San Giovanni Paolo II afferma: “Se il solo fatto di essere umani muove le persone a prendersi cura dell’ambiente del quale sono parte, ‘i cristiani, in particolare, avvertono che i loro compiti all’interno del creato, i loro doveri nei confronti della natura e del Creato-re sono parte della loro fede’. Pertanto è un bene per l’umanità e per il mondo che noi credenti riconosciamo meglio gli impegni ecologici che scaturiscono dalle nostre convinzioni”.V. an-che il punto 67 ove chiarisce che il riferimento contenuto nella Bibbia a “coltivare e custodire” il giardino del mondo deve in-tendersi quanto a “coltivare” ad arare o lavorare la terra, men-tre “custodire vuol dire proteggere, curare, preservare, conservare, vigilare: Ciò implica una relazione di reciprocità responsabile tra essere umano e natura. Ogni comunità può prendere dalla bontà della terra ciò di cui ha bisogno per la propria sopravvivenza, ma ha anche il dovere di tutelarla e di garantire la continuità della sua fertilità per le generazioni future.”.[3] Questa impostazione, e in particolare la critica alle derive del capitalismo e alla cieca avidità prevaricante della finanza, si pone in linea di coerenza e continuità con la dottrina sociale della Chiesa espressa con la stessa forza e chiarezza nelle Encicliche precedenti, naturalmente con accenti e prospettive differenti nei diversi momenti storici.[4] Cfr. in proposito la Proposta di L. Cost. del 16 dicembre 2009, presentata da Vignali - Lupi - Palmieri - Pizzolante e il d.d.l. n. 4144 A, di iniziativa del Governo, approvato con modi-fiche dalla I Commissione Affari Costituzionali il 22 settembre 2011. La successiva caduta del Governo ha di fatto bloccato la prosecuzione dell’iniziativa. V. per la documentazione su queste iniziative e alcuni sintetici commenti <a href="http://www.aperta-contrada.it/wp-content/uploads/2012/03/ApertaContrada-Dossier-art.-41-Cost.pdf.[5] Cfr" target="_blank" rel="noreferrer">www.aperta-contrada.it/wp-content/uploads/2012/03/ApertaContrada-Dossier-art.-41-Cost.pdf.[5]&nbsp;Cfr</a>. il par. 185: “In ogni discussione riguardante un’iniziativa imprenditoriale si dovrebbe porre una serie di domande, per poter discernere se porterà ad un vero sviluppo integrale: Per quale scopo? Per quale motivo? Dove? Quando? In che modo? A chi è diretto? Quali sono i rischi? A quale costo?Chi paga le spese e come lo farà?”.[6]&nbsp;È ancora oggi questo il parametro principale di riferimento del Codice di autodisciplina adottato da Borsa Italiana S.p.a. nella versione approvata nel luglio 2015: cfr. l’art. 1.P.2.: “Gli amministratori agiscono e deliberano con cognizione di causa e in autonomia, perseguendo l’obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio lungo periodo.” L’idea della “creazione di valore per gli azioni-sti nel lungo periodo” non è estranea alla versione contemporanea delle teorie dello shareholder value: si veda il paradigma (così da lui stesso definito) del enlightened shareholder value (o enlightened value maximization) proposto da Michael C. Jen-sen, Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective Function, Jounrnal of Applied Corporate Finance, Vol. 14, No. 3, Fall 2001, disponibile sul Social Science Re-search Network, <a href="http://papers.ssrnj.com/abstract_id=220671" target="_blank" rel="noreferrer">papers.ssrnj.com/abstract_id=220671</a>. Cfr. anche, per gli ampi riferimenti al dibattito in corso, V. E. Harper Ho, “Enlightened Shareholder Value”: Corporate Governance Beyond the Shareholder-Stakeholder Divide,36 Journal of Corporation Law 61 (2010), <a href="http://papers.ssrn.com/sol3/pa-pers.cfm?abstract_id=1476116" target="_blank" rel="noreferrer">papers.ssrn.com/sol3/pa-pers.cfm</a>. La sola aggiunta della prospettiva di lungo periodo, tuttavia, rischia di non spostare i termini della questione e, se presa sul serio, crea non pochi problemi sia sul piano teorico, sia su quello pratico. Da notare che i Principles of Corporate Governance, OECD Report to G20 Fi-nance Ministers and Central Bank Governors del Settembre 2015 nella introduzione, a p. 10, chiariscono: “The principles recognise the interests of employees and other stakeholders and their important role in contributing to the long-term success and performance of the company. Other factors relevant to a company’s decision-making process, such as enviromental, anti corruption or ethical concerns are considered in the Principles (…)” ma sono trattati più nel dettaglio in altri rapporti OECD. Per la dimostrazione che la Corporate Social Responsability concepita come sistema di volontaria misurazione del-l'impatto sociale, non può produrre alcun risultato apprezzabile nella modificazione del comportamento delle imprese cfr. F. Denozza e A. Stabilini, The Shortcomings of Voluntary Conceptions of CSR, in <a href="http://rivistaodc.eu/edizioni/2013/2/saggi/the-shortcomings-of-voluntary-conceptions-of-csr/.[7] Cfr" target="_blank" rel="noreferrer">rivistaodc.eu/edizioni/2013/2/saggi/the-shortcomings-of-voluntary-conceptions-of-csr/.[7]&nbsp;Cfr</a>. sotto questo profilo, quale esempio spesso citato di approccio normativo illuminato, la Section 172 del Companies Act 2006 inglese, rubricata “Duty to promote the success of the company”, che così dispone: “1)A director of a company must act in the way he considers, in good faith, would be most likely to promote the success of the company for the benefit of its members as a who-le, and in doing so have regard (amongst other matters) to&nbsp;(a) the likely consequences of any decision in the long term, (b) the interests of the company's employees, (c) the need to foster the company's business relationships&nbsp;with suppliers, customers and others, (d) the impact of the company's operations on the community and the environment, (e) the desirability of the company maintaining a reputation for high standards of business conduct, and (f)the need to act fairly as between members of the company. (2)Where or to the extent that the purposes of the company consist of or include purposes other than the benefit of its members, subsection (1) has effect as if the reference to promoting the success of the company for the benefit of its members were to achieving those purposes. (3)The duty imposed by this section has effect subject to any enactment or rule of law requiring directors, in certain circumstances, to consider or act in the interests of creditors of the company”. Per una visione critica dell’effettiva portata di questa norma, cfr. R. Williams, Introduction: Enlightened Shareholder Value and Section 172 of Companies Act 2006, 35 UNSW Law Journal 360 (2012).[8] Cfr. in proposito i Principles of Corporate Governance, OECD Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors, cit., al capitolo IV, The role of stakeholders in corporate&nbsp;l’ampio e prolifico dibattito riguardante la responsabilità socia-le dell’impresa (Corporate Social Responsibility, o CSR), che ve-de tra i suoi attori anche le principali istituzioni internazionali. Tra queste, la Commissione Europea: si veda in proposito la Comunicazione “A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility”, COM(2011) 681 final del 25 ottobre 2011, nella quale la Commissione richiama la propria definizione di CSR come “a concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis”, e propone di adottarne la seguente versione più moderna: “the responsibility of enterprises for their impacts on society”.. Si vedano anche: i Ten Principles del UN Global Compact (https://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/-TheTenPrinciples/index.html); gli United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (http://www.ohchr.org/Do-cuments/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf); la Tripartite Declaration of principles concerning multinational enterprises and social policy – 4th Edition dell’ILO, 2014, <a href="http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang–en/index.htm" target="_blank" rel="noreferrer"></a>, e infine le OECD Guidelines for Multinational Enterprises, <a href="http://mneguidelines.oecd.org/text/.[9" target="_blank" rel="noreferrer">mneguidelines.oecd.org/text/.[9</a>] Onestà intellettuale, equidistanza, equilibrio, tecnica rigorosa e critica coraggiosa: tutte le doti che dovrebbe avere il giurista, oggi troppo spesso appiattito sulle posizioni più convenienti: questo in sintesi il pensiero del compianto indimenticabile Maestro B. Libonati, Di petrolio, di intese, e di altre cose meno commendevoli, in Riv. dir. comm., 2002, 185 ss.</p>]]></content:encoded>
                        
                            
                                <category>Arbitrato</category>
                            
                        
                        
                    </item>
                
            
        </channel>
    </rss>


