In questo numero, analizziamo il meccanismo di formazione della tariffa dei servizi tecnico nautici, soffermandoci sull’incidenza della rappresentanza dell’utenza nella determinazione di tali tariffe. I destinatari dei servizi hanno veramente una voce in capitolo oppure no?
Esaminiamo poi due provvedimenti dell’Autorità Portuale di Genova con i quali vengono limitati i servizi, già consentiti nell’atto di concessione originario, che può offrire l’operatore di terminal alla clientela.
Vi sono stati ulteriori importanti ultimi sviluppi relativamente al tema del tenore massimo di zolfo nei combustibili per uso marittimo. Mentre la Francia e la Spagna affermano che tale limite non si applica alle navi da crociera, l’Italia è pervenuta a diversa conclusione.
Una interessante sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha statuito che in caso di ri- tardo del volo, il datore di lavoro che ha acquistato il biglietto per un suo dipendente ha diritto al risarcimento del danno derivato alla propria organizzazione per il ritardo.
La recente riforma della legge portuale ha ribadito la natura di Ente pubblico delle Autorità Portuali italiane. Abbiamo quindi fatto analisi comparativa della differente impostazione normativa seguita per l’ambito portuale e l’ambito aeroportuale riscontrando talune poco giustificabili differenze.
Con il Visa Information System è diventato più complicato ottenere un visto Schengen di breve du- rata alle frontiere, in quanto viene richiesto un previo rilevamento degli identificatori biometrici. Per ovviare a queste lungaggini burocratiche è stato creato un sistema informatico innovativo de- nominato “Portale Agenzia Marittime” che dovrebbe favorire il personale marittimo extracomunitario.