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    07.10.2016

    Shipping and Transport Bulletin - Ottobre-Novembre 2016


    In questo numero:

    L’estate appena trascorsa ha visto la giurisprudenza italiana scolpire nuove regole per l’esercizio delle operazioni portuali nei porti italiani. In particolare, la Procura della Repubblica di Massa ha stabilito che un’impresa portuale c.d. non concessionaria non possa lasciare i propri mezzi operativi sulla banchina del porto pubblico al termine delle operazioni ed in attesa del turno successivo. Se lo fa, tale “parcheggio” integra il reato di cui all’art. 1161  Cod. Nav. (abusiva occupazione di spazio demaniale), legittimando la Procura a disporre il sequestro immediato dei predetti mezzi operativi.

     

    Non sono rari i casi in cui un terminalista formuli un’istanza per ottenere l’allargamento della lista delle operazioni autorizzate oppure in cui l’Autorità Portuale o anche Marittima imponga al concessionario lo svolgimento di attività diverse da quelle regolate nell’atto di concessione. Vediamo quali rischi possono derivare in questi casi in capo ai concessionari e come farvi fronte.

     

    Con due recenti note, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha preso posizione sulla mai risolta questione della procedura di pubblicazione delle istanze ex art. 18 della L. 84/94, affermando che la pubblicazione delle istanze nell’albo pretorio è sufficiente per adempiere ai requisiti di pubblicità richiesti dalla legge. Cogliamo l’occasione per approfondire questo delicato tema.

     

    Una recente sentenza del TAR Campania ha ritenuto responsabile per “inadempimento” l’Autorità Portuale di Napoli per non aver svolto i promessi lavori di dragaggio, condannandola a risarcire il danno conseguentemente sofferto dal terminalista concessionario. Siamo di fronte ad una sostanziale equiparazione dell’atto concessorio ad un contratto, circostanza che potrebbe aprire la strada ad altre pronunce dello stesso tenore.

     

    Continuiamo a parlare di servizi tecnico - nautici ponendoci una domanda: la revisione delle tariffe può essere solo biennale o sono ammissibili (ed auspicabili) deroghe che consentano la loro revisione con maggior frequenza?

     

    Prosegue la querelle sull’applicabilità alle navi da crociera del limite del tenore di zolfo dell’1,5% nel combustibile marino. La Commissione Europea, infatti, ha richiamato la Francia ad applicare il predetto limite.

     

    Esaminiamo una recente delibera dell’ANAC, la quale ha stabilito che la concessione aeroportuale non riguarda solamente le infrastrutture deputate alla navigazione aerea (aviation o airside), ma ricomprende anche le aree ed i locali destinati ad attività non aeronautiche (non aviation o landside), attività queste ultime che vengono, quindi, ritenute parte dell’oggetto concessorio.

     

    Quest’estate è entrata in vigore la c.d. Legge Europea, che modifica alcune disposizioni dell’ordinamento nazionale adeguandone i contenuti al diritto europeo. Vediamo le novità introdotte nel settore del lavoro marittimo.